Anno 25
Ottobre
N. 6
2014
PREISCRIZIONE
Corso + Esame
all’abilitazione alla
Conduzione
Impianti Termici
superiori a 232 kW
pag 3 Novità
pag 4 Giunto dielettrico
pag 5 Manutenzione
manichette
pag 6
pag 7 Elettro dubbio
pag 8
pag 9 Come si fa
pag 10
pag 11
SICUREZZA notizie
pag 12 Aggiornamento
RSPP
pag 13 Aggiornamento
RLS
pag 14 Carrelli elevatori
pag 15 Piattaforme aeree
Informativa ai sensi del D.Lgs.
196/2003
In ogni momento, ai sensi dell'art.7 del
D.Lgs.196/2003, potrà esercitare i Suoi
diritti (accesso, cancellazione, rettifica,
opposizione) nei confronti dell'A.B.I.,
titolare del trattamento.
Rassegna stampa
Questa mattina, in una rassegna stampa alla radio, ho sentito con piacere parlare
di impianti di riscaldamento, dato che il 15 ottobre è la data dopo la quale, nelle
nostre zone, si possono accendere gli impianti.
Ancora con maggior piacere ho sentito il commentatore, che, condividendo un
articolo pubblicato su un giornale nazionale a maggior diffusione, si esprimeva
in termini NON BENEVOLI e con considerazioni PESANTI che non riporto
dato che non posso riferire esattamente.
E noi, diretti interessati, non abbiamo e non diciamo nulla ?
Quanto riportato sotto è uno stralcio dell’articolo apparso quel giorno sul
giornale nazionale.
……….. possiamo però approfittare della scadenza di dopodomani per fare il
punto su un aspetto della gestione degli impianti destinato ad avere un forte
impatto.
Gli effetti del decreto legislativo
Ci riferiamo agli effetti del decreto legislativo del 4 luglio 2014 che ha recepito la
direttiva comunitaria 2012/27/116 e obbliga a installare entro il 31 dicembre 2016
sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali. Come spesso
succede quando si tratta di immobili, la legge nazionale va a sovrapporsi con le
norme regionali. In particolare in Lombardia la contabilizzazione del calore è già
prevista dalla legge regionale 3/2011 e dalla sue modifiche e integrazioni successive.
Stando ai testi in vigore la contabilizzazione del calore in Lombardia oggi dovrebbe
essere una realtà in tutti i condomini, perché la scadenza ultima per l'installazione
era lo scorso 1 agosto. La Regione però si è resa conto dell'impopolarità di un
provvedimento che imponeva di spendere un migliaio di euro (tanto ci vuole per
un'unità di 100 metri quadrati) in epoca di crisi economica e di tasse immobiliari
crescenti. Allora ha formalmente tenuto il punto, confermando la scadenza al 1°
agosto 2014, ma ha deciso che l'inadempienza alla norma non da luogo a sanzioni
fino al 1° gennaio 2017, un artificio un po' ipocrita per prorogare la scadenza.
Siccome il termine ultimo della legge nazionale e di quello regionale ora
corrispondono, all'apparenza non ci sono problemi.
Ripeto,e noi, diretti interessati, non abbiamo e non diciamo nulla ?
L’estensore di simile “capolavoro” legislativo era consapevole di cosa stava
“muovendo” ?
Quanto avrà perso, in soldi, credibilità, tempo, il povero installatore che si è premunito
professionalmente per tempo, per adempiere a quanto una legge chiedeva ?
Quante sono le disposizioni, normalmente burocratiche, cioè CARTA da COMPILARE, che ci
piovono dall’alto, a cui dobbiamo sottostare e che dobbiamo svolgere senza remunerazione e
rischiando magari sanzioni ?
Ad esempio, vi sembra giusto e SERIO che l’installatore debba ANTICIPARE somme non
indifferenti per conto dell’Ente di controllo competente in occasione di manutenzione di impianti e
ad es. per impianti superiori a 350 kW nella nostra Regione, l’unica che ha uniformato i costi per
tutto il territorio,
Lombardia Euro 190,00+18,00 ( quasi mezzo milione delle monete del vecchio conio ! )
mentre
Padova
Euro 40,00 sempre per impianti superiori a kW 350
e
Verona
Euro 00,00 per qualsiasi potenzialità di impianto ! ? ! ? !
