COMUNE DI MONTEMARCIANO
Provincia di Ancona
V° SETTORE
LAVORI PUBBLICI e MANUTENZIONE
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
di VIA IV NOVEMBRE
PROGETTO ESECUTIVO 2014
CAPITOLATO SPECIALE
DI APPALTO
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Dott. Ing. Luciano Bolli
Dirigente V° settore LLPP
PROGETTO E DIREZIONE LAVORI
Dott. Ing. Fabio GRASSUCCI
PROGETTO ELETTRICO
Perito Lorenzo CECCACCI
COORDINAM. PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E ESECUZIONE
Dott. Ing. Fabio GRASSUCCI
COLLABORATORI
Geom. Maria Enza DE GISI
Geom. Alessandro QUATTRINI
Geom. Lorenzo ROMEO
Consalvo FERRUCCI
Istruttore Amministrativo
Istruttore Tecnico
Istruttore Tecnico
Montemarciano, aprile 2014
APPROVATO CON DETERMINA DEL CAPO SETTORE n………… del ……………………….
SOMMARIO
PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI CONTRATTUALI ED ECONOMICHE DELL’APPALTO
NATURA DEL CONTRATTO
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
1
2
3
4
5
- Oggetto del contratto d’appalto e descrizione dei lavori
- Ammontare complessivo ed articolazione economica dell’appalto
- Natura del contratto e relativa modalità di stipulazione
- Categorie dei lavori: Categoria Generale ed Opere scorporabili
- Indicazione delle lavorazioni omogenee
CLAUSOLE CAPITOLARI ESSENZIALI
Art. 6 - Documenti Contrattuali (allegati e richiamati)
Art. 7 - Interpretazione del Capitolato Speciale, del contratto d’appalto e degli elaborati progettuali
Art. 8 - Essenzialità delle clausole – Conoscenza delle condizioni per l’immediata esecuzione dei lavori ex
art. 106, comma 3, D.P.R. n. 207/2010 – Responsabilità dell’esecutore
Art. 9 - Rappresentante dell’esecutore e suo domicilio - Persone autorizzate a riscuotere
Art. 10 - Direttore del Cantiere – Requisiti e competenze
Art. 11 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione
Art. 12 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera impiegata
UFFICIO DELLA DIREZIONE LAVORI ED ACCERTAMENTI SULL’ANDAMENTO LAVORI
Art. 13 - Direttore dei Lavori, Direttori Operativi ed Ispettori di Cantiere
Art. 14 - Giornale dei lavori
Art. 15 - Ispezioni
TERMINE DELL’APPALTO E DISCIPLINA DEI TEMPI DI ESECUZIONE
Art. 16
Art. 17
Art. 18
Art. 19
Art. 20
Art. 21
Art. 22
Art. 23
Art. 24
Art. 25
Art. 26
- Consegna ed inizio dei lavori
- Consegne particolari: sotto riserve di legge, frazionate o parziali
- Termini utili per l’esecuzione e l’ultimazione dei lavori
- Sospensione e ripresa dei lavori, tipologie, effetti e modalità
- Proroghe dei termini contrattuali
- Cronoprogramma di progetto e Programma esecutivo dell’esecutore
- Inderogabilità del termine di esecuzione finale e dei termini parziali
- Penali in caso di ritardo sul termine finale
- Penali in caso di ritardo sui termini parziali ed altre penali per ritardo
- Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini parziali o del termine finale
Premio di accelerazione
CAUZIONI E GARANZIE
Art. 27
Art. 28
Art. 29
Art. 30
Art. 31
Art. 32
- Cauzione provvisoria
- Cauzione definitiva - importo ordinario e ridotto
- Riduzione progressiva delle garanzie
- Garanzia sul pagamento della rata di saldo
- Coperture assicurative di legge a carico dell’esecutore e relative modalità di svincolo
- Coperture assicurative speciali
DISCIPLINA ECONOMICA
Art. 33
Art. 34
Art. 35
Art. 36
Art. 37
Art. 38
Art. 39
Art. 40
Art. 41
- Anticipazione e pagamenti di materiali da costruzione
- Pagamenti in acconto
- Ultimo Stato d’avanzamento, Conto Finale e Pagamento a saldo
- Ritardo nel pagamento delle rate di acconto e a saldo
- Prezzi unitari a misura e prezzi a corpo
- Revisione dei prezzi
- Prezzo chiuso
- Compensazione dei prezzi per incremento dei costi delle materie da costruzione
- Cessione del contratto e cessione dei crediti
3
VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE
Art. 42 - Disciplina delle varianti progettuali
Art. 43 - Determinazione di nuovi prezzi
CONTABILIZZAZIONE E PAGAMENTO DEI LAVORI
Art. 44
Art. 45
Art. 46
Art. 47
Art. 48
Art. 49
- La contabilizzazione dei lavori a corpo
- La contabilizzazione dei lavori a misura
- La contabilizzazione dei lavori in parte a corpo ed in parte a misura
- La contabilizzazione dei lavori in economia
- Criteri generali per la contabilizzazione dei lavori
- Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera
AVVALIMENTO E SUBAPPALTO
Art. 50
Art. 51
Art. 52
Art. 53
Art. 54
Art. 55
Art. 56
- Avvalimento dei requisiti SOA - Controlli sull’impresa avvalente e sull’impresa ausiliaria
- Sub-appalto e cottimo
- Procedimento di autorizzazione al sub-appalto e del cottimo
- Responsabilità dell’appaltatore nel sub-appalto
- Pagamento dei sub-appaltatori
- Sub-forniture e relative comunicazioni
- Sicurezza nei cantieri dei sub-appaltatori e sub-fornitori (rinvio)
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 57
Art. 58
Art. 59
Art. 60
Art. 61
- Richiami normativi in materia di sicurezza ed igiene
- Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC)
- Piano Operativo di Sicurezza (POS)
- Piano di Sicurezza Sostitutivo (PSS)
- Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza
DISCIPLINA DELLA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA, ASSICURATIVA E PREVIDENZIALE
Art. 62 - Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) - Controlli e sanzioni
Art. 63 - Sede contributiva
OBBLIGHI GENERALI E PARTICOLARI DELL’APPALTATORE
Art. 64 - Obblighi ed oneri a carico dell’appaltatore
Art. 65 - Materiali di risulta o di scavo - ritrovamenti
Art. 66 - Spese contrattuali, imposte e tasse
DISCIPLINA DEGLI EVENTI IMPREVEDIBILI E PATOLOGICI DEL CONTRATTO
Art. 67
Art. 68
Art. 69
Art. 70
Art. 71
Art. 72
Art. 73
Art. 74
- Sorpresa geologica e rinvenimenti imprevisti
- Ritrovamenti archeologici
- Eventi dannosi e danni dovuti a causa di forza maggiore
- Fallimento dell’appaltatore
- Cessioni d’azienda, trasformazioni, fusioni e scissioni della società appaltatrice
- Risoluzione del contratto - obbligo di ripiegamento
- Rapporti economici nel caso di esecuzione d’ufficio dei lavori
- Recesso
DISPOSIZIONI PER IL COLLAUDO E LA CONSEGNA DELL’OPERA
Art. 75
Art. 76
Art. 77
Art. 78
Art. 79
- Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione
- Termini per il collaudo (o per l’emissione del certificato di regolare esecuzione)
- Presa in consegna anticipata dei lavori ultimati in pendenza del collaudo
- Operazioni di collaudo
- Presa in consegna dei lavori ultimati e collaudati
MODALITÀ DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Art. 80 - Definizione delle controversie correlate ad aspetti tecnici o a fatti
Art. 81 - Collegio Consultivo Tecnico (facoltativo)
Art. 82 - Definizione delle controversie di natura economica
RIFERIMENTI NORMATIVI E REGOLAMENTARI
Art. 83 - Richiami normativi e regolamentari applicabili al contratto
4
PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI CONTRATTUALI ED ECONOMICHE DELL’APPALTO
NATURA DEL CONTRATTO
Articolo 1 - Oggetto del contratto d’appalto e descrizione dei lavori
1. L’appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per la realizzazione dei
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA IV NOVEMBRE.
2. I lavori dovranno essere eseguiti nel pieno rispetto delle prescrizioni del contratto d’appalto e dei suoi
allegati, delle normative tecnico-esecutive vigenti e delle regole d’arte e del buon costruire e con i migliori
accorgimenti tecnici per la loro perfetta esecuzione.
Articolo 2 - Ammontare complessivo ed articolazione economica dell’appalto
1. L'importo complessivo contrattuale dei lavori (ed oneri) compresi nell'appalto, ammonta presuntivamente a
€ 270.482,06 (diconsi euro duecentosettantamilaquattrocentottantadue e sei centesimi).
Tale importo dei lavori posti a base dell’affidamento è definito come segue:
Tabella 1
Colonna A
TOTALE
Colonna B
Colonna C
Importo esecuzione
lavori a misura
Costo del personale
€ 182.232,45
€ 68.555,00
€ 182.232,45
€ 68.555,00
Oneri per l’attuazione
dei piani di sicurezza
Oneri inclusi
€ 5.093,11
Oneri speciali
€ 14.601,50
€ 19.694,61
Colonna D (A+B+C)
TOTALE
€ 270.482,06
€ 270.482,06
2. L’importo contrattuale complessivo corrisponde al totale della colonna D. Tale importo è comprensivo del
costo del personale (colonna B) e degli oneri per l’attuazione di piani della sicurezza (colonna C) non
soggetti a ribasso d’asta ai sensi del combinato disposto dell’articolo 131, comma 3, e 82, comma 3 bis, del
D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 nonchè dell’articolo 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e dell’art. 3, comma 4,
della Legge Regionale Marche n. 33/2008). L’importo dei lavori previsto contrattualmente potrà variare di un
quinto in più o in meno, secondo quanto previsto dall’art. 161 del D.P.R. 207/2010, nel rispetto all’articolo
132 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 senza che l’esecutore possa avanzare nessuna pretesa od indennizzo.
Articolo 3 - Natura del contratto e relativa modalità di stipulazione
1. Ai sensi dell’Art. 53, comma 4 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 il contratto è stipulato a misura.
Per le prestazioni a misura il prezzo convenuto potrà variare, in aumento o in diminuzione, secondo la
quantità effettiva della prestazione e i prezzi unitari offerti scaturenti dall’elenco prezzi posto a base di gara
ribassati della percentuale offerta dal concorrente.
Articolo 4 - Categorie di lavori: Categoria Generale ed Opere scorporabili.
Ai sensi degli articoli 61 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e in conformità all’allegato "A" dello stesso
Regolamento, come aggiornato dagli articoli 1, 2 e 3 del decreto del Ministero delle Infrastrutture del 24
aprile 2014, i lavori sono classificati nelle seguanti classi e categorie (principale e scorporabili):
5
Tabella 2
lavorazione
Categoria e
classifica
DPR 207/10
qualificazione
obbligatoria importo (euro)
(si/no)
OG 3
classifica I
%
indicazioni speciali
ai fini della gara
prevalente o
Subappaltabile
scorporabile
(si/no)
(P/S)
si
€ 172.955,31
63,94
prevalente
30%
OG 6
classifica I
si
€
63.867,18
23,61
scorporabile
si
OG 10
Impianti pubblica
illuminazione
classifica I
si
€
33.659,57
12,44
scorporabile
si
Opere stradali
Impianti fognari
TOTALI € 270.482,06 100,00
Articolo 5 - Indicazione delle categorie ritenute omogenee
1. Per l’intervento in oggetto, il cui corrispettivo è previsto a misura, i gruppi di categorie ritenute omogenee
di cui all’art. 43, comma 7, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, sono indicate nella seguente tabella 3, parte
integrante e sostanziale del contratto.
Tabella 3
DESCRIZIONE
GRUPPO CATEGORIE
RITENUTE OMOGENEE
Importo al lordo del costo
del personale e della
sicurezza inclusa nei prezzi
(voci computo metrico)
Importo al lordo del costo
del personale, del costo
della sicurezza inclusa e
degli oneri speciali della
sicurezza (voci computo
metrico + oneri speciali)
percentuale
d'incidenza
sul totale
€
163.618,62
€
172.955,31
63,94 %
Opere in categoria OG 6
€
60.419,42
€
63.867,18
23,61 %
Opere in categoria OG 10
€
31.842,52
€
33.659,57
12,44 %
€
255.880,56
€
270.482,06
100,00 %
Opere in categoria OG 3
Totale
2. A norma dell’art. 43, comma 8, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, la identificazione delle categorie ritenute
omogenee dei lavori di cui alla soprariportata tabella rileva anche ai fini della verifica dell’ammissibilità delle
varianti/non-varianti disposte dal Direttore dei Lavori nei limiti di cui all’art. 132, comma 3, del D.Lgs.
12 aprile 2006, n. 163.
6
CLAUSOLE CAPITOLARI ESSENZIALI
Articolo 6 - Documenti Contrattuali (allegati e richiamati)
1. I lavori dovranno essere eseguiti nel rispetto dell’osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile
delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti anche dal Capitolato Generale per
Opere Pubbliche e dai seguenti documenti che, fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto,
per quanto non vengano ad esso materialmente allegati, ma depositati presso l’Ufficio tecnico della Stazione
Appaltante o dati per conosciuti:
a) il Capitolato Generale d’Appalto per Opere Pubbliche approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145,
per quanto non in contrasto con il presente Capitolato Speciale o non disciplinato dallo stesso;
b) il presente Capitolato Speciale d’appalto;
c) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture
e le relative relazioni di calcolo;
d) il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) di cui all’articolo 100 del decreto legislativo n. 81/2008 e
le proposte integrative al predetto piano di cui all’articolo 131, comma 2, D.Lgs. n. 163/2006;
e) il Piano Operativo di Sicurezza (POS) redatto dall’"Appaltatore", ai sensi dell’art. 131 comma 2) punto c)
del D.Lgs. n. 163/2006 e con i contenuti minimi di cui all’ Alleg. XV del D.Lgs. n. 81/2008;
f) il Cronoprogramma esecutivo dei lavori e le sue integrazioni come previste dal presente Capitolato;
g) le polizze di garanzia a norma dell’art. 137 comma 1 del D.P.R. n. 207/2010 ;
h) l’elenco prezzi (al netto del ribasso d’asta) ovvero l’offerta a prezzi unitari contrattuali offerti in sede di
gara
ed
eventualmente
corretti
ai
sensi
dell’art.
119,
comma
7,
del
D.P.R.
5 ottobre 2010, n. 207;
2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico e
il computo metrico estimativo allegati al progetto.
3. A norma dell’ art. 137 comma 3 del D.P.R. n. 207/2010, i documenti elencati al comma 1 possono anche
non essere materialmente allegati, fatto salvo il Capitolato Speciale e l’Elenco Prezzi Unitari, ma sono
conservati dalla Stazione Appaltante e controfirmati dai contraenti.
Articolo 7 - Interpretazione del Capitolato Speciale, del contratto d’appalto e degli elaborati
progettuali
1. Nel caso di contrasto tra gli elaborati tecnici e/o amministrativi di cui al precedente articolo 6, compreso il
presente Capitolato Speciale prevalgono le disposizioni impartite dal Direttore Lavori (eventualmente con
opportuno ordine di servizio) in rapporto alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato in ordine ai criteri
di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva ovvero all’interesse della Stazione Appaltante.
2. In caso di norme del Capitolato Speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili,
trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in
secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero
all’ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario di cui
al comma 1 del presente articolo.
3. L’interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato Speciale d’appalto,
è fatta sempre tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l’attuazione del progetto
approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile.
Articolo 8 - Essenzialità delle clausole – Conoscenza delle condizioni per l’immediata esecuzione dei
lavori ex art. 106, comma 3, D.P.R. n. 207/2010 – Responsabilità dell’esecutore
1. L’esecutore con la partecipazione alla gara, dichiara espressamente che tutte le clausole e condizioni
previste nel contratto, nel presente capitolato e in tutti gli altri documenti che del contratto fanno parte
integrante, hanno carattere di essenzialità.
2. La sottoscrizione del contratto d’appalto e dei suoi allegati da parte dell’esecutore equivale a dichiarazione
di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti
in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente
appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
3. Ai sensi dell’articolo 106, comma 3, del Regolamento di esecuzione ed attuazione dei Contratti sui lavori
approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, l’esecutore dà altresì atto, senza riserva alcuna, della piena
conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e di tutta la documentazione necessaria allo svolgimento
delle lavorazioni, della disponibilità dei siti, della conformità dello stato dei luoghi alle previsioni progettuali
dello stato di fatto, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori,
ipotesi queste che, (come desumibile anche dall’apposito verbale sottoscritto unitamente al Responsabile
Unico del Procedimento), consentono, permanendone le condizioni, l’immediata esecuzione dei lavori.
4. L’esecutore non potrà quindi eccepire, durante l’esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di
condizioni o sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria
dei fatti non conoscibili con la normale diligenza o alle cause di forza maggiore.
7
5. L’esecutore è responsabile della perfetta esecuzione a regola d’arte delle opere e del buon funzionamento
degli impianti installati in conformità alle regole della tecnica e nel rispetto di tutte le disposizioni del presente
Capitolato Speciale d’Appalto.
6. La presenza sul luogo del Direttore dei Lavori o del personale di sorveglianza designato dalla Stazione
Appaltante, le disposizioni da loro impartite, l’approvazione dei materiali e delle lavorazioni e qualunque
intervento di controllo e di indirizzo si intendono esclusivamente connessi con la miglior tutela della Stazione
Appaltante e non diminuiscono la responsabilità dell’esecutore, che sussiste in modo pieno ed esclusivo
dalla consegna dei lavori al collaudo definitivo, fatto salvo i maggiori termini di tutela e garanzia di cui agli
artt. 1667 e 1669 del Codice Civile.
Articolo 9 - Rappresentante dell’esecutore e suo domicilio – Persone autorizzate a riscuotere
1. Qualora l’esecutore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione Appaltante, ai
sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del Capitolato Generale d’Appalto (di cui al D.M. Lavori Pubblici 19 aprile
2000, n. 145), il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata dalla
Stazione Appaltante.
2. L’esecutore rimane responsabile dell’operato del suo rappresentante. Il mandato deve essere conferito
per atto pubblico ed essere depositato presso la Stazione Appaltante nella persona del Responsabile Unico
del Procedimento che provvede a darne comunicazione all’Ufficio di Direzione dei Lavori.
3. L’esecutore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell’appalto, garantire la presenza sul luogo
dei lavori con le modalità stabilite nell’art. 64.1 lett. 2).
4. Qualora ricorrano gravi e giustificati motivi la Stazione Appaltante, previa motivata comunicazione
all’esecutore, ha il diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante senza che per ciò
spetti alcuna indennità all’esecutore o al suo rappresentante.
5. L’esecutore elegge ai sensi dell’articolo 138, comma 1 lettera a), del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e
dell’art. 2 del Capitolato Generale d’Appalto (di cui al D.M. Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145) il proprio
domicilio, presso il Comune di Montemarciano. A tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le
intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
Le stesse potranno essere effettuate, surrogatoriamente ed alternativamente a discrezione del Direttore dei
Lavori o del Responsabile Unico del Procedimento, presso la sede legale dell’esecutore.
6. Ai sensi dell’art. 77, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, le parti danno atto che le comunicazioni formali e
tutti gli scambi di informazioni tra Stazione Appaltante ed appaltatore avverranno a mezzo di PEC, o a
mezzo di fax, o a mezzo di una combinazione facoltativa tra i mezzi di cui sopra.
7. L’esecutore si impegna a comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del Capitolato Generale
d’Appalto (di cui al D.M. Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145) da riportare eventualmente nel contratto
d’appalto:
a) il luogo e l’ufficio dove saranno effettuati i pagamenti, e le relative modalità secondo le norme che
regolano la contabilità della Stazione Appaltante;
b) le generalità delle persone autorizzate dall’esecutore a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme
ricevute in conto o a saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute
dalla Stazione Appaltante.
8. La cessazione o la decadenza dall’incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve
essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante. In difetto della notifica nessuna responsabilità
può attribuirsi alla Stazione Appaltante per pagamenti a persone non autorizzate dall’esecutore a riscuotere.
Articolo 10 - Direttore del Cantiere – Requisiti e competenze
1. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato ed idoneo
in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del
direttore tecnico avviene mediante delega (da rendersi con atto pubblico) conferita dall’impresa appaltatrice
e da tutte le imprese operanti nel cantiere (subappaltatrici, cottimisti ecc.), con l’indicazione specifica delle
attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
2. L’esecutore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione
del cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del
personale dell’esecutore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’esecutore è in tutti i casi
responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o
della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
3. Ogni variazione del soggetto preposto alla direzione di cantiere secondo le previsioni di cui al presente
articolo, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante corredata dal nuovo atto di
mandato, senza il quale la variazione non esperirà alcun effetto (se dannoso per la Stazione Appaltante).
4. Il Direttore di Cantiere dovrà assicurare la presenza assidua, costante e continua sul cantiere, anche in
caso di doppia turnazione. Per ogni giorno in cui la Stazione Appaltante constaterà l’assenza, anche
temporanea, troverà applicazione una penale pari ad € 250,00 (euro duecentocinquanta/00) al giorno.
8
Articolo 11 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione
1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e
subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e
di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per
quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di
lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato Speciale di appalto, negli
elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
2. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro
provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 15, comma 15,
del D.P.R. n. 207/2010 e 16 e 17 del Capitolato Generale d’appalto (di cui al D.M. Lavori Pubblici 19 aprile
2000, n. 145).
3. L’esecutore è tenuto, senza riserve (ed anche nel caso di risoluzione in danno del contratto d’appalto), a
consegnare al Direttore Lavori tutte le certificazioni sui materiali necessarie per il collaudo e/o l’utilizzo
dell’opera oggetto di appalto.
Articolo 12 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera impiegata e obblighi di condotta
12.1 Prescrizioni generali sui contratti collettivi
1. L’esecutore è obbligato ad applicare ai propri lavoratori dipendenti condizioni normative e contributive non
inferiori a quelle risultanti dai Contratti Nazionali collettivi di lavoro e dagli accordi locali integrativi vigenti per
le diverse categorie di lavoratori, nei tempi e nelle località in cui si svolgono i lavori, anche dopo la loro
scadenza e fino al relativo rinnovo.
2. Il suddetto obbligo vincola l’esecutore fino alla data del collaudo anche se egli non sia aderente alle
associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla
struttura e dalle dimensioni della Ditta di cui è titolare e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica
e sindacale.
3. Se l’esecutore gode di agevolazioni finanziarie e creditizie concesse dallo Stato o da altri Enti pubblici, egli
è inoltre soggetto all’obbligo, per tutto il tempo in cui fruisce del beneficio, di quanto previsto dall’Art. 36 della
legge 20 maggio 1970, n. 300 e dalle altre norme che disciplinano la materia.
4. L’esecutore deve altresì osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti sulla
assunzione, tutela, protezione, assicurazione sociale, infortunio, assistenza, libertà e dignità dei lavoratori,
comunicando inoltre alla Direzione dei Lavori, prima dell’inizio dei lavori gli estremi della propria iscrizione
agli istituti previdenziali e assicurativi.
5. Contratti e norme dovranno essere rispettati, se trattasi di Cooperative, anche nei confronti dei soci.
6. A garanzia degli obblighi previdenziali e assicurativi, si opera sui pagamenti in acconto una ritenuta
dello 0.50% e se l’esecutore trascura gli adempimenti in materia prescritti, vi provvederà la Stazione
Appaltante con il fondo di riserva formato con detta ritenuta, fatte salve le maggiori responsabilità
dell’esecutore.
7. L’esecutore sarà responsabile nei confronti della Stazione Appaltante del rispetto delle disposizioni del
presente articolo anche da parte dei subappaltatori e ciò indipendentemente dal fatto che il subappalto risulti
vietato dal presente Capitolato o non ne sia stata concessa la necessaria autorizzazione, fatta comunque
salva in queste ipotesi, l’applicazione da parte della Stazione Appaltante delle sanzioni per l’accertata
inadempienza contrattuale e riservati i diritti della medesima al riguardo.
8. In ogni caso di violazione agli obblighi suddetti da parte dell’esecutore, nei suoi confronti, la Stazione
Appaltante procederà in conformità con le norme del Capitolato Generale d’appalto, e delle altre norme che
disciplinano la materia.
9. Non si farà luogo all’emissione d’alcun certificato di pagamento se prima l’esecutore non presenterà
all’ufficio della Direzione dei lavori la relativa polizza d’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
12.2 Prescrizioni particolari sui contratti collettivi
10. L’esecutore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di
contratti collettivi e manodopera, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in
particolare:
a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’esecutore si obbliga ad applicare
integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini
e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si
svolgono i lavori;
b) i suddetti obblighi vincolano l’esecutore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o
receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni
dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
9
c) è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo
non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime
l’esecutore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante;
d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali;
e) è obbligato a trasmettere al Direttore Lavori e al Responsabile dei Lavori, in coincidenza con l’inizio dei
lavori e ad aggiornare successivamente, l’elenco nominativo delle persone presenti in cantiere che
forniscono a qualsiasi titolo prestazioni lavorative per conto dell’azienda appaltatrice al fine del controllo
del “lavoro nero” e/o irregolare, allegando copia delle pagine del libro matricola relative al personale
dipendente occupato nel cantiere interessato e di eventuali contratti di lavoro interinale, parasubordinati e
autonomi;
f) deve comunicare, alla locale Cassa Edile competente per territorio, i nominativi dei lavoratori, impegnati
nel cantiere, comandati in trasferta e a quale Cassa Edile di provenienza sono iscritti;
g) deve trasmettere mensilmente copia della documentazione comprovante il pagamento della retribuzione
al personale “prospetto paga” sia relativamente all’impresa appaltatrice che alle imprese subappaltatrici;
h) deve comunicare in caso di: Società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, le
società cooperative per azioni o a responsabilità limitata, le società consortili per azioni o a responsabilità
limitata aggiudicatarie di opere pubbliche, ivi comprese le concessionarie e le subappaltatrici, prima della
stipulazione del contratto o della convenzione, la propria composizione societaria ed ogni altro elemento
di cui al D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187.
12.3 Durata giornaliera dei lavori – lavoro straordinario e notturno
11. L’orario giornaliero dei lavori dovrà essere quello risultante dai Contratti Nazionali collettivi di lavoro e
dagli accordi locali integrativi vigenti per le diverse categorie di lavoratori, nei tempi e nelle località in cui si
svolgono i lavori, anche dopo la loro scadenza e fino alla relativa sostituzione.
12. Non è consentito fare eseguire dagli stessi operai un lavoro maggiore di dieci ore su ventiquattro, Per
esigenza di differenti orari di lavoro finalizzati all’accelerazione dei lavori, il diverso utilizzo dell’orario di
lavoro dei dipendenti deve essere definito in accordi tra imprese, consorzi e/o società concessionarie e le
Organizzazioni Sindacali di Categoria dei lavoratori, ovvero le R.S.U. ove esistenti.
13. All’infuori dell’orario normale – come pure nei giorni festivi – l’esecutore non potrà a suo arbitrio eseguire
lavori che richiedano la sorveglianza della Direzione Lavori. Se, a richiesta dell’esecutore, la Direzione Lavori
autorizzerà il prolungamento dell’orario, l‘esecutore non avrà diritto a compenso o indennità di sorta. Così
pure non avrà diritto a compensi od indennità di sorta qualora la Direzione Lavori autorizzi od ordini per
iscritto il lavoro nei giorni festivi ed il prolungamento dell’orario di lavoro oltre le ore normali previste dal
contratto sindacale, onde assicurare il rispetto dei tempi previsti per l’ultimazione dei lavori.
14. Nessun compenso infine sarà dovuto all’esecutore nel caso di lavoro continuativo di sedici ore o di
ventiquattro ore, stabilito su turni non superiori di otto ore ciascuno, ordinato e/o autorizzato sempre per
iscritto dalla Direzione Lavori. Quanto sopra fatto salvo l’opportunità della doppia turnazione finalizzata al
completamento dell’opera nei termini previsti dal cronoprogramma.
12.4 Prescrizioni sulle rappresentanze sindacali
Ai sensi dell’art. 131, comma 6, del D.Lgs. 163/2006 ed ai fini dell’applicazione degli articoli 9, 11 e 35 della
legge 20 maggio 1970, n. 300, la dimensione numerica prevista per la costituzione delle rappresentanze
sindacali aziendali nei cantieri di opere e lavori pubblici è determinata dal complessivo numero dei lavoratori
mediamente occupati trimestralmente nel cantiere e dipendenti dalle imprese concessionarie, appaltattrice e
subappaltatrici, per queste ultime nell’ambito della categoria prevalente, secondo criteri stabiliti dai contratti
collettivi nazionali di lavoro nel quadro delle disposizioni generali sulle rappresentanze sindacali.
12.5 Inadempimenti – provvedimenti e sanzioni.
17. Costituirà giusta causa di risoluzione contrattuale l’accertamento di gravi irregolarità o disapplicazioni
delle norme relative alla tutela delle maestranze sotto il profilo della sicurezza previdenziale o retributivo (a
titolo esemplificativo e non esaustivo manodopera presente in cantiere senza alcun titolo, violazione delle
norme sulla sicurezza nei cantieri), fatte salve le comunicazioni e il regime sanzionatorio previsto per legge/o
contrattuale.
18. Verrà concesso un termine perentorio per la regolarizzazione allorquando si riscontrino irregolarità lievi a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) Mancata comunicazione nei termini previsti dal capitolato in materia di subappalto, orario di lavoro,
responsabilità ed adempimenti esecutore prescritti dal presente articolo;
b) Parziale evasione contributiva assistenziale e previdenziale;
c) Disapplicazioni non rilevante delle normative contrattuali, collettive, nazionali, provinciali e/o aziendali.
19. Successive e reiterazioni delle irregolarità di cui al comma precedente costituiscono grave
inadempimento contrattuale.
10
12.6 Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva
dell’esecutore e del sub-appaltatore
20. Ai sensi dell’articolo 4 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 in caso di inottemperanza degli obblighi
contributivi, accertati dalla Stazione Appaltante o a essa segnalata da un ente preposto (ad esempio desunto
dal D.U.R.C.), la Stazione Appaltante medesima comunica all’esecutore l’inadempienza accertata e procede,
alla trattenuta dal certificato di pagamento dell’importo corrispondente all’inadempienza fatte salve le
comunicazioni e il regime sanzionatorio previsto per legge/o contrattuale.
Il pagamento in quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità
contributiva è disposto dalla Stazione Appaltante direttamente agli enti previdenziali e assicurativi compresa
la cassa edile.
Nel solo caso in cui l’entità economica dell’adempimento non venga quantificato dagli enti previdenziali od
assicurativi, la Stazione Appaltante procederà ad una detrazione del venti per cento sui pagamenti in
acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori
sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui
sopra. Il pagamento all’impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non
sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Nei casi ritenuti più gravi la
Stazione Appaltante potrà sospendere completamente il pagamento degli stati d’avanzamento. Per le
detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra l’impresa appaltatrice non potrà opporre eccezioni alla
stazione appaltante né ha titolo ad interessi e/o al risarcimento danni.
12.7 Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza retributiva
dell’esecutore e del sub-appaltatore
21. Ai sensi dell’articolo 5 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 in caso di ritardo nel pagamento delle
retribuzioni dovute al personale dipendente, da parte dell’esecutore o del subappaltatore o dei soggetti
titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, il Responsabile del Procedimento
invita per iscritto il soggetto inadempiente a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso
inutilmente il suddetto termine e ove non sia contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della
richiesta, la Stazione Appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in
corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.
12.8 Obblighi di condotta (codice di comportamento dei dipendenti pubblici)
22. L’esecutore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a
far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli
ogglighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti
pubblici), ai sensi dell’articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R..
A tal fine la Stazione Appaltante trasmette all’esecutore, ai sensi dell’art. 17, del D.P.R. n. 62/2013, copia del
Decreto stesso, per una sua più completa e piena conoscenza. L’Appaltatore si impegana trasmettere copia
dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell’avvenuta comunicazione. La
violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e sopra richiamati, può costituire causa di
risoluzione del contratto.
La Stazione Appaltante, verificata l’eventuale violazione, contesta per iscritto all’appaltatore il fatto
assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove
queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto
salvo il risarcimento dei danni.
11
UFFICIO DELLA DIREZIONE LAVORI
ED ACCERTAMENTI SULL’ANDAMENTO LAVORI
Articolo 13 - Direttore dei Lavori, Direttori Operativi ed Ispettori di Cantiere
1. La Stazione Appaltante ha costituito, ai sensi dell’art. 147 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 un Ufficio di
Direzione Lavori composta da un Direttore Lavori i cui compiti e le cui prerogative sono disciplinate dall’art.
148 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
2. L’esecutore ha la facoltà di richiedere formalmente al Direttore Lavori l’elencazione (anche scritta) dei
compiti assegnati, a norma degli artt. 149 e 150 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, rispettivamente ai Direttori
Operativi ed agli Ispettori di Cantiere.
3. L’esecutore può e deve rifiutare di eseguire attività o assecondare disposizioni impartite dai Direttori
Operativi o dagli Ispettori di Cantiere se tali ordini non sono palesemente ricompresi tra i compiti assegnati
loro dal Direttore Lavori. Del fatto dovrà esserne data comunicazione al Direttore Lavori.
4. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di cambiare il Direttore Lavori in qualsiasi fase dell’esecuzione
dell’appalto. Di tale modifica deve essere data comunicazione formale all’esecutore.
5. Il Direttore dei Lavori ha la facoltà di designare o revocare i Direttori Operativi e gli Ispettori di Cantiere e
di modificare, revocare od integrare i compiti assegnati agli stessi. Di tali variazioni dovrà essere tenuto al
corrente l’esecutore.
Articolo 14 - Giornale dei lavori
1. Il giornale dei lavori è tenuto a cura del Direttore Lavori, o da un suo assistente, per annotare in ciascun
giorno, l’ordine, il modo e l’attività con cui progrediscono le lavorazioni, la specie ed il numero di operai,
l’attrezzatura tecnica impiegata dall’esecutore nonché quant’altro interessi l’andamento tecnico ed
economico dei lavori, quali le osservazioni metereologiche ed idrometriche, la natura dei terreni, gli ordini di
servizio impartiti, le istruzioni e le prescrizioni impartite dal Responsabile Unico del Procedimento e dal
Direttore Lavori, i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove, le contestazioni, le
sospensioni e le riprese dei lavori, le varianti ritualmente disposte, le modifiche e le aggiunte ai prezzi, così
come previsto dall’art. 182 del D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207.
2. Il Direttore Lavori ogni dieci giorni e comunque in occasione di ogni visita, verifica l’esattezza delle
annotazioni sul giornale dei lavori ed aggiunge le osservazioni, le prescrizioni e le avvertenze che ritiene
opportune apponendo, con la data, la sua firma, di seguito all’ultima annotazione dell’assistente.
Articolo 15 - Ispezioni
1. Nell’ambito dei rispettivi compiti, responsabilità ed interrelazioni, ferme restando le responsabilità del
Responsabile dei Lavori, il Direttore Lavori con i componenti dell’Ufficio di Direzione Lavori, il Responsabile
Unico del procedimento ed il Coordinatore della sicurezza durante l’esecuzione, esercitano la funzione di
controllo sulla permanenza delle condizioni di regolarità e sicurezza delle imprese esecutrici in fase di
esecuzione, indipendentemente dal fatto che le suddette funzioni vengano svolte da dipendenti pubblici o
professionisti esterni.
2. L’esecutore ha l’obbligo di collaborare e di porre in essere tutti i comportamenti necessari affinché i
soggetti di cui al comma precedente possano svolgere tali funzioni di controllo; eventuali comportamenti
difformi costituiscono violazione degli obblighi contrattuali.
3. La Stazione Appaltante si riserva il diritto di visitare ed ispezionare il cantiere e a sottoporlo a periodici
controlli anche senza preavviso.
4. Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, o, in mancanza, il Direttore Lavori, garantisce la
frequenza delle visite in Cantiere sulla base della complessità dell’opera, assicura la sua presenza nelle fasi
di maggiore criticità per la sicurezza, verbalizza ogni visita di cantiere ed ogni disposizione impartita.
12
TERMINE DELL’APPALTO E DISCIPLINA DEI TEMPI DI ESECUZIONE
Articolo 16 - Consegna ed inizio dei lavori
1. Ai sensi dell’art. 11, comma 12, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, l’esecuzione del contratto e l’inizio dei
lavori potrà avvenire solo dopo che il contratto d’appalto è divenuto efficace, salvo che, in caso di urgenza, la
Stazione Appaltante ne chieda l’esecuzione anticipata nei modi e alle condizioni previste dal Regolamento di
cui al D.P.R. n. 207/2010.
2. Ai sensi dell’art. 153, commi 1 e 2, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 la consegna dei lavori potrà essere
effettuata dopo la stipula formale del contratto. La stessa avverrà in seguito a consegna, risultante da
apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore.
3. Il giorno previsto per l’inizio dei lavori dovrà essere comunicato all’esecutore, ai sensi dell’art. 153, comma
3, del D.P.R. n. 207/2010, a cura del Direttore Lavori con un preavviso di almeno cinque giorni. La
comunicazione potrà avvenire anche a mezzo elettronico o fax.
4. L'esecutore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio dei lavori, i dati necessari per la
richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) relativo alla propria impresa (e a quelle
dei subappaltatori già autorizzati) ed al cantiere specifico.
5. Se nel giorno fissato e comunicato l’esecutore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il
Direttore Lavori redige uno specifico verbale sottoscritto da due testimoni e fissa un nuovo termine
perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici); i termini contrattuali per
l’esecuzione dell’appalto decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il
termine anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma
restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che
ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per
l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto
l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata. In alternativa alla risoluzione si potrà procedere
ugualmente alla consegna dei lavori e, in questo caso, il verbale di consegna dovrà essere sottoscritto da
due testimoni.
Articolo 17 - Consegne particolari: sotto riserve di legge, frazionate o parziali
1. La Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 153, commi 1 e 4, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, si
riserva la facoltà di procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione
formale del contratto. In tal caso ai sensi dell’art. 154, comma 4, del D.P.R. n. 207/2010, il Direttore dei
Lavori, nel verbale di consegna in via d’urgenza, indica a quali materiali l’esecutore deve provvedere e quali
lavorazioni deve immediatamente iniziare in relazione al programma di esecuzione presentato ai sensi
dell’art. 21. Il Direttore Lavori, in questo caso, dovrà contabilizzare quanto predisposto o somministrato
dall’esecutore per rimborsare le relative spese nell’ipotesi di mancata stipula del contratto. Ad intervenuta
stipula del contratto il Direttore Lavori revoca le eventuali limitazioni impartite.
2. Sono previste consegne frazionate secondo il cronoprogramma allegato al progetto esecutivo
posto a base di gara. Per ciascuna consegna frazionata verrà redatto un autonomo verbale di
consegna frazionata ed i lavori ad essi relativi saranno assoggettati ad autonomi termini contrattuali
(desunti dal conoprogramma stesso) e singole penali commisurate all’entità di ciascun lavoro
oggetto della consegna frazionata.
3. Il comma 1 del presente articolo trova applicazione, se ritenuto necessario, anche nel caso di consegne
frazionate o parziali di cui ai commi 1 e 2, ed inerisce alle singole parti consegnate, qualora l’urgenza sia
limitata all’esecuzione di alcune di esse.
Articolo 18 - Termini utili per l’esecuzione e l’ultimazione dei lavori
1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 73 (diconsi settantatre)
naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori di cui al precedente art. 16,
comma 2. Nel caso di consegna parziale il termine per ultimare i lavori decorrerà dall’ultimo dei verbali di
consegna (quello definitivo).
2. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali, delle normali condizioni
meteorologiche, delle ordinanze e regolamenti comunali relativi alla limitazione dei cantieri e delle attività
rumorose e di ogni altra condizione ambientale ed amministrativa che normalmente caratterizza il luogo (ed il
periodo) in cui si svolgono i lavori. In particolare, ai sensi e nel rispetto dell’art. 40, comma 3, del D.P.R.
207/2010, si è tenuto conto della prevedibile incidenza di giorni di andamento stagionale sfavorevole nella
misura di giorni 10 (dieci). Sarà cura dell’Impresa aggiudicataria dichiarare, con apposite comunicazioni
riscontrate dalla D.L., i giorni di non operatività per cause metereologiche avverse che, qualora superino i
trenta giorni stabiliti permetterà la richiesta di proroga dei lavori.
3. L’esecutore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare
scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi
13
da altre ditte per conto della Stazione Appaltante ovvero necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei
lavori e previo Certificato di Collaudo riferito alla sola parte funzionale delle opere.
4. L’esecutore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori di cui all’art. 21 del
presente CSA che assume carattere cogente ed inderogabile in ogni sua previsione per categoria di lavori
come meglio dettagliato nel successivo art. 22, comma 2.
5. Un ritardo di oltre 45 giorni rispetto al cronoprogramma relativamente al termine finale nonché ai termini
parziali di cui all’art. 22, comma 2 darà facoltà alla Stazione Appaltante, senza obbligo di ulteriore
motivazione, di procedere alla risoluzione del contratto in danno per grave ritardo ai sensi dell’art. 72 (in
forza di quanto previsto dall’art. 136 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163).
6. L’esecutore, ai sensi dell’art. 159, comma 13, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 non ha diritto allo
scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla
Stazione Appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo
impegnato.
Articolo 19 - Sospensione e ripresa dei lavori, tipologie, effetti e modalità
1. Qualora si verifichino avverse condizioni climatiche, cause di forza maggiore od altre circostanze speciali
che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente e/o a regola d’arte, la Direzione dei
Lavori d’ufficio o su segnalazione dell’esecutore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito
verbale. Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di
una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’art. 132 comma 1), lettere a), b) c) e d), del D.Lgs.
n. 163/2006.
2. La sospensione dei lavori si protrarrà sino alla cessazione della causa che l’ha determinata.
Il verbale di ripresa dei lavori, da redigere a cura del Direttore dei Lavori, non appena venute a cessare le
cause della sospensione, sono firmati dall’esecutore ed inviati al Responsabile del Procedimento nei modi e
nei termini previsti dall’art. 158 del D.P.R. n. 207/2010. Nel verbale di ripresa il Direttore Lavori dovrà
indicare il nuovo termine contrattuale.
3. Per ogni altro aspetto procedimentale e sostanziale per la disciplina della sospensione e ripresa dei lavori
troveranno applicazione:
– l‘art. 182 del D.P.R. n. 207/2010);
– gli artt. 159 e 160 del D.P.R. n. 207/2010);
4 Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non
dipendenti dall’esecutore, ai sensi dell’art. 141 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, si provvede alla redazione
dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di
cui all’art. 34.
Articolo 20 - Proroghe dei termini contrattuali
1. L’esecutore può chiedere una proroga del termine contrattuale, ai sensi dell’art. 159, commi 9 e 10 del
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, qualora, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel
termine di cui all’art. 18.
2. La richiesta di proroga deve essere formulata entro 40 giorni rispetto alla scadenza del termine
contrattuale, salvo che l’ipotesi che il fatto determinante la necessità di proroga non si verifichi
successivamente a tale data.
3. La risposta in merito all’istanza di proroga è resa dal Responsabile Unico de Procedimento, sentito il
Direttore dei Lavori, entro trenta giorni dalla richiesta.
Articolo 21 - Cronoprogramma di progetto e Programma esecutivo dell’appaltatore
21.1 Cronoprogramma di progetto ed Ordine dei lavori
1. In generale il cronoprogramma redatto dalla Stazione Appaltante (allegato al progetto esecutivo) deve
considerarsi vincolante per l’esecutore sia per suo termine finale sia per quanto attiene i termini parziali
previsti di ogni singola lavorazione, (salvo quanto disciplinato nel successivo punto 21.2).
