CODICE ELETTORALE POLITICO E D AMMINISTRATIVO C O M P I L A T O DAL PROFESSORE ATTILIO BRIJMALTI Deputato al Parlamento. TORINO UNIONE TIPOGRAFIGO-EDITRIGE. 33, Via Carlo Alberto, 33; 1892 La Società Editrice intende riservarsi i diritti di Proprietà letteraria per la presente compilazione. PREFAZIONE Le elezioni politiche, amministrative e speciali sono fattori essenziali della vita pubblica di un paese retto a sistema rappresentativo. Importa ad ogni cittadino, ma specialmente a coloro che tengono qualsiasi ufficio pubblico o vi aspirano, c o noscere esattamente e completamente, non solo i testi delle leggi che regolano le elezioni medesime, ma altresì il modo come ciascuna disposizione di esse è stata interpretata. Il Codice elettorale politico si compone di dispo- sizioni tolte da leggi diverse. L a legge piemontese del 18 marzo 1848 venne dapprima modificata nel 1859 e nel 1860; la legge del 1860 venne estesa il 17 dicembre a tutto il Regno, e successivamente modificata dalle seguenti: 1" Legge 3 luglio 1875, n. 2610, serie 2% conosciuta col nome di legge Bonfadini, che modifica l'articolo 100 della legge del 17 dicembre 1860 ; 2" Legge 13 maggio 1877, n. 3830, serie 2% sulle incompatibilità parlamentari che modifica gli articoli 97 e seguenti della legge 17 dicembre 1860; Legge elettorale 22 gennaio 1882, n. 599, serie 3'S che contiene la maggior parte delle disposizioni su questa materia; Legge 7 maggio 1882 che concerne lo scrutinio di lista; Legge 5 luglio 1882, sulle incompatibilità amministrative ; E. D. 24 settembre 1882, n. 999, che approva il testo unico della legge elettorale politica composta delle due precedenti, la quale perciò occorre raramente citare ; 7» Legge 30 dicembre 1882, n. 1150, serie 3% sul giuramento politico ; Legge sui prefetti 14 luglio 1887, n. 4711, serie 3^, che abrogò i primi due paragrafi dell'articolo 7 della legge 13 maggio 1887, n. 3830; 9» Legge 3 maggio 1888, n. 5381, serie 3^, che eccepisce dall'obbligo della rielezione i deputati nominati ministri o sottosegretari di Stato ; 10^. Art. 238 della legge comunale e provinciale 10 ottobre 1889, n. 5921, serie 3 ^ 11®. Legge 5 maggio 1891, n. 210, serie 4^, che abohsce lo scrutinio di lista; 12^. Legge 28 giugno 1892, n. 315, serie 4^, che modifica alcune disposizioni del titolo III della legge elettorale politica 24 settembre 1882. La prima parte del Codice contiene queste di- XI verse leggi tra loro coordinate come sarebbero se il Governo avesse avuto facoltà di pubblicarne un testo unico. A più chiara intelligenza, abbiamo innestate queste varie leggi sulla principale, del 24 settembre 1882, sostituendo agli articoli di questa abrogati gli articoli di leggi posteriori, e conservando il loro numero a tutti gli articoli, che dividiamo, occorrendo, in paragrafi; due legginuovesi riferiscono ad un solo articolo di altre precedenti, ed hanno speciale numerazione. Confidiamo che i lettori troveranno così tutte le disposizioni relative alle elezioni politiche al loro posto naturale, mentre potranno sempre leggere nell'appendice il testo completo delle minori leggi, che per necessità abbiamo dovuto spezzare nel Codice. Abbiamo aggiunto, anche questi nel loro posto logico, alcuni articoli dello Statuto fondamentale del Regno 4 marzo 1848, e le disposizioni del regolamento della Camera relative alla verifica delle elezioni, nonché il Regolamento interno del 4 dicembre 1868 della Giunta permanente incaricata di tale verifica. Nel commento abbiamo tenuto conto di tutte le decisioni delle Commissioni provinciali per gli appelli elettorali, delle Corti d'appello, della Corte di cassazione di Roma, del Consiglio di Stato, della Giunta delle elezioni, della Camera dei deputati, XII nonché delle istruzioni ministeriali e delle opinioni dei più autorevoli commentatori. Abbiamo pubblicato in nota anche le principali modificazioni alle leggi elettorali proposte dalla Commissione parlamentare del 1892, che ebbe a relatore prima l'on. Genala, e poi l'on. Brunialti, disposizioni che solo per difetto di tempo la Camera non potè accogliere insieme alle altre della legge del 28 giugno 1892. Per le elezioni amministrative noi abbiamo una legge abbastanza recente, il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. D. 10 ottobre 1889, n. 5921, serie Molte disposizioni di questa legge relative alle elezioni sono conformi a quelle della legge comunale e provinciale del 20 marzo 1865: altre sono tolte dal testo unico della legge elettorale pohtica approvata con R. D. del 24 settembre 1882, n. 999, serie Per le une e per le altre, ma specialmente per le disposizioni tolte dalle leggi del 1865 e del 1882, hanno valore le decisioni delle Deputazioni provinciali e delle Giunte provinciali amministrative, delle Corti d'appello, della Corte di cassazione di Roma e del Consiglio di Stato, nonché le istruzioni ministeriali, e le opinioni dei più illustri giureconsulti che si occuparono di questa materia o commentarono l'intero testo della legge. xm In tutto abbiamo cercato di conseguire i massimi pregi dell'esattezza e della brevità, non tralasciando neppure le numerose decisioni contraddittorie, e citando sempre esattamente le fonti cui il lettore potrà attingere le ragioni ed i precedenti che condussero alle conclusioni da noi riferite. Il Codice elettorale politico ed amministrativo non è solamente fatto per i pubblici amministratori, pei legali, pei segretari comunali, per gli uffici elettorali, per i candidati; esso è utile ad ogni ordine di cittadini, chè tutti sono chiamati a partecipare alla vita pubblica ed a vigilarne l'andamento. E così speriamo che esso riuscirà utile a tutti, e servirà di guida per i numerosi uffici elettivi cui sono T'hiamati i cittadini. PARTE I. ELEZIONI POLITICHE CODICE ELETTORALE FOLITIGO E A-M:IVI:IN-ISTFV.A.TIVO TITOLO I. Delle condizioni per essere elettore e del domicilio politico. AKT. 1. — (Art. 1, testo unico legge elettorale politica, 21 settembre 1882). — Per essere elettore è richiesto il concorso delle seguenti condizioni : Di godere, per nascita o per origine, dei diritti 'ivili e politici del Regno. Quelli che, ne per l'uno, nò por l'altro degli accennati titoli, appartengono al Ee^'110, se tuttavia italiani, partecipano anch'essi alla qualità di elettori, ove abbiano ottenuta la naturalità per Decreto Reale, e prestato giuramento di fedeltà al He. I non italiani possono entrare nel novero degli elettori, solo ottenendo la naturalità per legge; Di avere compiuto il ventunesimo anno di età ; 3" Di saper leggere e scrivere; 4" Di avere uno degli altri requisiti determinati negli articoli seguenti. 1. Cittadinanza. Possono essere elettori politici quando abbiano acquistato la naturalità per Decreto Reale e prestato giuramento di fedeltà al re gli italiani del Trentino, di Trieste ecc., che in diverse occasioni manifestassero il desiderio di essere uniti al Regno d'Italia ; mentre ò dubbio se lo possano gli italiani di Nizza, della Corsica, di .Alalta, del Canton Ticino, dei Grigioni, ecc. che rinunciarono esplicitamente alia cittadinanza italiana o non 1 — BRUNIALTI, Cod, Elettorale. 2 LefH!'^ elettorale politica mostrarono mai il desiderio di averla. La legge ha avuto riguardo al criterio certo e definito del confine geografico ed etnografico della nazione, non a quello del confine politico. — {Riv.amm.^ 1869, pag. 887; Lec/ge^ ix, ii, 355; — Corte d'app. di Venezia, 3 settembre 1869; — Corte d'app. di Casale, 18 agosto 1870; Riv. amm., 1810,.SW-, Legge^ XI, li, 18;. 2. La disposizione dell'art. 1, comma 1, può essere invocata dai cittadini di quelle provincie italiane che, soggette a dominio straniero, affrettarono coi loro voti Tunionc alla patria comune, non dai cittadini di quelle provincie che hanno un governo nazionale del quale il Governo italiano ha riconosciuto l'esistenza, e col quale si trova in buone relazioni di amicizia. — {Riv. amm.^ 1854, p. 258; — Corte d'app. di Torino, 30 settembre 1870; Riv. amm.^ 187], pag. 125; — Corte d'app. di Casale, 30 giugno 1883; Giur. it., 1883, xxv, parte ii, pag. 459-460). 3. Lo straniero non può acquistare la cittadinanza altrimenti che per legge o per decreto reale, e non sono ammessi gli equipollenti. Non si può perciò presumere cittadino chi ha occupato cariche municipali, od ebbe anche da lunghissimo tempo dimora o domicilio nel llegno ; così un cittadino, per quanto a lungo dimori in paese estero, non perde la propria nazionalità. — (Corte d'app. di Torino, 13 agosto 1867 ; — Consiglio di Stato, 27 settembre 1875). 4. Un Consiglio comunale può concedere a stranieri la |ittadinanza, ma questa concessione dà un semplice titolo onorifico, onde non derivano diritti e doveri uè pel comune, nò per l'individuo cui è dato. Se anche conferita ad un italiano, non gli dà il diritto elettorale amministrativo nel comune, e tanto meno può dare ad uno straniero il politico. — (Ministero dell'interno, Note 15 agosto 1868, 7 luglio 1870). 6. L'inscrizione nella lista di leva di uno Stato estero non importa la perdita dei diritti civili e nemmeno dei diritti politici, quando quell'inscrizioue fu fatta per semplice formalità, mentre l'inscritto era esente anche per le leggi italiane dal servizio attivo. — (Corte d'app. di Casale, 19 giugno 1854). Condizioni per fessure elettore 3 6 . Non può produrre la perdita della cittadinanza il fatto d'aver servito uno Stato estero col consenso del Governo italiano, l'essersi arruolato nelle sue milizie volontario o l'aver per esso combattuto. — (Corte d'app. di Bologna, 15 die. 1873). 7. Tutte le controversie relative alla perdita o al ricupero della cittadinanza italiana, e le questioni di domicilio sollevate intorno alla capacità legale di un cittadino ad essere elettore, sono devolute alla competenza dell'autorità giudiziaria. — (Consiglio di Stato, 4 giugno 1872). 8. Colui che e nato in Italia da oriundo straniero, il quale pure vi è nato e vi è stato sempre domiciliato lino alla morte, deve considerarsi, agli elfetti dell'elettorato politico, cittadino italiano, e, non trovando quindi per lui applicazione l'articolo 8 del Codice civile, e inattendibile e nulla la scelta da esso fatta della nazionalità straniera. — (Corte di cass. di lloraa, 20 agosto 1889, Zabet c. Prel'etto di Livorno e Procuratore generale del Re presso la Corte d'appello di Lucca; Legge, 1° Sem. 1890). 9. La naturalizzazione accordata allo sti'aniero per rescritto da un Principe assoluto nella pienezza della sua potestà, quando non esisteva distinzione alcuna tra naturalizzazione per decreto e naturalizzazione per legge, equiparò lo straniero al cittadino, attribuendo a quello la piena cittadinanza. Egli ha però diritto di essere inscritto nelle liste elettorali politiche. — (Corte di cass. di Roma, 17 settembre 1889, Maurocordato c. Prefetto e Sindaco di Livorno; I.a Legge, 1° Sem. 1890). 10. L'iscrizione nel libro della nobiltà seguita per sovrani rescritti del granduca di Toscana equivale alla grande naturalità per l'acquisto della cittadinanza, perchè se la nobiltà formava allora una casta privilegiata di cittadini, 0 almeno era riguardata come tale a titolo d'onore, essa presupponeva necessariamente la qualità di cittadino, di cui era parte e parte distintissima secondo le consuetudini e gli statuti di quel tempo. — (Corte d'app. di Firenze — P. Min., 12 die. 1887 ; Camera dei dep.. Coli, di Livorno, eletto Maurocordato, marzo 1891). 11. Se dal corpo elettorale sia proclamato eletto chi non 4 LefH!'^ elettorale politica abbia la qualità di cittadino italiano, la Camera deve annullarne l'elezione, limitandosi con ciò a riconoscere se nei modi legali consti o non consti della qualità di cittadino nell'eletto. — (Cam. dei dep., Coli, di Livorno, eletto Maurocordato, marzo 1891). 12. La condizione della cittadinanza per gli effetti della legge elettorale si prova mediante gli appositi certificati rilasciati dagli uffici di stato civile; a tal uopo giovano le copie degli atti dello stato civile, e delle leggi o dei decreti di naturalità, od i certificati che contengono la attestazione dell'esistenza dei fatti che inducono la condizione della cittadinanza. Possono bastare le copie od i certificati degli atti di nascita, o di altri atti pubblici, in cui sia indicato il nome del padre e della madre, e le altre circostanze di fatto da cui secondo 1 casi può dipendere la cittadinanza. — (BRUNIALTÌ, Appendice, al commento della legge elettorale politica. Torino, Un. Tip.-edi 188.5, pag. 5 e 6). 13. In materia elettorale il possesso di stato della qualità di cittadino giova come presunzione relativa, finché non è distrutta dalla prova contraria. L'ammissione di un individuo in un ufficio in cui si richiede la condizione della cittadinanza, è preceduta dall'esame accurato dei documenti che possono giustificarla, perciò l'iscrizione nelle liste elettorali dagli anni antecedenti è prova sufficiente della cittadinanza dell'iscritto. — (Cass. di Parigi, 24 marzo 1863; DALLOZ, Jurisprudence generale^ 1863, i, 137; — Corte app. Torino, 13 die. 1878; — CALVINO, Raccolta di giurisprudenza elett. ital.^ n. 10). 14. Età. Soltanto i minori che compiono il ventunesimo anno non più tardi del 30 giugno dell'anno in cui chieggono l'iscrizione hanno diritto di essere iscritti nelle liste elettorali politiche. — (Corte d'appello di Modena, 15 settembre 1885, Magotta; Giiirisp. ital, 1886, 2, 144). 15. La prova dell'età è fornita dall'atto di nascita; perciò si devono rilasciare i richiesti atti di nascita gratuitamente e su carta libera. L'atto di nascita può essere supplito dall'atto di matrimonio (DALLOZ, 1863, i, 137); dal contratto di matrimonio; da un libretto d'operaio (18 marzo 1863, Cass. di Parigi), o da altri equipollenti, Condizioni per fessure elettore 5 che valgano a darne la certezza; non basta il semplice giuramento. — (Cass. di Parigi, 23 novembre 1874; DALLOZ, 1875, I, 7 5 ) . 16. Se il cittadino non è in grado di presentare il suo atto di nascita, può supplirvi con un atto di notorietà, che contenga la dichiarazione giurata di 5 testimoni, i quali indichino il nome e cognome del cittadino, il luogo e il tempo della nascita. Può anche bastare qualsiasi documento autentico da cui risulti constatata la data della nascita. 17. L'età indicata nelle liste elettorali dell'anno antecedente è presunzione sufficiente per provare l'età legale dell'elettore, salvo che sia fornita dai [cittadini, che ne chiedono la cancellazione, la prova autentica del fatto contrario. — (Corte d'app. di Torino, 13 dicembre 1878; — Corte d'app. di Lucca, 19 gennaio 1879; — CALVINO, n. 8, 10; — BAVALIER, Dict. de droit élect., voc. Electeur, n. 8, ediz.). 18. II computo dell'età si fa de die in diem^ e perciò se un cittadino fosse nato 21 anni innanzi, un momento avanti la mezzanotte del 30 giugno, avrebbe diritto di essere iscritto nelle liste elettorali, mentre se fosse nato uti momento dopo la mezzanotte, compirebbe i 21 anni più tardi del 30 giugno, e potrebbe essere compreso tra gli elettori solo nell'anno successivo. 19. Leggere e scrivere. La naturale scrittura di pochi segni che si uniscono fra loro è cosa diversa dalla conoscenza delle lettere, per cui chi trascrive male ed a stento e copiando lettera per lettera alcune parole, non può dirsi che sappia leggere e scrivere. Per escludere l'analfabetismo è necessario sapere scrivere parecchi nomi diiferenti dal proprio. Non è scrivere tirare alla meglio poche linee e metterle insieme stentatamente in modo da raffigurare lettere ; questo è un modo puramente meccanico, iìglio di sforzo imitativo, e non dell'abitudine richiesta di scrivere. — (Corte d'app. di Genova, 23 luglio 1880; ~ Corte d'app. di Catanzaro, 10 ottobre 1879) (1). (1) Gli Uffici elettorali, la Giunta delle elezioni e la Camera tennero quasi costantemente per valide anclie le schede evidentemente meg-lio disegnate che scritte, o vergate col mezzo 24 LefH!'^ elettorale politica 2 0 . Un cieco che non sia in grado di scrivere non può essere iscritto nelle liste elettorali, perchè non ha alcun mezzo di votare senza violare il segreto della votazione colle formalità imposte dalla legge italiana sotto pena di nullità delle elezioni. Invece se un cieco sa e può scrivere, si trova in condizione di disporre di un voto spontaneo e libero senza compromettere il segreto della votazione. — (Corte d'app. di Catanzaro, 24 maggio 1887), 21. L'iscrizione nelle liste elettorali degli anni precedenti basta a presumere la capacità dell'inscritto a leggere e scrivere. — (Giunta elez., Coli, di Eiccia, Legisl. X I I ; — Corte d'app. Torino, 13 dicembre 1878, ecc.). 22. Se sorge il dubbio che sappia leggere e scrivere un cittadino il quale chieda la sua iscrizione, per titoli censitari od altri, dai quali tale capacità non risulti implicitamente comprovata, le Giunte comunali o le Commissioni provinciali potranno accertarsene con un esperimento. Questo può essere ordinato dalle Giunte comunali, come prescriveva l'art. 101 per gli elettori dell'art. 100, oppure dai Consigli comunali o dalle Commissioni provinciali (Corte app. di Cagliari, 9 agosto 1866 ; — Corte d'app. di Casale, 8 ottobre 1868) ; può essere finalmente ordinato di appositi calchi o con altri sotterfugi, da elettori che non sapevano scrivere più di uno o due nomi, insegnati loro talvolta a grande stento nei giorni precedenti alla elezione. Giova riferirsi, del resto, alla relazione dell'on. Zanardelli. « La sola operazione meccanica del vergare le lettere che c o m p o n g o n o un nome e c o g n o m e é tutto ciò che si richiede per adempiere alla condizione m e d e s i m a : sicché, prima delle elezioni, un certo numero di elettori, che non sapesse l e g g e r e né scrivere, potrebbe venir impratichito nello sgorbiare i segni che indichino in qualche m o d o il candidato per cui l'elettore deve votare. Infatti la giurisprudenza così amministrativa, come giudiziaria, sancita anche da recenti sentenze della Corte Suprema di R o m a , stabilisce, che ad escludere in una persona la qualità di analfabeta basti l'attitudine necessaria a poter riempire di propria mano le schede delle votazioni o ad accertarsi da sé che altri le abbia riempite conformemente a l suo dettato, né tampoco occorra che sappia l e g g e r e correttamente tutti i n o m i scritti sulle schede altrui — (ZANARDELLI, Relazione, 1882, pag. 42-43). Condizioni per fessure elettore 25 dalla stessa Corte d'appello. — (Corte d'appello di Genova, 1 agosto 1877). ART. 2. — (Id. art. 2). — Sono elettori quando abbiano le condizioni richieste ai numeri 1, 2 e 3 dell'artieolo precedente, coloro die provino d'aver sostenuto con buon esito l'esperimento prescritto dalla legge e dal regolamento sulle materie comprese nel corso elementare obbligatorio. Sono elettori indipendentemente dalla indicata prova : 1" I membri effettivi delle accademie di scienze, di lettere e di arti costituite da oltre dieci anni ; i membri delle camere di commercio ed arti; i presidenti, direttori e membri dei consigli direttivi delle associazioni agrarie e dei comizi agrari ; 2" I delegati e sopraintendenti scolastici ; i professori e maestri di qualunque grado, patentati o semplicemente abilitati all'insegnamento in scuole o istituti pubblici 0 privati ; i presidenti, direttori o rettori di detti istituti e scuole ; i ministri dei culti ; Coloro che conseguirono un grado accademico od altro equivalente in alcuna delle università e degli istituti superiori del Kegno ; i procuratori presso i tribunali e le corti d'appello ; i notai, ragionieri, geometri, farmacisti, veterinari ; i graduati della marina mercantile; gli agenti di cambio e sensali legalmente esercenti ; coloro che ottennero la patente di segretario comunale : Coloro che conseguirono la licenza liceale, ginnasiale, tecnica, professionale o magistrale ; e coloro che superarono l'esame del primo corso di un istituto 0 scuola pubblica di grado secondario, classica o tecnica, normale, magistrale, militare, nautica, agricola, industriale, commerciale, d'arti e mestieri, di belle arti, di musica, e in genere di qualunque istituto o scuola pubblica di grado superiore all'elementare, go- 8 LefH!'^ elettorale politica veniativa ovvero pareggiata, riconosciuta od approvata dallo Stato ; 5" Coloro che servirono effettivamente sotto le armi per non meno di due anni, e che, per il grado della loro istruzione, vennero esonerati dalla frequentazione della scuola reggimentale, o la frequentarono con profitto; 6" I membri degli ordini equestri del Regno ; 7° Coloro che per un anno almeno tennero l'ufficio di consiglieri provinciali o comunali, o di giudici conciliatori o viceconciliatori in conformità delle leggi vigenti; di vicepretori comunali, di uscieri addetti all'autorità giudiziaria; e coloro i quali, per non meno di un anno, furono presidenti o direttori di banche, casse di risparmio, società anonime od in accomandita, cooperative, di mutuo soccorso o di mutuo credito legalmente costituite, od amministratori di opere pie; 8" Grli impiegati in attività di servizio, o collocati a riposo con pensione o senza, dello Stato, della Casa Reale, degli ufìici del Parlamento, dei regi ordini equestri, delle provincie, dei comuni, delle opere pie, delle accademie e corpi indicati nel n'' 1 del presente articolo, dei pubblici istituti di credito, di commercio, d'industria, delle casse di risparmio, delle società ferroviarie, di assicurazione, di navigazione, e i capi 0 direttori di opifici o stabilimenti industriali che abbiano al loro costante giornaliero servizio almeno dieci operai. Sono considerati impiegati coloro i quali occupano, almeno da un anno, innanzi alla loro inscrizione nelle liste dettorali, un ufficio segnato nel bilancio della relativa amministrazione e ricevono il corrispondente stipendio. Non sono compresi sotto il nome di impiegati gli uscieri degli uffici, gli inservienti, o tutti coloro che prestano opera manuale ; Condizioni per fessure elettore 9 9° Gli ufficiali e sottoufficiali in servizio e quelli che uscirono con tal grado dall'esercito o dall'armata nazionale, colla limitazione di cui all'articolo 14 ; 10" I decorati della medaglia d'oro o d'argento al valore civile, militare e di marina, o come benemeriti della salute pubblica ; 11'^ I decorati della medaglia dei Mille, e coloro ai quali fu riconosciuto, con brevetto speciale, il diritto di fregiarsi della medaglia commemorativa delle guerre per l'indipendenza e }'unità d'Italia. 23. Chi frequenti regolarmente una scuola di grado superiore all'elementare deve essere inscritto nelle liste elettorali, valendo per esso la presunzione che abbia superato gli esami di questa, — (Corte d'app. di Brescia, 17 luglio 1882; Riv. amm., 1882, pag. 688). 24. li saper leggere e scrivere senza il concorso di altri requisiti non è titolo suificiente all'esercizio del diritto elettorale politico. — (Corte d'app. di Torino, 6 settembre 1889; Riv. di dirilto pubb., voi. I, pag. 106; — Corte d'app. di Milano, 17 luglio 1891; ivi, voi. II, p. 826). 26. Accademie. Hanno diritto di essere inscritti nelle liste elettorali tutti i membri delle Accademie, effettivi e corrispondenti, residenti e non residenti, sia che prendano 0 nou parte ai lavori delle medesime. — (Legge elett. 1848; id. del 1860). 26. La nomina dei soci delle Accademie è valida quando sia fatta secondo gli statuti delle medesime debitamente approvati, — (PRESTANDBEA, Comment., I, pag. 209, 210). 27. Comizi e assoc. agrarie. Ha titolo ad esser inscritto nelle liste elettorali chi fomia parte dei Consigli di direzione dei Comizi agrari per elezione dell'assemblea generale del Comizio, che ha luogo nel mese di marzo di ogni anno, secondo le norme prescritte dal regolamento del 20 febbraio 1867. 28. S'intendono per associazioni agrarie tutte le riunioni permanenti e regolamentate di cittadini per lo scopo di promuovere lo sviluppo dell'agricoltura e delle industrie affini. E sono precisamente quelle che si allontanano 10 LefH!'^ elettorale politica dall'organismo stabilito pei Comizi agrari, e che nel termine dell'art, 5 del decreto del 1866 non dichiararono al prefetto di trasformarsi secondo quelle prescrizioni. Si aggiungono le altre che sono state fondate prima o dopo il 1866 in una località, che non può essere sedo di un Comizio agrario, ovvero dove un Comizio agrario già esista. 29. Le associazioni agrarie per godere della facoltà concessa dalla legge elettorale devono al pari dei Comizi agrari essere riconosciute od approvate per decreto reale, ed i componenti delle Direzioni devono essere eletti secondo gli statuti e regolamenti approvati dal Ee. 30. La prova della qualità di membro della Direzione di un Comizio agrario o di una associazione agraria risulta da un certificato del presidente o di chi ne fa le veci, purché conforme alle condizioni imposte dalla legge, 0 da altri documenti. 31. La semplice qualità di associati agrari, senza giustificazione, massime del censo richiesto dalla legge elettorale politica, non conferisce diritto all'elettorato. — (Cass. Roma, 22 marzo 1887, Procura Gen. di Napoli c. Amigone; Corte Siipr., xn, pag. 237 ; — id., 24 giugno 1888, comune di Vastogirardi; Temi Eom., viii, pag. 306; — Corte d'app. di Torino, 24 giugno 1888; Riv. amm., 1889, pag. 800). 32. Attestati scolastici. Per ottenere l'iscrizione sulle liste non occorre il diploma di laurea ; basta la licenza, un certificato qualsiasi di appartenere all'Università, l'assolutoria, un attestato d'esame annuale, la tessera o libretto d'iscrizione. — (Corte d'appello di Verona, 19 giugno 1870; Riv. amm., 1871, pag. 240-241 ; — Corte d'appello di Catania, 22 ottobre 1871; Riv. amm., 1871, pag. 141; 1869, pag. 120; 1873, pag. 337, ecc.). 33. Per la iscrizione nelle liste non basta la semplice notorietà di aver frequentate le scuole classiche o tecniche, ma occorre il certificato a norma di legge. — (Corte d'app. di Brescia, 17 luglio 1882; Riv. amm., 1882, p. 668). 34. Procuratori. Per essere inscritto nell'albo dei Procuratori presso una Corte d'appello od un Tribunale civile e correzionale, è necessario : essere cittadino dello Stato ; giustificare la propria moralità ; aver raggiunta l'età maggiore; provare di aver compiuti i corsi e soste- Condizioni per fessure elettore 11 miti gli esami stabiliti dalle discipline universitarie per lo stadio del diritto civile e penale, del diritto commerciale e della procedura civile e penale ; aver atteso per due anni almeno alla pratica forense presso un Procuratore esercente ; aver sostenuto un esame teorico e pratico, verbale e per iscritto, davanti ad una Commissione, composta a tenore del Kegolamento. — (Legge 6 giugno 1874, art. 39 ; Kegol. relativo, art. 20, 21, 59), 35. Notai. Per esercitare l'ufficio di Notaio, si domandano i seguenti requisiti: cittadinanza; età d'anni 21 e preferibilmente 24 ; certificato di moralità ; compimento dei corsi di istituzioni di diritto romano comparato. Codice civile, procedura civile, diritto commerciale, diritto penale; pratica di due anni dopo l'esame; esame di idoneità dopo la pratica. — (Legge 25 luglio 1875, art. 5). 36. Ragionieri. L'ufficio di Ragioniere è esercitato da coloro che hanno conseguito la patente in seguito agli studi percorsi presso la sezione di commercio e di ragioneria negli Istituti tecnici. Sono equiparati a questi tutti coloro elle possiedono un qualsiasi documento pubblico che dia loro tìtolo a questo ufficio o ad altro equipollente, come quello di liquidatore. 37. Geometri. I Geometri possono essere inscritti sebbene non laureati, anche in quelle provincie dove la laurea era loro necessaria (Corte d'appello di Venezia, 18 dicembre 1868; Riv. amm.^ 1869, pag. 129). — Possono pure essere inscritti tutti coloro che esercitano l'ufficio di geometri, agrimensori, ecc., in virtù di disposizioni anteriori all'istituzione delle sezioni di agrimensura presso gli Istituti tecnici, purché ne possiedano un titolo o documento pubblico conforme alle disposizioni vigenti nel luogo e nel tempo in cui si è acquistato. 38. Farmacisti. Per poter condurre una farmacia occorre essere munito di patente di idoneità, ed esservi autorizzato da speciale permesso del prefetto. Per conseguire la detta patente si domandano condizioni diverse nelle diverse regioni d'Italia. — (Regolamento 1874, articolo 97; R. Decreto 1877; Piemonte, RR. patenti 16 marzo 1839; Liguria, RR. patenti 0 gennaio 1841 ; Sardegna, RR. patenti 4 ottobre 1842 ; Provincie Napoletane, 12 LefH!'^ elettorale politica E. decreto 10 aprile 1850; Provincie Lombarde e Venete, Notif. govern. 10 ottobre 1835 ; Parma, Decreto 10 ottobre 1817 ; Modena, Decreto 7 luglio 1851 ; Provincie ex Pontilìcie, Ordin. 15 novembre 1856; in Toscana l'esercizio e la professione sono liberi, salve le disposizioni generali e le penali : in generale, oltre alle due condizioni suespresse, si domanda l'età d'anni 21 e una cauzione). 39. Sotto il nome di farmacisti s'intendono anche quelli che senza avere farmacia propria, adempiuto alle condizioni prescritte dalle disposizioni generali e speciali, prestano servizio in una farmacia altrui. 40. Non sono compresi in questa disposizione della legge gli erbaiuoli o semplicisti, ed i droghieri, che possono essere elettori per altri titoli. 41. Veterinari. Per i veterinari si domanda una patente di idoneità ma, a differenza dei medici e dei chirurghi, possono esercitare la loro professione anche senza patente, se alla promulgazione del Regolamento del 1874 la esercitavano legalmente, secondo le disposizioni vigenti nelle rispettive provincie. 42. Sono elettori, per analogia, i dentisti, i flebotomi e salassatori, anche se esercitano il loro ufficio senza laurea od altra patente, purché alle condizioni vigenti prima del Regolamento del 1874 nelle rispettive provincie, allo stesso titolo dei Veterinari e di altre categorie contemplate in questo articolo della legge. 43. Graduati della marina mercantile. Sotto la denominazione di graduati della marina mercantile vanno compresi i capitani c gli altri ufiiciali di bordo, i padroni, gli ingegneri e costruttori navali, ed i macchinisti. Gli ingegneri e costruttori navali hanno una patente accordata dal Ministero della marina. I capitani sono di lungo corso 0 di cabotaggio, i padroni possono comandare bastimenti in tutto il Mediterraneo ; così gli uni che gli altri devono essere patentati, alle condizioni stabilite dall'art. 62 del Codice per la marina mercantile. Sono considerati ufficiali di bordo (art. 66): il capitano in secondo, lo scrivano, il sottoscrivano, il medico-chirurgo di bordo, il macchinista in primo e il macchinista in secondo. I titoli necessari a questi uffici sono determinati dagli articoli 67 al 69 del ' Condizioni pcv ssssre BÌnttova 13 Codice suddetto. I capitani, ufficiali ed applicati di porto sono compresi nella categoria degli impiegati civili. — (Codice della marina mercantile, art. 3). 44. Agenti di cambio e mediatori. Gli agenti di cambio e sensali legalmente esercenti sono quelli che adempiono alle condizioni poste dal Codice di commercio e dalle leggi speciali. Devono avere : età maggiore, godimento dei diritti civili e politici, moralità notoria, idoneità all'esercizio della professione, e fare un deposito cauzionale da 1000 a 30 mila lire. — (Cod. di comm., 1882; Regolamento per l'esercizio del Cod. di comm. art. 26 a 39). 45. Non possono comprendersi nel novero dei Sensali legalmente esercenti, gli Spedizionieri di dogana, che non si ritennero compresi nell'identica disposizione della legge comunale e provinciale per l'elettorato amministrativo. — (Articolo 18, Palermo, 31 luglio 1880, Com. di Palermo c. Dep. prov. ; Circolo giuridico, xi, 331). 46. Segretari comunali. Secondo il Regolamento del 7 luglio 1889, per l'esecuzione della legge comunale e provinciale la patente d'idoneità di Segretario comunale è rilasciata dal prefetto della provincia in seguito ad esame subito innanzi una Commissione composta : a) del prefetto che la presiede ; è) di un consigliere della prefettura; c) di un segretario comunale scelti dal prefetto. La patente di segretario comunale rilasciata dal prefetto è sufficiente ad^ attribuire il titolo dell'elettorato, malgrado che chi l'avesse ottenuta non si fosse immesso nell'esercizio della professione conseguendo un posto di segretario presso qualche Amministrazione comunale. — (Art. 32). 47. Militari. I comandanti dei corpi sono autorizzati a rilasciare, insieme al congedo, l'attestazione che i militari frequentarono con profitto la scuola reggimentale. — (Circolare Min. della Guerra, 17 febbraio 1882). 48. Per la retta applicazione del n. 5 dell'art. 2 devonsi esaminare i congedi assoluti ed illimitati rilasciati ai militari di 1» categoria, e dove risulti in essi annotazione che sanno leggere e scrivere, devesi intendere che vennero esonerati per sufficiente istruzione dalle scuole reggimentali, oppure che le frequentarono con profitto. — (Circolare Ministero dell'Interno, 14 febbraio 1882). Legge elettorale politica 49. Il militare congedato dal servizio ha diritto alla iscrizione nella lista elettorale politica mediante la presentazione del brevetto di congedo, da cui risulti, avere esso frequentata la scuola reggimentale e saper leggere e scrivere, senza che siavi bisogno di altra prova o certificato per constatare il di lui grado d'istruzione. — (Cass. di Koma, 10 maggio 1884, Colombo e Napolitani c. Rosa ed altri; Giurisp. IL, 1883, i, 3, 169 ; Foro IL, ix, 1, 921 ; Ann.^ XVIII, 2, 128; Ciro. Giurid., xv, 253; Legge., xxiv, 2, 148; Corte Supr., ix, 342 ; — 6 giugno 1884, Florica, Cataldi, De Stefano c. Cappelli ed altri ; Giurisp. IL, 1883, i, 3, 200 ; Gazz. ProcAir., xix, 391 ; Circ. Giurid., xv, 320 ; Cort Supr., IX, 420 ; Legge, xxiv, 2, 436 ; — Trani, 10 sett. 1888, Santorsola, lUv. y'.,xm, 710; liiv. amm., xxxix, 832; — Corte d'appello di Genova, 28 settembre 1890, Pub. Min. contro 27 elettori politici; La Legge., 2" som. 1890). 50. La condizione dell'alfabetismo, agli effetti dell'elettorato politico, si deve ritenere provata a riguardo agli ex militari muniti della carta di congedo, contenente l'attestazione di 'sapere leggere e scrivere. — (Cassazione di Roma, 13 agosto 1890, Santoro Gubernale c. Cassola e prefetto di Siracusa; La Legge, 1" sem. 1891). 51. A coloro che hanno servito sotto le armi per meno di due anni, non è titolo sufficiente per essere iscritti nelle liste elettorali politiche la dichiarazione che si legge nel congedo del solo saper leggere e scrivere, ma occorre insieme l'attestazione che frequentarono la scuola reggimentale. — (Corte d'app. di Roma, 27 agosto 1889, P.M. c. 27 elettori politici; La Legge, 2" sem. 1889 ; — Corte d'app. di Parma, 17 agosto 1889; Riv. amm., 1889, p. 801). 52. L'iscrizione sulle liste elettorali politiche per chi non vanta altri titoli tranne quello di aver prestato effettivo servizio sotto le armi non può aver luogo sulla semplice notorietà o scienza della giunta municipale, ma occorre per la regolarità dell'iscrizione stessa un documento il quale comprovi che ha frequentato con profitto la scuola reggimentale o ne è stato dispensato per il grado di istruzione. — (Corte d'app. di Milano, 24 luglio 1882; Riv. amm., 1882, pag. 663; — Corte d'app. di Brescia, 17 luglio 1882; Riv. amm., pag. 668). Condizioni per fessure elettore 15 53. Perchè i militari congedati siano iscritti nelle liste basta l'iadicazione nei congedi ch'essi sanno leggere e scrivere. — (Corte d'app. di Catania, 22 ottobre 1883; Riv. amm., 1883, pag. 818; — Corte di cass. Eonia, 10 maggio 1884; lìiv. amm., 1884, pag. 526). 54. L'esser stato congedato col grado di caporale dell'esercito implica la prova del saper leggere e scrivere. — (Corto d'app. di Torino, 6 settembre 1889; Biv. di diritto ptihbliDo, I, pag. 315). • 55. I congedati dall'esercito hanno diritto ad essere iscritti sulla semplice esibizione del foglio di congedo da cui risulti che sanno leggere c scrivere. — (Corte d'app. di Trani, 10 settembre 1888; Riv. amm., 1888, pag. 832). 56. La dimostrazione di lunghi e ripetuti servizi militari non è sufficiente ad attribuire il diritto all'elettorato se non concorrono le condizioni contemplate nell'art. 2, n. 5. — (Corte d'app. di Casale, 16 luglio 188!}; Riv. amm., 1889, pag. 887). 57. Gli estratti dei fogli di congedo e dei libri di matricola autenticati dal notaio, contenenti le enumerazioni volute dalla legge sono attendibili. — (Corte d'app. di Genova, 1® luglio 1890; Sinossi, pag. 39). 58. Quando un cittadino è in grado di presentare un foglio di congedo illimitato dal servizio militare, che porti l'indicazione del [sapere egli leggere e scrivere, ciò gli basta per aver diritto ad essere iscritto nella lista elettorale politica, senza che sia tenuto a dimostrare di essere stato esonerato dal frequentare la scuola reggimentale o di averla frequentata con profitto. — (Corte d'app. di Milano, 29 luglio 1890; Giurispr. ital, 1891, ii, pag. 82). 59. Cavalieri. Sono elettori tutti gli insigniti di qualunque grado negli ordini equestri del Regno d'Italia, che sono : l'Ordine supremo della Santissima Annunziata, l'Ordine dei santi Maurizio e Lazzaro, l'Ordine militare di Savoia, l'Ordine civile di Savoia e l'Ordine della Corona d'Italia. 60. Consiglieri comunali. I consiglieri comunali analfabeti che fanno parte del Consiglio secondo l'articolo 30 a della legge comunale e provinciale 10 febbraio 1889, in quei comuni dove il numero degli elettori non ò almeno 16 LefH!'^ elettorale politica doppio di quello dei consiglieri da nominarsi, non hanno il diritto di essere elettori politici, mancando di una di quelle condizioni generali, necessarie a tutti, quale è quella del saper leggere e scrivere. — (BKUNIALTI, Commento, pag. 38). 61. Società e associazioni. Si ritengono legalmente costituite le Società in accomandita per azione, le Società anonime e cooperative, quando siano state contratte per atto pubblico secondo le norme degli articoli 87, 89 e 220 del Codice dì commercio, e siano state osservate le altre norme stabilite negli articoli successivi della medesima sezione. Le Società in accomandita semplice, di mutuo soccorso e mutuo credito si possono reputare legalmente costituite anche quando siano contratte per scrittura privata a norma degli articoli 87 e 88, e si adempiano le formalità dell'art. 90 e seguenti. Il certificato comprovante la legale costituzione delle Società commerciali è rilasciato dal cancelliere del Tribunale. 62. Impiegati. Gli impiegati godono del diritto elettorale anche se sono stati messi in disponibilità per motivi di salute e di famiglia o per altra scusabile ragione, o in aspettativa per la soppressione del posto in cui servivano 0 per la sopravvenuta diminuzione di personale. Il periodo della sospensione, al pari del tempo trascorso in aspettativa ed in disponibilità, deve essere considerato come passato in servizio effettivo anche per gli effetti della legge elettorale. — (BRUXIALTI, appendice, pag. 19). 63. Il messo comunale si considera come impiegato ed è perciò elettore politico. — (Corte d'app. di Milano, 10 luglio 1889; — Contra: Kiv. amm.^ 1889, pag. 721, che lo afferma inserviente). 64. L'insegnante di musica e l'organista stipendiato della parrocchia non sono per questo titolo elettori politici, — (Corte d'appello di Casale, 16 luglio 1889; Eiv. di dir. pub..^ I, 339). 65. Congedi militari. Il certificato di congedo sul quale è stata fatta menzione di una o più campagne della guerra della indipendenza nazionale, può tener luogo del brevetto della medaglia, del quale è cenno nel n. 11 del 2" articolo della legge (nota 4 marzo 1882, del Ministro della guerra) Coìidisioìd per essere elettore: il censo 17 in quella guisa che fu ritenuta sufficiente l'indicazione del saper leggere e scrivere, apposta sui fogli di congedo, por comprovare il grado d'istruzione dei militari voluto dal n. 5 dell'art. 2 della legge elettorale. L'indicazione delle campagne è apposta soltanto sul congedo assoluto e non sul congedo illimitato. ART. 3. — (Id. art. 3). — Sono parimenti elettori, quando abbiano le condizioni indicate ai numeri 1, 2 e 3 deirarticolo 1 : 1° Coloro che pagano annualmente per imposte dirette una somma non minore di L. 19,80 ; al regio tributo prediale si aggiunge il provinciale, non il comunale ; 2" Gli affittuari dei fondi rustici, quando ne dirigano personalmente la coltivazione e paghino un annuo fìtto non inferiore a L. 500 ; 3" I conduttori di un fondo con contratto di partecipazione nel prodotto, quando il fondo da essi personalmente condotto a colonia parziaria sia colpito da una imposta diretta non minore di L. 80 compresa la sovrimposta provinciale ; Coloro che conducono personalmente un fondo con contratto di tìtto a canone pagabile in generi, oppure con contratto misto di fitto e di partecipazione al prodotto, qiiando il fondo stesso sia colpito da una imposta diretta non minore di L. 80, compresa la sovrimposta provinciale ; 5" Coloro che pagano per la loro casa di abitazione e per gli opifici, magazzini o botteghe di commercio, arte o industria, od anche per la sola casa di abitazione ordinaria una pigione non minore : Nei comuni che hanno meno di 2,500 abit. di L. 150 In quelli da 2,500 a 10,000 id. » 200 Id. da 10,000 a 50,000 id. » 260 Id. da 50,000 a 150,000 id. » 330 Id. superiori a 150,000 id. » 400 2 — Kiu.'.MAL'n, Cod. Elettorale. 18 LefH!'^ elettorale politica 66. Imposte dirette. Le imposlo dirette che danno titolo all'elettorato a chi le paga in questa misura sono le seguenti : 1. Imposta sui terreni; 2. Imposta sui fabbricati ; 3. Imposta sulla ricchezza mobile. Alle parole " coloro che pagano un'annua imposta diretta ecc. ,„ nella discussione parlamentare si sostituirono le parole per imposte dirette, onde esprimere più chiaramente il concetto della logge, per cui il censo elettorale può essere composto anche di diverse imposte dirette. 67. Il decimo accordato ai Comuni sull'imposta di ricchezza mobile dall'art. 16 della legge 23 giugno 1878, n. 8903, deve computarsi per costituire le lire 19,80, ai sensi dell'art. 3 della legge elettorale. — (Cons. di Stato, 25 febbraio 1882; Biv. amm., 1882, pag. 157). 68. Non si possono calcolare nell'ammontare del censo elettorale le multe pagate dai contribuenti pel ritardato pagamento, perchè non sono vere tasse che dipendano direttamente dai ruoli delle imposte compilati sulla base dei redditi, bensì penali sancite dalla legge per compensare gli esattori dei danni che soifrono per il ritardato versamento. Neppure si possono computare le marche da bollo che si devono apporre sulle ricevute del pagamento. — (BKUNIALTI, Appendice, pag. 19). 60. Nello stabilire il diritto elettorale dei conduttori di fondi, di cui ai numeri 3 e 4, converrà ricorrere, a seconda dei casi, ai ruoli della imposta di ricchezza mobile, oppure a quelli della fondiaria. — (BEUNIALTI, Commento., pag. 60). 70. Nelle provincie dove la sovrimposta provinciale tocca 0 supera i trenta centesimi sulla principale erariale, il conduttore cui spetti una imposta di ricchezza mobile pel fondo da lui coltivato può essere iscritto senz'altro nelle liste elettorali. Però il conduttore del fondo, oltre ad avere 1 requisiti voluti dall'art. 1 della legge, dovrà sempre far risultare che l'imposta fondiaria o di ricchezza mobile, la quale grava il fondo da lui condotto, è debitamente a lui stesso valutata. — (Gire. Min. int., 5 febbr. 1882). 71. Le imposte di cui ai numeri 2 e 5, nel caso siano Coìidisioìd per essere elettore: il censo 19 per sè sole insufficienti, possono anche cumularsi tra loro ; cosi possono tra loro sommarsi quelle dei numeri 3 e 4, ma non possono queste imposte cumularsi altrimenti. 72. Devono essere cumulate con questi criterii le imposte pagate in tutto il Regno e quindi anche in collegi elettorali diversi. 73. Non basta la prova del valore locativo che può avere una casa abitata da un individuo per ottenere l'inscrizione sulle liste elettorali, ma ò necessaria una prova 0 documento dell'effettivo pagamento dei fitto contemplato nella tabella. 74. Il diritto pagato dagli utenti pesi e misure (Legge 23 giugno 1874, conforme all'art. 17 della legge 28 luglio 1861 n. 312) non può essere computato nel formare, il censo elettorale, non trattandosi di una vera imposta diretta. — (Corte d'app. di Casale, 8 ott. 1868; Riv. amm., 1870, pag. 127). 75. Il contributo per le opere idrauliche dì seconda categoria non si computa tra le imposte dirette che danno tìtolo all'elettorato. — (Min. dell'Interno; Riv. amm.^ 1889, pag. 304). 76. Il colono che abbandona un fondo in un comune per assumerne uno in altro comune deve essere cancellato dalle liste, a meno che abbia conservato nel comune il proprio domicilio, ed il fondo assunto nell'altro comune paghi almeno l'imposta di cui all'art. 3, n. 3; la data del contratto per la conduzione del nuovo fondo deve essere anteriore almeno di sei mesi al tempo stabilito dall'art. 20 per la revisione delle liste. — Cons. di Stato, 23 febbraio 1883; Riv. amm., 1883, pag. 233). 77. Il dazio di consumo, essendo una tassa indiretta, non può fornire titolo all'esercizio del diritto elettorale, neppure quando la riscossione avvenga per ruoli. — (Cass. Roma, 12 genn. 1884, comune di Rivarolo Ligure c. Deputazione provinciale di Genova; JMM., XVIII, 2, 38). 78. Il cittadino che fu inscritto nelle liste elettorali politiche in base al censo, quando perda questo requisito, deve essere cancellato, se non giustifichi che a suo favore concorre qualche altro fra i requisiti ii^^cati nell'art. 3 della legge 24 sett. 1882, testo — (Corte d'app. di Milano, 20 LefH!'^ elettorale politica 20 giugno 1886, Procura gen. in Milano c. Roden; Monit. M., XXVII, 729). 79. Colui che, pur avendo il censo, richieda di essere inscritto nella lista elettorale politica apponendo solamente la firma a piedi dell'istanza avanti un notaio, non ha diritto all'iscrizione, perchè per ottenerla è necessario che la domanda di cui sopra sia redatta intieramente di mano del richiedente. — (Cass. di Roma, 15 febbr. 188K; Giur. il., 1886, I, 3, 210; Ann., xx, 2, 100; Legge, xxvi, 2, 328; Corte supr., xi, 324). 80. Il diritto che si paga dagli utenti pesi e misure non può essere computato nel censo elettorale. — (Corte d'appello di Casale, 8 ottobre 1868-, Biv.Amm., 1870, p. 127). 81. Il decimo accordato ai comuni sulla imposta di ricchezza mobile dalla legge 24 agosto 1877, art. 72, non può essere detratto dal computo per la costituzione del censo elettorale di 19,80. — (Cons. di Stato, 17 die. 1882). ART. 4. — (ID. art, 4), — L'imposta PAGJATA sopra titoli di rendita pubblica o pareggiati alla rendita pubblica dello Stato non viene computata nel censo se quegli che domanda l'iscrizione nelle liste non giustihca il possesso non interrotto di quei titoli nei cinque anni anteriori. Per gli effetti di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 dell'articolo precedente, si richiede la data certa, che risulti da atti 0 contratti anteriori di sei mesi almeno al tempo stabilito dall'articolo 20 per la revisione delle liste elettorali. 82. Nei casi contemplati dai numeri 3 e 4 dell'art. 4 della legge elettorale, oltreché dell'imposta pagata allo Stato, si tiene conto della sovrimposta provinciale, in seguito all'applicazione dello stesso principio accolto nella computazione del censo elettorale. 83. La data certa del contratto di cui all'art. 4 deve essere soltanto anteriore al mese di settembre dell'anno precedente. 84. La Commissione provinciale per gli appelli elettorali e il Consiglio comunale, in seguito a reclamo, la Giunta Coìidisioìd per essere elettore: il censo 21 comunale d'ufficio possono esaminare se gli atti di locazione presentati per ottenere l'iscrizione nelle liste elettorali siano simulati allo scopo di ottenere l'iscrizione medesima. - (Per analogia, Corte d'app. di Torino, 11 luglio 1874; — id. di Catania, 12 marzo 1879; — id. di Casale, 9 sett. 1880 ; — PRESTANDREA, voi. I, p. 394-395). 85. S'intendono per rendite dello Stato tutte quelle dovute dallo Stato, delle quali la maggior parte trovansi inscritte sul Gran libro. Nella denominazione di rendite del Debito pubblico in genere si comprendono talora anche i frutti dei debiti redimibili ossia gli interessi annui dovuti sulle relative obbligazioni fino all'epoca in cui ne è compiuto il rimborso. I debiti inclusi separatamente nel Gran libro sono quelli che godono delle guarentigie e dei privilegi accordati al consolidato, ma soggiacciono a norme e condizioni speciali, stabilite colle leggi e coi contratti della rispettiva loro creazione. La maggior parte di questi debiti sono quelli che erano a carico dei cessati Stati italiani, e per ragioni speciali non furono unificati quando vennero riconosciuti a carico del Regno d'Italia, e sono complessivamente in numero di 27. Esìstono poi altri debiti dello Stato, i quali, sebbene non siano inclusi separatamente nel Gran libro, sono amministrati dalla Direzione generale del Debito pubblico (obbligazioni dei canali Cavour, id. della ferrovia Genova-Voltri, id. id. TorinoSavona-Acqui, id. id. Udine-Pontebba). A questi debiti non sono applicabili le leggi e i regolamenti sul Gran libro, ma le condizioni portate dalle disposizioni della loro creazione rispettiva e, in mancanza di questa, le leggi generali. Come tali sono tuttavia compresi nelle disposizioni del presente articolo della legge. — {Istruzione sull'ordinamento del Gran libro ecc., pubblicata dal Ministro delle Finanze, Firenze 1876). ART. 5. — (Id. art. 5). — Le imposte di cui al 1 dell'art. 3 si imputano a favore di chi abbia la piena proprietà dello stabile ; se la nuda proprietà trovasi separata dall'usufrutto, l'imputazione si fa a profitto dell'usufruttuario. 86. La disposizione dell'art. 5 della legge elettorale non 22 LefH!'^ elettorale politica sì applica ai diritti di uso e di abitazione, nè alle servitù stabilite per legge o per fatto dell'uomo, nè all'ipoteca, sebbene anche in questi casi il proprietario che paga l'imposta non abbia la piena proprietà dello stabile o del fondo, e il censo sia una presunzione più imperfetta della sua attitudine all'esercizio del diritto elettorale. — (BRUNIALTI, Commento, pag. 71). 87. In nessiin caso il proprietario può trarre un titolo elettorale dalla sua proprietà, quando sia limitata dall'usufrutto. — (Cam. dei Dep., Discussioni, 1882, p. 6151-6159). ART. 6. — (Id. art. 6). — Per la computazione del censo elettorale, le imposte su beni entìteutici sono attribuite per quattro quinti ali'enfiteuta, e per un quinto al padrone diretto ; quelle su beni concessi in locazione per più di trentanni si dividono in parti eguali fra lo catore e conduttore ; e questa attribuzione ha luogo in entrambi i casi, sebbene tutta l'imposta sia pagata per patto dall'enfìteuta o dal conduttore, oppure dal padrone diretto o dal locatore. 88. Le imposte prediali e tutti gli altri pesi che gravano il fondo sono a carico dell'enfiteuta. Ma le suddette disposizioni della legge non mutano, se anche per effetto di convenzione speciale venissero pagate dal proprietario diretto o concedente. Così si dica della locazione più che trentennale, nella quale pure il pagamento delle imposte può essere convenuto a carico del conduttore. — (BRUNIALTI, Commento, pag. 73). 89. L'imposta pagata pel fondo soggetto ad anticresi (Cod. civ. art. 1891, 1892) giova a colui che la paga e che ha l'usufrutto del fondo, a termini e per gli effetti dell'art. 5 della legge: dappoiché l'antìcresi in sostanza non è che un contratto di usufrutto coll'obbligo della resa di conto per l'usufruttuario, e dell'imputazione di questo usufrutto ad estinzione di un debito. — (MAGGI, Comvì., voi. 1, pag. 197 j. ART. 7. — (Id. art. 7). — I proprietari di stabili che la legge esonera temporaneamente dall'imposta fondiaria possono fare istanza perchè venga a loro spese Coìidisioìd per essere elettore: il censo 23 determinata l'imposta che pagherebbero ove non godessero la esenzione; di tale imposta si tiene loro conto per farli godere immediatamente del diritto elettorale. 90. Le esenzioni d'imposta prò tempore in seguito a disastri, infortunii, inondazioni, ecc., consentite da leggi speciali, non hanno influenza nella determinazione del censo elettorale, •— (BKUNIALTI, Commento, pag. 73, appendice pag. 23). 91. Non hanno effetto nella computazione del censo elettorale le esenzioni dalla tassa fabbricati consentite ai nuovi edifizi, ed altre somiglianti. — (PRESTANDREA, Commento, I, pag. 276-277) (1). 92. Se le imposte sospese sono poi ripartite negli anni successivi, l'aumento di contributo che ne deriva non può giovare ad un cittadino per farsi inscrivere nelle liste elettorali. (BRUNIALTI , Appendice^ pag, 23 ; — PRESTANDREA, Commento, I, pag, 278), (1) Come i cittadini possono ottenere che sia determinata l'imposta, die avrebbero dovuto pagare se non avessero goduto dell'esenzione % Io ritengo che l'istanza per la liquidazione non possa proporsi presso le autorità di revisione, che non ne lianno la competenza e mancano del personale e dei mezzi necessari per l'accertamento. L'art. 7 accorda ai cittadini suindicati la facoltà di chiedere la constatazione del censo, ma non sancisce che a procedervi siano incaricate le commissioni di revisione delle liste. Per la stessa ragione giudico che l'istanza sia irregolarmente iniziata presso le autorità giudiziarie. Ritengo invece che debba svolgersi davanti alle autorità amministrative, colle forme ordinate dalle leggi del regno per l'accertamento dei redditi imponibili, necessario all'applicazione delle imposte. Affermato tale principio, deve avvertirsi che per l'articolo ?. della legge del 2S maggio 1869 è stabilito, che nei compartimenti, in cui si trovano beni non censiti, le operazioni per l'accertamento della rendita netta non censita devono compiersi colle norme del R. Decreto del 2S giugno 1866, num. 3023. È adunque a ricorrersi alla disposizione di tale decreto, quando trattasi della specie dell'articolo 7 della legge elettorale politica. — (PRESTANDBE.\, 276, 277). 24 LefH!'^ elettorale politica 93. Qualora a motivo di circostanze straordinarie il Consiglio provinciale avesse deliberato di esentare o mitigare temporaneamente l'applicazione delle sovraimposte provinciali, nel censo elettorale non pnò comprendersi la tassa risparmiata. — (PRESTANDREA, I, p. 278). ART. 8. — (Id. art. 8). — Per costituire il censo elettorale stabilito al n° 1 dell'articolo 3 si computano tutte le imposte dirette pagate allo Stato in qualsiasi parte del Kegno. Al padre si tiene conto delle imposte che paga pei beni della sua prole dei quali abbia il godimento ; al marito di quelle che paga la moglie, eccettochè siano personalmente separati per effetto di sentenza passata in giudicato, o pel consenso dei coniugi omologato dal tribunale. 94. Per costituire il censo elettorale si computano anche le sovraimposte pagate in diverse provincie. — (Legge 17 dicembre 1860, art. 11. — BRUNIALTI, Comm., p. 74). 95. Si computano al marito le imposte pagate dalla moglie, se anche si trovino separati di beni per qualsiasi motivo. — (Ivi, ivi). 96. Il marito non puf» computare a suo favore le imposte che gravano sugli immobili dei figli minori della moglie, appunto perchè, essendo passata a seconde nozze, ha perduto l'usufrutto legale sui loro beni. ART. 9. — (Id. art. 9). — Per gli effetti elettorali le imposte pagate dai proprietari di beni indivisi o da una società commerciale sono calcolate per egual parte a ciascun socio. La stessa misura si applica nel determinare la compartecipazione dei soci nei diritti elettorali nascenti dalle disposizioni dell'art. 3 ai numeri 2, 3, 4 e 5. Dove l'uno dei compartecipi pretenda ad una quota superiore a quella degli altri deve giustificare il suo diritto presentando i titoli che lo provino. L'esistenza della società di commercio si ha per Coìidisioìd per essere elettore: il censo 25 sufficientemente provata da un certificato del tribunale di commercio indicante il nome degli associati. 97. Il socio del socio, come non ha diritti verso i terzi, così non deve uè può menomare i diritti di chi se l'è associato. 98. Se un socio non è persona fisica, ma società, a questa, non agli individui che la compongono, gioveranno e saranno calcolate le imposte pagate dalla società. 99. Se il paterfamilias abbia fatto figurare come contraente la moglie o un figlio minore nella colonia, mezzadria 0 locazione, provvedono gli articoli precedenti, tanto più se quest'intervento era diretto a dare maggiori garanzie al domino ; se invece ha chiamato in società qualche figlio maggiore di età, o qualche fratello od altro parente, allora si applica la disposizione della divisione secondo questo articolo. — (BRUNIALTI, Appendice, pag. 26). 100. Se la quota sociale o di partecipazione non sia virile, chi vanta una quota superiore deve presentare i titoli che lo provano ; il fatto che chi vanta quota superiore non è sconfessato da chi l'avrebbe minore è prova sufficiente contro l'uguaglianza della quota. — (Ivi, ivi). ART. 10. — (Id. art. 10). — I fitti pagati per beni appartenenti a società in accomandita od anonime, e le imposte sui beni spettanti a tali società, sono imputati nel censo dei gestori o direttori, fino alla concorrenza della loro partecipazione nell'asse sociale, della quale deve constare nel modo sovrindicato. 101. Parlando di gestori o direttori, la legge si riferisce anche agli amministratori delle società anonime e cooperative, i quali devono depositare, per garanzia della loro gestione, quel numero d'azioni che è determinato dall'atto costitutivo. In mancanza di indicazione si attribuisce ad ogni amministratore la cinquantesima parte del capitale sociale. La partecipazione dei gestori, direttori ed amministratori deve generalmente constare da un certificato del Tribunale di commercio. ART. N , — (Id. art. 11). — Le imposte dirette non sono computate per l'esercizio del diritto elettorale, 26 LefH!'^ elettorale politica se lo stabile non siasi posseduto anteriormente alle prime operazioni dell'anniiale revisione delle liste elettorali. Questa disposizione non si applica al possessore a titolo di successione, o per anticipazione di eredità. 102. Anche l'imposta di ricchezza mobile nou è computata se noa è dovuta fiu da prima che incomincino le operazioni elettorali. — (BBUNTALTI, Commento, p. 76-77). 103. La donazione fatta dal padre ai figli si considera come una anticipazione di eredità, e perciò la disposizione di quest'articolo è aplicabile anche ai donatari; altrettanto si dica della rinunzia dell'usufrutto legale che il padre fa in favore del figlio ; ma questa potrà giovare al figlio per determinare il di lui diritto all'elettorato soltanto quando egli abbia compiuto l'età di ventun anno, 104. Per essere inscritto nelle liste elettorali non occorre dimostrare l'effettivo pagamento dell'imposta corrispondente al censo elettorale. — (Progetto di legge elettorale Depretis; Atti parlamentari, Senato del Kegno, Discussione 19 dicembre 1881, pag. 2206-2238. Commento, pag. 77-85). — BKUNIALTI, ART. 12. — (Id. art. 12). — Le imposte dirette pagate da una vedova, o dalla moglie separata legalmente dal proprio marito, possono essere computate, pel censo elettorale, a favore di uno dei suoi figli o generi di primo o secondo grado da lei designato. Parimenti il padre che abbia il censo prescritto per l'elettorato può delegare ad uno dei suoi figli o generi, di primo o secondo grado, l'esercizio del diritto elettorale nel proprio collegio, quando egli non possa o non voglia esercitarlo. Le delegazioni possono farsi con semplice dichiarazione autenticata da notaio. Le suddette delegazioni possono rivocarsi nello stesso modo prima che si dia principio all'annua revisione delle liste elettorali. 105. La vedova, la moglie separata legalmente, ed il Cond. per essere elettore : deleg. del censo 27 padre possono delegare il censo, purché paghino l'imposta alle condizioni stabilite nei precedenti articoli. Sebbene la delegazione sia un diritto politico, non le si applica la massima del nemo-plusjuris ad alium transferre poteste quam ipse hdbet. Non possono però delegare il censo gli stranieri, e chi si trovasse in istato di fallimento. — (BRUNIALTI, Commento, pag. 86). 106. È necessario che la somma d'imposta delegata basti da sola a formare il censo, non potendo essere completata, qualora fosse inferiore, colle contribuzioni pagate dal delegatario, perchè la legge non ammette il cumulo del censo personale e di quello del delegato. — (Ivi). 107. La delegazione a favore di figli naturali non è valida, nè lo è quella a favore del marito d'una figlia o di una nipote naturale, o figlio d'una figlia naturale. — (Ivi). 108. La delegazione può farsi liberamente così a un figlio che ad un genero, nè per poter fare la delegazione al genero è necessario che il figlio sia già elettore, o si trovi in condizione di non poterlo essere se anche gli venisse computato il censo. — (Ivi). 109. Al pari delle imposte dirette non possono essere delegati gli altri titoli equipollenti al censo : il valore locativo, le imposte su fondi dati a mezzadria, e le altre espressamente contemplate dalla legge, tenendo conto anche dell'azienda esercitata dal contribuente (1). 110. Se il padre esercita il diritto elettorale non puè delegarne l'esercizio al figlio in un altro collegio, qualunque sia la somma d'imposta che paga (2). 111. La delegazione può essere fatta in qualunque tempo, purché prima che le liste siano provvisoriamente decretate dal Consiglio comunale ; invece la sua revoca ha effetto soltanto qualora segua prima che incominci l'annuale (1) Centra, v. PRKSTANDRKA, Commento, ecc., p. 357, e cita a suo favore la giurisprudenza francese e belga. (2) La legge 17 dicembre 1860 ammetteva clie il padre pagando imposta in diversi distretti elettorali potesse rimanere elettore in un Collegio, e far inscrivere in un altro il figlio delegandogli il censo. Siffatta larghezza usata al censo venne tolta, perchè contraria al principio dell'unità del diritto elettorale, e incompatibile colle nuove disposizioni relative al domicilio. 28 Legge elettorale •politica revisione delle liste elettorali. Se fatta dal 1" febbraio in poi ha quindi valore soltanto per l'anno successivo. 112. La delegazione può essere fatta in qualunque forma, perchè la legge domanda soltanto l'autenticazione del notaio. Basterà produrre dunque, insieme alla prova del censo delegato, questa autenticazione. 113. La delegazione vale sino a che non sia revocata. Anche se revocata dopo il 1» febbraio, vale sino alla formazione delle liste dell'anno successivo. Il cambiamento di domicilio del delegante o del delegatario non distrugge gli effetti della delegazione. Se il delegante muore prima della revisione delle liste, la delegazione perde ogni effetto; non però se il delegante venisse interdetto, inabilitato, ecc. — (BRUNIALTI, Commento, pag. 88, 89). 114. Il padre che ha il censo, ma non gli altri requisiti per essere elettore politico, non può delegare il censo al figlio, essendo dalla legge ammessa la sola delegazione dal padre al figlio dei diritti elettorali di cui quegli sia già investito. — (Cass. Roma, 30 gennaio 1885, Migneco', Garro ed altri ; Giur. it., 1884, i, 3, 131 ; Ann., xix, 2, 68). 116. Il semplice matrimonio religioso non dà facoltà alla donna di delegare il censo elettorale. Essa può delegarlo a favore dei figli d'xin suo antecedente matrimonio civile. — (Corte d'appello di Torino, 17 gennaio 1871 ; — Cass. di Torino, 12 maggio 1880). 116. La moglie non separata dal marito non può delegare il proprio censo elettorale ad uno dei figli, sebbene possa ritenersi che il marito col suo consenso abbia rinunciato a servirsene. — (BRUNIALTI, Appendice, p, 27-30 ; Corte d'app. di Torino, 27 giugno 1868; Hiv. amm.^ 1869, pag. 801; — Contra, Corte d'appello di Napoli, 20 settembre 1873; ivi, 1874, pag. 32). 117. La delegazione del censo spoglia il delegante del diritto elettorale. TI cittadino che delega il suo censo, se anche avesse altri titoli all'elettorato, non può essere inscritto nelle liste elettorali. — (Corte d'appello di Venezia, 1880; — Contra: Corte d'app. di Catanzaro, 29 luglio 1881) (1). (1) « Il titolo dell'elettorato è indivisibile; il cittadino elettore per censo e qualità, che ha scelto per l'esercizio dell'elettorato Cond. per essere elettore : deleg. del censo 29 118. Se la vedova passa a seconde nozze, perde per questo fatto il diritto di delegare il censo ad uno dei figli del precedente matrimonio. — (Cod. civ., art. 237, 770. — PRESTANDREA, Commento, i, pag. 355, 356). 119. La facoltà di delegare il censo elettorale, concessa alla vedova ed alla moglie separata legalmente dal marito, non può essere subdelegata, perchè le disposizioni eccezionali non si estendono, e perchè vi si oppone non solo la parola della legge, secondo la quale la delegazione non può essere fatta che al tìglio o al genero da lei designalo, ma ancora lo spirito della medesima, volendo il legislatore che la designazione sia emanazione diretta della volontà di lei. — (BKUNIALTI, Appendice^ pag. 30). 120. In materia elettorale il diritto acquisito è sempre relativo, vale a dire che esso dura nell'elettore finche in lui durano le qualità richieste dalla legge per conservare ed esercitare il diritto stesso. — (Cass. di Koma, 20 maggio 1884, Rabito c. Florida ; Giur. it., 1884, i, 8, 33 ; Ann., xviii, 2, 165; Foro ital, ix, 1, 450; Corte Suprema, ix, 577; Legge, xxiv, 2, 509; Gazz. Frac., xix, 391). 121. L'autorità giudiziaria è competente a conoscere sulle questioni che riguardano la capacità degli elettori, quantunque in precedenza se ne sieno occupate le autorità amministrative. — (Ivi). 122. In tema di elettorato politico non vi ha diritto quesito in senso assoluto, nel senso cioè che una volta iscritto l'elettore nella lista non possa più esserne cancellato, perchè le condizioni per esercitare il diritto stesso debbono esistere in ciascuna revisione annuale delle liste, e, mancando, può l'elettore esserne cancellato. — (Cass. di Roma, 29 dicembre 1884, Bersari c. Malachia; Giur. it., 1885,1, 3, 91 ; Legge, xxv, 1, 398; Man., xxiv, 133; Corte Supr., IX, 913; Riv. amm., xxxvr, 169). 123. Tutte le questioni di capacità elettorale sono deil titolo del censo, ha concentrato in esso ogni suo diritto, ed avendolo delegato altrui rimane spogliato della facoltà di essere iscritto nelle liste elettorali politiche. La decisione contraria è fondata sul concetto che la delegazione contiene in sé una vera trasmissione d'imposte — (PRESTAXDREA, voi. I, p, 355, 356). 30 LefH!'^ elettorale politica volute alla cognizione dell'autorità giudiziaria. Il recla,mo amministrativo è preliminare, necessario od essenziale all'ingresso dell'azioue giudiziaria. — (Cass. di Roma, 5 novembre 1884, Procura generale di Torino c. Piacenza, Marante; Corte Supr., ix, 1010). 124. Quando il diritto di essere ammesso all'esercizio dell'elettorato e dell'eleggibilità è stato riconosciuto da un solenne giudicato emanato dall'autorità competente e diventato ormai irrevocabile, non si può, senza fare strazio della cosa giudicata, sostenere che lo stesso requisito manca per l'esercizio d'uno o dell'altro uificio. — (Camera dei deputati. Collegio di Livorno, eletto Maurocordato, marzo 1871). ART. lo. — (ID. art. 13). — L'elettore non può esercitare il proprio diritto che nel colle.^io elettorale dove ha il domicilio' politico. Il domicilio politico si presume Dello stesso luogo dove l'elettore ha il domicilio civile. L'elettore che abbia trasferito il suo domicilio civile 0 la sua residenza in altro collegio elettorale, e vi abbia mantenuto l'uno o l'altra per non meno di sei mesi, può, dopo questo termine, chiedere con dichiarazione firmata, al sindaco del comune dove si è stabilito, che ivi sia pure trasferito il suo domicilio politico. Questa dichiarazione deve essere presentata prima della revisione annuale delle liste elettorali, ma non produce eftetto se non quando l'elettore dimostri in pari tempo d'aver rinunciato all'attuale domicilio politico con altra dichiarazione fatta dal sindaco del comune che abbandona. 125. Il domicilio politico si presume conservato nel luogo di nascita dell'elettore, e il suo trasferimento non può provarsi altrimenti che colla doppia dichiarazione. 126. Il trasferimento del domicilio politico da un luogo ad un altro deve risultare esclusivamente dalla doppia dichiarazione prescritta dalla legge e non da fatti, induzioni, 0 criteri di prova congetturale. In questa materia Condizioni per essere elettore : corpi armati 31 le disposizioni del Codice civile non possono sostituirsi alla legge elettorale politica, d'indole affatto speciale e diversa dalla materia contemplata dal Codice stesso. 127. Il pubblico funzionario non acquista domicilio politico in un luogo, per la sola ragione che vi si trova da più di sei mesi ad esercitarvi le sue funzioni. — (Corte d'appello di Genova, 21 maggio 1880, Pellas ed altri; Biv. amm., 1880, 416; Legge, xxii, 206). 128. La separazione del domicilio politico dal civile e la riunione loro non possono risultare che dalla doppia dichiarazione tassativamente prescritta dalla legge elettorale. Gli impiegati non possono essere inscritti nelle liste elettorali del Comune dove sono chiamati ad esercitare le loro funzioni, se non previa la doppia dichiarazione prescritta dalla legge suddetta. — (Consiglio di Stato, 9 agosto 1876 ; — Ministero dell'interno ; Eiv. amm., 1877, 170; Legge, xvi, ii, 176). Ì29. Gli individui esercenti un pubblico impiego possono essere elettori nel distretto in cui compiono il loro ufficio purché trasferiscano in esso il loro domicilio politico mercè la doppia dichiarazione. — (Corte d'appello di Palermo, 5 febbraio 1879, Fard ella c. Mocasta, Circolo Giuridico, X, 300). 130. Gli impiegati non possono essere inscritti sulle liste elettorali politiche del luogo in cui risiedono per ragione d'ufficio se non all'appoggio della doppia dichiarazione. Hanno bisogno di far precedere la doppia dichiarazione di sei mesi alla revisione delle liste elettorali, senza distinzione alcuna, se fossero stati trasferiti prima 0 dopo del detto termine nel nuovo ufficio. — (Corte d'app. di Napoli, 30 ottobre 1874, prefetto di Napoli c. Russo; Gazzetta dei Proc., ix, 509). 131. Ogni cambiamento del domicilio politico, ancorché unito col domicilio civile, secondo la legge, deve risultare esclusivamente da una doppia dichiarazione, fatta all'ufficio municipale del comune che si abbandona ed a quello del comune in cui si intende di trasferire detto domicilio, sei mesi prima dell'annuale revisione delle liste elettorali del domicilio del medesimo. Anche sotto l'impero del Codice civile italiano, la semplice accettazione e l'esercizio 32 LefH!'^ elettorale politica di un pubblico impiego non siguificano il cambiamento del domicilio civile, senza il concorso di altri fatti che valgano a dimostrare l'ftitenzione dell'impiegato di trasferirlo nel luogo dell'impiego.— (Corte d'appello di Genova, 23 novembre 1875, Drago c. Zoppi; Biv. amm., 1876, pag. 106). 132. La duplice dichiarazione richiesta dalla legge elettorale politica nel caso di trasferimento del domicilio politico è inefficace, se venga fatta prima che siano trascorsi sei mesi dal mutamento del domicilio da uno in altro collegio. — (Cass. di Eoma, 22 febbraio 1884, Giordanella c. Di Benedetto ed altri; Ann.^ xviii, 2, 107 ; Circ. giurid., XV, 2 5 4 ; Legge^ xxiv, 2, 254; Corte Supr.^ ix, 391). 133. Quando non risulti in modo alcuno ove l'elettore iscritto ed in qual tempo abbia trasferito la sua residenza, e manchi pure qualsiasi dichiarazione nell'ufficio dello stato civile relativa al cambiamento di domicilio, deve ordinarsi la cancellazione di lui dalla lista elettorale politica ove fu iscritto. — (Cass. di Roma, 13 maggio 1884, Eocasi c. Giordanella; Giurisp. It.^ 1883, i, 3, 184; Riv. amm., xixv, 525 ; Ciré, giur., xv, 142 ; Legge, xxiv, 2, 254; Corte Supr., ix, 391). 134. La prova del trasferimento del domicilio politico deve risultare dall'espressa e duplice dichiarazione fatta a forma dell'art. 13 della legge elettorale, e non si ammettono in sua mancanza gli ef)uipollenti, come nel caso di trasferimento del domicilio civile. — (Cass. di Eoma, 20 maggio 1884, Eabido c. Florida ; Giurisp. IL, 1884, i, 3.33 ; Legge, xxiv, 2, 509). 135.1 comuni devono attenersi scrupolosamente alle prescrizioni della legge elettorale per ciò che riflette il domicilio politico per evitare l'inconveniente che un cittadino possa illegalmente usufruire di un doppio voto. — (Corte d'app. di Venezia, 18 agosto 1885, Rigoni e V i dale ; Temi Ven., x, 481). 136. L'elettore politico, che intenda trasferire il domicilio in altro comune, non è obbligato a presentare la dichiarazione di rinuncia al domicilio precedente entro il termine di cui all'art. 23 della legge 22 gennaio 1882, ma può utilmente presentarla fino al giorno della riunione Condizioni per essere elettore : corpi armati 33 del Consiglio per la revisione della lista. — (Corte d'app. di Milano, 30 agosto 1886, Colombo; Foro It., xi, 1, 960). 137. Il semplice trasferimento del domicilio civile o della residenza non importa cambiamento di domicilio politico, ma è necessaria una espressa rinuncia che deve risultare dalla doppia dichiarazione fatta davanti al Sindaco del comune in cui l'elettore fissa la sua nuova residenza, ed al Sindaco del comune che abbandona. — (Corte d'appello di Milano, 30 sett. 1876; Baco, di Giuriap.^ xxviii, i, 2, pag. 910; — Corte d'app. di Genova, 11 agosto 1890, app. Pozzo ; La Legge, II semestre 1890). 138. Sopra una semplice asserzione della E. prefettura senza l'appoggio di qualche prova concludente, non si possono privare i cittadini dell'esercizio del diritto elettorale politico di cui sono in possesso per effetto di un'iscrizione operata dalle competenti autorità locali, tanto più quando le informazioni fornite dalla R. prefettura risultino in parte inesatte. — (Corte d'app. di Genova, app. Proc. gen. di Genova; La Legge, II sem. 1890). 139. Nei comuni divisi in più collegi ciascun elettore ha diritto di votare esclusivamente nel collegio dove ha il suo domicilio politico. E s'intende dov'egli ha la sua casa d'abitazione, non già una bottega, magazzino od altro, che non sia a quella unito. — (Corte di cass. di Roma, 11 luglio 1882. — BBUNIALTI, Appendice^ pag. 31-35; — Contra: Corte d'app. di Napoli, 31 maggio 1882). 140. La doppia iscrizione costituisce una grave irregolarità avvenuta nella formazione delle liste elettorali, e la duplicazione del voto è un reato a norma dell'articolo 95 della stessa, ma non possono le irregolarità medesime infirmare tutta la elezione, — (Cam. dei dep.. Coli, di Foggia I, eletti Pavoncelli, Salandra, Maury, 29 genn. 1891). ART. 14. — (Id. art. 14). — 1 sottoufiìciali e soldati dell'esercito e dell'armata nazionale non possono esercitare il diritto elettorale finche si trovano sotto le armi. Questa disposizione si applica pure agli individui appartenenti a corpi organizzati per servizio dello Stato, delle provincie e dei comuni. 3 — BRUNIAI.TI, Cod. Elettorale. 34 LefH!'^ elettorale politica 141. Gli impiegati del dazio consumo nei comuni dove la sua percezione sia appaltata o privata non costituiscono corpi organizzati di cui all'art. 14 della legge. — (Cam. dei dep., Coli. II di Siracusa, eletto Caruso, 19 febbraio 1892). 142. Sono esclusi dall'elettorato/jro tempore coloro che fanno parte di quei Corpi che, come le guardie di pubblica sicurezza, le carcerarie, le doganali, le municipali e simili costituiscono corpi organizzati quasi militarmente, in guisa che gli individui, i quali ne fanno parte, si trovino in una stretta dipendenza dai loro comandanti e possano divenirne docili strumenti, in guisa che i loro voti siano assicurati alle amministrazioni cui servono. — {Relazione ZANARDELLI, pag. 85 ; — Cons. di Stato, dicembre 1882). 143. Quando inanca l'organizzazione quasi militare, coi suoi caratteri, cioè un ordinamento gerarchico, un vincolo di dipendenza e di disciplina fondato in questo ordinamento e un certo numero per costituire un corpo organizzato, non si applica l'art. 14 e quindi il divieto di votare non si estende a quegli agenti delle amministrazioni pubbliche che hanno solo quei vincoli di dipendenza e di disciplina che sono inerenti al personale di ogni bene ordinata azienda. — (Ivi, ivi). 144. Non sono compresi nel divieto dell'art. 14 i cantonieri delle strade, i guidatori delle ferrovie e simili. — (Ivi, ivi). 145. Per corpi organizzati a servizio dello Stato, delle Provincie e dei comuni si intendono solo quelli che hanno un'organizzazione quasi militare, e non quelli che nò per l'ordinamento, nè pel numero, nè per le funzioni, costituiscono un corpo organizzato propriamente detto. — (Ivi, ivi). 140. Gli inservienti municipali e le guardie private, per esempio quelle delle bonifiche in provincia, di Caserta, non sono compresi nell'art. 14. — (Cam. dei dep., 29 genn. 1883, Coli, di Foggia II, eletto Romano). 147. I militi della milizia territoriale e della mobile sino a che si trovano sotto le armi non possono votare, e devono essere inscritti nell'elenco speciale di cui agli art. 14 e 22. — (Cons. di Stato, 26 ottobre 1882; Riv. amm., pag. 232). Condizioni per essere elettore : corpi armati 35 148. Coloio càe fanno parte de' corpi di musica o bando comunali non sono colpiti dall'art. 14, sebbene armati. — (Corte d'appello di Catania, 14 agosto 1882, Ammantuna c. Buggeri e C.). 149. Sono contemplate dalle disposizioni dell'art. 14 lo guardie del fuoco o pompieri, le guardie fluviali, forestali, ecc. — (Gire. Min. interno; Riv. amm., 1888, pag. 84). 150. Il regolatore dell'orologio comunale ed il sagrestano salariato dal comune non sono compresi nella proibizione dell'articolo 14 della legge elettorale politica del 22 gennaio 1882, il quale parla di individui appartenenti a corpi organizzati : essi quindi possono esercitare il diritto elettorale. — (Corte app. di Casale, 22 luglio 1882; Riv. amm., 1882, p. 580; Giurisp. casalese^ 1882, p. 554). 151. Le guardie delle Eeali caccie non sono comprese tra coloro ai quali si applica la sospensione di cui all'art. 14. —- (Cons. di Stato, 22 aprile 1882; Circolare Min. interno, 1882). 152. Le Compagnie dei baricellai di Sardegna sono soggette alle disposizioni dell'art. 14. — (Legge 22 maggio 1853, art. 3, 4, 15, 16 ; ~ Circ. teleg. del Min, dell'interno, 1 marzo 1882, ai prefetti di Cagliari e Sassari). 153. Se ad una elezione presero parte alcuni cittadini colpiti dall'art. 14 e la differenza di voti tra i due candidati è uguale o inferiore al loro numero, l'elezione è nulla. — (Cam. dei dep, LegisL xv, Sess. I, pag. 734, 29 genn. 1888). TITOLO IL Delle liste elettorali. ART. 15, — (Id. art. 15). — Le liste elettorali sono permanenti. Esse non possono essere modificate che in forza della revisione annua, alla quale si procede in conformità alle disposizioni seguenti. 154. Gli uffici elettorali non possono, senza commettere un arbitrio, esaminare se gli individui inscritti nelle liste elettorali abbiano i requisiti richiesti per essere elettori 36 LefH!'^ elettorale politica e devono quindi ammetterli al voto. Quando le liste sono state definitivamente approvate è inammissibile qualsiasi reclamo alla Camera contro le medesime. — (BRUNIALTI, Commento, p. 106), 165. La Camera è competente a conoscere e giudicare se furono osservate le forme prescritte dalla legge per la regolare formazione delle liste elettorali. — (Griunta parlamentare delle elezioni, novembre e dicembre 1870; novembre 1872 ; novembre e dicembre 1876 ; novembre 1880, ecc. V. PucciONi, Giur. elettorale, pag. 72, 104, 115, 143, 175, 179, 188, 192; Riv. amm., 1867, 507 ; 1876,625, 627, 641 ; Atti parlamentari^ ecc.). 1 5 6 . I comuni devono ogni anno rifare ex novo la lista intiera in doppio esemplare. — (Cons. Stato 16 febbr. 1883; Riv. amm.^ 1883, pag. 232). 1 6 7 . Essendo le liste annuali, non si può trarre dal fatto dell'esser iscritto nessuna presunzione o nessun possesso di diritto : impugnata l'iscrizione di un elettore deve questi fornir la prova del proprio diritto, nè è tenuto chi impugni l'iscrizione ad una prova negativa. — (Commiss. Provine, per gli appelli elettorali della provincia di Firenze; Riv. Diritt. Pubb., anno I, fase. V, pag. 422). 168. Riconosciuto o negato il diritto elettorale in date condizioni da una sentenza, finché durano le condizioni stesse sta la ricognizione o il diniego del diritto elettorale medesimo per la formazione delle liste. — Cass. di Roma, 29 marzo 1886; Riv. amm., 1887, pag. 45; — Corte di app. di Napoli, 20 luglio 1884; Riv. amm., 1884, pag. 31). 169. I provvedimenti e decisioni dell'autorità cui è affidata dalla legge la revisione delle liste hanno efficacia limitata alle liste in corso : nell'esame annuale esse devono cancellare chi perdette le qualità richieste, chi fu indebitamente iscritto sebbene contro la sua iscrizione non siasi reclamato, ed aggiungere gli indebitamente esclusi. All'esercizio di tali attribuzioni non fanno ostacolo le decisioni e i provvedimenti presi nella revisione dell'anno anteriore. — (Cons. di Stato, 19 febbr. 1883 ; Riv. amm., 1883, pag. 233). ART. 16. — (Id. art. 16). — Il quindici gennaio di ogni anno la giunta municipale invita, con pubblico Lia le elettorali 37 avviso, tutti coloro che non essendo inscritti nelle liste sono chiamati dalla presente legge all'esercizio del diritto elettorale, a domandare entro lo stesso mese la loro iscrizione. Hanno diritto di essere inscritti anche coloro che, )ur non avendo compiuto il ventunesimo anno d'età, 0 compiano non più tardi del 30 giugno dell'anno in corso. ART. 17. — (Id. art. 17) (1). — Ogni cittadino del Kegno che presenta la domanda per essere iscritto nelle liste elettorali deve corredarla colle indicazioni comprovanti : 1" Il luogo e la data della nascita ; 2° L'adempimento delle condizioni di domicilio e di residenza di cui all'articolo 13; I titoli in virtù dei quali, a tenore della presente legge, domanda la iscrizione. I non cittadini devono giustificare l'adempimento delle condizioni prescritte al n'' 1, dell'articolo 1. La domanda deve essere sottoscritta dal ricorrente : nel caso ch'egli non la possa sottoscrivere è tenuto ad unirvi una dichiarazione notarile che ne attesti i motivi. 1 6 0 . La domanda può essere scritta da altre persone e potrebbe essere anche stampata o litografata: basta che il ricorrente la scriva di suo pugno. La legge, contemplando il caso in cui l'elettore non possa sottoscriverla, si riferisce alla sola impossibilità materiale, come nel caso di malattia, di fisica imperfezione od altro. Questa deve essere notoria o debitamente comprovata, e non osta anche che essa sia permanente, come nel caso della cecità. — (BRXTNIALTI, Commento, p. 107, 108). 161. Per provare la data e il luogo della nascita non è necessaria la fede di nascita, potendosi l'età in molti (1) Sarebbe utile che l'elettore indicasse anche la propria abitazione nel comune (Progetto 1802, rei. GENALA, art. 17). 38 LefH!'^ elettorale politica casi dedurre da altri documenti. È pero utile che la fede di nascita sia presentata in tutti i casi, e citata col nome d'ogni elettore, ,^ulle liste elettorali, la sua età, per poter così determinare quali elettori debbano fungere da scrutatori nell'ufficio provvisorio, e per gli altri casi nei quali l'età può avere un' importanza in ordine alla legge. — (Ivi). 162. La notorietà non è un equipollente, e non costituisce un titolo all'elettorato, ma sta solamente ad indicare che l'autorità che forma le liste, quando conosca i titoli delle persone, può operare la loro inscrizione d'ufficio. E questo non già perchè la notorietà sia un titolo, ma perchè i titoli di una data persona sono notoriamente tali da darle il diritto di essere elettore secondo la legge. — (Cam. dei dep., Discuss. 16 giugno 1881). ART. 18. — (Id. art. 18). — Alla domanda sì uniscono i documenti necessari a provare quanto non fosse altrimenti notorio. I documenti, titoli, certilicati d'iscrizione nei ruoli delle imposte dirette, che fossero richiesti a tale oggetto, sono esenti da qualunque tassa e spesa. Della domanda e dei documenti annessi può richiedersi ricevuta all'atto della presentazione. 163. L'espressione " quanto non fosse altrimenti notorio „ tende a facilitare l'inscrizione nelle liste, dando facoltà alle autorità che le compilano d'inscrivervi anche coloro che non abbiano prodotto i necessari documenti, quando i loro titoli siano da tutti e dall'autorità stessa riconosciuti. E contro l'abuso che potesse essere fatto di questa facoltà, ogni cittadino può ricorrere al consiglio, ed ha tutti i successivi mezzi dì appello amministrativo e giudiziario. ART. 19. — (Id. art. 19) (1). — Trascorso il termine (1) Gioverebbe che anche in queste prime operazioni fosse rappresentata la minoranza. Perciò si proponeva che il consiglio comunale nella sessione d'autunno nominasse nel suo seno 0 lucri due cittadini nei comuni interiori a 30,000 abitanti e quattro nei superiori, votando ciascun consigliere rispettiva- Lia le elettorali 39 di cui all'art. 16, la giunta municipale deve riunirsi per esaminare le domande e per procedere immediatamente alla formazione o revisione delle liste degli elettori. 164. È nulla la couvocàzione della giunta prima del mese di febbraio ; è sufficiente invece che essa sia convocata in modo da compiere il suo lavoro entro questo mese. ART. 20. — (Id. art. 20). — La giunta deve formare e rivedere le liste degli elettori dentro il mese di febbraio. p]ssa può dividersi in sezione di tre membri almeno, ciascuna delle quali ha gli stessi poteri della giunta intera. (Legge comunale e provinciale, 10 febbraio 1889, art. 269, commi 1 e 3). — In caso di scioglimento del consiglio comunale... il commissario straordinario esercita le funzioni che la legge conferisce al sindaco ed alla giunta. 165. Per lo operazioni ad essa affidate dalla legge elettorale, la giunta o sezione della medesima ò presieduta dal sindaco o dall'assessore più anziano che ne fa parte. Il segretario od un altro impiegato del Comune fa le veci di segretario, e deve stendere processo verbale delle operazioni, che sarà sottoscritto dai presidente e da lui. — (Istruzioni minist., 5 febbraio 1882, § 3). ART. 21. — (Legge, 1882, art. 21). — La giunta deve inscrivere nelle liste anche coloro che non hanno fatto alcuna domanda, nè presentato alcun documento, quando abbia verificato che riuniscono i requisiti per essere elettori. Deve cancellarne i morti, coloro che perdettero le qualità richieste per l'esercizio del diritto elettorale, coloro che riconosce essere stati indebitamente inscritti quantunque la loro inscrizione non sia mente per uno o per due, i quaU si riunissero aUa giunta per le operazioni di cui agU art. 19 a 23, 25, 2(5, 28, 33, 35, 47 (Progetto 1892, art. 19). 40 LefH!'^ elettorale politica stata impugnata, e quelli intìne che rinunciarono al domicilio politico nel comune, a termine dell'art. 13. Un esemplare dei ruoli delle imposte dirette, certificato conforme all'originale dell'agente delle imposte, deve essere spedito senza spesa agli uffici comunali prima del 15 gennaio. 166. La legge impone alle giunte municipali l'obbligo di supplire alla dimenticanza dei privati, inscrivendo di ufficio quanti risultino ad esse, in modo indubitato, nel possesso dei legali requisiti. La grande e particolareggiata specificazione delle categorie di cittadini nei quali è dalla legge presupposta la capacità richiesta per l'esercizio dell'elettorato politico, l'obbligo fatto agli agenti di trasmettere ai municipii un esemplare dei ruoli dei contribuenti per l'anno corrente, la facoltà competente alle stesse giunte di esaminare i registri regolarmente tenuti dalle rispettive autorità scolastiche, quella di chiedere alle diverse amministrazioni comunicazione dei ruoli dei loro impiegati e pensionati per l'applicazione del n. 8 dell'art, 2 della legge, porgono modo alle giunte di adempiere facilmente le prescrizioni della legge per le iscrizioni d'ufficio. — '(Circolare Min. dell'int., 5 febbraio 1882). 167. Le commissioni di revisione non possono esaminare i ruoli degli anni precedenti e del corrente per averne una media proporzionale; neppure è lecito richiedere che gli elettori possedessero il censo erariale e provinciale in ciascuno degli anni precedenti, salvo ciò che è disposto dall'art. 4 dei possessori di titoli di rendita pubblica. — (BBUNIALTI, Appendice, pag. 29). 168. Le imposte fondiarie e di ricchezza mobile si calcolano per quanto riguarda il censo elettorale secondo i ruoli, che hanno vigore al tempo delle prime operazioni di revisione delle liste, e che sono lo specchio presuntivo della presente condizione economica dei cittadini. — (Consiglio di Stato, 17 dicembre 1873). 169. Se uno o più ruoli non sono stati compilati in tempo, è necessario tener conto di quelli dell'anno precedente. — (PRESTANDKEA, Commento, ecc.). 170. Le giunte municipali hanno l'obbligo delle iscri- Lia le elettorali 41 zioni d'ufficio nelle liste elettorali politiche di coloro ctie non abbiano presentato alcuna domanda od alcun documento; debbono per altro addivenire a tali iscrizioni quando abbiano verificato concorrere negli inscrivendi i req^uisiti voluti dalla legge. — (Cass. di Roma, 6 giugno 1884, Bastianelli ; Giuriapr. iial., 1884, i, 3, 216; Foro italiano, IX, 1, 1154; Legge, xix, 2, 650), 171. La giunta non può inscrivere d'ufficio nelle liste elettorali coloro che non fecero domanda e non presentarono documenti se non previa una verifica effettiva e motivata dei requisiti che a termini di legge conferiscono l'elettorato ; non basta quindi la mera notorietà. — (Corte d'app. di Brescia, 17 luglio 1882; Riv. amm., 1882, p. 668; — Corte d'app. di Venezia, 6 giugno 1884; Biv, amm.^ 1884, pag. 322). 172. Devono cancellarsi dalle liste gli elettori inscritti doppiamente perchè la legge non permette che le liste contengano nomi inutili tali da poter creare maggioranze fittizie od aggravare la condizione dei candidati. — (Corte d'appello di Venezia, 10 luglio 1882; Riv. amm., 1883, pag. 578). 173. Le copie dei ruoli delle imposte per la revisione annuale delle liste politiche e amministrative devono farsi gratuitamente dall'esattore senza che gli spetti diritto a compenso a pretesto del modo più pronto e regolare con cui il lavoro venne compilato. — (Cons. di Stato, 30 novembre 1881; Riv. amm., 1883, pag. 162). 174. Incombe agli esattori anziché agli agenti delle imposte di somministrare ai comuni la copia dei ruoli : non è loro proibito mandare un estratto colle variazioni anziché l'intero ruolo ogni anno. — (Cons. di Stato, 16 febbr. 1883; Riv. amm., 1886, pag. 629. 175. Opera illegalmente la giunta comunale che iscrive d'ufficio nelle liste elettorali politiche alcuni cittadini, desumendo soltanto dalla voce pubblica la notizia d'aver quelli compiuto con buon esito il secondo corso delle scuole elementari. — (Corte d'appello di Milano, 15 luglio 1887, Denna; Monit. M., xxviii, 825). 176. È del pari arbitrario ed illegale il desumere il requisito della sufficiente istruzione del fatto che un cittadino 42 I-i^fjg^ elettorale politica è addetto come assistente ad uno stabilimento industriale. - (Ivi). 177. Nell'elenco speciale contemplato dall'art. 22 della leg;ge elettorale politica, non potendo comprendersi se non gli elettori indicati dall'art. 14, e per esservi compresi occorrendo ch'essi possedano le condizioni che conferiscono l'elettorato, benché temporaneamente ne sia sospeso l'esercizio, deve procedersi alla cancellazione di tutti* gli individui, anche iscritti d'ufficio, a cui il diritto elettorale non compete, e che non appartengono a corpi organizzati per servizio dello ytato, delle provinole e dei comuni. — (Cass. di Roma, 22 marzo 1887, Procura generale di Napoli c. Amicone; Corte Suprema^ xii, 237). 178. Nella revisione annua è legale la cancellazione degli inscritti che si ravvisi non avere più i requisiti di legge; non può distinguersi a tal riguardo fra inscritti a propria istanza o d'ufficio. — (Corte d'app. di Bologna, 21 febbraio 1870, Martinelli; La Legge, i sem. 1880,p. 781). AET. 22. — (ID. art. 22) (1). — Le liste devono essere compilate in doppio esemplare e contenere, in ordine alfabetico, il cognome e nome e la paternità di tutti gli elettori del comune, colle indicazioni di cui all'articolo 17. Nella formazione delle liste sarà compilato con le stesse norme e guarentigie, ed unito a quelle, un elenco (1) A togliere di mezzo gli infiniti abusi si proponeva che la g i u n t a formasse due separati elenchi per le nuove inscrizioni e per le cancellazioni. Inscrivendo nuovi elettori o cancellandoli, essa dovreblie tener nota accanto al nome dell'elettore dei documenti in base ar quali agisce (Progetto 1892, art. 22). Si stabiliva che nei c o m u n i divisi in più c o l l e g i l'elettore fosse inscritto nella lista del collegio dove h a l'abitazione, e non potesse mutare, anche m u t a n d o di abitazione, senza la doppia dichiarazione (Ivi). Si o b b l i g a v a n o g l i istituti di beneficenza e la Congi-egazione di carità a spedire all'ufficio c o m u n a l e un elenco, certificato esatto, degli i n d i v i d u i abitualmente soccorsi durante l'anno precedente, per g l i effetti dell'articolo 88 (Ivi). Lia le elettorali 43 degli elettori che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 14. 179. L'iscrizione degli elettori in ordine alfabetico è tassativa, ma non deriva nullità dal fatto che non è stato osservato oltre la ^conda o la terza lettera. ~ (Corte d'appello di Napoli, 23 ottobre 1876, Dini c. prefetto di Napoli; Gazz. dei proc., xi^ pag. 476)., 180. Per la esatta compilazione dell'elenco degli elettori che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 14, i Comuni hanno facoltà di richiedere le necessarie informazioni ai comandanti di corpo, i quali furono autorizzati a rilasciarle. — (Gire. Min. int. e Min. della guerra, 1882). 181. L'elenco separato, di cui al comma 2, deve essere riveduto ed approvato con tutte le porrne seguite pei le liste elettorali. — (Gire, del Min. dell'interno, 1882).' 182. Quando uno degli elettori inscritti sulle liste cada nella condizione di cui all'art. 14, deve essere cancellato dalle liste e inscritto sull'elenco separato ; e quando un elettore inscritto su questo cessi dal trovarsi in tal condizione deve essere inscritto sulle liste in qualunque tempo dell'anno ciò avvenga. — (Ivi). 183. Le inscrizioni di cittadini che si trovano nelle condizioni dell'art. 14 nelle liste, anziché sull'elenco, possono essere annullate dal Prefetto, insieme alla relativa deliberazione del Consiglio comunale. — (Min. interno al prefetto di Ghieti, 1882). 184. Per le iscrizioni dei soldati congedati nelle liste elettorali politiche basta la presentazione del congedo da cui risulti saper essi leggere e scrivere, e non occorre il certificato specifico ch^e provi aver essi frequentato con profitto la scuola reggimentale, o di esserne stati dispensati per la loro coltura. — (Corte d'appello di Catania, 22 ottobre 1883; Legge, 1881, p. 27-28; 1882, p. 301). ART. 23. — (ID. art. 23) (1). — Non più tardi del primo giorno di marzo la giunta invita, con pubblico (1) s i propones'a invece che dal 1° al 15 marzo un esemplare dell'elenco degli elettori nuovi inscritti e di quello deg-li elettori cancellati dalla giunta venisse affisso all'albo pretorio, ed un 44 LefH!'^ elettorale politica a v v i s o , chiunque abbia reclami da fare contro le liste a presentarli all'ufficio comunale entro il 15 marzo. Durante questo tempo un esemplare delle liste deve tenersi affisso nell'albo pretorio e l'altro rimanere nell'ufficio comunale a disposizione di qualunque cittadino. L a giunta immediatamente notifica al prefetto della provincia l'affissione dell'avviso. ART. 24. — ( I d . art, 24), — La pubblicazione prescritta dall'articolo 2B tiene luogo di notificazione per coloro dei quali siasi deliberata l'iscrizione nella lista elettorale. 1 8 5 . Non è fondato l'addebito di nullità del procedimento di revisione delle liste elettorali in base al fatto, che la lista approvata dal Consìglio comunale non sia stata materialmente affissa all'albo pretorio, ma esposta, mediante deposito al municipio, in luogo aperto al pubblico e con avviso che chiunque avrebbe potuto prenderne notizia ; mentre questo modo di esposizione pubblica delle liste, massime se seguito già nelle precedenti elezioni, soddisfa pienamente al voto della legge e non può importare nullità della revisione delle liste. — (Giunta parlamentare, Legisl. XII, Collegio II di Roma; Riv. amm., 1877, 627), 1 8 6 . Quando esiste un certificato della Giunta municipale, che dichiara essere stata la lista elettorale pubblicata nel Comune, ogni contraria asserzione non ha valore. — (PucciONi, Giurispr. elett., pag. 57). 187. Gli elettori militari e i facienti parte di corpi organizzati non debbono iscriversi nella lista complementare, ma nell'elenco speciale di cui all'art, 22 della legge; in esso debbono inscrìversi anche quelli che facciano parte della lista dell'anno precedente alla promulgazione della legge, È necessario che nessuno degli elettori contemplati altro esemplare, insieme alla lista, rimanesse nell ufficio comunale con diritto ad ogni cittadino di prenderne conoscenza (Progetto 1892, art. 2:!). Liste elettorali 45- dall'art. 14 rimanga nelle liste vecchie, o venga inscritto nelle liste complementari, onde evitare siano compresi nel computo di voti richiesti per la proclamazione del risultato della votazione. 188. La disposizione dell'art, 24 impone alla Griunta l'uso d'alcune cautele onde evitare le doppie inscrizioni, le quali sono possibili a cagione della mancanza di notificazione a quelli che vengono inscritti sulle liste elettorali e delle difficoltà in cui d'altronde si incorrerebbe se fosse necessaria ; quantunque volta si tratti di cittadini che si trovano civilmente domiciliati nel Comune altrimenti che per ragione d'origine, sarà opportuno che la Giunta municipale li faccia interpellare, almeno per mezzo degli uffici o degli istituti da cui dipendono, onde accertarsi che essi non siano già inscritti come elettori nel loro domicilio d'origine, e che non essendolo abbiano fatta ia tempo la doppia dichiarazione. ART. 25. — (Id. art. 25). — La giunta municipale che ha cancellato dalle liste un elettore o negata la chiesta inscrizione, deve notificargli, per iscritto, al domicilio, la cancellazione o il diniego indicandogliene i motivi, non più tardi di tre giorni da quello in cui la, lista fu pubblicata. 189. L'obbligo delle Giunte, dei consigli e delle commissioni di motivare le decisioni è assoluto e a pena di nullità; tuttavia quando più elettori sono cancellati per una sola ed identica ragione non occorre ad ogni nome ripetere la motivazione bastando che in un ragionamento complessivo sia detto il motivo d'ogni singola cancellazione. — (Cons. di Stato, 22 aprile 1882). ART. 26. — (Id. art. 26). — Ogni cittadino, nel termine indicato dall'articolo 23, ^uò reclamare al consiglio comunale contro qualsiasi iscrizione, ommissione 0 cancellazione nelle liste compilate dalla giunta. Il reclamo, con cui si impugna una iscrizione, deve, entro i tre giorni successivi, essere notificato, per cura della giunta, alla parte interessata. '64 Legge elettorale politica 190. Le liste elettorali essendo per loro natura mutevoli, e spettando a chi vanta un diritto il darne la giustificazione, non è invertire l'onere delia prova l'addossare agli elettori cancellati l'obbligo di dimostrare la loro capacità. ~ (Corte d'app. di Genova, Pozza, 11 agosto 1^9,0 ; Xa Legge, ri sem. 1890). 191. Le Griante e i Consigli municipali e lo Commissioni elettorali provinciali sono chiamate ad eseguire e regolare con operazione amministrativa la formazione delle liste elettorali, non già a risolvere le contestazioni giuridiche intorno al diritto elettorale, che sono riservate, in base alla stessa legge elettorale, ed in conformità delle prescrizioni statutarie relativamente alla divisione dei poteri sociali, alla sola autorità giudiziaria.— (Cass. di Koma, 5 gennaio 1885, Procura generalec. Di Fiore, Mazzola, ecc.; Corte Sìipr.^ x, 3). 192. Nel termine dei tre giorni di cui agli art. 35 e 26 è preferibile non ritenere compresi i giorni feriali, secondo i principii generali della legislazione. 193. Là facoltà di qualunque cittadino di reclamare in materia di liste elettorali, nei modi e nei tempi prescritti dalla legge, ò illimitata. — (BnuNiAtTi, Commento^ p. 115 Appeìidice, \}. 42-43; — MAOGI, id., i, 251-252. — Cass di Roma, 25 sett. 1882). ART. 27. — (Id. art. 27) (1). — Fra il 20 e il 31 marzo il consiglio si riunisce per rivedere le liste i)reparate dalla giunta, aggiungere quelli che reputa indebitamente esclusi, cancellarne quelli che reputa indebita(1) Con maggior cliiarezza si determinava (Progetto art. 27) che il consiglio comunale: 1. Decide sui reclami presentati coatro iscrizioni, cancellazioni od omissioni nesrli elenchi proposti dalla giunta; 2. Decide sulle domanda di nuove inscrizioni, state presentate a ^Òrma dell'articolo 17, dopo la compilazione degli elenchi proposti dalla ghiHta ; 3. Quando anche non vi sia domanda o reclamo, fondandosi sui documenti prodotti, cancella dagli elenchi proposti dalla giunta i cittadini indebitamente inscritti, e mantiene inscritti quelli indebitamente cancellati. Liste elettorali 47- mente ammessi e prominciarsi sui reclami che fossero stati presentati, 194. Il Consiglio comunale, nel rivedere le liste preparate dalla Giunta, può aggiungere gli elettori che reputa indebitamente esclusi, e cancellare quelli che reputa indebitamente ammessi d'ufficio, cioè di propria iniziativa, senza alcun invito o reclamo. — (Min, dell'interno, telegramma al prefetto di Venezia, 28 febbraio 1882). 195, Anche le deliberazioni prese dai Consigli comunali, in base all'art. 27 della legge elettorale, diventano esecutive col visto del Prefetto e possono essere annullate <iuandp siano viziose ; ma il Prefetto non può esaminare il merito delle deliberazioni stesse quanto alle inscrizioni « cancellazioni pronunziate, perchè invaderebbe le attribuzioni esplicitamente riservate dalla legge alla Commissione provinciale. — {Consiglio di Stato, 5 aprile 1882). 196. Dopo la prima revisione della lista elettorale politica, fatta dalla Giunta conformemente al dispostò dell'articolo 21 della legge elettorale 22 gennaio 1882, il Consiglio comunale, nella nuova revisione di che all'art. 2 7, non può fare nuove iscrizioni di elettori, se non accertando che la loro esclusione da parte della Giunta era stata indebita, e designando quindi i motivi delle nuove inscrizioni, e i titoli dei nuovi inscritti. — (Corte d'app, di Torino, 16 ottobre 1888, P. M. c. Artino ed altri; Ann.^ xxii, 3, 552; Giurisp. T., xxv, 716; liiv. amm., XXXIX, 926). 197, Sono illegali le inscrizioni fatte dal Consiglio comunale , senza accertare la indebita esclusione degli inscritti fatta dalla Giunta ed i loro titoli, — (Ivi), 1 9 8 . Quando le Giunte e i Consigli comunali abbiano, nella formazione delle liste elettorali politiche, dichiarato •espressamente di aver 'óerifioatò ìa, sussistenza dei requisiti negli elettori inscritti ai sensi degli art. 21 e 27 della legge 22 gennaio 1882, non può chiedersi la cancellazione degli inscritti se non nel caso di smentita del loro operato con produzione di documenti, chc rendano possibile un diverso apprezzamento. — (Corte d'appello di Venezia, 31 luglio 1884, P. M. c, Albarotti, Temi Veneta, ix, 148). 1 9 9 , Nel caso che il Consiglio comunale, durante la re- '48 Legge elettorale politica visione della Usta elettorale, creda cancellare da essa 11 nome di qualche elettore inscritto negli anni precedenti, dovrà dare avviso della cancellazione alla parte interessata, entro 24 ore dalla pubblicazione della lista, senza di che l'elettore cancellato conserva pienamente il diritto di essere annoverato nella lista degli elettori politici. — (Corte d'appello di Torino, 22 novembre 1882 ; Giurispr. /<., 1883, XXXV, n, pag, 111-112; BRUNIALTI, Appendice, pag, 43-44). 2 0 0 . L'art. 240 della legge comunale ( testo unico ) tassativamente prescrive che le sedute sono pubbliche, eccettuati i casi in cui con deliberazione motivata sia altrimenti stabilito; sono nulle quindi perchè contrarie all'articolo succitato , le deliberazioni consiliari, con cui si approvano le liste elettorali politiche in seduta segreta. — (Cons. di Stato, 9 agosto 1889; Riv. Diritt. Pubbl, anno i, fase, v, pag. 120). 201. In caso di annullamento delle suddette deliberazioni, è inapplicabile l'art. 30 della legge elettorale politica, perchè in esso si prevede che le Giunte e i Consigli comunali non compiano le operazioni a loro demandate dalla legge. — (Cons. di Stato, 9 agosto 1889). 202. I Consigli comunali nella revisione e formazione delle liste elettorali politiche e nel provvedere ai relativi reclami agiscono come corpi deliberanti jure imperii. — (Corte d'app. di Macerata, 12 settembre 1889, Giunta comunale di Potenza-Picena c. Felici ed altri 87 elettori; La Legge, ii sem. 1889). 203. I Consigli comunali e le Giunte comunali nella loro rappresentanza non hanno azione in giudizio per contraddire a simili decisioni, e per sostenere i proprii atti e deliberazioni emanati su questa materia. — (Ivi, ivi). ART. 28. — (Id. art. 28). — Le liste approvate dal consiglio comunale sono pubblicate non più tardi del 5 aprile, e restano affisse all'albo pretorio fino al 15 aprile stesso. I nomi degli elettori nuovamente inscritti dal Consiglio comunale si devono pubblicare in elenco separato. Liste elettorali 49- Di queste pubblicazioni deve darsi immediatamente notizia al prefetto della provincia. 204. I nomi dei nuovi elettori inscritti devono essere pubblicati in liste a parte, perchè sia più facile ai cittadini controllare l'opera del Consiglio. Le cancellazioni che esso avesse fatte possono venire controllate anche sulla lista precedentemente compilata dalla Griunta. — (BEUNIALTI, Commento^ pag. 117). 205. I Comuni devono trasmettere le liste elettorali alle Commissioni provinciali per gli appelli, anche in mancanza di qualsiasi reclamo. — (Cons. di Stato, 1882). A.ET. 29. — (Id. art. 29).—Il sindaco, entro tre giorni dalla approvazione delle liste, deve dare avviso in inscritto e al domicilio, tanto agli elettori che il consiglio comunale ha cancellati dalla lista, quanto a coloro i reclami dei quali non fossero stati accolti, della cancellazione o del rigetto dei reclami medesimi, indicandone i motivi. Queste notificazioni, del pari che quelle di cui all'articolo 25, sono fatte senza spesa, per mezzo degli agenti comunali, che devono farsene rilasciare ricevuta sopra apposito registro. 206. La notificazione deve essere fatta a cura del sindaco, che ha l'autorità esecutiva nel Comune e ne incarica l'agente comunale ; in nessun caso può essere perciò imposta all'elettore od al cittadino reclamante alcuna spesa. L'agente deve aver cura di farsi lasciare ricevuta della notificazione sopra un registro, il quale fa fede della medesima sino ad iscrizione in falso. Se il cittadino cui la notificazione è fatta ricusasse di lasciare ricevuta, l'agente comunale ne terrà nota, e la notificazione s'avrà per fatta debitamente, sino a prova in contrario. 207. L'appello contro le deliberazioni dei Consigli comunali si deve notificare dall'appellante agli interessati, secondo le norme comuni. — (Cons. di Stato, Min. Interno, 7 agosto 1882). ART. 30. — (Id. art. 30). — Qualora la giunte 4 — B R U N I A L T I , Codice elettorale. — 50 Legge eLuttorale politica consiglio comunale non compiano le operazioni della revisione e dell'affissione delle liste entro i termini rispettivamente assegnati dagli articoli precedenti, il prefetto ne ordina l'esecuzione col mezzo di un commissario all'uopo delegato, a spese del comune. 208. Il prefetto ha facoltà di determinare l'indennità da assegnarsi al commissario regio, e quando il Coiùunc si rifiuti di pagarla, la Deputazione provinciale provvede d'ufficio. — (Nota 8 aprile 1869, Min. Interno ; — Consiglio di Stato, 22 aprile 1882; — Id. 1° aprile 1869 ecc.). 209. Il commissario regio in virtù dell'art. 269 della legge com. e prov. ha tutte le facoltà della Giunta e del Consiglio. — (Min. Interno, telegr. al pref. di Ascoli, 23 marzo 1882). 210. I termini sono assolutamente improrogabili, laonde appena scaduti si deve inviare il regio commissario. — (Min. Interno, circolare 5 febbraio 1882). ART. SI. — (Id. art. 31). — Qualunque cittadino può appellare contro il rigetto di un reclamo deliberato dal consiglio comunale, e contro qualsiasi indebita inscrizione o cancellazione fatta nella lista. L'appello deve essere presentato entro 41 giorno 20 aprile alla commissione elettorale della provincia, e notificato entro lo stesso termine all'interessato allorché s'impugna un'inscrizione. Può anche essere presentato all'ufficio comunale, affinchè sia trasmesso alla commissione predetta, ed in tal caso il segretario comunale ne deve rilasciare ricevuta. 211. L'appello può essere inviato direttamente per la posta, in lettera semplice o raccomandata, o a mano, alla Commissione provinciale ; in ogni caso ò utile che l'appellante ne abbia una ricevuta, come ha diritto d'averla qualora presenti il suo reclamo all'ufficio comunale. 212. Non può tener luogo della prescritta notificazione in alcun caso la pubblicazione della decisione che deve essere per legge notificata nell'albo pretorio, nei giornali od altrimenti. La notizia che l'interessato ne avesse avuto Liste elettorali 51- in qualunque modo non può nuocergli per proporre utilmente il suo reclamo, e il termine decorre, in ogni caso, dalla seguita notificazione. — (Circolare Min. Int., 1882). 213. I Comuni e gli altri corpi morali legalmente riconosciuti non sono cittadini, ma soltanto ad essi assimilati, pel godimento dei diritti civili, e perciò non hanno azione per impugnare davanti alla Corte d'appello le decisioni della Commissione provinciale in materia elettorale politica. — (Corte d'app. di Macerata, 12 settembre 1889, Giunta comunale di Potenza-Picena, e. Felici ed altri 87 elettori; La Legge, ii. sem. 1889). 214. Un ente morale, un comitato, ecc. non lia facoltà <li chiedere inscrizioni o cancellazioni nelle liste elettorali. — (Senato del Eegno, Discussioni, sess. 1880-81, p. 2217). 215. Il sindaco non può stare in giudizio per impugnare le inscrizioni o cancellazioni illegalmente fatte nelle liste elettorali, ma solo denunciare al Pubblico Ministero le violazioni di legge avvenute nella formazione delle liste per gli opportuni provvedimenti. — (Legge sull'ord. giud., art. 139 ; — La Legge, 1882, pag. 786). 216. Quando il Consiglio comunale conferma le inscrizioni 0 le cancellazioni fatte dalla Giunta nelle liste elettorali politiche, senza che siavi stato reclamo da parte degli interessati, non compete diritto d'appello alla Cominissione provinciale contro l'operato del Consiglio. — (BRUNIALTI, Appendice^ pag. 44). 217. L'appello contro l'operato del Consiglio alla Commissione provinciale compete, sebbene non siavi stato alcun reclamo, quando il Consiglio delibera d'uffizio l'iscrizione degli omessi o le cancellazioni degli inscritti dalla Giunta. — (Corte d'appello di Trani, 15 settembre 1882 , Leone c. Fiore; Giur. Ital, 1883, xxxv, parte ii, pag. 226-227; — BRUNIALTI, Appendice^ pag. 45-47). 218. L'appello di che è parola nell'art. 31 contro le decisioni del Consiglio comunale, per le indebite inscrizioni 0 cancellazioni, è inammissibile per quelle inscrizioni 0 cancellazioni, fatte dalla Giunta e confermate dal Consiglio per non esservi stato contro le stesse reclamo veruno. — (Ivi, ivi). 219. Non vi è luogo ad appello alla Commissione prò- '52 Legge elettorale politica vinciale contro le esclusioni deliberate dalla Giunta, quando non vi sia stato per esse ricorso al Consiglio Comunale. — (Corte d'app. di Napoli, 10 settembre 1884, Comune di Fisciano e Capaldo c. Commissione provinciale di Salerno ; Foro IL, vin, 1, 303). 2 2 0 . Il ricorso alla Commissione elettorale è nullo e quindi irricevibile se non è notificato agli interessati come è prescritto dall'art. 31 della legge elettorale politica. — (Corte d'app. di Brescia, 4 agosto 1884, Lanzoni, 3Ioreni ed altri; Foro It., ix, 1, 1095). 221. L'appello contro le operazioni del Consiglio comunale compete, non solo nel caso in cui il Consiglio comunale abbia portato il suo esame su reclamo a lui presentato contro le operazioni della Giunta, ma anche contro le inscrizioni e cancellazioni fatte dal Consiglio d'uffizio, ed il gravame per conseguenza può riflettere non solo le indebite inscrizioni e cancellazioni, ma anche le inscrizioni omesse dal Consiglio, e le cancellazioni dal Consiglio stesso trascurate. — (Corte di cassaz. di Roma, 19 novembre 1890, Arabito c. Castagna ed altri; La Legge, i sem. 1891). 222. I reclami contro le liste elettorali debbono necessariamente farsi avanti la Commissione provinciale, prima che alla Corte d'appello, la quale si adisce entro 10 giorni dalla notificazione delle decisioni prese dalla Commissione. — (Cass. Roma, 26 ottobre 1888, Aurea c. Bocchieri e Vitale; Ann., xxiT, 2, 165). 223. La facoltà che gli art. 31 e 87 danno a qualunque cittadino di stare in giudizio per questioni elettorali apre un'azione popolare per l'esercizio della quale si richiede solo la qi^alità di cittadino : può proporre perciò tale azione anche chi non abbia il godimento dei diritti politici, chi non abbia domicilio nè civile uè politico nel Comune la, cui lista sia impugnata, chi non abbia domicilio neppure nella provincia, chi abbia ottenuta la cittadinanza per decreto reale. — (Cons. di Stato, 22 aprile 1882). 224. La prefettura non ha qualità per denunziare alla commissione provinciale le inscrizioni o cancellazioni illegalmente fatte dalle giunte o dai consigli comunali. — (Cons. di Stato, 22 aprile 1885). 2 2 5 . La commissione provinciale per gli appelli elet- Liste elettorali 53- toralì non ha giurisdizione per provvedere d'ufficio ; perciò quando non sia investita, mediante appello o reclamo, della cognizione di un affare, essa non può pronunziare sopra alcuna inscrizione o cancellazione indebitamente fatta nelle liste elettorali. — (Cons. di Stato, 1 aprile 1882; Biv. amm., 1882, pag. 376). ART. 32. — (Id. art. 32) (1). — La commissione per gli appelli elettorali è composta del prefetto, che la presiede, del presidente del tribunale sedente nel capoluogo della provincia, o che ha giurisdizione sul medesimo, e di tre consiglieri provinciali. Questi ultimi vengono eletti dal consiglio provinciale nella sua sessione ordinaria. In questa votazione ciascun membro del consiglio scrive sulla propria scheda soltanto due nomi, e si proclamano eletti i tre consiglieri che raccolgono maggior numero di voti. (Art. 2, comma 2 della legge modificativa della legge comunale e provinciale 7 luglio 1889, n" 6173). — In caso di scioglimento del consiglio provinciale i tre commissari saranno nominati dalla giunta provinciale amministrativa. 226. Nella Commissione provinciale per gli appelli elettorali il Prefetto, in caso d'impedimento, può farsi rap-» presentare dal consigliere delegato, ma non da altri. — (Min. dell'Int., telegr. al prefetto di Firenze, 12 aprile 1882 ; — Cons. di Stato, 22 aprile 1882). 227. Nel caso in cui nell'elezione dei tre consiglieri provinciali due o più consiglieri abbiano ottenuto parità di voti, non si deve procedere ad una seconda votazione di ballottaggio, ma si deve preferire il maggiore di età. - - (Cons. di Stato, 25 marzo 1882). 228. Quando la proclamazione dei consiglieri, membri (1) l a luogo del Prefetto si chiamava a far parte della Commissione un consigliere di prefettura; se ne affidava la presidenza al presidente del Tribunale; e si ammetteva che il consiglio provinciale potesse scegliere gli altri tre membri anche fuori del proprio seno. — (Progetto 1892, art. 32). '54 Legge elettorale politica della Commissione per gli appelli elettorali, non può farsi dal presidente del Consiglio provinciale, deve farla il presidente della Deputazione provinciale, la quale rappresenta il Consiglio nell'intervallo della sessione, giusta l'articolo 210 della legge comunale e provinciale, 10 febbraio 1889. — (Min. dell'Interno, telegr. al Prefetto di Bergamo, 29 marzo 1882). 229. Il presidente del Tribunale come membro della Commissione provinciale non può essere supplito da un giudice; se fosse malato o altrimenti impedito, si dovrebbe attenere alle norme ordinarie. — (Min. Interno, 30 aprile 1882). 230. La legge elettorale non ammette l'elezione di consiglieri provinciali per far parte, come supplenti, della Commissione provinciale per gli appelli elettorali. Laonde se uno dei consiglieri membri della Commissione provinciale, 0 altro membro, sia impedito, la Commissione può deliberare finche è in numero legale ; se uno dei consiglieri provinciali si dimette o cessa di far parte della Commissione, si proclama quello che dopo di lui ha ottenuto il maggior numero di voti. — (Min. dell'Interno al Prefetto di Brescia, 8 aprile 1882). 231. Se uno o più consiglieri provinciali cessano di far parte della Commissione e questa non è più in numero legalo, ovvero nessuno ha avuto voti oltre gli eletti, si deve riconvocare il Consiglio per una nuova elezione. — (Min. dell'Interno al Prefetto di Rovigo, 12 aprile 1882). 232. Quando la giunta provinciale amministrativa deve procedere alla nomina dei tre consiglieri che fanno parte della commissione d'appello, essa potrà fare la sua scelta liberamente, ma ciascuno dovrà votare per due soli nomi, colle stesse norme cioè del consiglio provinciale. AKT. 33. — (ID. art. 33). — Spirato il termine di cui al precedente art, 31, e non più tardi del 25 aprile, un esemplare della lista elettorale e dell'elenco di cui all'articolo 22, coi documenti relativi alle iscrizioni ed alle cancellazioni che avessero dato luogo a reclamo, e tutti gli atti d'appello devono essere trasmessi al presidente della commissione provinciale. Listi; elettorali 55 L'altro esemplare della lista è conservato nella segreteria del comune. il presidente della commissione provinciale entro tre giorni da quello in cui gli è pervenuta la lista deve inviarne ricevuta all'ufficio comunale. Delle liste e dei documenti ricevuti si tiene nota in un registro speciale, firmato in ciascun foglio dal presidente della commissione provinciale. 233. Tutti i comuni devono trasmettere alle Commissioni provinciali: 1. La lista elettorale; 2. I documenti relativi alle inscrizioni e cancellazioni che avessero dato luogo a reclami dinanzi ai Consigli comunali ; 3. Gli atti di appello prodotti dinanzi alle Commissioni provinciali. 234. Le liste elettorali debbono essere trasmesse per copia al presidente della Commissione provinciale anche quando non sianvi reclami. Si debbono fare adunque dai comuni due esemplari della lista approvata dal Consiglio comunale: uno per essere conservato nella segreteria del comune, l'altro per trasmetterlo alla Commissione provinciale per gli appelli elettorali. — (Cons. di Stato, 22 agosto 1881 ; Min. dell'Interno, telegr. ai Prefetti). 235. I comuni dipendenti da sottoprefetture devono trasmettere le deliberazioni consigliari concernenti le liste elettorali gerarchicamente ai sottoprefetti, salva la competenza dei prefetti, giusta l'art. 13G della legge comunale e provinciale. — (Min. dell'Int., telegr. al Prefetto di Sassari, 13 aprile 1882). ART. 34. — (Id. art. 34) (1). — La commissione provinciale, entro i dieci giorni successivi a quello nel (1) Xel diseg-no di legge del 1892 il Governo proponeva che la commissione provinciale avesse senz'altro facoltà di rivedere le liste ; la commissione parlamentare determinava chiaramente che oltre alle presenti attribuzioni potesse cancellare gli elettori indebitamente inscritti e inscrivere quelli indebitamente cancellati, ma sempre in base a documenti, ovvero per la mancanza o insufficienza di essi. Il che, con un po' di vigilanza di tutti, basterebbe a toglier di mezzo tutte le indebite iscrizioni fatte dalle autorità comunali. '56 Legge elettorale politica quale ricevette le liste ed i documenti, si raduna per pronunciare sugli appelli di cui all'articolo 31. Essa deve compiere l'esame degli appelli e decidere sui medesimi entro il mese di giugno. Le decisioni della commissione provinciale devono essere motivate. 236. Ad affrettare la definitiva approvazione delle liste è bene che possibilmente non vada perduto alcuno dei dieci giorni entro i quali la Commissione deve cominciare l'esame dei reclami contro le decisioni dei Consigli comunali e che venga perciò convocata non appena siano pervenuti da un certo numero di municipi gli atti necessari. — (Istruz. minist. 6 febbraio 1882, § 9). 2 3 7 . Il prefetto deve predisporre tutto quanto è necessario ai lavori della Commissione provinciale, destinando ad essa un locale ed un conveniente numero di impiegati per l'esame degli atti trasmessi dagli uffici comunali, per verificare se sono completi e domandare all'occorrenza tutti quelli che mancassero. — (Istruz. minist. 6 febbr. 1882, § 8). 238. Grli appelli alla Commissione provinciale contro l'inscrizione d'alcuno nelle liste elettorali devono essere notificati alla parte interessata per cura degli stessi appellanti. — (Cons. di Stato, 5 aprile 1882). 239. La commissione provinciale per gli appelli elettorali delibera validamente quando è in numero legale; in caso di parità di voti, prevale quello del presidente. — (Cons. di Stato, 22 aprile 1882). 240. La commissione provinciale, in seguito a reclami ad essa presentati, può ordinare inchieste e ricorrere a qualsiasi altro mezzo di prova. — (Id., id.). ART. 35. — (Id. art. 35). — Il giorno 30 giugno la commissione provinciale decreta la definitiva approvazione della lista. La lista deve essere pubblicata nel rispettivo comune non più tardi del 15 luglio, e rimanervi affissa fino al 31 luglio. Le decisioni della commissione, a cura del sindaco, e nei modi stabiliti dall'articolo 29, sono notificate agli Liste elettorali 57- interessati entro cinque giorni dalla pubblicazione della lista. 241. La pubblicazione delle liste decretate dalla commissione provinciale deve farsi impreteribilmente nel termine fissato dall'art. 35. — (Cons. di Stato, 22 aprile 1882). 242. La partecipazione della cancellazione fatta con lettera ufficiale diretta dalla commissione al capo dell'amministrazione in cui l'impiegato cancellato presta servizio, può tenere luogo di notificazione quando consti che l'interessato abbia avuto cognizione del contenuto della lettera. — (Corte d'app. di Napoli, 19 luglio 1882: Riv. amm.^ 1883, pag. 259). 243. La Commissione provinciale decreta l'approvazione definitiva di tutte le liste; cioè tanto di quelle che rimangono inalterate per difetto o rigetto di reclami, come di quelle cui siano state apportate delle modificazioni con decisioni favorevoli ai reclami; la qualifica di definitiva, applicata dall'art. 35 della legge all'approvazione decretata dalla Commissione provinciale, indica chiaramente come alle liste approvate dal Consiglio comunale occorra la finale consacrazione della Commissione provinciale. 244. Il decreto di definitiva approvazione deve farsi per ciascuna lista e sottoscriversi da tutti i membri della Commissione provinciale. Altrettanto si dica per l'elenco di cui all'art. 22. La decretazione delle liste elettorali sulle quali non fuvvi reclamo deve farsi senza esame delle formalità seguite e dei titoli degli inscritti, ma solo previa verificazione della regolarità estrinseca e dichiarazione del numero degli inscritti. — (Min. dell'Int., circ. ai Prefetti, 1882). 246. S'intendono per parti interessate agli effetti dell'art. 35 della legge elettorale politica 22 gennaio 1882 tutti coloro i quali abbiano prodotto reclamo al Consiglio comunale o alla Commissione provinciale. — (Corte d'app. di Catanzaro, 27 agosto 1885, Rossi e Comune di Catanzaro c. Geremicca; Filangieri, x, 679). AKT. 36. — (Id. art. 36). — L'elezione dei deputati, in qualunque periodo dell'anno segua, si fa unicamente dagli elettori inscritti nelle liste definitivamente ap- '58 Legge elettorale politica provate, ai termini dell'articolo precedente, prima che il collegio sia dichiarato vacante. Sino alla revisione dell'anno successivo, e salvo quanto è disposto nell'articolo 40, non possono farsi alle liste altre variazioni all'infuori di quelle che sieno conseguenza della morte di elettori, comprovata da documento autentico; ovvero della perdita o sospensione dell'elettorato politico, che risulti da sentenza passata in giudicato. Tali variazioni sono fatte a cura della giunta municipale. Spetterà inoltre alla giunta municipale di introdurre nell'elenco di cui all'articolo 22 le variazioni necessarie, così per cancellare i nomi di quelli che piìi non si trovino nelle condizioni indicate nell'art. 14, come per iscriverne altri che nell'intervallo sieno caduti sotto le disposizioni dell'articolo stesso. 246. Non è causa di nullità dell'elezione il fatto che essa sia seguita in un comune colle liste dell'anno in corso non ancora rese esecutorie, anziché con quelle dell'anno antecedente, se l'annullamento dei voti ottenuti in questo comune non sposta il risultato dell'elezione. — (Camera, dei deputati, 20 dicembre 1886, coli, di Pavia I, Elezione Calvi; Foro It., xii, 3, 45). 2 4 7 . È nulla la votazione di una sezione la quale non segua sulle liste elettorali dell'anno precedente, se l'elezione ha luogo nel primo semestre dell'anno, di quello ia corso se nel secondo. — (Cam. dei dep., coli, di Pavia 1, eletto Calvi, 20 die. 1886; — Id., Coli, di Ascoli Piceno, eletto Dari, 22 die. 1891). 248. Compiuta la decretazione definitiva delle liste per parte della Comm. prov. non è ammessa variazione che per cancellare il nome degli elettori defunti ; o per eseguire le cancellazioni e inscrizioni ordinate con sentenza passata in cosa giudicata. Tali variazioni si fanno in ogni periodo dell'anno dalla giunta municipale. — (Cons. di Stato, 22 aprile 1882). 249. Se anche sia manifesto che un individuo è stato inscritto irregolarmente nelle liste senza alcuno dei re- Liste elettorali 59- quìsiti della capacità elettorale, finché non sia stato regolarmente cancellato lia diritto di votare e il suo voto deve essere computato come quello degli altri. — (Cous. di Stato, 22 aprile 1882). 250. Il reclamo contro la cancellazione dalle liste elettorali, operata nel corso dell'anno e dopo l'approvazione delle liste, degli elettori divenuti incapaci a termini dell'art. 36, cap. 2, non può essere portato alla Corte d'appello. Niun rimedio addita la nuova legge per fare opposizione alle variazioni introdotte dalla giunta in virtù dell'art. 36, — (Corte d'app. di Ancona, 19 luglio 1882, Riv. amm., 1882, pag. 578). 251. Se il collegio venisse convocato nel mese di giugno per fare le elezioni nel successivo luglio, queste devono seguire sulle liste dell'anno precedente, non su quelle delinitivamente approvate nella imminenza dell'elezione. ART. 37. - (Id. art. 37). — Qualunque cittadino voglia impugnare una decisione pronunciata dalla commissione provinciale, o dolersi di denegata giustizia, deve promuovere la sua azione davanti la Corte d'appello producendo i titoli che danno appoggio al suo reclamo. L'azione dovrà proporsi con semplice ricorso, sopra cui il presidente della Corte d'appello indica un'udienza in cui la causa sarà discussa in via d'urgenza, e con rito sommario. Se coloro che reclamano sono gli interessati di cui nel capoverso dell'articolo 35, il sopradetto ricorso con l'analogo decreto si deve, a pena di nullità, fra dieci giorni dalla notificazione di cui è parola nel capoverso medesimo, notificare alla parte interessata, qualora s'impugni l'inscrizione dì uno o più elettori ; od invece al prefetto, ove si ricorra contro l'esclusione di taluno dalla lista. 11 termine sarà invece di giorni quindici dalla pubblicazione prescritta nell'articolo 35, a pena di nullità, qualora il reclamo sia proposto da persona diversa dagli interessati indicati nel precedente articolo. '60 Legge elettorale politica In pendenza del giudizio innanzi alla Corte d'appello, conservano il diritto al voto, tanto gli elettori che erano inscritti nelle liste dell'anno precedente e ne sono stati cancellati, quanto coloro che sono stati inscritti nelle liste definitive dell'anno in corso per decisione concorde del consiglio comunale e della commissione provinciale. 252. Il pubblico ministero può agire d'ufficio in ogni quistione di capacità elettorale, per far cancellare elettori indebitamente inscritti secondo l'art. 139 della legge sull'ordinamento giudiziario 6 dicembre 1865, anche in mancanza di reclami e d'appelli. — (Cassaz. di Firenze, 16 aprile 1875; Ann.^ ix, i, 198; Giurispr. ital.^ xxvii, 1, 703; — Cassaz. di Eoma, 29 gennaio 1877 ; Legge^ ii, 1877, pag. 284; — Id., 1» luglio 1877, Legge, ii, 1878, pag. 29; — Id., 3 giugno 1878; Legge, ii, 1878, p. 395; — Id., 5 marzo 1879; Legge, ii, 1880, p. 93; — Id., 2 aprile 1879; Legge, ii, 1879, pag. 247; — Id., 17 febbraio 1880; Ann., XIV, II, pag. 247; — Id., 17 agosto 1880; Legge, ii, 1881, pag. 561; — Corte d'app. di Aquila, 13 maggio 1873 ; I^egge, ii, 1873, pag. 297; — Id., 22 e 31 ottobre 1889; Riv. di dir. pubbl., i, 1891; — Corte d'app. di Catania, 30 ottobre 1877; Giurisp. catan., ii, 210; — Corte d'app. di Napoli, 15 febbr. 1871; Legge, ii, 1871, p. 169; 1» maggio 1871; Gazz. del Proc., vi, 550; — Corte d'app. di 3Iilano, 9 agosto 1875; Riv. amm., 1876, p. 93; — Corte d'app. di Venezia, 10 ottobre 1872 ; Legge, ii, 1873, pag. 169; 23 dicembre 1873; Man. delle Ammin. provine, e cornun, XIII, 105; 81 maggio 1878; Temi Veneta, iii, 391; — Corte di cass. Eoma, 6 giugno 1874, Pubbl. min. c. Bastianelli; Giurisp. it., 1884, i, 3, 216; Foro it., ix, 1, 1154; Corte Supr., IX, 593; Gaz. Proc., XXT, 393; Legge, xix, 2,650; Temi veneta, ix, pag. 566; — Corte d'app. di Parma, 5 agosto 1884, Pubbl. min. c. diversi elettori; Giurispr. ital., 1884, 2, 411-Legge, xxiv, 2, 638 ; — Corte d'app. di Milano, 1" settembre 1884, P. M. c. Abbore ed altri; Giur. itah, 1884, 2, 622 ; Foro it., ix, i, 1197 ; Ann., xix, 3, 39; Legge, XXV, 1, 20; — Corte d'app. di Palermo, 4 ottobre 1884, P. M. c. elettori di Villarosa; Foro il., ix, 1, 1214; Ann., Liste elettorali 79- XVIII, 3, 453; — Corte di cass. di Roma, 29 marzo 1886, Abbone ed altri; Corte Suprema^ xi, 429; Legge^ xxvi, 2,. 