ISTITUZIONE SCOLASTICA X - Reg. Liguria Istituto Comprensivo Arma - Via C.Colombo, 47 - 18018 ARMA DI TAGGIA (IM) Tel./Fax: 0184 43453 e.mail: [email protected] www.comprensivoarma.it M.I.U.R ANNO SCOLASTICO 2011/12 (aggiornamento 1°luglio 2011 delibera C.d.I. n.31/11) ALLEGAT0 N°2 P.OF PARTE QUINTA LA GESTIONE DELL’UNITA’ SCOLASTICA AUTONOMA REGOLAMENTO INTERNO DI ISTITUTO TITOLO I Il presente Regolamento, adottato dal Consiglio di Istituto dell’Istituto Comprensivo di Arma ai sensi del Dlgs. 297/1994, è conforme ai principi e alle norme dello Statuto degli studenti ( D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 e successiva modifica DPR 21 novembre 2007, n. 235 ) e del Regolamento dell’Autonomia delle Istituzioni scolastiche ( D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275) , è coerente e funzionale al Piano dell’Offerta Formativa e comprende allegati relativi ad approfondimenti di temi in esso trattati, i quali sono parte integrante dello stesso, in particolare: i regolamenti per il personale docente e ATA, per l’individuazione di esperti, per l’uso responsabile delle tecnologie informatiche a scuola, per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro . TITOLO I ART.1 ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO E DELLA GIUNTA (D.P.R.416/1974, D.L.44/2001) Il Consiglio di Istituto elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento (art.10 D.L. 16 aprile 1994 n.297). Il Consiglio d'Istituto delibera il Programma Annuale e il Conto Consuntivo. Il Consiglio di Istituto, fatte salve le competenze del Collegio dei Docenti e dei Consigli di Classe, ha potere deliberante su proposta della Giunta, per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della Scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie: 1) adozione del regolamento interno dell'Istituto che dovrà, fra l'altro, stabilire le modalità per il funzionamento della biblioteca per l'uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola, nonché durante l'uscita dalla medesima; b) attività negoziale; Procedure e criteri di scelta del contraente. Si fa riferimento ai principi generali stabiliti dal D.I. 1 Febbraio 2001 n.44 , titolo IV, capi I, II, III. In relazione agli artt. 40 e 33, c2, lett. g il Consiglio di Istituto individua le procedure e i criteri di scelta del contraente, come segue: 1) Individuazione e Assunzione di esperti . Condizioni per la delibera a contrarre: ove non esistano competenze per particolari attività e insegnamenti e non emergano tra il personale interno disponibilità a svolgere attività aggiuntive, la scuola stipula contratti di prestazione d’opera con esterni al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa e la realizzazione di specifici progetti. Criteri di scelta del contraente: requisiti soggettivi (morali, economici, professionali), competenze umane e professionali, titoli culturali, continuità: Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Condizioni contrattuali: indicazione delle prestazioni contrattuali, dei termini, delle modalità di esecuzione e di pagamento. 2) Assicurazione infortuni e R.C.. Gli istituti di assicurazione a cui inviare le lettere di invito (almeno tre) sono scelti tra quelli presenti nel territorio in sede provinciale, dopo aver verificato i requisiti soggettivi. Condizioni per la delibera a contrarre: l’assicurazione vale per gli infortuni che colpiscono gli assicurati (dirigente, alunni, docenti, personale ATA) facenti parte della scuola , derivanti da tutte le attività deliberate dall’istituzione scolastica, organizzate dalla scuola anche in collaborazione con altri enti, approvate dal Consiglio d’Istituto e/o autorizzate dal dirigente scolastico sia all’interno che all’esterno dei locali scolastici. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Condizioni contrattuali: sono allegate alle lettere di invito. c) adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali; d) Piano dell’Offerta formativa e Carta dei servizi scolastici; e) criteri generali per la programmazione educativa; f) promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione; g) h) i) partecipazione dell'Istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo; forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali, che possono essere assunte dall'Istituto; indicazione dei criteri generali relativi alla formazione delle classi e all’adattamento dell’orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alla condizioni ambientali. La Giunta Esecutiva propone il Programma Annuale e il Conto Consuntivo; prepara i lavori del Consiglio di Istituto, fermo restando il diritto d'iniziativa del Consiglio stesso, e cura l'esecuzione delle relative delibere. T I T O L O II ART.2 DISPOSIZIONI GENERALI SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI. Convocazione. La convocazione degli Organi Collegiali deve essere disposta con un preavviso di almeno 5 giorni rispetto alla data prevista per la seduta e con anticipo di almeno 24 ore nel caso di riunioni d’urgenza. La convocazione di norma viene effettuata con lettera diretta ai singoli membri e mediante affissione all'albo di apposito avviso; in caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta col mezzo più rapido. La convocazione deve indicare gli argomenti da trattare, il giorno, l’ora e il luogo della riunione e deve essere affissa all’albo. All'ordine del giorno possono essere aggiunti argomenti integrativi, purché vengano comunicati ai membri almeno 24 ore prima della seduta. Le riunioni avvengono di norma in ore non coincidenti con l’orario delle lezioni, si può derogare alla norma in caso di necessità e di urgenza, a condizione che le classi siano vigilate. Validità sedute. La seduta si apre all’ora indicata nell’avviso di convocazione e diventa valida a tutti gli effetti con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica. Ordine del giorno. E’ compito del Presidente porre in discussione tutti gli argomenti all’OdG nella successione in cui compaiono nell’avviso di convocazione. Se l’Organo collegiale è presente in tutti i suoi componenti si possono aggiungere altri argomenti con il voto favorevole di tutti i presenti. L’ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato su proposta di un componente l’Organo collegiale, previa approvazione a maggioranza. In caso di aggiornamento della seduta dovrà essere mantenuto lo stesso OdG. Diritto di intervento. Tutti i membri dell’Organo Collegiale, avuta la parola dal Presidente, hanno diritto di intervenire, secondo l’ordine di iscrizione e per il tempo strettamente necessario, sugli argomenti in discussione. Il Presidente ha la facoltà di replicare agli oratori, quando sia posto in discussione il suo operato e quando si contravvenga alle norme del presente Regolamento. Dichiarazione di voto. Dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione, possono aver luogo le dichiarazioni di voto, con le quali i votanti possono, brevemente, esporre i motivi per i quali voteranno a favore o contro il deliberando o i motivi per i quali si asterranno dal voto. La dichiarazione di voto deve essere riportata nel verbale della seduta. Le votazioni sono indette dal Presidente e al momento delle stesse nessuno può più avere la parola. Votazioni. Le votazioni si effettuano in modo palese per alzata di mano ovvero per appello nominale ad alta voce, quando lo richiede il Presidente. La votazione è segreta quando riguarda determinate persone. La votazione non può validamente avere luogo, se i consiglieri non si trovano in numero legale. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale la riunione, ma non nel numero dei votanti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei votanti, in caso di parità prevale il voto del Presidente. La votazione, una volta chiusa, non può essere riaperta per il sopraggiungere di altri membri e non può nemmeno essere ripetuta, a meno che non si riscontri che il numero dei voti espressi è diverso da quello dei votanti. Processo verbale. Di ogni seduta degli organi collegiali viene redatto processo verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario. Nella prima parte del verbale si dà conto della legalità dell’adunanza (data, ora e luogo della riunione, chi presiede, chi svolge la funzione di segretario, l’avvenuta verifica del numero legale dei presenti, i nomi con relativa qualifica dei presenti e degli assenti, questi ultimi se giustificati o no, l’ordine del giorno). Per ogni punto all’OdG si indicano molto sinteticamente le considerazioni emerse durante il dibattito, quindi si dà conto dell’esito della votazione (numero dei presenti, numero dei votanti, numero dei voti favorevoli, contrari, astenuti e nulli). I membri dell’Organo Collegiale hanno facoltà di produrre il testo di una loro dichiarazione da trascrivere a cura del segretario sul verbale. I verbali delle sedute degli organi Collegiali possono: - essere redatti direttamente sul registro; - se prodotti con programmi informatici, essere incollati sulle pagine del registro a pagine numerate, timbrate e vidimate dal Dirigente Scolastico; - se prodotti con programmi informatici, essere rilegati per formare un registro le cui pagine dovranno essere timbrate e vidimate dal Dirigente Scolastico. Il processo verbale può essere letto ed approvato al termine della seduta ovvero approvato prima dell’inizio della seduta immediatamente successiva. ART.3 ART.4 ART.4 ART.5 ART.6 ART.7 ART.8 ART.9 Surroga di membri cessati. Per la sostituzione di membri elettivi venuti a cessare per qualsiasi causa si procede secondo il disposto dell’art. 22 del D.P.R. 416/74. Decadenza. I membri dell’Organo Collegiale sono dichiarati decaduti quando perdono i requisiti richiesti per l’eleggibilità o non intervengono per tre sedute successive senza giustificati motivi. Dimissioni. I componenti eletti dell’organo collegiale possono dimettersi in qualsiasi momento. Le dimissioni sono date per iscritto; è ammessa la forma orale solo quando le dimissioni vengono date dinanzi all’Organo Collegiale. Una volta che l’Organo Collegiale abbia preso atto delle dimissioni, queste divengono definitive e irrevocabili. PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' DEGLI ORGANI COLLEGIALI Ciascuno degli Organi Collegiali, quando possibile, programma le proprie attività nel tempo, in rapporto alla propria competenza, allo scopo di realizzare un ordinato svolgimento delle attività stesse, raggruppando a date, prestabilite in linea di massima, la discussione di argomenti su cui sia possibile prevedere con certezza la necessità di adottare decisioni, proposte o pareri. Detta programmazione deve essere redatta all'inizio dell'anno scolastico e compresa nel Piano annuale delle attività specificatamente connesse con l'attività didattica. SVOLGIMENTO COORDINATO DELL'ATTIVITA' DEGLI ORGANI COLLEGIALI. Ciascun organo collegiale opera in forma coordinata con gli altri che esercitano competenze parallele, ma con rilevanza diversa in determinate materie. Ai fini del precedente comma si considerano anche le competenze, in materie definite, di un determinato organo quando il loro esercizio costituisca presupposto necessario ed opportuno per l'esercizio delle competenze di altro Organo Collegiale. ELEZIONE DEGLI ORGANI DI DURATA ANNUALE Il Consiglio di Istituto stabilisce annualmente la data per le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Intersezione, Interclasse, Classe entro i termini stabiliti dal Superiore Ministero, comunque entro il secondo mese dell’anno scolastico. CONVOCAZIONE DEI CONSIGLI DI INTERSEZIONE, INTERCLASSE, CLASSE. I Consiglio di Intersezione, di Interclasse, di Classe sono convocati dal Dirigente Scolastico di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata della maggioranza dei suoi membri, escluso dal computo il Dirigente Scolastico. I Consigli si riuniscono in ore non coincidenti con l’orario delle lezioni, col compito di formulare al Collegio dei Docenti proposte in ordine all’azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione e con quello di estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori e alunni. Ai Consigli di Classe nei quali si tratta della valutazione degli alunni non partecipano i genitori. I Consigli di Classe sono competenti ad adottare a carico degli alunni i provvedimenti disciplinari previsti dal D.P.R. 24.06.1998 n. 249, art. 4, comma 6 e successivo DPR N.235/21 nov.. 2007 (allontanamento dalla Comunità Scolastica). PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' DEL CONSIGLIO DI INTERSEZIONE, INTERCLASSE, CLASSE. Le riunioni dei Consigli di Intersezione, di Interclasse, di Classe devono essere programmate secondo i criteri stabiliti dall'art.2 e coordinate con quelle di altri organi collegiali secondo i criteri stabiliti dall'art.3. CONVOCAZIONE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI Il Collegio dei Docenti è convocato ogni qual volta il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità, oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta, comunque almeno una volta per ogni trimestre o quadrimestre. PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' DEL COLLEGIO DEI DOCENTI. Per la programmazione ed il coordinamento delle attività del Collegio dei Docenti si applicano le disposizioni dei precedenti art.2 e art.3. CONVOCAZIONE DEL COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO DEGLI INSEGNANTI Il Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti è convocato dal Dirigente Scolastico: a) in periodi programmati per la valutazione del servizio richiesta dai singoli insegnanti; b) alla conclusione dell'anno prescritto, agli effetti della valutazione del periodo di prova degli insegnanti; c) ogni qualvolta se ne presenti la necessità. ART.10 ASSEMBLEE DEI GENITORI I genitori degli alunni hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola secondo le modalità di seguito indicate. Le assemblee dei genitori possono essere di classe o di istituto. I rappresentanti dei genitori nei Consigli di Intersezione, Interclasse, Classe possono esprimere un comitato dei genitori dell'Istituto. Qualora le assemblee si svolgano nei locali dell'istituto, la data e l'orario di svolgimento di ciascun di esse debbono essere concordate di volta in volta con il Dirigente Scolastico. • L'assemblea di classe o sezione è convocata su richiesta dei genitori eletti nei Consigli di Intersezione, Interclasse, Classe o su invito del Dirigente Scolastico, in occasione della prima riunione annuale dei Consigli a cui partecipano i rappresentanti eletti. • L'assemblea di istituto è convocata su richiesta del presidente dell'assemblea, ove sia stato eletto, o dalla maggioranza del comitato dei genitori, oppure qualora lo richiedano cento genitori. Il Dirigente Scolastico, sentita la giunta esecutiva d'istituto, autorizza la convocazione e i genitori ne danno comunicazione mediante affissione di avviso all'albo, rendendo noto anche l'ordine del giorno. L'assemblea si svolge fuori dell'orario delle lezioni. L'assemblea dei genitori deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento, che viene inviato in visione al Consiglio di Istituto. All'assemblea di classe o di istituto possono partecipare con diritto di parola il Dirigente Scolastico o gli insegnanti rispettivamente della classe o dell'istituto. ART.11 PRIMA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO La prima convocazione del Consiglio d'Istituto è disposta dal Dirigente Scolastico. ART.12 ELEZIONI DEL PRESIDENTE E DEL VICE-PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO. Nella prima seduta il Consiglio è presieduto dal Dirigente Scolastico ed elegge, tra i rappresentanti dei genitori, il proprio Presidente. