COMUNE DI BOLOGNA
Settore Segreteria Generale
Ufficio Elettorale
Referendum consultivo Comunale 2013
- Seggi referendari
I seggi referendari vengono individuati con provvedimento del Sindaco, e dislocati in ciascun
quartiere.
Ciascun seggio è composto da un responsabile e da un numero di dipendenti comunali, idoneo ad
espletare le operazioni di voto, nominati dal sindaco.
- Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento referendario, nominato dal Sindaco, sovrintende e coordina tutte
le fasi del procedimento medesimo, in collaborazione con i settori interessati.
In particolare: a) si avvale degli altri uffici; b) assegna il personale comunale ai seggi per
garantire la regolarità delle operazioni elettorali; c) predispone le misure opportune per garantire
la sorveglianza dei seggi, anche a mezzo della Polizia municipale.
Il responsabile del procedimento con proprio atto individua la dotazione di ciascun seggio, i
luoghi dove possono essere conservati i materiali elettorali, onde garantire la sicurezza e la
riservatezza delle schede.
PARTE PRIMA
OPERAZIONI PRELIMINARI ALL’APERTURA DELLA VOTAZIONE
§ 1. Alle ore 7,00 insediamento del seggio.
Il seggio deve essere costituito ed insediato alle ore 7 di domenica 26 maggio, con la
presenza di tutti i componenti nominati (un Responsabile e due componenti).
In caso di assenza di uno dei componenti, il Responsabile procede all’insediamento del seggio,
informando l’Ufficio elettorale per la sostituzione dell’assente.
Se alle ore 7.15 il Responsabile non si è ancora presentato, il più anziano di età anagrafica tra gli
altri componenti ne assume le funzioni e procede all’insediamento del seggio, dandone immediata
notizia telefonica all’Ufficio elettorale per i provvedimenti del caso (vedi ultima pagina).
Le funzioni di responsabile sono comunque svolte dal componente più anziano anche in caso di
assenza o impedimento temporaneo che si verifichi nel corso delle operazioni; se invece
l’impedimento non è temporaneo, deve essere data immediata comunicazione all’Ufficio elettorale.
Per tutta la durata delle operazioni devono essere sempre presenti nel seggio almeno due
componenti.
Si rammenta che tutti i dipendenti sono tenuti a portare in evidenza il tesserino di riconoscimento.
§ 2. Il responsabile del seggio. Gli scrutatori
Il Responsabile del seggio assicura il corretto svolgimento del procedimento referendario,
garantendo la tutela della riservatezza e la non identificazione del voto.
Cura la custodia delle schede e del materiale elettorale per tutta la durata delle operazioni e redige
il verbale delle operazioni elettorali.
Gli scrutatori compiono gli atti concernenti le operazioni di autenticazione (firma) delle
schede, di identificazione degli elettori, di scrutinio; danno, inoltre, parere al responsabile, su sua
richiesta e devono essere sentiti obbligatoriamente quando si tratti di decidere sopra i reclami, anche
verbali, quando sia necessario risolvere difficoltà e incidenti sollevati intorno alle operazioni della
sezione, quando si tratti di decidere sulla nullità dei voti e sull’assegnazione dei voti contestati
§ 3. Verbale delle operazioni dell’ufficio di sezione.
Alla base di tutto il procedimento vi sono le operazioni che si svolgono presso gli uffici di sezione.
Poichè, sulla scorta dei risultati di tali operazioni, il responsabile del procedimento accerta il
numero dei votanti e procede alla verifica dei risultati, è assolutamente necessario che delle
operazioni delle sezioni venga effettuata una fedele e precisa verbalizzazione.
Per tali adempimenti è stato predisposto un apposito modello, nel quale è stato tracciato, in
appositi paragrafi, lo svolgimento normale delle diverse operazioni dell’ufficio di sezione,
(dall’insediamento del seggio sino allo scioglimento dell’adunanza), e sono stati previsti casi
speciali che possono verificarsi durante la votazione e lo scrutinio.
Nel compilare il verbale è necessario curare l’esattezza e la completezza dei vari dati, con
particolare riguardo a quelli relativi al risultato dello scrutinio. Dovrà prendersi nota dettagliata di
tutte le proteste e dei reclami che dovessero essere presentati nel corso delle operazioni.
