Anno 25 Ottobre N. 6 2014 PREISCRIZIONE Corso + Esame all’abilitazione alla Conduzione Impianti Termici superiori a 232 kW pag 3 Novità pag 4 Giunto dielettrico pag 5 Manutenzione manichette pag 6 pag 7 Elettro dubbio pag 8 pag 9 Come si fa pag 10 pag 11 SICUREZZA notizie pag 12 Aggiornamento RSPP pag 13 Aggiornamento RLS pag 14 Carrelli elevatori pag 15 Piattaforme aeree Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 In ogni momento, ai sensi dell'art.7 del D.Lgs.196/2003, potrà esercitare i Suoi diritti (accesso, cancellazione, rettifica, opposizione) nei confronti dell'A.B.I., titolare del trattamento. Rassegna stampa Questa mattina, in una rassegna stampa alla radio, ho sentito con piacere parlare di impianti di riscaldamento, dato che il 15 ottobre è la data dopo la quale, nelle nostre zone, si possono accendere gli impianti. Ancora con maggior piacere ho sentito il commentatore, che, condividendo un articolo pubblicato su un giornale nazionale a maggior diffusione, si esprimeva in termini NON BENEVOLI e con considerazioni PESANTI che non riporto dato che non posso riferire esattamente. E noi, diretti interessati, non abbiamo e non diciamo nulla ? Quanto riportato sotto è uno stralcio dell’articolo apparso quel giorno sul giornale nazionale. ……….. possiamo però approfittare della scadenza di dopodomani per fare il punto su un aspetto della gestione degli impianti destinato ad avere un forte impatto. Gli effetti del decreto legislativo Ci riferiamo agli effetti del decreto legislativo del 4 luglio 2014 che ha recepito la direttiva comunitaria 2012/27/116 e obbliga a installare entro il 31 dicembre 2016 sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali. Come spesso succede quando si tratta di immobili, la legge nazionale va a sovrapporsi con le norme regionali. In particolare in Lombardia la contabilizzazione del calore è già prevista dalla legge regionale 3/2011 e dalla sue modifiche e integrazioni successive. Stando ai testi in vigore la contabilizzazione del calore in Lombardia oggi dovrebbe essere una realtà in tutti i condomini, perché la scadenza ultima per l'installazione era lo scorso 1 agosto. La Regione però si è resa conto dell'impopolarità di un provvedimento che imponeva di spendere un migliaio di euro (tanto ci vuole per un'unità di 100 metri quadrati) in epoca di crisi economica e di tasse immobiliari crescenti. Allora ha formalmente tenuto il punto, confermando la scadenza al 1° agosto 2014, ma ha deciso che l'inadempienza alla norma non da luogo a sanzioni fino al 1° gennaio 2017, un artificio un po' ipocrita per prorogare la scadenza. Siccome il termine ultimo della legge nazionale e di quello regionale ora corrispondono, all'apparenza non ci sono problemi. Ripeto,e noi, diretti interessati, non abbiamo e non diciamo nulla ? L’estensore di simile “capolavoro” legislativo era consapevole di cosa stava “muovendo” ? Quanto avrà perso, in soldi, credibilità, tempo, il povero installatore che si è premunito professionalmente per tempo, per adempiere a quanto una legge chiedeva ? Quante sono le disposizioni, normalmente burocratiche, cioè CARTA da COMPILARE, che ci piovono dall’alto, a cui dobbiamo sottostare e che dobbiamo svolgere senza remunerazione e rischiando magari sanzioni ? Ad esempio, vi sembra giusto e SERIO che l’installatore debba ANTICIPARE somme non indifferenti per conto dell’Ente di controllo competente in occasione di manutenzione di impianti e ad es. per impianti superiori a 350 kW nella nostra Regione, l’unica che ha uniformato i costi per tutto il territorio, Lombardia Euro 190,00+18,00 ( quasi mezzo milione delle monete del vecchio conio ! ) mentre Padova Euro 40,00 sempre per impianti superiori a kW 350 e Verona Euro 00,00 per qualsiasi