Progetto
Salute srl
--Ordine degli
Ingegneri della
Provincia di
Trento
--CORSO per RSPP
e per
COORDINATORI
PER LA
PROGETTAZIONE
E PER
L’ESECUZIONE
DEI LAVORI
Trento 22 marzo 2011
Criteri metodologici per la redazione
dei piani di sicurezza
dott. Marcello Cestari - Ispettore del Lavoro - UOPSAL
1
Le ragioni dell’introduzione delle direttive comunitarie nel
sistema sicurezza
Esecuzione
Concezione
37%
35%
Organizzazione
Il 63% degli infortuni mortali in
cantiere dipende da scelte
effettuate a monte della fase di
esecuzione
Indagine della Commissione delle Comunità Europee 1991
Ufficio pubblicazioni comunità europeee CECA-CEE-CEA, Bruxelles Lussemburgo 1993
28%
Le scelte architettoniche e/o organizzative non
adeguate o una carente pianificazione dei lavori
all’atto della progettazione dell’opera influiscono su
più della metà degli infortuni nei cantieri edili
IL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
A cura del CSP.. ..ma coinvolge tutti i soggetti, committente
responsabile lavori, progettisti, datori di lavoro, rspp, rls, preposti,
lavoratori dipendenti e autonomi, subappaltatori, …
Si integra con gli altri piani della sicurezza, POS e PIMUS in particolare
si pongono come piani operativi di dettaglio a cura delle imprese
esecutrici
Dall’adempimento degli obblighi del committente traggono origine le
modalità esecutive e procedurali che hanno come obiettivo
l’eliminazione o quantomeno la riduzione dei rischi insiti nell’attività
edile. E’ su mandato del committente che il CSP redige il piano.
Per redigere un buon piano risulta essere importante il continuo ed
efficace rapporto di collaborazione interazione tra committente,
progettista/responsabile dei lavori e CSP. Così come è fondamentale il
rapporto tra CSE, committente, direttore di lavori, preposti e datori
di lavoro.
2
IL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
Se questi soggetti operano in maniera autonoma e indipendente senza
integrazione, col tempo si evidenzieranno incoerenze e sfasatura tra
situazioni concrete e previsioni nel PSC.
Natura e scopo del PSC sono descritti nell’art. 100 del TUSL. Il piano
di sicurezza, consolidato nella prassi progettuale fin dal 1997, è un
documento tecnico costituito da un elaborato descrittivo integrato
secondo necessità da elaborati grafici.
E’ opportuno in concreto avere una maggior chiarezza possibile
quindi gli elaborati grafici sono molto efficaci ed opportuni. Preferire
una maggior attenzione nella descrizione di procedure e schemi
operativi nonché dalla descrizione del CHI-CHE COSA DEVE FARE
piuttosto che perdersi in inutili seppur in teoria “necessarie”
valutazioni dei rischi su matrice PxD.
IL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
La finalità è evidente: la predisposizione delle misure preventive
protettive atte ad abbattere l’esposizione al rischio nell’attività di
cantiere, non solo quando vi sono più imprese, ma sempre per tutta
la durata dei lavori e a prescindere da ev. frazionamenti dell’appalto
o diversi titoli autorizzativi: la considerazione del cantiere deve
avvenire come unica entità.
E’ quindi indispensabile che la progettazione della sicurezza sia
effettivamente contestuale alla progettazione dell’opera: il
legislatore comunitario giustificava questa previsione al fine di
consentire lo sviluppo della pianificazione di progetto e di sicurezza
con scelte progettuali che consentano una minore esposizione al
rischio ab origine.
Il TULS ha introdotto con il c.11 art.90 una deroga alla nomina del
CSP per i lavori privati non soggetti a permesso a costruire e
comunque di importo inf. a 100.000 euro, facendo sfuggire i lavori
liberi e quelli con DIA
3
IL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
La lettura della norma però genera forti dubbi interpretativi. La
modifica del TU da parte del decreto 106 ha rinviato al CSE il lavoro
di progettazione: si deve quindi nominare comunque il CSE, il quale
svolgerà le funzioni pure di CSP.
Ma il risultato non è del tutto soddisfacente: in fondo è carente di
ragione tecnica. Non comporta risparmi di tempo, né organizzativi né
di spesa, e soprattutto l’attività e l’efficacia del PSC sono
depotenziate, essendo che mancherebbe la redazione in parallelo con
la progettazione dell’opera.
Di sicuro anche in assenza di CSP per lavori con DIA o lavori con aut. a
costruire inf. a soglia, il PSC del CSE deve essere predisposto e fornito
alle imprese prima delle loro selezione: stipulare l’appalto senza il
PSC è contra legem, ed ancor più lo è iniziare i lavori. L’unica deroga
ammessa è la nomina tardiva del CSE a seguito di previsione di lavoro
di un impresa, poi nell’esecuzione divenute due o più.
IL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
Perché sono previsti più piani in un cantiere?
L’evoluzione normativa della sicurezza (164 anni 50, 626 e 494 anni 90
e oggi TUSL 81/08) fornisce una visione a 360° della sicurezza in
cantiere. Coerentemente si afferma che la funzione tra piani operativi
(POS-PIMUS) e piano di coordinamento è distinta ma integrata.
I piani operativi sono i principali adempimenti documentali delle
imprese: non sono altro che dei DVR specifici per il cantiere e il lavoro
da svolgere. Di certo un POS non precisa l’organizzazione di cantiere e i
rischi d’interferenza, bensì valuta i rischi secondo le lavorazioni della
ditta, le attrezzature in dotazione, l’esperienza e la formazione dei
propri lavoratori. Pianificare la sicurezza in cantiere è mansione dei
coordinatori, nel PSC, imperniato sui rischi derivanti dalle condizioni
specifiche dell’opera da realizzare, dall’uso comune di attrezzature ed
impianti, dalla presenza simultanea di più imprese, dai rischi
ambientali e di altre attività in atto. Inoltre nella fase successiva sarà il
CSE a curare il coordinamento, l’applicazione del piano, la coerenza dei
piani operativi con il piano quadro.
4
IL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
Il TULS ha condensato negli allegati (XIII, XV, XVI, XXII) i contenuti
minimi dei piani, con una sequenza logica che è utile e opportuno
rispettare;
Il PSC è un documento di per sé complesso in quanto si ingerisce in
tutti gli altri piani. Può dare previsioni alle imprese affinché
individuino e precisino soluzioni di dettaglio a scelte progettuali
previste per la realizzazione dell’opera. Prevede le modalità di
coordinamento tra imprese interferenti compresi lavoratori
autonomi, nonché dei fornitori.
E’ evidente che laddove si preveda un interferenza prima di valutare
come ridurre i rischi si cercherà di eliminare alla fonte in problema
tentando una sfasamento temporale e o spaziale delle lavorazioni e,
in presenza di rischio residuo indicare alle imprese i DPI necessari.
Entra nel merito della gestione delle emergenze, prevede il cronoprogramma e la stima analitica dei costi.
LA FUNZIONE QUID PLURIS DEL PSC
Il PSC deve poter arrivare a porre - proporre dei vincoli contrattuali agli
appaltatori, ove necessario. Si pensi ad una costruzione particolare con
profili irregolari tali da rendere pressoché impossibile il corretto uso
del ponteggio “classico” cioè quello a telai prefabbricati.
Ai fini della sicurezza il ponteggio maggiormente flessibile del tipo a
telai e traversi prefabbricati (multidirezionali) o ancor più il ponteggio
a tubi e giunti, magari inserendo che è indispensabile il progetto del
ponteggio da parte di tecnico abilitato in quanto lo schema tipo non è
sufficiente ad asservire il ponteggio alla costruzione.