4 5 9 ; Riv. amm., xxxvni, 46). 253. Al Pubblico Ministero compete l'azione diretta per impugnare dinanzi la Corte d'appello le inscrizioni o le cancellazioni illegalmente fatte o mantenute dai Consigli comunali, quando non siano state impugnate dinanzi la Commissione provinciale ; e per impugnare la decisione della Commissione provinciale contro la quale non sia stato proposto appello. — Cons. di Stato, Circ. min. del 22 aprile 1882; Riv. amm., 1882, pag. 445; — BRUNIALTI,. Commento, p. 541-546 ; si ebbero però numerose sentenze in senso contrario le quali non hanno più alcun valore dopo il parere della Cass. di Roma, tali, fra le altre: Cass. di Napoli, 7 luglio 1874; Gazz. del Froc., ix, 462; 13 genn. 1879; Legge., ii, 1879, pag. 306; — Corte d'app. di Trani, 20 dicembre 1875; Annali, x, ii, 177; Foro Ital.,. I, 635; — Corte d'app. di Palermo, 6 febbr, 1878; Circ. Giur., IX, 149). 2 5 4 . Finché la lista elettorale politica deliberata dal Consiglio comunale non è stata definitivamente approvata dalla Commissione provinciale, e non è spirato il termine fissato dalla legge per i reclami degli interessati, può sempre il Pubblico Ministero reclamare alla Corte d'appello contro le illegittime inscrizioni. — (Corte d'app. di Torino, 28 luglio 1884, Procur. gen. c. Buffa, Gandolfi e altri 218 elettori politici; Giurispr. It., 1884, 2, 619 ; Leggp., XXIV, 2, 6 6 4 ; Giurispr. T., x x , 632). 2 5 5 . (Contro la deliberazione del Consiglio comunale, che abbia mantenuto nelle liste i cittadini che non vi hanno più diritto, il Pubblico Ministero può reclamare alla Corte d'appello, sebbene in sede amministrativa nessuno sia insorto contro la stessa deliberazione. — (Corte d'app. di Milano, 20 giugno 1886, Procur. gener. di Milano c. Roden; Monit. M., XXVII, 729). 2 5 6 . Il prefetto può denunziare al P. M. le violazioni dì legge commesse nelle questioni di capacità elettorale. — (Cassazione di Roma, 25 marzo 1876 ; — Corte d'app. di Bologna, 26 dicembre 1876). 2 5 7 . Il prefetto non ha interesse per stare nel gin- 62 Legge eLuttorale politica dizio promosso dal P. M. in base all'art. 139 dell'organico giudiziario. — (Corte d'app. di Messina, 21 ottobre 1884, P. M. c. comune di S. Lucia del Mela; Foro Mess.^ iii, 182). 2 5 8 . Contro le decisioni della commissione provinciale in materia d'elezioni politiche è ammesso il rimedio della rivocazione, e il termine per proporlo, per le persone diverse dagli interessati, è quello di quindici giorni dalla pubblicazione delle liste. — (Corte di cass. di Roma, 3 aprile 1888; La Legge^ 2 agosto 1883, p. 153; — BEUNIALTI, Appendice, pag. 54). 2 5 9 . Quando il ricorso in materia elettorale è stato depositato dal P. M. in cancelleria a' termini di legge ed unitamente agli annessi documenti, non nuoce alla regolarità ed efficacia del deposito stesso la circostanza, che il ricorso ed i documenti siansi dopo due giorni momentaneamente passati dalla cancelleria al consigliere relatore per l'ispezione. — (Corte d'app. di Milano, 18 agosto 1885, P. M. c. Abbove ed altri; Giarispr. If., 1884, 2, 587 ; Ann., XIX, 3, 368). 2 6 0 . Il ricorso del P. M. contro le indebite inscrizioni nelle liste elettorali politiche non deve essere notificato al comune in cui le inscrizioni si fecero. — (Ivi). 261. Il Consiglio comunale non ha diritto di reclamare avanti l'autorità giudiziaria dalle deliberazioni della commissione elettorale provinciale, e perciò non l'hanno neppure i singoli membri del consiglio stesso; questi possono sempre reclamare come cittadini. — {Giurispr. IL, voi. i, 1889, pag. 705; - Corte, d'app. di Perugia, 28 settembre 1888, Venuti ed altri c. Leonardi; La Legge, i sem. 1889; — Corte d'app. di Macerata, 12 ottobre 1889; .FLIV. amm., 1889, pag. 7 9 6 ) . 2 6 2 . Contro la revisione delle liste elettorali politiche non può ricorrersi alla Corte d'appello se prima non si è reclamato avanti la commissione provinciale. — (Corte d'app. di Milano, 4, 11 settembre 1889 ; Riv. di dir. pubhl., anno I, pag. 199; Giur. lt.,\\, 10, 1890). 2 6 3 . Se chiedasi scrizione di elettori tore deve provare, concorrano tutte le con ricorso alla Corte d'appello l'inpolitici non compresi nelle liste, l'ated il magistrato deve decidere, se condizioni richieste dalla legge per Liste elettorali l'elettorato. — (Corte di cass. di Roma, 13 agosto 1890, Santoro Clubernale c. Cassola e prefetto di Siracusa ; La Legge, i sem. 1891). 2 6 4 . Alle parti fatte citare dal pubblico ministero incombe, non a lui, di fornire la prova della legittimità della impugnata inscrizione nelle liste elettorali politiche. — (Corte d'app. di Roma, 27 agosto 1889, P. M. c. 27 elettori politici; La Legge, ii sem. 1889). 2 6 5 . Quando la commissione provinciale abbia ordinata la radiazione di elettori politici compresi nelle liste per la mancanza di alcuna delle condizioni richieste, e sia proposto alla Corte d'appello il gravame contro codesta deliberazione dell'autorità amministrativa, ai sensi dell'articolo 37 della legge elettorale, non può esigersi che il ricorrente esibisca, e non può quel magistrato ricercare la prova delle altre condizioni che non furono contestate avanti alla commissione provinciale, nè vennero dalla medesima escluse ; non avendo il ricorrente altro obbligo che quello di produrre i titoli di appoggio al suo reclamo. — (Corte di cass. di Roma, 13 agosto 1890, Santoro Gubernale c. Cassola e prefetto di Siracusa ; La Legge, i sem. 1891). 2 6 6 . Tutte le questioni che concernono, in materia di uffici elettivi, le incompatibilità, le esclusioni e le decadenze, sono questioni d'incapacità elettorale, e appartengono alla competenza delle Corti d'appello. — (Corte di cass. di Roma, 26 febbraio 1887, Guastalla e Rangoni c. ^:iilvestrelli, Bonfili, ecc.; Ann., xxr, 3, 74). 2 6 7 . È inammissibile il ricorso fatto all'autorità giudiziaria intorno alla capacità elettorale, senza contenere l'indicazione dei nomi dei cittadini la cui capacità elettorale si vuole sia affermata o negata in via giudiziaria. — (Corte di cass. Roma, 15 febbraio 1886, Olivieri, Pucci e Rossi; Corte supr., xi, 320). 268. Questo difetto sussiste ancorché i ricorrenti siansi riferiti al reclamo amministrativo in cui si dice non fosse mancata quella indicazione di nomi. — (Ivi). 2 6 9 . È inammissibile il ricorso di un elettore prodotto fuori del termine di 10 giorni dalla intimazione della decisione della commissione provinciale che aveva rigettato il suo reclamo. — (Ivi). 63- '64 Legge elettorale politica 270. È inammissibile il gravame prodotto a norma dell'art. 37 della legge, quando, ricorrendosi contro la esclusione di taluno dalla lista, non sia stato notificato al prefetto nel termine di dieci giorni dalla notifica della decisione impugnata. — (Corte d'appello di Catanzaro, 27 agosto 1885, Rossi e comune di Catanzaro e. Geremicca; Filangieri, x, 679). 27Ì. È inammissibile il ricorso, a norma del medesimo art. 37, quando nel momento della sua presentazione alla Corte, non comprenda nel corpo dell'atto, o in un elenco ad esso allegato, la individualizzazione dei nomi di coloro dei quali si chiede la inscrizione. — (Ivi). 2 7 2 . Il ricorso di un elettore alla Corte d'appello contro la decisione della commissione provinciale, che ordinò la reinscrizione nelle liste elettorali politiche di un comune degli elettori cancellativi dal Consiglio comunale, deve essere, a pena di nullità, notificato all'elettore che col precedente suo ricorso contro la deliberazione del consiglio comunale provocò la decisione della commisione provinciale, sebbene quest'ultimo non sia compreso fra coloro di cui si contesta l'inscrizione nelle liste elettorali politiche. — (Corte di cass. Eoma, 3 maggio 1886, Guarino c. Sabbatino; Corte supr.^ XT, 248 ; Diritto e Giurisp., ii, 81). 2 7 3 . Il termine di 15 giorni stabilito nel penultimo capoverso dell'art. 37 della legge 22 gennaio 1882 per l'esercizio dell'azione giudiziaria sì computa non dal primo, ma dall'ultimo dei giorni nei quali la lista è rimasta affissa nel comune, in coerenza al disposto del precedente art. 35. — (Corte d'app. di Firenze, 1® settembre 1884, P. M. c. Lazzeri; Ann., xvm, 3, 409). 2 7 4 . Il termine per impugnare dinanzi la Corte d'appello una decisione della commissione provinciale è di 15 giorni, e non già di 10, dalla pubblicazione della lista, quando la relativa azione è promossa non dalle parti interessate, ma da persona diversa, — (Corte d'app. di Trani, 10 sett. 1888, Santorsola; Eiv. T., xiii, 710; Biv. amm., XXXIX, 832). 2 7 5 . Non vi ha nullità se si omette, nel notificare il ricorso alle parti interessate, di denunziare il relativo decreto presidenziale. — (Ivi). Liste elettorali 65- 276. II ricorso contro l'inscrizione di determinati individui nelle liste elettorali politiche di un comune, nonché il relativo decreto del presidente della Corte che fissa l'udienza per la discussione della causa, devono essere notificati integralmente agli interessati, e non basta che questi sieno avvertiti e resi conscii del reclamo sporto alla Corte, dei relativi motivi e del giorno fissato per la discussione della causa. — (Corte d'app. di Torino, 12 luglio 1882; Eiv. amm., 1882, pag. 574). 2 7 7 . Nel termine di cui all'art. 37 deve notificarsi non solo il ricorso ma anche il decreto presidenziale. L'interessato ò colui che fu cancellato dalle liste deliberate dalla Commissione provinciale o colui che avendo reclamato alla commissione ha interesse ad impugnarne la contraria decisione; per costoro il termine di dieci giorni decorre dalla notificazione. Per gli altri, i quindici giorni flecorrono dal primo giorno della pubblicazione ed affissione delle liste, non dall'ultimo in cui la lista deve restare affissa. Il ricorso alla Corte è inammissibile se non si produce copia della deliberazione impugnata. — (Corte d'app. di Torino, 16 sett. 1889; liiv. amm., 1890, p. 20). 2 7 8 . Al pubblico ministero che elevi la questione pres^iudiciale della tardività del ricorso prodotto da un elettore contro la decisione della commissione provinciale e avanti la Corte d'appello, incombe l'onere di provare la data in cui venne notificata la decisione impugnata. — (Corte d'app. di Perugia, 3 luglio 1882; JRiv. amm., 1882, p. 577). 279. Non è ammissibile il ricorso alla Corte se all'atto della presentazione non si allega l'elenco dei cittadini di cui si pretende illegalmente omessa l'inscrizione. Non sana la nullità la presentazione dell'elenco entro 5 giorni dalla notifica al Prefetto e agli interessati. — (Corte di cass. di Koma, 6 aprile 1883; Biv. amm., 1883, pag. 431). 2 8 0 . Non può prendersi in esame un ricorso contro deliberazioni della commissione provinciale quando non se ne sia prodotta copia, nè notificato il ricorso in tempo debito. — (Corte d'app. di Firenze, 21 agosto 1889 Dir. puhhl.., anno I, pag. 106). 281. La Corte d'appello deve dichiarare inammissibile jl reclamo, se non risulti la data in cui al reclamante fu 5 — BJIUNIAT.TI, Codice elettorale. '84 Legge elettorale politica notitìcata la deliberazione della commissione provinciale che respinse la domanda diretta ad ottenere la inscrizione nella lista elettorale politica. — (Corte di cass. di Roma, 10 novembre 1886, Scherinzi; Corte supr., xi, 765). 282. Invano si ricorre in cassazione per non avere la Corte-d'appello fatto uso della facoltà di ordinare d'ufficio la produzione del documento relativo alla data suddetta. - (Ivi). 2 8 3 . Il pubblico ministero per esercitare la sua azione riguardo alle liste elettorali può valersi della citazione per pubblici proclami. La citazione è nulla se contemporaneamente non si notìfica il decreto del primo presidente che fissa il giorno dell'udienza. — (Corte d'app. di Catania, 6 dicembre 1889; Hiv. Dir. pubbl.., anno I, fase, iv, p. 338; ~ Corte d'app. di Casale, 11 luglio 1882; Riv.amm., 1882, pag. 677; — Corte d'app. di Catania, 28 agosto 1882; Riv. amm., 1882, pag. 81 ; — Corte di cass. di lloma, 18 ottobre 1882; Riv. amm., 1883, pag. 43; — Id., i d , 27 ottobre 1882; Biv. amm., 1883, pag. 178). 2 8 4 . Il pubblico ministero nell'esercitare l'azione attribuitagli per far osservare la legge elettorale politica, deve attenersi a' termini prescritti dall'art. 37. — (Corte di cass. di Roma, 29 marzo 1886, Abbona ed altri; Corte suprema, XI, 427; Legge, xxvi, 2, 459; i^ju. amm., xxxviii, 46 ; — Corte di cass. di Roma, 13 ottobre 1882, P. M. c. Auristella ed altri; Reperì, gener., 106 ; — Corte d'app. di Catania, 23 agosto, 23 e 27 ottobre 1882; — Corte d'appello di Casale, 11 luglio 1882, Martinetti c. commissione provinciale di Alessandria; Riv. Amm., 1882, 677; Aìin., 1882, 401 ; - Corto d'app. di Brescia, 12 luglio 1882; - Corte di cass. di Roma, 27 ottobre 1882, P. Cr. di Brescia c. Abeni ; Rppert. gener. di Giur., ii supplemento 1881-1883 ; avv. SANTINI, Commento alla legge, III ediz., pag. 66 e seg. ; — on. DELLA ROCCA, Camera dei deputati, 22 giugno 1882; — BEUXIALTI, Commento., pag. 136; Appendice, pag. 47-54). 286. Il pubblico ministero nell'esercitare l'azione attribuitagli per far osservare la legge elettorale non è soggetto ad alcun termine. — (Corte d'app. di Milano, 21 luglio 1882, Procuratore generale c. Pagliani; Monitore Trib. M., 1883, Liste elettorali 67- 78 ; Giunta comunale di Casciano contro Devicenti ; Legge, 1882, n, 711; Man. amm., 1882, 278; — Gens, di Stato, parere22 aprile 1882,Ministero dell'interno; Reperì.gener.di Glurtsp., II supplemento 1881-1S83.,yocq Elezioni politiche, n. 108, ove sono riportate anche conformi decisioni delle Corti d'appello di Trani, Palermo e Casale ; — Corte di app. di Venezia, 18 agosto 1885, Rigoni c. Vidale ; T'emi F., X, 481 ; — Corte di cass. di Eoma, 13 maggio 1887, Porcelli ed altri ; Ann., xxi, 2, 96 ; — Corte d'app. di Milano, 20 giugno 1886, Procura Gen. di Milano c. Eodano; Monit. M., XXVII, 729 ; — Corte di cass. di Eoma, 5 novembre 1884, Procura Gen. di Torino c. Piacenza e Macerata ; Corte, siipr., IX, 1010; — Corte d'app. di Parma, 8 agosto 1884, P. M. e diversi elettori; Giurispr. It., 1884, 2, 477; La Legge, xxiv, 2, pag. 638; ~ Corte d'app. di Milano, 1° settembre 1884, P. M. c. Abbone ed altri ; Giurisprudenza It., 1884, 2 , p. 622; Foro It., ix, i, W^l-, Ann., xix, 3,39; Legge, xxv, 1, 20 ; — Corte d'app. di Palermo, 4 ott. 1884, P M. c. elettori di Villarosa; Foro It., ix, i, 1214 nali, xviii, 3, p.453 ; — Corte d'app. di Eoma, 27 ag. 1889, P. M. c. 27 elettori politici; La Legge, ii sem. 1887; — Corte d'app. di Parma, 12 giugno 1885, elett. dei comuni di Borgonuovo, Podenzano ed altri; Giurispr. IL, 1884, 2, 488 ; Ann., xix, 3, 235 ; Monit. M., xxvi, 749 ; Legge, xxv, 2, 422 ; — Corte di cass. di Eoma, 6 giugno 1884, 17 genn. 1883, 13 maggio 1887 ; — SAREDO, Legge, 1885, H, p. 301 ; — OLIVA, Rendiconto dell' Amministrazione della giustizia nel distretto della Corte di Milano per l'anno 1882 ; — Riv. amm., 1882, pag. 649 ; — Corte d'appello di Parma, 21 giugno 1885; Foro IL, 1883, i, 76. —Nota dell'avv. G. BALDONI, riassuntiva della giurisprudenza e della dottrina con le diverse opinioni di giuristi e magistrati pronunziate prò e contro la presente questione). 286. L'azione popolare compete in qualsiasi caso anche ai non elettorip urchè cittadini del regno. — (Corte d'app. di Messina, 25 genn. 1883). 287. Se gli impiegati comunali incorrono in qualche errore nel copiare le liste si deve anzitutto ricorrere in via amministrativa. — (Corte d'app, di Napoli, 27 ott. 1882; Riv. amm., 1883, pag. 258). 68 Legge eLuttorale politica ART. 38. — (Id. art. 38). — Il ricorso coi relativi documenti si dovrà, a pena di decadenza, depositare nella cancelleria della Corte d'appello fra cinque giorni dalla notificazione di esso. La causa sarà decisa senza che occorra ministero di procuratore o avvocato sulla relazione fatta in udienza pubblica da un consigliere della Corte, sentite le parti o i loro difensori, se si presentino, ed il pubblico ministero nelle sue orali conclusioni. 288. Non ò fissato alcun termine all'autorità giudiziaria per pronunciarsi nei sensi dell'art. 38. — (Atti Parlam., Camera dei dep., 17 giugno 1881, p. 6220 e 69). 289. La Corte d'appello può sempre conoscere degli apprezzamenti della commissione provinciale relativi alla capacità di leggere e scrivere di coloro che domandano la inscrizione nelle liste elettorali. — (Corte di cass. di Roma, 23 ottobre 1882). 290. Le cause in materia elettorale si perimono come tutte le altre dopo 4 anni, senza alcun atto di procedura. — (Corte d'app. di Ancona, luglio 1884; Jiiv, amm.^ 1884, pag. 886). 291. Se il ricorrente non può presentare in appoggio al suo reclamo documenti che si trovino presso la prefettura, la Corte di appello ha facoltà di richiederli direttamente. — (Corte d'app. di Bologna, 16 nov. 1889; Eiv. di dir. pubbl.^ I, pag. 195). 292. Ì)evono, a pena di decadenza, essere depositati, come documenti indispensabili, entro cinque giorni dalla notificazione del reclamo e del conseguente decreto della Corte, le deliberazioni del consiglio, e quella della commissione provinciale ; nè può, in difetto, essere accolta la domanda di rinvio fatta all'udienza per poter produrre tali documenti. — (Corte d'app. di Casale, 6 settembre 1882, Capuzzo c. Commiss. prov. di Alessandria). 293. Riconosciuto dalla Corte che taluno deve essere cancellato perchè non si tiene per buono il titolo, per cui fu inscritto, non può avanti la Corte per la prima volta, e direttamente, chiedere di essere mantenuto nelle liste, adducendo altri titoli. — (Corte d'app. di Casale, 29 In- Liste elettorali 69- glio 1882, P. M. c. Barbero ed altri; Biv. amm., 1883, pag. 119). ART. 39, — (ID. art. 39). — Il pubblico ministero comunicherà immediatamente al sindaco le sentenze della Corte d'appello per curarne la esecuzione e la notificazione, senza spesa agli interessati. La sentenza pronunziata dalla Corte d'appello può essere impugnata dalla parte soccombente col ricorso in cassazione, pel quale non è necessario il ministero di avvocato. Tutti i termini del procedimento sono ridotti alla metà. Sul semplice ricorso il presidente indica in via di urgenza la udienza per la discussione della causa. 204. Il termine per ricorrere ia cassazione è ridotto alla metà, cioè da 90 a 45 giorni, ed alla metà sono pure ridotti tutti gli altri termini del procedimento. Il termine pel ricorso non decorre dalla pubblicazione della sentenza, ma dal giorno in cui se ne è fatta la notificazione alle parti interessate, nei modi di cui al primo capoverso. Il ricorso può esser promosso soltanto dalla parte soccombente. 295. I ricorsi in materia di elezioni politiche ed amministrative sono deferiti esclusivamente alla cognizione della Corte di cassazione di Roma. — (Legge 12 die. 1875, n. 2837, art. 3; — Cam. dei dep., Discussioni, 17 giugno 1881). 296. Le questioni dì perenzione non si possono utilmente proporre nei giudizi elettorali. — (Corte di cass. di Roma, 12 maggio 1886, Roppo; Ann., xx, 2, 159; Corte supr., XI, 487; Legge^ xxvi, 1, 509). 297. È nulla per difetto di motivazione la sentenza che, sulla deduzione che la Commissione provinciale ingiustamente aveva ritenuto illegale, per mancanza di reclamo, l'esperimento di saper leggere e scrivere, ordinato dalla giunta comunale, prima di fare inscrivere taluni nelle liste elettorali polìtiche, null'altro disse se non che l'esperimento fu ordinato dalla giunta senza che ci fosse stato alcun reclamo, come ebbe a verificare la Commissione prò- '70 Legge elettorale politica Tinciale, la quale per inesistenza di un reclamo si determini) ad inscriverli. — (Corte di cass. di Roma, 13 maggio 1884, Colombo e Napolitano c. Avola; Corte supr., ix, 349). 2 9 8 . È inammissibile il ricorso, spedito per la posta, alla cancelleria della Cassazione senza notificarlo, nò al prefetto della provincia, nè al P. M. che siano stati contraddittori nei precedenti giudizi. —• Cass. Roma, 5 gennaio 1886, Godizzaro; Ann., xx, 2, 51 ; Corte supr., xi, 20; Legge.^ xxvi, 1, 582). 299. Anche in sede di cassazione, in tema di elettorato politico, è prescritta la notificazione ai termini dell'art. 37 della legge sitll'elettorato politico. — (Corte di cass. di Roma, 2 dicembre 1886, Valmassoni; Giurispr. li., 1887, I, 3, 97; Ann., xxt, 2, 97; Temi Veneta, xii, 157; Legge, xxvn, 1, 506). 3 0 0 . Anche nei giudizi di elettorato politico debbono osservarsi le norme sostanziali della procedura civile, come son quello riguardanti le intimazioni da farsi alle parti degli atti esplicativi dell'azione. — (Corte di cass. di Roma, 14 aprile 1886, Sante c. Marsiani; Cor<e sitpr., xi, 959). 301. Il ricorso per cassazione di coloro, in contraddizione dei quali il P. M. ha chiesto la loro cancellazione dalle liste elettorali politiche, dev'essere notificato, per farsi ammissibile, all'agente del P. M. presso la Corte di merito che ha pronunciato la sentenza. — (Ivi). 3 0 2 . Anche in cause di elettorato politico il ricorso in cassazione non è discutibile se non abbia annesso copia della sentenza impugnata, autenticata dal cancelliere della Corte che l'ha pronunziata. — (Corte di cass. di Roma, 22 settembre 1883; Biv. amm., 1883, pag. 362. — Id. id., 10 aprile 1885, Di Biaso c. Carosello; Corte supr., x, 758; Legge, xxvi, 1, 296). 3 0 3 . È inammissibile il ricorso in cassazione per incapacità del diritto elettorale politico, se non si presenta copia della sentenza da cui si ricorre, e se il ricorso non è stato notificato all'interessato, ed al prefetto della provincia. — (Corte di cass. di Roma, 26 ottobre 1888, Nunzio c. Cullai ; Corte supr., xiii, 668). 304. Invano si ricorre in cassazione, dopo che con sentenza passata in giudicato si dichiarò .esaurita l'applica- Liste elettorali 71- bilità dell'articolo 100 della legge elettorale politica colla formazione delle liste del 1882 e 1883 negando alle domande relative ogni valore di titolo di capacità elettorale per le liste successive, — (Corte di cass. di Roma, 22 febbraio 1886, Gallo c. Artidora; Cor^e XI, 235 ; Riv. B.^ XIV, pag. 81). 3 0 5 . L'azione giuridica elettorale del P. M. promuove nn giudizio che si svolge con le forme sommarie del rito civile, in quanto non vi facciano eccezione speciali disposizioni. — (Corte di cass. di Roma, 29 aprile 1885, Gbezzi; Corte supr., x, 736). 3 0 6 . Le sentenze emesse dalle Corti di appello in materia elettorale sono anch'esse soggette al rimedio della rivocazione. Il termine perla domanda di rivocazione decorre dalla pubblicazione della sentenza ed è di 10 o 15 giorni secondo la domanda vien proposta dall'interessato o dal terzo. — (Corte d'app. di Catania, 28 agosto 1882 ; liiv. amm., 1882, pag. 814; — Corte di cass. di Roma, 3 aprile 1883; Riv. amm., 1883, pag. 433). 307. Non v'ha legge che imponga l'autenticazione delle firme di coloro che in materia elettorale ricorrono in cassazione; la notificazione fatta dal pubblico ufficiale ad istanza dei ricorrenti non lascia luogo a dubitare circa i veri autori dell'interposto ricorso. — (Ivi, ivi). 3 0 8 . Allorché sia decaduto, per decorrenza di termini, il pubblico ministero dalla facoltà di ricorrere in cassazione in materia elettorale, non può quella decadenza venir meno pel motivo che gl'inscritti non avevano risentito forse alcun danno da quella omissione, per essersi differita la trattazione della causa. — (Corte di cass. di Roma, 28 gennaio 1890 ; Ann. giur. ital, anno 24, 2% pag. 44). 309. Non è ammissibile in sede di rinvio la eccezione di decadenza dal ricorso elettorale, perchè il reclamante non aveva prodotto avanti la prima autorità giudiziaria il ricorso e gli altri documenti prescritti. — (Corte d'app. di Messina, 25 gennaio 1884, Giardino c. Commissione provinciale di Siracusa; Jra., xviii, 3, 289). 310. La notificazione della sentenza di Cassazione, in ordine all'art. 546 della proc. civ., non è necessaria nelle cause elettorali. — (Ivi). 72 l^iiggii elettorale politica 311. I docamenti, che la legge elettorale prescrive doversi produrre a sostegno del ricorso, sono quelli che sono ia potere della parte, o che può facilmente procurarsi, e non già quelli che si ritrovano nei pubblici archivi. — (Ivi). 312. Gli elettori cancellati con sentenza delia Corte d'appello non possono essere ammessi al voto nonostante il ricorso in cassazione, come sono ammessi invece pendente il ricorso in appello per espressa disposizione della legge (art. 37). — (Cam. dei dep.. Coli, di Catanzaro II (Monteleone), eletti Squitti, ecc., 24 febbr., 5 marzo 1891; La Lfigge^ 1° sem, 1891). 313.' I reclamanti decadono dall'azione promossa se il deposito del ricorso nella cancelleria della Corte è fatto dopo i cinque giorni dalla sua notificazione all'interessato. — (Corte d'app. di Perugia, 28 sett. 1888, Venuti ed altri c. Leonardi; La Legge^ l" sem. 1889). ART. 40. — (Id. art. 40). — La giunta municipale, appena le venga notificata la proferita sentenza, fa nelle liste la prescritta rettificazione, allegandovi copia della sentenza medesima. 314. Alle liste sulle quali è stata fatta la prescritta variazione dev'essere allegata copia della sentenza, come degli altri atti per effetto dei quali un elettore fosse stato cancellato, affinchè se ne possa tener conto al momento della votazione e tutti abbiano modo di prenderne conoscenza nella sala dove questa ha luogo. — (BRUNIALTI, Comm., p. 143). 315. La violazione delle prescrizioni relative ai termini nei quali la lista deve rimanere affissa, di quelli assegnati per i reclami ed i ricorsi, e di tutti gli altri pei quali non è altrimenti disposto, costitiiisce nullità degli atti relativi e quindi dell'elezione, qualora non sia debitamente ed in tempo sanata. — (Camera dei dep.. Coli, di Chieti; Riv. amm., 1875, 423; — Id., Collegio di Aversa, 19 gennaio 1871; PUCCIONI, 116, ecc.); (1). (1) Il quadro seguente indica le operazioni ed i termini per l'annua revisione delle liste elettorali: Listi; elettorali 73 316. È cagione di nullità il fatto che le liste elettorali siano state rivedute e manipolate dalla giunta fuori dei termini stabiliti dalla legge, in vista dell'elezione, per quanto esse risultassero inesatte. — (Cam. dei dep.. Coli, di Siracusa I, Eletti Di Rudini, ecc., 27 apr. 1891) (1). ART. 41. — (Id. art. 41) (2). — Tutti gli atti concernenti l'esercizio del diritto elettorale tanto relativi al procedimento amministrativo, quanto al giudiziario, si fanno in carta libera e sono esenti dalla tassa di registro, dal deposito prescritto dall'art. 521 del Codice di procedura civile, e dalle s|^se di cancelleria. Gli agenti delle imposte dirette, per gli effetti di cui negli articoli 26, 31 e 37, hanno l'obbligo di rilaOper azioni Giorni Termine Avviso deUa Giunta per le iscrizioni . . 15 gennaio Domanda d'inscrizione nelle l i s t e . . . . 15 15-31 » Revisione delle liste per cura della Giunta 28 1-28 febbraio Invito a presentare reclami j Pubblicazione delle liste e notifica al 1 marzo Prefetto ' Affissione delle liste e reclami contro di esse 15 1-15 » Revisione delle liste in Consiglio comunale l i 20-31 » Seconda pubblicazione delle liste . . . . 10 5-15 aprile Reclami dei cittadini 15 5-20 » Invio delle liste alla Commissione prov. 20-25 » Adunanza della Commissione provine. 25 apr. - 5 magg. Decisioni della Commissione provinciale 50 5 magg.-30giug. Decretazione definitiva delle liste . . . . 30 giugno Terza pubblicazione delle liste 15 15-31 luglio Ricorso ev.intuale alla Corte d'appello . 10-15 1-15 agosto (1) Nelle liste del comune di Noto, rivedute il 18 e 21 novembre 1890 per l'elezione del 24, erano inscritte persino 20 donne e alcuni minorenni. (2) La commissione parlamentare del 1893 aggiungeva: « tutte le notiflcazioni relative alle operazioni concernenti la revisione delle liste elettorali si possono fare così dagli uscieri dell'ordine giudiziario, che dagli agenti od uscieri comunali, in ogai caso senza spesa ». '74 Legge elettorale politica sciare a qualunque cittadino ne faccia richiesta l'estratto di ruolo di ogni contribuente e i certificati negativi di coloro che non risultino inscritti nei ruoli medesimi, dietro il corrispettivo di cinque centesimi per ciascun individuo cui gli estratti od i certificati si riferiscono. Colui il quale reclami per la inscrizione o la cancellazione altrui viene sotttposto a una multa da L. 50 a 100, qualora il suo reclamo sia dalla Corte dichiarato temerario. 317. Qualunque cittadino ba il diritto di avere copia dei verbali relativi ad operazioni elettorali politiche depositati nelle segreterie comunali, ma a tali copie sono applicabili le disposizioni della legge sul bollo, e deve per le medesime pagarsi l'emolumento assegnato per legge alle segreterie comunali. — (Cous. di Stato, 12 nov. 1882 ; Rivista amm., 1882, pag. 901; Giurispr. IL, voi. xxxv parte in, pag. 1-3). 318. Nei giudizi elettorali di regola non si fa luogo a condanna alle spese, a meno che il ricorso non sia dichiarato temerario, nel qual caso le spese possono entrare nella nota dei danni. — (Corte d'app. di Macerata, 17 ottobre 1889 ; Riv. amm., 1890, pag. 39 ; Mancini, ecc. e. Vico e altri 42 elettori; La Legge, ii semestre 1889). ART. 42. — (Id. art. 42). — Tutti gli atti e documenti concernenti l'annua revisione delle liste elettorali sono sempre ostensibili a chiunque, presso la segreteria comunale o provinciale dove rispettivamente si trovano. Una copia di esse, debitamente autenticata dalla commissione provinciale, sarà conservata negli archivi della prefettura. Le liste devono essere riunite in un registro e conservate negli archivi del comune. Chiunque può prendere copia delle liste elettorali in formazione o definitive, ed anche stamparle, e metterle in vendita. Liste deltorali 7'> 319. Non è obbligatoria la formazione di una terza copia delle liste elettorali politiche ; basta che possa conservare negli archivi delle prefetture, a senso dell'art, 42 della legge relativa, uno dei due esemplari compilati dai comuni giusta l'art, 33, debitamente autenticato e con le inodificazioni decretate dalla Commissione provinciale per gli appelli elettorali. — (Cons, di Stato, 28 giugno 1883 ; /iiv. amm., 1883, pag. 719; La Legge^ 22 genn. 1882). 320. La prefettura può trattenere l'esemplare della lista elettorale trasmesso alla Commissione provinciale, inviando al comune soltanto il decreto, col quale si stabilisce definitivamente il numero degli elettori che fanno parte della lista e dell'elenco, di cui all'art. 22, in base alle inscrizioni ed alle cancellazioni decise, oppure potrà rimandare al comune l'esemplare della lista insieme al relativo decreto d'approvazione della Commissione provinciale, richiamando l'altro, che nella segreteria comunale rimarrebbe superfluo dopo il ritorno di quello munito dell'atto di decretazione della Commissione provinciale, avvertendo però che i due esemplari siano pienamente conformi con formale autenticazione. — (Min. dell'Interno; Istruz. 30 giugno 1883). ART. 43, — (Id, art. 43) (1). — Negli otto giorni che precedono quello fissato per la riunione dei collegi elettorali, gli elettori ricevono dal sindaco un certificato comprovante l'inscrizione loro sulla lista, in base alla quale si procede all'elezione, 321. La mancata distribuzione dei certificati elettorali in un comune può esser causa di nullità dell'elezione qualora il voto degli elettori di esso avrebbe potuto bastare a mutare i risultati dell'elezione. — (Coli, di Venezia I, eletti Maurogonato ecc.; Cam. dei dep., 20 genn, 1883, LegisL XV, Sess. I, voi, I, p. 515-520), (1) Sarebbe utile, come suggerisce la commissione del 1892, che il certilicato indicasse sempre a quale collegio l'elettore appartiene, e in qual locale, col giorno e l'ora, si riunisce la sezione cui è inscritto. '94 Legge elettorale politica TITOLO IIJ. Dei collegi elettorali. ART. 44. — (Art. 2 legge sull'abolizione dello scrutinio di lista, 5 maggio 1891, n. 210, serie 3"') (1). — 11 numero dei collegi elettorali politici in tutto il JRegno è di 508. Ciascun collegio elegge un deputato. ART. 45. — (Art. 45 della legge 22 gennaio 1882, a. 593, serie 3^" ; art. 3 e 4 della legge 5 maggio 1891, n. 210, e articolo unico del R. Decreto 14 giugno 1891, n. 280, che approva la tabella delle circoscrizioni elettorali). — Il numero dei deputati è ripartito secondo (l) Gli altri articoli di questa l e g g e , dei quali teniamo conto a suo luogo, in quanto non abbiano subito ulteriori modifl•cazioni, sono i s e g u e n t i : ART. 1. Sono abrogati gli articoli 44 e 45 del testo unico della l e g g e elettorale politica approvata col regio decreto 24 settembre 1882, n. 999. A g l i articoli 65, 69, 74, 75,77, 80 dello stesso testo unico sono rispettivamente sostituiti g l i articoli 65, 60, 74, 75, 77, 80 della l e g g e 22 gennaio 1882, n. 593. ART. 3. Dentro 15 giorni dalla promulgazione della presente l e g g e sarà costituita una c o m m i s s i o n e presieduta dal ministro d e i r i n t e r n o e composta di quattro senatori e dodici deputati, da eleggersi dalle rispettive assemblee. Questa commissione, entro d u e mesi dalla sua costituzione, c o m p i l e r à la tabella dei nuovi c o l l e g i elettorali, la quale sarà pubblicata e fatta esecutiva per decreto reale. ART. 4. 11 riparto del territorio del R e g n o in collegi verrà fatto in proporzione della popolazione legale, accertata col censimento del 31 dicembre 1881, e in m o d o che nessun collegio c o m p r e n d a c o m u n i appartenenti a provincie diverse. Compatibilmente con queste n o r m e la tabella dei nuovi collegi verrà compilata, tenendo conto della circoscrizione determinata dalla tabella annessa alla l e g g e 22 gennaio 1882, n . 593. — f'Si veda la tabella 'n fine della legge, lento vnicoj. ART. 5. Le elezioni parziali che debbano essere fatte durante la X V I I legislatura si faranno dai collegi costituiti, secondo Id disposizioni della legge 24 settembre 1S83, n. 999. Collegi elettorali 7T la tabella unita alla presente legge e che fa parte integrante di essa, fra le diverse provincia nel modo seguente : La provincia di Alessandria ne elegge num. 13, Ancona 5, Aquila 7, Arezzo 4, Ascoli Piceno 4, Avellino 7, Bari 12, Belluno 3, Benevento 4, Bergamo 7, Bologna 8, Brescia 8, Cagliari 7, Oaltanissetta 5, Campobasso 7, Caserta 13, Catania 10, Catanzaro 8, Chieti 6,. Como 9, Cosenza 8, Cremona 5, Cuneo 12, Ferrara 4, Firenze 14, Foggia 6, Forlì 4, Genova 14, Girgenti G,. Grosseto 2, Lecce 10, Livorno 2, Lucca 5, Macerata 4, Mantova 5, Massa e Carrata 3, Messina 8, Milano 20,, Modena 5 , Napoli 17. Novara 12, Padova 7, Palermo 12, Parma 5, Pavia 8, Perugia 10, Pesaro e Urbino 4, Piacenza 4, Pisa 5, Porto Maurizio 3, Po tenza 10, Ravenna 4, Reggio Calabria 7, Reggio Emilia 5, Roma 15, Rovigo 4, Salerno 10, Sassari 5, Siena 4, Siracusa 6, Sondrio 2, Teramo 5, Torino 19, Trapani, 5, Treviso 7, Udine 9, Venezia 6, Verona 7, Vicenza 7 (1). ART. 46. — (Art. 46, testo unico della legge elettorale politica, 24 settembre 1882, n. 999, serie 3''). — 11 riparto del numero dei deputati per ogni provincia e la corrispondente circoscrizione dei collegi devono essere riveduti per legge nella prima sessione che succede alla pubblicazione del decennale censimento ufficiale della popolazione del Regno. Il riparto è fatto in proporzione della popolazione delle provincie e dei collegi accertata col censimento medesimo. I cambiamenti nella circoscrizione amministrativa (1) Secondo la legge 22 gennaio 1882: Arezzo 5 — AveUino 8 — Bari 11 — Benevento 5 - Brescia 9 — CaUanissetta 4 — Caserta 14 — Catania 9 — Chieti 7 — Cosenza 10 — Cremona 6 — Genova !3 — Lecce 9 — Macerata 5 — Milano 18 — NapoU 18 — Padova ® — Palermo 11 — Salerno 12 — Sassari 4 — Trapani 4 — Treviso 6 — Verona 6 — le altre identiche. '78 Legge elettorale politica e giudiziaria dei comuni, mandamenti, circondari e Provincie che abbiano luogo durante il tempo che precede la decennale revisione, non hanno alcun effetto sulla circoscrizione elettorale anteriormente stabilita. ART. 47, — (Id. id. art, 47). — Ogni collegio è diviso in sezioni. La divisione in sezioni è fatta per comuni in guisa che il numero degli elettori non sia superiore a 400, nè inferiore a 100 elettori inscritti. Quando gli elettori inscritti in un Comune siano in numero inferiore ai cento, si costituisce la sezione riunendo gli elettori a quelli dei comuni o di frazioni di comuni limitrofi. ART. 48. — (Id. id. art. 48) (1). — La ripartizione del comune in sezioni è fatta dall'autorità comunale. (1) Gli ai'ticoU 47 e 48 nel progetto del 1S92 erano stati sostituiti dai seguenti, che regolano con assai m a g g i o r precisione la materia: « Ogiii collegio dev'essere diviso in sezioni, ciascuna sezione •ìion avrà più di 600 elettori inscritti, né meno di 100. — I comuni o le frazioni di comune aventi un numero di elettori inscritti non superiore a 600, né inferiore a 100, costituiscono una sezione. - Quando gli elettori inscritti in un comune o in una frazione di comune sieno in numero inferiore ai 100, si costituisce la sezione riunendo due o più comuni o frazioni di conmni limitrofi. — Quando la lontananza del capoluogo della sezione o le condizioni della viabilità rendono difficile l'esercizio del diritto elettorale, si possono costituire sezioni aventi meno di 100 elettori, purché il numero di essi non scenda mai al disotto di 50. — I comuni che abbiano un numero di elettori inscritti superiore a 600, saranno divisi in due o più sezioni, in guisa che ciascuna di esse abbia un numero di inscritti non maggiore di 600, né minore di 100. « La circoscrizione delle sezioni comprendenti più comuni o frazioni di comuni, e la designazione del capoluogo della sezione dove debbono adunarsi gli elettori, é fatta con decreto reale. — La circoscrizione delle sezioni nei comuni che sono divisi in più sezioni, è fatta dalla giunta comunale. — Il locale destinato all'adunanza di ciascuna sezione dev'essere posto in un punto di facile accesso alla generalità degli elettori della sezione medesima. — Nei soli comuni divisi in più sezioni si potrà destinare ad una sezione un locale posto fuori dal ter- Collegi elettorali 7T La costituzione delle sezioni comprendenti più comuni 0 frazioni di comuni, e la designazione del capoluogo della sezione, dove debbono riunirsi gli elettori, è fatta con decreto reale. Quando la lontananza del capoluogo della sezione o le condizioni della viabilità rendono difficile l'esercizio del diritto elettorale, si possono costituire sezioni aventi meno di lOQ elettori, purché il loro numero non scenda mai al disotto di 50. 322. La divisione dei collegi in sezioni è una disposizione d'ordine pubblico, intesa ad assicurare la regolarità ed il buon andamento delle operazioni elettorali, evitando ritorio di essa, purché però la ogni caso il locale si trovi compreso nella circoscrizione del rispettivo collegio. « La lista elettorale di ciascuna sezione é fatta dalla giunta comunale nei comuni che sono divisi in più sezioni; e dalla giunta del comune capoluogo della sezione, nel caso di cui nella prima parte del precedente articolo. — L'elettore é assegnato alla sezione nella cui circoscrizione esso abita. — Colui che portasse la propria abitazione fuori del territorio del collegio, senza fare la dichiarazione di cambiamento del domicilio politico, rimane inscritto nella lista elettorale della sezione. — Colui che portasse la propria abitazione nella circoscrizione di un'altra sezione del medesimo collegio, avrà diritto di chiedere di essere trasferito nella lista elettorale di essa. Mancando la domanda dell'elettore, nessuna variazione sarà introdotta nelle liste delle sezioni. La circoscrizione delle sezioni, o per decreto reale o per deliberazione della giunta, non può esser fatta o riveduta che nel mese di luglio ; e le Uste elettorali delle sezioni non possono essere fatte o rivedute che dentro il 15 agosto. — La circoscrizione di ciascuna sezione deve essere resa pubblica e le liste elettorali di essa debbono essere esposte nell'ufficio comunale per 15 giorni, con diritto ad ogni elettore di prenderne conoscenza e di presentare reclami a forma di legge. • - I reclami non hanno effetto sospensivo. — J reclami contro le circoscrizioni e le liste delle sezioni deliberate dalla giunta comunale, debbono essere presentati entro il 31 agosto all'uflicio comunale, da questo inviati entro cinque giorni alla commissione elettorale della provincia. — La commissione provinciale deve decidere sui reclami entro il mese di settembre ». '80 Legge elettorale politica il soverchio affollamento degli elettori, e la confusione e il tumulto che ne potrebbero derivare; perciò se nessun disordine è avvenuto, l'elezione non rimane viziata dalla inosservanza di questa disposizione. — (Camera dei dep., Coli, di Pancalieri, elez. Badariotti, 9 maggio 1848; Collegio di Bonneville, 5 gennaio 1858, elez. Pelloux, ecc. Nel primo caso vi erano in una sezione 450 elettori; nel secondo 407). 3 2 3 . Salvo nelle prime elezioni per le quali la legge (Disp. transit., art. 106) dichiarò che non sarebbe stata cagione di nullità il fatto che in una sezione si trovasse inscritto un numero di elettori maggiore o minore del legale, nelle successive tale fatto è cagione di nullità del voto di quelle sezioni. — (BRUNIALTI, Commento^ pag. 209-210). 3 2 4 . Il numero degli elettori di cui si deve tener conto è quello portato dalle liste definitivamente approvate. Non sarebbe dunque cagione di nullità il fatto che essendo inscritti, per esempio, sopra una lista definitivamente approvata 50 elettori, e venendo uno di questi a morire, il numero degli elettori si trovasse ridotto a 49, e la sezione non fosse stata aggregata ad altra vicina prima della elezione. — (BRUNIALTI, Comm.^ p. 210). 3 2 5 . Nel computo del numero degli elettori, in base al quale i collegi elettorali sono suddivisi in sezioni, non si tiene conto di quelli che sono inscritti sulla lista separata per trovarsi nelle condizioni dell'art. 14. Il diritto elettorale, infatti, è per essi sospeso, e sebbene alcuno possa riacquistarlo in tempo debito per farne uso, viene quasi a occupare, nel computo totale, il posto di quelli che lo perdessero dopo l'approvazione definitiva delle liste. Però se per effetto di queste eventuali aggiunte di elettori il numero di quelli ascritti ad una sezione, che non superavano i 400 secondo le liste definitive, venisse di fatto a superare questa cifra, l'elezione sarebbe valida. — (Min. dell'Interno, telegr. al Pref. di Como, 1 maggio 1882 e altri; — BRUNIALTI, Commento^ pag. 198 e 547). 3 2 6 . Se un comune viene ad avere più di 400 elettori può dividersi in due sezioni per deliberazione dell'autorità municipale dandone notizia al prefetto pel Ministero dell'Interno; ma per costituire una sezione in un comune Collegi elettorali 7T elle viene ad avere 100 elettori ò necessario un decreto reale. — (Ministero dell'Interno, 1882; — BRUNIALTI, Appendice^ pag. 63-64). 327. L'articolo 48 della legge elettorale politica, disponendo che spetta all'autorità comunale l'incarico di ripartire il comune in sezioni, ha evidentemente inteso di riferirsi alla Giunta municipale. — (Cons. di Stato, 17 maggio 1882 ; liiv. amm., 1882, 616). ART. 49, — (Id. id. art. 49). — I collegi elettorali sono convocati dal Re. Dal giorno della pubblicazione del regio decreto di convocazione dei collegi, a quello stabilito per le elezioni, devono decorrere almeno quindici giorni. 328. Il Ile convoca ogni anno le due Camere ; può prorogare le sessioni e disciogliere quella dei deputati; ma in quest'ultimo caso ne convoca un'altra nel termine di fiuattro mesi. — (Statuto fond. del Eegno, art. 9). S29. Nei quindici giorni può essere compreso quello fissato per l'elezione, perchè quando la legge volle dare il termine interamente libero usò la parola " giorni intieri „ 0 se non è compreso nel termine il giorno della notificazione, lo è quello della comparizione. — (Cod. di proc. civ., articoli 43, 355, 401, 649 Cam. dei dep., elezioni varie del 3 aprile 1887 ; Discussioni, 30 maggio 1887) (1). 3 3 0 . L'art. 48 della legge elettorale dichiarando che dal giorno della pubblicazione del regio decreto di convocazione dei collegi a quello stabilito per le elezioni devono decorrere almeno quindici giorni, non include il concetto che debba esservi dall'uno all'altro giorno un intervallo di quindici giorni intieri. — (Ivi). 331, La non esatta osservanza dei termini assegnati (1) Erano stati convocati il 19 njarzo pel 3 aprile 1887 i collegi di Ravenna, Forlì, Alessandria III, Palermo I, Cuneo I, Brescia I, Oenova III, Caltanissetta, Roma IV, Venezia I, Genova II e Firenze IV ; cosi Salerno fu convocato il 28 aprile pel 13 maggio 1883; Aquila il 15 pel 30 marzo 1884; Brescia il 22 gennaio pel <> febbraio 1887. Nella tornata del 30 maggio 1887 la Camera approvò im ordine del giorno con cui si raccomandava al tTOverno di rispettare il termine. 6 — RBUNIALTI, Cod. EUllorale. '82 Legge elettorale politica dall'art. 48 non rende nulle le operazioni elettorali, perchè le nullità debbono essere categoricamente dichiarate, e tale dichiarazione di nullità per il modo di computare il termine dei 15 giorni non si riscontra nella legge elettorale politica, se pure vorrà ritenersi che i giorni quindici debbano essere interi; e perchè ad ogni modo in difetto di reclami proposti in tempo dagli elettori, tale nullità non sarebbesi potuta dichiarare, perchè non sostanziale od assoluta, ma semplicemente relativa. — (Ivi, ivi). 332. Sono nulle le elezioni quando la votazione non si sia compiuta nel giorno fissato dal decreto reale che convoca i comizi e quando tale nullità si sia verificata in una sola sezione, debbono detrarsi a tutti i candidati tutti i voti della sezione medesima. — (Camera dei deputati, 3 marzo 1891, collegio II di Roma, eletti Garibaldi, Tornassi, Menotti, Giovagnoli ; La Legge, i sem. 1891J. ART. 50. — (Id. id. art. 50) (1). — Gli elettori votano nella sezione alla quale si trovano ascritti. Non si possono convocare gli elettori di più che due sezioni nel medesimo fabbricato, ed ogni sezione deve avere una sala propria. 3 3 3 . In nessun caso gli elettori di una sezione possono votare in un'altra. Quindi se anche nella sezione dove sono ascritti non fosse possibile formare il seggio elettorale, e quindi procedere alla votazione, nessun elettore potrebbe recarsi a votare in un'altra sezione. — (Cam. dei deputati, collegio II di Sassari, elez. Crispo, 2 febb. 1855). — Contro : Cam. dei dep., collegio di Torino II (Ciriè), eletto Frola; Atti Parlam., 20 dicembre 1882, legisl. xv, sess. I, voi. I, pag. 315) (2). fi) 11 progetto del 1892 molto opportunamente a g g i u n g e v a : « È vietato di affiggere o di esporre nella sala o sulle tavole destinate airutficio od ai votanti, o in altro modo, qualsiasi stampa o scritto relativo ai candidati ». (2) Contro la disposizione della legge e la sua stessa precedente giurisprudenza, la Camera ritenne, che se in un Comune, diviso in due sezioni, una di queste non può assolutamente costituirsi, gli elettori che vi appartenessero possono votare, nell'altra, senza che da questo derivi alcuna nullità. Nel II col- Collegi elettorali 7T 3 3 4 . Se un elettore non potesse recarsi alla sezione cui appartiene per forza maggiore, come sarebbe la piena di un torrente che gli intercettasse la strada, egli non potrebbe votare in un'altra. Se tuttavia in questi casi l'elettore per errore o per dolo votasse in una sezione diversa dalla propria, non sarebbe punito a norma dell'art. 95, ma il suo voto sarebbe nullo, e nulla l'elezione, se il voto avesse potuto avere su di essa un'influenza decisiva. — (Cam. dei dep., coli, di Lari, eletto Panattoni, 11 die. 1860). 335. La parola fabbricato deve essere intesa nel senso largo della parola, non come un corpo di fabbrica estesissimo, che può avere più porte d'ingresso per diverse strade e separate sale, ma come unità di costruzione, che non offra separati e distinti accessi. Non si potranno dire viziate di nullità le elezioni per il solo fatto della riufiione di più che due sezioni nello stesso fabbricato, quando le operazioni siano state condotte regolarmente e non abbiano dato luogo a inconvenienti derivanti dal concorso troppo numeroso di persone in un medesimo fabbricato. — (BRUNIALTI, Commento, pag. 547). ART. 51. — (Art. 51, legge 28 giugno 1892, n. 351, serie 3^) (1). — Il comune capoluogo della sezione fornisce al presidente dell'ufficio elettorale definitivo, o a ciascuno dei presidenti, se vi sono più uffici : 1. La nota degli elettori della sezione, che deve legio di Torino (Cirié, .eletto Frola), a Brusasco si erano fatti votare gli elettori delle due sezioni in una sola. Con R. decreto 24 settembre 1882, n. 977, la sezione di Brusasco era stata costituita di Brusasco, Brozolo e Marcorengo ; ma la sezione •era poi stata divisa in due per ordine dell' autorità municipale, e per l una e per l'altra, agli elettori erano state destinate, nella casa pretoriale, due stanze attigue. Risultò pure che fino alle 10 antimeridiane del 29 ottobre, non era stato possibile costituire l'ufficio provvisorio della seconda sezione elettorale alla quale appartengono Brozolo e Marcorengo, e gli elettori di questi Comuni, i quali erano intervenuti, furono fatti votare nella prima sezione. (1) Si aggiunse all'art. 51 della legge 22 gennaio 1882 il n. 1; ie schede in mimerò uguale agli inscritti, anziché non inferiore; •e oltreché in carta bianca non trasparente e rettangolari. '84 Legge elettorale politica avere una colonna per ricevere le firme d'identificazione dei votanti ; 2. Un bollo municipale ; 3. Un numero di schede uguale al numero degli elettori iscritti sulla nota della sezione stessa. La scheda dev'essere di carta bianca non trasparente e di forma rettangolare. L'uso di altre schede è vietato (1). 336. Le spese occorrenti per le elezioni politiche e quindi anche per le schede, debbono essere sostenute dal comune nel quale si compiono le operazioni elettorali. — (Cons. di Stato, 11 febbraio 1887, comune di Foggia c. comune di San Ferdinando ; Giurispr. ItaL, 1887, 3, 109 ; Legge, xxvii, 2, 30 ; Riv. amm., xxxix, 55). 3 3 7 . La carta della scheda deve essere bianca, con che si intende non solo vietato ogni altro colore, ma qualsiasi segno 0 scrittura ; inoltre non deve essere trasparente e deve essere fatta a rettangolo. Le schede in carta diversa sono nulle e nulla l'elezione se da esse dipende. — (Camera dei deputati, 1882, coli, di Salerno II (Campagna), eletti Spirito, Alario, Giampietro). ART. 52. — (Id. id. art. 52) (2). — In ciascuna se(1) La Commissione del 1892 aveva aggiunto qui altre disposizioni intese sopratutto ad impedire che gli analfabeti votassero, recando la scheda dal di fuori e sostituendola a quella loro data dal Presidente, si proponeva una nuova forma di scheda, la quale dovrebbe avere nella parte superiore una striscia attaccata con una linea perforata uguale a quella che unisce i francobolli. Il Presidente dovrebbe numerare a mano le schede dietro a questa appendice, poi mescolarle; nel consegnare la scheda all'elettore terrebbe nota del numero, che slaccherebbe quando l'elettore restituisce la scheda scritta, constatando che egli vota veramente colla scheda a lui consegnata e non con altra. Se il numero non corrispondesse a ([uello consegnato e notato accanto al nome dell'elettore sull'elenco, il voto sarebbe nullo. (2) Sostanzialmente identico all'art. 52 della legge 22 gennaio 1S92, coU'aggiunta del comma 5 cl)e contempla il caso in cui il consiglio comunale sia disciolto. Collegi elettorali 7T zione si costituisce un ufficio provvisorio il quale è presieduto : Nei luoghi dove risiede una Corte d'appello, dal presidente e dai consiglieri della Corte per ordine di anzianità ; Nei luoghi dove risiede un tribunale, ma non una Corte d'appello, dal presidente, dai vice-presidenti, dai giudici effettivi od aggiunti per ordine di anzianità, del tribunale medesimo. Negli altri luoghi, dai pretori e dai vice-pretori, e se il comune non è capoluogo di mandamento, dai sindaci, dagli assessori e dai consiglieri comunali per ordine di anzianità. Se il Consiglio comunale è disciolto, l'ufficio provvisorio sarà presieduto dal conciliatore e da altri cittadini da lui designati anticipatamente fra gli eleggibili a consigliere. Riunendosi nello stesso comune più sezioni, si osserva per la presidenza provvisoria, la stessa regola ; alla sezione più numerosa, che diventa la prima del comune, presiedono i superiori di grado, o i più anziani fra i pubblici ufficiali superiormente indicati. Fanno da scrutatori provvisori due consiglieri del Comune nel quale si raduna l'assemblea elettorale, estratti a sorte dalla Giunta municipale nel giorno precedente a quello delle elezioni, e i due più giovani fra gli elettori presenti. Mancando i consiglieri comunali, vengono dal presidente provvisorio chiamati all'ufficio di scrutatori provvisori i due elettori più anziani, insieme ai due più giovani fra i presenti (1). (1) Anche qui v'é una lacuna cui la Commissione parlamentare del 1892 provvedeva cosi: ^ Se il Consiglio comunale é disciolto, dal giudice conciliatore e da altri cittadini da lui designati anticipatamente fra gli eleggibili a consigliere ». Si proponeva inoltre che l'ufficio di segretario fosse dato per '86 Legge elettorale politica L'ufficio provvisorio, composto del presidente e dei quattro scrutatori, nomina fra gli elettori il segretario, che ha voce consultiva. 338. So dopo aver assegnati tutti i consiglieri comunali, due per ciascuna sezione, restano ancora alcune sezioni, si chiameranno in queste a far da scrutatori i due elettori più anziani. Così se uno dei due consiglieri assegnati ad una sezione od anche entrambi non si trovassero presenti nella sala dell'ufficio alle ore 9, saranno chiamati a tenerne le veci i due elettori più anziani. — (BRUNIALTT, Commento, pag. 216). 3 3 9 . Nulla osta che i consiglieri che debbono fare da scrutatori in una sezione siano elettori in un'altra, perchè possono recarsi in questa a votare appena sia costituito il seggio definitivo, e se questo non si costituisse, ma diventasse tale il provvisorio, possono sempre allontanarsi uno per volta dalla sala e recarsi a dare il loro voto nella sezione alla quale sono inscritti. — (Ivi, ivi). 3 4 0 . Non può essere causa di nullità dell'elezione il fatto che non sono stati scelti a scrutatori nell'ufficio provvisorio i due più anziani e i due più giovani in modo assoluto, fra tutti gli elettori presenti. Non ò perciò necessario di aver sott'occhio la fede di nascita ; gioverà però procurare che le disposizioni della legge siano osservate nel miglior modo possibile. — (Cam. dei dep., 1875, coli, di Serrastretta, elez. Cefali). quanto era possibile ai notai, poi ai cancellieri ed ai vicecancellieri, escludendo (luindi per quanto é possibile i segretari comunali, che sono quelli i quali conoscono meglio gli elettori! Il Presidente della Corte d'appello, non più tardi di otto giorni prima di quello stabilito per l'elezione, doveva assegnare alle varie sezioni i notai, i cancellieri ed i vice-cancellieri. Rimanendo da provvedersi ad altre sezioni, vi sarebbero assegnati i segretari e i vice-segretari comunali. Molto opportunamente si disponeva invece che se un'ora dopo l'apertura delle operazioni non si trova ancora nella sala il presidente designato in anticipazione per la costituzione deli'ufficio provvisorio, la presidenza dell'adunanza fosse assunta dal più anziano di età fra gli elettori presenti, e quando non si trovi presente il segretario, l'ufficio definitivo ne scegliesse un altro fra gli elettori presenti nella sala. Collegi elettorali 7T 341. Dell'ufficio elettorale provvisorio possono far parte anche persone congiunte in parentela, non essendo ciò in alcun modo vietato dalla legge. — (Cara, dei dep., 2 luglio 1870, coli, di Bivona, elez. di Belmonte; — Id. id., Cam. dei dep., 22 dicembre 1853, coli, di Cicagna, elezione Moja). 3'I2. L'essere stato chiamato a sedere nell'ufficio provvisorio di una sezione un non elettore può costituire nullità, se l'ufficio provvisorio diventa definitivo, oppure il non elettore vota per la costituzione di questo, o per la nomina del deputato ; ma l'elezione non è viziata quando l'errore era a tempo conosciuto e riparato. — (Cam. dei dep., coli, di Manoppello, 22 die. 1870, elez. Lanciano). 3 4 3 . Se chi è chiamato a presiedere l'ufficio non è presente nella sala alle ore 9, si deve attendere la sua presenza per insediare l'ufficio medesimo. Tale massima non si applica però agli altri membri dell'ufficio, quando si trovi sul posto il presidente. - (Cam. dei dep., coli, dì Tropea, eletto Tranfo, 14 febbraio 1871). 3 4 4 . Qualora non fosse assolutamente possibile di trovare tutti quattro gli scrutatori, può bastare la presenza di tre, specie se dal verbale risulta che, interpellati gli elettori presenti, il presidente ebbe da tutti un rifiuto (Cam. dei dep., 24 aprile 1872, coli, di Macomer, elezione Cugia). Ma se gli scrutatori sono due soli, le operazioni sono nulle. — (Ivi, coli, di Monreale, 2 dicembre 1865, elezione Orlando), 345. Se il numero degli scrutatori fosse ridotto a due per effetto di successive rinuncio, deve essere completato. Solo nel caso in cui dal verbale non consti in qua! guisa siasi provveduto a tale indispensabile operazione, e nel tempo medesimo non siano notati richiami dai membri dimissionari o da altri elettori, si deve presumere che il completamento sia regolarmente avvenuto. — (Cam. dei dep., coli, di Isili, 1875, elezione Serpi). 346. Sono nulle le operazioni della sezione se la presidenza dell'ufficio provvisorio non è tenuta dalle persone designate dalla legge, e questo ufficio provvisorio diventi definitivo. — (Collegio di Catania, elezione S. Carnazza^ 28 marzo 1863). '88 Legge elettorale politica ART. 53. — (Art. 53, testo unico della legge elettorale politica, 24 settembre 1882, n. 999) (1). — L'ufficio provvisorio si costituisce alle ore 9 antimeridiane del giorno nel quale è indetta l'elezione. ART. 54. — (Id. id. art. 51) (2). — La sala delle elezioni deve essere divisa in due compartimenti da un tramezzo non più alto di un metro, con un'apertura per il passaggio da un compartimento all'altro. Nel compartimento dove si trova la porta d'ingresso stanno gli elettori durante la votazione ; nell'altro siede l'ufficio elettorale. La tavola dell'ufficio deve essere disposta in guisa che gli elettori possano girarvi intorno dopo chiusa la votazione. Le tavole destinate alla scrittura delle schede devono essere isolate e collocate in modo da assicurare il segreto del voto*. 347. La legge non determina quale distanza vi debba essere tra il tavolo dell'ufficio e quello sul quale gli elettori hanno a scrivere la propria scheda ; purché l'uno sia dall'altro separato, è assicurata la segretezza del voto. — (Oamera dei deputati, coli, di Pordenone, legisl. x, 1867, elez. Ellero). 348. La dichiarazione emessa nel verbale dell'ufficio che la tavola sulla quale gli elettori scrivevano le schede poteva essere facilmente sorvegliata, rende insignificante la (1) La Commissione parlamentare del 1892 molto opportunamente proponeva che l'ufflcio provvisorio si costituisse nei mesi di novembre, dicembre, gennaio, febbraio e marzo alle ore 9 antimeridiane; negli altri mesi alle ore 8 antimeridiane del giorno nel quale é indetta l'elezione. (2) Cosi proponeva che la tavola dell'ufficio fosse disposta in guisa che gli elettori possano girarvi intorno dopo chiusa la votazione, che le tavole destinate alla scrittura delle schede fossero visibili, ma poste in modo da assicurare il segreto del voto, e chiarire bene il diritto degli elettori di altra sezione dello stesso collegio, muniti di certificato, di entrare nella sala delle elezioni, sorvegliare le operazioni elettorali, e presentare domande, reclami e proteste. Collegi elettorali 7T protesta fondata sul fatto, che la tavola medesima era situata dietro le spalle dei componenti l'ufficio. — (Camera dei dep., 18 dicembre 1870, coli, di Giarre, elez. Cordova). 3 4 9 . Non è motivo di nullità l'esistenza sulla tavola dell'ufficio al momento della votazione di giornali i quali contengano apprezzamenti anche non veri contro il candidato che riusci eletto. — (Cam. dei dep., 15 die. 1870, coli, di Asola, elez. Frizzi ; — coli, di Sondrio, eletto Perelli, 14 gennaio 1883). 3 5 0 . È viziato il procedimento elettorale di una sezione se il tavolo, dove ciascun elettore deve scrivere il proprio voto, è chiuso con paraventi, con tendine o con tappeti, che rendano invisibile il tavolo stesso e l'elettore, che scrive la scheda (1). — (Cam. dei dep., coli, di Siracusa I, eletti Di Rudini, Eeale, Bordonali, 27 aprile 1891). 351. Sono invece leciti ripari ai tavoli dell'altezza da 26 a 30 centimetri, i quali coprano lo scrivente in modo da impedire ai vicini di vedere dal movimento delia mano qual nome scrivesse, ne lasciano scoperta la persona in guisa da assicurare che non fosse possibile usare arti diverse dalla scritturazione ordinaria senza essere veduti e scoperti e si esclude nei verbali che se ne fossero veduti e scoperti, — (Cam. dei dep., coli. II di Siracusa, eletto Caruso, 19 febbraio 1892). 3 5 2 . Non è causa di nullità l'ordinato trasporto del tavolo in cui gli elettori scrivevano la scheda ognorachè dalla deliberazione del seggio risulta essersi ordinato, nell'angustia del locale, e per la maggior libertà dell'elettore, il mutamento di posto al tavolo che rimaneva sempre alla vista dei componenti il seggio. — (Cam. dei deputati, coli, di fioma II (Velletri), eletti Garibaldi, Tomassi, Giovagnoli, 24 febbraio 1891 ; La Legge, 3 marzo 1891). 3 5 3 . Non è causa di nullità dell'elezione una affermazione non dimostrata della violazione del segreto del voto, per irregolare collocazione dei tavoli nelle sezioni di un comune. — (Camera dei dep., 10 aprile 1888, collegio di Ancona, eletto Bonacci ; Foro IL, xiii, 3, 48). (1) Nelle elezioni del 1890. ia alcune sezioni del collegio di Siracusa I, tenendosi il comizio in chiesa avevano messo il tavolo nella sacristia, da cui si accedeva sulla pubblica via !1 90 l^iiggii elettorale politica ART. 55. — (Id. id. art. 55). — Non può essere ammesso ad entrare nella sala delle elezioni chi non presenta volta per volta il certificato di cui all'art. 4:i. Quando un certificato vada perduto o sia ritenuto inservibile, l'elettore ha diritto di ottenerne dal sindaco un altro, sul quale deve però dichiararsi che è un duplicato. 354. Qualunque elettore, e tanto più un membro del seggio, può sollevare dubbii sull'identità di un elettore, come l'ufficio può ammetterlo al voto quando sia conosciuto e nessuno ne muova osservazione. — (Camera dei deputati, Legisl. xiv, sess. i, 27 giugno 1881, p. .6626-6630, e cfr. il successivo art. 64). 355. Ancorché non sia seguita la presentazione del certificato d'inscrizione alla porta della sala da parte di tutti gli elettori, l'elezione è valida. — (Camera dei deputati, 8 gennaio 1858, collegio di Carmagnola, elezione Costa della Torre; — Id., 11 dicembre 1848, coli, di Venasca, elezione Tecchio ; — Id., coli. II di Genova, elezione Pellegrini D., ecc. ~ Id., 2 luglio 1870, coli. diBivona, elezione di Belmonte; — Id., 18 dicembre 1870, coli, di Cerignola, elezione Ripandelli; — Id., coli, di Iglesias, 11 gennaio 1858, elezione Ghirisi-Puddu ; — Id., 22 dicembre 1853, collegio di Cicagna, elezione Moja). 356. L'intrusione di non elettori nella sala non induce millità delle operazioni elettorali. — (Cam. dei dep., 18 giugno 1876, coli, di Serrastretta, eletto Cefali). — L'intrusione di non elettori nella sala, unita ad altre irregolarità, può indurre la Camera ad annullare l'elezione. — (Cam. dei deputati, 22 maggio 1871, coli, di S. Giorgio la Montagna, eletto Mazzei). Non può sostenersi contro le dichiarazioni del verbale che nella sala delle elezioni s'introdussero non elettori, quando dal verbale risulta che l'ufficio si diè cura di constatare che tutti i presenti nella sala avevano diritto di entrarvi e rimanervi. — (Cara, dei dep., 18 dicembre 1870, collegio di Giarre, eletto Cordova). 357. Gli elettori di un collegio possono assistere e sorvegliare le operazioni di una sezione diversa da quella Collegi elettorali 7T nella quale sono inscritti, in guisa però che il loro eccessivo ^gglomeramento non turbi o impedisca l'azione degli elettori della sezione ed il regolare andamento delle operazioni elettorali. — (Cam. dei dep., coli, di Cortona,, eletto Tommasi-Crudeli, 1874; Id., coli, di Napoli IV,^ eletto Zainy, 4 febbraio 1889, ecc.). 358. Il rifiuto di ammettere nella sala elettori d'altre sezioni è fatto per cui merita di essere censurato l'ufficio, a meno che questo non possa addurre a sua scusa che non era provata l'identità della persona. — (Cam. dei dep., 1874, coli, di Cortona, elezione Tommasi-Crudeli); — questo rifiuto è contrario alla legge, sebbene non possa tenersi mai per causa di nullità dell'elezione ; — (Id., gennaio 1875, coli, di Feltre, elezione Alvisi) ; — specie quando consta ch& le operazioni della sezione, a cui fu negato ad un elettore d'altra sezione l'accesso, ebbero luogo in presenza degli elettori inscritti alla medesima e in piena conformità alla legge. — (Id., 20 dicembre 1870, collegio di Cuorgnè, elezione Arnulfi). ART. 56. — (Id. id. art. 56). — Nessuno può entrare' armato nella sala delle elezioni. 359. Se s'introduce nella sala della votazione una persona armata, non ne riesce invalidata l'elezione, qualora per invito dell'ufficio sia tosto fatta ritirare. — (Cam. dei dep., 19 aprile 1867, coli, di Montevarchi, elez. Ghezzi). 360. Non vizia l'elezione il fatto che un ufficiale si presenti armato a dare il suo voto, non risultando che vi fossero state minaccie, o si fermasse nella sala più del tempo necessario a votare. — (Cam. dei dep., 4 genn. 1858,. coli. Ili di Cagliari, elezione Fara. — Id., 19 aprile 1867, coli, di Montevarchi, elezione Ghezzi). 361. Se l'inserviente comunale s'introduce momentaneamente nella sala per affari di servizio, l'elezione non è per questo nulla. — (Cam. dei dep., 22 dicembre 1853). 362. Turba la libertà del voto l'accesso di un pubblico funzionario in tale sua qualità nella sala delle elezioni. Costituisce quindi un fatto gravissimo l'aver permesso ad un usciere di entrare nella sala delle elezioni per notificare ai rispettivi presidenti una sentenza colla quale si '92 Legge elettorale politica ordina la cancellazione di alcuni elettori dalle liste. — •(Cam. dei dep., 13 luglio 1880, coli. Ili di Genova, elez. De Amezaga). 363. Costituisce contravvenzione e non delitto l'introduzione di un estraneo nella sala elettorale, sebbene la pena sancita possa essere correzionale, e perciò a costituire questo reato non occorre il dolo, ma è bastevole il solo fatto materiale. — (Corte di cass. di Roma, 6 aprile 1881). ART. 57. — (Id. id. art. 57). — Non è ammesso a votare chi non trovasi inscritto nella lista degli elettori della sezione. Questa lista, non che l'elenco di cui all'articolo 22, devono essere affissi nella sala dell'adunanza durante il corso delle operazioni elettorali e possono essere consultati dagli intervenuti. L'ufficio deve inoltre ammettere a votare coloro che si presentino muniti di una sentenza di Corte di appello, con cui si dichiari che essi fanno parte di quel <}ollegio, e coloro che dimostrino di essere nel caso previsto dall'ultimo capoverso dell'articolo 37 o che provino essere cessata la causa della sospensione dì •cui all'articolo 14. La cessazione della'sospensione si prova dai militari •con la presentazione d^l congedo illimitato o del decreto di promozione ad ufficiale e dagl'individui appartenenti ad altri corpi organizzati con la presentazione dell'atto di licenziamento, purché di tre mesi -anteriori al decreto che convoca il collegio. G-li elettori non possono farsi rappresentare. 364. Non induce nullità l'aflfìssione della lista degli elettori nella stanza che dà accesso a quella in cui risiede il seggio, ben potendo gli elettori aver ugualmente la lista sotto gli occhi. — (Cam. dei dep., coli, di Napoli 1. eletto Tursi, 14 dicembre 1887). 366. Se manchi la lista degli elettori di uno o più comuni componenti una sezione elettorale, e perciò gli elet- Collegi elettorali 7T tori di essi non possano votare, l'elezione è nulla, non potendosi più ammettere a votare gli elettori di quelle sezioni, se anche muniti di regolare certificato, per l'impossibilità di segnarne il nome sulla lista di riscontro, a meno che il voto degli elettori inscritti sulle liste mancanti non sposti il risultato dell'elezione. — (Camera dei deputati, coli, di Subiaco, eletto Masi, 19 gennaio 1871; Id., coli, di San Demetrio nei Testini, eletto Camerini, 19 dicembre 1870; — Id., coli, di Grerace, eletto Avitabile,. 7 dicembre 1870; — Id., coli, di Campagna, eletto Zizzi, 21 dicembre 1876, ecc.). 3 6 6 . Non fa ostacolo un lieve errore nell'indicazione del nome del votante, quando questi provi di essere veramente la persona inscritta. — (Cam. dei dep., coli, di Comiso, eletto Caruso, 21 dicembre 1874). 3 6 7 . L'ufficio elettorale deve ammettere al voto : 1. Tutti gli elettori inscritti sulla lista elettorale della sezione; 2. Coloro che si presentino con una sentenza della Corte d'appello con cui si fa ragione del loro reclamo per ottenere l'inscrizione; 3. Coloro che erano inscrìtti sulle liste dell'anno precedente, ed essendone stati cancellati, promossero la loro azione innanzi alla Corte d'appello, se la Corte non si è ancora pronunciata; 4. Quelli che furono inscritti sulle liste del municipio e vi furono mantenuti dalla commissione provinciale, sebbene penda innanzi alla Corte d'appello un ricorso contro la loro inscrizione; 5. Coloro che trovandosi inscritti nella lista separata, di cui agli articoli 14 e 22 della legge, provano di avere il diritto di votare presentando il congedo illimitato, il decreto di promozione ad ufficiale, o la definitiva licenza sé trattasi di individui appartenenti ad altri corpi. La data di tutti questi atti deve essere però di tre mesi anteriore a quella del decreto che convoca il collegio ; G. Il segretario dell'ufficio, se anche inscritto sulla lista di un'altra sezione del collegio. — (BRUNIALTI, Commento, p. 231). 368. Devono essere ammessi a votare i cittadini inscritti dalla commissione provinciale sulle liste, quantunque per sentenza della Corte d'appello siano stati poscia cancellati, se, avendo essi sporto ricorso in cassazione, emanò prima del giorno dell'elezione sentenza di annullamento 112 Legge eLuttorale politica •della decisione della Corte d'appello, con rinvio ad un'altra Corte, imperocché, per i principii che reggono l'istituto della Corte di cassazione, una decisione di cassazione non solo annulla la sentenza cassata, ma ancora gli atti posteriori ai quali servì di basse, ritornando le parti nello stato in cui erano prima che la Corte d'appello proferisse la sua sentenza. — (Cam, dei dep,, 5 dicembre 1874, coli, di Avellino, elezione Bresciamorra). 369. Gli elettori cancellati dalla commissione provinciale che hanno ricorso alla Corte d'appello non possono partecipare alle elezioni se, (juando queste avvengono, il loro ricorso è stato respinto. Un certificato della cancelleria della Corte, constatante la reiezione del ricorso, è suflRciente perchè l'ufficio elettorale debba respingere dal voto gli elettori dei quali si tratta. Questi elettori neppur potrebbero invocare il diritto di voto, allegando il difetto di notificazione della sentenza, od il fatto del loro ricorso in cassazione. — (Cam. dei dep., 4 novembre 1875, coli, di Poscia, elezione Martini). 370. Se, ad onta delle precise disposizioni della legge e delle sanzioni penali comminate nel titolo IV, fosse ammesso a votare un non elettore, si dovrà indagare se il fatto può 0 no influire sull'esito dell'elezione, ovvero questa sarebbe ugualmente seguita nello stesso modo. Nel primo caso l'elezione è nulla, nel secondo è valida. — (Cam. dei dep., dicembre 1874, coli, di Pizzighettone, elez. Camperio; — Id., 17 dicembre 1870, coli. I l i di Napoli, elezione Castelli 0 Acton ; — Id., 22 die. 1870, coli, di Manoppello, elez. Raffaele; — Id., 10 marzo 1871, coli, di Torchiara, elezione Fanelli ; — Id., 25 aprile 1871, coli, di Velletri, elez. Tancredi). 371. Gli elettori che non sono inscritti sulle liste e tuttavia hanno diritto di votare per sentenza di Corte d'appello od altro, votano nella sezione alla quale hanno chiesto -di appartenere e nella quale sarebbero stati inscritti, rilasciando al presidente di essa il relativo documento. — (BRUNIALTI, Appendice^ p. 6 6 - 6 7 ) . 3 7 2 . Gli elettori inscritti sulle liste complementari, di cui all'art. 14, quando non sia cessata la causa di sospensione non possono introdursi nella sala elettorale. — (Id., id,, p. 67). Collegi elettorali 7T 373. È illegale il rifiato dell'ufficio elettorale di ammettere all'esercizio del voto l'elettore il quale si presenta munito di un certificato comprovante il ricorso da lui sporto alla Corte d'appello contro la sua cancellazione dalla lista, quand'anche, a legittimare tale rifiuto, si allegasse che il ricorso non era stato introdotto in tempo utile. La prova dell'inoltrato appello deve risultare da analogo certificato del cancelliere della Corte, epperò se l'ufficio ammette a votare parecchi individui sulla sola presentazione di copia del ricorso, non ancora stato portato alla Corte d'appello, viola la legge e l'elezione ò viziata. — (Cons. di Stato, 12 maggio 1877; Eiv. amm., 1877, pag. 520), 374. Un telegramma del cancelliere della Corte d'appello non può essere mai considerato come prova equipollente del certificato. — (Cons. di Stato, 22 febbraio 1880; Giur. il., 1880, 3, 55). AKT. 58. — (Id. id. art. 58). — Il presidente della sezione è incaricato della polizia dell'adunanza. Nessuna specie di forza armata può, senza la sua richiesta, collocarsi nella sala della adunanza, o nelle vicinanze. Le autorità civili e i comandanti militari sono tenuti di ottemperare alle sue richieste. Questo articolo, in uno agli articoli 65, 66, 67, 69, 70, e agli articoli dall'Se al 98 del titolo V, devono essere stampati a grandi caratteri ed affissi nelle sale delle elezioni. 375. Sebbene gli elettori di una sezione possano per legge assistere alle operazioni elettorali di un'altra, il presidente può sempre ordinare l'allontanamento o l'espulsione di uno 0 più elettori d'altre sezioni per motivo di ordine pubblico. — (Camera dei dep., coli, di Napoli IV (Castellammare), eletto Zainy, 4 febbraio 1887). 376. Il presidente dell'ufficio elettorale non può vietare ad un elettore di girare intorno alla tavola dello scrutinio, bensì di fermarsi e chinarsi alle spalle dei membri dell'ufficio in modo da riconoscere i caratteri e la scrittura degli elettori. — (Cam. dei dep., coli, di Roma IV" (Fresinone), el. Ellena, Narducci, Balestra, 29 giugno 1886). 96 Legge eLuttorale politica 377. La presenza della forza armata non può importare per sè sola la nullità dell'elezione ove sia stata richiesta dal presidente; mentre spetta al medesimo provvedere alla tranquillità e all'ordine della seduta. — (Cam. dei dep , 8 gennaio 1858, collegio di Eecco, elezione Casaretto). Nulla rileva che sia intervenuta nella sala l'arma dei carabinieri, mentre tale intervento può aver luogo per legge pel mantenimento dell'ordine. — (Cam. dei dep., coli, di Campagna, elez. Buonavoglia) ; specialmente se ciò non avviene per influire sull'elezione, ma in perfetta buona fede. — (Id., die. 1874, collegio di Abbiategrasso, elez. Mussi). 378. L'intervento della forza pubblica nel comune e nel cortile del palazzo dove segue la votazione, richiesto dall'autorità municipale per prevenire disordini e tumulti, non influisce sulla elezione se risulta che la forza giunse sul luogo quando lo scrutinio era già compiuto. — (Cam. dei dep., aprile 1867, coli, di Oviglio, elez. Pera; coli. I di Torino, eletto Cavour, 13 agosto 1849). 379. Quando dal verbale risulta che durante le operazioni elettorali la forza armata non trova vasi • nella sala dove quelle avvennero, non importa che essa si trovi nelle vicinanze su previo appello del sindaco, che ha facoltà di disporne. — (Cam. dei dep., 17 maggio 1870, coli, di Termini Imerese, elezione Ugdulena). 380. Se fosse ommessa nel verbale notizia del fatto che il presidente ha chiamato la forza armata, l'ommissione non si potrebbe addurre a causa di nullità. — (Ivi, 20 dicembre 1870, coli, di Monteleone, elez. Musolino). ART. 59. — (Id. id. art. 59). — Nella sala dove ha luogo la votazione e fino a che l'adunanza non sia sciolta, gli elettori non possono occuparsi di altro oggetto che della elezione del deputato. 381. La discussione seguita nel collegio elettorale (s'in tende nella sala), ove non sia tale da pregiudicare l'indipendenza del voto individuale degli elettori, non invalida la elezione. — (Cam. dei dep., 22 dicembre 1849, coli, di Felizzano, elez. Novelli ; — Id., 23 dicembre 1853, coli, di Savona, elez. Astengo; 30 dicembre 1857, coli, di Corato, elezione Birago di Vische). Art. 62 Collegi elettorali 97 382. La lettura d'un manifesto o d'uno scritto in vantaggio di uno dei candidati non potrebbe rendere nulla la elezione, ove venga a risultare che la medesima non potè influire sull'animo degli elettori e che anche tolti i voti dati all'eletto nella sezione in cui ebbe luogo tale lettura abbia ciò non ostante la maggioranza. — (Cam. dei ilep., 10 maggio 1860, coli, di Nizza Marittima, elezione Bottero). 383. Non vizia l'elezione l'essersi affissi proclami per indicare il nome dei candidati, e l'essersi fatte in pubblico ovazioni a favore di quello dei medesimi che riuscì eletto. — (Cam. dei dep,, 25 novembre 1872, coli, dì Verbicaro, elez. Giordano). ART. 60. — (Id. id. art. 60). — La sezione, purché Siene presenti almeno venti elettori, elegge l'ufficio definitivo, composto di un presidente e quattro scrutatori. Ciascun elettore scrive sulla propria scheda soltanto tre nomi, e si proclamano eletti i cinque che hanno ottenuto maggior numero di voti. Colui che ha più voti è il presidente : a parità di voti si proclama eletto il maggiore di età. L'ufficio così composto nomina il segretario, scegliendolo fra gli elettori del collegio presenti all'adunanza nell'ordine seguente: a) Notai ; b) Cancellieri e vice cancellieri di pretura ; c) Segretari e vice segretari comunali ; d) Altri elettori. 11 segretario vota in quella sezione dove esercita l'ufficio. Esso dev'essere rimunerato coll'onorario di L. 20, a carico del comune in cui ha sede l'ufficio elettorale. Il processo verbale da lui rogato riveste, per ogni effetto di legge, la qualità di atto pubblico. 384. Il divieto dell'art. 17 sull'uso di altre schede diverse da quelle rimesse all'ufficio provvisorio non riguarda 7 — B R U M A T . T I , Codice elettorale. elaltorale politica 98 Art. 60 affatto lo schede che occorrono per la elezione del seggio definitivo, non tanto perchè le disposizioni proibitive si interpretano sempre restrittivamente, quanto e più perchè il legislatore stesso ha mostrato di volere applicare il divieto alle sole schede per l'elezione dei deputati ; per procedere alla nomina del presidente e dei quattro scrutatori si può adoperare qualsiasi specie di schede, ben inteso non escluse quelle rimesse dal comune capoluogo di sezione, al presidente. — (BKUNIALTI, Appendice, p. 68). 385. Non può essere considerato come ragione decisiva per l'annullamento delle operazioni elettorali di una sezione il fatto che a presidente dell'ufficio definitivo sia stato chiamato il pretore del luogo, quando manchi la prova che egli non fosse elettore nel collegio, e siasi soltanto prodotto un certificato dal quale risulti non essere inscritto nella lista di quella sezione. — (Camera dei deputati, 23 febbr. 1888, coli, di Sassari, eletto Garavetti; Foro IL, XIII, 3, 47). 386. L'ufficio provvisorio, diventando definitivo, deve scegliere un altro segretario, a meno che non sia già segretario dell'ufficio provvisorio la persona designata secondo la legge a segretario dell'ufficio definitivo. 3 8 7 . La nomina dei segretario del seggio provvisorio e del definitivo deve farsi dai membri del seggio per scheda segreta od altrimenti, non essendo causa di nullità il procedervi anche verbalmente, dietro concerto dei membri del seggio, ma nella maggior parte dei casi sarebbe ozioso l'altro sistema. 388. È regolare l'operato dell'ufficio elettorale di una sezione che nomina a segretario uno degli elettori quando nella sala della votazione non vi ha alcuno rivestito delle qualità volute dalla legge. — (Cam. dei dep., 13 die. 1889, coli. I di Napoli, elezione Turi; La Legge, i sem. 1890). 389. Non ha diritto ad essere nominato segretario dell'ufficio definitivo il notaio che non è inscritto nella sezione, nè è notaio residente, conosciuto nel luogo. 390. Non è causa di nullità il diniego opposto dall'ufficio d'una sezione alla nomina a segretario di determinata persona che ne abbia i titoli, quando sia assunta un'altra che ne sia del pari fornita. —( Cam. dei dep., collegio di Art. 62 Collegi elettorali 99 Sondrio, 14 gennaio 1883, eletto Perelli; Atti parlam., 6 marzo 1883; legisl. xv, sess. i, voi. ii, pag. 1716). 391. A buon diritto il seggio della sezione nomina a segretario uno degli elettori, non essendo nella sala delle votazioni nessun segretario, o vice-segretario comunale effettivo. — (Cam. dei dep., coli, di Napoli I, eletto Turi, 14 die. 1889). 392. Non vizia l'elezione il fatto che sia stato scelto a segretario dell'ufficio definitivo un elettore compreso nelle categorie descritte all'art. 60 della legge elettorale politica, ma di un ordine inferiore, di preferenza ad un altro di ordine superiore, pure presente all'adunanza. - (Cam. dei dep., collegio di Ancona, eletti Elia, Mariotti, Bonacci, Bruschettini, Bosdari ; Atti pari., 10 febbr. 1883). 393. Il segretario del seggio definitivo ha soltanto voce consultiva come quello del seggio provvisorio ; il legislatore componendo il seggio di un numero di membri dispari, non poteva desiderare che la disparità venisse meno dando voto deliberativo al segretario. 394. Il compenso di lire 20 non è dovuto al segretario dell'ufficio provvisorio, perchè il legislatore ha parlato soltanto'del segretario del seggio definitivo, e mancano riguardo a quello i motivi che indussero il legislatore ad assegnare al segretario una retribuzione. Il legislatore ha considerato, infatti, che si trattava di far perdere una intera giornata ad un esercente, ed era perciò giusto retribuirlo, se non degnamente, almeno per guisa che non avesse ragione di sottrarsi all'obbligo della legge. 395. Gli eletti debbono essere tutti inscritti sulle liste elettorali della sezione ; il segretario può appartenere ad un'altra sezione del collegio. Se uno dei membri deliberanti dell'ufficio non appartiene al collegio, le operazioni della sezione sono nulle. — (Cam. dei dep., 2 febb. 1857, coli, di Varallo, elez. Bolmida; — Id., 5 gennaio 1858, coli, di Bonneville, elez. Pelloux, ecc.). 396. La sostituzione ha luogo anche qualora si allontanassero definitivamente dalla sala due degli scrutatori, esigendosi per la validità dell'elezione la presenza di almeno tre scrutatori. — (Cam. dei dep., 1874, collegio di Monreale, elez. Inghilleri). 100 J^^gg^ elettorale politica Art. 61 397. Sono nulle le elezioni in quelle sezioni dove siano mancati e manchino i verbali della costituzione dell'ufficio definitivo. — (Cam. dei dep., 5 marzo 1891, coli. II di Catanzaro, elez, Francica; La Legge, i sem. 1891). 398. È nulla la costituzione d'una sezione dove il seggio provvisorio, annullando la votazione avvenuta pel seggio definitivo, si costituisce in definitivo esso stesso, violando una delle disposizioni essenziali della legge, e togliendo una delle principali garanzie della sincerità dello scrutinio. — (Cam. dei dep., coli, di Roma II (Velletri), elez. Piacentini, 24 maggio 1889). 399. È indiscutibile la validità dei verbali fino ad inscrizione in falso contro gli stessi, epperciò non merita riguardo la protesta fatta da un elettore, appoggiata ad un dato di fatto direttamente contrario a quello risultante (lai verbali, contro dei quali nulla sia risultato in una inchiesta o altrimenti. — (Cam. dei dep., 14 dicembre 188'>, elez. Boselli, Rolandi, De Mari, Capoduro ; Foro It., xix, pag. 3, 48). 400. Non lascia dubbio che siano compiute le operazioni essenziali per la formazione dell'ufficio definitivo la omessa indicazione nel verbale del numero dei votanti e dell'ora in cui terminò la votazione, quando altrimenti risulta che si trovavano presenti più di 20 elettori. — (Cam. dei dep., coli, di Catanzaro II, 14 dicembre 1886). 401. Le spese per l'adattamento della sala, per le urne, per gli stampati, per l'assegno del segretario, ecc., nelle .sezioni che comprendono due o più comuni, sono a carico del comune capoluogo della sezione. — (Cons. di Stato, 1883 ; — BRUNIALTI, Commento, pag. 70-711. ART. 61. — (ID. id. art. 66), — Se il presidente ricusa, od è assente, resta di pieno diritto presidente lo scrutatore che ebbe maggior numero di voti; il secondo scrutatore diventa primo, e così successivamente. In caso di rinuncia, o di assenza d'alcuno fra gli scrutatori, sono ad essi surrogati coloro che nello scrutinio ottennero maggior numero di suffragi, nell'ordine determinato dal numero dei suffragi medesimi. 402. La rinuncia alla carica di presidente dell'ufficio de- Art. 62 Collegi elettorali 101 finitivo non implica rinuncia all'ufficio di scrutatore. — (Cons. di Stato, 15 aprile 1874; con<ra id. id,, 28 ag. 1873). 403. Se uno o più degli eletti a far parte dell'ufficio definitivo non sono presenti, non è necessario che l'ufficio provvisorio li mandi ad avvertire e a cercare, ma può procedere alla loro sostituzione. — (BRUNIALTI, (7o»im.,551). 404. Se nell'elezione del seggio definitivo tutti votassero i tre nomi medesimi, si dovrà procedere ad una seconda votazione per la nomina degli altri due membri dell'ufficio. — (BEUNIALTI, Appendice, p. 70). 405. Se uno o più degli eletti ricusassero, saranno sostituiti da coloro che seguono fra quelli che ebbero voti, e se il numero non bastasse si procederà pure ad una seconda votazione. — (Ivi, ivi). AKT. 62. — (Id. id. art. 62) (1). — Se alle ore 10 antimeridiane non sono incominciate le operazioni elettorali per la costituzione del seggio definitivo, e non si trovano nella sala dell'adunanza almeno 20 elettori per procedere alle operazioni medesime, il seggio provvisorio diventa definitivo. Esso nomina il segretario secondo le norme stabilite nell'articolo 60. 406. Prima delle dieci non si può procedere alla formazione del seggio definitivo, se anche fossero presenti più di 20 elettori. - (BRUNIALTI, Commento, 243-244; cantra Santini, Commento, p. 75). 407. L'elezione del seggio definitivo fatta con meno di 20 elettori è nulla perchè in tal caso deve per legge diventare definitivo il seggio provvisorio. — (BRUNIALTI, Commento, p. 244). 408. L'elezione del seggio definitivo non può esser fatta per acclamazione, come era lecito prima del 1882, costituendo essa una violazione del diritto assicurato dalla legge alla minoranza. — (BRUNIALTI, Commento, p. 244, contra BELLONO, pag. 66, ecc.). 4 0 9 . Tenuto conto del disposto dell'art. 62 della legge, (1) La Commissione parlamentare del 1892 proponeva : Alle ore 10 antimeridiane nei mesi di novembre, dicembre, gennaio, febbraio e marzo; alle ore 9 antimeridiane neg'li altri mesi». 102 Legge elettorale politica Art. 62 che ammette possa l'ufficio provvisorio diventare definitivo nei casi dall'articolo stesso indicati, non devesi ritenere come argomento per annullare la elezione il fatto che uno degli scrutatori non figuri nelle liste. — (Camera dei deputati, 23 febbraio 1888, Coli, di Sassari, elez. Garavetti ; Foro Italiano, xiii, 3, 47). 410. Non è cagione di nullità il fatto che nella costituzione dell'ufficio definitivo siasi trovato nell'urna un numero di schede maggiore dei votanti, qualora detratti i voti della sezione dove avvennero tali irregolarità, il risultato dell'elezione non cambi. — (Cam. dei dep., legisl. xii, 1875, coli, di Feltre, elez. Carmelo). 411. L'elezione non è nulla per ciò solo che nella votazione per l'ufficio definitivo non si è registrato il nome degli elettori votanti ; non si è fatto regolarmente l'appello ; 0 perchè le schede, invece di riporle nell'urna, sono state lasciate sul tavolo, o non sono state scritte sui tavoli separati preparati per l'elezione dei deputati, o furono scritte in modo uniforme. Infatti la legge non ha richiesto rigorosamente, e tanto meno a pena di nullità, tutte quelle minute formalità stabilite per l'elezione del deputato. — (Griunta parlamentare, legisl. xii, 1875, coli, di Livorno, elez. Bastogi; — Id., legisl. X, 1867, coli, di Naso, elez. Parisi; — Id., 21 die. 1866, coli, di Campagna, elez. Zizzi). 412. L'omissione dei voti conseguiti da ciascuno dei membri dell'ufficio definitivo perchè non pronunciata dalla legge, non è motivo di nullità. È però necessario tener conto almeno degli scrutatori eletti con minor numero di voti. — (Cam. dei dep., legisl. x, 1867, coli, di Naso, elez. Parisi ; — Id., 1867, coli, di Andria, elez. Garibaldi). 413. Non costituisce una irregolarità sostanziale che vizii le operazioni il fatto di parecchi elettori, che votassero per l'ufficio definitivo con scheda portata dal di fuori, perchè il segreto del voto, in questo primo stadio delle operazioni elettorali, non è imposto dalla legge cosi rigorosamente da importare nullità. — (Cam. dei dep., legisl. xri^ 1874, collegio di Siracusa, elez. Greco-Cassia). 414. Se a scrutatore nell'ufficio definitivo fosse stato eletto un analfabeta, il quale si trovi per eccezione di legge in possesso del diritto elettorale, le operazioni non Art. 62 Collegi elettorali 103 ne rimarrebbero viziate, perchè essendo l'ufficio composto del presidente e di (quattro scrutatori, oltre il segretario, rimane sempre una maggioranza di individui adatti a sostenere l'ulììcio, che secondo lo spirito della legge e la costante giurisprudenza della Camera è suiRciente garanzia per il necessario controllo delle operazioni, mentre rispetto alia custodia dell'urna anche l'elettore analfabeta ha capacità sufficiente. — (Camera dei dep., legisl. 1874, xii, collegio di Valenza, elez. Cantoni). ART. 63. — (Id. id. art. 63) (1). — Appena accertata col processo verbale la costituzione del seggio definitivo, si estrae a sorte il nome dì uno degli scrutatori, il quale deve firmare a tergo tante schede quanti sono gli elettori della sezione. Di mano in mano che lo scrutatore firma le schede, il presidente vi imprime il bollo municipale di cui all'art. 51, e le pone in un'urna di vetro trasparente. Se questo scrutatore si allontana dalla sala non può più firmare le schede, ed è sostituito da un altro scrutatore, pure estratto a sorte. Si tiene nota nel processo verbale del nome degli scrutatori che firmano le schede, e del numero delle schede da ciascuno firmate. 415. Il cambiamento per opera d'un partito dei timbri di un comune per quanto reso vano dalla vigilanza attiva può con altre circostanze esser causa della necessità di annullare le elezioni. — (Cam. dei dep., 5 dicembre 1886, Lecce II, D'Avala, Grassi, Lo Re). 416. Se le schede non bastassero (perchè votarono tutt gli inscritti ed altri ancora, perchè muniti di sentenza d Corte d'appello, o inscritti nella lista complementare, cu è cessata la sospensione, o perchè alcuni elettori sciuparon la prima scheda loro consegnata ed ebbero bisogno di una seconda), l'ufficio potrà mettere nell'urna altre schede, (I) Lo scrutatore d i e firma le schede dovrebbe, secondo il progetto medesimo, numerarle progressivamente nell'appendice che viene poi staccata. 104 uletlorale politica Art. 64 uguali alle precedenti, annotando il fatto nel verbale. — (BRUNiALTt, Appendice, p. 71-72). 417. Se un elettore, per qualsiasi causa, rende inservibile una scheda nel momento che la scrive, il presidente deve consegnargliene un'altra, facendo annotare nel verbale che è stata distrutta una scheda ed è stata surrogata. La scheda resa inservibile deve essere lacerata e bruciata immediatamente, perchè nessuno possa scoprire i nomi che conteneva. — (Id., Commento, p. 249, p. 71-72), 418. Le schede che debbono riportare a tergo la firma di uno scrutatore estratto a sorte, e su cui il presidente dell'ufficio elettorale imprime il bollo municipale, non debbono portare un numero progressivo, potendo questo essere un mezzo di violazione del segreto del voto. — (Cam. dei dep., atti pari,, Cam. dei dep., 20 dicembre 1882, coli, di Treviso, elez. Bonghi, legisl. XV, sess, i, voi, i, p, 315-318). ART. 64. — (Art. 64, legge 28 giugno 1892, n. 315 (1), serie S""), — Il presidente dell'ufficio dichiara aperta la votazione per la elezione del deputato, e chiama o fa chiamare da uno degli scrutatori, o dal segretario, ciascun elettore nell'ordine della sua inscrizione nella nota. L'ufficio deve accertare l'identità dell'elettore chiamato. Uno dei membri dell'ufficio, o il segretario, che conosca personalmente l'elettore, attesta della di lui identità apponendo la propria firma accanto al nome dell'elettore nell'apposita colonna, sulla nota di cui all'articolo 51. Se nessuno dei membri dell'ufficio può accertare sotto la sua responsabilità l'identità dell'elettore, questi deve presentare un altro elettore del collegio noto all'ufficio, che attesti dell'identità di lui ed apponga il proprio nome sulla nota. Il presidente avverte l'elet(1) Il 1° e il 4° capoverso erano nella leg-jfe del 1862, il 2° ed il 3" furono aggiunti, e contengono una importante riforma che impedirà il voto dei non elettori. Art. 64 Lei collegi elettorali 105 tore, che se affermasse il falso, verrebbe punito con le pene stabilite dalla legge. Eiconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente estrae dall'urna una scheda, e gliela consegna spiegata. 419. È irregolare l'appello degli elettori in modo saltuario man mano che questi presentansi nella sala; l'articolo 64 della legge prescrive che all'appello si proceda per ordine alfabetico, in modo da rimuovere ogni pericolo di confusione e di equivoco. — (Cam. dei dep., coli, di Firenze II, eletto Caruso, 20 novembre 1871). 420. Non infirma l'elezione la protesta relativa alla sollecitudine colla quale si fece l'appello in una sezione, 0 al fatto che sia stato eseguito durante la messa parrocchiale. — (Cam. dei dep., 1867, coli, di Spilimbergo, elezione Sandri). 421. Se l'appello nominale non si fosse fatto per ordine alfabetico, non cessa di essere valida l'elezione; così se in una sezione si fosse fatto cominciando da un' comune piuttosto che da un altro, e neppure se fossero stati ammessi a votare prima o durante l'appello alcuni elettori, che dichiarino di non potere per gravi motivi trattenersi più a lungo. — (Cam. dei dep., 11 gennaio 1858, coli, di Iglesias, elezione Ghirisi-Puddu ; — Id., id., 17 die. 1857, coli, di Eapallo, elezione Centurione; — Id., 19 die. 1857, coli, di Avigliana, elez. Della Motta; — Id., 15 genn. 1858, coli, di Levante, elez. Ollandini; — Id., 26 febbr. 1877. coli, di Lanciano, elezione De Crecchio). 422. Non è affatto necessario che il presidente, prima di chiamare un secondo elettore, aspetti che il primo abbia votato e gli abbia riconsegnata la scheda ; anzi gli articoli 54 e 65, parlando di tavole destinate alla scrittura delle schede, lasciano supporre che più elettori possano votare ad un tempo, essendo stati chiamati nell'ordine dell'appello, il che è anche conforme allo spirito della legge, la quale ha avuto cura di far durare le operazioni elettorali il minor tempo possibile, per non procurare un eccessivo disagio ai cittadini. La legge, mirando ad assicurare il segreto del voto, non vieta che vi possano essere nella sala 106 Legge elettorale politica Art. 62 più tavoli, e due o tre elettori possano votare contemporaneamente. — (BRUNIALTI, Commento, pag. 249). ART. 65. — (Art. 65 della legge 22 genn, 1882, n. 593, richiamato in vigore dalla legge 5 maggio 1891, n. 210, art. 1) (1). — L'elettore chiamato recasi ad una delle tavole a ciò destinate e scrive sulla scheda consegnatagli il nome della persona alla quale vuol dare il voto. Al nome può aggiungere la paternità, la professione, il titolo onorifico ò gentilizio, il grado accademico e l'indicazione di uffici esercitati ; qualunque altra indicazione è vietata. Se l'elettore, per l'eccezione di cui all'articolo 102 della presente legge, o per fisica disposizione notoria, 0 regolarmente dimostrata all'ufficio, trovasi nell'impossibilità di scrivere la scheda, è ammesso a farla scrivere da un altro elettore di sua confidenza ; il segretario lo fa risultare nel verbale, indicandone il motivo. 423. L'elettore deve scrivere la sua scheda in presenza dell'ufficio, nella sala o comunque in vista di esso, non però sul tavolo al quale esso siede. — (Camera dei dep., collegio di Busto Arsizio, eletto Beretta, 19 marzo 1860; — Id., coli, di Oristano, eletto Don Margotti, 12 genn. 1858; — Id., coli, di Bonneville, eletto Jacquier, 22 die. 1853; — Id., coli, di Lanzo, eletto Genina, 22 gennaio 1850; — Id., collegio di San Giorgio la Montagna, eletto Maffei, 22 maggio 1871; — Id., coli, di Lacedonia, eletto Soldi, 1875, ecc. ecc.). 424. La legge non richiede nelle schede l'indicazione della paternità, e perciò sono valide le schede nelle quali essa non è unita al nome e cognome. — (Cam. dei dep., coli, di Caserta I, elez. Novelli c. Montagna, 2 luglio 1886). 425. Non si può al certo seriamente sosfajnere che per a,versi la validità del voto si richiegga che la scheda porti (1) Secondo l'art. 05 della legge 22 settembre 1882, l'elettore scriveva quattro nomi nei collegi che dovevano eleggere quattro o cinque deputati; tre nei collegi che eleggevano tre deputati; e due nei collegi che eleggevano due deputati. ART. s^Dei 70 collegi elettorali 12B il nome individuale del candidato; imperocché la legge elettorale all'art. 65 non parla che di nome, senz'altro. E. per conseguenza quando il solo casato basta per indicare precisamente la persona designata, e non lasciar dubbi intorno ad essa, ogni cavillazione sofistica Don può essere presa in considerazione dalla Camera. — (Camera dei deputati, coli, di Genova II (Savona), eletto Rolandi c. Sanguinetti A.; — Id., coli, di Roma eletto Caetani di Tèano^ 29 gennaio 1883). 4 2 6 . Sono da computarsi anche le schede portanti il solo cognome, quando si tratta di candidato ben noto nel collegio, e quindi da ritenersi sufficientemente designato. — (Camera dei dep., collegio di Teano, eletto Zarone, ] 9 marzo 1877; — Id., coli, di Caltanissetta, eletto Minolfi c, Testasecca, 28 febbraio 1870). 4 2 7 . "L'ammissione di elettori in soverchio numero a farsi scrivere le schede da altri, può con altre circostanze indurre la nullità delle elezioni.i — (Cam. dei dep., 5 dicembre 1886, coli, di Lecce II, eletti D'Avala, Girassi, Lo Re). 4 2 8 . La legge elettorale per ritenere valido un voto vuole che la persona a cui viene dato sia sufficientemente designata, in modo che non restino dubbie la volontà e l'intenzione dell'elettore. — (Cam. dei dep., eoli, di Teramo, eletto Sebastiani, novembre 1874 ; — Id., 1875, collegio di Marostica, elezione Antonibon), 429. Procede regolarmente l'ufficio quando alla prima votazione annulla le schede che contengono il solo cognome del candidato, e quando non attribuisce al candidato quelle che contengono bensì il di lui cognome, ma preceduto da un diverso nome. — (Cam. dei dep., 15 dicembre 1870, coli, di Trapani, elezione Calvino). 4 3 0 . L'errore commesso nello scrivere il nome del candidato non importa la nullità delle schede in cui codesto errore s'incontra, quando le altre indicazioni siano sufficienti a far conoscere qual fosse la volontà deJl'elettore (1). — (1) s i d e l i b e r ò d i t e n e r e p e r v a l i d i a f a v o r e d i Domenico '''iati a n c h e i v o t i d a t i a Domenico e Domenico Giurali; i voti d a t i a l al marchese 'marchese di Cassibife, Giuliati, Gaetano Domenico Loffredo a Gaetano Gin- Giuliacci di Lofrcdo, Cassibite ecc., ad Legga elettorale politica 108 AET. 65 (Cam. dei dep., 16 maggio 1873, coli, di Treviso, eletto •Giuriati; — Id., coli, di Serra San Bruao, eletto Di Cassibile, 1876; — Id., collegio di Teano, eletto Zarone, 17 marzo 1877). 431. Fra più persone inscritte nelle liste che portano lo stesso nome e cognome, i voti devono attribuirsi a quello che è candidato, sebbene nelle schede non si trovinó indicate tutte le qualità della persona eletta. — (Camera dei dep., 10 marzo 1876, collegio di Fossano, eletto Borelli; — Id., 25 giugno 1880, coli, di Susa, eletto Genin; — Id., 22 dicembre 1870, coli, di Chiaravalle, eletto Assanti-Pepe F.). 4 3 2 . Quando l'ufficio principale attribuisce alcune schede ad un candidato, e quando non si hanno argomenti sufficienti per giudicare che codesta attribuzione fu illegittima e contraria alla volontà degli elettori, la deliberazione dell'ufficio è incensurabile. — (Cam. dei dep., 19 dicembro 1870, coli, di Villadeati, eletto F. Monti). 4 3 3 . Vi è sufficiente indicazione del candidato quando la scheda contiene il nome e cognome, anche senza la paternità, quando si tratta di candidatura così annunciata dai giornali e dai proclami, e di candidatura nota nel collegio di famiglia di uno dei paesi del collegio, tanto più se non si sa indicare l'esistenza di altro omonimo sulla lista. — (Cam. dei dep., 12 dicembre 1876, coli, di Montecorvino Eovella, eletto A. Giudice). 4 3 4 . Quando due soli sono i candidati, e l'uno e l'altro notissimi nella provincia e nel collegio elettorale, si può ritenere con fondamento che gli elettori i quali scrivono nella scheda unicamente il cognome di uno dei candidati, intendano di votare per quello di essi sul nome del quale si sono con maggior specificazione già portati altri voti, quantunque altri cittadini, collo stesso cognome, siano inscritti nella lista elettorale. — (Cam. dei deputati, coli, di Becco, eletto Eossi Pietro; — Id., collegio di Agosta, eletto Beneventg,no, 1875 ; — Id., coli, di Acerenza, eletto Petruccelli della Gattina, 20 dicembre 1870; — Id., coli, di Caltanissetta, eletto Minolfi c. Testasecca, 25 febbraio 1870). Angelo gialo Broccoli Bi-ugiU le s c h e d e Brocoli di Frogesco, ecc. di Vairano, Agilo Brocoli, An- ART. 70 s^Dei collegi elettorali 12B 4 3 5 . Se anche vi sia un altro elettore di nome e cognome eguale al candidato, le schede si devono computare a questo quando sia notorio che egli solo si è presentato, ba girato il collegio, presenziato adunanze, tenuto discorsi, mentre l'altro omonimo non ha mai avuto l'idea di porre la sua candidatura, — (Cam. dei dep., coli, di Novara I H (Vercelli), eletto Di Collobiano, 29 giugno 1886;. — Id., coli, di Tropea, elezione Tranfo, 21 dicembre 1880; — Id., coli, di Lanciano, eletto Melchiorre, 27 marzo 1867; — Id., coli, di Teramo, eletto Sebastiani, novembre 1874; — Id., coli, di Fossano, eletto Borelli, 1875). 4 3 6 . Non si ha nè deve aversi a titolo di candidatura seria un semplice manifesto anonimo, pubblicato la vigilia delle elezioni, e che dalla sua stessa dizione riveli non altroché un mezzo, pur troppo non infrequente, di creare una disputa d'identità di persone, a fine di turbare i risultamenti della lotta elettorale. — (Cam, dei dep., coli, di Xovara III (Vercelli), eletto Di Collobiano, 29 giugno 1886), 4 3 7 . Nel caso di elettori che non possono scrivere per fisica indisposizione, è anzitutto necessario che essi siano presenti, ad ogni modo, nella sala, non essendo possibile votare altrimenti che in persona; è necessario pure che si facciano scrivere la scheda da un altro elettore, perchè un non elettore non potrebbe entrare nella sala neanche col pretesto di accompagnarli, e non potrebbe fare per altri ciò che la legge non lo ritiene capace di fare per sè. Basta però che l'impossibilità fisica si verifichi al momento del voto, ed il verbale ne faccia fede, nulla importando che prima o poi l'elettore siasi trovato in gradodi scrivere, — (15 dicembre 1870, coli, di Trapani, elez. ('alvino). 4 3 8 . La legge non esige che dal verbale risulti precisamente il fatto che un elettore siasi servito di un altro per scrivere la scheda, ma vuole solo che dalle varie circostanze sorga la presunzione essersi ciò eseguito, e la presunzione esisterebbe nel caso in cui nel verbale dove sono indicati i nomi degli elettori che non vergarono di propria mano la scheda si leggesse: impossibilitati per causa di..... {cecità o altro) a scrivere di•propriamano le schede, ancorché manchi cioè la dichiarazione che questi IIU Lt'iOil^ elettorale politica ART. 65 elettori furono autorizzati dall'ufficio a servirsi di altri elettori per la scrittura della scheda. — (Legisl. X, 1867, coli, di Rogliano, elez. Morelli). 4 3 9 . Quando un elettore si fa scrivere la scheda da un altro, è necessaria l'indicazione dei motivi, ma non è necessario che si indichino gli elettori autorizzati a scrivere la scheda altrui. — (Cam. dei dep., legisl. X, 1867, coli, di Montevarchi, elez. Ghezzi). 4 4 0 . Una volta constatato che gli elettori, i quali votarono facendosi scrivere i bollettini da altri elettori, erano analfabeti o impediti, si deve presumere che a ciò fossero abilitati dall'ufficio, e che coloro i quali si prestarono a scrivere per essi le schede fossero di loro rispettiva fiducia, senza che si possa dedurre un diverso giudizio dal silenzio in proposito osservato dai verbali, quando contemporaneamente non si presentino le prove di fatto. — (Griunta pari., legisl. XII, 1874, coli, di Pescia, elez. Brunetti). 441. Fa piena prova il processo verbale quando dice che alcuni elettori si fecero scrivere da altri la scheda perchè analfabeti, o perchè nella fisica impossibilità di scriverla da loro medesimi. E sono inattendibili le proteste che mirano ad impugnare le dichiarazioni del verbale medesimo. — (Giunta pari., 18 dicembre 1870, coli, di Afragola, elezione E. Chiaradia ; — Id., 20 dicembre 1870, coli, di Ouorgnè, elez. Arnulfi). 4 4 2 . È causa di nullità il fatto che moltissimi elettori furono ammessi come malati a votare col mezzo di altra persona, (si trattava di oltre 400 sopra un totale di 1660 votanti !) malgrado le proteste della minoranza, che di volta in volta li tacciava di analfabetismo, mentre i verbali al riguardo presentano giustificazioni del tutto insufficienti, non affermando la notorietà o la constatazione della malattia, e limitandosi perfino ad enunziare complessivamente che i tali e tali elettori furono ammessi a votare per interposta persona, a causa delle malattie da loro addotte, e mentre non è mai, o quasi mai, fatta menzione della persona di fiducia che ha sostituito il preteso elettore ammalato. — (Cam. dei dep., coli, di Siracusa I, eletti Maurigi, ecc., 3 dicembre 1891). 443. L'elettore che alleghi la sua infermità ha sempre ART. 65 Dei colLeyi elettorali 111 diritto di votare per interposta persona (1). — (Camera dei dep., coli, di Siracusa I, eletti Di Eudini, ecc., 27 aprile 1891). 444. Gli analfabeti non possono essere privati del diritto di votare quando si trovino inscritti nella lista degli elettori, contro la quale non è stata fatta opposizione. — (Cam. dei dep., 8 dicembre 1876, coli, di Cento, elezione Mangilli). — Una volta inscritto sulle liste qualunque elettore, anche analfabeta, ha diritto di votare e può delegare un elettore di sua fiducia a scrivere la scheda. — (Ivi, legisl. X, 1867, coli, di Naso, elez. Parisi). 445. Cantra. Quantunque l'iscrizione di taluni analfabeti nelle liste complementari sia divenuta definitiva e passata in giudicato, è però nulla ugualmente l'elezione cui essi abbiano preso parte se il loro voto può avere avuto influenza sul risultato finale di essa. Non si deve confondere l'iscrizione nelle liste e il diritto elettorale in tal modo acquisito, coll'esercizio del diritto stesso, il quale non si può attuare se non nei modi stabiliti dalla legge, e cioè scrivendosi dall'elettore la scheda. — (BRUNIALTI, Appendice.^ p. 72 ; Cam. dei dep., coli, di Palermo II, eletto Firmaturi, 1 febbraio 1883 ; legisl. XV, sess. i, voi. i, p. 828-841) (2). 4 4 6 . Sebbene qualche analfabeta possa aver trovato modo di essere compreso nella lista non solo, ma altresì di accostarsi al tavolo della votazione ed ivi disegnare sopra un modello o farsi scrivere da altri, fingendo un impedimento, il nome del candidato, quando il fatto non sia provato o positivamente non risulti dall'incKiesta, non vizia in alcun modo l'elezione. — (Cam. dei dep., coli, di Catanzaro II (Monteleone), eletti Curcio, ecc., 14 dicembre 1886). (1) Éìun altro giudicato misericordioso, specie nel caso citato al n. 442, ovvero quando, come nel 1890 a Rosolino (Siracusa I', su 715 inscritti votano 602 e di questi 439 si dichiarano malati evidentemente di analfabetismo. (2) Firmaturi voti 2838, Agaetta 2681, mentre 1233 elettori erano stati ammessi a votare col mezzo d'altra persona, dichiarandosi analfabeti. Siccome essi avevano determinata l'elezione (233S — 233 = 2605) questa fu annullata. 112 Legga elettorale politica AET. 65 447. Cantra. Il voto dato da non elettori è sempre nullo, e vizia l'elezione qualora ne abbia potenzialmente determinato il risultato. — (Cam. dei dep., coli, di Siracusa II, 6 aprile, 16 maggio 1883). ART. 66. — (Legge elett. 24 sett. 1882, n. 999, serie 3% art. 66). — Scritta la scheda, l'elettore la consegna piegata al presidente che la depone in una seconda urna di vetro trasparente, collocata sulla tavola dell'ufficio, visibile a tutti. A misura che si depongono i voti nell'urna, uno degli scrutatori ne fa constare scrivendo il proprio nome a riscontro di quello di ciascun votante sopra un esemplare della lista, che deve contenere i nomi e le qualificazioni di tutti gli elettori della sezione. (1). 448. Se nello scrutinio si sono rinvenute alcune schede in più del numero dei votanti, il fatto che l'elettore abbia deposto da sè la scheda nell'urna basta a viziare tutta l'elezione, massime se, allorché quell'elettore depose il voto nell'urna, altri, sospettando che ne avesse gettato parecchi, avesse domandato l'immediata verifica dei voti già deposti nell'urna e l'ufficio non vi avesse aderito. — (Cam. dei dep., febbraio 1877, coli, di Capannori, elezione. Gambarini). 449. Il presidente dell'ufficio può sempre annotare esso invece di uno scrutatore in margine di ciascun inscritto il yoto dato. — (Cam. dei dep., 25 giugno 1880, coli, di Atripalda, elezione Caponi). 450. Se non venisse debitamente contrassegnato o non (1) Analo^ramente aUa nuova forma deUa scheda, il progetto del 1892 disponeva, che « il presidente, verificato col numero e il bollo apposti sulla striscia, l'identità della scheda, ne distacca la Striscia seguendo esattamente la linea perforata, e depone la scheda in una seconda urna di vetro trasparente collocata sulla tavola dell'ufficio, visibile a tutti. La striscia sarà conservata. Le schede mancanti della striscia o portanti un numero o un bollo diverso da quello della scheda consegnata all'elettore, non sono accettate, e l'elettore non potrà pili votare. Di queste schede, e degli elettori che dopo ricevuta la scheda non la riportano e non votano, sarà fatta menzione nel processo verbale ». ART. 70 s^Dei collegi elettorali 12B lo fosse affatto il nome di alcuni votanti, il voto dato da qjuegli elettori non si può tenere per valido, e l'elezione si deve convalidare solo quando sarebbe indubbiamente seguita anche senza di essi. — (Cam. dei dep., 2 genn. 1858, colf, di Genova II, elezione Pareto ; — Id., 19 maggio 1860, coli, di Ferrara I, elezione Prosperi). 451. Quando siasi protestato davanti all'ufficio per non essasi da uno scrutatore apposta la firma accanto al nome di ciascun votante, ma solo un segno, come ad esempio una croce, e risulti dal verbale inascoltata la detta protesta, mentre richiamato il registro su cui le proteste caddero, la Camera non possa stabilire col computo delle cifre e dei segni il numero dei votanti, d'onde incertezza sui candidati da sottoporsi a ballottaggio, si deve annullare l'elezione. — (Giunta pari., legisl. XII, 1874, coli. I di Livorno, eleZ. Mayer; — Cons. di Stato, 15 gennaio 1876, 8 agosto ^1878). . 452. È nulla la votazione d"una sezione dove risulti che lo scrutatore, invece di ^apporre la sua firma alla lista elettorale a fronte del nome di ciascun votante, prese nota dei votanti stessi sopra un foglio a parte. — (Consiglio di Stato, 14 agosto 1878). 453. I membri dell'ufficio devono votare nello stesso modo degli altri elettori, ritirandosi a scrivere la scheda sulle tavole a ciò destinate quando viene il loro turno d'appello ; sarà conveniente che al presidente la scheda venga consegnata dal primo scrutatore e sia a questo restituita per deporla nell'urna, essendo egli presidente di fatto, mentre l'eletto a tale ufficio si è allontanato per dare il voto. ART. 67. — (Id. art. 67). — Grli elettori che si presentano dopo l'appello ricevono dal presidente la scheda e votano nel modo sopra indicato. La votazione, a pena di nullità, resta aperta fino alle 4 pomeridiane. Tuttavia non può, egualmente a pena di nullità, essere chiusa, se non sono trascorse almeno tre ore dalla fine dell'appello e se non hanno potuto votare tutti gli elettori presenti nella sala. 454. Sebbene il presidente abbia dichiarata chiusa la 8 — BRUNIALTI, Cod. Elettorale. IH Legge elettorale politica AKT. 67 votazione, pure, se mentre un elettore depone nell'urna il voto ne sopraggiungono altri nella sala, l'urna si deve avere per tuttora aperta e si devono ricevere i voti dei sopraggiunti. — (12 giugno 1876, coli, di Livorno, elezione Bastogi). 455. Sebbene consti che il presidente aveva dichiarato chiusa la votazione, pure non è illegale il fatto di essersi ricevuto ancora il voto di un elettore, quando risultf altresì che tale elettore aveva già ricevuto la scheda dal presidente prima che questi dichiarasse la chiusura, — (Ivi). 4 5 6 . Scorse le ore 4 pora,, passate tre ore dalla fine dell'appello, ed ammessi a votare tutti gli elettori presenti nella sala, l'ufìicio deve regolarmente dichiarare chiusa la votazione e procedere tosto alle operazioni di scrutinio. — (Camera dei dep., 5 dicembre 1886, eletti D'Ajala Valva, Grassi, Lo Ile; Foro it.^ xiii, 3, 46). 4 5 7 . È sempre irregolare l'operato di un ufficio elettorale che, trascorsi i detti termini, continua a restare in attesa di altri votanti, sebbene ciò non possa viziare l'elezione, avendo la legge segnato soltanto il minimo del tempo in cui la votazione deve compiersi, e non fissato un massimo; per cui se si trova un ufficio definitivo di tanto buona volontà da aspettare per ore ed ore l'arrivo di elettori lontani od indolenti, purché le altre forme e le altre garanzie per la riuscita delle operazioni elettorali non manchiuo, non si può sostenere la nullità delle operazioni stesse, non avendola la legge sanzionata. — (Ivi). 4 5 8 . Non si annulla l'elezione quando, essendosi chiusa una sezione prima delle 4 pora., e supponendo che tutti gli elettori astenuti avessero votato per il candidato soccombente, non è mutato l'esito dell'elezione. — (Camera dei dep., collegio di Sondrio, eletto Perelli, 14 gennaio, 6 marzo 1883; — Id.. coli, di Caserta I, eletto Borelli, 25 febbraio 1884; — Id., coli, di Caserta I, eletto Novelli c. Montagna, 2 luglio 1886; — Id., coli, di Napoli I, eletto Turi, 13 dicembre 1889; — Id., coli, di Foggia II, 25 febbraio 1883 ; — Id., coli, di Rovigo, eletto Cavalli, 6 gennaio, 3 febbraio 1883). 4 5 9 . La votazione è invece nulla quando gli elettori di una sezione che non hanno potuto votare perchè se ne ART. 65 Dei colLeyi elettorali 115 anticipò la chiusura, avrebbero potuto mutare il risultato dell'elezione. — (Cam. dei dep., coli, di Messina I, eletto Durante, 2 febbraio 1883; — cantra, con aperta ingiustizia: coli, di Ferrara, eletto Filopanti, 21 maggio 1883, sess. I, voi. IV, p. 3279-3287). 460. Non vizia l'elezione il fatto che l'ufficio rimase in permanenza sino al mattino successivo, restando sempre presente la maggioranza di esso ad eseguire e vigilare in piena regola le operazioni elettorali, per far sì che fosse dato di votare al maggior numero possibile di elettori sparsi nelle circostanti campagne, — (Cam. dei dep., collegio di Catanzaro II (Monteleone), eletti Curcio, ecc., 14 dicembre 1886). 461. Il fatto può tuttavia dar luogo a giudizi non favorevoli alla validità dell'elezione, specie quando siavi chi affermi che ciò fu fatto di proposito perchè gli elettori sapessero prima di votare il risultato della votazioni delle altre sezioni del collegio, ed altri soggiungano che quella lunga e straordinaria permanenza degli uffici fu più apparènte che reale, dovendosi supporre che la necessità imperiosa del riposo avesse dovuto costringere i membri dell'ufficio a lasciar forse senza custodia o mal custodite le urne, tanto più quando i verbali tacciano assolutamente di qualunque particolare relativo ad allontanamento dei membri degli uffici medesimi. — (Camera dei deputati, coli, di Catanzaro II (Monteleone), eletti Ourcio, ecc., 14 dicembre 1886). 4 6 2 . La votazione in ogni sezione deve compiersi nel giorno iìssato dal decreto reale che convoca i comizii. È nulla quindi la votazione di una sezione dove le operazioni si sono protratte sino al giorno successivo. — (Camera dei dep., coli, di Catanzaro II (Monteleone), eletty Squitti, 24 febbraio 1891; — Id., coli, di Siracusa II, eletti Maurigi, ecc, 3 dicembre 1891) (1). 4 6 3 . È nulla la votazione della sezione nei cui verbali originali è raschiata l'ora di chiusura della votazione e sostituita da altra, o vi è sovrapposizione di cifre per (1) In otto sezioni di Siracusa le operazioni dell'elezione del 1" giugno 1891 si protrassero sino al 2, al 3, al 4 g i u g n o ! ! 116 Legge elettorale jwlitica ART, 67 provare che trascorsero le tre ore d'intervallo dall'appello. —- (Cam. dei dep., coli, di Napoli II, eletto Simeoni, 24 aprile 1891). 4 6 4 . Se nei verbali non è indicata l'ora di chiusura della votazione, ma non vi sono proteste, il silenzio è presunzione di regolarità, e fa ritenere che la chiusura sia stata fatta nel tempo voluto dalla legge, della quale, con espressa menzione del disposto degli articoli 67 e 68, il verbale garantisce l'osservanza. — (Camera dei dep., coli, di Iglesias, eletto Marchese, 8 febbraio 1877 ; — Id., coli, di Roma II (Velletri), elez. Piacentini, 24 maggio 1889; Id., coli. I di Udine, eletto Seismit-Doda, 23 dicembre 1882; — Id., coli, di Roma IV, eletti Ellena, Narducci, Balestra, 29 giugno 1886). 4 6 5 . L'indicazione a verbale della chiusura della votazione prima dell'ora fissata dalla legge, sebbene siano passate tre ore dalla fine dell'appello, deve ritenersi come errore materiale quando non vi sono reclami e proteste di elettori, ma solo proteste postume contraddette da altri elettori, che dichiarano la chiusura avvenuta a norma di legge. — (Cam. dei dep., coli, di Campobasso, eletto Del Vasto, 9 aprile 1883; coli, di Caserta I, eletto Novelli, 2 luglio 1886). 4 6 6 . L'art. 67 della legge elettorale minaccia la nullità dell'elezione quando la chiusura della votazione avviene realmente prima delle quattro, non quando possa per errore materiale essere segnata nel verbale un'ora diversa, anche pel modo poco chiaro onde i verbali stampati sono redatti. — (Cam. dei dep., coli, di Caserta I, eletto Novelli, 2 luglio 1886). 4 6 7 . Devesi procedere alla convalidazione del candidato quando, anche annullando la votazione di una sezione per il fatto constatato nel processo verbale di non essersi osservato il termine prescritto dall'art. 69 della legge, ed attribuendo un numero di voti eguale al totale degli inscritti dell'intera sezione al candidato avversario, il risultato complessivo sarebbe sempre favorevole al candidato proclamato. — (Cam. dei dep., 23 febbraio 1888, elezione Oaravetti; Foro ital, xm, 3, 47). 4 6 8 . La chiusura della votazione non si potrebbe an- ART. 70 s^Dei collegi elettorali 12B ticipare nemmeno nel caso in cui tutti, senza eccezione, gli elettori inscritti sulle liste di una sezione avessero votato, perchè potrebbe sempre presentarsi qualche elettore che si trovasse nel caso contemplato dall'articolo 57 sovracitato ; e ancora perchè non è permesso, sotto pretesto d'alcuna sorta, trasgredire la precisa disposizione di legge. 469. Non è motivo di nullità delle operazioni elettorali il fatto che l'ufficio elettorale, nell'apprezzare l'ora, siasi attenuto non all'orologio del comune, ma ad altri concordi e più esatti. — (Cons. di Stato, 14 febbraio 1871), 470. Se gli elettori di una o più sezioni non possono recarsi a votare per causa di forza maggiore, quale sarebbe un uragano, una piena che portasse via ponti e rendesse impraticabili strade, un' inondazione, l'elezione è valida solo in quanto il voto degli elettori cosi impediti di votare non avrebbe potuto mutarla. Non sono però motivo sufficiente di annullamento tali fatti quando si hanno attestazioni non dubbie che gli elettori non ne ebbero vero impedimento, anzi si recarono nonostante alla chiesa, e potevano comunque compiere il loro dovere. — (Cam. dei dep., coli, di Belluno, eletti Tivaroni, Morpurgo, Giuriati, 20 die. 1882; — Id., coli, di Treviso II, eletto Bonghi, id. ; — Id., coli, di Udine III, eletti Scolari, Simoni, Cavalletto, 18 genn. 1883; — Id., coli, di Udine I, eletto Seismit-Doda, 23 dicembre 1882, ecc.). ART. 68. — (Art. 68 legge 28 giugno 1892, n. 315). — Compiute le operazioni prescritte negli articoli precedenti, trascorse le ore in essi rispettivamente indicate, e sgombrata la tavola dalle carte e dagli oggetti non necessari! per lo scrutinio, il presidente ( 1 ) : (1) oltre od a differenza di quanto si faceva secondo l'art. 68 della legge 24 settembre 1S82, il Presidente deve: far sgombrare il tavolo dagli oggetti non necessari; accertare il numero dei votanti secondo la nota che porta le firme d'identificazione; contare le schede scritte e le bianche secondo i numeri 4 e 5; tener nota di tutte queste operazioni, e non della sola differenza a processo verbale. 118 elettorale politica ART. 68 1. Dichiara chiusa la votazione; 2. Accerta il numero dei votanti, risultante dalla nota che porta le lirme d'identificazione ; 3. Procede allo spoglio delle schede. Uno degli scrutatori piglia successivamente ciascuna scheda, la spiega, la consegna al presidente, che ne dà lettura ad alta voce e la passa allo scrutatore eletto col minor numero di voti. Gli altri scrutatori, fra i quali dev'essere chi ha firmato le schede, ed il segretario, notano, ed uno di loro rende contemporaneamente pubblico il numero dei voti che ciascun candidato va riportando durante lo spoglio delle schede. Elevandosi qualsiasi contestazione intorno a una scheda, questa deve essere immediatamente vidimata a termini dell'art. 70 ; 4. Conta il numero delle schede scritte, e riscontra se corrisponde tanto al numero dei votanti, quanto al numero dei voti riportati complessivamente dai candidati, più quello delle schede bianche, nulle e contestate e non assegnate a nessun candidato ; 5. Estrae e conta le schede bianche rimaste nella prima urna, e riscontra se corrispondono al numero degli elettori inscritti che non hanno votato. Queste schede vengono immediatamente distrutte. Tutte queste operazioni debbono essere compiute nell'ordine indicato. Del compimento e del risultato di ciascuna di esse, deve farsi constare dal processo verbale. 471. Non è cagione di nullità l'elezione di un non elettore all'ufficio di scrutatore, se altri tre di questi furono sempre presenti e non v'ha qualche prova che ciò sia avvenuto per frode, falso o violenza. — (Cam. dei dep., 22 febbraio 1883, coli, di Eoma I, eletto Orsini ; lìiv. amm.^ 1884, pag. 122). 472. Il presidente deve leggere le schede ad alta voce, AUT. 68 Dei coUef/i elettorali 119 ma se non fosse in grado di farlo, ne commetterà l'uflftcio ad uno scrutatore; le schede devono però sempre essere lette ad alta voce, per guisa che tutti gli elettori presenti nella sala ne possano fare il riscontro. 4 7 3 . Non può dirsi che il presidente leggesse male le schede ossia non attribuisse i voti a chi spettavano, quando non se ne è mossa in tempo regolare protesta (1). — (Camera dei deputati, legisl. xir, coli, di Lacedonia, elez. De Sanctis). 474. Non è causa di nullità l'omissione del nome dello scrutatore cui il presidente ha passato le schede nel verbale, presumendosi che le abbia passate a quello designato dalla legge. — (Cons. di Stato, 18 aprile 1868 ; Rivista amm., 1869, 611; — Id., 15 genn. 1875, Riv. amm., 1875, 151; - Id., 27 luglio 1872, ivi, 1872, 711). 475. Non vizia l'elezione il fatto che il presidente non ha trasmesse le schede allo scrutatore eletto col minor numero di voti quando nessuno ne ebbe mosso reclamo. 476.|Non è vietato che le schede si possano raccogliere in duerurne, anziché in una sola, quando risulti che il fatto avvenne senza malizia, vale a dire perchè si credesse che una sola urna non fosse sufficiente a contenere tutti i bollettini. — (Cam. dei dep., legisl. xii, coli, di Nola, elez. Cocozza). 477. L'essersi trovata nell'urna una scheda in più del numero dei votanti è una irregolarità sulla quale si può passar oltre, se per essa non viene ad essere alterata la posizione dei candidati. — (Cam. dei dep., legisl. x, collegio di Pontremoli, elez. Cadorna). 478. Qualora si trovi una scheda più del numero dei votanti è da ritenersi che la scheda stessa sia compresa nei voti che l'ufficio dichiara nulli, ovvero che non siasi omesso di segnare un elettore andato a votare ; in un caso e nell'altro, se non ha influenza sull'elezione, il fatto di una scheda in più non può avere rilevanza. — (Camera dei deputati, 8 dicembre 1876, coli, di Cento, elez. Mangilli). (1) La protesta doveva essere anteriore airab))ruciamento delle schede; ora può sorj^ere anche dopo; implica pero contro il presidente ed i membri dell'uflìcio un'accusa del reato di cui all'art. 90. 120 Legge elettorale politica ART.72,73 479. Eisultando dal verbale alterazioni nel numero degli elettori votanti, e che si sia trovato nell'urna un numero di schede maggiore di quello degli elettori votanti, la convalidazione dell'elezione si deve sospendere sino al risultato dell'inchiesta giudiziaria. — (Giunta pari., legisl. x, marzo 1867, coli, di Aragona, elez. Cafici). 480. Commette un arbitrio l'ufficio elettorale, quando, riscontrato che il numero delle schede raccolte supera quello dei votanti, estrae dall'urna le schede in sopranumero e le annulla ; il fatto produce l'annullamento dell'elezione quando siavi il dubbio che la scheda abbruciata possa avere influito sul risultato della votazione. — (Giunta parlamentare, 15 maggio 1871, coli, di Poggio Mirteto, elezione Federici c. Masi). ART. 69. — (Art. 69 ìe^ge 22 genn. 1882, n. 593, serie 3^) (1). — Sono nulle : 1. Le schede nelle quali l'elettore si è fatto conoscere, od ha scritto altre indicazioni oltre quelle di cui all'art. 65 ; 2. Quelle che non portano la firma ed il bollo di cui all'articolo 6 3 ; 3. Quelle che portano o contengono segni che possano ritenersi destinati a far riconoscere il votante. Si ha come non scritto sulla scheda il nome che non porta sufficiente indicazione della persona alla quale è dato il voto (2). 481. Sono da considerarsi come segni di riconoscimento i motti e le allusioni oscene all'indirizzo di uno dei can(1) Secondo la leg'ge 25 settemljre 1882 si avevano inoltre come non scritti, per necessaria conseguenza dello scrutinio di lista, gli ultimi nomi eccedenti il numero dei deputati per i quali l'elettore ha facoltà di votare; restando in entrambi i casi la scheda valida nelle altre parti; se nella sclieda era segnato più volte il,nome di uno stesso candidato, nel computo dei voti esso veniva calcolato una volta sola. (2) Nel progetto del 1892 molto opportunamente si aggiungeva « le schede che portano scritto il solo cognome del candidato saranno valide (|uaado si tratti di candidatura nota ». ART. 70 s^Dei collegi elettorali 12B didati non proclamato : tali voti debbono essere ritenuti nulli, — (Cam. dei dep., coli, di Catanzaro, eletto Francica, 5 marzo 1891). 482. Chi depone nell'urna una scheda bianca è un vero e proprio votante, e conseguentemente la sua scheda non può essere detratta, ma deve yenire computata con tutte le altre per determinare la maggioranza. — Consiglio di Stato, 5 febbr. 1881; — Id., 19 febbr. 1881 a sez. riunite). 483. La legge, intendendo che nessuno sia eletto se non ha riunito più della metà dei suffragi, si riferisce ai voti veramente espressi, perciò le schede bianche, come quelle che non portano sufficiente indicazione delle persone, non si devono computare tra i votanti, — (Cons. di Stato, ivi; — Cam, dei dep., 16 maggio 1873, coli, di Gerace, eletto L, di Biasio ; — Id,, collegio di Fermo, eletto Trevisani, 28 giugno 1881 (1), 484. Non sono nulle le schede che portassero un numero pfcgressivo, qualora per proteste fatte o per altri motivi non si possa ravvisare in questo numero un segno di riconoscimento. (Cam. dei dep., coli, di Firenze II, eletto Brunicardi; — Coli, di Treviso II, eletto Luzzatti, ecc.). ART. 70, — ( A r t . 70 legge 28 giugno 1892, n, 315) (2), — L'ufficio di ciascuDa sezione pronunzia in via prov(1) Di fronte a questo elaboratissimo parere del Consiglio di Staio, non può con fondamento più sostenersi che le schede bianche debbano essere dichiarate nulle e non debbano computarsi nel numero dei votanti, perchè appare inconfutabile l'argomento addotto in contrario, che cioè quando una scheda è deposta nell'urna per la votazione, non si può ammettere altro motivo d'inefficacia della medesima, per toglierla dal novero delle schede votanti, tranne la sua nullità dalla legge stessa pronunziata, senza di che le dette schede non sono da reputarsi insigniflcanti per la votazione. Si aggiunga che, lungi dal comprendere tra le schede nulle quelle bianche, il legislatore (art. 70) le ha invece distinte dalle contestate e dalle nulle, creando tra le une e le altre una differenza che elimina ogni contraria interpretazione. (2) Si aggiunsero in questo articolo molte formalità tra le quali quella essenziale della conservazione delle schede, che non potranno più essere distrutte, senza annullare tutti i voti in esse scritti. 