potenzialità di impianto ! ? ! ? ! P.S. L’articolo, come da prassi, chiudeva con “Riproduzione Riservata”. Io sono convinto però che l’estensore, che ringrazio e che ABI si congratula per la scelta dell’argomento e la competenza dimostrata nella materia, non me ne vorrà se ho rubato uno stralcio. P.S. del P.S. Approfitto dell’occasione per deprecare tutti gli estensori degli innumerevoli articoli che periodicamente appaiono per parlare di periodicità della manutenzione degli impianti di riscaldamento e che, per blandire il lettore o per ignoranza della materia, cose entrambe IMPERDONABILI, divulgano notizie errate o incomplete. Chi volesse decine di documentazioni anche recenti …. l’ABI è a disposizione. Chi volesse informazioni suffragate da leggi e norme … l’ABI è a disposizione. CORSO + ESAME all’ ABILITAZIONE alla CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI superiori a kW 232 art. 287 D.Lgs. 152/2006 Sede corso & Sede esame ABI via Paolo Cuzzetti, 15 - Brescia Date e orari da definire (inizio presunto primi mesi 2015) Durata 90 ore limite massimo di assenze 20 % (ore 18) Contenuti Come da programma ministeriale Quota di iscrizione presunta con un numero minimo di 20 partecipanti □ Socio ABI primo partecipante € 500,00 ulteriore partecipante € 450,00 □ NON Socio ABI primo partecipante € 700,00 ulteriore partecipante € 500,00 compilare questa pagina e restituire quanto prima via fax 030-2092793 o via e-mail [email protected] Ditta ……………………………………………………….……………… P.I. ……………………….. via………………………………………….……… Comune……………………….... Cap …...…… Tel …………………..… Fax ………...………….. e-mail …………….……………...………..…… Partecipante sig. ……………………….………… Partecipante sig. ……………………….……… Data ………………………………… firma…………………………………………… N.B. I partecipanti potranno richiedere il finanziamento del 50 % alla C.C.I.A.A. di Brescia se verrà rinnovato lo stanziamento per la formazione professionale. Portafoglio Digitale Tutti i contributi Regionali e per le Autorità competenti Provincia e Comune sono riscossi tramite Portafoglio Digitale Impianti a biomassa Nuovi valori minimi di rendimento come da D.G.R. 1118/2013 Nuovo libretto di impianto di climatizzazione invernale ed estiva Nuovo rapporto di efficienza energetica • Dovranno essere rilasciati alla consegna di un nuovo impianto. • Dovranno essere rilasciati in occasione della prima manutenzione utile (conservare la vecchia documentazione libretto ed allegati). I vecchi allegati F e G sono sostituiti dai Rapporti di controllo : • tipo 1A Gruppi Termici • tipo 1B Gruppi Termici a Biomassa combustibile • tipo 2 Gruppi Frigo / Pompe di Calore • tipo 3 Scambiatori • tipo 4 Cogeneratori / Trigeneratori Teleriscaldamento - Cogeneratori - Biomassa Tutti gli impianti di teleriscaldamento, cogeneratori e biomassa (camini chiusi – stufe a pellet – caldaie a legna) di potenza termica superiore a 5 kW dovranno essere muniti di libretto di impianto e registrati al CURIT. Esonero dal pagamento del bollino virtuale. Condizionamento Tutti gli impianti di climatizzazione estiva e le pompe di calore di potenza termica superiore a 12 kW dovranno essere muniti di libretto di impianto e registrati al CURIT. Esonero dal pagamento del bollino virtuale. TARGATURA La targatura dovrà essere effettuata in occasione di ogni nuova installazione per tutte le tipologie sopra richiamate. Mentre negli impianti esistenti, in occasione della manutenzione con il pagamento del bollino, va effettuata anche la targatura. Giunto Dielettrico D. Su un impianto gas mi è stata contestata la mancanza dei giunti dielettrici. R. Non essendoci stata precisata la data di esecuzione dell’impianto, approfittiamo per fare la cronistoria di tale disposizione. UNI 7129:1972 punto 2.2.1 Le tubazioni collocate in