MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO “Piazza Capri”
Distretto XII - Municipio RM/3
Piazza Monte Baldo, 2 - Roma 00141
 0697605724 -  068180809
www.icpiazzacapri.it - [email protected]
REGOLAMENTO D’ISTITUTO
approvato dal Consiglio d’Istituto
con delibera n.
del
1
INDICE
TITOLO I
5
PRINCIPI FONDAMENTALI
5
Art. 1
5
TITOLO II
6
NORME RELATIVE AI DOCENTI
6
Art. 2(Docenti)
6
Art. 3(Orario dei Docenti)
6
Art. 4(Entrata)
7
Art. 5(Orario di lezione)
7
Art. 6(Infortunio studenti)
7
Art. 7(Intervallo)
8
Art. 8(Mensa)
8
Art. 9(Uscita)
8
TITOLO III
9
NORME RELATIVE AGLI STUDENTI
9
Art. 10(Diritti)
9
Art. 11(Doveri )
9
Art. 12(Norme di comportamento all’entrata)
11
Art. 13(Norme di comportamento durante l’intervallo)
11
Art. 14(Norme di comportamento durante la Mensa)
12
Art. 15(Norme di comportamento all’uscita)
12
Art. 16(Assenze)
13
TITOLO IV
13
NORME RELATIVE AI GENITORI
13
Art. 17(Diritti e doveri dei genitori)
13
Art. 18(Patto educativo di corresponsabilità)
15
TITOLO V
16
NORME RELATIVE AL PERSONALE DIRIGENTE E AMMINISTRATIVO
Art. 19(Il Dirigente Scolastico)
16
Art. 20(Il DSGA)
16
Art. 21(Il personale amministrativo)
17
Art. 22(Collaboratori scolastici)
17
Art. 23(Norme di sicurezza - L. 81/08)
18
TITOLO VI
19
NORME INTERNE GENERALI
19
Art. 24(Orario delle lezioni)
19
Art. 25(Ingresso posticipato)
19
Art. 26(Uscita anticipata)
20
Art. 27(Somministrazione dei farmaci)
20
Art. 28(Uso e gestione di spazi e infrastrutture)
21
Art. 29(Uso dei telefoni cellulari)
22
Art. 30(Autorizzazione fotografie)
22
TITOLO VII
23
2
ORGANI COLLEGIALI DELLA SCUOLA
Art. 31(Consiglio d’Istituto)
Art. 32(Collegio docenti)
Art. 33(Consigli di Interclasse/ Intersezione)
Art. 34(Consigli di classe)
Art. 35(Disposizioni finali)
APPENDICE I
23
23
24
25
25
25
26
REGOLAMENTO DISCIPLINARE
26
TITOLO I
26
SANZIONI DISCIPLINARI
26
Art. 1(Generalità)
26
Art. 2(Tipi di sanzioni disciplinari)
26
Art. 3(Interventi correttivi)
26
Art. 4(Adozione e natura dei provvedimenti)
27
Art. 5(Circostanze attenuanti ed aggravanti)
28
Art. 6(Conversione delle sanzioni disciplinari)
28
Art. 7(Procedimento per l’applicazione delle sanzioni disciplinari)
29
TITOLO II
29
ORGANI DI GARANZIA
29
Art. 8(Organo di garanzia interno alla scuola. Organo di garanzia regionale)
29
Art. 9(Organo di garanzia interno - O.G.I.)
30
Art. 10(Organi competenti ad irrogare le sanzioni)
31
Art. 11(Schema sinottico delle sanzioni disciplinari)
31
Art. 12(Organo competente ad irrogare la sanzione)
32
Art. 13(Conversione della sanzione)
32
Art. 14(Norme procedurali)
32
Art. 15(Impugnazioni)
33
APPENDICE II
34
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
34
Art. 1(Modalità di elezione del Presidente e del Vicepresidente)
Art. 2(Giunta esecutiva)
Art. 3(Modalità di convocazione del Consiglio: seduta ordinaria)
Art. 4(Seduta straordinaria)
Art. 5(Avviso di convocazione del Consiglio)
Art. 6(Ordine del giorno)
Art. 7(Sedute del Consiglio di Istituto)
Art. 8(Diritti e doveri dei membri del Consiglio)
Art. 9(Pubblicità degli atti)
Art. 10(Commissioni)
Art. 11(Mozioni e proposte conclusive)
Art. 12(Invito di esperti esterni)
Art. 13(Pubblicità delle sedute)
Art. 14(Decadenza per dimissioni o per sfiducia)
APPENDICE III
34
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34
35
35
35
35
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38
39
Regolamento per l’effettuazione dei viaggi di istruzione e
39
3
delle visite guidate
39
Art. 1(Finalità)
Art. 2(Tipologia delle attività)
Art. 3(Destinatari)
Art. 4(Requisiti per la partecipazione)
Art. 5(Durata dei viaggi e periodo di attuazione)
Art. 6(Programmazione delle uscite)
Art. 7(Individuazione dei referenti e percorso progettuale)
Art. 8(Mezzi di trasporto)
Art. 9(Accompagnatori)
Art. 10(Modalità di pagamento e autorizzazione del D.S.)
Art. 11(Disposizioni finali)
4
39
39
40
40
40
41
41
42
42
42
43
TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI
Art. 1
La Scuola è l'istituzione finalizzata alla formazione delle nuove generazioni
attraverso l'educazione e l'istruzione e, in collaborazione con le famiglie, si configura
come una comunità di esperienza sociale e di ricerca.
In essa ogni componente, con pari dignità pur nella diversità dei ruoli, opera per
supportare lo sviluppo dell'alunno in ogni dimensione e in base alle potenzialità
individuali, per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo
studio e il recupero delle situazioni di svantaggio.
Attraverso l'esplicazione di regole comportamentali e procedure, il presente
regolamento:
-
disciplina l'azione di chi opera nella scuola o intrattiene rapporti con essa;
si propone di sollecitare la partecipazione attiva di tutte le componenti
scolastiche per un corretto e proficuo funzionamento dell’Istituto, nel rispetto dei
principi di libertà e democrazia sanciti dalla Costituzione della Repubblica da cui
trae ispirazione.
Esso recepisce i contenuti dello “Statuto delle Studentesse e degli Studenti”,
emanato con D.P.R. 249/98 e sue successive integrazioni (D.P.R. n.235 del 21
novembre 2007) ed è conforme ai principi e alle norme del Regolamento
dell’Autonomia delle Istituzioni Scolastiche (D.P.R. 275/99).
In coerenza con il P.O.F. concorre a delineare l'identità dell'I.C." Piazza Capri" e si
ispira ai principi di:
-
uguaglianza: all’interno della scuola non è tollerata nessuna discriminazione
per motivi riguardanti le condizioni socio-economiche e/o psicofisiche, per
motivi di lingua, di sesso, di etnia, di religione e di opinioni politiche;
- imparzialità: i soggetti erogatori del servizio scolastico agiscono secondo
criteri di obiettività e di equità;
- accoglienza ed integrazione: la scuola favorisce l’accoglienza dei genitori e
l'inclusione degli alunni, con particolare attenzione per le problematiche relative
agli studenti diversamente abili, agli studenti con bisogni educativi speciali e
agli studenti stranieri.
Il regolamento nasce e si arricchisce con il contributo delle diverse componenti
scolastiche con l'intento di integrare le norme previste dalla legislazione vigente con le
norme interne, inerenti la realtà specifica dell'istituto e le sue esigenze.
Ogni componente, nel rispetto del ruolo che gli compete, deve impegnarsi ad
osservarlo e a farlo osservare, riconoscendone il carattere vincolante.
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TITOLO II
NORME RELATIVE AI DOCENTI
Art. 2
(Docenti)
I docenti, per il buon andamento della scuola si impegnano a favorire corrette
relazioni interpersonali e professionali con il Dirigente Scolastico, i colleghi e il
personale della scuola, con gli studenti e con i genitori.
Il personale docente è incaricato della vigilanza degli alunni all'entrata a scuola,
durante la permanenza nella stessa e all'uscita, coadiuvato dal personale collaboratore
scolastico.
Art. 3
(Orario dei Docenti)
L’orario di insegnamento e di servizio dei Docenti della scuola dell’Infanzia è
definito in 25 ore settimanali da svolgersi in non meno di 5 giorni alla settimana in
orario antimeridiano e pomeridiano
L’orario di insegnamento e di servizio dei Docenti della scuola Primaria è
definito in base alle disposizioni relative agli obblighi dei docenti in 22 ore di
insegnamento e di 2 ore (tot. 24 ore) di programmazione da svolgere in non meno di 5
giorni alla settimana in orario antimeridiano e pomeridiano.
L’orario di insegnamento e di servizio dei Docenti della scuola Secondaria di
primo grado è di 18 ore settimanali da svolgersi dal lunedì al venerdì, tra le ore 8.00 e le
ore 14.00.
L'assegnazione dei docenti alle classi è stabilita dal Dirigente Scolastico
annualmente secondo le esigenze formative di continuità didattica ed organizzative.
I Docenti sono tenuti al rispetto dell’orario di servizio stabilito comprensivo di
attività di insegnamento e attività funzionali all’insegnamento.
Sono possibili variazioni di orario di insegnamento o di turno, previo accordo del
team docenti e previa autorizzazione del Dirigente Scolastico o suo delegato, senza
oneri per lo Stato e nel rispetto del CCNL.
Ogni docente apporrà la propria firma per presa visione sulle circolari e sugli
avvisi.
I docenti provvedono ad avvisare con comunicazione scritta le famiglie in merito
alla partecipazione ad iniziative o allo svolgimento di attività didattiche diverse da
quelle curricolari.
6
Art. 4
(Entrata)
I docenti sono tenuti ad entrare a scuola almeno 5 minuti prima dell’inizio della
lezione. In caso di ritardo si faranno carico di avvisare la scuola in tempo utile.
Gli insegnanti sono tenuti ad apporre quotidianamente la propria firma, chiara e
leggibile, sull'apposito registro secondo la normativa vigente al rapporto di lavoro.
I docenti in servizio alla prima ora adempiono al controllo delle presenze e alla
giustificazione delle assenze degli studenti, controllando altresì che siano state firmate
per presa visione eventuali comunicazioni date alle famiglie nei giorni precedenti.
Art. 5
(Orario di lezione)
Il personale docente non può assentarsi dall’aula senza giustificato motivo e
comunque solo per il tempo strettamente necessario, provvedendo ad affidare la propria
classe alla responsabilità di custodia di un altro docente del plesso o di un Collaboratore
scolastico.
Durante le ore di lezione non è consentito far uscire dalla classe più di uno
studente per volta, fatta eccezione per i casi seriamente motivati.