122 Legga elettorale politica AET. 65 visoria, salvo il giudizio della Camera, sopra tutte le difficoltà e gli incidenti che si sollevano intorno alle operazioni della sezione, e sulla nullità delle schede. Tre membri almeno dell'ufficio devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali. Nel caso che per contestazioni insorte o per qualsiasi altra causa l'ufficio della sezione non abbia proceduto allo scrutinio, o non l'abbia compiuto, esso deve chiudere immediatamente l'urna contenente le schede bianche non distribuite, l'altra urna che contiene le schede scritte non spogliate, e chiudere in un plico quelle già spogliate ; apponendo così alle due urne come al plico le indicazioni del collegio e della sezione, con le tìrme di almeno tre dei membri dell'ufficio e il sigillo del comune. Inoltre ogni elettore del collegio può mettervi anche il proprio sigillo. Delle firme e dei sigilli deve constare dal processo verbale. Le urne e il plico, insieme al verbale ed alle carte annesse, vengono subito recati nella sala della prima sezione del collegio, a forma dell'articolo 72. Subito dopo lo scrutinio, tutte le altre schede spogliate vengono chiuse in un plico con le indicazioni, le firme e i sigilli prescritti nel precedente capoverso, per essere depositate nella cancelleria della pretura, a termini dell'articolo 71. Nel verbale, da stendersi in doppio originale, deve farsi menzione di tutti i reclami avvenuti, delle proteste fatte, delle schede contestate attribuite o meno ai candidati e delle decisioni motivate proferite dall'ufficio. Le schedo bianche, le nulle, le contestate a qualsiasi effetto, in qualsiasi modo e per qualsivoglia causa, e le carte relative ai reclami ed alle proteste, devono essere vidimate almeno da tre dei componenti l'ufìicio, ed annesse al verbale di cui all'articolo 72. La nota elettorale contenente le firme di identifica- ART. 70 s^Dei collegi elettorali 12B zione degli elettori di cui nell'articolo 04, viene vidimata in ciascun foglio da tre almeno dei componenti l'ufficio, e forma parte integrante del verbale da depositarsi nella segreteria del comune. 485. Sono nulle le operazioni di una sezione se tre almeno dei membri del seggio elettorale non si trovano costantemente presentì. — (Cons. di Stato, 6 novembre 1880;. '5 marzo 1870; Riv. amm., 1870, p. 419; — Camera dei deputati, coli, di Sassari, eletto Garavetti, 31 genn. 1888). 486. Non possono annullarsi le operazioni di una sezione elettorale per la mancata presenza di almeno tre membri dell'ufficio nel corso delle operazioni elettorali, quando tale violazione sia semplicemente affermata da un elettore dopo fatto lo scrutinio, senza alcun accenno al più lontano indizio di prova, o senza indicazione di testimoni, mentre poi dal verbale risulta che le operazioni della sezione furono compiute colle forme di legge. — (Camera dei deputati, 23 febbraio 1888, Garavetti ; Foro Italiano, xin, 3, 47). 487. La presenza di due soli scrutatori alla custodia dell'urna, verificatasi per qualche istante al tempo della votazione, è una irregolarità, sulla quale si può passar oltre, se dai risultati delle operazioni elettorali è escluso qualsiasi sospetto di frode o di broglio. — (Camera dei deputati, legisl. x, coli. I l i di Venezia, elez. Bembo). 488. Non infirma l'elezione il fatto cbe per un momento si trovarono al tavolo dell'ufficio due soli scrutatori, mentre altri si trovavano nella sala, e non ne sono derivati inconvenienti. — (Giunta pari., legisl. xn, coli, di Breno, elezione Sigismondi, 17 dicembre 1870; — Id., coli, di Lacedonia, elez. De Sanctis). 489. L'essere rimasta l'urna per breve tempo in custodia del presidente e di uno scrutatore non importa violazione della legge, tosto che risulti che lo scrutatore che si assentò non perde di vista la porta della sala dove l'urna custodivasi, specialmente se nessuna irregolarità iV avvenuta nel frattempo. — (Giunta pari., 17 die. 1870, coli, di Breno, elez. Sigismondi). 490. Fra i tre custodi dell'urna può sempre essere com- IIU LT'iOil^ elettorale politica ART. 65 preso il segretario, sebbene abbia solo voto consultivo. — (Giunta pari., legisl. xn, 17 die. 1870, coli, di Pietrasanta, elez. Menichetti ; — Id., coli, di Kavenna, elez. Kasponi ; — Consiglio di Stato, 1875, p. 151; Riv. amm.) (1). 491. La legge prescrive che le schede bianche, le nulle, le contestate si debbano unire ai verbali, affinchè la Camera, unico giudice sulla validità delle elezioni, possa assumere informazioni e deliberare in proposito. - (Cam. dei deputati, 20 gennaio 1869, coli, di Montevarchi, elez. Siccone o Martini). 4 9 2 . La legge parlando di schede Manche da unirsi al verbale, non si riferisce a quelle che non sono state distribuite agli elettori, bensì a quelle che furono trovate nell'urna del voto, ed entrano perciò nel computo dei voti stessi, salvo che non hanno alcun valore. 4 9 3 . Se in una o più sezioni non vennero unite al verbale le schede dichiarate nulle, in numero tale da poter mutare il risultato dell'elezione, questa è nulla, se anche le schede si fecero più tardi ricomparire, non vidimate da tre dei membri dell'ufficio. — (Cam. dei dep., coli, di Macerata, eletto Luzi, 14 febbraio 1891). 4 9 4 . Mancata l'annessione delle schede annullate al verbale, può farsi luogo ad annullamento della elezione quando resti il dubbio se pel numero delle dette schede non si potesse mutare in eletto il candidato soccombente e viceversa, e ciò sebbene l'articolo 70 della legge elettorale politica non sia munito di speciale sanzione di nullità. — (Cam. dei dep., 3 marzo 1891, coli, di Macerata, elezione Luzi; La Legge, i sem. 1891). 4 9 5 . L'asserzione che il verbale non è stato sottoscritto seduta stante, o lo fu fuori della sala, non infirma la fede che è ad esso dovuta. — (Cam. dei dep., legisl. xii, coli, di Fermo, eletto Gigliucci). 4 9 6 . L'elettore può pretendere che il suo reclamo o protesta e le carte relative siano annesse al verbale ; non ha però diritto di apporre al verbale la propria firma. (1) Così si prormnciò la giurisprudenza per le elezioni amministrative, ma vale anche meglio per le politiche dove il segretario é scelto con non minori cure. ART. 70 s^Dei collegi elettorali 12B 4 9 7 . Ove gli elettori di qualche comune non abbiano potuto votare per mancanza delle liste elettorali, non si fa luogo all'annullamento dell'elezione, salvo che la maggioranza, intervenendo gli elettori mancanti, e supposto che avessero dato tutti il voto a competitori dei candidati eletti, rimanesse spostata. — (Cara, dei dep., 21 agosto 1849, coli, di Lavagna, elez. Rosellini). 4 9 8 . La mancanza involontaria, il non intervento di una parte anche notabile di elettori, per un caso di forza maggiore, non rende nulla l'elezione, ove però il loro numero non sia tale da variare l'esito dello squittinio, sia che si trattasse di difficoltà insuperabili, sia che fossero superabili. — (20, 24, 28 dicembre 1849, coli, di Borgo S. Donnino, elez. Paleocapa; — Id., id., coli, di Montemagno, eletto Mezzana; — Id., id., coli, di Santhià, eletto Talucchi, 8 febbraio 1854; — Id,, coli, di Cagliari, elezione Mameli). 4 9 9 . Sono nulli i verbali che non vengono firmati seduta stante da tutti gli scrutatori ; questa nullità importa quella dell'elezione quando il risultato venisse per questo annullamento a mutarsi. — (Cam. dei dep., collegio di Grosseto, eletti Maggi e Ferrini, 29 maggio 1883). 5 0 0 . Se delle irregolarità avvenute non è cenno nel verbale e non se ne producono documenti attendibili, la Camera non ne tiene alcun conto. — (Collegio di Ferrara, eletto Filopanti e altri. Vedi oltre). 501. Se una delle copie del verbale non è interamente conforme alle altre due, la diiformità, per quanto grave, non cangia 1 risultati dell'elezione. — (Cam. dei dep., collegio di Eovigo, eletto Cavalli, 1883, ecc.). 5 0 2 . Se l'ufficio di una sezione annulla le schede invece di conservarle, la votazione di quella sezione è nulla e nulla l'elezione in quanto possa avervi contribuito (1). ART. 71. — (Id., art. 71) (2). — L'ufficio della (1) Le nuove disposizioni di legge eviteranno molte cause di nullità, perché la giunta delle elezioni, in molti casi dubbi o sospetti, potrà richiamare le schede e rifare i computi o riprenderle anche in esame. (2) Il verbale si deve firmare in ciascun foglio anziché solo in fine, ed anche dal segretario. Col verbale si devono depositare IIUL T ' i O i l ^elettorale politica ART. 65 sezione dichiara il risultato dello scrutinio, e lo certifica nel verbale. Il verbale deve essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto seduta stante da tutti i membri presenti dell'ufficio, e dal segretario; dopo di che l'adunanza viene sciolta immediatamente. Un originale del verbale, con la nota elettorale contenente a termini dell'articolo 64 le firme d'identificazione dei votanti, viene depositato nella segreteria del comune dove si e radunata la sezione; e vi rimane esposto per quindici giorni, ed ogni cittadino ha diritto di prenderne conoscenza. Il plico delle schede, insieme all'estratto del verbale relativo alla formazione e allo invio di esso nei modi prescritti dall'articolo precedente viene subito portato da due membri almeno dell'ufficio della sezione, al pretore ; il quale accertata l'integrità dei sigilli e delle firme, vi appone pure il sigillo e la firma propria, e redige verbale della consegna. 5 0 3 . La maucanza del verbale delle operazioni di una delle sezioni del collegio ne rende nulla la votazione. — (Camera dei dep., 23 dicembre 1853, coli, di Annecy, elezione Mathieu) ; — a meno che il verbale definitivo della sezione principale non contenga un sufficiente riepilogo completo dell'operato. — (10 maggio, 1848, coli, di Eacconigi, elezione Muzzone). 504. Il verbale deve essere sottoscritto seduta stante se compilato e sottoscritto dopo la chiusura dell'adunanza la votazione è nulla. — (Cam. dei dep., 12 maggio 1848, coli, di Annecy, elezione Lachenal; — Id,, 12 dicembre 1848, coli, di Vigone, elezione Bocca); — però la semplice asserzione che il verbale di ricognizione dei voti non sia stato sottoscritto seduta stante non ne infirma la fede. — (Id., legisl. XII, coli, di Fermo, elez. Gigliucci). 5 0 5 . Non cagiona nullità dell'elezione il fatto che il neUa segreteria del comune, lasciandovele per 15 giorni, anche le liste contenenti le firme d'identificazione. Due scrutatori devono inoltre portare il plico delle schede al pretore. ART. 71 Dei collegi elellorali 127 verbale di una sezione sia stato realmente sottoscritto in altra sezione, quando, non essendo state presentate proposte, non è possibile mettere in dubbio il contenuto del verbale medesimo. — (Cam. dei dep., 10 aprile 1888, Bonacci, coli, di Ancona ; Foro IL, xiii, 3, 48). 5 0 6 . Il verbale non è nullo se anche vi manca la firma del presidente, quando vi sono quelle degli altri membri dell'ulììcio e del segretario. — (Cam. dei dep., collegio di Catanzaro II (Monteleone), 14 dicembre 1886). 507. Il foglio di scrutinio annesso al verbale non ha alcun valore di prova contro le affermazioni del medesimo.— (Cam. dei dep., coli, di Caserta I, eletto Novelli, 2 luglio 1886:. 508. Il verbale dell'ufficio definitivo sull'elezione del deputato fa piena fede come atto pubblico, e le proteste non inserite nel verbale, ma fatte dopo, non possono infirmare quanto nel detto verbale è esplicitamente affermato. — (Cam. dei dep., coli, di Caserta I, eletto Novelli, 2 luglio 1886; — Id., coli, di Genova II (Savona), eletto Boselli, 14 dicembre 1886). 5 0 9 . I processi verbali fanno piena fede sin che non sieno attaccati di falso, persino quando si affermasse, ma senza addurre le prove, che in alcune sezioni, invece di procedere agli atti regolari dell'elezione, si è fatta una arbitraria distribuzione di voti. — (Cam. dei dep., elezione di (Catania II (Acireale), 23 maggio 1886, eletti Grassi, Pasini, ecc., 29 giugno 1886). 510. Anche una querela giudiziaria non basta a toglier fede ai verbali sino a che non vi sia una inscrizione in falso. — (Cam. dei dep., coli, di Napoli iv (Castellammare), eletti Sorrentino, ecc., 4 marzo 1891). 511. Ciascun cittadino ha diritto di avere copia dei verbali, ma a tali copie non sono applicabili le esenzioni dell'art. 41. — (Cons. di Stato, 11 novembre 1882; Rivista amm., 1882, pag. 928). 512. Non porta nullità il non aver segnato nel verbale di una sezione, accanto al nome dei candidati, il numero dei voti quando risulti dalle liste di riscontro, dai fogli di scrutinio, dall'esemplare autentico del verbale depositato in segreteria. — (Cam. dei dep., 12 maggio 1884, Bari I I ; Eiv. amm., 1884, pag. 506). 128 Legge elettorale politica ART. 72, 73 513. Il sindaco non ha obbligo di far vedere le liste di riscontro se non a chi è iscritto nelle liste elettorali. I reclami sulla esattezza delle liste di riscontro non valgono se non si dia querela di falso al verbale. — (Cam. dei deputati, 12 maggio 1884, Catanzaro II, eletti Curcio ecc.; Riv. amm.^ 1884, pag. 507), ART. 72. — (Art. 72 legge 24 sett. 1882, n. 999, serie 3"). — Il presidente, o per esso uno degli scrutatori di ciascuna sezione, reca immediatamente un altro esemplare del verbale, colle schede e carte di cui all'articolo 70, all'ufficio della prima sezione del collegio. 614. Le spese pel trasporto dei presidenti delle singole sezioni del collegio elettorale politico all'ufficio della prima sezione devono andare a carico dei rispettivi comuni ai quali appartengono le sezioni rappresentate. — (Consiglio di Stato, 5 maggio 1888, comune di Empoli c. Deputazione prov. di Firenze; Giurisp. IL, 1888,3, 115 ; Man., xxvii, 197; Legge, xxviii, 2, 136). 515. ii verbale deve essere recato dal presidente o da uno scrutatore ; quindi, contro quanto si era deciso in passato, in relazione alla legge del 1860, il verbale non può essere inviato all'ufficio della sezione principale per la posta, nè per mezzo di un elettore o di un agente della forza pubblica ; nè trasmesso a mezzo del sottoprefetto ; nè con un semplice corriere e neppure del solo segretario a ciò delegato dal presidente mediante un mandato di procura fatto secondo le regole, davanti notaio e con testimoni. — (Cam. dei dep., 14 febbraio 1871, coli, di Tropea, elez. Tranfo; coli. I di Siracusa, legisl. xii, elez. GrecoCassia; — Id., 14 dicembre 1870, coli, di Terranuova, elezione De Pasquali; — Id„ 16 dicembre 1870, coli, di San Marco Argentano, elez. Majerà). — (Cam. dei dep., legisl. X, 1867, coli, di Alghero, elez. Costa). ART. 73. — (Art. 73 legge 28 giugno 1892, n. 315, ser. 3^ (1). — 1 presidenti degli uffici definitivi delle (1) A differenza dell'art. 73 della legge 24 settembi-e 1882, i presidenti o scrutatori delle varie sezioni si riuniscono sotto la ART. 70 s^Dei collegi elettorali 12B singole sezioni, o gli scrutatori che ne facciano le veci, si riuniscono nella sala della prima sessione del collegio sotto la presidenza di un magistrato. I l presidente della Corte di appello nella cui giurisdizione si trova il collegio elettorale, otto giorni prima dell'elezione, designa il magistrato che deve presiedere l'adunanza dei presidenti, scegliendolo fra i consiglieri di appello e in mancanza fra i giudici di tribunale. Mancando il presidente designato, l'adunanza lo eleggerà nel proprio seno, a maggioranza di voti. Il segretario della prima sezione diventa segretario dell'adunanza dei presidenti. Per la validità dell'adunanza è necessaria la presenza del presidente e di almeno due terzi di coloro che hanno qualità d'intervenirvi. A parità di voti, quello del presidente è preponderante. All'adunanza hanno diritto di essere presenti gli elettori del collegio. L'adunanza : 1. Fa lo spoglio delle schede che le fossero state inviate dalle sezioni in conformità dell'articolo 70, osservando, in quanto siano applicabili, le disposizioni degli articoli 68, 69, 70 e 71. 2. Somma insieme i voti raccolti da ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali ; 3. Pronunzia sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad essa affidate ; 4. Accerta il risultato complessivo della votazione del collegio. È vietato all'adunanza dei presidenti di deliberare, e anche di discutere sui.reclami, sulle proteste e sugli presidenza di u n m a g i s t r a t o opportunamente designato. Vendono poi c o n m a g g i o r chiarezza e precisione determinate le funzioni d e l l ' a d u n a n z a dei presidenti. 9 — BRUNIALTI, Codice elettorale. LYU elellorale politica ART. 73 incidenti avvenuti nelle sezioni, di variare i risultati dei verbali, e di occuparsi di qualsiasi altro oggetto. 516. Manca al proprio dovere e merita il più severo biasimo (1) l'adunanza dei presidenti che non proclama eletto il candidato che tale risulta secondo i verbali delle sezioni ; in tal caso la proclamazione deve essere fatta subito dalla Camera, riservando le questioni che possono essere mosse sull'elezione. - (Cam. dei dep., 8 febbraio 1871, collegio di Badia Polesine, eletto Bosi ; — Id., coli, di Susa, eletto Eey; — Id., coli, di Roma I , eletto Garibaldi ; — Id., coli, di Firenze III, eletti Bastogi, Martelli-Bolognini, Villani ; — Id., id., coli, di Siracusa I, eletti Di Rudinì, Di Villadorata, Accolla; — Id., id., coli, di Siracusa II, eletti Antoci, Carnazza-Puglisi e Nicastro ; — Id., 7 gennaio 1883, coli, di Catania III, eletto Grrassi-Pasini ; — Id., id., coli, di Firenze III, 16 giugno 1886 ; — Id., coli, di Messina I, 16 giugno 1886 ; Cam. dei dep., legisl. xvi, sess. I, docum. xxt, pag. 7-8, ecc. ecc). 517. Il seggio dei presidenti non ha altro mandato se non quello di riassumere i voti dati in ciascuna sezione senza poterne modificare l'operato ; alla sola Camera dei deputati è riservato il diritto di pronunciare un giudizio definitivo sui reclami e sulle proteste che si presentano agli uifici di ciascuna sezione e all'ufficio dei presidenti. — (Cam. dei dep., 27 genn. 1887, Zainy ; Foro It., xii, 3, 68). 518. Se la maggioranza dell'ufficio centrale dei presidenti, viste le proteste allegate ai verbali di alcune sezioni, ritenendo che nelle sezioni stesse sieno incorse irregolarità 0 violazioni di legge, delibera di non computare i voti risultanti dai verbali appartenenti alle sezioni suddette, il suo operato deve essere annullato come illegale ed arbitrario, e deve farsi luogo alla ^oclamazione dell'eletto secondo le risultanze della votazione, ed ordinarsi il rinvio degli atti all'autorità giudiziaria per violazione degli articoli 73 e 96 della legge elettorale politica da parte della maggioranza dell'ufficio centrale dei presidenti. - (Ivi). (1) Non solo biasimo, ma ima severa pena dovrebbe impedire questo abuso gravissimo ed abbastanza frequente. ART. 70 s^Dei collegi elettorali 12B 519. Eccede i limiti delle proprie attribuzioni il collegio dei presidenti anche quando rifa il calcolo dei voti, togliendo al candidato che giusta l'enunciazione fatta dalle varie sezioni avrebbe ottenuta la maggioranza, tàluni voti, sotto il pretesto che alcune schede portavano dei numeri, ed altre dei segni, e ne aggiunge altri al secondo candidato cui le sezioni li avevano negati dichiarandoli nulli. Questo ufficio potrebbe solamente correggere i lievi errori di cifre intervenuti nel computo dei voti, perocché questi quando anche non venissero corretti, non renderebbero la elezione annullabile qualora nessun reclamo fosse presentato sull'argomento. — (Cam. dei dep., 2 marzo 1877, collegio di Cicciano, elez. Bega; — Id., 3 luglio 1880, collegio di Caserta, elez. Comin). 5 2 0 . La proclamazione fatta dall'adunanza dei presidenti è manifestamente erronea ed illegale, quando la medesima non si limiti a riassumere i voti dati in ciascuna sezione senza modificare l'operato, ma prenda tali deliberazioni da modificare i risultati di questo, specie proclamando chi ebbe in fatto minor numero di voti. — (Cam. dei deputati, coli, di Catanzaro II, 29 giugno 1886, Legisl. X V I , Sess. I. Doc. xxi, p. 8 ; — Id., coli. Cosenza II (Castrovillari), eletto Acquaviva di Conversano, c. Pace, 22 gennaio 1887 ; — Id., coli, di Napoli IV (Castellammare), eletto Zainy c. Fusco, 27 genn. 1887). 521. Violano gli articoli 73 e 76 della legge elettorale quei presidenti, i quali sotto il pretesto di ineleggibilità o di incompatibilità del candidato eletto, indicono il ballottaggio tra i successivi candidati, il quale se anche seguisse, è nullo e di nessun valore. — (Cam. dei dep., coli, di Torchiara, eletto Mazziotti; — Id., coli, di Roma II (Velletri), eletto Tornassi, 19 genn. 1887). 5 2 2 . Contravviene all'art. 73 della legge elettorale l'assemblea dei presidenti che computa a favore di un solo candidato le schede tenute distinte in alcune sezioni e da esse assegnate a due candidati di uguale nome e cognome. — (Cam. dei dep., elez. di Novara III (Vercelli), eletto Di Collobiano, 29 giugno 1886). 5 2 3 . Sono nulle e censurabili le risoluzioni prese, dall'assemblea dei presidenti di annullare i voti di una o 132 Legga elettorale politica AET. 65 più sezioni, le modificazioni da essa fatte nei verbali o nell'operato di una sezione, neanche per delegazione avuta da questa, o se sul fatto della medesima venisse in qualsiasi modo sollevata una discussione o richiamata l'attenzione dell'uffizio. — (Cam. dei dep., 16 maggio 1873, coli, di Gerace, elez. De Biasio; — Id., 5 febbraio. 1871, coli, di Tolentino, elez. Checchetclli ; — Legisl. XII, coli, dì Taranto, elez. Carbouelli; — Id., 20 die. 1870, coli, di Castelvetrano, elez. Crispi; — Id., Legisl. XII, coli, di Sondrio, elez. Carini ; — Id., coli, di Lacedonia, elez. Soldi ; — Id., coli. I l i di Eoma (Viterbo), eletti Tittoni, ecc., 30 giugno 1886 ; — Id., coli, di Catanzaro II, Monteleone, eletti Cefaly, Cordopatri, Curcio, De Guzzis (proclamati invece De Guzzis, Cefaly, Curcio, Francica), 15 die. 1886; — Id., collegio di Caltanissetta, eletto Minolfi c. Testasecca, 25 febbraio 1890). 5 2 4 . L'art. 73 della legge elettorale richiede non già la firma, ma la presenza dei due terzi dei presidenti delle sezioni. — (Cam. dei deput., coli, di Eoma II (Velletri), elez. Piacentini, 24 maggio 1887). 5 2 5 . Sono nulle radicalmente le operazioni elettorali, e per conseguenza la proclamazione dell'eletto, compiute dall'assemblea dei presidenti, quando alla medesima non intervenga il numero legale dei due terzi di essi presidenti, prescritto imperiosamente dall'art. 73 della legge 24 sett. 1882. — (Cam. dei dep., torn. 25 febbraio 1890, coli, di Caltanissetta, elez. Testasecca c. Minolfi ; Leqge, 1° sem. 1890). 5 2 6 . Il segretario dell'adunanza dei presidenti non ha diritto ad alcuno speciale onorario, qualunque sia la durata delle operazioni della medesima. — (Consiglio di Stato, 1883). 5 2 7 . Le funzioni dei presidenti delle singole sezioni del collegio, costituiti in ufficio centrale, compiendosi per disposizione di legge nel comune che è capoluogo del collegio, spetta al comune stesso l'obbligo di sostenere le spese necessarie per l'adunanza, prescritta dagli articoli 72, 73 e 74 della legge elettorale polìtica. — (Ivi). 5 2 8 . Se il computo generale dei voti e la proclamazione degli eletti furono fatti a porte chiuse in una sala, ART. 70 s^Dei collegi elettorali 12B dalla quale vennero esclusi gli elettori, ciò non può avere influenza sulla validità dell'elezione. — (Cam. dei deput., 7 die. 1882, coli. I di Novara, clez. Franzosini, Ricotti, Oliva, Eranzi, Parona. — Cantra, BRUNIALTI, stessa tornata). 529. Non è censurabile l'ufficio principale che ritarda di uno 0 pii\ giorni la proclamazione dei deputati del collegio tostochc ò accertato da documenti senza eccezione che i presidenti di alcune sezioni, per causa di cattivo tempo, non poterono prima recarsi al capoluogo del collegio. — (Cam. dei dep., Legisl. XII, coli, di Castroreale, elez. Perrone Paladini). ART. 74. — (Id. art. 74) (1). — Il presidente dell'adunanza dei presidenti deve proclamare, in conformità delle deliberazioni di essa, eletto colui che ha ottenuto un numero di voti maggiore del sesto del numero totale degli elettori inscritti nella lista del collegio, e più della metà dei suffragi dati dai votanti. Nel determinare il numero dei votanti non vengono computate le schede dichiarate nulle. È riserbato alla Camera dei deputati di pronunziare giudizio definitivo sulle contestazioni, sulle proteste, e in generale su tutti i reclami presentati nell'adunanza delle sezioni elettorali, o in quella dei presidenti, 0 posteriormente. I reclami o le proteste non presentati nelle sezioni 0 nell'adunanza dei presidenti, dovranno essere mandati alla presidenza della Camera dei deputati, la quale ne rilascierà ricevuta. Tali reclami o proteste però non saranno ricevuti quando siano trascorsi trenta (1) La leg^e del 2i settembre 18S2 richiedeva per l'elezione a primo scrutinio che l'eletto avesse un numero di voti uguale alla metà più uno dei votanli ed all'ottavo degli inscritti; la legge del 1891 per l'abolizione dello scrutinio di lista che si riferiva all'art. 71 della legge 22 gennaio 1882, richiedeva la metà più uno dei votanti e il quarto degli inscritti nella lista. Sono aggiunti i comma terzo e quarto dell'articolo, nonché il secondo per una più precisa determinazione del computo. 134 Legge eUUorale politica ART. 75 giorni da quello dell'elezione, o quando la Canaera abbia in questo termine già pronunziato definitivjtmente su di essa. 530. Se nessun candidato nel primo scrutinio consegue un numero di voti superiore almeno di uno al sesto degli elettori del collegio e alla metà dei votanti, si deve proclamare il ballottaggio. 531. Nel computare il numero dei voti si devono computare anche le schede bianche e le contestate. 532. Per l'invio dei reclami e delle proteste si devono osservare le norme stabilite dalla giunta delle elezioni (V. oltre). ART. 75. — (M. art. 75) (1). — Qualora nessuno sia stato eletto nella prima votazione, il presidente dell'adunanza dei presidenti deve proclamare, in conformità delle deliberazioni di essa, il nome dei due candidati che ottennero maggiori voti, e nel giorno a ciò stabilito dal Decreto Reale di convocazione, si procede ad una votazione di ballottaggio tra i candidati stessi. 533. Ove il ballottaggio non segua tra i due candidati che ebbero maggior numero di voti, l'elezione è nulla. — (Cam. dei dep., 5 aprile 1860, coli, di Argenta, elez. Borsari), 534. Se nei ballottaggio fosse compreso un candidato diverso dai due che debbono esserlo, cioè anche con un solo voto di meno, e la votazione seguisse tra questi, sarebbe nulla ; è invece indifferente il numero dei voti avuti dai candidati rispetto a quello degli elettori e dei votanti. 535. Il ballottaggio è validamente proclamato anche se mancarono volontariamente o per forza maggiore al primo scrutinio tutti gli elettori di una sezione, che poi intervengono invece al secondo. — (Cam. dei deput., coli, di San Benedetto del Tronto, eletto De Scrilli, 17 die. 1870). (1) La leg'ge del 24 settembre 1882 prevedeva il caso che una parte dei deputati assegnati al collegio non fosse stata eletta analogamente alle disposizioni dell'art. 74. Qui si tien conto della giurisprudenza solo in ([uanto si riferisce al collegio uninominale. ART. 70 s^Dei collegi elettorali 12B 536. L'omissione della proclamazione del risultato del ballottaggio non può invalidare l'elezione. — (Cam. dei dep., 6 aprile 1860, coli. II di Como, elez, Tibaldi ; — Id., 4 ottobre 1860, coli, di Rieti, elez. Biancoli). 537. L'errore circa il giorno della convocazione per il ballottaggio rende nulla l'elezione, tanto più se questo si intima dal presidente della sezione principale per un giorno diverso da quello fissato ne' decreto reale. — (Cam. dei dep., 12 agosto 1849, coli, di Cortemilia, elez. Appiani; — BELLONO, Manuale, a r t . 92, n. 2). 538. Contra. L'errore incorso nell'avviso col quale si indica il giorno del ballottaggio non rende nulla l'elezione quando cotesto errore è stato in tempo notificato c si ha la prova che gli elettori ebbero indubbiamente scienza del vero giorno in cui si procedeva all'elezione. — (Cam. dei dep., coli, di Sanvito al Tagliamento, eletto Cavalletto, G febbraio 1874). 5 3 9 . La legge non prescrive di pubblicare nei singoli comuni del collegio nella sala di votazione o nel corrispondente atrio, i nomi dei candidati fra i quali è regolarmente proclamato il ballottaggio. — (Griunta pari., 24 apr. 1872, coli, di Macomer, elez. Cugia). 5 4 0 . Il presidente dell'uificio principale non è obbligato ad avvertire i sindaci dei singoli comuni componenti il collegio che deve procedersi alla votazione di ballottaggio. — (Cam. dei dep., 18 die. 1870, coli, di Alghero, elez. Umana). 541. Se la proclamazione del ballottaggio avviene perchè l'ufficio principale dichiarò indebitamente nulle le operazioni di alcune sezioni, e senza di questo uno dei candidati entrati in ballottaggio sarebbe riuscito a primo scrutinio, la Camera proclamerà l'eletto. 542. Ancorché non abbia avuto luogo la pubblicazione dell'avviso per il ballottaggio, non sono nulle le operazioni elettorali, tanto più che gli elettori s'hanno per abbastanza avvertiti dal decreto di convocazione. — (Cam. dei dep., 30 genn. 1854, coli, di Tortona, elez. Berti; — Id., 8 gennaio 1858, coli, di Carmagnola, elez. Costa della Torre; — Id., 4 ott. 1860, coli, di Eieti, elez. Biancoli). 5 4 3 . In ogni caso, la votazione di ballottaggio, essendo 136 Legga elettorale politica AET. 65 il complemento alla prima, non può essere valida so quella è nulla por qualsiasi ragione, — (Cam. dei dep., 18 marzo 1864, coli. III di Venezia, elez, Minich; — Id., 13 die. 1876, coli, di Scansano, elez. Maggi). 544. Nel ballottaggio si devono ritenere validi i voti so anche il nome e cognome di un candidato non è in tutto scritto correttamente od abbastanza estesamente, o se anche è scritto il solo cognome, a condizione, s'intende, che non si trovino in ballottaggio due candidati delW stesso cognome, nel qual caso tutte le schede sulle quali vi è solo il cognome non potrebbero essere attribuite ad alcuno dei due. Sono pur valide le schede che contengono errori nella designazione dei nomi, ad esempio del nome di battesimo. — ( Cam. dei dep., coli, di Schio, eletto Pasini, 21 aprile 1870 ; coli, di Crema, el. Griffini, 22 die. 1870 (1); — Id., coli, di Badia Polesine, eletto Bosi, 8 febbr. 1871 (2); — Id., coli, di Roma II, eletto Alatri, legislatura xii ; — Id., coli, di Zogno, eletto Agliardi, id. id.; — Id., coli, di San Marco Argentano, eletto Griuseppe Bruno, legisl. x, 8 febbr. 1871; — Id., coli, di Roma IV, eletto Ruspoli, legisl. XII ; — Id., coli, di Torino I, eletto Ferrati, id, id.). 546. Se nel tempo decorso dalla prima votazione a quella di ballottaggio muore uno dei candidati tra i quali il ballottaggio ha luogo, deve essere rinnovata l'elezione a primo scrutinio, perchè se il principio della sostituzione non è ammesso nel caso in cui uno degli eletti fosse ineleggibile in modo assoluto, non può essere ammesso nel ballottaggio per sostituire al candidato che venisse a morire quello che immediatamente lo segue, per numero di voti, tra i candidati che sono rimasti esclusi dal ballottaggio. —(Cam. dei dep., 27 gennaio 1877, coli, di Bergamo, elez. Tasca). ART, 76. — (Art. 76 legge 24 sett. 1882, n. 725, serie 3 ' ) . — L'intervallo fra l'ima e l'altra votazione (1) Si tennero per valide le scliede scritte Eloonzio Pasini e semplicemente Pasm? nel primo caso; una scheda scritta Pietro Boati anziché Donati nel secondo. (2) Fu attribuita all'eletto D. Carlo Basi una scheda scritta D. Giacomo Bosi. ART. 71 Dei collegi elellorali 137 non deve in nessun caso essere maggiore di otto giorni, ne minore di quattro. AKT. 77. — (Art. 77 legge 28 giugno 1892, n. 315, serie B'') (1). — Nella seconda votazione, gli uffici definitivi costituiti per la prima presiedono alle operazioni elettorali, le quali devono compiersi colle stesse formalità prescritte negli articoli precedenti. Nella seconda votazione, però, l'appello degli elettori comincia alle 10 antimeridiane. I ^suffragi non possono cadere che sopra l'uno o l'altro dei due candidati fra i quali ha luogo il ballottaggio. ha per eletto il candidato che raccolga il maggior numero di voti validamente espressi. A parità di voti il maggiore d'età fra i candidati ha la preferenza. 546. Non costituisce nullità il fatto che lo operazioni elettorali nell'elezione di ballottaggio siano incominciato prima delle 10, quando anche dopo l'appello tutti gli elettori che si presentarono furono ammessi a votare, e l'urna rimase aperta sino alle 4 pom. 547. Se uno o più membri del seggio definitivo della prima votazione non vogliono o non possono presentarsi a costituire il seggio della votazione di ballottaggio, il seggio ricorre al provvedimento di cui all'art. 61, o invita gli elettori presenti a procedere alla nomina dei membri mancanti; se mancassero tutti i membri del seggio definitivo della prima votazione, gli elettori presenti dovrebbero ricorrere agli art. 60, 61 della legge per ottenere un nuovo seggio definitivo. 548. In caso di ballottaggio, il segretario dell'ufficio elettorale ha diritto di percepire l'onorario di L. 20, essendo (1) Salvo la differenza portata del collegio uninominale, l'articolo è identico al 77 della legge 24 settembre 1882; TiiUimo comma è l'identico articolo 78 della legge medesima, che nella legge del 28 giugno d892 cessò di essere un articolo a sé stante unicamente per mantenere la numerazione. 138 Legga elettorale politica AET. 65 questo stato assegnato nella presunzione che le operazioni elettorali abbiano il loro compimento nel medesimo giorno, colla proclamazione definitiva del candidato eletto, e la votazione di ballottaggio essendo una vera e nuova elezione, nella quale, salvo la costituzione dell'ufficio definitivo, si compiono tutte le operazioni prescritte dalla Jegge per la prima votazione. — (Cons. di Stato, 1883). 549. Se per il ballottaggio invece di mantenere, in una o pili sezioni, l'ufficio definitivo che era stato eletto in occasione del primo squittinio, si è proceduto alla formazione di un nuovo, tuttavia, ove non vi sia stato richiapio, 0 le operazioni siano state compiute in buona fede, l'elezione non rimano viziata. — (6 aprile 1860, collegio di Saint-.Teoire, elez. De la Flechère). 550. I voti dati a persone diverse da quelle tra le quali ha luogo il ballottaggio sono nulli, se anche una di queste persone raccogliesse la maggioranza relativa. 551. La proclamazione di candidati diversi dai due che si trovavano iu ballottaggio ed" hanno raccolto il maggior numero di voti è nulla, e la Camera è tenuta a ripararvi. AET. 78. — (ID. icl., art. 78) (1). — Dì tutte le operazioni dell'adunanza dei presidenti deve redigersi processo verbale, che seduta stante deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario e da tutti i membri presenti, ed essere firmato in ciascun foglio dal presidente, dal segretario e da almeno tre membri. Questo verbale, coi propri documenti annessi, nonché tutti i verbali delle sezioni coi relativi atti e documenti ad essi allegati, deve essere spedito in piego raccomandato in franchigia postale dentro 24 ore dal presidente dell'adunanza alla presidenza della Camera dei deputati, la quale deve entro tre giorni inviargliene ricevuta. (1) Gli art. 78 e 79, corrispondenti insif^ine all'art. 79 della legge 24 settembre 1882, contengono disposizioni in gran parte nuove e proposte relative al verbale dell'adunanza dei presidenti, al suo invio alla Camera, all'abbruciamento delle schede, ecc. ART. 71 Dei collegi elellorali 139 Una copia del processo verbale, certificata conforme all'originale e firmata in ciascun foglio dal presidente, dal segretario e da almeno tre membri dell'adunanza, è depositata entro tre giorni nella cancelleria del tribunale civile e penale, nella cui giurisdizione si trova la prima sezione del collegio. 552. La mancanza della firma dei presidenti delle sezioni 0 di alcuni fra essi al verbale generale non induce nullità dell'elezione, quando il verbale suddetto contenjia il riassunto delle operazioni delle singole sezioni, e sia in conformità coi verbali parziali. — (Camera dei dep., 20 dicembre 1870; coli, di Castelvetrano, elez. Crispi; — Id., coli, di Comiso, elez. Caruso, 1871; — Id., coli, di Lodi, elez. Grilfini, 1867; — Id., coli, di Vizzini, elez. Griusino, Legisl. x). 553. L'irregolarità del verbale di ricognizione dei voti non può mai condurre all'annullamento dell'elezione, ma soltanto alla rinnovazione del computo generale dei voti per parte della Camera. — (Giunta parlam., 1874, coli, di Zogno, elez. Agliardi). ART. 79. — (Id. id., art. 79). — Entro tre giorni da quello in cui la Camera dei deputati avrà pronunziato definitivamente sull'elezione di un collegio, il presidente della Camera ne dà notizia, per mezzo del procuratore generale presso la Corte d'appello, al pretore, presso il quale sono state depositate a termini dell'articolo 71 le schede relative a quella elezione. Nei 20 giorni successivi, il pretore e due consiglieri del comune capoluogo del mandamento, designati dal sindaco, devono constatare l'integrità dei sigilli e delle firme di tutti i plichi di schede delle varie sezioni, e farli ardere in loro presenza e in seduta pubblica. Anche di questa operazione viene redatto apposito verbale, firmato dal pretore e dai due consiglieri. Nel caso che la Camera abbia inviato gli atti dell'elezione all'autorità giudiziaria, o che siasi altri- 140 Legge elettorale polilica Art. 80, 81 menti promossa azione per reati elettorali concernenti l'elezione, le schede non possono venire arse, se non dopo che il procedimento sia completamente esaurito. ART. 80. — (Art. 80 legge 22 genn. 1882, D. 593, richiamato in vigore dalla legge 5 maggio 1891, n. 210). — ^viando per qualsiasi causa resti vacante un collegio, esso deve essere convocato nel termine di un mese. Dal giorno della pubblicazione del regio decreto di convocazione del collegio, a quello stabilito per la •elezione, devono decorrere quindici giorni almeno. 554. La disposizione dell'art. 80 è statutaria, essendo prescritto nell'art, 44 dello Statuto : " se un deputato cessa per qualunque motivo dalle sue funzioni, il collegio che lo aveva eletto sarà tosto convocato per fare una nuova elezione „. 555. Tra la pubblicazione del decreto di convocazione del collegio ed il giorno dell'elezione devono decorrere almeno 15 giorni, come nel caso di elezioni generali. 556. Dalla data del decreto di convocazione a quello della elezione non possono decorrere quattro mesi, come nel caso di elezioni generali, ma deve decorrere un solo mese. TITOLO IV. Dei deputati. AIÌT.81. — ( A r t . 81 legge elettorale 25 sett. 1882, art. 40 Statuto ecc.). — Chiunque i)uò essere eletto deputato, purché in esso concorrano i requisiti voluti dall'art. 40 dello Statuto — (sia suddito del Ke [cittadino], abbia compiuta l'età di trent'anni, e goda i diritti civili e politici) — e salve le disposizioni delle leggi 3 luglio 1875, n. 2610 (serie 2 ' ) , 13 maggio 1877, n. 3830 (serie 2 "), 5 luglio 1882, n. 812 (serie 5^), 14 luglio 1887, n. 4711 (serie 3'), 3 maggio 1888, Art. 81-4 Dei deputati 141- 11. 5381 (serie 3 ' ) , 10 febbraio 1889, n. 5923 (serie 3'"^) e 7 luglio 1889, n. 6178 (serie 3^). 557. Cittadinanza. Qualora mancasse nell'eletto la qualità di cittadino del Begno, l'elezione è nulla. — (Cam, dei dep., 24 dicembre 1849, elez. Mamiani ; — Id., 1858, elez. Delitala; — Id., coli, di Foligno, elez. Telfener, 1876; — Id., coli, di Livorno, elez. Maurocordato, 6 marzo 1891). 558. L'inadempimento, in ipotesi, dell'obbligo della leva, non implica, per l'art. 6 delia legge sul reclutamento, la ineleggibilità a deputato. — (Cam. dei dep., 6 marzo 1891, coli, di Livorno, elez. Maurocordato). 559. Agli effetti dell'eleggibilità a deputato ò cosa giudicata la sentenza che dichiarò cittadino italiano uno straniero in occasione dell'iscrizione nelle liste elettorali politiche. — (Id. id.). 5 6 0 . La Camera ha piena competenza a giudicare, fra i titoli di ammissione dei proprii membri, anche della qualità nei medesimi di cittadini italiani, e ciò senza invadere il campo delle declaratorie giudiziarie, limitandosi l'effetto della decisione sulla nazionalità al puro quesito dell'eleggibilità del candidato. — (Id. id.). 561. Età. Per determinare l'età del candidato si deve badare all'epoca nella quale egli è stato eletto, non già a quella in cui viene ammesso alla Camera. — Le elezioni degli onor. Berti (Savigliano, 14 novembre 1850) e Saracco fAcqui, 22 novembre 1851) furono annullate, sebbene avessero compiuto i trent'anni all'epoca della loro ammissione alla Camera; furono pure annullateli 4 ottobre 1858 l'elezione Lignana a Crescentino, il 4 ottobre 1860 l'elezione Garelli a Cuneo, sebbene mancassero loro pochi giorni. Così furono annullate le elezioni dell'on. Giuseppe Mussi (Coli, di Abbiategrasso, 25 novembre 1865, 27 gennaio 1866), Colonna di Cesarò (Aragona e Kagusa, 14 dicembre 1870), Testa (coli, di elusone, 8 marzo 1861), Codronchi (Imola, 15 marzo 1871,15 maggio 1871), Bortolucci-Godolini (Montegiorgio, 25 nov. 1865, 24 febbraio 1866), Luzzatti (Oderzo, 14 dicembre 1870, 6 febbraio 1871), Di San Giuliano (Catania I, 1882), ecc. 562. Sebbene dai titoli trasmessi alla Camera non ri- 112 Legge elettorale politica Akt. 81-1, 81-2 sulti se l'eletto abbia l'età prescritta, quando vi è una fondata presunzione favorevole al medesimo, l'elezione si deve convalidare. 563. Diritti civili e politici. Una procedura già iniziata contro il candidato che riuscì eletto, non vale a renderlo ineleggibile, quando non sia seguita la condanna per uno dei reati contemplati dagli art. 86, 87 della legge elettorale. — (Cam. dei dep., 20 dicembre 1870, coli, di Frizzi, elez. di Grerace-Mancuso; — Id., coli, di Genova, eletto Didaco Pellegrini, 12 dicembre 1848; ~ Id., coli, di Saluzzo, eletto Bonav. Buttini, 1854). 564. È valida l'elezione di un deputato sotto il peso d'una sentenza contumaciale, siccome quella che non fa che sospendere l'esercizio dei diritti politici; però non può essere ammesso a sedere alla Camera sinché ne dura l'effetto. — (Cam. dei dep., 6 agosto 1849, coli, di Santhià, el. Eeta). 665. È nulla l'elezione di un condannato a pena che importi l'esclusione perpetua dal diritto di elettorato c da quello di eleggibilità. — (Cam. dei dep., collegi di Forlì e Eavenna, elezione Cipriani; — Id. id., 16 giugno, 26 nov. 1886; — Id., id., 18 genn., 11 marzo, 30 maggio 1887; — Codice penale, art. 19; — Statuto, art. 40; — Legisl. XV, sess. i, ii; Legisl. xvi, sess. i;Doc. xxi, pag. 7, 16, 17, 34, ecc.). ART. 81-1 (1). — (Statuto fondamentale del Kegno, articolo 41). — 1 deputati rappresentano la nazione in generale e non la sola pro\ància in cui furono eletti. Nessun mandato imperativo può loro darsi dagli elettori. ART. 81-2. — (Id. id., art. 42). •— I deputati sono eletti per cinque anni ; il loro mandato cessa di pien diritto alla spirazione di questo termine. 566. Non hanno alcun valore giuridico gli impegni, le promesse, le stipulazioni che ì candidati avessero fatto (l) Per mantenere la numerazione progressiva della legge vigente, comprendiamo nell'art. 81, al quale si riferiscono, gli articoli dello Statuto e quelli delle varie leggi sulle incompatibilità parlamentari, che formano parte integrante della legge elettorale o ad essa si riferiscono. ART. 81-4 Dei deputati 143- nell'interesse di elettori o del loro collegio in vista della elezione.. 567. È nullo il mandato imperativo dato in qualsiasi forma ai deputati ; questi non sono tenuti in alcun modo a rimanervi soggetti. 568. Non occorre che l'eletto abbia domicilio o possesso, o relazioni qualsiasi nel collegio dai cui voti è chiamato a rappresentare la nazione. 569. Lo statuto fissa il massimo del mandato legislativo, non il minimo. La Corona può sempre far uso del suo diritto di sciogliere la Camera e quindi abbreviare la legislatura. Ed infatti la durò appena due mesi, la 3» cinque, la 7» nove, mentre la 16^ durò quattro anni e due mesi, la 4» e la 11» poco meno di quattro anni, la 13* tre anni e sette mesi, ecc. 670. La Camera deve di solito esser sciolta appena sia conveniente e possibile quando sia stata introdotta una profonda e radicale modificazione, nella distribuzione del potere politico, nella circòscrizione elettorale o nella procedura della votazione. AKT. 81-3. — (Art. 1 legge 13 maggio 1877, n. 3830 sulle incompatibilità panamentari, modificante gli articoli 97 e seguenti della legge elettorale politica del 17 dicembre 1860). — Non possono essere eletti deputati al Parlamento i funzionari ed impiegati aventi uno stipendio sul bilancio dello Stato, o sui bilanci del fondo per il culto, degli economati generali dei benefizi vacanti, della lista civile, del gran magistero dell'ordine mauriziano e delle scuole d'ogni grado sovvenute dal bilancio dello Stato, ad eccezione : a) Dei ministri segretari di Stato, dei sottosegretari di Stato (1), dei segretari generali dei ministeri, del ministro della casa reale e del primo segretario del gran magistero dell'ordine mauriziano ; (') La legge 3 maggio 1888, n. 5381 (serie 3") all'art, i dispone « fra le eccezioni indicate nell'art. 1, paragrafo A, della legge i3 m a g g i o 1877, n. 3830, sono compresi i sottosegretari di Stato ». 144 Legge elettorale polilica ART.80,81 b) Del presidente, dei presidenti di sezione, dei consiglieri del consiglio di Stato, e dell'avvocato generale erariale ; c) Dei primi presidenti, dei presidenti e dei consiglieri di Corte di cassazione ; d) Dei primi presidenti, dei presidenti e dei consiglieri delle Corti d'appello, i quali non possono essere eletti nel territorio della loro giurisdizione attuale, 0 in quello nel quale hanno esercitato l'ufficio sei mesi prima della elezione ; e) Degli ufficiali generali e degli ufficiali superiori di terra e di mare, i quali non possono essere eletti nei distretti elettorali, nei quali esercitano attualmente, 0 hanno esercitato l'ufficio del loro grado sei mesi prima della elezione: / ) Dei membri del consiglio superiore di pubblica istruzione, del consiglio superiore di sanità, del consiglio superiore dei lavori pubblici, e del consiglio delle miniere ; g) Dei professori ordinari delle regie università e degli altri pubblici istituti nei quali si conferiscono i supremi gradi accademici, fermo il disposto della legge 3 luglio 1875, n. 2610. ART. 81-4. — (ID. id., art. 2). — Sono considerati come funzionari ed impiegati dello Stato coloro che sono investiti di reggenze e di incarichi temporanei di uffizi, i quali facciano carico al bilancio dello Stato 0 agli altri bilanci indicati nell'articolo precedente. 571. Generalità. Sebbene le precedenti decisioni in materia di incompatibilità non leghino la Giunta delle elezioni e tanto meno la Camera dei deputati, pure è doveroso tenerne conto perchè coi precedentisi formano quelle abitudini parlamentari, le quali sono tanta parte della vita costituzionale delle nazioni che si governano con regime rappresentativo ; perciò è opportuno che la Giunta si discosti il meno possibile dai precedenti della Camera, e solo in quei casi ove ART. 81-4 Dei deputati 145- le disposizioni della legge indicassero doversi accettare contraria sentenza. — (Cam. dei dep., Atti pari., Legis. xv, n. v ; Documenti, pag. 2 e 3). 5 7 2 . La legge d'incompatibilità è restrittiva della libertà del corpo elettorale, e deve interpretarsi, come ogni altra legge di consimile natura, in modo da non dare alla medesima una estensione maggiore di quella che ha. — (Cam. dei dep., Legisl. xv, n. v ; Docum.^ pag. 2, 3). 573. Chi esercita un ufficio e non riceve nè ha diritto ad avere per questo alcuna retribuzione sui bilanci sopra indicati, è eleggibile perchè non può tenersi in conto di impiegato quegli che esercita un pubblico ufficio per il quale non sia allogato nel bilancio dello Stato alcuno stipendio, nè altro compenso di sorta. — (Cam. dei deputati, 1® giugno 1880). 574. Sono eleggibili anche gli impiegati non espressamente contemplati, semprechè in loro si riscontrino ragioni consimili a quelle per cui altri impiegati si trovino espressamente dichiarati eleggibili, quali il segretario generale d'un governo provvisorio, il comandante della Colonia Eritrea, ecc. — (BRUNIALTI, Commento, pag. 345). 575. Casi di ineleggibilità. È ineleggibile a deputato chiunque eserciti funzioni per le quali sia assegnato uno stipendio qualsiasi sul bilancio dello Stato. — (Cam. dei dep., 22 die. 1888, coli, di Roma I, eletto Slacci). 5 7 6 . L'ufficio di reggente direttore compartimentale del catasto non è compreso tra le eccezioni di compatibilità, fa carico al bilancio dello Stato, e rende incompatibile chi lo copre, se anche abbia rinunciato allo stipendio o non possa percepirlo. — (Id. id.). 577. È ineleggibile l'ingegnere capo del genio civile di prima classe, comunque sia chiamato a reggere la Direzione generale delle opere idrauliche, non potendo per l'ufficio da lui esercitato essere compreso in veruna delle categorie contemplate dalla legge elettorale. — (Cam. dei dep., 21 genn. 1874, coli. I di Ravenna, elez. Baccarini). 578. È ineleggibile il direttore generale delle imposte dirette. — (Cam. dei dep., 15 die. 1872, coli, di Tolmezzo, elez. Giacomelli). 579. È ineleggibile chi al momento dell'elezione rivei o — BRUNIALTI, Codice elettorale. 146 Legrje elettorale politica ABT, 81-4 stiva la carica di pretore. — (Cam. dei dep., legisl. XII, coli, di Marostica, elez. Antonibon). 5 8 0 . È ineleggibile il direttore della Pinacoteca e del Museo di antichità e di belle arti. — (Cam. dei deput., Legisl. X, coli, di Castroreale, elez. D'Ondes Reggio). 581. È ineleggibile il censore di istituti di credito, sebbene le Società od istituti di credito soggetti a sindacato governativo contribuiscano alle spese di questo, quando il censore riceve il suo stipendio dall'erario nazionale. — (Cam. dei dep., 15 giugno 1869, coli, di Ortona). 5 8 2 . È ineleggibile il direttore d'una scuola anche di grado superiore, dipendente o sovvenuta dallo Stato, quando percepisca uno stipendio o assegno sul bilancio della medesima. — (Cam. dei dep., coli, di Modena, eletto Razzaboni, 15 giugno 1880; — Id. id., 19 die. 1886). 583. È ineleggibile l'insegnante di qualsiasi scuola mantenuta o sovvenuta dallo Stato, governativa, provinciale, comunale, sia esso nominato dal Governo, dalla provincia o dal comune. — (Cam. dei dep., coli, di Treviso, eletto Bensi, 23 nov. 1890, rendiconti, 28 gennaio 1891). 584. È ineleggibile l'insegnante di qualsiasi scuola, la quale sia comunque sussidiata dallo Stato, senza alcuna distinzione se la sovvenzione sia continuativa, saltuaria, se abbia importo maggiore o minore, se sia determinata 0 proporzionale, obbligatoria o semplicemente facoltativa per parte dello Stato, e se abbia la sua ragione nella legge Casati od altrove, per quanto quella non sia stata promulgata. — (Cam. dei dep., ivi, ivi; — Id., coli, di Pesaro, eletto Dott. De Dauli, 6 die. 1833. BRUNIALTI, Appendice, pag. I l i , 112). 585. L'ineleggibilità non cessa per ciò che il sussidio è pagato dallo Stato alla provincia o al comune, e non direttamente alla scuola. — (Cam. dei dep., coli, di Forlì, eletto Dott. De Dauli; — Id., coli, di Treviso, eletto Bensi, 28 genn..l891). 5 8 6 . È ineleggibile il professore d'un istituto tecnico provinciale, che percepisce un assegno annuo, per quanto irrilevante e sproporzionato al complesso della spesa sul bilancio dello Stato. — (Cam. dei dep., coli, di Treviso, 23 nov. 1890, eletto Beusi). ART. 81-4 Dei deputati 147- 587. Grli istituti superiori di belle arti non conferiscono diplomi accademici e non possono considerarsi tra quelli i cui professori ordinarli sono eleggibili a deputato. — (Camera dei deput., coli, di Bologna, eletto Panzacchi, 6 die. 1883). 588. Il professore ordinario di università, che sia contemporaneamente professore in un istituto di belle arti o bibliotecario del medesimo non è eleggibile. — (Cam. dei dep., coli, di Bologna, eletto Panzacchi, 6 die. 1883). 689. Sono ineleggibili i direttori generali, reggenti, incaricati od effettivi presso le amministrazioni centrali, non trovandosi in alcuna delle categorie indicate dalla legge, e dipendendo la loro nomina e riconferma dal potere esecutivo. — (Cam. dei dep., coli, di Eovigo, eletto Sani; — coli, di Pavia II, eletto Valsecchi; — coli, di Genova I, eletto Randaccio; — coli, di Benevento, eletto Torre, 13 marzo 1883). 590. L'uffizio di direttore generale rende ineleggibile chi lo copre, essendo ufficio principale, con funzioni amplissime secondo i nostri ordinamenti amministrativi, se anche sia insieme membro del consiglio sup'eriore di sanità o del consiglio superiore dei lavori pubblici, o tenente generale, o maggiore generale commissario, titoli e gradi che di fronte all'ufficio di direttore generale restano secondari, o per lo meno accessorii. — (Ivi, ivi). 591. I direttori generali potendosi considerare come segretari generali amministrativi e permanenti, importa al buon andamento del servizio pubblico loro affidato, che siano al di fuori della Camera dei deputati ed al riparo di ogni influenza politica, come in Inghilterra, ove i sotto-segretari di Stato amministrativi restano con lodevole usanza fuori del Parlamento. — (Ivi, ivi) (1). 592. L'ispettore del genio civile in servizio attivo, che (1) Ad onta di queste chiare, evidenti, autorevoli ragioni, la Camera ritenne eleggibili anche i direttori generali: uno dei più grossi spropositi costituzionali, che mostrano come la maggioranza obbedisse anche questa volta a riguardi personali o all'influenza che appunto esercitano in Parlamento quei deputati che possono coprire, in onta alla legge, uffici simili. 148 Legge elettorale politica ART.72,73 a termini della legge 5 luglio 1882, art. 6, è anche membro ordinario del consiglio superiore dei lavori pubblici, ò eleggibile se anche eserciti temporaneamente l'incarico di direttore generale delle strade ferrate, perchè potendo e doA'endo il ministro dei lavori pubblici affidare agl'ispettori del genio civile tutti gl'incarichi necessari, per l'alta sorveglianza delle opere pubbliche, sia con missioni per ispezioni locali e speciali, sia dirigendo circoli d'ispezioni, costituiti per decreto reale, od una parte qualsiasi dell'amministrazione dei lavori pubblici, si deve ammettere una dipendenza e connessione quasi necessaria, per cui è reso compatibile col mandato legislativo l'ispettore del genio civile, membro nato del consiglio superiore dei lavori pubblici, incaricato delle funzioni di direttore generale, — (Cam. dei deputati, coli, di Sannazzaro dei Burgoudi, eletto Valsecchi, 1880). 593. L'ufficio di direttore generale della marina mercantile rende per so ineleggibile chi lo copre, ma essendo necessariamente congiunto a quello di membro del consiglio superiore di sanità, cioè ad un ufficio eleggibile, questo prevale. — (Cam. dei dep., coli, di Recco, eletto Eandaccio, 1876; — Id., coli, di Genova I, 1880; — Id. id., 3 marzo 1883). 594. L'ispettore di prima classe nel corpo del genio civile, incaricato della direzione generale delle strade ferrate, è eleggibile quando sia anche membro del consiglio superiore dei lavori pubblici, sebbene i due primi uffici non siano necessariamente congiunti, mentre lo sono quelli di ispettore del genio civile e di membro del consiglio superiore dei lavori pubblici. — (Cam. dei deputati, coli, di Pavia II, eletto Valsecchi, 13 maggio 1883). 595. È ineleggibile il generale d'esercito che ha un uffizio remunerato con particolare assegno o stipendio dalla (Jasa Reale, come quello di cacciatore di S. M, il Ke. — (Camera dei deputati, coli, di Crescentino, eletto BertolèViale, 1880). 5 9 6 . Casi di eleggibilità. — Cantra. È eleggibile l'uffiziale di grado superiore, che presta servizio come aiutante di campo presso S. 31. il Re od i reali principi, se anche percepisca sul bilancio della lista civile o su altri speciali ART. 81-4 Dei depvlali 149 assegni (1). — (Cam. dei dep., coli, di Torino IV, eletto Morra, 13 maggio 1883). 5 9 7 . Secondo la legge 5 luglio 1882, n. 855, che determina gli stipendi e assegni agli ufficiali ogni uflfiziale sxiperiore o generale, che presta servizio, esercita e deve esercitare un uffizio; onde e destinato o ad un comando effettivo nell'esercito od in altri uffizi derivanti dall'organizzazione del nostro sistema militare, o nell'amministrazione del ministero della guerra, pei quali uffizi tutti gli uffiziali superiori o generali effettivi hanno sempre un'indennità qualunque, oltre dello stipendio annesso al loro grado. Da ciò si deduce che tali uffizi non li rendono ineleggibili, poiché, dove altrimenti fosse, dovendo un uffiziale per regola di disciplina ubbidire agli ordini del ministro, questi potrebbe a sua volontà rendere eleggibile 0 non un suo dipendente all'esercizio del mandato legislativo, applicandolo ad un uffizio, anzi che ad un altro. — (Cara, dei dep., coli, di Eovigo, eletto Sani; — I d . , coli, di Benevento, eletto Torre, 13 maggio 1883, ecc.). 5 9 8 . Per queste medesime ragioni è eleggibile l'ufficialo superiore che sia comandato alla direzione d'un giornale pagato 0 sovvenuto dal ministero della guerra come la Rivista militare. — (Cam. dei dep.,coU. di Brescia I, eletto Baratieri, 13 maggio 1883); — alla direzione della fabbrica d'armi di Terni (Id., coli, di Bologna I, eletto Zanolini) ; — al comando superiore dell'Eritrea (Id., collegio di Brescia I, eletto Barattieri; — Id., coli, di Modena, eletto Gandolii, 1890-91) (2). 5 9 9 . Non costituisce condizione di ineleggibilità l'incarico di professore alla scuola di guerra col soprassoldo di lire 800, ritenendosi ufficio congiunto a quello di uffi(1) Gli aiutanti di campo del Re non sono certamente deputati indipendenti e secondo lo spirito della legge delle incompatibilità, se non a rigore secondo la leltera, dovrebbero essere esclusi. (2) Secondo (lueste interpretazioni l'utticiale superiore di terra e di mare rimane dunque eleggibile sempre, anche se comandato all'ufflcio di prefetto, di addetto militare a Pechino, di questore o di commissario r e g i o ! ! Cosi coloro che fanno le leggi danno esempio di rispettarle ! 150 Lngfje eUitorale polilica ART. 81-4 cìale superiore dell'esercito, come una funzione accessoria ed inerente al grado, che gli dava titolo a sostenerla. — (Camera dei deputati, coli, dì Roma I, elez. Slacci, 18 marzo 1887; — Id. id., 22 die. 1888) (1). 6 0 0 . Per l'art. 2 del decreto reale del 22 agosto 1880, n. .5011, che istituì il comitato pel diseguo delle navi, l'ufficio di presidente deve essere dato ad un ispettore generale o ispettore del genio navale, e quello di membro ad ispettori o direttori, onde, sebbene tali cariche non siano necessariamente congiunte uelle persone sopraddette pei gradi che rivestono, potendo il ministro sceglierne altri che hanno uguali gradi, non possono però essere date che alla categoria degli ispettori e direttori del genio navale. Quindi i due uffici sono fra loro connessi essenzialmente, e l'ufficio accessorio non può, nò deve danneggiare il principale, che è condizione necessaria per potersi l'altro esercitare. — (Com. dei dep., coli, di Livorno, eletto Brin ; ~ Id., coli, di Napoli HI, eletto Bozzoni ; — Id., coli, di Venezia I, eletto Micheli, 13 maggio 1883). 601. Gii ufficiali del genio navale hanno un'applicazione nelle diverse branche dell'amministrazione della marina, per la quale si corrisponde un'indennità di carica; onde sono loro applicabili tutte le ragioni dette per l'eleggibilità degli uficiali superiori o generali dell'esercito, che pel loro grado esercitano un ufficio, pel quale hanno una indennità di carica. — (Ivi, ivi). 6 0 2 . L'uffizio di direttore del genio navale nei dipartimenti marittimi è inerente alla qualità di ufficiale superiore di marina e quindi non toglie l'eleggibilità. — (Cam. dei dep., coli, di Verona II, eletto Borghi; — Id., coli, di Torino V, eletto Vigna, 13 maggio 1883). 6 0 3 . Sono eleggibili l'ispettore generale del genio navale, come pure gli ispettori o direttori ; perocché l'art. 1 (1) Il professore non può aver incarichi non connessi senza essere ineleggibile ; l'ufficiale superiore, che si vuol considerare come professore e mettere nella categoria dei professori, mentre non potrebbe avere alcun incarico come tale, può essere a un tempo maggiore, professore, incaricato in due o tre scuole, cioè in parte inamovibile, in parte dipendente dal capriccio di due o di tre ministri I! ART. 81-4 Dei deputati 151- della legge 3 dicembre 1878, ii. 4610, sul personale della marina militare dichiara militari effettivi gli uffiziali del genio navale, e li assimila alla categoria degli uffiziali della marina e dell'esercito, ciascuno col rispettivo grado; cosi l'ispettore generale è assimilato al vice-ammiraglio 0 tenente generale; l'ispettore al contro ammiraglio o maggiore generale; i direttori ai capitani di vascello, assimilazione o corrispondenza di gradi ad uffiziali superiori 0 generali, da cui viene la loro eleggibilità, giusta la lettera e dell'art. 1 della legge sulle incompatibilità. — (Camera dei deputati, coli, di Livorno, eletto Brin; — Id., coli, di Venezia I, eletto Micheli ; — Id.,coll. di Veronal, eletto Borghi; — Id., coli, di Torino V, eletto Vigna, 13 maggio 1883). 604. Gli ufficiali della milizia territoriale sano eleggibili anche se coprono gradi inferiori, e lo sono anche nel collegio dove possono essere chiamati ad esercitare un comando. Infatti, è vero, che un ufficiale superiore della milizia territoriale possa avere più efficace influenza sui siioi subordinati ed usufruirne a suo vantaggio in occasione delle elezioni nella circoscrizione del distretto cui è aggregato, di quella che eiìettivamente abbia un ufficiale dell'esercito permanente, il cui comando si esplica su soldati dell'esercito per la maggior parte non del luogo e pei quali è sospeso il diritto elettorale, mentre invece gli ascritti alla milizia territoriale sono quasi tutti elettori nel pieno esercizio del loro diritto nella circoscrizione stessa del distretto. Ma d'altra parte si osserva, che non essendo il servizio degli ufficiali della milizia territoriale continuativo, questi non hanno sui loro subordinati, nè possono esercitare quell'autorità che hanno sui soldati dell'esercito permanente i rispettivi uffiziali, e che proviene anzitutto da quella disciplina che soltanto il tempo e le abitudini militari creano e consolidano; tutta diversa da quella momentanea dipendenza a cui per pochi giorni sono tenuti gli ascritti alla milizia territoriale verso i loro superiori. — (Cam. dei deputati, coli, varii, eletti Ungaro, Arnaboldi, Maurigi, Ghiaia, Di Breganze, Compans, ecc., 13 maggio 1883, ecc.; — BBUNIALTI, Appendice, pag. 125-128). 605. È eleggibile l'ufficiale in posizione ausiliaria, do- 152 Legge elettorale politica ART.72,73 vendosi considerare come un impiegato collocato a riposo provvisto della pensione e che perciò non fa più parte dell'esercito attivo; mentre l'indennità che riceve non è il corrispettivo di opera o servigi che presti attualmente, ma un rimborso di spese cui necessariamente deve sottostare per essere pronto a servire quando straordinarie esigenze del paese imponessero la chiamata sotto le armi degli ausiliari. La ragione pertanto della legge, limitativa del numero degli impiegati, non avrebbe trovato motivo di applicazione nel caso speciale. — (Cam. dei deputati, coli, di Modena, eletto Araldi, 13 maggio 1883). 6 0 6 . Sono eleggibili, come professori ordinari di università, i professori ordinari della scuola superiore di medicina veterinaria. — (Cam. dei dep., 6 aprile 1860). 6 0 7 . Sono eleggibili i professori ordinari della scuola superiore d'agricoltura. — (Cam. dei dep., 9 aprile 1860). 6 0 8 . Il professore che occupa una cattedra universitaria di fondazione privata, è eleggibile, ma deve essere compreso nella categoria dei deputati impiegati, quando il suo stipendio sia percepito, come quello degli altri professori, dall'erario, e faccia parte del bilancio passivo dell'università. — (Coli, di Palermo I, eletto Corleo, 16 maggio 1883). 6 0 9 . È eleggibile il professore ordinario dell'istituto di magistero femminile in Eoma, essendo questo istituto superiore nella legge del 25 giugno 1882, e conferendo esso i supremi gradi accademici, tra i quali sono compresi nelle nostre leggi, e nella relativa giurisprudenza amministrativa e parlamentare colla laurea, i diplomi d'abilitazione all'insegnamento secondario. — (Cam. dei dep., coli, di Eoma II (Velletri), eletto Giovagnoli, 24 febbraio 1891). 610. Sono eleggibili i professori delle scuole universitarie istituite nelle città di Aquila, Bari, Catanzaro, riordinate secondo le leggi 10 e 16 febbraio 1861, 9 novembre 1862, n. 952, 27 dicembre 1873, n. 1618. L'eleggibilità si estende tanto ai professori di diritto e di procedura civile, di diritto e procedura penale, che ad altri che professano altre materie di insegnamento universitario, e percepiscono uno stipendio sul bilancio della pubblica istruzione sul capitolo intitolato " regie università ed altri istituti universitarii „. — (Cam. dei dep., coli, di Catan- AUT. 81-6 JJei deputati 153 zaro I, elcz. Olivero, 25 giugno 1886, legisl. xvi, sess. i; Documenti, xxi, pag. 9). 611. Uffici connessi, questioni varie. Un deputato, il quale abbia un ufficio che lo renda eleggibile, perde questa eleggibilità quando disimpegni anche temporaneamente un ufficio che lo renda ineleggibile, a meno che non sia ad esso necessariamente congiunto. - (Cam. dei dep., legisl, xv; Doc., V, 1883). 612. Il cumulo degli uffici consentiti dalla legge del 3 luglio 1875 non può essere confuso col cumulo degli impieghi retribuiti consentiti dalla legge 15 luglio 1862 (1). (1) Le principali disposizioni della legge sul cumulo degli impieghi retribuiti ecc., sono le seguenti: Art. 2. Sono ammesse le cumulazioni : 1° Di due impieghi riuniti per disposizione espressa di legge; 2° Di un impiego di pubblico insegnante con altro di dirigente, 0 di addetto, sotto qualunque titolo di osservatorii, musei, scavi ed altri simili istituti; 3° Di due impieghi di pubblico insegnante, qualsiasi il dicastero, c quindi l'amministrazione da cui essi dipendono; 4° Di un impiego di pubblico insegnante con un impiego appartenente al corpo sanitario o di due impieghi di questa ultima specie; 50 Di un impiego retribuito dallo Stato con un impiego nell'amministrazione di un istituto di beneficenza che non sia nella diretta dipendenza dello Stato o di una società di mutuo soccorso, purché le retribuzioni di questo secondo impiego non oltrepassino la somma di lire 500 annue; 6" Di un impiego di pubblico insegnante in una scuola di ingegneri con altro impiego, le cui funzioni abbiano attinenza coll'insegnamento dato in detta scuola. La disposizione del § 4 non é applicabile ai medici militari in attività di servizio od in disj)onibilità. Art. 3. Le cumulazioni indicate nel precedente articolo non potranno aver luogo quando l'imo dei due impieghi già si trovi riunito ad altro per legge, ed il pieno e regolare adempimento dei doveri di entrambi ne venisse impedito. Art. 4. Non sarà considerata come nuovo impiego la qualità di membro del consiglio superiore di pubblica istruzione e di quello per gli istituti d'istruzione e di educazione militare. Art. 5. Rispetto ai membri del corpo insegnante e del corpo sanitario non sarà considerato come nuovo impiego: 154 Legge elettorale politica ART.72,73 613. Quando uno stesso candidato eserciti uffici per cui sarebbe eleggibile ed uffici per cui non lo sarebbe, le cause di ineleggibilità devono aver la prevalenza. — (Cam. dei dep., legisl. xv ; Doc., v, 1883 ; — Id., coli. Firenze II, eletto Di Lenna, 20 dicembre 1886). 614. L'ispettorato generale delle ferrovie non è ufficio congiunto necessariamente con quello di colonnello di stato maggiore, avvegnaché, se sono molteplici le attinenze del servizio militare con quello ferroviario, che in certi casi, non certamente però normali ed ordinari, possono essere numerose ed importanti, non si giungerà mai a poter affermare che normalmente sussista tra i due uffici, l'uno militare e l'altro essenzialmente civile, quella necessaria dipendenza che vuole la legge per concedere, in via eccezionale, la eleggibilità di colui che cumula la qualità che lo rende eleggibile ad altra che porta insita la ineleggibilità. — (Ivi). 615. E ciò tanto più è a dirsi quando il colonnello di stato maggiore abbia cessato di ricevere dall'amministrazione della guerra le competenze del proprio grado, mentre il regolamento che ha istituito l'ispettorato generale della ferrovia non prescrive punto che questa carica debba essere coperta da un ufficiale superiore dell'esercito. — (Ivi). 616. Per conseguenza, se il colonnello dell'esercito può essere eletto deputato al Parlamento, non è parimenti in dubbio che l'ufficio, che egli al momento delle elezioni disimpegna, fosse anche temporaneamente, di ispettore generale delle ferrovie, gli fa perdere la eleggibilità a deputato, che come ufficiale superiore nell'esercito gli apparteneva, nè la può riacquistare per il solo fatto di essere stato chiamato dal potere esecutivo ad intervenire nel consiglio supcriore dei lavori pubblici come membro straordinario. — (Ivi). 617. Per dirsi un ufficio congiunto necessariamente con quelli indicati nell'art. 97 della legge del 17 dicembre 1860 1° La qualità di direttore o di collaboratore, sotto qualunque titolo, di stabilimenti scientifici o letterari o di cliniche annesse airinsegnameuto, di cui siano incaricati; •i" La qualità di membro del consiglio superiore di sanità. ART. 81-4 Dei deputati 155- e dell'art. 1 di quella sulle mcompatibilità, deve essere tale che vi sia congiunto per legge, o non possa stare nò possa esercitarsi senza di quelli; in altri termini chi ha il secondo ufficio deve avere anche il primo; perchè l'idea predominante in quell'articolo fu di escludere dalla Camera chi, avendo già un ufficio non compatibile colla deputazione, cercasse, mediante un altro che fosse compatibile con quella, di rendersi eleggibile. 618. La compilazione dei programmi ed il riparto degli insegnamenti portati dalle esigenze del personale, dalla competenza speciale degli insegnanti e da misure di ordine interno, non possono servire di elemento per giudicare della connessità di una coll'altra delle materie insegnate; nè l'essere raggruppate le materie in una od altra scuola, può valere quale criterio della imprescindibile necessità di affidare l'insegnamento ad uno o più titolari, nè della inscindibilità di insegnamenti compenetrati nello stesso programma. — (Cam. dei dep., 8 febbraio 1887, coli, di Parma, eletto Nazzani; Foro ital., xii, 3, 63). 619. L'incarico d'insegnare le costruzioni marittimemediante speciale retribuzione non può ritenersi necessariamente congiunto colla carica di professore d'idraulica e costruzioni idrauliche. — (Ivi). 620. Il nesso esiste fra le materie che vengono insegnate, ma altro è questo nesso scientifico, altro è quello fra uffici disimpegnati dalla medesima persona, a cui allude la legge del 3 luglio 1875, sia nella lettera, sia nella interpretazione che le fu data colle precedenti deliberazioni della Camera. — (Ivi). 621. Quindi, sempre quando due uffici retribuiti distintamente sul bilancio dello Stato non risultino necessariamente congiunti, l'incompatibilità è palese, e nella specie deve essere pronunziata, trattandosi del professore titolare della cattedra d'idraulica ed incaricato dell'insegnamento delle costruzioni marittime. — (Ivi). 622. Non si possono tenere per necessariamente congiunti l'ufficio di professore ordinario di letteratura italiana all'incarico retribuito di insegnare la storia comparata delle letterature neolatine. — (Coli, di Imola, elettoCarducci, 1877). 156 Legge elettorale polilica ART. 80, 81 6 2 3 . Non sono necessariamente congiunti gli uffici di professore di archeologia greco-latina e la direzione di un museo (egizio). — (Coli.di Perugia I, eletto Fabretti, 1877). 624. Non è necessariamente connesso l'ufficio di professore ordinario di una scuola superiore colla direzione di essa, essendo il direttore scelto di preferenza, ma non di necessità e ad ogni modo liberamente fra gli insegnanti. — (Camera dei dep., collegio di Piacenza, eletto Gaetano (Cantoni, 1882). 625. Non ò eleggibile il professore ordinario di scuola superiore, che sia contemporaneamente incaricato di uti insegnamento all'istituto tecnico superiore. — (Ivi, ivi). 6 2 6 . È eleggibile il vice-direttore di una scuola superiore, non essendo a tale ufficio annessa alcuna retribuzione 0 stipendio. — (Cam. dei dep., coli, di Novara II, eletto Curioni prof. Giov.). 6 2 7 . È eleggibile il professore ordinario direttore del gabinetto annesso alla sua cattedra, necessariamente congiunto con essa in modo da non potersi ad altri affidare. — (Camera dei dep., coli, di Iloma III, eletto Baccelli; — Id., coli, di Savigliano, eletto Sperino; — Id., coli, di Ozieri, eletto Umana ; — Id., coli, di Chieti II, eletto De Crecchio; — Id., coli, di Parma, eletto Strobel; — Id., coli, di Caserta I, eletto Semmola; — Id., coli, di Cuneo II, eletto Sperino, 1883; — Id., coli, di Messina I, eletto Pellegrino; — Id., coli, di Eoma II, eletto Ratti). 6 2 8 . È eleggibile il professore ordinario sebbene occupi l'ufficio gratuito di preside della facoltà. — (Collegio di Cuneo II, eletto Sperino; — Id., coli, di Catania III, eletto Arcoleo, 1883, ecc.). 629. L'ufficio di rettore dell' università, se gratuitamente esercitato, non rende ineleggibile il professore che lo sostiene. — (Cam. dei dep., coli, di Modena, elezione Ilazzaboni (annullata) ; coli, di Pisa, eletto Dini (convalidata), 1886). 630. I professori ordinari sono eleggibili so anche sono membri della giunta del consiglio superiore e percepiscono perciò un annuo assegno fisso sul bilancio dello Stato (1). (IJ La Giunta aveva con biioti foiirtaniento espresso un parere più conforme alla l e g g e ; m;i l'eletto lasciò il suo ufficio di sub- ART. 81-4 Dei deputati 157- — (Camera dei dep., coli, di Reggio Emilia, eletto Gai, 13 maggio 1883). 631. Sebbene la legge dichiari ineleggibili coloro che percepiscono stipendi sul bilancio dell'economato dei benefizi vacanti, e che pei loro uffici facciano carico sul medesimo, e sebbene il subeconomo riceva e goda un premio di esazione che grava ed è prelevato dalle rendite dei benefizi vacanti da esso tenuti in amministrazione, e questo premio ascenda all'8 per cento nel primo anno di amministrazione del beneficio, ed al 5 per cento negli anni successivi, pure il subeconomo dei benefici vacanti è eleggibile (1). — (Camera dei deputati, coli, di Eovigo, eletto Ciavalli, 13 maggio 1883). 632. La missione di un magistrato eleggibile presso il ministero di grazia e giustizia non lo rende incompatibile, sebbene percepisca per ciò un'indennità a termini del decreto 15 settembre 1862. — (Collegio di Foggia TI, eletto Tondi). 633. Il consigliere di Stato ed il magistrato sono eleggibili se anche esercitino contemporaneamente l'ufficio di membri del supremo tribunale di guerra e marina, al quale essi si prestano a servire come comandati. — (Cam. dei dep., coli, di Molfetta, eletto Samarelli; — Id., coli, di Porto Maurizio, eletto Celesia). 634. È valida l'elezione di un magistrato di cassazione o d'appello, sebbene dopo aver occupato l'ufficio di consigliere della colonia Eritrea sia stato posto a disposizione del ministero degli esteri sino al giorno della sua riammissione nella magistratura. — (Coli, di Messina II, eletto Piceolo-Cupani, 28 marzo 1891). 635. La qualità di membro straordinario del consìglio superiore dei lavori pubblici, conferita per regio decreto economo, la Camera constatò che era stato eletto in provincia diversaida quella in cui come subeconomo poteva avere qualclìe influenza e passò oltre, convalidando l'elezione! (1) E il ministro, che non può rimovere, sospendere, né in •jualunque modo punire nn professore, può chiamarlo e mantenerlo o pur no nella giunta del consig-lio superiore secondo gli é amico o nemico 1 Anche questa larghezza era tanto ingiusta, che prevalse poi una contraria giurisprudenza. 158 Legge elettorale politica ART.72,73 all'ispettore generale delle ferrovie, non può rendere eleggibile il funzionario chiamato a sostenere un tale ufficio, perchè trattasi di un impiego non contemplato fra quelli che per legge sono compatibili. — (Cam. dei dep., coli, •di Firenze II, eletto Di Lenna, 19 dicembre 1886). 636. Altri^ casi di eleggilibità per ragione d'ufficio o residenza. — È eleggibile l'ispettore generale universitario, essendo egli considerato allo stesso titolo di un membro del consiglio superiore della pubblica istruzione. — (Cam. dei dep.,,7 agosto 1860). 637. È eleggibile il ricevitore provinciale, perchè tale ufficio non costituisce un impiego nel senso in cui questo dalla legge politica riconosciuto come motivo d'ineleggibilità, tanto meno poi quando risulta che la ricevitoria è stata assunta non dall'eletto, ma da un istituto di credito, del quale esso è direttore. — (Cam. dei dep., coli, •di Macerata, eletto Allievi, 22 febbraio 1877). 638. I membri della giunta liquidatrice dell'asse ecclesiastico non sono da considerarsi come impiegati dello Stato, perchè coprono un ufficio temporaneo e non sono stipendiati dallo Stato, avendo solo una retribuzione sulla rendita dei beni degli enti ecclesiastici. — (Cam. dei dep., 1882, coli, di Anagni, elez. Volpi-Manni). 639. Sono eleggibili i membri delle commissioni provinciali d'appello per le imposte dirette non avendo ufficio stabile, retribuito con assegno fisso. — (Cam. dei dep., coli, di Capriata d'Orba, eletto C. Ferrari ; — Id., coli, di Ancona, eletto Elia; — Id., coli, di Ortona, eletto Melchiorre; — Id., coli, di Atessa, eletto G. Bassi, ecc., ecc., 5 febbraio 1881, relazione BAKAZZUOLI, legisl. xix ; Doc., n. x x v ; — BRUNIALTI, Commento, pag. 345-350). 640. È eleggibile il direttore sovraintendente ai lavori d'un monumento, se anche percepisca sul bilancio dello Stato uno stipendio di lire 1000 al mese quando l'uffizio gli sia affidato come premio o diritto derivante da*un concorso vinto. — (Cam. dei dep.; coli, di Ceva, elez. Grattoni, 5 aprile 1860; — Id., collegio di Ascoli Piceno, elez. Sacconi, 29 giugno 1891). 641. Sono eleggibili i componenti il collegio dei periti in materia doganale, non avendo ufficio continuo, nè sti- AUT. 81-6 JJei deputati 159 pendiate. — (Camera dei deputati, coli, di Sora, elotto Incagnoli, 5 febbraio 1881). 642. L'ineleggibilità del comandante del dipartimento marittimo è circoscritta al territorio ove egli esercita l'ufficio del suo grado, ma non può estendersi a tutto il litorale nel quale ha un'alta sorveglianza per quanto concerne la sicurezza militare, mentre la giurisdizione effettiva sul personale e sul materiale della marina spetta ai capitani di porto, i quali dipendono direttamente dal ministero e sono di competenza del ministero gli avanzamenti, le nomine e le traslocazioni del personale, mentre il servizio dei titolari dello delegazioni di porto è affidato agli agenti doganali o ad individui privati, il personale civile dei semafori dipendo esclusivamente dal ministero della marina e il militare ò sottoposto al comando del corpo RE. equipaggi; l'uno e l'altro personale sono sottratti all'ingerenza del comandante in capo del dipartimento marittimo, specie quando lungo il litorale del collegio non esistono stazioni principali di torpediniere, a cui, ancorché vi fossero, non si potrebbe neppure attribuire il carattere di servizi militari a terra. — (Cam. dei dep., coli, di Grosseto, eletto Bacchia, 25 febbraio 1883). 643. Non si applica agli ispettori del genio civile la regola, sancita per altri utìici, della incompatibilità del loro ufficio coU'esercizio dell'ufficio di deputati eletti nel territorio nel quale svolgono le loro attribuzioni, sia perchè la legge non ha fatta alcuna restrizione, ed il circolo è una creazione regolamentare e non legislativa, e la leggo sulla incompatibilità espressamente sancisce tale restrizione pei funzionari indicati nelle lettere d ed e, cioè magistrati ed ufficiali superiori generali ed ufficiali superiori di terra e di mare; sia perchè la ragione della legge nel sancire questa restrizione, che e la giurisdizione vera e propria dei funzionari giudiziari e militari, non sussiste pei membri del consiglio superiore dei lavori pubblici e ispettori del genio civile, i quali, ad eccezione d'una saltuaria opera di sindacato sugli agenti del governo, sulla quale debbono riferire dopo di avere fatto le loro ispezioni (la ispezione si fa una volta l'anno) non hanno nò autorità, nè contatto colla massa degli amministrati. — ( Camera dei depu- 160 Legge elettorale jìolitica AKT. 81-4 tati, collegio di Napoli IV (Castellammare), eletto Zainy, 4 marzo 1891). 6 4 4 . È valida l'elezione del magistrato d'appello che è semplicemente applicato alla corte d'appello nella cui giurisdizione si trova il collegio ma appartiene al ruolo di un'altra cone. — (Cara, dei deput., coli, di Campobasso II, (Isernia), eletto Falcone, 29 novembre 1886). 6 4 5 . Il generale comaudaute uua divisione militare territoriale ò ineleggibile in tutti i collegi compresi anche solo in parte nel territorio di sua giurisdizione. — (Cam., dei dep., coli, di Jesi e Fabriano, eletto Carini, 13 dicembre 1876). 6 4 6 . Il capo di stato maggiore è ineleggibile in tutti i collegi sui quali ha comando il corpo d'esercito cui d'ufficio per ragione di quel grado appartiene. — (Cam. dei dep, coli, di Pessina, eletto Marselli, 16 maggio, 1 dicembre 1881). 6 4 7 . È nulla l'elezione del magistrato d'appello che da sei mesi almeno non appartiene più alla corte nella cui giurisdizione si trova il collegio. — (Cam. dei dep., coli, di Campobasso II (Isernia), eletto Falcone, 29 nov. 1886). 6 4 8 . Il vice-direttore territoriale d'artiglieria, sebbene secondo il regolamento del 31 dicembre 1880, fra altre diverse ed estese attribuzioni, oltre quella di stipulare contratti ed appalti per provviste e lavori, ed oltre all'incarico di supplire il direttore assente, abbia attribuzioni proprie e determinate dagli art. 4 e 10 specie per gli affari tecnici, tuttavia non si può ritenere il suo uffizio come uno di quelli, il cui esercizio nel distretto elettorale la legge ha voluto colpire per sospettosa e indebita ingerenza nel corpo degli elettori. — (Cam. dei dep., coli, di Roma I, eletto Corazzi, 13 maggio 1882, relaz. parlam., p. 17,18), 6 4 9 . Dimissioni. Le dimissioni del pubblico funzionario ineleggibile devono venir presentate in tempo per poter essere accettate dal ministro da cui dipendono ed in ogni caso prima del giorno fissato per l'elezione. — (Cam. dei dep., coli, di Roma III, eletto Pani-Rossi, consigliere di prefettura; — Id., coli, di Teggiano, eletto Manzella, 15 d i e . 1 8 7 0 ; — BRUNIALTI, Appendice, pag, 133-135). 6 5 0 . Se l'impiegato non eleggibile, sebbene in aspetta- AUT. 81-6 JJei deputati 161 tiva, presenta le dimissioni dal suo ufficio prima delle elezioni, ma sotto qualsiasi condizione, come quella che gli sia concessa la giubilazione, egli rimane ineleggibile. — (Cam. dei dep., coli, di Sestri Levante, eletto Gandolfl, 25 dicembre 1849 ; — Id., coli, di Venezia III, eletto Minich). 651. I funzionari ineleggibili non possono essere eletti deputati se le loro dimissioni non sono accettate prima del giorno dell'elezione. — (Cam. dei dep., coli, di Sestri Levante, eletto E. Gandolfi, 24 die. 1849; — Id., coli, di Giarre, eletto F. Cordova, 18 die. 1870; — Id., coli, di Venezia I, eletto Minich, 18 marzo 1874, ecc.). 652. Conerà. I funzionari ineleggibili possono essere eletti deputati purché presentino le loro dimissioni in tempo da poter essere accettate, tanto più se il ritardo nell'accettarle non dipende da essi, non potendosi lasciare in balia del governo di rendere ineleggibile un candidato avversario, indugiando di accettarne le dimissioni. — (Cam. dei dep., coli, di Asola, eletto Folcieri, 22 febbr. 1877; — Id., coli, di Rovigo, eletto Badaloni, 22 giugno 1886; — Id., coli, di Pavia II, eletto Bottini, 26 marzo 1887). 653. Non sanano giammai l'ineleggibilità le dimissioni date il giorno dell'elezione o successivamente, neppure se nel frattempo fosse stato proclamato il ballottaggio e quella seguisse a secondo scrutinio, e mentre le dimissioni sono state anche accettate. — (Coli, di Venezia III, eletto Minich, 18 marzo 1874, ecc.). 654. Le disposizioni relative alle dimissioni dei funzionari ineleggibili si applicano altresì ai funzionari eleggibili i quali coprono uffici che li rendono ineleggibili; quindi l'elezione di un professore ordinario che non siasi dimesso da un incarico non necessariamente connesso alla sua cattedra è nulla. — (Cam. dei dep., coli, di Parma, eletto Nazzani, 1886, ecc.). 655. Le norme relative alle dimissioni dei funzionari ineleggibili si applicano altresì ai funzionari delle categorie degli eleggibili, quando il loro numero sia completo il giorno dell'elezione. 656. Siccome ad ogni impiego è annesso uno stipendio 0 retribuzione, che l'impiegato riceve in forza delle leggi e del suo decreto di nomina, e trova il suo riscontro sul H — P>RI;NLAI/N, Codice elettorale 162 Legge elettorale politica ART.72,73 bilancio dello Stato, quando nel decreto è assegnato lo stipendio, e questo è stanziato nel bilancio, nulla giova se l'impiegato vi rinuncia o non lo riscuote, poiché egli potrebbe riprenderlo quando vuole, e perchè mantenendo il suo posto di impiegato negli organici, durante l'esercizio di deputato, ne avrebbe gli aumenti e le promozioni, e quando gli piacesse lasciare il mandato, ripiglierebbe l'ufficio migliorato. — (Cam. dei dep., Legisl. xvi; Doc. v, pag. 7). 6 5 7 . Il professore di un liceo, il quale, dopo di avere date le dimissioni per presentarsi candidato alla deputazione, fallitagli la prova delle urne, sia stato autorizzato a continuare nell'insegnamento come semplice supplente, ricevendo perciò a titolo di rimunerazione quanto percepiva prima come stipendio, e siasi in questo frattempo ripresentato alla deputazione, deve ritenersi come ineleggibile, quantunque dopo la elezione abbia dichiarato di continuare gratuitamente nell'insegnamento. — (Coli, di Lecce I, elez. Balsamo, 19 febbraio 1883). 6 5 8 . Non può essere eletto a deputato salvo le eccezioni stabilite dalla legge, chi copre un impiego, al quale impiego nel bilancio dello Stato è allogato uno stipendio, comunque e per qualunque ragione questo non venga riscosso. — (Cam. dei dep., 3 febb. 1866). 6 5 9 . Si deve considerare impiegato avente uno stipendio sul bilancio dello Stato quegli che esercita un pubblico uffizio, per il quale sul bilancio dello Stato sia allogato uno stipendio, comunque questo stipendio per volontaria rinunzia non si riscuota. — (1 giugno 1860; Cantra: 2 gennaio 1850, 1 giugno 1860, 3 febbraio 1866). 660. L'ineleggibilità di cui agli articoli 1 e 2 della legge 13 maggio 1877 si deve intendere relativa all'ufficio che faccia carico al bilancio dello Stato, pel quale cioè trovisi organicamente assegnato un fondo di retribuzione ; senza aver riguardo se, per nomina stabile o per incarico temporaneo, nulla venisse retribuito all'investito, che nondimeno accetta ed esercita la qualità di impiegato o funzionario dello Stato. — (Cam. dei dep., coli, di Eoma I, eletto Siacci, 22 dicembre 1888). 661. Se non può tenersi in conto d'impiegato chi esercita un ufficio pubblico per il quale non è allogato in AUT. 81-6 JJei deputati 163 bilancio alcuno stipendio o compenso di sorta, a fortiori non possono essere ritenuti tali coloro che esercitano uffici che non possono essere considerati neppure come impieghi 0 incarichi temporanei colpiti dalla legge, il cui lavoro non è a quello degli imjìiegati assimilabile, sia perchè gratuito, volontario e non obbligatorio; sia perche non è soggetto a promozioni o avanzamento, nò continuativo, costituendo il compenso, la continuità e l'obbligatorietà, tre delle condizioni necessarie degli impieghi pubblici nell'organismo della nostra amministrazione ; il che vale sebbene in alcune commissioni vi siano medaglie di presenza, per coloro che intervengono alle sedute, di L. 15 a 25 ; per questo non muta il carattere dell'ufficio, il quale resta sempre lo stesso, cioè non impiego pubblico, nè reggenza 0 incarico di ufficio pubblico, e queste medaglie di presenza non costituiscono nè lo stipendio voluto dalla legge, nò il compenso dell'impiego pubblico. 662. Il Presidente ed i membri della commissione centrale per le imposte dirette sono eleggibili, perchè cotesti uffizi non rivestono il carattere, uè hanno le condizioni dell'impiego pubblico, e la tenuità della retribuzione, di fronte all'importanza dei lavori che si compiono dai componenti di dette commissioni, dovendosi ritenere inadeguata « meschina cosi da non compensare neppure le spese vive nò l'opera che si presta, non possa considerarsi come lo stipendio o il compenso voluto dalla legge per ritenere tale lavoro come ufficio pubblico retribuito che la legge ha voluto colpire. — (Cam. dei dep., coli, di Cuneo I, eletto Giolitti; — Id., coli, di Pavia II, eletto Maggi, 13 maggio 1883, ecc. ecc.). 663. Il consigliere di Corte d'appello in missione di presidente di tribunale con speciale indennità è eleggibile. — (Cam. dei dep., coli, di Pesaro, eletto Penserini, 13 maggio 1883, contro il parere della giunta delle elezioni). ART. 81-5. — (Art. 3 leg^E sulle incompatibilità , id. id.). — Non sono eleggibili i direttori, amministratori, rappresentanti e in generale tutti quelli che sono retribuiti sui bilanci delle società ed imprese industriali e commerciali sussidiate dallo Stato con 164 Legge elettorale politiea ART. 81-6 sovvenzione continuativa o garanzia di prodotti o d'interessi, quando questi sussidi non siano concessi in forza di una legge generale dello Stato. Non sono parimenti eleggibili gli avvocati e procuratori legali che prestano abitualmente l'opera loro alle società ed imprese suddette. ART. 81-6. — (Art, 4 id. id.). — Non sono eleggibili coloro i quali siano personalmente vincolati collo Stato per concessioni o per contratti di opere o somministrazioni. 664. Nelle sovveuzioui date alle Società, ecc., in qualsiasi modo, sebbene eventualmente, sono comprese anche le esenzioni di dazii sullo macchine o su altri materiali, le sovvenzioni chilometriche, ecc. ; nelle Società si com])rendono anche quelle alle quali il Governo garantisce in qualsiasi modo i prodotti od una parte di essi. — (Pari, ital., Senato del Eegno, 2G-27 aprile 1877, p. 705-714). 664 bis. È eleggibile il candidato impegnato collo Stato in appalti di opere, se al giorno delle elezioni queste furono già compiute e collaudate, perchè la ragione della dichiarata ineleggibilità sta nel timore dell'influenza che il deputato può, nel proprio interesse, esercitare sul potere esecu-tivo, timore che sparisce il giorno in cui l'opera è collaudata, e tutto si riduce ad una questione di dare ed avere che, in caso di controversia, deve essere risoluta dal potere giudiziario, non dall'amministrativo; perchè, ritenendo che l'ineleggibilità duri finché anche in via contenziosa la controversia non sia stata risoluta, si verrebbe all'assurdo, in caso di lungo litigio, di far ritenere ineleggibile chi per accordo od altro subentrasse nelle ragioni e nella rappresentanza dell'accollatario estinto ; perchè, se la lite pendente può essere cagione d'ineleggibilità agli uffici municipali e provinciali, la legge elettorale politica toglie di mezzo, a gran ragione, la controversia, non contenendo la disposizione che si trova in proposito nella legge comunale e provinciale. — (Cam. dei dep., coli, di Homa II (Velletri), eletto Menotti, 24 febbraio 1891). 665. L'appaltatore per la riscossione del dazio consumo AUT. 81-6 JJei deputati 165 governativo ha tutti i caratteri del concessionario e dell'impiegato che rendono ineleggìbili quelle categorie di persone, coll'aggravante di non avervi impiegato o concessionario che possa più disporre d'un istromento sull'animo degli elettori, come (luello che è nelle mani di chi è preposto alla riscossione di un dazio. — (Camera dei dep., 15 dicembre 1886, elez. De Guzzis; Foro Hai, xii, 3, 44). 666. Basta per rendere ineleggibile a questo titolo il fatto che il candidato eletto sia personalmente interessato nell'appalto della riscossione del dazio consumo governativo in molti comuni della provincia, sebbene per mera apparenza il contratto d'appalto sia stato stipulato da altra persona, quando l'interessamento personale risulta da un atto pubblico di procura stipulato fra l'appaltatore apparente e l'interessato, dal quale risulti che l'intera gestione di parte dei comuni compresi nell'appalto sia affidata al preteso mandatario senza limitazione alcuna, compreso il diritto di ritirare a suo tempo dalla Cassa depositi e prestiti la cauzione data per l'appalto medesimo. — (Ivi). 6 6 7 . È eleggibile il proprietario di una manifattura il quale ha un contratto determinato col Ministero della marina per la fornitura di porcellane e cristalli ad uso delle mense delle regie navi. — (Cam. dei dep., coli, di Firenze I, eletto Ginori-Lisci, 13 maggio 1883; lielazione parlam., p. 13). 6 6 8 . Tanto più quando il relativo contratto ò stipulato fra il Ministero della marina ed un rappresentante legale del candidato, onde questo, a tutto rigore, non ò personalmente vincolato collo Stato come intende l'art. 4 della legge. — (Ivi). 6 6 9 . È eleggibile il candidato che ha vincoli di interessi coll'erario per causa di una impresa militare, quando sia mandatario, non cessionario della ditta con cui il Governo ha contratto, e penda solo una lite per la liquidazione dell'aifare. — (Camera dei dep., coli, di Roma II, eletto Eerri Fel., 13 maggio 1888; Rei. parlam., p. 20). 6 7 0 . I deputati al parlamento non possono essere nò direttori generali, nò impiegati di qualsiasi grado dei banchi di Napoli e di Sicilia, nò far parte dei consigli centrali di amministrazione. — (Legge 23 agosto 1890, art. 12). 166 L'-gge eUtloraie polUica ART. 81-7, 81-8 671. È eleggibile colui cbe ha dal Governo in affitto, 0 da altri per lui in subaffitto, terre demaniali, con facoltà di usar i condannati a domicilio coatto per la loro coltivazione (1). — (Cam. dei dep., coli, di Ancona, eletto Elia, 13 maggio 1883). ART. 81-7. — (Art. 5 legge sulla incompatibilità id.). — I diplomatici, i consoli, i viceconsoli ed in generale gli ufficiali retribuiti o no, addetti ad ambasciate, legazioni 0 consolati esteri, tanto residenti in Italia quanto all'estero, non possono essere deputati, sebbene abbiano ottenuto il permesso dal Governo nazionale di accettare l'ufficio senza perdere la nazionalità. Questa incompatibilità si estende a tutti coloro che hanno un impiego qualsiasi da Governo estero. 672. Sotto il nome di ufficiali, retribuiti o no, addetti ad ambasciate, legazioni o consolati esteri, sono compresi quanti possono essere funzionari ed impiegati, anche soltanto per titolo d'onore, ascritti al corpo diplomatico o consolare. — (Senato del Eegno, 1882; liei. Mauri, p. 6). ART. 81-8. — (Art. G legge 13 maggio 1877 ; art. 1 e 2 legge 3 luglio 1875, n. 2610, serie 2"). — I funzionari ed impiegati eleggibili a sensi dell'art. 1 non potranno essere nella Camera in numero maggiore di 40. In questo numero non sono compresi i ministri segretari di Stato (i sottosegretari di Stato), e i segretari generali dei ministeri, anche quando cessino da tali uffici e siano rinominati a quelli civili o militari che antecedentemente coprivano. I funzionari ed impiegati compresi nelle categorie c, (7, g sopra indicate all'art. 1 non potranno essere nella Camera in numero maggiore di 10 tanto per le due prime che abbracciano complessivamente i mem(1) Anche qui gli è come dire <- è eleggibile colui che la legge dichiara ineleggibile, perchè trattasi di un galantuomo pel (^uale noi crediamo la legge non sia latta». ] / o n . Elia ebbe più buon senso della innggioranza e presentò le sue dimissioni. AUT. 81-6 JJei deputati 167 bri di Corte di cassazione e delle Corti d'appello, quanto per la terza che abbraccia i professori (quand'anche appartengano ad uno dei consigli designati alla lettera f dell'art. 1 della legge medesima) (1). Se l'anzidetto numero legale sarà superato, avrà luogo il sorteggio. Se il numero totale degli impiegati, compresi quelli delle categorie c, d^g, supererà quello di 40, il numero stesso sarà ridotto mediante sorteggio tra gli eletti non compresi nelle anzidette categorie. Le elezioni di quelli a cui non esca favorevole il sorteggio saranno annullate. Quando sia completo il numero totale predetto, le nuove elezioni di funzionari ed impiegati saranno nulle. (Sarà nulla parimenti l'elezione degli impiegati designati nell'articolo 1 della legge 13 maggio 1877, quando gli eletti disimpegnino anche temporaneamente un altro ufficio retribuito sul bilancio dello Stato fra quelli contemplati dal suddetto articolo e non congiunti necessariamente con essi). 673. I ministri ed i sotto-segretari ,'di Stato che cessano di far parte del Gabinetto prima dell'accertamento del numero dei deputati impiegati, non devono essere (1) Il preciso testo della legge 3 luglio 1875, d i e abbiamo qui coordinata colle altre è il seguente : Art. 1. All'articolo 100, comma 2, della legge elettorale 17 dicembre 1860, dopo le parole « che possono essere ammessi nella Camera», si aggiungeranno queste altre: <-quand'anche appartengano ad uno dei consigli designati al n. 7 dell'art. 97 ». Art. 2. Al detto articolo 100, comma 4, 'dopo le parole « le elezioni nuove degl'impiegati saranno nulle », si aggiungerà il seguente c o m m a : « Sarà nulla parimenti l'elezione degl'impiegati designati nell'articolo 97, quando gli eletti disimpegnino, anche temporaneamente, un altro ufficio retribuito sul bilancio dello Stato, fra quelli contemplati dal suddetto articolo e non congiunti necessariamente con essi ». Art. 3. Le disposizioni contenute nei pr.-^cedenti articoli andranno in vigore col principio della prossima legislatura. 168 Li^gg^ elettorale politica ART. 81-8 compresi nelle categorie cui apparteugono per venir sottoposti al sorteggio. — (Cam. dei dep.; Eelaz. sull'accertamento dei deputati impiegati, 24 giugno 1891). 6 7 4 . Il deputato funzionario deve essere computato nella categoria cui appartiene, anche se copre l'ufficio di vice-presidente della Camera. — (Coli, di Roma I, eletto Baccelli ; Eelaz. della Giunta sull'accertamento dei deputati impiegati, 24 giugno 1891). 6 7 5 . L'articolo 6 della legge 13 maggio 1877, se stabilisce in modo assoluto che gli impiegati non possono eccedere il numero di 40, ne assegna pure il numero a ciascuna delle tre categorie, che designa, 20 cioè alla generale, 10 a quella dei professori e 10 all'altra dei magistrati. Se si ammettesse che una delle categorie speciali dei professori o dei magistrati eccedesse per numero, si incorrerebbe in un'aperta violazione della legge stessa, che sancisce non doversi superare il limite che essa stessa ha determinato. -— (Eelaz. della Giunta per l'accertamento dei deputati impiegati, 24 giugno 1891). 6 7 6 . Il professore, sebbene membro del consiglio superiore di sanità, deve essere computato nella categoria dei professori. — (Coli, di Eoma I, eletto Baccelli ; Eelaz. sull'accert. dei dep. imp. 24 giugno 1891). 6 7 7 . Il deputato che copre l'ufficio di ufficiale supcriore e di professore di università deve far parte della categoria dei professori, non della generale. — (Cam. dei dep., Eelaz. sull'accert. dei dep. imp., 24 giugno 1891). 6 7 8 . Il numero dei professori e dei magistrati è determinato dalla legge. Quindi è evidente, che quando questo numero non è oltrepassato, non vengono soggettati a sorteggio. Il sorteggio pei professori e pei magistrati avrà luogo unicamente quando sia oltrepassato il numero fissato dalla legge, non quando sarà oltrepassato il numero di tutti gli impiegati in generale. La legge ammette in tutto 40 impiegati; di questi 10 saranno professori, 10 magistrati e 20 saranno impiegati in generale; è evidente che quando il numero dei professori e dei magistrati non oltrepassa quello stabilito dalla legge, questi non vengono assoggettati a sorteggio. — (Senato del Eegno, Dlscuss.). AuT. 81-6 JJei deputati 169 679. Qualora fosse vacante un posto in una categoria speciale e venissero eletti contemporaneamente un candidato appartenente alla categoria speciale ed uno della generale, (luello ha la preferenza ; così se vi fossero nella Camera 20 funzionari, 10 magistrati e 9 professori, e si eleggessero contemporaneamente un funzionario ed un professore, non si fa luogo al sorteggio fra i due eletti, ma si convalida l'elezione del professore e si annulla quella del funzionario. — (Cam. dei deputati, collegio di Catania II, nov. 1882, elez. Carnazza-Amari). 680. Siccome ogni elezione deve essere valida il giorno in cui è fatta, cioè devo esistere la vacanza nel giorno in cui è convocato il collegio per l'elezione, se la vacanza si verifica dopo, anche nella settimana che intercede tra il primo scrutinio e il ballottaggio, l'elezione dì un funzionario eccedente si deve annullare. — (Cam. dei dep., coli, dì Appiano-Tradate, eletto Velini; — Id., coli, di San Nicandro Garganico, eletto Libetta, ecc.). 681. I deputati eleggibili nominati nelle elezioni generali, che scaduti per promozione fossero stati rieletti in pendenza del lavoro di accertamento non concorrono più al sorteggio se il numero è eccedente; come non vi concorrono gli altri impiegati eleggibili nominati deputati nelle elezioni suppletive fatte finora nei collegi, che per qualsivoglia motivo vennero dichiarati vacanti. — (Cam, dei dep., 1 die. 1880). 6 8 2 . In nessun caso è valida l'elezione di deputati impiegati quando il loro numero ò completo, e a nulla giovano loro i posti resi vacanti dopo la loro elezione. — (Cam. dei dep., annullamento dell'elezione degli on. Brunialti, Luzzatti, Panzacchi, 6 die. 1883; — Id. id., Baratieri, Mocenni, Morra, Pozzolini, Randaccio, 5 febbr, 1884). 683. Il posto che sì fosse reso vacante in una delle categorie di funzionari compatibili tra il primo scrutinio ed il ballottaggio non può essere occupato dal candidato eletto in ballottaggio, ma solo da quello la cui elezione seguì per intero quando il posto era vacante. — (Cam. dei dep., coli, di Genova I, eletto Randaccio, 1® scrutinio 15 luglio, 19 luglio si fece un posto vacante, 22 luglio ballottaggio, 22 genn. 1885). 170 Legge elettorale politica ART.72,73 6 8 4 . Cantra. I nuovi eletti devono essere ammessi a sorteggio anche pel posto rimasto vacante dopo la loro elezione. ~ (Cam. dei dcp., elezioni del 3 aprile 1887, 0 giugno 1887). 685. L'elezione di un magistrato (o di un professore) è valida, se anche segua quando il numero totale dei funzionari non ancora accertato superi quello di 40, quando vi siano tuttora uno o più posti nella categoria speciale cui l'eletto appartiene. — (Cam. dei dep., coli, di Cuneo IV (Mondovi), eletto Basteris, Gons. di cassaz., 7 nov. 1886, 19 die. 1886). 686. È nulla l'elezione di un professore quando ve ne sono già 10 alla Camera. — (C^am. dei dep., coli, di Campobasso II (Isernia), eletto Cardarelli, 26 nov. 1891 ; — Id., coli, di Pisa, eletto Dini, 26 nov. 1891 ecc. ecc.). 687. Qualora sianvi uno o più posti vacanti nella categoria generale, è necessario por mente al giorno della elezione, e procedere al sorteggio ogniqualvolta vi siano più concorrenti eletti nello stesso giorno. — (Cam. dei dep., coli, di Torino IV, 23 sett. 1884, eletto Morra e annullato; — Id., coli, di Bologna I, 25 agosto 1884, eletto Zanolini e convalidato). 688. Se è vacante un posto in una delle categorie speciali, ma nessuno nella categoria generale, è valida l'elezione di un funzionario appartenente a questa e viene a lui attribuito il posto vacante. — (Cam. dei dep., coli. IV di Torino, eletto Brin, 1 maggio 1882). 689. Sono nulle le nuove elezioni di funzionari, qualora gli impiegati validamente eletti prima completino alla Camera il numero consentito dalla legge ; sarebbe strano vedere esclusi dalla Camera gli impiegati eleggibili, ed eletti in tempo per esuberanza di numero consentito, per darvi posto ai nominati nelle elezioni suppletive. 690. Non sono compresi in alcun caso fra i sorteggiabili i deputati impiegati che cessarono di avere codesta qualità per rinunzia, per annullamento, o per altra ragione nel tempo corso fra le elezioni generali ed il sorteggio. 691. Si comprendono nel novero dei funzionari sorteggiabili non solo quelli eletti a primo scrutinio e in bai- AuT. 81-6 JJei deputati 171 lottaggio nelle elezioni generali, e quelli che eletti in esse ebbero annullata l'elezione e furono rieletti, ma eziandio tutti coloro che furono eletti nelle elezioni suppletive. (Cam. dei dep., coli, di Mantova, eletto Giani, 28 maggio T867; — Id., coli, di .Foggia II, eletto il 25 febbr. 188a Libetta cap. di vascello, e convalidato ; — Id., coli, di Macerata, eletto il 14 febbr. 1883 Tartufati, cons. d'appello, e convalidato; il numero dei magistrati era però notoriamente inferiore a 10; — Id., Coli, di Venezia I., eletto Mattei, ispett. del genio navale, convalidato, perchè in seguito ad un primo annullamento; — Id., collegio di Messina I, eletto, il 21 febbraio 1883, amm. Pacoret di iSaint Bon, non essendosi accertato, per quanto noto il numero degli impiegati, e considerandosi come suppletoria l'elezione. — Cantra : Collegio di Conegliano, elez. Bonghi, 20 gennaio 1877, ecc.) (1). ART. 8 1 - 9 — ( A r t . 7 della legge 13 maggio 1877(2), e art. 2 della legge 3 maggio 1888, ii. 5381, serie 3 ^ intorno alia rielezione dei ministri e dei sottosegretari) (3), — I deputati impiegati, ad eccezione d'egli (1) Passi per gli eletti nelle elezioni generali, annullati per vizi di forma e rieletti poi; ma coloro che si presentano allorché non è accertato legalmente, ma noto a tutti che il numero é completo, si dovrebbero annullare prima di procedere al sorteggio. (2) La legge ha un ultimo articolo 8, che è il seguente: Sono abrogati gli articoli 97, 100, 105 della legge elettorale 17 dicembre 1860 nella parte contraria alle disposizioni della presente legge, le quali andranno in esecuzione coU'apertura della XIV legislatura. (3) La legge del 14 luglio 1887, colla quale furono stabilite alcune disposizioni che regolano le aspettative e le pensioni dei prefetti, coll'art. 7 lia abrogato i primi due paragrafi dell'art. 7 della legge 13 maggio 1877, che erano i seguenti : <' Durante il tempo in cui il deputato esercita il suo mandato, e sei mesi dopo, non potrà essere nominato a verun ufficio retribuito, contemplato all'articolo 1 della presente legge, tranne che si tratti di missione all'estero. « Questo divieto non è applicabile ai deputati ministri segretari di Stato ed ai deputati segretari generali dei ministeri^ 172 t^c-gO'^ elettorale politica ART. 81-9 ufficiali dell'esercito e dell'armata, in tempo di guerra, non potranno ottenere promozioni fuori di quelle ri^jorosaraente determinate dall'anzianità. In questo caso cesseranno di essere deputati, ma potranno essere rieletti. Cesserà di essere deputato chi passi nelle condizioni d'ineleggibilità di cui agli articoli 3, 4 e 5 della presente legge. La nomina di un deputato a ministro o sottosegretario di Stato non rende vacante il posto nel rispettivo •collegio. 692. La Criunta per lo elezioni determina la categoria alla quale deve ascriversi un deputato nel caso in cui copra duo impieghi nessuno dei quali tolga l'eleggibilità. ~ (Cam. dei dep., coli, dilloma I, eletto Siacci, 12 marzo 1887). 693. Coll'essersi affidato alla giunta per le elezioni anche il giudizio ed il procedimento relativo alle incompatibilità si ò rimossa ogni contestazione sul senso da darsi all'ultimo capoverso dell'art. 6 della leggo 13 maggio 1877.— (MANCINI e GALEOTTI, Commento I, appcnd. p. lU). 694. Sia nel sorteggio generalo che nel parziale si intendono decaduti dall'ufficio quei deputati il cui nome esco dall'urna; ma a questa norma costante il Presidente della Camera nel 6 giugno 1887 sostituì un procedimento meno ingrato, quello cioè di ritenere in ufficio i deputati i cui nomi vengono sorteggiati,in modo che gli esclusi, che rimangono in t'ondo all'urna, potrebbero ilUco et immediate pre sentare le dimissioni dall'ufficio che li rende incompatibili. 695. (!on l'articolo 7 della legge 14 luglio 1887, la quale s'intitola dei prefetti, furono abrogati i primi due paragrafi dell'articolo 7 della logge precedente del 1877 ; e quindi, tolto il divieto scritto nel primo dei due paragrafi, scompare la impossibilità di couferiro un ufficio retribuito ed un deputato può conseguirlo senza decadere dal suo mandato. — (Cam. dei dep., coli, di Treviso II, eletto i quali conlinueranno ad es-'iern sogyetti alla rielezione^ né a queUi tra loi-o che, quando cessino da taU ufìici, siano rinominati a quelli civili 0 militari che antecedentemente coprivano ->. AUT. 81-10 Dei deputati 17A Bonghi; Relazione siili'accert. dei dep. imp., 25 giugno 1891, p. 12). 696. L'abrogazione dei due primi paragrafi dell'art. 7 della legge 13 maggio 1877 non richiama in vita l'articolo 103 della legge 17 dicembre 1860, abrogato non solo con la legge del 1877, ma ancora con l'articolo 107 della legge elettorale politica del 1882, la quale abrogò interamente la legge del 15 die. 1860. — (Ivi). 697. 11 deputato può ottenere una prima nomina ad ufficio retribuito sui bilancio dello Stato senza incorrere nella decadenza dal mandato legislativo, mentre rimangono ferme le disposizioni d'ineleggibilità per un deputato che incorra nelle condizioni degli articoli 3, 4 e 5 della legge del 1877, e le altre, che lo dichiarano decaduto, ma col benefizio della rielezione, quando ottenga una promozione se anche rigorosamente determinata dall'anzianità. — (Ivi). 698. Il deputato militare non può essere promosso a scelta in tempo di pace, sebbene vi sia una contraddizione tra il divieto della legge 13 maggio 1877 e le norme stal)ilite per l'avanzamento nell'esercito. — (Corte dei Conti,. 3 novembre 1887, 28 maggio 1888; — Cam. dei deput.,. ') febbraio 1888). 699. In tal caso il deputato non ha altra via che dimettersi dal suo ufficio di deputato, accettare nel frattempo la promozione a ripresentarsi agli elettori. — (Coli, di Napoli, eletto Turi, 30 giugno 1887; — Coli, di Foggia,, eletto Tondi, 1892). 700. Il Governo pu.ò sempre affidare ad un deputato un incarico, per esempio, uno studio legislativo, una ricerca storica, un lavoro statistico, non essendo questi uffici i quali facciano carico ad un pubblico bilancio, ma missioni od incarichi temporanei; così può dare retribuzioni 0 indennità a deputati chiamati a far parte di commissioni speciali, non parlamentari, i quali non decadono per questo dal mandato, e può affidare incarichi e rappresentanze retribuite o comunque compensate all'estero. ART. 81-10. — (Art. 2 legge 5 luglio 1882, n. 812, serie — I sindaci ed i deputati provinciali, eletti 174 Legge elettorale 'politica ART. 81-11 deputati al Parlamento, cessano dalle loro funzioni, se non dichiarano di rinunziare al mandato legislativo trasmettendo la loro dimissione pel tramite della prefettura negli otto giorni che seguono la convalidazione della loro elezione. ART. 81-11. — (Art. 3 legge 5 luglio 1882 e art. 235 legge comunale e provinciale, testo unico, approvato con R. Decreto 10 ottobre 1889, n. 5921, serie 5^). — Non possono essere eletti deputati al Parlamento i sindaci ed i deputati provinciali nei collegi elettorali in cui esercitano al tempo dell'elezione il loro ufficio amministrativo. Chiunque eserciti una delle dette funzioni non è eleggibile... se non ha cessato dalle sue funzioni almeno da sei mesi. Però il sindaco può essere eletto deputato al Parlamento fuori del collegio elettorale nel quale esercita le sue attribuzioni. In questo caso, ove non rinunci al mandato legislativo nel termine di otto giorni dalla convalidazione della sua elezione, cessa dalle funzioni di sindaco. 701. Nulla essendo nella legge del 5 luglio 1882 disposto circa al giorno in cui doveva entrare in vigore, si intende che essa entrò in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione, cioè il 21 luglio 1882, producendo immediatamente i suoi effetti. — (Cons. di Stato, luglio 1882). 702. Sino a che un sindaco od un assessore che sia deputato provinciale non abbia fatto l'opzione, rimane sospeso il suo diritto di esercitare i due uffici. — (Ivi, ivi). 703. I sindaci e i deputati provinciali i quali siano contemporaneamente deputati al Parlamento cessano di pieno diritto dalle dette funzioni ove non rinuncino entro il termine di otto giorni al mandato legislativo. — (Ivi). 704. A far cessare l'ineleggibilità al Parlamento di cui all'articolo 3, e necessario che prima del giorno in cui hanno luogo le elezioni politiche la rinuncia del sindaco sia stata accettata per decreto reale e della rinuncia del ART. 81-11 Bei depìitati 175 deputato provinciale sia stato preso atto dalla deputazione provinciale. — (Ivi, ivi). 7 0 5 . L'assessore, faciente funzione di sindaco, non è compreso nella disposizione della legge 5 luglio 1882 che stabilisce l'incompatibilità dell'ufficio di sindaco con quello di deputato al Parlamento nazionale. — (Cons. di Stato, 1882; — BRUNIALTI, Appendice, pag. 150). 706. Sebbene sia facile eludere la legge, col mantenere a capo del comune come ff. di sindaco un deputato al Parlamento, differendo indeterminatamente la nomina del sindaco eifettivo, l'eventualità di abuso non autorizza a dare ad una legge, con interpretazione estensiva, un senso diverso da quello fatto palese dal proprio significato delle parole, secondo la connessione di esse e l'intenzione del legislatore. — , (Ivi, ivi). 7 0 7 . È eleggibile colui che essendo stato nominato nei sei mesi che precedono l'elezione del sindaco di un comune del collegio, non accettò l'ufficio, non prestò giuramento, e continuò a funzionare soltanto come assessore. — (Camera dei dep., collegio di Alessandria III (Casale), eletti Oddone Luigi, ecc., 11 marzo 1891). 708. L'elezione del deputato provinciale prima che siano passati sei mesi dalla sua dimissione è nulla nonostante le imperfezioni, che si crede di ravvisare nella legge e per le conseguenze contraddittorie cui essa potrebbe condurre, per non esservi testualmente dichiarata la incompatibilità delle funzioni di deputato al Parlamento con quelle di presidente della deputazione provinciale ; tale incompatibilità è scritta nella legge 5 luglio 1882, e confermata nell'art. 235 della legge comun. e prov., che la esteso in ordine al tempo, prescrivendo i sei mesi tra la cessazione da un ufficio e l'assunzione di un altro. — (Cam. dei dep., coli, di Piacenza, 27 genn. 1870, eletto Manfredi, ecc.). 7 0 9 . Il sindaco deve cessare dal suo ufficio almeno sei mesi prima della sua elezione a deputato. Non può esser sanato tale vizio dal fatto che egli abbia manifestato il proposito di dimettersi da sindaco e non ne abbia d'ordinario e direttamente esercitate le funzioni. — (Cam. dei dep., collegio di Ravenna, eletto T. Ginanni-Òorradini, 25 genn. 1891). 170 Legge elett. poi. ART. 81-12,81-14 710. Il termine di sei mesi deve decorrere intero, tra la dimissione del deputato provinciale e la sua elezione a deputato perchè questa sia valida. Questo termine deve sempre osservarsi, tanto nelle elezioni generali indette per naturale scadenza della legislatura, come nei casi di scioglimento anticipato della Camera o di elezioni parziali o suppletorie. Mancando il termine l'elezione è nulla. — (Cam. dei dep., coli, di Porli, 23 nov. 1890, eletto Turchi ; — Id., 26 gennaio 1891, coli, di Piacenza, 23 nov. 1890, eletto Manfredi; — Id. id., 27 gennaio 1891). ART. 81-12. — (Art. 1 a comma ultimo della legge 7 luglio 1889, n. 6173, serie 3 '). — I membri elettivi della giunta provinciale amministrativa non possono essere eletti deputati al Parlamento nelle provincie in cui esercitano le loro funzioni, se non abbiano rinunciato alle funzioni stesse da sei mesi almeno. ART. 81-12. — (Art. 49 statuto fondamentale del Regno). — I senatori e i deputati prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni prestano il giuramento di essere fedeli al Re, di osservare lealmente lo statuto e le altre leggi dello Stato e di esercitare le loro funzioni al solo' scopo del bene inseparabile del Re e della patria. ART. 81-13. — (Art. 1 legge 30 dicembre 1882, n. 1150, serie 3 '). — I deputati al Parlamento che abbiano ricusato di giurare puramente e semplicemente ai termini dell'art. 49 dello statuto, si intendono decaduti dal mandato. ART. 81-14. — (Art. 2 id. id.). — I deputati al Parlamento che nel termine di due mesi dalla convalidazione della loro elezione non avranno prestato il giuramento sovrindicato decadono parimenti dal mandato, salvo il caso di legittimo impedimento, riconosciuto dalla Camera. 711. Si hanno per casi di legittimo impedimento : la malattia da giustificarsi con attestato medico od anche sem- deputati AUT. 82 177 ]»limente notoria e la lontanauza dal regno per ragione di ufficio pubblico. 712. Fu altresì considerato come legittimo impedimento a giurare la carcerazione del deputato e persino l'esilio, nel quale il deputato siasi volontariamente posto per non lìssere carcerato. — (Camera dei dep., 22 marzo, 30 giugno 1890). 713. Nella prestazione del giuramento non è ammessa alcuna restrizione palese che accompagni l'atto medesimo. Le restrizioni mentali o quelle che possono essere fatte ])er mezzo della stampa non hanno alcun valore. 714. Il deputato può essere nominato ad una carica parlamentare anche prima di aver prestato giuramento. — (Caso dell' onor. Fortunato, nominato segretario della Presidenza, 11 giugno 1886). ART. 82. — (Art. 82 testo unico della leg-O'E elettorale 24 settembre 1882, n. 999, serie — funzionario e impiegato regio in aspettativa è assimilato a quello in attività. 715. Nulla importa che nell'aspettativa l'impiegato percepisca 0 no stipendio od assegno qualsiasi, essendo sempre parificato al grado di attività. — {Cantra, prima della legge del 1860: Cam. dei dep., coli, di Grarlasco, 3 febbraio 1850, elez. Fagnaui; — Id., coli, di Ivrea, 14 die. 1850, elez. Bellono ; — Id., coli, di Biella, 14 gemi. 1854, elezione Arnulfo; — Id., coli, di Modena I, 1° giugno 1860, elez. Malmusi; — Id., coli, di Valenza, 5 settembre 1860, elezioni Boggio; — Id., coli, di Trapani, 4 ottobre 1860, elez. N. Fabrizi, ecc.). 716. Sono sempre ineleggibili i funzionari esclusi dalla legge, anche se trovansi in aspettativa per motivi di famiglia, per soppressione di ufficio, e sebbene abbiano volontariamente rinunciato allo stipendio durante l'aspettativa; la loro dipendenza dal potere esecutivo, che è la ragione principale dell'esclusione, rimane sino a che essi conservano la loro qualità di impiegati e non hanno liquidata la pensione di riposo. 717. Nel novero degli impiegati non possono essere compresi in verun modo coloro che godono di una pen12 - HR.nXTAi.Ti, Codice elettorale 178 Legge elettorale politica ART. 8B sionc di riposo ; che anzi, impiegati esclusi a sorte dalla Camera, li(iuidata la loro pensione di riposo e rieletti, vi furono ammessi senza alcuna osservazione. — (1877, collegio di Conegliano, elez. Bonghi ; — Id., coli, di Avigliana, elez. Berti Domenico ; — Id., coli, di Lacedonia, elezione De Sanctis, ecc.). 718. Per determinare l'eleggibilità non si può tener conto del tempo dal quale all'impiegato posto in stato di riposo dccorre la giubilazione, ma occorre aver riguardo al giorno in cui fu sottoscritto il decreto reale che accordava all'impiegato medesimo la giubilazione. — (Cam. dei dep., coli. Ili di Venezia, 18 giugno 1874, elez. Minich). ART. 83. — (id. id. art. 83). — Non sono elef?gibili gii ecclesiastici aventi cura d'anime, o giurisdizione con obbligo di residenza, quelli che ne fanno le veci e i membri dei capitoli. 719. S'intende per giurisdizione ecclesiastica quell'autorità che compete ai ministri della Chiesa, di reggere c governare i battezzati in ordine alla vita futura, e risiede soltanto in quelle persone, che per vie canoniche e dalla Chiesa approvate ricevettero il potere di reggere i fedeli. Crii ecclesiastici che compiono soltanto alcune attribuzioni della cura d'anime e non hanno giurisdizione propria o delegata, non si può dire che abbiano vera giurisdizione ecclesiastica, come non l'hanno quelli che ascoltano soltanto la confessione e coadiuvano coloro che veramente la possiedono nella cura delle anime. — (Corte d'app. di Casale, 21 ottobre 1863; — Id. di Torino, 27 maggio 1860; — Id. di Grenova, 18 maggio 18G0 ; — Id. di Napoli, 13 dicembro 1869). 720. Hanno cura d'anime e giurisdizione ecclesiastica propriamente detta i parroci, perchè hanno l'obbligo della residenza, della celebrazione della messa, della predicazione e dell'amministrazione dei sacramenti. Hanno cura d'anime e giurisdizione delegata quei sacerdoti che sono, giusta le leggi canoniche, eletti dai parroci per aiutarli nel loro ministero, surrogarli se assenti o impediti in tutti gli uffici del ministero stesso, con approvazione del vescovo, il quale deve riconoscere negli eletti cognizioni ART. 83 Dei Deputati 179 sufficienti per la predicazione, la confessione e gli altri uffici, al pari di quelli che hanno cura d'anime propriamente detta. 721. I vescovi sono ineleggibili, sebbene, secondo l'articolo 33 dello Statuto possano essere nominati senatori. Vi sono alcuni canonisti i quali ritengono che i vescovi non abbiano cura d'anime vera e propria, mentre altri sostengono che la giurisdizione dei parroci non è che una delegaziwie loro fatta, tanto che nei primi secoli della Chiesa non vi erano parroci. Ma è indubitato che i vescovi hanno giurisdizione ecclesiastica con obbligo di residenza. 7 2 2 . I»anembri delle collegiate e dei capitoli disciolti sono eleggibili sebbene conservino ancora obblighi individuali e percepiscano un'annua rendita, perchè gii individui riacquistano tutti i diritti, che avevano perduti solo a cagione della personalità giuridica delia corporazione cui appartenevano. — (Cass. di Roma, 28 marzo 1880; cantra vedi Iliv. amm., 1861, pag. 603). 723. È eleggibile il sacerdote investito di una cappellania, quantunque con obbligo di coadiuvare il parroco, se non ha obbligo o diritto a tutti indistintamente gli uffici della cura d'anime e se all'esercizio delle sue funzioni non è necessaria alcuna delegazione, ma una semplice licenza del parroco, per cui egli non sia nel senso canonico c legale un vero vice-parroco. — (Corte d'appello di Venezia, 9 die. 1870; — Id, di Torino, 16 nov. 1877; — Id. di Genova, 19 ottobre 1880). 724. Sono eleggibili i sacerdoti delle soppresso chiese ricettizie, che non abbiano giurisdizione nò cura d'anime, non potendo considerarsi come membri di un capitolo. — (Cass. di Roma, 5 aprile 1889; Riv. amm., 1880, 267; — Id., 9 marzo 1881; Foro amm.^ G, I, p. 577). 725. Sono eleggibili i preti della congregazione della Missione, escluso il superiore, che ha, relativamente all'ordine, le funzioni di un parroco. 726. Sono eleggibili i direttori spirituali dei licei, ginnasi, collegi, V^onservatorii e convitti. —(EELLONO, Manuale^ pag. 152-155; — Legge comun. e prov. 23 ottobre 1857, artiticolo 22 ecc.). 180 t^c-gO'^ elettorale politica ART. 81-9 ART. 84. — (Id. id. art. 84). — Il deputato eletto da più collegi deve dichiarare alla Camera, fra otto giorni dopoché essa ne abbia riconosciute valide le elezioni, quale sia il collegio di cui egli intenda di esercitare la rappresentanza. In difetto di opzione entro questo termine, la Camera procede per estrazione a sorte alla designazione del collegio che deve eleggere un nuovo deputato. 727. È nulla l'elezione, quando l'eletto è deputato e ne esercita le funzioni. — (Camera dei deput., elez. Guerrazzi, coli, di Caltanissetta, 27 febbr. 1867 ; — Id., elez. Garibaldi, coli, di Livorno, 20 genn. 1869 ; — I d . , elez. Ranco, coli, di Lendinara, 22 die. 1866 ; — Id., elez. Cainerata-Scovazzo, coli, di Naso, 23 novembre 1861). 728. L'elezione di un deputato è nulla ancorché non sia entrato nell'esercizio delle sue funzioni colla prestazione del giuramento. — (Cam. dei dep., 16 giugno 1870, coli, di Imola, eletto Costa). 729. L'elezione a deputato di uu senatore è nulla per effetto dell'art. 64 dello Statuto. — (Cam. dei dep., coli, di Cagli, elezione Lambruschini, 1 marzo 1861). 730. È valida l'elezione di un cittadino nominato senatore qualora i suoi titoli non fossero stati ancora convalidati, e non avesse prestato giuramento, se anche fosse certa la sua accettazione. — (Camera dei deputati, 6 aprile 1860, elez. Salvagnoli). 731. Annullata la elezione di un deputato, non può proclamarsi eletto il candidato che dopo di questo riportò il maggior numero di voti, ma il collegio deve essere nuovamente convocato nel termine di un mese, perchè proceda ad un'altra elezione. — (Camera dei deput., 5 dicembre ^1882, coli. I di Catania, eletto Di San Giuliano). 732. E nulla l'elezione di un deputato quando la sua elezione sia stata già convalidata in altro collegio sebbene non abbia ancora prestato giuramento. — (Camera dei deputati, coli, di Bologna II (Imola), eletto A. Costa, 19 giugno 1874). 733. L'articolo 84 può invocarsi solamente quante volte ci sienopiù elezioni valide di persona non ancora veramente, ART. 85 Dei deputati 181 e a ogni effetto, investito della qualità di rappresentante d'un collegio al momento dell'ultima elezione, trovando perciò applicazione sia quando le elezioni sieno state contemporanee, sia, se non contemporanee, quando l'ultima elezione sia avvenuta prima che quella anteriore sia stata convalidata, e abbia impresso irrevocabilmente nell'eletto il carattere di deputato da non perdersi se non per rinunzia, e negli altri casi contemplati dalla legge. — (Camera dei deputati, coli, di Bologna II (Imola), eletto A. Costa, 16 giugno 1890). 734. Il deputato non è tenuto a fare la sua dichiarazione d'opzione fino a che la Camera non abbia convalidate le elezioni di tutti i collegi nei quali ò stato eletto, e gli otto giorni decorrono appunto da quello nel quale la Camera ha convalidata l'elezione di tutti questi collegi. 735. L'estrazione a sorte si fa dalla Camera, mettendo nell'urna il nome dei collegi nei quali il deputato è stato eletto ; i collegi estratti vengono immediatamente dichiarati vacanti, ed il deputato viene proclamato rappresentante dell'ultimo collegio che rimane nell'urna. ART. 85. — (Id. id. art. 85). — La Camera dei deputati ha essa sola il diritto di ricevere le dimissioni dei propri membri. 736. Non sono accettate per costante consuetudine, a meno non vi siano gravi motivi di indegnità, sui quali sembri conveniente di passare in silenzio, le dimissioni di un deputato offerte per la prima volta ; gli si accorda invece un congedo. Se però la dimissione viene offerta dopo un breve tempo per la seconda volta, la Camera l'accetta ed il collegio viene dichiarato vacante. 737. Nella pendenza di un giudizio sulla elezione di un deputato, questo non può sottrarsi al giudizio stesso dimettendosi dall'ufficio. — (Cam. dei dep., coli, di Arona, eletto A. Manzoni, 17 ottobre 1848; — Id., 4 ottobre 1849, coli, di Becco, eletto Oneto; — Id., nov. 1849, coli, di Borgo San Donnino, eletto Paloocapa; — Id., coli, di Napoli III, eletto Capo M., giugno 1891). 738. La Camera può accogliere le dimissioni dei deputati anche prima della loro convalidazione. — (Cam. dei 182 l'^gfj'^ elettorale politica ART, 86 dep., 16 aprile 1853, coli, di Serravalle, eletto mons. Pernigotti; — Id., J^l maggio 1853, coli, di Isili, eletto Di Santa Rosa; ~ Id,, 14 die, 1865, coli, di Crema I, eletto Enrico Martini ; — Id., 3 giugno 1868, coli, di Campobasso, eletto Bastogi; — Id,, 27 nov. 1879, collegio di Foligno, eletto Telfener; — Id., 8 febbr, 1862, coli, di Napoli IX, eletto Pietro Palomba ; — Id,, 27 giugno 1881, coli, di Torre Annunziata, eletto Petriccione, ecc.). TITOLO V. Disposizioni generali e penali (1), ART, 86, — (Art, 86 testo unico della l e g g e elettorale politica 2 4 settembre 1882, n, 999, serie 3®), — Oltre i casi nei quali la l e g g e fa derivare da condanne (1) Parecchie disposizioni di questo capo non sono cooi'dinate, come sarebbe necessario, al nuovo Codice penale. Questo lavoro di coordinamento, con alcune modificazioni assai opportune, specie quanto alla procedura, era stato fatto dalla Commissione per la riforma della legge elettorale, nel progetto del 1892. Il Codice sardo del 1859 prevedeva le sole figure di reati elettorali che si leggevano ne' suoi articoli 190, 191, 192 e 193, i quali furono applicati nelle elezioni politiche sino alla vigente legge del 18S2 e nelle amministrative sino alla riforma del 1889. La legge del 1S82, distinguendo con maggiore accuratezza le varie figure di reati che possono commettersi in materia elettorale, ne fece tre gruppi. Il primo è quello dei reati che si riferiscono alla formazione delle liste elettorali; il secondo comprende le corruzioni, le coercizioni o pressioni, le altre violenze e le frodi che si possono commettere per influire sulla sincerità del voto; il terzo infine prevede i reati che si commettono per alterare i risultati della volazione. Le disposizioni penali del 1882 continuarono, come legge speciale, a rimanere in vigore anche dopo pubblicato il nuovo Codice penale, il quale previde soltanto l'impediraento totale o parziale dell'esercizio di qualsiasi diritto politico « quando il fatto non sia preveduto da speciali disposizioni di legge (articolo 139). Questo articolo perciò non si applica ai reati in ART, 8TJ Disposizioni generali e penali 183 penali la sospensione dell'esercizio del diritto elettorale pel tempo in essa indicato, incorrono nella perdita materia d i elezioni politiche o amministrative, per i q u a l i sia provveduto con le citate disposizioni delle leggi speciali. Ma ben può, invece, accadere che tali reati concorrano con altri che sono preveduti in altre disposizioni del Codice penale. Infatti, per l'articolo 10 del Codice penale tutte le disposizioni del Codice si applicano anche ai reati preveduti dalla l e g g e elettorale, in quanto questa non stabilisca diversamente. Fra coteste disposizioni sono comprese le n o r m e sul concorso dei reati, delle q u a l i giova r i c h i a m a r e l'articolo 7 7 : « Colui « d i e per eseguire o per occultare un reato, ovvero in occa'i sione d i esso, c o m m e t t e altri fatti costituenti essi pure reato, ove questi non siano considerati d a l l a l e g g e c o m e elementi « costitutivi o circostanze a g g r a v a n t i del reato m e d e s i m o , sog« giace alle pene da infliggersi per tutti i reati c o m m e s s i » secondo le n o r m e sul concorso. La severità delle pene, già assai g r a n d e , diventa dunque m a g g i o r e nel caso di concorso d'altri reati. Da ciò deriva la conseguenza che la l e g g e non si applica quasi m a i . Nel 1890 (elezioni generali) furono accusati dal P. M. per reati elettorali 13 cittadini e IO assolti. E dal 1882 al 1892 si ebbero apliena sei condanne per azione popolare per reati elettorali'. La l e g g e dunque non si applica per la eccessiva severità delle pene, e per la qualità del giudice. Perciò la C o m m i s s i o n e del 1892 era venuta nella determinazione di proporre una notevole diminuzione delle penalità e di deferire al giudizio della Corte d'assisie soltanto i reati di m a g g i o r e g r a v i t à ed importanza per se stessi o per la qualità delle persone che se ne l'endono colpevoli, distribuendo g l i altri fra la competenza del tribunale e quella del pretore. Essa d a v a inoltre m a g g i o r e sviluppo alla pena della t n / e r àizione dal diritto di elettore e ài eleggibile, c h e g i à si t r o v a i n - dicata negli articoli 86 e 98 della l e g g e elettorale e che h a il suo g e r m e nel Codice penale vigente. Ecco q u a l i erano le proposte della Commissione, coll'avvertenza c h e g l i articoli 86 a 106 corrispondono agli articoli a 90 della l e g g e vigente. « A R T . 