MANOVRA FISCALE 2007
ARGOMENTI TRATTATI
 RIDUZIONE CUNEO FISCALE: MODIFICHE
ALLA BASE IMPONIBILE IRAP
 NUOVE
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
STUDI DI SETTORE
 NUOVE DISPOSIZIONI SU SUCCESSIONI,
DONAZIONI, PASSAGGI GENERAZIONALI E
TRUST
1
MANOVRA FISCALE 2007
- LEGGE FINANZIARIA 2007 -
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI IRAP
2
BASE IMPONIBILE
Modifica dell’art. 11 del D.Lgs. n. 446/1997,
con inserimento di nuove disposizioni:
 deduzione € 5.000 su base annua per ogni dipendente a tempo
indeterminato (c. 1, let. a, n. 2);
 deduzione € 10.000 su base annua per ogni dipendente a tempo
indeterminato impiegato in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania,
Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (c. 1, lett. a, n. 3);
 deduzione contributi assistenziali e previdenziali relativi a dipendenti
a tempo indeterminato (c. 1, lett. a, n. 4);
3
BASE IMPONIBILE
Modifica dell’art. 11 del D.Lgs. n. 446/1997,
con inserimento di nuove disposizioni:
 deduzione per dipendenti donne definite “lavoratori svantaggiati” di
cui al Regolamento 2204/02 CE, nelle aree individuate dal Trattato
CE (c. 4-sexies);
 limite di deducibilità massimo, per le disposizioni di cui ai commi 1
(come modificato), 4-bis1 e 4-quater, dato dalla retribuzione, oneri e
spese a carico del datore di lavoro (c. 4-septies);
 limiti di compatibilità delle nuove disposizioni di cui al comma 1, lett.
a, nn. 2, 3 e 4 con altre deduzioni previste dall’art. 11 (c. 4-septies).
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BASE IMPONIBILE
Modifica dell’art. 11 del D.Lgs. n. 446/1997,
relativamente a precedenti disposizioni:
 deduzione di € 2.000 per dipendente su base annua (quindi, con
ragguaglio ai gg. di lavoro, per contratti a tempo pieno o parziale, sia
verticale che misto), fino a un massimo di cinque soggetti, per
imprese con valore della produzione non superiore a € 400.000 nel
periodo d’imposta (c. 4-bis1).
5
DEDUZIONE € 5.000 SU BASE ANNUA
- APPLICAZIONE  Soggetti esclusi: banche e altri enti finanziari, imprese di
assicurazione e imprese operanti in concessione e a tariffa nei
settori delle utilities;
 commisurata ad ogni dipendente a tempo indeterminato
impiegato nel periodo d’imposta; ragguaglio ai gg. di lavoro e
riduzione proporzionale per i contratti a tempo parziale;
 alternativa alle principali deduzioni già previste dall’art. 11 (si
veda tabella riassuntiva) e condizionata dall’autorizzazione
UE, spetta per il 50% da febbraio 2007 e per il 100% dal
mese di luglio, con conguaglio su base annua.
6
DEDUZIONE € 10.000 SU BASE ANNUA
- APPLICAZIONE  Medesimo ambito soggettivo di applicazione della precedente;
 commisurata ad ogni dipendente a tempo indeterminato
impiegato nel periodo d’imposta nelle regioni del Centro-Sud e
Isole; ragguaglio ai gg. di lavoro nel periodo e riduzione
proporzionale per i contratti a tempo parziale;
 alternativa alla deduzione precedente e alle principali già
previste dall’art. 11 (si veda tabella riassuntiva), è fruibile con
le medesime limitazioni (eccetto l’autorizzazione UE) e nel
rispetto della regola “de minimis”.
7
DEDUZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI
E PREVIDENZIALI - APPLICAZIONE
 Medesimo ambito soggettivo di applicazione delle precedenti;
 relativa ad ogni dipendente a tempo indeterminato impiegato
nel periodo d’imposta;
 cumulabile con le due nuove deduzioni precedenti (non
utilizzabili congiuntamente) ma alternativa alle deduzioni già
previste dall’ art. 11, è fruibile con le medesime limitazioni di
cui alla nuova deduzione disposta dal c. 1, lett. a, n. 2 (inclusa
l’autorizzazione UE).
