PRINCIPALI EFFETTI DANNOSI/INDESIDERATI CAUSATI DAL
LAVORO SULLA SALUTE DELL’UOMO
INFORTUNI SUL LAVORO
SAFETY PROBLEMS
si verificano per causa
violenta in occasione di lavoro
possono comportare:
•morte
•danni irreversibili(vari
gradi)
•danni reversibili (vari
gradi)
MALATTIE DA LAVORO
HEALTH PROBLEMS
– insorgono in genere lentamente
– sono contratte nell’esercizio e a causa
di un lavoro
– possono comportare:
• morte
• danni irreversibili (vari gradi)
• danni reversibili (vari gradi)
– possono avere carattere:
– evolutivo
– non evolutivo
INFORTUNIO SUL LAVORO
• LESIONE: è un qualunque danno all’organismo
psico-fisico del lavoratore che comporti inabilità
al lavoro.
• CAUSA VIOLENTA: e’ un fatto esterno che agisce
rapidamente sulla persona, ponendosi in rapporto
di causa-effetto con la lesione.
• OCCASIONE DI LAVORO: e’ l’esistenza di un
nesso etiologico (di genesi) tra il lavoro ed il
verificarsi del rischio. L’infortunio si deve
verificare non solo sul lavoro, ma soprattutto per il
lavoro.
MALATTIA PROFESSIONALE
• LA CAUSA E’ LENTA, DILUITA NEL TEMPO, AGISCE
PER GRADI SULL’ORGANISMO
• E’ A GENESI MONOFATTORIALE (ad es. ipoacusia da
rumore, pneumoconiosi polmonari).
• E’ UNA PATOLOGIA TABELLATA (inserita nel novero
delle malattie professionali riconosciute dal sistema
assicurativo INAIL).
• LA DENUNCIA di malattia professionale è subordinata
a due fattori: 1) la diagnosi di malattia, 2)
l’accertamento del rischio.
WORK RELATED DISEASES
MALATTIE CORRELATE AL LAVORO: non esiste una
correlazione univoca tra attività lavorativa e malattia,
ma l’ambiente di lavoro e, soprattutto, le modalità
esecutive dello stesso, possono contribuire in maniera
sostanziale alla manifestazione della malattia.
• A GENESI MULTIFATTORIALE
• PRESENZA DI FATTORI DI RISCHIO EXTRAPROFESSIONALI :
ad es. fisiologici (sesso, BMI ed età ); patologici pregressi o attuali
predisponenti.
• RISCONTRABILI ANCHE AL DI FUORI DELLA POPOLAZIONE
LAVORATIVA
• PATOLOGIE NON TABELLATE<. tra di esse sono
frequentemente descritte le patologie muscolo-scheletriche, specie a
carico dell’arto superiore. La componente professionale causale,
nell’induzione di tale sindrome, riguarda quelle attività lavorative in
cui predominano:
-
l’elevata ripetitività del movimento,
la presa forzata
la deviazione, specie se estrema, dell’articolazione
del polso
la carenza dei periodi di recupero.
Movimentazione
Manuale dei
carichi (MMC)
Col termine movimentazione manuale dei carichi (MMC) si
intendono
quelle
attività
svolte
da
uno/più
operatori
caratterizzate da sollevamento e/o deposizione, spinta, tiro,
trasporto, spostamento o sostegno di un peso che, a causa delle
circostanze e delle condizioni con cui viene manipolato, potrebbe
comportare
rischi
per
la
sicurezza
e
per
la
salute,
particolarmente a carico della colonna vertebrale dorso-lombare.
il principale organo bersaglio di una incongrua o eccessiva movimentazione
manuale di pesi è considerato il tratto lombare(o meglio lombo-sacrale)
della colonna vertebrale ma non si escludono altre possibili azioni acute o
croniche correlate, sia a carico degli altri segmenti muscolo-scheletrici
(ad es., colonna cervicale, spalla, arti in genere), sia a carico di altri
apparati (ad es., cardiovascolare, ernie addominali, ecc.).
Stante l’alta incidenza della patologia lavoro correlata con la MMC e tenuto
conto dell’elevato assenteismo che il dolore lombare ricorrente (low back
pain degli anglosassoni) è in grado di causare (secondo varie statistiche più
di 30 giorni di assenza per malattia ogni 100 lavoratori/anno) molti Paesi ad
economia avanzata hanno regolamentato l’uso della forza muscolare nella
movimentazione occupazionale dei pesi.