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto. Sono candidati tutti i genitori membri del Consiglio. E' considerato eletto il genitore che abbia raggiunto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del Consiglio. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano presenti alla seduta almeno la metà più uno dei componenti in carica. A parità di voti la votazione deve ripetersi fino al raggiungimento della maggioranza dei voti in favore di uno degli eligendi. Il Consiglio può deliberare di eleggere anche un vicepresidente, secondo le modalità seguite per l'elezione del Presidente. ART.13 CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO Il Consiglio d'Istituto è convocato dal Presidente. Il Presidente del Consiglio è tenuto a disporre la convocazione su richiesta del Presidente della Giunta esecutiva ovvero su richiesta scritta e motivata della maggioranza dei componenti del Consiglio stesso. La convocazione deve avvenire entro 10 giorni dalla richiesta. Il Presidente del Consiglio, qualora si renda necessario, per l'impossibilità di esaurire gli argomenti allo ordine del giorno, può aggiornare la seduta, senza rinnovare l'invito scritto ai membri presenti. ART.14 MODALITA' PER LE SEDUTE APERTE Alle sedute del Consiglio di Istituto possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate nel Consiglio stesso, senza diritto di parola. Possono essere invitati a partecipare rappresentanti della provincia, dei comuni interessati, delle circoscrizioni, delle organizzazioni sindacali operanti nel territorio, al fine di approfondire l’esame di problemi riguardanti la vita e il funzionamento della scuola, con facoltà di parola autorizzata dal Presidente, non di deliberazione, e per un massimo di 10 minuti primi per ogni oggetto all'ordine del giorno. Per il mantenimento dell'ordine il Presidente esercita gli stessi poteri a tal fine conferiti dalla legge al Sindaco quando presiede le riunioni del Consiglio Comunale. Qualora il comportamento del pubblico disturbi l'ordinato svolgimento dei lavori e delle discussioni, il Presidente ha facoltà di allontanarlo e di proseguire la riunione a porte chiuse. Non è ammesso il pubblico quando nella seduta siano in discussione argomenti riguardanti persone, in tal caso ne deve essere data comunicazione all'albo. Il Consiglio può decidere di sentire, a titolo consultivo, gli specialisti che operano nella scuola con compiti medico psico-pedagogici e di orientamento, i rappresentanti dei Consigli di Intersezione, Interclasse, Classe. Su determinati argomenti il Consiglio, a maggioranza, può decidere di sentire anche gli esperti della materia. ART.15 ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO I lavori del Consiglio d'Istituto sono preparati dalla Giunta Esecutiva. Nel corso di ogni seduta, sia il Presidente, sia i membri del Consiglio possono, di loro iniziativa, proporre l'ordine del giorno per la riunione successiva. ART.16 VALIDITA' DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DELLE DELIBERAZIONI. Per la validità delle sedute del Consiglio è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica. Se tale maggioranza non viene raggiunta entro al massimo mezz'ora, l'assemblea è convocata tacitamente per la successiva settimana. Gli assenti verranno avvisati. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. In ogni caso di parità prevale il voto del Presidente. ART.17 REGOLAMENTAZIONE DEGLI INTERVENTI Il Presidente darà lettura dell'argomento da trattare, invitando il relatore ad illustrarne il contenuto. Tutti i consiglieri che intendono intervenire, faranno richiesta al Presidente che ne regolerà l'ordine. I singoli interventi avranno normalmente la durata massima di cinque minuti, salvo casi di particolare importanza in cui tale termine potrà essere convenientemente prolungato. ART.18 VOTAZIONE PER L'APPROVAZIONE DELLE DELIBERAZIONI Le votazioni si svolgono per alzata di mano, con la possibilità da parte di un consigliere di proporre la votazione segreta in particolari circostanze. Quando siano in discussione argomenti riguardanti persone si ricorre al voto scritto e segreto. Ogni argomento può essere approvato all'unanimità oppure a maggioranza. Le riserve e le opposizioni espresse dai Consiglieri sono sintetizzate sul verbale, soltanto a richiesta degli interessati. ART.19 ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE Il Presidente assicura il regolare funzionamento del Consiglio e adotta tutte le necessarie iniziative per garantire una gestione democratica della Scuola e la realizzazione dei compiti del Consiglio. In particolare: 2) convoca il Consiglio, ne presiede le riunioni e provvede al regolare svolgimento dei lavori; 3) esamina le proposte della Giunta, dei membri del Consiglio e degli altri organi della Scuola; 4) su deliberazioni del Consiglio prende contatti con i Presidenti dei Consigli degli altri Istituti ai fini di cui all'art.6, lett.E del D.P.R. 416; 5) ha funzione di rappresentanza del Consiglio a tutti i livelli. ART.20 DIRITTI DEL PRESIDENTE Il Presidente può accedere liberamente ai locali della Scuola durante il normale orario di servizio, può usufruire del servizio di segreteria per consentire il regolare funzionamento del Consiglio, ha diritto di avere dagli uffici della Scuola e dalla Giunta tutte le informazioni concernenti le materie di competenza del Consiglio e di avere in visione tutta la relativa documentazione. ART.21 ATTRIBUZIONE DEL VICE-PRESIDENTE Il Vice-Presidente sostituisce nelle sue funzioni il Presidente in caso di assenza o di impedimento. In caso di sua assenza tali funzioni saranno svolte dal Consigliere più anziano di età (art.2 del D.I. 28.05.75). ART.22 FUNZIONI DEL SEGRETARIO. Il Segretario redige il processo verbale dei lavori del Consiglio e sottoscrive, unitamente al Presidente, le deliberazioni del Consiglio. ART.23 COMMISSIONI DI LAVORO DEL CONSIGLIO Il Consiglio può decidere di costituire nel proprio seno, per le materie di particolare rilievo ed importanza, Commissioni di lavoro. Tali Commissioni non hanno alcun potere decisionale e svolgono la propria attività secondo le direttive e le modalità del Consiglio. Le Commissioni di lavoro possono, previa indicazione del Consiglio, sentire esperti delle materie di esame. ART.24 MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DI REGOLAMENTO Ogni modifica o integrazione del presente regolamento dovrà essere approvata con la maggioranza dei due terzi dei membri del Consiglio (ossia tredici) ART.25 FORMAZIONI DELLE CLASSI Alla formazione delle classi procede il Dirigente Scolastico ai sensi dell'art.3 del D.P.R.417 del 31.5.74, sulla base dei criteri generali stabiliti dal Consiglio a mezzo di delibera da adottarsi in tempo utile. In mancanza di modifiche da parte del Consiglio i criteri da esso stabiliti saranno vincolanti anche per gli anni successivi. Per la verifica della applicazione di detti criteri, il Consiglio potrà nominare in tempo utile, una Commissione che assisterà alle operazioni di formazione delle classi. La Commissione composta da due docenti e da due genitori membri effettivi possibilmente scelti fra i membri del Consiglio, assisterà alle operazioni per la formazione delle classi. La Commissione relazionerà al Consiglio sui compiti affidati e i relativi atti saranno messi a disposizione di terzi interessati. Essa dovrà essere preavvertita tre giorni prima. ART.26 CESSAZIONE DELL'APPARTENENZA Il componente il Consiglio che per tre volte consecutive non si presenta alle riunioni del Consiglio di Istituto, senza giustificati motivi, viene dichiarato decaduto. La giustificazione deve pervenire al Presidente, per il tramite della segreteria della Scuola, entro la successiva riunione del C.I. ART.27 AGGIORNAMENTO DELLA SEDUTA Qualora non si possano esaurire i punti all'o.d.g., il Consiglio di Istituto decide l'aggiornamento della seduta, secondo le esigenze dell'ordine del giorno, senza l'obbligo di ulteriori convocazioni. ART.28 PROCESSO VERBALE E PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI DEL C.I. Di ogni seduta il Segretario del Consiglio di Istituto redige un processo verbale che deve contenere l'oggetto delle discussioni i nomi di coloro che hanno partecipato e l'esito di eventuali votazioni. Il verbale è firmato dal Segretario e dal Presidente e ne viene data lettura a tutti i membri del Consiglio in apertura della seduta successiva. Il verbale deve essere depositato in Segreteria entro otto giorni dalla seduta, ciascun Consigliere ha diritto di prenderne visione. Le deliberazioni sono pubblicate in apposito Albo della Scuola. Gli atti concernenti singole persone non sono soggetti a pubblicazione, salvo contraria richiesta dell'interessato. ART.29 GIUNTA ESECUTIVA Il Consiglio d'Istituto elegge nel suo seno una Giunta Esecutiva composta da un docente, da un rappresentante del personale A.T.A. e da due genitori. Della Giunta fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede e il Direttore dei servizi generali e amministrativi, che svolge anche funzione di segretario della Giunta stessa. La Giunta propone il Programma Annuale, le eventuali variazioni ed il conto consuntivo; prepara i lavori del Consiglio e cura l'esecuzione delle delibere dello stesso. Il Dirigente Scolastico e il Direttore dei Servizi generali e amministrativi della scuola firmano gli ordinativi di incasso (reversali) e di pagamento (mandati). La Giunta Esecutiva è inoltre competente ad adottare a carico degli alunni i provvedimenti disciplinari previsti dall’art. 4, comma 9 del D.P.R. 24.06.1998 N. 249. Le deliberazioni sono adottate su proposta del Consiglio di Classe. T I T O L O III ART.30 FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA, DEI GABINETTI SCIENTIFICI, DEI LABORATORI DI INFORMATICA, DEI LABORATORI IN GENERE E DELLE PALESTRE.(vedasi regolamenti specifici) 6) il funzionamento della Biblioteca è disciplinato da criteri generali stabiliti dal Consiglio di Istituto, sentito, il Collegio dei Docenti, in modo da assicurare: • l'accesso alla biblioteca da parte dei docenti, dei genitori e degli studenti; • modalità agevoli di accesso al prestito e alle consultazioni ; • la partecipazione, in via consultiva, degli studenti alla scelta delle dotazioni librarie da acquistare per la biblioteca di classe; Ogni classe è provvista di una propria biblioteca, il cui funzionamento è affidato ai docenti responsabili. I libri possono essere distribuiti in lettura agli alunni, che devono riconsegnarli entro il termine dell'anno scolastico. Gli alunni rispondono, come per ogni altro materiale scolastico, dei libri avuti in prestito. Il funzionamento dei gabinetti scientifici , dei laboratori di informatica e dei laboratori in genere é regolato dal Consiglio d'Istituto in modo da facilitarne l'uso da parte degli studenti, per studi e ricerche, con la presenza di un docente. Si osservano le eventuali direttive di massima ministeriali, in particolare si fa riferimento al regolamento allegato per l’uso responsabile delle tecnologie informatiche a scuola. Il Dirigente Scolastico può, su designazione del Collegio dei Docenti, affidare a docenti le mansioni di responsabili della biblioteca e dei gabinetti scientifici. Il funzionamento della palestra è disciplinato dal Consiglio d'Istituto in modo da assicurarne la disponibilità a rotazione oraria, a tutte le classi della scuola e, nei casi di necessità, ad altre Scuole. La disponibilità può essere concessa ad associazioni ricreative e culturali, che operano senza fini di lucro T I T O L O IV ART.31 VIGILANZA SUGLI ALUNNI Per la vigilanza sugli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola, nonché durante l'uscita dalla medesima, valgono le norme seguenti: 7) gli alunni entrano nella scuola nei cinque minuti che precedono l'inizio delle lezioni; pertanto, il personale docente in servizio alla prima ora dovrà trovarsi in aula cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni; 8) per le classi prime della scuola primaria, per il primo periodo dell’anno, si mettono in atto modalità di accoglienza adeguate all’età e gli insegnanti attendono sotto il porticato, davanti all’ingresso, gli alunni che disposti in fila accedono quindi alle rispettive aule; 9) gli alunni in ritardo giustificato rispetto all'orario di cui sopra, sono ammessi in classe con visto del docente di classe; nel caso di omissione della giustificazione il docente di classe annota sul registro di classe il ritardo e l’alunno deve regolarizzare la documentazione il giorno successivo; 10) durante la permanenza a scuola gli alunni sono vigilati di norma dai docenti in servizio, eccezionalmente dal personale ausiliario; il personale docente, impegnato in supplenze, è invitato a svolgere attività didattiche di sua competenza e/o a proporre il lavoro disposto dal collega assente. 