2. Tuttavia l’esecutore avrà la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che riterrà più conveniente per darli
perfettamente compiuti a regola d’arte nei termini contrattuali stabiliti per l’ultimazione dei lavori, come
identificato nel cronoprogramma allegato al progetto esecutivo, purché a giudizio insindacabile della
Stazione Appaltante, ciò non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della
Stazione Appaltante stessa.
3. In caso di necessità, al fine di garantire il rispetto dei termini contrattuali, l’impresa dovrà garantire
lavorazioni in più turni giornalieri ed effettuare le correzioni delle criticità temporali con turni anche festivi.
4. Qualora per il rispetto dei termini previsti nel cronoprogramma la ditta dovesse effettuare il lavoro su due
turni e/o in periodo festivo, dovrà provvedere a garantirne lo svolgimento dandone l’apposito avviso alle
organizzazioni sindacali e agli altri enti competenti.
5. La mancata attivazione di quanto sopra costituisce titolo per l’emissione di appositi ordini di servizio da
parte della Direzione Lavori. Il mancato rispetto di tali ordini di servizio, entro 10 giorni dalla loro emissione,
14
costituisce titolo per l’applicazione di una penale specifica giornaliera pari al 0,3 per mille dell’importo
contrattuale.
21.2 Cronoprogramma esecutivo dell’esecutore
1. L’esecutore è tenuto a presentare all’approvazione della Stazione Appaltante, entro 15 giorni dalla data
del verbale di consegna dei lavori, (ovvero ad ogni verbale di consegna parziale), ma comunque prima
dell’effettivo inizio dei lavori, un dettagliato programma di esecuzione delle opere da eseguire (nel rispetto
delle previsioni temporali previste nel cronoprogramma redatto dalla Stazione Appaltante ed allegato al
progetto esecutivo). Detto documento temporale dovrà essere suddiviso nelle varie singole opere principali
di lavoro e nelle singole voci ai sensi dell’art. 43, comma 10, del D.P.R. n. 207/2010. La mancata
presentazione nei termini di cui sopra del cronoprogramma esecutivo potrà comportare la comminatoria di
una penale specifica giornaliera pari al 0,2 per mille dell’importo contrattuale.
2. Al programma esecutivo dovrà essere allegato un grafico che metta in evidenza l’inizio, l’avanzamento
mensile, ed il termine di ultimazione delle principali opere, precisando tipo, qualità, quantità dei materiali e
tempo di approntamento in cantiere, organizzazione dei mezzi, degli impianti, delle maestranze e quant’altro
necessario al compimento dell’opera, che in ogni caso l’esecutore si obbliga ad impegnare per dare i lavori
compiuti a regola d’arte ed entro il tempo utile contrattuale. Particolare attenzione sarà rivolta alla
identificazione dei prodotti, alle modalità di esecuzione, alle procedure di controllo sui prodotti forniti ed alla
identificazione e rintracciabilità del prodotto fornito.
3. La Stazione Appaltante si riserva di accettare, a suo insindacabile giudizio, il programma dei lavori
presentato dall’esecutore e di apportarvi le modifiche che riterrà opportuno senza che ciò comporti, da parte
dell’esecutore, motivo per richieste o particolari diritti. In particolare il cronoprogramma esecutivo presentato
dall’esecutore deve essere approvato dalla Direzione Lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque
giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la Direzione Lavori si sia pronunciata il
programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee
incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
4. Il programma approvato e/o modificato dalla Stazione Appaltante per il tramite del Direttore dei Lavori (che
potrà ordinare comunque modifiche anche in corso di attuazione), è impegnativo per l’esecutore che ha
l’obbligo di rispettare i termini di avanzamento mensili o altrimenti determinati per ciascuna lavorazione ed
ogni altra modalità prescritta.
5. Il programma esecutivo dei lavori dell'esecutore può essere modificato o integrato dalla Stazione
Appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in
particolare, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano
coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o
ritardi della Stazione Appaltante;
c) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e
funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
d) qualora sia richiesto dal Coordinatore per la Sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo
92 del D.Lgs. n. 81/2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il
Piano di Sicurezza e di Coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.
6. L’esecutore è obbligato ad aprire e mantenere anche più cantieri e/o squadre attrezzate contemporanee di
lavoro, ciò come suo normale onere, onde terminare l’opera finita e completa in ogni sua parte ed a perfetta
regola d’arte, entro il tempo utile contrattuale.
7. La Direzione Lavori procederà a periodiche verifiche del rispetto del programma, nel caso in cui esso non
venisse rispettato anche in minima parte l’esecutore è tenuto a presentare, entro cinque giorni da esplicita
richiesta della Direzione Lavori, un ulteriore programma aggiornato secondo l’effettivo andamento e
progresso dei lavori e nel pieno ed incondizionato rispetto di quanto contenuto nel Contratto d’appalto.
8. La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo oltre alla comminatoria delle penali
previste da facoltà alla Stazione Appaltante di non stipulare o di risolvere il contratto per colpa dell’esecutore
qualora i ritardi nella presentazione del cronoprogramma esecutivo superi 45 giorni dai termini previsti dal
presente articolo.
9. In ogni caso, ai fini dell’applicazione del presente articolo e a qualsiasi altro effetto, sino alla presentazione
e all’approvazione da parte del Direttore Lavori del cronoprogramma esecutivo da presentarsi da parte
dell’impresa, sarà cogente a tutti gli effetti il cronoprogramma redatto dalla Stazione Appaltate ed allegato al
progetto esecutivo posto a base di gara.
Articolo 22 - Inderogabilità del termine di esecuzione finale e dei termini parziali
1. La tempistica prevista nel cronoprogramma esecutivo dei lavori redatto dall’esecutore, (o in sua assenza o
mancata approvazione quella prevista dal cronoprogramma redatto dalla Stazione Appaltante ed allegato al
progetto esecutivo), deve intendersi cogente sotto il profilo contrattuale. Pertanto ritardi rispetto a tali
previsioni saranno considerati gravi inadempimenti.
15
2. Oltre al termine finale di cui all’art. 18, comma 1, devono intendersi contrattualmente vincolanti ed
inderogabili i seguenti termini parziali identificati dal cronoprogramma:
 Fase 1 - voci del cronoprogramma dal n. 1 al n. 12: termine di esecuzione giorni 11 (undici);
 Fase 2 - voci del cronoprogramma dal n. 13 al n. 36: termine di esecuzione giorni 62 (sessantadue).
3. Ai fini della inderogabilità dei termini contrattuali parziali e complessivi, si precisa, a mero titolo
esemplificativo, che non costituiscono in alcun caso motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata
regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori o
dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione;
c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'esecutore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione
delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei
Lavori o espressamente approvati da questa;
d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal
presente Capitolato Speciale d’appalto;
f) le eventuali controversie tra l’esecutore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, od altri soggetti terzi;
g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente.
Articolo 23 - Penali in caso di ritardo sul termine finale
1. Nel caso di mancato rispetto del termine contrattuale indicato all’art.18 per l’esecuzione delle opere, per
ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari
al 1‰ (uno) per mille dell’importo netto contrattuale.
2. Ai sensi dell’art. 145, comma 3, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 l’importo complessivo della penale non
potrà superare complessivamente il 10 per cento dell’ammontare netto contrattuale.
3. Il Direttore Lavori riferisce tempestivamente al Responsabile Unico del Procedimento in merito agli
eventuali ritardi nell’andamento dei lavori rispetto al cronoprogramma esecutivo approvato (o in sua assenza
da quello predisposto dalla Stazione Appaltante ed allegato al progetto esecutivo). La penale è comminata
dal Responsabile Unico del Procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dei Lavori.
4. L’applicazione della penale di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o
ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa del ritardo.
5. Qualora il ritardo nell’adempimento determini un importo di penale superiore all’importo previsto dal
comma 2, il Responsabile del Procedimento potrà promuovere l’avvio delle procedure previste dall’art. 136
del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
6. La penale per il ritardo sul termine finale verrà contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento del
Conto Finale.
7. Ai sensi dell’art. 136 comma 4, nel caso l’esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell’appaltatore,
rispetto alle previsioni di programma, il direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi di
urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni
ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.
8. Ai sensi dell’art. 159, comma 14, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 nel caso di risoluzione del contratto
d’appalto per grave inadempimento, grave irregolarità o grave ritardo (disciplinati dall’art.136 del D.Lgs.
12 aprile 2006, n. 163) ai fini dell’applicazione delle penali, il periodo da assoggettare a penale è determinato
sommando il ritardo accumulato dall’esecutore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui al
precedente articolo 21.2, e il termine assegnato dal Direttore dei Lavori per compiere i lavori stessi.
9. Ai sensi dell’art. 145, comma 7, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 è ammessa, su motivata richiesta
dell’esecutore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è
imputabile all’impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestatamente sproporzionata,
rispetto all’interesse della Stazione Appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di
compensi o indennizzi all’esecutore.
10. Sull’istanza di disapplicazione della penale decide la Stazione Appaltante su proposta del Responsabile
Unico del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori e l’Organo di Collaudo, ove costituito.
Articolo 24 - Penali in caso di ritardo sui termini parziali ed altre penali per ritardo
1. La penale, nella stessa misura percentuale di cui all’art. 23, trova applicazione anche in caso di ritardo di
oltre 7 giorni:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore Lavori nel verbale di consegna di cui all’art. 16;
b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dei
Lavori ed indicata nel verbale di ripresa stesso;
c) nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione Lavori per il ripristino di lavori difformi, non accettabili o
danneggiati.
16
d) nel rispetto dei termini parziali fissati a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori e richiamati nel
precedente articolo 22, comma 2;
2. La penale irrogata ai sensi del comma 1, lettera a), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita,
qualora l’esecutore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva
fissata nel programma dei lavori di cui all’articolo 21.
3. La penale di cui al comma 1, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la
penale di cui al comma 1, lettera c) è applicata all’importo dei lavori oggetto di ripristino o di nuova
esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
4. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento
dello Stato d’Avanzamento immediatamente successivo al verificarsi del relativo ritardo.
5. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento
dell’importo contrattuale. Qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla
predetta percentuale (e salvo termini più brevi previsti da altre disposizioni del presente capitolato) il
Responsabile Unico del Procedimento promuove l’avvio delle procedure previste dall’art. 136 del D.Lgs.
12 aprile 2006, n. 163, in materia di risoluzione del contratto, come disciplinate dall’art. 72 del presente
capitolato.
6. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o di
ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.
Articolo 25 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini parziali o del termine finale
1. La tempistica prevista nel cronoprogramma per l’esecuzione delle lavorazioni deve intendersi cogente
sotto il profilo contrattuale sia per quanto concerne il termine finale di cui all’art. 18, comma 1, sia per i
termini parziali di cui all’art. 22, comma 2. Pertanto ritardi rispetto a tali previsioni saranno considerati gravi
inadempimenti.
2. Un ritardo di oltre 45 giorni rispetto ai termini di cui ai primo comma previsti nel cronoprogramma darà al
Responsabile Unico del Procedimento la facoltà, senza ulteriore motivazione, di promuovere l’avvio delle
procedure previste dall’art. 136 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, in materia di risoluzione del contratto come
richiamate dal successivo articolo 72.
3. La facoltà di cui al precedente comma 2, potrà non essere esercitata se ritenuta contraria, per qualsiasi
ragione, all’interesse della Stazione Appaltante.
4. Nel caso di avvio del procedimento di cui all’art. 136 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 il Direttore dei
Lavori, accertato il ritardo, assegna all’esecutore un termine, che, salvo i casi d’urgenza, non potrà essere
inferiore ai dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il
termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.
5. Scaduto il termine assegnato, il Direttore Lavori verifica, in contraddittorio con l’esecutore, o, in sua
mancanza, con l’assistenza di due testimoni, gli effetti dell’intimazione impartita, e ne compila specifico
verbale da trasmettere al Responsabile Unico del Procedimento.
6. Sulla base del processo verbale compilato dal Direttore Lavori, qualora l’inadempimento per ritardo
permanga, la Stazione Appaltante, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, delibera la
risoluzione del contratto d’appalto.
7. Il computo della penale a seguito della risoluzione dell’appalto per ritardo sarà effettuato a norma dell’art.
23 comma 7.
8. Alla Stazione Appaltante sono dovuti dall’esecutore i danni subiti in seguito alla risoluzione del contratto
per ritardo quali quelli specificati dall’art. 138 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, salvo altri.
Articolo 26 - Premio di accelerazione
1. Ai sensi dell’art. 145 comma 9 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207:
Non è previsto alcun premio di accelerazione per la conclusione anticipata dei lavori.
17
CAUZIONI E GARANZIE
Articolo 27 - Cauzione provvisoria
1. Ai sensi dell’art. 75, comma 1 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, a cui si rinvia, l’Impresa dovrà disporre di
una fidejussione bancaria o assicurativa pari al 2% dell’importo del prezzo base indicato nel bando o
nell’invito al momento della presentazione delle offerte, con l’impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia
fidejussoria definitiva, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario.
Articolo 28 - Cauzione definitiva – importo ordinario e ridotto
1. Al momento della stipulazione del contratto l’Impresa aggiudicataria dovrà costituire una garanzia
fidejussoria nella misura del 10 per cento sull’importo dei lavori, secondo quanto disposto dall’art. 113 del
D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i..
2. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento la garanzia fidejussoria è
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso. Ove il
ribasso sia superiore al 20 per cento l’aumento è di due punti percentuali.
3. La cauzione definitiva realizzata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia
all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché la sua operatività entro 15 giorni a
semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
4. A norma dell’art. 40 comma 7 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, “le imprese alle quali venga rilasciata da
organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN
ISO/IEC 17000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO
9000 ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema,
usufruiscono del beneficio che la cauzione e la garanzia fideiussoria, previste rispettivamente dall’art. 75 e
dall’art. 113, comma 1, dello stesso D.Lgs. n. 163/2006, sono ridotte, per le imprese certificate, del 50 per
cento” (vedasi anche art. 113, c. 1, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.).
5. In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al precedente comma sono accordate
qualora il possesso delle certificazioni o delle dichiarazioni sopra indicate sia comprovato dalla impresa
capogruppo mandataria ed eventualmente da un numero di imprese mandanti, qualora la somma dei
requisiti tecnico-organizzativo complessivi sia almeno pari a quella necessaria in base al bando di gara (o
alla lettera d’invito) per la qualificazione soggettiva dei candidati.
6. L’esecutore dovrà reintegrare la cauzione, della quale la Stazione Appaltante abbia dovuto valersi in tutto
o in parte, entro trenta giorni dall’escussione, nella misura pari alle somme riscosse.
7. In caso di varianti in corso d’opera che aumentino l’importo contrattuale, se ritenuto opportuno dalla
Stazione Appaltante e segnatamente dal Responsabile Unico del Procedimento, l’Impresa dovrà provvedere
a costituire un’ulteriore garanzia fidejussoria, per un importo pari al 10 per cento del valore netto aggiuntivo
rispetto al contratto iniziale.
Articolo 29 - Riduzione progressiva delle garanzie
1. Ai sensi dell’art. 113, comma 3, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, la garanzia fideiussoria di cui all’art. 28
è progressivamente svincolata in misura dell’avanzamento dell’esecuzione dei lavori, nel limite massimo
dell’80 per cento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico,
senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto
garante, da parte dell’esecutore, degli Stati di Avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o
in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 20 per cento dell’originario
importo garantito, è svincolato con l’approvazione del Certificato di Collaudo o di Regolare Esecuzione.
Articolo 30 - Garanzia sul pagamento della rata di saldo
1. Il pagamento della rata di saldo è subordinato, ai sensi dell’art. 235, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 alla
prestazione di una specifica garanzia fidejussoria.
2. Detta garanzia fidejussoria, ai sensi dell’articolo 124 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 dovrà essere di
entità pari all’importo della rata di saldo maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo
intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l’assunzione del carattere di definità del
medesimo ai sensi dell’articolo 141, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006 (24 mesi).
Articolo 31 - Coperture assicurative di legge a carico dell’esecutore e relative modalità di svincolo
1. Ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, l’Appaltatore è obbligato,
contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la
Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da
errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore e che copra i
danni subiti dalla stessa Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o
parziale di impianti e opere, anche preesistenti, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile
18
per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del Certificato di Collaudo
provvisorio o di Regolare Esecuzione.
2. Tale assicurazione contro i rischi dell’esecuzione deve essere stipulata per una somma assicurata non
inferiore all’importo del contratto; il massimale per l’assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi
non deve essere inferiore a Euro 500.000 (Euro cinquecentomila); tale polizza deve specificamente
prevedere l’indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante
autorizzati all’accesso al cantiere, della Direzione Lavori e dei collaudatori in corso d’opera. Le polizze di cui
al presente comma devono recare espressamente il vincolo a favore della Stazione Appaltante e devono
coprire l’intero periodo dell’appalto fino al termine previsto per l’approvazione del Certificato di Collaudo o di
Regolare Esecuzione.
3. La garanzia assicurativa prestata dall’appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle
imprese subappaltatrici e subfornitrici.
4. Ai sensi dell’articolo 129, comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, per i lavori il cui importo superi gli
ammontari stabiliti con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, l'appaltatore è inoltre
obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del Certificato di Collaudo provvisorio o del
Certificato di Regolare Esecuzione, una polizza indennitaria decennale, nonché una polizza per
responsabilità civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale
dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.
5. Nel caso in cui l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, ai sensi dell’articolo 37,
comma 5, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, la garanzia assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo
dovrà coprire, senza alcuna riserva, anche i danni causati dalla/e impresa/e mandante/i.
6. Ai fini di cui ai commi precedenti l’appaltatore è obbligato a stipulare e mantenere operante, a proprie
spese dalla consegna dei lavori, per tutta la durata degli stessi e comunque sino alla data di emissione del
Certificato di Collaudo provvisorio o di Regolare Esecuzione, una polizza assicurativa che garantisca la
Stazione Appaltante a norma dell’art. 125 D.P.R. n. 207/2010. Tale polizza dovrà essere stipulata con
primarie compagnie assicuratrici di gradimento della Stazione Appaltante, e comprendere:
a. Copertura assicurativa C.A.R.
La polizza C.A.R. (tutti i rischi del costruttore) compresi anche eventi socio-politici per un ammontare
pari al valore d’appalto e con validità dall’inizio dei lavori al collaudo provvisorio, recante nel novero
degli assicurati anche la Stazione Appaltante.
b. Responsabilità civile verso terzi
Per responsabilità civile verso terzi, per tutti i danni ascrivibili all’appaltatore e/o ai suoi dipendenti e/o
altre ditte e/o alle persone che operano per conto dell’appaltatore, con massimale pari al 5%
dell’importo a base di gara al lordo degli oneri per la sicurezza (con un minimo di 500.000).
Tale polizza d’assicurazione dovrà comprendere inoltre anche la copertura per:
- Danni alle proprietà di terzi sulle e/o nelle quali si eseguono lavori o dei fabbricati vicini;
- Danni a terzi trovatisi negli ambienti e nelle adiacenze e vicinanze di dove si eseguono i lavori;
- Danni a condutture sotterranee.
N.B. I rappresentanti ed i dipendenti della Stazione Appaltante, il Direttore Lavori ed i suoi
collaboratori, operanti in cantiere, altri appaltatori ed altre persone operanti eventualmente nella
proprietà della Stazione Appaltante, sono considerati terzi tra loro.
La copertura assicurativa dovrà essere valida anche in caso di colpa grave dell’assicurato e colpa
grave e/o dolo delle persone del fatto delle quali l’assicurato deve rispondere a norma di legge.
7. In tutte le polizze di cui sopra dovrà apparire l’impegno esplicito, da parte della Compagnia Assicuratrice,
a non addivenire ad alcuna liquidazione di danni senza l’intervento ed il consenso della Stazione Appaltante.
8. Le assicurazioni prestate, qualora l’appaltatore sia una associazione temporanea di impresa, la garanzia
assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle
imprese mandanti.
Articolo 32 - Coperture assicurative speciali [eventuali]
1. Oltre alle coperture assicurative di cui al precedente articolo non sono previste ulteriori garanzie
assicurative o bancarie.
19
DISCIPLINA ECONOMICA
Articolo 33 - Anticipazione e pagamenti dei materiali da costruzione
[N.B. solo sino al 31 dicembre 2014 per effetto dell’art. 26-ter della Legge 98/2013 di conversione del
D.L. n. 69/2013 utilizzare il comma che segue]
1. La Stazione Appaltante, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 26-ter della legge n. 98/2013 di
conversione del D.L. n. 69/2013 e dell’art. 140, comma 2, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, erogherà
all’esecutore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal Responsabile Unico del
Procedimento, un’anticipazione sull’importo contrattuale nella misura prevista dalle norme vigenti (10%
diconsi dieci per cento). La ritardata corresponsione dell’anticipazione obbliga al pagamento degli interessi
corrispettivi a norma dell’art. 1282 del Codice Civile. L’anticipazione è revocata se l’esecuzione dei lavori non
procede secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovute gli interessi corrispettivi al tasso
legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. Ai sensi dell’art. 124 del D.P.R. 5 ottobre
2010, n. 207 l'erogazione dell'anticipazione, ove consentita dalla leggi vigenti, è subordinata alla costituzione
di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di
interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il
cronoprogramma dei lavori. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel
corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.
2. Non verranno effettuati pagamenti per i materiali da costruzioni.
Articolo 34 - Pagamenti in acconto
1. I pagamenti avvengono per Stati di Avanzamento Lavori (SAL), mediante emissione di certificato di
pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 44, 45, 46 e 47, al netto del
ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto della
ritenuta di cui al comma 5 successivo, un importo non inferiore a € 140.000,00 (diconsi Euro
centoquarantamila/00).
2. Quando ricorrono le condizioni di cui all’art. 186 del D.P.R. n. 207/2010, e sempre che i libretti delle
misure siano stati regolarmente firmati dall’esecutore o dal tecnico delegato dall’esecutore che ha assistito al
rilevamento delle misure, lo stato d’avanzamento può essere redatto, sotto la responsabilità del Direttore
Lavori, in base a misure ed a computi provvisori. Tale circostanza deve risultare dallo Stato d’Avanzamento
mediante opportuna annotazione (art. 194 D.P.R. n. 207/2010).
3. La Direzione Lavori potrà procedere in qualunque momento all’accertamento e misurazione delle opere
compiute con preavviso, da effettuarsi anche a mezzo fax o posta elettronica, di almeno 48 ore. L’esecutore
deve firmare i libretti di misura subito dopo il Direttore Lavori. Qualora l’esecutore non si presenti ad eseguire
in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un ulteriore termine perentorio (con preavviso di almeno
24 ore), scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri sostenuti in conseguenza della mancata
presentazione. In tal caso, inoltre, l’esecutore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella
contabilizzazione o nell’emissione dei certificati di pagamento. Sempre nel caso in cui l’esecutore non si
presenti ad eseguire in contraddittorio le misurazioni delle opere compiute, per la Direzione Lavori potrà
comunque procedere con due testimoni per l’accertamento delle lavorazioni compiute ai sensi dell’art. 185,
comma 2, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
4. Qualora l’esecutore, sulla base dei riscontri effettuati sui libretti di misura, ritenga che si sia raggiunto
l’importo di cui al comma 1 senza che il Direttore Lavori intenda procedere all’emissione del dovuto Stato
d’Avanzamento, può esprimere una richiesta formale da inviare all’Ufficio della Direzione dei Lavori e a
quella del Responsabile Unico del Procedimento. Quest’ultimo, qualora ravvisi l’effettiva maturazione dello
Stato d’Avanzamento deve disporre al Direttore dei Lavori l’emissione dello stesso nel termine più breve
possibile, e comunque non oltre 15 giorni.
5. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo
netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di
conto finale. Dell’emissione di ogni certificato di pagamento il Responsabile Unico del Procedimento
provvede a darne comunicazione per iscritto, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali ed assicurativi,
compresa la cassa Edile, ove richiesto, e a richiedere il D.U.R.C..
6. Gli oneri per la sicurezza, non assoggettabili a ribasso e quantificati secondo l’entità indicata all’art. 2 del
presente capitolato, verranno contabilizzati e liquidati in proporzione a ciascuno Stato d’Avanzamento dei
lavori.
7. A norma dell’art. 143, comma 1, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, entro i 45 giorni successivi all’avvenuto
raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il Direttore Lavori redige la relativa
contabilità ed il Responsabile Unico del Procedimento emette, entro lo stesso termine, il conseguente
20
Certificato di pagamento. Tali documenti contabili dovranno recare la dicitura: «lavori a tutto
il ……………………..........» con l’indicazione della relativa data.
8. I termini di cui al precedente comma si riterranno sospesi, e il Responsabile del Procedimento non
procederà all’emissione del relativo Certificato di Pagamento, qualora dal D.U.R.C. (documento unico di
regolarità contributiva) non si possa desumere la regolarità della posizione dell’impresa presso gli istituti
contributivi e previdenziali. Qualora a causa della sospensione, dovuta alla irregolarità contributiva o
previdenziale (indipendentemente dalla sua gravità), si ritardi il pagamento dello Stato d’Avanzamento
all’esecutore non saranno dovuti interessi o risarcimenti di sorta (vedasi anche l’art. 12.5 comma 20).
9. Ai sensi dell’art. 143, comma 1, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, la Stazione Appaltante provvede al
pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e
l’erogazione a favore dell’appaltatore.
10. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause
non dipendenti dall’esecutore, ai sensi dell’art. 141, comma 3, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, si provvede
alla redazione dello Stato di Avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo
dall’importo minimo di cui al comma 1.
11. L’esecutore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136
e successive modifiche, integrazioni e specificazioni (vedi legge n. 217/2010, Determinazioni AVCP n. 8/10 e
n. 10/10) al fine di assicurare la “tracciabilità” dei movimenti finanziari relativi all’appalto.
12. In particolare l’esecutore deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche
o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i
movimenti finanziari devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o
postale.
13. Il bonifico bancario o postale, in relazione a ciascuna transazione di pagamento, deve riportare il codice
unico di progetto (CUP) o il CIG (Codice identificativo Gare) relativo all’investimento. Il CUP o il CIG, ove non
noti, devono essere richiesti alla Stazione Appaltante.
14. La Stazione Appaltante verificherà, in occasione di ogni pagamento all’esecutore e con interventi di
controllo ulteriori l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi
finanziari.
Articolo 35 - Ultimo Stato d’avanzamento, Conto Finale e Pagamento a saldo
1. Dopo la conclusione dei lavori, debitamente accertata dal Direttore Lavori con la redazione del relativo
certificato di ultimazione delle opere, dovrà essere emesso l’ultimo Stato di Avanzamento di qualsiasi
ammontare esso sia. La computazione ed emissione dell’Ultimo Stato d’avanzamento segue le modalità
previste per gli altri pagamenti in acconto di cui al precedente art. 34.
2. Il Direttore Lavori, entro tre mesi dalla data del certificato di ultimazione dei lavori, provvederà alla
compilazione del conto finale corredato da tutti i documenti contabili prescritti dall’art. 200 del D.P.R.
5 ottobre 2010, n. 207, ed alla sua presentazione all’appaltatore. Il conto finale dovrà essere accettato
dall’Impresa entro 20 (venti) giorni, dalla messa a disposizione da parte del Responsabile del Procedimento,
salvo la facoltà da parte della stessa di confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti
contabili per le quali non sia intervenuto l’accordo bonario, eventualmente aggiornandone l’importo.
L’appaltatore, tuttavia, all’atto della firma non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da
quelle già eventualmente formulate nel registro di contabilità (art. 201 D.P.R. n. 207/2010).
3. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria di cui al precedente art. 30, deve
essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall’emissione del Certificato di Collaudo provvisorio e non
costituisce presunzione di accettazione dell’opera ai sensi dell’art. 1666, comma 2 del Codice Civile,
secondo quanto disposto dall’art. 141, comma 9 del D.Lgs. n. 163/2006.
4. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del Codice Civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi
dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il Certificato di
Collaudo o il Certificato di Regolare Esecuzione assuma carattere definitivo.
5. Al fine del rispetto dell’obbligo di assicurare la “tracciabilità” dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della
legge 13 agosto 2010, n. 136 troverà applicazione, anche per l’ultimo stato d’avanzamento e per il Conto
Finale, quanto previsto nei commi 11, 12, 13 e 14 del precedente art. 34.
Articolo 36 - Ritardo nel pagamento delle rate di acconto e a saldo
1. Il pagamento delle rate di acconto e del saldo dovranno avvenire entro i termini di cui all’art. 143, commi 1
e 2, del D.P.R. n. 207/2010 e l’Impresa appaltatrice potrà agire nei termini e modi definiti dall’art. 133,
comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e ai sensi dell’art. 144 del D.P.R. n. 207/2010.
2. Ai sensi dell'articolo 133, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, nel caso di ritardo nella emissione dei
certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti o alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai
termini stabiliti dal presente Capitolato Speciale d’appalto, spettano all'esecutore gli interessi, legali e
moratori, (questi ultimi nella misura accertata annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture e del
trasporto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze).
21
3. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia
stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto
contrattuale, all’esecutore è riconosciuta la facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del Codice Civile,
ovvero, previa costituzione in mora dell'amministrazione aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni dalla data
della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.
4. Ai sensi del comma 6-bis del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. a pena di decadenza, l’esecutore deve
presentare alla Stazione Appaltante l’istanza di compensazione, ai sensi del comma 4 dello stesso decreto,
entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del
decreto ministeriale di cui al comma 6 sempre dello stesso decreto.
Articolo 37 - Prezzi unitari a misura e prezzi a corpo
1. Ai sensi dell’art. 53, comma 4, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. per le prestazioni a corpo il prezzo
convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione.
In particolare in forza dell’obbligo di verifica da effettuarsi in sede di gara da parte dei candidati ai sensi
dell’art. 90, comma 5, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, l’esecutore non avrà alcun titolo a richiedere
maggiori compensi per la necessità di integrare quantità o entità delle lavorazioni al fine di realizzare l’opera,
purchè tali esigenze siano desumibili dal progetto esecutivo o siano evincibili in rapporto al fine cui è diretta
l’opera (evincibili dalla lettura di tutti i documenti posti a base di gara; con la normale diligenza del buon
imprenditore ovvero secondo le regole dell’arte).
2. Ai sensi dell’art. 53, comma 4, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 per le prestazioni a misura il prezzo
convenuto può variare, in aumento od in diminuzione, secondo la quantità effettiva della prestazione. I prezzi
unitari da utilizzare sono quelli scaturenti dall’offerta dell’esecutore in sede di gara.
3. Nei prezzi unitari offerti dal concorrente aggiudicatario (esecutore) si intendono comprese e compensate
tutte le spese sia generali che particolari, sia provvisorie che definitive nessuna esclusa od eccettuata che
l’esecutore deve sostenere per la perfetta esecuzione del lavoro a regola d’arte e per il suo completamento
secondo il progetto esecutivo approvato e le disposizioni della Direzione dei Lavori compresi quindi ogni
consumo, l’intera mano d’opera, ogni trasporto, ogni fornitura, lavorazione e magistero.
Articolo 38 - Revisione dei prezzi
1. Ai sensi dell’art. 133, comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 non è possibile procedere alla revisione
dei prezzi, e non si applica il primo comma dell’art. 1664 del codice civile, pertanto i prezzi offerti
dall’appaltatore in qualità di concorrente aggiudicatario debbono ritenersi fissi ed invariabili.
Articolo 39 - Prezzo chiuso
1. Ai sensi dell’art. 133, comma 3, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, al contratto si applica il prezzo chiuso
consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel
caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno
precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero
previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale è fissata, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, nella misura eccedente la predetta
percentuale del 2 per cento.
2. Il prezzo chiuso non troverà applicazione per il maggior termine di esecuzione dovuto a ritardi o cause
imputabili all’esecutore.
3. Ai sensi del comma 3-bis dell’art. 133 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. a pena di decadenza, l’esecutore
deve presentare alla Stazione Appaltante l’istanza di applicazione del prezzo chiuso, ai sensi del comma 3
dello stesso decreto, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana del decreto ministeriale di cui al medesimo comma 3 (sempre dello stesso decreto).
Articolo 40 - Compensazione dei prezzi per incremento dei costi delle materie da costruzione
1. Ai sensi dell’art. 133, comma 4, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, in deroga a quanto previsto al
precedente art. 38, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali,
subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con il decreto di cui al
comma 6, art. 133 del D.lgs. n. 163/2006, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la
metà della percentuale eccedente il 10 per cento e nel limite delle risorse di cui al comma 7 dello stesso
art. 133 del D.Lgs. n. 163/2006.
2. La compensazione è determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il 10 per
cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare
precedente al decreto di cui al comma 1 nelle quantità accertate dal Direttore dei Lavori.
3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 marzo di ogni anno, rileva con proprio decreto le
variazioni percentuali annuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi e ad esso si farà
riferimento per la quantificazione dell’entità eventualmente dovuto per la compensazione.
22
4. Ai sensi del comma 6-bis del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. a pena di decadenza, l’ esecutore deve
presentare alla Stazione Appaltante l’istanza di compensazione, ai sensi del comma 4 dello stesso decreto,
entro 60 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del decreto
ministeriale di cui al medesimo comma 6 (sempre dello stesso decreto).
5. Il calcolo delle quantità da sottoporre a compensazione e le modalità di richiesta e di determinazione dei
relativi incrementi compensativi dovranno rispettare le modalità prescritte dalla Circolare del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti – Circolare 4 agosto 2005, n. 871/D e successive.
6. Trova applicazione il procedimento stabilito dall’art. 171 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
Articolo 41 - Cessione del contratto e cessione dei crediti
1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 117, del D.Lgs. 12 aprile
2006, n. 163 e della Legge 21 febbraio 1991, n. 52, ed alle condizioni di cui al presente articolo.
3. Le cessioni di crediti possono essere effettuate esclusivamente a banche o intermediari finanziari
disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di
acquisto di crediti di impresa.
4. Ai fini dell'opponibilità alla Stazione Appaltante, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto
pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Responsabile Unico del Procedimento
non oltre 45 giorni (art. 117 c. 3 del Decreto n. 163/2006 e s.m.i.) dopo l’emissione dello stato
d’avanzamento a cui la cessione del credito inerisce. In ogni caso richieste di cessione del credito
successive all’emissione del certificato di pagamento si intendono irricevibili e respinte.
5. Nei casi diversi da quelli di cui al precedente comma 2, le cessioni di crediti da corrispettivo sono efficaci e
opponibili alla Stazione Appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e
al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.
6. La cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione può
avvenire esclusivamente mediante un apposito e separato atto contrattuale da sottoscriversi
contestualmente al contratto d’appalto. La Stazione Appaltante, tuttavia, si riserva la più ampia facoltà di
accettare o non accettare tale tipologia di cessione a favore dell’esecutore, senza obbligo di motivazione.
7. In ogni caso la Stazione Appaltante può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in
base al contratto d’appalto, con questo stipulato.
23
VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE
Articolo 42 - Disciplina delle varianti progettuali
42.1 Variazioni al progetto appaltato
1. Indipendentemente dalla natura a corpo o a misura del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la
facoltà di introdurre relativamente alle opere oggetto dell’appalto quelle varianti progettuali che a suo
insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che perciò l’esecutore possa pretendere compensi all’infuori
del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i
limiti stabiliti dagli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e dall'articolo 132 del
D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
2. L’esecutore ha l’obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla Stazione Appaltante e che il
Direttore Lavori gli abbia ordinato purchè non mutino sostanzialmente la natura dei lavori oggetto di
appalto.
3. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall’esecutore se non è
disposta dal Direttore dei Lavori e preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante nel rispetto delle
condizioni e dei limiti stabiliti dall’art. 132 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
4. Gli ordini di variazione devono fare espresso riferimento all’intervenuta approvazione salvo il caso
delle c.d. varianti-non varianti di cui al successivo comma 7.
5. Il mancato rispetto di quanto stabilito nel comma 3 non dà titolo all’esecutore per il pagamento dei lavori
non autorizzati e, se richiesto dal Direttore Lavori o dal Responsabile Unico del Procedimento, comporta
l’obbligo per l’ esecutore alla rimessa in pristino a proprio carico dei lavori e delle opere nella situazione
originaria secondo le disposizioni del Direttore Lavori.
6. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi
genere compreso lavorazioni in economia, eseguite senza preventivo ordine scritto del Direttore dei Lavori.
7. Il Direttore Lavori potrà disporre interventi i quali non rappresentino varianti e non saranno quindi
sottoponibili alla relativa disciplina, volti a risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo
non superiore al 10 per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5 per
cento per tutti gli altri lavori delle categorie omogenee di lavoro dell’appalto, come individuate nella tabella
"3" dell’art. 5 del presente Capitolato Speciale e che non comportino un aumento dell’importo del contratto
stipulato per la realizzazione dell’opera (c.d. varianti-non varianti).
8. Saranno sempre ammissibili le varianti previste dall’art. 132, comma1, lett. a), b), c) e d), e comma 3,
seconda parte, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
9. Nel caso in cui le varianti progettuali siano riconducibili alla fattispecie di cui all’art. 132, comma 1 lett. e),
del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (ovvero dovute al manifestarsi di errori o di omissioni del progetto
esecutivo) e il relativo importo ecceda il quinto dell’importo originario del contratto, la Stazione Appaltante, a
norma di legge, procederà alla risoluzione del contratto ed indirà una nuova gara alla quale sarà invitato
l’esecutore. Tale risoluzione darà titolo al pagamento all’esecutore, oltre che dei lavori eseguiti e dei materiali
introdotti in cantiere, di un indennizzo pari al 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti
dell’importo del contratto.
42.2 Valutazione economica delle varianti
1. Ai sensi dell’art. 161 comma 6 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 le varianti apportate al progetto appaltato
sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbono
impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi
prezzi a norma del successivo articolo 43.
42.3 Quinto d’obbligo ed equo compenso
1. Come stabilito dall’art. 161 del D.P.R. n. 207/2010, se la variazione disposta dalla Stazione Appaltante
determina un aumento contrattuale contenuto in un quinto dell’importo dell’appalto, l’appaltatore è
tenuto ad eseguire i lavori varianti agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario (salvo la
necessità di provvedere alla determinazione di nuovi prezzi ai sensi dell’art. 43).
2. Se la variante implica un aumento contrattuale superiore al limite di cui al comma precedente il
Responsabile del Procedimento ne deve dare formale comunicazione all’esecutore (attraverso
comunicazione A.R. o a mano con firma di ricevuta). Quest’ultimo nel termine di dieci giorni dal ricevimento
deve dichiarare per iscritto (attraverso comunicazione A.R. o a mano con firma di ricevuta) se intende
accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni. Se l’esecutore non risponde nel termine di dieci
giorni al Responsabile del Procedimento si intende manifesta la volontà di accettare la variante agli stessi
prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se, invece l’esecutore comunica entro tale termine le
proprie richieste aggiuntive la Stazione Appaltante, nei successivi quarantacinque giorni deve trasmettere
all’esecutore le proprie determinazioni al riguardo. Nel caso di inerzia della Stazione Appaltante le richieste
dell’esecutore si intendono tacitamente accolte. Nel caso di disaccordo la Stazione Appaltante ha la
24
possibilità di optare tra il recesso dal contratto ai sensi dell’art. 74 e l’imposizione della variante e delle
relative condizioni economiche attraverso specifico ordine di servizio del Direttore dei Lavori, ferma restando
la facoltà dell’esecutore di iscrivere riserve sui registri contabili nei termini e nei modi previsti dalla legge.
3. Nel caso di cui al comma 12, qualora le variazioni comportino, nelle quantità dei vari gruppi omogenei di
lavorazione di cui alla Tab. 3 dell’art. 5, modifiche (in più o in meno) superiori ad un quinto della
corrispondente quantità originaria, l’esecutore avrà diritto ad un equo compenso ai sensi dell’art. 161,
comma 16, del D.P.R. n. 207/2010. Tale compenso non potrà mai superare un quinto dell’importo del
contratto originario. Se non diversamente concordato dalle parti l’entità del compenso sarà pari alla
somma del 10 per cento delle variazioni (in più o in meno) delle categorie omogenee di lavorazioni
che superano il 20 per cento dell’importo originario, calcolato sulla parte che supera tale limite (del
20 per cento).
42.4 Diminuzione dei lavori
1. La Stazione Appaltante ha sempre la facoltà di ordinare l’esecuzione dei lavori in misura inferiore a
quanto previsto nel contratto d’appalto originario nel limite di un quinto in meno senza che nulla spetti all’a
esecutore a titolo di indennizzo.
2. L’intenzione di avvalersi della facoltà diminutiva, prevista dall’art. 162 del D.P.R. n. 207/2010, deve essere
comunicata formalmente all’esecutore (con comunicazione A.R. anticipata a mezzo FAX, o a mano) prima
del raggiungimento del quarto quinto dell’importo originario. Tale limite temporale non sarà tuttavia
vincolante per la decurtazione di lavorazioni di non rilevante entità.
3. Nel caso in cui venga superato il limite di cui al comma 14 all’esecutore è riconosciuto un equo compenso
computato secondo i principi stabiliti nel comma 13 opportunamente adattati all’ipotesi diminutiva.
42.5 Varianti migliorative diminutive proposte dall’appaltatore
1. L’impresa appaltatrice, durante l’esecuzione dei lavori, può proporre al Direttore Lavori eventuali variazioni
migliorative di sua esclusiva ideazione a condizione che comportino una diminuzione dell’importo originario
dei lavori, non comportino una riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto
appaltato e che mantengano inalterati il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei
lavoratori.
2. Le economie risultanti dalla proposta migliorativa, approvata secondo il procedimento stabilito dall’art. 162
del D.P.R. n. 207/2010, verranno ripartite in parti uguali tra la Stazione Appaltante e l’appaltatore.
Articolo 43 - Determinazione di nuovi prezzi
1. In tutti i casi in cui nel corso dei lavori vi fosse necessità di eseguire varianti che contemplino opere non
previste nell’elenco prezzi si procederà alla determinazione dei nuovi prezzi, con apposito verbale di
concordamento, secondo le regole stabilite dall’articolo 163 del D.P.R. n. 207/2010, prima dell’esecuzione di
tali opere. Tali nuovi prezzi non potranno essere applicati in contabilità prima della loro superiore
approvazione.
25
CONTABILIZZAZIONE E PAGAMENTO DEI LAVORI
Articolo 44 - La contabilizzazione dei lavori a corpo
1. La valutazione ed identificazione del lavoro a corpo è effettuata, sotto il profilo quali-quantitativo, secondo
le specificazioni desumibili dagli elaborati grafici e da ogni altro elaborato tecnico ed amministrativo allegato
al progetto esecutivo nonché dai criteri specificati dalle modalità di determinazione del corrispettivo per
l’esecuzione dei lavori a corpo di cui al precedente articolo 37; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta
pertanto fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla
misura o sul valore attribuito alla quantità o alla qualità dei lavori previsti nel progetto.
2. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all’importo netto di aggiudicazione le
percentuali di esecuzione relative alle singole categorie di lavoro indicate nella “Tabella 3” di cui all’art. 5.
[Nel caso di offerta mediante preventivi offerta, tali percentuali saranno aggiornate all’atto
dell’aggiudicazione sulla base dei prezzi offerti dall’offerente aggiudicatario ottenendo gli importi definitivi di
ogni lavorazione o gruppo di lavorazione omogenee]. Resta fermo che la lista posta a base di gara non ha
efficacia negoziale.
