Impianti di climatizzazione contenenti gas fluororati ad effetto serra D.P.R n.43/2012
Obbligo di dichiarazione entro il 31 maggio
La normativa : Il D.P.R n. 43/ 2012 ha dato attuazione al decreto comunitario europeo n.842/2006
su taluni gas fluororati ad effetto serra , prevedendo alcuni nuovi obblighi per gli operatori di
impianti contenenti gas.
Il regolamento comunitario definisce operatore , una persona fisica o giuridica che eserciti un effettivo
controllo sul funzionamento tecnico delle apparecchiature e degli impianti contemplati dal presente
regolamento
L'articolo 2 del D.P.R n. 43/2012 considera operatore il proprietario dell'apparecchiatura o
dell' impianto qualora non abbia delegato ad una terza persona l'effettivo controllo sul funzionamento
tecnico degli stessi.
Controlli e manutenzioni : Il D.P.R n.146/2006 prevede l'obbligo da parte dei gestori degli impianti di
condizionamento e pompe di calore , contenenti sostanze quali i gas in quantità pari o superiore ai 3
kg(escluso gas R22) , di provvedere ad una verifica tecnica periodica, nominando persone provviste di
requisiti tecnici( patente frigorista , certificazione azienda con iscrizione al registro ), al fine di provvedere ai
necessari controlli e registrazioni nel libretto di impianto(obbligatorio).
Dichiarazione annuale : L'articolo 16 comma 1 del D.P.R n.43/2012, ha stabilito l'obbligo per gli operatori
di impianti di refrigerazione , condizionamento e pompe di calore contenenti 3 kg o più
di gas fluorirati ad effetto serra ,di presentare entro il 31 maggio di ogni anno , a partire dall' anno 2013,
al ministero dell'ambiente tramite I.S.P.RA, una dichiarazione contenente informazioni sulla quantità
di emissioni in atmosfera di gas relativi all'anno precedente , sulla base dei dati contenuti nel relativo
libretto d'impianto.Tutti gli operatori sono obbligati a trasmettere la dichiarazione in dicando il valore
0 , anche qualora nell'anno di riferimento considerato, non siano state rilevate quantità di gas emesse
dagli impianti.
La dichiarazione va presentata utillizzando la piattaforma online sottoindicata:
http://www.sinanet.ispraambiente.it/it/sia-ispra/fgas.
Sanzioni del decreto legislativo 5/3/2013 n.26 regolamento (ce) n.842/2006 :
articolo 16 del D.P.R n.43/2012
2.l'operatore che non ottempera agli obblighi di trasmissione, che le trasmette in modo inesatto, incompleto o
comunque non conforme alle disposizioni è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 1.000,00 a 10.000,00 euro
articolo 3
2.salvo che il fatto costituisca reato , l'operatore che nelle attività di controllo perdite di cui all'articolo 3,
paragrafo 2, del regolamento,non si avvale di persone in possesso del pertinente certificato è punito con
la sanzione amministrativa pecuniaria da 10,000,00 a 100.000,00 euro
restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento
Scarica

Informativa FGAS DPR