RASSEGNA STAMPA
del 3 settembre 2014
Il Sole 24 ORE
Adempimenti
Visto di conformità “fai ad te”
Giorgio Gavelli e Massimo Sirri pag. 33
I professionisti che intendono utilizzare in compensazione orizzontale i crediti relativi alle imposte sui redditi,
alle relative addizionali, all’Irap e alle ritenute alla fonte, emergenti dalle proprie dichiarazioni fiscali, possono,
ove in possesso dei requisiti previsti dalla legge, autonomamente apporre il visto di conformità sulle stesse,
senza essere obbligati a rivolgersi a terzi. Con la Risoluzione n.82/E di ieri, le Entrate hanno risolto un dubbio
molto comune negli studi professionali, sull’attestazione necessaria, a partire dai crediti relativi alle imposte
dirette emergenti da Unico 2014, per poter compensare orizzontalmente importi superiori (per singolo tributo)
a 15mila euro. Richiamando per analogia quanto già affermato con Circolare n. 54/E/01 sull’asseverazione dei
dati rilevanti per l’applicazione degli studi di settore (art.35, co.1, lett.b, D.Lgs. n. 241/97), l’Agenzia consente
agli intermediari abilitati al rilascio del “visto” di attestare (con riferimento alla propria posizione personale) l’intervenuta esecuzione dei controlli «volti a verificare la regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili
obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, la corrispondenza dei dati esposti
nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e la corrispondenza dei dati esposti nelle scritture contabili alla relativa documentazione» (art.2, co.2, del decreto n. 164/99). Si evita, così, al professionista di dover
ricorrere ad un terzo (abilitato) per svolgere attività che il primo già offre, abitualmente, ai propri clienti.
Start up, tappe semplificate per il Registro imprese
Andrea Taglioni pag. 33
Il Ministero dello Sviluppo economico, con la circolare n. 3672/C, del 29 agosto 2014, ha fornito importanti chiarimenti sugli adempimenti a cui le start up innovative o incubatori certificati devono sottostare per confermare e
aggiornare le informazioni necessarie per mantenere l’iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese.
Le precisazioni sono rilevanti considerando che tutte le agevolazioni di carattere fiscale, finanziario e societario,
previste per le nuove realtà, sono strettamente subordinate all’iscrizione nella sezione speciale della Camera di
commercio. Le semplificazioni indicate consistono nel ridurre e uniformare gli adempimenti che le start up innovative o incubatori certificati devono effettuare per attestare aggiornamento e mantenimento delle condizioni
che consentono l’iscrizione nella sezione speciale.
Dichiarazioni
Conti esteri con limiti variabili
Giorgio Gavelli pag. 32
L’ipotesi più comune di attività finanziaria detenuta all’estero è quella del conto corrente e, pur se è necessaria
una certa attenzione, si tratta di una casistica non troppo complessa da affrontare. Infatti, partendo dall’aspetto dell’onere tributario (e trascurando la tassazione degli interessi attivi, in genere minimali o nulli), l’Ivafe, in
presenza di conti correnti bancari e libretti di risparmio detenuti all’estero, è stabilita nella misura fissa di 34,20
euro (corrispondente all’imposta di bollo in Italia), indipendentemente dal Paese interessato. Infatti, la distinzione tra Paesi Ue e See con adeguato scambio di informazioni (Islanda e Norvegia) da un lato e gli altri Stati
- per i quali era dovuta l’imposta proporzionale - dall’altro, è venuta meno, con decorrenza dal 2013, per effetto
dell’art.1, co.518, lett.f), della L. 228/12 (Circolare 12/E/13, paragrafo 1.3). Come previsto dall’art.19, co.19, del
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D.L. n.201/11, l’imposta è dovuta proporzionalmente alla quota posseduta (si pensi ad un conto corrente cointestato) ed al periodo di detenzione (in giorni). La Circolare 28/E/12 ha chiarito che l’imposta fissa è dovuta per
ciascun conto corrente o libretto detenuto all’estero. Il comma 4-bis dell’art.2 del D.L. 4/14 (aggiunto in sede di
conversione e recepito con le modifiche alle istruzioni di Unico del provvedimento del 4 aprile scorso) ha ripristinato, per le sole attività finanziarie in oggetto, il limite di 10.000 euro, al di sotto del quale non scatta l’obbligo di
indicazione in dichiarazione. Tuttavia, poiché il limite va, in questo caso, calcolato come «valore massimo complessivo raggiunto nel periodo d’imposta», sussistono ipotesi in cui il conto o il libretto non andrebbe indicato
ai fini del monitoraggio ma lo deve essere per assolvere l’Ivafe o, viceversa, per le quali non si paga l’Ivafe ma va
comunque assolto l’obbligo di monitoraggio in dichiarazione (la distinzione è molto importante anche per individuare correttamente le sanzioni applicabili e, di conseguenza, il costo di un eventuale ravvedimento operoso).
