CODICE
ELETTORALE
POLITICO E D
AMMINISTRATIVO
C O M P I L A T O
DAL PROFESSORE
ATTILIO BRIJMALTI
Deputato al Parlamento.
TORINO
UNIONE
TIPOGRAFIGO-EDITRIGE.
33, Via Carlo Alberto, 33;
1892
La Società Editrice intende riservarsi i diritti di Proprietà letteraria
per la presente compilazione.
PREFAZIONE
Le elezioni politiche, amministrative e speciali
sono fattori essenziali della vita pubblica di un
paese retto a sistema rappresentativo. Importa
ad ogni cittadino, ma specialmente a coloro che
tengono qualsiasi ufficio pubblico o vi aspirano, c o noscere esattamente e completamente, non solo i
testi delle leggi che regolano le elezioni medesime,
ma altresì il modo come ciascuna disposizione di
esse è stata interpretata.
Il Codice elettorale
politico
si compone di dispo-
sizioni tolte da leggi diverse. L a legge piemontese
del 18 marzo 1848 venne dapprima modificata nel
1859 e nel 1860; la legge del 1860 venne estesa il
17 dicembre a tutto il Regno, e successivamente
modificata dalle seguenti:
1" Legge 3 luglio 1875, n. 2610, serie 2% conosciuta col nome di legge Bonfadini, che modifica
l'articolo 100 della legge del 17 dicembre 1860 ;
2" Legge 13 maggio 1877, n. 3830, serie 2% sulle
incompatibilità parlamentari che modifica gli articoli 97 e seguenti della legge 17 dicembre 1860;
Legge elettorale 22 gennaio 1882, n. 599,
serie 3'S che contiene la maggior parte delle disposizioni su questa materia;
Legge 7 maggio 1882 che concerne lo scrutinio di lista;
Legge 5 luglio 1882, sulle incompatibilità
amministrative ;
E. D. 24 settembre 1882, n. 999, che approva
il testo unico della legge elettorale politica composta delle due precedenti, la quale perciò occorre
raramente citare ;
7» Legge 30 dicembre 1882, n. 1150, serie 3%
sul giuramento politico ;
Legge sui prefetti 14 luglio 1887, n. 4711,
serie 3^, che abrogò i primi due paragrafi dell'articolo 7 della legge 13 maggio 1887, n. 3830;
9» Legge 3 maggio 1888, n. 5381, serie 3^, che
eccepisce dall'obbligo della rielezione i deputati nominati ministri o sottosegretari di Stato ;
10^. Art. 238 della legge comunale e provinciale
10 ottobre 1889, n. 5921, serie 3 ^
11®. Legge 5 maggio 1891, n. 210, serie 4^, che
abohsce lo scrutinio di lista;
12^. Legge 28 giugno 1892, n. 315, serie 4^, che
modifica alcune disposizioni del titolo III della legge
elettorale politica 24 settembre 1882.
La prima parte del Codice contiene queste di-
XI
verse leggi tra loro coordinate come sarebbero se
il Governo avesse avuto facoltà di pubblicarne un
testo unico. A più chiara intelligenza, abbiamo innestate queste varie leggi sulla principale, del 24 settembre 1882, sostituendo agli articoli di questa
abrogati gli articoli di leggi posteriori, e conservando il loro numero a tutti gli articoli, che dividiamo, occorrendo, in paragrafi; due legginuovesi
riferiscono ad un solo articolo di altre precedenti,
ed hanno speciale numerazione. Confidiamo che i
lettori troveranno così tutte le disposizioni relative
alle elezioni politiche al loro posto naturale, mentre
potranno sempre leggere nell'appendice il testo completo delle minori leggi, che per necessità abbiamo
dovuto spezzare nel Codice.
Abbiamo aggiunto, anche questi nel loro posto logico, alcuni articoli dello Statuto fondamentale del
Regno 4 marzo 1848, e le disposizioni del regolamento della Camera relative alla verifica delle elezioni, nonché il Regolamento interno del 4 dicembre
1868 della Giunta permanente incaricata di tale verifica.
Nel commento abbiamo tenuto conto di tutte le
decisioni delle Commissioni provinciali per gli appelli elettorali, delle Corti d'appello, della Corte di
cassazione di Roma, del Consiglio di Stato, della
Giunta delle elezioni, della Camera dei deputati,
XII
nonché delle istruzioni ministeriali e delle opinioni
dei più autorevoli commentatori.
Abbiamo pubblicato in nota anche le principali
modificazioni alle leggi elettorali proposte dalla
Commissione parlamentare del 1892, che ebbe a
relatore prima l'on. Genala, e poi l'on. Brunialti,
disposizioni che solo per difetto di tempo la Camera
non potè accogliere insieme alle altre della legge
del 28 giugno 1892.
Per le elezioni amministrative noi abbiamo una
legge abbastanza recente, il testo unico della legge
comunale e provinciale, approvato con R. D. 10 ottobre 1889, n. 5921, serie
Molte disposizioni di
questa legge relative alle elezioni sono conformi
a quelle della legge comunale e provinciale del
20 marzo 1865: altre sono tolte dal testo unico della
legge elettorale pohtica approvata con R. D. del
24 settembre 1882, n. 999, serie
Per le une e
per le altre, ma specialmente per le disposizioni
tolte dalle leggi del 1865 e del 1882, hanno valore le
decisioni delle Deputazioni provinciali e delle Giunte
provinciali amministrative, delle Corti d'appello,
della Corte di cassazione di Roma e del Consiglio
di Stato, nonché le istruzioni ministeriali, e le opinioni dei più illustri giureconsulti che si occuparono
di questa materia o commentarono l'intero testo
della legge.
xm
In tutto abbiamo cercato di conseguire i massimi
pregi dell'esattezza e della brevità, non tralasciando
neppure le numerose decisioni contraddittorie, e citando sempre esattamente le fonti cui il lettore potrà
attingere le ragioni ed i precedenti che condussero
alle conclusioni da noi riferite.
Il Codice elettorale politico ed amministrativo
non
è solamente fatto per i pubblici amministratori,
pei legali, pei segretari comunali, per gli
uffici
elettorali, per i candidati; esso è utile ad ogni
ordine di cittadini, chè tutti sono chiamati a partecipare alla vita pubblica ed a vigilarne l'andamento.
E così speriamo che esso riuscirà utile a tutti, e servirà di guida per i numerosi uffici elettivi cui sono
T'hiamati i cittadini.
PARTE I.
ELEZIONI POLITICHE
CODICE ELETTORALE
FOLITIGO
E
A-M:IVI:IN-ISTFV.A.TIVO
TITOLO I.
Delle condizioni per essere elettore
e del domicilio politico.
AKT. 1. — (Art. 1, testo unico legge elettorale politica, 21 settembre 1882). — Per essere elettore è
richiesto il concorso delle seguenti condizioni :
Di godere, per nascita o per origine, dei diritti
'ivili e politici del Regno. Quelli che, ne per l'uno, nò
por l'altro degli accennati titoli, appartengono al Ee^'110, se tuttavia italiani, partecipano anch'essi alla
qualità di elettori, ove abbiano ottenuta la naturalità
per Decreto Reale, e prestato giuramento di fedeltà al
He. I non italiani possono entrare nel novero degli elettori, solo ottenendo la naturalità per legge;
Di avere compiuto il ventunesimo anno di età ;
3" Di saper leggere e scrivere;
4" Di avere uno degli altri requisiti determinati
negli articoli seguenti.
1. Cittadinanza. Possono essere elettori politici quando
abbiano acquistato la naturalità per Decreto Reale e prestato giuramento di fedeltà al re gli italiani del Trentino,
di Trieste ecc., che in diverse occasioni manifestassero il
desiderio di essere uniti al Regno d'Italia ; mentre ò dubbio se lo possano gli italiani di Nizza, della Corsica, di
.Alalta, del Canton Ticino, dei Grigioni, ecc. che rinunciarono esplicitamente alia cittadinanza italiana o non
1 — BRUNIALTI, Cod,
Elettorale.
2
LefH!'^
elettorale politica
mostrarono mai il desiderio di averla. La legge ha avuto
riguardo al criterio certo e definito del confine geografico
ed etnografico della nazione, non a quello del confine politico. — {Riv.amm.^ 1869, pag. 887; Lec/ge^ ix, ii, 355; —
Corte d'app. di Venezia, 3 settembre 1869; — Corte d'app.
di Casale, 18 agosto 1870; Riv. amm., 1810,.SW-, Legge^
XI, li, 18;.
2. La disposizione dell'art. 1, comma 1, può essere invocata dai cittadini di quelle provincie italiane che, soggette a dominio straniero, affrettarono coi loro voti Tunionc
alla patria comune, non dai cittadini di quelle provincie
che hanno un governo nazionale del quale il Governo
italiano ha riconosciuto l'esistenza, e col quale si trova
in buone relazioni di amicizia. — {Riv. amm.^ 1854, p. 258;
— Corte d'app. di Torino, 30 settembre 1870; Riv. amm.^
187], pag. 125; — Corte d'app. di Casale, 30 giugno 1883;
Giur. it., 1883, xxv, parte ii, pag. 459-460).
3. Lo straniero non può acquistare la cittadinanza altrimenti che per legge o per decreto reale, e non sono
ammessi gli equipollenti. Non si può perciò presumere
cittadino chi ha occupato cariche municipali, od ebbe
anche da lunghissimo tempo dimora o domicilio nel llegno ;
così un cittadino, per quanto a lungo dimori in paese
estero, non perde la propria nazionalità. — (Corte d'app.
di Torino, 13 agosto 1867 ; — Consiglio di Stato, 27 settembre 1875).
4. Un Consiglio comunale può concedere a stranieri la
|ittadinanza, ma questa concessione dà un semplice titolo
onorifico, onde non derivano diritti e doveri uè pel comune,
nò per l'individuo cui è dato. Se anche conferita ad un
italiano, non gli dà il diritto elettorale amministrativo
nel comune, e tanto meno può dare ad uno straniero il
politico. — (Ministero dell'interno, Note 15 agosto 1868,
7 luglio 1870).
6. L'inscrizione nella lista di leva di uno Stato estero
non importa la perdita dei diritti civili e nemmeno dei
diritti politici, quando quell'inscrizioue fu fatta per semplice formalità, mentre l'inscritto era esente anche per le
leggi italiane dal servizio attivo. — (Corte d'app. di Casale, 19 giugno 1854).
Condizioni per fessure elettore
3
6 . Non può produrre la perdita della cittadinanza il
fatto d'aver servito uno Stato estero col consenso del
Governo italiano, l'essersi arruolato nelle sue milizie volontario o l'aver per esso combattuto. — (Corte d'app. di
Bologna, 15 die. 1873).
7. Tutte le controversie relative alla perdita o al ricupero della cittadinanza italiana, e le questioni di domicilio sollevate intorno alla capacità legale di un cittadino ad essere elettore, sono devolute alla competenza
dell'autorità giudiziaria. — (Consiglio di Stato, 4 giugno 1872).
8. Colui che e nato in Italia da oriundo straniero, il
quale pure vi è nato e vi è stato sempre domiciliato lino
alla morte, deve considerarsi, agli elfetti dell'elettorato
politico, cittadino italiano, e, non trovando quindi per lui
applicazione l'articolo 8 del Codice civile, e inattendibile
e nulla la scelta da esso fatta della nazionalità straniera.
— (Corte di cass. di lloraa, 20 agosto 1889, Zabet c. Prel'etto di Livorno e Procuratore generale del Re presso la
Corte d'appello di Lucca; Legge, 1° Sem. 1890).
9. La naturalizzazione accordata allo sti'aniero per rescritto da un Principe assoluto nella pienezza della sua
potestà, quando non esisteva distinzione alcuna tra naturalizzazione per decreto e naturalizzazione per legge,
equiparò lo straniero al cittadino, attribuendo a quello
la piena cittadinanza. Egli ha però diritto di essere inscritto nelle liste elettorali politiche. — (Corte di cass.
di Roma, 17 settembre 1889, Maurocordato c. Prefetto e
Sindaco di Livorno; I.a Legge, 1° Sem. 1890).
10. L'iscrizione nel libro della nobiltà seguita per sovrani rescritti del granduca di Toscana equivale alla grande
naturalità per l'acquisto della cittadinanza, perchè se la
nobiltà formava allora una casta privilegiata di cittadini,
0 almeno era riguardata come tale a titolo d'onore, essa
presupponeva necessariamente la qualità di cittadino, di
cui era parte e parte distintissima secondo le consuetudini e gli statuti di quel tempo. — (Corte d'app. di Firenze — P. Min., 12 die. 1887 ; Camera dei dep.. Coli, di
Livorno, eletto Maurocordato, marzo 1891).
11. Se dal corpo elettorale sia proclamato eletto chi non
4
LefH!'^
elettorale politica
abbia la qualità di cittadino italiano, la Camera deve annullarne l'elezione, limitandosi con ciò a riconoscere se
nei modi legali consti o non consti della qualità di cittadino nell'eletto. — (Cam. dei dep., Coli, di Livorno, eletto
Maurocordato, marzo 1891).
12. La condizione della cittadinanza per gli effetti della
legge elettorale si prova mediante gli appositi certificati
rilasciati dagli uffici di stato civile; a tal uopo giovano
le copie degli atti dello stato civile, e delle leggi o dei
decreti di naturalità, od i certificati che contengono la
attestazione dell'esistenza dei fatti che inducono la condizione della cittadinanza. Possono bastare le copie od i
certificati degli atti di nascita, o di altri atti pubblici,
in cui sia indicato il nome del padre e della madre, e le
altre circostanze di fatto da cui secondo 1 casi può dipendere la cittadinanza. — (BRUNIALTÌ, Appendice, al commento della legge elettorale politica. Torino, Un. Tip.-edi
188.5, pag. 5 e 6).
13. In materia elettorale il possesso di stato della qualità di cittadino giova come presunzione relativa, finché
non è distrutta dalla prova contraria. L'ammissione di un
individuo in un ufficio in cui si richiede la condizione
della cittadinanza, è preceduta dall'esame accurato dei
documenti che possono giustificarla, perciò l'iscrizione
nelle liste elettorali dagli anni antecedenti è prova sufficiente della cittadinanza dell'iscritto. — (Cass. di Parigi,
24 marzo 1863; DALLOZ, Jurisprudence generale^ 1863, i,
137; — Corte app. Torino, 13 die. 1878; — CALVINO,
Raccolta di giurisprudenza elett. ital.^ n. 10).
14. Età. Soltanto i minori che compiono il ventunesimo
anno non più tardi del 30 giugno dell'anno in cui chieggono l'iscrizione hanno diritto di essere iscritti nelle liste
elettorali politiche. — (Corte d'appello di Modena, 15 settembre 1885, Magotta; Giiirisp. ital, 1886, 2, 144).
15. La prova dell'età è fornita dall'atto di nascita;
perciò si devono rilasciare i richiesti atti di nascita gratuitamente e su carta libera. L'atto di nascita può essere
supplito dall'atto di matrimonio (DALLOZ, 1863, i, 137);
dal contratto di matrimonio; da un libretto d'operaio
(18 marzo 1863, Cass. di Parigi), o da altri equipollenti,
Condizioni per fessure elettore
5
che valgano a darne la certezza; non basta il semplice
giuramento. — (Cass. di Parigi, 23 novembre 1874; DALLOZ,
1875, I, 7 5 ) .
16. Se il cittadino non è in grado di presentare il suo
atto di nascita, può supplirvi con un atto di notorietà, che
contenga la dichiarazione giurata di 5 testimoni, i quali
indichino il nome e cognome del cittadino, il luogo e il
tempo della nascita. Può anche bastare qualsiasi documento
autentico da cui risulti constatata la data della nascita.
17. L'età indicata nelle liste elettorali dell'anno antecedente è presunzione sufficiente per provare l'età legale
dell'elettore, salvo che sia fornita dai [cittadini, che ne
chiedono la cancellazione, la prova autentica del fatto
contrario. — (Corte d'app. di Torino, 13 dicembre 1878;
— Corte d'app. di Lucca, 19 gennaio 1879; — CALVINO,
n. 8, 10; — BAVALIER, Dict. de droit élect., voc. Electeur,
n. 8,
ediz.).
18. II computo dell'età si fa de die in diem^ e perciò
se un cittadino fosse nato 21 anni innanzi, un momento
avanti la mezzanotte del 30 giugno, avrebbe diritto di
essere iscritto nelle liste elettorali, mentre se fosse nato
uti momento dopo la mezzanotte, compirebbe i 21 anni
più tardi del 30 giugno, e potrebbe essere compreso tra
gli elettori solo nell'anno successivo.
19. Leggere e scrivere. La naturale scrittura di pochi
segni che si uniscono fra loro è cosa diversa dalla conoscenza delle lettere, per cui chi trascrive male ed a stento
e copiando lettera per lettera alcune parole, non può dirsi
che sappia leggere e scrivere. Per escludere l'analfabetismo è necessario sapere scrivere parecchi nomi diiferenti
dal proprio. Non è scrivere tirare alla meglio poche linee
e metterle insieme stentatamente in modo da raffigurare
lettere ; questo è un modo puramente meccanico, iìglio di
sforzo imitativo, e non dell'abitudine richiesta di scrivere.
— (Corte d'app. di Genova, 23 luglio 1880; ~ Corte
d'app. di Catanzaro, 10 ottobre 1879) (1).
(1) Gli Uffici elettorali, la Giunta delle elezioni e la Camera
tennero quasi costantemente per valide anclie le schede evidentemente meg-lio disegnate che scritte, o vergate col mezzo
24
LefH!'^ elettorale politica
2 0 . Un cieco che non sia in grado di scrivere non può
essere iscritto nelle liste elettorali, perchè non ha alcun
mezzo di votare senza violare il segreto della votazione
colle formalità imposte dalla legge italiana sotto pena di
nullità delle elezioni. Invece se un cieco sa e può scrivere,
si trova in condizione di disporre di un voto spontaneo
e libero senza compromettere il segreto della votazione. —
(Corte d'app. di Catanzaro, 24 maggio 1887),
21. L'iscrizione nelle liste elettorali degli anni precedenti basta a presumere la capacità dell'inscritto a leggere e scrivere. — (Giunta elez., Coli, di Eiccia, Legisl.
X I I ; — Corte d'app. Torino, 13 dicembre 1878, ecc.).
22. Se sorge il dubbio che sappia leggere e scrivere un
cittadino il quale chieda la sua iscrizione, per titoli censitari od altri, dai quali tale capacità non risulti implicitamente comprovata, le Giunte comunali o le Commissioni
provinciali potranno accertarsene con un esperimento.
Questo può essere ordinato dalle Giunte comunali, come
prescriveva l'art. 101 per gli elettori dell'art. 100, oppure
dai Consigli comunali o dalle Commissioni provinciali
(Corte app. di Cagliari, 9 agosto 1866 ; — Corte d'app. di
Casale, 8 ottobre 1868) ; può essere finalmente ordinato
di appositi calchi o con altri sotterfugi, da elettori che non
sapevano scrivere più di uno o due nomi, insegnati loro talvolta a grande stento nei giorni precedenti alla elezione. Giova
riferirsi, del resto, alla relazione dell'on. Zanardelli. « La sola
operazione meccanica del vergare le lettere che c o m p o n g o n o
un nome e c o g n o m e é tutto ciò che si richiede per adempiere
alla condizione m e d e s i m a : sicché, prima delle elezioni, un
certo numero di elettori, che non sapesse l e g g e r e né scrivere,
potrebbe venir impratichito nello sgorbiare i segni che indichino in qualche m o d o il candidato per cui l'elettore deve
votare. Infatti la giurisprudenza così amministrativa, come
giudiziaria, sancita anche da recenti sentenze della Corte Suprema di R o m a , stabilisce, che ad escludere in una persona
la qualità di analfabeta basti l'attitudine necessaria a poter
riempire di propria mano le schede delle votazioni o ad accertarsi da sé che altri le abbia riempite conformemente a l
suo dettato, né tampoco occorra che sappia l e g g e r e correttamente tutti i n o m i scritti sulle schede altrui
— (ZANARDELLI,
Relazione, 1882, pag. 42-43).
Condizioni
per fessure elettore
25
dalla stessa Corte d'appello. — (Corte d'appello di Genova,
1 agosto 1877).
ART. 2. — (Id. art. 2). — Sono elettori quando abbiano le condizioni richieste ai numeri 1, 2 e 3 dell'artieolo precedente, coloro die provino d'aver sostenuto
con buon esito l'esperimento prescritto dalla legge e
dal regolamento sulle materie comprese nel corso elementare obbligatorio.
Sono elettori indipendentemente dalla indicata
prova :
1" I membri effettivi delle accademie di scienze,
di lettere e di arti costituite da oltre dieci anni ; i membri delle camere di commercio ed arti; i presidenti,
direttori e membri dei consigli direttivi delle associazioni agrarie e dei comizi agrari ;
2" I delegati e sopraintendenti scolastici ; i professori e maestri di qualunque grado, patentati o semplicemente abilitati all'insegnamento in scuole o istituti pubblici 0 privati ; i presidenti, direttori o rettori
di detti istituti e scuole ; i ministri dei culti ;
Coloro che conseguirono un grado accademico
od altro equivalente in alcuna delle università e degli
istituti superiori del Kegno ; i procuratori presso i tribunali e le corti d'appello ; i notai, ragionieri, geometri,
farmacisti, veterinari ; i graduati della marina mercantile; gli agenti di cambio e sensali legalmente
esercenti ; coloro che ottennero la patente di segretario
comunale :
Coloro che conseguirono la licenza liceale, ginnasiale, tecnica, professionale o magistrale ; e coloro
che superarono l'esame del primo corso di un istituto
0 scuola pubblica di grado secondario, classica o tecnica, normale, magistrale, militare, nautica, agricola,
industriale, commerciale, d'arti e mestieri, di belle
arti, di musica, e in genere di qualunque istituto o
scuola pubblica di grado superiore all'elementare, go-
8
LefH!'^
elettorale
politica
veniativa ovvero pareggiata, riconosciuta od approvata dallo Stato ;
5" Coloro che servirono effettivamente sotto le
armi per non meno di due anni, e che, per il grado
della loro istruzione, vennero esonerati dalla frequentazione della scuola reggimentale, o la frequentarono
con profitto;
6" I membri degli ordini equestri del Regno ;
7° Coloro che per un anno almeno tennero l'ufficio di consiglieri provinciali o comunali, o di giudici
conciliatori o viceconciliatori in conformità delle leggi
vigenti; di vicepretori comunali, di uscieri addetti all'autorità giudiziaria; e coloro i quali, per non meno
di un anno, furono presidenti o direttori di banche,
casse di risparmio, società anonime od in accomandita, cooperative, di mutuo soccorso o di mutuo credito legalmente costituite, od amministratori di opere
pie;
8" Grli impiegati in attività di servizio, o collocati a riposo con pensione o senza, dello Stato, della
Casa Reale, degli ufìici del Parlamento, dei regi ordini equestri, delle provincie, dei comuni, delle opere
pie, delle accademie e corpi indicati nel n'' 1 del presente articolo, dei pubblici istituti di credito, di commercio, d'industria, delle casse di risparmio, delle società ferroviarie, di assicurazione, di navigazione, e i
capi 0 direttori di opifici o stabilimenti industriali che
abbiano al loro costante giornaliero servizio almeno
dieci operai.
Sono considerati impiegati coloro i quali occupano,
almeno da un anno, innanzi alla loro inscrizione nelle
liste dettorali, un ufficio segnato nel bilancio della
relativa amministrazione e ricevono il corrispondente
stipendio. Non sono compresi sotto il nome di impiegati gli uscieri degli uffici, gli inservienti, o tutti coloro che prestano opera manuale ;
Condizioni per fessure elettore
9
9° Gli ufficiali e sottoufficiali in servizio e quelli
che uscirono con tal grado dall'esercito o dall'armata
nazionale, colla limitazione di cui all'articolo 14 ;
10" I decorati della medaglia d'oro o d'argento
al valore civile, militare e di marina, o come benemeriti della salute pubblica ;
11'^ I decorati della medaglia dei Mille, e coloro
ai quali fu riconosciuto, con brevetto speciale, il diritto di fregiarsi della medaglia commemorativa delle
guerre per l'indipendenza e }'unità d'Italia.
23. Chi frequenti regolarmente una scuola di grado
superiore all'elementare deve essere inscritto nelle liste
elettorali, valendo per esso la presunzione che abbia superato gli esami di questa, — (Corte d'app. di Brescia,
17 luglio 1882; Riv. amm., 1882, pag. 688).
24. li saper leggere e scrivere senza il concorso di
altri requisiti non è titolo suificiente all'esercizio del diritto elettorale politico. — (Corte d'app. di Torino, 6 settembre 1889; Riv. di dirilto pubb., voi. I, pag. 106; —
Corte d'app. di Milano, 17 luglio 1891; ivi, voi. II, p. 826).
26. Accademie. Hanno diritto di essere inscritti nelle
liste elettorali tutti i membri delle Accademie, effettivi e
corrispondenti, residenti e non residenti, sia che prendano
0 nou parte ai lavori delle medesime. — (Legge elett.
1848; id. del 1860).
26. La nomina dei soci delle Accademie è valida quando
sia fatta secondo gli statuti delle medesime debitamente
approvati, — (PRESTANDBEA, Comment., I, pag. 209, 210).
27. Comizi e assoc. agrarie. Ha titolo ad esser inscritto
nelle liste elettorali chi fomia parte dei Consigli di direzione dei Comizi agrari per elezione dell'assemblea generale del Comizio, che ha luogo nel mese di marzo di ogni
anno, secondo le norme prescritte dal regolamento del 20
febbraio 1867.
28. S'intendono per associazioni agrarie tutte le riunioni permanenti e regolamentate di cittadini per lo scopo
di promuovere lo sviluppo dell'agricoltura e delle industrie affini. E sono precisamente quelle che si allontanano
10
LefH!'^
elettorale politica
dall'organismo stabilito pei Comizi agrari, e che nel termine dell'art, 5 del decreto del 1866 non dichiararono al
prefetto di trasformarsi secondo quelle prescrizioni. Si aggiungono le altre che sono state fondate prima o dopo il
1866 in una località, che non può essere sedo di un Comizio agrario, ovvero dove un Comizio agrario già esista.
29. Le associazioni agrarie per godere della facoltà
concessa dalla legge elettorale devono al pari dei Comizi
agrari essere riconosciute od approvate per decreto reale,
ed i componenti delle Direzioni devono essere eletti secondo gli statuti e regolamenti approvati dal Ee.
30. La prova della qualità di membro della Direzione
di un Comizio agrario o di una associazione agraria risulta da un certificato del presidente o di chi ne fa le
veci, purché conforme alle condizioni imposte dalla legge,
0 da altri documenti.
31. La semplice qualità di associati agrari, senza giustificazione, massime del censo richiesto dalla legge elettorale
politica, non conferisce diritto all'elettorato. — (Cass. Roma,
22 marzo 1887, Procura Gen. di Napoli c. Amigone; Corte
Siipr., xn, pag. 237 ; — id., 24 giugno 1888, comune di Vastogirardi; Temi Eom., viii, pag. 306; — Corte d'app. di
Torino, 24 giugno 1888; Riv. amm., 1889, pag. 800).
32. Attestati scolastici. Per ottenere l'iscrizione sulle
liste non occorre il diploma di laurea ; basta la licenza,
un certificato qualsiasi di appartenere all'Università, l'assolutoria, un attestato d'esame annuale, la tessera o libretto
d'iscrizione. — (Corte d'appello di Verona, 19 giugno 1870;
Riv. amm., 1871, pag. 240-241 ; — Corte d'appello di Catania, 22 ottobre 1871; Riv. amm., 1871, pag. 141; 1869,
pag. 120; 1873, pag. 337, ecc.).
33. Per la iscrizione nelle liste non basta la semplice
notorietà di aver frequentate le scuole classiche o tecniche, ma occorre il certificato a norma di legge. — (Corte
d'app. di Brescia, 17 luglio 1882; Riv. amm., 1882, p. 668).
34. Procuratori. Per essere inscritto nell'albo dei Procuratori presso una Corte d'appello od un Tribunale civile e correzionale, è necessario : essere cittadino dello
Stato ; giustificare la propria moralità ; aver raggiunta
l'età maggiore; provare di aver compiuti i corsi e soste-
Condizioni per fessure elettore
11
miti gli esami stabiliti dalle discipline universitarie per
lo stadio del diritto civile e penale, del diritto commerciale e della procedura civile e penale ; aver atteso per
due anni almeno alla pratica forense presso un Procuratore esercente ; aver sostenuto un esame teorico e pratico,
verbale e per iscritto, davanti ad una Commissione, composta a tenore del Kegolamento. — (Legge 6 giugno 1874,
art. 39 ; Kegol. relativo, art. 20, 21, 59),
35. Notai. Per esercitare l'ufficio di Notaio, si domandano i seguenti requisiti: cittadinanza; età d'anni 21 e
preferibilmente 24 ; certificato di moralità ; compimento
dei corsi di istituzioni di diritto romano comparato. Codice civile, procedura civile, diritto commerciale, diritto
penale; pratica di due anni dopo l'esame; esame di idoneità dopo la pratica. — (Legge 25 luglio 1875, art. 5).
36. Ragionieri. L'ufficio di Ragioniere è esercitato da
coloro che hanno conseguito la patente in seguito agli
studi percorsi presso la sezione di commercio e di ragioneria negli Istituti tecnici. Sono equiparati a questi tutti
coloro elle possiedono un qualsiasi documento pubblico che
dia loro tìtolo a questo ufficio o ad altro equipollente,
come quello di liquidatore.
37. Geometri. I Geometri possono essere inscritti sebbene non laureati, anche in quelle provincie dove la laurea
era loro necessaria (Corte d'appello di Venezia, 18 dicembre 1868; Riv. amm.^ 1869, pag. 129). — Possono pure
essere inscritti tutti coloro che esercitano l'ufficio di geometri, agrimensori, ecc., in virtù di disposizioni anteriori
all'istituzione delle sezioni di agrimensura presso gli Istituti tecnici, purché ne possiedano un titolo o documento
pubblico conforme alle disposizioni vigenti nel luogo e nel
tempo in cui si è acquistato.
38. Farmacisti. Per poter condurre una farmacia occorre essere munito di patente di idoneità, ed esservi
autorizzato da speciale permesso del prefetto. Per conseguire la detta patente si domandano condizioni diverse
nelle diverse regioni d'Italia. — (Regolamento 1874, articolo 97; R. Decreto 1877; Piemonte, RR. patenti 16
marzo 1839; Liguria, RR. patenti 0 gennaio 1841 ; Sardegna, RR. patenti 4 ottobre 1842 ; Provincie Napoletane,
12
LefH!'^ elettorale politica
E. decreto 10 aprile 1850; Provincie Lombarde e Venete,
Notif. govern. 10 ottobre 1835 ; Parma, Decreto 10 ottobre
1817 ; Modena, Decreto 7 luglio 1851 ; Provincie ex Pontilìcie, Ordin. 15 novembre 1856; in Toscana l'esercizio
e la professione sono liberi, salve le disposizioni generali
e le penali : in generale, oltre alle due condizioni suespresse,
si domanda l'età d'anni 21 e una cauzione).
39. Sotto il nome di farmacisti s'intendono anche quelli
che senza avere farmacia propria, adempiuto alle condizioni prescritte dalle disposizioni generali e speciali, prestano servizio in una farmacia altrui.
40. Non sono compresi in questa disposizione della legge
gli erbaiuoli o semplicisti, ed i droghieri, che possono essere elettori per altri titoli.
41. Veterinari. Per i veterinari si domanda una patente
di idoneità ma, a differenza dei medici e dei chirurghi, possono esercitare la loro professione anche senza patente,
se alla promulgazione del Regolamento del 1874 la esercitavano legalmente, secondo le disposizioni vigenti nelle
rispettive provincie.
42. Sono elettori, per analogia, i dentisti, i flebotomi e
salassatori, anche se esercitano il loro ufficio senza laurea
od altra patente, purché alle condizioni vigenti prima del
Regolamento del 1874 nelle rispettive provincie, allo stesso
titolo dei Veterinari e di altre categorie contemplate in
questo articolo della legge.
43. Graduati della marina mercantile. Sotto la denominazione di graduati della marina mercantile vanno compresi i capitani c gli altri ufiiciali di bordo, i padroni, gli
ingegneri e costruttori navali, ed i macchinisti. Gli ingegneri e costruttori navali hanno una patente accordata
dal Ministero della marina. I capitani sono di lungo corso
0 di cabotaggio, i padroni possono comandare bastimenti
in tutto il Mediterraneo ; così gli uni che gli altri devono
essere patentati, alle condizioni stabilite dall'art. 62 del
Codice per la marina mercantile. Sono considerati ufficiali
di bordo (art. 66): il capitano in secondo, lo scrivano, il
sottoscrivano, il medico-chirurgo di bordo, il macchinista
in primo e il macchinista in secondo. I titoli necessari a
questi uffici sono determinati dagli articoli 67 al 69 del
'
Condizioni pcv ssssre BÌnttova
13
Codice suddetto. I capitani, ufficiali ed applicati di porto
sono compresi nella categoria degli impiegati civili. —
(Codice della marina mercantile, art. 3).
44. Agenti di cambio e mediatori. Gli agenti di cambio
e sensali legalmente esercenti sono quelli che adempiono
alle condizioni poste dal Codice di commercio e dalle leggi
speciali. Devono avere : età maggiore, godimento dei diritti
civili e politici, moralità notoria, idoneità all'esercizio della
professione, e fare un deposito cauzionale da 1000 a 30
mila lire. — (Cod. di comm., 1882; Regolamento per l'esercizio del Cod. di comm. art. 26 a 39).
45. Non possono comprendersi nel novero dei Sensali
legalmente esercenti, gli Spedizionieri di dogana, che non
si ritennero compresi nell'identica disposizione della legge
comunale e provinciale per l'elettorato amministrativo. —
(Articolo 18, Palermo, 31 luglio 1880, Com. di Palermo c.
Dep. prov. ; Circolo giuridico, xi, 331).
46. Segretari comunali. Secondo il Regolamento del
7 luglio 1889, per l'esecuzione della legge comunale e provinciale la patente d'idoneità di Segretario comunale è
rilasciata dal prefetto della provincia in seguito ad esame
subito innanzi una Commissione composta : a) del prefetto
che la presiede ; è) di un consigliere della prefettura; c) di
un segretario comunale scelti dal prefetto. La patente di
segretario comunale rilasciata dal prefetto è sufficiente
ad^ attribuire il titolo dell'elettorato, malgrado che chi
l'avesse ottenuta non si fosse immesso nell'esercizio della
professione conseguendo un posto di segretario presso
qualche Amministrazione comunale. — (Art. 32).
47. Militari. I comandanti dei corpi sono autorizzati
a rilasciare, insieme al congedo, l'attestazione che i militari
frequentarono con profitto la scuola reggimentale. — (Circolare Min. della Guerra, 17 febbraio 1882).
48. Per la retta applicazione del n. 5 dell'art. 2 devonsi
esaminare i congedi assoluti ed illimitati rilasciati ai militari di 1» categoria, e dove risulti in essi annotazione
che sanno leggere e scrivere, devesi intendere che vennero
esonerati per sufficiente istruzione dalle scuole reggimentali, oppure che le frequentarono con profitto. — (Circolare Ministero dell'Interno, 14 febbraio 1882).
Legge elettorale politica
49. Il militare congedato dal servizio ha diritto alla
iscrizione nella lista elettorale politica mediante la presentazione del brevetto di congedo, da cui risulti, avere
esso frequentata la scuola reggimentale e saper leggere
e scrivere, senza che siavi bisogno di altra prova o certificato per constatare il di lui grado d'istruzione. — (Cass.
di Koma, 10 maggio 1884, Colombo e Napolitani c. Rosa
ed altri; Giurisp. IL, 1883, i, 3, 169 ; Foro IL, ix, 1, 921 ;
Ann.^ XVIII, 2, 128; Ciro. Giurid., xv, 253; Legge., xxiv,
2, 148; Corte Supr., ix, 342 ; — 6 giugno 1884, Florica, Cataldi, De Stefano c. Cappelli ed altri ; Giurisp. IL, 1883, i, 3,
200 ; Gazz. ProcAir., xix, 391 ; Circ. Giurid., xv, 320 ; Cort
Supr., IX, 420 ; Legge, xxiv, 2, 436 ; — Trani, 10 sett. 1888,
Santorsola, lUv. y'.,xm, 710; liiv. amm., xxxix, 832; —
Corte d'appello di Genova, 28 settembre 1890, Pub. Min.
contro 27 elettori politici; La Legge., 2" som. 1890).
50. La condizione dell'alfabetismo, agli effetti dell'elettorato politico, si deve ritenere provata a riguardo agli
ex militari muniti della carta di congedo, contenente l'attestazione di 'sapere leggere e scrivere. — (Cassazione di
Roma, 13 agosto 1890, Santoro Gubernale c. Cassola e
prefetto di Siracusa; La Legge, 1" sem. 1891).
51. A coloro che hanno servito sotto le armi per meno
di due anni, non è titolo sufficiente per essere iscritti
nelle liste elettorali politiche la dichiarazione che si legge
nel congedo del solo saper leggere e scrivere, ma occorre
insieme l'attestazione che frequentarono la scuola reggimentale. — (Corte d'app. di Roma, 27 agosto 1889, P.M.
c. 27 elettori politici; La Legge, 2" sem. 1889 ; — Corte
d'app. di Parma, 17 agosto 1889; Riv. amm., 1889, p. 801).
52. L'iscrizione sulle liste elettorali politiche per chi
non vanta altri titoli tranne quello di aver prestato effettivo servizio sotto le armi non può aver luogo sulla semplice notorietà o scienza della giunta municipale, ma occorre per la regolarità dell'iscrizione stessa un documento
il quale comprovi che ha frequentato con profitto la scuola
reggimentale o ne è stato dispensato per il grado di istruzione. — (Corte d'app. di Milano, 24 luglio 1882; Riv.
amm., 1882, pag. 663; — Corte d'app. di Brescia, 17 luglio 1882; Riv. amm., pag. 668).
Condizioni per fessure elettore
15
53. Perchè i militari congedati siano iscritti nelle liste
basta l'iadicazione nei congedi ch'essi sanno leggere e
scrivere. — (Corte d'app. di Catania, 22 ottobre 1883;
Riv. amm., 1883, pag. 818; — Corte di cass. Eonia, 10
maggio 1884; lìiv. amm., 1884, pag. 526).
54. L'esser stato congedato col grado di caporale dell'esercito implica la prova del saper leggere e scrivere. —
(Corto d'app. di Torino, 6 settembre 1889; Biv. di diritto
ptihbliDo, I, pag. 315). •
55. I congedati dall'esercito hanno diritto ad essere
iscritti sulla semplice esibizione del foglio di congedo da
cui risulti che sanno leggere c scrivere. — (Corte d'app.
di Trani, 10 settembre 1888; Riv. amm., 1888, pag. 832).
56. La dimostrazione di lunghi e ripetuti servizi militari non è sufficiente ad attribuire il diritto all'elettorato
se non concorrono le condizioni contemplate nell'art. 2, n. 5.
— (Corte d'app. di Casale, 16 luglio 188!}; Riv. amm.,
1889, pag. 887).
57. Gli estratti dei fogli di congedo e dei libri di matricola autenticati dal notaio, contenenti le enumerazioni
volute dalla legge sono attendibili. — (Corte d'app. di
Genova, 1® luglio 1890; Sinossi, pag. 39).
58. Quando un cittadino è in grado di presentare un
foglio di congedo illimitato dal servizio militare, che porti
l'indicazione del [sapere egli leggere e scrivere, ciò gli
basta per aver diritto ad essere iscritto nella lista elettorale politica, senza che sia tenuto a dimostrare di essere
stato esonerato dal frequentare la scuola reggimentale o
di averla frequentata con profitto. — (Corte d'app. di Milano, 29 luglio 1890; Giurispr. ital, 1891, ii, pag. 82).
59. Cavalieri. Sono elettori tutti gli insigniti di qualunque grado negli ordini equestri del Regno d'Italia, che
sono : l'Ordine supremo della Santissima Annunziata, l'Ordine dei santi Maurizio e Lazzaro, l'Ordine militare di
Savoia, l'Ordine civile di Savoia e l'Ordine della Corona
d'Italia.
60. Consiglieri comunali. I consiglieri comunali analfabeti che fanno parte del Consiglio secondo l'articolo 30 a
della legge comunale e provinciale 10 febbraio 1889, in
quei comuni dove il numero degli elettori non ò almeno
16
LefH!'^
elettorale politica
doppio di quello dei consiglieri da nominarsi, non hanno
il diritto di essere elettori politici, mancando di una di
quelle condizioni generali, necessarie a tutti, quale è
quella del saper leggere e scrivere. — (BKUNIALTI, Commento, pag. 38).
61. Società e associazioni. Si ritengono legalmente costituite le Società in accomandita per azione, le Società
anonime e cooperative, quando siano state contratte per
atto pubblico secondo le norme degli articoli 87, 89 e 220
del Codice dì commercio, e siano state osservate le altre
norme stabilite negli articoli successivi della medesima
sezione. Le Società in accomandita semplice, di mutuo
soccorso e mutuo credito si possono reputare legalmente
costituite anche quando siano contratte per scrittura privata a norma degli articoli 87 e 88, e si adempiano le
formalità dell'art. 90 e seguenti. Il certificato comprovante
la legale costituzione delle Società commerciali è rilasciato
dal cancelliere del Tribunale.
62. Impiegati. Gli impiegati godono del diritto elettorale anche se sono stati messi in disponibilità per motivi
di salute e di famiglia o per altra scusabile ragione, o
in aspettativa per la soppressione del posto in cui servivano 0 per la sopravvenuta diminuzione di personale. Il
periodo della sospensione, al pari del tempo trascorso in
aspettativa ed in disponibilità, deve essere considerato
come passato in servizio effettivo anche per gli effetti
della legge elettorale. — (BRUXIALTI, appendice, pag. 19).
63. Il messo comunale si considera come impiegato ed
è perciò elettore politico. — (Corte d'app. di Milano, 10
luglio 1889; — Contra: Kiv. amm.^ 1889, pag. 721, che
lo afferma inserviente).
64. L'insegnante di musica e l'organista stipendiato
della parrocchia non sono per questo titolo elettori politici, — (Corte d'appello di Casale, 16 luglio 1889; Eiv.
di dir. pub..^ I, 339).
65. Congedi militari. Il certificato di congedo sul quale
è stata fatta menzione di una o più campagne della guerra
della indipendenza nazionale, può tener luogo del brevetto
della medaglia, del quale è cenno nel n. 11 del 2" articolo
della legge (nota 4 marzo 1882, del Ministro della guerra)
Coìidisioìd per essere elettore: il censo
17
in quella guisa che fu ritenuta sufficiente l'indicazione del
saper leggere e scrivere, apposta sui fogli di congedo,
por comprovare il grado d'istruzione dei militari voluto
dal n. 5 dell'art. 2 della legge elettorale. L'indicazione
delle campagne è apposta soltanto sul congedo assoluto e
non sul congedo illimitato.
ART. 3. — (Id. art. 3). — Sono parimenti elettori,
quando abbiano le condizioni indicate ai numeri 1, 2
e 3 deirarticolo 1 :
1° Coloro che pagano annualmente per imposte
dirette una somma non minore di L. 19,80 ; al regio
tributo prediale si aggiunge il provinciale, non il comunale ;
2" Gli affittuari dei fondi rustici, quando ne dirigano personalmente la coltivazione e paghino un
annuo fìtto non inferiore a L. 500 ;
3" I conduttori di un fondo con contratto di partecipazione nel prodotto, quando il fondo da essi personalmente condotto a colonia parziaria sia colpito da
una imposta diretta non minore di L. 80 compresa la
sovrimposta provinciale ;
Coloro che conducono personalmente un fondo
con contratto di tìtto a canone pagabile in generi, oppure con contratto misto di fitto e di partecipazione
al prodotto, qiiando il fondo stesso sia colpito da una
imposta diretta non minore di L. 80, compresa la sovrimposta provinciale ;
5" Coloro che pagano per la loro casa di abitazione e per gli opifici, magazzini o botteghe di commercio, arte o industria, od anche per la sola casa di
abitazione ordinaria una pigione non minore :
Nei comuni che hanno meno di 2,500 abit. di L. 150
In quelli
da 2,500
a 10,000 id.
» 200
Id.
da 10,000
a 50,000 id.
» 260
Id.
da 50,000
a 150,000 id.
» 330
Id.
superiori
a 150,000 id.
» 400
2 — Kiu.'.MAL'n, Cod.
Elettorale.
18
LefH!'^
elettorale politica
66. Imposte dirette. Le imposlo dirette che danno titolo
all'elettorato a chi le paga in questa misura sono le seguenti :
1. Imposta sui terreni;
2. Imposta sui fabbricati ;
3. Imposta sulla ricchezza mobile.
Alle parole " coloro che pagano un'annua imposta diretta ecc. ,„ nella discussione parlamentare si sostituirono
le parole per imposte dirette, onde esprimere più chiaramente il concetto della logge, per cui il censo elettorale
può essere composto anche di diverse imposte dirette.
67. Il decimo accordato ai Comuni sull'imposta di ricchezza mobile dall'art. 16 della legge 23 giugno 1878,
n. 8903, deve computarsi per costituire le lire 19,80, ai
sensi dell'art. 3 della legge elettorale. — (Cons. di Stato,
25 febbraio 1882; Biv. amm., 1882, pag. 157).
68. Non si possono calcolare nell'ammontare del censo
elettorale le multe pagate dai contribuenti pel ritardato
pagamento, perchè non sono vere tasse che dipendano direttamente dai ruoli delle imposte compilati sulla base
dei redditi, bensì penali sancite dalla legge per compensare gli esattori dei danni che soifrono per il ritardato
versamento. Neppure si possono computare le marche da
bollo che si devono apporre sulle ricevute del pagamento.
— (BKUNIALTI, Appendice,
pag.
19).
60. Nello stabilire il diritto elettorale dei conduttori
di fondi, di cui ai numeri 3 e 4, converrà ricorrere, a
seconda dei casi, ai ruoli della imposta di ricchezza
mobile, oppure a quelli della fondiaria. — (BEUNIALTI,
Commento., pag. 60).
70. Nelle provincie dove la sovrimposta provinciale tocca
0 supera i trenta centesimi sulla principale erariale, il
conduttore cui spetti una imposta di ricchezza mobile pel
fondo da lui coltivato può essere iscritto senz'altro nelle
liste elettorali. Però il conduttore del fondo, oltre ad avere
1 requisiti voluti dall'art. 1 della legge, dovrà sempre far
risultare che l'imposta fondiaria o di ricchezza mobile, la
quale grava il fondo da lui condotto, è debitamente a lui
stesso valutata. — (Gire. Min. int., 5 febbr. 1882).
71. Le imposte di cui ai numeri 2 e 5, nel caso siano
Coìidisioìd per essere elettore:
il censo
19
per sè sole insufficienti, possono anche cumularsi tra loro ;
cosi possono tra loro sommarsi quelle dei numeri 3 e 4,
ma non possono queste imposte cumularsi altrimenti.
72. Devono essere cumulate con questi criterii le imposte pagate in tutto il Regno e quindi anche in collegi
elettorali diversi.
73. Non basta la prova del valore locativo che può
avere una casa abitata da un individuo per ottenere l'inscrizione sulle liste elettorali, ma ò necessaria una prova
0 documento dell'effettivo pagamento dei fitto contemplato
nella tabella.
74. Il diritto pagato dagli utenti pesi e misure (Legge
23 giugno 1874, conforme all'art. 17 della legge 28 luglio 1861
n. 312) non può essere computato nel formare, il censo
elettorale, non trattandosi di una vera imposta diretta. —
(Corte d'app. di Casale, 8 ott. 1868; Riv. amm., 1870,
pag. 127).
75. Il contributo per le opere idrauliche dì seconda
categoria non si computa tra le imposte dirette che danno
tìtolo all'elettorato. — (Min. dell'Interno; Riv. amm.^ 1889,
pag. 304).
76. Il colono che abbandona un fondo in un comune
per assumerne uno in altro comune deve essere cancellato
dalle liste, a meno che abbia conservato nel comune il proprio domicilio, ed il fondo assunto nell'altro comune paghi
almeno l'imposta di cui all'art. 3, n. 3; la data del contratto per la conduzione del nuovo fondo deve essere anteriore almeno di sei mesi al tempo stabilito dall'art. 20
per la revisione delle liste. — Cons. di Stato, 23 febbraio
1883; Riv. amm., 1883, pag. 233).
77. Il dazio di consumo, essendo una tassa indiretta,
non può fornire titolo all'esercizio del diritto elettorale,
neppure quando la riscossione avvenga per ruoli. — (Cass.
Roma, 12 genn. 1884, comune di Rivarolo Ligure c. Deputazione provinciale di Genova; JMM., XVIII, 2, 38).
78. Il cittadino che fu inscritto nelle liste elettorali politiche in base al censo, quando perda questo requisito, deve
essere cancellato, se non giustifichi che a suo favore concorre qualche altro fra i requisiti ii^^cati nell'art. 3 della
legge 24 sett. 1882, testo
— (Corte d'app. di Milano,
20
LefH!'^
elettorale politica
20 giugno 1886, Procura gen. in Milano c. Roden; Monit.
M., XXVII, 729).
79. Colui che, pur avendo il censo, richieda di essere inscritto nella lista elettorale politica apponendo solamente
la firma a piedi dell'istanza avanti un notaio, non ha diritto all'iscrizione, perchè per ottenerla è necessario che
la domanda di cui sopra sia redatta intieramente di mano
del richiedente. — (Cass. di Roma, 15 febbr. 188K; Giur.
il., 1886, I, 3, 210; Ann., xx, 2, 100; Legge, xxvi, 2, 328;
Corte supr., xi, 324).
80. Il diritto che si paga dagli utenti pesi e misure
non può essere computato nel censo elettorale. — (Corte
d'appello di Casale, 8 ottobre 1868-, Biv.Amm., 1870, p. 127).
81. Il decimo accordato ai comuni sulla imposta di ricchezza mobile dalla legge 24 agosto 1877, art. 72, non
può essere detratto dal computo per la costituzione del
censo elettorale di 19,80. — (Cons. di Stato, 17 die. 1882).
ART. 4. — (ID. art, 4), — L'imposta PAGJATA sopra
titoli di rendita pubblica o pareggiati alla rendita
pubblica dello Stato non viene computata nel censo se
quegli che domanda l'iscrizione nelle liste non giustihca il possesso non interrotto di quei titoli nei cinque
anni anteriori.
Per gli effetti di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 dell'articolo precedente, si richiede la data certa, che risulti
da atti 0 contratti anteriori di sei mesi almeno al tempo
stabilito dall'articolo 20 per la revisione delle liste
elettorali.
82. Nei casi contemplati dai numeri 3 e 4 dell'art. 4 della
legge elettorale, oltreché dell'imposta pagata allo Stato,
si tiene conto della sovrimposta provinciale, in seguito
all'applicazione dello stesso principio accolto nella computazione del censo elettorale.
83. La data certa del contratto di cui all'art. 4 deve
essere soltanto anteriore al mese di settembre dell'anno
precedente.
84. La Commissione provinciale per gli appelli elettorali e il Consiglio comunale, in seguito a reclamo, la Giunta
Coìidisioìd per essere elettore: il censo
21
comunale d'ufficio possono esaminare se gli atti di locazione presentati per ottenere l'iscrizione nelle liste elettorali siano simulati allo scopo di ottenere l'iscrizione medesima. - (Per analogia, Corte d'app. di Torino, 11 luglio 1874; — id. di Catania, 12 marzo 1879; — id. di
Casale, 9 sett. 1880 ; — PRESTANDREA, voi. I, p. 394-395).
85. S'intendono per rendite dello Stato tutte quelle dovute dallo Stato, delle quali la maggior parte trovansi inscritte sul Gran libro. Nella denominazione di rendite del
Debito pubblico in genere si comprendono talora anche i
frutti dei debiti redimibili ossia gli interessi annui dovuti sulle relative obbligazioni fino all'epoca in cui ne è
compiuto il rimborso. I debiti inclusi separatamente nel
Gran libro sono quelli che godono delle guarentigie e dei
privilegi accordati al consolidato, ma soggiacciono a norme
e condizioni speciali, stabilite colle leggi e coi contratti
della rispettiva loro creazione. La maggior parte di questi
debiti sono quelli che erano a carico dei cessati Stati
italiani, e per ragioni speciali non furono unificati quando
vennero riconosciuti a carico del Regno d'Italia, e sono
complessivamente in numero di 27. Esìstono poi altri debiti dello Stato, i quali, sebbene non siano inclusi separatamente nel Gran libro, sono amministrati dalla Direzione generale del Debito pubblico (obbligazioni dei canali
Cavour, id. della ferrovia Genova-Voltri, id. id. TorinoSavona-Acqui, id. id. Udine-Pontebba). A questi debiti non
sono applicabili le leggi e i regolamenti sul Gran libro,
ma le condizioni portate dalle disposizioni della loro creazione rispettiva e, in mancanza di questa, le leggi generali. Come tali sono tuttavia compresi nelle disposizioni
del presente articolo della legge. — {Istruzione sull'ordinamento del Gran libro ecc., pubblicata dal Ministro delle
Finanze, Firenze 1876).
ART. 5. — (Id. art. 5). — Le imposte di cui al
1
dell'art. 3 si imputano a favore di chi abbia la piena
proprietà dello stabile ; se la nuda proprietà trovasi separata dall'usufrutto, l'imputazione si fa a profitto
dell'usufruttuario.
86. La disposizione dell'art. 5 della legge elettorale non
22
LefH!'^
elettorale politica
sì applica ai diritti di uso e di abitazione, nè alle servitù
stabilite per legge o per fatto dell'uomo, nè all'ipoteca,
sebbene anche in questi casi il proprietario che paga l'imposta non abbia la piena proprietà dello stabile o del fondo,
e il censo sia una presunzione più imperfetta della sua
attitudine all'esercizio del diritto elettorale. — (BRUNIALTI, Commento, pag. 71).
87. In nessiin caso il proprietario può trarre un titolo
elettorale dalla sua proprietà, quando sia limitata dall'usufrutto. — (Cam. dei Dep., Discussioni, 1882, p. 6151-6159).
ART. 6. — (Id. art. 6). — Per la computazione del
censo elettorale, le imposte su beni entìteutici sono attribuite per quattro quinti ali'enfiteuta, e per un quinto
al padrone diretto ; quelle su beni concessi in locazione
per più di trentanni si dividono in parti eguali fra lo
catore e conduttore ; e questa attribuzione ha luogo in
entrambi i casi, sebbene tutta l'imposta sia pagata
per patto dall'enfìteuta o dal conduttore, oppure dal
padrone diretto o dal locatore.
88. Le imposte prediali e tutti gli altri pesi che gravano il fondo sono a carico dell'enfiteuta. Ma le suddette
disposizioni della legge non mutano, se anche per effetto
di convenzione speciale venissero pagate dal proprietario
diretto o concedente. Così si dica della locazione più che
trentennale, nella quale pure il pagamento delle imposte può
essere convenuto a carico del conduttore. — (BRUNIALTI,
Commento, pag. 73).
89. L'imposta pagata pel fondo soggetto ad anticresi
(Cod. civ. art. 1891, 1892) giova a colui che la paga e
che ha l'usufrutto del fondo, a termini e per gli effetti
dell'art. 5 della legge: dappoiché l'antìcresi in sostanza
non è che un contratto di usufrutto coll'obbligo della resa
di conto per l'usufruttuario, e dell'imputazione di questo
usufrutto ad estinzione di un debito. — (MAGGI, Comvì.,
voi. 1, pag. 197 j.
ART. 7. — (Id. art. 7). — I proprietari di stabili che
la legge esonera temporaneamente dall'imposta fondiaria possono fare istanza perchè venga a loro spese
Coìidisioìd per essere elettore: il censo
23
determinata l'imposta che pagherebbero ove non godessero la esenzione; di tale imposta si tiene loro
conto per farli godere immediatamente del diritto elettorale.
90. Le esenzioni d'imposta prò tempore in seguito a
disastri, infortunii, inondazioni, ecc., consentite da leggi
speciali, non hanno influenza nella determinazione del
censo elettorale, •— (BKUNIALTI, Commento, pag. 73, appendice pag. 23).
91. Non hanno effetto nella computazione del censo
elettorale le esenzioni dalla tassa fabbricati consentite ai
nuovi edifizi, ed altre somiglianti. — (PRESTANDREA, Commento, I, pag. 276-277) (1).
92. Se le imposte sospese sono poi ripartite negli anni
successivi, l'aumento di contributo che ne deriva non può
giovare ad un cittadino per farsi inscrivere nelle liste
elettorali.
(BRUNIALTI , Appendice^ pag, 23 ; — PRESTANDREA, Commento, I, pag, 278),
(1) Come i cittadini possono ottenere che sia determinata
l'imposta, die avrebbero dovuto pagare se non avessero goduto
dell'esenzione % Io ritengo che l'istanza per la liquidazione non
possa proporsi presso le autorità di revisione, che non ne
lianno la competenza e mancano del personale e dei mezzi necessari per l'accertamento. L'art. 7 accorda ai cittadini suindicati la facoltà di chiedere la constatazione del censo, ma non
sancisce che a procedervi siano incaricate le commissioni di
revisione delle liste. Per la stessa ragione giudico che l'istanza
sia irregolarmente iniziata presso le autorità giudiziarie. Ritengo invece che debba svolgersi davanti alle autorità amministrative, colle forme ordinate dalle leggi del regno per
l'accertamento dei redditi imponibili, necessario all'applicazione delle imposte.
Affermato tale principio, deve avvertirsi che per l'articolo ?.
della legge del 2S maggio 1869 è stabilito, che nei compartimenti, in cui si trovano beni non censiti, le operazioni per
l'accertamento della rendita netta non censita devono compiersi colle norme del R. Decreto del 2S giugno 1866, num. 3023.
È adunque a ricorrersi alla disposizione di tale decreto, quando
trattasi della specie dell'articolo 7 della legge elettorale politica. — (PRESTANDBE.\, 276, 277).
24
LefH!'^
elettorale politica
93. Qualora a motivo di circostanze straordinarie il
Consiglio provinciale avesse deliberato di esentare o mitigare temporaneamente l'applicazione delle sovraimposte
provinciali, nel censo elettorale non pnò comprendersi la
tassa risparmiata. — (PRESTANDREA, I, p. 278).
ART. 8. — (Id. art. 8). — Per costituire il censo
elettorale stabilito al n° 1 dell'articolo 3 si computano
tutte le imposte dirette pagate allo Stato in qualsiasi
parte del Kegno.
Al padre si tiene conto delle imposte che paga pei
beni della sua prole dei quali abbia il godimento ; al
marito di quelle che paga la moglie, eccettochè siano
personalmente separati per effetto di sentenza passata
in giudicato, o pel consenso dei coniugi omologato dal
tribunale.
94. Per costituire il censo elettorale si computano anche le sovraimposte pagate in diverse provincie. — (Legge
17 dicembre 1860, art. 11. — BRUNIALTI, Comm., p. 74).
95. Si computano al marito le imposte pagate dalla
moglie, se anche si trovino separati di beni per qualsiasi
motivo. — (Ivi, ivi).
96. Il marito non puf» computare a suo favore le imposte che gravano sugli immobili dei figli minori della
moglie, appunto perchè, essendo passata a seconde nozze,
ha perduto l'usufrutto legale sui loro beni.
ART. 9. — (Id. art. 9). — Per gli effetti elettorali
le imposte pagate dai proprietari di beni indivisi o da
una società commerciale sono calcolate per egual
parte a ciascun socio.
La stessa misura si applica nel determinare la compartecipazione dei soci nei diritti elettorali nascenti
dalle disposizioni dell'art. 3 ai numeri 2, 3, 4 e 5.
Dove l'uno dei compartecipi pretenda ad una quota
superiore a quella degli altri deve giustificare il suo
diritto presentando i titoli che lo provino.
L'esistenza della società di commercio si ha per
Coìidisioìd per essere elettore: il censo
25
sufficientemente provata da un certificato del tribunale di commercio indicante il nome degli associati.
97. Il socio del socio, come non ha diritti verso i terzi,
così non deve uè può menomare i diritti di chi se l'è
associato.
98. Se un socio non è persona fisica, ma società, a questa,
non agli individui che la compongono, gioveranno e saranno calcolate le imposte pagate dalla società.
99. Se il paterfamilias abbia fatto figurare come contraente la moglie o un figlio minore nella colonia, mezzadria 0 locazione, provvedono gli articoli precedenti, tanto
più se quest'intervento era diretto a dare maggiori garanzie al domino ; se invece ha chiamato in società qualche
figlio maggiore di età, o qualche fratello od altro parente,
allora si applica la disposizione della divisione secondo
questo articolo. — (BRUNIALTI, Appendice, pag. 26).
100. Se la quota sociale o di partecipazione non sia virile, chi vanta una quota superiore deve presentare i titoli che lo provano ; il fatto che chi vanta quota superiore non è sconfessato da chi l'avrebbe minore è prova
sufficiente contro l'uguaglianza della quota. — (Ivi, ivi).
ART. 10. — (Id. art. 10). — I fitti pagati per beni
appartenenti a società in accomandita od anonime, e
le imposte sui beni spettanti a tali società, sono imputati nel censo dei gestori o direttori, fino alla concorrenza della loro partecipazione nell'asse sociale, della
quale deve constare nel modo sovrindicato.
101. Parlando di gestori o direttori, la legge si riferisce
anche agli amministratori delle società anonime e cooperative, i quali devono depositare, per garanzia della loro
gestione, quel numero d'azioni che è determinato dall'atto
costitutivo. In mancanza di indicazione si attribuisce ad
ogni amministratore la cinquantesima parte del capitale
sociale. La partecipazione dei gestori, direttori ed amministratori deve generalmente constare da un certificato
del Tribunale di commercio.
ART. N , — (Id. art. 11). — Le imposte dirette non
sono computate per l'esercizio del diritto elettorale,
26
LefH!'^
elettorale politica
se lo stabile non siasi posseduto anteriormente alle
prime operazioni dell'anniiale revisione delle liste
elettorali.
Questa disposizione non si applica al possessore a
titolo di successione, o per anticipazione di eredità.
102. Anche l'imposta di ricchezza mobile nou è computata se noa è dovuta fiu da prima che incomincino le
operazioni elettorali. — (BBUNTALTI, Commento, p. 76-77).
103. La donazione fatta dal padre ai figli si considera
come una anticipazione di eredità, e perciò la disposizione
di quest'articolo è aplicabile anche ai donatari; altrettanto si dica della rinunzia dell'usufrutto legale che il
padre fa in favore del figlio ; ma questa potrà giovare al
figlio per determinare il di lui diritto all'elettorato soltanto quando egli abbia compiuto l'età di ventun anno,
104. Per essere inscritto nelle liste elettorali non occorre
dimostrare l'effettivo pagamento dell'imposta corrispondente al censo elettorale. — (Progetto di legge elettorale
Depretis; Atti parlamentari, Senato del Kegno, Discussione 19 dicembre 1881, pag. 2206-2238.
Commento, pag. 77-85).
—
BKUNIALTI,
ART. 12. — (Id. art. 12). — Le imposte dirette pagate da una vedova, o dalla moglie separata legalmente
dal proprio marito, possono essere computate, pel
censo elettorale, a favore di uno dei suoi figli o generi
di primo o secondo grado da lei designato.
Parimenti il padre che abbia il censo prescritto per
l'elettorato può delegare ad uno dei suoi figli o generi,
di primo o secondo grado, l'esercizio del diritto elettorale nel proprio collegio, quando egli non possa o
non voglia esercitarlo.
Le delegazioni possono farsi con semplice dichiarazione autenticata da notaio.
Le suddette delegazioni possono rivocarsi nello
stesso modo prima che si dia principio all'annua revisione delle liste elettorali.
105. La vedova, la moglie separata legalmente, ed il
Cond. per essere elettore : deleg. del censo
27
padre possono delegare il censo, purché paghino l'imposta
alle condizioni stabilite nei precedenti articoli. Sebbene
la delegazione sia un diritto politico, non le si applica
la massima del nemo-plusjuris ad alium transferre poteste
quam ipse hdbet. Non possono però delegare il censo gli
stranieri, e chi si trovasse in istato di fallimento. —
(BRUNIALTI, Commento, pag. 86).
106. È necessario che la somma d'imposta delegata basti
da sola a formare il censo, non potendo essere completata,
qualora fosse inferiore, colle contribuzioni pagate dal delegatario, perchè la legge non ammette il cumulo del censo
personale e di quello del delegato. — (Ivi).
107. La delegazione a favore di figli naturali non è valida, nè lo è quella a favore del marito d'una figlia o di
una nipote naturale, o figlio d'una figlia naturale. — (Ivi).
108. La delegazione può farsi liberamente così a un figlio
che ad un genero, nè per poter fare la delegazione al
genero è necessario che il figlio sia già elettore, o si trovi
in condizione di non poterlo essere se anche gli venisse
computato il censo. — (Ivi).
109. Al pari delle imposte dirette non possono essere
delegati gli altri titoli equipollenti al censo : il valore
locativo, le imposte su fondi dati a mezzadria, e le altre
espressamente contemplate dalla legge, tenendo conto
anche dell'azienda esercitata dal contribuente (1).
110. Se il padre esercita il diritto elettorale non puè
delegarne l'esercizio al figlio in un altro collegio, qualunque sia la somma d'imposta che paga (2).
111. La delegazione può essere fatta in qualunque tempo,
purché prima che le liste siano provvisoriamente decretate dal Consiglio comunale ; invece la sua revoca ha effetto soltanto qualora segua prima che incominci l'annuale
(1) Centra, v. PRKSTANDRKA, Commento, ecc., p. 357, e cita a
suo favore la giurisprudenza francese e belga.
(2) La legge 17 dicembre 1860 ammetteva clie il padre pagando
imposta in diversi distretti elettorali potesse rimanere elettore
in un Collegio, e far inscrivere in un altro il figlio delegandogli il censo. Siffatta larghezza usata al censo venne tolta,
perchè contraria al principio dell'unità del diritto elettorale,
e incompatibile colle nuove disposizioni relative al domicilio.
28
Legge elettorale
•politica
revisione delle liste elettorali. Se fatta dal 1" febbraio in
poi ha quindi valore soltanto per l'anno successivo.
112. La delegazione può essere fatta in qualunque forma,
perchè la legge domanda soltanto l'autenticazione del notaio. Basterà produrre dunque, insieme alla prova del
censo delegato, questa autenticazione.
113. La delegazione vale sino a che non sia revocata.
Anche se revocata dopo il 1» febbraio, vale sino alla formazione delle liste dell'anno successivo. Il cambiamento
di domicilio del delegante o del delegatario non distrugge
gli effetti della delegazione. Se il delegante muore prima
della revisione delle liste, la delegazione perde ogni effetto; non però se il delegante venisse interdetto, inabilitato, ecc. — (BRUNIALTI, Commento, pag. 88, 89).
114. Il padre che ha il censo, ma non gli altri requisiti
per essere elettore politico, non può delegare il censo al
figlio, essendo dalla legge ammessa la sola delegazione
dal padre al figlio dei diritti elettorali di cui quegli sia
già investito. — (Cass. Roma, 30 gennaio 1885, Migneco',
Garro ed altri ; Giur. it., 1884, i, 3, 131 ; Ann., xix, 2, 68).
116. Il semplice matrimonio religioso non dà facoltà alla
donna di delegare il censo elettorale. Essa può delegarlo
a favore dei figli d'xin suo antecedente matrimonio civile.
— (Corte d'appello di Torino, 17 gennaio 1871 ; — Cass. di
Torino, 12 maggio 1880).
116. La moglie non separata dal marito non può delegare il proprio censo elettorale ad uno dei figli, sebbene
possa ritenersi che il marito col suo consenso abbia rinunciato a servirsene. — (BRUNIALTI, Appendice, p, 27-30 ;
Corte d'app. di Torino, 27 giugno 1868; Hiv. amm.^ 1869,
pag. 801; — Contra, Corte d'appello di Napoli, 20 settembre 1873; ivi, 1874, pag. 32).
117. La delegazione del censo spoglia il delegante del
diritto elettorale. TI cittadino che delega il suo censo, se
anche avesse altri titoli all'elettorato, non può essere inscritto nelle liste elettorali. — (Corte d'appello di Venezia, 1880; — Contra: Corte d'app. di Catanzaro, 29
luglio 1881) (1).
(1) « Il titolo dell'elettorato è indivisibile; il cittadino elettore
per censo e qualità, che ha scelto per l'esercizio dell'elettorato
Cond. per essere elettore : deleg. del censo
29
118. Se la vedova passa a seconde nozze, perde per questo
fatto il diritto di delegare il censo ad uno dei figli del
precedente matrimonio. — (Cod. civ., art. 237, 770. —
PRESTANDREA, Commento, i, pag. 355, 356).
119. La facoltà di delegare il censo elettorale, concessa alla vedova ed alla moglie separata legalmente dal
marito, non può essere subdelegata, perchè le disposizioni
eccezionali non si estendono, e perchè vi si oppone non
solo la parola della legge, secondo la quale la delegazione
non può essere fatta che al tìglio o al genero da lei designalo, ma ancora lo spirito della medesima, volendo il
legislatore che la designazione sia emanazione diretta della
volontà di lei. — (BKUNIALTI, Appendice^ pag. 30).
120. In materia elettorale il diritto acquisito è sempre
relativo, vale a dire che esso dura nell'elettore finche in lui
durano le qualità richieste dalla legge per conservare ed
esercitare il diritto stesso. — (Cass. di Koma, 20 maggio
1884, Rabito c. Florida ; Giur. it., 1884, i, 8, 33 ; Ann., xviii,
2, 165; Foro ital, ix, 1, 450; Corte Suprema, ix, 577;
Legge, xxiv, 2, 509; Gazz. Frac., xix, 391).
121. L'autorità giudiziaria è competente a conoscere
sulle questioni che riguardano la capacità degli elettori,
quantunque in precedenza se ne sieno occupate le autorità amministrative. — (Ivi).
122. In tema di elettorato politico non vi ha diritto
quesito in senso assoluto, nel senso cioè che una volta
iscritto l'elettore nella lista non possa più esserne cancellato, perchè le condizioni per esercitare il diritto stesso
debbono esistere in ciascuna revisione annuale delle liste,
e, mancando, può l'elettore esserne cancellato. — (Cass.
di Roma, 29 dicembre 1884, Bersari c. Malachia; Giur. it.,
1885,1, 3, 91 ; Legge, xxv, 1, 398; Man., xxiv, 133; Corte
Supr., IX, 913; Riv. amm., xxxvr, 169).
123. Tutte le questioni di capacità elettorale sono deil titolo del censo, ha concentrato in esso ogni suo diritto, ed
avendolo delegato altrui rimane spogliato della facoltà di
essere iscritto nelle liste elettorali politiche. La decisione contraria è fondata sul concetto che la delegazione contiene in
sé una vera trasmissione d'imposte
— (PRESTAXDREA, voi. I,
p, 355, 356).
30
LefH!'^
elettorale politica
volute alla cognizione dell'autorità giudiziaria. Il recla,mo
amministrativo è preliminare, necessario od essenziale all'ingresso dell'azioue giudiziaria. — (Cass. di Roma, 5 novembre 1884, Procura generale di Torino c. Piacenza,
Marante; Corte Supr., ix, 1010).
124. Quando il diritto di essere ammesso all'esercizio
dell'elettorato e dell'eleggibilità è stato riconosciuto da
un solenne giudicato emanato dall'autorità competente e
diventato ormai irrevocabile, non si può, senza fare strazio
della cosa giudicata, sostenere che lo stesso requisito
manca per l'esercizio d'uno o dell'altro uificio. — (Camera
dei deputati. Collegio di Livorno, eletto Maurocordato,
marzo 1871).
ART. lo. — (ID. art. 13). — L'elettore non può esercitare il proprio diritto che nel colle.^io elettorale dove
ha il domicilio' politico. Il domicilio politico si presume Dello stesso luogo dove l'elettore ha il domicilio
civile.
L'elettore che abbia trasferito il suo domicilio civile 0 la sua residenza in altro collegio elettorale, e vi
abbia mantenuto l'uno o l'altra per non meno di sei
mesi, può, dopo questo termine, chiedere con dichiarazione firmata, al sindaco del comune dove si è stabilito, che ivi sia pure trasferito il suo domicilio politico. Questa dichiarazione deve essere presentata
prima della revisione annuale delle liste elettorali, ma
non produce eftetto se non quando l'elettore dimostri
in pari tempo d'aver rinunciato all'attuale domicilio
politico con altra dichiarazione fatta dal sindaco del
comune che abbandona.
125. Il domicilio politico si presume conservato nel luogo
di nascita dell'elettore, e il suo trasferimento non può
provarsi altrimenti che colla doppia dichiarazione.
126. Il trasferimento del domicilio politico da un luogo
ad un altro deve risultare esclusivamente dalla doppia
dichiarazione prescritta dalla legge e non da fatti, induzioni, 0 criteri di prova congetturale. In questa materia
Condizioni per essere elettore : corpi armati 31
le disposizioni del Codice civile non possono sostituirsi
alla legge elettorale politica, d'indole affatto speciale e
diversa dalla materia contemplata dal Codice stesso.
127. Il pubblico funzionario non acquista domicilio politico in un luogo, per la sola ragione che vi si trova da
più di sei mesi ad esercitarvi le sue funzioni. — (Corte
d'appello di Genova, 21 maggio 1880, Pellas ed altri;
Biv. amm., 1880, 416; Legge, xxii, 206).
128. La separazione del domicilio politico dal civile e
la riunione loro non possono risultare che dalla doppia dichiarazione tassativamente prescritta dalla legge elettorale.
Gli impiegati non possono essere inscritti nelle liste elettorali del Comune dove sono chiamati ad esercitare le
loro funzioni, se non previa la doppia dichiarazione prescritta dalla legge suddetta. — (Consiglio di Stato, 9 agosto 1876 ; — Ministero dell'interno ; Eiv. amm., 1877, 170;
Legge, xvi, ii, 176).
Ì29. Gli individui esercenti un pubblico impiego possono essere elettori nel distretto in cui compiono il loro
ufficio purché trasferiscano in esso il loro domicilio politico mercè la doppia dichiarazione. — (Corte d'appello di
Palermo, 5 febbraio 1879, Fard ella c. Mocasta, Circolo
Giuridico, X, 300).
130. Gli impiegati non possono essere inscritti sulle
liste elettorali politiche del luogo in cui risiedono per ragione d'ufficio se non all'appoggio della doppia dichiarazione. Hanno bisogno di far precedere la doppia dichiarazione di sei mesi alla revisione delle liste elettorali,
senza distinzione alcuna, se fossero stati trasferiti prima
0 dopo del detto termine nel nuovo ufficio. — (Corte d'app.
di Napoli, 30 ottobre 1874, prefetto di Napoli c. Russo;
Gazzetta dei Proc., ix, 509).
131. Ogni cambiamento del domicilio politico, ancorché
unito col domicilio civile, secondo la legge, deve risultare
esclusivamente da una doppia dichiarazione, fatta all'ufficio municipale del comune che si abbandona ed a quello
del comune in cui si intende di trasferire detto domicilio,
sei mesi prima dell'annuale revisione delle liste elettorali
del domicilio del medesimo. Anche sotto l'impero del Codice civile italiano, la semplice accettazione e l'esercizio
32
LefH!'^
elettorale politica
di un pubblico impiego non siguificano il cambiamento del
domicilio civile, senza il concorso di altri fatti che valgano a dimostrare l'ftitenzione dell'impiegato di trasferirlo nel luogo dell'impiego.— (Corte d'appello di Genova,
23 novembre 1875, Drago c. Zoppi; Biv. amm., 1876,
pag. 106).
132. La duplice dichiarazione richiesta dalla legge elettorale politica nel caso di trasferimento del domicilio politico è inefficace, se venga fatta prima che siano trascorsi sei mesi dal mutamento del domicilio da uno in altro
collegio. — (Cass. di Eoma, 22 febbraio 1884, Giordanella
c. Di Benedetto ed altri; Ann.^ xviii, 2, 107 ; Circ. giurid.,
XV, 2 5 4 ; Legge^ xxiv, 2, 254; Corte Supr.^ ix, 391).
133. Quando non risulti in modo alcuno ove l'elettore
iscritto ed in qual tempo abbia trasferito la sua residenza,
e manchi pure qualsiasi dichiarazione nell'ufficio dello
stato civile relativa al cambiamento di domicilio, deve
ordinarsi la cancellazione di lui dalla lista elettorale politica ove fu iscritto. — (Cass. di Roma, 13 maggio 1884,
Eocasi c. Giordanella; Giurisp. It.^ 1883, i, 3, 184; Riv.
amm., xixv, 525 ; Ciré, giur., xv, 142 ; Legge, xxiv, 2,
254; Corte Supr., ix, 391).
134. La prova del trasferimento del domicilio politico
deve risultare dall'espressa e duplice dichiarazione fatta
a forma dell'art. 13 della legge elettorale, e non si ammettono in sua mancanza gli ef)uipollenti, come nel caso
di trasferimento del domicilio civile. — (Cass. di Eoma,
20 maggio 1884, Eabido c. Florida ; Giurisp. IL, 1884, i,
3.33 ; Legge, xxiv, 2, 509).
135.1 comuni devono attenersi scrupolosamente alle prescrizioni della legge elettorale per ciò che riflette il domicilio politico per evitare l'inconveniente che un cittadino possa illegalmente usufruire di un doppio voto. —
(Corte d'app. di Venezia, 18 agosto 1885, Rigoni e V i dale ; Temi Ven., x, 481).
136. L'elettore politico, che intenda trasferire il domicilio in altro comune, non è obbligato a presentare la dichiarazione di rinuncia al domicilio precedente entro il
termine di cui all'art. 23 della legge 22 gennaio 1882,
ma può utilmente presentarla fino al giorno della riunione
Condizioni per essere elettore : corpi armati 33
del Consiglio per la revisione della lista. — (Corte d'app.
di Milano, 30 agosto 1886, Colombo; Foro It., xi, 1, 960).
137. Il semplice trasferimento del domicilio civile o della
residenza non importa cambiamento di domicilio politico,
ma è necessaria una espressa rinuncia che deve risultare
dalla doppia dichiarazione fatta davanti al Sindaco del
comune in cui l'elettore fissa la sua nuova residenza, ed
al Sindaco del comune che abbandona. — (Corte d'appello
di Milano, 30 sett. 1876; Baco, di Giuriap.^ xxviii, i, 2,
pag. 910; — Corte d'app. di Genova, 11 agosto 1890,
app. Pozzo ; La Legge, II semestre 1890).
138. Sopra una semplice asserzione della E. prefettura
senza l'appoggio di qualche prova concludente, non si possono privare i cittadini dell'esercizio del diritto elettorale
politico di cui sono in possesso per effetto di un'iscrizione operata dalle competenti autorità locali, tanto più
quando le informazioni fornite dalla R. prefettura risultino in parte inesatte. — (Corte d'app. di Genova, app.
Proc. gen. di Genova; La Legge, II sem. 1890).
139. Nei comuni divisi in più collegi ciascun elettore
ha diritto di votare esclusivamente nel collegio dove ha
il suo domicilio politico. E s'intende dov'egli ha la sua
casa d'abitazione, non già una bottega, magazzino od altro,
che non sia a quella unito. — (Corte di cass. di Roma,
11 luglio 1882. — BBUNIALTI, Appendice^ pag. 31-35; —
Contra: Corte d'app. di Napoli, 31 maggio 1882).
140. La doppia iscrizione costituisce una grave irregolarità avvenuta nella formazione delle liste elettorali, e
la duplicazione del voto è un reato a norma dell'articolo 95
della stessa, ma non possono le irregolarità medesime infirmare tutta la elezione, — (Cam. dei dep.. Coli, di Foggia I, eletti Pavoncelli, Salandra, Maury, 29 genn. 1891).
ART. 14. — (Id. art. 14). — 1 sottoufiìciali e soldati
dell'esercito e dell'armata nazionale non possono esercitare il diritto elettorale finche si trovano sotto le
armi.
Questa disposizione si applica pure agli individui
appartenenti a corpi organizzati per servizio dello
Stato, delle provincie e dei comuni.
3 — BRUNIAI.TI, Cod.
Elettorale.
34
LefH!'^ elettorale politica
141. Gli impiegati del dazio consumo nei comuni dove
la sua percezione sia appaltata o privata non costituiscono corpi organizzati di cui all'art. 14 della legge. —
(Cam. dei dep., Coli. II di Siracusa, eletto Caruso, 19 febbraio 1892).
142. Sono esclusi dall'elettorato/jro tempore coloro che
fanno parte di quei Corpi che, come le guardie di pubblica sicurezza, le carcerarie, le doganali, le municipali
e simili costituiscono corpi organizzati quasi militarmente, in guisa che gli individui, i quali ne fanno parte,
si trovino in una stretta dipendenza dai loro comandanti
e possano divenirne docili strumenti, in guisa che i loro
voti siano assicurati alle amministrazioni cui servono. —
{Relazione ZANARDELLI, pag. 85 ; — Cons. di Stato, dicembre 1882).
143. Quando inanca l'organizzazione quasi militare, coi
suoi caratteri, cioè un ordinamento gerarchico, un vincolo
di dipendenza e di disciplina fondato in questo ordinamento e un certo numero per costituire un corpo organizzato, non si applica l'art. 14 e quindi il divieto di votare
non si estende a quegli agenti delle amministrazioni pubbliche che hanno solo quei vincoli di dipendenza e di disciplina che sono inerenti al personale di ogni bene ordinata
azienda. — (Ivi, ivi).
144. Non sono compresi nel divieto dell'art. 14 i cantonieri
delle strade, i guidatori delle ferrovie e simili. — (Ivi, ivi).
145. Per corpi organizzati a servizio dello Stato, delle
Provincie e dei comuni si intendono solo quelli che hanno
un'organizzazione quasi militare, e non quelli che nò per
l'ordinamento, nè pel numero, nè per le funzioni, costituiscono un corpo organizzato propriamente detto. — (Ivi, ivi).
140. Gli inservienti municipali e le guardie private, per
esempio quelle delle bonifiche in provincia, di Caserta, non
sono compresi nell'art. 14. — (Cam. dei dep., 29 genn. 1883,
Coli, di Foggia II, eletto Romano).
147. I militi della milizia territoriale e della mobile
sino a che si trovano sotto le armi non possono votare,
e devono essere inscritti nell'elenco speciale di cui agli
art. 14 e 22. — (Cons. di Stato, 26 ottobre 1882; Riv.
amm., pag. 232).
Condizioni per essere elettore : corpi armati
35
148. Coloio càe fanno parte de' corpi di musica o bando
comunali non sono colpiti dall'art. 14, sebbene armati. —
(Corte d'appello di Catania, 14 agosto 1882, Ammantuna
c. Buggeri e C.).
149. Sono contemplate dalle disposizioni dell'art. 14 lo
guardie del fuoco o pompieri, le guardie fluviali, forestali, ecc. — (Gire. Min. interno; Riv. amm., 1888, pag. 84).
150. Il regolatore dell'orologio comunale ed il sagrestano salariato dal comune non sono compresi nella proibizione dell'articolo 14 della legge elettorale politica del
22 gennaio 1882, il quale parla di individui appartenenti
a corpi organizzati : essi quindi possono esercitare il diritto elettorale. — (Corte app. di Casale, 22 luglio 1882;
Riv. amm., 1882, p. 580; Giurisp. casalese^ 1882, p. 554).
151. Le guardie delle Eeali caccie non sono comprese
tra coloro ai quali si applica la sospensione di cui all'art. 14. —- (Cons. di Stato, 22 aprile 1882; Circolare Min.
interno, 1882).
152. Le Compagnie dei baricellai di Sardegna sono
soggette alle disposizioni dell'art. 14. — (Legge 22 maggio
1853, art. 3, 4, 15, 16 ; ~ Circ. teleg. del Min, dell'interno,
1 marzo 1882, ai prefetti di Cagliari e Sassari).
153. Se ad una elezione presero parte alcuni cittadini
colpiti dall'art. 14 e la differenza di voti tra i due candidati è uguale o inferiore al loro numero, l'elezione è
nulla. — (Cam. dei dep, LegisL xv, Sess. I, pag. 734,
29 genn. 1888).
TITOLO IL
Delle liste elettorali.
ART. 15, — (Id. art. 15). — Le liste elettorali sono
permanenti. Esse non possono essere modificate che in
forza della revisione annua, alla quale si procede in
conformità alle disposizioni seguenti.
154. Gli uffici elettorali non possono, senza commettere
un arbitrio, esaminare se gli individui inscritti nelle liste
elettorali abbiano i requisiti richiesti per essere elettori
36
LefH!'^
elettorale politica
e devono quindi ammetterli al voto. Quando le liste sono
state definitivamente approvate è inammissibile qualsiasi
reclamo alla Camera contro le medesime. — (BRUNIALTI,
Commento, p. 106),
165. La Camera è competente a conoscere e giudicare
se furono osservate le forme prescritte dalla legge per la
regolare formazione delle liste elettorali. — (Griunta parlamentare delle elezioni, novembre e dicembre 1870;
novembre 1872 ; novembre e dicembre 1876 ; novembre
1880, ecc. V. PucciONi, Giur. elettorale, pag. 72, 104, 115,
143, 175, 179, 188, 192; Riv. amm., 1867, 507 ; 1876,625,
627, 641 ; Atti parlamentari^ ecc.).
1 5 6 . I comuni devono ogni anno rifare ex novo la lista
intiera in doppio esemplare. — (Cons. Stato 16 febbr. 1883;
Riv. amm.^ 1883, pag. 232).
1 6 7 . Essendo le liste annuali, non si può trarre dal
fatto dell'esser iscritto nessuna presunzione o nessun possesso di diritto : impugnata l'iscrizione di un elettore deve
questi fornir la prova del proprio diritto, nè è tenuto chi
impugni l'iscrizione ad una prova negativa. — (Commiss.
Provine, per gli appelli elettorali della provincia di Firenze;
Riv. Diritt. Pubb., anno I, fase. V, pag. 422).
168. Riconosciuto o negato il diritto elettorale in date
condizioni da una sentenza, finché durano le condizioni
stesse sta la ricognizione o il diniego del diritto elettorale
medesimo per la formazione delle liste. — Cass. di Roma,
29 marzo 1886; Riv. amm., 1887, pag. 45; — Corte di
app. di Napoli, 20 luglio 1884; Riv. amm., 1884, pag. 31).
169. I provvedimenti e decisioni dell'autorità cui è affidata dalla legge la revisione delle liste hanno efficacia
limitata alle liste in corso : nell'esame annuale esse devono
cancellare chi perdette le qualità richieste, chi fu indebitamente iscritto sebbene contro la sua iscrizione non
siasi reclamato, ed aggiungere gli indebitamente esclusi.
All'esercizio di tali attribuzioni non fanno ostacolo le decisioni e i provvedimenti presi nella revisione dell'anno anteriore. — (Cons. di Stato, 19 febbr. 1883 ; Riv. amm., 1883,
pag. 233).
ART. 16. — (Id. art. 16). — Il quindici gennaio di
ogni anno la giunta municipale invita, con pubblico
Lia le elettorali
37
avviso, tutti coloro che non essendo inscritti nelle liste
sono chiamati dalla presente legge all'esercizio del diritto elettorale, a domandare entro lo stesso mese la
loro iscrizione.
Hanno diritto di essere inscritti anche coloro che,
)ur non avendo compiuto il ventunesimo anno d'età,
0 compiano non più tardi del 30 giugno dell'anno in
corso.
ART. 17. — (Id. art. 17) (1). — Ogni cittadino del
Kegno che presenta la domanda per essere iscritto nelle
liste elettorali deve corredarla colle indicazioni comprovanti :
1" Il luogo e la data della nascita ;
2° L'adempimento delle condizioni di domicilio e
di residenza di cui all'articolo 13;
I titoli in virtù dei quali, a tenore della presente legge, domanda la iscrizione.
I non cittadini devono giustificare l'adempimento
delle condizioni prescritte al n'' 1, dell'articolo 1.
La domanda deve essere sottoscritta dal ricorrente :
nel caso ch'egli non la possa sottoscrivere è tenuto ad
unirvi una dichiarazione notarile che ne attesti i motivi.
1 6 0 . La domanda può essere scritta da altre persone
e potrebbe essere anche stampata o litografata: basta
che il ricorrente la scriva di suo pugno. La legge, contemplando il caso in cui l'elettore non possa sottoscriverla,
si riferisce alla sola impossibilità materiale, come nel caso
di malattia, di fisica imperfezione od altro. Questa deve
essere notoria o debitamente comprovata, e non osta anche che essa sia permanente, come nel caso della cecità.
— (BRXTNIALTI, Commento, p. 107, 108).
161. Per provare la data e il luogo della nascita non
è necessaria la fede di nascita, potendosi l'età in molti
(1) Sarebbe utile che l'elettore indicasse anche la propria abitazione nel comune (Progetto 1802, rei. GENALA, art. 17).
38
LefH!'^
elettorale politica
casi dedurre da altri documenti. È pero utile che la
fede di nascita sia presentata in tutti i casi, e citata
col nome d'ogni elettore, ,^ulle liste elettorali, la sua età,
per poter così determinare quali elettori debbano fungere
da scrutatori nell'ufficio provvisorio, e per gli altri casi
nei quali l'età può avere un' importanza in ordine alla
legge. — (Ivi).
162. La notorietà non è un equipollente, e non costituisce un titolo all'elettorato, ma sta solamente ad indicare che l'autorità che forma le liste, quando conosca
i titoli delle persone, può operare la loro inscrizione d'ufficio. E questo non già perchè la notorietà sia un titolo,
ma perchè i titoli di una data persona sono notoriamente
tali da darle il diritto di essere elettore secondo la legge.
— (Cam. dei dep., Discuss. 16 giugno 1881).
ART. 18. — (Id. art. 18). — Alla domanda sì uniscono i documenti necessari a provare quanto non fosse
altrimenti notorio.
I documenti, titoli, certilicati d'iscrizione nei ruoli
delle imposte dirette, che fossero richiesti a tale oggetto, sono esenti da qualunque tassa e spesa.
Della domanda e dei documenti annessi può richiedersi ricevuta all'atto della presentazione.
163. L'espressione " quanto non fosse altrimenti notorio „ tende a facilitare l'inscrizione nelle liste, dando
facoltà alle autorità che le compilano d'inscrivervi anche
coloro che non abbiano prodotto i necessari documenti,
quando i loro titoli siano da tutti e dall'autorità stessa
riconosciuti. E contro l'abuso che potesse essere fatto di
questa facoltà, ogni cittadino può ricorrere al consiglio,
ed ha tutti i successivi mezzi dì appello amministrativo
e giudiziario.
ART. 19. — (Id. art. 19) (1). — Trascorso il termine
(1) Gioverebbe che anche in queste prime operazioni fosse
rappresentata la minoranza. Perciò si proponeva che il consiglio comunale nella sessione d'autunno nominasse nel suo
seno 0 lucri due cittadini nei comuni interiori a 30,000 abitanti
e quattro nei superiori, votando ciascun consigliere rispettiva-
Lia le elettorali
39
di cui all'art. 16, la giunta municipale deve riunirsi
per esaminare le domande e per procedere immediatamente alla formazione o revisione delle liste degli
elettori.
164. È nulla la couvocàzione della giunta prima del
mese di febbraio ; è sufficiente invece che essa sia convocata in modo da compiere il suo lavoro entro questo mese.
ART. 20. — (Id. art. 20). — La giunta deve formare e rivedere le liste degli elettori dentro il mese
di febbraio.
p]ssa può dividersi in sezione di tre membri almeno,
ciascuna delle quali ha gli stessi poteri della giunta
intera.
(Legge comunale e provinciale, 10 febbraio 1889,
art. 269, commi 1 e 3). — In caso di scioglimento del
consiglio comunale... il commissario straordinario esercita le funzioni che la legge conferisce al sindaco ed
alla giunta.
165. Per lo operazioni ad essa affidate dalla legge elettorale, la giunta o sezione della medesima ò presieduta
dal sindaco o dall'assessore più anziano che ne fa parte.
Il segretario od un altro impiegato del Comune fa le veci
di segretario, e deve stendere processo verbale delle operazioni, che sarà sottoscritto dai presidente e da lui. —
(Istruzioni minist., 5 febbraio 1882, § 3).
ART. 21. — (Legge, 1882, art. 21). — La giunta
deve inscrivere nelle liste anche coloro che non hanno
fatto alcuna domanda, nè presentato alcun documento,
quando abbia verificato che riuniscono i requisiti per
essere elettori. Deve cancellarne i morti, coloro che
perdettero le qualità richieste per l'esercizio del diritto
elettorale, coloro che riconosce essere stati indebitamente inscritti quantunque la loro inscrizione non sia
mente per uno o per due, i quaU si riunissero aUa giunta per
le operazioni di cui agU art. 19 a 23, 25, 2(5, 28, 33, 35, 47 (Progetto 1892, art. 19).
40
LefH!'^
elettorale politica
stata impugnata, e quelli intìne che rinunciarono al
domicilio politico nel comune, a termine dell'art. 13.
Un esemplare dei ruoli delle imposte dirette, certificato conforme all'originale dell'agente delle imposte,
deve essere spedito senza spesa agli uffici comunali
prima del 15 gennaio.
166. La legge impone alle giunte municipali l'obbligo
di supplire alla dimenticanza dei privati, inscrivendo di
ufficio quanti risultino ad esse, in modo indubitato, nel
possesso dei legali requisiti. La grande e particolareggiata
specificazione delle categorie di cittadini nei quali è dalla
legge presupposta la capacità richiesta per l'esercizio dell'elettorato politico, l'obbligo fatto agli agenti di trasmettere ai municipii un esemplare dei ruoli dei contribuenti
per l'anno corrente, la facoltà competente alle stesse giunte
di esaminare i registri regolarmente tenuti dalle rispettive autorità scolastiche, quella di chiedere alle diverse
amministrazioni comunicazione dei ruoli dei loro impiegati
e pensionati per l'applicazione del n. 8 dell'art, 2 della
legge, porgono modo alle giunte di adempiere facilmente
le prescrizioni della legge per le iscrizioni d'ufficio. —
'(Circolare Min. dell'int., 5 febbraio 1882).
167. Le commissioni di revisione non possono esaminare
i ruoli degli anni precedenti e del corrente per averne
una media proporzionale; neppure è lecito richiedere che
gli elettori possedessero il censo erariale e provinciale in
ciascuno degli anni precedenti, salvo ciò che è disposto
dall'art. 4 dei possessori di titoli di rendita pubblica. —
(BBUNIALTI, Appendice,
pag. 29).
168. Le imposte fondiarie e di ricchezza mobile si calcolano per quanto riguarda il censo elettorale secondo i
ruoli, che hanno vigore al tempo delle prime operazioni
di revisione delle liste, e che sono lo specchio presuntivo
della presente condizione economica dei cittadini. — (Consiglio di Stato, 17 dicembre 1873).
169. Se uno o più ruoli non sono stati compilati in
tempo, è necessario tener conto di quelli dell'anno precedente. — (PRESTANDKEA, Commento, ecc.).
170. Le giunte municipali hanno l'obbligo delle iscri-
Lia le elettorali
41
zioni d'ufficio nelle liste elettorali politiche di coloro ctie
non abbiano presentato alcuna domanda od alcun documento; debbono per altro addivenire a tali iscrizioni quando
abbiano verificato concorrere negli inscrivendi i req^uisiti
voluti dalla legge. — (Cass. di Roma, 6 giugno 1884, Bastianelli ; Giuriapr. iial., 1884, i, 3, 216; Foro italiano,
IX, 1, 1154; Legge, xix, 2, 650),
171. La giunta non può inscrivere d'ufficio nelle liste
elettorali coloro che non fecero domanda e non presentarono documenti se non previa una verifica effettiva e motivata dei requisiti che a termini di legge conferiscono
l'elettorato ; non basta quindi la mera notorietà. — (Corte
d'app. di Brescia, 17 luglio 1882; Riv. amm., 1882, p. 668;
— Corte d'app. di Venezia, 6 giugno 1884; Biv, amm.^
1884, pag. 322).
172. Devono cancellarsi dalle liste gli elettori inscritti
doppiamente perchè la legge non permette che le liste
contengano nomi inutili tali da poter creare maggioranze
fittizie od aggravare la condizione dei candidati. — (Corte
d'appello di Venezia, 10 luglio 1882; Riv. amm., 1883,
pag. 578).
173. Le copie dei ruoli delle imposte per la revisione
annuale delle liste politiche e amministrative devono farsi
gratuitamente dall'esattore senza che gli spetti diritto a
compenso a pretesto del modo più pronto e regolare con
cui il lavoro venne compilato. — (Cons. di Stato, 30 novembre 1881; Riv. amm., 1883, pag. 162).
174. Incombe agli esattori anziché agli agenti delle imposte di somministrare ai comuni la copia dei ruoli : non
è loro proibito mandare un estratto colle variazioni anziché
l'intero ruolo ogni anno. — (Cons. di Stato, 16 febbr. 1883;
Riv. amm., 1886, pag. 629.
175. Opera illegalmente la giunta comunale che iscrive
d'ufficio nelle liste elettorali politiche alcuni cittadini,
desumendo soltanto dalla voce pubblica la notizia d'aver
quelli compiuto con buon esito il secondo corso delle scuole
elementari. — (Corte d'appello di Milano, 15 luglio 1887,
Denna; Monit. M., xxviii, 825).
176. È del pari arbitrario ed illegale il desumere il requisito della sufficiente istruzione del fatto che un cittadino
42
I-i^fjg^ elettorale politica
è addetto come assistente ad uno stabilimento industriale.
- (Ivi).
177. Nell'elenco speciale contemplato dall'art. 22 della
leg;ge elettorale politica, non potendo comprendersi se non
gli elettori indicati dall'art. 14, e per esservi compresi
occorrendo ch'essi possedano le condizioni che conferiscono l'elettorato, benché temporaneamente ne sia sospeso
l'esercizio, deve procedersi alla cancellazione di tutti* gli
individui, anche iscritti d'ufficio, a cui il diritto elettorale
non compete, e che non appartengono a corpi organizzati
per servizio dello ytato, delle provinole e dei comuni. —
(Cass. di Roma, 22 marzo 1887, Procura generale di Napoli c. Amicone; Corte Suprema^ xii, 237).
178. Nella revisione annua è legale la cancellazione
degli inscritti che si ravvisi non avere più i requisiti di
legge; non può distinguersi a tal riguardo fra inscritti a
propria istanza o d'ufficio. — (Corte d'app. di Bologna,
21 febbraio 1870, Martinelli; La Legge, i sem. 1880,p. 781).
AET. 22. — (ID. art. 22) (1). — Le liste devono essere compilate in doppio esemplare e contenere, in ordine alfabetico, il cognome e nome e la paternità di
tutti gli elettori del comune, colle indicazioni di cui
all'articolo 17.
Nella formazione delle liste sarà compilato con le
stesse norme e guarentigie, ed unito a quelle, un elenco
(1) A togliere di mezzo gli infiniti abusi si proponeva che la
g i u n t a formasse due separati elenchi per le nuove inscrizioni e
per le cancellazioni. Inscrivendo nuovi elettori o cancellandoli,
essa dovreblie tener nota accanto al nome dell'elettore dei documenti in base ar quali agisce (Progetto 1892, art. 22).
Si stabiliva che nei c o m u n i divisi in più c o l l e g i l'elettore
fosse inscritto nella lista del collegio dove h a l'abitazione, e
non potesse mutare, anche m u t a n d o di abitazione, senza la
doppia dichiarazione (Ivi).
Si o b b l i g a v a n o g l i istituti di beneficenza e la Congi-egazione
di carità a spedire all'ufficio c o m u n a l e un elenco, certificato
esatto, degli i n d i v i d u i abitualmente soccorsi durante l'anno
precedente, per g l i effetti dell'articolo 88 (Ivi).
Lia le elettorali
43
degli elettori che si trovano nelle condizioni previste
dall'articolo 14.
179. L'iscrizione degli elettori in ordine alfabetico è
tassativa, ma non deriva nullità dal fatto che non è stato
osservato oltre la ^conda o la terza lettera. ~ (Corte
d'appello di Napoli, 23 ottobre 1876, Dini c. prefetto di
Napoli; Gazz. dei proc., xi^ pag. 476).,
180. Per la esatta compilazione dell'elenco degli elettori che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 14, i
Comuni hanno facoltà di richiedere le necessarie informazioni ai comandanti di corpo, i quali furono autorizzati
a rilasciarle. — (Gire. Min. int. e Min. della guerra, 1882).
181. L'elenco separato, di cui al comma 2, deve essere
riveduto ed approvato con tutte le porrne seguite pei le
liste elettorali. — (Gire, del Min. dell'interno, 1882).'
182. Quando uno degli elettori inscritti sulle liste cada
nella condizione di cui all'art. 14, deve essere cancellato
dalle liste e inscritto sull'elenco separato ; e quando un
elettore inscritto su questo cessi dal trovarsi in tal condizione deve essere inscritto sulle liste in qualunque tempo
dell'anno ciò avvenga. — (Ivi).
183. Le inscrizioni di cittadini che si trovano nelle
condizioni dell'art. 14 nelle liste, anziché sull'elenco, possono essere annullate dal Prefetto, insieme alla relativa
deliberazione del Consiglio comunale. — (Min. interno al
prefetto di Ghieti, 1882).
184. Per le iscrizioni dei soldati congedati nelle liste
elettorali politiche basta la presentazione del congedo da
cui risulti saper essi leggere e scrivere, e non occorre
il certificato specifico ch^e provi aver essi frequentato con
profitto la scuola reggimentale, o di esserne stati dispensati per la loro coltura. — (Corte d'appello di Catania,
22 ottobre 1883; Legge, 1881, p. 27-28; 1882, p. 301).
ART. 23. — (ID. art. 23) (1). — Non più tardi del
primo giorno di marzo la giunta invita, con pubblico
(1) s i propones'a invece che dal 1° al 15 marzo un esemplare
dell'elenco degli elettori nuovi inscritti e di quello deg-li elettori
cancellati dalla giunta venisse affisso all'albo pretorio, ed un
44
LefH!'^
elettorale
politica
a v v i s o , chiunque abbia reclami da fare contro le liste
a presentarli all'ufficio comunale entro il 15 marzo.
Durante questo tempo un esemplare delle liste deve
tenersi affisso nell'albo pretorio e l'altro rimanere nell'ufficio comunale a disposizione di qualunque cittadino.
L a giunta immediatamente notifica al prefetto della
provincia l'affissione dell'avviso.
ART. 24. — ( I d . art, 24), — La pubblicazione prescritta dall'articolo 2B tiene luogo di notificazione per
coloro dei quali siasi deliberata l'iscrizione nella lista
elettorale.
1 8 5 . Non è fondato l'addebito di nullità del procedimento di revisione delle liste elettorali in base al fatto,
che la lista approvata dal Consìglio comunale non sia
stata materialmente affissa all'albo pretorio, ma esposta,
mediante deposito al municipio, in luogo aperto al pubblico e con avviso che chiunque avrebbe potuto prenderne
notizia ; mentre questo modo di esposizione pubblica delle
liste, massime se seguito già nelle precedenti elezioni,
soddisfa pienamente al voto della legge e non può importare nullità della revisione delle liste. — (Giunta parlamentare, Legisl. XII, Collegio II di Roma; Riv. amm.,
1877,
627),
1 8 6 . Quando esiste un certificato della Giunta municipale, che dichiara essere stata la lista elettorale pubblicata nel Comune, ogni contraria asserzione non ha valore.
— (PucciONi, Giurispr. elett., pag. 57).
187. Gli elettori militari e i facienti parte di corpi organizzati non debbono iscriversi nella lista complementare,
ma nell'elenco speciale di cui all'art, 22 della legge; in
esso debbono inscrìversi anche quelli che facciano parte
della lista dell'anno precedente alla promulgazione della
legge, È necessario che nessuno degli elettori contemplati
altro esemplare, insieme alla lista, rimanesse nell ufficio comunale con diritto ad ogni cittadino di prenderne conoscenza
(Progetto 1892, art. 2:!).
Liste elettorali
45-
dall'art. 14 rimanga nelle liste vecchie, o venga inscritto
nelle liste complementari, onde evitare siano compresi nel
computo di voti richiesti per la proclamazione del risultato della votazione.
188. La disposizione dell'art, 24 impone alla Griunta
l'uso d'alcune cautele onde evitare le doppie inscrizioni, le
quali sono possibili a cagione della mancanza di notificazione a quelli che vengono inscritti sulle liste elettorali
e delle difficoltà in cui d'altronde si incorrerebbe se fosse
necessaria ; quantunque volta si tratti di cittadini che si
trovano civilmente domiciliati nel Comune altrimenti che
per ragione d'origine, sarà opportuno che la Giunta municipale li faccia interpellare, almeno per mezzo degli
uffici o degli istituti da cui dipendono, onde accertarsi
che essi non siano già inscritti come elettori nel loro domicilio d'origine, e che non essendolo abbiano fatta ia
tempo la doppia dichiarazione.
ART. 25. — (Id. art. 25). — La giunta municipale
che ha cancellato dalle liste un elettore o negata la
chiesta inscrizione, deve notificargli, per iscritto, al
domicilio, la cancellazione o il diniego indicandogliene
i motivi, non più tardi di tre giorni da quello in cui la,
lista fu pubblicata.
189. L'obbligo delle Giunte, dei consigli e delle commissioni di motivare le decisioni è assoluto e a pena di
nullità; tuttavia quando più elettori sono cancellati per
una sola ed identica ragione non occorre ad ogni nome
ripetere la motivazione bastando che in un ragionamento
complessivo sia detto il motivo d'ogni singola cancellazione. — (Cons. di Stato, 22 aprile 1882).
ART. 26. — (Id. art. 26). — Ogni cittadino, nel termine indicato dall'articolo 23, ^uò reclamare al consiglio comunale contro qualsiasi iscrizione, ommissione
0 cancellazione nelle liste compilate dalla giunta.
Il reclamo, con cui si impugna una iscrizione, deve,
entro i tre giorni successivi, essere notificato, per cura
della giunta, alla parte interessata.
'64
Legge elettorale politica
190. Le liste elettorali essendo per loro natura mutevoli, e spettando a chi vanta un diritto il darne la giustificazione, non è invertire l'onere delia prova l'addossare
agli elettori cancellati l'obbligo di dimostrare la loro capacità. ~ (Corte d'app. di Genova, Pozza, 11 agosto 1^9,0 ;
Xa Legge, ri sem. 1890).
191. Le Griante e i Consigli municipali e lo Commissioni elettorali provinciali sono chiamate ad eseguire e
regolare con operazione amministrativa la formazione delle
liste elettorali, non già a risolvere le contestazioni giuridiche intorno al diritto elettorale, che sono riservate, in
base alla stessa legge elettorale, ed in conformità delle
prescrizioni statutarie relativamente alla divisione dei poteri sociali, alla sola autorità giudiziaria.— (Cass. di Koma,
5 gennaio 1885, Procura generalec. Di Fiore, Mazzola, ecc.;
Corte Sìipr.^ x, 3).
192. Nel termine dei tre giorni di cui agli art. 35 e 26
è preferibile non ritenere compresi i giorni feriali, secondo
i principii generali della legislazione.
193. Là facoltà di qualunque cittadino di reclamare in
materia di liste elettorali, nei modi e nei tempi prescritti
dalla legge, ò illimitata. — (BnuNiAtTi, Commento^ p. 115
Appeìidice, \}. 42-43; — MAOGI, id., i, 251-252. — Cass
di Roma, 25 sett. 1882).
ART. 27. — (Id. art. 27) (1). — Fra il 20 e il 31 marzo
il consiglio si riunisce per rivedere le liste i)reparate
dalla giunta, aggiungere quelli che reputa indebitamente esclusi, cancellarne quelli che reputa indebita(1) Con maggior cliiarezza si determinava (Progetto
art. 27) che il consiglio comunale:
1. Decide sui reclami presentati coatro iscrizioni, cancellazioni od omissioni nesrli elenchi proposti dalla giunta;
2. Decide sulle domanda di nuove inscrizioni, state presentate a ^Òrma dell'articolo 17, dopo la compilazione degli elenchi
proposti dalla ghiHta ;
3. Quando anche non vi sia domanda o reclamo, fondandosi sui documenti prodotti, cancella dagli elenchi proposti
dalla giunta i cittadini indebitamente inscritti, e mantiene
inscritti quelli indebitamente cancellati.
Liste elettorali
47-
mente ammessi e prominciarsi sui reclami che fossero
stati presentati,
194. Il Consiglio comunale, nel rivedere le liste preparate dalla Giunta, può aggiungere gli elettori che reputa
indebitamente esclusi, e cancellare quelli che reputa indebitamente ammessi d'ufficio, cioè di propria iniziativa,
senza alcun invito o reclamo. — (Min, dell'interno, telegramma al prefetto di Venezia, 28 febbraio 1882).
195, Anche le deliberazioni prese dai Consigli comunali,
in base all'art. 27 della legge elettorale, diventano esecutive col visto del Prefetto e possono essere annullate
<iuandp siano viziose ; ma il Prefetto non può esaminare
il merito delle deliberazioni stesse quanto alle inscrizioni
« cancellazioni pronunziate, perchè invaderebbe le attribuzioni esplicitamente riservate dalla legge alla Commissione provinciale. — {Consiglio di Stato, 5 aprile 1882).
196. Dopo la prima revisione della lista elettorale politica, fatta dalla Giunta conformemente al dispostò dell'articolo 21 della legge elettorale 22 gennaio 1882, il
Consiglio comunale, nella nuova revisione di che all'art. 2 7,
non può fare nuove iscrizioni di elettori, se non accertando che la loro esclusione da parte della Giunta era
stata indebita, e designando quindi i motivi delle nuove
inscrizioni, e i titoli dei nuovi inscritti. — (Corte d'app,
di Torino, 16 ottobre 1888, P. M. c. Artino ed altri;
Ann.^ xxii, 3, 552; Giurisp. T., xxv, 716; liiv. amm.,
XXXIX, 926).
197, Sono illegali le inscrizioni fatte dal Consiglio comunale , senza accertare la indebita esclusione degli inscritti fatta dalla Giunta ed i loro titoli, — (Ivi),
1 9 8 . Quando le Giunte e i Consigli comunali abbiano,
nella formazione delle liste elettorali politiche, dichiarato
•espressamente di aver 'óerifioatò ìa, sussistenza dei requisiti negli elettori inscritti ai sensi degli art. 21 e 27 della
legge 22 gennaio 1882, non può chiedersi la cancellazione
degli inscritti se non nel caso di smentita del loro operato
con produzione di documenti, chc rendano possibile un
diverso apprezzamento. — (Corte d'appello di Venezia,
31 luglio 1884, P. M. c, Albarotti, Temi Veneta, ix, 148).
1 9 9 , Nel caso che il Consiglio comunale, durante la re-
'48
Legge elettorale politica
visione della Usta elettorale, creda cancellare da essa 11
nome di qualche elettore inscritto negli anni precedenti,
dovrà dare avviso della cancellazione alla parte interessata, entro 24 ore dalla pubblicazione della lista, senza
di che l'elettore cancellato conserva pienamente il diritto
di essere annoverato nella lista degli elettori politici. —
(Corte d'appello di Torino, 22 novembre 1882 ; Giurispr.
/<., 1883, XXXV, n, pag, 111-112; BRUNIALTI, Appendice,
pag, 43-44).
2 0 0 . L'art. 240 della legge comunale ( testo unico )
tassativamente prescrive che le sedute sono pubbliche,
eccettuati i casi in cui con deliberazione motivata sia altrimenti stabilito; sono nulle quindi perchè contrarie all'articolo succitato , le deliberazioni consiliari, con cui si
approvano le liste elettorali politiche in seduta segreta.
— (Cons. di Stato, 9 agosto 1889; Riv. Diritt. Pubbl,
anno i, fase, v, pag. 120).
201. In caso di annullamento delle suddette deliberazioni, è inapplicabile l'art. 30 della legge elettorale politica, perchè in esso si prevede che le Giunte e i Consigli
comunali non compiano le operazioni a loro demandate
dalla legge. — (Cons. di Stato, 9 agosto 1889).
202. I Consigli comunali nella revisione e formazione
delle liste elettorali politiche e nel provvedere ai relativi
reclami agiscono come corpi deliberanti jure imperii. —
(Corte d'app. di Macerata, 12 settembre 1889, Giunta comunale di Potenza-Picena c. Felici ed altri 87 elettori;
La Legge, ii sem. 1889).
203. I Consigli comunali e le Giunte comunali nella
loro rappresentanza non hanno azione in giudizio per contraddire a simili decisioni, e per sostenere i proprii atti
e deliberazioni emanati su questa materia. — (Ivi, ivi).
ART. 28. — (Id. art. 28). — Le liste approvate dal
consiglio comunale sono pubblicate non più tardi del
5 aprile, e restano affisse all'albo pretorio fino al 15
aprile stesso.
I nomi degli elettori nuovamente inscritti dal Consiglio comunale si devono pubblicare in elenco separato.
Liste elettorali
49-
Di queste pubblicazioni deve darsi immediatamente
notizia al prefetto della provincia.
204. I nomi dei nuovi elettori inscritti devono essere
pubblicati in liste a parte, perchè sia più facile ai cittadini controllare l'opera del Consiglio. Le cancellazioni che
esso avesse fatte possono venire controllate anche sulla
lista precedentemente compilata dalla Griunta. — (BEUNIALTI, Commento^ pag. 117).
205. I Comuni devono trasmettere le liste elettorali
alle Commissioni provinciali per gli appelli, anche in mancanza di qualsiasi reclamo. — (Cons. di Stato, 1882).
A.ET. 29. — (Id. art. 29).—Il sindaco, entro tre giorni
dalla approvazione delle liste, deve dare avviso in inscritto e al domicilio, tanto agli elettori che il consiglio comunale ha cancellati dalla lista, quanto a coloro i reclami dei quali non fossero stati accolti, della
cancellazione o del rigetto dei reclami medesimi, indicandone i motivi.
Queste notificazioni, del pari che quelle di cui all'articolo 25, sono fatte senza spesa, per mezzo degli
agenti comunali, che devono farsene rilasciare ricevuta sopra apposito registro.
206. La notificazione deve essere fatta a cura del sindaco, che ha l'autorità esecutiva nel Comune e ne incarica
l'agente comunale ; in nessun caso può essere perciò imposta all'elettore od al cittadino reclamante alcuna spesa.
L'agente deve aver cura di farsi lasciare ricevuta della
notificazione sopra un registro, il quale fa fede della medesima sino ad iscrizione in falso. Se il cittadino cui la
notificazione è fatta ricusasse di lasciare ricevuta, l'agente
comunale ne terrà nota, e la notificazione s'avrà per fatta
debitamente, sino a prova in contrario.
207. L'appello contro le deliberazioni dei Consigli comunali si deve notificare dall'appellante agli interessati,
secondo le norme comuni. — (Cons. di Stato, Min. Interno,
7 agosto 1882).
ART. 30. — (Id. art. 30). — Qualora la giunte
4 — B R U N I A L T I , Codice
elettorale.
—
50
Legge eLuttorale politica
consiglio comunale non compiano le operazioni della
revisione e dell'affissione delle liste entro i termini
rispettivamente assegnati dagli articoli precedenti, il
prefetto ne ordina l'esecuzione col mezzo di un commissario all'uopo delegato, a spese del comune.
208. Il prefetto ha facoltà di determinare l'indennità
da assegnarsi al commissario regio, e quando il Coiùunc
si rifiuti di pagarla, la Deputazione provinciale provvede
d'ufficio. — (Nota 8 aprile 1869, Min. Interno ; — Consiglio
di Stato, 22 aprile 1882; — Id. 1° aprile 1869 ecc.).
209. Il commissario regio in virtù dell'art. 269 della legge
com. e prov. ha tutte le facoltà della Giunta e del Consiglio.
— (Min. Interno, telegr. al pref. di Ascoli, 23 marzo 1882).
210. I termini sono assolutamente improrogabili, laonde
appena scaduti si deve inviare il regio commissario. —
(Min. Interno, circolare 5 febbraio 1882).
ART. SI. — (Id. art. 31). — Qualunque cittadino può
appellare contro il rigetto di un reclamo deliberato
dal consiglio comunale, e contro qualsiasi indebita
inscrizione o cancellazione fatta nella lista.
L'appello deve essere presentato entro 41 giorno 20
aprile alla commissione elettorale della provincia, e
notificato entro lo stesso termine all'interessato allorché s'impugna un'inscrizione.
Può anche essere presentato all'ufficio comunale,
affinchè sia trasmesso alla commissione predetta, ed
in tal caso il segretario comunale ne deve rilasciare
ricevuta.
211. L'appello può essere inviato direttamente per la
posta, in lettera semplice o raccomandata, o a mano, alla
Commissione provinciale ; in ogni caso ò utile che l'appellante ne abbia una ricevuta, come ha diritto d'averla qualora presenti il suo reclamo all'ufficio comunale.
212. Non può tener luogo della prescritta notificazione
in alcun caso la pubblicazione della decisione che deve
essere per legge notificata nell'albo pretorio, nei giornali
od altrimenti. La notizia che l'interessato ne avesse avuto
Liste elettorali
51-
in qualunque modo non può nuocergli per proporre utilmente il suo reclamo, e il termine decorre, in ogni caso,
dalla seguita notificazione. — (Circolare Min. Int., 1882).
213. I Comuni e gli altri corpi morali legalmente riconosciuti non sono cittadini, ma soltanto ad essi assimilati, pel godimento dei diritti civili, e perciò non hanno
azione per impugnare davanti alla Corte d'appello le decisioni della Commissione provinciale in materia elettorale
politica. — (Corte d'app. di Macerata, 12 settembre 1889,
Giunta comunale di Potenza-Picena, e. Felici ed altri 87
elettori; La Legge, ii. sem. 1889).
214. Un ente morale, un comitato, ecc. non lia facoltà
<li chiedere inscrizioni o cancellazioni nelle liste elettorali.
— (Senato del Eegno, Discussioni, sess. 1880-81, p. 2217).
215. Il sindaco non può stare in giudizio per impugnare
le inscrizioni o cancellazioni illegalmente fatte nelle liste
elettorali, ma solo denunciare al Pubblico Ministero le
violazioni di legge avvenute nella formazione delle liste
per gli opportuni provvedimenti. — (Legge sull'ord. giud.,
art. 139 ; — La Legge, 1882, pag. 786).
216. Quando il Consiglio comunale conferma le inscrizioni 0 le cancellazioni fatte dalla Giunta nelle liste elettorali politiche, senza che siavi stato reclamo da parte
degli interessati, non compete diritto d'appello alla Cominissione provinciale contro l'operato del Consiglio. —
(BRUNIALTI, Appendice^ pag. 44).
217. L'appello contro l'operato del Consiglio alla Commissione provinciale compete, sebbene non siavi stato alcun
reclamo, quando il Consiglio delibera d'uffizio l'iscrizione
degli omessi o le cancellazioni degli inscritti dalla Giunta.
— (Corte d'appello di Trani, 15 settembre 1882 , Leone
c. Fiore; Giur. Ital, 1883, xxxv, parte ii, pag. 226-227;
— BRUNIALTI, Appendice^ pag. 45-47).
218. L'appello di che è parola nell'art. 31 contro le
decisioni del Consiglio comunale, per le indebite inscrizioni 0 cancellazioni, è inammissibile per quelle inscrizioni
0 cancellazioni, fatte dalla Giunta e confermate dal Consiglio per non esservi stato contro le stesse reclamo veruno. — (Ivi, ivi).
219. Non vi è luogo ad appello alla Commissione prò-
'52
Legge elettorale politica
vinciale contro le esclusioni deliberate dalla Giunta, quando
non vi sia stato per esse ricorso al Consiglio Comunale.
— (Corte d'app. di Napoli, 10 settembre 1884, Comune di
Fisciano e Capaldo c. Commissione provinciale di Salerno ;
Foro IL, vin, 1, 303).
2 2 0 . Il ricorso alla Commissione elettorale è nullo e
quindi irricevibile se non è notificato agli interessati come
è prescritto dall'art. 31 della legge elettorale politica. —
(Corte d'app. di Brescia, 4 agosto 1884, Lanzoni, 3Ioreni
ed altri; Foro It., ix, 1, 1095).
221. L'appello contro le operazioni del Consiglio comunale compete, non solo nel caso in cui il Consiglio comunale abbia portato il suo esame su reclamo a lui presentato
contro le operazioni della Giunta, ma anche contro le
inscrizioni e cancellazioni fatte dal Consiglio d'uffizio, ed
il gravame per conseguenza può riflettere non solo le indebite inscrizioni e cancellazioni, ma anche le inscrizioni
omesse dal Consiglio, e le cancellazioni dal Consiglio stesso
trascurate. — (Corte di cassaz. di Roma, 19 novembre 1890,
Arabito c. Castagna ed altri; La Legge, i sem. 1891).
222. I reclami contro le liste elettorali debbono necessariamente farsi avanti la Commissione provinciale, prima
che alla Corte d'appello, la quale si adisce entro 10 giorni
dalla notificazione delle decisioni prese dalla Commissione.
— (Cass. Roma, 26 ottobre 1888, Aurea c. Bocchieri e Vitale; Ann., xxiT, 2, 165).
223. La facoltà che gli art. 31 e 87 danno a qualunque
cittadino di stare in giudizio per questioni elettorali apre
un'azione popolare per l'esercizio della quale si richiede
solo la qi^alità di cittadino : può proporre perciò tale azione
anche chi non abbia il godimento dei diritti politici, chi
non abbia domicilio nè civile uè politico nel Comune la,
cui lista sia impugnata, chi non abbia domicilio neppure
nella provincia, chi abbia ottenuta la cittadinanza per
decreto reale. — (Cons. di Stato, 22 aprile 1882).
224. La prefettura non ha qualità per denunziare alla
commissione provinciale le inscrizioni o cancellazioni illegalmente fatte dalle giunte o dai consigli comunali. —
(Cons. di Stato, 22 aprile 1885).
2 2 5 . La commissione provinciale per gli appelli elet-
Liste elettorali
53-
toralì non ha giurisdizione per provvedere d'ufficio ; perciò
quando non sia investita, mediante appello o reclamo, della
cognizione di un affare, essa non può pronunziare sopra
alcuna inscrizione o cancellazione indebitamente fatta nelle
liste elettorali. — (Cons. di Stato, 1 aprile 1882; Biv. amm.,
1882, pag. 376).
ART. 32. — (Id. art. 32) (1). — La commissione per
gli appelli elettorali è composta del prefetto, che la
presiede, del presidente del tribunale sedente nel capoluogo della provincia, o che ha giurisdizione sul
medesimo, e di tre consiglieri provinciali.
