NEWSLETTER DELLA SICUREZZA
N U M E R O
2 2 — M E N S I L E
D A T A :
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APPARECCHI AD USO ESTETICO: NUOVO REGOLAMENTO
SOMMARIO:
APPARECCHI AD
USO ESTETICO:
1
NUOVO
REGOLAMENTO
D.LGS ESTESO AI
REATI AMBIENTA-
2
LI E ABROGAZIONE SISTRI
DOCUMENTAZIO-
3
NE DELLA
SICUREZZA DA
TENERE IN
CANTIERE
DETRAZIONE 55%,
IL GOVERNO
3
LAVORA PER
MANTENERLA
CAMPIONAMENTO AMIANTO
4
Il 15 Luglio 2011 é stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il “Regolamento
relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l’attività di estetista”.
Tale regolamento è emanato dal Ministero dello
Sviluppo Economico come attuazione dell’art. 10
comma 1 della Legge n.1 del 4 Gennaio 1990 che
disciplina l’attività dell’estetista. Il suddetto regolamento, atteso appunto dal 1990, contiene un elenco aggiornato di tutte le apparecchiature elettromeccaniche per uso estetico nell’allegato 1 e una
scheda tecnico-informativa per ciascun apparecchio nell’allegato 2, dove vengono indicate le caratteristiche tecnico-dinamiche e i meccanismi di
regolazione dello stesso, nonché le modalità di esercizio e di applicazione, le
cautele d’uso e le norme tecniche da applicare.
I titolari di centri benessere, centri estetici e in generale chiunque nella propria
azienda utilizzi le apparecchiature in oggetto, dal 30 Luglio, data di entrata in
vigore del regolamento, dovranno valutare la conformità delle apparecchiature
con le nuove disposizioni, verificare l’adeguatezza della formazione e addestramento del personale (in caso contrario provvedere all’aggiornamento) e delle
informazioni fornite ai clienti. Laddove riscontrassero delle difformità dovranno
procedere con gli adeguamenti necessari.
E’ importante perciò, prendere visione di questo regolamento, in particolare:
Consultare l’elenco degli apparecchi contenuto nell’Allegato 1, che tiene
conto dell’evoluzione tecnologica del settore.
Consultare le schede tecniche degli apparecchi (Allegato 2) nella parte
relativa alle norme tecniche (CEI, CEI EN, …) riguardanti la sicurezza
e la regolazione degli apparecchi ad uso estetico e accertarsi che la propria attrezzatura sia conforme a tali norme.
Consultare le schede tecniche degli apparecchi nella parte denominata
“modalità di esercizio, di applicazione e cautele d’uso”, in quanto vengono fornite importanti indicazioni sull’uso dell’apparecchio ( es: se é
controindicato l’uso su soggetti con pelle sensibile; tempo massimo di
applicazione; etc) e sulle misure di prevenzione da applicare prima, durante e dopo l’uso (es: uso di occhiali protettivi; sterilizzazione e disinfezione di tutte le parti dell’apparecchio che vengono a contatto con il soggetto trattato; etc)
Per completezza di informazione, forniamo di seguito il link al sito del Ministero
dello Sviluppo Economico dal quale scaricare il testo del Regolamento:
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/
Restiamo a vostra disposizione per qualsiasi altra informazione o chiarimento.
Tel: 0735/753060
Dott. ssa Alessandra Giudici
D.LGS 231/01 ESTESO AI REATI AMBIENTALI E ABROGAZIONE DEL SISTRI
Il mese di Agosto 2011 registra importanti novità normative riguardanti il tema ambientale:
Il 16 Agosto è entrato in vigore il Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 121
"Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché
della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni"
che prevede l'estensione della responsabilità amministrativa delle società e
degli enti prevista dal D.Lgs. 231/01 anche ai reati ambientali. Il nuovo articolo nuovo 25-undecies inserito nel D.Lgs. 231/2001 che, oltre ai reati nel trattamento dei rifiuti già citati, sono applicabili anche in caso di violazioni ai nuovi
articoli del codice penale introdotti: uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette e distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto.
Il 13 Agosto entra in vigore il Decreto-Legge 13 agosto 2011, n. 138 "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo" che, tra le varie
misure, prevede l’abrogazione del sistema di controllo della tracciabilità dei
rifiuti SISTRI.
Il SISTRI, come già noto, era stato istituito dal Decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare del 17 dicembre 2009, seguito da una serie di decreti correttivi successivi. A Settembre, dopo una lunga serie di rinvii e di “fasi di prova”, il sistema sarebbe diventato completamente operativo e sarebbe perciò entrato a regime anche il relativo sistema sanzionatorio. Così non sarà perché il Decreto Legge 13 Agosto
per la stabilizzazione finanziaria abroga il comma 2, lettera a) dell'articolo 188-bis e l'intero articolo 188-ter (eliminando quindi l'obbligo che la gestione dei rifiuti debba avvenire nel rispetto del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti "SISTRI") e l'articolo
260-bis (contenente le sanzioni per chi non adempie agli obblighi del Sistri) del Decreto
Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Inoltre, il Decreto Legge abroga anche il Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare del 17 dicembre 2009 (istitutivo del Sistri) e il Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 18 febbraio 2011 n. 52
(regolamento del Sistri).
Esiste perciò una contraddizione: molte delle disposizioni previste dal Decreto Legislativo del 16 Agosto non avranno valore perché l’abrogazione del Sistri con il Decreto legge
del 13 Agosto ne elimina i presupposti. Trattandosi però di un Decreto Legge bisognerà
attenderne la sua conversione in legge per sapere se questa abrogazione diventerà definitiva, fatto non certo vista la contrarietà al provvedimento di larga parte della società civile, compreso il procuratore nazionale antimafia Piero Grasso che ha parlato di regalo alle
ecomafie e dello stesso Ministro dell'Ambiente.
