CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
Direzione
MODIFICHE DELLE NORME RELATIVE ALLE ESERCITAZIONI ALLA GUIDA AI FINI
DEL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE “B”
A seguito del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e trasporti del 20/04/2012 ( G.U n. 95 del
23/04/2012) ci sono nuove disposizioni per le esercitazioni alla guida sia per i minorenni
ultradiciassettenni che per i maggiorenni che intendono conseguire la patente ai sensi dell’articolo
122.
Per i MAGGIORENNI che presentano le domande per il conseguimento della patente di guida della
categoria B a decorrere dal 2 maggio 2012 si applica la seguente disciplina:
¾ l’aspirante al conseguimento della patente deve fare almeno 6 ore obbligatorie di guida
presso un’autoscuola secondo uno specifico programma.
¾ al termine delle esercitazioni viene rilasciato un attestato di frequenza;
¾ l’attestato e il libretto delle lezioni devono essere esibiti al momento della prenotazione della
prova pratica di guida;
¾ nel caso di esercitazioni in autostrada o su strade extraurbane principali, ovvero in
condizioni di visione notturna, effettuate con veicolo diverso da quello di un'autoscuola, da
un titolare di autorizzazione ad esercitarsi alla guida, sul veicolo non può prendere posto,
oltre al conducente, altra persona che non sia l'accompagnatore in funzione di istruttore,
pena la sanzione di cui all’articolo 122, comma 9. Sanzione prevista :80 euro.
Sia per i maggiorenni che per i minorenni il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e trasporti
del 20/04/2012 ( G.U n. 95 del 23/04/2012), emanato in attuazione dell’articolo 11 bis del D.L.
5/2012 convertito con modifiche dalla L. 04/04/2012 n.35, ha previsto che durante l’esercitazione in
autostrada con carreggiate a tre o più corsie è fatto divieto di impegnare altre corsie all’infuori delle
due più vicine al bordo destro della carreggiata. E’ fatto altresì obbligo di rispettare i limiti di
velocità di cui all’articolo 117 c. 2 CDS..
Le recentissime modifiche relative
ai
MINORENNI
consistono
principalmente nella possibilità per
il minorenne che ha compiuto 17
anni ed è titolare di patente A1 (ma
quando entrerà in vigore il D.Lgs
59/2011 anche di patente AM o B1)
di iniziare ad esercitarsi in vista del
conseguimento della patente B. La
materia è regolata dall’articolo 115
commi da 1-bis a 1-septies
(introdotti dalla L. 120/2010) e dal
Decreto del Ministero delle
Infrastrutture e trasporti n. 213 del
11/11/2011,
applicabile
dal
23/04/2012.
Questa la disciplina:
Requisiti
¾ essere minorenni ma aver
compiuto 17 anni di età;
¾ essere titolari di patente;
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
Direzione
Modalità per ottenere l’autorizzazione
¾ fare istanza alla Motorizzazione;
¾ con la ricevuta rilasciata dalla Motorizzazione, iscriversi al corso presso l’autoscuola;
¾ la durata dei corsi è di almeno 10 ore effettive di guida, di cui almeno 4 in autostrada o
in strada extraurbana e almeno due in condizione di visione notturna; sul veicolo non
può prendere posto, oltre al conducente, altra persona che non sia l’istruttore autorizzato
e abilitato; il minore deve avere con sé la ricevuta della Motorizzazione e la patente di
guida; per certificare il percorso formativo viene compilato un libretto delle lezioni di
guida, che può essere sostituito da un dispositivo elettronico protetto; alla fine del corso
viene rilasciato un attestato di frequenza;
¾ presentando l’attestato di frequenza e la formale designazione degli accompagnatori, la
Motorizzazione rilascia l’autorizzazione alla guida accompagnata (immagine sopra),
nella quale sono indicati i soggetti che, in qualità di accompagnatori, assistono il minore
che si esercita.
Possono essere designati al massimo tre accompagnatori i quali devono avere i seguenti
requisiti:
• non più di 60 anni ;
• essere titolari da più di 10 anni di patente B o superiore; non sono ammesse le patenti
speciali; sono ammesse solo le patenti italiane o rilasciate da altro Stato comunitario
o appartenente allo Spazio economico europeo, purché riconosciute da almeno 5
anni;
• essere titolari di patenti in corso di validità e sulle quali non risulti registrato
all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, negli ultimi 5 anni, alcun
provvedimento di sospensione;
Se nel periodo della guida accompagnata viene annotato nel registro degli abilitati alla
guida un provvedimento di sospensione o revoca della patente a carico dei soggetti
designati all’accompagnamento, essi non possono più accompagnare il minore.
In caso di necessità può essere chiesta la sostituzione di uno o più degli accompagnatori
designati e quindi il rilascio di un duplicato dell’autorizzazione.
Esercitazioni alla guida accompagnata
¾
deve avvenire su autoveicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t,
con esclusione del traino di qualunque tipo di rimorchio;
¾
devono essere rispettati i limiti di potenza specifica riferita alla tara di cui all’art. 117, c.
2-bis (55 kw/t, o per veicoli M1, 70 kw);
¾
non devono essere superati i limiti di velocità di cui all’articolo 117 c. 2 ( 100 km/h sulle
autostrade e 90 km/h sulle strade extraurbane principali);
¾
non devono essere trasportati altri passeggeri oltre la persona che svolge la funzione di
accompagnatore;
¾
il minore deve avere con sé l’autorizzazione del DTT e la patente di guida;
¾
la persona che funge da accompagnatore deve essere indicata nella autorizzazione e deve
avere con sé la patente prescritta. Ove si tratti di istruttore di autoscuola deve avere il
documento comprovante la qualifica di istruttore abilitato e autorizzato;
¾
gli autoveicoli devono esporre nella parte anteriore e posteriore un contrassegno con le
lettere “GA”di colore nero su fondo giallo retroriflettente. Per i veicoli delle autoscuole è
ammessa, in luogo del contrassegno, la scritta <<scuola guida>>
26-6-2012
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Serie generale - n. 147
».
12A07085
A LFONSO A NDRIANI , redattore
DELIA CHIARA, vice redattore
(WI-GU-2012-GU1-147) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.
— 50 —
Scarica

MODIFICHE DELLE NORME RELATIVE ALLE ESERCITAZIONI