Questi ultimi vengono eletti dal consiglio provinciale nella sua sessione ordinaria. In questa votazione
ciascun membro del consiglio scrive sulla propria
scheda soltanto due nomi, e si proclamano eletti i tre
consiglieri che raccolgono maggior numero di voti.
(Art. 2, comma 2 della legge modificativa della
legge comunale e provinciale 7 luglio 1889, n" 6173).
— In caso di scioglimento del consiglio provinciale
i tre commissari saranno nominati dalla giunta provinciale amministrativa.
226. Nella Commissione provinciale per gli appelli elettorali il Prefetto, in caso d'impedimento, può farsi rap-»
presentare dal consigliere delegato, ma non da altri. —
(Min. dell'Int., telegr. al prefetto di Firenze, 12 aprile 1882 ;
— Cons. di Stato, 22 aprile 1882).
227. Nel caso in cui nell'elezione dei tre consiglieri
provinciali due o più consiglieri abbiano ottenuto parità
di voti, non si deve procedere ad una seconda votazione
di ballottaggio, ma si deve preferire il maggiore di età.
- - (Cons. di Stato, 25 marzo 1882).
228. Quando la proclamazione dei consiglieri, membri
(1) l a luogo del Prefetto si chiamava a far parte della Commissione un consigliere di prefettura; se ne affidava la presidenza al presidente del Tribunale; e si ammetteva che il consiglio provinciale potesse scegliere gli altri tre membri anche
fuori del proprio seno. — (Progetto 1892, art. 32).
'54
Legge
elettorale politica
della Commissione per gli appelli elettorali, non può farsi
dal presidente del Consiglio provinciale, deve farla il
presidente della Deputazione provinciale, la quale rappresenta il Consiglio nell'intervallo della sessione, giusta
l'articolo 210 della legge comunale e provinciale, 10 febbraio 1889. — (Min. dell'Interno, telegr. al Prefetto di
Bergamo, 29 marzo 1882).
229. Il presidente del Tribunale come membro della
Commissione provinciale non può essere supplito da un
giudice; se fosse malato o altrimenti impedito, si dovrebbe attenere alle norme ordinarie. — (Min. Interno,
30 aprile 1882).
230. La legge elettorale non ammette l'elezione di consiglieri provinciali per far parte, come supplenti, della
Commissione provinciale per gli appelli elettorali. Laonde
se uno dei consiglieri membri della Commissione provinciale, 0 altro membro, sia impedito, la Commissione può
deliberare finche è in numero legale ; se uno dei consiglieri provinciali si dimette o cessa di far parte della
Commissione, si proclama quello che dopo di lui ha ottenuto
il maggior numero di voti. — (Min. dell'Interno al Prefetto di Brescia, 8 aprile 1882).
231. Se uno o più consiglieri provinciali cessano di far
parte della Commissione e questa non è più in numero
legalo, ovvero nessuno ha avuto voti oltre gli eletti, si
deve riconvocare il Consiglio per una nuova elezione. —
(Min. dell'Interno al Prefetto di Rovigo, 12 aprile 1882).
232. Quando la giunta provinciale amministrativa deve
procedere alla nomina dei tre consiglieri che fanno parte
della commissione d'appello, essa potrà fare la sua scelta
liberamente, ma ciascuno dovrà votare per due soli nomi,
colle stesse norme cioè del consiglio provinciale.
AKT. 33. — (ID. art. 33). — Spirato il termine di
cui al precedente art, 31, e non più tardi del 25 aprile,
un esemplare della lista elettorale e dell'elenco di cui
all'articolo 22, coi documenti relativi alle iscrizioni ed
alle cancellazioni che avessero dato luogo a reclamo, e
tutti gli atti d'appello devono essere trasmessi al presidente della commissione provinciale.
Listi; elettorali
55
L'altro esemplare della lista è conservato nella segreteria del comune.
il presidente della commissione provinciale entro
tre giorni da quello in cui gli è pervenuta la lista
deve inviarne ricevuta all'ufficio comunale.
Delle liste e dei documenti ricevuti si tiene nota in
un registro speciale, firmato in ciascun foglio dal presidente della commissione provinciale.
233. Tutti i comuni devono trasmettere alle Commissioni provinciali: 1. La lista elettorale; 2. I documenti
relativi alle inscrizioni e cancellazioni che avessero dato
luogo a reclami dinanzi ai Consigli comunali ; 3. Gli atti
di appello prodotti dinanzi alle Commissioni provinciali.
234. Le liste elettorali debbono essere trasmesse per
copia al presidente della Commissione provinciale anche
quando non sianvi reclami. Si debbono fare adunque dai
comuni due esemplari della lista approvata dal Consiglio
comunale: uno per essere conservato nella segreteria del
comune, l'altro per trasmetterlo alla Commissione provinciale per gli appelli elettorali. — (Cons. di Stato, 22 agosto 1881 ; Min. dell'Interno, telegr. ai Prefetti).
235. I comuni dipendenti da sottoprefetture devono
trasmettere le deliberazioni consigliari concernenti le liste
elettorali gerarchicamente ai sottoprefetti, salva la competenza dei prefetti, giusta l'art. 13G della legge comunale e provinciale. — (Min. dell'Int., telegr. al Prefetto di
Sassari, 13 aprile 1882).
ART. 34. — (Id. art. 34) (1). — La commissione provinciale, entro i dieci giorni successivi a quello nel
(1) Xel diseg-no di legge del 1892 il Governo proponeva che
la commissione provinciale avesse senz'altro facoltà di rivedere
le liste ; la commissione parlamentare determinava chiaramente che oltre alle presenti attribuzioni potesse cancellare
gli elettori indebitamente inscritti e inscrivere quelli indebitamente cancellati, ma sempre in base a documenti, ovvero
per la mancanza o insufficienza di essi. Il che, con un po' di
vigilanza di tutti, basterebbe a toglier di mezzo tutte le indebite iscrizioni fatte dalle autorità comunali.
'56
Legge elettorale politica
quale ricevette le liste ed i documenti, si raduna per
pronunciare sugli appelli di cui all'articolo 31.
Essa deve compiere l'esame degli appelli e decidere
sui medesimi entro il mese di giugno.
Le decisioni della commissione provinciale devono
essere motivate.
236. Ad affrettare la definitiva approvazione delle liste
è bene che possibilmente non vada perduto alcuno dei
dieci giorni entro i quali la Commissione deve cominciare
l'esame dei reclami contro le decisioni dei Consigli comunali e che venga perciò convocata non appena siano
pervenuti da un certo numero di municipi gli atti necessari. — (Istruz. minist. 6 febbraio 1882, § 9).
2 3 7 . Il prefetto deve predisporre tutto quanto è necessario ai lavori della Commissione provinciale, destinando
ad essa un locale ed un conveniente numero di impiegati
per l'esame degli atti trasmessi dagli uffici comunali, per
verificare se sono completi e domandare all'occorrenza tutti
quelli che mancassero. — (Istruz. minist. 6 febbr. 1882, § 8).
238. Grli appelli alla Commissione provinciale contro
l'inscrizione d'alcuno nelle liste elettorali devono essere
notificati alla parte interessata per cura degli stessi appellanti. — (Cons. di Stato, 5 aprile 1882).
239. La commissione provinciale per gli appelli elettorali
delibera validamente quando è in numero legale; in caso
di parità di voti, prevale quello del presidente. — (Cons.
di Stato, 22 aprile 1882).
240. La commissione provinciale, in seguito a reclami
ad essa presentati, può ordinare inchieste e ricorrere a
qualsiasi altro mezzo di prova. — (Id., id.).
ART. 35. — (Id. art. 35). — Il giorno 30 giugno la
commissione provinciale decreta la definitiva approvazione della lista.
La lista deve essere pubblicata nel rispettivo comune non più tardi del 15 luglio, e rimanervi affissa
fino al 31 luglio.
Le decisioni della commissione, a cura del sindaco,
e nei modi stabiliti dall'articolo 29, sono notificate agli
Liste elettorali
57-
interessati entro cinque giorni dalla pubblicazione
della lista.
241. La pubblicazione delle liste decretate dalla commissione provinciale deve farsi impreteribilmente nel termine fissato dall'art. 35. — (Cons. di Stato, 22 aprile 1882).
242. La partecipazione della cancellazione fatta con
lettera ufficiale diretta dalla commissione al capo dell'amministrazione in cui l'impiegato cancellato presta servizio,
può tenere luogo di notificazione quando consti che l'interessato abbia avuto cognizione del contenuto della lettera.
— (Corte d'app. di Napoli, 19 luglio 1882: Riv. amm.^
1883, pag. 259).
243. La Commissione provinciale decreta l'approvazione
definitiva di tutte le liste; cioè tanto di quelle che rimangono inalterate per difetto o rigetto di reclami, come
di quelle cui siano state apportate delle modificazioni con
decisioni favorevoli ai reclami; la qualifica di definitiva,
applicata dall'art. 35 della legge all'approvazione decretata dalla Commissione provinciale, indica chiaramente
come alle liste approvate dal Consiglio comunale occorra
la finale consacrazione della Commissione provinciale.
244. Il decreto di definitiva approvazione deve farsi
per ciascuna lista e sottoscriversi da tutti i membri della
Commissione provinciale. Altrettanto si dica per l'elenco
di cui all'art. 22. La decretazione delle liste elettorali
sulle quali non fuvvi reclamo deve farsi senza esame
delle formalità seguite e dei titoli degli inscritti, ma solo
previa verificazione della regolarità estrinseca e dichiarazione del numero degli inscritti. — (Min. dell'Int., circ.
ai Prefetti, 1882).
246. S'intendono per parti interessate agli effetti dell'art. 35 della legge elettorale politica 22 gennaio 1882 tutti
coloro i quali abbiano prodotto reclamo al Consiglio comunale o alla Commissione provinciale. — (Corte d'app.
di Catanzaro, 27 agosto 1885, Rossi e Comune di Catanzaro
c. Geremicca; Filangieri, x, 679).
AKT. 36. — (Id. art. 36). — L'elezione dei deputati,
in qualunque periodo dell'anno segua, si fa unicamente
dagli elettori inscritti nelle liste definitivamente ap-
'58
Legge elettorale politica
provate, ai termini dell'articolo precedente, prima che
il collegio sia dichiarato vacante.
Sino alla revisione dell'anno successivo, e salvo
quanto è disposto nell'articolo 40, non possono farsi
alle liste altre variazioni all'infuori di quelle che sieno
conseguenza della morte di elettori, comprovata da
documento autentico; ovvero della perdita o sospensione dell'elettorato politico, che risulti da sentenza
passata in giudicato. Tali variazioni sono fatte a cura
della giunta municipale.
Spetterà inoltre alla giunta municipale di introdurre nell'elenco di cui all'articolo 22 le variazioni
necessarie, così per cancellare i nomi di quelli che piìi
non si trovino nelle condizioni indicate nell'art. 14,
come per iscriverne altri che nell'intervallo sieno caduti sotto le disposizioni dell'articolo stesso.
246. Non è causa di nullità dell'elezione il fatto che
essa sia seguita in un comune colle liste dell'anno in corso
non ancora rese esecutorie, anziché con quelle dell'anno
antecedente, se l'annullamento dei voti ottenuti in questo
comune non sposta il risultato dell'elezione. — (Camera,
dei deputati, 20 dicembre 1886, coli, di Pavia I, Elezione
Calvi; Foro It., xii, 3, 45).
2 4 7 . È nulla la votazione di una sezione la quale non
segua sulle liste elettorali dell'anno precedente, se l'elezione ha luogo nel primo semestre dell'anno, di quello ia
corso se nel secondo. — (Cam. dei dep., coli, di Pavia 1,
eletto Calvi, 20 die. 1886; — Id., Coli, di Ascoli Piceno,
eletto Dari, 22 die. 1891).
248. Compiuta la decretazione definitiva delle liste
per parte della Comm. prov. non è ammessa variazione
che per cancellare il nome degli elettori defunti ; o per
eseguire le cancellazioni e inscrizioni ordinate con sentenza passata in cosa giudicata. Tali variazioni si fanno
in ogni periodo dell'anno dalla giunta municipale. —
(Cons. di Stato, 22 aprile 1882).
249. Se anche sia manifesto che un individuo è stato
inscritto irregolarmente nelle liste senza alcuno dei re-
Liste elettorali
59-
quìsiti della capacità elettorale, finché non sia stato regolarmente cancellato lia diritto di votare e il suo voto
deve essere computato come quello degli altri. — (Cous.
di Stato, 22 aprile 1882).
250. Il reclamo contro la cancellazione dalle liste elettorali, operata nel corso dell'anno e dopo l'approvazione
delle liste, degli elettori divenuti incapaci a termini dell'art. 36, cap. 2, non può essere portato alla Corte d'appello. Niun rimedio addita la nuova legge per fare opposizione alle variazioni introdotte dalla giunta in virtù
dell'art. 36, — (Corte d'app. di Ancona, 19 luglio 1882,
Riv. amm., 1882, pag. 578).
251. Se il collegio venisse convocato nel mese di giugno
per fare le elezioni nel successivo luglio, queste devono
seguire sulle liste dell'anno precedente, non su quelle delinitivamente approvate nella imminenza dell'elezione.
ART. 37. - (Id. art. 37). — Qualunque cittadino voglia
impugnare una decisione pronunciata dalla commissione provinciale, o dolersi di denegata giustizia, deve
promuovere la sua azione davanti la Corte d'appello
producendo i titoli che danno appoggio al suo reclamo.
L'azione dovrà proporsi con semplice ricorso, sopra
cui il presidente della Corte d'appello indica un'udienza in cui la causa sarà discussa in via d'urgenza,
e con rito sommario.
Se coloro che reclamano sono gli interessati di cui
nel capoverso dell'articolo 35, il sopradetto ricorso con
l'analogo decreto si deve, a pena di nullità, fra dieci
giorni dalla notificazione di cui è parola nel capoverso
medesimo, notificare alla parte interessata, qualora
s'impugni l'inscrizione dì uno o più elettori ; od invece
al prefetto, ove si ricorra contro l'esclusione di taluno
dalla lista.
11 termine sarà invece di giorni quindici dalla pubblicazione prescritta nell'articolo 35, a pena di nullità,
qualora il reclamo sia proposto da persona diversa dagli interessati indicati nel precedente articolo.
'60
Legge elettorale politica
In pendenza del giudizio innanzi alla Corte d'appello,
conservano il diritto al voto, tanto gli elettori che erano
inscritti nelle liste dell'anno precedente e ne sono stati
cancellati, quanto coloro che sono stati inscritti nelle
liste definitive dell'anno in corso per decisione concorde del consiglio comunale e della commissione provinciale.
252. Il pubblico ministero può agire d'ufficio in ogni
quistione di capacità elettorale, per far cancellare elettori
indebitamente inscritti secondo l'art. 139 della legge sull'ordinamento giudiziario 6 dicembre 1865, anche in mancanza di reclami e d'appelli. — (Cassaz. di Firenze, 16
aprile 1875; Ann.^ ix, i, 198; Giurispr. ital.^ xxvii, 1, 703;
— Cassaz. di Eoma, 29 gennaio 1877 ; Legge^ ii, 1877,
pag. 284; — Id., 1» luglio 1877, Legge, ii, 1878, pag. 29;
— Id., 3 giugno 1878; Legge, ii, 1878, p. 395; — Id., 5
marzo 1879; Legge, ii, 1880, p. 93; — Id., 2 aprile 1879;
Legge, ii, 1879, pag. 247; — Id., 17 febbraio 1880; Ann.,
XIV, II, pag. 247; — Id., 17 agosto 1880; Legge, ii, 1881,
pag. 561; — Corte d'app. di Aquila, 13 maggio 1873 ;
I^egge, ii, 1873, pag. 297; — Id., 22 e 31 ottobre 1889;
Riv. di dir. pubbl., i, 1891; — Corte d'app. di Catania, 30
ottobre 1877; Giurisp. catan., ii, 210; — Corte d'app. di
Napoli, 15 febbr. 1871; Legge, ii, 1871, p. 169; 1» maggio
1871; Gazz. del Proc., vi, 550; — Corte d'app. di 3Iilano,
9 agosto 1875; Riv. amm., 1876, p. 93; — Corte d'app.
di Venezia, 10 ottobre 1872 ; Legge, ii, 1873, pag. 169;
23 dicembre 1873; Man. delle Ammin. provine, e cornun,
XIII, 105; 81 maggio 1878; Temi Veneta, iii, 391; — Corte
di cass. Eoma, 6 giugno 1874, Pubbl. min. c. Bastianelli;
Giurisp. it., 1884, i, 3, 216; Foro it., ix, 1, 1154; Corte
Supr., IX, 593; Gaz. Proc., XXT, 393; Legge, xix, 2,650;
Temi veneta, ix, pag. 566; — Corte d'app. di Parma, 5
agosto 1884, Pubbl. min. c. diversi elettori; Giurispr. ital.,
1884, 2, 411-Legge, xxiv, 2, 638 ; — Corte d'app. di Milano,
1" settembre 1884, P. M. c. Abbore ed altri; Giur. itah,
1884, 2, 622 ; Foro it., ix, i, 1197 ; Ann., xix, 3, 39; Legge,
XXV, 1, 20; — Corte d'app. di Palermo, 4 ottobre 1884,
P. M. c. elettori di Villarosa; Foro il., ix, 1, 1214; Ann.,
Liste elettorali
79-
XVIII, 3, 453; — Corte di cass. di Roma, 29 marzo 1886,
Abbone ed altri; Corte Suprema^ xi, 429; Legge^ xxvi, 2,.
4 5 9 ; Riv.
amm., xxxvni,
46).
253. Al Pubblico Ministero compete l'azione diretta
per impugnare dinanzi la Corte d'appello le inscrizioni o
le cancellazioni illegalmente fatte o mantenute dai Consigli comunali, quando non siano state impugnate dinanzi
la Commissione provinciale ; e per impugnare la decisione
della Commissione provinciale contro la quale non sia
stato proposto appello. — Cons. di Stato, Circ. min. del
22 aprile 1882; Riv. amm., 1882, pag. 445; — BRUNIALTI,.
Commento, p. 541-546 ; si ebbero però numerose sentenze
in senso contrario le quali non hanno più alcun valore
dopo il parere della Cass. di Roma, tali, fra le altre:
Cass. di Napoli, 7 luglio 1874; Gazz. del Froc., ix, 462;
13 genn. 1879; Legge., ii, 1879, pag. 306; — Corte d'app.
di Trani, 20 dicembre 1875; Annali, x, ii, 177; Foro Ital.,.
I, 635; — Corte d'app. di Palermo, 6 febbr, 1878; Circ.
Giur., IX, 149).
2 5 4 . Finché la lista elettorale politica deliberata dal
Consiglio comunale non è stata definitivamente approvata
dalla Commissione provinciale, e non è spirato il termine
fissato dalla legge per i reclami degli interessati, può
sempre il Pubblico Ministero reclamare alla Corte d'appello contro le illegittime inscrizioni. — (Corte d'app. di
Torino, 28 luglio 1884, Procur. gen. c. Buffa, Gandolfi e
altri 218 elettori politici; Giurispr. It., 1884, 2, 619 ; Leggp.,
XXIV, 2, 6 6 4 ; Giurispr.
T., x x , 632).
2 5 5 . (Contro la deliberazione del Consiglio comunale,
che abbia mantenuto nelle liste i cittadini che non vi
hanno più diritto, il Pubblico Ministero può reclamare alla
Corte d'appello, sebbene in sede amministrativa nessuno
sia insorto contro la stessa deliberazione. — (Corte d'app. di
Milano, 20 giugno 1886, Procur. gener. di Milano c. Roden;
Monit.
M.,
XXVII, 729).
2 5 6 . Il prefetto può denunziare al P. M. le violazioni
dì legge commesse nelle questioni di capacità elettorale.
— (Cassazione di Roma, 25 marzo 1876 ; — Corte d'app.
di Bologna, 26 dicembre 1876).
2 5 7 . Il prefetto non ha interesse per stare nel gin-
62
Legge eLuttorale politica
dizio promosso dal P. M. in base all'art. 139 dell'organico
giudiziario. — (Corte d'app. di Messina, 21 ottobre 1884,
P. M. c. comune di S. Lucia del Mela; Foro Mess.^ iii, 182).
2 5 8 . Contro le decisioni della commissione provinciale
in materia d'elezioni politiche è ammesso il rimedio della
rivocazione, e il termine per proporlo, per le persone diverse dagli interessati, è quello di quindici giorni dalla
pubblicazione delle liste. — (Corte di cass. di Roma, 3
aprile 1888; La Legge^ 2 agosto 1883, p. 153; — BEUNIALTI, Appendice, pag. 54).
2 5 9 . Quando il ricorso in materia elettorale è stato depositato dal P. M. in cancelleria a' termini di legge ed
unitamente agli annessi documenti, non nuoce alla regolarità ed efficacia del deposito stesso la circostanza, che
il ricorso ed i documenti siansi dopo due giorni momentaneamente passati dalla cancelleria al consigliere relatore
per l'ispezione. — (Corte d'app. di Milano, 18 agosto 1885,
P. M. c. Abbove ed altri; Giarispr. If., 1884, 2, 587 ; Ann.,
XIX, 3, 368).
2 6 0 . Il ricorso del P. M. contro le indebite inscrizioni
nelle liste elettorali politiche non deve essere notificato
al comune in cui le inscrizioni si fecero. — (Ivi).
261. Il Consiglio comunale non ha diritto di reclamare
avanti l'autorità giudiziaria dalle deliberazioni della commissione elettorale provinciale, e perciò non l'hanno neppure i singoli membri del consiglio stesso; questi possono
sempre reclamare come cittadini. — {Giurispr. IL, voi. i,
1889, pag. 705; - Corte, d'app. di Perugia, 28 settembre 1888, Venuti ed altri c. Leonardi; La Legge, i sem.
1889; — Corte d'app. di Macerata, 12 ottobre 1889; .FLIV.
amm., 1889, pag. 7 9 6 ) .
2 6 2 . Contro la revisione delle liste elettorali politiche
non può ricorrersi alla Corte d'appello se prima non si è
reclamato avanti la commissione provinciale. — (Corte d'app.
di Milano, 4, 11 settembre 1889 ; Riv. di dir. pubhl., anno I,
pag. 199; Giur. lt.,\\, 10, 1890).
2 6 3 . Se chiedasi
scrizione di elettori
tore deve provare,
concorrano tutte le
con ricorso alla Corte d'appello l'inpolitici non compresi nelle liste, l'ated il magistrato deve decidere, se
condizioni richieste dalla legge per
Liste elettorali
l'elettorato. — (Corte di cass. di Roma, 13 agosto 1890,
Santoro Clubernale c. Cassola e prefetto di Siracusa ; La
Legge, i sem. 1891).
2 6 4 . Alle parti fatte citare dal pubblico ministero incombe, non a lui, di fornire la prova della legittimità della
impugnata inscrizione nelle liste elettorali politiche. —
(Corte d'app. di Roma, 27 agosto 1889, P. M. c. 27 elettori politici; La Legge, ii sem. 1889).
2 6 5 . Quando la commissione provinciale abbia ordinata
la radiazione di elettori politici compresi nelle liste per
la mancanza di alcuna delle condizioni richieste, e sia
proposto alla Corte d'appello il gravame contro codesta
deliberazione dell'autorità amministrativa, ai sensi dell'articolo 37 della legge elettorale, non può esigersi che il
ricorrente esibisca, e non può quel magistrato ricercare
la prova delle altre condizioni che non furono contestate
avanti alla commissione provinciale, nè vennero dalla medesima escluse ; non avendo il ricorrente altro obbligo che
quello di produrre i titoli di appoggio al suo reclamo. —
(Corte di cass. di Roma, 13 agosto 1890, Santoro Gubernale
c. Cassola e prefetto di Siracusa ; La Legge, i sem. 1891).
2 6 6 . Tutte le questioni che concernono, in materia di
uffici elettivi, le incompatibilità, le esclusioni e le decadenze, sono questioni d'incapacità elettorale, e appartengono alla competenza delle Corti d'appello. — (Corte di
cass. di Roma, 26 febbraio 1887, Guastalla e Rangoni c.
^:iilvestrelli, Bonfili, ecc.; Ann., xxr, 3, 74).
2 6 7 . È inammissibile il ricorso fatto all'autorità giudiziaria intorno alla capacità elettorale, senza contenere
l'indicazione dei nomi dei cittadini la cui capacità elettorale si vuole sia affermata o negata in via giudiziaria.
— (Corte di cass. Roma, 15 febbraio 1886, Olivieri, Pucci
e Rossi; Corte supr., xi, 320).
268. Questo difetto sussiste ancorché i ricorrenti siansi
riferiti al reclamo amministrativo in cui si dice non fosse
mancata quella indicazione di nomi. — (Ivi).
2 6 9 . È inammissibile il ricorso di un elettore prodotto
fuori del termine di 10 giorni dalla intimazione della decisione della commissione provinciale che aveva rigettato
il suo reclamo. — (Ivi).
63-
'64
Legge elettorale politica
270. È inammissibile il gravame prodotto a norma dell'art. 37 della legge, quando, ricorrendosi contro la esclusione di taluno dalla lista, non sia stato notificato al
prefetto nel termine di dieci giorni dalla notifica della decisione impugnata. — (Corte d'appello di Catanzaro, 27
agosto 1885, Rossi e comune di Catanzaro e. Geremicca;
Filangieri, x, 679).
27Ì. È inammissibile il ricorso, a norma del medesimo
art. 37, quando nel momento della sua presentazione alla
Corte, non comprenda nel corpo dell'atto, o in un elenco
ad esso allegato, la individualizzazione dei nomi di coloro
dei quali si chiede la inscrizione. — (Ivi).
2 7 2 . Il ricorso di un elettore alla Corte d'appello contro
la decisione della commissione provinciale, che ordinò la
reinscrizione nelle liste elettorali politiche di un comune
degli elettori cancellativi dal Consiglio comunale, deve
essere, a pena di nullità, notificato all'elettore che col
precedente suo ricorso contro la deliberazione del consiglio
comunale provocò la decisione della commisione provinciale,
sebbene quest'ultimo non sia compreso fra coloro di cui
si contesta l'inscrizione nelle liste elettorali politiche. —
(Corte di cass. Eoma, 3 maggio 1886, Guarino c. Sabbatino;
Corte supr.^ XT, 248 ; Diritto e Giurisp., ii, 81).
2 7 3 . Il termine di 15 giorni stabilito nel penultimo capoverso dell'art. 37 della legge 22 gennaio 1882 per l'esercizio dell'azione giudiziaria sì computa non dal primo,
ma dall'ultimo dei giorni nei quali la lista è rimasta affissa nel comune, in coerenza al disposto del precedente
art. 35. — (Corte d'app. di Firenze, 1® settembre 1884,
P. M. c. Lazzeri; Ann., xvm, 3, 409).
2 7 4 . Il termine per impugnare dinanzi la Corte d'appello una decisione della commissione provinciale è di 15
giorni, e non già di 10, dalla pubblicazione della lista,
quando la relativa azione è promossa non dalle parti interessate, ma da persona diversa, — (Corte d'app. di Trani,
10 sett. 1888, Santorsola; Eiv. T., xiii, 710; Biv. amm.,
XXXIX, 832).
2 7 5 . Non vi ha nullità se si omette, nel notificare il
ricorso alle parti interessate, di denunziare il relativo decreto presidenziale. — (Ivi).
Liste elettorali
65-
276. II ricorso contro l'inscrizione di determinati individui nelle liste elettorali politiche di un comune, nonché
il relativo decreto del presidente della Corte che fissa
l'udienza per la discussione della causa, devono essere
notificati integralmente agli interessati, e non basta che
questi sieno avvertiti e resi conscii del reclamo sporto
alla Corte, dei relativi motivi e del giorno fissato per la
discussione della causa. — (Corte d'app. di Torino, 12
luglio 1882; Eiv. amm., 1882, pag. 574).
2 7 7 . Nel termine di cui all'art. 37 deve notificarsi non
solo il ricorso ma anche il decreto presidenziale. L'interessato ò colui che fu cancellato dalle liste deliberate
dalla Commissione provinciale o colui che avendo reclamato alla commissione ha interesse ad impugnarne la contraria decisione; per costoro il termine di dieci giorni
decorre dalla notificazione. Per gli altri, i quindici giorni
flecorrono dal primo giorno della pubblicazione ed affissione delle liste, non dall'ultimo in cui la lista deve restare affissa. Il ricorso alla Corte è inammissibile se non
si produce copia della deliberazione impugnata. — (Corte
d'app. di Torino, 16 sett. 1889; liiv. amm., 1890, p. 20).
2 7 8 . Al pubblico ministero che elevi la questione pres^iudiciale della tardività del ricorso prodotto da un elettore
contro la decisione della commissione provinciale e avanti
la Corte d'appello, incombe l'onere di provare la data in
cui venne notificata la decisione impugnata. — (Corte
d'app. di Perugia, 3 luglio 1882; JRiv. amm., 1882, p. 577).
279. Non è ammissibile il ricorso alla Corte se all'atto
della presentazione non si allega l'elenco dei cittadini di
cui si pretende illegalmente omessa l'inscrizione. Non sana
la nullità la presentazione dell'elenco entro 5 giorni dalla
notifica al Prefetto e agli interessati. — (Corte di cass. di
Koma, 6 aprile 1883; Biv. amm., 1883, pag. 431).
2 8 0 . Non può prendersi in esame un ricorso contro deliberazioni della commissione provinciale quando non se
ne sia prodotta copia, nè notificato il ricorso in tempo
debito. — (Corte d'app. di Firenze, 21 agosto 1889
Dir. puhhl.., anno I, pag. 106).
281. La Corte d'appello deve dichiarare inammissibile
jl reclamo, se non risulti la data in cui al reclamante fu
5 — BJIUNIAT.TI, Codice elettorale.
'84
Legge elettorale politica
notitìcata la deliberazione della commissione provinciale
che respinse la domanda diretta ad ottenere la inscrizione
nella lista elettorale politica. — (Corte di cass. di Roma,
10 novembre 1886, Scherinzi; Corte supr., xi, 765).
282. Invano si ricorre in cassazione per non avere la
Corte-d'appello fatto uso della facoltà di ordinare d'ufficio
la produzione del documento relativo alla data suddetta.
- (Ivi).
2 8 3 . Il pubblico ministero per esercitare la sua azione
riguardo alle liste elettorali può valersi della citazione
per pubblici proclami. La citazione è nulla se contemporaneamente non si notìfica il decreto del primo presidente
che fissa il giorno dell'udienza. — (Corte d'app. di Catania,
6 dicembre 1889; Hiv. Dir. pubbl.., anno I, fase, iv, p. 338;
~ Corte d'app. di Casale, 11 luglio 1882; Riv.amm., 1882,
pag. 677; — Corte d'app. di Catania, 28 agosto 1882;
Riv. amm., 1882, pag. 81 ; — Corte di cass. di lloma, 18
ottobre 1882; Riv. amm., 1883, pag. 43; — Id., i d , 27
ottobre 1882; Biv. amm., 1883, pag. 178).
2 8 4 . Il pubblico ministero nell'esercitare l'azione attribuitagli per far osservare la legge elettorale politica, deve
attenersi a' termini prescritti dall'art. 37. — (Corte di
cass. di Roma, 29 marzo 1886, Abbona ed altri; Corte suprema, XI, 427; Legge, xxvi, 2, 459; i^ju. amm., xxxviii,
46 ; — Corte di cass. di Roma, 13 ottobre 1882, P. M. c.
Auristella ed altri; Reperì, gener., 106 ; — Corte d'app.
di Catania, 23 agosto, 23 e 27 ottobre 1882; — Corte
d'appello di Casale, 11 luglio 1882, Martinetti c. commissione provinciale di Alessandria; Riv. Amm., 1882, 677;
Aìin., 1882, 401 ; - Corto d'app. di Brescia, 12 luglio 1882;
- Corte di cass. di Roma, 27 ottobre 1882, P. Cr. di Brescia
c. Abeni ; Rppert. gener. di Giur., ii supplemento 1881-1883 ;
avv. SANTINI, Commento alla legge, III ediz., pag. 66
e seg. ; — on. DELLA ROCCA, Camera dei deputati, 22
giugno 1882; — BEUXIALTI, Commento., pag. 136; Appendice, pag. 47-54).
286. Il pubblico ministero nell'esercitare l'azione attribuitagli per far osservare la legge elettorale non è soggetto
ad alcun termine. — (Corte d'app. di Milano, 21 luglio 1882,
Procuratore generale c. Pagliani; Monitore Trib. M., 1883,
Liste elettorali
67-
78 ; Giunta comunale di Casciano contro Devicenti ; Legge,
1882, n, 711; Man. amm., 1882, 278; — Gens, di Stato,
parere22 aprile 1882,Ministero dell'interno; Reperì.gener.di
Glurtsp., II supplemento 1881-1S83.,yocq
Elezioni politiche,
n. 108, ove sono riportate anche conformi decisioni delle
Corti d'appello di Trani, Palermo e Casale ; — Corte di
app. di Venezia, 18 agosto 1885, Rigoni c. Vidale ; T'emi F.,
X, 481 ; — Corte di cass. di Eoma, 13 maggio 1887, Porcelli
ed altri ; Ann., xxi, 2, 96 ; — Corte d'app. di Milano, 20 giugno 1886, Procura Gen. di Milano c. Eodano; Monit. M.,
XXVII, 729 ; — Corte di cass. di Eoma, 5 novembre 1884,
Procura Gen. di Torino c. Piacenza e Macerata ; Corte,
siipr., IX, 1010; — Corte d'app. di Parma, 8 agosto 1884,
P. M. e diversi elettori; Giurispr. It., 1884, 2, 477; La
Legge, xxiv, 2, pag. 638; ~ Corte d'app. di Milano, 1° settembre 1884, P. M. c. Abbone ed altri ; Giurisprudenza It.,
1884, 2 , p. 622; Foro It., ix, i, W^l-, Ann., xix, 3,39;
Legge, xxv, 1, 20 ; — Corte d'app. di Palermo, 4 ott. 1884,
P M. c. elettori di Villarosa; Foro It., ix, i, 1214
nali, xviii, 3, p.453 ; — Corte d'app. di Eoma, 27 ag. 1889,
P. M. c. 27 elettori politici; La Legge, ii sem. 1887; —
Corte d'app. di Parma, 12 giugno 1885, elett. dei comuni
di Borgonuovo, Podenzano ed altri; Giurispr. IL, 1884,
2, 488 ; Ann., xix, 3, 235 ; Monit. M., xxvi, 749 ; Legge,
xxv, 2, 422 ; — Corte di cass. di Eoma, 6 giugno 1884,
17 genn. 1883, 13 maggio 1887 ; — SAREDO, Legge, 1885,
H, p. 301 ; — OLIVA, Rendiconto dell' Amministrazione della
giustizia nel distretto della Corte di Milano per l'anno
1882 ; — Riv. amm., 1882, pag. 649 ; — Corte d'appello
di Parma, 21 giugno 1885; Foro IL, 1883, i, 76. —Nota
dell'avv. G. BALDONI, riassuntiva della giurisprudenza e
della dottrina con le diverse opinioni di giuristi e magistrati pronunziate prò e contro la presente questione).
286. L'azione popolare compete in qualsiasi caso anche
ai non elettorip urchè cittadini del regno. — (Corte d'app.
di Messina, 25 genn. 1883).
287. Se gli impiegati comunali incorrono in qualche errore nel copiare le liste si deve anzitutto ricorrere in via
amministrativa. — (Corte d'app, di Napoli, 27 ott. 1882;
Riv. amm., 1883, pag. 258).
68
Legge eLuttorale politica
ART. 38. — (Id. art. 38). — Il ricorso coi relativi documenti si dovrà, a pena di decadenza, depositare nella
cancelleria della Corte d'appello fra cinque giorni dalla
notificazione di esso. La causa sarà decisa senza che
occorra ministero di procuratore o avvocato sulla relazione fatta in udienza pubblica da un consigliere
della Corte, sentite le parti o i loro difensori, se si
presentino, ed il pubblico ministero nelle sue orali
conclusioni.
288. Non ò fissato alcun termine all'autorità giudiziaria
per pronunciarsi nei sensi dell'art. 38. — (Atti Parlam., Camera dei dep., 17 giugno 1881, p. 6220 e 69).
289. La Corte d'appello può sempre conoscere degli
apprezzamenti della commissione provinciale relativi alla
capacità di leggere e scrivere di coloro che domandano
la inscrizione nelle liste elettorali. — (Corte di cass. di
Roma, 23 ottobre 1882).
290. Le cause in materia elettorale si perimono come
tutte le altre dopo 4 anni, senza alcun atto di procedura.
— (Corte d'app. di Ancona, luglio 1884; Jiiv, amm.^ 1884,
pag. 886).
291. Se il ricorrente non può presentare in appoggio al
suo reclamo documenti che si trovino presso la prefettura,
la Corte di appello ha facoltà di richiederli direttamente.
— (Corte d'app. di Bologna, 16 nov. 1889; Eiv. di dir.
pubbl.^ I, pag. 195).
292. Ì)evono, a pena di decadenza, essere depositati,
come documenti indispensabili, entro cinque giorni dalla
notificazione del reclamo e del conseguente decreto della
Corte, le deliberazioni del consiglio, e quella della commissione provinciale ; nè può, in difetto, essere accolta la
domanda di rinvio fatta all'udienza per poter produrre
tali documenti. — (Corte d'app. di Casale, 6 settembre 1882,
Capuzzo c. Commiss. prov. di Alessandria).
293. Riconosciuto dalla Corte che taluno deve essere
cancellato perchè non si tiene per buono il titolo, per cui
fu inscritto, non può avanti la Corte per la prima volta,
e direttamente, chiedere di essere mantenuto nelle liste,
adducendo altri titoli. — (Corte d'app. di Casale, 29 In-
Liste elettorali
69-
glio 1882, P. M. c. Barbero ed altri; Biv. amm., 1883,
pag. 119).
ART. 39, — (ID. art. 39). — Il pubblico ministero
comunicherà immediatamente al sindaco le sentenze
della Corte d'appello per curarne la esecuzione e la
notificazione, senza spesa agli interessati.
La sentenza pronunziata dalla Corte d'appello può
essere impugnata dalla parte soccombente col ricorso
in cassazione, pel quale non è necessario il ministero
di avvocato.
Tutti i termini del procedimento sono ridotti alla
metà.
Sul semplice ricorso il presidente indica in via di
urgenza la udienza per la discussione della causa.
204. Il termine per ricorrere ia cassazione è ridotto
alla metà, cioè da 90 a 45 giorni, ed alla metà sono pure
ridotti tutti gli altri termini del procedimento. Il termine
pel ricorso non decorre dalla pubblicazione della sentenza,
ma dal giorno in cui se ne è fatta la notificazione alle
parti interessate, nei modi di cui al primo capoverso. Il
ricorso può esser promosso soltanto dalla parte soccombente.
295. I ricorsi in materia di elezioni politiche ed amministrative sono deferiti esclusivamente alla cognizione
della Corte di cassazione di Roma. — (Legge 12 die. 1875,
n. 2837, art. 3; — Cam. dei dep., Discussioni, 17 giugno 1881).
296. Le questioni dì perenzione non si possono utilmente proporre nei giudizi elettorali. — (Corte di cass.
di Roma, 12 maggio 1886, Roppo; Ann., xx, 2, 159; Corte
supr., XI, 487; Legge^ xxvi, 1, 509).
297. È nulla per difetto di motivazione la sentenza che,
sulla deduzione che la Commissione provinciale ingiustamente aveva ritenuto illegale, per mancanza di reclamo,
l'esperimento di saper leggere e scrivere, ordinato dalla
giunta comunale, prima di fare inscrivere taluni nelle liste
elettorali polìtiche, null'altro disse se non che l'esperimento fu ordinato dalla giunta senza che ci fosse stato
alcun reclamo, come ebbe a verificare la Commissione prò-
'70
Legge elettorale politica
Tinciale, la quale per inesistenza di un reclamo si determini)
ad inscriverli. — (Corte di cass. di Roma, 13 maggio 1884,
Colombo e Napolitano c. Avola; Corte supr., ix, 349).
2 9 8 . È inammissibile il ricorso, spedito per la posta,
alla cancelleria della Cassazione senza notificarlo, nò al
prefetto della provincia, nè al P. M. che siano stati contraddittori nei precedenti giudizi. —• Cass. Roma, 5 gennaio 1886, Godizzaro; Ann., xx, 2, 51 ; Corte supr., xi, 20;
Legge.^ xxvi, 1, 582).
299. Anche in sede di cassazione, in tema di elettorato politico, è prescritta la notificazione ai termini dell'art. 37 della legge sitll'elettorato politico. — (Corte di
cass. di Roma, 2 dicembre 1886, Valmassoni; Giurispr. li.,
1887, I, 3, 97; Ann., xxt, 2, 97; Temi Veneta, xii, 157;
Legge, xxvn, 1, 506).
3 0 0 . Anche nei giudizi di elettorato politico debbono
osservarsi le norme sostanziali della procedura civile, come
son quello riguardanti le intimazioni da farsi alle parti
degli atti esplicativi dell'azione. — (Corte di cass. di Roma,
14 aprile 1886, Sante c. Marsiani; Cor<e sitpr., xi, 959).
301. Il ricorso per cassazione di coloro, in contraddizione dei quali il P. M. ha chiesto la loro cancellazione
dalle liste elettorali politiche, dev'essere notificato, per
farsi ammissibile, all'agente del P. M. presso la Corte di
merito che ha pronunciato la sentenza. — (Ivi).
3 0 2 . Anche in cause di elettorato politico il ricorso in
cassazione non è discutibile se non abbia annesso copia
della sentenza impugnata, autenticata dal cancelliere della
Corte che l'ha pronunziata. — (Corte di cass. di Roma, 22
settembre 1883; Biv. amm., 1883, pag. 362. — Id. id., 10
aprile 1885, Di Biaso c. Carosello; Corte supr., x, 758;
Legge, xxvi, 1, 296).
3 0 3 . È inammissibile il ricorso in cassazione per incapacità del diritto elettorale politico, se non si presenta
copia della sentenza da cui si ricorre, e se il ricorso non
è stato notificato all'interessato, ed al prefetto della provincia. — (Corte di cass. di Roma, 26 ottobre 1888, Nunzio
c. Cullai ; Corte supr., xiii, 668).
304. Invano si ricorre in cassazione, dopo che con sentenza passata in giudicato si dichiarò .esaurita l'applica-
Liste elettorali
71-
bilità dell'articolo 100 della legge elettorale politica colla
formazione delle liste del 1882 e 1883 negando alle domande relative ogni valore di titolo di capacità elettorale
per le liste successive, — (Corte di cass. di Roma, 22 febbraio 1886, Gallo c. Artidora; Cor^e
XI, 235 ; Riv. B.^
XIV, pag. 81).
3 0 5 . L'azione giuridica elettorale del P. M. promuove
nn giudizio che si svolge con le forme sommarie del rito
civile, in quanto non vi facciano eccezione speciali disposizioni. — (Corte di cass. di Roma, 29 aprile 1885, Gbezzi;
Corte supr., x, 736).
3 0 6 . Le sentenze emesse dalle Corti di appello in materia elettorale sono anch'esse soggette al rimedio della
rivocazione. Il termine perla domanda di rivocazione decorre
dalla pubblicazione della sentenza ed è di 10 o 15 giorni
secondo la domanda vien proposta dall'interessato o dal
terzo. — (Corte d'app. di Catania, 28 agosto 1882 ; liiv.
amm., 1882, pag. 814; — Corte di cass. di Roma, 3 aprile 1883; Riv. amm., 1883, pag. 433).
307. Non v'ha legge che imponga l'autenticazione delle
firme di coloro che in materia elettorale ricorrono in cassazione; la notificazione fatta dal pubblico ufficiale ad
istanza dei ricorrenti non lascia luogo a dubitare circa i
veri autori dell'interposto ricorso. — (Ivi, ivi).
3 0 8 . Allorché sia decaduto, per decorrenza di termini,
il pubblico ministero dalla facoltà di ricorrere in cassazione in materia elettorale, non può quella decadenza venir
meno pel motivo che gl'inscritti non avevano risentito
forse alcun danno da quella omissione, per essersi differita
la trattazione della causa. — (Corte di cass. di Roma, 28
gennaio 1890 ; Ann. giur. ital, anno 24, 2% pag. 44).
309. Non è ammissibile in sede di rinvio la eccezione
di decadenza dal ricorso elettorale, perchè il reclamante
non aveva prodotto avanti la prima autorità giudiziaria
il ricorso e gli altri documenti prescritti. — (Corte d'app.
di Messina, 25 gennaio 1884, Giardino c. Commissione
provinciale di Siracusa; Jra., xviii, 3, 289).
310. La notificazione della sentenza di Cassazione, in
ordine all'art. 546 della proc. civ., non è necessaria nelle
cause elettorali. — (Ivi).
72
l^iiggii
elettorale politica
311. I docamenti, che la legge elettorale prescrive doversi produrre a sostegno del ricorso, sono quelli che sono
ia potere della parte, o che può facilmente procurarsi, e
non già quelli che si ritrovano nei pubblici archivi. — (Ivi).
312. Gli elettori cancellati con sentenza delia Corte
d'appello non possono essere ammessi al voto nonostante
il ricorso in cassazione, come sono ammessi invece pendente il ricorso in appello per espressa disposizione della
legge (art. 37). — (Cam. dei dep.. Coli, di Catanzaro II
(Monteleone), eletti Squitti, ecc., 24 febbr., 5 marzo 1891;
La Lfigge^ 1° sem, 1891).
313.' I reclamanti decadono dall'azione promossa se il
deposito del ricorso nella cancelleria della Corte è fatto
dopo i cinque giorni dalla sua notificazione all'interessato.
— (Corte d'app. di Perugia, 28 sett. 1888, Venuti ed altri
c. Leonardi; La Legge^ l" sem. 1889).
ART. 40. — (Id. art. 40). — La giunta municipale,
appena le venga notificata la proferita sentenza, fa
nelle liste la prescritta rettificazione, allegandovi copia della sentenza medesima.
314. Alle liste sulle quali è stata fatta la prescritta
variazione dev'essere allegata copia della sentenza, come
degli altri atti per effetto dei quali un elettore fosse stato
cancellato, affinchè se ne possa tener conto al momento
della votazione e tutti abbiano modo di prenderne conoscenza nella sala dove questa ha luogo. — (BRUNIALTI,
Comm., p. 143).
315. La violazione delle prescrizioni relative ai termini nei quali la lista deve rimanere affissa, di quelli assegnati per i reclami ed i ricorsi, e di tutti gli altri pei
quali non è altrimenti disposto, costitiiisce nullità degli
atti relativi e quindi dell'elezione, qualora non sia debitamente ed in tempo sanata. — (Camera dei dep.. Coli, di
Chieti; Riv. amm., 1875, 423; — Id., Collegio di Aversa,
19 gennaio 1871; PUCCIONI, 116, ecc.); (1).
(1) Il quadro seguente indica le operazioni ed i termini per
l'annua revisione delle liste elettorali:
Listi; elettorali
73
316. È cagione di nullità il fatto che le liste elettorali
siano state rivedute e manipolate dalla giunta fuori dei
termini stabiliti dalla legge, in vista dell'elezione, per
quanto esse risultassero inesatte. — (Cam. dei dep.. Coli,
di Siracusa I, Eletti Di Rudini, ecc., 27 apr. 1891) (1).
ART. 41. — (Id. art. 41) (2). — Tutti gli atti concernenti l'esercizio del diritto elettorale tanto relativi
al procedimento amministrativo, quanto al giudiziario,
si fanno in carta libera e sono esenti dalla tassa di registro, dal deposito prescritto dall'art. 521 del Codice
di procedura civile, e dalle s|^se di cancelleria.
Gli agenti delle imposte dirette, per gli effetti di
cui negli articoli 26, 31 e 37, hanno l'obbligo di rilaOper azioni
Giorni
Termine
Avviso deUa Giunta per le iscrizioni . .
15 gennaio
Domanda d'inscrizione nelle l i s t e . . . .
15 15-31 »
Revisione delle liste per cura della
Giunta
28 1-28 febbraio
Invito a presentare reclami
j
Pubblicazione delle liste e notifica al
1
marzo
Prefetto
'
Affissione delle liste e reclami contro
di esse
15 1-15
»
Revisione delle liste in Consiglio comunale
l i 20-31
»
Seconda pubblicazione delle liste . . . .
10 5-15 aprile
Reclami dei cittadini
15 5-20
»
Invio delle liste alla Commissione prov.
20-25
»
Adunanza della Commissione provine.
25 apr. - 5 magg.
Decisioni della Commissione provinciale
50 5 magg.-30giug.
Decretazione definitiva delle liste . . . .
30 giugno
Terza pubblicazione delle liste
15 15-31 luglio
Ricorso ev.intuale alla Corte d'appello . 10-15 1-15 agosto
(1) Nelle liste del comune di Noto, rivedute il 18 e 21 novembre 1890 per l'elezione del 24, erano inscritte persino 20
donne e alcuni minorenni.
(2) La commissione parlamentare del 1893 aggiungeva: « tutte
le notiflcazioni relative alle operazioni concernenti la revisione
delle liste elettorali si possono fare così dagli uscieri dell'ordine giudiziario, che dagli agenti od uscieri comunali, in ogai
caso senza spesa ».
'74
Legge elettorale politica
sciare a qualunque cittadino ne faccia richiesta l'estratto di ruolo di ogni contribuente e i certificati negativi di coloro che non risultino inscritti nei ruoli
medesimi, dietro il corrispettivo di cinque centesimi
per ciascun individuo cui gli estratti od i certificati
si riferiscono.
Colui il quale reclami per la inscrizione o la cancellazione altrui viene sotttposto a una multa da L. 50 a
100, qualora il suo reclamo sia dalla Corte dichiarato
temerario.
317. Qualunque cittadino ba il diritto di avere copia
dei verbali relativi ad operazioni elettorali politiche depositati nelle segreterie comunali, ma a tali copie sono
applicabili le disposizioni della legge sul bollo, e deve per
le medesime pagarsi l'emolumento assegnato per legge alle
segreterie comunali. — (Cous. di Stato, 12 nov. 1882 ;
Rivista amm., 1882, pag. 901; Giurispr. IL, voi. xxxv
parte in, pag. 1-3).
318. Nei giudizi elettorali di regola non si fa luogo a
condanna alle spese, a meno che il ricorso non sia dichiarato temerario, nel qual caso le spese possono entrare
nella nota dei danni. — (Corte d'app. di Macerata, 17 ottobre 1889 ; Riv. amm., 1890, pag. 39 ; Mancini, ecc. e. Vico
e altri 42 elettori; La Legge, ii semestre 1889).
ART. 42. — (Id. art. 42). — Tutti gli atti e documenti concernenti l'annua revisione delle liste elettorali sono sempre ostensibili a chiunque, presso la segreteria comunale o provinciale dove rispettivamente
si trovano.
Una copia di esse, debitamente autenticata dalla
commissione provinciale, sarà conservata negli archivi
della prefettura.
Le liste devono essere riunite in un registro e conservate negli archivi del comune.
Chiunque può prendere copia delle liste elettorali
in formazione o definitive, ed anche stamparle, e metterle in vendita.
Liste deltorali
7'>
319. Non è obbligatoria la formazione di una terza
copia delle liste elettorali politiche ; basta che possa conservare negli archivi delle prefetture, a senso dell'art, 42
della legge relativa, uno dei due esemplari compilati dai
comuni giusta l'art, 33, debitamente autenticato e con le
inodificazioni decretate dalla Commissione provinciale per
gli appelli elettorali. — (Cons, di Stato, 28 giugno 1883 ;
/iiv. amm., 1883, pag. 719; La Legge^ 22 genn. 1882).
320. La prefettura può trattenere l'esemplare della lista
elettorale trasmesso alla Commissione provinciale, inviando
al comune soltanto il decreto, col quale si stabilisce definitivamente il numero degli elettori che fanno parte della
lista e dell'elenco, di cui all'art. 22, in base alle inscrizioni
ed alle cancellazioni decise, oppure potrà rimandare al comune l'esemplare della lista insieme al relativo decreto
d'approvazione della Commissione provinciale, richiamando
l'altro, che nella segreteria comunale rimarrebbe superfluo
dopo il ritorno di quello munito dell'atto di decretazione
della Commissione provinciale, avvertendo però che i due
esemplari siano pienamente conformi con formale autenticazione. — (Min. dell'Interno; Istruz. 30 giugno 1883).
ART. 43, — (Id, art. 43) (1). — Negli otto giorni
che precedono quello fissato per la riunione dei collegi
elettorali, gli elettori ricevono dal sindaco un certificato comprovante l'inscrizione loro sulla lista, in base
alla quale si procede all'elezione,
321. La mancata distribuzione dei certificati elettorali
in un comune può esser causa di nullità dell'elezione qualora il voto degli elettori di esso avrebbe potuto bastare
a mutare i risultati dell'elezione. — (Coli, di Venezia I,
eletti Maurogonato ecc.; Cam. dei dep., 20 genn, 1883,
LegisL XV, Sess. I, voi, I, p. 515-520),
(1) Sarebbe utile, come suggerisce la commissione del 1892,
che il certilicato indicasse sempre a quale collegio l'elettore
appartiene, e in qual locale, col giorno e l'ora, si riunisce la
sezione cui è inscritto.
'94
Legge elettorale
politica
TITOLO IIJ.
Dei collegi elettorali.
ART. 44. — (Art. 2 legge sull'abolizione dello scrutinio di lista, 5 maggio 1891, n. 210, serie 3"') (1).
— 11 numero dei collegi elettorali politici in tutto il
JRegno è di 508.
Ciascun collegio elegge un deputato.
ART. 45. — (Art. 45 della legge 22 gennaio 1882,
a. 593, serie 3^" ; art. 3 e 4 della legge 5 maggio 1891,
n. 210, e articolo unico del R. Decreto 14 giugno 1891,
n. 280, che approva la tabella delle circoscrizioni elettorali). — Il numero dei deputati è ripartito secondo
(l) Gli altri articoli di questa l e g g e , dei quali teniamo conto
a suo luogo, in quanto non abbiano subito ulteriori modifl•cazioni, sono i s e g u e n t i :
ART. 1. Sono abrogati gli articoli 44 e 45 del testo unico della
l e g g e elettorale politica approvata col regio decreto 24 settembre 1882, n. 999.
A g l i articoli 65, 69, 74, 75,77, 80 dello stesso testo unico sono
rispettivamente sostituiti g l i articoli 65, 60, 74, 75, 77, 80 della
l e g g e 22 gennaio 1882, n. 593.
ART. 3. Dentro 15 giorni dalla promulgazione della presente
l e g g e sarà costituita una c o m m i s s i o n e presieduta dal ministro
d e i r i n t e r n o e composta di quattro senatori e dodici deputati,
da eleggersi dalle rispettive assemblee.
Questa commissione, entro d u e mesi dalla sua costituzione,
c o m p i l e r à la tabella dei nuovi c o l l e g i elettorali, la quale sarà
pubblicata e fatta esecutiva per decreto reale.
ART. 4. 11 riparto del territorio del R e g n o in collegi verrà
fatto in proporzione della popolazione legale, accertata col
censimento del 31 dicembre 1881, e in m o d o che nessun collegio
c o m p r e n d a c o m u n i appartenenti a provincie diverse.
Compatibilmente con queste n o r m e la tabella dei nuovi collegi verrà compilata, tenendo conto della circoscrizione determinata dalla tabella annessa alla l e g g e 22 gennaio 1882,
n . 593. — f'Si veda
la tabella
'n fine
della
legge,
lento
vnicoj.
ART. 5. Le elezioni parziali che debbano essere fatte durante
la X V I I legislatura si faranno dai collegi costituiti, secondo
Id disposizioni della legge 24 settembre 1S83, n. 999.
Collegi elettorali
7T
la tabella unita alla presente legge e che fa parte
integrante di essa, fra le diverse provincia nel modo
seguente :
La provincia di Alessandria ne elegge num. 13, Ancona 5, Aquila 7, Arezzo 4, Ascoli Piceno 4, Avellino 7,
Bari 12, Belluno 3, Benevento 4, Bergamo 7, Bologna 8, Brescia 8, Cagliari 7, Oaltanissetta 5, Campobasso 7, Caserta 13, Catania 10, Catanzaro 8, Chieti 6,.
Como 9, Cosenza 8, Cremona 5, Cuneo 12, Ferrara 4,
Firenze 14, Foggia 6, Forlì 4, Genova 14, Girgenti G,.
Grosseto 2, Lecce 10, Livorno 2, Lucca 5, Macerata 4,
Mantova 5, Massa e Carrata 3, Messina 8, Milano 20,,
Modena 5 , Napoli 17. Novara 12, Padova 7, Palermo 12, Parma 5, Pavia 8, Perugia 10, Pesaro e
Urbino 4, Piacenza 4, Pisa 5, Porto Maurizio 3, Po
tenza 10, Ravenna 4, Reggio Calabria 7, Reggio Emilia 5, Roma 15, Rovigo 4, Salerno 10, Sassari 5,
Siena 4, Siracusa 6, Sondrio 2, Teramo 5, Torino 19,
Trapani, 5, Treviso 7, Udine 9, Venezia 6, Verona 7,
Vicenza 7 (1).
ART. 46. — (Art. 46, testo unico della legge elettorale politica, 24 settembre 1882, n. 999, serie 3''). —
11 riparto del numero dei deputati per ogni provincia
e la corrispondente circoscrizione dei collegi devono
essere riveduti per legge nella prima sessione che succede alla pubblicazione del decennale censimento ufficiale della popolazione del Regno. Il riparto è fatto in
proporzione della popolazione delle provincie e dei collegi accertata col censimento medesimo.
I cambiamenti nella circoscrizione amministrativa
(1) Secondo la legge 22 gennaio 1882: Arezzo 5 — AveUino 8 —
Bari 11 — Benevento 5 - Brescia 9 — CaUanissetta 4 — Caserta 14
— Catania 9 — Chieti 7 — Cosenza 10 — Cremona 6 — Genova
!3 — Lecce 9 — Macerata 5 — Milano 18 — NapoU 18 — Padova ®
— Palermo 11 — Salerno 12 — Sassari 4 — Trapani 4 — Treviso 6 — Verona 6 — le altre identiche.
'78
Legge elettorale
politica
e giudiziaria dei comuni, mandamenti, circondari e
Provincie che abbiano luogo durante il tempo che precede la decennale revisione, non hanno alcun effetto
sulla circoscrizione elettorale anteriormente stabilita.
ART. 47, — (Id. id. art, 47). — Ogni collegio è diviso in sezioni. La divisione in sezioni è fatta per comuni in guisa che il numero degli elettori non sia superiore a 400, nè inferiore a 100 elettori inscritti.
Quando gli elettori inscritti in un Comune siano in
numero inferiore ai cento, si costituisce la sezione
riunendo gli elettori a quelli dei comuni o di frazioni
di comuni limitrofi.
ART. 48. — (Id. id. art. 48) (1). — La ripartizione
del comune in sezioni è fatta dall'autorità comunale.
(1) Gli ai'ticoU 47 e 48 nel progetto del 1S92 erano stati sostituiti dai seguenti, che regolano con assai m a g g i o r precisione
la materia:
« Ogiii collegio dev'essere diviso in sezioni, ciascuna sezione
•ìion avrà più di 600 elettori inscritti, né meno di 100. — I comuni o le frazioni di comune aventi un numero di elettori
inscritti non superiore a 600, né inferiore a 100, costituiscono
una sezione. - Quando gli elettori inscritti in un comune o
in una frazione di comune sieno in numero inferiore ai 100,
si costituisce la sezione riunendo due o più comuni o frazioni
di conmni limitrofi. — Quando la lontananza del capoluogo
della sezione o le condizioni della viabilità rendono difficile
l'esercizio del diritto elettorale, si possono costituire sezioni
aventi meno di 100 elettori, purché il numero di essi non scenda
mai al disotto di 50. — I comuni che abbiano un numero di
elettori inscritti superiore a 600, saranno divisi in due o più
sezioni, in guisa che ciascuna di esse abbia un numero di
inscritti non maggiore di 600, né minore di 100.
« La circoscrizione delle sezioni comprendenti più comuni
o frazioni di comuni, e la designazione del capoluogo della
sezione dove debbono adunarsi gli elettori, é fatta con decreto
reale. — La circoscrizione delle sezioni nei comuni che sono
divisi in più sezioni, è fatta dalla giunta comunale. — Il locale
destinato all'adunanza di ciascuna sezione dev'essere posto in
un punto di facile accesso alla generalità degli elettori della
sezione medesima. — Nei soli comuni divisi in più sezioni si
potrà destinare ad una sezione un locale posto fuori dal ter-
Collegi elettorali
7T
La costituzione delle sezioni comprendenti più comuni 0 frazioni di comuni, e la designazione del capoluogo della sezione, dove debbono riunirsi gli elettori,
è fatta con decreto reale.
Quando la lontananza del capoluogo della sezione o
le condizioni della viabilità rendono difficile l'esercizio del diritto elettorale, si possono costituire sezioni aventi meno di lOQ elettori, purché il loro numero non scenda mai al disotto di 50.
322. La divisione dei collegi in sezioni è una disposizione d'ordine pubblico, intesa ad assicurare la regolarità
ed il buon andamento delle operazioni elettorali, evitando
ritorio di essa, purché però la ogni caso il locale si trovi
compreso nella circoscrizione del rispettivo collegio.
« La lista elettorale di ciascuna sezione é fatta dalla giunta
comunale nei comuni che sono divisi in più sezioni; e dalla
giunta del comune capoluogo della sezione, nel caso di cui
nella prima parte del precedente articolo. — L'elettore é assegnato alla sezione nella cui circoscrizione esso abita. — Colui
che portasse la propria abitazione fuori del territorio del collegio, senza fare la dichiarazione di cambiamento del domicilio politico, rimane inscritto nella lista elettorale della sezione. — Colui che portasse la propria abitazione nella
circoscrizione di un'altra sezione del medesimo collegio, avrà
diritto di chiedere di essere trasferito nella lista elettorale di
essa. Mancando la domanda dell'elettore, nessuna variazione
sarà introdotta nelle liste delle sezioni.
La circoscrizione delle sezioni, o per decreto reale o per
deliberazione della giunta, non può esser fatta o riveduta che
nel mese di luglio ; e le Uste elettorali delle sezioni non possono essere fatte o rivedute che dentro il 15 agosto. — La
circoscrizione di ciascuna sezione deve essere resa pubblica
e le liste elettorali di essa debbono essere esposte nell'ufficio
comunale per 15 giorni, con diritto ad ogni elettore di prenderne conoscenza e di presentare reclami a forma di legge.
• - I reclami non hanno effetto sospensivo. — J reclami contro
le circoscrizioni e le liste delle sezioni deliberate dalla giunta
comunale, debbono essere presentati entro il 31 agosto all'uflicio comunale, da questo inviati entro cinque giorni alla
commissione elettorale della provincia. — La commissione provinciale deve decidere sui reclami entro il mese di settembre ».
'80
Legge elettorale
politica
il soverchio affollamento degli elettori, e la confusione e
il tumulto che ne potrebbero derivare; perciò se nessun
disordine è avvenuto, l'elezione non rimane viziata dalla
inosservanza di questa disposizione. — (Camera dei dep.,
Coli, di Pancalieri, elez. Badariotti, 9 maggio 1848; Collegio di Bonneville, 5 gennaio 1858, elez. Pelloux, ecc.
Nel primo caso vi erano in una sezione 450 elettori; nel
secondo 407).
3 2 3 . Salvo nelle prime elezioni per le quali la legge
(Disp. transit., art. 106) dichiarò che non sarebbe stata cagione di nullità il fatto che in una sezione si trovasse inscritto un numero di elettori maggiore o minore del legale,
nelle successive tale fatto è cagione di nullità del voto di
quelle sezioni. — (BRUNIALTI, Commento^ pag. 209-210).
3 2 4 . Il numero degli elettori di cui si deve tener conto
è quello portato dalle liste definitivamente approvate. Non
sarebbe dunque cagione di nullità il fatto che essendo
inscritti, per esempio, sopra una lista definitivamente approvata 50 elettori, e venendo uno di questi a morire,
il numero degli elettori si trovasse ridotto a 49, e la sezione non fosse stata aggregata ad altra vicina prima
della elezione. — (BRUNIALTI, Comm.^ p. 210).
3 2 5 . Nel computo del numero degli elettori, in base
al quale i collegi elettorali sono suddivisi in sezioni, non
si tiene conto di quelli che sono inscritti sulla lista separata per trovarsi nelle condizioni dell'art. 14. Il diritto
elettorale, infatti, è per essi sospeso, e sebbene alcuno
possa riacquistarlo in tempo debito per farne uso, viene
quasi a occupare, nel computo totale, il posto di quelli
che lo perdessero dopo l'approvazione definitiva delle liste.
Però se per effetto di queste eventuali aggiunte di elettori il numero di quelli ascritti ad una sezione, che non
superavano i 400 secondo le liste definitive, venisse di
fatto a superare questa cifra, l'elezione sarebbe valida.
— (Min. dell'Interno, telegr. al Pref. di Como, 1 maggio
1882 e altri; — BRUNIALTI, Commento^ pag. 198 e 547).
3 2 6 . Se un comune viene ad avere più di 400 elettori
può dividersi in due sezioni per deliberazione dell'autorità municipale dandone notizia al prefetto pel Ministero
dell'Interno; ma per costituire una sezione in un comune
Collegi elettorali
7T
elle viene ad avere 100 elettori ò necessario un decreto
reale. — (Ministero dell'Interno, 1882; — BRUNIALTI, Appendice^ pag. 63-64).
327. L'articolo 48 della legge elettorale politica, disponendo che spetta all'autorità comunale l'incarico di ripartire
il comune in sezioni, ha evidentemente inteso di riferirsi
alla Giunta municipale. — (Cons. di Stato, 17 maggio 1882 ;
liiv. amm., 1882, 616).
ART. 49, — (Id. id. art. 49). — I collegi elettorali
sono convocati dal Re.
Dal giorno della pubblicazione del regio decreto di
convocazione dei collegi, a quello stabilito per le elezioni, devono decorrere almeno quindici giorni.
328. Il Ile convoca ogni anno le due Camere ; può prorogare le sessioni e disciogliere quella dei deputati; ma
in quest'ultimo caso ne convoca un'altra nel termine di
fiuattro mesi. — (Statuto fond. del Eegno, art. 9).
S29. Nei quindici giorni può essere compreso quello
fissato per l'elezione, perchè quando la legge volle dare
il termine interamente libero usò la parola " giorni intieri „
0 se non è compreso nel termine il giorno della notificazione, lo è quello della comparizione. — (Cod. di proc.
civ., articoli 43, 355, 401, 649
Cam. dei dep., elezioni
varie del 3 aprile 1887 ; Discussioni, 30 maggio 1887) (1).
3 3 0 . L'art. 48 della legge elettorale dichiarando che
dal giorno della pubblicazione del regio decreto di convocazione dei collegi a quello stabilito per le elezioni devono
decorrere almeno quindici giorni, non include il concetto
che debba esservi dall'uno all'altro giorno un intervallo
di quindici giorni intieri. — (Ivi).
331, La non esatta osservanza dei termini assegnati
(1) Erano stati convocati il 19 njarzo pel 3 aprile 1887 i collegi
di Ravenna, Forlì, Alessandria III, Palermo I, Cuneo I, Brescia I,
Oenova III, Caltanissetta, Roma IV, Venezia I, Genova II e Firenze IV ; cosi Salerno fu convocato il 28 aprile pel 13 maggio
1883; Aquila il 15 pel 30 marzo 1884; Brescia il 22 gennaio pel
<> febbraio 1887. Nella tornata del 30 maggio 1887 la Camera
approvò im ordine del giorno con cui si raccomandava al
tTOverno di rispettare il termine.
6 — RBUNIALTI, Cod. EUllorale.
'82
Legge elettorale politica
dall'art. 48 non rende nulle le operazioni elettorali, perchè
le nullità debbono essere categoricamente dichiarate, e
tale dichiarazione di nullità per il modo di computare il
termine dei 15 giorni non si riscontra nella legge elettorale politica, se pure vorrà ritenersi che i giorni quindici
debbano essere interi; e perchè ad ogni modo in difetto
di reclami proposti in tempo dagli elettori, tale nullità
non sarebbesi potuta dichiarare, perchè non sostanziale od
assoluta, ma semplicemente relativa. — (Ivi, ivi).
332. Sono nulle le elezioni quando la votazione non si
sia compiuta nel giorno fissato dal decreto reale che convoca i comizi e quando tale nullità si sia verificata in
una sola sezione, debbono detrarsi a tutti i candidati tutti
i voti della sezione medesima. — (Camera dei deputati,
3 marzo 1891, collegio II di Roma, eletti Garibaldi,
Tornassi, Menotti, Giovagnoli ; La Legge, i sem. 1891J.
ART. 50. — (Id. id. art. 50) (1). — Gli elettori votano nella sezione alla quale si trovano ascritti.
Non si possono convocare gli elettori di più che due
sezioni nel medesimo fabbricato, ed ogni sezione deve
avere una sala propria.
3 3 3 . In nessun caso gli elettori di una sezione possono
votare in un'altra. Quindi se anche nella sezione dove
sono ascritti non fosse possibile formare il seggio elettorale, e quindi procedere alla votazione, nessun elettore
potrebbe recarsi a votare in un'altra sezione. — (Cam. dei
deputati, collegio II di Sassari, elez. Crispo, 2 febb. 1855).
— Contro : Cam. dei dep., collegio di Torino II (Ciriè),
eletto Frola; Atti Parlam., 20 dicembre 1882, legisl. xv,
sess. I, voi. I, pag. 315) (2).
fi) 11 progetto del 1892 molto opportunamente a g g i u n g e v a :
« È vietato di affiggere o di esporre nella sala o sulle tavole
destinate airutficio od ai votanti, o in altro modo, qualsiasi
stampa o scritto relativo ai candidati ».
(2) Contro la disposizione della legge e la sua stessa precedente giurisprudenza, la Camera ritenne, che se in un Comune,
diviso in due sezioni, una di queste non può assolutamente
costituirsi, gli elettori che vi appartenessero possono votare,
nell'altra, senza che da questo derivi alcuna nullità. Nel II col-
Collegi elettorali
7T
3 3 4 . Se un elettore non potesse recarsi alla sezione cui
appartiene per forza maggiore, come sarebbe la piena di
un torrente che gli intercettasse la strada, egli non potrebbe votare in un'altra. Se tuttavia in questi casi l'elettore per errore o per dolo votasse in una sezione diversa
dalla propria, non sarebbe punito a norma dell'art. 95,
ma il suo voto sarebbe nullo, e nulla l'elezione, se il voto
avesse potuto avere su di essa un'influenza decisiva. —
(Cam. dei dep., coli, di Lari, eletto Panattoni, 11 die. 1860).
335. La parola fabbricato deve essere intesa nel senso
largo della parola, non come un corpo di fabbrica estesissimo, che può avere più porte d'ingresso per diverse
strade e separate sale, ma come unità di costruzione, che
non offra separati e distinti accessi. Non si potranno dire
viziate di nullità le elezioni per il solo fatto della riufiione di più che due sezioni nello stesso fabbricato, quando
le operazioni siano state condotte regolarmente e non abbiano dato luogo a inconvenienti derivanti dal concorso
troppo numeroso di persone in un medesimo fabbricato.
— (BRUNIALTI, Commento, pag. 547).
ART. 51. — (Art. 51, legge 28 giugno 1892, n. 351,
serie 3^) (1). — Il comune capoluogo della sezione fornisce al presidente dell'ufficio elettorale definitivo, o
a ciascuno dei presidenti, se vi sono più uffici :
1. La nota degli elettori della sezione, che deve
legio di Torino (Cirié, .eletto Frola), a Brusasco si erano fatti
votare gli elettori delle due sezioni in una sola. Con R. decreto 24 settembre 1882, n. 977, la sezione di Brusasco era stata
costituita di Brusasco, Brozolo e Marcorengo ; ma la sezione
•era poi stata divisa in due per ordine dell' autorità municipale, e per l una e per l'altra, agli elettori erano state destinate, nella casa pretoriale, due stanze attigue. Risultò pure
che fino alle 10 antimeridiane del 29 ottobre, non era stato
possibile costituire l'ufficio provvisorio della seconda sezione
elettorale alla quale appartengono Brozolo e Marcorengo, e gli
elettori di questi Comuni, i quali erano intervenuti, furono fatti
votare nella prima sezione.
(1) Si aggiunse all'art. 51 della legge 22 gennaio 1882 il n. 1;
ie schede in mimerò uguale agli inscritti, anziché non inferiore;
•e oltreché in carta bianca non trasparente e rettangolari.
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Legge elettorale politica
avere una colonna per ricevere le firme d'identificazione dei votanti ;
2. Un bollo municipale ;
3. Un numero di schede uguale al numero degli
elettori iscritti sulla nota della sezione stessa.
La scheda dev'essere di carta bianca non trasparente e di forma rettangolare.
L'uso di altre schede è vietato (1).
336. Le spese occorrenti per le elezioni politiche e
quindi anche per le schede, debbono essere sostenute dal
comune nel quale si compiono le operazioni elettorali. —
(Cons. di Stato, 11 febbraio 1887, comune di Foggia c. comune di San Ferdinando ; Giurispr. ItaL, 1887, 3, 109 ;
Legge, xxvii, 2, 30 ; Riv. amm., xxxix, 55).
3 3 7 . La carta della scheda deve essere bianca, con che
si intende non solo vietato ogni altro colore, ma qualsiasi
segno 0 scrittura ; inoltre non deve essere trasparente e
deve essere fatta a rettangolo. Le schede in carta diversa
sono nulle e nulla l'elezione se da esse dipende. — (Camera dei deputati, 1882, coli, di Salerno II (Campagna),
eletti Spirito, Alario, Giampietro).
ART. 52. — (Id. id. art. 52) (2). — In ciascuna se(1) La Commissione del 1892 aveva aggiunto qui altre disposizioni intese sopratutto ad impedire che gli analfabeti votassero, recando la scheda dal di fuori e sostituendola a quella
loro data dal Presidente, si proponeva una nuova forma di
scheda, la quale dovrebbe avere nella parte superiore una
striscia attaccata con una linea perforata uguale a quella che
unisce i francobolli. Il Presidente dovrebbe numerare a mano
le schede dietro a questa appendice, poi mescolarle; nel consegnare la scheda all'elettore terrebbe nota del numero, che
slaccherebbe quando l'elettore restituisce la scheda scritta,
constatando che egli vota veramente colla scheda a lui consegnata e non con altra. Se il numero non corrispondesse a
([uello consegnato e notato accanto al nome dell'elettore sull'elenco, il voto sarebbe nullo.
(2) Sostanzialmente identico all'art. 52 della legge 22 gennaio
1S92, coU'aggiunta del comma 5 cl)e contempla il caso in cui
il consiglio comunale sia disciolto.
Collegi elettorali
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zione si costituisce un ufficio provvisorio il quale è presieduto :
Nei luoghi dove risiede una Corte d'appello, dal presidente e dai consiglieri della Corte per ordine di anzianità ;
Nei luoghi dove risiede un tribunale, ma non una
Corte d'appello, dal presidente, dai vice-presidenti, dai
giudici effettivi od aggiunti per ordine di anzianità,
del tribunale medesimo.
Negli altri luoghi, dai pretori e dai vice-pretori, e
se il comune non è capoluogo di mandamento, dai sindaci, dagli assessori e dai consiglieri comunali per ordine di anzianità.
Se il Consiglio comunale è disciolto, l'ufficio provvisorio sarà presieduto dal conciliatore e da altri cittadini da lui designati anticipatamente fra gli eleggibili a consigliere.
Riunendosi nello stesso comune più sezioni, si osserva per la presidenza provvisoria, la stessa regola ;
alla sezione più numerosa, che diventa la prima del
comune, presiedono i superiori di grado, o i più anziani fra i pubblici ufficiali superiormente indicati.
Fanno da scrutatori provvisori due consiglieri del
Comune nel quale si raduna l'assemblea elettorale,
estratti a sorte dalla Giunta municipale nel giorno
precedente a quello delle elezioni, e i due più giovani
fra gli elettori presenti.
Mancando i consiglieri comunali, vengono dal presidente provvisorio chiamati all'ufficio di scrutatori
provvisori i due elettori più anziani, insieme ai due
più giovani fra i presenti (1).
(1) Anche qui v'é una lacuna cui la Commissione parlamentare del 1892 provvedeva cosi: ^ Se il Consiglio comunale é disciolto, dal giudice conciliatore e da altri cittadini da lui designati anticipatamente fra gli eleggibili a consigliere ».
Si proponeva inoltre che l'ufficio di segretario fosse dato per
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Legge elettorale politica
L'ufficio provvisorio, composto del presidente e dei
quattro scrutatori, nomina fra gli elettori il segretario, che ha voce consultiva.
338. So dopo aver assegnati tutti i consiglieri comunali,
due per ciascuna sezione, restano ancora alcune sezioni,
si chiameranno in queste a far da scrutatori i due elettori più anziani. Così se uno dei due consiglieri assegnati
ad una sezione od anche entrambi non si trovassero presenti nella sala dell'ufficio alle ore 9, saranno chiamati a
tenerne le veci i due elettori più anziani. — (BRUNIALTT,
Commento, pag. 216).
3 3 9 . Nulla osta che i consiglieri che debbono fare da
scrutatori in una sezione siano elettori in un'altra, perchè
possono recarsi in questa a votare appena sia costituito
il seggio definitivo, e se questo non si costituisse, ma diventasse tale il provvisorio, possono sempre allontanarsi
uno per volta dalla sala e recarsi a dare il loro voto nella
sezione alla quale sono inscritti. — (Ivi, ivi).
3 4 0 . Non può essere causa di nullità dell'elezione il
fatto che non sono stati scelti a scrutatori nell'ufficio
provvisorio i due più anziani e i due più giovani in modo
assoluto, fra tutti gli elettori presenti. Non ò perciò necessario di aver sott'occhio la fede di nascita ; gioverà
però procurare che le disposizioni della legge siano osservate nel miglior modo possibile. — (Cam. dei dep., 1875,
coli, di Serrastretta, elez. Cefali).
quanto era possibile ai notai, poi ai cancellieri ed ai vicecancellieri, escludendo (luindi per quanto é possibile i segretari comunali, che sono quelli i quali conoscono meglio gli
elettori! Il Presidente della Corte d'appello, non più tardi di
otto giorni prima di quello stabilito per l'elezione, doveva assegnare alle varie sezioni i notai, i cancellieri ed i vice-cancellieri. Rimanendo da provvedersi ad altre sezioni, vi sarebbero
assegnati i segretari e i vice-segretari comunali.
Molto opportunamente si disponeva invece che se un'ora dopo
l'apertura delle operazioni non si trova ancora nella sala il
presidente designato in anticipazione per la costituzione deli'ufficio provvisorio, la presidenza dell'adunanza fosse assunta
dal più anziano di età fra gli elettori presenti, e quando non
si trovi presente il segretario, l'ufficio definitivo ne scegliesse
un altro fra gli elettori presenti nella sala.
Collegi elettorali
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341. Dell'ufficio elettorale provvisorio possono far parte
anche persone congiunte in parentela, non essendo ciò in
alcun modo vietato dalla legge. — (Cara, dei dep., 2 luglio 1870, coli, di Bivona, elez. di Belmonte; — Id. id.,
Cam. dei dep., 22 dicembre 1853, coli, di Cicagna, elezione Moja).
3'I2. L'essere stato chiamato a sedere nell'ufficio provvisorio di una sezione un non elettore può costituire nullità, se l'ufficio provvisorio diventa definitivo, oppure il
non elettore vota per la costituzione di questo, o per la
nomina del deputato ; ma l'elezione non è viziata quando
l'errore era a tempo conosciuto e riparato. — (Cam. dei
dep., coli, di Manoppello, 22 die. 1870, elez. Lanciano).
3 4 3 . Se chi è chiamato a presiedere l'ufficio non è presente nella sala alle ore 9, si deve attendere la sua presenza per insediare l'ufficio medesimo. Tale massima non
si applica però agli altri membri dell'ufficio, quando si
trovi sul posto il presidente. - (Cam. dei dep., coli, dì
Tropea, eletto Tranfo, 14 febbraio 1871).
3 4 4 . Qualora non fosse assolutamente possibile di trovare tutti quattro gli scrutatori, può bastare la presenza
di tre, specie se dal verbale risulta che, interpellati gli
elettori presenti, il presidente ebbe da tutti un rifiuto
(Cam. dei dep., 24 aprile 1872, coli, di Macomer, elezione
Cugia). Ma se gli scrutatori sono due soli, le operazioni
sono nulle. — (Ivi, coli, di Monreale, 2 dicembre 1865,
elezione Orlando),
345. Se il numero degli scrutatori fosse ridotto a due
per effetto di successive rinuncio, deve essere completato.
Solo nel caso in cui dal verbale non consti in qua! guisa
siasi provveduto a tale indispensabile operazione, e nel
tempo medesimo non siano notati richiami dai membri
dimissionari o da altri elettori, si deve presumere che il
completamento sia regolarmente avvenuto. — (Cam. dei
dep., coli, di Isili, 1875, elezione Serpi).
346. Sono nulle le operazioni della sezione se la presidenza dell'ufficio provvisorio non è tenuta dalle persone
designate dalla legge, e questo ufficio provvisorio diventi
definitivo. — (Collegio di Catania, elezione S. Carnazza^
28 marzo 1863).
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Legge elettorale politica
ART. 53. — (Art. 53, testo unico della legge elettorale politica, 24 settembre 1882, n. 999) (1). — L'ufficio provvisorio si costituisce alle ore 9 antimeridiane
del giorno nel quale è indetta l'elezione.
ART. 54. — (Id. id. art. 51) (2). — La sala delle
elezioni deve essere divisa in due compartimenti da
un tramezzo non più alto di un metro, con un'apertura
per il passaggio da un compartimento all'altro.
Nel compartimento dove si trova la porta d'ingresso stanno gli elettori durante la votazione ; nell'altro siede l'ufficio elettorale.
La tavola dell'ufficio deve essere disposta in guisa
che gli elettori possano girarvi intorno dopo chiusa la
votazione. Le tavole destinate alla scrittura delle
schede devono essere isolate e collocate in modo da
assicurare il segreto del voto*.
347. La legge non determina quale distanza vi debba essere tra il tavolo dell'ufficio e quello sul quale gli elettori hanno a scrivere la propria scheda ; purché l'uno sia
dall'altro separato, è assicurata la segretezza del voto. —
(Oamera dei deputati, coli, di Pordenone, legisl. x, 1867,
elez. Ellero).
348. La dichiarazione emessa nel verbale dell'ufficio che
la tavola sulla quale gli elettori scrivevano le schede poteva essere facilmente sorvegliata, rende insignificante la
(1) La Commissione parlamentare del 1892 molto opportunamente proponeva che l'ufflcio provvisorio si costituisse nei mesi
di novembre, dicembre, gennaio, febbraio e marzo alle ore 9
antimeridiane; negli altri mesi alle ore 8 antimeridiane del
giorno nel quale é indetta l'elezione.
(2) Cosi proponeva che la tavola dell'ufficio fosse disposta in
guisa che gli elettori possano girarvi intorno dopo chiusa la
votazione, che le tavole destinate alla scrittura delle schede
fossero visibili, ma poste in modo da assicurare il segreto del
voto, e chiarire bene il diritto degli elettori di altra sezione
dello stesso collegio, muniti di certificato, di entrare nella sala
delle elezioni, sorvegliare le operazioni elettorali, e presentare
domande, reclami e proteste.
Collegi elettorali
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protesta fondata sul fatto, che la tavola medesima era
situata dietro le spalle dei componenti l'ufficio. — (Camera
dei dep., 18 dicembre 1870, coli, di Giarre, elez. Cordova).
3 4 9 . Non è motivo di nullità l'esistenza sulla tavola
dell'ufficio al momento della votazione di giornali i quali
contengano apprezzamenti anche non veri contro il candidato che riusci eletto. — (Cam. dei dep., 15 die. 1870,
coli, di Asola, elez. Frizzi ; — coli, di Sondrio, eletto Perelli,
14 gennaio 1883).
3 5 0 . È viziato il procedimento elettorale di una sezione
se il tavolo, dove ciascun elettore deve scrivere il proprio
voto, è chiuso con paraventi, con tendine o con tappeti, che
rendano invisibile il tavolo stesso e l'elettore, che scrive la
scheda (1). — (Cam. dei dep., coli, di Siracusa I, eletti
Di Rudini, Eeale, Bordonali, 27 aprile 1891).
351. Sono invece leciti ripari ai tavoli dell'altezza da
26 a 30 centimetri, i quali coprano lo scrivente in modo
da impedire ai vicini di vedere dal movimento delia mano
qual nome scrivesse, ne lasciano scoperta la persona in
guisa da assicurare che non fosse possibile usare arti diverse dalla scritturazione ordinaria senza essere veduti e
scoperti e si esclude nei verbali che se ne fossero veduti
e scoperti, — (Cam. dei dep., coli. II di Siracusa, eletto
Caruso, 19 febbraio 1892).
3 5 2 . Non è causa di nullità l'ordinato trasporto del tavolo in cui gli elettori scrivevano la scheda ognorachè
dalla deliberazione del seggio risulta essersi ordinato, nell'angustia del locale, e per la maggior libertà dell'elettore,
il mutamento di posto al tavolo che rimaneva sempre alla
vista dei componenti il seggio. — (Cam. dei deputati,
coli, di fioma II (Velletri), eletti Garibaldi, Tomassi, Giovagnoli, 24 febbraio 1891 ; La Legge, 3 marzo 1891).
3 5 3 . Non è causa di nullità dell'elezione una affermazione non dimostrata della violazione del segreto del voto,
per irregolare collocazione dei tavoli nelle sezioni di un
comune. — (Camera dei dep., 10 aprile 1888, collegio di
Ancona, eletto Bonacci ; Foro IL, xiii, 3, 48).
(1) Nelle elezioni del 1890. ia alcune sezioni del collegio di
Siracusa I, tenendosi il comizio in chiesa avevano messo il
tavolo nella sacristia, da cui si accedeva sulla pubblica via !1
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l^iiggii elettorale politica
ART. 55. — (Id. id. art. 55). — Non può essere ammesso ad entrare nella sala delle elezioni chi non presenta volta per volta il certificato di cui all'art. 4:i.
Quando un certificato vada perduto o sia ritenuto
inservibile, l'elettore ha diritto di ottenerne dal sindaco un altro, sul quale deve però dichiararsi che è
un duplicato.
354. Qualunque elettore, e tanto più un membro del
seggio, può sollevare dubbii sull'identità di un elettore,
come l'ufficio può ammetterlo al voto quando sia conosciuto e nessuno ne muova osservazione. — (Camera dei
deputati, Legisl. xiv, sess. i, 27 giugno 1881, p. .6626-6630,
e cfr. il successivo art. 64).
355. Ancorché non sia seguita la presentazione del certificato d'inscrizione alla porta della sala da parte di tutti
gli elettori, l'elezione è valida. — (Camera dei deputati,
8 gennaio 1858, collegio di Carmagnola, elezione Costa
della Torre; — Id., 11 dicembre 1848, coli, di Venasca,
elezione Tecchio ; — Id., coli. II di Genova, elezione Pellegrini D., ecc. ~ Id., 2 luglio 1870, coli. diBivona, elezione di
Belmonte; — Id., 18 dicembre 1870, coli, di Cerignola, elezione Ripandelli; — Id., coli, di Iglesias, 11 gennaio 1858,
elezione Ghirisi-Puddu ; — Id., 22 dicembre 1853, collegio
di Cicagna, elezione Moja).
356. L'intrusione di non elettori nella sala non induce
millità delle operazioni elettorali. — (Cam. dei dep., 18 giugno 1876, coli, di Serrastretta, eletto Cefali). — L'intrusione
di non elettori nella sala, unita ad altre irregolarità, può
indurre la Camera ad annullare l'elezione. — (Cam. dei deputati, 22 maggio 1871, coli, di S. Giorgio la Montagna,
eletto Mazzei).
Non può sostenersi contro le dichiarazioni del verbale
che nella sala delle elezioni s'introdussero non elettori,
quando dal verbale risulta che l'ufficio si diè cura di constatare che tutti i presenti nella sala avevano diritto di
entrarvi e rimanervi. — (Cara, dei dep., 18 dicembre 1870,
collegio di Giarre, eletto Cordova).
357. Gli elettori di un collegio possono assistere e sorvegliare le operazioni di una sezione diversa da quella
Collegi elettorali
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nella quale sono inscritti, in guisa però che il loro eccessivo ^gglomeramento non turbi o impedisca l'azione
degli elettori della sezione ed il regolare andamento delle
operazioni elettorali. — (Cam. dei dep., coli, di Cortona,,
eletto Tommasi-Crudeli, 1874;
Id., coli, di Napoli IV,^
eletto Zainy, 4 febbraio 1889, ecc.).
358. Il rifiuto di ammettere nella sala elettori d'altre
sezioni è fatto per cui merita di essere censurato l'ufficio, a meno che questo non possa addurre a sua scusa che
non era provata l'identità della persona. — (Cam. dei dep.,
1874, coli, di Cortona, elezione Tommasi-Crudeli); — questo
rifiuto è contrario alla legge, sebbene non possa tenersi
mai per causa di nullità dell'elezione ; — (Id., gennaio 1875,
coli, di Feltre, elezione Alvisi) ; — specie quando consta ch&
le operazioni della sezione, a cui fu negato ad un elettore
d'altra sezione l'accesso, ebbero luogo in presenza degli
elettori inscritti alla medesima e in piena conformità alla
legge. — (Id., 20 dicembre 1870, collegio di Cuorgnè, elezione Arnulfi).
ART. 56. — (Id. id. art. 56). — Nessuno può entrare'
armato nella sala delle elezioni.
359. Se s'introduce nella sala della votazione una persona armata, non ne riesce invalidata l'elezione, qualora
per invito dell'ufficio sia tosto fatta ritirare. — (Cam. dei
dep., 19 aprile 1867, coli, di Montevarchi, elez. Ghezzi).
360. Non vizia l'elezione il fatto che un ufficiale si
presenti armato a dare il suo voto, non risultando che vi
fossero state minaccie, o si fermasse nella sala più del
tempo necessario a votare. — (Cam. dei dep., 4 genn. 1858,.
coli. Ili di Cagliari, elezione Fara. — Id., 19 aprile 1867,
coli, di Montevarchi, elezione Ghezzi).
361. Se l'inserviente comunale s'introduce momentaneamente nella sala per affari di servizio, l'elezione non è per
questo nulla. — (Cam. dei dep., 22 dicembre 1853).
362. Turba la libertà del voto l'accesso di un pubblico
funzionario in tale sua qualità nella sala delle elezioni.
Costituisce quindi un fatto gravissimo l'aver permesso ad
un usciere di entrare nella sala delle elezioni per notificare ai rispettivi presidenti una sentenza colla quale si
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Legge elettorale politica
ordina la cancellazione di alcuni elettori dalle liste. —
•(Cam. dei dep., 13 luglio 1880, coli. Ili di Genova, elez.
De Amezaga).
363. Costituisce contravvenzione e non delitto l'introduzione di un estraneo nella sala elettorale, sebbene
la pena sancita possa essere correzionale, e perciò a costituire questo reato non occorre il dolo, ma è bastevole
il solo fatto materiale. — (Corte di cass. di Roma, 6 aprile 1881).
ART. 57. — (Id. id. art. 57). — Non è ammesso a
votare chi non trovasi inscritto nella lista degli elettori della sezione.
Questa lista, non che l'elenco di cui all'articolo 22,
devono essere affissi nella sala dell'adunanza durante
il corso delle operazioni elettorali e possono essere
consultati dagli intervenuti.
L'ufficio deve inoltre ammettere a votare coloro
che si presentino muniti di una sentenza di Corte di
appello, con cui si dichiari che essi fanno parte di quel
<}ollegio, e coloro che dimostrino di essere nel caso
previsto dall'ultimo capoverso dell'articolo 37 o che
provino essere cessata la causa della sospensione dì
•cui all'articolo 14.
La cessazione della'sospensione si prova dai militari
•con la presentazione d^l congedo illimitato o del decreto di promozione ad ufficiale e dagl'individui appartenenti ad altri corpi organizzati con la presentazione dell'atto di licenziamento, purché di tre mesi
-anteriori al decreto che convoca il collegio.
G-li elettori non possono farsi rappresentare.
364. Non induce nullità l'aflfìssione della lista degli
elettori nella stanza che dà accesso a quella in cui risiede
il seggio, ben potendo gli elettori aver ugualmente la
lista sotto gli occhi. — (Cam. dei dep., coli, di Napoli 1.
eletto Tursi, 14 dicembre 1887).
366. Se manchi la lista degli elettori di uno o più comuni componenti una sezione elettorale, e perciò gli elet-
Collegi elettorali
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tori di essi non possano votare, l'elezione è nulla, non
potendosi più ammettere a votare gli elettori di quelle
sezioni, se anche muniti di regolare certificato, per l'impossibilità di segnarne il nome sulla lista di riscontro, a
meno che il voto degli elettori inscritti sulle liste mancanti non sposti il risultato dell'elezione. — (Camera dei
deputati, coli, di Subiaco, eletto Masi, 19 gennaio 1871;
Id., coli, di San Demetrio nei Testini, eletto Camerini,
19 dicembre 1870; — Id., coli, di Grerace, eletto Avitabile,.
7 dicembre 1870; — Id., coli, di Campagna, eletto Zizzi,
21 dicembre 1876, ecc.).
3 6 6 . Non fa ostacolo un lieve errore nell'indicazione
del nome del votante, quando questi provi di essere veramente la persona inscritta. — (Cam. dei dep., coli, di
Comiso, eletto Caruso, 21 dicembre 1874).
3 6 7 . L'ufficio elettorale deve ammettere al voto : 1. Tutti
gli elettori inscritti sulla lista elettorale della sezione;
2. Coloro che si presentino con una sentenza della Corte
d'appello con cui si fa ragione del loro reclamo per ottenere l'inscrizione; 3. Coloro che erano inscrìtti sulle liste
dell'anno precedente, ed essendone stati cancellati, promossero la loro azione innanzi alla Corte d'appello, se la
Corte non si è ancora pronunciata; 4. Quelli che furono
inscritti sulle liste del municipio e vi furono mantenuti
dalla commissione provinciale, sebbene penda innanzi alla
Corte d'appello un ricorso contro la loro inscrizione; 5. Coloro che trovandosi inscritti nella lista separata, di cui
agli articoli 14 e 22 della legge, provano di avere il diritto di votare presentando il congedo illimitato, il decreto di promozione ad ufficiale, o la definitiva licenza sé
trattasi di individui appartenenti ad altri corpi. La data
di tutti questi atti deve essere però di tre mesi anteriore
a quella del decreto che convoca il collegio ; G. Il segretario dell'ufficio, se anche inscritto sulla lista di un'altra
sezione del collegio. — (BRUNIALTI, Commento, p. 231).
368. Devono essere ammessi a votare i cittadini inscritti dalla commissione provinciale sulle liste, quantunque
per sentenza della Corte d'appello siano stati poscia cancellati, se, avendo essi sporto ricorso in cassazione, emanò
prima del giorno dell'elezione sentenza di annullamento
112
Legge eLuttorale politica
•della decisione della Corte d'appello, con rinvio ad un'altra
Corte, imperocché, per i principii che reggono l'istituto
della Corte di cassazione, una decisione di cassazione non
solo annulla la sentenza cassata, ma ancora gli atti posteriori ai quali servì di basse, ritornando le parti nello stato
in cui erano prima che la Corte d'appello proferisse la
sua sentenza. — (Cam, dei dep,, 5 dicembre 1874, coli, di
Avellino, elezione Bresciamorra).
369. Gli elettori cancellati dalla commissione provinciale
che hanno ricorso alla Corte d'appello non possono partecipare alle elezioni se, (juando queste avvengono, il loro
ricorso è stato respinto. Un certificato della cancelleria
della Corte, constatante la reiezione del ricorso, è suflRciente perchè l'ufficio elettorale debba respingere dal voto
gli elettori dei quali si tratta. Questi elettori neppur potrebbero invocare il diritto di voto, allegando il difetto
di notificazione della sentenza, od il fatto del loro ricorso
in cassazione. — (Cam. dei dep., 4 novembre 1875, coli, di
Poscia, elezione Martini).
370. Se, ad onta delle precise disposizioni della legge e
delle sanzioni penali comminate nel titolo IV, fosse ammesso a votare un non elettore, si dovrà indagare se il
fatto può 0 no influire sull'esito dell'elezione, ovvero questa
sarebbe ugualmente seguita nello stesso modo. Nel primo
caso l'elezione è nulla, nel secondo è valida. — (Cam. dei
dep., dicembre 1874, coli, di Pizzighettone, elez. Camperio;
— Id., 17 dicembre 1870, coli. I l i di Napoli, elezione Castelli 0 Acton ; — Id., 22 die. 1870, coli, di Manoppello,
elez. Raffaele; — Id., 10 marzo 1871, coli, di Torchiara,
elezione Fanelli ; — Id., 25 aprile 1871, coli, di Velletri,
elez. Tancredi).
371. Gli elettori che non sono inscritti sulle liste e tuttavia hanno diritto di votare per sentenza di Corte d'appello od altro, votano nella sezione alla quale hanno chiesto
-di appartenere e nella quale sarebbero stati inscritti, rilasciando al presidente di essa il relativo documento. —
(BRUNIALTI, Appendice^ p. 6 6 - 6 7 ) .
3 7 2 . Gli elettori inscritti sulle liste complementari, di cui
all'art. 14, quando non sia cessata la causa di sospensione
non possono introdursi nella sala elettorale. — (Id., id,, p. 67).
Collegi elettorali
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373. È illegale il rifiato dell'ufficio elettorale di ammettere all'esercizio del voto l'elettore il quale si presenta
munito di un certificato comprovante il ricorso da lui sporto
alla Corte d'appello contro la sua cancellazione dalla lista,
quand'anche, a legittimare tale rifiuto, si allegasse che il
ricorso non era stato introdotto in tempo utile. La prova
dell'inoltrato appello deve risultare da analogo certificato
del cancelliere della Corte, epperò se l'ufficio ammette a
votare parecchi individui sulla sola presentazione di copia
del ricorso, non ancora stato portato alla Corte d'appello,
viola la legge e l'elezione ò viziata. — (Cons. di Stato,
12 maggio 1877; Eiv. amm., 1877, pag. 520),
374. Un telegramma del cancelliere della Corte d'appello non può essere mai considerato come prova equipollente del certificato. — (Cons. di Stato, 22 febbraio 1880;
Giur. il., 1880, 3, 55).
AKT. 58. — (Id. id. art. 58). — Il presidente della
sezione è incaricato della polizia dell'adunanza. Nessuna specie di forza armata può, senza la sua richiesta,
collocarsi nella sala della adunanza, o nelle vicinanze.
Le autorità civili e i comandanti militari sono tenuti di ottemperare alle sue richieste.
Questo articolo, in uno agli articoli 65, 66, 67, 69,
70, e agli articoli dall'Se al 98 del titolo V, devono
essere stampati a grandi caratteri ed affissi nelle sale
delle elezioni.
375. Sebbene gli elettori di una sezione possano per
legge assistere alle operazioni elettorali di un'altra, il
presidente può sempre ordinare l'allontanamento o l'espulsione di uno 0 più elettori d'altre sezioni per motivo di
ordine pubblico. — (Camera dei dep., coli, di Napoli IV
(Castellammare), eletto Zainy, 4 febbraio 1887).
376. Il presidente dell'ufficio elettorale non può vietare
ad un elettore di girare intorno alla tavola dello scrutinio, bensì di fermarsi e chinarsi alle spalle dei membri
dell'ufficio in modo da riconoscere i caratteri e la scrittura degli elettori. — (Cam. dei dep., coli, di Roma IV"
(Fresinone), el. Ellena, Narducci, Balestra, 29 giugno 1886).
96
Legge eLuttorale politica
377. La presenza della forza armata non può importare
per sè sola la nullità dell'elezione ove sia stata richiesta
dal presidente; mentre spetta al medesimo provvedere alla
tranquillità e all'ordine della seduta. — (Cam. dei dep ,
8 gennaio 1858, collegio di Eecco, elezione Casaretto).
Nulla rileva che sia intervenuta nella sala l'arma dei
carabinieri, mentre tale intervento può aver luogo per legge
pel mantenimento dell'ordine. — (Cam. dei dep., coli, di Campagna, elez. Buonavoglia) ; specialmente se ciò non avviene
per influire sull'elezione, ma in perfetta buona fede. —
(Id., die. 1874, collegio di Abbiategrasso, elez. Mussi).
378. L'intervento della forza pubblica nel comune e nel
cortile del palazzo dove segue la votazione, richiesto dall'autorità municipale per prevenire disordini e tumulti,
non influisce sulla elezione se risulta che la forza giunse
sul luogo quando lo scrutinio era già compiuto. — (Cam.
dei dep., aprile 1867, coli, di Oviglio, elez. Pera; coli. I
di Torino, eletto Cavour, 13 agosto 1849).
379. Quando dal verbale risulta che durante le operazioni elettorali la forza armata non trova vasi • nella sala
dove quelle avvennero, non importa che essa si trovi nelle
vicinanze su previo appello del sindaco, che ha facoltà di
disporne. — (Cam. dei dep., 17 maggio 1870, coli, di Termini Imerese, elezione Ugdulena).
380. Se fosse ommessa nel verbale notizia del fatto che
il presidente ha chiamato la forza armata, l'ommissione
non si potrebbe addurre a causa di nullità. — (Ivi, 20
dicembre 1870, coli, di Monteleone, elez. Musolino).
ART. 59. — (Id. id. art. 59). — Nella sala dove ha
luogo la votazione e fino a che l'adunanza non sia
sciolta, gli elettori non possono occuparsi di altro oggetto che della elezione del deputato.
381. La discussione seguita nel collegio elettorale (s'in tende nella sala), ove non sia tale da pregiudicare l'indipendenza del voto individuale degli elettori, non invalida
la elezione. — (Cam. dei dep., 22 dicembre 1849, coli, di
Felizzano, elez. Novelli ; — Id., 23 dicembre 1853, coli, di
Savona, elez. Astengo; 30 dicembre 1857, coli, di Corato,
elezione Birago di Vische).
Art.
62
Collegi elettorali
97
382. La lettura d'un manifesto o d'uno scritto in vantaggio di uno dei candidati non potrebbe rendere nulla
la elezione, ove venga a risultare che la medesima non
potè influire sull'animo degli elettori e che anche tolti
i voti dati all'eletto nella sezione in cui ebbe luogo tale
lettura abbia ciò non ostante la maggioranza. — (Cam. dei
ilep., 10 maggio 1860, coli, di Nizza Marittima, elezione
Bottero).
383. Non vizia l'elezione l'essersi affissi proclami per
indicare il nome dei candidati, e l'essersi fatte in pubblico
ovazioni a favore di quello dei medesimi che riuscì eletto.
— (Cam. dei dep,, 25 novembre 1872, coli, dì Verbicaro,
elez. Giordano).
ART. 60. — (Id. id. art. 60). — La sezione, purché
Siene presenti almeno venti elettori, elegge l'ufficio
definitivo, composto di un presidente e quattro scrutatori.
Ciascun elettore scrive sulla propria scheda soltanto
tre nomi, e si proclamano eletti i cinque che hanno
ottenuto maggior numero di voti.
Colui che ha più voti è il presidente : a parità di voti
si proclama eletto il maggiore di età.
L'ufficio così composto nomina il segretario, scegliendolo fra gli elettori del collegio presenti all'adunanza nell'ordine seguente:
a) Notai ;
b) Cancellieri e vice cancellieri di pretura ;
c) Segretari e vice segretari comunali ;
d) Altri elettori.
11 segretario vota in quella sezione dove esercita
l'ufficio.
Esso dev'essere rimunerato coll'onorario di L. 20, a
carico del comune in cui ha sede l'ufficio elettorale.
Il processo verbale da lui rogato riveste, per ogni
effetto di legge, la qualità di atto pubblico.
384. Il divieto dell'art. 17 sull'uso di altre schede diverse da quelle rimesse all'ufficio provvisorio non riguarda
7 — B R U M A T . T I , Codice
elettorale.
elaltorale politica
98
Art. 60
affatto lo schede che occorrono per la elezione del seggio
definitivo, non tanto perchè le disposizioni proibitive si
interpretano sempre restrittivamente, quanto e più perchè
il legislatore stesso ha mostrato di volere applicare il divieto alle sole schede per l'elezione dei deputati ; per procedere alla nomina del presidente e dei quattro scrutatori
si può adoperare qualsiasi specie di schede, ben inteso
non escluse quelle rimesse dal comune capoluogo di sezione, al presidente. — (BKUNIALTI, Appendice, p. 68).
385. Non può essere considerato come ragione decisiva
per l'annullamento delle operazioni elettorali di una sezione il fatto che a presidente dell'ufficio definitivo sia
stato chiamato il pretore del luogo, quando manchi la
prova che egli non fosse elettore nel collegio, e siasi soltanto prodotto un certificato dal quale risulti non essere
inscritto nella lista di quella sezione. — (Camera dei deputati, 23 febbr. 1888, coli, di Sassari, eletto Garavetti;
Foro
IL, XIII, 3, 47).
386. L'ufficio provvisorio, diventando definitivo, deve
scegliere un altro segretario, a meno che non sia già segretario dell'ufficio provvisorio la persona designata secondo
la legge a segretario dell'ufficio definitivo.
3 8 7 . La nomina dei segretario del seggio provvisorio
e del definitivo deve farsi dai membri del seggio per
scheda segreta od altrimenti, non essendo causa di nullità
il procedervi anche verbalmente, dietro concerto dei membri
del seggio, ma nella maggior parte dei casi sarebbe ozioso
l'altro sistema.
388. È regolare l'operato dell'ufficio elettorale di una sezione che nomina a segretario uno degli elettori quando
nella sala della votazione non vi ha alcuno rivestito delle
qualità volute dalla legge. — (Cam. dei dep., 13 die. 1889,
coli. I di Napoli, elezione Turi; La Legge, i sem. 1890).
389. Non ha diritto ad essere nominato segretario dell'ufficio definitivo il notaio che non è inscritto nella sezione, nè è notaio residente, conosciuto nel luogo.
390. Non è causa di nullità il diniego opposto dall'ufficio d'una sezione alla nomina a segretario di determinata
persona che ne abbia i titoli, quando sia assunta un'altra
che ne sia del pari fornita. —( Cam. dei dep., collegio di
Art.
62
Collegi elettorali
99
Sondrio, 14 gennaio 1883, eletto Perelli; Atti parlam.,
6 marzo 1883; legisl. xv, sess. i, voi. ii, pag. 1716).
391. A buon diritto il seggio della sezione nomina a
segretario uno degli elettori, non essendo nella sala delle
votazioni nessun segretario, o vice-segretario comunale
effettivo. — (Cam. dei dep., coli, di Napoli I, eletto Turi,
14 die. 1889).
392. Non vizia l'elezione il fatto che sia stato scelto
a segretario dell'ufficio definitivo un elettore compreso
nelle categorie descritte all'art. 60 della legge elettorale
politica, ma di un ordine inferiore, di preferenza ad un
altro di ordine superiore, pure presente all'adunanza. - (Cam. dei dep., collegio di Ancona, eletti Elia, Mariotti,
Bonacci, Bruschettini, Bosdari ; Atti pari., 10 febbr. 1883).
393. Il segretario del seggio definitivo ha soltanto voce
consultiva come quello del seggio provvisorio ; il legislatore componendo il seggio di un numero di membri dispari,
non poteva desiderare che la disparità venisse meno dando
voto deliberativo al segretario.
394. Il compenso di lire 20 non è dovuto al segretario
dell'ufficio provvisorio, perchè il legislatore ha parlato soltanto'del segretario del seggio definitivo, e mancano riguardo a quello i motivi che indussero il legislatore ad
assegnare al segretario una retribuzione. Il legislatore ha
considerato, infatti, che si trattava di far perdere una
intera giornata ad un esercente, ed era perciò giusto retribuirlo, se non degnamente, almeno per guisa che non
avesse ragione di sottrarsi all'obbligo della legge.
395. Gli eletti debbono essere tutti inscritti sulle liste
elettorali della sezione ; il segretario può appartenere ad
un'altra sezione del collegio. Se uno dei membri deliberanti dell'ufficio non appartiene al collegio, le operazioni
della sezione sono nulle. — (Cam. dei dep., 2 febb. 1857,
coli, di Varallo, elez. Bolmida; — Id., 5 gennaio 1858,
coli, di Bonneville, elez. Pelloux, ecc.).
396. La sostituzione ha luogo anche qualora si allontanassero definitivamente dalla sala due degli scrutatori,
esigendosi per la validità dell'elezione la presenza di almeno tre scrutatori. — (Cam. dei dep., 1874, collegio di
Monreale, elez. Inghilleri).
100
J^^gg^ elettorale politica
Art. 61
397. Sono nulle le elezioni in quelle sezioni dove siano
mancati e manchino i verbali della costituzione dell'ufficio
definitivo. — (Cam. dei dep., 5 marzo 1891, coli. II di
Catanzaro, elez, Francica; La Legge, i sem. 1891).
398. È nulla la costituzione d'una sezione dove il seggio
provvisorio, annullando la votazione avvenuta pel seggio
definitivo, si costituisce in definitivo esso stesso, violando
una delle disposizioni essenziali della legge, e togliendo una
delle principali garanzie della sincerità dello scrutinio. —
(Cam. dei dep., coli, di Roma II (Velletri), elez. Piacentini,
24 maggio 1889).
399. È indiscutibile la validità dei verbali fino ad inscrizione in falso contro gli stessi, epperciò non merita
riguardo la protesta fatta da un elettore, appoggiata ad
un dato di fatto direttamente contrario a quello risultante
(lai verbali, contro dei quali nulla sia risultato in una
inchiesta o altrimenti. — (Cam. dei dep., 14 dicembre 188'>,
elez. Boselli, Rolandi, De Mari, Capoduro ; Foro It., xix,
pag. 3, 48).
400. Non lascia dubbio che siano compiute le operazioni
essenziali per la formazione dell'ufficio definitivo la omessa
indicazione nel verbale del numero dei votanti e dell'ora
in cui terminò la votazione, quando altrimenti risulta che
si trovavano presenti più di 20 elettori. — (Cam. dei dep.,
coli, di Catanzaro II, 14 dicembre 1886).
401. Le spese per l'adattamento della sala, per le urne,
per gli stampati, per l'assegno del segretario, ecc., nelle
.sezioni che comprendono due o più comuni, sono a carico
del comune capoluogo della sezione. — (Cons. di Stato, 1883 ;
— BRUNIALTI, Commento,
pag.
70-711.
ART. 61. — (ID. id. art. 66), — Se il presidente ricusa, od è assente, resta di pieno diritto presidente lo
scrutatore che ebbe maggior numero di voti; il secondo scrutatore diventa primo, e così successivamente.
In caso di rinuncia, o di assenza d'alcuno fra gli scrutatori, sono ad essi surrogati coloro che nello scrutinio
ottennero maggior numero di suffragi, nell'ordine determinato dal numero dei suffragi medesimi.
402. La rinuncia alla carica di presidente dell'ufficio de-
Art. 62
Collegi elettorali
101
finitivo non implica rinuncia all'ufficio di scrutatore. —
(Cons. di Stato, 15 aprile 1874; con<ra id. id,, 28 ag. 1873).
403. Se uno o più degli eletti a far parte dell'ufficio
definitivo non sono presenti, non è necessario che l'ufficio
provvisorio li mandi ad avvertire e a cercare, ma può
procedere alla loro sostituzione. — (BRUNIALTI, (7o»im.,551).
404. Se nell'elezione del seggio definitivo tutti votassero i tre nomi medesimi, si dovrà procedere ad una seconda votazione per la nomina degli altri due membri
dell'ufficio. — (BEUNIALTI, Appendice, p. 70).
405. Se uno o più degli eletti ricusassero, saranno sostituiti da coloro che seguono fra quelli che ebbero voti,
e se il numero non bastasse si procederà pure ad una seconda votazione. — (Ivi, ivi).
AKT. 62. — (Id. id. art. 62) (1). — Se alle ore 10 antimeridiane non sono incominciate le operazioni elettorali per la costituzione del seggio definitivo, e non si
trovano nella sala dell'adunanza almeno 20 elettori
per procedere alle operazioni medesime, il seggio provvisorio diventa definitivo. Esso nomina il segretario
secondo le norme stabilite nell'articolo 60.
406. Prima delle dieci non si può procedere alla formazione del seggio definitivo, se anche fossero presenti più
di 20 elettori.
- (BRUNIALTI, Commento, 243-244; cantra
Santini, Commento, p. 75).
407. L'elezione del seggio definitivo fatta con meno di
20 elettori è nulla perchè in tal caso deve per legge diventare definitivo il seggio provvisorio. — (BRUNIALTI,
Commento, p. 244).
408. L'elezione del seggio definitivo non può esser fatta
per acclamazione, come era lecito prima del 1882, costituendo essa una violazione del diritto assicurato dalla
legge alla minoranza. — (BRUNIALTI, Commento, p. 244,
contra BELLONO, pag. 66, ecc.).
4 0 9 . Tenuto conto del disposto dell'art. 62 della legge,
(1) La Commissione parlamentare del 1892 proponeva : Alle
ore 10 antimeridiane nei mesi di novembre, dicembre, gennaio,
febbraio e marzo; alle ore 9 antimeridiane neg'li altri mesi».
102
Legge elettorale politica
Art. 62
che ammette possa l'ufficio provvisorio diventare definitivo
nei casi dall'articolo stesso indicati, non devesi ritenere
come argomento per annullare la elezione il fatto che uno
degli scrutatori non figuri nelle liste. — (Camera dei deputati, 23 febbraio 1888, Coli, di Sassari, elez. Garavetti ;
Foro Italiano, xiii, 3, 47).
410. Non è cagione di nullità il fatto che nella costituzione dell'ufficio definitivo siasi trovato nell'urna un numero di schede maggiore dei votanti, qualora detratti i
voti della sezione dove avvennero tali irregolarità, il risultato dell'elezione non cambi. — (Cam. dei dep., legisl. xii,
1875, coli, di Feltre, elez. Carmelo).
411. L'elezione non è nulla per ciò solo che nella votazione per l'ufficio definitivo non si è registrato il nome
degli elettori votanti ; non si è fatto regolarmente l'appello ;
0 perchè le schede, invece di riporle nell'urna, sono state
lasciate sul tavolo, o non sono state scritte sui tavoli separati
preparati per l'elezione dei deputati, o furono scritte in
modo uniforme. Infatti la legge non ha richiesto rigorosamente, e tanto meno a pena di nullità, tutte quelle minute
formalità stabilite per l'elezione del deputato. — (Griunta
parlamentare, legisl. xii, 1875, coli, di Livorno, elez. Bastogi; — Id., legisl. X, 1867, coli, di Naso, elez. Parisi;
— Id., 21 die. 1866, coli, di Campagna, elez. Zizzi).
412. L'omissione dei voti conseguiti da ciascuno dei
membri dell'ufficio definitivo perchè non pronunciata dalla
legge, non è motivo di nullità. È però necessario tener
conto almeno degli scrutatori eletti con minor numero di
voti. — (Cam. dei dep., legisl. x, 1867, coli, di Naso, elez.
Parisi ; — Id., 1867, coli, di Andria, elez. Garibaldi).
413. Non costituisce una irregolarità sostanziale che
vizii le operazioni il fatto di parecchi elettori, che votassero per l'ufficio definitivo con scheda portata dal di fuori,
perchè il segreto del voto, in questo primo stadio delle
operazioni elettorali, non è imposto dalla legge cosi rigorosamente da importare nullità. — (Cam. dei dep., legisl. xri^
1874, collegio di Siracusa, elez. Greco-Cassia).
414. Se a scrutatore nell'ufficio definitivo fosse stato
eletto un analfabeta, il quale si trovi per eccezione di
legge in possesso del diritto elettorale, le operazioni non
Art.
62
Collegi elettorali
103
ne rimarrebbero viziate, perchè essendo l'ufficio composto
del presidente e di (quattro scrutatori, oltre il segretario,
rimane sempre una maggioranza di individui adatti a sostenere l'ulììcio, che secondo lo spirito della legge e la
costante giurisprudenza della Camera è suiRciente garanzia
per il necessario controllo delle operazioni, mentre rispetto
alia custodia dell'urna anche l'elettore analfabeta ha capacità sufficiente. — (Camera dei dep., legisl. 1874, xii,
collegio di Valenza, elez. Cantoni).
ART. 63. — (Id. id. art. 63) (1). — Appena accertata
col processo verbale la costituzione del seggio definitivo,
si estrae a sorte il nome dì uno degli scrutatori, il
quale deve firmare a tergo tante schede quanti sono gli
elettori della sezione. Di mano in mano che lo scrutatore firma le schede, il presidente vi imprime il bollo
municipale di cui all'art. 51, e le pone in un'urna di
vetro trasparente.
Se questo scrutatore si allontana dalla sala non può
più firmare le schede, ed è sostituito da un altro scrutatore, pure estratto a sorte.
Si tiene nota nel processo verbale del nome degli
scrutatori che firmano le schede, e del numero delle
schede da ciascuno firmate.
415. Il cambiamento per opera d'un partito dei timbri
di un comune per quanto reso vano dalla vigilanza attiva
può con altre circostanze esser causa della necessità di
annullare le elezioni. — (Cam. dei dep., 5 dicembre 1886,
Lecce II, D'Avala, Grassi, Lo Re).
416. Se le schede non bastassero (perchè votarono tutt
gli inscritti ed altri ancora, perchè muniti di sentenza d
Corte d'appello, o inscritti nella lista complementare, cu
è cessata la sospensione, o perchè alcuni elettori sciuparon
la prima scheda loro consegnata ed ebbero bisogno di una
seconda), l'ufficio potrà mettere nell'urna altre schede,
(I) Lo scrutatore d i e firma le schede dovrebbe, secondo il
progetto medesimo, numerarle progressivamente nell'appendice che viene poi staccata.
104
uletlorale politica
Art. 64
uguali alle precedenti, annotando il fatto nel verbale. —
(BRUNiALTt, Appendice, p. 71-72).
417. Se un elettore, per qualsiasi causa, rende inservibile una scheda nel momento che la scrive, il presidente
deve consegnargliene un'altra, facendo annotare nel verbale che è stata distrutta una scheda ed è stata surrogata.
La scheda resa inservibile deve essere lacerata e bruciata
immediatamente, perchè nessuno possa scoprire i nomi
che conteneva. — (Id., Commento, p. 249,
p. 71-72),
418. Le schede che debbono riportare a tergo la firma
di uno scrutatore estratto a sorte, e su cui il presidente dell'ufficio elettorale imprime il bollo municipale, non debbono
portare un numero progressivo, potendo questo essere un
mezzo di violazione del segreto del voto. — (Cam. dei
dep., atti pari,, Cam. dei dep., 20 dicembre 1882, coli, di
Treviso, elez. Bonghi, legisl. XV, sess, i, voi, i, p, 315-318).
ART. 64. — (Art. 64, legge 28 giugno 1892, n. 315 (1),
serie S""), — Il presidente dell'ufficio dichiara aperta
la votazione per la elezione del deputato, e chiama o
fa chiamare da uno degli scrutatori, o dal segretario,
ciascun elettore nell'ordine della sua inscrizione nella
nota.
L'ufficio deve accertare l'identità dell'elettore chiamato. Uno dei membri dell'ufficio, o il segretario, che
conosca personalmente l'elettore, attesta della di lui
identità apponendo la propria firma accanto al nome
dell'elettore nell'apposita colonna, sulla nota di cui
all'articolo 51.
Se nessuno dei membri dell'ufficio può accertare
sotto la sua responsabilità l'identità dell'elettore, questi deve presentare un altro elettore del collegio noto
all'ufficio, che attesti dell'identità di lui ed apponga il
proprio nome sulla nota. Il presidente avverte l'elet(1) Il 1° e il 4° capoverso erano nella leg-jfe del 1862, il 2° ed il
3" furono aggiunti, e contengono una importante riforma che
impedirà il voto dei non elettori.
Art. 64
Lei collegi elettorali
105
tore, che se affermasse il falso, verrebbe punito con le
pene stabilite dalla legge.
Eiconosciuta l'identità personale dell'elettore, il
presidente estrae dall'urna una scheda, e gliela consegna spiegata.
419. È irregolare l'appello degli elettori in modo saltuario man mano che questi presentansi nella sala; l'articolo 64 della legge prescrive che all'appello si proceda
per ordine alfabetico, in modo da rimuovere ogni pericolo
di confusione e di equivoco. — (Cam. dei dep., coli, di
Firenze II, eletto Caruso, 20 novembre 1871).
420. Non infirma l'elezione la protesta relativa alla
sollecitudine colla quale si fece l'appello in una sezione,
0 al fatto che sia stato eseguito durante la messa parrocchiale. — (Cam. dei dep., 1867, coli, di Spilimbergo,
elezione Sandri).
421. Se l'appello nominale non si fosse fatto per ordine
alfabetico, non cessa di essere valida l'elezione; così se
in una sezione si fosse fatto cominciando da un' comune
piuttosto che da un altro, e neppure se fossero stati ammessi a votare prima o durante l'appello alcuni elettori,
che dichiarino di non potere per gravi motivi trattenersi
più a lungo. — (Cam. dei dep., 11 gennaio 1858, coli, di
Iglesias, elezione Ghirisi-Puddu ; — Id., id., 17 die. 1857,
coli, di Eapallo, elezione Centurione; — Id., 19 die. 1857,
coli, di Avigliana, elez. Della Motta; — Id., 15 genn. 1858,
coli, di Levante, elez. Ollandini; — Id., 26 febbr. 1877.
coli, di Lanciano, elezione De Crecchio).
422. Non è affatto necessario che il presidente, prima
di chiamare un secondo elettore, aspetti che il primo abbia
votato e gli abbia riconsegnata la scheda ; anzi gli articoli 54 e 65, parlando di tavole destinate alla scrittura
delle schede, lasciano supporre che più elettori possano
votare ad un tempo, essendo stati chiamati nell'ordine dell'appello, il che è anche conforme allo spirito della legge, la
quale ha avuto cura di far durare le operazioni elettorali il
minor tempo possibile, per non procurare un eccessivo disagio ai cittadini. La legge, mirando ad assicurare il segreto del voto, non vieta che vi possano essere nella sala
106
Legge elettorale politica
Art. 62
più tavoli, e due o tre elettori possano votare contemporaneamente. — (BRUNIALTI, Commento, pag. 249).