Restiamo a disposizione per ulteriori informazioni. Tel 0735/753060
Dott. ssa Alessandra Giudici
NEWSLETTER
DELLA
SICUREZZA
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2
DOCUMENTAZIONE DELLA SICUREZZA DA TENERE IN CANTIERE
PAGINA
3
Sul sito del Comitato Paritetico Territoriale di Bergamo é stato pubblicato il documento “Documentazione di cantiere “, che risulta particolarmente utile per le imprese, datori di lavoro, dirigenti e preposti che operano nei cantieri
edili. Offre un quadro riassuntivo della principale documentazione inerente la sicurezza che deve essere tenuta in
cantiere. Per ogni documento vengono esplicitate notizie sul soggetto che lo emette, sul destinatario e sui riferimenti
normativi attualmente vigenti. E’ suddiviso nei seguenti 6 capitoli (che qui tratteremo con un estratto sintetico del
documento):
Documentazione generale
Documentazione attrezzature di sollevamento
Documentazione altre macchine/attrezzature e DPI
Documentazione impianto elettrico, di messa a terra, scariche atmosferiche;
Documentazione rumore ambientale;
Documentazione ponteggi e castelli di carico;
Documentazione
Documento
Notifica preliminare
Piano di sicurezza e coordinamento (PSC)
GENERALE
Fascicolo tecnico
Piano operativo di sicurezza (POS)
DUVRI
ATTREZZATURE
IMPIANTI
Tesserino di riconoscimento
Dichiarazione CE, libretto di uso e manutenzione e registro di controllo di apparecchi di sollevamento, macchine e attrezzature
Dich. Conformità Imp. Elettrico e di messa a terra
Documenti di controlli periodici / straordinari
Registro di controllo
RUMORE
AMBIENTALE
Richiesta di deroga per eventuale superamento dei limiti del rumore
Libretto e autorizzazione ministeriale
PONTEGGI E
CASTELLI DI CARICO
PIMUS
Disegno esecutivo, progetto e registro di
controllo
Quando serve
Cantiere con presenza anche non contemporanea di più imprese o con >200 uomini/gg
Cantiere con presenza di più imprese
In presenza di PSC (tranne per manutenz. ordinarie)
Sempre e prima dell’inizio delle lavorazioni
In presenza di DdL committente e in assenza di PSC per
gestire le interferenze
Sul luogo di lavoro in regime di appalto o subappalto
Sempre
Al completamento dell’istallazione e prima dell’uso
Controlli periodici: in base alle frequenze stabilite
Controlli straordinari: quando intervengono eventi eccezionali
Sempre
Prima della esecuzione dei lavori
Sempre in presenza di ponteggio
Prima di ogni operazione di montaggio, smontaggio e trasformazione
Sempre
Dott. Fabio Gozzi
DETRAZIONE 55%, IL GOVERNO LAVORA PER MANTENERLA
Il Governo sta lavorando per mantenere la detrazione del 55% sugli interventi di riqualificazione energetica degli
edifici, una misura che ha generato molto lavoro e ha fatto emergere tanto sommerso e che è costata all’Erario solo
300 milioni di euro. Uncsaal e FederlegnoArredo le due associazioni (serramenti e arredamento), segnalano anche la
relazione sulla lotta all’evasione fiscale, consegnata dal Presidente dell’Istat, Enrico Giovannini, al Ministro
dell’Economia, Giulio Tremonti, nella quale si sottolinea come gli incentivi fiscali per l’edilizia (bonus del 36% per
le ristrutturazioni e bonus del 55% per la riqualificazione energetica) abbiano contribuito a far emergere una quota
significativa di economia sommersa. Ricordiamo che la Manovra bis (DL 138/2011), attualmente all’esame del Parlamento, anticipa dal 2013 al 2012 il taglio del 5% e dal 2014 al 2013 quello del 20%, disposti dalla Legge 111/2011
di conversione del DL 98/2011 di luglio. E nell’ambito dell’esame del ddl di conversione della Manovra bis, la
Commissione Bilancio del Senato chiede al Governo di inquadrare i tagli in una stabilizzazione normativa delle
detrazioni del 55% e del 36%, anche per attuare quanto previsto dal Piano per l’Efficienza Energetica che il Governo
ha recentemente presentato alla UE. I tagli alle detrazioni fiscali - secondo la Commissione - oltre a far diminuire gli
interventi agevolati e, quindi, delle entrate, colpirebbero uno dei pochi settori che ha reagito positivamente alle politiche di sostegno.
Dott. Marco Acciarri
Ricordiamo ai nostri clienti
che hanno usufruito del nostro servizio di
campionatura dell’amianto che, essendo l’amianto
una sostanza soggetta nel tempo a deterioramento e
corrosione, la misurazione va ripetuta periodicamente,
al fine di garantire il rispetto del valore limite.
(D.Lgs. n. 81/2008 _ Titolo IX –
Capo III - Sezione I - Art. 253)
Sarete, pertanto, contattati a breve per fissare un
appuntamento con il nostro tecnico per ripetere la
campionatura e aggiornare la valutazione
dell’esposizione all’amianto.
Per chi non ha fatto la campionatura ma ne avesse
bisogno, può contattarci ai nostri recapiti.
Tel e Fax: 0735/753060
E-mail: [email protected]
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