P.S.
L’articolo, come da prassi, chiudeva con “Riproduzione Riservata”.
Io sono convinto però che l’estensore, che ringrazio e che ABI si congratula per la scelta
dell’argomento e la competenza dimostrata nella materia, non me ne vorrà se ho rubato uno stralcio.
P.S. del P.S.
Approfitto dell’occasione per deprecare tutti gli estensori degli innumerevoli articoli che
periodicamente appaiono per parlare di periodicità della manutenzione degli impianti di
riscaldamento e che, per blandire il lettore o per ignoranza della materia, cose entrambe
IMPERDONABILI, divulgano notizie errate o incomplete.
Chi volesse decine di documentazioni anche recenti …. l’ABI è a disposizione.
Chi volesse informazioni suffragate da leggi e norme … l’ABI è a disposizione.
CORSO + ESAME
all’ ABILITAZIONE alla CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI
superiori a kW 232
art. 287 D.Lgs. 152/2006
Sede corso
&
Sede esame
ABI via Paolo Cuzzetti, 15 - Brescia
Date e orari
da definire (inizio presunto primi mesi 2015)
Durata
90 ore
limite massimo di assenze 20 % (ore 18)
Contenuti
Come da programma ministeriale
Quota di iscrizione presunta con un numero minimo di 20 partecipanti
□ Socio ABI
primo partecipante
€ 500,00
ulteriore partecipante € 450,00
□ NON Socio ABI
primo partecipante
€ 700,00
ulteriore partecipante € 500,00
compilare questa pagina e restituire quanto prima
via fax 030-2092793 o via e-mail [email protected]
Ditta ……………………………………………………….……………… P.I. ………………………..
via………………………………………….………
Comune……………………….... Cap …...……
Tel …………………..… Fax ………...…………..
e-mail …………….……………...………..……
Partecipante sig. ……………………….…………
Partecipante sig. ……………………….………
Data …………………………………
firma……………………………………………
N.B.
I partecipanti potranno richiedere il finanziamento del 50 % alla C.C.I.A.A. di Brescia se verrà
rinnovato lo stanziamento per la formazione professionale.
Portafoglio Digitale
Tutti i contributi Regionali e per le Autorità competenti Provincia e Comune sono riscossi
tramite Portafoglio Digitale
Impianti a biomassa
Nuovi valori minimi di rendimento come da D.G.R. 1118/2013
Nuovo libretto di impianto di climatizzazione invernale ed estiva
Nuovo rapporto di efficienza energetica
• Dovranno essere rilasciati alla consegna di un nuovo impianto.
• Dovranno essere rilasciati in occasione della prima manutenzione utile (conservare la
vecchia documentazione libretto ed allegati).
I vecchi allegati F e G sono sostituiti dai Rapporti di controllo :
• tipo 1A
Gruppi Termici
• tipo 1B
Gruppi Termici a Biomassa combustibile
• tipo 2
Gruppi Frigo / Pompe di Calore
• tipo 3
Scambiatori
• tipo 4
Cogeneratori / Trigeneratori
Teleriscaldamento - Cogeneratori - Biomassa
Tutti gli impianti di teleriscaldamento, cogeneratori e biomassa (camini chiusi – stufe a
pellet – caldaie a legna) di potenza termica superiore a 5 kW dovranno essere muniti di
libretto di impianto e registrati al CURIT.
Esonero dal pagamento del bollino virtuale.
Condizionamento
Tutti gli impianti di climatizzazione estiva e le pompe di calore di potenza termica superiore
a 12 kW dovranno essere muniti di libretto di impianto e registrati al CURIT.
Esonero dal pagamento del bollino virtuale.
TARGATURA
La targatura dovrà essere effettuata in occasione di ogni nuova installazione per tutte le
tipologie sopra richiamate.