I docenti effettuano i cambi d'ora ordinari in modo rapido assicurandosi, prima di
allontanarsi dalla classe, che vi sia la dovuta vigilanza sugli alunni da parte del docente
che subentra e che è tenuto alla puntualità. Il docente lascia la classe al collaboratore
scolastico quando il collega è assente, o in ritardo oppure non può raggiungere la classe
per qualsiasi motivo ( per esempio attende a sua volta un cambio).
Per situazioni particolari (per esempio spostamenti in sedi diverse) il docente
concorda con il Dirigente, all'inizio di ogni anno scolastico, specifiche modalità di
cambio dell'ora.
Art. 6
(Infortunio studenti)
I docenti, ove avvertano situazioni di pericolo, devono prontamente comunicarlo
a chi di competenza.
In caso di infortunio o di indisposizione di uno studente che ne sconsiglino la
permanenza a scuola, i docenti informano la famiglia in modo da metterla in condizioni
di provvedere direttamente.
Nei casi gravi o in assenza di familiari, lo studente va inviato al Pronto Soccorso
con un mezzo pubblico ( vigili urbani, ambulanza…) e accompagnato da un docente o
da un collaboratore scolastico, contestualmente la segreteria metterà in atto tutte le
strategie necessarie per rintracciare i genitori e/o i tutori legali .
Il docente presente al momento dell'infortunio dovrà farne denuncia alla Direzione
Didattica entro la stessa giornata dell’evento.
7
Art. 7
(Intervallo)
I docenti in servizio curano la sorveglianza della classe anche durante l’intervallo,
attenendosi alle disposizioni in vigore nei singoli plessi.
L'orario di inizio e di fine delle lezioni e la durata dell' l'intervallo sono stabiliti
dal Consiglio di Istituto all'inizio di ogni anno scolastico.
Art. 8
(Mensa)
Attenendosi alle disposizioni in vigore nei singoli plessi, le insegnanti presenti
alla mensa sorvegliano gli studenti e controllano che il loro comportamento sia sempre
rispettoso delle persone, delle norme igieniche, del cibo e dei locali.
Art. 9
(Uscita)
I docenti che prestano servizio all’ultima ora accompagnano gli studenti lungo le
scale fino all’ ingresso della scuola.
Gli studenti verranno consegnati ai genitori o alle persone maggiorenni provviste
di autorizzazione/delega al prelievo del minore.
In caso il minore non venisse prelevato a scuola senza che pervenga alcuna
informazione, il personale presente - insegnanti e/o collaboratori - è tenuto a rintracciare
ogni familiare o persona di fiducia di cui abbiano recapito e delega, vigilando nel
contempo sullo studente.
Qualora non fosse possibile rintracciare i familiari entro il termine dell’orario di
servizio dei collaboratori, si informerà l’autorità di P.S., con la quale si concorderanno
le modalità di affidamento temporaneo del minore, fino al reperimento dei familiari.
A seguito di ripetuti ritardi i genitori degli studenti verranno segnalati dai docenti
per essere convocati dal D.S. .
Gli obblighi di vigilanza da parte dei genitori, dei docenti e del personale
scolastico sono regolamentati dalle severe norme civili e penali vigenti.
8
TITOLO III
NORME RELATIVE AGLI STUDENTI
Art. 10
(Diritti)
Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata, che
rispetti e valorizzi, anche attraverso l’orientamento, l’identità di ciascuno e sia aperta
alle pluralità delle idee.
Lo studente e la propria famiglia hanno diritto alla partecipazione alla vita della
scuola attraverso la conoscenza del P.O.F , dei contenuti e delle finalità della
programmazione educativo-didattica
Ogni studente ha il diritto di essere riconosciuto e rispettato nella propria
individualità. Gli stili relazionali e cognitivi di ciascuno, come pure le differenze di
genere, di cultura e di etnia costituiscono potenzialità importanti da valorizzare a livello
educativo.
Gli studenti che presentano svantaggi di qualsiasi natura (fisica, psichica, culturale
o sociale) devono poter contare su strategie personalizzate e su interventi
individualizzati messi a punto dai docenti della scuola, in modo che sia loro assicurato il
pieno sviluppo delle potenzialità individuali sotto i profili cognitivo, relazionale e socioaffettivo.
Gli studenti hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità
alla quale appartengono. La scuola cercherà di promuovere iniziative volte alla
accoglienza e alla tutela della loro lingua, della loro cultura e alla realizzazione di
attività interculturali.
La scuola persegue la continuità degli apprendimenti e valorizza le inclinazioni
personali degli studenti.
La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per
assicurare:
-
un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio
educativo- didattico di qualità;
-
iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio;
-
la disponibilità di una adeguata strumentazione ludico-didattica per la scuola
dell’infanzia e di una strumentazione tecnologica per la scuola primaria e
secondaria di I grado;
-
servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.
Art. 11
(Doveri )
Gli studenti sono tenuti a:
- frequentare regolarmente le lezioni ed assolvere agli impegni di studio;
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-
informarsi, in caso di assenza, sulle attività svolte in classe;
-
rispettare gli orari e le modalità di ingresso e di uscita;
-
avere nei confronti del Capo d’Istituto, dei docenti, del personale tutto
della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, consono ad una
convivenza civile;
-
usare un linguaggio rispettoso e tenere un comportamento sempre
adeguato al luogo e alle attività svolte;
-
osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza, nonché i divieti di
fumare e di usare qualsiasi dispositivo elettronico durante la permanenza a
scuola;
-
osservare il divieto di usare i telefoni cellulari. Eventuali esigenze di
comunicazione fra alunni e famiglia, dettate da motivi di particolare
urgenza o gravità, potranno essere soddisfatte tramite i telefoni della
Segreteria con la collaborazione del personale amministrativo;
-
utilizzare correttamente le strutture, le attrezzature, gli arredi, i macchinari
e ogni sussidio didattico, comportandosi nella vita scolastica in modo da
non arrecare danni al patrimonio della scuola;
-
non uscire dalle aule durante lo svolgimento delle lezioni, se non
espressamente autorizzati del docente; agli studenti è consentito usufruire
dei bagni, al di fuori dell’orario di intervallo, solo in caso di urgenza;
-
promuovere e favorire i rapporti tra tutti, respingendo ogni
discriminazione per motivi riguardanti convinzioni religiose, politiche,
estrazione sociale, stato di salute, razza o sesso;
- adempiere ai doveri di solidarietà;
-
rispettare la libertà di tutti e difendere ogni principio democratico;
-
bandire la violenza ed ogni azione che possa tentare o mettere in pericolo
l'incolumità di chiunque;
-
condividere la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e
di averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola;
- aver riguardo per i diritti degli altri, anche della privacy;
-
favorire la comunicazione tra la scuola e le famiglie attraverso il diario
scolastico, o un apposito “quaderno delle comunicazioni”, da utilizzare
quale strumento di comunicazione e controllo tra scuola e famiglia, su cui
trascrivere compiti, annotazioni e comunicazioni della scuola alla
famiglia e viceversa;
-
presentarsi alle lezioni in ordine nella persona e nell’abbigliamento
consono alle attività scolastiche per garantire il decoro e l’autonomia
personale;
- essere sempre in possesso del materiale necessario allo svolgimento delle
diverse attività didattiche (per le lezioni di educazione motoria, essere in
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possesso di scarpe da ginnastica di ricambio da usare solo in questa
determinata occasione);
- non introdurre nell’ambiente scolastico oggetti e materiali pericolosi.
Contravvenire a tali disposizioni sarà sanzionabile.
L'Istituto declina ogni responsabilità per somme di denaro oppure oggetti di
valore introdotti a scuola dagli studenti.
Art. 12
(Norme di comportamento all’entrata)
Per tutti gli studenti che accedono agli spazi antistanti l’ingresso, ma di pertinenza
della scuola (ad es. cortile), prima dell’orario fissato per l’entrata, sostando negli spazi
liberi, la responsabilità rimane alle famiglie; per il personale scolastico tale
responsabilità sorge al momento dell’accesso negli edifici.
Gli studenti devono entrare nella scuola ordinatamente, rispettando i compagni
senza correre o spingere, sotto il controllo del personale ausiliario; si devono recare
immediatamente nelle loro classi ed attendere al loro posto l’inizio delle lezioni.
Gli alunni della Scuola dell’Infanzia entrano dalle ore 8.00 alle ore 8.45.
Gli studenti della Scuola Primaria entrano alle ore 8.20 al suono della campanella;
possono entrare dopo le 8.30 previa compilazione del modulo di ritardo da parte del
genitore (o di un suo delegato) e controfirmato dall’insegnante presente in classe.
Gli studenti della Scuola Secondaria entrano alle ore 8.00; possono accedere alle
classi dopo le 8.10, con giustificazione del ritardo sull’apposito libretto firmato dal
genitore/tutore; in assenza di giustificazione, l’alunno sarà ammesso comunque in classe
ma con l’obbligo di presentarla il giorno seguente.
Per tutti gli ordini di scuola in caso di ritardi frequenti e sistematici (superiori a 5
volte) gli insegnanti provvederanno a darne comunicazione in direzione.
Resta inteso che al ripetersi di tale comportamento, verrà informata della
situazione la Direzione Didattica che attuerà le procedure previste dal Regolamento di
Disciplina.
Art. 13
(Norme di comportamento durante l’intervallo)
L'orario di inizio e di fine delle lezioni e l'intervallo sono stabiliti dal Consiglio di
Istituto all'inizio di ogni anno scolastico.
L’intervallo nella scuola Secondaria è dalle ore 10.45 alle ore 11.00. Nella Scuola
Primaria dalle ore 10.20 alle ore 10.40 , compatibilmente con le caratteristiche
dell’attività.
Durante l'intervallo gli alunni possono conversare e consumare la merenda
nell'ambito delle proprie aule e recarsi nei bagni secondo le modalità stabilite nei plessi
previo assenso del docente.
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Durante l’intervallo è assolutamente proibito correre per i corridoi, spostarsi da un
piano all’altro, accedere in altre aule, come pure intraprendere giochi pericolosi.
La sorveglianza spetta all’insegnante al momento presente in aula, con la
collaborazione di tutti i docenti in servizio e del personale ausiliario presente ai piani.
Questi ultimi saranno nei pressi dei bagni per controllare che in essi entri un numero di
studenti adeguato ai locali senza arrecare danni a persone o cose.
Quando l’intervallo si svolge all’esterno, è fatto divieto agli studenti di
allontanarsi dal gruppo classe o isolarsi in posti appartati.
Art. 14
(Norme di comportamento durante la Mensa)
Considerato che la pausa pranzo è un momento educativo, gli studenti sono tenuti
a tenere un comportamento adeguato. Pertanto, entreranno ed usciranno dai localimensa in modo ordinato, in fila, senza né correre, né spingere, sotto il controllo
dell’insegnante e, all’interno del locale, dovranno sedersi compostamente al tavolo
assegnato.
