COMUNE DI SANT’ORSOLA TERME
PROVINCIA DI TRENTO
N° ____ scritture private
CONVENZIONE
Tecnico – amministrativa regolante l’affido dei lavori individuati nel progetto Intervento 19/2015
interventi di sostegno agli enti locali per l’occupazione temporanea di soggetti deboli in iniziative di
utilità collettiva dell’Agenzia del Lavoro della Provincia Autonoma di Trento.
L’anno duemilaquindici addì _________ del mese di ______, presso la sede del Comune di
Sant’Orsola Terme – Loc. Pintarei n° 55.
TRA
1. Bortolotti ing. Claudio, nato a Trento il
, e residente a Trento in via , nella qualità di
Funzionario Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale di Sant'Orsola Terme, e domiciliato
per la carica a Sant’Orsola Terme presso la sede del Comune di Sant’Orsola Terme in Loc.
Pintarei n° 55 – C.F. 80007510227, il quale interviene ed agisce in rappresentanza dello stesso.
E
2. ____________ nato a __________ il __________ e domiciliato per la carica presso la sede
della Cooperativa Sociale Lavoro e Occupazione di Mezzocorona C.F. e Partita I.V.A.
01915930224, il quale interviene ed agisce in rappresentanza della stessa nella sua qualità di
Presidente
In conformità alla delibera della Giunta Comunale n° ____ di data ___________esecutiva, ed al
mandato dato alla Cooperativa Sociale Lavoro e Occupazione al proprio Presidente, atti che hanno
autorizzato la stipulazione della presente convenzione, si conviene e si stipula la seguente
convenzione:
ART. 1
Il Comune di Sant’Orsola Terme, di seguito per brevità denominato Comune, come sopra
rappresentato, affida alla Cooperativa Sociale Lavoro e Occupazione, di seguito per brevità
denominata Cooperativa, come sopra rappresentata, l’incarico di eseguire i lavori descritti nel
progetto esecutivo allegato 1 alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale, da
svolgersi nel Comuni di Sant’Orsola Terme, approvato con delibera della Giunta Comunale n° ___
di data ________ per un importo complessivo di Euro 22.336,50.= comprensivo della direzione
lavori ed I.V.A. di Legge.
Le attività e le opere devono essere eseguite dalla Cooperativa secondo le condizioni stabilite
nella presente convenzione.
ART. 2
La Cooperativa accetta l’incarico di cui al precedente articolo 1 alle condizioni e secondo le
modalità esposte negli articoli successivi.
ART. 3
Per la realizzazione dei lavori di cui al precedente art. 1 la Cooperativa si impegna ad assumere i
lavoratori previsti applicando loro il trattamento previsto dall’incarico vigente tra le Centrali
Cooperative e le OO.SS. alla data della stipulazione della presente.
I lavoratori devono essere assunti secondo le modalità stabilite dalle leggi in vigore e dalla
Commissione Provinciale per l’impiego.
Il progetto prevede l’impiego massimo di n. 2 lavoratori per il settore di attività n. 1
(ambientale).
La Cooperativa è tenuta a presentare al Comune l’elenco delle persone assunte, fotocopia del
libretto di lavoro completa delle pagine riguardanti lo stato di servizio, compresa l’avvenuta
assunzione, e fotocopia del cartellino rosa relativamente ad ogni lavoratore entro e non oltre i 10
giorni dall’inizio dei lavori.
Copia del suddetto elenco dovrà essere consegnato anche alla Direzione Lavori.
Eventuali assenze, modifiche o sostituzioni del personale impiegato dovranno essere
tempestivamente comunicate alla Direzione Lavori. In caso contrario, la presente convenzione potrà
essere inappellabilmente annullata.