sottosuolo devono essere di acciaio zincato o di tubo di ferro nero e provviste di un adeguato rivestimento protettivo (tela di juta catramata o bitumata, lana di vetro catramata o bitumata, adesivi plastici e simili). La norma non prevedeva nessuna protezione oltre un adeguato rivestimento. UNI 7129:1992 punto 2.3.4.2 Tutti i tratti interrati delle tubazioni metalliche devono essere previsti di un adeguato rivestimento protettivo contro la corrosione secondo norme UNI ISO 5256 e UNI 9099 ed isolati, mediante giunti dielettrici da collocarsi fuori terra, nella immediata prossimità delle risalite della tubazione. Il 3 maggio 1993 è stata pubblicata sulla G.U la norma UNI 7129:1992 con Decreto Ministeriale e da tale data è iniziato l’obbligo dell’installazione dei giunti dielettrici sulle tubazioni metalliche interrate, per qualsiasi lunghezza ed in numero di 2, lato contatore e lato utenza. UNI 7129:2001 punto 3.3.4.2 Tutti i tratti interrati di tubazioni di acciaio, devono essere provvisti di un adeguato rivestimento protettivo contro la corrosione, realizzato secondo le UNI ISO 5256 o UNI 9099 o UNI 10191 ed isolate mediante giunti isolanti monoblocco ( secondo le UNI 10284 e UNI 10285), da collocarsi fuori terra in prossimità della risalita della tubazione. Analogamente i tratti interrati di tubazione di rame devono avere rivestimento protettivo conforme alla UNI 10283 La norma parla esplicitamente di tubazioni interrate di acciaio, analogamente …. di rame ( ?), per qualsiasi lunghezza ed in numero di 2, lato contatore e lato utenza (?). UNI 7129:2008 punto 4.5.1.3.7 Tutti i tratti interrati, con lunghezza maggiore di 3000 mm di tubazioni metalliche devono essere dotati di un giunto isolante monoblocco (giunto dielettrico), conforme alle UNI 10284 e UNI 10285, posato in prossimità della fuoruscita dal terreno sul lato delle utenze, ad un’altezza compresa tra 300 mm e 500 mm dal piano di calpestio/campagna. La norma specifica in ml 3,00 la minima lunghezza della tubazione metallica interrata per richiedere la presenza di n° 1 giunto dielettrico da installarsi nel lato utenza. Per completezza riportiamo anche il caso particolare previsto su impianti “derivati” punto 4.4.1.16 Sulla linea di adduzione gas, costituita da tubazioni metalliche, derivata da altre tipologie di impianto (figura 1b e figura 1c) deve essere installato un giunto isolante monoblocco (giunto dielettrico) immediatamente a valle del punto di inizio. Manutenzione manichette UNI 45 e durata D. Ho eseguito un impianto antincendio ed ho installato delle manichette che hanno stampigliato la data di produzione 2013. Mi si contesta che, siccome devono essere sostituite ogni 5 anni, perdono un anno di utilizzo e pertanto chiedono l’installazione di manichette prodotte nel 2014. R. La normativa di riferimento è la UNI 10779:2007 che tratta della manutenzione periodica dell’impianto e richiama specificatamente la UNI 671-3:2009 per le manichette. Come da stralci delle norme che sotto riportiamo, non è prescritta la sostituzione sistematiche delle manichette in base alla data di fabbricazione. La UNI 10779:2007 prescrive: Le tubazioni non perfettamente integre devono essere sostituite o almeno collaudate alla pressione di 1,2 M Pa. In ogni caso ogni 5 anni deve essere eseguita la prova idraulica delle tubazioni flessibili e semirigide come previsto dalla UNI EN 671-3. Anche la UNI 671-3:2009 al punto 6.1 lettera g) parla di sostituzione in presenza di qualsiasi difetto, cosa ribadita al punto 6.2. La normativa non stabilisce una "scadenza'" prefissata, ma verifiche periodiche, e soltanto in caso di esito negativo, le manichette dovranno essere sostituite. Garanzia II produttore garantisce le manichette per due anni dalla data di