(Qualora le righe previste in uno dei paragrafi del verbale non fossero sufficienti a contenere le
annotazioni o le generalità di elettori, procedere nel modo seguente: apporre un asterisco al
paragrafo, utilizzare un foglio bianco, che sarà allegato al verbale, dove riportare l'asterisco con
l'indicazione del paragrafo, apporre il timbro della sezione, completare l'annotazione con la
firma del responsabile e dei componenti).
Il responsabile ha la piena responsabilità della regolare compilazione del verbale — che deve recare
in ciascun foglio il bollo della sezione e la firma di tutti i membri del seggio — e della raccolta
degli atti e documenti da allegare al verbale stesso.
§ 4. I rappresentanti del comitato promotore del Referendum possono assistere alle operazioni
di voto e di scrutinio presso i seggi.
L'atto di designazione dei rappresentanti (uno effettivo ed uno supplente) presso gli uffici
elettorali di sezione, sottoscritto dal Presidente del comitato promotore, può essere presentato:
- al Responsabile del procedimento, entro il venerdì precedente l'elezione, che ne dovrà curare la
trasmissione ai responsabili delle sezioni elettorali. (In questo caso, i responsabili troveranno nella
sezione le relative designazioni, ed i rappresentanti sono da considerare accreditati presso il
seggio; ne viene presa nota a Verbale ed essi possono presentarsi al seggio in qualunque momento,
purché prima dell’inizio dello scrutinio);
- oppure, direttamente ai responsabili delle sezioni, entro la mattina stessa delle elezioni, purché
prima dell'inizio della votazione - quindi, prima delle ore 8.00 - .
In entrambi i casi, le designazioni vanno allegate al Verbale.
I rappresentanti sono autorizzati a portare, all’interno del seggio, un bracciale o un distintivo che
rechi la denominazione del comitato medesimo; hanno diritto di assistere a tutte le operazioni
dell’ufficio di sezione e possono far inserire succintamente nel verbale eventuali dichiarazioni.
§ 5. Consegna degli oggetti e degli atti occorrenti per le operazioni di votazione e di scrutinio.
Il responsabile, dopo l'insediamento del seggio, verifica l’agibilità del locale, accertando che
sussistano le condizioni per garantire il libero accesso degli elettori e la riservatezza delle
operazioni di voto.
Procede all'apertura del CONTENITORE sigillato che gli è stato consegnato dal referente della
sezione ed accerta che esso contenga il seguente materiale:
a) una copia del manifesto di indizione del Referendum, nel quale è riportato integralmente il testo
del quesito sottoposto a referendum, da affiggere nella sala della votazione affinchè ogni elettore
ne possa prendere preventiva conoscenza;
b) le schede elettorali, confezionate in pacchetti da 100 schede, più una busta al cui interno sono
state inserite le schede residue ed il timbro della sezione (esempio: sezione con 1435 elettori, ci
sono 14 pacchetti da 100 schede = 1400 schede; nella busta ci sono 35 schede, 1400 + 35 = 1435
= agli elettori della sezione, + 5 schede di scorta, da utilizzare ed autenticare solo in caso di
bisogno, totale schede consegnate 1440);
c) le liste elettorali maschili e femminili, comprensive di due tabelle per determinare il numero dei
votanti della sezione;
d) una tabella di scrutinio, dove riportare il numero dei voti validi per i singoli quesiti, le schede
bianche, le schede nulle e le schede contestate;
e) una copia del verbale delle operazioni elettorali;
f) tre o quattro matite copiative per il voto;
g) una serie di buste numerate per il confezionamento dei plichi (busta n. 1, n. 2, n. 3,); ed una
busta plastificata, a cui è stato apposto il numero della sezione, destinato a contenere le 3 buste
prima menzionate;
h) il pacco degli oggetti di cancelleria occorrenti per le esigenze della sezione;
i) eventuali designazioni di rappresentanti presso la sezione che già siano state presentate al
Responsabile del procedimento;
l) comunicazione n. 1, n. 2, n. 3, n. 4.
§ 6. Autenticazione delle schede.
Il responsabile provvede, innanzitutto, a determinare il numero delle schede che occorre autenticare,
sulla base del numero degli elettori iscritti nelle liste della sezione.
Sulle schede da utilizzare per la votazione devono essere apposti il timbro del seggio e la firma di
un componente; per poter aprire la votazione alle ore 8, come previsto, si suggerisce di procedere
all’autenticazione di almeno 500 schede e successivamente delle altre schede, prendendone nota ai
paragrafi 2 e 3 del Verbale.