86. Oltre i casi nei quali il Codice penale o la presente l e g g e f a derivare da condanne penali la interdizione perpetua o temporanea dai pubblici utflcii o dalla qualità di elettore e di e l e g g i b i l e , incorre nella interdizione perpetua d a l l a qualità di elettore e di e l e g g i b i l e : « 1" Il c o n d a n n a l o alla pena della reclusione per un tempo- 184 elettorale politica AKT. 86 della qualità di elettore e di eleggibile e del diritto a chiederne il riconoscimento: inag^giore dei tre anni o della detenzione per un tempo maggiore dei cinque a n n i ; « 2 " Il condannato a ([ualsiasi pena per delitti di peculato, concussione, corruzione, calunnia, falsità in giudizio ; per delitti contro la fede pubblica preveduti nel libro l i , titolo VI, capi I, II, III e IV del Codice penale; per delitti contro il buon costume e l'ordine delle famiglie preveduti negli articoli 335, 33S e dal 3'i"> al 318 dello stesso Codice; per delitti di furto, rapina, estorsione, i-icatto, truffa e altre frodi prevedute nel libro II, titolo X , capo III del Codice anzidetto, appropriazioni indebite e ricettazione. « Fermi i casi precedentemente indicali, incorre nell'interdizione dalla qualità di elettore e di eleggibile per sei anni il condannato per frode di qualsiasi specie e sotto qualunque titolo del Codice penale o per delitti contro il buon costume e l'ordine delle famiglie non indicati nel numero 2° del presente articolo. « ART. 87. II condannato pel reato di oziosità, di vagabondaggio o di mendicità non può essere elettore nè eleggibile sino a che non sia decorso un anno dal giorno in cui la pena sia stata scontata o altrimenti estinta. « AUT. 88. Non può essere nè elettore, nè eleggibile : « Il commerciante fallito finché dura lo stato di fallimento ; « Colui che è in istato di interdizione o di inabilitazione per infermità di mente; « Colui che é ricoverato in un ospizio di carità, e colui che è abitualmente a carico di qualche istituto di pubblica bene licenza o congregazione di carità. « ART. S9. Chiunque, con artifizi, raggiri o qualsiasi altro mezzo fraudolento, atto ad ingannare o a sorprendere l'altrui buona fede, ottiene indebitamente per sé o per altri la inscrizione nelle liste elettorali, o la cancellazione dalle liste di uno o piii elettori é punito con la detenzione sino ad un anno, con multa, sino a lire duemila e con l'interdizione dal diritto di elettore e di eleggibile sino a dodici anni. « ART. 90. Chiunque, essendo legalmente obbligato a comunicare le liste elettorali, si rifiuta indebitamente di fare tale comunicazione per l'uso prescritto dalla legge, é punito con la detenzione sino a tre mesi o con multa sino a lire 500 e sempre con l'interdizione dal diritto di elettore e di eleggibile da quattro a sei anni. « AUT. 91. Chiunque, per ottenere a proprio od altrui vantaggio ART, 8TJ Disposizioni generali e penali 185 1" I condannati a pene criminali, se non ottengono la riabilitazione; il voto elettorale o l'astensione, offre, promette o somministra danaro o altra utilità ad uno o più elettori, o, per accordo con essi, ad altre persone, é punito con la detenzione sino a ire mesi, con multa estensibile a lire duemila e con l'interdizione dal diritto di elettore e di eleggibile da sei a dodici anni. « Alla stessa pena soggiace l'elettore che, per dare o negare il voto elettorale o per astenersi dal votare, abbia accettato le offerte o promesse o abbia ricevuto il danaro o altra utilità. « Sono considerati mezzi di corruzione anche le indennità pecuniarie date all'elettore per spese di viaggio o di soggiorno, o il pagamento di cibi e bevande ad elettori, o di rimunerazione sotto pretesto di spese o servizi elettorali, ma le pene della detenzione e della multa sono in tal caso ridotte alla metà. « ART. 92. Chiunque minaccia a un elettore o alla sua famiglia un grave danno o la privazione di una utilità, per costringerlo a votare o a non votare in favoi-e di una determinata candidatura, o ad astenersi dall'esercitare il diritto elettorale, o, con notizie da lui conosciute false, con raggiri, ovvero con qualunque mezzo illecito atto a diminuire la libertà degli elettori, esercita pressione per costringerli a votare in favore o in pregiudizio di determinate candidature, o ad astenersi dall'esercitare il diritto elettorale è punito con la multa da trecento a duemila lire, o, nei casi più gravi, con la detenzione sino a sei mesi, e sempre con l'interdizione dal diritto di elettore e di eleggibile per la durata di dodici anni. « Nei casi più lievi é applicata la sola interdizione. « Se la pressione é esercitata nel nome collettivo di classi di persone o di associazioni, la pena é aumentata della metà. « ART. 93. Il pubblico ufficiale, impiegato, agente o incaricato di una pubblica amministrazione, che direttamente o col mezzo d'istruzioni date alle persone da esso dipendenti in via gerarchica, si adopera a vincolare i suffragi degli elettori a favore o in pregiudizio di determinate candidature, o ad indurli alla astensione, è punito con la multa da lire cinquecento a duemila, o, secondo la gravità delle circostanze, con la detenzione da tre mesi a un anno, e sempre con l'interdizione dall'ufficio per un anno, e dal diritto di elettore ed eleggibile per anni dodici. « Alle stesse pene della detenzione o della multa o dell'interdizione dal diritto di elettore e di eleggibile, nonché all'interdizione temporanea dal beneticio ecclesiastico soggiace il ministro del culto che si adopera a vincolare i suffragi degli elettori a favore o in pregiudizio di determinate candidature, 186 t^c-gO'^ elettorale politica ART. 81-9 2° I condannati a pene correzionali per reati di furto, ricettazione dolosa di oggetti furtivi, truffa, apo ad indurli all'astensione, con allocuzioni o discorsi pubblici in Itioglii destinati al culto, o in riunioni di carattere religioso, o con pi-omesse o minaccie spirituali, o col mezzo di istruzioni date alle persone da esso dipendenti in via gerarchica. « ART. 94. Chiunque, con violenze, o vie di fatto, o con tumulti, attruppamenti, invasioni nei locali destinati ad operazioni elettorali, clamori sediziosi, o con oltraggi ai membri dell'uffizio nell'atto dell'elezione, ovvero rovesciando o sottraendo l'urna elettorale o disperdendo le schede, o con altri mezzi egualmente efHcaci, impedisce in tutto o in parte il libero esercizio dei diritti elettorali o turba la libertà del voto é punito con la detenzione da uno a trenta mesi, con multa da lire cento a duemila e con l'interdizione dal diritto di elettore e di eleggibile da otto a diciotto anni. « ART. 95. Chiunque, senza giustiiicato motivo, si ricusa di far parte del seggio provvisorio o definitivo o di esserne il segretario, o di intervenire all'adunanza dei presidenti, o di compiere le fvmzioni relative è punito con la multa sino a lire Trecento. « ART. 96. Chiunque, senza averne il diritto, s'introduce, durante le operazioni elettorali, nel luogo dell'adunanza é punito con la multa sino a lii-e duecento. « Chiunque, ancorché sia elettore o membro dell'ufficio elettorale, s'introduce armato durante le operazioni nel luogo dell'adunanza è punito con la multa da lire trecento a cinquecento e con l'interdizione dal diritto di elettore e di eleggibile per quattro anni. <-• ART. 97. Chiunque, nella sala dove si fa l'elezione, con segni palesi di approvazione o di disapprovazione, od altrimenti cagiona disordine, se richiamato all'ordine dal presidente non obbedisce, é punito con la multa sino a lire duecento. <-; ART. 98. Chiunque si presenta a votare in una sezione elettorale, non essendo elettore nella sezione stessa o essendo interdetto dal diritto di elettore o sospeso dall'esercizio del diritto medesimo o assumendo il nome altrui, è punito con la detenzione sino a tre mesi o con multa sino a lire mille e sempre con l'interdizione dal diritto di elettore e di eleggibile da sei a nove anni. « A l l a stessa pena soggiace l'elettore che, in una stessa elezione, si presenta a votare in più sezioni elettorali o più volte nella stessa sezione, ovvero è còlto nell'atto di deporre nell'urna più schede elettorali. ART, 8TJ Disposizioni generali e penali 205 propriazione indebita, abuso di fiducia, e frode di ogni altra specie e sotto qualunque titolo del Codice penale,. « ART. 99. Chiunque, nel corso deUe operazioni elettorali, e prima della chiusura definitiva del verbale, è còlto nell'attodi sottrarre, a g g i u n g e r e o sostituire schede, o di alterarne il contenuto, o di leggere nomi diversi da quelli che vi sono scritti, o, essendo incaricato di scrivere il voto per un elettore che non può farlo da sé, scrive sulla scheda un n o m e diverso da quello indicatogli, o in qualsiasi altro modo falsifica i risultati della votazione è punito con la detenzione da tre a sei mesi, con multa da lire trecento a duemila e con l'interdizione^ dal diritto di elettore e di eleggibile da sei a dodici anni. « Se il colpevole fa parte dell'ufficio elettorale, la pena è a u mentata da un terzo alla metà. « ART. 100. Chiunque, nei casi preveduti dall'art. —, attesta falsamente l'identità della persona che si presenta a votare èpunito con la detenzione sino a sei mesi, con multa sino a lire mille e con l'interdizione dal diritto di elettore e di eleggibile da sei a nove anni. « Se il colpevole appartiene all'ufficio elettorale la pena è aumentata di un terzo. « ART. 101. Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, ammette a votare chi non ne ha il diritto, o ricusa di ammettere chi lo h a , è punito con la detenzione sino a tre mesi o con multa sino a lire mille e sempre con l'interdizione dal diritto di elettore e di eleggibile per sei anni. « A R T . 102. Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, con atti ed omissioni contrarie alla legge, rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, o cagiona la nullità dell'elezione, o ne muta il risultato, o si astiene dalla proclamazione dell'esito della votazione, o ritarda o non compie la trasmissione dei verbali e delle schede all'Autorità competente è punito con la detenzione sino ad un anno, con multa da lire <;inquecento a duemila e con l'interdizione dal diritto di elettore e di eleggibile da sei a dodici anni. « ART. 103. Il segretario dell'ufficio elettorale che rifiuta di inscrivere nel processo verbale proteste o reclami di elettori è punito con la detenzione sino a tre mesi o con multa sino a L. 1000 e sempre con l'interdizione dal diritto di elettore e di eleggibile da sei a nove anni. « ART. 104. La interdizione perpetua o temporanea dal diritto di elettore e di eleggibile produce nel condannato l'incapacità perpetua o temporanea di essere elettore ed eleggìbile in qualsiasi elezione politica o amministrativa. 188 Legge elettorale politica ART. 8B •qualunque specie di falso, falsa testimonianza e calunnia, non che per reati contro il buon costume, salvi i « ART. 105. Quando alcuno, per commettere uno dei delitti pi'eveduti dalla presente legge, si valga delle facoltà o dei mezzi inerenti alle pubbliche funzioni delle quali é rivestito, la pena stabilita per il delitto commesso é aumeutata da un sesto ad un terzo, salvo che la qualità di pubblico ufficiale sia già considerata dalla legge. « Agli effetti della presente legge e del Codice penale sono equiparati ai pubblici ufliciali i componenti la Giunta e i membri ad essa aggregati secondo l'art. — , i membri della Commissione elettorale provinciale, i membri dell'ufficio elettorale provvisorio e dellnitivo, e dell'adunanza dei presidenti e i loro segretarii, e coloro che ne fanno le veci anche temporaneamente. « ART. 106. Quando i colpevoli dei delitti preveduti nella presente legge sia il candidato, la pena della interdizione temporanea dal diritto di elettore e di eleggibile stabilita negli articoli precedenti é raddoppiata, purché non si oltrepassino i venti anni. « La Commissione aggiungeva inoltre le disposizioni contenute negli articoli seguenti, che non trovano correlazione nella legge vigente. ART. 107. L'articolo 9, n. 2 del Codice di procedura penale é modilicato nel modo seguente : « 2" Dei delitti preveduti negli articoli 89 e 92 del testo unico « della legge elettorale politica 22 gennaio 1882, approvato col <'. R. Decreto 2i settembre stesso anno, n. 999 (serie 3"), negli « articoli 92 al 99 del testo unico della legge comunale e pro« vinciate 30 dicembre 1888, approvato col R. Decreto 10 feb« braio 1889, n. 5921 (serie 3"), e nell'articolo 139 del Codice « penale, e dell'istigazione a commettere tali delitti ». Nell'articolo 11, n. l^del detto Codice di procedura penale dopo la parola <•; mille » sono aggiunte le seguenti parole : o della interdizione temporanea dal diritto di elettore e di « eleggibile in qualsiasi comizio elettorale, politico o ammi« nistrativo, non superiore nel massimo ai dieci anni, sola o congiunta ad una di dette pene, o alla multa suindicata <', nei casi preveduti dalla legge elettorale politica... ». « AUT. 108.1 cancellieri dei tribunali e delle preture dovranno spedire entro otto giorni copia autentica di tutte le sentenze che importano interdizione di essere elettore od eleggibile politico e amministrativo, ai sindaci dei comuni nei quali rispettivamente hanno domicilio civile o politico gl'individui i;olpiti dalle sentenze medesime ». ART. 86 Disposizioni generali e jìenali 189' casi di riabilitazione di cui è parola nell'art. 847 deiCodice di procedura penale (1). 739. Secondo l'iatenzione del legislatore e le disposizioni della legge, il solo fatto dell'ammonizione non basta per escludere un cittadino dalle liste elettorali. — (BRITNIALTI, Commento, p. 416-423; — Cam. dei dep., discussioni, legisl. XIV, 25 giugno 1881, p. 648 e seg.; — Senato del regno, p. 741 ; — Cass. di Palermo, 13 die. 1874 ; - Corte d'appello di Cagliari, 29 luglio 1879; K i c c i , (riurispr. Hai, XXXIV, 1882, parte TV, p. 55-75 ; —STKIxioLi, AccossATO,PRESTANnREA, SANTINI, Gli ammoniti, ecc. Roma 1883; — Corte d'app. di Bologna, 11 maggio 1883; BRXJNIALTI, Appendice, pag. 153-158 ; Giurispriidenza italiana XXXV, parte II, pag. 283-288; — Corte d'app. di Parma, 22 settembre 1882; Giur.ital, 1882, i, p. 282 ; — (!orte di app. di Ancona, 22 agosto 1883, ivi, p. 653-660 ;. - Corte di cassaz. di Eoma\ 27 ottobre 1882 ecc. ecc.), 7 4 0 . Contro. Gli ammoniti a termini degli art. 94 a 112 della legge di pubblica sicurezza 30 giugno 1889 (70, 105 e 106 della legge 25 marzo 1865, ali. B, sulla pubblica sicur. modificato dalla legge 6 luglio 1871) sono colpiti dall'incapacità elettorale stabilita dalla legge 22 gennaio 1882, art. 87. — (Relaz. Ministero interno, 29 marzo 1882, Cons. •lì Stato, aprile 1882 ; — BRUNIALTI, Commento, p. 416-418 ; — Corte d'appello di Palermo, 29 die. 1876, 17 dicembre 1877 ; — Corte di cassazione di Eoma, 8 giugno 1879 17 aprile 1880; - • Corte d'app. di Roma, 2 luglio 1881 ' (1) Il Cod. proc. penale all'art 817 dispone: « I l condannato ad una pena che non sia criininale e che, per disposizione di legge speciale, porti l'esclusione di lui dall'esercizio dei diritti di elettorato e di eleggibilità nei comizi per le elezioni amministrative o politiche, o porti un'altra incapacità qualunque, potrà essere riabilitato dopo trascorso il termine prescritto dall'articolo 835. Saranno parimente in tali casi applicabili le altre disposizioni del presente titolo. La domanda di riabilitazione sarà sempre presentata alla corte d'appello (sezione d'accusa), anche se la condanna sia stata pronunziata da un tribunale correzionale o dal p r e t o r e A b r o g a t o dall'art. 31 del regio decreto 31 dicembre 1889. 190 elMorale politica ART. 86 — Corte di cass. di Roma, 21 febbr. 1883; Foro Hai, 1883, V i l i , I, p. 183-210; BRUNIALTI, Appendice, p. 159-168 ; — (,'ortc di cass. di Roma, a sez. riunite, 1883 ; Legge^ XXIV, II; BRUNIALTI, Appendice, p. 173-184, voi. I, p. 581-587 ; — FERRARI, La Corte Suprema, voi. VIII, p. 42-61). 741. L'anno dell'espiazione della pena deve terminare prima che le liste elettorali diventino definitive, cioè prima del 30 giugno. — (Corte d'appello di Bologna, A. Costa contro ii Pubblico ministero; Giurispr. ilal., 1882, XXXIV, II, pag. 718; BRUNIALTI, Appendice, p. 185-186; — Corte di cassaz. di Roma, 1883, Giurispr. Hai., 1883, XXXV, 1>. I , B, p. 72-74 ; BRUNIALTI, Appendice, p. 186-187). 742. Il reato di associazione di malfattori non basta di per se solo ad escludere un cittadino dalle liste elettorali, non essendo questo titolo di reato specificato, qualora ne segua soltanto una condanna correzionale. — (Cass. •di Roma, 5 dicembre 1882, BRUNIALTI; Appendice, p. 188 ; — conira : Commissione prov. per gli appelli elettorali, Ravenna, 23 maggio 1882 ; — Corte d'appello di Bologna, luglio 1882. 743. Il carattere di criminali, secondo la legge elettorale, non dipende dal titolo del reato, ma dalla gravità della pena che fu effettivamente pronunziata ; se per le circostanze speciali dei fatti la pena criminale è stata ridotta a correzionale, non si applica più la testuale disposizione del n. 1, art. 6 della legge elettorale, perchè le medesime circostanze, che fecero diminuire la pe)ia, hanno la forza d'impedire che ne cadesse sul condannato questa conspguenza. — (Corte d'app. di Palermo, 30 luglio 1882 ; — cantra: Corte d'app. di Bologna, luglio 1882). 744. Nello elezioni politiche non si può far distinzione di condanne principali o accessorie come è stato affermato per le elezioni amministrative. — (5 dicembre 1874, Corte cassazione di Palermo). 745. I fatti che importano la sospensione ola perdita del diritto elettorale secondo il presente titolo sono accennati tassativamente, trattandosi di disposizioni penali o che restringono il libero esercizio dei diritti, le quali non possono estendersi oltre i casi ed i modi espressi categori•camente nella legge ; quindi, sebbene alcuni fatti non pre- ART, 8B Disposizioni generali e jjtiiiali 191 veduti dalla legge elettorale siano di natura più grave di alcuni altri che per la legge formano elemento di esclusione dal diritto di voto, non possono essere messi a calcolo per impedire l'iscrizione dei cittadini che ne sono colpiti. — (BEUNIALTI, Appendice, p. 188). 746. Le sentenze di condanna alia sospensione dai pubblici uffici e dal diritto elettorale devono sempre essere pronunziate da magistrati italiani. Se però la sentenza c stata pronunziata in una provincia, che in forza dell'annessione al Regno d'Italia è diventata parte del territorio dello Stato, ha tutta la sua efficacia sall'incapacìtà elettorale. Produce parimenti esclusione dall' elettorato, la sentenza di condanna alla sospensione dai pubblici uffici pronunziata a danno di uno straniero che poscia diviene cittadino per naturalizzazione. — (PRESTANDREA, Commento I, p. 404-405). 747. I decreti di amnistia, di indulto, di condono o commutazione di pena non hanno alcuno speciale effetto nei riguardi dell'art. 86. — (PKESTAN^DREA, Comm.^ p. 411-41G). 748. Il cittadino il quale sia stato condannato per allontanamento dai pubblici incanti non è escluso dall'elettorato. — (Torino, 27 nov. 1886, Di Grhero, Giurispr. IL, 1887, 2, 244 ; Biv. Amm., xxxvii, 905; Giurtsp. I'., XXJ.V, 210; Monit. M., xxvin, 427; Ann., xxt, 3, 149). 749. Non incorre nella perdita dell'elettorato politico il condannato per sottrazione di coso di sua proprietà sottoposte a sequestro, ma non affidate alla sua custodia. — (Corte d'app. di Napoli, 7 agosto 1891, app. Cammarota; Legge, 2" sem. 1891). 750. L'ammonizione per suspicione di farti campestri non ò motivo sufficiente per poter determinare la cancellazione dalle liste elettorali politiche. — (Corte d'app. di Casale, 14 agosto 1838, Del Ponte, c. Deputaz. provine, di Alessandria; Giurispr. Casal 298 ; Biv. Amm., XL, 118). 751. L'indicazione dei reati pei quali la legge elettorale politica esclude dal diritto dell'elettorato è tassativa e non può estendersi a titoli criminosi, che non siano espressamente contemplati. —(Cass. di Roma, 4 settembre 1884, Di Ghero; Giarispr. IL, 1885, 1, 3, 3 ; Ann., xvm, 2, 170; Foro II., ix, 1, 1234; Gazz. Procar., xix, 210 Legge elettorale politica ART. 8B 395; Riv. Amm., xxxv, 894; Legge, xxiv, 2, 649; Carie Supr., IX, 599). 752. Nessun cittadino dello Stato può essere ammesso ad un pubblico ufficio, e quindi anche all'etterato, se non prova di aver soddisfatto all'obbligo della leva, ovvero non fa risultare d'aver chiesta l'iscrizione sulla lista di leva, qualora la classe a cui appartiene non fosse ancora chiamata. — (Legge sul reclutamento, art. 5). 753. Cantra : Tra i reati che implicano la perdita della qualità d'elettore o di eleggibile e del diritto a chiederne il riconoscimento, e tra le cause che per ragioni di moralità rendono il cittadino indegno d'essere elettore ed eletto non sono compresi i reati di renitenza e d'omissione nella leva, nè l'inadempimento di questo patriottico dovere. — (Cam. dei dep., collegio di Livorno, elez. Maurocordato, marzo 1871). 754. Il deputato che venga colpito da una sentenza penale che tragga seco l'ineleggibilità decade dal mandato. — (Codice pen., 1889, art. 34). ART. 87. — (Id. id. art. 87). — Sono incapaci di esercitare il diritto di elettore e di eleggibile coloro i quali furono condannati pel reato di oziosità, vagabondaggio e mendicità. Tale incapacità cesserà un anno dopo espiata la pena. ART. 88. — (Id. id. art. 88). — Sono pure incapaci di essere elettori o eleggibili : I commercianti falliti, finche dura lo stato di fallimento ; Coloro che sono in istato di interdizione o inabilitazione per infermità di mente ; Coloro che sono ricoverati negli ospizi di carità, e coloro che sono abitualmente a carico degli istituti di pubblica beneficenza e delle congregazioni di carità. 755. I falliti che hanno ottenuto il concordato secondo l'antico Codice di commercio, hanno acquistata la capacità elettorale, in virtù dell'art. 841 del nuovo Codice, del pe- ART, 8TJ Disposizioni generali e penali 193 nultimo capoverso dell'art. 16 della legge transitoria per l'attuazione del Codice stesso, e dell'art. 88 della nuova legge elettorale. — (Cons. di Stato ; BRUNIALTI, Commento^ p. 192 ; — Corte d'app. di Venezia, 21 agosto 1883; Legge, 11 ott. 1883, xxm, p. 522; — Senato del Kegno, 19 die. 1891). 756. I falliti che abbiano ottenuto il concordato sotto l'impero dell'antico Codice di commercio, e siano perciò stati cancellati dalle liste elettorali, o non vi siano stati inscritti, possono ottenere la loro inscrizione in virtù delle combinate disposizioni dell'articolo 841 del nuovo Codice di commercio e dell'articolo 88 della nuova legge elettorale. — (Ivi, ivi). 757. Cessa lo stato di fallimento tosto che il fallito abbia ottenuto concordato, e questo sia stato omologato con sentenza divenuta irrevocabile ; e cessa (Quindi anche l'incapacità all'esercizio dei diritti elettorali politici, a mente dell'articolo 88 della legge elettorale 22 genn. 1882. — (Torino, 24 agosto, 1884, Pavesio c. Masera; Giurispr. T., XXI, 777 ; Riv. Amm.^ xxxv, 682). 758. Per tale effetto non è necessario che il fallito sia stato riabilitato od abbia ottenuto sentenza ordinante la cancellazione del suo nome dall'albo dei falliti. — (Ivi). 759. L'incapacità elettorale dei commercianti falliti per la legge del 1882 è circoscritta alla durata del fallimento, e deve ritenersi cessata al sopravvenire del concordato, omologato con pronunzia definitiva del magistrato competente. — (Cass. di Roma, 13 maggio 1885, Pavesio c. Masera; Legge, xxv, 2, 486; Ann., xix, 2, 132; Corte Supr., X, 470; Giurispr. It., xxxvi, i, 3, 190; Foro It., x, 1, 643). 760. Il fallito riacquista la capacità elettorale politica dopo l'omologazione del concordato, sebbene questa abbia avuto luogo sotto l'impero del precedente Codice di commercio. — (Ivi). 761. Passata in giudicato la sentenza che omologa il concordato, il fallito riacquista il diritto elettorale politico, senza che sia a tal fine necessario che esso provi di aver adempiuto a tutti gli obblighi assunti nel concordato medesimo. — (Cass. di Eoma, 1 marzo 1888, Borsetto; Giurispr. It., 1888,1, 3, 117; ^nra., xxn, 2, 79 ; Foro It., xm, 1, 631). 13 — BRUNIALTI, Coù. Elettorale. 194 t^c-gO'^ elettorale politica ART. 81-9 762. L'inabilitazione pronunciata per vizio di prodigalità non toglie all'individuo la serenità della propria coscienza, nè il carattere suo personale ne rimane offeso. Quindi non può in questo caso essere menomato il diritto elettorale. ART. 89. — (Id. id. art. 89). — Chiunque attribuendosi falsamente una qualità o un censo, o facendo scientemente uso di documenti falsi o simulati, o con false dichiarazioni, o con qualsiasi artifizio atto ad ingannare, ottiene per se o per altri la inscrizione nelle liste elettorali, ovvero la indebita cancellazione dalle liste di uno 0 più elettori, è punito col carcere da tre mesi ad un anno e con la multa da L. 500 a 2000. La stessa pena è applicata, ma non mai nel minimo del grado, ad ogni persona rivestita di pubblica qualità, che scientemente opera la indebita inscrizione o cancellazione. Colla pena medesima è punita ogni alterazione, sottrazione 0 rifiuto di comunicazione delle liste elettorali per l'uso prescritto dalla legge (1). ART. 90. — (Id. id. art. 90). — Chiunque, per ottenere a proprio od altrui vantaggio il voto elettorale 0 l'astensione, offre, promette o somministra danaro, valori, impieghi pubblici o privati, o qualunque altra utilità ad uno o più elettori, o per accordo con essi ad altre persone, è punito col carcere estensibile ad un anno e con la multa estensibile a L. 1000. L'elettore che per dare o negare il voto elettorale, 0 per astenersi dal votare, ha accettato le offerte o proli) Cod. penale, 30 giugno 1889, art. 139. « Chiunque, con violenza, minaccia o tumulto, impedisce in tutto o in parte l'esercizio di qualsiasi diritto politico é punito, quando il fatto non sia preveduto da speciali disposizioni di legge, con la detenzione da uno a trenta mesi e con la multa da lire cento a mille. « Se il colpevole sia un pubblico ufficiale, che abbia commesso il delitto con abuso delle sue funzioni, la detenzione é da uno a cinque anni ART, 8TJ Disposizioni generali e penali 195 messe, o ha ricevuto danaro o altra utilità, è punito colla pena medesima. Sono considerati mezzi di corruzione anche le indennità pecuniarie date all'elettore per spese di viaggio 0 di soggiorno, o il pagamento di cibi e bevande ad elettori, o di rimunerazione sotto pretesto di spese 0 servizi elettorali ; ma la pena viene in tal caso ridotta alla metà. 763. La promessa fatta agli elettori di fornire loro i mezzi di trasporto od il pranzo, quando votino a favore di uu determinato candidato, costituisco un mezzo di corruzione elettorale se è stata accettata ed eseguita e fu causa determinante il voto degli elettori che l'accettarono. — (Cam. dei dep., 14 febbrraio 1871, collegio di San Daniele, elez. Billia P.). 764. Quando risulta che agli elettori che votavano per un determinato candidato si dava gratuitamente il pranzo, 0 si distribuivano sussidii in danaro, la elezione deve essere annullata, perchè viziata da illeciti maneggi, e nulla rileva che l'eletto sia estraneo ai medesimi. — (Cam. dei dep., 25 aprile 1881, coli, di Levante, elez. E. Farina). 765. Quando risulta che prima della votazione era noto generalmente nel collegio, che votando per il candidato, riuscito poi eletto, si avevano gratuitamente mezzi di trasporto e trattamenti, se tale programma ebbe piena esecuzione con spesa di somme rilevanti, constando poi anche di olferte di danaro e di mercato di voti, l'elezione deve essere annullata. — (Cam. dei dep., 8 marzo 1868, coli, di Pietrasanta, elez. Giorgini). 766. Quando, in seguito ad inchiesta giudiziaria, venga ad emergere come siano stati somministrati mezzi di trasporto, refezioni e pranzi agli elettori, che antecedentemente si fossero impegnati a votare per un determinato candidato, e sebbene l'atti di vera corruzione non siansi rilevati, pure tanto basta per ritenere un sospetto di corruzione e per consigliare l'annullamento dell'elezione, anche se i candidati sono personalmente estranei a quei fatti. — (Cam. dei dep., 16 febbr. 1875, coli, di Zogno, elez. Agliardi). 196 Legge elettorale politica ART. 8B 767. Quando dall'inchiesta risultano pienamente giustificate le accuse di corruzione, già enunciate nelle proteste presentate subito dopo l'elezione, ed è provato in atti da numerose, concordi e non sospette testimonianze che nelle sezioni rurali di un collegio furono offerte e ricevute somme di danaro come prezzo del voto a darsi, oltre a lauti pranzi e refezioni pagate con somme rilevanti, allo scopo e con la condizione di procacciare voti a favore dell'uno o dell'altro dei due contendenti, devesi annullare l'elezione, perchè la votazione, nelle sezioni anzidette, riuscì radicalmente viziata, e non fu l'espressione della coscienziosa, libera e spontanea volontà degli elettori, ma l'effetto di atti di corruzione. — (Id., 23 gennaio 1882, coli. IV di Torino, elez. Malvano). 768. Deve farsi luogo all' annullamento dell'elezione, se dalle risultanze di un'inchiesta regolarmente compiuta è accertato che siansi dati denari da agenti elettorali per comprare ad un determinato prezzo (L. 2 e 5) i voti a favore di uno dei candidati riuscito eletto, che si fecero nei varii comuni gratuite e copiose distribuzioni di vino, liquori e viveri, in omaggio al candidato che passava di là, dicendosi pubblicamente che non potevano bere che elettori o persone presentate dagli elettori ; che vi sia un invincibile sospetto sulla regolarità e sincerità delle elezioni, tratto da che siansi probabilmente scambiate in modo clandestino ed equivoco alcune schede. — ((^am. dei dep., 14 die. 1886, elez. Leali; Foro It., xii, 3, 48). 7 6 9 . Devonsi anche ritenere come argomenti di corruzione le elargizioni fatte dal candidato eletto di danaro al sindaco di un comune per beneficenza; ad operai che gli andarono incontro con bandiera; ad un parroco per un'imminente festa religiosa, e la promessa di provvedere uniformi al corpo musicale di un comune ; avvegnaché, se sarebbe inopportuna rigidezza escludere il sentimento della beneficenza dalla nobile aspirazione del mandato nazionale, e se gli atti sovradetti non hanno intrinsecamente troppa importanza, possono però acquistarla quando siano accessorii di altri più gravi ; tanto più nel presentarsi di un candidato nuovo, l'inquietante sospetto che le elargizioni mirassero a far prevalere sul merito di lui la specifica gravità del censo. — (Ivi). ART, 8TJ Disposizioni generali e penali 197 770. Nelle condizioni di fatto sopra enunziaie non varrebbe opporre, contro l'annullamento della elezione, che la prova dei brogli e delle corruzioni siasi limitata ad alcune sezioni, imperocché l'accertamento positivo rispetto a queste si trasforma per le altre in una macchia che si propaga a tutte, e tutte le pregiudica con una presunzione contraria. — (Ivi). 771. L'annullamento dell'elezione per corruzione ha un oggetto più elevato del personale computo delle schede, quello di rimettere la coscienza degli elettori al suo posto. — (Ivi). 772. Nemmeno sarebbe accettabile, contro l'annullamento, l'obbietto che il candidato eletto sia stato estraneo agli illeciti maneggi, perchè, se ciò salva la sua responsabilità e rispettabilità, non salva però l'elezione, che va guardata e giudicata di per sè, prescindendo da qualsiasi criterio estrinseco. — (Ivi). 773. Dopo l'allargamento del voto è diventato anche più opportuno tutelare con provvidi rigori la libertà dei votanti dalle insidie colle quali sollecitatori alti e bassi tentano di sovvertire la massa elettorale, in specie la nuova venuta, abituandola a considerare il voto non come nobile diritto di libero cittadino, ma quasi getto della coscienza per danaro, per gratuite baldorie ed altri allettamenti e compensi. Non inutilmente la legge, più rigorosa della precedente e di altre di paesi retti a libertà, ha sancite a quest'effetto disposizioni e pene severe. — (Camera dei dep., coli. d i K o m a l I I (Viterbo), eletto Leali, 14 die. 1886). 774. Se è inopportuna rigidezza escludere il sentimento della beneficenza dalla nobile aspirazione del mandato nazionale, una serie di atti di beneficenza del candidato, se intrinsecamente non hanno troppa importanza, possono acquistarla quando siano accessorii o contorno di altri più gravi, e ribadiscano, tanto più nel presentarsi di un candidato nuovo, l'inquietante sospetto che l'elargizione miri a far prevalere la specifica gravità del censo al merito che bene spesso va povero e nudo o quasi. — (Ivi). 7 7 5 . Le somministrazioni di cibi, bevande e vetture sebbene siano rimaste in rapporto ai partecipanti nei limiti dell' adagio non ut lucrum habeant secl ut damnum non 198 Legge elettorale politica ART. 8B sentiant, ciò non pertanto coloro che ne approfittarono non possono a meno di cadere sotto la letterale sanzione del terzo capoverso dell'art. 90. — (Cara, deidep., 14 die. 1886, coli, di Genova III, elez. Boselli, ecc. ; Foro Ital., xiii, 3,48). 776. Pf;r l'esistenza del reato di compra-vendita del voto elettorale non è necessario che l'elettore abbia effettivamente votato per il candidato a cui favore ha promesso il voto. — (Cass. Torino, 26 nov. 1887, Morelli; Ann , xxi, I, 2, 229). 7 7 7 . Le operazioni elettorali si devono ritenere non sincere, ed è nulla l'elezione di un collegio, quando si ebbero da ambedue le parti offerte di denari o di vantaggi a chi votasse per l'una piuttosto che per l'altra lista e contrattazioni relative ; schede portanti un quarto nome quale segno di accertamento del promesso voto ; in qualche sezione pressioni o minaccie; ammissione in soverchia proporzione di elettori a farsi scrivere le schede da altri, anche malgrado serie opposizioni; rifiuto da parte di un ufficio di conservare le schede non ostante la eccezione fatta da più di dieci elettori di infedele lettura, ed il preciso disposto dell'art. 70 della legge elettorale ; cambiamento, reso poi dall'altrui vigilanza innocuo, per opera di un partito, dei timbri di un importante municipio destinati a bollare le schede, e ciò all'insaputa del sindaco; sparizione di un verbale della votazione di una sezione ; e da ultimo, tumulti, ingiurie e violenze a presidenti di sezioni che portavano i voti alla prima sezione. — (Camera dei dep., Lecce II (Taranto), 14 dicembre 1886). 7 7 8 . Quando le proteste allegano fatti di corruzione con indicazione specifica di tempo e di luogo, di nomi di persone, e indicano i testimoni che debbono provarli, devesi ordinare una inchiesta, a nulla rilevando che la persona dell'eletto sia estranea ai fatti nelle proteste indicati. — (Giunta pari., 17 dicembre 1870, coli, di Levanto, elez. Farina). 779. È necessaria una inchiesta quando le proteste enunciano fatti speciali di corruzioni e di coartazioni usate contro gli elettori, e quando affermano che il verbale di costituzione dell'ufficio definitivo fu redatto posteriormente all'adunanza elettorale, indicando i mezzi di ART. 90 Disposisiorà generali e penali 199 prova delle violazioni di legge avvenute. — (Giunta pari., 20 dicembre 1870, coli, di San Giorgio La Montagna, elezione Mazzei). 7 8 0 . Si deve pure procedere ad un'inchiesta giudiziaria quando vi sono negli atti indicazioni di corruzione, che, sebbene contraddette dalla parte avversaria, pure non lasciano l'animo tranquillo sul modo con cui si procedette nella elezione e sui mezzi che si adoperarono per propugnare la candidatura dell'eletto. — (Cam. dei dep., 11 dicembre 1876, coli, di Pordenone, elez. N. Papadopoli). 781. Non basta a viziare l'elezione il fatto che si sieno provveduti agli elettori i mezzi di trasporto. — (Camera dei dep., 5 dicembre 1874, coli, di Anagni, el. Martinelli). 7 8 2 . Un convito, dato sul luogo dell'elezione ai votanti che venissero da un dato villaggio, ed il viaggio gratuito procurato agli elettori che procedessero da una (lata stazione, non includono alcuna idea di corruzione, quando non si aggiunga la circostanza di una distinzione fatta pel convito o pranzo tra chi accettasse e chi non accettasse il programma nominativo di uno dei partiti contendenti. — (Cam. dei dep., coli, di Airola, el. Cutillo). 783. È riprovevole il fatto che siasi pagato il pranzo ad alcuni elettori, ma non basta a viziare l'elezione quando non sia giustificato che i pranzi e le refezioni elargite fossero preordinate a procacciare voti a favore di colui che riuscì eletto, e fossero dati a condizione che chi voleva goderne votasse per un determinato candidato. — (Giunta pari, 25 aprile 1871, coli, di Castelnuovo di Garfagnana, elez. P. Chiari). 784. Per provare la corruzione, non basta affermare che il candidato eletto ha dato incarico a qualcheduno di condurre a sue spese gli elettori sul luogo della votazione e di pagar loro il pranzo, se non consta che quei fatti siansì realmente verificati. — (Cam. dei dep., 15 dicembre 1880, coli, di Asola, elez. Folcieri). 785. Non può parlarsi di corruzione quando è escluso che siasi promesso o dato danaro, od altra utilità qualsiasi allo scopo di comprare il voto, — (Cam. dei dep., coli, di San Miniato, 10 marzo 1871, elez. Sanminiatelli). 7 8 6 . Non può essere accolta l'accusa di corruzione 200 Lefff/e ektlorale politica ART.976-7 quando i fatti accertati coU'esame dei testimoni dimostrano che non vi fu compra di voti o promessa di danaro, o di pranzi, o di trasporti per far trionfare il candidato che rimase eletto. — (Giunta pari., 11 febbraio 1871, coli, di Capua, elez. De Sterlich). 787. Sono inattendibili le accuse di corruzione, di intimidazione 0 di irregolarità accennate nelle proteste quando siano generiche o vaghe, oppure, se anche specificate, siano dai documenti in atti completamente smentite. — (Id., legisl. XIV, coli, di Pietrasanta, el. Griambastiani). 788. Non hanno alcun valore gli addebiti di corruzioni isolate, vaghe ed indeterminate, riferite con protesta postuma e non aventi appoggio in nessiina risultanza. — (Coli. I l di Firenze, eletto Brunicardi, c. Torrigiani). 789. È inattendibile il reclamo che, sebbene denunzi un fatto specifico di corruzione, è tuttavia appoggiato da un solo testimonio; il fatto stesso perde poi ogni verosimiglianza quando dell'allegata corruzione non si fece alcun cenno nei verbali e si attese a denunziarlo dopo oltre un mese dal giorno dell'elezione. — (Cam. dei dep., '29 gennaio 1883, coli, di Grosseto, elez. Maggi). 790. Non possono aversi quali brogli o corruzioni elettorali talune allegrie di banchettanti e bevitori, fatte da elettori e non elettori in onore di questo o quel candidato, ed anche di quelli che non ebbero l'onore dell'eleyjone, quando non è constatato che siano la conseguenza di pagamenti fatti dai candidati in favore delle loro elezioni, massime quando tali libazioni c banchetti sarebbero anche stati contestati dagli stessi testimoni addotti dagli oppositori dell'elezione. — (Tornata 22 gennaio 1883, coli. I di Pavia, eletti D'Adda, Cavallini). 791. Non si può ritenere come corruzione il fatto che siasi insegnato a chi non sapeva scrivere il nome di uno dei candidati. 792. In diritto non vi ha corruzione dove manchi un nesso tra ciò che fu dato o promesso ed il voto, il quale risulti comprato o venduto, contraente o connivente il candidato ; ed in fatto non possono riferirsi a corruzione gli atti 0 le promesse di beneficenze a Società operaie od asili, nè le parole attribuite ad un candidato: " siatemi ART, 8TJ Disposizioni generali e penali 201 larghi del vostro voto ed io sarò largo con voi di soccorsi materiali e morali „. 793. Le sole somministrazioni di cibo, bevande e vetture, non di danaro o indennità pecuniaria, fornite da terze persone agli elettori di quelle frazioni di comuni che siano distanti dalla sede della rispettiva sezione elettorale, non sono prova sufficiente di corruzione quando consta che le dette somministrazioni sono usanze di vecchia data in quei luoghi, così per le elezioni politiche come per le amministrative, e che qiiesto mezzo fu usato anche cogli avversari dei deputati eletti, senza alcuna partecipazione in esse per parte dei candidati. — (Ivi). 794. Sebbene l'ultimo alinea dell'art. 90 della legge elettorale politica dichiari doversi considerare mezzi di corruzione anche le indennità pecuniarie date all'elettore per spese di viaggio o soggiorno, e il pagamento di cibi e bevande agli elettori, o di rimunerazione sotto pretesto di spese o servizi elettorali, con ciò però non si vollero rendere nulle quelle elezioni che risultino essere, in onta a tali fatti, l'espressione della volontà della maggioranza degli elettori, essendosi il legislatore limitato a punire tutti gli ,autori degli atti suindicati. — (Ivi). 7 9 5 . È inattendibile l'accusa di corruzione, quando i reclamanti non indichino fatti speciali, nè i nomi dei testimoni che dovrebbero deporre, quando è fondata sulla voce pubblica senza speciali indicazioni di testimoni che possano deporne ; ed è anzi da tenersi in conto la protesta inscritta nei verbali contro simile addebito. Di fronte ad un'accusa così genericamente formulata non conviene ammettere una inchiesta. — (Cam. dei dep., 20 die. 1870, coli, di Frizzi, elezione Di Gerace; — I d . , 15 die. 1870, coli, di Asola, elez. Folcieri; — Id., 1861, coli, di Bibbiena, elez. Falconcini; — Id., 21 die. 1876, coli, di Atripalda, elezione Trevisani; — 2 marzo 1877, coli, di Scansano, elez. De Witt ; — 17 die. 1870, coli, di Cotrone, eletto Cosentini). 796. Non sarebbero nemmeno sufficienti per ordinare un'inchiesta le accuse di corruzione compiuta o tentata, quando si riducano ad asserzioni destituite di prova, e siano d'altra parte solennemente smentite da tutti coloro 202 Legge elettorale politica ART. 8B le cui proteste accennano per testimoniare le corruzioni, tanto meno se i firmatari della protesta e testimoni addotti abbiano cattivi precedenti di fronte al Codice penale. E parimente inattendibili saranno le proposte per corruzione quando siano presentate posteriormente alla proclamazione del deputato, ed alcuni fatti dedotti siano indeterminati, altri inverosimili e tutti smentiti da controproteste. — (Cam. dei dep., 8 die. 1876, coli, di San Severino, elez. Pericoli Gr. B. ; — Id., legisl. xii, collegio di Firenzuola d'Arda, elez. Oliva ; — Id., coli, di Formia, elez. Buonomo ; — Id., coli. d'Airola,. elez. Picene, ecc.). 797. Un asserto mercimonio di voti si appalesa poco attendibile e non può fornire fondamento all'annullamento di un'elezione, se è combattuto da considerevoli e notevoli dichiarazioni, si presenta inverosimile, e per di più risulta che là, dove si asserisce avvenuta la corruzione, il candidato eletto abbia avuto un minor numero di voti in confronto del soccombente. — (Cam. dei dep., coli, di Pavia I, elezione Calvi, 20 die. 1886 ; Foro IL, xii, 3, 45). 798. Non può dirsi che siasi in modo assoluto contravvenuto al terzo capoverso dell'art. 90, quando furono pagati cibi e bevande a parecchi elettori, se si tratti solo di somministrazioni di cibo, bevande e vetture, non di somministrazioni di danaro o d'indennità pecuniarie, fornite da terze persone, agli elettori di quelle frazioni di comuni che siano distanti dalla sede della rispettiva sezione elettorale, apparendo che le somministrazioni suddette di cibi, bevande, e vetture, siano usanze di vecchia data in quei luoghi, così per le elezioni politiche come per quelle amministrative. — (Cam. dei dep., coli, di Genova II (Savona), eletto Boselli, ecc., 14 die. 1886). 799. Il legislatore, col limitarsi a punire tutti gli autori degli atti sopraindicati, allo scopo eminentejnente civile di proteggere la sincerità e la moralità delle elezioni, non volle però che il soverchio zelo dei partiti politici e degli amici dei singoli candidati, o più ancoral'azione stessa artificiosa degli avversari, potessero, in forza di quella disposizione di legge, d'indole essenzialmente proibitiva e punitiva, riescire a rendere nulle quelle elezioni che risultino essere, in onta a tali fatti, l'espressione della volontà della maggioranza degli elettori. AKT. 90 Disposizioìti generali e i^enali 20S 800. Non sono illecite le distribuzioni di vino, o di cibarie, che non abbiano carattere di condizione al voto,, poiché ebbero luogo ad elezione conosciuta per festeggiarla,. 0, se ebbero luogo prima, ciò accadde in circostanze che persuadono non essere state fatte a corrompere gli elettori, 0 se avvenne che avendo taluni elettori mangiato in una osteria nel giorno del voto, ed essendosene andati poi senza aver pagato, uno degli eletti indennizzò l'oste, questo anzi è atto che esclude l'idea della corruzione per mezzo di cibarie. Dicasi altrettanto delle somministrazioni di danari, essendosi confuse dai protestanti delle millautazioni con l'effettiva somministrazione di danari, come in altri casi potè credersi prezzo di voto ciò che era ri' munerazione di spese prestate o spese lecite. — (Cam. dei dep., coli, di Alessandria II (Casale), eletti Oddone L.,. Borsarelli, Piccaroli, 11 marzo 1871), 801. Anche quando sia provata lapin sfacciata corruzione, con compra di voti, pagamento di cibi e bevande ed altri mezzi, nondimeno l'elezione è valida (!!!). — (Cam. dei dep., coli, di Venezia II, eletto Papadopoli, 27 aprile 1891). 802. L'elezione è valida quando, esclusa da un cumulo di documenti, tutti autenticati, la corruzione, si dovrebbe entrare nel campo pericoloso delle testimonianze, le quali in materia elettorale e per la vivacità della lotta si riducono solitamente in attestazioni da una parte e denegazioni dall'altra che non possono condurre a risultati concludenti. — (Cam. dei dep., coli, di Alessandria I,. eletti Oddone e Frascara, 11 marzo 1891). 803. I fatti di broglio seguiti in una sezione annullano i risultati di questa, non l'elezione intera, a meno non sieno per essa decisivi. — (Cam. dei dep,, coli, di Catanzaro II, eletto Francica, 5 marzo 1891). 804. È irrilevante l'accusa di corruzione quando, anche detratti i voti della sezione ove si sarebbe esercitata, non ne verrebbe spostamento alla maggioranza. — (Cam. dei dep., collegio di Pavia I , eletti Arnaboldi e Bonacossa, B marzo 1891). 805. Non giova opporre che l'accertamento dfella corruzione rispetto ad una sezione si propaghi anche alle altre, tutte pregiudicandole ed inquinandole con una prc- 204 Legge elettorale politica ART. 8B «unzione contraria, quando in fatto nessuna prova o presunzione di tale estensione ò fornita dagli atti. — (Cam. dei dep., ivi, ivi). 806. Devono ritenersi inattendibili le proteste di corruzione mediante somministrazioni di danaro e gratuite dispense di cibi e bevande e di pressioni che da qualche sindaco od agente municipale si sarebbero esercitate, quando le proteste non risultino rivestite delle forme necessarie a rendere certe e la verità delle firme e la qualità di elettori nei singoli protestanti, tanto più se la massima parte dei fatti sui quali si intende cardinare la duplice accusa si riconoscono enunciati in modo vago e generico tanto da far palese per un verso la industria di dare, con una Attiva estensione, credito e peso a circostanze che in se stesse considerate non ne avrebbero avuto alcuno, e per l'altro lo studio di sottrarle perfino alla possibilità di qualsiasi riscontro. — (Cam. dei dep., coli, di Aquila I, eletto Giorgi, 3 marzo 1891). ART. 91. — (ID. id. art. 91). — Chiunque usi minaccia ad un elettore od alla sua famiglia di notevole danno o della privazione di una utilità per costringerlo a votare in favore di determinata candidatura o ad astenersi dall'esercitare il diritto elettorale, o con notizie da lui conosciute false, con raggiri od artifizi, ovvero con qualunque mezzo illecito atto a diminuire la libertà degli elettori, esercita pressione per costringerli a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dall'esercitare il diritto elettorale, è punito colla pena della multa sino a L. 1000, o nei casi più gravi col carcere sino a sei mesi. Alle pressioni nel nome collettivo di classi di persone, 0 di associazioni, è applicato il massimo della pena. 807. Deve procedersi ad una inchiesta quando le proteste, indicando i testimoni che possono deporre, enunciano fatti di straordinaria pressione esercitati da un ufficio elettorale contro gli elettori, nò l'essere rimasto l'eletto estraneo a AET. 91 Disposizioni generali e penali 205 codeste pressioni è motivo bastevole a rendere inammessìbile la inchiesta. — (Cam. dei dep., 18 dicembre 1870, coli, di Palmi, elez. V. Amaduri). 808. La pressione è esclusa quando le persone, a carico delle quali sarebbe avvenuta, dichiarano che votarono liberamente, e quando la loro dichiarazione apparisce avvalorata da tutti i fatti che precedettero e accompagnarono la votazione. — (Cam. dei dep., 11 febbraio 1871, coli, di Capua, elez. De Sterlich). 809. Le accuse di pressioni non sono attendibili, quando vengano smentite dalle persone stesse contro le quali la pressione sarebbesi esercitata. — (Id., 6 febbraio 1874, coli, di San Vito, elez. Cavalletto). 810. Una lettera anonima con minacce dirette ad un elettore perchè si astenga dal votare, o voti in favore di una determinata candidatura, non è sufficiente motivo dì nullità, quando rimanga un fatto isolato, e le conseguenze sieno limitate ad un solo individuo. — (Cam. dei dep , 25 giugno 1880, coli, di Riccia, elez. Moscatelli). 811. Qualunque protesta per corruzione e pressione è assolutamente inattendibile se i fatti allegati vengano in parte smentiti da altri documenti, e se i firmatari della protesta e i testimoni addotti abbiano cattivi precedenti di fronte al Codice penale. — (Cam. dei dep., 25 giugno 1880, coli, di Atripalda, elez. Trevisani). 812. Perchè l'elezione possa essere annullata per illeciti maneggi, raggiri, o corruzioni occorre che si enumerino fatti speciali e si provi, che nel loro complesso abbiano e possano aver avuto influenza sull'esito della votazione. — (Giunta pari, 22 die. 1880, coli, di Manoppello, elez. Bajocco). 813. Non è ammissibile una protesta contro individui accusati di raggiri indebiti o minaccie, quando i medesimi risultano invece per effetto di controproteste o dichiarazioni di molti elettori persone immuni da ogni colpa, che possa avvalorare le vaghe imputazioni loro apposte. — (Cam. dei dep., 5 febbraio 1877, coli, di Teramo, elezione Costantini), 814. Le parole di sprezzo pronunciate all' indirizzo di un candidato possono per avventura dar luogo a provve- 206 Legge elettorale politica ART. 8B dimenti giudiziari, ma non possono considerarsi come veri c proprii reati di pressione elettorale, e tanto meno potrebbe essere considerato come tale il fatto di voci fatte spargere, che il Parlamento non convaliderebbe l'elezione di quel candidato. — (Cam. dei dep., 2 marzo 1878, coli, di Scansano, elez. De W i t t ; — Id., coli, di Firenze II, eletto Torrigiani, 22 genn. 1883; — Id., coli, di Sondrio, eletto Perelli, 6 marzo 1883). 815. Sebbene alcuni abitanti di una sezione abbiano cercato di turbare l'ordine con atti ostili, grida e fischi, tuttavia sono valide le elezioni quando i fatti stessi avvenuti nella sera antecedente al giorno dell'elezione non potevano da soli invalidare le operazioni elettorali, non offrendo queste vizi di merito o di forma ; quando il tentativo d'impedire il controllo dei voti sia rimasto senza effetto, perchè i verbali non attestano proteste ed impedimenti alla libertà di votare ; e finalmente quando risulti, in pari tempo, che sul luogo le operazioni elettorali poterono 0 dovettero essere controllate per l'esistenza di un comitato elettorale che propugnava la lista contraria a quella che nel luogo medesimo prevalse. - (Tornata 22 febbraio 1883, coli, di Trapani, eletti Saporito e Corico). 816. Non hanno alcuna serietà le pressioni attribuite ai proprietari in genere, perchè non specificate e risolventisi in atti non vietati dalla legge. — (Camera dei dep., coli, di Firenze II, eletto Brunicardi c. Torrigiani). 817. Non è vietato dalla legge di invitare gli elettori ad una riunione per far loro gli elogi di uno dei candidati e dire loro come si debba scrivere il suo nome. — (Camera dei dep., 22 gennaio 1883, coli. II di Firenze, elez. Torrigiani). 818. Non costituisce pressione il fatto che sia stato posto sul tavolo, dove scrivevano gli elettori di alcune sezioni, un cartello contenente il nome dell'eletto. — (Cam. dei dep., coli, di Sondrio, eletto Perelli, 6 marzo 1883). 819. Un manifesto anonimo, a stampa, destinato a porro in mala vista ed in odio presso gli elettori il candidato soccombente, si considera come espediente che non ha neppure l'apparenza di un raggiro capace di sconvolgere e perturbare la coscienza, essendo privo di credibilità e po- ART, 8TJ Disposizioni generali e penali 207 tendo agevolmente smentirsi, nè potendo esercitare alcuna forza coercitiva sugli elettori. — (Ivi). 820. Non ha alcun peso od alcuna autorità, per quanto costituisca 0 possa costituire una mistificazione, la manovra adoperata colla pubblicazione di un manifesto elettorale col quale si tenti di far credere allo smembramento del circondario in caso di riuscita di uno dei candidati, tanto più se tale manovra venne a tempo debito smentita. — (Cam. deidep., 2 dicembre 1886, elez. Calvi; Foro lUxl.^ XII, 3, 45). 821. È lecito distribuire schede nei 'pressi della sala in cui ha luogo la votazione degli elettori, sebbene essendo questa ristretta, molti elettori siano obbligati a restare nelle adiacenze di essa, quando non sia indicata alcuna pressione o minaccia a termini dell'articolo 91 della legge elettorale. — (Cam*, dei dep., coli, di Roma IV (Fresinone), eletti Ellena, Narducci, Balestra, 29 giugno 1886). ART. 92. — (Id. id. art. 92), — I pubblici uffiziali, impiegati, agenti o incaricati di una pubblica amministrazione, 1 quali abusando delle loro funzioni direttamente, 0 col mezzo di istruzioni date alle persone da loro dipendenti in via gerarchica, si adoperano a vincolare i suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate candidature, e ad indurli all'astensione, sono puniti con multa di L. 500 a 2000, o secondo la gravità delle circostanze, col carcere da tre mesi ad un anno. La predetta multa o il carcere si applicano ai ministri di un culto, che si adoperano a vincolare i voti degli elettori a favore, od in pregiudizio di determiminate candidature, o ad indurli all'astensione, con allocuzioni o discorsi in luoghi destinati al culto, o in riunioni di carattere religioso, o con promesse o minacce spirituali, 0 colle istruzioni sopra indicate. 822. Si devono considerare come ufficiali pubblici non solamente gli impiegati dolio Stato della provincia o dei comuni, ma anche quelli di qualunque stabilimento, la cui 208 Legge elettorale politica ART. 8B amministrazione è soggetta alla tutela o alla vigilanza del Groverno, della provincia o del comune, e in genere qualunque persona incaricata di un pubblico servizio. 823. Il Governo può proclamare comunque i suoi principii, ma non deve combattere i suoi avversari per mezzo di agenti od impiegati da lui dipendenti. — (Camera dei dep., 11 dicembre 1869, coli, di Crema, elez. Griffini). 824. L'avere l'autorità politica raccomandato ai sindaci un candidato non costituisce pressione, nè uso d'influenza illegittima. — (Cam. dei dep., 22 dicembre 1870, coli, di 3Ianoppello, elez. Lanciano). 8 2 5 . Quando la protesta specifica alcuni fatti di pressione per parte dell'autorità politica, e indica i nomi dei testimoni che possono deporne, deve farsi luogo ad una inchiesta, ove i fatti sieno di natura tale, se provati, da ingenerare gravi dubbi sulla spontaneaità e libertà del voto. — (Cam. dei dep., 22 dicembre 1870, coli, di Castroreale, elezione Pettini). 8 2 6 . Non sono attendibili le proteste di pressione governativa, quando i reclamanti non ne forniscano alcuna prova, e si limitano ad affermazioni generiche. — (Cam. dei dep., Legislat. XII, collegio di Albano, elezione Lenzi ; — Id., coli, di elusone, elez. Gregorini). 827. Non costituisce un atto di pressione governativa una semplice raccomandazione in favore di uno dei candidati che si portano in un dato collegio. — (Cam. dei dep., Legislatura XII, coli, di Ceva, elez. Massa). 828. L'avere il prefetto raccomandato ai sindaci un candidato non costituisce pessione, nè uso d'influenza illegittima, e neppure può dirsi che siasi illecitamente ingerito nell'elezione il prefetto coll'avere trasmesso all'ufficio priacipale la fede di morte degli elettori defunti. — (Cam. dei dep., 22 die. 1870, coli, di Manoppello, elez. Lanciano). 8 2 9 . Non è ammessibile una protesta per pressioni della Prefettura per avere inviato alcuni impiegati in qualche comune del collegio, quando questi siano stati incaricati di uffici puramente amministrativi, nè sia in alcun modo provato che usassero d'illeciti maneggi a scopi elettorali. — (Camera dei deput., 5 febbraio 1877, coli, di Teramo, elez. Costantini). ART, 8TJ Disposizioni generali e penali 209 830. L'invito fatto dal sindaco per la firma di un proclama elettorale o la distribuzione per mezzo d'inservienti comunali di bollettini a stampa, non sono fatti che costituiscano pressione tale da viziare l'elezione. — ( Cam. dei dep., 10 marzo 1876, coli, di Fossano, elez. Sorelli G. B.). 831. Non è causa di nullità dell'elezione il fatto, clic taluni elettori convenuti nella casa di un sindaco del collegio siano stati richiamati per udire dal loro ex-deputato le idee che avrebbero informato il suo programma. — (Cam. dei dep., 15 dicembre 1876, coli, di Barge, elez. Plebano). 832. Il sindaco può convitare alcuni elettori, essendo egli libero di manifestare agli amici e correligionari politici le proprie idee, le proprie impressioni verso di uno piuttostochè verso di xin altro candidato, specialmente quando non si conosca precedentemente lo scopo del banchetto. — (Cam. dei dep., 15 dicembre 1875, coli, di Cagli, elezione Mattei). 833. Non è causa di nullità dell'elezione l'allegata pressione governativa, se non fu indicato un solo fatto dal quale risultassero minacce o promesse capaci di coartare la volontà degli elettori. — (Cam. dei dep., coli, di Ancona, elez. Bonacci; Foro ital., xiii, 3-48). 834. L'ingerenza dell'autorità municipale potrebbe essere un fatto così grave da motivare un'inchiesta, soloquando vi sia un addentellato da cui si possa indurre che l'autorità stessa ha imposto agli elettori il nome del candidato eletto. — (Cam. dei deput., 6 marzo 1883, coli, di Sondrio, elez. Perelli). 835. È poco corretto e censurabile l'atto del sindaco di un circondario, il quale con circolare invita i sindaci del circondario stesso ad u^a adunanza all'oggetto di promuovere il maggior concorso possibile di elettori ai comizi per la nomina dei deputati al Parlamento e per affermare così l'importanza elettorale del circondario in faccia al Governo ed al rimanente del collegio ; tuttavia l'atto stesso non può considerarsi come tale da infirmare l'elezione, se la radunanza tenutasi in seguito alla detta circolare non ha esercitato una efficace pressione sul corpo elettorale, tale da influire artificiosamente sul risultato delle elezioni. — 14 — HR'v'NIAT.TI, Codice elettorali;. 210 t^c-gO'^ elettorale politica ART. 81-9 (Cam, dei dep., 14 dicembre 1882, eletti Boseili, Eolandi, De Mari, Capoduro; Foro ital., xri, 3, 48). 8 3 6 . Non può essere considerato come atto di pressione il fatto che ad uno dei candidati, generale nell'esercito, siansi presentati, quando accedeva al capoluogo, i reali carabinieri, essendoché i regolamenti di quell'arma prescrivono che i carabinieri devono presentarsi ad ogni superiore che abbia il grado di maggiore o tenente generale, il quale si trovi pure di passaggio pel luogo della loro residenza ; tanto più se risulta che il candidato non fa accompagnato dall'uno all'altro luogo dai carabinieri, e che il fatto della presentazione di questi non ha prodotto alcun effetto sull'animo degli elettori. — (Ivi). 8 3 7 . Non costituisce pressione la firma apposta da alcuni sindaci al manifesto che raccomanda una candidatura 0 la minaccia di smembramento di un circondario fatta da chi non ha alcuna autorità per recarla ad effetto. — (Cam. dei dep., coli, di Pavia I, eletto Calvi, 20 dicembre 1886 ; — Id., coli, di Novara III, eletti Lucca, ecc., 17 gennaio 1883). 8 3 8 . Per quanto sia desiderabile che le autorità locali di alcuni comuni non si atteggino a parte attiva nella lotta e quand'anche non usino della loro posizione ufficiale, siccome questa può indirettamente contribuire ad esercitare im'influenza, si astengono, e mantengono in tutto quel prestigio di imparzialità, necessaria dote di chi è investito d'una pubblica funzione, tuttavia le ingerenze delle autorità municipali non bastano mai ad infirmare una elezione. — (Cam. dei dep., coli, di Roma III (Viterbo), eletto Zeppa, 7 maggio 1887). 8 3 9 . Esercita un diritto incontestabile il cittadino, il quale, anche nella sua qualità di deputato al Parlamento, chiama in sua casa sindaco, giunta, ed altre persone autorevoli, e ad esse e con pubblici discorsi e con ogni altro mezzo non vietato dalla legge raccomanda un candidato. — (Cam. dei dep., coli, di Napoli IV (Castellammare), eletto Zainy, 4 febbr. 1887). 8 4 0 . L'elezione ò nulla quando dai fatti risulta dimostrata una indebita ingerenza dell'autorità estesa a quasi tutto il collegio. — (Collegio di Salerno III, eletti Maz- ART. {)Ì3, Y4 Disposizioni (jenarali e penali 211 ziotti, ecc., 20 giugno 1871, — Contro: Cam. dei dep,, coli, di Salerno III, eletti Mazziotti, ecc., 29 giugno 1891). ART. 93. — (Id. id. art. 93). — Chiunque con violenze, 0 vie di fatto, o con tumulti, attruppamenti, invasioni nei locali destinati ad operazioni elettorali, clamori sediziosi, con oltraggi ai membri dell'uffizio nell'atto dell'elezione, ovvero rovesciando, sottraendo l'urna elettorale, colla disj)ersione delle schede, o con altri mezzi egualmente efficaci, impedisce il libero esercizio dei diritti elettorali, o turba la libertà del voto, è punito col carcere da sei mesi a due anni, e con una multa estensibile a lire 5000. ART. 94. — (Id. id. art. 94). — Chiunque senza diritto s'introduce durante le operazioni elettorali nel luogo della adunanza, è punito con multa estensibile a lire 200, e col doppio di questa multa chi s'introduce armato nella sala elettorale ancorché sia elettore o membro dell'uffizio. Colla stessa pena della multa estensibile sino a lire 200 è punito chi, nella sala dove si fa l'elezione, con segni palesi di approvazione o disapprovazione, od altrimenti, cagiona disordine, se richiamato all'ordine dal presidente non obbedisce. 841. Chi senza essere elettore s'introduce nella sala iu cui hanno luogo le operazioni elettorali può soggiacere a pena, sebbene consti che non ha agito con dolo, perchè trattasi di infrazione all'art. 75 della logge 17 die. 1860 (identico nella sostanza all'art. 94), perchè l'articolo, vietando l'ingresso nella sala elettorale a chiunq[ue manchi del titolo di elettore del collegio, ha uno scopo evidentemente preventivo, poiché intende ad impedire che la presenza di persone estranee nell'assemblea dia luogo a brogli od intrighi che potessero iu qualunque modo compromettere l'indipendenza o la sincerità del voto. — (Cass. di Eoma, 6 aprile 1881 ; Foro IL, vi, 2, 288). 842. Devono essere inviati gli atti dell'elezione all'autorità giudiziaria quando risulti che in una sezione a 212 L<}go<i elettorale 2^~>iitica ART. 95,95 nell'assemblea dei presidenti, le intimidazioni, le grida tumultuose, gli insalti si prolungarono per molto tempo, od il presidente, lungi dal far cessare lo scandalo, lo mantiene, lo rianima, lo riaccende. — (Cam. dei dep., coli, di Genova II (Savona), olez. Boselli, 14 die. 1886). ART. 95. — (Id.id. art. 95). — Chiunque, trovandosi privato 0 sospeso dall'esercizio del diritto di elettore 0 assumendo il nome altrui, si presenta a dare il voto in una sezione elettorale, ovvero chi dà il voto in più sezioni elettorali, è punito col carcere estensibile ad ini anno e con multa estensibile a lire 1000. Chi nel corso delle operazioni elettorali, e prima della chiusura definitiva del verbale, è sorpreso in atto di sottrarre, aggiungere o sostituire schede, o di alterarne il contenuto, o di leggere fraudolentemente nomi diversi da quelli che vi sono scritti, od incaricato di scrivere il voto per un elettore che non può farlo da sè, vi scrive un nome diverso da quello indicatogli, od in qualsiasi altro modo falsillca i risultati della votazione, è punito col carcere da sei mesi a due anni, e con multa da lire 500 a 2000. Se il colpevole fa parte dell'uffizio elettorale, la pena è elevata al doppio. 843. Non commette contravvenzione all'art. 95 della legge elettorale politica 22 genn. 1882 l'elettore che, essendo inscritto nelle liste, voti, tuttoché fosse decaduto dal diritto per precedente condanna e fosse consapevole del ricorso presentato contro la sua indebita inscrizione. — (Cass. Koma, 9 maggio 1887, Fortunato; Foro Hai., xiii, 2, 335). 844. Non è punibile giusta l'art. 95 della legge elettorale politica chi vota essendo inscritto nelle liste elettorali e chiamato all'esercizio del voto, non ostante che per reato commesso ne sia dalla legge escluso. — (Corte di cass. di Eoma, 9 maggio 1887, P. M, c. Fortunato). AKT. 96. — (Id. id. art. 96). — Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, ammette scientemente a ART, 8TJ Disposizioni generali e penali 213 votare chi non ne ha il diritto, o ricusa di ammettere chi lo ha, è pnnito col carcere estensibile ad \m anno, e con multa estensibile a lire 1000. Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, con atti od omissioni contrarie alla legge dolosamente rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, 0 cagiona la nullità dell'elezione, o ne muta il risultato, 0 dolosamente si astiene dalla proclamazione dell'esito della votazione o della trasmissione dei verbali all'autorità competente, è punito col carcere estensibile a 2 anni e con multa estensibile a L. 2000. 11 segretario dell'ufficio elettorale che rifiuta di iscrivere nel processo verbale proteste o reclami di elettori è punito col carcere estensibile a sei mesi e con multa estensibile a lire 1000. 845. In caso di broglio si considerano come nulli solo i voti di quella seziono nella quale il broglio si è verificato; un sistema diverso farebbe ricadere la pena del broglio su coloro che liberamente esercitarono il supremo dei diritti garentito dallo leggi ai cittadini e si tradurrebbe in una colpevole compiacenza verso i pochi autori del broglio, i quali, edotti che un broglio può far distruggere il risultato di una intera elezione, o può con una elezione parziale rendere gli autori di esso arbitri della elezione medesima, si sbizzarrirebbero nel consumarlo con maggiore ardimento. (Cam. dei dep., coli, di Catanzaro II (Monteleone), eletti Squitti, ecc., 24 febbr. 1891). 846. E grave cagione di sospetto il fatto che in un comune, dove erasi costituito un comitato elettorale, che aveva pubblicato un manifesto con oltre 100 firme a favore di una candidatura, questa non abbia avuto poi neppure un voto (1). — (Cam. dei dep., coli. II di Siracusa, eletto Caruso, 20 nov. 1871). ()) la un comune bea 119 elettori l'acconiandavano Nicastro, mentre si ebbero 1418 volanti e tutti per Caruso. A tutti questi inconvenienli metle rimedio la conservazione delle scliede, perchè in questi casi e in altri anche meno dul)bi, la giunta delle elezioni potrà richiamare le schede della sezione sospetta. 214 Le{ig': eluttorale politica ART. 96 - 8 4 7 . Commette eccesso di potere l'ufficio che non ammette a votare gli elettori pei quali la lista non contenesse l'enunciazione di tutti i requisiti voluti dagli articoli 17 e 22 della legge, essendo il suo potere limitato a constatare di caso in caso l'identità dell'elettore inscritto nella lista. — (Cam. dei dep., coli, di Siracusa I, eletti Maurigi, ecc., 3 die. 1891). 848. Sono inattendibili le deliberazioni degli uffici motivate in modo vago e generico e cumulativamente per masse di 40, 50, 60 e più schede per volta, tacciate tutte insieme e ad un tempo di illeggibilità, di segni di riconoscimento, di insufficienti indicazioni, specie se risulti dai verbali che i rappresentanti della minoranza con grande insistenza domandarono che si indicassero i pretesi segni di riconoscimento, o si giustificassero le possibilità degli equivoci di persona pel modo col quale erano espressi i voti, senza ottenere soddisfazione di sorta. — (Cam. dei dep., coli, di Siracusa J, eletti Maurigi, ecc., 3 die. 1891). 849. È cagione di nullità del voto di una sezione il fatto che sia arbitrariamente negato dai componenti il seggio il diritto di voto a più elettori tutti inscritti nella lista, aventi tutti i requisiti di legge e tutti regolarmente identificati da coloro che erano presenti all'adunanza. — (Cam. dei dep., coli, di Siracusa II, eletto Caruso, 20 novembre 1891). 850. Sono indizi non dubbi di manipolazione e di broglio il fatto che in un comune i votanti furono in numero eguale e persino supcriore agli inscritti e tutti a favore di un candidato (1). — (Cam. dei dep., coli, di Catanzaro II (Monteleone), eletti Squitti, ecc., 24 febbr. 1891). 851. L'elezione ò nulla quando v'ha legittimo sospetto, avvalorato dal raffronto tra gli elettori, i votanti e i voti conseguiti dai candidati, che i verbali siano stati riempiti prima della votazione o accomodati dopo, senza darsi alcun pensiero dei risultati. — (Cara, dei dep., coli. Catania II (Acireale), eletti Nicolosi, ecc., 1 giugno 1891). 8 5 2 . È motivo di annullamento la violenza con cui in (1) Erano inscrìiti 1445, tra i quali 358 cancellati con sentenza cFappello, 8 detenuti, 2t morti, 5 emigrati e si e])l,)ero 1447 voti !! ART, 8TJ Disposizioni generali e penali 215 un comune dove hanno voti solo i candidati d'un partito si sia impedito ad elettori d'altri comuni del collegio qualsiasi sorveglianza. — (Coli, di Siracusa I, el. Maurigi, ecc., 3 die. 1891 (1). ART. 97. — (ID. id. art. 97). — Qualunque elettore può promuovere l'azione penale, costituendosi parte civile, pei reati contemplati nel presente titolo. Le autorità giudiziarie procedono alla istruzione del processo e raccolgono le prove, ma in caso di elezione non può farsi luogo al giudizio sino a che la Camera elettiva non abbia emesso su di essa le sue deliberazioni. L'azione penale si prescrive fra mesi sei dalla data del verbale ultimo dell'elezione, o dall'ultimo atto del processo. Dall'arrivo degli atti della Camera, o durante l'inchiesta che essa ordini, sino alla definitiva deliberazione della Camera stessa sulla elezione, la prescrizione rimane sospesa. Ordinata un'inchiesta dalla Camera, la commissione ha diritto di far citare i testimoni, concedendo loro, se occorra, una indennità. Ai testimoni delle inchieste ordinate dalla Camera sono applicabili le disposizioni del Codice penale sulla falsa testimonianza, sulla occultazione della verità e sul rifiuto di deporre in materia civile ; salvo le maggiori pene secondo il codice stesso, cadendo la falsa testimonianza, 0 l'occultazione della verità od il rifiuto, su materia punibile. Ai pubblici ufficiali imputati di taluno dei reati contemplati nella presente legge non sono applicabili le disposizioni degli articoli 8 e 110 della legge 20 marzo (1) Ad onta deUa presenza di 25 carabinieri e sebbene fossero pronti 200 u o m i n i di truppa da s b a r c o s u U ' ^ ' i t a , gli elettori di Siracusa recatisi ad Auj?usta dovettero f u g g i r e . E su 1752 votanti, i tre candidati del luogo ebbero 1752, 1707, 1587 voti e gli inscritti e r a n o 18G8, dei quali 2i morti, 34 in m a r e ' . ! 216 Legge elettorale polilica ART. 91 a 18(35, allegato A , sull'amministrazione comunale e provinciale (leggi 8 e 139 della legge comunale e provinciale, testo unico 10 febbraio 1889, n. 5921, serie 3"). 853. Ogni cittadino ha facoltà di esercitare l'azione popolare elettorale, tanto che egli sia, o che non sia elettore. — (Messina, 25 gennaio 1884, Giardino c. Commiss. prov. di Siracusa; Ann.^ xviii, 3, 287). 854. L'ordinanza della Camera di consiglio del tribunale, che, escludendo il reato di falso, dichiara non farsi luogo a procedimento penale per inesistenza di reato a carico dei componenti il seggio di una sezione, non produce effetti in rapporto ai terzi. 855. L'esistenza di querela avanti l'autorità giudiziaria ]ion toglie il diritto alla Camera di pronunciarsi, essendo al suo giudizio subordinato il procedimento giudiziale. — (Cam. dei dep., 5 marzo 1891, coli. IV di Napoli, elezione Sorrentino, De Martino e Zainy). 856. Quando risultano da una inchiesta reati elettorali, sebbene siasi già iniziato un procedimento giudiziario, la Camera deve trasmettere gli atti dell' elezione medesima alla autorità giudiziaria, e colla sua autorevole deliberazione inculcare affinchè una sagace istruzione venga compilata, la quale riconosca e raggiunga i colpevoli, affinchè un giudizio ed una pena esemplare valgano a severo ammonimento per l'avvenire ed a far comprendere a tutti che la libertà del voto e la lealtà nelle operazioni elettorali sono la base delle libere istituzioni. — (Cam. dei dep., coli, di Catanzaro II (Monteleone), eletti Squitti, ecc., 24 febbraio 1891). 857. Il procedimento giudiziale è subordinato sempre al giudizio della Camera. — (Cam. dei dep., coli, di Napoli IV (Castellammare), eletti Sorrentino, ecc., 4 marzo 1891). 858. I prefetti, i sotto-prefetti e coloro che ne fanno le veci, al pari dei sindaci, possono essere chiamati a render conto delle loro funzioni in materia elettorale anche senza il consenso della superiore autorità c senza autorizzazione del Re, previo parere del consiglio di Stato. — ( Legge com. e prov., 10 febbr. 1889, art. 8, pag. 139). ART. 97 a. — (Art. GO Statuto fondamentale del ART. 97 a l)isposizioni generali e penati 217 Regno). — Ognuna delle due Camere è sola competente a giudicare dei titoli di ammissione dei proprii membri. 859. Si deve procedere ad una inchiesta cLuando si adducono fatti specifici e determinati di corruzione, producendo documenti e prove, e questi fatti sono tali da far ritenere, che se veri, avrebbero prodotto un perturbamento nella coscienza degli elettori. — (Giunta parlam., legisi. XII, coli, di Pietrasanta, elez. Toscanelli ; collegio di Levanto, el. Farina); 860. Si deve procedere ad una inchiesta quando le proteste adducono fatti di pretesa corruzione e d'illegittima pressione esercitata da autorità municipali, con designazione di luoghi e di persone. — (Id., id., coli, di San Casciano, elez. Degli Alessandri). 861. Si deve procedere ad una inchiesta quando vi c fondato richiamo di brogli elettorali. — (Id., id., coli, di Zogno, elez. Agliardi). 862. Si deve procedere ad una inchiesta quando risulti essere state commesse gravi irregolarità nelle schede, praticati segni e marche particolari, ed essersi l'ufiìcio elettorale rifiutato ad inserire nel verbale alcune schede contestate. — (Cam. dei dep., legisl. X, coli, di San Nicandro, elez. Zaccagnino). 863. Si deve procedere ad una inchiesta quando vi hanno indicazioni di tentativi di corruzione, che sebbene contraddette dalla parte avversa, pure non lasciano l'animo tranquillo sul modo con cui procedette l'elezione e sui mezzi adoperati a propugnare la candidatura dell'eletto. — (Id., 11 dicembre 1876, collegio di Pordenone, elezione N. Papadopoli). 864. La Camera ha facoltà di decidere su tutte le contestazioni sorte nelle sezioni, attribuire le schede annesse al verbale, richiamare e modificare di conformità i risultati dello scrutinio. — (Cam. dei dep,, coli, di Crema, eletto Griffini, 11 dicembre 1869). 865. La Camera può proclamare il deputato ove l'ufficio definitivo se ne sia astenuto, essendo giudice assoluto delle operazioni e delle deliberazioni degli uffizi. 218 t^c-gO'^ elettorale politica ART. 81-9 866. La Camera può annullare la proclamazione definitiva dell'ufficio principale, e sostituire al deputato proclamato, che non ha ottenuta la maggioranza, il non proclamato che l'ha ottenuta. 867. La Camera, approvando un'elezione, siccome valida, emette una decisione la quale è irrevocabile, e per l'eletto e per la Camera stessa, pronunciando essa in fatto di elezioni come magistrato supremo ; quindi non potrebbe disdire una risoluzione già approvata, nè ritornare in alcun modo su di essa, avendo l'eletto acquistato, in forza di quella sua decisione, un diritto ch'essa deve rispettare. — (15 dicembre, 1848, coli, d'Ivrea, elez, Perrone, ecc.). 8 6 8 . Il giudizio della Camera sulle elezioni è inappellabile ed irretrattabile, sia che essa giudichi come giuri nelle questioni di fatto delle operazioni elettorali, sia come magistrato nelle questioni che riguardano le condizioni di ineleggibilità, a seconda dell'art. 60 dello Statuto ed 81 della legge elettorale politica. — (Cam. dei dep., coli, di Caserta I, elez. Novelli, petizione Montagna, 30 maggio 1887 ; — Id., collegio di Catania, eletto Carnazza S., 28 marzo 1864; — I d . , coli, di Ivrea, elezione Perrone di San Martino, 5 dicembre 1848). 869. La Camera, procedendo alla verifica delie elezioni, non esercita una funzione legislativa, ma una funzione giudiziaria, e quindi entro i limiti che ne circoscrivono la sfera d'azione e sono imposti dal rispetto dovuto alle altre giurisdizioni se ed in quanto abbiano statuito nell'orbita della rispettiva competenza (1). — (Camera dei dep., coli, di Livorno, elez. Maurocordato, 3 marzo 1891). 870. Sebbene dopo la proclamazione di un cittadino a deputato, fatta alla Camera, vengano constatati errori di fatto, dessa non può ritornare sulle sue deliberazioni, come lo potrebbe se si trattasse di errori di calcolo. — (Cara, dei dep., 1° giugno 1887, coli, di Caserta I ; Foro it., XII, 3, 71). 871. Se la Camera dei deputati ha convalidato una elezione, non può ritornare sul suo operato, solo perchè nella (1) S'impone quindi anche alla Camera l'autcrità della cosa giudicata. Coli, di Bologna IH, eletto I.oiip, 12 marzo 1808. AET. 976-1, 976-3 Bispos. gen. e penali 219. motivazione dell'ordinanza siasi ritenuto doversi dare al candidato, rimasto escluso, i voti attribuiti per errore ad' un terzo. — (Ivi). 872. La Camera può tornare sulla sua deliberazione quando sia incorsa in un evidente errore di computo dei voti, dal quale sia derivata una diversa proclamazione, - (Cam. dei dep., coli, di Venasca, eletti Teccliio c. Giolitti, 13-14 gennaio 1858; — Id., coli, di Milazzo, eletto Ber-tini, 29 marzo 1861). 873. La Camera può ritornare su di una deliberazione presa in materia elettorale, ne' casi d'incompatibilità, e per questo l'onorevole presidente della Camera suole accompagnare ogni convalidazione di elezione con la nota riserva di : salvo i casi di incompatibilità preesistenti e non conosciuti al momento della proclamazione. — (Camera dei dep., coli, di Caserta I, elez. Novelli, petizione Montagna, 30 maggio 1887). ART. 97 h-l. — (Art. 12 del Regolamento della Camera, in parte). — Il presidente della Camera nella seduta successiva a quella della sua nomina annunzia alla Camera i nomi... di venti deputati da lui scelti a costituire la giunta delle elezioni. ART. 97 />2. — (Art. 19 del Regolamento della Camera). — I deputati scelti dal presidente a costituirela giunta delle elezioni.... non potranno rifiutare. ART. 97 /.-3. — (Id. art. 20). — Perchè un'elezione venga annullata per vizio delle operazioni elettorali bisogna che sia presentata protesta alla Camera, e chesia pronunciato su di questa giudizio favorevole. 874. Le asserzioni vaghe e generiche contenute in una protesta non possono infirmare i verbali, ai quali deve darsi fede sino a prova contraria. — (Cam. dei dep., 25 novembre 1872, coli, di Patti, elez, Ceraolo-Garofolo). 876. Sono inattendibili le proteste quando i fatti esposti, anco se fossero provati, non avrebbero influenza definitiva sui risultati del voto. — (Id., 11 dicembre 1869, coli, di Crema, elez. Griffini), 876. Nonostante le contrastate irregolarità delle epe- 220 Legge elettorale politica ART. 72, 73 razioni elettorali, non si può annullare l'elezione quando anche detratti 1 voti delle sezioni inquinate resterebbe pur sempre una notevole maggioranza a favore dei proclamati. — (Cam. dei dep., coli, di Napoli IV, eletti Sorrentino, De Martino e Zainy, 5 marzo 1891). 877. Non si può pronunziare la nullità quando l'istanza muova da quel partito che avrebbe precisamente dato causa alle nullità stesse. — (Cam. dei dep., coli, di Napoli IV, eletti Sorrentino, De Martino e Zainy, 5 marzo 1891). 878. Quando l'annullamento parziale non sposta il risultato finale dell'elezione, questa rimane sempre valida pel noto adagio utile per inutile non vitiatur, e per l'altro ovvio principio che la maggioranza non può soffrir danno dall'errore involontario o volontario, e non di rado anche doloso, di una o più frazioni del corpo elettorale. 879. La dichiarazione degli elettori di un comune, se anche in numero tale da mutare il risultato dell'elezione, di non aver potuto recarsi a votare per cause climatiche, non vale ad annullare l'elezione quando effettivamente uno o più elettori di quel comune hanno votato e si ha la prova che non furono interrotte le comunicazioni. — (Camera dei dep., coli, di Caltanissetta, eletto Minolfi c. Testasecca, 14 dicembre 1889). 880. Quando si deve annullare la votazione di una sezione, non occorre fare l'ipotesi che tutti gli inscritti abbiano votato pel candidato soccombente. Si deve ritenere come la votazione non sia avvenuta ,c sottrarsi semplicemente in ciascun candidato i voti in essa conseguiti. — (Cam. dei dep., coli, di Udine, 21 dicembre 1882; — Id., coli, di Eoma II (Velletri), eletto Piacentini, 24 maggio 1885 ; — Id._, coli, di Rovigo, 3 febbr. 1888, eletto Cavalli ; — Id., coli, di Eoma IV, 25 giugno 1886; — Id., coli, di Caserta I, 29 giugno 1886, eletto Novelli; — Id., coli, di Cosenza II, 12 marzo 1887). 881. Qualunque fatto intervenuto in una sezione, per quanto grave, non annulla l'elezione se il voto di quella, supponendo che tutti gli elettori inscritti avessero votato pel candidato soccombente, non muta il risultato (1). (1) stimo inutile notare i casi innumerevoli dai quali risulta tale costante risoluzione. ART, 97 6-4 Disposizioni generali e penali 221 882. Quando gli elettori di una sezione non votano per cause indipendenti dalla loro volontà, ed il voto degli elettori che la compongono potrebbe alterare il risultato, non si fa luogo a votazione segreta di questa sezione,, ma deve essere annullata l'intera elezione. — (fJam. dei dep., coli, di Napoli I, eletto Turi, ecc., 12 maggio 1891 ; — Id., 2 febbraio 1885, coli. II di Sassari; — Id., coli, di Castelnuovo di Garfagnana, 19 gennaio 1871) (1). ART. 97 I-4. — (Id. art. 21). — Le proteste elettorali debbono esser firmate o da cittadini del collegio, 0 da candidati che vi ottennero voti ; le firme dovranno esser legalizzate dal sindaco del comune dove i firmati' hanno domicilio, o del comune dove avvenne l'elezione. 883. La giunta non può tener conto dei telegrammi contenenti proteste clie le siano indirizzate, perchè le proteste ed i reclami debbono essere sottoscritti da elettori, e le firme autenticate da un pubblico notaio o dal sindaco, ciò che non si verifica nei telegrammi ; le protesto devono giungere nel periodo anteriore alla pubblicazione degli atti relativi all'elezione che la giunta fa nell'adunanza pubblica. — (Cam. dei dep., iegisl. XIII, coli, di Iglesias, elez. Castoldi). 884. Le proteste, q^uando non sono legalizzate dalla firma del sindaco del comune o da quella di qualche notaio del luogo, non fanno alcuna fede, a meno che un deputato assuma la responsabilità delle firme apposte o di quanto in esse proteste si contiene. — (Cam. dei dep., 1867, coli, di Amalfi, elez. Acton). 885. Ai termini dell'art. 13 del regolamento della Camera non può attendersi una protesta che non sia unita (1) La giurisprudenza della Camera su questo argomento ha •sempre distinto l'astensione volontaria dalla necessaria: se l'astensione era volontaria non lia concesso a g l i elettori astenuti diritto d ' i m p u g n a r e le operazioni elettorali; se era necessaria come per causa di temporali, impedimento di passare un liume, mancanza di costituzione deWufficio, difetto di liste, h a ammesso il reclamo, purché il numero degli elettori che fossero stati impediti di dare il voto avesse potuto avere influenza suli'elezione. — PCCCIONI, Giurispr. delle elez. prov., p . 120. 222 Legijc eleltorale politica ART. 97 6-4 al verbale, o le cui firme non siano autenticate. — (Ivi, 17 dicembre 1870, coli, di Savona, elez. Boselli). 8 8 6 . ' P e r quanto la protesta non sia autenticata, tuttavia la Camera può assumerne cognizione, ove per altri mezzi desunti dagli atti stessi dell'elezione si possa convincere che fra i protestanti taluni erano elettori. — (Ivi, 17 maggio 1870, coli, di Termini Imerese, el. Ugdulena). 8 8 7 . Quando gli elettori non hanno nei verbali fatto registrare alcuna protesta intorno alle schede, non è attendibile il reclamo che posteriormente alle elezioni essi presentano alla Camera. — (Ivi, 26 novembre 1876, coli, di San Nicandro Garganico, elez. Zaccagnino). 8 8 8 . Non offrono alcuna attendibilità, sebbene autenticate dal vice-pretore del mandamento, le firme apposte ad una protesta contro l'avvenuta elezione da cittadini che non siano elettori politici, oppure quelle appartenenti a chi, d'altronde cieco, fu cacciato per violenze da un pio istituto di ricovero, od a chi è notoriamente conosciuto come un abituale agitatore elettorale che aveva corso il -collegio in cerca di voti a favore di altro candidato. — (Cam. dei dep., 22 gennaio 1883, coli. I di Pavia, elezione D'Adda, Cavallini). 8 8 9 . Le accuse, per quanto gravi, contro una elezione non la viziano, se nessuna prova è addotta, e confermata. — (Catania II, elez. 23 maggio 1886, 29 giugno 1886 ; Cam. dei dep., legisl. XVI, sess. i ; Doc. xxi, p. 10). 890. Sono causa di nullità delle elezioni le offerte di danaro e di vantaggi a chi votasse per l'una e per l'altra lista di candidati ; le schede portanti un nome di più, quale segno di accertamento di promesso voto ; le minaccie e le pressioni avvenute in qualche sezione; l'ammissione di elettori in soverchia proporzione a farsi scrivere le schede da altri, anche malgrado serie opposizioni ; il cambiamento, quantunque reso dall'altrui vigilanza innocuo, per opera di un partito, dei timbri destinati a bollare le schede, e ciò all'insaputa del sindaco; la sparizione del verbale dell'elezione di una sezione ; i tumulti, le ingiurie, le violenze ai presidenti di sezioni che portavano i voti all'assemblea plenaria della prima sezione. — (Cam. dei -dep., 20 gennaio 1887, Tommassi; Foro iL, xii, 3, 46). ART. 97 b-i Disposizioni gen-irali e psnali 223 891. Tutto questo complesso di vizi è poi tale da coU pire di nullità la elezione di tutti i candidati del collegio, quantunque i candidati medesimi non abbiano partecipato ai mezzi illeciti con cui i voti si ottennero, avvegnaché ciò non toglie che i verdetti delle urne derivino da fonte impura, e che per conseguenza, in omaggio alla legge, alla giustizia, alla moralità, quei verdetti debbano essere condannati. — (Ivi). 8 9 2 . Le firme dei sottoscrittori delle proteste devono essere legalizzate dal sindaco del comune di loro domicilio; la legalizzazione di un usciere o di un notaio potrebbe supplire solo quando sia accertata nei reclamanti la qualità di cittadini elettori, — (Cam. dei dep., coli, di Napoli IV (Castellammare), eletti Sorrentino, e c c , 4 marzo 1871). 8 9 3 . Non sono attendibili le proteste coatro corruzioni quando, oltre ad essere mancanti delle formalità prescritte dal regolamento, sono pure in gran parte prive di sottoscrizione, e d'altronde i fatti esposti essendo indeterminati e d'indole generale, non possono costituire un principio di prova da far ammettere un'istruzione per completarla. — (Cam. dei dep., coli, di Foggia I, eletti Pavoncelli, Salandra, Maury, 29 gennaio 1891). 894. Le proteste fatte per ottenere l'annullamento di una elezione non sono attendibili quando l'autentica delle firme apposte non è conforme alle prescrizioni dell'articolo 21 del regolamento della Camera dei deputati, e quindi manca la prova della capacità elettorale dei sottoscrittori, la quale non può essere attestata da un notaio. — (Camera dei dep., coli, di Grosseto, eletto Bacchia, 25 febbraio 1891). 895. Se in seguito a gravi tumulti non può aver luogo la votazione in una sezione e gli elettori abbandonano volontariamente l'esercizio del loro diritto, il fatto non dà luogo di per sè nè alla votazione supplettiva della sezione, nè all'aunullamento dell'elezione. — (Cam. dei dep., coli, di Catanzaro II (Monteleone), eletti Squitti, ecc., 24 febbraio 1891). 898. Non giova a salvare l'elezione dall'annullamento il fatto che il candidato sia stato estraneo agli illeciti 224 Legge elettorale politica ART. 72, 73 i^aneggi. Ciò salva la sua rispettabilità e responsabilità, non la elezione, che va guardata e giudicata di per sè, prescindendo da qualsiasi criterio estrinseco. — (Camera dei dep., coli, di Roma IH (Viterbo), 14 dicembre 1886). 897. Il semplice visto apposto dall'autorità municipale ad una protesta contro una elezione s'intende esprimere concettosamente la regolare legalizzazione delle firme, quale è richiesta dalla legge. — (Cam. dei dep., coli, di Genova II (Savona), eletti Boselli, ecc., 14 dicembre 1886).. 898. Scemano valore alle proteste di corruzioni e pressioni le controproteste e dichiarazioni con le quali da più centinaia di elettori di varie sezioni, tra cui veggonsi diversi sindaci, assessori, consiglieri comunali, vice-pretori, conciliatori, membri d'opere pie, parroci, nonché numerose Società operaie deliberanti con imponente unanimità di voti, concordemente ed energicamente dichiarasi che le operazioni seguirono dovunque correttamente, ed escludersi che pressioni od altre cause infirmanti la libertà del voto abbiano avuto luogo. — (Cam. dei dep., coli, di Avellino II (Ariano), eletti Mancini, ecc., 2 luglio 1886). 899. Fra diecisette elettori di due sezioni componenti il collegio che affermano e molte centinaia di -altri elettori di sedici sezioni che negano; fra diecisette semplici privati che denunciano ed un molto maggior numero di persone rivestite di pubblici offici che affermano falsa la denuncia; fra chi espone fatti gravi indicandone bensì 1 testimoni, ma senza produrre da parte di alcuno di questi una qualsiasi dichiarazione, e chi non solo correda le proprie smentite di dichiarazioni di testi, ma vi unisce smentite da parte di alcuni dei testi medesimi indicati dai denuncianti; fra pochi individui che si lagnano di scorrette elezioni dopo visto l'esito loro e quarantotto uffici elettorali che ne constatano la libertà, deve prevalere la presunzione della validità dell'elezione e della corretta condotta dei pubblici funzionari preposti a tutelare colla libertà dei cittadini l'osservanza della legge. — (Camera dei dep., coli, di Avellino II (Ariano), eletti Mancini, ecc., 2 luglio 1886). 900. Si considerano come tardive e inattendibili le proteste di corruzione elettorale quando provengono tutte da ART, 976-5, 976-6 Dispos. gen. e penali 225 un solo comune, donde anche in altre elezioni si ebbero simili proteste, appena una candidatura locale non riesce ; quando le proteste portano tutte la stessa data, 15 giorni dopo le elezioni, e sono presentate dal candidato non riuscito, il quale presenta pure alcune lettere non autenticate a lui dirette, e nelle quali si accenna anche a corruzione; quando parecchi dei protestanti sconfessano le loro proteste dichiarando essere stati indotti a farlo per raggiri e promesse di persone interessate ad invalidare le elezioni; quando parecchi dei pjotestanti hanno i certificati di penalità macchiati da reati. — (Cam. dei dep., coli, di Roma IV (Frosinone), eletti Ellena, Narducci, Ba^ lestra, 29 giugno 1892). ART. 97 6-5. — (Id. art. 22). — Tutte le proteste si trasmettono dal presidente della Camera alla giunta, la quale non può deliberare in meno di otto. La giunta determina il giorno, l'ora, il luogo nel quale discuterà l'elezione contestata.La segreteria lo pubblica nell'albo esposto nell'atrio del palazzo della Camera; dal giorno della pubblicazione a quello dell'adunanza della giunta decorreranno almeno tre giorni liberi. 901. Quando le proteste presentate, ancorché fossero ammesse, non valgono a spostare i risultamenti dell'elezione, questa non deve dichiararsi contestata. — (Cam. dei dep., 4 aprile 1879, coli, di Bovino, elez. R. Rossi). ART. 97 6-6. — (Id. art. 23). — La giunta ammette alla sua presenza tanto i sottoscrittori della protesta quanto il deputato eletto; così quelli come questi possono farsi rappresentare e produrre testimoni. La giunta può chiamare d'ufficio testimoni, fissando loro, quando occorra, un'indennità. 902. La giunta per le elezioni e la Camera hanno la facoltà di esaminare i documenti presentati anche dopo il termine prescritto dal regolamento della giunta, quando essi sieno tali da togliere un dubbio che fosse insorto sul giudizio da emettersi o da modificare questo giudizio. — 15 — BRUMAI.TI, Codice eletlorale. 226 Lefff/e ektlorale politica ART. 97 6-7 (Cam. dei dep., 25 giugno 1880, coli, di Atripalda, eiez. Capozzi). 903. L'ammissione di una prova testimoniale, o di (qualsiasi altro genere, diretta a contraddire quanto sta esposto in un pubblico documento, quale è quello di un verbale di votazione, è cosa grave e delicata; tuttavia, senza sancire alcuna massima generale in proposito, non può la giunta riiìutarsi di esaminare le particolarità con cui i fatti si compiono nei singoli casi e di pronunciare in consonanza alle convinzioni, che di caso in caso ne ritrae, facendo luogo a prove testimoniali ; e quando il complesso e l'ultima significazione di queste prove siano tali da tranquillarla sulla verità di un fatto, come, ad es., che l'indicazione dell'ora illegale di chiusura della votazione contenuta nel verbale delle elezioni sia un errore materiale di scritturazione, può benissimo non tenere conto alcuno del verbale, massime se gli oppugnatori della elezione, trincerandosi essenzialmente nella sacramentalità della prova che scaturisce dal verbale, non abbiano cercato di convalidarne il contenuto con allegazioni d'altro genere specialmente testimoniali. — (Collegio di Campobasso I, elez. Del Vasto). ART. 97 b-7. — (Id. art. 24). — La giunta può nominare un comitato inquirente composto di tre membri scelti nel suo seno, con facoltà ancora di trasferirsi sul luo^o a fare tutte le indagini necessarie, 904. La giunta delle elezioni deve proporro alla deliberazione della Camera un'inchiesta, oltre che nei casi altrove accennati: Se vi sono fondate denunzie di corruzione o di pressione. — (Cam. dei dep., legisl. X, coli, di Ravenna, elez. Guiccioli; coli, di Pizzighettone, elez. Jacini). Se veugono enunciati fatti speciali e concreti i quali vizierebbero la sincerità del voto. — (Giunta parlament., legisl. XII, coli, di Airola, elez. Cutillo). Se una protesta specifica alcuni fatti di pressione per parte dell'autorità politica, indicando anche i nomi dei testimoni che possono deporne. — (Id., 22 die. 1870, coli, di Gastroreale, eloz. Pettini). ART. 97 6-7 Disposizioni generali e penali 227 905. In generale la Camera deve deliberare una inchiesta parlamentare ogniqualvolta dalle proteste mosse contro una elezione risultino, in modo fondato, fatti i quali, se veri, avrebbero potuto condurre ad un risultato diverso; non si tratta di fatti provati, nel qual caso si annulla l'elezione, ma fondati, cioè asseriti in modo da poter essere provati nelle indagini condotte sul luogo; e che siano tali, qualora provati, da esercitare una influenza sul risultato della elezione. 906. Se la Camera delibera di procedere all'inchiesta, si recano sul luogo tre deputati da essa scelti, i quali esauriscono le opportune indagini e riferiscono poi alla giunta delle elezioni od alla Camera il risultato al quale sono pervenuti, proponendo la convalidazione dell'elezione, il suo annullamento, od un secondo scrutinio, ed eventualmente anche una inchiesta giudiziaria. 9 0 7 . Deve procedersi ad un'inchiesta quando le proteste, indicando i testimoni che possono deporne, enunciano fatti di straordinaria pressione esercitati da un ufficio elettorale contro gli elettori. L'esser rimasto l'eletto estraneo a codeste pressioni non è motivo bastevole a rendere inammissibile l'inchiesta. — (Id., 18 die. 1870, coli, di Palmi, elez. Amaduri) 9 0 8 . La giunta sulle elezioni può procedere, col mezzo di un proprio Comitato inquirente, ad un'inchiesta testimoniale; ma questo Comitato non può ritenersi dispensato da quelle forme di garantia che il regolamento della Camera prescrive in caso di esami testimoniali, o che obbligano la stessa giunta di delegare ad uno solo dei suoi membri di assumere privatamente ad esame uno o più testimoni. 909. Allorché nel verbale si trovano contraddetti i fatti accennati nella protesta e di questi non si accennano le giustificazioni, non può ammettersi un'inchiesta. — (Id., 17 maggio 1870, coli, di Sannazzaro dei Burgundi, elez. Strada). 910. Quando la Giunta sulle elezioni crede che sia il caso di procedere ad un'inchiesta testimoniale sui luoghi dell'elezione, essa deve farne la proposta alla Camera, la quale sovranamente decide e, occorrendo, nomina la Com- 228 Legge elettorale politica ART. 72, 73 missione clie deve procedere all'inchiesta. Questa Commissione allora può procedere e procede sollecitamente a compieBe il suo mandato, e sollecitamente ne riferisce col rispetto dovuto al diritto degli elettori, dell'eletto e, se del caso, anche dei contrari ricorrenti. 911. Non sono attendibili le proteste contro la seguita elezione riferentisi a schede contestate a scapito di uno dei candidati, quando per l'esiguo numero non possono avere influenza sul risultato della votazione; nè quelle concernenti la poco regolare costituzione del seggio di una sezione, quando si è proceduto senza protesta e regolarmente a tutte le operazioni elettorali successive; nè quelle relative a voti dati per interposte persone, quando la denunzia non è sulfragata da prove. — (Cam. dei dep., 13 febbr. 1883, coli. II di Girgenti, elez. Coffari). 912. Se i fatti dedotti nella protesta non siano giustificati e appariscano irrilevanti, e se, anche annullando lo operazioni di una sezione, rimarrebbe sempre eletto il candidato che fu proclamato deputato, l'elezione è valida, — (Id., 17 marzo 1870, coli, di Canicatti, elez. Di Budini). 913. Per dar luogo ad una inchiesta elettorale occorrono rilevanti e molto attendibili articolazioni, sulle quali !>. d'uopo fare un preventivo e scrupoloso esame per arguirne la gravità e credibilità, come un buon magistrato non si avventura in lunghi esami testimoniali ed in accessi e giri istruttori, quando le querele non abbiano saldo sostrato. — (Cam. dei dep., coli, di Cosenza II (Castrovillari), eletto Di Conversano, 12 marzo 1887). 914. In presenza di accuse gravi e concreto che colpiscono le operazioni elettorali di una parte del collegio, è necessario nominare un Comitato inquirente. — (Cam. dei dep., coli, di Cremona II, eletto Marazzi, 5 maggio 1890), 915. Non è il caso di ordinare un'inchiesta per accertare la sussistenza dei fatti denunziati da un elettore con protesta presentata all'assemblea dei Presidenti, consistente in ciò che moltissimi elettori di un comune, in numero di oltre 100, abbiano dichiarato di avere dato il loro voto ad iin candidato, mentre gli uffici sezionali non glie ne abbiano attribuito che sei; che siano notorie le violenze commesse contro gli elettori in detto comune; che ivi si AKT. 9 7 6 - 8 , 9 7 c - l Dispos. gen. e penali 229 siano portati come votanti i morti, gli analfabeti, gli assenti, i sacerdoti notoriamente astenutisi; che in una di quelle sezioni elettorali il pubblico sia stato espulso dalla sala; quando nessuna protesta si legge nei verbali delle sezioni, e quando la denuncia di tutti questi fatti all'autorità giudiziaria appare fatta dalla stessa persona che ha presentata la protesta, — (Cam. dei dep., coli, di Caltanissetta, eletto Minolfi e. Testasecca, 25 febbr. 1890). 916. Quando il comitato inquirente della giunta delle elezioni abbia compiuto le proprie indagini, la giunta non può senz'altro deliberare e presentare le sue conclusioni alla Camera, senza prima, come le è imposto, comunicare gli atti raccolti dal comitato inquirente alle parti interessate, e senza che intervenga una nuova discussione nel merito della causa. ART. 97 6-8, — (lei. art. 25). — Le conclusioni della giunta sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità si riterranno per ]a convalidazione. ART. 97 />9. — (Id. art. 26). — Le sedute della giunta saranno pubbliche; le sue conclusioni motivate saranno comunicate alla Camera che delibererà. ART. 97 6-10. — ( I d . art. 27), — La giunta delle elezioni esamina tutti i processi verbali, e qualora riscontri che nell'eletto manchi alcuna delle condizioni richieste dall'articolo 40 dello statuto e delle qualità richieste dalla legge, ancorché non vi sia protesta, dichiara nulla l'elezione. ART. 97 6-11, — (Id, art. 28). — Se l'eletto ha un impiego incompatibile con quello del deputato, la giunta delle elezioni propone l'annullamento dell'elezione di lui, ed essa stessa, finita la verificazione delle elezioni riuscite a primo scrutinio, propone alla Camera se e di quanti fra gli eletti, il cui impiego sia compatibile, debba essere fatto sorteggio. ART. 97 c-l. — (Regolamento della giunta per la verificazione delle elezioni del 4 dicembre 1868, titolo I, art. 1}. — I verbali delle elezioni verranno con un nu- 230 I^f'gge elettorale, politica AKT. 97C-2, 97C-8 mero d'ordine annotati in apposito registro subito che saranno ricevuti dalla giunta, e colla data del ricevimento loro. ART. 97 c-2. — (Id. id. art. 2). — In tale registro saranno indicati il nome dell'eletto, i documenti, le proteste comunicate dal presidente della Camera, il nome del relatore, la data della sua nomina, il tenore delle conclusioni, ed a suo tempo le deliberazioni definitive. AET. 97 C-3. — (Id. id. art. 3). — 11 presidente distribuirà a ciascun membro della giunta per turno, in ragione d'età, il verbale di una elezione per l'opportuno rapporto alla giunta. ART. 97 c-4. — (Id. id. art. 4). — In caso di assenza del relatore o di ritardo nel riferire, il presidente nominerà un altro relatore,conservato l'ordine accennato nell'articolo precedente. ART. 97 C-5. — (Id. id. art. 5). ~ Nelle sedute preparatorie, i relatori faranno privatamente i loro rapporti alla giunta, la quale dichiarerà se sia matura a pratica da discutersi in pubblica seduta. ART. 97 C-6. — (Id. id. art. 6). — I rappresentanti dell'eletto, o dei sottoscrittori della protesta, dovranno essere maggiori di età e cittadini dello Stato e far constare della loro qualità al segretario della giunta prima della seduta pubblica. La qualità di rappresentante dovrà essere conferita con mandato notarile autentico. ART. 97 C-7. — (^Id. id. art. 7). - - I documenti relativi alle elezioni contestate dovranno essere depositati alla segreteria della Camera due giorni prima della seduta pubblica, onde le parti possano prenderne visione. ART. 97 c-8. — (Id. id. art. 8), — Sarà entro lo stesso termine presentata al segretario della giunta la lista AUT. 9 7 c - 9 , 9 7 c - 1 5 hispos. gen. e penali 231 dei testimoni da esaminare coll'indicazione delle loro generalità e dell'oggetto sul quale dovranno deporre. ART. 97 C-9. — (Id. id. art. 9). — Tale lista sarà Sure comunicata a ciascuna delle parti rispettivamente alla segreteria della Camera a semplice loro richiesta. ART. 97 C-10. — (Id. id. art. 10). — L'indennità, che la giunta avrà determinata pei testimoni chiamati d'ufficio, sarà a questi rimessa dietro mandato apposito, firmato dal presidente e dal segretario. ART. 97 C-11. — (Id. id. art. 11). — I testimoni saranno sentiti in seduta pubblica, esaminati separatamente ed interrogati dal presidente. Le dichiarazioni dei testimoni saranno sommariamente notate. ART. 97 C-12. — (Id. id. art. 12). — Trattandosi é i elezioni senza protesta, la giunta in seduta pubblica pronuncierà il suo avviso sovra di esse, e ne darà partecipazione alla Camera. ART. 97 c-13. — (Id. id. art. 13). — Nelle elezioni contestate si seguiranno le norme stabilite dagli articoli 20 al 28 inclusivo del capo quinto del regolamento della Camera. ART. 97 c-14. — (Id. id. art. 14). — Udita in seduta pubblica la relazione, esaminati i documenti ed i testimoni, i membri della giunta si ritireranno per deliberare. 917. La giunta delle elezioni non pronunzia sentenze,, ma delibera solo di proporre la convalidazione o l'annullamento di una elezione alla Camera, che è l'autorità sola ed esclusiva che emette un vero e definitivo giudizio, in. tale materia; conseguentemente, le sue decisioni non costituiscono res judicata e non possono essere d'ostacolo a che la giunta si pronunzi in altro senso, od ammetta prove per venire ad una diversa conclusione, e cosi per proporre la convalidazione di una elezione di cui abbia precedentemente proposto l'annullamento. ART. 97 c-15. — (Id. id. art. 15).— La deliberazione 232 Laijge elettorale politica AKT. 97C-16, 98 della giunta sarà quindi letta nella stessa pubblica seduta, se la medesima non sarà stata dal presidente rinviata. In quest'ultimo caso si darà lettura della deliberazione della giunta nella seduta pubblica immediatamente successiva. ART. 97 c-16. — (Id. id. art. 16). •— 1 verbali saranno sottoscrìtti dal presidente e dal segretario. ART. 97 C-17. — (Id. id. art. 17). — Il segretario darà lettura di essi in seduta pubblica. ART. 98. — (Art. 98 testo unico della legge elettorale politica 24 settembre 1882, n, 999, serie S"*). — Nei reati elettorali, ove la presente legge non abbia specificamente contemplato il caso in cui vengano commessi da pubblici uffiziali, ai colpevoli aventi tale qualità non può mai applicarsi il minimo della pena. Le condanne per reati elettorali, ove per espressa disposizione della legge, o per la gravità del caso, venga dal giudice irrogata la pena del carcere, producono sempre, oltre le pene stabilite nei precedenti articoli, la sospensione del diritto elettorale e di tutti i pubblici uffizi per un tempo non minore di un anno nè maggiore di cinque. Ove la detta condanna colpisca il candidato, la privazione del diritto elettorale e di eleggibilità sarà pronunziata per un tempo non minore d^i cinque, nè maggiore di dieci anni. Ai reati elettorali si applicano le disposizioni del codice penale intorno al tentativo, alla complicità, alla recidiva, al concorso di piìi reati ed alle circostanze attenuanti. Eesta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite nel codice penale per reati più gravi non puniti dalla presente legge. ART. 99 233 TÌTOLO VI. Disposizioni transitorie (1). ART. 99. — (Art. 99 testo unico della legge elettorale politica 24 settembre 1882, d. 999, serie 3^), — Sono elettori coloro che innanzi all'attuazione della legge sull'obbligo della istruzione conseguirono il certificato d'aver superato con buon esito l'esame della seconda classe elementare nelle scuole pubbliche. 918. Il buon esito dell'esperimento od esame deve risultare da documenti o certificati rilasciati dalle autorità competenti su carta libera e senza nessuna spesa. Può servire anche l'attestato riportato nelle scuole come erano ordinate precedentemente alla legge Casati, purché il grado dell'istruzione corrisponda a quello contemplato nella legge vigente (art. 99 cfr.). I certificati devono essere rilasciati su carta libera e senza alcuna spesa, apponendovi però la nota, che servono esclusivamente per la inscrizione nelle liste elettorali. — (Circolare del Ministero della pubblica istruzione ai RB. provveditori, febbraio 1882), 919. Gli ispettori scolastici sono quelli che per regola possono rilasciare il certificato a coloro che chiedono la inscrizione nelle liste elettorali politiche in base all'art. 99 della legge, per comprovare che i richiedenti superarono l'esame della seconda classe elementare. — (Cass. Eoma, 12 dicembre 1888, Comandini c. Deputazione provinciale di Forlì; Giurìspr. ital., 1889, i, 3, 91 ; Riv. amm., XL, 161 ; Corte Supr., xiii, 787; Biv, B., xviii, 53). 920. Inscritti alcuni elettori per l'art. 99, può la giunta cancellarli dopo miglior esame dei registri scolastici. — (Corte d'app. di Bologna, 21 febbr. 1890, app. Martinelli). 921. Per ottenere l'inscrizione nelle liste elettorali politiche a termini dell'art. 99 della legge, l'attestazione di aver frequentato la seconda elementare non è equivalente (i) stimo inutile riferire la g-iurispruden^a relativa a disposizioni tiansitorie che non trovano più applicazione come sono quelle dell'art. 100 ecc. 234 Lefjge elettorale politica AUT. 100 al certificato richiesto di avere con buon esito superato l'esame della stessa classe. — (Parma, 12 giugno 1885, elett. dei comuni di Borgonovo, Porlenzano ed altri; Giùrisprudenza ital, 1884, 2, 483; Ann., xix, 3, 235; Legge, XXV, 2, 422), 922. A provare la capacità elettorale politica non basta il certificato di avere frequentata la quarta elementare, occorrendo la prova sostenuta con esito favorevole sulle materie contemplate nel corso elementare obbligatorio, o l'esame con buon esito della seconda classe elementare. — (Corte di cass. di Roma, 8 novembre 1889, di Nocera e Miranda e. Capasse). ART. 100. - (ID. id. art. 100). — Nelle liste elettorali che verranno formate in esecuzione della present® legge, durante due anni, dalla promulgazione della legge stessa saranno inscritti anche coloro i quali non trovandosi nelle condizioni espresse nell'articolo precedente ne presenteranno domanda alla giunta comunale nei termini indicati nel titolo II della presente legge. La domanda che deve contenere la indicazione della paternità ed età, del domicilio, della condizione e dello scopo, sarà scritta e firmata dal richiedente in presenza di un notaio e tre testimoni. Il notaio nell'autenticazione dichiarerà di aver veduto scrivere e firmare la domanda in presenza sua e dei testimoni. Tanto la domanda quanto l'autenticazione saranno stese in carta libera e non daranno luogo ad altre spese che a quella di 50 centesimi di emolumento a favore del notaio (1). 923. La disposizione eccezionale dell'art, 100 è stata (i) La Commissione del 1892 proponeva a questo articolo la seguente opportunissima a g g i u n t a ; « I reclami contro le iscrizioni state fatte in conformità dell'articolo 100 della, legge 24 settembre 1882, n. 999, dovranno essere presenlati alla Giunta comunale, la quale stabilirà che il cittadino f^i rccJii personalmente al suo cospetto per iscrivere AKT. 100 Disposizioni transitorie 23F5T esaurita colla formazione delle liste elettorali del 1883, ed ha cessato quindi di aver importanza insieme a tutte le questioni da esse sollevate ed alla relativa giurisprud e n z a . — (BKTJNIALTI, Appendice^ p . 2 0 8 - 2 3 1 ; — MAGGI,_ Commento^ i , 3 3 0 - 2 3 3 ; ir, 2 6 1 ; — CAI^YIÌHO, Supplemento n. 1101-1120 ; — SANTINI, id. ; CABIB C., Intorno all'art. lOOt della legge elettorale politica., Genova, 1884). 924. Avvenuta l'inscrizione di un individuo nella lista elettorale politica in base all'art. 100 della legge, se dopa essere stato cancellato, non fece reclamo contro il provvedimento, non può più esservi reiscritto, non ostante che il provvedimento per la cancellazione sia stato notificato. — Cass. Roma, 4 dicembre 1886, Godizzaro; Giurispr. ital., 1887, I, 3» 160; Corte Supr., xi, 953). 9 2 6 . Gli elettori nella lista elettorale politica in base dell'articolo 100 della legge elettorale politica hanno un gius quesito relativo per essere mantenuti nella lista permanente sino a che permanga quella loro condizione di capacità elettorale (n). — (Corte d'app, di Macerata, 17 ot^ tobre 1889, Mancini ed altri c. Vico ed altri 42 elettori). 926. In sostanza può sempre tornarsi sull'esame della validità del titolo originario, ovvero della perdita di esso, sino a che non sia intervenuta una sentenza d'autorità giudiziaria, che faccia stato in proposito. — (Corte d'app. di Macerata, 17 ottobre 1889, Mancini ed altri c. Vico ed altri 42 elettori). 927. Non hanno però un gius quesito assoluto, e perciò nelle operazioni di revisione annua della lista permanente può sempre esaminarsi se eglino vi furono indebitamente inscritti, 0 se abbiano perduto la loro capacità — (Corte d'app. di Macerata, 17 ottobre 1889, Mancini ed altri c. Vico ed altri 42 elettori). o Armare in presenza di colui che ha mosso il reclamo, mia protesta contro le allega/ioni del reclamo medesimo. « Ove l'elettore non si presenti o rifiuti di scrivere, sarà cancellato dalla lista elettorale. « 11 presente articolo resterà in vigore solamente per gli anni e 189'i ». 236 Legge elettorale politica ART. 101-102 ART. 101. - - (Id. id. art. 101). I reclami contro le inscrizioni fatte in conformità dell' articolo precedente dovranno essere i)resentati alla giunta comunale, la quale potrà stabilire che il cittadino si rechi personalmente al suo cospetto per iscrivere e firmare una protesta contro le allegazioni del reclamo. Ove l'elettore non si presenti, o rifiuti di scrivere, sarà cancellato dalla lista elettorale. ART. 102.— (Id. id. art. 102). —Coloro che al tempo della promulgazione della presente legge trovinsi inscritti sulle liste elettorali, in forza del disposto del num. 3" (capoverso) dell'art. 1 della legge elettorale del 17 dicembre 1860, nonché dell'art. 18 della legge sulla ricchezza mobile del 23 giugno 1877, num. 3903 (serie 2^^), vi sono mantenuti finché non perdano alcuni degli altri requisiti richiesti da questa legge per l'esercizio dell'elettorato. 928. I pochi analfabeti inscritti nelle liste iu forza del terzo comma dell'articolo 1 della legge IT dicembre 1860, conservano il diritto di votare, e possono far scrivere la scheda da un altro elettore, e sono ancora inscritti soltanto sulle liste delle provincie nelle guali lo erano per effetto della legge elettorale del 1848. 929 Conservano il diritto elettorale coloro che al tempo della promulgazione della legge, ossia al 22 gennaio 1882, trovavansi inscritti sulle liste medesime in forza dell'articolo 18 della legge sulla ricchezza mobile del 23 giugno 1877. Questo articolo dispone che " i contribuenti per tassa di ricchezza mobile attualmente inscritti (23 giugno 1877) pile liste elettorali e politiche continueranno ad esservi inscritti non ostante la diminuzione d'imposta che sarà conseguenza della presente legge „. 930. Quelli che si trovano in dette condizioni sono mantenuti nelle liste "'finché non perdano alcuno degli al requisiti per l'esercizio delVelettorato „. Queste ultime role dell'art. 102 vogliono dire che non basta pagare quel dato censo : bisogna essere in quelle condizioni per le quali non si possa incorrere in alcuna delle incapacità od inde- ART. 103-106 Disposizioni transitorie 237 gnità le quali sono contemplate nella presente legge e che producono la perdita o la sospensione del diritto elettorale. ART. 103. — (Id. id. art. 103). — Quindici giorni dopo la promulgazione della presente legge, le giunte comunali procederanno alla formazione di una lista complementare, nella quale dovranno comprendere tutti i cittadini che, per effetto di questa legge, acquistano il diritto all'elettorato. Per la formazione della lista complementare si procederà con le norme indicate nel titolo II della presente legge. ART. 104. — (Id. id. art. 104). — 1 termini stabiliti nel detto titolo per le domande, le affissioni, le decisioni, i reclami e gli appelli decorreranno dalla data del manifesto della giunta. Per la formazione della prima lista tali termini potranno venire ridotti per decreto reale nel seguente modo, accordando : Quindici giorni per la domanda d'iscrizione dei cittadini nelle liste elettorali; Dieci giorni pei lavori della giunta municipale ; Dieci giorni pei reclami contro l'operato della giunta; Dieci giorni per le deliberazioni del consiglio comunale ; Dieci giorni per l'appello contro le deliberazioni del consiglio ; Cinque giorni per l'invio dei reclami alla commissione provinciale; Venticinque giorni per le operazioni della commissione provinciale. ART. 105. — (Id. id. art. 105). — La lista complementare, fusa insieme con la lista formata in virtii della legge 17 dicembre 1860, costituirà, per ciascun comune, la lista permanente di che all'art. 15 della presente legge. ART. 106. — (Id. id. art. 106). — Nelle prime eie- •238 Legge elettorale politica ART. 107 zioni alle quali SM^ applicata questa legge non sarà cagione di nullità il fatto che in una sezione si trovi inscritto un numero di elettori maggiore o minore di quello richiesto dagli articoli 47 e 48. ART. 107. — (Id. id. art. 107). — Sino all'approvazione definitiva delle liste, di cui agli articoli 103 e 104 e al decreto reale, che convoca i collegi per le elezioni ad una nuova legislatura, le elezioni dei deputati continueranno ad essere fatte secondo la legge del 17 dicembre 1860, che s'intenderà da quel giorno pienamente abrogata. 239 T A B E L L A d e l l e c i r o o s c r i z i o i i i dei c o l l e g i elettorali per l'esecuzione della Legge 5 marzo 1891, N. 210 approvata con Regio Decreto li giugno 1891, N'. 280 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dd Rujno del 18 giugno 1891. PEOVINCIA DI ALESSANDRIA. Popolazione ab. 746,441 — Collegi N. 13. 1. Alessandria. 2. Acqai, Alice Bel Colle, Castel Rocchero, Melazzo, Ricaldone, Strevi, Terzo, Ristagno, Castelletto d'Erro, Montabone, Ponti, Rocchetta Palafea, Sessame, Subbio, Cassinasco, Cessole, Loazzolo, Monastero Bormida, Vesime, Molare, Cassinelle, Cremolino, Prasco, Ponzone, Cartesio, Cavatore, Grognardo, Morbello, Éoccaverano, Denice, Mombaldone, Olmo Grentile, S. G-iorgio Scarampi, Spigno Monferrato, Malvicino, Merana, Montechiaro d'Acqui, Serole, Pareto. 3. Asti, Revigliasco d'Asti, Serravalle d'Asti, Sessant, Baldichieri, Cantarana, Castellerò, Monalo, Settime, Tigliole, Villafranca d'Asti, Mongardino, Rocca d'Arazzo, Azzano del Tanaró, San Marzanotto, Rocchetta Tanaro. 4. Capriata d'Orba, Basaluzzo, Francavilla Bisio, Pasturana. Bosco Marengo, Fresonara, Frugatolo, Carpeneto, Montaldo Bormida, Rocca Grimalda, Trisobbio, Castelletto d'Orba, Casaleggio Boiro, Lerma, Montaldeo, Tabella circos cri sioni collegi elettorali 240 5. 6. 7. 8. 9. Mornese, San Cristoforo, Silvano d'Orba, Tassarolo, Ovada, Belforte Monferrato, Tagliole, Kivalta Bormida, Castelnuovo Bormida, Morsasco, Orsara Bormida, Visone. Casale Monferrato, Balzola, Morano sul Po, Villanova Monferrato, Eosignano Monferrato, Cellamonte, Ozzano Monferrato, San Giorgio Monferrato, Treville, Ticineto, Borgo San Martino, Bozzole, Frassineto Po, Pomaro Monferrato, Valmacca. Nizza Monferrato, Calamandrana, Castel Boglione, Vaglio Serra, Canelli, Calosso, Moasca, San Marzano Oliveto, Castagnole Lanze, Coazzolo, Costigliole di Asti, Isola d'Asti, Vigliano d'Asti, Mombaruzzo, Bruno, Carentino, Castelletto Molina, Fontanile, Maranzana, Quaranti, Mombercelli, Agliano, Belveglio, Castelnuovo Calcea, Moiitaldo Scarampi, Montegrosso d'Asti, Vinchio. Novi Ligure, Pozzolo Forraigaro, Gavi, Carrosio, Fiaccone, Parodi Ligure, Voltaggio, Bocchetta Ligure, Albera Ligure, Gabella Ligure, Cautalupo Ligure, Carrega, Mongiardino Ligure, Roccaforte Ligure, Serravalle Scrivia, Arquata Scrivia, Borghetto di Berbera, Castel dei Ratti, Grondona, Molo di Borbera, Stazzano, Torre dei Ratti, Viguole Borbera. Oviglio, Masio, Castellazzo Bormida, Casal Cermelli, Cassine, Borgorato Alessandrino, Frascaro, Gamalero, Felizzano, Castello di Annone, Cerro Tanaro, Quargnento, Quattordio, Refrancore, Solero, Incisa Belbo, Bergamasco, Castelnuovo Belbo, Cortiglione, Sezzè, Castelspina, Predosa. Tortona, Carbonara Scrivia, Pontecurone, Villaromagnano, Garbagna, Avolasca, Casasco, Dernice, Sorli, Vargo, San Sebastiano Curone, Brignano Curone, Fabbrica Curone, Forotondo, Frascata, Gremiasco, Montacuto, Viguzzolo, Berzano di Tortona, Castellar Guidobono, Cerretto Grue, Sarezzano, Volpeglino, Villa Alvernia, Carezzano Inferiore, Carezzano Superiore, Cassano Spinola, Castellania, Costa Vescovato, Cuquello, Gavazzana, Malvino, Paderna, Sant'Agata Possili, Sardigliano, Spineto, Volpedo, Gasalnocetto, Tabella circos cri sioni collegi elettorali 10. 11. 12. 13. 241 Groppo, Momperone, Monleale, Montegioco, Montemarsine, Pozzol Groppo. Valenza, Lazzarone, Pecetto di Valenza, Bassignana, Alluvioni Cambiò, Montecastello, Pavone d'Alessandria, Pietra Marazzi, Eivarone, Castelnuovo Scrivia. Alzano, Molino de' Torti, Sale, Isola Sant'Antonio, Guazzora, Pioverà, San Salvatore Monferrato, Castelletto Scazzoso, Lu. Vignale, Altavilla Monferrato, Camagna, Cuccaro Monferrato, Frassinelle Monferrato, Fubine, Moncalvo, Grazzane, Ponzane Monferrato, Salabue, Montemagno, Castagnole Monferrato, Grana, Viarigi, Occimiano, Conzano, Giarole, Mirabelle Monferrato, Terruggia, Ottiglio, Casorze, Cereseto, Olivela, Sala Monferrato, Portacomare, Castell'Alforo, Castiglione d'Asti, Scurzelengo, Frinco. Villadeati, Castelletto Merli, Odalengo Piccole, Rinco, Scandeluzza, Gabiano, Mencestine, Odalengo Grande, Rosingo, Varenge, Villamiroglio, Membello Monferrato, Cerrina, Montalero, Serralunga di Crea, Solonghelle, Montechiaro d'Asti, Camerano Casasco, Chiusane d'Asti, Cinaglio, Corsione, Certanze, Cossombrato, Soglie, Villa San Seconde, Mentiglie, Castelvere di Asti, Colcavagno, Certeranze, Cunico, Murisengo, Pentestura, Brusasclietto, Camino, Castel San Pietro Monferrato, Coniole, Quarti, Tonco, Alflano Natta, Calliane, Penango. Villanova d'Asti, Cellarengo, Dusino, Ferrere, San Michele d'Asti, San Paole della Valle, Solbrito, Valfenera, Castelnuovo d'Asti, Albugnano, Berzano di San Pietro, Buttigliera d'Asti, Moncucco Torinese, Mondonie, Pino d'Asti, Primeglio Schierano, Coccenate, Aramenge, Cerreto d'Asti, Marmorito, Meransengo, Pievà, Rebella, Tenengo, Montafia, Bagnasco d'Asti, Capriglie, Certandene, Cortazzone, Marette, Passerane, Piea, Reatte, Viale, San Damiano d'Asti, Antignano, Celle Enomende, Cisterna d'Asti, San Martino al Tanaro, Vaglierano. 16 — BRUNiAf/ri, Codice eleltorale. Tabella circos cri sioni collegi elettorali 242 PEOVINOIA DI ANCONA. Popolazione ab. 277,861 — Collegi N. 5. 1. A n c o n a , Cainerano, Numana, Sirolo, Montesicuro, Paterno d'Ancona. 2. Fabriano, Cerreto d'Esi, Serra San Quirico, Arcevia, Montecarotto, Castelplanio, Mergo, Poggio San Marcello, Rosora, Serra de' Conti, Sassoferrato, Grcnga. 3. Iesi, Castelbellino, Cupramontana, Majolati, Monte Roberto, Monsano, San Marcello, San Paolo di Iesi, S. Maria Nuova, Staffolo, Montemarciano, Camerata Picena, Chiaravalle, Falconara Marittima, Monte San Vito. 4. Osimo, Agugliano, Castelfidardo, Olfagna, Polverigi, Filottrano, Loreto. 5. Senigallia, Monterado, Ripe, Tomba di Senigallia, Corinaldo, Barbara, Castelleone di Suasa, Ostra Veterc, Ostra, Belvedere Ostrense, Morro d'Alba. PROVINCIA DI AQUILA. Popolazione ab. 392,477 — Collegi N. 7. 1. Aquila, Bagno, Ocre, Rojo Piano, Campotosto, Capitignano, Rizzoli, Arischia, Barete, Cagnano Amiterno, Sassa, Lucoli, Preturo, Scoppito, Tornimparte. 2. Cittaducale, (Jantalice, Lugnano di Villa Troiana, Accumoli, Amatrice. Antrodoco, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Micigliano Borbona, Cittareale, Posta, Fiamignano, Petrella Salto, Leonessa, Montereale. 3. San Demetrio ne' Vestini, Fagnano Alto, Pontecchio, Fossa, Prata d'Ansidonia, Sant'Eusanio Forconese, Tiene, Villa Sant'Angelo, Rocca di Mezzo, Rocca di (Cambio, Barisciano, Calaselo, Castel del Monte, Poggio Picenze, San Pio delle Camere, Santo Stefano dì Sessanio, Castelvecchio Subeguo, Acciano, Castel di .Ieri, Gagliano Aterno, Groriano Sicoli, Molina Aterno, Secinaro, Paganica, Camarda. 4. A v e z z a n o , Capistrello, Magliano 'ne' Marsi , Massa d'Albe, Scurcola, CarsoU, Pereto, Tagliacozzo, Cappa- Tabella circos cri sioni collegi elettorali 243 docia, Castellafiume, Sante Marie, Borgocollefegato, Pescorocchiano. 5. Pescina, Bisegna, Cerchio, Cocullo, Colie Armole, Ortona de' Marsi, Celano, Ajelii, Ovindoli, Gioja de' Marsi, Lecce ne' Marsi, Ortucchio, Pescasseroli, Opi, Trasacco, Collelongo, Luco ne' Marsi, Villa Vallelonga, Civitella Roveto, Balsorano, Canistro, Civita d'Antino, Morino, San Vincenzo Valle Roveto. 6. Solmona, Campo di Giove, Pacentro, Pettorano sul Gizio, Rocca Pia, Castel di Sangro, Alfedena, Barrea, Civitella Alfedena, Scontrone, Villetta Barrea, Pescocostanzo, Ateleta, Rivisondoli, Roccaraso, Scanno, Villalago. 7. P o p o l i , Roccacasalc, Capestrano, Bussi di Tirino, Caporciano, Carapelle Calvisio, Collepietro, Navelli, 0 fena, Introdacqua, Anversa, 33ugnara, Pratola Peligna, Pentima, Prezza, Eajano, Vittorito. PROVINCLi DI ARBIZZO. Popolazione ab. 242,782 — Collegi N. 4. 1. A r e z z o , San Sepolcro, Anghiari, Mouterchi, Monte Santa Maria Tiberina. 2. Montevarchi, Terranuova Bracciolini, Loro Ciuifenna, Castelfranco di Sopra, Cavriglia, San Giovanni Valdarno. Porgine, Laterina, Bacine, Castiglion Fibocchi, Pian di Scò, Civitella in Val di Chiana. 3. Cortona, Castiglion Fiorentino, Fojano della Chiana, Lucignano, Marciano, Monte San Savino. 1. Bibbiena, Pieve Santo Stefano, Sestino, Badia Tedalda, Caprese, Poppi, Castel San Nicolò, Montomignaio, Pratovecchio, Stia, Capolona, Sabbiano, Chitignano, Chiusi in Casentino, Castel Focognano, Ortignano Raggiolo, Talla. PROVINCIA DI ASCOLI PICENO. Popolazione ab. 215,395 — Collegi N. 4. 1. Ascoli Piceno, Folignano, Maltignano, Palmiano, Rocca del Fluvione, Venarotta, Amandola, Comunanza, Monte Tabella circos crisioni collegi elettorali 244 Fortino, Montemonaco, Arquata del Tronto, Acquasanta, Montegallo. 2. San Benedetto del Tronto, Acquaviva Picena, Monsampolo del Tronto, Monteprandone, Montalto delle Marche, Carassai, Castignano, Force, Montedinove, Rotella, Offida, Appignano del Tronto, Castel di Lama, Colli del Tronto, Castorano, Spinetoli, Ripatransone, Cossignano, Massignano. 3. Fermo, Altidona, Belmonte Piceno, Grottazzolina, Lapedona, Montottone, Porto San Griorgio, Monterubbiano, Montefiore dell'Aso, Monte Giberto, Monte Vidon Combatte, Petritoli, Ponzano di Fermo, Grottamraare, Campofilone, Cupra Marittima, Pedaso. 4. Monte Giorgio, Falerone, Francavilla d'Ete, Magliano di Tenna, Massa Fermana, Montappone, Monte Vidon Corrado, Santa Vittoria in Matenano, Montesampietro Morico, Monte Falcone Appennino, Monteleone di Fermo, Montelparo, Monte Rinaldo, Ortezzano, Servigliano, Sant'Elpidio a Mare, Monte Granaro, Monte Urano, Monte San Pietrangeli, Rapagnano, Torre San Patrizio. PROVINCIA DI AVELLINO. Popolazione ab. 397,773 — Collegi N. 7. 1. Avellino, Bellizzi, Montoro Superiore, Montoro Inferiore, Petruro, Chianche, Chiancbetella, Torrioni, 3Iontefusco, Santa Paolina, San Pietro Indelicato, Tufo, Prata di Principato Ultra, Montefredane, Monteforte Irpino, Forino, Contrada. 2. A t r i p a l d a , Aiello del Sabato, Cesinali, Santo Stefano del Sole, Tavernola San Felice, Volturara Irpina, Salza Irpina, Sorbo Serpico, Chiusano di San Domenico, Candida, Lapio, Manocalzati, Parolise, San Potito Ultra, Solofra, Sant'Agata di Sotto, Montemiletto, Montefalcione, Pratola Serra, Scrino, San Michele di Serino, Santa Lucia di Serino. 3. Baiano, Cervinara, Rotondi, San IVlartino Valle Caudina, Mercogliano, Capriglia, Ospedaletto d'Alpinolo, Pietrastornina, Sant'Angelo a Scala, Summonte, Altavilla Tabella circos cri sioni collegi elettorali 245 Irpina, Grottolella, Eoccabascerana, Avella, Sirignano, Mugnano del Cardinale, Quadrello, Sperone, Lauro, Domicella, Marzano di Nola, Pago del Vallo di Lauro, Taurano, Quìndici, Moschiano. 4. Sant'Angelo de' Lombardi, Guardia Lombardi, Lioni, Eocca San Felice, Torella de' Lombardi, Montella, Cassano Irpino, Bagnoli Irpino, Nusco, Calabritto, Caposele, Senerchia, Quaglietta, Morra Irpino, Teora, Conza della Campania, Sant'Andrea di Gonza. 5. Lacedonia, Bisaccia, Eocchetta Sant'Antonio, Aquilonia, Calitri, Monteverde, Andretta, Cairano, Castelbaronia, Carife, San Nicola Baronia, San Sossio, Trevico, Vallata, 6. Ariano di Paglia, Montecalvo Irpino, Casalbore, Sant'Arcangelo Trimonte, Accadia, Monteleone di Puglia, Anzano degli Irpini, Orsara di Puglia, Montaguto, Greci, Savignano di Puglia, Flumeri, Villanova del Battista, Zungoli. 7. Mirabella Eelano, Pontanarosa, Taurasi, Grottaminarda, Bonito, Melito Valle Bonito, Paternopoli, Luogosano, Sant'Angelo all'Esca, San Mango sul Calore, Pietradefusi, Montemarano, Castelfranci, Castelvetere di Calore, Prigento, Gesualdo, Sturno, Villamaina, Torre le Nocelle. PEOVINCIA DI BAEL Popolazione ab. 683,496 — Collegi N. 12^ 1. Bari. 2. Modagno, Capurso, Carbonara di Bari, Ceglie del Campo, Cellamare, Triggiano, Palo del Colle, Bitetto, Bitritto. 3. Altamara, Gravina in Puglia, Grumo Appula, Binetto, Toritto. 