ART. 65. — (Art. 65 della legge 22 genn, 1882, n. 593,
richiamato in vigore dalla legge 5 maggio 1891, n. 210,
art. 1) (1). — L'elettore chiamato recasi ad una delle
tavole a ciò destinate e scrive sulla scheda consegnatagli il nome della persona alla quale vuol dare il voto.
Al nome può aggiungere la paternità, la professione, il titolo onorifico ò gentilizio, il grado accademico e l'indicazione di uffici esercitati ; qualunque altra indicazione è vietata.
Se l'elettore, per l'eccezione di cui all'articolo 102
della presente legge, o per fisica disposizione notoria,
0 regolarmente dimostrata all'ufficio, trovasi nell'impossibilità di scrivere la scheda, è ammesso a farla scrivere da un altro elettore di sua confidenza ; il segretario lo fa risultare nel verbale, indicandone il motivo.
423. L'elettore deve scrivere la sua scheda in presenza
dell'ufficio, nella sala o comunque in vista di esso, non
però sul tavolo al quale esso siede. — (Camera dei dep.,
collegio di Busto Arsizio, eletto Beretta, 19 marzo 1860;
— Id., coli, di Oristano, eletto Don Margotti, 12 genn. 1858;
— Id., coli, di Bonneville, eletto Jacquier, 22 die. 1853;
— Id., coli, di Lanzo, eletto Genina, 22 gennaio 1850; —
Id., collegio di San Giorgio la Montagna, eletto Maffei,
22 maggio 1871; — Id., coli, di Lacedonia, eletto Soldi,
1875, ecc. ecc.).
424. La legge non richiede nelle schede l'indicazione
della paternità, e perciò sono valide le schede nelle quali
essa non è unita al nome e cognome. — (Cam. dei dep.,
coli, di Caserta I, elez. Novelli c. Montagna, 2 luglio 1886).
425. Non si può al certo seriamente sosfajnere che per
a,versi la validità del voto si richiegga che la scheda porti
(1) Secondo l'art. 05 della legge 22 settembre 1882, l'elettore
scriveva quattro nomi nei collegi che dovevano eleggere quattro
o cinque deputati; tre nei collegi che eleggevano tre deputati;
e due nei collegi che eleggevano due deputati.
ART.
s^Dei
70
collegi elettorali
12B
il nome individuale del candidato; imperocché la legge
elettorale all'art. 65 non parla che di nome, senz'altro. E.
per conseguenza quando il solo casato basta per indicare
precisamente la persona designata, e non lasciar dubbi
intorno ad essa, ogni cavillazione sofistica Don può essere
presa in considerazione dalla Camera. — (Camera dei deputati, coli, di Genova II (Savona), eletto Rolandi c. Sanguinetti A.; — Id., coli, di Roma eletto Caetani di Tèano^
29 gennaio 1883).
4 2 6 . Sono da computarsi anche le schede portanti il
solo cognome, quando si tratta di candidato ben noto nel
collegio, e quindi da ritenersi sufficientemente designato.
— (Camera dei dep., collegio di Teano, eletto Zarone, ] 9
marzo 1877; — Id., coli, di Caltanissetta, eletto Minolfi
c, Testasecca, 28 febbraio 1870).
4 2 7 . "L'ammissione di elettori in soverchio numero a
farsi scrivere le schede da altri, può con altre circostanze
indurre la nullità delle elezioni.i — (Cam. dei dep., 5 dicembre 1886, coli, di Lecce II, eletti D'Avala, Girassi,
Lo Re).
4 2 8 . La legge elettorale per ritenere valido un voto
vuole che la persona a cui viene dato sia sufficientemente
designata, in modo che non restino dubbie la volontà e
l'intenzione dell'elettore. — (Cam. dei dep., eoli, di Teramo, eletto Sebastiani, novembre 1874 ; — Id., 1875, collegio di Marostica, elezione Antonibon),
429. Procede regolarmente l'ufficio quando alla prima
votazione annulla le schede che contengono il solo cognome del candidato, e quando non attribuisce al candidato quelle che contengono bensì il di lui cognome, ma
preceduto da un diverso nome. — (Cam. dei dep., 15 dicembre 1870, coli, di Trapani, elezione Calvino).
4 3 0 . L'errore commesso nello scrivere il nome del candidato non importa la nullità delle schede in cui codesto
errore s'incontra, quando le altre indicazioni siano sufficienti
a far conoscere qual fosse la volontà deJl'elettore (1). —
(1) s i d e l i b e r ò d i t e n e r e p e r v a l i d i a f a v o r e d i Domenico
'''iati a n c h e i v o t i d a t i a Domenico
e Domenico
Giurali;
i voti d a t i a l
al marchese
'marchese
di Cassibife,
Giuliati,
Gaetano
Domenico
Loffredo
a Gaetano
Gin-
Giuliacci
di
Lofrcdo,
Cassibite
ecc.,
ad
Legga elettorale politica
108
AET. 65
(Cam. dei dep., 16 maggio 1873, coli, di Treviso, eletto
•Giuriati; — Id., coli, di Serra San Bruao, eletto Di Cassibile, 1876; — Id., collegio di Teano, eletto Zarone,
17 marzo 1877).
431. Fra più persone inscritte nelle liste che portano
lo stesso nome e cognome, i voti devono attribuirsi a
quello che è candidato, sebbene nelle schede non si trovinó indicate tutte le qualità della persona eletta. — (Camera dei dep., 10 marzo 1876, collegio di Fossano, eletto
Borelli; — Id., 25 giugno 1880, coli, di Susa, eletto
Genin; — Id., 22 dicembre 1870, coli, di Chiaravalle,
eletto Assanti-Pepe F.).
4 3 2 . Quando l'ufficio principale attribuisce alcune schede
ad un candidato, e quando non si hanno argomenti sufficienti per giudicare che codesta attribuzione fu illegittima
e contraria alla volontà degli elettori, la deliberazione
dell'ufficio è incensurabile. — (Cam. dei dep., 19 dicembro 1870, coli, di Villadeati, eletto F. Monti).
4 3 3 . Vi è sufficiente indicazione del candidato quando
la scheda contiene il nome e cognome, anche senza la
paternità, quando si tratta di candidatura così annunciata
dai giornali e dai proclami, e di candidatura nota nel
collegio di famiglia di uno dei paesi del collegio, tanto
più se non si sa indicare l'esistenza di altro omonimo sulla
lista. — (Cam. dei dep., 12 dicembre 1876, coli, di Montecorvino Eovella, eletto A. Giudice).
4 3 4 . Quando due soli sono i candidati, e l'uno e l'altro
notissimi nella provincia e nel collegio elettorale, si può
ritenere con fondamento che gli elettori i quali scrivono
nella scheda unicamente il cognome di uno dei candidati,
intendano di votare per quello di essi sul nome del quale
si sono con maggior specificazione già portati altri voti,
quantunque altri cittadini, collo stesso cognome, siano inscritti nella lista elettorale. — (Cam. dei deputati, coli,
di Becco, eletto Eossi Pietro; — Id., collegio di Agosta,
eletto Beneventg,no, 1875 ; — Id., coli, di Acerenza, eletto
Petruccelli della Gattina, 20 dicembre 1870; — Id., coli, di
Caltanissetta, eletto Minolfi c. Testasecca, 25 febbraio 1870).
Angelo
gialo
Broccoli
Bi-ugiU
le s c h e d e Brocoli
di Frogesco,
ecc.
di
Vairano,
Agilo
Brocoli,
An-
ART.
70
s^Dei
collegi elettorali
12B
4 3 5 . Se anche vi sia un altro elettore di nome e cognome eguale al candidato, le schede si devono computare
a questo quando sia notorio che egli solo si è presentato,
ba girato il collegio, presenziato adunanze, tenuto discorsi, mentre l'altro omonimo non ha mai avuto l'idea di
porre la sua candidatura, — (Cam. dei dep., coli, di Novara I H (Vercelli), eletto Di Collobiano, 29 giugno 1886;.
— Id., coli, di Tropea, elezione Tranfo, 21 dicembre 1880;
— Id., coli, di Lanciano, eletto Melchiorre, 27 marzo 1867;
— Id., coli, di Teramo, eletto Sebastiani, novembre 1874;
— Id., coli, di Fossano, eletto Borelli, 1875).
4 3 6 . Non si ha nè deve aversi a titolo di candidatura
seria un semplice manifesto anonimo, pubblicato la vigilia
delle elezioni, e che dalla sua stessa dizione riveli non altroché un mezzo, pur troppo non infrequente, di creare una
disputa d'identità di persone, a fine di turbare i risultamenti della lotta elettorale. — (Cam, dei dep., coli, di
Xovara III (Vercelli), eletto Di Collobiano, 29 giugno 1886),
4 3 7 . Nel caso di elettori che non possono scrivere per
fisica indisposizione, è anzitutto necessario che essi siano
presenti, ad ogni modo, nella sala, non essendo possibile
votare altrimenti che in persona; è necessario pure che
si facciano scrivere la scheda da un altro elettore, perchè
un non elettore non potrebbe entrare nella sala neanche
col pretesto di accompagnarli, e non potrebbe fare per
altri ciò che la legge non lo ritiene capace di fare per
sè. Basta però che l'impossibilità fisica si verifichi al momento del voto, ed il verbale ne faccia fede, nulla importando che prima o poi l'elettore siasi trovato in gradodi scrivere, — (15 dicembre 1870, coli, di Trapani, elez.
('alvino).
4 3 8 . La legge non esige che dal verbale risulti precisamente il fatto che un elettore siasi servito di un altro
per scrivere la scheda, ma vuole solo che dalle varie circostanze sorga la presunzione essersi ciò eseguito, e la
presunzione esisterebbe nel caso in cui nel verbale dove
sono indicati i nomi degli elettori che non vergarono di
propria mano la scheda si leggesse: impossibilitati per
causa di..... {cecità o altro) a scrivere di•propriamano le
schede, ancorché manchi cioè la dichiarazione che questi
IIU
Lt'iOil^ elettorale politica
ART. 65
elettori furono autorizzati dall'ufficio a servirsi di altri
elettori per la scrittura della scheda. — (Legisl. X, 1867,
coli, di Rogliano, elez. Morelli).
4 3 9 . Quando un elettore si fa scrivere la scheda da un
altro, è necessaria l'indicazione dei motivi, ma non è necessario che si indichino gli elettori autorizzati a scrivere
la scheda altrui. — (Cam. dei dep., legisl. X, 1867, coli, di
Montevarchi, elez. Ghezzi).
4 4 0 . Una volta constatato che gli elettori, i quali votarono facendosi scrivere i bollettini da altri elettori, erano
analfabeti o impediti, si deve presumere che a ciò fossero
abilitati dall'ufficio, e che coloro i quali si prestarono a
scrivere per essi le schede fossero di loro rispettiva fiducia,
senza che si possa dedurre un diverso giudizio dal silenzio
in proposito osservato dai verbali, quando contemporaneamente non si presentino le prove di fatto. — (Griunta pari.,
legisl. XII, 1874, coli, di Pescia, elez. Brunetti).
441. Fa piena prova il processo verbale quando dice
che alcuni elettori si fecero scrivere da altri la scheda
perchè analfabeti, o perchè nella fisica impossibilità di
scriverla da loro medesimi. E sono inattendibili le proteste
che mirano ad impugnare le dichiarazioni del verbale
medesimo. — (Giunta pari., 18 dicembre 1870, coli, di
Afragola, elezione E. Chiaradia ; — Id., 20 dicembre 1870,
coli, di Ouorgnè, elez. Arnulfi).
4 4 2 . È causa di nullità il fatto che moltissimi elettori
furono ammessi come malati a votare col mezzo di altra
persona, (si trattava di oltre 400 sopra un totale di 1660
votanti !) malgrado le proteste della minoranza, che di volta
in volta li tacciava di analfabetismo, mentre i verbali al
riguardo presentano giustificazioni del tutto insufficienti,
non affermando la notorietà o la constatazione della malattia, e limitandosi perfino ad enunziare complessivamente
che i tali e tali elettori furono ammessi a votare per interposta persona, a causa delle malattie da loro addotte,
e mentre non è mai, o quasi mai, fatta menzione della
persona di fiducia che ha sostituito il preteso elettore
ammalato. — (Cam. dei dep., coli, di Siracusa I, eletti
Maurigi, ecc., 3 dicembre 1891).
443. L'elettore che alleghi la sua infermità ha sempre
ART. 65
Dei colLeyi elettorali
111
diritto di votare per interposta persona (1). — (Camera
dei dep., coli, di Siracusa I, eletti Di Eudini, ecc., 27
aprile 1891).
444. Gli analfabeti non possono essere privati del diritto di votare quando si trovino inscritti nella lista degli
elettori, contro la quale non è stata fatta opposizione. —
(Cam. dei dep., 8 dicembre 1876, coli, di Cento, elezione
Mangilli). — Una volta inscritto sulle liste qualunque elettore, anche analfabeta, ha diritto di votare e può delegare
un elettore di sua fiducia a scrivere la scheda. — (Ivi,
legisl. X, 1867, coli, di Naso, elez. Parisi).
445. Cantra. Quantunque l'iscrizione di taluni analfabeti nelle liste complementari sia divenuta definitiva e
passata in giudicato, è però nulla ugualmente l'elezione
cui essi abbiano preso parte se il loro voto può avere
avuto influenza sul risultato finale di essa. Non si deve
confondere l'iscrizione nelle liste e il diritto elettorale in
tal modo acquisito, coll'esercizio del diritto stesso, il quale
non si può attuare se non nei modi stabiliti dalla legge, e
cioè scrivendosi dall'elettore la scheda. — (BRUNIALTI,
Appendice.^ p. 72 ; Cam. dei dep., coli, di Palermo II, eletto
Firmaturi, 1 febbraio 1883 ; legisl. XV, sess. i, voi. i,
p. 828-841) (2).
4 4 6 . Sebbene qualche analfabeta possa aver trovato
modo di essere compreso nella lista non solo, ma altresì
di accostarsi al tavolo della votazione ed ivi disegnare
sopra un modello o farsi scrivere da altri, fingendo un
impedimento, il nome del candidato, quando il fatto non
sia provato o positivamente non risulti dall'incKiesta, non
vizia in alcun modo l'elezione. — (Cam. dei dep., coli, di
Catanzaro II (Monteleone), eletti Curcio, ecc., 14 dicembre 1886).
(1) Éìun altro giudicato misericordioso, specie nel caso citato
al n. 442, ovvero quando, come nel 1890 a Rosolino (Siracusa I',
su 715 inscritti votano 602 e di questi 439 si dichiarano malati
evidentemente di analfabetismo.
(2) Firmaturi voti 2838, Agaetta 2681, mentre 1233 elettori erano
stati ammessi a votare col mezzo d'altra persona, dichiarandosi
analfabeti. Siccome essi avevano determinata l'elezione (233S
— 233 = 2605) questa fu annullata.
112
Legga elettorale politica
AET. 65
447. Cantra. Il voto dato da non elettori è sempre nullo,
e vizia l'elezione qualora ne abbia potenzialmente determinato il risultato. — (Cam. dei dep., coli, di Siracusa II,
6 aprile, 16 maggio 1883).
ART. 66. — (Legge elett. 24 sett. 1882, n. 999, serie 3%
art. 66). — Scritta la scheda, l'elettore la consegna
piegata al presidente che la depone in una seconda
urna di vetro trasparente, collocata sulla tavola dell'ufficio, visibile a tutti.
A misura che si depongono i voti nell'urna, uno
degli scrutatori ne fa constare scrivendo il proprio
nome a riscontro di quello di ciascun votante sopra un
esemplare della lista, che deve contenere i nomi e le
qualificazioni di tutti gli elettori della sezione. (1).
448. Se nello scrutinio si sono rinvenute alcune schede
in più del numero dei votanti, il fatto che l'elettore abbia
deposto da sè la scheda nell'urna basta a viziare tutta l'elezione, massime se, allorché quell'elettore depose il voto
nell'urna, altri, sospettando che ne avesse gettato parecchi,
avesse domandato l'immediata verifica dei voti già deposti
nell'urna e l'ufficio non vi avesse aderito. — (Cam. dei dep.,
febbraio 1877, coli, di Capannori, elezione. Gambarini).
449. Il presidente dell'ufficio può sempre annotare esso
invece di uno scrutatore in margine di ciascun inscritto
il yoto dato. — (Cam. dei dep., 25 giugno 1880, coli, di
Atripalda, elezione Caponi).
450. Se non venisse debitamente contrassegnato o non
(1) Analo^ramente aUa nuova forma deUa scheda, il progetto
del 1892 disponeva, che « il presidente, verificato col numero
e il bollo apposti sulla striscia, l'identità della scheda, ne distacca la Striscia seguendo esattamente la linea perforata, e
depone la scheda in una seconda urna di vetro trasparente
collocata sulla tavola dell'ufficio, visibile a tutti. La striscia
sarà conservata. Le schede mancanti della striscia o portanti
un numero o un bollo diverso da quello della scheda consegnata all'elettore, non sono accettate, e l'elettore non potrà
pili votare. Di queste schede, e degli elettori che dopo ricevuta
la scheda non la riportano e non votano, sarà fatta menzione
nel processo verbale ».
ART.
70
s^Dei
collegi elettorali
12B
lo fosse affatto il nome di alcuni votanti, il voto dato da
qjuegli elettori non si può tenere per valido, e l'elezione
si deve convalidare solo quando sarebbe indubbiamente
seguita anche senza di essi. — (Cam. dei dep., 2 genn. 1858,
colf, di Genova II, elezione Pareto ; — Id., 19 maggio 1860,
coli, di Ferrara I, elezione Prosperi).
451. Quando siasi protestato davanti all'ufficio per non
essasi da uno scrutatore apposta la firma accanto al nome
di ciascun votante, ma solo un segno, come ad esempio
una croce, e risulti dal verbale inascoltata la detta protesta,
mentre richiamato il registro su cui le proteste caddero,
la Camera non possa stabilire col computo delle cifre e dei
segni il numero dei votanti, d'onde incertezza sui candidati da sottoporsi a ballottaggio, si deve annullare l'elezione. — (Giunta pari., legisl. XII, 1874, coli. I di Livorno, eleZ. Mayer; — Cons. di Stato, 15 gennaio 1876,
8 agosto ^1878).
.
452. È nulla la votazione d"una sezione dove risulti che
lo scrutatore, invece di ^apporre la sua firma alla lista
elettorale a fronte del nome di ciascun votante, prese
nota dei votanti stessi sopra un foglio a parte. — (Consiglio di Stato, 14 agosto 1878).
453. I membri dell'ufficio devono votare nello stesso
modo degli altri elettori, ritirandosi a scrivere la scheda
sulle tavole a ciò destinate quando viene il loro turno
d'appello ; sarà conveniente che al presidente la scheda
venga consegnata dal primo scrutatore e sia a questo restituita per deporla nell'urna, essendo egli presidente di
fatto, mentre l'eletto a tale ufficio si è allontanato per
dare il voto.
ART. 67. — (Id. art. 67). — Grli elettori che si presentano dopo l'appello ricevono dal presidente la scheda
e votano nel modo sopra indicato.
La votazione, a pena di nullità, resta aperta fino
alle 4 pomeridiane. Tuttavia non può, egualmente a
pena di nullità, essere chiusa, se non sono trascorse
almeno tre ore dalla fine dell'appello e se non hanno
potuto votare tutti gli elettori presenti nella sala.
454. Sebbene il presidente abbia dichiarata chiusa la
8 — BRUNIALTI, Cod.
Elettorale.
IH
Legge elettorale politica
AKT. 67
votazione, pure, se mentre un elettore depone nell'urna il
voto ne sopraggiungono altri nella sala, l'urna si deve
avere per tuttora aperta e si devono ricevere i voti dei
sopraggiunti. — (12 giugno 1876, coli, di Livorno, elezione Bastogi).
455. Sebbene consti che il presidente aveva dichiarato
chiusa la votazione, pure non è illegale il fatto di essersi
ricevuto ancora il voto di un elettore, quando risultf altresì che tale elettore aveva già ricevuto la scheda dal
presidente prima che questi dichiarasse la chiusura, — (Ivi).
4 5 6 . Scorse le ore 4 pora,, passate tre ore dalla fine
dell'appello, ed ammessi a votare tutti gli elettori presenti
nella sala, l'ufìicio deve regolarmente dichiarare chiusa la
votazione e procedere tosto alle operazioni di scrutinio.
— (Camera dei dep., 5 dicembre 1886, eletti D'Ajala Valva,
Grassi, Lo Ile; Foro it.^ xiii, 3, 46).
4 5 7 . È sempre irregolare l'operato di un ufficio elettorale
che, trascorsi i detti termini, continua a restare in attesa
di altri votanti, sebbene ciò non possa viziare l'elezione,
avendo la legge segnato soltanto il minimo del tempo in
cui la votazione deve compiersi, e non fissato un massimo;
per cui se si trova un ufficio definitivo di tanto buona
volontà da aspettare per ore ed ore l'arrivo di elettori
lontani od indolenti, purché le altre forme e le altre garanzie per la riuscita delle operazioni elettorali non manchiuo, non si può sostenere la nullità delle operazioni stesse,
non avendola la legge sanzionata. — (Ivi).
4 5 8 . Non si annulla l'elezione quando, essendosi chiusa
una sezione prima delle 4 pora., e supponendo che tutti
gli elettori astenuti avessero votato per il candidato soccombente, non è mutato l'esito dell'elezione. — (Camera
dei dep., collegio di Sondrio, eletto Perelli, 14 gennaio,
6 marzo 1883; — Id.. coli, di Caserta I, eletto Borelli,
25 febbraio 1884; — Id., coli, di Caserta I, eletto Novelli
c. Montagna, 2 luglio 1886; — Id., coli, di Napoli I, eletto
Turi, 13 dicembre 1889; — Id., coli, di Foggia II, 25 febbraio 1883 ; — Id., coli, di Rovigo, eletto Cavalli, 6 gennaio,
3 febbraio 1883).
4 5 9 . La votazione è invece nulla quando gli elettori
di una sezione che non hanno potuto votare perchè se ne
ART.
65
Dei
colLeyi elettorali
115
anticipò la chiusura, avrebbero potuto mutare il risultato
dell'elezione. — (Cam. dei dep., coli, di Messina I, eletto
Durante, 2 febbraio 1883; — cantra, con aperta ingiustizia: coli, di Ferrara, eletto Filopanti, 21 maggio 1883,
sess. I, voi. IV, p. 3279-3287).
460. Non vizia l'elezione il fatto che l'ufficio rimase
in permanenza sino al mattino successivo, restando sempre
presente la maggioranza di esso ad eseguire e vigilare in
piena regola le operazioni elettorali, per far sì che fosse dato
di votare al maggior numero possibile di elettori sparsi
nelle circostanti campagne, — (Cam. dei dep., collegio di
Catanzaro II (Monteleone), eletti Curcio, ecc., 14 dicembre 1886).
461. Il fatto può tuttavia dar luogo a giudizi non favorevoli alla validità dell'elezione, specie quando siavi
chi affermi che ciò fu fatto di proposito perchè gli elettori sapessero prima di votare il risultato della votazioni
delle altre sezioni del collegio, ed altri soggiungano che
quella lunga e straordinaria permanenza degli uffici fu
più apparènte che reale, dovendosi supporre che la necessità imperiosa del riposo avesse dovuto costringere i
membri dell'ufficio a lasciar forse senza custodia o mal
custodite le urne, tanto più quando i verbali tacciano
assolutamente di qualunque particolare relativo ad allontanamento dei membri degli uffici medesimi. — (Camera
dei deputati, coli, di Catanzaro II (Monteleone), eletti
Ourcio, ecc., 14 dicembre 1886).
4 6 2 . La votazione in ogni sezione deve compiersi nel
giorno iìssato dal decreto reale che convoca i comizii. È
nulla quindi la votazione di una sezione dove le operazioni si sono protratte sino al giorno successivo. — (Camera dei dep., coli, di Catanzaro II (Monteleone), eletty
Squitti, 24 febbraio 1891; — Id., coli, di Siracusa II,
eletti Maurigi, ecc, 3 dicembre 1891) (1).
4 6 3 . È nulla la votazione della sezione nei cui verbali
originali è raschiata l'ora di chiusura della votazione e
sostituita da altra, o vi è sovrapposizione di cifre per
(1) In otto sezioni di Siracusa le operazioni dell'elezione del
1" giugno 1891 si protrassero sino al 2, al 3, al 4 g i u g n o ! !
116
Legge elettorale jwlitica
ART, 67
provare che trascorsero le tre ore d'intervallo dall'appello.
—- (Cam. dei dep., coli, di Napoli II, eletto Simeoni, 24
aprile 1891).
4 6 4 . Se nei verbali non è indicata l'ora di chiusura
della votazione, ma non vi sono proteste, il silenzio è
presunzione di regolarità, e fa ritenere che la chiusura
sia stata fatta nel tempo voluto dalla legge, della quale,
con espressa menzione del disposto degli articoli 67 e 68,
il verbale garantisce l'osservanza. — (Camera dei dep.,
coli, di Iglesias, eletto Marchese, 8 febbraio 1877 ; — Id.,
coli, di Roma II (Velletri), elez. Piacentini, 24 maggio
1889; Id., coli. I di Udine, eletto Seismit-Doda, 23 dicembre 1882; — Id., coli, di Roma IV, eletti Ellena,
Narducci, Balestra, 29 giugno 1886).
4 6 5 . L'indicazione a verbale della chiusura della votazione prima dell'ora fissata dalla legge, sebbene siano
passate tre ore dalla fine dell'appello, deve ritenersi come
errore materiale quando non vi sono reclami e proteste di
elettori, ma solo proteste postume contraddette da altri
elettori, che dichiarano la chiusura avvenuta a norma di
legge. — (Cam. dei dep., coli, di Campobasso, eletto Del
Vasto, 9 aprile 1883; coli, di Caserta I, eletto Novelli,
2 luglio 1886).
4 6 6 . L'art. 67 della legge elettorale minaccia la nullità dell'elezione quando la chiusura della votazione avviene realmente prima delle quattro, non quando possa
per errore materiale essere segnata nel verbale un'ora
diversa, anche pel modo poco chiaro onde i verbali stampati sono redatti. — (Cam. dei dep., coli, di Caserta I,
eletto Novelli, 2 luglio 1886).
4 6 7 . Devesi procedere alla convalidazione del candidato
quando, anche annullando la votazione di una sezione per
il fatto constatato nel processo verbale di non essersi osservato il termine prescritto dall'art. 69 della legge, ed
attribuendo un numero di voti eguale al totale degli inscritti dell'intera sezione al candidato avversario, il risultato complessivo sarebbe sempre favorevole al candidato
proclamato. — (Cam. dei dep., 23 febbraio 1888, elezione
Oaravetti; Foro ital, xm, 3, 47).
4 6 8 . La chiusura della votazione non si potrebbe an-
ART.
70
s^Dei
collegi elettorali
12B
ticipare nemmeno nel caso in cui tutti, senza eccezione,
gli elettori inscritti sulle liste di una sezione avessero
votato, perchè potrebbe sempre presentarsi qualche elettore che si trovasse nel caso contemplato dall'articolo 57
sovracitato ; e ancora perchè non è permesso, sotto pretesto d'alcuna sorta, trasgredire la precisa disposizione
di legge.
469. Non è motivo di nullità delle operazioni elettorali
il fatto che l'ufficio elettorale, nell'apprezzare l'ora, siasi
attenuto non all'orologio del comune, ma ad altri concordi
e più esatti. — (Cons. di Stato, 14 febbraio 1871),
470. Se gli elettori di una o più sezioni non possono
recarsi a votare per causa di forza maggiore, quale sarebbe un uragano, una piena che portasse via ponti e
rendesse impraticabili strade, un' inondazione, l'elezione
è valida solo in quanto il voto degli elettori cosi impediti di votare non avrebbe potuto mutarla. Non sono però
motivo sufficiente di annullamento tali fatti quando si
hanno attestazioni non dubbie che gli elettori non ne ebbero vero impedimento, anzi si recarono nonostante alla
chiesa, e potevano comunque compiere il loro dovere. —
(Cam. dei dep., coli, di Belluno, eletti Tivaroni, Morpurgo,
Giuriati, 20 die. 1882; — Id., coli, di Treviso II, eletto
Bonghi, id. ; — Id., coli, di Udine III, eletti Scolari,
Simoni, Cavalletto, 18 genn. 1883; — Id., coli, di Udine I,
eletto Seismit-Doda, 23 dicembre 1882, ecc.).
ART. 68. — (Art. 68 legge 28 giugno 1892, n. 315).
— Compiute le operazioni prescritte negli articoli precedenti, trascorse le ore in essi rispettivamente indicate, e sgombrata la tavola dalle carte e dagli oggetti
non necessari! per lo scrutinio, il presidente ( 1 ) :
(1) oltre od a differenza di quanto si faceva secondo l'art. 68
della legge 24 settembre 1S82, il Presidente deve: far sgombrare
il tavolo dagli oggetti non necessari; accertare il numero dei
votanti secondo la nota che porta le firme d'identificazione;
contare le schede scritte e le bianche secondo i numeri 4 e 5;
tener nota di tutte queste operazioni, e non della sola differenza
a processo verbale.
118
elettorale politica
ART. 68
1. Dichiara chiusa la votazione;
2. Accerta il numero dei votanti, risultante dalla
nota che porta le lirme d'identificazione ;
3. Procede allo spoglio delle schede. Uno degli
scrutatori piglia successivamente ciascuna scheda, la
spiega, la consegna al presidente, che ne dà lettura ad
alta voce e la passa allo scrutatore eletto col minor
numero di voti.
Gli altri scrutatori, fra i quali dev'essere chi ha firmato le schede, ed il segretario, notano, ed uno di loro
rende contemporaneamente pubblico il numero dei
voti che ciascun candidato va riportando durante lo
spoglio delle schede.
Elevandosi qualsiasi contestazione intorno a una
scheda, questa deve essere immediatamente vidimata
a termini dell'art. 70 ;
4. Conta il numero delle schede scritte, e riscontra
se corrisponde tanto al numero dei votanti, quanto al
numero dei voti riportati complessivamente dai candidati, più quello delle schede bianche, nulle e contestate e non assegnate a nessun candidato ;
5. Estrae e conta le schede bianche rimaste nella
prima urna, e riscontra se corrispondono al numero
degli elettori inscritti che non hanno votato. Queste
schede vengono immediatamente distrutte.
Tutte queste operazioni debbono essere compiute
nell'ordine indicato. Del compimento e del risultato di
ciascuna di esse, deve farsi constare dal processo verbale.
471. Non è cagione di nullità l'elezione di un non elettore all'ufficio di scrutatore, se altri tre di questi furono
sempre presenti e non v'ha qualche prova che ciò sia avvenuto per frode, falso o violenza. — (Cam. dei dep., 22 febbraio 1883, coli, di Eoma I, eletto Orsini ; lìiv. amm.^ 1884,
pag. 122).
472. Il presidente deve leggere le schede ad alta voce,
AUT. 68
Dei coUef/i elettorali
119
ma se non fosse in grado di farlo, ne commetterà l'uflftcio
ad uno scrutatore; le schede devono però sempre essere
lette ad alta voce, per guisa che tutti gli elettori presenti nella sala ne possano fare il riscontro.
4 7 3 . Non può dirsi che il presidente leggesse male le
schede ossia non attribuisse i voti a chi spettavano, quando
non se ne è mossa in tempo regolare protesta (1). — (Camera
dei deputati, legisl. xir, coli, di Lacedonia, elez. De Sanctis).
474. Non è causa di nullità l'omissione del nome dello
scrutatore cui il presidente ha passato le schede nel verbale, presumendosi che le abbia passate a quello designato
dalla legge. — (Cons. di Stato, 18 aprile 1868 ; Rivista
amm., 1869, 611; — Id., 15 genn. 1875, Riv. amm., 1875,
151; - Id., 27 luglio 1872, ivi, 1872, 711).
475. Non vizia l'elezione il fatto che il presidente non
ha trasmesse le schede allo scrutatore eletto col minor
numero di voti quando nessuno ne ebbe mosso reclamo.
476.|Non è vietato che le schede si possano raccogliere
in duerurne, anziché in una sola, quando risulti che il
fatto avvenne senza malizia, vale a dire perchè si credesse che una sola urna non fosse sufficiente a contenere
tutti i bollettini. — (Cam. dei dep., legisl. xii, coli, di Nola,
elez. Cocozza).
477. L'essersi trovata nell'urna una scheda in più del
numero dei votanti è una irregolarità sulla quale si può
passar oltre, se per essa non viene ad essere alterata la
posizione dei candidati. — (Cam. dei dep., legisl. x, collegio di Pontremoli, elez. Cadorna).
478. Qualora si trovi una scheda più del numero dei
votanti è da ritenersi che la scheda stessa sia compresa
nei voti che l'ufficio dichiara nulli, ovvero che non siasi
omesso di segnare un elettore andato a votare ; in un caso
e nell'altro, se non ha influenza sull'elezione, il fatto di
una scheda in più non può avere rilevanza. — (Camera
dei deputati, 8 dicembre 1876, coli, di Cento, elez. Mangilli).
(1) La protesta doveva essere anteriore airab))ruciamento
delle schede; ora può sorj^ere anche dopo; implica pero contro
il presidente ed i membri dell'uflìcio un'accusa del reato di cui
all'art. 90.
120
Legge elettorale politica
ART.72,73
479. Eisultando dal verbale alterazioni nel numero degli
elettori votanti, e che si sia trovato nell'urna un numero
di schede maggiore di quello degli elettori votanti, la convalidazione dell'elezione si deve sospendere sino al risultato dell'inchiesta giudiziaria. — (Giunta pari., legisl. x,
marzo 1867, coli, di Aragona, elez. Cafici).
480. Commette un arbitrio l'ufficio elettorale, quando,
riscontrato che il numero delle schede raccolte supera quello
dei votanti, estrae dall'urna le schede in sopranumero e
le annulla ; il fatto produce l'annullamento dell'elezione
quando siavi il dubbio che la scheda abbruciata possa
avere influito sul risultato della votazione. — (Giunta parlamentare, 15 maggio 1871, coli, di Poggio Mirteto, elezione Federici c. Masi).
ART. 69. — (Art. 69 ìe^ge 22 genn. 1882, n. 593,
serie 3^) (1). — Sono nulle :
1. Le schede nelle quali l'elettore si è fatto conoscere, od ha scritto altre indicazioni oltre quelle di
cui all'art. 65 ;
2. Quelle che non portano la firma ed il bollo di
cui all'articolo 6 3 ;
3. Quelle che portano o contengono segni che possano ritenersi destinati a far riconoscere il votante.
Si ha come non scritto sulla scheda il nome che non
porta sufficiente indicazione della persona alla quale
è dato il voto (2).
481. Sono da considerarsi come segni di riconoscimento
i motti e le allusioni oscene all'indirizzo di uno dei can(1) Secondo la leg'ge 25 settemljre 1882 si avevano inoltre come
non scritti, per necessaria conseguenza dello scrutinio di lista,
gli ultimi nomi eccedenti il numero dei deputati per i quali
l'elettore ha facoltà di votare; restando in entrambi i casi la
scheda valida nelle altre parti; se nella sclieda era segnato
più volte il,nome di uno stesso candidato, nel computo dei voti
esso veniva calcolato una volta sola.
(2) Nel progetto del 1892 molto opportunamente si aggiungeva « le schede che portano scritto il solo cognome del candidato saranno valide (|uaado si tratti di candidatura nota ».
ART. 70
s^Dei
collegi elettorali
12B
didati non proclamato : tali voti debbono essere ritenuti
nulli, — (Cam. dei dep., coli, di Catanzaro, eletto Francica,
5 marzo 1891).
482. Chi depone nell'urna una scheda bianca è un vero
e proprio votante, e conseguentemente la sua scheda non
può essere detratta, ma deve yenire computata con tutte
le altre per determinare la maggioranza. — Consiglio di
Stato, 5 febbr. 1881; — Id., 19 febbr. 1881 a sez. riunite).
483. La legge, intendendo che nessuno sia eletto se non
ha riunito più della metà dei suffragi, si riferisce ai voti
veramente espressi, perciò le schede bianche, come quelle
che non portano sufficiente indicazione delle persone, non
si devono computare tra i votanti, — (Cons. di Stato,
ivi; — Cam, dei dep., 16 maggio 1873, coli, di Gerace,
eletto L, di Biasio ; — Id,, collegio di Fermo, eletto Trevisani, 28 giugno 1881 (1),
484. Non sono nulle le schede che portassero un numero pfcgressivo, qualora per proteste fatte o per altri
motivi non si possa ravvisare in questo numero un segno di
riconoscimento.
(Cam. dei dep., coli, di Firenze II, eletto
Brunicardi; — Coli, di Treviso II, eletto Luzzatti, ecc.).
ART. 70, — ( A r t . 70 legge 28 giugno 1892, n, 315) (2),
— L'ufficio di ciascuDa sezione pronunzia in via prov(1) Di fronte a questo elaboratissimo parere del Consiglio di
Staio, non può con fondamento più sostenersi che le schede
bianche debbano essere dichiarate nulle e non debbano computarsi nel numero dei votanti, perchè appare inconfutabile
l'argomento addotto in contrario, che cioè quando una scheda
è deposta nell'urna per la votazione, non si può ammettere
altro motivo d'inefficacia della medesima, per toglierla dal
novero delle schede votanti, tranne la sua nullità dalla legge
stessa pronunziata, senza di che le dette schede non sono da
reputarsi insigniflcanti per la votazione. Si aggiunga che, lungi
dal comprendere tra le schede nulle quelle bianche, il legislatore
(art. 70) le ha invece distinte dalle contestate e dalle nulle,
creando tra le une e le altre una differenza che elimina ogni
contraria interpretazione.
(2) Si aggiunsero in questo articolo molte formalità tra le
quali quella essenziale della conservazione delle schede, che
non potranno più essere distrutte, senza annullare tutti i voti
in esse scritti.
122
Legga
elettorale politica
AET. 65
visoria, salvo il giudizio della Camera, sopra tutte le
difficoltà e gli incidenti che si sollevano intorno alle
operazioni della sezione, e sulla nullità delle schede.
Tre membri almeno dell'ufficio devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.
Nel caso che per contestazioni insorte o per qualsiasi altra causa l'ufficio della sezione non abbia proceduto allo scrutinio, o non l'abbia compiuto, esso
deve chiudere immediatamente l'urna contenente le
schede bianche non distribuite, l'altra urna che contiene le schede scritte non spogliate, e chiudere in un
plico quelle già spogliate ; apponendo così alle due
urne come al plico le indicazioni del collegio e della
sezione, con le tìrme di almeno tre dei membri dell'ufficio e il sigillo del comune. Inoltre ogni elettore
del collegio può mettervi anche il proprio sigillo.
Delle firme e dei sigilli deve constare dal processo verbale. Le urne e il plico, insieme al verbale ed alle
carte annesse, vengono subito recati nella sala della
prima sezione del collegio, a forma dell'articolo 72.
Subito dopo lo scrutinio, tutte le altre schede spogliate vengono chiuse in un plico con le indicazioni,
le firme e i sigilli prescritti nel precedente capoverso,
per essere depositate nella cancelleria della pretura,
a termini dell'articolo 71.
Nel verbale, da stendersi in doppio originale, deve
farsi menzione di tutti i reclami avvenuti, delle proteste fatte, delle schede contestate attribuite o meno
ai candidati e delle decisioni motivate proferite dall'ufficio.
Le schedo bianche, le nulle, le contestate a qualsiasi effetto, in qualsiasi modo e per qualsivoglia
causa, e le carte relative ai reclami ed alle proteste,
devono essere vidimate almeno da tre dei componenti
l'ufìicio, ed annesse al verbale di cui all'articolo 72.
La nota elettorale contenente le firme di identifica-
ART. 70
s^Dei collegi elettorali
12B
zione degli elettori di cui nell'articolo 04, viene vidimata in ciascun foglio da tre almeno dei componenti
l'ufficio, e forma parte integrante del verbale da depositarsi nella segreteria del comune.
485. Sono nulle le operazioni di una sezione se tre almeno dei membri del seggio elettorale non si trovano costantemente presentì. — (Cons. di Stato, 6 novembre 1880;.
'5 marzo 1870; Riv. amm., 1870, p. 419; — Camera dei
deputati, coli, di Sassari, eletto Garavetti, 31 genn. 1888).
486. Non possono annullarsi le operazioni di una sezione
elettorale per la mancata presenza di almeno tre membri
dell'ufficio nel corso delle operazioni elettorali, quando
tale violazione sia semplicemente affermata da un elettore
dopo fatto lo scrutinio, senza alcun accenno al più lontano indizio di prova, o senza indicazione di testimoni,
mentre poi dal verbale risulta che le operazioni della sezione furono compiute colle forme di legge. — (Camera
dei deputati, 23 febbraio 1888, Garavetti ; Foro Italiano,
xin, 3, 47).
487. La presenza di due soli scrutatori alla custodia
dell'urna, verificatasi per qualche istante al tempo della
votazione, è una irregolarità, sulla quale si può passar
oltre, se dai risultati delle operazioni elettorali è escluso
qualsiasi sospetto di frode o di broglio. — (Camera dei
deputati, legisl. x, coli. I l i di Venezia, elez. Bembo).
488. Non infirma l'elezione il fatto cbe per un momento
si trovarono al tavolo dell'ufficio due soli scrutatori, mentre
altri si trovavano nella sala, e non ne sono derivati inconvenienti. — (Giunta pari., legisl. xn, coli, di Breno, elezione Sigismondi, 17 dicembre 1870; — Id., coli, di Lacedonia, elez. De Sanctis).
489. L'essere rimasta l'urna per breve tempo in custodia del presidente e di uno scrutatore non importa violazione della legge, tosto che risulti che lo scrutatore che
si assentò non perde di vista la porta della sala dove
l'urna custodivasi, specialmente se nessuna irregolarità iV
avvenuta nel frattempo. — (Giunta pari., 17 die. 1870,
coli, di Breno, elez. Sigismondi).
490. Fra i tre custodi dell'urna può sempre essere com-
IIU
LT'iOil^
elettorale politica
ART. 65
preso il segretario, sebbene abbia solo voto consultivo. —
(Giunta pari., legisl. xn, 17 die. 1870, coli, di Pietrasanta,
elez. Menichetti ; — Id., coli, di Kavenna, elez. Kasponi ;
— Consiglio di Stato, 1875, p. 151; Riv. amm.) (1).
491. La legge prescrive che le schede bianche, le nulle,
le contestate si debbano unire ai verbali, affinchè la Camera,
unico giudice sulla validità delle elezioni, possa assumere
informazioni e deliberare in proposito. - (Cam. dei deputati, 20 gennaio 1869, coli, di Montevarchi, elez. Siccone
o Martini).
4 9 2 . La legge parlando di schede Manche da unirsi al
verbale, non si riferisce a quelle che non sono state distribuite agli elettori, bensì a quelle che furono trovate
nell'urna del voto, ed entrano perciò nel computo dei voti
stessi, salvo che non hanno alcun valore.
4 9 3 . Se in una o più sezioni non vennero unite al verbale le schede dichiarate nulle, in numero tale da poter
mutare il risultato dell'elezione, questa è nulla, se anche le
schede si fecero più tardi ricomparire, non vidimate da
tre dei membri dell'ufficio. — (Cam. dei dep., coli, di Macerata, eletto Luzi, 14 febbraio 1891).
4 9 4 . Mancata l'annessione delle schede annullate al verbale, può farsi luogo ad annullamento della elezione quando
resti il dubbio se pel numero delle dette schede non si
potesse mutare in eletto il candidato soccombente e viceversa, e ciò sebbene l'articolo 70 della legge elettorale
politica non sia munito di speciale sanzione di nullità.
— (Cam. dei dep., 3 marzo 1891, coli, di Macerata, elezione Luzi; La Legge, i sem. 1891).
4 9 5 . L'asserzione che il verbale non è stato sottoscritto
seduta stante, o lo fu fuori della sala, non infirma la fede
che è ad esso dovuta. — (Cam. dei dep., legisl. xii, coli, di
Fermo, eletto Gigliucci).
4 9 6 . L'elettore può pretendere che il suo reclamo o protesta e le carte relative siano annesse al verbale ; non ha
però diritto di apporre al verbale la propria firma.
(1) Così si prormnciò la giurisprudenza per le elezioni amministrative, ma vale anche meglio per le politiche dove il segretario é scelto con non minori cure.
ART.
70
s^Dei
collegi elettorali
12B
4 9 7 . Ove gli elettori di qualche comune non abbiano
potuto votare per mancanza delle liste elettorali, non si
fa luogo all'annullamento dell'elezione, salvo che la maggioranza, intervenendo gli elettori mancanti, e supposto
che avessero dato tutti il voto a competitori dei candidati
eletti, rimanesse spostata. — (Cara, dei dep., 21 agosto 1849,
coli, di Lavagna, elez. Rosellini).
4 9 8 . La mancanza involontaria, il non intervento di una
parte anche notabile di elettori, per un caso di forza maggiore, non rende nulla l'elezione, ove però il loro numero
non sia tale da variare l'esito dello squittinio, sia che si
trattasse di difficoltà insuperabili, sia che fossero superabili.
— (20, 24, 28 dicembre 1849, coli, di Borgo S. Donnino,
elez. Paleocapa; — Id., id., coli, di Montemagno, eletto
Mezzana; — Id., id., coli, di Santhià, eletto Talucchi,
8 febbraio 1854; — Id,, coli, di Cagliari, elezione Mameli).
4 9 9 . Sono nulli i verbali che non vengono firmati seduta stante da tutti gli scrutatori ; questa nullità importa
quella dell'elezione quando il risultato venisse per questo
annullamento a mutarsi. — (Cam. dei dep., collegio di
Grosseto, eletti Maggi e Ferrini, 29 maggio 1883).
5 0 0 . Se delle irregolarità avvenute non è cenno nel verbale e non se ne producono documenti attendibili, la Camera non ne tiene alcun conto. — (Collegio di Ferrara,
eletto Filopanti e altri. Vedi oltre).
501. Se una delle copie del verbale non è interamente
conforme alle altre due, la diiformità, per quanto grave,
non cangia 1 risultati dell'elezione. — (Cam. dei dep., collegio di Eovigo, eletto Cavalli, 1883, ecc.).
5 0 2 . Se l'ufficio di una sezione annulla le schede invece
di conservarle, la votazione di quella sezione è nulla e
nulla l'elezione in quanto possa avervi contribuito (1).
ART. 71. — (Id., art. 71) (2). — L'ufficio della
(1) Le nuove disposizioni di legge eviteranno molte cause di
nullità, perché la giunta delle elezioni, in molti casi dubbi o
sospetti, potrà richiamare le schede e rifare i computi o riprenderle anche in esame.
(2) Il verbale si deve firmare in ciascun foglio anziché solo
in fine, ed anche dal segretario. Col verbale si devono depositare
IIUL T ' i O i l ^elettorale politica
ART. 65
sezione dichiara il risultato dello scrutinio, e lo certifica nel verbale. Il verbale deve essere firmato in
ciascun foglio e sottoscritto seduta stante da tutti i
membri presenti dell'ufficio, e dal segretario; dopo
di che l'adunanza viene sciolta immediatamente.
Un originale del verbale, con la nota elettorale contenente a termini dell'articolo 64 le firme d'identificazione dei votanti, viene depositato nella segreteria
del comune dove si e radunata la sezione; e vi rimane
esposto per quindici giorni, ed ogni cittadino ha diritto di prenderne conoscenza.
Il plico delle schede, insieme all'estratto del verbale relativo alla formazione e allo invio di esso nei
modi prescritti dall'articolo precedente viene subito
portato da due membri almeno dell'ufficio della sezione, al pretore ; il quale accertata l'integrità dei
sigilli e delle firme, vi appone pure il sigillo e la firma
propria, e redige verbale della consegna.
5 0 3 . La maucanza del verbale delle operazioni di una
delle sezioni del collegio ne rende nulla la votazione. — (Camera dei dep., 23 dicembre 1853, coli, di Annecy, elezione
Mathieu) ; — a meno che il verbale definitivo della sezione
principale non contenga un sufficiente riepilogo completo dell'operato. — (10 maggio, 1848, coli, di Eacconigi, elezione
Muzzone).
504. Il verbale deve essere sottoscritto seduta stante
se compilato e sottoscritto dopo la chiusura dell'adunanza
la votazione è nulla. — (Cam. dei dep., 12 maggio 1848,
coli, di Annecy, elezione Lachenal; — Id,, 12 dicembre 1848,
coli, di Vigone, elezione Bocca); — però la semplice asserzione che il verbale di ricognizione dei voti non sia
stato sottoscritto seduta stante non ne infirma la fede. —
(Id., legisl. XII, coli, di Fermo, elez. Gigliucci).
5 0 5 . Non cagiona nullità dell'elezione il fatto che il
neUa segreteria del comune, lasciandovele per 15 giorni, anche
le liste contenenti le firme d'identificazione. Due scrutatori
devono inoltre portare il plico delle schede al pretore.
ART. 71
Dei collegi elellorali
127
verbale di una sezione sia stato realmente sottoscritto in
altra sezione, quando, non essendo state presentate proposte, non è possibile mettere in dubbio il contenuto del
verbale medesimo. — (Cam. dei dep., 10 aprile 1888, Bonacci, coli, di Ancona ; Foro IL, xiii, 3, 48).
5 0 6 . Il verbale non è nullo se anche vi manca la firma
del presidente, quando vi sono quelle degli altri membri
dell'ulììcio e del segretario. — (Cam. dei dep., collegio di
Catanzaro II (Monteleone), 14 dicembre 1886).
507. Il foglio di scrutinio annesso al verbale non ha alcun
valore di prova contro le affermazioni del medesimo.— (Cam.
dei dep., coli, di Caserta I, eletto Novelli, 2 luglio 1886:.
508. Il verbale dell'ufficio definitivo sull'elezione del deputato fa piena fede come atto pubblico, e le proteste
non inserite nel verbale, ma fatte dopo, non possono infirmare quanto nel detto verbale è esplicitamente affermato.
— (Cam. dei dep., coli, di Caserta I, eletto Novelli, 2 luglio 1886; — Id., coli, di Genova II (Savona), eletto Boselli,
14 dicembre 1886).
5 0 9 . I processi verbali fanno piena fede sin che non
sieno attaccati di falso, persino quando si affermasse, ma
senza addurre le prove, che in alcune sezioni, invece di
procedere agli atti regolari dell'elezione, si è fatta una
arbitraria distribuzione di voti. — (Cam. dei dep., elezione
di (Catania II (Acireale), 23 maggio 1886, eletti Grassi,
Pasini, ecc., 29 giugno 1886).
510. Anche una querela giudiziaria non basta a toglier
fede ai verbali sino a che non vi sia una inscrizione in
falso. — (Cam. dei dep., coli, di Napoli iv (Castellammare),
eletti Sorrentino, ecc., 4 marzo 1891).
511. Ciascun cittadino ha diritto di avere copia dei
verbali, ma a tali copie non sono applicabili le esenzioni
dell'art. 41. — (Cons. di Stato, 11 novembre 1882; Rivista amm., 1882, pag. 928).
512. Non porta nullità il non aver segnato nel verbale
di una sezione, accanto al nome dei candidati, il numero
dei voti quando risulti dalle liste di riscontro, dai fogli
di scrutinio, dall'esemplare autentico del verbale depositato in segreteria. — (Cam. dei dep., 12 maggio 1884,
Bari I I ; Eiv. amm., 1884, pag. 506).
128
Legge elettorale politica
ART. 72, 73
513. Il sindaco non ha obbligo di far vedere le liste
di riscontro se non a chi è iscritto nelle liste elettorali. I
reclami sulla esattezza delle liste di riscontro non valgono
se non si dia querela di falso al verbale. — (Cam. dei
deputati, 12 maggio 1884, Catanzaro II, eletti Curcio ecc.;
Riv. amm.^ 1884, pag. 507),
ART. 72. — (Art. 72 legge 24 sett. 1882, n. 999,
serie 3"). — Il presidente, o per esso uno degli scrutatori di ciascuna sezione, reca immediatamente un
altro esemplare del verbale, colle schede e carte di
cui all'articolo 70, all'ufficio della prima sezione del
collegio.
614. Le spese pel trasporto dei presidenti delle singole
sezioni del collegio elettorale politico all'ufficio della prima
sezione devono andare a carico dei rispettivi comuni ai
quali appartengono le sezioni rappresentate. — (Consiglio
di Stato, 5 maggio 1888, comune di Empoli c. Deputazione
prov. di Firenze; Giurisp. IL, 1888,3, 115 ; Man., xxvii,
197; Legge, xxviii, 2, 136).
515. ii verbale deve essere recato dal presidente o da
uno scrutatore ; quindi, contro quanto si era deciso in passato, in relazione alla legge del 1860, il verbale non può
essere inviato all'ufficio della sezione principale per la
posta, nè per mezzo di un elettore o di un agente della
forza pubblica ; nè trasmesso a mezzo del sottoprefetto ;
nè con un semplice corriere e neppure del solo segretario
a ciò delegato dal presidente mediante un mandato di
procura fatto secondo le regole, davanti notaio e con testimoni. — (Cam. dei dep., 14 febbraio 1871, coli, di Tropea,
elez. Tranfo; coli. I di Siracusa, legisl. xii, elez. GrecoCassia; — Id., 14 dicembre 1870, coli, di Terranuova,
elezione De Pasquali; — Id„ 16 dicembre 1870, coli, di
San Marco Argentano, elez. Majerà). — (Cam. dei dep.,
legisl. X, 1867, coli, di Alghero, elez. Costa).
ART. 73. — (Art. 73 legge 28 giugno 1892, n. 315,
ser. 3^ (1). — 1 presidenti degli uffici definitivi delle
(1) A differenza dell'art. 73 della legge 24 settembi-e 1882, i presidenti o scrutatori delle varie sezioni si riuniscono sotto la
ART.
70
s^Dei
collegi
elettorali
12B
singole sezioni, o gli scrutatori che ne facciano le veci,
si riuniscono nella sala della prima sessione del collegio sotto la presidenza di un magistrato.
I l presidente della Corte di appello nella cui giurisdizione si trova il collegio elettorale, otto giorni prima
dell'elezione, designa il magistrato che deve presiedere l'adunanza dei presidenti, scegliendolo fra i consiglieri di appello e in mancanza fra i giudici di tribunale.
Mancando il presidente designato, l'adunanza lo
eleggerà nel proprio seno, a maggioranza di voti.
Il segretario della prima sezione diventa segretario
dell'adunanza dei presidenti.
Per la validità dell'adunanza è necessaria la presenza del presidente e di almeno due terzi di coloro
che hanno qualità d'intervenirvi. A parità di voti,
quello del presidente è preponderante.
All'adunanza hanno diritto di essere presenti gli
elettori del collegio.
L'adunanza :
1. Fa lo spoglio delle schede che le fossero state
inviate dalle sezioni in conformità dell'articolo 70,
osservando, in quanto siano applicabili, le disposizioni
degli articoli 68, 69, 70 e 71.
2. Somma insieme i voti raccolti da ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali ;
3. Pronunzia sopra qualunque incidente relativo
alle operazioni ad essa affidate ;
4. Accerta il risultato complessivo della votazione del collegio.
È vietato all'adunanza dei presidenti di deliberare,
e anche di discutere sui.reclami, sulle proteste e sugli
presidenza di u n m a g i s t r a t o opportunamente designato. Vendono poi c o n m a g g i o r chiarezza e precisione determinate le
funzioni d e l l ' a d u n a n z a dei presidenti.
9 — BRUNIALTI, Codice
elettorale.
LYU
elellorale politica
ART. 73
incidenti avvenuti nelle sezioni, di variare i risultati
dei verbali, e di occuparsi di qualsiasi altro oggetto.
516. Manca al proprio dovere e merita il più severo biasimo (1) l'adunanza dei presidenti che non proclama eletto il
candidato che tale risulta secondo i verbali delle sezioni ; in
tal caso la proclamazione deve essere fatta subito dalla
Camera, riservando le questioni che possono essere mosse
sull'elezione. - (Cam. dei dep., 8 febbraio 1871, collegio
di Badia Polesine, eletto Bosi ; — Id., coli, di Susa, eletto
Eey; — Id., coli, di Roma I , eletto Garibaldi ; — Id.,
coli, di Firenze III, eletti Bastogi, Martelli-Bolognini,
Villani ; — Id., id., coli, di Siracusa I, eletti Di Rudinì,
Di Villadorata, Accolla; — Id., id., coli, di Siracusa II,
eletti Antoci, Carnazza-Puglisi e Nicastro ; — Id., 7 gennaio 1883, coli, di Catania III, eletto Grrassi-Pasini ; —
Id., id., coli, di Firenze III, 16 giugno 1886 ; — Id., coli,
di Messina I, 16 giugno 1886 ; Cam. dei dep., legisl. xvi,
sess. I, docum. xxt, pag. 7-8, ecc. ecc).
517. Il seggio dei presidenti non ha altro mandato se
non quello di riassumere i voti dati in ciascuna sezione
senza poterne modificare l'operato ; alla sola Camera dei
deputati è riservato il diritto di pronunciare un giudizio
definitivo sui reclami e sulle proteste che si presentano
agli uifici di ciascuna sezione e all'ufficio dei presidenti. —
(Cam. dei dep., 27 genn. 1887, Zainy ; Foro It., xii, 3, 68).
518. Se la maggioranza dell'ufficio centrale dei presidenti, viste le proteste allegate ai verbali di alcune sezioni, ritenendo che nelle sezioni stesse sieno incorse irregolarità 0 violazioni di legge, delibera di non computare
i voti risultanti dai verbali appartenenti alle sezioni suddette, il suo operato deve essere annullato come illegale
ed arbitrario, e deve farsi luogo alla ^oclamazione dell'eletto secondo le risultanze della votazione, ed ordinarsi
il rinvio degli atti all'autorità giudiziaria per violazione
degli articoli 73 e 96 della legge elettorale politica da
parte della maggioranza dell'ufficio centrale dei presidenti.
- (Ivi).
(1) Non solo biasimo, ma ima severa pena dovrebbe impedire
questo abuso gravissimo ed abbastanza frequente.
ART.
70
s^Dei
collegi elettorali
12B
519. Eccede i limiti delle proprie attribuzioni il collegio
dei presidenti anche quando rifa il calcolo dei voti, togliendo al candidato che giusta l'enunciazione fatta dalle
varie sezioni avrebbe ottenuta la maggioranza, tàluni voti,
sotto il pretesto che alcune schede portavano dei numeri,
ed altre dei segni, e ne aggiunge altri al secondo candidato cui le sezioni li avevano negati dichiarandoli nulli.
Questo ufficio potrebbe solamente correggere i lievi errori
di cifre intervenuti nel computo dei voti, perocché questi
quando anche non venissero corretti, non renderebbero la
elezione annullabile qualora nessun reclamo fosse presentato sull'argomento. — (Cam. dei dep., 2 marzo 1877, collegio di Cicciano, elez. Bega; — Id., 3 luglio 1880, collegio di Caserta, elez. Comin).
5 2 0 . La proclamazione fatta dall'adunanza dei presidenti è manifestamente erronea ed illegale, quando la
medesima non si limiti a riassumere i voti dati in ciascuna sezione senza modificare l'operato, ma prenda tali
deliberazioni da modificare i risultati di questo, specie
proclamando chi ebbe in fatto minor numero di voti. —
(Cam. dei deputati, coli, di Catanzaro II, 29 giugno 1886,
Legisl. X V I , Sess. I. Doc. xxi, p. 8 ; — Id., coli. Cosenza II
(Castrovillari), eletto Acquaviva di Conversano, c. Pace, 22
gennaio 1887 ; — Id., coli, di Napoli IV (Castellammare),
eletto Zainy c. Fusco, 27 genn. 1887).
521. Violano gli articoli 73 e 76 della legge elettorale
quei presidenti, i quali sotto il pretesto di ineleggibilità o
di incompatibilità del candidato eletto, indicono il ballottaggio tra i successivi candidati, il quale se anche seguisse, è nullo e di nessun valore. — (Cam. dei dep., coli,
di Torchiara, eletto Mazziotti; — Id., coli, di Roma II
(Velletri), eletto Tornassi, 19 genn. 1887).
5 2 2 . Contravviene all'art. 73 della legge elettorale l'assemblea dei presidenti che computa a favore di un solo
candidato le schede tenute distinte in alcune sezioni e da
esse assegnate a due candidati di uguale nome e cognome.
— (Cam. dei dep., elez. di Novara III (Vercelli), eletto
Di Collobiano, 29 giugno 1886).
5 2 3 . Sono nulle e censurabili le risoluzioni prese, dall'assemblea dei presidenti di annullare i voti di una o
132
Legga
elettorale politica
AET. 65
più sezioni, le modificazioni da essa fatte nei verbali o
nell'operato di una sezione, neanche per delegazione avuta
da questa, o se sul fatto della medesima venisse in qualsiasi modo sollevata una discussione o richiamata l'attenzione dell'uffizio. — (Cam. dei dep., 16 maggio 1873,
coli, di Gerace, elez. De Biasio; — Id., 5 febbraio. 1871,
coli, di Tolentino, elez. Checchetclli ; — Legisl. XII, coli,
dì Taranto, elez. Carbouelli; — Id., 20 die. 1870, coli, di
Castelvetrano, elez. Crispi; — Id., Legisl. XII, coli, di
Sondrio, elez. Carini ; — Id., coli, di Lacedonia, elez. Soldi ;
— Id., coli. I l i di Eoma (Viterbo), eletti Tittoni, ecc.,
30 giugno 1886 ; — Id., coli, di Catanzaro II, Monteleone,
eletti Cefaly, Cordopatri, Curcio, De Guzzis (proclamati
invece De Guzzis, Cefaly, Curcio, Francica), 15 die. 1886;
— Id., collegio di Caltanissetta, eletto Minolfi c. Testasecca, 25 febbraio 1890).
5 2 4 . L'art. 73 della legge elettorale richiede non già
la firma, ma la presenza dei due terzi dei presidenti delle
sezioni. — (Cam. dei deput., coli, di Eoma II (Velletri),
elez. Piacentini, 24 maggio 1887).
5 2 5 . Sono nulle radicalmente le operazioni elettorali,
e per conseguenza la proclamazione dell'eletto, compiute
dall'assemblea dei presidenti, quando alla medesima non
intervenga il numero legale dei due terzi di essi presidenti, prescritto imperiosamente dall'art. 73 della legge
24 sett. 1882. — (Cam. dei dep., torn. 25 febbraio 1890,
coli, di Caltanissetta, elez. Testasecca c. Minolfi ; Leqge,
1° sem. 1890).
5 2 6 . Il segretario dell'adunanza dei presidenti non ha
diritto ad alcuno speciale onorario, qualunque sia la durata delle operazioni della medesima. — (Consiglio di
Stato, 1883).
5 2 7 . Le funzioni dei presidenti delle singole sezioni del
collegio, costituiti in ufficio centrale, compiendosi per disposizione di legge nel comune che è capoluogo del collegio, spetta al comune stesso l'obbligo di sostenere le
spese necessarie per l'adunanza, prescritta dagli articoli
72, 73 e 74 della legge elettorale polìtica. — (Ivi).
5 2 8 . Se il computo generale dei voti e la proclamazione degli eletti furono fatti a porte chiuse in una sala,
ART.
70
s^Dei
collegi elettorali
12B
dalla quale vennero esclusi gli elettori, ciò non può avere
influenza sulla validità dell'elezione. — (Cam. dei deput.,
7 die. 1882, coli. I di Novara, clez. Franzosini, Ricotti, Oliva,
Eranzi, Parona. — Cantra, BRUNIALTI, stessa tornata).
529. Non è censurabile l'ufficio principale che ritarda
di uno 0 pii\ giorni la proclamazione dei deputati del
collegio tostochc ò accertato da documenti senza eccezione che i presidenti di alcune sezioni, per causa di cattivo tempo, non poterono prima recarsi al capoluogo del
collegio. — (Cam. dei dep., Legisl. XII, coli, di Castroreale, elez. Perrone Paladini).
ART. 74. — (Id. art. 74) (1). — Il presidente dell'adunanza dei presidenti deve proclamare, in conformità delle deliberazioni di essa, eletto colui che ha
ottenuto un numero di voti maggiore del sesto del numero totale degli elettori inscritti nella lista del collegio, e più della metà dei suffragi dati dai votanti.
Nel determinare il numero dei votanti non vengono
computate le schede dichiarate nulle.
È riserbato alla Camera dei deputati di pronunziare
giudizio definitivo sulle contestazioni, sulle proteste,
e in generale su tutti i reclami presentati nell'adunanza delle sezioni elettorali, o in quella dei presidenti, 0 posteriormente.
I reclami o le proteste non presentati nelle sezioni
0 nell'adunanza dei presidenti, dovranno essere mandati alla presidenza della Camera dei deputati, la
quale ne rilascierà ricevuta. Tali reclami o proteste
però non saranno ricevuti quando siano trascorsi trenta
(1) La leg^e del 2i settembre 18S2 richiedeva per l'elezione a
primo scrutinio che l'eletto avesse un numero di voti uguale
alla metà più uno dei votanli ed all'ottavo degli inscritti; la
legge del 1891 per l'abolizione dello scrutinio di lista che si
riferiva all'art. 71 della legge 22 gennaio 1882, richiedeva la
metà più uno dei votanti e il quarto degli inscritti nella lista.
Sono aggiunti i comma terzo e quarto dell'articolo, nonché il
secondo per una più precisa determinazione del computo.
134
Legge eUUorale politica
ART. 75
giorni da quello dell'elezione, o quando la Canaera
abbia in questo termine già pronunziato definitivjtmente su di essa.
530. Se nessun candidato nel primo scrutinio consegue
un numero di voti superiore almeno di uno al sesto degli
elettori del collegio e alla metà dei votanti, si deve proclamare il ballottaggio.
531. Nel computare il numero dei voti si devono computare anche le schede bianche e le contestate.
532. Per l'invio dei reclami e delle proteste si devono
osservare le norme stabilite dalla giunta delle elezioni
(V. oltre).
ART. 75. — (M. art. 75) (1). — Qualora nessuno
sia stato eletto nella prima votazione, il presidente
dell'adunanza dei presidenti deve proclamare, in conformità delle deliberazioni di essa, il nome dei due
candidati che ottennero maggiori voti, e nel giorno
a ciò stabilito dal Decreto Reale di convocazione, si
procede ad una votazione di ballottaggio tra i candidati stessi.
533. Ove il ballottaggio non segua tra i due candidati
che ebbero maggior numero di voti, l'elezione è nulla. —
(Cam. dei dep., 5 aprile 1860, coli, di Argenta, elez. Borsari),
534. Se nei ballottaggio fosse compreso un candidato
diverso dai due che debbono esserlo, cioè anche con un
solo voto di meno, e la votazione seguisse tra questi, sarebbe nulla ; è invece indifferente il numero dei voti avuti
dai candidati rispetto a quello degli elettori e dei votanti.
535. Il ballottaggio è validamente proclamato anche se
mancarono volontariamente o per forza maggiore al primo
scrutinio tutti gli elettori di una sezione, che poi intervengono invece al secondo. — (Cam. dei deput., coli, di
San Benedetto del Tronto, eletto De Scrilli, 17 die. 1870).
(1) La leg'ge del 24 settembre 1882 prevedeva il caso che una
parte dei deputati assegnati al collegio non fosse stata eletta
analogamente alle disposizioni dell'art. 74. Qui si tien conto
della giurisprudenza solo in ([uanto si riferisce al collegio
uninominale.
ART.
70
s^Dei
collegi elettorali
12B
536. L'omissione della proclamazione del risultato del
ballottaggio non può invalidare l'elezione. — (Cam. dei
dep., 6 aprile 1860, coli. II di Como, elez, Tibaldi ; —
Id., 4 ottobre 1860, coli, di Rieti, elez. Biancoli).
537. L'errore circa il giorno della convocazione per il
ballottaggio rende nulla l'elezione, tanto più se questo si
intima dal presidente della sezione principale per un giorno
diverso da quello fissato ne' decreto reale. — (Cam. dei
dep., 12 agosto 1849, coli, di Cortemilia, elez. Appiani;
— BELLONO, Manuale,
a r t . 92, n. 2).
538. Contra. L'errore incorso nell'avviso col quale si
indica il giorno del ballottaggio non rende nulla l'elezione quando cotesto errore è stato in tempo notificato c
si ha la prova che gli elettori ebbero indubbiamente scienza
del vero giorno in cui si procedeva all'elezione. — (Cam.
dei dep., coli, di Sanvito al Tagliamento, eletto Cavalletto,
G febbraio 1874).
5 3 9 . La legge non prescrive di pubblicare nei singoli
comuni del collegio nella sala di votazione o nel corrispondente atrio, i nomi dei candidati fra i quali è regolarmente proclamato il ballottaggio. — (Griunta pari.,
24 apr. 1872, coli, di Macomer, elez. Cugia).
5 4 0 . Il presidente dell'uificio principale non è obbligato
ad avvertire i sindaci dei singoli comuni componenti il
collegio che deve procedersi alla votazione di ballottaggio.
— (Cam. dei dep., 18 die. 1870, coli, di Alghero, elez.
Umana).
541. Se la proclamazione del ballottaggio avviene perchè
l'ufficio principale dichiarò indebitamente nulle le operazioni di alcune sezioni, e senza di questo uno dei candidati
entrati in ballottaggio sarebbe riuscito a primo scrutinio,
la Camera proclamerà l'eletto.
542. Ancorché non abbia avuto luogo la pubblicazione
dell'avviso per il ballottaggio, non sono nulle le operazioni elettorali, tanto più che gli elettori s'hanno per abbastanza avvertiti dal decreto di convocazione. — (Cam. dei
dep., 30 genn. 1854, coli, di Tortona, elez. Berti; — Id., 8
gennaio 1858, coli, di Carmagnola, elez. Costa della Torre;
— Id., 4 ott. 1860, coli, di Eieti, elez. Biancoli).
5 4 3 . In ogni caso, la votazione di ballottaggio, essendo
136
Legga
elettorale politica
AET. 65
il complemento alla prima, non può essere valida so quella è
nulla por qualsiasi ragione, — (Cam. dei dep., 18 marzo 1864,
coli. III di Venezia, elez, Minich; — Id., 13 die. 1876,
coli, di Scansano, elez. Maggi).
544. Nel ballottaggio si devono ritenere validi i voti
so anche il nome e cognome di un candidato non è in
tutto scritto correttamente od abbastanza estesamente, o
se anche è scritto il solo cognome, a condizione, s'intende,
che non si trovino in ballottaggio due candidati delW stesso
cognome, nel qual caso tutte le schede sulle quali vi è
solo il cognome non potrebbero essere attribuite ad alcuno
dei due. Sono pur valide le schede che contengono errori
nella designazione dei nomi, ad esempio del nome di battesimo. — ( Cam. dei dep., coli, di Schio, eletto Pasini,
21 aprile 1870 ; coli, di Crema, el. Griffini, 22 die. 1870 (1);
— Id., coli, di Badia Polesine, eletto Bosi, 8 febbr. 1871 (2);
— Id., coli, di Roma II, eletto Alatri, legislatura xii ; —
Id., coli, di Zogno, eletto Agliardi, id. id.; — Id., coli, di
San Marco Argentano, eletto Griuseppe Bruno, legisl. x,
8 febbr. 1871; — Id., coli, di Roma IV, eletto Ruspoli, legisl. XII ; — Id., coli, di Torino I, eletto Ferrati, id, id.).
546. Se nel tempo decorso dalla prima votazione a quella
di ballottaggio muore uno dei candidati tra i quali il ballottaggio ha luogo, deve essere rinnovata l'elezione a primo
scrutinio, perchè se il principio della sostituzione non è
ammesso nel caso in cui uno degli eletti fosse ineleggibile
in modo assoluto, non può essere ammesso nel ballottaggio
per sostituire al candidato che venisse a morire quello
che immediatamente lo segue, per numero di voti, tra i
candidati che sono rimasti esclusi dal ballottaggio. —(Cam.
dei dep., 27 gennaio 1877, coli, di Bergamo, elez. Tasca).
ART, 76. — (Art. 76 legge 24 sett. 1882, n. 725,
serie 3 ' ) . — L'intervallo fra l'ima e l'altra votazione
(1) Si tennero per valide le scliede scritte Eloonzio Pasini e
semplicemente Pasm? nel primo caso; una scheda scritta Pietro
Boati anziché Donati nel secondo.
(2) Fu attribuita all'eletto D. Carlo Basi una scheda scritta
D.
Giacomo
Bosi.
ART.
71
Dei collegi elellorali
137
non deve in nessun caso essere maggiore di otto giorni,
ne minore di quattro.
AKT. 77. — (Art. 77 legge 28 giugno 1892, n. 315,
serie B'') (1). — Nella seconda votazione, gli uffici definitivi costituiti per la prima presiedono alle operazioni elettorali, le quali devono compiersi colle stesse
formalità prescritte negli articoli precedenti. Nella
seconda votazione, però, l'appello degli elettori comincia alle 10 antimeridiane.
I ^suffragi non possono cadere che sopra l'uno o
l'altro dei due candidati fra i quali ha luogo il ballottaggio.
ha per eletto il candidato che raccolga il maggior numero di voti validamente espressi.
A parità di voti il maggiore d'età fra i candidati
ha la preferenza.
546. Non costituisce nullità il fatto che lo operazioni
elettorali nell'elezione di ballottaggio siano incominciato
prima delle 10, quando anche dopo l'appello tutti gli elettori che si presentarono furono ammessi a votare, e l'urna
rimase aperta sino alle 4 pom.
547. Se uno o più membri del seggio definitivo della
prima votazione non vogliono o non possono presentarsi
a costituire il seggio della votazione di ballottaggio, il
seggio ricorre al provvedimento di cui all'art. 61, o invita
gli elettori presenti a procedere alla nomina dei membri
mancanti; se mancassero tutti i membri del seggio definitivo della prima votazione, gli elettori presenti dovrebbero ricorrere agli art. 60, 61 della legge per ottenere un
nuovo seggio definitivo.
548. In caso di ballottaggio, il segretario dell'ufficio elettorale ha diritto di percepire l'onorario di L. 20, essendo
(1) Salvo la differenza portata del collegio uninominale, l'articolo è identico al 77 della legge 24 settembre 1882; TiiUimo
comma è l'identico articolo 78 della legge medesima, che nella
legge del 28 giugno d892 cessò di essere un articolo a sé stante
unicamente per mantenere la numerazione.
138
Legga
elettorale politica
AET. 65
questo stato assegnato nella presunzione che le operazioni
elettorali abbiano il loro compimento nel medesimo giorno,
colla proclamazione definitiva del candidato eletto, e la
votazione di ballottaggio essendo una vera e nuova elezione, nella quale, salvo la costituzione dell'ufficio definitivo, si compiono tutte le operazioni prescritte dalla
Jegge per la prima votazione. — (Cons. di Stato, 1883).
549. Se per il ballottaggio invece di mantenere, in una
o pili sezioni, l'ufficio definitivo che era stato eletto in
occasione del primo squittinio, si è proceduto alla formazione di un nuovo, tuttavia, ove non vi sia stato richiapio,
0 le operazioni siano state compiute in buona fede, l'elezione non rimano viziata. — (6 aprile 1860, collegio di
Saint-.Teoire, elez. De la Flechère).
550. I voti dati a persone diverse da quelle tra le
quali ha luogo il ballottaggio sono nulli, se anche una di
queste persone raccogliesse la maggioranza relativa.
551. La proclamazione di candidati diversi dai due che
si trovavano iu ballottaggio ed" hanno raccolto il maggior
numero di voti è nulla, e la Camera è tenuta a ripararvi.
AET. 78. — (ID. icl., art. 78) (1). — Dì tutte le operazioni dell'adunanza dei presidenti deve redigersi processo verbale, che seduta stante deve essere sottoscritto
dal presidente, dal segretario e da tutti i membri presenti, ed essere firmato in ciascun foglio dal presidente,
dal segretario e da almeno tre membri.
Questo verbale, coi propri documenti annessi, nonché tutti i verbali delle sezioni coi relativi atti e documenti ad essi allegati, deve essere spedito in piego
raccomandato in franchigia postale dentro 24 ore dal
presidente dell'adunanza alla presidenza della Camera
dei deputati, la quale deve entro tre giorni inviargliene ricevuta.
(1) Gli art. 78 e 79, corrispondenti insif^ine all'art. 79 della legge
24 settembre 1882, contengono disposizioni in gran parte nuove
e proposte relative al verbale dell'adunanza dei presidenti, al
suo invio alla Camera, all'abbruciamento delle schede, ecc.
ART.
71
Dei collegi elellorali
139
Una copia del processo verbale, certificata conforme
all'originale e firmata in ciascun foglio dal presidente,
dal segretario e da almeno tre membri dell'adunanza,
è depositata entro tre giorni nella cancelleria del tribunale civile e penale, nella cui giurisdizione si trova
la prima sezione del collegio.
552. La mancanza della firma dei presidenti delle sezioni 0 di alcuni fra essi al verbale generale non induce
nullità dell'elezione, quando il verbale suddetto contenjia
il riassunto delle operazioni delle singole sezioni, e sia in
conformità coi verbali parziali. — (Camera dei dep., 20 dicembre 1870; coli, di Castelvetrano, elez. Crispi; — Id.,
coli, di Comiso, elez. Caruso, 1871; — Id., coli, di Lodi,
elez. Grilfini, 1867; — Id., coli, di Vizzini, elez. Griusino,
Legisl. x).
553. L'irregolarità del verbale di ricognizione dei voti
non può mai condurre all'annullamento dell'elezione, ma
soltanto alla rinnovazione del computo generale dei voti
per parte della Camera. — (Giunta parlam., 1874, coli, di
Zogno, elez. Agliardi).
ART. 79. — (Id. id., art. 79). — Entro tre giorni da
quello in cui la Camera dei deputati avrà pronunziato
definitivamente sull'elezione di un collegio, il presidente della Camera ne dà notizia, per mezzo del procuratore generale presso la Corte d'appello, al pretore,
presso il quale sono state depositate a termini dell'articolo 71 le schede relative a quella elezione. Nei 20
giorni successivi, il pretore e due consiglieri del comune capoluogo del mandamento, designati dal sindaco, devono constatare l'integrità dei sigilli e delle
firme di tutti i plichi di schede delle varie sezioni, e
farli ardere in loro presenza e in seduta pubblica.
Anche di questa operazione viene redatto apposito
verbale, firmato dal pretore e dai due consiglieri.
Nel caso che la Camera abbia inviato gli atti dell'elezione all'autorità giudiziaria, o che siasi altri-
140
Legge elettorale polilica
Art. 80, 81
menti promossa azione per reati elettorali concernenti
l'elezione, le schede non possono venire arse, se non
dopo che il procedimento sia completamente esaurito.
ART. 80. — (Art. 80 legge 22 genn. 1882, D. 593, richiamato in vigore dalla legge 5 maggio 1891, n. 210).
— ^viando per qualsiasi causa resti vacante un collegio, esso deve essere convocato nel termine di un
mese.
Dal giorno della pubblicazione del regio decreto di
convocazione del collegio, a quello stabilito per la
•elezione, devono decorrere quindici giorni almeno.
554. La disposizione dell'art. 80 è statutaria, essendo
prescritto nell'art, 44 dello Statuto : " se un deputato cessa
per qualunque motivo dalle sue funzioni, il collegio che lo
aveva eletto sarà tosto convocato per fare una nuova
elezione „.
555. Tra la pubblicazione del decreto di convocazione
del collegio ed il giorno dell'elezione devono decorrere
almeno 15 giorni, come nel caso di elezioni generali.
556. Dalla data del decreto di convocazione a quello
della elezione non possono decorrere quattro mesi, come
nel caso di elezioni generali, ma deve decorrere un solo
mese.
TITOLO IV.
Dei
deputati.
AIÌT.81. — ( A r t . 81 legge elettorale 25 sett. 1882,
art. 40 Statuto ecc.). — Chiunque i)uò essere eletto
deputato, purché in esso concorrano i requisiti voluti
dall'art. 40 dello Statuto — (sia suddito del Ke [cittadino], abbia compiuta l'età di trent'anni, e goda i
diritti civili e politici) — e salve le disposizioni delle
leggi 3 luglio 1875, n. 2610 (serie 2 ' ) , 13 maggio
1877, n. 3830 (serie 2 "), 5 luglio 1882, n. 812 (serie
5^), 14 luglio 1887, n. 4711 (serie 3'), 3 maggio 1888,
Art.
81-4
Dei deputati
141-
11. 5381 (serie 3 ' ) , 10 febbraio 1889, n. 5923 (serie 3'"^)
e 7 luglio 1889, n. 6178 (serie 3^).
557. Cittadinanza. Qualora mancasse nell'eletto la qualità di cittadino del Begno, l'elezione è nulla. — (Cam,
dei dep., 24 dicembre 1849, elez. Mamiani ; — Id., 1858,
elez. Delitala; — Id., coli, di Foligno, elez. Telfener, 1876;
— Id., coli, di Livorno, elez. Maurocordato, 6 marzo 1891).
558. L'inadempimento, in ipotesi, dell'obbligo della leva,
non implica, per l'art. 6 delia legge sul reclutamento, la
ineleggibilità a deputato. — (Cam. dei dep., 6 marzo 1891,
coli, di Livorno, elez. Maurocordato).
559. Agli effetti dell'eleggibilità a deputato ò cosa
giudicata la sentenza che dichiarò cittadino italiano uno
straniero in occasione dell'iscrizione nelle liste elettorali
politiche. — (Id. id.).
5 6 0 . La Camera ha piena competenza a giudicare, fra
i titoli di ammissione dei proprii membri, anche della
qualità nei medesimi di cittadini italiani, e ciò senza invadere il campo delle declaratorie giudiziarie, limitandosi
l'effetto della decisione sulla nazionalità al puro quesito
dell'eleggibilità del candidato. — (Id. id.).
561. Età. Per determinare l'età del candidato si deve
badare all'epoca nella quale egli è stato eletto, non già a
quella in cui viene ammesso alla Camera. — Le elezioni
degli onor. Berti (Savigliano, 14 novembre 1850) e Saracco
fAcqui, 22 novembre 1851) furono annullate, sebbene avessero compiuto i trent'anni all'epoca della loro ammissione
alla Camera; furono pure annullateli 4 ottobre 1858 l'elezione Lignana a Crescentino, il 4 ottobre 1860 l'elezione
Garelli a Cuneo, sebbene mancassero loro pochi giorni. Così
furono annullate le elezioni dell'on. Giuseppe Mussi (Coli,
di Abbiategrasso, 25 novembre 1865, 27 gennaio 1866),
Colonna di Cesarò (Aragona e Kagusa, 14 dicembre 1870),
Testa (coli, di elusone, 8 marzo 1861), Codronchi (Imola,
15 marzo 1871,15 maggio 1871), Bortolucci-Godolini (Montegiorgio, 25 nov. 1865, 24 febbraio 1866), Luzzatti (Oderzo,
14 dicembre 1870, 6 febbraio 1871), Di San Giuliano (Catania I, 1882), ecc.
562. Sebbene dai titoli trasmessi alla Camera non ri-
112
Legge elettorale politica
Akt. 81-1, 81-2
sulti se l'eletto abbia l'età prescritta, quando vi è una
fondata presunzione favorevole al medesimo, l'elezione si
deve convalidare.
563. Diritti civili e politici. Una procedura già iniziata
contro il candidato che riuscì eletto, non vale a renderlo
ineleggibile, quando non sia seguita la condanna per uno
dei reati contemplati dagli art. 86, 87 della legge elettorale.
— (Cam. dei dep., 20 dicembre 1870, coli, di Frizzi, elez.
di Grerace-Mancuso; — Id., coli, di Genova, eletto Didaco
Pellegrini, 12 dicembre 1848; ~ Id., coli, di Saluzzo, eletto
Bonav. Buttini, 1854).
564. È valida l'elezione di un deputato sotto il peso
d'una sentenza contumaciale, siccome quella che non fa
che sospendere l'esercizio dei diritti politici; però non può
essere ammesso a sedere alla Camera sinché ne dura l'effetto.
— (Cam. dei dep., 6 agosto 1849, coli, di Santhià, el. Eeta).
665. È nulla l'elezione di un condannato a pena che
importi l'esclusione perpetua dal diritto di elettorato c
da quello di eleggibilità. — (Cam. dei dep., collegi di
Forlì e Eavenna, elezione Cipriani; — Id. id., 16 giugno,
26 nov. 1886; — Id., id., 18 genn., 11 marzo, 30 maggio
1887; — Codice penale, art. 19; — Statuto, art. 40; —
Legisl. XV, sess. i, ii; Legisl. xvi, sess. i;Doc. xxi, pag. 7,
16, 17, 34, ecc.).
ART. 81-1 (1). — (Statuto fondamentale del Kegno,
articolo 41). — 1 deputati rappresentano la nazione in
generale e non la sola pro\ància in cui furono eletti.
Nessun mandato imperativo può loro darsi dagli
elettori.
ART. 81-2. — (Id. id., art. 42). •— I deputati sono
eletti per cinque anni ; il loro mandato cessa di pien
diritto alla spirazione di questo termine.
566. Non hanno alcun valore giuridico gli impegni, le
promesse, le stipulazioni che ì candidati avessero fatto
(l) Per mantenere la numerazione progressiva della legge
vigente, comprendiamo nell'art. 81, al quale si riferiscono, gli
articoli dello Statuto e quelli delle varie leggi sulle incompatibilità parlamentari, che formano parte integrante della legge
elettorale o ad essa si riferiscono.
ART.
81-4
Dei deputati
143-
nell'interesse di elettori o del loro collegio in vista della
elezione..
567. È nullo il mandato imperativo dato in qualsiasi
forma ai deputati ; questi non sono tenuti in alcun modo
a rimanervi soggetti.
568. Non occorre che l'eletto abbia domicilio o possesso,
o relazioni qualsiasi nel collegio dai cui voti è chiamato
a rappresentare la nazione.
569. Lo statuto fissa il massimo del mandato legislativo, non il minimo. La Corona può sempre far uso del
suo diritto di sciogliere la Camera e quindi abbreviare
la legislatura. Ed infatti la
durò appena due mesi, la
3» cinque, la 7» nove, mentre la 16^ durò quattro anni
e due mesi, la 4» e la 11» poco meno di quattro anni,
la 13* tre anni e sette mesi, ecc.
670. La Camera deve di solito esser sciolta appena sia
conveniente e possibile quando sia stata introdotta una
profonda e radicale modificazione, nella distribuzione del
potere politico, nella circòscrizione elettorale o nella procedura della votazione.
AKT. 81-3. — (Art. 1 legge 13 maggio 1877, n. 3830
sulle incompatibilità panamentari, modificante gli
articoli 97 e seguenti della legge elettorale politica
del 17 dicembre 1860). — Non possono essere eletti deputati al Parlamento i funzionari ed impiegati aventi
uno stipendio sul bilancio dello Stato, o sui bilanci
del fondo per il culto, degli economati generali dei benefizi vacanti, della lista civile, del gran magistero
dell'ordine mauriziano e delle scuole d'ogni grado sovvenute dal bilancio dello Stato, ad eccezione :
a) Dei ministri segretari di Stato, dei sottosegretari di Stato (1), dei segretari generali dei ministeri,
del ministro della casa reale e del primo segretario
del gran magistero dell'ordine mauriziano ;
(') La legge 3 maggio 1888, n. 5381 (serie 3") all'art, i dispone
« fra le eccezioni indicate nell'art. 1, paragrafo A, della legge
i3 m a g g i o 1877, n. 3830, sono compresi i sottosegretari di Stato ».
144
Legge elettorale polilica
ART.80,81
b) Del presidente, dei presidenti di sezione, dei
consiglieri del consiglio di Stato, e dell'avvocato generale erariale ;
c) Dei primi presidenti, dei presidenti e dei consiglieri di Corte di cassazione ;
d) Dei primi presidenti, dei presidenti e dei consiglieri delle Corti d'appello, i quali non possono essere eletti nel territorio della loro giurisdizione attuale, 0 in quello nel quale hanno esercitato l'ufficio
sei mesi prima della elezione ;
e) Degli ufficiali generali e degli ufficiali superiori di terra e di mare, i quali non possono essere
eletti nei distretti elettorali, nei quali esercitano attualmente, 0 hanno esercitato l'ufficio del loro grado
sei mesi prima della elezione:
/ ) Dei membri del consiglio superiore di pubblica
istruzione, del consiglio superiore di sanità, del consiglio superiore dei lavori pubblici, e del consiglio
delle miniere ;
g) Dei professori ordinari delle regie università e
degli altri pubblici istituti nei quali si conferiscono i
supremi gradi accademici, fermo il disposto della
legge 3 luglio 1875, n. 2610.
ART. 81-4. — (ID. id., art. 2). — Sono considerati
come funzionari ed impiegati dello Stato coloro che
sono investiti di reggenze e di incarichi temporanei
di uffizi, i quali facciano carico al bilancio dello Stato
0 agli altri bilanci indicati nell'articolo precedente.
571. Generalità. Sebbene le precedenti decisioni in materia di incompatibilità non leghino la Giunta delle elezioni e
tanto meno la Camera dei deputati, pure è doveroso tenerne
conto perchè coi precedentisi formano quelle abitudini parlamentari, le quali sono tanta parte della vita costituzionale
delle nazioni che si governano con regime rappresentativo ;
perciò è opportuno che la Giunta si discosti il meno possibile dai precedenti della Camera, e solo in quei casi ove
ART. 81-4
Dei deputati
145-
le disposizioni della legge indicassero doversi accettare
contraria sentenza. — (Cam. dei dep., Atti pari., Legis. xv,
n. v ; Documenti, pag. 2 e 3).
5 7 2 . La legge d'incompatibilità è restrittiva della libertà del corpo elettorale, e deve interpretarsi, come ogni
altra legge di consimile natura, in modo da non dare alla
medesima una estensione maggiore di quella che ha. —
(Cam. dei dep., Legisl. xv, n. v ; Docum.^ pag. 2, 3).
573. Chi esercita un ufficio e non riceve nè ha diritto
ad avere per questo alcuna retribuzione sui bilanci sopra
indicati, è eleggibile perchè non può tenersi in conto di
impiegato quegli che esercita un pubblico ufficio per il
quale non sia allogato nel bilancio dello Stato alcuno stipendio, nè altro compenso di sorta. — (Cam. dei deputati,
1® giugno 1880).
574. Sono eleggibili anche gli impiegati non espressamente contemplati, semprechè in loro si riscontrino ragioni
consimili a quelle per cui altri impiegati si trovino espressamente dichiarati eleggibili, quali il segretario generale
d'un governo provvisorio, il comandante della Colonia
Eritrea, ecc. — (BRUNIALTI, Commento, pag. 345).
575. Casi di ineleggibilità. È ineleggibile a deputato
chiunque eserciti funzioni per le quali sia assegnato uno
stipendio qualsiasi sul bilancio dello Stato. — (Cam. dei
dep., 22 die. 1888, coli, di Roma I, eletto Slacci).
5 7 6 . L'ufficio di reggente direttore compartimentale del
catasto non è compreso tra le eccezioni di compatibilità,
fa carico al bilancio dello Stato, e rende incompatibile chi
lo copre, se anche abbia rinunciato allo stipendio o non
possa percepirlo. — (Id. id.).
577. È ineleggibile l'ingegnere capo del genio civile
di prima classe, comunque sia chiamato a reggere la Direzione generale delle opere idrauliche, non potendo per
l'ufficio da lui esercitato essere compreso in veruna delle
categorie contemplate dalla legge elettorale. — (Cam. dei
dep., 21 genn. 1874, coli. I di Ravenna, elez. Baccarini).
578. È ineleggibile il direttore generale delle imposte
dirette. — (Cam. dei dep., 15 die. 1872, coli, di Tolmezzo,
elez. Giacomelli).
579. È ineleggibile chi al momento dell'elezione rivei o — BRUNIALTI, Codice
elettorale.
146
Legrje elettorale politica
ABT, 81-4
stiva la carica di pretore. — (Cam. dei dep., legisl. XII,
coli, di Marostica, elez. Antonibon).
5 8 0 . È ineleggibile il direttore della Pinacoteca e del
Museo di antichità e di belle arti. — (Cam. dei deput.,
Legisl. X, coli, di Castroreale, elez. D'Ondes Reggio).
581. È ineleggibile il censore di istituti di credito,
sebbene le Società od istituti di credito soggetti a sindacato governativo contribuiscano alle spese di questo, quando
il censore riceve il suo stipendio dall'erario nazionale. —
(Cam. dei dep., 15 giugno 1869, coli, di Ortona).
5 8 2 . È ineleggibile il direttore d'una scuola anche di
grado superiore, dipendente o sovvenuta dallo Stato, quando
percepisca uno stipendio o assegno sul bilancio della medesima. — (Cam. dei dep., coli, di Modena, eletto Razzaboni, 15 giugno 1880; — Id. id., 19 die. 1886).
583. È ineleggibile l'insegnante di qualsiasi scuola
mantenuta o sovvenuta dallo Stato, governativa, provinciale, comunale, sia esso nominato dal Governo, dalla
provincia o dal comune. — (Cam. dei dep., coli, di Treviso,
eletto Bensi, 23 nov. 1890, rendiconti, 28 gennaio 1891).
584. È ineleggibile l'insegnante di qualsiasi scuola,
la quale sia comunque sussidiata dallo Stato, senza alcuna
distinzione se la sovvenzione sia continuativa, saltuaria,
se abbia importo maggiore o minore, se sia determinata
0 proporzionale, obbligatoria o semplicemente facoltativa
per parte dello Stato, e se abbia la sua ragione nella
legge Casati od altrove, per quanto quella non sia stata
promulgata. — (Cam. dei dep., ivi, ivi; — Id., coli, di
Pesaro, eletto Dott. De Dauli, 6 die. 1833. BRUNIALTI,
Appendice, pag. I l i , 112).
585. L'ineleggibilità non cessa per ciò che il sussidio
è pagato dallo Stato alla provincia o al comune, e non
direttamente alla scuola. — (Cam. dei dep., coli, di Forlì,
eletto Dott. De Dauli; — Id., coli, di Treviso, eletto Bensi,
28 genn..l891).
5 8 6 . È ineleggibile il professore d'un istituto tecnico
provinciale, che percepisce un assegno annuo, per quanto
irrilevante e sproporzionato al complesso della spesa sul
bilancio dello Stato. — (Cam. dei dep., coli, di Treviso,
23 nov. 1890, eletto Beusi).
ART. 81-4
Dei deputati
147-
587. Grli istituti superiori di belle arti non conferiscono
diplomi accademici e non possono considerarsi tra quelli
i cui professori ordinarli sono eleggibili a deputato. —
(Camera dei deput., coli, di Bologna, eletto Panzacchi,
6 die. 1883).
588. Il professore ordinario di università, che sia contemporaneamente professore in un istituto di belle arti o
bibliotecario del medesimo non è eleggibile. — (Cam. dei
dep., coli, di Bologna, eletto Panzacchi, 6 die. 1883).
689. Sono ineleggibili i direttori generali, reggenti,
incaricati od effettivi presso le amministrazioni centrali,
non trovandosi in alcuna delle categorie indicate dalla
legge, e dipendendo la loro nomina e riconferma dal potere esecutivo. — (Cam. dei dep., coli, di Eovigo, eletto
Sani; — coli, di Pavia II, eletto Valsecchi; — coli, di Genova I, eletto Randaccio; — coli, di Benevento, eletto
Torre, 13 marzo 1883).
590. L'uffizio di direttore generale rende ineleggibile
chi lo copre, essendo ufficio principale, con funzioni amplissime secondo i nostri ordinamenti amministrativi, se anche
sia insieme membro del consiglio sup'eriore di sanità o del
consiglio superiore dei lavori pubblici, o tenente generale,
o maggiore generale commissario, titoli e gradi che di
fronte all'ufficio di direttore generale restano secondari, o
per lo meno accessorii. — (Ivi, ivi).
591. I direttori generali potendosi considerare come
segretari generali amministrativi e permanenti, importa al
buon andamento del servizio pubblico loro affidato, che siano
al di fuori della Camera dei deputati ed al riparo di ogni
influenza politica, come in Inghilterra, ove i sotto-segretari di Stato amministrativi restano con lodevole usanza
fuori del Parlamento. — (Ivi, ivi) (1).
592. L'ispettore del genio civile in servizio attivo, che
(1) Ad onta di queste chiare, evidenti, autorevoli ragioni, la
Camera ritenne eleggibili anche i direttori generali: uno dei
più grossi spropositi costituzionali, che mostrano come la maggioranza obbedisse anche questa volta a riguardi personali o
all'influenza che appunto esercitano in Parlamento quei deputati che possono coprire, in onta alla legge, uffici simili.
148
Legge elettorale politica
ART.72,73
a termini della legge 5 luglio 1882, art. 6, è anche membro
ordinario del consiglio superiore dei lavori pubblici, ò eleggibile se anche eserciti temporaneamente l'incarico di direttore generale delle strade ferrate, perchè potendo e doA'endo il ministro dei lavori pubblici affidare agl'ispettori
del genio civile tutti gl'incarichi necessari, per l'alta sorveglianza delle opere pubbliche, sia con missioni per ispezioni
locali e speciali, sia dirigendo circoli d'ispezioni, costituiti
per decreto reale, od una parte qualsiasi dell'amministrazione dei lavori pubblici, si deve ammettere una dipendenza e connessione quasi necessaria, per cui è reso compatibile col mandato legislativo l'ispettore del genio civile,
membro nato del consiglio superiore dei lavori pubblici,
incaricato delle funzioni di direttore generale, — (Cam. dei
deputati, coli, di Sannazzaro dei Burgoudi, eletto Valsecchi, 1880).
593. L'ufficio di direttore generale della marina mercantile rende per so ineleggibile chi lo copre, ma essendo
necessariamente congiunto a quello di membro del consiglio
superiore di sanità, cioè ad un ufficio eleggibile, questo
prevale. — (Cam. dei dep., coli, di Recco, eletto Eandaccio, 1876; — Id., coli, di Genova I, 1880; — Id. id.,
3 marzo 1883).
594. L'ispettore di prima classe nel corpo del genio
civile, incaricato della direzione generale delle strade ferrate, è eleggibile quando sia anche membro del consiglio
superiore dei lavori pubblici, sebbene i due primi uffici non
siano necessariamente congiunti, mentre lo sono quelli di
ispettore del genio civile e di membro del consiglio superiore dei lavori pubblici. — (Cam. dei deputati, coli, di
Pavia II, eletto Valsecchi, 13 maggio 1883).
595. È ineleggibile il generale d'esercito che ha un
uffizio remunerato con particolare assegno o stipendio dalla
(Jasa Reale, come quello di cacciatore di S. M, il Ke. —
(Camera dei deputati, coli, di Crescentino, eletto BertolèViale, 1880).
5 9 6 . Casi di eleggibilità. — Cantra. È eleggibile l'uffiziale di grado superiore, che presta servizio come aiutante
di campo presso S. 31. il Re od i reali principi, se anche
percepisca sul bilancio della lista civile o su altri speciali
ART. 81-4
Dei depvlali
149
assegni (1). — (Cam. dei dep., coli, di Torino IV, eletto
Morra, 13 maggio 1883).
5 9 7 . Secondo la legge 5 luglio 1882, n. 855, che determina gli stipendi e assegni agli ufficiali ogni uflfiziale
sxiperiore o generale, che presta servizio, esercita e
deve esercitare un uffizio; onde e destinato o ad un comando effettivo nell'esercito od in altri uffizi derivanti
dall'organizzazione del nostro sistema militare, o nell'amministrazione del ministero della guerra, pei quali uffizi
tutti gli uffiziali superiori o generali effettivi hanno sempre
un'indennità qualunque, oltre dello stipendio annesso al
loro grado. Da ciò si deduce che tali uffizi non li rendono
ineleggibili, poiché, dove altrimenti fosse, dovendo un uffiziale per regola di disciplina ubbidire agli ordini del
ministro, questi potrebbe a sua volontà rendere eleggibile
0 non un suo dipendente all'esercizio del mandato legislativo, applicandolo ad un uffizio, anzi che ad un altro. —
(Cara, dei dep., coli, di Eovigo, eletto Sani; — I d . , coli,
di Benevento, eletto Torre, 13 maggio 1883, ecc.).
5 9 8 . Per queste medesime ragioni è eleggibile l'ufficialo
superiore che sia comandato alla direzione d'un giornale
pagato 0 sovvenuto dal ministero della guerra come la
Rivista militare. — (Cam. dei dep.,coU. di Brescia I, eletto
Baratieri, 13 maggio 1883); — alla direzione della fabbrica
d'armi di Terni (Id., coli, di Bologna I, eletto Zanolini) ;
— al comando superiore dell'Eritrea (Id., collegio di
Brescia I, eletto Barattieri; — Id., coli, di Modena, eletto
Gandolii, 1890-91) (2).
5 9 9 . Non costituisce condizione di ineleggibilità l'incarico di professore alla scuola di guerra col soprassoldo
di lire 800, ritenendosi ufficio congiunto a quello di uffi(1) Gli aiutanti di campo del Re non sono certamente deputati
indipendenti e secondo lo spirito della legge delle incompatibilità, se non a rigore secondo la leltera, dovrebbero essere
esclusi.
(2) Secondo (lueste interpretazioni l'utticiale superiore di terra
e di mare rimane dunque eleggibile sempre, anche se comandato all'ufflcio di prefetto, di addetto militare a Pechino, di
questore o di commissario r e g i o ! ! Cosi coloro che fanno le
leggi danno esempio di rispettarle !
150
Lngfje eUitorale polilica
ART. 81-4
cìale superiore dell'esercito, come una funzione accessoria
ed inerente al grado, che gli dava titolo a sostenerla.
— (Camera dei deputati, coli, dì Roma I, elez. Slacci,
18 marzo 1887; — Id. id., 22 die. 1888) (1).
6 0 0 . Per l'art. 2 del decreto reale del 22 agosto 1880,
n. .5011, che istituì il comitato pel diseguo delle navi,
l'ufficio di presidente deve essere dato ad un ispettore
generale o ispettore del genio navale, e quello di membro
ad ispettori o direttori, onde, sebbene tali cariche non
siano necessariamente congiunte uelle persone sopraddette
pei gradi che rivestono, potendo il ministro sceglierne altri
che hanno uguali gradi, non possono però essere date che
alla categoria degli ispettori e direttori del genio navale.
Quindi i due uffici sono fra loro connessi essenzialmente,
e l'ufficio accessorio non può, nò deve danneggiare il principale, che è condizione necessaria per potersi l'altro esercitare. — (Com. dei dep., coli, di Livorno, eletto Brin ;
~ Id., coli, di Napoli HI, eletto Bozzoni ; — Id., coli, di
Venezia I, eletto Micheli, 13 maggio 1883).
601. Gii ufficiali del genio navale hanno un'applicazione
nelle diverse branche dell'amministrazione della marina,
per la quale si corrisponde un'indennità di carica; onde
sono loro applicabili tutte le ragioni dette per l'eleggibilità degli uficiali superiori o generali dell'esercito, che
pel loro grado esercitano un ufficio, pel quale hanno una
indennità di carica. — (Ivi, ivi).
6 0 2 . L'uffizio di direttore del genio navale nei dipartimenti marittimi è inerente alla qualità di ufficiale superiore di marina e quindi non toglie l'eleggibilità. — (Cam.
dei dep., coli, di Verona II, eletto Borghi; — Id., coli,
di Torino V, eletto Vigna, 13 maggio 1883).
6 0 3 . Sono eleggibili l'ispettore generale del genio navale, come pure gli ispettori o direttori ; perocché l'art. 1
(1) Il professore non può aver incarichi non connessi senza
essere ineleggibile ; l'ufficiale superiore, che si vuol considerare
come professore e mettere nella categoria dei professori, mentre
non potrebbe avere alcun incarico come tale, può essere a un
tempo maggiore, professore, incaricato in due o tre scuole, cioè
in parte inamovibile, in parte dipendente dal capriccio di due
o di tre ministri I!
ART. 81-4
Dei deputati
151-
della legge 3 dicembre 1878, ii. 4610, sul personale della
marina militare dichiara militari effettivi gli uffiziali del
genio navale, e li assimila alla categoria degli uffiziali
della marina e dell'esercito, ciascuno col rispettivo grado;
cosi l'ispettore generale è assimilato al vice-ammiraglio
0 tenente generale; l'ispettore al contro ammiraglio o
maggiore generale; i direttori ai capitani di vascello,
assimilazione o corrispondenza di gradi ad uffiziali superiori 0 generali, da cui viene la loro eleggibilità, giusta la
lettera e dell'art. 1 della legge sulle incompatibilità. — (Camera dei deputati, coli, di Livorno, eletto Brin; — Id.,
coli, di Venezia I, eletto Micheli ; — Id.,coll. di Veronal,
eletto Borghi; — Id., coli, di Torino V, eletto Vigna,
13 maggio 1883).
604. Gli ufficiali della milizia territoriale sano eleggibili
anche se coprono gradi inferiori, e lo sono anche nel collegio
dove possono essere chiamati ad esercitare un comando.
Infatti, è vero, che un ufficiale superiore della milizia territoriale possa avere più efficace influenza sui siioi subordinati ed usufruirne a suo vantaggio in occasione delle elezioni nella circoscrizione del distretto cui è aggregato, di
quella che eiìettivamente abbia un ufficiale dell'esercito permanente, il cui comando si esplica su soldati dell'esercito
per la maggior parte non del luogo e pei quali è sospeso il
diritto elettorale, mentre invece gli ascritti alla milizia
territoriale sono quasi tutti elettori nel pieno esercizio
del loro diritto nella circoscrizione stessa del distretto. Ma
d'altra parte si osserva, che non essendo il servizio degli
ufficiali della milizia territoriale continuativo, questi non
hanno sui loro subordinati, nè possono esercitare quell'autorità che hanno sui soldati dell'esercito permanente i
rispettivi uffiziali, e che proviene anzitutto da quella disciplina che soltanto il tempo e le abitudini militari creano
e consolidano; tutta diversa da quella momentanea dipendenza a cui per pochi giorni sono tenuti gli ascritti alla
milizia territoriale verso i loro superiori. — (Cam. dei
deputati, coli, varii, eletti Ungaro, Arnaboldi, Maurigi,
Ghiaia, Di Breganze, Compans, ecc., 13 maggio 1883, ecc.;
— BBUNIALTI, Appendice, pag. 125-128).
605. È eleggibile l'ufficiale in posizione ausiliaria, do-
152
Legge elettorale politica
ART.72,73
vendosi considerare come un impiegato collocato a riposo
provvisto della pensione e che perciò non fa più parte
dell'esercito attivo; mentre l'indennità che riceve non è
il corrispettivo di opera o servigi che presti attualmente,
ma un rimborso di spese cui necessariamente deve sottostare per essere pronto a servire quando straordinarie
esigenze del paese imponessero la chiamata sotto le armi
degli ausiliari. La ragione pertanto della legge, limitativa
del numero degli impiegati, non avrebbe trovato motivo
di applicazione nel caso speciale. — (Cam. dei deputati,
coli, di Modena, eletto Araldi, 13 maggio 1883).
6 0 6 . Sono eleggibili, come professori ordinari di università, i professori ordinari della scuola superiore di medicina
veterinaria. — (Cam. dei dep., 6 aprile 1860).
6 0 7 . Sono eleggibili i professori ordinari della scuola
superiore d'agricoltura. — (Cam. dei dep., 9 aprile 1860).
6 0 8 . Il professore che occupa una cattedra universitaria
di fondazione privata, è eleggibile, ma deve essere compreso
nella categoria dei deputati impiegati, quando il suo stipendio sia percepito, come quello degli altri professori, dall'erario, e faccia parte del bilancio passivo dell'università.
— (Coli, di Palermo I, eletto Corleo, 16 maggio 1883).
6 0 9 . È eleggibile il professore ordinario dell'istituto di
magistero femminile in Eoma, essendo questo istituto superiore nella legge del 25 giugno 1882, e conferendo esso
i supremi gradi accademici, tra i quali sono compresi nelle
nostre leggi, e nella relativa giurisprudenza amministrativa
e parlamentare colla laurea, i diplomi d'abilitazione all'insegnamento secondario. — (Cam. dei dep., coli, di Eoma II
(Velletri), eletto Giovagnoli, 24 febbraio 1891).
610. Sono eleggibili i professori delle scuole universitarie istituite nelle città di Aquila, Bari, Catanzaro,
riordinate secondo le leggi 10 e 16 febbraio 1861, 9 novembre 1862, n. 952, 27 dicembre 1873, n. 1618. L'eleggibilità si estende tanto ai professori di diritto e di procedura civile, di diritto e procedura penale, che ad altri che
professano altre materie di insegnamento universitario, e
percepiscono uno stipendio sul bilancio della pubblica
istruzione sul capitolo intitolato " regie università ed altri
istituti universitarii „. — (Cam. dei dep., coli, di Catan-
AUT.
81-6
JJei
deputati
153
zaro I, elcz. Olivero, 25 giugno 1886, legisl. xvi, sess. i;
Documenti, xxi, pag. 9).
611. Uffici connessi, questioni varie. Un deputato, il
quale abbia un ufficio che lo renda eleggibile, perde questa
eleggibilità quando disimpegni anche temporaneamente un
ufficio che lo renda ineleggibile, a meno che non sia ad
esso necessariamente congiunto. - (Cam. dei dep., legisl, xv;
Doc., V, 1883).
612. Il cumulo degli uffici consentiti dalla legge del
3 luglio 1875 non può essere confuso col cumulo degli impieghi retribuiti consentiti dalla legge 15 luglio 1862 (1).
(1) Le principali disposizioni della legge sul cumulo degli
impieghi retribuiti ecc., sono le seguenti:
Art. 2. Sono ammesse le cumulazioni :
1° Di due impieghi riuniti per disposizione espressa di
legge;
2° Di un impiego di pubblico insegnante con altro di dirigente, 0 di addetto, sotto qualunque titolo di osservatorii, musei,
scavi ed altri simili istituti;
3° Di due impieghi di pubblico insegnante, qualsiasi il dicastero, c quindi l'amministrazione da cui essi dipendono;
4° Di un impiego di pubblico insegnante con un impiego
appartenente al corpo sanitario o di due impieghi di questa
ultima specie;
50 Di un impiego retribuito dallo Stato con un impiego nell'amministrazione di un istituto di beneficenza che non sia
nella diretta dipendenza dello Stato o di una società di mutuo
soccorso, purché le retribuzioni di questo secondo impiego non
oltrepassino la somma di lire 500 annue;
6" Di un impiego di pubblico insegnante in una scuola di
ingegneri con altro impiego, le cui funzioni abbiano attinenza
coll'insegnamento dato in detta scuola.
La disposizione del § 4 non é applicabile ai medici militari
in attività di servizio od in disj)onibilità.
Art. 3. Le cumulazioni indicate nel precedente articolo non
potranno aver luogo quando l'imo dei due impieghi già si trovi
riunito ad altro per legge, ed il pieno e regolare adempimento
dei doveri di entrambi ne venisse impedito.
Art. 4. Non sarà considerata come nuovo impiego la qualità
di membro del consiglio superiore di pubblica istruzione e di
quello per gli istituti d'istruzione e di educazione militare.
Art. 5. Rispetto ai membri del corpo insegnante e del corpo
sanitario non sarà considerato come nuovo impiego:
154
Legge elettorale politica
ART.72,73
613. Quando uno stesso candidato eserciti uffici per cui
sarebbe eleggibile ed uffici per cui non lo sarebbe, le cause
di ineleggibilità devono aver la prevalenza. — (Cam. dei
dep., legisl. xv ; Doc., v, 1883 ; — Id., coli. Firenze II, eletto
Di Lenna, 20 dicembre 1886).
614. L'ispettorato generale delle ferrovie non è ufficio
congiunto necessariamente con quello di colonnello di stato
maggiore, avvegnaché, se sono molteplici le attinenze del
servizio militare con quello ferroviario, che in certi casi,
non certamente però normali ed ordinari, possono essere
numerose ed importanti, non si giungerà mai a poter affermare che normalmente sussista tra i due uffici, l'uno
militare e l'altro essenzialmente civile, quella necessaria
dipendenza che vuole la legge per concedere, in via eccezionale, la eleggibilità di colui che cumula la qualità
che lo rende eleggibile ad altra che porta insita la ineleggibilità. — (Ivi).
615. E ciò tanto più è a dirsi quando il colonnello di
stato maggiore abbia cessato di ricevere dall'amministrazione della guerra le competenze del proprio grado, mentre
il regolamento che ha istituito l'ispettorato generale della
ferrovia non prescrive punto che questa carica debba essere
coperta da un ufficiale superiore dell'esercito. — (Ivi).
616. Per conseguenza, se il colonnello dell'esercito può
essere eletto deputato al Parlamento, non è parimenti in
dubbio che l'ufficio, che egli al momento delle elezioni
disimpegna, fosse anche temporaneamente, di ispettore
generale delle ferrovie, gli fa perdere la eleggibilità a
deputato, che come ufficiale superiore nell'esercito gli apparteneva, nè la può riacquistare per il solo fatto di essere
stato chiamato dal potere esecutivo ad intervenire nel
consiglio supcriore dei lavori pubblici come membro straordinario. — (Ivi).
617. Per dirsi un ufficio congiunto necessariamente con
quelli indicati nell'art. 97 della legge del 17 dicembre 1860
1° La qualità di direttore o di collaboratore, sotto qualunque titolo, di stabilimenti scientifici o letterari o di cliniche
annesse airinsegnameuto, di cui siano incaricati;
•i" La qualità di membro del consiglio superiore di sanità.
ART. 81-4
Dei deputati
155-
e dell'art. 1 di quella sulle mcompatibilità, deve essere
tale che vi sia congiunto per legge, o non possa stare nò
possa esercitarsi senza di quelli; in altri termini chi
ha il secondo ufficio deve avere anche il primo; perchè
l'idea predominante in quell'articolo fu di escludere dalla
Camera chi, avendo già un ufficio non compatibile colla
deputazione, cercasse, mediante un altro che fosse compatibile con quella, di rendersi eleggibile.
618. La compilazione dei programmi ed il riparto degli
insegnamenti portati dalle esigenze del personale, dalla
competenza speciale degli insegnanti e da misure di ordine
interno, non possono servire di elemento per giudicare
della connessità di una coll'altra delle materie insegnate;
nè l'essere raggruppate le materie in una od altra scuola,
può valere quale criterio della imprescindibile necessità
di affidare l'insegnamento ad uno o più titolari, nè della
inscindibilità di insegnamenti compenetrati nello stesso
programma. — (Cam. dei dep., 8 febbraio 1887, coli, di
Parma, eletto Nazzani; Foro ital., xii, 3, 63).
619. L'incarico d'insegnare le costruzioni marittimemediante speciale retribuzione non può ritenersi necessariamente congiunto colla carica di professore d'idraulica
e costruzioni idrauliche. — (Ivi).
620. Il nesso esiste fra le materie che vengono insegnate, ma altro è questo nesso scientifico, altro è quello
fra uffici disimpegnati dalla medesima persona, a cui allude
la legge del 3 luglio 1875, sia nella lettera, sia nella interpretazione che le fu data colle precedenti deliberazioni
della Camera. — (Ivi).
621. Quindi, sempre quando due uffici retribuiti distintamente sul bilancio dello Stato non risultino necessariamente congiunti, l'incompatibilità è palese, e nella specie
deve essere pronunziata, trattandosi del professore titolare
della cattedra d'idraulica ed incaricato dell'insegnamento
delle costruzioni marittime. — (Ivi).
622. Non si possono tenere per necessariamente congiunti l'ufficio di professore ordinario di letteratura italiana all'incarico retribuito di insegnare la storia comparata delle letterature neolatine. — (Coli, di Imola, elettoCarducci, 1877).
156
Legge elettorale polilica ART. 80, 81
6 2 3 . Non sono necessariamente congiunti gli uffici di
professore di archeologia greco-latina e la direzione di un
museo (egizio). — (Coli.di Perugia I, eletto Fabretti, 1877).
624. Non è necessariamente connesso l'ufficio di professore ordinario di una scuola superiore colla direzione di
essa, essendo il direttore scelto di preferenza, ma non di
necessità e ad ogni modo liberamente fra gli insegnanti.
— (Camera dei dep., collegio di Piacenza, eletto Gaetano
(Cantoni, 1882).
625. Non ò eleggibile il professore ordinario di scuola
superiore, che sia contemporaneamente incaricato di uti
insegnamento all'istituto tecnico superiore. — (Ivi, ivi).
6 2 6 . È eleggibile il vice-direttore di una scuola superiore, non essendo a tale ufficio annessa alcuna retribuzione
0 stipendio. — (Cam. dei dep., coli, di Novara II, eletto
Curioni prof. Giov.).
6 2 7 . È eleggibile il professore ordinario direttore del
gabinetto annesso alla sua cattedra, necessariamente congiunto con essa in modo da non potersi ad altri affidare.
— (Camera dei dep., coli, di Iloma III, eletto Baccelli;
— Id., coli, di Savigliano, eletto Sperino; — Id., coli, di
Ozieri, eletto Umana ; — Id., coli, di Chieti II, eletto De
Crecchio; — Id., coli, di Parma, eletto Strobel; — Id.,
coli, di Caserta I, eletto Semmola; — Id., coli, di Cuneo II,
eletto Sperino, 1883; — Id., coli, di Messina I, eletto Pellegrino; — Id., coli, di Eoma II, eletto Ratti).
6 2 8 . È eleggibile il professore ordinario sebbene occupi
l'ufficio gratuito di preside della facoltà. — (Collegio di
Cuneo II, eletto Sperino; — Id., coli, di Catania III, eletto
Arcoleo, 1883, ecc.).
629. L'ufficio di rettore dell' università, se gratuitamente esercitato, non rende ineleggibile il professore che
lo sostiene. — (Cam. dei dep., coli, di Modena, elezione
Ilazzaboni (annullata) ; coli, di Pisa, eletto Dini (convalidata), 1886).
630. I professori ordinari sono eleggibili so anche sono
membri della giunta del consiglio superiore e percepiscono
perciò un annuo assegno fisso sul bilancio dello Stato (1).
(IJ La Giunta aveva con biioti foiirtaniento espresso un parere
più conforme alla l e g g e ; m;i l'eletto lasciò il suo ufficio di sub-
ART. 81-4
Dei deputati
157-
— (Camera dei dep., coli, di Reggio Emilia, eletto Gai,
13 maggio 1883).
631. Sebbene la legge dichiari ineleggibili coloro che
percepiscono stipendi sul bilancio dell'economato dei benefizi vacanti, e che pei loro uffici facciano carico sul
medesimo, e sebbene il subeconomo riceva e goda un premio
di esazione che grava ed è prelevato dalle rendite dei
benefizi vacanti da esso tenuti in amministrazione, e
questo premio ascenda all'8 per cento nel primo anno di
amministrazione del beneficio, ed al 5 per cento negli anni
successivi, pure il subeconomo dei benefici vacanti è eleggibile (1). — (Camera dei deputati, coli, di Eovigo, eletto
Ciavalli, 13 maggio 1883).
632. La missione di un magistrato eleggibile presso il
ministero di grazia e giustizia non lo rende incompatibile,
sebbene percepisca per ciò un'indennità a termini del
decreto 15 settembre 1862. — (Collegio di Foggia TI,
eletto Tondi).
633. Il consigliere di Stato ed il magistrato sono eleggibili se anche esercitino contemporaneamente l'ufficio di
membri del supremo tribunale di guerra e marina, al
quale essi si prestano a servire come comandati. — (Cam.
dei dep., coli, di Molfetta, eletto Samarelli; — Id., coli,
di Porto Maurizio, eletto Celesia).
634. È valida l'elezione di un magistrato di cassazione
o d'appello, sebbene dopo aver occupato l'ufficio di consigliere della colonia Eritrea sia stato posto a disposizione
del ministero degli esteri sino al giorno della sua riammissione nella magistratura. — (Coli, di Messina II, eletto
Piceolo-Cupani, 28 marzo 1891).
635. La qualità di membro straordinario del consìglio
superiore dei lavori pubblici, conferita per regio decreto
economo, la Camera constatò che era stato eletto in provincia
diversaida quella in cui come subeconomo poteva avere qualclìe
influenza e passò oltre, convalidando l'elezione!
(1) E il ministro, che non può rimovere, sospendere, né in
•jualunque modo punire nn professore, può chiamarlo e mantenerlo o pur no nella giunta del consig-lio superiore secondo
gli é amico o nemico 1 Anche questa larghezza era tanto ingiusta, che prevalse poi una contraria giurisprudenza.
158
Legge elettorale politica
ART.72,73
all'ispettore generale delle ferrovie, non può rendere eleggibile il funzionario chiamato a sostenere un tale ufficio,
perchè trattasi di un impiego non contemplato fra quelli
che per legge sono compatibili. — (Cam. dei dep., coli,
•di Firenze II, eletto Di Lenna, 19 dicembre 1886).
636. Altri^ casi di eleggilibità per ragione d'ufficio o
residenza. — È eleggibile l'ispettore generale universitario,
essendo egli considerato allo stesso titolo di un membro
del consiglio superiore della pubblica istruzione. — (Cam.
dei dep.,,7 agosto 1860).
637. È eleggibile il ricevitore provinciale, perchè tale
ufficio non costituisce un impiego nel senso in cui questo
dalla legge politica riconosciuto come motivo d'ineleggibilità, tanto meno poi quando risulta che la ricevitoria
è stata assunta non dall'eletto, ma da un istituto di credito, del quale esso è direttore. — (Cam. dei dep., coli,
•di Macerata, eletto Allievi, 22 febbraio 1877).
638. I membri della giunta liquidatrice dell'asse ecclesiastico non sono da considerarsi come impiegati dello
Stato, perchè coprono un ufficio temporaneo e non sono
stipendiati dallo Stato, avendo solo una retribuzione sulla
rendita dei beni degli enti ecclesiastici. — (Cam. dei dep.,
1882, coli, di Anagni, elez. Volpi-Manni).
639. Sono eleggibili i membri delle commissioni provinciali d'appello per le imposte dirette non avendo ufficio
stabile, retribuito con assegno fisso. — (Cam. dei dep.,
coli, di Capriata d'Orba, eletto C. Ferrari ; — Id., coli, di
Ancona, eletto Elia; — Id., coli, di Ortona, eletto Melchiorre; — Id., coli, di Atessa, eletto G. Bassi, ecc., ecc.,
5 febbraio 1881, relazione BAKAZZUOLI, legisl. xix ; Doc.,
n. x x v ; — BRUNIALTI, Commento,
pag.
345-350).
640. È eleggibile il direttore sovraintendente ai lavori
d'un monumento, se anche percepisca sul bilancio dello
Stato uno stipendio di lire 1000 al mese quando l'uffizio
gli sia affidato come premio o diritto derivante da*un concorso vinto. — (Cam. dei dep.; coli, di Ceva, elez. Grattoni,
5 aprile 1860; — Id., collegio di Ascoli Piceno, elez.