3. Ai fini contabili, in particolare, si procederà ai sensi dell’art. 184 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Per
ciascuna tipologia di lavorazione omogenea di cui alla “Tabella 3” dell’art. 5, ad ogni stato di avanzamento il
Direttore Lavori, mediante procedimenti contabili basati su rilevamenti fisici informali (apposito libretto di
misure), dovrà stimare una percentuale di esecuzione. La somma dei prodotti tra le percentuali di
esecuzione e le percentuali relative di ciascuna lavorazione omogenea determinerà la percentuale
complessiva dello Stato di Avanzamento rispetto al totale della prestazione “a corpo”.
4. In ogni Stato d’Avanzamento la quota percentuale eseguita dell’aliquota di ogni categoria di lavorazione
omogenea viene riportata distintamente nel registro di contabilità.
Articolo 45 - La contabilizzazione dei lavori a misura
1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo i criteri e le specificazioni date
nelle norme di cui alla parte seconda del presente Capitolato Speciale così come eventualmente specificate
ulteriormente nella descrizione delle singole voci unitarie di cui all’elenco prezzi. Nel caso di contrasto tra i
criteri contabili capitolari ed i più specifici criteri di quantificazione dettagliati nell’elenco prezzi, prevarranno
questi ultimi.
2. Nei casi in cui i criteri specificati nel precedente comma non siano sufficienti od aderenti alla fattispecie di
lavorazione da contabilizzare, per procedere alla misurazione saranno utilizzate, per la quantificazione dei
lavori, le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l’esecutore possa far valere criteri
di misurazione non coerenti con i dati fisici o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente
poste in opera.
3. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere aumenti dimensionali di alcun genere e
neppure opere aggiuntive, migliorative od integrative non rispondenti ai disegni di progetto se non
preventivamente autorizzati dalla Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 161 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
Nel caso opposto l’esecutore non ha diritto ad alcun riconoscimento economico o risarcimento.
4. Per quanto attiene alle modalità di determinazione del corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a misura si
rinvia alla determinazione del prezzo (a misura) di cui al precedente articolo 37.
Articolo 46 - La contabilizzazione dei lavori in parte a corpo ed in parte a misura
1. Nel caso di appalti in parte a corpo ed in parte a misura troveranno distinta ed autonoma applicazione i
principi contabili di cui ai precedenti articoli 44 e 45 rispettivamente per la parte a corpo e per quella a
misura.
Articolo 47 - La contabilizzazione dei lavori in economia
1. La contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata secondo l’art. 187 del D.P.R. n. 207/2010 con
delle liste per ciascuna prestazione ordinata dalla Direzione Lavori di manodopera, noli e trasporti e secondo
le somministrazioni correttamente eseguite dall’esecutore stesso. Ai fini della valutazione dei rispettivi importi
si applicano le disposizioni di cui all’art. 179 comma 1 del medesimo D.P.R..
I prezzi unitari sono qui di seguito specificati:
Per la manodopera, fornitura di materiali a piè d’opera, noli e trasporti saranno applicate le relative tariffe
locali vigenti.
2. Ai prezzi come sopra determinati si applicherà :
a) ai costi della fornitura di materiali a piè d’opera la percentuale di ribasso d’asta offerta dall’esecutore in
sede di gara sull’intero importo del prezzo unitario;
b) ai costi della manodopera, noli e trasporti la percentuale di ribasso d’asta offerta dall’esecutore in sede
di gara sarà applicata limitatamente alla quota relativa all’utile d’Impresa ed alle spese generali (così
come quantificati dal tariffario di riferimento).
26
Articolo 48 - Criteri generali per la contabilizzazione dei lavori
1. Ai sensi dell’art. 185 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 la tenuta dei libretti di misura è affidata al Direttore
Lavori o da questi attribuita ad un Direttore Operativo che lo coadiuva, sempre comunque sotto la sua diretta
responsabilità. In questo ultimo caso il nominativo del personale incaricato alla contabilità deve essere
comunicato per iscritto all’esecutore mediante nota formale ovvero mediante annotazione sul giornale dei
lavori. Riguardo alle modalità di accertamento dei lavori eseguiti vedasi anche articolo 34, commi 3 e 4.
2. Il Direttore Lavori deve verificare i lavori e certificarli sui libretti di misura con la propria firma e cura che i
libretti o i brogliacci siano aggiornati e immediatamente firmati dall’esecutore o dal tecnico incaricato
dall’esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure. Il tecnico incaricato dall’esecutore, se diverso dal
rappresentante (di cui all’art. 9) o del direttore di cantiere (di cui all’art. 10), deve essere appositamente
designato mediante apposita delega da parte del legale rappresentante dell’esecutore.
3. L’accertamento e la registrazione dei fatti rilevanti ai fini contabili, per l’appalto, devono avvenire
contemporaneamente al loro accadere in particolare per le partite relative a scavi e demolizioni.
4. Il Direttore Lavori non potrà mai procedere alla contabilizzazione di opere non autorizzate dalla Stazione
Appaltante o non a eseguite regola d’arte.
5. Dagli importi dovuti all’esecutore dovranno essere defalcate le spese eventualmente sostenute per
demolizioni d’ufficio o ripristini effettuati dalla Stazione Appaltante per correggere o risolvere errori o
difformità esecutive poste in essere dall’esecutore.
Articolo 49 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera
1. Ai sensi dell’art. 180, comma 4, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, limitatamente ai manufatti il cui valore è
superiore alla spesa per la messa in opera, si possono introdurre in contabilità prima della loro posa “prezzi
a piè d’opera”, in misura non superiore alla metà del prezzo stesso.
2. Nella contabilità all’importo dei lavori eseguiti è aggiunta la metà di quello dei materiali provvisti a piè
d’opera purchè facenti parte dell’appalto ed accettati dal Direttore Lavori da valutarsi a prezzo di contratto o,
in difetto, ai prezzi di stima.
3. I materiali ed i manufatti inseriti in contabilità rimangono tuttavia a rischio e pericolo dell’esecutore, e
possono sempre essere rifiutati dal Direttore Lavori.
27
AVVALIMENTO E SUBAPPALTO
Articolo 50 - Avvalimento dei requisiti SOA – Controlli sull’impresa avvalente e sull’impresa ausiliaria
1. Nel caso in cui l’esecutore, in sede di gara, abbia surrogato i requisiti relativi all’attestazione della
certificazione SOA mediante l’istituto dell’avvalimento previsto dall’art. 49 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e
s.m.i., la Stazione Appaltante, per il tramite del Direttore Lavori, dei Direttori Operativi o degli Ispettori di
Cantiere, ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento e con qualsiasi mezzo l’effettiva disponibilità
dell’impresa avvalente di tutte le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, appartenenti all’impresa
ausiliaria.
2. In particolare l’impresa ausiliaria dovrà avere la possibilità, per l’intera durata dell’appalto, di disporre
immediatamente e senza ritardi di mezzi, strumenti, attrezzature e quant’altro, in disponibilità dell’impresa
ausiliaria, necessario per dare i lavori compiuti a perfetta regola d’arte e nei tempi di cui al precedente
art. 18.
3. L’accertamento da parte dell’Ufficio della Direzione dei Lavori di opere non eseguite a regola d’arte da
parte dell’esecutore avvalente oppure di ritardi sul cronoprogramma dovuti al mancato utilizzo di mezzi
idonei o la semplice constatazione della mancata disponibilità da parte dell’impresa avvalente di tutte le
risorse dell’impresa ausiliaria darà facoltà alla Stazione Appaltante, senza obbligo di ulteriore motivazione, di
procedere alla risoluzione del contratto in danno per grave inadempimento ai sensi dell’art. 72 (in forza di
quanto previsto dall’art. 136 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163).
Articolo 51 - Subappalto e cottimo
1. Ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. l’esecutore è tenuto ad eseguire in proprio
l’appalto che non può essere ceduto a terzi soggetti se non nei particolari casi disciplinati dall’art. 116 dello
stesso D.Lgs. n. 163/2006.
2. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo, ferme
restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi il divieto di affidamento in subappalto.
Per quanto riguarda la categoria prevalente, se non diversamente specificato da disposizioni di legge o di
regolamento, la quota parte subappaltabile in ogni caso non potrà superare il trenta per cento.
3. Ai fini di cui al presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività
ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a
caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo
superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al
50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Il subappaltatore non può subappaltare a sua volta le
prestazioni salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali (individuate dalla
legge o dal Regolamento Generale sulle Opere Pubbliche); in tali casi il fornitore o subappaltatore, per la
posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei
divieti di cui al comma 2, numero 4 dell’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006). È fatto obbligo all'esecutore di
comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del
sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
4. Per quanto non disciplinato dal presente capitolato, l'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto
alle condizioni ed ai limiti stabiliti dall’art. 118 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
Articolo 52 - Procedimento di autorizzazione al subappalto e del cottimo
1. Qualora l’esecutore, avendo indicato tale facoltà in sede di gara, intenda richiedere, per talune lavorazioni
appartenenti alla Categoria prevalente (nei limiti del 30% nel caso di procedura aperta o ristretta oppure del
20% nel caso di procedura negoziata) o alle Categorie scorporabili, autorizzazione al subappalto o al
cottimo, deve inoltrare al Responsabile Unico del Procedimento specifica domanda con allegata la copia
autentica del contratto di sub-appalto, condizionato negli effetti all’autorizzazione della Stazione Appaltante,
e una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma
dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve
essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o
consorzio.
2. La verifica circa l’esistenza dei presupposti di legge per l’autorizzazione al subappalto compete al
Responsabile Unico del Procedimento. Qualora sussistano i presupposti di legge l’autorizzazione non può
essere diniegata sulla base di valutazioni discrezionali o soggettive della Stazione Appaltante.
3. La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione (o al motivato diniego) al subappalto o al
cottimo entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove
ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende
concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o
di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione
Appaltante sono ridotti della metà (ai sensi del comma 8 ultima parte art. 118 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.).
28
Articolo 53 - Responsabilità dell’appaltatore nel subappalto
1. L'esecutore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per la corretta e celere
esecuzione delle opere oggetto di autorizzazione al subappalto, sollevando la Stazione Appaltante
medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in
conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal Decreto-Legge 29 aprile 1995,
n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto,
arresto da sei mesi ad un anno).
3. Il Direttore Lavori, il Responsabile Unico del Procedimento, nonché il Coordinatore della Sicurezza in fase
esecutiva provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di
ammissibilità e di eseguibilità del subappalto.
4. L’esecutore è tenuto ad inserire nel contratto di sub-appalto le previsioni contenute dall’art. 3 della legge
13 agosto 2010, n. 136 in materia di “tracciabilità dei flussi finanziari” ed inoltre è tenuto a verificare
l’assolvimento da parte del sub-appaltatore degli obblighi previsti dalla legge sopra citata.
5. La Stazione Appaltante potrà verificare il rispetto degli obblighi contenuti nel precedente comma da parte
dell’Appaltatore e Subappaltatore.
Articolo 54 - Pagamento dei subappaltatori
1. La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 118, comma 3, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 provvederà al
pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti. L’esecutore dovrà comunicare alla Stazione Appaltante
le lavorazioni eseguite dai subappaltatori o cottimisti, con la specificazione del relativo importo e con la
proposta motivata di pagamento. Tale richiesta dovrà pervenire entro 5 giorni dalla data di sottoscrizione di
ciascuno Stato d’Avanzamento. L’importo da erogare direttamente ai subappaltatori e cottimisti verrà
defalcato dalle somme a credito dell’impresa nel relativo Certificato di pagamento. Qualora tale
comunicazione non pervenga nei termini sopra specificati, ciò costituisce titolo di sospensione, per fatto
imputabile all’esecutore, nell’emissione del Certificato di Pagamento.
Articolo 55 - Sub-forniture e relative comunicazioni
1. Tutte forniture in cantiere con posa in opera e qualsiasi altro sub-contratto per l’esecuzione di prestazioni
correlate all’appalto svolte da terzi in cantiere, non riconducibili tuttavia alla definizione di subappalto o
cottimo ai sensi dell’art. 51 comma 3 (e dell’art. 118, comma 11, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163), sono
soggette ad “informazione”.
2. Per ciascun sub-contratto di cui al primo comma è fatto obbligo all’esecutore di comunicare alla Stazione
Appaltante il nome del sub-contraente, il certificato della camera di commercio, l’importo del contratto e
l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura sub-affidati.
3. La comunicazione di cui al comma 2 deve essere inviata al Responsabile Unico del Procedimento almeno
cinque giorni lavorativi prima dell’effettivo svolgimento della prestazione oggetto di sub-affidamento.
Articolo 56 - Sicurezza nei cantieri dei sub-appaltatori e sub-fornitori (rinvio)
1. I nominativi, le attività, gli importi e gli estremi di approvazione o comunicazione di tutti i sub-appalti e di
tutte le sub-forniture dovranno essere trasmessi dal Responsabile Unico del Procedimento, o nel caso di sua
inerzia da parte dell’esecutore, al Direttore Lavori ed al Responsabile della sicurezza in fase di esecuzione al
fine di provvedere a quanto di competenza in materia di controllo delle maestranze e di salvaguardia della
sicurezza del lavoro sul cantiere.
2. Non si potrà procedere all’attuazione dei sub-appalti o delle sub-forniture in cantiere se il Piano di
Sicurezza e di Coordinamento (PSC) e/o Piano Operativo della Sicurezza (POS) non sono adeguati e
coordinati alla compresenza di più operatori, appartenenti a diverse imprese, nel medesimo cantiere.
3. Il datore di lavoro dell’impresa affidataria è responsabile del rispetto dei piani di sicurezza da parte di tutte
le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori (art. 97 D.Lgs. n. 81/2008).
29
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Articolo 57 - Richiami normativi in materia di sicurezza ed igiene
1. L’esecutore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 9 aprile
2008, n. 81 con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95 e 96 e
all'allegato XIII dello stesso decreto.
2. Più in generale le lavorazioni oggetto di appalto devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme
vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro per tutta la durata del cantiere.
3. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo si richiamano le seguenti disposizioni normative:
– Legge 27 marzo 1992, n. 257 “Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto”;
– D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 257 “Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei
lavoratori dai rischi derivanti dall’esposizione all’amianto durante il lavoro”;
– Decreto Ministeriale 37/2008 “Norme per la sicurezza degli impianti”;
– D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro“.
4. L’esecutore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento
Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
5. L’esecutore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani
per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate. Tali piani dovranno essere
scrupolosamente rispettati salvo le deroghe eventualmente ammesse e concesse dalle autorità competenti.
6. In assenza dei presupposti di fatto che non consentono il rispetto della normativa in materia di sicurezza
ed igiene le lavorazioni dovranno immediatamente interrompersi sino al ripristino di tali condizioni.
7. L'esecutore è peraltro obbligato a fornire alla Stazione Appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione,
l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto
degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
8. I piani di sicurezza di cui agli articoli seguenti devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE
del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa
nazionale di recepimento, raggruppata nel D.Lgs. n. 81/2008, ai regolamenti di attuazione e alla migliore
letteratura tecnica in materia.
Articolo 58 - Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC)
1. L’esecutore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza alcuna riserva il Piano di Sicurezza e di
Coordinamento (PSC) predisposto ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 dal coordinatore per la sicurezza in fase di
progettazione e messo a disposizione dalla Stazione Appaltante durante la fase di scelta del contraente
(gara).
2. L’esecutore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte
motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:
a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la
sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione
obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli
organi di vigilanza;
b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori
eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di
vigilanza.
3. L'esecutore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci
tempestivamente sulle proposte di modificazione od integrazione del PSC, con atto motivato da annotare
sulla documentazione di cantiere; sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del
coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
4. Qualora il Coordinatore per la sicurezza non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla
presentazione delle proposte dell’appaltatore, nei casi di cui al comma 2, lettera a), le proposte si intendono
tacitamente accolte.
5. Qualora il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione non si sia pronunciato entro il termine di tre
giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’esecutore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni
lavorativi nei casi di cui al comma 2, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
6. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può
in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del
corrispettivo.
7. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni
comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata,
trova applicazione la disciplina delle varianti in corso d’opera.
Articolo 59 - Piano Operativo di Sicurezza (POS)
30
1. L' esecutore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre
e consegnare al coordinatore per la sicurezza per la fase di esecuzione, un Piano Operativo di Sicurezza
(POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del
cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il Piano Operativo di Sicurezza comprende il documento di valutazione
dei rischi di cui all'articolo 28, commi 1, 2, e gli adempimenti di cui all’articolo 26, comma 1, lettera b), del
D.Lgs. 6 aprile 2008, n. 81 e contiene inoltre le notizie di cui all’articolo 28, dello stesso decreto, con
riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle
previsioni.
2. Il Piano Operativo di Sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e di
Coordinamento di cui all'allegato XV, previsto dall'articolo 91, comma 1, lettera a) e dall'articolo 100, del
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
Articolo 60 - Piano di Sicurezza Sostitutivo (PSS)
1. Qualora non si rendesse necessaria la nomina dei coordinatori per la sicurezza (a norma dell’art. 90,
comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008) l’esecutore è comunque tenuto a redigere il Piano Sostitutivo di Sicurezza
(PSS) a norma dell’art. 131, comma 2 lettera b, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e a consegnarne copia al
Committente o al Responsabile dei Lavori prima della "consegna lavori".
Articolo 61 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza
1. Il Piano di Sicurezza di Coordinamento (PSC) ed il Piano Operativo di Sicurezza (POS) formano parte
integrante e sostanziale del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte
dell’esecutore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa
di risoluzione del contratto in danno della Stazione Appaltante per grave inadempimento ai sensi dell’art. 72
(in forza di quanto previsto dall’art. 136 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163). Potrà peraltro trovare autonoma e
diretta applicazione la risoluzione del contratto d’appalto per gravi violazioni in materia di sicurezza, in forza
dell’art. 92, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 81/2008.
2. L'esecutore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente,
a richiesta del committente o del coordinatore della sicurezza in base di esecuzione, l'iscrizione alla camera
di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori
dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali.
3. Prima dell’inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di
sicurezza all’impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al
coordinatore per l’esecuzione. I lavori hanno inizio dopo l’esito positivo delle suddette verifiche che sono
effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall’avvenuta ricezione (art. 101 c. 3 D.Lgs.
n. 81/2008).
In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria
capogruppo.
4. Il datore di lavoro dell’impresa affidataria è responsabile del rispetto dei piani di sicurezza da parte di tutte
le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
5. L’esecutore dovrà pertanto comunicare al Direttore Lavori e al Responsabile dei lavori prima dell’inizio dei
lavori:
– il nominativo e il luogo di reperibilità del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale
e del Medico Competente, designati ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
– il nominativo del Direttore Tecnico di cantiere, unitamente al suo curriculum professionale;
– ove designato o nominato, il nominativo e il luogo di reperibilità del Rappresentante dei Lavoratori per la
Sicurezza.
6. Tenuto conto che, in ogni caso, il PSC costituisce parte integrante del contratto di appalto, l'esecutore ha
facoltà, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, di presentare al
Coordinatore per l'Esecuzione eventuali proposte integrative del PSC. È comunque facoltà di tutte le
imprese esecutrici, anche durante la realizzazione dell'opera, presentare al Coordinatore per l'Esecuzione,
tramite l’impresa affidataria, che provvede alla verifica della congruenza al Piano di Sicurezza e
Coordinamento proprio, proposte di modificazioni o integrazioni al PSC per adeguarne i contenuti alle
tecnologie proprie dell'impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la
tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso, sia per meglio garantire la
sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza.
7. L’esecutore deve consegnare il proprio Piano Operativo di Sicurezza, al Coordinatore per l’Esecuzione
prima dell’inizio dei rispettivi lavori e depositare in cantiere copia per i lavoratori dipendenti dello stesso. Il
contenuto del POS dovrà essere debitamente portato a conoscenza di tutti i lavoratori presenti nelle diverse
sedi lavorative.
8. I piani verranno valutati per verificarne la coerenza con il PSC (ove esistente) e per verificarne i contenuti
minimi previsti dal Regolamento di cui all’art. 131, comma 1, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
31
DISCIPLINA DELLA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA,
ASSICURATIVA E PREVIDENZIALE
Articolo 62 - Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) - Controlli e sanzioni
1. L’esecutore è tenuto a garantire alla Stazione Appaltante che il Documento Unico di Regolarità
Contributiva (D.U.R.C.), da richiedersi a norma di legge, sia emesso dagli organi competenti con esito
positivo in occasione dei seguenti stadi del procedimento di esecuzione delle opere oggetto di appalto:
a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva resa a dimostrazione del possesso dell’art. 38, comma 1,
lettera i) del D.Lgs. 163/2006
b) per l’aggiudicazione del contratto;
c) per la stipula del contratto;
d) per il pagamento dei SAL
e) per il certificato di collaudo (o certificato di regolare esecuzione) e pagamento del saldo finale
IL D.U.R.C. viene richiesto d’ufficio attraverso strumenti informatici ed ha validità di centoventi giorni dalla
data del rilascio. La Stazione Appaltante utilizza il D.U.R.C. acquisito per l’ipotesi di cui al punto a) anche per
le ipotesi di cui ai precedenti punti b) e c). Dopo la stipula del contratto la Stazione Appaltante acquisirà il
D.U.R.C. ogni centoventi giorni e lo utilizzerà per le finalità di cui alle precedenti lettere d) ed e) fatta
eccezione per il pagamento del saldo finale per il quale è in ogni caso necessaria l’acquisizione di un DURC
nuovo e specifico.
2. L’inosservanza da parte dell’esecutore delle disposizioni in materia di assicurazioni sociali, di
contribuzione previdenziale e di rispetto dei minimi contrattuali nelle retribuzioni delle maestranze, costituisce
un grave inadempimento contrattuale dell’Esecutore; pertanto qualora emergessero irregolarità ed
inadempienze da parte dell’esecutore e dei Subappaltatori in relazione agli obblighi sopra indicati e non
venissero sanate, tale fatto determina la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 72, con rivalsa da parte
della Stazione appaltante per i danni che ne potranno derivare alla regolare esecuzione dell’opera, fermo
restando, in linea generale, la facoltà della Stazione Appaltante di sospendere i pagamenti e di rivalersi sulla
polizza fidejussoria e le altre cauzioni rilasciate a garanzia dei debiti contrattuali.
3. In particolare si individuano i seguenti casi di irregolarità accertata e conseguenti sanzioni:
a) posizione di non regolarità emersa a carico dell’esecutore riferita al momento dell’affidamento e prima
della stipula del contratto: si procederà alla revoca dell’aggiudicazione;
b) situazione di non correttezza contributiva dell’esecutore che si determinino nel corso dell’esecuzione
del contratto: si procederà, a seconda della gravità dell’irregolarità riscontrata, con
l’accantonamento fino a un massimo del 20% dell’importo del Certificato di Pagamento
corrente e di quelli successivi ovvero, nei casi più gravi, alla totale sospensione dei pagamenti
fino a quando non sarà accertata l’avvenuta regolarizzazione, fatta salva la facoltà di risolvere il
contratto in caso di reiterati o perduranti inadempimenti;
c) Posizione di non regolarità emersa a carico di Subappaltatore, riferita al momento dell’autorizzazione
al subappalto: si procederà con la revoca dell’autorizzazione al subappalto e si attuerà la
sospensione del pagamento del 50% (del subappalto eventualmente già eseguito in opera) nel
SAL.
Articolo 63 - Sede contributiva
1. L’esecutore ha facoltà di accentramento dei versamenti contributivi INPS nella sede di provenienza.
2. Per l’iscrizione alla Cassa Edile locale competente per territorio, o ad altro ente paritetico ai fini dei relativi
versamenti, vale il regime definito dal C.C.N.L. del comparto edile vigente nel corso dell’esecuzione del
contratto.
3. In base alle norme vigenti, nel caso di appalti per i quali sia prevista una durata superiore a 90 giorni, vige
l’obbligo per l’impresa di provenienza extraterritoriale di iscrivere i lavoratori in trasferta alla Cassa Edile
locale competente per territorio, sulla base degli obblighi di contribuzione e di versamenti ivi vigenti, salvo
ulteriori accordi sindacali stabiliti nella contrattazione collettiva nazionale o decentrata.
32
OBBLIGHI GENERALI E PARTICOLARI DELL’ESECUTORE
Articolo 64 - Obblighi ed oneri a carico dell’appaltatore
1. Oltre agli oneri previsti a carico dell’esecutore dalla legge, dal regolamento generale, dal capitolato
generale d’appalto nonché da quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori e
dalle disposizioni particolari contenute negli elaborati di progetto (e loro allegati), sono a carico
dell’esecutore, oltre a quanto stabilito nel contratto d’appalto e negli altri articoli del presente capitolato, gli
oneri e gli obblighi specificati dal presente articolo.
2. L’esecutore con la sottoscrizione del contratto d’appalto dà atto che tutti gli oneri ed obblighi specificati nel
presente articolo, oltre a quelli contenuti negli altri articoli del presente capitolato, sono stati tenuti in conto
dall’esecutore nello stabilire i prezzi dei lavori offerti in sede di gara. Non spetterà quindi alcun compenso
all’esecutore oltre a quelli stabiliti contrattualmente anche qualora l’importo di appalto subisse variazioni
(sia pure nei limiti stabiliti dagli artt. 161 e 162 del D.P.R. n. 207/2010).
64.1 Obblighi generali dell’appaltatore
3. L'esecutore è tenuto:
1. ad eleggere ai sensi dell’art. 2 del D.M. Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145, il proprio domicilio nel
luogo nel quale ha sede l’ufficio della Direzione Lavori ovvero, in subordine, presso gli uffici comunali,
così come indicato all’art. 9 del presente capitolato. Ciò per l’intera durata dei lavori sino al collaudo
provvisorio.
2. a garantire, personalmente o attraverso il proprio legale rappresentante di cui all’art. 9, la propria
presenza nei luoghi di lavoro. In particolare nei giorni feriali durante l’orario di svolgimento delle
lavorazioni tale presenza dovrà essere garantita fisicamente e continuativamente. Nei giorni festivi e
nei giorni feriali negli orari non lavorativi dovrà comunque essere garantito un recapito telefonico per
sopperire ad eventuali emergenze od urgenze.
3. ad intervenire personalmente (o attraverso il proprio legale rappresentante, direttore tecnico o direttore
di cantiere) alle misurazioni dei lavori eseguiti. Tali operazioni possono comunque essere eseguite alla
presenza di due testimoni qualora egli, invitato ai sensi dell’art. 34, comma 3, non si presenti;
4. a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal Direttore
dei Lavori, subito dopo la firma di questi;
5. a presentare tempestivamente al Direttore Lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di
mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e/o ordinati in
economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal Direttore Lavori o dal Direttore
Operativo.
6. Ai sensi dell’art. 34, comma 35 della Legge 17 dicembre 2012, n. 221, l’aggiudicatario deve
rimborsare alla Stazione Appaltante le spese per la pubblicazione del bando di gara entro 60 giorni
dall’aggiudicazione. Qualora la ditta aggiudicataria non abbia provveduto, alla data di sottoscrizione
del contratto d’appalto, a rimborsare le spese di cui sopra, la stessa dovrà ottemperare a tale obbligo
nel termine di legge sopra specificato. In caso di inadempimento, la Stazione Appaltante si riserva la
facoltà di defalcare dal primo SAL da corrispondere all’appaltatore, l’importo delle spese di
pubblicazione del bando maggiorate del 10% dell’importo stesso a titolo di penale; in alternativa la
Stazione Appaltante potrà escutere la cauzione definitiva per la quota corrispondente all’importo delle
spese da rimborsare incremente del 10%.
64.2 Obblighi specifici sulle lavorazioni
4. La ditta appaltatrice dovrà:
a) eseguire l’appalto conformemente al progetto e agli ordini impartiti dal Direttore dei Lavori, in
conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti eseguiti a
perfetta regola d’arte, esattamente conformi al progetto e, quindi, collaudabili;
b) richiedere al Direttore dei Lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente
non risultassero, o non risultassero chiare, da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. Tali
richieste dovranno essere avanzate nei tempi necessari per evitare rallentamenti o interruzioni delle
lavorazioni. In ogni caso l’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di opere aggiunte o varianti
non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 161 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
c) curare il coordinamento tra le sue necessità di approvvigionamento di materiali, manodopera o noli
intendendosi sollevata la Stazione Appaltante da ritardi nella fornitura di qualsiasi risorsa che compete
all’organizzazione imprenditoriale dell’appaltatore;
d) predisporre ed esporre in sito un numero di almeno 2 esemplari del cartello di cantiere, con le
dimensioni di almeno cm 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del
Ministero dei LL.PP. del 1° giugno 1990, n. 1729/UL, e comunque sulla base di quanto disposto dal
Responsabile Unico del Procedimento, curandone i necessari aggiornamenti periodici;
33
e)
eseguire, in tempo utile onde non ritardare il regolare avanzamento dei lavori, gli scavi ed i sondaggi,
nel numero e nelle prescrizioni indicate dalla Direzione Lavori, necessari all’esatta individuazione degli
eventuali impianti interrati esistenti (fognatura, acquedotto, rete gas, rete ENEL, rete TELECOM, rete
illuminazione pubblica, ecc.…..) nei termini più dettagliati di quanto non si sia potuto accertare in sede
progettuale, ed all’individuazione preventiva della consistenza degli apparati radicali esistenti al fine
della loro salvaguardia e protezione;
f) prendere contatto, prima dell’inizio dei lavori e comunque in tempo utile onde non ritardare il regolare
avanzamento degli stessi, con gli Enti gestori degli impianti ENEL, TELECOM, gas, acquedotto,
fognature, ecc….. che si trovino comunque interessati dai lavori in oggetto per spostare e proteggere,
allacciare temporaneamente o definitivamente, gli impianti stessi, nonché fornire l’assistenza
necessaria;
g) osservare scrupolosamente le prescrizioni tecniche esecutive impartite dagli Enti gestori sulle
modalità di realizzazione degli impianti da costruire da parte dell’esecutore;
h) recintare e presidiare il cantiere con idonee segnalazioni in modo da garantire il mantenimento del
traffico veicolare e pedonale in condizioni di sicurezza secondo le indicazioni fornite dalla Direzione
Lavori;
i)
provvedere, prima dell’inizio dei lavori, alla predisposizione, in concerto con la Stazione Appaltante, di
appositi cartellini di identificazione per tutto il personale impiegato. L’esecutore dovrà altresì
tempestivamente comunicare per iscritto ogni variazione del suo personale e del personale in
subappalto. Dovrà inoltre provvedere affinché tutto il personale sia provvisto di documenti di
riconoscimento. Al personale sprovvisto di documenti e/o di cartellino non sarà consentito l’ingresso e
se già in cantiere verrà allontanato. La ditta appaltatrice dovrà consentire l’accesso al cantiere solo alle
persone autorizzate. A tal fine dovrà predisporre un sistema di controllo degli accessi da concordare
con la Direzione Lavori;
l)
conservare le vie, strade, accessi ed i passaggi, carrabili e pedonali, che venissero intersecati con la
costruzione dell’opera provvedendo, a sua cura e spese, anche, se necessario, con opere provvisionali;
m) realizzare le opere provvisionali necessarie per garantire la continuità di passaggio, di scolo, per il
mantenimento delle opere e delle condutture del sottosuolo ed in genere per il rispetto di tutto ciò che
interessa proprietà e diritti di terze persone, nonché il ripristino a perfetta regola d’arte di quanto alterato
o rimosso, non appena compatibile con la buona esecuzione dei lavori;
n) eseguire i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in
relazione alla entità dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta
e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in
adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la
manutenzione del cantiere stesso, l’inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da
rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le
eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
o) assumere in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, ogni responsabilità risarcitoria e
ogni obbligazione ad essa relativa comunque connesse direttamente od indirettamente all’esecuzione
delle prestazioni contrattuali compreso il risarcimento dei danni di ogni genere ed il pagamento di
indennità a quei proprietari i cui immobili, fossero in qualche modo danneggiati durante l’esecuzione dei
lavori. A tal fine, se richiesto dalla Direzione Lavori in rapporto alla natura delle lavorazioni previste
(palancole, uso di aghi di prosciugamento ecc.), l’esecutore è tenuto a proprie spese, a far redigere una
perizia giurata da parte di un tecnico abilitato, finalizzata ad accertare lo stato degli immobili vicini al
cantiere prima dell’inizio delle lavorazioni potenzialmente lesive;
p) eseguire, presso Istituti autorizzati e riconosciuti ufficialmente, tutte le prove che si renderanno
necessarie e che verranno ordinate dalla Direzione Lavori ai sensi dell’art. 167, comma 8, del D.P.R.
5 ottobre 2010, n. 207 sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la
confezione dei campioni e l’esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa Direzione
Lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché le
prove di tenuta per le tubazioni. Salvo diverse disposizioni del Direttore dei Lavori l’esecutore dovrà
effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato, controfirmato dal
personale addetto al controllo per conto della Stazione Appaltante e conservato;
q) demolire e ricostruire senza alcun onere a carico della Stazione Appaltante le lavorazioni eseguite in
difformità rispetto alle previsioni progettuali o previste dal capitolato senza diritto di proroghe dei
termini contrattuali. Qualora l’esecutore non intendesse ottemperare alle disposizioni ricevute, la
Stazione Appaltante avrà la facoltà di provvedervi direttamente od a mezzo di terzi, addebitandone i
costi all’appaltatore nel primo SAL o con altro strumento contabile e/o giuridico ritenuto idoneo;
r) adottare ogni precauzione possibile, disposta dalla Direzione Lavori, finalizzata alla salvaguardia e
mantenimento delle piante esistenti (rami, tronchi, apparati radicali, approvvigionamento idrico) che,
in base al progetto o alle indicazioni della Stazione Appaltante non devono essere abbattute o rimosse;
34
s)
t)
u)
v)
w)
z)
aa)
bb)
cc)
dd)
ee)
ff)
gg)
mantenere, fino all’emissione del Certificato di Collaudo o del Certificato di Regolare Esecuzione la
continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da
eseguire;
ricevere, scaricare e trasportare nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni
della Direzione Lavori, comunque all’interno del cantiere, i materiali e i manufatti esclusi dal presente
appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione Appaltante e per i quali
competono a termini di contratto all’esecutore le assistenze alla posa in opera. I danni che per cause
dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere sostenuti a
carico dello stesso appaltatore;
smaltire, a propria cura ed onere, in siti autorizzati tutti i materiali di risulta delle lavorazioni, compresi
quelli già presenti in cantiere all’inizio dei lavori, di scarico inerti, pericolosi o speciali di qualsiasi natura
non aventi alcuna utilità per il prosieguo delle lavorazioni;
consentire il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso
d’esecuzione, al personale della Stazione Appaltante o da questa autorizzato ed a qualunque altra
Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, e alle persone che
eseguono lavori per conto diretto della Stazione Appaltante od Enti (ENEL, Telecom, ecc.……)
nonché, a richiesta della Direzione dei Lavori, l’uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o
persone, dei ponti di servizio, costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il
tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che la Stazione Appaltante intenderà eseguire direttamente
ovvero a mezzo di altre ditte, dalle quali, come dalla Stazione Appaltante, l’esecutore non potrà
pretendere compensi di sorta, tranne che per l’impiego di personale addetto ad impianti di
sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
pulire il cantiere e le vie di transito interne e sgomberare i materiali di rifiuto anche se lasciati da altre
ditte;
garantire la pulizia delle ruote dei mezzi per il trasporto dei materiali di risulta anche con apposita
attrezzatura installata in prossimità dell’accesso al cantiere. In ogni caso dovrà essere assicurata la
perfetta e tempestiva pulizia delle strade pubbliche che dovessero sporcarsi a causa del fango, terreno
e gomme di automezzi che fuoriescono dal cantiere. Eventuali inadempienze comporteranno, oltre al
risarcimento delle spese per la pulizia delle strade, la comminatoria di una penale pari a € 300 per ogni
giorno di inadempienza;
sostenere le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli
allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento
del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai
predetti servizi; l’appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei
predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione Appaltante,
sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
provvedere all’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo
sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto espressamente dalla Direzione dei
Lavori, per verificarne l’effetto estetico in loco od ottenere il relativo nulla osta alla realizzazione delle
opere simili. Le richieste della Direzione Lavori, tuttavia, dovranno essere motivate e non eccedere
quanto concretamente utile e/o necessario;
garantire l’esecuzione di tutte le opere provvisionali, dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione
notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza,
l’illuminazione notturna del cantiere e le spese di guardiania che si rendano necessarie per garantire
l’incolumità pubblica, con particolare riguardo ai tratti stradali interessati dai lavori ove abbia a svolgersi
il traffico;
procedere alla costruzione e alla manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del
personale del Direttore Lavori e sua assistenza, arredati, riscaldati, illuminati e provvisti di armadio
chiuso a chiave, tavolo, sedie, macchina da scrivere, idoneo computer con stampante, collegamento
internet e materiale di cancelleria;
attuare la messa a disposizione del personale qualificato e degli strumenti necessari per tracciamenti,
rilievi, misurazioni, prove, controlli e collaudazione dei lavori tenendo a disposizione del Direttore dei
Lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi senza
la preventiva autorizzazione della Stazione Appaltante;
assicurare la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un congruo quantitativo di
materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale
o precisato da parte della Direzione Lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo
costo del materiale;
assicurare la guardiania e la sorveglianza notturna e diurna, con il personale necessario, del
cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose di proprietà della Stazione
Appaltante che saranno consegnate all’esecutore e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori
e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione Appaltante. Per la custodia dei cantieri,
l’esecutore dovrà servirsi di persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata. La
35
constatata assenza, anche temporanea, di tale soggetto verrà sanzionata con una penale di € 300 per
ogni giorno;
hh) garantire l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di
qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione Lavori; nel
caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare
deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico
dell’appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente
rispetto della presente norma;
ii) adottare, nel compimento di tutti i lavori, i procedimenti e le cautele necessarie a garantire l’incolumità
degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e
privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con
ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell’esecutore, restandone sollevati la
Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;
ll) fornire, con cadenza settimanale, un congruo numero di fotografie (minimo dieci) riassuntive delle
lavorazioni eseguite con particolare attenzione alle lavorazioni successivamente non visibili. La
documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, dovrà reca in modo
automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese. Su
disposizione della Direzione Lavori la documentazione fotografica dovrà essere integrata con riprese
filmate;
mm) eseguire il rilievo particolareggiato e dettagliato nelle scale opportune indicate dalla Direzione Lavori
dello stato di fatto dei lavori eseguiti, con l’indicazione dei particolari costruttivi, dei nodi, delle
distanze significative, quote, profondità, ecc.. Tali elaborati, in 3 copie + file compatibile *.DWG,
dovranno essere consegnate alla Stazione Appaltante entro due mesi dall’ultimazione dei lavori. Per
ogni giorno di ritardo troverà applicazione una penale giornaliera di 300 €;
nn) eseguire i tracciamenti e i riconfinamenti, nonché la conservazione dei termini di confine, così come
consegnati dalla Direzione Lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L’esecutore deve
rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle
necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice
richiesta della Direzione Lavori, l’esecutore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione,
nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa Direzione Lavori;
oo) provvedere alla manutenzione di tutte le opere, sino al collaudo provvisorio. Tale manutenzione
comprende tutti i lavori di riparazione dei danni che si verificassero alle opere eseguite, rimanendo
esclusi solamente i danni di forza maggiore, sempre che siano in accordo con le norme del presente
Capitolato Speciale d’Appalto e che l’appaltatore ne faccia regolare e tempestiva denuncia scritta.
64.3 Obblighi specifici sulle maestranze
5. Prima dell’inizio dei lavori, comunque contestualmente alla consegna del cantiere, l’esecutore è tenuto a
trasmettere alla Stazione Appaltante:
I)
La documentazione di avvenuta denuncia degli enti previdenziali, assicurativi, ed infortunistici, ivi
inclusa la Cassa Edile competente per territorio;
II) I nominativi dei lavoratori, impegnati nel cantiere, comandati in trasferta e a quale cassa edile sono
iscritti. Copia medesima dovrà essere trasmessa alla Cassa Edile territoriale competente ove vengono
eseguiti i lavori. L’impresa deve dare assicurazione scritta di tale comunicazione.
6. Inoltre l’esecutore dovrà attenersi alle seguenti misure:
– esposizione giornaliera sul posto di lavoro, in apposito luogo individuato di un prospetto rilasciato dalla
Direzione Lavori, e compilato all’inizio delle giornate - prime ore di lavoro - a cura dell’esecutore,
contenente l’elenco della manodopera che opera in cantiere (proprie e dei subappaltatori) con
l’indicazione della provincia di residenza e della ditta di appartenenza, anche ai fini della verifica degli
adempimenti inerenti la sicurezza e la “correttezza contributiva”, i predetti prospetti giornalieri
dovranno essere allegati al giornale dei lavori. La mancata ottemperanza dell’esecutore, una volta
rilevata, se perdurante e reiterata, sarà considerata grave inadempienza contrattuale.
– obbligo di tenere nell’ambito del cantiere copia del Libro matricola di cantiere e del Registro delle
presenze di Cantiere, propri e dei subappaltatori (l’originale del Libro matricola potrà essere sostituito
da fotocopia autenticata - conservando l’originale presso la sede aziendale - qualora ciò sia
autorizzato per iscritto dalla Direzione Lavori). Ogni omissione, incompletezza o ritardo in tali
adempimenti sarà segnalato dal Direttore Lavori alla Direzione Provinciale del Lavoro-Settore
Ispettivo:
– obbligo di aggiornare COPIA DEL LIBRO MATRICOLA, debitamente vidimato dall’INAIL in cui vanno
registrati gli operai assunti e presenti in cantiere, con annotazioni riguardanti le assunzioni e il fine
rapporto di lavoro.
– obbligo di aggiornare IL REGISTRO DELLE PRESENZE debitamente vidimato dall’INAIL. In tale
documento vanno registrate le presenze giornaliere ed indicate le ore lavorative, ordinarie e
straordinarie, con regolarizzazione entro le 24 ore successive alla giornata interessata.
36
– tutti i lavoratori presenti nel cantiere devono essere dotati di un tesserino di riconoscimento, rilasciato
dall’impresa di appartenenza e composto da:
- nome e cognome;
- fotografia;
- impresa di appartenenza;
- numero di matricola.
in caso di mancanza di tale tesserino (per dimenticanza, smarrimento o altro) il lavoratore dovrà
essere individuato attraverso un documento di identità.
Periodicamente ed ogni qualvolta si rilevino le condizioni che la rendono necessaria, sarà effettuata da
parte della Direzione Lavori o di qualsiasi altro incaricato della Stazione Appaltante (Agenti della
Polizia Municipalizzata, Funzionari, Tecnici, Ispettori di cantiere Professionisti incaricati),
l’identificazione dei lavoratori presenti in cantiere; ove risultasse che alcuno di essi non è regolarmente
indicato nel cartello esposto con l’elenco delle maestranze che operano in cantiere e non
regolarmente registrato sul libro matricola e sul libro presenze, gli incaricati della Direzione Lavori o gli
altri incaricati della stazione appaltante provvederanno alla segnalazione alla Direzione Provinciale del
Lavoro; l’esecutore ha l’obbligo di assicurare che le maestranze siano munite di valido documento di
riconoscimento.