11) qualora gli alunni debbano lasciare la scuola prima della fine delle lezioni, il docente/ il Dirigente Scolastico ne valuterà i motivi e ne informerà i genitori i quali provvederanno al ritiro dell’alunno. L'uscita 12) 13) 14) 15) prima del termine delle lezioni può avvenire su richiesta dei medesimi. In ogni caso l’uscita anticipata deve essere autorizzata su apposito modulo con firma dei genitori o adulti autorizzati dagli stessi; la presenza degli alunni è obbligatoria, quando non comporti oneri per le famiglie, oltre che alle lezioni, a tutte le altre attività (ricerche culturali, lavori di gruppo, visite istruttive, ecc.), che vengono svolte nel contesto dei lavori scolastici; durante l'intervallo delle lezioni, che è di 20 minuti per la Scuola Primaria e di 15 minuti per la Scuola Secondaria di primo grado, è necessario che il personale Docente di turno vigili sul comportamento degli alunni, in maniera da evitare che si arrechi danno alle persone e alle cose. Per la scuola secondaria: il personale docente in servizio dalla terza ora dovrà essere presente alle h 09,53 e vigilare nei corridoi di competenza durante l'intervallo. al termine delle lezioni, l'uscita degli alunni avviene secondo l'ordine dei piani a partire dal primo, secondo le indicazioni fornite dal Servizio Prevenzione e Protezione e con la vigilanza del personale di turno; durante le uscite didattiche, le visite e i viaggi d'istruzione gli alunni sono vigilati dai docenti in servizio. INFORTUNI Pur rammentando gli obblighi dell’istituzione scolastica per i pericoli incombenti sugli alunni-utenti all'interno della comunità educativa che risalgono fondamentalmente al dovere di vigilanza sui minori e alla predisposizione di ogni cautela indispensabile affinché gli alunni possano usufruire del servizio in assenza di pericolo evitabile di danno alla persona, in caso di infortunio è obbligo: • denunciare all'INAIL l'infortunio non guaribile in 3 giorni (fa fede il certificato medico o del Pronto Soccorso), entro 48 ore dalla comunicazione del fatto; • denunciare all'autorità di Pubblica Sicurezza l'infortunio non guaribile in 3 giorni (come sopra). • denunciare via fax o ricorrendo a telegramma entro 24 h i casi di gravissima entità che comportano il rischio di morte Ne consegue che, in caso di infortunio occorso ad un alunno o ad un docente/Ata durante l'orario scolastico, si deve inoltrare alla Segreteria 1. da parte del/i docente/i-collaboratori scolastici presenti al fatto, per iscritto, immediatamente, una relazione (rapporto informativo) contenente la descrizione dell'infortunio e altri dati utili su apposito modulo fornito dall'Assicurazione. 2. eventuali dichiarazioni spontanee di alunni o testimoni. 3. certificato del Pronto Soccorso o altro certificato medico. In caso di inosservanza della suddetta procedura sono previste sanzioni (anche pecuniarie); si invita, perciò, al massimo scrupolo nell'osservare i tempi descritti. Nel caso di evento dannoso che occorra all’alunno o che questi provochi verso compagni o terzi, spetta all’insegnante provare di non aver potuto impedire il fatto. Nel verbale, che deve essere sempre redatto, gli insegnanti addetti alla vigilanza dovranno specificare: • la presenza vigile tra i propri alunni al momento in cui l’evento si è verificato; • le misure di tipo precauzionale poste in atto preventivamente per prevenire il verificarsi di incidenti e danni agli allievi; • l’abitudine ad attuare una sorveglianza costante ed assidua, secondo le modalità imposte dal dovere di vigilanza nel servizio. Nell’eventualità di un incidente è opportuno considerare prioritaria la salute dell’alunno, prestargli cure immediate, se necessario chiamare il 118, la CRI, avvertire i genitori. Ciò deve avvenire nel rispetto degli obblighi di sorveglianza verso gli altri alunni. INFORTUNIO ALUNNI: RIAMMISSIONE In caso di infortunio occorso agli alunni presso l’Istituzione Scolastica, per il quale è stato inoltrato all’Ufficio di Direzione il certificato medico del Pronto Soccorso (o altro certificato medico) e si è effettuata denuncia all’INAIL o all’autorità di P.S (infortunio non guaribile in 3 giorni), non è consentita la riammissione a scuola se anticipata rispetto alla prognosi medica. L’ammissione alla frequenza delle attività scolastiche è possibile qualora i genitori presentino certificato di guarigione rilasciato dal medico/pediatra di base. All’occorrenza, i docenti sono tenuti a richiedere e consegnare in Segreteria il citato certificato di guarigione. Nel caso in cui l’alunno si presentasse sfornito di tale certificato, la Scuola, facendo prevalere il “diritto alla tutela dei minori”, lo accoglierà e metterà in atto tutti gli adeguati accorgimenti per garantire l’incolumità del soggetto e degli altri utenti. Contemporaneamente la Scuola provvederà a chiedere alla famiglia la presentazione del certificato per regolarizzare la frequenza. In caso di infortunio occorso agli alunni al di fuori dell’orario e dell’Istituzione Scolastica di cui il docente non sia in possesso di certificazione medica con prognosi definita, occorre far compilare ai genitori specifica domanda e dichiarazione/assunzione di responsabilità TITOLO V ART.32 STATUTO DEGLI STUDENTI (aggiornato DPR N.235/21 nov.. 2007) Decreto Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 (in GU 29 luglio 1998, n. 175) Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235 Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria Art. 1 (Vita della comunità scolastica) 1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica. 2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano. 3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva. 4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale. Art. 2 (Diritti) 1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome. 2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza. 3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola. 4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento. 5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione. Analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori. 6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti. 7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali. 8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare: a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità; b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni; c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica; d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap; e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica; f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica. 9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto. 10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni. Art. 3 (Doveri) 1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio. 2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi. 3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1. 4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti. 5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola. 6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola. Art. 4 (Disciplina). Art. 1. Modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 1. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, è sostituito dal seguente: "Art. 4 (Disciplina). - 1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati. 2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica. 3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto. 4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità. 5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica. 6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto. 7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni. 8. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica. 9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8. 9-bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico. 9-ter. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato. 10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola. 11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.". Art. 5 (Impugnazioni) Art. 2. Modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 1. L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, è sostituito dal seguente: "Art. 5 (Impugnazioni). - 1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dai genitori, che decide nel termine di dieci giorni. Qualora l’organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata. < Si evidenzia che il Regolamento di modifica dello Statuto ha meglio definito, anche se non rigidamente, nel rispetto delle autonomie delle singole istituzioni scolastiche – la sua composizione. Esso – sempre presieduto dal Dirigente Scolastico - di norma, si compone , per la scuola secondaria di 2° grado da un docente designato dal consiglio d’istituto, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori; per la scuola secondaria di 1° grado, invece, da un docente designato dal Consiglio d’istituto e da due rappresentanti eletti dai genitori (Art. 5 Comma 1). A proposito va sottolineato che i regolamenti dovranno precisare: a) la composizione del suddetto organo in ordine: 1) al n. dei suoi membri, che in ragione delle componenti scolastiche che devono rappresentare non possono essere meno di quattro; 2) alle procedure di elezione e subentro dei membri, nonché alla possibilità di nominare membri supplenti, in caso di incompatibilità (es. qualora faccia parte dell’O.G. lo stesso soggetto che abbia irrogato la sanzione) o di dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell’O.G. lo studente sanzionato o un suo genitore) b) il funzionamento dell’organo di garanzia, nel senso che occorrerà precisare: 1) se tale organo in prima convocazione debba essere “perfetto”(deliberazioni valide se sono presenti tutti i membri) e magari in seconda convocazione funzioni solo con i membri effettivamente partecipanti alla seduta o se, al contrario, non sia mai necessario, per la validità delle deliberazioni, che siano presenti tutti i membri; 2) il valore dell’astensione di qualcuno dei suoi membri (se influisca o meno sul conteggio dei voti). L’organo di garanzia decide - su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse - anche sui conflitti che sorgono all’interno della scuola in merito all’applicazione del presente regolamento (Art. 5 Comma 2). 2. E' possibile nominare membri supplenti in caso di incompatibilità ( es. qualora faccia parte dell'o.g. lo stesso soggetto che abbia irrogato la sanzione) o di dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell'o.g. un genitore dello studente sanzionato.> 3. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori. 4. L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione. 5. Il parere di cui al comma 4 è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo di cui al comma 3 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241. 6. Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le modalità più idonee di designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all'interno dell'organo di garanzia regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso. 7. L'organo di garanzia di cui al comma 3 resta in carica per due anni scolastici. 8. Per la validità delle deliberazioni non è necessaria la presenza di tutti i membri; in caso di astensione si ritiene valido il voto di maggioranza. Art. 5-bis (Patto educativo di corresponsabilità) Art. 3. Patto educativo di corresponsabilità e giornata della scuola 1. Dopo l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, è inserito il seguente: "Art. 5-bis (Patto educativo di corresponsabilità). - 1. Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie. Come specificato nella nota ministeriale del 31 luglio 2008, con particolare riferimento alla responsabilità civile che può insorgere a carico dei genitori, soprattutto in presenza di gravi episodi di violenza, di bullismo , di vandalismo ,per eventuali danni causati dai figli a persone o cose durante il periodo di svolgimento delle attività didattiche, si ritiene opportuno far presente che i genitori, in sede di giudizio civile, potranno essere ritenuti direttamente responsabili dell'accaduto, anche a prescindere dalla sottoscrizione del Patto di corresponsabilità, ove venga dimostrato che non abbiano impartito ai figli un'educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti. Tale responsabilità, riconducibile ad una colpa in educando, potrà concorrere con le gravi responsabilità che possono configurarsi anche a carico del personale scolastico, per colpa in vigilando, ove sia stato omesso il necessario e fondamentale dovere di sorveglianza nei confronti degli studenti. Si ricorda che i doveri di educazione dei figli e le connesse responsabilità, non vengono meno per il solo fatto che il minore sia affidato alla vigilanza di altri (art. 2048 del Codice Civile, in relazione all'art. 147 Codice Civile): infatti, l'affidamento del minore alla custodia di terzi, se solleva il genitore dalla presunzione di culpa in vigilando, non lo solleva da quella di culpa in educando, rimanendo, comunque, i genitori tenuti a dimostrare, per liberarsi da responsabilità per il fatto compiuto dal minore pur quando si trovi sotto la vigilanza di terzi, di avere impartito al minore stesso un'educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti. 2. I singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione nonché di elaborazione e revisione condivisa del patto di cui al comma 1. 3. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione scolastica pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilità.". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Art. 6 (Disposizioni finali) 1. I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle diposizioni vigenti in materia sono adottati o modificati previa consultazione degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media. 2. Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni singola istituzione scolastica è fornita copia agli studenti all'atto dell'iscrizione. 3. È abrogato il capo III del R.D. 4 maggio 1925, n. 653. T I T O L O VI ART.33 ORGANO DI GARANZIA DI ISTITUTO L’organo di garanzia di Istituto è composto da sei membri: il dirigente scolastico, che ne assume la presidenza, due docenti e tre genitori ( uno per ciascun ordine di scuola) designati dal Consiglio di Istituto. L’organo di garanzia di Istituto risulta così composto: Il Dirigente Sscolastico; Componente Docenti: n.2 Docenti Componente Genitori: n.1 Scuola dell’Infanzia n.1 Scuola Primaria n.1 Scuola Secondaria di primo grado Tale organo dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni; qualora non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte dei genitori all’Organo di Garanzia interno che decide in via definitiva. L’organo di Garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche nei conflitti che sorgano all’interno della scuola in merito all’applicazione del presente regolamento e dello Statuto degli studenti. La convocazione dell’ordine spetta al presidente. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti. Ciascun membro ha diritto di parola e di voto; l’espressione del voto è palese; non è prevista l’astensione; in caso di parità prevale il voto del presidente. T I T O L O VII ART. 34 NORME DI COMPORTAMENTO PER GLI ALUNNI 16) Gli alunni sono tenuti a presentarsi a Scuola in orario, ordinati nella persona, dignitosi e decorosi nell’abbigliamento e forniti di tutto l'occorrente per le attività di apprendimento. Per lo svolgimento dell'attività fisica è fatto obbligo, per questioni di igiene, l'uso di scarpe pulite per la palestra e abbigliamento di ricambio. Per le scuole dell'infanzia e primaria è prevista l'adozione di grembiuli ordinati e puliti al fine di garantire uniformità ed uguaglianza. Per la scuola secondaria è obbligatorio un abbigliamento decoroso e ordinato. 17) Libretto scolastico: ogni alunno della Scuola Media e della scuola primaria dovrà essere munito del libretto scolastico delle giustificazioni, rilasciato dalla Scuola e consegnato ad un genitore, dopo che questi avrà apposto la sua firma, convalidata dal timbro della Scuola stessa. 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 18) Ogni alunno dovrà avere a disposizione il diario sul quale annoterà giornalmente le lezioni, i compiti e le comunicazioni tra scuola e famiglia. All'inizio dell'anno scolastico il diario dovrà essere firmato nella prima pagina da entrambi i genitori. Il diario sarà tenuto in ordine e non dovrà contenere null'altro che le annotazioni sopra enumerate. La stessa cura deve essere dimostrata per i libri e i quaderni. I genitori degli alunni, o chi li rappresenta, possono conferire con gli insegnanti nelle ore di ricevimento comunicate all'inizio dell'anno. Gli alunni devono trovarsi nel cortile antistante la Scuola cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni ed entrano in ordine nelle classi, vigilati dagli insegnanti e dal personale ausiliario. Nell'aula, ad ogni alunno, viene assegnato un posto, che non può mutare senza l'autorizzazione dei docenti. Ogni alunno è tenuto a mantenere un comportamento corretto, rispettoso ed educato con i docenti, i compagni e tutto il personale della Scuola. E' fatto divieto masticare gomme durante tutte le attività didattiche nel rispetto delle norme di una buona educazione. Gli alunni devono avere cura dei locali, degli arredi e dei sussidi didattici, che sono patrimonio di tutta la comunità. Ogni alunno è tenuto al risarcimento dei danni arrecati per sua colpa. Non si possono lasciare libri, quaderni, oggetti personali nei locali scolastici, in quanto la Scuola non può essere responsabile della loro custodia. Gli alunni devono portare solamente il materiale che serve a scuola; verranno immediatamente requisiti eventuali oggetti estranei all’uso scolastico. In ogni caso la Scuola non è responsabile dello smarrimento di qualsiasi oggetto. L’uso del telefono della scuola per comunicare con le famiglie è consentito agli alunni soltanto per gravi motivi di salute o di famiglia, unicamente con il permesso dell’insegnante in servizio e con la sorveglianza del personale ausiliario. Gli alunni eventualmente autorizzati dalle famiglie al possesso del telefono cellulare, a scuola devono tenerlo rigorosamente spento. Insieme al telefono cellulare e al videofonino è vietato naturalmente anche l’utilizzo di qualsiasi apparecchio elettronico, in quanto rappresenta un elemento di distrazione oltre che una grave mancanza di rispetto per i docenti e configura un’infrazione disciplinare sanzionabile. Nel caso un alunno tenesse il cellulare acceso o utilizzasse qualsiasi apparecchio elettronico, l’insegnante è autorizzato a confiscarlo temporaneamente e a provvedere successivamente a restituirlo alle famiglie La ripresa filmata e fotografica degli alunni è consentita esclusivamente previa autorizzazione della famiglia rilasciata in occasione di singoli eventi. Durante le ore di supplenza gli alunni sono tenuti a svolgere le attività didattiche proposte dall'insegnante in servizio nelle classi. Durante le lezioni, il cambio dell’ora e l’intervallo gli alunni non dovranno mai affacciarsi alle finestre. Durante il cambio dell'ora gli alunni attenderanno gli insegnanti seduti al proprio posto e senza fare schiamazzi. Durante l’intervallo gli alunni rimarranno nelle aule senza correre e fare schiamazzi; potranno consumare la merenda; accederanno ai servizi a gruppi di quattro ( due femmine e due maschi ) e torneranno sollecitamente in classe, per dare ai compagni la possibilità di uscire. Sono vietati il passaggio da un piano all’altro dell’edificio e la sosta sulle scale. Durante le ore di lezione gli alunni potranno uscire solo in caso di necessità e non più di uno alla volta. La somministrazione di farmaci in orario scolastico deve essere formalmente richiesta dai genitori degli alunni o dagli esercitanti la potestà genitoriale, a fronte della presentazione di una certificazione medica attestante lo stato di malattia degli alunni con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere (conservazione, modalità e tempi di somministrazione, posologia). Per l'esonero dalle attività pratiche di ed.motoria è necessario la presentazione di un certificato medico. Si intende che detto esonero non è relativo alle lezioni teoriche della disciplina. Si specifica inoltre che occorre produrre certificato medico anche per un esonero temporaneo (periodo superiore ai 15 gg) terminato il quale occorrerà un ulteriore certificato che attesti l’idoneità alla ripresa delle attività motorie. Durante gli spostamenti interni alla Scuola o esterni per qualsiasi motivo, gli alunni dovranno procedere con ordine senza provocare disturbo di alcun genere alle persone o danni alle cose. Alla fine delle lezioni gli alunni usciranno ordinatamente dall’aula, disponendosi in fila; quindi saranno accompagnati dagli insegnanti fino all’uscita. Con l’orario stabilito per l’uscita cessa la responsabilità dei docenti e subentra quella dei genitori. In ogni plesso si provvede ad organizzare la vigilanza tenendo conto della collocazione ambientale dell’età e del comportamento degli alunni. VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO La valutazione del comportamento espressa dai team docenti di ciascuna classe della Scuola Primaria e dal Consiglio di Classe della Scuola Secondaria scaturisce dalla rilevazione dei singoli indicatori da parte di ogni docente. (Decreto Ministeriale 16 gennaio 2009, n. 5 “Criteri e modalità applicative della valutazione del comportamento” – allegato al presente Regolamento) COMPORTAMENTO - nella scuola primaria e secondaria di primo grado – Griglia per la valutazione intermedia e finale Valutazione espressa in decimi 10 9 8 DIECI NOVE 6 5 OTTO SETTE DESCRITTORI SEX CINQUE - osservazione - episodi limitati e regolare delle non gravi di mancato norme fondamentali rispetto del relative alla vita Regolamento scolastica Scolastico - episodi di mancato rispetto del Regolamento Scolastico, soggetti a sanzioni disciplinari quali note sul diario personale, sul libretto o sul Registro di classe - frequenti assenze e numerosi ritardi - mancato rispetto del Regolamento Scolastico - gravi episodi che hanno dato luogo a sanzioni disciplinari (Sospensione o sanzione sostitutiva) - mancato svolgimento dei compiti assegnati - scarsa partecipazione alle lezioni e disturbo dell'attività didattiche - disinteresse per alcune discipline - rapporti problematici con gli altri - mancato svolgimento dei compiti assegnati - continuo disturbo delle lezioni -completo disinteresse per le attività didattiche INDICATORI Rispetto del Piano Educativo di Corresponsabilità e del Regolamento di Istituto - scrupoloso rispetto - rispetto delle del regolamento norme disciplinari scolastico d'Istituto - rispetto degli altri e dell'istituzione scolastica 7 Frequenza e puntualità - frequenza assidua o assenze sporadiche Rispetto degli impegni - puntuale e serio scolastici svolgimento delle consegne scolastiche - frequenza assidua o assenze sporadiche - costante adempimento dei doveri scolastici - interesse e partecipazione attiva alle lezioni - alcune assenze Collaborazione con insegnanti, compagni e tutto il personale scolastico - equilibrio nei rapporti interpersonali - ruolo positivo e collaborazione all'interno della classe - correttezza nei - rapporti rapporti sufficientemente interdisciplinari collaborativi con gli - ruolo collaborativo altri al funzionamento del gruppo classe - ruolo positivo all'interno della classe e ottima socializzazione - ricorrenti assenze e/o ritardi - svolgimento - saltuario regolare dei compiti svolgimento assegnati dei compiti assegnati - discreta attenzione - partecipazione e partecipazione alle discontinua all'attività attività scolastiche didattica - interesse selettivo - numerose assenze e continui ritardi - comportamento scorretto nel rapporto con gli insegnanti e i compagni - funzione negativa nel gruppo classe VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO – SOGLIE VALUTAZIONE FINALE 5 - CINQUE Valutazione nel primo QUADRIMESTRE Nel mese di OTTOBRE VALUTAZIONE FINAL 6 - SEX 8 - OTTO 9 NOVE NON ammissione alla classe successiva NON ammissione Ammissione con riserva alla Votazione MINIMA per alla gita scolastica. gita scolastica, subordinata ad presentare la propria NON ammissione al un miglioramento del candidatura al C.C.R. corso per il comportamento. conseguimento del Se la famiglia decide patentino per il comunque di iscrivere 7 - SETTE 10 - DIECI Accesso a Borse di Studi ciclomotore- l’alunno alla gita versando la quota di anticipo, in caso di successiva non ammissione, la quota non verrà restituita La sospensione e /o i comportamenti scorretti e reiterati concorrono al cinque di condotta. Si prevede la comunicazione periodica alle famiglie della valutazione dei comportamenti stabilita in sede di consiglio di classe. In caso di valutazione insufficiente o sufficiente (cinque – sei ) del comportamento in sede di Consiglio di Classe deve essere predisposta da parte del Coordinatore la convocazione della famiglia e la consegna scritta della comunicazione. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica. Nel corso dell'anno scolastico, al fine di offrire ai ragazzi maggiori opportunità di riflessione e di autocorrezione, gli insegnanti adotteranno le seguenti modalità di sanzione: − richiami verbali per tutti i comportamenti non adeguati; − annotazioni scritte sul giornale dell'insegnante, previa comunicazione verbale all'alunno, per i comportamenti non adeguati riferiti a: frequenza, partecipazione, impegno, cura del materiale − richiamo scritto sul libretto personale, dopo un numero di annotazioni di cui sopra, stabilito a discrezione dell'insegnante, in base alla gravità e alla reiterazione − note sul registro per tutti i comportamenti aggressivi, pericolosi, volutamente lesivi della libertà e dignità altrui e in netto contrasto con il Regolamento Scolastico; tali note devono essere sempre comunicate alla famiglia sul libretto personale dell'alunno − convocazione da parte del Dirigente Scolastico per un colloquio di ammonizione e riflessione se il comportamento scorretto permane, è di particolare gravità e/o le annotazioni sul registro di classe sono numerose, il Consiglio di Classe provvederà a convocare la famiglia mediante lettera scritta e prenderà i provvedimenti disciplinari che riterrà adeguati alla situazione dell'alunno (sospensione, attività in favore della comunità scolastica, ecc.) PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI in relazione alla gravità dei comportamenti: 19) ammonizione verbale dell’insegnante; 20) assegnazione commisurata e graduale di consegne e compiti di riflessione; in caso di mancata consegna l'insegnante potrà annotare sul diario e sul registro una valutazione negativa. 21) in casi eccezionali e secondo una precisa strategia educativa, assegnazione di compiti a tutto il gruppo classe a discrezione dell'insegnante. 22) nota scritta sul libretto o sul diario personale, con controfirma di un genitore; in caso di non osservanza ripetuta la scuola si riserva il diritto di convocare la famiglia. 