Le schede autenticate per la votazione devono essere tenute distinte dalle schede non
autenticate. Le schede non autenticate saranno conservate, durante le operazioni di votazione, in
una busta e prelevate, in caso di bisogno, dal responsabile che procederà alla loro autenticazione e
verbalizzazione.
Nessuno può uscire dal seggio mentre è in corso l’autenticazione delle schede.
APERTURA DELLA VOTAZIONE
- Disciplina delle votazioni
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune,
risultanti dall'ultima revisione o che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età nel primo giorno
di votazione ed i cittadini dell'Unione Europea iscritti nelle liste elettorali aggiunte dei cittadini
comunitari per l’elezione del Sindaco, del Consiglio Comunale e dei Consigli Circoscrizionali.
La votazione si svolge a suffragio universale, con voto personale, libero, segreto.
Agli aventi diritto al voto viene inviata apposita comunicazione con l'indicazione del seggio
referendario dove possono esercitare il diritto di voto.
§ 7. Alle ore 8,00 il Responsabile dichiara aperta la votazione.
Si ricorda che tutte le operazioni del seggio sono pubbliche. In particolare, le urne devono
essere collocate in modo da essere sempre visibili a tutti e le porte del locale sede del seggio non
possono essere chiuse durante le operazioni di votazione e di scrutinio.
Al locale del seggio, oltre ai componenti ed ai rappresentanti del Comitato promotore, possono
accedere soltanto gli elettori che devono votare. All’interno del seggio è vietata qualunque forma di
propaganda.
§ 8. La lista elettorale maschile e femminile della sezione.
Le liste per la votazione contengono, per ciascuna sezione, tutti i nominativi degli elettori
iscritti che possono votare presso la sezione stessa. La somma degli iscritti nelle due liste determina
il totale degli elettori della sezione da riportare al § 2 del verbale.
Non deve essere ammesso al voto chiunque non sia compreso in dette liste, fatte salve le eccezioni
previste e cioè i componenti del seggio, i rappresentanti del comitato promotore designati per la
sezione e gli elettori non deambulanti, se iscritti in altra sezione elettorale del Comune.
Le generalità di tali elettori andranno riportate nel § 9 e 10 ed il numero totale al § 13 del verbale.
§ 9. Tabelle allegate alle liste elettorali per determinare il numero dei votanti.
Nelle due tabelle, una per gli uomini e una per le donne, va riportata una spunta per ogni elettore
che, dopo essere stato identificato ed ammesso al voto, depone la scheda nell'urna.
Ciò risulterà utile sia per le comunicazioni, parziali e finale, sia per redigere la tabella al § 13 del
verbale sul numero totale dei votanti della sezione.
§ 10. Ammissione degli elettori alla votazione.
Il voto è dato dall’elettore presentandosi di persona all’ufficio della sezione nelle cui liste è
iscritto. Sono ammessi a votare nell’ordine in cui si presentano al seggio, indipendentemente da
quello in cui risultino iscritti nelle liste della sezione. L’elettore che si presenta a votare deve essere
anzitutto identificato.
Modalita' di identificazione. Per poter votare è necessario un documento di identificazione (con
fotografia) rilasciato da una Pubblica Amministrazione: carta d'identità, patente, passaporto,
libretto di pensione, tessera di riconoscimento rilasciata da un ordine professionale, tessera di
riconoscimento rilasciata dall'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, purché convalidata da
un comando militare.
I suddetti documenti di identificazione sono considerati validi per accedere al voto anche se scaduti,
purché risultino sotto ogni altro aspetto regolari e possano assicurare la precisa identificazione
dell’elettore.
In mancanza di documento, l'identificazione può avvenire anche attraverso uno dei membri del
seggio che conosca personalmente l'elettore o altro elettore del comune provvisto di documento
valido, che ne attesti l'identità. L’attestazione si opera con l’apposizione della firma e degli estremi
del documento di riconoscimento di colui che identifica l’elettore nella colonna “annotazioni” della
lista degli elettori della sezione.
§ 11. Espressione del voto da parte dell’elettore all’interno della cabina e riconsegna della
scheda e della matita al responsabile.
- Uno scrutatore, dopo aver identificato l’elettore, prenderà nota nella colonna “annotazioni” delle
liste sezionali degli estremi del documento di riconoscimento (anche in forma sintetica);
- quindi il responsabile gli consegnerà la matita copiativa per l’espressione del voto e la scheda di
votazione.
L’elettore, ricevuta la scheda e la matita, si deve recare in cabina. Dopo aver espresso il voto, deve
ripiegare la scheda secondo le linee lasciate dalla precedente piegatura e restituirla al responsabile.