produzione (stampigliata sulla manichetta); oltre tale data non viene effettuata la sostituzione in garanzia. La sostituzione in garanzia è possibile solo per le manichette che siano state correttamente conservate e manutentate. (es. non lasciate in ambienti particolarmente critici come al sole , devono essere asciugate dopo ogni prova/utilizzo prima di riavvolgerle,...). UNI 10779:2007 RETE IDRANTI ……… omissis 10.4 Manutenzione periodica dell'impianto 10.4.1 Manutenzione delle attrezzature La manutenzione della rete idranti deve essere eseguita da personale competente e qualificato. La manutenzione di naspi ed idranti a muro deve essere svolta con la frequenza prevista dalle disposizioni normative e comunque almeno due volte all'anno, in conformità alla UNI EN 671-3 ed alle istruzioni contenute nel manuale d'uso che deve essere predisposto dal fornitore dell'impianto. Tutte le tubazioni flessibili e semirigide, sia relative ad idranti e naspi sia a corredo di idranti soprasuolo e sottosuolo, devono essere verificate annualmente sottoponendole a l l a pressione di rete per verificarne l'integrità. Le tubazioni non perfettamente integre devono essere sostituite o almeno collaudate alla pressione di 1,2 M Pa. In ogni caso ogni 5 anni deve essere eseguita la prova idraulica delle tubazioni flessibili e semirigide come previsto dalla UNI EN 671-3. ……… omissi UNI EN 671-3 2009 SISTEMI EQUIPAGGIATI CON TUBAZIONI Parte 3: Manutenzione dei naspi antincendio con tubazioni semirigide e idranti a muro con tubazioni flessibili ……… omissis 6 CONTROLLO E MANUTENZIONE 6.1 Controllo e manutenzione annuale (in Italia per decreto 10 marzo 98 sono semestrali) II controllo e la manutenzione devono essere eseguiti da persona competente. La tubazione deve essere srotolata completamente e sottoposta alla pressione di rete; i seguenti punti devono essere controllati: a) l'attrezzatura è accessibile senza ostacoli e non è danneggiata; i componenti non presentano segni di corrosione o perdite; b) le istruzioni d'uso sono chiare e leggibili; c) la collocazione è chiaramente segnalata; …….… omissis g) la tubazione deve essere verificata su tutta la sua lunghezza e non presentare screpolature, deformazioni, logoramenti o danneggiamenti. Se la tubazione presenta qualsiasi difetto deve essere sostituita o collaudata alla massima pressione di esercizio; h) il sistema di fissaggio della tubazione è di tipo adeguato ed assicura la tenuta; ……… omissis m) verificare le condizioni della tubazione di alimentazione idrica, con particolare attenzione a segnali di logoramento o danneggiamento in caso di tubazione flessibile; ……… omissis q) lasciare il naspo antincendio e l'idrante a muro pronti per un uso immediato. Nel caso siano necessari ulteriori lavori di manutenzione si deve collocare sull'apparecchiatura un'etichetta "FUORI SERVIZIO" e la persona competente deve informarne l'utilizzatore/proprietario. 6.2 Controllo periodico e manutenzione di tutte le tubazioni Ogni cinque anni tutte le tubazioni devono essere sottoposte alla massima pressione di esercizio secondo le EN 671-1 e/o EN 671-2. (12 bar) elettro dubbio chiedi e ti sarà detto a cura di Angelo Baggini Università degli Studi di Bergamo Dipartimento Ingegneria Industriale Elettro 08/2014, ed. Tecniche Nuove Apparecchi medicali, ambienti a uso medico e nodo equipotenziale. D. In una casa di riposo le camere di degenza non presentano l'impiego dì apparecchi elettromedicali con eccezione dei letto/materasso antidecubito: trattasi di un componente elettromedicale con parti applicate ma è di classe II (doppie isolamento). Detta caratteristica implica l'esenzione di classificare il locale come ambienta ad uso medico gruppo 1 ? In caso di risposta affermativa il mio locale