Durante il pranzo gli studenti dovranno:
-
parlare sottovoce;
-
rimanere seduti per tutta la durata del pasti, salvo casi di reale necessità;
-
non entrare per nessun motivo nel locale cucina;
-
non giocare e rompere le cose che verranno loro messe a disposizione
(piatti, bicchieri, posate);
-
non giocare con il cibo e, soprattutto, non tirarlo;
-
mangiare educatamente e correttamente utilizzando in modo adeguato le
posate.
Il vitto è uguale per tutti. A nessuno è consentita deroga al regime dietetico
comune. Gli studenti non possono assolutamente portare generi alimentari o bevande di
qualsiasi natura.
Per gli studenti che presentano allergie e/o intolleranze alimentari verrà
approntato un regime dietetico adatto, previa presentazione del certificato medico che
ne accerti la patologia.
Particolari diete, inoltre, possono essere approntate qualora vengano richieste per
motivi religiosi.
Art. 15
(Norme di comportamento all’uscita)
Al suono della campanella, le classi usciranno ordinatamente sotto la sorveglianza
dell’insegnante secondo le modalità disposte dalla Dirigenza.
12
Ogni classe dovrà seguire l’insegnante, evitando assembramenti nei corridoi e
sulle scale. È pertanto fatto divieto assoluto agli studenti di uscire correndo, superando
l’insegnante o allontanandosi dalla fila della propria classe.
Ciascuno studente sarà consegnato ai rispettivi genitori/tutori o alle persone
delegate dagli stessi a mezzo autorizzazione scritta.
È fatto divieto di trattenersi o giocare nello spazio all’interno dei cancelli, o
comunque di pertinenza della scuola, dopo l’orario di uscita.
Art. 16
(Assenze)
Le assenze devono essere sempre giustificate dai genitori/tutori tramite l'apposito
libretto/foglio/diario e devono essere presentate al rientro in classe, all'inizio della prima
ora di lezione all'insegnante che provvederà a controfirmare e a prendere nota sul
registro. Colui che non giustifichi la sua assenza entro 3 giorni, dovrà essere
accompagnato da uno dei genitori o da chi ne fa le veci. In caso di ripetute assenze, su
segnalazione dei docenti della classe, possono essere inviate dal D.S. comunicazioni
scritte alle famiglie.
Le assenze superiori a 5 giorni devono essere sempre regolarmente giustificate dal
genitore/tutore, con la presentazione del certificato medico che attesti l’assenza di
patologie. Per le assenze causate da malattie infettive, il genitore/tutore ha l’obbligo di
informare anche il medico curante.
Tale modalità resta valida anche per assenze superiori a cinque giorni per motivi
diversi da quelli di salute
TITOLO IV
NORME RELATIVE AI GENITORI
Art. 17
(Diritti e doveri dei genitori)
I genitori degli studenti sono una componente essenziale nella vita della scuola.
La loro attiva partecipazione si concretizza in questi precisi momenti:
-
nei Consigli di Intersezione, di Interclasse, di Classe ;
-
nell'Assemblea di classe;
-
nell'Assemblea generale dei rappresentanti dei genitori di tutta la scuola;
-
nel Comitato dei Genitori;
-
nel Consiglio di Istituto, in qualità di membri e come uditori.
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I rappresentanti dei genitori nei Consigli di Intersezione, Interclasse e di Classe
possono avanzare proposte in merito alle varie attività, esprimere pareri sulle
problematiche emerse nella classe; inoltre hanno il diritto - dovere di convocare, nei
modi e nelle forme opportune, assemblee dei genitori per illustrare e discutere
l’andamento disciplinare e didattico della classe.
I genitori attuano il rapporto quotidiano con la scuola mediante il controllo
costante del libretto/diario/quaderno delle comunicazioni alla famiglia su cui apporre la
propria firma per presa visione.
Il calendario degli incontri individuali e collegiali, in attuazione della normativa
vigente per ciascun ordine di scuola, è definito all’inizio di ogni anno scolastico,
comunicato ai genitori e diffuso tramite il sito web dell'Istituto.
Gli insegnanti, inoltre, quando sia fatta esplicita e giustificata richiesta, sono
disponibili ad incontri individuali, oltre quelli fissati ufficialmente, tutte le volte che la
situazione lo richieda.
La scuola, altresì, in casi urgenti o per segnalare situazioni particolari, invia alle
famiglie degli studenti una convocazione scritta.
L'Istituto si impegnerà a implementare progressivamente
tecnologiche nel campo della comunicazione scuola-famiglia.
innovazioni
Allo scopo di mantenere vivo e proficuo l’affiatamento tra la scuola e le famiglie i
genitori sono invitati ad utilizzare al massimo le occasioni offerte partecipando alle
assemblee di classe ed ai colloqui individuali con i docenti nelle occasioni di
ricevimento.
I genitori hanno l’obbligo di:
-
educare ad un comportamento corretto, adeguato ai luoghi e alle
situazioni;
-
insegnare ai ragazzi che la scuola è di fondamentale importanza per
costruire il loro futuro e la loro formazione culturale;
-
stabilire rapporti corretti con i professori, collaborando a costruire un
clima di reciproca fiducia e di fattivo sostegno;
-
controllare, leggere e firmare tempestivamente gli avvisi sul libretto delle
comunicazioni alle famiglie;
-
lasciare un recapito telefonico ( cellulare e/o fisso, personale e/o del luogo
di lavoro) per assicurare la loro reperibilità durante l'orario di permanenza
dell'alunno a scuola in caso di improvvisa necessità;
-
informare tempestivamente
anagrafica;
-
informare tempestivamente la Segreteria di qualsiasi cambiamento
inerente i recapiti telefonici;
-
partecipare con regolarità alle riunioni o agli incontri previsti;
-
favorire la partecipazione dei figli a tutte le attività programmate dalla
scuola;
la
14
Segreteria
di
qualsiasi
variazione
-
osservare le modalità di giustificazione delle assenze, dei ritardi e delle
uscite anticipate;
- sostenere i docenti controllando l'esecuzione dei compiti a casa;
- controllare il materiale didattico ed il materiale personale degli alunni, al
fine di evitare l'introduzione all'interno della scuola di materiale
pericoloso.
I genitori degli alunni sono personalmente responsabili, sia civilmente che
penalmente, di eventuali danni che i propri figli arrecano volontariamente ad altri
alunni, al personale in servizio, alle attrezzature e/o ai locali scolastici.
I genitori affidatari e coaffidatari sono invitati a consegnare in Segreteria copia
della documentazione relativa al dispositivo del giudice tutelare, ovvero
autodichiarazione sostitutiva.
I genitori non possono entrare a scuola né durante le ore di attività didattica né al
di fuori di tale orario. Eventuali necessità straordinarie di ingresso avverranno tramite
autorizzazione della Dirigenza o dell’insegnante coordinatore di plesso.
Al termine delle lezioni, è consentito affidare alle persone delegate i minori.
I genitori che intendessero avvalersi della delega dovranno ritirare l’apposito
modulo e sottoscriverlo personalmente in Segreteria. Nei casi di separazione o di
qualsiasi altra situazione analoga assimilabile, la delega deve essere rilasciata dal
genitore con cui il minore convive stabilmente o a cui è affidato in via esclusiva.
È assolutamente vietato richiedere l’affidamento dei minori senza esibire un
documento di identità.
La delega è ammessa a favore di una o più persone, ma deve essere scritta e a
titolo liberatorio per la scuola che è sollevata da qualsiasi responsabilità.
Art. 18
(Patto educativo di corresponsabilità)
Famiglia e Istituzione sono chiamate, a creare un rapporto positivo improntato alla
collaborazione e alla condivisione di valori, stili, strategie, azioni e mirato alla
realizzazione di un ambiente efficace nel sostenere gli studenti durante tutto il percorso
di crescita culturale, critica, morale e sociale.
La normativa (D.P.R. 21-11-2007, n°235, art.3) dispone che contestualmente
all’atto dell’iscrizione all’istituzione scolastica sia sottoscritto dal Dirigente Scolastico,
dai genitori e dagli studenti un Patto di Corresponsabilità Educativa. Il rispetto di tale
Patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di fiducia, per
potenziare le finalità dell’offerta formativa, per favorire il successo formativo di ogni
studente.
15
TITOLO V
NORME RELATIVE AL PERSONALE DIRIGENTE E
AMMINISTRATIVO
Art. 19
(Il Dirigente Scolastico)
Il Dirigente Scolastico è il rappresentante legale dell’istituzione scolastica ad ogni
effetto di legge ed è organo individuale che rappresenta l’ unitarietà dell’istituzione
medesima assumendone la responsabilità gestionale (D.I. 44/2001, art.7, comma 1).
Assicura, quindi, la gestione unitaria di istituto, ne ha la legale rappresentanza ed
è responsabile della gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali e, quindi, dei
risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, al Dirigente
Scolastico spettano autonomi poteri di direzione, coordinamento e valorizzazione delle
risorse umane, secondo criteri di efficienza.
Promuove interventi per l’esercizio della libertà di scelta educativa delle famiglie
e per l’attuazione del diritto all’apprendimento da parte degli alunni.
Assicura l’esercizio della libertà d’insegnamento, intesa come libertà di ricerca e
innovazione metodologica e didattica.
Predispone il programma annuale nell’esercizio dei compiti e delle responsabilità
di gestione (di cui al D.Lgs. 165/2001 e Legge 59/1997) che, con la relativa relazione e
con il parere di regolarità contabile del collegio dei revisori dei conti, viene proposto
dalla Giunta Esecutiva al Consiglio di Istituto per una relativa delibera.
Presenta periodicamente motivate relazioni al Consiglio d’Istituto al fine di
garantire la più ampia informazione e trasparenza del suo operato.
Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative ed amministrative può
avvalersi di docenti da lui individuati ai quali possono essere delegati specifici compiti.
Art. 20
(Il DSGA)
Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi ha autonomia operativa e
responsabilità diretta nelle definizioni e nell’esecuzione di atti a carattere
amministrativo e contabile; collabora con il Dirigente Scolastico per la predisposizione
del Programma Annuale e delle eventuali modifiche e/o integrazioni dello stesso,
predispone il Conto Consuntivo che, corredato dalla relazione e del parere di regolarità
contabile del Collegio dei Revisori dei Conti è sottoposto al Consiglio di Istituto per la
relativa delibera.
16
Art. 21
(Il Personale Amministrativo)
Il ruolo del Personale Amministrativo è indispensabile anche come supporto
all'azione didattica e la valorizzazione delle loro competenze è decisiva per l'efficienza e
l'efficacia del servizio e per il conseguimento delle finalità educative.