8
COMPATIBILITA’ CON LE ALTRE DEDUZIONI
TALI NUOVE DISPOSIZIONI SONO ALTERNATIVE
ALLE SEGUENTI DEDUZIONI (c. 4-septies):
 costi per apprendisti, disabili, personale assunto in formazione
lavoro (o inserimento), personale dedicato alla R&S (c. 1, lett. a, n.
5);
 € 2.000 per dipendente su base annua, fino a un max. di cinque,
per le imprese con valore della produzione limitata (c. 4-bis1);
 € 20.000 per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato, con il
limite del costo del personale (c. 4-quater);
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COMPATIBILITA’ CON LE ALTRE DEDUZIONI
TALI NUOVE DISPOSIZIONI SONO ALTERNATIVE
ALLE SEGUENTI DEDUZIONI (c. 4-septies):
 € 20.000 quintuplicato e triplicato, per ogni assunto a tempo
indeterminato nelle aree di cui, rispettivamente, all’art. 87, par. 3,
lett. a) e c) del Trattato istitutivo della CE (c. 4-quinquies);
 medesimo importo rispettivamente moltiplicato per 7 e per 5 per
le donne lavoratrici, definite come “lavoratori svantaggiati” dal
Regolamento CE n. 2204/02, nelle suddette aree (nuovo c. 4sexies).
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COMPATIBILITÀ TRA LE PRINCIPALI DEDUZIONI IRAP
+
COMP.
-
INCOM.
Contr. ass.
infort. lav.
Cont. assicur.
obbl. inf. lav.
€ 5.000 ( o €
10.000 in
Centro-Sud)
Contr. prev. e
assistenziali
Apprendisti,
disabili – Cfl
– R&S
€ 2.000 fino
a max. 5
addetti
Ded. teorica
€ 20.000
€ 20.000 X 3
oppure 5
€ 20.000 X 5
oppure 7
€ 5.000 ( o
€ 10.000 in
Centro-Sud)
Contr.
prev. ass.
Apprend.,
disabili –
Cfl – R&S
€ 2.000
per 5
addetti
+
+
+
+
-
+
-
-
-
+
+
+
+
-
-
+
-
-
-
+
+
+
-
-
+
-
+
+
+
Ded.
teorica €
20.000
€ 20.000 X
3 oppure 5
€ 20.000
X5o7
+
-
+
-
+
-
+
-
-
+
+
+
+
+
-
+
+
-
DETERMINAZIONE DELL’ACCONTO IRAP
 Per il periodo d’imposta in corso al 1° febbraio 2007 e
per il periodo d’imposta successivo:
si può assumere come imposta del periodo precedente
(metodo
storico)
la
minore
imposta
derivante
dall’applicazione delle nuove disposizioni; agli stessi effetti,
per il periodo successivo a quello in corso al 1° febbraio
2007 non si tiene conto delle limitazioni alla fruizione delle
deduzioni di cui al comma 1, let. a, numeri 2), 3) e 4).
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MANOVRA FISCALE 2007
D.L. 223/06 - LEGGE FINANZIARIA 2007
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI STUDI DI SETTORE
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ACCERTAMENTI BASATI SUGLI STUDI
AL 31.12.04
2005
(D.L. 223/06)
IMPRESE IN
SEMPLIFICATA
SÌ se
incongrue
SÌ se incongrue
SÌ se
incongrue
PROFESSIONISTI
SÌ se
incongrui
2 su 3 anni
SÌ se incongrui
2 su 3 anni
SÌ se
incongrui
IMPRESE IN
ORDINARIA PER
OPZIONE
SÌ se
incongrue
2 su 3 anni
SÌ se incongrue
2 su 3 anni, ovvero se
incoerenti qualificate
SÌ se
incongrue
NO
SÌ se incongrue
2 su 3 anni, ovvero se
incoerenti qualificate
SÌ se
incongrue
IMPRESE IN
ORDINARIA PER
NATURA
14
ACCERTAMENTI BASATI SUGLI STUDI
- Finanziaria 2007 -
 Lo scostamento (per difetto) tra i ricavi e compensi
dichiarati e quelli determinabili sulla base degli studi
rappresenta di per sé una grave incongruenza che può
legittimare l’accertamento (modifica L. n. 146/1998, art.
10, c. 1, che richiama il D.L. n. 331/1993, art. 62-sexies).