4. Bitonto, Terlizzi, Giovinazzo. 5. Conversano, Castellana, Noicattaro, Eutigliano, Locurotondo, Cisternino. 6. Corato, Trani. 7. Gioja del Colle, Noci, Alberobello, Putigaano, Santeramo in Colle. 8. Molfetta, Bisceglie. Monopoli, Fasano, Polignano a Marc, Mola di Bari. Tabella circos cri sioni collegi elettorali 264 10. Acqua vìva delle Fonti, Canneto di Bari, Loseto, San Nicandro di Bari, Turi, Montrone, San Michele di Bari, Valenzano, Casamassima, Cassano delle Murge. 11. Andria, Barletta. 12. Minervino Murge, Canosa delle Taglie, Spinazzola, Euvo di Paglia. PROVINCIA DI BELLUNO. Popolazione ab. 195,419 — Collegi N. 3. 1. Belluno, Chies d'Alpago, Farra d'Alpago, Limana, Pieve di Alpago, Ponte nelle Alpi, Puos d'Alpago, Sedico, Sospirolo, Tambre d'Alpago, Agordo, Alleghe, Cencenighe, Falcade, Forno di Canale, Gosaldo, La Valle, Rocca Pietore, San Tommaso, Taibon, Vallada, Voltago. Selva Bellunese, Rivamonte. 2. Feltre, Alano di Piave, Cesio Maggiore, Lentiai, Pedavena, Quero, Santa Giustina, San Gregorio nelle Alpi, Seren, Vas, Fonzaso, Arsiè, Lamon, Sovramonte, Mei, Trichiana. 3. Pieve di Cadore, Borea, Calalzo, Cibiana, Domegge, Ospitale, Perarolo, San Vito di Cadore, Valle Cadore, Vodo, Zoppè, Longarone, Castel Lavazzo, Forno di Zoldo, Zoldo Alto, Soverzene, Auronzo, Comelioo Inferiore, Comelico Superiore, Danta, Lorenzago, Lozzo Cadore, Sappada, San Nicolò di Comelico, San Pietro Cadore, Vigo. PROVINCIA DI BENEVENTO. Popolazione ab. 240,081 — Collegi N. 4. 1. Benevento, Arpaise, Ceppaloni, Sant'Angelo a Cupolo, San Leucio, Paduli, Apice, Buonalbergo, Pescolamazza, Fragneto l'Abate, Fragneto Monforte, Pago Vejano, Pietra Elcina, San Giorgio la Montagna, San Martino Sannita, San Nazzaro e Calvi, San Nicola Manfredi. 2. Cerreto Sannita, Faicchio, San Lorenzello, Cusano Mutri, Pietraroja, Guardia Sanframondi, Amorosi, Castelvenere, S. Lorenzo Maggiore, San Salvatore Teleslno, Morcone, Sassinoro, Ponte Landolfo, Campolattaro, Tabella circos cri sioni collegi elettorali 247 Casalduni, San Lupo, Solopaca Telese, Frasso Telesìno, Melizzano e Dugenta. 3. San Bartolomeo in Galdo, Baselice, Castelvetere in Val Fortore, Fojano di Val Fortore, Castelfranco in Miscano, Ginestra dei Schiavoni, Montefalcone di Val Fortore, Colle Sannita, Circello, Beino, San Giorgio la Molara, >San Marco dei Cavoti, Molinara, Santa Croce del Sannio, Castelpagano, Cercemaggiore. 4. Montesarchio, Apollosa, Bonea, Pannarano. Airola, Arpaja, Succiano, Forchia, Moiano, Paolise, Vitulano, Campoli del Monte Taburno, Cantano, Castelpoto, Foglianise, Paupisi, Tocco Gaudio, Torrecuso, Sant'Agata dei Goti, Durazzano, Limatola. PROVINCIA DI BERGAMO. Popolazione ab. 404,040 — Collegi N. 7. 1. Bergamo, Azzano di S. Paolo, Bruntino, Gorle, Orio al Serio, Pedrengo, Ponteranica, Ranica, Redona, Rosciate, Scanzo, Seriate, Sombreno, Sorisole, Torre Boldone, Valtesse, Villa di Serio. 2. Caprino Bergamasco, Cisano Bergamasco, Pontida, Sant'Antonio d'Adda, Torre de' Busi, Villa d'Adda, Corte, Calolzio, Carenno, Erve, Lorentino, Monte Marenzo", Rossino, Vercurago, Ponte San Pietro, Ambivere, Bonate di Sopra, Bonate di Sotto, Bottanuco, Brembate di Sopra, Brembate di Sotto, Calusso d'Adda, Capriate d'Adda, Carvico, Cliignolo d'Isola, Filago, Grignano, Locate Bergamasco, Madone, Mapello, Marne, Medolago, Presezzo, San Gervasio d'Adda, Solza, Sotto il Monte, Suisio, Terno, Albegno, Almè, Colognola del Piano, Curnasco, Curno, Grumello del Piano, Lallio, Mozzo, Ossanesga, Paladina, Scano al Brembo, Sforzatica, Stozzano, Treviolo, elusone, Ardesio, Bondione, Castione della Presolana, Cerete, Fino del Monte, Fiumenero, Gandellino, Gonio, Gromo, Lizzola, Oltressenda Alta, Oltressenda Bassa, Oneta, Onore, Parre, Piario, Ponte di Nossa, Premolo, Rovetta, Songavazzo, Valgoglio, Gandino, Barzizza, Casnigo, Cazzano Sant'Andrea, Cene, Colzate, Leffc, Tabella circos cri sioni collegi elettorali 248 4. 5. 6. 7. Orezzo, Peja, Verteva, Lovere, Bianzano, Bossico, Castro, Endine, Esmate, Fontano, Monasterolo del Castello, Pian Gajano, Pianico, Ranzanico, Riva di Solto, Eogno, Saliere, Solto, Severe, Spinone, Costa, Volpino, Zorzino, Vilminore, Azzone, Collere, Oltrepovo, Schilpario, Fiorano al Serio, Gazzaniga. Martinengo, Bagnatica, Brusaporto, Calcinate, Cavernago, Cividate al Piano, Cortenuova, Grhisalba, Mornico al Serio, Palosco, Cologno al Serio, Comun Nuovo, Grassobio, Spirano, Urgnano, Zanica, Romano di Lombardia, Antegnate, Barbata, Calcio, Covo, Fara Olivana, Fontanella, Isso, Pumenengo, Torre Pallavicina. Trescore Balneario, Albano Sant'Alessandro, Berzo San Fermo, Borgo di Terzo, Carobbio, Cenate di Sopra, Cenate di Sotto, Entratico, Gaverina, Gorlago, Grone, Luzzana, Molini di Colognola, Mologno, Monticelli Borgogna, San Paolo d'Argon, Santo Stefano del Monte degli Angeli, Torre de' Roveri, Vigano San Martino, Zandobbio, Alzano Maggiore, Albino, Alzano di Sopra, Aviatico, Bondo Petello, Desenzano al Serio, Nembro, Nese, Pradalunga, Selvino, Vali'Alta, Sarnico, Adrara San Martino, Adrara San Rocco, Calepio, Credaro, Foresto Sparso, Gandosso, Grumello del Monta, Parzanica, Predore, Tagliano, Tavernola Bergamasca, Telgate, Viadanica, Vigolo, Villongo Sant'Alessandro, Villongo San Pilastro, Bolgare, Costa di Mezzate, Chiudano. Treviglio, Arzago, Calvenzano, Canonica d'Adda, Caravaggio, Casirate d'Adda, Fara d'Adda, Pornovo di San Giovanni, Misano di Gera d'Adda, Pagazzano, Pontirolo Nuovo, Bariano, Morengo, Mozzanica, Verdello, Arcena, Boltiere, Ciserano, Levante, Lurano, Mariano al Brembo, Osio Sopra, Osio Sotto, Fognano, Sabbio Bergamasco, Verdellino, Brignano Gera d'Adda, Castel Bozzone. Z o g n o , Blello, Bracca, Brembilla, Cornalba, Costa di Serina, Dossena, Endenna, Frerola, Fuipiano al Brembo, Gerosa, Grumello dei Zanchi, Oltre il Collo, Piazzo Alto, Piazzo Basso, Pescante, Rigosa, San Gallo, San Giovanni Bianco, San Pellegrino, San Pietro d'Orzio, Tabella circos cri sioni collegi elettorali 249 Sedrina, Serina, Somendenna, Spino alBrembo, Stabello, Taléggio, Vedeseta, Almenno San Salvatore, Almenno San Bartolomeo, Barzana, Bedulita, Berbenno, Brumano, Capizzone, Cepino, Clanezzo, Corna, Costa di Valle Iraagna, Puipiano di Valle Imagna, Locateli©, Mazzoleni e Falghera, Palazzago, Roncola, Rota Dentro, Rota Fuori, Selino, Strozza, Valsecca, Villa d'Almè, Piazza Brembana, Averara, Baresi, Bordogna, Branzi, Camerata, Cornelio, Carona, Cassiglio, Cusio, Fondra, Foppolo, Lenna, Mezzoldo, Mojo di Calvi, Olmo al Brembo, Ornica, Piazzatorre, Piazzolo, Roncobello, Santa Brigida, TrabucheJlo, Valleve, Valnegra,VaItorfca. PROVINCIA DI BOLOGNA. Popolazione ab. 468,631 — Collegi N. 8. 1. B o l o g n a (I) - parte della città e del comune di Bologna (giusta la ripartizione fatta a termini del Decreto 14 gennaio 1861 di quell'Intendente generale), C a s a l e c c h i o di Reno, Bazzane, Castello di Serravalle, Crespellano, Monte San Pietro, Monteveglio, Savigno. 2. B o l o g n a (II) - parte della città e del comune di B o l o g n a (giusta la ripartizione fatta col Decreto come sopra), Borgo Panigale, Zola Predosa. B o l o g n a ( I I I ) - parte della città e del comune di B o l o g n a (giusta la ripartizione fatta col Decreto come sopra). Pianoro, San Lazzaro di Savena, Lojano, Monghidoro, Monterenzio, Monzuno. 4. Castel Maggiore, Bentivoglio, Granatolo dell'Emilia, Baricella, Malalbergo, San Giorgio di Piano, Argelato, Castel -d'Argile, San Pietro in Casale, Galliera. 5. Budrio, Molinella, Medicina, Castel Guelfo di Bologna, Castenaso, Minerbio. San Giovanni in Persiceto, Anzola dell'Emilia, Sala Bolognese, Castelfranco dell'Emilia, Crevalcore, Santa Agata Bolognese, Calderara di Reno. V^ergato, Marzabotto, Castel d'Ajano, Grizzana, Praduro e Sasso, Castiglione de' Pepoli, Camugnano, Piano del Voglio, Bagni della Porretta, Casio e Casola, Gaggio Montano, Granagliene, Lizzano in Belvedere. Tabella circos cri sioni collegi elettorali 250 8. I m o l a , Bozza, Mordano, Castel San Pietro dell'Emilia, Casal Fiumanese, Ozzano dell'Emilia, Tossignano, Fontana Elice, Castel del Rio. PROVINCIA DI BRESCIA. Popolazione ab. 475,467 — Collegi N. 8. 1. Brescia - mandamento 2" e farle del 3®. 2. Breno, Berzo Inferiore, Bienno, Borno, Braone, Capo di Ponte, Cerveno, Ceto, Cimbergo, Cividate Camuno, Erbanno, Esine, Losine, Lozio, Malegno, Niardo, Ono San Pietro, Ossimo, Paspardo, Prestine, Edolo, Berzo Demo, Cero, Cortenedolo, Corteno, G-revo, Incudine, Loveno Grumello, Malonno, Monno, Mù, Paisco, Pontagna. Ponte di Legno, Santicolo, Saviore, Sellerò, Sonico, Temù, Vezza d'Oglio, Villa d'Allegno, Vione, Anfurro, Angolo, Artogne, Darfo, Gianico, Gorzone, Mazzunno, Piano Camuno, Terzano. 3. Chiari, Castelcovati, Castrezzato, Pontoglio, Rudiano, Urago d'Oglio, Adro, Borgonato, Bornato, Calino, Capriolo, Cazzago San Martino, elusane sul Lago, Colombaro, Erbusco, Nigoline, Paratico, Passirano, Timoline, Torbiato, Rovato, Coccaglio, Cologne, Palazzolo suirOglio, Berlingo, Cizzago, Comezzano, Cossirano, Trenzano. 4. Iseo, Marone, Monticello Brusati, Peschiera Maraglio, Pilzone, Provaglio d'Iseo, Provezze, Sale Marasino, Silviano, Sulzano, Vello, Zone, Gardone Val Trompia, Carcina, Inzino, Lumezzane Pieve, Lumezzane Sant'Apollonio, Magno sopra Inzino, Marcheno, Polaveno, Sarezzo. Villa Cogozzo, Bovegno, Brozzo, Cimmo, Collio, Irma, Lodrino, Marmentino, Pezzaze, Pezzoro, Bovezzo, Brione, Caino, Cellatica, Collebeato, Concestio, Gussago, Nave, San Vigilio, Pisogne, Camignone, Castegnato, Ome, Paderno Pranciacorta, Rodengo, Sajano. 5. Leno, Cigole, Fiesse, Gambara, Gottolengo, Manerbio, Milzanello, Pavone del Mella, Forzano, Pralboino, Bagnolo Mella, Azzano Mella, Capriano del Colle, Castel Mella, Gorticelle Pieve, Fiero, Ghedi, Montirone, Poncarale, Ospitaletto, Lograto, Maclodio, Torbole Ca- Tabella circos cri sioni collegi elettorali 251 saglia, Travagliate, Acquafredda, Calvìsano, RemedelloSopra, Eemedello Sotto, Visano, Isorella, Eoncadelle, San Zeno Naviglio, Borgosatollo. 6. Lonato, Bedizzole, Calvagese, Carzago, Desenzano sulLago, Padenghe, Pozzolengo, Rivoltella, Sermione, Rezzato, Botticino Mattina, Botticino Sera, Cajonvico^ Oastenedolo, Ciliverghe, Mazzano, Nuvolento, Nuvolera, Serie, Virle Treponti, Montichiari, Calcinato, Carpenedolo, Sant'Eufemia della Fonte, Goglione Sopra,. Goglione Sotto. 7. Salò, Caccavero, Castrezzone, Degagaa, Gardone Riviera, Gavardo, Manerba, Mescoline, Paitone, Polpenazze, Portese, Prandaglio, Puegnago, Raffa, San Felicfr di Scovolo, Sojano del Lago, Sopraponte, Soprazocco^ Vallio, Villanova sul Olisi, Vobarno, Volciano, Moniga,. Bagolino, Gargnano, Limone San Giovanni, Maderno, Tignale, Toscolano, Tremosine, Preseglie, Agnosine,. Barghe, Bione, Odolo, Provaglio Sopra, Provaglio Sotto, Sabbio, Chiese, Vestone, Alone, Anfo, Avenone, Bel Prato, Casto, Comero, Hano, Idro, Lavenone, Levrange,. Liveramo, Mura, Navono, Nozza, Ono Degno, Pr<jsegno, Treviso Bresciano. 8. Yerolannova, Alfianello, Bassano Bresciano,Cadignano,. Cignano, Faverzano, Milzano, OfBaga, Pontevico, Quinzano d'Oglio, San Gervasio Bresciano, Seniga, Verolavecchia, Orzinuovi, Acqualunga, Barco, Borgo San Giacomo, Cremezzano, Farfengo, Gerolanuova, Ludriano, Oriano, Orzivecchi, Padernello, Padergnaga, Pompiano, Roccafranca, Scarpizzolo, Villachiara, Corzano, Barbariga, Frontignano, Brandico, Dello, Longhena, Mairano, Quinzanello. PROVINCIA DI CAGLIARI. Popolazione ab. 419,972 — Collegi N. 7. Cagliari, Pala, Capoterra, San Pietro Pula, Sarrocch, Quartu Sant'Elena, Quartuccio, Villasimius, Selargius, Monserrato, Pirri, Sestu. 2- Iglesias, Domusnovas, Gonnesa, Musei, Portoscuso, Garloforte, Flurainimaggiore, Guspini, Arbus, Santadì,, Tabella circos cri sioni collegi elettorali 252 Narcao, Serbariu, Tratalias, Villarios Masaiiias, Sant'Antioco, Calasetta, Palraas-Sucrgiu, Villamassargia, Teulada, Domus de Maria, •y. Isili, Escolca, Gergei, Serri, Baressa, BaradiJi, Genuri, Gonnoscodina, Setzu, Simala, Sini, Turri, Barumini, Gesturi, Las Plassas, Tuili, Villanovafranca, Laconi, Genoni, Nuragus, Nurallao, Lunamatrona, Collina^, Pauli Arbarei, Siddi, Ussaramanna, Villanovaforru, Mandas, Donigala Siurgus, Gesico, Goni, Siurgus, Senorbi, Arixi, Sant'Andrea Frius, San Basilio, Selegas, Sisini, Snelli, Guasila, Barrali, Guamaggiore, Ortacesiis, Pimentel, Sanluri, Furtei, Segariu, Villamar, Aritzo, Beivi, Gadoni, Meana Sardo, Sorgono, Atzara, Tonara, Austis, Desulo, Teti, Tiana. Lanusei, Arzana, Ilbono, Locori, Villagrande, Strisaili, Jerzu, Gairo Nuoro, Osini, Perdasdefogu, Tertenia, Ulassai, Muravera, San Vito, Villaputzu, Seni, Escalaplano, Esterzili, Sadali, Seulo, Ussassai, Tortoli, Bari Sardo, Baunei, Girasole, Lotzorai, Talana,Triei,Ursulei, Nurri, Orroli, Villanova Tulo, San Niccolò Gerrei, Armungia, Ballao, Silius, Villasalto. 5. Macomer, Birori, Borore, Bortigali, Bosa, Montresta, Busachi, Ardauli, Bidoni, Neoneli, Nughedn, Santa Vittoria, Sorradilc, Ulà Tirso, Cuglieri, Scano Montiferro, Sennariolo, Ghilarza, Abbasanta, Domus Novas Canales, Norbcllo, Paulilatino, Soddi, Sedilo, Aidomaggiore, Boroneddu, Dualchi, Noragugume, Tadasuni, Zuri, Tresnuraghes, Flussio, Magomadas, Modolo, Sagama, Sindia, Suni, Tinnura, Fordongianus, Aliai, Samugheo, Villanova Truscheddu, Bauladu; Ortueri. 1>. Serraraanna, Samassi, Nuraminis, Samatzai, Serrenti, Decimomannu, Asseraini, Decimoputzu, Elmas, UtU; Villaspeciosa, Monastir, San Sperato, Ussana, Villasor, San Gavino Monreale, Pabillonis, Sardara, San Pantaleo, Donori, Serdiana, Sicci San Biagio, Soleminis, Sinnai, Burcei, Maracalagonis, Settimo San Pietro, Villacidro, Gonnos Fanadiga, Siliqua, Vallermosa, San Niccolò d'Arcidano, Uras. 7. Oristano, Donigala, Fenugheddu, Nuraxinieddu, Palmas Arborea, Santa Giusta, Ales, Bannari d'Usellus, Cur- Tabella circos cri sioni collegi elettorali 253 cnrìs, Escoveda, Figa, Cronnosuò, Morgoagiori, Ollastra Usellus, Pau, Usellus, Zeppara, Cabras, Baratili San Pietro, Nurachi, Eiola, Solanas, Zeddiani, Milis, Narbolia, San Vero Milis, Seneghe, Tramatza, Mogoro, Gonnostramazza, MasuUas, Pompu, Siris, Simaxis, Ollastra Simaxis, San Vero Congius, Siamanna, Siapiccia, Sili, Villa Urbana, Solarussa, Massama, Siamaggiore, Zerfaliu, Terralba, Marrubiu, Santu Lussurgiu, Bonarcado, Senis, Assolo, Assuni, Mogorella, Nureci, Ruinas, Sant'Antonio Ruinas, PROVINCIA DI CALTANISSETTA. Popolazione ab. 264,308 — Collegi N. 5. 1. Caltanissetta, Sommatino, Delia, Pietraperzia. 2. Serradifalco, Montedoro, Mussomeli, Acquaviva Platani, Sutera, Campofranco, Villalba, Marianopoli, Vallelunga Pratameno, San Cataldo. B, Castrogiovanui, Villarosa, Calascibetta, Santa Caterina Villarmosa, Resuttano. Piazza Armerina, Valguarnera Caropepe, Aidone, Barrafranca. •> '• Terranova di Sicilia, Niscemi, Mazzarino, Butera, Riesi. PROVINCIA DI CAMPOBASSO. Popolazione ab. 877,695 — Collegi N. 7. Campobasso, Perrazzaiio, Mirabello Saunifcico, Oratine, Castropignano, Casalciprano, Fossalto, Limosano, Molise, Sant'Angelo Limosano, Torcila del Sannio, Sepino, Cercepiccola, San Giuliano del Sannio, Salcito, San Biase, Baranello. 2. Agnone, Belmonte del Sannio, Caccavone, CastoUufccio in Verrino, Pietrabbondante, Capracotta, Castel del Giudice, Pescopennataro, Sant'Angelo del Pesco, San Pietro Avellana, Carovilli, Vastogirardi, Forlì del Sannio, Acquaviva d'Isernia, Montenero Val Coccliiara, Rionero Sannitico, Roccasicura, Trivento. Belano, Campochiaro, Guardiaregia, San Massimo, San Polo Matese, Cantalupo del Sannio, Castelpizzuto^ 25'! Tab:dla circoscrizioni collerfi elettorali Macchiagodena, Roccamandolfi, Sant'Angelo in Grotte, Frosolone, Cameli, Baronia, Busso, Colle d'Anchise, Spinete, Vincbiaturo, Castelpetroso, Bagnoli del Trigno, Pietracupa. 4. Isernia, Fornelli, Longano, Macchia d'Isernia, Miranda, Monteroduni, Sant'Agapito, Carpinone, Pesche, Pettoranello di Molise, Sessano, Castellone al Volturno, Cerro al Volturno, Colli al Volturno, Pizzone, Eocchetta a Volturno, Scapoli, San Vincenzo a Volturno, Venafro, Filignano, Montaquila, Pozzilli, Sesto Campano, Civitanova del Sannio, Chiauci, Pescolanciano. 5. Larino, Montorio nei Frentani, San Martino in Pensilis, Ururi, Bonefro, Colletorto, San Giuliano di Puglia, Casacalenda, Morrone del Saunio, Provvidenti, Ripabottoni, Santa Croce di Magliano, Montelongo, liotello, Portocannone. Palata, Acquaviva Collecroce, Montenero di Bisaccia, Eipalda, Tavenna, Civita Campoinarano, Castelbottaccio, Castelmauro, Guardialfiera, Lucito, Lupara, Guglionesi, Montecilfone, Montefalcone del Sannio, Koccavivara, San Felice Slavo, Termoli, Campomarino, San Giacomo degli Schiavoni. 7. Riccia, Gambatesa, Tufara, Jelsi, Campodipietra, Giidone, Montagano, Castellino del Biferno, Petrella Tifernina, Ripa Limosano, Sant'Elia a Pianisi, Macchia Valfortore, Monacilioni, Pietracatella, San Giovanni in Galdo, Carapolieto, Matrice, Toro. PROVINCIA DI CASERTA. Popolazione ab, 725,535 — Collegi ii. 13. 1. Caserta, San Leucio, Maddaloni, Cervino, Valle di Maddaloni, San Nicola la Strada, Castel Morrone. 2. S. M. Capua Vetere, Casagiove, Casapulla, Curti, San Prisco, Marcianise, Capodrise, Macerata di Marcianise, Portico di Caserta, Recale, San Marco Evangelista. Capua, Bellona, Cancello ed Arnone, Castel Volturno. Grazzanise, San Tammaro, Pignataro Maggiore, Calvi Risorta, Camigliano, Giano Vetusto, Pastorano, Rocchetta e Croce, Sparanise. Vitulazio, Formicola, Castel Tabella circos cri sioni collegi elettorali 255 di Sasso, Liberi di Formicola, Pontelatone, Casal di Principe, Vico di Pantano. 4. A v e r s a , Carinaro, Casalace, Lasciano e Duceuta, Teverola, Succivo, Cesa, Gricignano d'Aversa, Orta di Atella, Trentola, Frignano Maggiore, Frignano Piccolo, Parete, San Cipriano d'Aversa, San Marcellino, 5. A c e r r a , Arienzo, San Felice a Cancello, Santa Maria a Vico, Marigliano, Brusciano, Castel di Cisterna, Mariglianella, San Vitaliano, Scisciano. 6. Nola, Casamarciano, Cimitile, Visciano, Palma Campania, Carbonara di Nola, San Grennaro di Palma, Striano, Saviano, Liveri, San PaoloBelsito, Cicciano, Camposano, Cumignano e Gallo di Nola, Roccarainola, Tafino. 7. Pledimonte d'Alife, Ailano, Alife, Castello d'Alife, Gioja Sannitica, Raviscanina, Sant'Angelo d'Alife, San Gregorio, San Potito Sannitico, Valle Agricola, Cajazzo, Alvignano, Castello di Campagnano, Dragoni, Piana di Cajazzo, Euviano, Capriati a Volturno, Ciorlano, Fontegreca. Gallo, Letino, Prata Sannita. 8. Teano, Cajanello, Vairano Patenora, Mignano, Galluccio, Presenzano, Eocca d'Evandro, San Pietro Infine, Pietramelara, Baja e Latina, Pietravairano, Riardo, Roccaromana, Roccamonfina, Conca della Campania, Marzano Appio, Torà e Piccilli. Sessa A u r a n c a , Carinola, Francolise, Mondragone, Minturno, Castelforte, Ss. Cosmo e Damiano, Spiguo Saturnio, Sant'Andrea di Valiefredda, Coreno Ausonio, lo. Gaeta, Castellonorato, Formia, Maranola, Fondi, Campodimelc, Itri, Lcnola, Monte San Biagio, Spertonga, Ponza. n . Pontecoi'vo, Roccasecca, Aquino, Colle San Magno, Castrocielo, Esperia, Ausonia, Castelnuovo Parano, Sant'Apollinare, San Giorgio a Liri, Arce, Fontana Liri, Rocca d'Arce, Pico, Pastena, San Giovanni Incarico. 12. Cassino, Piedimonte San Germano, Pignataro Interamna, Sant'Elia Fiumerapido, Terelle, Villa Santa Lucia, Atina, Belmonte Castello, Casalattico, Picinisco, Villa Latina, Cervaro, Sant'Ambrogio sul Garigliano, San Biagio Saracinesco, San Vittore del Lazio, Vallerotonda, Viticuso e Acquafondata, Casalvieri. Tabella circos cri sioni collegi elettorali 256 13. Sora, Brocco, Campoli Appeanino, Castel Liri, Isola del Liri, Pescosolido, Arpino, Pontechiari Santo Padre, Alvlto, San Donato, Val di Cornino, Settefrati, Vicalvi. PEOVINCIA DI CATANIA. Popolazione ab. 564,186 — Collegi N. 10. 1. Catania (I) - (Catania, mandamenti Duomo e Borgo). 2. Catania (IIj - (Catania, mandamento San Marco), Misterbianco, Motta Sant'Anastasia. 3. Caltagirone, Mirabella Imbaccari, San Michele di Ganzarla, San Cono, Grammichele. 4. Militello in Val di Catania, Palagonia, Mineo, Vizzini, Scordia, Licodia Eubea. 5. Nicosia, Sperlinga, Leonforte, Nissoria, Troina, Cerami, Assoro. 6. Regalbato, Agira, Gagliano Castelferrato, Centuripe, Catenanuova, Raramacca, Raddusa. 7. Paterno, Santa Maria di Licodia, Belpasso, Camporotondo Etneo, Nicolosi, Mascalucia, Gravina di Catania, San Giovanni di Galermo, San Giovanni La Punta, San Gregorio di Catania, Sant'Agata li Battiati, Tremestieri Etneo, San Pietro Clarenza, Pedara, Viagrande, Zaiferana Etnea, Trecastagni. 8. Acireale, Aci Sant'Antonio, Aci Bonaccorsi, Aci Castello, Aci Catena. 9. Giarre, Calatabiano, Fiumefreddo di Sicilia, Mascali, Riposto, Castiglione di Sicilia, Linguaglossa, Piedimonte Etneo. 10. Bronte, Randazzo, Adernò, Maletto, Biancavilla. PROVINCIA DI CATANZARO. Popolazione ab. 432,064 — Collegi N. 8. 1. Catanzaro, Soveria Simeri, Sellia, Simeri e Crichi, Zagariso, Cropani, Andali, Belcastro, Cerva, Marcedusa, Sersale Tiriolo, Amato, Caraffa di Catanzaro, Marcellinara, Miglierina, Settingiano. 2, Chiaravalle Centrale, Borgia, Girifalco, San Floro, Sqnillace, Amaroni, Palermiti, Staletti, Valleflorita, Tabella circos cri sioni collegi elettorali 257 Gasperina, Centrache, Montauro, Montepaone, Olivadi, Petrizzi, Soverate,Argusto, Cardinale, Cenadi,Gagliato, San Vito sul Jonio, Torre di Ruggero. 3. Cotronp, Cutro, Isola, Caporizzuto, Strongoli, Belvedere di Spinello, Casabona, Rocca di Neto, San Nicola dell'Alto, Girò, Crucoli, Melissa, Savelli, Caccuri, Casino, Cerenzia, Pallagorio, Umbriatico, Verzino, Santa Severina, Cotronei, Roccabernarda, San Mauro Marchesato, Scandalo, Petilia Policastro, Mesoraca, Petronà. 4. Monteleone di Calabria, Piscopio, San Gregorio d'Ippona, Stefanaconi, Soriano Calabro, Gerocarne, Pizzoni, Sorianello, Vazzano, Monterosso Calabro, Capistrano, , San Nicola da Crissa, Vallelonga, Mileto, Filandari, Francica, Jonadi, Rombiolo, San Calogero, San Costantino Calabro. 5. Nicastro, Sambiase, Gizzeria, Platania, Nocera Torinese, Falerna, San Mango d'Aquino, Filadelfia, Francavilla Angitola, Polia, Cortale, Jacurso, Curinga. 0. Serra S. Bruno, Arena, Acquaro, Dasà, Dinami, Brognaturo, Fabrizia, Mongiana, Simbario, Spadola, Davoli, San Sostene, Sant'Andrea Apostolo del Jonio, Satriano, Badolato, Guardavalle, Isca, Santa Caterina del .Tonio. 7. fSerrastretta, Carlopoli, Decollatura, Soveria Mannelli, Gimigliano, Cicala, San Pietro Apostolo a Tiriolo, Maida, San Pietro a Maida, Taverna, Albi, Fossato Serralta, Magisano, Pentono, Sorbo San Basile, Feroleto Antico, Pianopoli, Martirano, Conflenti, Motta Santa Lucia. 8. Tropea, Drapia, Pargbelia, Ricadi, Spilinga, Zarabrone, Nicotera, Joppolo, Limbadi, Briatico, Cessaniti, Zungri, Pizzo, Filogaso, Majerato, Sant'Onofrio. PROVINCIA DI CHIETI. Popolazione ab. 353,699 ~ Collegi N. 6. 1. Chieti, Casalincontrada, Forcabobolina, Torrevecchia Teatina, Villamagna, Bucchianico, Manoppello, Lottomanoppello, Eoccamontepiano, Serramonacesca, Turrivalignani. San Valentino in Abruzzo Citeriore, Abbateggio, Bolognano, Roccamorice, Tocco da Casauria, 17 — BRDNIALTI, Codice elettorale Tabella circos cri sioni collegi elettorali 258 2. 3. 4. 5. (). Caramanico, Musellaro, Eoccacaramanico, Salle, Santa Eufemia a Majella. Ortona, Crecchio, Tollo, Arielli, Canosa Sannita, Giuliano Teatino, Miglianico, Villarielli, Gruardiagrelc, Rapino, Filetto, Ari, Pennapiedimonte, Casacanditella, Pretoro, Fara Filiorum Petri, Fran cavilla al Mare, Vacri, Pescara, San Martino sulla Marruccina, Eipa Teatina. Lanciano, San Vito Chietino, Frisa, Rocca San Giovanni, Treglio, Fossacesia, Mozzagrogna, Santa Maria Imbaro, Paglieta, Torino di Sangro, Orsogna, Castelfrentano, Sant'Eusanio del Sangro. Gessopalena, Gasoli, Aitino, Palombaro, Roccascalegna, Torricella Peligna, Montenerodomo, Palena, Fallascoso, Colledimacine, Garaberale, Lettopalena, Pizzoferrato, Lama de' Peligni, Civitella Messer Raimondo, Fara San Martino, Taranta Peligna, Villa Santa Maria, Borrello, Buonanotte, Civitaluparella, Fallo, Montelapiano, Pennadomo, Quadri, Rojo del Sangro, Rosello. Vasto, Cupello, Monteodorisio, San Salvo, Casalbordino, Pollutri, Scerni, Villalfonsina, Gissi, Carpineto Sinello, Guilmi, San Buono, Dogliola, Fresagrandinaria, Furci, Lentella, Liscia. Atessa, Casalanguida, Tornareccio, Bomba, Archi, Colledimezzo, MontazzoH, Monteferrante, Perano, Pietraferrazzana, Castiglione Messer Marino, Castelguidonc, Fraine, Roccaspinalveti, Schiavi di Abruzzo, Colenza sul Trigno, Carunchio, Palmoli, San Giovanni Lipioni, Torrebruna, Tufillo. PROVINCLi DI COMO. Popolazione ab. 536,641 — Collegi N. 9. 1. Conio, Albate, Blevio, Breccia, Briennio, Brunate, Camnago Volta, Capiago, Carate Lario, Cavallasca, Cernobbio, Civiglio, Laglio, Lemna, Lipomo, Maslianico, Molina, Moltrasio, Montorfano, Palanzo, Piazza Santo Stefano, Pognana, Ponzate, Rebbio, Rovenna, Solzago, Tavernerio, Torno, Urio, Vergosa, Bellagio, Careno, Civenna,Lezzeno, Limonta, Nesso,Vassena,Vclcso, Zelbio. Tabella circos cri sioni collegi elettorali 259 2. Cantù, Albiolo, Asnago, Bernate di Como, Bizzaxone, Bregnano, Bulgorello, Cagno, Cainnago di Uggiate, Casanova di Uggiate, Casnate, Cassina Rizzardi, Caversaccio, Cermenate, Civello, Orezzo, Fino Mornasco, Q-aggino, Gironico, Grandate, Lucino, Luisago, Lurate Abbate, Maccio, Minoprio, Montano Comasco, Parò, Rodero, Ronago, Trevano, Uggiate, Vertemate, Arosio, Cabiate, Carimate, Canigo, Cremnago, Cucciago, Figino Serenza, Intimiano, Mariano Comense, Noved^rate, Romanò Brianza, Senna Comasco, Villa Romanò, Alzate con Verzago, Brenna, Inverigo, Rovellasca. 3. Appiano, Beregazzo, Binago, Bulgarograsso, Cadorago, Carbonate, Casìino al Piano, Castelnuovo Bozzente, Cirimido, Fenegrò, Guanzate, Limido, Locato Varesino, Lomazzo, Lurago Marinone, Mozzate, Olgiàte Comasco, Oltrona di San Mamette, Rovello, Solbiate Comasco, Turate, Veniano, Tradate, Abbiate Guazzone, Carnago, Caronno Corbellaro, Caronno Ghiringhello, Castelseprio, Castiglione Olona, Castronno, Gornate Inferiore, Gornate Superiore, Lonate Ceppino, Lozza, Morazzone, Rovate, Torba, Vedano Olona, Venegono Inferiore, Venegono Superiore, Azzate, Brunello, Crosio della Valle, Daverio, Galliate Lombardo, Gazzada, Gurone, Lomnago, Scbianno. 4. Brivio, Airuno, Aizurro, Bagaggera, Brianzola, Cagliano, Calco, Cologna, Imbersago, Merate, Mondonico, Nava, Novate di Brianza, Olgiate Molgora, Paderno d'Adda, Ravellino, Rebbiate, Rovagnate, Sabbioncello, Santa Maria Hoè, Sartirana Briantea, Verderio, Oggiono, Biglio, Capiate, Consonno, Dolzago, Dozio, Elio, Garlate, Olginate, Valgreghentino, Villa Vergano, Missaglia, Barzago, Barzanò, Bulciago, Casatenuovo, Cassago, Cernusco Lombardone, Contra, Cremella, Lomagna, Lomaniga, Montevecchia, Monticello, Orlano di Brianza, Osuago, Perego, Sirtori, Viganò. 5. Erba, Albese, Alserio, Anzano del Parco, Arcellasco, Buccinigo, Carcano, Casletto, Cassano Albese, Costa Masnaga, Crevenna, Fabbrica Durini, Incino,Lambrugo, Lezza, Lurago d'Erba, Merone, Mojana, Monguzzo, Nibionno, Orsenigo, Parravicino, Ponte Lambro, Rogeno, Tabella circos cri sioni collegi elettorali 260 Vill'Albese, Annone di Brianza, Bartesate, Bosisio, Cesana di Brianza, Givate, Gralbiate, Molteno, Pusiano, Sala al Barro, Sirone, Snello, Asso, Bami, Caglio, Ganzo, Garella con Mariaga, Caslino d'Erba, Gassina Mariaga, Castelmarte, Lasnigo, Longone al Segrino, Magreglio, Onno, Penzano, Proserpio, Rezzago, Sormano, Valbrona, Visino, Garbagnate Monastero, Imberido. 6. Gavirate, Arolo, Ballarate, Bardello, Besozzo, Biandronno, Bogno, Brebbia, Bregano, Gardana, Gazzago Brabbia, Gallina, Cerro Lago Maggiore, Gocquio, Comerio, Laveno, Leggiuno, Malgesso, Mombello Lago Maggiore, Monate, Monvalle, Olginasio, Sangiano, Travedona, Trevisago, Voltorre, Luino, Arbizzo, Bosco Val tra vaglia, Brezzo di Bedero, Brissago, Castello Valtravaglia, Cremenaga, Gugliate, Cunardo, Fabiasco, Germignaga, Grantola, Marchirolo, Mesenzana, Montegrino, Muceno, Musadino, Porto Valtravaglia, f o g giano Valtravaglia, Veccana, Viconago, Voldomino, Maccagno Superiore, Agra, Armio, Biegno, Cadere con Graglio, Campagnano Vedasca, Curiglia, Due Gossani, Dumenza, Garabiolo, Lozzo, Maccagno Inferiore, Monte Viasco, Musignano, Pino Lago Maggiore, Runo, Tronzano Lago Maggiore, Angera, Barza, Barzola, Gadrezzate, Capronno, Gomabbio, Ispra, Lentate Verbano, Lisanza, Mercallo, Ranco, Taino, Ternate, Varano. 7. Varese, Barasso, Bizzozero, Bobbiate, Bodio, Buguggiate, Gapolago, Casciago, Lissago, Luvinate, Mainate, Slasnago, Morosolo, Oltrona al Lago, Santa Maria del Monte, Sant'Ambrogio Olona, Velate, Arcisate, Ardenna, Besano, Bisuschio, Brenno IJseria, Brusimpiano, Gazzone, Clivio, Cuasso al Monte, Induno Olona, Lavena, Marzio, Porto Ceresio, Saltrio, Valganna, Viggiù, Cuvio, Arcumeggia, Azzio, Bedero Valcuvia, Brenta, Brinzio, Cabiaglio, Garavate, Gasalzuigno, Cassano Valcuvia, Cavona, Cittiglio, Cuveglio in Valle, Duno, Ferrera di Varese, Gemonio, Masciago Primo, Orino, Rancio Valcuvia, Vararo, Vergobbio. 8. Lecco, Abbadia sopr'Adda, Acquate, Ballabio Inferiore, Ballabio Superiore, Castello sopra Lecco, Germanedo, Laorca, Lierna, Linzanico, Maggianico, Malgrate, Tabella circos cri sioni collegi elettorali 261 Mandello del Lario, Morterone, Olcio, Pescate, Kancio di Lecco, Rongio, San Giovanni alia Castagna, Somana, Valmadrera, Sellano, Colico, Corenno Plinio, Dervio, Dorio, Esino Inferiore, Esino Superiore, Introzzo, Perledo, Sueglio, Tremenico, Varenna, Vendrogno, Vestreno, Introbio, Bajedo, Barcone, Barzio, Bindo, Casargo, Cassina, Valsassina, Concenedo, Cortabbio, Cortenova, Orandola, Crcmeno, Indovero, Margno, Moggio, Pagnona, Parlasco, Pasturo, Pessina Valsassina, Premana, Primaluna, Taceno, Vimogno. U. Menaggio, Bene Lario, BregUa, Colonno, Croce, Arandola, Griante, Grona, Lenno, Loveno sopra Menaggio, Mezzegra, Ossuccio, Plesio, Sala Comacina, Tremezzo, Castiglione d'Intelvi, Argegno, Blessagnó, Campione, Casasco d'Intelvi, Cerano d'Intelvi, Dizzasco, Laino, Lanzo d'Intelvi, Pellìo di Sopra, Pigra, Ponna, Ramponio, San Fedele, Scaria, Schignano, Verna, Dongo, Consiglio di Rumo, Cremia, Garzeno, Germasino, Musso, Pianello del Lario, Eezzonico, San Siro, Sant'Abbondio, Stazzonà, Gravedona, Bugiallo, Domaso, Dosso del Liro, Gera, Livo, Montemezzo, Peglio, Sorico, Traversa, Trezzone, Vercana, Porlezza, Albogasio, Buggiolo, Carlazzo Valsolda, Castello Valsolda, Cavargna, Cima, Claino con Osteno, Corride, Cressogno, Cusino, Dasio, Brano, Gottro, Piano Porlezza, Puria, San Bartolomeo Val Cavargna, San Nazzaro Val Cavargna, Seghebbia, Tavordo. PROVINCIA DI COSENZA. Popolazione ab. 474,207 — Collegi N. 8. 1. Cosenza, Cerisano, Castrolibero, Marano Principato, Mendicino, Cerzeto, Mongrassano, Rota Greca, San Martino di Finita, Torano Castello, Montalto Uffugo, Lattarico, San Benedetto Ullano, San Vincenzo La Costa, Rende, Marano Marchesato, San Fili. 2. Spezzano Grande, Casole Bruzio, Spezzano Piccolo, Pedace, Serra Pedace, Trenta, San Giovanni in Fiore, Celico, Lappano, Rovito, Zumpano, San Pietro in Guarano, Castiglione Cosentino, Rose, Luzzi, Acri, Bisignano. Tabella circos cri sioni collegi elettorali 262 3. Rogliano, Belsito, Mangoue, Marzi, Parenti, Sauto Stefano di Eogliano, Aprigliano, Cellara, Figline Vegliaturo, Piane Orati, Pietralìtta, Dipignano, Carolei, Domanico, Paterno Calabro, Grimaldi, Altilia, Malito, Scigliano, Bianchi, Carpanzano, Colosirai, Panettieri, Pedivigliano. 4. Paola, San Lucido, Ajello in Calabria, Cleto, Serra di Ajello, Terrati, Amantea, Belmonte Calabro, Lago, San Pietro in Amantea, Cetraro, Acquappesa, Guardia Piemontese, Eiumefreddo Bruzio, Falconara Albanese, Longobardi, Fuscaldo. 5. Verbicai'o, Grisolia Cipollina, Majerà, Orsomarso, Belvedere Marittimo, Bonifati, Buonvicino, Diamante, Sangineto, Scalea, Ajeta, Santa Domenica Talao, Tortora, Laino Borgo, Laino Castello, Papasidero, San Marco Argentano, Cervicati, Fagnano Castello, Rogiano Gravina. 6. Castrovillari, Frascineto, San Basile, Saracena, Lungro, Acquaformosa, Altomonte, Firmo, Morano Calabro, San Sosti, Malvito, Mottafollone, San Donato di Ninea, Santa Caterina Albanese, Sant'Agata di Esaro, Mormanno. 7. Cassano al J o n i o , Civita, Francavilla Marittima, Amendolara, Albidona, Castroregio, Roseto Capo Spulieo, Trebisacce, Cerchiara di Calabria, Piatici, San Lorenzo Bellizzi, Villapiana, Oriolo, Alessandria del Carretto, Canna, Montegiordano, Nocara, Rocca Imperiale, San Demetrio Corone, San Cosimo, Santa Sofia D'Epiro, Vaccarizzo Albanese, Spezzano Albanese, San Lorenzo del Vallo, Tarsia, Terranova di Sibari. 8. Rossano, Campana, Bocchigliero, Cariati, Mandatoriccio, Pietrapaola, Scala Coeli, Corigliano Calabro, San Giorgio Albanese, Cropalati, Calopezzati, Caloveto, Paludi, Longobucco. PROVINCIA DI CREMONA. Popolazione ab. 304,507 — Collegi N. 5. 1. Cremona, Acquanegra Cremonese, Bonemerse, Castelverde, erotta d'Adda, Duemiglia, Gerre de' Caprioli, Grumello con Farfengo Cremonese, Ossolaro, Sesto Cremonese, Spinadesco, Tredossi. Tabella circos cri sioni collegi elettorali 263 2. Casal magg iore, Calvatone,Casteldidoiie, Casteipouzone, Cella Dati, Gingia de' Botti, Derovere, Drizzona, Gussola, Martignana Po, Motta Baluffi, Piadena, Sau Daniele Ripa Po, S. Giovanni in Croce, S. Martino del Lago, Scandolara Ravara, Solarolo Rainerio, Spineda, Tornata, Torricella del Pi;?zo, Vhò, Voltido, Ca' d'Andrea, Isola Dovarese, Pessina Cremonese, Torre de' Picenardi. 3. Pescaroio ed Uniti, Binanuova, Bordolano, Ca' de' Stefani, Cappella de' Picenardi, Carpaneta Dosimo, Casalbuttano ed Uniti, Pozzaglio ed Uniti, Cicognolo, Corte dei Cortesi con Cignone, Corte de' Prati, Gabbioneta, Gadesco, Grontardo, Malagnino, Olmeneta, Ostiano, Paderno Cremonese, Persico, Pieve Delmona, Pieve S. Giacomo, Robecco d'Oglio, San Martino in Beliseto, Scandolara, Ripa d'Oglio, Vescovato, Volongo, Pieve d'Olmi, Sospiro, Stagno Lombardo. 4. Soresina, Annicco, Azzanello, Barzaniga, Cappella Cantone, Casaletto Ceredano, Casaletto di Sopra, Casalmorano, Castelleone, Castelvisconti, Cumignano sul Naviglio, Fiesco, Formigara, Genivolta, Gorabito, Montodine, Pizzighettone, Eomanengo, Rubbiano, Salvirola Cremasca, San Bassano, Soncino, Ticengo, Trigolo,. Crederà, Moscazzano, Ripalta Arpina, Ripalta Guerrina. •"). Crema, Agnadello, Bagnolo Cremasco, Camisano, Cam* pagnola Cremasca, Capergnanica, Capralba, Casale Cremasco, Casaletto Vaprio, Cascine Gandini, Castel Gabbiano, CMeve, Cremosano, Dovera, Izzano, Madignano, Offanengo, Ombriano, Palazzo Pignano, Pandino, Pianengo, Pieranica, Quintane, Ricengo, Ripalta Nuova, Rivolta d'Adda, S. Bernardino, Santa Maria della Croce, Scannabue, Sergnano, Spino d'Adda, Tortino, Trescore, Vailate, Vajano Cremasco, Vidoiasco, Zappello, Monte Cremasco. PROVINCIA DI CUNEO. Popolazione ab. 664,416 — Collegi N. 12. 1- Cuneo, Castelletto Stura, Cervasca, Vignolo, Boves^ Chiusa di Pesio, Peveragno, Beinette. Tabella circos cri sioni collegi elettorali 264 2. A l b a , Barbaresco, Neive, Neviglie, Eoddi, Trezzo Tinella, Cortemilia, Bergolo, Bosia, Castelletto Tizzone, Castine, Cravanzana, Gorriao, Levice, Perletto, Scaletta Uzzone, Torre Bormida, Torre Uzzone, Diano d'Alba, Benevello, Borgomale, Grinzane, Lequio Berria, Montelupo Albese, Kodello, Serfahinga d'Alba, Govone, Magliano d'Alba, Priocca, Santo Stefano Belbo, Camo, Castiglione Tinella, Cossano Belbo, Mango, Rocchetta Belbo. 3. B a r g e , Bagnolo Piemonte, Moretta, Carde, Panie, Polongbera, Torre San Giorgio, Paesana, Crissolo, Oncino, Ostana, B.evello, Envie, Rifreddo, Sanfront, Gambasca, Martiniana Po. 4. B o r g o San Dalmazzo, Rittana, Roccasparvera, Demonte, Gaiola, Mojola, Valloriate, Limone Piemonte, Vernante, Roccavione, Roaschia, Robilante, Tenda, Briga Marittima, Valdieri, Andonno, Entragne, Vinadio, Aisone, Argenterà, Bersezio, Pietra Porzio, Sambuco. 5. Bra, Pocapaglia, Santa Vittoria d'Alba, Canale, Castagnito, Castellinaldo, Montà, Monteu Roero, Santo Stefano Roero, Cornegliano Alba, Baldissero d'Alba, Guarene, Montaldo Roero, Monticelli d'Alba, Piobesi d'Alba, Sommariva Perno, Vezza d'Alba, Sommariva del Bosco, Ceresole Alba, Sanfrè. •6. Ceva, Lesegno, Malpotremo, Mombasiglio, Roascio, Torresina, Bagnasco, Battifollo, Lisio, Nucetto, Perlo, Scagnello. Viola, Garessio, Priola, Monesiglio, Camerana, Gottasecca, Mombarcaro, Prunetto, Salicetto, Murazzano. Castellino Tanaro, Cigliò, Igliano, Marsaglia, Paroldo, Rocca Cigliè, Ormea, Alto, Caprauna, Pamparato, Monasterolo Casotto, Montaldo di Mondovi, Roburent, Priero, Castelnuovo di Ceva, Montezemolo, Sale delle Langhe. 7. Cheraseo, Narzole, Bene Vagienna, Lequio Tanaro, Bossolasco, Albareto Torre, Arguello, Corretto delie Langhe, Cissone, Feisoglio, Gorzegno, Niella Belbo, San Benedetto Belbo, Serravalle delle Langhe, Somano, Dogliani, Belvedere delle Langhe, Bonvicino, Farigliano, La Morra, Barolo, Novello, Verduno, Monfortc Tabella circos cri sioni collegi elettorali 265 d'Alba, Castelletto Monforte, Castiglione Falletto, Mouchiero. Perno, Koddino, Sinio. 8. Drenerò, Eoccabruna, Villar San Costanzo, Caraglio, Bernezzo, Frazzo, Acceglio, Canosio, Elva, Marmora, San Michele Frazzo, Ussolo, San Damiano Macra, Albaretto Valle di Macra, Alma, Cartignano, Celle di Macra, Lottalo, Paglieres, Stroppo, Valgrana, Castelmagno, Montemale di Cuneo, Monterosso Grana, Fradleves. San Pietro di Monterosso, Busca, Tarantasca. Fossano, Carrù, Clavesana, Magliano Alpi, Fiozzo, Centallo, Trinità, Salmour, Sant'Albano Stura, Villafalletto, Vottignasco. 10. Mondovì, Bastia Mondovì, Monastero di Vasco, Frabosa Sopranà, Frabosa Sottana, Morozzo, Margarita, Montanera, Bocca de' Baldi, Vico Forte di Mondovì, Briaglia, San Michele Mondovì, Torre Mondovì, Niella Tanaro, Villanova Mondovì, Pianfei, Eoccaforte Mondovì. 11. Salazzo, Brondello, Castellar, Lagnasco, Fagno, Costi^liole Saluzzo, Eossana, Sampeyre, Bellino, Casteldelfino, Frassino, Pontechianale, Venasca, Brossasco, Isasca, Melle, Valmala, Verzuolo, Manta, Fiasco, Villanovetta. 12. Savigliano, Genola, Cavallermaggiore, Cavallerleone, Marene, Eacconigi, Caramagna Piemonte, Casalgrasso, Villanova Solaro, Monasterolo di Savigliano, Murello, Euffia, Scarnafigi, Cervere. PEOVINCIA DI FEEEARA. Popolazione ab. 230,144 — Collegi N. 4. 1. Ferrara città, Borgo San Giorgio, Pontelagosciiro, Perotto, Ravalle, Francolino, Saura, Denore, San Martino (frazioni del comune di Ferrara). 2. Cento, Pieve di Cento, Foggio Eenatico, Sant'Agostino, Bondeno, Yigarano Mainarda (frazione del comune di Ferrara). 3. Portomaggiore, Argenta, Ostellato, Migliarino, Massa Fiscaglia, Marrara e Quartesana (frazioni del comune di Ferrara). 4. Comacchio, Copparo, Codigoro, Lago Santo, Mesola. Tabella circos cri sioni collegi elettorali 266 PROVINCIA DI FIRENZE. Popolazione ab. 800,672 — Collegi N. 14. 1. Firenze (I) — parte del quartiere Santa Croce, parte del quartiere di Santo Spirito, Bagno a Ripoli. 2. Firenze (II) — quartiere S. Giovanni, parte del quartiere Santa Croce, id. id. di Santa Maria Novella. 3. Firenze (III) — parte del quartiere Santa Maria Novella, Fiesole, Sesto Fiorentino. 4. Firenze (IV) — parte del quartiere S. Spirito, Galluzzo. 5. Borgo San Lorenzo, Vicchio, Scarperia, Barberino di Mugello, San Pietro a Sieve, Vaglia, Firenzuola. 6. Campi Bìsenzìo, Calenzano, Signa, Carmignano, Lastra a Signa, Brozzi. 7. Empoli, Capraja e Limite, Cerreto Guidi, Montelupo Fiorentino, Vinci, Castelfiorentino, Certaldo. 8. Pistoia I — (frazione di Porta San Marco, Porta Carratica e Porta Lucchese), Lamporecchio, Marliana, Serravalle Pistoiese, Tizzana. 9. Pistoia II [città e frazione di Porta al Borgo), Montale, S. Marcello Pistoiese, Catigliano, Piteglio, Sambuca Pistoiese, 10. Pontassieve, Pelago, Rignano sull'Arno, Dicomano, Londa, San (jodenzo, Figline Valdarno, Incisa in Valdarno, Reggello. 11. Prato in Toscana, Montemurlo, Cantagallo, Vernio. 12. Rocca San Oasciano, Dovadola, Portico e San Benedetto, Terra del Sole e Castrocaro, Galeata, Premilcuore. Santa Sofia, Bagno di Romagna, Sorbano, Vergherete, Modigliana, Tredozio, Marradi, Palazzuolo. 13. San Casciano in Val di Pesa, Barberino di Val d'Elsa, Montespertoli, Greve, Casellina e Torri. 14. San Miniato, Montopoli in Valdarno, Fucecchio, Castelfranco di Sotto, Santa Croce sull'Arno, Santa Maria in Monte, Montajone. PROVINCIA DI FOGGIA. Popolazione ab. 351,235 — Collegi N. 6. 1. Foggia, Bovino, Castelluccio dei Sauri, Panni, Deliceto, Sant'Agata di Puglia. Tabella circos cri sioni collegi elettorali 267 2. Cerignola, Ascoli Satriano, Candela, Orfca Nova, Stornarella, Trinitapoli, Margherita di Savoja, San Ferdinando di Paglia, 3. Lacera, Biccari, Alberona, Roseto Valfortore, Celenza Valfortore, Carlantino, San Marco la Catola, Troja,, Castelluccio Valmaggiore, Celle San Vito, Faeto, Volturata Appula, Motta Montecorvino, Volturino, i. S. Severo, Castelnuovo della Daunia, Casalnuovo Monterotaro, Casalvecchio di Puglia, Pietra Montecorvino, Serracapriola, Chieuti, Tremiti (Isola di), Torremaggiore. San Paolo di Civitate. 5. S. Nicandro Oarganico, Apricena, Lesina, Poggio Imperiale, Cagnano Varano, Carpino, Rodi Garganico,. Ischitella, Vico del Gargano, Peschici, Vieste. 6. Manfredonia, Monte Sant'Angelo, San Griovanni Rotondo, S. Marco in Lamis, Rignano Garganico. PROVINCIA DI FORLÌ. Popolazione ab. 254,734 — Collegi N. 4. 1. Porli, Civitella di Romagna, Mortane, Predappio, Meldola, Fiumana, Teodorano. 2. Cesena, Cesenatico, Montiano, Roversano, Bertinoro, Forlimpopoli. 3. Sant'Arcangelo di Romagna, Poggio Borni, Scorticata, Coriano, Misano in Villa Vittoria, Montescudo, Monte Colombo, Mercato Saraceno, Savignano di Romagna, Gambettola, San Mauro di Romagna, Sogliano al Rubicone, Borghi, Roncofreddo, Longiano, Gatteo,, Sarsina. 4. Rimini, Verucchio, Mordano di Romagna, San Clemente, Saludecio, Gemmano, Mondaino, Monte Fiorito,. Monte Gridolfo, San Giovanni in Marignano. PROVINCIA DI GENOVA. Popolazione ab. 787,215 — Collegi N. 14. Genova (I) — Sestiere S. Vincenzo {parte orientale] frazione di S. Francesco (VAlbaro , di S. Martinod'Albaro, di S. Friitti'oso, della Foce, di Marassi, Sìaglieno, Capraia (Isola). Tabella circos cri sioni collegi elettorali 268 2. Genova (II) —sestiere S.Vincenzo (parte occidentale), sestiere Portoria., sestiere Molo (parte orientale). 3. Genova (III) — sestiere Molo (parte occidentale)., sestiere Maddalena, sestiere Prè, sestiere S. Teodoro, A. Albenga, Alassio, Laigueglia, Arnasco, Borghetto Santo Spirito, Campochiesa, Castelbianco, Castelvecchio di Eocca Barbena, Genesi, Ceriale, Cisano sul Neva, Erli, Garlenda, Nasino, Onzo, Ortovero, Vendono, Villanova d'Albenga, Zuccarello, Loano, Balestrino, Boissano, Toirano, Andora, Casanova Lerrone, Stellanello, Testico, Vellego, Pietra Ligure, Bardino vecchio, Bardino nuovo, Borgio, Giustenice, Magliolo, Ranzi Pietra, Tovo S. Giacomo, Verezzi, Finale Borgo, Calice Ligure, Finale Pia, Finale Marina, Orco Feglino, Eialto. 5. Cairo Montenotte, Altare, Bormida, Brovida, Carcare, Mallare, Fallare, Oalizzano, Bardineto, Massimino, Dego, Giusvalla, Mioglia, Piana Crixia, Pontinvrea, Santa Giulia, Sassello, Martina Olba, Olba, Tiglieto, Millesimo, Biestro, Cengio, Cosseria, Murialdo, Osiglia, Plodio, Roccavignale, Rocchetta Cengio, Stella. 6. Savona, Noli, Bergeggi, Segno, Spotorno, Vezzi Portio, Alb^ssola Marina, Albissola Superiore, Ellera, Quiliano, Vado, Celle Ligure, Varazze, Cogoleto. 7. Voltri, Arenzano, Mele, Pegli, Prà, Campo Ligure, Masone, Rossiglione, Sestri Ponente, S. Giovanni Battista. 8. Sampierdarena, Bolzaneto, Sant'Olcese, Rivarolo Ligure, Borzoli, Óornigliano Ligure, S. Quirico in Val Polcevera, y. Pontedecirao, Campomorone, Ceranesi, Mignanego, Serra Ricco, Ronco Scrivia, Busalla, Isola del Cantone, Savignone, Casella, Crocefieschi, Torriglia, Moutebruno, Propata, Davagna. 10, Recco, Bargagli, Bavari , Molassana, Montoggio, Struppa, Avegno, Camogli, Canepa, Pieve di Sori, Sori, Tribogna, Uscio, Nervi, Apparizione, Bogliasco, Quarto al Mare, Quinto al Marc, Sant'Ilario Ligure. 11. Rapallo, Portofino, Santa Margherita Ligure, Zoagli, Cicagna, Cor eglia Ligure, Favaio di Marvale, Lorsica, Lumarzo, Moconesi, Neirone, Orerò, Santo Stefano d'Aveto, Borzonasca, Mezzanego. Tabella circos cri sioni collegi elettorali 269 12. Chiavari, Carasco, San Colombano Certenoli, San Ruffino di Levi, Lavagna, Cogorno, Nè, Sestri Levante, Casarza Ligure, Castiglione Ghia Varese, Moneglia. 13. Levanto, Beverino, Riccò del Golfo di Spezia, Riomaggiore, Bonassola, Borghetto di Vara, Carrodano, Deiva, Pramura, Monterosso al Mare, Pignone, Vernazza, Isolano, Sesta Godano, Brugnato, Carro, Zignago, Vezzano Ligure, Arcola, Follo, Varese Ligure, Maissana. U. Spezia, Portovenere, Sarzana, Castelnuovo di Magra, Ortonovo, Santo Stefano Magra, Lerici, Ameglia. 1. 2. 3. 4. 5. B. PROVINCIA DI GIRGENTI. Popolazione ab. 313,106 — Collegi N. 6. Girgenti, Porto Empedocle, Favara, Siculiana, Realmente, Lampedusa e Linosa. Canicatti, Racalmuto, Grotte, Ravanusa. Licata, Palma di Montechiaro, Camastra, Campobello di Licata, Castrofilippo, Naro. Aragona, Comitini, Cammarata, San Giovanni Gemini, Casteltermini, Cattolica Eraclea, Montallegro, Raffadali, Sant'Angelo Muxaro, San Biagio Platani. Sciacca, Menfi, Sambuca Zabut, Santa Margherita di Belice, Montevago. Blvona, Alessandria della Rocca, Cianciana, Santo Stefano Quisquina, Burgio, Lucca Sicula, Villafranca Sicilia, Ribera, Calamonici, Caltabellotta. PROVINCIA DI GROSSETO. Popolazione ab. 104,312 — Collegi N. 2. Grosseto, Gavorrano, Castiglione della Pescaja, Massa Marittima, Montieri, Roccastrada, Campagnatico, Orbetello, Monte Argentario, Isola del Giglio. 2. Scansano, Arcidosso, Castel del Piano, Cinigiano, Magliano in Toscana, Mandano, Pitigliano, Sorano, Santa Fiora, Roccalbegna. PROVINCIA DI LECCE. Popolazione ab. .553,586 — Collegi N. 10. Lecce, Surbo, San Cesario di Lecce, Cavallino, Lequile, Tabella circos cri sioni collegi elettorali 270 Lizzanello, San Donato di Lecce, Vernole, Castrifrancone, Melendugno, Solato, Sternatia, Zollino. 2. Brindisi, Salice Salentino, Guagnano, San Donaci, San Pancrazio Salentino, Veglie, Latiano, San Vito de' Normanni, Carovigno, Mesagne. 3. Campi Salentina, Cellino San Marco, San Pietro Vernotico, Squinzano, Torchiarolo, Novoli, Carmiano, Trepuzzi, Nardo, Copertino, Leverano, Monteroni di Lecce, Arnesano, San Pietro in Lfima. 4. Gallipoli, Alezio, Ugento, Alliste, Taurisano, Casarano, Eacale, Taviano, Parabita, Matino, Taglie, Galatone, Aradeo, Neviano, Sedi. 5. Maglie, Cursi, Giuggianello, Muro Leccese, Sanarica, Scorrano, Otranto, Giurdignano, Palmariggi, Uggiano la Chiesa, Carpi gnano Salentino, Bagnolo del Salente, Cannole, Martano, Calimera, Caprarica di Lecce, Castrignano de' Greci, Melpignano, Galatina, Corigliano d'Otranto, Cutrofiano, Martignano, Sogliano Cavour. '6. Mandarla, Avetrana, Maruggio, Sava, Fragagnano, San Marzauo di San Giuseppe, Oria, Erchie, Torre Santa Susanna, San Giorgio Sotto Taranto, Carosino, raggiano, Leporano, Monteparano, Pulsano, Eoccaforzata, Lizzano. 7. Castellaneta, Mottola, Palagiano, Ginosa, Laterza, Martina Franca. 8. Taranto, Grottaglie, Montejasi, Montemesola, Massafra. 9. Tricase, Miggiano, Montesano Salentino, Gagliano del Capo, Castrignano del Capo, Mordano di Leuca, Patii, Presicce, Acquarica del Capo, Salve, Poggiardo, Andrano, Diso, Minervino di Lecce, Nociglia, Ortelle, Spongano, Surano, Alessano, Corsane, Tiggiano, Buffano, Specchia, Supersano. 10. Ostuni, Ceglie Messapica, Francavilla Fontana. PEOVINCIA DI LIVOENO. Popolazione ab. 121,150 — Collegi N. 2. 1. I^ivorno (I) — Livorno, 1° mandamento [S. Marco] Portoferraio, Porto Longone, Eio dell'Elba, Eio Marina, Marciana, Marciana Marina. Tabella circos cri sioni collegi elettorali 289 2. Livorno (II) - Livorno, 2® mandamento (S. Leopoldo), 3° mandamento (Porto). PROVINCIA DI LUCCA. Popolazione ab. 301,474 — Collegi N. 5. 1. Lacca [meno la frazione di Ponte a Moriano). 2. Borgo a Mozzano, Bagni di Lucca, Barga, Coreglia Antelminelli, Pescaglia, Camajore. 3. Capannori, Villa Basilica, Ponte a Moriano (frazione del Comune di Lucca). 4. Pescia, lizzano, Vellano, Baggiano, Massa e Cozzile, Montecarlo, Monsummano, Montecatini di Val di Nievole, Altopascio, Ponte Buggianese. 5. Pletrasanta, Serravezza, Stazzema, Viareggio, Massarosa. PROVINCIA DI MACERATA. Popolazione ab. 250,368 — Collegi N. 4. 1. 3Iacerata, Pausula, Petriolo, Mogliano, Loro Piceno, Ripe San Ginesio, San Ginesio, Sant'Angelo in Pontano, Penna San Giovanni, Gualdo, Sarnano, Monte San Martino, Monte San Giusto. 2. Recanati, Monte Fano, Civitanova Marche, Montecosaro, Morrovalle, Potenza Picena, Monte Lupone, Montecassiano. 3. San Severino Marche, Cingoli, Apiro, Ficano, Appignano, Pollenza, Treja, Colmurano, Tolentino, Urbisaglia. 4. Camerino, Acijuacanina, Bolognola, Piastra, Fiordimonte, Fiuminata, Monte Cavallo, Muccia, Pieve Bovigliana, Pieve Torina, Pioraco, Sefro, Serravalle di Chienti, Visso, Caldarola, Camporotondo di Piastrone, Cessapalombo, Belforte del Chienti, Serrapetrona, Matelica, Castel Raimondo, Esanatoglia, Gagliole. PROVINCIA DI MANTOVA. Popolazione ab. 300,311 — Collegi N. 5. 1. Mantova, Bigarello, Castelbelforte, Castel d'Ario, Porto Tabella circos cri sioni collegi elettorali 272 2. 3. 4. 5. Mantovano, Roncoferraro, Roverbella, San Giorgio, Virgilio. Bozzolo, Castellucchio, Gazzoldo degli Ippoliti, Gazinolo, Marcarla, Rivarolo Fuori, Rodigo, S. Martino dell'Argine, Commessaggio, Bagnolo San Vito, Borgoforte, Sabbioneta, Curtatone. Castiglione delle Stiviere, Asola, Casalmoro, Casaloldo, Castel Golfredo, Ceresara, Piubega, Acquanegra sul Chiese, Canneto sull'Oglio, Casalromano, Mariana, Redondesco, Cavriana, Guidizzolo, Medole, Solferino, Goito, Monzambano, Ponti sul Mincio, Volta Mantovana, Marmirolo. Gonzaga, Moglia, Motteggiana, Pegognaga, San Benedetto Po, Suzzara, Dosolo, Pomponesco, Viadana. Ostiglia, Serravalle a Po, Sustinente, Villimpenta, Borgofranco sul Po, Pieve di Coriano, Quingentole, Quistello, Revere, Schivenoglia, Villa Poma, Carbonara di Po, Felonica, Magnacavallo, Poggio Rusco, Sermide. PROVINCIA DI MASSA CARRARA. Popolazione ab. 181,007 — Collegi N. 3. 1. Massa, Carrara con Avenza, Montignoso, Fosdinovo. 2. Castelnnovo di Oarfagnana, Fivizzano, Casola in Lunigiana, Camporgiano, Careggine, Castiglione di Garfagnana, Fosciandora, Gallicano, Giuncugnano, Minacciano, Molazzana, Piazza al Serchio, Pieve Fosciana, San Romano, Sillano, Trassilico, Vagli di Sotto, Vergemoli, Villa Collemandina. 3. Pontremoli, Aulla, Calice al Cornoviglio, Licciana, Podenzana, Rocchetta di Vara, Tresana, Bagnone, Filattiera, Mulazzo, Villafranca in Lunigiana, Zeri. PROVINCIA DI MESSINA. Popolazione ab. 467,233 — Collegi N. 8. 1. Messina (1) - (Arcivescovado e sezione Mare), Messina (Gazzi). 2. Messina (II) - (Priorato), Messina (Pace), Messina (Gesso). Tabella circos cri sioni collegi elettorali 273 3. Castroreale, Barcellona Pozzo di Gotto, Meri, Lipari, Salina. 4. Francavilla di Sicilia, Kaggi, Malvagna, Mojo Alcantara, Motta Camastra, Roccella Valdemone, Ali, Fiumedinisi, Gruidomandri, Itala, Mandanici, Nizza Sicilia, Koccalumera, Scaletta Zanglea, Santa Teresa di Riva, Antillo, Casalvecchio Siculo, Forza d'Agrò, Limina, Locadi, Eocca Fiorita, Savoca, Santo Stefano di Briga, Taormina, Castel Mola, Giardini, Graniti, Letojanni Gallodoro, Mongiuffi Melia, Santa Domenica Vittoria, Messina (Galati). T). Milazzo, Condro, Monforte San Giorgio, San Pier Niceto, Bauso, Calvaruso, Santa Lucia del Mela, Gualtieri Sicaminò, San Filippo del Mela, Rometta, Rocca Valdina, Saponara Villafranca, Spadafora San Martino, Valdina, Venetico. Mistretta, Castel di Lucio, Reitano, Santo Stefano di Camastra, Caronia, Motta d'Affermo, Pettineo, Tusa, San Fratello, Capizzi, Cesarò, San Teodoro. 7. Naso, Capri Leone, Frazzanò, Mirto, San Salvatore di Fitalia, Tortorici, Castell'Umberto, Floresta, Galati Mamertino, Longi, Sant'Agata di Militello, Alcara Li Fusi, Militello di Rosmarino, San Marco d'Alunzio, Sant'Angelo di Brolo, Brolo, Ficarra, Piraino, Sinagra. 8. Patti, Giojosa Marea, Librizzi, Montagnareale, Oliveri, Monte Albano di Elicona, Basicò, Novara di Sicilia, Falcone, Furuari, Mazzarrà Sant'Andrea, Tripi, Raccuja, San Pietro sopra Patti, TJcria, PROVINCIA DI MILANO. Popolazione ab. 1,125,553 — Collegi N. 20. 1- Milano (I) - Milano, mandamento 1" e parte del mandamento 2°, cioè", parrocchia di S. Marco, parr. di S. Maria Incoronata^ jmrr. di S. Francesco di Paola. 2. Milano (II) - Milano, resto del 2® mandamento, cioè : parrocchie S. Fedele e Metropolitana, mandamento 3°, parte del mandamento 4°, cioè: parrocchia di Santa Maria della Passione, parrocchia di San Nasaro. IVS — BRUNIAT.TI, Codice elUlorale. 274 Tabella circo^crisioni colicgi elettorali 3. Milano (III) - Milano, re^^o del ^ mandamento, cioè: parrocchie di Sani'Annunziala, San Calimero, Santa Eufemia e ìnnndamento 5°. i. Milano (IV) - Milano, mandamento 6". 5. Milano (V) - Milano, mandamento 7®. 6. 3Iilano (VI) - Milano, mandamento 8". 7. Abbiategrasso, Albairate, Bareggio, Cassinetta di Lugagnano, Cisliano, Corbetta, Ozerò, Robecco sul Naviglio, Binasco, Besate, Subbiano, Calvignasco, Casarile, Gi-aggiano, Gudo Visconti, Lacchiarella, Morimondo, 3Iotta Visconti, Noviglio, Rosate, Vcrmezzo, Vernate. Zelo Surigone, Zibido San Griacomo. 8. Cnggiono, Arconate, Buscate, Basto Garolfo, Castano Primo, Inverano, Magnago, Nosate, Robecchetto con Induno, Turbigo, Magenta, Bernate Ticino, Boffalora sopra Ticino, Marcallo con Casone, Mesero, Santo Stefano Ticino, Sedriano, Vittuone, Lonate Pozzolo. 9. Gallarate, Albizzate, Cajello, Cardano al Campo, Cassano Magnago, Crcnna, Ferno, Jerago con Besnate, Oggiona con Santo Stefano, Drago, Samarate, Somma Lombarda, Arsago, Casale Litta, Golasecca, Mornago, Sesto Calende, Sumirago, Vergiate, Vizzola Ticino. 10. Busto Arsizio, Cairate, Castellanza, Pagnauo Olona, Grorla Minore, Legnano, Marnate, Olgiate Olona, Sacconago, Solbiate Olona, Saronno, Cislago, Gercnzano, Rescaldina, Uboldo. IJ. Rhò, Ariano, Casorezzo, Cornaredo, Lacernate, Nerviauo, Parabiago, Pogliano, Pregnana, Vauzago, Cassina del Pero, Cerchiate, Mazzo Milanese, Terrazzano, Cauegrate, Cerro Maggiore, Lainate, Origgio, San Vittore Olona, San Giorgio su Legnano, Caronno Milanese, Baggio, Cesano Boscone, Casago, Settimo Milanese, Trezzano sul Naviglio. 12. Affori, Cormanno, Crescenzago, Gorla Primo, Greco Milanese, Niguarda, Precotto, Turro Milanese, Bresso, Bollate, Arese, Cesate, Garbagnate Milanese, Novate Milanese, Senago, Musocco, Trenno, Ceriano Laghetto, Limbiate, Misinto, Varedo. 13. Desio, Cusano sai Seveso, Nova, Paderno Dugnano, Seregno, Seveso, Cesano Maderno, Lontate sul Seveso, Tabella circos cri sioni collegi elettorali 275 Meda, Carate Brianza, Albiate, Giussano, Verano, Masciago Milanese, Bovisio. 14. Monza, Balsamo, Biassono, Brugherio, Cinisello, Cologuo Monzese, Lissone, Macherio, Sesto San Giovanni, Vedano al Lambro, Villa San Fiorano, Vimodrone, Muggiò. 15. Vimercate, Agrate Briauza, Arcore, Bellusco, Bernareggio, Burago di Molgora, Camparada, Caponago, Carugate, Cavenago di Brianza, Lesmo, Mezzago, Oreno, Ornago, Ruginello, Velato Milanese, Concorezzo, Besana iu Brianza, Briosco, Correzzana, Eenatc, Triuggio, Veduggio con Colzano, Sovico. 16. Gorgonzola, Basiano, Bellinzago Lombardo, Basnago, Busserò, Cambiago, Óassina de' Pecchi, Ccrnusco sul Naviglio, Cornate, Gessate, Masate, Pessauo, Eoncello, Vignate, Grezzago, Inzago, Pozzo d'Adda, Trezzano Eosa, Trezzo sull'Adda, Vaprio d'Adda, Melzo, Lambrate, Pioltello, Segrate. 17. Melegnano, Carpiano, Cerro al Lambro, Colturano, Mediglia, Viboldone, Vizzolo Predabissi, Liscate, Mezzate, Pantigliate, Peschiera Borromeo, Eodano, Settala, Truccazzano, Locate Triulzi, Basiglio, Chiara valle Milanese, Opera, Pieve Emanuele, Quintosole, Eozzano, San Donato Milanese, Assago, Buccinasco, Corsico, Cassano d'Adda, Pozzuolo Martesana. 18. Lodi, Abbadia Cerreto, BolFalora d'Adda, Casaletto Lodigiano, Cornegliano Laudense, Corte Palasio, Crespiatica. Lodi Vecchio, Salerano sul Lambro, San Zenone al Lambro, Cavenago d'Adda, San Martino in Strada, Paullo, Casalmajocco, Cervignano, Comazzo, Dresano, Galgagnano, Merlino, Montanaso Lombardo, Mulazzano, Sordio, Tribiano, Villavesco, Zelo Buon Persico. l'J. Borghetto Lodigiano, Mairago, Massalengo, Ossago, San Colombano al Lambro, Brembio, Vittadone, evasalo Pusterlengo, Livraga, Zorlesco, Secugnago, Turano, Sant'Angelo Lodigiano, Caselle Lurani, Cazzimani, Graifignano, Marado, Pieve Fissiraga, Valera Fratta, Villanuova Sillaro. 20. Codogno, Fombio, Guardamiglio, San Fiorano, San Tabella circos cri sioni collegi elettorali 276 Rocco al Porto, Santo Stefano al Corno, Senna Lodigiana, Somaglia, ( )amairago, Castiglione d'Adda, Orio Litta, Ospedaletto Lodigiano, Bertonico, Terranova dei Passerini, Maleo, Caselle Landi, Castelnuovo Bocca d'Adda, Cavacurta, Corno Giovine, Corno Vecchio, ]\[accastorna, Meleti, Cantonale. PROVINCIA DI MODENA. Popolazione ab, 289,247 — Collegi N. 5, 1. 3Iodena. 2. Sassuolo, S. Cesario sul Panaro. Formigine, Castelnuovo Rangone, Prignano sulla Secchia, Fiorano Modenese, Maranello, Vignola, Castelvetro Modenese, Marano sul Panaro, Spilamberto, Savignano sul Panaro, Guiglia, Zocca. 3. Carpi, Soliera, Concordia sulla Secchia, S. Possidonio, Nonautola, Bastiglia, Campogalliano, Novi di Modena. 4. jVIirandola, Medolla, S. Prospero, Cavezzo, Finale dell'Emilia, S. Felice sul Panaro, Camposanto, Bomporto Ravarino, 5. Pavullo nel Frignano, Monfestino in Serra Mazzoni, Fanano, Lama di Mocogno, Polinago, Montefiorino, Frassinoro, Montese, Pievepelago, Fiumalbo, Riolunato, Sestola, Montecreto. PROVINCIA DI NAPOLI. Popolazione ab. 992,398 — Collegi N. 17. ]. Napoli (I) - Sezione di San Ferdinando, San Giovanni a Teduccio, San Giorgio a Cremano, Soccavo, Pianura. 2. Napoli (II) - Sezione di Ghiaia, Sorrento. 3. Napoli (III) - Sezione di San Giuseppe, Pollena Trocchia. Barra, Ponticelli, San Sebastiano al Vesuvio, Portici. 4. Napoli (IV) - Sezione di Montacalvario, Sant'Antimo, Casandrino, Sant'Arpino. 5. Napoli (V) - Sezione Avvocata , Marano di Napoli, Chiaiano ed Uniti. Tabella chxoscriziorn collegi elettorali 277 6. Napoli (VI) - Sezione Stella, Griuliaiio in Campania, Villaricca, Qualiano. 7. Napoli (VII) - Sezione San Carlo all'Arena, Secondigliano, Somma Vesuviana, Sant'Anastasia. 8. Napoli (Vili) - Sezione Vicaria. 9. Napoli (IX) - Sezione di S. Lorenzo, Torre del Greco, Cercola. 10. Napoli (X) - Sezione Mercato, Massalubrense. 11. Napoli (XI) - «Sezione Pgnc^ino, Eesina,Vico Equense. 12. Napoli (XII) - Sezione del Porto, Capri, Anacapri, Piano di Sorrento, Sant'Agnello, Meta. 13. Casox'ia, San Pietro a Patierno, Crispp-no, Arzano, Frattamaggiore, Gl-rumo Nevano, Frattaminore, Mugnano di Napoli, Calvizzano, Melito di Napoli, 14. Afragola, Galvano, Cardite, Pomigliano d'Arco, (IJasalnuovo di Napoli, Licignano di Napoli. 15. Castellammare di Stabia, Agerola, Gragnano, Lettere, Casola di Napoli, Pimonte. 16. Torre Annunziata, Boscotrecase, Boscoreale, Poggiomarino, Ottajano. 17. Pozzuoli, Ischia, Barano d'Ischia, Serrara Fontana, Ventotene, Forio, Casamicciola, Lacco Ameno, Precida. PROVINCIA DI NOVARA. Popolazione ab. 704,233 — Collegi N. 12. 1. Novara, Cameri, Casaline (meno la frazione di Orfengo), Granozzo con Monticello, San Pietro Mosezzo (meno la frazione Bistolfo), Trecate, Cerano Sozzago. 2. Biandrate, Casalbeltrame, Recetto, Vicolungo, Borgo Vercelli, Casalvolone, San Nazzaro Sesia, Villata, Vinzaglio, Carpignano Sesia, Briona, Casaleggio Novarese, Castellazzo Novarese, Fara Novarese, Landiona, Mandelio Vitta, Sillavengo, Sizzano, Romagnano Sesia, Ara, Cavallirio, Ghemme, Grignasco, Prato Sesia, Vespolate. Borgo Lavezzano, Garbagna Novarese, Nibbiola, Terdobbiate, Tornaco, Bistolfo (frazione del comune di San Pietro Mosezzo), Orfengo (frazione del comune di Casalino). 3. Biella, Chiavazza, Cossila, Ponderano Pralungo, Tol- Tabella circos cri sioni collegi elettorali 278 4. 5. fi. 7. legno, Andorno Cacciorna, Callabiaiia,CaiiipigIia Cervo, Migliano, Piedicavallo, Quittengo, Sagliano Micca, San Griuseppe di Casto, San Paolo Cervo, Selve Marcone, Tavigliano, Graglia, Donato, Muzzano, Netro, OccWeppo Superiore, Pollone, Sordevolo, Mongrando, Borriana, Cambiirzano, Occhleppo Inferiore, Sala Biellese, Torazzo, Zubiena. Borgomanero, Boca, Briga, Careggio, Fontanetto d'Agogna, Gattico (meno la frazione Muggiano), Maggiora, Vergano Novarese, Gozzano, Anzate, Bolzano, Bagnate, Grargallo , Pogno , Soriso , Orta Novarese, Ameno, Armeno, Arola, Arto, Boletto, Cesara, Coiromonte, Isola San Giulio, Miasino, Nonio, Pella, Pettenasco, San Maurizio d'Opaglio, Momo, Agnellengo. Alzate con Linduno, Barengo, Caltignaga, Cavaglietto, Cavaglio d'Agogna, Cressa, Suno, Vaprio d'Agogna, Borgo Agnello (frazione del comune di Paruzzaro). Cessato, Casapinta, Cerreto Castello, Crosa, Lessona, Mezzana Mortigliengo , Quaregna , Soprana, Strona, Valdengo,Vigliano Biellese, Bioglio, Pettinengo, Piatto, Ronco Biellese, Ternengo, Vallanzengo, Valle San Nicolao, Zumaglia, Masserano, Brusnengo, Castelletto Cervo, Castelletto Villa, Curino, Mosso Santa Maria, Camaudona, Coggiola, Croce di Mosso, Pistolesa, Portuia, Pray, Trivero, Valle Inferiore Mosso, Valle Superiore Mosso, Veglio. Crescentino, Fontanetto da Po, Lamporo, Cigliano, Borgo d'Ale, Moncrivello, Livorno Piemonte, Bianzè, Saluggia, Trino, Palazzolo Vercellese, Salera (frazione del comune di Costanzana),»Sfl!Ìt;«a(id.), Torriotie (ìà.), Cascina Nuova (id.). Domodossola, Antronapiana, Beura, Bognanco Dentro, Bognanco Fuori, Caddo, Cardezza, Crevola d'Ossola, Masera, Montecrestese, Monte Ossolano, Montescheno, Pallanzeno, Preglia, Schieranco, Seppiana, Tappia, Trasquera, Troutano, Vagna, Varzo, Viganclla, Villa d'Ossola, Bannio, Anzino, Calasca, Castiglione d'Ossola, Ceppo morelli, Cimamulera, Macugnaga, Piediraulera, Vanzone con San Carlo, Crodo, Agaro, Ba- Tabella circos cri sioni collegi elettorali 279 ceno, Cravegna, Formazza, Mozzio, Premia, Salecchio, Viceno, Santa Maria Maggiore e Grana, Albogno, Buttogno, Coimo, Craveggia, Dissimo, Druogno, Tinero, Folsogno, Malesco, Oigia, Ee, Toceno, Villette, Vocogno e Prestinone, Zornasco, Oruavasso, Anzola d'Ossola, Cuzzago, Fomarco, Mergozzo, Migiandone, Premosello, Rumianca, Vogogna. 8. Oleggio, Bellinzago Novarese, Marano Ticino, Mezzomerico, Arona, Colazza, Daguente, Ghevio, lavorio Inferiore, Invorio Superiore, Meina, Mercnrago, Montrigiasco, Oleggio Castello, Paruzzaro (meno la frazione di Borgo Agnello), Sovazza, Borgo Ticino, Agrate Conturbia, Bogogno, Castelletto sopra Ticino, Comignago, Divignano, Pombia, Varallo Pombia, Veruno, Galliate, llomentino, Muggiano (frazione del comune di Gattico). 9. Pallanza, Baveno, Bieno, Cavandone, Cossogno, Miazzina, Rovegro, Santino, Snna, Unchio, Cannobio, Cannerò, Cavaglio San Donnino, Cursolo, Falmenta, Gurro, Grasso, San Bartolomeo Valmara, Sant'Agata sopra Cannobio, Spoccia, Trafiume, Trarego, Viggiona, Intra, Arizzano, Aurano, Bèe, Cambiasca, Caprezzo, Carciago, Esio, Ghiffa, Intragna, Oggebbio, Premeno, Trobaso, Vignone, Zoverallo, Lesa, Belgirate, Brisino, Brovello, Calogna, Carpugnino, Chignolo, Verbano, Comnago Corciago, Fosseno, Gignese, Graglia Piana, Magognino, Massino, Nebbiuno, Nocco, Pisano, Stresa, Stroppino, Tapigliano, Vezzo, Omegna, Agrano, Casale Corte Cerro, Cireggio, Grana Gattugno, Crusinal'lo, Fornero, Forno, Germagno, Loreglia, Lazzogno, Massiola, Quarna Sopra, Quarna Sotto, Sambuglietto. 10. Santhià, Alice Castello, Carisio, Arborio, Albano Vercellese, Balocco, Buronzo, Cascine San Giacomo, Ghislarengo, Giflienga, Greggio, Oldenico, Roaseuda, Villarboit, Candele, Benna, Castellengo, Gaglianico, Massazza, Mottalciata, Sandigliano, Verrone, Villanova Biellesé, Cavaglià, Dorzano, Roppolo, Viverone, Salussola, Cerrione, Magnano, Zimone, San Germano Vercellese, Casanova Elvo, Crova, Formigliana, Olcenengo, Salasco, Tronzano Vercellese. Tabella circos cri sioni collegi elettorali 280 11. V^arallo, Breja, Camasco, Oampello Monti, Cervarolo, Cervatto, Civiasco, Oravagliana, Crevola Sesia, Fobello, Locamo, Morca. Morondo, Parone, Quarona, Eimella, Rocca Pietra, Sabbia, Valmaggia, Vocca, Borgosesia, Agnoua, Aranco, Oellio, Doccio, Foresto, Sesia, Isolella, Valduggia, Scopa, Crevacuore, Ailoche, Bornate, Caprile, Flecchia, Graardabosone, Piauceri, Piane di Serravalle Sesia, Postua, Serravalle Sesia, Sostegno, Vintebbio, Gattinara, Lenta, Lozzolo, Roasio, Villa del Bosco, Alagna Valsesia, Balinuccia, Boccioleto, Campertogno, Carcoforo, Mollia, Pila, Piode, Rassa, Rima San Giuseppe, Rimasco, Riva Valdobbia, Rossa, Scopello. 12. Vercelli, Caresanablot, Collobiano, Quinto Vercellese, Desana, Asigliano, Costanzana (meno le frazioni di Salerà, Saletta, Torrione, Cascina Nuova), Lignana, Ronsecco. Sale Vercellese,, Tricerro, Stroppiana, Caresana, Motta de' Conti, Portengo, Pezzana, Prarolo, Rive. PROVINCIA DI PADOVA. Popolazione ab. 397,421 — Collegi N. 7. 1. P a d o v a , e frazione di : Bassanello, Terranegra, Arcella, Brusegana, Chiesanova, Monta, San Gregorio, San Lazzaro, Volta Beroszo. 2. Vigenza , Noventa Padovana, Saonara, Piazzola sul Brenta, Campodoro, Villafranca Padovana, Limena, Cadoneghe, Vigodarzere, Campo San Martino, Curtarolo, San Giorgio delle Pertiche, Borgoricco, Campo d'Arsego, Villanova di Campo San Piero, Ponte sul Brenta, Torre, Salbero, Mandria, Volta Brusegana, Camin, Granse di Camin, Altichiero (frazioni del comune di Padova). 3. Abano Bagni, Mestrino, Rubano, Veggiano, Selvazzano Dentro, Cervarese Santa Croce, Saccolongo, Torreglia, Teolo, Rovolon, Battaglia, Carrara San Giorgio, Carrara Santo Stefano, Casal Ser Ugo, Masarà di Padova, Albignasego, Bovolenta, Polverara, Legnaro, Ponte San Nicolò. 4. Cittadella, Carmignano di Brenta, Fontaniva, Gal- Tabella circos cri sioni collegi elettorali 281 liera Veneta, Gazzo, Grantorto, San Giorgio in Bosco, San Martino di Lupari, San Pietro in Gù, Tombolo, Loreggia, Massanzago, Piombino Dese, Santa Giustina in Colle, Trebaseleghe, Villa del Conte, Campo San Piero. 5. Este, Baone, Cinto Euganeo, Carceri, Lozzo Atestino, Ospedaletto Euganeo, Sant'Elena, Vò, Arquà Petrarca, Boara Pisani, Galzignano, Monselice, Pernumia, Pozzonovo, Solesino, Stanghella. ti. Montagnana, Casale di Scodosia, Castelbaldo, Masi, Megliadino San Fidenzio, Megliadino San Vitale, Merlara, Saletto, Santa Margherita d'Adige, Urbana, Barbona, Piacenza d'Adige, Penso, Sant'Urbano, Vescovana, Vighizzolo, Villa Estense. 7. Piove di Sacco, Arzer Grande, Brugine, Codevigo, Pontelongo, Sant'Angelo di Piove di Sacco, Correzzola, Agna, Anguillara Veneta, Arre, Bagnoli di Sopra, Candiana, Cartura, Conselve, Terrassa Padovana, Tribano, San Pietro Viminario. PROVINCIA DI PALERMO. Popolazione ab. 698,622 — Collegi N. 12, 1. Palermo (I), Palazzo Reale, Mezzomorreale,Falsoiiiiele e Villagrazia, Zisa e Uditore, Altarello di Braida. 2. Palermo (II), Monte di Pietà, Castellannnare. 3. Palermo (III), Molo, Tommaso, Natale e Sferracavallo, # Mondello e Pallavicino, Resuttana e S. Lorenzo. 4. Palermo (IV), Tribunali, Orto Botanico, Brancaccio e Conte Federico. 5. Monreale, Parco, Torretta, Piana dei Greci, S. Giuseppe Jato, S. Óipirello, Santa (Cristina Gela, Capaci, Isola delle Femmine. Partinico, Giardinello, Cinisi, Terrasini, Carini, Borgetto, Balestrato, Monte! epre. 7. Corleone, Godrano, Cefalà Diana, Roccamena, Marineo, Bolognetta, Misilmeri, Belmonte Mezzagno, Mezzojuso. 8. Prizzi, Lercara Friddi, Palazzo Adriano, Castronuovo di Sicilia, Chiusa Sclafani, Bisacquino, Contessa Entellina, Giuliana, Campofiorito. Tabella circos cri sioni collegi elettorali 282 9. Termini Imerese, Trabia, Altavilla Milicia, Casteldaccia, Bagheria, Ficarazzi, Santa Flavia, Villabate. 10. Petralia Sottana, Petralia Soprana, Alimena, Buompiétro, Ganci, S. Mauro, Castelverde, Polizzi Generosa, Geraci Siculo. n . Cefalù, Campofelice, Castelbuono, Collesano, Gratteri, Isnello, Lascari, Pollina, Valledolmo, Caltavuturo, Sclafani, Ustica. 12. Caccamo, Sciara, Cerda, Aliminusa, Montemaggiore Belsito, Alia, Koccapalumba, Vicari, Ciminna, Ventiniiglia di Sicilia, Baucina, Villafrati. PROVINCIA DI PARMA. Popolazione ab. 277,293 — Collegi N. 5. 1. Parma (I) - (sud), Noceto, Medesano, San Pancrazio Parmense, Collecchio, Golose, Vigatto, Torrile. 2. Parma (II) • (nord), Óolorno, Mezzani, Fontanellato, Fontevivo, San Lazzaro Parmense, Cortile San Martino, Sorbolo. 3. Borgo S. Donnino, Salsomaggiore, Busseto, San Secondo Parmense, Sissa, Trecasali, Soragna, Zibello, Polesine Parmense, Roccabianca. 4. Borgataro, Albareto di Borgotaro, Valmozzola, Bedonia. Compiano, Tomolo, Berceto, Pellegrino Parmense, Varano de' Melegari, Varsi, Solignano. 5. Jjanghirano, Felino, Tizzano Val Parma, Calestano, Lesignano di Palmia, Corniglio, Monchio, Palanzano, Fornovo di Taro, Sala Baganza, Traversetolo, Lesignano de' Bagni, Montechiarugolo, Neviano degli Arduini, PROVINCIA DI PAVIA. Popolazione ab. 478,618 — Collegi N. 8. 1. Pavia, Bascapè, Borgarello, Bornasco, Landriano, Mirabello ed Uniti di Pavia, San Genesio, Siziano, Torre del Mangano, Torre d'Isola, Torrevecchia Pia, Vidigulfo, Zeccone, Bereguardo, Battuda, Casorate Primo, Marcignago, Regnano, Torriana, Trivolzio, Trovo, Vellezzo Bellini. Tabella circos cri sioni collegi elettorali 283 2. Bobbio, Corte Brugnatella, Pregola, Romagnese, Ottone, Cerignale, Fascia, Fontanigorda, Gorreto, Eondanina, Rovegna, Zerba, Varzi, Bagnaria, Cella di Bobbio, Menconico, Sagliano di Crenna, Santa Margherita di Bobbio, Val di Nizza, Zavattarello, Caminata, Fortunago, Ruino, Sant'Albano di Bobbio, Trebecco, Valverde. 3. Corte Olona, Badia, Chignolo Po, Copiano, Costa doi Nobili, Genzone, Gerenzago, Inverno, Magberno, Miradolo, Monticelli Pavese, Pieve Porto Morone, Santa Cristina e Bissone, San Zenone al Po, Spessa, Torre d'Arese, Torre de' Negri, Villanterio, Zerbo, Belgiojoso, Albuzzano, Ceranova, Cura Carpignano, Filigbera, Fossarmato, Lardirago, Linarolo, Marzano, Roncaro, Sant'Alessio con Vialone, Valle Salimbene^ Vistarino, Baselica Bologna, Carpignano, Giussago, Turago Bordone. 4. Mortara, Albonese, Castello d'Agogna, Parona, Candia Lomellina, Castelnovetto, Cozzo, Langosco, Rosasco, Terrasa, Robbio, Cerreto Lomellino, Confienza, Nicorvo, Palestre, Sant'Angelo di Lomellina, San Giorgio, di Lomellina, Cergnago, Olevano di Lomellina, Ottobiano, Valeggio, Valle Lomellina, Zeme. 5. San Nazzaro de' Bargondi, Alagna, Ferrera Erbognone, Pieve Albignola, Scaldasele, Cava Manara, Carbonara al Ticino, Mezzana Rabattone, San Martino Siccomario, Sommo, Travacò Siccomario, Villanova d'Ardenghi, Zinasco, Mede, Castellare de' Giorgi, Frascarolo, Goido, Lomello, Semiana, Torre Berretti, Velezzo Lomellina, Villa Riscossi, Pieve del Cairo, Galliavola, Gambarana, Mezzana Bigli, Suardi, Sartirana di Lomellina, Breme. B. Stradella, Arena Po, Port'Albera, Barbianello, Casanova Lonati, Mezzanino, Pinarolo Po, Verraa Siccomario, Broni, Albaredo Arnaboldi, Campospinoso, Canneto Pavese, San Cipriano Po, Montalto Pavese, Borgoratto Mormorolo, Calvignano, Lirio, Montù Bercbielli, Mornico Losana, Oliva Gessi, Rocca de' Giorgi, Staghigliene, Montù Beccaria, Bosnasco, Castana, Montescano, San Damiano al Colle, Zenevredo, Santa Giulietta, Tabella circos cri sioni collegi elettorali 284 Cigognola, Pietra dt' Giorgi, Eedavalle, Torricella Verzate, Soriasco, Canevino, Donelasco, Golferenzo, Montecalvo Versiggia, Rovescala, Volpara. 7. Vigevano, Gambolò, Borgo S. Siro, Tromelio, Garlasco, Domo, Gropello Cairoli, Zerbolò, Gravellone,. Cassolo Nuovo, Cilavegna. 8. V o g h e r a , Pizzale, Betorbido, Rivanazzano, Casatisma, Bastida Paiicarana, Branduzzo, Bressana, Caicababbio, Castelletto Po, Mezzana Corti, Bottarone, Paucarana, Rea, Robecco Pavese, Verretto, Casei Gerola, Bastida dei Dossi, Cervesina, Corana, Cornale, Silvano Pietra, Casteggio, Codevilla, Corvino San Quirico, Montebello, Terrazza Coste, Torre del Monte, Godiasco, Cecima, Montesegale, Pizzo Corno, Rocca Susclla, San Ponzo Semola, Trebbiano Nizza. PROVINCIA DI PERUGIA. Popolazione ab. 581,450 ~ Collegi N. 10. 1. P e r u g i a (I) - {Rioni di Porta Sant'Angelo e di Porta del Sole), Magione, Lisciano Niccone, Castiglione del Lago, Panicale, Passignano, Tuoro, Cordano. 2. P e r u g i a (II) - [Rioni di Porta S. Pietro, di Esorta Eburnea e di Porta Susanna), Assisi, Bastia, Dcruta,Valfabbrica, TorgianO;Bettona-Biscina, Castiglione, Coccorano, Colpalombo, S. Cristina (frazioni del comune di Gubbio). 3. Città di Castello, Citerna, San Giustino, Umbertide, Montone, Pietralunga. 4. F o l i g n o (meno le frazioni di Rasiglia, Scopoli, Casenove e Colfiorito), Scheggia e Pascelupo, Gualdo Tadino, Fossato di Vico, Sigillo, Nocera Umbra, Valtopina, Spello, Gubbio (meno lo frazioni di Biscina, Castiglione, Coccorano, Colpalombo e Santa Cristina), Costacciaro, 5. Orvieto, Castel Giorgio, Castel Viscardo, Porano, San Vito in Monte, Cittcà della Pieve, Padano, Fienile, Allerona, Fabro, Monte Gabbione, Parrano, Piegaro, San Venanzio, Monteleone d'Orvieto, Marsciano. •6. P o g g i o Mirteto, Aspra, Cantalupo in Sabina, Configni, Cottanello, Forano, Montasela, Montopoli in Sabina, Poggio Catino, Rocca Antica, Selci, Stimigliano, Torri Tabella circos cri sioni collegi elettorali 285 in Sabina, Vacone, Fara in Sabina, Casaprota, Castelnuovo di Farfa, Frasso Sabino, Mompeo, Poggio Nativo, Salisano, Toffia, Magliano Sabino, Collevecchio, Montebuono, Tarano, Nariii (meno la frazione di Capitone), Calvi dell'Umbria, Otricoli, Orvinio, Collalto, Collegiove, Marcetelli, Nespolo, Paganico, Petescia, Pozzaglia, Scandriglia, Cerdomare (frazione di Poggio Mojano). 7. Rieti, Contigliano, Greccio, Montenero in Sabina, Monte San Giovanni in Sabina, Morro Reatino, Poggio Bustone, Poggio Fidoni, Rivodutri, Arrone, Collestatte, Papigno, Piediluco, Polino, Labro, Rocca Sinibalda, Ascrea, Belmonte in Sabina, Castel di Torà, Concerviano, Longone Sabino, Monteleone Sabino, Poggio Mojano (meno la frazione di Cerdomare), Poggio San Lorenzo, Torricella in Sabina, Varco Sabino. 8. Spoleto, Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi e San Giovanni, Sant'Anatolia di Narco, Scheggino, Vallo di Nera, Cascia, Monteleone di Spoleto, Poggiodomo, Cerreto di Spoleto, Norcia, Preci, Sellano (meno le frazioni di Cammoro e Orsano). Terni, Cesi, Collescipoli, Montefranco, San Gemini, Stroncone, Torre Orsina, Ferentino, Acquasparta, Amelia, Alviano, Attigliano, Giove, Guardea, Lugnano in Teverina, Penna in Teverina, Monte Castrilli, Capitone (frazione di Narni). 10. Todi, Massa Mattana, Montecastello di Vibio, Fratta Todina, Bevagna, Gualdo Cattaneo, Collazzone, Montefalco, Giano dell'Umbria, Trevi, Baschi, Cannara, liasiglia, Scapoli, Casenove, Colfiorito (frazioni del comune di Foligno), Cammoro ed Orsano (frazioni del comune di Sellano). PROVINCIA DI PESARO E URBINO. Popolazione ab. 228,842 — Collegi N. 4. Pesaro, Candelara, Fiorenzuola di Focara, Gabicce, Ginestreto, Gradara, Montebaroccio, Monteciccardo, Monte l'Abbate, Novilara, Pozzo Alto, Sant'Angelo in 28TÌ Tabella circoscrizioni coUeji elettorali Lizzola, Tomba di Pesaro, Fossombrone, Isola del Piano, Montefelcino, Sant'Ippolito. 2. Cagli, Acqualagna, Cantiano, Frontone, Sant'Angelo in Vado, Borgo Pace, Mercatello, Urbania, Apecchio, Peglio, Piobbico, Pergola, San Lorenzo in Campo, Serra Sant'Abbondio. 8. Fano, Cartoceto, Saltara, Serrungarina, Mondavio, Barchi, Fratte Rosa, Montemaggiore al Metauro, Monte Porzio, Orciano di Pesaro, Piagge, San Giorgio di Pesaro, Sorbolongo, Mondolfo, San Costanzo. 4. Urbino, Auditore, Colbordolo, Fermignano, Montecalvo in Foglia, Petriano, Tavoleto, Macerata Feltria, Beliorte all'Isauro, Frontino, Lunano, Monte Cerignone, Pian di Meleto, Pietrarubbia, Sassocorbaro, Pennabilli, Carpegna, Monte Copiolo, Scavolino, San Leo, Majolo, Monte Grimano, Pian di Castello, Sasso Feltrio, Sant'Agata Feltria, Casteldelci, Talamello. PROVINCIA DI PIACENZA. Popolazione ab. 234,603 — Collegi N. 4. 1. Piacenza, Monticelli d'Ongina, Caorso, Castelvestro Piacentino, Pontenure, Mortizza, San Lazzaro Alberoni, Sant'Antonio a Trebbia. 2. Bettola, Coli, Farini d'Olmo, Ferriere, Ponte dell'Olio, Podenzano, Vigolzone, Eivergaro, Travo, Bardi, Boccolo de' Tassi. 3. Castel San Giovanni, Calendasco, Eottofreno, Sarmato, Agazzano, Gazzola, Gragnano Trebbiense, Piozzano, Borgonovo Val Tidone, Ziano, Pianello Val Tidone, Nibbiano, Pecorara, Gossolengo. 4. Fiorenzuola d'Arda, Alseno, Cadeo,.Castell'Arquato, Vernasca, Cortemaggiore, Besenzone, San Pietro in Cerro,Villanova sull'Aida, Lugagnano Val d'Arda, Morfasso, Carpaneto, Gropparello, San Giorgio Piacentino. PROVINCIA DI PISA. Popolazione ab, 284,063 — Collegi N. 5. 1. Pisa (città), Pisa (campagna). 2. Lari, Chianni, Lorenzana, Santa Luce, Fauglia, Colle Tabella circos cri sioni collegi elettorali 287 Salvetti, Eosigaano Marittimo, Castellina Marittima, Orciano Pisano, Riparbella, Terricciola, Lajatico. 3. Pontp.dera, Palaja, Ponsacco, Cascina, Peccioli, Capannoli. 4. Vicopisano, Bientina, Bati, Calcinaja, Bagni San Cfiuliano, Vecchiano, Calci, 5. Volterra, Montecatini di Val di Cecina, Campiglia Marittima, Monteverdi, Sassetta, Suvereto, Cecina, Casale di Val di Cecina, Castagaeto, Gaard istallo, Montescudajo, Pomarance, Castelnuovo di Val di Cecina, Piombino. PROVINCIA DI PORTO M.AURIZIO Popolazione ab. 138,937 — Collegi N. 3. 1. Porto Maurizio, Caramagaa Ligure, Civezza, Piani, Poggi, Torrazza, Dolcedo, Moltedo Superiore, Montegrazie, Pantasina, Pianavia, Pietrabruaa, Prelà, Tavole, Valloria Marittima, Vasia, Villa Talla, Santo Stefano al Mare, Boscomare, Castellato, Cipressa, Costa Rainera, Lingueglietta, Pompejana, Riva Ligure, San Lorenzo al Mare, Terzorio, Ta^igia, Badalucco, Bussana, Triora, Montalto Ligure, Ceriana, Bajardo. 2. Oneglia, Bestagno, Borgo Sant'Agata, Castelvecchio di Santa Maria Maggiore, Chiusanico, Chiusavecchia, Costa d'Oneglia, Gazzelli, Olivastri, Pontedassio, Sarola, Villa Guardia, Villa Viani, Diano Marina, Cervo, Diano Areatino, Diano Borello, Diano Calderina, Diano Castello, Diano San Pietro, San Bartolomeo del Cervo, Villa Faraldi, Pieve di Teco, Aquila d'Arroscia, Armo, Borghetto d'Arroscia, Cartari c Calderara, Genova, Cosio di Arroscia, Lavina, Mendatica, Moano, Moutegrosso Pian Latte, Pornassio, Ranzo, Rezzo, Vessalico, Borgomaro, Aurigo, Candeasco, Caravonica, Carpasio, Cesio, Conio, Lucinasco, Maro Castello, Arzeno di Oneglia, San Lazzaro Reale, Torria, Ville San Pietro, Ville San Sebastiano. San Remo, Col di Rodi, Bordighera, Borghetto San Niccolò, San Biagio della Cima, Sasso di Bordighera, Tabella circos cri sioni collegi elettorali 288 Seborga, Soldano, Valleboua, Vallecrosia, Dolceacqua, Apricale, Castel Vittorio, Isolabona, Perinaldo, Pigna, Rocchetta Nervina, Ventimiglia, Airole, Camporosso, Olivetta San Michele. PROVINCIA DI POTENZA. Popolazione ab. 539,258 — Collegi u. 10. 1. Potenza, Pignola di Basilicata, Picerno, Baragiano, Tito, Tolve, Cancellara, San Chirico Nuovo, Vaglia dì Basilicata. 2. Acerenza, Palmira, Pietragalla, Avigliano, Porenza, Maschito, Genzano. 3. Brienza, Satriano di Lucania, Sant'Angelo le Fratte, Sasso di Castalda, Marsiconuovo, Moliterno, Sarconi, San Chirico Raparo, Calvera, San Martino d'Agri, Saponara di Grumento, Tramutola, Viggiano, Marsico Vetere. 4. Chiaromonte, Fardella, Francavilla sul Sinni, San Severino Lucano, Senise, Teana, Noepoli, Cersosino San Costantino Albanese, San Giorgio Lucano, San Paolo Albanese, Terranova di Pollino, Rotondella, Nova Siri, Valsinni, Sant'Arcangelo, Castronuovo di Sant'Andrea, Roccanova, Tursi, Colobraro, Poliaoro (frazione del comune di Montalbano .Tonico). 5. Corleto Perticava, Guardia Perticara, Calvello, Abriola. Anzi, Laurenzana, Pietrapertosa, Montemurro, Armento, Gallicchio, Missanello, Spinoso, Stigliano, Aliano, Cirigliano, Gorgoglione. 6. Lagonegro, Neraoli, Rivello, Latronico, Carbone, Castelsaraceno, Episcopia, Lauria, Maratea, Trecchina, Rotonda, Castelluccio Inferiore, Castelluccio Superiore, Viggianello. 7. Matera, Montepeloso, Montescaglioso, Miglionico, Pomarico, Pisticci, Bernalda, Montalbano .Tonico (meno la frazione di Policoro). 8. Melfi, Rapolla, Barile, Ripacandida, Palazzo San Gervasio, Montemilone, Rionero in Vulture, Venosa, Lavello. 9. Muro Lucano, Castelgrande, Bella, S, Fole, Pescopa- Tabella circos cri sioni collegi elettorali 289 gano, Sapone, Ruvo del Monte, Vietri di Potenza, Salvano, Savoia di Lucania, Atella, Ruoti. 10. T r i c a r i c o , Grassano, Q-rottole, Terrandina, Craco, Salandra, S. Mauro Forte, Accettura, Graragiiso, Oliveto Lucano, Trivigno, Albano di Lucania, Brindisi di Montagna, Campomaggiore, Castemezzano. PROVINCIA DI RAVENNA. Popolazione ab. 219,208 — Collegi N. 4. 1. Ravenna (I) - Ravenna (1" mandamento)^ Cervia, Russi, Cotignola. 2. Ravenna (II) - Ravenna (2° mandamento), Alfonsine, Bagnacavallo, Fusignano. 3. Lugo, Castel Bolognese, Riolo, Solarolo, Bagnara di Romagna, Conselice, Massa Lombarda, Sant'Agata sul Santerno. 4. Faenza, Brisighella, Casola Valsenio. PROVINCIA DI REOCTIO CALABRIA. Popolazione ab. 375,528 — Collegi N. 7. 1. Reggio di Calabria, Calanna, Laganadi, Podargoni, Rosali. Sambatello, Sant'Alessio in Aspromonte, Santo Stefano in Aspromonte, Villa San Giuseppe, Catona, Gallico. 2. Bagnara Calabra, Scilla, Villa San Giovanni, Campo di Calabria, Cannitello, Fiumara, Salice Calabro, San Roberto, Sant'Eufemia d'Aspromonte, Delianuova, Sinopoli, Cosoleto, San Procopio, ìi. Caulonia, Placanica, Roccella Jonica, Giojosa .Tonica, Martone, Gretteria, San Giovanni di Gerace, Stilo, Bivongi, Camini, Monesterace, Pazzano, Riace, Stignano. 4. Cittanova, Cinquefronde, Anoja, Galatro, Giffone, Maropati, Polistena, Rizziconi, San Giorgio Morgeto, Radicena, Jatrinoli, Terranova Sappo Minulio. Gerace, Antonimina, Canolo, Ciminà, Portigliola, Santo Ilario del .Ionio, Ardore, Benestare, Bovalino, Careri, Piati, Mammola, Siderno Marina, Agnana Calabra. 19 — BRUNIALTI, Codice elettorali} Tabella circos cri sioni collegi elettorali 308 6. Melito di P o r t o Salvo, Bagaladi, Montebello Jonico, S. Lorenzo, Beva, Africo, Coniofari, Roccaforte del Greco, Eoghudi, Cardeto, Cataforio, Motta S. Giovanni, Pellaro, Staiti, Brancaleone, Brazzano Zeffirio, Ferruzzauo, Palizzi, Bianco, Caraifa del Bianco, Casignana, Precacore, San Luca, Sant'Agata di Bianco, Gallina. 7. Palmi, Gioja Tauro, Laureana di Borello, Candidoni, Caridà, Feroleto della Chiesa, Eosarno, S. Pier Fedele, Serrata, Oppido Mamertina, Molochio, Santa Cristina d'Aspromonte, Scido, Tresilico, Varapodio, Seminara, Melicuccà. PROVINCIA DI REGGIO EMILIA. Popolazione ab. 253,486 — Collegi N. 5. 1. R e g g i o Emilia. 2. Correggio, Bagnolo in Piano, San Martino in Rio, Scandiano, Albinea, Viano, Rubiera, Casalgrande, Castellarano, Baiso. 3. Castelnuovo ne' Monti, Vetto, San Polo d'Enza in Caviano, Ciano d'Enza, Quattro Castella, Vezzano sul Crostolo, Villa Minozzo, Toano, Carpinoti, Casina, Collagna, Busana, Ligonctiio, Ramiseto. 4. Montecchio Emilia, Bibbiano, Cavriago, Sant'Ilario d'Enza, Castelnovo di Sotto, Cadelbosco di Sopra, Carapegine, Gattatico, Poviglio, Brescello, fioretto. 5. Guastalla, Gualtieri, Luzzara, Reggiolo, Rolo, Novellara, Campagnola Emilia, Fabbrico, Rio Saliceto. PROVINCIA DI ROMA. Popolazione ab. 864,851 — Collegi N. 15. 1. R o m a ( I ) — R o m a , rione Monti, rione Campitelli. 2. R o m a ( I I ) — R o m a , rione E.sqniliìio e Castro Pretorio, rione Colonna, rione Trevi, Agro Romano. 3. R o m a ( I I I ) - R o m a , rione Compo Marzio^ rione Farione, rione Sant'Eustachio, rione Pigna. 4. R o m a ( I V ) — R o m a , rion". Ponte, rione Regola, rione Sant'Aìigelo, rione Ripa. Tabella circos cri sioni collegi elettorali 5. R o m a (V) — Roma, rione Trastevere^ rione 291 Borgo. 6. Tivoli, Casape, Castel Madama, Ciciliano, Monte Celio, Sambuci, San Gregorio da Sassola, San Polo dei Cavalieri, Sant'Angelo Romano, Saracinesco, Vicovaro, Palombara Sabina, Monte Flavio, Monte Libretti, Montorio Romano, Moricone, Nerola, Castelnuovo di Porto, Civitella San Paolo, Piano Romano, Filacciano, L e prignano, Morlupo, Nazzano, Ponzano Romano, Riano, llignano Flaminio, Sant'Oreste, Scrofano, Torrita Tiberina, Monte Rotondo, Mentana. 7. Albano Laziale, Anzio, Ariccia, Castel Grandolfo, Nettuno, Frascati, Colonna, Grottaferrata, Monte Compatri, 31onte Porzio Catone, Rocca di Papa, Rocca Priora, Marino, Genzano di Roma, Civita Lavinia, Neini, Palestrina, Castel San Pietro Romano, Gallicano nel Lazio, Poli, Zagarolo. 8. Subiaco, Affile, Agosta, Camerata Nuova, Canterano, Cerreto Laziale, Cervara di Roma, Gerano, Jenne, Marano Equo, Arcinazzo Romano, Rocca Canterano, Vallepictra, San Vito Romano, Bellegra, Capranica Prcnestina, Pisoniaiio, Rocca Santo Stefano, Rojate, Genazzano, Cave, Olevano Romano, Arsoli, Anticoli Corrado, Cineto Romano, Licenza, Mandela, Porcile, Riofreddo, Rocca Giovane, Roviano, Vallinfreda, Vivaro Romano. I). Civitavecchia, Cerveteri, Corneto Tarquinia, Montalto di Castro, Monte Romano, Tolfa, Allumiere, Sutri, Bassano di Sutri, Capranica di Sutri, Vejano, Nepi, Castel Sant'Elia, Bracciano, Anguillara Sabazia, Canale Monterano, Manziana, Oriolo Romano, Trevignano Romano, Ronciglione, Caprarola, Carbognano, Campagnano di Roma, Formollo, Mazzano Romano, Monterosi, Civita Castellana, Calcata, Corchiano, Faleria, Fabbrica di Roma. lo. Fresinone, Ripi, Torrice, Monte San Giovanni Campano, Banco, Ferentino, Morolo, Supino, Veroli. U. Anagni, Acuto, Sgurgola, Paliano, Piglio, Serrone, Alatri, Collepardo, Fumone, Guarcino, Anticoli di Campagna, Filettino, Torre Cajetani, Trevi nel Lazio, Trivigliano, Vico nel Lazio. Tabella circos cri sioni collegi elettorali 292 12. Coccano, Amara, Giuliani di Roma, Patroca, Villa •Santo Stefano, Ceprano, Falvaterra, Polì, Strangolagalli, Piperno, Maenza, Prossedi, Roccagorga, Roccasecca dei Volsci, Sonnino, Vallecorsa, Amaseno, Castro dei Volsci, Terracina, San Felice Circeo. 13. Velletri, Cisterna di Roma, Cori, Norma, Rocca Massima , Segni, Carpinete Romano, Gavignano, Gorga, Montelanico, Sezze, Bassiano, Serinoneta, Valmontone, Artena, Labico. 14. Moiiteflascone, Bolsena, Capodimonte, Marta, Acquapendente, Grotte di Castro, Onano, Proceno, San Lorenzo Nuovo, Bagnorea, Castel Cellesi, Castiglione in Teverina, Celleno, Civitella d'Agliano, Graffignano, Lubriano, Roccalvecce, San Michele in Teverina, Valentano, Farnese, Gradoli, Ischia di Castro, Latera, Piansauo, Toscanella, Arlena di Castro, Canino, Collere, Tessennano. 15. Viterbo, Bagnaja, Grotto S. Stefano, S. Martino al Cimino, Vitorchiano, Soriano nel Cimino, Canepina, Vallerano, Vignanello, Orte, Bassanello, Bassano in Teverina, Bomarzo, Gallese, Vetralla, Barbarano Romano, Biada, San Giovanni di Bieda. PROVINCIA DI ROVIGO. Popolazione ab. 218,574 — Collegi N. 4. 1. R o v i g o , Bosaro, Crespino, Gavello. Guarda Veneta, Polesella, Pontecchio, Villanova Marchesana, Arquà Polesine, Boara Polesine, Borsea, Buso Sarzano, Ceregnano, Grignano di Polesine, San Martino di Venezze, Sant'Apollinare con Selva, Villadose, Cà Emo, Pettorazza Grimani. 2. Adria, Bottrighe, Contarina, Donada, Loreo, Papozze, Rosolina, Ariano nel Polesine, Corbola, Porto Tolle, Taglio di Po. 3. Badia Polesine, Bagnolo di Po, Canda, Crocetta, Giacciano con Baruchella, Salvaterra, Trecenta, Villa di Adige, Bergantino, Calto, Castelnovo Bariano, Ceneselli, Massa Superiore, Slelara, Salara, Ficarolo. 4. Leìidinara, Castel Guglielmo, Fratta Polesine, Lusia, Tabella circos cri sioni collegi elettorali 293 Ramo di Palo, S. Bellino, Villanova del Ghebbo, Canaro, Fiesso Umbertiano, Frassiiiello Polesine, Gaiba, Occhiobello, Pincara, Stienta, Costa di Eovigo, lamarzana, Concadiramegantino. PROVINCIA DI SALERNO. Popolazione ab. 573,693 — Collegi N. 10. Salerno, Cava do' Tirreni, Pellezzano. Amalfi, Atrani, Conca Marini, Ravello, Scala, Positano, Furore, Prajano, Majori, Minori, Tramonti, Cetara, Victri sul Mare, Sant'Egidio del Monte Albino, Corbara. Nocera Inferiore, Nocera Supcriore, Pagani, Rocca Piemonte, Scafati, Angri. Mercato Sanseverino, Galvanico, Pisciano, Sarno, San Valentino Torio, San Marzano sul Sarno, Castel San Giorgio, Bracigliano, Siano, Baronissi. Montecorvino Rovella, Montecorvino Pugliano, Olevano sul Tusciano, Acerno, San Cipriano Picentino, Castiglione dei Genovesi, San Mango Piemonte, Giffoni Sci Casali, Giffoni Valle Piana, Eboli, Postiglione, Serre. Campagna, Buccino, Ricigliano, Romagnano al Monte, San Gregorio Magno, Contursi, [Oliveto Citra, Palomonte, Laviano, Castelnuovo di Gonza, Colliano, Santomcnna. Valva, Caggiano, Auletta, Pertosa, Salvitene, Galdo, Sicignano. Capaccio, Albanella, Trcntinara, Giungano, Altavilla Silentina, Controne, Pctina, Rocca d'Aspide, Castelcivita, Castel San Lorenzo, Sant'Angelo a Fasanella, Acjuara, Bellosguardo, Corleto Monforte, Ottati, Polla, Sant'Arsenio, San Rufo, San Pietro al Tanagro, Roscigno, Pelitto. Sala Consilina, Atena Lucana, Padula, Montesano sulla Marcellana, Casalbuono, Sanza, Buonabitacolo, Caselle in Pittari, Morigerati, Teggiano, Monte San Giacomo, Sassano, Casaletto Spartano, Tortorella, Torraca, Sapri. Vallo della Lucania, Caunalongo, Castelnuovo Ci- Tabella circos cri sioni collegi elettorali 294 lento, Ceraso, Mojo della Clvitella, Novi Velia, Camerota, Licusati, S. Giovanni a Pire, Laixrito, Alfano, Cuccaro Vetere, Futani, Montano Antilia, Eofrano, Pisciotta, Ascea, Centola, San Mauro la Bruca, Torre Orsaja, Castel Ruggero, Celle di Bulgheria, Roccagloriosa, Vibonati, Ispani, Santa Marina, Gioi, Salente. 10. Torchiara, Agropoli, Cicerale, Laureana Cilento, Lustra, Ogliastro Cilento, Prignano Cilento, Rutino, Castellabate, Ortodonico, Perdifumo, Serramezzana, Laurino, Sacco, Piaggine Soprane, Valle dell'Angelo, Pollica, Casalicchio, Oraignano, Stella Cilento, Sau Mauro Cilento, Sessa Cilento, Campora, Magliano Vetere, Monteforte Cilento, Orria, Perito, Stio, PROVINCIA DI SASSARL Popolazione ab. 260,478 — Collegi N. h. 1. Sassari, Sorso, Senuori, Osilo, Porto Torres. 2. Alghero, Banari, Bessude, Bonnanaro, Bonorva, Borutta con Rebeccu, Cheremule, Cossoine, Giave, Mara, Monteleone Rocca Doria, Olmedo, Padria, Pozzomaggiore, Romana, Semestene, Siligo, Tiesi, Torralba, Villanova, Monteleone, Itiri, Putifigari, Uri. 3. Tempio Pausania, Aggius, Portigiadas, Calangiauus, La Maddalena, Luras, Nuchis, Santa Teresa Gallura, Terranova Pausania, Bulzi, Sedini, Castel Sardo, Chiaramonti, Laerru, Martis, Nulvi, Perfugas, Torpè, Posada, Monti, Oschiri, Alà dei Sardi, Tuia, Berchidda. 4. Ozieri, Anela, Ardara, Benetutti, Bono, Bottida, Buddusò, Bultei, Burgos, Esporlatu, Illorai, Ittireddu, Mores, Nughedu di San Niccolò, Nule, Pattada, Bolotana, Lei, Silanus, Codrongianus, Florinas, Ossi, Ploaghe, Tissi, Cargeglie, Usini, Muros. 5. Nuoro, Bitti, Dorgali, Fonni, Galtelli, Gavoi, Irgoli, Loculi, Lode, Lodine, Mamoiada, Oliena, Ollolai, 01zai, Onani e Lula, Onifai, Oniferi, Orani, Orgosolo, Orosei, Orotelli, Orune, Ottana, Ovodda, Sarule, Siniscola, Osidda. Tabella circos cri sioni collegi elettorali 295 PROVINCIA DI SIENA. Popolazione ab. 207,013 — Collegi N. 4. 1. Siena, Masse di Siena, Castelnuovo Berardeuga, Monteriggioni, Monteroni d'Arbia, Sovicille. 2. Colle di Val d'Elsa, Casole d'Elsa, Chiusdino, Monticiano, Eadicondoli, Poggibonsi, San Gimignano, Kadda, Castellina in Chianti, Grajole. 3. Montalcino, Buonconvento, Murlo, Asciano, Eapolano, San Giovanni d'Asso, San Quirico d'Orcia, Sinalunga, Torrita, Trequanda. 4. Montepulciano, Chianciano, Radicofani, Abbadia San Salvatore, Pian Castagnajo, San Casciano dei Bagni, Chiusi, Cetona, Sarteano, Pienza, Castiglione d'Orcia. PROVINCIA DI SIRACUSA. Popolazione ab. 340,972 — Collegi N. 6. 1. Siracusa, Floridia, Canicattini, Solarino, Palazzolo Acreide, Buscemi. 2. Augusta, Melilli, Sortino, Lentini, Carlentiui, Francofonte, Feria, Cassaio, 3. Noto, Spaccaforno, Rosolini, Avola, Pachino. 4. Modica, Scicli, Pozzallo. 5. Ragusa Superiore, Ragusa Inferiore, Monterosso Almo, Giarratana, Buccheri, Chiaramonte Gulfi. 6. Comiso, Santa Croce Canierina, Vittoria, Biscari. PROVINCIA DI SONDRIO. Popolazione ab. 124,914 — Collegi N. 2. 1. Sondrio, Berbenno di Valtellina, Caspoggio, Castione Andevenno, Chiesa, Lanzada, Postalesio, Spriana, Torre di Santa Maria, Chiavenna, Campodolcino, Cordona, Isolato, Menarola, Mese, Novate Mezzola, Piuro, Prata Camportaccio, Samolaco, San Giacomo e Filippo, Verceja, Villa di Chiavenna, Morbegno, Albaredo per San Marco, Andalo, Ardenno, Berna, Buglio in Monte, Cosio Valtellino, Delebio, Forcola, Gero la Alta, Pedesina, Piantedo, Rasura, Rogolo^ Tabella circos cri sioni collegi elettorali 296 Talamona, Tarlano, Val Masino, Traona, Campovico, Ccrcino, Gino, Givo, Dazio, Dubino, Mantello, Mello. 2. Tirano, Bianzone, Lovero Valtellino, Sernio, Teglie, Villa di Tirano, Bormio, Livigno, Valfurva, Valle di Dentro, Valle di Sotto, Grosotto, Grrosio, Mazzo di Valtellina, Sondalo, Tovo di Sant'Agata, Vervio, Ponte in Valtellina, Gastello dell'Acqua, Chiaro, Piateda, Tresivio, Albosaggia, Cajolo, Cedrasco, Colorina, Faedo, Montagna, Pendolasco, Fusine. PROVINCIA DI TERAMO. Popolazione ab. 259,095 — Collegi N. 5. 1. Teramo, Ganzano, Torricella Sicura, Castelli, Isola del Grran Sasso d'Italia, Montorio al Vomano, Cortine, Crognaleto, Tossicia, Castiglione della Valle, Fano Adriano, Valle Castellana, Rocca Santa Maria, Pietracamela. 2. Atri, Basciano, Castilenti, Cermignano, Mutignano, Silvi, Risenti, Castel Castagna, Notaresco, Castellalto, Morro d'Oro, Penna Sant'Andrea, Cellino Attanasio, Monteiiuo, Montepagano. 3. Città Sant'Angelo, Elice, Montesilvano, Loreto Aprutino, Mosoufo, Pianella, Cepagatti, Rosciano, Spoltore, Collecorvino, Castellammare Adriatico, Picciano. 4. Giulianova, Tortoreto, Mosciano Sant'Angelo, Ancarano. Controguerra, Sant'Egidio alla Vibrata, Torano Nuovo, Sellante, Civitella del Tronto, Nereto, Colonnella, Corropoii, Sant'Omero, Campii. 5. Penne, Farindola, Montebello di Bertona, Catignano, Brittoli, Civitaquana, Nocciano, Vicoli, Civitella Casanova, Carpinete della Nora, Torre dei Passeri, Castiglione a Casauria, Corvara, Pescosansonesco, Pietranico, Alanno, Gagnoli, Bacucco, Castiglione Messer Raimondo. PROVINCIA DI TORINO. Popolazione ab. 1,064,233 — Collegi N. 19. 1. T o r i n o (I) - Torino, mandamcn lo Dora, nvxnda'/nento Moncenisio (in parte). Tabella circos cri sioni collegi elettorali 297 2. Torino (II) - Toxmo, Iitandameìitu Borgo Bora, mandamento Moncenisio {resto}. 3. Torino (III) - Torino, mandamento Borgo Po {parte)., mandamento Po., mandamento San Salvatore (parte). 4. Torino (IV) - Torino, mandamento San Salvatore (resto)., mandamento Monviso. 5. Torino (V) - Torino, mandamento Borgo Po (reò7o), Moncalieri, Nichelino, Eevigliasco Torinese, Trofarello, Chieri, Baldissero Torinese, Cambiano, Pavarolo, Pecetto, Pino Torinese, Santena, Sciolze, Avuglioue, Vernone, Bardassano, Cinzano, Marentino, Montaldo Torinese. 6. Aosta, Aymaville, Cogne, Grressan, Introd, Jovengan, Etiémes-Notre-Dame, Ehémcs-Saint-Georges, SaintPierre, Sarre, Valsavaranche, Villeneuve, Gignod, Allain, Bionaz, Doues, Etroubles, Oliomont, Oyace, lloisan, Saint-Oyen, Saint-Rhémy, Valpelline, Morgex, Arvier, Avise, Courmayeur, La-Salle, La-Tliuile, PréSaint-Didier, Saint-Nicolas, Valgrisanche, Quart, Brissogne, Charvensod, Fénis, Nus, Pollcin, SaintCristophe, Saint-Marcel. 7. Avigliana, Buttigliera Alta, Chiusa di San Michele, Eeano, Sant'Ambrogio di Torino, Trana, Almese, Ilivera, nubiana, Villar Dora, Giaveno, Coazze, Valgioje. Pianezza, Alpignano, Casellette, Collegno, Val della Torre, Eivoli, Grugliasco, Eosta, Villarbasse. 8. Bricherasio, Garzigliana, Osasco, Luserna San Giovanni, Angrogna, Lusernetta, Eorà, San Secondo di Pinerolo, Invèrso Porte, Pramollo, Prarostino, Eoccapiatta. San Germano Chisone, Torre Pellice, Bobbio Pellice, Villar Pellico, Cavour, Bibiana, Campiglione, Fenile. Calnso, Barone, Candia Canavese, Mazze, Montalenghe, Orio Canavese, Agliè, Bairo, Ozegna, San Martino Canavese, Torre di Bairo, Vialìrè, San Giorgio Canavese, Ciconioj Cuceglio, Lusigliè, San Giusto Canavese, Strambino, Mercenasco, Perosa Canavese, Eomano Canavese, Scarmagno, Vische, Rivarolo Canavese, Favria, Feletto, Oglianico. 10. Carmagnola, Afilla Stellone, Carignano, La Loggia, Tabella circos cri sioni collegi elettorali 298 n. 12. 13. 14. 15. Piobesi Torinese, Vinovo, Orbassano, Beinasco, Bruino, Candiolo, Piossasco, Rivalta di Torino, Sangano, Pollino, Isolabella, Pralormo, Biva presso Chieri, Andezeno, Arignano, Mombello di Torino, Moriondo Torinese. Chivasso, Castagneto, Rondissone, Verolengo, Brusasco, Brozolo, Cavagnolo, Marcorengo, Monteu da Po, Verrua Savoja, Casalborgone, Lauriano, Piazzo, San Sebastiano da Po, Gassino, Bussolino Gassinese, Castiglione Torinese, Rivalba, San Mauro Torinese, San Raffaele e Cimena, Montanaro, Poglizzo, San Benigno, Bosconero, Brandizzo. Ciriè, Grosso, Noie, S, Carlo di Ciriè, S. Francesco al Campo, S. Maurizio Canavese, Villanova Canavese, Caselle Torinese, Borgaro Torinese, Le.ynì, Piano, Cafasse, Giroletto, La Cassa, Monasterolo Torinese, Robassoraero, Vallo Torinese, Varisella, Volpiano, Lombardore, Rivarossa, Settimo Torinese, Matlii, Venaria Reale, Druent, San Gillio. Cuorgné, Borgiallo, Canischio, CMesanova, Pertusio, Prascorsano, Pratiglione, Priacco, Salassa, Salto, San Colombano Belmonte, San Ponzo Canavese, Valperga, Castellamonte, Baldissero Canavese, Campo Canavese, Cintano, Colleretto Castelnuovo, Muriaglio, Sale Castelnuovo. Villa Castelnuovo, Locana, Ceresole Reale, Noasca, Pont Canavese, Alpette, Campiglia Soana, Frassineto, Ingria, Ribordone, Ronco Canavese, Sparone, Valprato. Ivrea, Bollengo, Burolo, Cliiaverano, IVlontalto Dora, Azeglio, Albiano d'Ivrea, Caravino, Palazzo Canavese, Piverone, Settimo Rottaro, Lessolo, Bajo, Fiorano Canavese, Pavone Canavese, Panchette, Colleretto Parella, Loranzé, Parella, Quagliuzzo, Salerano Canavese, Samone, Strambinello, Borgomasino, Cossano Canavese, Maglione, Masino, Tina, Vestignè, Villareggia, Vistrorio, Alice Superiore, Gauna, Issiglio, Lugnacco, Pecco, Rueglio, Vidracco, Vico Canavese, Brosso, Drusacco, Meugliano, Novareglia, Trausella, Traversella, Valcbiusella. Lanzo Torinese, Balangero, Coassolo Torinese, Ger- Tabella circos cri sioni collegi elettorali 16. 17. 18. 19. 299 magnano, Monastero di Lanzo, Traves, Barbania^ Front, Vauda di Front, Ceres, Ala di Stura, Balme, Bonzo, Cantoira, Chialamberto, Forno Alpi Graje, Groscavallo, Mezzeuile, Mondrone, Pescinetto, Corio, Rocca Canavese, Rivera, Basano, Camagna di Torino, Forno di Rivara, Levone, Viù, Col San Giovanni, Lemie, Usseglio. Pinerolo, Abbadia Alpina, Porte, San Pietro Val Lemina, Fenestrelle, Meano, Mentoulles, Pragelato, Roure, Usseaux, Porosa Argentina, Inverso Rinasca, Pinasca, Pomaretto, Villar Perosa, Ferrerò, Traverse, Bovile, Chiabrano, Faetto, ìtaniglia. Massello, Praty, Riclaretto, Salsa di Pinerolo, San Martino di Ferrerò, Buriasco, Frossasco, Macello, Piscina, Roletto. Susa, Chiomonte, Exilles, Ferrera Cenisio, Giaglione, Gravere, Mattie, Meana di Susa, Mompantero, Novalesa, Venaus, Bussoleno, Bruzolo, Chianoc, Foresto di Susa, Sant'Antonino di Susa, San Didero, San Glorio, Vayes, Villar Focchiardo, Cesana Torinese, Bousson,. Champlas-du-Col, Clavières, Désertes, Fénils, 3Iollières, Sauze di Cesana, Solomiac, Thures, Oulx, Bardonecchia, Beaulard, Melezet, Millaures, Rochemolles, Salbertrand, Sauze d'Oulx, Savoulx, Condove, Borgone Susa, Chiavrie, Frassinere, Mocchie. Vigone, Cercenasco, Scalenghe, None, Airasca, Castagnole Piemonte, Volvera, Pancalieri, Lombriasco, Osasio, Virle Piemonte, Villafranca Piemonte, Ciimiana, Cantalupa, Tavernette. Verrès, Arnaz, Ayas, Brusson, Challant-Saint-Anselme, Cballant-Saint-Victor, Champ de Praz, Issogne, Montjovet, Chatillon, Antbey-Saint-André, Cbambave, Cliamois, Emaròse, La Magdeleine, Pontey, SaintDenis, Saint-Vincent, Torgnon, Valtournancbe, Verrayes, Donnaz, Bard, Camporclier, Fontainemore,, Gressoney-la-Trinité, Gressoney-Saint-Jean, Hone, Issime, Lillianes, Perloz, Pont-Bozet, Pont-Saint-Martin. Settimo Vittone, Andrate, Borgofranco d'Ivrea, Carema, Cesnola, Montestrutto, Nomaglio, Qnassolo, Quincinetto, Tavagnasco. Tabella circos cri sioni collegi elettorali 300 PROVINCIA DI TRAPANI. Popolazione ab. 284,727 — Collegi N. 5. 1. Trapani, Monte S. Giuliano. 2. riarsala, Favignana, Pantelleria, Paceco. 3. Castelvetrano, Campobello di Mazzara, Mazzara del Vallo, Partanna. 4. Calataflmi, Vita, Salemi, Santa Ninfa, Gibcllina, Salapariita, Poggioreale. 5. A l c a m o , Castellammare del Golfo, Cainporeale. PROVINCIA DI TREVISO. Popolazione ab. 381,082 — Collegi n. 7. 1. Treviso, Casale sul Sile, Casier, Mogliano Veneto, Preganziol, Quinto di Treviso, Zero Branco. 2. S. Biagio di Callalta, Breda di Piave, Carbonera, Maserada, Melma, Roncade, Spresiano, Istrana, Monastier di Treviso, Morgano, Paese, Ponzano Veneto, l'ovegliano, Villorba, Zenson di Piave. 3. Oderzo, Cessalto, CWarano, Cimadolmo, Fontanelle, Gorgo al Monticano, Mansuè, Meduna di Livenza, Motta di Livenza, Ormelle, Piavon, Ponte di Piave, Portobuffolè, Salgareda, S. Polo di Piave, Gajarine. 4. Conegliano, Codognò, Godega di Sant'Urbano, Mareno di Piave, Orsago, Pieve di Soligo, Refrontolo, S. Fior di Sopra, Santa Lucia di Piave, S. Pietro di Feletto, S. Vendemiano, Susegana, Vazzola, Farra di Soligo, Moriago, Sernaglia. 5. Vittorio, Cappella Maggiore, Cison di Valraarino, Colle Umberto, Cordignano, Pollina, Fregona, Rovine Lago, Sarmede, Tarzo, Valdobbiadene, Miane, S. Pietro di Barbozza. Castelfranco Veneto, Castello di Godego, Loria, Resana, Riese, Vedelago, Asolo, Borso, Castelcucco, Crespano Veneto, Fonte, Monfumo, Paderno d'Asolo, Possagno, San Zenone degli Bzzelinì. 7. Montebelluna, Arcade, Caerano di S. Marco, Cornuda, Nervesa, Pederobba, Trevignano, Volpago, Altivole, Cavaso, Maser, Vidor, Segusino. Tabella circos cri sioni collegi elettorali 301 PROVINCIA DI UDINE. Popolazione ab. 528,559 — Collegi N. 9. 1. Udine, Campoformido, Peletto Umberto, Martigiiacco, Meretto di Tomba, Pagnacco, Pasian di Prato, Pasian Schiavonesco, Pavia di Udine, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Reana del Rojale, Tavagnacco. 2. Cividale del Friuli, Attimis, Buttrio in Piano, Corno di Rosazzo, Drenchia, Faedis, Grimacco, Ipplis, Manzano, Moimacco, Povoletto, Premariacco, Prepotto, Remanzacco, Rodda, San Giovanni di Manzano, San Leonardo, San Pietro al Natisone, Savogna, Stregua,. Tarcetta, Torreano. 3. Gemona, Artegna, Bordano, Buja, Montenars, Osoppo, Trasagbis, Venzone, Tarcento, Cassacco, Ciseriis, Lusevera, Magnano in Riviera, Nimis, Platischis, Segnacco, Treppo Grande, Tricesimo. 4. Palmanova, Bagnarla Arsa, Bicinicco, Carlino, Castions di Strada, Gonars, Marano Lacunare, Porpetto, San Giorgio di Nogaro, Santa Maria la Longa, Trivignano Udinese, Latisaua, Muzzana del Turgnano, Palazzolo della Stella, Pocenia, Precenicco, Rivignano, Ronchis, Teor, Lestizza, Mortegliano. .). Pordenone, Cordenons, Fontanafredda, Porcia, Prata di Pordenone, Roveredo in Piano, Valle Noncello, Aviano, Montereale Cellina, San Quirino, Sacile, Bragnera, Budoja, Caneva, Polcenigo. G. S. Daniele del Friuli, Colloredo di Monte Albano,. Coseano, Dignano, Fagagua, Majano, Moruzzo, Ragogna. Rive d'Arcano, Sant'Odorico, San Vito di Fagagua, Codroipo, Bertiolo, Camino di Codroipo, Rivolto, Sedegliano, Talmassons, Varmo. 7. San Vito al Tagliamento, Arzene, Casarza della De-» lizia, Chions, Cordovado, Morsano. al Tagliamento, Pravisdomini, San Martino al Tagliamento, Sesto al Reghena, Valvasone, San Giorgio della Ricbiuvelda (meno la frazione Provesano), Azzano Decimo, Fiume, Pasiano, Zoppola. 8. Spilimbergo, Castelnuovo del Friuli, Clauzetto, Forcarla, Meduno, Pinzano al Tagliamento, Sequals, Tra- Tabella circos cri sioni collegi elettorali 302 monti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travosio, Vito d'Asio, Provesano (frazione del comune di S. Giorgio della Éichinvelda), Maniago, Andreis, Arba, Barcis, Oavasso Nuovo, Cimolais, Claut, Erto e Casso, Fanna, Frisanco, Vi varo, y. Tolmezzo, Amaro, Arta, Gavazzo Gamico, Gercivento, Comeglians, Forni Avoltri, Lauco, Ligosullo, Ovaro, Paluzza, Paularo, Prato Gamico, Eavascletto, Rigolato, Sutrio, Treppo Gamico, Verzegnis, Villa Santina, Zuglio, Ampezzo, Enemonzo, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Preone, Raveo, Sauris, Socchievc, Moggio Udinese, Ghiusa Forte, Dogna, Pontebba, llaccolana, Eesia, Ptcsiutta. PROVINCIA DI VENEZIA. Popolazione ab. 356,273 — Collegi N. 6. 1. Venezia (I) - Venezia (2" manda mento). 2. Venezia (II) - Venezia (3° mandamento), Malamocco (frazione del comune di Venezia), iBurano, Murano, Cavazuccherina, Musile. 3. Venezia (III) - Venezia (1° mandamento), S. Michele del Quarto, Meulo, Mestre, Ghirignago, Favaro Veneto, Marcon, Martellago, Spinea, Zelarino, Fossalta di Piave. 4. Mirano, Noale, Pianiga, Salzano, Santa Maria di Sala, Scorze, Dolo, Campagna Lupia, Gampolongo Maggiore, Camponogara, Fiesso d'Artico, Fosso, Mira, Strà, Vigonovo. 5. Portogruaro, Annone Veneto, Gaorle, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Pramaggiore, San Michele al Tagliamento, San Stino di Livenza, Teglio Veneto, S. Dona di Piave, Ceggia, Grisolera, Noventa di Piave, Torre di Mosto. 6. Chioggia, Pellestrina, Cavar/ere, Cona. PROVINCIA DI VERONA. Popolazione ab. 394,868 — Collegi N. 7. 1. Verona (I) - Verona {mezza città e sohhorijhi a destra d'Adige\ San Massimo all'Adige, Sommacampagna, Villafranca di Verona, Cà di David. Tabella circos cri sioni collegi elettorali 303 2. Verona (II) - Verona {messa città e sobborghi a sinistra d'Adige)^ Avesa, Quinzano Veronese, Parona all'Adige, Negarine, San Pietro in Cariano, Negrar, Marano di Valpolicella, Prun, Breonio, Grczzana, Quinto di Valpantena, Santa Maria in Stelle, Montorio Veronese, Bosco Cliiesanuova, Erbezzo. 2. Bardolino, Malcesine, Castelletto di Breuzone, Torri del Benaco, Garda, Lazisc, Castelnuovo di Verona, Peschiera sul Lago di Garda, Valeggio sul Mincio, Sona, Bussolengo, Pastrengo, Cavajon Veronese, Affi, Costermano, Castion Veronese, San Zeno di Montagna, Caprino Veronese, Ferrara di Montebaldo, Belluno Veronese, Brentino, Eivoli Veronese, Dolce, Fumane, Sant'Ambrogio di Valpolicella, Pescantina. 4. Isola della Scala, Castel d'Azzano, Povegliano Veronese, Mozzecane, Nogarolo di liocca, Trevcnzuolo, Vigasio.Buttapietra, Erbò, Sorga, Nogara, GazzoVeronese, Correzzo, Sanguinetto, Concamarise, Salizzole, BovoIone, Isola Bizza, Palù, Oppeano, S. Giovanni Lupatoto. 5. Legnago, Ronco all'Adige, Eoverchiara, S. Pietro di Morubio, Angiari, Cerea, Casaleone, Villa Bartolomea, Castagnaro. Terrazzo, Boschi Sant'Anna, Bonavigo. 6. Cotogna Veneta, Cazzano di Tramigna, Montecchia di Crosara, Eoncà, Monteforte d'Alpone, S. Bonifacio, Belfiore, Arcole, Albaredo d'Adige, Cucca, Zimella, Eoveredo di Guà, Pressana, Minerbe, Bevilacqua. 7. Tregnago, Vestena Nuova, Selva di Progno, Cerro Veronese, Eovere di Velo, Velo Veronese, Badia Calavena, S. Mauro di Saline, Mizzale, Mezzane di Sotto, Illasi, Soave, Colognola ai Colli, Lavagno, Marcellise, S. Martino Buon Albergo, Caldiero, Zevio, S. Michele Extra. PROVINCIA DI VICENZA. Popolazione ab. 401,765 — Collegi N. 7. 1. Vicenza, Montecchio Maggiore, Altavilla Vicentina, Creazzo, Sovizzo, Arcugnano, Breniola. 2. Bassano, Mussolente, Eomano d'Ezzelino, Pove, Valrovina, Valstagna, Campolongo sul Brenta, Cismon, San Tabella circos cri sioni collegi elettorali 304 Nazario, Solagna, Eosà, Cartigliano, Cassola, Rossano Veneto, Tezze, Vallonara, Crosara, Nove. 3. Lonigo, Sarego, Montebello Vicentino, Orgiano, Alonte, Barbarano, Albettone, Castagnero, G-rancona, Mossano, Nanto, Sossano, San Germano dei Berici, Viliaga, Zovencedo, Noventa Vicentina, Pojana Maggiore, Agagliaro, Campiglia dei Berici, G-ambellara. 4. Marostica, Molvena, Pianezze, Sandrigo, Breganze, Mason Vicentino, Salcedo, Pozzoleone, Schiavon, Camisano Vicentino, Bolzano Vicentino, Grisignano di Zocco, Grumulo delle Badesse, Longare, Montegalda, Montegaldella. Quinto Vicentino, Torre di Quartesolo, Dueville, Monticello Conte Otto, Bressanvido, Montecchio Precalcino, Costabissara, Caldogno, Conco. 5. Schio, Magre, Santorso, Torrebelvicino, Tretto, Valli dei Signori, Arsiero, Forni, Lastebasse, Laghi, Posina, Velo d'Astico, Isola di Malo, G-ambugliano, Malo, Monte di Malo, S. Vito di Leguzzano, Piovene. G. Thiene, Marano Vicentino, Sarcedo, Villaverla, Zane, Caivene, Caltrano, Carré, Cogollo, Lugo di Vicenza, Zugliano, Asiago, Enego, Poza, Gallio, Liisiana, Roana, Rotzo, Para Vicentino. 7. Valdagno, Comedo, Novale, Arzignano, Montorso Vicentino, Zermeghedo, Chiampo, Altissimo, Crespadoro, Nogarole Vicentino, S. Pietro Mussolino, Castelgomberto, Brogliano, Trissìno, S. Giovanni Ilarione, Recoaro. LEGGI SPECIALI R I G U A R D A N T I L E ELEZIONI POLITICHE A comodo dei lettori, diamo gui il testo completo di alcune leggi citate frammentariamente nel Codice. 1. Legge che modifica l'articolo 100 della legge elettorale n dicembre 1860 (1). VITTORIO EMANUELE II PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA. Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue : Art. 1. — All'art. 100, comma 2, della legge elettorale (1) Legge elettorale 17 dicembre iS60. Art. 97. — Non sono eleggibili i funzionari ed impiegati regi aventi uno stipendio sul bilancio dello Stato, ad eccezione: 1. Dei ministri segretax'i di Stato; 2. Del presidente e dei presidenti di sezione del Consiglio <ìi Stato ; 3. Dei consiglieri di Stato; 4. Dei primi presidenti, presidenti e consiglieri delle Corti 'li cassazione e d'appello; 5. Dei segretari generali dei Ministeri; 6. Degli ufficiali superiori di terra e di mare, i quali però Qon possono essere eletti nei distretti elettorali sui quali esercitano un comando ; 7. Dei membri dei Consigli superiori della pubblica istruzione e di sanità, del Congresso permanente dei ponti e strade - del Consiglio delle miniere ; 8. Dei professori ordinari delle regie Università, o degli 20 — BRUNIALTI, Codice elettorale 306 T^^ggi speciali sulle elezioni 17 dicembre 1860, dopo le parole " che possono essere ammessi alla Camera „ si aggiungeranno queste altre: " quando anche appartengano ad uno dei consigli designati al n, 7 dell'art. 97 „. Art. 2. — Al detto art. 100, comma 4, dopo le parole : " le elezioni nuove degli impiegati saranno nulle „ si aggiungerà il seguente comma : " Sarà nulla parimente l'elezione degli impiegati designati nell'art. 97, quando gli eletti disimpegnino, anche temporaneamente, un altro ufficio retribuito sul bilancio dello Stato, fra quelli non contemplati dal suddetto articolo 0 non congiunti necessariamente con essi Art. 3. — Le disposizioni contenute nei precedenti ar- altri pubblici istituti nei quali si conferiscono i supremi gradi accadeniici. Art. 100. — Non si potrà ammettere nella Camera uu numero di funzionari o d'impiegati regi stipendiati maggiore del quinto del numero totale dei deputati. — GÌ' impiegati però, compresi nelle due categorie di cui ai numeri -i e 8 dell'art. 97, non eccederanno mai per ciascuna di esse l'ottavo di quelli che possono essere ammessi nella Camera. Quando il numero degl'impiegati di queste due categorie sia superato, si estrarrà a sorte il numero di quelli la cui elezione deve essere annullata. — Si estrarranno quindi, ove occorra, i nomi che eccedono il quinto anzi determinato, non assoggettando in questo caso all'estrazione se non se gli impiegati delle categorie che ancora non vi sono state sottoposte. — Quando il numero degli impiegati sia completo, le elezioni nuove d'impiegati saranno nulle. — I ministri segretari di Stato, salvo il disposto dell'art. 103, non saranno computati nel novero degl'impiegatiArt. 103. — Quando un deputato riceva un impiego regio stipendiato, od un avanzamento con aumento di stipendio, cesserà sull'istante di essere deputato; potrà nondimeno essere rieletto, salvo il disposto dell'art. 100. In questo caso, e quando per qualsiasi causa resti vacante il posto di un deputato, il Collegio sarà convocato nel termine di un mese. 307 T^^ggi speciali sulle elezioni ticoli andranno in vigore col principio della prossima Legislatura. Ordiniamo, ecc. Data a Valdieri, addi 3 luglio 1875, VITTORIO EMANUELE Gr. CANTELLI. 2 . Legge sulle incompatibilità parlamentari ; modificazioni agli articoli 97 e seguenti della legge elettorale politica n dicembre 1860. VITTORIO EMANUELE II PEH GRAZIA DI DIO E L'ER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA. Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue : Art. 1. — Non possono essere eletti deputati al Parlamento i funzionari ed impiegati aventi uno stipendio sul bilancio dello Stato, o sui bilanci del Fondo per il culto, degli Economati generali dei benefici vacanti, della Lista civile, del gran Magistero dell'Ordine Mauriziano e delle scuole d'ogni grado sovvenute dal bilancio dello Stato, ad eccezione: a) Dei ministri segretari di Stato, dei segretari generali dei Ministeri, del ministro della Casa reale, e del primo segretario del gran Magistero dell'Ordine Mauriziano ; ò) Del presidente, dei presidenti di sezione, dei consiglieri del Consiglio di Stato, e dell'avvocato generale erariale ; 308 T^^ggi speciali sulle elezioni c) Dei primi presideuti, dei presidenti e dei consiglieri di Corte di cassazione ; d) Dei primi presideuti, dei presidenti e dei consiglieri delle Corti di appello, i quali non possono essere eletti nel territorio della loro giurisdizione attuale, o in quello nel quale hanno esercitato l'ufficio sei mesi prima della elezione; e) Degli ufficiali generali e degli ufficiali superiori di terra e di mare, i quali non possono essere eletti nei distretti elettorali nei quali esercitano attualmente, o hanno esercitato l'ufficio del loro grado sei mesi prima della elezione ; / ) Dei membri del Consiglio superiore di pubblica istruzione, del Consiglio superiore di sanità, del Consiglio superiore dei lavori pubblici, e del Consiglio dello miniere ; g) Dei professori ordinari delle regie Università e degli altri pubblici istituti nei quali si conferiscono i supremi gradi accademici: fermo il disposto della legge 3 luglio 1875, n. 2610. Art. 2. — Sono considerati come funzionari ed impiegati dello Stato coloro che sono investiti di reggenze o di incarichi temporanei di ixffizi i quali facciano carico al .bilancio dello Stato o agli altri bilanci indicati nell'articolo precedente. Art. 3, — Non sono eleggibili i direttori, amministratori, rappresentanti e in generale tutti quelli che sono retribuiti sui bilanci delle Società ed imprese industriali e commerciali sussidiate dallo Stato con sovvenzione continuativa 0 garanzia di prodotti o d'interessi, quando questi sussidi non siano concessi in forza di una legge generale delio Stato. 327 T^^ggi speciali sulle elezioni Non sono parimenti eleggibili gli avvocati e procuratori legali che prestano abitualmente l'opera loro alle Società ed imprese suddette. Art. 4. — Non sono eleggibili coloro i quali siano personalmente vincolati collo Stato por concessioni o per contratti di opere o somministrazioni. Art. 5. — I diplomatici, i consoli, i vico-consoli, ed in generale gli ufficiali, retribuiti o no, addetti ad Ambasciate, Legazioni o Consolati esteri, tanto residenti in Italia quanto all'estero, non possono essere deputati, sebbene abbiano ottenuto il permesso dal Groverno nazionale di accettare l'officio senza perdere la nazionalità. Questa incompatibilità si estendo a tutti coloro che hanno un impiego qualsiasi da Governo estero. Art. 6. — I funzionari od impiegati eleggibili a senso dell'articolo 1 non potranno essere nella Camera in numero maggiore di 40. In questo numero non sono compresi i ministri segretari di Stato, e i segretari generali dei Ministeri, anche quando cessino da tali offici e siano rinominati a quelli civili 0 militari che antecedentemente coprivano. I funzionari od impiegati compresi nelle categorie c, d, g^ sopra indicate all'articolo 1°, non potranno essere nella Camera in nùmero maggioro di 10 tanto per le due prime che abbracciano complessivamente i membri di Corte di cassazione e delle Corti d'appello, quanto per la terza che abbraccia i professori. Se l'anzidetto numero legale sarà superato, avrà luogo il sorteggio. Se il numero totale degli impiegati, compresi quelli delle categorie c, d^ g, supererà quello di 40, il numero stesso sarà ridotto mediante sorteggio tra gli eletti non compresi nelle anzidette categorie. 310 T^^ggi speciali sulle elezioni Le elezioni di quelli a cui non esca favorevole il sorteggio saranno annullate. Quando sia completo il numero totale predetto, le nuove elezioni di funzionari ed impiegati saranno nulle. Art. 7 (1). — Durante il tempo in cui il deputato esercita il suo mandato, e sei mesi dopo, non potrà essere nominato a verun officio retribuito, contemplato all'articolo 1° della presente legge, tranne che si tratti di missione all'estero. Questo divieto non è applicabile ai deputati ministri segretari di Stato ed ai deputati segretari generali dei Ministeri, i quali continueranno ad essere soggetti alla rielezione, nè a quelli tra loro che quando cessino da tali offici, siano rinominati a quelli civili o militari che antecedentemente coprivano. I deputati impiegati, ad eccezione degli ufficiali dell'esercito e dell'armata, in tempo di guerra, non potranno ottenere promozioni fuori di quelle rigorosamente determinate dall'anzianità. In questo caso cesseranno di essere deputati, ma potranno essere rieletti. Cesserà di essere deputato chi passi nelle condizioni di ineleggibilità di cui agli art. 3, 4 e 5 della presente legge. Art. 8. — Sono abrogati gli articoli 97, 100, 103 della legge elettorale 17 dicembre ISBO nella parte contraria alle disposizioni della presente legge, le quali andranno in esecuzione coll'apertura della XIV Legislatura. Ordiniamo, ecc. Data a Roma, addi 13 maggio 1877. VITTORIO EMANUELE. G . NICOTERA. (1) Vedi legge 14 luglio 1887 a png. 313. 311 T^^ggi speciali sulle elezioni 3. Legge stilla incotnpatibilità amministrativa. UMBEETO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA. Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato ; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo q^uanto segue : Art. 1. — Chi ò sindaco di un (Jomune o assessore municipale non può essere contemporaneamente deputato provinciale nella Provincia in cui è situato il Comune, e nel quale esercita i detti uffici. Art. 2. — I sindaci ed i deputati provinciali, eletti deputati al Parlamento, cessano dalle loro funzioni, se non dichiarano di rinunziare al mandato legislativo trasmettendo la loro dimissione pel tramite della Prefettura negli otto giorni che seguono la convalidazione della loro elezione. Art. 3. — Non possono essere eletti deputati al Parlamento i sindaci ed i deputati provinciali nei collegi elettorali in cui esercitano al tempo dell'elezione il loro ufficio amministrativo. Ordiniamo, ecc. Data a Roma, addì 5 luglio 1882. Ux^IBERTO DEPRETIS. 312 Leygi spedali sulle elezioni 4. Ijegge sul giuramento dei deputati. UMBERTO I 1>EK GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA. Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato ; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue : Art. 1. — I deputati al Parlamento che abbiano ricusato 0 ricusino di giurare puramente e semplicemente nei termini prescritti dall'art. 49 dello Statuto (1), si intendono decaduti dal loro ufficio. Art. 2. — I deputati al Parlamento che nel termine di due mesi dalla convalidazione della loro elezione non avranno prestato il giuramento sovraindicato decadono parimenti dal mandato, salvo il caso di legittimo impedimento riconosciuto dalla Camera. Ordiniamo, ecc. Data a Roma, addi 30 dicembre 1882. UMBERTO DEI'RETIS. (1) Art. 40 dello Statuto: I «enatori- ed i deputati prima di essere ammessi allo esercizio delle loro funzioni prestano i! giuramento di essere fedeli al Re, di osservare lealmente lo Statuto e le lej_;'gi dello Stato, e di esercitare le loro funzioni col solo scopo del bene inseparabile del Re e della patria. 313 T^^ggi speciali sulle elezioni 6. Legge comunale e provinciale 10 febbraio 1889, n. 5921, serie 5®. Art. 235. — Le funzioni di deputato al Parlamento, di deputato provinciale e di sindaco sono incompatibili. Sono pure incompatibili le funzioni di presidente del Consiglio provinciale e di presidente della Deputazione provinciale. Chiunque eserciti una delle dette funzioni non è eleggibile ad altro degli uffici stessi se non ha cessato dalle sue funzioni almeno da sei mesi. Però il sindaco può essere eletto deputato al Parlamento fuori del collegio elettorale nel quale esercita le sue attribuzioni. In questo caso, ove non rinunci al mandato legislativo nel termine di otto giorni dalla convalidazione della sua elezione, cessa dalle funzioni di sindaco. 6. Legge colla quale furono stabilite alcune disposizioni che regolano le aspettative e le pensioni dei prefetti (Legge 14 luglio 1887, n. 4711, serie 3»). Art. 7. — I primi due paragrafi dell'art. 7 della legge 13 maggio 1887, n. 3830, sono abrogati. Ordiniamo ecc. UMBERTO CKISPI. 7. Legge relativa alla rielezione dei ministri e dei sottosegretari di Stato. (Leggo 3 maggio 1888, n. 5381, serie 3"). Art. 1. — Fra le eccezioni indicate nell'art. 1, § A, della logge 13 maggio 1887, n. 3830, sono compresi i sottosegretari di Stato. 314 speciali sulle elezioni Art. 2, — La nomina di un deputato a ministro o a'sottosegretario di Stato non rende vacante il posto nel rispettivo Collegio. Art. 3. — Crii effetti della presente legge si estendono anche alle nomine fatte dopo il 14 luglio 1887. Ordiniamo ecc. UMBERTO CRISPI, 8. Legge 7 luglio 1889, n. 6173, serie Art. 1. — L'art. 11 del testo unico della legge comunale e provinciale è così modiiìcato : Non possono essere membri elettivi della Giunta provinciale amministrativa. a) I deputati al Parlamento nelle provincie in cui furono eletti. Decadono di pieno diritto dall'ufficio di membri elettivi della Giunta amministrativa le persone contemplate nelle lettere a, J, c, d, e del presente articolo che in caso di elezione non avranno fra otto giorni dall'elezione medesima rinunziato all'ufficio che li rende ineleggibili. I membri elettivi della Giunta provinciale amministrativa non possono essere eletti deputati al Parlamento nelle provincie in cui esercitano le loro funzioni, se non abbiano rinunziato alle funzioni stesse da sei mesi almeno. Art. 2. — I tre commissari di cui all'art. 32 della legge elettorale politica saranno nominati {in caso di scioglimento del Consiglio provinciale) dalla Giunta pro vinciale amministrativa. INDICE DELLE LEGGI EELATIVB A L L E ELEZIONI POLITICHE 1. Statuto fondamentale del Regno, 4 marzo 1848. Art. 9 . . pag. 81 „ 40 . . 140 „ 41 . . 142 „ 42. . „ 49 . . 176 2. Legge 3 luglio 1875, numero 2610, serie 2% sulle incompatibilità parlamentari. Art. 1 . . pag. 166 « 2 . . „ 3 . . 167 Testo completo 305 3. Legge 13 maggio 1877, n. 3830, sulle incompatibilità parlamentari. Art. 1 . . pag. 143 2 . . 144 „ 3 . . 163 ^ 4 . . 164 „ 5 . . 166 „ 7 . . 171 Testo completo 307 Legge elettorale 22 gennaio 1882, n. 593, serie 3"" Art. 45 pag. 76 106 ^ 65 . 120 69 . 140 ^ 80 . Testo unico della legge elettorale politica del 24 settembre 1882 , n. 999,. serie 3®. Tit. 1, art. 1 pag. 1 2 7 3 17 V 20 4 21 5 6 22 V 7 V » 8 24 V 9 » 25 'ì 10 11 V 26 n 12 30 n 13 14 33 35 Tit. II, y 15 36 r> 16 37 ìì 17 38 n 18 rt 19 « 39 n 20 21 » 42 ìì 22 43 ìì 23 44 ìì 24 45 ìì 25 26 n 46 ìì 27 48 28 49 ìì 29 ìì 30 » 50 ìì 31 53 32 ìì 316 Indice delle leggi Tit. Il, art. 33 pag. 54 34 55 56 35 57 36 37 59 38 68 69 39 72 40 41 73 42 74 75 43 77 46 Tit. Ili, 47 78 48 n 81 49 82 50 88 53 54 r) 90 55 91 56 92 57 95 58 96 59 97 60 100 61 101 62 103 63 112 66 113 67 128 72 136 76 140 Tit. IV, 81 177 82 178 83 180 84 181 85 86 182 Tit. V, 87 192 88 n 194 89 Tit. V, art. 90 pag. 194 „ 91 204 ^ 92 207 ^ 93 211 „ 94 ,. 95 212 „ 96 „ 97 215 .. 98 232 ,. 99 233 ,. 100 234 „ 101 236 r 102 „ 103 237 .. 104 „ 105 „ 106 „ 107 238 6. Legge 5 luglio 1882, numero 812, serie 3», sulle incompatibilità parlamentari politico-amministrative. Art. 2 . . pag. 173 „ 3 . . 174 Testo completo 311 7. Leggo 30 dicembre 1882, n. 1150, serie sul giuramento. Art. 1 . . pag. 176 « 2 . . 8. Legge 14 luglio 1887, n. 4711, sui prefetti. Art. 7 . . pag. 171 Testo completo 313 9. Legge 3 maggio 1888, n. 5381, serie 3^ sulla rielezione dei ministri e dei sottosegretari di Stato. Art. 1 . . pag. 143 Indice delle leggi Art, 2 . . pag. 171 „ 3 . . 171 (nota) Testo completo 313 10. Legge 7 luglio 1887 , n. 6173, serie 3% sulle iacompatibilita politicoamministrative. Art. 1 . . pag. 176 11. Legge 7 luglio 1889, n. 6173, modificativa alla legge comunale e provinciale. Art. 2 , . pag. 53 Testo completo 314 12. Legge comunale e provinciale (testo unico) approvata con E. Decreto 1" ottobre 1885, n. 5921, serie 3'''. Art. 235 . p g . 174 13. Legge 5 maggio 1891, n. 210, serie 3% sull'abolizione dello scrutinio di lista. Art. 1 . . pag. 106 „ 2 , . 76 „ 3 . . 14. Regio Decreto 14 giugno 1891, n. 280, che approva la tabella della circoscrizione elettorale. Art. unico pag. 76, 239 15. Legge elettorale 28 giugno 1892, n. 315, serie 3^ Art. 151 . . pag, 83 , 52 . . 84 „ 64 . . 104 „ 68 . . 117 , 70 . 121 317 Art. 71 , ,, pag. 125 73 . 128 n 74 . 133 n 75 . 134 » 77 . 137 » 78 . 138 n 79 . 139 n ;. Regolamento della Camera dei deputati. Art. 12 . pag. 219 19 . n n 20 . n •n 21 . 221 TI 22 . 225 n 23 . V •n 24 . 226 n 25 . 229 n 26 . n n 27 . n n 28 . n " 17. Regol, della Griunta per la verificazione delle elezioni del 4 dicembre 1868, Art, 1 pag. 229 2 230 3 4 5 6 7 8 9 231 10 11 12 13 14 15 16 17 232 PARTE II. ELEZIONI AMMINISTfiATIYE CODICE ELETTORALE P O L I T I C O - A M M I N I S T R A T I V O ® P A R T E II. ELEZIONI AMMINISTRATIVE Leg^ge C o m u n a l e e P r o y i n e i a l e TITOLO II. Dell' Elettorato. ART. 19 (1). — Per essere elettore è richiesto il concorso delle seguenti condizioni: 1° di aver compiuto il 21° anno di età; 2° di essere cittadino dello Stato e di godere dei diritti civili nel Regno ; 3» di sapere leggere e scrivere; 4° di avere uno degli altri requisiti determinati negli articoli seguenti. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, per lo esercizio del diritto contemplato nel presente articolo, i cittadini delle altre provincia italiane, quand'anche manchino della naturalità. Con regolamento da approvarsi per decreto reale saranno stabilite le norme secondo le quali l'elettore debba provare di saper leggere e scrivere. — (Cfr. Art. i7, i8, i9 legge comunale e provin- (1) Gli articoli ai quali non é apposta alcuna indicazione sono quelli del testo unico della legge comunale e provinciale 10 feboraio 1889 pubblicata con Regio decreto n. 3921, serie IH. 21 — BRUNIALTI, Cod. elettorale. 322 Legge comunale e procinciale ART. 2F> ciale 20 marza i865 ; art. 4, ari, Ò, penultimo capoverso, e articolo 12, ultimo capoverso, legge com. e prov. 30 dicemlre 1888. ~ V . SARBDO, La nuova legge sulVamministrazione comunale e provinciale commentata colla dottrina, la legislazione e la giurisprudenza; Torino, Unione TipograficoEditrice, 1891-92, voi. I, pag-. 486-535). ART. 19 a. — (Art. 38 regolamento 10 giugno 1889, n. 6107, serie III per l'esecuzione della legge comunale e provinciale) (1). — Come prova del saper leggere e scrivere, di cui all'articolo 19 della legge, varrà la domanda per l'inscrizione nelle liste elettorali amministrative, che contenga la indicazione della paternità ed età, del domicilio e della condizione, scritta e firmata dal richiedente. ART. 19 l . — (Art. 39 id. id.). — Tale prova, quando si renda necessaria per mancanza di documenti, che attestino della capacità del cittadino, dovrà essere data in presenza di un notaio e di tre testimoni. Il notaio nell'autenticazione dichiarerà di averla veduta scrivere in presenza sua e dei testimoni. Dichiarerà inoltre che egli o i testimoni conoscono la persona. La domanda e l'autenticazione saranno stese in carta libera e non daranno luogo ad altre spese che a quella di 50 centesimi di emolumento a favore del notaio. ART. 19 c. — (Art. 40 id. id,). — L'esperimento potrà essere ordinato dalla Giunta municipale, dal Consiglio comunale, dalla Giunta provinciale amministrativa, dalla Corte d'appello, prefiggendo al cittadino il termine di cinque giorni, decorso il quale (1) Questo ed i due seguenti articoli furono prima pubblicati con II. decreto 10 febbraio 1889, n. .^926, poi accolti nel regolamento. ART. ,25 Dell'elettorato 323 inutilmente, si intenderà aver egli rinunciato alla prova stessa. 1. A) Età. — L'età di 21 anni si può compiere in qualunque giorno fino al 31 dicembre dell'anno nel quale si rivede la lista elettorale. — (Legge eom. e prov., art. 33. — SAREDO, Commento, p a g . 521). 2. Non é necessario l'atto di nascita quando la prova dei 21 anni compiuti si possa desumere con certezza da altri documenti. Se l'età é incerta e manca l'atto di nascita, non si può procedere all'iscrizione nelle liste se non procedendo a sensi degli art. 365 e 366 del Cod. civ. 3. Quando alla Giunta consta in modo non dubbio dell'età di un elettore, essa può iscriverlo nelle liste anche indipendentemente dalla produzione dell'atto di nascita, né a tale massima è contraria la nota del Ministero dell'interno 14 maggio 1870, secondo la quale non si devono inscrivere d'ufficio quei cittadini dei quali non si può stabilire l'età, perché questa si può, in ogni caso, desumere da altri documenti, come un atto di matrimonio, una sentenza, un libretto militare, un passaporto, ecc. — (Corte d'app. di Torino, 26 luglio 1879; Legge, 1879, n, 544 : — Legge, 1870, ii, 243. — SAREDO, Comm., p. 521). 4. L'età senile, per quanto decrepita, non è mai motivo di cancellazione dalle liste elettorali. — (Deput. prov. di Napoli, 6 luglio 1868; Legge, ix, ii, 32 ; — Corte a'app. di Macerata, 18 ottobre 1889; Legge, xxx, i, 32). 5. B) Cittadinanza. — La piccola naturalità è sufficiente ad acquistare l'elettorato amministrativo per qualunque cittadino straniero; gli italiani non appartenenti al Regno sono elettori allo stesso titolo dei regnicoli. — (Cod. civ., art. 3; — BIANCHI, Cod. eie., v o i . v, nn. 67, 6 8 ; — RICCI, Dir. eie., v o i . x, n. 25; — SAREDO, Dir. civ., i, Lez. XII, n. 77). 6. La cittadinanza conferita allo straniero per Decreto reale non conferisce l'elettorato amministrativo. — (SAREDO, Commento, i, p. 523, 524; — C o n t r a : Rio. amm., 1889, p. 689; — GORRINI, La concessione della cittadinanza, V o g h e r a , 1891 ; — I^SPERSON, Condizione giuridica dello straniero, i, n. 34 e seg.). 