Il Personale Amministrativo assicura corrette relazioni interpersonali e
professionali con il Dirigente Scolastico, i colleghi e il personale della scuola.
Stabilisce rapporti con l’utenza improntati alla collaborazione, alla disponibilità e
all’efficienza.
Cura i rapporti con l’utenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di
trasparenza e di accesso alla documentazione amministrativa prevista dalla legge.
Collabora con il Dirigente Scolastico e con tutto il personale docente e non
docente della scuola
È tenuto al rispetto dell’orario di servizio.
Art. 22
(Collaboratori scolastici)
I Collaboratori scolastici sono tenuti a prestare servizio, salvo diverse
disposizioni, nella zona di competenza secondo le mansioni loro assegnate. Della
presenza in sevizio farà fede la firma sul registro di presenza del personale.
I Collaboratori scolastici:
-
sorvegliano l’ingresso e l’uscita degli studenti;
-
sono facilmente reperibili da parte degli insegnanti per qualsiasi
evenienza;
-
sorvegliano gli studenti in caso di uscita dalle classi, di ritardo, assenza o
allontanamento momentaneo dell’insegnante;
-
impediscono con le buone maniere, che gli studenti possano svolgere
attività di disturbo nel corridoio di propria pertinenza, riconducendoli con
garbo, alle loro aule;
-
collaborano al complessivo funzionamento didattico e formativo;
-
favoriscono l’integrazione degli studenti diversamente abili;
-
vigilano sulla sicurezza ed incolumità degli studenti, in particolare durante
gli intervalli, negli spostamenti e nelle uscite dalle aule per recarsi ai
servizi o in altri locali;
-
riaccompagnano nelle loro classi gli studenti che, al di fuori dell’intervallo
e senza seri motivi, sostano nei corridoi;
-
tengono i servizi igienici sempre decorosi, puliti ed accessibili;
-
provvedono al ripristino dei locali al termine dell’orario antimeridiano e
del teatro di Valle Scrivia ogni qualvolta venga utilizzato;
17
-
non si allontanano dal posto di servizio, tranne che per motivi autorizzati
dal Direttore DSGA o dal Dirigente Scolastico;
-
appongono la propria firma, per presa visione sulle circolari e sugli avvisi
ove nei sia fatta richiesta.
È fatto obbligo ai Collaboratori scolastici di prendere visione delle mappe di
sfollamento dei locali e di controllare quotidianamente la praticabilità e l’efficienza
delle vie di esodo.
Art. 23
(Norme di sicurezza - L. 81/08)
Norme di comportamento per il personale docente e non:
-
Prendere visione del piano di evacuazione dei locali della scuola.
-
Sensibilizzare gli alunni sulle tematiche della sicurezza, destinando alcuni
momenti di lezione all’illustrazione delle modalità di evacuazione,
individuando altresì gli alunni aprifila e chiudifila in caso di evacuazione
dei locali scolastici (solo docenti).
-
Tenere un comportamento corretto astenendosi da qualsiasi genere di atti
che possano arrecare danno a terzi.
-
Osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni in materia di sicurezza ed
igiene richiamate da specifici cartelli.
-
Non usare macchine, impianti ed attrezzature senza previa autorizzazione.
-
Non eseguire operazioni o manovre non di propria competenza, o di cui
non si è a perfetta conoscenza; in tali casi occorre rivolgersi al
responsabile di plesso che viene individuato dal Dirigente.
-
Non rimuovere gli estintori dalla posizione segnalata.
-
Depositare materiali nelle zone prestabilite e comunque in modo da non
ingombrare, ostacolare e/o impedire , anche solo parzialmente la
circolazione e l’accesso alle uscite di sicurezza,( al) il transito sulle vie di
fuga ( corridoi, scale, uscite di sicurezza ecc…), in prossimità di impianti
atti ad intervenire sugli incendi.
-
Segnalare tempestivamente al preposto alla sicurezza nei plessi ogni
eventuale anomalia o condizione di pericolo rilevata.
-
In caso di infortunio, riferire al più presto e dettagliatamente(ed
esattamente) alla direzione le circostanze dell’evento.
-
Non accedere nelle zone o nei locali in cui vige il divieto di ingresso ai
non autorizzati.
-
Mantenere pulito ed in ordine il proprio posto di lavoro.
-
Disporre in modo ordinato, stabile e razionale gli attrezzi di uso comune.
18
-
Adoperare gli attrezzi solo per l’uso a cui sono destinati e nel modo più
idoneo, evitando l’uso di mezzi di fortuna o di attrezzi diversi da quelli
preposti o di apportare agli stessi modifiche di qualsiasi genere.
-
Riporre nelle bacheche le chiavi dopo il loro uso.
-
Aprire tutte le uscite di sicurezza
(personale ATA).
prima dell’inizio delle lezioni
TITOLO VI
NORME INTERNE GENERALI
Art. 24
(Orario delle lezioni)
L’orario delle lezioni è fissato annualmente sulla base dei criteri fissati nel Piano
dell’Offerta Formativa.
Le famiglie degli alunni devono essere informate, per iscritto e/o con
comunicazione sul sito dell'Istituto, di qualsiasi variazione, anche temporanea,
dell'orario scolastico.
Gli alunni della scuola dell’Infanzia entrano dalle ore 8.00 alle ore 8.45; l’uscita è
stabilita dalle ore 15.45 alle ore 16.00.
Gli studenti della scuola Primaria entrano a scuola alle ore 8.20; l’uscita delle
classi a modulo è alle ore 13.20, tranne il venerdì alle ore 12.20 in tutti i plessi.
L’uscita delle classi a tempo pieno e di quelle che effettuano rientri è alle ore 16.20.
Gli alunni della scuola Secondaria di primo grado entrano alle ore 8.00; l’uscita è
alle ore 14.00.
Tali orari si effettuano dal lunedì al venerdì in ogni ordine di scuola. Il sabato
l'Istituto rimane chiuso.
Art. 25
(Ingresso posticipato)
In caso di ritardi frequenti o sistematici le insegnanti provvederanno a darne
comunicazione in direzione.
Per motivi programmati (visite mediche, controlli o altro) l’ingresso è consentito
per un massimo di 12 volte all’anno entro le ore 10.30 previa comunicazione ai docenti
o alla Direzione.
19
Per gravi e giustificati motivi periodici e/o continuativi (terapie periodiche,
mensili, annuali...) solo il Dirigente Scolastico può concedere, esaminando caso per
caso, il permesso di entrare in orari particolari.
L’ingresso posticipato dovrà essere, comunque, registrato in appositi modelli
disponibili in portineria.
I comportamenti non rispettosi dell’orario di ingresso saranno segnalati al D.S.
che convocherà i genitori.
Art. 26
(Uscita anticipata)
Per motivi programmati, è consentita l’uscita anticipata per un massimo di 12
volte all’anno, da effettuarsi esclusivamente con consegna diretta dell’alunno al genitore
o a chi ne fa le veci.
Per gli alunni della scuola Secondaria le uscite anticipate devono coincidere con il
cambio d’ora di lezione, in casi eccezionali gli alunni della scuola dell’Infanzia e della
scuola Primaria iscritti al tempo pieno effettueranno le uscite anticipate dopo la mensa
comunque non oltre le 14.15.
Per gravi motivi, urgenti ed improvvisi, è consentita l’uscita anticipata anche in
orari diversi da quelli sopra elencati.
L’uscita anticipata dovrà essere registrata in appositi modelli disponibili in
portineria.
Eventuali richieste di esoneri da particolari attività curricolari verranno vagliate e
autorizzate dal Dirigente Scolastico caso per caso.
I comportamenti non rispettosi delle norme che regolano il ritiro degli studenti da
parte del genitore saranno segnalati al D.S. che prenderà i provvedimenti necessari
valutando caso per caso.
Art. 27
(Somministrazione dei farmaci)
Il personale scolastico per contratto non ha la competenza per somministrare
farmaci di alcun genere, né prodotti omeopatici o fitoterapici .
Per la somministrazione si fa riferimento alla nota n. 2312/Dip/Segr. del
25/11/2005 in cui il Ministro dell'Istruzione d'intesa con quello della Salute hanno
emanato le Raccomandazioni contenenti "le linee guida per la definizione degli
interventi finalizzati all'assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di
farmaci in orario scolastico, al fine di tutelarne il diritto allo studio, la salute ed il
benessere all'interno della struttura scolastica".
Resta salva la facoltà del genitore di somministrare personalmente farmaci previa
autorizzazione del Dirigente Scolastico e secondo le modalità indicate.
La richiesta di autorizzazione alla somministrazione di farmaci inoltrata dalla
famiglia al Dirigente Scolastico ha validità per l’anno scolastico in corso e deve essere
20
rinnovata all’inizio di ogni anno scolastico (anche per eventuale proroga).
Art. 28
(Uso e gestione di spazi e infrastrutture)
Nella scuola sono istituiti: biblioteche, laboratori disciplinari/educativi,
informatici, linguistici, aule video-cineforum, teatro, palestre, mense.
Deve essere tenuto un archivio aggiornato delle attrezzature in dotazione ai
plessi.
I laboratori e le aule speciali sono assegnati dal Dirigente Scolastico all'inizio di
ogni anno alla responsabilità di un docente autocandidatosi che ha il compito di
mantenere una lista del materiale disponibile, tenere i registri del laboratorio, curare il
calendario d'accesso allo stesso, proporre interventi di manutenzione, ripristino,
sostituzione di attrezzature ed altro.
Il responsabile di laboratorio concorda con i docenti interessati i tempi di utilizzo
da parte delle classi e con il Dirigente Scolastico le modalità ed i criteri per l'utilizzo del
laboratorio in attività extrascolastiche Gli accessi dovranno essere registrati
cronologicamente.
In caso di danni, manomissioni, furti alle attrezzature o ai locali il responsabile del
laboratorio, o il docente di turno, sono tenuti ad interrompere le attività se le condizioni
di sicurezza lo richiedano e a segnalare tempestivamente la situazione in Direzione per
l'immediato ripristino delle condizioni di efficienza e al fine di individuare eventuali
responsabili.
Le responsabilità inerenti l'uso dei laboratori e delle aule speciali, sia per quanto
riguarda la fase di preparazione delle attività sia per quella di realizzazione delle stesse
con gli studenti, competono all'insegnante nei limiti della sua funzione di sorveglianza e
di assistenza agli alunni.
I laboratori e le aule speciali devono essere lasciate in perfetto ordine.
Qualora l’insegnante, alla fine della lezione, dovesse rilevare danni che non erano
presenti all'inizio, è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Dirigente Scolastico.
L'uso della palestra è regolato da un orario interno esposto in ogni plesso.