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ACCERTAMENTI BASATI SUGLI STUDI
 Preclusi gli accertamenti analitico-induttivi (ai fini delle
imposte dirette e Iva) nei confronti di soggetti congrui
(e coerenti) anche per adeguamento, in caso di ricavi o
compensi non dichiarati (desunti da altre presunzioni
semplici, ma gravi, precise e concordanti) <= 40% di
quelli dichiarati, con il limite di € 50.000.
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ACCERTAMENTI BASATI SUGLI STUDI
PRECLUSIONE PER GLI ACCERTAMENTI
ANALITICO-INDUTTIVI
 Con decorrenza dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2007.
 Non operante in caso di omessa o infedele indicazione dei dati degli
studi di settore.
 In caso di accertamento (per superamento delle soglie di esenzione),
nella motivazione dell’atto dovranno essere evidenziate, da parte
dell’ufficio, le ragioni che inducono a ritenere inattendibile lo studio di
settore.
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NUOVI INDICATORI
 INDICATORI DI COERENZA, definiti per ciascuno studio,
determinati in relazione a comportamenti “normali” per settore
economico, nell’ambito della revisione al massimo triennale.
 INDICATORI DI NORMALITÀ ECONOMICA, con validità dal periodo
d’imposta in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla realizzazione
degli studi revisionati secondo gli indicatori suddetti.
 INDICATORI DI COERENZA PER LE SOCIETÀ DI CAPITALI, in
relazione al 1° anno di attività, da determinarsi entro il 28/02/07
dall’A.E. (decorrenza dal periodo d’imposta in corso al 31/12/06).
 INDICATORI DI NORMALITÀ ECONOMICA PER I CONTRIBUENTI
ESCLUSI DALL’APPLICAZIONE DEGLI STUDI, per rilevare ricavi o
compensi non dichiarati ovvero rapporti di lavoro irregolare.
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NUOVI AMBITI DI APPLICAZIONE
 ELEVATO A € 7.500.000 IL LIMITE MASSIMO DI RICAVI O
COMPENSI, al fine dell’assoggettamento agli studi.
 Applicazione degli studi nei casi di CESSAZIONE E INIZIO DI UNA
ATTIVITÀ entro 6 mesi da parte del medesimo soggetto, ovvero di
mera prosecuzione dell’attività da soggetti diversi (decorrenza
periodo d’imposta in corso al 31/12/06).
 Applicazione degli studi anche ai CONTRIBUENTI CON PERIODO
D’IMPOSTA DIVERSO DA 12 MESI.
 Applicazione degli indicatori di coerenza anche per le SOCIETÀ DI
CAPITALI, IN RELAZIONE AL 1° ANNO DI ATTIVITÀ.
 Applicazione degli indicatori di normalità economica per i
CONTRIBUENTI ESCLUSI DALL’APPLICAZIONE DEGLI STUDI.
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INASPRIMENTO DELLE SANZIONI
 Elevata del 10% la sanzione min. e max. prevista per
infedeltà della dichiarazione annuale per imposte dirette,
Irap e Iva (dal 100% al 200% della maggiore imposta o del
maggior imponibile accertati, ovvero del minor credito
spettante), nelle ipotesi di omessa o infedele indicazione dei
dati degli studi di settore, nonché per indicazione di cause di
esclusione o inapplicabilità non sussistenti.
 Disposizione non applicabile nei casi di accertamento di
scostamenti inferiori al 10% di quanto dichiarato.
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MANOVRA FISCALE 2007
COLLEGATO - LEGGE FINANZIARIA 2007
DISPOSIZIONI SU SUCCESSIONI ,
DONAZIONI, PASSAGGI
GENERAZIONALI E TRUST
21
DISCIPLINA PREVIGENTE
SOPPRESSIONE IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E
DONAZIONI (art. 13, L. n. 383/01)
 SUCCESSIONI: esenti da imposizione, ad eccezione delle imposte ipocatastali sui trasferimenti di immobili.
 DONAZIONI: esenti da imposizione i trasferimenti a coniuge, parenti
in linea retta e altri parenti fino al quarto grado, ad eccezione dei
trasferimenti di immobili (imposte ipo-catastali); per i beneficiari
diversi dai precedenti, applicazione dell’imposta di registro sul valore
dei beni eccedente € 180.759,91 (Lire 350 milioni).