diverrà ambiente ordinario; in caso negativa esso diventa di gruppo 1 prescrivendo tra l'altro la realizzazione de! nodo equipotenziale: tale apparecchio di classe II andrebbe collegato comunque al nodo? R. Per poter rispondere con ordine è necessario fare un po' di premesse richiamando i principali concetti coinvolti. Un apparecchio elettromedicale (nel caso in esame il materasso antidecubito) è un apparecchio elettrico, munito di non più di una connessione ad una particolare rete di alimentazione, destinato alla diagnosi, al trattamento o alla sorveglianza del paziente sotto la supervisione di un medico, e che entra in contatto fisico od elettrico col paziente e/o trasferisce energia verso o dal paziente e/o rivela un determinato trasferimento di energia verso o dal paziente. (Norma GEI 62-5) • Una parte applicata è una parte dell'apparecchio che nell'uso normale viene necessariamente in contatto fisico con il paziente perché l'apparecchio possa svolgere la sua funzione oppure può essere portata a contatto con il paziente oppure necessita di essere toccata dal paziente. (Norma GEI 62-5) • Un locale di gruppo O è un locale ad uso medico nel quale non si utilizzano apparecchi elettromedicali con parti • applicate. (Norma GEI 64-8) • Un locale di gruppo 1 è locale ad uso medico nel quale le parti applicate sono destinate ad essere utilizzate esternamente o invasivamente entro qualsiasi parte del corpo, ad eccezione della zona cardiaca. (Norma GEI 64-8) Ovvero la definizione del gruppo del locale ad uso medico non fa menzione, come logico, del sistema di protezione contro i contatti indiretti adottato ma solo alla possibilità che siano utilizzate parti applicate. Del resto: • de jure tutti i metodi di protezioni previsti dalle norme sono considerati equivalenti e pertanto non sì intravedono motivi per i quali il doppio isolamento non dovrebbe richiedere le medesime attenzioni ad esempio dell'interruzione automatica dell'alimentazione. • nel caso degli apparecchi elettromedicali la protezione contro i contatti indiretti è affidata all'apparecchio stesso e le prescrizioni impiantistiche sono in un certo senso al contorno e soprattutto sono valide solo nel caso di impiego di apparecchi elettromedicali ovvero se per ipotesi gli stessi venissero sostituiti con altri apparecchi elettrici normali le stesse prescrizioni di sicurezza impiantistiche non darebbero le medesime garanzie. Parlando di camere di degenza di una casa di riposo, un discorso a parte potrebbe essere fatto in merito alla precisazione inserita nella definizione di apparecchio elettromedicale "sotto la supervisione di un medico", ovvero sembrerebbe che un certo apparecchio utilizzato in una certa condizione impiantistica e operativa è elettromedicale o meno a seconda che ci sia nei paraggi un medico o no. Si tratta indubbiamente di una frase poco felice dal momento che i rischio elettrico per il paziente dipende da molti fattori ma non certo dal titolo di studio delle persone coinvolte. A riprova di questa interpretazione è sufficiente citare sono locali ad uso medico anche gli studi estetici (nei quali solitamente non si trovano medici se non eventualmente nella condizione di clienti/pazienti). La classificazione dei locali spetta al committente In conclusione, sulla base delle informazioni disponibili, le camere di degenza della casa di riposo del lettore sembrano proprio essere dei locali ad uso medico di gruppo 1 anche se vale la pena sempre di ricordare che la responsabilità della classificazione dei locali spetta al committente e non al progettista o all'installatore essendo un dato di progetto e non il risultato della progettazione. Progettista e installatore eventualmente assisteranno il committente (che in pratica è