Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE Cod. Ministeriale RMIC8A3002 Via Strada Nuova , s.n.c. 00040 ARICCIA - tel./fax 06 9331788 Codice Fiscale 90049300586 REGOLAMENTO D ’ ISTITUTO E CARTA DEI SERVIZI Anno scolastico 2013/2014 TITOLO 1 Funzionamento DEGLI ORGANI COLLEGIALI CAP. 1° Disposizioni generali Art.1 Elezioni e nomina Gli organi collegiali della scuola che comprendono la rappresentanza dei genitori (Consiglio di Istituto, Consiglio di Intersezione/Interclasse, Consiglio di Classe) vengono eletti, quindi nominati, secondo le norme stabilite degli articoli19, 20, 23, 24, del DPR 31/5/1974 n°416 e degli articoli 31, 33, 34 del D.L.16/4/1994 n° 297 e conformemente elle disposizioni ministeriali vigenti in Materia. Art. 2 Programmazione delle attività degli organi collegiali Ciascuno degli organi collegiali programma le proprie attività nel tempo,In rapporto alle proprie competenze, allo scopo di realizzare, nei limiti delle possibilità, un ordinato svolgimento delle attività stesse, raggruppando a date prestabilite, in linea di massima, la discussione su argomenti su cui sia possibile prevedere con certezza la possibilità di adottare decisioni, di formulare proposte e di esprimere pareri. Art. 3 Coordinamento delle attività Ciascun organo collegiale opera in forma coordinata, pur con rilevanza diverse, in determinate materie, con gli altri organi collegiali che esercitano competenze parallele. Ai fini di cui sopra si considerano anche le competenze, in materie definite, di un determinato organo quando il loro esercizio costituisca presupposto necessario od opportuno per l'esercizio delle competenze di un altro organo collegiale. Art. 4 Verbalizzazione delle sedute Di ogni sedute degli organi collegiali viene redatto processo verbale, firmato del Presidente, del segretario, steso su apposito registro e pagine numerate preventivamente. Possono essere dichiarate parte integrante del verbale documenti che ad esso vengono allegati. CAP. 2 Consiglio d’Istituto Art. 5 Composizione e attribuzioni Il Consiglio d’Istituto, composto, eletto e nominato secondo gli articoli 5, 20, 23 del D.P.R. 31 maggio 1974 n° 416 e gli articoli 8, 31, 34 del D.L. 297/ ‘94, ha le attribuzioni indicate dall'articolo n°6 dello stesso DPR, dall'articolo n°10 dello stesso D.L. e dall'articolo 1 del Decreto Interministeriale 28 maggio 1975 concernente le istruzioni amministrativo-contabili per i circoli didattici, gli istituti scolastici di istruzione secondaria e artistica e per i distretti Scolastici. Il Consiglio di Istituto: • elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento; • adotta il POF • delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e dispone in ordine all‘impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico della scuola; • fatte salve le competenze del collegio dei docenti, ha potere deliberante, su proposta della giunta, per quanto concerne l’organizzazione e la programmazione della vita e delle attività della scuola nei limiti della disponibilità di bilancio nelle seguenti materie: a) adozione del regolamento interno della Scuola e delle successive modificazioni di esso che si rendessero eventualmente necessarie ed opportune; b) acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico—scientifiche e dei sussidi didattici, compresi i sussidi audiovisivi e le dotazioni librarie e l'acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni; c) adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali; d) criteri generali per la programmazione educativa; e) criteri generali per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione; f) promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione; g) partecipazione dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo; h) forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dall'istituto. i) indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli di classe; j) esercita le competenze in materia di sperimentazione e aggiornamento Previste dall'art.276 e seguenti del D.L. 297/ ’94; k) esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature scolastiche, ai sensi dell’art. 94 del D.L. 297/ ‘94; l) delibera, sentite per gli aspetti didattici il Collegio dei Decenti, le iniziative dirette all’Educazione alla Salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze previste dall’art.106 del T.U. approvate con DPR 9/10/1990 n°309; m) si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal "T.U. (D.L. 297/ ’94), dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza; n) sulle materie demandate alla sua competenza, invia annualmente al Provveditore agli Studi e al Consiglio Scolastico Provinciale una relazione firmata dal Presidente della giunta esecutiva; o) per quante concerne il funzionamento amministrativo—contabile (ai sensi dell’art. 28/5/ 1975), fatte salve le attribuzioni del collegio dei decenti, delibera inoltre: • la radiazione dei crediti riconosciuti inesigibili; • l'eliminazione dagli inventari e la eventuale vendita degli oggetti mobili inservibili e che non occorre ulteriormente conservare • il limite di somma che il Dirigente Scolastico e autorizzate a spendere direttamente per l'acquisto di materiale di consumo, per modesti rinnovi, completamenti e riparazioni del materiale didattico e tecnico—scientifico, comprese le dotazioni librarie e i periodici; • la misura del fondo di anticipazione del segretario della scuola per le spese minute; • la designazione dell’azienda o dell’istituto di credito che dovrà disimpegnare il servizio di cassa sulla base di apposite convenzioni; • l'accettazione di lasciti e donazioni; • gli investimenti di capitali; • il Consiglio d’Istituto può, per particolari questioni o problemi, nominare, tra i membri del Consiglio stesso, commissioni o gruppi di studio preparativi dei lavori. La composizione della commissione e il lavoro da svolgere verranno stabilite di volta in volta. Le delibere del Consiglio d’Istituto sono immediatamente esecutive, salvo quanto stabilito dall'art. 53 del citato decreto interministeriale 28 maggio 1975 e dall’art. 28 del D.L. 297/’ 94. Art. 6 Elezione del Presidente, della giunta esecutiva e del vicepresidente La prima adunanza del Consiglio d’Istituto immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri è convocata dal Dirigente Scolastico che la presiede. Le funzioni di segretario della prima seduta sono espletate da un consigliere delegato dal Dirigente Scolastico. Nella prima seduta il consiglio di istituto elegge nel suo seno il Presidente del consiglio stesso (tra i rappresentanti dei genitori degli alunni) e i membri elettivi della giunta esecutiva. Le relative votazioni sene segrete e si svelgono, con idonei mezzi forniti dalla scuola, a cura di un seggio elettorale fermato da un Presidente e da due consiglieri designati dal Dirigente Scolastico. Le operazioni per l’elezione della giunta si svolgono dopo l'elezione del Presidente. Il Presidente e eletta a maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione il Presidente è eletto in seconda votazione a maggioranza relativa; a parità di voti è eletto il consigliere più anziano di età. Il consiglio può deliberare, a maggioranza dei membri presenti, di eleggere anche un vicepresidente tra i consiglieri rappresentanti dei genitori degli alunni, con modalità stabilite dal consiglio stesso. Il Presidente del consiglio di istituto non può essere membro della giunta; i membri della giunta non sono eleggibili alla carica di vicepresidente. In caso di cessazione della carica, per qualsiasi motivo, del Presidente, del vicepresidente o di uno o più membri della giunta, si procede alla loro sostituzione con modalità analoghe a quelle suindicate. Art. 7 Funzioni del Presidente Il Presidente del consiglio di istituto convoca e presiede il consiglio, affida le funzioni di segretario a un membro del consiglio stesso, sottoscrive, insieme con il segretario, i verbali delle adunanze dell'organo di cui trattasi. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal vicepresidente, in mancanza di quest'ultimo dal consigliere rappresentante dei genitori più anziano di età che non sia membro della giunta. Art. 8 Iniziative di convocazioni. Modalità di formazione dell'ordine del giorno. Modalità di convocazione e documentazione Il consiglio di istituto e convocato dal suo Presidente, di regola a richiesta del Presidente della giunta esecutiva o di un numero di consiglieri non superiore ad un terzo dei componenti del consiglio stesso. Per motivi che egli ritenga gravi o urgenti, il Presidente del consiglio di istituto può convocare l'organo anche di propria iniziativa. L'ordine del giorno delle adunanze è proposto da chi ha assunto l'iniziativa della convocazione. Nel caso normale che questa sia richiesta dal Presidente della giunta esecutiva l’ordine del giorno e predisposto da detta giunta, la quale dovrà tenere conto di eventuali proposte avanzate dal Presidente del consiglio o da altri consiglieri. Al fine di consentire la trattazione anche di altri argomenti, di non eccessiva rilevanza - non contemplati nell'ordine del giorno -, il Presidente del consiglio avrà cura di aggiungere sempre a questo, qualora già non figuri, il punto "varie". La convocazione del consiglio di Istituto deve essere effettuata con lettera diretta ai singoli membri dell’organo collegiale e mediante affissione all'albo di copia della lettera stessa, che deve indicare oltre al giorno e all'ora della riunione gli argomenti posti in trattazione. Le lettere di convocazione saranno consegnate direttamente dalla segretaria della scuola ai consiglieri rappresentanti del personale decente e non docente e saranno trasmesse a mezzo degli alunni ai consiglieri rappresentanti dei genitori, che ne rilasceranno ricevuta. Ove, per un qualsiasi motivo, non risulti possibile la consegna della lettera con i suddetti mezzi la convocazione sarà inviata a mezzo raccomandata postale o a mano. In ogni caso, la convocazione deve essere inviata almeno cinque giorni prima della data per la quale e fissata la riunione. Un eventuale difetto di notifica della convocazione ad un consigliere si intende comunque sanato dall’effettiva partecipazione del consigliere medesimo alla riunione del consiglio. Al fine di consentire ai membri del consiglio una tempestiva ed adeguata preparazione alla discussione, almeno per le questioni di maggiore rilevanza, saranno messi a disposizione dei consiglieri presso la segreteria della scuola tutti gli elementi relativi ai lavori preparatori della giunta. In ogni caso e in facoltà di tutti i consiglieri di consultare, presso la segreteria della scuola - nei giorni e nelle ere di ricevimenti — i verbali della giunta e i documenti utili alla trattazione degli argomenti in discussione. Art. 9 Validità delle riunioni e delle decisioni Per la validità delle riunioni del consiglio di istituto è richiesta la presenza di almeno la meta più uno dei componenti in carica. Tutte le deliberazioni (tranne quelle previste nel citate art.6) serie adattate a maggioranza assoluta dei veti validamente espressi. In case di parità prevale il voto del Presidente. Art. 10 Modalità di svolgimento e durata massima delle riunioni I consiglieri parleranno a turno per non più di cinque minuti con diritto di replica al termine degli stessi non superiore ai due minuti chiedendone facoltà al Presidente, il quale si adopererà in ogni modo per permettere il più ampio, democratico e approfondito dibattito, salve diverse unanime accordo dei consiglieri da stabilire all'inizio di ogni seduta. La durata massima delle riunioni e fissata in tre ore a partire dall'ora di convocazione. Qualora, all’ora fissata per il termine, l'ordine del giorno non sia esaurito, la seduta è tolta e il proseguimento della trattazione degli argomenti previsti è rinviato ad altra riunione da tenersi (salvo particolari necessità dovute a scadenze improrogabili) entro quindici giorni successivi, secondo decisione da prendersi seduta stante a maggioranza dei consiglieri presenti. Art. 11 Modalità delle votazioni Le votazioni vengono normalmente effettuate per alzata di mano (tranne quante stabilite dall'articolo 6 del presente regolamento). Quando uno dei membri del consiglio ne faccia richiesta la votazione può avvenire per appello nominale. La votazione e segreta solo quando si faccia questione di persone: per tale eventualità in ogni adunanza deve essere disponibile il materiale occorrente. In nessun caso può essere emesso il voto per delega. Art. 12 Mozioni E’ nella facoltà di ogni membro del consiglio di avanzare richieste circa la trattazione su particolari argomenti connessi con la vita della scuola. Tali richieste possono essere comunicate alla giunta prima della formazione , dell‘ordine del giorno e al Presidente del consiglio prima dell'inizio della seduta per essere inserite al punte "varie" dell'O.d.G. Mozioni pregiudiziali e mozioni d'ordine possono essere presentate in qualsiasi momento della riunione. La votazione delle mozioni, da effettuarsi secondo le modalità previste nell'art.11, ha luogo dopo l’illustrazione da parte del proponente e due eventuali interventi , di cui une favorevole e l‘altro contrario. Art. 13 Modifiche all'O.d.G. L'ordine del giorno della riunione, sia per quel che riguarda gli argomenti che l'ordine della trattazione dei vari argomenti, è quello contenuto nella comunicazione di convocazione del consiglio. Qualora 1/3 dei consiglieri lo richieda, possono essere approvate le proposte di variazione dell'O.d.G. riguardanti l'ordine di discussione l’aggiunta o la soppressione di qualche argomento. Art. 14 Numero delle sedute Il numero minimo annuo delle riunioni del consiglio di istituto è di tre. Da tali sedute sone escluse quelle dedicate all'attribuzione delle cariche interne e all’approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo. Art. 15 Pubblicità degli atti La pubblicità degli atti del consiglio di istituto, disciplinata dall'art.27 del DPR 31 maggio 1974 n°416, art.43 D.L. 297/ ’94 deve avvenire mediante affissione in apposite albo della scuola, in tutte le sedi, dalla copia integrale, sottoscritta per autentica dal segretarie del consiglio, del testo delle deliberazioni adottato dal consiglio stesso. L‘affissione all‘albo avviene entro il termine di otto giorni dalla relativa seduta del consiglio. La copia delle deliberazioni deve rimanere esposta per un periodo di dieci giorni. I verbali e tutti gli altri scritti preparatori sono depositati nell’ufficio di segreteria dell'istituto e, per le stesso periodo, sono esibiti a chiunque ne faccia richiesta. La copia delle deliberazioni da affiggere all'albo è consegnata al Dirigente Scolastico dal segretario del consiglio; il Dirigente Scolastico me dispone l'affissione immediata e attesta, in calce a essa, la data iniziale di affissione. Non sono soggetti a pubblicazione ne a esibizione gli atti e le deliberazioni riguardanti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato. Art. 16 Pubblicità delle sedute La pubblicità delle sedute è disciplinata dalla legge 11.748 dell'11 ottobre 1977 e dall'art.42 DL.297/’94. Alle sedute del consiglio di istituto possono assistere, senza facoltà di parola, gli elettori delle componenti rappresentate nel consiglio stesso e i membri del consiglio Comunale, ai quali si farà pervenire copia della convocazione. Della convocazione del consiglio di Istituto viene data tempestiva informazione al pubblico mediante affissione di un avviso all'albo della scuola nelle varie sedi. Per essere ammessi alla sala di riunione del consiglio di Istituto gli elettori e i membri del consiglio comunale di cui al precedente articolo debbono farsi riconoscere dal personale della scuola addetto alla sorveglianza, al quale la commissione elettorale dell'Istituto fornisce un elenco aggiornato degli elettori. L'affluenza del pubblico non può superare la normale capienza della sala in cui si svolge la seduta, accertata di volta in volta dal Presidente del consiglio di Istituto, anche in relazione all’idoneità dei locali. In caso di affollamento, il personale di sorveglianza della scuola regola l'affluenza del pubblico alla sala sulla base di foglietti numerati distribuiti agli interessati secondo l'ordine richiesto. Il pubblico presente alla seduta non può intervenire nella discussione e deve astenersi da qualsiasi manifestazione di consenso e dissenso. Per il mantenimento dell'ordine il Presidente esercita gli stessi poteri a tal fine conferiti dalla legge al sindaco quando presiede le riunioni al consiglio comunale. Qualora il comportamento del pubblico non consenta l‘ordinato svolgimento del lavori o la libertà di discussione e di deliberazione, il Presidente dispone la sospensione della seduta e la sua ulteriore prosecuzione in forma non pubblica. Alle sedute del consiglio di Istituto non e ammesso il pubblico quando siano in discussione argomenti riservati concernenti persone. L’eventuale esclusione del pubblico per la ragione di cui al precedente comma deve essere indicata nell‘avviso di convocazione del consiglio e motivata in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno; essa può applicarsi all'intera seduta o a una parte di essa. Quando la seduta si svolge in presenza del pubblico, il Presidente non consente che si parli di argomenti riservati riguardanti persone. Al fine di approfondire l'esame di problemi riguardanti la vita e il funzionamento della scuola, che interessino anche le comunità locali e componenti sociali e sindacali operanti nelle comunità stesse, il consiglio d'Istituto può invitare, di volta in volta, con apposite delibere a partecipare alle proprie riunioni con facoltà di parola rappresentanti della provincia, del comune (o dei comuni interessati), delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti o autonomi