Oppure si pensi a una costruzione a cui non è ancorabile il ponteggio
(costruzione con tamponamenti esterni in vetro, ponteggio asservito ai
casseri d’armatura per un muro CA di notevole altezza): in questi casi o
non si può-non esiste un supporto a cui ancorare il ponteggio; su
progetto è possibile una modalità di ancoraggio “esterno”, con
puntellatura sul lato opposto a quello asservito.
In casi simili il PSC offre la possibilità di una sana influenza della
sicurezza sulla parte amministrativa (contratto d’appalto, computo).
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LA STIMA DEI COSTI p.to 4 all.to XV
Il PSC comprende la stima dei costi che rispetto alla prima versione del
494 si è precisato debba essere ANALITICA. Si tratta di valutare il
compenso dovuto per i mezzi, le opere (apprestamenti, impianti, DPC)
e le attività organizzative ( procedure, sfasamenti temporali-spaziali,
misure di coordinamento tra datori di lavoro, viabilità peculiari, ecc).
Di fatto per ogni misura, procedura, impianto, DPC, ecc imposto dal PSC
e non ricompreso nel prezzo dell’opera compiuta, deve essere valutato
il relativo costo. E’ l’opportunità per il CSP di rendere potenzialmente
concrete le sue
La stima deve essere analitica per singole voci, valutate a corpo o a
misura, riferita ad elenchi standard o specializzati. Le voci devono
essere calcolate considerando il costo relativo al singolo cantiere. Come
ormai risaputo, i costi della sicurezza non sono soggetti a ribasso nelle
offerte delle imprese esecutrici. Sono liquidati dal D.L. in base allo
S.A.L. previa approvazione del CSE. Sono difformi le procedure non
analitiche (forfait o percentuale) o altre forme proposte come quella
dell’Autorità Vigilanza LL.PP.(2000).
LA STIMA DEI COSTI nel PSS (LL.PP.)
I costi della sicurezza sono previsti anche nel PSS!
Per le opere rientranti nel campo di applicazione del D. Lgs.
N. 163 del 12 aprile 2006 (Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) per le quali non è
prevista la redazione del PSC ai sensi del TUSL, le
amministrazioni appaltanti stimano, per tutta la durata delle
lavorazioni previste nel cantiere, i costi delle misure
preventive e protettive finalizzate alla sicurezza e salute dei
lavoratori.
L’amministrazione appaltante stima i costi della sicurezza,
non il progettista! Se il progettista interviene deve ricordarsi
che se firma diventa responsabile!
Opportuna quindi un integrazione contrattuale...
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Le linee guida 2006 per la redazione del PSC
La Conferenza Regioni e Province Autonome nel 2006 ha approvato le
linee guida per l’applicazione del DPR 222/03. Non ha valore di legge
ma sicuramente è un buon orientamento nell’applicazione della legge.
Anche se i contenuti del 222 sono stati trasferiti nell’all.to XV del TUSL,
il rifarsi alle linee guida appare sostanzialmente corretto.
Il PSC deve essere
-SPECIFICO non generico, riferito nel dettaglio al progetto al quale
viene allegato; la specificità sarà evidente dal riferimento alle scelte
tecniche e progettuali, dalle tavole di layout di cantiere ed altre
allegate con eventuali soluzioni tecnologiche, dalla descrizione del sito
con particolare riferimento alle caratteristiche idrogeologiche
-CONSULTABILE e comprensibile per i datori di lavoro, preposti,
lavoratori, rls, committenti, ispettori, ecc
-FATTIBILE cioè concretamente realizzabile da imprese e lavoratori
-FUNZIONALE all’esecuzione dell’opera e atto a garantire la sicurezza
Le linee guida 2006 per la redazione del PSC
Se gli interessati diretti sono i CSP non meno lo sono i committenti:
troppo spesso i responsabili del procedimento per la stazione
appaltante pubblica hanno approvato elaborati tecnici generici, non
concretizzabili e sostanzialmente inutili.
L’individuazione l’analisi e la valutazione dei rischi in rif. All’area ed
all’organizzazione del cantiere deve essere riferita concretamente e
specificamente alla situazione riscontrabile nel cantiere in oggetto, che
lo differenziano dagli altri per le sue particolarità. Non può essere uno
“stampone” valido erga omnes, astratto, generale, ripetibile per ogni
PSC.
Sull’uso delle attrezzature, delle infrastrutture, degli impianti, degli
apprestamenti, la regolamentazione prevista dal coordinatore deve
consentire l’individuazione di CHI li allestisce, di CHI ne deve garantire
la manutenzione, di definire MODALITA’ e PROCEDURE di utilizzo,
stabilire CHI, QUANDO e COME li può o li deve utilizzare.
7
Le linee guida 2006 per la redazione del PSC
L’approccio delle linee guida verso la responsabilizzazione dell’impresa
principale trova riscontro nel TULS che ha introdotto il concetto di
impresa affidataria, di fatto equivalente all’appaltatore nei lavori
pubblici. In rif. All’allestimento del cantiere con le principali
attrezzature e DPC per il CSP è normalmente facile attribuire
all’appaltatore la messa in opera e la manutenzione e cura
dell’efficacia, quantomeno per gli elementi principali come la
recinzione, il ponteggio, gli apparecchi di sollevamento, l’impianto
elettrico di cantiere, ecc.
Altro aspetto rilevante è l’organizzazione per la gestione delle
emergenze. Le alternative sono una gestione comune con oneri tecnico
organizzativi sull’appaltatore oppure una gestione separata, ogni ditta
che opera in cantiere avrà autonoma gestione. In questo caso si dovrà
prevedere le modalità per i lavoratori autonomi che dovranno avvalersi
del servizio di gestione allestito dalle ditte di cui sono subaffidatari.
Quando la prestazione d’opera sia ordinata direttamente dal
committente (lavori privati), questi potrà imporre all’impresa
principale affidataria l’adempimento degli obblighi di pronto soccorso
anche per gli autonomi
Le linee guida 2006 per la redazione del PSC
Il piano deve contenere la durata delle lavorazioni (cronoprogramma)
con l’individuazione delle fasi e se necessario delle sottofasi di lavoro.
L’utilità concreta è evidente, in quanto determina la sequenza dei
lavori e dove previsto le sovrapposizioni quantomeno temporali.
Più il cronoprogramma si rivela coerente con l’effettiva organizzazione
dei lavori, tanto più sarà possibile individuare e per quanto possibile
eliminare le interferenze per sovrapposizioni spaziali e temporali.
Laddove possibile si deve sempre fare riferimento a TRASPOSIZIONI
GRAFICHE sotto forma di disegni, tavole esplicative, piante e sezioni,
schemi, ecc in quanto facilitano la comprensione e integrano le
prescrizioni contenute negli elaborati descrittivi.
L’area di cantiere viene in esame su due livelli di intervento, per
l’edilizia tradizionale il CSP affronterà i problemi derivanti
prevalentemente da VIABILITA’ LOGISTICA SOTTOSERVIZI mentre in
opere complesse l’attenzione deve allargarsi su rischi indotti da fattori
AMBIENTALI quali l’INSTABILITA’ dei terreni (frane, cavità sotterranee),
presenza di DEPOSITI sotterranei, siti archeologici, ecc
8
Le linee guida 2006 per la redazione del PSC
Vanno stimati altresì i rischi che il cantiere può rappresentare per
l’area circostante, si pensi alle emissioni quali rumore, polveri,
inquinanti.