spesso digiuno in materia) in questa analisi, ma le conclusioni dovranno essere tratte e sottoscritte__ da questi soltanto. Concluso quindi che si dovrebbe trattare di un locale ad uso medico di gruppo 1, il lettore ha ragione nel voler prevedere, tra altri apprestamenti, anche un nodo equipotenziale al quale però non dovrà essere collegato l'apparecchio di classe II poiché questo metodo di protezione non prevede alcun collegamento a terra, farlo non sarebbe a vantaggio bensì a svantaggio di sicurezza. Una domanda che sorge quindi spontanea è "perché mai dovrei fare un nodo equipotenziale speciale al quale non viene collegato nulla dì speciale?" La risposta però semplice quanto la domanda. Al nodo in esame devono essere comunque col legate le masse, le masse estranee gli eventuali schermi comunque presenti nel locale ed il nodo stesso costituisce una predisposizione. Del resto al sottoscritto sembra da un lato improbabile escludere a priori . la possibilità che nel contesto di una camera di degenza di una casa di riposo siano utilizzati, nel corso della vita della struttura, anche altri apparecchi elettromedicali, dall'altro per esperienza le esigenze cambiano sempre rapidamente (quando gli affari vanno bene) e con esse anche le destinazioni dei locali. Qualche nodo equipotenziale locale potrebbe essere un buon punto di partenza. Distinguere sempre fra “Marchio di qualità” e “Marcatura CE” D. Se alcuni componenti di un impianto di rete LAN hanno solo il marchio UL e non CE,sono ritenuti validi per le normative vigenti in Europa e quindi per la dichiarazione di conformità 37/08? R. Purtroppo la risposta non può essere sintetica come la domanda. Con la dichiarazione di conformità si da evidenza di aver eseguito l'impianto a regola d'arte e quindi di aver assolto all'obbligo previsto dall'art.6 del DM 37/08. Va sottolineato che, ai fini del DM37/08, è l'impianto a dover essere realizzato a regola d'arte e quindi il fatto che un suo componente sia realizzato a regola d'arte è solo una condizione necessaria ma non sufficiente. Ciò detto bisogna ulteriormente distinguere tra "marchio di qualità" e "marcatura " CE". La marcatura CE è un obbligo previsto dalle Direttive dell'Unione Europea e fornisce evidenza che i prodotti sono conformi ai requisiti essenziali delle Direttive ad essi applicabili e possono quindi circolare liberamente nei paesi membri dell'UE. La marcatura CE è apposta dal produttore o dall'importatore, sotto la propria responsabilità. Per questo all'interno dell'Unione Europea non possono essere messi in commercio (e quindi installati) prodotti soggetti a Direttive, sprovvisti di marcatura C E. Se un prodotto non ha la marcatura C E significa che non è soggetto ad alcuna Direttiva dell'Unione Europea oppure che è stato posto in commercio in violazione dell'obbligo prescritto dalla/e Direttiva/e applicabile/i. Vale la pena di sottolineare che gli obblighi delle Direttive EU sono obblighi di legge e che le Direttive EU sono recepite dagli Stati Membri con appositi atti legislativi. Non essendo indicato nel quesito a quale componente della rete LAN ci si riferisce, si possono solo elencare, in linea del tutto generale, quali sono le Direttive che possono essere applicabili ai componenti reti LAN (il caso particolare andrebbe poi analizzato nello specifico): • Direttiva 2006/95/CE, Bassa Tensione (BT) • Direttiva 2004/108/CE, Compatibilità Elettromagnetica (EMC) • Direttiva 1999/5/CE, Apparecchiature radio e delle apparecchiature terminali di telecomunicazione (R&TTE) II marchio UL (Underwriters Laboratories) è invece un marchio di sicurezza largamente diffuso, specie negli Stati Uniti e Canada, rilasciato da un'organizzazione Nordamericana, gli Underwriters Laboratories appunto.Tutti