Da segnalare l’attività priva di reddito
Giorgio Gavelli pag. 32
Sotto l’aspetto compilativo del quadro RW, conti correnti e libretti di deposito si distinguono dalle altre attività
finanziarie, anche se vi è un aspetto comune: con l’eliminazione della sezione III del quadro, a opera della L.
97/13, non vanno più indicati i trasferimenti da, verso, e sull’estero, che abbiano interessato le attività possedute dal contribuente. In caso di conti correnti e libretti, nel campo 8 (“valore finale”) dei vari righi del quadro
RW va indicato il valore medio di giacenza (attesa l’importanza ai fini dell’esonero dall’Ivafe), mentre nel campo 9 occorre indicare il saldo massimo raggiunto dal conto o dal libretto nel periodo d’imposta, ma solo se
l’attività è detenuta in un Paese non collaborativo. È importante compilare correttamente (con la barratura o
meno a seconda dei casi) il campo 18. Tale casella va infatti barrata nel caso in cui i redditi relativi alle attività
finanziarie verranno percepiti in un successivo periodo d’imposta, ovvero (caso piuttosto comune per i conti correnti) se le predette attività sono infruttifere. In queste ipotesi, sottolineano le istruzioni, è opportuno
che i contribuenti acquisiscano dagli intermediari esteri documenti o attestazioni da cui risulti tale circostanza.
Lavoro e previdenza
Alla cassa per il Fondo residuale
Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone pag. 34
Alla cassa per il contributo di finanziamento del Fondo di solidarietà residuale. Ne sono soggette tutte le imprese
che gravitano in settori non coperti dagli ammortizzatori sociali (Cig ordinaria o straordinaria) e che occupano in
mediamente più di 15 dipendenti. Il limite dimensionale va verificato ogni mese con riferimento alla media degli
occupati nel semestre precedente. Il contributo (0,50%) va suddiviso tra aziende (2/3) e lavoratori (1/3). A darne
notizia è l’Inps con la circolare numero 100 diffusa ieri.
L’Inail aggiorna i premi applicabili dal 1° luglio
Maria Rosa Gheido pag. 34
Pronti i nuovi valori delle retribuzioni convenzionali da utilizzare per il calcolo del premio assicurativo per numerose categorie di lavoratori assicurati. L’Inail li ha comunicati con la circolare 37 del 1° settembre successiva alla
rivalutazione delle rendite erogate nel settore industriale.
Sui macchinari responsabilità per due
Luigi Caiazza pag. 34
Dal raccordo della direttiva macchine con il quadro normativo prevenzionistico, si è desunta un’anticipazione
della tutela antinfortunistica al momento della costruzione, vendita, noleggio e concessione in uso delle macchine e parti di esse. È questo uno dei principi espresso dalla Cassazione penale con la sentenza 36257/14 depositata il 27 agosto scorso.