Mentre negli impianti esistenti, in occasione della manutenzione con il pagamento del
bollino, va effettuata anche la targatura.
Giunto Dielettrico
D. Su un impianto gas mi è stata contestata la mancanza dei giunti dielettrici.
R. Non essendoci stata precisata la data di esecuzione dell’impianto, approfittiamo per fare la
cronistoria di tale disposizione.
UNI 7129:1972
punto 2.2.1
Le tubazioni collocate in sottosuolo devono essere di acciaio zincato o di tubo di ferro nero e
provviste di un adeguato rivestimento protettivo (tela di juta catramata o bitumata, lana di vetro
catramata o bitumata, adesivi plastici e simili).
La norma non prevedeva nessuna protezione oltre un adeguato rivestimento.
UNI 7129:1992
punto 2.3.4.2
Tutti i tratti interrati delle tubazioni metalliche devono essere previsti di un adeguato rivestimento
protettivo contro la corrosione secondo norme UNI ISO 5256 e UNI 9099 ed isolati, mediante
giunti dielettrici da collocarsi fuori terra, nella immediata prossimità delle risalite della tubazione.
Il 3 maggio 1993 è stata pubblicata sulla G.U la norma UNI 7129:1992 con Decreto Ministeriale e
da tale data è iniziato l’obbligo dell’installazione dei giunti dielettrici sulle tubazioni metalliche
interrate, per qualsiasi lunghezza ed in numero di 2, lato contatore e lato utenza.
UNI 7129:2001
punto 3.3.4.2
Tutti i tratti interrati di tubazioni di acciaio, devono essere provvisti di un adeguato rivestimento
protettivo contro la corrosione, realizzato secondo le UNI ISO 5256 o UNI 9099 o UNI 10191 ed
isolate mediante giunti isolanti monoblocco ( secondo le UNI 10284 e UNI 10285), da collocarsi
fuori terra in prossimità della risalita della tubazione.
Analogamente i tratti interrati di tubazione di rame devono avere rivestimento protettivo conforme
alla UNI 10283
La norma parla esplicitamente di tubazioni interrate di acciaio, analogamente …. di rame ( ?), per
qualsiasi lunghezza ed in numero di 2, lato contatore e lato utenza (?).
UNI 7129:2008
punto 4.5.1.3.7
Tutti i tratti interrati, con lunghezza maggiore di 3000 mm di tubazioni metalliche devono essere
dotati di un giunto isolante monoblocco (giunto dielettrico), conforme alle UNI 10284 e UNI
10285, posato in prossimità della fuoruscita dal terreno sul lato delle utenze, ad un’altezza
compresa tra 300 mm e 500 mm dal piano di calpestio/campagna.
La norma specifica in ml 3,00 la minima lunghezza della tubazione metallica interrata per
richiedere la presenza di n° 1 giunto dielettrico da installarsi nel lato utenza.
Per completezza riportiamo anche il caso
particolare previsto su impianti “derivati”
punto 4.4.1.16
Sulla linea di adduzione gas, costituita da
tubazioni metalliche, derivata da altre tipologie di
impianto (figura 1b e figura 1c) deve essere
installato un giunto isolante monoblocco (giunto
dielettrico) immediatamente a valle del punto di
inizio.
Manutenzione manichette UNI 45 e durata
D. Ho eseguito un impianto antincendio ed ho installato delle manichette che hanno stampigliato la data
di produzione 2013.
Mi si contesta che, siccome devono essere sostituite ogni 5 anni, perdono un anno di utilizzo e pertanto
chiedono l’installazione di manichette prodotte nel 2014.
R. La normativa di riferimento è la UNI 10779:2007 che tratta della manutenzione periodica
dell’impianto e richiama specificatamente la UNI 671-3:2009 per le manichette.
Come da stralci delle norme che sotto riportiamo, non è prescritta la sostituzione sistematiche delle
manichette in base alla data di fabbricazione.
La UNI 10779:2007 prescrive:
Le tubazioni non perfettamente integre devono essere sostituite o almeno collaudate alla pressione di
1,2 M Pa.
