EFFETTI DEL CONTRATTO • ART. 1372: contiene 2 regole: modifiche solo concordate; scioglimento anche. • RECESSO (1373): 1) convenzionale o 2) legale • 1) CONVENZIONALE: atto unilaterale recettizio non formale a meno che a) 1352; b) stessa forma del contratto da cui si intende recedere. Ha efficacia ex nunc (non retroattiva), spesso con necessario preavviso; solo fino a quando il contratto non abbia ancora avuto principio di esecuzione • Caparra penitenziale in abbinata (art. 1386) RECESSO LEGALE Stesso effetto del recesso convenzionale Nei contratti di durata a tempo indeterminato le parti possono recedere in ogni momento (eccezione lavoro subordinato x datore di lavoro) Necessita di congruo preavviso(art. 1569) Ammesso per giusta causa in taluni contratti tipici Contratto con effetti reali • È quello che si conclude in applicazione del principio consensualistico (art.1376 c.c.) • Da NON confondere con il contratto reale che è quello x il quale non basta il consenso (contratti consensuali) ma necessita la consegna (es. mutuo comodato deposito..) Pr. consensualistico e opponibilità del c. acquisto • 1. x beni immobili o mobili registrati: trascrizione • 2. x beni mobili: possesso vale titolo (1155) • 3. x cessione di credito: 1265 c.c. notificazione o accettazione avente data certa • 4. x diritto personale di godimento: primo che ha conseguito uso del bene Eccezioni al pr.consensualistico • 1. cose di genere: consenso delle parti al momento della individuazione, operazione che richiede la collaborazione di entrambe le parti • 2. cose future: quando il bene viene ad esistenza si trasferisce la proprietà • 3. cosa di un terzo: nel momento in cui alienante acquista il bene dal terzo. EFFETTI NEI CFR. TERZI • ART. 1372 COMMA 2 • I diversi casi previsti dalla legge fanno riferimento solo agli effetti favorevoli, anche se sempre facoltà di rifiuto per terzo • Principio di relatività degli effetti: non ci può essere valida imposizione di effetti nella sfera giuridica altrui (anche se favorevoli) • Promessa del terzo (art. 1381) • Patto di non alienare (art. 1379) Art. 1381 • Promessa dell’obbligazione o del fatto del terzo. Colui che ha promesso l’obbligazione o il fatto di un terzo è tenuto ad indennizzare l’altro contraente se il terzo rifiuta di obbligarsi o non compie il fatto promesso. Art. 1379 • Divieto di alienazione. Il divieto di alienare stabilito per contratto ha effetto solo fra le parti e non è valido se non è contenuto entro convenienti limiti di tempo e se non risponde ad un apprezzabile interesse di una delle parti ART. 1411 C.C. CONTRATTO A FAVORE DI TERZI • E’ valida la stipulazione a favore di un terzo qualora lo stipulante vi abbia interesse (es. assicurazione sulla vita). • Salvo patto contrario, il terzo acquista il diritto contro il promittente per effetto della stipulazione (titolare senza accettazione). Questa però può essere revocata o modificata dallo stipulante, finchè il terzo non abbia dichiarato , anche in confronto al promittente di volerne profittare (accettazione). • In caso di revoca della stipulazione o di rifiuto del terzo di profittarne, la prestazione rimane a beneficio dello stipulante, salvo che diversamente risulti dalla volontà delle parti o dalla natura del contratto.