Se una scheda non è stata ripiegata, il responsabile invita l’elettore a ripiegarla facendolo rientrare
nella cabina.
- Depositata la scheda nell'urna, il responsabile fa attestare, dallo scrutatore, l’avvenuta riconsegna
mediante l’apposizione della firma, accanto al nome dell’elettore, nella colonna “annotazioni”
delle liste sezionali, dove ha già riportato gli estremi del documento.
- Il medesimo scrutatore prenderà nota, attraverso il sistema della “spunta” numerica progressiva,
nella tabella dei votanti, del numero degli elettori che hanno partecipato al referendum.
Tali adempimenti rivestono particolare importanza sia per verificare il numero dei votanti nella
sezione, sia per eliminare ogni possibilità di un’eventuale duplicazione di voto.
CASI SPECIALI CHE SI VERIFICANO DURANTE LA VOTAZIONE:
§ 12. Voto assistito per gli elettori affetti da gravi infermità
Sono da considerarsi elettori affetti da grave infermità: i non vedenti, gli amputati delle
mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità riconducibile esclusivamente
alla capacità visiva oppure al movimento degli arti superiori, tale da non consentire l’autonoma
espressione del diritto di voto.
Questi elettori possono esprimere il voto con l’assistenza di un elettore della propria famiglia o, in
mancanza, di un altro elettore liberamente scelto. Nessun elettore può esercitare la funzione di
accompagnatore per più di un elettore fisicamente impedito. Le generalità di entrambi vanno
riportate al § 5 del verbale.
Il Responsabile ammette l'elettore al voto assistito:
- senza alcuna documentazione, se si trova in una delle tre ipotesi tipiche (cecità, amputazione delle
mani, paralisi);
- quando si presenta con la tessera elettorale personale nella quale sia stato apposto il simbolo o
codice “AVD” (nessun timbro o firma deve essere riportato sulla tessera elettorale);
- quando esibisca certificazione medica;
- quando esibisca il libretto nominativo rilasciato dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (in
precedenza, dal Ministero dell’Interno, Direzione Generale dei Servizi Civili) quando, all’interno
del libretto stesso, sia indicata la categoria «ciechi civili» e sia riportato uno dei seguenti codici: 10;
11; 15; 18; 19; 05; 06; 07.
§ 13. Elettori non deambulanti, componenti del seggio, rappresentanti del comitato promotore
designati per la sezione, iscritti in altra sezione:
- Gli elettori non deambulanti - se nella sede della sezione elettorale alla quale sono iscritti, sono
presenti barriere architettoniche - possono esercitare il diritto di voto in una qualsiasi sezione
elettorale allestita in sede priva di barriere architettoniche.
- I componenti del seggio, rappresentanti del comitato promotore designati per la sezione iscritti in
altra sezione del comune possono votare nella sezione dove esercitano la relativa funzione.
Il responsabile, prima di ammettere al voto tali elettori, deve verificarne l'iscrizione nelle liste
elettorali del comune, contattando l'ufficio elettorale. Se verrà ammesso al voto, il responsabile
riporterà le generalità dell'elettore ed il numero della sezione di appartenenza nel § 9 o nel § 10,
mentre nel punto a) e b) del § 13 del verbale riporterà il numero totale degli elettori non iscritti
nella sezione che hanno votato.
Il responsabile della sezione di appartenenza dell'elettore che vota in altra sezione, sarà avvisato
dall'ufficio elettorale che l'elettore ha votato in un'altra sezione, pertanto, apporrà sulle liste
sezionali, di fianco al nominativo, l'annotazione “ha votato in altra sezione”.
§ 14. Caso in cui l’elettore non vota nella cabina.
Se l’espressione del voto non è compiuta nella cabina, il responsabile deve rifiutare la scheda
presentatagli e se l’elettore, invitato, non si reca nella cabina, lo esclude dal voto, prendendone nota
nel verbale. Le schede sono annullate e incluse nella Busta n. 3. Tale elettore non è più ammesso al
voto e verrà considerato come votante. (Le generalità andranno riportate nel § 8 del verbale, nella
tabella dei votanti verrà conteggiato tra i votanti della sezione, la scheda annullata verrà
conteggiata tra le schede nulle nel punto 4 del § 16 del verbale).
§ 15. Caso in cui l’elettore rifiuti di ritirare le schede (voto di protesta).