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La “cancellazione” del licenziamento non è titolo esecutivo
Patrizia Maciocchi pag. 35
La sentenza con cui il tribunale afferma l’illegittimità del licenziamento non è un titolo esecutivo se non consente
di quantificare il credito. La corte di Cassazione (sentenza 18519) respinge il ricorso di un lavoratore che, in forza
di una sentenza con la quale il tribunale aveva annullato il suo licenziamento, aveva chiesto al datore le retribuzioni maturate nei dieci anni in cui era stato allontanato dall’impresa.
Societario
Azionisti pre-quotazione favoriti
Angelo Busani e Marco Sagliocca pag. 37
La cancellazione, dal nostro ordinamento, della norma che sanciva la inderogabilità del tradizionale principio
“un’azione, un voto” (one share one vote), consacrato nell’art.2351 cod. civ. e sostanzialmente sopravvissuto a
tutte le revisioni, di piccola o grande portata, cui il diritto societario era stato finora sottoposto, è stata stabilita
dal Dl 24 giugno 2014, n. 91 (il cosiddetto decreto competitività), convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n. 216. Un secondo, e più articolato, livello di modifiche legislative interessa, invece, le società
emittenti titoli negoziati su un mercato regolamentato, alle quali: a) viene consentito di emettere, ai sensi del
nuovo art.2351, co.3 cod. civ., azioni “a voto limitato” e “a voto scaglionato” in relazione alla quantità delle
azioni possedute da uno stesso soggetto; b) viene data la possibilità (nuovo art.127-quinquies, Tuf, subordinata
peraltro all’emanazione di un regolamento Consob) di prevedere, nel proprio statuto, sul modello delle cosiddette loyalty shares di diritto francese, la maggiorazione del voto (ma con un limite massimo di due voti; c) viene
fatto espresso divieto (in base al nuovo art.127-sexies, co.1, Tuf, e salvo limitate eccezioni) di emettere le azioni
“a voto plurimo”, ma viene consentito, alle società che abbiano emesso azioni “a voto plurimo” prima della ammissione delle loro azioni alla negoziazione in un mercato regolamentato, di conservare tale categoria di azioni
anche dopo la quotazione (nuovo art. 127-sexies, commi 2 e 3, Tuf).
Un’assemblea straordinaria per la “rivoluzione”
Angelo Busani e Marco Sagliocca pag. 37
Se non paiono esservi problemi per l’emissione di azioni “a voto plurimo” già in sede di costituzione di una Spa
o se, nell’atto costitutivo, i soci deleghino l’organo amministrativo a deliberare in futuro un aumento di capitale
sociale con emissione di azioni “a voto plurimo”, più complesso è, invece, il caso in cui una società “chiusa” decida di introdurre la clausola che consente di emettere azioni “a voto plurimo” mediante una modifica del suo
statuto. In questa ipotesi, infatti, occorre che, innanzitutto, la società in questione assuma tale deliberazione
con le maggioranze prescritte per l’assemblea straordinaria dagli artt.2368 e 2369 cod. civ., e cioè: a) in prima
convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale; b) in
seconda convocazione, in presenza del quorum costitutivo di oltre un terzo del capitale sociale, con il quorum
deliberativo pari (ove non sia comunque raggiunto il voto favorevole di oltre la metà del capitale sociale) ad
almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea. Occorre peraltro rimarcare che, con riferimento
alle società per azioni risultanti iscritte nel Registro delle Imprese alla data del 31 agosto 2014, il D.L. n.91/14
ha modificato, a tutela delle minoranze azionarie, l’articolo 212 delle disposizioni di attuazione del codice civile,
elevando i quorum deliberativi delle assemblee straordinarie che saranno convocate per l’introduzione della
previsione statutaria circa l’emettibilità di azioni “a voto plurimo”. È stato, infatti, previsto che queste società
possano adottare le deliberazioni di modifica dei propri statuti, volte all’introduzione della previsione statutaria
sulla emettibilità di azioni “a voto plurimo”, con il voto favorevole, anche in prima convocazione di almeno i due
terzi del capitale rappresentato in assemblea e non, quindi, con la sola maggioranza assoluta del capitale sociale.