i marchi di qualità (IMQ, VDE, etc) sono marchi volontari e proprietari rilasciati da istituti terzi, che comprovano la conformità di un prodotto a norme tecniche, per esempio norme GEI, VDE ecc. La conformità può riguardare vari aspetti del prodotto (sicurezza, compatibilità elettromagnetica). come si fa …. a cura dell’ing. Luca Lussorio www.progettazione-impianti-elettrici.it Elettro 08/2014, ed. Tecniche Nuove La verifica della continuità dei conduttori di terra, di protezione ed equipotenziali è tanto importante quanto disattesa. Il superamento della prova rappresenta infatti la condizione necessaria (seppur non sufficiente) per garantire un'idonea protezione contro i contatti indiretti. Strumento necessario Ai fini del soddisfacimento delle prescrizioni della norma GEI 64-8 (che non richiede la misura della resistenza del collegamento, ma unicamente la verifica della sua continuità), lo strumento utilizzato deve essere in grado in grado di erogare almeno 0,2 A con una tensione a vuote compresa tra 4 V e 24 V in corrente continua o in corrente alternata. Quando invece la misura della resistenza del collegamento è richiesta (norma GEI 60204-1 inerente gli equipaggiamenti elettrici delle macchine .norma GEI64-8/7 inerente i locali ad uso medico.) occorre che lo strumento sia in grado di erogare una corrente di prova pari ad almeno 10 A e sia dotato di 4 morsetti (2 amperometrici e 2 voltmetrici) in modo che il valore di resistenza misurato non inglobi anche la resistenza dei cavi di collegamento. Esecuzione della misura La verifica della continuità va effettuata nei seguenti casi: • tra il dispersore (se accessibile) ed il collettore di terra • tra i vari collettori di terra • tra i conduttori di protezione ed i conduttori equipotenziali, in presenza di giunzioni e/o derivazioni, per individuare possibili discontinuità • tra le masse ed i collettori di terra • tra le masse estranee fra di loro e verso le masse. La verifica della continuità dei conduttori di terra, di protezione ed equipotenziali Importanza della misura Sebbene questa misura sia molte volte disattesa sia perché di non agevole esecuzione, sia perché ritenuta poco significativa, essa rappresenta invece un passaggio fondamentale nella verifica della corretta protezione contro i contatti indiretti. Infatti è sufficiente che anche un solo collegamento fra il dispersore di terra ed una massa sia interrotto perché la protezione ottenuta secondo le modalità previste dalla norma GEI 64-8 diventi inadeguata. Verifica della continuità tra dispersore e collettore di terra (conduttore di terra) Questa misura, da attuarsi in tutti i casi in cui il dispersore sia accessibile, serve a garantire l'effettivo collegamento delle masse e delle masse estranee all'impianto di terra. Si suppone infatti che tutte le masse e le masse estranee convergano, tramite i conduttori di protezione ed i conduttori equipotenziali, sul collettore di terra. Verifica della continuità tra i vari collettori di terra Questa misura viene solitamente attuata in impianti molto estesi in cui è prevista la realizzazione di più collettori di terra (ad esempio un collettore di terra per ogni quadro elettrico). In questo modo si accerta che tutte le masse siano effettivamente equipotenziali. Verifica della continuità fra masse e collettore di terra Questa misura, da effettuarsi per tutte le masse presenti almeno in fase di verifica iniziale, serve ad accertare che nessun componente abbia il collegamento verso terra interrotto. Definizione di massa estranea Per agevolare la comprensione, si riporta la definizione di massa estranea. Una massa estranea è una parte conduttrice, non facente parte dell'impianto elettrico, in grado di introdurre un potenziale, generalmente