Le associazioni esterne che, su deliberazione del Consiglio d'Istituto, sentito il
Collegio dei Docenti, avranno accesso alla palestra e all'uso delle attrezzature in orario
extrascolastico, sono tenute a vigilare sull'integrità degli arredi, dei locali e delle
condizioni igieniche.
Il teatro di Valle Scrivia è utilizzabile da tutto da tutto l’Istituto Comprensivo.
Per evitare disagi e ottimizzare il servizio, è necessario prenotare il teatro
rivolgendosi all’insegnante responsabile.
21
Art. 29
(Uso dei telefoni cellulari)
È vietato fare uso del cellulare da parte degli studenti durante le ore di lezione.
Gi studenti in possesso di telefono cellulare sono pertanto tenuti a spegnerlo prima
dell’ingresso a scuola e ad accenderlo nuovamente solo successivamente all’uscita.
La scuola non è responsabile di eventuali smarrimenti o danneggiamenti di
telefoni cellulari che si verifichino sia nell’ambito della scuola che durante le uscite
didattiche.
È vietato l’uso del cellulare per motivi personali anche da parte di tutti gli
operatori della scuola.
Art. 30
(Autorizzazione fotografie)
A tutela dell’immagine e della riservatezza degli studenti,dei genitori,degli
insegnanti e del personale scolastico tutto, è vietato effettuare riprese audiovisive e
fotografiche nelle strutture scolastiche e nelle loro adiacenze con qualsiasi mezzo salvo i
casi di seguito indicati:
-
manifestazioni sportive, scolastiche, eventi ed incontri sociali aperti al
pubblico o tenuti in luoghi pubblici diversi dalle strutture scolastiche o
qualora queste siano aperte ai cittadini;
-
manifestazioni sportive, scolastiche,eventi ed incontri sociali riservati agli
studenti e alle loro famiglie nel corso del quale è consuetudine effettuare
riprese audio-visive.
Qualora qualsiasi soggetto appartenente alle categorie citate ritenesse di non dover
acconsentire alle riprese audiovisive sarà sua cura tutelare l’immagine propria e dei
minori che rientrano nella propria sfera di tutela giuridica fermo restando quanto
disposto dall’Autority della privacy con nota 195 del 17 dicembre 2003. (Le riprese
video e le fotografie raccolte dai genitori, durante recite e saggi scolastici, non violano
la privacy).
I genitori, gli studenti, il personale scolastico o chiunque avendone titolo, abbia
effettuato riprese a titolo personale nell’ambito scolastico può consegnarne copia per
l’archivio scolastico. Ciò comporta la cessione dei diritti di proprietà alla scuola che ne
entra in possesso ai fini giuridici fermo restando l’obbligo di citare, qualora utilizzate,
l’autore della ripresa.
Nulla è dovuto dalla struttura scolastica a colui che spontaneamente consegna
copia delle riprese effettuate a titolo personale.
Le riprese effettuate in ottemperanza alle presenti disposizioni potranno essere
conservate nell’archivio storico della scuola a futura memoria in conformità alle
disposizioni vigenti.
22
Le immagini acquisite dalla scuola potranno essere utilizzate per pubblicizzare
eventi e manifestazioni ufficiali per la realizzazione del sito Internet della stessa.
È fatto divieto all’istituzione scolastica e a coloro che posseggono i diritti di
autore delle immagini raffiguranti l’istituto e i soggetti precedentemente citati, utilizzare
le immagini ai fini commerciali senza il dovuto consenso dell’istituzione scolastica e
degli interessati raffigurati nelle immagini.
Comunque esse dovranno essere utilizzate in pieno anonimato e non dovranno in
alcun modo contenere informazioni e dati dei soggetti ripresi, nel rispetto della persona
e della dignità umana.
Al trattamento delle informazioni ed immagini ed alla loro archiviazione anche
sul supporto informatico sarà responsabile il Dirigente Scolastico pro tempore o un suo
delegato individuato ai sensi del D.L. 196/03.
Potrà avere accesso alle informazioni ed alle immagini l’autorità di Pubblica
Sicurezza su decreto dell’Autorità Giudiziaria.
È fatto obbligo ai genitori che venissero a conoscenza di uso illegittimo di
immagini relative alla scuola e ai propri utenti di segnalare i fatti alla Direzione
scolastica per le valutazioni del caso.
È possibile effettuare la foto di fine anno di tutte le classi con i propri insegnanti.
La foto può essere realizzata anche da un fotografo non professionista che comunque
deve ottemperare ai dispositivi del presente regolamento. È fatto obbligo di consegnare
copia della foto di fine anno alla Direzione Scolastica per l’album d’Istituto.
Chiunque abbia a qualsiasi titolo effettuato riprese in ottemperanza al presente
disposto è tenuto a conservare copia delle immagini in conformità alle disposizioni
vigenti e può consegnarne copia solo agli insegnanti ed ai genitori (o chi ne fa le veci)
dei minori interessati dal singolo evento fotografico e comunque dovrà essere reso in
forma anonima.
TITOLO VII
ORGANI COLLEGIALI DELLA SCUOLA
Art. 31
(Consiglio d’Istituto)
Il Consiglio d'Istituto viene eletto ed è composto secondo quanto previsto dal
D.Lgs. 16/4/94 n.297. Per quanto riguarda le competenze si fa esplicito riferimento agli
art.8-10 dello stesso Dlgs. 297/94.
Il Consiglio d’Istituto esplica funzioni di indirizzo generale poiché:
-
adotta il P.O.F.;
-
approva, previo parere di regolarità contabile da parte dei Revisori dei Conti, il
Programma Annuale e la Relazione predisposta dal Dirigente scolastico e dal
Direttore dei S.G.A.;
23
-
verifica le disponibilità finanziarie e lo stato di attuazione del Programma
Annuale; delibera eventuali modifiche del Programma Annuale entro il 30
giugno;
-
regolamenta l’attività negoziale;
-
approva, previo parere del Collegio dei Revisori dei Conti, il Conto
Consuntivo.
Art. 32
(Collegio docenti)
Il Collegio dei docenti delibera il Piano Annuale delle attività predisposto dal
Dirigente Scolastico; esprime il proprio parere sui Progetti, le attività e i laboratori del
Programma Annuale; verifica, a conclusione di ciascun anno scolastico, le attività del
P.O.F. ed esprime, in tale contesto, una valutazione sullo svolgimento dell’incarico
affidato alle Funzioni Strumentali.
Il Collegio ha durata annuale. E’ composto da tutti gli insegnanti in servizio nella
scuola. E’presieduto dal Dirigente Scolastico.
Il Collegio dei Docenti:
-
elabora il POF sulla base degli indirizzi generali del Consiglio di Istituto;
-
ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell’Istituto. In
particolare cura la progettazione curricolare al fine di adeguare il curricolo
formativo alle specifiche esigenze. La programmazione dell’attività didattica,
nella salvaguardia della libertà di insegnamento, è competenza degli
insegnanti che vi provvedono sulla base della programmazione curricolare
approvata dal collegio dei docenti;
- provvede alla formazione delle classi sulla base delle indicazioni deliberate
dal Consiglio d’Istituto;
-
valuta periodicamente l’andamento complessivo dell’azione didattica per
verificarne l’efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi
programmati proponendo, ove necessario, opportune misure per il
miglioramento dell’attività scolastica;
-
provvede all’adozione dei libri di testo, sentiti i consigli di interclasse e di
classe in plenaria e alla scelta dei sussidi didattici nel rispetto dei limiti
economici imposti;
-
adotta iniziative di sperimentazione;
-
promuove iniziative di aggiornamento e di formazione dei docenti
dell’Istituto;
-
esamina, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi
di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni nei confronti dei
quali sono stati già adottati provvedimenti disciplinari.
Il Collegio dei docenti si riunisce ordinariamente ogni due mesi e ogni qualvolta
ci siano problematiche da trattare e/o in via straordinaria.
24
Il Collegio dei docenti è convocato dal Dirigente Scolastico tramite
comunicazione scritta in cui risulti l'o.d.g. della seduta.
Art. 33
(Consigli di Interclasse/ Intersezione)
I docenti delle classi parallele della scuola Primaria si riuniscono secondo le
scadenze previste nel piano delle attività con e senza i rappresentanti di classe dei
genitori, per la verifica degli obiettivi educativo – didattici e per avanzare proposte
educative.
Art. 34
(Consigli di classe)
Il Consiglio di Classe è convocato dal Dirigente Scolastico e si riunisce, di regola,
una volta al mese e/o ogni qualvolta ne faccia richiesta un terzo dei suoi componenti o il
presidente.
È convocabile in seduta tecnica (solo docenti) o plenaria (con i rappresentanti dei
genitori).
La partecipazione dei rappresentati dei genitori è prevista in modo da consentire la
massima frequenza possibile; deve avvenire per non meno di 20 minuti a seduta,
secondo un calendario e un'agenda degli impegni tempestivamente comunicata a tutti i
consiglieri e ai rappresentanti dei genitori.
Art. 35
(Disposizioni finali)
Il presente regolamento può essere modificato dal Consiglio di Istituto, secondo le
modalità previste dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti, anche su proposta
delle singole componenti scolastiche e degli Organi Collegiali, previa informazione e
condivisione da parte di tutta la comunità scolastica.
Per tutto quello che non è espressamente previsto dal presente Regolamento,
saranno osservate le Leggi vigenti.
Copia del presente Regolamento deve essere portata a conoscenza di tutte le
Componenti Scolastiche, esposta all’Albo dei singoli Plessi e pubblicata sul sito web
dell’Istituto.
Il Regolamento Disciplinare (Appendice 1), il Regolamento del Consiglio di
Istituto (Appendice 2), le Disposizioni relative alle uscite didattiche (Appendice 3) e il
sono parte integrante del presente Regolamento.
25
APPENDICE I
REGOLAMENTO DISCIPLINARE
TITOLO I
SANZIONI DISCIPLINARI
Art. 1
(Generalità)
Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima
invitato ad esporre le proprie ragioni.
Le sanzioni sono personali, temporanee, proporzionate alla infrazione, ispirate al
principio di gradualità e, per quanto possibile, tendono alla riparazione del danno.
Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del
comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.
Allo studente è offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della
comunità scolastica.
Le sanzioni disciplinari sono irrogate per iscritto e sono sempre adeguatamente
motivate e notificate ad entrambi gli esercenti la potestà (art. 316 c.c. e segg.); esse
sono comminate con inderogabile e necessaria tempestività.
Gli studenti nel corso delle lezioni non possono essere allontanati dalla classe per
nessun motivo disciplinare.
Art. 2
(Tipi di sanzioni disciplinari)
Sospensione dalle lezioni scolastiche con obbligo di frequenza.
Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo variabile.
