Impianti di climatizzazione contenenti gas fluororati ad effetto serra D.P.R n.43/2012 Obbligo di dichiarazione entro il 31 maggio La normativa : Il D.P.R n. 43/ 2012 ha dato attuazione al decreto comunitario europeo n.842/2006 su taluni gas fluororati ad effetto serra , prevedendo alcuni nuovi obblighi per gli operatori di impianti contenenti gas. Il regolamento comunitario definisce operatore , una persona fisica o giuridica che eserciti un effettivo controllo sul funzionamento tecnico delle apparecchiature e degli impianti contemplati dal presente regolamento L'articolo 2 del D.P.R n. 43/2012 considera operatore il proprietario dell'apparecchiatura o dell' impianto qualora non abbia delegato ad una terza persona l'effettivo controllo sul funzionamento tecnico degli stessi. Controlli e manutenzioni : Il D.P.R n.146/2006 prevede l'obbligo da parte dei gestori degli impianti di condizionamento e pompe di calore , contenenti sostanze quali i gas in quantità pari o superiore ai 3 kg(escluso gas R22) , di provvedere ad una verifica tecnica periodica, nominando persone provviste di requisiti tecnici( patente frigorista , certificazione azienda con iscrizione al registro ), al fine di provvedere ai necessari controlli e registrazioni nel libretto di impianto(obbligatorio). Dichiarazione annuale : L'articolo 16 comma 1 del D.P.R n.43/2012, ha stabilito l'obbligo per gli operatori di impianti di refrigerazione , condizionamento e pompe di calore contenenti 3 kg o più di gas fluorirati ad effetto serra ,di presentare entro il 31 maggio di ogni anno , a partire dall' anno 2013, al ministero dell'ambiente tramite I.S.P.RA, una dichiarazione contenente informazioni sulla quantità di emissioni in atmosfera di gas relativi all'anno precedente , sulla base dei dati contenuti nel relativo libretto d'impianto.Tutti gli operatori sono obbligati a trasmettere la dichiarazione in dicando il valore 0 , anche qualora nell'anno di riferimento considerato, non siano state rilevate quantità di gas emesse dagli impianti. La dichiarazione va presentata utillizzando la piattaforma online sottoindicata: http://www.sinanet.ispraambiente.it/it/sia-ispra/fgas. Sanzioni del decreto legislativo 5/3/2013 n.26 regolamento (ce) n.842/2006 : articolo 16 del D.P.R n.43/2012 2.l'operatore che non ottempera agli obblighi di trasmissione, che le trasmette in modo inesatto, incompleto o comunque non conforme alle disposizioni è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 a 10.000,00 euro articolo 3 2.salvo che il fatto costituisca reato , l'operatore che nelle attività di controllo perdite di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento,non si avvale di persone in possesso del pertinente certificato è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10,000,00 a 100.000,00 euro restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento