COMUNE DI OLMEDO
Provincia di Sassari
ATTO DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI OLMEDO (SS) E LA SOCIETA’
COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE ANDALAS DE AMISTADE PER
L’ESPLETAMENTO DI UN SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE DI TIPO
RESIDENZIALE A FAVORE DI MINORE PRESSO LA COMUNITA’ ALLOGGIO
DENOMINATA “LA CASA SULL’ALBERO” GESTITA DALLA COOPERATIVA
SOCIALE PORTA APERTA ARL
L'anno DuemilaTREDICI, addì ____ del mese di Luglio, Tra i Signori:
1.
Giuseppina Cadau, nata a __________, il ____________, domiciliato/a presso la Sede
Comunale Corso J.F. Kennedy, 26 in qualità di Responsabile dell’Area Socio-Culturale del
Comune di OLMEDO – 07040 (SS), C.F. 80002420901 P.IVA 01537010900, che agisce
esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse esclusivo dell’Amministrazione
Comunale che rappresenta.
E
2.
Stevanin Iside Rita, nata a Bortigiadas il 19/04/1955, e residente a Valledoria, Via Napoli n
3, in qualità di Legale Rappresentante della Società Cooperativa Sociale Consortile Andalas
de Amistade con Sede Legale in Valledoria (SS) Via IV Novembre, n° 23, C.F. e P.IVA:
02164110906;
Tel. 079 583032 - FAX 079 583303 email: [email protected]
PREMESSO
a) che il Comune con determinazione n°______ del ____/____/______ intende avvalersi della
collaborazione della Società Cooperativa Consortile Sociale Andalas de Amistade, per
l’attuazione del Servizio Socio-Assistenziale di tipo residenziale e semi residenziale rivolto a
minori in particolari condizioni di bisogno, le cui finalità sono conformi agli obiettivi delle
Leggi n°4/88 (abrogata in favore della L.R 23/05 il cui Regolamento di Attuazione deve essere
ancora emanato) e n°184/83 e agli indirizzi generali della Regione Autonoma della Sardegna;
b) che il Consorzio Andalas de Amistade è in possesso delle seguenti iscrizioni:
 presso la C.C.I.A.A. di Sassari al n° 02164110906 dal 28/07/2005 REA 153300 al 28/07/05
albo della società cooperativa al n° A 163887 del 26/07/05
 Albo Regionale Cooperazione Sociale di cui alla L.R. 16/97 al n° 12 sez. “C” det. N°
3252/LAV del 04/04/05
 Che dispone di Organizzazione con Sistema di Gestione Certificato UNI EN
ISO 9001:2000 cert. N° IT06/0874. rilasciato da SGS- SINCERT
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c) Che il Consorzio Andalas de Amistade incaricherà per la gestione diretta del servizio di
accoglienza della comunità educativa la Cooperativa Porta Aperta arl sua consorziata;
d) Che la Cooperativa Porta Aperta è in possesso di autorizzazione al funzionamento ai sensi
dell’art. 41 della L.R. N° 4/88 rilasciata dal Comune di Sorso in data 24/12/2007 con
determinazione N°1 Prot. 19920 del 27/12/2007;
e) Che la Cooperativa è iscritta:

presso la C.C.I.A.A. di Sassari al N° 01939600902 dal 21/03/2001 REA 136408 Albo Società Cooperative A141303 dal 31/03/2005

L’Albo Regionale Cooperazione Sociale di cui alla L.R. 16/97 al N° 322 Sez. “A”
con determinazione n° 1799/Lav del 24/06/2002

L.R. 4/88 Art. 42 n. 541 DPGR 2269 dal 23/11/2004
d) Che la Cooperativa dispone di Organizzazione con Sistema di Gestione Certificato UNI EN
ISO 9001:2000 cert. N° IT06/0874.B rilasciato da SGS – SINCERT
SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE
Art. 1
“Obiettivi e Finalità”
Il Comune di Olmedo affida al Consorzio Andalas de Amistade e alla Cooperativa Porta Aperta su
consorziata
le
prestazioni
assistenziali
ed
educative
rivolte
al
minore
______________________________ nato/a a ____________________ il __ / __ / ____, attraverso
interventi finalizzati allo sviluppo armonico della sua personalità e delle sue esigenze di carattere
affettivo, intellettivo, relazionale e sociale. La Cooperativa si impegna ad effettuare il Servizio
Socio Assistenziale di tipo residenziale nei locali siti in Sorso in Via Marina n° 1, e garantisce la
disponibilità di personale qualificato e di servizi educativo – assistenziali in rapporto alle esigenze
specifiche del minore.