Art. 3
(Interventi correttivi)
Le sanzioni disciplinari, per quanto possibile, devono essere precedute da
interventi correttivi che prevengano l’applicazione di provvedimenti disciplinari in
senso stretto. Detti interventi, pertanto, non costituiscono sanzioni ma rappresentano
26
sollecitazioni che il docente rivolge allo studente, con finalità di stimolo.
Tali strumenti sono:
- Richiamo verbale;
- Ammonimento scritto sul libretto delle comunicazioni alla famiglia;
- Ammonimento sul registro di classe.
Il docente, inizialmente, censura lo studente e gli illustra la mancanza
avvertendolo delle conseguenze a cui si espone in caso di reiterazione; successivamente
annota l’ammonimento nel libretto delle comunicazioni alla famiglia, a cui segue
l’annotazione nel registro di classe in maniera sintetica e motivata.
A seconda dei casi e della gravità, il docente informa anche il DS, col quale viene
concordata un’eventuale convocazione dei genitori.
Art. 4
(Adozione e natura dei provvedimenti)
Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l’allontanamento dalla comunità
scolastica sono adottati dal Consiglio di classe in plenaria, mentre quelle che prevedono
l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo
scrutinio finale, sono adottate dal Consiglio di Istituto.
Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere
disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori
a quindici giorni.
Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto
un rapporto con lo studente e con i suoi genitori, tale da preparare il rientro nella
comunità scolastica. Nei periodi superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la
famiglia e, ove necessario, anche con i Servizi Sociali e l'Autorità Giudiziaria, la scuola
promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla
responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto
anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona
umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite
generale previsto dal comma 2, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità
del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto
possibile, il disposto del comma 3.
Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 4, nei casi di recidiva, di atti di
violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un
elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento
responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la
sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo
scrutinio finale o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno
scolastico.
Le sanzioni disciplinari di cui al comma 1 e seguenti possono essere irrogate
soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si
27
desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello
studente incolpato.
Nei casi in cui l'Autorità Giudiziaria, i Servizi Sociali o la situazione obiettiva
rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità
scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno,
ad altra scuola.
Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame
sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
Art. 5
(Circostanze attenuanti ed aggravanti)
Sono elementi che mitigano l’entità della sanzione:
-
aver ammesso la colpa e mostrato pentimento;
-
aver risarcito il danno cagionato;
-
aver richiesto di convertire la sanzione in attività a favore della comunità
scolastica.
Sono elementi che inaspriscono la sanzione:
-
la recidiva (essere stato già sanzionato per la medesima violazione);
-
la reiterazione (ripetere una mancanza della medesima indole);
-
il concorso con altro/i;
-
aver favorito l’impunità;
-
aver agito per motivi abietti o futili, ovvero con violenza o pericolo per sé
e per gli altri.
Fermo è il principio di uguaglianza nel trattamento.
Art. 6
(Conversione delle sanzioni disciplinari)
L’Organo che commina la sanzione offre la possibilità di convertirla in attività in
favore della comunità scolastica liberamente individuate nello stesso provvedimento
sanzionatorio.
In tal caso allo studente è preclusa la possibilità del ricorso.
Le sanzioni alternative non devono svolgersi contemporaneamente alle ore di
lezione e possono consistere in attività di natura sociale, culturale ed in generale a
vantaggio della comunità.
La conversione della sospensione può comportare la possibilità per lo studente di
evitare l'allontanamento dalla comunità scolastica.
28
Art. 7
(Procedimento per l’applicazione delle sanzioni disciplinari)
Non può essere irrogata alcuna sanzione disciplinare senza che prima lo studente
interessato sia stato invitato ad esporre le proprie ragioni alla presenza del genitore.
L’Organo competente per la sanzione, se necessario, può ascoltare anche in
contraddittorio i soggetti coinvolti nei fatti che costituiscono oggetto di accertamento. In
tal caso è necessario che un terzo dei componenti esprima voto favorevole.
TITOLO II
ORGANI DI GARANZIA
Art. 8
(Organo di garanzia interno alla scuola. Organo di garanzia regionale)
Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di chiunque ne abbia
interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un
apposito Organo di Garanzia Interno (OGI) alla scuola, istituito e disciplinato con
Regolamento approvato dal Consiglio d’Istituto, del quale fa parte almeno un
rappresentante eletto dai genitori, che decide nel termine di dieci giorni.
L’Organo di Garanzia è composto da un docente, ovvero un supplente, designato
dal CDI e da due rappresentanti eletti dai genitori, ovvero due supplenti, ed è presieduto
dal dirigente scolastico.
Esso decide, su richiesta di chiunque abbia interesse, anche sui conflitti che
sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.
Il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale (DUSR), o un dirigente da questi
delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti contro le violazioni del presente
regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti.
La decisione è assunta previo parere vincolante di un Organo di Garanzia
Regionale (OGR) composto da tre docenti e da tre genitori designati nell'ambito della
comunità scolastica regionale e presieduto dal Direttore dell'Ufficio Scolastico
Regionale o da un suo delegato.
L'OGR, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti,
svolge la propria attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della
documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il
reclamo o dall'Amministrazione.
Il parere di cui avanti è reso entro il termine perentorio di trenta giorni.
In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza
che l'OGR abbia rappresentato esigenze istruttorie, il DUSR può decidere
indipendentemente dall'acquisizione del parere.
29
Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n.
241.
Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le modalità più
idonee di designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all'interno
dell'organo di garanzia regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed
efficiente dello stesso.
L'OGR resta in carica per due anni scolastici.
Resta infine inteso che se lo studente chiede ed accetta la conversione della
sanzione, ciò comporta l’implicita dichiarazione di rinuncia all’impugnazione.
In tal caso allo studente è preclusa la possibilità del ricorso.
Art. 9
(Organo di garanzia interno - O.G.I.)
La composizione dell’OGI è indicata nel precedente art. 8 comma 2.
Il procedimento dinanzi all’Organo di garanzia ha inizio con la proposizione di
impugnazione avverso la sanzione disciplinare da parte dei genitori dello studente che
può essere sentito nella fase istruttoria del ricorso.
Al termine della discussione la votazione avviene a scrutinio palese: nel verbale è
riportato esclusivamente l’esito della votazione. In caso di parità prevale il voto del
presidente.
L’OGI decide su richiesta di chiunque abbia interesse, anche sui conflitti che
sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento e
resta in carica due anni.
L'OGI interviene nelle sanzioni disciplinari e nei conflitti per l'applicazione del
Regolamento di Istituto, su richiesta di chiunque ne abbia interesse.
Le funzioni dell'OGI sono:
-
controllo sull'applicazione del Regolamento;
-
proposta di eventuali modifiche/integrazioni;
-
mediazione in caso di conflitto fra le parti;
-
assistenza agli Organismi di Disciplina dei Consigli di Classe nella definizione
delle sanzioni sostitutive.
In caso di ricorso o di conflitto l'OGI convoca preliminarmente le parti in causa
per permettere loro di esporre il proprio punto di vista; qualora lo ritenga opportuno
l’Organo può consultare, non a titolo oneroso, uno o più esperti anche esterni alla scuola
che forniscano un parere non vincolante per le determinazioni.
Lo scopo primario dell'OGI è quello di giungere ad una mediazione tra le parti
contendenti; nel caso ciò non accadesse, l'OGI elabora una risoluzione che rimette al
Consiglio d’Istituto. E’ ammesso il ricorso al direttore dell’ufficio scolastico regionale.
30
La decisione viene verbalizzata e pubblicizzata mediante l'affissione all’Albo
d’Istituto.
Per le riunioni dell'OGI è previsto il numero legale di 4 eletti
Le decisioni all'interno dell'OGI sono assunte a maggioranza o, per consenso, a
discrezione dell'Organo.
Art. 10
(Organi competenti ad irrogare le sanzioni)
Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l’allontanamento dalla comunità
scolastica sono adottati dal consiglio di classe riunito in plenaria.
Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle
che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato
conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto come disposto
dall’Art. 4 co. 6 DPR 24 giugno 1998, n. 249 “Regolamento recante lo Statuto delle
studentesse e degli studenti della scuola secondaria, modificato con DPR 21/11/2007 N.
235”.
Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame
anche da candidati esterni sono applicate dalla commissione d’esame.
Art. 11
(Schema sinottico delle sanzioni disciplinari)
1. Sospensione dalle lezioni scolastiche con obbligo di frequenza.
2. Allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per:
a) un periodo non superiore a 15 giorni,
b) un periodo commisurato alla gravità del reato consumato ovvero al
permanere della situazione di pericolo, in deroga al precedente punto
a),
c) esclusione dallo scrutinio finale o, nei casi meno gravi, dal solo
allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.
Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere
disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari e in tale periodo deve
essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da consentire un
responsabile e consapevole rientro nella comunità scolastica
Le sanzioni disciplinari che comportano l’allontanamento possono essere irrogate
soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si
desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello
studente incolpato
Per i danneggiamenti di qualsiasi natura il genitore è tenuto al risarcimento
integrale del danno causato dal figlio. Se ciò non dovesse accadere il DS, nell’interesse
31
dell’Amministrazione e per esaltare la certezza della sanzione, senza ritardo istruisce la
pratica risarcitoria ricorrendo, se del caso, alla consulenza di un legale.
Se nel corso di sanzione lo studente commette un’altra mancanza della stessa
indole, ciò comporta un inasprimento della sanzione da applicare
Art. 12
(Organo competente ad irrogare la sanzione)
Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità
scolastica sono adottati dal consiglio di classe in composizione collegiale.
Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle
che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato
conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio di istituto.
Art. 13
(Conversione della sanzione)
A richiesta dell'interessato/a può essere convertita in una delle sotto elencate
attività a favore della comunità scolastica:
-
Utilizzo del proprio tempo libero in attività di collaborazione col personale
scolastico
-
Riordino del materiale didattico e delle aule
-
Sistemazione delle aule e dei laboratori
-
Pulizia delle aule e delle suppellettili.
Art. 14
(Norme procedurali)
Il docente preliminarmente illustra allo studente la mancanza avvertendolo delle
conseguenze a cui si espone in caso di reiterazione.
La sanzione è annotata nel registro di classe in maniera sintetica e motivata con
l’indicazione della natura dell’infrazione commessa.
Il registro è quindi trasmesso al Dirigente Scolastico che valuta l’infrazione.
Il Dirigente Scolastico, ricevuto il registro di classe, entro 5 giorni avvia il
procedimento mediante contestazione scritta diretta ai genitori che, entro il termine di 5
giorni dalla notifica, possono produrre memorie, prove, testimonianze ovvero chiedere
di essere sentiti con o senza il/la proprio/a figlio/a.
Gli esercenti la potestà devono sapere che la violazione in contestazione prevede
l’allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo da determinarsi e
proporzionato alla gravità dei fatti ed inoltre devono essere informati in merito alla
procedura, alle conseguenze ed alle facoltà riconosciute.