23) nota scritta sul registro di classe, riportata sul diario e controfirmata da un genitore; 24) ammonizione del Dirigente Scolastico, previa annotazione dell’insegnante sul registro di classe; 25) risarcimento richiesto alla famiglia di danni arrecati per colpa dello studente; 26) come enunciato da nota ministeriale del 31 luglio 2008 : esecuzione da parte dello studente di attività a favore della comunità scolastica (attività di ricerca, riordino di materiale scolastico, produzione di elaborati ( composizioni scritte o artistiche) che inducano l'alunno ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica su episodi verificatesi nella scuola ecc.); 27) convocazione dei genitori a Scuola, mediante lettera alla famiglia; Esclusione da uscite didattiche, visite di istruzione, attività para ed extrascolastiche. 28) Recupero formativo e/o didattico obbligatorio in orario antimeridiano; recupero educativo, su suggerimento dell'organo di garanzia, da svolgersi in orario pomeridiano. 29) allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica disposto da un organo collegiale: • di norma il Consiglio di Classe, per periodi non superiori a quindici giorni; • la Giunta Esecutiva del Consiglio di Istituto, nei casi previsti dal D.P.R. 24.06.1998 N. 249 art. 4, comma 9. 30) Relativamente alla sanzione di cui al comma 12 ( temporaneo allontanamento), le deliberazioni sono assunte dal competente organo collegiale solo dopo aver sentito le giustificazioni degli allievi nei cui confronti viene promosso il procedimento disciplinare; le giustificazioni possono essere presentate per iscritto dall’alunno, che ha facoltà di produrre prove e testimonianze a lui favorevoli. Il provvedimento deve essere motivato e va comunicato integralmente per iscritto ai genitori dell’alunno. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire i provvedimenti in attività in favore della comunità Scolastica. a) Il provvedimento è quindi deliberato i sede di Consiglio di classe/ Giunta esecutiva: dopo aver completato la fase istruttoria- testimoniale viene definita la proposta e si passa alla votazione delle deliberazioni. b) Nell’accertamento delle responsabilità comportanti punizioni disciplinari, vanno distinte le situazioni occasionali o le mancanze determinate da circostanze fortuite, dalle gravi mancanze che indichino, viceversa, un costante e persistente atteggiamento irrispettoso dei diritti altrui, in particolare della comunità scolastica e delle sue componenti (atteggiamento che si esprima in manifestazioni di sopruso e di violenza esercitate nei confronti dell’istituzione educativa). Avverso le sanzioni di cui al comma 12 dell’ART.34 è ammesso ricorso al competente organo di garanzia disciplinato dall’ART.33 del presente regolamento. REGOLAMENTO DISCIPLINARE SPECIFICO MANCANZA REITERATO DISTURBO DELLA LEZIONE USO DI LINGUAGGIO IMPROPRIO E VOLGARE TURPILOQUIO E BESTEMMIA MANCANZA DI RISPETTO NEI CONFRONTI DI DOCENTI, PERSONALE ATA E COMPAGNI COMPORTAMENTI PERICOLOSI E ATTEGGIAMENTI VIOLENTI PER SE' E PER GLI ALTRI USO DI TELEFONINI,VIDEOFONINI E ACCESSORI ELETTRONICI SCRITTE INGIURIOSE IN AMBITO SCOLASTICO SANZIONE NOTA DIARIO/REGISTRO/CONVOC GENITORI/ SOSPENSIONE NOTA DIARIO/REGISTRO/CONVOC GENITORI/ SOSPENSIONE NOTA SUL REGISTRO / CONVOCAZIONE GENITORI/ SOSPENSIONE NOTA SUL REGISTRO/ CONVOCAZIONE GENITORI ORGANO EROGANTE DOCENTE/DOCENTE.COORDINATORE/C.DI CLASSE DOCENTE/DOCENTE.COORDINATORE/C.DI CLASSE DOCENTE/DOCENTE.COORDINATORE E/O DIRIGENTE /C.DI CLASSE DOCENTE/DOCENTE.COORDINATORE DIRIGENTE /C.DI CLASSE E/O NOTA SUL REGISTRO/CONVOCAZIONE GENITORI/ SOSPENSIONE DOCENTE/DOCENTE.COORDINATORE DIRIGENTE /C.DI CLASSE E/O RITIRO IMMEDIATO E CONVOCAZIONE GENITORI DOCENTE NOTA SUL REGISTRO/ CONVOCAZ.GENITORI/PAGAMENTO DANNI MANCATO RISPETTO NOTA SUL DELL'ARREDO REGISTRO/CONVOCAZIONE SCOLASTICO GENITORI/PAGAMENTO DANNI USCITA NON NOTA SUL AUTORIZZATA DALL'AULA REGISTRO/CONVOCAZIONE GENITORI/SOSPENSIONE ATTEGGIAMENTI E/O NOTA SUL FRASI LESIVI DELLA REGISTRO/CONVOCAZIONE DIGNITÀ PERSONALE GENITORI/SOSPENSIONE DOCENTE/DOCENTE.COORDINATORE DIRIGENTE /C.DI CLASSE E/O DOCENTE/DOCENTE.COORDINATORE DIRIGENTE /C.DI CLASSE E/O DOCENTE/DOCENTE.COORDINATORE DIRIGENTE /C.DI CLASSE E/O DOCENTE/DOCENTE.COORDINATORE DIRIGENTE /C.DI CLASSE E/O GIUSTIFICAZIONI PER RITARDI – ASSENZE – PERMESSI PER USCITA 1) Le giustificazioni per eventuali ritardi, assenze o permessi di uscita fuori orario vanno scritte sui libretti o sui diari e firmate da uno dei genitori. 2) Per la scuola secondaria e primaria: le giustificazioni delle assenze dovranno essere compilate e firmate in ogni loro parte esclusivamente dal genitore firmatario. La firma dovrà essere apposta per esteso ed essere leggibile . 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) In assenza di giustificazione scritta la scuola provvederà a contattare la famiglia, che dovrà recarsi, presso la segreteria, per regolarizzare la situazione dell'alunno. L’alunno in ritardo viene giustificato dall’insegnante in servizio alla prima ora. Ritardi frequenti o ingiustificati verranno segnalati al Dirigente Scolastico. I ritardi di cui sopra turbano il normale svolgimento della vita scolastica e sono considerati indice di negligenza. E' tollerato solo un ritardo di cinque minuti purché non ripetuto, dopodiché i genitori dovranno provvedere alla giustificazione. Per la scuola secondaria: un ritardo reiterato superiore al quarto d'ora (tranne che per seri motivi e/o comunicati anticipatamente dalle famiglie medesime) comporterà la convocazione dei genitori. L’alunno non può lasciare la scuola prima del termine delle lezioni, se non per gravi motivi, in tal caso dovrà essere accompagnato da un genitore o da un adulto responsabile delegato dal genitore. I genitori potranno, per iscritto, chiedere il permesso di uscita anticipata dell’alunno, precisandone i motivi e impegnandosi a venirlo a prendere a scuola. Non si accettano autorizzazioni all’uscita anticipata degli alunni non accompagnati. La serietà dell’impegno scolastico richiede che le assenze siano limitate a casi di effettiva necessità. Ai fini della validità dell’anno scolastico, per la valutazione degli alunni, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. Sarà data comunicazione tramite circolare ai genitori e agli alunni del monte ore minimo obbligatorio per le varie tipologie di tempo scuola offerto dal POF. (vedasi Circolare n.20 Roma, 4 marzo 2011 “Validità dell’anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado- Artt. 2 e 14 DPR 122/2009 – allegata) .Dopo un’assenza dalle lezioni gli alunni saranno ammessi in classe, dietro presentazione agli insegnanti della prima ora, di una giustificazione scritta firmata da un genitore. Tale giustificazione dovrà precisare i motivi e la durata dell’assenza. Le assenze superiori a 5 giorni causate da malattia comportano la riammissione alle lezioni dietro apposito certificato medico comprovante l'assenza di malattie infettive. In caso di sciopero del personale, il Dirigente Scolastico darà preventiva comunicazione scritta ai genitori degli alunni, informandoli circa la possibilità o meno di garantire il regolare svolgimento delle lezioni e sulle modalità di svolgimento delle stesse. T I T O L O VIII ART. 35 MODALITA’ DI COMUNICAZIONE CON I GENITORI I rapporti con le famiglie sono mantenuti, ordinariamente per mezzo delle comunicazioni sul libretto e sul diario degli alunni, dei ricevimenti settimanali singoli, di quelli periodici collegiali, nonché attraverso le riunioni degli organi collegiali, eccezionalmente si ricorre all’uso del telefono o della convocazione mediante lettera. Durante le ore di ricevimento, se i genitori si trovano nella necessità di portare i figli a scuola, ne sono responsabili e sono obbligati a tenerli sotto controllo. T I T O L O IX ART.36 SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO Per un approfondimento si fa riferimento al DVR e ai suoi allegati. Si riportano di seguito alcune indicazioni essenziali: - Nell’Istituto è costituto il Servizio di Prevenzione e Protezione che provvede all’individuazione dei fattori di rischio, alla predisposizione delle misure preventive e protettive, - Il personale docente e ATA operante nell’Istituto è tenuto a prendersi cura della salute e sicurezza propria e altrui, in particolare di quella degli alunni; - Gli alunni devono apprendere il comportamento da adottare in caso di calamità; - In tutti i plessi vengono organizzate prove di evacuazione rapida dagli edifici; - Ai sensi della normativa vigente, ai fini di tutelare idonee condizioni igienico-sanitarie per gli alunni e gli operatori, in coerenza con gli obiettivi fondamentali di prevenzione dei danni provocati dal tabagismo e di educazione alla salute, è fatto divieto assoluto di fumo nei locali degli edifici scolastici. - Gli alunni sono assicurati con una polizza che copre gli infortuni e la responsabilità civile. - Nel Regolamento dei docenti e degli alunni sono indicate le procedure per l’assistenza agli studenti che necessitano della somministrazione di farmaci in orario scolastico: la somministrazione di farmaci in orario scolastico deve essere formalmente richiesta dai genitori degli alunni o dagli esercitanti la potestà genitoriale, a fronte della presentazione di una certificazione medica attestante lo stato di malattia degli alunni con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere (conservazione, modalità e tempi di somministrazione, posologia). T I T O LO X ART.37 VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE La finalità dei viaggi e delle visite di istruzione è duplice: ampliare l’orizzonte culturale e favorire la socializzazione degli alunni. Di norma sono previste le seguenti iniziative: - visite guidate in orario scolastico per tutte le sezioni e le classi; - visite guidate di un giorno per le classi di Scuola Primaria e per le classi di Scuola Secondaria di primo grado (al massimo tre per classe); - un viaggio di istruzione di tre – quattro giorni per le classi terze della Scuola Secondaria di primo grado, oltre alle visite guidate di un giorno. I viaggi e le visite guidate sono programmati all’inizio dell’anno scolastico dai competenti organi collegiali (Collegio dei Docenti, Consigli di Intersezione, Interclasse, Classe, Consiglio di Istituto. Le uscite didattiche in orario scolastico sono programmate, di norma, in sede di Consiglio di Intersezione, Interclasse, Classe. Eccezionalmente possono essere autorizzate dal Dirigente Scolastico, previo accordo dei docenti delle classi. In ogni caso i docenti interessati devono presentare domanda al Dirigente Scolastico almeno 5 giorni prima della data stabilita. Tutte le attività esigono una preventiva, adeguata programmazione didattica e culturale, predisposta dalla scuola fin dall’inizio dell’anno scolastico, per favorire il reale perseguimento degli obiettivi formativi. La presenza degli alunni è obbligatoria, quando non comporti oneri per le famiglie, oltre che alle lezioni, a tutte le altre attività che sono svolte in orario scolastico. Regole generali da osservare: - acquisire il consenso scritto delle famiglie; - assicurare la partecipazione di almeno due terzi degli studenti di ogni classe partecipante; - prevedere di norma un docente accompagnatore ogni 15 alunni e un docente di sostegno per gli alunni diversamente abili, in relazione alla gravità; - evitare spostamenti nelle ore notturne; - scelta da parte della Commissione viaggi e visite di istruzione dell’agenzia di viaggi o della ditta di autotrasporto; - presenza del doppio autista quando il viaggio sia superiore alle 9 ore giornaliere; - obbligo, in caso di autista unico, di riposi di 45 minuti ogni quattro ore e mezza di servizio. Soggiorni-studio all’estero. Nella scuola secondaria di primo grado agli alunni delle classi seconda e terza viene offerta la possibilità di usufruire a pagamento di un soggiorno-studio di lingua inglese all’estero durante le vacanze estive, al fine di perfezionare le abilità di base con insegnanti qualificati di madrelingua e di metterli a contatto con altre mentalità e culture. Vedasi pag. 20 del presente Regolamento : CRITERI PER L'EFFETTUAZIONE DELLE VISITE GUIDATE VIAGGI DI ISTRUZIONE O CONNESSI AD ATTIVITA' SPORTIVE IN ITALIA E ALL'ESTERO T I T O L O XI ART.38 PUBBLICITA’ DEGLI ATTI B) La pubblicità degli atti del Consiglio di Istituto avviene mediante affissione in apposito albo di istituto della copia integrale del testo delle deliberazioni adottate dal Consiglio stesso. L’affissione all’albo avviene entro il termine di otto giorni dalla relativa seduta di approvazione del Consiglio. La copia della deliberazione deve rimanere esposta per un periodo di 10 giorni. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell’interessato. B) La Carta dei servizi scolastici e il Piano dell’Offerta Formativa sono pubblicizzati mediante affissione all’Albo/sito scolasticowww.comprensivoarma.it C) Per tutti i documenti l’obbligo di affissione è assolto con la pubblicazione all’albo del sito www.comprensivoarma.it IL DIRIGENTE SCOLASTICO Dott.ssa Daniela Siffredi Arma di Taggia, 1° LUGLIO 2011 CARTA DEI SERVIZI (Direttiva 21/7/95,n. 254 Principi fondamentali) 1) UGUAGLIANZA La Scuola è disposta ad accogliere qualsiasi alunno senza distinzione di razza, di sesso, di lingua, di religione favorendo l’inserimento di ognuno e valorizzando le differenze, affinché ciascuno possa essere portatore di un valore. 2) IMPARZIALITA’ E REGOLARITA’ Il Dirigente Scolastico, gli insegnanti, il personale ATA adottano criteri di obiettività e di equità nell’erogare il servizio scolastico, garantendo norme di comportamento uguali per tutti e favorendo il colloquio con tutte le parti coinvolte nel processo educativo. Si garantisce inoltre continuità di servizio secondo le norme di legge. 3)ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE La scuola si impegna, con opportuni ed adeguati accorgimenti, ad azioni di tutti gli operatori del servizio a favorire l'accoglienza dei genitori e degli alunni, l'inserimento e l'integrazione di questi ultimi, con particolare riguardo alla fase d'ingresso alle classi iniziali e alle situazioni di rilevante necessità. 