Art. 2
“Prestazioni“
La Cooperativa è tenuta a fornire le seguenti prestazioni il cui onere di competenza rientra nella
retta giornaliera indicata all’art. 4 della presente Convenzione:
(a) somministrazione del vitto adatto per qualità e quantità alle esigenze del minore e rispondente
alle indicazioni delle tabelle dietetiche approvate dalle Autorità Sanitarie competenti;
(b) assistenza e cura sanitaria, iscrivendo il minore presso la competente Azienda A.S.L.
territoriale, adottando tutti i provvedimenti opportuni in caso di malattie e di altre situazioni
contingenti che richiedano un intervento sanitario, fatti salvi gli obblighi e i diritti degli
esercenti la potestà. Non sono incluse attività educative e assistenziali presso Presidi Sanitari in
caso di degenza. In caso di ospedalizzazione del minore, il Comune si impegna ad integrare alla
Cooperativa la retta giornaliera per l’attività lavorativa straordinaria, al fine di garantire la
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presenza di un operatore, se necessario 24 su 24, presso le strutture di ricovero, sempre nel caso
in cui tale assistenza non possa essere garantita dagli esercenti la patria potestà.
(c) Se necessario, il sostegno psicologico sarà garantito dal S.S.N. presso le sedi specializzate ad
erogare tali prestazioni specialistiche (N.P.I., C.S.M., etc).
(d) Non sono incluse nel servizio erogato dalla Cooperativa prestazioni sanitarie professionali da
parte di liberi professionisti.
(e) sostegno e recupero didattico extrascolastico e partecipazione ad attività per il tempo libero,
sportive, socio-culturali e ricreative, etc;
(f) attività di socializzazione e animazione per il tempo libero interne alla struttura;
(g) fornitura di vestiario e quanto occorre per una normale vita di relazione;
(h) garantire il conseguimento dell’istruzione scolastica obbligatoria e, in rapporto alle esigenze del
minore, far conseguire gli studi superiori, frequentare corsi di formazione professionale, etc.;
(i) idonea assicurazione al fine di coprire, ai sensi dell’art. 1917 del C.C.:
- infortuni di cui il minore sia vittima all’interno o all’esterno della Comunità Educativa, salvo i
casi nei quali la copertura sia garantita da altre forme di assicurazione obbligatoria;
- danni provocati al minore o dal minore sia all’interno che all’esterno della Comunità Educativa
(ai sensi dell’art. 11 del Regolamento d’Attuazione della L.R. 4\88 e modifiche L.R. 23);
(j) garantire tutto il materiale e/o la strumentazione che si renderà necessaria al perseguimento di
quanto stabilito ai precedenti punti;
(k) accompagnamento del minore da/per i servizi e le strutture socio sanitarie del nostro territorio;
(l) quant’altro non riconducibile ai precedenti punti e comunque indispensabile allo sviluppo ed
educazione del minore.
Art. 3
“Progetti Educativi”
I Servizi Sociali Invianti sono tenuti a fornire tutti gli elementi e la collaborazione necessari alla
realizzazione del Progetto Educativo Individualizzato del minore. Inoltre al momento
dell’inserimento, dovrà produrre una relazione dettagliata sulla situazione del minore da sottoporre
all’équipe educativa impegnata in struttura, e tutta la documentazione atta a favorire l’inserimento
del minore in Comunità (C.F., libretto SAU, libretto vaccinazioni, esami clinici attestanti lo stato di
salute, ecc.).