Ruolo “maggiorato” per dare stabilità
Angelo Busani e Marco Sagliocca pag. 37
Se la possibilità di emettere azioni “a voto plurimo” risponde all’obiettivo di ampliare la gamma di strumenti
utilizzabili per permettere alle imprese di raccogliere nuove risorse nel mercato dei capitali, il meccanismo delle
azioni a “voto maggiorato” è invece pensato come strumento per stimolare il mantenimento di investimenti
azionari a lungo termine (al fine di favorire la stabilità degli indirizzi di gestione dell’impresa) e, dunque, la pre-
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senza di azionisti durevoli, non orientati al cosiddetto short-termism e dotati (appunto mediante il voto maggiorato) di un più effettivo potere di monitoring. Dal punto di vista tecnico, occorre sottolineare che le loyalty
shares italiane non rappresentano una nuova categoria di azioni. La previsione della maggiorazione del voto è,
invero, una clausola statutaria che modifica (in melius, per i soci aventi diritto) la regola di attribuzione del diritto
di voto, altrimenti spettante in base al criterio proporzionale correlato al numero delle azioni di cui un dato soggetto sia titolare. La maggiorazione del diritto di voto, in altri termini, è connessa non all’azione in sé, bensì alla
“persona” dell’azionista (e quindi spetta - con parità di trattamento - a tutti gli azionisti che la “meritano”, e non
solo a quelli titolari di “certe” azioni), e ciò in funzione del tempo per il quale ciascuna azione è stata nella sfera
di titolarità dell’azionista stesso; ciò che vale anche ad affermare che le azioni “a voto maggiorato” non impattano con il divieto (valevole per le società quotate) di emissione di azioni “a voto plurimo”, in quanto appunto non
si tratta (come le azioni “a voto plurimo”) di titoli speciali, ma di un beneficio che al titolare delle azioni ordinarie
deriva dalla sua protratta permanenza nel capitale sociale.
Versamenti
Sopra i mille euro F24 solo online
Luca De Stefani pag. 31
Sarà più complicato per i contribuenti pagare le imposte, i contributi previdenziali e i premi assicurativi a partire da mercoledì 1° ottobre 2014. Infatti non si potrà più andare fisicamente in banca o in posta (o presso uno
sportello di Equitalia) per effettuare il pagamento dei modelli F24 superiori a mille euro ovvero di quelli che
utilizzano crediti d’imposta in compensazione: in questi casi si dovrà invece effettuare il pagamento solo in via
telematica, cioè trasmettendo via internet il modello F24, tramite i servizi telematici delle Entrate (F24 web, F24
online e F24 cumulativo) o delle banche o delle poste. A prevederlo è l’art.11, co.2, del D.L. n.66/14 (decreto
«bonus Irpef»), che ha esteso in questo modo a persone fisiche, non imprenditori o professionisti, l’obbligo
dell’invio telematico già previsto dal 1° gennaio 2007 per i titolari di partita Iva. Il pagamento con un F24 cartaceo, invece, potrà ancora essere effettuato, presso le banche, le poste o uno sportello di Equitalia, unicamente
da chi non è titolare di partita Iva se dovrà pagare, senza alcuna compensazione, un modello unificato con un
saldo pari o inferiore a mille euro.
Tributi locali
Binari stretti per la delibera sulla Tasi
Sergio Trovato pag. 33
Tutti i Comuni, anche quelli che volessero azzerare la Tasi per tutti o per una parte dei propri contribuenti, devono inserire la delibera nel Portale del federalismo fiscale entro il 10 settembre, e attendere che il dipartimento
Finanze la pubblichi entro il 18. Quando uno di questi due passaggi salterà, si applicherà in automatico la Tasi
standard da pagare entro il 16 dicembre, e lo stesso accadrà se un Comune invece dell’inserimento nel Portale
tenterà altre strade (posta, fax, posta elettronica certificata o meno) per l’invio del proprio atto al ministero. A
ricordarlo è una nota (prot. n. 28926) scritta e diffusa ieri dallo stesso dipartimento Finanze, che visto l’avvicinarsi della data-chiave del 10 settembre ha ritenuto di dover suonare la sveglia ai Comuni. Anche perché i ritmi
di pubblicazione stanno crescendo (ieri sono approdate nel censimento ufficiale 99 nuove delibere, e da venerdì
il bottino ne conta 325, ma all’appello mancano ancora quasi 4mila Comuni e serve un altro colpo di reni per
completare in tempo il quadro delle richieste locali per i «servizi indivisibili».