– con cadenza mensile e comunque non oltre il 20 di ogni mese successivo, l’esecutore dovrà
trasmettere alla Direzione Lavori o al funzionario che sarà segnalato dalla Stazione Appaltante copia,
timbrata e controfirmata dal Legale Rappresentante dell’Impresa, del “Registro delle presenze in
cantiere” (vidimato dall’ INAIL), nonché il numero delle giornate-operaio impiegate nello stesso periodo
e trasmettere copia del documento (prospetto paga) comprovante il pagamento della retribuzione al
personale impiegato sul cantiere, sia della propria impresa che di quelle subappaltatrici.
– con cadenza quadrimestrale (a decorrere dalla data della “consegna lavori”), e all’atto di ogni SAL,
l’esecutore dovrà comunicare il proprio calcolo dell’importo netto dei lavori già eseguiti, dovrà garantire
le attestazioni positive di “regolarità contributiva” rilasciate dagli Enti Previdenziali e Assicurativi,
(D.U.R.C.) nonché dagli Organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, questi ultimi
potranno evidenziare il numero dei lavoratori e la quantità di ore di lavoro per ogni singolo dipendente
impiegato nel cantiere dell’appalto. I suddetti adempimenti riguardano anche i sub-appaltatori.
– affinchè l’INPS possa procedere al rilascio delle attestazioni di correttezza contributiva, ai sensi della
Circolare n. 27 del 30 gennaio 1992, l’appaltatore dovrà trasmettere all’INPS medesima le
dichiarazioni riguardanti l’effettuazione delle operazioni contributive.
64.4 Altri Obblighi
7. L’esecutore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla
Stazione Appaltante (Consorzi, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati
direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai
suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere,
con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in
quanto tale. Dovrà inoltre provvedere a tutti i permessi e licenze necessarie nonché alle occupazioni
provvisorie per l’impianto dei cantieri, per la costruzione dei depositi, per l’occupazione delle aree per uffici di
cantiere, baracche, magazzini, strade di accesso ed opere provvisionali di qualsiasi genere e per ogni altra
esigenza per l’esecuzione dei lavori.
8. È fatto divieto di installare pubblicità sulla recinzione e sull’edificio in costruzione. Tale prerogativa resta di
esclusiva competenza della stazione appaltante.
Articolo 65 - Materiali di risulta o di scavo – ritrovamenti
1. Salvo diversa disposizione impartita dal Direttore Lavori o dal Responsabile Unico del Procedimento:
1. Ai sensi dell’art. 36 del D.M. 19 aprile 2000, n. 145 i materiali provenienti dalle escavazioni e dalle
demolizioni sono di proprietà della Stazione Appaltante.
2. L’esecutore deve trasportali e regolarmente accatastarli presso le aree di cantiere o, in subordine su
disposizione espressa del Direttore dei Lavori, in siti ubicati in un raggio non superiore a 10 Km dal
cantiere, a cura e spese dell’esecutore, intendendosi quest’ultimo compensato per il relativo costo con
i prezzi previsti per gli scavi e per le demolizioni.
3. Qualora la Stazione Appaltante non intenda utilizzare i materiali di scavo o di risulta questi, a
discrezione dell’esecutore potranno essere o acquisiti ad un prezzo da determinarsi ai sensi
dell’art. 36, comma 3, del D.M. 19 aprile 2000, n. 145 ovvero provvedere al loro smaltimento ai sensi
dell’art. 62.2 lett. u).
2. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e
di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico,
archeologico o simili, si applica l’articolo 35 del capitolato generale d’appalto nonché quanto previsto dal
successivo art. 68.
37
Articolo 66 - Spese contrattuali, imposte, tasse
1. Sono a carico dell’esecutore senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali nonché le spese ad esse correlate quali, i bolli, le imposte, i diritti di segreteria e
le tasse relative al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
b) le tasse e gli altri oneri per il conseguimento di autorizzazioni o nulla osta amministrativi o tecnici
occorrenti per l’esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
c) le tasse e gli altri oneri dovuti per occupazione temporanea di suolo pubblico, concessioni di cava,
oneri di scarico, diritti di discarica ecc., direttamente o indirettamente connessi all’esecuzione dei
lavori oggetto di appalto.
2. Ai sensi dell’art. 8 del D.M. LL.PP. 19 aprile 200, n. 145 se al termine dei lavori il valore dell’appalto risulta
maggiore di quello originariamente previsto è obbligo dell’appaltatore provvedere all’assolvimento dell’onere
tributario mediante pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza. Se invece il valore dell’appalto
risulta, al termine delle opere, di entità inferiore a quello originario, il Responsabile Unico del Procedimento,
su richiesta dell’esecutore, rilascerà apposita dichiarazione ai fini del rimborso secondo le vigenti disposizioni
fiscali delle maggiori imposte eventualmente pagate.
3. A carico dell'esecutore restano comunque tutte le imposte, tasse, diritti e gli altri oneri, che, direttamente o
indirettamente gravino sull’esecuzione delle opere e sulle forniture oggetto dell'appalto.
4. Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) nella misura stabilita dalla legge.
Tutti gli importi citati nel presente Capitolato Speciale d’appalto si intendono I.V.A. esclusa.
38
DISCIPLINA DEGLI EVENTI IMPREVEDIBILI E PATOLOGICI DEL CONTRATTO
Articolo 67 - Sorpresa geologica e rinvenimenti imprevisti
1. Nel caso in cui, nel corso di esecuzione degli scavi previsti per i lavori, dovessero constatarsi difficoltà
esecutive che rendano notevolmente più onerosa la prestazione dell’esecutore, dovute a rinvenimenti
imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale ovvero da cause geologiche, idriche e simili (così come
specificate dall’art. 1664, comma 2, del Codice Civile), l’esecutore deve darne immediata comunicazione al
Direttore Lavori.
2. Il Direttore dei Lavori accertata la fondatezza della comunicazione provvede senza indugio alla
comunicazione del fatto al Responsabile Unico del Procedimento ed alla sospensione totale o parziale dei
lavori ai sensi dell’art. 159 del D.P.R. n. 207/2010 ed all’avvio delle iniziative finalizzate alla redazione della
perizia di variante ai sensi del combinato disposto dell’art. 132 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e dell’art.
161 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
3. Le sospensioni e le varianti di cui ai commi precedenti devono ritenersi legittime ad ogni effetto di legge.
4. Nel caso specifico di ritrovamenti archeologici troverà applicazione l’articolo seguente.
Articolo 68 - Ritrovamenti archeologici
1. Qualora, nel corso di esecuzione degli scavi previsti per i lavori, dovessero rinvenirsi oggetti, costruzioni o
reperti di interesse archeologico o di valore intrinseco, l’appaltatore è tenuto a denunciare al Responsabile
Unico del Procedimento ed al Direttore Lavori il rinvenimento, e ad averne la massima cura fino alla
consegna dell’oggetto o dell’area alle competenti autorità (Soprintendenza).
2. Sotto il profilo contrattuale troverà applicazione l’art. 65, comma 2 e 3.
3. Qualora l’opera risultasse totalmente irrealizzabile per sopravvenuta impossibilità (dovuta alle prescrizioni
ed ai divieti della competente soprintendenza) si procederà a norma degli articoli 1256 e 1463 del Codice
Civile.
Articolo 69 - Eventi dannosi e danni dovuti a causa di forza maggiore
1. Ai sensi dell’art. 165, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 sono a carico dell’esecutore tutte le misure,
compreso le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere,
all’ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione dell’appalto.
2. L’onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da
mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell’esecutore.
3. Ai sensi dall’art. 166 del D.P.R 5 ottobre 2010, n. 207 nel caso in cui si verifichino danni alle opere causati
da forza maggiore l’esecutore ne deve fare denuncia al Direttore Lavori nel termine di tre giorni lavorativi
dalla data dell’evento a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.
4. Appena ricevuta la denuncia il Direttore Lavori procederà alla redazione di specifico processo verbale di
accertamento previsto dall’art. 139, comma 2, del D.P.R 21 dicembre 1999, n. 554.
5. L’esecutore non potrà sospendere o rallentare i lavori, rimanendo inalterata la sola zona interessata dal
danno e fino al sopralluogo del Direttore Lavori.
6. L’eventuale compenso per la riparazione dei danni sarà limitato all’importo dei lavori necessari,
contabilizzati ai prezzi, e condizioni di contratto, con esclusione di danni o perdite di materiali non ancora
posti in opera, di utensili, ponteggi e attrezzature dell’esecutore.
7. Nessun compenso sarà dovuto qualora a determinare il danno abbia concorso anche solo come concausa
la colpa o le scelte organizzative di cantiere dell’esecutore.
8. Non saranno comunque considerati danni di forza maggiore gli scoscendimenti o gli assestamenti di
terreno, l’interramento delle cunette e l’allagamento degli scavi di fondazione.
Articolo 70 - Fallimento dell’esecutore
1. Nel caso di fallimento dell’esecutore la Stazione Appaltante si avvarrà, senza pregiudizio per ogni altro
diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura di risoluzione prevista dall’art. 136 del D.Lgs.
12 aprile 2006, n. 163. In questo caso tuttavia la semplice costatazione del fallimento costituisce motivo
sufficiente per procedere alla risoluzione senza la necessità di ulteriori motivazioni.
2. L’appalto, dopo la risoluzione di cui sopra, verrà immediatamente affidato ad altra ditta con i procedimenti
previsti dall’art. 140 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
3. Qualora l’esecutore sia un’associazione temporanea (ATI), in caso di fallimento dell’Impresa mandataria o
di una impresa mandante trova applicazione l’art. 37, commi 18 e 19, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
Articolo 71 - Cessioni d’azienda, trasformazioni, fusioni e scissioni della società appaltatrice
1. Ai sensi dell’art. 116 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione,
fusione e scissione relativi alla società appaltatrice non hanno singolarmente effetto nei confronti della
Stazione Appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione,
fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del
39
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il
possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal presente codice.
2. Nei sessanta giorni successivi la Stazione Appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella
titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni
di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965,
n. 575, e successive modificazioni.
3. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo
mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al
comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 1 producono, nei confronti delle
stazioni appaltanti, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.
Articolo 72 - Risoluzione del contratto – obbligo di ripiegamento
72.1 Cause e procedimento di risoluzione
1. Oltre alle altre ipotesi previste dalla Legge, dal Regolamento Generale sui Lavori Pubblici, dal contratto di
appalto e dagli altri articoli del presente Capitolato, costituiscono grave inadempimento, grave irregolarità e/o
grave ritardo ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, le seguenti ipotesi elencate a mero titolo
enunciativo e non esaustivo:
a) mancato inizio effettivo dei lavori, (esclusi gli approntamenti di cantiere da non considerarsi effettivo
inizio), trascorsi trenta giorni dal verbale di consegna;
b) sospensione dei lavori unilaterale da parte dell’esecutore senza giustificato motivo per oltre 6 giorni
naturali e consecutivi;
c) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei
lavori nei termini previsti dal contratto;
d) mancato rispetto del cronoprogramma dei lavori nei termini complessivi e parziali previsti nel
Capitolato Speciale d’appalto e del presente contratto cosi come espressamente disciplinato dall’art. 23
del presente Capitolato;
e) inadempimento accertato agli ordini di servizio impartiti dal Direttore Lavori relativi ai tempi ed alle
modalità esecutive dei lavori;
f) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
g) perdita, da parte dell’esecutore, dei requisiti per l’esecuzione dei lavori, quali il fallimento e l’irrogazione
di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica
amministrazione;
h) frode accertata dell’esecutore nell’esecuzione dei lavori;
i) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e
le assicurazioni obbligatorie del personale dipendente;
j) accertamento di subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del
contratto;
k) non rispondenza dei beni forniti e delle lavorazioni eseguite alle specifiche di contratto e allo scopo
dell’opera;
l) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell’articolo 92,
comma 1, lettera e), del decreto legislativo 6 aprile 2008, n. 81;
m) in tutti gli altri casi previsti dalla Legge, dal Regolamento Generale sui lavori pubblici dal contratto e dal
presente Capitolato Speciale d’appalto;
n) in tutte le altre ipotesi in cui si configuri un grave inadempimento, una grave irregolarità od un grave
ritardo nella conduzione dei lavori;
o) violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (codice di comportamento dei
dipendenti pubblici), alla cui osservanza l’appaltatore è obbligato (art. 12.8 del presente capitolato).
2. Qualora il Direttore Lavori o il Responsabile Unico del Procedimento, ciascuno per le proprie competenze,
accertino il verificarsi di una delle ipotesi sopraelencate (o altri casi per i quali l’inadempimento, l’irregolarità
o il ritardo posto in essere dall’ esecutore possano compromettere la buona uscita dei lavori) si procederà
senza indugio alla risoluzione del contratto seguendo il procedimento di cui agli artt. 135 e 136 del
D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
3. Qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136
relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari inerenti all’appalto, il contratto d’appalto si risolverà di diritto ai
sensi del comma 8 del medesimo art. 3.
4. Nei casi di risoluzione del contratto, la stessa avrà effetto dalla venuta a conoscenza all’appaltatore della
decisione assunta dalla Stazione Appaltante mediante raccomandata A.R. da parte del Responsabile Unico
del Procedimento ovvero mediante ordine di servizio del Direttore Lavori.
5. Contestualmente alla comunicazione della risoluzione verrà fissata la data (con preavviso di almeno venti
giorni) nella quale avrà luogo l’accertamento dello stato di consistenza dei lavori ed eventualmente la data
della visita dell’organo di collaudo per verificare l’accettabilità delle opere parzialmente eseguite.
40
6. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si fa luogo, in contraddittorio
fra il Direttore Lavori e l’esecutore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due
testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori di cui all’art.138 del D.lgs. 12 aprile 2006,
n. 163, all’inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel
caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano
essere mantenuti a disposizione della Stazione Appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del
relativo costo. Con il verbale, in particolare, verrà accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla
risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle
eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di
consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.
7. Sino alla data di presa in possesso del cantiere da parte della Stazione Appaltante la sicurezza
dell’incolumità delle maestranze e dei terzi, la guardiania e la salvaguardia dei beni e dei manufatti ubicati
all’interno del cantiere ricadono sotto la diretta responsabilità ed onere gratuito dell’esecutore.
72.2 Obblighi di ripiegamento dell’appaltatore successivi alla risoluzione
8. Nel caso di risoluzione del contratto l’esecutore dovrà provvedere, ai sensi dell’art. 139 del D.Lgs.
12 aprile 2006, n. 163, al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative
pertinenze nel termine a tale fine assegnato dal Responsabile Unico del Procedimento o dal Direttore Lavori
con la comunicazione di risoluzione, (o con successiva ed autonoma comunicazione). Nel caso di mancato
rispetto del termine assegnato, la Stazione Appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi
oneri e spese. La Stazione Appaltante, in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali
cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri
o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a favore
dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 113,
comma 2, pari all'uno per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'esecutore di agire per il
risarcimento dei danni.
Articolo 73 - Rapporti economici nel caso di esecuzione d’ufficio
1. Nei casi di risoluzione del contratto e di successiva esecuzione d’ufficio, (come pure in caso di fallimento
dell’esecutore), i rapporti economici tra la Stazione Appaltante e l’esecutore risolto (o con il curatore) sono
definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione Appaltante, nel seguente modo:
a) affidando i lavori a norma dell’art. 140 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, oppure, in subordine, ponendo a
base d’asta del nuovo appalto l’importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d’ufficio in danno,
risultante dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto
originario, (eventualmente incrementato per perizie lorde in corso d’opera oggetto di regolare atto di
sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti), e l’ammontare lordo dei lavori eseguiti
dall’esecutore inadempiente medesimo;
b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:
1) l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo
appalto per il completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione
effettuata in origine all’esecutore inadempiente;
2) l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata
deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;
3) l’eventuale maggiore onere per la Stazione Appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori,
delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza,
contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale
maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle
opere alla data prevista dal contratto originario.
Articolo 74 - Recesso
1. Ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, alla Stazione Appaltante è riconosciuto il diritto di
recedere in qualunque tempo dal contratto d’appalto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei
materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite. Il decimo dell'importo
delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di
gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.
2. L'esercizio del diritto di recesso dovrà essere preceduto da formale comunicazione all'esecutore da darsi
con un preavviso da parte del Responsabile Unico del Procedimento non inferiore a venti giorni, decorsi i
quali la Stazione Appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo dell’opera parzialmente
eseguita.
3. I materiali il cui valore è riconosciuto dalla Stazione Appaltante a norma del comma 1 sono soltanto quelli
già accettati dal Direttore Lavori prima della comunicazione del preavviso di cui al comma 2. La Stazione
Appaltante può trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove
li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'esecutore, per il valore delle opere e degli
41
impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra
il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.
4. Nell’ipotesi di cui al presente articolo l'esecutore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali
non accettati dal Direttore Lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della Stazione
Appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.
42
DISPOSIZIONI PER IL COLLAUDO E LA CONSEGNA DELL’OPERA
Articolo 75 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione
1. Dopo la conclusione effettiva dell’opera la ditta appaltatrice ne deve dare comunicazione formale
attraverso raccomandata A.R., anticipata a mezzo fax, ai sensi dell’art. 199 del D.P.R. 5 ottobre 2010,
n. 207.
2. Entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, pervenuta a mezzo fax, il
Direttore Lavori, previo sopralluogo, deve redigere il certificato di ultimazione dei lavori effettuando i
necessari accertamenti in contraddittorio con l’esecutore. Il certificato di ultimazione dei lavori dovrà essere
rilasciato in doppio esemplare seguendo le stesse disposizioni previste per la redazione del verbale di
consegna dei lavori (vedi artt. 153 e 154 del D.P.R. n. 207/2010).
3. Qualora dal sopralluogo di cui al comma 2 sia constatata dal Direttore Lavori l’effettiva ultimazione delle
opere, gli effetti contrattuali del certificato di ultimazione, ai fini del computo dei giorni di eventuale ritardo,
decorrerà sino alla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, (pervenuta a mezzo fax), di
avvenuto completamento delle opere. Di tale data potrà esserne dato atto da parte del Direttore Lavori nel
certificato di ultimazione lavori.
4. Senza che ciò possa compromettere alcuna eccezione da parte dell’Organo di Collaudo o da parte della
Stazione Appaltante, entro trenta giorni dalla data di redazione del certificato di ultimazione dei lavori il
Direttore Lavori ha la facoltà di procedere all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
Se eseguito, tale accertamento dovrà essere prospettato all’esecutore con un preavviso di almeno 3 giorni
lavorativi e dovrà essere formalizzato con apposito verbale in contraddittorio con l’appaltatore stesso o, in
sua assenza, con due testimoni.
5. Il certificato di ultimazione dei lavori di cui al comma 2, ovvero il verbale di accertamento sommario delle
opere di cui al comma 4, potrà prevedere l’assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta
giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del Direttore Lavori come del
tutto marginali e non incidenti sull’uso e sulla funzionalità dei lavori oggetto di appalto. Il mancato rispetto di
questo termine comporta l’inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo
certificato che accerti l’avvenuto completamento delle lavorazioni non completate.
6. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo
cessa con l’approvazione del Collaudo Provvisorio o del Certificato di Regolare Esecuzione da parte della
Stazione Appaltante, da effettuarsi entro i termini di cui al successivo art. 76.
Articolo 76 - Termini per il collaudo (o per l’emissione del certificato di regolare esecuzione)
1. Ai sensi dell’art. 141 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e dell’art. 219 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 il
Certificato di Collaudo deve essere emesso dall’organo di collaudo entro il termine perentorio di sei mesi
dal certificato di ultimazione dei lavori.
2. Qualora a norma di legge non sia necessario il Certificato di Collaudo sarà redatto un Certificato di
Regolare Esecuzione che, ai sensi dell’art. 141 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e dell’art. 237 del D.P.R.
5 ottobre 2010, n. 207 sarà emesso entro il termine di tre mesi dal certificato di ultimazione dei lavori. Tale
certificato è emesso dal Direttore dei Lavori ed è confermato dal Responsabile Unico del Procedimento.
3. Dell’eventuale prolungarsi delle operazioni di collaudo oltre i termini di legge (di cui al comma 1 o 2) e
delle relative cause, l’organo di collaudo (o il Direttore dei Lavori nel caso di cui al comma 2) trasmette
formale comunicazione, mediante raccomandata A.R. anticipata a mezzo fax, all’esecutore ed al
Responsabile Unico del Procedimento con l’indicazione dei provvedimenti da assumere per la ripresa e il
completamento delle operazioni di collaudo.
4. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante può effettuare operazioni di collaudo volte a
verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto
negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.
5. Qualora siano decorsi i termini di cui al presente articolo senza che sia stato effettuato il collaudo o
emesso il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, l’esecutore può notificare al Responsabile Unico del
Procedimento istanza per l'avvio dei procedimenti di accordo bonario di cui all’articolo 82.
Articolo 77 - Presa in consegna anticipata dei lavori ultimati in pendenza del collaudo
1. Ai sensi dell’art. 230 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di
occupare od utilizzare in tutto od in parte l’opera oggetto di appalto prima che sia intervenuto il Collaudo
Provvisorio (o l’emissione del Certificato di Regolare Esecuzione).
2. Nel caso in cui la Stazione Appaltante intenda procedere alla presa in consegna anticipata dell’opera
dovrà darne comunicazione all’esecutore con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi.
L’esecutore non si potrà opporre per nessun motivo o pretendere alcun compenso di alcuna natura. Si
dovranno tuttavia rispettare le condizioni ed i procedimenti prescritti dall’art. 230, commi 1 e 2, del D.P.R.
5 ottobre 2010, n. 207.
43
3. La verifica dei presupposti circa la possibilità di procedere alla presa in consegna anticipata dei lavori in
pendenza di collaudo (o di Certificato di Regolare Esecuzione) compete al Responsabile Unico del
Procedimento. Essi consistono nei seguenti eventi:
a) che sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico;
b) che sia stato richiesto il certificato di abitabilità o il certificato di agibilità di impianti od opere a rete;
c) che siano stati eseguiti i necessari allacciamenti idrici, elettrici e fognari alle reti dei pubblici servizi;
d) che siano state eseguite le prove previste come obbligatorie dal presente capitolato;
e) che sia stato redatto dettagliato stato di consistenza da allegare al verbale di consegna del lavoro.
4. Della presa in consegna anticipata dell’opera, a norma del comma 2 dell’art. 230 del D.P.R. 5 ottobre
2010, n. 207, dovrà essere redatto a cura dell’organo di collaudo, apposito verbale, sottoscritto dal
Responsabile Unico del Procedimento, dal Direttore dei Lavori (se diverso dall’organo di collaudo) ed in
contraddittorio dall’esecutore, o in sua assenza da due testimoni, da cui si deve dedurre:
1) la verifica circa l’esistenza dei presupposti di cui al precedente comma 3;
2) la certificazione circa il fatto che l’occupazione e l’uso dell’opera o del lavoro sia possibile nei limiti di
sicurezza e senza inconvenienti nei riguardi della stazione appaltante e senza ledere i patti
contrattuali;
3) il funzionario o il soggetto a cui viene consegnato il possesso e la responsabilità dell’immobile oggetto
di anticipata consegna;
5. La presa in consegna anticipata non incide a nessun titolo sul giudizio definitivo dell’organo di collaudo sul
lavoro e su tutte le questioni che possono sorgere al riguardo e, conseguentemente, sulla responsabilità
dell’esecutore.
Articolo 78 - Operazioni di collaudo
1. La verifica della buona esecuzione di un lavoro è effettuata attraverso gli accertamenti, i saggi ed i
riscontri che l’organo di collaudo giudica necessari sotto il profilo quantitativo, qualitativo e temporale (fermo
restando l’obbligo di redigere il relativo Certificato di Collaudo o di Regolare Esecuzione) nei termini di cui
all’art. 76.
2. All’organo di collaudo è riconosciuta la più totale libertà di procedere ad ogni verifica esso ritenga
opportuna per il rilascio del Certificato di Collaudo (o il Certificato di Regolare Esecuzione), oltre alle altre
prove e ai sondaggi già previsti come obbligatori dal presente capitolato, negli altri elaborati progettuali, e
dalle norme di settore cogenti sul territorio. Le relative spese sono disciplinate dall’art. 64.2, lettera p) del
presente capitolato.
3. Ultimate le operazioni di verifica sulla accettabilità dei lavori, l’organo di collaudo, qualora ritenga
collaudabile l’opera provvede senza indugio ad emettere il Certificato di Collaudo (o il Certificato di Regolare
Esecuzione) con i contenuti di cui all’art. 229 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
4. Se l’organo di collaudo riscontra difetti e mancanze nell’esecuzione dell’opera tali da non poter rilasciare il
Certificato di Collaudo (o il Certificato di Regolare Esecuzione) si procederà a norma dell’art. 227 del D.P.R.
5 ottobre 2010, n. 207.
5. Il Certificato di Collaudo, in forza dell’art. 141 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e dell’art. 229 del D.P.R.
5 ottobre 2010, n. 207, ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data
della sua emissione (o in sub-ordine qualora lo stesso non sia stato rilasciato nei termini previsti dal presente
capitolato per fatto imputabile all’organo di collaudo dal 180° giorno successivo all’ultimazione dei lavori).
Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l’atto formale di approvazione
non sia intervenuto entro due mesi dal suddetto termine.
6. Nell’arco di tempo intercorrente tra il Collaudo provvisorio ed il Collaudo definitivo l’esecutore è tenuto alla
garanzia per le difformità e i vizi dell’opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.
Articolo 79 - Presa in consegna dei lavori ultimati e collaudati
1. Dopo l’avvenuta redazione ed approvazione del Certificato di Collaudo, la Stazione Appaltante prende
quanto prima in consegna l’opera liberando l’impresa dagli obblighi di guardiania, gratuita manutenzione e
responsabilità civile verso terzi.
2. La presa in consegna dell’immobile deve avvenire entro 7 giorni lavorativi dalla data di approvazione del
Certificato di Collaudo previa comunicazione formale all’esecutore con preavviso di almeno 48 ore. Tale atto
può avvenire con semplice comunicazione unilaterale del Responsabile Unico del Procedimento in cui si
specifica giorno ed ora della presa in consegna ovvero, se ritenuto necessario, con un verbale tra il
Responsabile Unico del Procedimento e l’esecutore (o loro rappresentanti).
3. Anche comportamenti di fatto della Stazione Appaltante (quali il pieno ed incondizionato utilizzo
dell’immobile successivo al collaudo provvisorio) non preceduti da atti formali esplicheranno l’effetto
surrogatorio della presa in consegna dell’immobile se contraddistinti da una comunicazione dell’impresa (o
della Stazione Appaltante) che dichiarano la cessazione degli obblighi di gratuita manutenzione, guardiania e
responsabilità civile verso terzi.
4. Se ritenuto necessario, la Stazione Appaltante ha la facoltà di ritardare motivatamente la presa in
consegna dell’immobile per un periodo massimo di due mesi dal rilascio del Certificato di Collaudo
44
provvisorio. In questo caso all’esecutore è riconosciuto un prezzo forfetario pari al 0,1 per mille dell’importo
di contratto dei lavori per ogni giorno successivo al termine di cui al comma 2 a compensazione degli oneri di
gratuita manutenzione, guardiania e responsabilità civile verso terzi.
45
MODALITÀ DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Articolo 80 - Definizione delle controversie correlate ad aspetti tecnici o a fatti
1. Ai sensi dell’art. 164 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, qualora nel corso dei lavori insorgano delle
contestazioni tra il Direttore Lavori e l’esecutore circa aspetti tecnici che possono influire sulla loro regolare
esecuzione, ne deve essere data immediata comunicazione al Responsabile Unico del Procedimento.
2. Il Responsabile Unico del Procedimento ha l’obbligo di convocare le parti entro quindici giorni dalla
comunicazione al fine di promuovere in contraddittorio tra di loro l’esame della questione tecnica e la
risoluzione della contrapposizione. La decisione del Responsabile Unico del Procedimento è comunicata al
Direttore Lavori e all’esecutore i quali hanno l’obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto dell’esecutore di
iscrivere riserva nel registro di contabilità nei modi e nei termini di legge.
3. Se le contestazioni riguardano fatti o situazioni, il Direttore Lavori deve redigere un processo verbale
delle circostanze contestate. Il verbale deve essere compilato in contraddittorio con l’esecutore o, mancando
questi sia pure invitato, in presenza di due testimoni. In questo secondo caso copia del verbale è comunicata
all’appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al Direttore Lavori nel termine di 8 giorni dalla data del
ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine stabilito, le risultanze deducibili dal verbale si
intendono definitivamente accettate anche da parte dell’esecutore. Il processo verbale, con le eventuali
osservazioni dell’esecutore, deve essere inviato al Responsabile Unico del Procedimento.
Articolo 81 - Collegio Consultivo Tecnico (facoltativo)
1. Per opere o lavori di particolare complessità, su iniziativa del Responsabile Unico del Procedimento
sentito l’esecutore, potrà essere costituito un Collegio Consultivo Tecnico formato da tre membri di
comprovata esperienza tecnica nel campo delle opere oggetto del presente appalto. L’esecutore e la
Stazione Appaltante, previo gradimento reciproco, designano un membro ciascuno; il terzo membro, con
funzioni di Presidente, dovrà essere designato dai primi due e gradito da entrambe le parti.
2. Il Collegio ha il compito di fornire pareri non vincolanti per le parti e raccomandazioni tecniche allo scopo
di completare l’opera nei tempi e secondo i costi contrattualmente previsti su problematiche di ordine tecnico
afferenti questioni insorte nel corso dei lavori, sottopostegli da una delle parti, che deve inviare copia
completa della relativa documentazione alla controparte.
3. Detti pareri e le relative raccomandazioni, espresse a maggioranza dei membri del Collegio, verranno
comunicati per iscritto alle parti entro e non oltre il trentesimo giorno dalla data di ricevimento della
documentazione.
4 Se attivato, il Collegio ha facoltà di esaminare qualsivoglia parere, istruzione, decisione, valutazione
certificato o ordine di servizio del Direttore Lavori, in relazione alla questione insorta.
5. In nessun caso, il ricorso di una delle parti al Collegio può giustificare da parte dell’esecutore il fermo dei
lavori che proseguiranno secondo quanto stabilito nel contratto e nei relativi allegati.
6. L’incarico dei membri del Collegio termina con il collaudo oppure in qualsiasi altro momento deciso di
comune accordo tra le parti.
7. Le condizioni per la nomina dei membri del Collegio nonché le modalità di retribuzione e i relativi
compensi e rimborsi verranno concordate dalle parti. Il compenso verrà ripartito tra la Stazione Appaltante e
l’esecutore in parti uguali; il relativo onere sostenuto dall’esecutore si deve ritenere compreso e compensato
sull’importo di cui all’articolo 2 del presente contratto.
Articolo 82 - Definizione delle controversie di natura economica
82.1 Procedimento per il tentativo di accordo bonario
1. Qualora a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili da parte dell’esecutore, l'importo
economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al dieci per cento
dell'importo contrattuale, si applica il procedimento volto al raggiungimento di un accordo bonario,
disciplinato dall’art. 240 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
2. Tale procedimento riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento del suo avvio, e può essere reiterato
per una sola volta quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano
nuovamente l'importo di cui al comma 1.
3. Le parti hanno facoltà di conferire alla commissione il potere di assumere decisioni vincolanti,
perfezionando, per conto delle stesse, l'accordo bonario risolutivo delle riserve.
4. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere
dal sessantesimo giorno successivo alla sottoscrizione dell'accordo.
5. Le dichiarazioni e gli atti del procedimento non sono vincolanti per le parti in caso di mancata
sottoscrizione dell'accordo bonario.
6. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte per importi
maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse (art. 240-bis del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.).
46
7. L’importo complessivo delle riserve non può in ogni caso essere superiore al venti per cento dell’importo
contrattuale.
8. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che, ai sensi dell’art. 52 del Regolamento,
sono stati oggetto di verifica.
82.2 Controversie
9. Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto di appalto, comprese quelle conseguenti al
mancato raggiungimento dell’accordo bonario di cui all’art. 240 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, sono
devolute all’autorità giudiziaria competente essendo esclusa la competenza arbitrale.
47
RIFERIMENTI NORMATIVI , REGOLAMENTARI E PROTOCOLLI
Articolo 83 - Richiami normativi e regolamentari applicabili al contratto
1. Per quanto non espressamente previsto o specificato dal presente Capitolato Speciale e dal contratto,
l’esecuzione dell’appalto si intende subordinato al rispetto delle seguenti leggi, regolamenti e norme che si
intendono qui integralmente richiamate, conosciute ed accettate dall’Appaltatore:
a. Codice dei contratti pubblici di lavori di cui al Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;
b. Legge fondamentale sulle Opere Pubbliche del 20 marzo 1865, n. 2248 allegato F (per quanto non
abrogato);
c. Regolamento generale sui lavori pubblici approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
d. Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 (per quanto non
abrogato);
e. Codice Civile – libro IV, titolo III, capo VII "dell’appalto", artt. 1655-1677;
f. le vigenti disposizioni di leggi, decreti e circolari ministeriali in materia di appalto di OO.PP.;
g. tutte le disposizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro;
h. delle leggi in materia di prevenzione e di lotta contro la delinquenza mafiosa;
i. le norme tecniche del C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I. e tutte le norme modificative e/o sostitutive
che venissero eventualmente emanate nel corso della esecuzione dei lavori;
j. Leggi, decreti, regolamenti e le circolari vigenti nella Regione e nella Provincia nella quale devono essere
eseguite le opere oggetto dell’appalto;
k. Ordinanze e regolamenti comunali compresi quelli relativi alla limitazione dei cantieri e delle attività
rumorose.
48
PARTE SECONDA
DISPOSIZIONI TECNICHE SULL’ESECUZIONE DELL’APPALTO
Art. 84. NORME GENERALI - ACCETTAZIONE QUALITÀ ED IMPIEGO DEI
MATERIALI
Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti per la costruzione delle
opere, proverranno da quelle località che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile
giudizio della Direzione dei Lavori, rispondano alle caratteristiche/prestazioni di seguito indicate.
I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni di legge e del presente Capitolato Speciale
d'Appalto. Essi dovranno essere della migliore qualità e perfettamente lavorati, inoltre, possono essere
messi in opera solamente dopo l'accettazione della Direzione dei Lavori; in caso di controversia, si procede
ai sensi dell'art. 164 del D.P.R. n. 207/2010.
Per quanto non espresso nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, relativamente all'accettazione, qualità
e impiego dei materiali, alla loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di
quest'ultimo, si applica rispettivamente l'art. 167 del D.P.R. n. 207/2010 e gli articoli 16 e 17 del Capitolato
generale d'appalto D.M. 145/2000.
L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. La Direzione dei
Lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l'introduzione in cantiere, o
che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al
contratto; in quest'ultimo caso l'Appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.
Ove l'Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dalla Direzione dei Lavori, la Stazione
Appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi
onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.
Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'Appaltatore,
restano fermi i diritti e i poteri della Stazione Appaltante in sede di collaudo.
L'esecutore che, di sua iniziativa, abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle
prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei
prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.
Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza, da parte della Direzione dei Lavori,
l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella
qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione
del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le
determinazioni definitive dell'organo di collaudo.
Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal
Capitolato Speciale d'Appalto, sono disposti dalla Direzione dei Lavori o dall'organo di collaudo, imputando
la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Per le stesse
prove la Direzione dei Lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito
verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a
tale verbale.
La Direzione dei Lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non
prescritte nel presente Capitolato ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei
componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'Appaltatore.
Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo capitolato può risultare da un attestato di conformità
rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione.
Verifica dei materiali
I materiali dovranno trovarsi, al momento dell'uso in perfetto stato di conservazione.
Il loro impiego nella preparazione di malte e conglomerati cementizi dovrà avvenire con l'osservanza
delle migliori regole d'arte.
Per quanto non espressamente contemplato, si rinvia alla seguente normativa tecnica: UNI EN 459 - UNI EN
197 - UNI EN ISO 7027 - UNI EN 413 - UNI 9156 - UNI 9606.
Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE
secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.
Prove dei materiali
49
In correlazione a quanto prescritto circa la qualità e le caratteristiche dei materiali per la loro accettazione,
l'Appaltatore sarà obbligato a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da impiegarsi,
nonché a quelle di campioni di lavori eseguiti, da prelevarsi in opera, sottostando a tutte le spese di
prelevamento ed invio di campioni ad Istituto Sperimentale debitamente riconosciuto.
Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente Ufficio Dirigente, munendoli di sigilli e
firma della Direzione dei lavori e dell'Appaltatore, nei modi più adatti a garantire l'autenticità.
Art. 85.
Acqua
L'acqua per l'impasto con leganti idraulici dovrà essere limpida, priva di grassi o sostanze organiche e priva
di sali (particolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose e non essere aggressiva per il conglomerato
risultante.
Art. 86.
Calci
Le calci aeree ed idrauliche, dovranno rispondere ai requisiti di accettazione delle norme tecniche vigenti; le
calci idrauliche dovranno altresì corrispondere alle prescrizioni contenute nella legge 595/65 (Caratteristiche
tecniche e requisiti dei leganti idraulici), ai requisiti di accettazione contenuti nelle norme tecniche vigenti,
nonché alle norme UNI EN 459-1 e 459-2.
Le calci aeree ed idrauliche dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui alle norme vigenti.
La calce grassa in zolle dovrà provenire da calcari puri, essere di recente e perfetta cottura, di colore
uniforme, non bruciata, né vitrea, né pigra ad idratarsi ed infine di qualità tale che, mescolata con la sola
quantità d'acqua dolce necessaria all'estinzione, si trasformi completamente in una pasta soda a grassetto
tenuissimo, senza lasciare residui maggiori del 5% dovuti a parti non bene decarburate, siliciose od
altrimenti inerti.
La calce viva, al momento dell'estinzione, dovrà essere perfettamente anidra; sarà rifiutata quella ridotta in
polvere o sfiorita, e perciò si dovrà provvedere la calce viva a misura del bisogno e conservarla comunque in
luoghi asciutti e ben riparati dall'umidità.
L'estinzione della calce viva dovrà farsi con i migliori sistemi conosciuti ed, a seconda delle prescrizioni della
Direzione dei Lavori, in apposite vasche impermeabili rivestite di tavole o di muratura. La calce grassa
destinata agli intonaci dovrà essere spenta almeno sei mesi prima dell'impiego.
Cementi e agglomerati cementizi
1) Devono impiegarsi esclusivamente i cementi previsti dalle disposizioni vigenti in materia (legge 26 maggio
1995 n. 595 e norme armonizzate della serie EN 197), dotati di attestato di conformità ai sensi delle
norme UNI EN 197-1 e UNI EN 197-2.
2) A norma di quanto previsto dal Decreto 12 luglio 1999, n. 314 (Regolamento recante norme per il rilascio
dell'attestato di conformità per i cementi), i cementi di cui all'art. 1 lettera A) della legge 595/65 (e cioè i
cementi normali e ad alta resistenza portland, pozzolanico e d'altoforno), se utilizzati per confezionare il
conglomerato cementizio normale, armato e precompresso, devono essere certificati presso i laboratori di
cui all'art. 6 della legge 595/65 e all'art. 59 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. Per i cementi di importazione, la
procedura di controllo e di certificazione potrà essere svolta nei luoghi di produzione da analoghi
laboratori esteri di analisi.
3) I cementi e gli agglomerati cementizi dovranno essere conservati in magazzini coperti, ben riparati
dall'umidità e da altri agenti capaci di degradarli prima dell'impiego.
Art. 87.
Pozzolane
Le pozzolane saranno ricavate da strati mondi da cappellaccio ed esenti da sostanze eterogenee o di parti
inerti; qualunque sia la provenienza dovranno rispondere a tutti i requisiti prescritti dalle norme tecniche
vigenti.
Per la misurazione, sia a peso che a volume, dovrà essere perfettamente asciutta.
Art. 88.
Sabbie
Le sabbie dovranno essere assolutamente prive di terra, materie organiche o altre materie nocive, essere di
tipo siliceo (o in subordine quarzoso, granitico o calcareo), avere grana omogenea, e provenire da rocce con
elevata resistenza alla compressione. Sottoposta alla prova di decantazione in acqua, la perdita in peso
della sabbia non dovrà superare il 2%.
La sabbia utilizzata per le murature, per gli intonaci, le stuccature, le murature a faccia vista e per i
conglomerati cementizi dovrà essere conforme a quanto previsto dal D.M. 14 gennaio 2008 e dalle relative
norme vigenti.
La granulometria dovrà essere adeguata alla destinazione del getto ed alle condizioni di posa in opera. E'
assolutamente vietato l'uso di sabbia marina.
Art. 89.
Leganti idraulici
Le calci idrauliche, i cementi e gli agglomeranti cementizi a rapida o lenta presa da impiegare per qualsiasi
lavoro, dovranno corrispondere a tutte le particolari prescrizioni di accettazione di cui alle norme vigenti.
Essi dovranno essere conservati in magazzini coperti su tavolati in legno ben riparati dall'umidità o in sili.
Terreni per soprastrutture
50
Essi debbono identificarsi mediante la loro granulometria e i limiti di Atterberg, che determinano la
percentuale di acqua in corrispondenza della quale il comportamento della frazione fina del terreno
(passante al setaccio 0,42 mm n. 40 A.S.T.M.) passa da una fase solida ad una plastica (limite di plasticità
L.P.) e da una fase plastica ad una fase liquida (limite di fluidità L.L.) nonché dall'indice di plasticità
(differenze fra il limite di fluidità L.L. e il limite di plasticità L.P.).
Tale indice, da stabilirsi in genere per raffronto con casi similari di strade già costruite con analoghi
terreni, ha notevole importanza.
Salvo più specifiche prescrizioni della Direzione dei Lavori si potrà fare riferimento alle seguenti
caratteristiche (Highway Research Board):
1) strati inferiori (fondazione): tipo miscela sabbia-argilla: dovrà interamente passare al setaccio 25 mm ed
essere almeno passante per il 65% al setaccio n. 10 A.S.T.M.; il detto passante al n. 10, dovrà essere
passante dal 55 al 90% al n. 20 A.S.T.M., dal 35 al 70% passante al n. 40 A.S.T.M. e dal 10 al 25%
passante al n. 200 A.S.T.M.;
2) strati inferiori (fondazione): tipo di miscela ghiaia o pietrisco, sabbia ed argilla: dovrà essere interamente
passante al setaccio da 71 mm ed essere almeno passante per il 50 % al setaccio da 10 mm, dal 25 al
50% al setaccio n. 4, dal 20 al 40% al setaccio n. 10, dal 10 al 25% al setaccio n. 40 e dal 3 al 10% al
setaccio n. 200.
3) negli strati di fondazione, di cui ai precedenti paragrafi 1) e 2), l'indice di plasticità non deve essere
superiore a 6, il limite di fluidità non deve superare 25 e la frazione passante al setaccio n. 200 A.S.T.M.
deve essere preferibilmente la metà di quella passante al setaccio n. 40 e in ogni caso non deve
superare i due terzi di essa.
4) strato superiore della sovrastruttura: tipo miscela sabbia-argilla: valgono le stesse condizioni
granulometriche di cui al paragrafo 1);
5) strato superiore della sovrastruttura: tipo della miscela ghiaia o pietrisco, sabbia ed argilla: deve essere
interamente passante dal setaccio da 25 mm ed almeno il 65% al setaccio da 10 mm, dal 55 all'85% al
setaccio n. 4, dal 40 al 70% al setaccio n. 10, dal 25 al 45% al setaccio n. 40 e dal 10 al 25% al setaccio
n. 200;
6) negli strati superiori 4) e 5) l'indice di plasticità non deve essere superiore a 9 né inferiore a 4; il limite di
fluidità non deve superare 35; la frazione di passante al setaccio n. 200 deve essere inferiore ai due terzi
della frazione passante al n. 40.