ART. 4
La Cooperativa è tenuta a:
a) eseguire con diligenza ed a regola d’arte i lavori indicati nel progetto esecutivo di cui al
precedente articolo 1, restando inteso che ogni eventuali interruzione o modificazione anche
parziale dell’esecuzione del progetto dovrà essere preventivamente comunicata alla Direzione
Lavori, secondo modalità e criteri che saranno stabiliti da quest’ultima;
b) fornire il materiale e il noleggio attrezzature indicate nel progetto previ accordi con la Direzione
Lavori. La spesa relativa sarà liquidata direttamente dal Comune di Sant’Orsola Terme su
presentazione di fattura;
c) attenersi alle disposizioni che in fase di esecuzione dei lavori potranno essere date dalla
Direzione Lavori per la buona esecuzione degli stessi;
d) attenersi alle disposizioni previste dalla seguente normativa in materia di antinfortunistica e
sicurezza sul lavoro D. Lgs. 81/2008 e s.m. ed integrazioni, assumendo tutte le responsabilità in
ordine all’applicazione della predetta normativa e tenendo in proposito sollevato ed indenne il
Comune di Sant’Orsola Terme. Dovrà inoltre attenersi a tutta la normativa vigente in materia di
sicurezza sui cantieri. Le spese sostenute per i predetti adempimenti dovranno essere
adeguatamente documentate;
e) attenersi alle disposizioni che verranno date dalla Direzione Lavori in sede di presentazione della
documentazione necessaria ai fini della liquidazione periodica delle fatture, dell’accertamento
della regolare esecuzione dei lavori e della liquidazione a saldo del contributo da parte
dell’Agenzia del Lavoro della Provincia Autonoma di Trento, secondo le indicazioni e nel
rispetto rigoroso dei termini che saranno stabiliti in seguito, pena la sospensione nella
liquidazione del saldo;
f) attivare la squadra di lavoro con lavoratori appartenenti alle tipologie prescritte e presenti nelle
apposite liste redatte dalla Commissione Locale per l’impiego. La sostituzione del lavoratore che
ha cessato il rapporto di lavoro dovrà essere immediatamente segnalata al Comune con l’invio
della relativa documentazione. Il lavoratore subentrante può appartenere anche ad una tipologia
diversa rispetto a quella del lavoratore cessato fatta salva la presenza nella squadra di almeno il
50% di lavoratori cosiddetti marginali. Non sono ammesse assunzioni di lavoratori che hanno
raggiunto i requisiti minimi per fruire della pensione di vecchiaia e/o anzianità.
ART. 5
Ai fini del calcolo dell’indennità di trasporto, se dovuta, viene fissato quale Comune gestore
del progetto il Comune di Sant’Orsola Terme, ai sensi del punto 5 del vigente accordo sindacale
provinciale.
La durata dei lavori di abbellimento urbano e rurale è fissata in massimo n. 5 mesi (rapportati
su 5 giorni alla settimana a partire dal _________ed il progetto deve essere ultimato entro il
__________. Qualora il progetto non venisse concluso entro la suddetta data, verrà riconosciuto il
costo del lavoro sostenuto fino a tale termine.
Nel caso la durata dei lavori dovesse risultare inferiore al periodo di tempo previsto al comma
precedente, il corrispettivo di cui al successivo art. 10 sarà commisurato all’effettiva durata dei
lavori.
ART. 6
La Cooperativa tiene sollevato ed indenne il Comune da ogni controversia che possa derivare
da contestazioni o danni causati a terzi in ordine all’esecuzione dei lavori.
ART. 7
La relazione finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori verranno rilasciati dalla
Direzione Lavori.
L’approvazione degli atti contabili finali e del certificato di regolare esecuzione spetta
all’U.T.
ART.8
In caso di esecuzione parziale del progetto o di esecuzione con personale non rientrante nelle
tipologie dell'Intervento 19, il Comune può revocare lo stesso a suo giudizio insindacabile. In caso
di risoluzione la Cooperativa ha diritto al pagamento dei lavori eseguiti regolarmente.
Il Comune si riserva la possibilità di effettuare controlli periodici mediante propri tecnici al
fine di verificare che le prestazioni fornite dalla Cooperativa siano conformi a quanto previsto nel
progetto e dalla presente convenzione. L’eventuale mancata osservanza delle norme sopra esposte
può comportare in qualsiasi momento la sospensione dei lavori e pertanto la risoluzione del
contratto.