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RASSEGNA STAMPA
del 3 settembre 2014
Italia Oggi
Accertamento
Una riscossione protetta
Valerio Stroppa e Cristina Bartelli pag. 32
Linea soft del fisco per chi viola il blocco delle compensazioni tra la ricezione dell’accertamento esecutivo e
l’affidamento a Equitalia. Se la soglia preclusiva dei 1.500 euro di debito viene superata con un atto scaduto ma
non ancora trasmesso all’agente della riscossione, non saranno applicate sanzioni ai contribuenti che effettuano
nel frattempo la compensazione. Novità pure sul fronte della riscossione straordinaria: in caso di fondato pericolo per le ragioni erariali rilevato dagli uffici dopo l’emissione dell’atto (ma prima del passaggio della pratica
a Equitalia), il contribuente sarà avvisato tramite raccomandata che l’affidamento riguarderà l’intero importo
contestato e che non opererà la sospensione ex lege di 180 giorni. Sono questi alcuni orientamenti che l’Agenzia
delle Entrate ha diffuso agli uffici nelle scorse settimane.
Adempimenti
Il visto di conformità fai-da-te
Andrea Bongi pag. 33
Via libera delle Entrate al visto di conformità fai da te. Il libero professionista, se abilitato alla trasmissione telematica delle dichiarazioni e in possesso dei requisiti necessari per controllare le dichiarazioni altrui, può apporre
il visto di conformità anche alla propria dichiarazione al preciso fine di utilizzare in compensazione orizzontale
i crediti relativi alle imposte dirette superiori a 15 mila euro. È quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la
Risoluzione n. 82/E diffusa ieri in risposta a un interpello formulato da un ragioniere commercialista.
Start up, più facile confermarsi
Cinzia De Stefanis pag. 36
Semplificati gli adempimenti per la conferma del possesso dei requisiti per le start up iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese. Con la riduzione a due (invece di tre) del numero degli adempimenti annui da effettuarsi presso l’ente camerale Le scadenze per la dichiarazione semestrale sono state uniformate al 30 giugno
e al 31 dicembre di ogni anno. Il godimento delle agevolazioni di natura finanziaria e fiscale è subordinato, con
riferimento sia alle start up innovative sia agli incubatori certificati, all’iscrizione nell’apposita sezione del registro delle imprese. Ai fini dell’iscrizione il possesso dei requisiti è attestato dal legale rappresentate della società
mediante autocertificazione. Questo è l’importante principio espresso dal ministero delle sviluppo economico
- dipartimento XXI registro delle imprese con la circolare del 29 agosto 2014 n. 3672/C.
Irpef
Residenti estero, pensioni senza ritenute
Vincenzo José Cavallaro pag. 33
L’Inps non può applicare alcuna ritenuta alla fonte in caso di pensioni pagate a residenti all’estero che invocano i
benefici convenzionali. È quanto prevede il Protocollo 2014 del 29 agosto 2014 della Dre Sicilia in risposta a una
istanza di interpello ordinario.