La Direttiva europea n. 269/90 ha obbligato i Paesi membri della UE ad
emanare norme di tutela che includano la MMC tra i fattori di rischio da
valutare per fini di prevenzione e protezione.
D.L.vo 81/08 i.e.c. D.Lvo 106/09
TITOLO VI
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI
CARICHI
Art. 167
Campo di applicazione
1. Le norme del presente titolo si applicano alle attività lavorative di
movimentazione manuale dei carichi che comportano per i lavoratori
rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare
dorsolombari
2. Ai fini del presente titolo, s’intendono:
a) movimentazione manuale dei carichi: le operazioni (…) che
comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in
particolare dorsolombari;
b) patologie da sovraccarico biomeccanico: patologie delle
strutture osteoarticolari, muscolotendinee e nervovascolari.
Art. 168
Obblighi del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie
e ricorre ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature
meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione
manuale dei carichi da parte dei lavoratori.
2. Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale
dei carichi ad opera dei lavoratori, il datore di lavoro adotta le
misure organizzative necessarie, ricorre ai mezzi appropriati e
fornisce ai lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo scopo di
ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale di
detti carichi, tenendo conto dell'allegato XXXIII, ed in
particolare:
a) organizza i posti di lavoro in modo che detta movimentazione
assicuri condizioni di sicurezza e salute;
b) valuta, se possibile anche in fase di progettazione, le condizioni di
sicurezza e di salute connesse al lavoro in questione tenendo conto
dell'allegato XXXIII;
c) evita o riduce i rischi, particolarmente di patologie dorsolombari, adottando le misure adeguate, tenendo conto in particolare
dei fattori individuali di rischio, delle caratteristiche dell'ambiente di
lavoro e delle esigenze che tale attività comporta, in base all'allegato
XXXIII;
d) sottopone i lavoratori alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo
41, sulla base della valutazione del rischio e dei fattori individuali
di rischio di cui all’allegato XXXIII
Allegato XXXIII
definisce gli elementi di riferimento e i fattori individuali di rischio da
considerare per prevenire il rischio di patologie da sovraccarico
biomeccanico connesse alle attività lavorative di MMC.
ELEMENTI DI RIFERIMENTO:
•caratteristiche del carico
•sforzo fisico richiesto
•caratteristiche dell’ambiente di lavoro
•esigenze connesse all’attività
FATTORI INDIVIDUALI DI RISCHIO:
•inidoneità fisica a svolgere il compito in questione considerando anche
le differenze di genere e di età
•indumenti, calzature o altri effetti personali inadeguati portati dal
lavoratore
•insufficiente formazione o addestramento
Analisi del rischio
1. Caratteristiche del carico – La movimentazione manuale di un carico
può costituire un rischio se:
 il carico è troppo pesante
 è ingombrante o difficile da afferrare
 è in equilibrio instabile o il suo contenuto rischia di spostarsi
 è collocato in una posizione tale per cui deve essere tenuto o
maneggiato:
(a) ad una certa distanza dal tronco; (b) con una torsione o
un’inclinazione del tronco
 può causare lesioni al lavoratore in caso di urto (a motivo della
struttura esterna e/o della consistenza del carico stesso)
2. Sforzo fisico richiesto – Lo sforzo fisico può presentare un rischio
se:
 è eccessivo
 può essere effettuato soltanto con un movimento di torsione del
tronco
 può comportare un movimento brusco del carico
 è compiuto con il corpo in posizione instabile
3. Caratteristiche dell’ambiente di lavoro – Le caratteristiche dell’ambiente
di lavoro possono aumentare il rischio se:
 lo spazio libero, in particolare verticale, è insufficiente per lo
svolgimento dell’ attività richiesta
 il pavimento è ineguale (rischi di inciampo o di scivolamento per
le scarpe calzate dal lavoratore)
 il posto o l’ambiente di lavoro non consentono al lavoratore la
movimentazione a un’altezza di sicurezza o in buona posizione
 il pavimento o il piano di lavoro presentano dislivelli che
implicano la manipolazione del carico a livelli diversi
 il pavimento o il punto di appoggio sono instabili
 la temperatura, l’umidità o la circolazione dell’aria sono
inadeguate
4. Esigenze connesse con l’attività – L’attività può comportare un
rischio se implica:
 sforzi fisici troppo frequenti o troppo prolungati che
sollecitano, in particolare, la colonna vertebrale
 periodo di riposo fisiologico o di recupero insufficiente
 distanze troppo grandi di: (a) sollevamento; (b) abbassamento;
(c) trasporto
 un ritmo imposto da un processo che non può essere modulato
dal lavoratore
5. Fattori individuali di rischio – Il lavoratore può incorrere in un rischio
(accresciuto) nei seguenti casi:
 é portatore di inidoneità fisica a svolgere il compito in questione
 indossa indumenti, calzature o altri effetti personali inadeguati
 non gli è stata fornita sufficiente ed adeguata informazione e
formazione.