Inoltre è opportuno controllare le caratteristiche meccaniche delle miscele con la prova C.B.R. (Californian
bearing ratio) che esprime la portanza della miscela sotto un pistone cilindrico di due pollici di diametro, con
approfondimento di 2,5 ovvero 5 mm in rapporto alla corrispondente portanza di una miscela tipo. In linea di
massima il C.B.R. del materiale, costipato alla densità massima e saturato con acqua dopo 4 giorni di
immersione e sottoposto ad un sovraccarico di 9 kg, dovrà risultare per gli strati inferiori non inferiore a 30 e
per i materiali degli strati superiori non inferiore a 70. Durante l'immersione in acqua non si dovranno avere
rigonfiamenti superiori allo 0,5%.
Art. 90.
Detrito di cava o tout-venant di cava o di frantoio
Quando per gli strati di fondazione della sovrastruttura stradale sia disposto l'impiego di detriti di cava, il
materiale deve essere in ogni caso non suscettibile all'azione dell'acqua (non solubile non plasticizzabile) ed
avere un potere portante C.B.R. (rapporto portante californiano) di almeno 40 allo stato saturo. Dal punto di
vista granulometrico non sono necessarie prescrizioni specifiche per i materiali teneri (tufi, arenarie) in
quanto la loro granulometria si modifica e si adegua durante la cilindratura; per materiali duri la
granulometria dovrà essere assortita in modo da realizzare una minima percentuale dei vuoti: di norma la
dimensione massima degli aggregati non deve superare i 10 cm.
Per gli strati superiori si farà uso di materiali lapidei più duri tali da assicurare un C.B.R. saturo di almeno 80;
la granulometria dovrà essere tale da dare la minima percentuale di vuoti; il potere legante del materiale non
dovrà essere inferiore a 30; la dimensione massima degli aggregati non dovrà superare i 6 cm.
Art. 91.
Geotessili
I prodotti da utilizzarsi per costituire strati di separazione, contenimento, filtranti, drenaggio in opere di terra
(rilevati, scarpate, strade, giardini, ecc.).
Il geotessile dovrà essere imputrescibile, resistente ai raggi ultravioletti, ai solventi, alle reazioni chimiche
che si instaurano nel terreno, all’azione dei microrganismi ed essere antinquinante.
Dovrà essere fornito in opera in rotoli di larghezza la più ampia possibile in relazione al modo d’impiego. Il
piano di stesa del geotessile dovrà essere perfettamente regolare.
Dovrà essere curata la giunzione dei teli mediante sovrapposizione di almeno 30 cm nei due sensi
longitudinale e trasversale. I teli non dovranno essere in alcun modo esposti al diretto passaggio dei mezzi di
cantiere prima della loro totale copertura con materiale da rilevato per uno spessore di almeno 30 cm.
Il geotessile dovrà essere conforme alle seguenti norme UNI EN 13249, UNI EN 13251, UNI EN 13252, UNI
EN 13253, UNI EN 13254, UNI EN 13255, UNI EN 13256, UNI EN 13257, UNI EN 13265 ove applicabili.
51
Art. 92.
Materiali inerti per conglomerati cementizi e per malte
1) Tutti gli inerti da impiegare nella formazione degli impasti destinati alla esecuzione di opere in
conglomerato cementizio semplice od armato devono corrispondere alle condizioni di accettazione
stabilite dalle norme vigenti in materia.
2) Gli aggregati per conglomerati cementizi, naturali e di frantumazione, devono essere costituiti da elementi
non gelivi e non friabili, privi di sostanze organiche, limose ed argillose, di getto, ecc., in proporzioni non
nocive all'indurimento del conglomerato o alla conservazione delle armature.
La ghiaia o il pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche geometriche della
carpenteria del getto ed all'ingombro delle armature. La sabbia per malte dovrà essere priva di sostanze
organiche, terrose o argillose, ed avere dimensione massima dei grani di 2 mm per murature in genere, di
1 mm per gli intonaci e murature di paramento o in pietra da taglio.
3) Gli additivi per impasti cementizi, come da norma UNI EN 934, si intendono classificati come segue:
fluidificanti; aeranti; ritardanti; acceleranti; fluidificanti-aeranti; fluidificanti-ritardanti; fluidificantiacceleranti; antigelo-superfluidificanti. Per le modalità di controllo ed accettazione la Direzione dei Lavori
potrà far eseguire prove od accettare, secondo i criteri dell'articolo "Norme Generali - Accettazione
Qualità ed Impiego dei Materiali", l'attestazione di conformità alle norme UNI EN 934, UNI EN 480 (varie
parti) e UNI 10765.
4) I conglomerati cementizi per strutture in cemento armato dovranno rispettare tutte le prescrizioni di cui al
D.M. 14 gennaio 2008 e relative circolari esplicative.
Per quanto non espressamente contemplato, si rinvia alla seguente normativa tecnica: UNI EN 934 (varie
parti), UNI EN 480 (varie parti), UNI EN 13139, UNI EN 13055-1, UNI EN 12620.
Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE
secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.
Art. 93.
Armature per calcestruzzo
Gli acciai per l'armatura del calcestruzzo normale devono rispondere alle prescrizioni contenute nel vigente
D. M. attuativo della legge 1086/71 (D.M. 14 gennaio 2008) e relative circolari esplicative.
E' fatto divieto di impiegare acciai non qualificati all'origine.
Forniture e documentazione di accompagnamento
Tutte le forniture di acciaio, per le quali non sussista l'obbligo della Marcatura CE, devono essere
accompagnate dalla copia dell’attestato di qualificazione del Servizio Tecnico Centrale.
Il riferimento a tale attestato deve essere riportato sul documento di trasporto.
Le forniture effettuate da un commerciante intermedio devono essere accompagnate da copia dei documenti
rilasciati dal Produttore e completati con il riferimento al documento di trasporto del commerciante stesso.
Il Direttore dei Lavori prima della messa in opera, è tenuto a verificare quanto sopra indicato ed a rifiutare le
eventuali forniture non conformi, ferme restando le responsabilità del produttore.
Centri di trasformazione
Il Centro di trasformazione, impianto esterno alla fabbrica e/o al cantiere, fisso o mobile, che riceve dal
produttore di acciaio elementi base (barre o rotoli, reti, lamiere o profilati, profilati cavi, ecc.) e confeziona
elementi strutturali direttamente impiegabili in cantiere, pronti per la messa in opera o per successive
lavorazioni, può ricevere e lavorare solo prodotti qualificati all’origine, accompagnati dalla documentazione
prevista dalle norme vigenti.
Il Direttore dei Lavori è tenuto a verificare la conformità a quanto indicato al punto 11.3.1.7 del D.M. 14
gennaio 2008 e a rifiutare le eventuali forniture non conformi, ferme restando le responsabilità del centro di
trasformazione. Della documentazione di cui sopra dovrà prendere atto il collaudatore, che riporterà, nel
Certificato di collaudo, gli estremi del centro di trasformazione che ha fornito l’eventuale materiale lavorato.
Art. 94.
Malte e conglomerati
I quantitativi dei diversi materiali da impiegare per la composizione delle malte e dei conglomerati, secondo
le particolari indicazioni che potranno essere imposte dalla Direzione dei Lavori o stabilite nell'elenco prezzi,
dovranno corrispondere alle seguenti proporzioni:
1°
2°
3°
4°
Malta comune:
Calce comune in pasta
Sabbia
Malta semidraulica di pozzolana:
Calce comune in pasta
Sabbia
Pozzolana
Malta idraulica:
Calce idraulica
Sabbia
Malta idraulica di pozzolana:
Calce comune in pasta
Pozzolana
0,45 m³
0,90 m³
0,45 m³
0,45 m³
0,45 m³
$MANUAL$ q
0,90 m³
0,45 m³
0,90 m³
52
5°
6°
7°
8°
9°
10°
11°
12°
13°
14°
Malta cementizia:
Agglomerante cementizio a lenta presa
Sabbia
Malta cementizia (per intonaci):
Agglomerante cementizio a lenta presa
Sabbia
Calcestruzzo idraulico (per fondazione):
Malta idraulica
Pietrisco o ghiaia
Smalto idraulico per cappe:
Malta idraulica
Pietrisco
Conglomerato cementizio (per fondazioni non armate):
Cemento normale (a lenta presa)
Sabbia
Pietrisco o ghiaia
Conglomerato cementizio (per cunette, piazzuole, ecc.):
Agglomerante cementizio a lenta presa
Sabbia
Pietrisco o ghiaia
Conglomerato per calcestruzzi semplici ed armati:
Cemento
Sabbia
Pietrisco e ghiaia
Conglomerato cementizio per pietra artificiale (per parapetti o coronamenti di ponti, ponticelli
o tombini):
Agglomerante cementizio a lenta presa
Sabbia
Pietrisco o ghiaia
Graniglia marmo nella parte vista battuta a martellina
Conglomerato per sottofondo di pavimentazioni in cemento a doppio strato:
Agglomerante cementizio a lenta presa
Sabbia
Pietrisco
Conglomerato per lo strato di usura di pavimenti in cemento a due strati, oppure per
pavimentazioni ad unico strato:
Cemento ad alta resistenza
Sabbia
Pietrisco
$MANUAL$ q
1,00 m³
$MANUAL$ q
1,00 m³
0,45 m³
0,90 m³
0,45 m³
0,90 m³
2,00 q
0,400 m³
0,800 m³
2÷2,5 q
0,400 m³
0,800 m³
3,00 q
0,400 m³
0,800 m³
3,50 q
0,400 m³
0,800 m³
$MANUAL$ m³
2,00 q
0,400 m³
0,800 m³
3,50 q
0,400 m³
0,800 m³
Quando la Direzione dei Lavori ritenesse di variare tali proporzioni, l'Appaltatore sarà obbligato ad
uniformarsi alle prescrizioni della medesima, salvo le conseguenti variazioni di prezzo in base alle nuove
proporzioni previste. I materiali, le malte ed i conglomerati, esclusi quelli forniti in sacchi di peso determinato,
dovranno ad ogni impasto essere misurati con apposite casse della capacità prescritta dalla Direzione dei
Lavori e che l'Appaltatore sarà in obbligo di provvedere e mantenere a sue spese costantemente su tutti i
piazzali ove verrà effettuata la manipolazione.
Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE
secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.
Art. 95.
Tubazioni in genere
Generalità
Per le tubazioni e le apparecchiature idrauliche esse devono corrispondere alle vigenti Norme tecniche.
Le prescrizioni di tutto questo articolo si applicano a tutte le tubazioni in generale; si applicano anche ad ogni
tipo delle tubazioni tranne per quanto sia incompatibile con le specifiche norme per esse indicate.
Art. 96.
Accettazione delle tubazioni - Marcatura
Tutti i tubi, i giunti ed i pezzi speciali dovranno giungere in cantiere dotati di marcature indicanti la ditta
costruttrice, il diametro nominale, la pressione nominale (o la classe d'impiego) e possibilmente l'anno di
fabbricazione; le singole paratie della fornitura dovranno avere una documentazione dei risultati delle prove
eseguite in stabilimento caratterizzanti i materiali ed i tubi forniti.
La Stazione Appaltante ha la facoltà di effettuare sulle tubazioni fornite in cantiere - oltre che presso la
fabbrica - controlli e verifiche ogni qualvolta lo riterrà necessario, secondo le prescrizioni di questo capitolato
e le disposizioni della Direzione dei Lavori.
Tutti i tubi, i giunti ed i pezzi speciali dovranno essere conformi, ove applicabili, alle norme UNI EN 10311,
UNI EN 10312, UNI EN 1123-1-2, UNI EN 1124-1-2-3, UNI EN 10224, UNI EN 13160-1.
Tutti i prodotti e/o materiali impiegati, comunque, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la
normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.
Art. 97.
Tubazioni in PVC rigido (acquedotti e fognature)
53
Le tubazioni in PVC (cloruro di polivinile) rigido non plastificato devono corrispondere alle caratteristiche ed
ai requisiti di accettazione prescritti dalle Norme vigenti, dalla norma UNI EN ISO 1452, UNI EN 1401 ed alle
Raccomandazioni I.I.P. e conformi, inoltre, al D.M. 6 aprile 2004, n.174 "Regolamento concernente i
materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e
distribuzione delle acque destinate al consumo umano".
I tubi in PVC sono fabbricati con cloruro di polivinile esente da plastificanti e cariche inerti, non colorato
artificialmente e miscelato - a scelta del fabbricante, purché il manufatto ottenuto risponda ai requisiti stabiliti
dalle Norme vigenti - con opportuni stabilizzanti e additivi nelle quantità necessarie.
Devono avere costituzione omogenea e compatta, superficie liscia ed esente da ondulazioni e da striature
cromatiche notevoli, da porosità e bolle; presentare una sezione circolare costante; ed avere le estremità
rifinite in modo da consentire il montaggio ed assicurare la tenuta del giunto previsto per le tubazioni stesse.
I tubi e i raccordi di PVC devono essere contrassegnati con il marchio di conformità IIP che ne assicura la
rispondenza alle norme UNI.
I raccordi e i pezzi speciali in PVC per acquedotti e per fognature dovranno rispondere alle caratteristiche
stabilite rispettivamente dalle norme UNI EN ISO 1452-3 o UNI 1401-1.
Per la fognatura (scarichi di acque di rifiuto civili e industriali: acque bianche, nere e miste) saranno impiegati
tubi del tipo PVC.
Tutti i prodotti e/o materiali impiegati, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la normativa
tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.
Art. 98.
Pozzi, chiusini e caditoie
Tutti i pozzetti dovranno essere provvisti di adeguata sifonatura.
I pozzi di ispezione per fognatura dovranno essere realizzati secondo le prescrizioni impartite di volta in volta
dalla Direzione dei Lavori. In linea di massima dovranno avere un diametro interno di m 1,00. Lo spessore
finito della canna dovrà essere di 25 cm., potrà essere ordinata in calcestruzzo o in muratura di mattoni
pieni. La superficie interna dovrà essere intonacata con malta cementizia dello spessore compreso fra cm.
0,5 e 1, stuccata e lisciata.
I pozzi d'ispezione saranno inoltre muniti di regolari chiusini carrabili in ghisa sferoidale conformi alle norme
UNI 4544 e UNI EN 124.
Per la copertura dei restanti pozzetti (allacciamenti, caditoie ecc.) verranno adottati analoghi chiusini e
caditoie in ghisa sferoidale il cui peso, in relazione alle caratteristiche di impiego, dovrà essere concordato
con la Direzione dei Lavori.
Il suggello di chiusura dovrà aderire perfettamente al telaio, senza dar luogo a spostamenti o movimenti di
sorta al passaggio di carichi stradali.
Inoltre i chiusini dovranno risultare privi di irregolarità, di soffiature, incrinature, vaiolature, stuccature,
porosità e di qualsiasi altro difetto.
Nell'apposito riquadro del suggello e del telaio dovrà essere impressa visibilmente la ragione sociale della
ditta fornitrice.
La resistenza a rottura dei chiusini dovrà essere sempre maggiore a daN 40.000 e comunque mai inferiore a
quella dichiarata dalla Ditta costruttrice.
L'Appaltatore è tenuto a sostituire i pezzi che risultino imperfetti e che subiscano rotture o guasti sia prima
che dopo la posa in opera e ciò fino alla data di approvazione del collaudo se trattasi di imperfezioni
imputabili alla natura dei chiusini; l'Appaltatore sarà di conseguenza responsabile dei danni che deriveranno
alla Stazione Appaltante od a terzi nel caso di rottura o di mancata o ritardata sostituzione dei pezzi in
questione.
Art. 99.
Griglie di raccolta acque meteoriche carrabili
Lo smaltimento delle acque meteoriche verrà realizzato tramite caditoie con griglie di raccolta carrabili in
ghisa, posizionate in sul bord ostrada ed allacciate alla fognatura in bianca/meteorica e provvista di sifone
sempre in ghisa.
Le camerette per la raccolta delle acque saranno posizionate ad una distanza di circa 20m l'una dall'altra
(vedere progetto esecutivo) e dovranno essere costituite da pozzetti in cemento armato prefabbricato posati
su adeguato sottofondo in conglomerato cementizio dello spessore di cm 15.
L'eventuale muratura per adeguare il pozzetto alle quote della fognatura dovrà essere realizzata in mattoni
pieni e malta cementizia, debitamente intonacata sulle pareti interne.
Le griglie di raccolta acque dovranno essere in ghisa sferoidale carreggiabili a norma UNI EN 124 CLASSE
C 250 del tipo con parte mobile e telaio fisso in modo da facilitare le operazioni d'ispezione e pulizia delle
tubazioni.
Tali griglie dovranno essere di forma quadrata delle dimensioni esterne di cm. 40x40 ovvero come indicato
nel progetto esecutivo.
Le superfici di appoggio tra telaio e coperchio debbono essere lisce e sagomate in modo da consentire una
perfetta aderenza ed evitare che si verifichino traballamenti.
54
La messa in quota comprenderà tutte le opere murarie occorrenti a portare i chiusini a perfetto piano con la
pavimentazione di nuova esecuzione, nonché la loro messa in opera; pertanto dovranno essere messi a
punto e bloccati definitivamente solo all'atto dei ripristini definitivi.
Art. 100. Strati in misto granulare
Caratteristiche dei materiali - inerti
Dovrà essere utilizzata una miscela di aggregati lapidei di primo impiego eventualmente corretta mediante
l'aggiunta o la sottrazione di determinate frazioni granulometriche per migliorarne le proprietà fisico
meccaniche.
Non saranno accettati per la formazione della fondazione stradale materiali provenienti da costruzione e
demolizione (materiali riciclati).
Saranno impiegati elementi lapidei definiti in due categorie:
• aggregato grosso
• aggregato fino
L'aggregato grosso può essere costituito da elementi ottenuti dalla frantumazione di rocce di cava massive o
di origine alluvionale, da elementi naturali a spigoli vivi o arrotondati. Tali elementi possono essere di
provenienza o natura petrografica diversa purché, per ogni tipologia, risultino soddisfatti i requisiti indicati
nella Tabella 1
Tabella 1 AGGREGATO GROSSO
EXTRAURBANE SECONDARIE E URBANE DI SCORRIMENTO
Indicatori di qualità
Parametro
Normativa
Unità di misura
Los Angeles
UNI EN 1097-2 CNR 34/73
%
Micro deval Umida
UNI EN 1097-1 CNR 109/85
%
Quantità di frantumato
%
Dimensione max
UNI EN 933-1 CNR 23/71
mm
Sensibilità al gelo
UNI EN 1367-1 CNR 80/80
%
Strato di fondazione stradale
30
> 30
63
20
L'aggregato fino deve essere costituito da elementi naturali o di frantumazione che possiedano le
caratteristiche riassunte nella Tabella 2
Tabella 2 AGGREGATO FINO
EXTRAURBANE SECONDARIE E URBANE DI SCORRIMENTO
Passante al crivello UNI n. 5
Indicatori di qualità
Parametro
Normativa
Unità di misura
Equivalente in Sabbia
UNI EN 933-8 CNR 27/72
%
Indice di Plasticità
UNI CEN ISO/TS 17892-12
%
Limite Liquido
UNI CEN ISO/TS 17892-12
%
Passante allo 0.075
UNI EN 933-1 CNR 75/80
%
Strato di fondazione stradale
40
N.P.
25
6
Ai fini dell'accettazione, prima dell'inizio dei lavori, l'Impresa è tenuta a predisporre la qualificazione degli
aggregati tramite certificazione attestante i requisiti prescritti. Tale certificazione deve essere rilasciata da un
Laboratorio riconosciuto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
La miscela di aggregati da adottarsi per la realizzazione del misto granulare deve avere una composizione
granulometrica contenuta nei fusi riportati in Tabella 3
Tabella 3
Serie crivelli e setacci UNI
Crivello
Crivello
Crivello
Crivello
Crivello
Setaccio
Setaccio
Setaccio
Passante %
100
70 - 100
30 - 70
23 - 55
15 - 40
8 - 25
2 - 15
70
30
15
10
5
2
0.4
0.075
La dimensione massima dell'aggregato non deve in ogni caso superare la metà dello spessore dello strato di
misto granulare ed il rapporto tra il passante al setaccio UNI 0.075 mm ed il passante al setaccio UNI 0.4
mm deve essere inferiore a 2/3.
55
L'indice di portanza CBR (UNI EN 13286-47) dopo quattro giorni di imbibizione in acqua (eseguito sul
materiale passante al crivello UNI 25 mm) non deve essere minore del valore assunto per il calcolo della
pavimentazione ed in ogni caso non minore di 30. È inoltre richiesto che tale condizione sia verificata per un
intervallo di ±2% rispetto all'umidità ottimale di costipamento.
Il modulo resiliente (MR) della miscela impiegata deve essere quello inserito nel progetto della
pavimentazione e viene determinato applicando la norma AASHTO T294 o altra metodologia indicata dal
progettista.
Il modulo di deformazione (Md) dello strato deve essere quello inserito nel progetto della pavimentazione
superiore a 80 MPa e viene determinato impiegando la metodologia indicata nella norma (CNR 146/92)
Il modulo di reazione (k) dello strato deve essere quello inserito nel calcolo della pavimentazione e viene
determinato impiegando la metodologia indicata nella norma (CNR 92/83). I diversi componenti e, in
particolare le sabbie, debbono essere del tutto privi di materie organiche, solubili, alterabili e friabili.
L'Impresa è tenuta a comunicare alla Direzione Lavori, con congruo anticipo rispetto all'inizio delle
lavorazioni e per ciascun cantiere di produzione, la composizione dei misti granulari che intende adottare.
Per ogni provenienza del materiale, ciascuna miscela proposta deve essere corredata da una
documentazione dello studio di composizione effettuato, che deve comprendere i risultati delle prove
sperimentali, effettuate presso un Laboratorio riconosciuto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
attestanti il possesso dei requisiti elencati al paragrafo 2.1. Lo studio di laboratorio deve comprendere la
determinazione della curva di costipamento con energia AASHO modificata (CNR69/78).
Una volta accettato da parte della Direzione Lavori lo studio delle miscele, l'Impresa deve rigorosamente
attenersi ad esso.
Confezionamento del misto granulare
L'Impresa deve indicare, per iscritto, le fonti di approvvigionamento, le aree ed i metodi di stoccaggio (con i
provvedimenti che intende adottare per la protezione dei materiali dalle acque di ruscellamento e da possibili
inquinamenti), il tipo di lavorazione che intende adottare, il tipo e la consistenza dell'attrezzatura di cantiere
che verrà impiegata.
Art. 101. Strati in misto cementato
Il misto cementato per fondazione o per base sarà costituito da una miscela di aggregati lapidei di primo
impiego, impastata con legante idraulico cemento ed acqua in impianto centralizzato con dosatori a peso o a
volume, da stendersi in unico strato dello spessore indicato in progetto.
Non saranno accettati per la formazione della fondazione stradale materiali provenienti da costruzione e
demolizione (materiali riciclati). La miscela deve assumere, dopo un adeguato tempo di stagionatura, una
resistenza meccanica durevole ed apprezzabile mediante prove eseguibili su provini di forma assegnata,
anche in presenza di acqua o gelo.
Caratteristiche dei materiali - Inerti
Saranno impiegati elementi lapidei definiti in due categorie:
• aggregato grosso
• aggregato fino
L'aggregato grosso deve essere costituito da elementi ottenuti dalla frantumazione di rocce lapidee, da
elementi naturali tondeggianti, da elementi naturali tondeggianti frantumati, da elementi naturali a spigoli vivi.
Tali elementi potranno essere di provenienza o natura petrografica diversa purché, per ogni tipologia,
risultino soddisfatti i requisiti indicati nella Tabella 1
Tabella 1 - AGGREGATO GROSSO
Parametro
Normativa
Los Angeles
UNI EN 1097-2 CNR 34/73
Quantità di frantumato
Dimensione max
UNI EN 933-1 CNR 23/71
Sensibilità al gelo
UNI EN 1367-1 CNR 80/80
Passante al setaccio 0.075
UNI EN 933-1 CNR 75/80
Contenuto di:
-Rocce reagenti con alcali del
cemento
Unità di misura
%
%
mm
%
%
%
Valore
30
30
40
30
1
1
L'aggregato fino deve essere costituito da elementi naturali o di frantumazione che possiedano le
caratteristiche riassunte nella Tabella 2
Tabella 2 AGGREGATO FINO
Parametro
Normativa
Equivalente in Sabbia
UNI EN 933-8 CNR 27/72
Limite Liquido
UNI CEN ISO/TS 17892-12
Indice Plastico
UNI CEN ISO/TS 17892-12
Unità di misura
%
%
%
56
Valore
30; 60
25
NP
Contenuto di:
- Rocce tenere, alterate o CNR 104/84
scistose
Rocce
degradabili
o CNR 104/84
solfatiche
Rocce reagenti con alcali del CNR 104/84
cemento
%
1
%
1
%
1
Ai fini dell'accettazione, prima dell'inizio dei lavori, l'Impresa è tenuta a predisporre la qualificazione degli
aggregati tramite certificazione attestante i requisiti prescritti. Tale certificazione deve essere rilasciata da un
Laboratorio riconosciuto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Legante
Dovranno essere impiegati i seguenti tipi di cemento, elencati nella norma UNI EN 197-1:
• tipo I (Portland);
• tipo II (Portland composito);
• tipo III (d'altoforno);
• tipo IV (pozzolanico);
• tipo V (composito).
I cementi utilizzati dovranno rispondere ai requisiti previsti dalla L. 595/65. Ai fini dell'accettazione, prima
dell'inizio dei lavori, i cementi utilizzati dovranno essere controllati e certificati come previsto dal D.P.R.
13/9/93 n. 246 e dal D.M. 12/07/99 n. 314. Tale certificazione sarà rilasciata dall'Istituto Centrale per la
Industrializzazione e la Tecnologia Edilizia (I.C.I.T.E.), o da altri organismi autorizzati ai sensi del D.M.
12/07/99 n. 314.
Acqua
L'acqua dovrà essere esente da impurità dannose, oli, acidi, alcali, materia organica e qualsiasi altra
sostanza nociva.
La quantità di acqua nella miscela sarà quella corrispondente all'umidità ottima di costipamento (CNR 69 –
1978) con una variazione compresa entro ±2% del peso della miscela per consentire il raggiungimento delle
resistenze indicate di seguito.
Formazione e confezione delle miscele
Le miscele dovranno essere confezionate in impianti fissi automatizzati, di idonee caratteristiche, mantenuti
sempre perfettamente funzionanti in ogni loro parte.
Gli impianti dovranno comunque garantire uniformità di produzione ed essere in grado di realizzare miscele
del tutto rispondenti a quelle di progetto.
La dosatura degli aggregati dovrà essere effettuata sulla base di almeno 4 classi con predosatori in numero
corrispondente alle classi impiegate.
La zona destinata all'ammannimento degli aggregati sarà preventivamente e convenientemente sistemata
per annullare la presenza di sostanze argillose e ristagni di acqua che possano compromettere la pulizia
degli aggregati.
Inoltre i cumuli delle diverse classi dovranno essere nettamente separati tra di loro e l'operazione di
rifornimento nei predosatori eseguita con la massima cura.
La miscela di aggregati (misto granulare) da adottarsi per la realizzazione del misto cementato deve avere
una composizione granulometrica contenuta nel fuso riportato in Tabella 3.
Tabella 3
Serie crivelli e setacci UNI
Crivello
Crivello
Crivello
Crivello
Crivello
Setaccio
Setaccio
Setaccio
Setaccio
Setaccio
40
30
25
15
10
5
2
0.4
0.18
0.075
Passante % - Strade extraurbane secondarie
100
65 - 100
45 - 78
35 - 68
23 - 53
14 - 40
6 - 23
2 - 15
-
In particolare le miscele adottate dovranno possedere i requisiti riportati nella Tabella 4.
Tabella 4
Parametro
Normativa
Resistenza a compressione a 7gg
CNR 29/72
Resistenza a trazione indiretta a 7 gg
UNI EN 12390-6 CNR 97/84
(Prova Brasiliana)
57
Valore
2.5 Rc
Rt
4.5 N/mm2
0.25 N/mm2
Accettazione delle miscele
L'Impresa è tenuta a comunicare alla Direzione Lavori, con congruo anticipo rispetto all'inizio delle
lavorazioni e per ciascun cantiere di produzione, la composizione delle miscele che intende adottare.
Ciascuna composizione proposta deve essere corredata da una completa documentazione dello studio di
composizione effettuato, che non dovrà essere più vecchio di un anno.
Una volta accettato da parte della Direzione Lavori lo studio delle miscele, l'Impresa deve rigorosamente
attenersi ad esso.
Nella curva granulometrica sono ammesse variazioni delle singole percentuali, per l'aggregato grosso di ±5
punti e di ±2 punti per l'aggregato fino.
In ogni caso non devono essere superati i limiti del fuso. Per la percentuale di cemento nelle miscele è
ammessa una variazione di ± 0.5%.
Confezionamento delle miscele
Il misto cementato deve essere confezionato mediante impianti fissi automatizzati, di idonee caratteristiche,
mantenuti sempre perfettamente funzionanti in ogni loro parte.
L'impianto deve comunque garantire uniformità di produzione ed essere in grado di realizzare miscele
rispondenti a quelle indicate nello studio presentato ai fini dell'accettazione.
La zona destinata allo stoccaggio degli aggregati deve essere preventivamente e convenientemente
sistemata per evitare la presenza di sostanze argillose e ristagni di acqua che possano compromettere la
pulizia degli aggregati. I cumuli delle diverse classi devono essere nettamente separati tra di loro e
l'operazione di rifornimento nei pre-dosatori eseguita con la massima cura. Non è consentito il
mescolamento di cementi diversi per tipo, classe di resistenza o provenienza. Il cemento e le aggiunte
dovranno essere adeguatamente protetti dall'umidità atmosferica e dalle impurità.
Preparazione delle superfici di stesa
La miscela verrà stesa sul piano finito dello strato precedente dopo che sia stata accertata dalla Direzione
Lavori la rispondenza di quest'ultimo ai requisiti prescritti. Ogni depressione, avvallamento o ormaia presente
sul piano di posa dev'essere corretta prima della stesa. Prima della stesa è inoltre necessario verificare che
il piano di posa sia sufficientemente umido e, se necessario, provvedere alla sua bagnatura evitando tuttavia
la formazione di una superficie fangosa.
Posa in opera delle miscele
La stesa verrà eseguita impiegando macchine finitrici. Il tempo massimo tra l'introduzione dell'acqua nella
miscela del misto cementato e l'inizio della compattazione non dovrà superare i 60 minuti.
Le operazioni di compattazione dello strato devono essere realizzate con apparecchiature e sequenze
adatte a produrre il grado di addensamento e le prestazioni richieste. La stesa della miscela non deve di
norma essere eseguita con temperature ambiente inferiori a 0°C e mai sotto la pioggia.
Nel caso in cui le condizioni climatiche (temperatura, soleggiamento, ventilazione) comportino una elevata
velocità di evaporazione, è necessario provvedere ad una adeguata protezione delle miscele sia durante il
trasporto che durante la stesa.
Il tempo intercorrente tra la stesa di due strisce affiancate non deve superare di norma le due ore per
garantire la continuità della struttura.
Particolari accorgimenti devono adottarsi nella formazione dei giunti longitudinali che andranno protetti con
fogli di polietilene o materiale similare. Il giunto di ripresa deve essere ottenuto terminando la stesa dello
strato a ridosso di una tavola e togliendo la tavola al momento della ripresa della stesa. Se non si fa uso
della tavola si deve, prima della ripresa della stesa, provvedere a tagliare l'ultima parte dello strato
precedente, in modo che si ottenga una parete perfettamente verticale. Non devono essere eseguiti altri
giunti all'infuori di quelli di ripresa.
Protezione superficiale dello strato finito
Subito dopo il completamento delle opere di costipamento e finitura dello strato, deve essere applicato un
velo protettivo di emulsione bituminosa acida al 55% in ragione di 1-2 da N/m2 (in relazione al tempo ed alla
intensità del traffico di cantiere cui potrà venire sottoposto) e successivo spargimento di sabbia.
Il tempo di maturazione protetta non dovrà essere inferiore a 72 ore, durante le quali il misto cementato
dovrà essere protetto dal gelo.
Il transito di cantiere potrà essere ammesso sullo strato a partire dal terzo giorno dopo quello in cui è stata
effettuata la stesa e limitatamente ai mezzi gommati. Aperture anticipate sono consentite solo se previste
nella determinazione della resistenze raggiunta dal misto.
Strati eventualmente compromessi dalle condizioni meteorologiche o da altre cause devono essere rimossi e
sostituiti a totale cura e spese dell'Impresa.
Controlli nelle lavorazioni per strati in misto cementato
Il controllo della qualità dei misti cementati e della loro posa in opera deve essere effettuato mediante prove
di laboratorio sui materiali costituenti, sulla miscela prelevata allo stato fresco al momento della stesa, sulle
carote estratte dalla pavimentazione e con prove in situ. L'ubicazione dei prelievi e la frequenza delle prove
sono indicati nella Tabella 5
58
Tabella 5
EXTRAURBANE SECONDARIE E URBANE DI SCORRIMENTO
Controllo dei materiali e verifica prestazionale
TIPO DI CAMPIONE
UBICAZIONE PRELIEVO FREQUENZA PROVE
Settimanale oppure ogni 2500
Aggregato grosso
Impianto
m3 di stesa
Settimanale oppure ogni 2500
Aggregato fino
Impianto
m3 di stesa
Acqua
Impianto
Iniziale
Cemento
Impianto
Iniziale
Giornaliera oppure ogni 5.000
Misto cementato fresco
Vibrofinitrice
m2 di stesa
Giornaliera oppure ogni 5.000
Misto cementato fresco (*)
Vibrofinitrice
m2 di stesa
Carote per spessori
Pavimentazione
Ogni 100m di fascia di stesa
Strato finito
Giornaliera oppure ogni 5.000
Strato finito
(densità in sito)
m2 di stesa
Strato
finito
o
Strato finito (portanza)
Ogni m di fascia stesa
Pavimentazione
(*) il controllo sul misto cementato fresco può sostituire quello sullo strato finito
REQUISITI RICHIESTI
Rif. Tabella 1
Rif. Tabella 2
Rif. paragrafo 1
Rif. paragrafo 1
Curva
granulometrica
di
progetto: contenuto di cemento
Resistenza a compressione:
resistenza a trazione indiretta
Spessore previsto in progetto
98% del valore risultante dallo
studio della miscela
Prestazioni previste in progetto
Il prelievo del misto cementato fresco avverrà in contraddittorio al momento della stesa. Sui campioni
saranno effettuati, presso un Laboratorio riconosciuto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, i
controlli della percentuale di cemento, della distribuzione granulometrica dell'aggregato; i valori misurati in
sede di controllo dovranno essere conformi a quelli dichiarati nella documentazione presentata prima
dell'inizio dei lavori.
Lo spessore dello strato viene determinato, per ogni tratto omogeneo di stesa, facendo la media delle misure
(quattro per ogni carota) rilevate sulle carote estratte dalla pavimentazione, scartando i valori con spessore
in eccesso, rispetto a quello di progetto, di oltre il 5%. Per spessori medi inferiori a quelli di progetto viene
applicata, per tutto il tratto omogeneo, una detrazione del 2,5% del prezzo di elenco per ogni mm di
materiale mancante. Per carenze superiori al 20% dello spessore di progetto si impone la rimozione dello
strato e la successiva ricostruzione a spese dell'Impresa.
Sullo strato finito saranno effettuati i controlli delle densità in sito e della portanza.
A compattazione ultimata la densità in sito, nel 95% dei prelievi, non deve essere inferiore al 98% del valore
di riferimento (ottimo) misurato in laboratorio sulla miscela di progetto e dichiarato prima dell'inizio dei lavori.
Le misure della densità sono effettuate secondo quanto previsto dal B.U. CNR N. 22.
Per valori di densità inferiori a quello previsto viene applicata una detrazione per tutto il tratto omogeneo a
cui il valore si riferisce:
• del 10 % dell'importo dello strato per densità in sito comprese tra 95 e 98 % del valore di riferimento;
• del 20 % dell'importo dello strato per densità in sito comprese tra 92 e 95 % del valore di riferimento.
La misura della portanza dovrà accertare che le prestazioni dello strato finito soddisfino le richieste degli
elaborati di progetto e siano conformi a quanto dichiarato prima dell'inizio dei lavori nella documentazione
presentata dall'Impresa, ai sensi di quanto previsto all'articolo "Accettazione delle miscele". La metodologia
di indagine impiegata dovrà essere tale da fornire, parametri di controllo identici, o comunque direttamente
confrontabili, con quelli utilizzati nel calcolo della pavimentazione. A tale scopo, sono ammesse sia prove
effettuate direttamente sullo strato (prove di carico su piastra), che prove effettuate sullo strato ricoperto.
Al momento della costruzione degli strati di pavimentazione sovrastanti, la media dei valori di portanza del
misto cementato su ciascun tronco omogeneo, non dovrà essere inferiore a quella prevista in progetto. Per
misure di portanza inferiori fino al 10%, rispetto ai valori di progetto, al misto cementato ed a tutti gli strati
sovrastanti, viene applicata una detrazione del 10% del prezzo. Per carenze fino al 20%, al misto cementato
ed a tutti gli strati sovrastanti viene applicata una detrazione del 20% del prezzo, mentre per carenze
superiori al 20%, il tratto considerato deve essere demolito e ricostruito.
In alternativa alle misure di portanza, è ammesso il controllo basato sulla resistenza a compressione e sulla
resistenza a trazione indiretta del materiale prelevato all'atto della stesa. La resistenza a compressione di
ciascun prelievo sarà ottenuta come media dei valori di 4 provini, confezionati e portati a rottura secondo
quanto previsto dal B.U. CNR N. 29. La resistenza a trazione indiretta di ciascun prelievo sarà ottenuta come
media dei valori di 4 provini, confezionati secondo quanto previsto dal B.U. CNR N. 29 e portati a rottura
secondo quanto previsto dal B.U. CNR N. 97.
I valori di resistenza, per ciascun tratto omogeneo, dovranno essere conformi a quanto indicato nella
documentazione presentata prima dell'inizio dei lavori. Per valori di resistenza inferiori fino al 10%, rispetto ai
valori di progetto, al misto cementato ed a tutti gli strati sovrastanti, viene applicata una detrazione del 10%
del prezzo. Per carenze fino al 20%, al misto cementato ed a tutti gli strati sovrastanti viene applicata una
59
detrazione del 20% del prezzo, mentre per carenze superiori al 20%, il tratto considerato deve essere
demolito e ricostruito.
Se lo strato risulta già sanzionato per carenze dovute agli strati inferiori la detrazione verrà applicata solo per
l'eventuale differenza, estesa agli strati sovrastanti.
Art. 102.
QUALITA' E CARATTERISTICHE DEI MATERIALI DEGLI IMPIANTI
Quale regola generale si intende che tutti i materiali, apparecchiature e componenti, previsti per la
realizzazione degli impianti dovranno essere muniti del Marchio Italiano di Qualità (IMQ) e/o del
contrassegno CEI o di altro Marchio e/o Certificazione equivalente.
Tali materiali e apparecchiature saranno nuovi, di alta qualità, di sicura affidabilità, completi di tutti gli
elementi accessori necessari per la loro messa in opera e per il corretto funzionamento, anche se non
espressamente citati nella documentazione di progetto; inoltre, dovranno essere conformi, oltre che alle
prescrizioni contrattuali, anche a quanto stabilito da Leggi, Regolamenti, Circolari e Normative Tecniche
vigenti (UNI, CEI UNEL ecc.), anche se non esplicitamente menzionate.
Si potranno mettere in opera solamente dopo l'accettazione della Direzione dei Lavori e in caso di
controversia, si procederà ai sensi dell'art. 164 del D.P.R. n. 207/2010.
Per quanto non espresso nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, relativamente all'accettazione, qualità
e impiego dei materiali, alla loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di
quest'ultimo, si applica rispettivamente l'art. 167 del D.P.R. n. 207/2010 e gli articoli 16 e 17 del Capitolato
Generale d'Appalto di cui al D.M. 145/2000.
Il Direttore dei Lavori si riserva il diritto di autorizzarne l’impiego o di richiederne la sostituzione, a suo
insindacabile giudizio, senza che per questo possano essere richiesti indennizzi o compensi suppletivi di
qualsiasi natura e specie.
Tutti i materiali che verranno scartati dal Direttore dei Lavori, dovranno essere immediatamente sostituiti,
siano essi depositati in cantiere, completamente o parzialmente in opera, senza che l’Appaltatore abbia nulla
da eccepire. Dovranno quindi essere sostituiti con materiali idonei rispondenti alle caratteristiche e ai requisiti
richiesti.
Salvo diverse disposizioni del Direttore dei Lavori, nei casi di sostituzione i nuovi componenti dovranno
essere della stessa marca, modello e colore di quelli preesistenti, la cui fornitura sarà computata con i prezzi
degli elenchi allegati. Per comprovati motivi, in particolare nel caso di componenti non più reperibili sul
mercato, l'Appaltatore dovrà effettuare un’accurata ricerca al fine di reperirne i più simili a quelli da sostituire
sia a livello tecnico-funzionale che estetico.
Tutti i materiali, muniti della necessaria documentazione tecnica, dovranno essere sottoposti, prima del loro
impiego, all'esame del Direttore dei Lavori, affinché essi siano riconosciuti idonei e dichiarati accettabili.
L'accettazione dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti è vincolata dall'esito positivo di tutte le
verifiche prescritte dalle norme o richieste dal Direttore dei Lavori, che potrà effettuare in qualsiasi momento
(preliminarmente o anche ad impiego già avvenuto) gli opportuni accertamenti, visite, ispezioni, prove,
analisi e controlli.
Tutti i materiali per i quali è prevista l’omologazione, o certificazione similare, da parte dell'I.N.A.I.L., VV.F.,
A.S.L. o altro Ente preposto saranno accompagnati dal documento attestante detta omologazione.
Tutti i materiali e le apparecchiature impiegate e le modalità del loro montaggio dovranno essere tali da:
a) garantire l'assoluta compatibilità con la funzione cui sono preposti;
b) armonizzarsi a quanto già esistente nell’ambiente oggetto di intervento.
Tutti gli interventi e i materiali impiegati in corrispondenza delle compartimentazioni antincendio verticali ed
orizzontali dovranno essere tali da non degradarne la Classe REI.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di fornire alla Ditta aggiudicataria, qualora lo ritenesse opportuno,
tutti o parte dei materiali da utilizzare, senza che questa possa avanzare pretese o compensi aggiuntivi per
le prestazioni che deve fornire per la loro messa in opera.
Art. 103. Apparecchiature modulari con modulo normalizzato
Le apparecchiature installate nei quadri di comando e negli armadi dovranno essere del tipo modulare e
componibile con fissaggio a scatto sul profilato normalizzato DIN, ad eccezione degli interruttori automatici
da 100 A in su che si fisseranno anche con mezzi diversi.