7. La cittadinanza onoraria conferita dal Municipio a ivialche cittadino non produce alcun effetto riguardo fdl'elettorato amministrativo. 8. La disposizione che equipara ai cittadini dello Stato, per l'esercizio del diritto elettorale amministrativo, i cittadini delle altre provinole italiane, ancorché manchino 324 Legge comunale e procinciale ART. 2F> della naturalità, non è una disposizione transitoria per gli italiani delle provincie venete e romane allora non ancora annesse al Regno d'Italia; è una disposizione comune concernente in generale gl'italiani sudditi stranieri. — (Corte di cass. di Roma, 7 nov. 1885, Thesauro di Meano c. ('hiarini; Corte Supr., ix, 1084). 9. Quindi un italiano suddito estero deve essere inscritto come elettore amministrativo nel comune del Regno dove esso dimora, dove possiede od esercita una industria. — (Ivi). 10. Tutti gli italiani nativi delle regioni che geograficamente ed etnograficamente costituiscono l'Italia, ancorché sudditi esteri, possono essere ammessi al godimento del diritto elettorale, purché, oltre ad avere il domicilio in un comune del Regno, si trovino in possesso delle altre condizioni dalia legge richieste. — (Corte di cass. di Roma, 6 novembre 1885, Bracchi c. Deputazione prov. di Alessandria; Giiirisp. IL,. 1886, i, 3, 72; Legge, XXVI, 1, 218 ; Foro It., xi, 1,127 ; Diritto e Giurisp., i, 408; Ann., XX, 2, 33 ; Cons. Amm., x x v i i , 105 ; Mon. dei Trib., x x v i , 278 ; Corte Supr., x , 745). 11. L'italiano suddito estero, sebbene non naturalizzato, ha diritto di essere iscritto anche nelle liste elettorali amministrative ove abbia i requisiti che si richieggono in qualunque cittadino per essere elettore. — (Corte d'appello di Torino, 20 settembre 1887, Fontana ; Giurisp.lt., 1887, 2, 616 ; Giurisp. T., xxiv, 715; Rie. amm., xviii, 687; Cons. amm., xxviii, 394; Legge, xxvni, 1, 348). 12. I cittadini della Svizzera italiana, in ordine allo esercizio del diritto elettorale amministrativo, sono equiparati ai cittadini italiani. — (Corte d'appello di Torino, 20 settembre 1887, Fontana ed altri; Giurisp. It., 1887, 2, 616; Legge, xxvin, 1, 349; Giurisp. T., xxiv, 687; Riv. amm., xxxviii, 689; ~ Corte d'app. di Torino, 16 giugno 1884, Thesauro di Meano c. Chiarini ; Giwisp. It., 1884, 2, 4 2 5 ; Giurisp. T., x x i , 603; Foro It., i x , 1 , 1 0 1 5 ; XIX, 2, 3; Monit. dei Trib., x x v i , 6 ; Foro Legge, XXIV, 2, 815 ; Mon. dei Trib., xxv, 935; —Corte di cass. di Roma, 17 novembre 1884; Giurisp. It., 1885, i, 3, 26; Ann., It., x , 1, 3). 13. Gorizia, che fa parte dell'Impero austro-ungarico, appartiene a quelle provincie italiane soggette a dominio straniero, i cui cittadini, benché non naturalizzati sudditi italiani, sono nondimeno ammessi all'elettorato amministrativo. — (Corte d'appello di Venezia, 11 ottobre 1887, Martinuzzi contro Attimis; Giurisp. /^.,-1888, 2,45 ; Legge, XXVII, 2, 775; Foro IL, x i i , 1 , 1 1 6 4 ; MoniL A/., x x v i i i , 998). ART. ,25 325 Dell'elettorato 1 4 . C) Godimento dei diritti einili. — G o d e dei diritti civili qualunque cittadino che non sia decaduto per condanna^enale — (Cod. civ., art. 1,3 ; — Cod. pen., lib. i, tit. ii e III ; C o d . di p r o c . p e n . , lib. iii, Della riabilitazione',— Cfr. art. 30 e 101 legge com. e prov., i quali rendono affatto superflua questa disposizione, tanto più che si tratta, in ogni caso, dell'esercizio, non del godimento). 1 5 . D) Saper leggere e scrivere. — A f f i n c h è si possa ritenere nell'elettore amministrativo il requisito della capacità voluta dalla legge comunale e provinciale, basta anche un'istruzione molto limitata, ma però tale per cui l'elettore sappia leggere almeno alcuni nomi scritti diversi dal proprio, ed all'occorrenza sia in grado di scriverli egli stesso senza il concorso di altra persona(l).— (Corte d'appello di Milano, 1° settembre 1884, Grilloni c. Rusconi; Monit. M., XXV, 1113). 16. Non può essere eiettore un cittadino, dopo essere stato cancellato dalle liste elettorali per analfabetismo, senza far constare di avere imparato a leggere e scrivere. — (Corte d'appello di Casale, 17 ottobre 1885, Castellazzi Deputazione prov. di Pavia; Giurisp. Casal., v, 380). 17. Non può ritenersi che sappia leggere e scrivere il cittadino che scrive il proprio nome con caratteri intbrmi. — (Ivi). 18. Non si j)uò ammettere che sappiano leggere e scrivere i cittadini che io sanno così poco e male, da non sapersi render conto di quanto fanno automaticamente — (Corte d'appello di Casale, 26 agosto 1884, Tortolina '.Deputazione prov. di Alessandria; Gittrisp. Casal., iv, >)(t8; Ric. amm., xxxv, 794). 19. Per l'elettorato amministrativo non basta sapere scrivere soltanto il proprio nome e cognome, ma bisogna sapere scrivere anche altri nomi, senza l'aiuto, il suggei imento o il concorso di alcuno, per modo che l'elettore possa scrivere da se la propria scheda, o almeno rilegarne il contenuto. — (Corte d'appello di Torino, 9 marzo 1888, Casco ed altri contro Novello; Monit. M., xxix, 519; \nn., xxxu, 3, :397; Giurisp. T., xxv, 355). 20. Tanto meno possono giovare al detto scopo le (1) Questa ed altre massime, se])bene .si riferiscano alla l e g M iii^'l 1863, valgono anche più pur (|uella del 1889, dove si richiede '">ri solo che l'elettore non sia analfabeta, ma che sappia leggere ' NCi-it-erB. Nel riferirla, sono state messe in relazione colla legge •lei 1889, sostituendo alle \)ixvo[o Deputazione provinciale le parole 'risiila provinciale araminislrativa e somiglianti. 326 Legge comunale e procinciale ART. 2F> firme che un cittadino può aver apposte ad atti pubblici. - (Ivi). 21. Per avere la capacità elettorale, richiedendosi dalla legge la condizione di saper leggere e scrivere, non basta che r elettore abbia apposta la propria firma autenticata da un notaio alla domanda d'iscrizione per aversi la prova che esso sappia leggere e scrivere. — (Corte di cassaz. di Roma, 5 novembre 1886, Maureca c. Musticchio; Legge, xxvii, 1, 75; XXVII, 2, 795; Ann., xxi, 2, 46). 22. Non è prova sufficiente di alfabetismo il certificato rilasciato da un notaio ed attestante che la domanda di iscrizione nelle liste elettorali amministrative fu scritta e sottoscritta dall'elettore reclamante. — (Corte d'appello di Trani, 13 maggio 1887, Turi c. Console; Rie. T., xii, 514; Ric. amm., xxxviii, 685). 23. Minor forza probante ha poi il certificato col quale si attesta dal notaio che l'elettore cancellato dalle liste per analfabetismo, non é analfabeta per aver firmato uno o più istrumenti: ciò prova che l'elettore sa fare la propria firma, non già che sappia leggere e scrivere. — (Ivi). 24. E molto meno é prova di alfabetismo il trovarsi iscritto nelle liste elettorali politiche, ciò avendo potuto essei-e l'effetto dell'errore o della frode. — (Ivi). 25. Per essere elettore ed eleggibile, non basta saper scrivere automaticamente il proprio nome e cognotne, ma bisogna sapere scrivere quanto meno ed in modo intelligibile una scheda composta di più nomi e cognomi. — (Corte d'appello di Casale, 26 giugno 1886, Ferrari; Giurisp. Casal, vi, 252). 26. L'essere stato in precedenza non solo elettore, ma anche assessore comunale, e l'aver coperto eziandio altre pubbliche cariche non basta, perchè chi fu cancellato dalle liste elettorali amministrative per causa di analfabetismo possa pretendere di venirvi inscritto, ma è sempre necessaria all'uopo la prova di possedere l'istruzione che la legge richiede. — (Corte d'appello di Milano, 17 ottobre 1887, Bertoglia; Monit. M., xxvin, 953; Cons. amm. xxxvin, 387). 27. Non si può da semplici sottoscrizioni ad un rogito prodotto in originale argomentare sulla capacità o meno di chi le appose di scrivere e leggere una scheda di più nomi e prenomi. In tali contingenze è d' uopo ricorrere all'esperimento prescritto dal Regolamento per istabilire se un cittadino sappia leggere e scrivere. — (Corte d'appello di Casale, 17 dicembre 1886, Orsi c. Deputazione provinciale di Alessandria; Giurisp. Casal., vn, 58). ART. ,25 327 Dell'elettorato 28. Deve ritenersi la presunzione che non sappiano leggere e scrivere individui non coniparsi alla prova, benché reiteratamente chiamati, se non dedussero mai alcuna causa del loro impedimento a comparire. — (Carte di cassaz. di Roma, 23 luglio 1885, Loro ed altri c. Delzio; Corte Supr., x, 720). 29. Se la Giunta provinciale amministrativa, in seguito a ricorso per cancellazione, siccome analfabeti, di alcuni elettori amministrativi, ordini loro un esperimento di lettura e scrittura, con diffida che, non presentandosi, verranno cancellati dalle liste, tale diffida è pienamente efficace e gli elettori che non si presentino devono essere effettivamente cancellati dalle liste elettorali. — (Corte di app. di Torino, 9 marzo 1888, Casco c. Novello; Monit. M., XXIX, 519). 30. Nel contrasto fra il Consiglio comunale e la Giunta provinciale amministrativa rispetto alla capacità a scrivere di chi vuol essere elettore, è necessario sottoporre il reclamante ad un esperimento. — (Corte d'appello di Casale, 24 agosto 1887, Riccardi c. Deputazione prov. di Pavia ; Giurisp. Casal., VII, 316 ; Ric. amm., xxxviii, 905). 31. Una volta subito l'esperimento davanti al notaio per disposizione della Giunta amministrativa provinciale, non é il caso di sottoporre coloro che reclamano ad un nuovo esperimento. — (Corte d'app, di Napoli, 25 luglio 1884, Comune di Roccaromana; Rw. amm., xxxv, rn). 32. L'essere un cittadino iscritto nelle liste elettorali politiche e l'essere egli intervenuto a tali elezioni non lo esime per l'iscrizione nelle liste elettorali amministrative dal prestare il voluto esperimento di capacità. — (Corte di cass. di Roma, 12 gennaio 1884, De Leonardi c. Deputazione provinciale di Benevento; Legge, xxiv, 1, 218] Corte Supr., i x , 3 8 ; Rio. amm., x x x v , 274). 33. E giusta e provvida la misura adottata dalla Corte di merito di sottoporre all'esperimento del saper leggere e scrivere coloro che null'altro fecero se non apporre la propria firma autenticata da notaio alla loro domanda di iscrizione. — (Corte d'app. di Torino, 29 dicembre 1886 ; Monit. M. xxvni, 427). 34. Non pecca di omessa pronuncia la sentenza che, apprezzando il valore dei documenti messi innanzi dalle parti intorno all' alfabetismo degli iscritti contro cui è presentato un reclamo, sottoponga questi ad un esperiinento della loro capacità. — (Corte di cass. di Roma, 30 gennaio 1885, Ruscica c. Santi; Corte Supr., x, 132; Legge, x x v , 1, 781). 328 Legge comunale e procinciale ART. 2F> 35. La Corte d'appello, se può, non è però tenuta ad ordinare l'esperimento grafico; ed è corretto in diritto il suo procedere quando, vagliate le prove addotte, e riconosciutele impari ed insufficienti all'assunto, respinga la domanda juxta alligata et probata. — (Corte di cass. di Roma, 23 dicembre 1884, Fugallo ed altri c. Procuratore generale del Re di Palermo ; Legge, xxv, 1, 614 ; Corte Supr., IX, 980). 36. Non vi ha disposizione alcuna di legge che imponga alla Corte d'appello, presso la quale si disputa se un cittadino sìa o no analfabeta come condizione essenziale alla sua capacità elettorale amministrativa, un modo specifico e tassativo di prova legale del fatto constatato per via di esperimento da sostenersi dinanzi alla autorità giudiziaria. — (Corte di cassazione di Roma, 27 giugno 1885, Ciotti ed altri di Roccagorga; Ck>rte Suor., X, 466). 37. Tanto meno può lamentarsi il pretermesso esperirqento, se la Corte si convinse dell'analfabetismo dalla prova fatta davanti a funzionario amministrativo delegato dalla Deputazione provinciale e dalle firme dei ricorrenti. - (Ivi). 38. Manca di motivazione la sentenza che sulla sola considerazione di essersi provato il requisito del censo, ordina l'iscrizione di un elettore senza che siano stati provati gli altri requisiti dell'età e del sapere leggere e scrivere. — fCorte di cass. di Roma, 6 novembre 1885, •Tarossi, sindaco di Castelvetere Valfortore ed altri c. Marinara; Corte Supr., x, 1030). 39. Non è sufficiente per essere elettore la prova di saper fare la firma; occorre anche quella di aver superato favorevolmente l'èsame del corso elementare. — (Corte d'app. di Modena, 22 ottobre 1889, Marconi ricorrente ; Giurisp. rt, 1890, ii, 84). 40. Se la Giunta provinciale amministrativa ordinò la comparizione di alcuni elettori per accertarsi se essi abbiano il requisito di saper leggere e scrivere, rettamente ordina la loro cancellazione dalle liste, ove non si presentino a fornire la richiesta prova. — (Corte d'app. di Bologna, 12 ottobre 1889, Favini ric. ; Giurisp. It, 1890, II, 126). 41. Il fatto della iscrizione nelle liste elettorali non costituisce prova che l'iscritto sappia leggere e scrivere. Quindi, se è provato il contrario, o se egli si ricusa allo esperimento ordinato dalla Giunta provinciale amministrativa, deve essere cancellato dalle liste. — (Corte di ART. ,25 Dell'elettorato 329 cass. di Roma, 8 gennaio 1892, Cambailla c. Agostino ed altri ; Giurisp. li., 1892, m, 65). 42. L'iscrizione nella lista elettorale amministrativa di un comune non dispensa dal fornire la prova di saper leggere e scrivere chi domanda in un altro comune la consimile iscrizione per titolo di censo ivi posseduto. Bensì dispensa dal somministrare tale prova, nel caso suddetto, l'iscrizione nella lista politica, qualunque sia il comune nel quale l'elettore si trovi in quest'ultima iscritto. — (Corte di cassaz. di Roma, 25 agosto 1891, De Lucia ed altri; Giurisp. It., 1892, in, 111). 43. La Giunta provinciale amministrativa, ove un elettore sia stato cancellato dalla lista come analfabeta, non può ordinarne l'iscrizione se il reclamante non abbia prima dato prova di saper leggere e scrivere. — (Corte di cass. di Roma, 14 febbraio 1891, Sumnia c. Stolfì; Giur. It., 1891, 1, III, 169). 44. Chi è cancellato dal Consiglio comunale dalla lista elettorale per analfabetismo, deve dimostrare, nel procedimento amministrativo o in quello giudiziario, di essere alfabeta; non offrendosi la detta prova, non é la Corte tenuta ad ordinarla d'ufficio. — (Corte cass. di Roma, 14 febbr. 1891, Summa c. StoHì ; Giur. It., 1891,1, iii, 169). 45. L'iscrizione nelle liste elettorali amministrative fa presumere nello eletto a consigliere comunale il possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legge per essere elettore ed eleggibile ; non è (\uindi ammessibile in tale stato il ricorso per analfabetismo dello eletto stesso, onde constatare in lui la conseguente incapacità elettorale. — (Corte d'app. di Trani, 4 febbraio 1891, Cianciaruto ed altri c. Di Fierro; Giurisp. It., ii, 220). 46. Nelle contestazioni per incapacità elettorale a causa d'analfabetismo non è assolutamente prescritto di stare alla prova d'alfabetismo risultante dalla dimanda scritta avanti al notaio ed ai testimoni, potendo essere prescritto un altro esperimento dall'autorità amministrativa o dalla giudiziaria. — (Corte di cass. di Roma, 21 gennaio 1891, Dejana ric.; Giurisp. IL, 1891, 1, in, 70). 47. La cecità completa sopraggiunta ad un elettore non lo priva della capacità elettorale, quindi non puà essere per motivo siffatto cancellato dalle liste. — (Cortedi oass. di Roma, 6 dicembre 1890, Cangiatosi c. Anelli; ^Hurisp. It., 1891, 1, ni, 77). ART. 20. — Sono elettori coloro che in virtù •iella legge elettorale politica del 24 settembre 1882, 330 Legge comunale e procinciale ART. 2F> n. 99, trovansi inscritti nelle liste elettorali politiche e che potranno esservi inscritti in virtù dell'articolo 2 della legge istessa. Gli elettori di cui al presente articolo possono esercitare il loro diritto solamente nel comune dove hanno il domicilio civile. Quando abbiano trasferito il loro domicilio o la loro residenza in altro comune e vi abbiano mantenuto l'uno 0 l'altra per lo spazio almeno di un anno, possono, dopo questo termine, chiedere al sindaco del comune dove sono stabiliti che ivi sia riconosciuto il loro domicilio agli effetti del presente articolo. A tale domanda deve essere unita la prova che il richiedente ha rinunziato al precedente domicilio con dichiarazione fatta al sindaco del comune che abbandona. La domanda deve essere presentata prima della revisione annuale delle liste elettorali. — {Gìv. Legge com. epron. W marzo i865, ari. 19; — Legge com. e prov. 30 dìcemlre 1888, art. 5; — Legge elettorale polii. M settembre 1882, articoli 5 , 3 e 4. — SAREDO, Commento, I , p a g . 539-568). 48. È titolo idoneo per l'ammissione all'elettorato amministrativo la laurea in teologia conseguita nel pontifìcio seminario romano dopo il 1870. — (Corte di cass. di Roma, 5 maggio 1886, Papoli; Giurisp. IL, 1886, i, 3, 125; Legge, xxvi, 1, 757; Ann., xx, 2, 89; Monit. M., XXVIII, 254; Foro IL, xi, 1, 452; — Perugia, 17 febbraio 1887; Legge, xxvii, 1, 776; Ann., xxi, 3, 163; Foro It., XII, 1, 648). 49. A termini dell'art. 20 della legge comunale e provinciale sono ammessi all'elettorato amministrativo solo colobo che hanno conseguito la laurea dottorale dopo il compimento del corso universitario, perchè gli studi preparatori ed i superati esami sono condizioni per ottenere il grado accademico, ma non lo costituiscono. — (Corte d'app. di Torino, 19 luglio 1887, Faga ric. ; Legge, xxvii, 2, 704; Ann., xxi, 3, 299; Giurisp. T., xxiv, 638; Riv. amm., xxxviii, 816; Con$. amm., xxviii, 386). ART, 20 Dell'elettorato 331 60. I gradi accademici che danno diritto all'elettorato, sono la laurea dottorale e i diplomi o le patenti che si rilasciano per l'esercizio di certe determinate professioni. — (Corte d'app. di Trani, 13 maggio 1887, Turi c. Console; Ria. T., XII, 514; Rio. amm., xxxviii, 685). 51. Ha diritto di essere iscritto nella lista amministrativa il cittadino che paga l'imposta voluta dalla legge e che già si trova iscritto nella lista elettorale politica. — «Corte d'app. di Casale, 4 luglio 1884, Jaffe Callinan c. Deputazione provinciale di Alessandria; Giurisp. Casal., ì\, 284; Riv. amm., x x x v , 677). 62. Quando un cittadino è in grado di presentare un foglio di congedo illimitato dal servizio militare che porti l'indicazione che egli sa leggere e scrivere, ciò gli basta per aver diritto ad essere iscritto nella lista elettorale, senza che sia tenuto a dimostrare di essere stato esonerato dal frequentare la scuola reggimentale o di averla frequentata con profitto. — (Corte d'appello di Milano. •29 luglio 1890, Franchi ed altri ric.; Giur. It., 1891, ii, 82), 53. La perdita dell'elettorato politico e la candellazione dalle relative liste, in qualunque tempo avvengano, privano dell'elettorato amministrativo e portano come • onseguenza la cancellazione dalle liste amministrative, al tempo in cui si procede alla revisione annuale delle medesime, di chi si trovava precedentemente iscritto per l'unico titolo di elettore politico. — (Corte di cass. di Roma, 5 gennaio 1891, P. Ministero c. Accarezzato ed altri; Giurisp. IL, 1891, 1, in, 73). 54. Ove però siasi reclamato contro la cancellazione ilalle liste elettorali politiche, restano sospesi gli effetti della cancellazione in pendenza del reclamo, sia amministrativo che giudiziario; quindi dev'essere, nel frattempo, mantenuta l'iscrizione nelle liste amministrative. — (Corte di cass. di Roma, 5 gennaio 1891, P. Ministero c. Accarezzato ed altri; Giurisp. It, 1891, 1, ni, 73). 55. La facoltà d'impugnare, per violazione delle forme dei termini stabiliti dagli art. 20, 188 e 241 della legge comunale, una deliberazione del Consiglio provinciale, contraria ad un reclamo chiedente l'annullamento di una elezione, non compete a chi, ricorrendo alla Sezione IV per farsi sostituire al consigliere proclamato, presuppone la validità dell'elezione e dimostra che egli aveva interesse al rigetto e non all'accoglimento del reclamo da altri presentato al Consiglio provinciale. — (Consiglio di '^tato, 28 gennaio 1812, Bonanno c. Prefetto di Messina e Trombetta; Giurisp. It., 1892, iii, 181). 332 Legge comunale e procinciale ART. 2F> 5 6 . Gli inscritti nelle liste elettorali politiche hanno diritto alia iscrizione nelle liste elettorali amministrative, senza che possa investigarsi se essi sappiano lèggere e scrivere. — (Giunta prov. amm. di Milano, 3 luglio 1889; Giurisp. It., 1890, iii, 41). 5 7 . Gl'iscritti nelle liste elettorali politiche non possono essere cancellati dalle liste elettorali amministrative per mancanza del requisito di saper leggere e scrivere. — (Corte d'app. di Bologna, 12 ottolore 1889, Favini ric.; Giur. It., 1890, II, 126; — Corte di cass. di Roma, 7 maggio 1890, Di Quattro ric.; Giurisp. It., 1891, 1, ni, 38). 68. Gl'iscritti nelle liste elettorali politiche hanng diritto alla iscrizione nelle liste elettorali amministrative, senza che occorra indagare se posseggano i requisiti richiesti dall'art. 19 della legge comunale e provinciale per l'elettorato amministrativo. — (Corte d'app. di Macerata, 17 ottobre 1889, Neroni c. Infriccioli ed altri; Giur. It., 1890, II, 132; — Corte d'app. di Catania, 17 ottobre 1889, Consoli ric.; Giurisp. It., 1890, ii, 162). 59. Chi fu iscritto nelle liste elettorali amministrative siccome iscritto nelle liste elettorali politiche, non può essere da quelle cancellato sol perchè è stato cancellato in queste ultime. — (Corte di cass. di Roma, 19 marzo 1890, Russo c. Lopresti; Giur. It., 1890,1, ni, 122). 6 0 . L'iscritto nelle liste elettorali politiche non ha diritto all'iscrizione nelle liste elettorali amministrative, ove sia inabilitato per prodigalità. — (Corte d'app. di Bologna, 21 marzo 1890, Conti e. Nanni; Giurisp. It.., 1890, II, 579). 61. Sebbene taluno sia iscritto nelle liste elettorali politiche, può non essere iscritto in (pielle amministrative, ove un ostacolo legale si opponga. — (Corte di cass. di Roma, 31 maggio 1890, Mormile ed altri ric.; Giurisp. It., 1890, 1, in, 216). 6 2 . I cittadini i (juali al momento della verificazione delle liste amministrative possedono già i requisiti per essere iscritti nella lista elettorale politica, ma non abbiano ancora in tatto conseguita tale iscrizione, hanno diritto di essere iscritti. — (fii'?. amm., 1889, pag. 231 ; — Corte di cass. di Roma, 25 novembre 1890; Legge, 1891^, i, 253; — Contra: C. CIVII.OTTI; Legge, 1889, ii, pag. 247 e s e g . : — ASTENGO, Guida amm.,' -avì. 2 0 ; — SAREDO, Commento, i, pag. 541, 542. 63. Compete il diritto elettorale ai militari che prima del compimento del biennio di servizio sotto le armi, furono, in i-onlbrn)ità ai regolamenti militari, licenziati. AUT. 20 Dell'elettorato 333 per ]a conseguita idoneità di tiratori scelti, e per aver tenuta lodevole condotta.— (Giunta prov. amm. di Firenze ; SAREDO, Commento, i, 564; — Contra: Corte di cass. di Roma, 29 dicembre 1890, P. Ministero contro Segafreddo <3 Stella ; Giusi, amm., 1891, iii, pag. 12). 64. Non sono elettori, per questo solo titolo, gli ufficiali delle guardie di finanza, di pubblica sicurezza, carcerarie, forestali, ed altri simili corpi in servizio dello Stato. — (SAREDO, Commento, p. 567; — Contra : ASTENGO, Guida, pag. 820). 65. L'ufficiale in riserva od in servizio ausiliario è elettore amministrativo, essendo certamente col medesimo grado uscito dall' esercito ; ma non può di regola, per questo titolo, riconoscersi tale diritto negli ulficiali di complemento o di milizia territoriale, ammenoché non provino di essere in servizio effettivo o di essere usciti dall'esercito o dall'armata con grado di ufficiali o sotto ufficiali. — (Cosi SAREDO, Commento, i. 567, 568 ; — Cfr. in questo senso: MAGNI, pag. 80; — ,-\STENGO, pag. 320, 321; — CORSO, pag. 93; — Corte di cass. di Roma, 23 aprile 1881, ricorso A<|uini; — Id., 6 novembre 1885; Man. amm., 1885, pag. 182; — Corte d'app. di Catania, 30 luglio 1884; Man. amm., 1884, pag. 37). 66. Nei riguardi di coloro ai quali è concesso il diritto elettorale amministrativo per titolo personale, l'acquisto effettivo del diritto stesso è subordinato non solo al nudo ì'atto di avere stabilito la residenza nel luogo in cui lo si voglia esercitare, ma benanco alla formale duplice dichiarazione di scegliere una data residenza e d'abban<lonare la precedente. — (Corte d'app. di Milano, 29 luglio 1887, Testi Laudadio; Monit. A/., xxvin, 872; Rio. amm., xxxviii, 683; Con$. amm , xxviii, 386). 67. Non può essere inscritto sulle liste elettorali di un comune, e se inscritto deve essere eliminato, chi, non avendo ivi il suo domicilio d'origine, non attesti per legale dichiarazione di avervi fissata la sua residenza, benché negli anni precorsi sia stato incluso nelle liste stesse. — (Cass. di Roma, 23 dicembre 1884, Santagostino ; Legge, XXV, 1, 577 ; Corte Supr., ix, 985). 68. L'ufficio di maestro in un determinato comune non importa ex necesse trasferimento di domicilio; quindi l'elettore iscritto nelle liste amministrative del luogo del ^uo domicilio non deve essere cancellato per essere stato nominato maestro comunale in un paese vicino. — (Corte fl'appello di Roma, 15 giugno 1885, Mazzarini; Temi R., V, 418). 334 Legge comunale e procinciale ART. 2F> 69. L'impiegato ha diritto a rimanere iscritto nella lista amministrativa del comune d'origine o di quello in cui fissò la residenza, sebbene ivi non abbia mai prestato servizio o già abbia cessato di prestarlo. — (Corte d'appello di Casale, 6 maggio 1884, Garelle c. Deputazione prov. di Genova; Giur. Cas.,\\, 192; Ric.amm., xxv, 511). 7 0 . Gl'impiegati, quali contribuenti per imposta di ricchezza mobile dovuta a causa dell'impiego, non esercitano il diritto elettorale amministrativo dove si trovano temporaneamente ad adempiere il loro ufficio e pagano quella tassa, ma nel luogo del loro domicilio e della loro residenza. — (Cass. di Roma, 7 febbraio 1884, Comune di Rivarolo ed altri ; Corte Supr., ix, 77). 71. Il trasferimento della residenza per sola ragione d'impiego non importa cambiamento di domicilio. — (Corte d'appello di Catania, 29 luglio 188(), Monterosso c. Deputaz. prov. di Siracusa; Giurisp. Cat., xvi, 126: Foro Cat., vi, 178). 72. L'impiegato dello Stato ha diritto per tale titolo di essere iscritto nel comune del domicilio di origine, non abbandonato mercè dichiarazione; può anche votare, quale contribuente, nel comune di residenza. — (Ivi; Corte d'app. di Casale, 28 luglio 1888). 73. Il solo trasferimento della residenza in altro comune per ragione d'impiego non importa trasferimento del domicilio in quel comune, né quindi la perdita del diritto elettorale amministrativo, per titolo, nel domicilio di origine, se non venne fatta la doppia dichiarazione di cui all'art. 17 del Codice civile. — (Corte d'app. di Torino, 30 luglio 1886, Coucourde; Giurisp. It., 1886, ii, 579; Giurisp. T., xxiii, 682 ; Ric. amm., xxxvii, 830 ; Con$. amm., xxvii, 387). 74. Si può essere elettore amministrativo per titolo nel domicilio d'origme ed elettore come contribuente in altro comune. — (Ivi). 7 5 . Il non essere iscritto nel registro di anagrafe del comune d'origine, e la residenza prolungata in altro comune non bastano a provare che un cittadino non può invocare il domicilio per iscritto nelle liste amministrative del comune di origine. — (Corte d'app. di Casale, 28 luglio 1888, Pernigotti c. Ratti, Bruzzi e Comune di Alessandria ; Giurisp. Cas., vai, 337 ; Riv. amm., XL, 112). 76. L'elettore per censo può esercitare il diritto elettorale amministrativo in tutti i comuni dove paga censo ; l'elettore per altro titolo può esercitarlo solo nel comune dove ha il suo domicilio civile. 77. Gli equipollenti non valgono a provare il trasfe- ART. 21 Dell'elettorato 335- rimento del domicilio agli effetti elettorali, essendo assolutamente necessaria la doppia dichiarazione e un anno di effettiva residenza nel comune sulle cui liste il cittadino vuol essere inscritto. 78. Gli elettori che desumono il loro titolo all'elettòrato dall'imposta sui titoli del debito pubblico, esercitano il loro diritto elettorale non già nel comune dove esigono la rendita, ma in quello dove hanno il loro domicilio civile. — (Corte d'app. di Casale, 25 luglio 1887, Rabbino c. Pedamonte ; — Corte d'app. di Genova, 2 ottobre 1887,. Bonazzi). 19. Le norme relative all'anno di residenza ed alla doppia dichiarazione non si applicano agli elettori per censo. 80. Il domicilio civile, nel quale gli elettori politici possono soltanto esercitare il diritto elettorale amministrativo, deve ritenersi nel luogo in cui la persona sia stabilita per ragione di professione, arte o impiego. — (Giunta prov. amm. di Milano, 3 luglio 1889; Gturisp. It., 1890, in, 41) 81. Anche gli elettori inscritti nelle liste elettorali politiche per essere inscritti nelle amministrative devono avere domicilio da un anno nel comune. 82. Un elettore che possieda in varie frazioni dello stesso comune, se queste scelgano separatamente i loPo consiglieri, può essere elettore in una sola a sua scelta. — (Cons. di Stato, 30 novembre 1882; Legge, 1883, i, 468; — SAREDOj Commento, i, pag. 543 e nota ; — Contra : Corte d'app. di Napoli, 30 luglio 1884, Sorcialli c. Deputazione prov. di Napoli; Rìk. amm., xxxv, 792; — Corte di cass. di Roma, 16 marzo 1887 ; Corte Supr., xn, 97 ; Rio. amm., 1887, p. 357; — Corte di cassazione di Roma, 28 agosto 1890; Legge, 1890, ii, 649). ART. 2 1 . — S o n o elettori, q u a n d o abbiano le condizioni richieste ai numeri 1 , 2 e 3 d e l l ' a r t i colo 19, c o l o r o che provino di p a g a r e annualmente nel c o m u n e una contribuzione diretta di q u a l u n q u e natura, o v v e r o che p a g h i n o L . 5 , per tasse c o m u nali di f a m i g l i a , di fuocatico, sul valore locativo, sul bestiame, sulle v e t t u r e , sui domestici, sugli esercizi e sulle rivendite. Sono parimenti e l e t t o r i : 336 Legge comunale e procinciale ART. 2F> 1° coloro che tengono a mezzadria o in affitto di qualunque specie beni stabili colpiti da una imposta diretta di qualsiasi natura non minore di L . 1 5 ; 2" coloro che pagano per la loro casa di abitazione 0 per g l i opifici, magazzini o botteghe, od anche per la sola casa di abitazione ordinaria, una pigione annua non m i n o r e : Nei comuni che hanno m e n o di 1,000 ab. di L. 20 In quelli da 1,000 u 2,500 id. » 50 Id. da 2,500 a 10,000 id. » 100 Id. da 10,000 a 50,000 id. » 130 Id. da 50,000 a 150,000 id. » 160 Id. superiori a 150,000 id. » 200 I contribuenti di cui al presente articolo debbono pagare la quota di tributo che li colloca fra g l i elettori almeno da sei mesi. — (Cfr. Zeffffe com. e prov. 20 marzo 1865, art. 17; — Legge com. e ^rov. 30 dicembre 1888, art. 6; — Legge elettorale politica settembre 1882, ari. 3). 83. Chi vuol essere inscritto nelle liste elettorali in base al censo deve giustificare il quid e il quantum della tassa che afferma di pagare. — (Corte d'app. di Casale, 26 agosto 1884, Tortolina c. Deputaz. prov. d'Alessandria ; Giurisp. Casal., IV, 308; Rie. amm., xxxv, 794). 84. A costituire il censo voluto nelle liste elettoral amministrative non si computa soltanto l'imposta erariale, ma anche la sovrimposta comunale e provinciale. — (Corte' d'app. di Torino, 1° agosto 1885, Pirazzo; Giurisp. T., xxii, 630; Foro It., x, 1, 1024). 85. Il censo elettorale è costituito dalle contribuzioni dirette di c[ualsivoglia natura pagate annualmente nel comune. - - (Consiglio di Stato, 28 marzo 1885; Legge, XXV, 2, 431; — Corte d'app. di Macerata, 27 aprile 1876; — Corte d'app. di Genova, 11 settembre 1877; — Corte d'app. di Venezia, 14 novembre 1879; — Corte d'app. di Torino, 1 agosto 1885; Giurisp. Ter., 1885, pag. 630; -Corte di cass. di Roma, 12 genn. 1884 ; Legge, xxiv, i, 218)86. Si può essere elettore per censo in più comuni. — ART. ,25 Dell'elettorato 337 (Cass. di Roma, 16 marzo 1887, Vigorito Roberto c. Vigorito e Plantullo; Corte Supr., xu, 97). 87. Nel comporre il censo elettororale sulla base della contribuzione diretta di qualunque natura, si comprendono anche le tasse relative ai pesi ed alle misure. — (Cons. di Stato, Min. dell'interno, Circ. 5 sett. 1867 ; Legge, 1867, li, 800; — Contra: Corte d'app. di Casale, 7 ottobre 1868; Legge, vni, n, 29). 88. Si comprendono pure, senza alcuna contestazione, le tasse relative alle Camere di comm. — (Ministero dell'interno, Circ. 5 settembre 1867; Legge, 1867, n, 300). 89. Le prestazioni per lavoro nelle strade obbligatorie non possono considerarsi come imposte dirette agli effetti del censo. — (Corte d'^pello di Genova, 29 luglio 1881; Legge, 1882, i, 776; — Corte d'app. di Messina, 22 gennaio 1883; Legge, 1883, ii, 172; — Corte di cass. di Roma, 24 febbraio 1 ^ 4 ; Legge, ii, 724; — Corte d'appello di Napoli, 25 luglio 1884, Biasio c. Deputazione provinciale di Benevento; Rie. amm., xxxv, 870). 90. Per giustificai^e la mancanza assoluta del censo, bisogna provare che l'iscritto, non solo non paghi tassa allo Stato, ma nemmeno tasse comunali. — (Corte d'app. di Napoli, 25 luglio 1884, Di Pietro c. Dep. prov. di Napoli ; Rio. amm., xxxv, 868; Legge, xxv, 2,131). 91. Il dazio consumo essendo una tassa indiretta, non può fornire titolo all'esercizio del diritto elettorale amministrativo. — (Corte di cass. di Roma, 2 gennaio 1884, Comune di Rivarolo ed altri; Corte Supr., 11 \ Legge, XXIV, 218). 92. La fida dell'erbaggio che si corrisponde al comune per pascolo degli animali sui fondi comunali non vale come contribuzione per l'iscrizione nelle liste elettorali. — (Corte d'app. di Napoli, 25 luglio 1884, comune di Roccaromana; Rio. amm., xxxv, 791). 93. Qualora venisse introdotta una nuova tassa comunale, non contenuta nella enumerazione di questo articolo, essa non potrebbe venir computata per l'elettorato amministrativo. — (Cosi numerose decisioni, contro il principio àeWubi eadem ratio, ibi idem jus ; SAREDO, Commento, i, 585). 94. Se una nuova tassa comunale enumerata nell'articolo 21, dopo esser stata deliberata, e dopoché, secondo i ruoli, coloro che la pagano furono inscritti tra gli elettori, viene annullata, gli elettori cosi inscritti devono esser cancellati. — (SAREDO, Commento, i, 585). 95. La somma che si paga da un utepte per la veri22 — BRUNIALTI, Cod. eleUorale. 338 Legge comunale e procinciale ART. 2F> ficazione dei suoi pesi e delle sue misure, non ha carattere di tributo nel senso inteso dalla legge comunale e provinciale. — (Corte d'app. di Casale, 16 settembre 1886, Viazzi c. Deputaz. prov. di Alessandria; Giurisp. Casal., XVI, 348). 9 6 . I certificati del censo, per l'effetto delle iscrizioni nelle liste elettorali amministrative, debbono comprovare che sei mesi innanzi all'anno cui si riporta la lista, fu pagato il censo voluto dalla legge. — (Corte di cass. di Roma, 29 ottobre 1884, Azzolini, Branciforti ed altri c. Gagliano; Legge, xxv, 1, 725; Corte «Supr., ix, 1037). 9 7 . Per essere inscritti nelle liste elettorali, i fittabili e i massai devono pagare la tassa almeno da sei mesi. — (Corte d'appello di Casale, 26 agosto 1884, Tortolina e. Deputazione prov. di Alessandria ; Giurisp. Casal., iv, 308 ; Rie. amm., xxxv, 794). 98. Affinché i fittabili possano aver diritto di iscrizione nelle liste è bensì necessario che consti in modo positivo dell'esistenza dell'affìttamento anteriore di mesi sei, ma non è richiesto indeclinabilmente che della locazione debba risultare per convenzione scritta avente data certa, essendo egualmente ammessibili altri mezzi di prova,— (Corte d'appello di Torino, 14 agosto 1885, Comune di Oleggio c. Silvestri ; Ric. amm., xxxvi, 703). 99. La prova del censo come titolo per l'iscrizione nelle liste elettorali amministrative deveriguardare almeno i sei mesi anteriori all'anno cui si riferisce la lista controversa.— (Corte d'app. di Casale, 24 luglio 1885, NegrottoCambiaso, Bernini c. Forno Bosco ; Giurisp. Casal., v, 298). 100. Il cittadino che vuole acquistare la qualità di elettore amministrativo per censo, non solo deve pagare la quota di tributo stabilita dalla legge, ma deve pagarla da sei mesi almeno prima dell'iscrizione nelle liste; però, dimostrato falso, o simulato il titolo in base al quale quel tributo si paga, viene a mancare la capacità elettorale. — (Corte d'app. di Trani, 13 maggio 1887, Turi c. Console Ric. T., xii, 514; amm., xxxviii, 685). 101. Non può impugnarsi l'esistenza del censo di un elettore con un atto notorio, mercè il quale si tenta dimostrare che in effetti quell'elettore non sia contribuente. - (Ivi). 102. Per stabilire se un individuo debba o no essere ammesso al diritto elettorale per censo, occorre vedere se il tributo imposto a carico di lui cominci dall'anno, e ciò per determinare il semestre durante cui è sottoposto alla tassa, non guardando la legge al tempo materiale ART. ,25 Dell'elettorato 339 del pagamento, sibbene a quello della costituzione delia tassa, la quale, dovendo cominciare dal primo dell'anno, poco interessa il tempo in cui viene effettivamente pagata. Chi é iscritto quindi nel ruolo delle tasse che cominciano a decorrere dal principio dell'anno, ha diritto ad essere iscritto nella lista elettorale, nonostarite non abbia fatto ancora il pagamento della tassa. — (Corte di cass. di Roma, 16 ottobre 1885, Mele e Parente ; Giurisp. It, 1886, i, 3, 54; Legge, xxvi, 1, 219; Corte Supr., x, 776; Gas^. Procur., XX, 476; Cons. amm., xxvii, 122). 103. Per essere ammesso al godimento del diritto elettorale per censo, è necessario che si paghi almeno da sei mesi il tributo richiesto per ragioni giuste e non simulate e che risulti la data certa dal principio di detto pagamento. — (Corte di cass. di Roma, 13 ottobre 1885, D'Errico ed altri; Giurisp. It., 1886, i, 3, 53). 104. La legge comunale e provinciale, quando richiede che gli elettori per titolo di censo paghino il relativo tributo almeno da sei mesi, intende che il semestre sia compito al giorno in cui la Giunta provinciale amministrativa approva o riforma la lista elettorale deliberata dal Consiglio comunale. — (Corte di cass. di Roma, 19 gennaio 1888, La Marca c Blaise e Bruni; Ann., xxn, 2, 3; Giur. T., xxv, 298 ; Foro It, xiii, 1,198; Corte Supr., xii,23). 105. La quota di tributo, per la quale si acquista Telettorato ammmistrativo, dev'essere pagata almeno da sei mesi, e questo periodo é necessario sia trascorso al momento in cui le liste si formano. — (Corte di cass. di Roma, 9 aprile 1888, Paraci c. Giuppa, Lo Re, Artale; Corte Supr., xiii, 239; Circ. Giur., xix, 205; Monit. M., xxix, 788). 106. È all'epoca dell'approvazione definitiva della lista per parte della Giunta provinciale amministrativa che deve aversi riguardo pel computo del semestre, a termine della legge com. e prov. — (Corte di cass. di Roma, 5 novembre 1887, Crisofi c. Mircola; Legge, xxviii, 1, 509; Ann., xxn, 2, 41 ; Giurisp. T., xxv, 188 ; Corte Supr., xii, S13 ; Ric. amm., xxix, 301). 107. Per l'iscrizione nelle liste elettorali amministrative, in base al censo, si richiede che i sei mesi siano già compiuti al giorno in cui la Giunta provinciale amministrativa approva le liste, e non basta che vengano a compiersi in seguito e prima che la Corte d'appello pronunci sui reclami. — (Corte di cass.,9 aprile 1888,Paraci c. Giuppa; Giurisp. T., xxv, 531 ; Corte Supr., xiii, 229). lOS.Nel termine di sei mesi non può computarsi il tempo 340 Legge comunale e procinciale che decorre dal momento vinciale amministrativa a d'appello. — (Corte d'app. e. Comune di Guignano; XXXVIII, 820). ART. 2F> in cui decide la Giunta proquello in cui decide la Corte di Trani, 11 luglio 1887, Fai Rio. T., xii, 669; Rio. amm., 109. Nel computo di sei mesi, circa il pagamento del tributo che conferisce il diritto elettorale amministrativo, non si può comprendere il tempo che decorre dopo la formazione delle liste sino al provvedimento della Corte, o fino all'esercizio effettivo del diritto stesso. — (Corte di cass. di Roma, 9 aprile 1888, Paraci c. Franchina ; Corte Supr., XIII, 571). 110. Contra. La legge comunale e provinciale, nel richiedere che gli elettori per censo debbano pagare il tributo almeno da sei mesi, non distingue se i sei mesi debbano trovarsi compiuti innanzi alla decretazione della lista che si fa dalla Giunta provinciale amministrativa,, ovvero innanzi alla decisione che sui reclami si rende dalla Corte d'appello. — (Corte di cass. di Napoli, 7 luglio 1884, De Ponte c. Deputazione provinciale di Caserta; Ric. amm., XXXV, 679). 111. Basta quindi che gli elettori siano contribuenti da gennaio in poi, senza che sia richiesto che paghino da sei mesi prima della decretazione della lista. — (Ivi). 112. A dimostrazione dell'esistenza del censo agli effetti dell'elettorato amministrativo non può valere il semplice avviso di pagamento dell'imposta. — (Corte di cass. di Roma, 23 dicembre 1884^ Fugallo ed altri c. Procuratore generale del Re in Palermo ; Legge, xxv, 614; Corte Supr., jx, 980). 113. Contro la sentenza di merito, che ritenne « non avere il reclamante giustificato in modo alcuno di pagare un censo che gli attribuisca il diritto all'elettorato amniinistrativo » non si ammette la produzione e l'esame in giudizio di nuovi documenti. — (Corte di cass. di Roma, 12 settembre 1885, Tascione; Corte Supr., x, 758). 114. La cancellazione di alcuni iscritti nella lista elettorale amministrativa di un comune è sufficientemente motivata col ritenere non aver essi, mercè analoghi documenti, giustificato di pagare annualmente per contribuzioni dirette di qualsivoglia natura la somma determinata dalla legge. — (Corte di cass. di Roma, 10 settembre 1885, Camerota ed altri di Camporeale ; Corte Supr., X, 762). 115. Non giudica extra petita la sentenza che dichiara non accettabili, all'effetto di rigettare la domanda d'iscri- ART. ,25 Dell'elettorato 341 zione nella lista elettorale, i documenti prodotti per provare il dominio diretto del reclamante sopra un fondo. — (Corte di cass. di Roma, 23 dicembre 1884, De Falco ed altri c. De Renzi; Corte Supr., ix, 987). 116. Non può censurarsi di denegata giustizia la sentenza che, dopo avere in via esecutiva esaminato i singoli documenti presentati dai reclamanti per provare il requisito del censo, li riferisce come se di censo superiore e sufficiente, ma poi sindacandoli razionalmente, prima dichiara di parecchi, altri si, altri no, essere idonei a provare il detto requisito, e dei restanti poi in blocco si dichiara la nonidoneità. — (Ivi). 117. Non si ha diritto di essere iscritto sulle liste elettorali amministrative quando il contratto verbale d'affitto ò già scaduto. — (Corte d'app. di Casale, 24 agosto 1887, Ricciardi c. Deputazione provinciale di Pavia; Rio. amm., XXXVIII, 905; Giurisp. Casal., vii, 316). 118. Non può dirsi accertata la contribuzione diretta e non può quindi stabilirsi il diritto all'elettorato, quando non consta dell'estimo catastale dei beni, e questi non sono volturati in capo al reclamante. — (Ivi). 119. Nel caso di affitto di un fondo, se l'affittuario si accollò nel contratto il pagamento della tassa prediale gravante il fondo stesso, non può tale pagamento tenersi a calcolo a favore dell'affittuario ed iscriverlo per censo nelle liste elettorali amministrative, essendo tassativi i casi contemplati nell'art. 17 della citata legge. — (Corte di cass. di Roma, 8 febbraio 1887, Ciotti ed altri; Giurisp. It., 1887,3.109 ; Ann., xx, 2,73; Legge, xxvii, 1,764; Giurisp. T., XXIV, 274; Corte Supr., xii, 44; Rio. amm., xxviii, 278). 120. La dichiarazione del presidente di un corpo morale, come la Congregazione di carità, per quanto moralmente attendibile, legalmente non basta a giustificare che una persona sia effettivamente investita di una colonia, allo scopo dell'elettorato amministrativo. — (Corte d'app. di Milano, 17 ottobre 1887, Bollini ; Monit M., xxviii,953). 121. Una produzione del relativo contratto non si può supplire mediante una postuma attestazione di uno fra i pretesi contraenti. — (Ivi) 122. Per dimostrare la propria qualità di affittavolo, all'effetto di fruire del diritto elettorale amministrativo, a sensi dell'art. 21 della legge com. e prov., occorre presentare ristrumento di locazione debitamente registrato, oppure il certificato di registrazione del contralto verbale d'affittamento. — (Corte d'appello di Torino, 20 settembre 1887, Fontana ed altri; Giurisp. IL, 1887, 2, 616; 342 Legge comunale e procinciale ART. 2F> Legge, xxvin, 1, 349; Giurisp. T., xxiv, 687; Ric. amm., x x x v i n , 689). 1 2 3 . Non può considerarsi, per gli effetti elettorali, come avente data certa una scrittura di affitto non registrata, ma redatta su carta comprensiva, secondo la legge del tempo in cui fu redatta, della tassa di bollo e di quella di registro. — (Corte di cass. di Roma, 16 aprile 1888, Magnano c. Lanteri ; Giurisp. It., 1888, i, 3, 138 ; Giurisp. T., XXV, 545; Corte Supr., XIII, 81 ; Foro It., XIII, 1,457). 1 2 4 . Le tasse pagate per i cani, le bestie da tiro, le insegne, l'occupazione di spazi pubblici ed altre non menzionate dalla legge, non danno titolo all' elettorato amministrativo. — (ASTENGO, Guida amm., pag. 132;- — SAREDO, Commento, I, 585). 125. Nel parlare di mezzadria e d'affìtti, la legge non fa alcuna distinzione e si deve intender tanto di affitto in denaro, quanto di partecipazione al prodotto, ovvero un contratto misto di fitto e partecipazione, o con annuo canone identico. 1 2 6 . L'articolo 21 si applica a tutti coloro che senza essere proprietari del fondo, lo coltivano non a giornata 0 per salario in qualunque modo corrisposto, ma nel loro interesse. 1 2 7 . Se il fondo è dall'affittuario subaffittato, il subaffittuario acquista il diritto e quello lo perde. — (CORSO, Comm. alla legge com. e proo., pag. 110). 128. L'affittuario o mezzadro esercita il diritto elettorale nel comune dove ha il fondo, se anche avesse altrove il suo domicilio civile. — (GIOLRRTI, Cam. dei deputati, 13 luglio 1888). 1 2 9 . Il censo si prova con l'iscrizione nei ruoli, pna non sono ammessi gli equipollenti richiedendo la legge l'effettivo pagamento dell'imposta, non l'obbligo di pagarla. — (MAZZOCCOI.O, Commento, pag. 66, 67; Contra: PRESTANDREA, Commento, pag. 295; — Cassaz di Napoli, 20 agosto 1868, Mignacco e Giay; — Corte d'appello di Torino, 11 luglio 1874, Comune di Salasco c. Deputazione provinciale di Novara). 130. Gli equipollenti del censo possono ammettersi nel caso in cui i ruoli non siano stati fatti per l'esenzione d'imposta accordata ad un comune o ad una provincia, 0 quando l'inscritto a ruolo abbia venduto il fondo durante l'anno, ecc. — (Legge elettorale politica, art. 7; — MA/ZOCCOI.O, Commento, p a g . 66). 131. Non è ammessa la prova contro la cifra portata nei ruoli; chi paga meno di quanto dovrebbe pagare deve prima farsi inscrivere nei ruoli suppletivi. ART. ,25 Dell'elettorato 343 132. Non occorre presentare la quietanza dell'eseguito pagamento, bastando l'inscrizione nei ruoli per farlo presumere.—(Corte d'appello di Venezia, 1 agosto 1876, Trotta c. Grimaldi). 133. La prova della ubicazione della proprietà di un cittadino non può somministrarsi che mediante documenti ufficiali. — (Corte d'app. di Milano, 21 ottobre 1889, Carabelli-Orsini ; Giuri$p. It., 1891, ii, 90) 134. Le bollette di pagamento dell'imposta, come pure gli avvisi di pagamento trasmessi dall esattore al contribuente in principio d'anno, fanno prova del censo richiesto per essere ammesso all'elettorato. — (Corte di cass. di Roma, 25 febbraio 1890, Tirrito ric.; Giurisp.lt., 1890, 1, ni, 120). ART. 22. — Si ritengono come inscritti da sei mesi nei ruoli delle contribuzioni dirette i possessori a titolo di successione o per anticipazione di eredità. — ( C f r . Leff^e com. eprov. W marzo 1865,art. 20). 135. Cessando per morte l'usufrutto di un fabbricato e con esso l'obbligo di pagare la tassa relativa sul fabbricato medesimo, non può nell'erede dell'usufruttuario ritenersi permanente il debito della tassa stessa agli effetti dello elettorato amministrativo. — (Corte di cass. di Roma, 16 aprile 1888, Magnano c. Balbo; Legge, xxviii, 2, 326; Corte Supr., xiii, 245; Circ. Giur., xix, 288). 136. Per anticipazione di eredità ai sensi della legge comunale e provinciale, s'intende la donazione fatta dal padre al figlio o la cessione di un usufrutto fatto dal padre al figlio o la divisione dei beni tra i figli.— (Corte d'app. di Genova, 13 ott. 1852; — Corte d'app. di Brescia, 21 luglio 1882). 137. Il possessore a titolo di successione o per anticipazione di eredità non può essere riconosciuto come legalmente investito della capacità elettorale, se non risulti il pagamento effettivo della contribuzione diretta che fornisce il titolo di tale capacità. 138. L'art. 22 si applica anche nel caso in cui il disponente 0 colui della cui successione si tratta al momento della sua morte o dell'atto col quale ha stabilito Tanticipazione di eredità, non era egli Stesso elettore.—(SAREDO, Commento, i, 589). 344 Legge comunale e procinciale ART. 2F> 139. Quando vi sieno più coeredi, non è necessario che sia compiuta la divisione perchè ciascuno di essi pòssa conseguire l'iscrizione nelle liste elettorali ; basta che risulti che ciascuno di essi, quando sarà compiuta la divisione, potrà rimanere inscritto nei ruoli delle contribuzioni dirette. — (SAREDO, Commento, y. 59(J). 140. La donazione fatta dal padre al figlio con riserva dell'usufrutto, non può invocarsi da questo come censo elettorale. — (Corte d'appello di Napoli, 28 luglio 1884; Man. amm., 1885, p. 152; — Contra: SAREDO, Commento, I, 590). 141. Non può considerarsi possessore a titolo di anticipazione di eredità dei beni del padre interdetto il figlio, essendoché l'interdizione tolga all'interdetto l'amministrazione, non la proprietà dei suoi beni. — (Tribunale di Venezia, 29 dicembre 1868). 142. Si ritiene come erede per anticipazione di eredità, il figlio, cui nel contratto di matrimonio il padre o la madre abbia abbandonato uno stabile in soddisfacimento di un annuo assegno che gli avesse fatto in denaro. Non può considerarsi solo il figlio che amministra i beni del padre interdetto, né il figlio a cui il padre abbia donato dei beni riservandosene l'usufrutto. — (Corte d'app. di Napoli, 25 luglio 1884; Man. amm., 1885, pag. 112). ART. 23. — L'imposta pagata sopra titoli di rendita pubblica o pareggiati alla rendita pubblica dello Stato non viene computata nel censo, se non è intestata almeno da cinque anni a colui che domanda l'iscrizione nelle liste. Per gli effetti di cui ai numeri 1 e 2 dell'articolo si richiede la data certa, che risulti da atti e contratti anteriori all'anno civile durante il quale la Giunta comunale forma o rivede le listo elettorali. — (Cfr. Leffffe com. e prov. 30 die. 1888, art. 7; — Legge elettor, polit. 24 settembre 188?, ari. 4). 143. Ha diritto di essere iscritto nelle liste elettorali amministrative del comune nel quale risiede da oltre sei mesi il cittadino che per una sua cartella nominativa del Debito pubblico soffre la ritenuta di una somma pari a ART. ,25 Dell'elettorato 345 quella richiesta per l'elettorato per censo. — (Córte d'appello di Casale, 25 luglio 1887, Robbino c. Pedemonte ; Giurisp. Casal., VII, 271 ; Ric. amm., xxxviii, 689). : , 144. Non vale a fornire il censo per l'elettorato il'semplice possesso di rendita pubblica al portatore, ma occorre rendita nominativa. — (Cass. di Torino, 19 luglio 1887, ric. Faga; Legge, xxvii, 2, 704; Ann., xxi, 3, 399; Giurisp. T., XXIV, 638; Rie. amm., xxxviii, 816; Cons. amm.,xx\in, 386; — Corte d'app. di Napoli, 12 luglio 1871,. ric. Tufano; Legge, 1871, ii, 346; — e 14 detto mese ed anno, ric. Messina; Ibid., 1871, ii, 301; — Corte d'app. di Genova, 2 ottobre 1877, ric. Burazzi; Ibid., 1879, ii, 82). 145. La data certa è necessaria anche nel caso di possesso della rendita pubblica per impedire la fabbricazione degli elettori ; la data diventa certa nei modi previsti dal Cod. civ., art. 1327. — (GIOLITTI, Camera dei deputati, 13 aprile 1888). 146. La rendita al portatore, che può ^'iovare come titolo all'elettorato politico, non giova mai all'amminii^trativo, se anche si potesse provare nei modi più manifesti il possesso ultraquinquennale; però chi la possiede potrebbe essere inscritto come elettore politico, e diventare poi elettore amministrativo per effetto dell'art. 20. della presente legge. 147. L'art. 23 si estende ai titoli pareggiati alla rendita pubblica dello Stato, secondo le relative leggi speciali. 148. La data certa per gli effetti di cui ai numeri 1 e 2 dell'articolo 21 si può provare anche con gli equipollenti. — (SAREDO, Commento, I, 593; — SANTINI, Commento, Pag. 141). 149. Le Commissioni di revisione sono competenti ad esaminare se un contratto è simulato, in quanto non esista la res e neppure il rapporto fra due contraenti, allo scopo di ottenere l'inscrizione nelle liste elettorali. — (SANTINI, Commento, p a g . 142). ART. 24. — A l padre si tien conto della contribuzione pagata pei beni dei fig-li di cui abbia l ' a m niinistrazione per disposizione di legg-e. Al marito, Clelia contribuzione che paga la m o g l i e , eccetto il t'aso di separazione di corpo e di beni. — (Cfr. Legge comun. e frov. 20 marzo i86ù, art. 21 ; — Legge elettorale politica M settemlrems, art. 8). ^^ 346 Legge comunale e procinciale ART. 2F> 150. Non occorre alcuna distinzione quanto all' età dei figli; essi possono essere minori di età, o maggiori e interdetti. 151. Il disposto dell'art. 24 si estende anche al padre, che ha riconosciuto il figlio naturale, in ordine ai bèni del figlio stesso, e al padre adottivo, circa i beni del figlio adottato. — (SAREDO, Commento, i, 596, 597). 152. S'intende che il padre o il marito, il quale invoca a suo favore il disposto dell'art. 24, deve possedere tutti i requisiti di cui all'art. 19. 153. Il marito che abbia perduto il diritto elettorale per effetto di questo articolo, lo riacquista quando cessi in qualsiasi modo la separazione, anche pel solo fatto della coabitazione, certificata dal sindaco. — (Corte d'appello di Napoli, 16 ottobre 1885 ; Manuale, 1885, pag. 358). ART. 25. — La contribuzione pagata da una vedova o dalla raog-lie separata di corpo e di beni può valere come censo elettorale a favore di quello dei figli 0 generi che sarà da lei designato. Il padre può delegare ad uno dei figli l'esercizio dei suoi diritti elettorali. Il padre analfabeta può delegare il censo al figlio per renderlo elettore. Nel delegato devono concorrere gli altri requisiti prescritti per essere elettore. La delegazione non può farsi che per atto autentico, ed è sempre revocabile. — (Cfr. Legge com. e prov. 20 marzo i866, art. S2; — Legge elettorale politica 24 settembre 1882, art. 12 ; — Legge com. e prov.., 30 dicemIre 1888, art. 6). 154. Il censo proprio si può congiungere a quello delegato per raggiungere la capacità elettorale. (Corte di cass. di Roma, 27 gennaio 1888, Sterna c. Deputazione prov. di Messina; Leg^g'e, xxviii, 1, 796 ; Corte Supr.,yiin, 864; Ann., xxii, 2, 79).' 155. Il censo proprio del figlio o del genero si può congiungere con quello delegatogli dalla madre o dalla suocera per raggiungere la capacità elettorale. — (Corte ART. ,25 Dell'elettorato 347 cass. di Roma, 6 febbraio 1888, Sidoli; Ciro. 182 ; Giurisp. T., xxv, 405 ; Corte Supr., xiii, 75 ; Man. M., XXIX, 387 ; Ann., xxii, 46 ; Legge, xxviii, 2, 41 ; Diritto e Giurisp., IV, 201). 156. È inattendibile la delegazione del censo non fatta per atto autentico. — (Corte d'app. di Genova, 31 agosto 1884, Bellegatti c. Deputazione prov. di Genova; Legge, XXV, 2, 451). 157. La parola delegazione non ammette distinzione tra il caso di delegazione dell'esercizio dei diritti elettorali fetta dal padre ad uno dei figli, e quello di desigpazione ilei figlio o genero a cui favore debba valere come censo elettorale la contribuzione pagata dalla vedova. — (Ivi). X58. L'atto coi quale si può fare la delegazione deve essere autentico, e quindi non può farsi dalsindaco, che non può assumere 1 ufficio di notaio. — (Corte d'app. di V enezia, 31 luglio 1884, Franchetto ed altri ; Annali, xvni, 3, 405; Ric. amm., xxxv, 678; Temi V., ix, 448). 159. Non basta asserire, bisogna provare che il censo richiesto per l'elettorato amministrativo era stato dele^ K'ato dal padre al figlio, e che questo era stato ,iscritto nelle liste in luogo del padre. — (Corte di cass. di Roma, 10 aprile 1888^ Paraci c. Serra; Corte Supr., xiii, 794). 160. La delegazione fatta dal padre al figlio di parte 'lei proprio censo, per farlo inscrivere nella lista eiettol'ale, pur mantenendo la propria, non può dare al figliuolo stesso valevole iscrizione.— (Corte d appello di Modena, agosto 1887, Basini c. Deputazione provine, di Reggio l'milia; Giurisp. It, 1887, 2, 604; Riv>. amm., xxxvin, 903). 161. La delegazione paterna è revocabile finché la lista elettorale non sia stata definitivamente approvata. -(Ivi). 162. Il padre elettore può delegare al figlio l'esercizio diritti elettorali, non il censo di cui il figlio manchi per essere elettore. — (Corte d'app. di Messina, 25 agosto ì'^84, Camonà c. Deputazione prov. di Messina; Foro •^LESS., ILI, 213; — Corte di cass. di Roma, 30 gennaio 1885, l^uscica e Sorrentino c. Vasquez ed altri elettori di Canicatti ; Legge, xxv, 1, 761 ; — Corte d'app. di Genova, 16 luglio 1886, Maracca; Eco Giurisp., x, 1, 319; Rio. amm., xxxvi, 828). , 163. La delegazione dell'esercizio del diritto elettorale 'a^tta dal padre al figlio non é valida finché il nome del padre figura anch'esso nella lista. — (Corte d'app. di ^.apoli, 25 luglio 1885, Guacci c. Deputazione provinciale Benevento; Legge, xxv, 2, 166). 348 Legge comunale e procinciale ART. 2F> 164. Solamente la madre vedova o separata di corpo e di beni può designare uno de' suoi figli perchè a favore di lui valga come censo elettorale la contribuzione da essa pagata. — (Corte d'appello di Casale, 24 luglio 1885, Fiori Pruzzi c. Malaspina; Giurisp. Casal., 299; Eie. amm., xxxviii, 835). 165. Non si può tener conto per l'iscrizione del figlio nelle liste elettorali amministrative del tribvito gravante sugli stabili a lui donati dal padre, se quei beni sono ancora accolonnati al donante.— (Corte d'app. di Casale. 17 dicembre 1886, Benazzo c. Deputazione prov di Alessandria; Giurisp. Casal., vii, 48; ttiv. amm., xxxvm, 131). 166. La moglie, anche non legalmente separata da? marito, può tuttavia far computare a favore del figlio o del genero la contribuzione da essa pagata, quando iì marito rinunci al diritto che gli compete in forza dell'art. 24. — (Corte d'appello di Napoli, 24 settembre 1873: Gass. dei Trib., 1873, pag. 298) 167. Se la vedova o la moglie separata abbia beni in più comuni, essa può in ciascuno designare un figlio od un genero, in quanto le contribuzioni da essa pagate nel rispettivo comune valgano al conferimento dell'elettorato. — (SAUEDO, Commento, i, 600). 168. Se il padre è colpito di incapacità elettorale, non può delegare al figlio il censo elettorale, anzi, qualora la delegazione sia stata fatta e l'incapacità sopravvenga, il figlio deve essere cancellato. — (Corte di cass. di Roma; Man. amm., 1883, pag. 101,215; — Contra e giustamente. SAREDO, Commento, i, 602, 603). 169. La revoca della delegazione produce i suoi effetti soltanto nella successiva revisione della lista elettorale. 170. La revoca della delegazione segue implicitamente se la vedova che ha fatto la designazione di un figlio 0 di un genero passa a seconde nozze, o se la moglie legalmente separata dal marito si ricongiunge con lui171. Ove avvenga la morte del delegante e a meno che per effetto di essa il delegato non consegna in proprio l'esercizio del diritto elettorale, questi deve esser cancellato dalle liste nella prossima revisione. 172. L'atto di delegazione del censo elettorale non può esser soggetto ad alcuna tassa, per effetto delle disposizioni generali della legue in materia elettorale. — (Senato del Regno, 1888, pag. to). 173. Invano si domanda che un elettore sia cancellato dalle liste amministrative per essersi spogliato di tutto il suo ])ati'imonio, se una tale alienazione non venga in ART. ,25 Dell'elettorato 349 alcuna guisa dimostrata. — (Corte di cassazione di Roma, 11 aprile 1888, Parici e Ferrara c. Gallura ; Corte Supr., xiti, 272; Legge, xxvin; Ciro, giur., xix,284). 174. La > madre può delegare al nipote od al marito della nipote il diritto elettorale politico, non l'amministrativo; in tal caso il favorito diventa però elettore amministrativo, per effetto dell'art. 20. 175. La delegazione può farsi a favore del figlio o del marito della figlia legittima o adottiva, non a favore del figlio o del marito della figlia naturale, se anche avesse ottenuto la legittimazione per decreto reale. 176. La moglie non separata non può delegare il censo eletterale. — (Cfr. art. 24). 177. Il padre cui manchi per essere elettore il solo requisito del saper leggere e scrivere può delegare al figlio il censo elettorale, non però se gli mancassero altre qualità. — (Sinossi giurid., fase. 12, serie 2^ art. 22; — Contra: (prima della legge) Corte di cass. di Roma, 1-6 febbraio, 1888; Legge, 1888, i, 722, n, 41). 178. Il padre che sia elettore per titoli, non può rencÌGTe elettore il figlio delegandogli il censo, perchè il dintto elettorale é uno e indivisibile. — (Corte d'app. di Venezia, 10 agosto 1880; Man. amm., 1880, pag. 311; — Corte d'app. di Modena, 6 febbraio 1888, Gennaro c. Deputazione provinciale di Messina; — Contra: BRUNIALTI, Commento, pag. 86). 179. Il padre che ha un censo più che doppio del necessario non può rendere elettore il figlio se non cedendogli una parte corrispondente del patrimonio. 180. Se il padre é elettore in più comuni, può in uno 0 più comuni delegare il censo ad uno o più figli. 181. La delegazione del censo può farsi anche a favore di chi sia fornito, di censo, sebbene insufficiente, nella niisura che basti a integrare il censo prescritto. — (Corte di cass. di Roma, 6 febbraio 1888, Gennaro c. Deput. prov., di Messina; — Contra: BRUNIALTI, Commento, pag. 86). 182. Se il delegante muore, la delegazione può farsi •'ancellare dalla lista a senso e forma del secondo alinea 'bell'art. 58, a meno che il delegato non provi d' essere succeduto nei diritti del defunto. 183. Non si può delegare il valore locativo o l'imposta gravante su fondi tenuti in mezzadria, trattandosi di titoli che hanno carattere personale. .184. Non può essere nulla la delegazione per mancanza di registrazione. — (Corte d'app. di Milano, 19 giugno 1868, Salteri). 350 Legge comunale e procinciale ART. 2F> ART. 26. — L a contribuzione pagata da proprietari indivisi, e da società commerciali in nome collettivo, sarà, nello st«,bilire il censo elettorale, ripartita egualmente tra g l i interessati, a meno che alcuno di essi giustifichi di parteciparvi per una quota m a g g i o r e . (Cfr. Legge com. e prov. 20 marzo i86S, art. 23; — Legge elettorale politica 24 seit. 1882, art. 9). 185. Quando più cittadini chiedono di essere iscritti nelle liste, fondando la loro domanda su titoli di credito, e si riscontrano queste circostanze, che, cioè fra creditori e debitori intercede un cineulum sanguinis e la denunzia per il pagamento della tassa di ricchezza mobile riguardo a questi crediti si fece nello stesso tempo, si hanno gravi presunzioni, ma non possono da sole elevarsi a prova sufficiente per dichiarare la simulazione del censo. 186. Spetta V inscrizione nelle liste elettorali ai proprietarii indivisi ed ai membri di una società commerciale in nome collettivo, pel solo fatto che la proprietà indivisa o la Società è inscritta nei ruoli delle contribuzioni dirette. 187. Il diritto elettorale compete individualmente a tutti i condomini ed a tutti i socii, qualunque sia la misura della loro compartecipazione alla proprietà od alla società. 188. L'art. 26 non è applicabile ai soci delle società anonime, né ai soci accomandanti; lo è però ai soci accomandatari, i quali assumono una responsabilità illimitata e solidale. 189. Per conseguire il diritto elettorale a sensi dell'art. 26, occorre che la Società sia costituita legalmente, nelle forme prescritte dal Codice di commercio. 190. Il certificato o documento da cui risulta che un cittadino fa parte di una società o comunione, deve determinare l'epoca in cui tale partecipazione é incominciata, perchè solo da quella incomincia la decorrenza dei sei mesi. 191. Nel caso di scioglimento della comunione o della società, la divisione ha effetto dichiarativo e quindi non si può applicare la regola dell'art. 21, che vuole la quota d'imposta sia pagata da almeno 6 mesi. 192. L'imposta pagata da un capitolo nòn può com- AUT. 20 Dell'elettorato 351 putarsi ai singoli canonici, nè possono in alcun caso né in verun modo computarsi le imposte pagate da enti morali a coloro che ne fanno parte. — (ASTENGO, Guida amm.,. pag. 4 7 ) . ART. 27. — Coloro che hanno il dominio diretto, 0 t e n g o n o in affitto od a masserizio beni stabili, potranno imputare nel loro censo il terzo della c o n tribuzione pagata dall'uti lista o dal padrone senza ehe ne sia diminuito il diritto di questi. Quando il dominio diretto, l'aflSttamento od il masserizio spettino per indiviso a più persone, sarà loro applicabile il disposto dell'articolo precedente. — (Cfr. Zeffge com, e prov. 20marzo 1865,art. M: Legge elettorale 'politica 54 sett. 1882, art. 6). 193. Oltre all'utilista é sempre elettore anche il dicetlario e le persone cui spettasse per indwiso il dominio «liretto se l'imposta pagata è per tutti sufficiente. 194. L'art. 27 della legge comunale e provinciale può solo invocarsi quando vi sia contratto diretto frali proprietario e chi, per essere elettore, vuole farsi imputare una parte delle contribuzioni pagate dal proprietario. — (Corte d'app. di Casale, 14 luglio 1888, Olearo c. Deputazione provinciale di Alessandria; Giurisp. Casal., vin, 289; Ria. amm., xh, 116). 195. In conseguenza, non può fruire di tale imputazione il figlio che prende a masserizio i beni che il padre affittò dal proprietario. — (Ivi). 196. In tutti i casi, a favore dei massaio devesi imputare, per gli effetti dell'iscrizione sulle liste amministrative, solamente il terzo dell'imputazione spettante per la^ qualità di fittavolo a chi secolui conchiuse il massel'izio ; cosi se il proprietario paga lire 84 di tributo annuo, '1 fittabile godrà dell'imputazione di lire 28 e i massai del fittabile solo in quella di lire 9. — (Ivi). 197. Per gli effetti deir iscrizione sulle liste elettorali, phi è al possesso di stabili per tacita riconduzione può ^•riputare nel proprio censo il terzo della contribuzione pagata dal locatore. — (Corte d'app. di Casale, 28 luglio Odino e Colombara; Giurisp. Casal., vi, 252). 198. L'art. 27 si può conciliare colla prima parte deiart. 21 -quanto al computo del censo proprio delle con"ibuzioni d'affìtto, se questo é inferiore alle lire 15. —. 352 Legge comunale e procinciale ART. 2F> (Cons. di Stato, 6 ^ r i l e 1889; SAREDO, Commento, I, 609; — Centra: G, DEL FAVERO, Il diritto elettorale del rnessadro ; Temi Veneta, xiv, n. 15, e SAREDO, Commento, i, pag. 609-611, che reputano questa disposizione di legge affatto incostituzionale, perché toglie il diritto elettorale a molti cittadini che prima lo avevano, contro le intenzioni e le dichiarazioni dei poteri pubblici). 199. Per il censo elettorale deve essere invariabilmente attribuito all'utilista il terzo della contribuzione, quando anche per legge o per convenzione l'onere del contributo debba essere pagato per intero, con o senza rivalsa dal concedente o dalT'utilista. — (MAGNI, Commento,art.27,40). 200. Il diritto elettorale spetta al solo capo dell'azienda agricola, non a quelli che lavorano con lui il fondo, se anche sono suoi soci d'industria. —{Atti parlamentari, Cam. dei dep., 13 luglio 1888, pagg. 4753-4756). 201. Per avere il diritto elettorale per l'imposta che si paga sul fondo tenuto in masseria o in affitto, è necessario si faccia constare in modo positivo non solo della esistenza del masserizio, ma anche del giorno in cui il contratto ha cominciato ad avere esecuzione. — (Corte d'app. di l'orino,!" agosto 1873; Man.amm., 1873, pag. 51). 202. Anche i subaflfittavoli, aventi ragione unicamente dall'affittavolo generale di uno stabile, possono imputare nella contribuzione elettorale il terzo della contribuzione pagata dal padrone o proprietario, senza che uguale diritto possa essere menomato all'affìttavolo generale, se la quota è per tutti sufficiente. — (Corte d'app. di Torino, 11 luglio 1874; Man. amm., 1874, pag. 339). ART. 28. — I sott'ufiìciali e soldati del regio esercito e della regia marina non possono esercitare il diritto elettorale finché si trovino sotto le armi. Questa disposizione si applica pure alle persone appartenenti ai corpi organizzati per servizi dello Stato, delle provincia e dei comuni. Nella formazione della lista elettorale si compilerà, colle norme e guarentigie sancite per la composizione delle liste stesse, un elenco degli elettori che si trovino nelle condizioni previste dal presente articolo. — (Cfr. Legge elettor, politica U seti. art. H e 22; — Legge com. e prov. 30 die. 1888, art. 8). ART. ,25 Dell'elettorato 353 2 0 3 . Non sono esclusi clall'elettorato i componenti il corpo di musica del comune. — (Corte d'app. di Catania, 14 agosto 1882; Man. amm., 1883, pag. 58; — Corte d'app. di Casale, 22 luglio 1882 ; Giur. cas., 1882, pag. 554). 2 0 4 . Se un cittadino escluso per disposizione di questo articolo fosse stato per errore compreso nelle liste elettorali, e si presentasse alle urne munito del certificato d'iscrizione, il presidente non deve ammetterlo a votare. 2 0 5 . L'art. 28 comprende tutti i militari (non ufficiali) appartenenti all'esercito, tanto in servizio attivo che sedentario, come pure gli invalidi incorporati e gli individui che sono per provvedimento organico assimilati ai militari. — (Codice penale per l'esercito, art. 323 ; Codice penale militare marittimo, art. 371 e seguenti). 2 0 6 . L'art. 28 produce la sua efficacia per i militari di prima categoria per effetto immediato della dichiarazione di abilità e dell assegnazione alla lóro categoria; per coloro che sono assegnati alla seconda e alla terza categoria dal giorno della pubblicazione del manifesto di chiamata sotto le armi. — (Legge 6 agosto 1888, n. 5655, sul reclutamento del R. esercito, art. 60, 61 ; Regolamento 2 luglio 1890, id., § 504, ecc.). 207. Un corpo organizzato in servizio del comune si ritiene tale, agli effetti dell' elettorato amministrativo, anche quando non sia sottoposto ad uno speciale regolamento, bastando che esso si trovi organizzato di fatto. — (Corte di cass. di Roma, 31 maggio 1890, Mormile ed altri ric. ; Giurisp. It, 1890, 1, in, 216). 2 0 8 . La disposizione dell'art. 28 della legge comunale e provinciale sospende l'esercizio del diritto elettorale rispetto ai sott'umciali ed ai soldati dell'esercito e della marina, ma non si può intendere sospeso il loro diritto di eleggibilità, il quale rimane inalterato. — (Consiglio di Stato, 28 aprile 1892, Dell'Abate c. Caputo ed altri; Giurisp. Rai, 1892, iii, 199). 209. Quindi un consigliere provinciale già regolarmente eletto non decade dall'ufficio suo solo perché chiamato a prestare servizio sotto le armi in qualità di volontario di un anno. — (Cons. di Stato, 28 aprile 1892, Dell'Abate c. Caputo ed altri ; Giur. ItaL, 189?, "i, 199). 210. Se un municipio abbia due sole guardie, benché armate, vestite di uniforme e sottoposte ad un regolamento, non può dirsi che abbia un corpo organizzato a Senso di legge, ed é quindi regolare la loro iscrizione nelle liste elettorali. — (Corte d'app. di Firenze, 5 luglio 23 — BKUNIALTI, Cod. elellorale. 354 Legge comunale e procinciale ART. 2F> 1882; — Centra : Corte d'app. di Catanzaro, 13 ottobre 1889 ; Man. amm., 1890). 211. Per costituire un corpo organizzato di guardie campestri occorre sia composto almeno di un determinato numero (dieci) di guardie e di un brigadiere. — (Camera dei deputati, Collegio di Foggia II, eletto Romano; Leg<je, 1883, ir, 142). 212. Non sono comprese nell'esclusione di cui all'articolo 28 le guardie di bonifiche consorziali, anche se vi sia interessato il comune. — {Legge, 1884, i, 720). 213. La circostanza che uno degli elettori non sia stato ancora inscritto nell'elenco speciale non basta a conferirgli l'esercizio dell'elettorato, perché la sospensione decretata dal legislatore deriva dalla qualità dell'individuo, mentre l'inscrizione nell'elenco non è che la dichiarazione pubblica dei nomi degli elettori ai quali è interdetto di votare. — (Cons. di Stato, Sez. IV, 13 novembre 1890; SAREDO, Commento, i, 624). 214. Sono esclusi dall'elettorato amministrativo i militari della milizia mobile e territoriale, ma solo nel caso che si trovino sotto le armi. — (Cons. di Stato, 25 ottobre 1882; Min. dell'Interno, 26 febbraio 1883; — Vedi, del resto, l'art. 14 della legge elettorale politica e le massime ad esso relative). ART. 29. — Sono eleg-g-ibili tatti g-li elettori inscritti, eccettuati : g-li ecclesiastici e i ministri dei culti che hanno giurisdizione o cura d'anime, coloro che ne fanno ordinariamente le veci, e i membri dei capitoli e delle collegiate; i funzionari del Governo che devono invigilare sull'amministrazione comunale e gl'impiegati dei loro uffici ; g l i impiegati contabili e amministrativi degli stabilimenti locali di carità e di beneficenza ; coloro che ricevono uno stipendio o salario dal c o m u n e o d^lle istituzioni che esso amministra o sussidia ; coloro che hanno il m a n e g g i o del denaro comunale 0 che non hanno reso il conto in dipendenza di una precedente amministrazione ; AUT. 47-48 Delle liste elettorali 405 coloro che hanno lite vertente col comune; coloro i quali direttamente o indirettamente hanno parte in servizi, esazione di diritti, somministrazioni od appalti nell'interesse del comune, od in società ed imprese aventi scopo di lucro, sovvenute in qualsiasi modo dal comune medesimo. — (Cfr. Legge com. e prov. 20 marzo 1865, art. 25; — Legge elettorale politica 30 die. 1888, art. 10). 215. A) Eleggibilità in generale. — L'art. 29, sebbene non lo dica espressamente, si riferisce soltanto all'eleggibilità a consigliere comunale. — (Cfr. legge com. e prov., art. 191). 2 1 6 . Chi non è inscritto nella lista elettorale non può essere eletto anche se avesse tutti i requisiti. — (Cons. di Stato, lo dicembre 1881 ; — SILVAGNI, Commento, pag. 141). 217. Se viene eletto a consigliere comunale un elettore validamente inscritto, l'elezione è valida sebbene l'inscrizione fosse indebita, per mancanza d'alcuna qualità essenziale. — (Cfr. legge com. e prov., art. 234; — SAREDO, Commento, pag. 630 ; — Con tra : Corte d'appello di Genova, 5 aprile 1864, Biove e Barbagelata c. Costa; ^^gge, IV, 301; — Corte d'app. di Roma, 10 ottobre 1878, ricorr. Celletti; Legge, 1879, ii, 298; — Id., 22 febbraio 1889, Craveris, Casalegno e Lanza c. Lanfranchi e Comune di Venaria Reale; Legge, 1889, pag. 471). 218. La ragione dell'ineleggibilità deve essere già scomparsa al momento dell'elezione perché questa sia valida. Al contrario la ragione d'incompatibilità, comunque preesistente all'elezione, non la rende nulla originariamente, ma la rende inefficace e da aversi come non fatta, se, durando al tempo della verificazione definitiva dei poteri, impedisce all'eletto l'assunzione delle nuove funzioni. — (Corte di cass. di Roma, 19 giugno 1878, Comune di Colle Umberto c. Paletti; Legge, 1879, n, 279). 319. I requisiti dell'eleggibilità si devono sempre possedere al momento preciso dell'elezione, senza alcun riguardo agli eventi posteriori. — (Corte d'app. di Firenze, 11 dicembre 1875, Pilacci c. Tarugi; Legge, 1876, n, 55; — Ccj-te d'app. di Torino, 10 novembre 1872; Man. amm., 1873, pag. 75 ; — Corte d'app. di Catania, 12 gennaio 1885 ; jf J, 1888, pag. 251; — Corte di cass. di Napoli, 9 dicembre 1885; loi, 1886, pag. 169; — Corte di cassaz. di Roma, 12 giugno 1888; Ivi, 1888, pag. 362). 396 Legge comunale e provinciale ART. 36-37 2 2 0 . L'ineleggibilità è un fatto che cessa immediatamente col cessare della causa che lo ha prodotto. — (Corte d'appello di Napoli, Curti c. Deputazione prov. di Caserta, 5 aprile 1867; Legge, VII, 221). 2 2 1 . Il fatto che un cittadino ineleggibile sia stato ammesso a far parte di un Consiglio comunale n o n basta a sanare la sua incapacità perchè possa far parte di un altro. — (Corte d'appello di B o l o g n a , 15 dicembre 1873, Malvezzi c. Municipio di B u d r i o ; Legge, xiv, 69). 2 2 2 . Per essere eleggibile a consigliere comunale non o c c o r r e avere il domicilio nel comune, c o m e si richiede per i consiglieri provinciali. 2 2 3 . L'articolo 29, c o m e tutti quelli che limitano la capacità elettorale, deve essere ristrettivamente interpretato e non può mai subire alcuna estensione per analogia. — (Corte d'app. di Napoli, 22 dicembre 1869, comune di Cava dei Tirreni c. Calasi; — Corte d'app. di Genova, 29 novembre 1870, Balbi; — Corte d ' a p p e l l o di Firenze, 22 aprile 1872; — Cf. Camera dei deputati. Discussioni, 7, 9, 14 luglio; — C o n t r a : SAREDO, Commento, nn. 16771680, 2610, ecc.). 2 2 4 . Anche d o p o che la lista elettorale sia stata definitivamente approvata senza contestazioni dell'autorità amministrativa, se in seguito a tale approvazione venga eletto consigliere comunale un individuo che non aveva le qualità per essere eleggibile, può opporglisi l'irregolarità della sua eiezione, ancorché derivante dalla incapacità di lui ad essere iscritto nella lista elettorale. — (Corte di cass. di Roma, 22 febbraio 1889, Craveris, Casal e g n o e Lanza c. Lanfranchi e Comune di Venaria R e a l e ; Giurisp. IL, 1889, 1, iii, 128). 2 2 5 . B) Ecclesiastici. — N o n ha capacità di essere consigliere comunale chi esercita cura d ' a n i m e , sebbene la sua investitura non sia riconosciuta dallo Stato. •— (Corte di cass. di R o m a , 28 settembre 1887, Maddalena c. R i s e l l i ; Corte Supr., xii, 661; Foro II, xu, 1, 1166). 2 2 6 . L'ineleggibilità amministrativa del sacerdote avente cura di anime non è assoluta, ma relativa al l u o g o in cui esercita il suo ministero. — (Corte d'app. di Casale, 19 a g o s t o 1886, M a s s u c c o c. Pairotto; Giurisp. It., 1887, IH, 55; Ric. amm., x x x v i i , 681 ; — Corte d'app. di Torino, 30 g i u g n o 1885, M a s s u c c o c. Pairotto ed altri ; Legge, x x v , 2, 670; Ann., x i x , iii, 360; Monit. M., x x v i , 940; Foro It., x, 1, 946; — SAREDO, Commento, pag. 635, 637). 2 2 7 . Contra. S o n o ineleggibili i parroci e vice-parroci, n o n soltanto nei comuni ove esercitano la cura, ma ART. 34-35 Delle liste elettorali 395 anche in qualunque altro comune. — (Corte d' app. di Milano, 6 ottobre 1879, R a d e ; Monit. dei Trib., 1879,1093; — Corte d'app. di Torino, 30 dicembre 1862, Lora c. Cerrino-Zegna; lei, 1863, 140; — Corte di cass. di Roma, 17 febbraio 1887, Painetto e. Massucco ; Legge, x x v i , 2, 78 ; — Id., 12 marzo 1887, a sezioni riunite, Pairotto e. Massucco; Giurisp. It., 1887, i, 3, 71; Legge, x x v n , 1, 654; Giurisp. T., XXIV, 333; Foro It., xn, 1, 591). 2 2 8 . Il mansionario, facendo parte ed essendo membro del Capitolo, non può essere eletto a consigliere comunale, perché, non ostante egli non abbia cura di anime, pure, avendo rifiutata la legge l'eleggibilità a coloro che fanno parte di quel collegio che chiamasi Capitolo, vi ha compreso in esso i mansionari. — (Corte d'appello di Napoli, 23 novembre 1886 ; Boll, amm., 1887,19 ; — Corte di cass. di Roma, 23 marzo 1880, Palma c. Ippolito ; — Corte di cass. di Roma, 30 maggio 1887, Natalizio e Carizzo c. Comune di Castello Alife ; Giurisp. /;;.,xxxix, 1, 3,114; Corte Suor., xii, 270; Legge, xxvii, 1, 793; Rio. amm., xxxviii, 443; Ann., xxi, 1, 3, 75). 2 2 9 . L'art. 29 della legge comunale e provinciale, escludendo i ministri dei culti aventi cura d'anime dall'eleggibilità a consiglieri comunali, comprende tanto la cura d'anime abituale, quanto quella attuale. — (Corte d'app. di Venezia, 4 novembre 1886, Cosgnach ; Temi Veneta, 1886, 577). 2 3 0 . È inutile l'indagine se l'esercizio degli uffici spirituali dipenda da un diritto permanente ovvero da una formale delegazione, giacché nell'un caso e nell'altro rimane fermo Io scopo della legge di dichiarare ineleggibili i ministri dei culti aventi cura d'anime, sia per l'influenza che possono esercitare sulle deliberazioni c o n sigliai, sia {xer non distrarli dalle occupazioni proprie del loro ministero spirituale. — (Ivi). 231. L'economo sacramentale, facendo, nell'assenza del parroco, le veci di lui, è ineleggibile a consigliere comunale. — (Corte d'app. di Palermo, 17 novembre 1886, l'^ranco c. Comune di Mezzoiuso; Gire. Giurid., xviii, 217; rtic. amm., xxxviii, 823; — Corte d'app. di Napoli, 31 ottobre 1884, D'Alessio e Cantore c. Cpmune di P o g g i o Marino; Legge, x x v , 2, 130; Rio. amm., x x x v , 880). 2 3 2 . Perché cessi tale incapacità non basta la sola rinuncia al detto ufficio prima delle elezioni, ma occorre che essa sia pure accettata prima di detta epoca per parte del Consiglio comunale. — (Ivi). 2 3 3 . Pel fatto della soppressione, ordinata dalla legge 396 Legge comunale e provinciale ART. 36-37 del 15 agosto 1867, della personalità giuridica delle collegiate, venne meno l'incapacità elettorale da cui erano colpiti i membri di esse. — (Corte d'app. di Genova, 22 ottobre 1886, R i c c i ; Legge, xxwi, 1,685; Eco giurisp., X, 347; Rio. amm., xxxviii, 27; Cons. AMM., xxviii, 65). 2 3 4 . È ineleggibile il parroco sebbene per qualunque ragione siasi ritirato dalla parrocchia e vi si faccia rappresentare da un economo. — (Corte d'appello di Torino, 30 dicembre 1862; Man. amm., 1863, pag. 101). 2 3 5 . È eleggibile il sacerdote che non ha cura d'anime, sebbene percepisca dal comune un compenso per la celebrazione di messe a comodo degli abitanti. — (Corte d'app. di Torino, 11 ottobre 1878; Man. amm., 1878, pag. 377; — Corte d'app. di Venezia, 3 novembre 1877; Ric. amm., XXIX, 24). 2 3 6 . E eleggibile il sacerdote che, per singole delegazioni del parroco, ebbe talvolta, con incarico discontinuo e transitorio, a prestarsi all'amministrazione dei sacramenti o ad atti di culto pertinenti alla cura d'anime. — (Corte d'app. di Venezia, 31 agosto 1875; Man. amm., 1876, pag. 46; — Corte di cass. di Roma, 31 dicembre 1887, Di Martino ed altri c. Balbi ed altri). 2 3 7 . È eleggibile il sacerdote che liberamente si presta a qualche ufficio parrocchiale, per semplice incarico del parroco, senza regolare investitura del beneficio curato, onde non si possa dire un viceparroco nel senso legale e canonico. — (Corte d'app. di 1 orino, 16 novembre 1877; Man. amm., 1878, pag. 147; — Corte d'appello di Genova, 19 ottobre 1880; lei, 1881, pag. 139; — Corte di cass. di Roma, 17 maggio 1887, Barberini e Cipollini c. Comune di Ortanuova; — Id., 15 aprile 1887, Santoli c. Comune di Taurasi), 2 3 8 . In seguito alla legge del 15 agosto 1861, essendo state soppresse le chiese ricettizie, la cura d'anime, prima divisa fra tutti i partecipanti, si é venuta a concentrare nel parroco, diventando i partecipanti semplici sacerdoti, e quindi eleggibili. — (Corte d'appello di Catanzaro, 23 dicembre 1872 ; Man. amm., pag. 175 ; — Corte d'app. di Napoli, 1° ottobre 1873; M , 1874, pag. 8 3 ; — Corte di cass. di Roma, 9 marzo 1881; lei, pag. 230). 2 3 9 . Sono ineleggibili i canonici appartenenti ai capitoli delle chiese sussidiate ed i mansionari, non i canonici appartenenti ai capitoli soppressi dalle leggi del 1866 e 1867. — (Corte di cass. di Roma, 30 maggio 1887, Natalizio e Carizzo c. Comune di Castello d'Alife; — Id., id., ART. 34-35 Delle liste elettorali 395 14 gennaio 1891, Rendesi c. Carchia ed altri; Giur. Ital.i 1891,1,111,94). 2 4 0 . Per costituire un benefìcio curato, o coadiutoriale, che privi l'investito dell'eleggibilità, a norma dell'articolo 29 della legge comunale e provinciale, non basta l'obbligo dell'investito di dire la messa pei defunti o pel popolo e di assistere il parroco nei giorni solenni ai sacri uffici, né il semplice onere di coadiuvare il parroco nei divini uffici, ma occorre che comprenda l'oboligjo di partecipare al ministero parrocchiale in modo principale e permanente e costituisca il beneficato in una diretta dipendenza dal parroco. — (Corte d'appello di Genova, ottobre 1886, Cepollini; Legge, xxvii, 1, 688; Eco Giurisp., X, 1, 346; Rio. amm., x x x v u i , 28; Cons. amm., XXVIII, 57). 241. Per indagare se tali caratteri siano nel beneficio, bisogna badare alle tavole di fondazione e di erezione del beneficio stesso, non bastando all'uopo, per esempio, mansioni, istruzioni od ordini emanati dal vescovo in occasione di visite pastorali. — (Ivi). 2 4 2 . Non è ineleggibile a consigliere comunale il sacerdote, il quale non adempie a tutti gli oneri che incombono per legge ecclesiastica agli aventi cura di anime. — (Corte di cass. di Roma, 13 dicembre 1887, De Martino c. Balbi ed altri ; Corte Supr., xn, 828). 2 4 3 . La Corte di merito toglie ogni dubbio sul carattere del benefizio del quale era stato investito chi fu eletto consigliere comunale, se dichiara che non vi era annessa cura d'anime, anche per la ragione che era stato colpito dalla legge di conversione del 1855. — (Corte di cass. di Roma, 17 maggio 1887, Barbieri c. Cipollini; Corte Supr., XII, 368; Ann., xxi, 2, 123). 2 4 4 . Per essere ineleggibile non basta che, senza titolo alcuno, si esercitino di fatto, per incarico temporaneo, le funzioni di parroco o di coadiutore del parroco, ma è necessaria la regolare investitura di un ufficio o di unacoadiutoria importante giurisdizione o cura di anime. - (Ivi). 2 4 5 . Il direttore spirituale di un collegio non si può considerare come avente giurisdizione o cura d'anime, '^è perciò escludersi dalla carica di consigliere comunale. — (Legge, i, 151). 2 4 6 . Rimane tuttavia ineleggibile il sacerdote che non «bbe il regio placet, perchè, oltre alla considerazione che tale rifiuto o ritardo non ha effetto spirituale, e quindi egli <2onserva la cura d'anime, il fatto del rifiuto aggiunge 396 Legge comunale e provinciale ART. 36-37 nuove ragioni per l'esclusione dalle liste elettorali.— (Corte di cass. di Roma, 28 settembre 1887, Maddalena Rissetti c. Comune di Castello d'Alife). 2 4 7 . È ineleggibile a consigliere comunale il sacerdote che fu nominato coadiutore del parroco per tutti gli uffici parrocchiali, quantunque senza retribuzione e senza obbligo di residenza. — (Corte di cass. di Roma, 5 novembre 1891, Cacciola c. Bottari; Giur. li., 1892, ni, 191), 2 4 8 . Il vicecurato o viceparroco è ineleggibile soltanto se adempie a tutti indistintamente gli obblighi inerenti alla cura d'anime. — (Corte d'app. di Casale, 21 ottobre 1863; Man. amm., 1864, pag. 11 ; — Corte d'appello di Venezia, 9 dicembre 1870; lei, 1871, pag. 155; — Corte d'app. di Torino, 16 novembre 1877; lei, 1878, pag. 147 ; — Corte di cass. di Roma, 11 dicembre 1882 ; lei, 1883, p. 148). 2 4 9 . C) Impiegati gocernatici.— Gii ingegneri del Gènio civile governativo non sono compresi fra gli impiegati che hanno la sorveglianza sulle provincie, e sono quindi eleggibili a consiglieri comunali e provinciali. — (Cons. di Stato, 7 ottobre 1886, Prov. di Modena; Foro IL, xu, 3, 31; — Corte d'app. di Milano, 21 agosto 1877; Man. amm., 1877, pag. 314; ~ Corte di cass. di Roma, 3 giugno 1878; lei, 1878, pag. 263). 2 5 0 . Il provveditore agli studi non avendo, come funzionario del Governo, veruna attribuzione che lo metta in rapporti diretti coll'amministrazione comunale, é eleggibile a consigliere municipale. — (Corte di cass. di Roma, 19 aprile 1884, P. M. presso la Corte d'appello di Bologna e Masi c. Marietti e Magliani; Legge, x x i v , 2, 549; Corte Supr., IX, 490; — Id., 3 marzo 1884; Monit. M., x x v , 691; Foro It., IX, 1, 897 ; — Corte d'app. di Ancona, 7 giugno 1884; Giurisp. It, 1884, ii, 250; Rw. xii, 183 ; F o r o / t , IX. I, 963; — Contra: Corte d'app. di Bologna, 29 novembre 1875; Man. amm., 1876, pag. 72). 2 5 1 . Sono ineleggibili il prefetto, il sottoprefetto, tutti 1 funzionari governativi dell'amministrazione provinciale e degli uffici di pubblica sicurezza nella circoscrizione territoriale dove esercitano le loro funzioni; lo sono in tutto il R e g n o il ministro dell'interno, il suo sottosegretario di Stato ed i funzionari tutti del Ministero dell'interno. — (Corte d'appello di Modena, 25 agosto 1879, Calori c. Ronchetti; Legge, 1880, ii, 70; — Corte di cass. di Torino, 5 gennaio 1876; Man. amm., 1876, pag. 72). 2 5 2 . Contra: I funzionari di pubblica sicurezza sono eleggibili a consiglieri comunali. — (Consiglio di Stato, 25 luglio 1876; Legge, 1877, ii, 248). ART. 34-35 Delle liste elettorali 395 2 5 3 . Id.: I funzionari del Ministero dell'interno sono eleggibili, non avendo alcuna individuale responsabilità. — (bAREDO, Commento, pag. 645, 646). 2 5 4 . i magistrati sono eleggiliili a consiglieri c o m u nali e provinciali, ma non possono essere né sindaci, né assessori. — (Camera dei deputati, 14 luglio 1888, pag. 4786; — Legge sull'ordinamento giudiziario, 6 dicembre 1865,. art. 14). 2 5 5 . Sono eleggibili a consiglieri comunali i membri del Consiglio di Stato e della Corte dei conti. 2 5 6 . Sono eleggibili i ministri e i sotto segretari di Stato, eccetto quelli dell'interno. — (Corte di cass. di Torino, 8 gennaio 1876j Dagni e Sabino c. Municipio di A c q u i ; Legge, 1876, ii, 97; — Corte d'appello di Modena,. 25 agosto Ì879; Man. amin., 1870, pag. 365). 2 5 7 . Gli impiegati delle amministrazioni finanziari©, dello Stato sono eleggibili. 2 5 8 . Gli impiegati della provincia sono eleggibili a consiglieri comunali, tanto più dopo che la nuova legge ha tolto alla Deputazione provinciale la tutela dei comuni. — (Corte d'appello di Bologna, 26 dicembre 1876; Man. amm., 1877, pag. 185 ; — Corte d'app. di Palermo, 19 luglio 1875; Man. amm., pag. 252). 2 5 9 . L'Intendente di finanza può essere eletto consigliere comunale anche nel luogo in cui esercita le sue funzioni. — (Corte di cass. di Roma, 28 giugno 1890, Verona c. Zennaro ed altri ; Giur. It., 1891,1, iii, 10 ; Legge 1890, I, 145; — Contra: Corte d'app. di Venezia,21 marzo 1890; Legge, 1890, i, 781). 2 6 0 . I funzionari del Pubblico Ministero sono ineleggibili a consiglieri comunali e provinciali nei luoghi dove esercitano le loro funzioni. — (Cons. di Stato, 12 febbraio 1892, Sez. interni e grazia e giustizia ; Giur. It., 1892, ni, 192). 261. La sorveglianza esercitata normalmente dal funzionario governativo anche sopra un solo ramo dell'amministrazione comunale è causa d'ineleggibilità, a termini dell'art. 29 della nuova legge comunale e provinciale; quindi l'intendente di finanza, che esercita la sua sorveglianza sulla gestione del dazio assunta da un comune mediante abbuonamento, è ineleggibile a consigliere della stesso comune. — (Corte d'app. di Venezia, 21 marzo 1890, Verona c. Zennaro; Giur. It., 1890, ii, 406). 2 6 2 . Sono eleggibili a consiglieri comunali i membri della Giunta provinciale amministrativa. 2 6 3 . Gli impiegati demaniali sono eleggibili, sebbene 396 Legge comunale e provinciale ART. 36-37 possano avere rapporti d'ufficio col comune. — (MÀONI, Commento, pag. I l i ; — SAREDO, Commentò, pag. 648). 2 6 4 . D) Impiegati contabili ed amministrativi degli stabilimenti di carità e beneficenza. — Il tesoriere della locale Congregazione di carità, ove prima della elezione abbia rinunciato al suo ufficio, è eleggibile a consigliere comunale, sebbene ancora non abbia reso il conto e non ne abbia riportata l'approvazione. — (Corte di cass. di Roma, 8 gennaio 1891, Rossi c. Armenti; Giur. IL, 1891,1, iiì, 93). 2 6 5 . Il tesoriere di una locale Opera pia è ineleggibile a consigliere comunale, sebbene presti l'opera sua gratuitamente. — (Corte di cnss. di Roma, 9 marzo 1891, Rolando c. Morra; Giur. IL, 1891, 1, ni, 83). 2 6 6 . È ineleggibile a consigliere comunale il cassiere di un locale stabilimento di beneficenza, tuttoché non,sia retribuito. — (Corte di cass. di Roma, 9 marzo 1891, Capasso c. Yarnero; Giur. IL, 1891, 1, iii, 122). 2 6 7 . L'impiegato sanitario di un locale istituto di carità è ineleggibile a consigliere comunale. — (Corte d'app. di Firenze. 18 marzo 1890, Bonci c. Funaioli; Giur. IL, 1890, II, 435) 2 6 8 . Gl'impiegati tecnici dei locali istituti di beneficenza, tra i quali lo stimatore di un Monte di pietà, sono eleggibili a consiglieri comunali. — (Corte di cass. di Roma, 11 giugno 1890, Marcheselli c. Valentin! ; Giur. IL, 1890, 1, IH, 168). 2 6 9 . Non può considerarsi come stipendiato del comune e ritenersi quindi ineleggibile a consigliere comunale colui che percepisce sul bilancio comunale un assegno annuo attribuito, non in riguardo alla sua persona o all'opera sua, ma soltanto per assicurare al paese l'esercizio di una farmacia da lui aperta nel comune. — (Corte d'app. di Venezia, 20 novembre 1884, P. M. c. Orsario; Legge, x x v , 1, 125). 2 7 0 . La qualità di sovventore di medicinali ai poveri per conto del comune non rende ineleggibile a consigliere dello stesso comune; ma soltanto impone al sovventore, che sia eletto consigliere, di astenersi dal prendere parte al Consiglio, quando venga in deliberazione una partita di credito dipendente dalle fatte somministrazioni. — (Ivi). 2 7 1 . E) Stipendiati e salariati del comune e delle istituzioni che esso amministra e sussidia. — L'impiegato del comune che ha diritto allo stipendio, sebbene in fatto non l'abbia percepito, è ineleggibile a consigliere •comunale. — (Corte d'app. di Catania, 12 gennaio 1885, ART. 34-35 Delle liste elettorali 395 M. c. Marchese ; Legge, xxv, ii, 99 ; Giurisp. Cat., xv, 2; Foro Cat.,\,d7-, Circ. Giurici., xvi, 240). 2 7 2 . La capacità si determina al momento dell'elezione o'quindi non giova la rinunzia all'impiego dopo la medesima. — (Ivi). 2 7 3 . Gli stipendiati dal comune sono ineleggibili,perchè 10 stipendio distruggerebbe l'indipendenza del consigliere, 11 quale in moltedeliberazioni potrebbe essere inspirato dal fine di conservare e migliorare la sua propria posizione. — (Corte di cass. di Roma, 17 marzo 1882, Legge, ii, 511). 2 7 4 . L'impiegato che riceve dal comune una pensione in seguito a licenziamento dall'impiego é eleggibile a consigliere comunale. — (Corte d'app. di Trani, 4 febbraio 1885, De Filippo c. Comune di Castrignano; Foro It, X , 1, 629). 2 7 5 . Il carattere di stipendio o salario, causa di esclusione dal Consiglio comunale indicata nell'ultima parte dell'art. 29, non deve desumersi [dalla denominazione che la prestazione controversa abbia ricevuto nel bilancio, o dalla sua quantità, sia assoluta sia relativa, bensì dai rapporti di autorità e dipendenza che essa suggella tra chi lo riceve e il Consiglio comunale. — (SAREDO, Commento, pag. 652). 2 7 6 . Chi riceve lo stipendio dal comune o da un c o n sorzio di comuni, ma sia nominato da altra autorità e •la questa dipenda, é in genere eleggibile. 2 7 7 . Gli archivisti mandamentali non si possono considerare come stipendiati e dipendenti dal Comune, a senso e per gli effetti della legge comunale e provinciale. — (Corte d'app. di Roma, 5 novembre 1885, Segneri c. Comune di Monte San Giovanni Campano e Protani; Legge, XXVI, 1,125 ; Foro IL, xi, 1, 320; — Corte di cass. di Roma, 29 luglio 1890, De Gerardis e altri c. Giliberti; Giur. It, 1891, 1, iir, 34 ; — Corte d'app. di Ancona, 30 dicembre 1886, Balducci c. Pier Mattei; Rio. amm., 1886, 141; — Corte di cass. -di Roma, 5 luglio 1890, Germain c. Maccaluso ; Legge, 1890, ii, 686). 2 7 8 . Il telegrafista che, quantunque nominato dal Ministero, riceve lo stipendio dal comune, nel bilancio del quale figura la relativa partita, è ineleggibile. — (Corte, di cass. di Roma, 14 giugno 1890, Coppucci c. Di Stefano; Giustizia amm., 1890, iii, 8). 2 7 9 . L'assistente stradale ai lavori del comune, nominato con speciale deliberazione e con mercede giornaliera, è ineleggibile. — (Corte d'app. di Lucca, 16 dicembre 1878; Man. amm., 1879, pag. 265). 396 Legge comunale e provinciale ART. 36-37 2 8 0 . Quando, a norma della legge 30 agosto 1868 sulla costruzione e sistemazione delle strade obbligatorie, l'esecuzione dei lavori viene intrapresa d'ufficio dal prefetto per conto di un comune o d'un consorzio di più comuni, gli impiegati che a tale scopo dal prefetto vengono assunti, per la facoltà concessagli dal regolamento, non possono essere considerati come impiegati comunali o del consorzio e perciò sono eleggibili anche se il loro stipendio é prelevato sui fondi del comune o dei consorzi cui essi trovansi addetti. — (Corte d'appello di Firenze,. 24 maggio 1890, Baldassarri; Legge, 1890, i, 349). 281. A nulla giova che lo stipendio sia lieve, o costituisca l'idea di una riconoscenza, che anzi il fatto che lo stipendio sia scarso può involgare l'idea che chi lo percepisce voglia farlo aumentare. Né vale che lo stipendio sia stato o no riscosso, restando sempre il diritto di esigerla. — (Corte d'app. Napoli, 29 ottob. 1866, Mucci; Legge,. VII, 97; — Corte dVpp. di Catania, 12 genn. 1885, P. MÌn. c. Marchese ; Mon. Trib., 1885, pag. 465 ; — Id., 10 febb. 1872, Gerbino e . Comune di Caltagirone; Legge, xu, 247). 2 8 2 . L'indennità assegnata dal comune e la gratificazione data per una volta tanto non costituiscono un vincolo di dipendenza e quindi non ostano all'eleggibilità di un cittadino a consigliere comunale. — (Corte d'app. di Casale, 30 ottobre 1863; Legge, ni, 396). 2 8 3 . È ineleggibile anche colui che presta al comune servizi i quali sono pagati ad un'altra persona con lui consociata. Quindi se i lavori fatti dal padre sono pagati al figlio, mentre quello ne ha la responsabilità, entrambi sono ineleggibili. — (Corte d'appello di Casale, 4 novembre 1884, Coria c. Cassone; Giurisp. Casalese,. 1885, pag. 241). 2 8 4 . Colui che esercita l'ufficio di segretario comunale in modo affatto provvisorio e senza compenso alcuno è eleggibile all'uffizio di consigliere del comune. — (Corte d'app. di Napoli, 28 febbraio 1873, Giacchetti c. Comune di Casale; Legge, xiv, 52). 2 8 5 . È ineleggibile a consigliere comunale il medico condotto. — (Corte d'app. di Napoli, 2 febbraio 1885, Pisani c. comune di Radula; Gazz. Proc., xxi, 500). 2 8 6 . È ineleggibile a consigliere comunale non solo colui che percepisce direttamente lo stipendio del comune, ma anche quello per l'opera del quale lo stipendio è pagato in base a particolari accordi seguiti col comune. — (Corte d'app. di Casale, 4 novembre 1884, Goria c. Cassone; Giurisp. Casal., v, 241). ART. 34-35 Delle liste elettorali 395 2 8 7 . In ispecie, se al medico condotto viene pagato lo stipendio dal padre di lui, medico esso pure, rimane ineleggibile non solo il figlio, ma anche il padre, ancorché siasi pattuito che dell'obbligo addossato al padre dovesse rispondere soltanto il figlio. — (Ivi). 2 8 8 . La Corte d'appello che dichiarò decaduto dall'ufficio di consigliere comunale un medico condotto, non può dirsi che abbia giudicato questione non sollevata, se impugnandosi, sia pure per ragioni di forma e non di merito, la deliberazione del comune, che dichiarava la decadenza del ricorrente da consigliere, se ne provocava in via principale l'annullamento e chiedevasi se ne pronunziasse conseguentemente il diritto a far parte del Consiglio fino al termine di legge. — (Corte di cass. di Roma, 25 marzo 1884, Ilalia c. Comune di Buscemi; Corte Supr., IX, 201). 2 8 9 . È giudizio di fatto, incensurabile in Cassazione, il ritenere che colui, il quale fu dichiarato decaduto dall'ufficio di consigliere comunale, rivestiva la qualità di medico condotto retribuito dal comune. — (Corte di cass. di R o m a , 15 aprile 1887, Santali c. Comune di Taurasi ; Corte Supr., xii, 173). 2 9 0 . Cessa pel medico condotto, retribuito dalla Congregazione di carità e non dal comune, l'ostacolo alla eleggibilità quando, avendo esso rinunciato al doppio servizio di ufficiale necroscopo o di vaccinatore, pei quali è retribuito sul bilancio del comune, la rinuncia sia stata accolta dall'autorità competente con essersi provveduto per mezzo di altri a cotali servizi. — (Corte di cass. di Roma, 12 agosto 1884, Quarelli di Lesegno, Schiari, Mangon e Casalegno c. Quenda; Ann., xix, 2^,184; Legge, x x v , 1, 39; Corte Supr., ix, 665; Gaz;s. Proc., xix, 382). 291. È ineleggibile a consigliere municipale il medico stipendiato da un ospedale sussidiato dal comune. — (Corte di cass. di R o m a , 10 gennaio 1891, Milazzo c. Spano e Fici; Giur. It., 1891, 1, ni, 132). 2 9 2 . L'associazione costituita dai medici-chirurghi esercenti nel territorio di un comune, allo scopo di ripartire la popolazione di quel comune in più classi e di stabilire una tariffa dell'onorario da esigersi da ciascuna classe, per essere poi versato nella cassa sociale e diviso a fin d anno tra i soci in rate eguali, non è un'associazione filantropica a fine di beneficenza, ma una vera società a scopo di lucro. — (Corte di cass. di Roma, 27 ottobre 1891, Durante c. Giunta prov. amm. di F o g g i a ; Giur. It., 1892, iii, 29). 396 Legge comunale e provinciale ART. 36-37 2 9 3 . Il patto che debbano far parte della cassa sociale anche i proventi delle condotte comunali, e la nomina a tali condotte debba godersi per turno dai soci, in modo da non rendere applicabile per alcuno di essi il disposto dell'art. 16 della legge sanitaria 22 dicembre 1888, fa assumere alla suindicata associazione il carattere di società sovvenuta dal comune. — (Corte di cass. di Roma, 27 ottobre 1891. Durante c. Giunta prov. amm. di F o g g i a ; Giur. IL, 1892, ni, 29). 2 9 4 . Il sindaco che, qual medico-chirurgo, entra a far parte della suindicata associazione, perde, ai termini delle combinate disposizioni degli art. 29,125 e 234 della legge comunale e provinciale, la qualità di consigliere, e decade da quel suo ufficio. — (Corte di cass. di Roma, 27 ottobre 1891, Durante c. Giunta prov. amm. di F o g g i a ; Giur. It, 1892, ni, 29). 2 9 5 . Gli ingegneri municipali e gli avvocati consulenti del comune sono ineleggibili ogni qualvolta vengono retribuiti con stipendio o assegno fisso, non quando si pagano loro le specifiche. — (Corte d'app. di Napoli, 2 febbraio 1885, Pisani c. Municipio di Padola; G a « . Proc., xix, 509; — Corte d'app. di Venezia, 26 nov. 1869; Legge, x, 24). 2 9 6 . L'individuo, che, a proprie spese, ha aperto una scuola, nella quale fa anche da maestro, ed allo scopo riceve un sussidio dal comune, non può considerarsi come un impiegato o salariato; quindi è eleggibile a consigliere comunale. — (Corte d'app. di Torino, 1° agosto 1888, Delfino c. Chio ; Giurisp. It., 1886, 2, 112; Giurisp. T., xxir, 647; Ric. amm., xxxvi, 693; Cons. amm., x x v , 362). 2 9 7 . Il bibliotecario comunale é ineleggibile. — (Corte d'app. di Cagliari, 3 marzo 1887, Bolasco). 2 9 8 . Il vicesegretario nominato dal Consiglio comunale, sebbene sia direttamente stipendiato dal segretario, non può essere consigliere comunale. — (Corte d'appello di Roma, 23 giugno 1881; Temi rom., 18^1, 314). 2 9 9 . L'orologiaio comunale, quando sia retribuito con annuo assegno, è ineleggibile, se anche si tratti di contribuzione annuale lieve e fondata su semplici consuetudini. — (Corte d'app. di Milano, 31 novembre 1881; Afan. amm., 1882, pag. 6; Id., 16 ottobre 1883; loi, 1883, pag. 364; — Contra: Corte d'appello di Venezia, 6 novembre 1874, P. Min. c. Gori; Legge, 1875, ii, 34). 3 0 0 . L'ineleggibilità dell'impiegato comunale sussiste anche se la retribuzione ò data sotto forma di salario o mercede giornaliera. — (Corte d'app. di Venezia, 29 luglio 1880; Man. amm., 1881, 116). ART. 34-35 Delle liste elettorali 395 301. L'ineleggibilità dell'impiegato comunale non viene sanata dalla rinuncia all'ufficio od impiego se questa non è data prima dell'elezione. — (Corte d'app. di Torino, 17 settembre 1878 ; Man. amm., 1879, pag, 198 ; —^ Corte di cass. di Roma, 23 agosto 1882; loi, 1883, pag. 135; — Corte di app. di Napoli, 25 aprile 1883; lei, pag. 249. — Contra, cioè nel senso che basti la dimissione anche dopo ; Corted ' ^ p . di Torino, 1° marzo 1880). 3 0 2 . La rinuncia all'impiego non solo deve essere data^ ma anche accettata dal Consiglio comunale prima dell'elezione; occorre almeno che il comune abbia provveduto ai servizi già fatti dal dimissionario. — (Corte d'app. di. Napoli, 31 ottobre 1884, D'Alessio e Cantone c. Comune di Poggio Marino; Legge, 1885, li, 131; — Corte di cass. di Roma, 12 aprile 1884, Quarelli di Lesegno c. Quenda; Legge, 1885, i, 39). 3 0 3 . L'ineleggibilità dello stipendiato dal comune è fondata sul relativo rapporto di dipendenza; perchè esso, esista é necessario che si tratti di un assegno stabile, cioè inscritto in bilancio e dipendente da una nomina regolare con vincolo obbligatorio, non di assegni precarii 0 avventizi!. 3 0 4 . È nulla la sentenza che omette di esaminare se per un istituto, che si adduceva in addietro non dipendente e non amministrato dal comune, ma bensì dall'autorità ecclesiastica, reggesse l'ostracismo del Consiglio dettato dall'art. 29 della legge comunale e provinciale. — (Corte di cass. di Roma, 9 aprile 1885, Russo c. Sindaco di S. Leucio; Corte Supr., x, 250). 3 0 5 . È eleggibile a consigliere comunale il segretario della Commissione mandamentale per l'applicazione della tassa sulla ricchezza mobile, tuttoché retribuito. — (Corte di cass. di Roma,i5 gennaio 1891, La Marca c. Calogero ; Giur. IL, 1891, 1, in, 95). 3 0 6 . Sono ineleggibili il maestro comunale e tutti gli insegnanti, direttori, docenti delle scuole da esso sussidiate od amministrate, se anche con nomine provvisorie. 3 0 7 . Non sussiste l'incompatibilità per gliiimpiegati di istituzioni sussidiate o amministrate dal comune per effetto di leggi, per cui non può togliere il sussidio, nè rimuovere l'individuo ché lo percepisce e che non dipende da esso. — (Senato del Regno, 28 novembre 1888; — ASTENGO, Comm., art. 29; — MAZZOCCOLO, id.). 3 0 8 . Il collettore postale stipendiato del comune non può essere eletto consigliere comunale, e le dimissioni da tale carica devono risultare accettate, perché egli 396 Legge comunale e provinciale ART. 36-37 possa riacquistare l'eleggibilità. — (Corte d'app, di Aquila, è settembre 1887, De Virgilis; Foro Ahruss., n, 186). 3 0 9 . L'amministratore del Monte frumentario non é eleggibile a consigliere comunale. — (Ivi, e Corte d'app. di Palermo, 22 genn. 1886, Moscaretta ed altri; Boll, amm., 1886, 231). 3 1 0 . Sono ineleggibili gli impiegati e gli amministratori dei Monti frumentarii della Sardegna che non sono Opere pie, ma istituzioni soggette al Consiglio comunale secondo le leggi del 15 maggio 1851 e 20 marzo 1865, art. 82. - (Cons. di Stato, 22 giugno 1866: Legge, ii, pag. 234). _ 311. È incompatibile colla carica di consigliere comunale quella di guardia od agente daziario del comune. — (Corte di cass. di Roma, 16 novembre 1887, Comune di Vallermosa c. Contri; Giurisp. It, 1888, i, 3, 90; Legge, xxviii, 1, 112; Ric. amm., x x x i x , 172). 312. Il guardiano delle carceri mandamentali è ineleggibile. — (Corte d'app. di Milano, 16 ottobre 1876; Ma«. amm., 1876, pag. 362). 313. È ineleggibile il pesatore pubblico, sebbene retribuito con una percentuale sugli utili, anziché con assegno fisso. — (Corte d'app. di Milano, 16 ottobre 1883; Man. nmm., 1883, pag. 364). 314. È ineleggibile a consigliere comunale il professore di un istituto autonomo, al cui mantenimento ed alla cui amministrazione partecipa il comune. — (Corte di cass. di Roma, 20 agosto 1890, Farce ric.; Giur. It., 1891, 1, IH, 3). 315. I presidi e professori di un istituto tecnico sono eleggibili a consiglieri del comune del luogo in cui l'istituto funziona. — (Corte di cass. di Roma, 18 giugno 1890, Rosi c. Ruzzini; Giur. It, 1890, 1, in, 161; Corte d'app. di Milano, 15 aprile 1890; Rio. di dir. pubb., i, 719; - Id., di Ancona, 5 febbraio 1890; Legge, 1890, i, 80 ; — SAREDO, Commento, pag. 667-670). 3 1 6 . Contra: I direttori, presidi e professori delle scuole e degli istituti tecnici sussidiati dal comune non sono eleggibili a consiglieri comunali. — (Consiglio di Stato, 16 marzo 1890, De Majo; Legge, 1890, ii, 58; — 22 gennaio 1891, Preglia; Giust. amm., 489, i, 97; — e in questo senso, SAREDO, Commento, pag. 669-673). 3 1 7 . Il preside del Liceo comunale stipendiato dal comune non può essere eletto consigliere comunale. — (Corte di cassaz. di Roma, 6 luglio 1886, Novelli c. Antonelli; Giurisp. It., 1886, i, 3, 238 ; Cons. amm., x x v n , 313 ; Legge, ART. 34-35 Delle liste elettorali 395 XXVI, 2, 542 ; Monit. M., xxviii, 254 ; Ann., x x , 2, 163 ; Filangieri, XT, 745). 3 1 8 . La rinuncia allo stipendio, che il giudice del merito ritiene fatta ad opportunitatem, in quanto fu portata tardivamente al Consiglio e d o p o avvenute le elezioni, non fa cessare l'ineleggibilità. — (Ivi). 319.11 pareggiamento dei Licei importa solo s o g g e z i o n e di essi alle norme scolastiche relative all' insegnamento ed alla disciplina, nell'interesse specialmente degli studenti a procacciare agli stessi quelle garanzie proprie dei Licei governativi. — ("Corte d'app. di R o m a , 14 novembre 1885, Antonelli c. N o v e l l i ; Legge, x x v i , 1, 52; Ann., x x , 3, 37). 3 2 0 . Pel pareggiamento d'un L i c e o comunale n o n si v e n g o n o per nulla ad alterare i rapporti che intercedono tra il c o r p o insegnante e il suo preside col comune, sotto la cui sorveglianza quelli sempre si trovano per il diritto di sindacato che spetta all'amministrazione che li nomina e li paga. — (Ivi). 3 2 1 . N o n essendo obbligatorio il c o n c o r s o dei c o m u n i al mantenimento delle scuole tecniche, ma facoltativo, debbonsi le medesime considerare c o m e sussidiate dal c o m u n e ; quindi i professori che in esse insegnano s o n o ineleggibili a consiglieri del comune, che le sussidia.— (Corte d'app. di A n c o n a , 5 febbraio 1890, P. Ministero c. A g o s t i n i ; CAur. It, 1890, ii, 229). 3 2 2 . I direttori e professori delle scuole tecniche s o n o eleggibili a consiglieri comunali del l u o g o in cui le scuole funzionano. — (Corte di cass. di R o m a , 1 luglio 1890, Agostini ric.; Giur. It., 1891, 1, in, 44). 3 2 3 . I professori di liceo, per il cui mantenimento c o n corre il comune, s o n o eleggibili a consiglieri comunali. — (Corte d'app. di Casale, 11 aprile 1890, Camagna ric. ; Giur. It., 1890, II, 525). 3 2 4 . 1 professori di una università, al cui mantenimento 11 c o m u n e contribuisce con annua somma, s o n o eleggibili a consiglieri comunali. — (Corte d'app. di Genova, 12 aprile 1890, Benassi e Picasso ric. ; Giur. It., 1890, li, 527). 3 2 5 . Contra: I professori di università, al cui mantenimento c o n c o r r e il comune, sono ineleggibili a consiglieri comunali. — (Corte d'app. di Messina, 4 luglio 1890, Marini c. P. M.; Giur. li., 1891, ii, 21. — In questo senso e giustamente : SAREDO, Commento, pag. 673-676). 3 2 6 . F) Maneggio di denaro comunale. — È ineleggibile, il tesoriere che non abbia reso ancora i conti all'epoca "24 — BRUNIALTI, Cod. elettorale. 396 Legge comunale e provinciale ART. 36-37 delle elezioni. — (Corte d'app. di Napoli, 16 gennaio 1885, Martom c. Deputazione prov. di Campobasso; Legge, x x v , 2, 50; Rio. amm., x x x v i , 267). 3 2 7 . Non gode del diritto di eleggibilità chi ha avuto il maneggio del danaro comunale senza che ne abbia fin qui dato conto, benché, giusta le leggi del tempo, non avesse egli l'obbligo del non riscosso per riscosso, e vi fosse invece la responsabilità solidale di tutti i componenti il Consiglio. — (Corte di cass. di Roma, 31 dicembre 1885, Martorana c. Celauro; Corte Supr., xiir, 705). 3 2 8 . Non cessa l'incapacità all'ufficio di consigliere comunale in chi deve rendere conto in dipendenza dì precedente amministrazione, per il fatto di aver presentatoli conto di gestione, finché questo non sia stato approvato. — (Corte di cass. di Roma, 12 agosto 1884, Quinzi c. Siila; Giurisp. ItaL, 1885, i, 3, 29; Corte Supr ,ix, 707; Rioista amm., x x x v , 817; Foro It., x, 1, 637; Legge, x x v , 1, 79; Gazz. Proc., xix, 392). 3 2 9 . Benché il conto sia stato presentato alla revisione del Consiglio comunale ed approvato dal Consiglio di prefettura, non cessa l'incapacità, se il giudice di merito dichiari che dagli atti emerge non definitivamente assestato ogni dare ed avere tra l'amministrazione ed il contabile. — (Ivi). 3 3 0 . Devesi pronunciare la decadenza dell'esattore dall'ufficio di consigliere comunale,per non aver reso i conti, sebbene avesse mensilmente versato nelle casse comunali il danaro esatto. — (Corte di cass. di Roma, 15 aprile 1885, Buzzi c. Caffero; Corte Supr., x, 222). 3 3 1 . È ineleggibile a consigliere comunale il fideiussore dell'esattore e "del cassiere comunale, e se eletto, decade per incompatibilità.— (Corte d'app. dlAncona, 5 marzo 1884; Legge, xxv, .2, 345; — Consiglio di Stato, 12 luglio 1878; Legge, xviii; — (Corte d'app. di Milano, 6 febbraio 1888, Annoni c. Aliprandi ; Legge, xxviii, 1,710; Monit. M., x x i x , 249; Foro IL, xiii, 1, 385; — Cons. di Stato, 25 maggio 1878; F o r o 1 8 7 8 , III, 84 ; — Corte d'app. di Casale, 6 settembre 1882, Rainero e Consiglio comunale di Mongardino; Repertorio generale di giurisprudenza, 2° Suppl. 1881-1883, voce Elesioni amministratile, n. 114; — Corte di cass. di R o m a , 23 giugno 1890, Colini c. Amatori; Giur. It., 1891, 1, in, 33; — Id., 4 maggio 1891, Anfossi ric.; Giur. It., 1891, III, 120; — Corte d'app. di Genova, 30 genn. 1891 ; Giur. It., 1891, II, 350. La contraria giurisprudenza, di cui si avevano molti e prevalenti esempi, non ha più valore coll'ultimo alinea della nuova legge com. e prov.). ART. 29 • D^Uelettorato , . A^L 3 3 2 . Il messo cleiresattore non è fra le persone che pel maneggio di danaro comunale sono colpite d'incapacità ad essere nominate consiglieri del comune e perciò é valida e regolare la proclamazione a consigliere comunale del messo dell'esattore fatta dal Consiglio comunale. — (Corte d'appello di Casale, 17 ottobre 1887, Boido c. Monticelli ; Giaris/). Casal., vii, 327 -; ~ Contra: Corte ;di app. di Genova, 25 genn. 1886, P. M. c. Anselmi e.PelagUa; Mon. Leggi, 1889, .37; — Id. di Napoli, 29 agosto 1884; Boll, amm., 1884, 342). , , 3 3 3 . Non è ineleggibile a consigliere comutiale il figlio del collettore, solo ])erchè ,dal padre sia stato incaricato della materiale.esazione delle tasse ed abilitato a rilasciare le relative quietanze. — (Corte d'app. di Roma, 29 ott. 1885, Caldarelli e. Vitali ; Legge, x x v , 2, 774; Foro It.,x, 1,1Q86). 3 3 4 . L'ineleggibilità a consigliere comunale, dipendente dal, fatto di maneggio di pubblico danaro, non iscompare colla presentazione del conto, ma soltanto dopo la sua approvazione. — (Corte di cass. di Roma, 6 febbraio 1892, Laspro c. De Bellis; Giur. It., 1892, ni, 188). 3 3 5 . Quando l'appalto del dazio consumo di un comune sia assunto da una società, che non sia anonima, la ineleggibilità a consiglieri comunali si estende a tutti i soci. — (Corte di cass. di Roma, 11 agosto 1891, Carnevali c. Benvenuti; Giur. It., 1891, 1, iii, 148). 3 3 6 . Più esercenti abbonati cumulativamente al dazio consumo con patto, che, cessando alcuno di essi dall'esercizio, la quota ad esso attribuita vada ripartita su tutti gli altri, e che impiantandosi da altri un nuovo esercizio dello stesso genere, costui debba contribuire.per; una quota della quale restano sgravati gli altri, sono sempre eleggibili a consiglieri comunali. — (Corte di cassazione di Roma, 28 agosto 1890, Nicolai c. Arcangeli; Giur. It., 1891, 1, HI, 31). 3 3 7 . Gli abbonati al dazio consumo, che hanno diritto di riscuotere la tassa anche dagli altri esercenti, non in modo eventuale, ma per incarico attuale e continuativo, sono ineleggibili a consiglieri comunali. — (Corte di cas§, di Roma, 30 maggio 1892, Tadini c. Morellini ; Giur. Ital.^ 1892, in, .211). 3 3 8 . L'elezione dell'esattore a consigliere: co.niunaJ.e è radicalmente nulla, stante la sua ineleggibilità; quindi non può pretendere di esercitare l'ufficio di consigliere, ove, d o p o eletto, cessi da quello di esattore. — (Corte di cassaz. di Roma, 16 giugno 1890, ric. Cavalli ed altri ; Giur. It., 1890, 1, ITI, 208). 396 Legge comunale e provinciale ART. 36-37 3 3 9 . Gli amministratori ed azionisti di una società anonima assuntrice della esattoria delle imposte sono ineleggibili a consiglieri comunali. — (Corte d'app. di Trani, 26 marzo 1890, Cavalli, Conte ed altri ricorrenti ; Giur. Rai, 1890, n, 312). 3 4 0 . Secondo l'art. 29 ultimo comma della legge comunale e provinciale il presidente del Cpnsiglio d amministrazione d'una Banca popolare, la quale abbia assunto l'esattoria comunale del luogo in cui la Banca risiede, non può essere eletto consigliere comunale. — (Corte d'appello di Brescia, 2 giugno 1890, Bozzoni ed altri c. Benedini; Giur. It, 1890, n, 483). 341. Non sono eleggibili a consiglieri comunali non solo gli amministratori, ma neppure i sindaci, o censori, e gli arbitri di una Banca cooperativa esercente l'ufficio (U esattoria e tesoreria municipale, nonostante si siano dimessi pochi giorni prima della loro elezione, per non avere dato il conto della loro gestione per l'anno in corso. Tale ineleggibilità si rende anche più manifesta quando tra il municipio e la Banca penda lite innanzi alla Corte dei conti per l'ammontare degli aggi dovuti alla Banca per l'esercizio della esattoria negli anni anteriori. — (Corte d'app. di Trani, 18 dicembre 1891, Romita c. Amari-Cusa; Giur. It, 1892, ni, 40). 3 4 2 . Il direttore e i componenti il Consiglio d'amministrazione di una Banca assuntrice dell'esattoria sono ineleggibili a consiglieri comunali : è però eleggibile il cassiere di detta Banca. — (Corte di cassaz. di R o m a , 29 luglio 1890, De Gerardis ed altri c. Giliberti ; Giur. It, 1891, 1, IH, 34). 3 4 3 . Non sono eleggibili a consiglieri comunali gli amministratori di una Banca cooperativa assuntrice dell'esattoria; ben possono però eleggersi i soci della medesima. — (Corte di cass. di Roma, 24 luglio 1890, Cristiani c. Cianciola; Giur. It, 1890, 1, in, 207). 3 4 4 . L'ufficio di consigliere comunale è compatibile in colui che si abbonò al dazio di consumo del comune in cui venne eletto. — (Corte di cass. di Roma, 13 gennaio 1887, Poncino c. Gay; Giurisp. It, 1887, i, 3, 106; Legge, xxvii, 1, 765; Giùrisp. T., xxiv, 281; Monit. M., XXVIII, 441; Corte Supr., xn, 40). 3 4 5 . Non è ineleggibile a consigliere comunale l'esercente che non è appaltatore del dazio, ma semplicemente abbonato, sebbene 1 abbonamento siasi stipulato congiuntamente dal comune con tutti gli esercenti soggetti alla tassa di dazio di consumo, e ciascuno di questi si fosse ART. 34-35 Delle liste elettorali 395 obbligato non solo a versare la quota assegnatagli, ma anche a rispondere solidariamente delle quote assegnate agli altri. — (Corte d'app. di Torino, 26 marzo 1887, P o n cino c. Gay; Giurisp. T., xxiv, 305; Boll. Das.,\m,212] Cons. amm., x x v n i , 201). 3 4 6 . S o n o ineleggibili coloro che si ingeriscono anche indebitamente nella gestione comunale sino a tanto che non abbiano reso il conto. — (Cfr. legge com. epr., art. 155). 3 4 7 . È ineleggibile o decade l'assessore o il consigliere comunale che senza un mandato particolare e temporaneo, sostituendosi di proprio arbitrio al tesoriere, riscuota un prestito del comune, provveda al momentaneo deposito e al successivo impiego. — (Corte d'appello di Napoli, 26 ottobre 1877; Man. amm., 1878, pag. 9). 3 4 8 . La gestione di denaro di una istituzione amministrata dal Consiglio comunale è parificata alla gestione del denaro comunale, ed il gestore è sottoposto alle stesse ragioni di ineleggibilità. — (Corte d'appello di Venezia, 27 gennaio 1868, e 17 dicembre 1869; Man. amm.., 1868, pag. 131 ; 1870, pag. 92). 3 4 9 . L'obbligo di rendere il conto si riferisce al conto materiale, non al conto morale della Giunta. — (Camera dei deputati, 14 luglio 1888). 3 5 0 . Non è necessaria la definitiva approvazione del conto, bastando che questo sia reso senza che ne derivino liti col comune. — (Corte d'app. di Venezia, 11 marzo 1887; Man. amm., pag. 284; — Id. di Genova, 21 novembre 1888; lei, pag. 202; — Id. di Torino, 13 giugno 1871; lei, pag. 351; — Corte di cass. di Napoli, 19 maggio 1870; lei, 1871, pag. 142; — Corte d'app. di Napoli, 17 ottobre 1873; Ivi, 1874, pag. 78; — Id. di Catania, 28 ottobre 1880; lei, 1881, pag. 139). 351. Non è ineleggibile il sindaco, l'assessore o il consigliere comunale che ricevè o restituì depositi volontarii in nome del comune. — (Corte d'app. di Genova, 20 aprile 1877; Man. amm., 1878, pag. 182). 3 5 2 . Non è ineleggibile il consigliere comunale che, in via d'urgenza, ha fatto piccole spese o piccole esazioni pel comune. — (Corte d'app. di Genova, 21 novembre 1868 ; Man. amm., 1869, pag. 202). 3 5 3 . Non è ineleggibile colui che, in qualità di sequestratario giudiziale, ebbe incarico di vendere alcuni o g getti e di versarne il prezzo alla Cassa depositi e prestiti, o altrove. — (Corte d'app. di Torino, 31 gennaio 1873; Man. amm., 1873, pag. 255). 3 5 4 . G) Lite vertente. — La lite vertente è soltanto 396 Legge comunale e provinciale ART. 36-37 costituita da attuali e presenti contestazioni giudiziali.— (Corte d'app. di Casale, 7 dicembre 1886, Dell'Aglio c. Comune di Castelletto Merli;' Giurisp. Cas., vii, 33; Rie. amm., x x x i x , 142). " 3 5 5 . In conseguenza non é ineleggibile. il cittadino che, in base a sentenza passata in giudicato, spiccò precetto contro il comune, il quale non fece opposizione al precetto. — (Ivi). 3 5 6 . E vertente la lite, ai sensi e per gli effetti della leggò comunale e provinciale, anche quando non sia ancóra stata contestata colla costituzione di procuratore. — (Corte d'appello di-Casale, 22 novembre 1884, Guarco c. Comune di F^arodi; iLep'5'e, XXV, 2, 673; Giurisp. Casal, XV, 31; Rio. amm., xxvi, 141). 3 5 7 . Evvi vertenza di lite e contraddizione d'interessi fra il comune e il consigliere, d'onde la ineleggibilità di questo, se la Corte di appello affermiò che il consigliere medesimo, facendosi attore,convenne in giudizio il comune assieme al costruttóre d'una strada, che in codesta contestazione fu dal pretore emessa sentenza interlocutoria, e che in atti non era prova giuridica di essere stata definita cotale litispendenza. — (Corte di cassaz. di Roma, 28 maggio 1885, Pacifico c. Lampocchi ; Corte Suprema, X, 359). 3 5 8 . E ineleggibile a consigliere comunale, o, eletto, decade dalla carica per vertenza di lite col comune, chi, convenuto da questo in giudizio, contesta la lite e pretende la comunicazione dei documenti ordinata dal pretore con provvedimento preliminare. — (Corte di cass. di Roma, 29 maggio 1885, Romano e Roncagli e. Comune di Sassari; Corte Supr., x, 408; Rio. amm., xxxvi,: 723). 3 5 9 . L'ineleggibilità all'ufficio di consigliere per lite vertente col comune ha luogo indipendentemente dalla indagine, se il comune sia stato, oppur no, autorizzato dalla Deputazione provinciale (Giunta prov. amm.) ad introdurre giud iz'o. — (Corte di cass. di Roma,'11 aprile 1888, Maturi c. Comune di Amorosi; Giurisp. It., 1888, I, 3, 207; Legge, xxvii, 2, 218). 3 6 0 . Agli effetti di cui all'art. 29 della legge comunale e provinciale, deve ritenersi vertente una lite col óomune, quando vi è già stata una sentenza del pretore che ordina alle parti di ridurre le loro ragioni in iscritto. — (Corte di cass. di Roma, 11 aprile 1888, Maturi c. Comune di Matera; Corte Supr., xiii, 243). 3 6 1 . Chiamata la Corte di merito a decidere in sede élettorale se vi sia lite vertente fra il comune ed un con- ART. 34-35 Delle liste elettorali 395 sigliere comunale, ed a proinmciare la decadenza di questo dalla carica, non può la Corte stessa ricercare quale sia la natura ed il vero carattere del diritto preteso dal municipio per giudicare se la lite sia male incoata per mancanza d'autorizzazione delia Giunta prov. amm. — (Ivi). 3 6 2 . È apprezzamento di fatto ritenere che la deliberazione consigliare^ con la quale si liquidò il debito'di un consigliere comunale verso il comune, sia stata subito trasmessa alla Prefettura, onde diventare esecutiva dopò i 15 giorni. — (Corte di cass. di Roma, 1° luglio 1886^ Natali c. Masella; Corte Supr., xi, 737). 3 6 3 . La deliberazione della Giunta, che dispose l'esecuzione della precedente deliberazione consigliare riguardo ad una lite, non ha bisogno, per avere efficacia giuridica, dell'approvazione del prefetto. — (Ivi). 3 6 4 . Hen giudica la Corte d'appello che dichiara non decaduto dall'ufficio di consigliere comunale pér vertenza di lite chi fece soltanto, appena spiccata la citazione contro di lui, dichiarare come egli accettasse l'obbligò delle chieste rifazioni e delle spese, benché la relativa causa fosse in primo grado di competenza del pretore, e in secondo grado del tribunale. — (Corte di cass. di Roma, 23 aprile 1885, Comune di Camposacro c. Di Sarno; Corte Supr., x, 280; Rie. amm., x x x v i , 541). 3 6 5 . Cessa la ragione della decadenza dall'ufficio di consigliere comunale a causa di lite vertente, se si produce il relativo istromento di cessione, dal quale risulta che l'eletto si disinteressasse dalla suonunciata lite. - (Corte di cass. di Roma., 30 maggio 1887, Formica c. Procuratore generale del Re in Potenza e Comune di Stigliano; Corte Supr., xii, 2ril; Ric. amm., x x x v n i , 845). 3 6 6 . La Corte d'appello non può apprezzare per simulato il detto istromento, se fu regolarmente stipulato e se la sua validità non fu da alcuno impugnata. — (Ivi). 3 6 7 . Non vi è lite contestata, e pei'ciò non si perde il diritto all'eleggibilità amministrativa, in conseguenza di una citazione intentata dal Regio commissario un giorno prima delle elezioni generali, senza che il Consiglio comunale abbia emesso il suo parere sull'opportunità del giudizio, sebbene la lite non avesse mestieri dell'approvazione della Deputazione provinciale. — (Corte di cass. di Roma, 13- dicembre 1887, De Martino ed altri c. Balbi; Corte Supr., xii, 128; Rio. amm., x x x i x , 303; Giurisp. Tt, XXV, 266). 3 6 8 . Non può impugnarsi la qualità di consigliere comunale in chi «ia debitore del comune per somme e 396 Legge comunale e provinciale ART. 36-37 spese giudiziali, se ogni debito era stato pienamente saldato. — (Ivi). 3 6 9 . Quando in un giudizio tra un consigliere comunale e l'appaltatore dei beni di un comune, questo é chiamato in giudizio dall'appaltatore per rispondere di garantia semplice, non avvi pendenza di lite tra il consigliere ed il comune, perchè non avvi tra essi conflitto d'interessi. — (Corte d'app. di Aquila, 4 giugno 1886, Clemente c. Bugnara; Rio. amm., xXxvn, 838). 3 7 0 . Il semplice fatto della citazione notificata non basta a far ritenere la vertenza di lite, che seco porta la ineleggibilità all'ufficio di consigliere comunale, ma è necessario che dalla comparsa delle parti in giudizio e dallo scambio delle loro difese risulti esservi tra esse un vero conflitto. — (Corte d'app. di Napoli, 15 gennaio 1886, Falineo c. Comune di Napoli; Giurisp. It., 1886, 2, 294; Legge, xxvi, 1, 416). 3 7 1 . La lite vertente, causa d'ineleggibilità a consigliere comunale, non può risultare dalla semplice notifica di una citazione, ma è necessario che questa sia stata seguita da vera contestazione giudiziale, almeno implicita. — (Corte di cass. di Roma, 27 aprile 1885, Banari c. Comune di Benevento ; Giurisp. Rat., 1885, i, 5, 252 ; Foro IL, X, 1, 848; Legge, x x v , 2, 511; Corte Supr., x, 331). 3 7 2 - 7 6 . Non è quindi ineleggibile colui che, sebbene abbia intimato una citazione al comune, non consta però che abbia costituito procuratore, né che il comune abbia ulteriormente proseguito il giudizio e promosso, al tempo delle elezioni, la dichiarazione di contumacia, e risulta anzi da posteriori deliberazioni del Consiglio comunale avere questo riconosciuto di non avere alcun interesse a contraddire alla domanda od avere autorizzato il sindaco a transigere. — (Ivi). 3 7 7 . Il semplice fatto della notifica della citazione può ritenersi come lite vertente per gli effetti dell'ineleggibilità a consigliere comunale, ancorché non sia avvenuta contestazione vera e propria della lite, bastando l'esame sommario della citazione per vedere se può o no dar luogo a litigio, ovvero se sia una manovra elettorale fatta per isbarazzarsi di temuti avversari. — (Corte di cass. di Roma, 29 maggio 1885, Mosella, Senise ed altri c. Pasquali e Comune d i M o t t o l a ; Giurisp. IL, 1885, i, 2, 233 ; Corte Supr., x, 373). 3 7 8 . Perchè si verifichi l'incompatibilità elettorale, ai sensi degli articoli 29 e 234 della legge comunale e provinciale, é d'uopo, ove il municipio è attore in cavisa ART. 34-35 Delle liste elettorali 395 contro l'elettore, che la lite sia pendente al momento della elezione, e non soltanto nel senso accordato dalla procedura civile alla lite pendente per effetto della sola introduzione della lite; quindi debbono essersi verificate la contraddizione e la contestazione su ciò che costituisce il soggetto del giudizio, creando cosi un conflitto vero e reale. Se l'elettore invece é attore, può essere sufficiente la semplice introduzione del giudizio, quando esso non si debba considerare legalmente abbandonato. — (Corte d'appello di Modena, 20 luglio 1885, Bandi c. Brogioni; Giurisp. It., 1885, 2, 536; Legge, x x v , 2, 780; Cons. amm., XXVIII, 69). 3 7 9 . Agli effetti della decadenza dall'ufficio di consigliere comunale, va considerata pendente la lite finché ò aperto l'adito al ricorso per cassazione. — (Corte di cass. di Roma, 17 marzo 1884, Ceccato c. Comune di M o n tecchio Maggiore; Legge, xx IV, 1,798; Corte Supr,, ix, 211). 3 8 0 . È vertente la lite, all'effetto d'impedire l'elezione e di far decadere l'eletto dalla carica, quando siavi la contestazione intorno alla cosa che forma oggetto del giudizio. — (Corte d'app. di Modena, 24 luglio 1885, P. M. c. Bandì ed altri; Legge, xxv, 2, 780). 381. Perchè possa parlarsi di lite vertente, e conseguentemente della non eleggibilità, finché dura la causa Medesima del litigante col comune, basta che siasi notificato l'atto introduttivo del giudizio, a promuovere il quale ha pure facoltà dalla legge il Regio delegato straordinario, e ciò quantunque dopo l'elezione il giudice adito siasi dichiarato incompetente ed il Consiglio ricostituitosi abbia disapprovato e rinunciato alla lite promossa. — (Corte di cass. di Roma, 26 luglio 1888, Vigi, Capalbo e Giglio c. Molena ed altri; Giurisp. IL, 1889, i, 3, 43; Ann., 7; Giurisp. xxvni, 2, 795). T., x x v i , 7; Corte.