COMUNE DI TREVISO
SCHEMA DI ORDINANZA
PROVVEDIMENTI PER IL CONTENIMENTO E PREVENZIONE DEGLI EPISODI
ACUTI DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO NEL PERIODO
AUTUNNO - INVERNO 2008 / 2009.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE
E
IL COMANDANTE LA POLIZIA LOCALE
Visti:
-
il D.M. 2.4.2002, n. 60 che fissa il valore limite di 24 ore per la
protezione della salute umana pari a 50 µg/m³ (come media giornaliera
della concentrazione di PM10) da non superare più di 35 volte nell’arco
dell’anno civile;
-
il Piano regionale di risanamento e tutela dell’atmosfera (PRTRA),
approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 57
dell’11.11.2004, che ha classificato i Comuni della regione in zona A, B
o C per le diverse tipologie di inquinanti ed ha effettuato una rassegna
delle misure per il risanamento ed il miglioramento della qualità
dell’aria, stabilendo le misure di limitazione al traffico tra quelle
“messe in atto al fine di impedire il superamento dei 35 giorni all’anno
in cui le PM10 risultino eccedere l’indicatore di effetto acuto espresso
dalla media giornaliera”;
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Rilevato che alla data odierna il numero di giorni di superamento del
citato valore limite – registrato a partire dal 1° gennaio 2008 dalla
centralina di monitoraggio della qualità dell’aria gestita dal Dipartimento
Provinciale ARPAV di Treviso – ha raggiunto quota 64;
Visto che con D.G.C. n. xxx del xx.yy.2008 è stato stabilito di:
- prorogare per la stagione 2008/2009 i medesimi provvedimenti
approvati con D.G.C. n. 465 del 19.10.2007: “Misure minime per il
contenimento e la prevenzione dell’inquinamento atmosferico – Piano
d’Azione per la stagione 2007/2008”;
- individuare, come area di applicazione del Piano, l’intero territorio del
Comune di Treviso (ad esclusione della strada Tangenziale),
autorizzando l’Assessore e il Dirigente del Settore Ambiente, d’intesa
con il Dirigente la Polizia Locale
e il Dirigente del Settore
Infrastrutture, ad apportarvi via via tutte le modifiche e integrazioni
che si rendessero necessarie;
- dare atto che eventuali modifiche/integrazioni ai provvedimenti (ad
esempio l’eliminazione della “finestra giornaliera di libera circolazione”)
possono essere introdotte in relazione alla gravità dei fenomeni di
inquinamento atmosferico che possono via via determinarsi, nonché
dalle eventuali successive decisioni provenienti dal CIS regionale e/o
dal TTZ provinciale;
Considerato che l'art.7 comma 1, lettera b) del D.Lgs. 30.4.1992, n. 285,
Nuovo Codice della Strada e s.m.i., prevede che i Comuni possono limitare
temporaneamente la circolazione veicolare nell'ambito dei centri abitati
per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti;
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Visti:
-
gli artt. 5 (comma 3) e 37 del D.Lgs 30.4.1992, n. 285, Nuovo Codice
della Strada e s.m.i.;
-
il decreto del Ministero Ambiente 21.4.1999, n.163, che individua i
criteri ambientali e sanitari in base ai quali i Sindaci adottano le
misure di limitazione della circolazione di cui all'art.7 del D.Lgs.
30.4.1992, n. 285, Nuovo Codice della Strada e s.m.i.;
-
l’art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali);
-
ritenuto che il presente provvedimento rientri nella competenza
dirigenziale, in quanto trattasi di atto di gestione amministrativa (e
non di un atto di espressione di indirizzo e controllo politicoamministrativo), come tale soggetto alla disciplina generale di cui
all'articolo 107 del D.Lgs. n. 267/2000 (cfr. TAR Veneto, prima
sezione, sentenza n. 456/2004).