In particolare:
a) gli interruttori automatici magnetotermici da 1 a 100 A dovranno essere modulari e componibili con potere
di interruzione fino a 10.000 A, salvo casi particolari;
b) tutte le apparecchiature necessarie per rendere efficiente e funzionale l'impianto (ad esempio
trasformatori, suonerie, portafusibili, lampade di segnalazione, interruttori programmatori, prese di corrente
CEE ecc.) dovranno essere modulari e accoppiati nello stesso quadro con gli interruttori automatici di cui al
punto a) ad eccezione dei contattori che possono essere ancorati alla piastra di fondo del quadro stesso;
c) gli interruttori con relè differenziali fino a 63 A dovranno essere modulari e appartenere alla stessa serie di
cui ai punti a) e b). Dovranno essere del tipo ad azione diretta e conformi alle norme CEI EN 61008-1 e CEI
EN 61009-1;
60
d) gli interruttori magnetotermici differenziali tetrapolari con 3 poli protetti fino a 63 A dovranno essere
modulari ed essere dotati di un dispositivo che consenta la visualizzazione dell'avvenuto intervento e
permetta di distinguere se detto intervento sia provocato dalla protezione magnetotermica o dalla protezione
differenziale. E' ammesso l'impiego di interruttori differenziali puri purché abbiano un potere di interruzione
con dispositivo associato di almeno 4.500 A e conformi alle norme CEI EN 61008-1 e CEI EN 61009-1;
e) il potere di interruzione degli interruttori automatici dovrà essere garantito sia in caso di alimentazione dai
morsetti superiori (alimentazione dall'alto) sia in caso di alimentazione dai morsetti inferiori (alimentazione
dal basso).
Art. 104. Interruttori scatolati
Gli interruttori magnetotermici e gli interruttori differenziali con e senza protezione magnetotermica con
corrente nominale da 100 A in su dovranno appartenere alla stessa serie.
Onde agevolare le installazioni sui quadri e l'intercambiabilità, è preferibile che gli apparecchi da 100 a 250 A
abbiano le stesse dimensioni d'ingombro.
Gli interruttori con protezione magnetotermica di questo tipo dovranno essere selettivi rispetto agli automatici
fino a 80 A almeno per correnti di c.c. fino a 3.000 A.
Il potere di interruzione dovrà essere dato nella categoria di prestazione PZ (CEI EN 60947-2) onde
garantire un buon funzionamento anche dopo 3 corto circuiti con corrente pari al potere di interruzione.
Gli interruttori differenziali da 100 a 250 A da impiegare dovranno essere disponibili nella versione normale e
nella versione con intervento ritardato per consentire la selettività con altri interruttori differenziali installati a
valle.
Art. 105. Interruttori automatici modulari con alto potere di interruzione
Negli impianti elettrici che presentino c.c. elevate (fino a 30 kA) gli interruttori automatici magnetotermici fino
a 63 A dovranno essere modulari e componibili con potere di interruzione di 30 kA a 380 V in classe P2.
Installati a monte di interruttori con potere di interruzione inferiore, dovranno garantire un potere di
interruzione della combinazione di 30 kA a 380 V. Installati a valle di interruttori con corrente nominale
superiore, dovranno garantire la selettività per i c.c. almeno fino a 10 kA.
Art. 106. Quadri di comando isolanti
All’interno degli armadi stradali esistenti dovranno essere installati quadri in materiale isolante.
In questo caso dovranno avere una resistenza alla prova del filo incandescente di 960 gradi C (CEI 50-11).
I quadri dovranno essere composti da cassette isolanti con piastra portapacchi estraibile per consentire il
cablaggio degli apparecchi in officina. Dovranno essere disponibili con grado di protezione IP40 e IP55, in
questo caso il portello dovrà avere apertura a 180 gradi.
Questi quadri dovranno consentire un'installazione del tipo a doppio isolamento con fori di fissaggio esterni
alla cassetta ed essere conformi alla norma CEI EN 61439-1.
Art. 107. Prove dei materiali
La Stazione Appaltante indicherà preventivamente eventuali prove, da eseguirsi in fabbrica o presso
laboratori specializzati da precisarsi, sui materiali da impiegarsi negli impianti oggetto dell'appalto.
Le spese inerenti a tali prove non faranno carico alla Stazione Appaltante, la quale si assumerà le sole
spese per fare eventualmente assistere alle prove propri incaricati.
Non saranno in genere richieste prove per i materiali contrassegnati col Marchio Italiano di Qualità (IMQ) o
equivalenti ai sensi della legge 791/1977 e s.m.i.
Art. 108. Accettazione
I materiali dei quali siano richiesti i campioni, non potranno essere posti in opera che dopo l'accettazione da
parte della Stazione Appaltante. Questa dovrà dare il proprio responso entro sette giorni dalla presentazione
dei campioni, in difetto il ritardo graverà sui termini di consegna delle opere.
Le parti si accorderanno per l'adozione, per i prezzi e per la consegna qualora nel corso dei lavori si fossero
utilizzati materiali non contemplati nel contratto.
L'Impresa aggiudicataria dovrà provvedere, a proprie spese e nel più breve tempo possibile,
all’allontanamento dal cantiere ed alla sostituzione di eventuali componenti ritenuti non idonei dal Direttore
dei Lavori.
L'accettazione dei materiali da parte del Direttore dei Lavori, non esonera l'Appaltatore dalle responsabilità
che gli competono per il buon esito dell'intervento.
61
Art. 109.
PROCEDURA ESECUTIVA DEI LAVORI
Tutti i lavori devono essere eseguiti secondo le migliori regole d'arte e le prescrizioni della Direzione dei
Lavori, in modo che gli impianti rispondano perfettamente a tutte le condizioni stabilite dal Capitolato
Speciale d'Appalto e dal progetto.
L'esecuzione dei lavori dovrà essere coordinata secondo le prescrizioni della Direzione dei Lavori o con le
esigenze che possono sorgere dalla contemporanea esecuzione di tutte le altre opere affidate ad altre
imprese.
L'Impresa aggiudicataria sarà ritenuta pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per fatto
proprio e dei propri dipendenti, alle opere dell'edificio e a terzi.
Salvo preventive prescrizioni della Stazione Appaltante, l'Appaltatore ha facoltà di svolgere l'esecuzione dei
lavori nel modo che riterrà più opportuno per darli finiti nel termine contrattuale.
La Direzione dei Lavori potrà però prescrivere un diverso ordine nell'esecuzione dei lavori, salva la facoltà
dell'Impresa aggiudicataria di far presenti le proprie osservazioni e risorse nei modi prescritti.
Art. 110. Collocamento in opera- norme generali
L'Appaltatore, oltre alle modalità esecutive prescritte per ogni categoria di lavoro, è obbligato ad impiegare
ed eseguire tutte le opere provvisionali ed usare tutte le cautele ritenute a suo giudizio indispensabili per la
buona riuscita delle opere e per la loro manutenzione e per garantire da eventuali danni o piene sia le
attrezzature di cantiere che le opere stesse.
La posa in opera di qualsiasi materiale, apparecchio o manufatto, consisterà in genere nel suo prelevamento
dal luogo di deposito, nel suo trasporto in sito (intendendosi con ciò tanto il trasporto in piano o in pendenza,
che il sollevamento in alto o la discesa in basso, il tutto eseguito con qualsiasi sussidio o mezzo meccanico,
opera provvisionale, ecc.), nonché nel collocamento nel luogo esatto di destinazione, a qualunque altezza o
profondità ed in qualsiasi posizione, ed in tutte le opere conseguenti.
L'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire il collocamento di qualsiasi opera od apparecchio che le venga
ordinato dalla Direzione dei Lavori, anche se forniti da altre ditte.
Il collocamento in opera dovrà eseguirsi con tutte le cure e cautele del caso; il materiale o manufatto dovrà
essere convenientemente protetto, se necessario, anche dopo collocato, essendo l'Appaltatore unico
responsabile dei danni di qualsiasi genere che potessero essere arrecati alle cose poste in opera, anche dal
solo traffico degli operai durante e dopo l'esecuzione dei lavori, sino al loro termine e consegna, anche se il
particolare collocamento in opera si svolge sotto la sorveglianza o assistenza del personale di altre ditte,
fornitrici del materiale o del manufatto.
Art. 111. Collocamento in opera di materiali forniti dalla stazione appaltante
Qualsiasi apparecchio, materiale o manufatto fornito dalla Stazione Appaltante sarà consegnato assieme
alle istruzioni che l'Appaltatore riceverà tempestivamente. Pertanto l'Appaltatore dovrà provvedere al suo
trasporto in cantiere, immagazzinamento e custodia, e successivamente alla loro posa in opera, a seconda
delle istruzioni che riceverà, eseguendo le opere di adattamento e ripristino che si rendessero necessarie.
Per il collocamento in opera dovranno seguirsi inoltre tutte le norme indicate per ciascuna opera nel presente
Capitolato, restando sempre l'Appaltatore responsabile della buona conservazione del materiale
consegnatogli, prima e dopo del suo collocamento in opera.
Art. 112. Tracciamenti
Prima di porre mano ai lavori di sterro o riporto, l'Appaltatore è obbligato ad eseguire la picchettazione
completa del lavoro, in modo che risultino indicati i limiti degli scavi e dei riporti. A tempo debito dovrà pure
stabilire, nei tratti indicati dalla Direzione dei Lavori, le modine o garbe necessarie a determinare con
precisione l'andamento delle scarpate tanto degli sterri che dei rilevati, curandone poi la conservazione e
rimettendo quelli manomessi durante l'esecuzione dei lavori.
Qualora ai lavori in terra siano connesse opere murarie, l'Appaltatore dovrà procedere al tracciamento di
esse, pure con l'obbligo della conservazione dei picchetti, ed, eventualmente, delle modine, come per i lavori
in terra.
Art. 113. Interferenze con servizi pubblici sotterranei
Prima dell'inizio dei lavori di scavo, sulla scorta dei disegni di progetto e/o mediante sopralluoghi con gli
incaricati degli uffici competenti, si dovranno determinare con esattezza i punti dove la canalizzazione
interferisce con servizi pubblici sotterranei (condutture per acqua e gas, cavi elettrici, telefonici e simili,
nonchè manufatti in genere).
Nel caso di intersezione, i servizi interessati dovranno essere messi a giorno ed assicurati solo alla presenza
di incaricati degli uffici competenti. In ogni caso, appena venga scoperto un condotto non in precedenza
segnalato, appartenente ad un servizio pubblico sotterraneo, o si verifichi un danno allo stesso durante i
lavori, l'Appaltatore dovrà avvertire immediatamente l'Ufficio competente.
62
I servizi intersecati devono essere messi a giorno mediante accurato scavo a mano, fino alla quota di posa
della canalizzazione, assicurati mediante un solido sistema di puntellamento nella fossa e - se si tratta di
acquedotti protetti dal gelo nella stagione invernale, prima di avviare i lavori generali di escavazione con
mezzi meccanici.
Le misure di protezione adottate devono assicurare stabilmente l'esercizio dei servizi intersecati. Qualora ciò
non sia possibile, su disposizione della Direzione dei Lavori, sentiti gli Uffici competenti, si provvederà a
deviare dalla fossa i servizi stessi.
Saranno a carico della Stazione Appaltante esclusivamente le spese occorrenti per quegli spostamenti dei
pubblici servizi che, a giudizio della Direzione dei Lavori, risultino strettamente indispensabili. Tutti gli oneri
che l'Impresa dovrà sostenere per le maggiori difficoltà, derivanti ai lavori a causa dei servizi stessi, si
intendono già remunerati dai prezzi stabiliti dall'Elenco per l'esecuzione degli scavi.
Art. 114.
Interferenze con edifici
Qualora i lavori si sviluppino lungo strade affiancate da edifici, gli scavi dovranno essere preceduti da attento
esame delle loro fondazioni, integrato da sondaggi, tesi ad accertarne natura, consistenza e profondità,
quando si possa presumere che lo scavo della trincea risulti pericoloso per la stabilità dei fabbricati.
Verificandosi tale situazione, l'Appaltatore dovrà ulteriormente procedere, a sue cure e spese, ad eseguire i
calcoli di verifica della stabilità nelle peggiori condizioni che si possano determinare durante i lavori ed a
progettare le eventuali opere di presidio, provvisorie o permanenti, che risulti opportuno realizzare.
Le prestazioni relative all'esecuzione dei sondaggi e alla realizzazione delle opere di presidio alle quali restando ferma ed esclusiva la responsabilità dell'Appaltatore - si sia dato corso secondo modalità
consentite dalla Direzione dei Lavori, faranno carico alla Stazione Appaltante e verranno remunerate ai
prezzi d'Elenco.
Qualora, lungo le strade sulle quali si dovranno realizzare le opere, qualche fabbricato presenti lesioni o, in
rapporto al suo stato, induca a prevederne la formazione in seguito ai lavori, sarà obbligo dell'Appaltatore
redigerne lo stato di consistenza in contraddittorio con le Proprietà interessate, corredandolo di un'adeguata
documentazione fotografica e installando, all'occorrenza, idonee spie.
Art. 115. Scavi in genere
Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro, a mano o con mezzi meccanici, dovranno essere eseguiti secondo i
disegni di progetto e la relazione geologica e geotecnica di cui alle norme tecniche vigenti, nonché secondo
le particolari prescrizioni che saranno date all'atto esecutivo dalla Direzione dei Lavori.
Nell'esecuzione degli scavi in genere l'Appaltatore dovrà procedere in modo da impedire scoscendimenti e
franamenti, restando esso, oltreché totalmente responsabile di eventuali danni alle persone ed alle opere,
altresì obbligato a provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie franate.
L'Appaltatore dovrà, inoltre, provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla superficie del terreno
siano deviate in modo che non abbiano a riversarsi negli scavi.
Le materie provenienti dagli scavi, ove non siano utilizzabili o non ritenute adatte (a giudizio insindacabile
della Direzione dei Lavori) ad altro impiego nei lavori, dovranno essere portate fuori della sede del cantiere,
alle pubbliche discariche ovvero su aree che l'Appaltatore dovrà provvedere a rendere disponibili a sua cura
e spese.
Qualora le materie provenienti dagli scavi debbano essere successivamente utilizzate, il loro utilizzo e/o
deposito temporaneo avverrà nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e del D.M. n.
161/2012 "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo". In ogni caso le
materie depositate non dovranno essere di intralcio o danno ai lavori, alle proprietà pubbliche o private ed al
libero deflusso delle acque scorrenti in superficie.
La Direzione dei Lavori potrà fare asportare, a spese dell'Appaltatore, le materie depositate in
contravvenzione alle precedenti disposizioni.
Qualora i materiali siano ceduti all'Appaltatore, si applicano le disposizioni di legge.
L'appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli nel luogo stabilito negli atti contrattuali,
intendendosi di ciò compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni relative.
Qualora gli atti contrattuali prevedano la cessione di detti materiali all'Appaltatore, il prezzo ad essi
convenzionalmente attribuito deve essere dedotto dall'importo netto dei lavori, salvo che la deduzione non
sia stata già fatta nella determinazione dei prezzi.
Art. 116. Movimento di materie
a. Scavi e rilevati per la formazione del corpo stradale.
Il volume degli scavi e dei rilevati occorrenti per la formazione del corpo stradale e relative scarpate e
cunette secondo l'andamento di progetto o di spostamenti eventuali, per la costruzione di rampe di accesso
alla strada, verrà determinato col metodo delle sezioni ragguagliate, sulla base di quelle indicate nella
planimetria e nel profilo longitudinale, che saranno rilevate in contraddittorio dell'Appaltatore all'atto della
consegna, salvo la facoltà all'Appaltatore ed alla Direzione dei Lavori di intercalarne altre o di spostarle a
monte o a valle per meglio adattarle alla configurazione dei terreni. In base alle sezioni ed al profilo
63
longitudinale contrattuale verranno determinati dei punti di passaggio fra scavo e rilevato per tenerne il
debito conto nella valutazione dei relativi volumi.
Lo scavo del cassonetto nei tratti in trincea, delle cunette e dei fossi di guardia sarà pagato col prezzo dello
scavo di sbancamento.
L'eventuale scavo del cassonetto nei tratti in rilevato si intenderà compensato col prezzo relativo alla
formazione del rilevato stesso.
Si precisa che il prezzo relativo agli scavi di sbancamento in genere comprenderà il taglio delle piante,
l'estirpazione delle ceppaie, radici, arbusti, ecc., lo scavo, il trasporto dei materiali a rifiuto, a reimpiego o a
deposito a qualsiasi distanza, la perfetta profilatura delle scarpate, nonché tutti gli oneri derivanti dagli
eventuali puntellamenti ed armature nei limiti previsti nel precedente articolo "Armature e Sbadacchiature
Speciali per gli Scavi di Fondazione", quelli già ricordati per l'apertura e la manutenzione di strade private,
diritti di passo, occupazione di terreni per depositi temporanei e definitivi, per esaurimenti d'acqua di
qualsiasi importanza, ecc.
Nel caso di scavi di sbancamento di materie di qualsiasi natura e consistenza (con l'esclusione della sola
roccia da mina) si intenderanno compensati nel prezzo relativo i trovanti rocciosi ed i relitti di murature di
volume non superiore a 0,50 m³; quelli, invece, di cubatura superiore a 0,50 m³ verranno compensati con i
relativi prezzi di elenco ed il loro volume verrà detratto da quello degli scavi di materie.
Gli scavi per la formazione di cunette, fossi, canali, l'approfondimento di fossi esistenti verranno valutati e
compensati col prezzo degli scavi di sbancamento.
I materiali provenienti dagli scavi in genere, in quanto idonei, resteranno di proprietà della Stazione
Appaltante che ne disporrà come riterrà opportuno. Il loro trasporto nei luoghi di accatastamento o
immagazzinamento sarà a carico dell'Appaltatore, intendendosi l'onere compreso e compensato coi relativi
prezzi di elenco riguardanti gli scavi.
Il volume dei rilevati costruiti con materiali provenienti da cave di prestito verrà ricavato in base alla
differenza tra il volume totale del rilevato ed il volume degli scavi contabilizzati e ritenuti idonei per il
reimpiego dalla Direzione dei Lavori.
Nel prezzo dei rilevati eseguiti con materiali provenienti da cave di prestito private si intenderanno compresi
gli oneri relativi all'acquisto dei materiali idonei in cave di prestito private, alla sistemazione delle cave a
lavoro ultimato, al pagamento di tutte le indennità di occupazione di terreni, le spese per permessi, oneri e
diritti per estrazione dai fiumi e simili e da aree demaniali, e, per quanto applicabili, gli oneri tutti citati per
scavi di sbancamento.
Il prezzo relativo alla sistemazione dei rilevati verrà applicato al volume totale dei rilevati costruiti per la
formazione della sede stradale e relative pertinenze.
Esso comprenderà anche gli oneri della preparazione del piano di posa del rilevato, come: l'eliminazione di
radici, erbe, limi e le argille contenenti materie organiche e microrganismi che sussistano sul piano di posa
del rilevato stradale.
Ove sia necessario, a richiesta della Direzione dei Lavori, l'Appaltatore dovrà provvedere alla stabilizzazione
del terreno in quanto appartenente alle categorie A/6-A/7 o quando l'indice di gruppo del terreno non superi
10, mescolando allo strato superficiale del terreno correttivo in rapporto occorrente a realizzare per lo
spessore prescritto uno strato sufficientemente compatto ed impermeabile capace di evitare rifluimenti di
argilla negli strati superiori o affondamenti di questi.
Tale strato comunque dovrà essere compattato fino ad ottenere una densità del 95% della massima.
Inoltre è compreso l'onere del rivestimento delle scarpate con terra vegetale per uno spessore di almeno 20
cm e la perfetta profilatura delle scarpate.
Il prezzo per lo scavo di sbancamento di bonifica verrà corrisposto solo nel caso che a richiesta della
Direzione dei Lavori venga spinto a profondità superiore a 20 cm sotto il piano di campagna e solo per i
volumi eccedenti tale profondità; e a detto maggiore volume eccedente verrà estesa la contabilizzazione del
rilevato.
La compattazione meccanica del rilevato sarà valutata a metro cubo quale compenso in aggiunta a quello
della formazione dei rilevati, quando detta compattazione venga esplicitamente ordinata dalla Direzione dei
Lavori con apposito ordine di servizio.
b. Rilevati e rinterri
Le terre, macinati e rocce da scavo, per la formazione di aree prative, sottofondi, reinterri, riempimenti,
rimodellazioni e rilevati, conferiti in cantiere, devono rispettare le norme vigenti, i limiti previsti dalla Tabella 1
- Valori di concentrazione limite accettabili nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso
dei siti da bonificare, colonna A (Siti ad uso Verde pubblico, privato e residenziale) e colonna B (Siti ad uso
Commerciale ed Industriale) dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e il
D.M. 161/2012 "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo".
Per i rilevati e i rinterri da addossarsi alle murature, si dovranno sempre impiegare materie sciolte, o
ghiaiose, restando vietato in modo assoluto l'impiego di quelle argillose e, in generale, di tutte quelle che con
l'assorbimento di acqua si rammolliscono e si gonfiano generando spinte.
64
Nella formazione dei suddetti rilevati, rinterri e riempimenti dovrà essere usata ogni diligenza perché la loro
esecuzione proceda per strati orizzontali di eguale altezza, disponendo contemporaneamente le materie
bene sminuzzate con la maggiore regolarità e precauzione, in modo da caricare uniformemente le murature
su tutti i lati e da evitare le sfiancature che potrebbero derivare da un carico male distribuito.
Le materie trasportate in rilevato o rinterro con automezzi o carretti non potranno essere scaricate
direttamente contro le murature o pareti di scavo, ma dovranno depositarsi in vicinanza dell'opera per essere
riprese poi al momento della formazione dei suddetti rinterri.
Per tali movimenti di materie dovrà sempre provvedersi alla pilonatura delle materie stesse, da farsi secondo
le prescrizioni che verranno indicate dalla Direzione dei Lavori.
E' vietato addossare terrapieni a murature di fresca costruzione.
Tutte le riparazioni o ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata o imperfetta osservanza delle
prescrizioni del presente articolo, saranno a completo carico dell'Appaltatore.
E' obbligo dell'Appaltatore, escluso qualsiasi compenso, di dare ai rilevati durante la loro costruzione, quelle
maggiori dimensioni richieste dall'assestamento delle terre, affinché all'epoca del collaudo i rilevati eseguiti
abbiano dimensioni non inferiori a quelle ordinate.
L'Appaltatore dovrà consegnare i rilevati con scarpate regolari e spianate, con cigli bene allineati e profilati e
compiendo a sue spese, durante l'esecuzione dei lavori e fino al collaudo, gli occorrenti ricarichi o tagli, la
ripresa e la sistemazione delle scarpate e l'espurgo dei fossi.
La superficie del terreno sulla quale dovranno elevarsi i terrapieni, sarà previamente scoticata ove occorra, e
se inclinata sarà tagliata a gradoni con leggera pendenza verso monte.
c. Demolizioni e rimozioni
Le demolizioni di murature, calcestruzzi, ecc., sia parziali che complete, devono essere eseguite con ordine
e con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le residue murature, da prevenire qualsiasi
infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi, danni collaterali o disturbo.
Rimane pertanto vietato di gettare dall'alto i materiali in genere, che invece devono essere trasportati o
guidati in basso, e di sollevare polvere, per cui tanto le murature quanto i materiali di risulta dovranno essere
opportunamente bagnati.
Nelle demolizioni e rimozioni l'Appaltatore deve inoltre provvedere alle eventuali necessarie puntellature per
sostenere le parti che devono restare e disporre in modo da non deteriorare i materiali risultanti, i quali
devono ancora potersi impiegare nei limiti concordati con la Direzione dei Lavori, sotto pena di rivalsa di
danni a favore della Stazione Appaltante.
Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per mancanza di
puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti fissati, saranno pure
a cura e spese dell'Appaltatore, senza alcun compenso, ricostruite e rimesse in ripristino le parti
indebitamente demolite.
Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, devono essere
opportunamente puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno indicati dalla
direzione stessa, usando cautele per non danneggiarli sia nella pulizia, sia nel trasporto, sia nei loro
assestamenti e per evitarne la dispersione.
Detti materiali restano tutti di proprietà della Stazione Appaltante, la quale potrà ordinare all'Appaltatore di
impiegarli in tutto od in parte nei lavori appaltati.
I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre dall'Appaltatore essere
trasportati fuori del cantiere nei punti indicati od alle pubbliche discariche.
d. Opere in conglomerato cementizio armato
Nell'esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso l'Appaltatore dovrà attenersi
strettamente a tutte le norme vigenti per l'accettazione dei cementi e per l'esecuzione delle opere in
conglomerato cementizio e a struttura metallica (D.M. 14 gennaio 2008 e D.P.R. 380/2001 e s.m.i.).
Nella formazione dei conglomerati di cemento si deve avere la massima cura affinché i componenti riescano
intimamente mescolati, bene incorporati e ben distribuiti nella massa.
Gli impasti debbono essere preparati soltanto nella quantità necessaria per l'impiego immediato e cioè
debbono essere preparati di volta in volta e per quanto possibile in vicinanza del lavoro.
Per ogni impasto si devono misurare le quantità dei vari componenti, in modo da assicurare che le
proporzioni siano nella misura prescritta, mescolando da prima a secco il cemento con la sabbia, poi questa
con la ghiaia o il pietrisco ed in seguito aggiungere l'acqua con ripetute aspersioni, continuando così a
rimescolare l'impasto finché assuma l'aspetto di terra appena umida.
Costruito ove occorra il cassero per il getto, si comincia il versamento dello smalto cementizio che deve
essere battuto fortemente a strati di piccola altezza finché l'acqua affiori in superficie. Il getto sarà eseguito a
strati di spessore non superiore a 15 cm.
Contro le pareti dei casseri, per la superficie in vista, si deve disporre della malta in modo da evitare per
quanto sia possibile la formazione di vani e di ammanchi.
I casseri occorrenti per le opere di getto debbono essere sufficientemente robusti da resistere senza
deformarsi alla spinta laterale dei calcestruzzi durante la pigiatura.
65
Quando sia ritenuto necessario, i conglomerati potranno essere vibrati con adatti mezzi. I conglomerati con
cemento ad alta resistenza è opportuno che vengano vibrati.
La vibrazione deve essere fatta per strati di conglomerato dello spessore che verrà indicato dalla Direzione
dei lavori e comunque non superiore a 15 cm ed ogni strato non dovrà essere vibrato oltre un'ora dopo il
sottostante.
I mezzi da usarsi per la vibrazione potranno essere interni (vibratori a lamiera o ad ago) ovvero esterni da
applicarsi alla superficie esterna del getto o alle casseforme.
I vibratori interni sono in genere più efficaci, si deve però evitare che essi provochino spostamenti nelle
armature.
La vibrazione superficiale viene di regola applicata alle solette di piccolo e medio spessore (massimo 20
cm).
Quando sia necessario vibrare la cassaforma è consigliabile fissare rigidamente il vibratore alla cassaforma
stessa che deve essere opportunamente rinforzata. Sono da consigliarsi vibratori a frequenza elevata (da
4.000 a 12.000 cicli al minuto ed anche più).
I vibratori interni vengono immersi nel getto e ritirati lentamente in modo da evitare la formazione dei vuoti;
nei due percorsi si potrà avere una velocità media di 8-10 cm/sec; lo spessore del singolo strato dipende
dalla potenza del vibratore e dalla dimensione dell'utensile.
Il raggio di azione viene rilevato sperimentalmente caso per caso e quindi i punti di attacco vengono
distanziati in modo che l'intera massa risulti lavorata in maniera omogenea (distanza media 50 cm).
Si dovrà mettere particolare cura per evitare la segregazione del conglomerato; per questo esso dovrà
essere asciutto con la consistenza di terra umida debolmente plastica.
La granulometria dovrà essere studiata anche in relazione alla vibrazione: con malta in eccesso si ha
sedimentazione degli inerti in strati di diversa pezzatura, con malta in difetto si ha precipitazione della malta
e vuoti negli strati superiori.
La vibrazione non deve prolungarsi troppo, di regola viene sospesa quando appare in superficie un lieve
strato di malta omogenea ricca di acqua.
Man mano che una parte del lavoro è finita, la superficie deve essere periodicamente innaffiata affinché la
presa avvenga in modo uniforme, e, quando occorra, anche coperta con sabbia o tela mantenuta umida per
proteggere l'opera da variazioni troppo rapide di temperatura.
Le riprese debbono essere, per quanto possibile, evitate.
Quando siano veramente inevitabili, si deve umettare bene la superficie del conglomerato eseguito
precedentemente se questo è ancora fresco; dove la presa sia iniziata o fatta si deve raschiare la superficie
stessa e prima di versare il nuovo conglomerato, applicare un sottile strato di malta di cemento e sabbia
nelle proporzioni che, a seconda della natura dell'opera, saranno di volta in volta giudicate necessarie dalla
Direzione dei Lavori, in modo da assicurare un buon collegamento dell'impasto nuovo col vecchio. Si deve
fare anche la lavatura se la ripresa non è di fresca data.
In tutti i casi il conglomerato deve essere posto in opera per strati disposti normalmente agli sforzi dai quali la
massa muraria di calcestruzzo è sollecitata.
Quando l'opera venga costruita per tratti o segmenti successivi, ciascuno di essi deve inoltre essere formato
e disposto in guisa che le superfici di contatto siano normali alla direzione degli sforzi a cui la massa muraria,
costituita dai tratti o segmenti stessi, è assoggettata.
Le pareti dei casseri di contenimento del conglomerato di getto possono essere tolte solo quando il
conglomerato abbia raggiunto un grado di maturazione sufficiente a garantire che la solidità dell'opera non
abbia per tale operazione a soffrirne neanche minimamente.
Per lavori da eseguirsi con smalt cementizio in presenza di acqua marina, si debbono usare tutte le cure
speciali atte particolarmente ad impedire la penetrazione di acqua di mare nella massa cementizia.
Per il cemento armato da eseguirsi per opere lambite dalle acque marine ovvero da eseguirsi sul litorale
marino ovvero a breve distanza dal mare, l'armatura metallica dovrà essere posta in opera in modo da
essere protetta da almeno uno spessore di 4 centimetri di calcestruzzo, e le superfici esterne delle strutture
in cemento armato dovranno essere boiaccate.
Per il cemento armato precompresso si studieranno la scelta dei componenti e le migliori proporzioni
dell'impasto con accurati studi preventivi di lavori.
Per le opere in cemento armato precompresso devono essere sempre usati, nei calcestruzzi, cementi ad alta
resistenza con le prescritte caratteristiche degli inerti da controllarsi continuamente durante la costruzione,
impasti e dosaggi da effettuarsi con mezzi meccanici, acciai di particolari caratteristiche meccaniche,
osservando scrupolosamente in tutto le norme di cui al D.M. 14 gennaio 2008 e al D.P.R. 380/2001 e s.m.i.
Qualunque sia l'importanza delle opere da eseguire in cemento armato, all'Appaltatore spetta sempre la
completa ed unica responsabilità della loro regolare ed esatta esecuzione in conformità del progetto
appaltato e degli elaborati di esecutivi che gli saranno consegnati mediante ordini di servizio dalla Direzione
dei lavori in corso di appalto e prima dell'inizio delle costruzioni.
L'Appaltatore dovrà avere a disposizione per la condotta effettiva dei lavori un ingegnere competente per i
lavori in cemento armato, il quale risiederà sul posto per tutta la durata dei lavori medesimi. Spetta in ogni
66
caso all'Appaltatore la completa ed unica responsabilità della regolare ed esatta esecuzione delle opere in
cemento armato.
Le prove di carico verranno eseguite a spese dell'Appaltatore e le modalità di esse saranno fissate dalla
Direzione dei Lavori, tenendo presente che tutte le opere dovranno essere atte a sopportare i carichi fissati
nelle norme sopra citate.
Le prove di carico non si potranno effettuare prima di 50 giorni dall'ultimazione del getto.
Art. 117. Costruzione delle condott in PVC - Norme da osservare
Per la movimentazione e la posa dei tubi in PVC (cloruro di polivinile) saranno scrupolosamente osservate le
prescrizioni contenute nelle Raccomandazioni I.I.P.
Movimentazione
Tutte le operazioni di cui appresso - per trasporto, carico, scarico, accatastamento, ed anche per posa in
opera - devono essere effettuate con cautela ancora maggiore alle basse temperature (perché aumentano le
possibilità di rotture o fessurazione dei tubi).
a. Trasporto
Nel trasporto bisogna supportare i tubi per tutta la loro lunghezza onde evitare di danneggiare le estremità a
causa delle vibrazioni.
Si devono evitare urti, inflessioni e sporgenze eccessive, contatti con corpi taglienti ed acuminati.
Le imbragature per il fissaggio del carico possono essere realizzate con funi o bande di canapa, di nylon o
similari; se si usano cavi d'acciaio, i tubi devono essere protetti nelle zone di contatto. Si deve fare
attenzione affinché i tubi, generalmente provvisti di giunto ad una delle estremità, siano adagiati in modo che
il giunto non provochi una loro inflessione; se necessario si può intervenire con adatti distanziatori tra tubo e
tubo.
Nel caricare i mezzi di trasporto, si adageranno prima i tubi più pesanti, onde evitare la deformazione di
quelli più leggeri.
Qualora il trasporto venga effettuato su autocarri, i tubi non dovranno sporgere più di un metro dal piano di
carico. Durante la movimentazione in cantiere e soprattutto durante il defilamento lungo gli scavi, si deve
evitare il trascinamento dei tubi sul terreno, che potrebbe provocare danni irreparabili dovuti a rigature
profonde prodotte da sassi o da altri oggetti acuminati.
b. Carico e scarico
Queste operazioni devono essere effettuate con grande cura. I tubi non devono essere né buttati, né fatti
strisciare sulle sponde degli automezzi caricandoli o scaricandoli dai medesimi; devono invece essere
sollevati ed appoggiati con cura.
c. Accatastamento e deposito
I tubi lisci devono essere immagazzinati su superfici piane prive di parti taglienti e di sostanze che
potrebbero intaccare i tubi.
I tubi bicchierati, oltre alle avvertenze di cui sopra, devono essere accatastati su traversini di legno, in modo
che i bicchieri della fila orizzontale inferiore non subiscano deformazioni; inoltre i bicchieri stessi devono
essere sistemati alternativamente dall'una e dall'altra parte della catasta in modo da essere sporgenti (in
questo modo i bicchieri non subiscono sollecitazioni ed i tubi si presentano appoggiati lungo un'intera
generatrice).
I tubi devono essere accatastati ad un'altezza non superiore a 1,50 m (qualunque sia il loro diametro), per
evitare possibili deformazioni nel tempo.
Se i tubi non vengono adoperati per un lungo periodo, devono essere protetti dai raggi solari diretti con
schermi opachi che però non impediscano una regolare aerazione.
Qualora i tubi venissero spediti in fasci legati con gabbie, è opportuno seguire, per il loro accatastamento, le
istruzioni del produttore. Nei cantieri dove la temperatura ambientale può superare agevolmente e per lunghi
periodi i 25 °C, è da evitare l'accatastamento di tubi infilati l'uno nell'altro, che provocherebbe l'ovalizzazione,
per eccessivo peso, dei tubi sistemati negli strati inferiori.
d. Raccordi e accessori
I raccordi e gli accessori vengono in generale forniti in appositi imballaggi. Se invece sono sfusi si dovrà
evitare, in fase di immagazzinamento e di trasporto, di ammucchiarli disordinatamente così come si dovrà
evitare che possano deformarsi o danneggiarsi per urti tra loro o con altri materiali pesanti.
e. Posa in opera e rinterro
Letto di posa
Il fondo dello scavo, che dovrà essere stabile, verrà accuratamente livellato in modo da evitare gibbosità ed
avvallamenti onde consentire che il tubo in PVC vi si appoggi per tutta la sua lunghezza.
Prima della collocazione del tubo sarà formato il letto di posa per una altezza minima di 10 cm distendendo
sul fondo della trincea, ma dopo la sua completa stabilizzazione, uno strato di materiale incoerente - quale
sabbia o terra sciolta e vagliata - che non contenga pietruzze; il materiale più adatto è costituito da ghiaia o
da pietrisco di pezzatura 10 - 15 mm oppure da sabbia mista a ghiaia con diametro massimo di 20 mm.
Su tale strato verrà posato il tubo che verrà poi rinfiancato quanto meno per 20 cm per lato e ricoperto con lo
stesso materiale incoerente per uno spessore non inferiore a 20 cm misurato sulla generatrice superiore. Su
67
detto ricoprimento dovrà essere sistemato il materiale di risulta dello scavo per strati successivi non superiori
a 30 cm di altezza, costipati e bagnati se necessario.
Posa della tubazione
Prima di procedere alla loro posa in opera, i tubi in PVC devono essere controllati uno ad uno per scoprire
eventuali difetti. Le code, i bicchieri, le guarnizioni devono essere integre.
I tubi ed i raccordi devono essere sistemati sul letto di posa in modo da avere un contatto continuo con il
letto stesso.
Le nicchie precedentemente scavate per l'alloggiamento dei bicchieri devono, se necessario, essere
accuratamente riempite, in modo da eliminare eventualmente spazi vuoti sotto i bicchieri stessi.
Rinterro
Il materiale già usato per la costituzione del letto verrà sistemato attorno al tubo e costipato a mano per
formare strati successivi di 20-30 cm fino alla mezzeria del tubo, avendo la massima cura nel verificare che
non rimangano zone vuote sotto al tubo e che il rinfianco tra tubo e parete dello scavo sia continuo e
compatto. Durante tale operazione verranno recuperate le eventuali impalcature poste per il contenimento
delle pareti dello scavo.
Il secondo strato di rinfianco giungerà fino alla generatrice superiore del tubo. La sua compattazione dovrà
essere eseguita sempre con la massima attenzione. Il terzo strato giungerà ad una quota superiore per 15
cm a quella della generatrice più alto del tubo. La compattazione avverrà solo lateralmente al tubo, mai sulla
sua verticale. L'ulteriore riempimento sarà effettuato con il materiale proveniente dallo scavo, depurato dagli
elementi con diametro superiore a 10 cm e dai frammenti vegetali ed animali.
Gli elementi con diametro superiore a 2 cm, presenti in quantità superiore al 3O%, devono essere eliminati,
almeno per l'aliquota eccedente tale limite. Le terre difficilmente comprimibili (torbose, argillose, ghiacciate)
sono da scartare. Il riempimento va eseguito per strati successivi di spessore pari a 30 cm che devono
essere compattati ed eventualmente bagnati per lo spessore di 1 m (misurato dalla generatrice superiore del
tubo).
Infine va lasciato uno spazio libero per l'ultimo strato di terreno vegetale.
f. Pozzetti, giunzioni, prova e collaudo delle condotte in PVC per fognatura
Pozzetti
Per i pozzetti di una rete fognaria con tubazione in PVC (che devono essere stagni) le installazioni più
frequenti sono le seguenti.
Pozzetto di linee per ispezione e lavaggio con derivazione a 45°, la cui entrata deve essere chiusa
con tappo a vite o con un normale tappo per tubi bloccato con una staffa.
Pozzetto di linea con immissione di utenza, con o senza acqua di falda. Se l'acqua di falda ha un
livello superiore, verrà inserito un elemento di tubo di lunghezza adeguata, previo posizionamento di un
anello elastomerico in modo di garantire la tenuta da e verso l'esterno.
Pozzetto di linea con immissione di utenza e cambio, in aumento, di diametro.
L'aumento può essere ruotato di 180° in modo da determinare un piccolo salto. In presenza di acqua
di falda vale quanto si è già detto precedentemente.
Pozzetto di salto senza o con continuità di materiale.
Pozzetto di linea di ispezione e di lavaggio totalmente realizzato in materiale plastico.
Giunzioni
Le giunzioni delle tubazioni in PVC per fognatura saranno eseguite, a seconda del tipo di giunto, con le
seguenti modalità:
A) Giunti di tipo rigido (giunto semplice o a manicotto del tipo rigido ottenuto per incollaggio).
a) Eliminare le bave nella zona di giunzione;
b) eliminare ogni impurità dalle zone di giunzione;
c) rendere uniformemente scabre le zone di giunzione, trattandole con carta o tela smerigliate di grana
media;
d) completare la preparazione delle zone da incollare, sgrassandole con solventi adatti;
e) mescolare accuratamente il collante nel suo recipiente prima di usarlo;
f) applicare il collante nelle zone approntate, ad avvenuto essiccamento del solvente stendendolo
longitudinalmente, senza eccedere, per evitare indebolimenti della giunzione stessa;
g) spingere immediatamente il tubo, senza ruotarlo, nell'interno del bicchiere e mantenerlo in tale
posizione almeno per 10 secondi;
h) asportare l'eccesso di collante dall'orlo del bicchiere;
i) attendere almeno un'ora prima di maneggiare i tubi giuntati;
l) effettuare le prove idrauliche solo quando siano trascorse almeno 24 ore.
B) Giunti di tipo elastico (giunto semplice od a manicotto del tipo elastico con guarnizione elastomerica).
a) Provvedere ad una accurata pulizia delle parti da congiungere, assicurandosi che siano integre:
togliere provvisoriamente la guarnizione elastomerica qualora fosse presente nella sua sede;
68
b) segnare sulla parte maschio del tubo (punta), una linea di riferimento. A tale scopo si introduce la
punta nel bicchiere fino a rifiuto, segnando la posizione raggiunta. Si ritira il tubo di 3 mm per ogni
metro di interasse. Tra due giunzioni (in ogni caso tale ritiro non deve essere inferiore a 10 mm), si
segna sul tubo tale nuova posizione che costituisce la linea di riferimento prima accennata;
c) inserire in modo corretto la guarnizione elastomerica di tenuta nella sua sede nel bicchiere;
d) lubrificare la superficie interna della guarnizione e la superficie esterna della punta con apposito
lubrificante (grasso od olio siliconato, vaselina, acqua saponosa, ecc.);
e) infilare la punta nel bicchiere fino alla linea di riferimento, facendo attenzione che la guarnizione non
esca dalla sua sede. La perfetta riuscita di questa operazione dipende esclusivamente dal preciso
allineamento dei tubi e dall'accurata lubrificazione;
f) le prove idrauliche possono essere effettuate non appena eseguita la giunzione.
Per effettuare tanto una giunzione rigida quanto una giunzione elastica, il tubo alla sua estremità liscia
va tagliato normalmente al suo asse con una sega a denti fini oppure con una fresa. L'estremità così
ricavata, per essere introdotta nel rispettivo bicchiere, deve essere smussata secondo un'angolazione
precisata dalla ditta costruttrice (normalmente 15°) mantenendo all'orlo uno spessore (crescente col
diametro), anch'esso indicato dal produttore.
Collegamento dei tubi in PVC per fognatura con tubi di altro materiale
Per il collegamento con tubo di ghisa, a seconda che questo termini con un bicchiere o senza il bicchiere, si
usano opportune guarnizioni doppie (tipo Mengering) oppure si applica una guarnizione doppia e un
raccordo di riduzione.
Per il collegamento con tubi di gres o di altro materiale si usa un raccordo speciale; lo spazio libero tra
bicchiere e pezzo conico speciale viene riempito con mastice a base di resine poliestere o con altri materiali
a freddo.
Per i collegamenti suddetti si seguiranno gli schemi indicati nelle Raccomandazioni I.I.P. per fognature.
Prova idraulica della condotta in PVC per fognatura
La tubazione verrà chiusa alle due estremità con tappi a perfetta tenuta, dotati ciascuno di un raccordo con
un tubo verticale per consentire la creazione della pressione idrostatica voluta.
La tubazione dovrà essere adeguatamente ancorata per evitare qualsiasi movimento provocato dalla
pressione idrostatica.
Il riempimento dovrà essere accuratamente effettuato dal basso in modo da favorire la fuoriuscita dell'aria
curando che, in ogni caso, non si formino sacche d'aria.
Una pressione minima di 0,3 m d'acqua (misurata al punto più alto del tubo) sarà applicata alla parte più alta
della canalizzazione ed una pressione massima non superiore a 0,75 m d'acqua sarà applicata alla parte
terminale più bassa.
Nel caso di canalizzazioni a forti pendenze, la Direzione dei Lavori potrà ordinare l'esecuzione della prova
per sezioni onde evitare pressioni eccessive.