Nel caso in cui l’elettore, dopo la sua identificazione e registrazione nelle liste sezionali, rifiuti di
ritirare le schede, non potrà essere considerato come votante e non dovrà quindi essere conteggiato
tra i votanti della sezione. (Nelle liste sezionali si farà apposita annotazione, “non ha votato”).
Nel caso in cui, invece, l’elettore, dopo la sua identificazione e registrazione nelle liste sezionali e
dopo avere ritirato le schede, prima ancora di entrare in cabina, le riconsegni senza alcuna
espressione di voto, il responsabile dovrà dichiarare la nullità della scheda, considerando tale
elettore come votante. (Le generalità andranno riportate nel § 8 del verbale, nella tabella dei
votanti verrà conteggiato tra i votanti della sezione, la scheda annullata verrà conteggiata tra le
schede nulle nel punto 4 del § 16 del verbale).
In entrambi i casi, se l'elettore chiede la verbalizzazione della propria astensione dal voto, il
responsabile – al fine di non rallentare il regolare svolgimento delle operazioni - prende a verbale
succintamente il motivo del reclamo o della protesta, allegando anche gli eventuali scritti che
l’elettore medesimo ritenesse di voler consegnare al seggio.(Verbalizzare i motivi del reclamo al §
11).
§ 16. Caso in cui l’elettore riscontra che la scheda consegnatagli sia deteriorata, ovvero egli
stesso la deteriora.
L’elettore che riscontra che la scheda consegnatagli si è deteriorata può chiederne un’altra contro
restituzione di quella deteriorata. L’elettore non può chiedere ed ottenere, però, la consegna di una
terza scheda, quando lui stesso abbia causato il deterioramento.
Il responsabile appone sopra la scheda restituita l’indicazione «scheda deteriorata», vi aggiunge la
sua firma e la ripone nella Busta n. 3. All’elettore che ha restituito la scheda deteriorata il
responsabile deve consegnarne un’altra prelevata dalla scatola dove sono custodite le schede
autenticate (la scheda deve essere subito sostituita con un’altra, che deve essere prelevata da
quelle residue non ancora autenticate, firmata da uno scrutatore e bollata dal responsabile e
registrata al § 3 del verbale) previa annotazione, sulla lista della sezione, accanto al nome
dell’elettore, che gli è stata consegnata una seconda scheda. Le generalità andranno riportate nel
§ 7 del verbale.
§ 17. Caso in cui l’elettore indugia artificiosamente nell’espressione del voto.
La valutazione circa l’intenzionalità dell’indugio va fatta dal responsabile, tenendo presente il
tempo che occorre per esprimere il voto. Non è ammissibile che tali operazioni si prolunghino più
dello stretto necessario, con l’eventuale effetto di ritardare o congestionare le votazioni successive.
Le schede restituite dall’elettore senza alcuna espressione di voto devono essere annullate,
ed incluse nella Busta n. 3. L’elettore non sarà riammesso a votare se non dopo che abbiano votato
tutti gli elettori presenti. Sulla lista della sezione sarà fatta l' annotazione che gli è stata
consegnata una seconda scheda (che deve essere subito sostituita con un’altra, prelevata da quelle
residue non ancora autenticate, firmata da uno scrutatore e bollata dal responsabile e registrata al
§ 3 del verbale). Le generalità andranno riportate nel § 6 e nella tabella dei votanti verrà
conteggiato tra i votanti della sezione.
Se, invece, dopo aver annullato la scheda, l'elettore non è più riammesso a votare, le
generalità andranno riportate nel § 6 del verbale, nella tabella dei votanti verrà conteggiato tra i
votanti della sezione.
La scheda annullata verrà conteggiata tra le schede nulle nel punto 4 del § 16 del verbale.
§ 18. Caso in cui l’elettore consegna al responsabile una scheda mancante del bollo della
sezione o della firma dello scrutatore.
La scheda restituita dall’elettore mancante del bollo della sezione o della firma dello scrutatore non
deve essere posta nell’urna: è, invece, vidimata immediatamente dal responsabile ed allegata al
verbale, nel quale è fatta menzione del nome dell’elettore. Si deve prendere nota di ciò anche nella
lista sezionale, a fianco del nome dell’elettore, il quale non può più votare, ai fini del riscontro del
numero dei votanti con il numero delle schede spogliate . Le schede di cui trattasi sono custodite dal
responsabile, nella Busta n. 3. (Le generalità andranno riportate nel § 7 del verbale, nella tabella
dei votanti non verrà conteggiato tra i votanti della sezione, la scheda nulla verrà conteggiata tra
le schede nulle nel punto 3 del § 16 del verbale).