Per ognuno degli elementi individuati nel piano dovranno essere
individuate sempre le scelte progettuali ed organizzative, le procedure
e le misure di sicurezza. In conseguenza di tale obbligo nel PSC dovrà
essere indicato:
CHE COSA SI DEVE FARE
QUANDO LO SI DEVE FARE
CHI DEVE FARE
linee guida 2006 e le INTERFERENZE
Le interferenze spaziali e temporali tra lavorazioni diverse sono fonte
di esposizione a rischi non previsti nei POS delle singole imprese e per i
quali i lavoratori non sono formati.
Si individuano due livelli di intervento, il primo è relativo alla
neutralizzazione delle interferenze con eliminazione dei rischi. Lo
sfasamento temporale è lo strumento principale. Il presupposto è che il
progetto dell’opera sia compatibile e che in fase di progetto sia stata
fatta un’analisi del programma delle lavorazioni affinché sia previsto in
modo cogente lo sfasamento delle lavorazioni potenzialmente
interferenti. Da qui l’importanza del cronoprogramma, specie per le
fasi più critiche. Analogamente laddove i cantieri lo richiedano e lo
permettano sono auspicabili sfasamenti spaziali. Da questi spesso si
esigono procedure organizzative e di controllo nonché la
predisposizione di DPC e compartimentazione spaziale. Tipico è il caso
delle scuole, case di riposo, ospedali, ecc dove le parti oggetto di
ristrutturazione vengono compartimentate con l’erezione di pareti di
cartongesso provvisorie e modificabili che garantiscano la sicurezza dei
servizi.
9
linee guida 2006 e le INTERFERENZE
In casi del genere spesso è necessario pure lo sfasamento temporale per
alcune fasi che, seppur fattibili a livello di separazione spaziale, sono
incompatibili con i servizi offerti dalla struttura parzialmente attiva: è
il caso delle lavorazioni fonti di rumore come le demolizioni
meccaniche o altri casi analoghi.
Dove l’interferenza non è eliminabile è necessario che il coordinatore
prescriva l’utilizzo di DPC e DPI per l’eliminazione o riduzione a livelli
accettabili del rischio residuo.
PSC e lavori pubblici: D.Lgs.163/06 cod. contratti e appalti
-ribadisce obbligo presentazione PSC, PSS, POS, STIMA dei COSTI
-PSC considerato un elaborato di progetto esecutivo
-il PSC conforme al TULS è altresì conforme alle norme sui LL.PP.
Nomina tardiva del coordinatore
Vi sono casi in cui in prima istanza il CSP non è nominato. Legittimi
come la previsione di lavoro di una sola impresa e meno legittimi ad
esempio per disattenzione, leggerezza, imperizia del committente o
del responsabile dei lavori - direttore di lavori. In concreto in cantiere
ad un certo punto diviene d’obbligo nomina e piano, ad esempio per
previsione di lavoro di una seconda impresa o addirittura con imprese
già all’opera.
In tali casi al di la delle eventuali responsabilità, è opportuno
sospendere immediatamente i lavori, far redigere al CSE il PSC, con
eventuale variante al contratto, anche relativamente ai costi della
sicurezza. Dopo l’accettazione del PSC compresi oneri della sicurezza,
la D.L. può ordinare la ripresa o l’inizio dei lavori.
Sarà opportuno che il CSE riscontri l’idoneità dei POS anche se già
accettati dalla Direzione Lavori.
10
PSC e DUVRI… il cantiere in azienda
Il TULS (a.26) impone misure di coordinamento laddove vengono
appaltati lavori all’interno di una azienda o unità produttiva o
comunque dove vi sia un contesto di lavoro nel quale vengono ad
operare altri soggetti, con potenziale esposizione a rischi derivanti da
interferenza. Tipico caso dello stabilimento in sono appaltate
manutenzioni agli impianti di produzione con interventi di terzi sulle
linee mentre l’azienda è in attività.
Ribadendo il principio della cooperazione e del coordinamento tra i
datori di lavoro, ora il datore di lavoro committente deve acquisire la
documentazione sulla regolarità dell’appaltatore, sull’attivazione delle
procedure di formazione e coordinamento, redigere il DUVRI quale
documento contrattuale e stimare/corrispondere gli oneri della
sicurezza.
Si applica quindi la stessa logica e procedura di responsabilizzazione del
committente, dei costi della sicurezza e del PSC anche nei casi “non
edili” ma dove vi sono interferenze tra l’attività di diverse imprese.
PSC e DUVRI… il cantiere in azienda
E’ possibile la sovrapposizione tra PSC e DUVRI, ovvero lavori edili di
più imprese all’interno di un’azienda in attività.
Il decreto 106 al comma 2 dell’art.96 ha chiarito che laddove ci sia PSC
e POS il DUVRI non occorre (essendo in fondo un PSC…)
Infatti il PSC ben fatto deve aver valutato le interferenze tra cantiere
edile ed attività aziendali del committente con la previsione di obblighi
sia per le imprese in cantiere che per l’attività del committente
Prima del 106 vi era la possibilità di un PSC che valutava solo le
interferenze tra cantiere ed attività in atto con le misure cogenti per le
imprese in cantiere. Il datore di lavoro recepiva il PSC e richiamandolo
redigeva il DUVRI, come documento complementare al suo DVR, in cui
erano previste le misure integrative che l’azienda metteva in atto per il
completo abbattimento dell’interferenza e per la sicurezza dei
lavoratori dell’unità lavorativa.
In ogni caso nella fase esecutiva, a cascata rispetto alla redazione ed
accettazione del PSC dovranno discendere le procedure di
coordinamento, istruzioni e ordini di servizio, formazione e
informazione necessarie per l’applicazione delle misure individuate.
11
Appalti endoaziendali e DUVRI
• Riferimento art. 26: si applica al D.L. committente in
caso di affidamento di lavori, servizi,
forniture…..sempre che abbia la disponibilità
giuridica dei luoghi in cui svolge l’appalto o la
prestazione di lavoro autonomo;
• Cosa deve fare il datore di lavoro?:
a) verificare l’idoneità tecnico professionale delle imprese
appaltatrici-lavoratori autonomi (iscrizione CCIAA e
autocertificazione possesso requisiti di idoneità tecnicoprofessionale;
b) fornire informazioni sui rischi specifici esistente
nell’ambiente e misure di prevenzione;
c) elaborare il DUVRI che va allegato al contratto di
appalto e adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori
(documento DINAMICO).
12
Elaborazione DUVRI: sempre?
• No, in caso di servizi di natura intellettuale, mere
forniture di materiali o attrezzature nonché ai lavori la cui
durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi
non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti
cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla
presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI, NON
è necessario redigere il DUVRI, ma permangono gli
altri obblighi(informazione, cooperazionecoordinamento).
• N.B. coerentemente con l’art.26 per le mere forniture
di materiali o attrezzature (nolo a freddo) non deve
essere redatto il P.O.S. (v. nuovo art. 96 co. 1 bis del
D.Lgs.81/08 ss.mm.)
Valutazione dei rischi e
nuove imprese
• Art. 28 co. 3-bis)
• In caso di costituzione di nuova impresa, il
datore di lavoro è tenuto ad effettuare
IMMEDIATAMENTE
la valutazione dei rischi elaborando il relativo
documento entro 90 giorni dalla data di inizio della
propria attività.
13
Valutazione dei rischi: nuovi oggetti e
proroghe
Art. 28 co. 1:
obbligo di valutazione dei rischi in relazione alla
“specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene
resa la prestazione di lavoro”
(es. contratto a tempo determinato, somministrazione di
lavoro possono costituire di per sé rischi aggiuntivi da
valutare!)