Il sistema dovrà essere lasciato pieno d'acqua almeno un'ora prima di effettuare qualsiasi rilevamento.
La perdita d'acqua, trascorso tale periodo, sarà accertata aggiungendo acqua, ad intervalli regolari, con un
cilindro graduato e prendendo nota della quantità necessaria per mantenere il livello originale.
La perdita d'acqua non deve essere superiore a 3 l/km per ogni 25 mm di diametro interno, per 3 bar e per
24 ore.
In pratica la condotta si ritiene favorevolmente provata quando, dopo un primo rabbocco per integrare gli
assestamenti, non si riscontrano ulteriori variazioni di livello.
Per i pozzetti, la prova di tenuta si limita al riempimento del pozzetto con acqua ed alla verifica della
stazionarietà del livello per un tempo non inferiore a 45 minuti primi. La variazione di livello non deve essere
superiore al 5%.
Verifiche, in sede di collaudo, della condotta in PVC per fognatura
In sede di collaudo dell'opera appaltata, sarà verificata la perfetta tenuta idraulica della tubazione e la
deformazione diametrale; questa deve essere inferiore ai valori consigliati dalla raccomandazione ISO/DTR
7073.
La verifica può essere effettuata mediante strumenti meccanici (sfera o doppio cono) o mediante strumenti
ottici (telecamere).
Dalla verifica possono essere escluse, per difficoltà di esecuzione, le tratte che comprendono i pezzi
speciali.
Possono essere ammessi valori di deformazione, misurata due anni dopo l'installazione, superiori a quelli
massimi sopra stabiliti, ma non oltre 1,25 volte, se si accerta che tale deformazione è dovuta ad un
sovraccarico locale o ad un assestamento diseguale determinato dalla diversa resistenza dei letti di posa
(con una conseguente flessione longitudinale), per cui si può dimostrare che la durata dell'installazione non
è intaccata.
g. Attraversamenti e parallelismi
69
Norme da osservare
Nei casi di interferenza (attraversamenti, parallelismi) di condotte di acqua potabile sotto pressione
(acquedotti) o di fogna con le ferrovie dello Stato ovvero con ferrovie, tramvie e filovie extraurbane,
funicolari, funivie e impianti similari, concessi o in gestione governativa, eserciti sotto il controllo della
Direzione generale della motorizzazione civile e trasporti in concessione, saranno osservate le Norme vigenti
ed in particolare le prescrizioni del D.M. 23 febbraio 1971 come modificato dal D.M. 10 agosto 2004.
Distanze della condotta da esistenti tubazioni e cavi interrati
La condotta sarà mantenuta alla massima distanza possibile dalle altre tubazioni (acquedotti, gasdotti, ecc.)
e cavi (elettrici, telefonici, ecc.) interrati.
Per le condotte urbane:
- nei parallelismi, se eccezionalmente si dovesse ridurre la distanza a meno di 30 cm, verrà controllato
anzitutto il rivestimento con particolare cura mediante un rilevatore a scintilla per verificarne in ogni punto la
continuità e sarà poi eseguito un rivestimento supplementare (come quello per la protezione dei giunti nei
tubi di acciaio); nella eventualità che possano verificarsi contatti fra le parti metalliche, saranno inseriti
tasselli di materiale isolante (p.e. tela bachelizzata, PVC, ecc.) dello spessore di almeno 1 cm;
- negli incroci verrà mantenuta una distanza di almeno 30 cm; se eccezionalmente si dovesse ridurre, sarà
eseguito un rivestimento supplementare come sopra per una estensione di 10 m a monte e 10 m a valle; se
esiste il pericolo di contatto fra le parti metalliche (p.e. per assestamenti del terreno), verrà interposta una
lastra di materiale isolante con spessore di almeno 1 cm, larghezza eguale a 2 ÷ 3 volte il diametro del tubo
maggiore e lunghezza a seconda della posizione della condotta rispetto alle altre tubazioni o cavi.
Analogamente si procederà per le condotte extraurbane, nei parallelismi e negli incroci, quando la distanza
di cui sopra si riduca a meno di 75 cm.
h. Garanzie e documentazione
Garanzia degli impianti
Gli impianti ed i macchinari dovranno essere garantiti, sia per la qualità dei materiali, sia per il montaggio, sia
infine per il regolare funzionamento. Pertanto, fino al termine del periodo di garanzia, l'Appaltatore dovrà
riparare tempestivamente ed a sue spese, tutti i guasti e le imperfezioni che si verificassero negli impianti per
l’effetto della non buona qualità dei materiali o per difetto di montaggio e funzionamento, escluse soltanto le
riparazioni dei danni che non possono attribuirsi all’ordinario esercizio dell’impianto, ma ad evidente
imperizia o negligenza di chi ne fa uso.
Prove dell'impianto
Tutte le prove che la Direzione Lavori ordini a suo tempo, sia per verificare la qualità dei materiali impiegati
sia per verificare la funzionalità, l’efficienza e la resa dell’impianto o di una sua parte, sono a carico
dell'Appaltatore compresi l’adatta manodopera, gli apparecchi e gli strumenti di controllo e di misura
preventivamente tarati e quanto altro occorrente per eseguire le prove e le verifiche dell’impianto.
Documentazione
Prima dell’emissione dello Stato Finale dei lavori, al fine di avere una esatta documentazione degli impianti
installati, dovranno essere consegnati alla Direzione Lavori i manuali d’uso e manutenzione delle
apparecchiature installate e la certificazione di collaudo.
Art. 118. Carreggiata - premessa
Per le terminologie e definizioni relative alle pavimentazioni e ai materiali stradali si fa riferimento alle norme
tecniche del C.N.R. – B.U. n. 169 del 1994. Le parti del corpo stradale sono così suddivise:
- sottofondo (terreno naturale in sito o sull’ultimo strato del rilevato);
- sovrastruttura, così composta:
1) strato di fondazione;
2) strato di base;
3) strato di collegamento (ovvero binder);
4) strato di usura (o tappetino).
In linea generale, salvo diversa disposizione della Direzione dei Lavori, la sagoma stradale per tratti in
rettifilo sarà costituita da due falde inclinate in senso opposto aventi pendenza trasversale del 1,5÷2,0%,
raccordate in asse da un arco di cerchio avente tangente di m 0,50. Alle banchine sarà invece assegnata la
pendenza trasversale del 2,0÷5,0%.
Le curve saranno convenientemente rialzate sul lato esterno con pendenza che la Direzione dei Lavori
stabilirà in relazione al raggio della curva e con gli opportuni tronchi di transizione per il raccordo della
sagoma in curva con quella dei rettifili o altre curve precedenti e seguenti.
Il tipo e lo spessore dei vari strati, costituenti la sovrastruttura, saranno quelli stabiliti, per ciascun tratto, dalla
Direzione dei Lavori, in base ai risultati delle indagini geotecniche e di laboratorio.
70
L’Impresa indicherà alla Direzione dei Lavori i materiali, le terre e la loro provenienza, e le granulometrie che
intende impiegare strato per strato, in conformità degli articoli che seguono.
La Direzione dei Lavori ordinerà prove su detti materiali, o su altri di sua scelta, presso Laboratori ufficiali di
fiducia della Stazione Appaltante. Per il controllo delle caratteristiche tali prove verranno, di norma, ripetute
sistematicamente, durante l’esecuzione dei lavori, nei laboratori di cantiere o presso gli stessi Laboratori
ufficiali.
L'approvazione della Direzione dei Lavori circa i materiali, le attrezzature, i metodi di lavorazione, non
solleverà l’Impresa dalla responsabilità circa la buona riuscita del lavoro.
L’Impresa avrà cura di garantire la costanza nella massa, nel tempo, delle caratteristiche delle miscele, degli
impasti e della sovrastruttura resa in opera.
Salvo che non sia diversamente disposto dagli articoli che seguono, la superficie finita della pavimentazione
non dovrà scostarsi dalla sagoma di progetto di oltre 0,3 mm, controllata a mezzo di un regolo lungo m 4,00
disposto secondo due direzioni ortogonali.
a. Preparazione del sottofondo
Il terreno interessato dalla costruzione del corpo stradale che dovrà sopportare direttamente o la
sovrastruttura o i rilevati, verrà preparato asportando il terreno vegetale per tutta la superficie e per la
profondità fissata dal progetto o stabilita dalla Direzione dei Lavori.
I piani di posa dovranno anche essere liberati da qualsiasi materiale di altra natura vegetale, quali radici,
cespugli, alberi.
Per l'accertamento del raggiungimento delle caratteristiche particolari dei sottofondi qui appresso stabilite,
agli effetti soprattutto del grado di costipamento e dell'umidità in posto, l'Appaltatore, indipendentemente dai
controlli che verranno eseguiti dalla Direzione dei Lavori, dovrà provvedere a tutte le prove e determinazioni
necessarie.
A tale scopo dovrà quindi, a sue cure e spese, installare in cantiere un laboratorio con le occorrenti
attrezzature.
Rimosso il terreno costituente lo strato vegetale, estirpate le radici fino ad un metro di profondità sotto il
piano di posa e riempite le buche così costituite si procederà, in ogni caso, ai seguenti controlli:
a) determinazione del peso specifico apparente del secco del terreno in sito e di quello massimo
determinato in laboratorio;
b) determinazione dell'umidità in sito in caso di presenza di terre sabbiose, ghiaiose o limose;
c) determinazione dell'altezza massima delle acque sotterranee nel caso di terre limose.
b. Strato di fondazione in ghiaia o pietrisco e sabbia
Le fondazioni con misti di ghiaia o pietrisco e sabbia dovranno essere formate con uno strato di materiale di
spessore uniforme e di altezza proporzionata sia alla natura del sottofondo che alle caratteristiche del
traffico. Di norma lo spessore dello strato da cilindrare non dovrà essere inferiore a 20 cm.
Lo strato deve essere assestato mediante cilindratura. Se il materiale lo richiede per scarsità di potere
legante, è necessario correggerlo con materiale adatto, aiutandone la penetrazione mediante leggero
innaffiamento, tale che l'acqua non arrivi al sottofondo e che, per le condizioni ambientali (pioggia, neve,
gelo) non danneggi la qualità dello strato stabilizzato, il quale dovrà essere rimosso e ricostituito a cura e
spese dell'Appaltatore in caso di danni di questo tipo.
Le cilindrature dovranno essere condotte procedendo dai fianchi verso il centro. A lavoro finito, la superficie
dovrà risultare parallela a quella prevista per il piano viabile.
Le stesse norme valgono per le fondazioni costruite con materiale di risulta. Tale materiale non dovrà
comprendere sostanze alterabili e che possono rigonfiare a contatto con l'acqua.
c. Strati di base in massicciata di pietrisco
Le massicciate tanto se debbano svolgere la funzione di diretta pavimentazione, quanto se debbano servire
a sostegno di ulteriori strati con trattamenti protetti, saranno eseguite con pietrisco o ghiaia aventi le
dimensioni appropriate al tipo di carreggiata da formare, indicate in via di massima nell'articolo "Qualità e
Provenienza dei Materiali", lettera e), o dimensioni convenientemente assortite, secondo quanto disposto
dalla Direzione dei Lavori o specificato nell’Elenco Prezzi.
Il pietrisco sarà ottenuto con la spezzatura a mano o meccanica, curando in quest'ultimo caso di adoperare
tipi di frantoi meccanici che spezzino il pietrame o i ciottoloni di elevata durezza da impiegare per la
formazione del pietrisco, in modo da evitare che si determinino fratture nell'interno dei singoli pezzi di
pietrisco.
Alla Direzione dei Lavori è riservata la facoltà di fare allontanare o di allontanare, a tutte spese e cure
dell'Impresa, dalla sede stradale il materiale di qualità scadente: altrettanto dicasi nel caso che il detto
materiale non fosse messo in opera con le cautele e le modalità che saranno prescritte dalla Direzione dei
Lavori, come pure per tutti gli altri materiali e prodotti occorrenti per la formazione delle massicciate e
pavimentazioni in genere.
Il materiale di massicciata, preventivamente ammannito in cumuli di forma geometrica o in cataste pure
geometriche sui bordi della strada o in adatte località adiacenti agli effetti della misurazione, qualora non sia
diversamente disposto, verrà sparso e regolarizzato in modo che la superficie della massicciata, ad opera
71
finita, abbia in sezione trasversale e per tratti in rettifilo, ed a seconda dei casi, il profilo indicato nell’articolo
"Dimensioni, Forma Trasversale e Caratteristiche della Strada", e nelle curve il profilo che ai sensi dello
stesso articolo sarà stabilito dalla Direzione dei Lavori.
Tutti i materiali da impiegare per la formazione della massicciata stradale dovranno soddisfare alle «Norme
per l'accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per costruzioni
stradali» di cui al «Fascicolo n. 4» del Consiglio Nazionale delle Ricerche, edizione 1953.
Per la formazione della massicciata il materiale, dopo la misura, deve essere steso in modo regolare ed
uniforme, ricorrendo alle comuni carriole o forche e se possibile, mediante adatti distributori meccanici.
L'altezza dello strato da cilindrare in una sola volta non deve essere superiore a 15 cm.
Qualora la massicciata non debba essere cilindrata, si provvederà a dare ad essa una certa consistenza,
oltre che con l'impiego di pietrisco assortito (da 60 a 25 mm) escludendo rigorosamente le grosse pezzature,
mediante lo spandimento di sabbione di aggregazione che renda possibile l'amalgama di vari elementi sotto
un traffico moderato.
d. Cilindratura delle massicciate
Salvo quanto è detto all'articolo "Massicciata a Macadam Ordinario" per ciò che riguarda le semplici
compressioni di massicciate a macadam ordinario, quando si tratti di cilindrare a fondo le stesse massicciate
da conservare a macadam ordinario, o eseguite per spianamento e regolarizzazioni di piani di posa di
pavimentazioni, oppure di cilindrature da eseguire per preparare la massicciata a ricevere trattamenti
superficiali, rivestimenti, penetrazioni e relativo supporto, o per supporto di pavimentazioni in conglomerati
asfaltici bituminosi od asfaltici, in porfido, ecc., si provvederà all'uopo ed in generale con rullo compressore a
motore del peso non minore di 16 tonnellate.
Il rullo nella sua marcia di funzionamento manterrà la velocità oraria uniforme non superiore a 3 km.
Per la chiusura e rifinitura della cilindratura si impiegheranno rulli di peso non superiore a tonnellate 14 e la
loro velocità potrà essere anche superiore a quella suddetta, nei limiti delle buone norme di tecnica stradale.
I compressori saranno forniti a piè d'opera dall'Appaltatore con i relativi macchinisti e conduttori abilitati e con
tutto quanto è necessario al loro perfetto funzionamento (salvo che sia diversamente disposto per la fornitura
di rulli da parte della Stazione Appaltante).
Verificandosi eventualmente guasti ai compressori in esercizio, l'Appaltatore dovrà provvedere prontamente
alla riparazione ed anche alla sostituzione, in modo che le interruzioni di lavoro siano ridotte al minimo
possibile.
Il lavoro di compressione o cilindratura dovrà essere iniziato dai margini della strada e gradatamente
proseguito verso la zona centrale.
Il rullo dovrà essere condotto in modo che nel cilindrare una nuova zona passi sopra una striscia di almeno
20 cm della zona precedentemente cilindrata, e che nel cilindrare la prima zona marginale venga a
comprimere anche una zona di banchina di almeno 20 cm di larghezza.
Non si dovranno cilindrare o comprimere contemporaneamente strati di pietrisco o ghiaia superiori a 12 cm
di altezza misurati sul pietrisco soffice sparso, e quindi prima della cilindratura. Pertanto, ed ogni qualvolta la
massicciata debba essere formata con pietrisco di altezza superiore a 12 cm misurata sempre come sopra,
la cilindratura dovrà essere eseguita separatamente e successivamente per ciascun strato di 12 cm o
frazione, a partire da quello inferiore.
Quanto alle modalità di esecuzione delle cilindrature queste vengono distinte in 3 categorie:
1° di tipo chiuso;
2° di tipo parzialmente aperto;
3° di tipo completamente aperto;
a seconda dell'uso cui deve servire la massicciata a lavoro di cilindratura ultimato, e dei trattamenti o
rivestimenti coi quali è previsto che debba essere protetta.
Qualunque sia il tipo di cilindratura - fatta eccezione delle compressioni di semplice assestamento, occorrenti
per poter aprire al traffico senza disagio del traffico stesso, almeno nel primo periodo, la strada o i tratti da
conservare a macadam semplice - tutte le cilindrature in genere debbono essere eseguite in modo che la
massicciata, ad opera finita e nei limiti resi possibili dal tipo cui appartiene, risulti cilindrata a fondo, in modo
cioè che gli elementi che la compongono acquistino lo stato di massimo addensamento.
La cilindratura di tipo chiuso dovrà essere eseguita con uso di acqua, pur tuttavia limitato per evitare ristagni
nella massicciata e rifluimento in superficie del terreno sottostante che possa perciò essere rammollito, e con
impiego, durante la cilindratura, di materiale di saturazione, comunemente detto aggregante, costituito da
sabbione, pulito e scevro di materie terrose da scegliere fra quello con discreto potere legante, o da detrito
dello stesso pietrisco, se è prescritto l'impiego del pietrisco e come è opportuno per questo tipo, purché tali
detriti siano idonei allo scopo. Detto materiale col sussidio dell'acqua e con la cilindratura prolungata in modo
opportuno, ossia condotta a fondo, dovrà riempire completamente, o almeno il più che sia possibile, i vuoti
che anche nello stato di massimo addensamento del pietrisco restano tra gli elementi del pietrisco stesso.
Ad evitare che per eccesso di acqua si verifichino inconvenienti immediati o cedimenti futuri, si dovranno
aprire frequenti tagli nelle banchine, creando dei canaletti di sfogo con profondità non inferiore allo spessore
della massicciata ed eventuale sottofondo e con pendenza verso l'esterno.
72
La cilindratura sarà protratta fino a completo costipamento col numero di passaggi occorrenti in relazione
alla qualità e durezza dei materiali prescritto per la massicciata, e in ogni caso non mai inferiore a 120
passate.
La cilindratura di tipo semiaperto, a differenza della precedente, dovrà essere eseguita con le modalità
seguenti:
a) l'impiego di acqua dovrà essere pressoché completamente eliminato durante la cilindratura,
limitandone l'uso ad un preliminare innaffiamento moderato del pietrisco prima dello spandimento e
configurazione, in modo da facilitare l'assestamento dei materiali di massicciata durante le prime
passate di compressore, ed a qualche leggerissimo innaffiamento in sede di cilindratura e
limitatamente allo strato inferiore da cilindrare per primo (tenuto conto che normalmente la cilindratura
di massicciate per strade di nuova costruzione interessa uno strato di materiale di spessore superiore
ai 12 cm), e ciò laddove si verificasse qualche difficoltà per ottenere l'assestamento suddetto. Le
ultime passate di compressore, e comunque la cilindratura della zona di massicciata che si dovesse
successivamente cilindrare, al disopra della zona suddetta di 12 cm, dovranno eseguirsi totalmente a
secco;
b) il materiale di saturazione da impiegare dovrà essere della stessa natura, essenzialmente arida e
preferibilmente silicea, nonché almeno della stessa durezza, del materiale durissimo, e pure
preferibilmente siliceo, che verrà prescritto ed impiegato per le massicciate da proteggere coi
trattamenti superficiali e rivestimenti suddetti.
Si potrà anche impiegare materiale detritico ben pulito proveniente dallo stesso pietrisco formante la
massicciata (se è previsto impiego di pietrisco), oppure graniglia e pietrischino, sempre dello stesso
materiale.
L'impiego dovrà essere regolato in modo che la saturazione dei vuoti resti limitata alla parte inferiore della
massicciata e rimangano nella parte superiore per un'altezza di alcuni centimetri i vuoti naturali risultanti
dopo completata la cilindratura; qualora vi sia il dubbio che per la natura o dimensione dei materiali impiegati
possano rimanere in questa parte superiore vuoti eccessivamente voluminosi a danno dell'economia del
successivo trattamento, si dovrà provvedere alla loro riduzione unicamente mediante l'esecuzione dell'ultimo
strato, che dovrà poi ricevere il trattamento, con opportuna mescolanza di diverse dimensioni dello stesso
materiale di massicciata.
La cilindratura sarà eseguita col numero di passate che risulterà necessario per ottenere il più perfetto
costipamento in relazione alla qualità e durezza del materiale di massicciata impiegato, ed in ogni caso con
numero non minore di 80 passate.
La cilindratura di tipo completamente aperto differisce a sua volta dagli altri sopradescritti in quanto deve
essere eseguita completamente a secco e senza impiego di sorta di materiali saturanti i vuoti.
La massicciata viene preparata per ricevere la penetrazione, mediante cilindratura che non è portata subito a
fondo, ma sufficiente a serrare fra loro gli elementi del pietrisco, che deve essere sempre di qualità durissima
e preferibilmente siliceo, con le dimensioni appropriate, all'uopo prescritte nell'articolo "Prescrizioni per la
Costruzione di Strade con Sovrastruttura in terra stabilizzata"; il definitivo completo costipamento viene
affidato alla cilindratura, da eseguirsi successivamente all'applicazione del trattamento in penetrazione,
come è indicato nel citato articolo.
e. Massicciata a macadam ordinario
Le massicciate da eseguire e conservare a macadam ordinario saranno semplicemente costituite con uno
strato di pietrisco o ghiaia di qualità, durezza e dimensioni conformi a quelle indicate nell'articolo "Qualità e
Provenienza dei Materiali", lettera e), o da mescolanza di dimensioni assortite secondo gli ordini che
saranno impartiti in sede esecutiva dalla Direzione dei Lavori. I materiali da impiegare dovranno essere
scevri di materie terrose, detriti, sabbie e comunque di materie eterogenee. Essi saranno posti in opera
nell'apposito cassonetto spargendoli sul fondo e sottofondo eventuale per un'altezza di $MANUAL$ cm
configurati accuratamente in superficie secondo il profilo assegnato alla sagoma trasversale in rettifilo fissata
nei precedenti articoli per queste massicciate, e a quello in curva che sarà ordinato dalla Direzione dei
Lavori.
Se per la massicciata è prescritta o sarà ordinata in sede esecutiva la cilindratura a fondo, questa sarà
eseguita con le modalità relative al tipo chiuso descritto nel precedente articolo. ln entrambi i casi si dovrà
curare di sagomare nel modo migliore la superficie della carreggiata secondo i prescritti profili trasversali
sopraindicati.
f. Strati di collegamento (binder) e di usura
Descrizione
La parte superiore della sovrastruttura stradale sarà, in generale, costituita da un doppio strato di
conglomerato bituminoso steso a caldo, e precisamente: da uno strato inferiore di collegamento (binder) e
da uno strato superiore di usura, secondo quanto stabilito dalla Direzione dei Lavori.
Il conglomerato per ambedue gli strati sarà costituito da una miscela di pietrischetti, graniglie, sabbie ed
additivi, secondo CNR, fascicolo IV/1953, mescolati con bitume a caldo, e verrà steso in opera mediante
macchina vibrofinitrice e compattato con rulli gommati e metallici lisci.
73
I conglomerati durante la loro stesa non devono presentare nella loro miscela alcun tipo di elementi litoidi,
anche isolati, di caratteristiche fragili o non conformi alle presenti prescrizioni del presente capitolato, in caso
contrario a sua discrezione la Direzione del Lavori accetterà il materiale o provvederà ad ordinare
all’Appaltatore il rifacimento degli strati non ritenuti idonei.
Materiali inerti
Il prelievo dei campioni di materiali inerti, per il controllo dei requisiti di accettazione appresso indicati, verrà
effettuato secondo le norme CNR, Capitolo II del Fascicolo IV/1953.
Per il prelevamento dei campioni destinati alle prove di controllo dei requisiti di accettazione così come per le
modalità di esecuzione delle prove stesse, valgono le prescrizioni contenute nel fascicolo IV delle Norme
C.N.R. 1953, con l'avvertenza che la prova per la determinazione della perdita in peso sarà fatta con il
metodo Los Angeles secondo le norme del B.U. C.N.R. n° 34 (28.03.1973) anziché con il metodo Deval.
L'aggregato grosso (pietrischetti e graniglie) dovrà essere ottenuto per frantumazione ed essere ottenuto da
elementi sani, duri, durevoli, approssimativamente poliedrici, con spigoli vivi a superficie ruvida, puliti ed
esenti da polvere o da materiali estranei.
L'aggregato grosso sarà costituito da pietrischetti e graniglie che potranno anche essere di provenienza o
natura pertografica diversa, purché alle prove appresso elencate, eseguite su campioni rispondenti alla
miscela che si intende formare, risponda ai seguenti requisiti.
Per strati di collegamento
- perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature secondo le Norme ASTM C 131 AASHO T 96, inferiore al 25%;
- indice dei vuoti delle singole pezzature, secondo CNR, fascicolo IV/1953, inferiore a 0.80;
- coefficiente di imbibizione, secondo CNR, fascicolo IV/1953, inferiore a 0.015;
- materiale non idrofilo, secondo CNR, fascicolo IV/1953.
Nel caso che si preveda di assoggettare al traffico lo strato di collegamento in periodi umidi o invernali, la
perdita in peso per scuotimento sarà limitata allo 0.5%.
Per strati di usura
- perdita in peso alla prova Los Angeles eseguito sulle singole pezzature secondo le norme ASTM C 131 AASHO T 96, inferiore od uguale al 20%;
- almeno un 30% in peso del materiale dell'intera miscela deve provenire da frantumazione di rocce che
presentino un coefficiente di frantumazione minore di 100 e resistenza compressione, secondo tutte le
giaciture, non inferiore a 140 N/mm2, nonché resistenza all'usura minima di 0.6;
- indice dei vuoti delle singole pezzature, secondo CNR, fascicolo IV/1953, inferiore a 0.85;
- coefficiente di imbibizione, secondo CNR, fascicolo IV/1953 inferiore a 0.015;
- materiale non idrofilo, secondo CNR, fascicolo IV/1953, con limitazione per la perdita in peso allo 0.5%.
In ogni caso i pietrischi e le graniglie dovranno essere costituiti da elementi sani, duri, durevoli,
approssimativamente poliedrici, con spigoli vivi, a superficie ruvida, puliti ed esenti da polvere e da materiali
estranei.
L'aggregato fino sarà costituito in ogni caso da sabbia naturale o di frantumazione che dovranno in
particolare soddisfare ai seguenti requisiti:
- equivalente in sabbia determinato con la prova AASHO T 176 non inferiore al 55%;
- materiale non idrofilo, secondo CNR, fascicolo IV/1953 con le limitazioni indicate per l'aggregato grosso.
Nel caso non fosse possibile reperire il materiale della pezzatura 2- 5 mm necessario per la prova, la stessa
dovrà essere eseguita secondo le modalità della prova Riedel-Weber con concentrazione non inferiore a 6.
Gli additivi minerali (fillers) saranno costituiti da polvere di rocce preferibilmente calcaree o da cemento,
calce idrata, calce idraulica, polvere di asfalto e dovranno risultare alla setacciatura per via secca
interamente passanti al setaccio n. 30 ASTM e per almeno il 65% al setaccio n° 200 ASTM.
Per lo strato di usura, richiesta della Direzione dei Lavori il filler potrà essere costituito da polvere di roccia
asfaltica contenente il 6-8% di bitume ed alta percentuale di asfalteni con penetrazione Dow a 25° C inferiore
a 150 dmm.
Per fillers diversi da quelli sopra indicati è richiesta la preventiva approvazione della Direzione dei Lavori in
base a prove e ricerche di laboratorio.
Legante
Il bitume per gli strati di collegamento e di usura dovrà essere preferibilmente di penetrazione 60-70 salvo
diverso avviso della Direzione dei Lavori in relazione alle condizioni locali e stagionali e dovrà rispondere agli
stessi requisiti indicati per il conglomerato bituminoso di base.
Miscele
1) Strato di collegamento (BINDER).
La miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di collegamento dovrà avere una composizione
granulometrica contenuta nel seguente fuso:
74
Serie crivelli e setacci UNI
Miscela passante:
% totale in peso
Crivello 25
100
Crivello 15
65 - 100
Crivello 10
50 - 80
Crivello 5
30 - 60
Crivello 2
20 - 45
Crivello 0.4
7 - 25
Crivello 0.18
5 - 15
Crivello 0.075
4-8
Il tenore di bitume dovrà essere compreso tra il 4.5% e il 5.5% riferito al peso totale degli aggregati.
Esso dovrà comunque essere il minimo che consenta il raggiungimento dei valori di stabilità Marshall e
compattezza di seguito riportati (UNI EN 12697-34).
Il conglomerato bituminoso dovrà avere i seguenti requisiti:
il valore della stabilità Marshall eseguita a 60°C su provini costipati con 75 colpi di maglio per faccia,
dovrà non risultare inferiore a 900 kg. (950 kg. per conglomerati Confezionati con bitume mod.); inoltre il
valore della rigidezza Marshall cioè il rapporto tra la stabilità misurata in kg. e lo scorrimento misurato in
mm., dovrà essere superiore a 300;
gli stessi provini per i quali viene determinata la stabilità Marshall dovranno presentare una
percentuale di vuoti residui compresi fra il 3% ed il 7%.
La prova Marshall eseguita su provini che abbiano subito un periodo di immersione in acqua distillata per 15
giorni, dovrà dare un valore di stabilità non inferiore al 75% di quello precedentemente indicato.
Riguardo alle misure di stabilità e rigidezza, sia per i conglomerati bituminosi di usura che per quelli tipo
Binder, valgono le stesse prescrizioni indicate per il conglomerato di base.
2) Strato di usura.
La miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di usura dovrà avere una composizione granulometrica
contenuta nel seguente fuso:
Serie crivelli e setacci UNI
Miscela passante:
% totale in peso
Crivello 15
100
Crivello 10
70 - 100
Crivello 5
43 - 67
Crivello 2
25 - 45
Crivello 0.4
12 - 24
Crivello 0018
7 - 15
Crivello 0.075
6 - 11
Il tenore di bitume dovrà essere compreso tra il 5.0% e il 6.5% riferito al peso totale degli aggregati.
Il coefficiente di riempimento con bitume dei vuoti intergranulari della miscela addensata non dovrà superare
l'80%; il contenuto di bitume della miscela dovrà comunque essere il minimo che consente il raggiungimento
dei valori di stabilità Marshall e compattezza di seguito riportata (UNI EN 12697-34).
Il conglomerato dovrà avere i seguenti requisiti:
a) resistenza meccanica elevatissima, cioè capacità di sopportare senza deformazioni permanenti le
sollecitazioni trasmesse dalle ruote dei veicoli sia in fase dinamica che statica, anche sotto le più alte
temperature estive, e sufficiente flessibilità per poter seguire sotto gli stessi carichi qualunque assestamento
eventuale del sottofondo anche a lunga scadenza; il valore della stabilità Marshall - Prova B.U. CNR n. 30
(15 marzo 1973) eseguita a 60°C su provini costipati con 75 colpi di maglio per faccia, dovrà non risultare
inferiore a 1000 kg. (1050 kg. per conglomerato confezionato con bitume mod.); inoltre il valore della
rigidezza Marshall, cioè il rapporto tra la stabilità misurata in kg. e lo scorrimento misurato in mm., dovrà
essere superiore a 300.
La percentuale dei vuoti dei provini Marshall, sempre nelle condizioni di impiego prescelte, deve
essere compresa tra il 3% e il 6%.
75
La prova Marshall eseguita su provini che abbiano subito un periodo di immersione in acqua
distillata per 15 giorni, dovrà dare un valore di stabilità non inferiore al 75% di quello precedentemente
indicato;
b) elevatissima resistenza all'usura superficiale;
c) sufficiente ruvidezza della superficie tale da non renderla scivolosa;
d) grande compattezza:
il volume dei vuoti residui a rullatura terminata dovrà essere compreso tra il 4% e 8%.
g. Controllo dei requisiti di accettazione
L’Appaltatore ha l'obbligo di fare eseguire prove sperimentali sui campioni di aggregato e di legante per la
relativa accettazione.
L’Appaltatore è poi tenuto a presentare, con congruo anticipo rispetto all'inizio dei lavori e per ogni cantiere
di produzione, la composizione delle miscele che intende adottare; ogni composizione proposta dovrà
essere corredata da una completa documentazione degli studi effettuati in laboratorio, attraverso i quali
l’Appaltatore ha ricavato la ricetta ottimale.
La Direzione dei Lavori si riserva di approvare i risultati prodotti o di fare eseguire nuove ricerche.
L’approvazione non ridurrà comunque la responsabilità dell'Appaltatore, relativa al raggiungimento dei
requisiti finali dei conglomerati in opera.
Dopo che la Direzione dei Lavori ha accettato la composizione proposta, l’Appaltatore dovrà ad essa
attenersi rigorosamente comprovandone l'osservanza con controlli giornalieri. Non saranno ammesse
variazioni del contenuto di aggregato grosso superiore a ± 5% e di sabbia superiore ± 3% sulla percentuale
corrispondente alla curva granulometrica prescelta, e di ± 1,5% sulla percentuale di additivo.
Per la quantità di bitume non sarà tollerato uno scostamento dalla percentuale stabilita di ± 0,3%.
Tali valori dovranno essere verificati con le prove sul conglomerato bituminoso prelevato all’impianto come
pure dall’esame delle carote prelevate in sito.
In corso d'opera ed in ogni fase delle lavorazioni la Direzione dei Lavori effettuerà, a sua discrezione, tutte le
verifiche, prove e controlli atti ad accertare la rispondenza qualitativa e quantitativa dei lavori alle prescrizioni
contrattuali.
h. Formazione e confezione degli impasti
Il conglomerato sarà confezionato mediante impianti fissi autorizzati, di idonee caratteristiche, mantenuti
sempre perfettamente funzionanti in ogni loro parte.
La produzione di ciascun impianto non dovrà essere spinta oltre la sua potenzialità per garantire il perfetto
essiccamento, l'uniforme riscaldamento della miscela ed una perfetta vagliatura che assicuri una idonea
riclassificazione delle singole classi degli aggregati; resta pertanto escluso l'uso dell'impianto a scarico
diretto.
L'impianto dovrà comunque garantire uniformità di produzione ed essere in grado di realizzare miscele del
tutto rispondenti a quelle di progetto.
Il dosaggio dei componenti della miscela dovrà essere eseguito a peso mediante idonea apparecchiatura la
cui efficienza dovrà essere costantemente controllata.
Ogni impianto dovrà assicurare il riscaldamento del bitume alla temperatura richiesta ed a viscosità uniforme
fino al momento della miscelazione nonché il perfetto dosaggio sia del bitume che dell'additivo.
La zona destinata all'ammannimento degli inerti sarà preventivamente, e convenientemente sistemata per
annullare la presenza di sostanze argillose e ristagni di acqua che possano compromettere la pulizia degli
aggregati.
Inoltre i cumuli delle diverse classi dovranno essere nettamente separati tra di loro e l'operazione di
rifornimento nei predosatori eseguita con la massima cura.
Si farà uso di almeno 4 classi di aggregati con predosatori in numero corrispondente alle classi impiegate.
Il tempo di miscelazione effettiva, che, con i limiti di temperatura indicati per il legante e gli aggregati, non
dovrà essere inferiore a 25 secondi.
La temperatura degli aggregati all'atto della mescolazione dovrà essere compresa tra 150°C e 170°C, e
quella del legante tra 150°C e 180°C, salvo diverse disposizioni della Direzione dei Lavori in rapporto al tipo
di bitume impiegato e alle indicazioni tecniche del fornitore.
Per la verifica delle suddette temperature, gli essiccatori, le caldaie e le tramogge degli impianti dovranno
essere muniti di termometri fissi perfettamente funzionanti e periodicamente tarati.
L'umidità degli aggregati all'uscita dell'essiccatore non dovrà di norma superare lo 0,5%.
i. Attivanti l'adesione
Nella confezione dei conglomerati bituminosi dei vari strati potranno essere impiegate speciali sostanze
chimiche attivanti l'adesione bitume-aggregato ("dopes" di adesività).
Esse saranno impiegate negli strati di base e di collegamento, mentre per quello di usura lo saranno ad
esclusivo giudizio della Direzione dei Lavori quando la zona di impiego del conglomerato, in relazione alla
76
sua posizione geografica rispetto agli impianti di produzione, è tanto distante da non assicurare, in relazione
al tempo di trasporto del materiale, la temperatura di 130°C richiesta all'atto della stesa.
Si avrà cura di scegliere tra i prodotti in commercio quello che sulla base di prove comparative effettuate
avrà dato i migliori risultati, e che conservi le proprie caratteristiche chimiche anche se sottoposto a
temperature elevate e prolungate.
Il dosaggio sarà variabile in funzione del tipo di prodotto tra lo 0.3% e lo 0.6% rispetto al peso del bitume.
Tutte le scelte e le procedure di utilizzo dovranno essere approvate preventivamente dalla Direzione dei
Lavori.
Tutti i prodotti e/o materiali impiegati, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la
normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.
Art. 119. Strato di usura in conglomerato bituminoso drenante – fonoassorbente
Lo strato di usura drenante e/o fonoassorbente è costituito da una miscela di pietrischetti frantumati, poca
sabbia e filler, impastato a caldo con bitume modificato. Avrà come finalità la maggiore aderenza in caso di
pioggia e l’abbattimento del rumore prodotto dal rotolamento del pneumatico sulla strada.
a. Materiali inerti
Il prelievo dei campioni di materiali inerti, per il controllo dei requisiti di accettazione appresso indicati, verrà
effettuato secondo le norme C.N.R., Capitolo II del fascicolo 4/1953.
Per il prelevamento dei campioni destinati alle prove di controllo dei requisiti di accettazione, così come per
le modalità di esecuzione delle prove stesse, valgono le prescrizioni contenute nel fascicolo C.N.R. B.U n. 93
(11-7-1983). L'aggregato grosso dovrà essere ottenuto per frantumazione ed essere costituito da elementi
sani, duri, durevoli, poliedrici, con spigoli vivi, a superficie ruvida, puliti ed esenti da polvere o da materiali
estranei.
L'aggregato grosso sarà costituito da materiali che potranno anche essere di provenienza o natura
petrografica diversa, purché alle prove appresso elencate, eseguite su campioni rispondenti alla miscela che
si intende formare, risponda ai seguenti requisiti:
il materiale deve provenire da frantumazione di rocce silicee eruttivo magmatiche;
perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature (C.N.R. 34/1973), inferiore od uguale
al 18%;
coefficiente di levigabilità accelerata (C.N.R. 140), maggiore di 0,40;
coefficiente di forma maggiore di 0,15;
coefficiente di appiattimento (AFNOR P 18-561) per ogni classe di aggregati, minore di 10;
coefficiente di imbibizione (C.N.R. 4/1953), inferiore a 0,015;
materiale non idrofilo (C.N.R. 4/1953), con limitazione per la perdita in peso allo 0,7%.
L'aggregato fino sarà costituito da sabbie di frantumazione che dovranno soddisfare ai requisiti dell'Art. 5
delle norme C.N.R. fascicolo n. 4 del 1953 ed in particolare:
equivalente in sabbia (C.N.R. 27/1972), maggiore di 70.
Gli additivi minerali (fillers) saranno costituiti da polvere di rocce preferibilmente calcaree o da cemento,
calce idrata, calce idraulica e dovranno risultare alla setacciatura per via secca per il 100% al setaccio n. 40
ASTM,per almeno il 90% al setaccio n. 80 ASTM e per almeno il 70% al setaccio n. 200 ASTM. Per fillers
diversi da quelli sopra indicati è richiesta la preventiva approvazione della Direzione dei Lavori in base a
prove e ricerche di laboratorio.
b. Miscele
Conglomerato bituminoso di tipo drenante per strati di usura sarà costituito da una miscela di pietrischetti
frantumati di 1' Cat.(coeff. Levigabilità CLA>0.44; perdita Los Angeles-CNR.BU.34/73 < 20%);sabbie granite
(equivalente in sabbia sulla miscela CNR.BU.27/72 > 70) e bitume di tipo "E"od"F" in quantità tra il 5 ed il 6%
del peso degli aggregati. Il conglomerato potrà disporsi lungo fusi differenziati con passante totale dal
crivello 20 al 10 a seconda delle caratteristiche di drenabilità desiderate, secondo le prescrizioni di contratto
e della Direzione dei Lavori. Di massima il fuso ad eccellente drenaggio avrà percentuale di vuoti dal 16
al18%, mentre gli altri fusi dal 14 al 16%. La stabilità Marshall (prova CNR.BU30/73) sarà non inferiore a 500
kg per il conglomerato a massima permeabilità e 600 per quelli a maggiore resistenza.
Il valore della rigidezza Marshall(rapporto tra la stabilità in kg e lo scorrimento in mm) dovrà essere >200 per
il fuso a massima permeabilità e 250 per gli altri.
La resistenza a trazione indiretta dovrà essere compresa tra 0,7 a 1,1 N/mmq a 10 'C e tra 0,12 e 0,2
N/mmq a 40 'C; il coefficiente di trazione indiretta sarà corrispondentemente> 55 e > 12 N/mmq.
La stesa in opera avrà le stesse norme dei conglomerati tradizionali, salvo temperatura di costipamento che
sarà compresa tra 140 e 150 'C. A compattamento effettuato la capacità drenante,controllata con
permeametro a colonna d'acqua da 250 mm su area di 154 cmq e spessore di pavimentazione tra 4 e 5 cm,
dovrà essere maggiore di 12 dmc/min per il fuso a massima capacità drenante ed 8 dmc per gli altri.
77
c. Controllo della fonoassorbenza
La Direzione dei Lavori si riserva la facoltà di verificare la fonoassorbenza della pavimentazione mediante il
controllo di miscele con il metodo a onde stazionarie, utilizzando un’attrezzatura standard definita “tubo di
Kundt”; la verifica sarò effettuata su carote di 100 mm di diametro prelevate in sito dopo cinque mesi dalla
stessa del conglomerato.
In questo caso il coefficiente di fonoassorbimento "a", in funzione della frequenza, in condizioni di incidenza
normale dovrà essere maggiore dei valori riportati nella tabella.
Frequenza (Hz)
400 - 630
800 - 1600
2000 - 2500
Coefficiente di fono-assorbimento (a)
> 0.15
> 0.30
> 0.15
Tutti i prodotti e/o materiali impiegati, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la normativa
tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.
Art. 120. Prescrizioni tecniche generali impianti
Gli articoli seguenti illustrano i requisiti per l’impiantistica relativa alla pubblica illuminazione.
a. Requisiti di rispondenza a norme, leggi e regolamenti
Gli impianti dovranno essere realizzati a regola d'arte come prescritto dall’art. 6, comma 1 del D.M.
22/01/2008, n. 37 e s.m.i. e secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. Saranno considerati a
regola d'arte gli impianti realizzati in conformità alla vigente normativa e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri
Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti
dell'accordo sullo spazio economico europeo.
Le caratteristiche degli impianti stessi, nonché dei loro componenti, dovranno corrispondere alle norme di
legge e di regolamento vigenti ed in particolare essere conformi:
- alle prescrizioni di Autorità Locali, comprese quelle dei VV.F.;
- alle prescrizioni e indicazioni dell'Azienda Distributrice dell'energia elettrica;
- alle prescrizioni e indicazioni dell'Azienda Fornitrice del Servizio Telefonico;
- alle Norme CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano).