operanti nel comune, nonché rappresentanti del consiglio del distretto scolastico cui fa capo. L‘invito viene rivolto dal Presidente su mandato del consiglio. Art. 17 Facoltà di consultazione E’ facoltà del consiglio di Istituto consultare altri organi collegiali o individuali della scuola, ivi compresi gli specialisti che nella scuola stessa operino in modo continuativo con compiti medico, psico—pedagogici e di orientamento. E’ altresì facoltà del consiglio sentire, su determinate questioni, rappresentanze di alunni, di genitori di alunni, e di personale decente e non docete della scuola. Per questioni di particolare gravità o rilevanza, il consiglio può consultare, nella forma più conveniente, anche esperti estranei alla scuola. Art. 18 Sostituzione del Dirigente Scolastico assente o impedito In base all'art.3 del DPR m°417 del 31 maggio 1974, in case di assenza o impedimento del Dirigente Scolastico partecipa alle riunioni del consiglio, con tutte le competenze proprie della funzione direttiva, il collaboratore vicario. Art. 19 Giustificazioni delle assenze, decadenza, dimissioni, cessazioni e surroga dei membri del consiglio I membri del consiglio che si trovano impossibilitati a partecipare a una riunione sene temuti a darne comunicazione al Presidente prima della riunione stessa anche a mezze della segreteria della scuola. Le assenze dei membri del consiglio appartenenti al personale della scuola si intendono giustificate d’ufficio quando il Dirigente Scolastico attesti, anche a mezze di dichiarazione da inserire a verbale, che i membri in questione si trovano in congedo, in aspettativa, o impegnati in incarichi ad essi conferiti dall'amministrazione statale. I membri eletti, i quali non intervengano, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive del consiglio, decadono dalla carica (art.28 D.L. 297’94) e vengono surrogati con le modalità previste dall’art.22 del DPR 31/5/1974 n°416 e art.35 del D.L. 297/‘94. Oltre che nel caso contemplato nel camma precedente i consiglieri cessano dalla carica, e vengono ugualmente surrogati, per dimissioni o per perdita dei requisiti di eleggibilità. Le dimissioni dalla carica di consigliere si presentano a mezzo lettera motivata indirizzata al Presidente, il quale, nel caso che le dimissioni stesse siano accettate dal consiglio, pregherà il membro dimissionario di mantenere le sue funzioni passibilmente fino alla nomina del consigliere destinato a subentrargli. Nel caso che il dimissionario sia il Presidente, la lettera di dimissioni sarà impersonalmente indirizzata al consiglio, che, sempre nel caso di accettazione delle dimissioni stesse, pregherà il Presidente dimissionario di rimanere in carica fino alla nomina del nuovo membro. Modalità analoghe si seguiranno per le dimissioni dalle sole cariche elettive interne (di Presidente, di vicepresidente o di membro elettivo della giunta). Il consigliere che abbia perduto i requisiti di eleggibilità cessa dalla carica immediatamente. I consiglieri genitori degli alunni che abbiano conseguito la licenza cessano dalla carica a decorrere dall’inizio dell'anno scolastico successivo a quello in cui l’alunno ha conseguito il titolo sempre che non abbiano riacquistate a tale data il requisito di eleggibilità. Con le dimissioni e con la cessazione delle carica del presidente decade della carice anche il segretario del consiglio. I nominativi degli aventi diritto a subentrare ai membri cessati della cerica di consiglieri saranno comunicati della commissione elettorale di istituto al Dirigente Scolastico, il quale provvederà a richiedere al provveditore egli studi il nuovo decreto di nomina. CAP. 3° Giunta esecutiva del Consiglio di Istituto Art. 20 Composizione e attribuzioni La giunta esecutiva del consiglio di Istituto, composta come stabilito daII'art.5 del DPR31/5/1974 n°416 art.8 com. 7 D..L.297/‘94 ha le attribuzioni indicate dell'art.1O c.10,1 1,12 del D.L.297/’94 dello stesso DPR e dall’art.3 del D.L.28/5/ 1975 concernenti le istruzioni amministrativo—contabili per i circoli didattici, istituti di istruzione secondaria e artistica e per i distretti scolastici. Pertanto le giunta esecutiva: a) predispone il bilancio preventivo ed eventuali variazioni nonché il conto consuntivo; b) prepara i lavori del consiglio e cure l'esecuzione delle delibere dello stesso; c) ha competenza per i provvedimenti disciplinari a carico degli alunni che il regolamento di discipline di cui all’art. 19 del R. D. 4/5/1925, n°653 relativamente elle lettere e, f, g, h, i, attribuiva al collegio dei docenti. Le deliberazioni sono adottate su proposta del rispettivo consiglio di classe. La giunta inoltre decide direttamente nelle seguenti materie: — spese per il normale funzionamento della scuole, nei liniti degli stanziamenti fissati dal consiglio (sono escluse le spese per attività parascolastiche o extrascolastiche). — spese urgenti e indifferibili di qualsiasi nature e importo sempre nei limiti degli stanziamenti approvati, quando e in pericolo l’incolumità delle persone o per motivi di sicurezza in generale e quando sono in pericolo i beni patrimoniali della scuola; — inviti ad esperti a tenere seminari, conferenze e corsi extrascolastici; - uso dei locali e degli arredi per le riunioni del comitato dei genitori e delle assemblee dei genitori; - utilizzazione dei locali e delle attrezzature per attività parascolastiche ed extrascolastiche, compreso l'uso per lunghi periodi della palestra, degli attrezzi e degli impianti sportivi (che non può essere disposto senza il parere del consiglio di istituto). Art. 21 Modalità di convocazione La giunta esecutiva è convocata dal suo presidente con qualsiasi mezzo che garantisca la ricezione dell'avviso di convocazione almeno 24 ore prime delle riunione. Art. 22 Validità delle riunioni e delle decisioni Per la validità delle riunioni della giunta è richiesta la presenza di almeno la meta più uno dei componenti in carica. Le decisioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Art . 23 Periodicità delle riunioni e/0 numero delle sedute Con esclusione del periodi di sospensione dell'attività scolastica, la giunta si riunisce almeno tre volte l'anno, con esclusione delle sedute per la predisposizione del bilancio e del conto consuntivo. Art. 24 Sostituzione del Dirigente Scolastico assente o impedito In base all’art.3, ultimo comma, del DPR. n°417 del 31/5/1974, in caso di assenza o impedimento del Dirigente Scolastico la giunta è presieduta, con tutte le competenze proprie della funzione direttiva , dal collaboratore vicario. Art. 25 Giustificazione delle assenze, decadenza , dimissioni, cessazione e surroga dei membri della giunta in materia di giustificazione delle assenze, decadenze, dimissioni e cessazione dalla carica dei membri della giunta, valgono, in quanto applicabili, le norme stabilite per il consiglio di istituto dall'art.12 del presente regolamento, con la precisazione che le comunicazioni relative alle assenze e alle dimissioni vanno indirizzate al Presidente della giunta, ferma restando la competenza del consiglio di Istituto a decidere sull'accettazione delle dimissioni. La decadenza e le dimissioni dalla carica dl membro della giunta non comportano, di persé, la cessazione dalla carica di membro del consiglio di istituto. La surroga dei membri della giunta venuta a cessare per qualsiasi motivo deve avvenire entro quindici giorni dalla data di cessazione con le modalità indicate nell'art.6 del presente regolamento. CAP. 4 Consiglio di interclasse ed intersezione ART. 26 Il consiglio di intersezione è composto da tutti i docenti dello stesso plesso della scuola dell’infanzia e da un rappresentante per ogni sezione, eletto dai genitori degli alunni iscritti alla sezione medesima. Il consiglio di interclasse e composto da tutti i docenti dello stesso plesso della scuola elementare e da un rappresentante per ogni classe, eletto dai genitori degli alunni iscritti alla classe medesima. I rappresentanti dei genitori eletti nei consigli di interclasse – intersezione durano in carica fino alla fine dell’anno scolastico. I consigli di interclasse- intersezione sono convolati dal Dirigete Scolastico e si riuniscono, di regola, una volta ogni due mesi, intervallati normalmente dalla convocazione delle assemblee di classe e di sezione. I consigli di interclasse ed intersezione si connotano naturalmente come il luogo dove sviluppare ed alimentare la collaborazione e l’interazione fra i docenti e le famiglie, al fine di perseguire il migliore e più fluido funzionamento dell’istituzione scolastica; all’interno dei consigli trovano il più ampio spazio l'informazione reciproca fra scuola e famiglie e l’analisi delle proposte eventualmente formulate in ordine all’azione educativa e didattica. I consigli di interclasse-intersezione si svolgono, di norma, congiuntamente. Possono essere invitati a partecipare il Presidente del Consiglio