ORDINANO
che siano applicate le seguenti misure e provvedimenti:
LIMITAZIONE ALLA CIRCOLAZIONE E ALL’UTILIZZO DEI VEICOLI
nel territorio del Comune di Treviso è disposto il fermo del traffico, nelle
giornate dal lunedì al venerdì, escluse quelle festive infrasettimanali,
dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00, per i
periodi dal 17 novembre al 19 dicembre 2008 e dal 12 gennaio al 15
aprile 2009, con le seguenti modalità:
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- autoveicoli ad accensione comandata (benzina) non omologati ai sensi
della direttiva 91/441/CEE e successive direttive (veicoli detti “pre
Euro 1” a benzina);
- autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) non omologati ai sensi della
direttiva 91/542/CEE, punto 6.2.1.B oppure non omologati ai sensi della
direttiva 94/12/CEE e successive direttive (veicoli detti “pre-Euro 1“ e
“Euro 1” diesel);
- motoveicoli e ciclomotori a 2 tempi non omologati ai sensi della
direttiva 97/24/CEE, capitolo 5 e successive direttive (veicoli detti
“pre-Euro 1 a due tempi”);
Su tutto il territorio comunale, per il periodo dal 17 novembre 2008 al
15 aprile 2009, è altresì fatto obbligo:
- di spegnimento dei motori degli autobus nella fase di stazionamento ai
capolinea;
- di spegnimento dei motori dei veicoli merci durante le fasi di
carico/scarico.
Esclusioni dal fermo della circolazione e deroghe
-
-
veicoli elettrici leggeri da città, veicoli ibridi multimodali, microveicoli elettrici ed
elettroveicoli ultraleggeri;
veicoli muniti di impianto, anche non esclusivo, alimentato a gas naturale o gpl, per
dotazione di fabbrica o per successiva installazione;
veicoli alimentati a gasolio, dotati di efficaci sistemi di abbattimento delle polveri
sottili, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione, omologati ai sensi
della vigente normativa;
veicoli alimentati a gasolio, dotati di efficaci sistemi di abbattimento delle polveri
sottili, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione, omologati ai sensi
della vigente normativa. Relativamente agli autoveicoli di categoria M2, M3, N2 ed
N3 ai sensi dell'art.47, comma 2, del D.Lgs.285/92, per efficace sistema di
abbattimento delle polveri sottili si intende un sistema in grado di garantire un
valore di emissione della massa del particolato pari o inferiore al limite fissato
dalla normativa per la categoria “Euro 3” e riportato nella rispettiva tabella di cui
all'Allegato A del decreto del Ministero dei Trasporti n.39 del 25 gennaio 2008;
per capire se il proprio veicolo diesel Euro4 è dotato di filtro antiparticolato (FAP)
montato di serie si deve controllare che la sigla FAP indicata nel rigo D.1 o K del
riquadro 2 della carta di circolazione corrisponda ad una delle sigle riportate nelle
relative tabelle consultabili, per le diverse case costruttrici, su diversi siti quali ad
esempio:
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ARPA emilia romagna: www.arpa.emr.it/pubblicazioni/liberiamo/avvisi_23.asp ;
Comune di Lodi: www.comune.lodi.it/downloads/sigle_veicoli_con_antiparticolato_2006.pdf ;
- veicoli storici, purché in possesso dell'attestato di storicità o del certificato di
idoneità/omologazione, rilasciato a seguito di iscrizione negli appositi registri
storici ai sensi dell'art.60, comma 4, del Codice della Strada, D.Lgs. n. 285/92;
- veicoli classificati come macchine agricole di cui all'art. 57 del D.Lgs. 285/92;
- motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi anche se omologati
precedentemente alla direttiva n.97/24/CEE del Parlamento Europeo e del
consiglio del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli
a motore a due o tre ruote, cosiddetti “Euro 0” o “pre-Euro 1”;
- veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo a servizio di finalità
di tipo pubblico o sociale, di seguito specificati:
• veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia
Penitenziaria, della Guardia di Finanza, delle Forze Armate, del corpo
nazionale dei Vigili del Fuoco, della Croce Rossa Italiana, dei corpi e servizi di
Polizia Municipale, della Protezione Civile e del Corpo Forestale;
• veicoli di pronto soccorso sanitario;
• scuola bus e mezzi di trasporto pubblico locale (TPL) - fatto salvo quanto già
disciplinato per i veicoli di categoria M3 con D.G.R. 15/06/2007 e con D.G.R.