4) DIRITTO DI SCELTA, OBBLIGO SCOLASTICO E FREQUENZA La scuola non preclude l’iscrizione ad alcun utente, nei limiti della capienza delle sue strutture. Gli operatori scolastici collaborano tra loro e con le famiglie per controllare la regolarità della frequenza degli alunni onde evitare eventuali evasioni dall’obbligo scolastico 5)PARTECIPAZIONE EFFICIENZA TRASPARENZA L’attuazione della carta dei servizi della Scuola è possibile soltanto mediante la partecipazione e la collaborazione di tutti. Esistono comunque forme sinergiche tali da permettere il funzionamento delle istituzioni nella sua piena regolarità. Esse consentono l’attuazione dei principi e dei criteri educativi che coinvolgono docenti, genitori, alunni. Le istituzioni scolastiche all’interno degli organi collegiali vengono incontro, nei limiti di legge, alle esigenze dei fruitori semplificando le procedure e dando un’informazione adeguata. L’attività scolastica è regolata da orari di servizio che garantiscono efficienza ed efficacia didattica. I servizi amministrativi sono organizzati in modo tale consentire una certa flessibilità per andare incontro alle specifiche e peculiari esigenze degli utenti e soprattutto del personale in servizio presso questa Istituzione. 6)LIBERTA’ D’INSEGNAMENTO ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE Il POF assicura il rispetto della libertà d'insegnamento dei docenti e garantisce la formazione dell'alunno, facilitandone le potenzialità nel rispetto della Costituzione, delle leggi e delle indicazioni nazionali in materia. L'aggiornamento costituisce un diritto-dovere di tutto il personale della scuola 7)AREA DIDATTICA La scuola,con l'apporto delle competenze professionali del personale e con la collaborazione ed il concorso delle famiglie, delle istituzioni e della società civile, si impegna a garantire la qualità delle attività educative nel rispetto degli obiettivi educativi validi per il raggiungimento delle finalità istituzionali. La scuola promuove la continuità educativa al fine di facilitare il passaggio degli alunni tra i diversi ordini di scuola. Nella scelta dei libri di testo e delle strumentazioni didattiche, la scuola assume come criteri di riferimento la validità culturale e la funzionalità educativa. Nell'assegnazione dei compiti a casa, il docente opera in coerenza con le unità di apprendimento programmate tenendo presente la necessità di rispettare razionali tempi di studio degli alunni. La scuola garantisce l'elaborazione, l'adozione e la pubblicizzazione del Piano dell'offerta formativa che sarà proposto ai genitori al momento dell'iscrizione. 8) SERVIZI AMMINISTRATIVI La Scuola individua, fissandone e pubblicandone gli standard, garantendone altresì l’osservanza ed il rispetto, i seguenti fattori di qualità dei servizi amministrativi: celerità delle procedure; trasparenza; informatizzazione dei servizi di segreteria; tempi di attesa agli sportelli; flessibilità degli orari degli uffici a contatto con il pubblico. A tal fine si specifica quanto segue: MODULI DI ISCRIZIONE: CLASSI PRIME – I moduli di iscrizione vengono distribuiti agli utenti attraverso la segreterie dell’Istituzione scolastica. ISCRIZIONI – La segreteria garantisce lo svolgimento della procedura di iscrizione alle classi in un tempo ragionevole dalla consegna delle domande (possibilmente entro la mattinata). FORMAZIONE DELLE CLASSI INIZIALI- Nei plessi in cui funzionano più sezioni le classi iniziali vengono formate sulla base dei criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti garantendo attenzione ed imparzialità per la composizione equilibrata dei gruppi. RILASCIO CERTIFICATI – Il rilascio dei certificati è effettuato nel normale orario di apertura della segreteria al pubblico. CERTIFICATI DI ISCRIZIONE E FREQUENZA: entro tre giorni lavorativi CERTIFICATI CON VOTAZIONI E/O GIUDIZI e CERTIFICATI DI SERVIZIO: entro cinque giorni lavorativi. ATTESTATI, DOCUMENTI SOSTITUTIVI DEL DIPLOMA: entro il terzo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dei risultati finali. ORARIO UFFICI DI SEGRETERIA E PRESIDENZA: compatibilmente con la dotazione organica del personale amministrativo e tenuto conto delle esigenze degli utenti gli uffici di segreteria saranno aperti al pubblico dalle ore 8.00 alle ore 9.00 e dalle ore 11.30 alle ore 12.30 dal lunedì al sabato. IL DIRIGENTE SCOLASTICO riceve il mercoledì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 previo appuntamento. La Scuola assicura all’utente la tempestività del contatto telefonico, stabilendo al proprio interno modalità di risposta che comprendano il nome dell’istituzione, il nome e la qualifica dell’operatore, la persona e l’ufficio in grado di fornire le informazioni richieste. PER L’INFORMAZIONE VENGONO SEGUITI I SEGUENTI CRITERI: la Scuola assicura spazi ben visibili adibiti all’informazione, in particolare sono predisposti alla comune attenzione: tabelle dell’orario di lavoro dei dipendenti, orario dei docenti, orario funzioni e dislocazione del personale amministrativo ed ausiliario, orario di ricevimento dei docenti e modalità di appuntamento. Gli uffici di segreteria svolgono i servizi: a richiesta di alunni e genitori per il rilascio di documentazioni e certificazioni a carattere giuridico, amministrativo, contabile oltre che didattico; a richiesta del personale in servizio e non, per conto terzi, su sollecitazione di utenze pubbliche e private aventi diritto d’accesso al rilascio di documentazioni e certificazioni. Possono essere fornite al pubblico eventuali consulenze di ordine giuridico, amministrativo, contabile e didattico pertinenti l’attività e la vita della Scuola. Gli albi di Istituto e Sindacali sono ubicati al primo piano nell’edificio della sede centrale, succursale e sezione staccata. Presso l’ingresso e presso gli uffici di Segreteria saranno presenti e riconoscibili operatori scolastici in grado di fornire all’utenza le prime informazioni per la fruizione del servizio. CONDIZIONI AMBIENTALI DELLA SCUOLA L'ambiente scolastico deve essere pulito, accogliente e sicuro. La scuola predispone il documento di valutazione dei rischi e il relativo piano di sgombero. RECLAMI I reclami possono essere espressi in forma orale, scritta, telefonica e devono contenere generalità, indirizzo e reperibilità del proponente. Il dirigente, dopo aver esperito ogni possibile indagine in merito, risponde in forma orale o scritta a seconda delle esigenze. ATTUAZIONE Le indicazioni contenute nella presente carta si applicano fino a quando non intervengano in materia disposizioni modificative contenute nei contratti collettivi o in norme di legge. REGOLAMENTI SPECIFICI REGOLAMENTO LABORATORI INFORMATICA Gli allievi non possono utilizzare da soli i laboratori: deve essere sempre presente un insegnante. L’orario appeso sulla porta regolerà l’utilizzo abituale delle classi che usano in modo sistematico i laboratori; un “foglio prenotazione” posto accanto regolerà gli altri usi. Gli insegnanti possono, ovviamente, concordare cambiamenti di orario rendendo flessibile, in base alle necessità, l’uso dei laboratori (i cambiamenti concordati devono essere segnalati sul “foglio prenotazione”). I laboratori per gli allievi sono dotati di un registro che ogni insegnante deve firmare annotando il giorno, l’ora e la classe che ha utilizzato i computer; l’insegnante non deve firmare quando usa individualmente i laboratori. L’insegnante deve segnalare immediatamente (annotando sul registro e, possibilmente, avvertendo il responsabile della gestione dei laboratori) eventuali problemi nell’uso del software, guasti nelle macchine, parti mancanti. Al termine della lezione gli allievi devono lasciare in ordine il laboratorio; le sedie devono essere sistemate davanti ai banconi. L’accesso ai PC dei laboratori allievi è controllato da un SERVER, che non deve essere utilizzato nel normale lavoro didattico (può accedere solo l’amministratore della rete) e deve essere sempre acceso per poter accedere agli altri PC: il SERVER è protetto da un gruppo di continuità da avviare all’inizio della sessione di lavoro. Per accedere ai PC occorre autenticarsi con nome utente e password: per ogni classe viene fornito un nome utente (1a, 2a, 3°…) e una password. Ogni PC dispone di uno “spazio” separato (desktop, cartella documenti…) per ogni classe, al quale non possono accedere le altre classi. I file salvati sono conservati localmente, per cui è opportuno che i singoli allievi lavorino sempre sullo stesso PC, se vogliono ritrovare dei lavori eseguiti nelle lezioni precedenti. Sui computer sono applicate (usando il SERVER) varie restrizioni (disabilitazione pannello controllo ecc.) L’accesso ad internet è controllato, oltre che dal server, da un proxy server (installato sul T6) ed è protetto da password. Le password, per docenti ed allievi, devono essere richieste al responsabile del laboratorio; le password sono individuali: non devono essere utilizzate per fornire l’accesso ad utenti sprovvisti di autorizzazione. L’accesso ad internet non è possibile se il T6 è spento; il software che controlla la connessione internet permette di registrare automaticamente in un file i dati relativi agli accessi effettuati (possono essere registrati il nome dell’utente, l’ora di accesso, il PC utilizzato e i siti visitati). E’ opportuno, in ogni caso, esercitare un controllo molto attento sulle attività degli allievi in internet (contenuti non opportuni, download di programmi che possono danneggiare il funzionamento del software installato nei PC della rete...). Anche l’accesso ad internet nel laboratorio docenti è protetto da password; nel laboratorio docenti sono registrati automaticamente solo l’ora di accesso, il PC usato ed il nome utente. Non è, ovviamente, consentita l’installazione di copie illegali di software; le installazioni di programmi (eseguibili) devono essere concordate con l’insegnante responsabile della gestione dei laboratori. REGOLAMENTO AULA DI SCIENZE Accedere all’aula in ordine e in silenzio. Non spostare i banchi e le sedie Mantenere sempre i posti assegnati Non sporcare i banchi e le sedie Non scrivere sulle pareti Non usare i sussidi senza il permesso dell’insegnante Ripulire gli strumenti utilizzati e riporli nel luogo assegnato Non aprire le finestre Non lasciare carta o altro sul o sotto il banco Non gettare carta o altro sul pavimento REGOLAMENTO AULA DI MUSICA Accedere all’aula in ordine e in silenzio Non spostare i banchi e le sedie Mantenere sempre i posti assegnati Non sporcare i banchi e le sedie Non scrivere sulle pareti Non usare i sussidi senza il permesso dell’insegnante Non aprire le finestre Non lasciare carta o altro sul o sotto il banco Non gettare carta o altro sul pavimento REGOLAMENTO USO BIBLIOTECA Il prestito dei libri deve rispettare il periodo stabilito dal regolamento: a) testi di narrativa e saggistica gg. 40 b) riviste gg. 5 1) al momento del prestito è necessario apporre su un apposito registro i dati del libro (autore, titolo, collocazione, data e firma che verranno ripetuti al momento della restituzione). 2) non si possono richiedere più di due testi per volta. 3) per ottenere nuovi libri occorre prima restituire quelli in uso, evitando di passarli ad altri, poiché la responsabilità, in caso di smarrimento, è di chi ha firmato la richiesta. 4) e' vietato prelevare libri in assenza del bibliotecario o di altro insegnante incaricato. anche la restituzione dovrà avvenire in presenza del bibliotecario. 5) chiunque smarrisce un libro della biblioteca sarà tenuto a riacquistarlo personalmente e restituirlo. 6) enciclopedie, vocabolari, libri d'arte o collane di particolare valore non sono disponibili per prestiti a casa, ma sono a disposizione per consultazione in biblioteca o in classe. 7) i libri, patrimonio di tutta la comunità scolastica, dovranno essere usati con cura e restituiti senza segni e scritti. 8) entro il 28 maggio dovrà avvenire la restituzione dei prestiti, evitando ripetuti solleciti a voce e a casa con tassa a carico. REGOLAMENTO DELLA PALESTRA Considerata l’affluenza di gruppi numerosi alle Palestre dell’ Istituto comprensivo è indispensabile il rispetto di alcune norme. E’ vietato accedere alla palestra senza le scarpe di gomma. Per svolgere attività sportiva occorre indossare una tuta da ginnastica o materiale sportivo. E’ vietato mangiare in palestra. Sono ammesse solo le bevande (non alcoliche naturalmente), i cui involucri devono essere depositati negli appositi contenitori e non abbandonati sul parquet della Palestra . Ogni rottura di attrezzi o dell’arredo va segnalata tempestivamente al fine di evitare pericolosi incidenti. E’ VIETATO FUMARE in tutti i locali annessi alla palestra (spogliatoi, eventuali tribune, deposito attrezzi…). Per il Dlgs 626 relativo alla sicurezza degli edifici è inoltre vietato occupare le porte di accesso e il corridoio di ingresso al campo di gara con oggetti ingombranti (zaini, torre di arbitraggio, ecc...) Gli alunni ,impegnati in attività sportiva, non possono recarsi negli spogliatoi e nei locali annessi, comprese le aule della scuola, senza il permesso dell’insegnante. CRITERI PER L'EFFETTUAZIONE DELLE VISITE GUIDATE VIAGGI DI ISTRUZIONE O CONNESSI AD ATTIVITA' SPORTIVE IN ITALIA E ALL'ESTERO ( Deliberati dal Consiglio di Istituto nella seduta del 7 dicembre 2007) RIFERIMENTO NORMATIVO 1. I riferimenti normativi per l'effettuazione delle visite guidate e dei viaggi di istruzione o connessi ad attività sportive sono: - C.M. n.623 - prot. 9442/B/1/A del 02.10.1996 - C.M. n.291 del 14.10.1992 FINALITA' 2.1 Caratteristica comune di tutte le uscite è "l'integrazione - o sul piano della normale attività della scuola - o sul piano della formazione generale della personalità degli alunni" 2.2 Pertanto fondamento di queste iniziative saranno: le motivazioni culturali le motivazioni didattiche le motivazioni professionali indicate dai docenti nella programmazione educativa e didattica annuale. 