La valutazione del rischio va effettuata sia in caso di azioni di
movimentazione ricorrenti che occasionali
Azioni ricorrenti
Convenzionalmente si considera rilevante (e come tale meritevole di valutazione
preliminare) ogni azione di movimentazione manuale che sia svolta con una certa
frequenza (> 1 volta all’ora nel turno) a partire da un peso minimo di 3 kg: in questi casi
si debbono applicare formule e criteri in base ai quali si stabilisce se sussista o meno il
rischio di sovraccarico bio-meccanico per l’organismo del lavoratore.
Azioni occasionali
La valutazione, in questo caso, viene abitualmente effettuata con una semplice bilancia
(per il sollevamento e deposizione) ovvero con l’impiego di un dinamometro (in caso di
movimentazione a spinta, traino o a strascico).
Tale valutazione, vagliate le condizioni operative, in particolare la distanza dal corpo del
peso che non deve mai essere eccessiva (ad es. > 63 cm) ed il punto di partenza o di
arrivo della movimentazione che non deve mai essere troppo lontano dal pavimento (ad
es., > 175 cm), nonché le condizioni ambientali in cui si opera (ad es., al freddo), terrà
conto prevalentemente del superamento o meno di uno dei valori massimi indicati dalle
leggi del nostro Paese, oltre che delle condizioni fisiche del soggetto:
ISO 11228-1/2003
Per ridurre il rischi al più basso livello possibile il peso limite non
dovrebbe mai superare i 25 kg.
Per i lavoratori con ridotta capacità lavorativa, il peso limite non
dovrebbe mai superare i 15 kg.
Ciò consente di incrementare il livello di protezione della salute
dei lavoratori al 95 %.
CRITERI DI SCELTA: PESO E % il più vicina al 95%
valori da usare nella equazione “lifting” sono:
25 kg per gli uomini,
20 kg per le donne
15 kg per lavoratori (M e F) con ridotta capacità fisica
CRITERI DI VALUTAZIONE PER LE AZIONI DI
SOLLEVAMENTO (E DEPOSIZIONE)
METODO NIOSH
Il metodo più usato è quello proposto dal NIOSH (cfr. National Institute
of Occupational Safety & Health:) che serve a valutare quantitativamente
le azioni di sollevamento e/o di deposizione tramite un’equazione che parte
dalla definizione di un valore massimo di peso sollevabile in condizioni ideali
ed applica una serie di fattori demoltiplicativi ciascuno con valore compreso
tra 1 (condizioni ottimali) e 0 (condizioni ergonomicamente non accettabili)
Nella pubblicazione del NIOSH il peso massimo ideale da cui si parte è pari
a 23 kg considerato protettivo per il 99% degli uomini adulti sani e per il
75-90% delle donne adulte sane.
In Italia, tenuto conto delle norme in vigore, si è scelto di applicare la
formula NIOSH partendo da un peso ideale di 25 kg per l’uomo e di 20 kg
per la donna (15 per l’adolescente): tali valori, differenziati per sesso,
garantiscono una buona protezione per circa il 90% degli uomini e delle
donne addetti alla movimentazione.