32
La discussione generale deve essere trascritta in un apposito verbale contenente
anche le proposte, le osservazioni nonché le votazioni che devono avvenire, a scrutinio
palese e perentoriamente entro 15 giorni dall’infrazione.
Nel documento è riportato esclusivamente l’esito della votazione.
In caso di parità prevale il voto del D.S. .
Il Consiglio di classe convocato per esaminare l’eventuale irrogazione di una
sospensione può attribuire l’obbligo di frequenza; in alternativa e solo se nel caso in cui
fossero emersi nuove risultanze a favore del manchevole, può irrogare un’altra sanzione
disciplinare.
Il Dirigente Scolastico, entro 20 giorni dall’infrazione ed a pena di nullità, notifica
ai genitori le conclusioni deliberate dal Consiglio di Classe riunito in plenaria.
Solo precedentemente all’adozione di provvedimenti da parte del Consiglio di
Classe, i genitori nel rispetto della volontà del figlio, possono chiedere che la sanzione
disciplinare sia convertita in attività a favore della comunità scolastica (sanzioni
alternative).
In tal caso allo studente è preclusa la possibilità del ricorso.
Alla fase deliberativa non potranno partecipare coloro che siano coinvolti ovvero
che abbiano interesse nel contenzioso.
Art. 15
(Impugnazioni)
I genitori, su conforme avviso dello studente, hanno facoltà di ricorrere entro 15
giorni dalla comunicazione (incluso quello del ricevimento) della loro irrogazione,
mediante istanza motivata e diretta all’Organo di Garanzia interno alla scuola.
Entro 10 giorni, escluso quello di ricevimento della raccomandata, detto Organo
interno decide e nei successivi due giorni comunica l’esito del ricorso con raccomandata
a carico del destinatario.
La sanzione è esecutiva anche se è presentato ricorso al direttore dell’ufficio
scolastico regionale (DUSR) che decide in via definitiva.
La decisione del DUSR è assunta previo parere vincolante di un organo di
garanzia regionale (OGR) che svolge la propria attività istruttoria esclusivamente sulla
base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte
dal ricorrente e/o dall'Amministrazione.
Il parere è reso entro il termine perentorio di trenta giorni.
In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza
che l'OGR abbia rappresentato esigenze istruttorie, il DUSR può decidere
indipendentemente dall'acquisizione del parere.
Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n.
241. Tutti i termini sono da considerarsi perentori.
33
APPENDICE II
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Art. 1
(Modalità di elezione del Presidente e del Vicepresidente)
Dopo aver esperito i tentativi di cui all'art.10 del D.Lgs. 16/4/94 n. 297 a parità di
voti ottenuti nella terza votazione, sarà eletto il rappresentante dei genitori la cui lista
nelle elezioni del Consiglio abbia riportato più voti e che abbia ottenuto più preferenze
nella medesima lista. Il Consiglio individua anche un segretario fra i genitori componenti
il Consiglio, secondo le stesse modalità previste per l'elezione del presidente.
Art. 2
(Giunta esecutiva)
La Giunta Esecutiva, è composta ed eletta secondo le modalità previste dall'art.10
del D.Lgs. 16/4/94 n. 297 ed è presieduta dal Dirigente Scolastico.
Non ha mai potere deliberante; deve essere convocata dal Dirigente Scolastico
ogni qualvolta lo ritenga opportuno, oppure a richiesta di almeno due membri.
L'avviso di convocazione deve essere comunicato ai membri almeno 3 giorni
prima della seduta o 24 ore prima in caso d'urgenza.
Ai membri della Giunta devono essere forniti in tempo i documenti necessari per
aggiornarsi sull'O.d.G.
Art. 3
(Modalità di convocazione del Consiglio: seduta ordinaria)
Il Consiglio è convocato dal Presidente, sentita la Direzione della Giunta Esecutiva,
ogni qualvolta lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta ogni due mesi nel
periodo delle lezioni scolastiche, una volta prima dell'inizio e una volta a conclusione
delle medesime, in seduta ordinaria (possibilmente in orario compatibile con gli impegni
di lavoro dei membri).
Nel restante periodo dell'anno, la convocazione ordinaria avviene solo su richiesta
della maggioranza dei membri.
34
Art. 4
(Seduta straordinaria)
Il Consiglio deve essere convocato ogni qualvolta venga fatta richiesta:
-
da almeno 1/3 dei suoi membri;
dalla Giunta Esecutiva;
-
dal Collegio degli insegnanti, a maggioranza dei membri effettivi;
-
dall'Assemblea dei rappresentanti o dal Comitato Genitori eletti in seno ai
Consigli di classe;
-
dal 25% dei genitori aventi il diritto di voto nelle elezioni degli organismi
collegiali a durata annuale. La richiesta di convocazione del Consiglio
deve indicare la data e l'O.d.G..
E’ facoltà del Presidente, sentiti i richiedenti, di anticipare o dilazionare la
convocazione che comunque non può essere rinviata per più di 10 gg. oltre il termine
indicato nella richiesta.
Art. 5
(Avviso di convocazione del Consiglio)
L'avviso di convocazione del Consiglio, firmato dal Presidente, deve contenere
l'ordine del giorno, la data e l'ora della seduta e deve essere diramato a cura degli uffici di
segreteria ai membri almeno 5 gg. prima della riunione; solo in caso d'urgenza la
convocazione è ammessa 2 giorni prima.
L'avviso comunicante la convocazione, con l'ordine del giorno, deve essere inviato
per conoscenza a tutti i membri dei consigli di classe e affisso all'Albo della scuola.
L’avviso di convocazione potrà avvenire anche in posta elettronica con mail inviata
almeno cinque giorni prima della riunione.
Art. 6
(Ordine del giorno)
L'O.d.G., formulato dal Presidente deve sempre tenere conto di ciò che è emerso nel
corso dell'ultimo Consiglio e delle istanze presentate per iscritto, in tempo utile, dai
singoli Consiglieri, nonché degli argomenti proposti da tutti gli organi presenti
nell'Istituto.
Art. 7
(Sedute del Consiglio di Istituto)
Il Consiglio si riunisce normalmente, nella sede della scuola. L'ordine di
discussione degli argomenti può essere variato dal Consiglio. Qualora non si riescano ad
35
esaurire i punti all'ordine del giorno, il Consiglio può autoconvocarsi in seduta stante nel
giorno e nell'ora concordati.
Di regola il Consiglio si riunisce per non più di tre ore per seduta, saranno gli stessi
presenti a decidere a maggioranza il proseguimento della seduta, l'aggiornamento o il
rinvio ad altro Consiglio da programmarsi.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti espressi (il voto
"espresso" non tiene conto degli astenuti). In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Al termine di ogni seduta, il Presidente o il segretario da lettura del verbale,
mettendolo poi in approvazione per la ratifica.
Art. 8
(Diritti e doveri dei membri del Consiglio)
I membri del Consiglio possono usufruire per i lavori del Consiglio stesso dei
mezzi in dotazione alla segreteria.
Ogni membro del Consiglio può richiedere al Presidente, o al Dirigente scolastico
informazioni o spiegazioni sulla esecuzione da parte della Giunta delle deliberazioni
validamente adottate.
Dopo 3 assenze consecutive non giustificate il consigliere decade dall'incarico su
delibera del Consiglio, che provvede alla sua sostituzione, secondo le norme di legge.
Inoltre il consigliere decade per dimissioni o per perdita dei requisiti di eleggibilità.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente, il vice-Presidente, o il
consigliere più anziano, ovvero il segretario, lo sostituisce a tutti gli effetti.
Art. 9
(Pubblicità degli atti)
Gli atti del Consiglio d'Istituto sono pubblicati, mediante affissione, in un apposito
albo della scuola.
La pubblicità riguarda i pareri e le deliberazioni nella loro veste di documenti
conclusivi, che rappresentano manifestazioni di volontà o di giudizio del Consiglio.
La copia delle deliberazioni deve rimanere esposta per un periodo di 10 gg.
36
Chiunque, a proprie spese, può ottenere dalla segreteria delle scuola copia degli
atti pubblicati. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti
le singole persone, salvo contrarie richieste dell'interessato.
Art. 10
(Commissioni)
Il Consiglio di Istituto può nominare una commissione di studio o di indagine per
la conoscenza di dati di fatto, di diritto, tecnici e regolamentari, utili alla determinazione
di successive deliberazioni.
La Commissione è formata da un numero variabile di membri scelti fra i
componenti del Consiglio, uno dei quali assume la funzione di coordinatore.
La Commissione presenta la propria relazione alla Giunta esecutiva e/o al
Consiglio, possibilmente entro il termine fissato, quindi cessa la sua attività.
Art. 11
(Mozioni e proposte conclusive)
Uno o più Consiglieri possono presentare mozioni, intese a stabilire criteri e
modalità per la trattazione di un determinato argomento o proposte conclusive
sull'argomento discusso che vanno redatte per iscritto, firmate e fatte pervenire al
Presidente. Il Presidente incarica quindi il proponente o uno di essi a leggere e illustrare
brevemente la mozione e la proposta conclusiva secondo l'ordine di presentazione e le
allega al verbale.
Ciascuna mozione o proposta conclusiva è infine posta in votazione con le
modalità predette e secondo l'ordine di presentazione.
Il risultato delle votazioni sulle mozioni è riportato nel verbale mentre il testo
delle proposte conclusive è trascritto nelle delibere con l'esito dei voti conseguiti.
Art. 12
(Invito di esperti esterni)
Il Consiglio, qualora ne ravvisi la necessità, ha facoltà di invitare uno o più esperti
nella materia da trattare, sia nelle riunioni del Consiglio che in incontri di altro genere.
Alle sedute del Consiglio d'Istituto, inoltre, possono essere invitati a partecipare:
a)
a titolo consultivo, gli specialisti che operano in modo continuativo nella
scuola, con compiti medico, psico-pedagogico, di orientamento (art.10 D.
Lgs 297 del 16/4/94)
37
b)
i rappresentanti degli Enti locali e dei loro organi di decentramento
amministrativo, i rappresentanti delle OO. SS.
Per quanto riguarda l'invito di esperti per attività didattiche da svolgersi nelle
singole classi, la competenza è dei rispettivi Consigli di Intersezione, Interclasse,
Classe. Le richieste dei Consigli vanno presentate al Dirigente scolastico. Il parere del
Consiglio d'Istituto sarà vincolante solo nel caso che l'attività in programma comporti
un onere finanziario per la scuola.