C’era una proroga, ormai scaduta, per la valutazione
stress lavoro-correlato (entro il agosto 2010 o dopo le
indicazioni della Commissione Consultiva permanente
per la SSL art. 6 co. 1 m-quater)
Valutazione dei rischi: data certa
Art. 28 co. 2
il documento di valutazione del rischio…… “deve
essere munito di data certa o attestata dalla
sottoscrizione del documento medesimo da parte del
datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della
data, dalla sottoscrizione del R.S.P.P., del R.L.S. o
del R.L.S.T. e del Medico Competente ove
nominato…..”
14
Valutazione dei rischi: documento
statico o dinamico?
1.
2.
3.
4.
5.
Art. 29 co. 3
obbligo di rielaborazione immediata in occasione di:
modifiche processo produttivo;
modifiche organizzative significative ai fini della sicurezza;
in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della
prevenzione o della protezione;
a seguito di infortuni significativi;
risultati della sorveglianza sanitaria.
N.B. Nei casi suesposti le misure di prevenzione devono
essere aggiornate e il documento di valutazione del rischio
essere rielaborato nel termine di trenta giorni.
In rilievo…
Il PSC deve essere un documento DINAMICO. E’ molto difficile
in fase di previsione azzeccare tutti gli elementi, più
concreto e fattibile un metodo di lavoro a revisione qualora ci
si accorga che talune situazioni e scelte effettive non
corrispondono a quanto previsto in sede progettuale.
Si ribadisce che è fondamentale la parte GRAFICA: ovunque
sia possibile esplicitare e meglio definire la parte descrittiva
è consigliabile operare con tavole di approfondimento,
schemi e ausili grafici (planimetrie con individuazione degli
impianti, viabilità, apparecchi sollevamento ed ev.
interferenze, contesti ambientali, attività interferenti,ecc)
Nella parte esecutiva sarà FONDAMENTALE il rapporto con i
preposti, con il capocantiere! Su questo spesso si evidenziano
carenze relazionali o formative.
15
M.U.S.
Contenuti del Pi.
Pi.M.U.S.
Art.136 D.Lgs. 81/08
Montaggio e smontaggio
• Comma 1: “il datore di lavoro provvede a
redigere a mezzo di persona competente un
piano di montaggio, uso e smontaggio,
(Pi.M.U.S.) in funzione della complessità del
ponteggio scelto”…. ….“ed è messo a
disposizione del preposto addetto alla
sorveglianza e dei lavoratori interessati”.
16
CONTENUTI MINIMI del Pi.M.U.S.
(Allegato XXII)
• Descrizione delle regole da applicare durante le
operazioni di montaggio, trasformazione e
smontaggio del ponteggio che si sostanziano in
indicazioni generali, ovvero “piano di applicazione
generalizzata”;
• Descrizione delle regole da applicare durante le
operazioni di montaggio, trasformazione e
smontaggio del ponteggio che si sostanziano in
indicazioni puntuali, ovvero “istruzioni e progetti
particolareggiati per gli schemi costituenti il
ponteggio”;
• Descrizione delle regole da applicare durante l’uso
del ponteggio.
17
CONTENUTI MINIMI del Pi.M.U.S.
1) Dati identificativi del luogo di lavoro
Gli aspetti generali del cantiere in cui il ponteggio verrà
utilizzato:
• indirizzo del cantiere;
• natura dell’opera;
• nominativo del committente dei lavori;
• impresa appaltante (se prevista)
• nominativo del Coordinatore per la progettazione e
Coordinatore per l’esecuzione (se previsto)
CONTENUTI MINIMI del Pi.M.U.S.
2) Identificazione del datore di lavoro che procederà alle operazioni di
montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio
• denominazione dell’impresa;
• sede legale;
• dati anagrafici del datore di lavoro.
3) Identificazione della squadra di lavoratori, compreso il preposto, addetti
alle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del
ponteggio
• nominativo del lavoratore;
• dati anagrafici;
• data di assunzione-matricola-qualifica (preposto o addetto);
• idoneità sanitaria (giudizio di idoneità alla mansione specifica);
• certificazione sull’addestramento sull’uso dei DPI di III^ categoria ;
• attestato del corso teorico-pratico per montatori di ponteggi o
autocertificazione dello stesso lavoratore della pregressa esperienza
(L’obbligo di partecipazione ai corsi non si estende ai semplici utilizzatori
dei ponteggi (Circ. Min.Lav. n. 30/2006).
18
CONTENUTI MINIMI del Pi.M.U.S.
4) Identificazione del/i ponteggio/i
•
•
•
•
•
Dati ricavabili dall’Autorizzazione Ministeriale o da una sua
estensione (copia dovrà essere conservata in cantiere):
tipo/i di ponteggi/o (es.: ponteggio di servizio a telai
prefabbricati tipo portale con perni per lavori di costruzione)
marca (es.: Fracasso Ponteggi S.p.a.)
modello (es.: PS 1800 TP acciaio)
numero Autorizzazione Ministeriale (es.: 20483/O M-4 del
27.05.1998)
numero/i delle estensione/i (es.: 22542/O M-4 del
21.12.1998)
CONTENUTI MINIMI del Pi.M.U.S.
5) Disegno esecutivo del ponteggio
Il disegno esecutivo del ponteggio riferito all’opera da asservire è
obbligatorio.
• Il disegno esecutivo del ponteggio è costituito da una serie di
elaborati grafici indicanti lo sviluppo del ponteggio in pianta e
prospetto, evidenziando gli schemi tipo adottati, tipi di ancoraggio
e loro posizionamento, eventuali pezzi speciali (mensole, sbalzi),
presenza di rampe di scale, pozzi, ponti di carico nonché
certificazioni di conformità quando richiesto dalla normativa
tecnica
• Le eventuali modifiche al ponteggio, che devono essere subito
riportate sul disegno, devono restare nell’ambito dello schematipo che ha giustificato l’esenzione dall’obbligo del calcolo.
19
• Dal disegno esecutivo devono risultare
- generalità e firma del progettista
salvo i casi di schemi tipo autorizzati ex
a.132 c.1 lett.g per i quali non sussiste
obbligo di calcolo; in tali casi è sufficiente
la firma della persona competente
- sovraccarichi max per mq di impalcato
- indicazioni degli appoggi e degli ancoraggi
CONTENUTI MINIMI del Pi.M.U.S.
5) Disegno esecutivo del ponteggio -prospetto-
20
CONTENUTI MINIMI del Pi.M.U.S.
5) Disegno esecutivo del ponteggio -pianta-
CONTENUTI MINIMI del Pi.M.U.S.
5) Disegno esecutivo del ponteggio -prospetto-
21
CONTENUTI MINIMI del Pi.M.U.S.
5) Disegno esecutivo del ponteggio -pianta-
22
CONTENUTI MINIMI del Pi.M.U.S.
5) Disegno esecutivo del ponteggio -prospetti-
23
CONTENUTI MINIMI del Pi.M.U.S.
5) Disegno esecutivo del ponteggio -pianta-
24
CONTENUTI MINIMI del Pi.M.U.S.
6) Progetto del ponteggio, quando previsto
Si possono avere due casi:
•
Se il ponteggio che si deve calcolare è conforme ad uno
schema-tipo (cosa in generale abbastanza rara in quanto
l’obbligo di calcolo in genereale scaturisce proprio da
difformità rispetto agli schemi-tipo autorizzati) sarà
possibile seguire le metodologie di calcolo utilizzate per il
ponteggio autorizzato;
•
Se il ponteggio che si deve calcolare è difforme dagli
schemi-tipo dell’Autorizzazione Ministeriale, considerato
che le predette istruzioni non contengono alcuna indicazione
in merito, si dovrà utilizzare una metodologia conforme alle
norme di buona tecnica applicabili al caso.