Sacconi, 29 giugno 1891).
641. Sono eleggibili i componenti il collegio dei periti
in materia doganale, non avendo ufficio continuo, nè sti-
AUT.
81-6
JJei
deputati
159
pendiate. — (Camera dei deputati, coli, di Sora, elotto
Incagnoli, 5 febbraio 1881).
642. L'ineleggibilità del comandante del dipartimento
marittimo è circoscritta al territorio ove egli esercita l'ufficio del suo grado, ma non può estendersi a tutto il litorale
nel quale ha un'alta sorveglianza per quanto concerne la
sicurezza militare, mentre la giurisdizione effettiva sul personale e sul materiale della marina spetta ai capitani di porto,
i quali dipendono direttamente dal ministero e sono di competenza del ministero gli avanzamenti, le nomine e le traslocazioni del personale, mentre il servizio dei titolari dello
delegazioni di porto è affidato agli agenti doganali o ad individui privati, il personale civile dei semafori dipendo
esclusivamente dal ministero della marina e il militare ò
sottoposto al comando del corpo RE. equipaggi; l'uno e
l'altro personale sono sottratti all'ingerenza del comandante
in capo del dipartimento marittimo, specie quando lungo il
litorale del collegio non esistono stazioni principali di torpediniere, a cui, ancorché vi fossero, non si potrebbe neppure attribuire il carattere di servizi militari a terra. —
(Cam. dei dep., coli, di Grosseto, eletto Bacchia, 25 febbraio 1883).
643. Non si applica agli ispettori del genio civile la
regola, sancita per altri utìici, della incompatibilità del loro
ufficio coU'esercizio dell'ufficio di deputati eletti nel territorio nel quale svolgono le loro attribuzioni, sia perchè
la legge non ha fatta alcuna restrizione, ed il circolo è
una creazione regolamentare e non legislativa, e la leggo
sulla incompatibilità espressamente sancisce tale restrizione
pei funzionari indicati nelle lettere d ed e, cioè magistrati
ed ufficiali superiori generali ed ufficiali superiori di terra
e di mare; sia perchè la ragione della legge nel sancire
questa restrizione, che e la giurisdizione vera e propria
dei funzionari giudiziari e militari, non sussiste pei membri
del consiglio superiore dei lavori pubblici e ispettori del
genio civile, i quali, ad eccezione d'una saltuaria opera di
sindacato sugli agenti del governo, sulla quale debbono riferire dopo di avere fatto le loro ispezioni (la ispezione si
fa una volta l'anno) non hanno nò autorità, nè contatto
colla massa degli amministrati. — ( Camera dei depu-
160
Legge elettorale jìolitica
AKT. 81-4
tati, collegio di Napoli IV (Castellammare), eletto Zainy,
4 marzo 1891).
6 4 4 . È valida l'elezione del magistrato d'appello che è
semplicemente applicato alla corte d'appello nella cui giurisdizione si trova il collegio ma appartiene al ruolo di
un'altra cone. — (Cara, dei deput., coli, di Campobasso II,
(Isernia), eletto Falcone, 29 novembre 1886).
6 4 5 . Il generale comaudaute uua divisione militare territoriale ò ineleggibile in tutti i collegi compresi anche
solo in parte nel territorio di sua giurisdizione. — (Cam.,
dei dep., coli, di Jesi e Fabriano, eletto Carini, 13 dicembre 1876).
6 4 6 . Il capo di stato maggiore è ineleggibile in tutti
i collegi sui quali ha comando il corpo d'esercito cui d'ufficio per ragione di quel grado appartiene. — (Cam. dei
dep, coli, di Pessina, eletto Marselli, 16 maggio, 1 dicembre 1881).
6 4 7 . È nulla l'elezione del magistrato d'appello che da
sei mesi almeno non appartiene più alla corte nella cui
giurisdizione si trova il collegio. — (Cam. dei dep., coli,
di Campobasso II (Isernia), eletto Falcone, 29 nov. 1886).
6 4 8 . Il vice-direttore territoriale d'artiglieria, sebbene
secondo il regolamento del 31 dicembre 1880, fra altre
diverse ed estese attribuzioni, oltre quella di stipulare contratti ed appalti per provviste e lavori, ed oltre all'incarico
di supplire il direttore assente, abbia attribuzioni proprie
e determinate dagli art. 4 e 10 specie per gli affari tecnici, tuttavia non si può ritenere il suo uffizio come uno
di quelli, il cui esercizio nel distretto elettorale la legge
ha voluto colpire per sospettosa e indebita ingerenza nel
corpo degli elettori. — (Cam. dei dep., coli, di Roma I,
eletto Corazzi, 13 maggio 1882, relaz. parlam., p. 17,18),
6 4 9 . Dimissioni. Le dimissioni del pubblico funzionario
ineleggibile devono venir presentate in tempo per poter essere accettate dal ministro da cui dipendono ed in ogni
caso prima del giorno fissato per l'elezione. — (Cam. dei
dep., coli, di Roma III, eletto Pani-Rossi, consigliere di
prefettura; — Id., coli, di Teggiano, eletto Manzella,
15 d i e . 1 8 7 0 ; — BRUNIALTI, Appendice,
pag,
133-135).
6 5 0 . Se l'impiegato non eleggibile, sebbene in aspetta-
AUT.
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JJei
deputati
161
tiva, presenta le dimissioni dal suo ufficio prima delle elezioni, ma sotto qualsiasi condizione, come quella che gli
sia concessa la giubilazione, egli rimane ineleggibile. —
(Cam. dei dep., coli, di Sestri Levante, eletto Gandolfl, 25
dicembre 1849 ; — Id., coli, di Venezia III, eletto Minich).
651. I funzionari ineleggibili non possono essere eletti
deputati se le loro dimissioni non sono accettate prima
del giorno dell'elezione. — (Cam. dei dep., coli, di Sestri
Levante, eletto E. Gandolfi, 24 die. 1849; — Id., coli, di
Giarre, eletto F. Cordova, 18 die. 1870; — Id., coli, di
Venezia I, eletto Minich, 18 marzo 1874, ecc.).
652. Conerà. I funzionari ineleggibili possono essere eletti
deputati purché presentino le loro dimissioni in tempo da
poter essere accettate, tanto più se il ritardo nell'accettarle non dipende da essi, non potendosi lasciare in balia
del governo di rendere ineleggibile un candidato avversario, indugiando di accettarne le dimissioni. — (Cam. dei
dep., coli, di Asola, eletto Folcieri, 22 febbr. 1877; — Id.,
coli, di Rovigo, eletto Badaloni, 22 giugno 1886; — Id.,
coli, di Pavia II, eletto Bottini, 26 marzo 1887).
653. Non sanano giammai l'ineleggibilità le dimissioni
date il giorno dell'elezione o successivamente, neppure se
nel frattempo fosse stato proclamato il ballottaggio e
quella seguisse a secondo scrutinio, e mentre le dimissioni
sono state anche accettate. — (Coli, di Venezia III, eletto
Minich, 18 marzo 1874, ecc.).
654. Le disposizioni relative alle dimissioni dei funzionari ineleggibili si applicano altresì ai funzionari eleggibili i quali coprono uffici che li rendono ineleggibili;
quindi l'elezione di un professore ordinario che non siasi
dimesso da un incarico non necessariamente connesso alla
sua cattedra è nulla. — (Cam. dei dep., coli, di Parma,
eletto Nazzani, 1886, ecc.).
655. Le norme relative alle dimissioni dei funzionari
ineleggibili si applicano altresì ai funzionari delle categorie degli eleggibili, quando il loro numero sia completo
il giorno dell'elezione.
656. Siccome ad ogni impiego è annesso uno stipendio
0 retribuzione, che l'impiegato riceve in forza delle leggi
e del suo decreto di nomina, e trova il suo riscontro sul
H
— P>RI;NLAI/N, Codice
elettorale
162
Legge elettorale politica
ART.72,73
bilancio dello Stato, quando nel decreto è assegnato lo
stipendio, e questo è stanziato nel bilancio, nulla giova
se l'impiegato vi rinuncia o non lo riscuote, poiché egli
potrebbe riprenderlo quando vuole, e perchè mantenendo
il suo posto di impiegato negli organici, durante l'esercizio
di deputato, ne avrebbe gli aumenti e le promozioni, e
quando gli piacesse lasciare il mandato, ripiglierebbe l'ufficio
migliorato. — (Cam. dei dep., Legisl. xvi; Doc. v, pag. 7).
6 5 7 . Il professore di un liceo, il quale, dopo di avere
date le dimissioni per presentarsi candidato alla deputazione, fallitagli la prova delle urne, sia stato autorizzato
a continuare nell'insegnamento come semplice supplente,
ricevendo perciò a titolo di rimunerazione quanto percepiva
prima come stipendio, e siasi in questo frattempo ripresentato alla deputazione, deve ritenersi come ineleggibile,
quantunque dopo la elezione abbia dichiarato di continuare gratuitamente nell'insegnamento. — (Coli, di Lecce I,
elez. Balsamo, 19 febbraio 1883).
6 5 8 . Non può essere eletto a deputato salvo le eccezioni stabilite dalla legge, chi copre un impiego, al quale
impiego nel bilancio dello Stato è allogato uno stipendio,
comunque e per qualunque ragione questo non venga riscosso. — (Cam. dei dep., 3 febb. 1866).
6 5 9 . Si deve considerare impiegato avente uno stipendio
sul bilancio dello Stato quegli che esercita un pubblico
uffizio, per il quale sul bilancio dello Stato sia allogato
uno stipendio, comunque questo stipendio per volontaria
rinunzia non si riscuota. — (1 giugno 1860; Cantra: 2 gennaio 1850, 1 giugno 1860, 3 febbraio 1866).
660. L'ineleggibilità di cui agli articoli 1 e 2 della
legge 13 maggio 1877 si deve intendere relativa all'ufficio
che faccia carico al bilancio dello Stato, pel quale cioè
trovisi organicamente assegnato un fondo di retribuzione ;
senza aver riguardo se, per nomina stabile o per incarico
temporaneo, nulla venisse retribuito all'investito, che nondimeno accetta ed esercita la qualità di impiegato o funzionario dello Stato. — (Cam. dei dep., coli, di Eoma I,
eletto Siacci, 22 dicembre 1888).
661. Se non può tenersi in conto d'impiegato chi esercita un ufficio pubblico per il quale non è allogato in
AUT.
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JJei
deputati
163
bilancio alcuno stipendio o compenso di sorta, a fortiori
non possono essere ritenuti tali coloro che esercitano uffici che non possono essere considerati neppure come impieghi 0 incarichi temporanei colpiti dalla legge, il cui
lavoro non è a quello degli imjìiegati assimilabile, sia
perchè gratuito, volontario e non obbligatorio; sia perche
non è soggetto a promozioni o avanzamento, nò continuativo, costituendo il compenso, la continuità e l'obbligatorietà, tre delle condizioni necessarie degli impieghi pubblici nell'organismo della nostra amministrazione ; il che
vale sebbene in alcune commissioni vi siano medaglie di
presenza, per coloro che intervengono alle sedute, di L. 15
a 25 ; per questo non muta il carattere dell'ufficio, il quale
resta sempre lo stesso, cioè non impiego pubblico, nè reggenza 0 incarico di ufficio pubblico, e queste medaglie di
presenza non costituiscono nè lo stipendio voluto dalla
legge, nò il compenso dell'impiego pubblico.
662. Il Presidente ed i membri della commissione centrale per le imposte dirette sono eleggibili, perchè cotesti
uffizi non rivestono il carattere, uè hanno le condizioni
dell'impiego pubblico, e la tenuità della retribuzione, di
fronte all'importanza dei lavori che si compiono dai componenti di dette commissioni, dovendosi ritenere inadeguata
« meschina cosi da non compensare neppure le spese vive
nò l'opera che si presta, non possa considerarsi come lo
stipendio o il compenso voluto dalla legge per ritenere
tale lavoro come ufficio pubblico retribuito che la legge
ha voluto colpire. — (Cam. dei dep., coli, di Cuneo I, eletto
Giolitti; — Id., coli, di Pavia II, eletto Maggi, 13 maggio 1883, ecc. ecc.).
663. Il consigliere di Corte d'appello in missione di
presidente di tribunale con speciale indennità è eleggibile.
— (Cam. dei dep., coli, di Pesaro, eletto Penserini, 13
maggio 1883, contro il parere della giunta delle elezioni).
ART. 81-5. — (Art. 3 leg^E sulle incompatibilità ,
id. id.). — Non sono eleggibili i direttori, amministratori, rappresentanti e in generale tutti quelli che
sono retribuiti sui bilanci delle società ed imprese
industriali e commerciali sussidiate dallo Stato con
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Legge elettorale politiea
ART. 81-6
sovvenzione continuativa o garanzia di prodotti o d'interessi, quando questi sussidi non siano concessi in
forza di una legge generale dello Stato.
Non sono parimenti eleggibili gli avvocati e procuratori legali che prestano abitualmente l'opera loro
alle società ed imprese suddette.
ART. 81-6. — (Art, 4 id. id.). — Non sono eleggibili
coloro i quali siano personalmente vincolati collo Stato
per concessioni o per contratti di opere o somministrazioni.
664. Nelle sovveuzioui date alle Società, ecc., in qualsiasi modo, sebbene eventualmente, sono comprese anche
le esenzioni di dazii sullo macchine o su altri materiali,
le sovvenzioni chilometriche, ecc. ; nelle Società si com])rendono anche quelle alle quali il Governo garantisce in
qualsiasi modo i prodotti od una parte di essi. — (Pari,
ital., Senato del Eegno, 2G-27 aprile 1877, p. 705-714).
664 bis. È eleggibile il candidato impegnato collo Stato
in appalti di opere, se al giorno delle elezioni queste furono
già compiute e collaudate, perchè la ragione della dichiarata ineleggibilità sta nel timore dell'influenza che il deputato può, nel proprio interesse, esercitare sul potere
esecu-tivo, timore che sparisce il giorno in cui l'opera è
collaudata, e tutto si riduce ad una questione di dare ed
avere che, in caso di controversia, deve essere risoluta
dal potere giudiziario, non dall'amministrativo; perchè,
ritenendo che l'ineleggibilità duri finché anche in via contenziosa la controversia non sia stata risoluta, si verrebbe
all'assurdo, in caso di lungo litigio, di far ritenere ineleggibile chi per accordo od altro subentrasse nelle ragioni e nella rappresentanza dell'accollatario estinto ; perchè,
se la lite pendente può essere cagione d'ineleggibilità agli
uffici municipali e provinciali, la legge elettorale politica
toglie di mezzo, a gran ragione, la controversia, non contenendo la disposizione che si trova in proposito nella
legge comunale e provinciale. — (Cam. dei dep., coli, di
Homa II (Velletri), eletto Menotti, 24 febbraio 1891).
665. L'appaltatore per la riscossione del dazio consumo
AUT. 81-6
JJei deputati
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governativo ha tutti i caratteri del concessionario e dell'impiegato che rendono ineleggìbili quelle categorie di
persone, coll'aggravante di non avervi impiegato o concessionario che possa più disporre d'un istromento sull'animo
degli elettori, come (luello che è nelle mani di chi è preposto alla riscossione di un dazio. — (Camera dei dep.,
15 dicembre 1886, elez. De Guzzis; Foro Hai, xii, 3, 44).
666. Basta per rendere ineleggibile a questo titolo il
fatto che il candidato eletto sia personalmente interessato
nell'appalto della riscossione del dazio consumo governativo in molti comuni della provincia, sebbene per mera
apparenza il contratto d'appalto sia stato stipulato da
altra persona, quando l'interessamento personale risulta
da un atto pubblico di procura stipulato fra l'appaltatore
apparente e l'interessato, dal quale risulti che l'intera
gestione di parte dei comuni compresi nell'appalto sia affidata al preteso mandatario senza limitazione alcuna, compreso il diritto di ritirare a suo tempo dalla Cassa depositi
e prestiti la cauzione data per l'appalto medesimo. — (Ivi).
6 6 7 . È eleggibile il proprietario di una manifattura il
quale ha un contratto determinato col Ministero della
marina per la fornitura di porcellane e cristalli ad uso
delle mense delle regie navi. — (Cam. dei dep., coli, di
Firenze I, eletto Ginori-Lisci, 13 maggio 1883; lielazione
parlam., p. 13).
6 6 8 . Tanto più quando il relativo contratto ò stipulato
fra il Ministero della marina ed un rappresentante legale
del candidato, onde questo, a tutto rigore, non ò personalmente vincolato collo Stato come intende l'art. 4 della
legge. — (Ivi).
6 6 9 . È eleggibile il candidato che ha vincoli di interessi coll'erario per causa di una impresa militare, quando
sia mandatario, non cessionario della ditta con cui il Governo ha contratto, e penda solo una lite per la liquidazione dell'aifare. — (Camera dei dep., coli, di Roma II,
eletto Eerri Fel., 13 maggio 1888; Rei. parlam., p. 20).
6 7 0 . I deputati al parlamento non possono essere nò
direttori generali, nò impiegati di qualsiasi grado dei
banchi di Napoli e di Sicilia, nò far parte dei consigli centrali di amministrazione. — (Legge 23 agosto 1890, art. 12).
166
L'-gge eUtloraie polUica
ART. 81-7, 81-8
671. È eleggibile colui cbe ha dal Governo in affitto,
0 da altri per lui in subaffitto, terre demaniali, con facoltà di usar i condannati a domicilio coatto per la loro
coltivazione (1). — (Cam. dei dep., coli, di Ancona, eletto
Elia, 13 maggio 1883).
ART. 81-7. — (Art. 5 legge sulla incompatibilità id.).
— I diplomatici, i consoli, i viceconsoli ed in generale
gli ufficiali retribuiti o no, addetti ad ambasciate, legazioni 0 consolati esteri, tanto residenti in Italia quanto
all'estero, non possono essere deputati, sebbene abbiano ottenuto il permesso dal Governo nazionale di
accettare l'ufficio senza perdere la nazionalità. Questa
incompatibilità si estende a tutti coloro che hanno un
impiego qualsiasi da Governo estero.
672. Sotto il nome di ufficiali, retribuiti o no, addetti
ad ambasciate, legazioni o consolati esteri, sono compresi
quanti possono essere funzionari ed impiegati, anche soltanto per titolo d'onore, ascritti al corpo diplomatico o
consolare. — (Senato del Eegno, 1882; liei. Mauri, p. 6).
ART. 81-8. — (Art. G legge 13 maggio 1877 ; art. 1
e 2 legge 3 luglio 1875, n. 2610, serie 2"). — I funzionari ed impiegati eleggibili a sensi dell'art. 1 non potranno essere nella Camera in numero maggiore di 40.
In questo numero non sono compresi i ministri segretari di Stato (i sottosegretari di Stato), e i segretari
generali dei ministeri, anche quando cessino da tali
uffici e siano rinominati a quelli civili o militari che
antecedentemente coprivano.
I funzionari ed impiegati compresi nelle categorie
c, (7, g sopra indicate all'art. 1 non potranno essere
nella Camera in numero maggiore di 10 tanto per le
due prime che abbracciano complessivamente i mem(1) Anche qui gli è come dire <- è eleggibile colui che la legge
dichiara ineleggibile, perchè trattasi di un galantuomo pel
(^uale noi crediamo la legge non sia latta». ] / o n . Elia ebbe più
buon senso della innggioranza e presentò le sue dimissioni.
AUT.
81-6
JJei
deputati
167
bri di Corte di cassazione e delle Corti d'appello,
quanto per la terza che abbraccia i professori (quand'anche appartengano ad uno dei consigli designati
alla lettera f dell'art. 1 della legge medesima) (1).
Se l'anzidetto numero legale sarà superato, avrà
luogo il sorteggio. Se il numero totale degli impiegati,
compresi quelli delle categorie c, d^g, supererà quello
di 40, il numero stesso sarà ridotto mediante sorteggio
tra gli eletti non compresi nelle anzidette categorie.
Le elezioni di quelli a cui non esca favorevole il sorteggio saranno annullate.
Quando sia completo il numero totale predetto, le
nuove elezioni di funzionari ed impiegati saranno nulle.
(Sarà nulla parimenti l'elezione degli impiegati designati nell'articolo 1 della legge 13 maggio 1877,
quando gli eletti disimpegnino anche temporaneamente un altro ufficio retribuito sul bilancio dello
Stato fra quelli contemplati dal suddetto articolo e
non congiunti necessariamente con essi).
673. I ministri ed i sotto-segretari ,'di Stato che cessano di far parte del Gabinetto prima dell'accertamento
del numero dei deputati impiegati, non devono essere
(1) Il preciso testo della legge 3 luglio 1875, d i e abbiamo
qui coordinata colle altre è il seguente :
Art. 1. All'articolo 100, comma 2, della legge elettorale 17
dicembre 1860, dopo le parole « che possono essere ammessi
nella Camera», si aggiungeranno queste altre: <-quand'anche
appartengano ad uno dei consigli designati al n. 7 dell'art. 97 ».
Art. 2. Al detto articolo 100, comma 4, 'dopo le parole « le
elezioni nuove degl'impiegati saranno nulle », si aggiungerà
il seguente c o m m a :
« Sarà nulla parimenti l'elezione degl'impiegati designati
nell'articolo 97, quando gli eletti disimpegnino, anche temporaneamente, un altro ufficio retribuito sul bilancio dello Stato,
fra quelli contemplati dal suddetto articolo e non congiunti
necessariamente con essi ».
Art. 3. Le disposizioni contenute nei pr.-^cedenti articoli andranno in vigore col principio della prossima legislatura.
168
Li^gg^ elettorale politica
ART. 81-8
compresi nelle categorie cui apparteugono per venir sottoposti al sorteggio. — (Cam. dei dep.; Eelaz. sull'accertamento dei deputati impiegati, 24 giugno 1891).
6 7 4 . Il deputato funzionario deve essere computato
nella categoria cui appartiene, anche se copre l'ufficio di
vice-presidente della Camera. — (Coli, di Roma I, eletto
Baccelli ; Eelaz. della Giunta sull'accertamento dei deputati impiegati, 24 giugno 1891).
6 7 5 . L'articolo 6 della legge 13 maggio 1877, se stabilisce in modo assoluto che gli impiegati non possono
eccedere il numero di 40, ne assegna pure il numero a
ciascuna delle tre categorie, che designa, 20 cioè alla generale, 10 a quella dei professori e 10 all'altra dei magistrati. Se si ammettesse che una delle categorie speciali
dei professori o dei magistrati eccedesse per numero, si
incorrerebbe in un'aperta violazione della legge stessa,
che sancisce non doversi superare il limite che essa stessa
ha determinato. -— (Eelaz. della Giunta per l'accertamento
dei deputati impiegati, 24 giugno 1891).
6 7 6 . Il professore, sebbene membro del consiglio superiore di sanità, deve essere computato nella categoria
dei professori. — (Coli, di Eoma I, eletto Baccelli ; Eelaz.
sull'accert. dei dep. imp. 24 giugno 1891).
6 7 7 . Il deputato che copre l'ufficio di ufficiale supcriore e di professore di università deve far parte della
categoria dei professori, non della generale. — (Cam. dei
dep., Eelaz. sull'accert. dei dep. imp., 24 giugno 1891).
6 7 8 . Il numero dei professori e dei magistrati è determinato dalla legge. Quindi è evidente, che quando
questo numero non è oltrepassato, non vengono soggettati
a sorteggio. Il sorteggio pei professori e pei magistrati
avrà luogo unicamente quando sia oltrepassato il numero
fissato dalla legge, non quando sarà oltrepassato il numero di tutti gli impiegati in generale. La legge ammette
in tutto 40 impiegati; di questi 10 saranno professori,
10 magistrati e 20 saranno impiegati in generale; è evidente che quando il numero dei professori e dei magistrati non oltrepassa quello stabilito dalla legge, questi
non vengono assoggettati a sorteggio. — (Senato del
Eegno, Dlscuss.).
AuT.
81-6
JJei
deputati
169
679. Qualora fosse vacante un posto in una categoria
speciale e venissero eletti contemporaneamente un candidato appartenente alla categoria speciale ed uno della
generale, (luello ha la preferenza ; così se vi fossero nella
Camera 20 funzionari, 10 magistrati e 9 professori, e si
eleggessero contemporaneamente un funzionario ed un
professore, non si fa luogo al sorteggio fra i due eletti,
ma si convalida l'elezione del professore e si annulla
quella del funzionario. — (Cam. dei deputati, collegio di
Catania II, nov. 1882, elez. Carnazza-Amari).
680. Siccome ogni elezione deve essere valida il giorno
in cui è fatta, cioè devo esistere la vacanza nel giorno
in cui è convocato il collegio per l'elezione, se la vacanza
si verifica dopo, anche nella settimana che intercede tra
il primo scrutinio e il ballottaggio, l'elezione dì un funzionario eccedente si deve annullare. — (Cam. dei dep.,
coli, dì Appiano-Tradate, eletto Velini; — Id., coli, di
San Nicandro Garganico, eletto Libetta, ecc.).
681. I deputati eleggibili nominati nelle elezioni generali, che scaduti per promozione fossero stati rieletti
in pendenza del lavoro di accertamento non concorrono
più al sorteggio se il numero è eccedente; come non vi
concorrono gli altri impiegati eleggibili nominati deputati
nelle elezioni suppletive fatte finora nei collegi, che per
qualsivoglia motivo vennero dichiarati vacanti. — (Cam,
dei dep., 1 die. 1880).
6 8 2 . In nessun caso è valida l'elezione di deputati impiegati quando il loro numero ò completo, e a nulla giovano loro i posti resi vacanti dopo la loro elezione. — (Cam.
dei dep., annullamento dell'elezione degli on. Brunialti,
Luzzatti, Panzacchi, 6 die. 1883; — Id. id., Baratieri,
Mocenni, Morra, Pozzolini, Randaccio, 5 febbr, 1884).
683. Il posto che sì fosse reso vacante in una delle
categorie di funzionari compatibili tra il primo scrutinio
ed il ballottaggio non può essere occupato dal candidato
eletto in ballottaggio, ma solo da quello la cui elezione
seguì per intero quando il posto era vacante. — (Cam. dei
dep., coli, di Genova I, eletto Randaccio, 1® scrutinio
15 luglio, 19 luglio si fece un posto vacante, 22 luglio
ballottaggio, 22 genn. 1885).
170
Legge elettorale politica
ART.72,73
6 8 4 . Cantra. I nuovi eletti devono essere ammessi a
sorteggio anche pel posto rimasto vacante dopo la loro
elezione. ~ (Cam. dei dcp., elezioni del 3 aprile 1887,
0 giugno 1887).
685. L'elezione di un magistrato (o di un professore)
è valida, se anche segua quando il numero totale dei
funzionari non ancora accertato superi quello di 40, quando
vi siano tuttora uno o più posti nella categoria speciale
cui l'eletto appartiene. — (Cam. dei dep., coli, di Cuneo IV
(Mondovi), eletto Basteris, Gons. di cassaz., 7 nov. 1886,
19 die. 1886).
686. È nulla l'elezione di un professore quando ve ne
sono già 10 alla Camera. — (C^am. dei dep., coli, di Campobasso II (Isernia), eletto Cardarelli, 26 nov. 1891 ; —
Id., coli, di Pisa, eletto Dini, 26 nov. 1891 ecc. ecc.).
687. Qualora sianvi uno o più posti vacanti nella categoria generale, è necessario por mente al giorno della
elezione, e procedere al sorteggio ogniqualvolta vi siano
più concorrenti eletti nello stesso giorno. — (Cam. dei
dep., coli, di Torino IV, 23 sett. 1884, eletto Morra e
annullato; — Id., coli, di Bologna I, 25 agosto 1884,
eletto Zanolini e convalidato).
688. Se è vacante un posto in una delle categorie speciali, ma nessuno nella categoria generale, è valida l'elezione di un funzionario appartenente a questa e viene a
lui attribuito il posto vacante. — (Cam. dei dep., coli. IV
di Torino, eletto Brin, 1 maggio 1882).
689. Sono nulle le nuove elezioni di funzionari, qualora
gli impiegati validamente eletti prima completino alla
Camera il numero consentito dalla legge ; sarebbe strano
vedere esclusi dalla Camera gli impiegati eleggibili, ed
eletti in tempo per esuberanza di numero consentito, per
darvi posto ai nominati nelle elezioni suppletive.
690. Non sono compresi in alcun caso fra i sorteggiabili i deputati impiegati che cessarono di avere codesta
qualità per rinunzia, per annullamento, o per altra ragione nel tempo corso fra le elezioni generali ed il sorteggio.
691. Si comprendono nel novero dei funzionari sorteggiabili non solo quelli eletti a primo scrutinio e in bai-
AuT.
81-6
JJei
deputati
171
lottaggio nelle elezioni generali, e quelli che eletti in esse
ebbero annullata l'elezione e furono rieletti, ma eziandio
tutti coloro che furono eletti nelle elezioni suppletive. (Cam. dei dep., coli, di Mantova, eletto Giani, 28 maggio
T867; — Id., coli, di .Foggia II, eletto il 25 febbr. 188a
Libetta cap. di vascello, e convalidato ; — Id., coli, di
Macerata, eletto il 14 febbr. 1883 Tartufati, cons. d'appello, e convalidato; il numero dei magistrati era però
notoriamente inferiore a 10; — Id., Coli, di Venezia I.,
eletto Mattei, ispett. del genio navale, convalidato, perchè
in seguito ad un primo annullamento; — Id., collegio di
Messina I, eletto, il 21 febbraio 1883, amm. Pacoret di
iSaint Bon, non essendosi accertato, per quanto noto il numero degli impiegati, e considerandosi come suppletoria
l'elezione. — Cantra : Collegio di Conegliano, elez. Bonghi,
20 gennaio 1877, ecc.) (1).
ART. 8 1 - 9 — ( A r t . 7 della legge 13 maggio 1877(2),
e art. 2 della legge 3 maggio 1888, ii. 5381, serie 3 ^
intorno alia rielezione dei ministri e dei sottosegretari) (3), — I deputati impiegati, ad eccezione d'egli
(1) Passi per gli eletti nelle elezioni generali, annullati per
vizi di forma e rieletti poi; ma coloro che si presentano allorché non è accertato legalmente, ma noto a tutti che il numero é completo, si dovrebbero annullare prima di procedere
al sorteggio.
(2) La legge ha un ultimo articolo 8, che è il seguente:
Sono abrogati gli articoli 97, 100, 105 della legge elettorale
17 dicembre 1860 nella parte contraria alle disposizioni della
presente legge, le quali andranno in esecuzione coU'apertura
della XIV legislatura.
(3) La legge del 14 luglio 1887, colla quale furono stabilite
alcune disposizioni che regolano le aspettative e le pensioni
dei prefetti, coll'art. 7 lia abrogato i primi due paragrafi dell'art. 7 della legge 13 maggio 1877, che erano i seguenti :
<' Durante il tempo in cui il deputato esercita il suo mandato,
e sei mesi dopo, non potrà essere nominato a verun ufficio retribuito, contemplato all'articolo 1 della presente legge, tranne
che si tratti di missione all'estero.
« Questo divieto non è applicabile ai deputati ministri segretari di Stato ed ai deputati segretari generali dei ministeri^
172
t^c-gO'^ elettorale politica
ART. 81-9
ufficiali dell'esercito e dell'armata, in tempo di guerra,
non potranno ottenere promozioni fuori di quelle ri^jorosaraente determinate dall'anzianità.
In questo caso cesseranno di essere deputati, ma
potranno essere rieletti.
Cesserà di essere deputato chi passi nelle condizioni
d'ineleggibilità di cui agli articoli 3, 4 e 5 della presente legge.
La nomina di un deputato a ministro o sottosegretario di Stato non rende vacante il posto nel rispettivo
•collegio.
692. La Criunta per lo elezioni determina la categoria
alla quale deve ascriversi un deputato nel caso in cui copra
duo impieghi nessuno dei quali tolga l'eleggibilità. ~
(Cam. dei dep., coli, dilloma I, eletto Siacci, 12 marzo 1887).
693. Coll'essersi affidato alla giunta per le elezioni anche
il giudizio ed il procedimento relativo alle incompatibilità
si ò rimossa ogni contestazione sul senso da darsi all'ultimo capoverso dell'art. 6 della leggo 13 maggio 1877.—
(MANCINI e GALEOTTI, Commento
I, appcnd. p.
lU).
694. Sia nel sorteggio generalo che nel parziale si intendono decaduti dall'ufficio quei deputati il cui nome esco
dall'urna; ma a questa norma costante il Presidente della
Camera nel 6 giugno 1887 sostituì un procedimento meno
ingrato, quello cioè di ritenere in ufficio i deputati i cui
nomi vengono sorteggiati,in modo che gli esclusi, che rimangono in t'ondo all'urna, potrebbero ilUco et immediate pre
sentare le dimissioni dall'ufficio che li rende incompatibili.
695. (!on l'articolo 7 della legge 14 luglio 1887, la quale
s'intitola dei prefetti, furono abrogati i primi due paragrafi dell'articolo 7 della logge precedente del 1877 ; e
quindi, tolto il divieto scritto nel primo dei due paragrafi,
scompare la impossibilità di couferiro un ufficio retribuito
ed un deputato può conseguirlo senza decadere dal suo
mandato. — (Cam. dei dep., coli, di Treviso II, eletto
i quali conlinueranno ad es-'iern sogyetti alla rielezione^ né a queUi
tra loi-o che, quando cessino da taU ufìici, siano rinominati a
quelli civili 0 militari che antecedentemente coprivano ->.
AUT. 81-10
Dei deputati
17A
Bonghi; Relazione siili'accert. dei dep. imp., 25 giugno
1891, p. 12).
696. L'abrogazione dei due primi paragrafi dell'art. 7
della legge 13 maggio 1877 non richiama in vita l'articolo 103 della legge 17 dicembre 1860, abrogato non solo
con la legge del 1877, ma ancora con l'articolo 107 della
legge elettorale politica del 1882, la quale abrogò interamente la legge del 15 die. 1860. — (Ivi).
697. 11 deputato può ottenere una prima nomina ad
ufficio retribuito sui bilancio dello Stato senza incorrere
nella decadenza dal mandato legislativo, mentre rimangono ferme le disposizioni d'ineleggibilità per un deputato che incorra nelle condizioni degli articoli 3, 4 e 5
della legge del 1877, e le altre, che lo dichiarano decaduto, ma col benefizio della rielezione, quando ottenga
una promozione se anche rigorosamente determinata dall'anzianità. — (Ivi).
698. Il deputato militare non può essere promosso a
scelta in tempo di pace, sebbene vi sia una contraddizione
tra il divieto della legge 13 maggio 1877 e le norme stal)ilite per l'avanzamento nell'esercito. — (Corte dei Conti,.
3 novembre 1887, 28 maggio 1888; — Cam. dei deput.,.
') febbraio 1888).
699. In tal caso il deputato non ha altra via che dimettersi dal suo ufficio di deputato, accettare nel frattempo
la promozione a ripresentarsi agli elettori. — (Coli, di Napoli, eletto Turi, 30 giugno 1887; — Coli, di Foggia,,
eletto Tondi, 1892).
700. Il Governo pu.ò sempre affidare ad un deputato
un incarico, per esempio, uno studio legislativo, una ricerca storica, un lavoro statistico, non essendo questi uffici i quali facciano carico ad un pubblico bilancio, ma
missioni od incarichi temporanei; così può dare retribuzioni 0 indennità a deputati chiamati a far parte di commissioni speciali, non parlamentari, i quali non decadono
per questo dal mandato, e può affidare incarichi e rappresentanze retribuite o comunque compensate all'estero.
ART. 81-10. — (Art. 2 legge 5 luglio 1882, n. 812,
serie
— I sindaci ed i deputati provinciali, eletti
174
Legge elettorale
'politica
ART. 81-11
deputati al Parlamento, cessano dalle loro funzioni, se
non dichiarano di rinunziare al mandato legislativo
trasmettendo la loro dimissione pel tramite della prefettura negli otto giorni che seguono la convalidazione
della loro elezione.
ART. 81-11. — (Art. 3 legge 5 luglio 1882 e art. 235
legge comunale e provinciale, testo unico, approvato con
R. Decreto 10 ottobre 1889, n. 5921, serie 5^). — Non
possono essere eletti deputati al Parlamento i sindaci
ed i deputati provinciali nei collegi elettorali in cui
esercitano al tempo dell'elezione il loro ufficio amministrativo.
Chiunque eserciti una delle dette funzioni non è
eleggibile... se non ha cessato dalle sue funzioni almeno da sei mesi.
Però il sindaco può essere eletto deputato al Parlamento fuori del collegio elettorale nel quale esercita
le sue attribuzioni.
In questo caso, ove non rinunci al mandato legislativo nel termine di otto giorni dalla convalidazione
della sua elezione, cessa dalle funzioni di sindaco.
701. Nulla essendo nella legge del 5 luglio 1882 disposto circa al giorno in cui doveva entrare in vigore, si
intende che essa entrò in vigore 15 giorni dopo la sua
pubblicazione, cioè il 21 luglio 1882, producendo immediatamente i suoi effetti. — (Cons. di Stato, luglio 1882).
702. Sino a che un sindaco od un assessore che sia deputato provinciale non abbia fatto l'opzione, rimane sospeso
il suo diritto di esercitare i due uffici. — (Ivi, ivi).
703. I sindaci e i deputati provinciali i quali siano contemporaneamente deputati al Parlamento cessano di pieno
diritto dalle dette funzioni ove non rinuncino entro il termine di otto giorni al mandato legislativo. — (Ivi).
704. A far cessare l'ineleggibilità al Parlamento di
cui all'articolo 3, e necessario che prima del giorno in cui
hanno luogo le elezioni politiche la rinuncia del sindaco
sia stata accettata per decreto reale e della rinuncia del
ART. 81-11
Bei depìitati
175
deputato provinciale sia stato preso atto dalla deputazione
provinciale. — (Ivi, ivi).
7 0 5 . L'assessore, faciente funzione di sindaco, non è
compreso nella disposizione della legge 5 luglio 1882 che
stabilisce l'incompatibilità dell'ufficio di sindaco con quello
di deputato al Parlamento nazionale. — (Cons. di Stato,
1882; — BRUNIALTI, Appendice, pag. 150).
706. Sebbene sia facile eludere la legge, col mantenere
a capo del comune come ff. di sindaco un deputato al Parlamento, differendo indeterminatamente la nomina del sindaco eifettivo, l'eventualità di abuso non autorizza a dare ad
una legge, con interpretazione estensiva, un senso diverso
da quello fatto palese dal proprio significato delle parole,
secondo la connessione di esse e l'intenzione del legislatore. — , (Ivi, ivi).
7 0 7 . È eleggibile colui che essendo stato nominato nei
sei mesi che precedono l'elezione del sindaco di un comune
del collegio, non accettò l'ufficio, non prestò giuramento,
e continuò a funzionare soltanto come assessore. — (Camera dei dep., collegio di Alessandria III (Casale), eletti
Oddone Luigi, ecc., 11 marzo 1891).
708. L'elezione del deputato provinciale prima che siano
passati sei mesi dalla sua dimissione è nulla nonostante
le imperfezioni, che si crede di ravvisare nella legge e
per le conseguenze contraddittorie cui essa potrebbe condurre, per non esservi testualmente dichiarata la incompatibilità delle funzioni di deputato al Parlamento con
quelle di presidente della deputazione provinciale ; tale
incompatibilità è scritta nella legge 5 luglio 1882, e confermata nell'art. 235 della legge comun. e prov., che la esteso
in ordine al tempo, prescrivendo i sei mesi tra la cessazione da un ufficio e l'assunzione di un altro. — (Cam. dei
dep., coli, di Piacenza, 27 genn. 1870, eletto Manfredi, ecc.).
7 0 9 . Il sindaco deve cessare dal suo ufficio almeno sei
mesi prima della sua elezione a deputato. Non può esser
sanato tale vizio dal fatto che egli abbia manifestato il
proposito di dimettersi da sindaco e non ne abbia d'ordinario e direttamente esercitate le funzioni. — (Cam. dei
dep., collegio di Ravenna, eletto T. Ginanni-Òorradini,
25 genn. 1891).
170
Legge
elett. poi.
ART. 81-12,81-14
710. Il termine di sei mesi deve decorrere intero, tra
la dimissione del deputato provinciale e la sua elezione
a deputato perchè questa sia valida. Questo termine deve
sempre osservarsi, tanto nelle elezioni generali indette per
naturale scadenza della legislatura, come nei casi di scioglimento anticipato della Camera o di elezioni parziali o
suppletorie. Mancando il termine l'elezione è nulla. —
(Cam. dei dep., coli, di Porli, 23 nov. 1890, eletto Turchi ;
— Id., 26 gennaio 1891, coli, di Piacenza, 23 nov. 1890,
eletto Manfredi; — Id. id., 27 gennaio 1891).
ART. 81-12. — (Art. 1 a comma ultimo della legge
7 luglio 1889, n. 6173, serie 3 '). — I membri elettivi
della giunta provinciale amministrativa non possono
essere eletti deputati al Parlamento nelle provincie in
cui esercitano le loro funzioni, se non abbiano rinunciato alle funzioni stesse da sei mesi almeno.
ART. 81-12. — (Art. 49 statuto fondamentale del
Regno). — I senatori e i deputati prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni prestano il giuramento di essere fedeli al Re, di osservare lealmente
lo statuto e le altre leggi dello Stato e di esercitare
le loro funzioni al solo' scopo del bene inseparabile del
Re e della patria.
ART. 81-13. — (Art. 1 legge 30 dicembre 1882,
n. 1150, serie 3 '). — I deputati al Parlamento che abbiano ricusato di giurare puramente e semplicemente
ai termini dell'art. 49 dello statuto, si intendono decaduti dal mandato.
ART. 81-14. — (Art. 2 id. id.). — I deputati al Parlamento che nel termine di due mesi dalla convalidazione della loro elezione non avranno prestato il giuramento sovrindicato decadono parimenti dal mandato,
salvo il caso di legittimo impedimento, riconosciuto
dalla Camera.
711. Si hanno per casi di legittimo impedimento : la
malattia da giustificarsi con attestato medico od anche sem-
deputati
AUT. 82
177
]»limente notoria e la lontanauza dal regno per ragione di
ufficio pubblico.
712. Fu altresì considerato come legittimo impedimento
a giurare la carcerazione del deputato e persino l'esilio,
nel quale il deputato siasi volontariamente posto per non
lìssere carcerato. — (Camera dei dep., 22 marzo, 30 giugno 1890).
713. Nella prestazione del giuramento non è ammessa
alcuna restrizione palese che accompagni l'atto medesimo.
Le restrizioni mentali o quelle che possono essere fatte
])er mezzo della stampa non hanno alcun valore.
714. Il deputato può essere nominato ad una carica
parlamentare anche prima di aver prestato giuramento.
— (Caso dell' onor. Fortunato, nominato segretario della
Presidenza, 11 giugno 1886).
ART. 82. — (Art. 82 testo unico della leg-O'E elettorale 24 settembre 1882, n. 999, serie
—
funzionario e impiegato regio in aspettativa è assimilato
a quello in attività.
715. Nulla importa che nell'aspettativa l'impiegato percepisca 0 no stipendio od assegno qualsiasi, essendo sempre
parificato al grado di attività. — {Cantra, prima della
legge del 1860: Cam. dei dep., coli, di Grarlasco, 3 febbraio 1850, elez. Fagnaui; — Id., coli, di Ivrea, 14 die. 1850,
elez. Bellono ; — Id., coli, di Biella, 14 gemi. 1854, elezione Arnulfo; — Id., coli, di Modena I, 1° giugno 1860,
elez. Malmusi; — Id., coli, di Valenza, 5 settembre 1860,
elezioni Boggio; — Id., coli, di Trapani, 4 ottobre 1860,
elez. N. Fabrizi, ecc.).
716. Sono sempre ineleggibili i funzionari esclusi dalla
legge, anche se trovansi in aspettativa per motivi di famiglia, per soppressione di ufficio, e sebbene abbiano volontariamente rinunciato allo stipendio durante l'aspettativa; la loro dipendenza dal potere esecutivo, che è la
ragione principale dell'esclusione, rimane sino a che essi
conservano la loro qualità di impiegati e non hanno liquidata la pensione di riposo.
717. Nel novero degli impiegati non possono essere
compresi in verun modo coloro che godono di una pen12 -
HR.nXTAi.Ti, Codice
elettorale
178
Legge elettorale politica
ART. 8B
sionc di riposo ; che anzi, impiegati esclusi a sorte dalla
Camera, li(iuidata la loro pensione di riposo e rieletti, vi
furono ammessi senza alcuna osservazione. — (1877, collegio di Conegliano, elez. Bonghi ; — Id., coli, di Avigliana, elez. Berti Domenico ; — Id., coli, di Lacedonia,
elezione De Sanctis, ecc.).
718. Per determinare l'eleggibilità non si può tener
conto del tempo dal quale all'impiegato posto in stato di
riposo dccorre la giubilazione, ma occorre aver riguardo
al giorno in cui fu sottoscritto il decreto reale che accordava all'impiegato medesimo la giubilazione. — (Cam. dei
dep., coli. Ili di Venezia, 18 giugno 1874, elez. Minich).
ART. 83. — (id. id. art. 83). — Non sono elef?gibili
gii ecclesiastici aventi cura d'anime, o giurisdizione
con obbligo di residenza, quelli che ne fanno le veci e i
membri dei capitoli.
719. S'intende per giurisdizione ecclesiastica quell'autorità che compete ai ministri della Chiesa, di reggere c
governare i battezzati in ordine alla vita futura, e risiede
soltanto in quelle persone, che per vie canoniche e dalla
Chiesa approvate ricevettero il potere di reggere i fedeli.
Crii ecclesiastici che compiono soltanto alcune attribuzioni
della cura d'anime e non hanno giurisdizione propria o
delegata, non si può dire che abbiano vera giurisdizione
ecclesiastica, come non l'hanno quelli che ascoltano soltanto
la confessione e coadiuvano coloro che veramente la possiedono nella cura delle anime. — (Corte d'app. di Casale,
21 ottobre 1863; — Id. di Torino, 27 maggio 1860; —
Id. di Grenova, 18 maggio 18G0 ; — Id. di Napoli, 13 dicembro 1869).
720. Hanno cura d'anime e giurisdizione ecclesiastica
propriamente detta i parroci, perchè hanno l'obbligo della
residenza, della celebrazione della messa, della predicazione e dell'amministrazione dei sacramenti. Hanno cura
d'anime e giurisdizione delegata quei sacerdoti che sono,
giusta le leggi canoniche, eletti dai parroci per aiutarli
nel loro ministero, surrogarli se assenti o impediti in
tutti gli uffici del ministero stesso, con approvazione del
vescovo, il quale deve riconoscere negli eletti cognizioni
ART. 83
Dei Deputati
179
sufficienti per la predicazione, la confessione e gli altri
uffici, al pari di quelli che hanno cura d'anime propriamente detta.
721. I vescovi sono ineleggibili, sebbene, secondo l'articolo 33 dello Statuto possano essere nominati senatori.
Vi sono alcuni canonisti i quali ritengono che i vescovi
non abbiano cura d'anime vera e propria, mentre altri sostengono che la giurisdizione dei parroci non è che una
delegaziwie loro fatta, tanto che nei primi secoli della
Chiesa non vi erano parroci. Ma è indubitato che i vescovi hanno giurisdizione ecclesiastica con obbligo di residenza.
7 2 2 . I»anembri delle collegiate e dei capitoli disciolti
sono eleggibili sebbene conservino ancora obblighi individuali e percepiscano un'annua rendita, perchè gii individui
riacquistano tutti i diritti, che avevano perduti solo a cagione della personalità giuridica delia corporazione cui
appartenevano. — (Cass. di Roma, 28 marzo 1880; cantra
vedi Iliv. amm., 1861, pag. 603).
723. È eleggibile il sacerdote investito di una cappellania, quantunque con obbligo di coadiuvare il parroco,
se non ha obbligo o diritto a tutti indistintamente gli
uffici della cura d'anime e se all'esercizio delle sue funzioni non è necessaria alcuna delegazione, ma una semplice
licenza del parroco, per cui egli non sia nel senso canonico c legale un vero vice-parroco. — (Corte d'appello di
Venezia, 9 die. 1870; — Id, di Torino, 16 nov. 1877;
— Id. di Genova, 19 ottobre 1880).
724. Sono eleggibili i sacerdoti delle soppresso chiese
ricettizie, che non abbiano giurisdizione nò cura d'anime,
non potendo considerarsi come membri di un capitolo. —
(Cass. di Roma, 5 aprile 1889; Riv. amm., 1880, 267;
— Id., 9 marzo 1881; Foro amm.^ G, I, p. 577).
725. Sono eleggibili i preti della congregazione della
Missione, escluso il superiore, che ha, relativamente all'ordine, le funzioni di un parroco.
726. Sono eleggibili i direttori spirituali dei licei, ginnasi, collegi, V^onservatorii e convitti. —(EELLONO, Manuale^
pag. 152-155; — Legge comun. e prov. 23 ottobre 1857,
artiticolo 22 ecc.).
180
t^c-gO'^
elettorale politica
ART. 81-9
ART. 84. — (Id. id. art. 84). — Il deputato eletto da
più collegi deve dichiarare alla Camera, fra otto giorni
dopoché essa ne abbia riconosciute valide le elezioni,
quale sia il collegio di cui egli intenda di esercitare
la rappresentanza.
In difetto di opzione entro questo termine, la Camera procede per estrazione a sorte alla designazione
del collegio che deve eleggere un nuovo deputato.
727. È nulla l'elezione, quando l'eletto è deputato e ne
esercita le funzioni. — (Camera dei deput., elez. Guerrazzi, coli, di Caltanissetta, 27 febbr. 1867 ; — Id., elez.
Garibaldi, coli, di Livorno, 20 genn. 1869 ; — I d . , elez.
Ranco, coli, di Lendinara, 22 die. 1866 ; — Id., elez. Cainerata-Scovazzo, coli, di Naso, 23 novembre 1861).
728. L'elezione di un deputato è nulla ancorché non
sia entrato nell'esercizio delle sue funzioni colla prestazione del giuramento. — (Cam. dei dep., 16 giugno 1870,
coli, di Imola, eletto Costa).
729. L'elezione a deputato di uu senatore è nulla per
effetto dell'art. 64 dello Statuto. — (Cam. dei dep., coli,
di Cagli, elezione Lambruschini, 1 marzo 1861).
730. È valida l'elezione di un cittadino nominato senatore qualora i suoi titoli non fossero stati ancora convalidati,
e non avesse prestato giuramento, se anche fosse certa la
sua accettazione. — (Camera dei deputati, 6 aprile 1860,
elez. Salvagnoli).
731. Annullata la elezione di un deputato, non può proclamarsi eletto il candidato che dopo di questo riportò il
maggior numero di voti, ma il collegio deve essere nuovamente convocato nel termine di un mese, perchè proceda ad un'altra elezione. — (Camera dei deput., 5 dicembre ^1882, coli. I di Catania, eletto Di San Giuliano).
732. E nulla l'elezione di un deputato quando la sua
elezione sia stata già convalidata in altro collegio sebbene non abbia ancora prestato giuramento. — (Camera
dei deputati, coli, di Bologna II (Imola), eletto A. Costa,
19 giugno 1874).
733. L'articolo 84 può invocarsi solamente quante volte
ci sienopiù elezioni valide di persona non ancora veramente,
ART. 85
Dei deputati
181
e a ogni effetto, investito della qualità di rappresentante
d'un collegio al momento dell'ultima elezione, trovando
perciò applicazione sia quando le elezioni sieno state contemporanee, sia, se non contemporanee, quando l'ultima
elezione sia avvenuta prima che quella anteriore sia stata
convalidata, e abbia impresso irrevocabilmente nell'eletto
il carattere di deputato da non perdersi se non per rinunzia, e negli altri casi contemplati dalla legge. — (Camera
dei deputati, coli, di Bologna II (Imola), eletto A. Costa,
16 giugno 1890).
734. Il deputato non è tenuto a fare la sua dichiarazione d'opzione fino a che la Camera non abbia convalidate
le elezioni di tutti i collegi nei quali ò stato eletto, e gli
otto giorni decorrono appunto da quello nel quale la Camera ha convalidata l'elezione di tutti questi collegi.
735. L'estrazione a sorte si fa dalla Camera, mettendo
nell'urna il nome dei collegi nei quali il deputato è stato
eletto ; i collegi estratti vengono immediatamente dichiarati vacanti, ed il deputato viene proclamato rappresentante dell'ultimo collegio che rimane nell'urna.
ART. 85. — (Id. id. art. 85). — La Camera dei deputati ha essa sola il diritto di ricevere le dimissioni dei
propri membri.
736. Non sono accettate per costante consuetudine, a
meno non vi siano gravi motivi di indegnità, sui quali
sembri conveniente di passare in silenzio, le dimissioni di
un deputato offerte per la prima volta ; gli si accorda invece
un congedo. Se però la dimissione viene offerta dopo un
breve tempo per la seconda volta, la Camera l'accetta ed
il collegio viene dichiarato vacante.
737. Nella pendenza di un giudizio sulla elezione di
un deputato, questo non può sottrarsi al giudizio stesso
dimettendosi dall'ufficio. — (Cam. dei dep., coli, di Arona,
eletto A. Manzoni, 17 ottobre 1848; — Id., 4 ottobre 1849,
coli, di Becco, eletto Oneto; — Id., nov. 1849, coli, di
Borgo San Donnino, eletto Paloocapa; — Id., coli, di
Napoli III, eletto Capo M., giugno 1891).
738. La Camera può accogliere le dimissioni dei deputati anche prima della loro convalidazione. — (Cam. dei
182
l'^gfj'^ elettorale politica
ART, 86
dep., 16 aprile 1853, coli, di Serravalle, eletto mons. Pernigotti; — Id., J^l maggio 1853, coli, di Isili, eletto
Di Santa Rosa; ~ Id,, 14 die, 1865, coli, di Crema I,
eletto Enrico Martini ; — Id., 3 giugno 1868, coli, di Campobasso, eletto Bastogi; — Id,, 27 nov. 1879, collegio di
Foligno, eletto Telfener; — Id., 8 febbr, 1862, coli, di
Napoli IX, eletto Pietro Palomba ; — Id,, 27 giugno 1881,
coli, di Torre Annunziata, eletto Petriccione, ecc.).
TITOLO
V.
Disposizioni generali e penali (1),
ART, 86, — (Art, 86 testo unico della l e g g e elettorale politica 2 4 settembre 1882, n, 999, serie 3®), —
Oltre i casi nei quali la l e g g e fa derivare da condanne
(1) Parecchie disposizioni di questo capo non sono cooi'dinate, come sarebbe necessario, al nuovo Codice penale. Questo
lavoro di coordinamento, con alcune modificazioni assai opportune, specie quanto alla procedura, era stato fatto dalla
Commissione per la riforma della legge elettorale, nel progetto del 1892.
Il Codice sardo del 1859 prevedeva le sole figure di reati elettorali che si leggevano ne' suoi articoli 190, 191, 192 e 193, i
quali furono applicati nelle elezioni politiche sino alla vigente legge del 18S2 e nelle amministrative sino alla riforma
del 1889.
La legge del 1S82, distinguendo con maggiore accuratezza le
varie figure di reati che possono commettersi in materia elettorale, ne fece tre gruppi. Il primo è quello dei reati che si
riferiscono alla formazione delle liste elettorali; il secondo
comprende le corruzioni, le coercizioni o pressioni, le altre
violenze e le frodi che si possono commettere per influire
sulla sincerità del voto; il terzo infine prevede i reati che si
commettono per alterare i risultati della volazione.
Le disposizioni penali del 1882 continuarono, come legge
speciale, a rimanere in vigore anche dopo pubblicato il nuovo
Codice penale, il quale previde soltanto l'impediraento totale
o parziale dell'esercizio di qualsiasi diritto politico « quando
il fatto non sia preveduto da speciali disposizioni di legge
(articolo 139). Questo articolo perciò non si applica ai reati in
ART,
8TJ
Disposizioni
generali e penali
183
penali la sospensione dell'esercizio del diritto elettorale pel tempo in essa indicato, incorrono nella perdita
materia d i elezioni politiche o amministrative, per i q u a l i sia
provveduto con le citate disposizioni delle leggi speciali.
Ma ben può, invece, accadere che tali reati concorrano con
altri che sono preveduti in altre disposizioni del Codice penale. Infatti, per l'articolo 10 del Codice penale tutte le disposizioni del Codice si applicano anche ai reati preveduti dalla
l e g g e elettorale, in quanto questa non stabilisca diversamente.
Fra coteste disposizioni sono comprese le n o r m e sul concorso
dei reati, delle q u a l i giova r i c h i a m a r e l'articolo 7 7 : « Colui
« d i e per eseguire o per occultare un reato, ovvero in occa'i sione d i esso, c o m m e t t e altri fatti costituenti essi pure reato,
ove questi non siano considerati d a l l a l e g g e c o m e elementi
« costitutivi o circostanze a g g r a v a n t i del reato m e d e s i m o , sog« giace alle pene da infliggersi per tutti i reati c o m m e s s i »
secondo le n o r m e sul concorso.
La severità delle pene, già assai g r a n d e , diventa dunque
m a g g i o r e nel caso di concorso d'altri reati. Da ciò deriva la
conseguenza che la l e g g e non si applica quasi m a i . Nel 1890
(elezioni generali) furono accusati dal P. M. per reati elettorali 13 cittadini e IO assolti. E dal 1882 al 1892 si ebbero apliena sei condanne per azione popolare per reati elettorali'.
La l e g g e dunque non si applica per la eccessiva severità
delle pene, e per la qualità del giudice. Perciò la C o m m i s s i o n e
del 1892 era venuta nella determinazione di proporre una notevole diminuzione delle penalità e di deferire al giudizio
della Corte d'assisie soltanto i reati di m a g g i o r e g r a v i t à ed importanza per se stessi o per la qualità delle persone che se ne
l'endono colpevoli, distribuendo g l i altri fra la competenza del
tribunale e quella del pretore.
Essa d a v a inoltre m a g g i o r e sviluppo alla pena della t n / e r àizione
dal diritto
di elettore
e ài eleggibile,
c h e g i à si t r o v a i n -
dicata negli articoli 86 e 98 della l e g g e elettorale e che h a il
suo g e r m e nel Codice penale vigente.
Ecco q u a l i erano le proposte della Commissione, coll'avvertenza c h e g l i articoli 86 a 106 corrispondono agli articoli
a 90 della l e g g e vigente.
« A R T . 86. Oltre i casi nei quali il Codice penale o la presente
l e g g e f a derivare da condanne penali la interdizione perpetua
o temporanea dai pubblici utflcii o dalla qualità di elettore e
di e l e g g i b i l e , incorre nella interdizione perpetua d a l l a qualità
di elettore e di e l e g g i b i l e :
« 1" Il c o n d a n n a l o alla pena della reclusione per un tempo-
184
elettorale politica
AKT. 86
della qualità di elettore e di eleggibile e del diritto a
chiederne il riconoscimento:
inag^giore dei tre anni o della detenzione per un tempo maggiore dei cinque a n n i ;
« 2 " Il condannato a ([ualsiasi pena per delitti di peculato,
concussione, corruzione, calunnia, falsità in giudizio ; per delitti contro la fede pubblica preveduti nel libro l i , titolo VI,
capi I, II, III e IV del Codice penale; per delitti contro il buon
costume e l'ordine delle famiglie preveduti negli articoli 335,
33S e dal 3'i"> al 318 dello stesso Codice; per delitti di furto,
rapina, estorsione, i-icatto, truffa e altre frodi prevedute nel
libro II, titolo X , capo III del Codice anzidetto, appropriazioni
indebite e ricettazione.
« Fermi i casi precedentemente indicali, incorre nell'interdizione dalla qualità di elettore e di eleggibile per sei anni il
condannato per frode di qualsiasi specie e sotto qualunque
titolo del Codice penale o per delitti contro il buon costume
e l'ordine delle famiglie non indicati nel numero 2° del presente articolo.
« ART. 87. II condannato pel reato di oziosità, di vagabondaggio o di mendicità non può essere elettore nè eleggibile sino
a che non sia decorso un anno dal giorno in cui la pena sia
stata scontata o altrimenti estinta.
« AUT. 88. Non può essere nè elettore, nè eleggibile :
« Il commerciante fallito finché dura lo stato di fallimento ;
« Colui che è in istato di interdizione o di inabilitazione per
infermità di mente;
« Colui che é ricoverato in un ospizio di carità, e colui che
è abitualmente a carico di qualche istituto di pubblica bene
licenza o congregazione di carità.
« ART. S9. Chiunque, con artifizi, raggiri o qualsiasi altro mezzo
fraudolento, atto ad ingannare o a sorprendere l'altrui buona
fede, ottiene indebitamente per sé o per altri la inscrizione
nelle liste elettorali, o la cancellazione dalle liste di uno o piii
elettori é punito con la detenzione sino ad un anno, con multa,
sino a lire duemila e con l'interdizione dal diritto di elettore
e di eleggibile sino a dodici anni.
« ART. 90. Chiunque, essendo legalmente obbligato a comunicare le liste elettorali, si rifiuta indebitamente di fare tale comunicazione per l'uso prescritto dalla legge, é punito con la
detenzione sino a tre mesi o con multa sino a lire 500 e sempre
con l'interdizione dal diritto di elettore e di eleggibile da
quattro a sei anni.
« AUT. 91. Chiunque, per ottenere a proprio od altrui vantaggio
ART, 8TJ
Disposizioni
generali
e penali
185
1" I condannati a pene criminali, se non ottengono
la riabilitazione;
il voto elettorale o l'astensione, offre, promette o somministra
danaro o altra utilità ad uno o più elettori, o, per accordo con
essi, ad altre persone, é punito con la detenzione sino a ire
mesi, con multa estensibile a lire duemila e con l'interdizione
dal diritto di elettore e di eleggibile da sei a dodici anni.
« Alla stessa pena soggiace l'elettore che, per dare o negare
il voto elettorale o per astenersi dal votare, abbia accettato le
offerte o promesse o abbia ricevuto il danaro o altra utilità.
« Sono considerati mezzi di corruzione anche le indennità pecuniarie date all'elettore per spese di viaggio o di soggiorno,
o il pagamento di cibi e bevande ad elettori, o di rimunerazione sotto pretesto di spese o servizi elettorali, ma le pene
della detenzione e della multa sono in tal caso ridotte alla metà.
« ART. 92. Chiunque minaccia a un elettore o alla sua famiglia
un grave danno o la privazione di una utilità, per costringerlo
a votare o a non votare in favoi-e di una determinata candidatura, o ad astenersi dall'esercitare il diritto elettorale, o, con
notizie da lui conosciute false, con raggiri, ovvero con qualunque mezzo illecito atto a diminuire la libertà degli elettori,
esercita pressione per costringerli a votare in favore o in pregiudizio di determinate candidature, o ad astenersi dall'esercitare il diritto elettorale è punito con la multa da trecento a
duemila lire, o, nei casi più gravi, con la detenzione sino a
sei mesi, e sempre con l'interdizione dal diritto di elettore e
di eleggibile per la durata di dodici anni.
« Nei casi più lievi é applicata la sola interdizione.
« Se la pressione é esercitata nel nome collettivo di classi di
persone o di associazioni, la pena é aumentata della metà.
« ART. 93. Il pubblico ufficiale, impiegato, agente o incaricato
di una pubblica amministrazione, che direttamente o col mezzo
d'istruzioni date alle persone da esso dipendenti in via gerarchica, si adopera a vincolare i suffragi degli elettori a favore
o in pregiudizio di determinate candidature, o ad indurli alla
astensione, è punito con la multa da lire cinquecento a duemila,
o, secondo la gravità delle circostanze, con la detenzione da
tre mesi a un anno, e sempre con l'interdizione dall'ufficio per
un anno, e dal diritto di elettore ed eleggibile per anni dodici.
« Alle stesse pene della detenzione o della multa o dell'interdizione dal diritto di elettore e di eleggibile, nonché all'interdizione temporanea dal beneticio ecclesiastico soggiace il ministro del culto che si adopera a vincolare i suffragi degli
elettori a favore o in pregiudizio di determinate candidature,
186
t^c-gO'^
elettorale politica
ART. 81-9
2° I condannati a pene correzionali per reati di
furto, ricettazione dolosa di oggetti furtivi, truffa, apo ad indurli all'astensione, con allocuzioni o discorsi pubblici
in Itioglii destinati al culto, o in riunioni di carattere religioso,
o con pi-omesse o minaccie spirituali, o col mezzo di istruzioni
date alle persone da esso dipendenti in via gerarchica.
« ART. 94. Chiunque, con violenze, o vie di fatto, o con tumulti,
attruppamenti, invasioni nei locali destinati ad operazioni elettorali, clamori sediziosi, o con oltraggi ai membri dell'uffizio
nell'atto dell'elezione, ovvero rovesciando o sottraendo l'urna
elettorale o disperdendo le schede, o con altri mezzi egualmente efHcaci, impedisce in tutto o in parte il libero esercizio
dei diritti elettorali o turba la libertà del voto é punito con la
detenzione da uno a trenta mesi, con multa da lire cento a
duemila e con l'interdizione dal diritto di elettore e di eleggibile da otto a diciotto anni.
« ART. 95. Chiunque, senza giustiiicato motivo, si ricusa di far
parte del seggio provvisorio o definitivo o di esserne il segretario, o di intervenire all'adunanza dei presidenti, o di compiere le fvmzioni relative è punito con la multa sino a lire
Trecento.
« ART. 96. Chiunque, senza averne il diritto, s'introduce, durante le operazioni elettorali, nel luogo dell'adunanza é punito
con la multa sino a lii-e duecento.
« Chiunque, ancorché sia elettore o membro dell'ufficio elettorale, s'introduce armato durante le operazioni nel luogo dell'adunanza è punito con la multa da lire trecento a cinquecento
e con l'interdizione dal diritto di elettore e di eleggibile per
quattro anni.
<-• ART. 97. Chiunque, nella sala dove si fa l'elezione, con segni
palesi di approvazione o di disapprovazione, od altrimenti cagiona disordine, se richiamato all'ordine dal presidente non
obbedisce, é punito con la multa sino a lire duecento.
<-; ART. 98. Chiunque si presenta a votare in una sezione elettorale, non essendo elettore nella sezione stessa o essendo interdetto dal diritto di elettore o sospeso dall'esercizio del diritto
medesimo o assumendo il nome altrui, è punito con la detenzione sino a tre mesi o con multa sino a lire mille e sempre
con l'interdizione dal diritto di elettore e di eleggibile da sei
a nove anni.
« A l l a stessa pena soggiace l'elettore che, in una stessa elezione, si presenta a votare in più sezioni elettorali o più volte
nella stessa sezione, ovvero è còlto nell'atto di deporre nell'urna
più schede elettorali.
ART,
8TJ
Disposizioni
generali e penali
205
propriazione indebita, abuso di fiducia, e frode di ogni
altra specie e sotto qualunque titolo del Codice penale,.
« ART. 99. Chiunque, nel corso deUe operazioni elettorali, e
prima della chiusura definitiva del verbale, è còlto nell'attodi sottrarre, a g g i u n g e r e o sostituire schede, o di alterarne il
contenuto, o di leggere nomi diversi da quelli che vi sono
scritti, o, essendo incaricato di scrivere il voto per un elettore
che non può farlo da sé, scrive sulla scheda un n o m e diverso
da quello indicatogli, o in qualsiasi altro modo falsifica i risultati della votazione è punito con la detenzione da tre a sei
mesi, con multa da lire trecento a duemila e con l'interdizione^
dal diritto di elettore e di eleggibile da sei a dodici anni.
« Se il colpevole fa parte dell'ufficio elettorale, la pena è a u mentata da un terzo alla metà.
« ART. 100. Chiunque, nei casi preveduti dall'art. —, attesta
falsamente l'identità della persona che si presenta a votare èpunito con la detenzione sino a sei mesi, con multa sino a lire
mille e con l'interdizione dal diritto di elettore e di eleggibile
da sei a nove anni.
« Se il colpevole appartiene all'ufficio elettorale la pena è aumentata di un terzo.
« ART. 101. Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, ammette a votare chi non ne ha il diritto, o ricusa di ammettere
chi lo h a , è punito con la detenzione sino a tre mesi o con
multa sino a lire mille e sempre con l'interdizione dal diritto
di elettore e di eleggibile per sei anni.
« A R T . 102. Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, con
atti ed omissioni contrarie alla legge, rende impossibile il
compimento delle operazioni elettorali, o cagiona la nullità
dell'elezione, o ne muta il risultato, o si astiene dalla proclamazione dell'esito della votazione, o ritarda o non compie la
trasmissione dei verbali e delle schede all'Autorità competente
è punito con la detenzione sino ad un anno, con multa da lire
<;inquecento a duemila e con l'interdizione dal diritto di elettore e di eleggibile da sei a dodici anni.
« ART. 103. Il segretario dell'ufficio elettorale che rifiuta di inscrivere nel processo verbale proteste o reclami di elettori è
punito con la detenzione sino a tre mesi o con multa sino a
L. 1000 e sempre con l'interdizione dal diritto di elettore e di
eleggibile da sei a nove anni.
« ART. 104. La interdizione perpetua o temporanea dal diritto
di elettore e di eleggibile produce nel condannato l'incapacità
perpetua o temporanea di essere elettore ed eleggìbile in qualsiasi elezione politica o amministrativa.
188
Legge
elettorale politica
ART. 8B
•qualunque specie di falso, falsa testimonianza e calunnia, non che per reati contro il buon costume, salvi i
« ART. 105. Quando alcuno, per commettere uno dei delitti
pi'eveduti dalla presente legge, si valga delle facoltà o dei
mezzi inerenti alle pubbliche funzioni delle quali é rivestito,
la pena stabilita per il delitto commesso é aumeutata da un
sesto ad un terzo, salvo che la qualità di pubblico ufficiale sia
già considerata dalla legge.
« Agli effetti della presente legge e del Codice penale sono
equiparati ai pubblici ufliciali i componenti la Giunta e i
membri ad essa aggregati secondo l'art. — , i membri della
Commissione elettorale provinciale, i membri dell'ufficio elettorale provvisorio e dellnitivo, e dell'adunanza dei presidenti
e i loro segretarii, e coloro che ne fanno le veci anche temporaneamente.
« ART. 106. Quando i colpevoli dei delitti preveduti nella presente legge sia il candidato, la pena della interdizione temporanea dal diritto di elettore e di eleggibile stabilita negli articoli precedenti é raddoppiata, purché non si oltrepassino i
venti anni.
« La Commissione aggiungeva inoltre le disposizioni contenute negli articoli seguenti, che non trovano correlazione
nella legge vigente.
ART. 107. L'articolo 9, n. 2 del Codice di procedura penale é
modilicato nel modo seguente :
« 2" Dei delitti preveduti negli articoli 89 e 92 del testo unico
« della legge elettorale politica 22 gennaio 1882, approvato col
<'. R. Decreto 2i settembre stesso anno, n. 999 (serie 3"), negli
« articoli 92 al 99 del testo unico della legge comunale e pro« vinciate 30 dicembre 1888, approvato col R. Decreto 10 feb« braio 1889, n. 5921 (serie 3"), e nell'articolo 139 del Codice
« penale, e dell'istigazione a commettere tali delitti ».
Nell'articolo 11, n. l^del detto Codice di procedura penale
dopo la parola <•; mille » sono aggiunte le seguenti parole :
o della interdizione temporanea dal diritto di elettore e di
« eleggibile in qualsiasi comizio elettorale, politico o ammi« nistrativo, non superiore nel massimo ai dieci anni, sola o
congiunta ad una di dette pene, o alla multa suindicata
<', nei casi preveduti dalla legge elettorale politica... ».
« AUT. 108.1 cancellieri dei tribunali e delle preture dovranno
spedire entro otto giorni copia autentica di tutte le sentenze
che importano interdizione di essere elettore od eleggibile
politico e amministrativo, ai sindaci dei comuni nei quali
rispettivamente hanno domicilio civile o politico gl'individui
i;olpiti dalle sentenze medesime ».
ART. 86
Disposizioni generali e jìenali
189'
casi di riabilitazione di cui è parola nell'art. 847 deiCodice di procedura penale (1).
739. Secondo l'iatenzione del legislatore e le disposizioni della legge, il solo fatto dell'ammonizione non basta
per escludere un cittadino dalle liste elettorali. — (BRITNIALTI, Commento, p. 416-423; — Cam. dei dep., discussioni, legisl. XIV, 25 giugno 1881, p. 648 e seg.; — Senato del regno, p. 741 ; — Cass. di Palermo, 13 die. 1874 ;
- Corte d'appello di Cagliari, 29 luglio 1879; K i c c i ,
(riurispr. Hai, XXXIV, 1882, parte TV, p. 55-75 ; —STKIxioLi, AccossATO,PRESTANnREA, SANTINI, Gli ammoniti, ecc.
Roma 1883; — Corte d'app. di Bologna, 11 maggio 1883;
BRXJNIALTI, Appendice, pag. 153-158 ; Giurispriidenza italiana XXXV, parte II, pag. 283-288; — Corte d'app. di
Parma, 22 settembre 1882; Giur.ital, 1882, i, p. 282 ; —
(!orte di app. di Ancona, 22 agosto 1883, ivi, p. 653-660 ;.
- Corte di cassaz. di Eoma\ 27 ottobre 1882 ecc. ecc.),
7 4 0 . Contro. Gli ammoniti a termini degli art. 94 a 112
della legge di pubblica sicurezza 30 giugno 1889 (70, 105 e
106 della legge 25 marzo 1865, ali. B, sulla pubblica sicur.
modificato dalla legge 6 luglio 1871) sono colpiti dall'incapacità elettorale stabilita dalla legge 22 gennaio 1882,
art. 87. — (Relaz. Ministero interno, 29 marzo 1882, Cons.
•lì Stato, aprile 1882 ; — BRUNIALTI, Commento, p. 416-418 ;
— Corte d'appello di Palermo, 29 die. 1876, 17 dicembre
1877 ; — Corte di cassazione di Eoma, 8 giugno 1879
17 aprile 1880; - • Corte d'app. di Roma, 2 luglio 1881 '
(1) Il Cod. proc. penale all'art 817 dispone: « I l condannato
ad una pena che non sia criininale e che, per disposizione di
legge speciale, porti l'esclusione di lui dall'esercizio dei diritti
di elettorato e di eleggibilità nei comizi per le elezioni amministrative o politiche, o porti un'altra incapacità qualunque,
potrà essere riabilitato dopo trascorso il termine prescritto
dall'articolo 835.
Saranno parimente in tali casi applicabili le altre disposizioni del presente titolo. La domanda di riabilitazione sarà
sempre presentata alla corte d'appello (sezione d'accusa), anche
se la condanna sia stata pronunziata da un tribunale correzionale o dal p r e t o r e A b r o g a t o dall'art. 31 del regio decreto
31 dicembre 1889.
190
elMorale politica
ART. 86
— Corte di cass. di Roma, 21 febbr. 1883; Foro Hai, 1883,
V i l i , I, p. 183-210; BRUNIALTI, Appendice, p. 159-168 ; —
(,'ortc di cass. di Roma, a sez. riunite, 1883 ; Legge^ XXIV,
II; BRUNIALTI, Appendice, p. 173-184, voi. I, p. 581-587 ;
— FERRARI, La Corte Suprema, voi. VIII, p. 42-61).
741. L'anno dell'espiazione della pena deve terminare
prima che le liste elettorali diventino definitive, cioè prima
del 30 giugno. — (Corte d'appello di Bologna, A. Costa
contro ii Pubblico ministero; Giurispr. ilal., 1882, XXXIV,
II, pag. 718; BRUNIALTI, Appendice, p. 185-186; — Corte
di cassaz. di Roma, 1883, Giurispr. Hai., 1883, XXXV,
1>. I , B, p. 72-74 ; BRUNIALTI, Appendice,
p. 186-187).
742. Il reato di associazione di malfattori non basta
di per se solo ad escludere un cittadino dalle liste elettorali, non essendo questo titolo di reato specificato, qualora ne segua soltanto una condanna correzionale. — (Cass.
•di Roma, 5 dicembre 1882, BRUNIALTI; Appendice, p. 188 ;
— conira : Commissione prov. per gli appelli elettorali, Ravenna, 23 maggio 1882 ; — Corte d'appello di Bologna,
luglio 1882.
743. Il carattere di criminali, secondo la legge elettorale, non dipende dal titolo del reato, ma dalla gravità
della pena che fu effettivamente pronunziata ; se per le
circostanze speciali dei fatti la pena criminale è stata
ridotta a correzionale, non si applica più la testuale disposizione del n. 1, art. 6 della legge elettorale, perchè le
medesime circostanze, che fecero diminuire la pe)ia, hanno
la forza d'impedire che ne cadesse sul condannato questa
conspguenza. — (Corte d'app. di Palermo, 30 luglio 1882 ;
— cantra: Corte d'app. di Bologna, luglio 1882).
744. Nello elezioni politiche non si può far distinzione
di condanne principali o accessorie come è stato affermato
per le elezioni amministrative. — (5 dicembre 1874, Corte
cassazione di Palermo).
745. I fatti che importano la sospensione ola perdita del
diritto elettorale secondo il presente titolo sono accennati
tassativamente, trattandosi di disposizioni penali o che
restringono il libero esercizio dei diritti, le quali non possono estendersi oltre i casi ed i modi espressi categori•camente nella legge ; quindi, sebbene alcuni fatti non pre-
ART, 8B
Disposizioni generali e jjtiiiali
191
veduti dalla legge elettorale siano di natura più grave di
alcuni altri che per la legge formano elemento di esclusione dal diritto di voto, non possono essere messi a calcolo per impedire l'iscrizione dei cittadini che ne sono
colpiti. — (BEUNIALTI, Appendice, p. 188).
746. Le sentenze di condanna alia sospensione dai pubblici uffici e dal diritto elettorale devono sempre essere
pronunziate da magistrati italiani. Se però la sentenza c
stata pronunziata in una provincia, che in forza dell'annessione al Regno d'Italia è diventata parte del territorio
dello Stato, ha tutta la sua efficacia sall'incapacìtà elettorale. Produce parimenti esclusione dall' elettorato, la
sentenza di condanna alla sospensione dai pubblici uffici pronunziata a danno di uno straniero che poscia diviene cittadino per naturalizzazione. — (PRESTANDREA,
Commento I, p. 404-405).
747. I decreti di amnistia, di indulto, di condono o commutazione di pena non hanno alcuno speciale effetto nei
riguardi dell'art. 86. — (PKESTAN^DREA, Comm.^ p. 411-41G).
748. Il cittadino il quale sia stato condannato per allontanamento dai pubblici incanti non è escluso dall'elettorato. — (Torino, 27 nov. 1886, Di Grhero, Giurispr.
IL, 1887, 2, 244 ; Biv. Amm., xxxvii, 905; Giurtsp. I'.,
XXJ.V, 210; Monit. M., xxvin, 427; Ann., xxt, 3, 149).
749. Non incorre nella perdita dell'elettorato politico
il condannato per sottrazione di coso di sua proprietà sottoposte a sequestro, ma non affidate alla sua custodia.
— (Corte d'app. di Napoli, 7 agosto 1891, app. Cammarota; Legge, 2" sem. 1891).
750. L'ammonizione per suspicione di farti campestri
non ò motivo sufficiente per poter determinare la cancellazione dalle liste elettorali politiche. — (Corte d'app. di
Casale, 14 agosto 1838, Del Ponte, c. Deputaz. provine, di
Alessandria; Giurispr. Casal
298 ; Biv. Amm., XL, 118).
751. L'indicazione dei reati pei quali la legge elettorale politica esclude dal diritto dell'elettorato è tassativa e non può estendersi a titoli criminosi, che non
siano espressamente contemplati. —(Cass. di Roma, 4 settembre 1884, Di Ghero; Giarispr. IL, 1885, 1, 3, 3 ; Ann.,
xvm, 2, 170; Foro II., ix, 1, 1234; Gazz. Procar., xix,
210
Legge elettorale politica
ART. 8B
395; Riv. Amm., xxxv, 894; Legge, xxiv, 2, 649; Carie
Supr., IX, 599).
752. Nessun cittadino dello Stato può essere ammesso
ad un pubblico ufficio, e quindi anche all'etterato, se non
prova di aver soddisfatto all'obbligo della leva, ovvero
non fa risultare d'aver chiesta l'iscrizione sulla lista di
leva, qualora la classe a cui appartiene non fosse ancora
chiamata. — (Legge sul reclutamento, art. 5).
753. Cantra : Tra i reati che implicano la perdita della
qualità d'elettore o di eleggibile e del diritto a chiederne
il riconoscimento, e tra le cause che per ragioni di moralità
rendono il cittadino indegno d'essere elettore ed eletto
non sono compresi i reati di renitenza e d'omissione nella
leva, nè l'inadempimento di questo patriottico dovere. —
(Cam. dei dep., collegio di Livorno, elez. Maurocordato,
marzo 1871).
754. Il deputato che venga colpito da una sentenza
penale che tragga seco l'ineleggibilità decade dal mandato.
— (Codice pen., 1889, art. 34).
ART. 87. — (Id. id. art. 87). — Sono incapaci di
esercitare il diritto di elettore e di eleggibile coloro i
quali furono condannati pel reato di oziosità, vagabondaggio e mendicità.
Tale incapacità cesserà un anno dopo espiata la
pena.
ART. 88. — (Id. id. art. 88). — Sono pure incapaci
di essere elettori o eleggibili :
I commercianti falliti, finche dura lo stato di fallimento ;
Coloro che sono in istato di interdizione o inabilitazione per infermità di mente ;
Coloro che sono ricoverati negli ospizi di carità,
e coloro che sono abitualmente a carico degli istituti
di pubblica beneficenza e delle congregazioni di carità.
755. I falliti che hanno ottenuto il concordato secondo
l'antico Codice di commercio, hanno acquistata la capacità
elettorale, in virtù dell'art. 841 del nuovo Codice, del pe-
ART,
8TJ
Disposizioni generali e penali
193
nultimo capoverso dell'art. 16 della legge transitoria per
l'attuazione del Codice stesso, e dell'art. 88 della nuova
legge elettorale. — (Cons. di Stato ; BRUNIALTI, Commento^ p. 192 ; — Corte d'app. di Venezia, 21 agosto 1883;
Legge, 11 ott. 1883, xxm, p. 522; — Senato del Kegno,
19 die. 1891).
756. I falliti che abbiano ottenuto il concordato sotto
l'impero dell'antico Codice di commercio, e siano perciò
stati cancellati dalle liste elettorali, o non vi siano stati
inscritti, possono ottenere la loro inscrizione in virtù delle
combinate disposizioni dell'articolo 841 del nuovo Codice
di commercio e dell'articolo 88 della nuova legge elettorale. — (Ivi, ivi).
757. Cessa lo stato di fallimento tosto che il fallito
abbia ottenuto concordato, e questo sia stato omologato
con sentenza divenuta irrevocabile ; e cessa (Quindi anche
l'incapacità all'esercizio dei diritti elettorali politici, a
mente dell'articolo 88 della legge elettorale 22 genn. 1882.
— (Torino, 24 agosto, 1884, Pavesio c. Masera; Giurispr.
T., XXI, 777 ; Riv. Amm.^ xxxv, 682).
758. Per tale effetto non è necessario che il fallito sia
stato riabilitato od abbia ottenuto sentenza ordinante la
cancellazione del suo nome dall'albo dei falliti. — (Ivi).
759. L'incapacità elettorale dei commercianti falliti per
la legge del 1882 è circoscritta alla durata del fallimento,
e deve ritenersi cessata al sopravvenire del concordato,
omologato con pronunzia definitiva del magistrato competente. — (Cass. di Roma, 13 maggio 1885, Pavesio c. Masera; Legge, xxv, 2, 486; Ann., xix, 2, 132; Corte Supr.,
X, 470; Giurispr. It., xxxvi, i, 3, 190; Foro It., x, 1, 643).
760. Il fallito riacquista la capacità elettorale politica
dopo l'omologazione del concordato, sebbene questa abbia
avuto luogo sotto l'impero del precedente Codice di commercio. — (Ivi).
761. Passata in giudicato la sentenza che omologa il
concordato, il fallito riacquista il diritto elettorale politico,
senza che sia a tal fine necessario che esso provi di aver
adempiuto a tutti gli obblighi assunti nel concordato medesimo. — (Cass. di Eoma, 1 marzo 1888, Borsetto; Giurispr.
It., 1888,1, 3, 117; ^nra., xxn, 2, 79 ; Foro It., xm, 1, 631).
13 — BRUNIALTI, Coù.
Elettorale.
194
t^c-gO'^
elettorale politica
ART. 81-9
762. L'inabilitazione pronunciata per vizio di prodigalità
non toglie all'individuo la serenità della propria coscienza,
nè il carattere suo personale ne rimane offeso. Quindi non
può in questo caso essere menomato il diritto elettorale.
ART. 89. — (Id. id. art. 89). — Chiunque attribuendosi falsamente una qualità o un censo, o facendo scientemente uso di documenti falsi o simulati, o con false
dichiarazioni, o con qualsiasi artifizio atto ad ingannare, ottiene per se o per altri la inscrizione nelle liste
elettorali, ovvero la indebita cancellazione dalle liste
di uno 0 più elettori, è punito col carcere da tre mesi
ad un anno e con la multa da L. 500 a 2000.
La stessa pena è applicata, ma non mai nel minimo
del grado, ad ogni persona rivestita di pubblica qualità, che scientemente opera la indebita inscrizione o
cancellazione.
Colla pena medesima è punita ogni alterazione, sottrazione 0 rifiuto di comunicazione delle liste elettorali per l'uso prescritto dalla legge (1).
ART. 90. — (Id. id. art. 90). — Chiunque, per ottenere a proprio od altrui vantaggio il voto elettorale
0 l'astensione, offre, promette o somministra danaro,
valori, impieghi pubblici o privati, o qualunque altra
utilità ad uno o più elettori, o per accordo con essi ad
altre persone, è punito col carcere estensibile ad un
anno e con la multa estensibile a L. 1000.
L'elettore che per dare o negare il voto elettorale,
0 per astenersi dal votare, ha accettato le offerte o proli) Cod. penale, 30 giugno 1889, art. 139. « Chiunque, con violenza, minaccia o tumulto, impedisce in tutto o in parte l'esercizio di qualsiasi diritto politico é punito, quando il fatto non
sia preveduto da speciali disposizioni di legge, con la detenzione da uno a trenta mesi e con la multa da lire cento a mille.
« Se il colpevole sia un pubblico ufficiale, che abbia commesso
il delitto con abuso delle sue funzioni, la detenzione é da uno
a cinque anni
ART,
8TJ
Disposizioni generali e penali
195
messe, o ha ricevuto danaro o altra utilità, è punito
colla pena medesima.
Sono considerati mezzi di corruzione anche le indennità pecuniarie date all'elettore per spese di viaggio 0 di soggiorno, o il pagamento di cibi e bevande
ad elettori, o di rimunerazione sotto pretesto di spese
0 servizi elettorali ; ma la pena viene in tal caso ridotta alla metà.
763. La promessa fatta agli elettori di fornire loro i
mezzi di trasporto od il pranzo, quando votino a favore
di uu determinato candidato, costituisco un mezzo di
corruzione elettorale se è stata accettata ed eseguita e
fu causa determinante il voto degli elettori che l'accettarono. — (Cam. dei dep., 14 febbrraio 1871, collegio di
San Daniele, elez. Billia P.).
764. Quando risulta che agli elettori che votavano per
un determinato candidato si dava gratuitamente il pranzo,
0 si distribuivano sussidii in danaro, la elezione deve essere annullata, perchè viziata da illeciti maneggi, e nulla
rileva che l'eletto sia estraneo ai medesimi. — (Cam. dei
dep., 25 aprile 1881, coli, di Levante, elez. E. Farina).
765. Quando risulta che prima della votazione era noto
generalmente nel collegio, che votando per il candidato,
riuscito poi eletto, si avevano gratuitamente mezzi di
trasporto e trattamenti, se tale programma ebbe piena esecuzione con spesa di somme rilevanti, constando poi anche
di olferte di danaro e di mercato di voti, l'elezione deve
essere annullata. — (Cam. dei dep., 8 marzo 1868, coli,
di Pietrasanta, elez. Giorgini).
766. Quando, in seguito ad inchiesta giudiziaria, venga
ad emergere come siano stati somministrati mezzi di
trasporto, refezioni e pranzi agli elettori, che antecedentemente si fossero impegnati a votare per un determinato
candidato, e sebbene l'atti di vera corruzione non siansi
rilevati, pure tanto basta per ritenere un sospetto di corruzione e per consigliare l'annullamento dell'elezione, anche
se i candidati sono personalmente estranei a quei fatti.
— (Cam. dei dep., 16 febbr. 1875, coli, di Zogno, elez.
Agliardi).
196
Legge elettorale politica
ART. 8B
767. Quando dall'inchiesta risultano pienamente giustificate le accuse di corruzione, già enunciate nelle proteste presentate subito dopo l'elezione, ed è provato in
atti da numerose, concordi e non sospette testimonianze
che nelle sezioni rurali di un collegio furono offerte e ricevute somme di danaro come prezzo del voto a darsi,
oltre a lauti pranzi e refezioni pagate con somme rilevanti, allo scopo e con la condizione di procacciare voti
a favore dell'uno o dell'altro dei due contendenti, devesi
annullare l'elezione, perchè la votazione, nelle sezioni anzidette, riuscì radicalmente viziata, e non fu l'espressione
della coscienziosa, libera e spontanea volontà degli elettori, ma l'effetto di atti di corruzione. — (Id., 23 gennaio 1882, coli. IV di Torino, elez. Malvano).
768. Deve farsi luogo all' annullamento dell'elezione,
se dalle risultanze di un'inchiesta regolarmente compiuta
è accertato che siansi dati denari da agenti elettorali per
comprare ad un determinato prezzo (L. 2 e 5) i voti a
favore di uno dei candidati riuscito eletto, che si fecero
nei varii comuni gratuite e copiose distribuzioni di vino,
liquori e viveri, in omaggio al candidato che passava
di là, dicendosi pubblicamente che non potevano bere che
elettori o persone presentate dagli elettori ; che vi sia un
invincibile sospetto sulla regolarità e sincerità delle elezioni, tratto da che siansi probabilmente scambiate in
modo clandestino ed equivoco alcune schede. — ((^am. dei
dep., 14 die. 1886, elez. Leali; Foro It., xii, 3, 48).
7 6 9 . Devonsi anche ritenere come argomenti di corruzione le elargizioni fatte dal candidato eletto di danaro
al sindaco di un comune per beneficenza; ad operai che
gli andarono incontro con bandiera; ad un parroco per
un'imminente festa religiosa, e la promessa di provvedere
uniformi al corpo musicale di un comune ; avvegnaché,
se sarebbe inopportuna rigidezza escludere il sentimento
della beneficenza dalla nobile aspirazione del mandato nazionale, e se gli atti sovradetti non hanno intrinsecamente
troppa importanza, possono però acquistarla quando siano
accessorii di altri più gravi ; tanto più nel presentarsi di
un candidato nuovo, l'inquietante sospetto che le elargizioni mirassero a far prevalere sul merito di lui la specifica gravità del censo. — (Ivi).
ART,
8TJ
Disposizioni generali e penali
197
770. Nelle condizioni di fatto sopra enunziaie non varrebbe opporre, contro l'annullamento della elezione, che la
prova dei brogli e delle corruzioni siasi limitata ad alcune
sezioni, imperocché l'accertamento positivo rispetto a queste
si trasforma per le altre in una macchia che si propaga
a tutte, e tutte le pregiudica con una presunzione contraria. — (Ivi).
771. L'annullamento dell'elezione per corruzione ha un
oggetto più elevato del personale computo delle schede,
quello di rimettere la coscienza degli elettori al suo
posto. — (Ivi).
772. Nemmeno sarebbe accettabile, contro l'annullamento, l'obbietto che il candidato eletto sia stato estraneo
agli illeciti maneggi, perchè, se ciò salva la sua responsabilità e rispettabilità, non salva però l'elezione, che va
guardata e giudicata di per sè, prescindendo da qualsiasi
criterio estrinseco. — (Ivi).
773. Dopo l'allargamento del voto è diventato anche
più opportuno tutelare con provvidi rigori la libertà dei
votanti dalle insidie colle quali sollecitatori alti e bassi
tentano di sovvertire la massa elettorale, in specie la nuova
venuta, abituandola a considerare il voto non come nobile
diritto di libero cittadino, ma quasi getto della coscienza
per danaro, per gratuite baldorie ed altri allettamenti e
compensi. Non inutilmente la legge, più rigorosa della
precedente e di altre di paesi retti a libertà, ha sancite
a quest'effetto disposizioni e pene severe. — (Camera dei
dep., coli. d i K o m a l I I (Viterbo), eletto Leali, 14 die. 1886).
774. Se è inopportuna rigidezza escludere il sentimento
della beneficenza dalla nobile aspirazione del mandato
nazionale, una serie di atti di beneficenza del candidato,
se intrinsecamente non hanno troppa importanza, possono
acquistarla quando siano accessorii o contorno di altri più
gravi, e ribadiscano, tanto più nel presentarsi di un candidato nuovo, l'inquietante sospetto che l'elargizione miri
a far prevalere la specifica gravità del censo al merito
che bene spesso va povero e nudo o quasi. — (Ivi).
7 7 5 . Le somministrazioni di cibi, bevande e vetture
sebbene siano rimaste in rapporto ai partecipanti nei limiti
dell' adagio non ut lucrum habeant secl ut damnum non
198
Legge elettorale politica
ART. 8B
sentiant, ciò non pertanto coloro che ne approfittarono non
possono a meno di cadere sotto la letterale sanzione del
terzo capoverso dell'art. 90. — (Cara, deidep., 14 die. 1886,
coli, di Genova III, elez. Boselli, ecc. ; Foro Ital., xiii, 3,48).
776. Pf;r l'esistenza del reato di compra-vendita del
voto elettorale non è necessario che l'elettore abbia effettivamente votato per il candidato a cui favore ha promesso
il voto. — (Cass. Torino, 26 nov. 1887, Morelli; Ann , xxi,
I, 2, 229).
7 7 7 . Le operazioni elettorali si devono ritenere non
sincere, ed è nulla l'elezione di un collegio, quando si
ebbero da ambedue le parti offerte di denari o di vantaggi a chi votasse per l'una piuttosto che per l'altra lista
e contrattazioni relative ; schede portanti un quarto nome
quale segno di accertamento del promesso voto ; in qualche
sezione pressioni o minaccie; ammissione in soverchia
proporzione di elettori a farsi scrivere le schede da altri,
anche malgrado serie opposizioni; rifiuto da parte di un
ufficio di conservare le schede non ostante la eccezione
fatta da più di dieci elettori di infedele lettura, ed il preciso disposto dell'art. 70 della legge elettorale ; cambiamento, reso poi dall'altrui vigilanza innocuo, per opera
di un partito, dei timbri di un importante municipio destinati a bollare le schede, e ciò all'insaputa del sindaco;
sparizione di un verbale della votazione di una sezione ; e
da ultimo, tumulti, ingiurie e violenze a presidenti di
sezioni che portavano i voti alla prima sezione. — (Camera dei dep., Lecce II (Taranto), 14 dicembre 1886).
7 7 8 . Quando le proteste allegano fatti di corruzione
con indicazione specifica di tempo e di luogo, di nomi di
persone, e indicano i testimoni che debbono provarli, devesi ordinare una inchiesta, a nulla rilevando che la persona dell'eletto sia estranea ai fatti nelle proteste indicati. — (Giunta pari., 17 dicembre 1870, coli, di Levanto,
elez. Farina).
779. È necessaria una inchiesta quando le proteste
enunciano fatti speciali di corruzioni e di coartazioni
usate contro gli elettori, e quando affermano che il verbale di costituzione dell'ufficio definitivo fu redatto posteriormente all'adunanza elettorale, indicando i mezzi di
ART. 90
Disposisiorà generali e penali
199
prova delle violazioni di legge avvenute. — (Giunta pari.,
20 dicembre 1870, coli, di San Giorgio La Montagna,
elezione Mazzei).
7 8 0 . Si deve pure procedere ad un'inchiesta giudiziaria
quando vi sono negli atti indicazioni di corruzione, che,
sebbene contraddette dalla parte avversaria, pure non lasciano l'animo tranquillo sul modo con cui si procedette
nella elezione e sui mezzi che si adoperarono per propugnare la candidatura dell'eletto. — (Cam. dei dep., 11 dicembre 1876, coli, di Pordenone, elez. N. Papadopoli).
781. Non basta a viziare l'elezione il fatto che si sieno
provveduti agli elettori i mezzi di trasporto. — (Camera
dei dep., 5 dicembre 1874, coli, di Anagni, el. Martinelli).
7 8 2 . Un convito, dato sul luogo dell'elezione ai votanti che venissero da un dato villaggio, ed il viaggio
gratuito procurato agli elettori che procedessero da una
(lata stazione, non includono alcuna idea di corruzione,
quando non si aggiunga la circostanza di una distinzione
fatta pel convito o pranzo tra chi accettasse e chi non
accettasse il programma nominativo di uno dei partiti
contendenti. — (Cam. dei dep., coli, di Airola, el. Cutillo).
783. È riprovevole il fatto che siasi pagato il pranzo
ad alcuni elettori, ma non basta a viziare l'elezione quando
non sia giustificato che i pranzi e le refezioni elargite
fossero preordinate a procacciare voti a favore di colui
che riuscì eletto, e fossero dati a condizione che chi voleva goderne votasse per un determinato candidato. —
(Giunta pari, 25 aprile 1871, coli, di Castelnuovo di Garfagnana, elez. P. Chiari).
784. Per provare la corruzione, non basta affermare che
il candidato eletto ha dato incarico a qualcheduno di condurre a sue spese gli elettori sul luogo della votazione e
di pagar loro il pranzo, se non consta che quei fatti siansì
realmente verificati. — (Cam. dei dep., 15 dicembre 1880,
coli, di Asola, elez. Folcieri).
785. Non può parlarsi di corruzione quando è escluso
che siasi promesso o dato danaro, od altra utilità qualsiasi
allo scopo di comprare il voto, — (Cam. dei dep., coli, di
San Miniato, 10 marzo 1871, elez. Sanminiatelli).
7 8 6 . Non può essere accolta l'accusa di corruzione
200
Lefff/e ektlorale politica
ART.976-7
quando i fatti accertati coU'esame dei testimoni dimostrano
che non vi fu compra di voti o promessa di danaro, o di
pranzi, o di trasporti per far trionfare il candidato che
rimase eletto. — (Giunta pari., 11 febbraio 1871, coli, di
Capua, elez. De Sterlich).
787. Sono inattendibili le accuse di corruzione, di intimidazione 0 di irregolarità accennate nelle proteste
quando siano generiche o vaghe, oppure, se anche specificate, siano dai documenti in atti completamente smentite.
— (Id., legisl. XIV, coli, di Pietrasanta, el. Griambastiani).
788. Non hanno alcun valore gli addebiti di corruzioni
isolate, vaghe ed indeterminate, riferite con protesta postuma e non aventi appoggio in nessiina risultanza. —
(Coli. I l di Firenze, eletto Brunicardi, c. Torrigiani).
789. È inattendibile il reclamo che, sebbene denunzi
un fatto specifico di corruzione, è tuttavia appoggiato da
un solo testimonio; il fatto stesso perde poi ogni verosimiglianza quando dell'allegata corruzione non si fece alcun
cenno nei verbali e si attese a denunziarlo dopo oltre un
mese dal giorno dell'elezione. — (Cam. dei dep., '29 gennaio 1883, coli, di Grosseto, elez. Maggi).
790. Non possono aversi quali brogli o corruzioni elettorali talune allegrie di banchettanti e bevitori, fatte da
elettori e non elettori in onore di questo o quel candidato, ed anche di quelli che non ebbero l'onore dell'eleyjone, quando non è constatato che siano la conseguenza
di pagamenti fatti dai candidati in favore delle loro
elezioni, massime quando tali libazioni c banchetti sarebbero anche stati contestati dagli stessi testimoni addotti
dagli oppositori dell'elezione. — (Tornata 22 gennaio 1883,
coli. I di Pavia, eletti D'Adda, Cavallini).
791. Non si può ritenere come corruzione il fatto che
siasi insegnato a chi non sapeva scrivere il nome di uno
dei candidati.
792. In diritto non vi ha corruzione dove manchi un
nesso tra ciò che fu dato o promesso ed il voto, il quale
risulti comprato o venduto, contraente o connivente il
candidato ; ed in fatto non possono riferirsi a corruzione
gli atti 0 le promesse di beneficenze a Società operaie od
asili, nè le parole attribuite ad un candidato: " siatemi
ART,
8TJ
Disposizioni generali e penali
201
larghi del vostro voto ed io sarò largo con voi di soccorsi
materiali e morali „.
793. Le sole somministrazioni di cibo, bevande e vetture,
non di danaro o indennità pecuniaria, fornite da terze persone agli elettori di quelle frazioni di comuni che siano
distanti dalla sede della rispettiva sezione elettorale, non
sono prova sufficiente di corruzione quando consta che le
dette somministrazioni sono usanze di vecchia data in quei
luoghi, così per le elezioni politiche come per le amministrative, e che qiiesto mezzo fu usato anche cogli avversari dei deputati eletti, senza alcuna partecipazione
in esse per parte dei candidati. — (Ivi).
794. Sebbene l'ultimo alinea dell'art. 90 della legge
elettorale politica dichiari doversi considerare mezzi di
corruzione anche le indennità pecuniarie date all'elettore
per spese di viaggio o soggiorno, e il pagamento di cibi
e bevande agli elettori, o di rimunerazione sotto pretesto
di spese o servizi elettorali, con ciò però non si vollero
rendere nulle quelle elezioni che risultino essere, in onta a
tali fatti, l'espressione della volontà della maggioranza
degli elettori, essendosi il legislatore limitato a punire
tutti gli ,autori degli atti suindicati. — (Ivi).
7 9 5 . È inattendibile l'accusa di corruzione, quando i
reclamanti non indichino fatti speciali, nè i nomi dei testimoni che dovrebbero deporre, quando è fondata sulla
voce pubblica senza speciali indicazioni di testimoni che
possano deporne ; ed è anzi da tenersi in conto la protesta
inscritta nei verbali contro simile addebito. Di fronte ad
un'accusa così genericamente formulata non conviene ammettere una inchiesta. — (Cam. dei dep., 20 die. 1870,
coli, di Frizzi, elezione Di Gerace; — I d . , 15 die. 1870,
coli, di Asola, elez. Folcieri; — Id., 1861, coli, di Bibbiena,
elez. Falconcini; — Id., 21 die. 1876, coli, di Atripalda,
elezione Trevisani; — 2 marzo 1877, coli, di Scansano,
elez. De Witt ; — 17 die. 1870, coli, di Cotrone, eletto
Cosentini).
796. Non sarebbero nemmeno sufficienti per ordinare
un'inchiesta le accuse di corruzione compiuta o tentata,
quando si riducano ad asserzioni destituite di prova, e
siano d'altra parte solennemente smentite da tutti coloro
202
Legge elettorale politica
ART. 8B
le cui proteste accennano per testimoniare le corruzioni,
tanto meno se i firmatari della protesta e testimoni addotti abbiano cattivi precedenti di fronte al Codice penale. E parimente inattendibili saranno le proposte per
corruzione quando siano presentate posteriormente alla
proclamazione del deputato, ed alcuni fatti dedotti siano
indeterminati, altri inverosimili e tutti smentiti da controproteste. — (Cam. dei dep., 8 die. 1876, coli, di San
Severino, elez. Pericoli Gr. B. ; — Id., legisl. xii, collegio
di Firenzuola d'Arda, elez. Oliva ; — Id., coli, di Formia,
elez. Buonomo ; — Id., coli. d'Airola,. elez. Picene, ecc.).
797. Un asserto mercimonio di voti si appalesa poco
attendibile e non può fornire fondamento all'annullamento
di un'elezione, se è combattuto da considerevoli e notevoli
dichiarazioni, si presenta inverosimile, e per di più risulta
che là, dove si asserisce avvenuta la corruzione, il candidato eletto abbia avuto un minor numero di voti in confronto del soccombente. — (Cam. dei dep., coli, di Pavia I,
elezione Calvi, 20 die. 1886 ; Foro IL, xii, 3, 45).
798. Non può dirsi che siasi in modo assoluto contravvenuto al terzo capoverso dell'art. 90, quando furono
pagati cibi e bevande a parecchi elettori, se si tratti
solo di somministrazioni di cibo, bevande e vetture, non
di somministrazioni di danaro o d'indennità pecuniarie,
fornite da terze persone, agli elettori di quelle frazioni
di comuni che siano distanti dalla sede della rispettiva
sezione elettorale, apparendo che le somministrazioni suddette di cibi, bevande, e vetture, siano usanze di vecchia
data in quei luoghi, così per le elezioni politiche come
per quelle amministrative. — (Cam. dei dep., coli, di Genova II (Savona), eletto Boselli, ecc., 14 die. 1886).
799. Il legislatore, col limitarsi a punire tutti gli autori degli atti sopraindicati, allo scopo eminentejnente civile di proteggere la sincerità e la moralità delle elezioni,
non volle però che il soverchio zelo dei partiti politici e
degli amici dei singoli candidati, o più ancoral'azione
stessa artificiosa degli avversari, potessero, in forza di
quella disposizione di legge, d'indole essenzialmente proibitiva e punitiva, riescire a rendere nulle quelle elezioni
che risultino essere, in onta a tali fatti, l'espressione
della volontà della maggioranza degli elettori.
AKT. 90
Disposizioìti generali e i^enali
20S
800. Non sono illecite le distribuzioni di vino, o di cibarie, che non abbiano carattere di condizione al voto,,
poiché ebbero luogo ad elezione conosciuta per festeggiarla,.
0, se ebbero luogo prima, ciò accadde in circostanze che
persuadono non essere state fatte a corrompere gli elettori, 0 se avvenne che avendo taluni elettori mangiato in
una osteria nel giorno del voto, ed essendosene andati
poi senza aver pagato, uno degli eletti indennizzò l'oste,
questo anzi è atto che esclude l'idea della corruzione per
mezzo di cibarie. Dicasi altrettanto delle somministrazioni
di danari, essendosi confuse dai protestanti delle millautazioni con l'effettiva somministrazione di danari, come
in altri casi potè credersi prezzo di voto ciò che era ri'
munerazione di spese prestate o spese lecite. — (Cam. dei
dep., coli, di Alessandria II (Casale), eletti Oddone L.,.
Borsarelli, Piccaroli, 11 marzo 1871),
801. Anche quando sia provata lapin sfacciata corruzione,
con compra di voti, pagamento di cibi e bevande ed altri
mezzi, nondimeno l'elezione è valida (!!!). — (Cam. dei dep.,
coli, di Venezia II, eletto Papadopoli, 27 aprile 1891).
802. L'elezione è valida quando, esclusa da un cumulo
di documenti, tutti autenticati, la corruzione, si dovrebbe
entrare nel campo pericoloso delle testimonianze, le quali
in materia elettorale e per la vivacità della lotta si riducono solitamente in attestazioni da una parte e denegazioni dall'altra che non possono condurre a risultati
concludenti. — (Cam. dei dep., coli, di Alessandria I,.
eletti Oddone e Frascara, 11 marzo 1891).
803. I fatti di broglio seguiti in una sezione annullano
i risultati di questa, non l'elezione intera, a meno non
sieno per essa decisivi. — (Cam. dei dep,, coli, di Catanzaro II, eletto Francica, 5 marzo 1891).
804. È irrilevante l'accusa di corruzione quando, anche
detratti i voti della sezione ove si sarebbe esercitata, non
ne verrebbe spostamento alla maggioranza. — (Cam. dei
dep., collegio di Pavia I , eletti Arnaboldi e Bonacossa,
B marzo 1891).
805. Non giova opporre che l'accertamento dfella corruzione rispetto ad una sezione si propaghi anche alle
altre, tutte pregiudicandole ed inquinandole con una prc-
204
Legge elettorale politica
ART. 8B
«unzione contraria, quando in fatto nessuna prova o presunzione di tale estensione ò fornita dagli atti. — (Cam.
dei dep., ivi, ivi).
806. Devono ritenersi inattendibili le proteste di corruzione mediante somministrazioni di danaro e gratuite
dispense di cibi e bevande e di pressioni che da qualche
sindaco od agente municipale si sarebbero esercitate,
quando le proteste non risultino rivestite delle forme necessarie a rendere certe e la verità delle firme e la qualità
di elettori nei singoli protestanti, tanto più se la massima parte dei fatti sui quali si intende cardinare la duplice accusa si riconoscono enunciati in modo vago e generico tanto da far palese per un verso la industria di
dare, con una Attiva estensione, credito e peso a circostanze
che in se stesse considerate non ne avrebbero avuto alcuno, e per l'altro lo studio di sottrarle perfino alla possibilità di qualsiasi riscontro. — (Cam. dei dep., coli, di
Aquila I, eletto Giorgi, 3 marzo 1891).
ART. 91. — (ID. id. art. 91). — Chiunque usi minaccia ad un elettore od alla sua famiglia di notevole
danno o della privazione di una utilità per costringerlo
a votare in favore di determinata candidatura o ad astenersi dall'esercitare il diritto elettorale, o con notizie
da lui conosciute false, con raggiri od artifizi, ovvero
con qualunque mezzo illecito atto a diminuire la libertà degli elettori, esercita pressione per costringerli
a votare in favore di determinate candidature, o ad
astenersi dall'esercitare il diritto elettorale, è punito
colla pena della multa sino a L. 1000, o nei casi più
gravi col carcere sino a sei mesi.
Alle pressioni nel nome collettivo di classi di persone, 0 di associazioni, è applicato il massimo della
pena.
807. Deve procedersi ad una inchiesta quando le proteste,
indicando i testimoni che possono deporre, enunciano fatti
di straordinaria pressione esercitati da un ufficio elettorale contro gli elettori, nò l'essere rimasto l'eletto estraneo a
AET. 91
Disposizioni generali e penali
205
codeste pressioni è motivo bastevole a rendere inammessìbile la inchiesta. — (Cam. dei dep., 18 dicembre 1870,
coli, di Palmi, elez. V. Amaduri).
808. La pressione è esclusa quando le persone, a carico
delle quali sarebbe avvenuta, dichiarano che votarono liberamente, e quando la loro dichiarazione apparisce avvalorata da tutti i fatti che precedettero e accompagnarono
la votazione. — (Cam. dei dep., 11 febbraio 1871, coli,
di Capua, elez. De Sterlich).
809. Le accuse di pressioni non sono attendibili, quando
vengano smentite dalle persone stesse contro le quali la
pressione sarebbesi esercitata. — (Id., 6 febbraio 1874,
coli, di San Vito, elez. Cavalletto).
810. Una lettera anonima con minacce dirette ad un
elettore perchè si astenga dal votare, o voti in favore di
una determinata candidatura, non è sufficiente motivo dì
nullità, quando rimanga un fatto isolato, e le conseguenze
sieno limitate ad un solo individuo. — (Cam. dei dep ,
25 giugno 1880, coli, di Riccia, elez. Moscatelli).
811. Qualunque protesta per corruzione e pressione è
assolutamente inattendibile se i fatti allegati vengano in
parte smentiti da altri documenti, e se i firmatari della
protesta e i testimoni addotti abbiano cattivi precedenti
di fronte al Codice penale. — (Cam. dei dep., 25 giugno
1880, coli, di Atripalda, elez. Trevisani).
812. Perchè l'elezione possa essere annullata per illeciti maneggi, raggiri, o corruzioni occorre che si enumerino fatti speciali e si provi, che nel loro complesso
abbiano e possano aver avuto influenza sull'esito della
votazione. — (Giunta pari, 22 die. 1880, coli, di Manoppello, elez. Bajocco).
813. Non è ammissibile una protesta contro individui
accusati di raggiri indebiti o minaccie, quando i medesimi
risultano invece per effetto di controproteste o dichiarazioni di molti elettori persone immuni da ogni colpa, che
possa avvalorare le vaghe imputazioni loro apposte. —
(Cam. dei dep., 5 febbraio 1877, coli, di Teramo, elezione
Costantini),
814. Le parole di sprezzo pronunciate all' indirizzo di
un candidato possono per avventura dar luogo a provve-
206
Legge elettorale politica
ART. 8B
dimenti giudiziari, ma non possono considerarsi come veri
c proprii reati di pressione elettorale, e tanto meno potrebbe essere considerato come tale il fatto di voci fatte
spargere, che il Parlamento non convaliderebbe l'elezione
di quel candidato. — (Cam. dei dep., 2 marzo 1878, coli,
di Scansano, elez. De W i t t ; — Id., coli, di Firenze II,
eletto Torrigiani, 22 genn. 1883; — Id., coli, di Sondrio,
eletto Perelli, 6 marzo 1883).
815. Sebbene alcuni abitanti di una sezione abbiano
cercato di turbare l'ordine con atti ostili, grida e fischi,
tuttavia sono valide le elezioni quando i fatti stessi avvenuti nella sera antecedente al giorno dell'elezione non
potevano da soli invalidare le operazioni elettorali, non
offrendo queste vizi di merito o di forma ; quando il tentativo d'impedire il controllo dei voti sia rimasto senza
effetto, perchè i verbali non attestano proteste ed impedimenti alla libertà di votare ; e finalmente quando risulti,
in pari tempo, che sul luogo le operazioni elettorali poterono 0 dovettero essere controllate per l'esistenza di un
comitato elettorale che propugnava la lista contraria a
quella che nel luogo medesimo prevalse. - (Tornata 22
febbraio 1883, coli, di Trapani, eletti Saporito e Corico).
816. Non hanno alcuna serietà le pressioni attribuite
ai proprietari in genere, perchè non specificate e risolventisi in atti non vietati dalla legge. — (Camera dei dep.,
coli, di Firenze II, eletto Brunicardi c. Torrigiani).
817. Non è vietato dalla legge di invitare gli elettori
ad una riunione per far loro gli elogi di uno dei candidati
e dire loro come si debba scrivere il suo nome. — (Camera
dei dep., 22 gennaio 1883, coli. II di Firenze, elez. Torrigiani).
818. Non costituisce pressione il fatto che sia stato posto sul tavolo, dove scrivevano gli elettori di alcune sezioni, un cartello contenente il nome dell'eletto. — (Cam.
dei dep., coli, di Sondrio, eletto Perelli, 6 marzo 1883).
819. Un manifesto anonimo, a stampa, destinato a porro
in mala vista ed in odio presso gli elettori il candidato
soccombente, si considera come espediente che non ha neppure l'apparenza di un raggiro capace di sconvolgere e
perturbare la coscienza, essendo privo di credibilità e po-
ART,
8TJ
Disposizioni generali e penali
207
tendo agevolmente smentirsi, nè potendo esercitare alcuna
forza coercitiva sugli elettori. — (Ivi).
820. Non ha alcun peso od alcuna autorità, per quanto
costituisca 0 possa costituire una mistificazione, la manovra adoperata colla pubblicazione di un manifesto elettorale col quale si tenti di far credere allo smembramento
del circondario in caso di riuscita di uno dei candidati,
tanto più se tale manovra venne a tempo debito smentita.
— (Cam. deidep., 2 dicembre 1886, elez. Calvi; Foro lUxl.^
XII, 3, 45).
821. È lecito distribuire schede nei 'pressi della sala
in cui ha luogo la votazione degli elettori, sebbene essendo questa ristretta, molti elettori siano obbligati a
restare nelle adiacenze di essa, quando non sia indicata
alcuna pressione o minaccia a termini dell'articolo 91 della
legge elettorale. — (Cam*, dei dep., coli, di Roma IV (Fresinone), eletti Ellena, Narducci, Balestra, 29 giugno 1886).
ART. 92. — (Id. id. art. 92), — I pubblici uffiziali,
impiegati, agenti o incaricati di una pubblica amministrazione, 1 quali abusando delle loro funzioni direttamente, 0 col mezzo di istruzioni date alle persone da
loro dipendenti in via gerarchica, si adoperano a vincolare i suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio
di determinate candidature, e ad indurli all'astensione,
sono puniti con multa di L. 500 a 2000, o secondo la
gravità delle circostanze, col carcere da tre mesi ad
un anno.
La predetta multa o il carcere si applicano ai ministri di un culto, che si adoperano a vincolare i voti
degli elettori a favore, od in pregiudizio di determiminate candidature, o ad indurli all'astensione, con
allocuzioni o discorsi in luoghi destinati al culto, o in
riunioni di carattere religioso, o con promesse o minacce spirituali, 0 colle istruzioni sopra indicate.
822. Si devono considerare come ufficiali pubblici non
solamente gli impiegati dolio Stato della provincia o dei
comuni, ma anche quelli di qualunque stabilimento, la cui
208
Legge elettorale politica
ART. 8B
amministrazione è soggetta alla tutela o alla vigilanza
del Groverno, della provincia o del comune, e in genere
qualunque persona incaricata di un pubblico servizio.
823. Il Governo può proclamare comunque i suoi principii, ma non deve combattere i suoi avversari per mezzo
di agenti od impiegati da lui dipendenti. — (Camera dei
dep., 11 dicembre 1869, coli, di Crema, elez. Griffini).
824. L'avere l'autorità politica raccomandato ai sindaci
un candidato non costituisce pressione, nè uso d'influenza
illegittima. — (Cam. dei dep., 22 dicembre 1870, coli, di
3Ianoppello, elez. Lanciano).
8 2 5 . Quando la protesta specifica alcuni fatti di pressione per parte dell'autorità politica, e indica i nomi dei
testimoni che possono deporne, deve farsi luogo ad una
inchiesta, ove i fatti sieno di natura tale, se provati, da
ingenerare gravi dubbi sulla spontaneaità e libertà del
voto. — (Cam. dei dep., 22 dicembre 1870, coli, di Castroreale, elezione Pettini).
8 2 6 . Non sono attendibili le proteste di pressione governativa, quando i reclamanti non ne forniscano alcuna
prova, e si limitano ad affermazioni generiche. — (Cam.
dei dep., Legislat. XII, collegio di Albano, elezione Lenzi ;
— Id., coli, di elusone, elez. Gregorini).
827. Non costituisce un atto di pressione governativa
una semplice raccomandazione in favore di uno dei candidati che si portano in un dato collegio. — (Cam. dei
dep., Legislatura XII, coli, di Ceva, elez. Massa).
828. L'avere il prefetto raccomandato ai sindaci un candidato non costituisce pessione, nè uso d'influenza illegittima, e neppure può dirsi che siasi illecitamente ingerito
nell'elezione il prefetto coll'avere trasmesso all'ufficio priacipale la fede di morte degli elettori defunti. — (Cam. dei
dep., 22 die. 1870, coli, di Manoppello, elez. Lanciano).
8 2 9 . Non è ammessibile una protesta per pressioni della
Prefettura per avere inviato alcuni impiegati in qualche
comune del collegio, quando questi siano stati incaricati
di uffici puramente amministrativi, nè sia in alcun modo
provato che usassero d'illeciti maneggi a scopi elettorali.
— (Camera dei deput., 5 febbraio 1877, coli, di Teramo,
elez. Costantini).
ART,
8TJ
Disposizioni generali e penali
209
830. L'invito fatto dal sindaco per la firma di un proclama elettorale o la distribuzione per mezzo d'inservienti
comunali di bollettini a stampa, non sono fatti che costituiscano pressione tale da viziare l'elezione. — ( Cam. dei
dep., 10 marzo 1876, coli, di Fossano, elez. Sorelli G. B.).
831. Non è causa di nullità dell'elezione il fatto, clic
taluni elettori convenuti nella casa di un sindaco del collegio siano stati richiamati per udire dal loro ex-deputato le idee che avrebbero informato il suo programma.
— (Cam. dei dep., 15 dicembre 1876, coli, di Barge, elez.
Plebano).
832. Il sindaco può convitare alcuni elettori, essendo
egli libero di manifestare agli amici e correligionari politici le proprie idee, le proprie impressioni verso di uno
piuttostochè verso di xin altro candidato, specialmente
quando non si conosca precedentemente lo scopo del banchetto. — (Cam. dei dep., 15 dicembre 1875, coli, di Cagli,
elezione Mattei).
833. Non è causa di nullità dell'elezione l'allegata pressione governativa, se non fu indicato un solo fatto dal
quale risultassero minacce o promesse capaci di coartare
la volontà degli elettori. — (Cam. dei dep., coli, di Ancona,
elez. Bonacci; Foro ital., xiii, 3-48).
834. L'ingerenza dell'autorità municipale potrebbe essere un fatto così grave da motivare un'inchiesta, soloquando vi sia un addentellato da cui si possa indurre che
l'autorità stessa ha imposto agli elettori il nome del candidato eletto. — (Cam. dei deput., 6 marzo 1883, coli, di
Sondrio, elez. Perelli).
835. È poco corretto e censurabile l'atto del sindaco di
un circondario, il quale con circolare invita i sindaci del
circondario stesso ad u^a adunanza all'oggetto di promuovere il maggior concorso possibile di elettori ai comizi per
la nomina dei deputati al Parlamento e per affermare così
l'importanza elettorale del circondario in faccia al Governo ed al rimanente del collegio ; tuttavia l'atto stesso
non può considerarsi come tale da infirmare l'elezione, se la
radunanza tenutasi in seguito alla detta circolare non ha
esercitato una efficace pressione sul corpo elettorale, tale
da influire artificiosamente sul risultato delle elezioni. —
14 — HR'v'NIAT.TI, Codice
elettorali;.
210
t^c-gO'^
elettorale politica
ART. 81-9
(Cam, dei dep., 14 dicembre 1882, eletti Boseili, Eolandi,
De Mari, Capoduro; Foro ital., xri, 3, 48).
8 3 6 . Non può essere considerato come atto di pressione
il fatto che ad uno dei candidati, generale nell'esercito,
siansi presentati, quando accedeva al capoluogo, i reali
carabinieri, essendoché i regolamenti di quell'arma prescrivono che i carabinieri devono presentarsi ad ogni superiore che abbia il grado di maggiore o tenente generale, il quale si trovi pure di passaggio pel luogo della
loro residenza ; tanto più se risulta che il candidato non
fa accompagnato dall'uno all'altro luogo dai carabinieri,
e che il fatto della presentazione di questi non ha prodotto alcun effetto sull'animo degli elettori. — (Ivi).
8 3 7 . Non costituisce pressione la firma apposta da alcuni sindaci al manifesto che raccomanda una candidatura 0 la minaccia di smembramento di un circondario
fatta da chi non ha alcuna autorità per recarla ad effetto.
— (Cam. dei dep., coli, di Pavia I, eletto Calvi, 20 dicembre 1886 ; — Id., coli, di Novara III, eletti Lucca, ecc.,
17 gennaio 1883).