di Istituto e i consiglieri espressi nel plesso. Il Consiglio di interclasse con la sola componente docenti prende il nome di Consiglio di Plesso. CAP. 5° Consigli di classe Art. 27 Competenze I consigli di classe, composti o nominati come stabilito dagli artt. 3 e 23 del DPR 31/5/1974 e dall'art.5 del D.L.297/‘94, hanno le competenze indicate nel citato art. 3 e pertanto: con la partecipazione dei rappresentanti dei genitori: • formulano al collegio dei docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e a iniziative di sperimentazione; • studiamo e applicano mezzi atti ad agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori e alunni; con la sola presenza dei docenti: • programmano l'azione educativa e didattica in armonia con gli orientamenti generali espressi dal collegio dei docenti; • realizzano il coordinamento didattico e i rapporti interdisciplinari; • provvedono alla valutazione periodica e finale dell'attività svolta dai singoli alunni; • adottano i prevedimenti disciplinari a carico degli alunni (previsti dalla lettera d) del regolamento di disciplina di cui all’art. 19 del R.D. 4/5/1925 n° 653 e propongono alla giunta esecutiva i provvedimenti di cui alle lettere e) f) g) h) i) del citat0 R.D. Art. 28 Periodicità e durata delle riunioni ll consiglio si riunisce normalmente almeno una volta al mese. Si riunisce altresì quando ne faccia richiesta scritta e motivata, non meno di un terzo dei componenti dei docenti o la metà della componente genitori, ovvero quando il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità. La durata massima delle riunioni, tranne quelle dedicate alla valutazione degli alunni, e fissata in 60 minuti, salvo diverso accordo da stabilire all'inizio della riunione. Art. 29 Modalità di convocazione e notifica dell'ordine del giorno ll consiglio di classe e convocato dal Dirigente Scolastico mediante avviso sul registro delle comunicazioni interne per i componenti docenti e mediante lettera o avviso sul diario da recapitare a mezzo degli alunni per la componente genitori. L’ordine del giorno viene formulato dal Dirigente Scolastico o da un docente del consiglio da lui delegato anche sulla base delle indicazioni e delle proposte avanzate dai singoli docenti, dai componenti dei genitori e dagli alunni della classe. Per consentire ai professori la verifica periodica sul processo di apprendimento e maturazione raggiunto dagli alunni (L. n°517 del 4/8/1977) i genitori parteciperanno alla seduta del consiglio negli ultimi 20 minuti. Art. 30 Giustificazione delle assenze, decadenza, dimissioni, cessazione e surroga dei membri elettivi del consiglio di classe Per quanto riguarda la giustificazione delle assenze, la decadenza, le dimissioni e la cessazione dei membri elettivi del consiglio di classe valgono le stesse norme stabilite dall’art. 19 del presente regolamento per il consiglio di istituto, con l'avvertenza che le comunicazioni relative alle assenze o alle dimissioni debbano essere indirizzate al Dirigente Scolastico e che l’organo competente a deliberarne l’accettazione è lo stesso consiglio di classe in seduta plenaria. Alla surroga dei membri elettivi del consiglio di classe, venuti a cessare per qualsiasi motivo, provvede il Dirigente Scolastico con un suo decreto, nominando, tra i non eletti, i genitori che abbiano riportato il maggior numero di voti in conformità alle indicazioni della commissione elettorale di istituto. CAP. 6° Collegio dei Docenti Art. 31 Composizione e competenze ll collegio dei docenti ha la composizione e le competenze stabilite dall'art. 4 del DPR 31/5/1974 m°416 e dall’art.7 del D.L.297/‘94. Il collegio dei docenti: • ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell'istituto, cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dalle Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Esse esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantito ad ogni insegnante; • formula preposte al Dirigente Scolastico per la formazione e la composizione delle classi, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, temuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di istituto; • delibera, ai fini della valutazione degli alunni e unitamente per tutte le classi, la suddivisione dell'anno scolastico in due o tre periodi; • valuta periodicamente l'andamento dell'azione didattica per verificarne l’efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati proponendo, ove è necessario, opportune misure per il miglioramento dell‘attività scolastiche; • provvede all’adozione dei libri di testo e, nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal consiglio di istituto, alla scelta dei sussidi didattici; • adatta e promuove, nell'ambito delle proprie competenze, iniziative di Sperimentazione in conformità agli articoli 276 e seguenti del D.L. 297/ ‘94; • promuove iniziative di aggiornamento dei docenti dell'istituto; • elegge i suoi rappresentanti nel consiglio di istituto; • elegge i docenti che fanno parte del comitato per la valutazione del servizio del personale insegnante; • programma e attua le iniziative per il sostegno degli alunni portatori di handicap; • adotta le iniziative previste dagli artt.115 e 116 del D.L.297/‘94 per gli alunni figli di lavoratori stranieri residenti in Italia e di lavoratori italiani emigrati; • esamina, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni; • esprimere parere per gli aspetti didattici in ordine alle iniziative dirette alla educazione alla salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze previste dall'art.106 del T.U. appr0vat0 00n DPR 9/10/1990 n°309; • si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal T.U. (D.L.297/‘94), dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza. Art. 32 riunioni e convocazioni ll collegio dei docenti si riunisce ogni qualvolta il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei sui componenti ne faccia richiesta comunque almeno una volta per ogni trimestre o quadrimestre. La convocazione è disposta dal Dirigente Scolastico a mezzo di avviso, contenente anche l'ordine del giorno, riportato sul registro delle comunicazioni interne. CAP. 7° Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti Art. 33 Composizione, nomina e competenze ll comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti ha la composizione e le competenze stabilite dall'art.8 del D.P.R.31/5/ 1974 n° 416 e dall’art. 11 del D.L. 297/’94 ed e nominate a norma dell'art;. 23 del DPR 31/5/1974 n° 416. Art. 34 Convocazione e riunione ll comitato e convocato dal Dirigente Scolastico a mezzo di comunicazione diretta al membri effettivi e ai membri supplenti. Esso si riunisce: • in periodi programmati ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento, per la valutazione del servizio richiesta da singoli interessati a norma dell'art.66 del DPR 31/5/1974 n°17 e dell'art. 448 del D.L. 297/94; • alla conclusione dell’anno prescritto, agli effetti della valutazione del periodo di prova degli insegnanti, ai sensi dell'art.58 del DPR 31/5/1974 n° 417 e dell'art.440 del D.L. 297/94; • Ogni qualvolta se ne presenti la necessità. I membri supplenti partecipano alla riunione solo in sostituzione di membri effettivi assenti. Art. 35 Giustificazione delle assenze, decadenza, dimissioni, cessazione, surroga dei membri del comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti Per quanto riguarda la giustifica delle assenze, la decadenza, le dimissioni e la cessazione dei membri del comitato per la valutazione degli insegnanti, valgono le norme stabilite per il consiglio di classe dall’art. 29 del presente regolament0o, con la precisazione che l'organo competente a deliberate l'accettazione delle dimissioni è lo stesso comitato. Alla surroga dei membri del comitato venuti a cessare per qualsiasi motivo, provvede il Dirigente Scolastico, con sue decreto nominando, fra i non eletti, i decenti che abbiano riportato il maggior numero di voti, in base alle risultanze dell'apposito verbale del collegio dei decenti. TITOLO II NORME PER LA FREQUENZA NELLA SCUOLA La scuola è il luogo di formazione e di educazione mediante le studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica (DPR 29 maggio 1998, Statuto delle studentesse e degli studenti, art.1, comma 1). Regolamento riguardante gli alunni e i genitori della scuola dell'Infanzia e della Scuola Primaria Art. 36 Orario scolastico Scuola dell’Infanzia: - plesso S. Giuseppe - plesso Crocifisso - plesso Villini ingresso ore 8,00/8,30 uscita ore 15,30/16,00 ( tutte le sezioni); ingresso ore 8,10/8,50 uscita ore 15,40/16,10 ( tutte le sezioni); ingresso ore 8,00/8,30 uscita ( Sez. A ) ore 15,30 / 16,00 uscita (Sez. B – C ) ore 12,30/13,00 - plesso C.U.2 e plesso Fontana di Papa ingresso ore 8,00/8,30 uscita (Sez. A -B – C ) ore 15,30 / 16,00 uscita ( Sez. D ) ore 12,30/13,00 Scuola Primaria: - plesso Bernini e plesso Don Milani ingresso ore 8,30 