27.12.2007 n. 6148;
• veicoli muniti del contrassegno (di cui all’art. 12 del D.P.R. 24 Luglio 1996, n.
503) per il trasporto di portatori di handicap ed esclusivamente utilizzati negli
spostamenti del portatore di handicap stesso;
• autovetture targate CD e CC.
Sono altresì esclusi dal fermo della circolazione i seguenti veicoli:
- veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico
servizio o di pubblica utilità, individuabili o con adeguato contrassegno o con
certificazione del datore di lavoro di lavoro, che svolgono servizi manutentivi di
emergenza;
- veicoli dei commercianti ambulanti dei mercati settimanali scoperti, limitatamente
al percorso strettamente necessario per raggiungere il luogo del lavoro dal proprio
domicilio e viceversa;
- veicoli degli operatori dei mercati all'ingrosso (ortofrutticoli, ittici, floricoli e
delle carni), limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il
proprio domicilio al termine dell'attività lavorativa;
- veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione
ministeriale di cui alla direttiva 97/67/CE come modificata dalla direttiva
2002/39/CE;
- veicoli blindati destinati al trasporto valori, disciplinati dal decreto del Ministero
dei Trasporti 3.2.1998, n.332;
- veicoli di medici e veterinari in visita urgente, muniti del contrassegno dei
rispettivi ordini, operatori sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione
del datore di lavoro;
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veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed
indifferibili per la cura di grave malattie in grado di esibire relativa certificazione
medica;
veicoli utilizzati dai lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la fruizione dei
mezzi di trasporto pubblico, certificati dal datore di lavoro;
veicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto di qualsiasi confessione per le fruizioni
del proprio ministero;
veicoli delle autoscuole utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento
degli esami per il conseguimento delle patenti C, CE, D, DE ai sensi dell'art. 116 del
D.Lgs. 285/92;
veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento certificalo per la donazione;
veicoli per l’accompagnamento degli alunni di asili nido, scuole materne, scuole
elementari e scuole medie inferiori, limitatamente ai 30 minuti prima e dopo
l’orario di entrata e uscita del minore (da documentare con le modalità prevista dal
“titolo autorizzatorio”), e con l’attestazione dell’orario da parte del Dirigente/
Responsabile scolastico;
veicoli di trasporto collettivo delle società sportive per l’accompagnamento di
giovani atleti (massima categoria giovanissimi) verso le strutture sportive,
limitatamente al percorso casa - impianto sportivo e limitatamente ai 60 minuti
prima e dopo l’inizio e la fine degli allenamenti, muniti di chiara identificazione
(logo della società) e di “titolo autorizzatorio” con l’attestazione degli orari da
parte del presidente/legale rappresentante della società sportiva;
veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense;
veicoli con targa estera;
autoveicoli che trasportano farmaci e prodotti per uso medico;
veicoli degli ospiti degli alberghi situati nell'area interdetta, limitatamente al
percorso necessario all'andata e al ritorno dall'albergo, in possesso della copia
della prenotazione;
veicoli che effettuano car-pooling, ovvero trasportano almeno tre persone a bordo,
quale promozione dell'uso collettivo dell'auto;
veicoli che debbono recarsi alla revisione obbligatoria (con documenti dell’ufficio
dei Dipartimento di Trasporti Terrestri o dei Centri di Revisione Autorizzati)
limitatamente al percorso strettamente necessario;
veicoli degli istituti di vigilanza privata compresi i portavalori;
veicoli appartenenti alle categorie L2 e L5 riferite al trasporto merci e alla
categoria N di cui all'art. 47/2c. lettera c) del D.Lgs 285/1992 Nuovo Codice
della Strada classificati come speciali o ad uso specifico, di cui all'art. 203 del DPR
495/1992 .
veicoli adibiti a cerimonie nuziali o funebri e al seguito.
Resta esclusa dal blocco della circolazione di cui trattasi solo la SR n. 53 (la c.d.
TANGENZIALE).