In ogni caso ogni 5 anni deve essere eseguita la prova idraulica delle tubazioni flessibili e
semirigide come previsto dalla UNI EN 671-3.
Anche la UNI 671-3:2009 al punto 6.1 lettera g) parla di sostituzione in presenza di qualsiasi
difetto, cosa ribadita al punto 6.2.
La normativa non stabilisce una "scadenza'" prefissata, ma verifiche periodiche, e soltanto in caso di
esito negativo, le manichette dovranno essere sostituite.
Garanzia
II produttore garantisce le manichette per due anni dalla data di produzione (stampigliata sulla
manichetta); oltre tale data non viene effettuata la sostituzione in garanzia. La sostituzione in
garanzia è possibile solo per le manichette che siano state correttamente conservate e manutentate.
(es. non lasciate in ambienti particolarmente critici come al sole , devono essere asciugate dopo ogni
prova/utilizzo prima di riavvolgerle,...).
UNI 10779:2007 RETE IDRANTI
……… omissis
10.4
Manutenzione periodica dell'impianto
10.4.1 Manutenzione delle attrezzature
La manutenzione della rete idranti deve essere eseguita da personale competente e qualificato.
La manutenzione di naspi ed idranti a muro deve essere svolta con la frequenza prevista dalle
disposizioni normative e comunque almeno due volte all'anno, in conformità alla UNI EN 671-3 ed
alle istruzioni contenute nel manuale d'uso che deve essere predisposto dal fornitore dell'impianto.
Tutte le tubazioni flessibili e semirigide, sia relative ad idranti e naspi sia a corredo di idranti
soprasuolo e sottosuolo, devono essere verificate annualmente sottoponendole a l l a pressione di rete
per verificarne l'integrità. Le tubazioni non perfettamente integre devono essere sostituite o almeno
collaudate alla pressione di 1,2 M Pa.
In ogni caso ogni 5 anni deve essere eseguita la prova idraulica delle tubazioni flessibili e
semirigide come previsto dalla UNI EN 671-3.
……… omissi
UNI EN 671-3 2009 SISTEMI EQUIPAGGIATI CON TUBAZIONI
Parte 3:
Manutenzione dei naspi antincendio con tubazioni semirigide e idranti a muro con
tubazioni flessibili
……… omissis
6
CONTROLLO E MANUTENZIONE
6.1
Controllo e manutenzione annuale (in Italia per decreto 10 marzo 98 sono semestrali)
II controllo e la manutenzione devono essere eseguiti da persona competente.
La tubazione deve essere srotolata completamente e sottoposta alla pressione di rete; i seguenti punti
devono essere controllati:
a) l'attrezzatura è accessibile senza ostacoli e non è danneggiata; i componenti non presentano
segni di corrosione o perdite;
b) le istruzioni d'uso sono chiare e leggibili;
c) la collocazione è chiaramente segnalata;
…….… omissis
g) la tubazione deve essere verificata su tutta la sua lunghezza e non presentare screpolature,
deformazioni, logoramenti o danneggiamenti. Se la tubazione presenta qualsiasi difetto deve
essere sostituita o collaudata alla massima pressione di esercizio;
h) il sistema di fissaggio della tubazione è di tipo adeguato ed assicura la tenuta;
……… omissis
m) verificare le condizioni della tubazione di alimentazione idrica, con particolare attenzione a
segnali di logoramento o danneggiamento in caso di tubazione flessibile;
……… omissis
q) lasciare il naspo antincendio e l'idrante a muro pronti per un uso immediato. Nel caso siano
necessari ulteriori lavori di manutenzione si deve collocare sull'apparecchiatura un'etichetta
"FUORI SERVIZIO" e la persona competente deve informarne l'utilizzatore/proprietario.
6.2
Controllo periodico e manutenzione di tutte le tubazioni
Ogni cinque anni tutte le tubazioni devono essere sottoposte alla massima pressione di esercizio
secondo le EN 671-1 e/o EN 671-2. (12 bar)
elettro dubbio
chiedi e ti sarà detto
a cura di Angelo Baggini
Università degli Studi di Bergamo
Dipartimento Ingegneria Industriale
Elettro 08/2014, ed. Tecniche Nuove
Apparecchi medicali, ambienti a uso medico e nodo equipotenziale.