uscita ore 16,30 ( tutte le classi); ingresso ore 8,00 uscita ore 13,30 con un rientro pomeridiano - plesso Tempesta a settimana fino alle 16,00 ( tutte le classi); - plesso Trilussa ingresso ore 8,10 uscita ore 16,10 ( tutte le classi); - plesso Rodari classi 1C e 2C ingresso ore 8,20 uscita ore 13,20 tutti i giorni tranne il martedì ( uscita ore 16,20) e il venerdì ( uscita ore 12,20) tutte le altre classi ingresso ore 8,20 uscita ore 16,20. Scuola Secondaria di primo grado: - Sede Centrale ingresso ore 8,10 uscita ore 13,10 ( tutte le classi); Per gli alunni dell’Indirizzo Musicale, però, l’ora di lezione collettiva di “musica d’insieme ” risulta una 6° ora ( 13,25 – 14,25) dell’orario mattutino ( di cui fa parte a tutti gli effetti) ; dalle 13,10 alle 13,25, gli alunni interessati saranno sotto la sorveglianza dei loro docenti di strumento per consumare un breve pasto prima di iniziare la 6° ora . Invece l’ora pomeridiana di lezione individuale di strumento è concordata con la famiglia all’inizio di ogni anno scolastico. - sede Villini - sede Fontana di Papa ingresso ore 8,10 uscita ore 13,10 ( tutte le classi); ingresso ore 8,00 uscita ore 14,00 ( tutte le classi). Il rispetto dell’orario scolastico è rispetto per il lavoro di tutti: degli alunni già impegnati nelle attività scolastiche, degli insegnanti che organizzano il lavoro degli alunni presenti, del personale di custodia che deve garantire la chiusura dei cancelli dopo l’inizio delle lezioni. In caso di ritardo continuato verrà data comunicazione alle famiglie per ottenere le debite giustificazioni e accertarsi che il fenomeno non derivi da cause sconosciute alla stessa. Al termine delle lezioni i decenti e il personale ausiliarie assistono gli alunni fino all’uscita dalla scuola. I genitori, ai quali spetta la tutela dei propri figli, devono provvedere al ritiro puntuale. In caso di assenza del genitore al momento dell’uscita e mancando altra comunicazione, gli alunni verranno affidati alle autorità di polizia. le entrate posticipate e le uscite anticipate pei motivi eccezionali vanno debitamente registrate e autorizzate dai genitori. Gli alunni, in caso di uscita anticipata per motivi eccezionali, possono essere affidati solo ad uno dei rispettivi genitori, previa dichiarazione scritta. Il genitore che non possa recarsi di persona a prelevare il proprio figlio deve darne comunicazione scritta all’insegnante indicando generalità e grado di parentela di una persona di fiducia e maggiorenne che provvedeva al ritiro. Le entrate posticipate e le uscite anticipate ricorrenti vanno segnalate al Dirigente Scolastico; le autorizzazioni verranno concesse sono se motivate dalla necessità di sottoporsi a terapie mediche opportunamente certificate. Le giornate scolastiche sono indivisibili, non è quindi ammessa la frequenza di sola mezza giornata: l’alunno che risulterà assente ingiustificato nelle ore antimeridiane o pomeridiane verrà considerato assente per l’intera giornata. Art. 37 Mensa Scolastica Il servizio mensa viene fornito dalla Società cui è stato affidato il servizio. L’ora del pasto è considerata momento educativo: la partecipazione alla mensa è obbligatoria salvo casi eccezionali autorizzati dal capo d’istituto. E’ fatto divieto di portare per il pranzo pasti diversi da quelli forniti dalla mensa scolastica. Per tutti i casi di patologie e intolleranze alimentari è possibile usufruire del pasto alternativo. Il genitore presenterà la domanda scritta corredata da certificato medico, presso la segreteria della scuola. Il certificato medico dovrà contenere la segnalazione dei cibi da evitare e la dieta consigliata in sostituzione. Art. 38 Visite Guidate I docenti presentano all’inizio dell’anno scolastico, in assemblea di classe, la programmazione relativa alle visite guidate, informando i genitori circa gli obiettivi didattici, le modalità di svolgimento è l’ipotesi dei costi; i genitori prenderanno atto della programmazione e sottoscriveranno l’eventuale adesione. Alle visite guidate non è consentito la partecipazione dei genitori ne’ di altri familiari. Le visite guidate sono un’offerta formativa per tutti gli alunni dell’istituto, compresi quelli della scuola dell’infanzia. Art.39 Assenze e Giustificazioni In caso di assenza per malattia che si sia protratta per 5 giorni, compresi i festivi, per la riammissione a scuola è necessario esibire il certificato medico attestante l’avvenuta guarigione. L’assenza, anche di un solo giorno va giustificata per iscritto dai genitori. Le assenze non causate da malattia che si protraggono oltre i 5 giorni dovranno essere preventivamente comunicate per iscritto all’insegnante. Art. 40 Corredo Scolastico Gli alunni dovranno avere il necessario per svolgere l’attività didattica i genitori in collaborazione con i docenti avranno cura, nella conquista di una graduale autonomia dei ragazzi, di controllare che l’alunno tenga in ordine il proprio corredo scolastico. E’ fatto divieto di portare a scuola ingiustificatamente somme di denaro e oggetti preziosi o di valore Art.41 Rispetto delle strutture, degli arredi e delle attrezzature Gli alunni e quanti altri abbiano accesso alla scuola sono tenuti a rispettare ed usare con ogni riguardo i locali, gli arredi e le attrezzature della scuola nonché l’ambiente ad essa circostante. La famiglia dell’alunno che, volontariamente, per negligenza o incuria, arrechi danni al patrimonio scolastico, sarà tenuta al risarcimento dei medesimi. Art.42 bSalute e igiene Gli alunni devono presentarsi a scuola con il grembiule e ordinati nella persona e nel vestiario cosi come richiedono il decoro personale ed il rispetto verso la comunità scolastica. Gli alunni sono tenuti alla più scrupolosa osservanza delle norme igieniche generali, nonché delle particolari disposizioni impartite dal medico scolastico. Prima di accedere a mensa gli alunni devono provvedere a lavarsi accuratamente le mani. In presenza di patologie particolari si richiede ai genitori di darne comunicazione agli insegnanti affinché nel caso di malore o incidente si possano trasmettere tali informazioni al personale medico. Gli addetti al servizio scolastico ed i genitori venuti a conoscenza di casi di malattie infettive o di carenze igieniche hanno il dovere di comunicarlo al Dirigente Scolastico. in caso di malore o infortunio di un alunno si avverte immediatamente la famiglia. In caso di irreperibilità dei genitori, l’insegnante provvede a chiamare immediatamente il pronto soccorso. in caso di emergenza si chiamerà contemporaneamente la famiglia e il pronto soccorso. Art. 43 Rapporti scuola-famiglia Onde garantire la sicurezza degli alunni, i genitori non possono entrare nella scuola durante l’orario di lezione. Qualsiasi comunicazione urgente deve essere fatta per iscritto e consegnata all’alunno o al personale ausiliario. I genitori degli alunni possono avere accesso ai locali della scuola soltanto per esigenze imprescindibili concordandolo con gli insegnanti della propria classe o con l’insegnante coordinatore del plesso. Gli alunni della scuola dell'infanzia nel primo mese di scuola effettuano l’Inserimento graduale e per i genitori possibile accedere alle aule e rimanere con i propri figli. Ad inserimento concluso i genitori accompagnano i bambini alla porta dell’aula ed evitano di fermarsi a parlare con i docenti impegnati nella vigilanza e nell’organizzazione del lavoro della mattinata scolastica. Per le comunicazioni sul rendimento e sulle problematiche relative alla vita scolastica, i genitori avranno cura di rispettare i luoghi e le occasioni deputate allo scopo: assemblee di classe, colloqui con i docenti per appuntamento. REGOLAMENTO RIGUARDANTE GLI ALUNNI DELLA SCUOLA MEDIA Art. 44 Ingresso in aula e uscita La vigilanza sugli alunni, durante l‘ingresso, è assicurata dal personale ausiliario. I professori i in servizio alla prima ora di lezione devono trovarsi in aula almeno cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni. Al termine delle lezioni gli alunni escono ordinatamente dalle rispettive aule, accompagnati dai professori fuori dall'edificio. Le classi che, al termine di una lezione, debbono passare in altra aula o in un altro locale sono accompagnate dal professore che chiude la lezione, coadiuvato dal personale ausiliario. Art. 45 Intervallo. L‘intervallo si svolge dalle ore 11.00 alle ore 11.10 sotto la sorveglianza del personale docente in servizio alla terza ora, coadiuvato dal personale ausiliario. DIRITTI DEGLI STUDENTI Art. 46 L'alunno ha diritto allo studio che garantisca una crescita culturale, etica, civica e valorizzi le sue inclinazioni personali per un corretto inserimento nella società. Art. 47 L'alunno ha diritt0 alla riservatezza, all'informazione e alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scu0la. Art. 48 L'alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e costruttiva, tale da innescare azioni