§ 19. Caso in cui l’elettore non restituisca la scheda consegnatagli.
Della omessa restituzione della scheda deve farsi menzione nel verbale, con l’indicazione del nome
dell’elettore. Analoga annotazione va fatta nella lista sezionale, accanto al nome dell’elettore, onde
se ne possa tenere conto all’atto del riscontro del numero dei votanti con il numero delle schede
autenticate. (Le generalità andranno riportate nel § 7 del verbale, nella tabella dei votanti verrà
conteggiato tra i votanti della sezione, la scheda non restituita verrà conteggiata tra le schede nulle
nel punto 5 del § 16 del verbale).
COMUNICAZIONI SULL'ANDAMENTO DELLE OPERAZIONI
I cartellini numerati per le comunicazioni sull'andamento delle operazioni sono inseriti nei cestoni
contenenti il materiale elettorale per il seggio.
Ogni responsabile deve consegnare le comunicazioni n. 1, n. 2, n. 3 negli orari sotto indicati al
REFERENTE che provvederà a comunicare il dato per via telefonica.
Ora di consegna
Numero della comunicazione
ORE 12.00
N. 1 Numero complessivo di coloro che hanno votato fino alle ore 12.00
ORE 19.00
N. 2 Numero complessivo di coloro che hanno votato fino alle ore 19.00
ORE 22
N. 3 Numero definitivo dei votanti, in totale e divisi per sesso
La comunicazione n. 4, contenente i dati definitivi dello scrutinio, sarà trasmessa per via
telefonica direttamente dal responsabile della sezione al termine dello scrutinio della propia
sezione chiamando il CALL CENTER presso l'ufficio elettorale.
AL TERMINE DELLO SCRUTINIO
Comunicazione N. 4
Dati definitivi e complessivi dello scrutinio
NUMERO TELEFONO CALL-CENTER
051 – 219.41.70
§ 20. Alle ore 22,00 chiusura della votazione
La votazione deve proseguire fino alle ore 22. A tale ora il responsabile, ammette a votare gli
elettori che ancora si trovano nei locali del seggio. Quindi dichiara chiusa la votazione.
LE OPERAZIONI DI RISCONTRO DOPO LA VOTAZIONE
§ 21. Accertamento del numero di coloro che hanno votato nella sezione.
L’ufficio determina, innanzitutto, il numero degli elettori che hanno votato nella sezione.
A tale scopo il responsabile accerta:
1) il numero degli elettori iscritti nelle liste della sezione i quali risultino aver votato (nelle
liste, accanto al nome di ciascun elettore la cui scheda sia stata deposta nell’urna, si trova
apposta, nell’apposita colonna, la firma di uno degli scrutatori);
2) il numero degli elettori non deambulanti che hanno votato nella sezione, risultanti al § 9 del
verbale;
3) il numero dei componenti dell’ufficio sezionale e dei rappresentanti, che hanno votato nella
sezione, risultanti al §10 del verbale.
Il numero complessivo dei votanti della sezione sarà dato dal totale dei gruppi sopra indicati: esso
sarà distinto in maschi e femmine.
N.B. tra gli elettori iscritti nella sezione che hanno votato, la cui scheda è da considerare nulla,
sono da ricomprendere:
- chi ha riconsegnato la scheda senza il bollo della sezione o la firma dello scrutatore;
- chi ha ricevuto la scheda ma non l'ha restituita;
- chi si è rifiutato di votare in cabina
§ 22. Controllo del numero delle schede autenticate non utilizzate per la votazione.
il responsabile conta le schede rimaste e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che dopo
aver ricevuto la scheda non l’abbiano riportata o ne abbiano consegnata una senza il bollo o la firma
dello scrutatore, queste corrispondano alla differenza tra il totale delle schede autenticate ( di cui al
§ 2 e § 3 del verbale), ed il totale dei votanti.
§ 23. Formazione dei plico n. 1.
- Le liste degli elettori della sezione;
- le schede autenticate non utilizzate per la votazione,
- e le schede non autenticate, divise in due distinti pacchetti, vengono incluse nel plico n. 1.
Il plico è sigillato a cura del Responsabile e firmato sul lembo di chiusura dagli scrutatori e
riposto nella busta plastificata in dotazione alla sezione.
PARTE SECONDA
MODALITA' DI VOTO
L’espressione del voto è regolata dall’art. 19 comma 6 del Regolamento sui diritti di partecipazione
e di informazione dei cittadini:
“L'elettore vota tracciando sulla scheda, con apposita matita, UN SEGNO sulla risposta da lui
prescelta e, comunque, nel rettangolo che la contiene.”
Il Regolamento non specifica quale segno debba essere tracciato, il principio fondamentale resta
quello di salvaguardare al massimo grado la volontà sostanzialmente desumibile dal segno tracciato
dall’elettore.
— Si riportano talune decisioni del Consiglio di Stato, emesse in materia di elezioni
amministrative, che possono essere tenute presenti anche per quanto concerne la validità o
l’invalidità delle schede di voto per il referendum.
E' valida la scheda che presenta segni vari e discontinui dovuti all’incerto e meccanico
movimento della mano e privi di ogni parvenza di convenuta espressione figurativa, ovvero segni
palesemente fortuiti.
E' potenzialmente idoneo a far conoscere il votante, ed ha quindi valore di segno di
riconoscimento, che rende nulla la scheda, il segno di croce apposto sul lato esterno della scheda.
Non è nulla la scheda che rechi, oltre ad un inequivoco segno di voto su una lista, un breve
segno presso il contrassegno di altra lista.
Non ha valore di segno di riconoscimento, che possa invalidare la scheda, il segno di voto
sul contrassegno di lista, costituito da un semplice tratto di matita anzichè da una croce.
Il voto espresso con mezzo diverso dalla matita copiativa fornita dall’ufficio elettorale
(nella specie, penna a sfera) può costituire idoneo mezzo di identificazione dell’elettore, ed è
pertanto nullo.
OPERAZIONI DI SCRUTINIO
Di tali operazioni viene redatto apposito verbale, sottoscritto, dal responsabile del seggio e da
coloro che abbiano svolto le operazioni di scrutinio, da trasmettersi al responsabile del
procedimento.
§ 24. Ultimati i riscontri, il responsabile dà inizio alle operazioni di scrutinio.
Per effettuare lo spoglio delle schede, il responsabile estrae successivamente dall’urna ciascuna
scheda ed enuncia ad alta voce la risposta, passa la scheda ad uno scrutatore, il quale, pone la
scheda, il cui voto è stato spogliato, nell'apposita busta.
È vietato estrarre dall’urna una scheda se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella
busta, spogliato il voto.
Il secondo scrutatore, prende nota nella tabella di scrutinio, dei voti validi attribuiti alla risposta A e
dei voti validi attribuiti alla risposta B, delle schede bianche, delle schede nulle e delle schede
contestate. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.
§ 25. Schede bianche.
Si considerano bianche le schede regolarmente munite del bollo e della firma dello scrutatore ma
che non portino alcuna espressione di voto nè segni o tracce di scrittura.
Sul retro della scheda viene subito impresso il timbro della sezione ed incluse nella Busta n. 3.
Del numero delle schede bianche deve essere presa nota, terminato lo scrutinio, nel corrispondente
paragrafo del verbale.
§ 26. Schede nulle.
Nel corso dello scrutinio possono verificarsi diversi casi di nullità della scheda:
a) quando la stessa presenti scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che
l’elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;
b) quando la stessa non sia conforme al modello prescritto oppure non porti il bollo della sezione o
la firma dello scrutatore;
c) quando la volontà dell’elettore si sia manifestata in modo non univoco e non sussiste pertanto
alcuna possibilità di identificare la risposta prescelta.
Le schede nulle devono essere vidimate da due componenti dell’Ufficio ed incluse nella Busta n.
3. Del numero delle schede nulle deve essere presa nota, terminato lo scrutinio, nel corrispondente
paragrafo del verbale.
§ 27. Schede contestate e non assegnate. Schede contestate e assegnate.
Durante lo scrutinio possono essere sollevate contestazioni sulla validità di qualche scheda, per
quanto concerne il voto in essa contenuto.
Sull’assegnazione o meno dei voti contestati decide il responsabile, sentiti gli scrutatori.
Nel verbale deve essere indicato il numero complessivo delle schede che contengono voti contestati,
e non assegnati.
- Sul retro della scheda che contiene voti contestati e non assegnati viene impresso il timbro della
sezione e vidimata dal responsabile.
- Il retro della scheda che contiene, invece, voti contestati e assegnati viene impresso il timbro
della sezione e vidimata dai due componenti del seggio.
Nel verbale per ogni scheda contestata, sia che venga assegnata sia che non venga assegnata,
devono essere riportati il motivo della contestazione e la decisione del responsabile.