D. In una casa di riposo le camere di degenza non presentano l'impiego dì apparecchi elettromedicali con
eccezione dei letto/materasso antidecubito: trattasi di un componente elettromedicale con parti
applicate ma è di classe II (doppie isolamento).
Detta caratteristica implica l'esenzione di classificare il locale come ambienta ad uso medico gruppo 1 ?
In caso di risposta affermativa il mio locale diverrà ambiente ordinario; in caso negativa esso diventa
di gruppo 1 prescrivendo tra l'altro la realizzazione de! nodo equipotenziale: tale apparecchio di classe
II andrebbe collegato comunque al nodo?
R. Per poter rispondere con ordine è necessario fare un po' di premesse richiamando i principali concetti
coinvolti. Un apparecchio elettromedicale (nel caso in esame il materasso antidecubito) è un apparecchio
elettrico, munito di non più di una connessione ad una particolare rete di alimentazione, destinato alla
diagnosi, al trattamento o alla sorveglianza del paziente sotto la supervisione di un medico, e che entra in
contatto fisico od elettrico col paziente e/o trasferisce energia verso o dal paziente e/o rivela un
determinato trasferimento di energia verso o dal paziente. (Norma GEI 62-5)
• Una parte applicata è una parte dell'apparecchio che nell'uso normale viene necessariamente in contatto
fisico con il paziente perché l'apparecchio possa svolgere la sua funzione oppure può essere portata a
contatto con il paziente oppure necessita di essere toccata dal paziente. (Norma GEI 62-5)
• Un locale di gruppo O è un locale ad uso medico nel quale non si utilizzano apparecchi elettromedicali
con parti
• applicate. (Norma GEI 64-8)
• Un locale di gruppo 1 è locale ad uso medico nel quale le parti applicate sono destinate ad essere utilizzate
esternamente o invasivamente entro qualsiasi parte del corpo, ad eccezione della zona cardiaca. (Norma
GEI 64-8)
Ovvero la definizione del gruppo del locale ad uso medico non fa menzione, come logico, del sistema di
protezione contro i contatti indiretti adottato ma solo alla possibilità che siano utilizzate parti
applicate.
Del resto:
• de jure tutti i metodi di protezioni previsti dalle norme sono considerati equivalenti e pertanto non sì
intravedono motivi per i quali il doppio isolamento non dovrebbe richiedere le medesime attenzioni ad
esempio dell'interruzione automatica dell'alimentazione.
• nel caso degli apparecchi elettromedicali la protezione contro i contatti indiretti è affidata
all'apparecchio stesso e le prescrizioni impiantistiche sono in un certo senso al contorno e soprattutto
sono valide solo nel caso di impiego di apparecchi elettromedicali ovvero se per ipotesi gli stessi
venissero sostituiti con altri apparecchi elettrici normali le stesse prescrizioni di sicurezza impiantistiche
non darebbero le medesime garanzie.
Parlando di camere di degenza di una casa di riposo, un discorso a parte potrebbe essere fatto in merito
alla precisazione inserita nella definizione di apparecchio elettromedicale "sotto la supervisione di un
medico", ovvero sembrerebbe che un certo apparecchio utilizzato in una certa condizione impiantistica e
operativa è elettromedicale o meno a seconda che ci sia nei paraggi un medico o no. Si tratta
indubbiamente di una frase poco felice dal momento che i rischio elettrico per il paziente dipende da
molti fattori ma non certo dal titolo di studio delle persone coinvolte. A riprova di questa
interpretazione è sufficiente citare sono locali ad uso medico anche gli studi estetici (nei quali
solitamente non si trovano medici se non eventualmente nella condizione di clienti/pazienti).
La classificazione dei locali spetta al committente
In conclusione, sulla base delle informazioni disponibili, le camere di degenza della casa di riposo del
lettore sembrano proprio essere dei locali ad uso medico di gruppo 1 anche se vale la pena sempre di
ricordare che la responsabilità della classificazione dei locali spetta al committente e non al progettista o
all'installatore essendo un dato di progetto e non il risultato della progettazione.