2.3 Le visite guidate e i viaggi di istruzione o connessi ad attività sportive presuppongono: - una precisa, adeguata programmazione didattica e culturale predisposta fin dall'inizio dell'anno scolastico - le visite/viaggio dovranno essere organizzate dai docenti sotto tutti gli aspetti: didattico, educativo, logistico e con l'assunzione delle rispettive responsabilità (compilazione mod. G). 2.4 Tuttavia per le visite occasionali di un solo giorno ad aziende, musei, unità produttive ecc., comunque integrative del curricolo scolastico, non sarà necessariamente prevista una specifica programmazione fin dall'inizio dell'anno scolastico. TIPOLOGIA DELLE VISITE E DEI VIAGGI 3.1 Si dovranno distinguere: A)Le visite guidate a piedi in orario scolastico. B)Le visite guidate con mezzi noleggiati, pubblici o scuolabus in orario scolastico. C)Le visite di istruzione che si protraggono oltre l'orario scolastico (ma non oltre la giornata). D)I viaggi di integrazione culturale della durata di più giorni con l'uso di mezzi pubblici o noleggio. E)Gli scambi educativi all'estero. PERIODO DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' 4.1 1 Tutte le iniziative potranno avere luogo in qualsiasi giorno dell'anno scolastico evitando tuttavia l'organizzazione dei viaggi in coincidenza con attività istituzionali della scuola, come scrutini ed elezioni scolastiche. DURATA DEI VIAGGI E DELLE VISITE DI ISTRUZIONE 5.1 Le visite guidate di cui alle lettere A e B del punto 3.1 avranno la seguente durata giornaliera: l'orario scolastico sarà quello antimeridiano per i giorni nei quali non è previsto il rientro al pomeriggio, mentre, negli altri giorni, comprenderà anche l'orario delle lezioni scolastiche pomeridiane e dell'intervallo-mensa. In ogni caso resta escluso il tempo destinato alla programmazione del gruppo docente del modulo per la scuola elementare. 5.2 Per le visite guidate di cui alla lett. C del punto 3.1 si dovrà prevedere il rientro in sede entro le ore 21 e la durata complessiva del viaggio non potrà superare le 10 ore per la scuola materna e le 15 ore per la scuola elementare e media. I DESTINATARI 6.1 Alle visite guidate e ai viaggi di cui ai punti 3.1 potranno partecipare tutti gli alunni regolarmente iscritti alle scuole dell’Istituto con le limitazioni previste agli articoli 5.1, 5.2 6.2 Tutti i partecipanti al viaggio o alla visita dovranno essere in possesso di un valido documento di identificazione. 6.3 Alle iniziative che sono parte integrante delle lezioni scolastiche dovranno, di norma, partecipare tutti gli alunni della classe o delle classi interessate. Nel caso di non raggiungimento dei 2/3 sarà facoltà del consiglio di istituto derogare la presente clausola con valutazione del caso specifico. In nessun caso, (fatta eccezione per quanto previsto al punto 4.5 della C.M. 291/1992 e al punto 6.3 del presente regolamento) potranno essere autorizzati viaggi o visite guidate che prevedano la partecipazione di meno di due terzi degli alunni componenti le classi coinvolte. 6.4 Di norma non dovrà essere prevista la partecipazione dei genitori alle visite e ai viaggi, trattandosi di attività scolastiche strettamente legate all'attività didattica o comunque integrative della stessa, come nel caso dei viaggi. La partecipazione dei genitori degli alunni potrà essere consentita, nei casi eccezionali, sentito il parere dei docenti, alle seguenti condizioni: - non dovrà comportare oneri a carico del bilancio del Consiglio di Istituto; - i genitori dovranno partecipare a tutte le attività programmate per gli alunni; - i genitori non dovranno risultare di disturbo all'attività didattica e culturale degli alunni; 6.5 Fatta eccezione per il viaggio di istruzione di cui alla lettera A del punto 3.1 è assolutamente vietata la partecipazione di altre persone (parenti, amici, ecc.) che non siano gli accompagnatori designati, il Dirigente scolastico , gli alunni per i quali è programmata l'iniziativa e i genitori (limitatamente a quanto previsto al punto 6.4). FINANZIAMENTO 7.1 L'intero onere finanziario relativo ai viaggi e alle visite di istruzione (fatta eccezione per le indennità di cui al punto 11.5), quando non siano possibili contributi da parte dell'Amministrazione Comunale o quando la visita non sia offerta da Enti o privati, è ripartito tra i genitori d egli alunni che partecipano all'iniziativa. 7.2 Le spese per la realizzazione di visite guidate, viaggi di istruzione o connessi ad attività sportive dovranno essere imputate agli appositi capitoli di bilancio, che dovranno essere opportunamente dotati" (C.M. 291/1992 punto 11.1). Anche le quote di Enti e istituzioni diverse dovranno sempre essere versate sul bilancio dell’Istituto 7.3 Le quote versate dalle famiglie degli alunni dovranno essere raccolte da uno degli insegnanti della classe e versate, tramite conto corrente postale o bancario sul bilancio del Consiglio di Istituto . 7.4 Nel caso venissero individuati dal personale insegnante bambini che non potessero partecipare per motivi economici, la scuola provvederà ad integrare la quota di partecipazione direttamente o tramite contributi degli Enti Locali o tramite un fondo che sarà costituito sul bilancio entro il 31 gennaio di ogni anno. CONSENSO DELLE FAMIGLIE 8.1 "Per gli alunni minorenni è tassativamente obbligatorio acquisire il consenso scritto di chi esercita la potestà familiare" (C.M. 291/1992 punto 4.4). Il consenso dei genitori, steso secondo il modello fac-simile disposto dalla segreteria, dovrà essere unito alla richiesta di autorizzazione avanzata dai docenti al Presidente della Giunta Esecutiva del Consiglio di Istituto. 8.2 Il consenso scritto da parte delle famiglie dovrà essere preventivamente acquistato per tutte le iniziative di cui alle lettere B-C-D-E del punto 3.1, mentre per le visite guidate a piedi in orario scolastico sarà sufficiente l'autorizzazione che le famiglie consegnano ad inizio anno agli insegnanti su apposito modulo predisposto dalla segreteria. GARANZIE ASSICURATIVE 9.1 "Tutti i partecipanti ai viaggi e alle visite (accompagnatori e alunni) dovranno essere garantiti da polizza assicurativa contro gli infortuni" (C.M. 291/1992). MODALITA' ORGANIZZATIVE 10.1 La proposta degli insegnanti sarà illustrata ai genitori nel corso della prima assemblea che precede l'elezione dei rappresentanti del Consiglio di interclasse e di classe. 10.2 Nella prima riunione il Consiglio di Interclasse e di classe vaglieranno la proposta dei docenti ed esprimeranno il loro orientamento 10.3 A sua volta il collegio dei docenti esprimerà il parere didattico su tutte le visite di istruzione dell’Istituto. 10.4 Il Consiglio di Istituto ha il compito di determinare i presenti criteri per la programmazione e l'attuazione delle iniziative per l'intero anno sulla base delle proposte dei pareri di cui ai due punti precedenti. La richiesta delle visite di istruzione dovrà essere avanzata compilando in ogni sua parte il mod. ..debitamente sottoscritto dai docenti che hanno organizzato la visita o il viaggio. 10.5 Il Consiglio con i presenti criteri, delega il Dirigente scolastico ad autorizzare tutte quelle visite guidate che saranno approvate o eccezionalmente presentate nel corso dell'anno scolastico in tempi non utili per essere tempestivamente sottoposte alla deliberazione degli organismi Collegiali. Il Dirigente scolastico verificherà la compatibilità di tali richieste con i presenti criteri. La delega è in ogni caso limitata alle visite guidate di cui ai punti B-C del punto 3.1 richieste sulla base dei punti 2.1 e 2.2 dei presenti criteri. 10.6 Il Dirigente scolastico , quale Presidente della Giunta Esecutiva, rende esecutive le delibere del Consiglio firmando l'atto finale di autorizzazione delle visite guidate e dei viaggi. ACCOMPAGNATORI 11.1 La C.M. n.291 del 14 ottobre 1992 fissa il rapporto minimo alunni/accompagnatori in 1 a 15, aumentabili in presenza di disponibilità di bilancio. 11.2 Sarà valutata l'esigenza o meno della presenza dell'insegnante di sostegno. Si segnaleranno tutti i casi particolari per cui si presenti l'esigenza di un ulteriore accompagnatore. Sarà prevista la presenza dell'insegnante dell'ambito o della disciplina , a cui è riferito l'obiettivo scelto quale motivazione didattica. 11.3 I docenti accompagnatori, per quel che riguarda la sorveglianza, saranno in servizio "a tempo pieno" con "l'assunzione delle responsabilità di cui all'art.2047 del Codice Civile integrato dalla norma di cui all'art. 61 della legge 11 luglio 1980 n.312, che limita la responsabilità patrimoniale del personale della scuola ai soli casi di dolo e colpa grave" (C.M. 291/92 punto 8.1) 11.4 Al termine della visita o del viaggio i docenti accompagnatori segnaleranno al Dirigente scolastico gli eventuali inconvenienti verificatisi nel corso del viaggio o della visita, con riferimento anche al servizio fornito dall'agenzia o dalla ditta di trasporto. Tale segnalazione nei casi più gravi sarà trasmessa dal Dirigente scolastico al Consiglio di istituto. SCELTA DEL MEZZO DI TRASPORTO, DELL'AGENZIA, DELLA DITTA DI TRASPORTI 12.1 Il Consiglio di Istituto, a seguito della comparazione delle tre offerte presentate dalle agenzie o ditte di trasporto interpellate, sceglierà quella complessivamente più vantaggiosa tenendo in maggiore considerazione la qualità del servizio prestato. All'agenzia o alla ditta vincitrice dell'appalto sarà dato l'incarico formale di garantire il trasporto per le visite di istruzione previste per l'intero anno scolastico (comprese quelle per le quali il Consiglio ha lasciato delega al Dirigente scolastico per l'autorizzazione: punto 10.5 dei presenti criteri). 12.2 Tutte le agenzie o ditte interpellate dovranno dichiarare, nell'offerta che presenteranno, che sono in grado di offrire tutte le garanzie di cui al punto 9 della C.M. n.291/1992. TEMPI 13.1 Entro la fine di ottobre le visite di istruzione dovranno essere illustrate ai genitori nelle assemblee di classe. 13.2 Nel primo Consiglio di Interclasse e classe saranno vagliate le proposte per l'intero anno scolastico avanzate dai docenti del plesso o della scuola. 13.3 Entro la fine di dicembre il Collegio dei docenti esprimerà il suo parere su tutte le iniziative programmate per l'anno scolastico in corso. 13.4 Entro e non oltre la fine di gennaio il Consiglio di Istituto assumerà le deliberazioni di sua competenza. 13.5 Per le visite di istruzione relative all'inizio dell'anno scolastico (settembre - dicembre), nei limiti del possibile le deliberazioni degli Organismi collegiali saranno assunte entro settembre , fatto comunque salvo quanto disposto al punto 10.5 dei presenti criteri. In questi casi l'agenzia o la ditta di trasporto sarà la stessa di cui alla deliberazione assunta dal Consiglio entro il mese di gennaio. RINVII 14.1 Per quanto non contemplato nei seguenti criteri, si farà riferimento alla normativa vigente -----------------------------------------------------------------APPENDICE Documenti Normativi di riferimento: a) Decreto Ministeriale 16 gennaio 2009, n. 5 “Criteri e modalità applicative della valutazione del comportamento” IL MINISTRO VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e in particolare l’articolo 14, commi 1 e 2; VISTO il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, recante la definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione a norma dell’articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53, e in particolare l’art. 11, commi 1, 2, 3; VISTO il decreto legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito con modificazioni dalla legge n. 176/2007, recante disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2007/2008, e in particolare l’art. 1, comma 4; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235, Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria; VISTA la nota prot. 3602/PO del 31 luglio 2008 avente per oggetto: DPR. n. 235 del 21 novembre 2007 - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria; VISTO il decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169 che, all’art. 1, istituisce nella scuola l’insegnamento “Cittadinanza e Costituzione”, e all’art. 2 introduce la “valutazione del comportamento” degli studenti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado; CONSIDERATO che il comma 3 dell’art. 2 del predetto decreto legge n. 137/2008, convertito dalla legge n. 169/2008, stabilisce che con apposito Decreto il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca individua i criteri di valutazione del comportamento degli studenti inferiore alla sufficienza, vale a dire inferiore a 6/10, nonché ulteriori modalità applicative della nuova tipologia di valutazione; TENUTO CONTO dei fenomeni di violenza, di bullismo e di offesa alla dignità e al rispetto della persona, che si verificano in maniera purtroppo ricorrente anche nelle istituzioni scolastiche e che richiedono corresponsabilità educativa tra scuola, genitori e territorio, nonché l’elaborazione ed il rispetto di norme condivise; CONSIDERATO che l’acquisizione, da parte dei giovani, di una compiuta e consapevole cultura dei valori della cittadinanza e della convivenza civile si esprime soprattutto nella pratica di comportamenti coerenti, maturi e responsabili all’interno della comunità di appartenenza; RAVVISATA l’urgenza di rendere più avvertita e partecipata nelle giovani generazioni la sensibilità verso una piena consapevolezza dei propri diritti e doveri scolastici; RITENUTO, altresì, che le scuole secondarie di I e II grado, nell’esercizio della loro funzione educativa e formativa, che integra e sostiene l’azione educativa dei genitori, debbano poter disporre anche di strumenti di valutazione del comportamento degli studenti; DECRETA Articolo 1 Finalità della valutazione del comportamento degli studenti 1. La valutazione del comportamento degli studenti di cui all’art. 2 del decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, risponde alle seguenti prioritarie finalità: -accertare i livelli di apprendimento e di consapevolezza raggiunti, con specifico riferimento alla cultura e ai valori della cittadinanza e della convivenza civile; -verificare la capacità di rispettare il complesso delle disposizioni che disciplinano la vita di ciascuna istituzione scolastica; -diffondere la consapevolezza dei diritti e dei doveri degli studenti all’interno della comunità scolastica, promuovendo comportamenti coerenti con il corretto esercizio dei propri diritti e al tempo stesso con il rispetto dei propri doveri, che corrispondono sempre al riconoscimento dei diritti e delle libertà degli altri; -dare significato e valenza educativa anche al voto inferiore a 6/10. 