NEWSLETTER DELLA SICUREZZA N U M E R O 2 2 — M E N S I L E D A T A : 3 0 / 0 8 / 2 0 1 1 APPARECCHI AD USO ESTETICO: NUOVO REGOLAMENTO SOMMARIO: APPARECCHI AD USO ESTETICO: 1 NUOVO REGOLAMENTO D.LGS ESTESO AI REATI AMBIENTA- 2 LI E ABROGAZIONE SISTRI DOCUMENTAZIO- 3 NE DELLA SICUREZZA DA TENERE IN CANTIERE DETRAZIONE 55%, IL GOVERNO 3 LAVORA PER MANTENERLA CAMPIONAMENTO AMIANTO 4 Il 15 Luglio 2011 é stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il “Regolamento relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l’attività di estetista”. Tale regolamento è emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico come attuazione dell’art. 10 comma 1 della Legge n.1 del 4 Gennaio 1990 che disciplina l’attività dell’estetista. Il suddetto regolamento, atteso appunto dal 1990, contiene un elenco aggiornato di tutte le apparecchiature elettromeccaniche per uso estetico nell’allegato 1 e una scheda tecnico-informativa per ciascun apparecchio nell’allegato 2, dove vengono indicate le caratteristiche tecnico-dinamiche e i meccanismi di regolazione dello stesso, nonché le modalità di esercizio e di applicazione, le cautele d’uso e le norme tecniche da applicare. I titolari di centri benessere, centri estetici e in generale chiunque nella propria azienda utilizzi le apparecchiature in oggetto, dal 30 Luglio, data di entrata in vigore del regolamento, dovranno valutare la conformità delle apparecchiature con le nuove disposizioni, verificare l’adeguatezza della formazione e addestramento del personale (in caso contrario provvedere all’aggiornamento) e delle informazioni fornite ai clienti. Laddove riscontrassero delle difformità dovranno procedere con gli adeguamenti necessari. E’ importante perciò, prendere visione di questo regolamento, in particolare: Consultare l’elenco degli apparecchi contenuto nell’Allegato 1, che tiene conto dell’evoluzione tecnologica del settore. Consultare le schede tecniche degli apparecchi (Allegato 2) nella parte relativa alle norme tecniche (CEI, CEI EN, …) riguardanti la sicurezza e la regolazione degli apparecchi ad uso estetico e accertarsi che la propria attrezzatura sia conforme a tali norme. Consultare le schede tecniche degli apparecchi nella parte denominata “modalità di esercizio, di applicazione e cautele d’uso”, in quanto vengono fornite importanti indicazioni sull’uso dell’apparecchio ( es: se é controindicato l’uso su soggetti con pelle sensibile; tempo massimo di applicazione; etc) e sulle misure di prevenzione da applicare prima, durante e dopo l’uso (es: uso di occhiali protettivi; sterilizzazione e disinfezione di tutte le parti dell’apparecchio che vengono a contatto con il soggetto trattato; etc) Per completezza di informazione, forniamo di seguito il link al sito del Ministero dello Sviluppo Economico dal quale scaricare il testo del Regolamento: http://www.sviluppoeconomico.gov.it/ Restiamo a vostra disposizione per qualsiasi altra informazione o chiarimento. Tel: 0735/753060 Dott. ssa Alessandra Giudici D.LGS 231/01 ESTESO AI REATI AMBIENTALI E ABROGAZIONE DEL SISTRI Il mese di Agosto 2011 registra importanti novità normative riguardanti il tema ambientale: Il 16 Agosto è entrato in vigore il Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 121 "Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni" che prevede l'estensione della responsabilità amministrativa delle società e degli enti prevista dal D.Lgs. 231/01 anche ai reati ambientali. Il nuovo articolo nuovo 25-undecies inserito nel D.Lgs. 231/2001 che, oltre ai reati nel trattamento dei rifiuti già citati, sono applicabili anche in caso di violazioni ai nuovi articoli del codice penale introdotti: uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette e distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto. Il 13 Agosto entra in vigore il Decreto-Legge 13 agosto 2011, n. 138 "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo" che, tra le varie misure, prevede l’abrogazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti SISTRI. Il SISTRI, come già noto, era stato istituito dal Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 dicembre 2009, seguito da una serie di decreti correttivi successivi. A Settembre, dopo una lunga serie di rinvii e di “fasi di prova”, il sistema sarebbe diventato completamente operativo e sarebbe perciò entrato a regime anche il relativo sistema sanzionatorio. Così non sarà perché il Decreto Legge 13 Agosto per la stabilizzazione finanziaria abroga il comma 2, lettera a) dell'articolo 188-bis e l'intero articolo 188-ter (eliminando quindi l'obbligo che la gestione dei rifiuti debba avvenire nel rispetto del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti "SISTRI") e l'articolo 260-bis (contenente le sanzioni per chi non adempie agli obblighi del Sistri) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Inoltre, il Decreto Legge abroga anche il Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 dicembre 2009 (istitutivo del Sistri) e il Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 18 febbraio 2011 n. 52 (regolamento del Sistri). Esiste perciò una contraddizione: molte delle disposizioni previste dal Decreto Legislativo