il potenziale di terra. In pratica si possono considerare sempre masse estranee (ed quindi è necessario collegarle a terra tramite i collegamenti equipotenziali principali): • tubazione di acqua e gas (se metalliche); • tubazioni dell'impianto centralizzato di condizionamento; • gli elementi strutturali metallici dell'edificio; • i ferri d'armatura del cemento armato. La verifica delle continuità delle masse estranee fra di loro e verso le masse, serve a garantire che in caso di introduzione di un potenziale remoto, sia impossibile venire contemporaneamente a contatto di due componenti a potenziale diverso. Verifiche periodiche Durante l'esecuzione delle verifiche periodiche, considerata la scarsa probabilità di scollegamento di un conduttore, è ritenuto accettabile eseguirà verifiche di continuità a campione. E' ovvio che qualora queste verifiche a campione evidenziassero un numero considerevole di non conformità, sarà necessario effettuare la verifica completa al fine di rilevare tutte le criticità presenti e metterle in sicurezza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Il portale (www.clima-office.it) permette alle aziende di: • compilare in pochi minuti i libretti di impianto secondo il modello nazionale (DPR 74) e/o regionale specifico in base alla normativa di riferimento. L’applicativo vi guiderà nella redazione del libretto di impianto (corretto in base alla regione di installazione), dei rapporti di efficienza energetica (indicandovi già formule e parametri di riferimento) e consentirà di archiviare in formato elettronico e di stampare le singole pagine o l’intero libretto; • accedere ai dati relativi agli impianti direttamente in cantiere e di realizzare e stampare rapporti di efficienza energetica, con l’ausilio di smartphone, tablet o PC. I documenti potranno essere firmati direttamente in cantiere anche dai vostri clienti grazie al sistema di firma digitale integrato; • aggiornare i documenti previsti dalle norme di riferimento per gli Fgas (gas fluorurati), realizzando registri delle apparecchiature, rapporti di intervento, integrati con la tabella di tenuta dei gas, la certificazione degli addetti e dell’azienda, l’attrezzatura; • gestire i propri clienti e i loro impianti. Clima Office consente la creazione di un archivio con i dati degli impianti dei vostri clienti con lo storico degli interventi e delle manutenzioni programmate; • monitorare le attrezzature, la strumentazione e le relative scadenze di taratura/manutenzione; • migliorare la programmazione delle attività. Clima office aiuta a non dimenticarvi nulla: le scadenze di manutenzione agli impianti, le verifiche periodiche delle perdite di impianti con gas refrigeranti, gli invii dei rapporti energetici, le tarature degli strumenti di lavoro, le certificazioni di addetti e azienda. Ci pensa Clima Office a ricordarvele e voi potrete dedicarvi al vostro lavoro! • avere supporto on line di tecnici qualificati, pronti a dare risposte ai concreti problemi di ciascun impiantista; • essere sempre aggiornati dal punto di vista tecnico e normativo. Il costo dell’abbonamento annuo che permette di fruire di tutti i servizi è di 85 € + IVA. Per gli Associati ABI il costo è ridotto a 59 € + IVA annui. L'attivazione dell'abbonamento è subordinata alla compilazione di apposita form on-line su www.clima-office.it e alla successiva verifica della correttezza della stessa da parte di APAVE. L'attivazione dell'abbonamento avverrà alla ricezione del pagamento della quota annuale di iscrizione. In caso di pagamento tramite modalità telematica (Paypal, Carta di Credito) l'attivazione sarà contestuale alla transazione, mentre per il pagamento a mezzo Bonifico Bancario sarà necessaria la verifica dell'avvenuto accredito.