ART. 9
Sono costituiti appositi gruppi di lavoro multidisciplinari composti da esperti dell’Agenzia
del Lavoro della Provincia Autonoma di Trento e degli Enti proprietari, da operatori sociali
territoriali, tecnici e consulenti, allo scopo di supportare le varie squadre nello svolgimento
dell’attività lavorativa.
La Cooperativa è tenuta a far partecipare i lavoratori a predette giornate.
ART. 10
Il costo massimo per la realizzazione dei lavori di cui alla presente convenzione è previsto in
complessive Euro 22.336,50.= I.V.A. compresa, di cui:
Costi soggetti ad offerta
Importo
Coordinatore di cantiere
1.024,54
Spese generali di amministrazione
2.105,38
Spese di noleggio attrezzatura
1.680,00
Spese di noleggio veicolo
1.950,00
Spese per carburante
290,00
Manodopera ed oneri Scau
11.258,69
Totale imponibile (al netto degli oneri fiscali)
18.308,61
Oneri fiscali (IVA al 22 %)
4.027,89
Totale complessivo
22.336,50
di cui oneri per la sicurezza (compresi nel prezzo esposto)
550,00
Il costo complessivo sopra indicato è stato determinato in base ai vincoli e agli obblighi
previsti nel progetto Intervento 19 – anno 2015 approvato dall’Agenzia del Lavoro della Provincia
Autonoma di Trento.
Si da atto inoltre che il Comune di Sant’Orsola Terme prevede a bilancio ulteriori spese per
materiali e carburanti;
Per la realizzazione degli interventi previsti dal progetto non possono essere richiesti
specifici finanziamenti pubblici.
Non sono ammissibili spese per l’effettuazione di lavori già finanziati negli anni precedenti.
ART. 11
L’importo massimo complessivo spettante alla Cooperativa per l’esecuzione dei lavori,
determinato in Euro 22.336,50.= con I.V.A. 22 % compresa, secondo quanto indicato al precedente
art. 10, verrà erogato nel seguente modo:
- liquidazione in rate posticipate mensili del costo lavoro (punto a – art. 10) su presentazione di
regolare fattura vistata dalla Direzione Lavori e accompagnata dai rapportini giornalieri.
- L’ultima rata del costo lavoro dovrà essere calcolata in base al costo lavoro effettivamente
sostenuto, e comunque nel limite massimo di spesa previsto nella presente convenzione. La
liquidazione del saldo avverrà su presentazione da parte della Direzione Lavori di adeguata
rendicontazione della spesa effettiva. Nel caso in cui il progetto venga effettuato con l’impiego
di un numero di lavoratori inferiore a quello indicato al precedente art. 3 le rate erogate alla
Cooperativa saranno rapportate al numero effettivo di lavoratori impiegati nel mese di
riferimento;
- liquidazione degli oneri per adeguamento D. Lgs. 81/2008 (punto d – art. 10) al sostenimento
degli stessi, su presentazione di regolare fattura e documentazione probatoria (dichiarazione del
caposquadra del ricevimento dell’attrezzatura), nel limite massimo dell’importo indicato al citato
punto d) – art. 10;
- liquidazione al termine dei lavori e all’avvenuta approvazione da parte della Giunta comunale
del certificato di regolare esecuzione di cui al precedente art. 7, delle spese generali (punto c –
art. 10), su presentazione di regolare fattura.
La liquidazione della prima rata è subordinata alla presentazione da parte della Cooperativa
della seguente documentazione:
- elenco riportante i lavoratori assunti;
- fotocopia del libretto di lavoro completa delle pagine riguardanti lo stato di servizio, compresa
l’avvenuta assunzione – fotocopia del cartellino rosa.
ART. 12
Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rinvia alle prescrizioni
fissate dall’Agenzia del Lavoro della Provincia Autonoma di Trento in sede di approvazione del
Progetto Intervento 19 – anno 2015;
ART. 13
In caso di inadempienza relative all’effettuazione di quanto stabilito dalla presente
convenzione è competente il Foro di Trento.
ART. 14
Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente atto, nessuna esclusa, sono a carico della
Cooperativa.
ART. 15
La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 del
D.P.R. 26.10.1972, n. 634 e s.m. ed integrazioni.
Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE DELLA COOPERATIVA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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