8 3 8 . Per quanto sia desiderabile che le autorità locali
di alcuni comuni non si atteggino a parte attiva nella lotta
e quand'anche non usino della loro posizione ufficiale, siccome questa può indirettamente contribuire ad esercitare
im'influenza, si astengono, e mantengono in tutto quel prestigio di imparzialità, necessaria dote di chi è investito
d'una pubblica funzione, tuttavia le ingerenze delle autorità municipali non bastano mai ad infirmare una elezione. — (Cam. dei dep., coli, di Roma III (Viterbo), eletto
Zeppa, 7 maggio 1887).
8 3 9 . Esercita un diritto incontestabile il cittadino, il
quale, anche nella sua qualità di deputato al Parlamento,
chiama in sua casa sindaco, giunta, ed altre persone autorevoli, e ad esse e con pubblici discorsi e con ogni altro
mezzo non vietato dalla legge raccomanda un candidato.
— (Cam. dei dep., coli, di Napoli IV (Castellammare),
eletto Zainy, 4 febbr. 1887).
8 4 0 . L'elezione ò nulla quando dai fatti risulta dimostrata una indebita ingerenza dell'autorità estesa a quasi
tutto il collegio. — (Collegio di Salerno III, eletti Maz-
ART. {)Ì3, Y4 Disposizioni (jenarali e penali
211
ziotti, ecc., 20 giugno 1871, — Contro: Cam. dei dep,, coli,
di Salerno III, eletti Mazziotti, ecc., 29 giugno 1891).
ART. 93. — (Id. id. art. 93). — Chiunque con violenze, 0 vie di fatto, o con tumulti, attruppamenti,
invasioni nei locali destinati ad operazioni elettorali,
clamori sediziosi, con oltraggi ai membri dell'uffizio
nell'atto dell'elezione, ovvero rovesciando, sottraendo
l'urna elettorale, colla disj)ersione delle schede, o con
altri mezzi egualmente efficaci, impedisce il libero
esercizio dei diritti elettorali, o turba la libertà del
voto, è punito col carcere da sei mesi a due anni, e
con una multa estensibile a lire 5000.
ART. 94. — (Id. id. art. 94). — Chiunque senza diritto s'introduce durante le operazioni elettorali nel
luogo della adunanza, è punito con multa estensibile
a lire 200, e col doppio di questa multa chi s'introduce
armato nella sala elettorale ancorché sia elettore o
membro dell'uffizio.
Colla stessa pena della multa estensibile sino a lire
200 è punito chi, nella sala dove si fa l'elezione, con
segni palesi di approvazione o disapprovazione, od altrimenti, cagiona disordine, se richiamato all'ordine dal
presidente non obbedisce.
841. Chi senza essere elettore s'introduce nella sala iu
cui hanno luogo le operazioni elettorali può soggiacere a
pena, sebbene consti che non ha agito con dolo, perchè
trattasi di infrazione all'art. 75 della logge 17 die. 1860
(identico nella sostanza all'art. 94), perchè l'articolo, vietando l'ingresso nella sala elettorale a chiunq[ue manchi
del titolo di elettore del collegio, ha uno scopo evidentemente preventivo, poiché intende ad impedire che la
presenza di persone estranee nell'assemblea dia luogo a
brogli od intrighi che potessero iu qualunque modo compromettere l'indipendenza o la sincerità del voto. — (Cass.
di Eoma, 6 aprile 1881 ; Foro IL, vi, 2, 288).
842. Devono essere inviati gli atti dell'elezione all'autorità giudiziaria quando risulti che in una sezione a
212
L<}go<i elettorale
2^~>iitica
ART. 95,95
nell'assemblea dei presidenti, le intimidazioni, le grida
tumultuose, gli insalti si prolungarono per molto tempo,
od il presidente, lungi dal far cessare lo scandalo, lo
mantiene, lo rianima, lo riaccende. — (Cam. dei dep., coli,
di Genova II (Savona), olez. Boselli, 14 die. 1886).
ART. 95. — (Id.id. art. 95). — Chiunque, trovandosi
privato 0 sospeso dall'esercizio del diritto di elettore
0 assumendo il nome altrui, si presenta a dare il voto
in una sezione elettorale, ovvero chi dà il voto in più
sezioni elettorali, è punito col carcere estensibile ad
ini anno e con multa estensibile a lire 1000.
Chi nel corso delle operazioni elettorali, e prima della
chiusura definitiva del verbale, è sorpreso in atto di
sottrarre, aggiungere o sostituire schede, o di alterarne
il contenuto, o di leggere fraudolentemente nomi diversi da quelli che vi sono scritti, od incaricato di scrivere il voto per un elettore che non può farlo da sè, vi
scrive un nome diverso da quello indicatogli, od in qualsiasi altro modo falsillca i risultati della votazione, è
punito col carcere da sei mesi a due anni, e con multa
da lire 500 a 2000.
Se il colpevole fa parte dell'uffizio elettorale, la pena
è elevata al doppio.
843. Non commette contravvenzione all'art. 95 della
legge elettorale politica 22 genn. 1882 l'elettore che, essendo inscritto nelle liste, voti, tuttoché fosse decaduto
dal diritto per precedente condanna e fosse consapevole
del ricorso presentato contro la sua indebita inscrizione.
— (Cass. Koma, 9 maggio 1887, Fortunato; Foro Hai.,
xiii, 2, 335).
844. Non è punibile giusta l'art. 95 della legge elettorale politica chi vota essendo inscritto nelle liste elettorali e chiamato all'esercizio del voto, non ostante che
per reato commesso ne sia dalla legge escluso. — (Corte
di cass. di Eoma, 9 maggio 1887, P. M, c. Fortunato).
AKT. 96. — (Id. id. art. 96). — Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, ammette scientemente a
ART,
8TJ
Disposizioni generali e penali
213
votare chi non ne ha il diritto, o ricusa di ammettere
chi lo ha, è pnnito col carcere estensibile ad \m anno,
e con multa estensibile a lire 1000.
Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, con
atti od omissioni contrarie alla legge dolosamente
rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, 0 cagiona la nullità dell'elezione, o ne muta il
risultato, 0 dolosamente si astiene dalla proclamazione dell'esito della votazione o della trasmissione dei
verbali all'autorità competente, è punito col carcere
estensibile a 2 anni e con multa estensibile a L. 2000.
11 segretario dell'ufficio elettorale che rifiuta di iscrivere nel processo verbale proteste o reclami di elettori
è punito col carcere estensibile a sei mesi e con multa
estensibile a lire 1000.
845. In caso di broglio si considerano come nulli solo
i voti di quella seziono nella quale il broglio si è verificato; un sistema diverso farebbe ricadere la pena del
broglio su coloro che liberamente esercitarono il supremo
dei diritti garentito dallo leggi ai cittadini e si tradurrebbe in una colpevole compiacenza verso i pochi autori
del broglio, i quali, edotti che un broglio può far distruggere il risultato di una intera elezione, o può con una
elezione parziale rendere gli autori di esso arbitri della
elezione medesima, si sbizzarrirebbero nel consumarlo con
maggiore ardimento.
(Cam. dei dep., coli, di Catanzaro II (Monteleone), eletti Squitti, ecc., 24 febbr. 1891).
846. E grave cagione di sospetto il fatto che in un
comune, dove erasi costituito un comitato elettorale, che
aveva pubblicato un manifesto con oltre 100 firme a favore di una candidatura, questa non abbia avuto poi neppure un voto (1). — (Cam. dei dep., coli. II di Siracusa,
eletto Caruso, 20 nov. 1871).
()) la un comune bea 119 elettori l'acconiandavano Nicastro,
mentre si ebbero 1418 volanti e tutti per Caruso. A tutti questi
inconvenienli metle rimedio la conservazione delle scliede,
perchè in questi casi e in altri anche meno dul)bi, la giunta
delle elezioni potrà richiamare le schede della sezione sospetta.
214
Le{ig': eluttorale politica
ART. 96
- 8 4 7 . Commette eccesso di potere l'ufficio che non ammette a votare gli elettori pei quali la lista non contenesse l'enunciazione di tutti i requisiti voluti dagli articoli 17 e 22 della legge, essendo il suo potere limitato
a constatare di caso in caso l'identità dell'elettore inscritto nella lista. — (Cam. dei dep., coli, di Siracusa I,
eletti Maurigi, ecc., 3 die. 1891).
848. Sono inattendibili le deliberazioni degli uffici motivate in modo vago e generico e cumulativamente per
masse di 40, 50, 60 e più schede per volta, tacciate tutte
insieme e ad un tempo di illeggibilità, di segni di riconoscimento, di insufficienti indicazioni, specie se risulti
dai verbali che i rappresentanti della minoranza con grande
insistenza domandarono che si indicassero i pretesi segni
di riconoscimento, o si giustificassero le possibilità degli
equivoci di persona pel modo col quale erano espressi i
voti, senza ottenere soddisfazione di sorta. — (Cam. dei
dep., coli, di Siracusa J, eletti Maurigi, ecc., 3 die. 1891).
849. È cagione di nullità del voto di una sezione il
fatto che sia arbitrariamente negato dai componenti il
seggio il diritto di voto a più elettori tutti inscritti nella
lista, aventi tutti i requisiti di legge e tutti regolarmente
identificati da coloro che erano presenti all'adunanza. —
(Cam. dei dep., coli, di Siracusa II, eletto Caruso, 20 novembre 1891).
850. Sono indizi non dubbi di manipolazione e di broglio
il fatto che in un comune i votanti furono in numero
eguale e persino supcriore agli inscritti e tutti a favore
di un candidato (1). — (Cam. dei dep., coli, di Catanzaro II (Monteleone), eletti Squitti, ecc., 24 febbr. 1891).
851. L'elezione ò nulla quando v'ha legittimo sospetto,
avvalorato dal raffronto tra gli elettori, i votanti e i voti
conseguiti dai candidati, che i verbali siano stati riempiti
prima della votazione o accomodati dopo, senza darsi alcun
pensiero dei risultati. — (Cara, dei dep., coli. Catania II
(Acireale), eletti Nicolosi, ecc., 1 giugno 1891).
8 5 2 . È motivo di annullamento la violenza con cui in
(1) Erano inscrìiti 1445, tra i quali 358 cancellati con sentenza
cFappello, 8 detenuti, 2t morti, 5 emigrati e si e])l,)ero 1447 voti !!
ART,
8TJ
Disposizioni
generali
e penali
215
un comune dove hanno voti solo i candidati d'un partito
si sia impedito ad elettori d'altri comuni del collegio qualsiasi sorveglianza. — (Coli, di Siracusa I, el. Maurigi, ecc.,
3 die. 1891 (1).
ART. 97. — (ID. id. art. 97). — Qualunque elettore
può promuovere l'azione penale, costituendosi parte
civile, pei reati contemplati nel presente titolo.
Le autorità giudiziarie procedono alla istruzione del
processo e raccolgono le prove, ma in caso di elezione
non può farsi luogo al giudizio sino a che la Camera
elettiva non abbia emesso su di essa le sue deliberazioni.
L'azione penale si prescrive fra mesi sei dalla data
del verbale ultimo dell'elezione, o dall'ultimo atto del
processo.
Dall'arrivo degli atti della Camera, o durante l'inchiesta che essa ordini, sino alla definitiva deliberazione della Camera stessa sulla elezione, la prescrizione
rimane sospesa.
Ordinata un'inchiesta dalla Camera, la commissione
ha diritto di far citare i testimoni, concedendo loro, se
occorra, una indennità.
Ai testimoni delle inchieste ordinate dalla Camera
sono applicabili le disposizioni del Codice penale sulla
falsa testimonianza, sulla occultazione della verità e
sul rifiuto di deporre in materia civile ; salvo le maggiori pene secondo il codice stesso, cadendo la falsa testimonianza, 0 l'occultazione della verità od il rifiuto,
su materia punibile.
Ai pubblici ufficiali imputati di taluno dei reati contemplati nella presente legge non sono applicabili le
disposizioni degli articoli 8 e 110 della legge 20 marzo
(1) Ad onta deUa presenza di 25 carabinieri e sebbene fossero
pronti 200 u o m i n i di truppa da s b a r c o s u U ' ^ ' i t a , gli elettori di
Siracusa recatisi ad Auj?usta dovettero f u g g i r e . E su 1752 votanti, i tre candidati del luogo ebbero 1752, 1707, 1587 voti e gli
inscritti e r a n o 18G8, dei quali 2i morti, 34 in m a r e ' . !
216
Legge elettorale polilica
ART. 91 a
18(35, allegato A , sull'amministrazione comunale e provinciale (leggi 8 e 139 della legge comunale e provinciale, testo unico 10 febbraio 1889, n. 5921, serie 3").
853. Ogni cittadino ha facoltà di esercitare l'azione popolare elettorale, tanto che egli sia, o che non sia elettore.
— (Messina, 25 gennaio 1884, Giardino c. Commiss. prov.
di Siracusa; Ann.^ xviii, 3, 287).
854. L'ordinanza della Camera di consiglio del tribunale,
che, escludendo il reato di falso, dichiara non farsi luogo
a procedimento penale per inesistenza di reato a carico
dei componenti il seggio di una sezione, non produce effetti in rapporto ai terzi.
855. L'esistenza di querela avanti l'autorità giudiziaria
]ion toglie il diritto alla Camera di pronunciarsi, essendo
al suo giudizio subordinato il procedimento giudiziale. —
(Cam. dei dep., 5 marzo 1891, coli. IV di Napoli, elezione
Sorrentino, De Martino e Zainy).
856. Quando risultano da una inchiesta reati elettorali,
sebbene siasi già iniziato un procedimento giudiziario, la
Camera deve trasmettere gli atti dell' elezione medesima
alla autorità giudiziaria, e colla sua autorevole deliberazione inculcare affinchè una sagace istruzione venga compilata, la quale riconosca e raggiunga i colpevoli, affinchè
un giudizio ed una pena esemplare valgano a severo ammonimento per l'avvenire ed a far comprendere a tutti
che la libertà del voto e la lealtà nelle operazioni elettorali sono la base delle libere istituzioni. — (Cam. dei
dep., coli, di Catanzaro II (Monteleone), eletti Squitti, ecc.,
24 febbraio 1891).
857. Il procedimento giudiziale è subordinato sempre
al giudizio della Camera. — (Cam. dei dep., coli, di Napoli
IV (Castellammare), eletti Sorrentino, ecc., 4 marzo 1891).
858. I prefetti, i sotto-prefetti e coloro che ne fanno
le veci, al pari dei sindaci, possono essere chiamati a render
conto delle loro funzioni in materia elettorale anche senza
il consenso della superiore autorità c senza autorizzazione
del Re, previo parere del consiglio di Stato. — ( Legge
com. e prov., 10 febbr. 1889, art. 8, pag. 139).
ART. 97 a. — (Art. GO Statuto fondamentale del
ART. 97 a
l)isposizioni generali e penati
217
Regno). — Ognuna delle due Camere è sola competente a giudicare dei titoli di ammissione dei proprii
membri.
859. Si deve procedere ad una inchiesta cLuando si
adducono fatti specifici e determinati di corruzione, producendo documenti e prove, e questi fatti sono tali da
far ritenere, che se veri, avrebbero prodotto un perturbamento nella coscienza degli elettori. — (Giunta parlam.,
legisi. XII, coli, di Pietrasanta, elez. Toscanelli ; collegio
di Levanto, el. Farina);
860. Si deve procedere ad una inchiesta quando le proteste adducono fatti di pretesa corruzione e d'illegittima
pressione esercitata da autorità municipali, con designazione di luoghi e di persone. — (Id., id., coli, di San Casciano, elez. Degli Alessandri).
861. Si deve procedere ad una inchiesta quando vi c
fondato richiamo di brogli elettorali. — (Id., id., coli, di
Zogno, elez. Agliardi).
862. Si deve procedere ad una inchiesta quando risulti
essere state commesse gravi irregolarità nelle schede, praticati segni e marche particolari, ed essersi l'ufiìcio elettorale
rifiutato ad inserire nel verbale alcune schede contestate.
— (Cam. dei dep., legisl. X, coli, di San Nicandro, elez.
Zaccagnino).
863. Si deve procedere ad una inchiesta quando vi
hanno indicazioni di tentativi di corruzione, che sebbene
contraddette dalla parte avversa, pure non lasciano l'animo
tranquillo sul modo con cui procedette l'elezione e sui
mezzi adoperati a propugnare la candidatura dell'eletto.
— (Id., 11 dicembre 1876, collegio di Pordenone, elezione
N. Papadopoli).
864. La Camera ha facoltà di decidere su tutte le contestazioni sorte nelle sezioni, attribuire le schede annesse
al verbale, richiamare e modificare di conformità i risultati
dello scrutinio. — (Cam. dei dep,, coli, di Crema, eletto
Griffini, 11 dicembre 1869).
865. La Camera può proclamare il deputato ove l'ufficio definitivo se ne sia astenuto, essendo giudice assoluto
delle operazioni e delle deliberazioni degli uffizi.
218
t^c-gO'^
elettorale politica
ART. 81-9
866. La Camera può annullare la proclamazione definitiva dell'ufficio principale, e sostituire al deputato proclamato, che non ha ottenuta la maggioranza, il non proclamato che l'ha ottenuta.
867. La Camera, approvando un'elezione, siccome valida,
emette una decisione la quale è irrevocabile, e per l'eletto
e per la Camera stessa, pronunciando essa in fatto di
elezioni come magistrato supremo ; quindi non potrebbe
disdire una risoluzione già approvata, nè ritornare in
alcun modo su di essa, avendo l'eletto acquistato, in forza
di quella sua decisione, un diritto ch'essa deve rispettare.
— (15 dicembre, 1848, coli, d'Ivrea, elez, Perrone, ecc.).
8 6 8 . Il giudizio della Camera sulle elezioni è inappellabile ed irretrattabile, sia che essa giudichi come
giuri nelle questioni di fatto delle operazioni elettorali,
sia come magistrato nelle questioni che riguardano le condizioni di ineleggibilità, a seconda dell'art. 60 dello Statuto ed 81 della legge elettorale politica. — (Cam. dei
dep., coli, di Caserta I, elez. Novelli, petizione Montagna,
30 maggio 1887 ; — Id., collegio di Catania, eletto Carnazza S., 28 marzo 1864; — I d . , coli, di Ivrea, elezione
Perrone di San Martino, 5 dicembre 1848).
869. La Camera, procedendo alla verifica delie elezioni,
non esercita una funzione legislativa, ma una funzione
giudiziaria, e quindi entro i limiti che ne circoscrivono
la sfera d'azione e sono imposti dal rispetto dovuto alle
altre giurisdizioni se ed in quanto abbiano statuito nell'orbita della rispettiva competenza (1). — (Camera dei
dep., coli, di Livorno, elez. Maurocordato, 3 marzo 1891).
870. Sebbene dopo la proclamazione di un cittadino a
deputato, fatta alla Camera, vengano constatati errori di
fatto, dessa non può ritornare sulle sue deliberazioni, come
lo potrebbe se si trattasse di errori di calcolo. — (Cara,
dei dep., 1° giugno 1887, coli, di Caserta I ; Foro it.,
XII, 3, 71).
871. Se la Camera dei deputati ha convalidato una elezione, non può ritornare sul suo operato, solo perchè nella
(1) S'impone quindi anche alla Camera l'autcrità della cosa
giudicata. Coli, di Bologna IH, eletto I.oiip, 12 marzo 1808.
AET. 976-1, 976-3
Bispos.
gen. e penali
219.
motivazione dell'ordinanza siasi ritenuto doversi dare al
candidato, rimasto escluso, i voti attribuiti per errore ad'
un terzo. — (Ivi).
872. La Camera può tornare sulla sua deliberazione
quando sia incorsa in un evidente errore di computo dei
voti, dal quale sia derivata una diversa proclamazione, - (Cam. dei dep., coli, di Venasca, eletti Teccliio c. Giolitti,
13-14 gennaio 1858; — Id., coli, di Milazzo, eletto Ber-tini, 29 marzo 1861).
873. La Camera può ritornare su di una deliberazione
presa in materia elettorale, ne' casi d'incompatibilità, e
per questo l'onorevole presidente della Camera suole accompagnare ogni convalidazione di elezione con la nota
riserva di : salvo i casi di incompatibilità preesistenti e
non conosciuti al momento della proclamazione. — (Camera dei dep., coli, di Caserta I, elez. Novelli, petizione
Montagna, 30 maggio 1887).
ART. 97 h-l. — (Art. 12 del Regolamento della Camera, in parte). — Il presidente della Camera nella
seduta successiva a quella della sua nomina annunzia
alla Camera i nomi... di venti deputati da lui scelti a
costituire la giunta delle elezioni.
ART. 97 />2. — (Art. 19 del Regolamento della Camera). — I deputati scelti dal presidente a costituirela giunta delle elezioni.... non potranno rifiutare.
ART. 97 /.-3. — (Id. art. 20). — Perchè un'elezione
venga annullata per vizio delle operazioni elettorali
bisogna che sia presentata protesta alla Camera, e chesia pronunciato su di questa giudizio favorevole.
874. Le asserzioni vaghe e generiche contenute in una
protesta non possono infirmare i verbali, ai quali deve
darsi fede sino a prova contraria. — (Cam. dei dep., 25 novembre 1872, coli, di Patti, elez, Ceraolo-Garofolo).
876. Sono inattendibili le proteste quando i fatti esposti,
anco se fossero provati, non avrebbero influenza definitiva
sui risultati del voto. — (Id., 11 dicembre 1869, coli, di
Crema, elez. Griffini),
876. Nonostante le contrastate irregolarità delle epe-
220
Legge elettorale politica
ART. 72, 73
razioni elettorali, non si può annullare l'elezione quando
anche detratti 1 voti delle sezioni inquinate resterebbe
pur sempre una notevole maggioranza a favore dei proclamati. — (Cam. dei dep., coli, di Napoli IV, eletti Sorrentino, De Martino e Zainy, 5 marzo 1891).
877. Non si può pronunziare la nullità quando l'istanza
muova da quel partito che avrebbe precisamente dato
causa alle nullità stesse. — (Cam. dei dep., coli, di Napoli IV, eletti Sorrentino, De Martino e Zainy, 5 marzo 1891).
878. Quando l'annullamento parziale non sposta il risultato finale dell'elezione, questa rimane sempre valida pel
noto adagio utile per inutile non vitiatur, e per l'altro
ovvio principio che la maggioranza non può soffrir danno
dall'errore involontario o volontario, e non di rado anche
doloso, di una o più frazioni del corpo elettorale.
879. La dichiarazione degli elettori di un comune, se
anche in numero tale da mutare il risultato dell'elezione,
di non aver potuto recarsi a votare per cause climatiche,
non vale ad annullare l'elezione quando effettivamente uno
o più elettori di quel comune hanno votato e si ha la
prova che non furono interrotte le comunicazioni. — (Camera dei dep., coli, di Caltanissetta, eletto Minolfi c. Testasecca, 14 dicembre 1889).
880. Quando si deve annullare la votazione di una sezione, non occorre fare l'ipotesi che tutti gli inscritti abbiano votato pel candidato soccombente. Si deve ritenere
come la votazione non sia avvenuta ,c sottrarsi semplicemente in ciascun candidato i voti in essa conseguiti. —
(Cam. dei dep., coli, di Udine, 21 dicembre 1882; — Id.,
coli, di Eoma II (Velletri), eletto Piacentini, 24 maggio 1885 ;
— Id._, coli, di Rovigo, 3 febbr. 1888, eletto Cavalli ; — Id.,
coli, di Eoma IV, 25 giugno 1886; — Id., coli, di Caserta I,
29 giugno 1886, eletto Novelli; — Id., coli, di Cosenza II,
12 marzo 1887).
881. Qualunque fatto intervenuto in una sezione, per
quanto grave, non annulla l'elezione se il voto di quella,
supponendo che tutti gli elettori inscritti avessero votato
pel candidato soccombente, non muta il risultato (1).
(1) stimo inutile notare i casi innumerevoli dai quali risulta
tale costante risoluzione.
ART, 97 6-4
Disposizioni generali e penali
221
882. Quando gli elettori di una sezione non votano per
cause indipendenti dalla loro volontà, ed il voto degli
elettori che la compongono potrebbe alterare il risultato,
non si fa luogo a votazione segreta di questa sezione,,
ma deve essere annullata l'intera elezione. — (fJam. dei
dep., coli, di Napoli I, eletto Turi, ecc., 12 maggio 1891 ;
— Id., 2 febbraio 1885, coli. II di Sassari; — Id., coli,
di Castelnuovo di Garfagnana, 19 gennaio 1871) (1).
ART. 97 I-4. — (Id. art. 21). — Le proteste elettorali debbono esser firmate o da cittadini del collegio,
0 da candidati che vi ottennero voti ; le firme dovranno
esser legalizzate dal sindaco del comune dove i firmati'
hanno domicilio, o del comune dove avvenne l'elezione.
883. La giunta non può tener conto dei telegrammi
contenenti proteste clie le siano indirizzate, perchè le
proteste ed i reclami debbono essere sottoscritti da elettori, e le firme autenticate da un pubblico notaio o dal
sindaco, ciò che non si verifica nei telegrammi ; le protesto
devono giungere nel periodo anteriore alla pubblicazione
degli atti relativi all'elezione che la giunta fa nell'adunanza pubblica. — (Cam. dei dep., iegisl. XIII, coli, di
Iglesias, elez. Castoldi).
884. Le proteste, q^uando non sono legalizzate dalla
firma del sindaco del comune o da quella di qualche notaio del luogo, non fanno alcuna fede, a meno che un
deputato assuma la responsabilità delle firme apposte o
di quanto in esse proteste si contiene. — (Cam. dei dep.,
1867, coli, di Amalfi, elez. Acton).
885. Ai termini dell'art. 13 del regolamento della Camera non può attendersi una protesta che non sia unita
(1) La giurisprudenza della Camera su questo argomento ha
•sempre distinto l'astensione volontaria dalla necessaria: se
l'astensione era volontaria non lia concesso a g l i elettori astenuti diritto d ' i m p u g n a r e le operazioni elettorali; se era necessaria come per causa di temporali, impedimento di passare un
liume, mancanza di costituzione deWufficio, difetto di liste, h a
ammesso il reclamo, purché il numero degli elettori che fossero
stati impediti di dare il voto avesse potuto avere influenza suli'elezione.
— PCCCIONI, Giurispr.
delle elez.
prov.,
p . 120.
222
Legijc eleltorale politica
ART. 97 6-4
al verbale, o le cui firme non siano autenticate. — (Ivi,
17 dicembre 1870, coli, di Savona, elez. Boselli).
8 8 6 . ' P e r quanto la protesta non sia autenticata, tuttavia la Camera può assumerne cognizione, ove per altri
mezzi desunti dagli atti stessi dell'elezione si possa convincere che fra i protestanti taluni erano elettori. — (Ivi,
17 maggio 1870, coli, di Termini Imerese, el. Ugdulena).
8 8 7 . Quando gli elettori non hanno nei verbali fatto
registrare alcuna protesta intorno alle schede, non è attendibile il reclamo che posteriormente alle elezioni essi
presentano alla Camera. — (Ivi, 26 novembre 1876, coli,
di San Nicandro Garganico, elez. Zaccagnino).
8 8 8 . Non offrono alcuna attendibilità, sebbene autenticate dal vice-pretore del mandamento, le firme apposte
ad una protesta contro l'avvenuta elezione da cittadini
che non siano elettori politici, oppure quelle appartenenti
a chi, d'altronde cieco, fu cacciato per violenze da un pio
istituto di ricovero, od a chi è notoriamente conosciuto
come un abituale agitatore elettorale che aveva corso il
-collegio in cerca di voti a favore di altro candidato. —
(Cam. dei dep., 22 gennaio 1883, coli. I di Pavia, elezione
D'Adda, Cavallini).
8 8 9 . Le accuse, per quanto gravi, contro una elezione
non la viziano, se nessuna prova è addotta, e confermata.
— (Catania II, elez. 23 maggio 1886, 29 giugno 1886 ;
Cam. dei dep., legisl. XVI, sess. i ; Doc. xxi, p. 10).
890. Sono causa di nullità delle elezioni le offerte di
danaro e di vantaggi a chi votasse per l'una e per l'altra
lista di candidati ; le schede portanti un nome di più,
quale segno di accertamento di promesso voto ; le minaccie
e le pressioni avvenute in qualche sezione; l'ammissione
di elettori in soverchia proporzione a farsi scrivere le
schede da altri, anche malgrado serie opposizioni ; il cambiamento, quantunque reso dall'altrui vigilanza innocuo,
per opera di un partito, dei timbri destinati a bollare le
schede, e ciò all'insaputa del sindaco; la sparizione del
verbale dell'elezione di una sezione ; i tumulti, le ingiurie,
le violenze ai presidenti di sezioni che portavano i voti
all'assemblea plenaria della prima sezione. — (Cam. dei
-dep., 20 gennaio 1887, Tommassi; Foro iL, xii, 3, 46).
ART. 97 b-i
Disposizioni gen-irali e psnali
223
891. Tutto questo complesso di vizi è poi tale da coU
pire di nullità la elezione di tutti i candidati del collegio,
quantunque i candidati medesimi non abbiano partecipato
ai mezzi illeciti con cui i voti si ottennero, avvegnaché
ciò non toglie che i verdetti delle urne derivino da fonte
impura, e che per conseguenza, in omaggio alla legge,
alla giustizia, alla moralità, quei verdetti debbano essere
condannati. — (Ivi).
8 9 2 . Le firme dei sottoscrittori delle proteste devono
essere legalizzate dal sindaco del comune di loro domicilio; la legalizzazione di un usciere o di un notaio potrebbe supplire solo quando sia accertata nei reclamanti
la qualità di cittadini elettori, — (Cam. dei dep., coli,
di Napoli IV (Castellammare), eletti Sorrentino, e c c ,
4 marzo 1871).
8 9 3 . Non sono attendibili le proteste coatro corruzioni
quando, oltre ad essere mancanti delle formalità prescritte
dal regolamento, sono pure in gran parte prive di sottoscrizione, e d'altronde i fatti esposti essendo indeterminati
e d'indole generale, non possono costituire un principio
di prova da far ammettere un'istruzione per completarla.
— (Cam. dei dep., coli, di Foggia I, eletti Pavoncelli,
Salandra, Maury, 29 gennaio 1891).
894. Le proteste fatte per ottenere l'annullamento di
una elezione non sono attendibili quando l'autentica delle
firme apposte non è conforme alle prescrizioni dell'articolo 21 del regolamento della Camera dei deputati, e
quindi manca la prova della capacità elettorale dei sottoscrittori, la quale non può essere attestata da un notaio.
— (Camera dei dep., coli, di Grosseto, eletto Bacchia,
25 febbraio 1891).
895. Se in seguito a gravi tumulti non può aver luogo
la votazione in una sezione e gli elettori abbandonano
volontariamente l'esercizio del loro diritto, il fatto non
dà luogo di per sè nè alla votazione supplettiva della sezione, nè all'aunullamento dell'elezione. — (Cam. dei dep.,
coli, di Catanzaro II (Monteleone), eletti Squitti, ecc.,
24 febbraio 1891).
898. Non giova a salvare l'elezione dall'annullamento
il fatto che il candidato sia stato estraneo agli illeciti
224
Legge elettorale politica
ART. 72, 73
i^aneggi. Ciò salva la sua rispettabilità e responsabilità,
non la elezione, che va guardata e giudicata di per sè,
prescindendo da qualsiasi criterio estrinseco. — (Camera
dei dep., coli, di Roma IH (Viterbo), 14 dicembre 1886).
897. Il semplice visto apposto dall'autorità municipale
ad una protesta contro una elezione s'intende esprimere
concettosamente la regolare legalizzazione delle firme, quale
è richiesta dalla legge. — (Cam. dei dep., coli, di Genova II (Savona), eletti Boselli, ecc., 14 dicembre 1886)..
898. Scemano valore alle proteste di corruzioni e pressioni le controproteste e dichiarazioni con le quali da più
centinaia di elettori di varie sezioni, tra cui veggonsi
diversi sindaci, assessori, consiglieri comunali, vice-pretori, conciliatori, membri d'opere pie, parroci, nonché numerose Società operaie deliberanti con imponente unanimità di voti, concordemente ed energicamente dichiarasi
che le operazioni seguirono dovunque correttamente, ed
escludersi che pressioni od altre cause infirmanti la libertà
del voto abbiano avuto luogo. — (Cam. dei dep., coli, di
Avellino II (Ariano), eletti Mancini, ecc., 2 luglio 1886).
899. Fra diecisette elettori di due sezioni componenti
il collegio che affermano e molte centinaia di -altri elettori di sedici sezioni che negano; fra diecisette semplici
privati che denunciano ed un molto maggior numero di
persone rivestite di pubblici offici che affermano falsa la
denuncia; fra chi espone fatti gravi indicandone bensì
1 testimoni, ma senza produrre da parte di alcuno di questi
una qualsiasi dichiarazione, e chi non solo correda le proprie smentite di dichiarazioni di testi, ma vi unisce smentite da parte di alcuni dei testi medesimi indicati dai
denuncianti; fra pochi individui che si lagnano di scorrette elezioni dopo visto l'esito loro e quarantotto uffici
elettorali che ne constatano la libertà, deve prevalere la
presunzione della validità dell'elezione e della corretta
condotta dei pubblici funzionari preposti a tutelare colla
libertà dei cittadini l'osservanza della legge. — (Camera
dei dep., coli, di Avellino II (Ariano), eletti Mancini, ecc.,
2 luglio 1886).
900. Si considerano come tardive e inattendibili le proteste di corruzione elettorale quando provengono tutte da
ART, 976-5, 976-6
Dispos.
gen. e penali
225
un solo comune, donde anche in altre elezioni si ebbero
simili proteste, appena una candidatura locale non riesce ;
quando le proteste portano tutte la stessa data, 15 giorni
dopo le elezioni, e sono presentate dal candidato non riuscito, il quale presenta pure alcune lettere non autenticate a lui dirette, e nelle quali si accenna anche a corruzione; quando parecchi dei protestanti sconfessano le
loro proteste dichiarando essere stati indotti a farlo per
raggiri e promesse di persone interessate ad invalidare
le elezioni; quando parecchi dei pjotestanti hanno i certificati di penalità macchiati da reati. — (Cam. dei dep.,
coli, di Roma IV (Frosinone), eletti Ellena, Narducci, Ba^
lestra, 29 giugno 1892).
ART. 97 6-5. — (Id. art. 22). — Tutte le proteste si
trasmettono dal presidente della Camera alla giunta,
la quale non può deliberare in meno di otto. La giunta
determina il giorno, l'ora, il luogo nel quale discuterà
l'elezione contestata.La segreteria lo pubblica nell'albo
esposto nell'atrio del palazzo della Camera; dal giorno
della pubblicazione a quello dell'adunanza della giunta
decorreranno almeno tre giorni liberi.
901. Quando le proteste presentate, ancorché fossero
ammesse, non valgono a spostare i risultamenti dell'elezione, questa non deve dichiararsi contestata. — (Cam.
dei dep., 4 aprile 1879, coli, di Bovino, elez. R. Rossi).
ART. 97 6-6. — (Id. art. 23). — La giunta ammette
alla sua presenza tanto i sottoscrittori della protesta
quanto il deputato eletto; così quelli come questi
possono farsi rappresentare e produrre testimoni. La
giunta può chiamare d'ufficio testimoni, fissando loro,
quando occorra, un'indennità.
902. La giunta per le elezioni e la Camera hanno la
facoltà di esaminare i documenti presentati anche dopo
il termine prescritto dal regolamento della giunta, quando
essi sieno tali da togliere un dubbio che fosse insorto sul
giudizio da emettersi o da modificare questo giudizio. —
15 —
BRUMAI.TI,
Codice
eletlorale.
226
Lefff/e ektlorale politica
ART. 97 6-7
(Cam. dei dep., 25 giugno 1880, coli, di Atripalda, eiez.
Capozzi).
903. L'ammissione di una prova testimoniale, o di
(qualsiasi altro genere, diretta a contraddire quanto sta
esposto in un pubblico documento, quale è quello di un
verbale di votazione, è cosa grave e delicata; tuttavia,
senza sancire alcuna massima generale in proposito, non
può la giunta riiìutarsi di esaminare le particolarità con
cui i fatti si compiono nei singoli casi e di pronunciare
in consonanza alle convinzioni, che di caso in caso ne ritrae, facendo luogo a prove testimoniali ; e quando il complesso e l'ultima significazione di queste prove siano tali
da tranquillarla sulla verità di un fatto, come, ad es., che
l'indicazione dell'ora illegale di chiusura della votazione
contenuta nel verbale delle elezioni sia un errore materiale di scritturazione, può benissimo non tenere conto
alcuno del verbale, massime se gli oppugnatori della elezione, trincerandosi essenzialmente nella sacramentalità
della prova che scaturisce dal verbale, non abbiano cercato di convalidarne il contenuto con allegazioni d'altro
genere specialmente testimoniali. — (Collegio di Campobasso I, elez. Del Vasto).
ART. 97 b-7. — (Id. art. 24). — La giunta può nominare un comitato inquirente composto di tre membri
scelti nel suo seno, con facoltà ancora di trasferirsi sul
luo^o a fare tutte le indagini necessarie,
904. La giunta delle elezioni deve proporro alla deliberazione della Camera un'inchiesta, oltre che nei casi
altrove accennati:
Se vi sono fondate denunzie di corruzione o di pressione. — (Cam. dei dep., legisl. X, coli, di Ravenna, elez.
Guiccioli; coli, di Pizzighettone, elez. Jacini).
Se veugono enunciati fatti speciali e concreti i quali
vizierebbero la sincerità del voto. — (Giunta parlament.,
legisl. XII, coli, di Airola, elez. Cutillo).
Se una protesta specifica alcuni fatti di pressione per
parte dell'autorità politica, indicando anche i nomi dei
testimoni che possono deporne. — (Id., 22 die. 1870, coli,
di Gastroreale, eloz. Pettini).
ART. 97 6-7
Disposizioni generali e penali
227
905. In generale la Camera deve deliberare una inchiesta parlamentare ogniqualvolta dalle proteste mosse
contro una elezione risultino, in modo fondato, fatti i
quali, se veri, avrebbero potuto condurre ad un risultato
diverso; non si tratta di fatti provati, nel qual caso si
annulla l'elezione, ma fondati, cioè asseriti in modo da
poter essere provati nelle indagini condotte sul luogo; e
che siano tali, qualora provati, da esercitare una influenza
sul risultato della elezione.
906. Se la Camera delibera di procedere all'inchiesta,
si recano sul luogo tre deputati da essa scelti, i quali
esauriscono le opportune indagini e riferiscono poi alla
giunta delle elezioni od alla Camera il risultato al quale
sono pervenuti, proponendo la convalidazione dell'elezione,
il suo annullamento, od un secondo scrutinio, ed eventualmente anche una inchiesta giudiziaria.
9 0 7 . Deve procedersi ad un'inchiesta quando le proteste, indicando i testimoni che possono deporne, enunciano fatti di straordinaria pressione esercitati da un ufficio elettorale contro gli elettori. L'esser rimasto l'eletto
estraneo a codeste pressioni non è motivo bastevole a
rendere inammissibile l'inchiesta. — (Id., 18 die. 1870,
coli, di Palmi, elez. Amaduri)
9 0 8 . La giunta sulle elezioni può procedere, col mezzo
di un proprio Comitato inquirente, ad un'inchiesta testimoniale; ma questo Comitato non può ritenersi dispensato
da quelle forme di garantia che il regolamento della Camera prescrive in caso di esami testimoniali, o che obbligano la stessa giunta di delegare ad uno solo dei suoi
membri di assumere privatamente ad esame uno o più
testimoni.
909. Allorché nel verbale si trovano contraddetti i fatti
accennati nella protesta e di questi non si accennano le
giustificazioni, non può ammettersi un'inchiesta. — (Id.,
17 maggio 1870, coli, di Sannazzaro dei Burgundi, elez.
Strada).
910. Quando la Giunta sulle elezioni crede che sia il
caso di procedere ad un'inchiesta testimoniale sui luoghi
dell'elezione, essa deve farne la proposta alla Camera, la
quale sovranamente decide e, occorrendo, nomina la Com-
228
Legge elettorale politica
ART. 72, 73
missione clie deve procedere all'inchiesta. Questa Commissione allora può procedere e procede sollecitamente a
compieBe il suo mandato, e sollecitamente ne riferisce col
rispetto dovuto al diritto degli elettori, dell'eletto e, se
del caso, anche dei contrari ricorrenti.
911. Non sono attendibili le proteste contro la seguita
elezione riferentisi a schede contestate a scapito di uno
dei candidati, quando per l'esiguo numero non possono
avere influenza sul risultato della votazione; nè quelle
concernenti la poco regolare costituzione del seggio di
una sezione, quando si è proceduto senza protesta e regolarmente a tutte le operazioni elettorali successive; nè
quelle relative a voti dati per interposte persone, quando
la denunzia non è sulfragata da prove. — (Cam. dei dep.,
13 febbr. 1883, coli. II di Girgenti, elez. Coffari).
912. Se i fatti dedotti nella protesta non siano giustificati e appariscano irrilevanti, e se, anche annullando lo
operazioni di una sezione, rimarrebbe sempre eletto il
candidato che fu proclamato deputato, l'elezione è valida,
— (Id., 17 marzo 1870, coli, di Canicatti, elez. Di Budini).
913. Per dar luogo ad una inchiesta elettorale occorrono rilevanti e molto attendibili articolazioni, sulle quali
!>. d'uopo fare un preventivo e scrupoloso esame per arguirne la gravità e credibilità, come un buon magistrato
non si avventura in lunghi esami testimoniali ed in accessi e giri istruttori, quando le querele non abbiano saldo
sostrato. — (Cam. dei dep., coli, di Cosenza II (Castrovillari), eletto Di Conversano, 12 marzo 1887).
914. In presenza di accuse gravi e concreto che colpiscono le operazioni elettorali di una parte del collegio, è
necessario nominare un Comitato inquirente. — (Cam. dei
dep., coli, di Cremona II, eletto Marazzi, 5 maggio 1890),
915. Non è il caso di ordinare un'inchiesta per accertare la sussistenza dei fatti denunziati da un elettore con
protesta presentata all'assemblea dei Presidenti, consistente in ciò che moltissimi elettori di un comune, in numero
di oltre 100, abbiano dichiarato di avere dato il loro voto
ad iin candidato, mentre gli uffici sezionali non glie ne
abbiano attribuito che sei; che siano notorie le violenze
commesse contro gli elettori in detto comune; che ivi si
AKT. 9 7 6 - 8 , 9 7 c - l
Dispos. gen. e penali
229
siano portati come votanti i morti, gli analfabeti, gli assenti, i sacerdoti notoriamente astenutisi; che in una di
quelle sezioni elettorali il pubblico sia stato espulso dalla
sala; quando nessuna protesta si legge nei verbali delle
sezioni, e quando la denuncia di tutti questi fatti all'autorità giudiziaria appare fatta dalla stessa persona che
ha presentata la protesta, — (Cam. dei dep., coli, di Caltanissetta, eletto Minolfi e. Testasecca, 25 febbr. 1890).
916. Quando il comitato inquirente della giunta delle
elezioni abbia compiuto le proprie indagini, la giunta non
può senz'altro deliberare e presentare le sue conclusioni
alla Camera, senza prima, come le è imposto, comunicare
gli atti raccolti dal comitato inquirente alle parti interessate, e senza che intervenga una nuova discussione nel
merito della causa.
ART. 97 6-8, — (lei. art. 25). — Le conclusioni
della giunta sono prese a maggioranza di voti. In
caso di parità si riterranno per ]a convalidazione.
ART. 97 />9. — (Id. art. 26). — Le sedute della
giunta saranno pubbliche; le sue conclusioni motivate
saranno comunicate alla Camera che delibererà.
ART. 97 6-10. — ( I d . art. 27), — La giunta delle
elezioni esamina tutti i processi verbali, e qualora riscontri che nell'eletto manchi alcuna delle condizioni
richieste dall'articolo 40 dello statuto e delle qualità
richieste dalla legge, ancorché non vi sia protesta, dichiara nulla l'elezione.
ART. 97 6-11, — (Id, art. 28). — Se l'eletto ha un
impiego incompatibile con quello del deputato, la
giunta delle elezioni propone l'annullamento dell'elezione di lui, ed essa stessa, finita la verificazione delle
elezioni riuscite a primo scrutinio, propone alla Camera se e di quanti fra gli eletti, il cui impiego sia
compatibile, debba essere fatto sorteggio.
ART. 97 c-l. — (Regolamento della giunta per la verificazione delle elezioni del 4 dicembre 1868, titolo I,
art. 1}. — I verbali delle elezioni verranno con un nu-
230
I^f'gge elettorale, politica
AKT. 97C-2, 97C-8
mero d'ordine annotati in apposito registro subito che
saranno ricevuti dalla giunta, e colla data del ricevimento loro.
ART. 97 c-2. — (Id. id. art. 2). — In tale registro
saranno indicati il nome dell'eletto, i documenti, le
proteste comunicate dal presidente della Camera, il
nome del relatore, la data della sua nomina, il tenore
delle conclusioni, ed a suo tempo le deliberazioni definitive.
AET. 97 C-3. — (Id. id. art. 3). — 11 presidente distribuirà a ciascun membro della giunta per turno, in
ragione d'età, il verbale di una elezione per l'opportuno
rapporto alla giunta.
ART. 97 c-4. — (Id. id. art. 4). — In caso di assenza
del relatore o di ritardo nel riferire, il presidente nominerà un altro relatore,conservato l'ordine accennato
nell'articolo precedente.
ART. 97 C-5. — (Id. id. art. 5). ~ Nelle sedute preparatorie, i relatori faranno privatamente i loro rapporti alla giunta, la quale dichiarerà se sia matura a
pratica da discutersi in pubblica seduta.
ART. 97 C-6. — (Id. id. art. 6). — I rappresentanti
dell'eletto, o dei sottoscrittori della protesta, dovranno
essere maggiori di età e cittadini dello Stato e far constare della loro qualità al segretario della giunta prima
della seduta pubblica.
La qualità di rappresentante dovrà essere conferita
con mandato notarile autentico.
ART. 97 C-7. — (^Id. id. art. 7). - - I documenti relativi alle elezioni contestate dovranno essere depositati alla segreteria della Camera due giorni prima
della seduta pubblica, onde le parti possano prenderne
visione.
ART. 97 c-8. — (Id. id. art. 8), — Sarà entro lo stesso
termine presentata al segretario della giunta la lista
AUT. 9 7 c - 9 , 9 7 c - 1 5
hispos. gen. e penali
231
dei testimoni da esaminare coll'indicazione delle loro
generalità e dell'oggetto sul quale dovranno deporre.
ART. 97 C-9. — (Id. id. art. 9). — Tale lista sarà
Sure comunicata a ciascuna delle parti rispettivamente
alla segreteria della Camera a semplice loro richiesta.
ART. 97 C-10. — (Id. id. art. 10). — L'indennità, che
la giunta avrà determinata pei testimoni chiamati
d'ufficio, sarà a questi rimessa dietro mandato apposito,
firmato dal presidente e dal segretario.
ART. 97 C-11. — (Id. id. art. 11). — I testimoni saranno sentiti in seduta pubblica, esaminati separatamente ed interrogati dal presidente. Le dichiarazioni
dei testimoni saranno sommariamente notate.
ART. 97 C-12. — (Id. id. art. 12). — Trattandosi é i
elezioni senza protesta, la giunta in seduta pubblica
pronuncierà il suo avviso sovra di esse, e ne darà partecipazione alla Camera.
ART. 97 c-13. — (Id. id. art. 13). — Nelle elezioni
contestate si seguiranno le norme stabilite dagli articoli 20 al 28 inclusivo del capo quinto del regolamento
della Camera.
ART. 97 c-14. — (Id. id. art. 14). — Udita in seduta
pubblica la relazione, esaminati i documenti ed i testimoni, i membri della giunta si ritireranno per deliberare.
917. La giunta delle elezioni non pronunzia sentenze,,
ma delibera solo di proporre la convalidazione o l'annullamento di una elezione alla Camera, che è l'autorità sola
ed esclusiva che emette un vero e definitivo giudizio, in.
tale materia; conseguentemente, le sue decisioni non costituiscono res judicata e non possono essere d'ostacolo a
che la giunta si pronunzi in altro senso, od ammetta prove
per venire ad una diversa conclusione, e cosi per proporre
la convalidazione di una elezione di cui abbia precedentemente proposto l'annullamento.
ART. 97 c-15. — (Id. id. art. 15).— La deliberazione
232
Laijge elettorale politica
AKT. 97C-16, 98
della giunta sarà quindi letta nella stessa pubblica seduta, se la medesima non sarà stata dal presidente rinviata.
In quest'ultimo caso si darà lettura della deliberazione della giunta nella seduta pubblica immediatamente successiva.
ART. 97 c-16. — (Id. id. art. 16). •— 1 verbali saranno sottoscrìtti dal presidente e dal segretario.
ART. 97 C-17. — (Id. id. art. 17). — Il segretario
darà lettura di essi in seduta pubblica.
ART. 98. — (Art. 98 testo unico della legge elettorale politica 24 settembre 1882, n, 999, serie S"*). —
Nei reati elettorali, ove la presente legge non abbia
specificamente contemplato il caso in cui vengano
commessi da pubblici uffiziali, ai colpevoli aventi tale
qualità non può mai applicarsi il minimo della pena.
Le condanne per reati elettorali, ove per espressa disposizione della legge, o per la gravità del caso, venga
dal giudice irrogata la pena del carcere, producono
sempre, oltre le pene stabilite nei precedenti articoli,
la sospensione del diritto elettorale e di tutti i pubblici
uffizi per un tempo non minore di un anno nè maggiore
di cinque.
Ove la detta condanna colpisca il candidato, la privazione del diritto elettorale e di eleggibilità sarà pronunziata per un tempo non minore d^i cinque, nè maggiore di dieci anni.
Ai reati elettorali si applicano le disposizioni del codice penale intorno al tentativo, alla complicità, alla
recidiva, al concorso di piìi reati ed alle circostanze
attenuanti.
Eesta sempre salva l'applicazione delle maggiori
pene stabilite nel codice penale per reati più gravi non
puniti dalla presente legge.
ART. 99
233
TÌTOLO VI.
Disposizioni transitorie (1).
ART. 99. — (Art. 99 testo unico della legge elettorale politica 24 settembre 1882, d. 999, serie 3^), —
Sono elettori coloro che innanzi all'attuazione della
legge sull'obbligo della istruzione conseguirono il certificato d'aver superato con buon esito l'esame della
seconda classe elementare nelle scuole pubbliche.
918. Il buon esito dell'esperimento od esame deve risultare da documenti o certificati rilasciati dalle autorità
competenti su carta libera e senza nessuna spesa. Può servire anche l'attestato riportato nelle scuole come erano
ordinate precedentemente alla legge Casati, purché il grado
dell'istruzione corrisponda a quello contemplato nella legge
vigente (art. 99 cfr.). I certificati devono essere rilasciati
su carta libera e senza alcuna spesa, apponendovi però la
nota, che servono esclusivamente per la inscrizione nelle
liste elettorali. — (Circolare del Ministero della pubblica
istruzione ai RB. provveditori, febbraio 1882),
919. Gli ispettori scolastici sono quelli che per regola
possono rilasciare il certificato a coloro che chiedono la
inscrizione nelle liste elettorali politiche in base all'art. 99
della legge, per comprovare che i richiedenti superarono
l'esame della seconda classe elementare. — (Cass. Eoma,
12 dicembre 1888, Comandini c. Deputazione provinciale di
Forlì; Giurìspr. ital., 1889, i, 3, 91 ; Riv. amm., XL, 161 ;
Corte Supr., xiii, 787; Biv, B., xviii, 53).
920. Inscritti alcuni elettori per l'art. 99, può la giunta
cancellarli dopo miglior esame dei registri scolastici. —
(Corte d'app. di Bologna, 21 febbr. 1890, app. Martinelli).
921. Per ottenere l'inscrizione nelle liste elettorali politiche a termini dell'art. 99 della legge, l'attestazione di
aver frequentato la seconda elementare non è equivalente
(i) stimo inutile riferire la g-iurispruden^a relativa a disposizioni tiansitorie che non trovano più applicazione come sono
quelle dell'art. 100 ecc.
234
Lefjge elettorale politica
AUT. 100
al certificato richiesto di avere con buon esito superato
l'esame della stessa classe. — (Parma, 12 giugno 1885,
elett. dei comuni di Borgonovo, Porlenzano ed altri; Giùrisprudenza ital, 1884, 2, 483; Ann., xix, 3, 235; Legge,
XXV, 2, 422),
922. A provare la capacità elettorale politica non basta
il certificato di avere frequentata la quarta elementare,
occorrendo la prova sostenuta con esito favorevole sulle
materie contemplate nel corso elementare obbligatorio, o
l'esame con buon esito della seconda classe elementare.
— (Corte di cass. di Roma, 8 novembre 1889, di Nocera
e Miranda e. Capasse).
ART. 100. - (ID. id. art. 100). — Nelle liste elettorali che verranno formate in esecuzione della present®
legge, durante due anni, dalla promulgazione della
legge stessa saranno inscritti anche coloro i quali non
trovandosi nelle condizioni espresse nell'articolo precedente ne presenteranno domanda alla giunta comunale
nei termini indicati nel titolo II della presente legge.
La domanda che deve contenere la indicazione della
paternità ed età, del domicilio, della condizione e dello
scopo, sarà scritta e firmata dal richiedente in presenza
di un notaio e tre testimoni.
Il notaio nell'autenticazione dichiarerà di aver veduto scrivere e firmare la domanda in presenza sua e
dei testimoni.
Tanto la domanda quanto l'autenticazione saranno
stese in carta libera e non daranno luogo ad altre spese
che a quella di 50 centesimi di emolumento a favore
del notaio (1).
923. La disposizione eccezionale dell'art, 100 è stata
(i) La Commissione del 1892 proponeva a questo articolo la
seguente opportunissima a g g i u n t a ;
« I reclami contro le iscrizioni state fatte in conformità dell'articolo 100 della, legge 24 settembre 1882, n. 999, dovranno
essere presenlati alla Giunta comunale, la quale stabilirà che
il cittadino f^i rccJii personalmente al suo cospetto per iscrivere
AKT. 100
Disposizioni
transitorie
23F5T
esaurita colla formazione delle liste elettorali del 1883,
ed ha cessato quindi di aver importanza insieme a tutte
le questioni da esse sollevate ed alla relativa giurisprud e n z a . — (BKTJNIALTI, Appendice^ p . 2 0 8 - 2 3 1 ; — MAGGI,_
Commento^ i , 3 3 0 - 2 3 3 ; ir, 2 6 1 ; — CAI^YIÌHO, Supplemento
n. 1101-1120 ; — SANTINI, id. ; CABIB C., Intorno all'art. lOOt
della legge elettorale politica., Genova, 1884).
924. Avvenuta l'inscrizione di un individuo nella lista
elettorale politica in base all'art. 100 della legge, se dopa
essere stato cancellato, non fece reclamo contro il provvedimento, non può più esservi reiscritto, non ostante che
il provvedimento per la cancellazione sia stato notificato.
— Cass. Roma, 4 dicembre 1886, Godizzaro; Giurispr. ital.,
1887, I, 3» 160; Corte Supr., xi, 953).
9 2 6 . Gli elettori nella lista elettorale politica in base
dell'articolo 100 della legge elettorale politica hanno un
gius quesito relativo per essere mantenuti nella lista permanente sino a che permanga quella loro condizione di
capacità elettorale (n). — (Corte d'app, di Macerata, 17 ot^
tobre 1889, Mancini ed altri c. Vico ed altri 42 elettori).
926. In sostanza può sempre tornarsi sull'esame della
validità del titolo originario, ovvero della perdita di esso,
sino a che non sia intervenuta una sentenza d'autorità
giudiziaria, che faccia stato in proposito. — (Corte d'app.
di Macerata, 17 ottobre 1889, Mancini ed altri c. Vico
ed altri 42 elettori).
927. Non hanno però un gius quesito assoluto, e perciò
nelle operazioni di revisione annua della lista permanente
può sempre esaminarsi se eglino vi furono indebitamente
inscritti, 0 se abbiano perduto la loro capacità — (Corte
d'app. di Macerata, 17 ottobre 1889, Mancini ed altri
c. Vico ed altri 42 elettori).
o Armare in presenza di colui che ha mosso il reclamo, mia
protesta contro le allega/ioni del reclamo medesimo.
« Ove l'elettore non si presenti o rifiuti di scrivere, sarà cancellato dalla lista elettorale.
« 11 presente articolo resterà in vigore solamente per gli anni
e 189'i ».
236
Legge
elettorale
politica
ART. 101-102
ART. 101. - - (Id. id. art. 101).
I reclami contro
le inscrizioni fatte in conformità dell' articolo precedente dovranno essere i)resentati alla giunta comunale, la quale potrà stabilire che il cittadino si rechi
personalmente al suo cospetto per iscrivere e firmare
una protesta contro le allegazioni del reclamo.
Ove l'elettore non si presenti, o rifiuti di scrivere,
sarà cancellato dalla lista elettorale.
ART. 102.— (Id. id. art. 102). —Coloro che al tempo
della promulgazione della presente legge trovinsi inscritti sulle liste elettorali, in forza del disposto del
num. 3" (capoverso) dell'art. 1 della legge elettorale
del 17 dicembre 1860, nonché dell'art. 18 della legge
sulla ricchezza mobile del 23 giugno 1877, num. 3903
(serie 2^^), vi sono mantenuti finché non perdano alcuni
degli altri requisiti richiesti da questa legge per l'esercizio dell'elettorato.
928. I pochi analfabeti inscritti nelle liste iu forza del
terzo comma dell'articolo 1 della legge IT dicembre 1860,
conservano il diritto di votare, e possono far scrivere la
scheda da un altro elettore, e sono ancora inscritti soltanto
sulle liste delle provincie nelle guali lo erano per effetto
della legge elettorale del 1848.
929 Conservano il diritto elettorale coloro che al tempo
della promulgazione della legge, ossia al 22 gennaio 1882,
trovavansi inscritti sulle liste medesime in forza dell'articolo 18 della legge sulla ricchezza mobile del 23 giugno
1877. Questo articolo dispone che " i contribuenti per tassa
di ricchezza mobile attualmente inscritti (23 giugno 1877)
pile liste elettorali e politiche continueranno ad esservi
inscritti non ostante la diminuzione d'imposta che sarà
conseguenza della presente legge „.
930. Quelli che si trovano in dette condizioni sono mantenuti nelle liste "'finché non perdano alcuno degli al
requisiti per l'esercizio delVelettorato „. Queste ultime
role dell'art. 102 vogliono dire che non basta pagare quel
dato censo : bisogna essere in quelle condizioni per le quali
non si possa incorrere in alcuna delle incapacità od inde-
ART. 103-106
Disposizioni
transitorie
237
gnità le quali sono contemplate nella presente legge e che
producono la perdita o la sospensione del diritto elettorale.
ART. 103. — (Id. id. art. 103). — Quindici giorni
dopo la promulgazione della presente legge, le giunte
comunali procederanno alla formazione di una lista
complementare, nella quale dovranno comprendere
tutti i cittadini che, per effetto di questa legge, acquistano il diritto all'elettorato.
Per la formazione della lista complementare si procederà con le norme indicate nel titolo II della presente legge.
ART. 104. — (Id. id. art. 104). — 1 termini stabiliti
nel detto titolo per le domande, le affissioni, le decisioni, i reclami e gli appelli decorreranno dalla data
del manifesto della giunta.
Per la formazione della prima lista tali termini potranno venire ridotti per decreto reale nel seguente
modo, accordando :
Quindici giorni per la domanda d'iscrizione dei cittadini nelle liste elettorali;
Dieci giorni pei lavori della giunta municipale ;
Dieci giorni pei reclami contro l'operato della giunta;
Dieci giorni per le deliberazioni del consiglio comunale ;
Dieci giorni per l'appello contro le deliberazioni del
consiglio ;
Cinque giorni per l'invio dei reclami alla commissione provinciale;
Venticinque giorni per le operazioni della commissione provinciale.
ART. 105. — (Id. id. art. 105). — La lista complementare, fusa insieme con la lista formata in virtii
della legge 17 dicembre 1860, costituirà, per ciascun
comune, la lista permanente di che all'art. 15 della
presente legge.
ART. 106. — (Id. id. art. 106). — Nelle prime eie-
•238
Legge elettorale politica
ART. 107
zioni alle quali SM^ applicata questa legge non sarà
cagione di nullità il fatto che in una sezione si trovi inscritto un numero di elettori maggiore o minore di
quello richiesto dagli articoli 47 e 48.
ART. 107. — (Id. id. art. 107). — Sino all'approvazione definitiva delle liste, di cui agli articoli 103 e
104 e al decreto reale, che convoca i collegi per le elezioni ad una nuova legislatura, le elezioni dei deputati
continueranno ad essere fatte secondo la legge del 17
dicembre 1860, che s'intenderà da quel giorno pienamente abrogata.
239
T A B E L L A
d e l l e c i r o o s c r i z i o i i i dei c o l l e g i
elettorali
per l'esecuzione della Legge 5 marzo 1891, N. 210 approvata con Regio Decreto li giugno 1891, N'. 280
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dd Rujno del 18
giugno 1891.
PEOVINCIA DI ALESSANDRIA.
Popolazione ab. 746,441 — Collegi N. 13.
1. Alessandria.
2. Acqai, Alice Bel Colle, Castel Rocchero, Melazzo, Ricaldone, Strevi, Terzo, Ristagno, Castelletto d'Erro,
Montabone, Ponti, Rocchetta Palafea, Sessame, Subbio,
Cassinasco, Cessole, Loazzolo, Monastero Bormida,
Vesime, Molare, Cassinelle, Cremolino, Prasco, Ponzone, Cartesio, Cavatore, Grognardo, Morbello, Éoccaverano, Denice, Mombaldone, Olmo Grentile, S. G-iorgio
Scarampi, Spigno Monferrato, Malvicino, Merana,
Montechiaro d'Acqui, Serole, Pareto.
3. Asti, Revigliasco d'Asti, Serravalle d'Asti, Sessant,
Baldichieri, Cantarana, Castellerò, Monalo, Settime,
Tigliole, Villafranca d'Asti, Mongardino, Rocca d'Arazzo, Azzano del Tanaró, San Marzanotto, Rocchetta
Tanaro.
4. Capriata d'Orba, Basaluzzo, Francavilla Bisio, Pasturana. Bosco Marengo, Fresonara, Frugatolo, Carpeneto,
Montaldo Bormida, Rocca Grimalda, Trisobbio, Castelletto d'Orba, Casaleggio Boiro, Lerma, Montaldeo,
Tabella circos cri sioni collegi elettorali 240
5.
6.
7.
8.
9.
Mornese, San Cristoforo, Silvano d'Orba, Tassarolo,
Ovada, Belforte Monferrato, Tagliole, Kivalta Bormida,
Castelnuovo Bormida, Morsasco, Orsara Bormida,
Visone.
Casale Monferrato, Balzola, Morano sul Po, Villanova Monferrato, Eosignano Monferrato, Cellamonte,
Ozzano Monferrato, San Giorgio Monferrato, Treville,
Ticineto, Borgo San Martino, Bozzole, Frassineto Po,
Pomaro Monferrato, Valmacca.
Nizza Monferrato, Calamandrana, Castel Boglione,
Vaglio Serra, Canelli, Calosso, Moasca, San Marzano
Oliveto, Castagnole Lanze, Coazzolo, Costigliole di
Asti, Isola d'Asti, Vigliano d'Asti, Mombaruzzo, Bruno,
Carentino, Castelletto Molina, Fontanile, Maranzana,
Quaranti, Mombercelli, Agliano, Belveglio, Castelnuovo Calcea, Moiitaldo Scarampi, Montegrosso d'Asti,
Vinchio.
Novi Ligure, Pozzolo Forraigaro, Gavi, Carrosio, Fiaccone, Parodi Ligure, Voltaggio, Bocchetta Ligure,
Albera Ligure, Gabella Ligure, Cautalupo Ligure,
Carrega, Mongiardino Ligure, Roccaforte Ligure, Serravalle Scrivia, Arquata Scrivia, Borghetto di Berbera,
Castel dei Ratti, Grondona, Molo di Borbera, Stazzano, Torre dei Ratti, Viguole Borbera.
Oviglio, Masio, Castellazzo Bormida, Casal Cermelli,
Cassine, Borgorato Alessandrino, Frascaro, Gamalero,
Felizzano, Castello di Annone, Cerro Tanaro, Quargnento, Quattordio, Refrancore, Solero, Incisa Belbo,
Bergamasco, Castelnuovo Belbo, Cortiglione, Sezzè,
Castelspina, Predosa.
Tortona, Carbonara Scrivia, Pontecurone, Villaromagnano, Garbagna, Avolasca, Casasco, Dernice, Sorli,
Vargo, San Sebastiano Curone, Brignano Curone,
Fabbrica Curone, Forotondo, Frascata, Gremiasco,
Montacuto, Viguzzolo, Berzano di Tortona, Castellar
Guidobono, Cerretto Grue, Sarezzano, Volpeglino,
Villa Alvernia, Carezzano Inferiore, Carezzano Superiore, Cassano Spinola, Castellania, Costa Vescovato,
Cuquello, Gavazzana, Malvino, Paderna, Sant'Agata
Possili, Sardigliano, Spineto, Volpedo, Gasalnocetto,
Tabella circos cri sioni collegi elettorali
10.
11.
12.
13.
241
Groppo, Momperone, Monleale, Montegioco, Montemarsine, Pozzol Groppo.
Valenza, Lazzarone, Pecetto di Valenza, Bassignana,
Alluvioni Cambiò, Montecastello, Pavone d'Alessandria, Pietra Marazzi, Eivarone, Castelnuovo Scrivia.
Alzano, Molino de' Torti, Sale, Isola Sant'Antonio,
Guazzora, Pioverà, San Salvatore Monferrato, Castelletto Scazzoso, Lu.
Vignale, Altavilla Monferrato, Camagna, Cuccaro
Monferrato, Frassinelle Monferrato, Fubine, Moncalvo,
Grazzane, Ponzane Monferrato, Salabue, Montemagno,
Castagnole Monferrato, Grana, Viarigi, Occimiano,
Conzano, Giarole, Mirabelle Monferrato, Terruggia,
Ottiglio, Casorze, Cereseto, Olivela, Sala Monferrato,
Portacomare, Castell'Alforo, Castiglione d'Asti, Scurzelengo, Frinco.
Villadeati, Castelletto Merli, Odalengo Piccole, Rinco,
Scandeluzza, Gabiano, Mencestine, Odalengo Grande,
Rosingo, Varenge, Villamiroglio, Membello Monferrato, Cerrina, Montalero, Serralunga di Crea, Solonghelle, Montechiaro d'Asti, Camerano Casasco, Chiusane d'Asti, Cinaglio, Corsione, Certanze, Cossombrato,
Soglie, Villa San Seconde, Mentiglie, Castelvere di
Asti, Colcavagno, Certeranze, Cunico, Murisengo,
Pentestura, Brusasclietto, Camino, Castel San Pietro
Monferrato, Coniole, Quarti, Tonco, Alflano Natta,
Calliane, Penango.
Villanova d'Asti, Cellarengo, Dusino, Ferrere, San
Michele d'Asti, San Paole della Valle, Solbrito, Valfenera, Castelnuovo d'Asti, Albugnano, Berzano di
San Pietro, Buttigliera d'Asti, Moncucco Torinese,
Mondonie, Pino d'Asti, Primeglio Schierano, Coccenate, Aramenge, Cerreto d'Asti, Marmorito, Meransengo, Pievà, Rebella, Tenengo, Montafia, Bagnasco
d'Asti, Capriglie, Certandene, Cortazzone, Marette,
Passerane, Piea, Reatte, Viale, San Damiano d'Asti,
Antignano, Celle Enomende, Cisterna d'Asti, San
Martino al Tanaro, Vaglierano.
16 — BRUNiAf/ri,
Codice
eleltorale.
Tabella circos cri sioni collegi elettorali 242
PEOVINOIA DI ANCONA.
Popolazione ab. 277,861 — Collegi N. 5.
1. A n c o n a , Cainerano, Numana, Sirolo, Montesicuro, Paterno d'Ancona.
2. Fabriano, Cerreto d'Esi, Serra San Quirico, Arcevia,
Montecarotto, Castelplanio, Mergo, Poggio San Marcello, Rosora, Serra de' Conti, Sassoferrato, Grcnga.
3. Iesi, Castelbellino, Cupramontana, Majolati, Monte Roberto, Monsano, San Marcello, San Paolo di Iesi,
S. Maria Nuova, Staffolo, Montemarciano, Camerata
Picena, Chiaravalle, Falconara Marittima, Monte
San Vito.
4. Osimo, Agugliano, Castelfidardo, Olfagna, Polverigi,
Filottrano, Loreto.
5. Senigallia, Monterado, Ripe, Tomba di Senigallia, Corinaldo, Barbara, Castelleone di Suasa, Ostra Veterc,
Ostra, Belvedere Ostrense, Morro d'Alba.
PROVINCIA DI AQUILA.
Popolazione ab. 392,477 — Collegi N. 7.
1. Aquila, Bagno, Ocre, Rojo Piano, Campotosto, Capitignano, Rizzoli, Arischia, Barete, Cagnano Amiterno,
Sassa, Lucoli, Preturo, Scoppito, Tornimparte.
2. Cittaducale, (Jantalice, Lugnano di Villa Troiana,
Accumoli, Amatrice. Antrodoco, Borgo Velino, Castel
Sant'Angelo, Micigliano Borbona, Cittareale, Posta,
Fiamignano, Petrella Salto, Leonessa, Montereale.
3. San Demetrio ne' Vestini, Fagnano Alto, Pontecchio,
Fossa, Prata d'Ansidonia, Sant'Eusanio Forconese,
Tiene, Villa Sant'Angelo, Rocca di Mezzo, Rocca di
(Cambio, Barisciano, Calaselo, Castel del Monte, Poggio
Picenze, San Pio delle Camere, Santo Stefano dì Sessanio, Castelvecchio Subeguo, Acciano, Castel di .Ieri,
Gagliano Aterno, Groriano Sicoli, Molina Aterno, Secinaro, Paganica, Camarda.
4. A v e z z a n o , Capistrello, Magliano 'ne' Marsi , Massa
d'Albe, Scurcola, CarsoU, Pereto, Tagliacozzo, Cappa-
Tabella circos cri sioni collegi elettorali
243
docia, Castellafiume, Sante Marie, Borgocollefegato,
Pescorocchiano.
5. Pescina, Bisegna, Cerchio, Cocullo, Colie Armole, Ortona de' Marsi, Celano, Ajelii, Ovindoli, Gioja de'
Marsi, Lecce ne' Marsi, Ortucchio, Pescasseroli, Opi,
Trasacco, Collelongo, Luco ne' Marsi, Villa Vallelonga, Civitella Roveto, Balsorano, Canistro, Civita
d'Antino, Morino, San Vincenzo Valle Roveto.
6. Solmona, Campo di Giove, Pacentro, Pettorano sul
Gizio, Rocca Pia, Castel di Sangro, Alfedena, Barrea,
Civitella Alfedena, Scontrone, Villetta Barrea, Pescocostanzo, Ateleta, Rivisondoli, Roccaraso, Scanno,
Villalago.
7. P o p o l i , Roccacasalc, Capestrano, Bussi di Tirino, Caporciano, Carapelle Calvisio, Collepietro, Navelli, 0 fena, Introdacqua, Anversa, 33ugnara, Pratola Peligna,
Pentima, Prezza, Eajano, Vittorito.
PROVINCLi DI ARBIZZO.
Popolazione ab. 242,782 — Collegi N. 4.
1. A r e z z o , San Sepolcro, Anghiari, Mouterchi, Monte
Santa Maria Tiberina.
2. Montevarchi, Terranuova Bracciolini, Loro Ciuifenna,
Castelfranco di Sopra, Cavriglia, San Giovanni Valdarno. Porgine, Laterina, Bacine, Castiglion Fibocchi,
Pian di Scò, Civitella in Val di Chiana.
3. Cortona, Castiglion Fiorentino, Fojano della Chiana,
Lucignano, Marciano, Monte San Savino.
1. Bibbiena, Pieve Santo Stefano, Sestino, Badia Tedalda,
Caprese, Poppi, Castel San Nicolò, Montomignaio,
Pratovecchio, Stia, Capolona, Sabbiano, Chitignano,
Chiusi in Casentino, Castel Focognano, Ortignano
Raggiolo, Talla.
PROVINCIA DI ASCOLI PICENO.
Popolazione ab. 215,395 — Collegi N. 4.
1. Ascoli Piceno, Folignano, Maltignano, Palmiano, Rocca
del Fluvione, Venarotta, Amandola, Comunanza, Monte
Tabella circos crisioni collegi elettorali 244
Fortino, Montemonaco, Arquata del Tronto, Acquasanta, Montegallo.
2. San Benedetto del Tronto, Acquaviva Picena, Monsampolo del Tronto, Monteprandone, Montalto delle
Marche, Carassai, Castignano, Force, Montedinove,
Rotella, Offida, Appignano del Tronto, Castel di Lama,
Colli del Tronto, Castorano, Spinetoli, Ripatransone,
Cossignano, Massignano.
3. Fermo, Altidona, Belmonte Piceno, Grottazzolina, Lapedona, Montottone, Porto San Griorgio, Monterubbiano,
Montefiore dell'Aso, Monte Giberto, Monte Vidon
Combatte, Petritoli, Ponzano di Fermo, Grottamraare,
Campofilone, Cupra Marittima, Pedaso.
4. Monte Giorgio, Falerone, Francavilla d'Ete, Magliano
di Tenna, Massa Fermana, Montappone, Monte Vidon
Corrado, Santa Vittoria in Matenano, Montesampietro
Morico, Monte Falcone Appennino, Monteleone di
Fermo, Montelparo, Monte Rinaldo, Ortezzano, Servigliano, Sant'Elpidio a Mare, Monte Granaro, Monte
Urano, Monte San Pietrangeli, Rapagnano, Torre
San Patrizio.
PROVINCIA DI AVELLINO.
Popolazione ab. 397,773 — Collegi N. 7.
1. Avellino, Bellizzi, Montoro Superiore, Montoro Inferiore, Petruro, Chianche, Chiancbetella, Torrioni,
3Iontefusco, Santa Paolina, San Pietro Indelicato, Tufo,
Prata di Principato Ultra, Montefredane, Monteforte
Irpino, Forino, Contrada.
2. A t r i p a l d a , Aiello del Sabato, Cesinali, Santo Stefano
del Sole, Tavernola San Felice, Volturara Irpina, Salza
Irpina, Sorbo Serpico, Chiusano di San Domenico,
Candida, Lapio, Manocalzati, Parolise, San Potito Ultra,
Solofra, Sant'Agata di Sotto, Montemiletto, Montefalcione, Pratola Serra, Scrino, San Michele di Serino,
Santa Lucia di Serino.
3. Baiano, Cervinara, Rotondi, San IVlartino Valle Caudina,
Mercogliano, Capriglia, Ospedaletto d'Alpinolo, Pietrastornina, Sant'Angelo a Scala, Summonte, Altavilla
Tabella circos cri sioni collegi elettorali
245
Irpina, Grottolella, Eoccabascerana, Avella, Sirignano,
Mugnano del Cardinale, Quadrello, Sperone, Lauro,
Domicella, Marzano di Nola, Pago del Vallo di Lauro,
Taurano, Quìndici, Moschiano.
4. Sant'Angelo de' Lombardi, Guardia Lombardi, Lioni,
Eocca San Felice, Torella de' Lombardi, Montella,
Cassano Irpino, Bagnoli Irpino, Nusco, Calabritto,
Caposele, Senerchia, Quaglietta, Morra Irpino, Teora,
Conza della Campania, Sant'Andrea di Gonza.
5. Lacedonia, Bisaccia, Eocchetta Sant'Antonio, Aquilonia,
Calitri, Monteverde, Andretta, Cairano, Castelbaronia,
Carife, San Nicola Baronia, San Sossio, Trevico, Vallata,
6. Ariano di Paglia, Montecalvo Irpino, Casalbore, Sant'Arcangelo Trimonte, Accadia, Monteleone di Puglia,
Anzano degli Irpini, Orsara di Puglia, Montaguto,
Greci, Savignano di Puglia, Flumeri, Villanova del
Battista, Zungoli.
7. Mirabella Eelano, Pontanarosa, Taurasi, Grottaminarda, Bonito, Melito Valle Bonito, Paternopoli, Luogosano, Sant'Angelo all'Esca, San Mango sul Calore,
Pietradefusi, Montemarano, Castelfranci, Castelvetere
di Calore, Prigento, Gesualdo, Sturno, Villamaina,
Torre le Nocelle.
PEOVINCIA DI BAEL
Popolazione ab. 683,496 — Collegi N. 12^
1. Bari.
2. Modagno, Capurso, Carbonara di Bari, Ceglie del Campo,
Cellamare, Triggiano, Palo del Colle, Bitetto, Bitritto.
3. Altamara, Gravina in Puglia, Grumo Appula, Binetto,
Toritto.
4. Bitonto, Terlizzi, Giovinazzo.
5. Conversano, Castellana, Noicattaro, Eutigliano, Locurotondo, Cisternino.
6. Corato, Trani.
7. Gioja del Colle, Noci, Alberobello, Putigaano, Santeramo in Colle.
8. Molfetta, Bisceglie.
Monopoli, Fasano, Polignano a Marc, Mola di Bari.
Tabella circos cri sioni collegi elettorali 264
10. Acqua vìva delle Fonti, Canneto di Bari, Loseto, San
Nicandro di Bari, Turi, Montrone, San Michele di Bari,
Valenzano, Casamassima, Cassano delle Murge.
11. Andria, Barletta.
12. Minervino Murge, Canosa delle Taglie, Spinazzola,
Euvo di Paglia.
PROVINCIA DI BELLUNO.
Popolazione ab. 195,419 — Collegi N. 3.
1. Belluno, Chies d'Alpago, Farra d'Alpago, Limana, Pieve
di Alpago, Ponte nelle Alpi, Puos d'Alpago, Sedico,
Sospirolo, Tambre d'Alpago, Agordo, Alleghe, Cencenighe, Falcade, Forno di Canale, Gosaldo, La Valle,
Rocca Pietore, San Tommaso, Taibon, Vallada, Voltago. Selva Bellunese, Rivamonte.
2. Feltre, Alano di Piave, Cesio Maggiore, Lentiai, Pedavena, Quero, Santa Giustina, San Gregorio nelle
Alpi, Seren, Vas, Fonzaso, Arsiè, Lamon, Sovramonte,
Mei, Trichiana.
3. Pieve di Cadore, Borea, Calalzo, Cibiana, Domegge,
Ospitale, Perarolo, San Vito di Cadore, Valle Cadore,
Vodo, Zoppè, Longarone, Castel Lavazzo, Forno di
Zoldo, Zoldo Alto, Soverzene, Auronzo, Comelioo Inferiore, Comelico Superiore, Danta, Lorenzago, Lozzo
Cadore, Sappada, San Nicolò di Comelico, San Pietro
Cadore, Vigo.
PROVINCIA DI BENEVENTO.
Popolazione ab. 240,081 — Collegi N. 4.
1. Benevento, Arpaise, Ceppaloni, Sant'Angelo a Cupolo,
San Leucio, Paduli, Apice, Buonalbergo, Pescolamazza,
Fragneto l'Abate, Fragneto Monforte, Pago Vejano,
Pietra Elcina, San Giorgio la Montagna, San Martino
Sannita, San Nazzaro e Calvi, San Nicola Manfredi.
2. Cerreto Sannita, Faicchio, San Lorenzello, Cusano
Mutri, Pietraroja, Guardia Sanframondi, Amorosi, Castelvenere, S. Lorenzo Maggiore, San Salvatore Teleslno, Morcone, Sassinoro, Ponte Landolfo, Campolattaro,
Tabella circos cri sioni collegi elettorali
247
Casalduni, San Lupo, Solopaca Telese, Frasso Telesìno,
Melizzano e Dugenta.
3. San Bartolomeo in Galdo, Baselice, Castelvetere in
Val Fortore, Fojano di Val Fortore, Castelfranco in
Miscano, Ginestra dei Schiavoni, Montefalcone di Val
Fortore, Colle Sannita, Circello, Beino, San Giorgio
la Molara, >San Marco dei Cavoti, Molinara, Santa Croce
del Sannio, Castelpagano, Cercemaggiore.
4. Montesarchio, Apollosa, Bonea, Pannarano. Airola,
Arpaja, Succiano, Forchia, Moiano, Paolise, Vitulano,
Campoli del Monte Taburno, Cantano, Castelpoto, Foglianise, Paupisi, Tocco Gaudio, Torrecuso, Sant'Agata
dei Goti, Durazzano, Limatola.
PROVINCIA DI BERGAMO.
Popolazione ab. 404,040 — Collegi N. 7.
1. Bergamo, Azzano di S. Paolo, Bruntino, Gorle, Orio al
Serio, Pedrengo, Ponteranica, Ranica, Redona, Rosciate,
Scanzo, Seriate, Sombreno, Sorisole, Torre Boldone,
Valtesse, Villa di Serio.
2. Caprino Bergamasco, Cisano Bergamasco, Pontida,
Sant'Antonio d'Adda, Torre de' Busi, Villa d'Adda,
Corte, Calolzio, Carenno, Erve, Lorentino, Monte Marenzo", Rossino, Vercurago, Ponte San Pietro, Ambivere,
Bonate di Sopra, Bonate di Sotto, Bottanuco, Brembate
di Sopra, Brembate di Sotto, Calusso d'Adda, Capriate
d'Adda, Carvico, Cliignolo d'Isola, Filago, Grignano,
Locate Bergamasco, Madone, Mapello, Marne, Medolago, Presezzo, San Gervasio d'Adda, Solza, Sotto il
Monte, Suisio, Terno, Albegno, Almè, Colognola del
Piano, Curnasco, Curno, Grumello del Piano, Lallio,
Mozzo, Ossanesga, Paladina, Scano al Brembo, Sforzatica, Stozzano, Treviolo,
elusone, Ardesio, Bondione, Castione della Presolana,
Cerete, Fino del Monte, Fiumenero, Gandellino, Gonio,
Gromo, Lizzola, Oltressenda Alta, Oltressenda Bassa,
Oneta, Onore, Parre, Piario, Ponte di Nossa, Premolo,
Rovetta, Songavazzo, Valgoglio, Gandino, Barzizza,
Casnigo, Cazzano Sant'Andrea, Cene, Colzate, Leffc,
Tabella circos cri sioni collegi elettorali 248
4.
5.
6.
7.
Orezzo, Peja, Verteva, Lovere, Bianzano, Bossico,
Castro, Endine, Esmate, Fontano, Monasterolo del Castello, Pian Gajano, Pianico, Ranzanico, Riva di Solto,
Eogno, Saliere, Solto, Severe, Spinone, Costa, Volpino,
Zorzino, Vilminore, Azzone, Collere, Oltrepovo, Schilpario, Fiorano al Serio, Gazzaniga.
Martinengo, Bagnatica, Brusaporto, Calcinate, Cavernago, Cividate al Piano, Cortenuova, Grhisalba, Mornico
al Serio, Palosco, Cologno al Serio, Comun Nuovo,
Grassobio, Spirano, Urgnano, Zanica, Romano di Lombardia, Antegnate, Barbata, Calcio, Covo, Fara Olivana,
Fontanella, Isso, Pumenengo, Torre Pallavicina.
Trescore Balneario, Albano Sant'Alessandro, Berzo
San Fermo, Borgo di Terzo, Carobbio, Cenate di Sopra,
Cenate di Sotto, Entratico, Gaverina, Gorlago, Grone,
Luzzana, Molini di Colognola, Mologno, Monticelli Borgogna, San Paolo d'Argon, Santo Stefano del Monte
degli Angeli, Torre de' Roveri, Vigano San Martino,
Zandobbio, Alzano Maggiore, Albino, Alzano di Sopra,
Aviatico, Bondo Petello, Desenzano al Serio, Nembro,
Nese, Pradalunga, Selvino, Vali'Alta, Sarnico, Adrara
San Martino, Adrara San Rocco, Calepio, Credaro,
Foresto Sparso, Gandosso, Grumello del Monta, Parzanica, Predore, Tagliano, Tavernola Bergamasca,
Telgate, Viadanica, Vigolo, Villongo Sant'Alessandro,
Villongo San Pilastro, Bolgare, Costa di Mezzate,
Chiudano.
Treviglio, Arzago, Calvenzano, Canonica d'Adda, Caravaggio, Casirate d'Adda, Fara d'Adda, Pornovo di
San Giovanni, Misano di Gera d'Adda, Pagazzano,
Pontirolo Nuovo, Bariano, Morengo, Mozzanica, Verdello, Arcena, Boltiere, Ciserano, Levante, Lurano, Mariano al Brembo, Osio Sopra, Osio Sotto, Fognano,
Sabbio Bergamasco, Verdellino, Brignano Gera d'Adda,
Castel Bozzone.
Z o g n o , Blello, Bracca, Brembilla, Cornalba, Costa
di Serina, Dossena, Endenna, Frerola, Fuipiano al
Brembo, Gerosa, Grumello dei Zanchi, Oltre il Collo,
Piazzo Alto, Piazzo Basso, Pescante, Rigosa, San Gallo,
San Giovanni Bianco, San Pellegrino, San Pietro d'Orzio,
Tabella circos cri sioni collegi elettorali
249
Sedrina, Serina, Somendenna, Spino alBrembo, Stabello,
Taléggio, Vedeseta, Almenno San Salvatore, Almenno
San Bartolomeo, Barzana, Bedulita, Berbenno, Brumano, Capizzone, Cepino, Clanezzo, Corna, Costa di
Valle Iraagna, Puipiano di Valle Imagna, Locateli©,
Mazzoleni e Falghera, Palazzago, Roncola, Rota Dentro,
Rota Fuori, Selino, Strozza, Valsecca, Villa d'Almè,
Piazza Brembana, Averara, Baresi, Bordogna, Branzi,
Camerata, Cornelio, Carona, Cassiglio, Cusio, Fondra,
Foppolo, Lenna, Mezzoldo, Mojo di Calvi, Olmo al
Brembo, Ornica, Piazzatorre, Piazzolo, Roncobello,
Santa Brigida, TrabucheJlo, Valleve, Valnegra,VaItorfca.
PROVINCIA DI BOLOGNA.
Popolazione ab. 468,631 — Collegi N. 8.
1. B o l o g n a (I) - parte della città e del comune di Bologna
(giusta la ripartizione fatta a termini del Decreto 14
gennaio 1861 di quell'Intendente generale), C a s a l e c c h i o
di Reno, Bazzane, Castello di Serravalle, Crespellano,
Monte San Pietro, Monteveglio, Savigno.
2. B o l o g n a (II) - parte della città e del comune di B o l o g n a
(giusta la ripartizione fatta col Decreto come sopra),
Borgo Panigale, Zola Predosa.
B o l o g n a ( I I I ) - parte della città e del comune di B o l o g n a (giusta la ripartizione
fatta col Decreto come
sopra). Pianoro, San Lazzaro di Savena, Lojano, Monghidoro, Monterenzio, Monzuno.
4. Castel Maggiore, Bentivoglio, Granatolo dell'Emilia,
Baricella, Malalbergo, San Giorgio di Piano, Argelato,
Castel -d'Argile, San Pietro in Casale, Galliera.
5. Budrio, Molinella, Medicina, Castel Guelfo di Bologna,
Castenaso, Minerbio.
San Giovanni in Persiceto, Anzola dell'Emilia, Sala
Bolognese, Castelfranco dell'Emilia, Crevalcore, Santa
Agata Bolognese, Calderara di Reno.
V^ergato, Marzabotto, Castel d'Ajano, Grizzana, Praduro
e Sasso, Castiglione de' Pepoli, Camugnano, Piano del
Voglio, Bagni della Porretta, Casio e Casola, Gaggio
Montano, Granagliene, Lizzano in Belvedere.
Tabella circos cri sioni collegi elettorali 250
8. I m o l a , Bozza, Mordano, Castel San Pietro dell'Emilia,
Casal Fiumanese, Ozzano dell'Emilia, Tossignano,
Fontana Elice, Castel del Rio.
PROVINCIA DI BRESCIA.
Popolazione ab. 475,467 — Collegi N. 8.
1. Brescia - mandamento
2" e farle del 3®.
2. Breno, Berzo Inferiore, Bienno, Borno, Braone, Capo
di Ponte, Cerveno, Ceto, Cimbergo, Cividate Camuno,
Erbanno, Esine, Losine, Lozio, Malegno, Niardo, Ono
San Pietro, Ossimo, Paspardo, Prestine, Edolo, Berzo
Demo, Cero, Cortenedolo, Corteno, G-revo, Incudine,
Loveno Grumello, Malonno, Monno, Mù, Paisco, Pontagna. Ponte di Legno, Santicolo, Saviore, Sellerò,
Sonico, Temù, Vezza d'Oglio, Villa d'Allegno, Vione,
Anfurro, Angolo, Artogne, Darfo, Gianico, Gorzone,
Mazzunno, Piano Camuno, Terzano.
3. Chiari, Castelcovati, Castrezzato, Pontoglio, Rudiano,
Urago d'Oglio, Adro, Borgonato, Bornato, Calino,
Capriolo, Cazzago San Martino, elusane sul Lago,
Colombaro, Erbusco, Nigoline, Paratico, Passirano,
Timoline, Torbiato, Rovato, Coccaglio, Cologne, Palazzolo suirOglio, Berlingo, Cizzago, Comezzano, Cossirano, Trenzano.
4. Iseo, Marone, Monticello Brusati, Peschiera Maraglio,
Pilzone, Provaglio d'Iseo, Provezze, Sale Marasino,
Silviano, Sulzano, Vello, Zone, Gardone Val Trompia,
Carcina, Inzino, Lumezzane Pieve, Lumezzane Sant'Apollonio, Magno sopra Inzino, Marcheno, Polaveno, Sarezzo. Villa Cogozzo, Bovegno, Brozzo, Cimmo, Collio,
Irma, Lodrino, Marmentino, Pezzaze, Pezzoro, Bovezzo,
Brione, Caino, Cellatica, Collebeato, Concestio, Gussago,
Nave, San Vigilio, Pisogne, Camignone, Castegnato,
Ome, Paderno Pranciacorta, Rodengo, Sajano.
5. Leno, Cigole, Fiesse, Gambara, Gottolengo, Manerbio,
Milzanello, Pavone del Mella, Forzano, Pralboino, Bagnolo Mella, Azzano Mella, Capriano del Colle, Castel
Mella, Gorticelle Pieve, Fiero, Ghedi, Montirone, Poncarale, Ospitaletto, Lograto, Maclodio, Torbole Ca-
Tabella circos cri sioni collegi elettorali
251
saglia, Travagliate, Acquafredda, Calvìsano, RemedelloSopra, Eemedello Sotto, Visano, Isorella, Eoncadelle,
San Zeno Naviglio, Borgosatollo.
6. Lonato, Bedizzole, Calvagese, Carzago, Desenzano sulLago, Padenghe, Pozzolengo, Rivoltella, Sermione,
Rezzato, Botticino Mattina, Botticino Sera, Cajonvico^
Oastenedolo, Ciliverghe, Mazzano, Nuvolento, Nuvolera,
Serie, Virle Treponti, Montichiari, Calcinato, Carpenedolo, Sant'Eufemia della Fonte, Goglione Sopra,.
Goglione Sotto.
7. Salò, Caccavero, Castrezzone, Degagaa, Gardone Riviera, Gavardo, Manerba, Mescoline, Paitone, Polpenazze, Portese, Prandaglio, Puegnago, Raffa, San Felicfr
di Scovolo, Sojano del Lago, Sopraponte, Soprazocco^
Vallio, Villanova sul Olisi, Vobarno, Volciano, Moniga,.
Bagolino, Gargnano, Limone San Giovanni, Maderno,
Tignale, Toscolano, Tremosine, Preseglie, Agnosine,.
Barghe, Bione, Odolo, Provaglio Sopra, Provaglio Sotto,
Sabbio, Chiese, Vestone, Alone, Anfo, Avenone, Bel
Prato, Casto, Comero, Hano, Idro, Lavenone, Levrange,.
Liveramo, Mura, Navono, Nozza, Ono Degno, Pr<jsegno,
Treviso Bresciano.
8. Yerolannova, Alfianello, Bassano Bresciano,Cadignano,.
Cignano, Faverzano, Milzano, OfBaga, Pontevico, Quinzano d'Oglio, San Gervasio Bresciano, Seniga, Verolavecchia, Orzinuovi, Acqualunga, Barco, Borgo San
Giacomo, Cremezzano, Farfengo, Gerolanuova, Ludriano, Oriano, Orzivecchi, Padernello, Padergnaga,
Pompiano, Roccafranca, Scarpizzolo, Villachiara, Corzano, Barbariga, Frontignano, Brandico, Dello, Longhena, Mairano, Quinzanello.
PROVINCIA DI CAGLIARI.
Popolazione ab. 419,972 — Collegi N. 7.
Cagliari, Pala, Capoterra, San Pietro Pula, Sarrocch,
Quartu Sant'Elena, Quartuccio, Villasimius, Selargius,
Monserrato, Pirri, Sestu.
2- Iglesias, Domusnovas, Gonnesa, Musei, Portoscuso,
Garloforte, Flurainimaggiore, Guspini, Arbus, Santadì,,
Tabella circos cri sioni collegi elettorali 252
Narcao, Serbariu, Tratalias, Villarios Masaiiias, Sant'Antioco, Calasetta, Palraas-Sucrgiu, Villamassargia,
Teulada, Domus de Maria,
•y. Isili, Escolca, Gergei, Serri, Baressa, BaradiJi, Genuri,
Gonnoscodina, Setzu, Simala, Sini, Turri, Barumini,
Gesturi, Las Plassas, Tuili, Villanovafranca, Laconi,
Genoni, Nuragus, Nurallao, Lunamatrona, Collina^,
Pauli Arbarei, Siddi, Ussaramanna, Villanovaforru,
Mandas, Donigala Siurgus, Gesico, Goni, Siurgus, Senorbi, Arixi, Sant'Andrea Frius, San Basilio, Selegas,
Sisini, Snelli, Guasila, Barrali, Guamaggiore, Ortacesiis,
Pimentel, Sanluri, Furtei, Segariu, Villamar, Aritzo,
Beivi, Gadoni, Meana Sardo, Sorgono, Atzara, Tonara,
Austis, Desulo, Teti, Tiana.
Lanusei, Arzana, Ilbono, Locori, Villagrande, Strisaili,
Jerzu, Gairo Nuoro, Osini, Perdasdefogu, Tertenia,
Ulassai, Muravera, San Vito, Villaputzu, Seni, Escalaplano, Esterzili, Sadali, Seulo, Ussassai, Tortoli, Bari
Sardo, Baunei, Girasole, Lotzorai, Talana,Triei,Ursulei,
Nurri, Orroli, Villanova Tulo, San Niccolò Gerrei, Armungia, Ballao, Silius, Villasalto.
5. Macomer, Birori, Borore, Bortigali, Bosa, Montresta,
Busachi, Ardauli, Bidoni, Neoneli, Nughedn, Santa
Vittoria, Sorradilc, Ulà Tirso, Cuglieri, Scano Montiferro, Sennariolo, Ghilarza, Abbasanta, Domus Novas
Canales, Norbcllo, Paulilatino, Soddi, Sedilo, Aidomaggiore, Boroneddu, Dualchi, Noragugume, Tadasuni,
Zuri, Tresnuraghes, Flussio, Magomadas, Modolo, Sagama, Sindia, Suni, Tinnura, Fordongianus, Aliai,
Samugheo, Villanova Truscheddu, Bauladu; Ortueri.
1>. Serraraanna, Samassi, Nuraminis, Samatzai, Serrenti,
Decimomannu, Asseraini, Decimoputzu, Elmas, UtU;
Villaspeciosa, Monastir, San Sperato, Ussana, Villasor,
San Gavino Monreale, Pabillonis, Sardara, San Pantaleo,
Donori, Serdiana, Sicci San Biagio, Soleminis, Sinnai,
Burcei, Maracalagonis, Settimo San Pietro, Villacidro,
Gonnos Fanadiga, Siliqua, Vallermosa, San Niccolò
d'Arcidano, Uras.
7. Oristano, Donigala, Fenugheddu, Nuraxinieddu, Palmas
Arborea, Santa Giusta, Ales, Bannari d'Usellus, Cur-
Tabella circos cri sioni collegi elettorali
253
cnrìs, Escoveda, Figa, Cronnosuò, Morgoagiori, Ollastra
Usellus, Pau, Usellus, Zeppara, Cabras, Baratili San
Pietro, Nurachi, Eiola, Solanas, Zeddiani, Milis, Narbolia, San Vero Milis, Seneghe, Tramatza, Mogoro,
Gonnostramazza, MasuUas, Pompu, Siris, Simaxis, Ollastra Simaxis, San Vero Congius, Siamanna, Siapiccia,
Sili, Villa Urbana, Solarussa, Massama, Siamaggiore,
Zerfaliu, Terralba, Marrubiu, Santu Lussurgiu, Bonarcado, Senis, Assolo, Assuni, Mogorella, Nureci,
Ruinas, Sant'Antonio Ruinas,
PROVINCIA DI CALTANISSETTA.
Popolazione ab. 264,308 — Collegi N. 5.
1. Caltanissetta, Sommatino, Delia, Pietraperzia.
2. Serradifalco, Montedoro, Mussomeli, Acquaviva Platani, Sutera, Campofranco, Villalba, Marianopoli, Vallelunga Pratameno, San Cataldo.
B, Castrogiovanui, Villarosa, Calascibetta, Santa Caterina
Villarmosa, Resuttano.
Piazza Armerina, Valguarnera Caropepe, Aidone,
Barrafranca.
•>
'• Terranova di Sicilia, Niscemi, Mazzarino, Butera, Riesi.
PROVINCIA DI CAMPOBASSO.
Popolazione ab. 877,695 — Collegi N. 7.
Campobasso, Perrazzaiio, Mirabello Saunifcico, Oratine,
Castropignano, Casalciprano, Fossalto, Limosano, Molise, Sant'Angelo Limosano, Torcila del Sannio, Sepino,
Cercepiccola, San Giuliano del Sannio, Salcito, San
Biase, Baranello.
2. Agnone, Belmonte del Sannio, Caccavone, CastoUufccio
in Verrino, Pietrabbondante, Capracotta, Castel del
Giudice, Pescopennataro, Sant'Angelo del Pesco, San
Pietro Avellana, Carovilli, Vastogirardi, Forlì del
Sannio, Acquaviva d'Isernia, Montenero Val Coccliiara,
Rionero Sannitico, Roccasicura, Trivento.
Belano, Campochiaro, Guardiaregia, San Massimo, San
Polo Matese, Cantalupo del Sannio, Castelpizzuto^
25'!
Tab:dla circoscrizioni
collerfi elettorali
Macchiagodena, Roccamandolfi, Sant'Angelo in Grotte,
Frosolone, Cameli, Baronia, Busso, Colle d'Anchise,
Spinete, Vincbiaturo, Castelpetroso, Bagnoli del Trigno,
Pietracupa.
4. Isernia, Fornelli, Longano, Macchia d'Isernia, Miranda,
Monteroduni, Sant'Agapito, Carpinone, Pesche, Pettoranello di Molise, Sessano, Castellone al Volturno,
Cerro al Volturno, Colli al Volturno, Pizzone, Eocchetta a Volturno, Scapoli, San Vincenzo a Volturno,
Venafro, Filignano, Montaquila, Pozzilli, Sesto Campano, Civitanova del Sannio, Chiauci, Pescolanciano.
5. Larino, Montorio nei Frentani, San Martino in Pensilis,
Ururi, Bonefro, Colletorto, San Giuliano di Puglia,
Casacalenda, Morrone del Saunio, Provvidenti, Ripabottoni, Santa Croce di Magliano, Montelongo, liotello,
Portocannone.
Palata, Acquaviva Collecroce, Montenero di Bisaccia,
Eipalda, Tavenna, Civita Campoinarano, Castelbottaccio, Castelmauro, Guardialfiera, Lucito, Lupara,
Guglionesi, Montecilfone, Montefalcone del Sannio,
Koccavivara, San Felice Slavo, Termoli, Campomarino,
San Giacomo degli Schiavoni.
7. Riccia, Gambatesa, Tufara, Jelsi, Campodipietra, Giidone, Montagano, Castellino del Biferno, Petrella Tifernina, Ripa Limosano, Sant'Elia a Pianisi, Macchia
Valfortore, Monacilioni, Pietracatella, San Giovanni
in Galdo, Carapolieto, Matrice, Toro.
PROVINCIA DI CASERTA.
Popolazione ab, 725,535 — Collegi ii. 13.
1. Caserta, San Leucio, Maddaloni, Cervino, Valle di
Maddaloni, San Nicola la Strada, Castel Morrone.
2. S. M. Capua Vetere, Casagiove, Casapulla, Curti, San
Prisco, Marcianise, Capodrise, Macerata di Marcianise,
Portico di Caserta, Recale, San Marco Evangelista.
Capua, Bellona, Cancello ed Arnone, Castel Volturno.
Grazzanise, San Tammaro, Pignataro Maggiore, Calvi
Risorta, Camigliano, Giano Vetusto, Pastorano, Rocchetta e Croce, Sparanise. Vitulazio, Formicola, Castel
Tabella circos cri sioni collegi elettorali
255
di Sasso, Liberi di Formicola, Pontelatone, Casal di
Principe, Vico di Pantano.
4. A v e r s a , Carinaro, Casalace, Lasciano e Duceuta, Teverola, Succivo, Cesa, Gricignano d'Aversa, Orta di
Atella, Trentola, Frignano Maggiore, Frignano Piccolo,
Parete, San Cipriano d'Aversa, San Marcellino,
5. A c e r r a , Arienzo, San Felice a Cancello, Santa Maria
a Vico, Marigliano, Brusciano, Castel di Cisterna, Mariglianella, San Vitaliano, Scisciano.
6. Nola, Casamarciano, Cimitile, Visciano, Palma Campania, Carbonara di Nola, San Grennaro di Palma, Striano,
Saviano, Liveri, San PaoloBelsito, Cicciano, Camposano,
Cumignano e Gallo di Nola, Roccarainola, Tafino.
7. Pledimonte d'Alife, Ailano, Alife, Castello d'Alife,
Gioja Sannitica, Raviscanina, Sant'Angelo d'Alife, San
Gregorio, San Potito Sannitico, Valle Agricola, Cajazzo,
Alvignano, Castello di Campagnano, Dragoni, Piana di
Cajazzo, Euviano, Capriati a Volturno, Ciorlano, Fontegreca. Gallo, Letino, Prata Sannita.
8. Teano, Cajanello, Vairano Patenora, Mignano, Galluccio,
Presenzano, Eocca d'Evandro, San Pietro Infine, Pietramelara, Baja e Latina, Pietravairano, Riardo, Roccaromana, Roccamonfina, Conca della Campania, Marzano
Appio, Torà e Piccilli.
Sessa A u r a n c a , Carinola, Francolise, Mondragone,
Minturno, Castelforte, Ss. Cosmo e Damiano, Spiguo
Saturnio, Sant'Andrea di Valiefredda, Coreno Ausonio,
lo. Gaeta, Castellonorato, Formia, Maranola, Fondi, Campodimelc, Itri, Lcnola, Monte San Biagio, Spertonga,
Ponza.
n . Pontecoi'vo, Roccasecca, Aquino, Colle San Magno,
Castrocielo, Esperia, Ausonia, Castelnuovo Parano,
Sant'Apollinare, San Giorgio a Liri, Arce, Fontana Liri,
Rocca d'Arce, Pico, Pastena, San Giovanni Incarico.
12. Cassino, Piedimonte San Germano, Pignataro Interamna, Sant'Elia Fiumerapido, Terelle, Villa Santa
Lucia, Atina, Belmonte Castello, Casalattico, Picinisco,
Villa Latina, Cervaro, Sant'Ambrogio sul Garigliano,
San Biagio Saracinesco, San Vittore del Lazio, Vallerotonda, Viticuso e Acquafondata, Casalvieri.
Tabella circos cri sioni collegi elettorali 256
13. Sora, Brocco, Campoli Appeanino, Castel Liri, Isola
del Liri, Pescosolido, Arpino, Pontechiari Santo Padre,
Alvlto, San Donato, Val di Cornino, Settefrati, Vicalvi.
PEOVINCIA DI CATANIA.
Popolazione ab. 564,186 — Collegi N. 10.
1. Catania (I) - (Catania, mandamenti Duomo e Borgo).
2. Catania (IIj - (Catania, mandamento San Marco), Misterbianco, Motta Sant'Anastasia.
3. Caltagirone, Mirabella Imbaccari, San Michele di Ganzarla, San Cono, Grammichele.
4. Militello in Val di Catania, Palagonia, Mineo, Vizzini,
Scordia, Licodia Eubea.
5. Nicosia, Sperlinga, Leonforte, Nissoria, Troina, Cerami,
Assoro.
6. Regalbato, Agira, Gagliano Castelferrato, Centuripe,
Catenanuova, Raramacca, Raddusa.
7. Paterno, Santa Maria di Licodia, Belpasso, Camporotondo Etneo, Nicolosi, Mascalucia, Gravina di Catania,
San Giovanni di Galermo, San Giovanni La Punta,
San Gregorio di Catania, Sant'Agata li Battiati, Tremestieri Etneo, San Pietro Clarenza, Pedara, Viagrande,
Zaiferana Etnea, Trecastagni.
8. Acireale, Aci Sant'Antonio, Aci Bonaccorsi, Aci Castello,
Aci Catena.
9. Giarre, Calatabiano, Fiumefreddo di Sicilia, Mascali,
Riposto, Castiglione di Sicilia, Linguaglossa, Piedimonte Etneo.
10. Bronte, Randazzo, Adernò, Maletto, Biancavilla.
PROVINCIA DI CATANZARO.
Popolazione ab. 432,064 — Collegi N. 8.
1. Catanzaro, Soveria Simeri, Sellia, Simeri e Crichi, Zagariso, Cropani, Andali, Belcastro, Cerva, Marcedusa,
Sersale Tiriolo, Amato, Caraffa di Catanzaro, Marcellinara, Miglierina, Settingiano.
2, Chiaravalle Centrale, Borgia, Girifalco, San Floro,
Sqnillace, Amaroni, Palermiti, Staletti, Valleflorita,
Tabella circos cri sioni collegi elettorali
257
Gasperina, Centrache, Montauro, Montepaone, Olivadi,
Petrizzi, Soverate,Argusto, Cardinale, Cenadi,Gagliato,
San Vito sul Jonio, Torre di Ruggero.
3. Cotronp, Cutro, Isola, Caporizzuto, Strongoli, Belvedere
di Spinello, Casabona, Rocca di Neto, San Nicola dell'Alto, Girò, Crucoli, Melissa, Savelli, Caccuri, Casino,
Cerenzia, Pallagorio, Umbriatico, Verzino, Santa Severina, Cotronei, Roccabernarda, San Mauro Marchesato,
Scandalo, Petilia Policastro, Mesoraca, Petronà.
4. Monteleone di Calabria, Piscopio, San Gregorio d'Ippona, Stefanaconi, Soriano Calabro, Gerocarne, Pizzoni,
Sorianello, Vazzano, Monterosso Calabro, Capistrano,
, San Nicola da Crissa, Vallelonga, Mileto, Filandari,
Francica, Jonadi, Rombiolo, San Calogero, San Costantino Calabro.
5. Nicastro, Sambiase, Gizzeria, Platania, Nocera Torinese, Falerna, San Mango d'Aquino, Filadelfia, Francavilla Angitola, Polia, Cortale, Jacurso, Curinga.
0. Serra S. Bruno, Arena, Acquaro, Dasà, Dinami, Brognaturo, Fabrizia, Mongiana, Simbario, Spadola, Davoli,
San Sostene, Sant'Andrea Apostolo del Jonio, Satriano,
Badolato, Guardavalle, Isca, Santa Caterina del .Tonio.
7. fSerrastretta, Carlopoli, Decollatura, Soveria Mannelli,
Gimigliano, Cicala, San Pietro Apostolo a Tiriolo,
Maida, San Pietro a Maida, Taverna, Albi, Fossato
Serralta, Magisano, Pentono, Sorbo San Basile, Feroleto
Antico, Pianopoli, Martirano, Conflenti, Motta Santa
Lucia.
8. Tropea, Drapia, Pargbelia, Ricadi, Spilinga, Zarabrone,
Nicotera, Joppolo, Limbadi, Briatico, Cessaniti, Zungri,
Pizzo, Filogaso, Majerato, Sant'Onofrio.
PROVINCIA DI CHIETI.
Popolazione ab. 353,699 ~ Collegi N. 6.
1. Chieti, Casalincontrada, Forcabobolina, Torrevecchia
Teatina, Villamagna, Bucchianico, Manoppello, Lottomanoppello, Eoccamontepiano, Serramonacesca, Turrivalignani. San Valentino in Abruzzo Citeriore, Abbateggio, Bolognano, Roccamorice, Tocco da Casauria,
17 — BRDNIALTI, Codice
elettorale
Tabella circos cri sioni collegi elettorali 258
2.
3.
4.
5.
().
Caramanico, Musellaro, Eoccacaramanico, Salle, Santa
Eufemia a Majella.
Ortona, Crecchio, Tollo, Arielli, Canosa Sannita, Giuliano Teatino, Miglianico, Villarielli, Gruardiagrelc,
Rapino, Filetto, Ari, Pennapiedimonte, Casacanditella,
Pretoro, Fara Filiorum Petri, Fran cavilla al Mare,
Vacri, Pescara, San Martino sulla Marruccina, Eipa
Teatina.
Lanciano, San Vito Chietino, Frisa, Rocca San Giovanni, Treglio, Fossacesia, Mozzagrogna, Santa Maria
Imbaro, Paglieta, Torino di Sangro, Orsogna, Castelfrentano, Sant'Eusanio del Sangro.
Gessopalena, Gasoli, Aitino, Palombaro, Roccascalegna,
Torricella Peligna, Montenerodomo, Palena, Fallascoso,
Colledimacine, Garaberale, Lettopalena, Pizzoferrato,
Lama de' Peligni, Civitella Messer Raimondo, Fara
San Martino, Taranta Peligna, Villa Santa Maria,
Borrello, Buonanotte, Civitaluparella, Fallo, Montelapiano, Pennadomo, Quadri, Rojo del Sangro, Rosello.
Vasto, Cupello, Monteodorisio, San Salvo, Casalbordino,
Pollutri, Scerni, Villalfonsina, Gissi, Carpineto Sinello,
Guilmi, San Buono, Dogliola, Fresagrandinaria, Furci,
Lentella, Liscia.
Atessa, Casalanguida, Tornareccio, Bomba, Archi, Colledimezzo, MontazzoH, Monteferrante, Perano, Pietraferrazzana, Castiglione Messer Marino, Castelguidonc,
Fraine, Roccaspinalveti, Schiavi di Abruzzo, Colenza
sul Trigno, Carunchio, Palmoli, San Giovanni Lipioni,
Torrebruna, Tufillo.
PROVINCLi DI COMO.
Popolazione ab. 536,641 — Collegi N. 9.
1. Conio, Albate, Blevio, Breccia, Briennio, Brunate, Camnago Volta, Capiago, Carate Lario, Cavallasca, Cernobbio, Civiglio, Laglio, Lemna, Lipomo, Maslianico,
Molina, Moltrasio, Montorfano, Palanzo, Piazza Santo
Stefano, Pognana, Ponzate, Rebbio, Rovenna, Solzago,
Tavernerio, Torno, Urio, Vergosa, Bellagio, Careno, Civenna,Lezzeno, Limonta, Nesso,Vassena,Vclcso, Zelbio.
Tabella circos cri sioni collegi elettorali
259
2. Cantù, Albiolo, Asnago, Bernate di Como, Bizzaxone,
Bregnano, Bulgorello, Cagno, Cainnago di Uggiate,
Casanova di Uggiate, Casnate, Cassina Rizzardi, Caversaccio, Cermenate, Civello, Orezzo, Fino Mornasco,
Q-aggino, Gironico, Grandate, Lucino, Luisago, Lurate
Abbate, Maccio, Minoprio, Montano Comasco, Parò,
Rodero, Ronago, Trevano, Uggiate, Vertemate, Arosio,
Cabiate, Carimate, Canigo, Cremnago, Cucciago, Figino
Serenza, Intimiano, Mariano Comense, Noved^rate, Romanò Brianza, Senna Comasco, Villa Romanò, Alzate
con Verzago, Brenna, Inverigo, Rovellasca.
3. Appiano, Beregazzo, Binago, Bulgarograsso, Cadorago,
Carbonate, Casìino al Piano, Castelnuovo Bozzente,
Cirimido, Fenegrò, Guanzate, Limido, Locato Varesino,
Lomazzo, Lurago Marinone, Mozzate, Olgiàte Comasco,
Oltrona di San Mamette, Rovello, Solbiate Comasco,
Turate, Veniano, Tradate, Abbiate Guazzone, Carnago,
Caronno Corbellaro, Caronno Ghiringhello, Castelseprio,
Castiglione Olona, Castronno, Gornate Inferiore, Gornate Superiore, Lonate Ceppino, Lozza, Morazzone,
Rovate, Torba, Vedano Olona, Venegono Inferiore,
Venegono Superiore, Azzate, Brunello, Crosio della
Valle, Daverio, Galliate Lombardo, Gazzada, Gurone,
Lomnago, Scbianno.
4. Brivio, Airuno, Aizurro, Bagaggera, Brianzola, Cagliano,
Calco, Cologna, Imbersago, Merate, Mondonico, Nava,
Novate di Brianza, Olgiate Molgora, Paderno d'Adda,
Ravellino, Rebbiate, Rovagnate, Sabbioncello, Santa
Maria Hoè, Sartirana Briantea, Verderio, Oggiono,
Biglio, Capiate, Consonno, Dolzago, Dozio, Elio, Garlate,
Olginate, Valgreghentino, Villa Vergano, Missaglia,
Barzago, Barzanò, Bulciago, Casatenuovo, Cassago,
Cernusco Lombardone, Contra, Cremella, Lomagna,
Lomaniga, Montevecchia, Monticello, Orlano di Brianza,
Osuago, Perego, Sirtori, Viganò.
5. Erba, Albese, Alserio, Anzano del Parco, Arcellasco,
Buccinigo, Carcano, Casletto, Cassano Albese, Costa
Masnaga, Crevenna, Fabbrica Durini, Incino,Lambrugo,
Lezza, Lurago d'Erba, Merone, Mojana, Monguzzo, Nibionno, Orsenigo, Parravicino, Ponte Lambro, Rogeno,
Tabella circos cri sioni collegi elettorali 260
Vill'Albese, Annone di Brianza, Bartesate, Bosisio,
Cesana di Brianza, Givate, Gralbiate, Molteno, Pusiano,
Sala al Barro, Sirone, Snello, Asso, Bami, Caglio, Ganzo,
Garella con Mariaga, Caslino d'Erba, Gassina Mariaga,
Castelmarte, Lasnigo, Longone al Segrino, Magreglio,
Onno, Penzano, Proserpio, Rezzago, Sormano, Valbrona,
Visino, Garbagnate Monastero, Imberido.
6. Gavirate, Arolo, Ballarate, Bardello, Besozzo, Biandronno, Bogno, Brebbia, Bregano, Gardana, Gazzago
Brabbia, Gallina, Cerro Lago Maggiore, Gocquio, Comerio, Laveno, Leggiuno, Malgesso, Mombello Lago
Maggiore, Monate, Monvalle, Olginasio, Sangiano, Travedona, Trevisago, Voltorre, Luino, Arbizzo, Bosco
Val tra vaglia, Brezzo di Bedero, Brissago, Castello
Valtravaglia, Cremenaga, Gugliate, Cunardo, Fabiasco,
Germignaga, Grantola, Marchirolo, Mesenzana, Montegrino, Muceno, Musadino, Porto Valtravaglia, f o g giano Valtravaglia, Veccana, Viconago, Voldomino,
Maccagno Superiore, Agra, Armio, Biegno, Cadere con
Graglio, Campagnano Vedasca, Curiglia, Due Gossani,
Dumenza, Garabiolo, Lozzo, Maccagno Inferiore, Monte
Viasco, Musignano, Pino Lago Maggiore, Runo, Tronzano Lago Maggiore, Angera, Barza, Barzola, Gadrezzate, Capronno, Gomabbio, Ispra, Lentate Verbano,
Lisanza, Mercallo, Ranco, Taino, Ternate, Varano.
7. Varese, Barasso, Bizzozero, Bobbiate, Bodio, Buguggiate, Gapolago, Casciago, Lissago, Luvinate, Mainate,
Slasnago, Morosolo, Oltrona al Lago, Santa Maria del
Monte, Sant'Ambrogio Olona, Velate, Arcisate, Ardenna,
Besano, Bisuschio, Brenno IJseria, Brusimpiano, Gazzone, Clivio, Cuasso al Monte, Induno Olona, Lavena,
Marzio, Porto Ceresio, Saltrio, Valganna, Viggiù, Cuvio,
Arcumeggia, Azzio, Bedero Valcuvia, Brenta, Brinzio,
Cabiaglio, Garavate, Gasalzuigno, Cassano Valcuvia,
Cavona, Cittiglio, Cuveglio in Valle, Duno, Ferrera
di Varese, Gemonio, Masciago Primo, Orino, Rancio
Valcuvia, Vararo, Vergobbio.
8. Lecco, Abbadia sopr'Adda, Acquate, Ballabio Inferiore,
Ballabio Superiore, Castello sopra Lecco, Germanedo,
Laorca, Lierna, Linzanico, Maggianico, Malgrate,
Tabella circos cri sioni collegi elettorali
261
Mandello del Lario, Morterone, Olcio, Pescate, Kancio
di Lecco, Rongio, San Giovanni alia Castagna, Somana,
Valmadrera, Sellano, Colico, Corenno Plinio, Dervio,
Dorio, Esino Inferiore, Esino Superiore, Introzzo,
Perledo, Sueglio, Tremenico, Varenna, Vendrogno,
Vestreno, Introbio, Bajedo, Barcone, Barzio, Bindo,
Casargo, Cassina, Valsassina, Concenedo, Cortabbio,
Cortenova, Orandola, Crcmeno, Indovero, Margno,
Moggio, Pagnona, Parlasco, Pasturo, Pessina Valsassina, Premana, Primaluna, Taceno, Vimogno.
U. Menaggio, Bene Lario, BregUa, Colonno, Croce, Arandola, Griante, Grona, Lenno, Loveno sopra Menaggio,
Mezzegra, Ossuccio, Plesio, Sala Comacina, Tremezzo,
Castiglione d'Intelvi, Argegno, Blessagnó, Campione,
Casasco d'Intelvi, Cerano d'Intelvi, Dizzasco, Laino,
Lanzo d'Intelvi, Pellìo di Sopra, Pigra, Ponna, Ramponio, San Fedele, Scaria, Schignano, Verna, Dongo,
Consiglio di Rumo, Cremia, Garzeno, Germasino,
Musso, Pianello del Lario, Eezzonico, San Siro, Sant'Abbondio, Stazzonà, Gravedona, Bugiallo, Domaso,
Dosso del Liro, Gera, Livo, Montemezzo, Peglio, Sorico,
Traversa, Trezzone, Vercana, Porlezza, Albogasio,
Buggiolo, Carlazzo Valsolda, Castello Valsolda, Cavargna, Cima, Claino con Osteno, Corride, Cressogno,
Cusino, Dasio, Brano, Gottro, Piano Porlezza, Puria,
San Bartolomeo Val Cavargna, San Nazzaro Val Cavargna, Seghebbia, Tavordo.
PROVINCIA DI COSENZA.
Popolazione ab. 474,207 — Collegi N. 8.
1. Cosenza, Cerisano, Castrolibero, Marano Principato,
Mendicino, Cerzeto, Mongrassano, Rota Greca, San
Martino di Finita, Torano Castello, Montalto Uffugo,
Lattarico, San Benedetto Ullano, San Vincenzo La
Costa, Rende, Marano Marchesato, San Fili.
2. Spezzano Grande, Casole Bruzio, Spezzano Piccolo,
Pedace, Serra Pedace, Trenta, San Giovanni in Fiore,
Celico, Lappano, Rovito, Zumpano, San Pietro in
Guarano, Castiglione Cosentino, Rose, Luzzi, Acri,
Bisignano.
Tabella circos cri sioni collegi elettorali 262
3. Rogliano, Belsito, Mangoue, Marzi, Parenti, Sauto
Stefano di Eogliano, Aprigliano, Cellara, Figline Vegliaturo, Piane Orati, Pietralìtta, Dipignano, Carolei,
Domanico, Paterno Calabro, Grimaldi, Altilia, Malito,
Scigliano, Bianchi, Carpanzano, Colosirai, Panettieri,
Pedivigliano.
4. Paola, San Lucido, Ajello in Calabria, Cleto, Serra di
Ajello, Terrati, Amantea, Belmonte Calabro, Lago,
San Pietro in Amantea, Cetraro, Acquappesa, Guardia
Piemontese, Eiumefreddo Bruzio, Falconara Albanese,
Longobardi, Fuscaldo.
5. Verbicai'o, Grisolia Cipollina, Majerà, Orsomarso, Belvedere Marittimo, Bonifati, Buonvicino, Diamante,
Sangineto, Scalea, Ajeta, Santa Domenica Talao, Tortora, Laino Borgo, Laino Castello, Papasidero, San
Marco Argentano, Cervicati, Fagnano Castello, Rogiano
Gravina.
6. Castrovillari, Frascineto, San Basile, Saracena, Lungro,
Acquaformosa, Altomonte, Firmo, Morano Calabro, San
Sosti, Malvito, Mottafollone, San Donato di Ninea, Santa
Caterina Albanese, Sant'Agata di Esaro, Mormanno.
7. Cassano al J o n i o , Civita, Francavilla Marittima,
Amendolara, Albidona, Castroregio, Roseto Capo Spulieo, Trebisacce, Cerchiara di Calabria, Piatici, San
Lorenzo Bellizzi, Villapiana, Oriolo, Alessandria del
Carretto, Canna, Montegiordano, Nocara, Rocca Imperiale, San Demetrio Corone, San Cosimo, Santa Sofia
D'Epiro, Vaccarizzo Albanese, Spezzano Albanese, San
Lorenzo del Vallo, Tarsia, Terranova di Sibari.
8. Rossano, Campana, Bocchigliero, Cariati, Mandatoriccio,
Pietrapaola, Scala Coeli, Corigliano Calabro, San Giorgio
Albanese, Cropalati, Calopezzati, Caloveto, Paludi,
Longobucco.