del 16 Agosto non avranno valore perché l’abrogazione del Sistri con il Decreto legge del 13 Agosto ne elimina i presupposti. Trattandosi però di un Decreto Legge bisognerà attenderne la sua conversione in legge per sapere se questa abrogazione diventerà definitiva, fatto non certo vista la contrarietà al provvedimento di larga parte della società civile, compreso il procuratore nazionale antimafia Piero Grasso che ha parlato di regalo alle ecomafie e dello stesso Ministro dell'Ambiente. Restiamo a disposizione per ulteriori informazioni. Tel 0735/753060 Dott. ssa Alessandra Giudici NEWSLETTER DELLA SICUREZZA PAGINA 2 DOCUMENTAZIONE DELLA SICUREZZA DA TENERE IN CANTIERE PAGINA 3 Sul sito del Comitato Paritetico Territoriale di Bergamo é stato pubblicato il documento “Documentazione di cantiere “, che risulta particolarmente utile per le imprese, datori di lavoro, dirigenti e preposti che operano nei cantieri edili. Offre un quadro riassuntivo della principale documentazione inerente la sicurezza che deve essere tenuta in cantiere. Per ogni documento vengono esplicitate notizie sul soggetto che lo emette, sul destinatario e sui riferimenti normativi attualmente vigenti. E’ suddiviso nei seguenti 6 capitoli (che qui tratteremo con un estratto sintetico del documento): Documentazione generale Documentazione attrezzature di sollevamento Documentazione altre macchine/attrezzature e DPI Documentazione impianto elettrico, di messa a terra, scariche atmosferiche; Documentazione rumore ambientale; Documentazione ponteggi e castelli di carico; Documentazione Documento Notifica preliminare Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) GENERALE Fascicolo tecnico Piano operativo di sicurezza (POS) DUVRI ATTREZZATURE IMPIANTI Tesserino di riconoscimento Dichiarazione CE, libretto di uso e manutenzione e registro di controllo di apparecchi di sollevamento, macchine e attrezzature Dich. Conformità Imp. Elettrico e di messa a terra Documenti di controlli periodici / straordinari Registro di controllo RUMORE AMBIENTALE Richiesta di deroga per eventuale superamento dei limiti del rumore Libretto e autorizzazione ministeriale PONTEGGI E CASTELLI DI CARICO PIMUS Disegno esecutivo, progetto e registro di controllo Quando serve Cantiere con presenza anche non contemporanea di più imprese o con >200 uomini/gg Cantiere con presenza di più imprese In presenza di PSC (tranne per manutenz. ordinarie) Sempre e prima dell’inizio delle lavorazioni In presenza di DdL committente e in assenza di PSC per gestire le interferenze Sul luogo di lavoro in regime di appalto o subappalto Sempre Al completamento dell’istallazione e prima dell’uso Controlli periodici: in base alle frequenze stabilite Controlli straordinari: quando intervengono eventi eccezionali Sempre Prima della esecuzione dei lavori Sempre in presenza di ponteggio Prima di ogni operazione di montaggio, smontaggio e trasformazione Sempre Dott. Fabio Gozzi DETRAZIONE 55%, IL GOVERNO LAVORA PER MANTENERLA Il Governo sta lavorando per mantenere la detrazione del 55% sugli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, una misura che ha generato molto lavoro e ha fatto emergere tanto sommerso e che è costata all’Erario solo 300 milioni di euro. Uncsaal e FederlegnoArredo le due associazioni (serramenti e arredamento), segnalano anche la relazione sulla lotta all’evasione fiscale, consegnata dal Presidente dell’Istat, Enrico Giovannini, al Ministro dell’Economia, Giulio Tremonti, nella quale si sottolinea come gli incentivi fiscali per l’edilizia (bonus del 36% per le ristrutturazioni e bonus del 55% per la riqualificazione energetica) abbiano contribuito a far emergere una quota significativa di economia sommersa. Ricordiamo che la Manovra bis (DL 138/2011), attualmente all’esame del Parlamento, anticipa dal 2013 al 2012 il taglio del 5% e dal 2014 al 2013 quello del 20%, disposti dalla Legge 111/2011 di conversione del DL 98/2011 di luglio. E nell’ambito dell’esame del ddl di conversione della Manovra bis, la Commissione Bilancio del Senato chiede al Governo di inquadrare i tagli in una stabilizzazione normativa delle detrazioni del 55% e del 36%, anche per attuare quanto previsto dal Piano per l’Efficienza Energetica che il Governo ha recentemente presentato alla UE. I tagli alle detrazioni fiscali - secondo la Commissione - oltre a far diminuire gli interventi agevolati e, quindi, delle entrate, colpirebbero uno dei pochi settori che ha reagito positivamente alle politiche di sostegno. Dott. Marco Acciarri Ricordiamo ai nostri clienti che hanno usufruito del nostro servizio di campionatura dell’amianto che, essendo l’amianto una sostanza soggetta nel tempo a deterioramento e corrosione, la misurazione va ripetuta periodicamente, al fine di garantire il rispetto del valore limite. (D.Lgs. n. 81/2008 _ Titolo IX – Capo III - Sezione I - Art. 253) Sarete, pertanto, contattati a breve per fissare un appuntamento con il nostro tecnico per ripetere la campionatura e aggiornare la valutazione dell’esposizione all’amianto. Per chi non ha fatto la campionatura ma ne avesse bisogno, può contattarci ai nostri recapiti. Tel e Fax: 0735/753060 E-mail: [email protected]