òupr., x i i i , 731; Legge, 382. L'art. 29 della legge comunale e provinciale è appli•^a^bile, in quanto accenna a lite vertente, a qualunque lite ^'ertente avanti a qualunque autorità giudiziaria. — (Corte ' appello di Napoli, 23 gennaio 1885, De Angeli c. Comune di Roccamonfina; Rii>. amm., xxxvi, 139). 383. Quindi deve ritenersi ineleggibile a consigliere Comunale colui contro di cui, nelle provincie napoletane, comune abbia istituito giudizio di reintegra davanti al '>Pgio commissario ripartitore per occupazione o illegitalienazione di beni demaniali. — (Ivi). „ 384. Una lite deve ritenersi siccome tuttavia pendente 'iiichè non intervenga una dichiarazione del magistrato 396 Legge comunale e provinciale ART. 36-3 òompetehte che la dichiari perenta. — (Corte di cass. di Roma, 30 aprile 1886, Rappo ; Giurisp. It., 1887, i, 3,10 ; Corte Supr., XI, 481; Legge, xxvi, 2, 509; Ric. amm., xxxvn, 720; Ann., XX, 2, 159; Temi R., vi, 396). 3 8 5 . La questione di pei^enzione si può utilmente proporre nella sede stessa del giudizio elettorale. — (Ivi). 3 8 6 . Per gli effetti dell'eleggibilità amministrativa la lite, tuttoché perenta, deve ritenersi pendente sino a ohe non sia dichiarata incorsa nel relativo giudizio di merito. —- (Corte di cass. di Roma, 12 maggio 1886, Rappo c. Comune di Nanto; Giurisp. It., 1887, i, 3, 10; Legge, xxvi, 2, 509; Corte Supr., xi, 481). 3 8 7 . La decadenza da consigliere comunale a cagione della lite vertente tra esso e il comune non s'incorre ipso jure; quindi se, dopo introdotta l'istanza, siasi rinunciato alla medesima, e la rinuncia siasi accettata dall'altra parte, non si fa più luogo a pronunciare la decadenza. — (Corte di cass. di Roma, 29 luglio 1886, Punzi c. Timpanaro e Stancanelli; Giurisp. Jt., 1887, i, 3, 11; Legge, XXVI, 2, 721; Corte Supr., xi, 120). 3 8 8 . Contra. La decadenza da consigliere comunale per lite vertente col comune s'incorre di diritto, e la posteriore rinunzia alla lite, non.altrimenti che lo spedito e celere compimento eli questa, non può far riacquistare la per' duta qualità di consigliere, — (Corte di cass. di Napoli, 9 dicembro 1885, Timpanaro c. Comune di Regalbuto ; Foro It., XI, 1, 210; Giurisp. Cat, xv, 230; Foro Cat., vi, 114; Riv. amm., x x x v n , 24; Filangieri, xi, 266). 3 8 9 . Ciò tanto più deve dirsi quando la rinuncia non sia stata accettata dal Consiglio comunale nelle forme di legge, e quando sia limitata agli atti del giudizio.— (Ivi). 3190. Ritenuta la validità dell'elezione, deve la Corte di merito esaminare la questione se l'impedimento alla continuazione nell'ufficio di consigliere comunale, a causa di lite, poteva o no costituire una i^agione legittima per applicare nel caso la relativa disposizione della legge comunale e provinciale. — (Corte di cassaz. di Roma, 3 aprile 1888, Formica c. P. M.; Corte Supr., xiii, 179). 391. L'esattore, il quale ha lite vertente, non col comune, ma collo Stato, relativamente alla sua gestione precedente, non è colpito da incompatibilità. — (Corte di cass. di Roma, 12 febbraio 1891, Prefetto di Cagliari c. Canessa; Giur. It., 1891, 1, ni, 86). 3 9 2 . La deliberazione circa al fatto se un consigl'-ere sia o no in lite col comune deve prendersi a voti segreti, come quella che ha per oggetto le condizioni civili ed ART. 34-35 Delle liste elettorali 395 economiche delle 2iersone, e potrebbe dar l u o g o ad apprezzamenti morali. — (Corte d'appello di Milano, 30 agosto 1887, Ruspini c. Consigliò comunale di T o r i n o ; XXI, 3, 311; Monit. M., xxviii, 824; — Consiglio di Stato, 6 marzo 1885, Comune di Mara; Foro IL, x, 3, 88). 3 9 3 . L'ineleggibilità per causa di pendenza di lite col c o m u n e ha l u o g o tanto nel caso in cui il consigliere Hia attore, quanto in quello in cui attore sia invece il comune. — (Ivi). 3 9 4 . H) Partecipazioni ed interessi dioersi. — V i é incompatibilità tra l'ufficio di consigliere comunale é «iuello di appaltatore o cointeressato nell'appalto di opere pubbliche c o m u n a l i ; e quindi l'assunzione di questa qualità importa la decadenza dall'ufficio di consigliere. — (Corte di cass. di R o m a , 31 dicembre 1888, Baldassari e Di Gennaro; Giurisp. T., x x v i , 309; Corte Siipr., x m , 986). 3 9 5 . L'appaltatore di lavori nell'interesse di un c o m u n e non p u ò essere eletto consigliere c o m u n a l e ; ma la sua decadenza da tale ufficio n o n può essere pronunciata una volta che sia seguito il collaudo, ancorché debbansi ancora f'istemare i conti del rispettivo dare ed avere. — (Corte d'app. di Casale, 25 gennaio 1886, Barberis c. M i l a n o ; Leqge, x x v i , 2, 275). 3 9 6 . N o n s o n o ineleggibili coloro che abbiano preso in affitto beni stabili dal comune, salvo che non sia insorta lite. — (Corte d'app. di Genova, 25 gennaio 1886, M. c. Anselmi e Paglia; Monit. Leggi, 1886, 37; — SAlì-Eno, Commento, pa.^. 704). 3 9 7 . Il direttore di una strada consortile è ineleggibile. — (SAREDO, Commento, pag. 704-705; — Contra: Giunta l>rov. amm. di T e r a m o ; Giust.amm., 1890, v, pag. 19). 3 9 8 . L'essere direttore di una strada vicinale, adibito come perito agrimensore alla costruzione di opere nel Palazzo comunale, l'eseguire annualmente la misura del brecciame sulle strade comunali, sorvegliandone la manutenzione, l'esser assistente ai lavori di un ponte comu^ naie c o n retribuzione giornaliera, n o n costituiscono ine'eggibilità. — (? ; SAREDO, Commento, pag. 704-705). 3 9 9 . La qualità di fideiussore, od anche di garante Solidale in un appalto di opere comunali, non costituisce Punto uh caso di ineleggibilità. — (Corte d'app. di Casale, agosto 1887, Luparia; Giurisp. Cas., VII, 310; Rio. amm., '^xxix, 907; — Corte di cass. di Roma, 5 novembre 1887, ^-iiparia c. S a s s o n e ; Corte Stipr., xii, 846). 4 0 0 . N o n può ammettersi che, solo perché il figlio di 'in consigliere comunale sia appaltatore di opei'e del 396 Legge comunale e provinciale ART. 36-3 comune, debba intendersi che anche il padre abbia parte indiretta nell'appalto. — (Corte di cass. di Roma, 17 maggio 1887 ; Corte Supr., xn, 846). 401. Tanto meno può considerarsi il figlio del consigliere come persona interposta. — (Ivi). 4 0 2 . Il padre di un appaltatore di opere comunali non può dirsi cointeressato, e quindi ineleggibile, solo perché insieme al figlio abbia preso altri appalti di opere private. — (Corte d'app. di Catania, 22 novembre 1886, Arena c. Caruso ; Giurisp. Cat., xvi, 223 ; Cons. amm., xxviii, 41; Foro Cat., VII, 8; Ric. amm., xxxviii, 136). 4 0 3 . Non osta all'eleggibilità il non aver ancora presentato tutti i documenti restivi a lavori fatti eseguire prima per conto del comune, né osta la probabilità di qualche contestazione per quei lavori. — (Corte d'app. di Casale, 30 nov. 1885, Prigione c. Comune di Castellazzo Bormida; Giurisp. Casal., v, 355; Ric. amm., x x x v i i , 21). 4 0 4 . È eleggibile a consigliere comunale il perito che nel momento delle elezioni non ha alcun incarico retribuito dal comune. — (Ivi). 4 0 5 . È ineleggibile chi ha un vincolo contrattuale che importi una relazione continua di interessi e di affari tra il consigliere e il comune. 4 0 6 . Non deriva ineleggibilità da un contratto s p e c i a l e e isolato che il comune faccia con un cittadino, per acquisto di legna, di un carro di fieno o simili. 4 0 7 . Se siasi fatta proposta di un contratto d'appalto, senza che ne sia seguito regolare contratto, non può derivarne ineleggibilità a consigliere per l'appaltatore, quando siasi data esecuzione alla irregolare convenzione — (Consiglio di Stato, 19 giugno 1891, Deputazione provinciale di Parma ric.; Giur. It., 1891, iii, 160). 4 0 8 . L'ineleggibilità stabilita dalla legge comunale per coloro che direttamente 0 indirettamente hanno parte in servizi, esazioni, somministrazioni od appalti nell'interesse della provincia, colpisce coloro che, sia pur soltanto al momento delle elezioni, coprano l'impiego d'ispettori 0 sorveglianti di un esattore dei comuni del mandamento, anche quando costoro non siano che incaricati, mandatari, o dipendenti degli esattori. — (Consiglio di Stato, 19 febbraio 1892, Pellegati c. Ministero dell'interno; Giur. It., 1892, iii, 71). 4 0 9 . Non é ineleggibile il bottegaio da cui si provvedono l'olio pel comune, gli oggetti di cancelleria per 1® scuole od altri simili oggetti. — (Camera dei deputati, 14 luglio 1888). ART. 31 Dell'elettorato 393- 410. S o n o eleggibili i cittadini abbuonati al dazio con•sumo. — (Corte di cass. di Roma, 13 gennaio 1887; Corte Supr., pag. 40; — Corte d'appello di Torino, 26 marzo 1887; Giurisp. Ital., pag. 30; — MAZZOCCOLO, Commento, pag. 91). 411. È ineleggibile l'amministratore, direttore ecc., di società ed imprese aventi scopo di lucro, sovvenuti in qualsiasi mod^o dal comune, anche se il sussidio è di piccola entità. — (Senato del Regno, 28 novembre 1888). 412. Sono eleggibili gli amministratori, direttori, ecc., di società cooperative, di mutuo soccorso, di beneficenza e simili. — (Camera dei dep. 14 luglio 1888). 413. S o n o inconciliabili moralmente e giuridicamente i 'lue uffici di appaltatore del dazio e di consigliere comunale, e perciò l'appaltatore del dazio consumo è ineleggibile a consigliere comunale nel comune dove esige i (lazi. — (Corte di cass. di Roma, 11 maggio 1885, Ferrari; Corte Supr., x, 288; Ann.^ xix, 2, 92; — Corte d'app. di l^rescia, 11 marzo 1890, Merchini c. Serano; Giur. It., ii, 388; — Corte d'app. di Casale, 27 maggio 1884, Cori e Paganini c. B o r n è ; Ann., xvin, 3, 393; Foro It., xi, 1, 409; ^sgge, XXIV, 2 776; Riv. amm., x x x v , 430; — Corte d'app. di Macerata, 17 dicembre 1885, Antonelli c. Marchetti; Foro ^T; XI, 1,43; — Corte di cass. di Roma, 27 marzo 1885, Bornè c- Paganini; Foro It., x, 1, 513 ; — Corte d'app. di Casale, ^ novembre 1886, Barale c. Migliavacca; Giurisp. Casal., VI, 355; _ Corte di cass. di Roma, 14 maggio 1887, Fiorito c. Pistorio; Corte Supr., xn, 261; — Corte d'appello di Torino, 22 dicembre 1886, Ardone c. Chiesa; Giur. T., XXIV, 227). 414. La convenzione con cui, stipulandosi tra il comune ^ gli esercenti il loro abbonamento al dazio mediante un <-anone annuo, si conviene che a beneficio di alcuni di ^ssi esercenti, il cui canone si fissa in una somma molto ^ìaggiore di quello degli altri, debbano andare tutti gli ^Itri proventi del dazio, contiene un vero appalto del •lazio comunale. — (Ivi ; — Corte d'appello di Brescia, il marzo 1890, Merchini c. Serano; Giur. It., 1890, ii, 388). 415. La qualità di appaltatore del dazio consumo gover'^ativo e delle sopratasse comunali è incompatibile colla ^a-i'ica di consigliere comunale, e non toglie tale incoml'a-tibilità il fatto che l'appalto sia cessato pendente il ''^•ilamo sporto contro la elezione dell'appaltatore. — ^.orte d'app. di Casale, 6 marzo 1886, A meri c. Ameri ; ^^'K-risp. Casal., vi, 116; Boll. vii, 172; Cons.amm., ^xvn, 267). 416. L'ufficio di consigliere comunale è incompatibile 884 Dell'elettorato ART. 30 furtivi, trufla, appropriazione indebita, abusi di fiducia e frodi d'og-ni altra specie e sotto qualunque titolo del Codice penale, per qualunque specie di falso, falsa testimonianza o calunnia, per eccitamento air odio fra le varie classi sociali, nonché per reati contro il buon costume, salvi i casi di riabilitazione a termini di leg-g-e; g) coloro che sono ricoverati negli ospizi di carità, e coloro che sono abitualmente a carico degli Istituti di pubblica beneficenza e delle Cong-regazioni di carità ; h) i commercianti falliti finché duri lo stato di fallimento. — (Cfr. Legge comun. e provine. 20 marzo i865, ari. 26; — Legge id. 30 dicemire 1888, art. 11). 4 2 9 . Nel dubbio, si deve sempre presumere la capacità del cittadino, perchè le leggi penali e quelle che restring o n o il libero esercizio dei diritti, formano eccezione alle regole generali e non si d e v o n o estendere oltre^i casi e i tempi in esse espressi. — (Cod. civ., tit. prelim., art. 4). 4 3 0 . A) Analfabeti. (Cf. art. 19 della l e g g e e art. 38, 39 e 40 del Regolamento). — Nei comuni dove il numero degli elettori n o n è doppio di quello dei consiglieri comunali da eleggere (e sono circa 70) s o n o elettori tutti gli analfabeti, e non solo un numero doppio a quello dei consiglieri com. — (Contra: SILVAGNI, Commento, art. 26). 4 3 1 . Il capoverso del c o m m a a, per cui anche gli analfabeti s o n o elettori ed eleggibili quando non vi sia un numero di cittadini che sappiano leggere e scrivere uguale al doppio dei consiglieri comunali da eleggere, è corretto e costituzionale, sebbene non si trovi nella l e g g e modificativa del 30 dicembre 1888. — (SAREDO, Commento, I, 716). 4 3 2 . Il c o m m a a trova applicazione n o n soltanto in caso di elezioni generali, ma anche in caso di elezioni parziali, perchè sembra assurdo che alcuni cittadini siano un g i o r n o elettori e un altro no, sebbene dalla letterale disposizione della legge parrebbe il contrario. — ( S A U E D O » Commento, pag. 618, è d u b b i o ; — C o n t r a : A S T E N G O , ' Guida, pag. 402 ; — Ministero dell'interno, 25 aprile 1890).! 4 3 3 . B ) Donne. — La d o n n a può avere una rappresen- ART. 34-35 Delle liste elettorali 395 tanza c o m e nel caso degli art. 24 e 25, ma giammai essere elettrice. 4 3 4 . Le donne, sebbene non elettori né eleggibili, j)oss o n o partecipare all'amministrazione delle istituzioni di beneficenza, nonostante qualsiasi disposizione in c o n trario delle tavole di fondazione e degli Statuti. — ( L e g g e 17 luglio 1890 sulla pubb. benef., art. 11, 12, 30). 4 3 5 . C) Interdetti e inabilitati. — Nella disposizione dell'art. 30 c o m m a c, si tratta solo dell'interdizione civile. 4 3 6 . Il n u o v o Codice civile avendo soppresso l'istituto della cessione dei beni ai creditori, n o n na più ragione di essere l'incapacità di c o l o r o che avevano fatto tale cessione. — ( L e g g e 20 marzo 1865, art. 26). 4 3 7 . L'imbecillità a causa di avanzata età n o n è m o tivo producente l'incapacità elettorale, ove non siasi p r o nunciata l'interdizione. — (Corte d'appello di Macerata, 17 ottobre 1889, Neroni c. Infriccioli ed altri ; Giur. it., 1890, II, 132). 4 3 8 . Gl'inabilitati per prodigalità s o n o esclusi dall'elettorato amministrativo, sebbene possano essere elettori politici. — (Corte d'app. di Bologna, 21 marzo 1890, Conti c. Nanni ; Giur. It., 1890, ii, 579). 4 3 9 . Quando il cieco-nato abbia conseguito il decreto che gli restituisce l'abilitazione, riprende c o n ciò la pienezza della sua capacità giuridica, anche per gli effetti elettorali. — (Cod. civ., art. 340). 4 4 0 . L a cecità sopraggiunta q u a n d o il cittadino sia inscritto nelle liste elettorali, non costituisce causa di incapacità. — (Corte di cass. di R o m a , 6 dicembre 1890: Legge, 1891, pag. 398). 4 4 1 . L'interdizione, sia che comprenda anche la penale o solo la civile, comprende in ogni caso i colpiti dalla interdizione dai pubblici uffici. — ( C o d . pen., art. 2 0 , 1 ; — ASTENGO, Guida, pag. 404; — MAZZOCCOLO, pag. 94 e 95; — SAREDO, Commento, pag. 722). 4 4 2 . Nel procedere alla revisione delle liste, si deve verificare, caso per caso, se un individuo sia incorso nell'interdizione legale, e in caso affermativo, se l'interdizione sia cessata per decorrenza di termine o per conseguita riabilitazione. — (Cod. pen., art. 74, 87 e 100). 4 4 3 . D) Oziosi, vagabondi, mendici. — I condannati per reato di oziosità, v a g a b o n d a g g i o e mendicità non poss o n o mai in alcun caso essere elettori. — ( L e g g e di pubblica sicurezza, 30 g i u g n o 1889, n. 6144, art. 80 e seg.; — Id., art. 94 e seg. — Cod. penale, art. 453 e 456, ecc.). 4 4 4 . Gli oziosi ed i vagabondi si devono escludere 23 — BRUNIALTI, Codice elettorale. 396 Legge comunale e provinciale ART. 36-37 dall'elettorato amministrativo c o m e condannati, non c o m e ammoniti. — (SAHEDO, Commento, pag. 724; — C e n t r a : ASTENGO, Guida, pag. 401). 4 4 5 . E) Ammoniti e sorvegliati. — La nuova l e g g e comunale e provinciale, specie dopo le garanzie di cui la legge di P. S. ha circondata l'ammonizione, ha tolta o g n i dubbio circa l'assoluta ineleggibilità degli ammoniti. — ( L e g g e di P. S., 1889, art. 94 e seg. - Cf. : Corte d'app. di Casale, 26 agosto 1884, Tortolina c. Deputazione provinciale di Alessandria; Giurisp. Casal, ìY, 308; Riv. amm., XXXV, 794; — V. Commento alla legge elett. politica). 4 4 6 . N o n è ineleggibile chi ò soggetto a sorveglianza speciale non g i à per condanna di tribunale, ma per un provvedimento di polizia. 4 4 7 . L'incapacità degli ammoniti cessa un anno d o p o compiuto il termine degli effetti dell'ammonizione, ossia quando spiri quello stabilito dalia legge alla sua durata, 0 quando, avendo l'ammonito tenuto buona c o n dotta, l'ammonizione venga revocata dal giudice. 4 4 8 . F) Condannati per reati, ecc. — N o n é elettore né eleggibile all'uffizio di consigliere comunale chi fu c o n dannato ad un anno di carcere per stupro violento. — (Corte di cass. di Roma, 16 m a g g i o 1886, De Giorgio c. Mauria; Leoac, XXVI, 5, 495; Corte Supr., xi, 467; Ann., XX, 2, 149). 4 4 9 . Deve essere cancellato dalla lista elettorale amministrativa chi fu condannato agli arresti per attentato al pudore. — (Corte di cass. di R o m a , 29 luglio 1886, Cavaccini c. Deputazione provinciale di Chieti; Corte Supr., xi, 969; Riv. amm., xxxviii, 937; Ann., x x n , 2, 7), 4 5 0 . Colui che fu condannato per adulterio é esclusa dall'elettorato a senso dell'art. 30 della l e g g e comunale e provinciale, dovendosi considerare tale reato fra quelli che recano offesa al buon costume. — (Corte di cass. di R o m a , 20 a g o s t o 1891, P. M. c. Di Carlo ric.; Giur. It., 1891, 1, ni, 176). 4 5 1 . Non è ammesso all'elettorato amministrativo il pubblico uffiziale condannato per il reato previsto e represso dagli art. 241 e 242 del Cod. pen. sardo. — (Corte di cass. di R o m a , 30 aprile 1890, Palletta c. Nicastro; Giur. It., 1890,1, in, 130). 4 5 2 . Il condannato per furto incorre nella perdita dei diritti dell'elettorato e della eleggibilità amministrativa quand'anche il fatto per cui la condanna fu pronunciata rivesta, per ragione della pena dalla legge comminata, il carattere di semplice contravvenzione. — (Corte d'ap- ART. 34-35 Delle liste elettorali 395 pello di Milano, 24 marzo 1884, Bollini c. Bollini; Monit. M., XXV, 386; Rw. amm., x x x v , 337). 4 5 3 . L'incapacità elettorale, pronunziata a carico dei condannati per frode dall'art. 26 della legge comunale e provinciale, si estende anche ai condannati per concussione ed appropriazione indebita. — (Corte di cass. di Roma, 19 settembre 1884, Attademo e Carineo c. P. M. presso la Corte di Catanzaro; Giurisp. It., 1885, i, 3, 55; Legge, x x v , 1, 109; Corte Supr., ix, 124; Rio. amm., xxxv, 887). 4 5 4 . Nelle parole per furto e per frode, di cui nell'art. 30 della legge comuh. e prov. del' 20 marzo 1865, si debbono ritenere compresi tutti i reati contro la proprietà definiti nelle prime tre sezioni del capo II, tit. X , libro II Codice penale. Quindi non può essere iscritto nelle liste amministrative colui che sia stato condannato per appropriazione indebita. — (Corte d'app. di Aquila, •33 agosto 1887, De Gregoris ; Foro Abruzz., ii, 127; — Corte d'app. di Roma, 28 maggio 1887, Sisti, Temi Rom., vin, 301). 4 5 5 . Non gode dell'elettorato amministrativo il c o n dannato per reato di suliornazione di testimoni. — (Corte d'app. di Firenze, 22 marzo 1890, Paoli ric.; Giur. It, 1890, I I , 444). 4 5 6 . Per l'art. 30 della legge comunale e provinciale va escluso dall'elettorato il condannato a pena correzionale per falsa testimonianza. — (Corte di cassaz. di Roma, 22 febbraio 1884, La Rocca ed altri c. Deputazione provinciale di Chieti; Legge, xxiv, 1, 724; Corte Supr., IX, 124; Foro It., ix, 1, 1020). 4 5 7 . La disposizione della nuova legge comunale e provinciale che dichiara ineleggibili i condannati per falsa testimonianza, é applicabile immediatamente anche a coloro che, sebbene condannati per il detto reato, ottennero, sotto la passata legge,, un giudicato che riconosceva la loro eleggibilità. —'(Corte d app. di Torino, 18 ottobre 1889, Scotti e Salussolia ric.; Giur. It., 1890, ii, 1). 4 5 8 . La disposizione della nuova legge comunale e provinciale, che esclude dall'elettorato i condannati per falso innominato è applicabile anche a coloro che sotto la legge precedente, sebbene condannati per il detto reato, eransi iscritti nelle liste in forza di giudicato. — (Corte d'app. di Macerata, 12 settembre 1889, Spadoni c. Trofani ric.; Giur. It., 1890, ii, 4). 4 5 9 . I condannati per concussione sono esclusi dall'elettorato amministrativo. — (Corte di cass. di Roma, 396 Legge comunale e provinciale ART. 36-37 2 novembre 1889, Peroni c. Pierantoni e Censi; Giur.It., 1890, 1, in, 60). 4 6 0 . Non è reato di frode che tolga il diritto elettorale amministrativo il fatto d'aver allontanato oblatori da un pubblico incanto, tanto più in quanto tale reato siasi commesso mediante danaro e non col mezzo della frode. — (Corte di c-ass. di Roma, 7 novembre 1888, Antonnicola; Giurisp. T., XXVI, 144; Foro It., xiv, 1, 261; Corte Supr., XIII, 646;— Corte d'appello di Torino, 29 dicembre 1886, Monit. dei Trib., xxviir, 427; — Cons. di Stato, 30 novembre 1889, ricorr. Antonnicola; Giur. It., 1-111,73). 4 6 1 . Il reato contro la libertà degli incanti, per quanto possa ammettersi come mezzo di frode, non é però un « reato di frode » e non importa l'incapacità elettorale amministrativa. — (Corte di cass. di R o m a , 3 die. 1888, Dell'Oro c. Cerruti; Giurisp. T., xxvi, 275; Corte Supr., XIII, 785; — Id., 2 giugno 1882, Steccanella c. Dep. prov. di A^erona;i?ejo. gen. di ^tar., 1881-83; Ckkrkixk, Osservazioni su questo argomento ; Corte Supr., voi. completo, 1880, p. 391 ; Ele^. amm. e poi., Torino, 1892, p. 39-43). 4 6 2 . I condannati a pene criminali per reato di ferimento, sebbene di essi non si faccia menzione nell'art. 30 della nuova legge comunale e provinciale, sono tuttavia incapaci dei diritti elettorali amministrativi. — (Corte di cass. di Roma, 2 novembre 1880, Castigiia c. Meconi; Giur. It., 1890, 3, in, 64). 4 6 3 . È escluso dall'elettorato amministrativo, ai termini dell'art. 30 della legge comun. e prov. il condannato pel reato di corruzione, ancorché la pena gli sia stata condonata per amnistia. — (Corte di cass. di Roma, 23 dicembre 1884, De Falco, D'Amato c. De Renzi; Ann., xix, 2, 65; Corte Supr., ix, 987). 4 6 4 . N o n può essere escluso dalla lista elettorale amministrativa il condannato agli arresti per contravvenzione alla legge sui pesi e misure. — (Corte di cass. di Roma, 16 marzo 1887, Ferrari c. Prefettura di Catanzaro ; Giurisp. It., 1887, i, .3, 129; Legge, xxvn, 1,685; Ann., x x i , 2 , 74; Giurisp. T., xxiv, 293; Corte Supr., xii, 15). 4 6 5 . Il tentativo di truffa rientra nella categoria dei reati che escludono dall' elettorato amministrativo. — (Corte d'app. di Aquila, 20 settembre 1886, Schiavone, appellante; Legge, xxvii, 2, 195; Monit. M., xxviii, 344 Foro Abruzz., n, 49; Riv. Amm., xxxviii, 601). 4 6 6 . Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 della legge coni, e prov. lo spendi mento di biglietti falsi costituisce reato di frode. — (Corte d'app. di Trani, 11 luglio 1887, ART. 34-35 Delle liste elettorali 395 Degli Atti; Rie. T., xii,671; Rio. Amm., xxxviii, 819; — Corte di cass. di Roma, 24 agosto 1887, Mandalo ed altri c. Massone; Giurisp. IL, 1888, 1, 37; Giurisp. T., x x v , 42; Legge, xxvii, 2, 721; Ann., xxii, 2, 9 ; Corte Supr., XII, 733). 4 6 7 . La condanna per contrabbando priva il condannato dell'elettorato amministrativo. — (Corte d'app. di Torino, 14 maggio 1888, Caretti; Giurisp. It., 1888, 2, 543; Legge, xxviii, 2, 600; Giurisp. T., xxv, 510; Ric. Amm., XXXIX, 700; Ann., xxii, 404). 4 6 8 . È incapace dell'elettorato amministrativo il custode di cose pignorate condannato per sottrazione delle medesime. — (Corte di cass. di Roma, 28 ottobre 1889, ric. Pizzi; Giurisp. IL, 1890, 1, in, 111). 4 6 9 . Non può privarsi del diritto elettorale il cittadino condannato con sentenza di primo grado, e che ha ricorso contro la medesima in appello, nè lo si può sino a che essa non sia diventata esecutoria.— (Corte d'app. di Napoli, 16 luglio 1884, Copozzi c. Deputazione provinciale di Benevento; Ric. amm., x x x v , 681). 4 7 0 . Le sentenze penali di tribunali stranieri non hanno alcuna efficacia ed autorità nel Regno, sia che si riferiscano a stranieri, sia che riguardino cittadini dello Stato. — (Corte d'appello di Torino, 28 aprile 1885, Piantino c. Lanza; Ann., xix, 3, 266; Giurisp. T., xxii, 417 ; Foro X, 1, 627; — Cassazione di Roma, 23 luglio 1885, LanzaPiantini; Giurisp. It., 1886, i, 3, 20; Legge, xxv, 2, 757; Temi R., v, 734; Ann., xix, 2, 127; Forò It., x, 1,963; — Cass. di Torino, 29 dicembre 1883; Foro It., vm, 1, 692; — Corte d'appello di Genova, 10 dicembre 1877, Maglio ed altri c. Martini; Gass. Trib. Mt7., 1887, 1223; Bettini, 1878, 260). 471. Il condannato a pena criminale, il quale colla contumacia e colla prescrizione ha sfuggito 1 espiazione della pena corporale statagli inflitta, per effetto della stessa condanna non più riparabile e non tolta da grazia, indulto od amnistia, rimane colpito d'incapacità elettorale perpetua, non potendo ottenere lalegaleriabilitazione. — (Corte d'app. di Genova, 26 luglio 1888, B. c. Deputazione prov. di Genova; Eco Giurisp., xn, 1, 204). 4 7 2 . La riabilitazione, di cui è parola nell'art. 30 della legge com. e prov., non è quella degli articoli 834 e seg. del Codice di procedura penale, istituita per far cessare f l i effetti della interdizione dai pubblici uffici, accessoria 1 condanna a pene criminali in alcuni reati. — (Corte d'jipp. di Cagliari, 14 settembre 1886, Massa Tola e. Depu- 396 Legge comunale e provinciale ART. 36-37 tazione prov. di Sassari; Foro It, xi, 1, 1053; Monit. M., xxxvni, 1083). 4 7 3 . Tale riabilitazione deve invece intendersi come introdotta per togliere l'incapacità che la legge suddetta ha stabilito in rapporto al diritto elettorale. — (Ivi). 4 7 4 . Quindi la reclusione, (quantunque non importi la interdizione dai pubblici uffici, priva il condannato del diritto elettorale fino a che egli ottenga la riabilitazione. — (Ivi). 4 7 5 . La disposizione dell'art. 30 della legge comun. e prov., per cui é escluso dall'elettorato il condannato peifurto anche dopo scontata la pena,presuppone non ne sia avvenuta la riabilitazione, la quale fa cessare gli effetti politici della condanna, restituendo il condannato nella mtegrità del diritti perdati. — (Corte di cass. di Roma, 26 marzo 1884, Limido c. Barbitta; Giurisp. / t , 1884, i, 3, 141; Legge, xxiv, 2, 42; Corte Supr., ix, 259). 4 7 6 . Colla riabilitazione dei condannati a pene correzionali pei reati di furto, di frode e di attentato ai costumi, cessa per essi l'esclusione dall'elettorato amministrativo. — (Corte di cass. di R o m a , 10 maggio 1884, Buffetta c. Deputazione prov. di Catanzaro; Legge, xxi\', 2,148; Ann., xvni, 2,128; Monit. A/., xxv, 839; Corte Supr., IX, 364; Rio. amm., 1881, pag. 313). 4 7 7 . Contra. Chi é stato condannato per furto, sebbene abbia scontata la pena e sia stato riabilitato, non può essere iscritto nelle liste elettorali amministrative, — (Corte di cass. di Roma, 25 febbraio 1886, Madonna; Giurisp. It, 1886, i, 3, 100; Ann., xx, 2,53; Corte Supr., XI, 79; Rio. Amm., xxxviii, 281). 4 7 8 . Coloro (.-he riportarono condanna a pena criminale continuano ad essere incapaci all'elettorato amministrativo sotto la nuova legge comunale e provincifile. — (Corte d'app. di Roma, 17 ottobre 1889, Lattanzi c. Giacomini; Giur. It, 1890, ii, 12). 4 7 9 . Non essendosi la disposizione dell'art. 26 della legge comunale e provinciale del 1865, secondo cui non erano elettori, nò eleggibili, i condannati a pene criminali, se non ottennero la riabilitazione, e i condannati a pene correzionali od a particolari interdizioni mentre le scontano, riprodotta nell'art. 30, testo unico della nuova legge, non devesi ritenere che una lacuna esista in proposito, i)rovvedendo all'uopo le disposizioni contenute nel nuovo Codice penale. — (Consiglio di Stato, 6 aprile 1889, Ministero interno ric.; Giurisp. It, 1889, in, 114). 4 8 0 . L'art. 90 della legge 30 diceml)re 1888 ha dato ART. 34-35 Delle liste elettorali 395 solo al potere esecutivo la facoltà di coordinare in testo unico le disposizioni di detta legge con quelle della precedente legge del 1865, ma non anche quella di abrogare le disposizioni medesime, né in tutto, né in parte; quindi, in applicazione dell'art. 11 della legge 30 dicembre 1888, la disposizione dell'art. 26 della legge comunale e provinciale del 1865 concernente l'ineleggibilità dei condannati a pene criminali non riabilitati, deve considerarsi virtualmente compresa nella disposizione dell'art. 30 della legge medesima. — (Corte d'app. di Roma, 17 ottobre 1889; Legge, n, 596; — Corte di cass. di Roma, 2 novembre 1889, Castiglia c. Meconi; Legge, 1890, i, 151; — Id. id. 15 settembre 1890, ricorr. Bevilacqua; Legge, 1S90, II, 649)'. H > yy , , 481. Se la condanna avvenne sotto il precedente Codice penale, i condannati a pene criminali sono ineleggibili sino a che non abbiano ottenuta la riabilitazione, e i condannati a pene correzionali sono ugualmente ineleggibili sino a che dura l'espiazione della pena, salvo che si tratti dei reati contemplati nell'articolo 3 0 / della legge comunale e provinciale, nel qual caso l'ineleggibilità dura sino a che siasi ottenuta la riabilitazione; se la condanna ebbe luogo sotto l'impero del nuovo Codice, s o n o incapaci sino alla riabilitazione i condannati alle pene dell'ergastolo, dell'interdizione dai pubblici uffici, ovvero alla reclusione o alla detenzione per oltre 5 anni ; le altre pene portano incapacità sino a che siano espiate, eccetto la multa sino a lire 50 e l'arresto sino a 5 giorni, e fatta sempre eccezione delle pene pei reati di cui all'articolo 30 J', per i quali occorre la riabilitazione. — (R. D. per l'attuazione del Codice penale, 1° dicembre 1889, n. 6509, art. 20). 4 8 2 . Se anche il titolo di imputazione sia compreso tra quelli colpiti dalla legge coll'incapacità elettorale, il proscioglimento dall'accusa per insufficienza di prove non priva del diritto elettorale. — (Corte d'appello di Venezia, 22 ottobre 1865, Dep. prov. di Udine; Legge, x, 44). 4 8 3 . Per gli effetti dell'elettorato amministrativo, il semplice tentativo di reato rende incapaci al pari del reato compiuto. — (Corte d'app. di Aciuila, 20 sett. 1886, Schiavone; Legge, xxvii, 195; Monit. M., xxviii, 344; Foro Abbruzs., n, 49; Rio. amm., xxxviii, 301 ; — Corte di cassazione di Roma, 6 aprile 1891, Barozzi). 4 8 4 . Non riacquista la iiuaiità di elettore colui che fu condannato a pena che ne importava la perdita col vecchio Codice, mentre non la importerebbe col nuovo. — (Corte 396 Legge comunale e provinciale ART. 36-37 d'app. di Roma, 8 febbraio 1888, Pacella; Legge, 1881, ir, 167). 4 8 5 . L'incapacità elettorale cessa sempre coll'amnistia. — (Cod. pen., art. 86 ; — Corte d'app. eli Catania, 11 settembre 1882; Man. amm., 1881, pag. 44; — Id., 14 novembre 1884 ; lei, 1885, pag. 22 ; — Corte d'app. di Torino, 17 settembre 1880; Ivi, 1881, pag. 44). 4 8 6 . G) Ricoverati, ecc. — Le disposizioni del § g dell'articolo 30 si applicano anche ai frati questuanti.— (Senato del R e g n o , 1888, pag. 2684). 4 8 7 . Il soccorso mensile o quello del medico o dei medicinali in caso di malattia, che la Congregazione di carità dà a qualche cittadino, non lo rende ineleggibile. — (Cons. di Stato, 25.map-io 1889). 4 8 8 . H) Falliti. — La legge comunale e provinciale dovendo interpretarsi in armonia col nuovo Codice di commercio, e giusta quest'ultimo, cessando lo stato di fallimento coli'approvazione del concordato, il fallito concordatario deve ritenersi ammissibile al voto. — (Corte d'app. di Napoli, 25 luglio 1884, Di Pietro c. Deputazione prov. di Napoli; Rio. Amm., x x x v , 868; Legge, xxv, 2,131). 4 8 9 . Il fallito, per poter essere eletto a consigliere comunale, deve prpvare prima della sua elezione che, mediante sentenza del tribunale di commercio, si dichiarò cessato lo stato di fallimento nel quale trovavasi; onde è che se la sentenza fu proferita posteriormente, non può produrre alcun utile effetto neppure se in esso siasi detto che il fallito, anche prima del giorno della sua elezione, aveva eseguito il pagamento di tutti i suoi creditori. — (Corte di cassazione di Roma, 12 giugno 1888, Di Nocera c. Cardona; Giurisp. Ital., 1888, i, 3, 205; Legge, xxviii, 2, 505 ; Corte Supr., xiii, 404; Ann., xii, 2,125 ; — Cfr. Codice di commercio, articoli 816, 841, 842, 861). 4 9 0 . I falliti, i quali abbiano ottenuto il concordato regolarmente omologato sotto l'impero del precedente Codice di commercio, sono elettori ed eleggibili. — (Cons. di Stato, 6 aprile 1883 ; — Corte d'app. di Torino, 29 agosto 1884, 27 novembre 1886; Man. amm., 1885, pag. 101; 1887, pag. 90; — Corte di cass. di Roma, 13 maggio 1885; lot, 1885, pag. 311). ART. 31. — Non possono essere contemporaneamente consig-lieri nello stesso comune g l i a.scendenti, i discendenti, il suocero ed il genero. I fratelli possono essere contemporaneamente ART. 31 Dell'elettorato 393- membri del Consiglio, ma non della Giunta m u nicipale. — (Cfr. Legge com. eprov. 20 marzo 1865,art. 27). 4 9 1 . (3olla dimissione data dal suocèro cessa la ragione d'incompatibilità riguardo al g e n e r o , entrato nel C o n siglio comunale posteriormente al suocero, e non é quindi più ammessibile l'istanza di decadenza del genero. — (Corte d'app. di Napoli, 11 luglio 1884, Visconti e. Deputazione provinciale di Napoli; Ric. Amm., x x x v , 883). 4 9 2 . P o s s o n o essere contemporaneamente consiglieri il padre e il figlio naturale anche riconosciuto ; lo zio e il nipote, due cognati, il padre ed il figliuolo adottivo, il p a d r i g n o ed il figliastro. — (Corte d'appello di Napoli,, 22 dicembre 1869, Comune di Cavadei 1 irreni c. Caiise; — MAZZOCCOLO, Commento, pag. 100). 4 9 3 . A n c h e d o p o sciolto il matrimonio che diede origine all'affinità per qualsiasi causa, l'incompatibilità fra suocero e genero non cessa, perdurando l'affinità stessa che vi diede origine. — (Cod. civ., art. 52; — Corte d'app. di T o r i n o , 26 novembre 1875; Man. Amm., 1876, 107; ~ Id. di Milano, 20 settembre 1880; lei, 1880, pag. 310; — Contra : SILVAGNI, Commento, art. 27). 4 9 4 . L a disposizione dell'art. 31 si applica non solo ai fratelli germani, ma anche ai consanguinei ed agli uterini.. 4 9 5 . L'adottante ed il marito dell'adottata per gli effetti dell'art. 31 si d e v o n o considerare come suocero e genero. — (SAREDO, Comm.,ì, 740; — Contra : ASTENGO,. Guida, art. 31). 4 9 6 . L'affinità esistente tra due consiglieri comunali' non impedisce loro di esercitare le rispettive funzioni fino a che la decadenza non sia dichiarata nei modi stabiliti dalla legge. — (Cons. di Stato, 5 gennaio 1883 ; Manuale amm., 1883, pag. 93). 4 9 7 . In caso di n u o v a elezione simultanea di due incompatibili, si avrà per eletto colui che ha avuto più voti, e se a voti pari, il m a g g i o r e d'età. 4 9 8 . Se uno dei due incompatibili siede nel Consiglio,, si annullerà l'elezione del nuovo eletto. 4 9 9 . Se due incompatibili siedono in Consiglio, decadrà colui che è meno anziano per elezione, o che, se eletto lo stesso g i o r n o , ebbe minor numero (li voti, o che, se è uguale il numero dei voti, è più giovano. — (Corte di appello di Macerata, 5 luglio 1866; Man. amm., 1866, pag. 306; — Corte d'appello di Messina, 15 m a g g i o 1882; lei, 1883, pag. 93). 394 Legge comunale e prooinciale AKT. 32-33 Delle liste elettorali. ART. 32. — Le liste elettorali sono permanenti : esse non possono essere modificate che in forza della revisione annua, alla quale si procede in confornoità delle disposizioni seg-uenti. — (Cfr. Legge elett. polii. 20 seti. 1882, art. 13), 5 0 0 . I comuni devono ogni anno rifare ex noco la lista elettorale amministrativa in doppio esemplare. 5 0 1 . Nella revisione annuale delle liste elettorali, la Giunta, il Consiglio comunale e la Commissione provinciale per gli appelli elettorali, non sono vincolate dalle decisioni precedenti. — (Cons. di Stato, 19 febbraio-1883 ; Man. amm., 1883, pag. 65). 5 0 2 . L'obbligo della revisione annuale importa il diritto e il dovere di verificare ogni anno, d'ufficio o per ricorso, i titoli in base ai quali venne eseguita l'iscrizione d ' u n cittadino sulle liste, e (juindi il potere di cancellare gli elettori (;he perdettero la qualità elettorale ed inscrivere coloro che 1 hanno acquistata. ART. 33. — Il di gennaio di ogni anno la G i u n t a municipale invita, con pubblico avviso, tutti coloro che, non essendo iscritti sulle liste, sono chiamati dalla presente l e g g e all'esercizio del diritti) elettorale, a domandare entro il 15 g e n n a i o la loro iscrizione. Hanno diritto di essere iscritti anche coloro che pur non avendo compiuto il ventunesimo anno di età, lo compiono non più tardi del 15 m a g g i o dell'anno in corso. — (Cfr. Legge 20 marzo 1865, art. 28; — Legge elettorale 'politica 24 settembre 1882, art. 16). 5 0 3 . Il manifesto della Giunta deve non solo portare la data del 1° gennaio, ma essere affisso in quel giorno. Se il manifesto si pubblicasse dopo, i cittadini potranno sempre presentare le domande entro 15 giorni. ART. 34-35 Delle liste elettorali 395 5 0 4 . Sebbene il manifesto sia diretto soltanto a coloro che non sono inscritti nelle liste elettorali, tutti i cittadini hanno diritto di presentare i documenti e le indicazioni che credono opportune. ART. 34. —• Chi presenta la domanda per essere iscritto nelle liste elettorali del comune deve corredarla colle indicazioni comprovanti : 1® il luogo e la data della nascita ; l'atto, ove occorra, che provi il domicilio e la residenza nel comune; i titoli in virtù dei quali, a tenore della presente l e g g e , domanda la iscrizione. La domanda deve essere sottocritta dal ricorrente ; ove non possa sottoscriverla, è tenuto ad unirvi una dichiaraziono notarile che ne attesti i motivi. — (Cfr. Legge elett. folii. 24 seti. i882, art. 17), 5 0 5 . Il testo della domanda può sempre esser scritto da altri che dal richiedente e anche stampato e litografato. 5 0 6 . La permanenza dell'impossibilità di scrivere e sottoscrivere la domanda non é un ostacolo all'esercizio del diritto elettorale. — (Corte di cassazione di R o m a , G dicembre 1890). 5 0 7 . La domanda può essere trasmessa per mezzo di terzi, colla posta od altrimenti. 5 0 8 . Gli atti, presentati per ottenere l'iscrizione nelle liste elettorali, devono avere data certa. — (Corte d'app. di Palermo, 7 dicembre 1886, Frizzino c. D ^ u t a z i o n e provinciale di Girgenti ; Circ. Giur., xvni, 245; Èie. Amm., XXXVIII, 817; Ann., xxi, 364). 5 0 9 . A provare l'età per l'iscrizione nelle liste elettorali , il mezzo più acconcio è l'esibizione dell'atto di nascita, e, solo nel caso in cui sia impossibile desumere tale prova dai registri ufficiali ed autentici, ne possono tener luogo i certificati di pubblica notorietà emessi dal sindaco. — (Corte di cassaz. di Roma, 12 gennaio 1884, Comune di Rivarolo Ligure ed altri; Legge, xxiv, 1,218). ART. 35. — Alla domanda si uniscono i documenti necessari a provare quanto non fosse altrimenti notorio. 396 Legge comunale e provinciale ART. 36-37 I documenti, titoli, certificati d'iscrizione nei ruoli delle imposte dirette, che fossero richiesti a tale og-getto, sono esenti da qualunque tassa e spesa. Della domanda e dei documenti annessi può richiedersi ricevuta all'atto della presentazione. — (Cfr. Legge élett. polii. 24 seti. 1882, art. 18). 5 1 0 . L'assoluta gratuità di tutti i documenti elettorali patisce una sola eccezione, di cui all'art. 2 del R. decreto 10 febbraio 1887, per cui si pagano 50 centesimi al notaio che riceve le prove che l'elettore sa leggere e scrivere. 511. L'ufficio municipale non può mai, sotto verun pretesto ricusare la ricevuta, di cui all'ultimo comma dell'art. 16. ART. 36. — Trascorso il termine di cui all'articolo 33, la Giunta municipale deve riunirsi per esaminare le domande e per procedere immediatamente alla formazione e revisione delle liste degli elettori. — (Cfr. Legge elett. yólil. 24 seti. 1882, art. 19). 512. Quando il ricorrente abbia presentata l'istanza nei termini prescritti, ma non l'abbia corredata dei documenti giustificativi, egli ha tempo a produrli anche dopo la scadenza del termine. 5 1 3 . La Giunta può riunirsi prima e dopo il 15 gennaio, essendo solo essenziale che compia il suo lavoro entro il mese ed i cittadini abbiano sempre la via aperta al reclamo 15 giorni dopo la pubblicazione del manifesto. Cosi essa ha faeoltà di ricevere la domanda anche poi e per tutto il mese. 5 1 4 . In tutti i casi nei quali la legge non ha accompagnato i suoi precetti con precise sanzioni di nullità si deve ritenere che le autorità che presiedono alla formazione delle liste debbano interpretare ed Applicare le varie disposizioni legislative nel senso più largo e più favorevole all'iscrizione degli elettori. — (Corte di cass. di Roma, 23 ottobre 1882 ; Legge, 1883, i, 256, 257). ART. 37. — La Giunta deve formare o rivedere la lista deg-li elettori prima del 31 gennaio. Essa può dividersi in sezioni di tre membri, eia- ART. 34-35 Delle liste elettorali 395 scuna delle quali ha g l i stessi poteri della Giunta intera. 515. Se la Giunta, per la momentanea legittima assenza di alcuni suoi membri, non fosse in numero per deliberare, il Consiglio comunale potrà delegare a ciò alcuni dei proprii membri. — (Legge comunale e provinciale, art. 138). 516. La Giunta si deve riunire nel palazzo comunale, ma non sarebbe caso di nullità se tenesse le sue adunanze anche altrove. 517. Il numero delle sezioni in cui la Giunta si divide non può eccedere in alcun caso quello degli assessori assegnati al comune. 518. Gli assessori supplenti si contano al pari degli effettivi per comporre le sezioni elettorali. — (SAREDO, Commento, pag. /63, 764). 5 1 9 . La Giunta deve tener processo verbale delle sue adunanze firmato dal presidente e dal segretario. — (Gire, del Ministro dell'interno 5 febbraio 1882; Istruz. per l'esecuzione della legge elett. polit., § 3). 5 2 0 . Se un Consiglio comunale è sciolto, le attribuzioni della Giunta sono attribuite al Regio Commissario. — (Cfr. art. 269). ART. 38. — La Giunta deve inscrivere nelle liste, d'uflScio, coloro pei quali le risulti da documenti che hanno i requisiti necessari per essere elettori. Deve cancellarne i morti, quelli che perdettero le qualità richieste per l'esercizio del diritto elettorale, coloro che riconosce essere stati indebitamente inscritti, quantunque la loro iscrizione non sia stata impugnata, e quelli infine che rinunziarono al dcmicilio civile nel comune. Un esemplare dei ruoli delle imposte dirette, certificato conforme all'originale dall'agente delle imposte, deve essere spedito senza spesa agli uffici prima del P gennaio. ART. 38 a {Disp. transit., art. 14). — I prefetti, giusta il disposto dell'art. 21 della legge elettorale politica del 24 settembre 1882, inviteranno le Giunte 398 Legge comunale e procinciale ART. municipali a cancellare dalle liste elettorali politiche coloro che siano stati indebitamente inscritti, quantunque la loro iscrizione non sia stata impugnata. Qualora le operazioni della revisione e della affissione delle liste politiche non siano compiute nei termini stabiliti dalla legge, i prefetti ne ordineranno la esecuzione col mezzo di un Commisaria all'uopo delegato, a spese del Comune. — (Cfr. Legge elettorale polii. 24 settembre 1882, art. Sf, e Legge 30 dicembre 1888, art. 12). 521. La legge impone alla Giunta municipale l'obbligo di supplire alla dimenticanza dei privati, inscrivendo d'uffìzio quanti risultino ad essa in modo indubitato nel possesso dei legali requisiti. — (Ministero dell'interno,, circolare 5 febbraio 1882). 5 2 2 . Le Giunte non possono inscrivere i cittadini d'uffizio, con la semplice allegazione della notorietà e della pubblicità. — (Corte di cass. di Roma, 6 giugno 1884; Legge, 1884, ir, 650 ; — Corte d'app. di Brescia, 17 luglio 1882; Legge. 1882, ii, 301). 5 2 3 . La Giunta può inscrivere gli elettori politici senza che essi presentino alcuna domanda, e senza che sia necessario procedere alla verificazione d'alcun documento. 5 2 4 . Se l'esattore tarda a trasmettere ai comuni la copia dei ruoli dei contribuenti, il prefetto può applicargli una ammenda e mandare a spese dell'esattore speciali commissari, per adempiere in tempo a quell'ufhzio. — (Ministero delle finanze, 25 agosto 1876). 5 2 5 . L'agente delle imposto può limitarsi a trasmettere solo quegli'articoli di ruolo che subirono variazioni nel corso dell'anno. — (Circolare Ministero delle finanze, 1 marzo 1886; ~ Consiglio di Stato, 18 febbraio 1883). 5 2 6 . La Giunta comunale ha facoltà di esaminare i registri scolastici e chiedere alle varie amministrazioni comunicazione dei ruoli dei loro impiegati pensionati. — (Circolare Ministero dell'interno, 6 febbraio 1882). 5 2 7 . La Giunta può sempre cancellare coloro che furono indebitamente inscritti, anche se non vi sono reclami. ART. 39, — Le liste debbono essere compilate in doppio esemplare, e contenere, in ordine alfa- ART. 34-35 Delle liste elettorali 395 betico, il cog-nome il nome e la paternità di t u t t i g'ii elettori del comune, colie indicazioni di cui nell'articolo 34. Nella formazione delle liste è compilato collestesse norme e g-uarentigie, ed unito a quelle un elenco degli elettori che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 28. — (Cfr. Legge com. e prov. W marzo 1865, art. 29 ; — Legge elett. polit. U seti. 1882, art. 22). 5 2 8 . Il procedimento di formazione delle liste elettorali amministrative é operazione che s'inizia, si emenda e definitivamente si compie nelle vie amministrative, e non ammette richiamo all'autorità giudiziaria per irregolarità in esse incorse, in ispecie per mancanza delle indicazioni da aggiungersi accanto al nome di ciascun inscritto. — (Corte di cass. di Roma, 16 gennaio 1884, Dello R u s s o , Gesmundo ed altri; Legge, x x i v , 1, 505; Ann., XVIII, 2, 88; Corte Supr., ix, 39; Foro It, ix, 1, 318). 5 2 9 . L'art. 39 della legge comunale e provinciale esige nelle liste le indicazioni ivi ricordate, accanto al nome di ciascun iscritto. — (Corte d'app. di Catania, 31 dicembre 1886; Lombardo c. Deputazione provinciale di Siracusa; Foro Cat., vi, 257). 5 3 0 . La mancanza di queste indicazioni importa nullità anche delle iscrizioni ordinate dalla Giunta provinciale amministrativa. — (Ivi). 531. Contra. La prescrizione, secondo cui sulla lista compilata ogni anno dalia Giunta municipale, accanto al nome di ogni inscritto, debbono indicarsi l'età, il domicilio, la quota d'imposta pagata col numero di iscrizione nel ruolo dei contribuenti e finalmente ogni altro titolo 0 qualità donde si deriva il diritto elettorale, non è applicabile ai nuovi elettori che si iscrivano per deliberazione del Consiglio, per decisione della Giunta provinciale amministrativa, o per sentenza della Corte di appello. — (Corte d'appello di Messina^ 25 agosto 1884, Cammà c. Deputazione provinciale di Messina; Foro Mess., in, 213; — Corte di cass. di Roma, 30 gennaio 1885, Ruscica e Sorrentino c. Vasques ed altri elettori di Canicatti; Legge, x x v , 1, 761; — Corte d'app. di Genova^ 26 luglio 1886, Maracca; Eco Giurisp., x, 1, 319; Rio. amm., x x x v n i , 828). 396 Legge comunale e provinciale ART. 36-37 5 3 2 . I due esemplari della lista elettorale amministri, tiva devono essere ambedue originali. 5 3 3 . Nelle liste elettorali amministrative non è neceUi sario che l'ordine alfabetico sia rigorosamente segui||B oltre la seconda lettera. — (BRUNIALTI, Commento.n&g.l'^m e 530; — Corte d'appello di Napoli, 23 ottobre 1876). ^ ART. 40. — Non più tardi del primo giorno D febbraio, la Giunta invita, con pubblico avviso chiunque abbia reclami da fare contro le liste, H presentarli all'ufficio comunale entro il 15 febbraio Durante questo tempo un esemplare delle liste dev< tenersi aftìsso all'albo pretorio e l'altro rimanere nell'ufficio comunale a disposizione di qualunque cittadino. La Giunta immediatamente notifica al Prefetto della provincia l'affissione dell'avviso. — (Cfr. Legge comunale e provinciale W marze 1865, art. 30; — Legge elettorale politica M settembre 1882, art. 23). 5 3 4 . Compiuto il suo lavoro, la Giunta può pubblicare l'avviso in qualuncjue giorno, ira il 17 e il 31 gennaio. 5 3 5 . Il manifesto e la lista devono essere sottoscritti dal sindaco e da tutta la Giunta, ed è per lo meno irregolare che lo siano solo da quello e da alcuni assessori. 5 3 6 . Il segretario comunale deve certificare la pubblicazione del manifesto, ed il certificato fa piena prova sino ad iscrizione in falso. 5 3 7 . Qualsiasi reclamo prodotto dopo il 15 febbraio è irrecevibile. 5 3 8 . I cittadini hanno tutto il diritto di consultare tutti gli atti e documenti che servirono alla compilazione delle liste elettorali, e di farne eseguire copia a loro spese. 5 3 9 . L' obbligo dell'affissione di un esemplare della lista nell'albo pretorio, e quello del deposito di un altro esemplare nell' ufficio comunale a disposizione di qualunque cittadino, sono prescrizioni imperative da osser-. varsi a pena di nullità; altrettanto si dica per l'elenco completo a norma degli articoli 28 e 29. 5 4 0 . Sebbene l'art. 14 del regolamento parli dell'obbligo del prefetto di invitare le Giunte comunali a cancellare dalle liste elettorali politiche i cittadini che vi siano ìli IT. 41-42 Delle liste elettorali 401 ati indebitamente iscritti, il prefetto deve altresì invirJe ad inscrivere gli elettori indebitamente omessi od iclusi. 5 4 1 . Nei giudizi sull'elettorato, i reclami devono proorsi corredati di tutti i documenti giustificativi, nè s o n o mmissibili altri incombenti probatori!. — (Corte d'app. di asale, 28 luglio 1866). ^ AKT. 41. — La pubblicazione prescritta dall'arìcolo 40 tiene luogo di notificazione per coloro dei uali siasi deliberata l'iscrizione nelle liste elettorali, — (Cfr. Legge elett. polii. 24 seit. art. 24). ART. 42. — L a Giunta municipale che ha cancelato dalle liste un elettore o negata la chiesta incrizione, deve notificargli, per iscritto, al domi;ilio, la cancellazione o il diniego, indicandog-liene motivi non più tardi di tre giorni da quello in 2ui la lista fu pubblicata. (Cfr. Legge elett. polii. 2i seti. 1882, art. 25). 5 4 2 . Il termine per la notificazione è di tro giorni da quello in cui la lista é .stata i)ubbiicara, che però non vi è compreso. 5 4 3 . La notificazione deve sempre essere individuale, anche quando si tratti di j)iù individui che abbiano chiesto la loro inscrizione con una unica domanda ed i motivi dell'iscrizione siano gli stessi per tutti. , 5 4 4 . Se la notificazione non è eseguita nel termine prescritto, si ritengono di altrettanto prolungati i termini per i successivi reclami. 5 4 5 . La Giunta deve far sempre la notificazione agli elettori che dalla lista generale sono trasferiti all'elenco di cui all'art. 28. 5 4 6 . La notificazione deve farsi per mezzo del messo comunale al domicilio, alla residenza od alla dimora, purché in persona propria. — (Corte d' app. di Torino, 22 e 29 luglio 1887). 5 4 7 . Non basta addurre il valore della cosa giudicata perchè esso si riferisce solo all'iscrizione del cittadino nelle liste dell'anno in cui è pronunciato il giudizio. — (Corte d'appello di Napoli, 26 agosto 1880; Man. amm., pag. 342). 5 4 8 . La motivazione della decisione della Giunta c o 26 — BRUNIALTI, Cocl. clctiorale. 402 Legge comunale e promnciale ART. 43-44 munale può esser complessiva per tutto un gruppo di cittadini. — (MAZZOCCOLO, Commento, pag. 108). ART. 43. — Ogni cittadino, nel termine indicato dall'art. 40, può reclamare al Consiglio comunale contro qualsiasi iscrizione, omissione o cancellazione nelle liste compilate dalla Giunta. Il reclamo, con cui s ' i m p u g n a un'iscrizione, deve, entro i tre giorni successivi, essere notificato, per cura della Giunta alla parte interessata. — (Cfr. Leffffe elett. folit. 24 seit. art. 26). 5 4 9 . L'azione di cui all'art. 43 è una vera e propria azione popolare, c perciò il reclamo spetta a qualsiasi cittadino che al)bia qualità di stare in giudizio. 5 5 0 . Il reclamo può esser presentato per mandato, per lettera, in persona, o dettato al segretario comunale, che deve prenderne nota. 5 5 1 . Il Consiglio comunale deve prendere in esame anche un reclamo presentato dopo il 15 febbraio, purché gli pervenga in tempo utile. 5 5 2 . Il reclamo deve essere notificato nella sua integrità, in modo che l'interessato sia messo in grado di presentare la propria difesa, e il Consiglio comunale non 10 può esaminare se non quando constati la regolare notificazione all'elettore che s'intende di escludere. ART. 44. — Fra il 20 e l'ultimo giorno di febbraio 11 Consiglio si riunisce per rivedere le liste preparate dalla Giunta, a g g i u n g e r e quelli che reputa indebitamente esclusi, cancellare quelli che reputa indebitamente ammessi e pronunziarsi sui reclami che fossero stati presentati. 5 5 3 . Le deliberazioni del Consiglio comunale relative a quistioni elettorali devono essere prese a suffragi palesi, sotto pena di nullità. — (Cons. di Stato, 5 marzo 1886, Comune di Rosso Gaudio; Foro IL, xi, 3, 160). 5 5 4 . Il prefetto è competente ad annullare le dette deliberazioni per violazione della legge comunale, ma non può interloquire sulla validità o meno delle operazioni elettorali. — (Ivi; — Cons. di Stato, 5 aprile 1^2). ART. 34-35 Delle liste elettorali 395 5 5 5 . Quando la revisione delle liste elettorali amministrative non potè aver luogo nella sessione ordinaria di primavera, nulla vieta che essa possa essere eseguita nella tornata d'autunno. — (Cons. di Stato, 20 gennaio 1886, Comune di Rivergaro; Giurisp. It., 1886, 3, 114; Eia. amm., x x x v i i , 476). 5 5 6 . Il decreto del R e g i o delegato straordinario che avesse riveduta la lista amministrativa nel mese di febbraio, essendo contrario alla legge, deve essere annullato dal prefetto. — (Cons. di Stato, 24 aprile 1885; Leqqe, XXV, 2, 396). 5 5 7 . Il Consiglio comunale non è tenuto ad esaminare la lista nome per nome, essendo questo ufficio imposto alla Giunta comunale, salvo sempre a ciascun consigliere 'il diritto di fare su ciascuno degli inscritti le osservazioni che crede e di provocare le deliberazioni del Consiglio. — (Cons. di Stato, 16 agosto 1889; Legge, ii, 574). 5 5 8 . Il Consiglio comunale deve sempre dar ragione delle inscrizioni e delle cancellazioni da esso deliberate, in seguito ad atti e documenti. 5 5 9 . La revisione della lista elettorale operata dal R e g i o Commissario straordinario, ai sensi dei combinati articoli 118 e 269 della legge comunale e provinciale, é sempre valida. — (Cons. di Stato, 23 dicemnre 1886; Legge, 1887, T, 390; — Camera dei deputati, 20 novembre 1888). ART. 45. — Le liste approvate dal Consiglio comunale sono pubblicate non più tardi del 5 marzo e restano affìsse all'albo pretorio fino al 15 marzo stesso. I Domi degli elettori, nuovamente iscritti dal Consiglio comunale, si devono pubblicare in elenco separato. Di queste pubblicazioni deve darsi immediatamente notizia al prefetto della provincia. — (Cfr. Legge com. e prov. 20 marzo i865, art. Sì; — Legge elettorale politica seti. 1882, art. 28). 5 6 0 . E necessario un elenco a parte degli elettori nuo^'amente inscritti, perchè tutti possano facilmente c o n trollare l'opera del Consiglio; non così dei cancellati. 404 Legge comunale e provinciale AR,T. 46 perchè basta uno sguardo alla lista per avvertire le seguite cancellazioni. 5 6 1 . L'obbligo dell'affissione delle liste é di rigore, e il suo inadempimento può essere invocato come motivo di )iullità delle elezioni. —(Consiglio di Stato, 6 nov. 1880; Legge, i, 175). è 6 2 . L'elenco di cui all'art. 45 deve contenere i nomi degli elettori aggiunti dal Consiglio comunale, non già anche quelli aggiunti dalla Giunta. 5 6 3 . La pubblic.'izione del verbale del Consiglio comunale contenente le deliberazioni relative, non può mai supplire alla pubblicazione della lista generale degli elettori ed a quella dell'elenco separato. — (Cons. di Stato, 6 novembre 1880; Legge, 1881, i, 175). ART. 46. — Il sindaco, entro tre giorni dall'approvazione delle liste, deve dare avviso in iscritto e al domicilio, tanto ag-li elettori che il Consiglio comunale ha cancellato dalla lista, quanto a coloro i reclami dei quali non fossero stati accolti dalla cancellazione o del rigetto dei reclami medesimi, indicandone i motivi. Queste notificazioni, del pari che quelle di cui all'art. 42, sono fatte senza spesa, per mezzo degli agenti comunali, che devono farsene rilasciare ricevuta sopra apposito registro. — (Cfr. Legge com. e prov. W marzo 1865, art. 32; — Legge eleltor. politica S4 settembre 1882, art. 27). 5 6 4 . Se con un solo reclamo ])arecchi individui chiesero la loro inscrizione nello liste, e l'istan/a è stata respinta, la notificazione deve essere fatta separatamente a ciascuno di loro. 5 6 5 . Per gli elettori inscritti d'ufficio, o su loro istanza, 0 dietro reclamo di terzi, il fatto della loro inscrizione nella lista essendo sufficientemente provato colla pubblicazione di questa e coll'elenco di (mi all'nrt. 45, non è richiesta alcuna notificazione. 5 6 6 . 1'- nulla la notificazione eseguita per lettera privata da! sindaco o dal segretario comunale all'interessato, non potendo essa dar principio alla decorrenza del AUT. 47-48 Delle liste elettorali 405 termine per ricorrere contro il provvedimento del Consiglio. — (Corte d'app. di Roma, 8 settembre 1881 ; Temi Romana, 1881, 49; Man. amm., 1881, pag. 188). 5 6 7 . L'agente comunale deve farsi rilasciare ricevuta della notificazione sópra apposito registro; nel caso che il notificato rifiuti di darlo, deve stenderne apposita relazione che fa piena fede sino a prova in contrario. — (BRUNIALTI, Commento, pag. 118; — Senato del R e g n o , Discussioni, 1° dicembre 1881). 5 6 8 . Le notificazioni si debbono fare al domicilio; se questo manchi, alla residenza; se manchi anche questa, alla dimora dell'interessato. — (Cod. di procedura civile, art. 139). 5 6 9 . La notificazione si deve fare entro tre giorni e se vi ha ritardo da parte del sindaco o del messo comunale, rimane d'altrettanto prolungato il termine accordato all'interessato per rispondere. ART. 47. — Qualora la Giunta o il Consiglio comunale non compiano le operazioni della revisione e dell'affissione delle liste entro i termini rispettivamente assegnati dagli articoli precedenti, il prefetto ne ordina l'esecuzione col mezzo di un commissario all'uopo delegato, a spese del comune. — (Cfr. Legge eleitor. politica H settembre 1882, drt. 30, — Zepge com. e prov. 1887, art. 174). 5 7 0 . Il prefetto esercita le facoltà conferitegli dall'articolo 47 se la Giunta non ha pubblicato il manifesto (art 33); se al 31 gennaio non ha ancora riveduta la lista degli elettori ; se non ha pubblicato in tempo ravviso di cui all'art. 40; se ha trascurato le notificazioni prescritte dall'art. 42; se il Consiglio comunale non si è riunito entro il febbraio; se il sindaco non ha fatto le notificazioni prescritte (art. 40); se le liste approvate dal Consiglio comunale non sono publ)Hcate entro il termine prefisso (art. 45). 571. Dove sempre applicarsi l'art. 47 ((uando, per colpa dell'autorità comunale, non si |)roce(le a termine di legge a tutte lo operazioni della revisione e dell'affissione delle liste. ART. 48. — Ogni cittadino può ricorrere contro il rigetto di un reclamo deliberato dal Consiglio 396 Legge comunale e provinciale ART. 36-37 coni anale e contro qualsiasi indebita iscrizione o cancellazione fatta nella lista. Il ricorso deve essere presentato entro il giorno 31 marzo alla Giunta provinciale amministrativa e notificato all'interessato per atto di usciere o per mezzo dell'inserviente comunale a cura del ricorrente entro lo stesso termine. L'interessato ha tre giorni per rispondere. Potrà essere anche presentato all'ufficio comunale affinchè sia trasmesso alla Giunta provinciale amministrativa, ed in tal caso il segretario comunale ne deve rilasciare ricevuta. La Giunta provinciale amministrativa può anche inscrivere d'ufficio coloro pei quali risulti da documenti che hanno i requisiti necessari, e cancellare coloro che li abbiano perduti o che siano stati indebitamente inscritti, quantunque la iscrizione non sia, stala impugnata, ifacendo notificare agli interessati la proposta di cancellazione. ART. 48 a. — (Art. 4l del Regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale) — Il prefetto deve curare che la Giunta provinciala amministrativa sia convocata e pronunci le sue decisioni sulle liste e sui reclami entro i termini fìssati dalla legge. L'ufficio di segreteria della Giunta amministrativa deve tenere in corrente un registro speciale, firmato in ciascun mezzo foglio dal presidente della Giunta provinciale, in cui si annoteranno in separate colonne il giorno dell'arrivo e quello della restituzione di ciascuna lista, i reclami presentati coi relativi documenti e la decisione della Giunta provinciale amministrativa. — (Cfr. Legge coni, e prov. 20 marzo 1865, art. SA; — Legge eleltor. politica M settembre 1882, art. 31; — Legge SO dicembre 1888, art. 13). ART. 34-35 Delle liste elettorali 395 5 7 2 . È nulla la notificazione del reclamo di cui nello art. 48, legge comunale, fatta all'interessato dal messo del comune. — (Corte d'app. di Casale, 17 luglio 1886, Argenta c. Dep. prov. di Alessandria ; Giur. Gas, vi, 284). 5 7 3 . Tale nullità non viene sanata dal controricorso sporto dall'interessato alla Dep. prov. (Giunta provinciale amministrativa). 5 7 4 . La notificazione del reclamo alia Dep. prov. (Giunta provinciale amministr.) contro deliberazione del Consiglio comunale in tema di diritti elettorali è validamente fatta dall'inserviente comunale addetto all'ufficio del conciliatore, pareggiato ad un ufficiale dell'ordine giudiziario per gli atti amministrativi del comune. — (Corte di cass. di Roma, 24 agosto 1884, Mandola c. Massone ; Giurispr. T., X X V , 42). 5 7 5 . Nessuna disposizione di legge stabilisce l'obbligo di notificare giudiziariamente i ricorsi a coloro che non hanno se non l'interesse indiretto, comune a tutti i cittadini, di vedere mantenuta l'osservanza della legge. — (Cons. di Stato, 29 gennaio 1886; Legge, x . w i , 2, 216). 5 7 6 . Sottoposta con ritardo la lista alla Deput. prov. (Giurata provinciale amministrativa), non può annullarsi la decisione da essa emessa come presa fuori del termine prescritto dalia legge quando il relativo decreto sia stato notificato in tempo. — (Ivi). 5 7 7 . Senza alcun principio di prova non é ammessibile il reclamo prodotto al Consiglio comunale e riprodotto alla Deputazione (Giunta) provinciale per cancellazione di elettori indicati come analfabeti. — (Cons. di •Stato, 14 gennaio 1887; Legge, xxvii, 1, 825; Man. amm., XXVI, 166; Cons. Amm., xxni, 225). 5 7 8 . La notificazione del ricorso all'interessato deve essere fatta a cura del ricorrente e non dal sindaco, il quale a ciò fare non ha veste nè mandato dalla legge. — (Cons. di Stato, 25 marzo 1887, Comune di Castelnuovo nel Friuli; Legge, xxvii, 2, 315; Foro It., xii, 101). 5 7 9 . 11 termine di 10 giorni stabilito dall'art. 35 della logge comunale e provinciale 20 marzo 1865 in questione di ricorsi contro l'iscrizione od omissione di cittadini nelle liste elettorali amministrative, é obbligatorio e deve osservarsi a pena di nullità: quindi se la Dep. prov. (Giunta amministrat.) prese dei provvedimenti in proposito senza avere osservato il termine stabilito in detto articolo, ed essi abbiano potuto influire sull'esito delle elezioni, il Consiglio comunale ben può pronunziare l'annullamento delle elezioni medesime. — (Cons. di Stato, 18 gennaio 396 Legge comunale e provinciale ART. 36-37 1889, Comune di Piana Crixia ric. ; Giurispr. Ital., 1889, UT, 128). 5 8 0 . Quando la Deput. prov. (Giunta provinciale amministrativa) includa nuovi iscritti nelle liste elettorali in seguito a loro domanda corredata dei documenti giustificativi, essa è in obbligo di fornire alla Giunta municipale le necessarie indicazioni, mancando le quali può il seggio elettorale rifiutare a detti nuovi iscritti la facoltà di votare. — (Cons. di Stato, 27 giugno 1885, De Paola ; Giurisp. IL, 1886, 3, 40; Legge, x x v , 2, 788; Foro It, XI, 3, 24; Cons. amm., xxvi, 385; Ric. amm., x x x v i , 952). 5 8 1 . Quando l'esclusione dal voto degli elettori aggiunti dalla Dep. prov. (Giunta provinciale amministrativa) abbia potuto esercitare una influenza decisiva sull'esito delle elezioni, devesi procedereal loro annullamento. — (Cons. di Stato, 3 giugno 1887; Legge, xxvni, 1, 284). 5 8 2 . Non offende le attribuzioni del Consiglio comunale, ma fa uso delle facoltà ad essa attribuite dall'art. 48 dellaleggecomunale e provinciale, la Deputa/Jone (Giunta) provinciale, che riforma la lista deliberata dal comune, aggiungendo e cancellando alcuni nomi. — (Ivi). 5 8 3 . Spetta alla Dep. prov. (Giunta provinciale an^min.) pronunciare sulle liste elettorali compilate dalla Giunta e rivedute dal Consiglio comunale; quindi deve essere ì'evocato il decreto del prefetto che, ritenendo contraria alla legge comunale la revisione delle liste fatta dal Consiglio in base ai ruoli ed alle imposte dell'anno cui riferivasi la lista, ha proceduto all'annullamento della relativa deliberazione. — (Cons. di Stato, 13 luglio 1888; Legge, xxvnr, 2, 680). 5 8 4 . K valido il ricorso prodotto in materia di liste elettorali da qualunque cittadino, anche minorenne non emancipato. — (SAREDO, Commento, pag. 797). 5 8 5 . Il ricorso è una vera azione popolare, che può esser diretta cosi contro il rigetto di un reclamo deliberato dal Consiglio comunale, come contro fjualsiasi indebita iscrizione o cancellazione e può riferirsi a qualsiasi illegalità commessa dal Consiglio comunale nella operazione della revisione delle liste. 5 8 6 . Se taluno fu iscritto, cancellato od omesso nella lista deliberata dalla Giunta comunale e non ha in'odottq i-eclanio al Consiglio comunale, egli non può, nè può altri per lui ricorrere alla Deputazione (Giunta) provinciale.— (Corte d'app. di Casale, 11 luglio 1882; Man. amm., 1882, pag. 376; — Corto d'ap]x di Trani, R u v o c . Fiore, 15 settembre 1882; — Corto d'app. di Torino, 20 luglio 1882, Ar- ART. 49 Delle liste elettorali 409^ gentero; — Contra: SANTINI, Commento, pag. 186; — Corte di cass. di Roma, 27 ottobre 1883, Paraci ed altri c. Comm. prov. di Siracusa). 5 8 7 . Il ricorrente deve notificare il ricorso per mezzo dell'usciere o dell'inserviente comunale, ma se ricorre a quello è tenuto a pagare la tassa di legge : non è però necessario alcun deposito.— (Cons.di Stato, 28 marzo 1865).. 5 8 8 . La notificazione si deve fare sempre a cura della parte ricorrente e non dalla Giunta comunale. — (Cons. di Stato, 5 aprile 1882). 5 8 9 . Il termine di tre giorni, accordato all'interessato per rispondere, non è perentorio e rimane in facoltà della Giunta di prendere in esame la risposta prodotta dagli interessati anche dopo i tre giorni, purché entro dieci giorni successivi a quello nel "quale essa ha ricevuto le liste e i documenti. 5 9 0 . Il ricorso e la risposta dell'interessato possono essere trasmessi alla Giunta provinciale amministrativa cosi direttamente, che per mezzo dell'ufficio comunale. 591. Ogni cittadino può far notare alla Giunta provinciale amministrativa le lacune, le omissioni, gli errori delle liste elettorali politiche valendosi di qualunque mezzo, anche di lettere anonime. 5 9 2 . Anche per i reclami alla Dep. prov. (Giunta prov. amministrat.), l'obbligo di presentare i documenti giustificativi si riferisce a ([uelli che la parte i)uò procurarsi,, non a quelli che si trovano nei pubblici uffici. — (Corte d'app. di Messina, 21 gennaio 1883, Giardina c. Comm. prov. di Siracusa). 5 9 3 . La Giunta provinciale amministrativa ha il diritto di inscrivere d'ufficio tutti coloro per i quali risulti da documenti il possesso dei requisiti necessari, e può cancellare coloro che abbiano perduto i requisiti necessari 0 siano stati indebitamente inscritti, ma in tal caso deve notificare agli interessati fa cancellazione fissando loro un termine per rispondere, prima di deliberare definitivamente. ART. 49. — Spirato il termine di cui al precedente articolo, e non più tardi del 5 aprile, un esemplare della lista elettorale e dell'elenco di cui all'articolo 39, coi documenti relativi alle iscrizioni ed alle cancellazioni che avessero dato luog-o a reclamo, o tutti g-li atti d'appello devono essere 396 Legge comunale e provinciale ART. 36-37 trasmessi al presidente della Giunta provinciale amministrativa. L'altro esemplare della lista è conservato nella segreteria del comune. Il presidente della Giunta provinciale amministrativa, entro tre giorni da quello in cui è pervenuta la lista, deve inviarne ricevuta all'ufficio comunale. Delle liste e dei documenti ricevuti si tiene nota in un registro speciale, firmato in ciascun foglio dal pi^esidente della Giunta provinciale amministrativa. — (CTr. Leg^e com. e frov. 20 marzo i865; — Legge elett. politica 24 settembre i882, art. 33). 5 9 4 . Fra il 3 e il 5 aprile il sindaco deve trasmettere al prefetto: un esemplare della lista approvata dal Consiglio; un elenco di coloro ai quali è sospeso l'esercizio del diritto di voto; l'elenco separato degli elettori nuovamente inscritti dal Consiglio comunale o per i quali è cessata la sospensione; l'elenco degli elettori il cui nome sia stato cancellato dalle liste ; i manifesti pubblicati dalla Giunta, a norma degli art. 83 e 40, e quello che annuncia l'approvazione della lista per parte del Consiglio comunale; i verbali delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio; i certificati delle notificazioni eseguite e delle pubblicazioni prescritte; tutti i ricorsi presentati alla Giunta ed al Consiglio comunale; gli atti d'appello presentati all'ufficio comunale; copia dei ruoli dei tributi diretti e delle tasse comunali; tutti i documenti che servirono ad iscrizioni e cancellazioni sulle quali si sollevarono reclami; ed ogni altro atto o documento che possa servire ai lavori della Giunta provinciale amministrativa. 5 9 5 . Anche ai processi verbali delle deliberazioni delle Giunte e dei Consigli comunali è applicabile l'art. 161 della legge comunale e provinciale, per cui devono essere trasmessi entro otto giorni al prefetto dei circondario. — (SAREDO, Commento, pag. 803). 5 9 6 . Non è necessario trasmettere al sottoprefetto le liste elettorali e gli elenchi. — (Cons. di Stato, 21 luglio 1877 ; Man. amm., 1877, pag. 293). 5 9 7 . In caso d'inosservanza dei termini di cui nel presente articolo ricorre l'applicazione dell'art. 174 della legge, ;mziché dell'art. 47. AUT. 47-48 Delle liste elettorali 405 5 9 8 . I c o m u n i devono sempre spedire le liste alla Dep. prov. (Giunta provinciale amministr.), anche qualora non vi fosse alcun mutamento, né reclamo od appello. — (Cons. di Stato, 22 aprile 1882 ; Legge, 1882, i, 718). ART. 50. — La Giunta provinciale amministrativa, entro i dieci g-iorni successivi a quello nel quale ricevette le liste e i documenti, si raduna per pronunziare sugli appelli di cui nell'art. 48. Essa deve compiere gli esami sugli appelli e decidere sui medesimi non più tardi del 15 maggio. Le decisioni della Giunta provinciale amministrativa devono essere motivate. — (Cfr, Legge coni, e prov. 20 marzo 1865; — Legge elettor, politica M settemlre 1882, art. 34). 5 9 9 . La Giunta provinciale amministrativa può chiedere al c o m u n e (qualunque atto o d o c u m e n t o essa reputi viecessario e n o n le sia stato trasmesso. 6 0 0 . La Giunta provinciale amministrativa p u ò ordiiì.ire una inchiesta, e le relative spese vanno a carico del •omune cui si riferiscono. 6 0 1 . Il termine del 15 m a g g i o non è perentorio, anzi può essere prolungato, nel caso lo sieiio stati i termini precedenti. 6 0 2 . L a Giunta provinciale amministrativa deve sempre deliberare c o l numero legale di sette presenti. — ( R e g o lamento 10 g i u g n o 1889, art. 20; — SAUEUO, Commento, ;!N. 1569-1575, 3083). 6 0 3 . La Giunta provinciale amministrativa delibera "•iiche in materia di liste elettorali in contraddittorio. — ' L e g g e 1" m a g g i o 1890, art. 13; — K. D. che approva il Hcgolamento per l e s e c u / j o n e di detta legge, 4 g i u g n o 1891, n. 273, art. 1). 6 0 4 . Tutte le decisioni della Giunta provinciale ammi•listrativa d e v o n o essere motivate per rendere possibile il ricorso all'autorità giudiziaria. — (SARKDO, Commento, ì'ag. 806, 807). ART. 51. — Il giorno 15 maggio la Giunta p r o vinciale amministrativa decreta la definitiva approvazione della lista. La lista deve essere pubblicata nel rispettivo 396 Legge comunale e provinciale ART. 36-3 comune non più tardi del 31 mag-gio, e rimanervi affissa sino al 16 g-iug-no. Le decisioni della Giunta provinciale amministrativa, a cura del sindaco, e nei modi stabiliti dall'articolo 46, sono notificate agli interessati entro 5 giorni dalla pubblicazione della lista. — (Cfr. Legge elettorale politica 24 settembre 1882, ari. 35). 6 0 5 . Decretata la definitiva approvazione della lista, essa non può venire ulteriormente modificata dalla Giunta provinciale amministrativa, a meno che non si tratti di errori materiali, e salvi sempre gli obblighi delle notitìche ed il diritto di ricorrere. 6 0 6 . La lista deve rimanere affissa sino al 16 giugno, anche se lo fosso stata prima del 31 maggio. 6 0 7 . Si deve intendere per interessato chiunque possa trar motivo da una decisione della Giunta provinciale amministrativa di valersi del diritto di ricorso aperto dall'art. 52. 6 0 8 . Il termine perentorio per ricorrere alla Corte di appello comincia a decorrere dal giorno della notificazione e perciò l'intimato ha diritto di computarlo dal giorno in cui gli venne effettivamente fatta. 6 0 9 . K illegale il sistema della Dep. prov. (Giunta provinciale amministrativa) di respingere semplicemente, ed in modo gratuito, per supposta mancanza di documenti, il reclamo del cittadino che ricorre per essere iscritto nella lista elettorale amministrativa. — (Corte d'app. di Casale, 4 luglio 1884, Jaffe Caliman c. Deput. prov. di Alessandria; Giurisp. Casal., iv, 284; Rie. arnm., x x x v , 677). 610. Un manifesto a stampa, firmato dal sindaco, col quale si pub))lica la lista elettorale amministrativa approvata dalla Giunta provinciale amministrativa, non equivale all'attestazione della seguita aftissione della lista stessa; quindi dalla data del detto manifesto non decorre il termine assegnato per i reclami. — (Corte di cass. di Roma, 14 febbraio ISUl, Summa o. Stolfi ; Giurisp. hai1891, 1, in, 109). 611. Se la decisione della Giunta provinciale amministrativa in materia elettorale non siasi notificata per esteso, bensì mediante comunicazione del solo dispositivo, la notificazione l'atta a questo modo è irregolare e non vaio a far decorrere il termine per impugnare la decisiono ART. 34-35 Delle liste elettorali 395 stessa innanzi alla Corte d'appello. — (Corte d'app. di Torino, 17 gennaio 1891, Lazzarini c. Neri e Giulini ; Giurisp. Hai., 1891, ii, 191). ART. 52. — Qualunque cittadino voglia impugnare una decisione pronunciata dalla Giunta provinciale amministrativa o dolersi di denegata g i u stizia, deve promuovere la sua istanza dinanzi alla Corte d'appello, producendo i titoli che danno appoggio al suo reclamo. L'azione deve proporsi con semplice ricorso, sopra cui il presidente della Corte d'appello indica una udienza in cui la causa è discussa in via di urgenza e con rito sommario. Se coloro che reclamano sono gl'interessati di cui nell'articolo 51, il sopradetto ricorso, con l'analogo decreto, si deve, a pena di nullità, fra dieci g-iorni dalla notificazione di cui è parola nel capoverso medesimo, notificare per cura dell'appellante, alla parte interessata, qualora si i m p u g n i l'iscrizione di uno o di più elettori ; ed invece al prefetto, ove si ricorra contro l'esclusione di taluno dalla lista. Il termine è invece di giorni quindici dalla pubblicazione prescritta nell'articolo 51 a pena di nullità qualora il reclamo sia proposto da persona diversa dagli interessati indicati nell'articolo precedente. In pendenza del giudizio innanzi alla Corte di appello, conservano il diritto di voto tanto g l i elettori che erano iscritti nelle liste dell'anno precedente e ne sono stati cancellati, quanto coloro che sono stati inscritti nelle liste definitive dell'anno in corso per decisione concorde del Consiglio comunale e della Giunta provinciale amministrativa. — (Cfr. Legge comunale e provinciale 20 marzo ^865, art. 39; — Legge elettorale politica 24 settembre 1882, art. 37; — SAREDO, Commento, voi. I, pag. 810-830). 414 Legge comunale e promnciale ART. 52 612. Chi può reclamare. — La facoltà di ricorrere alla Corte d'appello in materia elettorale amministrativa non compete soltanto ai privati e al comune che abbiano alla stessa Deputazione (Giunta amministrativa) provinciale reclamato, ma anche a coloro contro i quali fu proposto il reclamo. — (Corte di cass. di Roma, 6 febbraio 1888. Gennaro c. Deputazione provinciale di Messina; Monit. M., XXX, 387; Corte Supr., xiii, 75; Legge, xxvni, 2, 41; Ann., XXII, 2, 46; Gitirisp. 7"., xxv, 405; "Crrc. Giur.,xxxx, 582; Diritto e Giurisp., iv% 201). 613. L'azione giuridica contro la decisione della Deputazione (Giunta amm.) provinciale in materia elettorale può proporsi da qualunque elettore, e non soltanto da chi aveva ricorso alla medesima e da colui contro cui era diretto il ricorso. — (Corte di cass. di Roma, 6 febbraio 1888, Sidati; Circ. Giur., xix, 182; Giurisp. T., x x v , 405; Corte Supr., XIII, 75; Monit. M , x x i x , 387; Ann., xxii, Z, 46: Legge, xxviii, 2, 41; Diritto e Giurisp., iv, 201; — Id.. 0 marzo 1888, Lo Monaco c. Deputazione provinciale di Messina; Corte Supr., xiii, 80; Giurisp. T., x x v , 395). 6 1 4 . Il diritto di ricorrere alla Corte d'appello contro la deliberazione della Deput. (Giunta ammin.) provinciale che mando iscrivere nuovi cittadini nelle liste amministrative spetta anche all'elettore, il quale non prese parte alle contestazioni insorte innanzi al Consiglio comunale e poscia alla Deput. (Giunta) prov. intorno a quelle iscrizioni. —- (Corte d'app. di Casale, 20 dicembre 1886, Maranzana c. Tagioli; Giurisp. Casal., VII, SS; Rie. amm., xxxviii, 130). 6 1 5 . La Giunta municipale non ha veste di reclamare di sua soia iniziativa alla Corte d'appello contro una decisione della Deputazione (Giunta amministrat.) provinciale in materia elettorale anmiinistrativa, in ispecic quando l'assunto di essa Deputazione (Giunta) si trovi in certo modo in contraddizione con una precedente deli; berazione del Consiglio comunale.— (Corte d'appello di Milano, 6 settembre 1886, Giunta municipale di Castiglione c. Tomasini; Monit. M., xxvii, 905; Foro It., xi, 1, 942). 6 1 6 . Non è vietato di adire la Corte d'appello contro una decisione amministrativa in tema di elettorato a chi per Io innanzi non abbia mosso il richiamo, sebbene siano trascorsi più di dieci giorni da quello in cui intervenne la deliberazione impugnatain adunanza consigliare, della quale fa parte lo stesso autore del reclamo. — (Corte di cass. di Roma, 28 maggio 1885, Pacifico c. Lamparchi, sindaco di Benevento; Corte Supr., x, 359). ART. 52 Delle liste elettorali 41& 617. Se ciascun elettore ha il diritto di reclamare contro le indebite iscrizioni nelle liste elettorali, non ha egualmente quello di costituirsi parte civile nel procedimento penale, cui l'indebita iscrizione ha dato luogo. — (Corte d'appello di Casale, 1° luglio 1885, Gozzelino ed altri; Giurisp. IL, 1885, 2, 675; Giurisp. Pen. Tor., v, 335). 618. Gli individui che la Deputazione (Giunta amministrativa) provinciale cancellò dalla lista elettorale amministrativa, e i quali non avanzarono alcuna domanda innanzi alla medesima onde venisse regolarizzata la loro iscrizione, non hanno altro diritto che di ricorrere alla autorità giudiziaria pel riconoscimento della qualità di elettori, in base a titolo e documenti valevoli a constatarla. — (Corte di cass. di Roma, 7 febbraio 1884, Comune di Rivarolo ed altri; Corte Supr., ix, 77). 619. Qualunque elettore iscritto può intervenire in un liiudizio vertente su reclamo relativo alle liste elettorali. — (Corte d'app. di Milano, 21 ottobre 1889, Carabelli c. Orsini ; Giurisp. It., ii, 90). 6 2 0 . Qualunque cittadino, elettore o non elettore, ha diritto di esercitare l'azione popolare elettorale avanti alla Corte d'appello contro le deliberazioni della Giunta provinciale amministrativa, non ostante che non abbia reclamato prima davanti al Consiglio comunale, poscia davanti alla Giunta provinciale amministrativa ; e ciò tanto se si tratti di iscrizioni o di esclusioni dalle liste elettorali,^ quanto se si contrasti la eleggibilità agli eletti. — (Corte il'app. di Brescia, 2 giugno 1890, Bozzoni ed altri c. Beiiedini ; Giurisp. It., 1890, ii, 483). 621. Cantra. Trattandosi di questioni di eleggibilità, non può ricorrere alla Corte d'appello qualunque citta'lino, ma soltanto chi è stato parte nella controversia '•he prima si è svolta avanti le autorità amministrative. — (Corte di cass. di Roma, 24 febbraio 1891, Belli e Nicoetti c. Podaliri; Giurisp. It., 1891, 1, in, 77). 6 2 2 . Per ricorrere alla Corte d'appello contro le decisioni della Giunta provinciale amministrativa non è ri•"•hiesto nò di essere elettore né di essere nato nel comune lé cui liste amministrative voglionsi impugnare. — (Corte di cass. di Roma, 18 novembre 1891, Giacchetti e Faccioli ric.; Giurisp. It, 1892, ni, 65). 6 2 3 . I terzi designati dalla legge elettorale politica come persone diverse dagli interessati nelle decisioni delle Commissioni provinciali d'appello, sono coloro che non hanno in alcun modo preso parte al giudizio agitatosi innanzi alle Commissioni stesse.— (Corte d'app. di 416 Leage comunale e provinciale ART. 52 Torino, 16 settembre 1889, Cepollini c. Cepollini ; Giur. It., 1889, II, 7, 37). 6 2 4 . Un comune non ha azione in giudizio per reclamare contro le deliberazioni della Deput. (Giunta amm.) provinciale in materia elettorale. — (Corte d'appello di Brescia, 14 ottobre 1889, Giunta com. di Revere c. Mazza; Giurisp. /i. ,1890, ii, 94; — Corte d'app. di Milano, 21 ottobre 1889, Cabreiii e. Orsini; Giurisp. //J., 1890, n, 90). 6 2 5 . Il Consiglio comunale che ha pronunziato sopra l'eleggibilità di un cittadino a consigliere, non ha veste per ricorrere alla Corte d'appello contro la deliberazione della Giunta provinciale anmiinistrativa che abbia riformata la sua decisione. — (Corte d'app. di Casale, 7 ottobre 1891, Comune di Giarole contro R o t a ; Giurisp. It., 1892, ni, 70). 6 2 6 . Un terzo che reclama dalla decisione della Deput. (Giunta amm.) provinciale non ha interesse a dedurre i vizi di forma relativi all'appello proposto da altri alla Giunta stessa contro la decisione del Consiglio comunale. — (Corte d'app. di Macerata, 17 ottobre 1889, Neroni c. Infriccioli ed altri; Giurisp. It., 1890, ii, 132). 6 2 7 . Il cittadino che esercita l'azione popolare, di cui all'art. 52 della legge comunale e provinciale, proponendo un reclamo in materia elettorale, non lia facoltà di recederne. — (Corte di cassaz. di Roma, 10 novembre 1891, l'atrucco lic.; Giurisp. It., 1892, in, 69). 6 2 8 . Se l'azione è promossa da chi non abbia capacità per instare in giudizio, essa può sempre servire come denunzia al Pubblico Ministero. 6 2 9 . Termini del ricorso. — Il termine di dieci giorni, stabilito dall'art. 52 per ricorrere contro i provvedimenti della Deputuzione (Giunta amministrativa) provinciale intorno alle liste amministrative, riguardo agli interessati decorre dal giorno in cui venne loro notificato il provvedimento, e quanto agli altri elettori dal giorno in cui furono pubblicate le liste state notificate dalla Deputazione. — (Corte d'app. di Casale, 20 die. 1886 ; Rio. amm-, x x x v m , 130). 6 3 0 . La Corte d'appello non può interloquire sulla nullità di un reclamo in tema di iscrizioni nelle liste sporto alla Deputazione (Giunta amministr.) provinciale dopo scaduto il tempo utile e senza fare il deposito. — (Ivi). 6 3 1 . Il termine di dieci giorni per reclamare dalle decisioni della Deput. (Giunta amm.) provinciale in materia di elettorato amministrativo, decorre dall'intimazione del provvedimento impugnato da chiunque fatta, ancor- AUT. 47-48 Delle liste elettorali 405 i;hè non preceduta da pubblicazione. — (Corte di cass. di Roma, 12 agosto 1884, D'Angelantonio ed altri e. Deputazione prov. di Teramo e Prejutti; Legge, x x v , 1, 38;' Corte Supr., ix, 698 ; Rio. amm., x x x v i , 171; — Id., 19 gennaio 1888, La Marca c. Bloise e Brune; Ann., xxii, 2, 3; Foro IL, xin, 1, 198). 6 3 2 . Il termine di 10 giorni, di cui all'art. 703 del Codice di procedura civile, é indicato come termine minimo per modo che la comparizione deve aver luogo in una udienza posteriore al termine suddetto. — (Corte di cass. di Roma, 12 maggio 1884, Meloni ; Foro IL, ix, 1,1151). 6 3 3 . Il termine di 10 giorni, entro cui deve proporsi ricorso alla Corte d'appello contro le decisioni della Giunta provinciale amministrativa in materia elettorale, riguarda tanto le persone dei reclamanti, quanto coloro contro i quali si reclama. — (Corte di cass. di Roma, 26 agosto 1891, Specchia c. Cirani; Giurisp. It., 1891, 1, in, 164). 6 3 4 . Nel termine di 15 giorni, entro cui debbono ricorrere alla Corte d'appello avverso le deliberazioni della Deput. (Giunta amm.) provinciale le persone diverse dagli interessati, devesi non solo notificare il ricorso ma altresì il decreto del presidente della Corte che fissa l'udienza in cui discutere il reclamo. — (Corte d'app di Torino, 16 settembre 1889, Cepollini c. Cepollini; Giurisp. It., 1889, 6 3 5 . Il predetto termine di quindici giorni decorre da quello in cui le liste furono pubblicate, non dall'ultimo giorno del periodo, durante il quale le liste stesse debl)ono rimanere affisse. — (Corte d'app. di Torino, 16 setten^bre 1889, Cepollini e. Cepollini; Giurisp. It., 1889, 6 3 6 . Se il reclamante alla Corte d'appello abbia depositato in tempo debito i documenti sui quali ha basato il ricorso, non può questo rigettarsi solo perchè la Corte trovi necessaria la produzione di altri documenti, ma deve la Corte ordinare che siano prodotti a completamento della pratica. — (Corte d'app. di Milano, 21 ottobre 1889, Carabelli c. Orsini; Giurisp. It, 1890, ii, 90). 6 3 7 . Nell'ipotesi, la nullità, anziché di notificazione, è di sostanza, incapace quindi ad impedire la decorrenza dei termini perentori, tranne che l'attore dimostri che esso forni all'usciere esatte indicazioni circa la residenza dell'intimato, e che fu esclusivamente colpa di costui la notificazione dell'atto in luogo diverso eia quello indicatogli. — (Corte di cass. di Roma, 9 giugno 1890, Insogna ric. ; Giurisp. It, 1891, 1, iii, 12). 27— BUUNIALTI, Cod. elettorale. 396 Legge comunale e provinciale ART. 36-37 6 3 8 . N o n è ammessa proroga nel termine di cui all'art. 52 della l e g g e comunale e provinciale, che prescrive doversi il ricorso e la presentazione dei documenti fare nel termine di dieci giorni, massime (juando non siasi dimostrato che la decorrenza del termine abbia incontrato un legittimo impedimento. — (Corte di cassazione di R o m a , 15 febbraio 1884, L u c a c. De L u c a ; Legge, XXIV, 1, 763; Corte Supr., ix, 161; Rio. amm., x x x v , 369). 6 3 9 . La decorrenza del termine a produrre reclamo contro il deliberato della Dep. (Giunta amm.) provinciale si deve desumere da fatti certi e specifici e non in via di presunzioni. L a mancanza di prova nuoce a coloro che sostengono l'irricevibilità del reclamo. — (Corte di cass. di Roma, 14 novembre 1<S87; Corte Supr., xii, 986). 6 4 0 . Pubblico Ministero. — Il I^ubblico Ministero ha diretta azione per promuovere dallaCorte d'appello l'esclusione dalle liste amministrative di elettori indegni o incapaci, e la decadenza dall'ufficio di consigliere di persone incapaci ed ineleggibili. — (Corte d'a,ppello di Catania, 12 gennaio 1885, P. M. c. M a r c h e s e ; Legge, x x v , 2, 99; Giurisp. Cat., xv, 2; Foro Cat., v, 97; Cirr. Giur., xvi, 24 6 4 1 . Il termine a ricorrere pel Pubblico Ministero decorre dal giorno in cui è messo a conoscenza del fatto che può dar luogo all'esperimento della sua azione. — (Ivi). 6 4 2 . Al Pubblico Ministero compete l'azione diretta per le quistioni che si attengono all'elettorato amministrativo, senza che all'esercizio di tale facoltà possa applicarsi il termine di 10 giorni che l'art. 39 della l e g g e comunale e provinciale stabilisce pei reclami dei comuni e dei privati. — (Corte di cass. di R o m a , 13 m a g g i o 1887, Porcelli ed altri, ric. ; Legge, x x v i , 2, 1; xxi, 2, 96; Corte Supr., xin, 435; — Corte d'app. di Alenila, 18 nov. 1887, De Gregori; Foro Ahhruss., iii, 26). 6 4 3 . Nella revisione delle liste amministrative, al lavoro preparatorio della Giunta conmriale segue la vera revisione del Consiglio comunale, ed a (juesto lavoro tien dietro l'altro della Giunta provinciale amministrativa, la q u a l e , anche in difetto di g r a v a m e , può procedere a nuove iscrizioni e ad ulteriori cancellazioni. M a se per avventura non si saranno dalle autorità amministrative cancellati coloro che mancassero della qualità di elettori, non é interdetto al Pul)blico Ministero di chiedere la cancellazione di siffatti inscritti direttamente alla Corte d'appello; tanto più se la stessa Giunta provinciale amministrativa avesse ordinato agli inscritti di fornire la prova della loro capacità all'elettorato, arrestandosi poi dal dare ART. 52 Delle liste elettorali 419 ^li ulteriori provvedimenti, e quindi non cancellandoli, tuttoché non avessero fornita la prova richiesta, sulla •onsiderazione di non aver avuto il termine di cinque giorni a comparire. — (Corte di cass. di Roma, 11 marzo 1892, P. M . Corte d'app. di Catania c. Abbadessa e altri). 6 4 4 . Nella formazione delle liste, su cui ricadono le questioni di capacità all'elettorato, l'opera dell'autorità amministrativa si riassume ffel compiere uffici dì quella amministrazione di cui sono organi, e quindi di ufficio, salvo che vi sieno reclami di parte, si procede a inscrizioni e cancellazioni di elettori. M a nelle questioni di eleggibilità, il Consiglio comunale e la Giunta provinciale amministrativa sono veri tribunali amministrativi e possono procedere solo per istanza di parte. Ora, se queste istanze manchino, non può esser vietato al Pubblico Ministero, scorso il termine accordato alle parti stesse per reclamare in via amministrativa, di adire l'autorità giudiziaria per far dichiarare ineleggibile chi, a suo avviso, fosse stato indebitamente nominato. — (Ivi). 6 4 5 . Il Pubblico Ministero ha sempre azione nelle materie elettorali per l'art. 39 della legge sull'ordinamento giudiziario, e per tale azione non è tenuto alla decorrenza dei termini di cui all'articolo 82 della legge sull'ordin. giudiz. — (SAREDO, Commento,!, pag. 815, 818, e cfr. parte i, legge elett. polit. ai nn. 283-285). 6 4 6 . l'j sempre di competenza del prefetto denunciare al Pubblico Ministero (qualsiasi irregolarità od illegalità venisse compiuta nella formazione o revisione delle liste elettorali. — Cons. di Stato, 22 aprile 1882; Legge, 1882, i, 718 ; - Id., 25 maggio 1889 ; Jd., 1889, ii, 319). 6 4 7 . Coloro che, non avendo reclamato alla Deputazione (Giunta amm.) prov., ricorrono alla Corte per essere iscritti nella lista elettorale amministrativa, devono proporre il loro ricorso entro i dieci giorni da quello in cui pervenne nella segreteria del comune la lista riveduta e definitivamente approvata dalla Deputazione (Giunta) provinciale; altrimenti il loro reclamo è inammessibile. — (Corte d'app. di Catania, 7 settembre 1888, Monelli c. Dep. prov. di Siracusa; Fòro Cat., vni, 166). 6 4 8 . Il termine a proporre l'azione giuridica contro la deliberazione della Deputazione (Giunta amm.) prov. in materia di elettorato amministrativo non decorre finché la deliberazione non sia notificata all'interessato. — (Corte di cass. di Roma, 26 ottobre 1888, Corallo ; Giur. T., x x v i , 117 ; Corte Supr., xni, 621 ; Foro It., xiv, 1,173). 6 4 9 . Ciò ha luogo anche quando il ricorso alla Deputa- 420 Legge comunale e provinciale ART. 36-37 zione (Giunta amministrativa) provinciale non si sia proposto dall'interessato stesso, né da un suo mandatario, ma da un terzo che abbia chiesto la iscrizione di altri ; i quali poi, respinto il ricorso della Deputazione (Giunta) prop o n g a n o reclamo giuridico senza aver avuto notificazione del provvedimento della Deputazione (Giunta) medesima. (Ivi). 6 5 0 . In questo caso la notificazione del provvedimento al terzo non vale a far decorrere il termine contro il Yero interessato della cui iscrizione si tratta. — (Ivi). 6 5 1 . Per coloro ai quali la decisione della Deputazione (Giunta amm.) provinciale non deve essere personalmente notificata, il termine per ricorrere alla Corte d'appello decorre dal giorno della pubblicazione della lista nel comune. — (Corte d'appello di Napoli, 18 luglio 1884, Deluca c. Deput. prov. di Caserta; Ric. amm., x x x v , 873). 6 5 2 . Formalità e giudisio. — È inammissibile il reclamo in tema di elettorato amministrativo proposto direttamente alla Corte d'appello e non prima alla Deputazione (Giunta amministrativa) provinciale. — (Corte di cassazione di R o m a , 26 ottobre 1888, Aurera c. Bacchieri; Giurisp. T., x x v i , 67 ; Corte Supr., xin, 633; Foro I t , XIV, 1 , 1 9 3 ; — Corte d'app. di Torino, 18 ottobre 1889, ricorr. Marsilio; Giurisp. It., 1890, i i , 6 9 ; — Corte di cass. di R o m a , 14 die. 1891, Ciampella c. Albonizio; Giurisp. It., 1892, III, 191). 6 5 3 . Cantra: Contro le deliberazioni del Consiglio comunale, in materia elettorale, si può ricorrere direttamente alla Corte d'appello. — ( C o r t e d app. di Catania, 4 g i u g n o 1888, Santoro ; Giurisp. Casal., vin, 100). 6 5 4 . Ciò vale tanto per le domande d'iscrizione in lista, quanto per quelle tendenti a far cancellare dalla lista elettori che indebitamente ne fanno parte. — (Ivi). 6 5 5 . Per mancanza di o g n i specificazione è inammissibile il ricorso nel quale si dice che la persona contro la quale si ricorre n o n è stata prima virtualmente innanzi alla Deputazione (Giunta ammin.). provinciale — (Corte di cass. di R o m a , 7 novembre 1888, Mandola e. M a s s a n e ; Corte Supr., xii, 733). 6 5 6 . L'art. 52 della legge comunale e provinciale non attribuisce alla Corte di appello la giurisdizione in genere di giudicare sulla materia elettorale e c o m e magistrato di 1° grado, ma quello di conoscere e decidere di tale materia in via di gravame avverso una decisione della Deputazione (Giunta amministrativa) provinciale. — (Corte di cass. di R o m a , 6 nov. 1885, Jarossi, sindaco di Castelvetere c. M a r i n a r o ; Corte Supr., x, 1029). ART. 421-35 Delle liste elettorali 395 6 5 7 . N o n é ricevibile un reclamo per iscrizione nelle liste, se non siasi prima reclamato al Consiglio comunale. — (Corte d'appello di Torino, 20 luglio 1888, Argenterò.' Rio. awm., x x x i x , 623; Giurisp. T., x x v , 581). 6 5 8 . N o n è ricevibile il gravame contro la Deputazione (Giunta a m m . ) prov. che non abbia atteso quel reclamo, se il reclamo stesso siasi presentato alla Deput. (Giunta) quando questa aveva già decretato definitivamente la lista; in tal caso è inammissibile il ricorso alla Corte sotto titolo di denegata giustizia. — (Ivi). 6 5 9 . L a inammissibilità del richiamo diretto ad ottenere la cancellazione di elettori iscritti nelle liste a m m i nistrative per l'inosservanza al prescritto degli art. 34 e 35 della l e g g e comunale, può dedursi per la. prima volta «lavanti la Corte d'appello, ed anche dopo che abbia avuto una sentenza preparatoria per decidere il merito. — (Corte di cass. di R o m a , 5 marzo 1884, T r o z z o ed altri c. D e Rosa; Giurisp. IL, 1884, i, 3, 9 9 ; Legge, x x i v , 1, 722; Corte Supr., IX, 152). 6 6 0 . La competenza attribuita dalla l e g g e alla Deputazione (Giunta amm.) prov. ed alla Corte d'appello di de<-idere sulla legalità delie liste elettorali amministrative non può estendersi all'esame ed all'apprezzamento di tutti i titoli in base dei quali gli elettori sono iscritti, ed in c o n seguenza anche dei contratti d'affitto, i quali, quando appariscono simulati, non possono essere considerati c o m e litolo capace di conferire l'elettorato. — (Ivi). 661. L'art. 52 della l e g g e comunale non può estendersi oltre i casi e i tempi in esso espressi. — (Corte di cass. di R o m a , 14 novembre 1887, Cangialosi c. Bonello ; ('arte Supr., xn, 986). 6 6 2 . N o n si deve dichiarare irricevibile in Cassazione il ricorso elettorale soltanto per mancanza di citazione o del deposito. — (Ivi). 6 6 3 . I reclami giudiziari sulla capacità dei cittadini ad essere elettori amministrativi debbono essere notificati alla persona della cui capacità si discute. — (Corte di '•ass. di R o m a , 26 ottobre 1888, Calamia; Corte Supr., XIII, 672). 6 6 4 . N o n può dirsi perento il reclamo alla Corte di appello se alla pai'te interessata non fu intimato il provvedimento della Deputazione (Giunta amministrativa) ]>i'ovinciale. — (Corte di cassaz. di R o m a , 16 marzo 1887, Vigorito Roberto c.Vigorito e Plantulli ; Corte Supr., xii, •'7; Ric. amm., x x x v i i i , 203). 6 6 5 . È inammissibile il reclamo alla Corte d'appello, 422 Legge comunale e provinciale ART. 36-37 col quale s ' i m p u g n a l'iscrizione di un cittadino nelle liste elettorali amministrative, se non viene a cura del reclamante notificato alla parte che vi ha interesse, sebbene questa sia comparsa ed abbia preliminarmente eccepita la mancanza di notificazione del reclamo. — (Corte di cass. di R o m a , 5 marzo 1884, D'Auriscia c. Comune di R o i a n o ; Corte Supr., ix. 111). 666. L'articolo 52 della l e g g e comunale e provinciale impone la notificazione giudiziaria alla parte interessata del solo richiamo proposto alla Deputaz. (Giunta amm.) provinciale; ma non è detto nè in esso nè in altro articolo della legge, che, oltre il deposito della copia relativa nell'ufficio clei Pubbl ice Ministero, sia necessario notificare integralmente il ricorso con che si promuove la competente azione in materia elcttoi\ale dinanzi alla Corte d'appello. — (Corte di cass. di 1-voma, ,30 gennaio 1885, Ruscica c. Sante ed altri elettori di Canicatti; Legge, xxx, Ì,19S', Corte Supr., x, 132 ; Ann., xx, i, 1, G8). 6 6 7 . E inammissibile in appello il reclamo in materia elettorale amministrativa, se non furono citati tutti coloro che facevano parte del giudizio in primo grado. — (Corte di cass. di R o m a , 9 agosto 1887, Guarino c. Prefetto di A v e l l i n o ; Corte Supr., xn, 711). 6 6 8 . Anche nelle contestazioni giudiziali in materia di diritti elettorali va osservato, sotto pena di nullità, il prescritto dell'art. 38 del Codice di ])roce(lura civile. — (Corte di cass. di R o m a , 24 giugno 1887, Fiamma ed altri contro R o m a n o ; Legge, xxviii, 2, 3G6 ; Ann., xxi, 2, 141; Corte Supr., XTI, 401 ; Diritto e Ginrisprudenz-a, III, 250). 6 6 9 . Non si deve far d(ìposito per i ricorsi in materia elettorale; se fatti, si devono restituire. — (C'orte di cassazione di R o m a , 30 m a g g i o 1887, Formica c. Procuratore generale in P o t e n z a ; Corte Supr., xn, 251). 6 7 0 . In materia elettorale non può la Corte deliberare, in merito al ricorso contro l'iscrizione di elettori, se non fu depositata nell'ufficio della Procura generale copia del ricorso stesso entro tre giorni dalla sua presentazione. — (Corte d'app. di Casale, 22 g i u g n o 1888, Ferraris; Giurisprudenza Casal., vili, 255). 6 7 1 . A ragione la Corte di appello respinge il ricorso di un comune contro una deliberazione della Deputazione (Giunta amministrativa) iirovinciale relativa ad iscrizione nelle liste elettorali amministrative, se esso non aveva presentato nei inodi c termini stabiliti dalla legge comunale e provinciale i titoli in a p p o g g i o della sua domanda. — (Corte di cass. di -Pvoma, 9 dicembre 1885, AUT. 52 Delle IL^te elettorali 423 Oomime dei Bagni di San Giuliano e. Deputazione provinciale di Pisa; Corte Supr., x, 1033). 6 7 2 . È irricevibile il ricorso alla Corte d'appello contro la decisione della Deput. (Giunta animin.) provinciale, ove il ricorrente non produca copia autentica della impugnata ilecisione. — (Corte d'app. di Torino, 16 settembre 1883, Ceiiollini c. Cepollini; Giurisp. It., 1889," ii, 737). 6 7 3 . La mancanza di notincazione del ricorso contro la Deput. (Giunta amm.) provmciale, che ha radiato un nome dalla lista elettorale non ha nessun effetto se non ò notificato al prefetto ai termini dell'art. 52 della legge. — (Corte d'appello di Modena, 22 ottobre 1889, Marconi ric.; Giurisp. It., 1890, n, 84). 6 7 4 . In materia elettorale amministrativa, non è prescritta la notirica,zione del decreto con cui" il presidente della Corte suprema, sulla presentazione del reclamo, fissa l'udienza per la discussione. — (Corte di cass. di Roma, 2 novembre 1889, Peroni e. Pierantoni e Censi ; Giurisp. It., 1890, 1, in, GO). 6 7 5 . Ricorrendosi alia Corte d'appello in materia elettorale amministrativa, s'incorre in nullità ove il ricorso e il decreto presidenziale, con cui si stabilisce l'udienza, siano notificati i)er mezzo del messo comunale che, a compiere tale atto, non sia stato debitamente autorizzato. — (Corte di cass. di Roma, 27 febbraio 1890, Bella contro Tummino ed altri ; Giurisp. It., 1890, 1, in, 117). 6 7 6 . Ricorrendosi in materia elettorale aUa, Corte di appello, il ricorso va notificato nelle forme stabilite dalla, legge per gii atti di citazione; (quindi è nullo il ricorso se siasi notificato all'interessato, anziché nella casa di sua a!)itazione, nella casa comunale in cui esercita le funzioni di sindaco, ove il ricorso non si <liriga a! sindaco, ma al privato che ricopre tale ufficio. — (Corte di cass. di Roma, 9 i^'iugno 1890, Insogna ric. ; It., 1891, 1. Ili, 12). 677. Viola la legge il Consiglio comunale, che delibera di porre a carico del comune gli onorari dovuti al procuratore per le spese e competenze della causa promossa dal sindaco e da alcuni elettori innanzi la Corte d'appello, contro la cancellazione <lalla lista amministrativa degli elettori medesimi, ordinata dalla Deputaz. (Giunta ainmin.) prox incialc. — (Cons. di Stato, 9 ìuarzo 1888). 6 7 8 . Colui che l'edania alla Corto d'appello per la cani-'ellazionc di cittadini dalle liste elettorali, deve presentare i documenti giustificativi della capacità dei cittadini stessi. — (Corte d'app. di Napoli, 25 luglio 1884, Gnacci -424 Legge comunale e procinciale AUT. 69 c. Deputazione provinciale di Benevento; Ric. amm., XXXV, 873; Legge, xxv, 2, 166). 6 7 9 . La Corte d'appello deve rigettare il reclamo di chi si lamenta di essere stato cancellato dalle liste elettorali amministrative quale analfabeta, se costui non ha prodotto il relativo decreto della Deputaz. (Giunta amm.) provinciale, né alcun documento per accertare essere stato veramente quello e non altro il motivo della lamentata esclusione. — (Corte di cass. di Roma, 11 dicembre 1886, Sana c. Sini; Corte Supr., xi, 842). 6 8 0 . Non è ricevibile il reclamo contro la decisione della Deputaz. (Giunta amm.) provinciale, se non vieno prodotta la decisione di questa in forma autentica. — (Corte d'app. di Casale, 25 luglio 1887, Ullio c. Deputazione provinciale di Alessandria; Giurisprudensa Casal., vn, 285 ; Ric. amm., xxxvni, 685). 681. Il sindaco che vuol contraddire al provvedimento con cui la Deput. (Giunta amm.) provinciale ordinò la cancellazione di persone inscritte nelle liste elettorali amministrative, deve presentare i titoli in appoggio alla sua domanda, non essendo la Corte obbligata a supplire al difetto delle eseguite produzioni. — (Corte di cass. di Roma, 7 gennaio 1885, Comune ed elettori di Ribera contro CacRce] ^Legge, xxv, 2, 17; Corte Supr., x, 113). 6 8 2 . E incensurabile per la Corte di cassazione il giudizio di fatto della Corte di merito, che la copia della deliberazione in materia elettorale dalla Giunta provinciale amministrativa statale presentata e completa riguardo a tutti i documenti, era informe e senza autenticità. 6 8 3 . Nelle cause elettorali non si fa luogo a rifacimento di spese, e nonostante il rigetto del ricorso, restituire si (leve ai ricorrenti il fatto deposito della multa. 6 8 4 . Nelle controversie di elettorato amministrativo spetta esclusivamente alla Corte d'appello decidere se chi contraddice alle decisioni delia Deputazione (Giunta amministr.) .provinciale abbia ottemperato all'obbligo della produzione dei titoli sui quali esso poggia la introdotta azione. — (Corte di cass. di Roma, 26 marzo 1881, Limido c. Barbitta; Giur. It., 1885, i, 3, 141; Legge, xxiv, 2, 42; Corte Supr., ix, 259). 6 8 5 . L'art. 52 della legge comunale e provinciale prescrivendo la presentazione « dei titoli che danno appoggio alla domanda » entro il termine di giorni dicci dall'intimazione del provvedimento impugnato, contempla i mezzi probatori, ossia gli atti e documenti giustificativi del me- ART. 79-80 Delle liste elettorali 425;. rito della domanda. — (Corte di cass. di R o m a , 2 febbraio 1888, Pamilla c. Prefetto di P a l e r m o ; Legge, xxviii, 1, 399; - Id., 11 febbraio 1888; Giurisp.lt., 1888, i, 3, 1 6 4 ; Corte Supr., xiii, 27 ; Ann., xxii, 2, 51 ; Ric. amm., x x x i x , 386 ; Ciré. Giurici., xix, 146). 6 8 6 . N o n può quindi ritenersi compresa sotto la parola titoli, adoperata nel citato articolo, la prova della notifiea/ione del provvedimento contro cui si reclama, la quale non riguarda il merito della causa, ma unicamente il termine stabilito dalla legge per promuovere l'azione e per giustificarne il fondamento. — (Ivi). 6 8 7 . L a decadenza del reclamo accordato dal ripetuto art. 52 della l e g g e comunale e provinciale può essere pronunciata allora soltanto che si abbia la prova del g i o r n o della notificazione del provvedimento impugnato. — (Ivi). 6 8 8 . Deve rigettarsi il reclamo in materia elettorale amministrativa se il reclamante non produce i titoli relativi, e neanche la decisione i m p u g n a t a ; e ciò sebbene la Corte d'appello abbia la facoltà, non l'obbligo, di ordinare d'ufficio la esibizione dei documenti necessari nella causa. — (Corte di cass. di Roma, 11 gennaio 1887, Crofu c. Fucci ; Corte Supr., xii, 177). 6 8 9 . N o n è ricevibile il ricorso alla Corte di appello che manchi della sottoscrizione del reclamante o di persona da lui munita di speciali poteri. — (Corte d'app. di Torino, 21 agosto 1888, Caralengo c. A g h e m o ; Ric. amm., XXXIX, 697 ; Giurisn. T., x x v , 653 ; Ann., xxii, 484). 6 9 0 . L a Corte d appello, cui si può ricorrere in tema di elettorato amministrativo, è competente ad annullare una deliberazione presa in materia dalla Deputazione (Giunta a m m . ) provinciale, tanto se impugnata per ragioni di diritto, quanto se l'impugnativa basi su motivi di forma. — (Corte di cass. di R o m a , 22 febbraio 1889, Montedoro c. Crucinio; Giurisp. It., 1889, 1, in, 106). 691. La Corte d'appello deve rigettare il reclamo di chi pretende d'essere inscritto nelle liste elettorali a m m i nistrative se il reclamante non abbia provato l'età, il censo e il saper leggere e scrivere. — (Corte di cass. di Roma, 10 novembre 1886, Grisaft; Corte Supr., ix, 766). 6 9 2 i In tema di elettorato amministrativo, esaurito il ricorso amministrativo coll'esclusione del ricorrente 'lalle liste elettorali, la Corte d'appello non può più pronunciare sulla regolarità degli atti amministrativi che condussero all'esclusione dell'elettorato, ma bensì sulla esistenza o meno del diritto reclamato. — (Corte di cass. di R o m a , 23 dicembre 1884, Santagostino ; Legge, xxv, 1, 577; Corte Supr., ix, 985). Legge 426 comunale e provinciale ART. 36-37 6 9 3 . Quando in materia elettorale il Consiglio comunale siasi ricusato di pronunciare, la Corte di appello, nell'atto che riconosce la nullità della deliberazione, può anche profferire il suo giudizio sul merito. — (Corte di cass. di R o m a , 19 settembre 1884, Attaduno; Cor^e 5 a p r . , IX, 788). 6 9 4 . Il cittadino che reclama contro una lista elettorale amministrativa per la mancanza di censo in alcuni individui che troppo vagamente vi sono detti averne il titolo per fitto di territorio o fitto di casa, e perchè nella stessa lista non sono indicati' il numero d'iscrizione nei ruoli delle contribuzioni dirette e la quota, d'imposta pagata dall'inscritto, deduce così espressamente delle eccezioni cui non può non rispondere il magistrato. — (Corte di cassaz. di Roma, 9 settembre 188G, De Stefano e. B a r o n e ; Corte Supr., xi, G6G). 6 9 5 . La Corte di merito non negò fede ai documenti presentati dal reclamante, se disse che questi non erano sufficienti per far prova del preteso difetto di censo, poiché da altri titoli poteva ben risolvere che costui fosse indirettamente un contril)uente. — (Corte di cass. di R o m a , 12 a4^)rile 1888, Jannello c. Jannello; Corte Supr., xiii, 117). 6 9 6 . Non c richiesto a pena di nullità che la sentenza emanata sopra reclami elettorali debba a g g i u n g e r e ai nomi delle persone, delle quali si ammette o si esclude l'elettorato, la relativa loro paternità. — (Corte di cass. di R o m a , 20 ottobre 1888, Traversa c. Deputazione provinciale di Siracusa; Corte Supr., viii, 117). 6 9 7 . La Giunta provinciale amministrativa e la Corte di appello, pronunciando negli stadi ulteriori del giudizio, circa una ([-uestione di eleggibilità discussa e decisa dal Consiglio comunale, non p o s s o n o ampliare l'esame comErendendovi un'altra questione di eleggibilità, che, sebene riguardi lo stesso individuo, fu trattata e decisa dal Consiglio comunale in sede separata e con deliberazione non peranco notificata. — (Corte di cass. di R o m a , 20 gennaio 1892, Criscuolo c. T o r r e ; Giurisp. IL, 1892, iii, 189). ART. 53. — I l r i c o r s o coi r e l a t i v i d o c u m e n t i si d o v r à , a p e n a di d e c a d e n z a , d e p o s i t a r e n e l l a c a n c e l leria della Corte d'apnello n o t i f i c a z i o n e di esso. che occorra ministero La di f r a c i n q u e g-iorni d a l l a causa sarà procuratore decisa o senza avvocato s u l l a r e l a z i o n e f a t t a in u d i e n z a p u b b l i c a d a u n c o n - ART. 52 Delle liste elettorali 427 sigliere della Corte, sentite le parti e i loro difensori, se si presentino, ed il Pubblico Ministero nelle sue orali conclusioni. (Cfr, Legge com. e prov. 20 marzo 1865, art. 4f ; — Legge elettorale politica 24 seUembre 1882, art. 78). 6 9 8 . E nulla per difetto di motivazione e di pronunzia la sentenza che nulla dice intorno alla deduzione del reclamante di non doversi tener conto della condanna penale da lui subita per essere stato riabilitato. — (Corte di cass. di R o m a , 11 febbraio 1888, Di Lullo e. Deputazione provinciale di F o g g i a ; Corte Supr., VII, 78). 6 9 9 . E nulla la sentenza che non contiene la conclusione e non ragiona completamente sulla domanda degli atti elettorali, ai quali si dissero annessi documenti e decisioni relative e dichiarazioni di domicilio per taluni elettori, alla capacità di saper leggere e scrivere per taluni altri, intorno ai quali tutti versava il reclamo. — (Corte di cass di Roma, 15 febbraio 1886, Panasio; Corte Supr., -M, 330). 7 0 0 . Le indicazioni degli articoli 34 e 39 della legge comunale e provinciale sono tassativamente prescritte nelle liste primamente approvate dalla Giunta comunale, ma non si richiedono anche nella sentenza che dispone •SU iscrizione per l'innanzi contrastata o comunque non avvenuta. — (Corte di cass. di Roma, 30 gennaio 1885, Huscica e Sorrentino c. Aiello, Ronaiuto ed altri elettori di Canicattini; Legge, xxv, 1, 614; Corte Supr., x, 130). 701. Non viola la legge comunale e provinciale la sentenza che, per effetto della prova dell'alfabetismo, nega %le alle firme colle quali i reclamanti intendono provare di sapere leggere e scrivere sulla considerazione che esse non portano l'autenticazione del notaio attestante che esse firme sono per l'appunto degli interessati. — (Corte di cass. di Roma, 23 dicembre 1884, Fugallo ed altri e. l^rocuratore generale del Re in l^ilermo ; Legge, xxiv, 1, W4; Corte Supr., ix, 680). 702. apprezzamento insindacabile di prova il ritenere non assodata a sufticien/.a la capacità del leggere e dello scrivere in base fìi soli attestati di notorietà del sindaco e della Giunta. - (Ivi). 703. Trattandosi di ricorso in materia elettorale, la Corte d'appello non può pronunciare su domanda, sulla Legge 428 comunale e provinciale ART. 36-37 quale non siasi prima provocato il giudizio della Giunta provinciale amministrativa. — (Corte di cassazione di R o m a , 31 m a g g i o 1890, M o r m i l e ed altri ric.; Giurisp. It., 1890, 1, III, 216). 7 0 4 . La nullità però é sanata colla comparizione in giudizio dell'i ntimato. — (Corte di cass. di R o m a , 15 febraio 1890, R o m e o e Franco ric.; Giur. It, 1890, 1, iii, 116). 7 0 5 . Il ricorso alla Corte d'appello in materia di elettorato amministrativo è nullo, ove nella copia notificata al prefetto non sia trascritto il decreto con cui il presisidente fissa l'udienza per la discussione del reclamo. — (Corte di cassaz. di R o m a , 15 febbraio 1890, R o m e o e Franco ric.; Giurisp, It., 1890, 1, iii, 116). 7 0 6 . Contro le sentenze proferite dalle Corti d'appello in materia elettorale non é a m m e s s o il rimedio straordinario della rivocazione. — (Corte di cassaz. di R o m a , 15 marzo 1892, Messina c. Restivo; Giur. IL, iii, 186,1892). ART. 54. — Il immediatamente d'appello zione, La per Pubblico curarne senza s p e s a , sentenza Ministero la e s e c u z i o n e ag-li dalla dalla Corte d'appello n o n è n e c e s s a r i o il avvocato. Tutti i termini alla notifica- parte soccombente col r i c o r s o in c a s s a z i o n e , pel q u a l e di e la interessati. pronunziata p u ò essere i m p u g - n a t a ministero comunicherà a l s i n d a c o le s e n t e n z e d e l l a C o r t e del procedimento sono ridotti metà.. Sul semplice r i c o r s o il p r e s i d e n t e i n d i c a in via d ' u r g ' e n z a la u d i e n z a p e r la d i s c u s s i o n e d e l l a c a u s a . — ( C f r . Legge Legge com. e prov. elett. 20 polU. marzo 24 sett. 1865, 1882, art. art. 42). 39; — 7 0 7 . La sentenza della Corte d'appello appena pubblicata deve essere notificata senza ritardo ; il Pubblico Ministero non ha perciò un termine, ma deve compiere sollecitamente questo, come tutti gli altri doveri del suo ufficio. 7 0 8 . Il ricorso alla Corte d'appello in materia elettorale amministrativa devesi rigettare se, nei cinque giorni successivi alla sua notificazione, non siasi depositata nella cancelleria della Corte, unitamente al ricorso e agli ART. 52 Delle liste elettorali 429 altri provvedimenti, la decisione impugnata dalla Giunta provinciale amministrativa. — (Corte di cass. di Roma,. settembre 1890, D'Agostini c. Giunta provinciale amministrativa di Caserta; Gitirisp. It., 3891, 1, iii, 39). 7 0 9 . Non sono suscettibili del rimedio di rivocazione le sentenze pronunciate in materia elettorale dalla Corte (l'appello. — (Corte d'app. di Brescia, 14 gennaio 1891, Carnesali c. Benvenuti; Giurisp. It., 1891, ii, 139). 710. II solo rimedio concesso contro la sentenza della Corte d'appello è il ricorso in Cassazione. — (Corte di cass. di R o m a , 3 novembre 1876; Legge, 1876, ii, 363). 711. Cantra. Il silenzio dell'art. 54 non autorizza a ritenere che il legislatore abbia voluto derogare per i giudizi elettorali alle norme ordinarie del diritto processuale, e perciò le sentenze di Corte d'appello sono suscettibili dei rimedi della rivocazione, dell'opposizione di terzi, e dell'opposizione del convenuto contumace. — (Codice di proc. civ., art. 474, 494, 495, 496, 510, 517 e seg.; — SAREDO, Commento, pag. 837). 712. I ricorsi in materia elettorale contro tutte le Corti d'appello del Regno, devono essere presentati alla Corte dì cass. di Roma. — {Legge, 17 die. 1875, n. 2837, art. 347). 713. Il ricorso può essere proposto solamente dalle pani contendenti, ed è escluso quindi in Cassazione l'esercizio dell'azione popolare. 714. Il cittadino, che, per istanza di ufi terzo, è stato dalla Corte d'appello cancellato dalle liste elettorali, ha il diritto di considerarsi come parte soccombente agli effetti dell'art. 54, e può quindi ricorrere alla Corte Suprema, sebbene dinanzi alla Corte d'appello egli non si sia presentato in verun modo. 715. Spetta alla competenza esclusiva della Corte suprema di R o m a il giudizio sul ricorso di cassazione in causa di falsificazione di titoli per farsi inscrivere nelle liste elettorali amministrative di un comune. — (Corte di cass. di Roma, 17 aprile 1886, Conforto, Tenuta ed altri; Corte Supr., x, 1029). 716. Sul ricorso di chi è stato condannato alla perdita di ogni diritto politico per anni dieci quale colpevole di aver dato il suo voto in un'adunanza cui non aveva diritto d'intervenire per l'elezione di un consigliere comunale o provinciale, é competente a pronunciarsi esclusivamente la Corte suprema di Roma. — (Corte di cass. di Roma, 3 dicembre 1885, Bucci; Corte Supr., x, 1029). 717. Il termine per ricorrere in Cassazione è di giorni 45, e di giorni 90 per coloro che abitano fuori d ' E u r o p a . — (Cod. di proc. civ., art. 367, 396, 437). -430 Legge comunale e procinciale AUT. 69 718. La RotifKjazione del ricorso ò obbligatoria, e non solo si deve tare alla parte vincitrice, ma anche a! prefetto. 719. Non è punto necessario che insieme al ricorso sia notificato il decreto di fissazione dell'udienza. — (Corte di cass. di Roma, 2 nov. 188',); Legge, 1890, i, 181). 7 2 0 . A sanare la decadenza per inosservanza di termini non vale la notificazione di un nuovo ricorso; 721. Non è ammissibile un ricorso che investa le questioni di merito decise dalla Corte d'api^ello, essendo i motivi, i>er i f[uall possono impugnarsi in Cassazione le sentenze d'appello, gli stessi tassativamente determinati dall'art. 517 del Codice di proc. civ. 7 2 2 . Il ricorso in Cassazione non può mai in alcun caso sospendere gli effetti delle sentenze di appello. — (SAREDO, Commento, pag. 843-848; — Camera dei deputati, Discu.^^ioni, 17 giugno 1881 ; — Senato del R,egno, Id., 12 dicembre 1881). 7 2 3 . Le copie di sentenze in materia elettorale possono essere autenticate dal segretario comunale ed annesse validamente al ricorso per cassazione. — (Corte di cass. di Roma, 27 giugno 1890, Verona c. Zennaro ed altri; Giurisp. IL, 1891, 1, iii, 10). 7 2 4 . Non é richiesto dalla legge che la presentazione del ricorso alla cancelleria della Corte suprema sia fatta dalla parte in persona o da un mandatario speciale. — (Corte di cass. di Roma, 27 giugno 1890, Verona c. Zennaro ed altri; Giurisp. It., 1, ni, 10). 7 2 5 . Quando il giudizio in materia elettorale si è agitato in merito, in contraddittorio tra l'eletto e gli opponenti alla sua elezione, non è necessario che il ricorso per cassazione sia notificato al Pubblico Ministero. - (Corte di cass. di Roma, 27 giugno 1890, Verona c. Zennaro ed altri; Giurisp. It., 1891, in, 10). 7 2 6 . E giudizio di fatto il ritenere che non fossero contribuenti coloro che furono cancellati dalle liste elettorali amministrative, e perciò le questioni relative a tale esame non possono essere denunziate in Cassazione. — (Corte di cass. di Roma, 11 marzo 1885, Colombo c. Giunta; Corte Supr., x, 199). 7 2 7 . K giudizio di fatto, incensurabile in Cassazione, il ritenere che non siasi fatta la giustificazione del censo da parte di chi pretendeva di essere iscritto nelle liste elettorali amministrative. — (Corte di cassaz. di Roma, 31 dicembre 1888, Bonasera c. Aduini; Corte Suprema, XIII, 786). 7 2 8 . Non è censurabile presso la Corte di cassazione AUT. 54 Delle liste elettorali 431 il giudizio del magistrato di merito, con cui dichiara che taluno non sia più il proprietario descritto in un articolo di ruolo d'imposta, e che perciò non gli possa ]iiù riconoscere il censo che in base a quell'articolo stesso ili ruolo gli era stato altre volto riconosciuto e che ad altri non si possa imputare il c^nso proveniente dall'eredità paterna se non in una somma insufficiente; cosicché entrami)! debbono essere esclusi dalla lista elettorale amministrativa. — (Corte di cass.di Roma, 16 aprile 1888, Magnone c. Astuto; Corte Supr., xiii, 950). 7 2 9 . li apprezzamento di fatto incensurabile in Cassazione il giudizio del magistrato di merito, che i documenti presentati non bastino ad escludere la capacità (li elettori inscritti nella lista con l'attribuzione eli una iiuota di tributo e di una qualità che stabiliscono il loro diritto elettorale. (Corte di cass. di Roma, 9 marzo,1885, D'Ambrosio c. Abati; Corte Supr., x , 450; Rio. Amm., xxxvi, 730; Gazs. Proc., xxi, 321). 7 3 0 . Il giudizio sull'esistenza e sulla verità di un contratto di mezzadria che si pretende simulato e da cui il giudice di merito ha derivato la suffioienza del censo per l'elettorato, quando non si aggiri intorno agli elementi legali, é sempre incensurabile dalla Cassazione. — (Corte di cass. di lioma, 24 febb.1885. Santi c.Bonaiuto; Corte Supr., x, 143). 731. E giudizio di fatto incensurabile in Cassazione il ritenere simulato il censo e incerto se il diploma esibito si riferisce al reclamante. — (Corte di cassaz. di Roma, 2 febbraio 1888, Angiulli c. Deputazione prov. di B a r i ; Corte Supr., xiii, 73). 7 3 2 . È giudizio incensurabile in Cassazione il ritenere simulati i mutui pei quali si pagava la tassa di ricchezza mobile, come titolo ali elettorato amministrativo. — (Corte di cassaz. di Roma, 13 ottobre 1885, D'Errico c. Deputazione provinciale di Avellino; Corte Supr., x, 767). 7 3 3 . E giudizio di fatto, incensurabile in Cassazione, il ritenere, alla base degli esibiti documenti, che i reclamanti non potessero essere iscritti sulla lista elettorale amministrativa per difetto di censo e per analfabetismo. — (Corte di cassaz. di Roma, 31 dicembre 1888, Vizzini c. Rizzuto ; Corte Supr., xui, 855 ; Circ. Giur., xx, 143). 7 3 4 . È giudizio di fatto incensurabile in Cassazione il ritenere che la persona eletta consigliere comunale non aveva avuto interesse nell'appalto di opere comunali intraprese dal figlio. — (Corte di cass. di Roma, 17 maggio 1887, Canderchi e. Arena ; Corte Suprema, VII, 364). 432 Legge comunale e provinciale ART. 36-37 7 3 5 . È inammissibile il ricorso per cassazione in materia elettorale amministrativa, se non è accompagnato da alcun atto di notificazione. — (Corte di cass, di Roma,, 10 marzo 1887, Gioeli e. Di P i s a ; Corte Supr., xii, 154; — Id., 15 nov. 1887, Ga^parinetti ; Corte Supr., xii, 818). 7 3 6 . N o n è ammissibile il ricorso contro un pronunziato della Corte d'appello in materia elettorale amministrativa, senza che sia citato in giudizio chi è per leggo chiamato a contraddire le istanze del ricorrente. — (Corte di cass. di R o m a , 6 novembre 18s8; Corte Supr., xiii, 878). 7 3 7 . Il ricorso in Cassazione in materia di elezioni amministrative deve essere notificato alla parte contraria, sia un cittadino privato, sia il prefetto, o sia il procuratore generale presso la Corte d'appello che pronunciò la sentenza i m p u g n a t a , altrimenti è inammissibile. — (Corte d'app. di R o m a , 21 dicembre 1886, Elettori amministrativi c. Prefetto di Pisa; Annali, x x i , 2 , 8 ; — Id., 30 dicembre 1886, Elettori comunali B a g n i S. Giuliano; Corte Supr., xi, 896). 7 3 8 . È inammissibile il ricorso in Cassazione per la esclusione dalla lista elettorale amministrativa, se non fu notificato all'autorità tutoria. — (Corte di cass. di R o m a , 2 dicembre 1886, Piola c. A r c a d i a ; Corte Supr.,x.\, 831). 7 3 9 . Il ricorso alla Corte di cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che rigetta il reclamo sporto contro la deliberazione della Dep. (Giunta amm.) prov., la quale aveva deliberato la cancellazione del nome del ricorrente dalla lista degli elettori amministrativi, deve essere notificato al Pubblico Ministero e non al Comune, sotto la comminatoria di sentir dichiarare inammissibile 11 presentato ricorso. — (Corte di cassazione di R o m a , 15 aprile 1887, Santillo, Cardoni ed altri; Giurisp. Hai, 1887, I, 3, 221; Ann., x x i , 2, 103; Giurisp. T., x x i v , 541; Corte Supr., xii, 218). 7 4 0 . Il ricorso contro la sentenza della Corte d'appello che in tema d'elettorato amministrativo abbia respinto il reclamo d'un elettore contro la decisione della Deputazione (Giunta a m m . ) prov., con cui siasi cancellato dalla lista il suo n o m e e quello di altri elettori, va notificato al Pubblico Ministero a norma dell'art. 139 della legge 6 dicembre 1865, n. 2626. — (Corte di cass. di R o m a , 11 gennaio 1887, Cardone c. P r i o l a ; Legrpe, x x v i i , 1, 617). 7 4 1 . Cantra. In tema di elezioni amministrative il ricorso per Cassazione va portato a notizia del Ministero Pubblico e della Deput. (Giunta a m m . ) prov., m a non è richiesta all'uopo una formale notificazione. — (Corte di ART. 79-80 Delle liste elettorali 433;. cassaz. eli R o m a , 5 novembre 1887, Crisolfi c. M i r c e l a ; Legge, x x v i i i , 1, 509; Ann., xxii, 2 , 4 1 ; Giurisp. T.,xxv, 1S8; Corte Supr., xii, 8 1 3 ; Rio. amm., x x x i x , 301). 7 4 2 . A l procedimento in materia elettorale sono ìnapl'iicabili i termini stabiliti nel procedimento comune. — (Ivi). • 7 4 3 . Cantra. A n c h e in materia elettorale amministrativa il ricorso per Cassazione è inammissibile, se non è ilopositato in cancelleria nel termine di d i e l'art. 526 ilei Codice di procedura civile. — (Corte di cassazione di Ivoma, 21 m a g g i o 1887, Luci, L o n g o ed altri; Ann:, x x i i , 10 ; Corte Supr., xii, 681 ; Giurisp. T., xxv, 41 ; — 5 no- vembre 1886, Manfredi c. Comune di A r p i n o e Prefetto ili Caserta; Corte Supr., xi, 969; Ann., xxii, 2, 6). 7 4 4 . Una volta incorsa la decadenza, per essere decorso il termine suddetto, non vi si può riparare colla notificazione di un nuovo ricorso; e s s a s i deve p r o n u n ciare d'ufficio. — (Ivi). 7 4 5 . Nelle cause elettorali amministrative deve essere inteso il Pubblico Ministero ; se non fu inteso, la sentenza relativa non è nulla; se fu inteso, non é necessario che in sentenza si riporti anche il tenore delle date c o n clusioni. — (Corte di cass. di R o m a , 17 m a g g i o 1887, Condorelli c. Arena; Corte Supr., xii, 364). 7 4 6 . N o n può dirsi inammissibile il ricorso in Cassazione per essersi presentato dopo dieci giorni dalla n o tificazione della deliberazione, se fu intendimento dello usciere di notificarla, m a intanto non sì recò al domicilio del ricorrente e quindi non gli rilasciò copia della deliberazione. — (Ivi). 7 4 7 . È inammissibile il ricorso per Cassazione in m a teria di elettorato amministrativo, se sia stato presentato in cancelleria dopo rjuindici giorni dalla sua notifica>'ione. — (Corte ai cass. di R o m a , 11 febbr. 1887, Di Ghero c. Sindaco di Borghetto di V a r a ; Corte Supr., 644). 7 4 8 . L a facoltà che la l e g g e elettorale amministrativa fittribuisce ai cittadini di far cancellare dalle liste, o di farvi inscrivere alcuni elettori, è un favore e non crea perciò un vero e proprio interesse, come in colui, che 'iomandi o sostenga la propria iscrizione. — (Corte di cass. di R o m a , 23 dicembre 1884, De Falco, D'Amato, ecc. De R e n z i ; Giurisp. It.,lSS5, i, 3 , 1 2 7 ; Legge, x x v , l , 6 1 5 ; ^nn., x i x , 2, 65 ; Corte Supr., ix, 985; Rie. a m m . , x x v i , 293). 7 4 9 . N o n è perciò necessario, e molto meno a p e n a 'li nullità, che il ricorso per Cassazione dei veri interessati, contro la sentenza di appello, che li dichiarò esclusi 28 — BRUNIALTI, Cod. elettorale. 434 Legge comunale e provinciale ART. 36-37 dalle liste, sia notificato a chi, n o n interessato, si valse del favore consentito dalla l e g g e per reclamare in appello la esclusione del ricorrente dalle liste. — (Ivi). 7 5 0 . Nei giudizi elettorali, nei quali non è necessario il ministero di avvocato o di procuratore legale, le singole istanze firmate dal rispettivo reclamante e riportate letteralmente nell'epigrafe della sentenza, t e n g o n o luogo delle specifiche conclusioni che nei procedimenti delle cause civili per le parti si fanno dagli avvocati o dai procuratori legali. ~ (Ivi). 7 5 1 . A n c h e i ricorsi per Cassazione dalla sentenza pronunciata in materia elettorale amministrativa debbono essere accompagnati dal mandato di procura all'avvocato in conformità del prescritto dagli art. 522 e 523 del Codice di procedura civile. — (Corte di cass. di R o m a , 5 novembre 1884, Piserchia c. Di N i c o l a ; Legge, x x v , 1, 366 ; Corte Supr., ix, 825 ; Ann., xix, 2, 16). 7 5 2 . A n c h e in tema di elettorato amministrativo il ricorso per Cassazione per essere ammesso deve essere firmato, in mancanza di sottoscrizione dalla stessa parte ricorrente, da un avvocato regolarmente nominato. — (Corte di cass. di R o m a , 12 novembre 1888, Bella c. Canni e Cliiavola; Corte Supr., xiii, 950). 7 5 3 . È ammissibile il ricorso per Cassazione in materia elettorale amministrativa formulato e sottoscritto dal ricorrente stesso, senza la firma di avvocato esercente presso la Corte di cassazione. — (Corte di cass. di Roma, 30 novembre 1885, Pepe c. Mazzarono; Ann., x x , 2, 100; Corte Supr., x, 867; Legge, xxvi, 363; Gasz. Proe., xxi, 33; Cons. amm., xxvii, 114; Circ. giurid., xvii, 97). 7 5 4 . Nel giudizio sommario, prescritto pei richiami in materia di elettorato amministrativo, non è il caso di ricorrere in Cassazione, se la sentenza di merito non riferi le conclusioni del reclamante, e non tenne conto delle deduzioni irregolarmente proposte. — (Corte di cass. di R o m a , 27 marzo 1885, B r u n o c. Menta, Alotti e A m a t o ; Legge, xxv, 2, 99; Corte Supr., x, 193). 7 5 5 . È giudizio incensurabile in Cassazione il ritenere assodata la vertenza di lite fra il comune e la famiglia dell'eletto dalla stessa deliberazione consigliare che aveva risoluto a favore della eleggibilità e simulata la cessione dei relativi diritti fatta da costui a suo fratello. — (Ivi). 