PROVINCIA DI CREMONA.
Popolazione ab. 304,507 — Collegi N. 5.
1. Cremona, Acquanegra Cremonese, Bonemerse, Castelverde, erotta d'Adda, Duemiglia, Gerre de' Caprioli,
Grumello con Farfengo Cremonese, Ossolaro, Sesto
Cremonese, Spinadesco, Tredossi.
Tabella circos cri sioni collegi elettorali
263
2. Casal magg iore, Calvatone,Casteldidoiie, Casteipouzone,
Cella Dati, Gingia de' Botti, Derovere, Drizzona, Gussola, Martignana Po, Motta Baluffi, Piadena, Sau Daniele Ripa Po, S. Giovanni in Croce, S. Martino del
Lago, Scandolara Ravara, Solarolo Rainerio, Spineda,
Tornata, Torricella del Pi;?zo, Vhò, Voltido, Ca' d'Andrea, Isola Dovarese, Pessina Cremonese, Torre de'
Picenardi.
3. Pescaroio ed Uniti, Binanuova, Bordolano, Ca' de'
Stefani, Cappella de' Picenardi, Carpaneta Dosimo,
Casalbuttano ed Uniti, Pozzaglio ed Uniti, Cicognolo,
Corte dei Cortesi con Cignone, Corte de' Prati, Gabbioneta, Gadesco, Grontardo, Malagnino, Olmeneta,
Ostiano, Paderno Cremonese, Persico, Pieve Delmona,
Pieve S. Giacomo, Robecco d'Oglio, San Martino in
Beliseto, Scandolara, Ripa d'Oglio, Vescovato, Volongo,
Pieve d'Olmi, Sospiro, Stagno Lombardo.
4. Soresina, Annicco, Azzanello, Barzaniga, Cappella
Cantone, Casaletto Ceredano, Casaletto di Sopra, Casalmorano, Castelleone, Castelvisconti, Cumignano sul
Naviglio, Fiesco, Formigara, Genivolta, Gorabito, Montodine, Pizzighettone, Eomanengo, Rubbiano, Salvirola
Cremasca, San Bassano, Soncino, Ticengo, Trigolo,.
Crederà, Moscazzano, Ripalta Arpina, Ripalta Guerrina.
•"). Crema, Agnadello, Bagnolo Cremasco, Camisano, Cam*
pagnola Cremasca, Capergnanica, Capralba, Casale
Cremasco, Casaletto Vaprio, Cascine Gandini, Castel
Gabbiano, CMeve, Cremosano, Dovera, Izzano, Madignano, Offanengo, Ombriano, Palazzo Pignano, Pandino, Pianengo, Pieranica, Quintane, Ricengo, Ripalta
Nuova, Rivolta d'Adda, S. Bernardino, Santa Maria
della Croce, Scannabue, Sergnano, Spino d'Adda, Tortino, Trescore, Vailate, Vajano Cremasco, Vidoiasco,
Zappello, Monte Cremasco.
PROVINCIA DI CUNEO.
Popolazione ab. 664,416 — Collegi N. 12.
1- Cuneo, Castelletto Stura, Cervasca, Vignolo, Boves^
Chiusa di Pesio, Peveragno, Beinette.
Tabella circos cri sioni collegi elettorali 264
2. A l b a , Barbaresco, Neive, Neviglie, Eoddi, Trezzo Tinella, Cortemilia, Bergolo, Bosia, Castelletto Tizzone,
Castine, Cravanzana, Gorriao, Levice, Perletto, Scaletta Uzzone, Torre Bormida, Torre Uzzone, Diano
d'Alba, Benevello, Borgomale, Grinzane, Lequio Berria,
Montelupo Albese, Kodello, Serfahinga d'Alba, Govone,
Magliano d'Alba, Priocca, Santo Stefano Belbo, Camo,
Castiglione Tinella, Cossano Belbo, Mango, Rocchetta
Belbo.
3. B a r g e , Bagnolo Piemonte, Moretta, Carde, Panie, Polongbera, Torre San Giorgio, Paesana, Crissolo, Oncino, Ostana, B.evello, Envie, Rifreddo, Sanfront, Gambasca, Martiniana Po.
4. B o r g o San Dalmazzo, Rittana, Roccasparvera, Demonte, Gaiola, Mojola, Valloriate, Limone Piemonte,
Vernante, Roccavione, Roaschia, Robilante, Tenda,
Briga Marittima, Valdieri, Andonno, Entragne, Vinadio, Aisone, Argenterà, Bersezio, Pietra Porzio,
Sambuco.
5. Bra, Pocapaglia, Santa Vittoria d'Alba, Canale, Castagnito, Castellinaldo, Montà, Monteu Roero, Santo Stefano Roero, Cornegliano Alba, Baldissero d'Alba, Guarene, Montaldo Roero, Monticelli d'Alba, Piobesi d'Alba,
Sommariva Perno, Vezza d'Alba, Sommariva del Bosco,
Ceresole Alba, Sanfrè.
•6. Ceva, Lesegno, Malpotremo, Mombasiglio, Roascio, Torresina, Bagnasco, Battifollo, Lisio, Nucetto, Perlo, Scagnello. Viola, Garessio, Priola, Monesiglio, Camerana,
Gottasecca, Mombarcaro, Prunetto, Salicetto, Murazzano. Castellino Tanaro, Cigliò, Igliano, Marsaglia,
Paroldo, Rocca Cigliè, Ormea, Alto, Caprauna, Pamparato, Monasterolo Casotto, Montaldo di Mondovi,
Roburent, Priero, Castelnuovo di Ceva, Montezemolo,
Sale delle Langhe.
7. Cheraseo, Narzole, Bene Vagienna, Lequio Tanaro,
Bossolasco, Albareto Torre, Arguello, Corretto delie
Langhe, Cissone, Feisoglio, Gorzegno, Niella Belbo,
San Benedetto Belbo, Serravalle delle Langhe, Somano,
Dogliani, Belvedere delle Langhe, Bonvicino, Farigliano, La Morra, Barolo, Novello, Verduno, Monfortc
Tabella circos cri sioni collegi elettorali
265
d'Alba, Castelletto Monforte, Castiglione Falletto, Mouchiero. Perno, Koddino, Sinio.
8. Drenerò, Eoccabruna, Villar San Costanzo, Caraglio,
Bernezzo, Frazzo, Acceglio, Canosio, Elva, Marmora,
San Michele Frazzo, Ussolo, San Damiano Macra,
Albaretto Valle di Macra, Alma, Cartignano, Celle di
Macra, Lottalo, Paglieres, Stroppo, Valgrana, Castelmagno, Montemale di Cuneo, Monterosso Grana, Fradleves. San Pietro di Monterosso, Busca, Tarantasca.
Fossano, Carrù, Clavesana, Magliano Alpi, Fiozzo,
Centallo, Trinità, Salmour, Sant'Albano Stura, Villafalletto, Vottignasco.
10. Mondovì, Bastia Mondovì, Monastero di Vasco, Frabosa Sopranà, Frabosa Sottana, Morozzo, Margarita,
Montanera, Bocca de' Baldi, Vico Forte di Mondovì,
Briaglia, San Michele Mondovì, Torre Mondovì, Niella
Tanaro, Villanova Mondovì, Pianfei, Eoccaforte Mondovì.
11. Salazzo, Brondello, Castellar, Lagnasco, Fagno, Costi^liole Saluzzo, Eossana, Sampeyre, Bellino, Casteldelfino, Frassino, Pontechianale, Venasca, Brossasco,
Isasca, Melle, Valmala, Verzuolo, Manta, Fiasco, Villanovetta.
12. Savigliano, Genola, Cavallermaggiore, Cavallerleone,
Marene, Eacconigi, Caramagna Piemonte, Casalgrasso,
Villanova Solaro, Monasterolo di Savigliano, Murello,
Euffia, Scarnafigi, Cervere.
PEOVINCIA DI FEEEARA.
Popolazione ab. 230,144 — Collegi N. 4.
1. Ferrara città, Borgo San Giorgio, Pontelagosciiro, Perotto, Ravalle, Francolino, Saura, Denore, San Martino (frazioni del comune di Ferrara).
2. Cento, Pieve di Cento, Foggio Eenatico, Sant'Agostino,
Bondeno, Yigarano Mainarda (frazione del comune di
Ferrara).
3. Portomaggiore, Argenta, Ostellato, Migliarino, Massa
Fiscaglia, Marrara e Quartesana (frazioni del comune
di Ferrara).
4. Comacchio, Copparo, Codigoro, Lago Santo, Mesola.
Tabella circos cri sioni collegi elettorali 266
PROVINCIA DI FIRENZE.
Popolazione ab. 800,672 — Collegi N. 14.
1. Firenze (I) — parte del quartiere Santa Croce, parte
del quartiere di Santo Spirito, Bagno a Ripoli.
2. Firenze (II) — quartiere S. Giovanni, parte del quartiere Santa Croce, id. id. di Santa Maria Novella.
3. Firenze (III) — parte del quartiere Santa Maria Novella, Fiesole, Sesto Fiorentino.
4. Firenze (IV) — parte del quartiere S. Spirito, Galluzzo.
5. Borgo San Lorenzo, Vicchio, Scarperia, Barberino di
Mugello, San Pietro a Sieve, Vaglia, Firenzuola.
6. Campi Bìsenzìo, Calenzano, Signa, Carmignano, Lastra
a Signa, Brozzi.
7. Empoli, Capraja e Limite, Cerreto Guidi, Montelupo
Fiorentino, Vinci, Castelfiorentino, Certaldo.
8. Pistoia I — (frazione di Porta San Marco, Porta Carratica e Porta Lucchese), Lamporecchio, Marliana,
Serravalle Pistoiese, Tizzana.
9. Pistoia II [città e frazione di Porta al Borgo), Montale, S. Marcello Pistoiese, Catigliano, Piteglio, Sambuca Pistoiese,
10. Pontassieve, Pelago, Rignano sull'Arno, Dicomano,
Londa, San (jodenzo, Figline Valdarno, Incisa in Valdarno, Reggello.
11. Prato in Toscana, Montemurlo, Cantagallo, Vernio.
12. Rocca San Oasciano, Dovadola, Portico e San Benedetto, Terra del Sole e Castrocaro, Galeata, Premilcuore. Santa Sofia, Bagno di Romagna, Sorbano,
Vergherete, Modigliana, Tredozio, Marradi, Palazzuolo.
13. San Casciano in Val di Pesa, Barberino di Val d'Elsa,
Montespertoli, Greve, Casellina e Torri.
14. San Miniato, Montopoli in Valdarno, Fucecchio, Castelfranco di Sotto, Santa Croce sull'Arno, Santa Maria
in Monte, Montajone.
PROVINCIA DI FOGGIA.
Popolazione ab. 351,235 — Collegi N. 6.
1. Foggia, Bovino, Castelluccio dei Sauri, Panni, Deliceto,
Sant'Agata di Puglia.
Tabella circos cri sioni collegi elettorali
267
2. Cerignola, Ascoli Satriano, Candela, Orfca Nova, Stornarella, Trinitapoli, Margherita di Savoja, San Ferdinando di Paglia,
3. Lacera, Biccari, Alberona, Roseto Valfortore, Celenza
Valfortore, Carlantino, San Marco la Catola, Troja,,
Castelluccio Valmaggiore, Celle San Vito, Faeto, Volturata Appula, Motta Montecorvino, Volturino,
i. S. Severo, Castelnuovo della Daunia, Casalnuovo Monterotaro, Casalvecchio di Puglia, Pietra Montecorvino,
Serracapriola, Chieuti, Tremiti (Isola di), Torremaggiore. San Paolo di Civitate.
5. S. Nicandro Oarganico, Apricena, Lesina, Poggio
Imperiale, Cagnano Varano, Carpino, Rodi Garganico,.
Ischitella, Vico del Gargano, Peschici, Vieste.
6. Manfredonia, Monte Sant'Angelo, San Griovanni Rotondo, S. Marco in Lamis, Rignano Garganico.
PROVINCIA DI FORLÌ.
Popolazione ab. 254,734 — Collegi N. 4.
1. Porli, Civitella di Romagna, Mortane, Predappio, Meldola, Fiumana, Teodorano.
2. Cesena, Cesenatico, Montiano, Roversano, Bertinoro,
Forlimpopoli.
3. Sant'Arcangelo di Romagna, Poggio Borni, Scorticata, Coriano, Misano in Villa Vittoria, Montescudo,
Monte Colombo, Mercato Saraceno, Savignano di Romagna, Gambettola, San Mauro di Romagna, Sogliano
al Rubicone, Borghi, Roncofreddo, Longiano, Gatteo,,
Sarsina.
4. Rimini, Verucchio, Mordano di Romagna, San Clemente, Saludecio, Gemmano, Mondaino, Monte Fiorito,.
Monte Gridolfo, San Giovanni in Marignano.
PROVINCIA DI GENOVA.
Popolazione ab. 787,215 — Collegi N. 14.
Genova (I) — Sestiere S. Vincenzo {parte orientale]
frazione di S. Francesco (VAlbaro , di S. Martinod'Albaro, di S. Friitti'oso, della Foce, di Marassi,
Sìaglieno, Capraia (Isola).
Tabella circos cri sioni collegi elettorali 268
2. Genova (II) —sestiere S.Vincenzo (parte occidentale),
sestiere Portoria., sestiere Molo (parte orientale).
3. Genova (III) — sestiere Molo (parte occidentale)., sestiere Maddalena, sestiere Prè, sestiere S. Teodoro,
A. Albenga, Alassio, Laigueglia, Arnasco, Borghetto Santo
Spirito, Campochiesa, Castelbianco, Castelvecchio di
Eocca Barbena, Genesi, Ceriale, Cisano sul Neva, Erli,
Garlenda, Nasino, Onzo, Ortovero, Vendono, Villanova
d'Albenga, Zuccarello, Loano, Balestrino, Boissano,
Toirano, Andora, Casanova Lerrone, Stellanello, Testico, Vellego, Pietra Ligure, Bardino vecchio, Bardino nuovo, Borgio, Giustenice, Magliolo, Ranzi Pietra,
Tovo S. Giacomo, Verezzi, Finale Borgo, Calice Ligure,
Finale Pia, Finale Marina, Orco Feglino, Eialto.
5. Cairo Montenotte, Altare, Bormida, Brovida, Carcare,
Mallare, Fallare, Oalizzano, Bardineto, Massimino,
Dego, Giusvalla, Mioglia, Piana Crixia, Pontinvrea,
Santa Giulia, Sassello, Martina Olba, Olba, Tiglieto,
Millesimo, Biestro, Cengio, Cosseria, Murialdo, Osiglia,
Plodio, Roccavignale, Rocchetta Cengio, Stella.
6. Savona, Noli, Bergeggi, Segno, Spotorno, Vezzi Portio,
Alb^ssola Marina, Albissola Superiore, Ellera, Quiliano,
Vado, Celle Ligure, Varazze, Cogoleto.
7. Voltri, Arenzano, Mele, Pegli, Prà, Campo Ligure, Masone, Rossiglione, Sestri Ponente, S. Giovanni Battista.
8. Sampierdarena, Bolzaneto, Sant'Olcese, Rivarolo Ligure, Borzoli, Óornigliano Ligure, S. Quirico in Val
Polcevera,
y. Pontedecirao, Campomorone, Ceranesi, Mignanego,
Serra Ricco, Ronco Scrivia, Busalla, Isola del Cantone, Savignone, Casella, Crocefieschi, Torriglia, Moutebruno, Propata, Davagna.
10, Recco, Bargagli, Bavari , Molassana, Montoggio,
Struppa, Avegno, Camogli, Canepa, Pieve di Sori, Sori,
Tribogna, Uscio, Nervi, Apparizione, Bogliasco, Quarto
al Mare, Quinto al Marc, Sant'Ilario Ligure.
11. Rapallo, Portofino, Santa Margherita Ligure, Zoagli,
Cicagna, Cor eglia Ligure, Favaio di Marvale, Lorsica,
Lumarzo, Moconesi, Neirone, Orerò, Santo Stefano
d'Aveto, Borzonasca, Mezzanego.
Tabella circos cri sioni collegi elettorali
269
12. Chiavari, Carasco, San Colombano Certenoli, San Ruffino di Levi, Lavagna, Cogorno, Nè, Sestri Levante,
Casarza Ligure, Castiglione Ghia Varese, Moneglia.
13. Levanto, Beverino, Riccò del Golfo di Spezia, Riomaggiore, Bonassola, Borghetto di Vara, Carrodano, Deiva,
Pramura, Monterosso al Mare, Pignone, Vernazza, Isolano, Sesta Godano, Brugnato, Carro, Zignago, Vezzano Ligure, Arcola, Follo, Varese Ligure, Maissana.
U. Spezia, Portovenere, Sarzana, Castelnuovo di Magra,
Ortonovo, Santo Stefano Magra, Lerici, Ameglia.
1.
2.
3.
4.
5.
B.
PROVINCIA DI GIRGENTI.
Popolazione ab. 313,106 — Collegi N. 6.
Girgenti, Porto Empedocle, Favara, Siculiana, Realmente, Lampedusa e Linosa.
Canicatti, Racalmuto, Grotte, Ravanusa.
Licata, Palma di Montechiaro, Camastra, Campobello
di Licata, Castrofilippo, Naro.
Aragona, Comitini, Cammarata, San Giovanni Gemini,
Casteltermini, Cattolica Eraclea, Montallegro, Raffadali, Sant'Angelo Muxaro, San Biagio Platani.
Sciacca, Menfi, Sambuca Zabut, Santa Margherita di
Belice, Montevago.
Blvona, Alessandria della Rocca, Cianciana, Santo Stefano Quisquina, Burgio, Lucca Sicula, Villafranca Sicilia, Ribera, Calamonici, Caltabellotta.
PROVINCIA DI GROSSETO.
Popolazione ab. 104,312 — Collegi N. 2.
Grosseto, Gavorrano, Castiglione della Pescaja, Massa
Marittima, Montieri, Roccastrada, Campagnatico, Orbetello, Monte Argentario, Isola del Giglio.
2. Scansano, Arcidosso, Castel del Piano, Cinigiano, Magliano in Toscana, Mandano, Pitigliano, Sorano, Santa
Fiora, Roccalbegna.
PROVINCIA DI LECCE.
Popolazione ab. .553,586 — Collegi N. 10.
Lecce, Surbo, San Cesario di Lecce, Cavallino, Lequile,
Tabella circos cri sioni collegi elettorali 270
Lizzanello, San Donato di Lecce, Vernole, Castrifrancone, Melendugno, Solato, Sternatia, Zollino.
2. Brindisi, Salice Salentino, Guagnano, San Donaci,
San Pancrazio Salentino, Veglie, Latiano, San Vito
de' Normanni, Carovigno, Mesagne.
3. Campi Salentina, Cellino San Marco, San Pietro Vernotico, Squinzano, Torchiarolo, Novoli, Carmiano, Trepuzzi, Nardo, Copertino, Leverano, Monteroni di Lecce,
Arnesano, San Pietro in Lfima.
4. Gallipoli, Alezio, Ugento, Alliste, Taurisano, Casarano,
Eacale, Taviano, Parabita, Matino, Taglie, Galatone,
Aradeo, Neviano, Sedi.
5. Maglie, Cursi, Giuggianello, Muro Leccese, Sanarica,
Scorrano, Otranto, Giurdignano, Palmariggi, Uggiano
la Chiesa, Carpi gnano Salentino, Bagnolo del Salente,
Cannole, Martano, Calimera, Caprarica di Lecce, Castrignano de' Greci, Melpignano, Galatina, Corigliano
d'Otranto, Cutrofiano, Martignano, Sogliano Cavour.
'6. Mandarla, Avetrana, Maruggio, Sava, Fragagnano,
San Marzauo di San Giuseppe, Oria, Erchie, Torre
Santa Susanna, San Giorgio Sotto Taranto, Carosino,
raggiano, Leporano, Monteparano, Pulsano, Eoccaforzata, Lizzano.
7. Castellaneta, Mottola, Palagiano, Ginosa, Laterza,
Martina Franca.
8. Taranto, Grottaglie, Montejasi, Montemesola, Massafra.
9. Tricase, Miggiano, Montesano Salentino, Gagliano del
Capo, Castrignano del Capo, Mordano di Leuca, Patii,
Presicce, Acquarica del Capo, Salve, Poggiardo, Andrano, Diso, Minervino di Lecce, Nociglia, Ortelle, Spongano, Surano, Alessano, Corsane, Tiggiano, Buffano,
Specchia, Supersano.
10. Ostuni, Ceglie Messapica, Francavilla Fontana.
PEOVINCIA DI LIVOENO.
Popolazione ab. 121,150 — Collegi N. 2.
1. I^ivorno (I) — Livorno, 1° mandamento [S. Marco]
Portoferraio, Porto Longone, Eio dell'Elba, Eio Marina, Marciana, Marciana Marina.
Tabella circos cri sioni collegi elettorali
289
2. Livorno (II) - Livorno, 2® mandamento (S. Leopoldo),
3° mandamento (Porto).
PROVINCIA DI LUCCA.
Popolazione ab. 301,474 — Collegi N. 5.
1. Lacca [meno la frazione di Ponte a Moriano).
2. Borgo a Mozzano, Bagni di Lucca, Barga, Coreglia
Antelminelli, Pescaglia, Camajore.
3. Capannori, Villa Basilica, Ponte a Moriano (frazione
del Comune di Lucca).
4. Pescia, lizzano, Vellano, Baggiano, Massa e Cozzile,
Montecarlo, Monsummano, Montecatini di Val di Nievole, Altopascio, Ponte Buggianese.
5. Pletrasanta, Serravezza, Stazzema, Viareggio, Massarosa.
PROVINCIA DI MACERATA.
Popolazione ab. 250,368 — Collegi N. 4.
1. 3Iacerata, Pausula, Petriolo, Mogliano, Loro Piceno,
Ripe San Ginesio, San Ginesio, Sant'Angelo in Pontano,
Penna San Giovanni, Gualdo, Sarnano, Monte San
Martino, Monte San Giusto.
2. Recanati, Monte Fano, Civitanova Marche, Montecosaro, Morrovalle, Potenza Picena, Monte Lupone, Montecassiano.
3. San Severino Marche, Cingoli, Apiro, Ficano, Appignano, Pollenza, Treja, Colmurano, Tolentino, Urbisaglia.
4. Camerino, Acijuacanina, Bolognola, Piastra, Fiordimonte, Fiuminata, Monte Cavallo, Muccia, Pieve Bovigliana, Pieve Torina, Pioraco, Sefro, Serravalle di
Chienti, Visso, Caldarola, Camporotondo di Piastrone,
Cessapalombo, Belforte del Chienti, Serrapetrona, Matelica, Castel Raimondo, Esanatoglia, Gagliole.
PROVINCIA DI MANTOVA.
Popolazione ab. 300,311 — Collegi N. 5.
1. Mantova, Bigarello, Castelbelforte, Castel d'Ario, Porto
Tabella circos cri sioni collegi elettorali 272
2.
3.
4.
5.
Mantovano, Roncoferraro, Roverbella, San Giorgio,
Virgilio.
Bozzolo, Castellucchio, Gazzoldo degli Ippoliti, Gazinolo, Marcarla, Rivarolo Fuori, Rodigo, S. Martino
dell'Argine, Commessaggio, Bagnolo San Vito, Borgoforte, Sabbioneta, Curtatone.
Castiglione delle Stiviere, Asola, Casalmoro, Casaloldo, Castel Golfredo, Ceresara, Piubega, Acquanegra
sul Chiese, Canneto sull'Oglio, Casalromano, Mariana,
Redondesco, Cavriana, Guidizzolo, Medole, Solferino,
Goito, Monzambano, Ponti sul Mincio, Volta Mantovana, Marmirolo.
Gonzaga, Moglia, Motteggiana, Pegognaga, San Benedetto Po, Suzzara, Dosolo, Pomponesco, Viadana.
Ostiglia, Serravalle a Po, Sustinente, Villimpenta,
Borgofranco sul Po, Pieve di Coriano, Quingentole,
Quistello, Revere, Schivenoglia, Villa Poma, Carbonara di Po, Felonica, Magnacavallo, Poggio Rusco,
Sermide.
PROVINCIA DI MASSA CARRARA.
Popolazione ab. 181,007 — Collegi N. 3.
1. Massa, Carrara con Avenza, Montignoso, Fosdinovo.
2. Castelnnovo di Oarfagnana, Fivizzano, Casola in
Lunigiana, Camporgiano, Careggine, Castiglione di
Garfagnana, Fosciandora, Gallicano, Giuncugnano, Minacciano, Molazzana, Piazza al Serchio, Pieve Fosciana,
San Romano, Sillano, Trassilico, Vagli di Sotto, Vergemoli, Villa Collemandina.
3. Pontremoli, Aulla, Calice al Cornoviglio, Licciana,
Podenzana, Rocchetta di Vara, Tresana, Bagnone,
Filattiera, Mulazzo, Villafranca in Lunigiana, Zeri.
PROVINCIA DI MESSINA.
Popolazione ab. 467,233 — Collegi N. 8.
1. Messina (1) - (Arcivescovado e sezione Mare), Messina (Gazzi).
2. Messina (II) - (Priorato), Messina (Pace), Messina
(Gesso).
Tabella circos cri sioni collegi elettorali
273
3. Castroreale, Barcellona Pozzo di Gotto, Meri, Lipari,
Salina.
4. Francavilla di Sicilia, Kaggi, Malvagna, Mojo Alcantara, Motta Camastra, Roccella Valdemone, Ali,
Fiumedinisi, Gruidomandri, Itala, Mandanici, Nizza
Sicilia, Koccalumera, Scaletta Zanglea, Santa Teresa
di Riva, Antillo, Casalvecchio Siculo, Forza d'Agrò,
Limina, Locadi, Eocca Fiorita, Savoca, Santo Stefano
di Briga, Taormina, Castel Mola, Giardini, Graniti,
Letojanni Gallodoro, Mongiuffi Melia, Santa Domenica
Vittoria, Messina (Galati).
T). Milazzo, Condro, Monforte San Giorgio, San Pier Niceto, Bauso, Calvaruso, Santa Lucia del Mela, Gualtieri Sicaminò, San Filippo del Mela, Rometta, Rocca
Valdina, Saponara Villafranca, Spadafora San Martino, Valdina, Venetico.
Mistretta, Castel di Lucio, Reitano, Santo Stefano di
Camastra, Caronia, Motta d'Affermo, Pettineo, Tusa,
San Fratello, Capizzi, Cesarò, San Teodoro.
7. Naso, Capri Leone, Frazzanò, Mirto, San Salvatore di
Fitalia, Tortorici, Castell'Umberto, Floresta, Galati
Mamertino, Longi, Sant'Agata di Militello, Alcara Li
Fusi, Militello di Rosmarino, San Marco d'Alunzio,
Sant'Angelo di Brolo, Brolo, Ficarra, Piraino, Sinagra.
8. Patti, Giojosa Marea, Librizzi, Montagnareale, Oliveri,
Monte Albano di Elicona, Basicò, Novara di Sicilia,
Falcone, Furuari, Mazzarrà Sant'Andrea, Tripi, Raccuja, San Pietro sopra Patti, TJcria,
PROVINCIA DI MILANO.
Popolazione ab. 1,125,553 — Collegi N. 20.
1- Milano (I) - Milano, mandamento 1" e parte del mandamento 2°, cioè", parrocchia di S. Marco, parr. di
S. Maria Incoronata^ jmrr. di S. Francesco di Paola.
2. Milano (II) - Milano, resto del 2® mandamento, cioè :
parrocchie S. Fedele e Metropolitana, mandamento 3°,
parte del mandamento 4°, cioè: parrocchia di Santa
Maria della Passione, parrocchia di San Nasaro.
IVS — BRUNIAT.TI, Codice
elUlorale.
274
Tabella circo^crisioni
colicgi
elettorali
3. Milano (III) - Milano, re^^o del ^ mandamento, cioè:
parrocchie di Sani'Annunziala, San Calimero, Santa
Eufemia e ìnnndamento 5°.
i. Milano (IV) - Milano, mandamento 6".
5. Milano (V) - Milano, mandamento 7®.
6. 3Iilano (VI) - Milano, mandamento 8".
7. Abbiategrasso, Albairate, Bareggio, Cassinetta di Lugagnano, Cisliano, Corbetta, Ozerò, Robecco sul Naviglio, Binasco, Besate, Subbiano, Calvignasco, Casarile,
Gi-aggiano, Gudo Visconti, Lacchiarella, Morimondo,
3Iotta Visconti, Noviglio, Rosate, Vcrmezzo, Vernate.
Zelo Surigone, Zibido San Griacomo.
8. Cnggiono, Arconate, Buscate, Basto Garolfo, Castano
Primo, Inverano, Magnago, Nosate, Robecchetto con
Induno, Turbigo, Magenta, Bernate Ticino, Boffalora
sopra Ticino, Marcallo con Casone, Mesero, Santo Stefano Ticino, Sedriano, Vittuone, Lonate Pozzolo.
9. Gallarate, Albizzate, Cajello, Cardano al Campo, Cassano Magnago, Crcnna, Ferno, Jerago con Besnate,
Oggiona con Santo Stefano, Drago, Samarate, Somma
Lombarda, Arsago, Casale Litta, Golasecca, Mornago,
Sesto Calende, Sumirago, Vergiate, Vizzola Ticino.
10. Busto Arsizio, Cairate, Castellanza, Pagnauo Olona,
Grorla Minore, Legnano, Marnate, Olgiate Olona, Sacconago, Solbiate Olona, Saronno, Cislago, Gercnzano,
Rescaldina, Uboldo.
IJ. Rhò, Ariano, Casorezzo, Cornaredo, Lacernate, Nerviauo, Parabiago, Pogliano, Pregnana, Vauzago, Cassina
del Pero, Cerchiate, Mazzo Milanese, Terrazzano, Cauegrate, Cerro Maggiore, Lainate, Origgio, San Vittore
Olona, San Giorgio su Legnano, Caronno Milanese,
Baggio, Cesano Boscone, Casago, Settimo Milanese,
Trezzano sul Naviglio.
12. Affori, Cormanno, Crescenzago, Gorla Primo, Greco
Milanese, Niguarda, Precotto, Turro Milanese, Bresso,
Bollate, Arese, Cesate, Garbagnate Milanese, Novate
Milanese, Senago, Musocco, Trenno, Ceriano Laghetto,
Limbiate, Misinto, Varedo.
13. Desio, Cusano sai Seveso, Nova, Paderno Dugnano, Seregno, Seveso, Cesano Maderno, Lontate sul Seveso,
Tabella circos cri sioni collegi elettorali
275
Meda, Carate Brianza, Albiate, Giussano, Verano,
Masciago Milanese, Bovisio.
14. Monza, Balsamo, Biassono, Brugherio, Cinisello, Cologuo Monzese, Lissone, Macherio, Sesto San Giovanni,
Vedano al Lambro, Villa San Fiorano, Vimodrone,
Muggiò.
15. Vimercate, Agrate Briauza, Arcore, Bellusco, Bernareggio, Burago di Molgora, Camparada, Caponago, Carugate, Cavenago di Brianza, Lesmo, Mezzago, Oreno,
Ornago, Ruginello, Velato Milanese, Concorezzo, Besana iu Brianza, Briosco, Correzzana, Eenatc, Triuggio,
Veduggio con Colzano, Sovico.
16. Gorgonzola, Basiano, Bellinzago Lombardo, Basnago,
Busserò, Cambiago, Óassina de' Pecchi, Ccrnusco sul
Naviglio, Cornate, Gessate, Masate, Pessauo, Eoncello,
Vignate, Grezzago, Inzago, Pozzo d'Adda, Trezzano
Eosa, Trezzo sull'Adda, Vaprio d'Adda, Melzo, Lambrate, Pioltello, Segrate.
17. Melegnano, Carpiano, Cerro al Lambro, Colturano,
Mediglia, Viboldone, Vizzolo Predabissi, Liscate, Mezzate, Pantigliate, Peschiera Borromeo, Eodano, Settala, Truccazzano, Locate Triulzi, Basiglio, Chiara valle
Milanese, Opera, Pieve Emanuele, Quintosole, Eozzano,
San Donato Milanese, Assago, Buccinasco, Corsico,
Cassano d'Adda, Pozzuolo Martesana.
18. Lodi, Abbadia Cerreto, BolFalora d'Adda, Casaletto
Lodigiano, Cornegliano Laudense, Corte Palasio, Crespiatica. Lodi Vecchio, Salerano sul Lambro, San Zenone al Lambro, Cavenago d'Adda, San Martino in
Strada, Paullo, Casalmajocco, Cervignano, Comazzo,
Dresano, Galgagnano, Merlino, Montanaso Lombardo,
Mulazzano, Sordio, Tribiano, Villavesco, Zelo Buon
Persico.
l'J. Borghetto Lodigiano, Mairago, Massalengo, Ossago,
San Colombano al Lambro, Brembio, Vittadone, evasalo
Pusterlengo, Livraga, Zorlesco, Secugnago, Turano,
Sant'Angelo Lodigiano, Caselle Lurani, Cazzimani,
Graifignano, Marado, Pieve Fissiraga, Valera Fratta,
Villanuova Sillaro.
20. Codogno, Fombio, Guardamiglio, San Fiorano, San
Tabella circos cri sioni collegi elettorali 276
Rocco al Porto, Santo Stefano al Corno, Senna Lodigiana, Somaglia, ( )amairago, Castiglione d'Adda, Orio
Litta, Ospedaletto Lodigiano, Bertonico, Terranova dei
Passerini, Maleo, Caselle Landi, Castelnuovo Bocca
d'Adda, Cavacurta, Corno Giovine, Corno Vecchio,
]\[accastorna, Meleti, Cantonale.
PROVINCIA DI MODENA.
Popolazione ab, 289,247 — Collegi N. 5,
1. 3Iodena.
2. Sassuolo, S. Cesario sul Panaro. Formigine, Castelnuovo
Rangone, Prignano sulla Secchia, Fiorano Modenese,
Maranello, Vignola, Castelvetro Modenese, Marano sul
Panaro, Spilamberto, Savignano sul Panaro, Guiglia,
Zocca.
3. Carpi, Soliera, Concordia sulla Secchia, S. Possidonio,
Nonautola, Bastiglia, Campogalliano, Novi di Modena.
4. jVIirandola, Medolla, S. Prospero, Cavezzo, Finale dell'Emilia, S. Felice sul Panaro, Camposanto, Bomporto
Ravarino,
5. Pavullo nel Frignano, Monfestino in Serra Mazzoni,
Fanano, Lama di Mocogno, Polinago, Montefiorino,
Frassinoro, Montese, Pievepelago, Fiumalbo, Riolunato, Sestola, Montecreto.
PROVINCIA DI NAPOLI.
Popolazione ab. 992,398 — Collegi N. 17.
]. Napoli (I) - Sezione di San Ferdinando, San Giovanni
a Teduccio, San Giorgio a Cremano, Soccavo, Pianura.
2. Napoli (II) - Sezione di Ghiaia, Sorrento.
3. Napoli (III) - Sezione di San Giuseppe, Pollena Trocchia. Barra, Ponticelli, San Sebastiano al Vesuvio,
Portici.
4. Napoli (IV) - Sezione di Montacalvario, Sant'Antimo,
Casandrino, Sant'Arpino.
5. Napoli (V) - Sezione Avvocata , Marano di Napoli,
Chiaiano ed Uniti.
Tabella chxoscriziorn
collegi elettorali
277
6. Napoli (VI) - Sezione Stella, Griuliaiio in Campania,
Villaricca, Qualiano.
7. Napoli (VII) - Sezione San Carlo all'Arena, Secondigliano, Somma Vesuviana, Sant'Anastasia.
8. Napoli (Vili) - Sezione Vicaria.
9. Napoli (IX) - Sezione di S. Lorenzo, Torre del Greco,
Cercola.
10. Napoli (X) - Sezione Mercato, Massalubrense.
11. Napoli (XI) - «Sezione Pgnc^ino, Eesina,Vico Equense.
12. Napoli (XII) - Sezione del Porto, Capri, Anacapri,
Piano di Sorrento, Sant'Agnello, Meta.
13. Casox'ia, San Pietro a Patierno, Crispp-no, Arzano,
Frattamaggiore, Gl-rumo Nevano, Frattaminore, Mugnano di Napoli, Calvizzano, Melito di Napoli,
14. Afragola, Galvano, Cardite, Pomigliano d'Arco, (IJasalnuovo di Napoli, Licignano di Napoli.
15. Castellammare di Stabia, Agerola, Gragnano, Lettere, Casola di Napoli, Pimonte.
16. Torre Annunziata, Boscotrecase, Boscoreale, Poggiomarino, Ottajano.
17. Pozzuoli, Ischia, Barano d'Ischia, Serrara Fontana,
Ventotene, Forio, Casamicciola, Lacco Ameno, Precida.
PROVINCIA DI NOVARA.
Popolazione ab. 704,233 — Collegi N. 12.
1. Novara, Cameri, Casaline (meno la frazione di Orfengo),
Granozzo con Monticello, San Pietro Mosezzo (meno
la frazione Bistolfo), Trecate, Cerano Sozzago.
2. Biandrate, Casalbeltrame, Recetto, Vicolungo, Borgo
Vercelli, Casalvolone, San Nazzaro Sesia, Villata, Vinzaglio, Carpignano Sesia, Briona, Casaleggio Novarese,
Castellazzo Novarese, Fara Novarese, Landiona, Mandelio Vitta, Sillavengo, Sizzano, Romagnano Sesia, Ara,
Cavallirio, Ghemme, Grignasco, Prato Sesia, Vespolate. Borgo Lavezzano, Garbagna Novarese, Nibbiola,
Terdobbiate, Tornaco, Bistolfo (frazione del comune
di San Pietro Mosezzo), Orfengo (frazione del comune
di Casalino).
3. Biella, Chiavazza, Cossila, Ponderano Pralungo, Tol-
Tabella circos cri sioni collegi elettorali 278
4.
5.
fi.
7.
legno, Andorno Cacciorna, Callabiaiia,CaiiipigIia Cervo,
Migliano, Piedicavallo, Quittengo, Sagliano Micca,
San Griuseppe di Casto, San Paolo Cervo, Selve Marcone, Tavigliano, Graglia, Donato, Muzzano, Netro,
OccWeppo Superiore, Pollone, Sordevolo, Mongrando,
Borriana, Cambiirzano, Occhleppo Inferiore, Sala Biellese, Torazzo, Zubiena.
Borgomanero, Boca, Briga, Careggio, Fontanetto
d'Agogna, Gattico (meno la frazione Muggiano), Maggiora, Vergano Novarese, Gozzano, Anzate, Bolzano,
Bagnate, Grargallo , Pogno , Soriso , Orta Novarese,
Ameno, Armeno, Arola, Arto, Boletto, Cesara, Coiromonte, Isola San Giulio, Miasino, Nonio, Pella,
Pettenasco, San Maurizio d'Opaglio, Momo, Agnellengo. Alzate con Linduno, Barengo, Caltignaga, Cavaglietto, Cavaglio d'Agogna, Cressa, Suno, Vaprio
d'Agogna, Borgo Agnello (frazione del comune di Paruzzaro).
Cessato, Casapinta, Cerreto Castello, Crosa, Lessona,
Mezzana Mortigliengo , Quaregna , Soprana, Strona,
Valdengo,Vigliano Biellese, Bioglio, Pettinengo, Piatto,
Ronco Biellese, Ternengo, Vallanzengo, Valle San Nicolao, Zumaglia, Masserano, Brusnengo, Castelletto
Cervo, Castelletto Villa, Curino, Mosso Santa Maria,
Camaudona, Coggiola, Croce di Mosso, Pistolesa, Portuia, Pray, Trivero, Valle Inferiore Mosso, Valle Superiore Mosso, Veglio.
Crescentino, Fontanetto da Po, Lamporo, Cigliano,
Borgo d'Ale, Moncrivello, Livorno Piemonte, Bianzè,
Saluggia, Trino, Palazzolo Vercellese, Salera (frazione
del comune di Costanzana),»Sfl!Ìt;«a(id.), Torriotie (ìà.),
Cascina Nuova (id.).
Domodossola, Antronapiana, Beura, Bognanco Dentro,
Bognanco Fuori, Caddo, Cardezza, Crevola d'Ossola,
Masera, Montecrestese, Monte Ossolano, Montescheno,
Pallanzeno, Preglia, Schieranco, Seppiana, Tappia,
Trasquera, Troutano, Vagna, Varzo, Viganclla, Villa
d'Ossola, Bannio, Anzino, Calasca, Castiglione d'Ossola, Ceppo morelli, Cimamulera, Macugnaga, Piediraulera, Vanzone con San Carlo, Crodo, Agaro, Ba-
Tabella circos cri sioni collegi elettorali
279
ceno, Cravegna, Formazza, Mozzio, Premia, Salecchio,
Viceno, Santa Maria Maggiore e Grana, Albogno, Buttogno, Coimo, Craveggia, Dissimo, Druogno, Tinero,
Folsogno, Malesco, Oigia, Ee, Toceno, Villette, Vocogno e Prestinone, Zornasco, Oruavasso, Anzola d'Ossola, Cuzzago, Fomarco, Mergozzo, Migiandone, Premosello, Rumianca, Vogogna.
8. Oleggio, Bellinzago Novarese, Marano Ticino, Mezzomerico, Arona, Colazza, Daguente, Ghevio, lavorio Inferiore, Invorio Superiore, Meina, Mercnrago, Montrigiasco, Oleggio Castello, Paruzzaro (meno la frazione
di Borgo Agnello), Sovazza, Borgo Ticino, Agrate
Conturbia, Bogogno, Castelletto sopra Ticino, Comignago, Divignano, Pombia, Varallo Pombia, Veruno,
Galliate, llomentino, Muggiano (frazione del comune
di Gattico).
9. Pallanza, Baveno, Bieno, Cavandone, Cossogno, Miazzina, Rovegro, Santino, Snna, Unchio, Cannobio, Cannerò, Cavaglio San Donnino, Cursolo, Falmenta, Gurro,
Grasso, San Bartolomeo Valmara, Sant'Agata sopra
Cannobio, Spoccia, Trafiume, Trarego, Viggiona, Intra,
Arizzano, Aurano, Bèe, Cambiasca, Caprezzo, Carciago,
Esio, Ghiffa, Intragna, Oggebbio, Premeno, Trobaso,
Vignone, Zoverallo, Lesa, Belgirate, Brisino, Brovello,
Calogna, Carpugnino, Chignolo, Verbano, Comnago
Corciago, Fosseno, Gignese, Graglia Piana, Magognino,
Massino, Nebbiuno, Nocco, Pisano, Stresa, Stroppino,
Tapigliano, Vezzo, Omegna, Agrano, Casale Corte
Cerro, Cireggio, Grana Gattugno, Crusinal'lo, Fornero,
Forno, Germagno, Loreglia, Lazzogno, Massiola, Quarna
Sopra, Quarna Sotto, Sambuglietto.
10. Santhià, Alice Castello, Carisio, Arborio, Albano Vercellese, Balocco, Buronzo, Cascine San Giacomo, Ghislarengo, Giflienga, Greggio, Oldenico, Roaseuda, Villarboit, Candele, Benna, Castellengo, Gaglianico, Massazza, Mottalciata, Sandigliano, Verrone, Villanova
Biellesé, Cavaglià, Dorzano, Roppolo, Viverone, Salussola, Cerrione, Magnano, Zimone, San Germano Vercellese, Casanova Elvo, Crova, Formigliana, Olcenengo,
Salasco, Tronzano Vercellese.
Tabella circos cri sioni collegi elettorali 280
11. V^arallo, Breja, Camasco, Oampello Monti, Cervarolo,
Cervatto, Civiasco, Oravagliana, Crevola Sesia, Fobello,
Locamo, Morca. Morondo, Parone, Quarona, Eimella,
Rocca Pietra, Sabbia, Valmaggia, Vocca, Borgosesia,
Agnoua, Aranco, Oellio, Doccio, Foresto, Sesia, Isolella,
Valduggia, Scopa, Crevacuore, Ailoche, Bornate, Caprile, Flecchia, Graardabosone, Piauceri, Piane di Serravalle Sesia, Postua, Serravalle Sesia, Sostegno, Vintebbio, Gattinara, Lenta, Lozzolo, Roasio, Villa del
Bosco, Alagna Valsesia, Balinuccia, Boccioleto, Campertogno, Carcoforo, Mollia, Pila, Piode, Rassa, Rima
San Giuseppe, Rimasco, Riva Valdobbia, Rossa, Scopello.
12. Vercelli, Caresanablot, Collobiano, Quinto Vercellese,
Desana, Asigliano, Costanzana (meno le frazioni di Salerà, Saletta, Torrione, Cascina Nuova), Lignana, Ronsecco. Sale Vercellese,, Tricerro, Stroppiana, Caresana,
Motta de' Conti, Portengo, Pezzana, Prarolo, Rive.
PROVINCIA DI PADOVA.
Popolazione ab. 397,421 — Collegi N. 7.
1. P a d o v a ,
e frazione di : Bassanello, Terranegra,
Arcella, Brusegana, Chiesanova, Monta, San Gregorio, San Lazzaro, Volta Beroszo.
2. Vigenza , Noventa Padovana, Saonara, Piazzola sul
Brenta, Campodoro, Villafranca Padovana, Limena,
Cadoneghe, Vigodarzere, Campo San Martino, Curtarolo, San Giorgio delle Pertiche, Borgoricco, Campo
d'Arsego, Villanova di Campo San Piero, Ponte sul
Brenta, Torre, Salbero, Mandria, Volta Brusegana,
Camin, Granse di Camin, Altichiero (frazioni del
comune di Padova).
3. Abano Bagni, Mestrino, Rubano, Veggiano, Selvazzano
Dentro, Cervarese Santa Croce, Saccolongo, Torreglia,
Teolo, Rovolon, Battaglia, Carrara San Giorgio, Carrara Santo Stefano, Casal Ser Ugo, Masarà di Padova,
Albignasego, Bovolenta, Polverara, Legnaro, Ponte
San Nicolò.
4. Cittadella, Carmignano di Brenta, Fontaniva, Gal-
Tabella circos cri sioni collegi elettorali
281
liera Veneta, Gazzo, Grantorto, San Giorgio in Bosco,
San Martino di Lupari, San Pietro in Gù, Tombolo,
Loreggia, Massanzago, Piombino Dese, Santa Giustina
in Colle, Trebaseleghe, Villa del Conte, Campo San
Piero.
5. Este, Baone, Cinto Euganeo, Carceri, Lozzo Atestino,
Ospedaletto Euganeo, Sant'Elena, Vò, Arquà Petrarca,
Boara Pisani, Galzignano, Monselice, Pernumia, Pozzonovo, Solesino, Stanghella.
ti. Montagnana, Casale di Scodosia, Castelbaldo, Masi,
Megliadino San Fidenzio, Megliadino San Vitale, Merlara, Saletto, Santa Margherita d'Adige, Urbana, Barbona, Piacenza d'Adige, Penso, Sant'Urbano, Vescovana, Vighizzolo, Villa Estense.
7. Piove di Sacco, Arzer Grande, Brugine, Codevigo, Pontelongo, Sant'Angelo di Piove di Sacco, Correzzola,
Agna, Anguillara Veneta, Arre, Bagnoli di Sopra, Candiana, Cartura, Conselve, Terrassa Padovana, Tribano,
San Pietro Viminario.
PROVINCIA DI PALERMO.
Popolazione ab. 698,622 — Collegi N. 12,
1. Palermo (I), Palazzo Reale, Mezzomorreale,Falsoiiiiele
e Villagrazia, Zisa e Uditore, Altarello di Braida.
2. Palermo (II), Monte di Pietà, Castellannnare.
3. Palermo (III), Molo, Tommaso, Natale e Sferracavallo,
# Mondello e Pallavicino, Resuttana e S. Lorenzo.
4. Palermo (IV), Tribunali, Orto Botanico, Brancaccio
e Conte Federico.
5. Monreale, Parco, Torretta, Piana dei Greci, S. Giuseppe Jato, S. Óipirello, Santa (Cristina Gela, Capaci,
Isola delle Femmine.
Partinico, Giardinello, Cinisi, Terrasini, Carini, Borgetto, Balestrato, Monte! epre.
7. Corleone, Godrano, Cefalà Diana, Roccamena, Marineo,
Bolognetta, Misilmeri, Belmonte Mezzagno, Mezzojuso.
8. Prizzi, Lercara Friddi, Palazzo Adriano, Castronuovo
di Sicilia, Chiusa Sclafani, Bisacquino, Contessa Entellina, Giuliana, Campofiorito.
Tabella circos cri sioni collegi elettorali 282
9. Termini Imerese, Trabia, Altavilla Milicia, Casteldaccia, Bagheria, Ficarazzi, Santa Flavia, Villabate.
10. Petralia Sottana, Petralia Soprana, Alimena, Buompiétro, Ganci, S. Mauro, Castelverde, Polizzi Generosa,
Geraci Siculo.
n . Cefalù, Campofelice, Castelbuono, Collesano, Gratteri,
Isnello, Lascari, Pollina, Valledolmo, Caltavuturo, Sclafani, Ustica.
12. Caccamo, Sciara, Cerda, Aliminusa, Montemaggiore
Belsito, Alia, Koccapalumba, Vicari, Ciminna, Ventiniiglia di Sicilia, Baucina, Villafrati.
PROVINCIA DI PARMA.
Popolazione ab. 277,293 — Collegi N. 5.
1. Parma (I) - (sud), Noceto, Medesano, San Pancrazio
Parmense, Collecchio, Golose, Vigatto, Torrile.
2. Parma (II) • (nord), Óolorno, Mezzani, Fontanellato,
Fontevivo, San Lazzaro Parmense, Cortile San Martino, Sorbolo.
3. Borgo S. Donnino, Salsomaggiore, Busseto, San Secondo Parmense, Sissa, Trecasali, Soragna, Zibello,
Polesine Parmense, Roccabianca.
4. Borgataro, Albareto di Borgotaro, Valmozzola, Bedonia. Compiano, Tomolo, Berceto, Pellegrino Parmense,
Varano de' Melegari, Varsi, Solignano.
5. Jjanghirano, Felino, Tizzano Val Parma, Calestano,
Lesignano di Palmia, Corniglio, Monchio, Palanzano,
Fornovo di Taro, Sala Baganza, Traversetolo, Lesignano de' Bagni, Montechiarugolo, Neviano degli Arduini,
PROVINCIA DI PAVIA.
Popolazione ab. 478,618 — Collegi N. 8.
1. Pavia, Bascapè, Borgarello, Bornasco, Landriano, Mirabello ed Uniti di Pavia, San Genesio, Siziano, Torre
del Mangano, Torre d'Isola, Torrevecchia Pia, Vidigulfo, Zeccone, Bereguardo, Battuda, Casorate Primo,
Marcignago, Regnano, Torriana, Trivolzio, Trovo, Vellezzo Bellini.
Tabella circos cri sioni collegi elettorali
283
2. Bobbio, Corte Brugnatella, Pregola, Romagnese, Ottone,
Cerignale, Fascia, Fontanigorda, Gorreto, Eondanina,
Rovegna, Zerba, Varzi, Bagnaria, Cella di Bobbio,
Menconico, Sagliano di Crenna, Santa Margherita di
Bobbio, Val di Nizza, Zavattarello, Caminata, Fortunago, Ruino, Sant'Albano di Bobbio, Trebecco,
Valverde.
3. Corte Olona, Badia, Chignolo Po, Copiano, Costa doi
Nobili, Genzone, Gerenzago, Inverno, Magberno, Miradolo, Monticelli Pavese, Pieve Porto Morone, Santa
Cristina e Bissone, San Zenone al Po, Spessa, Torre
d'Arese, Torre de' Negri, Villanterio, Zerbo, Belgiojoso, Albuzzano, Ceranova, Cura Carpignano, Filigbera, Fossarmato, Lardirago, Linarolo, Marzano,
Roncaro, Sant'Alessio con Vialone, Valle Salimbene^
Vistarino, Baselica Bologna, Carpignano, Giussago,
Turago Bordone.
4. Mortara, Albonese, Castello d'Agogna, Parona, Candia
Lomellina, Castelnovetto, Cozzo, Langosco, Rosasco,
Terrasa, Robbio, Cerreto Lomellino, Confienza, Nicorvo, Palestre, Sant'Angelo di Lomellina, San Giorgio,
di Lomellina, Cergnago, Olevano di Lomellina, Ottobiano, Valeggio, Valle Lomellina, Zeme.
5. San Nazzaro de' Bargondi, Alagna, Ferrera Erbognone, Pieve Albignola, Scaldasele, Cava Manara,
Carbonara al Ticino, Mezzana Rabattone, San Martino
Siccomario, Sommo, Travacò Siccomario, Villanova
d'Ardenghi, Zinasco, Mede, Castellare de' Giorgi, Frascarolo, Goido, Lomello, Semiana, Torre Berretti, Velezzo Lomellina, Villa Riscossi, Pieve del Cairo, Galliavola, Gambarana, Mezzana Bigli, Suardi, Sartirana
di Lomellina, Breme.
B. Stradella, Arena Po, Port'Albera, Barbianello, Casanova
Lonati, Mezzanino, Pinarolo Po, Verraa Siccomario,
Broni, Albaredo Arnaboldi, Campospinoso, Canneto
Pavese, San Cipriano Po, Montalto Pavese, Borgoratto
Mormorolo, Calvignano, Lirio, Montù Bercbielli, Mornico Losana, Oliva Gessi, Rocca de' Giorgi, Staghigliene, Montù Beccaria, Bosnasco, Castana, Montescano,
San Damiano al Colle, Zenevredo, Santa Giulietta,
Tabella circos cri sioni collegi elettorali 284
Cigognola, Pietra dt' Giorgi, Eedavalle, Torricella
Verzate, Soriasco, Canevino, Donelasco, Golferenzo,
Montecalvo Versiggia, Rovescala, Volpara.
7. Vigevano, Gambolò, Borgo S. Siro, Tromelio, Garlasco,
Domo, Gropello Cairoli, Zerbolò, Gravellone,. Cassolo
Nuovo, Cilavegna.
8. V o g h e r a , Pizzale, Betorbido, Rivanazzano, Casatisma,
Bastida Paiicarana, Branduzzo, Bressana, Caicababbio,
Castelletto Po, Mezzana Corti, Bottarone, Paucarana,
Rea, Robecco Pavese, Verretto, Casei Gerola, Bastida
dei Dossi, Cervesina, Corana, Cornale, Silvano Pietra,
Casteggio, Codevilla, Corvino San Quirico, Montebello,
Terrazza Coste, Torre del Monte, Godiasco, Cecima,
Montesegale, Pizzo Corno, Rocca Susclla, San Ponzo
Semola, Trebbiano Nizza.
PROVINCIA DI PERUGIA.
Popolazione ab. 581,450 ~ Collegi N. 10.
1. P e r u g i a (I) - {Rioni di Porta Sant'Angelo e di Porta
del Sole), Magione, Lisciano Niccone, Castiglione del
Lago, Panicale, Passignano, Tuoro, Cordano.
2. P e r u g i a (II) - [Rioni di Porta S. Pietro, di Esorta Eburnea
e di Porta Susanna), Assisi, Bastia, Dcruta,Valfabbrica,
TorgianO;Bettona-Biscina, Castiglione, Coccorano, Colpalombo, S. Cristina (frazioni del comune di Gubbio).
3. Città di Castello, Citerna, San Giustino, Umbertide,
Montone, Pietralunga.
4. F o l i g n o (meno le frazioni di Rasiglia, Scopoli, Casenove
e Colfiorito), Scheggia e Pascelupo, Gualdo Tadino, Fossato di Vico, Sigillo, Nocera Umbra, Valtopina, Spello,
Gubbio (meno lo frazioni di Biscina, Castiglione, Coccorano, Colpalombo e Santa Cristina), Costacciaro,
5. Orvieto, Castel Giorgio, Castel Viscardo, Porano, San
Vito in Monte, Cittcà della Pieve, Padano, Fienile,
Allerona, Fabro, Monte Gabbione, Parrano, Piegaro,
San Venanzio, Monteleone d'Orvieto, Marsciano.
•6. P o g g i o Mirteto, Aspra, Cantalupo in Sabina, Configni,
Cottanello, Forano, Montasela, Montopoli in Sabina,
Poggio Catino, Rocca Antica, Selci, Stimigliano, Torri
Tabella circos cri sioni collegi elettorali
285
in Sabina, Vacone, Fara in Sabina, Casaprota, Castelnuovo di Farfa, Frasso Sabino, Mompeo, Poggio
Nativo, Salisano, Toffia, Magliano Sabino, Collevecchio,
Montebuono, Tarano, Nariii (meno la frazione di Capitone), Calvi dell'Umbria, Otricoli, Orvinio, Collalto,
Collegiove, Marcetelli, Nespolo, Paganico, Petescia,
Pozzaglia, Scandriglia, Cerdomare (frazione di Poggio
Mojano).
7. Rieti, Contigliano, Greccio, Montenero in Sabina, Monte
San Giovanni in Sabina, Morro Reatino, Poggio Bustone, Poggio Fidoni, Rivodutri, Arrone, Collestatte,
Papigno, Piediluco, Polino, Labro, Rocca Sinibalda,
Ascrea, Belmonte in Sabina, Castel di Torà, Concerviano, Longone Sabino, Monteleone Sabino, Poggio
Mojano (meno la frazione di Cerdomare), Poggio San
Lorenzo, Torricella in Sabina, Varco Sabino.
8. Spoleto, Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi e San
Giovanni, Sant'Anatolia di Narco, Scheggino, Vallo
di Nera, Cascia, Monteleone di Spoleto, Poggiodomo,
Cerreto di Spoleto, Norcia, Preci, Sellano (meno le
frazioni di Cammoro e Orsano).
Terni, Cesi, Collescipoli, Montefranco, San Gemini,
Stroncone, Torre Orsina, Ferentino, Acquasparta,
Amelia, Alviano, Attigliano, Giove, Guardea, Lugnano
in Teverina, Penna in Teverina, Monte Castrilli, Capitone (frazione di Narni).
10. Todi, Massa Mattana, Montecastello di Vibio, Fratta
Todina, Bevagna, Gualdo Cattaneo, Collazzone, Montefalco, Giano dell'Umbria, Trevi, Baschi, Cannara,
liasiglia, Scapoli, Casenove, Colfiorito (frazioni del comune di Foligno), Cammoro ed Orsano (frazioni del
comune di Sellano).
PROVINCIA DI PESARO E URBINO.
Popolazione ab. 228,842 — Collegi N. 4.
Pesaro, Candelara, Fiorenzuola di Focara, Gabicce,
Ginestreto, Gradara, Montebaroccio, Monteciccardo,
Monte l'Abbate, Novilara, Pozzo Alto, Sant'Angelo in
28TÌ
Tabella circoscrizioni
coUeji
elettorali
Lizzola, Tomba di Pesaro, Fossombrone, Isola del
Piano, Montefelcino, Sant'Ippolito.
2. Cagli, Acqualagna, Cantiano, Frontone, Sant'Angelo
in Vado, Borgo Pace, Mercatello, Urbania, Apecchio,
Peglio, Piobbico, Pergola, San Lorenzo in Campo,
Serra Sant'Abbondio.
8. Fano, Cartoceto, Saltara, Serrungarina, Mondavio, Barchi, Fratte Rosa, Montemaggiore al Metauro, Monte
Porzio, Orciano di Pesaro, Piagge, San Giorgio di
Pesaro, Sorbolongo, Mondolfo, San Costanzo.
4. Urbino, Auditore, Colbordolo, Fermignano, Montecalvo
in Foglia, Petriano, Tavoleto, Macerata Feltria, Beliorte all'Isauro, Frontino, Lunano, Monte Cerignone,
Pian di Meleto, Pietrarubbia, Sassocorbaro, Pennabilli,
Carpegna, Monte Copiolo, Scavolino, San Leo, Majolo,
Monte Grimano, Pian di Castello, Sasso Feltrio, Sant'Agata Feltria, Casteldelci, Talamello.
PROVINCIA DI PIACENZA.
Popolazione ab. 234,603 — Collegi N. 4.
1. Piacenza, Monticelli d'Ongina, Caorso, Castelvestro
Piacentino, Pontenure, Mortizza, San Lazzaro Alberoni, Sant'Antonio a Trebbia.
2. Bettola, Coli, Farini d'Olmo, Ferriere, Ponte dell'Olio,
Podenzano, Vigolzone, Eivergaro, Travo, Bardi, Boccolo de' Tassi.
3. Castel San Giovanni, Calendasco, Eottofreno, Sarmato, Agazzano, Gazzola, Gragnano Trebbiense, Piozzano, Borgonovo Val Tidone, Ziano, Pianello Val
Tidone, Nibbiano, Pecorara, Gossolengo.
4. Fiorenzuola d'Arda, Alseno, Cadeo,.Castell'Arquato,
Vernasca, Cortemaggiore, Besenzone, San Pietro in
Cerro,Villanova sull'Aida, Lugagnano Val d'Arda, Morfasso, Carpaneto, Gropparello, San Giorgio Piacentino.
PROVINCIA DI PISA.
Popolazione ab, 284,063 — Collegi N. 5.
1. Pisa (città), Pisa (campagna).
2. Lari, Chianni, Lorenzana, Santa Luce, Fauglia, Colle
Tabella circos cri sioni collegi elettorali
287
Salvetti, Eosigaano Marittimo, Castellina Marittima,
Orciano Pisano, Riparbella, Terricciola, Lajatico.
3. Pontp.dera, Palaja, Ponsacco, Cascina, Peccioli, Capannoli.
4. Vicopisano, Bientina, Bati, Calcinaja, Bagni San Cfiuliano, Vecchiano, Calci,
5. Volterra, Montecatini di Val di Cecina, Campiglia
Marittima, Monteverdi, Sassetta, Suvereto, Cecina,
Casale di Val di Cecina, Castagaeto, Gaard istallo,
Montescudajo, Pomarance, Castelnuovo di Val di Cecina, Piombino.
PROVINCIA DI PORTO M.AURIZIO
Popolazione ab. 138,937 — Collegi N. 3.
1. Porto Maurizio, Caramagaa Ligure, Civezza, Piani,
Poggi, Torrazza, Dolcedo, Moltedo Superiore, Montegrazie, Pantasina, Pianavia, Pietrabruaa, Prelà, Tavole, Valloria Marittima, Vasia, Villa Talla, Santo
Stefano al Mare, Boscomare, Castellato, Cipressa,
Costa Rainera, Lingueglietta, Pompejana, Riva Ligure, San Lorenzo al Mare, Terzorio, Ta^igia, Badalucco, Bussana, Triora, Montalto Ligure, Ceriana,
Bajardo.
2. Oneglia, Bestagno, Borgo Sant'Agata, Castelvecchio di
Santa Maria Maggiore, Chiusanico, Chiusavecchia, Costa d'Oneglia, Gazzelli, Olivastri, Pontedassio, Sarola,
Villa Guardia, Villa Viani, Diano Marina, Cervo,
Diano Areatino, Diano Borello, Diano Calderina, Diano
Castello, Diano San Pietro, San Bartolomeo del Cervo,
Villa Faraldi, Pieve di Teco, Aquila d'Arroscia, Armo,
Borghetto d'Arroscia, Cartari c Calderara, Genova,
Cosio di Arroscia, Lavina, Mendatica, Moano, Moutegrosso Pian Latte, Pornassio, Ranzo, Rezzo, Vessalico, Borgomaro, Aurigo, Candeasco, Caravonica,
Carpasio, Cesio, Conio, Lucinasco, Maro Castello, Arzeno di Oneglia, San Lazzaro Reale, Torria, Ville
San Pietro, Ville San Sebastiano.
San Remo, Col di Rodi, Bordighera, Borghetto San
Niccolò, San Biagio della Cima, Sasso di Bordighera,
Tabella circos cri sioni collegi elettorali 288
Seborga, Soldano, Valleboua, Vallecrosia, Dolceacqua,
Apricale, Castel Vittorio, Isolabona, Perinaldo, Pigna,
Rocchetta Nervina, Ventimiglia, Airole, Camporosso,
Olivetta San Michele.
PROVINCIA DI POTENZA.
Popolazione ab. 539,258 — Collegi u. 10.
1. Potenza, Pignola di Basilicata, Picerno, Baragiano,
Tito, Tolve, Cancellara, San Chirico Nuovo, Vaglia
dì Basilicata.
2. Acerenza, Palmira, Pietragalla, Avigliano, Porenza,
Maschito, Genzano.
3. Brienza, Satriano di Lucania, Sant'Angelo le Fratte,
Sasso di Castalda, Marsiconuovo, Moliterno, Sarconi,
San Chirico Raparo, Calvera, San Martino d'Agri,
Saponara di Grumento, Tramutola, Viggiano, Marsico
Vetere.
4. Chiaromonte, Fardella, Francavilla sul Sinni, San Severino Lucano, Senise, Teana, Noepoli, Cersosino San
Costantino Albanese, San Giorgio Lucano, San Paolo
Albanese, Terranova di Pollino, Rotondella, Nova Siri,
Valsinni, Sant'Arcangelo, Castronuovo di Sant'Andrea,
Roccanova, Tursi, Colobraro, Poliaoro (frazione del
comune di Montalbano .Tonico).
5. Corleto Perticava, Guardia Perticara, Calvello, Abriola. Anzi, Laurenzana, Pietrapertosa, Montemurro,
Armento, Gallicchio, Missanello, Spinoso, Stigliano,
Aliano, Cirigliano, Gorgoglione.
6. Lagonegro, Neraoli, Rivello, Latronico, Carbone, Castelsaraceno, Episcopia, Lauria, Maratea, Trecchina,
Rotonda, Castelluccio Inferiore, Castelluccio Superiore, Viggianello.
7. Matera, Montepeloso, Montescaglioso, Miglionico, Pomarico, Pisticci, Bernalda, Montalbano .Tonico (meno
la frazione di Policoro).
8. Melfi, Rapolla, Barile, Ripacandida, Palazzo San Gervasio, Montemilone, Rionero in Vulture, Venosa, Lavello.
9. Muro Lucano, Castelgrande, Bella, S, Fole, Pescopa-
Tabella circos cri sioni collegi elettorali
289
gano, Sapone, Ruvo del Monte, Vietri di Potenza,
Salvano, Savoia di Lucania, Atella, Ruoti.
10. T r i c a r i c o , Grassano, Q-rottole, Terrandina, Craco,
Salandra, S. Mauro Forte, Accettura, Graragiiso, Oliveto Lucano, Trivigno, Albano di Lucania, Brindisi
di Montagna, Campomaggiore, Castemezzano.
PROVINCIA DI RAVENNA.
Popolazione ab. 219,208 — Collegi N. 4.
1. Ravenna (I) - Ravenna (1" mandamento)^ Cervia, Russi,
Cotignola.
2. Ravenna (II) - Ravenna (2° mandamento), Alfonsine,
Bagnacavallo, Fusignano.
3. Lugo, Castel Bolognese, Riolo, Solarolo, Bagnara di
Romagna, Conselice, Massa Lombarda, Sant'Agata
sul Santerno.
4. Faenza, Brisighella, Casola Valsenio.
PROVINCIA DI REOCTIO CALABRIA.
Popolazione ab. 375,528 — Collegi N. 7.
1. Reggio di Calabria, Calanna, Laganadi, Podargoni,
Rosali. Sambatello, Sant'Alessio in Aspromonte, Santo
Stefano in Aspromonte, Villa San Giuseppe, Catona,
Gallico.
2. Bagnara Calabra, Scilla, Villa San Giovanni, Campo
di Calabria, Cannitello, Fiumara, Salice Calabro, San
Roberto, Sant'Eufemia d'Aspromonte, Delianuova, Sinopoli, Cosoleto, San Procopio,
ìi. Caulonia, Placanica, Roccella Jonica, Giojosa .Tonica,
Martone, Gretteria, San Giovanni di Gerace, Stilo,
Bivongi, Camini, Monesterace, Pazzano, Riace, Stignano.
4. Cittanova, Cinquefronde, Anoja, Galatro, Giffone, Maropati, Polistena, Rizziconi, San Giorgio Morgeto,
Radicena, Jatrinoli, Terranova Sappo Minulio.
Gerace, Antonimina, Canolo, Ciminà, Portigliola, Santo
Ilario del .Ionio, Ardore, Benestare, Bovalino, Careri,
Piati, Mammola, Siderno Marina, Agnana Calabra.
19 — BRUNIALTI, Codice elettorali}
Tabella circos cri sioni collegi elettorali 308
6. Melito di P o r t o Salvo, Bagaladi, Montebello Jonico,
S. Lorenzo, Beva, Africo, Coniofari, Roccaforte del
Greco, Eoghudi, Cardeto, Cataforio, Motta S. Giovanni, Pellaro, Staiti, Brancaleone, Brazzano Zeffirio,
Ferruzzauo, Palizzi, Bianco, Caraifa del Bianco, Casignana, Precacore, San Luca, Sant'Agata di Bianco,
Gallina.
7. Palmi, Gioja Tauro, Laureana di Borello, Candidoni,
Caridà, Feroleto della Chiesa, Eosarno, S. Pier Fedele, Serrata, Oppido Mamertina, Molochio, Santa
Cristina d'Aspromonte, Scido, Tresilico, Varapodio,
Seminara, Melicuccà.
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA.
Popolazione ab. 253,486 — Collegi N. 5.
1. R e g g i o Emilia.
2. Correggio, Bagnolo in Piano, San Martino in Rio,
Scandiano, Albinea, Viano, Rubiera, Casalgrande, Castellarano, Baiso.
3. Castelnuovo ne' Monti, Vetto, San Polo d'Enza in
Caviano, Ciano d'Enza, Quattro Castella, Vezzano sul
Crostolo, Villa Minozzo, Toano, Carpinoti, Casina,
Collagna, Busana, Ligonctiio, Ramiseto.
4. Montecchio Emilia, Bibbiano, Cavriago, Sant'Ilario
d'Enza, Castelnovo di Sotto, Cadelbosco di Sopra,
Carapegine, Gattatico, Poviglio, Brescello, fioretto.
5. Guastalla, Gualtieri, Luzzara, Reggiolo, Rolo, Novellara, Campagnola Emilia, Fabbrico, Rio Saliceto.
PROVINCIA DI ROMA.
Popolazione ab. 864,851 — Collegi N. 15.
1. R o m a ( I ) — R o m a , rione Monti, rione
Campitelli.
2. R o m a ( I I ) — R o m a , rione E.sqniliìio e Castro
Pretorio,
rione Colonna, rione Trevi, Agro
Romano.
3. R o m a ( I I I ) - R o m a , rione Compo Marzio^ rione Farione, rione Sant'Eustachio,
rione
Pigna.
4. R o m a ( I V ) — R o m a , rion". Ponte, rione Regola, rione
Sant'Aìigelo,
rione Ripa.
Tabella circos cri sioni collegi elettorali
5. R o m a (V) — Roma, rione Trastevere^ rione
291
Borgo.
6. Tivoli, Casape, Castel Madama, Ciciliano, Monte Celio,
Sambuci, San Gregorio da Sassola, San Polo dei Cavalieri, Sant'Angelo Romano, Saracinesco, Vicovaro,
Palombara Sabina, Monte Flavio, Monte Libretti, Montorio Romano, Moricone, Nerola, Castelnuovo di Porto,
Civitella San Paolo, Piano Romano, Filacciano, L e prignano, Morlupo, Nazzano, Ponzano Romano, Riano,
llignano Flaminio, Sant'Oreste, Scrofano, Torrita Tiberina, Monte Rotondo, Mentana.
7. Albano Laziale, Anzio, Ariccia, Castel Grandolfo, Nettuno, Frascati, Colonna, Grottaferrata, Monte Compatri, 31onte Porzio Catone, Rocca di Papa, Rocca
Priora, Marino, Genzano di Roma, Civita Lavinia,
Neini, Palestrina, Castel San Pietro Romano, Gallicano nel Lazio, Poli, Zagarolo.
8. Subiaco, Affile, Agosta, Camerata Nuova, Canterano,
Cerreto Laziale, Cervara di Roma, Gerano, Jenne,
Marano Equo, Arcinazzo Romano, Rocca Canterano,
Vallepictra, San Vito Romano, Bellegra, Capranica
Prcnestina, Pisoniaiio, Rocca Santo Stefano, Rojate,
Genazzano, Cave, Olevano Romano, Arsoli, Anticoli
Corrado, Cineto Romano, Licenza, Mandela, Porcile,
Riofreddo, Rocca Giovane, Roviano, Vallinfreda, Vivaro Romano.
I). Civitavecchia, Cerveteri, Corneto Tarquinia, Montalto
di Castro, Monte Romano, Tolfa, Allumiere, Sutri,
Bassano di Sutri, Capranica di Sutri, Vejano, Nepi,
Castel Sant'Elia, Bracciano, Anguillara Sabazia, Canale Monterano, Manziana, Oriolo Romano, Trevignano
Romano, Ronciglione, Caprarola, Carbognano, Campagnano di Roma, Formollo, Mazzano Romano, Monterosi,
Civita Castellana, Calcata, Corchiano, Faleria, Fabbrica di Roma.
lo. Fresinone, Ripi, Torrice, Monte San Giovanni Campano, Banco, Ferentino, Morolo, Supino, Veroli.
U. Anagni, Acuto, Sgurgola, Paliano, Piglio, Serrone,
Alatri, Collepardo, Fumone, Guarcino, Anticoli di
Campagna, Filettino, Torre Cajetani, Trevi nel Lazio,
Trivigliano, Vico nel Lazio.
Tabella circos cri sioni collegi elettorali 292
12. Coccano, Amara, Giuliani di Roma, Patroca, Villa
•Santo Stefano, Ceprano, Falvaterra, Polì, Strangolagalli, Piperno, Maenza, Prossedi, Roccagorga, Roccasecca dei Volsci, Sonnino, Vallecorsa, Amaseno, Castro
dei Volsci, Terracina, San Felice Circeo.
13. Velletri, Cisterna di Roma, Cori, Norma, Rocca Massima , Segni, Carpinete Romano, Gavignano, Gorga,
Montelanico, Sezze, Bassiano, Serinoneta, Valmontone,
Artena, Labico.
14. Moiiteflascone, Bolsena, Capodimonte, Marta, Acquapendente, Grotte di Castro, Onano, Proceno, San Lorenzo Nuovo, Bagnorea, Castel Cellesi, Castiglione
in Teverina, Celleno, Civitella d'Agliano, Graffignano,
Lubriano, Roccalvecce, San Michele in Teverina, Valentano, Farnese, Gradoli, Ischia di Castro, Latera,
Piansauo, Toscanella, Arlena di Castro, Canino, Collere, Tessennano.
15. Viterbo, Bagnaja, Grotto S. Stefano, S. Martino al
Cimino, Vitorchiano, Soriano nel Cimino, Canepina,
Vallerano, Vignanello, Orte, Bassanello, Bassano in
Teverina, Bomarzo, Gallese, Vetralla, Barbarano Romano, Biada, San Giovanni di Bieda.
PROVINCIA DI ROVIGO.
Popolazione ab. 218,574 — Collegi N. 4.
1. R o v i g o , Bosaro, Crespino, Gavello. Guarda Veneta,
Polesella, Pontecchio, Villanova Marchesana, Arquà
Polesine, Boara Polesine, Borsea, Buso Sarzano, Ceregnano, Grignano di Polesine, San Martino di Venezze, Sant'Apollinare con Selva, Villadose, Cà Emo,
Pettorazza Grimani.
2. Adria, Bottrighe, Contarina, Donada, Loreo, Papozze,
Rosolina, Ariano nel Polesine, Corbola, Porto Tolle,
Taglio di Po.
3. Badia Polesine, Bagnolo di Po, Canda, Crocetta, Giacciano con Baruchella, Salvaterra, Trecenta, Villa di
Adige, Bergantino, Calto, Castelnovo Bariano, Ceneselli, Massa Superiore, Slelara, Salara, Ficarolo.
4. Leìidinara, Castel Guglielmo, Fratta Polesine, Lusia,
Tabella circos cri sioni collegi elettorali
293
Ramo di Palo, S. Bellino, Villanova del Ghebbo, Canaro, Fiesso Umbertiano, Frassiiiello Polesine, Gaiba,
Occhiobello, Pincara, Stienta, Costa di Eovigo,
lamarzana, Concadiramegantino.
PROVINCIA DI SALERNO.
Popolazione ab. 573,693 — Collegi N. 10.
Salerno, Cava do' Tirreni, Pellezzano.
Amalfi, Atrani, Conca Marini, Ravello, Scala, Positano,
Furore, Prajano, Majori, Minori, Tramonti, Cetara,
Victri sul Mare, Sant'Egidio del Monte Albino, Corbara.
Nocera Inferiore, Nocera Supcriore, Pagani, Rocca
Piemonte, Scafati, Angri.
Mercato Sanseverino, Galvanico, Pisciano, Sarno,
San Valentino Torio, San Marzano sul Sarno, Castel
San Giorgio, Bracigliano, Siano, Baronissi.
Montecorvino Rovella, Montecorvino Pugliano, Olevano sul Tusciano, Acerno, San Cipriano Picentino,
Castiglione dei Genovesi, San Mango Piemonte, Giffoni Sci Casali, Giffoni Valle Piana, Eboli, Postiglione, Serre.
Campagna, Buccino, Ricigliano, Romagnano al Monte,
San Gregorio Magno, Contursi, [Oliveto Citra, Palomonte, Laviano, Castelnuovo di Gonza, Colliano, Santomcnna. Valva, Caggiano, Auletta, Pertosa, Salvitene, Galdo, Sicignano.
Capaccio, Albanella, Trcntinara, Giungano, Altavilla
Silentina, Controne, Pctina, Rocca d'Aspide, Castelcivita, Castel San Lorenzo, Sant'Angelo a Fasanella,
Acjuara, Bellosguardo, Corleto Monforte, Ottati, Polla,
Sant'Arsenio, San Rufo, San Pietro al Tanagro, Roscigno, Pelitto.
Sala Consilina, Atena Lucana, Padula, Montesano
sulla Marcellana, Casalbuono, Sanza, Buonabitacolo,
Caselle in Pittari, Morigerati, Teggiano, Monte San
Giacomo, Sassano, Casaletto Spartano, Tortorella, Torraca, Sapri.
Vallo della Lucania, Caunalongo, Castelnuovo Ci-
Tabella circos cri sioni collegi elettorali 294
lento, Ceraso, Mojo della Clvitella, Novi Velia, Camerota, Licusati, S. Giovanni a Pire, Laixrito, Alfano,
Cuccaro Vetere, Futani, Montano Antilia, Eofrano,
Pisciotta, Ascea, Centola, San Mauro la Bruca, Torre
Orsaja, Castel Ruggero, Celle di Bulgheria, Roccagloriosa, Vibonati, Ispani, Santa Marina, Gioi, Salente.
10. Torchiara, Agropoli, Cicerale, Laureana Cilento, Lustra, Ogliastro Cilento, Prignano Cilento, Rutino,
Castellabate, Ortodonico, Perdifumo, Serramezzana,
Laurino, Sacco, Piaggine Soprane, Valle dell'Angelo,
Pollica, Casalicchio, Oraignano, Stella Cilento, Sau
Mauro Cilento, Sessa Cilento, Campora, Magliano Vetere, Monteforte Cilento, Orria, Perito, Stio,
PROVINCIA DI SASSARL
Popolazione ab. 260,478 — Collegi N. h.
1. Sassari, Sorso, Senuori, Osilo, Porto Torres.
2. Alghero, Banari, Bessude, Bonnanaro, Bonorva, Borutta con Rebeccu, Cheremule, Cossoine, Giave, Mara,
Monteleone Rocca Doria, Olmedo, Padria, Pozzomaggiore, Romana, Semestene, Siligo, Tiesi, Torralba,
Villanova, Monteleone, Itiri, Putifigari, Uri.
3. Tempio Pausania, Aggius, Portigiadas, Calangiauus,
La Maddalena, Luras, Nuchis, Santa Teresa Gallura,
Terranova Pausania, Bulzi, Sedini, Castel Sardo, Chiaramonti, Laerru, Martis, Nulvi, Perfugas, Torpè, Posada, Monti, Oschiri, Alà dei Sardi, Tuia, Berchidda.
4. Ozieri, Anela, Ardara, Benetutti, Bono, Bottida, Buddusò, Bultei, Burgos, Esporlatu, Illorai, Ittireddu,
Mores, Nughedu di San Niccolò, Nule, Pattada, Bolotana, Lei, Silanus, Codrongianus, Florinas, Ossi,
Ploaghe, Tissi, Cargeglie, Usini, Muros.
5. Nuoro, Bitti, Dorgali, Fonni, Galtelli, Gavoi, Irgoli,
Loculi, Lode, Lodine, Mamoiada, Oliena, Ollolai, 01zai, Onani e Lula, Onifai, Oniferi, Orani, Orgosolo,
Orosei, Orotelli, Orune, Ottana, Ovodda, Sarule, Siniscola, Osidda.
Tabella circos cri sioni collegi elettorali
295
PROVINCIA DI SIENA.
Popolazione ab. 207,013 — Collegi N. 4.
1. Siena, Masse di Siena, Castelnuovo Berardeuga, Monteriggioni, Monteroni d'Arbia, Sovicille.
2. Colle di Val d'Elsa, Casole d'Elsa, Chiusdino, Monticiano, Eadicondoli, Poggibonsi, San Gimignano,
Kadda, Castellina in Chianti, Grajole.
3. Montalcino, Buonconvento, Murlo, Asciano, Eapolano,
San Giovanni d'Asso, San Quirico d'Orcia, Sinalunga,
Torrita, Trequanda.
4. Montepulciano, Chianciano, Radicofani, Abbadia San
Salvatore, Pian Castagnajo, San Casciano dei Bagni,
Chiusi, Cetona, Sarteano, Pienza, Castiglione d'Orcia.
PROVINCIA DI SIRACUSA.
Popolazione ab. 340,972 — Collegi N. 6.
1. Siracusa, Floridia, Canicattini, Solarino, Palazzolo
Acreide, Buscemi.
2. Augusta, Melilli, Sortino, Lentini, Carlentiui, Francofonte, Feria, Cassaio,
3. Noto, Spaccaforno, Rosolini, Avola, Pachino.
4. Modica, Scicli, Pozzallo.
5. Ragusa Superiore, Ragusa Inferiore, Monterosso
Almo, Giarratana, Buccheri, Chiaramonte Gulfi.
6. Comiso, Santa Croce Canierina, Vittoria, Biscari.
PROVINCIA DI SONDRIO.
Popolazione ab. 124,914 — Collegi N. 2.
1. Sondrio, Berbenno di Valtellina, Caspoggio, Castione
Andevenno, Chiesa, Lanzada, Postalesio, Spriana,
Torre di Santa Maria, Chiavenna, Campodolcino,
Cordona, Isolato, Menarola, Mese, Novate Mezzola,
Piuro, Prata Camportaccio, Samolaco, San Giacomo
e Filippo, Verceja, Villa di Chiavenna, Morbegno,
Albaredo per San Marco, Andalo, Ardenno, Berna,
Buglio in Monte, Cosio Valtellino, Delebio, Forcola,
Gero la Alta, Pedesina, Piantedo, Rasura, Rogolo^
Tabella circos cri sioni collegi elettorali 296
Talamona, Tarlano, Val Masino, Traona, Campovico,
Ccrcino, Gino, Givo, Dazio, Dubino, Mantello, Mello.
2. Tirano, Bianzone, Lovero Valtellino, Sernio, Teglie,
Villa di Tirano, Bormio, Livigno, Valfurva, Valle di
Dentro, Valle di Sotto, Grosotto, Grrosio, Mazzo di
Valtellina, Sondalo, Tovo di Sant'Agata, Vervio, Ponte
in Valtellina, Gastello dell'Acqua, Chiaro, Piateda,
Tresivio, Albosaggia, Cajolo, Cedrasco, Colorina, Faedo,
Montagna, Pendolasco, Fusine.
PROVINCIA DI TERAMO.
Popolazione ab. 259,095 — Collegi N. 5.
1. Teramo, Ganzano, Torricella Sicura, Castelli, Isola del
Grran Sasso d'Italia, Montorio al Vomano, Cortine,
Crognaleto, Tossicia, Castiglione della Valle, Fano
Adriano, Valle Castellana, Rocca Santa Maria, Pietracamela.
2. Atri, Basciano, Castilenti, Cermignano, Mutignano,
Silvi, Risenti, Castel Castagna, Notaresco, Castellalto,
Morro d'Oro, Penna Sant'Andrea, Cellino Attanasio,
Monteiiuo, Montepagano.
3. Città Sant'Angelo, Elice, Montesilvano, Loreto Aprutino, Mosoufo, Pianella, Cepagatti, Rosciano, Spoltore,
Collecorvino, Castellammare Adriatico, Picciano.
4. Giulianova, Tortoreto, Mosciano Sant'Angelo, Ancarano. Controguerra, Sant'Egidio alla Vibrata, Torano
Nuovo, Sellante, Civitella del Tronto, Nereto, Colonnella, Corropoii, Sant'Omero, Campii.
5. Penne, Farindola, Montebello di Bertona, Catignano,
Brittoli, Civitaquana, Nocciano, Vicoli, Civitella Casanova, Carpinete della Nora, Torre dei Passeri, Castiglione a Casauria, Corvara, Pescosansonesco, Pietranico, Alanno, Gagnoli, Bacucco, Castiglione Messer
Raimondo.
PROVINCIA DI TORINO.
Popolazione ab. 1,064,233 — Collegi N. 19.
1. T o r i n o (I) - Torino, mandamcn lo Dora, nvxnda'/nento
Moncenisio
(in
parte).
Tabella circos cri sioni collegi elettorali
297
2. Torino (II) - Toxmo, Iitandameìitu Borgo Bora, mandamento Moncenisio {resto}.
3. Torino (III) - Torino, mandamento Borgo Po {parte).,
mandamento Po., mandamento San Salvatore (parte).
4. Torino (IV) - Torino, mandamento San Salvatore
(resto)., mandamento Monviso.
5. Torino (V) - Torino, mandamento Borgo Po (reò7o),
Moncalieri, Nichelino, Eevigliasco Torinese, Trofarello,
Chieri, Baldissero Torinese, Cambiano, Pavarolo, Pecetto, Pino Torinese, Santena, Sciolze, Avuglioue,
Vernone, Bardassano, Cinzano, Marentino, Montaldo
Torinese.
6. Aosta, Aymaville, Cogne, Grressan, Introd, Jovengan,
Etiémes-Notre-Dame, Ehémcs-Saint-Georges, SaintPierre, Sarre, Valsavaranche, Villeneuve, Gignod,
Allain, Bionaz, Doues, Etroubles, Oliomont, Oyace,
lloisan, Saint-Oyen, Saint-Rhémy, Valpelline, Morgex,
Arvier, Avise, Courmayeur, La-Salle, La-Tliuile, PréSaint-Didier, Saint-Nicolas, Valgrisanche, Quart,
Brissogne, Charvensod, Fénis, Nus, Pollcin, SaintCristophe, Saint-Marcel.
7. Avigliana, Buttigliera Alta, Chiusa di San Michele,
Eeano, Sant'Ambrogio di Torino, Trana, Almese, Ilivera, nubiana, Villar Dora, Giaveno, Coazze, Valgioje.
Pianezza, Alpignano, Casellette, Collegno, Val della
Torre, Eivoli, Grugliasco, Eosta, Villarbasse.
8. Bricherasio, Garzigliana, Osasco, Luserna San Giovanni, Angrogna, Lusernetta, Eorà, San Secondo di
Pinerolo, Invèrso Porte, Pramollo, Prarostino, Eoccapiatta. San Germano Chisone, Torre Pellice, Bobbio
Pellice, Villar Pellico, Cavour, Bibiana, Campiglione,
Fenile.
Calnso, Barone, Candia Canavese, Mazze, Montalenghe,
Orio Canavese, Agliè, Bairo, Ozegna, San Martino Canavese, Torre di Bairo, Vialìrè, San Giorgio Canavese,
Ciconioj Cuceglio, Lusigliè, San Giusto Canavese,
Strambino, Mercenasco, Perosa Canavese, Eomano
Canavese, Scarmagno, Vische, Rivarolo Canavese, Favria, Feletto, Oglianico.
10. Carmagnola, Afilla Stellone, Carignano, La Loggia,
Tabella circos cri sioni collegi elettorali 298
n.
12.
13.
14.
15.
Piobesi Torinese, Vinovo, Orbassano, Beinasco, Bruino,
Candiolo, Piossasco, Rivalta di Torino, Sangano, Pollino, Isolabella, Pralormo, Biva presso Chieri, Andezeno, Arignano, Mombello di Torino, Moriondo Torinese.
Chivasso, Castagneto, Rondissone, Verolengo, Brusasco, Brozolo, Cavagnolo, Marcorengo, Monteu da Po,
Verrua Savoja, Casalborgone, Lauriano, Piazzo, San
Sebastiano da Po, Gassino, Bussolino Gassinese, Castiglione Torinese, Rivalba, San Mauro Torinese, San
Raffaele e Cimena, Montanaro, Poglizzo, San Benigno,
Bosconero, Brandizzo.
Ciriè, Grosso, Noie, S, Carlo di Ciriè, S. Francesco al
Campo, S. Maurizio Canavese, Villanova Canavese,
Caselle Torinese, Borgaro Torinese, Le.ynì, Piano,
Cafasse, Giroletto, La Cassa, Monasterolo Torinese,
Robassoraero, Vallo Torinese, Varisella, Volpiano,
Lombardore, Rivarossa, Settimo Torinese, Matlii, Venaria Reale, Druent, San Gillio.
Cuorgné, Borgiallo, Canischio, CMesanova, Pertusio,
Prascorsano, Pratiglione, Priacco, Salassa, Salto, San
Colombano Belmonte, San Ponzo Canavese, Valperga,
Castellamonte, Baldissero Canavese, Campo Canavese,
Cintano, Colleretto Castelnuovo, Muriaglio, Sale Castelnuovo. Villa Castelnuovo, Locana, Ceresole Reale,
Noasca, Pont Canavese, Alpette, Campiglia Soana,
Frassineto, Ingria, Ribordone, Ronco Canavese, Sparone, Valprato.
Ivrea, Bollengo, Burolo, Cliiaverano, IVlontalto Dora,
Azeglio, Albiano d'Ivrea, Caravino, Palazzo Canavese,
Piverone, Settimo Rottaro, Lessolo, Bajo, Fiorano Canavese, Pavone Canavese, Panchette, Colleretto Parella, Loranzé, Parella, Quagliuzzo, Salerano Canavese, Samone, Strambinello, Borgomasino, Cossano
Canavese, Maglione, Masino, Tina, Vestignè, Villareggia, Vistrorio, Alice Superiore, Gauna, Issiglio,
Lugnacco, Pecco, Rueglio, Vidracco, Vico Canavese,
Brosso, Drusacco, Meugliano, Novareglia, Trausella,
Traversella, Valcbiusella.
Lanzo Torinese, Balangero, Coassolo Torinese, Ger-
Tabella circos cri sioni collegi elettorali
16.
17.
18.
19.
299
magnano, Monastero di Lanzo, Traves, Barbania^
Front, Vauda di Front, Ceres, Ala di Stura, Balme,
Bonzo, Cantoira, Chialamberto, Forno Alpi Graje,
Groscavallo, Mezzeuile, Mondrone, Pescinetto, Corio,
Rocca Canavese, Rivera, Basano, Camagna di Torino, Forno di Rivara, Levone, Viù, Col San Giovanni, Lemie, Usseglio.
Pinerolo, Abbadia Alpina, Porte, San Pietro Val Lemina, Fenestrelle, Meano, Mentoulles, Pragelato,
Roure, Usseaux, Porosa Argentina, Inverso Rinasca,
Pinasca, Pomaretto, Villar Perosa, Ferrerò, Traverse,
Bovile, Chiabrano, Faetto, ìtaniglia. Massello, Praty,
Riclaretto, Salsa di Pinerolo, San Martino di Ferrerò,
Buriasco, Frossasco, Macello, Piscina, Roletto.
Susa, Chiomonte, Exilles, Ferrera Cenisio, Giaglione,
Gravere, Mattie, Meana di Susa, Mompantero, Novalesa, Venaus, Bussoleno, Bruzolo, Chianoc, Foresto di
Susa, Sant'Antonino di Susa, San Didero, San Glorio,
Vayes, Villar Focchiardo, Cesana Torinese, Bousson,.
Champlas-du-Col, Clavières, Désertes, Fénils, 3Iollières, Sauze di Cesana, Solomiac, Thures, Oulx, Bardonecchia, Beaulard, Melezet, Millaures, Rochemolles,
Salbertrand, Sauze d'Oulx, Savoulx, Condove, Borgone Susa, Chiavrie, Frassinere, Mocchie.
Vigone, Cercenasco, Scalenghe, None, Airasca, Castagnole Piemonte, Volvera, Pancalieri, Lombriasco,
Osasio, Virle Piemonte, Villafranca Piemonte, Ciimiana, Cantalupa, Tavernette.
Verrès, Arnaz, Ayas, Brusson, Challant-Saint-Anselme,
Cballant-Saint-Victor, Champ de Praz, Issogne, Montjovet, Chatillon, Antbey-Saint-André, Cbambave,
Cliamois, Emaròse, La Magdeleine, Pontey, SaintDenis, Saint-Vincent, Torgnon, Valtournancbe, Verrayes, Donnaz, Bard, Camporclier, Fontainemore,,
Gressoney-la-Trinité, Gressoney-Saint-Jean, Hone,
Issime, Lillianes, Perloz, Pont-Bozet, Pont-Saint-Martin. Settimo Vittone, Andrate, Borgofranco d'Ivrea,
Carema, Cesnola, Montestrutto, Nomaglio, Qnassolo,
Quincinetto, Tavagnasco.
Tabella circos cri sioni collegi elettorali 300
PROVINCIA DI TRAPANI.
Popolazione ab. 284,727 — Collegi N. 5.
1. Trapani, Monte S. Giuliano.
2. riarsala, Favignana, Pantelleria, Paceco.
3. Castelvetrano, Campobello di Mazzara, Mazzara del
Vallo, Partanna.
4. Calataflmi, Vita, Salemi, Santa Ninfa, Gibcllina, Salapariita, Poggioreale.
5. A l c a m o , Castellammare del Golfo, Cainporeale.
PROVINCIA DI TREVISO.
Popolazione ab. 381,082 — Collegi n. 7.
1. Treviso, Casale sul Sile, Casier, Mogliano Veneto, Preganziol, Quinto di Treviso, Zero Branco.
2. S. Biagio di Callalta, Breda di Piave, Carbonera,
Maserada, Melma, Roncade, Spresiano, Istrana, Monastier di Treviso, Morgano, Paese, Ponzano Veneto,
l'ovegliano, Villorba, Zenson di Piave.
3. Oderzo, Cessalto, CWarano, Cimadolmo, Fontanelle,
Gorgo al Monticano, Mansuè, Meduna di Livenza,
Motta di Livenza, Ormelle, Piavon, Ponte di Piave,
Portobuffolè, Salgareda, S. Polo di Piave, Gajarine.
4. Conegliano, Codognò, Godega di Sant'Urbano, Mareno
di Piave, Orsago, Pieve di Soligo, Refrontolo, S. Fior
di Sopra, Santa Lucia di Piave, S. Pietro di Feletto,
S. Vendemiano, Susegana, Vazzola, Farra di Soligo,
Moriago, Sernaglia.
5. Vittorio, Cappella Maggiore, Cison di Valraarino, Colle
Umberto, Cordignano, Pollina, Fregona, Rovine Lago,
Sarmede, Tarzo, Valdobbiadene, Miane, S. Pietro di
Barbozza.
Castelfranco Veneto, Castello di Godego, Loria, Resana, Riese, Vedelago, Asolo, Borso, Castelcucco,
Crespano Veneto, Fonte, Monfumo, Paderno d'Asolo,
Possagno, San Zenone degli Bzzelinì.
7. Montebelluna, Arcade, Caerano di S. Marco, Cornuda,
Nervesa, Pederobba, Trevignano, Volpago, Altivole,
Cavaso, Maser, Vidor, Segusino.
Tabella circos cri sioni collegi elettorali
301
PROVINCIA DI UDINE.
Popolazione ab. 528,559 — Collegi N. 9.
1. Udine, Campoformido, Peletto Umberto, Martigiiacco,
Meretto di Tomba, Pagnacco, Pasian di Prato, Pasian
Schiavonesco, Pavia di Udine, Pozzuolo del Friuli,
Pradamano, Reana del Rojale, Tavagnacco.
2. Cividale del Friuli, Attimis, Buttrio in Piano, Corno
di Rosazzo, Drenchia, Faedis, Grimacco, Ipplis, Manzano, Moimacco, Povoletto, Premariacco, Prepotto,
Remanzacco, Rodda, San Giovanni di Manzano, San
Leonardo, San Pietro al Natisone, Savogna, Stregua,.
Tarcetta, Torreano.
3. Gemona, Artegna, Bordano, Buja, Montenars, Osoppo,
Trasagbis, Venzone, Tarcento, Cassacco, Ciseriis, Lusevera, Magnano in Riviera, Nimis, Platischis, Segnacco, Treppo Grande, Tricesimo.
4. Palmanova, Bagnarla Arsa, Bicinicco, Carlino, Castions di Strada, Gonars, Marano Lacunare, Porpetto,
San Giorgio di Nogaro, Santa Maria la Longa, Trivignano Udinese, Latisaua, Muzzana del Turgnano,
Palazzolo della Stella, Pocenia, Precenicco, Rivignano,
Ronchis, Teor, Lestizza, Mortegliano.
.). Pordenone, Cordenons, Fontanafredda, Porcia, Prata
di Pordenone, Roveredo in Piano, Valle Noncello,
Aviano, Montereale Cellina, San Quirino, Sacile, Bragnera, Budoja, Caneva, Polcenigo.
G. S. Daniele del Friuli, Colloredo di Monte Albano,.
Coseano, Dignano, Fagagua, Majano, Moruzzo, Ragogna. Rive d'Arcano, Sant'Odorico, San Vito di Fagagua, Codroipo, Bertiolo, Camino di Codroipo, Rivolto, Sedegliano, Talmassons, Varmo.
7. San Vito al Tagliamento, Arzene, Casarza della De-»
lizia, Chions, Cordovado, Morsano. al Tagliamento,
Pravisdomini, San Martino al Tagliamento, Sesto al
Reghena, Valvasone, San Giorgio della Ricbiuvelda
(meno la frazione Provesano), Azzano Decimo, Fiume,
Pasiano, Zoppola.
8. Spilimbergo, Castelnuovo del Friuli, Clauzetto, Forcarla, Meduno, Pinzano al Tagliamento, Sequals, Tra-
Tabella circos cri sioni collegi elettorali 302
monti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travosio, Vito
d'Asio, Provesano (frazione del comune di S. Giorgio
della Éichinvelda), Maniago, Andreis, Arba, Barcis,
Oavasso Nuovo, Cimolais, Claut, Erto e Casso, Fanna,
Frisanco, Vi varo,
y. Tolmezzo, Amaro, Arta, Gavazzo Gamico, Gercivento,
Comeglians, Forni Avoltri, Lauco, Ligosullo, Ovaro,
Paluzza, Paularo, Prato Gamico, Eavascletto, Rigolato, Sutrio, Treppo Gamico, Verzegnis, Villa Santina, Zuglio, Ampezzo, Enemonzo, Forni di Sopra,
Forni di Sotto, Preone, Raveo, Sauris, Socchievc,
Moggio Udinese, Ghiusa Forte, Dogna, Pontebba,
llaccolana, Eesia, Ptcsiutta.
PROVINCIA DI VENEZIA.
Popolazione ab. 356,273 — Collegi N. 6.
1. Venezia (I) - Venezia (2" manda mento).
2. Venezia (II) - Venezia (3° mandamento), Malamocco
(frazione del comune di Venezia), iBurano, Murano,
Cavazuccherina, Musile.
3. Venezia (III) - Venezia (1° mandamento), S. Michele del
Quarto, Meulo, Mestre, Ghirignago, Favaro Veneto,
Marcon, Martellago, Spinea, Zelarino, Fossalta di Piave.
4. Mirano, Noale, Pianiga, Salzano, Santa Maria di Sala,
Scorze, Dolo, Campagna Lupia, Gampolongo Maggiore,
Camponogara, Fiesso d'Artico, Fosso, Mira, Strà, Vigonovo.
5. Portogruaro, Annone Veneto, Gaorle, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Fossalta di Portogruaro,
Gruaro, Pramaggiore, San Michele al Tagliamento,
San Stino di Livenza, Teglio Veneto, S. Dona di Piave,
Ceggia, Grisolera, Noventa di Piave, Torre di Mosto.
6. Chioggia, Pellestrina, Cavar/ere, Cona.
PROVINCIA DI VERONA.
Popolazione ab. 394,868 — Collegi N. 7.
1. Verona (I) - Verona {mezza città e sohhorijhi a destra
d'Adige\ San Massimo all'Adige, Sommacampagna,
Villafranca di Verona, Cà di David.
Tabella circos cri sioni collegi elettorali
303
2. Verona (II) - Verona {messa città e sobborghi a sinistra
d'Adige)^ Avesa, Quinzano Veronese, Parona all'Adige,
Negarine, San Pietro in Cariano, Negrar, Marano di
Valpolicella, Prun, Breonio, Grczzana, Quinto di Valpantena, Santa Maria in Stelle, Montorio Veronese,
Bosco Cliiesanuova, Erbezzo.
2. Bardolino, Malcesine, Castelletto di Breuzone, Torri del
Benaco, Garda, Lazisc, Castelnuovo di Verona, Peschiera
sul Lago di Garda, Valeggio sul Mincio, Sona, Bussolengo, Pastrengo, Cavajon Veronese, Affi, Costermano,
Castion Veronese, San Zeno di Montagna, Caprino Veronese, Ferrara di Montebaldo, Belluno Veronese, Brentino, Eivoli Veronese, Dolce, Fumane, Sant'Ambrogio
di Valpolicella, Pescantina.
4. Isola della Scala, Castel d'Azzano, Povegliano Veronese, Mozzecane, Nogarolo di liocca, Trevcnzuolo, Vigasio.Buttapietra, Erbò, Sorga, Nogara, GazzoVeronese,
Correzzo, Sanguinetto, Concamarise, Salizzole, BovoIone, Isola Bizza, Palù, Oppeano, S. Giovanni Lupatoto.
5. Legnago, Ronco all'Adige, Eoverchiara, S. Pietro di Morubio, Angiari, Cerea, Casaleone, Villa Bartolomea, Castagnaro. Terrazzo, Boschi Sant'Anna, Bonavigo.
6. Cotogna Veneta, Cazzano di Tramigna, Montecchia di
Crosara, Eoncà, Monteforte d'Alpone, S. Bonifacio, Belfiore, Arcole, Albaredo d'Adige, Cucca, Zimella, Eoveredo di Guà, Pressana, Minerbe, Bevilacqua.
7. Tregnago, Vestena Nuova, Selva di Progno, Cerro Veronese, Eovere di Velo, Velo Veronese, Badia Calavena,
S. Mauro di Saline, Mizzale, Mezzane di Sotto, Illasi,
Soave, Colognola ai Colli, Lavagno, Marcellise, S. Martino Buon Albergo, Caldiero, Zevio, S. Michele Extra.
PROVINCIA DI VICENZA.
Popolazione ab. 401,765 — Collegi N. 7.
1. Vicenza, Montecchio Maggiore, Altavilla Vicentina,
Creazzo, Sovizzo, Arcugnano, Breniola.
2. Bassano, Mussolente, Eomano d'Ezzelino, Pove, Valrovina, Valstagna, Campolongo sul Brenta, Cismon, San
Tabella circos cri sioni collegi elettorali 304
Nazario, Solagna, Eosà, Cartigliano, Cassola, Rossano
Veneto, Tezze, Vallonara, Crosara, Nove.
3. Lonigo, Sarego, Montebello Vicentino, Orgiano, Alonte,
Barbarano, Albettone, Castagnero, G-rancona, Mossano,
Nanto, Sossano, San Germano dei Berici, Viliaga, Zovencedo, Noventa Vicentina, Pojana Maggiore, Agagliaro, Campiglia dei Berici, G-ambellara.
4. Marostica, Molvena, Pianezze, Sandrigo, Breganze, Mason Vicentino, Salcedo, Pozzoleone, Schiavon, Camisano
Vicentino, Bolzano Vicentino, Grisignano di Zocco,
Grumulo delle Badesse, Longare, Montegalda, Montegaldella. Quinto Vicentino, Torre di Quartesolo, Dueville, Monticello Conte Otto, Bressanvido, Montecchio
Precalcino, Costabissara, Caldogno, Conco.
5. Schio, Magre, Santorso, Torrebelvicino, Tretto, Valli dei
Signori, Arsiero, Forni, Lastebasse, Laghi, Posina, Velo
d'Astico, Isola di Malo, G-ambugliano, Malo, Monte di
Malo, S. Vito di Leguzzano, Piovene.
G. Thiene, Marano Vicentino, Sarcedo, Villaverla, Zane, Caivene, Caltrano, Carré, Cogollo, Lugo di Vicenza, Zugliano, Asiago, Enego, Poza, Gallio, Liisiana, Roana,
Rotzo, Para Vicentino.
7. Valdagno, Comedo, Novale, Arzignano, Montorso Vicentino, Zermeghedo, Chiampo, Altissimo, Crespadoro,
Nogarole Vicentino, S. Pietro Mussolino, Castelgomberto, Brogliano, Trissìno, S. Giovanni Ilarione, Recoaro.
LEGGI SPECIALI
R I G U A R D A N T I L E ELEZIONI POLITICHE
A comodo dei lettori, diamo gui il testo completo di
alcune leggi citate frammentariamente nel Codice.
1. Legge che modifica l'articolo 100 della legge elettorale
n dicembre 1860 (1).
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue :
Art. 1. — All'art. 100, comma 2, della legge elettorale
(1) Legge
elettorale
17 dicembre
iS60.
Art. 97. — Non sono eleggibili i funzionari ed impiegati regi
aventi uno stipendio sul bilancio dello Stato, ad eccezione:
1. Dei ministri segretax'i di Stato;
2. Del presidente e dei presidenti di sezione del Consiglio
<ìi Stato ;
3. Dei consiglieri di Stato;
4. Dei primi presidenti, presidenti e consiglieri delle Corti
'li cassazione e d'appello;
5. Dei segretari generali dei Ministeri;
6. Degli ufficiali superiori di terra e di mare, i quali però
Qon possono essere eletti nei distretti elettorali sui quali esercitano un comando ;
7. Dei membri dei Consigli superiori della pubblica istruzione e di sanità, del Congresso permanente dei ponti e strade
- del Consiglio delle miniere ;
8. Dei professori ordinari delle regie Università, o degli
20 — BRUNIALTI, Codice elettorale
306
T^^ggi
speciali sulle elezioni
17 dicembre 1860, dopo le parole " che possono essere
ammessi alla Camera „ si aggiungeranno queste altre:
" quando anche appartengano ad uno dei consigli designati al n, 7 dell'art. 97 „.
Art. 2. — Al detto art. 100, comma 4, dopo le parole :
" le elezioni nuove degli impiegati saranno nulle „ si aggiungerà il seguente comma :
" Sarà nulla parimente l'elezione degli impiegati designati nell'art. 97, quando gli eletti disimpegnino, anche
temporaneamente, un altro ufficio retribuito sul bilancio
dello Stato, fra quelli non contemplati dal suddetto articolo 0 non congiunti necessariamente con essi
Art. 3. — Le disposizioni contenute nei precedenti ar-
altri pubblici istituti nei quali si conferiscono i supremi gradi
accadeniici.
Art. 100. — Non si potrà ammettere nella Camera uu numero
di funzionari o d'impiegati regi stipendiati maggiore del
quinto del numero totale dei deputati. — GÌ' impiegati però,
compresi nelle due categorie di cui ai numeri -i e 8 dell'art. 97,
non eccederanno mai per ciascuna di esse l'ottavo di quelli
che possono essere ammessi nella Camera. Quando il numero
degl'impiegati di queste due categorie sia superato, si estrarrà
a sorte il numero di quelli la cui elezione deve essere annullata. — Si estrarranno quindi, ove occorra, i nomi che eccedono il quinto anzi determinato, non assoggettando in questo
caso all'estrazione se non se gli impiegati delle categorie
che ancora non vi sono state sottoposte. — Quando il numero
degli impiegati sia completo, le elezioni nuove d'impiegati saranno nulle. — I ministri segretari di Stato, salvo il disposto
dell'art. 103, non saranno computati nel novero degl'impiegatiArt. 103. — Quando un deputato riceva un impiego regio stipendiato, od un avanzamento con aumento di stipendio, cesserà
sull'istante di essere deputato; potrà nondimeno essere rieletto,
salvo il disposto dell'art. 100. In questo caso, e quando per
qualsiasi causa resti vacante il posto di un deputato, il Collegio
sarà convocato nel termine di un mese.
307
T^^ggi
speciali sulle elezioni
ticoli andranno in vigore col principio della prossima Legislatura.
Ordiniamo, ecc.
Data a Valdieri, addi 3 luglio 1875,
VITTORIO EMANUELE
Gr. CANTELLI.
2 . Legge sulle incompatibilità parlamentari ; modificazioni agli articoli 97 e seguenti della legge elettorale
politica n dicembre 1860.
VITTORIO EMANUELE II
PEH GRAZIA DI DIO E L'ER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue :
Art. 1. — Non possono essere eletti deputati al Parlamento i funzionari ed impiegati aventi uno stipendio
sul bilancio dello Stato, o sui bilanci del Fondo per il
culto, degli Economati generali dei benefici vacanti, della
Lista civile, del gran Magistero dell'Ordine Mauriziano
e delle scuole d'ogni grado sovvenute dal bilancio dello
Stato, ad eccezione:
a) Dei ministri segretari di Stato, dei segretari generali dei Ministeri, del ministro della Casa reale, e del
primo segretario del gran Magistero dell'Ordine Mauriziano ;
ò) Del presidente, dei presidenti di sezione, dei consiglieri del Consiglio di Stato, e dell'avvocato generale
erariale ;
308
T^^ggi
speciali sulle elezioni
c) Dei primi presideuti, dei presidenti e dei consiglieri di Corte di cassazione ;
d) Dei primi presideuti, dei presidenti e dei consiglieri delle Corti di appello, i quali non possono essere
eletti nel territorio della loro giurisdizione attuale, o in
quello nel quale hanno esercitato l'ufficio sei mesi prima
della elezione;
e) Degli ufficiali generali e degli ufficiali superiori
di terra e di mare, i quali non possono essere eletti nei
distretti elettorali nei quali esercitano attualmente, o
hanno esercitato l'ufficio del loro grado sei mesi prima
della elezione ;
/ ) Dei membri del Consiglio superiore di pubblica
istruzione, del Consiglio superiore di sanità, del Consiglio superiore dei lavori pubblici, e del Consiglio dello
miniere ;
g) Dei professori ordinari delle regie Università e
degli altri pubblici istituti nei quali si conferiscono i
supremi gradi accademici: fermo il disposto della legge
3 luglio 1875, n. 2610.
Art. 2. — Sono considerati come funzionari ed impiegati dello Stato coloro che sono investiti di reggenze o
di incarichi temporanei di ixffizi i quali facciano carico al
.bilancio dello Stato o agli altri bilanci indicati nell'articolo precedente.
Art. 3, — Non sono eleggibili i direttori, amministratori, rappresentanti e in generale tutti quelli che sono
retribuiti sui bilanci delle Società ed imprese industriali
e commerciali sussidiate dallo Stato con sovvenzione continuativa 0 garanzia di prodotti o d'interessi, quando questi
sussidi non siano concessi in forza di una legge generale
delio Stato.
327
T^^ggi
speciali sulle elezioni
Non sono parimenti eleggibili gli avvocati e procuratori
legali che prestano abitualmente l'opera loro alle Società
ed imprese suddette.
Art. 4. — Non sono eleggibili coloro i quali siano personalmente vincolati collo Stato por concessioni o per contratti di opere o somministrazioni.
Art. 5. — I diplomatici, i consoli, i vico-consoli, ed in
generale gli ufficiali, retribuiti o no, addetti ad Ambasciate, Legazioni o Consolati esteri, tanto residenti in
Italia quanto all'estero, non possono essere deputati, sebbene abbiano ottenuto il permesso dal Groverno nazionale
di accettare l'officio senza perdere la nazionalità. Questa
incompatibilità si estendo a tutti coloro che hanno un
impiego qualsiasi da Governo estero.
Art. 6. — I funzionari od impiegati eleggibili a senso
dell'articolo 1 non potranno essere nella Camera in numero maggiore di 40.
In questo numero non sono compresi i ministri segretari di Stato, e i segretari generali dei Ministeri, anche
quando cessino da tali offici e siano rinominati a quelli
civili 0 militari che antecedentemente coprivano.
I funzionari od impiegati compresi nelle categorie c,
d, g^ sopra indicate all'articolo 1°, non potranno essere
nella Camera in nùmero maggioro di 10 tanto per le due
prime che abbracciano complessivamente i membri di Corte
di cassazione e delle Corti d'appello, quanto per la terza
che abbraccia i professori.
Se l'anzidetto numero legale sarà superato, avrà luogo
il sorteggio. Se il numero totale degli impiegati, compresi
quelli delle categorie c, d^ g, supererà quello di 40, il
numero stesso sarà ridotto mediante sorteggio tra gli
eletti non compresi nelle anzidette categorie.
310
T^^ggi speciali sulle elezioni
Le elezioni di quelli a cui non esca favorevole il sorteggio saranno annullate.
Quando sia completo il numero totale predetto, le nuove
elezioni di funzionari ed impiegati saranno nulle.
Art. 7 (1). — Durante il tempo in cui il deputato esercita il suo mandato, e sei mesi dopo, non potrà essere
nominato a verun officio retribuito, contemplato all'articolo 1° della presente legge, tranne che si tratti di missione all'estero.
Questo divieto non è applicabile ai deputati ministri
segretari di Stato ed ai deputati segretari generali dei
Ministeri, i quali continueranno ad essere soggetti alla
rielezione, nè a quelli tra loro che quando cessino da tali
offici, siano rinominati a quelli civili o militari che antecedentemente coprivano.
I deputati impiegati, ad eccezione degli ufficiali dell'esercito e dell'armata, in tempo di guerra, non potranno
ottenere promozioni fuori di quelle rigorosamente determinate dall'anzianità.
In questo caso cesseranno di essere deputati, ma potranno essere rieletti.
Cesserà di essere deputato chi passi nelle condizioni di
ineleggibilità di cui agli art. 3, 4 e 5 della presente legge.
Art. 8. — Sono abrogati gli articoli 97, 100, 103 della
legge elettorale 17 dicembre ISBO nella parte contraria
alle disposizioni della presente legge, le quali andranno
in esecuzione coll'apertura della XIV Legislatura.
Ordiniamo, ecc.
Data a Roma, addi 13 maggio 1877.
VITTORIO EMANUELE.
G . NICOTERA.
(1) Vedi legge 14 luglio 1887 a png. 313.
311
T^^ggi
speciali sulle elezioni
3. Legge stilla incotnpatibilità amministrativa.
UMBEETO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato ;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo q^uanto segue :
Art. 1. — Chi ò sindaco di un (Jomune o assessore municipale non può essere contemporaneamente deputato provinciale nella Provincia in cui è situato il Comune, e nel
quale esercita i detti uffici.
Art. 2. — I sindaci ed i deputati provinciali, eletti deputati al Parlamento, cessano dalle loro funzioni, se non
dichiarano di rinunziare al mandato legislativo trasmettendo la loro dimissione pel tramite della Prefettura negli
otto giorni che seguono la convalidazione della loro elezione.
Art. 3. — Non possono essere eletti deputati al Parlamento i sindaci ed i deputati provinciali nei collegi elettorali in cui esercitano al tempo dell'elezione il loro ufficio
amministrativo.
Ordiniamo, ecc.
Data a Roma, addì 5 luglio 1882.
Ux^IBERTO
DEPRETIS.
312
Leygi spedali sulle elezioni
4. Ijegge sul giuramento dei deputati.
UMBERTO I
1>EK GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato ;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue :
Art. 1. — I deputati al Parlamento che abbiano ricusato 0 ricusino di giurare puramente e semplicemente nei
termini prescritti dall'art. 49 dello Statuto (1), si intendono decaduti dal loro ufficio.
Art. 2. — I deputati al Parlamento che nel termine di
due mesi dalla convalidazione della loro elezione non
avranno prestato il giuramento sovraindicato decadono
parimenti dal mandato, salvo il caso di legittimo impedimento riconosciuto dalla Camera.
Ordiniamo, ecc.
Data a Roma, addi 30 dicembre 1882.
UMBERTO
DEI'RETIS.
(1) Art. 40 dello Statuto: I «enatori- ed i deputati prima di
essere ammessi allo esercizio delle loro funzioni prestano i!
giuramento di essere fedeli al Re, di osservare lealmente lo
Statuto e le lej_;'gi dello Stato, e di esercitare le loro funzioni
col solo scopo del bene inseparabile del Re e della patria.
313
T^^ggi
speciali sulle elezioni
6. Legge comunale e provinciale 10 febbraio 1889, n. 5921,
serie 5®.
Art. 235. — Le funzioni di deputato al Parlamento, di
deputato provinciale e di sindaco sono incompatibili. Sono
pure incompatibili le funzioni di presidente del Consiglio
provinciale e di presidente della Deputazione provinciale.
Chiunque eserciti una delle dette funzioni non è eleggibile ad altro degli uffici stessi se non ha cessato dalle
sue funzioni almeno da sei mesi.
Però il sindaco può essere eletto deputato al Parlamento fuori del collegio elettorale nel quale esercita le
sue attribuzioni.
In questo caso, ove non rinunci al mandato legislativo
nel termine di otto giorni dalla convalidazione della sua
elezione, cessa dalle funzioni di sindaco.
6. Legge colla quale furono stabilite alcune disposizioni
che regolano le aspettative e le pensioni dei prefetti
(Legge 14 luglio 1887, n. 4711, serie 3»).
Art. 7. — I primi due paragrafi dell'art. 7 della legge
13 maggio 1887, n. 3830, sono abrogati.
Ordiniamo ecc.
UMBERTO
CKISPI.
7. Legge relativa alla rielezione dei ministri e dei sottosegretari di Stato.
(Leggo 3 maggio 1888, n. 5381, serie 3").
Art. 1. — Fra le eccezioni indicate nell'art. 1, § A, della
logge 13 maggio 1887, n. 3830, sono compresi i sottosegretari di Stato.
314
speciali sulle elezioni
Art. 2, — La nomina di un deputato a ministro o a'sottosegretario di Stato non rende vacante il posto nel rispettivo Collegio.
Art. 3. — Crii effetti della presente legge si estendono
anche alle nomine fatte dopo il 14 luglio 1887.
Ordiniamo ecc.
UMBERTO
CRISPI,
8. Legge 7 luglio 1889, n. 6173, serie
Art. 1. — L'art. 11 del testo unico della legge comunale e provinciale è così modiiìcato :
Non possono essere membri elettivi della Giunta provinciale amministrativa.
a) I deputati al Parlamento nelle provincie in cui
furono eletti.
Decadono di pieno diritto dall'ufficio di membri elettivi
della Giunta amministrativa le persone contemplate nelle
lettere a, J, c, d, e del presente articolo che in caso di elezione non avranno fra otto giorni dall'elezione medesima
rinunziato all'ufficio che li rende ineleggibili.
I membri elettivi della Giunta provinciale amministrativa non possono essere eletti deputati al Parlamento
nelle provincie in cui esercitano le loro funzioni, se non
abbiano rinunziato alle funzioni stesse da sei mesi almeno.
Art. 2. —
I tre commissari di cui all'art. 32
della legge elettorale politica saranno nominati {in caso
di scioglimento del Consiglio provinciale) dalla Giunta pro
vinciale amministrativa.
INDICE DELLE LEGGI
EELATIVB A L L E ELEZIONI POLITICHE
1. Statuto fondamentale del
Regno, 4 marzo 1848.
Art. 9 . . pag. 81
„
40 . .
140
„
41 . .
142
„
42. .
„
49 . .
176
2. Legge 3 luglio 1875, numero 2610, serie 2% sulle
incompatibilità parlamentari.
Art. 1 . . pag. 166
«
2 . .
„
3 . .
167
Testo completo
305
3. Legge 13 maggio 1877,
n. 3830, sulle incompatibilità parlamentari.
Art. 1 . . pag. 143
2 . .
144
„
3 . .
163
^ 4 . .
164
„
5 . .
166
„
7 . .
171
Testo completo
307
Legge elettorale 22 gennaio 1882, n. 593, serie 3""
Art. 45
pag. 76
106
^ 65 .
120
69 .
140
^
80 .
Testo unico della legge
elettorale politica del 24
settembre 1882 , n. 999,.
serie 3®.
Tit. 1, art.
1 pag. 1
2
7
3
17
V
20
4
21
5
6
22
V
7
V
»
8
24
V
9
»
25
'ì 10
11
V
26
n 12
30
n 13
14
33
35
Tit. II, y 15
36
r> 16
37
ìì 17
38
n 18
rt 19
«
39
n 20
21
»
42
ìì 22
43
ìì 23
44
ìì 24
45
ìì 25
26
n
46
ìì 27
48
28
49
ìì 29
ìì 30
»
50
ìì 31
53
32
ìì
316
Indice delle leggi
Tit. Il, art. 33 pag. 54
34
55
56
35
57
36
37
59
38
68
69
39
72
40
41
73
42
74
75
43
77
46
Tit. Ili,
47
78
48
n
81
49
82
50
88
53
54
r)
90
55
91
56
92
57
95
58
96
59
97
60
100
61
101
62
103
63
112
66
113
67
128
72
136
76
140
Tit. IV,
81
177
82
178
83
180
84
181
85
86
182
Tit. V,
87
192
88
n
194
89
Tit. V, art. 90 pag. 194
„ 91
204
^ 92
207
^ 93
211
„ 94
,. 95
212
„ 96
„ 97
215
.. 98
232
,. 99
233
,. 100
234
„ 101
236
r 102
„ 103
237
.. 104
„ 105
„ 106
„ 107
238
6. Legge 5 luglio 1882, numero 812, serie 3», sulle
incompatibilità parlamentari politico-amministrative.
Art. 2 . . pag. 173
„
3 . .
174
Testo completo
311
7. Leggo 30 dicembre 1882,
n. 1150, serie
sul giuramento.
Art. 1 . . pag. 176
« 2 . .
8. Legge 14 luglio 1887,
n. 4711, sui prefetti.
Art. 7 . . pag. 171
Testo completo
313
9. Legge 3 maggio 1888,
n. 5381, serie 3^ sulla rielezione dei ministri e dei
sottosegretari di Stato.