Art. 4
“Retta”
L’Amministrazione si impegna a corrispondere alla Cooperativa a copertura delle spese necessarie
per l’attuazione degli interventi di cui al precedente art. 2, una retta giornaliera pari a:
-
€ 85,00 (Euro ottantacinque/00) esclusa l’ I.V.A. al 4% . per il periodo concordato fra le parti;
-
€ 20,00 (Euro venti/00) orarie I.V.A. inclusa al fine di garantire la presenza di un educatore con
rapporto 1/1 per 6h giornaliere per l’intero periodo dei due mesi al fine di garantire una tutela
maggiore del minore in considerazione del progetto educativo individualizzato;
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-
Il costo della retta rimarrà invariato per i 2 (due) mesi dalla stipula del contratto, oltre questo
periodo la tariffa verrà aggiornata in base alla variazione dell’indice dei prezzi accertate
dall’ISTAT;
-
L’intestatario della fattura sarà il Consorzio Andalas de Amistade.
Art. 5
“Liquidazioni”
L’Amministrazione provvederà al pagamento delle rette dovute entro e non oltre i 30 giorni
successivi alla presentazione della relativa nota contabile (oltre ai quali la Cooperativa si riserva di
far pagare gli interessi di mora).
Si fa presente che il mancato pagamento della retta, entro e non oltre il 60° giorno successivo alla
presentazione della fattura, comporterà procedure atte alla dimissione del minore.
Tale procedura è motivata dal fatto che verrebbero a mancare alla Cooperativa gli elementi
sostanziali necessari al soddisfacimento dei bisogni primari e secondari del minore inserito in
struttura. Inoltre la Ditta procederà al recupero del credito con le misure previste dalla Legge.
Art. 6
“Decorrenza”
Si stabilisce che la retta di cui al precedente art. 4, entra in vigore dal 19/07/2013, e non subirà
modifiche fino al 18/09/2013, data di scadenza della Convenzione.
Pertanto la presente Convenzione decorre dal giorno 19/07/2013 fino al 18/09/2013 e per
motivazioni legate al benessere del minore potrà essere risolta anche anticipatamente, previa
comunicazione scritta da parte del Responsabile del Servizio Sociale almeno 30 (trenta) giorni
prima della data di dimissioni stabilita.
Art. 7
“Verifiche”
Il Comune di residenza della Comunità Educativa, ai sensi dell’art. 24 commi 6°, 7° e 8° del
Regolamento di Attuazione della L.R. 4/88, ha facoltà di verificare, anche senza preavviso,
attraverso visite ed incontri periodici in loco, lo stato di attuazione del progetto educativo del
minore inserito, i requisiti strutturali, gestionali, nonché il personale impiegato nell’espletamento
del Servizio Socio-Assistenziale ed educativo di cui trattasi.
Art. 8
“Penali”
In caso di gravi inadempimenti di alcuni obblighi a carico della Cooperativa, previste dalla presente
convenzione (assenze del minore di qualsiasi natura, che non siano state preventivamente
concordate col Servizio Sociale o col Tribunale per i Minori di competenza, etc.), il Comune di
Sorso a suo insindacabile giudizio, può applicare una penale che va dal 10% al 50% sull’ammontare
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della retta. Può inoltre decidere, con effetto immediato, la risoluzione della presente Convenzione,
ai sensi dell’art. 1456 del C.C., senza alcun genere di indennità e compenso per la Cooperativa.
L’Amministrazione Comunale può altresì a suo insindacabile giudizio risolvere il contratto in
qualunque tempo.
Art. 9
“Varie ed eventuali”
Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, si richiamano le norme vigenti
in materia di Servizi Socio-Assistenziali rivolti a minori.
La presente Convenzione sarà sottoposta a registrazione fiscale solo in caso d’uso.
Letto, approvato e sottoscritto, lì ___/____/_________
Il Responsabile del Servizio Sociale del Comune di __________________
_____________________________________
Il Presidente della Società Cooperativa Sociale Consortile
Andalas de Amistade
_______________________________________
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Atto di Convenzione