CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE Direzione MODIFICHE DELLE NORME RELATIVE ALLE ESERCITAZIONI ALLA GUIDA AI FINI DEL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE “B” A seguito del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e trasporti del 20/04/2012 ( G.U n. 95 del 23/04/2012) ci sono nuove disposizioni per le esercitazioni alla guida sia per i minorenni ultradiciassettenni che per i maggiorenni che intendono conseguire la patente ai sensi dell’articolo 122. Per i MAGGIORENNI che presentano le domande per il conseguimento della patente di guida della categoria B a decorrere dal 2 maggio 2012 si applica la seguente disciplina: ¾ l’aspirante al conseguimento della patente deve fare almeno 6 ore obbligatorie di guida presso un’autoscuola secondo uno specifico programma. ¾ al termine delle esercitazioni viene rilasciato un attestato di frequenza; ¾ l’attestato e il libretto delle lezioni devono essere esibiti al momento della prenotazione della prova pratica di guida; ¾ nel caso di esercitazioni in autostrada o su strade extraurbane principali, ovvero in condizioni di visione notturna, effettuate con veicolo diverso da quello di un'autoscuola, da un titolare di autorizzazione ad esercitarsi alla guida, sul veicolo non può prendere posto, oltre al conducente, altra persona che non sia l'accompagnatore in funzione di istruttore, pena la sanzione di cui all’articolo 122, comma 9. Sanzione prevista :80 euro. Sia per i maggiorenni che per i minorenni il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e trasporti del 20/04/2012 ( G.U n. 95 del 23/04/2012), emanato in attuazione dell’articolo 11 bis del D.L. 5/2012 convertito con modifiche dalla L. 04/04/2012 n.35, ha previsto che durante l’esercitazione in autostrada con carreggiate a tre o più corsie è fatto divieto di impegnare altre corsie all’infuori delle due più vicine al bordo destro della carreggiata. E’ fatto altresì obbligo di rispettare i limiti di velocità di cui all’articolo 117 c. 2 CDS.. Le recentissime modifiche relative ai MINORENNI consistono principalmente nella possibilità per il minorenne che ha compiuto 17 anni ed è titolare di patente A1 (ma quando entrerà in vigore il D.Lgs 59/2011 anche di patente AM o B1) di iniziare ad esercitarsi in vista del conseguimento della patente B. La materia è regolata dall’articolo 115 commi da 1-bis a 1-septies (introdotti dalla L. 120/2010) e dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e trasporti n. 213 del 11/11/2011, applicabile dal 23/04/2012. Questa la disciplina: Requisiti ¾ essere minorenni ma aver compiuto 17 anni di età; ¾ essere titolari di patente; CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE Direzione Modalità per ottenere l’autorizzazione ¾ fare istanza alla Motorizzazione; ¾ con la ricevuta rilasciata dalla Motorizzazione, iscriversi al corso presso l’autoscuola; ¾ la durata dei corsi è di almeno 10 ore effettive di guida, di cui almeno 4 in autostrada o in strada extraurbana e almeno due in condizione di visione notturna; sul veicolo non può prendere posto, oltre al conducente, altra persona che non sia l’istruttore autorizzato e abilitato; il minore deve avere con sé la ricevuta della Motorizzazione e la patente di guida; per certificare il percorso formativo viene compilato un libretto delle lezioni di guida, che può essere sostituito da un dispositivo elettronico protetto; alla fine del corso viene rilasciato un attestato di frequenza; ¾ presentando l’attestato di frequenza e la formale designazione degli accompagnatori, la Motorizzazione rilascia l’autorizzazione alla guida accompagnata (immagine sopra), nella quale sono indicati i soggetti che, in qualità di accompagnatori, assistono il minore che si esercita. Possono essere designati al massimo tre accompagnatori i quali devono avere i seguenti requisiti: • non più di 60 anni ; • essere titolari da più di 10 anni di patente B o superiore; non sono ammesse le patenti speciali; sono ammesse solo le patenti italiane o rilasciate da altro Stato comunitario o appartenente allo Spazio economico europeo, purché riconosciute da almeno 5 anni; • essere titolari di patenti in corso di validità e sulle quali non risulti registrato all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, negli ultimi 5 anni, alcun provvedimento di sospensione; Se nel periodo della guida accompagnata viene annotato nel registro degli abilitati alla guida un provvedimento di sospensione o revoca della patente a carico dei soggetti designati all’accompagnamento, essi non possono più accompagnare il minore. In caso di necessità può essere chiesta la sostituzione di uno o più degli accompagnatori designati e quindi il rilascio di un duplicato dell’autorizzazione. Esercitazioni alla guida accompagnata ¾ deve avvenire su autoveicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t, con esclusione del traino di qualunque tipo di rimorchio; ¾ devono essere rispettati i limiti di potenza specifica riferita alla tara di cui all’art. 117, c. 2-bis (55 kw/t, o per veicoli M1, 70 kw); ¾ non devono essere superati i limiti di velocità di cui all’articolo 117 c. 2 ( 100 km/h sulle autostrade e 90 km/h sulle strade extraurbane principali); ¾ non devono essere trasportati altri passeggeri oltre la persona che svolge la funzione di accompagnatore; ¾ il minore deve avere con sé l’autorizzazione del DTT e la patente di guida; ¾ la persona che funge da accompagnatore deve essere indicata nella autorizzazione e deve avere con sé la patente prescritta. Ove si tratti di istruttore di autoscuola deve avere il documento comprovante la qualifica di istruttore abilitato e autorizzato; ¾ gli autoveicoli devono esporre nella parte anteriore e posteriore un contrassegno con le lettere “GA”di colore nero su fondo giallo retroriflettente. Per i veicoli delle autoscuole è ammessa, in luogo del contrassegno, la scritta <<scuola guida>> 26-6-2012 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 147 ». 12A07085 A LFONSO A NDRIANI , redattore DELIA CHIARA, vice redattore (WI-GU-2012-GU1-147) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S. — 50 —