Condizioni per l’applicabilità della formula NIOSH
il sollevamento è effettuato in posizione eretta
avviene con entrambe le mani
si sviluppa, senza torsioni, su un piano sagittale (anteriormente al
soggetto)
le dimensioni del carico non sono eccessive
vi sono buone possibilità di presa
il movimento avviene in un tempo limitato (< 2”)
è possibile per il lavoratore effettuare un certo recupero (riposo) tra
un’operazione e l’altra
nel compito lavorativo le componenti differenti dal sollevamento (in
particolare trasporto, spinta e traino) sono minime
c’è buona aderenza tra calzatura e pavimento
i gesti di sollevamento non devono essere bruschi
il peso manipolato non è troppo freddo, caldo, contaminato o dal
contenuto instabile
il lavoro è svolto in spazi non ristretti
il soggetto è in buone condizioni di salute
il soggetto è stato addestrato al tipo di lavoro che svolge
le condizioni climatiche estive o invernali sono buone
CRITERI DI VALUTAZIONE PER LE AZIONI DI SPINTA E
TRASCINAMENTO (TRAINO) O DI TRASPORTO IN PIANO
SNOOK & CIRIELLO
Questa metodologia, basata su studi di tipo psico-fisiologico, considera le
azioni di spinta (iniziale - forza necessaria per mettere in movimento il peso
costituito, ad esempio, da un carrello a mano + il suo carico - e di
mantenimento per guidare il carrello lungo il tragitto prestabilito) o di traino
(iniziale e di mantenimento) da valutarsi in base ai seguenti parametri:
 forza di spinta o traino necessaria per far muovere il carrello inizialmente
e poi durante la traslazione (il dato, espresso in kg, si ricava mediante un
apposito dinamometro)
 frequenza delle azioni
 altezza da terra della presa
 distanza di spostamento
 genere (maschile o femminile)
CALCOLO DELL’INDICE DI MOVIMENTAZIONE (IM) E AZIONI
CONSEGUENTI
Una volta calcolato il valore di peso (massimo) raccomandato (RWL) (sia
con la formula NIOSH per le azioni di sollevamento e deposizione che con le
tabelle derivate da Snook & Ciriello per le azioni di spinta e traino o
trasporto in piano), ai fini della quantificazione del rischio va calcolato
l’indice di movimentazione (IM) che non è altro che il rapporto tra il peso
effettivamente spostato (ovvero spinto/trainato o portato in piano) nelle
condizioni lavorative allo studio ed il peso raccomandato, secondo la
formula seguente:
IM (indice movimentazione) = Peso trattato / Peso raccomandato
L’impegno fisico e, conseguentemente, il rischio connesso con la movimentazione
saranno valutati in base al seguente punteggio:
< 0,85 - Rischio basso: la movimentazione è al di sotto di quello che
potrebbe essere definito come livello d’azione. Entro questo valore non
viene indicata nessuna azione specifica per la tutela del lavoratore sano
eccetto la normale informazione basale su prevenzione e protezione nei
luoghi di lavoro
0,86-1,00 - Rischio border line basso: la movimentazione è effettuata al
di sotto di quello che potrebbe essere definito come valore limite ma al di
sopra del c.d. livello di azione. Entro questa fascia di rischio sono già
raccomandabili varie cautele quali la informazione e, se il Medico Competente
lo ritiene opportuno, anche la sorveglianza sanitaria, almeno una tantum per
verificare le condizioni basali del lavoratore e per decidere se sorvegliarlo
periodicamente (in relazione al suo stato clinico)
1,01-1,25 - Rischio border line alto: la movimentazione è effettuata, seppur
di poco, al di sopra del c.d. valore limite indicativo del rischio. Sono pertanto da
programmare ed attuare, ove possibile, interventi migliorativi. Per questa fascia
di rischio, oltre alla informazione, va attuata anche la Sorveglianza sanitaria
sistematica da parte del Medico competente, con una periodicità indicativa a
cadenza triennale per i lavoratori adulti e sani
1,26-3,00 - Rischio significativo: La movimentazione è effettuata sicuramente
al di sopra del c.d. valore limite indicativo del rischio. Sono pertanto da
programmare ed attuare, ove possibile, interventi migliorativi. Per questa fascia
di rischio, oltre alla info-formazione, va attuata obbligatoriamente anche la
Sorveglianza sanitaria sistematica da parte del Medico competente (con una
periodicità indicativa a cadenza biennale per i lavoratori adulti e sani, di età fino
a 45 anni e con indice di movimentazione inferiore a 2; a cadenza da stabilirsi
negli altri casi)
>3,00 - Rischio molto elevato: La movimentazione è effettuata non solo
sicuramente al di sopra del c.d. valore limite indicativo del rischio ma comporta
anche uno stress biomeccanico molto intenso per l’organismo del lavoratore,
specie se ripetuta frequentemente. Sono pertanto da programmare ed attuare,
ove possibile, interventi migliorativi immediati. Per questa fascia di rischio,
oltre alla informazione, va attuata obbligatoriamente la Sorveglianza sanitaria
sistematica da parte del Medico competente, con una periodicità indicativa a
cadenza annuale per i lavoratori adulti e sani, di età fino a 45 anni, con
eventuale ulteriore accorciamento del periodo delle visite periodiche a
semestrale nei casi di rischio particolarmente concentrato e/o di soggetto
potenzialmente più suscettibile.