Art. 13
(Pubblicità delle sedute)
La pubblicità delle sedute del Consiglio di Istituto prevista dagli art.2-3-4-5 della
Legge n. 748/1977, deve avvenire nel rispetto delle seguenti norme:
-
alle sedute possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate nel
Consiglio stesso e nei consigli di classe;
-
alle sedute non è ammesso il pubblico quando siano in discussione
argomenti concernenti persone;
-
le persone che assistono alle sedute come uditori devono prendere posto
nello spazio ad esse riservato, senza ostacolare i lavori del Consiglio
stesso.
La copia delle deliberazioni deve rimanere esposta per 10 giorni.
Art. 14
(Decadenza per dimissioni o per sfiducia)
Oltre ai casi previsti dalla legge, i membri del Consiglio d'Istituto decadono
dall'incarico a seguito di dimissioni o per sfiducia espressa dal Consiglio.
La "motivazione di sfiducia" può essere avanzato nei confronti dei membri, per
iniziativa scritta e motivata da almeno 1/3 dei membri del Consiglio medesimo.
La mozione di sfiducia deve essere posta in discussione a cura della Presidenza
del Consiglio d'Istituto e quest'ultimo deve pronunciarsi, con apposita votazione,
sull'accoglimento o meno della mozione stessa che dovrà ottenere almeno la
maggioranza assoluta degli eventi diritto al voto.
38
APPENDICE III
Regolamento per l’effettuazione dei viaggi di
istruzione e
delle visite guidate
(C.M. n. 291 del 14.10.1992 e successive modificazioni).
Art. 1
(Finalità)
Le attività di cui si parla nel presente regolamento si configurano come attività
funzionali alla didattica; pertanto sono da ritenersi parte integrante e qualificante
dell’offerta formativa e momento privilegiato di conoscenza, comunicazione e
socializzazione.
Art. 2
(Tipologia delle attività)
A ) Attività da effettuarsi in orario di lezione e/o nell’arco di una sola giornata,
nell’ambito di visite guidate aventi come meta:
- luoghi di interesse storico, artistico ed archeologico;
-
luoghi di interesse naturalistico ed ecologico;
-
luoghi della memoria;
-
luoghi e percorsi della musica, del teatro, del cinema e dalla TV;
-
luoghi legati al mondo del lavoro e della produttività;
-
musei e mostre;
-
enti istituzionali e amministrativi;
o oppure
-
iniziative locali legate a realtà e opportunità territoriali specifiche
privilegiando soprattutto la conoscenza delle risorse presenti nel municipio
di appartenenza: biblioteche, ludoteche, parchi, sale cinematografiche,
teatri, luoghi legati alla memoria storica e al lavoro.
B) Partecipazione a gare, tornei o manifestazioni sportive organizzate dalla
scuola.
C) Partecipazione a progetti e manifestazioni culturali e didattiche, a lezioni con
esperti o concorsi.
D) Viaggi della durata di più giorni:
- viaggi di istruzione
39
- campi scuola organizzati da Associazioni private o proposti dal Comune di
Roma in località italiane.
Art. 3
(Destinatari)
I destinatari sono tutti gli studenti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria
e della scuola secondaria di primo grado, con la seguente precisazione:
-
gli studenti della scuola dell’infanzia e delle classi 1e - 2e e 3e
effettueranno solo le uscite specificate nei punti A, B e C
-
gli studenti delle classi 4e – 5e potranno effettuare anche le uscite di cui al
punto D.
È obbligatorio, per la scuola dell’infanzia, per la scuola primaria e per la scuola
secondaria di secondo grado acquisire all’inizio di ogni anno scolastico il consenso
scritto alla partecipazione delle visite e viaggi (valido per l’intero anno scolastico) da
parte di chi esercita la podestà familiare.
I genitori degli studenti dovranno dare la propria autorizzazione e comunque
verranno informati, di volta in volta, sui luoghi, i tempi e i costi delle uscite
programmate, riservandosi il diritto, qualora lo ritenessero opportuno per motivi
personali, a non far partecipare il proprio figlio, previa comunicazione scritta agli
insegnanti di classe.
Ogni qualvolta lo studente esce da scuola deve avere con sé il tesserino di
identificazione rilasciato dalla scuola e riportante i propri dati anagrafici (nome e
cognome) ed i recapiti telefonici della direzione e del plesso di appartenenza a cui fare
riferimento in caso di necessità.
Art. 4
(Requisiti per la partecipazione)
Per le finalità specifiche al cui scopo sono realizzate, sarebbe auspicabile per ogni
uscita la totale partecipazione degli studenti della classe. Comunque deve essere
assicurata la partecipazione di almeno due terzi degli studenti. Deroga al presente
obbligo è possibile solo su autorizzazione del Dirigente Scolastico.
Art. 5
(Durata dei viaggi e periodo di attuazione)
Il numero massimo dei viaggi di istruzione e delle visite guidate per ciascuna
classe è:
-
fino a 2 uscite scuola dell’infanzia;
-
fino a 4 uscite per le classi prime;
-
fino a 5 uscite per le classi 2° 3° e 4°;
40
-
fino a 6 uscite per le classi 5° (escluso i campi scuola e particolari attività
previste e approvate dall’interclasse).
Saranno evitate le uscite nell’ultimo mese di lezione (maggio). Si può derogare
solo per le uscite connesse ad attività sportive, ad attività naturalistiche o di natura
eccezionale o scaturite da fattori non dipendenti dalla volontà degli organizzatori.
Per la scuola secondaria, le uscite sono decise e concordate in sede di Consiglio di
classe, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, scelte tra le tipologie sopra
indicate.
Art. 6
(Programmazione delle uscite)
Sia le visite guidate che i viaggi, in linea generale dovrebbero essere programmate
nel numero e nella tipologia all’inizio dell’anno scolastico nelle prime riunioni dei
Consigli di interclasse e dei Consigli di classe.
Le uscite non prevedibili e ritenute didatticamente rilevanti nel corso dell’anno
scolastico si potranno integrare a quelle già programmate e le stesse saranno illustrate
nei successivi Consigli.
Si propone che almeno un’uscita all’anno per ogni classe possa essere
autonomamente proposta e condivisa in sede di interclasse dagli insegnanti specialisti
(lingua straniera - religione) che verranno coadiuvati nell’attuazione da almeno un
insegnante del team, per ottemperare a quanto richiesto dalla legge in merito al numero
degli accompagnatori.
Art. 7
(Individuazione dei referenti e percorso progettuale)
Ad inizio anno scolastico il Collegio dei Docenti, per ogni plesso individuerà uno
o più referenti, previa autocandidatura, che si occuperanno dell’organizzazione dei
viaggi e delle visite guidate.
Sono compiti del referente:
-
Raccogliere e visionare la documentazione pubblicitaria che giunge a scuola e
diffondere la stessa fra gli insegnanti;
-
Predisporre tutto il materiale didattico articolato, suddiviso per tematiche
specifiche, in appositi spazi prestabiliti nella scuola per consentire
un’immediata e facile consultazione da parte degli insegnanti interessati;
-
Per la preparazione preliminare dell’uscita: contattare guide, associazioni
culturali, mezzi di trasporto ed altro e fornire agli insegnanti interessati notizie
dettagliate, avvisi per le famiglie degli studenti e tutta la modulistica occorrente
all’uscita stessa.
41
Art. 8
(Mezzi di trasporto)
È possibile utilizzare mezzi di trasporto pubblico, compreso il treno e la
metropolitana, senza cambi, per i quali non è necessario acquisire particolare
documentazione; oppure utilizzare i mezzi messi a disposizione gratuitamente da
Trambus Scuola per iniziative legate a “Città come Scuola”, ad “Ama per la scuola” e
ad altre.
In alternativa si possono utilizzare mezzi di ditte di trasporto private, individuate
dal Consiglio di Circolo e che meglio rispondono alle esigenze di servizio e di costo.
Le Ditte individuate provvederanno a depositare presso la segreteria della scuola
la documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti dalla legge in merito.
Art. 9
(Accompagnatori)
Ci deve essere 1 accompagnatore ogni 15 studenti da individuare nel team di
classe. Per gli studenti in situazione di handicap è previsto un accompagnatore in più da
individuare nell’insegnante di sostegno, senza compromettere il servizio generale di
quest’ultimo. In ogni caso, la presenza di accompagnatori aggiunti verrà valutata e
condivisa con il team di classe.
La funzione di accompagnatore potrà essere svolta anche dagli insegnanti
specialisti che operano sulle classi interessate all’uscita, compatibilmente con le varie
esigenze di servizio.
Nel caso un docente accompagnatore, per improvvisi e giustificati motivi, non
possa assolvere alla sua funzione, il Dirigente Scolastico ne individuerà un altro
disponibile a
sostituirlo. Preferibilmente dovrà essere un docente che fa parte della classe o del
modulo della classe interessata, in caso contrario qualsiasi altro docente della scuola.
E’ preferibile individuare preventivamente i docenti accompagnatori supplenti.
I genitori non partecipano alle uscite. In casi particolari può essere invitato a
partecipare il rappresentante di classe o il genitore che deve supportare il proprio figlio
per particolari esigenze di salute.
Quando si utilizzano i mezzi pubblici, uno o più genitori possono affiancare i
docenti per garantire un controllo più capillare sugli studenti.
Art. 10
(Modalità di pagamento e autorizzazione del D.S.)
Le quote di partecipazione relative al noleggio dei mezzi di ditte private dovranno
essere versate dai rappresentanti di classe, in un’unica soluzione , sul c/c postale
dell'Istituto (n. 1009312529) intestato a Istituto Comprensivo Piazza Capri – Servizio
Cassa - almeno 5 giorni prima dell’uscita.
42
Gli insegnanti di classe devono compilare il modulo di richiesta di autorizzazione
ad effettuare l’uscita e, dopo avervi allegata la ricevuta di pagamento, devono inviarlo
agli uffici di segreteria per la firma del Dirigente Scolastico. Copia dell’autorizzazione
va conservata.
E’ possibile effettuare i versamenti anche direttamente con bonifico bancario con
le seguenti coordinate: IT 82 Y 07601 03200 001009312529.
Art. 11
(Disposizioni finali)
Tutti i partecipanti alle visite e ai viaggi di istruzione (docenti, studenti) dovranno
essere coperti da polizza assicurativa contro gli infortuni e responsabilità per danni
contro terzi.
Tutti i partecipanti devono essere muniti di documento di riconoscimento.
Tutti i viaggi e le visite guidate avranno come sede di partenza e di arrivo
generalmente il plesso scolastico di appartenenza.
Tutti i docenti al termine della visita, ed entro 8 giorni, compileranno un
questionario di soddisfazione per segnalare eventuali modifiche ai percorsi, ai mezzi di
trasporto o per suggerimenti organizzativi. Il questionario sarà consegnato
all’insegnante F.S. della commissione Viaggi e Visite Guidate.
43
Scarica

Regolamento di Istituto - Istituto Comprensivo Piazza Capri