volte al superamento delle personali insicurezze. Art. 49 L'alunno ha il diritto di esprimere la propria opinione, anche attraverso i suoi genitori, su una iniziativa e una decisione che influisce in modo rilevante sulla vita della scuola. Art. 50 L‘alunno ha il diritto di partecipare liberamente alle attività Extracurricolari integrative e formative offerte dalla scuola gratuitamente. Art. 51 L'alunno ha diritto alla salubrità e sicurezza degli ambienti, che debbono essere strutturati in maniera idonea per tutti gli studenti c in particolare per i portatori di handicap. Art. 52 L'alunno ha diritto di riunione nei locali della scuola per risolvere problemi di carattere scolastico. Art. 53 L'alunno ha diritto a mantenere rapporti con gli alunni della scuola Elementare e delle scuole superiori, con ex studenti già inseriti nel mondo del lavoro, attraverso incontri in particolari occasioni (Natale, Carnevale, Festa del Patrono, Festa della Scuola ...). Art. 54 L‘alunno straniero ha diritto all'accoglienza e alla tutela della propria cultura affinché mantenga salde peculiarità delle proprie origini. La scuola promuove attività idonee allo sviluppo delle potenzialità che tali culture racchiudono. DOVERI DEGLI STUDENTI Art. 55 L'alunno deve accedere all'aula cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni, fissate per le ore 8.10. Art. 56 Ammissione in ritardo e uscita anticipata L’alunno che giunge in ritardo è tenute a giustificare il giorno stesso o il giorno successivo, a mezzo del libretto di giustificazioni. Al fine di non disturbare le svolgimento delle attività scolastiche, l’alunno che giungerà dopo le ore 8.30, salve diversa richiesta dell'insegnante, sarà ammesso nell’aula all’inizio della seconda ora di lezione. L'uscita prima del termine delle lezioni deve essere autorizzata dal Dirigente Scolastico, o dal collaboratore vicario, o dal referente di plesso, con le dovute cautele e solo per evidenti motivi di salute o per altri motivi plausibili giustificati dalle famiglie. In ogni caso non saranno accettate entrate posticipate oltre l’inizio della terza ora di lezione e uscite anticipate prima del termine di detta ora le entrate posticipate oltre l’inizio della terza ora di lezione e uscite anticipate prima del termine di detta ora Gli alunni sono in ogni caso autorizzati ad uscire anticipatamente solo se prelevati dai genitori e da chi altri eserciti la potestà genitoriale, o eccezionalmente da terzi loro delegati. Art. 57 Giustificazione delle assenze Ogni assenza, dovuta ad un qualsiasi motivo, deve essere giustificata Presso il professore della prima ora a mezze di un apposito libretto. Tale libretto, disponibile in segreteria, dopo essere state preventivamente firmate sulla copertina, davanti al personale della scuola, sarà consegnato al genitore che nel corso dell'anno provvederà alla giustificazione delle assenze dell’alunno. Dopo il secondo giorno di inadempienza alla suddetta normativa, la scuola contatterà direttamente la famiglia. ln conformità alle istruzioni impartite dall’ufficio di igiene del COMUNE, qualora la durata dell'assenza (a qualsiasi motivo dovuta) sia stata superiore ai cinque giorni, compresi i festivi, l'alunno deve esibire, oltre alla normale giustificazione della famiglia, un certificato medico in carta libera dal quale risulti che può essere riammesso a frequentare la scuola. Qualora l'assenza sia dovuta a malattia infettiva, il certificate deve essere rilasciate dal servizio profilassi dell'ufficio d'igiene del Comune. Art. 58 L'alunno deve portare il materiale necessario per le lezioni della giornata ed il diario, sul quale tenuto ad annotare, esclusivamente e con scrupolo, i compiti assegnati usando la penna. Art. 59 L’alunno deve far fronte agli impegni scolastici, preoccupandosi di svolgere, nei limiti delle sue possibilità, i compiti assegnati durante le sue assenze. Art. 60 L'alunno deve curare l’igiene della persona e rispettare la dignità dell’ambiente scolastico. Nell’interesse proprio e di tutta la comunità, è tenuto alla più scrupolosa osservanza delle norme igieniche generali, nonché delle particolari disposizioni impartite dal medico scolastico. Art. 61 L‘alunno in aula a) l’alunno non può cambiare il suo posto senza l’autorizzazione dei professori, b) deve mantenere il banco in ordine e pulito, c) non deve gettare carte o altri rifiuti a terra, o dalle finestre, d) non deve masticare gomme, e) non deve danneggiare il patrimonio della scuola e gli oggetti dei compagni, f) non deve uscire durante le lezioni, se non per urgenti necessità, e non ha comunque accesso alla sala professori. g) all’alunno è proibito l’uso di cellulari in classe o di altri dispositivi elettronici o audiovisivi non consentiti. La violazione di tale disposizione comporterà il ritiro temporaneo del cellulare se usato durante le ore di lezione e/o il deferimento alle autorità competenti nel caso in cui lo studente utilizzasse dispositivi per riprese non autorizzate e comunque lesive dell’immagine della scuola, della dignità degli operatori scolastici e dei compagni. Art. 62 Durante la ricreazione l’alunno, pur godendo di una certa libertà di movimento, deve evitare comportamenti rischiosi per sé e per gli altri, come rincorrere i compagni , dare spinte, fare lo sgambetto, ecc. Art. 63 All‘inizio e al termine delle lezioni, come durante il trasferimento da un locale all'altro della scuola, nei corridoi e lunghe le scale, l‘alunno deve procedere ordinatamente e in silenzio. Un comportamento ugualmente corretto va tenuto nel cortile della scuola. Art. 64 L'alunno deve rivolgersi sempre educatamente agli insegnanti, al personale non docente ed ai compagni. Art. 65 L'alunno deve rispettare le disposizioni impartite dai docenti sia in classe che in occasione di uscite didattiche. SANZIONI Premessa Le sanzioni disciplinari • debbono avere finalità educative, • debbono garantire il diritto alla difesa all'alunno, che sarà chiamato ad esporre le proprie ragioni, • non possono influire sulla valutazione del profitto, • debbono essere ispirate al principio della riparazione del danno, con la possibilità di essere convertite in attività utili per la comunità scolastica . Art. 66 Gli alunni che manchino ai doveri scolastici sanciti dagli artt. 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 sono passibili delle seguenti sanzioni disciplinari: • ammonizione sul diario personale e su quello di classe (comminata dal decente che prende atto della inadempienza), • convocazione dei genitori, in caso di mancanze ripetute per un considerevole numero di volte (a cura del C.d.C.), • sospensione dalle lezioni (secondo la gravità della mancanza, comminata dal C.d.C.). Le sanzioni previste per l’inosservanza delle norme contenute nell’art. 61 Possono essere commutate nella esplicazione di una attività a beneficio della classe o della scuola, quale riordinare l‘aula, ripulire i banchi, raccogliere le carte, ecc. Qualora l‘alunno, per negligenza e/o incuria, arrechi danno al patrimonio scolastico e ai beni dei compagni, sarà tenuto al risarcimento dei medesimi, senza pregiudizio per l'eventuale sanzione disciplinare ove ne ricorra il caso. Gli alunni che manchino ai doveri scolastici sanciti dal’art. 64 sono passibili delle seguenti sanzioni i disciplinari: • ammonizione sul diario personale e su quello di classe (comminata dal docente che prende atto della inadempienza), • obbligo a trascorrere il tempo della ricreazione in classe per una settimana, in caso di mancanze ripetute per un considerevole numero di volte (comminata dal docente che prende atto della inadempienza e che provvederà ad annotare il provvedimento sul diario di classe), • sospensione dalle lezioni (secondo la gravità della mancanza, comminata dal C.d.C.). Gli alunni che manchino ai doveri scolastici sanciti dall’art. 65, sono passibili delle seguenti sanzioni disciplinari: • ammonizione sul diario personale e su quello di classe (comminata dal decente che prende atto della inadempienza), • sospensione dalle lezioni fino ad un massimo di quindici giorni (secondo la gravità della mancanza, comminata dal C.d.C.). IMPUGNAZIONI Art. 67 1. Contro le sanzioni disciplinari diverse da quelle di cui all’art. 4 , comma 1 del DPR 29 maggio 1998 è ammesso ricorso, da parte dei genitori degli studenti, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un organo di garanzia interno scuola composto da: • Dirigente Scolastico • Due docenti designati dal C.d.D. • Due genitori designati dal C.d.I. • Un non decente designato dalla assemblea ATA. 2. L'organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all’ applicazione dello " Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria" (DPR 29 maggio 1998 ).