Art. 1 . . pag. 143
Indice delle leggi
Art, 2 . . pag. 171
„
3 . . 171 (nota)
Testo completo
313
10. Legge 7 luglio 1887 ,
n. 6173, serie 3% sulle
iacompatibilita politicoamministrative.
Art. 1 . . pag. 176
11. Legge 7 luglio 1889,
n. 6173, modificativa alla
legge comunale e provinciale.
Art. 2 , . pag. 53
Testo completo
314
12. Legge comunale e provinciale (testo unico) approvata con E. Decreto
1" ottobre 1885, n. 5921,
serie 3'''.
Art. 235 . p g . 174
13. Legge 5 maggio 1891,
n. 210, serie 3% sull'abolizione dello scrutinio di
lista.
Art. 1 . . pag. 106
„
2 , .
76
„
3 . .
14. Regio Decreto 14 giugno 1891, n. 280, che approva la tabella della circoscrizione elettorale.
Art. unico pag. 76, 239
15. Legge elettorale 28 giugno 1892, n. 315, serie 3^
Art. 151 . . pag, 83
, 52 . .
84
„ 64 . .
104
„ 68 . .
117
, 70
.
121
317
Art. 71 , ,, pag. 125
73 .
128
n
74 .
133
n
75 .
134
»
77 .
137
»
78 .
138
n
79 .
139
n
;. Regolamento della Camera dei deputati.
Art. 12 .
pag. 219
19 .
n
n
20 .
n
•n
21 .
221
TI
22
.
225
n
23 .
V
•n
24 .
226
n
25 .
229
n
26 .
n
n
27 .
n
n
28 .
n
"
17. Regol, della Griunta per
la verificazione delle elezioni del 4 dicembre 1868,
Art, 1
pag. 229
2
230
3
4
5
6
7
8
9
231
10
11
12
13
14
15
16
17
232
PARTE
II.
ELEZIONI AMMINISTfiATIYE
CODICE ELETTORALE
P O L I T I C O - A M M I N I S T R A T I V O
®
P A R T E
II.
ELEZIONI AMMINISTRATIVE
Leg^ge C o m u n a l e e P r o y i n e i a l e
TITOLO II.
Dell' Elettorato.
ART. 19 (1). — Per essere elettore è richiesto il
concorso delle seguenti condizioni:
1° di aver compiuto il 21° anno di età;
2° di essere cittadino dello Stato e di godere
dei diritti civili nel Regno ;
3» di sapere leggere e scrivere;
4° di avere uno degli altri requisiti determinati negli articoli seguenti.
Sono equiparati ai cittadini dello Stato, per lo
esercizio del diritto contemplato nel presente articolo, i cittadini delle altre provincia italiane, quand'anche manchino della naturalità.
Con regolamento da approvarsi per decreto reale
saranno stabilite le norme secondo le quali l'elettore debba provare di saper leggere e scrivere.
— (Cfr. Art.
i7, i8, i9 legge comunale e provin-
(1) Gli articoli ai quali non é apposta alcuna indicazione sono
quelli del testo unico della legge comunale e provinciale 10 feboraio 1889 pubblicata con Regio decreto n. 3921, serie IH.
21 — BRUNIALTI, Cod. elettorale.
322
Legge comunale e procinciale
ART. 2F>
ciale 20 marza i865 ; art. 4, ari, Ò, penultimo
capoverso, e articolo 12, ultimo capoverso, legge
com. e prov. 30 dicemlre 1888. ~ V . SARBDO, La
nuova legge sulVamministrazione
comunale e provinciale commentata colla dottrina, la legislazione
e la giurisprudenza;
Torino, Unione TipograficoEditrice, 1891-92, voi. I, pag-. 486-535).
ART. 19 a. — (Art. 38 regolamento 10 giugno
1889, n. 6107, serie III per l'esecuzione della legge
comunale e provinciale) (1). — Come prova del
saper leggere e scrivere, di cui all'articolo 19 della
legge, varrà la domanda per l'inscrizione nelle
liste elettorali amministrative, che contenga la indicazione della paternità ed età, del domicilio e della
condizione, scritta e firmata dal richiedente.
ART. 19 l . — (Art. 39 id. id.). — Tale prova,
quando si renda necessaria per mancanza di documenti, che attestino della capacità del cittadino,
dovrà essere data in presenza di un notaio e di
tre testimoni.
Il notaio nell'autenticazione dichiarerà di averla
veduta scrivere in presenza sua e dei testimoni.
Dichiarerà inoltre che egli o i testimoni conoscono la persona.
La domanda e l'autenticazione saranno stese in
carta libera e non daranno luogo ad altre spese
che a quella di 50 centesimi di emolumento a favore
del notaio.
ART. 19 c. — (Art. 40 id. id,). — L'esperimento
potrà essere ordinato dalla Giunta municipale, dal
Consiglio comunale, dalla Giunta provinciale amministrativa, dalla Corte d'appello, prefiggendo al cittadino il termine di cinque giorni, decorso il quale
(1) Questo ed i due seguenti articoli furono prima pubblicati con
II. decreto 10 febbraio 1889, n. .^926, poi accolti nel regolamento.
ART.
,25
Dell'elettorato
323
inutilmente, si intenderà aver egli rinunciato alla
prova stessa.
1. A) Età. — L'età di 21 anni si può compiere in
qualunque giorno fino al 31 dicembre dell'anno nel quale
si rivede la lista elettorale. — (Legge eom. e prov., art. 33.
— SAREDO, Commento,
p a g . 521).
2. Non é necessario l'atto di nascita quando la prova
dei 21 anni compiuti si possa desumere con certezza da
altri documenti. Se l'età é incerta e manca l'atto di
nascita, non si può procedere all'iscrizione nelle liste se
non procedendo a sensi degli art. 365 e 366 del Cod. civ.
3. Quando alla Giunta consta in modo non dubbio
dell'età di un elettore, essa può iscriverlo nelle liste anche
indipendentemente dalla produzione dell'atto di nascita,
né a tale massima è contraria la nota del Ministero dell'interno 14 maggio 1870, secondo la quale non si devono
inscrivere d'ufficio quei cittadini dei quali non si può
stabilire l'età, perché questa si può, in ogni caso, desumere da altri documenti, come un atto di matrimonio,
una sentenza, un libretto militare, un passaporto, ecc.
— (Corte d'app. di Torino, 26 luglio 1879; Legge, 1879,
n, 544 : — Legge,
1870, ii, 243. — SAREDO, Comm., p. 521).
4. L'età senile, per quanto decrepita, non è mai motivo
di cancellazione dalle liste elettorali. — (Deput. prov. di
Napoli, 6 luglio 1868; Legge, ix, ii, 32 ; — Corte a'app. di
Macerata, 18 ottobre 1889; Legge, xxx, i, 32).
5. B) Cittadinanza. — La piccola naturalità è sufficiente ad acquistare l'elettorato amministrativo per qualunque cittadino straniero; gli italiani non appartenenti al
Regno sono elettori allo stesso titolo dei regnicoli. —
(Cod. civ., art. 3; — BIANCHI, Cod. eie., v o i . v, nn. 67, 6 8 ;
— RICCI, Dir. eie., v o i . x, n. 25; — SAREDO, Dir. civ., i,
Lez. XII, n. 77).
6. La cittadinanza conferita allo straniero per Decreto reale non conferisce l'elettorato amministrativo. —
(SAREDO, Commento, i, p. 523, 524; — C o n t r a : Rio. amm.,
1889, p. 689; — GORRINI, La concessione della
cittadinanza,
V o g h e r a , 1891 ; — I^SPERSON, Condizione giuridica dello
straniero, i, n. 34 e seg.).
7. La cittadinanza onoraria conferita dal Municipio a
ivialche cittadino non produce alcun effetto riguardo
fdl'elettorato amministrativo.
8. La disposizione che equipara ai cittadini dello Stato,
per l'esercizio del diritto elettorale amministrativo, i cittadini delle altre provinole italiane, ancorché manchino
324
Legge comunale e procinciale
ART. 2F>
della naturalità, non è una disposizione transitoria per
gli italiani delle provincie venete e romane allora non
ancora annesse al Regno d'Italia; è una disposizione
comune concernente in generale gl'italiani sudditi stranieri. — (Corte di cass. di Roma, 7 nov. 1885, Thesauro
di Meano c. ('hiarini; Corte Supr., ix, 1084).
9. Quindi un italiano suddito estero deve essere inscritto come elettore amministrativo nel comune del
Regno dove esso dimora, dove possiede od esercita una
industria. — (Ivi).
10. Tutti gli italiani nativi delle regioni che geograficamente ed etnograficamente costituiscono l'Italia,
ancorché sudditi esteri, possono essere ammessi al godimento del diritto elettorale, purché, oltre ad avere il
domicilio in un comune del Regno, si trovino in possesso
delle altre condizioni dalia legge richieste. — (Corte di
cass. di Roma, 6 novembre 1885, Bracchi c. Deputazione
prov. di Alessandria; Giiirisp. IL,. 1886, i, 3, 72; Legge,
XXVI, 1, 218 ; Foro It., xi, 1,127 ; Diritto e Giurisp., i, 408;
Ann., XX, 2, 33 ; Cons. Amm., x x v i i , 105 ; Mon. dei Trib.,
x x v i , 278 ; Corte Supr., x , 745).
11. L'italiano suddito estero, sebbene non naturalizzato, ha diritto di essere iscritto anche nelle liste elettorali
amministrative ove abbia i requisiti che si richieggono
in qualunque cittadino per essere elettore. — (Corte d'appello di Torino, 20 settembre 1887, Fontana ; Giurisp.lt.,
1887, 2, 616 ; Giurisp. T., xxiv, 715; Rie. amm., xviii, 687;
Cons. amm., xxviii, 394; Legge, xxvni, 1, 348).
12. I cittadini della Svizzera italiana, in ordine allo
esercizio del diritto elettorale amministrativo, sono equiparati ai cittadini italiani. — (Corte d'appello di Torino,
20 settembre 1887, Fontana ed altri; Giurisp. It., 1887,
2, 616; Legge, xxvin, 1, 349; Giurisp. T., xxiv, 687; Riv.
amm., xxxviii, 689; ~ Corte d'app. di Torino, 16 giugno
1884, Thesauro di Meano c. Chiarini ; Giwisp. It., 1884,
2, 4 2 5 ; Giurisp.
T., x x i , 603; Foro
It., i x , 1 , 1 0 1 5 ;
XIX, 2, 3; Monit.
dei Trib., x x v i , 6 ; Foro
Legge,
XXIV, 2, 815 ; Mon. dei Trib., xxv, 935; —Corte di cass. di
Roma, 17 novembre 1884; Giurisp. It., 1885, i, 3, 26; Ann.,
It., x , 1, 3).
13. Gorizia, che fa parte dell'Impero austro-ungarico,
appartiene a quelle provincie italiane soggette a dominio
straniero, i cui cittadini, benché non naturalizzati sudditi
italiani, sono nondimeno ammessi all'elettorato amministrativo. — (Corte d'appello di Venezia, 11 ottobre 1887,
Martinuzzi contro Attimis; Giurisp. /^.,-1888, 2,45 ; Legge,
XXVII, 2, 775; Foro IL, x i i , 1 , 1 1 6 4 ; MoniL A/., x x v i i i , 998).
ART.
,25
325
Dell'elettorato
1 4 . C) Godimento
dei diritti
einili. — G o d e dei diritti
civili qualunque cittadino che non sia decaduto per condanna^enale — (Cod. civ., art. 1,3 ; — Cod. pen., lib. i, tit. ii
e III ; C o d . di p r o c . p e n . , lib. iii, Della
riabilitazione',—
Cfr. art. 30 e 101 legge com. e prov., i quali rendono affatto superflua questa disposizione, tanto più che si tratta,
in ogni caso, dell'esercizio, non del godimento).
1 5 . D)
Saper
leggere
e scrivere.
— A f f i n c h è si
possa
ritenere nell'elettore amministrativo il requisito della capacità voluta dalla legge comunale e provinciale, basta
anche un'istruzione molto limitata, ma però tale per cui
l'elettore sappia leggere almeno alcuni nomi scritti diversi
dal proprio, ed all'occorrenza sia in grado di scriverli
egli stesso senza il concorso di altra persona(l).— (Corte
d'appello di Milano, 1° settembre 1884, Grilloni c. Rusconi;
Monit. M., XXV, 1113).
16. Non può essere eiettore un cittadino, dopo essere
stato cancellato dalle liste elettorali per analfabetismo,
senza far constare di avere imparato a leggere e scrivere.
— (Corte d'appello di Casale, 17 ottobre 1885, Castellazzi
Deputazione prov. di Pavia; Giurisp. Casal., v, 380).
17. Non può ritenersi che sappia leggere e scrivere
il cittadino che scrive il proprio nome con caratteri intbrmi. — (Ivi).
18. Non si j)uò ammettere che sappiano leggere e scrivere i cittadini che io sanno così poco e male, da non
sapersi render conto di quanto fanno automaticamente
— (Corte d'appello di Casale, 26 agosto 1884, Tortolina
'.Deputazione prov. di Alessandria; Gittrisp. Casal., iv,
>)(t8; Ric. amm., xxxv, 794).
19. Per l'elettorato amministrativo non basta sapere
scrivere soltanto il proprio nome e cognome, ma bisogna
sapere scrivere anche altri nomi, senza l'aiuto, il suggei imento o il concorso di alcuno, per modo che l'elettore
possa scrivere da se la propria scheda, o almeno rilegarne il contenuto. — (Corte d'appello di Torino, 9 marzo
1888, Casco ed altri contro Novello; Monit. M., xxix, 519;
\nn., xxxu, 3, :397; Giurisp. T., xxv, 355).
20. Tanto meno possono giovare al detto scopo le
(1) Questa ed altre massime, se])bene .si riferiscano alla l e g M
iii^'l 1863, valgono anche più pur (|uella del 1889, dove si richiede
'">ri solo che l'elettore non sia analfabeta, ma che sappia leggere
' NCi-it-erB. Nel riferirla, sono state messe in relazione colla legge
•lei 1889, sostituendo alle \)ixvo[o Deputazione provinciale le parole
'risiila provinciale araminislrativa e somiglianti.
326
Legge comunale e procinciale
ART. 2F>
firme che un cittadino può aver apposte ad atti pubblici.
- (Ivi).
21. Per avere la capacità elettorale, richiedendosi dalla
legge la condizione di saper leggere e scrivere, non basta
che r elettore abbia apposta la propria firma autenticata
da un notaio alla domanda d'iscrizione per aversi la prova
che esso sappia leggere e scrivere. — (Corte di cassaz. di
Roma, 5 novembre 1886, Maureca c. Musticchio; Legge,
xxvii, 1, 75; XXVII, 2, 795; Ann., xxi, 2, 46).
22. Non è prova sufficiente di alfabetismo il certificato
rilasciato da un notaio ed attestante che la domanda di
iscrizione nelle liste elettorali amministrative fu scritta
e sottoscritta dall'elettore reclamante. — (Corte d'appello
di Trani, 13 maggio 1887, Turi c. Console; Rie. T., xii, 514;
Ric. amm., xxxviii, 685).
23. Minor forza probante ha poi il certificato col quale
si attesta dal notaio che l'elettore cancellato dalle liste
per analfabetismo, non é analfabeta per aver firmato uno
o più istrumenti: ciò prova che l'elettore sa fare la propria
firma, non già che sappia leggere e scrivere. — (Ivi).
24. E molto meno é prova di alfabetismo il trovarsi
iscritto nelle liste elettorali politiche, ciò avendo potuto
essei-e l'effetto dell'errore o della frode. — (Ivi).
25. Per essere elettore ed eleggibile, non basta saper
scrivere automaticamente il proprio nome e cognotne,
ma bisogna sapere scrivere quanto meno ed in modo intelligibile una scheda composta di più nomi e cognomi.
— (Corte d'appello di Casale, 26 giugno 1886, Ferrari;
Giurisp.
Casal,
vi, 252).
26. L'essere stato in precedenza non solo elettore,
ma anche assessore comunale, e l'aver coperto eziandio
altre pubbliche cariche non basta, perchè chi fu cancellato dalle liste elettorali amministrative per causa di analfabetismo possa pretendere di venirvi inscritto, ma è
sempre necessaria all'uopo la prova di possedere l'istruzione che la legge richiede. — (Corte d'appello di Milano,
17 ottobre 1887, Bertoglia; Monit. M., xxvin, 953; Cons.
amm. xxxvin, 387).
27. Non si può da semplici sottoscrizioni ad un rogito
prodotto in originale argomentare sulla capacità o meno
di chi le appose di scrivere e leggere una scheda di più
nomi e prenomi. In tali contingenze è d' uopo ricorrere
all'esperimento prescritto dal Regolamento per istabilire se un cittadino sappia leggere e scrivere. — (Corte
d'appello di Casale, 17 dicembre 1886, Orsi c. Deputazione
provinciale di Alessandria; Giurisp. Casal., vn, 58).
ART.
,25
327
Dell'elettorato
28. Deve ritenersi la presunzione che non sappiano
leggere e scrivere individui non coniparsi alla prova,
benché reiteratamente chiamati, se non dedussero mai
alcuna causa del loro impedimento a comparire. — (Carte
di cassaz. di Roma, 23 luglio 1885, Loro ed altri c. Delzio;
Corte Supr.,
x, 720).
29. Se la Giunta provinciale amministrativa, in seguito
a ricorso per cancellazione, siccome analfabeti, di alcuni
elettori amministrativi, ordini loro un esperimento di lettura e scrittura, con diffida che, non presentandosi, verranno cancellati dalle liste, tale diffida è pienamente efficace e gli elettori che non si presentino devono essere
effettivamente cancellati dalle liste elettorali. — (Corte di
app. di Torino, 9 marzo 1888, Casco c. Novello; Monit. M.,
XXIX,
519).
30. Nel contrasto fra il Consiglio comunale e la Giunta
provinciale amministrativa rispetto alla capacità a scrivere di chi vuol essere elettore, è necessario sottoporre
il reclamante ad un esperimento. — (Corte d'appello di
Casale, 24 agosto 1887, Riccardi c. Deputazione prov. di
Pavia ; Giurisp. Casal., VII, 316 ; Ric. amm., xxxviii, 905).
31. Una volta subito l'esperimento davanti al notaio
per disposizione della Giunta amministrativa provinciale,
non é il caso di sottoporre coloro che reclamano ad un
nuovo esperimento. — (Corte d'app, di Napoli, 25 luglio
1884, Comune di Roccaromana; Rw. amm., xxxv, rn).
32. L'essere un cittadino iscritto nelle liste elettorali
politiche e l'essere egli intervenuto a tali elezioni non lo
esime per l'iscrizione nelle liste elettorali amministrative dal prestare il voluto esperimento di capacità. —
(Corte di cass. di Roma, 12 gennaio 1884, De Leonardi
c. Deputazione provinciale di Benevento; Legge, xxiv,
1, 218] Corte
Supr.,
i x , 3 8 ; Rio. amm.,
x x x v , 274).
33. E giusta e provvida la misura adottata dalla Corte
di merito di sottoporre all'esperimento del saper leggere
e scrivere coloro che null'altro fecero se non apporre la
propria firma autenticata da notaio alla loro domanda
di iscrizione. — (Corte d'app. di Torino, 29 dicembre 1886 ;
Monit. M. xxvni, 427).
34. Non pecca di omessa pronuncia la sentenza che,
apprezzando il valore dei documenti messi innanzi dalle
parti intorno all' alfabetismo degli iscritti contro cui è
presentato un reclamo, sottoponga questi ad un esperiinento della loro capacità. — (Corte di cass. di Roma,
30 gennaio 1885, Ruscica c. Santi; Corte Supr., x, 132;
Legge, x x v , 1, 781).
328
Legge comunale e procinciale
ART. 2F>
35. La Corte d'appello, se può, non è però tenuta ad
ordinare l'esperimento grafico; ed è corretto in diritto
il suo procedere quando, vagliate le prove addotte, e riconosciutele impari ed insufficienti all'assunto, respinga la
domanda juxta alligata et probata. — (Corte di cass. di
Roma, 23 dicembre 1884, Fugallo ed altri c. Procuratore
generale del Re di Palermo ; Legge, xxv, 1, 614 ; Corte
Supr., IX, 980).
36. Non vi ha disposizione alcuna di legge che imponga alla Corte d'appello, presso la quale si disputa
se un cittadino sìa o no analfabeta come condizione
essenziale alla sua capacità elettorale amministrativa, un
modo specifico e tassativo di prova legale del fatto constatato per via di esperimento da sostenersi dinanzi
alla autorità giudiziaria. — (Corte di cassazione di Roma,
27 giugno 1885, Ciotti ed altri di Roccagorga; Ck>rte
Suor.,
X, 466).
37. Tanto meno può lamentarsi il pretermesso esperirqento, se la Corte si convinse dell'analfabetismo dalla
prova fatta davanti a funzionario amministrativo delegato
dalla Deputazione provinciale e dalle firme dei ricorrenti.
- (Ivi).
38. Manca di motivazione la sentenza che sulla sola
considerazione di essersi provato il requisito del censo,
ordina l'iscrizione di un elettore senza che siano stati
provati gli altri requisiti dell'età e del sapere leggere e
scrivere. — fCorte di cass. di Roma, 6 novembre 1885,
•Tarossi, sindaco di Castelvetere Valfortore ed altri c. Marinara; Corte Supr., x, 1030).
39. Non è sufficiente per essere elettore la prova di
saper fare la firma; occorre anche quella di aver superato
favorevolmente l'èsame del corso elementare. — (Corte
d'app. di Modena, 22 ottobre 1889, Marconi ricorrente ;
Giurisp.
rt,
1890, ii, 84).
40. Se la Giunta provinciale amministrativa ordinò
la comparizione di alcuni elettori per accertarsi se essi
abbiano il requisito di saper leggere e scrivere, rettamente ordina la loro cancellazione dalle liste, ove non
si presentino a fornire la richiesta prova. — (Corte d'app.
di Bologna, 12 ottobre 1889, Favini ric. ; Giurisp. It, 1890,
II, 126).
41. Il fatto della iscrizione nelle liste elettorali non
costituisce prova che l'iscritto sappia leggere e scrivere.
Quindi, se è provato il contrario, o se egli si ricusa allo
esperimento ordinato dalla Giunta provinciale amministrativa, deve essere cancellato dalle liste. — (Corte di
ART.
,25
Dell'elettorato
329
cass. di Roma, 8 gennaio 1892, Cambailla c. Agostino ed
altri ; Giurisp. li., 1892, m, 65).
42. L'iscrizione nella lista elettorale amministrativa
di un comune non dispensa dal fornire la prova di saper
leggere e scrivere chi domanda in un altro comune la
consimile iscrizione per titolo di censo ivi posseduto.
Bensì dispensa dal somministrare tale prova, nel caso
suddetto, l'iscrizione nella lista politica, qualunque sia
il comune nel quale l'elettore si trovi in quest'ultima
iscritto. — (Corte di cassaz. di Roma, 25 agosto 1891,
De Lucia ed altri; Giurisp. It., 1892, in, 111).
43. La Giunta provinciale amministrativa, ove un
elettore sia stato cancellato dalla lista come analfabeta,
non può ordinarne l'iscrizione se il reclamante non abbia
prima dato prova di saper leggere e scrivere. — (Corte di
cass. di Roma, 14 febbraio 1891, Sumnia c. Stolfì; Giur.
It., 1891, 1, III, 169).
44. Chi è cancellato dal Consiglio comunale dalla
lista elettorale per analfabetismo, deve dimostrare, nel
procedimento amministrativo o in quello giudiziario, di
essere alfabeta; non offrendosi la detta prova, non é la
Corte tenuta ad ordinarla d'ufficio. — (Corte cass. di Roma,
14 febbr. 1891, Summa c. StoHì ; Giur. It., 1891,1, iii, 169).
45. L'iscrizione nelle liste elettorali amministrative
fa presumere nello eletto a consigliere comunale il possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legge per essere
elettore ed eleggibile ; non è (\uindi ammessibile in tale
stato il ricorso per analfabetismo dello eletto stesso, onde
constatare in lui la conseguente incapacità elettorale. —
(Corte d'app. di Trani, 4 febbraio 1891, Cianciaruto ed
altri c. Di Fierro; Giurisp. It., ii, 220).
46. Nelle contestazioni per incapacità elettorale a
causa d'analfabetismo non è assolutamente prescritto di
stare alla prova d'alfabetismo risultante dalla dimanda
scritta avanti al notaio ed ai testimoni, potendo essere
prescritto un altro esperimento dall'autorità amministrativa o dalla giudiziaria. — (Corte di cass. di Roma, 21 gennaio 1891, Dejana ric.; Giurisp. IL, 1891, 1, in, 70).
47. La cecità completa sopraggiunta ad un elettore
non lo priva della capacità elettorale, quindi non puà
essere per motivo siffatto cancellato dalle liste. — (Cortedi oass. di Roma, 6 dicembre 1890, Cangiatosi c. Anelli;
^Hurisp. It., 1891, 1, ni, 77).
ART. 20. — Sono elettori coloro che in virtù
•iella legge elettorale politica del 24 settembre 1882,
330
Legge comunale e procinciale
ART. 2F>
n. 99, trovansi inscritti nelle liste elettorali politiche e che potranno esservi inscritti in virtù dell'articolo 2 della legge istessa.
Gli elettori di cui al presente articolo possono
esercitare il loro diritto solamente nel comune dove
hanno il domicilio civile.
Quando abbiano trasferito il loro domicilio o la
loro residenza in altro comune e vi abbiano mantenuto l'uno 0 l'altra per lo spazio almeno di un
anno, possono, dopo questo termine, chiedere al
sindaco del comune dove sono stabiliti che ivi sia
riconosciuto il loro domicilio agli effetti del presente articolo. A tale domanda deve essere unita
la prova che il richiedente ha rinunziato al precedente domicilio con dichiarazione fatta al sindaco
del comune che abbandona.
La domanda deve essere presentata prima della
revisione annuale delle liste elettorali.
— {Gìv. Legge com. epron. W marzo i865, ari. 19;
— Legge com. e prov. 30 dìcemlre 1888, art. 5; —
Legge elettorale polii. M settembre 1882, articoli 5 ,
3 e 4. — SAREDO, Commento,
I , p a g . 539-568).
48. È titolo idoneo per l'ammissione all'elettorato
amministrativo la laurea in teologia conseguita nel pontifìcio seminario romano dopo il 1870. — (Corte di cass.
di Roma, 5 maggio 1886, Papoli; Giurisp. IL, 1886, i,
3, 125; Legge, xxvi, 1, 757; Ann., xx, 2, 89; Monit. M.,
XXVIII, 254; Foro IL, xi, 1, 452; — Perugia, 17 febbraio
1887; Legge, xxvii, 1, 776; Ann., xxi, 3, 163; Foro It.,
XII, 1, 648).
49. A termini dell'art. 20 della legge comunale e provinciale sono ammessi all'elettorato amministrativo solo
colobo che hanno conseguito la laurea dottorale dopo il
compimento del corso universitario, perchè gli studi
preparatori ed i superati esami sono condizioni per ottenere il grado accademico, ma non lo costituiscono. —
(Corte d'app. di Torino, 19 luglio 1887, Faga ric. ; Legge,
xxvii, 2, 704; Ann., xxi, 3, 299; Giurisp. T., xxiv, 638;
Riv. amm., xxxviii, 816; Con$. amm., xxviii, 386).
ART, 20
Dell'elettorato
331
60. I gradi accademici che danno diritto all'elettorato,
sono la laurea dottorale e i diplomi o le patenti che si
rilasciano per l'esercizio di certe determinate professioni.
— (Corte d'app. di Trani, 13 maggio 1887, Turi c. Console; Ria. T., XII, 514; Rio. amm., xxxviii, 685).
51. Ha diritto di essere iscritto nella lista amministrativa il cittadino che paga l'imposta voluta dalla legge e
che già si trova iscritto nella lista elettorale politica. —
«Corte d'app. di Casale, 4 luglio 1884, Jaffe Callinan c.
Deputazione provinciale di Alessandria; Giurisp. Casal.,
ì\, 284; Riv. amm., x x x v , 677).
62. Quando un cittadino è in grado di presentare un
foglio di congedo illimitato dal servizio militare che porti
l'indicazione che egli sa leggere e scrivere, ciò gli basta
per aver diritto ad essere iscritto nella lista elettorale,
senza che sia tenuto a dimostrare di essere stato esonerato dal frequentare la scuola reggimentale o di averla
frequentata con profitto. — (Corte d'appello di Milano.
•29 luglio 1890, Franchi ed altri ric.; Giur. It., 1891, ii, 82),
53. La perdita dell'elettorato politico e la candellazione dalle relative liste, in qualunque tempo avvengano,
privano dell'elettorato amministrativo e portano come
• onseguenza la cancellazione dalle liste amministrative,
al tempo in cui si procede alla revisione annuale delle
medesime, di chi si trovava precedentemente iscritto per
l'unico titolo di elettore politico. — (Corte di cass. di
Roma, 5 gennaio 1891, P. Ministero c. Accarezzato ed
altri; Giurisp. IL, 1891, 1, in, 73).
54. Ove però siasi reclamato contro la cancellazione
ilalle liste elettorali politiche, restano sospesi gli effetti
della cancellazione in pendenza del reclamo, sia amministrativo che giudiziario; quindi dev'essere, nel frattempo,
mantenuta l'iscrizione nelle liste amministrative. — (Corte
di cass. di Roma, 5 gennaio 1891, P. Ministero c. Accarezzato ed altri; Giurisp. It, 1891, 1, ni, 73).
55. La facoltà d'impugnare, per violazione delle forme
dei termini stabiliti dagli art. 20, 188 e 241 della legge
comunale, una deliberazione del Consiglio provinciale,
contraria ad un reclamo chiedente l'annullamento di una
elezione, non compete a chi, ricorrendo alla Sezione IV
per farsi sostituire al consigliere proclamato, presuppone
la validità dell'elezione e dimostra che egli aveva interesse al rigetto e non all'accoglimento del reclamo da
altri presentato al Consiglio provinciale. — (Consiglio di
'^tato, 28 gennaio 1812, Bonanno c. Prefetto di Messina e
Trombetta; Giurisp. It., 1892, iii, 181).
332
Legge comunale e procinciale
ART. 2F>
5 6 . Gli inscritti nelle liste elettorali politiche hanno
diritto alia iscrizione nelle liste elettorali amministrative,
senza che possa investigarsi se essi sappiano lèggere e
scrivere. — (Giunta prov. amm. di Milano, 3 luglio 1889;
Giurisp. It., 1890, iii, 41).
5 7 . Gl'iscritti nelle liste elettorali politiche non possono essere cancellati dalle liste elettorali amministrative
per mancanza del requisito di saper leggere e scrivere.
— (Corte d'app. di Bologna, 12 ottolore 1889, Favini ric.;
Giur. It., 1890, II, 126; — Corte di cass. di Roma, 7 maggio 1890, Di Quattro ric.; Giurisp. It., 1891, 1, ni, 38).
68. Gl'iscritti nelle liste elettorali politiche hanng diritto alla iscrizione nelle liste elettorali amministrative,
senza che occorra indagare se posseggano i requisiti
richiesti dall'art. 19 della legge comunale e provinciale
per l'elettorato amministrativo. — (Corte d'app. di Macerata, 17 ottobre 1889, Neroni c. Infriccioli ed altri; Giur.
It., 1890, II, 132; — Corte d'app. di Catania, 17 ottobre 1889,
Consoli ric.; Giurisp. It., 1890, ii, 162).
59. Chi fu iscritto nelle liste elettorali amministrative
siccome iscritto nelle liste elettorali politiche, non può
essere da quelle cancellato sol perchè è stato cancellato
in queste ultime. — (Corte di cass. di Roma, 19 marzo
1890, Russo c. Lopresti; Giur. It., 1890,1, ni, 122).
6 0 . L'iscritto nelle liste elettorali politiche non ha
diritto all'iscrizione nelle liste elettorali amministrative,
ove sia inabilitato per prodigalità. — (Corte d'app. di
Bologna, 21 marzo 1890, Conti e. Nanni; Giurisp. It..,
1890, II, 579).
61. Sebbene taluno sia iscritto nelle liste elettorali
politiche, può non essere iscritto in (pielle amministrative, ove un ostacolo legale si opponga. — (Corte di
cass. di Roma, 31 maggio 1890, Mormile ed altri ric.;
Giurisp. It., 1890, 1, in, 216).
6 2 . I cittadini i (juali al momento della verificazione
delle liste amministrative possedono già i requisiti per
essere iscritti nella lista elettorale politica, ma non abbiano ancora in tatto conseguita tale iscrizione, hanno
diritto di essere iscritti. — (fii'?. amm., 1889, pag. 231 ; —
Corte di cass. di Roma, 25 novembre 1890; Legge, 1891^,
i, 253; — Contra: C. CIVII.OTTI; Legge, 1889, ii, pag. 247
e s e g . : — ASTENGO, Guida
amm.,' -avì. 2 0 ; — SAREDO,
Commento, i, pag. 541, 542.
63. Compete il diritto elettorale ai militari che prima
del compimento del biennio di servizio sotto le armi,
furono, in i-onlbrn)ità ai regolamenti militari, licenziati.
AUT. 20
Dell'elettorato
333
per ]a conseguita idoneità di tiratori scelti, e per aver
tenuta lodevole condotta.— (Giunta prov. amm. di Firenze ;
SAREDO, Commento, i, 564; — Contra: Corte di cass. di
Roma, 29 dicembre 1890, P. Ministero contro Segafreddo
<3 Stella ; Giusi, amm., 1891, iii, pag. 12).
64. Non sono elettori, per questo solo titolo, gli ufficiali delle guardie di finanza, di pubblica sicurezza, carcerarie, forestali, ed altri simili corpi in servizio dello
Stato. — (SAREDO, Commento, p. 567; — Contra : ASTENGO,
Guida, pag. 820).
65. L'ufficiale in riserva od in servizio ausiliario è elettore amministrativo, essendo certamente col medesimo
grado uscito dall' esercito ; ma non può di regola, per
questo titolo, riconoscersi tale diritto negli ulficiali di
complemento o di milizia territoriale, ammenoché non
provino di essere in servizio effettivo o di essere usciti
dall'esercito o dall'armata con grado di ufficiali o sotto
ufficiali. — (Cosi SAREDO, Commento, i. 567, 568 ; — Cfr. in
questo senso: MAGNI, pag. 80; — ,-\STENGO, pag. 320, 321;
— CORSO, pag. 93; — Corte di cass. di Roma, 23 aprile 1881,
ricorso A<|uini; — Id., 6 novembre 1885; Man. amm., 1885,
pag. 182; — Corte d'app. di Catania, 30 luglio 1884; Man.
amm., 1884, pag. 37).
66. Nei riguardi di coloro ai quali è concesso il diritto
elettorale amministrativo per titolo personale, l'acquisto
effettivo del diritto stesso è subordinato non solo al nudo
ì'atto di avere stabilito la residenza nel luogo in cui lo
si voglia esercitare, ma benanco alla formale duplice
dichiarazione di scegliere una data residenza e d'abban<lonare la precedente. — (Corte d'app. di Milano, 29 luglio
1887, Testi Laudadio; Monit. A/., xxvin, 872; Rio. amm.,
xxxviii, 683; Con$. amm , xxviii, 386).
67. Non può essere inscritto sulle liste elettorali di
un comune, e se inscritto deve essere eliminato, chi, non
avendo ivi il suo domicilio d'origine, non attesti per legale
dichiarazione di avervi fissata la sua residenza, benché
negli anni precorsi sia stato incluso nelle liste stesse. —
(Cass. di Roma, 23 dicembre 1884, Santagostino ; Legge,
XXV, 1, 577 ; Corte Supr., ix, 985).
68. L'ufficio di maestro in un determinato comune non
importa ex necesse trasferimento di domicilio; quindi
l'elettore iscritto nelle liste amministrative del luogo del
^uo domicilio non deve essere cancellato per essere stato
nominato maestro comunale in un paese vicino. — (Corte
fl'appello di Roma, 15 giugno 1885, Mazzarini; Temi R.,
V, 418).
334
Legge comunale e procinciale
ART. 2F>
69. L'impiegato ha diritto a rimanere iscritto nella
lista amministrativa del comune d'origine o di quello in
cui fissò la residenza, sebbene ivi non abbia mai prestato
servizio o già abbia cessato di prestarlo. — (Corte d'appello di Casale, 6 maggio 1884, Garelle c. Deputazione
prov. di Genova; Giur. Cas.,\\, 192; Ric.amm., xxv, 511).
7 0 . Gl'impiegati, quali contribuenti per imposta di ricchezza mobile dovuta a causa dell'impiego, non esercitano il diritto elettorale amministrativo dove si trovano
temporaneamente ad adempiere il loro ufficio e pagano
quella tassa, ma nel luogo del loro domicilio e della
loro residenza. — (Cass. di Roma, 7 febbraio 1884, Comune
di Rivarolo ed altri ; Corte Supr., ix, 77).
71. Il trasferimento della residenza per sola ragione
d'impiego non importa cambiamento di domicilio. —
(Corte d'appello di Catania, 29 luglio 188(), Monterosso
c. Deputaz. prov. di Siracusa; Giurisp. Cat., xvi, 126:
Foro Cat., vi, 178).
72. L'impiegato dello Stato ha diritto per tale titolo
di essere iscritto nel comune del domicilio di origine,
non abbandonato mercè dichiarazione; può anche votare,
quale contribuente, nel comune di residenza. — (Ivi; Corte
d'app. di Casale, 28 luglio 1888).
73. Il solo trasferimento della residenza in altro comune
per ragione d'impiego non importa trasferimento del domicilio in quel comune, né quindi la perdita del diritto elettorale amministrativo, per titolo, nel domicilio di origine,
se non venne fatta la doppia dichiarazione di cui all'art. 17
del Codice civile. — (Corte d'app. di Torino, 30 luglio
1886, Coucourde; Giurisp. It., 1886, ii, 579; Giurisp. T.,
xxiii, 682 ; Ric. amm., xxxvii, 830 ; Con$. amm., xxvii, 387).
74. Si può essere elettore amministrativo per titolo nel
domicilio d'origme ed elettore come contribuente in altro
comune. — (Ivi).
7 5 . Il non essere iscritto nel registro di anagrafe del
comune d'origine, e la residenza prolungata in altro
comune non bastano a provare che un cittadino non può
invocare il domicilio per iscritto nelle liste amministrative del comune di origine. — (Corte d'app. di Casale,
28 luglio 1888, Pernigotti c. Ratti, Bruzzi e Comune di
Alessandria ; Giurisp. Cas., vai, 337 ; Riv. amm., XL, 112).
76. L'elettore per censo può esercitare il diritto elettorale amministrativo in tutti i comuni dove paga censo ;
l'elettore per altro titolo può esercitarlo solo nel comune
dove ha il suo domicilio civile.
77. Gli equipollenti non valgono a provare il trasfe-
ART. 21
Dell'elettorato
335-
rimento del domicilio agli effetti elettorali, essendo assolutamente necessaria la doppia dichiarazione e un anno
di effettiva residenza nel comune sulle cui liste il cittadino vuol essere inscritto.
78. Gli elettori che desumono il loro titolo all'elettòrato dall'imposta sui titoli del debito pubblico, esercitano
il loro diritto elettorale non già nel comune dove esigono
la rendita, ma in quello dove hanno il loro domicilio
civile. — (Corte d'app. di Casale, 25 luglio 1887, Rabbino
c. Pedamonte ; — Corte d'app. di Genova, 2 ottobre 1887,.
Bonazzi).
19. Le norme relative all'anno di residenza ed alla
doppia dichiarazione non si applicano agli elettori per
censo.
80. Il domicilio civile, nel quale gli elettori politici
possono soltanto esercitare il diritto elettorale amministrativo, deve ritenersi nel luogo in cui la persona sia
stabilita per ragione di professione, arte o impiego. —
(Giunta prov. amm. di Milano, 3 luglio 1889; Gturisp. It.,
1890, in, 41)
81. Anche gli elettori inscritti nelle liste elettorali politiche per essere inscritti nelle amministrative devono
avere domicilio da un anno nel comune.
82. Un elettore che possieda in varie frazioni dello
stesso comune, se queste scelgano separatamente i loPo
consiglieri, può essere elettore in una sola a sua scelta.
— (Cons. di Stato, 30 novembre 1882; Legge, 1883, i, 468;
— SAREDOj Commento, i, pag. 543 e nota ; — Contra :
Corte d'app. di Napoli, 30 luglio 1884, Sorcialli c. Deputazione prov. di Napoli; Rìk. amm., xxxv, 792; — Corte
di cass. di Roma, 16 marzo 1887 ; Corte Supr., xn, 97 ;
Rio. amm., 1887, p. 357; — Corte di cassazione di Roma,
28 agosto 1890; Legge, 1890, ii, 649).
ART. 2 1 . — S o n o elettori, q u a n d o abbiano le
condizioni richieste ai numeri 1 , 2 e 3 d e l l ' a r t i colo 19, c o l o r o che provino di p a g a r e annualmente
nel c o m u n e una contribuzione diretta di q u a l u n q u e
natura, o v v e r o che p a g h i n o L . 5 , per tasse c o m u nali di f a m i g l i a , di fuocatico, sul valore locativo,
sul bestiame, sulle v e t t u r e , sui domestici, sugli esercizi e sulle rivendite.
Sono parimenti e l e t t o r i :
336
Legge comunale e procinciale
ART. 2F>
1° coloro che tengono a mezzadria o in affitto
di qualunque specie beni stabili colpiti da una
imposta diretta di qualsiasi natura non minore
di L . 1 5 ;
2" coloro che pagano per la loro casa di abitazione 0 per g l i opifici, magazzini o botteghe, od
anche per la sola casa di abitazione ordinaria, una
pigione annua non m i n o r e :
Nei comuni che hanno m e n o di 1,000 ab. di L. 20
In quelli
da 1,000 u
2,500 id. »
50
Id.
da 2,500 a 10,000 id. » 100
Id.
da 10,000 a 50,000 id. » 130
Id.
da 50,000 a 150,000 id. » 160
Id.
superiori
a 150,000 id. » 200
I contribuenti di cui al presente articolo debbono pagare la quota di tributo che li colloca fra
g l i elettori almeno da sei mesi.
— (Cfr. Zeffffe com. e prov. 20 marzo 1865, art. 17;
— Legge com. e ^rov. 30 dicembre 1888, art. 6; —
Legge elettorale politica
settembre 1882, ari. 3).
83. Chi vuol essere inscritto nelle liste elettorali in base
al censo deve giustificare il quid e il quantum della tassa
che afferma di pagare. — (Corte d'app. di Casale, 26 agosto
1884, Tortolina c. Deputaz. prov. d'Alessandria ; Giurisp.
Casal., IV, 308; Rie. amm., xxxv, 794).
84. A costituire il censo voluto nelle liste elettoral
amministrative non si computa soltanto l'imposta erariale,
ma anche la sovrimposta comunale e provinciale. — (Corte'
d'app. di Torino, 1° agosto 1885, Pirazzo; Giurisp. T.,
xxii, 630; Foro It., x, 1, 1024).
85. Il censo elettorale è costituito dalle contribuzioni
dirette di c[ualsivoglia natura pagate annualmente nel
comune. - - (Consiglio di Stato, 28 marzo 1885; Legge,
XXV, 2, 431; — Corte d'app. di Macerata, 27 aprile 1876;
— Corte d'app. di Genova, 11 settembre 1877; — Corte
d'app. di Venezia, 14 novembre 1879; — Corte d'app. di
Torino, 1 agosto 1885; Giurisp. Ter., 1885, pag. 630; -Corte di cass. di Roma, 12 genn. 1884 ; Legge, xxiv, i, 218)86. Si può essere elettore per censo in più comuni. —
ART.
,25
Dell'elettorato
337
(Cass. di Roma, 16 marzo 1887, Vigorito Roberto c. Vigorito e Plantullo; Corte Supr., xu, 97).
87. Nel comporre il censo elettororale sulla base della
contribuzione diretta di qualunque natura, si comprendono anche le tasse relative ai pesi ed alle misure. —
(Cons. di Stato, Min. dell'interno, Circ. 5 sett. 1867 ; Legge,
1867, li, 800; — Contra: Corte d'app. di Casale, 7 ottobre
1868; Legge, vni, n, 29).
88. Si comprendono pure, senza alcuna contestazione,
le tasse relative alle Camere di comm. — (Ministero
dell'interno, Circ. 5 settembre 1867; Legge, 1867, n, 300).
89. Le prestazioni per lavoro nelle strade obbligatorie
non possono considerarsi come imposte dirette agli effetti
del censo. — (Corte d'^pello di Genova, 29 luglio 1881;
Legge, 1882, i, 776; — Corte d'app. di Messina, 22 gennaio 1883; Legge, 1883, ii, 172; — Corte di cass. di Roma,
24 febbraio 1 ^ 4 ; Legge, ii, 724; — Corte d'appello di
Napoli, 25 luglio 1884, Biasio c. Deputazione provinciale
di Benevento; Rie. amm., xxxv, 870).
90. Per giustificai^e la mancanza assoluta del censo,
bisogna provare che l'iscritto, non solo non paghi tassa
allo Stato, ma nemmeno tasse comunali. — (Corte d'app.
di Napoli, 25 luglio 1884, Di Pietro c. Dep. prov. di Napoli ;
Rio. amm., xxxv, 868; Legge, xxv, 2,131).
91. Il dazio consumo essendo una tassa indiretta, non
può fornire titolo all'esercizio del diritto elettorale amministrativo. — (Corte di cass. di Roma, 2 gennaio 1884,
Comune di Rivarolo ed altri; Corte Supr.,
11 \ Legge,
XXIV, 218).
92. La fida dell'erbaggio che si corrisponde al comune
per pascolo degli animali sui fondi comunali non vale
come contribuzione per l'iscrizione nelle liste elettorali.
— (Corte d'app. di Napoli, 25 luglio 1884, comune di Roccaromana; Rio. amm., xxxv, 791).
93. Qualora venisse introdotta una nuova tassa comunale, non contenuta nella enumerazione di questo articolo, essa non potrebbe venir computata per l'elettorato
amministrativo. — (Cosi numerose decisioni, contro il
principio àeWubi eadem ratio, ibi idem jus ; SAREDO,
Commento, i, 585).
94. Se una nuova tassa comunale enumerata nell'articolo 21, dopo esser stata deliberata, e dopoché, secondo i
ruoli, coloro che la pagano furono inscritti tra gli elettori, viene annullata, gli elettori cosi inscritti devono
esser cancellati. — (SAREDO, Commento, i, 585).
95. La somma che si paga da un utepte per la veri22 — BRUNIALTI, Cod. eleUorale.
338
Legge comunale e procinciale
ART. 2F>
ficazione dei suoi pesi e delle sue misure, non ha carattere di tributo nel senso inteso dalla legge comunale e
provinciale. — (Corte d'app. di Casale, 16 settembre 1886,
Viazzi c. Deputaz. prov. di Alessandria; Giurisp. Casal.,
XVI, 348).
9 6 . I certificati del censo, per l'effetto delle iscrizioni
nelle liste elettorali amministrative, debbono comprovare
che sei mesi innanzi all'anno cui si riporta la lista, fu
pagato il censo voluto dalla legge. — (Corte di cass. di
Roma, 29 ottobre 1884, Azzolini, Branciforti ed altri
c. Gagliano; Legge, xxv, 1, 725; Corte «Supr., ix, 1037).
9 7 . Per essere inscritti nelle liste elettorali, i fittabili
e i massai devono pagare la tassa almeno da sei mesi.
— (Corte d'appello di Casale, 26 agosto 1884, Tortolina
e. Deputazione prov. di Alessandria ; Giurisp. Casal., iv,
308 ; Rie. amm., xxxv, 794).
98. Affinché i fittabili possano aver diritto di iscrizione
nelle liste è bensì necessario che consti in modo positivo
dell'esistenza dell'affìttamento anteriore di mesi sei, ma
non è richiesto indeclinabilmente che della locazione
debba risultare per convenzione scritta avente data certa,
essendo egualmente ammessibili altri mezzi di prova,—
(Corte d'appello di Torino, 14 agosto 1885, Comune di
Oleggio c. Silvestri ; Ric. amm., xxxvi, 703).
99. La prova del censo come titolo per l'iscrizione
nelle liste elettorali amministrative deveriguardare almeno
i sei mesi anteriori all'anno cui si riferisce la lista controversa.— (Corte d'app. di Casale, 24 luglio 1885, NegrottoCambiaso, Bernini c. Forno Bosco ; Giurisp. Casal., v, 298).
100. Il cittadino che vuole acquistare la qualità di elettore amministrativo per censo, non solo deve pagare la
quota di tributo stabilita dalla legge, ma deve pagarla da
sei mesi almeno prima dell'iscrizione nelle liste; però,
dimostrato falso, o simulato il titolo in base al quale quel
tributo si paga, viene a mancare la capacità elettorale. —
(Corte d'app. di Trani, 13 maggio 1887, Turi c. Console
Ric. T., xii, 514;
amm., xxxviii, 685).
101. Non può impugnarsi l'esistenza del censo di un
elettore con un atto notorio, mercè il quale si tenta dimostrare che in effetti quell'elettore non sia contribuente.
-
(Ivi).
102. Per stabilire se un individuo debba o no essere
ammesso al diritto elettorale per censo, occorre vedere
se il tributo imposto a carico di lui cominci dall'anno, e
ciò per determinare il semestre durante cui è sottoposto
alla tassa, non guardando la legge al tempo materiale
ART.
,25
Dell'elettorato
339
del pagamento, sibbene a quello della costituzione delia
tassa, la quale, dovendo cominciare dal primo dell'anno,
poco interessa il tempo in cui viene effettivamente pagata.
Chi é iscritto quindi nel ruolo delle tasse che cominciano
a decorrere dal principio dell'anno, ha diritto ad essere
iscritto nella lista elettorale, nonostarite non abbia fatto
ancora il pagamento della tassa. — (Corte di cass. di Roma,
16 ottobre 1885, Mele e Parente ; Giurisp. It, 1886, i, 3,
54; Legge, xxvi, 1, 219; Corte Supr., x, 776; Gas^. Procur.,
XX, 476; Cons. amm., xxvii, 122).
103. Per essere ammesso al godimento del diritto elettorale per censo, è necessario che si paghi almeno da sei
mesi il tributo richiesto per ragioni giuste e non simulate e che risulti la data certa dal principio di detto pagamento. — (Corte di cass. di Roma, 13 ottobre 1885, D'Errico ed altri; Giurisp. It., 1886, i, 3, 53).
104. La legge comunale e provinciale, quando richiede
che gli elettori per titolo di censo paghino il relativo tributo almeno da sei mesi, intende che il semestre sia compito al giorno in cui la Giunta provinciale amministrativa approva o riforma la lista elettorale deliberata dal
Consiglio comunale. — (Corte di cass. di Roma, 19 gennaio 1888, La Marca c Blaise e Bruni; Ann., xxn, 2, 3;
Giur. T., xxv, 298 ; Foro It, xiii, 1,198; Corte Supr., xii,23).
105. La quota di tributo, per la quale si acquista Telettorato ammmistrativo, dev'essere pagata almeno da sei
mesi, e questo periodo é necessario sia trascorso al momento in cui le liste si formano. — (Corte di cass. di
Roma, 9 aprile 1888, Paraci c. Giuppa, Lo Re, Artale;
Corte Supr., xiii, 239; Circ. Giur., xix, 205; Monit. M.,
xxix, 788).
106. È all'epoca dell'approvazione definitiva della lista
per parte della Giunta provinciale amministrativa che
deve aversi riguardo pel computo del semestre, a termine
della legge com. e prov. — (Corte di cass. di Roma, 5 novembre 1887, Crisofi c. Mircola; Legge, xxviii, 1, 509;
Ann., xxn, 2, 41 ; Giurisp. T., xxv, 188 ; Corte Supr., xii,
S13 ; Ric. amm., xxix, 301).
107. Per l'iscrizione nelle liste elettorali amministrative,
in base al censo, si richiede che i sei mesi siano già compiuti al giorno in cui la Giunta provinciale amministrativa
approva le liste, e non basta che vengano a compiersi in
seguito e prima che la Corte d'appello pronunci sui reclami. — (Corte di cass.,9 aprile 1888,Paraci c. Giuppa;
Giurisp. T., xxv, 531 ; Corte Supr., xiii, 229).
lOS.Nel termine di sei mesi non può computarsi il tempo
340
Legge comunale e procinciale
che decorre dal momento
vinciale amministrativa a
d'appello. — (Corte d'app.
e. Comune di Guignano;
XXXVIII, 820).
ART. 2F>
in cui decide la Giunta proquello in cui decide la Corte
di Trani, 11 luglio 1887, Fai
Rio. T., xii, 669; Rio. amm.,
109. Nel computo di sei mesi, circa il pagamento del
tributo che conferisce il diritto elettorale amministrativo,
non si può comprendere il tempo che decorre dopo la
formazione delle liste sino al provvedimento della Corte,
o fino all'esercizio effettivo del diritto stesso. — (Corte
di cass. di Roma, 9 aprile 1888, Paraci c. Franchina ; Corte
Supr.,
XIII, 571).
110. Contra. La legge comunale e provinciale, nel richiedere che gli elettori per censo debbano pagare il tributo
almeno da sei mesi, non distingue se i sei mesi debbano
trovarsi compiuti innanzi alla decretazione della lista che
si fa dalla Giunta provinciale amministrativa,, ovvero innanzi alla decisione che sui reclami si rende dalla Corte
d'appello. — (Corte di cass. di Napoli, 7 luglio 1884, De
Ponte c. Deputazione provinciale di Caserta; Ric. amm.,
XXXV, 679).
111. Basta quindi che gli elettori siano contribuenti da
gennaio in poi, senza che sia richiesto che paghino da
sei mesi prima della decretazione della lista. — (Ivi).
112. A dimostrazione dell'esistenza del censo agli effetti
dell'elettorato amministrativo non può valere il semplice
avviso di pagamento dell'imposta. — (Corte di cass. di
Roma, 23 dicembre 1884^ Fugallo ed altri c. Procuratore
generale del Re in Palermo ; Legge, xxv, 614; Corte Supr.,
jx, 980).
113. Contro la sentenza di merito, che ritenne « non
avere il reclamante giustificato in modo alcuno di pagare
un censo che gli attribuisca il diritto all'elettorato amniinistrativo » non si ammette la produzione e l'esame in
giudizio di nuovi documenti. — (Corte di cass. di Roma,
12 settembre 1885, Tascione; Corte Supr., x, 758).
114. La cancellazione di alcuni iscritti nella lista elettorale amministrativa di un comune è sufficientemente
motivata col ritenere non aver essi, mercè analoghi
documenti, giustificato di pagare annualmente per contribuzioni dirette di qualsivoglia natura la somma determinata dalla legge. — (Corte di cass. di Roma, 10 settembre 1885, Camerota ed altri di Camporeale ; Corte Supr.,
X, 762).
115. Non giudica extra petita la sentenza che dichiara
non accettabili, all'effetto di rigettare la domanda d'iscri-
ART.
,25
Dell'elettorato
341
zione nella lista elettorale, i documenti prodotti per provare il dominio diretto del reclamante sopra un fondo.
— (Corte di cass. di Roma, 23 dicembre 1884, De Falco
ed altri c. De Renzi; Corte Supr., ix, 987).
116. Non può censurarsi di denegata giustizia la sentenza che, dopo avere in via esecutiva esaminato i singoli documenti presentati dai reclamanti per provare il
requisito del censo, li riferisce come se di censo superiore e sufficiente, ma poi sindacandoli razionalmente,
prima dichiara di parecchi, altri si, altri no, essere idonei
a provare il detto requisito, e dei restanti poi in blocco
si dichiara la nonidoneità. — (Ivi).
117. Non si ha diritto di essere iscritto sulle liste elettorali amministrative quando il contratto verbale d'affitto
ò già scaduto. — (Corte d'app. di Casale, 24 agosto 1887,
Ricciardi c. Deputazione provinciale di Pavia; Rio. amm.,
XXXVIII, 905; Giurisp. Casal., vii, 316).
118. Non può dirsi accertata la contribuzione diretta e
non può quindi stabilirsi il diritto all'elettorato, quando
non consta dell'estimo catastale dei beni, e questi non
sono volturati in capo al reclamante. — (Ivi).
119. Nel caso di affitto di un fondo, se l'affittuario si
accollò nel contratto il pagamento della tassa prediale
gravante il fondo stesso, non può tale pagamento tenersi
a calcolo a favore dell'affittuario ed iscriverlo per censo
nelle liste elettorali amministrative, essendo tassativi i
casi contemplati nell'art. 17 della citata legge. — (Corte
di cass. di Roma, 8 febbraio 1887, Ciotti ed altri; Giurisp. It.,
1887,3.109 ; Ann., xx, 2,73; Legge, xxvii, 1,764; Giurisp. T.,
XXIV, 274; Corte Supr., xii, 44; Rio. amm., xxviii, 278).
120. La dichiarazione del presidente di un corpo morale, come la Congregazione di carità, per quanto moralmente attendibile, legalmente non basta a giustificare che
una persona sia effettivamente investita di una colonia,
allo scopo dell'elettorato amministrativo. — (Corte d'app.
di Milano, 17 ottobre 1887, Bollini ; Monit M., xxviii,953).
121. Una produzione del relativo contratto non si può
supplire mediante una postuma attestazione di uno fra i
pretesi contraenti. — (Ivi)
122. Per dimostrare la propria qualità di affittavolo,
all'effetto di fruire del diritto elettorale amministrativo,
a sensi dell'art. 21 della legge com. e prov., occorre presentare ristrumento di locazione debitamente registrato,
oppure il certificato di registrazione del contralto verbale d'affittamento. — (Corte d'appello di Torino, 20 settembre 1887, Fontana ed altri; Giurisp. IL, 1887, 2, 616;
342
Legge comunale
e procinciale
ART. 2F>
Legge, xxvin, 1, 349; Giurisp. T., xxiv, 687; Ric. amm.,
x x x v i n , 689).
1 2 3 . Non può considerarsi, per gli effetti elettorali,
come avente data certa una scrittura di affitto non registrata, ma redatta su carta comprensiva, secondo la legge
del tempo in cui fu redatta, della tassa di bollo e di quella
di registro. — (Corte di cass. di Roma, 16 aprile 1888,
Magnano c. Lanteri ; Giurisp. It., 1888, i, 3, 138 ; Giurisp. T., XXV, 545; Corte Supr., XIII, 81 ; Foro It., XIII, 1,457).
1 2 4 . Le tasse pagate per i cani, le bestie da tiro, le
insegne, l'occupazione di spazi pubblici ed altre non
menzionate dalla legge, non danno titolo all' elettorato
amministrativo. — (ASTENGO, Guida amm., pag. 132;- —
SAREDO, Commento, I, 585).
125. Nel parlare di mezzadria e d'affìtti, la legge non
fa alcuna distinzione e si deve intender tanto di affitto
in denaro, quanto di partecipazione al prodotto, ovvero
un contratto misto di fitto e partecipazione, o con annuo
canone identico.
1 2 6 . L'articolo 21 si applica a tutti coloro che senza
essere proprietari del fondo, lo coltivano non a giornata
0 per salario in qualunque modo corrisposto, ma nel
loro interesse.
1 2 7 . Se il fondo è dall'affittuario subaffittato, il subaffittuario acquista il diritto e quello lo perde. — (CORSO,
Comm. alla legge com. e proo., pag. 110).
128. L'affittuario o mezzadro esercita il diritto elettorale nel comune dove ha il fondo, se anche avesse altrove
il suo domicilio civile. — (GIOLRRTI, Cam. dei deputati,
13 luglio 1888).
1 2 9 . Il censo si prova con l'iscrizione nei ruoli, pna
non sono ammessi gli equipollenti richiedendo la legge
l'effettivo pagamento dell'imposta, non l'obbligo di pagarla. — (MAZZOCCOI.O, Commento, pag. 66, 67; Contra:
PRESTANDREA, Commento, pag. 295; — Cassaz di Napoli,
20 agosto 1868, Mignacco e Giay; — Corte d'appello di
Torino, 11 luglio 1874, Comune di Salasco c. Deputazione
provinciale di Novara).
130. Gli equipollenti del censo possono ammettersi
nel caso in cui i ruoli non siano stati fatti per l'esenzione d'imposta accordata ad un comune o ad una provincia, 0 quando l'inscritto a ruolo abbia venduto il
fondo durante l'anno, ecc. — (Legge elettorale politica,
art. 7; — MA/ZOCCOI.O, Commento,
p a g . 66).
131. Non è ammessa la prova contro la cifra portata
nei ruoli; chi paga meno di quanto dovrebbe pagare
deve prima farsi inscrivere nei ruoli suppletivi.
ART.
,25
Dell'elettorato
343
132. Non occorre presentare la quietanza dell'eseguito
pagamento, bastando l'inscrizione nei ruoli per farlo
presumere.—(Corte d'appello di Venezia, 1 agosto 1876,
Trotta c. Grimaldi).
133. La prova della ubicazione della proprietà di un
cittadino non può somministrarsi che mediante documenti ufficiali. — (Corte d'app. di Milano, 21 ottobre 1889,
Carabelli-Orsini ; Giuri$p. It., 1891, ii, 90)
134. Le bollette di pagamento dell'imposta, come pure
gli avvisi di pagamento trasmessi dall esattore al contribuente in principio d'anno, fanno prova del censo
richiesto per essere ammesso all'elettorato. — (Corte di
cass. di Roma, 25 febbraio 1890, Tirrito ric.; Giurisp.lt.,
1890, 1, ni, 120).
ART. 22. — Si ritengono come inscritti da sei
mesi nei ruoli delle contribuzioni dirette i possessori a titolo di successione o per anticipazione di
eredità.
— ( C f r . Leff^e com. eprov. W marzo 1865,art.
20).
135. Cessando per morte l'usufrutto di un fabbricato e
con esso l'obbligo di pagare la tassa relativa sul fabbricato
medesimo, non può nell'erede dell'usufruttuario ritenersi
permanente il debito della tassa stessa agli effetti dello
elettorato amministrativo. — (Corte di cass. di Roma,
16 aprile 1888, Magnano c. Balbo; Legge, xxviii, 2, 326;
Corte Supr., xiii, 245; Circ. Giur., xix, 288).
136. Per anticipazione di eredità ai sensi della legge
comunale e provinciale, s'intende la donazione fatta dal
padre al figlio o la cessione di un usufrutto fatto dal
padre al figlio o la divisione dei beni tra i figli.— (Corte
d'app. di Genova, 13 ott. 1852; — Corte d'app. di Brescia,
21 luglio 1882).
137. Il possessore a titolo di successione o per anticipazione di eredità non può essere riconosciuto come
legalmente investito della capacità elettorale, se non risulti
il pagamento effettivo della contribuzione diretta che fornisce il titolo di tale capacità.
138. L'art. 22 si applica anche nel caso in cui il disponente 0 colui della cui successione si tratta al momento
della sua morte o dell'atto col quale ha stabilito Tanticipazione di eredità, non era egli Stesso elettore.—(SAREDO,
Commento, i, 589).
344
Legge comunale e procinciale
ART. 2F>
139. Quando vi sieno più coeredi, non è necessario che
sia compiuta la divisione perchè ciascuno di essi pòssa
conseguire l'iscrizione nelle liste elettorali ; basta che
risulti che ciascuno di essi, quando sarà compiuta la divisione, potrà rimanere inscritto nei ruoli delle contribuzioni dirette. — (SAREDO, Commento, y. 59(J).
140. La donazione fatta dal padre al figlio con riserva
dell'usufrutto, non può invocarsi da questo come censo
elettorale. — (Corte d'appello di Napoli, 28 luglio 1884;
Man. amm., 1885, p. 152; — Contra: SAREDO, Commento,
I, 590).
141. Non può considerarsi possessore a titolo di anticipazione di eredità dei beni del padre interdetto il figlio,
essendoché l'interdizione tolga all'interdetto l'amministrazione, non la proprietà dei suoi beni. — (Tribunale
di Venezia, 29 dicembre 1868).
142. Si ritiene come erede per anticipazione di eredità,
il figlio, cui nel contratto di matrimonio il padre o la
madre abbia abbandonato uno stabile in soddisfacimento
di un annuo assegno che gli avesse fatto in denaro. Non
può considerarsi solo il figlio che amministra i beni del
padre interdetto, né il figlio a cui il padre abbia donato
dei beni riservandosene l'usufrutto. — (Corte d'app. di
Napoli, 25 luglio 1884; Man. amm., 1885, pag. 112).
ART. 23. — L'imposta pagata sopra titoli di rendita pubblica o pareggiati alla rendita pubblica
dello Stato non viene computata nel censo, se non
è intestata almeno da cinque anni a colui che
domanda l'iscrizione nelle liste.
Per gli effetti di cui ai numeri 1 e 2 dell'articolo
si richiede la data certa, che risulti da
atti e contratti anteriori all'anno civile durante il
quale la Giunta comunale forma o rivede le listo
elettorali.
— (Cfr. Leffffe com. e prov. 30 die. 1888, art. 7;
— Legge elettor, polit. 24 settembre 188?, ari. 4).
143. Ha diritto di essere iscritto nelle liste elettorali
amministrative del comune nel quale risiede da oltre sei
mesi il cittadino che per una sua cartella nominativa del
Debito pubblico soffre la ritenuta di una somma pari a
ART.
,25
Dell'elettorato
345
quella richiesta per l'elettorato per censo. — (Córte d'appello di Casale, 25 luglio 1887, Robbino c. Pedemonte ;
Giurisp. Casal., VII, 271 ; Ric. amm., xxxviii, 689). : ,
144. Non vale a fornire il censo per l'elettorato il'semplice possesso di rendita pubblica al portatore, ma occorre rendita nominativa. — (Cass. di Torino, 19 luglio
1887, ric. Faga; Legge, xxvii, 2, 704; Ann., xxi, 3, 399;
Giurisp. T., XXIV, 638; Rie. amm., xxxviii, 816; Cons.
amm.,xx\in, 386; — Corte d'app. di Napoli, 12 luglio 1871,.
ric. Tufano; Legge, 1871, ii, 346; — e 14 detto mese ed
anno, ric. Messina; Ibid., 1871, ii, 301; — Corte d'app. di
Genova, 2 ottobre 1877, ric. Burazzi; Ibid., 1879, ii, 82).
145. La data certa è necessaria anche nel caso di
possesso della rendita pubblica per impedire la fabbricazione degli elettori ; la data diventa certa nei modi
previsti dal Cod. civ., art. 1327. — (GIOLITTI, Camera dei
deputati, 13 aprile 1888).
146. La rendita al portatore, che può ^'iovare come
titolo all'elettorato politico, non giova mai all'amminii^trativo, se anche si potesse provare nei modi più manifesti il possesso ultraquinquennale; però chi la possiede
potrebbe essere inscritto come elettore politico, e diventare poi elettore amministrativo per effetto dell'art. 20.
della presente legge.
147. L'art. 23 si estende ai titoli pareggiati alla rendita pubblica dello Stato, secondo le relative leggi speciali.
148. La data certa per gli effetti di cui ai numeri 1 e 2
dell'articolo 21 si può provare anche con gli equipollenti.
— (SAREDO, Commento,
I, 593; — SANTINI,
Commento,
Pag. 141).
149. Le Commissioni di revisione sono competenti ad
esaminare se un contratto è simulato, in quanto non
esista la res e neppure il rapporto fra due contraenti, allo
scopo di ottenere l'inscrizione nelle liste elettorali. —
(SANTINI, Commento,
p a g . 142).
ART. 24. — A l padre si tien conto della contribuzione pagata pei beni dei fig-li di cui abbia l ' a m niinistrazione per disposizione di legg-e. Al marito,
Clelia contribuzione che paga la m o g l i e , eccetto il
t'aso di separazione di corpo e di beni.
— (Cfr. Legge comun. e frov. 20 marzo
i86ù,
art. 21 ; — Legge elettorale politica M
settemlrems,
art. 8). ^^
346
Legge comunale e procinciale
ART. 2F>
150. Non occorre alcuna distinzione quanto all' età
dei figli; essi possono essere minori di età, o maggiori
e interdetti.
151. Il disposto dell'art. 24 si estende anche al padre,
che ha riconosciuto il figlio naturale, in ordine ai bèni
del figlio stesso, e al padre adottivo, circa i beni del
figlio adottato. — (SAREDO, Commento, i, 596, 597).
152. S'intende che il padre o il marito, il quale invoca
a suo favore il disposto dell'art. 24, deve possedere tutti i
requisiti di cui all'art. 19.
153. Il marito che abbia perduto il diritto elettorale
per effetto di questo articolo, lo riacquista quando cessi
in qualsiasi modo la separazione, anche pel solo fatto
della coabitazione, certificata dal sindaco. — (Corte d'appello di Napoli, 16 ottobre 1885 ; Manuale, 1885, pag. 358).
ART. 25. — La contribuzione pagata da una
vedova o dalla raog-lie separata di corpo e di beni
può valere come censo elettorale a favore di quello
dei figli 0 generi che sarà da lei designato.
Il padre può delegare ad uno dei figli l'esercizio
dei suoi diritti elettorali.
Il padre analfabeta può delegare il censo al figlio
per renderlo elettore.
Nel delegato devono concorrere gli altri requisiti
prescritti per essere elettore.
La delegazione non può farsi che per atto autentico, ed è sempre revocabile.
— (Cfr. Legge com. e prov. 20 marzo
i866,
art. S2; — Legge elettorale politica
24 settembre
1882, art. 12 ; — Legge com. e prov.., 30 dicemIre 1888, art. 6).
154. Il censo proprio si può congiungere a quello delegato per raggiungere la capacità elettorale.
(Corte
di cass. di Roma, 27 gennaio 1888, Sterna c. Deputazione
prov. di Messina; Leg^g'e, xxviii, 1, 796 ; Corte Supr.,yiin,
864; Ann., xxii, 2, 79).'
155. Il censo proprio del figlio o del genero si può
congiungere con quello delegatogli dalla madre o dalla
suocera per raggiungere la capacità elettorale. — (Corte
ART. ,25
Dell'elettorato
347
cass. di Roma, 6 febbraio 1888, Sidoli; Ciro.
182 ; Giurisp. T., xxv, 405 ; Corte Supr., xiii, 75 ; Man. M.,
XXIX, 387 ; Ann., xxii, 46 ; Legge, xxviii, 2, 41 ; Diritto e
Giurisp., IV, 201).
156. È inattendibile la delegazione del censo non fatta
per atto autentico. — (Corte d'app. di Genova, 31 agosto
1884, Bellegatti c. Deputazione prov. di Genova; Legge,
XXV, 2, 451).
157. La parola delegazione non ammette distinzione
tra il caso di delegazione dell'esercizio dei diritti elettorali
fetta dal padre ad uno dei figli, e quello di desigpazione
ilei figlio o genero a cui favore debba valere come censo
elettorale la contribuzione pagata dalla vedova. — (Ivi).
X58. L'atto coi quale si può fare la delegazione deve
essere autentico, e quindi non può farsi dalsindaco, che
non può assumere 1 ufficio di notaio. — (Corte d'app. di
V enezia, 31 luglio 1884, Franchetto ed altri ; Annali,
xvni, 3, 405; Ric. amm., xxxv, 678; Temi V., ix, 448).
159. Non basta asserire, bisogna provare che il censo
richiesto per l'elettorato amministrativo era stato dele^
K'ato dal padre al figlio, e che questo era stato ,iscritto
nelle liste in luogo del padre. — (Corte di cass. di Roma,
10 aprile 1888^ Paraci c. Serra; Corte Supr., xiii, 794).
160. La delegazione fatta dal padre al figlio di parte
'lei proprio censo, per farlo inscrivere nella lista eiettol'ale, pur mantenendo la propria, non può dare al figliuolo
stesso valevole iscrizione.— (Corte d appello di Modena,
agosto 1887, Basini c. Deputazione provine, di Reggio
l'milia; Giurisp. It, 1887, 2, 604; Riv>. amm., xxxvin, 903).
161. La delegazione paterna è revocabile finché la
lista elettorale non sia stata definitivamente approvata.
-(Ivi).
162. Il padre elettore può delegare al figlio l'esercizio
diritti elettorali, non il censo di cui il figlio manchi
per essere elettore. — (Corte d'app. di Messina, 25 agosto
ì'^84, Camonà c. Deputazione prov. di Messina; Foro
•^LESS., ILI, 213; — Corte di cass. di Roma, 30 gennaio 1885,
l^uscica e Sorrentino c. Vasquez ed altri elettori di Canicatti ; Legge, xxv, 1, 761 ; — Corte d'app. di Genova,
16 luglio 1886, Maracca; Eco Giurisp., x, 1, 319; Rio.
amm., xxxvi, 828).
, 163. La delegazione dell'esercizio del diritto elettorale
'a^tta dal padre al figlio non é valida finché il nome del
padre figura anch'esso nella lista. — (Corte d'app. di
^.apoli, 25 luglio 1885, Guacci c. Deputazione provinciale
Benevento; Legge, xxv, 2, 166).
348
Legge comunale e procinciale
ART. 2F>
164. Solamente la madre vedova o separata di corpo
e di beni può designare uno de' suoi figli perchè a favore
di lui valga come censo elettorale la contribuzione da
essa pagata. — (Corte d'appello di Casale, 24 luglio 1885,
Fiori Pruzzi c. Malaspina; Giurisp. Casal.,
299; Eie.
amm., xxxviii, 835).
165. Non si può tener conto per l'iscrizione del figlio
nelle liste elettorali amministrative del tribvito gravante
sugli stabili a lui donati dal padre, se quei beni sono
ancora accolonnati al donante.— (Corte d'app. di Casale.
17 dicembre 1886, Benazzo c. Deputazione prov di Alessandria; Giurisp. Casal., vii, 48; ttiv. amm., xxxvm, 131).
166. La moglie, anche non legalmente separata da?
marito, può tuttavia far computare a favore del figlio o
del genero la contribuzione da essa pagata, quando iì
marito rinunci al diritto che gli compete in forza dell'art. 24. — (Corte d'appello di Napoli, 24 settembre 1873:
Gass. dei Trib., 1873, pag. 298)
167. Se la vedova o la moglie separata abbia beni in
più comuni, essa può in ciascuno designare un figlio od
un genero, in quanto le contribuzioni da essa pagate nel
rispettivo comune valgano al conferimento dell'elettorato.
— (SAUEDO, Commento,
i, 600).
168. Se il padre è colpito di incapacità elettorale, non
può delegare al figlio il censo elettorale, anzi, qualora
la delegazione sia stata fatta e l'incapacità sopravvenga,
il figlio deve essere cancellato. — (Corte di cass. di Roma;
Man. amm., 1883, pag. 101,215; — Contra e giustamente.
SAREDO, Commento, i, 602, 603).
169. La revoca della delegazione produce i suoi effetti
soltanto nella successiva revisione della lista elettorale.
170. La revoca della delegazione segue implicitamente
se la vedova che ha fatto la designazione di un figlio
0 di un genero passa a seconde nozze, o se la moglie
legalmente separata dal marito si ricongiunge con lui171. Ove avvenga la morte del delegante e a meno
che per effetto di essa il delegato non consegna in proprio l'esercizio del diritto elettorale, questi deve esser
cancellato dalle liste nella prossima revisione.
172. L'atto di delegazione del censo elettorale non può
esser soggetto ad alcuna tassa, per effetto delle disposizioni generali della legue in materia elettorale. — (Senato
del Regno, 1888, pag.
to).
173. Invano si domanda che un elettore sia cancellato
dalle liste amministrative per essersi spogliato di tutto
il suo ])ati'imonio, se una tale alienazione non venga in
ART.
,25
Dell'elettorato
349
alcuna guisa dimostrata. — (Corte di cassazione di Roma,
11 aprile 1888, Parici e Ferrara c. Gallura ; Corte Supr.,
xiti, 272; Legge, xxvin; Ciro, giur., xix,284).
174. La > madre può delegare al nipote od al marito
della nipote il diritto elettorale politico, non l'amministrativo; in tal caso il favorito diventa però elettore amministrativo, per effetto dell'art. 20.
175. La delegazione può farsi a favore del figlio o del
marito della figlia legittima o adottiva, non a favore del
figlio o del marito della figlia naturale, se anche avesse
ottenuto la legittimazione per decreto reale.
176. La moglie non separata non può delegare il censo
eletterale. — (Cfr. art. 24).
177. Il padre cui manchi per essere elettore il solo requisito del saper leggere e scrivere può delegare al figlio
il censo elettorale, non però se gli mancassero altre qualità. — (Sinossi giurid., fase. 12, serie 2^ art. 22; — Contra:
(prima della legge) Corte di cass. di Roma, 1-6 febbraio,
1888; Legge, 1888, i, 722, n, 41).
178. Il padre che sia elettore per titoli, non può rencÌGTe elettore il figlio delegandogli il censo, perchè il dintto elettorale é uno e indivisibile. — (Corte d'app. di
Venezia, 10 agosto 1880; Man. amm., 1880, pag. 311; —
Corte d'app. di Modena, 6 febbraio 1888, Gennaro c. Deputazione provinciale di Messina; — Contra: BRUNIALTI,
Commento, pag. 86).
179. Il padre che ha un censo più che doppio del necessario non può rendere elettore il figlio se non cedendogli una parte corrispondente del patrimonio.
180. Se il padre é elettore in più comuni, può in uno
0 più comuni delegare il censo ad uno o più figli.
181. La delegazione del censo può farsi anche a favore
di chi sia fornito, di censo, sebbene insufficiente, nella
niisura che basti a integrare il censo prescritto. — (Corte
di cass. di Roma, 6 febbraio 1888, Gennaro c. Deput. prov.,
di Messina; — Contra: BRUNIALTI, Commento, pag. 86).
182. Se il delegante muore, la delegazione può farsi
•'ancellare dalla lista a senso e forma del secondo alinea
'bell'art. 58, a meno che il delegato non provi d' essere
succeduto nei diritti del defunto.
183. Non si può delegare il valore locativo o l'imposta
gravante su fondi tenuti in mezzadria, trattandosi di
titoli che hanno carattere personale.
.184. Non può essere nulla la delegazione per mancanza
di registrazione. — (Corte d'app. di Milano, 19 giugno
1868, Salteri).
350
Legge comunale e procinciale
ART. 2F>
ART. 26. — L a contribuzione pagata da proprietari indivisi, e da società commerciali in nome
collettivo, sarà, nello st«,bilire il censo elettorale,
ripartita egualmente tra g l i interessati, a meno
che alcuno di essi giustifichi di parteciparvi per
una quota m a g g i o r e .
(Cfr. Legge com. e prov. 20 marzo i86S, art. 23;
— Legge elettorale politica 24 seit. 1882, art. 9).
185. Quando più cittadini chiedono di essere iscritti
nelle liste, fondando la loro domanda su titoli di credito,
e si riscontrano queste circostanze, che, cioè fra creditori e debitori intercede un cineulum sanguinis e la
denunzia per il pagamento della tassa di ricchezza mobile riguardo a questi crediti si fece nello stesso tempo,
si hanno gravi presunzioni, ma non possono da sole
elevarsi a prova sufficiente per dichiarare la simulazione
del censo.
186. Spetta V inscrizione nelle liste elettorali ai proprietarii indivisi ed ai membri di una società commerciale in nome collettivo, pel solo fatto che la proprietà
indivisa o la Società è inscritta nei ruoli delle contribuzioni dirette.
187. Il diritto elettorale compete individualmente a
tutti i condomini ed a tutti i socii, qualunque sia la misura della loro compartecipazione alla proprietà od alla
società.
188. L'art. 26 non è applicabile ai soci delle società
anonime, né ai soci accomandanti; lo è però ai soci
accomandatari, i quali assumono una responsabilità illimitata e solidale.
189. Per conseguire il diritto elettorale a sensi dell'art. 26, occorre che la Società sia costituita legalmente,
nelle forme prescritte dal Codice di commercio.
190. Il certificato o documento da cui risulta che un
cittadino fa parte di una società o comunione, deve determinare l'epoca in cui tale partecipazione é incominciata, perchè solo da quella incomincia la decorrenza dei
sei mesi.
191. Nel caso di scioglimento della comunione o della
società, la divisione ha effetto dichiarativo e quindi non
si può applicare la regola dell'art. 21, che vuole la quota
d'imposta sia pagata da almeno 6 mesi.
192. L'imposta pagata da un capitolo nòn può com-
AUT.
20
Dell'elettorato
351
putarsi ai singoli canonici, nè possono in alcun caso né
in verun modo computarsi le imposte pagate da enti morali a coloro che ne fanno parte. — (ASTENGO, Guida amm.,.
pag. 4 7 ) .
ART. 27. — Coloro che hanno il dominio diretto,
0 t e n g o n o in affitto od a masserizio beni stabili,
potranno imputare nel loro censo il terzo della c o n tribuzione pagata dall'uti lista o dal padrone senza
ehe ne sia diminuito il diritto di questi.
Quando il dominio diretto, l'aflSttamento od il
masserizio spettino per indiviso a più persone, sarà
loro applicabile il disposto dell'articolo precedente.
— (Cfr. Zeffge com, e prov. 20marzo 1865,art.
M:
Legge elettorale 'politica 54 sett. 1882, art. 6).
193. Oltre all'utilista é sempre elettore anche il dicetlario e le persone cui spettasse per indwiso il dominio
«liretto se l'imposta pagata è per tutti sufficiente.
194. L'art. 27 della legge comunale e provinciale può
solo invocarsi quando vi sia contratto diretto frali proprietario e chi, per essere elettore, vuole farsi imputare
una parte delle contribuzioni pagate dal proprietario. —
(Corte d'app. di Casale, 14 luglio 1888, Olearo c. Deputazione provinciale di Alessandria; Giurisp. Casal., vin,
289; Ria. amm., xh, 116).
195. In conseguenza, non può fruire di tale imputazione il figlio che prende a masserizio i beni che il padre
affittò dal proprietario. — (Ivi).
196. In tutti i casi, a favore dei massaio devesi imputare, per gli effetti dell'iscrizione sulle liste amministrative, solamente il terzo dell'imputazione spettante per
la^ qualità di fittavolo a chi secolui conchiuse il massel'izio ; cosi se il proprietario paga lire 84 di tributo annuo,
'1 fittabile godrà dell'imputazione di lire 28 e i massai del
fittabile solo in quella di lire 9. — (Ivi).
197. Per gli effetti deir iscrizione sulle liste elettorali,
phi è al possesso di stabili per tacita riconduzione può
^•riputare nel proprio censo il terzo della contribuzione
pagata dal locatore. — (Corte d'app. di Casale, 28 luglio
Odino e Colombara; Giurisp. Casal., vi, 252).
198. L'art. 27 si può conciliare colla prima parte deiart. 21 -quanto al computo del censo proprio delle con"ibuzioni d'affìtto, se questo é inferiore alle lire 15. —.
352
Legge comunale e procinciale
ART. 2F>
(Cons. di Stato, 6 ^ r i l e 1889; SAREDO, Commento, I, 609;
— Centra: G, DEL FAVERO, Il diritto elettorale del rnessadro ; Temi Veneta, xiv, n. 15, e SAREDO, Commento, i,
pag. 609-611, che reputano questa disposizione di legge
affatto incostituzionale, perché toglie il diritto elettorale
a molti cittadini che prima lo avevano, contro le intenzioni e le dichiarazioni dei poteri pubblici).
199. Per il censo elettorale deve essere invariabilmente
attribuito all'utilista il terzo della contribuzione, quando
anche per legge o per convenzione l'onere del contributo
debba essere pagato per intero, con o senza rivalsa dal
concedente o dalT'utilista. — (MAGNI, Commento,art.27,40).
200. Il diritto elettorale spetta al solo capo dell'azienda
agricola, non a quelli che lavorano con lui il fondo, se
anche sono suoi soci d'industria. —{Atti parlamentari,
Cam. dei dep., 13 luglio 1888, pagg. 4753-4756).
201. Per avere il diritto elettorale per l'imposta che
si paga sul fondo tenuto in masseria o in affitto, è necessario si faccia constare in modo positivo non solo della
esistenza del masserizio, ma anche del giorno in cui il
contratto ha cominciato ad avere esecuzione. — (Corte
d'app. di l'orino,!" agosto 1873; Man.amm., 1873, pag. 51).
202. Anche i subaflfittavoli, aventi ragione unicamente
dall'affittavolo generale di uno stabile, possono imputare
nella contribuzione elettorale il terzo della contribuzione
pagata dal padrone o proprietario, senza che uguale diritto
possa essere menomato all'affìttavolo generale, se la quota
è per tutti sufficiente. — (Corte d'app. di Torino, 11 luglio 1874; Man. amm., 1874, pag. 339).
ART. 28. — I sott'ufiìciali e soldati del regio esercito e della regia marina non possono esercitare il
diritto elettorale finché si trovino sotto le armi.
Questa disposizione si applica pure alle persone
appartenenti ai corpi organizzati per servizi dello
Stato, delle provincia e dei comuni.
Nella formazione della lista elettorale si compilerà, colle norme e guarentigie sancite per la composizione delle liste stesse, un elenco degli elettori
che si trovino nelle condizioni previste dal presente
articolo.
— (Cfr. Legge elettor, politica U seti.
art. H
e 22; — Legge com. e prov. 30 die. 1888, art. 8).
ART.
,25
Dell'elettorato
353
2 0 3 . Non sono esclusi clall'elettorato i componenti il
corpo di musica del comune. — (Corte d'app. di Catania,
14 agosto 1882; Man. amm., 1883, pag. 58; — Corte d'app.
di Casale, 22 luglio 1882 ; Giur. cas., 1882, pag. 554).
2 0 4 . Se un cittadino escluso per disposizione di questo
articolo fosse stato per errore compreso nelle liste
elettorali, e si presentasse alle urne munito del certificato d'iscrizione, il presidente non deve ammetterlo
a votare.
2 0 5 . L'art. 28 comprende tutti i militari (non ufficiali)
appartenenti all'esercito, tanto in servizio attivo che sedentario, come pure gli invalidi incorporati e gli individui
che sono per provvedimento organico assimilati ai militari. — (Codice penale per l'esercito, art. 323 ; Codice penale militare marittimo, art. 371 e seguenti).
2 0 6 . L'art. 28 produce la sua efficacia per i militari di
prima categoria per effetto immediato della dichiarazione
di abilità e dell assegnazione alla lóro categoria; per
coloro che sono assegnati alla seconda e alla terza categoria dal giorno della pubblicazione del manifesto di
chiamata sotto le armi. — (Legge 6 agosto 1888, n. 5655,
sul reclutamento del R. esercito, art. 60, 61 ; Regolamento
2 luglio 1890, id., § 504, ecc.).
207. Un corpo organizzato in servizio del comune si
ritiene tale, agli effetti dell' elettorato amministrativo,
anche quando non sia sottoposto ad uno speciale regolamento, bastando che esso si trovi organizzato di fatto.
— (Corte di cass. di Roma, 31 maggio 1890, Mormile ed
altri ric. ; Giurisp. It, 1890, 1, in, 216).
2 0 8 . La disposizione dell'art. 28 della legge comunale
e provinciale sospende l'esercizio del diritto elettorale
rispetto ai sott'umciali ed ai soldati dell'esercito e della
marina, ma non si può intendere sospeso il loro diritto
di eleggibilità, il quale rimane inalterato. — (Consiglio
di Stato, 28 aprile 1892, Dell'Abate c. Caputo ed altri;
Giurisp. Rai, 1892, iii, 199).
209. Quindi un consigliere provinciale già regolarmente eletto non decade dall'ufficio suo solo perché chiamato a prestare servizio sotto le armi in qualità di volontario di un anno. — (Cons. di Stato, 28 aprile 1892,
Dell'Abate c. Caputo ed altri ; Giur. ItaL, 189?, "i, 199).
210. Se un municipio abbia due sole guardie, benché
armate, vestite di uniforme e sottoposte ad un regolamento, non può dirsi che abbia un corpo organizzato a
Senso di legge, ed é quindi regolare la loro iscrizione
nelle liste elettorali. — (Corte d'app. di Firenze, 5 luglio
23 — BKUNIALTI, Cod. elellorale.
354
Legge comunale e procinciale
ART.
2F>
1882; — Centra : Corte d'app. di Catanzaro, 13 ottobre 1889 ;
Man. amm., 1890).
211. Per costituire un corpo organizzato di guardie
campestri occorre sia composto almeno di un determinato
numero (dieci) di guardie e di un brigadiere. — (Camera
dei deputati, Collegio di Foggia II, eletto Romano; Leg<je,
1883, ir, 142).
212. Non sono comprese nell'esclusione di cui all'articolo 28 le guardie di bonifiche consorziali, anche se vi
sia interessato il comune. — {Legge, 1884, i, 720).
213. La circostanza che uno degli elettori non sia
stato ancora inscritto nell'elenco speciale non basta a
conferirgli l'esercizio dell'elettorato, perché la sospensione
decretata dal legislatore deriva dalla qualità dell'individuo, mentre l'inscrizione nell'elenco non è che la dichiarazione pubblica dei nomi degli elettori ai quali è
interdetto di votare. — (Cons. di Stato, Sez. IV, 13 novembre 1890; SAREDO, Commento, i, 624).
214. Sono esclusi dall'elettorato amministrativo i militari della milizia mobile e territoriale, ma solo nel caso
che si trovino sotto le armi. — (Cons. di Stato, 25 ottobre
1882; Min. dell'Interno, 26 febbraio 1883; — Vedi, del
resto, l'art. 14 della legge elettorale politica e le massime
ad esso relative).
ART. 29. — Sono eleg-g-ibili tatti g-li elettori inscritti, eccettuati :
g-li ecclesiastici e i ministri dei culti che hanno
giurisdizione o cura d'anime, coloro che ne fanno
ordinariamente le veci, e i membri dei capitoli e
delle collegiate;
i funzionari del Governo che devono invigilare sull'amministrazione comunale e gl'impiegati
dei loro uffici ;
g l i impiegati contabili e amministrativi degli
stabilimenti locali di carità e di beneficenza ;
coloro che ricevono uno stipendio o salario dal
c o m u n e o d^lle istituzioni che esso amministra o
sussidia ;
coloro che hanno il m a n e g g i o del denaro comunale 0 che non hanno reso il conto in dipendenza
di una precedente amministrazione ;
AUT.
47-48
Delle liste
elettorali
405
coloro che hanno lite vertente col comune;
coloro i quali direttamente o indirettamente
hanno parte in servizi, esazione di diritti, somministrazioni od appalti nell'interesse del comune, od
in società ed imprese aventi scopo di lucro, sovvenute in qualsiasi modo dal comune medesimo.
— (Cfr. Legge com. e prov. 20 marzo 1865, art. 25;
— Legge elettorale politica 30 die. 1888, art. 10).
215. A) Eleggibilità in generale. — L'art. 29, sebbene
non lo dica espressamente, si riferisce soltanto all'eleggibilità a consigliere comunale. — (Cfr. legge com. e
prov., art. 191).
2 1 6 . Chi non è inscritto nella lista elettorale non può
essere eletto anche se avesse tutti i requisiti. — (Cons. di
Stato, lo dicembre 1881 ; — SILVAGNI, Commento, pag. 141).
217. Se viene eletto a consigliere comunale un elettore validamente inscritto, l'elezione è valida sebbene
l'inscrizione fosse indebita, per mancanza d'alcuna qualità essenziale. — (Cfr. legge com. e prov., art. 234; —
SAREDO, Commento, pag. 630 ; — Con tra : Corte d'appello
di Genova, 5 aprile 1864, Biove e Barbagelata c. Costa;
^^gge, IV, 301; — Corte d'app. di Roma, 10 ottobre 1878,
ricorr. Celletti; Legge, 1879, ii, 298; — Id., 22 febbraio 1889,
Craveris, Casalegno e Lanza c. Lanfranchi e Comune di
Venaria Reale; Legge, 1889, pag. 471).
218. La ragione dell'ineleggibilità deve essere già scomparsa al momento dell'elezione perché questa sia valida.
Al contrario la ragione d'incompatibilità, comunque preesistente all'elezione, non la rende nulla originariamente,
ma la rende inefficace e da aversi come non fatta, se,
durando al tempo della verificazione definitiva dei poteri,
impedisce all'eletto l'assunzione delle nuove funzioni. —
(Corte di cass. di Roma, 19 giugno 1878, Comune di Colle
Umberto c. Paletti; Legge, 1879, n, 279).
319. I requisiti dell'eleggibilità si devono sempre possedere al momento preciso dell'elezione, senza alcun riguardo agli eventi posteriori. — (Corte d'app. di Firenze,
11 dicembre 1875, Pilacci c. Tarugi; Legge, 1876, n, 55; —
Ccj-te d'app. di Torino, 10 novembre 1872; Man. amm.,
1873, pag. 75 ; — Corte d'app. di Catania, 12 gennaio 1885 ;
jf J, 1888, pag. 251; — Corte di cass. di Napoli, 9 dicembre
1885; loi, 1886, pag. 169; — Corte di cassaz. di Roma,
12 giugno 1888; Ivi, 1888, pag. 362).
396
Legge
comunale
e provinciale
ART. 36-37
2 2 0 . L'ineleggibilità è un fatto che cessa immediatamente col cessare della causa che lo ha prodotto. — (Corte
d'appello di Napoli, Curti c. Deputazione prov. di Caserta,
5 aprile 1867; Legge, VII, 221).
2 2 1 . Il fatto che un cittadino ineleggibile sia stato ammesso a far parte di un Consiglio comunale n o n basta
a sanare la sua incapacità perchè possa far parte di
un altro. — (Corte d'appello di B o l o g n a , 15 dicembre 1873,
Malvezzi c. Municipio di B u d r i o ; Legge, xiv, 69).
2 2 2 . Per essere eleggibile a consigliere comunale non
o c c o r r e avere il domicilio nel comune, c o m e si richiede
per i consiglieri provinciali.
2 2 3 . L'articolo 29, c o m e tutti quelli che limitano la
capacità elettorale, deve essere ristrettivamente interpretato e non può mai subire alcuna estensione per analogia. — (Corte d'app. di Napoli, 22 dicembre 1869, comune
di Cava dei Tirreni c. Calasi; — Corte d'app. di Genova,
29 novembre 1870, Balbi; — Corte d ' a p p e l l o di Firenze,
22 aprile 1872; — Cf. Camera dei deputati. Discussioni,
7, 9, 14 luglio; — C o n t r a : SAREDO, Commento, nn. 16771680, 2610, ecc.).
2 2 4 . Anche d o p o che la lista elettorale sia stata definitivamente approvata senza contestazioni dell'autorità
amministrativa, se in seguito a tale approvazione venga
eletto consigliere comunale un individuo che non aveva
le qualità per essere eleggibile, può opporglisi l'irregolarità della sua eiezione, ancorché derivante dalla incapacità di lui ad essere iscritto nella lista elettorale. —
(Corte di cass. di Roma, 22 febbraio 1889, Craveris, Casal e g n o e Lanza c. Lanfranchi e Comune di Venaria R e a l e ;
Giurisp. IL, 1889, 1, iii, 128).
2 2 5 . B) Ecclesiastici. — N o n ha capacità di essere consigliere comunale chi esercita cura d ' a n i m e , sebbene
la sua investitura non sia riconosciuta dallo Stato. •—
(Corte di cass. di R o m a , 28 settembre 1887, Maddalena
c. R i s e l l i ; Corte Supr., xii, 661; Foro II, xu, 1, 1166).
2 2 6 . L'ineleggibilità amministrativa del sacerdote
avente cura di anime non è assoluta, ma relativa al l u o g o
in cui esercita il suo ministero. — (Corte d'app. di Casale,
19 a g o s t o 1886, M a s s u c c o c. Pairotto; Giurisp. It., 1887,
IH, 55; Ric. amm., x x x v i i , 681 ; — Corte d'app. di Torino,
30 g i u g n o 1885, M a s s u c c o c. Pairotto ed altri ; Legge, x x v ,
2, 670; Ann., x i x , iii, 360; Monit. M., x x v i , 940; Foro It.,
x, 1, 946; — SAREDO, Commento, pag. 635, 637).
2 2 7 . Contra. S o n o ineleggibili i parroci e vice-parroci,
n o n soltanto nei comuni ove esercitano la cura, ma
ART.
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anche in qualunque altro comune. — (Corte d' app. di
Milano, 6 ottobre 1879, R a d e ; Monit. dei Trib., 1879,1093;
— Corte d'app. di Torino, 30 dicembre 1862, Lora c. Cerrino-Zegna; lei, 1863, 140; — Corte di cass. di Roma,
17 febbraio 1887, Painetto e. Massucco ; Legge, x x v i , 2, 78 ;
— Id., 12 marzo 1887, a sezioni riunite, Pairotto e. Massucco; Giurisp. It., 1887, i, 3, 71; Legge, x x v n , 1, 654;
Giurisp. T., XXIV, 333; Foro It., xn, 1, 591).
2 2 8 . Il mansionario, facendo parte ed essendo membro
del Capitolo, non può essere eletto a consigliere comunale, perché, non ostante egli non abbia cura di anime,
pure, avendo rifiutata la legge l'eleggibilità a coloro che
fanno parte di quel collegio che chiamasi Capitolo, vi ha
compreso in esso i mansionari. — (Corte d'appello di Napoli, 23 novembre 1886 ; Boll, amm., 1887,19 ; — Corte di
cass. di Roma, 23 marzo 1880, Palma c. Ippolito ; — Corte
di cass. di Roma, 30 maggio 1887, Natalizio e Carizzo
c. Comune di Castello Alife ; Giurisp. /;;.,xxxix, 1, 3,114;
Corte Suor., xii, 270; Legge, xxvii, 1, 793; Rio. amm.,
xxxviii, 443; Ann., xxi, 1, 3, 75).
2 2 9 . L'art. 29 della legge comunale e provinciale, escludendo i ministri dei culti aventi cura d'anime dall'eleggibilità a consiglieri comunali, comprende tanto la cura
d'anime abituale, quanto quella attuale. — (Corte d'app. di
Venezia, 4 novembre 1886, Cosgnach ; Temi
Veneta,
1886, 577).
2 3 0 . È inutile l'indagine se l'esercizio degli uffici spirituali dipenda da un diritto permanente ovvero da una
formale delegazione, giacché nell'un caso e nell'altro
rimane fermo Io scopo della legge di dichiarare ineleggibili i ministri dei culti aventi cura d'anime, sia per
l'influenza che possono esercitare sulle deliberazioni c o n sigliai, sia {xer non distrarli dalle occupazioni proprie
del loro ministero spirituale. — (Ivi).
231. L'economo sacramentale, facendo, nell'assenza del
parroco, le veci di lui, è ineleggibile a consigliere comunale. — (Corte d'app. di Palermo, 17 novembre 1886,
l'^ranco c. Comune di Mezzoiuso; Gire. Giurid., xviii, 217;
rtic. amm., xxxviii, 823; — Corte d'app. di Napoli, 31 ottobre 1884, D'Alessio e Cantore c. Cpmune di P o g g i o
Marino; Legge, x x v , 2, 130; Rio. amm., x x x v , 880).
2 3 2 . Perché cessi tale incapacità non basta la sola rinuncia al detto ufficio prima delle elezioni, ma occorre
che essa sia pure accettata prima di detta epoca per parte
del Consiglio comunale. — (Ivi).
2 3 3 . Pel fatto della soppressione, ordinata dalla legge
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del 15 agosto 1867, della personalità giuridica delle collegiate, venne meno l'incapacità elettorale da cui erano
colpiti i membri di esse. — (Corte d'app. di Genova,
22 ottobre 1886, R i c c i ; Legge, xxwi, 1,685; Eco giurisp.,
X, 347; Rio. amm., xxxviii, 27; Cons. AMM., xxviii, 65).
2 3 4 . È ineleggibile il parroco sebbene per qualunque
ragione siasi ritirato dalla parrocchia e vi si faccia rappresentare da un economo. — (Corte d'appello di Torino,
30 dicembre 1862; Man. amm., 1863, pag. 101).
2 3 5 . È eleggibile il sacerdote che non ha cura d'anime,
sebbene percepisca dal comune un compenso per la celebrazione di messe a comodo degli abitanti. — (Corte d'app.
di Torino, 11 ottobre 1878; Man. amm., 1878, pag. 377;
— Corte d'app. di Venezia, 3 novembre 1877; Ric. amm.,
XXIX, 24).
2 3 6 . E eleggibile il sacerdote che, per singole delegazioni del parroco, ebbe talvolta, con incarico discontinuo
e transitorio, a prestarsi all'amministrazione dei sacramenti o ad atti di culto pertinenti alla cura d'anime. —
(Corte d'app. di Venezia, 31 agosto 1875; Man. amm.,
1876, pag. 46; — Corte di cass. di Roma, 31 dicembre 1887,
Di Martino ed altri c. Balbi ed altri).
2 3 7 . È eleggibile il sacerdote che liberamente si presta
a qualche ufficio parrocchiale, per semplice incarico del
parroco, senza regolare investitura del beneficio curato,
onde non si possa dire un viceparroco nel senso legale
e canonico. — (Corte d'app. di 1 orino, 16 novembre 1877;
Man. amm., 1878, pag. 147; — Corte d'appello di Genova,
19 ottobre 1880; lei, 1881, pag. 139; — Corte di cass. di
Roma, 17 maggio 1887, Barberini e Cipollini c. Comune
di Ortanuova; — Id., 15 aprile 1887, Santoli c. Comune
di Taurasi),
2 3 8 . In seguito alla legge del 15 agosto 1861, essendo
state soppresse le chiese ricettizie, la cura d'anime, prima
divisa fra tutti i partecipanti, si é venuta a concentrare
nel parroco, diventando i partecipanti semplici sacerdoti,
e quindi eleggibili. — (Corte d'appello di Catanzaro,
23 dicembre 1872 ; Man. amm., pag. 175 ; — Corte d'app.
di Napoli, 1° ottobre 1873; M , 1874, pag. 8 3 ; — Corte di
cass. di Roma, 9 marzo 1881; lei, pag. 230).
2 3 9 . Sono ineleggibili i canonici appartenenti ai capitoli delle chiese sussidiate ed i mansionari, non i canonici appartenenti ai capitoli soppressi dalle leggi del 1866
e 1867. — (Corte di cass. di Roma, 30 maggio 1887, Natalizio e Carizzo c. Comune di Castello d'Alife; — Id., id.,
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14 gennaio 1891, Rendesi c. Carchia ed altri; Giur. Ital.i
1891,1,111,94).
2 4 0 . Per costituire un benefìcio curato, o coadiutoriale,
che privi l'investito dell'eleggibilità, a norma dell'articolo 29 della legge comunale e provinciale, non basta
l'obbligo dell'investito di dire la messa pei defunti o pel
popolo e di assistere il parroco nei giorni solenni ai
sacri uffici, né il semplice onere di coadiuvare il parroco
nei divini uffici, ma occorre che comprenda l'oboligjo di
partecipare al ministero parrocchiale in modo principale
e permanente e costituisca il beneficato in una diretta
dipendenza dal parroco. — (Corte d'appello di Genova,
ottobre 1886, Cepollini; Legge, xxvii, 1, 688; Eco
Giurisp., X, 1, 346; Rio. amm., x x x v u i , 28; Cons. amm.,
XXVIII, 57).
241. Per indagare se tali caratteri siano nel beneficio,
bisogna badare alle tavole di fondazione e di erezione
del beneficio stesso, non bastando all'uopo, per esempio,
mansioni, istruzioni od ordini emanati dal vescovo in
occasione di visite pastorali. — (Ivi).
2 4 2 . Non è ineleggibile a consigliere comunale il sacerdote, il quale non adempie a tutti gli oneri che incombono
per legge ecclesiastica agli aventi cura di anime. — (Corte
di cass. di Roma, 13 dicembre 1887, De Martino c. Balbi
ed altri ; Corte Supr., xn, 828).
2 4 3 . La Corte di merito toglie ogni dubbio sul carattere
del benefizio del quale era stato investito chi fu eletto consigliere comunale, se dichiara che non vi era annessa
cura d'anime, anche per la ragione che era stato colpito
dalla legge di conversione del 1855. — (Corte di cass. di
Roma, 17 maggio 1887, Barbieri c. Cipollini; Corte Supr.,
XII, 368; Ann., xxi, 2, 123).
2 4 4 . Per essere ineleggibile non basta che, senza titolo
alcuno, si esercitino di fatto, per incarico temporaneo,
le funzioni di parroco o di coadiutore del parroco, ma
è necessaria la regolare investitura di un ufficio o di
unacoadiutoria importante giurisdizione o cura di anime.
- (Ivi).
2 4 5 . Il direttore spirituale di un collegio non si può
considerare come avente giurisdizione o cura d'anime,
'^è perciò escludersi dalla carica di consigliere comunale.
— (Legge, i, 151).
2 4 6 . Rimane tuttavia ineleggibile il sacerdote che non
«bbe il regio placet, perchè, oltre alla considerazione che
tale rifiuto o ritardo non ha effetto spirituale, e quindi egli
<2onserva la cura d'anime, il fatto del rifiuto aggiunge
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Legge comunale
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nuove ragioni per l'esclusione dalle liste elettorali.— (Corte
di cass. di Roma, 28 settembre 1887, Maddalena Rissetti
c. Comune di Castello d'Alife).
2 4 7 . È ineleggibile a consigliere comunale il sacerdote che fu nominato coadiutore del parroco per tutti
gli uffici parrocchiali, quantunque senza retribuzione e
senza obbligo di residenza. — (Corte di cass. di Roma,
5 novembre 1891, Cacciola c. Bottari; Giur. li., 1892, ni, 191),
2 4 8 . Il vicecurato o viceparroco è ineleggibile soltanto
se adempie a tutti indistintamente gli obblighi inerenti
alla cura d'anime. — (Corte d'app. di Casale, 21 ottobre
1863; Man. amm., 1864, pag. 11 ; — Corte d'appello di
Venezia, 9 dicembre 1870; lei, 1871, pag. 155; — Corte
d'app. di Torino, 16 novembre 1877; lei, 1878, pag. 147 ; —
Corte di cass. di Roma, 11 dicembre 1882 ; lei, 1883, p. 148).
2 4 9 . C) Impiegati gocernatici.— Gii ingegneri del Gènio
civile governativo non sono compresi fra gli impiegati
che hanno la sorveglianza sulle provincie, e sono quindi
eleggibili a consiglieri comunali e provinciali. — (Cons. di
Stato, 7 ottobre 1886, Prov. di Modena; Foro IL, xu, 3, 31;
— Corte d'app. di Milano, 21 agosto 1877; Man. amm., 1877,
pag. 314; ~ Corte di cass. di Roma, 3 giugno 1878; lei,
1878, pag. 263).
2 5 0 . Il provveditore agli studi non avendo, come funzionario del Governo, veruna attribuzione che lo metta
in rapporti diretti coll'amministrazione comunale, é eleggibile a consigliere municipale. — (Corte di cass. di Roma,
19 aprile 1884, P. M. presso la Corte d'appello di Bologna
e Masi c. Marietti e Magliani; Legge, x x i v , 2, 549; Corte
Supr., IX, 490; — Id., 3 marzo 1884; Monit. M., x x v , 691;
Foro It., IX, 1, 897 ; — Corte d'app. di Ancona, 7 giugno
1884; Giurisp. It, 1884, ii, 250; Rw.
xii, 183 ; F o r o / t ,
IX. I, 963; — Contra: Corte d'app. di Bologna, 29 novembre
1875; Man. amm., 1876, pag. 72).
2 5 1 . Sono ineleggibili il prefetto, il sottoprefetto, tutti
1 funzionari governativi dell'amministrazione provinciale
e degli uffici di pubblica sicurezza nella circoscrizione
territoriale dove esercitano le loro funzioni; lo sono in
tutto il R e g n o il ministro dell'interno, il suo sottosegretario di Stato ed i funzionari tutti del Ministero dell'interno. — (Corte d'appello di Modena, 25 agosto 1879,
Calori c. Ronchetti; Legge, 1880, ii, 70; — Corte di cass.
di Torino, 5 gennaio 1876; Man. amm., 1876, pag. 72).
2 5 2 . Contra: I funzionari di pubblica sicurezza sono
eleggibili a consiglieri comunali. — (Consiglio di Stato,
25 luglio 1876; Legge, 1877, ii, 248).
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2 5 3 . Id.: I funzionari del Ministero dell'interno sono
eleggibili, non avendo alcuna individuale responsabilità.
— (bAREDO, Commento, pag. 645, 646).
2 5 4 . i magistrati sono eleggiliili a consiglieri c o m u nali e provinciali, ma non possono essere né sindaci, né
assessori. — (Camera dei deputati, 14 luglio 1888, pag. 4786;
— Legge sull'ordinamento giudiziario, 6 dicembre 1865,.
art. 14).
2 5 5 . Sono eleggibili a consiglieri comunali i membri
del Consiglio di Stato e della Corte dei conti.
2 5 6 . Sono eleggibili i ministri e i sotto segretari di
Stato, eccetto quelli dell'interno. — (Corte di cass. di
Torino, 8 gennaio 1876j Dagni e Sabino c. Municipio di
A c q u i ; Legge, 1876, ii, 97; — Corte d'appello di Modena,.
25 agosto Ì879; Man. amin., 1870, pag. 365).
2 5 7 . Gli impiegati delle amministrazioni finanziari©,
dello Stato sono eleggibili.
2 5 8 . Gli impiegati della provincia sono eleggibili a consiglieri comunali, tanto più dopo che la nuova legge ha
tolto alla Deputazione provinciale la tutela dei comuni.
— (Corte d'appello di Bologna, 26 dicembre 1876; Man.
amm., 1877, pag. 185 ; — Corte d'app. di Palermo, 19 luglio
1875; Man. amm., pag. 252).
2 5 9 . L'Intendente di finanza può essere eletto consigliere comunale anche nel luogo in cui esercita le sue
funzioni. — (Corte di cass. di Roma, 28 giugno 1890,
Verona c. Zennaro ed altri ; Giur. It., 1891,1, iii, 10 ; Legge
1890, I, 145; — Contra: Corte d'app. di Venezia,21 marzo
1890; Legge, 1890, i, 781).
2 6 0 . I funzionari del Pubblico Ministero sono ineleggibili a consiglieri comunali e provinciali nei luoghi
dove esercitano le loro funzioni. — (Cons. di Stato, 12
febbraio 1892, Sez. interni e grazia e giustizia ; Giur. It.,
1892, ni, 192).
261. La sorveglianza esercitata normalmente dal funzionario governativo anche sopra un solo ramo dell'amministrazione comunale è causa d'ineleggibilità, a termini
dell'art. 29 della nuova legge comunale e provinciale;
quindi l'intendente di finanza, che esercita la sua sorveglianza sulla gestione del dazio assunta da un comune
mediante abbuonamento, è ineleggibile a consigliere della
stesso comune. — (Corte d'app. di Venezia, 21 marzo 1890,
Verona c. Zennaro; Giur. It., 1890, ii, 406).
2 6 2 . Sono eleggibili a consiglieri comunali i membri
della Giunta provinciale amministrativa.
2 6 3 . Gli impiegati demaniali sono eleggibili, sebbene
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Legge comunale
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possano avere rapporti d'ufficio col comune. — (MÀONI,
Commento, pag. I l i ; — SAREDO, Commentò, pag. 648).
2 6 4 . D) Impiegati contabili ed amministrativi
degli
stabilimenti di carità e beneficenza. — Il tesoriere della
locale Congregazione di carità, ove prima della elezione
abbia rinunciato al suo ufficio, è eleggibile a consigliere
comunale, sebbene ancora non abbia reso il conto e non ne
abbia riportata l'approvazione. — (Corte di cass. di Roma,
8 gennaio 1891, Rossi c. Armenti; Giur. IL, 1891,1, iiì, 93).
2 6 5 . Il tesoriere di una locale Opera pia è ineleggibile
a consigliere comunale, sebbene presti l'opera sua gratuitamente. — (Corte di cnss. di Roma, 9 marzo 1891,
Rolando c. Morra; Giur. IL, 1891, 1, ni, 83).
2 6 6 . È ineleggibile a consigliere comunale il cassiere
di un locale stabilimento di beneficenza, tuttoché non,sia
retribuito. — (Corte di cass. di Roma, 9 marzo 1891, Capasso
c. Yarnero; Giur. IL, 1891, 1, iii, 122).
2 6 7 . L'impiegato sanitario di un locale istituto di carità
è ineleggibile a consigliere comunale. — (Corte d'app.
di Firenze. 18 marzo 1890, Bonci c. Funaioli; Giur. IL,
1890, II, 435)
2 6 8 . Gl'impiegati tecnici dei locali istituti di beneficenza, tra i quali lo stimatore di un Monte di pietà, sono
eleggibili a consiglieri comunali. — (Corte di cass. di
Roma, 11 giugno 1890, Marcheselli c. Valentin! ; Giur. IL,
1890, 1, IH, 168).
2 6 9 . Non può considerarsi come stipendiato del comune
e ritenersi quindi ineleggibile a consigliere comunale
colui che percepisce sul bilancio comunale un assegno
annuo attribuito, non in riguardo alla sua persona o
all'opera sua, ma soltanto per assicurare al paese l'esercizio di una farmacia da lui aperta nel comune. — (Corte
d'app. di Venezia, 20 novembre 1884, P. M. c. Orsario;
Legge, x x v , 1, 125).
2 7 0 . La qualità di sovventore di medicinali ai poveri
per conto del comune non rende ineleggibile a consigliere dello stesso comune; ma soltanto impone al sovventore, che sia eletto consigliere, di astenersi dal prendere parte al Consiglio, quando venga in deliberazione
una partita di credito dipendente dalle fatte somministrazioni. — (Ivi).
2 7 1 . E) Stipendiati e salariati
del comune e delle
istituzioni che esso amministra e sussidia. — L'impiegato del comune che ha diritto allo stipendio, sebbene
in fatto non l'abbia percepito, è ineleggibile a consigliere
•comunale. — (Corte d'app. di Catania, 12 gennaio 1885,
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Delle liste
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M. c. Marchese ; Legge, xxv, ii, 99 ; Giurisp. Cat., xv, 2;
Foro Cat.,\,d7-, Circ. Giurici., xvi, 240).
2 7 2 . La capacità si determina al momento dell'elezione
o'quindi non giova la rinunzia all'impiego dopo la medesima. — (Ivi).
2 7 3 . Gli stipendiati dal comune sono ineleggibili,perchè
10 stipendio distruggerebbe l'indipendenza del consigliere,
11 quale in moltedeliberazioni potrebbe essere inspirato dal
fine di conservare e migliorare la sua propria posizione.
— (Corte di cass. di Roma, 17 marzo 1882, Legge, ii, 511).
2 7 4 . L'impiegato che riceve dal comune una pensione
in seguito a licenziamento dall'impiego é eleggibile a
consigliere comunale. — (Corte d'app. di Trani, 4 febbraio 1885, De Filippo c. Comune di Castrignano; Foro It,
X , 1, 629).
2 7 5 . Il carattere di stipendio o salario, causa di esclusione dal Consiglio comunale indicata nell'ultima parte
dell'art. 29, non deve desumersi [dalla denominazione che
la prestazione controversa abbia ricevuto nel bilancio,
o dalla sua quantità, sia assoluta sia relativa, bensì dai
rapporti di autorità e dipendenza che essa suggella tra
chi lo riceve e il Consiglio comunale. — (SAREDO, Commento, pag. 652).
2 7 6 . Chi riceve lo stipendio dal comune o da un c o n sorzio di comuni, ma sia nominato da altra autorità e
•la questa dipenda, é in genere eleggibile.
2 7 7 . Gli archivisti mandamentali non si possono considerare come stipendiati e dipendenti dal Comune, a senso
e per gli effetti della legge comunale e provinciale. —
(Corte d'app. di Roma, 5 novembre 1885, Segneri c. Comune di Monte San Giovanni Campano e Protani; Legge,
XXVI, 1,125 ; Foro IL, xi, 1, 320; — Corte di cass. di Roma,
29 luglio 1890, De Gerardis e altri c. Giliberti; Giur. It,
1891, 1, iir, 34 ; — Corte d'app. di Ancona, 30 dicembre 1886,
Balducci c. Pier Mattei; Rio. amm., 1886, 141; — Corte
di cass. -di Roma, 5 luglio 1890, Germain c. Maccaluso ;
Legge, 1890, ii, 686).
2 7 8 . Il telegrafista che, quantunque nominato dal Ministero, riceve lo stipendio dal comune, nel bilancio del
quale figura la relativa partita, è ineleggibile. — (Corte,
di cass. di Roma, 14 giugno 1890, Coppucci c. Di Stefano;
Giustizia amm., 1890, iii, 8).
2 7 9 . L'assistente stradale ai lavori del comune, nominato con speciale deliberazione e con mercede giornaliera, è ineleggibile. — (Corte d'app. di Lucca, 16 dicembre
1878; Man. amm., 1879, pag. 265).
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Legge comunale
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2 8 0 . Quando, a norma della legge 30 agosto 1868 sulla
costruzione e sistemazione delle strade obbligatorie, l'esecuzione dei lavori viene intrapresa d'ufficio dal prefetto
per conto di un comune o d'un consorzio di più comuni,
gli impiegati che a tale scopo dal prefetto vengono
assunti, per la facoltà concessagli dal regolamento, non
possono essere considerati come impiegati comunali o
del consorzio e perciò sono eleggibili anche se il loro
stipendio é prelevato sui fondi del comune o dei consorzi
cui essi trovansi addetti. — (Corte d'appello di Firenze,.
24 maggio 1890, Baldassarri; Legge, 1890, i, 349).
281. A nulla giova che lo stipendio sia lieve, o costituisca l'idea di una riconoscenza, che anzi il fatto che lo
stipendio sia scarso può involgare l'idea che chi lo percepisce voglia farlo aumentare. Né vale che lo stipendio
sia stato o no riscosso, restando sempre il diritto di esigerla. — (Corte d'app. Napoli, 29 ottob. 1866, Mucci; Legge,.
VII, 97; — Corte dVpp. di Catania, 12 genn. 1885, P. MÌn.
c. Marchese ; Mon. Trib., 1885, pag. 465 ; — Id., 10 febb.
1872, Gerbino e . Comune di Caltagirone; Legge, xu, 247).
2 8 2 . L'indennità assegnata dal comune e la gratificazione data per una volta tanto non costituiscono un
vincolo di dipendenza e quindi non ostano all'eleggibilità di un cittadino a consigliere comunale. — (Corte
d'app. di Casale, 30 ottobre 1863; Legge, ni, 396).
2 8 3 . È ineleggibile anche colui che presta al comune
servizi i quali sono pagati ad un'altra persona con lui
consociata. Quindi se i lavori fatti dal padre sono pagati al figlio, mentre quello ne ha la responsabilità, entrambi sono ineleggibili. — (Corte d'appello di Casale,
4 novembre 1884, Coria c. Cassone; Giurisp. Casalese,.
1885, pag. 241).
2 8 4 . Colui che esercita l'ufficio di segretario comunale
in modo affatto provvisorio e senza compenso alcuno è
eleggibile all'uffizio di consigliere del comune. — (Corte
d'app. di Napoli, 28 febbraio 1873, Giacchetti c. Comune
di Casale; Legge, xiv, 52).
2 8 5 . È ineleggibile a consigliere comunale il medico
condotto. — (Corte d'app. di Napoli, 2 febbraio 1885, Pisani
c. comune di Radula; Gazz. Proc., xxi, 500).
2 8 6 . È ineleggibile a consigliere comunale non solo
colui che percepisce direttamente lo stipendio del comune,
ma anche quello per l'opera del quale lo stipendio è pagato in base a particolari accordi seguiti col comune.
— (Corte d'app. di Casale, 4 novembre 1884, Goria c. Cassone; Giurisp. Casal., v, 241).
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2 8 7 . In ispecie, se al medico condotto viene pagato lo
stipendio dal padre di lui, medico esso pure, rimane ineleggibile non solo il figlio, ma anche il padre, ancorché
siasi pattuito che dell'obbligo addossato al padre dovesse
rispondere soltanto il figlio. — (Ivi).
2 8 8 . La Corte d'appello che dichiarò decaduto dall'ufficio di consigliere comunale un medico condotto, non
può dirsi che abbia giudicato questione non sollevata, se
impugnandosi, sia pure per ragioni di forma e non di
merito, la deliberazione del comune, che dichiarava la
decadenza del ricorrente da consigliere, se ne provocava
in via principale l'annullamento e chiedevasi se ne pronunziasse conseguentemente il diritto a far parte del
Consiglio fino al termine di legge. — (Corte di cass. di
Roma, 25 marzo 1884, Ilalia c. Comune di Buscemi; Corte
Supr., IX, 201).
2 8 9 . È giudizio di fatto, incensurabile in Cassazione, il
ritenere che colui, il quale fu dichiarato decaduto dall'ufficio di consigliere comunale, rivestiva la qualità di
medico condotto retribuito dal comune. — (Corte di cass.
di R o m a , 15 aprile 1887, Santali c. Comune di Taurasi ;
Corte Supr., xii, 173).
2 9 0 . Cessa pel medico condotto, retribuito dalla Congregazione di carità e non dal comune, l'ostacolo alla
eleggibilità quando, avendo esso rinunciato al doppio servizio di ufficiale necroscopo o di vaccinatore, pei quali
è retribuito sul bilancio del comune, la rinuncia sia stata
accolta dall'autorità competente con essersi provveduto
per mezzo di altri a cotali servizi. — (Corte di cass. di
Roma, 12 agosto 1884, Quarelli di Lesegno, Schiari, Mangon
e Casalegno c. Quenda; Ann., xix, 2^,184; Legge, x x v , 1,
39; Corte Supr., ix, 665; Gaz;s. Proc., xix, 382).
291. È ineleggibile a consigliere municipale il medico
stipendiato da un ospedale sussidiato dal comune. —
(Corte di cass. di R o m a , 10 gennaio 1891, Milazzo
c. Spano e Fici; Giur. It., 1891, 1, ni, 132).
2 9 2 . L'associazione costituita dai medici-chirurghi
esercenti nel territorio di un comune, allo scopo di ripartire la popolazione di quel comune in più classi e di stabilire una tariffa dell'onorario da esigersi da ciascuna
classe, per essere poi versato nella cassa sociale e diviso
a fin d anno tra i soci in rate eguali, non è un'associazione filantropica a fine di beneficenza, ma una vera
società a scopo di lucro. — (Corte di cass. di Roma,
27 ottobre 1891, Durante c. Giunta prov. amm. di F o g g i a ;
Giur. It., 1892, iii, 29).
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Legge comunale
e provinciale
ART. 36-37
2 9 3 . Il patto che debbano far parte della cassa sociale
anche i proventi delle condotte comunali, e la nomina
a tali condotte debba godersi per turno dai soci, in modo
da non rendere applicabile per alcuno di essi il disposto
dell'art. 16 della legge sanitaria 22 dicembre 1888, fa assumere alla suindicata associazione il carattere di società
sovvenuta dal comune. — (Corte di cass. di Roma, 27 ottobre 1891. Durante c. Giunta prov. amm. di F o g g i a ;
Giur. IL, 1892, ni, 29).