Art. 121. Prescrizioni riguardanti i circuiti - Cavi e conduttori:
a. isolamento dei cavi:
i cavi utilizzati nei sistemi di prima categoria dovranno essere adatti a tensione nominale verso terra e
tensione nominale (Uo/U) non inferiori a 450/750V, simbolo di designazione 07. Quelli utilizzati nei circuiti di
segnalazione e comando dovranno essere adatti a tensioni nominali non inferiori a 300/500V, simbolo di
designazione 05. Questi ultimi, se posati nello stesso tubo, condotto o canale con cavi previsti con tensioni
nominali superiori, dovranno essere adatti alla tensione nominale maggiore;
b. colori distintivi dei cavi:
i conduttori impiegati nell'esecuzione degli impianti dovranno essere contraddistinti dalle colorazioni previste
dalle vigenti tabelle di unificazione CEI UNEL 00712, 00722, 00724, 00726, 00727 e CEI EN 50334. In
particolare i conduttori di neutro e protezione dovranno essere contraddistinti rispettivamente ed
esclusivamente con il colore blu chiaro e con il bicolore giallo-verde. Per quanto riguarda i conduttori di fase,
gli stessi dovranno essere contraddistinti in modo univoco per tutto l'impianto dai colori: nero, grigio (cenere)
e marrone;
c. sezioni minime e cadute di tensione ammesse:
le sezioni dei conduttori calcolate in funzione della potenza impegnata e della lunghezza dei circuiti (affinché
la caduta di tensione non superi il valore del 4% della tensione a vuoto) dovranno essere scelte tra quelle
unificate. In ogni caso non dovranno essere superati i valori delle portate di corrente ammesse, per i diversi
tipi di conduttori, dalle tabelle di unificazione CEI UNEL 35024/1 ÷ 2.
Indipendentemente dai valori ricavati con le precedenti indicazioni, le sezioni minime ammesse sono:
0,75 mm² per circuiti di segnalazione e telecomando;
1,5 mm² per illuminazione di base, derivazione per prese a spina per altri apparecchi di illuminazione
e per apparecchi con potenza unitaria inferiore o uguale a 2,2 kW;
2,5 mm² per derivazione con o senza prese a spina per utilizzatori con potenza unitaria superiore a
2,2 kW e inferiore o uguale a 3 kW;
4 mm² per montanti singoli e linee alimentanti singoli apparecchi utilizzatori con potenza nominale
superiore a 3 kW;
d. sezione minima dei conduttori neutri:
la sezione del conduttore di neutro non dovrà essere inferiore a quella dei corrispondenti conduttori di fase.
In circuiti polifasi con conduttori di fase aventi sezione superiore a 16 mm² se in rame od a 25 mm2 se in
alluminio, la sezione del conduttore di neutro potrà essere inferiore a quella dei conduttori di fase, col minimo
78
tuttavia di 16 mm² (per conduttori in rame), purché siano soddisfatte le condizioni dell'art. 524.3 della norma
CEI 64-8/5.
e. sezione dei conduttori di terra e protezione:
la sezione dei conduttori di protezione, cioè dei conduttori che collegano all'impianto di terra le parti da
proteggere contro i contatti indiretti, se costituiti dallo stesso materiale dei conduttori di fase, non dovrà
essere inferiore a quella indicata nella tabella seguente, tratta dall'art. 543.1.2 della norma CEI 64-8/5.
SEZIONE MINIMA DEL CONDUTTORE DI PROTEZIONE
Sezione del conduttore di fase dell'impianto
S (mm2)
Sezione minima del conduttore di protezione
Sp (mm2)
S 16
16 < S
S > 35
Sp = S
Sp = 16
Sp = S/2
35
In alternativa ai criteri sopra indicati sarà consentito il calcolo della sezione minima del conduttore di protezione
mediante il metodo analitico indicato nell'art. 543.1.1 della norma CEI 64-8/5.
f. Sezione minima del conduttore di terra
La sezione del conduttore di terra dovrà essere non inferiore a quella del conduttore di protezione (in
accordo all'art. 543.1 CEI 64-8/5) con i minimi di seguito indicati tratti dall'art. 542.3.1 della norma CEI 648/5:
Sezione minima (mm²)
- protetto contro la corrosione ma non meccanicamente
16 (CU) 16 (FE)
- non protetto contro la corrosione
25 (CU) 50 (FE)
g. Tubi Protettivi - Percorso tubazioni - Cassette di derivazione
I conduttori, a meno che non si tratti di installazioni volanti, dovranno essere sempre protetti e salvaguardati
meccanicamente.
Negli impianti di pubblica illuminazione si andranno ad utilizzare tubazioni flessibili a doppia parete (liscia
internamente) con resistenza allo schiacciamento >450N secondo norme CEI EN 50086-1-2-4/A1 Serie N.
Il diametro interno dei tubi dovrà essere pari ad almeno 1,3 volte il diametro del cerchio circoscritto al fascio
di cavi in esso contenuti. Tale coefficiente di maggiorazione dovrà essere aumentato a 1,5 quando i cavi
siano del tipo sotto piombo o sotto guaina metallica; il diametro del tubo dovrà essere sufficientemente
grande da permettere di sfilare e reinfilare i cavi in esso contenuti con facilità e senza che ne risultino
danneggiati i cavi stessi o i tubi. Comunque il diametro interno non dovrà essere inferiore a 25 mm;
il tracciato dei tubi protettivi dovrà consentire un andamento rettilineo orizzontale (con minima pendenza per
favorire lo scarico di eventuale condensa) o verticale. Le curve dovranno essere eseguite in maniera dolce
per permettere il passaggio dei cavi da infilare;
le giunzioni dei conduttori dovranno essere eseguite nelle morsettiere dei pali o nelle cassette di
sezionamento.
I tubi protettivi dei conduttori elettrici collocati in cunicoli, ospitanti altre canalizzazioni, dovranno essere
disposti in modo da non essere soggetti ad influenze dannose in relazione a sovrariscaldamenti,
sgocciolamenti, formazione di condensa ecc..
Le tubazioni da utilizzare per il tratto morsettiera pozzetto di rinvio cavi saranno del tipo flessibile pesante
con diametro >=32mm tipo FK15-20.
Per l'infilaggio dei cavi, si dovranno avere adeguati pozzetti sulle tubazioni interrate ed apposite cassette
sulle tubazioni non interrate.
Il distanziamento fra tali pozzetti e cassette sarà da stabilirsi in rapporto alla natura ed alla grandezza dei
cavi da infilare. Tuttavia, per cavi in condizioni medie di scorrimento e grandezza, il distanziamento resta
stabilito di massima:
- ogni m 30 circa se in rettilineo;
- ogni m 15 circa se con interposta una curva.
I cavi non dovranno subire curvature di raggio inferiori a 15 volte il loro diametro.
In sede di appalto, verrà precisato se spetti alla Stazione Appaltante la costituzione dei pozzetti o delle
cassette. In tal caso, per il loro dimensionamento, formazione, raccordi ecc., l'Impresa aggiudicataria dovrà
fornire tutte le indicazioni necessarie.
h. Posa aerea di cavi elettrici, isolati, sotto guaina, autoportanti o sospesi a corde
portanti
79
Saranno ammessi a tale sistema di posa unicamente cavi destinati a sopportare tensioni di esercizio non
superiori a 1.000 V, isolati in conformità, salvo ove trattasi di cavi per alimentazione di circuiti per
illuminazione in serie o per alimentazione di tubi fluorescenti, alimentazioni per le quali il limite massimo della
tensione ammessa sarà considerato di 6.000 Volt.
Con tali limitazioni d'impiego potranno aversi:
cavi autoportanti a fascio con isolamento a base di polietilene reticolato per linee aeree a corrente
alternata secondo le norme CEI 20-58;
cavi con treccia in acciaio di supporto incorporata nella stessa guaina isolante;
cavi sospesi a treccia indipendente in acciaio zincato (cosiddetta sospensione "americana") a mezzo
di fibbie o ganci di sospensione, opportunamente scelti fra i tipi commerciali, intervallati non più di cm 40.
Per entrambi i casi si impiegheranno collari e mensole di ammarro, opportunamente scelti fra i tipi
commerciali, per la tenuta dei cavi sui sostegni, tramite le predette trecce di acciaio.
Anche per la posa aerea dei cavi elettrici, isolati, sotto guaina, vale integralmente quanto previsto al comma
"Posa aerea di cavi elettrici, isolati, non sotto guaina, o di conduttori elettrici nudi".
i. Protezione contro i contatti indiretti
Dovranno essere protette contro i contatti indiretti tutte le parti metalliche accessibili dell'impianto elettrico e
degli apparecchi utilizzatori, normalmente non in tensione ma che, per cedimento dell'isolamento principale o
per altre cause accidentali, potrebbero trovarsi sotto tensione (masse).
Per la protezione contro i contatti indiretti, ogni impianto elettrico utilizzatore o raggruppamento di impianti
contenuti in uno stesso edificio e nelle sue dipendenze (quali portinerie distaccate e simili), dovrà avere un
proprio impianto di terra.
A tale impianto di terra dovranno essere collegati tutti i sistemi di tubazioni metalliche accessibili destinati ad
adduzione, distribuzione e scarico delle acque, nonché tutte le masse metalliche accessibili di notevole
estensione esistenti nell'area dell'impianto elettrico utilizzatore stesso.
Art. 122. Impianto di messa a terra e sistemi di protezione contro i contatti indiretti
a. Elementi di un impianto di terra
Per ogni edificio contenente impianti elettrici dovrà essere opportunamente previsto, in sede di costruzione,
un proprio impianto di messa a terra (impianto di terra locale) che dovrà soddisfare le prescrizioni delle
vigenti norme CEI 64-8/1 ÷ 7 e 64-12. Tale impianto dovrà essere realizzato in modo da poter effettuare le
verifiche periodiche di efficienza e comprende:
a) il dispersore (o i dispersori) di terra, costituito da uno o più elementi metallici posti in intimo contatto con il
terreno e che realizza il collegamento elettrico con la terra (norma CEI 64-8/5);
b) il conduttore di terra, non in intimo contatto con il terreno destinato a collegare i dispersori fra di loro e al
collettore (o nodo) principale di terra. I conduttori parzialmente interrati e non isolati dal terreno dovranno
essere considerati a tutti gli effetti dispersori per la parte interrata e conduttori di terra per la parte non
interrata o comunque isolata dal terreno (norma CEI 64-8/5);
c) il conduttore di protezione, parte del collettore di terra, arriverà in ogni impianto e dovrà essere collegato a
tutte le prese a spina (destinate ad alimentare utilizzatori per i quali sia prevista la protezione contro i contatti
indiretti mediante messa a terra) o direttamente alle masse di tutti gli apparecchi da proteggere, compresi gli
apparecchi di illuminazione con parti metalliche comunque accessibili. E' vietato l'impiego di conduttori di
protezione non protetti meccanicamente con sezione inferiore a 4 mm². Nei sistemi TT (cioè nei sistemi in
cui le masse sono collegate ad un impianto di terra elettricamente indipendente da quello del collegamento a
terra del sistema elettrico) il conduttore di neutro non potrà essere utilizzato come conduttore di protezione;
d) il collettore (o nodo) principale di terra nel quale confluiranno i conduttori di terra, di protezione, di
equipotenzialità ed eventualmente di neutro, in caso di sistemi TN, in cui il conduttore di neutro avrà anche la
funzione di conduttore di protezione (norma CEI 64-8/5);
e) il conduttore equipotenziale, avente lo scopo di assicurare l'equipotenzialità fra le masse e/o le masse
estranee ovvero le parti conduttrici, non facenti parte dell'impianto elettrico, suscettibili di introdurre il
potenziale di terra (norma CEI 64-8/5).
b. Protezioni contro i contatti diretti in ambienti pericolosi
Negli ambienti in cui il pericolo di elettrocuzione sia maggiore, per condizioni ambientali (umidità) o per
particolari utilizzatori elettrici usati (apparecchi portatili, tagliaerba ecc.), come per esempio cantine, garage,
portici, giardini ecc., le prese a spina dovranno essere alimentate come prescritto per la zona 3 dei bagni.
c. Coordinamento dell'impianto di terra con dispositivi di interruzione
Una volta realizzato l'impianto di messa a terra, la protezione contro i contatti indiretti potrà essere realizzata
con uno dei seguenti sistemi:
a) coordinamento fra impianto di messa a terra e protezione di massima corrente. Questo tipo di
protezione richiede l'installazione di un impianto di terra coordinato con un interruttore con relè
magnetotermico, in modo che risulti soddisfatta la seguente relazione:
Rt<=50/Is
80
dove Rt è il valore in Ohm della resistenza dell'impianto di terra nelle condizioni più sfavorevoli e Is è il
più elevato tra i valori in ampere della corrente di intervento in 5 s del dispositivo di protezione; ove
l'impianto comprenda più derivazioni protette dai dispositivi con correnti di intervento diverse, deve
essere considerata la corrente di intervento più elevata;
b) coordinamento fra impianto di messa a terra e interruttori differenziali. Questo tipo di protezione
richiede l'installazione di un impianto di terra coordinato con un interruttore con relè differenziale che
assicuri l'apertura dei circuiti da proteggere non appena eventuali correnti di guasto creino situazioni di
pericolo. Affinché detto coordinamento sia efficiente dovrà essere osservata la seguente relazione:
Rt<=50/Id
dove Rd è il valore in Ohm della resistenza dell'impianto di terra nelle condizioni più sfavorevoli e Id il
più elevato fra i valori in ampere delle correnti differenziali nominali di intervento delle protezioni
differenziali poste a protezione dei singoli impianti utilizzatori.
Negli impianti di tipo TT, alimentati direttamente in bassa tensione dalla Società Distributrice, la soluzione più
affidabile ed in certi casi l'unica che si possa attuare è quella con gli interruttori differenziali che consentono
la presenza di un certo margine di sicurezza a copertura degli inevitabili aumenti del valore di Rt durante la
vita dell'impianto.
d. Protezione mediante doppio isolamento
In alternativa al coordinamento fra impianto di messa a terra e dispositivi di protezione attiva, la protezione
contro i contatti indiretti potrà essere realizzata adottando macchine e apparecchi con isolamento doppio o
rinforzato per costruzione o installazione, apparecchi di Classe II.
In uno stesso impianto la protezione con apparecchi di Classe II potrà coesistere con la protezione mediante
messa a terra; tuttavia è vietato collegare intenzionalmente a terra le parti metalliche accessibili delle
macchine, degli apparecchi e delle altre parti dell'impianto di Classe II.
e. Maggiorazioni dimensionali rispetto ai valori minori consentiti dalle norme CEI e di
legge
Ad ogni effetto, si precisa che maggiorazioni dimensionali, in qualche caso fissate dal presente Capitolato
Speciale tipo, rispetto ai valori minori consentiti dalle norme CEI o di legge, saranno adottate per consentire
possibili futuri limitati incrementi delle utilizzazioni, non implicanti tuttavia veri e propri ampliamenti degli
impianti.
f. Potenza impegnata e dimensionamento degli impianti
Gli impianti elettrici dovranno essere calcolati per la potenza impegnata, intendendosi con ciò che le
prestazioni e le garanzie per quanto riguarda le portate di corrente, le cadute di tensione, le protezioni e
l'esercizio in genere dovranno riferirsi alla potenza impegnata. Detta potenza verrà indicata dalla Stazione
Appaltante o calcolata in base a dati forniti dalla Stazione Appaltante.
Detto carico verrà calcolato sommando tutti i valori ottenuti applicando alla potenza nominale degli
apparecchi utilizzatori fissi e a quella corrispondente alla corrente nominale delle prese a spina, i coefficienti
che si deducono dalle tabelle CEI riportate nei paragrafi seguenti.
g. Verifiche e prove in corso d’opera degli impianti
Durante il corso dei lavori, alla Stazione Appaltante è riservata la facoltà di eseguire verifiche e prove
preliminari sugli impianti o parti di impianti, in modo da poter tempestivamente intervenire qualora non
fossero rispettate le condizioni del Capitolato Speciale d'Appalto.
Le verifiche potranno consistere nell'accertamento della rispondenza dei materiali impiegati con quelli
stabiliti, nel controllo delle installazioni secondo le disposizioni convenute (posizioni, percorsi ecc.), nonché
in prove parziali di isolamento e di funzionamento ed in tutto quello che potrà essere utile al cennato scopo.
Dei risultati delle verifiche e prove preliminari di cui sopra, si dovrà compilare regolare verbale.
Art. 123. verifiche e collaudi
a. Verifica provvisoria e consegna degli impianti
Dopo l'ultimazione dei lavori ed il rilascio del relativo certificato da parte della Stazione Appaltante, questa
avrà facoltà di prendere in consegna gli impianti, anche se il collaudo definitivo degli stessi non abbia ancora
avuto luogo.
In tal caso però, la presa in consegna degli impianti da parte della Stazione Appaltante dovrà essere
preceduta da una verifica provvisoria degli stessi, che abbia avuto esito favorevole.
Anche qualora la Stazione Appaltante non intenda valersi delle facoltà di prendere in consegna gli impianti
ultimati prima del collaudo definitivo, essa potrà disporre affinché dopo il rilascio del certificato di ultimazione
dei lavori si proceda alla verifica provvisoria degli impianti.
Del pari l'Appaltatore avrà facoltà di chiedere che, nelle medesime circostanze, la verifica provvisoria degli
impianti abbia luogo.
La verifica provvisoria accerterà che gli impianti siano in condizione di poter funzionare normalmente, che
siano state rispettate le vigenti norme di legge per la prevenzione degli infortuni ed in particolare dovrà
accertare:
81
- lo stato di isolamento dei circuiti;
- la continuità elettrica dei circuiti;
- il grado di isolamento e le sezioni dei conduttori;
- l'efficienza dei comandi e delle protezioni nelle condizioni del massimo carico previsto;
- l'efficienza delle protezioni contro i contatti indiretti.
La verifica provvisoria non consentirà comunque, in caso di esito favorevole, l'inizio del funzionamento degli
impianti ad uso degli utenti a cui sono destinati.
Ad ultimazione della verifica provvisoria, la Stazione Appaltante prenderà in consegna gli impianti con
regolare verbale.
b. Collaudo definitivo degli impianti
Il collaudo definitivo dei lavori dovrà iniziarsi entro $MANUAL$ giorni dalla data di ultimazione dei lavori e
dovrà concludersi entro $MANUAL$ giorni dalla data di ultimazione dei lavori.
I termini di inizio e di conclusione delle operazioni di collaudo dovranno comunque rispettare le disposizioni
di cui al D.P.R. 207/2010, nonché le disposizioni dell'art.141, comma 1, del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e
s.m.i.
Il collaudo definitivo, dovrà accertare che gli impianti ed i lavori, per quanto riguarda i materiali impiegati,
l'esecuzione e la funzionalità, siano in tutto corrispondenti a quanto precisato nel presente Capitolato
Speciale d'Appalto, tenuto conto di eventuali modifiche concordate in sede di aggiudicazione dell'appalto
stesso o nel corso dell'esecuzione dei lavori.
Ad impianto ultimato si dovrà procedere alle seguenti verifiche di collaudo:
- rispondenza alle disposizioni di legge;
- rispondenza alle prescrizioni dei VV.F.;
- rispondenza alle norme CEI relative al tipo di impianto descritto.
c. Esame a vista
Dovrà eseguirsi un'ispezione visiva per accertarsi che gli impianti siano realizzati nel rispetto delle
prescrizioni delle norme Generali, delle norme degli impianti di terra e delle norme particolari riferentisi
all'impianto installato. Detto controllo dovrà accertare che il materiale elettrico, che costituisce l'impianto
fisso, sia conforme alle relative norme, sia scelto correttamente ed installato in modo conforme alle
prescrizioni normative e non presenti danni visibili che possano compromettere la sicurezza.
Tra i controlli a vista dovranno effettuarsi quelli relativi a:
- protezioni, misura di distanze nel caso di protezione con barriere;
- presenza di adeguati dispositivi di sezionamento e interruzione, polarità, scelta del tipo di apparecchi e
misure di protezione adeguate alle influenze esterne;
- identificazione dei conduttori di neutro e di protezione, fornitura di schemi cartelli ammonitori,
identificazione di comandi e protezioni, collegamenti dei conduttori.
Inoltre è opportuno che questi esami inizino durante il corso dei lavori.
d. Verifica del tipo e dimensionamento dei componenti dell'impianto e dell'apposizione
dei contrassegni di identificazione
Si dovrà verificare che tutti i componenti dei circuiti messi in opera nell'impianto utilizzatore siano del tipo
adatto alle condizioni di posa e alle caratteristiche dell'ambiente, nonché correttamente dimensionati in
relazione ai carichi reali in funzionamento contemporaneo o, in mancanza di questi, in relazione a quelli
convenzionali.
Per cavi e conduttori si dovrà controllare che il dimensionamento sia fatto in base alle portate indicate nelle
tabelle CEI-UNEL; inoltre si dovrà verificare che i componenti siano dotati dei pertinenti contrassegni di
identificazione ove prescritti.
e. Verifica della sfilabilità dei cavi
Si dovrà estrarre uno o più cavi dal tratto di tubo o condotto compreso tra due cassette o scatole successive
e controllare che questa operazione non abbia provocato danneggiamenti agli stessi. La verifica andrà
eseguita su tratti di tubo o condotto per una lunghezza pari complessivamente ad una percentuale tra l'1%
ed il 5% della lunghezza totale. A questa verifica prescritta dalla norma CEI 64-8/1 ÷ 7 dovranno
aggiungersi, per gli impianti elettrici negli edifici prefabbricati e costruzioni modulari, anche quelle relative al
rapporto tra il diametro interno del tubo o condotto e quello del cerchio circoscritto al fascio di cavi in questi
contenuto, ed al dimensionamento dei tubi o condotti.
f. Misura della resistenza di isolamento
La misura di resistenza di isolamento si dovrà eseguire con l'impiego di un ohmmetro la cui tensione
continua: sia circa 250 V nel caso di misura su parti di impianto di categoria 0 oppure su parti di impianto
alimentate a bassissima tensione di sicurezza; circa 500 V in caso di misura su parti di impianto di 1a
categoria.
La misura dovrà effettuarsi tra l'impianto (collegando insieme tutti i conduttori attivi) ed il circuito di terra, e fra
ogni coppia di conduttori tra loro. Durante la misura gli apparecchi utilizzatori devono essere disinseriti; la
82
misura sarà relativa ad ogni circuito intendendosi per tale la parte di impianto elettrico protetto dallo stesso
dispositivo di protezione.
g. Misura delle cadute di tensione
La misura delle cadute di tensione dovrà eseguirsi tra il punto di inizio dell'impianto ed il punto scelto per la
prova, inserendo un voltmetro nel punto iniziale ed un altro nel secondo punto (i due strumenti dovranno
avere la stessa classe di precisione).
Dovranno essere alimentati tutti gli apparecchi utilizzatori che potranno funzionare contemporaneamente: nel
caso di apparecchiature con assorbimento di corrente istantaneo si farà riferimento al carico convenzionale
scelto come base per la determinazione della sezione delle condutture.
Le letture dei due voltometri dovranno eseguirsi contemporaneamente e si dovrà procedere poi alla
determinazione della caduta di tensione percentuale.
h. Verifica delle protezioni contro i circuiti ed i sovraccarichi
Dovrà controllarsi che:
- il potere di interruzione degli apparecchi di protezione contro i corto circuiti sia adeguato alle condizioni
dell'impianto e della sua alimentazione;
- la taratura degli apparecchi di protezione contro i sovraccarichi sia correlata alla portata dei conduttori
protetti dagli stessi.
i. Verifica delle protezioni contro i contatti indiretti
Per la verifica delle protezione contro i contatti diretti dovranno eseguirsi le verifiche dell'impianto di terra
descritte nelle norme per gli impianti di messa a terra (CEI 64-8/1 ÷ 7).
Si precisa che per gli impianti soggetti alla disciplina del D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462 andrà effettuata la
denuncia degli stessi alle Aziende Sanitarie Locali (ASL) a mezzo dell'apposito modulo, fornendo gli
elementi richiesti e cioè i risultati delle misure della resistenza di terra.
Dovranno effettuarsi le seguenti verifiche:
a) effettuare l'esame a vista dei conduttori di terra e di protezione. Andranno cioè controllate sezioni,
materiali e modalità di posa nonché lo stato di conservazione sia dei conduttori stessi che delle
giunzioni. Si dovrà inoltre controllare che i conduttori di protezione assicurino il collegamento tra i
conduttori di terra e il morsetto di terra degli utilizzatori fissi e il contatto di terra delle prese a spina;
b) effettuare la misura del valore di resistenza di terra dell'impianto, utilizzando un dispersore ausiliario
ed una sonda di tensione con appositi strumenti di misura o con il metodo voltamperometrico. La
sonda di tensione e il dispersore ausiliario andranno posti ad una sufficiente distanza dall'impianto di
terra e tra loro; potranno ritenersi ubicati in modo corretto ove risultino sistemati ad una distanza del
suo contorno pari a 5 volte la dimensione massima dell'impianto stesso; quest'ultima nel caso di
semplice dispersore a picchetto potrà assumersi pari alla sua lunghezza. Una pari distanza andrà
mantenuta tra la sonda di tensione e il dispersore ausiliario;
c) controllare in base ai valori misurati con il coordinamento degli stessi con l'intervento nei tempi previsti
dei dispositivi di massima corrente o differenziale; per gli impianti con fornitura in media tensione,
detto valore dovrà controllarsi in base a quello della corrente convenzionale di terra, da richiedersi al
distributore di energia elettrica;
d) quando occorre, effettuare le misure delle tensioni di contatto e di passo. Queste andranno di regola
eseguite da professionisti, ditte o enti specializzati. La norma CEI 64-8/1 ÷ 7 fornisce le istruzioni per
le suddette misure;
e) nei locali da bagno eseguire la verifica della continuità del collegamento equipotenziale tra le tubazioni
metalliche di adduzione e di scarico delle acque, tra le tubazioni e gli apparecchi sanitari, tra il
collegamento equipotenziale ed il conduttore di protezione. Detto controllo dovrà eseguirsi prima della
muratura degli apparecchi sanitari.
j. Norme generali comuni per le verifiche in corso d'opera per la verifica provvisoria e
per il collaudo definitivo degli impianti
a) Per le prove di funzionamento e rendimento delle apparecchiature e degli impianti, prima di iniziarle, il
collaudatore dovrà verificare che le caratteristiche della corrente di alimentazione, disponibile al punto
di consegna (specialmente tensione, frequenza e potenza disponibile), siano conformi a quelle
previste nel Capitolato Speciale d'Appalto e cioè quelle in base alle quali furono progettati ed eseguiti
gli impianti.
Qualora le anzidette caratteristiche della corrente di alimentazione (se non prodotta da centrale
facente parte dell'appalto) all'atto delle verifiche o del collaudo non fossero conformi a quelle
contrattualmente previste, le prove dovranno essere rinviate a quando sia possibile disporre di correnti
d'alimentazione dalle caratteristiche contrattualmente previste, purché ciò non implichi dilazione della
verifica provvisoria o del collaudo definitivo superiore ad un massimo di 15 giorni. Nel caso vi sia al
riguardo impossibilità da parte dell'Azienda elettrica distributrice o qualora la Stazione Appaltante non
intenda disporre per modifiche atte a garantire un normale funzionamento degli impianti con la
corrente di alimentazione disponibile, sia le verifiche in corso d'opera, sia la verifica provvisoria ad
ultimazione dei lavori, sia il collaudo definitivo potranno egualmente aver luogo, ma il collaudatore
dovrà tener conto, nelle verifiche di funzionamento e nella determinazione dei rendimenti, delle
83
variazioni delle caratteristiche della corrente disponibile per l'alimentazione, rispetto a quelle
contrattualmente previste e secondo le quali gli impianti sono stati progettati ed eseguiti.
b) Per le verifiche in corso d'opera, per quella provvisoria ad ultimazione dei lavori e per il collaudo
definitivo l'impresa sarà tenuta, a richiesta della Stazione Appaltante, a mettere a disposizione normali
apparecchiature e strumenti adatti per le misure necessarie, senza potere per ciò accampare diritti a
maggiori compensi.
c) Ove gli apparecchi utilizzatori e le sorgenti di energia non siano, in tutto o in parte, inclusi nelle
forniture comprese nell'appalto, spetterà alla Stazione Appaltante di provvedere a quelli di propria
spettanza, qualora essa desideri che le verifiche in corso d'opera, quella provvisoria ad ultimazione
dei lavori e quella di collaudo definitivo ne accertino la funzionalità.
84
Art. 124.
NORME PER LA MISURAZIONE DEI LAVORI E LA VALUTAZIONE
DEI LAVORI
I lavori andranno liquidati in base a quanto definito negli elaborati progettuali anche se dalle misure di
controllo rilevate dagli incaricati dovessero risultare spessori, lunghezze e cubature effettivamente superiori.
Soltanto nel caso che la Direzione Lavori abbia ordinato per iscritto maggiori dimensioni se ne terrà debito
conto nella contabilizzazione.
Le quantità dei lavori e delle provviste saranno determinate con metodi geometrici o a numero o a peso in
relazione a quanto è previsto nelle varie voci del progetto.
In nessun caso saranno tollerate dimensioni minori di quelle ordinate, le quali potranno essere motivo di
rifacimento a carico dell’Impresa.
Le misure saranno prese in contraddittorio mano a mano che si procederà all’esecuzione dei lavori e
riportate su appositi libretti che saranno firmati dagli incaricati dalla Direzione Lavori e dall’Impresa.
Quando per il progredire dei lavori, non risulteranno più accertabili o riscontrabili le misurazioni delle
lavorazioni eseguite, l’appaltatore è obbligato ad avvisare la Direzione Lavori con sufficiente preavviso.
Art. 125. Applicazioni varie
Le norme di misurazione per la contabilizzazione saranno le seguenti:
a. Demolizioni
Le demolizioni parziali di opere o parti di opere, come pure le rimozioni e i disfacimenti parziali, verranno
invece valutati a volume o a superficie con gli stessi sistemi di misurazione previsti per le analoghe opere da
farsi ex novo. L'assuntore dovrà effettuare le demolizioni sia totali che parziali, nonchè i disfacimenti e le
rimozioni, con le dovute tecniche e provvedimenti in modo da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al
lavoro e per evitare disturbi a terzi o cose di terzi, restando in ogni caso e a tutti gli effetti responsabile in
merito. Nell'importo risultante dal prodotto del prezzo unitario per il volume così determinato sono
compensati: le prestazioni di mano d'opera, l'impiego e nolo dei mezzi d'opera, dei meccanismi e delle opere
provvisionali quali ponteggi, sbadacchiature, puntellature, armature, richiami, ripari, protezioni, sbarramenti e
delimitazioni secondo necessità; l'innaffiamento delle strutture per non sollevare polvere, la rimozione di
infissi e il disfacimento di manufatti, impianti, ecc..; il carico dei materiali di risulta sul mezzo di trasporto e
loro trasporto alle pubbliche discariche o in una posizione nell'ambito del cantiere con scarico e formazione
di cumuli e quanto altro occorrente per la completa demolizione dei corpi di fabbrica nelle loro parti e
strutture.
b. Scavi in Genere
Oltre che per gli obblighi particolari emergenti dal presente articolo, con i prezzi di elenco per gli scavi in
genere l'Appaltatore deve ritenersi compensato per tutti gli oneri che esso dovrà incontrare:
- per taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;
- per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte che bagnate, di qualsiasi
consistenza ed anche in presenza d'acqua;
- per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico a rinterro od a rifiuto entro i limiti previsti in
elenco prezzi, sistemazione delle materie di rifiuto, deposito provvisorio e successiva ripresa;
- per la regolazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la formazione di gradoni,
attorno e sopra le condotte di acqua od altre condotte in genere, e sopra le fognature o drenaggi
secondo le sagome definitive di progetto;
- per puntellature, sbadacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere secondo tutte le
prescrizioni contenute nel presente capitolato, compresi le composizioni, scomposizioni, estrazioni ed
allontanamento, nonché sfridi, deterioramenti, perdite parziali o totali del legname o dei ferri;
- per impalcature ponti e costruzioni provvisorie, occorrenti sia per il trasporto delle materie di scavo e
sia per la formazione di rilevati, per passaggi, attraversamenti, ecc.;
- per ogni altra spesa necessaria per l'esecuzione completa degli scavi.
La misurazione degli scavi verrà effettuata nei seguenti modi:
- il volume degli scavi di sbancamento verrà determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate in
base ai rilevamenti eseguiti in contraddittorio con l'Appaltatore, prima e dopo i relativi lavori;
- gli scavi di fondazione saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal prodotto della
base di fondazione per la sua profondità sotto il piano degli scavi di sbancamento, ovvero del terreno
naturale quando detto scavo di sbancamento non viene effettuato.
Al volume così calcolato si applicheranno i vari prezzi fissati nell'elenco per tali scavi; vale a dire che essi
saranno valutati sempre come eseguiti a pareti verticali ritenendosi già compreso e compensato con il
prezzo unitario di elenco ogni maggiore scavo.
Tuttavia per gli scavi di fondazione da eseguire con l'impiego di casseri, paratie o simili strutture, sarà
incluso nel volume di scavo per fondazione anche lo spazio occupato dalle strutture stesse.
I prezzi di elenco, relativi agli scavi di fondazione, sono applicabili unicamente e rispettivamente ai volumi di
scavo compresi fra piani orizzontali consecutivi, stabiliti per diverse profondità, nello stesso elenco dei
85
prezzi. Pertanto la valutazione dello scavo risulterà definita per ciascuna zona, dal volume ricadente nella
zona stessa e dall'applicazione ad esso del relativo prezzo di elenco.
c. Rilevati e Rinterri
Il volume dei rilevati sarà determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate, in base a rilevamenti eseguiti
come per gli scavi di sbancamento. I rinterri di cavi a sezione ristretta saranno valutati a metro cubo per il
loro volume effettivo misurato in opera. Nei prezzi di elenco sono previsti tutti gli oneri per il trasporto dei
terreni da qualsiasi distanza e per gli eventuali indennizzi a cave di prestito.
d. Riempimenti con Misto Granulare
Il riempimento con misto granulare a ridosso delle murature per drenaggi, vespai, ecc., sarà valutato a metro
cubo per il suo volume effettivo misurato in opera.
e. Calcestruzzi
I calcestruzzi per fondazioni, murature, volte, ecc., e le strutture costituite da getto in opera, saranno in
genere pagati a metro cubo e misurati in opera in base alle dimensioni prescritte, esclusa quindi ogni
eccedenza, ancorché inevitabile, dipendente dalla forma degli scavi aperti e dal modo di esecuzione dei
lavori. Nei relativi prezzi, oltre agli oneri delle murature in genere, si intendono compensati tutti gli oneri
specificati nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione.
f. Conglomerato Cementizio Armato
Il conglomerato per opere in cemento armato di qualsiasi natura e spessore sarà valutato per il suo volume
effettivo, senza detrazione del volume del ferro che verrà pagato a parte.
Quando trattasi di elementi a carattere ornamentale gettati fuori opera (pietra artificiale), la misurazione verrà
effettuata in ragione del minimo parallelepipedo retto a base rettangolare circoscrivibile a ciascun pezzo, e
nel relativo prezzo si deve intendere compreso, oltre che il costo dell'armatura metallica, tutti gli oneri
specificati nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione, nonché la posa in opera, sempreché non sia
pagata a parte.
I casseri, le casseforme e le relative armature di sostegno, se non comprese nei prezzi di elenco del
conglomerato cementizio, saranno computati separatamente con i relativi prezzi di elenco. Pertanto, per il
compenso di tali opere, bisognerà attenersi a quanto previsto nell'Elenco dei Prezzi Unitari.
Nei prezzi del conglomerato sono inoltre compresi tutti gli oneri derivanti dalla formazione di palchi provvisori
di servizio, dall'innalzamento dei materiali, qualunque sia l'altezza alla quale l'opera di cemento armato dovrà
essere eseguita, nonché per il getto e la vibratura.
L'acciaio in barre per armature di opere di cemento armato di qualsiasi tipo nonché la rete elettrosaldata
sarà valutato secondo il peso effettivo; nel prezzo oltre alla lavorazione e lo sfrido è compreso l'onere della
legatura dei singoli elementi e la posa in opera dell'armatura stessa.
g. Tubazioni ed apparecchiature idrauliche
La misura delle tubazioni verrà effettuata per la lunghezza, misurata lungo l'asse della successione continua
degli elementi costituenti la condotta, in opera senza tenere conto delle sovrapposizioni e delle
compenetrazioni.
Dalla misura dell'asse sarà detratta la lunghezza delle apparecchiature e di tutte quelle parti e pezzi speciali,
la cui fornitura e posa in opera è compensata con prezzi a parte.
In corrispondenza delle apparecchiature idrauliche, la misura viene effettuata fino alla sezione
corrispondente alla faccia esterna delle flange.
h. Pavimenti e rivestimenti
I pavimenti si valuteranno in base alla superficie effettiva rilevata in opera. Non si opereranno deduzioni per
manufatti vari o altro di superficie inferiore a mq. 1,00. Nella loro esecuzione sono compresi e compensati gli
oneri per fornitura di materiali compreso massetti, cementi colla, adesivi, sigillanti per giunti, listelli, ecc.
I rivestimenti si valuteranno come i pavimenti. Sono compresi e compensati i pezzi speciali, terminali, angoli
e spigoli.
Per pavimenti e rivestimenti sono compresi e compensati gli oneri per esecuzione di squarci e nicchie
secondo necessità del caso.
Gli zoccolini, i listelli di separazione, i giunti di dilatazione a pavimento, si valuteranno a metro lineare in base
al loro effettivo sviluppo rilevato in opera.
i. Massetti e caldane
I massetti, sia in calcestruzzo o cemento si valuteranno in base alla superficie effettiva rilevata in opera.
Nei prezzi dei massetti e caldane, sono compresi e compensati gli oneri: per la preparazione dei supporti;
per stesura secondo piani e livellette prestabiliti; per esecuzione in presenza di listelli, listoni, nonchè per
esecuzione in presenza di tubazioni di impianti, di manufatti emergenti, ecc.; per formazione di giunti di
dilatazione e di campitura e per ogni assistenza muraria, compresi ponteggi di servizio, necessaria alla loro
esecuzione a regola d'arte. I tipi di massetti, di caldane, di cappe, nonchè gli spessori dei predetti e dei
sottofondi e strati, come pure le finiture delle superfici, gli additivi e le armature da inserire, l'orditura dei
giunti, le tecniche di posa, ecc. saranno stabiliti caso per caso dalla Direzione Lavori.
j. Opere speciali in generale
Le lavorazioni speciali andranno valutate opportunamente secondo le indicazioni di Elenco Prezzi. In ogni
caso in generale sono sempre compresi e compensati gli sfridi e gli scarti di lavorazione, le forniture di tutti i
86
materiali necessari all’esecuzione dei lavori, le opere preparatorie dei supporti, le opere di pulizia, le opere di
protezione atte ad evitare imbrattamenti a pavimenti, rivestimenti, vetri, infissi e manufatti vari. E ancora il
trasporto fino al cantiere, lo scarico, il trasporto al luogo di deposito e dunque attrezzi e mezzi d’opera,
macchine con fornitura relativa di energia e combustibile per il loro funzionamento.
k. Ripristini di pavimentazione
I ripristini delle pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso saranno valutati a metro quadrato di
superficie, assumendo per la misura di tali lavori la larghezza stabilita nelle sezioni tipo di progetto,
intendendosi compensati gli eventuali allargamenti non ordinati dal Direttore dei Lavori. Verranno dedotte le
superfici corrispondenti a chiusini, pozzetti, e quant'altro occupi una parte della superficie pavimentata.
l. Pietra da taglio
La pietra da taglio data a piè d'opera, lastre, lastroni verranno pagati solo per la posa a superficie e valutati
in base al minimo rettangolo circoscrivibile. Essi saranno pagati col prezzo di elenco prezzi contenuto nella
anali dei prezzi.
I cigli stradali anche verranno pagati solo per la posa, conteggiandoli a metro lineare. Essi saranno pagati
col prezzo di elenco prezzi contenuto nella anali dei prezzi.
m. Malte e conglomerati
L'impasto dei materiali dovrà essere fatto a braccia d'uomo, sopra aree convenientemente pavimentate,
oppure a mezzo di macchine impastatrici o mescolatrici.
Gli ingredienti componenti le malte cementizie saranno prima mescolati a secco, fino ad ottenere un
miscuglio di tinta uniforme, il quale verrà poi asperso ripetutamente con la minore quantità di acqua possibile
ma sufficiente, rimescolando continuamente.
Nella composizione di calcestruzzi con malta di calce comune od idraulica, si formerà prima l'impasto della
malta con le proporzioni prescritte, impiegando la minore quantità di acqua possibile, poi si distribuirà la
malta sulla ghiaia o pietrisco e si mescolerà il tutto fino a che ogni elemento sia per risultare uniformemente
distribuito nella massa ed avviluppato di malta per tutta la superficie.
Per i conglomerati cementizi semplici o armati gli impasti dovranno essere eseguiti in conformità alle
prescrizioni del D.M. 14 gennaio 2008.
Quando sia previsto l'impiego di acciai speciali sagomati ad alto limite elastico deve essere prescritto lo
studio preventivo della composizione del conglomerato con esperienze di laboratorio sulla granulometria
degli inerti e sul dosaggio di cemento per unità di volume del getto.
Il quantitativo d'acqua deve essere il minimo necessario compatibile con una sufficiente lavorabilità del getto
e comunque non superiore allo 0,4 in peso del cemento, essendo inclusa in detto rapporto l'acqua unita agli
inerti, il cui quantitativo deve essere periodicamente controllato in cantiere.
I getti debbono essere convenientemente vibrati.
Durante i lavori debbono eseguirsi frequenti controlli della granulometria degli inerti, mentre la resistenza del
conglomerato deve essere comprovata da frequenti prove a compressione su cubetti prima e durante i getti.
Gli impasti sia di malta che di conglomerato, dovranno essere preparati solamente nella quantità necessaria,
per l'impiego immediato, cioè dovranno essere preparati volta per volta e per quanto è possibile in vicinanza
del lavoro. I residui di impasti che non avessero, per qualsiasi ragione, immediato impiego dovranno essere
gettati a rifiuto, ad eccezione di quelli di malta formati con calce comune, che potranno essere utilizzati però
nella sola stessa giornata del loro confezionamento.
n. Tubazioni in PVC rigido
Le tubazioni di raccordo alla fognatura dovranno essere posate secondo le modalità indicate: eseguiti gli
scavi in trincea, si avrà cura di regolarizzare e pigiare convenientemente il fondo su cui sarà posto in opera il
letto di posa delle tubazioni formato da sabbia granita per uno spessore di cm 15, saranno quindi posti in
opera i tubi di PVC con le pendenze previste e la sigillatura sarà eseguita mediante guarnizione incorporata
con guarnizione elastomerica o mediante incollaggio con collante epossidico.
Non appena posate le tubazioni di cui sopra, si farà luogo al calottamento totale delle stesse con uno strato
di cm 15 di calcestruzzo Rck 200 kg/cm2, avendo la massima cura nel verificare che non rimangano zone
vuote sotto al tubo e che anche il rinfianco tra tubo e parete dello scavo sia continuo e compatto. La
compattazione dovrà sempre essere eseguita con la massima attenzione e solo lateralmente al tubo, mai
sulla verticale.
L'Appaltatore dovrà porre particolare cura nel verificare, all'atto della posa in opera delle tubazioni, che il
piano di posa sia omogeneo ed uniforme e che siano state accuratamente rispettate le previste pendenze, in
quanto qualsiasi rottura delle tubazioni in opera come pure ogni inconveniente o ristagno nel deflusso delle
acque dovuto a cedimento del terreno, a cattiva posa in opera delle tubazioni o a movimenti delle stesse
conseguenti ai rinterri, dovrà essere riportata a completo carico dell'Appaltatore.
87
Scarica

Capitolato Speciale di appalto