Progettista e installatore eventualmente assisteranno il committente (che in pratica è spesso digiuno in
materia) in questa analisi, ma le conclusioni dovranno essere tratte e sottoscritte__ da questi soltanto.
Concluso quindi che si dovrebbe trattare di un locale ad uso medico di gruppo 1, il lettore ha ragione nel
voler prevedere, tra altri apprestamenti, anche un nodo equipotenziale al quale però non dovrà essere
collegato l'apparecchio di classe II poiché questo metodo di protezione non prevede alcun collegamento a
terra, farlo non sarebbe a vantaggio bensì a svantaggio di sicurezza. Una domanda che sorge quindi
spontanea è "perché mai dovrei fare un nodo equipotenziale speciale al quale non viene collegato nulla dì
speciale?" La risposta però semplice quanto la domanda. Al nodo in esame devono essere comunque col
legate le masse, le masse estranee gli eventuali schermi comunque presenti nel locale ed il nodo stesso
costituisce una predisposizione. Del resto al sottoscritto sembra da un lato improbabile escludere a priori .
la possibilità che nel contesto di una camera di degenza di una casa di riposo siano utilizzati, nel corso
della vita della struttura, anche altri apparecchi elettromedicali, dall'altro per esperienza le esigenze
cambiano sempre rapidamente (quando gli affari vanno bene) e con esse anche le destinazioni dei locali.
Qualche nodo equipotenziale locale potrebbe essere un buon punto di partenza.
Distinguere sempre fra “Marchio di qualità” e “Marcatura CE”
D. Se alcuni componenti di un impianto di rete LAN hanno solo il marchio UL e non CE,sono ritenuti
validi per le normative vigenti in Europa e quindi per la dichiarazione di conformità 37/08?
R. Purtroppo la risposta non può essere sintetica come la domanda. Con la dichiarazione di conformità si
da evidenza di aver eseguito l'impianto a regola d'arte e quindi di aver assolto all'obbligo previsto
dall'art.6 del DM 37/08. Va sottolineato che, ai fini del DM37/08, è l'impianto a dover essere realizzato
a regola d'arte e quindi il fatto che un suo componente sia realizzato a regola d'arte è solo una condizione
necessaria ma non sufficiente. Ciò detto bisogna ulteriormente distinguere tra "marchio di qualità" e
"marcatura " CE". La marcatura CE è un obbligo previsto dalle Direttive dell'Unione Europea e fornisce
evidenza che i prodotti sono conformi ai requisiti essenziali delle Direttive ad essi applicabili e possono
quindi circolare liberamente nei paesi membri dell'UE. La marcatura CE è apposta dal produttore o
dall'importatore, sotto la propria responsabilità. Per questo all'interno dell'Unione Europea non possono
essere messi in commercio (e quindi installati) prodotti soggetti a Direttive, sprovvisti di marcatura C E.
Se un prodotto non ha la marcatura C E significa che non è soggetto ad alcuna Direttiva dell'Unione
Europea oppure che è stato posto in commercio in violazione dell'obbligo prescritto dalla/e Direttiva/e
applicabile/i. Vale la pena di sottolineare che gli obblighi delle Direttive EU sono obblighi di legge e che
le Direttive EU sono recepite dagli Stati Membri con appositi atti legislativi. Non essendo indicato nel
quesito a quale componente della rete LAN ci si riferisce, si possono solo elencare, in linea del tutto
generale, quali sono le Direttive che possono essere applicabili ai componenti reti LAN (il caso
particolare andrebbe poi analizzato nello specifico):
• Direttiva 2006/95/CE, Bassa Tensione (BT)
• Direttiva 2004/108/CE, Compatibilità Elettromagnetica (EMC)
• Direttiva 1999/5/CE, Apparecchiature radio e delle apparecchiature terminali di telecomunicazione
(R&TTE)
II marchio UL (Underwriters Laboratories) è invece un marchio di sicurezza largamente diffuso, specie
negli Stati Uniti e Canada, rilasciato da un'organizzazione Nordamericana, gli Underwriters Laboratories
appunto.Tutti i marchi di qualità (IMQ, VDE, etc) sono marchi volontari e proprietari rilasciati da
istituti terzi, che comprovano la conformità di un prodotto a norme tecniche, per esempio norme GEI,
VDE ecc. La conformità può riguardare vari aspetti del prodotto (sicurezza, compatibilità
elettromagnetica).