22
D.L. 262/06 (versione originale)
NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI:
IMPOSTA DI REGISTRO
IMPOSTE IPOTECARIA E CATASTALE
IMPOSTA DI REGISTRO – APPLICAZIONE:
 aliquote differenziate (dal 2% all’8%), a seconda del grado di
parentela dei beneficiari e della tipologia di beni da trasferire (beni
immobili o altri beni);
 per trasferimenti a coniuge e parenti in linea retta, imposta di registro
non dovuta su beni immobili e, per gli altri beni, prevista nella misura
del 4% con una franchigia di € 100.000.
23
D.L. 262/06 (versione originale)
NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI:
IMPOSTA DI REGISTRO
IMPOSTE IPOTECARIA E CATASTALE
IMPOSTE IPOTECARIA E CATASTALE - APPLICAZIONE:
 € 168 cadauna o misura percentuale (3%-1%), a seconda delle:
caratteristiche dell’immobile (“abitazione principale” del defunto per
le successioni, “prima casa” del beneficiario per le donazioni); valore
(misura fissa entro le soglie di € 250.000 per le successioni e €
180.000 per le donazioni, 3%-1% sull’eccedenza); grado di parentela
dei beneficiari (ipo-catastali sempre in percentuale per soggetti
beneficiari diversi dal coniuge e parenti in linea retta).
24
D.L. 262/06 (versione originale)
BASE IMPONIBILE
IMPOSIZIONE SU DETERMINATI TRASFERIMENTI

PER LE SUCCESSIONI: immobili, aziende , azioni, obbligazioni, altri
titoli e quote sociali - Trasferimenti esclusi: titoli di Stato, crediti (ad
es. c/c bancari), denaro, beni mobili in genere (ad es. mobilio,
gioielli, automobili, aeromobili, natanti, beni immateriali, ecc).

PER LE DONAZIONI: oltre ai medesimi beni rilevanti per le
successioni, sono compresi i titoli di Stato e i trasferimenti di denaro.
25
D.L. 262/06 (versione definitiva) modificato
dalla LEGGE DI CONVERSIONE n. 286/06
Re-istituzione dell’imposta sulle successioni e
donazioni su trasferimenti di beni e diritti per:
causa di morte;
donazione o a titolo gratuito;
costituzione di vincoli di destinazione (c.d. “trust”).
26
DISCIPLINA DELLE SUCCESSIONI
Normativa di riferimento: D.Lgs. n. 346/1990,
nel testo vigente al 24 ottobre 2001
 BASE IMPONIBILE: VALORE GLOBALE NETTO DELL’ASSE
EREDITARIO all’apertura della successione = valore
complessivo beni e diritti rientranti nell’asse ereditario valore complessivo relative passività ed oneri a carico del
defunto.
27
DISCIPLINA DELLE SUCCESSIONI
- BASE IMPONIBILE (D.Lgs. n. 346/1990)  SONO
COMPRESI:
immobili (valore catastale); aziende
(patrimonio netto contabile, escluso l’avviamento); azioni e quote
di partecipazione societarie; obbligazioni e crediti, incluse le quote
del fondo comune di investimento al netto del valore dei titoli di
Stato; denaro e beni mobili in genere.
 SONO ESCLUSI: TFR e indennità di agenzia spettanti agli eredi;
crediti verso lo Stato, gli enti pubblici territoriali e previdenziali;
titoli del debito pubblico e gli altri titoli di Stato, garantiti dallo
Stato o equiparati; ogni altro bene o diritto dichiarato esente da
norme di legge.
28
DISCIPLINA DELLE SUCCESSIONI
Aliquote e franchigie sul valore globale netto:
 4%


6%
8%
a favore del coniuge e parenti in linea retta, su valore
eccedente € 1.000.000 (indicizzato ogni 4 anni) per ogni
beneficiario;
a favore dei fratelli e delle sorelle su valore eccedente €
100.000 per ciascun beneficiario (Finanziaria 2007),
nonché a favore (senza alcuna franchigia) degli altri
parenti fino al 4º grado, degli affini in linea retta e degli
affini in linea collaterale fino al 3º grado;
a favore di altri soggetti.