Le schede contestate, suddivise con apposite fascette tra assegnate e non assegnate, sono incluse
nella Busta n. 3.
OPERAZIONI DI RISCONTRO DELLO SCRUTINIO
§ 28. Operazioni di riscontro dello scrutinio.
Il numero degli elettori che hanno votato nella sezione (come già accertato al § 13 del verbale),
deve corrispondere al numero totale delle schede scrutinate.
Determinazione del risultato dello scrutinio:
1. Il totale dei voti validi (compresi i voti contestati e provvisoriamente assegnati) deve
corrispondere alla somma dei voti attribuiti alle risposte A e B.
2. Il totale dei voti validi, più le schede bianche, più le schede nulle, più i voti contestati e
provvisoriamente non assegnati, deve corrispondere al numero complessivo dei votanti.
§ 29. Risultato dello scrutinio. - Pubblica lettura ed espressa attestazione e certificazione nel
verbale delle operazioni dell’ufficio di sezione. Trasmissione della comunicazione n. 4.
Ultimate le operazioni di controllo dello spoglio il responsabile:
a) verifica la congruità dei dati sotto indicati;
●) VOTI VALIDI
__________________
A
●) SCHEDE BIANCHE
__________________
B
●) SCHEDE NULLE
__________________
C
●) SCHEDE CONTESTATE
E NON ASSEGNATE
__________________
D
●) TOTALE
A+ B+ C+ D
________________
E*
●) TOTALE DEI VOTANTI
DELLA SEZIONE
________________
F*
*IL TOTALE
E
=
(totale schede scrutinate)
(paragrafo 13, pagina 5 del verbale)
deve corrispondere al TOTALE DEI VOTANTI F.
b) dichiara il risultato dello scrutinio della sezione, dandone pubblica lettura nella sala dell’ufficio
di sezione;
c) ne fa espressa attestazione e certificazione nel verbale.
d) Trasmette telefonicamente la comunicazione n. 4, contenente i dati definitivi dello scrutinio,
chiamando il CALL CENTER presso l'ufficio elettorale.
§ 30. Formazione dei plichi n. 2 e n. 3.
Infine, il responsabile procede alla chiusura del verbale e alla formazione dei plichi dello scrutinio.
Nel plico n. 2 sono incluse le schede valide della sezione.
Nel plico n. 3 sono incluse:
- le tabelle di scrutinio;
- ed in distinti pacchetti, le schede nulle; le schede bianche; le schede corrispondenti a voti
contestati e provvisoriamente assegnati; le schede corrispondenti a voti contestati e
provvisoriamente non assegnati; le schede deteriorate; le schede consegnate senza il bollo o la
firma dello scrutatore; le schede ritirate ad elettori per artificioso indugio nella espressione del voto;
le schede ritirate agli elettori che non si sono recati nella cabina per esprimere il loro voto.
I plichi sono sigillati a cura del Responsabile e firmati sul lembo di chiusura dagli scrutatori e
riposti nella busta plastificata in dotazione alla sezione.
La busta plastificata, al cui interno deve essere inserito anche il timbro della sezione,
viene sigillata e riposta, assieme al referente, in luogo sicuro dove possono essere conservati i
materiali elettorali, onde garantire la sicurezza e la riservatezza delle schede.
§ 31. Verbale della sezione.
Il verbale della sezione con i relativi allegati sono consegnati al referente, che provvederà al
successivo inoltro, tramite agenti di polizia municipale, al responsabile del procedimento.
§ 32. Confezione del plico con il materiale da restituire.
Nel cestone verde in dotazione alla sezione il responsabile inserisce tutte le carte relative alle
operazioni già compiute, le matite utilizzate per l’espressione del voto, il materiale di cancelleria, il
manifesto, l'urna debitamente piegata.
Il cestone viene chiuso e lasciato, assieme alle cabine elettorali, all'interno della sezione.
CALL CENTER ufficio elettorale: 051 – 219.41.70
- UFFICIO ELETTORALE: telefono: 051/219 42 22 (centralino) - 219 42 48 - - 219 42 45 - - 219 42 25 -
- 219 42 27 -
- 219 42 43 - - 219 42 23 - - 219 42 36 -
- fax: 051/219 42 21
- SETTORE GARE: telefono 051/60 18 613 - 60 18 623
- SERVIZI TECNICI (Per interventi di manutenzione): telefono 800 600166
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Istruzioni per i seggi elettorali - Comitato Articolo 33