7 5 6 . A n c h e in materia di elettorato amministrativo deve osservarsi l'art. 528 del Cod. di proc. civile, giusta cui non è impossibile il ricorso per Cassazione, il quale n o n sia accompagnato dalla copia autentica della sen- ART. 52 Delle liste elettorali 435 tenza impugnata. — (Corte di cassaz. di R o m a , 18 novembre 1885, Terlizzi c. Ferrara {Corte Supr., x, 935 ; — 5 novembre 1886, Cavacini c. Comune di Villalfonsina; Corte Supr., xi, 1064). 757. Anche in materia elettorale amministrativa è inammissibile il ricorso per Cassazione se, invece della copia autentica della sentenza impugnata, si presenta un semplice estratto del dispositivo della sentenza medesima. — (Corte di cass. di Roma, 13 dicembre 1887, Giangiacomo c. Finamore; Corte Supr., xiii, 1002; — Id., 4 giugno 1888, De Gregoris c. Prefetto di Aquila; Corte Supr., xiii, 418; Legge, xxviii, 2, 542). 758. La dichiarazione d'inammissibilità del ricorso, mancante della copia della sentenza impugnata, deve esser pronunciata d'ufficio. — (Corte di cass. di R o m a , 0 dicembre 1885, sindaco di Rocca di Mezzo c. Pompei; Corte Supr., x, 905). 759. La dichiarazione della mancanza dei documenti a sostegno di un reclamo in materia elettorale è un giudizio di fatto incensurabile in Cassazione. — (Corte di cass. di Roma, 26 ottobre 1888, Traversa e. Deputazione provinciale di Siracusa; Corte Supr., xni, 630). 7 6 0 . N o n può tenersi conto del ricorso per essersi ordinata la cancellazione dalle liste elettorali amministrative^ se la sentenza impugnata abbia una data, di giorni e mese, diversa da quella che ordinò la cancellazione. — (Corte di cass. di Roma,. 27 giugno 1885, Ciotti ed altri di Roccagorga; Corte Supr., x, 466). 761. Anche in tema d'elettorato amministrativo è inammissibile il ricorso per Cassazione prodotto da chi non foce parte del giudizio sorto a seguito del reclamo alla Corte d'appello. — (Corte di cass. di Roma, 8 aprile 1885, Manetti c. Simonelli; Legge, xxv, 2, 111; Ann., xix, 2, 8 6 ; Corte Supr., x, 172). 762. Invano si deduce in Cassazione che in materia elettorale amministrativa il presidente della Corte d'appello abbreviò illegalmente eli più della metà il termine a pomparire, se dagli atti risulta che la causa si discusse in contraddittorio delle parti assistite dai loro difensori. (Corte di cass. di Roma, 13 ottobre 1885, D'Enrico e. Deputazione provinciale di Avellino; Giurisp. It., 1886, I, 3, 56; Legge, xxvi, 1, 246; Corte Stwr., x, 767; Cons. Amm., x x v n , 129; Gas^. Proc., xx, 477). 7 6 3 . È giudizio incensurabile in Cassazione il ritenere simulati i mutui pei quali si ponga la tassa di ricchezza fnobile, come titolo all'elettorato amministrativo; però 436 Legge comuncde c procinciale ART. 55 questo credito simulato non dà diritto all'inscrizione nella lista degli elettori amministrativi. — (Ivi). 7 6 4 . Pecca, non di contraddizione ma di omissione di pronuncia e di motivazione, la sentenza che, premettendo il principio di non poter lo stesso elettore figurare in più liste, ne ordina la cancellazione da una lista determinata degli elettori inscritti in altre, se non ha insieme riconosciuto che sia appunto indebita la iscrizione in qvella medesima lista. — (Corte di cass. di Roma, 9 marzo 1885, D'Ambrosio c. Abbate; Corte Supr., x, 450). 7 6 5 . Invano si ricorre in Cassazione contro il giudizio della Corte di merito che su circostanze di puro fatto ordinò la cancellazione dei reclamanti dalla lista elettorale amministrativa. — (Corte di cassaz. di Roma, 9 dicembre 1886, Maureca c. Musticchio; Corte Supr., xi, 846). 7 6 6 . È giudizio di fatto incensurabile il sapere se fosse regolare il deposito pel ricorso elettorale e se fosse opportuno l'esperimento calligrafo. — (Corte di cass. di Roma, 26 ottobre 1888, Aurea-Aurea c. Di Quattro; Corte Supr., xni, 634). 7 6 7 . Per mancanza di decisione e di pronunzia deve essere cassata la sentenza che dopo aver dimostrato che uno dei reclamanti dovevasi iscrivere nelle liste elettorali amministrative, il suo nome non fu poi compreso nel dispositivo della sentenza. — (Corte di cass. di Roma, 2 febbraio 1888, Angiulii c. Deputazione provinciale di Bari; Corte Supr., xiii, 73). 7 6 8 . È inammissibile il ricorso in materia elettorale che attacca il merito della quistione, mentre la Corte di appello si fermò alla irricevibilità del reclamo per errore di procedura. — (Corte di cass. di Roma, 26 ottobre 1888, Gais ; Corte Supr., xni, 624). ART. 55. — La Giunta municipale, appena le venga notificata la proferita sentenza, fa nelle liste la prescritta rettificazione, allegandovi copia della sentenza medesima. — (Cfr. Legge comunale e provinciale 20 marzo 1865, art. 45; — Legge elettorale politica 24 seitemire 1882), 769. È nulla 1' elezione amministrativa ove siasi proceduto alla medesima in base alla lista rettificata d^alla Giunta in forza di sentenza pronunciata dalla Corte di ART. 52 Delle liste elettorali 437 appello, senza che copia autentica della medesima siasi allegata alla lista rettificata, e quand'anche la copia autentica della sentenza sia stata esibita da alcuno dei componenti il seggio. — (Consiglio di Stato, .8 luglio 1890, Falcitelli ed altri ric. J Giurisp. It., 1891, iii, 29). 770. La Giunta municipale deve procedere alle iscrizioni e cancellazioni ordinate, non solo colle sentenze (ielle Corti d' appello e delle Corti di cassazione, ma altresì a quelle che siano state decise dalla Giunta provinciale amministrativa. 771. Il Pubblico Ministero ha l'obbligo di notificare ai sindaci dei comuni interessati le sentenze pronunciate dalla Corte di cassazione. ART. 56. — Tutti g-li atti concernenti resercizio del diritto elettorale, tanto relativi al procedimento amministrativo, quanto al g-iudiziario, si fanno in carta libera, e sono esenti dalla tassa di reg-istro e dal deposito prescritto dall'articolo 521 del Codice di procedura civile e dalle spese di cancelleria. Gli agenti delle imposte dirette, per g-li effetti di cui agli articoli 43, 48, 52, hanno l'obblig-o di rilasciare, a qualunque cittadino ne faccia richiesta, l'estratto di ruolo di ogni contribuente e i certificati negativi di coloro che non risultano iscritti nei ruoli medesimi, dietro il corrispettivo di cinque centesimi per ciascun individuo cui gli estratti od i certificati si riferiscono. Colui il quale reclama per la iscrizione o cancellazione altrui viene sottoposto ad una multa da lire 50 a 100, qualora il suo reclamo sia dalla Corte dichiarato temerario. — (Cfr. Legge elettorale politica 24 settembre 1882, drt. 41 ; — Legge comunale e 'provinciale W mo,rzo 1865, art. 44). 772. I ricorsi in materia elettorale prodotti in Cassasono esenti dall'obbligo del deposito prescritto dall'art. 521 del Codice di procedura civile. 773. Gli esattori non sono tenuti a rilasciare certifi- Legge -438 comunale e procinciale AUT. 69 cati od estratti come gli agenti delle imposte. — (Atti parlamentari, Camera dei deputati, 1881, D i s c u s s i o n i , p a g . 6353-6355). 7 7 4 . Il ricorso in Cassazione in materia elettorale è temerario soltanto quando sia stato p r o m o s s o con dolo 0 colpa grave. — (Corte d ' a p p . di Milano, 17 ott. 1889; Legge, 1890, i, 52). 7 7 5 . Il ricorso alla Corte allora può ritenersi temerario e dà luogo, a termini dell'art. 56 della l e g g e comunale e provinciale, a condanna nella multa quando sia stato proposto con dolo o con colpa grave. — (Corte d'appello di Macerata, 17 ottobre 1889, Neroni c. Infriccioli ed altri ; Giurisp. IL, 1890, ii, 132). A B T . 5 7 . — T u t t i g-li a t t i e d o c u m e n t i c o n c e r n e n t i l ' a n n u a revisione delle liste elettorali sono s e m p r e ostensibili a chiunque nale e provinciale p r e s s o la S e g - r e t e r i a comu- d o v e r i s p e t t i v a m e n t e si t r o v a n o . U n a c o p i a di esse, d e b i t a m e n t e a u t e n t i c a t a dalla G i u n t a provinciale amministrativa, sarà conservata neg-li a r c h i v i d e l l a Le liste devono prefettura. essere r i u n i t e conservate n e g l i archivi Chiunque può r a l i in art. in un registro e comune. p r e n d e r e c o p i a d e l l e liste formazione e definitive, ed anche e m e t t e r l e in ~ del ( C f r . Legge eletto- stamparle vendita. elettorale 'politica settembre 1882, 42). 7 7 6 . U n a copia delle liste elettorali debitamente autenticata con provvedimento sottoscritto dal presidente della Giunta e dal segretario deve esser conservata negli archivi della prefettura. 7 7 7 . Soddisfa alla prescrizione della l e g g e il conservare n e g l i archivi della prefettura, previa la n e c e s s a r i a autenticazione, la copia che ciascun comune è tenuto ad inviare alla Giunta provinciale amministrativa. — (Consiglio di Stato, 28 g i u g n o 1883; Legge, 1883, n, 466; — Circolare 30 g i u g n o 1883 del Ministro dell'interno). 7 7 8 . 11 c o m u n e non è obbligato a rilasciare ai privati copie in carta libera della lista amministrativa, nè ad autenticare le copie delle liste prese da estranei. — (Consiglio di Stato, 26 luglio 1889 ; Legge, 1889, ii, 389). ART. 52 Delle liste elettorali 439 ART. 58. — L'elezione pel rinnovamento parziale 0 totale del Consig-lio, in qualunque periodo dell'anno seg:ua, si fa unicamente dagli elettori iscritti nelle liste definitivamente approvate. Sino alla revisione dell'anno successivo e salvo quanto è disposto nell'articolo 55, non possono farsi alle liste altre variazioni all'infuori di quelle cagionate da morte di elettori, comprovata da documento autentico, ovvero dalla perdita o sospensione dell'elettorato risultante da sentenza passata in giudicato. Spetterà inoltre alla Giunta comunale di introdurre nell'elenco, di cui nell'articolo 28, le variazioni necessarie, così per cancellare il nome di coloro che più non si trovano nelle condizioni indicate in tale articolo, come per iscriverne altri che nell'intervallo siano caduti sotto le disposizioni dell'articolo stesso. Tali variazioni sono fatte a cura della Giunta comunale, e debbono essere approvate dalla Giunta amministrativa almeno 15 giorni prima dell'elezione di cui al presente articolo. — (Cfr. Legge com. e prov. W marzo 1865, art. 38; — Legge U settembre i882, art. 36; — Legge 30 dicembre 1888, art. 15). 7 7 9 . La lista elettorale amministrativa di un conìune, una volta resa definitiva per l'annata, non può, per quanto una frazione di esso venga aggregata a diverso comune, andare soggetta ad altra variazione, tranne quella di diventare gli iscritti elettori nel comune di nuova aggregazione. — (Corte d'app. di Torino, 20 dicembi'e 1887, Manera e. Comune di Bonvicino ; Ric. amm., xxxix, 10). 7 8 0 . L'aggregazione non può offendere diritti quesiti, quindi coloro che erano riconosciuti elettori (alfabeti) non possono essere radiati col pretesto che la frazione cui appartenevano nel comune sia stata aggregata ad un altro, non essendo il caso di lista nuova, ma di trasporto a quella del comune a cui la frazione venne aggregata. - (Ivi). 440 Legge comunale e provinciale ART. 36-37 7 8 1 . Staccata per R . dccrcto una frazione da un com u n e ed a g g r e g a t a ad un altro, non è necessario che si proceda a revisione generale della lista elettorale, quando essa sia già stata approvata, nò siasi fatta mutazione alcuna sia in ordine al numero dei consiglieri rispettivamente assegnati, sia in relazione al censo elettorale. — (Cons. di Stato, 25 agosto 1885; Leqqe, x x v i , 1, 320; Foro It., XI, 3, 10). 7 8 2 . Per liste definitivamente approvate e sulle quali devono seguire le elezioni, si intendono quelle decretate dalla Giunta provinciale amministrativa. — (SAREDO, Commento, pag. 866-868). 7 8 3 . Il principio dell'invariabilità e permanenza delle liste ammette tre sole eccezioni : quella prevista dal precedente art. 58; quella della morte documentata di elettori, avvenuta nel corso dell'anno ; quella della perdita 0 sospensione dell'elettorato risultante da sentenza passata in giudicato. 7 8 4 . L e variazioni sulle liste di cui all'art. 58 devono essere eseguite a cura della Giunta municipale. 7 8 5 . Tutte le variazioni fatte a cura della Giunta municipale devono essere approvate dalla Giunta provinciale amministrativa, e non soltanto (quelle recanti l'elenco di cui all'art. 28. 7 8 6 . Anche contro il decreto della Giunta provinciale amministrativa con cui si approvano le variazioni contemplate dagli art. 55 e 58 si può ricorrere alla Corte d'appello.— (ASTENGO, Guida atnm.; SAREDO, Commento, pag. 871J. ART. 59. — Il ricorso alla Corte d'appello contro il decreto della Giunta amministrativa, che cancella gli elettori dal Consiglio nuovamente iscritti, non è sospensivo. — {Gìv. Legge com. e prod. 20 marzo 1865, art. 44; — Legge elett. polii. 24 settemire 1882, art. 41; — Legge 30 dicembre 1888, art. 16). 7 8 7 . L a disposizione dell'art. 59, per quanto modifichi un principio fondamentale di diritto giudiziario, è giustificata da gravi ed evidenti motivi (li convenienza politica. — {Rend. parlamentari, Senato del R e g n o , 1888, p a g . 2728-2731). 7 8 8 . Gli elettori nuovamente inscritti dal Consiglio ART. 60-61 Dell(^ Uste elettorali 441 comunale, ma cancellalii dalla Giunta provinciale amministrativa, che ricorronb in appello, non possono godere il benefìcio dell'effetto sospensivo dell'appello interposto. ART. 60. — Almeno tre giorni prima di quello fissato per le elezioni, gli elettori ricevono dal sindaco un certificato comprovante la loro iscrizione sulla lista, in base alla quale si procede alle elezioni. Anche neg-li ultimi tre giorni che precedono quello fi^ssato per le eiezioni, gli elettori possono richiedere il certificato d'iscrizione che non avessero prima ricevuto. L'ufficio comunale deve restare aperto negli otto giorni precedenti alla elezione almeno ore cinque per giorno sotto la responsabilità del segretario, che in caso di contravvenzione sarà punito con multa da L. 50 a 500. — (Cfr. Legge elett. poUt U seti. i882, art. 43; — Legge 30 dicembre 1888, art. 17). 7 8 9 . Nessuna disposizione fa obbligo al sindaco od alla Giunta di far notificare al domicilio degli elettori il certificato d'iscrizione coll'indicazione del giorno delle elezioni. — (Consiglio di Stato, 25 marzo 1887, Comune di Castelnovo del Friuli: Leqqe, xxvii, 2, 315: Foro xii, 3, l o i ; . 7 9 0 . L'ufficio comunale deve consegnare all'elettore il certificato d'iscrizione anche se lo avesse già spedito, potendo questo non esser pervenuto alla sua destinazione. 791. N o n è necessario che nelTufficio comunale vi sia sempre il segretario, bastando, nelle ore stabilite dalla legge, la presenza di un cassiere. — (Cam. dei dep., 1888, ììend. parlam., pag. 4813. ART. 61. — Le elezioni si fanno dopo la sessione di primavera ma non più tardi del mese di luglio. — (Cfr. Legge com. e p'ov. W marzo 1865, articolo 46; — Legge 30 dicemlre 1888, art. 18). Legge 442 comunale e provinciale ART. 36-37 7 9 2 . È legale la convocazione degli elettori in qualunque dei mesi da m a r z o a luglio, purché sia già chiusa la sessione di primavera. 7 9 3 . N o n è tassativamente prescritto dalla l e g g e che le elezioni si facciano in giorni festivi, essendo rimesso alla s a g g e z z a del prefetto e del presidente della Corte di appello il fissare, d'accordo col comune, il giorno più opportuno. 7 9 4 . Quando per l'impossibilità di poter riavere entro il mese di luglio la lista elettorale amministrativa debitamente approvata dalla Deputazione provinciale (Giunta prov. amm.), le elezioni a v v e n g o n o prima del 31 luglio sulle liste deiranno precedente, non possono dichiararsi nulle, se contro le elezioni medesime non si produssero reclami e proteste di alcuna sorta. — (Cons. di Stato, 11 marzo 1887 ; Legge, x x v i , 2, 316 ; Foro IL, xii, 3, 87 ; — 5 novembre 1887, R a i m o n d o ; Giurisp. IL, 1888, 3, 73; Legge, xxviii, 1, 356; Foro It., xiii, 3, 43). ART. 62. — G l i e l e t t o r i di u n c o m u n e c o n c o r r o n o t u t t i eg-ualmente alla elezione di o g n i Tuttavia la nei comuni Consig-lio Giunta provinciale d i v i s i in f r a z i o n i , s u l l a comunale, o della e l e t t o r i di u n a f r a z i o n e , potrà ripartire consigliere. amministrativa, domanda maggioranza sentito il C o n s i g l i o stesso, il n u m e r o d e i consig-lieri t r a le d i - v e r s e f r a z i o n i in r a g i o n e d e l l a p o p o l a z i o n e , m i n a n d o la circoscrizione La decisione s t r a t i v a sarà In art. della G i u n t a 47 ; a scrutinio Zegge — deter- esse. provinciale ammini- a l l ' e l e z i o n e dei delle frazioni rispettivamente (Cfr. di pubblicata. delle medesime — di ciascuna q u e s t o c a s o si p r o c e d e r à siglieri del degli Legge comunale 30 con- d a g l i elettori separato. e frov. dicembre 20 1888, marzo art. 1865, 19). 7 9 5 . L a frazione deve preesistere al riparto dei consiglieri comunali, né può essere arbitrariamente, in occasione di questo, istituita dalla Giunta amministrativa. — (Consiglio di Stato, 16 agosto 1873, 4 marzo, 29 aprile, 14 agosto, 9 ottobre 1884, 9 ottobre 1875, 20 g i u g n o e ART. 52 Delle liste elettorali 445 in sezioni sono insindacabili innanzi alla IV sezione. - (Ivi).^ 813. È anche illegale la determinazione fatta in via provvisoria del numero dei consiglieri della frazione, sia pure in considerazione dei possibili risultati di un prossimo censimento ufficiale. — (Cons. di Stato, 17 giugno 1892, Comune di Civitanova Marche c. Giunta prov. amm. di Macerata; Giurisp. li., 1892, m, 209). 814. Alla quarta Sezione, nel pronunciare l'annullamento di una simile deliberazione, non si compete di surrogarsi alla Giunta per deliberare nel merito in luogo e vece di essa. — (Cons. di Stato, 17 giugno 1892, Comune (li Civitanova Marche c Giunta prov. amm. di Macerata; Giurisp. IL, 1892, iii, 210). 815. Pubblicato in tempo utile dalla Giunta comunale l'avviso di convocazione degli elettori, se in seguito, con nuovo avviso, si facciano modificazioni relative al modo (li assegnazione degli elettori a ciascuna sezione, non sono da annullarsi le avvenute elezioni, per non essere state pubblicate le suddette modificazioni quindici giorni prima di quello fissato per la convocazione dei Comizi, ove il ritardo nella pubblicazione anzidetta non abbia esercitata alcuna influenza sulle operazioni elettorali. — (Cons. di Stato, 11 ottobre 1890, Giuffrè ric. ; Giurisp. It. 1891, HI, 47). 816. La Giunta provinciale amministrativa, nell'accoyliere una domanda di riparto, non deve limitarsi ad una sola frazione, ma dividere contemporaneamente il comune in tante frazioni, ripartendo fra esse i consiglieri assegnati al comune. — (Cons. di Stato, 20 dicembre 1876, 25 agosto 1877,15 febbraio 1878, 29 aprile 1881 ; - Contra: SAREDO, Commento, pag. 893-896). 817. Il riparto deve essere fatto in ragione della popolazione, secondo il censimento decennale confermato per un quinquennio, e senza alcuna eccezione. — (Consiglio di Stato, 15 gennaio 1887). 818. Il decreto della Giunta provinciale amministrativa che determina le circoscrizioni, non può creare frazioni nuove, nétracciare una circoscrizione comunale arbitraria. 819. L a decisione della Giunta provinciale amministrativa deve essere inserita nel oollettino periodico della prefettura, trasmessa al sindaco del comune onde sia pubblicata, e pubblicata effettivamente in tutte le frazioni interessate. 8 2 0 . II riparto seguito é revocabile colle medesime norme colle quali è stato fatto. 446 Legge comunale e provinciale ART. 36-37 8 2 1 . Fatta l'istanza per la revoca del riparto, la Giunta può accoglierla o mantenere il riparto, anche se la maggioranza degli elettori o il Consiglio comunale abbiano chiesta la revoca. 8 2 2 . Contro il decreto della Giunta provinciale amministrativa relativo al riparto dei consiglieri od alla revoca del riparto medesimo è sempre ammesso il ricorso in via gerarchica, il quale però non ha mai effetto sospensivo. 8 2 3 . Il ricorso può essere presentato in tal caso tanto dalla m a g g i o r a n z a degli abitanti della frazione, come dal Consiglio c o m u n a l e ; non però dal sindaco, dai consiglieri, o da singoli abitanti. 8 2 4 . Deciso il riparto, deve essere fatta e pubblicata la lista speciale degli elettori di ciascuna frazione. 8 2 5 . L'art. 62 della l e g g e comunale e provinciale, che •deferisce alla Giunta provinciale amministrativa il riparto dei consiglieri, non si può opporre alla d o m a n d a di alcuni elettori di essere iscritti in una anziché nell'altra delle sezioni costituenti un comune. — (Corte d'app. di Milano, 13 settembre 1886, Giunta municipale di O r a g o c. Macchi ; Mon. M , XXVII, 952 ; Cons. amm., xxvii, 337 ; Rio. amm., XXXVII, 686). 8 2 6 . Neppure è applicabile il detto articolo quando la decisione, contro la quale si muove richiamo, non sia stata presa in esplicazione delle attribuzioni demandate da quell'articolo alla Giunta provinciale, m a nel corso del procedimento per la revisione delle liste elettorali amministrative, a sensi del precedente art. 52. — (Ivi). 8 2 7 . Essendo un comune diviso in più frazioni, chi possiede in due frazioni, ed è elettore per censo, ha diritto di essere iscritto nelle liste amministrative di quella frazione in cui possiede un m a g g i o r censo, sebbene abbia la sua residenza colla famiglia in altra frazione. — (Corte d'app. di Torino, 21 luglio 1887, M o l l o c. Della Valle ed altri ; Giurisp. IL, 1887, 2, 693). 8 2 8 . Allorché un comune è diviso in frazioni, e per •ciascuna di queste é autorizzata una lista elettorale amministrativa distinta, non si può essere iscritti per censo in tutte le liste, quantunque in ciascuna frazione si paghi un censo sufficiente. — (Corte d'app. di T o r i n o , 29 luglio 1887, M o l l o c. Della Valle ed altri; Ann., x x i , 3, 396; Rio. Amm., x x x v n i , 598). 8 2 9 . In tal caso l'elettore ha diritto di essere inscritto nella lista di quella frazione ove paga m a g g i o r e censo, •quantunque in altra t e n g a la propria abitazione e fami.glia. — (Ivi). ART. 52 Delle liste elettorali 447 8 3 0 . Contra. Allorché le varie frazioni di un comune hanno distinte liste amministrative, l'elettore che in più frazioni possiede il censo sufficiente per l'elettorato deve essere iscritto nella lista della frazione in cui, oltre il censo, ha anche il domicilio e non gli spetta il diritto di optare fra l'una e l'altra lista. — (Corte di cass. di Roma, 19 gennaio 1888, Fallador c. Brunengo ; Giur. T., XXIV, 379; Monit. M., xxix, 610; Corte Supr., xiii, 147; Foro It, XIII, 1, 394; — Id., 16 marzo 1887; Rie. amm., 1887, 357; — Corte d'app. di Torino, 29 maggio 1888; Giurisp. It., 1888, 2, 484 ; Giurisp. T., x x x , 544). A E T . 6 3 . — G l i elettori si riuniscono in u n a sola assemblea. E c c e d e n d o g l i elettori il n u m e r o di 4 0 0 il c o m u n e si divide in sezioni. O g n i sezione c o m prende 2 0 0 elettori a l m e n o , e concorre direttamente a l l a n o m i n a di tutti i consig-lieri, salvo il caso p r e v i s t o n e l l ' u l t i m o p a r a g r a f o d e l l ' a r t i c o l o 6 2 . A R T . 6 3 a. — ( A r t . 4 6 del R e g o l a m e n t o 1 0 g i u g n o 1 8 8 9 ) . — G l i elettori delle frazioni, di cui n e l l ' u l timo a l i n e a d e l l ' a r t . 6 2 della l e g g e , v o t a n o e s c l u sivamente p e r la scelta dei c o n s i g l i e r i attribuiti a l l a frazione c u i a p p a r t e n g o n o ; m a possono s c e g l i e r l i anche f r a g l i e l e g g i b i l i delle altre frazioni. — ( C f r . Legge elettorale i882, art. 23 ; — Leg>ge 20 marzo i865, art. 49). politica comunale 24 e settembre provinciale 831. Per costante giurisprudenza, sono nulle tutte le operazioni elettorali, se l'adunanza venne tenuta in locale diverso da quello indicato nel manifesto di convocazione degli elettori. — (Cons. di Stato, 25 aprile 1884, Comune di Perano; Rio. amm., x x x v , 716). 8 3 2 . È in facoltà della Giunta municipale il ripartire, a norma degli articoli 63 e 64 della legge comunale, gli elettori in più sezioni anche fuori del capoluogo del comune, e quando tale facoltà non sia usata a scopo partigiano l'esercizio di essa non rende nulle le operazioni elettorali. — (Cons. di Stato, 28 gennaio 1892, R u f foni e altri c. Fosconi e altri; Giur. It., 1892, iii, 74). 8 3 3 . Nei comuni già divisi in sezioni, il numero di elettori da assegnarsi ad una sezione non può eccedere 448 Legge comunale e provinciale ART. 36-37 quello di quattrocento. — (Cons. di Stato, 3 g i u g n o 1891, Ministero dell'interno; Giur. It., 1891, ni, 128). 8 3 4 . Il rÌ2:)arto di consiglieri tra le diverse frazioni di un comune e la divisione degli elettori in sezione sono due fatti indipendenti; laonde n o n si può esigere o b e s i stabiliscano sezioni elettorali in ogni frazione avente i consiglieri ripartiti, ove non ricorrano le disposizioni volute dall'art. 63 della legge comunale e provinciale. — (Cons. di Stato, 26 luglio 1889, Ministero dell'interno ; Giur. It., 1889, iii, 163). 8 3 5 . Un c o m u n e , sebbene non ripartito in frazioni p u ò costituire più sezioni elettorali in qualunque punto del suo territorio, purché gli elettori siano più di 400 e ciascuna sezione ne comprenda almeno 200. — (Cons. di Stato, 7 dicembre 1889, Ministero interno; Giur. It., 1890, III, 38). 8 3 6 . Le disposizioni dell'art. 63 della l e g g e comunale, la quale prescrive che eccedendo gli elettori di un comune il numero di 400 deve essere diviso in sezioni tra il minimo di 200 ed il massimo di 400, è imperativa e non facoltativa,e perciò l'inosservanzadel citato articolo rende nulle le avvenute elezioni. — (Cons. di Stato, 23 die. 1886 ; Legge, xxvii, 1, 756). 8 3 7 . Il comune si divide in sezioni solo quando gli elettori eccedono il numero di 400, né può la Giunta ritenersi autorizzata a procedere a tale divisione in pendenza del ricorso del Consiglio comunale alla Corte di appello contro il decreto della Deputazione (Giunta amministrativa) provinciale con cui siansi cancellati dalla lista diversi elettori, sicché il numero complessivo di essi siasi ridotto a 398. — (Cons. di Stato, 30 gennaio 1885; Legge, XXV, 2, 23; Foro It, x, 3, 50). 8 3 8 . V a quindi in tal caso annullato dal prefetto il manifesto della Giunta col quale siansi divisi in due sezioni gli elettori non eccedenti il numero di 400, e l'annullamento non va limitato alla sola parte del manifesto relativo a tale divisione, ma lo comprende tutto, trattandosi di variare una condizione sostanziale, quella cioè che si riferisce al l u o g o di riunione degli elettori. — (Ivi). 8 3 9 . Trattandosi di vizio che investe la costituzione dell'intero corpo elettorale, esso come rende nulle le elezioni comunali, cosi produce pure lo stesso effetto per la elezione del consigliere provinciale avvenuta nella medesima assemblea. — (Ivi). 8 4 0 . S o n o nulle le elezioni amministrative se gli elettori, essendo più di 800, furono divisi in due sole sezioni ART. Delle 52 liste elettorali 449 sebbene la stessa elivisione abbia sempre avuto l u o g o in passato. — (Cons. di Stato, 6 marzo 1886, Comune di Cortona; Giurisp. It, 1886, 3, 145). 8 4 1 . L a ripartizione del comune in sezioni deve essere fatta dalla Giunta municipale. — (Cons. di Stato, 10 febbraio 1884; Legge, ii, 1874, pag. 113; — Id., 23 die. 1869; Legge, ii, 1870, pag. 67). 8 4 2 . Q u a n d o gli elettori si riuniscono in assemblea unica, la sede è il c a p o l u o g o del c o m u n e ma la regola non è assoluta. 8 4 3 . Q u a n d o un elettore non ha potuto votare nella sua sezione perchè non è stato possibile costituirvi il seggio, può deporre il suo voto nell'urna di altra sezione legolarmente costituita. — (Camera dei deputati,18 dicemlire 1882). ART. 64. — Il prefetto, d'accordo col primo presi- dente d e l l a C o r t e d ' a p p e l l o , fissa il g i o r n o delle ele- zioni in c i a s c u n c o m u n e e l o p a r t e c i p a a l l a municipale, la quale, con u n 15 g i o r n i p r i m a , cando il g i o r n o Le operazioni ne dà avviso a g l i ed i l u o g h i della (Cfr. Legge 30 Giunta pubblicato elettori indi- riunione. elettorali dovranno non p i ù t a r d i d e l l e o r e 9 — manifesta incominciare antimeridiane. dicemire 1888, art. 20). 8 4 4 . Il prefetto della provincia deve in o g n i caso accorciarsi col p r i m o presidente della Corte d'appello e n o n •ion quello della sezione staccata dalla Corte medesima. 8 4 5 . Il solo prefetto è giudice della convenienza di Issare per i diversi comuni della provincia il g i o r n o «ielle elezioni. 8 4 6 . N o n occorre che il giorno delle elezioni sia fissato con unico decreto per tutti i comuni. 8 4 7 . Il decreto con cui il prefetto fìssa i giorni delle elezioni per i singoli comuni non è irrevocabile. 8 4 8 . Il decreto prefettizio deVe essere partecipato alle singole Giunte comunali in modo da lasciare 15 giorni liberi tra i giorni non compresi dalla pubblicazione del manifesto e (juello delle elezioni. 8 4 9 . L a Giunta comunale deve trasmettere al prefetto 'ina copia del verbale da cui risulti che ha provveduto 29 — BRUNIALTI, Cod. elettorale. 450 Legge comunale e provinciale ART. 36-37 alla pubblicazione del manifesto. — (Cfr. art. 161 della l e g g e e art. 77 del relativo regolamento). 8 5 0 . Se la Giunta fosse dimissionaria, il manifesto si deve pubblicare ugualmente colla Arma degli assessori dimissionari; i consiglieri anziani potranno anche f a r l e veci dei dimissionari. 8 5 1 . Quando la Giunta comunale non provveda alla pubblicazione del manifesto, non spetta al prefetto o alla Giunta provinciale amministrativa farne le v e c i , bensì il prefetto può inviare un commissario, coll'incarico di agire in l u o g o e vece della Giunta municipale. 8 5 2 . Il manifesto che c o n v o c a gli elettori deve essere firmato dal sindaco e dalla Giunta. — (Cons. di Stato, 10 gennaio 1868; Legge, 1868, ii, 661. — Cantra: Cons. di Stato, 26 a g o s t o 1882). 8 5 3 . L a determinazione dei luoghi destinati a sede delle rispettive sezioni è commessa dalla l e g g e all'autorità comunale, m a nessuna disposizione prescrive che tutte le sezioni si devano stabilire nel capoluogo. La Giunta può sempre collocarle dove stima più opportuno, m a la sua risoluzione è s o g g e t t a a r e c l a m o , e può essere annullata dal prefetto. — (Cons. di Stato, 4 luglio 1890 ; SAREDO, Commento, pag. 916, 917). 8 5 4 . La G m n t a comunale può stabilire i luoghi di riunione delle sezioni elettorali anche in centri di abitazione distinti dal c a p o l u o g o del comune, quando però ciò sia consigliato dalla situazione dei luoghi, dalla distanza di qualche centro secondario, dalla difficoltà delle comunicazioni e da altri giusti motivi, e miri esclusivamente a facilitare l'esercizio del diritto elettorale. — (Cons. di Stato, I V sez., 28 gennaio 1892, Ruffoni e. Giunta prov. a m m . di Ferrara; Cons. dei com., 1892, 249). 8 5 5 . I luoghi destinati per la riunione delle sezioni devono essere indicati in m o d o chiaro e preciso e ripetuti nel certificato di riconoscimento, né possono essere poi mutati sotto pena di nullità dell'elezione; a meno che il cambiamento del locale n o n venga notificato con successivo manifesto, nei modi e nei termini stabiliti dalla legge. , 8 5 6 . E facoltativa per la Giunta la scelta dell'ora e del l u o g o per le elezioni; ma l'indicazione del giorno, dell'ora e del l u o g o é obbligatoria nel manifesto da pubblicarsi, e la mancanza di una delle prescritte indicazioni, c o m e quella dell'ora, rende nulle le elezioni. — (Consiglio di Stato, 27 g i u g n o 1885; Giurisp. IL, 1886, 3, 55; Legge, XXVI, 1, 103; Cons. amm., xxvii, 125). ART. 52 Delle liste elettorali 451 8 5 7 . La Giunta comunale può far conoscere con un manifesto suppletivo le vacanze posteriori alla pubblicazione del manifesto, verificatesi nel Consiglio. — (Consiglio di Stato, 5 dicembre 1884, Elettori di Piani ; Giurisp. Ital; 1885, 3, 50; Foro It., x , 3, 28; — Id , 20 febbraio 1885; Legge, xxv, 1, 646). 858. Alla validità delle elezioni non è necessario che anche pel secondo manifesto decorrano i quindici giorni <li cui all'art. 64 della legge com. e prov. — (Ivi). 8 5 9 . L a pubblicazione del manifesto anticipata senza intenzione di frodare la legge, e prima che la nuova lista giungesse approvata, non è motivo di nullità delle elezioni, quando esse si fecero sulla lista dell'anno in corso debitamente approvata dalla Deputazione provinciale (Giunta prov. amm.). — (Consiglio di Stato, 2 maggio 1884, Min. interno; Giurisp. It., 1884, 3 , 1 2 8 ; Legge, xxiv, 2, 465; Riv. amm., x x x v , 716; Legge, xxiv, 2, 465; Foro It., ix, 3,121). 860. Di fronte al manifesto elettorale, l'affermazione di alcuni elettori di essersi astenuti dal voto nel supposto che la votazione non sarebbe stata legale, non è argomento per contestare la validità delle nuove elezioni regolarmente indette ed eseguite. — (Consiglio di Stato, 13 ottobre 1888; Legge, xxviii, 2, 31). 861. La Deputazione provinciale (Giunta prov. amm.) non può delegare al prefetto in forma generica e discretiva la facoltà di provvedere d'ufficio per i comuni che non pubblichino in tempo il manifesto per le elezioni amministrative. — (Consiglio di Stato, l 4 agosto 1886, Comune di Pomigliano di Atella; Foro It., xii, 3, 8). 8 6 2 . La Giunta comunale non può fissare per le elezioni un'ora diversa da quella consueta per tali opera>^ioni, né stabilire che abbiano luogo in un locale privato, anziché nella sala comunale come negli anni antecedenti. - (Ivi). 863. In nessun caso un consigliere può presentare la sua dimissione all'ufficio elettorale, nè questi accettarla. I^a vacanza deve sempre esser dichiarata dalla Giunta ''omunale, in seguito all'accettazione delle dimissioni. 864. Le elezioni cominciate in un giorno e luogo determinati, e chiuse col secondo appello in altro giorno ed in luogo diverso da quello in cui furono principiate, sono nulle, ancorché non sia stato sporto contro di esse 3^1cun reclamo. — (Consiglio di Stato, 11 dicembre 1885, Sandulli ; Giurisp. It, lfe6, 3, 141 ; Legge, xxvi, 2, 71 ; Man., x x v , 168). Legge 452 ART. 65. — comunale ART. 36-37 L a lista deg-li e l e t t o r i , q u e l l a dei c o n - s i g l i e r i da s u r r o g a r s i rimangono e provinciale e la lista dei consiglieri che in u f f i z i o , d o v r a n n o r e s t a r e affisse n e l l a s a l a d e l l e a d u n a n z e d u r a n t e il c o r s o d e l l e o p e r a z i o n i . — ( C f r . Legge com.eprov. 20 marzo 1865, art. 51). 8 6 5 . Sebbene la legge non lo dica, é opportuno affìggere nella sala anche l'elenco di cui agli articoli 28 e 39. 8 6 6 . Nel caso di riparto di consiglieri tra le frazioni si devono affìggere nella sala tante liste quante sono le frazioni. 8 6 7 . Nella sala non è necessario pubblicare la lista elettorale di tutto il c o m u n e : basta affìggere l'estratto della lista che riguarda la sezione chiamata a votare in essa. — ( M i n . dell'interno, circolare 21 novembre 1889; Cantra: art. 65 e 71 della legge ; SAREDO, Commento, pag. 922-923). 8 6 8 . La l e g g e non prescrive in modo imperativo una data forma di affissione delle liste, e perciò non é nulla l'elezione di una sezione nella quale siano state deposte sul tavolo, intorno al quale tutti potevano circolare o nella sala attigua. — (Consiglio di Stato, 1° ottobre 1881; Legge, 1882, i, 168). 8 6 9 . Il reclamo per incompletezza delle liste o per mancante ed insufficiente affissione, si può proporre anche dopo compiute le operazioni elettorali. — (Cons. di Stato, 26 gennaio 1864; Giurisp. It., xvi, 3, 84). 8 7 0 . L a mancanza di affissione, nella sala delle adunanze, della lista dei consiglieri da surrogarsi e di quelli che rimangono in carica, induce nullità dell'elezione, trattandosi di formalità sostanziale, diretta a presidiare con nozioni certe ed autentiche la coscienza e l'apprezzamento dell'elettore. — (Cons. di Stato, I V sez., 17 marzo 1892, Reggianini c. Pref. di M o d e n a ; Cons. dei eom., 1892, pag. 278). A R T . 6 6 . — T a n t o g l i uffici provvisori, quanto g l i uffici definitivi delle presieduti da adunanze elettorali, saranno magistrati compresi gli aggiunti g i u d i z i a r i e g l i uditori ; o da ufficiale del Pubblico Ministero In presso le Corti e i Tribunali. caso di necessità riconosciuta dal p r i m o pre- sidente della Corte, p o t r à an(;he d e s t i n a r s i a s i e d e r e l ' u f f i c i o il v i c e - p r e t o r e o il pre- conciliatore. ART. 52 Delle liste elettorali 453 I l p r i m o presidente d e l l a Corte d ' a p p e l l o , d o p o determinato il g i o r n o della elezione ai t e r m i n i d e l l'articolo p r e c e d e n t e , e n o n più tardi di otto g i o r n i p r i m a della elezione, d e s i g n a i f u n z i o n a r i che d o vranno presiedei'e o g n i singola sezione. I l caso d ' i n s u f f i c i e n z a o di i m p e d i m e n t o dei m e desimi, c h e a v v e n g a in condizioni t a l i da n o n p e r mettere la surrog-azione n o r m a l e , a s s u m e r à la presidenza il sindaco o u n o dei consiglieri p e r - o r dine di a n z i a n i t à . — ( C f r . Legge SO dicembre 1888, art. 21). A R T . 6 6 a. — ( A r t . 4 2 del R e g o l a m e n t o 1 0 g i u g n o 1 8 8 9 ) . — Q u a n d o il C o n s i g l i o c o m u n a l e sia sciolto, il d e l e g a t o straordinario a s s u m e r à la presidenza dell'ufficio provvisorio e definitivo n e l caso c h e , a termini d e l l ' a r t . 6 6 della l e g g e , d o v r e b b e essere assunta d a l sindaco. 871. Nei magistrati che presiedono gli uffici elettorali sono compresi gli aggiunti giudiziarii, gli uditori e gli ufficiali del Pubblico Ministero presso le Corti ed i Trii)nnali; non però i magistrati e gli ufficiali del Pubblico Ministero addetti alla Cassazione, perchè essi non pos^iono ricevere ordini dal primo presidente della Corte d'i«^ello. 872. In caso di necessità riconosciuta dal primo presidente della Corte d'appello, si potrà destinare a presiedere il seggio il vicepretore o il giudice conciliatore "^lel comune medesimo o di altri comuni. — (Camera dei deputati, 15 luglio 1888). 873. Se fu per errore designato a presiedere un seggio >^111 magistrato che ha perduto tale qualità, od ha cessato di appartenere alla circoscrizione giudiziaria cui il co"lune appartiene, le elezioni di quella sezione sono nulle. 874. Le designazioni dei magistrati non sono irrevocabili, e possono seguire in esse cambiamenti, perché il sindaco ne riceva in tempo l'avviso. ,875. L'impedimento dei magistrati a presiedere la sezione elettorale deve essere riconosciuto in iscritto dal primo presidente della Corte d'appello. 876. Se manca il magistrato in una sezione, la presi- 454 Legge comunale e provinciale ART. 36-37 denza dell'ufficio elettorale deve essere assunta dal sindaco o da chi ne fa le veci. S e le sezioni sono più, devono esser presiedute dai consiglieri, in rigoroso ordine di anzianità, secondo le norme dell'art. 232. 8 7 7 . In caso di elezioni generali amministrative, dove mancassero i magistrati in una sezione, questa sarà presieduta dal commissario regio ; se in più, da elettori cho egli designerà all'uopo. (Cfr., art. 137 e 269 della legge comunale e provinciale). 8 7 8 . L'indennità dovuta ai magistrati che, per presiedere gli uffici elettorali, debbono allontanarsi dalla loro residenza, è sempre a carico del comune. — (Cons. di Stato, 27 settembre 1889, Ministero int. ; Giurisp. It., 1890, ni, 14) ART. 67. — Per comporre l'ufficio provvisorio si uniscono al presidente i due elettori più anziani di età e i due giovani fra i presenti con le funzioni di scrutatori. L'adunanza elegge a maggioranza di voti i quattro scrutatori definitivi. Ogni elettore non scrive che due nomi sulla propria scheda e si proclamano eletti i quattro che riportano i maggiori voti. Se qualcuno degli eletti è assente o ricusa, resta scrutatore colui che ebbe maggiori voti dopo di lui. L'ufficio così composto nomina il segretario sceg'liendolo fra gli elettori presenti nell'ordine seguente : L I cancellieri, vice-cancellieri di Corte, Tribunali 0 Preture, segretari e vice-segretari degli uffici del Pubblico Ministero ; 2. Notai; 3. Segretari e vice-segretari comunali ; 4. Altri elettori. Il dove Il rato presidente, se è elettore, vota in quella sezione esercita l'ufficio. segretario ha voto consultivo : esso è rimunecon un onorario di L. 10. ART. Il ogni — elett. com. 52 Delle liste elettorali 455 processo verbale da lui rog-ato riveste, per effetto di legge, la qualità di atto pubblico. (Cfr. Legge W marzo 1865, art. 52; — Legge 'golii. 24 settembre 1882, art. 62; — Legge e frov. 30 dicemlre 1888, art. 22). 8 7 9 . N o n é necessario che siano chiamati a far parte dell'ufficio provvisorio gli elettori più anziani in modo rigoroso, se non si sollevano in tempo reclami fra i presenti. 8 8 0 . Il seggio provvisorio può scegliere il segretario fuori del proprio seno, ma il verbale delle operazioni deve essere steso da uno dei membri del seggio. — (Consiglio di Stato, 9 agosto 1889; — Cantra: MAGNI, Comm. all'art. 67, 6). 881. Fra i 15 elettori che occorrono per procedere alla nomina dell'uflicio definitivo devono essere compresi il presidente ed i quattro scrutatori. 8 8 2 . Nelle operazioni concernenti la formazione del seggio definitivo non sono da ammettersi nullità se non quando si tratti di irregolarità essenziali, che dimostrino la frode o il dolo, o siano di natura da viziare la costituzione dell'officio definitivo. 8 8 3 . La parentela od un altro qualsiasi vincolo esistente fra gli scrutatori non è causa di nullità. 8 8 4 . Il segretario deve essere scelto tra gli elettori presenti, sotto pena di nullità; deve essere osservato l'ordine prescritto dalla legge, senza distinzione se i designati abbiano solo il titolo od anche la residenza. 8 8 5 . Il segretario del seggio definitivo può essere scelto anche fra gli elettori che appartengono ad un'altra sezione, bastando che sia presente, e disponendo la legge anzi che in tal caso vota solo nella sezione cui appartiene. — (SANTINI, Cons. dei com., 1892, pag. 256). 8 8 6 . A l segretario della 1' sezione, sebbene debba attendere ad operazioni più lunghe, non compete alcun maggiore o speciale onorario. — (Cons. di Stato, 5 gennaio 1883; Legge, xxin, i, 250). 8 8 7 . Il presidente del seggio, se è elettore, vota sempre in quella sezione dove esercita l'ufficio, anche se è inscritto in una sezione diversa. 8 8 8 . È non solo facoltativa, ma contraria all'articolo 2 'Iella legge 14 giugno 1874, la spesa per vivande ai comp o n e n t i ! seggi elettorali, in quanto non é rivolta a fine 456 Legge comunale e provinciale ART. 36-37 di utilità generale del comune, e non va compresa fra le spese per le elezioni contemplate dalla l e g g e comunale e provinciale. — (Consiglio di Stato, 3 g i u g n o 1887, C o m u n e di A r b u s t o ; Legge, xx\n, 2, 28). 8 8 9 . Tale spesa è perciò vietata anche ai comuni che n o n eccedono il limite legale della sovraimposta fondiaria. — (Ivi). 8 9 0 . L'ufficio provvisorio di una sezione, quantunque n o n riesca a costituire il s e g g i o definitivo per mancanza di elettori o per rinunzia degli eletti, deve rimanere in carica fino ad un'ora dopo mezzogiorno. — (Cons. di Stato, 26 agosto 1886, Comune di A l b a ; Foro It., xii, 3, 24). 8 9 1 . L'essere stati chiamati a partecipare alle funzioni di scrutatori due elettori estranei all'ufficio, costituisce violazione della l e g g e in una formalità sostanziale ed è quindi causa di nullità. — (Cons. di Stato, 9 marzo 1888). 8 9 2 . Un processo verbale separato e posteriore allo scrutinio fa piena fede quando sia stato steso prima dello scioglimento dell'ufficio. — (Ivi). 8 9 3 . Sebbene la Camera di consiglio del tribunale non abbia dichiarato falso il verbale, limitandosi a dirlo non regolare, può per altro ritenersi la falsità e la sua non conformità al vero, quando dalle risultanze della stessa istruttoria resti accertato che le cose avvennero diversamente da quello che nel verbale è attestato. — (Ivi). 8 9 4 . Posta la falsità del verbale e la conseguente nullità delle elezioni in una sezione, debbono annullarsi tutte le elezioni, costituendo un complesso solo, sebbene, per la casualità di essere gli elettori più di 400, debbano questi votare in più sezioni anziché in una sola. — (Ivi). 8 9 5 . Le falsità commesse nella redazione di verbali riflettenti elezioni amministrative, sono represse dalia l e g g e elettorale politica del 22 gennaio 1882, e non dal Codice penale in vigore. — ( T r i b . di Lanciano, 21 febbraio 1888, D e Rentiis c. Di G i a c o m o ; Foro Abr.,iu,12). 896. Per l'articolo 67 della l e g g e comunale e provinciale potendo essere chiamata a segretario dell'ufficio definitivo una persona non avente la qualità di elettore od estranea al c o m u n e , non si potrebbe riguardare come motivo di nullità il fatto di essersi chiamato a quel posto un minorenne. — (Cons. di Stato, 4 marzo 1887, M a n d a mento di L e c c e ; Foro IL, xii, 3, 96). 8 9 7 . La irregolare composizione dell'ufficio elettorale definitivo vizia l'intiera operazione elettorale. — (Cons. di Stato, 28 marzo 1884; Legge, x x v , 1, 215; Foro IL, ix, 3, 143). ART. 52 Delle liste elettorali 457 8 9 8 . Quando il processo verbale non attesta la presenza non interrotta almeno di tre componenti dell'ufficio nel eorso delle operazioni, ben può essere preso in esame il ricorso interposto contro il fatto che le urne rimasero custodite qualche tempo dapprima dal presidente e da uno scrutatore e poi da un solo scrutatore. — (Consiglio di Stato, 19 dicembre 1884). 8 9 9 . Sebbene risulti provato che nella composizione dell'ufficio elettorale definitivo si è incorso in qualche irregolarità, pure non è il caso di annullare le elezioni, quando le irregolarità medesime non abbiano potuto influire sulla sincerità dell'elezione. — (Consiglio di Stato, 13 aprile 1888; Le^^e, xxviii, 2, 680). 9 0 0 . Nel silenzio del verbale sui motivi per i quali uno degli scrutatori eletto con numero di voti eguali a quello conseguito da un altro, ma meno anziano di età di questo, venne chiamato a far parte dell'ufficio definitivo, deve ritenersi che la costituzione venne fatta regolarmente, tanto più quando risulti dagli atti che l'eletto scrutatore, più anziano, firmò egli stesso, come membro dell'ufficio provvisorio, il verbale d'insediamento dello scrutatore meno anziano e non venne fatta alcuna protesta. — (Cons. di Stato, 17 aprile 1885; Legge, x x v , 2, 460). 901. Da questo complesso di circostanze si ha la presunzione che le surrogazioni vennero fatte previo consenso espresso o tacito dei due interessati. — (Ivi). 9 0 2 . Quando uno dei componenti l'ufficio definitivo si l'itira, se nulla osta a che si chiami per surrogarlo l'elettore che aveva conseguito il maggior numero di voti, non vi ha vero motivo di nullità nel non chiamare alcuno, perché rimane sempre il numero legale per deliberare. - (Ivi). 9 0 3 . Fattasi la votazione per la costituzione dell'ufficio definitivo, se sono assenti tutti coloro che ottennero il maggior numero di voti e tutti gli elettori presenti, fra cui parecchi che avevano ottenuto un voto, chiedono che si addivenga ad una seconda votazione per la costituzione dell'ufficio, essa è legale. — (Consiglio di Stato, 23 dicembre 1884; Legge, x x v , 1, 429). 9 0 4 . Se ebbe luogo una seconda votazione per la nomina dei componenti l'ufficio definitivo per l'assenza degli «letti e per la rinuncia esplicita ed implicita degli elettori che avevano conseguito un solo voto, non può dirsi che l'ufficio definitivo fosse irregolarmente composto, giacché quello che venne eletto per primo non si potè costituii^e per mancanza degli eletti, e la seconda vota- 458 Legge comunale e provinciale ART. 36-37 zione ebbe l u o g o non per arbitrio dell'ufficio provvisorio, m a per necessità di provvedere alla costituzione dell'ufficio definitivo. — (Cons. di Stato, 3 m a g g i o 1885; Legge, XXV, 2, 684). 9 0 5 . V i z i a radicalmente le operazioni elettorali il fatto che nel verbale per la costituzione dell'ufficio definitivo non sia menzionato il numero dei voti conseguiti dai candidati. — (Cons. d i s t a t o , 27 marzo 1885; Legge, XXY, 2, 24). 9 0 6 . Le indicazioni del verbale, anche stampate, fanno piena fede fino ad iscrizione in f a l s o ; quindi n o n occorre un'inchiesta amministrativa contro il medesimo, salvo sempre agli interessati di promuovere essi, o v e lo credano, l'azione penale. — (Cons. di Stato, 14 aprile 1888, Comune di M e l l o : Giurisp. It., 1888, 3, 119 ; Man., xxvii, 219 ; Legge, xxviii, 2, 250 ; Diritto e Giurisp., iv, 131 ; Filan gieri, XIII, 750). 9 0 7 . I verbali delle elezioni fanno fede fino ad iscrizioni in falso, m a soltanto per le circostanze ed i fatti in essi enunciati. — (Cons. di Stato, 22 gennaio 1886, Comune di Paliano ; Foro It., xi, 3, 129). 9 0 8 . Si può quindi accertare con ogni m e z z o di prova consentito dalle leggi la sussistenza di altri fatti dei quali i verbali tacciano o che dichiarino avvenuti fuori della presenza deiruf?iciale che ha compilato l'atto. — (Ivi). 9 0 9 . Il Consiglio comunale non può ammettere fatti in contraddizione col processo verbale delle elezioni che, essendo atto pubblico, fa piena fede fino ad iscrizione in falso dinanzi all'autorità competente. — (Cons. di Stato, 19 dicembre 1884; Legge, x x v , 1, 218). 9 1 0 . Se però il processo verbale fa piena prova quando afferma, non fa alcuna prova quando tace, ed allora può farsi luogo all'accertamento dei fatti nuovi, che fossero in qualunque m o d o dedotti contro le operazioni elettorali. - (Ivi). 911. Il segretario definitivo fa parte dell'uffìzio e la irregolare composizione dell'ufficio elettorale definitivo vizia Finterà operazione elettorale. — (Giunta prov. amm. di Alessandria, 30 dicembre 1891, Millo Paolo c. Medico Francesco e Orecchia Giuseppe; Giurisp. It., 1891, 1, ni, 184). 9 1 2 . Nelle elezioni amministrative, quando il comune è diviso in più sezioni, non si può nominare a segretario dell'uffizio definitivo l'elettore di un'altra s e z i o n e . (Ivi)., 9 1 3 . E male interpretato 1 art. 67 della l e g g e c o m u n a l e e provinciale, qualora s'intenda che per virtù di esso sia ART. 52 Delle liste elettorali 459 necessario scegliere il segretario dell'ufficio elettorale d'una sezione o d'una frazione fra gli elettori che appartengono a quella sezione o frazione, mentre invece è indifferente che esso appartenga a qualunque altra frazione o sezione del comune. — (Cons. di Stato, 17 giugno 1892, Medico ed Orecchia c. Millo ; Giur. It., 1892, iii, 214). 914. L' ufficio provvisorio per le elezioni amministrative non può nominare, per la redazione del verbale, un segretario, che non sia un membro dell'ufficio stesso. — (Cons. di Stato, 9 agosto 1889, Ministero interno ; Giur. It.^ 1890, III, 3). 915. L'indennità dovuta al segretario dell'ufficio elettorale amministrativo è sempre di 10 lire, sia che le operazioni elettorali abbiano durato più di un giorno, sia che contemporaneamente alle elezioni comunali abbiano avuto luogo quelle provinciali. — ("Cons. di Stato, 25 aprile 1890, Comune di Venezia; Giurisp. It., 1890, ITI, 134). ART. 68. — Se alle ore 10 antimeridiane non siasi ancora potuto costituire il seg-g-io definitivo, perchè non si trovano riuniti almeno 15 elettori per procedere alle operazioni della costituzione, il segg^iò provvisorio diventa definitivo. — (Cfr. Legge eleli. politica 24 seti. i882,art. 62; — Legge 30 'dicembre 1888, art. 68). 916. L'articolo 65 della legge comunale e provinciale riguarda il procedimento da osservarsi dall'ufificio definitivo circa la votazione per la elezione dei consiglieri, mentre il procedimento per la composizione del medesimo ufficio definitivo è regolato a parte, colla disposizione del precedente art. 52, da estendersi con tutto il rigore delle disposizioni riguardanti l'altro. — (Cons. di Stato, 23 die. 1886; Lepffe, x x v n , 1, 390; Foro It, xii, 3, 25). 917. L'esclusione dalla votazione per la nomina dell'ufficio definitivo di alcuni elettori che si presentavano muniti del certificato di appello contro la cancellazione dalla lista ordinata dalla Giunta provinciale basta a viziare di nullità le operazioni elettorali, quando i voti degli esclusi potevano influire sull'esito dell a votazione stessa. — (Cons. di Stato, 11 marzo 1887; Legge, x x v i i , 2, 360). 918. Il seggio definitivo può essere costituito anche -460 Legge comunale e procinciale AUT. 69 •dopo le l o ant., purché non si verifichi alcun'altra irregolarità. 919. Alla formazione del seggio definitivo basta la presenza nella sala di 15 elettori, ma non è necessario -che tutti i 15 presenti concorrano effettivamente al voto. ART. 69, — Tre membri almeno dell'ufficio dovranno sempre trovarsi presenti alle operazioni elettorali. — {^it. Legge com. e prov. Wmarzo 1865,art. 56; — Legge U settembre 1882, art. 70). 9 2 0 . Se dal verbale redatto dall'ufficio che presiede alle elezioni non risulti che l'urna fu sempre custodita da tre membri almeno dell'ufficio, si possono fare indagini tendenti ad escludere siffatta custodia; quindi se risulti che per qualche spazio di tempo non rimasero tre membri dell'ufficio almeno a custodia dell'urna, sono da dichiarare nulle le elezioni. — (Consiglio di Stato, 19 dicembre 1884, Comune di Minerbio c. Deputazione provinciale di B o l o g n a ; Giur. It., 1885, 3 , 20; Foro It., X, 3, 119). 921. Quando nessuna delle dichiarazioni del verbale sia impugnata di falso, debbono avere piena fede per tutto quanto è in esse contenuto, e perciò l'allegato abbandono dell'urna per parte degli scrutatori deve ritenersi insussistente se non risulta dal verbale e neppure da dichiarazioni adesso annesse. — (Cons. di Stato, 12 novembre 1886; Legge, xxvii, 1, 713). 9 2 2 . Per giurisprudenza assodata, il segretario deve essere computato fra i membri dell'ufficio agli effetti dell'art. 69 della legge comunale. — (Ivi). 9 2 3 . Ove, per il numero degli elettori o degli eligendi, sia fortemente gravoso per il presidente assistere a tutte le operazioni elettorali, ben può essergli nominato un supplente che lo sostituisca durante una sua breve assenza. — (Cons. di Stato, 12 ottobre 1889, Ministero interno; Giurisp. It, 1890, iii, 30). 9 2 4 . La presenza continua di almeno tre membri dell'ufficio essendo necessaria per la validità delle operazioni elettorali, quando per qualsiasi motivo o per qualunque tempo questo numero viene meno, deve ritenersi nullo qualsiasi operato dei membri presenti. — (("ons. di Stato, sez. IV, 27 maggio 1892, Locca e Franchino c. Giunta prov. amm. di Novara; Cons. dei com., 1892, pag. 217). Delle liste ART. 79-80 elettorali 461;. 9 2 5 . N o n possono ritenersi nulle le operazioni elettorali amministrative, se ad una parte delle medesime abbiano assistito tre membri dell'ufficio e non il presidente. — (Cons. di Stato, 12 ottobre 1889, Ministero dell'interno; Giurisp. It., 1890, iii, 30). ART. 70. — Niun nell'adunanza — art. (Cfr. 59; 1882, Legge — comun. Legge art. elettore può presentarsi a r m a t a elettorale. e prov. elettorale 20 marzo folitica 1865, 24 setlemì)r& 66). 9 2 6 . Il divieto di entrare armati nella sala elettorale è assoluto, e si applica cosi alle armi proprie, che alle improprie. 9 2 7 . N o n costituisce nullità il fatto di un militare, il <iuale fu a m m e s s o per inavvertenza del presidente a votare •senza aver prima deposto le armi. 9 2 8 . N o n costituisce nullità il fatto che uno o più elettori siano entrati armati nella sala elettorale, quando, avvertiti dal presidente, si ritirano e d e p o n g o n o le armi.. ART. 71. — Niuno è ammesso a votare sia p e r la f o r m a z i o n e d e l l ' u f f i c i o d e f i n i t i v o , sia p e r r e l e z i o n e dei c o n s i g l i e r i , se n o n trovasi iscritto n e l l a lista degli e l e t t o r i affissa n e l l a s a l a e r i m e s s a al p r e s i d e n t e . Il p r e s i d e n t e dare coloro accesso c h e si tenza d e l l a e g l i scrutatori nella sala, ed presenteranno Corte d'appello, dovranno ammettere provvisti con cui tuttavia a votare d'una si sen- dichiari ch'essi h a n n o d i r i t t o d i f a r p a r t e di q u e l l e a d u n a n z e , e c o l o r o c h e d i m o s t r a n o d i essere n e l c a s o dall'articolo — ( C f r . Legge previsto 52. com. e prov. 20 marzo 1865, art. 60). _ 9 2 9 . Sebbene non vi sia alcun dubbio sull'obbligo dell'ufficio elettorale di ammettere a votare coloro che, cancellati dalla lista, si presentano col certificato dell'appello introdotto, è egualmente fuori di dubbio che questo diritto non può essere allargato ad arbitrio del s e g g i o elettorale -462 Legge comunale e procinciale AUT. 69 e che deve essere esercitato nelle identiche condizioni come se la cancellazione non fosse mai avvenuta. — (Cons. di Stato, 12 aprile 1887; Legge, xxvii, 2, 643). 9 3 0 . Quindi se i detti elettori erano stati cancellati tialla lista elettorale di una frazione, la loro iscrizione deve essere mantenuta in quella, e nella frazione medesima dovevano esercitare il loro diritto di votare in seguito all'interposto appello, fino a che dall'autorità competente, e a termini di legge, non avessero ottenuto il passaggio nella lista di un'altra frazione. — (Ivi). 931. Perciò la concessione ad essi fatta dal seggio elettorale di votare in una frazione diversa da quella cui appartenevano prima della cancellazione, costituisce una violazione della legge comunale, e quando il loro voto abbia influito sull'esito della elezione essa deve essere annullata. — (Ivi). 9 3 2 . Si debbono ammettere a votare tutti quelli che, cancellati dalle liste amministrative, dimostrano di avere ricorso alla Corte di appello. — (Cons. di Stato, 12 dicembre 1884, Comune di S.Valentino Torio; Legge, x x v , 1,573; Giurisp. It., 1885, 3, 52; Foro It, x, 3, 42). 9 3 3 . Devono ammettersi al voto, se pende ricorso in appello, non solo quelli che furono cancellati dalla Deputazione (Giunta prov. amm.), ma anche quelli che furono -cancellati dal Consiglio comunale e la cui cancellazione fu confermata dalla Deputazione (Giunta) predetta. — (Ivi). 9 3 4 . Non può essere ammesso a votare colui che, dopo avere fatta domanda d'iscrizione nella lista elettorale amministrativa si vede respinta la domanda istessa, quantunque nell'atto in cui si presenta a votare esibisca un certificato comprovante la pendenza dell'appello contro la decisione che rigettò la richiesta iscrizione. — (Corte di cassazione di Roma, 17 febbraio 1886, Samminiatelli; Giurisp. It., 1886, i, 3, 142 ; Legge, xxvi, 2, 722 ; Ann., x x , 2, 118; Rio. Corte Supr., xi, 26'4; Amm., xxxvii, 448; Cons. amm., xxvii, 305). 9 3 5 . Se la Giunta provinciale amministrativa, nel decretare la lista amministrativa di un comune diviso in tre frazioni aggiunse otto nuovi elettori senza indicarne la paternità, nè l'età ed il titolo, e senza indicare a quale delle tre frazioni fossero assegnati, l'ufficio elettorale procedette legalmente, non ammettendo al voto gli otto nuovi elettori non iscritti nella lista, ed il Consiglio comunale ne confermò a buon diritto la esclusione. — (Cons. di Stato, 13 febbraio 1885; Legge, xxv, 2, 354). 9 3 6 . Gli elettori cancellati dalla Giunta provinciale ART. 52 Delle liste elettorali 463 amministrativa, devono, senza distinzione, tra vecchi e nuovi inscritti, essere ammessi alla votazione, quando si presentano col certificato del ricorso in appello davanti all'autorità giudiziaria, — (Gens, di Stato, 10 luglio 1886, Comune di Cinquefrondi ; Giurisp. It., 1887, 3, 49 ; Legge, -XXVI, 2, 537). 9 3 7 . L'ammissione al voto dì due individui che non erano inscritti nella lista elettorale e votarono in luogo e vece dei loro omonimi, vale a rendere dubbio il risultato delia votazione, limitatamente però a quei candidati che hanno ottenuto soltanto uno o due voti in più dei primi candidati non eletti, imperocché, in questo caso, non può accertarsi se l'elezione sia stata o no influenzata dal voto dei due non elettori. — (Cons. di Stato, 14 dicembre 1888; Legge, xxix, 1, 785). 938. Accertata l'intrusione di estranei al corpo elettorale, le elezioni comunali devono essere annullate, ed è inutile ricercare se uno o più voti sieno stati dati illegalmente, quando anche un solo voto poteva influire sull'esito della votazione. — (Cons. di Stato, 8 giugno 1888; Legge, xxix, 1, 756). 9 3 9 . Chi è inscritto nelle liste elettorali debitamente formate ha diritto di votare, anche se inscritto per errore, 0 se è venuto meno in lui il titolo per il quale é stato inscritto. — (Deputazione prov. di Novara, 24 nov. 1863; Legge, ix, 43 ; — Corte d'app. di Torino, 22 marzo 1869, Hesina contro Deputazione provinciale di Novara; Legge, IX, 170). 9 4 0 . Se nella lista mancano, accanto al nome degli elettori, alcune indicazioni, essi devono essere ugualmente ammessi a votare, a meno che non sorga dubbio sulla loro identità. — (Consiglio di Stato, 13 gennaio 1888; Legge, 1888, ii, 322). 941. Se l'elettore fu inscritto nella lista, ma omesso nella copia della medesima, quando si possa provare l'errore, ha diritto di votare. 9 4 2 . Non è ammesso a votare chi non é inscritto nella lista della sezione, sebbene possa essere ammesso in un'altra, salvo che sia presidente del seggio elettorale. — (Cons. di Stato, 22 aprile 1887 ; Legge, 1887, n, 643). 9 4 3 . Se sono stati ammessi a votare elettori non inscritti nella lista, è nulla l'elezione di tutti quei candidati 1 quali non risultino eletti anche togliendo loro un numero di voti uguale a quello degli elettori così indebitamente ammessi. — (Consiglio di Stato, 14 dicembre 1888, Comune dì Tiriolo; — Id., 3 giugno 1887; Man. amm.. 464 Legge comunale e provinciale ART. 36-37 i, pag. 21, ecc. ; — Consiglio di Stato, 12 dicembre 1881; Man. arnm., 1885, pag. 83). 9 4 4 . N o n è indispensabile che l'elettore, per essere ammesso a votare, presenti il certificato della sua inscrizione nelle liste. — (Corte d'app. di Casale, 21 dicembre 1886, Scovazzi ; Giurisp. Cas, 1887, pag. 62). 9 4 5 . L a semplice esibizione della sentenza di Córte d'appello basta perchè l'elettore abbia diritto di essere ammesso al voto. — (Cons. di Stato, 21 settembre 1869; Legge, ix, 354; — Id., 23 die. 1884, a sezioni riunite; Legge, XXIII, II, 837). 9 4 6 . Se la sentenza d'appello è stata rinviata ad altra Corte, l'elettore può votare ; n o n cosi se essa é stata annullata dalla Corte di cassazione. 9 4 7 . Se la Corte d'appello ha ordinato la cancellazione di elettori inscritti, ma la sentenza sia stata cassata ed annullata con rinvio alla Corte suprema prima delle elezioni, gli elettori ca,ncellati dalla Corte d appello hanno diritto di essere ammessi a votare sulla presentazione della decisione della Corte suprema. 9 4 8 . Gli elettori iscritti senza tutte le indicazioni prescritte di regola dalla legge comunale, non debbono essere ammessi a votare, ma la loro ammissione n o n importa la nullità delle elezioni, se, detratti i voti dati illegalmente, il risultato resta lo stesso. — (Ivi). 9 4 9 . H a n n o diritto di prender parte alla votazione, sebbene non inscritti nella lista, coloro che, inscritti nella lista dell'anno precedente e cancellati da quella dell'anno in corso, giustifichino d' aver prodotto appello tuttavia pendente contro la decisione della Giunta. 9 5 0 . Nélcaso di appello tendente all'iscrizione di elettori nuovi, la pendenza di esso n o n basta a farli ammettere al v o t o ; essa basta invece nel caso di appello tendente all'iscrizione di elettori cancellati, sia che l'esclusione dalle liste sia motivata da mancanza di requisiti, sia da ritardo nel presentare la domanda di iscrizione. — (Corte di cass. di R o m a , 5 g i u g n o 1883, Sacchetti c. Tamburri e Comune di Vallecorsa; Legge, 1883, ii, 436 ; — Id., 17 febbraio 1886, Samminiatelli ; Legge, 1886, n, 722; — Consiglio di Stato, 6 aprile 1883; Legge, 1883, ir, 138; — Id., 20 marzo 1883, 21 gennaio 1880, '27 marzo 1885, ecc.). 9 5 1 . Se un cittadino fu inscritto ex-nooo dalla Giunta, cancellato dal Consiglio comunale e la sua cancellazione venne mantenuta dalla Giunta provinciale amministrativa, la pendenza dell'appello non p u ò farlo ammettere al voto. — (Cons. di Stato, 27 marzo 1885; Legge, 1885, i, 106). ART. 79-80 Delle liste elettorali 465;. 9 5 2 . Parecchi elettori possono votare presentando u n unico certificato dell'appello da essi interposto. — ( C o n siglio di Stato, 11 marzo 1867, Comune di Capua; — Id., 14 marzo 1887; Legge, 1887, i, 144). 953. Se, ammettendo al voto alcuni elettori in seguito a sentenza od a certificato di interposto appello, si v e n g a in una sezione a superare il numero di 400, il fatto n o n i(a alcun valore sull'elezione. — (Cons. di Stato, 14 m a r z o 1887; Legge, 1887, i, 144). 9 5 4 . N o n ha alcuna influenza la sentenza dì Corte d'appello che cancelli elettori i quali hanno votato o respinga il loro ricorso. — (Cons. di Stato, 3 giugno 1889, Comune di Oria e altri). 9 5 5 . L'ufficio elettorale non può mai esaminare il m e rito del ricorso alla Corte d'appello, neppure nel caso l'osse temerario. — (Consiglio di Stato, 28 marzo 1884; •[^egge, 1885, i, 215). 956. Se l'appello è presentato fuori di termine, n o n produce alcun effetto, e l'ufficio elettorale è competente .1 riconoscerlo. — (Cons. di Stato, 11 luglio 1871; Legge, XI, 261; — Id., 28 marzo 1884; Manuale ammiri., 1884, pag. 357). 9 5 7 . Coloro che sono inscritti nell'elenco separato, di <;ui all'art. 28, non possono essere ammessi a votare dall'ufficio elettorale, se anche provino cessata la causa per <-ui era stato loro sospeso 1 esercizio del diritto, perchè mentre la l e g g e elettorale politica ha data all'ufficio tale facoltà, n o n l'ha data l'amministrativa. — (SAREDO, Commento, p a g . 960 ; MAZZOCCOLO, Id., pag. 156 ; — Cantra : MAGNI, pag. 249). 9 5 8 . Rettamente opera l'ufficio elettorale ammettendo al voto gli elettori cancellati dalla Deputazione (Giunta amm.) provinciale, i quali esibiscano un unico certificato del prodotto appello. — (Cons. di Stato, 14 marzo 1887; Legge, x x v i i , 2, 144). 9 5 9 . E s s e n d o la divisione del c o m u n e in sezioni prescritta solo quando il numero degli elettori r a g g i u n g a i 400, non può portare alcuna conseguenza l ' a u m e n t o degli elettori medesimi avvenuto mediante l'intervento di coloro che si presentarono al voto muniti del certificato dell'appello introdotto. 9 6 0 . L ' u f f i c i o elettorale ha facoltà di procedere alla surrogazione di un consigliere dimissionano, quantunque si suo n o m e non sia stato compreso nell'elenco dei consiglieri da surrogarsi, se gli elettori furono convocati anche per la surrogazione di consiglieri comunali dimis30 — BRUNIALTI, Cocl. elettoraU. 466 Legge comunale e procinciaJe ART. 71 sionari. — (Consiglio di Stato, 16 aprile 1886, Capacci c. Bardania; Foro It., xi, 3, 140). 961. L'ufficio elettorale non può rifiutarsi di ammettere alla votazione gli elettori che figurano nella lista senza l'indicazione dell' epoca della nascita, paternità, domicilio e professione, essendo obbligato ad ammettere al voto tutti gli elettori compresi nelle liste debitamente approvate dalla competente autorità, e non avendo competenza per discutere la regolarità dei titoli pei quali gli elettori siano stati iscritti. — (Consiglio di Stato, 13 gennaio 1888; Legge, xxviii, 2, 322). 9 6 2 . Erroneamente si sostiene che la dimissione di tre scrutatori dall'ufficio provvisorio, dopo cominciate le operazioni elettorali, importi lo scioglimento dell'ufficio e la sospensione delle operazioni, giacché dovendosi comprendere fra i membri del seggio anche il segretario, esso rimane sempre composto di tre membri e quindi in numero legale. — (Ivi). 9 6 3 . Tale eccezione poi manca assolutamente di fondamento se inoltre risulta dal verbale che venne provveduto immediatamente alla surrogazione dei dimissionari nel modo prescritto dalla legge. — (Ivi). 9 6 4 . L'erronea enunciazione di una postilla non firmata aggiunta al verbale, non può avere alcuna efficacia quando sia in contraddizione con quanto viene affermato dal testo del verbale non contestato. — (Ivi). 9 6 5 . L'ufficio elettorale deve ammettere al voto gli elettori che comprovano di avere ricorso in appello nel termine legale contro la loro cancellazione dalla lista, se la Corte d'appello non ha ancora pronunciato sul ricorso; e sfugge a Ila competenza dell'ufficio l'entrare nel merito del ricorso stesso. — (Cons. di Stato, 28 marzo 1884). 9 6 6 . Iscritto nelle liste elettorali, rimaste definitive, un individuo che non vi ha diritto, in sostituzione d'altro che vi aveva diritto, non può essere ammesso a votare 1' avente diritto che non fu iscritto, bensì colui che senza diritto venne iscritto. In caso diverso, sono nulle le elezioni di quei candidati, ove, avuto riguardo al numero dei voti da essi riportati, abbia potuto influire alla loro elezione il voto di chi non aveva diritto di darlo. — (Consiglio di Stato, 15 aprile 1851, Comune di Castelguidone ric.; Giurisp. It, 1891, iii, 124). 9 6 7 . Se, nella momentanea assenza del presidente dal seggio, i quattro scrutatori presenti abbiano pregato gli elettori presentatisi nel frattempo di attendere il presidente per votare, e questi abbiano accolta la pregniera, ART. 79-80 Delle liste elettorali 467;. votando effettivamente dopo il ritorno del presidente, n o n può dirsi che vi sia stata sospensione delle operazioni elettorali e che queste perciò siano nulle. — (Consiglio di Stato, 21 novembre 1890, Ciarlone, D ' A g o s t i n o ed altri ric.; Giurisp. It., 1891, iii, 93). ART. 72. — Il diritto elettorale è personale ; nessun elettore può farsi rappresentare, nè mandare il suo voto per iscritto. — (Cfr. Legge comun. e frov. 20 marzo 1865, art. 25). ART. 73. — Appena accertata col processo verbale la costituzione del seggio definitivo, il presidente dichiara aperta la votazione, chiama o fa chiamare da uno degli scrutatori o dal segretario ciascun elettore nell'ordine della sua iscrizione nelle liste. Uno deg-li scrutatori tiene innanzi a sè un esemplare della lista che indica i nomi di tutti gli elettori della sezione. Questa lista deve contenere una colonna, per firma dello scrutatore di fronte ai nomi degli elettori. L'elettore chiamato presenta la sua scheda pieg-ata al presidente. Il presidente depone la scheda in un'urna di vetro trasparente collocata sul tavolo dell'uflScio visibile a tutti. A misura che si depong'ono le schede nell'urna uno degli scrutatori fa ciò constare, apponendo la propria firma di fronte al nome dell'elettore nella colonna della lista indicata al secondo paragrafo del presente articolo. — Cfr. Legge comun. e prov. 20 marzo i865, art. 61 e 62; — Legge elett. polit. 29 seti. 1882, art. 63, 64 e 66 ; — Legge comun. e prov. 31 dicemlre 1888, art. 24). 9 6 8 . C o m u n q u e sia stato compreso fra i membri del leggio provvisorio chi n o n era iscritto sulla lista degli Legge 468 comunale e provinciale ART. 36-37 elettori della s e z i o n e , ciò però non può produrre la nullità delle operazioni quando, anche escluso tale membro, sia rimasta la m a g g i o r a n z a legale per proseguire le dette operazioni. — (Cons. di Stato, 30 marzo 1888; Legge, x x v m , 2, 67 ; Foro It, xiii, 3, 52). 9 6 9 . Resta violato l'art. 72 della legge comunale e provinciale, e sono perciò nulle le operazioni elettorali quando risulti dal verbale che lo scrutatore, invece di far constare della presentazione dei votanti collo scrivere il proprio nome a riscontro di quello di ciascuno di essi sopra la lista a ciò destinata, siasi limitato a farvi un s e g n o di croce colla matita. — (Ivi). 9 7 0 . A v v e n e n d o contestazione circa l'attendibilità o meno della copia di un atto, in confronto dell'originale esistente, la questione deve risolversi a seconda di quanto è stabilito dall'art. 1336 Codice civile, in cui é detto, che in mancanza dell'originale, si presta piena fede alle copie autentiche, purché non siano abrase, né diano l u o g o in m o d o alcuno a sospetti, e ciò ancorché la copia dell'atto sia stata certificata conforme dai componenti 1 ufficio elettorale. — (Cons. di Stato, 27 ottobre 1885, Ministero dell'interno ; Giurisp. It., 1885, 3, 43). 9 7 1 . Se neir estratto della lista elettorale che servi nelle elezioni amministrative per controllare la chiamata e la votazione degli elettori, giusta l'art. 73 della legge comunale, appare che nessun nome di controllo fu apposto a riscontro dei nomi di ciascun votante, non è più il caso di ricorrere alle parole del verbale a stampa in cui si enuncia che tale formalità fu osservata, giacché la mancanza della firma é provata dal documento che fa fede non dubbia dell'inosservanza del citato articolo, ciò che è causa della nullità delle elezioni. — (Consiglio di Stato, 17 aprile 1885; Legge, x x v , 2, 827). AKT. 74. — Ciascun elettore ha diritto di s c r i v e r e tanti d a eleg-g-ere q u a n d o se n e d e v o n o eleg-g-ere di nomi quanti consiglieri nella scheda sono i meno cinque. Quando è di (scrivere nomi il n u m e r o dei consiglieri da c i n q u e o più, ciascun elettore h a nella eguale eleggere. scheda solamente ai quattro un q u i n t i dei eleggere diritto di numero di consiglieri da ART. 52 Delle liste elettorali 469 Q u a l o r a questo n u m e r o di q u a t t r o q u i n t i c o n tenesse u n a f r a z i o n e , l ' e l e t t o r e a v r à diritto di v o tare pel n u m e r o i n t e r o i m m e d i a t a m e n t e s u p e r i o r e ai q u a t t r o q u i n t i . L ' e l e t t o r e p u ò a g g i u n g e r e , oltre i n o m i dei c a n didati, l a p a t e r n i t à , la professione, il titolo o n o r i fico 0 g e n t i l i z i o , il g r a d o accademico e la i n d i c a zione di uffici sostenuti ; o g n i a l t r a indicazione è vietata. L e schede sono v a l i d e a n c h e q u a n d o n o n c o n t e n g o n o t a n t i n o m i di candidati quanti s o n o i consiglieri pei q u a l i l ' e l e t t o r e h a diritto di v o t a r e . L a scheda p u ò essere scritta, s t a m p a t a , o p a r t e scritta e p a r t e s t a m p a t a . L e schede d e v o n o essere in carta b i a n c a , senza alcun seg'no che possa servire a farle riconoscere. — (Cfr. Legge com. e prov. SO die. 1888, art. 25). 9 7 2 . Sono valide le schede scritte & matita, non essendovi alcuna disposizione di legge che imponga di fare uso dell'inchiostro per scrivere i nomi dei candidati. — (Consiglio di Stato, 3 febbraio 1888, Comune di B a g n o l o Piemonte; Foro It., xiii, 5, 88). 9 7 3 . Basta nella scheda l'indicazione del nome e cognome del candidato a senso dell'art. 74 della legge comunale, e non occorre aggiungere la paternità che nel solo caso di elettori omonimi iscritti sulla stessa lista. ~ (Cons. di Stato, 15 gennaio 1886; Legge, xxvi, 2, 283). 9 7 4 . Quindi, sebbene sia errata l'indicazione della paternità di un candidato, tale fatto non porta con se la nullità della scheda. — (Ivi). 9 7 5 . N o n è nullo il voto dato ad un candidato nelle elezioni amministrative, ove nella scheda, alle indicazioni permesse dalla l e g g e , siasi aggiunta quella relativa al luogo in cui il candidato esercita il suo commercio, semprechè risulti opportuno a distinguere il candidato da altri omonimi, esercitanti lo stesso commercio. — (Cons. di Stato, 10 marzo 1891, Guglielmi c. Giunta prov. di Torino; Giurisp. It., 1891, in, 143). 9 7 6 . Sono nulle le schede in cui l'elettore amministrativo ha scritto, oltre il nome e cognome del candì- 470 Legge comunale e provinciale ART. 36-37 dato, anche il s u o soprannome. — (Consiglio di Stato, 4 g i u g n o 1890, Biamonti e Macario ric. ; Giurisp. Rai., 1890, ui, 102). 9 7 7 . N o n può ritenersi nullo il voto, se nella scheda siasi errato nell'indicare la paternità del candidato, ove n o n esistano altri elettori omonimi coi quali possa essere confuso. — (Cons. di Stato, 30 ottobre 1890^ Martini ric.; Giurisp. It, 1891, iii, 63). 9 7 8 . N o n è nullo il voto dato ad un candidato consigliere per essersi, oltre il suo n o m e e c o g n o m e , indicata la sua età nella scheda, quando risulti essersi questa indicazione l'atta allo scopo di n o n confonderlo con altra persona omonima. — (Cons. di Stato, 25 settembre 1890, Semeria ric.; Giurisp. It., 1891, iii, 41). 9 7 9 . Quando nelle liste elettorali amministrative sono iscritti due elettori omonimi aventi la stessa paternità, é valida la scheda contenente, oltre il n o m e del candidato omonimo, l'indicazione della sua residenza, per distinguerlo dall'altro. — (Cons. di Stato, 10 luglio 1890, Ferrerò e Mellino ric.; Giurisp. It., 1890, iii, 156). ART. 75. — Gli elettori che si presentano dopo l'appello votano nel modo indicato dagli articoli precedenti. La votazione, a pena di nullità, resta aperta fino alle 4 pomeridiane. Tuttavia non può eg-ualmente, a pena di nullità, essere chiusa se non sono trascorse almeno tre ore dalla fine dell'appello ; e anche dopo le tre ore non sarà chiusa, prima che tutti gli elettori presenti nell'aula abbiano potuto votare. — (Cfr. Legge elettorcàe 'poUt. settemlre 1882, art. 67: — Legge 30 dicembre 1888, art. 26). AET. 76. — Compiute le operazioni di cui agli articoli precedenti, e trascorse le ore rispettivamente indicate, il presidente dichiara chiusa la votazione ; apre quindi l'urna, riscontra il numero delle schede deposte dai votanti, ne fa segnare il numero nel processo verbale e le ripone nell'urna. Uno degli scrutatori piglia successivamente eia- ART. 52 Delle liste elettorali 471 scuna s c h e d a , la spieg-a, la conseg-na a l presidente che ne dà lettura a d alta voce e la fa passare, secondo i casi, allo scrutatore eletto con m i n o r n u m e r o di v o t i , o il p i ù g i o v i n e di età. G l i altri scrutatori n o t a n o ed il s e g r e t a r i o r e n d e c o n t e m p o r a n e a m e n t e p u b b l i c o il n u m e r o dei v o t i che c i a s c u n candidato v a riportando d u r a n t e lo spoglio delle schede, — (Cfr, Legge comun. e prov. W marzo i865, art. 65; — Legge elett. e poi. 23 settembre 1882^ art. 68; — Legge SO dicembre 1888, art 27). 9 8 0 . Le schede trovate in più del numero dei votanti rendono nulla l'elezione, quando poterono influire sull'esito riguardo ad alcuno dei candidati. — (Cons. di Stato, 30 agosto 1884; Legge, x x v , 1, 252; Foro It, x, 3, 8). 981. L'esistenza nell'urna di un numero di schede in più di quello dei votanti non vizia l'elezione, qualora detratti i voti di coloro che ne ebbero maggior numero, questi conservano la maggioranza. — (Cons. di Stato, 27 giugno 1884; Legge, xxiv, 2, 716). 9 8 2 . Che se per la detrazione di quei voti, alcuni di quelli che prima avevano la maggioranza venissero a trovarsi a pari voto con altri candidati, si proclama eletto il più anziano. — (Ivi). 9 8 3 . Se prima che venga chiusa la votazione, il presidente del seggio apre l'urna e legge una scheda, che tosto vi ripone, le elezioni non sono nulle se in seguito a procedimento penale siasi dichiarato, che il fatto non costituisce reato, e la lettura di una sola scheda non potè menomamente influire sul finale risultato dell'elezione medesima. — (Cons. di Stato, 6 aprile 1888, Velati ; Giurisp. It, 1889, 3, 105 ; Legge, xxviii, 2, 718 ; Foro It., xin, 3, 125). 9 8 4 . È violato l'art. 76 della legge comunale e provinciale, e sono nulle le elezioni, se le schede sono estratte dall'urna tutte in una volta, spiegate e ripartite in due gruppi secondo i nomi dei diversi partiti cui i candidati si presume appartengano. — (Cons. di Stato, 16 febb. 1886, Comune di Lecce; Legge, xxvi, 2, 170; Giurisp. It., 1886, 3, 186 ; Foro It, xi, 3,' 134). 9 8 5 . Quando consti dal verbale che uno dei due scrutatori, i quali concorsero col presidente dell'ufficio ad 472 Legge comunale e provinciale ART. 36-37 eseguire lo spoglio delle schede, si trovava in tale stato di ebbrezza da non poter leggere i nomi che si erano scritti, manca una garanzia essenziale voluta dalla legge, anche se il detto scrutatore sia stato assistito nello spoglio delle schede dal segretario definitivo dell'ufficio, non potendo questi supplire al difetto dello scrutatore, che deve compiere personalmente le funzioni commessegli dalla fiducia dell'adunanza elettorale. — (Cons. di Stato, 9 marzo 1888). ART. 77. — La tavola a cui siedono il presidente, gli scrutatori ed il segretario deve essere disposta in modo che gli elettori possano girarvi intorno durante lo scrutinio dei suffragi. — (Cfr. Legge corri, e prov. 20 marzo i865, art. 64 ; — Legge elettorale politica 24 settembre 1882, art. 54). 9 8 6 . Sono nulle le elezioni comunali, se il tavolo dell'uflìcio elettorale definitivo non sia stato situato in m o d o che gli elettori potessero girargli intorno. — Consiglio di Stato, 2 aprilo 1886; Legge, x x v i , 2, 142; Foro It., XI, 3, 151 ; — Id., 2 aprile 1883, Elettori del comune di B o r g o S a n t ' A g a t a ; Gturisp. It., 1886, 3, 113). 9 8 7 , Devono annullarsi le elezioni se il tavolo dell'ufficio era disposto in modo che gli elettori non potevano girarvi intorno. — (Consiglio di Stato, 23 agosto 1884, omune di A l m e n n o S. B a r t o l o m e o ; Foro It., X, 3, 16). ART. 78. — Quando il numero dei consiglieri da eleggere non ecceda i 20 e gli elettori che votarono nella sezione non eccedano il numero di 200, 10 scrutinio delle schede deve intraprendersi immediatamente e deve essere condotto a termine senza interruzione. Quando, per il numero dei consiglieri da eleggere, 0 per il numero dei votanti, l'uflicio non possa mandare a termine immediatamente lo scrutinio delle schede, il presidente dovrà sigillare l'urna, ed egli e altri membri dell'ufficio dovranno ART. 79-80 Delle liste elettorali 473;. porre le proprie firme sulla carta che chiude l'urna. Le operazioni non possono essere sospese più d'una volta e la sospensione non deve durare più di 12 ore. Il presidente indica al pubblico l'ora in cui l'urna sarà riaperta e nella quale le operazioni saranno riprese. La mancanza di sugg-ellazione dell'urna, della firma del presidente sulla carta che chiude l'urna, come pure l'omessa indicazione dell'ora in cui le operazioni saranno ricominciate, o la ripresa in ora diversa da quella annunziata, producono la nullità delle operazioni. — (Cfr. Legge 30 dicembre 1888, art. 28). ART. 78 a. — (Art. 43 del Regolamento 10 giugno 1889). — Nel caso di sospensione delle operazioni elettorali previsto dall'art. 78 della legge dovrà stendersi processo verbale così della cmusura e suggellamento come della riapertura e dissugg-ellamento dell'urna. Al riprendersi delle operazioni elettorali dovrà accertarsi e dichiararsi nel verbale se i suggelli siano intatti. ART. 79. — Il presidente è incaricato della polizia delle adunanze e di prendere le necessarie precauzioni onde assicurare l'ordine e la tranquillità. Nessuna forza armata può essere collocata senza la richiesta del presidente nella sala delle elezioni 0 nelle sue adiacenze. Le autorità civili ed i comandanti militari sono tenuti di obbedire ad ogni sua richiesta. — (Cfr. Legge com. eprov. 20 marzo 1865, art. S4; — Legge elettor, folit. 24 settembre 1882, ari. 58). ART. 80. — Le adunanze elettorali non possono occuparsi di altro oggetto che dell'elezione dei consiglieri ; è loro interdetta ogni discussione o deliberazione. 474 ^E^IG-E comunale é provinciale ART. 80 — Cfr. Legge comun. e 'prov. 20 marzo 1865, art. 55; — Legge elettorale foUtica 2A settembre 1882, art. 59). 9 8 8 . Il disposto dall'art. 80 della l e g g e comunale, e provinciale, con cui si vieta ogni discussione all'adunanza elettorale, non vieta al presidente dell'ufficio, allorché insorge una questione, di raccogliere informazioni o schiarimenti dagli elettori presenti, perché l'ufficio stesso possa risolvere l'incidente sollevato con cognizione di causa. — (Cons. di Stato, 3 luglio 1890, Benassi e Sbarigia ric. ; Giurisp. IL, 1890, iii, 133). 9 8 9 . Se nel c o m u n e esistono due elettori omonimi, non vi é alcuna ragione di attribuire all'uno piuttosto che all'altro le schede che designano soltanto il n o m e ed il c o g n o m e del candidato; quindi se l'ufficio elettorale ha attribuito i voti ad uno dei due omonimi solo perchè era consigliere uscente, il suo provvedimento é irregolare, e rettamente la Deputazione ha ordinato che, annullati i voti nulli, si proclami invece a consigliere il candidato che aveva m a g g i o r numero di voti. — (Cons. di Stato, 5 novembre 1886 ; Legge, x x v i i , 1, 468). 9 9 0 . Se nella lista amministrativa sono iscritti due elettori collo stesso nome e cognome, ma di paternità diversa, non p o s s o n o calcolarsi a favore di uno di essi le schede portanti il solo n o m e e cognome, senza l'indicazione della paternità. — (Cons. di Stato, 27 g i u g n o 1884; Legge, xxv, 2, 63). 9 9 1 . A m m e s s o pure che in casi di omonimi, dei quali uno sia éleggibile, l'altro no, i voti dati all'ineleggibile possono essere attribuiti all'eleggibile; ciò però deve limi; tarsi al caso che l'ineleggibilità dipenda da uno di quei motivi che costituiscono una vera e propria incapacità assoluta, quali sono quelli contemplati dall'art. 26 della l e g g e comunale. — (Ivi). 9 9 2 . Tale quindi non sarebbe il caso di un elettore di cui si sostiene la ineleggibilità come sacerdote avente cura di anime, in una parrocchia fuori del territorio comunale. — (Ivi). 9 9 3 . Nel caso in cui sulle liste elettorali amministrative figurino due persone colle stesse generalità e gli elettori aiobiano votato per quel nome, qualora manchino altre indicazioni le quali valgano a stabilire per quale dei due omonimi intesero gli eiettori dare il loro voto, le schede debbono essere annullate. — (Consiglio di Statò, AUT. 54 Delle liste elettorali 475 5 maggio 1888, Boccardo; Giurisp.lt., 1889, 3 , 4 4 ; Legge, XXVIII, 2, 819; Foro It, xiii, 3, 101). 9 9 4 . Se nelle liste elettorali amministrative siano iscritti (lue omonimi aventi una paternità diversa, non può ritenersi valida la scheda contenente il solo nome e cognome senza l'indicazione della paternità, nè si può ricorrere ad argomenti d'induzione per attribuire il voto all'uno o ali altro dei due omonimi. Dovendosi quindi ritenere come non iscritta la scheda e come non computabile il voto con essa dato, devesi proclamare eletto quello che ha riportato il maggior numero di voti, non calcolando in favore dell'omonimo i voti dubbi. — (Consiglio di Stato, 27 novembre 1885, Orlandi; Giurisp. It.. 1886, 3, 87; Legge, XXVI, 1, 609). 9 9 5 . Quando nella lista siano iscritti due fratelli con 10 stesso nome e cognome distinti soltanto dai titoli premessi al nome di uno di essi, applica rettamente l'articolo 69 della legge comunale l'ufficio elettorale che proclama colui che sulla lista elettorale era designato colla semplice indicazione a cui corrispondevano le schede dei votanti. — (Cons. di Stato, 20 novembre 1885, Comune <ìi Ceresara; Legge, xxvi, 1, 612; Giurisp. It., 1886, 3 , 1 4 3 ; Foro It, XI, 3, 49). A R T . 8 1 . — Sono n u l l e : 1° le schede n e l l e quali l ' e l e t t o r e si è fatto conoscere o d ha scritto altre indicazioni, oltre quelle di c u i a l l ' a r t . 7 4 ; 2 ° q u e l l e che p o r t a n o o conteng-ono s e g n i c h e possano ritenersi destinati a far conoscere il v o tante. Si h a n n o c o m e n o n scritti i n o m i che n o n p o r tano sufficiente indicazione delle persone alle q u a l i è dato il v o t o c o m e p u r e g'ii u l t i m i n o m i eccedenti 11 n u m e r o dei consig'lieri da e l e g g e r s i . I n e n t r a m b i i casi la scheda resterà valida nelle altre p a r t i . — (Cfr. Legge com. e prov. 20 marzo 1865, articoU 69 e 70; — Legge elettorale politica M settembre 1882, art. 70; — Legge com. e prov. 30 dicembre 1888, art. 81). 476 Legge comunale e provinciale ART. 36-37 9 9 6 . Essendo nulle le schede nelle quali l'elettore si sarà fatto riconoscere, non si ammette alcuna distinzione fra le schede contestate in blocco e le schede contestate singolarmente, perchè la nullità deriva dai modi diversi pei quali o direttamente o indirettamente uno o più elettori siansi fatti riconoscere, onde è che contestate in blocco molte schede perchè avevano dei segni particolari di riconoscimento, non si può dire che esse siano valide solo perchè non si potè riconoscere particolarmente l'autore di ciascuno di esse. — (Cons. di Stato, 11 m a g g i o 1886, Ministero dell'interno; Gitirisp. IL, 1886, 3, 167; Legge, x x v i , 2, 465 ; Foro IL, xi, 3, 136). 9 9 7 . Si hanno come non iscritti i nomi di persone non eleggibili; e n o n sì possono quindi avere come eletti e proclamati coloro dei quali la Corte di appello abbia successivamente riconosciuta e dichiarata 1 ineleggibilità. — (Cons. di Stato, 10 luglio 1885 ; Legge, x x v , 2,827 ; Foro It., XI, 3, 25); - Id., 12 agosto l 8 8 6 ; ' L e 9 ^ e , x x v i i , 2, 216). 9 9 8 . Per lo spirito ed il fine della l e g g e e per costante giurisprudenza, la dichiarazione d'ineleggibilità pronunciata dalla Corte d'appello si retrotrae al giorno in cui vennero eletti a consiglieri candidati non eleggibili e per conseguenza devono essere sostituiti dai candidati che riportarono m a g g i o r numero di voti. — (Ivi). 9 9 9 . Le schede in carta bianca, ma con sottili righe di colore bleu, sono valide, salvo si possa dimostrare trattarsi di segni di riconoscimento (SANTINI, Cons. dei com., 1892, p a g . 287). 1 0 0 0 . Le schede che portano un numero di nomi superiore a quello dei candidati si devono annullare, quando risulti che l'elettore è ricorso a questo m e z z o per fornire un segno di riconoscimento. — (Cons. di Stato, I V sez., 27 m a g g i o 1892, Angelino c. Giunta prov. a m m . di Alessandria; Cons. dei com., 1892, pag. 216). 1 0 0 1 . Sebbene nell'applicazione dell'art. 81 non debba tenersi conto di circostanze estrinseche alle schede, pure le autorità investite della facoltà di decidere possono valutare i fatti per desumerne l'intenzione dell'elettore. Cosi la m a n c a n z a dell'indicazione della paternità non porta incertezza quando si tratti di persone uscenti di carica contro omonimi ignoti. — (Cons. di Stato, I V sez., 2 g i u g n o 1892, Berrini P. C. c. Giunta prov. a m m . di C o m o ; Rw. di dir. pubb., iii, 492). 1 0 0 2 . Nulla essendo prescritto dalla l e g g e circa la di; mensione delle schede, non può ritenersi c o m e segno di riconoscimento la distribuzione di schede aventi un mar- ART. 52 Delle liste elettorali 477 j?ine alquanto più lungo delle altre. — (Cons. di Stato> IV sez., 7 gennaio 1892, Avitabile c. Giunta prov. ammdi Napoli; Cons. dei com., 1892, pag. 246). 1003. Se quindi il Consiglio comunale e la Giunta provinciale si rifiutano di proclamare eletti coloro che ebbero maggiori voti dopo i consiglieri dichiarati ineleggibili dalla Corte di appello, le relative nomine devono essere annullate e la proclamazione dovrà essere fatta dal prefetto. — (Ivi). 1004. Nel caso che uno o più voti siano dichiarati nulli si deve sottrarre a ciascun candidato un numero di voti pari a quello dei voti nulli ; tale sottrazione non produce effetti, se non relativamente a quei candidati rapporto ai quali influisce sul risultato delle elezioni ; quando i voti nulli influiscono decisamente sulle elezioni, queste debbono essere annullate. — (Cons. di Stato, 29 dicembre 1885, Ministero dell'interno; Giurisp. It., 1886, 3, 101, Legge, xxvi, 1, 755; Man., xxv, 137; Con$. amm., xxvii, 217 ; Diritto e Giurisp., ii, 60). 1005. Quando per l'accidentale rottura dei sigilli ed apertura dell'involto in cui erano custodite le schede contestate prima di essere consegnate alla prefettura, siavi grave dubbio sull'autenticità delle medesime, ed esse influiscano sul risultato delle elezioni, mancando la garanzia necessaria ad assicurare che il risultato delle operazioni corrisponda al voto degli elettori all'urna, devonsi annullare le elezioni. — (Cons. di Stato, 17 febbraio 1888; Legge, xxviii, 2, 428). Ì Ó 0 6 . Non regge il motivo di pressione per annullare le elezioni, fondato sulla circostanza che più schede furono scritte dalla stessa mano. — (Consiglio di Stato, 11 maggio 1886). 1007. Si deve ritenere come non scritto nella scheda quel nome che non contiene sufficienti indicazioni per distinguerlo da altro elettore che ha lo stesso nome e cognome, ed è, come il primo, eleggibile. — (Consigli© di Stato, 19 dicembre 1884, Comune di Torino; Giurisp.lt., 1885, 3, 35; Rie. amm., xxxvi, 303; Foro It., x, 3, 18). 1 0 0 8 . È un mezzo di riconoscimento l'aver molti elettori aggiunto alla scheda titoli ed epiteti del tutto superflui per designare i candidati. — (Ivi). 1009. Le disposizioni degli articoli 74 e 81 della legge comunale sono intese allo scopo di garantire la libertà, indipendenza e segretezza del voto dei singoli elettori; sareobe quindi contrario a tali disposizioni e quindi inammissibile l'uso di schede poligrafate. — (Cons. di 478 Leg.ge eom.nna'e e procinciale ART. 81 Stato, 28 novembre 1884, Comune di Trino Vercellese c. Deputazione prov. di Novara; Rio. amm., xxxvi, 367; Foro It, X, 3, 10). lOHO. Deve ritenersi nulla la scheda per la nomina di consiglieri comunali deposta da un elettore nell'urna insieme con quella pel consigliere provinciale quando per la discussione avvenuta per questo fatto era notorio che la scheda controversa apparteneva a quell'elettore, essendosi cosi violato il segreto del voto. — (Cons. di Stato, 11 maggio 1888; Legge, xxix,_l, 171). 1 0 1 1 . Quando nella lista vi siano due elettori con lo stesso nome, non può attribuirsi, in mancanza della rispettiva paternità nella scheda, il voto all'uno piuttosto che all'altro, e perciò la scheda stessa deve annullarsi. (Ivi). 1012. Per costante giurisprudenza, non debbono ritenersi segni di riconoscimento tali da violare la segretezza del voto, né il fatto di schede scritte colla matita, né l'iscrizione di un numero di candidati superiore a quello da eleggersi, nè l'indicazione della professione e delle generalità del candidato. — (Cons. di Stato, 29 gennaio 1886; Legge, xxvi, 2, 216). 1013. Per giurisprudenza assodata, non è motivo di nullità, nè la forma, nè il colore, nè la dimensione delle schede quando nessun altro contrassegno, nessun' altra circostanza valga a provare che fu violata la segretezza del voto. — (Cons. di Stato, 23 gennaio 1886 ; Leqqe, xxvi, 324). 1014. Il fatto che alcune schede per la nomina dei consiglieri portavano a stampa l'indicazione schede per la costituzione dell'ufficio definitivo, quando sia scompagnato da ogni altra circostanza, non può per sé solo valere come prova che le schede predette, distribuite nella sala delle elezioni, dovessero ritenersi quali segni di riconoscimento; e perciò, revocando le decisioni dell'ufficio elettorale, del Consiglio comunale e della Deputazione provinciale che avevano annullate quelle schede, si devono restituire ai candidati in esse annotati i voti ottenuti, e proclamare coloro che ottennero il maggior numero di voti. — (Cons. di Stato, 15 aprile e 6 maggio 1887; Legge, xxvii, 2, 360). 1015. La disposizione dell'art. 81 della legge comunale e provinciale deve ritenersi violata non soltanto quando il votante siasi fatto esplicitamente conoscere, ma anche quando ciò abbia luogo in modo indiretto con segni, numeri o motti aggiunti alla scheda, sebbene ad alcuni ART. 52 Delle liste elettorali 479 elettori, e non a tutti, questo modo di riconoscimento possa essere noto. — (Cons. di Stato, 16 giugno 1886, Citelli c. Comune di Regalbuto; Ric. amm., xxxvin, 50). 1 0 1 6 . È ugualmente violata quando il mezzo di riconoscimento non sia individuale, ma complessivo, quando cioè un nucleo di elettori, per segni convenuti, siansi fatti conoscere non individualmente, ma complessivamente, tanto da poter rilevare quanto hanno deposto nella stessa scheda. — (Ivi). 1017. Quando nelle liste amministrative sono iscritti (lue elettori omonimi esercitanti entrambi la stessa proiessione^ è nulla la scheda contenente l'indicazione del nome e della professione di uno di essi, ove non vi si contenga altra indicazione che valga a determinarlo con certezza. — (Cons. di Stato, 27 giugno 1890, Lavarello ric.; Giurisp. It., 1890, in, 158). 1018. L a trasparenza della scheda, tale da permettere che se ne leggano i nomi^ anche ove sia piegata, è uno dei segni particolari di riconoscimento producente la nullità della scheda stessa. — (Cons. di Stato, 6 maggio 1890, Fusco e altri ric.; Giurisp. It., 1890, ni, 122). 1019. Quando in un numero considerevole di schede si contengano più nomi eccedenti il numero degli eligendi, e questi nomi siano di non elettori o la ripetizione (li quelli già scritti, si ha in ciò un serio argomento per ritenere che i nomi in più servissero a scopo di riconoscimento; quindi sono da ritenersi nulle le schede che li contengono. — (Consiglio di Stato, 8 luglio 1890, Salzano ric. c. Comune di Cava dei Tirreni ; Giurisp. It., 1890, ni, 146). 1020. La cancellatura di alcuni nomi sulle schede non importa nullità delle medesime, se non risulti essersi la cancellazione fatta a scopo di riconoscimento. — (Cons. di Stato, 8 luglio 1890, .Salzano ric. c. Comune di Cava dei Tirreni ; Giurisp. It, 1890, iii, 146). 1021. L'essere scritto nella scheda un nome in più eccedente il numero degli eligendi importa nullità della scheda quando risulti che siasi apposto come segno di riconoscimento; in caso diverso vale la regola, che il nome si ha per non scritto. — (Cons. di Stato, 8 luglio 1890, Salzano ric. c. Comune di Cava dei Tirreni; Giurisp. It.. 1890, III, 146). ART. 82. — L'ufficio di ciascuna sezione pronunzia in via provvisoria sopra tutte le diffieollà o Legge 480 comunale e provinciale ART. 36-37 g l ' i n c i d e n t i c h e si s o l l e v a n o i n t o r n o a l l e o p e r a z i o n i d e l l a sezione e s u l l a n u l l i t à Nel verbale deve farsi da delle estendersi menzione di schede. in d o p p i o delle proposte fatte, e delle schede qualsiasi nulle, modo tenenti nomi bianche, dimate almeno le verbale. contestate e per qualsiasi causa, ritenuti non a i r e c l a m i e le annesse al le proteste avvenuti, decisioni m o t i v a t e pro- ferite dall'ufficio, da annettersi al Le originale, tutti i reclami quelle s c r i t t i , le c a r t e scritte devono da t r e d e i c o m p o n e n t i in con- relative essere vi- l ' u f f i c i o , ed verbale. T u t t e le a l t r e schede d e v o n o essere n u m e r a t e e c h i u s e in u n a b u s t a bale, — firmata ( C f r . Legge - Legge Legge 30 elett. die. suggellata, d a u n i r s i al dal presidente e dal com. e prov. polii. 24 1888, art. W sett. marzo1885, 1882, ver- segretario. art. art. 73; 70; — SO). 1 0 2 2 . Quando risulti che l'ufficio elettorale non abbia tenuto conto nel verbale delle proteste presentate durante le operazioni elettorali, sia col non deliberarsi, sia col non riportarle nel verbale stesso, le elezioni avvenute devono essere annullate, specialmente se le proteste medesime avevano influenza su di esse. — (Cons. di Stato, 16 marzo 1886, Comune di Petrizzi; Giurisp. It., 1 8 8 6 , 2 , 1 2 6 ; Foro It, X I , 3, 160; Man. amm., 1886, 180). 1 0 2 3 . A d e m p i e al prescritto della l e g g e l'ufficio elettotorale che unisce al verbale di scrutinio come contestate alcune schede rinvenute nell'urna dei consiglieri provinciali e contenenti due nomi per ciascuna; e spetta all^i Deputazione provinciale, se lo ritiene regolare, di computare quei voti a favore dei candidati provinciali nelle schede stesse, m a non può trarne motivo per annullare la votazione, creando così una causa di nullità dalla legge n o n contemplata. — (Consiglio di Stato, 12 dicembre 1884; Legge, x x v , 1, 429). 1 0 2 4 . Le schede delle elezioni amministrative che v a n n o numerate e chiuse in busta suggellata debbono conservarsi per cinque anni, o sino a che il Consiglio non è Art. 52 Delle liste elettorali 481 integralmente eletto dopo lo scioglimento; decorso il qual termine, debbono essere bruciate. — (Consiglio di Stato, 4 marzo 1891, Min. dell'ini; Giurisp. It., 1891, ni, 63). ART. 83. — L'ufficio della sezione, a pena di nullità, pubblica il risultato dello scrutinio e lo certifica nel verbale. Il verbale è firmato, seduta stante, da tutti i membri dell'ufficio ; alla sua validità però basta la firma del presidente e del segretario. Dopo la firma del verba e l'adunanza viene sciolta immediatamente. Un esemplare autentico dei verbali viene depositato nella Segreteria del comune. Nella stessa Segreteria sono depositate per otto giorni, con diritto ad ogni elettore di prenderne conoscenza, le liste elettorali delle sezioni che contengono il riscontro dei voti. — (Cfr. Legge com. eprov. 20 marzo i865, art. 67; — Legge elett. polit. 24 seti. i882, art. 71; — Legge com. e prov. 30 die. 1888, art. 32). ART. 83 a. — (Art. 47 del Regolamento 10 giugno 1889). — Compiuto lo scrutinio, e prima ancora di proclamare il risultato della votazione, l'ufficio elettorale deve verificare se i candidati, che hanno riportato maggior numero di voti, presentano i '•equisiti voluti per essere eleggibili ; ed il presidente ne interpella ad alta voce l'adunanza, scrivendo poi nel verbale i motivi d'ineleggibilità denunziati dagli elettori presenti contro alcuno dei candidati. L'ufficio, anche quando dichiari sussistente qualche motivo d'ineleggibilità, registra nel v e r b a l e ! voti dati al candidato ritenuto ineleggibile, indicando ^nel verbale stesso i motivi della sua risoluzione. L'ufficio deve parimenti far menzione nel versi — BRUNIALTI, Cod, elettorale. 482 Legge comunale e provinciale ART. 36-37 baie delle proteste presentate, ancorché le abbia reiette. Dopo queste operazioni si proclama il risultato della votazione. 1025. Sono nulle di pieno diritto le operazioni elettorali se il relativo processo verbale non venne firmato dai componenti l'ufficio. — (Cons. di Stato, 1° maggio 1885, Comune di Fabrizia; Legge, xxv, 2, 575; Foro IL, x, 3, 88> 1026. Nessuna disposizione di legge prescrive che la redazione del verbale debba seguire di pari passo a misura che si svolgono le operazioni elettorali ; quindi, se non è contestato che il verbale delle operazioni dell'ufficio provvisorio per la costituzione dell'ufflcio definitivo venne steso durante l'adunanza e anzi prima che esso f o s s e insediato, ciò basta per l'osservanza della legge. — (Consiglio di Stato, 20 maggio 1887; Legge, xxvni, 1, 320). 1027. È valido il verbale delle operazioni dell'ufficio provvisorio quando sia sottoscritto dal presidente, da uno scrutatore e dal segretario, e risulti dal verbale stesso che un altro scrutatore, dopo avere assistito alle operazioni elettorali per la costituzione dell'ufficio definitivo, si rifiutò poi di sottoscrivere il verbale. — (Ivi). AET. 84. — Il presidente dell' ufficio della prima sezione, quando il comune ha più sezioni, riunisce nel termine di 24 ore i presidenti delle altre sezioni e in unione ad essi od agli scrutatori che ne facciano le veci, riassume i voti dati in ciascuna sezione senza poterne modificare il risultato, e pronuncia sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad essi affidate, salvi i reclami ai quali è provveduto ai termini dell'articolo 82. Il segretario della prima sezione è segretario dell'adunanza dei presidenti. Per la validità delle operazioni sopraindicate basta la presenza della maggioranza di coloro che hanno qualità di intervenirvi. — (Cfr. Legge com. eprov. 20 marzo 1865, art. 68; ART. 97-98 Delle liste elettorali - Legge eletl. polit. 24 sett. i882, — Legge 30 die. 1888, art. 32). 483 art. 12 e 73; 1028. Risultando che furono presentate all'ufficio elettorale definitivo delle proteste, e che su di esse l'ufficio 0 non pronunciò come doveva, ai sensi dell'art. 84 della legge comunale e provinciale, o non ne fece cenno nel verbale delle operazioni elettorali, mentre dall'ordine del giorno allegato al verbale delle sedute del Consiglio comunale resta accertato che le proteste furono presentate, che non poche schede contenevano contrassegni rivelanti il segreto dell'urna, si ha un complesso di circostanze che provano le irregolarità commesse nelle elezioni elettorali, le quali perciò debbono essere annullate. — (Consiglio di Stato, 16 marzo 1886; Gìurisp. Il, 1886, 3, 126; Legge, xxvi, 2, 70). 1029. L'assemblea dei presidenti delle diverse sezioni elettorali amministrative non può tener conto della rinuncia di uno dei candidati che dovrebbe essere proclamato eletto, proclamando in suo luogo chi, dopo il medesimo, ha ottenuto il maggior numero di suffragi. — (Consiglio di Stato, 30 ottobre 1890, Fresini ric. ; Giurisp. It., 1891, HI, 37). ART. 85. — Il processo verbale dell'elezione è indirizzato al Prefetto o Sottoprefetto rispettivamente fra g i o r n i tre dalla sua data. La Giunta, nello stesso termine di giorni tre, pubblica il risultato della votazione e lo notifica alle persone elette. — (Cfr. Legge com. e prov. 20 marzo i865, art. 74). 1030. Nessuna disposizione di legge prescrive che al verbale delle elezioni da trasmettersi alla Deputazione provinciale debba andare unita la lista di riscontro. — (Consiglio di Stato, 11 maggio 1886). 1031. Avvenute le elezioni comunali e proclamati dalla Giunta gli eletti, non può, in caso di pinuncia di uno degli eletti stessi, addivenire essa alla proclamazione di quello dei candidati che dopo i proclamati riportò maggior numero di voti, in surrogazione del rinunziante, perchè l'ingerenza della Giunta nelle elezioni comunali 484 Legge comunale e provinciale ART. 36-37 è esaurita dalla proclamazione da essa fatta degli eletti. — (Cons. di Stato, 20 novembre 1885, Comune di Garessio ; Giurisp. It, 1886, 3,109 ; Legge, xxvi, 1, 612 ; Ric. amm., xxxvii, 294). 1032. Se l'ufficio elettorale ed il Consiglio comunale, ritenendo ineleggibile a consigliere comunale un elettore, abbiano proclamato in sua vece quello che dopo il primo ebbe a riportare maggiori voti, ed in seguito la Corte d'appello abbia invece dichiarato eleggibile il primo elettore, deve questi essere proclamato eletto consigliere dai Consiglio comunale, ed in mancanza, dalla Deputazione provinciale o dal prefetto. — (Consiglio di Stato, 13 febbraio 1033. La Giunta comunale non può correggere l'erroneo operato dell' assemblea dei presidenti, spettando tale facoltà al Consiglio. — (Cons. di Stato, 30 ottobre 1890, Fresini ric.; Giurisp. It., 1891, iii, 37). ART. 86. — S'intenderanno eletti quelli che avranno riportato il m a g g i o r numero di voti, ed a parità di voti il m a g g i o r e d'età fra g l i eletti otterrà la preferenza. — (Cfr. Legge comun. e provine. 20 marzo 1865, art. 71:— Legge elett. folit. 24 seti. 1882, art. 77). ART. 8 7 . — Quando l'elezione di colui che ebbe m a g g i o r i voti è nulla, g l i si sostituisce quello che ebbe, dopo g l i eletti, m a g g i o r i voti, purché il numero dei voti riportato non sia inferiore ad un ottavo dei votanti. — (Cfr. Legge 30 dicemlre 1888, art. 33). 1034. Annullata l'elezione del consigliere ineleggibile devesi proclamare quello che ottenne dopo di lui maggior numero di voti. — (Cons. di Stato, 29 luglio 1886, Sesto c. Deputazione di Caltanissetta; Foro It., xii, 3, 19). 1035. È giurisprudenza costante che quando quegli che fu proclamato a consigliere è ineleggibile o la sua elezione è nulla per qualche altra ragione, la nullità della proclamazione dà luogo ipso Jure alla proclamazione del candidato che, dopo quello illegalmente proclamato, ha il maggior numero di voti. — (Cons. di Stato, 6 giugno 1884; Legge, xxiv, 2, 789). ART. 97-98 Delle liste elettorali 485 1036. Nel caso che procedendosi alle elezioni comunali si ritengano come scadenti dalla carica taluni consiglieri che effettivamente non scadano, ed in loro vece si proceda alla surrogazione insieme a quelli che effettivamente erano scaduti, le elezioni dovranno essere intieramente annullate, non essendo il caso di ricorrere alle disposizioni dell'art. 67 della legge comunale e provinciale, ritenendo eletti solamente coloro che ebbero maggior numero di voti relativamente ai posti legalmente ritenuti vacanti. — (Cons. di Stato, 13 febbraio 1885, Comune di Palia; Giunsp. It, 1885, 3, 81: Leqae, xxv, 1,108: Foro It., X. 3, 32). ART. 88. — Quando in alcune sezioni sia mancata 0 sia stata annullata l'elezione, in tal caso se il voto deg-li elettori di tali sezioni non influisce sulla elezione di alcuno degli eletti, non occorre fare o ripetere in esse la votazione. In caso diverso l'elezione seguirà, entro un mese, nel giorno che sarà stabilito dal Prefetto, di c o n certo col primo presidente della Corte di appello. — (Cfr. Legge com. e pi'ov. 30 dicembre 1888, art. 34), 1037. Nel caso di votazione per le elezioni amministrative comunali, la* quale si compie in diverse sezioni, ove in una di esse vengano annullate le operazioni elettorali per irregolarità verificatesi, non rie deriva che debbano annullarsi anche le votazioni seguite nelle altre sezioni, perchè, nonostante l'unità di scopo cui la votazione mira, pure le operazioni debbono reputarsi completamente flistinte per le diverse sezioni nelle quali furono compiute. — (Consiglio di Stato, 21 gennaio 1888, Ministero dell'interno ; Giurisp. It., 1888, 3,123 ; Foro It, xiii, 3, 49; ftw. amm., xxxrx, 477). 1038. Annullate le operazioni elettorali di una sezione, •si deve sospendere la proclamazione dei consiglieri fino ^ che le elezioni non siano ivi rinnovate. — (Consiglio di Stato, 6 aprile 1888, Raimondo c. Bruno; Foro It., XNI, 3, 108). 1039. Nel caso sia stata sospesa la proclamazione dei nuovi eletti, deve applicarsi la massima affermata dal Consiglio di Stato con ripetuti pareri adottati dal Governo, 486 Legge comunale e provinciale ART. 36-37 che cioè qualora rannullamento delle elezioni venga deliberato dal Consiglio comunale prima dell'apertura della sezione ordinaria autunnale, continuano a rimanere in carica i consiglieri scaduti e non rieletti fino alla decisione definitiva, nonostante che contro la deliberazione di annullamento sia stato interposto ricorso alla Deputazione provinciale. — (Cons. di Stato, 14 dicembre 1888; Legge, xxix, 1, 574; Foro It, xiv, 3, 23). 1040. L'art. 88, disponendo che debba farsi la seconda convocazione degli elettori, quando in alcune sezioni la elezione sia mancata, intende riferirsi al fatto dell'elezione, come a quello la cui esplicazione fa difetto per ostacolo accidentale che incontra, e non alla volontà dell'elettore, che deve concorrere a tradurlo in atto, perchè altro è elezione mancata, altro la mancanza deliberata e volontaria degli elettori. — (Cons. di Stato, IV Sezione, 17 marzo 1892, Reggianini c. Prefetto di Modena; Consdei Com., 1892, pag. 278). AET. 89, — Se l'elezione porta nel Consiglio alcuni dei congiunti di cui nell'art. 31, il consigliere nuovo viene escluso da chi è in ufficio ; quello che ottenne meno voti da chi ne ebbe m a g g i o r numero ; il giovane dal provetto. In tali casi si procede immediatamente a surrog a r e g l i esclusi sostituendovi quelli che ebbero m a g g i o r numero di voti. Chi fosse eletto in più frazioni p u ò optare per una di esse nel termine di otto giorni. In difetto la Giunta municipale estrae a sorte la frazione che l'eletto ha da rappresentare. Nelle altre frazioni s'intendono eletti quelli che successivamente ottennero più voti. — (Cfr. Legge com. e prov. W marzo 1865, art. 72). ART. 90. — Contro le operazioni elettorali è ammesso il ricorso entro un mese dalla proclamazione degli eletti. Sui ricorsi pronuncia in prima sede il Consiglio ART. 97-98 Delle liste elettorali 487 comunale, tanto per le questioni di eleg-gibilità, quanto per le operazioni elettorali. Il ricorso deve, entro i tre giorni, per cura di chi l'ha proposto, essere notificato giudiziariamente alla parte che può avere interesse, la quale avrà 10 giorni per rispondere. Il sindaco notificherà, entro cinque giorni, all'interessato la decisione presa del Consiglio. Contro la decisione del Consiglio è ammesso, entro il mese dalla notificazione della decisione, reclamo alla Giunta provinciale amministrativa. Il reclamo, a cura di chi l'ha proposto, deve essere notificato giudiziariamente, nel termine di cinque giorni, alla parte che vi ha interesse, la quale avrà dieci giorni per rispondere. Se le controversie riguardano questioni di eleggibilità, contro le decisioni della Giunta provinciale amministrativa è ammesso il ricorso alla Corte d'appello a norma degli articoli 52, 53, 54. So le controversie riguardano le operazioni elettorali, è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato. — (Cfr. Legge coni, e prov. 20 marzo i865, ari. 75; — Zegge com. eprov. 30 dicembre i888, art. 36). AET. 90 a. — (A.rt. 44 del Regolamento 10 g i u g-no 1889). — I Consigli comunali e le Giunte provinciali amministrative non possono ingerirsi nelle operazioni elettorali se non è presentato loro un ricorso. Le Giunte provinciali amministrative non possono conoscere che delle questioni che abbiano fornito oggetto d'una decisione del Consiglio comunale. I Consigli comunali conoscono dei ricorsi ancorché si aggirino su questioni non sollevate nell'ufficio elettorale. 488 Legge comunale e provinciale ART. 36-37 1041. Ricorsi al Cons. comunale e alla Giunta prov. amm. — La legge non prescrive a pena di nullità la notificazione al cittadino proclamato consigliere dall'ufficio elettorale del reclamo sporto al Consiglio comunale contro la sua eleggibilità a consigliere comunale. — (Corte di app. di Casale, 7 dicembre 1886, Dell'Aglio c. Comune di Castelletto Merli ; Giurisp. Casal., VII, 63 ; Ric. amm., XXXVIII, 142;. 1 0 4 2 . Il Consiglio comunale al quale siasi presentato reclamo contro le operazioni dell'ufficio elettorale può e£c officio dichiarare per giusti motivi la ineleggibilità di un cittadino eletto, senza obbligo di notificare a questo che in tale seduta si tratterà tale questione. — (Ivi). 1 0 4 3 . Il prefetto ha diritto di annullare le deliberazioni dei Consigli comunali, anche in materia di elezioni, per Guanto concerne la loro forma, ma è incompetente a deciere circa il merito delle questioni elettorali. — (Consiglio di Stato, 25 marzo 1887, Comune di Castelnuovo del Friuli; Legge, xxvii, 2, 315; Foro IL, xii, 3, 101). 1 0 4 4 . È questione di merito e non di forma, e quindi non soggetta al sindacato del prefetto, quella di vedere se la notificazione del ricorso è stata fatta reo-olarmente. - (Ivi). 1045. Le controversie dell'elettorato dinanzi al Consiglio comunale ed alla Deputazione (Giunta amm.) provinciale si svolgono in stadio e forma di mero procedimento amministrativo regolato a sua guisa e per nulla sottoposto ai precetti del diritto giudiziario, tra cui l'astensione prevista dal n. 9 dell'art. 116 del cod. di proc. civ. — (Corte di cass. di Roma, 12 agosto 1884, Quarelli di Lesegno. Schiari, Mangon e Casalegno c. Quenda; Ann., XIX, 2, 184; Legge, x x v , 1, 39; Corte Supr., ix, 665; GaMProc., xix, 382). 1046.11 Consiglio comunale può ordinare un'inchiesta su fatti in opposizione alla legge, non enunciati nel verbale delle elezioni, ed ove risultino provati, è nel suo diritto se annulla le elezioni medesime. — (Cons. di Stato, 22 gennaio 1886, Deputaz. prov. di R o m a ; Giurisp. It.; 1886, 3, 116, Rie. amm., xxxvii, 467; Man., xxv, 166; Cons. amm., xxvii, 193 ; Legge, xxvi, 2, 33). 1047. Se quindi la Deputazione (Giunta amministrativa) provinciale revocava la deliberazione del Consiglio e dichiarava invece la validità delle elezioni pel motivo che nessuno dei fatti, sui quali si era basato il Consiglio, trovava riscontro sulle enunciazioni del verbale delle operazioni elettorali, il suo provvedimento deve essere revo- ART. 97-98 Delle liste elettorali 489 cato, giacché non si possono impugnare altrimenti che (!on querela di falso i fatti enunciati in un atto pubblico,, ma SI può invece accertare con tutti i mezzi di prova forniti dalla legge la sussistenza dei fatti dei quali il verbale non parla, o che il verbale stesso dichiara avvenuti fuori della presenza dell'ufficiale che ha compilato l'atto pubblico. — (Ivi). 1048. Nessuna disposizione di legge prescrive ai Consigli comunali e alle Deputazioni (Giunte amministrative) provinciali di ordinare inchieste per oppugnare fatti allegati o contestati da qualche ricorrente, quando abbiano altri mezzi di prova per formarsi una convinzione motivata da servire di fondamento alle loro decisioni. — (Cons. di Stato, 17 febbraio 1888; Legge, xxvin, 2, 386). 1049. Non può servir di base a indagini specifiche il ricorso in cui si parli di schede contestate senza dire ([uante e perchè lo siano state, e di altri fatti non provati in alcun modo. — (Ivi). 1050. Per i reclami in materia elettorale da presentarsi al Consiglio comunale; la legge non prefigge alcun termine perentorio; quando essi siano irricevibili come reclami, debbono ritenersi presentati come denuncie. — Cons. di Stato, 29 maggio 1885, Ministero dell'interno; Gmr. It., 1886, 3, 28 ; Legge, xxv, 2, 644). 1051. Il Consiglio comunale, pronunciando in primo grado ed a senso dell'art. 75 della legge comunale sulle operazioni elettorali, esaurisce la propria giurisdizione come autorità giudicante, per cui non potendo al tempo stesso costituirsi parte interessata per ricorrere contro la decisione della Deputazione (Giunta amministrativa) provinciale che in secondo luogo pronunciò sulla vertenza, il ricorso deve dichiararsi inammessibile. — (Cons. di Stato, 28 novembre 1884; Legge, xxv, 1, 754; — Id., 6 maggio 1887; Legge, xxvii, 2, 360). 1052. A prescindere dalla considerazione che in materia elettorale non è ammesso alcun ricorso né contro le decisioni della Deputazione (Giunta amm.) prov., né contro quelle del Governo, il quale può ritenerlo solo come denuncia, il ricorso della Giunta municipale, deliberato di urgenza contro il regio decreto che ha annullato una deliberazione del Consiglio comunale, non è ammissibile, venendo esso ad impugnare un decreto emanato in questione nella quale quel Consiglio ha pronunciato in via giurisdizionale una decisione di primo grado. — (Cons. di Stato, 11 dicembre 1886; Legge, xxvii, 2, 216). 1053. Se, essendo stata annullata la elezione di un con- 490 Legge comunale e provinciale ART. 36-37 •sigliere per ineleggibilità, mentre pendeva il ricorso della «ua surrogazione, il corf)o elettorale è stato convocato per procedere alla rinnovazione ordinaria del quinto, ed oltre ai posti vacanti per anzianità è stato compreso anche q^uello del consigliere ineleggibile, procedendosi cosi alla eiezione di cinque invece che di quattro consiglieri, i voti dati all'ultimo degli eletti devono considerarsi come nulli. — Hvi). 1054. Ove sia dichiarata la validità di una scheda, e quindi la conseguente proclamazione di colui che sia stato escluso dalla carica di consigliere per non essergli stata imputata la scheda stessa, il reclamo presentato al Consiglio comunale deve essere notificato al consigliere eletto, e che rimarrebbe escluso qualora venisse riconosciuta la validità della scheda in questione. — fCons. di Stato, 30 gennaio 1884; Legge, xxiv, 1, 755). 1055. Ove non sia stato ottemperato a questa formalità essenziale del procedimento, la quale è garanzia per gli interessati e fondamento per una sicura e retta decisione della quistione, ed alla quale formalità non può sostituirsi nessuna presunzione, la corrispondente deliberazione del Consiglio comunale è radicalmente nulla. — (Ivi). 1056. Se quindi dalla decisione del Consiglio comunale è stato presentato regolare ricorso alla Deputaz. (Giunta amministrativa) provinciale, esso ha obbligo anzitutto di riscontrare se la decisione del Consiglio era presa in conformità della legge, vale a dire se agli interessati era stato notificato il ricorso e fosse decorso il termine dalla legge concesso ai medesimi per rispondere, non potendo la Deputazione (Giunta amm.) provinciale esercitare giu-risdizionfe in appello nelle quistioni elettorali se non allorché sia intervenuto quel giudizio di primo grado affidato ai Consigli comunali, nei modi e nei termini prescritti dalla legge. — (Ivi). 1057. Perciò se la Deputazione (Giunta amm.) provinciale invece accolse il ricorso, ritenendo che la non avvenuta notificazione giudiziaria del primo ricorso non fosse legalmente provata, e che del resto non avesse recato pregiudizio alcuno all'interessato, perchè la decisione del Consiglio comunale gli fu favorevole, la deliberazione della Deputazione (Giunta amm.) prov. deve essere revocata, giacché il vizio di nullità della deliberazione del Consiglio investe anche la decisione della Deputazione (Giunta amm.) provinciale medesima. — (Ivi). 1058. La notificazione giudiziaria dei ricorsi agli interessati, deve essere eseguita a pena di nullità, sia che si AUT. 00 Delle Uste elettorali 491 tratti di elezioni parziali, sia che si tratti di elezioni generali. — (Cons. di Stato, 25 agosto 1885; Legge, xxvi, 1, 320; Foro It., xi, 3, 10); ~ Id., 10 luglio 1886, Comune di Cinquefrondi; Giurisp. It., 1887, 3, 49; Legge, xxvi, 2, 537^. 1059. La notificazione del reclamo presentato al Consiglio comunale per l'annullamento delle elezioni fatta dagl'interessati, col ministero dell'usciere del conciliatore, apparisce regolare e legale. — (Cons. di Stato, 27 marzo 1885; Legge, xxv, 2, 63). 1060. Se dal complesso dei voti assegnati ai diversi candidati sulla tabella n. 2, annessa al verbale, risultano quattro voti in più a confronto di quelli effettivamente resi e ritenuti validi, il sistema adottato dalla Deputazione (Giunta amm.) prov. di togliere quattro voti a ciascuno dei candidati é manifestamente erroneo, poiché non viene che a mantenere l'errore che dovrebbe correggere, e fu già escluso dalla giurisprudenza. — (Ivi). 1061. Qualora per la piccola differenza dei voti rispettivamente assegnati a ciascun candidato, detraendosi i voti eccedenti da quelli che figurano riportati dagli eletti cambia il risultato delle elezioni, si fa manifesta l'influenza che il rilevato errore può avere sul risultato delle elezioni, le quali perciò devono essere annullate. — (Ivi). 1062. Il termme stabilito dalla legge a favore degli interessati cui é fatta la notificazione giudiziaria di un ricorso prodotto alla Deputazione (Giunta amministr.) provinciale contro la loro elezione deve essere di 10 giorni prima di quello della notificazione, e deve quindi annullarsi la deliberazione emessa dalla Deputazione (Giunta ammin.) prov., prima che sia compiuto il succitato periodo. — (Cons. di Stato, 27 novembre 1885; Legge, xxvi, 1, 756). 1063. Per massima di giurisprudenza costantemente applicata, la Deputazione (Giunta amm. prov.) non può su di un ricorso non notificato giudiziariamente agli interessati, deliberare una richiesta sulle fatte elezioni e poscia l'annullamento delle elezioni stesse, trasmettendo gli atti all'autorità giudiziaria; e quindi il Governo avrebbe facoltà di annullare d' ufficio i provvedimenti della Deputazione (Giunta) medesima. — (Cons. di Stato, 20 maggio 1887; Legge, xxviii, 1, 285). 1064. Però in pendenza del processo penale avanti l'autorità giudiziaria non è opportuno un provvedimento dell'autorità amministrativa, il quale avrebbe per effetto immediato di dare validità ad elezioni che il Governo potrebbe poi essere ridotto ad annullare d'ufficio. — (Ivi). 492 Legge comunale e provinciale ART. 36-37 1065. Non può dirsi tardivo il reclamo per elettorato amministrativo, se l'impugnata deliberazione non sia stata notificata. — (Corte di cassazione di Roma, 14 maggio 1886, Sellemi ed Eterno c. Albani; Legge, xxvi, 2, 495; Corte Supr., xi, 466). 1066. È inammessibile il reclamo che nel termine di giorni 10 prescritto dalla legge comunale e provinciale non fu presentato coi titoli nella cancelleria della Corte d'appello. — (Ivi). 1067. Non può dirsi irricevibile un ricorso presentato da un elettore alla Deputazione (Giunta amm.) prov., perchè non notificato ad un altro elettore, il quale, non potendo, pel numero di voti ottenuti, essere proclamato consigliere, non aveva interesse alla notificazione del ricorso. — (Cons. di Stato, 29 maggio 1885, Comune di Casalgrasso; Foro ItaL, x, 3, 151). 1068. Nessuna disposizione di legge obbliga colui che ricorre alla Deputazione (Giunta amm.) prov. per essere surrogato ad altra persona eletta, a notificare il suo ricorso al Consiglio comunale. — (Ivi). 1069. Il prefetto non è tenuto da alcuna disposizione di legge a tare d'ufficio le notificazioni agli interessati dei ricorsi presentati al Consiglio comunale ed alla Deputazione (Giunta) amm. prov. contro la validità di una elezione; quindi, se ha fatto eseguire fuori di termine la notificazione del ricorso presentato alla Deputazione (Giunta), non ne viene da tale ritardo alcuna conseguenza a favore del ricorrente. — (Cons. di Stato, 6 giugno 1884, Jem c. Deputazione provinciale di Udine; Giurisp. It., 1884, 3, 112; Legge, xxiv, 2, 312; Foro It., ix, 3, 65). 1070. Il termine fissato dalla legge comunale, secondo il quale il ricorso in via gerarchica contro le deliberazioni delle autorità inferiori deve essere prodotto nel termine di giorni trenta, è pure applicabile ai ricorsi in materia di elezioni, e questo termine è perentorio. — (Ivi). 1071. Le deliberazioni del Consiglio comunale in materia di elezioni vanno notificate per parte del Consiglio nei modi ordinari. — (Ivi). 1072. Non può invocarsi la violazione di una formalità di procedura verificatasi in prima istanza, (|uando promosso ricorso al secondo grado, cioè alla Deputazione (Giunta amministrativa) provinciale, non siasi fatta immediatamente valere. — (Ivi). 1073. Può ricorrersi alla Deputazione (Giunta amm.) prov. anche in mancanza di reclamo al Consiglio comu- ART. 97-98 Delle liste elettorali 493 naie. — (Napoli, 30 luglio 1884, Soricelli c. Deputazione prov. di Napoli; Ric. amm., xxxv, 792). 1074. La legge non prescrive alcun termine perentorio per i ricorsi alia Deputazione (Giunta amm.) prov. contro le decisioni del Consiglio comunale in tema di operazioni elettorali. — (Consiglio di Stato^ 31 dicembre 1886, Com. di Gildone; Rio. amm., xxxviii, 453 ; Legge, xxvii, 1, 675). , 1075. E valida la notificazione dei ricorsi fattadal messo comunale all'interessato, il quale con questo mezzo ne ha conoscenza e può provvedere nel suo interesse. — (Ivi). 1076. La mancanza di elezione di domicilio per parte del ricorrente alla Deputazione (Giunta amm.) prov. non costituisce inosservanza di una formalità sostanziale che possa avere influenza sul merito della questione. — (Ivi). 1077. Decide rettamente la Deputazione (Giunta amm.) prov. ritenendo valide le schede annullate dall'ufficio elettorale per essere stati contrassegnati in alcune con un numero d'ordine i candidati, ed in altre per essere stato cancellato qualche nome e sostituito da un altro ; giacché tali fatti non urtano in alcuna disposizione proibitiva della legge, dalla quale possa seguirne la nullità delle schede medesime, — (Cons. di Stato, 22 aprile 1887 ; Legge, xxvii, 2, 716). 1078. Se le schede ritenute valide spostano il risultato della votazione, provvede rettamente la Deputazione (Giunta amministrativa) provinciale, col riformare la proclamazione fatta dall'ufficio definitivo, dichiarando eletti coloro che, ammessa la validità di quelle schede, risulta^ vano avere riportato il maggior numero di voti. — (Ivi). 1079. Se però la proclamazione fatta dalla Deputazione (Giunta amm.) prov. è caduta sopra due consiglieri che erano rispettivamente suocero e genero, di fronte alla disposizione proibitiva dell'art. 27 della legge comunale, tale proclamazione deve essere parzialmente revocata ; e qualora tutti e due abbiano riportato egual numero di voti, deve rimanere escluso il più giovane dei due eletti in conformità di quanto dispone l'art. 72 della legge succitata. — (Ivi). 1080. Se nell'intervallo di tempo trascorso fra l'elezione generale contestata e la decisione della Deputaz. (Giunta amm.) prov., ebbero luogo le elezioni del quinto del Consiglio, si deve procedere all'annullamento di quest'ultima elezione, mediante decreto reale, giacché la proclamazione fatta dalla Deputazione (Giunta) rendeva necessariamente nulla l'estrazione del quinto eseguita sulla erronea com- 494 Legge comunale e provinciale ART. 36-37 posizione del Consiglio, che risultava dall'annullata proclamazione fatta dall'ufflcio definitivo. — (Ivi). 1081. Se un Consiglio comunale ha annullato le elezioni fondandosi sui risultati di un'inchiesta diligentemente eseguita ed i cui risultati vennero assodati da numerose testimonianze e confermati eziandio da una particolareg{fiata relazione del sottoprefetto del circondario, non può a Deputazione (Giunta amministrativa) provinciale a cui siasi ricorso ritenere invece valide le elezioni limitandosi ad una negazione generica dei fatti assodati dall'inchiesta, essendo essa tenuta nell'esercizio pella giurisdizione che le compete in materia elettorale a dare ragione delle sue decisioni.— (Cons. di Stato, 9 maggio 1884; Legge, XXIV, 2, 677 ; Foro It, i x , 3, 104). 1082. A sensi dell'art. 75 della legge comunale e provinciale la questione sul difetto di identità di persona sull'eletto non tocca alla capacità legale dello stesso come eleggibile, e quindi in secondo grado è competente la Deputazione (Giunta amm.) prov. anziché la Corte d'appello. — (Corte di cassaz. di Roma, 23 marzo 1888, Ferrari c. Bottiglia; Monit. M., xxix, 489; Corte Suprema. xni, 84). 1083. Rettamente la Deputazione (Giunta amm.) prov. annulla la deliberazione con cui il Consiglio comunale aveva proceduto all'annullamento delle elezioni in base ad un ricorso notificato soltanto ad uno degli interessati e dopo che il Consiglio stesso aveva già sul medesimo deliberato; e perciò non è il caso di alcun provvedimento sulla denuncia presentata contro tale decisione. — (Cons. di Stato, 9 marzo 1888; Legge, xxviii, 2, 177). 1084. Usa rettamente del suo criterio discretivo la Deputazione (Giunta amm.) prov. che ritiene non essere motivo di nullità delle elezioni l'allontanamento momentaneo dal posto di uno degli scrutatori, quando egli era egualmente in grado di vedere e sorvegliare il banco elettorale. — (Cons. di Stato, 29 gennaio 1886 ; Legge, xxvi, 2, 252). 1085. Non é il caso di annullare Is schede contenenti il solo cognome del candidato all'ufficio di consigliere comunale pel fatto dell'esistenza nella lista di un elettore omonimo, quando questo, essendo ad esempio segretario comunale, sia notoriamente ineleggibile. — (Consiglio di Stato, 6 maggio 1887; Legge, xxvn, 2, 458). 1086. Se la Deputazione (Giunta amm.) prov. nell'esaminare un ricorso, afferma il detto principio, non gi