CONTENUTI MINIMI del Pi.M.U.S.
7) Indicazioni generali per le operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o
smontaggio del ponteggio (“piano di applicazione generalizzata”)
• Planimetria delle zone destinate allo stoccaggio e al montaggio
del ponteggio, evidenziando inoltre: delimitazione, viabilità,
segnaletica, ecc.;
• caratteristiche del sito (terreno piano o in pendenza, terreno
regolare - irregolare,ecc.);
• presenza di traffico veicolare, pedonale (con occupazione di
suolo pubblico, regolazione del traffico, dispositivi di
segnalazione, ecc.);
• interferenze esterne eventuali (presenza di mezzi di
sollevamento, altri fabbricati ecc.);
L’allestimento dell’area di cantiere è finalizzato alla prevenzione
e protezione dei rischi di caduta di materiali che possono
interessare sia i lavoratori addetti che altre persone
25
CONTENUTI MINIMI del Pi.M.U.S.
7) Indicazioni generali per le operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o
smontaggio del ponteggio (“piano di applicazione generalizzata”)
Esempio
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Protezioni e plafoniere
27
28
CONTENUTI MINIMI del Pi.M.U.S.
7) Indicazioni generali per le operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o
smontaggio del ponteggio (“piano di applicazione generalizzata”)
• modalità di verifica e controllo del piano di appoggio del
ponteggio (portata della superficie, omogeneità, ripartizione del
carico, elementi di appoggio, ecc.);
• descrizione delle esigenze costruttive (es.: il ponteggio deve
essere, articolato in pianta, in modo da seguire il perimetro
dell’edificio a tutti i piani; il ponteggio non può essere ancorato
all’opera da servire o può essere ancorato solo in parte; deve
essere distante più di 30 cm. dalla muratura ; esigenza di
installare il ponteggio ad una distanza idonea (vedi titolo IV TU)
da linee elettriche aeree nude;
• valutare, da parte di tecnico abilitato, l’eventuale esigenza e
l’individuazione delle modalità di collegamento del ponteggio
all’impianto di terra del cantiere (CEI 64-8 e CEI 64-17);
29
CONTENUTI MINIMI del Pi.M.U.S.
7) Indicazioni generali per le operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o
smontaggio del ponteggio (“piano di applicazione generalizzata”)
• valutare, da parte di tecnico abilitato, l’eventuale esigenza di
impianto di protezione dalle scariche atmosferiche (LPS) per il
ponteggio (CEI 81-1 appendice G “criterio di calcolo semplificato per i
ponteggi” e CEI 81-4);
• modalità di tracciamento del ponteggio, impostazione della prima
campata, controllo della verticalità, livello/bolla del primo
impalcato, distanza tra ponteggio (filo impalcato di servizio) e opera
servita, ecc.;
• descrizione e verifica dei DPI utilizzati nelle operazioni di
montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio e loro
modalità di uso, con esplicito riferimento all'eventuale sistema di
arresto caduta utilizzato ed ai relativi punti di ancoraggio;
• Descrizione e modalità di installazione ed uso delle attrezzature
adoperate (argani, carrucola, gru, autogrù) nelle operazioni di
montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio; nonché
descrizione degli utensili utilizzati;
CONTENUTI MINIMI del Pi.M.U.S.
7) Indicazioni generali per le operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o
smontaggio del ponteggio (“piano di applicazione generalizzata”)
• misure di sicurezza da adottare in presenza, nelle vicinanze del
ponteggio, di linee elettriche aeree nude in tensione;
• tipo e modalità di realizzazione degli ancoraggi;
• misure di sicurezza da adottare in caso di cambiamento delle
condizioni meteorologiche (neve, vento, ghiaccio, pioggia)
pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio e dei lavoratori,
• misure di sicurezza da adottare contro la caduta di materiali e
oggetti.
• gestione delle emergenze: per le attività di primo soccorso
(nominativi degli incaricati, attrezzature predisposte,
procedure previste); prevenzione e lotta antincendio
(normativa degli incaricati attrezzature predisposte, procedure
previste);
30
CONTENUTI MINIMI del Pi.M.U.S.
8) Illustrazione delle modalità di montaggio, trasformazione e
smontaggio, riportando le necessarie sequenze "passo dopo
passo", nonché descrizione delle regole puntuali/specifiche
da applicare durante le suddette operazioni di montaggio e/o
trasformazione e/o smontaggio ("istruzioni e progetti
particolareggiati“ es.: parasassi, mensole, tracciamento,
partenza, partenza su suolo inclinato, partenza stretta, piazzola
di carico, ascensore da cantiere, ecc.), con l'ausilio di
elaborati esplicativi contenenti le corrette istruzioni,
privilegiando gli elaborati grafici costituiti da
schemi, disegni e foto;
31
METODI di MONTAGGIO
Il PiMUS dovrà individuare e descrivere una o più
metodologie di montaggio/smontaggio del ponteggio. Alcuni
esempi:
Metodo 1: parapetto definitivo montabile dal basso
Metodo 2: parapetto provvisorio montabile dal basso
Metodo 3: impalcato provvisorio con parapetto
Metodo 4: linea di ancoraggio con DPI di trattenuta
Metodo 5: linea di ancoraggio con DPI di anticaduta
Metodo 6: DPI retrattile
Metodo 7: Doppio DPI retrattile
Metodo 1
Parapetto definitivo montabile dal basso
Adozione di idonei sistemi di accesso
ai piani, per esempio scale e
botole sul piano di calpestio, torri
scala; in modo tale da garantire
l’evacuazione in modo rapido.
Montaggio e smontaggio dei
telai delle stilate.
32
Metodo 1
Parapetto definitivo montabile dal basso
Montaggio e smontaggio dal piano inferiore dei correnti e dei
parapetti Presa e movimentazione da parte del lavoratore
dei componenti del ponteggio senza dover sporgersi dal
bordo del ponteggio.
Metodo 2
Parapetto provvisorio montabile dal basso
Parapetto di montaggio
provvisorio montabile dal
basso fornito dal
fabbricante del ponteggio.
In questo modo il lavoratore
che, dopo aver montato dal
basso il parapetto, salga
sull’impalcato superiore, si
trova a poter usufruire di un
parapetto (senza barriera al
piede) sia in facciata che in
testata.
33
Metodo 2
Parapetto provvisorio montabile dal basso
Posa del parapetto provvisorio
Particolare
agganciamenti
Metodo 2
Parapetto provvisorio montabile dal basso
Posa dell’impalcato
Posa del telaio prefabbricato
34
Metodo 3 Impalcato provvisorio con parapetto
-utilizzabile per ponteggi a montanti e traversi prefabbricati e per
tubi e giuntiFase 1
Fase 2
Metodo 3 Impalcato provvisorio con parapetto
-utilizzabile per ponteggi a montanti e traversi prefabbricati e per
tubi e giuntiFase 3
Fase 4
35
Metodo 3 Impalcato provvisorio con parapetto
-utilizzabile per ponteggi a montanti e traversi prefabbricati e per
tubi e giuntiFase 5
Fase 6
36
Metodo 4
Linea di ancoraggio con DPI di trattenuta
Fase 2
Fase 3
37
Metodo 4
Linea di ancoraggio con DPI di trattenuta
Fase 4
Fase 5
Metodo 5
Linea di ancoraggio con DPI anticaduta
Per utilizzare un DPI
anticaduta con cordino
di lunghezza idonea e
dissipatore di energia,
si deve posizionale la
linea di ancoraggio il
più in alto possibile,
rispetto al piano di
camminamento.