• Franchigia di € 1.500.000 se il beneficiario è disabile (Finanziaria 2007)
29
DISCIPLINA DELLE SUCCESSIONI
Imposte ipotecaria e catastale in caso di
trasferimento di beni immobili:
 2%-1%

€ 168 cadauna
rispettivamente per l’imposta ipotecaria e
catastale, in conformità alla normativa
previgente;
se almeno un beneficiario dichiara i
requisiti per l’agevolazione “prima
casa”.
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DISCIPLINA DELLE SUCCESSIONI
DECORRENZA RETROATTIVA AL 03/10/06 DELLE
MODIFICAZIONI INTRODOTTE DALLA L. N. 286/06
(LEGGE DI CONVERSIONE DEL COLLEGATO) E DALLA
L. N. 296/06 (LEGGE FINANZIARIA 2007)
31
DISCIPLINA DELLE DONAZIONI
 BASE IMPONIBILE – beneficiario unico: VALORE GLOBALE NETTO DEI
BENI E DIRITTI TRASFERITI = valore complessivo beni e diritti
trasferiti (compresi i titoli di Stato e i trasferimenti di denaro) - valore
complessivo relative passività ed oneri a carico del beneficiario;
beneficiari plurimi: VALORE DELLE QUOTE DEI BENI O DIRITTI
ATTRIBUITI.
 Medesime aliquote e franchigie previste per le successioni;
 imposte ipotecaria e catastale (2%-1%) per trasferimenti di
immobili; entrambe in misura fissa (€ 168 cadauna) se almeno
un beneficiario presenta i requisiti “prima casa”.
32
DISCIPLINA DELLE DONAZIONI
DECORRENZA NON RETROATTIVA DELLE NORME
INTRODOTTE DAL COLLEGATO CONVERTITO IN
LEGGE E DALLA FINANZIARIA 2007:
 DATE DI ENTRATA IN VIGORE DELLA L. N. 286/06
(29/11/06) E DELLA L. N. 296/06 (01/01/07).
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TRASFERIMENTI INFRAFAMILIARI DI
AZIENDE E PARTECIPAZIONI
(Finanziaria 2007- Effetti dal 01/01/07)
ESENTI DA IMPOSIZIONE A CONDIZIONE CHE:
1)
le aziende, rami di azienda o partecipazioni siano trasferite
a favore dei discendenti (padre-figlio/i o nonno-nipote/i);
2)
le partecipazioni trasferite siano relative alle società di cui
si acquisisca o si integri il controllo (ex art. 2359 C.C.);
34
TRASFERIMENTI INFRAFAMILIARI DI
AZIENDE E PARTECIPAZIONI
3) gli aventi causa detengano il controllo o proseguano
l’esercizio dell’attività d’impresa per un periodo non
inferiore a 5 anni dalla data del trasferimento (necessaria
apposita dichiarazione in tal senso da parte dei beneficiari +
dichiarazione di successione o atto di donazione).
Il mancato rispetto della condizione n. 3 comporta la
decadenza dal beneficio, l’applicazione dell’ imposta ordinaria
+ interessi di mora + sanzione amministrativa
35
DISPOSIZIONI SUI “TRUST”
- (Collegato e Finanziaria 2007)  Imposizione sull’attribuzione dei beni dal disponente al
trustee, nonchè a favore dei beneficiari finali: applicazione del
regime dell’imposta sulle donazioni;
 imposizione sui redditi prodotti dal trust come soggetto Ires
(art. 73 del Tuir, c. 1, lett. b, c, d): redditi di capitale ripartiti in
proporzione tra i beneficiari finali, se individuati dall’atto
costitutivo, in base all’atto costitutivo o ad altri documenti
successivi, ovvero, in mancanza, in parti uguali;
 obbligo per il trust di predisporre le scritture contabili ai fini
fiscali (modifica art. 13, D.P.R. n. 600/1973).
36
DISPOSIZIONI SUI “TRUST”
NORMA ANTIELUSIVA
I TRUST ISTITUITI IN PAESI NON RIENTRANTI NELLA “WHITE
LIST” SONO CONSIDERATI COMUNQUE RESIDENTI QUANDO:
 almeno uno dei disponenti e almeno uno dei beneficiari siano
fiscalmente residenti in Italia, oppure quando…
 successivamente alla loro costituzione, un soggetto residente
trasferisca ai trust la proprietà di beni immobili, diritti reali
immobiliari, anche per quote, nonché vincoli di destinazione
sugli stessi.
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Finanziaria 2007 - Irap, Studi Settore e Successioni