come si fa ….
a cura dell’ing. Luca Lussorio
www.progettazione-impianti-elettrici.it
Elettro 08/2014, ed. Tecniche Nuove
La verifica della continuità dei conduttori di terra, di protezione ed
equipotenziali è tanto importante quanto disattesa. Il superamento della
prova rappresenta infatti la condizione necessaria (seppur non sufficiente)
per garantire un'idonea protezione contro i contatti indiretti.
Strumento necessario
Ai fini del soddisfacimento delle prescrizioni della norma GEI 64-8 (che non richiede la misura
della resistenza del collegamento, ma unicamente la verifica della sua continuità), lo strumento
utilizzato deve essere in grado in grado di erogare almeno 0,2 A con una tensione a vuote compresa
tra 4 V e 24 V in corrente continua o in corrente alternata. Quando invece la misura della resistenza
del collegamento è richiesta (norma GEI 60204-1 inerente gli equipaggiamenti elettrici delle
macchine .norma GEI64-8/7 inerente i locali ad uso medico.) occorre che lo strumento sia in grado
di erogare una corrente di prova pari ad almeno 10 A e sia dotato di 4 morsetti (2 amperometrici e 2
voltmetrici) in modo che il valore di resistenza misurato non inglobi anche la resistenza dei cavi di
collegamento.
Esecuzione della misura
La verifica della continuità va effettuata nei seguenti casi:
• tra il dispersore (se accessibile) ed il collettore di terra
• tra i vari collettori di terra
• tra i conduttori di protezione ed i conduttori equipotenziali, in presenza di giunzioni e/o
derivazioni, per individuare possibili discontinuità
• tra le masse ed i collettori di terra
• tra le masse estranee fra di loro e verso le masse.
La verifica della continuità dei conduttori di terra, di protezione ed equipotenziali
Importanza della misura
Sebbene questa misura sia molte volte
disattesa sia perché di non agevole
esecuzione, sia perché ritenuta poco
significativa, essa rappresenta invece un
passaggio fondamentale nella verifica della
corretta protezione contro i contatti
indiretti. Infatti è sufficiente che anche un
solo collegamento fra il dispersore di terra
ed una massa sia interrotto perché la
protezione ottenuta secondo le modalità
previste dalla norma GEI 64-8 diventi
inadeguata.
Verifica della continuità tra dispersore e collettore di terra (conduttore di terra)
Questa misura, da attuarsi in tutti i casi in cui il dispersore sia accessibile, serve a garantire l'effettivo
collegamento delle masse e delle masse estranee all'impianto di terra. Si suppone infatti che tutte le
masse e le masse estranee convergano, tramite i conduttori di protezione ed i conduttori
equipotenziali, sul collettore di terra.
Verifica della continuità tra i vari collettori di terra
Questa misura viene solitamente attuata in impianti molto estesi in cui è prevista la realizzazione di
più collettori di terra (ad esempio un collettore di terra per ogni quadro elettrico). In questo modo si
accerta che tutte le masse siano effettivamente equipotenziali.
Verifica della continuità fra masse e collettore di terra
Questa misura, da effettuarsi per tutte le masse presenti almeno in fase di verifica iniziale, serve ad
accertare che nessun componente abbia il collegamento verso terra interrotto.
Definizione di massa estranea
Per agevolare la comprensione, si riporta la
definizione di massa estranea. Una massa
estranea è una parte conduttrice, non facente
parte dell'impianto elettrico, in grado di
introdurre un potenziale, generalmente il
potenziale di terra. In pratica si possono
considerare sempre masse estranee (ed
quindi è necessario collegarle a terra
tramite i collegamenti equipotenziali
principali):
• tubazione di acqua e gas (se metalliche);
• tubazioni dell'impianto centralizzato di
condizionamento;
• gli elementi strutturali metallici
dell'edificio;
• i ferri d'armatura del cemento armato.