Fase 1
38
Metodo 5
Linea di ancoraggio con DPI anticaduta
Fase 2
Fase 3
Metodo 5
Linea di ancoraggio con DPI anticaduta
Fase 4
Fase 5
39
Metodo 6 DPI retrattile
Utilizzare un sistema
anticaduta composto da
imbracatura, connettori e
DPI retrattile ancorato in
generale ad un montante del
ponteggio con fettuccia di
ancoraggio.
(È necessario VERIFICARE
la disponibilità del
Tirante d’Aria)
Metodo 7 Doppio DPI retrattile
Analogo al Metodo 6, in questo caso si tratta di
collegare il lavoratore non ad uno, ma a due DPI
retrattili uguali tra loro, ancorati quanto più
possibile lontani tra loro, ad in generale alle due
estremità del piano di lavoro. In questo modo in
caso di caduta uno dei due DPI entrerà in funzione
come anticaduta, mentre l’altro servirà ad
eliminare l’effetto pendolo e a diminuire il tirante
d’aria richiesto dal sistema anticaduta.
40
Metodo 8 Ponteggio già allestito
Descrizione delle modalità di
montaggio/trasformazione/smontaggio
Passo carraio con trave prefabbricata
Fase 1
Fase 2
41
Descrizione delle modalità di
montaggio/trasformazione/smontaggio
Passo carraio con trave prefabbricata
Fase 3
Fase 4
Descrizione delle modalità di
montaggio/trasformazione/smontaggio
Passo carraio con trave prefabbricata
Fase 5
42
Descrizione delle modalità di
montaggio/trasformazione/smontaggio
• Il ponteggio viene suddiviso in piani: piano terra
(PT), 1° piano, 2° piano, 3° piano, passo carraio,
mensole, ecc. (si veda disegno esecutivo).
• Illustrazione delle modalità di montaggio,
trasformazione e smontaggio, riportando le necessarie
sequenze "passo dopo passo", nonché descrizione
delle regole puntuali/specifiche da applicare durante
le suddette operazioni di montaggio e/o
trasformazione e/o smontaggio
Descrizione delle modalità di
montaggio/trasformazione/smontaggio
Esempio:
• eseguire il tracciamento del ponteggio in base al disegno esecutivo
• in corrispondenza dei punti in cui si dovranno posizionare le basette, posizionare
tavole di legno di spessore 4 o 5 cm. con funzione di elementi di ripartizione
• porre in opera le basette
• Porre in opera i telai del piano terra collegando fra loro i vari telai con le diagonali e i
correnti
• operando da terra mettere in opera le di impalcato del 1° piano
• operando da terra mettere in opera gli ancoraggi in corrispondenza del traverso
(vedere disegno)
• fissare le basette alle tavole di ripartizione del carico
• mettere in opera le scale in corrispondenza delle botole (vedere disegno)
• operando da terra mettere in opera una linea di ancoraggio in corrispondenza della
campata, sulla parte interna del ponteggio. Alle due estremità della linea devono
essere montati due dispositivi di blocco che impediscano al connettore del cordino di
posizionamento di scorrere oltre quel punto.
• dopo aver indossato una imbracatura salire sulla scala già messa in opera fino circa a
metà ed agganciare il connettore del cordino di trattenuta alla linea di ancoraggio. La
lunghezza del cordino di trattenuta, compresi i due connettori, deve essere la minima
indispensabile per poter effettuare i movimenti di montaggio.
43
Descrizione delle modalità di
montaggio/trasformazione/smontaggio
Sbalzo di testata
Descrizione delle modalità di
montaggio/trasformazione/smontaggio
Piano di sbarco materiali
44
Descrizione delle modalità di montaggio/trasformazione/smontaggio
Ponteggio con
sbalzo a mensola
Descrizione delle modalità di
montaggio/trasformazione/smontaggio
Mantovana
parasassi
Partenza stretta
in tubi e giunti
45
CONTENUTI MINIMI del Pi.M.U.S.
9) Descrizione delle regole da applicare durante l'uso del ponteggio
• Regole generali da seguire per l’accesso al ponteggio
• Regole generali da seguire durante l’utilizzazione del ponteggio
(non rimuovere ancoraggi, correnti, diagonali, impalcati, ecc.)
• Regole generali per la manutenzione (verifica degli ancoraggi,
impalcati, verticalità delle stilate, appoggi, ecc.)
• Regole generali per la manutenzione dopo violente perturbazioni
atmosferiche, prolungato uso o prolungata interruzione del lavoro
• Specifici divieti di modifica e manomissione del ponteggio;
• Nominativi degli incaricati del controllo periodico e straordinario
del ponteggio (ditte destinatarie dell’informazione, periodo di
utilizzo, ecc.)
• Indicazioni generali per l’uso in sicurezza del ponteggio (come
da “autorizzazione ministeriale”)
CONTENUTI MINIMI del Pi.M.U.S.
10) Indicazioni delle verifiche da effettuare sul ponteggio prima del
montaggio e durante l'uso
Verifiche degli elementi di ponteggio (Circ. MLPS n.
46/2000 - prima di ogni montaggio:
9 Scheda A: ponteggi metallici a telai prefabbricati;
9 Scheda B: ponteggi metallici a montanti e traversi
prefabbricati;
9 Scheda C: ponteggi metallici a tubi e giunti
Utilizzare solo elementi del ponteggio idonei (assenza di
deformazioni, rotture, ossidazioni e corrosioni che ne
pregiudichino la resistenza).
Allo scopo predisporre il registro di manutenzione del
ponteggio e dei suoi elementi (appendice A)
46
CONTENUTI MINIMI del Pi.M.U.S.
10) Indicazioni delle verifiche da effettuare sul ponteggio
prima del montaggio e durante l'uso
Durante l’uso:
ƒControllare che vi sia la documentazione dell’esecuzione, da parte del responsabile di
cantiere, dell’ultima verifica del ponteggio di cui trattasi, al fine di assicurarne
l'installazione corretta ed il buon funzionamento.
ƒControllare che sia mantenuta l'efficienza dell'elemento parasassi, capace di intercettare la
caduta del materiale dall'alto.
ƒControllare il mantenimento dell'efficienza del serraggio dei giunti.
ƒControllare il mantenimento dell'efficienza del serraggio dei collegamenti fra gli elementi
del ponteggio
ƒControllare il mantenimento dell'efficienza degli ancoraggi.
ƒControllare il mantenimento della verticalità dei montanti, ad esempio con l'utilizzo del
filo a piombo.
ƒControllare il mantenimento dell'efficienza delle controventature di pianta e di facciata
mediante:
• Controllo visivo della linearità delle aste delle diagonali di facciata e delle diagonali in
pianta;
• Controllo visivo dello stato di conservazione dei collegamenti ai montanti delle
diagonali di facciata e delle diagonali in pianta;
• Controllo visivo dello stato di conservazione degli elementi di impalcato aventi
funzione di controventatura in pianta.
ƒControllare il mantenimento in opera dei dispositivi di blocco degli elementi di impalcato.