· TITOLO III DOVERI E FACOLTA’ DEL PERSONALE DELLA SCUOLA E DEI GENITORI DEGLI ALUNNI Regolamento riguardante i docenti di Scuola dell'infanzia e della Scuola Primaria Art. 68 Vigilanza sugli alunni Ogni docente in servizio sarà presente almeno cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni per consentire la tutela degli alunni durante l’ingresso a scuola. Durante l’intervallo delle lezioni è necessario che il personale decente di turno vigili sul comportamento degli alunni in maniera da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone ed alle cose. Gli alunni che usufruiscono del trasporto saranno prelevati dalle classi, dal personale ausiliario, al suono della prima campanella, cinque minuti prima del termine delle lezioni. I bambini saranno affidati all’assistente dello scuolabus. Ogni docente segnalerà in segreteria i casi di assenze numerose e periodiche. Il docente che per urgente e grave motivo o per ragioni di servizio dovesse allontanarsi dalla classe è tenuto a chiamare il personale ausiliario per la vigilanza. Art. 69 Mensa scolastica Gli insegnanti segnalano al personale ausiliario il numero dei pasti e il nome degli alunni allergici presenti. L’elenco degli alunni portatori di allergie sarà affisso nell’aula, bene in vista per eventuali supplenti. Art. 70 Rapporti con le famiglie I docenti curano i rapporti con i genitori degli alunni delle rispettive classi. Il collegio docenti stabilisce ad inizio anno la calendarizzazione delle assemblee di classe. I docenti non possono ricevere i genitori durante l’orario di insegnamento. Per casi di particolare urgenza o necessità potranno incontrarsi con i genitori durante le ere di compresenza. I docenti sono tenuti ad avvertire tempestivamente le famiglie in caso di Scarso profitto degli allievi, al fine di ricercare le più opportune soluzioni mirate ad un recupero individualizzato. DOVERI E FACOLTA’ DEL PERSONALE DELLA SCUOLA Art. 71 Doveri e facoltà del Dirigente Scolastico I doveri e compiti del Dirigete Scolastico sono stabiliti dall'art.3 del D.P.R.3l/5/1974 n°417 e dall'artt.396 del D.L. 297/ 94 e dalle altre disposizioni vigenti. Nell’ambito delle sue mansioni e nel pieno rispetto di tutte le altre norme legislative vigenti, al Dirigete Scolastico è attribuita la facoltà di adottare tutti i provvedimenti che risultino necessari per assicurare l’ordine, il buon funzionamento e il buon nome dell’istituzione scolastica. Tali provvedimenti dovranno naturalmente essere sempre in armonia con le direttive e le delibere degli organi collegiali della scuola. Art. 72 Doveri e facoltà dei docenti I doveri e i compiti dei docenti sono quelli stabiliti nell'art.2 del D.P.R.3l/5/1974 n°417 e dall'art.395 del D.L.297/94 e dalle altre disposizioni vigenti. Ai sensi dell'art.1 del DPR 31/5/1974 n°4l7, ai docenti è garantita la libertà di insegnamento nel rispetto delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, nel pieno rispetto della coscienza morale e civile degli alunni e delle loro famiglie. Art. 73 Doveri e facoltà del personale non docente I doveri e i compiti del personale non docente seno stabiliti dall'art.20 del DPR 31/5/1974 n°42e, dal CCNL / 1995 e dalle altre disposizioni vigenti. Il personale non docente collabora con il Dirigente Scolastico, i docenti e i genitori nello spirito dei decreti delegati, con facoltà di indicare agli organi competenti possibili soluzioni miranti al buon funzionamento della scuola. Nel rispetto delle norme citate, i criteri generali per gli orari e i turni di servizio del personale ausiliario, previa assemblea ATA, saranno stabiliti annualmente dal consiglio di istituto che avrà facoltà di riesaminarli periodicamente sia in relazione ad esigenze che dovessero presentarsi nel corso dell'anno scolastico, sia in relazione alla programmazione delle attività di sua competenza. Art. 74 Doveri e facoltà dei genitori degli alunni I genitori hanno il dovere di fare in modo che gli alunni osservino con assiduità e puntualità l’obbligo scolastico, di collaborare con gli insegnanti, fornendo ad essi tutti gli elementi utili a una approfondita conoscenza della personalità degli alunni. E’ necessario che i genitori si accertino delle condizioni di salute dei ragazzi prima di inviarli a scuola e controllino giornalmente il diario scolastico dei figli per prendere visione di eventuali comunicazioni della scuola e degli insegnanti. E’ facoltà dei genitori presentare proposte agli organi collegiali, ai docenti e al Dirigente Scolastico per il miglior funzionamento della scuola. TITOLO IV ASSEMBLEE DEI GENITORI Norme generali Art. 75 Le assemblee dei genitori possono essere di sezione, classe o di istituto. Qualora si svolgano nei locali della scuola, la data e l'orario di svolgimento di ciascuna di esse debbono essere concordati di volta in volta con il Dirigente Scolastico. La richiesta deve avanzarsi per iscritto e deve essere indirizzata dai genitori promotori al Dirigente Scolastico, il quale sentita la giunta esecutiva del consiglio di istituto, autorizza la convocazione. l genitori promotori ne danno comunicazione mediante avviso, contenente anche l'ordine del giorno, da affiggere all'albo a cura della segreteria della scuola. Le assemblee si svolgono in ogni caso fuori dell’orario delle lezioni. Assemblee di classe Art. 76 Convocazione L’assemblea di classe e convocata su richiesta di almeno due genitori eletti dal consiglio di classe. Art. 77 Locali Qualora l'assemblea si svolga nella scuola essa si terrà di norma in una aula ordinaria, salvo che l’elevato numero dei partecipanti consigli di provvedere diversamente. Art. 78 Numero annuo e durata delle riunioni In ogni anno scolastico si terrà almeno una riunione, su invito del Dirigente Scolastico, in preparazione dell'elezione degli organi collegiali. Salvo particolari necessità la durata di ogni riunione non dovrà superare le due ore. Art. 79 Diritto di partecipazione del Dirigente Scolastico e dei docenti della classe All’assemblea di classe possono partecipare, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico e gli insegnanti della classe. TITOLO V USO DEI LOCALI, DELLE DOTAZIONI E DELLE ATTREZZATURE DELLA SCUOLA Art. 80 Uso dei locali I locali scolastici sono utilizzabili esclusivamente per lo svolgimento delle attività scolastiche, parascolastiche, interscolastiche, nonché per le attività sportive debitamente autorizzate dagli organi collegiali competenti e per le assemblee del genitori. La loro utilizzazione al di fuori dell'orario scolastico avviene su parere favorevole del consiglio di istituto, ai sensi della legge 517/77 art.12. Art. 81 Uso dei locali e degli impianti La destinazione specifica dei locali e degli impianti dell'edificio scolastico, i tempi e i modi d'uso per le normali attività scolastiche sono di competenza del Dirigente Scolastico, in relazione alle necessità distributive ed alla organizzazione funzionale del complesso scolastico. E’ di competenza della giunta esecutiva, ai sensi dell’art. 75 del presente regolamento, esprimere parere circa la disponibilità del locali per lo svolgimento di altre attività, comprese le assemblee di classe o di istituto, ove il numero dei partecipanti richieda particolari soluzioni. La responsabilità della buona conservazione dei locali, degli impianti e degli arredi (di cui il Dirigente Scolastico e consegnatario) e demandata a coloro che, docenti, genitori, alunni, di volta in volta ne usufruiscono, ferme restando le responsabilità del personale ausiliario per quanto di sua competenza. Uso delle dotazioni e delle attrezzature Art. 82 Consegnatario Consegnatario di tutte le attrezzature della scuola e il Direttore SGA., che si avvarrà, per la loro pratica utilizzazione, dei sub consegnatari. Art. 83 Biblioteca di istituto La biblioteca di istituto e aperta ai docenti, agli alunni, ai genitori, al personale non insegnante. E’ competenza del consiglio di istituto, sentito il collegio dei docenti, stabilire annualmente l'orario di prestito e consultazione del materiale bibliografico. Il Dirigente Scolastico affiderà la direzione della biblioteca a un docente che assumerà le funzioni di sub consegnatario delle dotazioni bibliografiche e di direttore della biblioteca. Egli, avvalendosi della collaborazione di un altro docente designato dal collegio, provvederà a regolamentare e a realizzare il prestito del materiale bibliografico nell'ambito dell'orario stabilito dal consiglio di Istituto. Art. 84 Biblioteca di classe E' consentita l’istituzione di biblioteche di classe, disciplinate dall'insegnante di italiano, coadiuvato dagli altri docenti della classe. Tali biblioteche saranno dotate, ove istituite, di libri, riviste, giornali, di proprietà della scuola o depositati dagli alunni, che potranno ritirarli al termine di ogni anno scolastico. Art. 85 Gabinetti, laboratori, aule speciali, palestra e attrezzature varie Ogni gabinetto, laboratorio, aula speciale e locale per l'educazione fisica e affidato alla direzione del docente più anziano in ruolo tra quelli che lo utilizzano, salvo che il Dirigente Scolastico non ritenga di dover disporre altrimenti. Ciascun direttore, che assumerà funzioni di sub consegnatario nei confronti del Dirigente Scolastico, provvederà ad affidare il materiale di sua competenza, in uso permanente o temporaneo, ai singoli docenti. Art. 86 Responsabilità Tutti coloro che hanno in custodia o in temporaneo uso le attrezzature della scuola rispondono del danni ad esse cagionati. Art. 87 Concessione in uso delle attrezzature della scuola A norma dell'art.12 della legge 517 del 4/8/’77 è facoltà del consiglio di Istituto consentire l'uso delle attrezzature della scuola da parte di altre scuole che ne facciano richiesta, per lo svolgimento di attività didattiche durante l'orario scolastico, sempre che non si pregiudichino le normali attività della scuola. Gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere utilizzate fuori dell'orario scolastico per attività che realizzino le funzioni della scuola come contro di promozione culturale, sociale e civile, nel rispetto dei criteri stabiliti dal consiglio scolastico provinciale. Lo autorizzazioni sono trasmesse di volta in volta, per iscritto, agli interessati che abbiano inoltrato formale istanza nella quale devono essere stabilite le modalità d’uso o le conseguenti responsabilità in ordine alla sicurezza, all’igiene o alla salvaguardia del patrimonio. Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE Cod. Ministeriale RMIC8A3ee2 Via Strada Nuova , s.n.c. eee4e ARICCIA - tel./fax e6 9331788 Codice Fiscale 90049300586 CARTA DEI SERVIZI Anno Scolastico 2008/2009 CARTA DEI SERVIZI COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Art. 3 — Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Art. 33 — L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Art. 34 — La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questa diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso. Sez. 1^ LA SCUOLA La carta dei servizi della scuola ha come fonte di ispirazione fondamentale gli articoli 3, 33 e 34 della Costituzione Italiana. UGUAGLIANZA Sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni psicofisiche e socioeconomiche diverse costituiscono una risorsa che arricchisce il patrimonio culturale. Perciò non e ammissibile alcuna discriminazione nell'erogare il servizio scolastico. LIBERTA' DI SCELTA Tutte le iscrizioni verranno prese in esame. Nel caso in cui le iscrizioni superino la capacità ricettiva dei locali scolastici, nell’accoglimento delle richieste si terrà conto di: • domicilio della famiglia; • luogo di lavoro dei genitori; • continuità. L'assegnazione degli alunni alle sezioni di Scuola dell'infanzia avverrà su richiesta dei genitori per quanto riguarda il Tempo Pieno e Antimeridiano e per età dei bambini. L'assegnazione alle classi di Scuola Primaria avverrà su richiesta dei genitori per quanto riguarda il Tempo Pieno e il Tempo Modulare. L'assegnazione alle classi di Scuola Secondaria di I Grado avverrà su richiesta dei genitori per le due sezioni di bilinguismo ( francese-inglese sperimentale ). Fino al massimo consentito per ciascuna classe si seguiranno i criteri indicati nella libertà di scelta, poi si procederà al sorteggio. REGOLARITA' DEL SERVIZIO Nel caso di conflittualità sindacale, la scuola garantisce l'opportuna, tempestiva, preventiva informazione alle famiglie sulle modalità di erogazione del servizio, che comunque rispetterà le norme sancite dalla Legge e l'osservanza delle disposizioni contrattuali. CONTROLLO ASSENZE ALUNNI In caso di assenza prolungata o di mancata presentazione della giustificazione per più di tre giorni dal rientro a scuola, la famiglia sarà contattata telefonicamente. INF ORMIAZIONI NELLE BACHECHE L'albo della scuola è presso la sede centrale. In esso si troveranno informazioni per : Studenti Genitori Docenti A.T.A Nelle succursali saranno attive bacheche per studenti e genitori. ACCOGLIENZA ALUNNI Nel periodo di accoglienza (massimo prime due settimane) gli insegnanti presenteranno la scuola, le sue strutture ed i suoi spazi. Ciascun insegnante inoltre presenterà la propria disciplina (obiettivi, contenuti, organizzazione delle attività, articolazione oraria, materiali e strumenti necessari). RAPPORTI CON LE FAMIGLIE Per le prime classi della scuola presentazione delle strutture, degli spazi e delle attività in assemblea generale. Presentazione, entro i primi due mesi dell'anno scolastico, della situazione di partenza e delle ipotesi di intervento didattico - educativo . Illustrazione dell'andamento didattico e disciplinare a Dicembre ed Aprile. lustrazione e consegna, a Febbraio e Giugno, della scheda di valutazione. OBIETTIVO EDUCATIVO DELLA SCUOLA Il rispetto di sè degli altri delle cose LIBERTA' DI INSEGNAMENTO Tutti i docenti, nel rispetto della personalità e dell'età di ciascun alunno scelgono, tenendo conto dei programmi ministeriali, i contenuti, i metodi. le attività ed i mezzi Sez. 2^ L’OFFERTA - SITUAZIONE DEGLI EDICI SCOLASTICI SCUOLA DELL’INFANZIA n. aule Sala mensa Salone polifunzionale Sala polifunzionale 4 1 1 1 n. aule Sala mensa Biblioteca Laboratorio multimediale 11 1 1 1 SCUOLA PRIMARIA Per le normali attività, prevedendo una superficie per alunno di mq. 1,80, nella scuola media sono presenti: SCUOLA MEDIA SEDE CENTRALE AULE 3 per 25 alunni 1°A e 1°B 1 per 21 alunni 5 per 20 alunni 2°A 3°A 3°B 1 per 19 alunni 2°B 1 per 18 alunni 4 per 15 alunni 3°C 1 Per sostegno mq.18 Palestra Biblioteca Sala Video Laboratorio multimediale 1 1 1 2 da 40 posti (linguistico, informatico) con collegamento internet e TV satellitare Attrezzata di mq. 200 SCUOLA MEDIA SEDE di Via XX Settembre N. aule 6 Palestra Laboratorio multimediale 1 attrezzata di mq.210 1 SCUOLA MEDIA SEDE di Via Nettunense N. aule 10 CARTELLONISTICA La disposizione delle aule, degli uffici, dei laboratori… sarà indicata da apposite segnalazioni Palestra Sala Video Laboratorio multimediale 1 attrezzata di mq.122 1 da 25 posti 1 con collegamento satellitare Sez. 3^ LA QUALITA’ IL REGOLAMENTO DI ISTITUTO Disciplina: • I diritti ed i doveri degli studenti, • La vigilanza (in entrata, in uscita e negli spostamenti), • I ritardi, le giustificazioni, • L’uso della biblioteca e delle strutture, • Il rispetto delle norme, • Gli incontri con i docenti (prefissati o per appuntamento), • Le modalità di svolgimento delle assemblee. E’ approvato dal Consiglio di Istituto Viene affisso All’ Albo LA PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA Definisce l’analisi della situazione, gli obiettivi educativi, didattici e trasversali, quelli disciplinari l’organizzazione dei contenuti e delle attività, l’individuazione dei metodi e dei sussidi, la verifica e la valutazione Approvata dal Collegio dei docenti entro il 30/11 di ogni anno Depositata in segreteria entro il 10/12 Sez. 4 IL CONTROLLO ATTIVITÀ DIDATTICA ( come da P.O.F.) Curriculare secondo l’orario affisso (con attività di recupero, sostegno, potenziamento all’interno della classe e o a classi aperte, programmate secondo le necessità), visite guidate, cineforum, giornalino scolastico, teatro, spettacoli vari, mostre e partecipazione a concorsi Extracurriculare, gratuita, in orario pomeridiano: corsi di recupero; di alfabetizzazione di italiano per stranieri; giornalino scolastico; corso di Latino; corsi di Lingue ( Trinity Exam ) Viaggi di istruzione e campiscuola STANDARD DI QUALITA’ DEL PERSONALE DIRETTIVO E DOCENTE Il Dirigente Scolastico riceverà il pubblico tutti i giorni, salvo improrogabili impegni I docenti riceveranno i genitori nei periodi stabiliti ogni settimana in orario prefissato o per appuntamento. STANDARD DI QUALITA’ DELLA SEGRETERIA Gli uffici di segreteria riceveranno il pubblico Martedì dalle 12,00 alle 14,00 Giovedì dalle 16,00 alle 17,00 Venerdì dalle 12,00 alle 14,00 L’ufficio per le relazioni con il pubblico (U.R.P.) stesso orario di ricevimento degli uffici di segreteria. Le richieste di certificati, attestati o dichiarazioni scritte di qualsiasi natura saranno accettate anche telefonicamente e la consegna degli stessi garantita entro cinque giorni. Nella risposta al telefono sarà enunciato il nome della scuola, la qualifica ed il nome (a richiesta) della persona che risponde. UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO DIARIO SCOLASTICO E LIBRETTO DELLE ASSENZE ALUNNI SCUOLA MEDIA Su di essi verrà riportato: • L’orario delle lezioni • L’orario di ricevimento del Dirigente Scolastico, dei docenti, della segreteria e dell’U.R.P. • Le comunicazioni e gli avvisi Ariccia, ottobre 2012 Tutti i reclami (orali, telefonici o scritti) verranno inoltrati all’ U.R.P. che ne darà immediata comunicazione al Dirigente Scolastico Nel caso che il reclamo non sia di sua competenza verrà indicata la persona e l’ufficio cui rivolgersi Ai reclami scritti, dopo un primo tentativo di risoluzione, verrà risposto, in forma scritta, entro quindici giorni sempre tramite l’U.R.P. IL DIRIGENTE SCOLASTICO