2. La valutazione del comportamento non può mai essere utilizzata come strumento per condizionare o reprimere la libera espressione di opinioni, correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità, da parte degli studenti. Articolo 2 Caratteristiche ed effetti della valutazione del comportamento 1. La valutazione del comportamento degli studenti nella scuola secondaria di primo grado e nella scuola secondaria di secondo grado è espressa in decimi. 2. La valutazione, espressa in sede di scrutinio intermedio e finale, si riferisce a tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica e comprende anche gli interventi e le attività di carattere educativo posti in essere al di fuori di essa. La valutazione in questione viene espressa collegialmente dal Consiglio di classe ai sensi della normativa vigente e, a partire dall’anno scolastico 2008-2009, concorre, unitamente alla valutazione degli apprendimenti, alla valutazione complessiva dello studente. 3. In attuazione di quanto disposto dall’art. 2 comma 3 del decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, la valutazione del comportamento inferiore alla sufficienza, ovvero a 6/10, riportata dallo studente in sede di scrutinio finale, comporta la non ammissione automatica dello stesso al successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo di studi. 4. La votazione insufficiente di cui al comma 3 del presente articolo può essere attribuita dal Consiglio di classe soltanto in presenza di comportamenti di particolare ed oggettiva gravità, secondo i criteri e le indicazioni di cui al successivo articolo 4. Articolo 3 Criteri e modalità applicative della valutazione del comportamento 1. Ai fini della valutazione del comportamento dello studente, il Consiglio di classe tiene conto dell’insieme dei comportamenti posti in essere dallo stesso durante il corso dell’anno. 2. La valutazione espressa in sede di scrutinio intermedio o finale non può riferirsi ad un singolo episodio, ma deve scaturire da un giudizio complessivo di maturazione e di crescita civile e culturale dello studente in ordine all’intero anno scolastico. In particolare, tenuto conto della valenza formativa ed educativa cui deve rispondere l’attribuzione del voto sul comportamento, il Consiglio di classe tiene in debita evidenza e considerazione i progressi e i miglioramenti realizzati dallo studente nel corso dell’anno, in relazione alle finalità di cui all’articolo 1 del presente decreto. Articolo 4 Criteri ed indicazioni per l’attribuzione di una votazione insufficiente 1. Premessa la scrupolosa osservanza di quanto previsto dall’articolo 3, la valutazione insufficiente del comportamento, soprattutto in sede di scrutinio finale, deve scaturire da un attento e meditato giudizio del Consiglio di classe, esclusivamente in presenza di comportamenti di particolare gravità riconducibili alle fattispecie per le quali lo Statuto delle studentesse e degli studenti - D.P.R. 249/1998, come modificato dal D.P.R. 235/2007 e chiarito dalla nota prot. 3602/PO del 31 luglio 2008 - nonché i regolamenti di istituto prevedano l’irrogazione di sanzioni disciplinari che comportino l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni (art. 4, commi 9, 9 bis e 9 ter dello Statuto). 2. L’attribuzione di una votazione insufficiente, vale a dire al di sotto di 6/10, in sede di scrutinio finale, ferma restando l’autonomia della funzione docente anche in materia di valutazione del comportamento, presuppone che il Consiglio di classe abbia accertato che lo studente: 1. nel corso dell’anno sia stato destinatario di almeno una delle sanzioni disciplinari di cui al comma precedente; 2. successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e riparatoria previste dal sistema disciplinare, non abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione in ordine alle finalità educative di cui all’articolo 1 del presente Decreto. 3. Il particolare rilievo che una valutazione di insufficienza del comportamento assume nella carriera scolastica dell’allievo richiede che la valutazione stessa sia sempre adeguatamente motivata e verbalizzata in sede di effettuazione dei Consigli di classe sia ordinari che straordinari e soprattutto in sede di scrutinio intermedio e finale. 4. In considerazione del rilevante valore formativo di ogni valutazione scolastica e pertanto anche di quella relativa al comportamento, le scuole sono tenute a curare con particolare attenzione sia l’elaborazione del Patto educativo di corresponsabilità, sia l’informazione tempestiva e il coinvolgimento attivo delle famiglie in merito alla condotta dei propri figli. Articolo 5 Autonomia scolastica 1. Ciascuna istituzione scolastica autonoma, nel rispetto dei principi e dei criteri di carattere generale previsti dal presente Decreto e dalla normativa vigente, può determinare, in sede di redazione del Piano dell’Offerta formativa, ulteriori criteri e iniziative finalizzate alla prevenzione, tenendo conto di quanto previsto dal Regolamento di istituto, dal Patto educativo di corresponsabilità e dalle specifiche esigenze della comunità scolastica e del territorio. IL MINISTRO Mariastella Gelmini b) Circolare n.20 Roma, 4 marzo 2011 Oggetto: validità dell’anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado- Artt. 2 e 14 DPR 122/2009 Come è noto dall’anno scolastico in corso trova piena applicazione, per gli studenti di tutte le classi degli istituti di istruzione secondaria di II grado, la disposizione sulla validità dell’anno scolastico di cui all’articolo 14, comma 7, del Regolamento di coordinamento delle norme per la valutazione degli alunni di cui al DPR 22 giugno 2009, n. 122. Tale disposizione prevede che “… ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato”. In considerazione della varietà delle tipologie dei quadri orario previste nei diversi ordinamenti, delle situazioni oggettive rilevate e dei casi prospettati, anche a seguito di quesiti presentati, si ritiene opportuno fornire alcune indicazioni finalizzate ad una corretta applicazione della normativa in oggetto. Occorre considerare in via preliminare che la medesima disposizione, relativa alle validità dell’anno scolastico, era già prevista per gli studenti della scuola secondaria di primo grado (cfr. articolo 11 del D. Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59, successivamente richiamato e integrato dall’art. 2, comma 10, del Regolamento stesso). Pertanto le indicazioni che seguono valgono sia per gli studenti della scuola secondaria di primo grado che per quelli dei licei e degli istituti tecnici e professionali del secondo ciclo di istruzione. Finalità Le disposizioni contenute nel Regolamento per la valutazione degli alunni, che indicano la condizione la cui sussistenza è necessaria ai fini della validità dell’anno scolastico, pongono chiaramente l’accento sulla presenza degli studenti alle lezioni. La finalità delle stesse è, infatti, quella di incentivare gli studenti al massimo impegno di presenza a scuola, così da consentire agli insegnanti di disporre della maggior quantità possibile di elementi per la valutazione degli apprendimenti e del comportamento. Ed invero anche le deroghe al limite minimo di frequenza alle lezioni vengono consentite purché non sia pregiudicata la possibilità di valutazione degli alunni. Monte ore annuale Sia l’art. 2, comma 10, che l’art. 14, comma 7, del d.P.R. 122/2009 prevedono esplicitamente, come base di riferimento per la determinazione del limite minimo di presenza, il monte ore annuale delle lezioni, che consiste nell’orario complessivo di tutte le discipline e non nella quota oraria annuale di ciascuna disciplina. In tale prospettiva risulta improprio e fonte di possibili equivoci il riferimento ai giorni complessivi di lezione previsti dai calendari scolastici regionali, anziché alle ore definite dagli ordinamenti della scuola secondaria di primo grado e dai quadri-orario dei singoli percorsi del secondo ciclo. Infatti va precisato che il numero dei giorni di lezione previsto dai calendari scolastici regionali costituisce l’offerta del servizio scolastico che deve essere assicurato alle famiglie, mentre il limite minimo di frequenza richiesto dalle menzionate disposizioni inerisce alla regolarità didattica e alla valutabilità del percorso svolto dal singolo studente Per le stesse ragioni, considerato il riferimento al monte ore annuale, è ininfluente il fatto che l’orario settimanale delle lezioni sia organizzato su sei o cinque giorni. Le istituzioni scolastiche, in base all’ordinamento scolastico di appartenenza, vorranno definire preliminarmente il monte ore annuo di riferimento per ogni anno di corso, quale base di calcolo per la determinazione dei tre quarti di presenza richiesti dal Regolamento per la validità dell’anno, assumendo come orario di riferimento quello curricolare e obbligatorio. Personalizzazione del monte ore annuo L’art. 11 del decreto legislativo n. 59/2004 e i richiamati articoli 2 e 14 del Regolamento parlano espressamente di “orario annuale personalizzato”. A riguardo è opportuno precisare che tali riferimenti devono essere interpretati per la scuola secondaria di primo grado alla luce del nuovo assetto ordinamentale definito dal d.P.R. 20 marzo 2009 n. 89 (in particolare dall’art. 5) e, per la scuola secondaria di secondo grado, in relazione alla specificità dei piani di studio propri di ciascuno dei percorsi del nuovo o vecchio ordinamento presenti presso le istituzioni scolastiche. L’intera questione della personalizzazione va, comunque, inquadrata per tutta la scuola secondaria nella cornice normativa del d.P.R. 275/99 e, in particolare, degli artt. 8 e 9 del predetto regolamento. Pertanto devono essere considerate,a tutti gli effetti, come rientranti nel monte ore annuale del curricolo di ciascun allievo tutte le attività oggetto di formale valutazione intermedia e finale da parte del consiglio di classe Deroghe L’articolo 14, comma 7, del Regolamento prevede che “le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite [dei tre quarti di presenza del monte ore annuale]. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati”. Spetta, dunque, al collegio dei docenti definire i criteri generali e le fattispecie che legittimano la deroga al limite minimo di presenza. Tale deroga è prevista per casi eccezionali, certi e documentati. È compito del consiglio di classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti e delle indicazioni della presente nota, se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal collegio dei docenti, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo. Ad ogni buon conto, a mero titolo indicativo e fatta salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche, si ritiene che rientrino fra le casistiche apprezzabili ai fini delle deroghe previste, le assenze dovute a: • gravi motivi di salute adeguatamente documentati; • • • • terapie e/o cure programmate; donazioni di sangue; partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.; adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987). Comunicazioni allo studente e alla famiglia L’istituzione scolastica comunica all’inizio dell’anno scolastico ad ogni studente e alla sua famiglia il relativo orario annuale personalizzato e il limite minimo delle ore di presenza complessive da assicurare per la validità dell’anno; pubblica altresì all’albo della scuola le deroghe a tale limite previste dal collegio dei docenti. Si segnala inoltre la necessità di dare, secondo una periodicità definita autonomamente da ciascuna istituzione scolastica e comunque prima degli scrutini intermedi e finali, informazioni puntuali ad ogni studente e alla sua famiglia perché sia loro possibile avere aggiornata conoscenza della quantità oraria di assenze accumulate. Per l’anno scolastico in corso la scuola, salve restando le altre indicazioni contenute nella presente nota, definirà nella sua autonomia organizzativa modalità e tempi di comunicazione alle famiglie. Scrutinio finale Va, infine, ricordato che l’art. 14, comma 7, del Regolamento prevede in ogni caso che “Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo.” Di tale accertamento e della eventuale impossibilità di procedere alla valutazione per l’ammissione alla classe successiva o all’esame si dà atto mediante redazione di apposito verbale da parte del consiglio di classe. Pratica sportiva agonistica Per le assenze dovute allo svolgimento della pratica sportiva agonistica , si fa rinvio alla specifica nota n 2065 del 2 marzo u.s. della Direzione Generale per lo studente, l’integrazione. la partecipazione e la comunicazione, la quale va, comunque, intesa alla luce delle indicazioni fornite con la presente circolare. Il Direttore Generale F.to Carmela Palumbo Il presente Regolamento (parte integrante del POF dell'Istituto Comprensivo Arma) è stato approvato in tutte le sue parti dal Consiglio di Istituto nella seduta del 04 novembre 2008 e nella seduta del 1° luglio 2011 per il relativo aggiornamento (delibera n.31/11). Il presente Regolamento Scolastico viene pubblicato sul sito della scuola www.comprensivoarma.it e esposto all’albo della scuola. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO Signora Barbara Brugnolo Arma di Taggia, 1° luglio 2011 IL DIRIGENTE SCOLASTICO Dott.ssa Daniela Siffredi