Ponteggi su ruote (trabattelli)
• La circolare n. 30/2006 del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali prevede che “considerate le modalità
di montaggio, uso, trasformazione e smontaggio,
sostanzialmente ripetitive per tutti i diversi modelli
presenti sul mercato, nonché le semplici configurazioni
adottabili, peraltro assai difficilmente modificabili –
contrariamente a quanto si riscontra per i ponteggi
metallici fissi-, per ciò che concerne la redazione del
Pi.M.U.S. si ritiene sufficiente il semplice riferimento
alle istruzioni obbligatorie fornite dal fabbricante,
eventualmente completate da informazioni (ad esempio
sugli appoggi e sugli ancoraggi) relative alla specifica
realizzazione”
47
Ponteggi su ruote (trabattelli)
Occorre distinguere tra due tipi di ponti:
• quelli fabbricati dopo l’entrata in vigore del D.M. del
27 marzo 1998, che fa riferimento alla norma tecnica
UNI HD 1004, la quale ha per oggetto il
“Riconoscimento di conformità alle vigenti norme di
mezzi e sistemi di sicurezza relativi alla costruzione e
all’impiego di ponti su ruote a torre”.
• quelli fabbricati prima del 20 maggio 1998 (data di
entrata in vigore del decreto), che, se non sono già
conformi alla norma UNI HD 1004, devono
rispondere alla normativa precedente (D.P.R. 547/55,
D.P.R.164/56, Circolare Ministeriale 24/82).
La circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale n. 24/82 precisa che, nel caso in cui la stabilità
dei ponti si ottenga solo con le ruote sollevate o
disattivate, l’attrezzatura è assimilabile a un ponteggio
metallico fisso
(soggetto ad autorizzazione ministeriale).
Dovrà contenere:
• le prescrizioni e le indicazioni del libretto di uso e
manutenzione fornito dal costruttore contenete le
indicazioni per il montaggio-uso-smontaggio;
• verifica del piano di appoggio;
• indicare i punti, la tipologia e le modalità di
ancoraggio:
• i ponti su ruote, conformi alla norma UNI HD 1004, possono essere
utilizzati senza ancoraggi fino a un’altezza di 12 m all’interno di un
fabbricato e fino all’altezza di 8 m all’esterno;
• i ponti su ruote costruiti prima del marzo ‘98 possono essere usati fino a
un’altezza massima di 15 m, misurati dal piano d’appoggio all’ultimo piano
di lavoro. Devono essere ancorati alla costruzione ogni due piani e, quando
previsto, si devono utilizzare gli stabilizzatori;
48
Attrezzature montaggio/smontaggio
Particolare importanza rivestono nella definizione delle procedure di
montaggio, le operazioni di sollevamento e discesa degli elementi che
servono all’allestimento del ponteggio.
•Argani ad azionamento manuale
• Argani elettrici (solitamente di portata variabile tra 80 kg.-100 kg.)
i fattori più importanti da valutare al fine della scelta di un
apparecchio di sollevamento sono:
• Portata massima
• Velocità di sollevamento/abbassamento (da prendere in
considerazione solo quando si tratta di ponteggi molto alti, in generale
superiori a 30-40 m.)
• Azioni trasmesse dalla struttura di supporto dell’argano (in generale
una bandiera) alla parte di ponteggio cui essa è collegata (assumono
una certa rilevanza e possono comportare verifiche strutturali)
Attrezzature montaggio/smontaggio
• Possibilità di effettuare piccoli spostamenti del carico per
favorire un montaggio preciso e minimizzare la
movimentazione manuale
• Priorità della movimentazione tramite apparecchi di
sollevamento alimentati elettricamente rispetto agli apparecchi
di sollevamento azionati manualmente
• il ponteggio deve essere idoneo e autorizzato a portare un
argano a bandiera per il sollevamento del materiale. E’
possibile montare un argano a bandiera con portata < 200 kg e
sbraccio non superiore a 1,20 m a condizione che sia
raddoppiato il montante interessato e sia realizzato un
adeguato sistema di ancoraggi. L’argano sarà utilizzato di
piano in piano seguendone l’elevazione.
49
Utilizzare mensole
per carrucola
(bandiera girevole) e
non altri
pezzi speciali
ATTENZIONE !!!!
La carrucola utilizzata
per il sollevamento di
carichi è una “macchina”
ai sensi del
D.P.R. 459/96 e pertanto
deve essere marcata “CE”
La carrucola deve essere
provvista di freno
autobloccante di
sicurezza
bandiera girevole
carrucola “CE”
50
Attrezzature montaggio/smontaggio
• Brache e catene per il sollevamento DPR n.459/96
All.I,p.4.1.1 UNI EN 1492-1:2002
• Indicatori elettronici di carico (dinamometro con
indicatore di carico a trazione) per verificare se il
carico che si intende sollevare con l’argano è
compatibile con quello massimo indicato nel PiMUS
• Attrezzi di uso manuale (chiave inglese, chiave
dinamometrica, cintura porta attrezzi, livella a bolla,
ecc.)
• Dinamometro per eseguire prove di estrazione di
ancoraggi
Attrezzature montaggio/smontaggio
Si rende necessario sistemare gli
elementi di ponteggio in appositi
contenitori
che
consistono
principalmente in:
ƒ Porta tubi
ƒ Porta giunti
ƒ Attrezzature porta telai
I cassoni e i contenitori metallici
destinati ad essere sollevati con
apparecchi di sollevamento
mediante appositi occhielli non
essendo, né accessori di
sollevamento, né accessori di
imbracatura non possono essere
considerati compresi nel campo di
applicazione della “direttiva
macchine” (Circolare Ministero
Delle Attività Produttive n. 6649
dd. 18.11.2005) e quindi non
devono essere marcati “CE”
51
Allegati al Pi.M.U.S.
Documentazione necessaria in allegato:
• autorizzazioni Ministeriali ed estensioni;
• attestato del corso teorico-pratico per
montatori di ponteggi.
• certificazione sull’addestramento sull’uso dei
DPI di III^ categoria;
• disegno;
• progetto del ponteggio quando previsto;
Allegati al Pi.M.U.S.
• elaborati grafici, fotografie, schemi di montaggio,
planimetria di cantiere ecc.;
• comunicazioni e accordi con gli enti competenti per
regolamentare la viabilità (occupazione suolo pubblico);
• schede di verifica degli elementi di ponteggio prima del
montaggio e durante l’uso;
• certificazione dell’impianto di messa a terra del ponteggio
(CEI 64-8 e 64-17);
• certificazione dell’impianto di protezione da scariche
atmosferiche (CEI 81-1 appendice G e CEI 81-4)
52
PSC - POS - PiMUS
• Il PSC deve individuare i requisiti e le prestazioni del ponteggio
in base alle esigenze lavorative e di sicurezza che emergono dalla
conoscenza delle procedure di lavoro che saranno messe in atto
nel cantiere (es. costruzione o manutenzione)
• Il csp ha il compito di definire il costo del ponteggio,
quest’ultimo infatti deve essere inserito tra gli oneri della
sicurezza non soggetto a ribasso d’asta.
• Quando il ponteggio è realizzato da una ditta specializzata che
non parteciperà poi alla realizzazione dell’opera o quando può
essere utilizzato da diverse imprese oltre a quella che lo ha eretto,
è necessario che il PSC contenga le prescrizioni che individuino
le modalità di concessione in uso e di volta in volta i preposti
responsabili della manutenzione.
PSC - POS - PiMUS
• Il POS è il documento di valutazione dei rischi
dell’impresa
per
lo
specifico
cantiere
(movimentazione manuale dei carichi, caduta
dall’alto, ecc.). La fase di montaggio uso e
smontaggio dei ponteggi dovrà essere valutata e per
ogni rischio si devono individuare le misure di
prevenzione e protezione e le opportune procedure
operative per la tutela della sicurezza.
• Il Pi.M.U.S. non è un piano di analisi e valutazione
dei rischi ma un piano operativo che descrive in
maniera dettagliata tutte le operazioni per eseguire in
sicurezza tutte le fasi di montaggio, uso e montaggio
del ponteggio.