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Rassegna stampa del 3/09/14
Iva
Merce esportata, niente Iva
Franco Ricca pag. 34
Gli stati membri possono stabilire un termine per l’esportazione delle merci oggetto di cessione extraUe; in caso
di inosservanza, però, non possono pretendere il pagamento dell’Iva qualora sia provato che l’esportazione è
avvenuta, anche oltre il termine, dovendosi riconoscere comunque il trattamento di non imponibilità ai beni
esportati. Lo ha chiarito la corte, affermando un principio già statuito in ambito intracomunitario. Le altre pronunce ricordate oggi, concernenti gli scambi con l’estero, sono di interesse ancora più diretto per l’Italia, poiché
riguardano le norme nazionali in materia di movimentazione in sospensione d’imposta dei beni a scopo di lavorazione e in materia di depositi Iva.
L’articolo prosegue con una carrellata delle principali sentenze della Corte di Giustizia Ue.
Lavoro e previdenza
Nuova Cig, parte il versamento
Daniele Cirioli pag. 37
Al via il versamento del contributo al neo fondo di solidarietà residuale (la nuova cig). Si parte subito, dal 16 settembre, termine entro cui va versato lo 0,5% della retribuzione di agosto dei dipendenti, di cui lo 0,33% a carico
azienda e lo 0,17% dei lavoratori. Interessate le imprese che nel semestre febbraio/luglio hanno avuto più di 15
dipendenti ed è possibile che le stesse imprese siano escluse per i mesi precedenti o successivi. Infatti, per la
ricorrenza dell’obbligo di contribuzione, il requisito dimensionale (più di 15 dipendenti) va verificato ogni mese
con riferimento al semestre precedente (obbligo, perciò, «fluttuante»). I contributi da gennaio a luglio vanno
versati entro il 16 dicembre, maggiorati dell’1% di interessi legali. A stabilirlo è l’Inps nella circolare n. 100 di ieri.
Regolarità, conta la data dell’autocertificazione
Carla De Lellis pag. 37
La regolarità contributiva autocertificata da un’impresa partecipante a una gara di appalto va verificata nel
momento in cui è stata resa l’autocertificazione. Lo precisa l’Inps nel messaggio n. 6756/2014, spiegando che il
ministero del lavoro non intende recepire la sentenza del Tar Veneto n. 486/2014, la quale ha invece ha ritenuto
che anche a tale verifica possa applicarsi il termine di 15 giorni assegnato per la regolarizzazione in ogni altro
tipo di Durc.
Tributi locali
Strigliata ai comuni sulla Tasi
Ilaria Accardi pag. 31
Strigliata ai comuni sulla Tasi. Gli enti locali che non inviano entro il 10 settembre prossimo le delibere della Tasi
al portale del ministero dell’economia saranno costretti ad applicare per quest’anno l’aliquota minima dell’1 per
mille e il pagamento in unica soluzione entro il 16 dicembre 2014. Lo ricorda il ministero con una nota diffusa ieri
in cui si specifica anche che: il Mef non prenderà in considerazione invii tramite email o fax; non basterà inviare
prospetti di aliquote o comunicati stampa o impegni di giunta, serviranno proprio le delibere definitive; il fatto
che i bilanci possano essere approvati entro il 30 settembre non incide sull’obbligo di inviare le delibere entro il
10 settembre.
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Rassegna stampa del 3/09/14
L’INFORMAZIONE
QUOTIDIANA DA
PROFESSIONISTA A
PROFESSIONISTA
NEWS
Direttori:
SERGIO PELLEGRINO e GIOVANNI VALCARENGHI
3 SETTEMBRE 2014
Adempimenti
Il professionista abilitato appone il visto anche sulla propria dichiarazione di Sergio Pellegrino
Imposte dirette
Il contratto a canone concordato sempre più alla ribalta di Leonardo Pietrobon
Iva
Utilizzo in eccesso del plafond Iva: quali rimedi? di Federica Furlani
L’Iva su royalties e diritti di licenza per i beni importati di Marco Peirolo
Patrimonio & trust
Cedolare secca per il fondo patrimoniale? Sì grazie di Ennio Vial e Vita Pozzi
Soluzioni tecnologiche
La Rete: un mare di opportunità e di pericoli nascosti a cura di TeamSystem
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Rassegna stampa del 3/09/14
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