La verifica delle continuità delle masse
estranee fra di loro e verso le masse, serve a
garantire che in caso di introduzione di un
potenziale remoto, sia impossibile venire
contemporaneamente a contatto di due
componenti a potenziale diverso.
Verifiche periodiche
Durante l'esecuzione delle verifiche periodiche, considerata la scarsa probabilità di scollegamento di un
conduttore, è ritenuto accettabile eseguirà verifiche di continuità a campione. E' ovvio che qualora
queste verifiche a campione evidenziassero un numero considerevole di non conformità, sarà necessario
effettuare la verifica completa al fine di rilevare tutte le criticità presenti e metterle in sicurezza.
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ASSOCIAZIONE BRESCIANA INSTALLATORI (ABI) e APAVE ITALIA CPM raccogliendo il bisogno delle imprese
di installazione/manutenzione di impianti, sempre più subissate da adempimenti burocratici e normativi, ha
progettato un portale per fornire un supporto tecnico alle imprese e facilitarle nella soluzione dei
problemi gestionali che ogni giorno incontrano.
Il portale (www.clima-office.it) permette alle aziende di:
• compilare in pochi minuti i libretti di impianto secondo il modello nazionale (DPR 74) e/o regionale
specifico in base alla normativa di riferimento. L’applicativo vi guiderà nella redazione del libretto di
impianto (corretto in base alla regione di installazione), dei rapporti di efficienza energetica
(indicandovi già formule e parametri di riferimento) e consentirà di archiviare in formato elettronico e
di stampare le singole pagine o l’intero libretto;
• accedere ai dati relativi agli impianti direttamente in cantiere e di realizzare e stampare rapporti di
efficienza energetica, con l’ausilio di smartphone, tablet o PC. I documenti potranno essere firmati
direttamente in cantiere anche dai vostri clienti grazie al sistema di firma digitale integrato;
• aggiornare i documenti previsti dalle norme di riferimento per gli Fgas (gas fluorurati), realizzando
registri delle apparecchiature, rapporti di intervento, integrati con la tabella di tenuta dei gas, la
certificazione degli addetti e dell’azienda, l’attrezzatura;
• gestire i propri clienti e i loro impianti. Clima Office consente la creazione di un archivio con i dati degli
impianti dei vostri clienti con lo storico degli interventi e delle manutenzioni programmate;
• monitorare le attrezzature, la strumentazione e le relative scadenze di taratura/manutenzione;
• migliorare la programmazione delle attività. Clima office aiuta a non dimenticarvi nulla: le scadenze di
manutenzione agli impianti, le verifiche periodiche delle perdite di impianti con gas refrigeranti, gli invii
dei rapporti energetici, le tarature degli strumenti di lavoro, le certificazioni di addetti e azienda.
Ci pensa Clima Office a ricordarvele e voi potrete dedicarvi al vostro lavoro!
• avere supporto on line di tecnici qualificati, pronti a dare risposte ai concreti problemi di ciascun
impiantista;
• essere sempre aggiornati dal punto di vista tecnico e normativo.
Il costo dell’abbonamento annuo che permette di fruire di tutti i servizi è di 85 € + IVA.
Per gli Associati ABI il costo è ridotto a 59 € + IVA annui.
L'attivazione dell'abbonamento è subordinata alla compilazione di apposita form on-line su
www.clima-office.it e alla successiva verifica della correttezza della stessa da parte di APAVE.
L'attivazione dell'abbonamento avverrà alla ricezione del pagamento della quota annuale di iscrizione.
In caso di pagamento tramite modalità telematica (Paypal, Carta di Credito) l'attivazione sarà contestuale
alla transazione, mentre per il pagamento a mezzo Bonifico Bancario sarà necessaria la verifica
dell'avvenuto accredito.
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