53
PSC - POS - PiMUS
Il PiMUS è messo a disposizione del coordinatore
per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE), per
permettergli la valutazione e per coordinarne
l’attuazione …”la corretta applicazione delle
relative procedure di lavoro”…• Il montatore del ponteggio dovrà trasmettere il
PiMUS
all’impresa/e
utilizzatrice/i
e/o
lavoratore/i autonomo/i che lo sottoscriveranno
per accettazione
• L’utilizzo in sicurezza del ponteggio è normato
anche da quanto presente all’interno del PSC e
dei POS delle imprese esecutrici delle opere.
ESENZIONI DAL Pi.M.U.S.
Per ciò che riguarda altre attrezzature, quali
ponti su cavalletti di altezza non
superiore a metri 2, ponti sospesi,
ponteggi a piani si lavoro autosollevanti e
ponti a sbalzo non trovano attuazione né
le norme relative al Pi.M.U.S. né quelle
relative alla formazione
54
Ponte a sbalzo
Ponte autosollevante
Ponte su cavalletti
Ponte sospeso
Il caso della fornitura di cls
Il 10 Febbraio scorso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, attraverso la Direzione
Generale della tutela delle condizioni di lavoro, ha emanato una circolare integrativa della
normativa in essere, in materia di fornitura del calcestruzzo confezionato in cantiere.
Le 6 tappe
1.D.Lgs.494/96 Si tratta del recepimento della Direttiva Cantieri concernente le
prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili
Non sono presenti specifiche disposizioni per tale attività
2.D.Lgs.528/99 Decreto correttivo del D.Lgs.494/96, che introduce l'obbligo per le
imprese esecutrici di redigere il Piano Operativo per la Sicurezza (POS) Anche i fornitori
di cls devono da quel momento redigere un proprio POS
3 D.P.R. 222/03 Si tratta tecnicamente di un regolamento da applicarsi alla normativa
pubblica poi esteso al settore privato ed in cui vengono indicati gli specifici contenuti
minimi da indicarsi in ogni POS. Molti contenuti minimi non riguardano i fornitori di cls
che non vengono però esclusi dall'obbligo di redazione
4 Circolare Ministero del Lavoro e Politiche Sociali N° 4 del 28 Febbraio 2007 La circolare,
interpretativa, indica che l'obbligo di redazione del POS ricade esclusivamente sulle
imprese che eseguono i lavori indicati all'All. 1 del D.Lgs. n. 494/96 e non può essere
esteso anche a quelle che- pur presenti in cantiere - non partecipano in maniera diretta
all'esecuzione di tali lavori (tra le quali certamente ricadono le aziende che svolgono le
attività di mera fornitura a piè d'opera dei materiali e/o attrezzature occorrenti) Sebbene
non vengono esplicitamente indicati i fornitori di cls, è chiaramente individuabile tra le
righe, che tali soggetti rientrano pienamente in tale categoria e pertanto per loro non è
necessario redigere il POS. A questo punto si crea però la lacuna: come informano le
imprese clienti dei propri rischi?
55
5. D.Lgs.81/08 Il Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro recepisce in un unico documento i
documenti esistenti. Nella definizione, all'art.89, di impresa esecutrice si ritrova
l'interpretazione della circolare 4 del 2007 indicando l'obbligo di redazione del POS in capo
esclusivamente a tali imprese. All'art.26 viene ribadito il concetto secondo il quale deve
esserci reciproca informazione tra le imprese che operano insieme concretizzando rischi
interferenti. Per esclusione, le imprese che non rientrano nella definizione di esecutrice, ed i
fornitori di cls non ci rientrano, non devono redigere il POS. Resta però la lacuna di
informazione, aggravata peraltro anche dal fatto che all'art.26 viene richiamato tale obbligo
6. Circolare Ministero del Lavoro e Politiche Sociali del 10 Febbraio 2011.
La circolare integra la normativa fornendo una disamina sui rischi ed una
modulistica da predisporre per l'informazione reciproca tra fornitore di cls e
impresa cliente (affidataria o esecutrice) Lacuna è colmata?
La lacuna si concretizza con la richiesta di fornitura in quanto, come indicato nella
circolare "nel momento in cui l'impresa esecutrice richiede una fornitura di
calcestruzzo preconfezionato si instaura un rapporto tra le due imprese che è
regolato, per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro, dai commi 1 e 2 dell'articolo
26 del D.Lgs.81/08". In sostanza, presupposto che vi è un onere di informazione
reciproca circa i rischi presenti in cantiere ed i rischi creati dall'operazione di
posa/scarico/pompaggio del cls, come possono le imprese informarsi
reciprocamente e definire apprestamenti univoci per ridurre o eliminare i rischi?
La Circolare risponde a questa esigenza, vera e propria LINEA GUIDA che fornisce
alle imprese:
·
·
le informazioni da scambiarsi tra fornitore e impresa cliente;
un indirizzo che definisca le procedure di fornitura.
La Circolare prescrive:
1. la predisposizione di 2 modelli: 1 da parte del fornitore del calcestruzzo ed 1
da parte dell'impresa che richiede la fornitura. I modelli, compilati, dovranno
essere oggetto di scambio tra le imprese e dovranno essere conservati a
disposizione degli Organi di Vigilanza (all.ti 1 e 2);
2. l'adozione di specifiche metodiche per l'esecuzione della fornitura, che
dovranno trovare adempimento in cantiere e che dovranno essere congrue a
quanto contenuto nel POS dell'impresa affidataria e delle imprese coinvolte
nell'attività di fornitura.
E' importante notare che, sebbene la circolare non costituisca norma cogente, l'adozione
di quanto ivi prescritto è configurabile come buona prassi che, come previsto dagli artt. 15
e 71 del D.Lgs.81/08, ha pieno valore di misura da adottare per garantire la sicurezza dei
lavoratori.
L' adozione di quanto prescritto dalla Circolare è sicuramente auspicabile, che sia
cogente o meno, in quanto interviene su un operazione, quella di fornitura del cls, che,
sebbene appaia di poco conto, coinvolge invece molti cantieri e comporta molti rischi.
56
Non sono rari difatti i casi di morte o lesione grave per lavoratori coinvolti in tale
operazione per intercettazione di impianti aerei elettrici, per crollo dei solai o delle
scarpate, per caduta di benne e simili.
E si tenga sempre conto che in tale caso la responsabilità solidale può essere estesa
anche all'impresa affidataria o all'impresa esecutrice cliente che risulta pertanto
passibile della maxi-sanzione di euro 300.000 prevista dal D.Lgs.231/01.
Escludere un infortunio solo con la carta è impossibile ma adottare quanto prescritto
dalla Circolare non significa solo compilare dei moduli, significa adottare un metodo di
lavoro che dovrebbe, o se correttamente seguito forse si può dire deve, garantire la
sicurezza dei lavoratori.
Le impresa che hanno aderito ai Sistemi di Gestione della Sicurezza sono già
intervenute sull'argomento.
Il fatto che la Circolare sia stata presentata sotto forma di procedura non è difatti un
caso.
Il vantaggio per gli operatori che hanno adottato tali sistemi è pertanto la facilità di
applicazione e di adeguamento delle proprie procedure.
Per tutti gli altri operatori, la procedura aiuta comunque nell'applicazione della
metodologia presentata in quanto è illustrata per punti ed è altresì stato inserito lo
schema a blocchi che aiuta a controllare il processo di applicazione.
Scheda 1 vedi allegato (informazioni fornite dall'impresa fornitrice di calcestruzzo)
Scheda 2 vedi allegato (informazioni richieste all'impresa esecutrice)
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