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CONTENIMENTO DELL’INQUINAMENTO DA COMBUSTIONE
Dal 17 novembre 2008 al 15 aprile 2009, è disposto il divieto di
utilizzo di apparecchi per il riscaldamento domestico funzionanti a
biomassa legnosa, come definita nella norma UNI CEN/TS 14588, nel caso
siano presenti altri impianti per riscaldamento alimentati con altri
combustibili ammessi, appartenenti alle seguenti categorie:
a1) camini aperti;
a2) camini chiusi, stufe e qualunque altro apparecchio domestico
alimentato a biomassa legnosa che non garantiscono il rispetto dei
seguenti requisiti:
- rendimento energetico η≥ 63%;
- valore di emissione di monossido di carbonio (CO) ≤0,5% in riferimento
ad un tenore di ossigeno (O2) del 13%, riferito ai gas secchi a 0°C e a
1,014 bar.
Il valore di rendimento energetico posseduto dall’apparecchio è di norma
precisato sul libretto di istruzioni dell’apparecchio stesso, fornito da
venditore; in mancanza di questo, sarà ritenuta valida la certificazione
rilasciata dal venditore o dalla casa costruttrice, suscettibile di verifica.
Dal 17 novembre 2008 al 15 aprile 2009, sono altresì disposti:
- la limitazione della temperatura a massimi 20°C negli edifici
classificati in base al D.P.R. 412/93, con le sigle:
• E.1: Edifici adibiti a residenza e assimilabili;
• E.2: Edifici adibiti a uffici e assimilabili;
• E.4: Edifici adibiti ad attività ricreative o di culto e assimilabili;
• E.5: Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili;
• E.6: Edifici adibiti ad attività sportive;
• E.7: Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
- la limitazione della temperatura a massimi 18° C negli edifici
classificati in base al D.P.R. 412/93, con la sigla:
• E.8: Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili.
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ULTERIORI
MISURE
OBBLIGATORIE
DELL’INQUINAMENTO ATMOSFERICO
PER
IL
CONTENIMENTO
Dal 17 novembre 2008 al 15 aprile 2009, sono disposti:
- il divieto di combustione all’aperto, in particolare in ambito agricolo e
di cantiere, con l'eccezione dei tralci delle viti se soggette ad obbligo
di combustione per disposizione regionale con finalità antiparassitaria;
- il divieto di climatizzazione dei seguenti spazi dell’abitazione o
ambienti ad essa complementari: cantine, ripostigli, scale primarie e
secondarie che collegano spazi di abitazione con cantine, box garage;
- il divieto di climatizzazione di box, garage, ripostigli;
- il divieto di utilizzo di soffiatori per la pulizia delle superfici asfaltate
e/o lastricate (strade e marciapiedi);
Che copia del presente provvedimento sia inviata, a cura dell’ufficio
protocollo, ai sottoelencati soggetti:
A tutti i Settori comunali e p.o. fuori settore;
Ufficio Stampa;
Ufficio Relazioni con il Pubblico;
Prefetto, Questore, Comandante dei Carabinieri, Comandante della Polizia
Stradale; ARPAV Dipartimento Provinciale di Treviso;
ACI Treviso;
Aziende di trasporto pubblico: ACTT S.p.a., La Marca S.p.a.;
Provveditorato agli studi e alle direzioni didattiche;
Confartigianato La Marca Trevigiana, CNA, Ascom Confcommercio,
Unindustria Treviso, CCIAA, Collegio dei Ragionieri e Periti Commerciali,
Collegio dei Geometri, Collegio dei Periti Industriali, Ordine degli
Ingegneri, Ordine degli Architetti, Associazione Costruttori edili;
Legambiente.
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A norma dell'art. 3 comma 4 della legge n. 241/1990, si avverte che,
avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso ai sensi della
Legge n. 1034/1971 al T.A.R. del Veneto, per incompetenza, eccesso di
potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione,
ovvero ricorso straordinario ai sensi del D.P.R.1199/1971 al Presidente
della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dall’ultimo giorno di
pubblicazione dell’ordinanza all’Albo Pretorio.
Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al ministero dei
Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla
natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 c. 3 del Codice della
Strada.
Treviso,
Il Dirigente del Settore Ambiente
Il Comandante la Polizia Locale
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Schema di Ordinanza 2008_2009