VALUTAZIONE DELLA MOVIMENTAZIONE DI PAZIENTI
NON/PARZIALMENTE COLLABORANTI DA PARTE DI PERSONALE
SANITARIO
CALCOLO DELL’INDICE MAPO
(MOVIMENTAZIONE E ASSISTENZA DI PAZIENTI
OSPEDALIZZATI)
è espressamente elaborato al fine di valutare il rischio cui sono esposti gli
operatori, principalmente infermieri ed ausiliari, che svolgono la propria
attività lavorativa nell’ambito dei reparti di degenza ospedaliera, attraverso
l’identificazione e la successiva quantificazione di fattori specifici e
ponderati;
il risultato valutativo riguarda tutto il personale addetto all’assistenza ed
alla cura dei degenti, operante nel reparto in esame e non esclusivamente il
singolo operatore; questo è conseguenza del fatto che i fattori considerati
nel calcolo dell’indice di rischio, si riferiscono alle caratteristiche strutturali
ed organizzative del reparto nella sua interezza;
non viene fatta alcuna distinzione fra le figure operanti all’interno del
reparto,principalmente infermieri generici e professionali ed ausiliari,
ipotizzando che nel complesso l’impegno profuso da ciascuna di queste sia
paragonabile in relazione alle operazioni di movimentazione dei degenti;
non pervenendo ad una valutazione “personalizzata”, il metodo comporta, al
fine dell’analisi del rischio corso da un operatore sanitario durante l’intero
iter lavorativo, la valutazione di tutti i reparti presso i quali il lavoratore
stesso ha prestato servizio nel corso degli anni;
non viene presa in considerazione l’anzianità di servizio del singolo operatore,
ovvero non è possibile pervenire ad alcuna differenziazione ai fini della
valutazione del rischio, in base al numero di anni di lavoro trascorsi presso il
reparto in esame;
il metodo non prevede un’analisi quali-quantitativa delle posture incongrue
eventualmente
assunte
dagli
operatori
nell’effettuazione
delle
movimentazioni dei pazienti;
è applicabile esclusivamente ai reparti di degenza generici, non essendo
valido per strutture dedicate, quali ad es. i blocchi operatori, il pronto
soccorso, le strutture di riabilitazione funzionale e quei reparti ove
l’organizzazione del lavoro si differenzia da quella standard, come nel caso
dei reparti di rianimazione ove i pazienti sono costretti a rimanere
allettati senza necessità di essere movimentati;
è comunque un metodo di recente introduzione, che necessita di ulteriori
studi, approfondimenti e validazioni, suscettibile di ulteriori modificazioni.
la frequenza di movimentazioni è determinata dal
rapporto
PREVENZIONE PRIMARIA
• Meccanizzazione il più possibile.
• Misure organizzative per la movimentazione.
• Pianificazione e ottimizzazione di tempi e modalità lavorative.
• Buon workplace design.
• Indicare la movimentazione corretta dei carichi e i rischi.
• Formazione ed addestramento sulle tecniche.
• Controllo movimenti errati o posture incongrue.
• Insegnamento di esercizi per rilassamento/rinforzo della muscolatura.
PREVENZIONE SECONDARIA
• Sorveglianza sanitaria
• Giudizio di idoneità alla mansione specifica
• Identificare i lavoratori con aumentato rischio di sviluppare patologie
• Allontanare dal rischio/ridurre esposizione per i lavoratori suddetti
PREVENZIONE TERZIARIA
Per misure di prevenzione terziaria si intendono essenzialmente i
trattamenti medici riabilitativi nei confronti di lavoratori che soffrano
di patologie causate dalla movimentazione manuale dei carichi.
IN AMBIENTE OSPEDALIERO IL CARICO DISCALE PUO’ ESSERE:
Sollevamento
da seduto a
stazione eretta
(73 kg di peso)
Fino a 641 kg
(ma oltre 1000 kg
per pz di peso ≥
95 kg)
Spostamento
nel letto (peso
52 kg)
Superiore a
350 kg
Trasferimento
letto
carrozzina
Fino a 448 kg
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