2 9 4 . Il sindaco che, qual medico-chirurgo, entra a far
parte della suindicata associazione, perde, ai termini delle
combinate disposizioni degli art. 29,125 e 234 della legge
comunale e provinciale, la qualità di consigliere, e decade
da quel suo ufficio. — (Corte di cass. di Roma, 27 ottobre
1891, Durante c. Giunta prov. amm. di F o g g i a ; Giur. It,
1892, ni, 29).
2 9 5 . Gli ingegneri municipali e gli avvocati consulenti
del comune sono ineleggibili ogni qualvolta vengono retribuiti con stipendio o assegno fisso, non quando si pagano
loro le specifiche. — (Corte d'app. di Napoli, 2 febbraio
1885, Pisani c. Municipio di Padola; G a « . Proc., xix, 509;
— Corte d'app. di Venezia, 26 nov. 1869; Legge, x, 24).
2 9 6 . L'individuo, che, a proprie spese, ha aperto una
scuola, nella quale fa anche da maestro, ed allo scopo
riceve un sussidio dal comune, non può considerarsi come
un impiegato o salariato; quindi è eleggibile a consigliere comunale. — (Corte d'app. di Torino, 1° agosto 1888,
Delfino c. Chio ; Giurisp. It., 1886, 2, 112; Giurisp. T.,
xxir, 647; Ric. amm., xxxvi, 693; Cons. amm., x x v , 362).
2 9 7 . Il bibliotecario comunale é ineleggibile. — (Corte
d'app. di Cagliari, 3 marzo 1887, Bolasco).
2 9 8 . Il vicesegretario nominato dal Consiglio comunale, sebbene sia direttamente stipendiato dal segretario,
non può essere consigliere comunale. — (Corte d'appello
di Roma, 23 giugno 1881; Temi rom., 18^1, 314).
2 9 9 . L'orologiaio comunale, quando sia retribuito con
annuo assegno, è ineleggibile, se anche si tratti di contribuzione annuale lieve e fondata su semplici consuetudini. — (Corte d'app. di Milano, 31 novembre 1881; Afan.
amm., 1882, pag. 6; Id., 16 ottobre 1883; loi, 1883, pag. 364;
— Contra: Corte d'appello di Venezia, 6 novembre 1874,
P. Min. c. Gori; Legge, 1875, ii, 34).
3 0 0 . L'ineleggibilità dell'impiegato comunale sussiste
anche se la retribuzione ò data sotto forma di salario o
mercede giornaliera. — (Corte d'app. di Venezia, 29 luglio
1880; Man. amm., 1881, 116).
ART.
34-35
Delle liste
elettorali
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301. L'ineleggibilità dell'impiegato comunale non viene
sanata dalla rinuncia all'ufficio od impiego se questa non
è data prima dell'elezione. — (Corte d'app. di Torino, 17 settembre 1878 ; Man. amm., 1879, pag, 198 ; —^ Corte di cass.
di Roma, 23 agosto 1882; loi, 1883, pag. 135; — Corte di
app. di Napoli, 25 aprile 1883; lei, pag. 249. — Contra,
cioè nel senso che basti la dimissione anche dopo ; Corted ' ^ p . di Torino, 1° marzo 1880).
3 0 2 . La rinuncia all'impiego non solo deve essere data^
ma anche accettata dal Consiglio comunale prima dell'elezione; occorre almeno che il comune abbia provveduto
ai servizi già fatti dal dimissionario. — (Corte d'app. di.
Napoli, 31 ottobre 1884, D'Alessio e Cantone c. Comune di
Poggio Marino; Legge, 1885, li, 131; — Corte di cass. di
Roma, 12 aprile 1884, Quarelli di Lesegno c. Quenda;
Legge, 1885, i, 39).
3 0 3 . L'ineleggibilità dello stipendiato dal comune è
fondata sul relativo rapporto di dipendenza; perchè esso,
esista é necessario che si tratti di un assegno stabile,
cioè inscritto in bilancio e dipendente da una nomina
regolare con vincolo obbligatorio, non di assegni precarii 0 avventizi!.
3 0 4 . È nulla la sentenza che omette di esaminare se per
un istituto, che si adduceva in addietro non dipendente e
non amministrato dal comune, ma bensì dall'autorità ecclesiastica, reggesse l'ostracismo del Consiglio dettato dall'art. 29 della legge comunale e provinciale. — (Corte di
cass. di Roma, 9 aprile 1885, Russo c. Sindaco di S. Leucio;
Corte Supr., x, 250).
3 0 5 . È eleggibile a consigliere comunale il segretario
della Commissione mandamentale per l'applicazione della
tassa sulla ricchezza mobile, tuttoché retribuito. — (Corte
di cass. di Roma,i5 gennaio 1891, La Marca c. Calogero ;
Giur. IL, 1891, 1, in, 95).
3 0 6 . Sono ineleggibili il maestro comunale e tutti gli
insegnanti, direttori, docenti delle scuole da esso sussidiate od amministrate, se anche con nomine provvisorie.
3 0 7 . Non sussiste l'incompatibilità per gliiimpiegati di
istituzioni sussidiate o amministrate dal comune per effetto di leggi, per cui non può togliere il sussidio, nè
rimuovere l'individuo ché lo percepisce e che non dipende
da esso. — (Senato del Regno, 28 novembre 1888; —
ASTENGO, Comm., art. 29; — MAZZOCCOLO, id.).
3 0 8 . Il collettore postale stipendiato del comune non
può essere eletto consigliere comunale, e le dimissioni
da tale carica devono risultare accettate, perché egli
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Legge comunale
e provinciale
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possa riacquistare l'eleggibilità. — (Corte d'app, di Aquila,
è settembre 1887, De Virgilis; Foro Ahruss., n, 186).
3 0 9 . L'amministratore del Monte frumentario non é
eleggibile a consigliere comunale. — (Ivi, e Corte d'app. di
Palermo, 22 genn. 1886, Moscaretta ed altri; Boll, amm.,
1886, 231).
3 1 0 . Sono ineleggibili gli impiegati e gli amministratori dei Monti frumentarii della Sardegna che non
sono Opere pie, ma istituzioni soggette al Consiglio comunale secondo le leggi del 15 maggio 1851 e 20 marzo
1865, art. 82. - (Cons. di Stato, 22 giugno 1866: Legge, ii,
pag. 234). _
311. È incompatibile colla carica di consigliere comunale quella di guardia od agente daziario del comune.
— (Corte di cass. di Roma, 16 novembre 1887, Comune
di Vallermosa c. Contri; Giurisp. It, 1888, i, 3, 90; Legge,
xxviii, 1, 112; Ric. amm., x x x i x , 172).
312. Il guardiano delle carceri mandamentali è ineleggibile. — (Corte d'app. di Milano, 16 ottobre 1876; Ma«.
amm., 1876, pag. 362).
313. È ineleggibile il pesatore pubblico, sebbene retribuito con una percentuale sugli utili, anziché con assegno
fisso. — (Corte d'app. di Milano, 16 ottobre 1883; Man.
nmm., 1883, pag. 364).
314. È ineleggibile a consigliere comunale il professore di un istituto autonomo, al cui mantenimento ed
alla cui amministrazione partecipa il comune. — (Corte
di cass. di Roma, 20 agosto 1890, Farce ric.; Giur. It.,
1891, 1, IH, 3).
315. I presidi e professori di un istituto tecnico sono
eleggibili a consiglieri del comune del luogo in cui l'istituto funziona. — (Corte di cass. di Roma, 18 giugno 1890,
Rosi c. Ruzzini; Giur. It, 1890, 1, in, 161; Corte d'app. di
Milano, 15 aprile 1890; Rio. di dir. pubb., i, 719; - Id.,
di Ancona, 5 febbraio 1890; Legge, 1890, i, 80 ; — SAREDO,
Commento, pag. 667-670).
3 1 6 . Contra: I direttori, presidi e professori delle scuole
e degli istituti tecnici sussidiati dal comune non sono
eleggibili a consiglieri comunali. — (Consiglio di Stato,
16 marzo 1890, De Majo; Legge, 1890, ii, 58; — 22 gennaio 1891, Preglia; Giust. amm., 489, i, 97; — e in questo
senso, SAREDO, Commento, pag. 669-673).
3 1 7 . Il preside del Liceo comunale stipendiato dal comune non può essere eletto consigliere comunale. — (Corte
di cassaz. di Roma, 6 luglio 1886, Novelli c. Antonelli;
Giurisp. It., 1886, i, 3, 238 ; Cons. amm., x x v n , 313 ; Legge,
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XXVI, 2, 542 ; Monit. M., xxviii, 254 ; Ann., x x , 2, 163 ; Filangieri, XT, 745).
3 1 8 . La rinuncia allo stipendio, che il giudice del merito
ritiene fatta ad opportunitatem,
in quanto fu portata tardivamente al Consiglio e d o p o avvenute le elezioni, non
fa cessare l'ineleggibilità. — (Ivi).
319.11 pareggiamento dei Licei importa solo s o g g e z i o n e
di essi alle norme scolastiche relative all' insegnamento
ed alla disciplina, nell'interesse specialmente degli studenti a procacciare agli stessi quelle garanzie proprie dei
Licei governativi. — ("Corte d'app. di R o m a , 14 novembre
1885, Antonelli c. N o v e l l i ; Legge, x x v i , 1, 52; Ann., x x ,
3, 37).
3 2 0 . Pel pareggiamento d'un L i c e o comunale n o n si
v e n g o n o per nulla ad alterare i rapporti che intercedono
tra il c o r p o insegnante e il suo preside col comune, sotto
la cui sorveglianza quelli sempre si trovano per il diritto
di sindacato che spetta all'amministrazione che li nomina
e li paga. — (Ivi).
3 2 1 . N o n essendo obbligatorio il c o n c o r s o dei c o m u n i
al mantenimento delle scuole tecniche, ma facoltativo,
debbonsi le medesime considerare c o m e sussidiate dal
c o m u n e ; quindi i professori che in esse insegnano s o n o
ineleggibili a consiglieri del comune, che le sussidia.—
(Corte d'app. di A n c o n a , 5 febbraio 1890, P. Ministero
c. A g o s t i n i ; CAur. It, 1890, ii, 229).
3 2 2 . I direttori e professori delle scuole tecniche s o n o
eleggibili a consiglieri comunali del l u o g o in cui le scuole
funzionano. — (Corte di cass. di R o m a , 1 luglio 1890,
Agostini ric.; Giur. It., 1891, 1, in, 44).
3 2 3 . I professori di liceo, per il cui mantenimento c o n corre il comune, s o n o eleggibili a consiglieri comunali.
— (Corte d'app. di Casale, 11 aprile 1890, Camagna ric. ;
Giur. It., 1890, II, 525).
3 2 4 . 1 professori di una università, al cui mantenimento
11 c o m u n e contribuisce con annua somma, s o n o eleggibili a consiglieri comunali. — (Corte d'app. di Genova,
12 aprile 1890, Benassi e Picasso ric. ; Giur. It., 1890,
li, 527).
3 2 5 . Contra: I professori di università, al cui mantenimento c o n c o r r e il comune, sono ineleggibili a consiglieri
comunali. — (Corte d'app. di Messina, 4 luglio 1890, Marini c. P. M.; Giur. li., 1891, ii, 21. — In questo senso e
giustamente : SAREDO, Commento, pag. 673-676).
3 2 6 . F) Maneggio di denaro comunale. — È ineleggibile, il tesoriere che non abbia reso ancora i conti all'epoca
"24 — BRUNIALTI, Cod. elettorale.
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Legge comunale
e provinciale
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delle elezioni. — (Corte d'app. di Napoli, 16 gennaio 1885,
Martom c. Deputazione prov. di Campobasso; Legge, x x v ,
2, 50; Rio. amm., x x x v i , 267).
3 2 7 . Non gode del diritto di eleggibilità chi ha avuto
il maneggio del danaro comunale senza che ne abbia fin
qui dato conto, benché, giusta le leggi del tempo, non
avesse egli l'obbligo del non riscosso per riscosso, e vi
fosse invece la responsabilità solidale di tutti i componenti il Consiglio. — (Corte di cass. di Roma, 31 dicembre
1885, Martorana c. Celauro; Corte Supr., xiir, 705).
3 2 8 . Non cessa l'incapacità all'ufficio di consigliere
comunale in chi deve rendere conto in dipendenza dì precedente amministrazione, per il fatto di aver presentatoli
conto di gestione, finché questo non sia stato approvato. —
(Corte di cass. di Roma, 12 agosto 1884, Quinzi c. Siila;
Giurisp. ItaL, 1885, i, 3, 29; Corte Supr ,ix, 707; Rioista
amm., x x x v , 817; Foro It., x, 1, 637; Legge, x x v , 1, 79;
Gazz. Proc., xix, 392).
3 2 9 . Benché il conto sia stato presentato alla revisione
del Consiglio comunale ed approvato dal Consiglio di prefettura, non cessa l'incapacità, se il giudice di merito
dichiari che dagli atti emerge non definitivamente assestato ogni dare ed avere tra l'amministrazione ed il contabile. — (Ivi).
3 3 0 . Devesi pronunciare la decadenza dell'esattore dall'ufficio di consigliere comunale,per non aver reso i conti,
sebbene avesse mensilmente versato nelle casse comunali
il danaro esatto. — (Corte di cass. di Roma, 15 aprile 1885,
Buzzi c. Caffero; Corte Supr., x, 222).
3 3 1 . È ineleggibile a consigliere comunale il fideiussore
dell'esattore e "del cassiere comunale, e se eletto, decade
per incompatibilità.— (Corte d'app. dlAncona, 5 marzo 1884;
Legge, xxv, .2, 345; — Consiglio di Stato, 12 luglio 1878;
Legge, xviii; — (Corte d'app. di Milano, 6 febbraio 1888,
Annoni c. Aliprandi ; Legge, xxviii, 1,710; Monit. M., x x i x ,
249; Foro IL, xiii, 1, 385; — Cons. di Stato, 25 maggio 1878;
F o r o 1 8 7 8 , III, 84 ; — Corte d'app. di Casale, 6 settembre
1882, Rainero e Consiglio comunale di Mongardino; Repertorio generale di giurisprudenza,
2° Suppl. 1881-1883,
voce Elesioni amministratile,
n. 114; — Corte di cass.
di R o m a , 23 giugno 1890, Colini c. Amatori; Giur. It.,
1891, 1, in, 33; — Id., 4 maggio 1891, Anfossi ric.; Giur.
It., 1891, III, 120; — Corte d'app. di Genova, 30 genn. 1891 ;
Giur. It., 1891, II, 350. La contraria giurisprudenza, di
cui si avevano molti e prevalenti esempi, non ha più
valore coll'ultimo alinea della nuova legge com. e prov.).
ART. 29
•
D^Uelettorato
,
.
A^L
3 3 2 . Il messo cleiresattore non è fra le persone che pel
maneggio di danaro comunale sono colpite d'incapacità
ad essere nominate consiglieri del comune e perciò é
valida e regolare la proclamazione a consigliere comunale del messo dell'esattore fatta dal Consiglio comunale.
— (Corte d'appello di Casale, 17 ottobre 1887, Boido c.
Monticelli ; Giaris/). Casal., vii, 327 -; ~ Contra: Corte ;di
app. di Genova, 25 genn. 1886, P. M. c. Anselmi e.PelagUa;
Mon. Leggi, 1889, .37; — Id. di Napoli, 29 agosto 1884; Boll,
amm., 1884, 342).
, ,
3 3 3 . Non è ineleggibile a consigliere comutiale il figlio
del collettore, solo ])erchè ,dal padre sia stato incaricato
della materiale.esazione delle tasse ed abilitato a rilasciare
le relative quietanze. — (Corte d'app. di Roma, 29 ott. 1885,
Caldarelli e. Vitali ; Legge, x x v , 2, 774; Foro It.,x, 1,1Q86).
3 3 4 . L'ineleggibilità a consigliere comunale, dipendente dal, fatto di maneggio di pubblico danaro, non
iscompare colla presentazione del conto, ma soltanto dopo
la sua approvazione. — (Corte di cass. di Roma, 6 febbraio 1892, Laspro c. De Bellis; Giur. It., 1892, ni, 188).
3 3 5 . Quando l'appalto del dazio consumo di un comune
sia assunto da una società, che non sia anonima, la
ineleggibilità a consiglieri comunali si estende a tutti i
soci. — (Corte di cass. di Roma, 11 agosto 1891, Carnevali c. Benvenuti; Giur. It., 1891, 1, iii, 148).
3 3 6 . Più esercenti abbonati cumulativamente al dazio
consumo con patto, che, cessando alcuno di essi dall'esercizio, la quota ad esso attribuita vada ripartita su
tutti gli altri, e che impiantandosi da altri un nuovo
esercizio dello stesso genere, costui debba contribuire.per;
una quota della quale restano sgravati gli altri, sono
sempre eleggibili a consiglieri comunali. — (Corte di
cassazione di Roma, 28 agosto 1890, Nicolai c. Arcangeli;
Giur. It., 1891, 1, HI, 31).
3 3 7 . Gli abbonati al dazio consumo, che hanno diritto
di riscuotere la tassa anche dagli altri esercenti, non in
modo eventuale, ma per incarico attuale e continuativo,
sono ineleggibili a consiglieri comunali. — (Corte di cas§,
di Roma, 30 maggio 1892, Tadini c. Morellini ; Giur. Ital.^
1892, in, .211).
3 3 8 . L'elezione dell'esattore a consigliere: co.niunaJ.e
è radicalmente nulla, stante la sua ineleggibilità; quindi
non può pretendere di esercitare l'ufficio di consigliere,
ove, d o p o eletto, cessi da quello di esattore. — (Corte di
cassaz. di Roma, 16 giugno 1890, ric. Cavalli ed altri ;
Giur. It., 1890, 1, ITI, 208).
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Legge comunale
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3 3 9 . Gli amministratori ed azionisti di una società anonima assuntrice della esattoria delle imposte sono ineleggibili a consiglieri comunali. — (Corte d'app. di Trani,
26 marzo 1890, Cavalli, Conte ed altri ricorrenti ; Giur.
Rai, 1890, n, 312).
3 4 0 . Secondo l'art. 29 ultimo comma della legge comunale e provinciale il presidente del Cpnsiglio d amministrazione d'una Banca popolare, la quale abbia assunto
l'esattoria comunale del luogo in cui la Banca risiede,
non può essere eletto consigliere comunale. — (Corte
d'appello di Brescia, 2 giugno 1890, Bozzoni ed altri
c. Benedini; Giur. It, 1890, n, 483).
341. Non sono eleggibili a consiglieri comunali non
solo gli amministratori, ma neppure i sindaci, o censori, e
gli arbitri di una Banca cooperativa esercente l'ufficio
(U esattoria e tesoreria municipale, nonostante si siano
dimessi pochi giorni prima della loro elezione, per non
avere dato il conto della loro gestione per l'anno in
corso. Tale ineleggibilità si rende anche più manifesta
quando tra il municipio e la Banca penda lite innanzi
alla Corte dei conti per l'ammontare degli aggi dovuti
alla Banca per l'esercizio della esattoria negli anni anteriori. — (Corte d'app. di Trani, 18 dicembre 1891, Romita
c. Amari-Cusa; Giur. It, 1892, ni, 40).
3 4 2 . Il direttore e i componenti il Consiglio d'amministrazione di una Banca assuntrice dell'esattoria sono
ineleggibili a consiglieri comunali : è però eleggibile il
cassiere di detta Banca. — (Corte di cassaz. di R o m a ,
29 luglio 1890, De Gerardis ed altri c. Giliberti ; Giur. It,
1891, 1, IH, 34).
3 4 3 . Non sono eleggibili a consiglieri comunali gli
amministratori di una Banca cooperativa assuntrice dell'esattoria; ben possono però eleggersi i soci della medesima. — (Corte di cass. di Roma, 24 luglio 1890, Cristiani
c. Cianciola; Giur. It, 1890, 1, in, 207).
3 4 4 . L'ufficio di consigliere comunale è compatibile
in colui che si abbonò al dazio di consumo del comune
in cui venne eletto. — (Corte di cass. di Roma, 13 gennaio 1887, Poncino c. Gay; Giurisp. It, 1887, i, 3, 106;
Legge, xxvii, 1, 765; Giùrisp. T., xxiv, 281; Monit. M.,
XXVIII, 441; Corte Supr., xn, 40).
3 4 5 . Non è ineleggibile a consigliere comunale l'esercente che non è appaltatore del dazio, ma semplicemente
abbonato, sebbene 1 abbonamento siasi stipulato congiuntamente dal comune con tutti gli esercenti soggetti alla
tassa di dazio di consumo, e ciascuno di questi si fosse
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elettorali
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obbligato non solo a versare la quota assegnatagli, ma
anche a rispondere solidariamente delle quote assegnate
agli altri. — (Corte d'app. di Torino, 26 marzo 1887, P o n cino c. Gay; Giurisp. T., xxiv, 305; Boll.
Das.,\m,212]
Cons. amm., x x v n i , 201).
3 4 6 . S o n o ineleggibili coloro che si ingeriscono anche
indebitamente nella gestione comunale sino a tanto che
non abbiano reso il conto. — (Cfr. legge com. epr., art. 155).
3 4 7 . È ineleggibile o decade l'assessore o il consigliere comunale che senza un mandato particolare e temporaneo, sostituendosi di proprio arbitrio al tesoriere,
riscuota un prestito del comune, provveda al momentaneo
deposito e al successivo impiego. — (Corte d'appello di
Napoli, 26 ottobre 1877; Man. amm., 1878, pag. 9).
3 4 8 . La gestione di denaro di una istituzione amministrata dal Consiglio comunale è parificata alla gestione
del denaro comunale, ed il gestore è sottoposto alle stesse
ragioni di ineleggibilità. — (Corte d'appello di Venezia,
27 gennaio 1868, e 17 dicembre 1869; Man. amm.., 1868,
pag. 131 ; 1870, pag. 92).
3 4 9 . L'obbligo di rendere il conto si riferisce al conto
materiale, non al conto morale della Giunta. — (Camera
dei deputati, 14 luglio 1888).
3 5 0 . Non è necessaria la definitiva approvazione del
conto, bastando che questo sia reso senza che ne derivino liti col comune. — (Corte d'app. di Venezia, 11 marzo
1887; Man. amm., pag. 284; — Id. di Genova, 21 novembre
1888; lei, pag. 202; — Id. di Torino, 13 giugno 1871; lei,
pag. 351; — Corte di cass. di Napoli, 19 maggio 1870;
lei, 1871, pag. 142; — Corte d'app. di Napoli, 17 ottobre
1873; Ivi, 1874, pag. 78; — Id. di Catania, 28 ottobre 1880;
lei, 1881, pag. 139).
351. Non è ineleggibile il sindaco, l'assessore o il
consigliere comunale che ricevè o restituì depositi volontarii in nome del comune. — (Corte d'app. di Genova,
20 aprile 1877; Man. amm., 1878, pag. 182).
3 5 2 . Non è ineleggibile il consigliere comunale che,
in via d'urgenza, ha fatto piccole spese o piccole esazioni
pel comune. — (Corte d'app. di Genova, 21 novembre 1868 ;
Man. amm., 1869, pag. 202).
3 5 3 . Non è ineleggibile colui che, in qualità di sequestratario giudiziale, ebbe incarico di vendere alcuni o g getti e di versarne il prezzo alla Cassa depositi e prestiti, o altrove. — (Corte d'app. di Torino, 31 gennaio 1873;
Man. amm., 1873, pag. 255).
3 5 4 . G) Lite vertente. — La lite vertente è soltanto
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costituita da attuali e presenti contestazioni giudiziali.—
(Corte d'app. di Casale, 7 dicembre 1886, Dell'Aglio c.
Comune di Castelletto Merli;' Giurisp. Cas., vii, 33; Rie.
amm., x x x i x , 142). "
3 5 5 . In conseguenza non é ineleggibile. il cittadino
che, in base a sentenza passata in giudicato, spiccò precetto contro il comune, il quale non fece opposizione al
precetto. — (Ivi).
3 5 6 . E vertente la lite, ai sensi e per gli effetti della
leggò comunale e provinciale, anche quando non sia
ancóra stata contestata colla costituzione di procuratore.
— (Corte d'appello di-Casale, 22 novembre 1884, Guarco
c. Comune di F^arodi; iLep'5'e, XXV, 2, 673; Giurisp.
Casal,
XV, 31; Rio. amm., xxvi, 141).
3 5 7 . Evvi vertenza di lite e contraddizione d'interessi
fra il comune e il consigliere, d'onde la ineleggibilità di
questo, se la Corte di appello affermiò che il consigliere
medesimo, facendosi attore,convenne in giudizio il comune
assieme al costruttóre d'una strada, che in codesta contestazione fu dal pretore emessa sentenza interlocutoria,
e che in atti non era prova giuridica di essere stata definita cotale litispendenza. — (Corte di cassaz. di Roma,
28 maggio 1885, Pacifico c. Lampocchi ; Corte Suprema,
X, 359).
3 5 8 . E ineleggibile a consigliere comunale, o, eletto,
decade dalla carica per vertenza di lite col comune, chi,
convenuto da questo in giudizio, contesta la lite e pretende la comunicazione dei documenti ordinata dal pretore con provvedimento preliminare. — (Corte di cass. di
Roma, 29 maggio 1885, Romano e Roncagli e. Comune
di Sassari; Corte Supr., x, 408; Rio. amm., xxxvi,: 723).
3 5 9 . L'ineleggibilità all'ufficio di consigliere per lite
vertente col comune ha luogo indipendentemente dalla
indagine, se il comune sia stato, oppur no, autorizzato
dalla Deputazione provinciale (Giunta prov. amm.) ad
introdurre giud iz'o. — (Corte di cass. di Roma,'11 aprile
1888, Maturi c. Comune di Amorosi; Giurisp. It., 1888,
I, 3, 207; Legge, xxvii, 2, 218).
3 6 0 . Agli effetti di cui all'art. 29 della legge comunale e provinciale, deve ritenersi vertente una lite col
óomune, quando vi è già stata una sentenza del pretore
che ordina alle parti di ridurre le loro ragioni in iscritto.
— (Corte di cass. di Roma, 11 aprile 1888, Maturi c. Comune di Matera; Corte Supr., xiii, 243).
3 6 1 . Chiamata la Corte di merito a decidere in sede
élettorale se vi sia lite vertente fra il comune ed un con-
ART.
34-35
Delle liste
elettorali
395
sigliere comunale, ed a proinmciare la decadenza di questo
dalla carica, non può la Corte stessa ricercare quale sia
la natura ed il vero carattere del diritto preteso dal municipio per giudicare se la lite sia male incoata per mancanza d'autorizzazione delia Giunta prov. amm. — (Ivi).
3 6 2 . È apprezzamento di fatto ritenere che la deliberazione consigliare^ con la quale si liquidò il debito'di
un consigliere comunale verso il comune, sia stata subito
trasmessa alla Prefettura, onde diventare esecutiva dopò
i 15 giorni. — (Corte di cass. di Roma, 1° luglio 1886^
Natali c. Masella; Corte Supr., xi, 737).
3 6 3 . La deliberazione della Giunta, che dispose l'esecuzione della precedente deliberazione consigliare riguardo
ad una lite, non ha bisogno, per avere efficacia giuridica,
dell'approvazione del prefetto. — (Ivi).
3 6 4 . Hen giudica la Corte d'appello che dichiara non
decaduto dall'ufficio di consigliere comunale pér vertenza
di lite chi fece soltanto, appena spiccata la citazione
contro di lui, dichiarare come egli accettasse l'obbligò
delle chieste rifazioni e delle spese, benché la relativa
causa fosse in primo grado di competenza del pretore,
e in secondo grado del tribunale. — (Corte di cass. di
Roma, 23 aprile 1885, Comune di Camposacro c. Di Sarno;
Corte Supr., x, 280; Rie. amm., x x x v i , 541).
3 6 5 . Cessa la ragione della decadenza dall'ufficio di
consigliere comunale a causa di lite vertente, se si produce il relativo istromento di cessione, dal quale risulta
che l'eletto si disinteressasse dalla suonunciata lite. - (Corte di cass. di Roma., 30 maggio 1887, Formica c. Procuratore generale del Re in Potenza e Comune di Stigliano; Corte Supr., xii, 2ril; Ric. amm., x x x v n i , 845).
3 6 6 . La Corte d'appello non può apprezzare per simulato il detto istromento, se fu regolarmente stipulato e se
la sua validità non fu da alcuno impugnata. — (Ivi).
3 6 7 . Non vi è lite contestata, e pei'ciò non si perde il
diritto all'eleggibilità amministrativa, in conseguenza di
una citazione intentata dal Regio commissario un giorno
prima delle elezioni generali, senza che il Consiglio comunale abbia emesso il suo parere sull'opportunità del giudizio, sebbene la lite non avesse mestieri dell'approvazione della Deputazione provinciale. — (Corte di cass. di
Roma, 13- dicembre 1887, De Martino ed altri c. Balbi;
Corte Supr., xii, 128; Rio. amm., x x x i x , 303; Giurisp. Tt,
XXV, 266).
3 6 8 . Non può impugnarsi la qualità di consigliere comunale in chi «ia debitore del comune per somme e
396
Legge comunale
e provinciale
ART. 36-37
spese giudiziali, se ogni debito era stato pienamente
saldato. — (Ivi).
3 6 9 . Quando in un giudizio tra un consigliere comunale e l'appaltatore dei beni di un comune, questo é chiamato in giudizio dall'appaltatore per rispondere di garantia
semplice, non avvi pendenza di lite tra il consigliere ed
il comune, perchè non avvi tra essi conflitto d'interessi.
— (Corte d'app. di Aquila, 4 giugno 1886, Clemente c. Bugnara; Rio. amm., xXxvn, 838).
3 7 0 . Il semplice fatto della citazione notificata non
basta a far ritenere la vertenza di lite, che seco porta la
ineleggibilità all'ufficio di consigliere comunale, ma è
necessario che dalla comparsa delle parti in giudizio e
dallo scambio delle loro difese risulti esservi tra esse un
vero conflitto. — (Corte d'app. di Napoli, 15 gennaio 1886,
Falineo c. Comune di Napoli; Giurisp. It., 1886, 2, 294;
Legge, xxvi, 1, 416).
3 7 1 . La lite vertente, causa d'ineleggibilità a consigliere comunale, non può risultare dalla semplice notifica di una citazione, ma è necessario che questa sia
stata seguita da vera contestazione giudiziale, almeno
implicita. — (Corte di cass. di Roma, 27 aprile 1885, Banari
c. Comune di Benevento ; Giurisp. Rat., 1885, i, 5, 252 ;
Foro IL, X, 1, 848; Legge, x x v , 2, 511; Corte Supr., x, 331).
3 7 2 - 7 6 . Non è quindi ineleggibile colui che, sebbene
abbia intimato una citazione al comune, non consta però
che abbia costituito procuratore, né che il comune abbia
ulteriormente proseguito il giudizio e promosso, al tempo
delle elezioni, la dichiarazione di contumacia, e risulta
anzi da posteriori deliberazioni del Consiglio comunale
avere questo riconosciuto di non avere alcun interesse a
contraddire alla domanda od avere autorizzato il sindaco
a transigere. — (Ivi).
3 7 7 . Il semplice fatto della notifica della citazione può
ritenersi come lite vertente per gli effetti dell'ineleggibilità a consigliere comunale, ancorché non sia avvenuta
contestazione vera e propria della lite, bastando l'esame
sommario della citazione per vedere se può o no dar
luogo a litigio, ovvero se sia una manovra elettorale
fatta per isbarazzarsi di temuti avversari. — (Corte di
cass. di Roma, 29 maggio 1885, Mosella, Senise ed altri
c. Pasquali e Comune d i M o t t o l a ; Giurisp. IL, 1885, i, 2,
233 ; Corte Supr., x, 373).
3 7 8 . Perchè si verifichi l'incompatibilità elettorale,
ai sensi degli articoli 29 e 234 della legge comunale e
provinciale, é d'uopo, ove il municipio è attore in cavisa
ART.
34-35
Delle liste
elettorali
395
contro l'elettore, che la lite sia pendente al momento della
elezione, e non soltanto nel senso accordato dalla procedura civile alla lite pendente per effetto della sola introduzione della lite; quindi debbono essersi verificate la
contraddizione e la contestazione su ciò che costituisce
il soggetto del giudizio, creando cosi un conflitto vero
e reale. Se l'elettore invece é attore, può essere sufficiente
la semplice introduzione del giudizio, quando esso non
si debba considerare legalmente abbandonato. — (Corte
d'appello di Modena, 20 luglio 1885, Bandi c. Brogioni;
Giurisp. It., 1885, 2, 536; Legge, x x v , 2, 780; Cons. amm.,
XXVIII, 69).
3 7 9 . Agli effetti della decadenza dall'ufficio di consigliere comunale, va considerata pendente la lite finché
ò aperto l'adito al ricorso per cassazione. — (Corte di
cass. di Roma, 17 marzo 1884, Ceccato c. Comune di M o n tecchio Maggiore; Legge, xx IV, 1,798; Corte Supr,, ix, 211).
3 8 0 . È vertente la lite, all'effetto d'impedire l'elezione
e di far decadere l'eletto dalla carica, quando siavi la contestazione intorno alla cosa che forma oggetto del giudizio. — (Corte d'app. di Modena, 24 luglio 1885, P. M.
c. Bandì ed altri; Legge, xxv, 2, 780).
381. Perchè possa parlarsi di lite vertente, e conseguentemente della non eleggibilità, finché dura la causa
Medesima del litigante col comune, basta che siasi notificato l'atto introduttivo del giudizio, a promuovere il
quale ha pure facoltà dalla legge il Regio delegato straordinario, e ciò quantunque dopo l'elezione il giudice adito
siasi dichiarato incompetente ed il Consiglio ricostituitosi
abbia disapprovato e rinunciato alla lite promossa. —
(Corte di cass. di Roma, 26 luglio 1888, Vigi, Capalbo e
Giglio c. Molena ed altri; Giurisp. IL, 1889, i, 3, 43; Ann.,
7; Giurisp.
xxvni,
2,
795).
T., x x v i , 7; Corte.òupr.,
x i i i , 731;
Legge,
382. L'art. 29 della legge comunale e provinciale è appli•^a^bile, in quanto accenna a lite vertente, a qualunque lite
^'ertente avanti a qualunque autorità giudiziaria. — (Corte
' appello di Napoli, 23 gennaio 1885, De Angeli c. Comune
di Roccamonfina; Rii>. amm., xxxvi, 139).
383. Quindi deve ritenersi ineleggibile a consigliere
Comunale colui contro di cui, nelle provincie napoletane,
comune abbia istituito giudizio di reintegra davanti al
'>Pgio commissario ripartitore per occupazione o illegitalienazione di beni demaniali. — (Ivi).
„ 384. Una lite deve ritenersi siccome tuttavia pendente
'iiichè non intervenga una dichiarazione del magistrato
396
Legge comunale
e provinciale
ART. 36-3
òompetehte che la dichiari perenta. — (Corte di cass. di
Roma, 30 aprile 1886, Rappo ; Giurisp. It., 1887, i, 3,10 ; Corte
Supr., XI, 481; Legge, xxvi, 2, 509; Ric. amm., xxxvn,
720; Ann., XX, 2, 159; Temi R., vi, 396).
3 8 5 . La questione di pei^enzione si può utilmente proporre nella sede stessa del giudizio elettorale. — (Ivi).
3 8 6 . Per gli effetti dell'eleggibilità amministrativa la
lite, tuttoché perenta, deve ritenersi pendente sino a ohe
non sia dichiarata incorsa nel relativo giudizio di merito.
—- (Corte di cass. di Roma, 12 maggio 1886, Rappo c.
Comune di Nanto; Giurisp. It., 1887, i, 3, 10; Legge, xxvi,
2, 509; Corte Supr., xi, 481).
3 8 7 . La decadenza da consigliere comunale a cagione
della lite vertente tra esso e il comune non s'incorre ipso
jure; quindi se, dopo introdotta l'istanza, siasi rinunciato
alla medesima, e la rinuncia siasi accettata dall'altra
parte, non si fa più luogo a pronunciare la decadenza.
— (Corte di cass. di Roma, 29 luglio 1886, Punzi c. Timpanaro e Stancanelli; Giurisp. Jt., 1887, i, 3, 11; Legge,
XXVI, 2, 721; Corte Supr., xi, 120).
3 8 8 . Contra. La decadenza da consigliere comunale per
lite vertente col comune s'incorre di diritto, e la posteriore
rinunzia alla lite, non.altrimenti che lo spedito e celere
compimento eli questa, non può far riacquistare la per'
duta qualità di consigliere, — (Corte di cass. di Napoli,
9 dicembro 1885, Timpanaro c. Comune di Regalbuto ;
Foro It., XI, 1, 210; Giurisp. Cat, xv, 230; Foro Cat., vi,
114; Riv. amm., x x x v n , 24; Filangieri, xi, 266).
3 8 9 . Ciò tanto più deve dirsi quando la rinuncia non
sia stata accettata dal Consiglio comunale nelle forme di
legge, e quando sia limitata agli atti del giudizio.— (Ivi).
3190. Ritenuta la validità dell'elezione, deve la Corte
di merito esaminare la questione se l'impedimento alla
continuazione nell'ufficio di consigliere comunale, a causa
di lite, poteva o no costituire una i^agione legittima per
applicare nel caso la relativa disposizione della legge
comunale e provinciale. — (Corte di cassaz. di Roma,
3 aprile 1888, Formica c. P. M.; Corte Supr., xiii, 179).
391. L'esattore, il quale ha lite vertente, non col
comune, ma collo Stato, relativamente alla sua gestione
precedente, non è colpito da incompatibilità. — (Corte
di cass. di Roma, 12 febbraio 1891, Prefetto di Cagliari
c. Canessa; Giur. It., 1891, 1, ni, 86).
3 9 2 . La deliberazione circa al fatto se un consigl'-ere
sia o no in lite col comune deve prendersi a voti segreti,
come quella che ha per oggetto le condizioni civili ed
ART.
34-35
Delle liste
elettorali
395
economiche delle 2iersone, e potrebbe dar l u o g o ad
apprezzamenti morali. — (Corte d'appello di Milano,
30 agosto 1887, Ruspini c. Consigliò comunale di T o r i n o ;
XXI, 3, 311; Monit. M., xxviii, 824; — Consiglio di
Stato, 6 marzo 1885, Comune di Mara; Foro IL, x, 3, 88).
3 9 3 . L'ineleggibilità per causa di pendenza di lite
col c o m u n e ha l u o g o tanto nel caso in cui il consigliere
Hia attore, quanto in quello in cui attore sia invece il
comune. — (Ivi).
3 9 4 . H) Partecipazioni
ed interessi dioersi. — V i é
incompatibilità tra l'ufficio di consigliere comunale é
«iuello di appaltatore o cointeressato nell'appalto di opere
pubbliche c o m u n a l i ; e quindi l'assunzione di questa qualità importa la decadenza dall'ufficio di consigliere. —
(Corte di cass. di R o m a , 31 dicembre 1888, Baldassari e
Di Gennaro; Giurisp. T., x x v i , 309; Corte Siipr., x m , 986).
3 9 5 . L'appaltatore di lavori nell'interesse di un c o m u n e
non p u ò essere eletto consigliere c o m u n a l e ; ma la sua
decadenza da tale ufficio n o n può essere pronunciata una
volta che sia seguito il collaudo, ancorché debbansi ancora
f'istemare i conti del rispettivo dare ed avere. — (Corte
d'app. di Casale, 25 gennaio 1886, Barberis c. M i l a n o ;
Leqge, x x v i , 2, 275).
3 9 6 . N o n s o n o ineleggibili coloro che abbiano preso
in affitto beni stabili dal comune, salvo che non sia insorta lite. — (Corte d'app. di Genova, 25 gennaio 1886,
M. c. Anselmi e Paglia; Monit. Leggi, 1886, 37; — SAlì-Eno, Commento, pa.^. 704).
3 9 7 . Il direttore di una strada consortile è ineleggibile.
— (SAREDO, Commento, pag. 704-705; — Contra: Giunta
l>rov. amm. di T e r a m o ; Giust.amm.,
1890, v, pag. 19).
3 9 8 . L'essere direttore di una strada vicinale, adibito
come perito agrimensore alla costruzione di opere nel
Palazzo comunale, l'eseguire annualmente la misura del
brecciame sulle strade comunali, sorvegliandone la manutenzione, l'esser assistente ai lavori di un ponte comu^
naie c o n retribuzione giornaliera, n o n costituiscono ine'eggibilità. — (? ; SAREDO, Commento, pag. 704-705).
3 9 9 . La qualità di fideiussore, od anche di garante
Solidale in un appalto di opere comunali, non costituisce
Punto uh caso di ineleggibilità. — (Corte d'app. di Casale,
agosto 1887, Luparia; Giurisp. Cas., VII, 310; Rio. amm.,
'^xxix, 907; — Corte di cass. di Roma, 5 novembre 1887,
^-iiparia c. S a s s o n e ; Corte Stipr., xii, 846).
4 0 0 . N o n può ammettersi che, solo perché il figlio di
'in consigliere comunale sia appaltatore di opei'e del
396
Legge comunale
e provinciale
ART. 36-3
comune, debba intendersi che anche il padre abbia parte
indiretta nell'appalto. — (Corte di cass. di Roma, 17 maggio
1887 ; Corte Supr., xn, 846).
401. Tanto meno può considerarsi il figlio del consigliere come persona interposta. — (Ivi).
4 0 2 . Il padre di un appaltatore di opere comunali
non può dirsi cointeressato, e quindi ineleggibile, solo
perché insieme al figlio abbia preso altri appalti di opere
private. — (Corte d'app. di Catania, 22 novembre 1886,
Arena c. Caruso ; Giurisp. Cat., xvi, 223 ; Cons. amm.,
xxviii, 41; Foro Cat., VII, 8; Ric. amm., xxxviii, 136).
4 0 3 . Non osta all'eleggibilità il non aver ancora presentato tutti i documenti restivi a lavori fatti eseguire
prima per conto del comune, né osta la probabilità di
qualche contestazione per quei lavori. — (Corte d'app. di
Casale, 30 nov. 1885, Prigione c. Comune di Castellazzo
Bormida; Giurisp. Casal., v, 355; Ric. amm., x x x v i i , 21).
4 0 4 . È eleggibile a consigliere comunale il perito che
nel momento delle elezioni non ha alcun incarico retribuito dal comune. — (Ivi).
4 0 5 . È ineleggibile chi ha un vincolo contrattuale che
importi una relazione continua di interessi e di affari tra
il consigliere e il comune.
4 0 6 . Non deriva ineleggibilità da un contratto s p e c i a l e
e isolato che il comune faccia con un cittadino, per
acquisto di legna, di un carro di fieno o simili.
4 0 7 . Se siasi fatta proposta di un contratto d'appalto,
senza che ne sia seguito regolare contratto, non può
derivarne ineleggibilità a consigliere per l'appaltatore,
quando siasi data esecuzione alla irregolare convenzione
— (Consiglio di Stato, 19 giugno 1891, Deputazione provinciale di Parma ric.; Giur. It., 1891, iii, 160).
4 0 8 . L'ineleggibilità stabilita dalla legge comunale per
coloro che direttamente 0 indirettamente hanno parte in
servizi, esazioni, somministrazioni od appalti nell'interesse della provincia, colpisce coloro che, sia pur soltanto al momento delle elezioni, coprano l'impiego d'ispettori 0 sorveglianti di un esattore dei comuni del
mandamento, anche quando costoro non siano che incaricati, mandatari, o dipendenti degli esattori. — (Consiglio di Stato, 19 febbraio 1892, Pellegati c. Ministero
dell'interno; Giur. It., 1892, iii, 71).
4 0 9 . Non é ineleggibile il bottegaio da cui si provvedono l'olio pel comune, gli oggetti di cancelleria per 1®
scuole od altri simili oggetti. — (Camera dei deputati,
14 luglio 1888).
ART.
31
Dell'elettorato
393-
410. S o n o eleggibili i cittadini abbuonati al dazio con•sumo. — (Corte di cass. di Roma, 13 gennaio 1887; Corte
Supr., pag. 40; — Corte d'appello di Torino, 26 marzo 1887;
Giurisp. Ital., pag. 30; — MAZZOCCOLO, Commento, pag. 91).
411. È ineleggibile l'amministratore, direttore ecc., di
società ed imprese aventi scopo di lucro, sovvenuti in
qualsiasi mod^o dal comune, anche se il sussidio è di piccola entità. — (Senato del Regno, 28 novembre 1888).
412. Sono eleggibili gli amministratori, direttori, ecc.,
di società cooperative, di mutuo soccorso, di beneficenza
e simili. — (Camera dei dep. 14 luglio 1888).
413. S o n o inconciliabili moralmente e giuridicamente i
'lue uffici di appaltatore del dazio e di consigliere comunale, e perciò l'appaltatore del dazio consumo è ineleggibile a consigliere comunale nel comune dove esige i
(lazi. — (Corte di cass. di Roma, 11 maggio 1885, Ferrari;
Corte Supr., x, 288; Ann.^ xix, 2, 92; — Corte d'app. di
l^rescia, 11 marzo 1890, Merchini c. Serano; Giur. It., ii,
388; — Corte d'app. di Casale, 27 maggio 1884, Cori e Paganini c. B o r n è ; Ann., xvin, 3, 393; Foro It., xi, 1, 409;
^sgge, XXIV, 2 776; Riv. amm., x x x v , 430; — Corte d'app. di
Macerata, 17 dicembre 1885, Antonelli c. Marchetti; Foro
^T; XI, 1,43; — Corte di cass. di Roma, 27 marzo 1885, Bornè
c- Paganini; Foro It., x, 1, 513 ; — Corte d'app. di Casale,
^ novembre 1886, Barale c. Migliavacca; Giurisp. Casal.,
VI, 355; _ Corte di cass. di Roma, 14 maggio 1887, Fiorito c. Pistorio; Corte Supr., xn, 261; — Corte d'appello
di Torino, 22 dicembre 1886, Ardone c. Chiesa; Giur. T.,
XXIV, 227).
414. La convenzione con cui, stipulandosi tra il comune
^ gli esercenti il loro abbonamento al dazio mediante un
<-anone annuo, si conviene che a beneficio di alcuni di
^ssi esercenti, il cui canone si fissa in una somma molto
^ìaggiore di quello degli altri, debbano andare tutti gli
^Itri proventi del dazio, contiene un vero appalto del
•lazio comunale. — (Ivi ; — Corte d'appello di Brescia,
il marzo 1890, Merchini c. Serano; Giur. It., 1890, ii, 388).
415. La qualità di appaltatore del dazio consumo gover'^ativo e delle sopratasse comunali è incompatibile colla
^a-i'ica di consigliere comunale, e non toglie tale incoml'a-tibilità il fatto che l'appalto sia cessato pendente il
''^•ilamo sporto contro la elezione dell'appaltatore. —
^.orte d'app. di Casale, 6 marzo 1886, A meri c. Ameri ;
^^'K-risp. Casal., vi, 116; Boll.
vii, 172; Cons.amm.,
^xvn, 267).
416. L'ufficio di consigliere comunale è incompatibile
884
Dell'elettorato
ART. 30
furtivi, trufla, appropriazione indebita, abusi di
fiducia e frodi d'og-ni altra specie e sotto qualunque
titolo del Codice penale, per qualunque specie di
falso, falsa testimonianza o calunnia, per eccitamento air odio fra le varie classi sociali, nonché
per reati contro il buon costume, salvi i casi di
riabilitazione a termini di leg-g-e;
g) coloro che sono ricoverati negli ospizi di
carità, e coloro che sono abitualmente a carico
degli Istituti di pubblica beneficenza e delle Cong-regazioni di carità ;
h) i commercianti falliti finché duri lo stato
di fallimento.
— (Cfr. Legge comun. e provine. 20 marzo i865,
ari. 26; — Legge id. 30 dicemire 1888, art. 11).
4 2 9 . Nel dubbio, si deve sempre presumere la capacità
del cittadino, perchè le leggi penali e quelle che restring o n o il libero esercizio dei diritti, formano eccezione
alle regole generali e non si d e v o n o estendere oltre^i casi
e i tempi in esse espressi. — (Cod. civ., tit. prelim., art. 4).
4 3 0 . A) Analfabeti.
(Cf. art. 19 della l e g g e e art. 38,
39 e 40 del Regolamento). — Nei comuni dove il numero
degli elettori n o n è doppio di quello dei consiglieri comunali da eleggere (e sono circa 70) s o n o elettori tutti gli
analfabeti, e non solo un numero doppio a quello dei
consiglieri com. — (Contra: SILVAGNI, Commento, art. 26).
4 3 1 . Il capoverso del c o m m a a, per cui anche gli
analfabeti s o n o elettori ed eleggibili quando non vi sia
un numero di cittadini che sappiano leggere e scrivere
uguale al doppio dei consiglieri comunali da eleggere,
è corretto e costituzionale, sebbene non si trovi nella
l e g g e modificativa del 30 dicembre 1888. — (SAREDO, Commento, I, 716).
4 3 2 . Il c o m m a a trova applicazione n o n soltanto in
caso di elezioni generali, ma anche in caso di elezioni
parziali, perchè sembra assurdo che alcuni cittadini siano
un g i o r n o elettori e un altro no, sebbene dalla letterale
disposizione della legge parrebbe il contrario. — ( S A U E D O »
Commento,
pag. 618, è d u b b i o ; — C o n t r a : A S T E N G O ,
' Guida, pag. 402 ; — Ministero dell'interno, 25 aprile 1890).!
4 3 3 . B ) Donne. — La d o n n a può avere una rappresen-
ART.
34-35
Delle liste
elettorali
395
tanza c o m e nel caso degli art. 24 e 25, ma giammai essere
elettrice.
4 3 4 . Le donne, sebbene non elettori né eleggibili, j)oss o n o partecipare all'amministrazione delle istituzioni di
beneficenza, nonostante qualsiasi disposizione in c o n trario delle tavole di fondazione e degli Statuti. — ( L e g g e
17 luglio 1890 sulla pubb. benef., art. 11, 12, 30).
4 3 5 . C) Interdetti
e inabilitati. — Nella disposizione
dell'art. 30 c o m m a c, si tratta solo dell'interdizione civile.
4 3 6 . Il n u o v o Codice civile avendo soppresso l'istituto
della cessione dei beni ai creditori, n o n na più ragione
di essere l'incapacità di c o l o r o che avevano fatto tale cessione. — ( L e g g e 20 marzo 1865, art. 26).
4 3 7 . L'imbecillità a causa di avanzata età n o n è m o tivo producente l'incapacità elettorale, ove non siasi p r o nunciata l'interdizione. — (Corte d'appello di Macerata,
17 ottobre 1889, Neroni c. Infriccioli ed altri ; Giur. it.,
1890, II, 132).
4 3 8 . Gl'inabilitati per prodigalità s o n o esclusi dall'elettorato amministrativo, sebbene possano essere elettori
politici. — (Corte d'app. di Bologna, 21 marzo 1890, Conti
c. Nanni ; Giur. It., 1890, ii, 579).
4 3 9 . Quando il cieco-nato abbia conseguito il decreto
che gli restituisce l'abilitazione, riprende c o n ciò la pienezza della sua capacità giuridica, anche per gli effetti
elettorali. — (Cod. civ., art. 340).
4 4 0 . L a cecità sopraggiunta q u a n d o il cittadino sia
inscritto nelle liste elettorali, non costituisce causa di
incapacità. — (Corte di cass. di R o m a , 6 dicembre 1890:
Legge, 1891, pag. 398).
4 4 1 . L'interdizione, sia che comprenda anche la penale
o solo la civile, comprende in ogni caso i colpiti dalla
interdizione dai pubblici uffici. — ( C o d . pen., art. 2 0 , 1 ; —
ASTENGO, Guida, pag. 404; — MAZZOCCOLO, pag. 94 e 95;
— SAREDO, Commento, pag. 722).
4 4 2 . Nel procedere alla revisione delle liste, si deve
verificare, caso per caso, se un individuo sia incorso nell'interdizione legale, e in caso affermativo, se l'interdizione sia cessata per decorrenza di termine o per conseguita riabilitazione. — (Cod. pen., art. 74, 87 e 100).
4 4 3 . D) Oziosi, vagabondi, mendici. — I condannati per
reato di oziosità, v a g a b o n d a g g i o e mendicità non poss o n o mai in alcun caso essere elettori. — ( L e g g e di pubblica sicurezza, 30 g i u g n o 1889, n. 6144, art. 80 e seg.; —
Id., art. 94 e seg. — Cod. penale, art. 453 e 456, ecc.).
4 4 4 . Gli oziosi ed i vagabondi si devono escludere
23 — BRUNIALTI, Codice elettorale.
396
Legge
comunale
e provinciale
ART. 36-37
dall'elettorato amministrativo c o m e condannati, non c o m e
ammoniti. — (SAHEDO, Commento, pag. 724; — C e n t r a :
ASTENGO, Guida, pag. 401).
4 4 5 . E) Ammoniti e sorvegliati.
— La nuova l e g g e
comunale e provinciale, specie dopo le garanzie di cui
la legge di P. S. ha circondata l'ammonizione, ha tolta
o g n i dubbio circa l'assoluta ineleggibilità degli ammoniti.
— ( L e g g e di P. S., 1889, art. 94 e seg. - Cf. : Corte d'app. di
Casale, 26 agosto 1884, Tortolina c. Deputazione provinciale di Alessandria; Giurisp. Casal, ìY, 308; Riv. amm.,
XXXV, 794; — V. Commento alla legge elett. politica).
4 4 6 . N o n è ineleggibile chi ò soggetto a sorveglianza
speciale non g i à per condanna di tribunale, ma per un
provvedimento di polizia.
4 4 7 . L'incapacità degli ammoniti cessa un anno d o p o
compiuto il termine degli effetti dell'ammonizione, ossia
quando spiri quello stabilito dalia legge alla sua durata, 0 quando, avendo l'ammonito tenuto buona c o n dotta, l'ammonizione venga revocata dal giudice.
4 4 8 . F) Condannati per reati, ecc. — N o n é elettore né
eleggibile all'uffizio di consigliere comunale chi fu c o n dannato ad un anno di carcere per stupro violento. —
(Corte di cass. di Roma, 16 m a g g i o 1886, De Giorgio
c. Mauria; Leoac, XXVI, 5, 495; Corte Supr., xi, 467; Ann.,
XX, 2, 149).
4 4 9 . Deve essere cancellato dalla lista elettorale amministrativa chi fu condannato agli arresti per attentato al
pudore. — (Corte di cass. di R o m a , 29 luglio 1886, Cavaccini c. Deputazione provinciale di Chieti; Corte Supr., xi,
969; Riv. amm., xxxviii, 937; Ann., x x n , 2, 7),
4 5 0 . Colui che fu condannato per adulterio é esclusa
dall'elettorato a senso dell'art. 30 della l e g g e comunale
e provinciale, dovendosi considerare tale reato fra quelli
che recano offesa al buon costume. — (Corte di cass. di
R o m a , 20 a g o s t o 1891, P. M. c. Di Carlo ric.; Giur. It.,
1891, 1, ni, 176).
4 5 1 . Non è ammesso all'elettorato amministrativo il
pubblico uffiziale condannato per il reato previsto e represso dagli art. 241 e 242 del Cod. pen. sardo. — (Corte
di cass. di R o m a , 30 aprile 1890, Palletta c. Nicastro; Giur.
It., 1890,1, in, 130).
4 5 2 . Il condannato per furto incorre nella perdita dei
diritti dell'elettorato e della eleggibilità amministrativa
quand'anche il fatto per cui la condanna fu pronunciata
rivesta, per ragione della pena dalla legge comminata,
il carattere di semplice contravvenzione. — (Corte d'ap-
ART.
34-35
Delle liste
elettorali
395
pello di Milano, 24 marzo 1884, Bollini c. Bollini; Monit.
M., XXV, 386; Rw. amm., x x x v , 337).
4 5 3 . L'incapacità elettorale, pronunziata a carico dei
condannati per frode dall'art. 26 della legge comunale e
provinciale, si estende anche ai condannati per concussione ed appropriazione indebita. — (Corte di cass. di
Roma, 19 settembre 1884, Attademo e Carineo c. P. M.
presso la Corte di Catanzaro; Giurisp. It., 1885, i, 3, 55;
Legge, x x v , 1, 109; Corte Supr., ix, 124; Rio. amm.,
xxxv, 887).
4 5 4 . Nelle parole per furto e per frode, di cui nell'art. 30 della legge comuh. e prov. del' 20 marzo 1865, si
debbono ritenere compresi tutti i reati contro la proprietà definiti nelle prime tre sezioni del capo II, tit. X ,
libro II Codice penale. Quindi non può essere iscritto
nelle liste amministrative colui che sia stato condannato
per appropriazione indebita. — (Corte d'app. di Aquila,
•33 agosto 1887, De Gregoris ; Foro Abruzz., ii, 127; —
Corte d'app. di Roma, 28 maggio 1887, Sisti, Temi Rom.,
vin, 301).
4 5 5 . Non gode dell'elettorato amministrativo il c o n dannato per reato di suliornazione di testimoni. — (Corte
d'app. di Firenze, 22 marzo 1890, Paoli ric.; Giur. It,
1890, I I , 444).
4 5 6 . Per l'art. 30 della legge comunale e provinciale
va escluso dall'elettorato il condannato a pena correzionale per falsa testimonianza. — (Corte di cassaz. di
Roma, 22 febbraio 1884, La Rocca ed altri c. Deputazione
provinciale di Chieti; Legge, xxiv, 1, 724; Corte Supr.,
IX, 124; Foro It., ix, 1, 1020).
4 5 7 . La disposizione della nuova legge comunale e
provinciale che dichiara ineleggibili i condannati per
falsa testimonianza, é applicabile immediatamente anche
a coloro che, sebbene condannati per il detto reato, ottennero, sotto la passata legge,, un giudicato che riconosceva la loro eleggibilità. —'(Corte d app. di Torino, 18 ottobre 1889, Scotti e Salussolia ric.; Giur. It., 1890, ii, 1).
4 5 8 . La disposizione della nuova legge comunale e provinciale, che esclude dall'elettorato i condannati per falso
innominato è applicabile anche a coloro che sotto la
legge precedente, sebbene condannati per il detto reato,
eransi iscritti nelle liste in forza di giudicato. — (Corte
d'app. di Macerata, 12 settembre 1889, Spadoni c. Trofani
ric.; Giur. It., 1890, ii, 4).
4 5 9 . I condannati per concussione sono esclusi dall'elettorato amministrativo. — (Corte di cass. di Roma,
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Legge comunale
e provinciale
ART. 36-37
2 novembre 1889, Peroni c. Pierantoni e Censi; Giur.It.,
1890, 1, in, 60).
4 6 0 . Non è reato di frode che tolga il diritto elettorale
amministrativo il fatto d'aver allontanato oblatori da un
pubblico incanto, tanto più in quanto tale reato siasi commesso mediante danaro e non col mezzo della frode. —
(Corte di c-ass. di Roma, 7 novembre 1888, Antonnicola;
Giurisp. T., XXVI, 144; Foro It., xiv, 1, 261; Corte Supr.,
XIII, 646;— Corte d'appello di Torino, 29 dicembre 1886,
Monit. dei Trib., xxviir, 427; — Cons. di Stato, 30 novembre 1889, ricorr. Antonnicola; Giur. It.,
1-111,73).
4 6 1 . Il reato contro la libertà degli incanti, per quanto
possa ammettersi come mezzo di frode, non é però un
« reato di frode » e non importa l'incapacità elettorale
amministrativa. — (Corte di cass. di R o m a , 3 die. 1888,
Dell'Oro c. Cerruti; Giurisp. T., xxvi, 275; Corte Supr.,
XIII, 785; — Id., 2 giugno 1882, Steccanella c. Dep. prov. di
A^erona;i?ejo. gen. di ^tar., 1881-83; Ckkrkixk,
Osservazioni
su questo argomento ; Corte Supr., voi. completo, 1880,
p. 391 ; Ele^. amm. e poi., Torino, 1892, p. 39-43).
4 6 2 . I condannati a pene criminali per reato di ferimento, sebbene di essi non si faccia menzione nell'art. 30
della nuova legge comunale e provinciale, sono tuttavia
incapaci dei diritti elettorali amministrativi. — (Corte di
cass. di Roma, 2 novembre 1880, Castigiia c. Meconi;
Giur. It., 1890, 3, in, 64).
4 6 3 . È escluso dall'elettorato amministrativo, ai termini
dell'art. 30 della legge comun. e prov. il condannato pel
reato di corruzione, ancorché la pena gli sia stata condonata per amnistia. — (Corte di cass. di Roma, 23 dicembre 1884, De Falco, D'Amato c. De Renzi; Ann., xix, 2,
65; Corte Supr., ix, 987).
4 6 4 . N o n può essere escluso dalla lista elettorale amministrativa il condannato agli arresti per contravvenzione
alla legge sui pesi e misure. — (Corte di cass. di Roma,
16 marzo 1887, Ferrari c. Prefettura di Catanzaro ; Giurisp. It., 1887, i, .3, 129; Legge, xxvn, 1,685; Ann., x x i , 2 ,
74; Giurisp. T., xxiv, 293; Corte Supr., xii, 15).
4 6 5 . Il tentativo di truffa rientra nella categoria dei
reati che escludono dall' elettorato amministrativo. —
(Corte d'app. di Aquila, 20 settembre 1886, Schiavone,
appellante; Legge, xxvii, 2, 195; Monit. M., xxviii, 344
Foro Abruzz., n, 49; Riv. Amm., xxxviii, 601).
4 6 6 . Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 della legge
coni, e prov. lo spendi mento di biglietti falsi costituisce
reato di frode. — (Corte d'app. di Trani, 11 luglio 1887,
ART.
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Delle liste
elettorali
395
Degli Atti; Rie. T., xii,671; Rio. Amm., xxxviii, 819; —
Corte di cass. di Roma, 24 agosto 1887, Mandalo ed altri
c. Massone; Giurisp. IL, 1888, 1, 37; Giurisp. T., x x v ,
42; Legge, xxvii, 2, 721; Ann., xxii, 2, 9 ; Corte Supr.,
XII, 733).
4 6 7 . La condanna per contrabbando priva il condannato dell'elettorato amministrativo. — (Corte d'app. di
Torino, 14 maggio 1888, Caretti; Giurisp. It., 1888, 2, 543;
Legge, xxviii, 2, 600; Giurisp. T., xxv, 510; Ric. Amm.,
XXXIX, 700; Ann., xxii, 404).
4 6 8 . È incapace dell'elettorato amministrativo il custode
di cose pignorate condannato per sottrazione delle medesime. — (Corte di cass. di Roma, 28 ottobre 1889, ric.
Pizzi; Giurisp. IL, 1890, 1, in, 111).
4 6 9 . Non può privarsi del diritto elettorale il cittadino
condannato con sentenza di primo grado, e che ha ricorso
contro la medesima in appello, nè lo si può sino a che
essa non sia diventata esecutoria.— (Corte d'app. di Napoli,
16 luglio 1884, Copozzi c. Deputazione provinciale di Benevento; Ric. amm., x x x v , 681).
4 7 0 . Le sentenze penali di tribunali stranieri non hanno
alcuna efficacia ed autorità nel Regno, sia che si riferiscano a stranieri, sia che riguardino cittadini dello Stato.
— (Corte d'appello di Torino, 28 aprile 1885, Piantino c.
Lanza; Ann., xix, 3, 266; Giurisp. T., xxii, 417 ; Foro
X, 1, 627; — Cassazione di Roma, 23 luglio 1885, LanzaPiantini; Giurisp. It., 1886, i, 3, 20; Legge, xxv, 2, 757;
Temi R., v, 734; Ann., xix, 2, 127; Forò It., x, 1,963; —
Cass. di Torino, 29 dicembre 1883; Foro It., vm, 1, 692;
— Corte d'appello di Genova, 10 dicembre 1877, Maglio
ed altri c. Martini; Gass. Trib. Mt7., 1887, 1223; Bettini,
1878, 260).
471. Il condannato a pena criminale, il quale colla
contumacia e colla prescrizione ha sfuggito 1 espiazione
della pena corporale statagli inflitta, per effetto della
stessa condanna non più riparabile e non tolta da grazia,
indulto od amnistia, rimane colpito d'incapacità elettorale perpetua, non potendo ottenere lalegaleriabilitazione.
— (Corte d'app. di Genova, 26 luglio 1888, B. c. Deputazione prov. di Genova; Eco Giurisp., xn, 1, 204).
4 7 2 . La riabilitazione, di cui è parola nell'art. 30 della
legge com. e prov., non è quella degli articoli 834 e seg.
del Codice di procedura penale, istituita per far cessare
f l i effetti della interdizione dai pubblici uffici, accessoria
1 condanna a pene criminali in alcuni reati. — (Corte
d'jipp. di Cagliari, 14 settembre 1886, Massa Tola e. Depu-
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Legge comunale
e provinciale
ART. 36-37
tazione prov. di Sassari; Foro It, xi, 1, 1053; Monit. M.,
xxxvni, 1083).
4 7 3 . Tale riabilitazione deve invece intendersi come
introdotta per togliere l'incapacità che la legge suddetta ha stabilito in rapporto al diritto elettorale. — (Ivi).
4 7 4 . Quindi la reclusione, (quantunque non importi la
interdizione dai pubblici uffici, priva il condannato del
diritto elettorale fino a che egli ottenga la riabilitazione.
— (Ivi).
4 7 5 . La disposizione dell'art. 30 della legge comun. e
prov., per cui é escluso dall'elettorato il condannato peifurto anche dopo scontata la pena,presuppone non ne sia
avvenuta la riabilitazione, la quale fa cessare gli effetti
politici della condanna, restituendo il condannato nella
mtegrità del diritti perdati. — (Corte di cass. di Roma,
26 marzo 1884, Limido c. Barbitta; Giurisp. / t , 1884, i, 3,
141; Legge, xxiv, 2, 42; Corte Supr., ix, 259).
4 7 6 . Colla riabilitazione dei condannati a pene correzionali pei reati di furto, di frode e di attentato ai
costumi, cessa per essi l'esclusione dall'elettorato amministrativo. — (Corte di cass. di R o m a , 10 maggio 1884,
Buffetta c. Deputazione prov. di Catanzaro; Legge, xxi\',
2,148; Ann., xvni, 2,128; Monit. A/., xxv, 839; Corte Supr.,
IX, 364; Rio. amm., 1881, pag. 313).
4 7 7 . Contra. Chi é stato condannato per furto, sebbene abbia scontata la pena e sia stato riabilitato, non
può essere iscritto nelle liste elettorali amministrative,
— (Corte di cass. di Roma, 25 febbraio 1886, Madonna;
Giurisp. It, 1886, i, 3, 100; Ann., xx, 2,53; Corte Supr.,
XI, 79; Rio. Amm., xxxviii, 281).
4 7 8 . Coloro (.-he riportarono condanna a pena criminale continuano ad essere incapaci all'elettorato amministrativo sotto la nuova legge comunale e provincifile.
— (Corte d'app. di Roma, 17 ottobre 1889, Lattanzi c.
Giacomini; Giur. It, 1890, ii, 12).
4 7 9 . Non essendosi la disposizione dell'art. 26 della
legge comunale e provinciale del 1865, secondo cui non
erano elettori, nò eleggibili, i condannati a pene criminali, se non ottennero la riabilitazione, e i condannati a
pene correzionali od a particolari interdizioni mentre le
scontano, riprodotta nell'art. 30, testo unico della nuova
legge, non devesi ritenere che una lacuna esista in proposito, i)rovvedendo all'uopo le disposizioni contenute
nel nuovo Codice penale. — (Consiglio di Stato, 6 aprile
1889, Ministero interno ric.; Giurisp. It, 1889, in, 114).
4 8 0 . L'art. 90 della legge 30 diceml)re 1888 ha dato
ART.
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Delle liste
elettorali
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solo al potere esecutivo la facoltà di coordinare in testo
unico le disposizioni di detta legge con quelle della precedente legge del 1865, ma non anche quella di abrogare
le disposizioni medesime, né in tutto, né in parte; quindi,
in applicazione dell'art. 11 della legge 30 dicembre 1888,
la disposizione dell'art. 26 della legge comunale e provinciale del 1865 concernente l'ineleggibilità dei condannati a pene criminali non riabilitati, deve considerarsi
virtualmente compresa nella disposizione dell'art. 30 della
legge medesima. — (Corte d'app. di Roma, 17 ottobre
1889; Legge, n, 596; — Corte di cass. di Roma, 2 novembre 1889, Castiglia c. Meconi; Legge, 1890, i, 151; —
Id. id. 15 settembre 1890, ricorr. Bevilacqua; Legge, 1S90,
II, 649)'.
H > yy ,
,
481. Se la condanna avvenne sotto il precedente Codice penale, i condannati a pene criminali sono ineleggibili sino a che non abbiano ottenuta la riabilitazione, e
i condannati a pene correzionali sono ugualmente ineleggibili sino a che dura l'espiazione della pena, salvo
che si tratti dei reati contemplati nell'articolo 3 0 / della
legge comunale e provinciale, nel qual caso l'ineleggibilità dura sino a che siasi ottenuta la riabilitazione; se
la condanna ebbe luogo sotto l'impero del nuovo Codice,
s o n o incapaci sino alla riabilitazione i condannati alle
pene dell'ergastolo, dell'interdizione dai pubblici uffici,
ovvero alla reclusione o alla detenzione per oltre 5 anni ;
le altre pene portano incapacità sino a che siano espiate,
eccetto la multa sino a lire 50 e l'arresto sino a 5 giorni,
e fatta sempre eccezione delle pene pei reati di cui all'articolo 30 J', per i quali occorre la riabilitazione. —
(R. D. per l'attuazione del Codice penale, 1° dicembre
1889, n. 6509, art. 20).
4 8 2 . Se anche il titolo di imputazione sia compreso
tra quelli colpiti dalla legge coll'incapacità elettorale, il
proscioglimento dall'accusa per insufficienza di prove non
priva del diritto elettorale. — (Corte d'appello di Venezia,
22 ottobre 1865, Dep. prov. di Udine; Legge, x, 44).
4 8 3 . Per gli effetti dell'elettorato amministrativo, il
semplice tentativo di reato rende incapaci al pari del
reato compiuto. — (Corte d'app. di Aciuila, 20 sett. 1886,
Schiavone; Legge, xxvii, 195; Monit. M., xxviii, 344; Foro
Abbruzs., n, 49; Rio. amm., xxxviii, 301 ; — Corte di cassazione di Roma, 6 aprile 1891, Barozzi).
4 8 4 . Non riacquista la iiuaiità di elettore colui che fu
condannato a pena che ne importava la perdita col vecchio
Codice, mentre non la importerebbe col nuovo. — (Corte
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Legge comunale
e provinciale
ART. 36-37
d'app. di Roma, 8 febbraio 1888, Pacella; Legge, 1881,
ir, 167).
4 8 5 . L'incapacità elettorale cessa sempre coll'amnistia.
— (Cod. pen., art. 86 ; — Corte d'app. eli Catania, 11 settembre 1882; Man. amm., 1881, pag. 44; — Id., 14 novembre 1884 ; lei, 1885, pag. 22 ; — Corte d'app. di Torino,
17 settembre 1880; Ivi, 1881, pag. 44).
4 8 6 . G) Ricoverati,
ecc. — Le disposizioni del § g
dell'articolo 30 si applicano anche ai frati questuanti.—
(Senato del R e g n o , 1888, pag. 2684).
4 8 7 . Il soccorso mensile o quello del medico o dei
medicinali in caso di malattia, che la Congregazione di
carità dà a qualche cittadino, non lo rende ineleggibile.
— (Cons. di Stato, 25.map-io 1889).
4 8 8 . H) Falliti. — La legge comunale e provinciale
dovendo interpretarsi in armonia col nuovo Codice di
commercio, e giusta quest'ultimo, cessando lo stato di
fallimento coli'approvazione del concordato, il fallito
concordatario deve ritenersi ammissibile al voto. — (Corte
d'app. di Napoli, 25 luglio 1884, Di Pietro c. Deputazione
prov. di Napoli; Rio. Amm., x x x v , 868; Legge, xxv, 2,131).
4 8 9 . Il fallito, per poter essere eletto a consigliere
comunale, deve prpvare prima della sua elezione che,
mediante sentenza del tribunale di commercio, si dichiarò
cessato lo stato di fallimento nel quale trovavasi; onde
è che se la sentenza fu proferita posteriormente, non può
produrre alcun utile effetto neppure se in esso siasi detto
che il fallito, anche prima del giorno della sua elezione,
aveva eseguito il pagamento di tutti i suoi creditori. —
(Corte di cassazione di Roma, 12 giugno 1888, Di Nocera
c. Cardona; Giurisp. Ital., 1888, i, 3, 205; Legge, xxviii,
2, 505 ; Corte Supr., xiii, 404; Ann., xii, 2,125 ; — Cfr. Codice
di commercio, articoli 816, 841, 842, 861).
4 9 0 . I falliti, i quali abbiano ottenuto il concordato
regolarmente omologato sotto l'impero del precedente
Codice di commercio, sono elettori ed eleggibili. — (Cons.
di Stato, 6 aprile 1883 ; — Corte d'app. di Torino, 29 agosto
1884, 27 novembre 1886; Man. amm., 1885, pag. 101; 1887,
pag. 90; — Corte di cass. di Roma, 13 maggio 1885; lot,
1885, pag. 311).
ART. 31. — Non possono essere contemporaneamente consig-lieri nello stesso comune g l i a.scendenti, i discendenti, il suocero ed il genero.
I fratelli possono essere contemporaneamente
ART. 31
Dell'elettorato
393-
membri del Consiglio, ma non della Giunta m u nicipale.
— (Cfr. Legge com. eprov. 20 marzo 1865,art. 27).
4 9 1 . (3olla dimissione data dal suocèro cessa la ragione
d'incompatibilità riguardo al g e n e r o , entrato nel C o n siglio comunale posteriormente al suocero, e non é quindi
più ammessibile l'istanza di decadenza del genero. —
(Corte d'app. di Napoli, 11 luglio 1884, Visconti e. Deputazione provinciale di Napoli; Ric. Amm., x x x v , 883).
4 9 2 . P o s s o n o essere contemporaneamente consiglieri
il padre e il figlio naturale anche riconosciuto ; lo zio e
il nipote, due cognati, il padre ed il figliuolo adottivo,
il p a d r i g n o ed il figliastro. — (Corte d'appello di Napoli,,
22 dicembre 1869, Comune di Cavadei 1 irreni c. Caiise;
— MAZZOCCOLO, Commento, pag. 100).
4 9 3 . A n c h e d o p o sciolto il matrimonio che diede origine all'affinità per qualsiasi causa, l'incompatibilità fra
suocero e genero non cessa, perdurando l'affinità stessa
che vi diede origine. — (Cod. civ., art. 52; — Corte d'app. di
T o r i n o , 26 novembre 1875; Man. Amm., 1876, 107; ~ Id.
di Milano, 20 settembre 1880; lei, 1880, pag. 310; — Contra :
SILVAGNI, Commento, art. 27).
4 9 4 . L a disposizione dell'art. 31 si applica non solo ai
fratelli germani, ma anche ai consanguinei ed agli uterini..
4 9 5 . L'adottante ed il marito dell'adottata per gli effetti dell'art. 31 si d e v o n o considerare come suocero e
genero. — (SAREDO, Comm.,ì, 740; — Contra : ASTENGO,.
Guida, art. 31).
4 9 6 . L'affinità esistente tra due consiglieri comunali'
non impedisce loro di esercitare le rispettive funzioni
fino a che la decadenza non sia dichiarata nei modi stabiliti dalla legge. — (Cons. di Stato, 5 gennaio 1883 ; Manuale amm., 1883, pag. 93).
4 9 7 . In caso di n u o v a elezione simultanea di due incompatibili, si avrà per eletto colui che ha avuto più
voti, e se a voti pari, il m a g g i o r e d'età.
4 9 8 . Se uno dei due incompatibili siede nel Consiglio,,
si annullerà l'elezione del nuovo eletto.
4 9 9 . Se due incompatibili siedono in Consiglio, decadrà
colui che è meno anziano per elezione, o che, se eletto
lo stesso g i o r n o , ebbe minor numero (li voti, o che, se
è uguale il numero dei voti, è più giovano. — (Corte di
appello di Macerata, 5 luglio 1866; Man. amm., 1866,
pag. 306; — Corte d'appello di Messina, 15 m a g g i o 1882;
lei, 1883, pag. 93).
394
Legge comunale
e prooinciale
AKT. 32-33
Delle liste elettorali.
ART. 32. — Le liste elettorali sono permanenti :
esse non possono essere modificate che in forza della
revisione annua, alla quale si procede in confornoità delle disposizioni seg-uenti.
— (Cfr. Legge elett. polii. 20 seti. 1882, art. 13),
5 0 0 . I comuni devono ogni anno rifare ex noco la
lista elettorale amministrativa in doppio esemplare.
5 0 1 . Nella revisione annuale delle liste elettorali, la
Giunta, il Consiglio comunale e la Commissione provinciale per gli appelli elettorali, non sono vincolate dalle
decisioni precedenti. — (Cons. di Stato, 19 febbraio-1883 ;
Man. amm., 1883, pag. 65).
5 0 2 . L'obbligo della revisione annuale importa il diritto
e il dovere di verificare ogni anno, d'ufficio o per ricorso,
i titoli in base ai quali venne eseguita l'iscrizione d ' u n
cittadino sulle liste, e (juindi il potere di cancellare gli
elettori (;he perdettero la qualità elettorale ed inscrivere
coloro che 1 hanno acquistata.
ART. 33. — Il
di gennaio di ogni anno la
G i u n t a municipale invita, con pubblico avviso, tutti
coloro che, non essendo iscritti sulle liste, sono
chiamati dalla presente l e g g e all'esercizio del diritti)
elettorale, a domandare entro il 15 g e n n a i o la loro
iscrizione.
Hanno diritto di essere iscritti anche coloro che
pur non avendo compiuto il ventunesimo anno di
età, lo compiono non più tardi del 15 m a g g i o dell'anno in corso.
— (Cfr. Legge 20 marzo 1865, art. 28; — Legge
elettorale 'politica 24 settembre 1882, art. 16).
5 0 3 . Il manifesto della Giunta deve non solo portare
la data del 1° gennaio, ma essere affisso in quel giorno.
Se il manifesto si pubblicasse dopo, i cittadini potranno
sempre presentare le domande entro 15 giorni.
ART. 34-35
Delle liste elettorali
395
5 0 4 . Sebbene il manifesto sia diretto soltanto a coloro
che non sono inscritti nelle liste elettorali, tutti i cittadini hanno diritto di presentare i documenti e le indicazioni che credono opportune.
ART. 34. —• Chi presenta la domanda per essere
iscritto nelle liste elettorali del comune deve corredarla colle indicazioni comprovanti :
1® il luogo e la data della nascita ;
l'atto, ove occorra, che provi il domicilio
e la residenza nel comune;
i titoli in virtù dei quali, a tenore della
presente l e g g e , domanda la iscrizione.
La domanda deve essere sottocritta dal ricorrente ; ove non possa sottoscriverla, è tenuto ad
unirvi una dichiaraziono notarile che ne attesti i
motivi.
— (Cfr. Legge elett. folii. 24 seti. i882, art. 17),
5 0 5 . Il testo della domanda può sempre esser scritto
da altri che dal richiedente e anche stampato e litografato.
5 0 6 . La permanenza dell'impossibilità di scrivere e
sottoscrivere la domanda non é un ostacolo all'esercizio
del diritto elettorale. — (Corte di cassazione di R o m a ,
G dicembre 1890).
5 0 7 . La domanda può essere trasmessa per mezzo di
terzi, colla posta od altrimenti.
5 0 8 . Gli atti, presentati per ottenere l'iscrizione nelle
liste elettorali, devono avere data certa. — (Corte d'app.
di Palermo, 7 dicembre 1886, Frizzino c. D ^ u t a z i o n e
provinciale di Girgenti ; Circ. Giur., xvni, 245; Èie. Amm.,
XXXVIII, 817; Ann., xxi, 364).
5 0 9 . A provare l'età per l'iscrizione nelle liste elettorali , il mezzo più acconcio è l'esibizione dell'atto di
nascita, e, solo nel caso in cui sia impossibile desumere
tale prova dai registri ufficiali ed autentici, ne possono
tener luogo i certificati di pubblica notorietà emessi dal
sindaco. — (Corte di cassaz. di Roma, 12 gennaio 1884,
Comune di Rivarolo Ligure ed altri; Legge, xxiv, 1,218).
ART. 35. — Alla domanda si uniscono i documenti necessari a provare quanto non fosse altrimenti notorio.
396
Legge comunale
e provinciale
ART. 36-37
I documenti, titoli, certificati d'iscrizione nei
ruoli delle imposte dirette, che fossero richiesti a
tale og-getto, sono esenti da qualunque tassa e spesa.
Della domanda e dei documenti annessi può richiedersi ricevuta all'atto della presentazione.
— (Cfr. Legge élett. polii. 24 seti. 1882, art. 18).
5 1 0 . L'assoluta gratuità di tutti i documenti elettorali
patisce una sola eccezione, di cui all'art. 2 del R. decreto
10 febbraio 1887, per cui si pagano 50 centesimi al notaio
che riceve le prove che l'elettore sa leggere e scrivere.
511. L'ufficio municipale non può mai, sotto verun
pretesto ricusare la ricevuta, di cui all'ultimo comma dell'art. 16.
ART. 36. — Trascorso il termine di cui all'articolo 33, la Giunta municipale deve riunirsi per
esaminare le domande e per procedere immediatamente alla formazione e revisione delle liste degli
elettori.
— (Cfr. Legge elett. yólil. 24 seti. 1882, art. 19).
512. Quando il ricorrente abbia presentata l'istanza
nei termini prescritti, ma non l'abbia corredata dei documenti giustificativi, egli ha tempo a produrli anche dopo
la scadenza del termine.
5 1 3 . La Giunta può riunirsi prima e dopo il 15 gennaio, essendo solo essenziale che compia il suo lavoro
entro il mese ed i cittadini abbiano sempre la via aperta
al reclamo 15 giorni dopo la pubblicazione del manifesto.
Cosi essa ha faeoltà di ricevere la domanda anche poi e
per tutto il mese.
5 1 4 . In tutti i casi nei quali la legge non ha accompagnato i suoi precetti con precise sanzioni di nullità si
deve ritenere che le autorità che presiedono alla formazione delle liste debbano interpretare ed Applicare le varie
disposizioni legislative nel senso più largo e più favorevole all'iscrizione degli elettori. — (Corte di cass. di
Roma, 23 ottobre 1882 ; Legge, 1883, i, 256, 257).
ART. 37. — La Giunta deve formare o rivedere
la lista deg-li elettori prima del 31 gennaio.
Essa può dividersi in sezioni di tre membri, eia-
ART.
34-35
Delle liste elettorali
395
scuna delle quali ha g l i stessi poteri della Giunta
intera.
515. Se la Giunta, per la momentanea legittima assenza di alcuni suoi membri, non fosse in numero per
deliberare, il Consiglio comunale potrà delegare a ciò
alcuni dei proprii membri. — (Legge comunale e provinciale, art. 138).
516. La Giunta si deve riunire nel palazzo comunale,
ma non sarebbe caso di nullità se tenesse le sue adunanze anche altrove.
517. Il numero delle sezioni in cui la Giunta si divide
non può eccedere in alcun caso quello degli assessori
assegnati al comune.
518. Gli assessori supplenti si contano al pari degli
effettivi per comporre le sezioni elettorali. — (SAREDO,
Commento, pag. /63, 764).
5 1 9 . La Giunta deve tener processo verbale delle sue
adunanze firmato dal presidente e dal segretario. —
(Gire, del Ministro dell'interno 5 febbraio 1882; Istruz. per
l'esecuzione della legge elett. polit., § 3).
5 2 0 . Se un Consiglio comunale è sciolto, le attribuzioni
della Giunta sono attribuite al Regio Commissario. —
(Cfr. art. 269).
ART. 38. — La Giunta deve inscrivere nelle liste,
d'uflScio, coloro pei quali le risulti da documenti
che hanno i requisiti necessari per essere elettori.
Deve cancellarne i morti, quelli che perdettero le
qualità richieste per l'esercizio del diritto elettorale,
coloro che riconosce essere stati indebitamente inscritti, quantunque la loro iscrizione non sia stata
impugnata, e quelli infine che rinunziarono al dcmicilio civile nel comune.
Un esemplare dei ruoli delle imposte dirette, certificato conforme all'originale dall'agente delle imposte, deve essere spedito senza spesa agli uffici
prima del P gennaio.
ART. 38 a {Disp. transit., art. 14). — I prefetti,
giusta il disposto dell'art. 21 della legge elettorale
politica del 24 settembre 1882, inviteranno le Giunte
398
Legge comunale
e procinciale
ART.
municipali a cancellare dalle liste elettorali politiche coloro che siano stati indebitamente inscritti,
quantunque la loro iscrizione non sia stata impugnata.
Qualora le operazioni della revisione e della affissione delle liste politiche non siano compiute nei
termini stabiliti dalla legge, i prefetti ne ordineranno la esecuzione col mezzo di un Commisaria
all'uopo delegato, a spese del Comune.
— (Cfr. Legge elettorale polii. 24 settembre 1882,
art. Sf, e Legge 30 dicembre 1888, art. 12).
521. La legge impone alla Giunta municipale l'obbligo
di supplire alla dimenticanza dei privati, inscrivendo d'uffìzio quanti risultino ad essa in modo indubitato nel
possesso dei legali requisiti. — (Ministero dell'interno,,
circolare 5 febbraio 1882).
5 2 2 . Le Giunte non possono inscrivere i cittadini d'uffizio, con la semplice allegazione della notorietà e della
pubblicità. — (Corte di cass. di Roma, 6 giugno 1884;
Legge, 1884, ir, 650 ; — Corte d'app. di Brescia, 17 luglio
1882; Legge. 1882, ii, 301).
5 2 3 . La Giunta può inscrivere gli elettori politici senza
che essi presentino alcuna domanda, e senza che sia necessario procedere alla verificazione d'alcun documento.
5 2 4 . Se l'esattore tarda a trasmettere ai comuni la copia
dei ruoli dei contribuenti, il prefetto può applicargli una
ammenda e mandare a spese dell'esattore speciali commissari, per adempiere in tempo a quell'ufhzio. — (Ministero delle finanze, 25 agosto 1876).
5 2 5 . L'agente delle imposto può limitarsi a trasmettere
solo quegli'articoli di ruolo che subirono variazioni nel
corso dell'anno. — (Circolare Ministero delle finanze,
1 marzo 1886; ~ Consiglio di Stato, 18 febbraio 1883).
5 2 6 . La Giunta comunale ha facoltà di esaminare i
registri scolastici e chiedere alle varie amministrazioni
comunicazione dei ruoli dei loro impiegati pensionati. —
(Circolare Ministero dell'interno, 6 febbraio 1882).
5 2 7 . La Giunta può sempre cancellare coloro che furono
indebitamente inscritti, anche se non vi sono reclami.
ART. 39, — Le liste debbono essere compilate
in doppio esemplare, e contenere, in ordine alfa-
ART.
34-35
Delle liste elettorali
395
betico, il cog-nome il nome e la paternità di t u t t i
g'ii elettori del comune, colie indicazioni di cui
nell'articolo 34.
Nella formazione delle liste è compilato collestesse norme e g-uarentigie, ed unito a quelle un
elenco degli elettori che si trovano nelle condizioni
previste dall'articolo 28.
— (Cfr. Legge com. e prov. W marzo 1865, art. 29 ;
— Legge elett. polit. U seti. 1882, art. 22).
5 2 8 . Il procedimento di formazione delle liste elettorali amministrative é operazione che s'inizia, si emenda
e definitivamente si compie nelle vie amministrative, e
non ammette richiamo all'autorità giudiziaria per irregolarità in esse incorse, in ispecie per mancanza delle
indicazioni da aggiungersi accanto al nome di ciascun
inscritto. — (Corte di cass. di Roma, 16 gennaio 1884,
Dello R u s s o , Gesmundo ed altri; Legge, x x i v , 1, 505;
Ann., XVIII, 2, 88; Corte Supr., ix, 39; Foro It, ix, 1, 318).
5 2 9 . L'art. 39 della legge comunale e provinciale esige
nelle liste le indicazioni ivi ricordate, accanto al nome
di ciascun iscritto. — (Corte d'app. di Catania, 31 dicembre 1886; Lombardo c. Deputazione provinciale di Siracusa; Foro Cat., vi, 257).
5 3 0 . La mancanza di queste indicazioni importa nullità anche delle iscrizioni ordinate dalla Giunta provinciale amministrativa. — (Ivi).
531. Contra. La prescrizione, secondo cui sulla lista
compilata ogni anno dalia Giunta municipale, accanto
al nome di ogni inscritto, debbono indicarsi l'età, il domicilio, la quota d'imposta pagata col numero di iscrizione nel ruolo dei contribuenti e finalmente ogni altro
titolo 0 qualità donde si deriva il diritto elettorale, non
è applicabile ai nuovi elettori che si iscrivano per deliberazione del Consiglio, per decisione della Giunta provinciale amministrativa, o per sentenza della Corte di
appello. — (Corte d'appello di Messina^ 25 agosto 1884,
Cammà c. Deputazione provinciale di Messina; Foro
Mess., in, 213; — Corte di cass. di Roma, 30 gennaio 1885,
Ruscica e Sorrentino c. Vasques ed altri elettori di Canicatti; Legge, x x v , 1, 761; — Corte d'app. di Genova^
26 luglio 1886, Maracca; Eco Giurisp., x, 1, 319; Rio.
amm., x x x v n i , 828).
396
Legge comunale
e provinciale
ART. 36-37
5 3 2 . I due esemplari della lista elettorale amministri,
tiva devono essere ambedue originali.
5 3 3 . Nelle liste elettorali amministrative non è neceUi
sario che l'ordine alfabetico sia rigorosamente segui||B
oltre la seconda lettera. — (BRUNIALTI, Commento.n&g.l'^m
e 530; — Corte d'appello di Napoli, 23 ottobre 1876).
^
ART. 40. — Non più tardi del primo giorno D
febbraio, la Giunta invita, con pubblico avviso
chiunque abbia reclami da fare contro le liste, H
presentarli all'ufficio comunale entro il 15 febbraio
Durante questo tempo un esemplare delle liste dev<
tenersi aftìsso all'albo pretorio e l'altro rimanere
nell'ufficio comunale a disposizione di qualunque
cittadino.
La Giunta immediatamente notifica al Prefetto
della provincia l'affissione dell'avviso.
— (Cfr. Legge comunale e provinciale W marze
1865, art. 30; — Legge elettorale politica M settembre 1882, art. 23).
5 3 4 . Compiuto il suo lavoro, la Giunta può pubblicare
l'avviso in qualuncjue giorno, ira il 17 e il 31 gennaio.
5 3 5 . Il manifesto e la lista devono essere sottoscritti
dal sindaco e da tutta la Giunta, ed è per lo meno irregolare che lo siano solo da quello e da alcuni assessori.
5 3 6 . Il segretario comunale deve certificare la pubblicazione del manifesto, ed il certificato fa piena prova
sino ad iscrizione in falso.
5 3 7 . Qualsiasi reclamo prodotto dopo il 15 febbraio è
irrecevibile.
5 3 8 . I cittadini hanno tutto il diritto di consultare tutti
gli atti e documenti che servirono alla compilazione delle
liste elettorali, e di farne eseguire copia a loro spese.
5 3 9 . L' obbligo dell'affissione di un esemplare della
lista nell'albo pretorio, e quello del deposito di un altro
esemplare nell' ufficio comunale a disposizione di qualunque cittadino, sono prescrizioni imperative da osser-.
varsi a pena di nullità; altrettanto si dica per l'elenco
completo a norma degli articoli 28 e 29.
5 4 0 . Sebbene l'art. 14 del regolamento parli dell'obbligo del prefetto di invitare le Giunte comunali a cancellare dalle liste elettorali politiche i cittadini che vi siano
ìli
IT. 41-42
Delle liste elettorali
401
ati indebitamente iscritti, il prefetto deve altresì invirJe ad inscrivere gli elettori indebitamente omessi od
iclusi.
5 4 1 . Nei giudizi sull'elettorato, i reclami devono proorsi corredati di tutti i documenti giustificativi, nè s o n o
mmissibili altri incombenti probatori!. — (Corte d'app. di
asale, 28 luglio 1866).
^ AKT. 41. — La pubblicazione prescritta dall'arìcolo 40 tiene luogo di notificazione per coloro dei
uali siasi deliberata l'iscrizione nelle liste elettorali,
— (Cfr. Legge elett. polii. 24 seit.
art. 24).
ART. 42. — L a Giunta municipale che ha cancelato dalle liste un elettore o negata la chiesta incrizione, deve notificargli, per iscritto, al domi;ilio, la cancellazione o il diniego, indicandog-liene
motivi non più tardi di tre giorni da quello in
2ui la lista fu pubblicata.
(Cfr. Legge elett. polii. 2i seti. 1882, art. 25).
5 4 2 . Il termine per la notificazione è di tro giorni da
quello in cui la lista é .stata i)ubbiicara, che però non vi
è compreso.
5 4 3 . La notificazione deve sempre essere individuale,
anche quando si tratti di j)iù individui che abbiano chiesto
la loro inscrizione con una unica domanda ed i motivi
dell'iscrizione siano gli stessi per tutti.
, 5 4 4 . Se la notificazione non è eseguita nel termine
prescritto, si ritengono di altrettanto prolungati i termini per i successivi reclami.
5 4 5 . La Giunta deve far sempre la notificazione agli
elettori che dalla lista generale sono trasferiti all'elenco
di cui all'art. 28.
5 4 6 . La notificazione deve farsi per mezzo del messo
comunale al domicilio, alla residenza od alla dimora,
purché in persona propria. — (Corte d' app. di Torino,
22 e 29 luglio 1887).
5 4 7 . Non basta addurre il valore della cosa giudicata
perchè esso si riferisce solo all'iscrizione del cittadino
nelle liste dell'anno in cui è pronunciato il giudizio. —
(Corte d'appello di Napoli, 26 agosto 1880; Man. amm.,
pag. 342).
5 4 8 . La motivazione della decisione della Giunta c o 26 — BRUNIALTI, Cocl. clctiorale.
402
Legge comunale
e promnciale
ART. 43-44
munale può esser complessiva per tutto un gruppo di
cittadini. — (MAZZOCCOLO, Commento, pag. 108).
ART. 43. — Ogni cittadino, nel termine indicato
dall'art. 40, può reclamare al Consiglio comunale
contro qualsiasi iscrizione, omissione o cancellazione
nelle liste compilate dalla Giunta.
Il reclamo, con cui s ' i m p u g n a un'iscrizione, deve,
entro i tre giorni successivi, essere notificato, per
cura della Giunta alla parte interessata.
— (Cfr. Leffffe elett. folit. 24 seit.
art. 26).
5 4 9 . L'azione di cui all'art. 43 è una vera e propria
azione popolare, c perciò il reclamo spetta a qualsiasi
cittadino che al)bia qualità di stare in giudizio.
5 5 0 . Il reclamo può esser presentato per mandato, per
lettera, in persona, o dettato al segretario comunale, che
deve prenderne nota.
5 5 1 . Il Consiglio comunale deve prendere in esame
anche un reclamo presentato dopo il 15 febbraio, purché
gli pervenga in tempo utile.
5 5 2 . Il reclamo deve essere notificato nella sua integrità, in modo che l'interessato sia messo in grado di
presentare la propria difesa, e il Consiglio comunale non
10 può esaminare se non quando constati la regolare notificazione all'elettore che s'intende di escludere.
ART. 44. — Fra il 20 e l'ultimo giorno di febbraio
11 Consiglio si riunisce per rivedere le liste preparate dalla Giunta, a g g i u n g e r e quelli che reputa
indebitamente esclusi, cancellare quelli che reputa
indebitamente ammessi e pronunziarsi sui reclami
che fossero stati presentati.
5 5 3 . Le deliberazioni del Consiglio comunale relative
a quistioni elettorali devono essere prese a suffragi
palesi, sotto pena di nullità. — (Cons. di Stato, 5 marzo
1886, Comune di Rosso Gaudio; Foro IL, xi, 3, 160).
5 5 4 . Il prefetto è competente ad annullare le dette
deliberazioni per violazione della legge comunale, ma non
può interloquire sulla validità o meno delle operazioni
elettorali. — (Ivi; — Cons. di Stato, 5 aprile 1^2).
ART.
34-35
Delle liste elettorali
395
5 5 5 . Quando la revisione delle liste elettorali amministrative non potè aver luogo nella sessione ordinaria di
primavera, nulla vieta che essa possa essere eseguita nella
tornata d'autunno. — (Cons. di Stato, 20 gennaio 1886,
Comune di Rivergaro; Giurisp. It., 1886, 3, 114; Eia.
amm., x x x v i i , 476).
5 5 6 . Il decreto del R e g i o delegato straordinario che
avesse riveduta la lista amministrativa nel mese di febbraio, essendo contrario alla legge, deve essere annullato
dal prefetto. — (Cons. di Stato, 24 aprile 1885; Leqqe,
XXV, 2, 396).
5 5 7 . Il Consiglio comunale non è tenuto ad esaminare
la lista nome per nome, essendo questo ufficio imposto
alla Giunta comunale, salvo sempre a ciascun consigliere
'il diritto di fare su ciascuno degli inscritti le osservazioni che crede e di provocare le deliberazioni del Consiglio. — (Cons. di Stato, 16 agosto 1889; Legge, ii, 574).
5 5 8 . Il Consiglio comunale deve sempre dar ragione
delle inscrizioni e delle cancellazioni da esso deliberate,
in seguito ad atti e documenti.
5 5 9 . La revisione della lista elettorale operata dal R e g i o
Commissario straordinario, ai sensi dei combinati articoli
118 e 269 della legge comunale e provinciale, é sempre
valida. — (Cons. di Stato, 23 dicemnre 1886; Legge, 1887,
T, 390; — Camera dei deputati, 20 novembre 1888).
ART. 45. — Le liste approvate dal Consiglio
comunale sono pubblicate non più tardi del 5 marzo
e restano affìsse all'albo pretorio fino al 15 marzo
stesso.
I Domi degli elettori, nuovamente iscritti dal
Consiglio comunale, si devono pubblicare in elenco
separato.
Di queste pubblicazioni deve darsi immediatamente notizia al prefetto della provincia.
— (Cfr. Legge com. e prov. 20 marzo
i865,
art. Sì; — Legge elettorale politica
seti. 1882,
art. 28).
5 6 0 . E necessario un elenco a parte degli elettori nuo^'amente inscritti, perchè tutti possano facilmente c o n trollare l'opera del Consiglio; non così dei cancellati.
404
Legge comunale
e provinciale
AR,T. 46
perchè basta uno sguardo alla lista per avvertire le seguite
cancellazioni.
5 6 1 . L'obbligo dell'affissione delle liste é di rigore, e il
suo inadempimento può essere invocato come motivo di
)iullità delle elezioni. —(Consiglio di Stato, 6 nov. 1880;
Legge, i, 175).
è 6 2 . L'elenco di cui all'art. 45 deve contenere i nomi
degli elettori aggiunti dal Consiglio comunale, non già
anche quelli aggiunti dalla Giunta.
5 6 3 . La pubblic.'izione del verbale del Consiglio comunale contenente le deliberazioni relative, non può mai
supplire alla pubblicazione della lista generale degli elettori ed a quella dell'elenco separato. — (Cons. di Stato,
6 novembre 1880; Legge, 1881, i, 175).
ART. 46. — Il sindaco, entro tre giorni dall'approvazione delle liste, deve dare avviso in iscritto
e al domicilio, tanto ag-li elettori che il Consiglio
comunale ha cancellato dalla lista, quanto a coloro
i reclami dei quali non fossero stati accolti dalla
cancellazione o del rigetto dei reclami medesimi,
indicandone i motivi.
Queste notificazioni, del pari che quelle di cui
all'art. 42, sono fatte senza spesa, per mezzo degli
agenti comunali, che devono farsene rilasciare ricevuta sopra apposito registro.
— (Cfr. Legge com. e prov. W marzo 1865,
art. 32; — Legge eleltor. politica S4 settembre
1882, art. 27).
5 6 4 . Se con un solo reclamo ])arecchi individui chiesero la loro inscrizione nello liste, e l'istan/a è stata respinta, la notificazione deve essere fatta separatamente a
ciascuno di loro.
5 6 5 . Per gli elettori inscritti d'ufficio, o su loro istanza,
0 dietro reclamo di terzi, il fatto della loro inscrizione
nella lista essendo sufficientemente provato colla pubblicazione di questa e coll'elenco di (mi all'nrt. 45, non è
richiesta alcuna notificazione.
5 6 6 . 1'- nulla la notificazione eseguita per lettera privata da! sindaco o dal segretario comunale all'interessato, non potendo essa dar principio alla decorrenza del
AUT. 47-48
Delle liste elettorali
405
termine per ricorrere contro il provvedimento del Consiglio. — (Corte d'app. di Roma, 8 settembre 1881 ; Temi
Romana, 1881, 49; Man. amm., 1881, pag. 188).
5 6 7 . L'agente comunale deve farsi rilasciare ricevuta
della notificazione sópra apposito registro; nel caso che
il notificato rifiuti di darlo, deve stenderne apposita relazione che fa piena fede sino a prova in contrario. —
(BRUNIALTI, Commento, pag. 118; — Senato del R e g n o ,
Discussioni, 1° dicembre 1881).
5 6 8 . Le notificazioni si debbono fare al domicilio; se
questo manchi, alla residenza; se manchi anche questa,
alla dimora dell'interessato. — (Cod. di procedura civile,
art. 139).
5 6 9 . La notificazione si deve fare entro tre giorni e
se vi ha ritardo da parte del sindaco o del messo comunale, rimane d'altrettanto prolungato il termine accordato
all'interessato per rispondere.
ART. 47. — Qualora la Giunta o il Consiglio
comunale non compiano le operazioni della revisione e dell'affissione delle liste entro i termini
rispettivamente assegnati dagli articoli precedenti,
il prefetto ne ordina l'esecuzione col mezzo di un
commissario all'uopo delegato, a spese del comune.
— (Cfr. Legge eleitor. politica H settembre 1882,
drt. 30, — Zepge com. e prov. 1887, art. 174).
5 7 0 . Il prefetto esercita le facoltà conferitegli dall'articolo 47 se la Giunta non ha pubblicato il manifesto
(art 33); se al 31 gennaio non ha ancora riveduta la lista
degli elettori ; se non ha pubblicato in tempo ravviso di
cui all'art. 40; se ha trascurato le notificazioni prescritte
dall'art. 42; se il Consiglio comunale non si è riunito
entro il febbraio; se il sindaco non ha fatto le notificazioni prescritte (art. 40); se le liste approvate dal Consiglio
comunale non sono publ)Hcate entro il termine prefisso
(art. 45).
571. Dove sempre applicarsi l'art. 47 ((uando, per colpa
dell'autorità comunale, non si |)roce(le a termine di legge
a tutte lo operazioni della revisione e dell'affissione delle
liste.
ART. 48. — Ogni cittadino può ricorrere contro
il rigetto di un reclamo deliberato dal Consiglio
396
Legge comunale e provinciale
ART. 36-37
coni anale e contro qualsiasi indebita iscrizione o
cancellazione fatta nella lista.
Il ricorso deve essere presentato entro il giorno
31 marzo alla Giunta provinciale amministrativa
e notificato all'interessato per atto di usciere o per
mezzo dell'inserviente comunale a cura del ricorrente entro lo stesso termine. L'interessato ha tre
giorni per rispondere.
Potrà essere anche presentato all'ufficio comunale affinchè sia trasmesso alla Giunta provinciale
amministrativa, ed in tal caso il segretario comunale ne deve rilasciare ricevuta.
La Giunta provinciale amministrativa può anche
inscrivere d'ufficio coloro pei quali risulti da documenti che hanno i requisiti necessari, e cancellare
coloro che li abbiano perduti o che siano stati indebitamente inscritti, quantunque la iscrizione non
sia, stala impugnata, ifacendo notificare agli interessati la proposta di cancellazione.
ART. 48 a. — (Art. 4l del Regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale) —
Il prefetto deve curare che la Giunta provinciala
amministrativa sia convocata e pronunci le sue
decisioni sulle liste e sui reclami entro i termini
fìssati dalla legge.
L'ufficio di segreteria della Giunta amministrativa deve tenere in corrente un registro speciale,
firmato in ciascun mezzo foglio dal presidente della
Giunta provinciale, in cui si annoteranno in separate
colonne il giorno dell'arrivo e quello della restituzione di ciascuna lista, i reclami presentati coi
relativi documenti e la decisione della Giunta provinciale amministrativa.
— (Cfr. Legge coni, e prov. 20 marzo 1865,
art. SA; — Legge eleltor. politica M settembre
1882, art. 31; — Legge SO dicembre 1888, art. 13).
ART.
34-35
Delle liste elettorali
395
5 7 2 . È nulla la notificazione del reclamo di cui nello
art. 48, legge comunale, fatta all'interessato dal messo
del comune. — (Corte d'app. di Casale, 17 luglio 1886,
Argenta c. Dep. prov. di Alessandria ; Giur. Gas, vi, 284).
5 7 3 . Tale nullità non viene sanata dal controricorso
sporto dall'interessato alla Dep. prov. (Giunta provinciale
amministrativa).
5 7 4 . La notificazione del reclamo alia Dep. prov. (Giunta
provinciale amministr.) contro deliberazione del Consiglio
comunale in tema di diritti elettorali è validamente fatta
dall'inserviente comunale addetto all'ufficio del conciliatore, pareggiato ad un ufficiale dell'ordine giudiziario per
gli atti amministrativi del comune. — (Corte di cass. di
Roma, 24 agosto 1884, Mandola c. Massone ; Giurispr. T.,
X X V , 42).
5 7 5 . Nessuna disposizione di legge stabilisce l'obbligo
di notificare giudiziariamente i ricorsi a coloro che non
hanno se non l'interesse indiretto, comune a tutti i cittadini, di vedere mantenuta l'osservanza della legge. —
(Cons. di Stato, 29 gennaio 1886; Legge, x . w i , 2, 216).
5 7 6 . Sottoposta con ritardo la lista alla Deput. prov.
(Giurata provinciale amministrativa), non può annullarsi
la decisione da essa emessa come presa fuori del termine
prescritto dalia legge quando il relativo decreto sia stato
notificato in tempo. — (Ivi).
5 7 7 . Senza alcun principio di prova non é ammessibile il reclamo prodotto al Consiglio comunale e riprodotto alla Deputazione (Giunta) provinciale per cancellazione di elettori indicati come analfabeti. — (Cons. di
•Stato, 14 gennaio 1887; Legge, xxvii, 1, 825; Man. amm.,
XXVI, 166; Cons. Amm., xxni, 225).
5 7 8 . La notificazione del ricorso all'interessato deve
essere fatta a cura del ricorrente e non dal sindaco, il
quale a ciò fare non ha veste nè mandato dalla legge.
— (Cons. di Stato, 25 marzo 1887, Comune di Castelnuovo
nel Friuli; Legge, xxvii, 2, 315; Foro It., xii, 101).
5 7 9 . 11 termine di 10 giorni stabilito dall'art. 35 della
logge comunale e provinciale 20 marzo 1865 in questione
di ricorsi contro l'iscrizione od omissione di cittadini
nelle liste elettorali amministrative, é obbligatorio e deve
osservarsi a pena di nullità: quindi se la Dep. prov. (Giunta
amministrat.) prese dei provvedimenti in proposito senza
avere osservato il termine stabilito in detto articolo, ed
essi abbiano potuto influire sull'esito delle elezioni, il
Consiglio comunale ben può pronunziare l'annullamento
delle elezioni medesime. — (Cons. di Stato, 18 gennaio
396
Legge comunale
e provinciale
ART. 36-37
1889, Comune di Piana Crixia ric. ; Giurispr. Ital., 1889,
UT, 128).
5 8 0 . Quando la Deput. prov. (Giunta provinciale amministrativa) includa nuovi iscritti nelle liste elettorali
in seguito a loro domanda corredata dei documenti giustificativi, essa è in obbligo di fornire alla Giunta municipale le necessarie indicazioni, mancando le quali può
il seggio elettorale rifiutare a detti nuovi iscritti la facoltà di votare. — (Cons. di Stato, 27 giugno 1885, De
Paola ; Giurisp. IL, 1886, 3, 40; Legge, x x v , 2, 788; Foro It,
XI, 3, 24; Cons. amm., xxvi, 385; Ric. amm., x x x v i , 952).
5 8 1 . Quando l'esclusione dal voto degli elettori aggiunti dalla Dep. prov. (Giunta provinciale amministrativa) abbia potuto esercitare una influenza decisiva sull'esito delle elezioni, devesi procedereal loro annullamento.
— (Cons. di Stato, 3 giugno 1887; Legge, xxvni, 1, 284).
5 8 2 . Non offende le attribuzioni del Consiglio comunale, ma fa uso delle facoltà ad essa attribuite dall'art. 48
dellaleggecomunale e provinciale, la Deputa/Jone (Giunta)
provinciale, che riforma la lista deliberata dal comune,
aggiungendo e cancellando alcuni nomi. — (Ivi).
5 8 3 . Spetta alla Dep. prov. (Giunta provinciale an^min.)
pronunciare sulle liste elettorali compilate dalla Giunta
e rivedute dal Consiglio comunale; quindi deve essere
ì'evocato il decreto del prefetto che, ritenendo contraria
alla legge comunale la revisione delle liste fatta dal Consiglio in base ai ruoli ed alle imposte dell'anno cui riferivasi la lista, ha proceduto all'annullamento della relativa deliberazione. — (Cons. di Stato, 13 luglio 1888; Legge,
xxvnr, 2, 680).
5 8 4 . K valido il ricorso prodotto in materia di liste
elettorali da qualunque cittadino, anche minorenne non
emancipato. — (SAREDO, Commento, pag. 797).
5 8 5 . Il ricorso è una vera azione popolare, che può
esser diretta cosi contro il rigetto di un reclamo deliberato dal Consiglio comunale, come contro fjualsiasi indebita iscrizione o cancellazione e può riferirsi a qualsiasi illegalità commessa dal Consiglio comunale nella
operazione della revisione delle liste.
5 8 6 . Se taluno fu iscritto, cancellato od omesso nella
lista deliberata dalla Giunta comunale e non ha in'odottq
i-eclanio al Consiglio comunale, egli non può, nè può altri
per lui ricorrere alla Deputazione (Giunta) provinciale.—
(Corte d'app. di Casale, 11 luglio 1882; Man. amm., 1882,
pag. 376; — Corto d'ap]x di Trani, R u v o c . Fiore, 15 settembre 1882; — Corto d'app. di Torino, 20 luglio 1882, Ar-
ART. 49
Delle liste elettorali
409^
gentero; — Contra: SANTINI, Commento, pag. 186; — Corte
di cass. di Roma, 27 ottobre 1883, Paraci ed altri c. Comm.
prov. di Siracusa).
5 8 7 . Il ricorrente deve notificare il ricorso per mezzo
dell'usciere o dell'inserviente comunale, ma se ricorre a
quello è tenuto a pagare la tassa di legge : non è però
necessario alcun deposito.— (Cons.di Stato, 28 marzo 1865)..
5 8 8 . La notificazione si deve fare sempre a cura della
parte ricorrente e non dalla Giunta comunale. — (Cons. di
Stato, 5 aprile 1882).
5 8 9 . Il termine di tre giorni, accordato all'interessato
per rispondere, non è perentorio e rimane in facoltà della
Giunta di prendere in esame la risposta prodotta dagli
interessati anche dopo i tre giorni, purché entro dieci
giorni successivi a quello nel "quale essa ha ricevuto le
liste e i documenti.
5 9 0 . Il ricorso e la risposta dell'interessato possono
essere trasmessi alla Giunta provinciale amministrativa
cosi direttamente, che per mezzo dell'ufficio comunale.
591. Ogni cittadino può far notare alla Giunta provinciale amministrativa le lacune, le omissioni, gli errori
delle liste elettorali politiche valendosi di qualunque
mezzo, anche di lettere anonime.
5 9 2 . Anche per i reclami alla Dep. prov. (Giunta prov.
amministrat.), l'obbligo di presentare i documenti giustificativi si riferisce a ([uelli che la parte i)uò procurarsi,,
non a quelli che si trovano nei pubblici uffici. — (Corte
d'app. di Messina, 21 gennaio 1883, Giardina c. Comm.
prov. di Siracusa).
5 9 3 . La Giunta provinciale amministrativa ha il diritto
di inscrivere d'ufficio tutti coloro per i quali risulti da
documenti il possesso dei requisiti necessari, e può cancellare coloro che abbiano perduto i requisiti necessari
0 siano stati indebitamente inscritti, ma in tal caso deve
notificare agli interessati fa cancellazione fissando loro
un termine per rispondere, prima di deliberare definitivamente.
ART. 49. — Spirato il termine di cui al precedente articolo, e non più tardi del 5 aprile, un
esemplare della lista elettorale e dell'elenco di cui
all'articolo 39, coi documenti relativi alle iscrizioni
ed alle cancellazioni che avessero dato luog-o a
reclamo, o tutti g-li atti d'appello devono essere
396
Legge comunale
e provinciale
ART. 36-37
trasmessi al presidente della Giunta provinciale
amministrativa.
L'altro esemplare della lista è conservato nella
segreteria del comune.
Il presidente della Giunta provinciale amministrativa, entro tre giorni da quello in cui è pervenuta la lista, deve inviarne ricevuta all'ufficio comunale.
Delle liste e dei documenti ricevuti si tiene nota
in un registro speciale, firmato in ciascun foglio dal
pi^esidente della Giunta provinciale amministrativa.
— (CTr. Leg^e com. e frov. 20 marzo i865; —
Legge elett. politica 24 settembre i882, art. 33).
5 9 4 . Fra il 3 e il 5 aprile il sindaco deve trasmettere al
prefetto: un esemplare della lista approvata dal Consiglio;
un elenco di coloro ai quali è sospeso l'esercizio del diritto
di voto; l'elenco separato degli elettori nuovamente inscritti
dal Consiglio comunale o per i quali è cessata la sospensione; l'elenco degli elettori il cui nome sia stato cancellato dalle liste ; i manifesti pubblicati dalla Giunta, a
norma degli art. 83 e 40, e quello che annuncia l'approvazione della lista per parte del Consiglio comunale; i
verbali delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio;
i certificati delle notificazioni eseguite e delle pubblicazioni prescritte; tutti i ricorsi presentati alla Giunta ed al
Consiglio comunale; gli atti d'appello presentati all'ufficio comunale; copia dei ruoli dei tributi diretti e delle
tasse comunali; tutti i documenti che servirono ad iscrizioni e cancellazioni sulle quali si sollevarono reclami;
ed ogni altro atto o documento che possa servire ai lavori
della Giunta provinciale amministrativa.
5 9 5 . Anche ai processi verbali delle deliberazioni delle
Giunte e dei Consigli comunali è applicabile l'art. 161 della
legge comunale e provinciale, per cui devono essere trasmessi entro otto giorni al prefetto dei circondario. —
(SAREDO, Commento, pag. 803).
5 9 6 . Non è necessario trasmettere al sottoprefetto le
liste elettorali e gli elenchi. — (Cons. di Stato, 21 luglio
1877 ; Man. amm., 1877, pag. 293).
5 9 7 . In caso d'inosservanza dei termini di cui nel presente articolo ricorre l'applicazione dell'art. 174 della
legge, ;mziché dell'art. 47.
AUT.
47-48
Delle liste elettorali
405
5 9 8 . I c o m u n i devono sempre spedire le liste alla
Dep. prov. (Giunta provinciale amministr.), anche qualora
non vi fosse alcun mutamento, né reclamo od appello. —
(Cons. di Stato, 22 aprile 1882 ; Legge, 1882, i, 718).
ART. 50. — La Giunta provinciale amministrativa, entro i dieci g-iorni successivi a quello nel quale
ricevette le liste e i documenti, si raduna per pronunziare sugli appelli di cui nell'art. 48.
Essa deve compiere gli esami sugli appelli e
decidere sui medesimi non più tardi del 15 maggio.
Le decisioni della Giunta provinciale amministrativa devono essere motivate.
— (Cfr, Legge coni, e prov. 20 marzo 1865;
— Legge elettor, politica M settemlre 1882, art. 34).
5 9 9 . La Giunta provinciale amministrativa può chiedere al c o m u n e (qualunque atto o d o c u m e n t o essa reputi
viecessario e n o n le sia stato trasmesso.
6 0 0 . La Giunta provinciale amministrativa p u ò ordiiì.ire una inchiesta, e le relative spese vanno a carico del
•omune cui si riferiscono.
6 0 1 . Il termine del 15 m a g g i o non è perentorio, anzi
può essere prolungato, nel caso lo sieiio stati i termini
precedenti.
6 0 2 . L a Giunta provinciale amministrativa deve sempre
deliberare c o l numero legale di sette presenti. — ( R e g o lamento 10 g i u g n o 1889, art. 20; — SAUEUO, Commento,
;!N. 1569-1575, 3083).
6 0 3 . La Giunta provinciale amministrativa delibera
"•iiche in materia di liste elettorali in contraddittorio. —
' L e g g e 1" m a g g i o 1890, art. 13; — K. D. che approva il
Hcgolamento per l e s e c u / j o n e di detta legge, 4 g i u g n o
1891, n. 273, art. 1).
6 0 4 . Tutte le decisioni della Giunta provinciale ammi•listrativa d e v o n o essere motivate per rendere possibile il
ricorso all'autorità giudiziaria. — (SARKDO,
Commento,
ì'ag. 806, 807).
ART. 51. — Il giorno 15 maggio la Giunta p r o vinciale amministrativa decreta la definitiva approvazione della lista.
La lista deve essere pubblicata nel rispettivo
396
Legge comunale
e provinciale
ART. 36-3
comune non più tardi del 31 mag-gio, e rimanervi
affissa sino al 16 g-iug-no.
Le decisioni della Giunta provinciale amministrativa, a cura del sindaco, e nei modi stabiliti dall'articolo 46, sono notificate agli interessati entro 5 giorni
dalla pubblicazione della lista.
— (Cfr. Legge elettorale politica 24 settembre
1882, ari. 35).
6 0 5 . Decretata la definitiva approvazione della lista, essa
non può venire ulteriormente modificata dalla Giunta
provinciale amministrativa, a meno che non si tratti di
errori materiali, e salvi sempre gli obblighi delle notitìche ed il diritto di ricorrere.
6 0 6 . La lista deve rimanere affissa sino al 16 giugno,
anche se lo fosso stata prima del 31 maggio.
6 0 7 . Si deve intendere per interessato chiunque possa
trar motivo da una decisione della Giunta provinciale
amministrativa di valersi del diritto di ricorso aperto
dall'art. 52.
6 0 8 . Il termine perentorio per ricorrere alla Corte di
appello comincia a decorrere dal giorno della notificazione e perciò l'intimato ha diritto di computarlo dal
giorno in cui gli venne effettivamente fatta.
6 0 9 . K illegale il sistema della Dep. prov. (Giunta provinciale amministrativa) di respingere semplicemente, ed
in modo gratuito, per supposta mancanza di documenti,
il reclamo del cittadino che ricorre per essere iscritto nella
lista elettorale amministrativa. — (Corte d'app. di Casale,
4 luglio 1884, Jaffe Caliman c. Deput. prov. di Alessandria; Giurisp. Casal., iv, 284; Rie. arnm., x x x v , 677).
610. Un manifesto a stampa, firmato dal sindaco, col
quale si pub))lica la lista elettorale amministrativa approvata dalla Giunta provinciale amministrativa, non equivale all'attestazione della seguita aftissione della lista
stessa; quindi dalla data del detto manifesto non decorre
il termine assegnato per i reclami. — (Corte di cass. di
Roma, 14 febbraio ISUl, Summa o. Stolfi ; Giurisp.
hai1891, 1, in, 109).
611. Se la decisione della Giunta provinciale amministrativa in materia elettorale non siasi notificata per esteso,
bensì mediante comunicazione del solo dispositivo, la
notificazione l'atta a questo modo è irregolare e non vaio
a far decorrere il termine per impugnare la decisiono
ART.
34-35
Delle liste elettorali
395
stessa innanzi alla Corte d'appello. — (Corte d'app. di
Torino, 17 gennaio 1891, Lazzarini c. Neri e Giulini ;
Giurisp. Hai., 1891, ii, 191).
ART. 52. — Qualunque cittadino voglia impugnare una decisione pronunciata dalla Giunta provinciale amministrativa o dolersi di denegata g i u stizia, deve promuovere la sua istanza dinanzi
alla Corte d'appello, producendo i titoli che danno
appoggio al suo reclamo. L'azione deve proporsi
con semplice ricorso, sopra cui il presidente della
Corte d'appello indica una udienza in cui la causa
è discussa in via di urgenza e con rito sommario.
Se coloro che reclamano sono gl'interessati di
cui nell'articolo 51, il sopradetto ricorso, con l'analogo decreto, si deve, a pena di nullità, fra dieci
g-iorni dalla notificazione di cui è parola nel capoverso medesimo, notificare per cura dell'appellante,
alla parte interessata, qualora si i m p u g n i l'iscrizione di uno o di più elettori ; ed invece al prefetto,
ove si ricorra contro l'esclusione di taluno dalla
lista.
Il termine è invece di giorni quindici dalla pubblicazione prescritta nell'articolo 51 a pena di nullità
qualora il reclamo sia proposto da persona diversa
dagli interessati indicati nell'articolo precedente.
In pendenza del giudizio innanzi alla Corte di
appello, conservano il diritto di voto tanto g l i
elettori che erano iscritti nelle liste dell'anno precedente e ne sono stati cancellati, quanto coloro
che sono stati inscritti nelle liste definitive dell'anno
in corso per decisione concorde del Consiglio comunale e della Giunta provinciale amministrativa.
— (Cfr. Legge comunale e provinciale 20 marzo
^865, art. 39; — Legge elettorale politica 24 settembre 1882, art. 37; — SAREDO, Commento, voi. I,
pag. 810-830).
414
Legge comunale
e promnciale
ART. 52
612. Chi può reclamare. — La facoltà di ricorrere alla
Corte d'appello in materia elettorale amministrativa non
compete soltanto ai privati e al comune che abbiano alla
stessa Deputazione (Giunta amministrativa) provinciale
reclamato, ma anche a coloro contro i quali fu proposto
il reclamo. — (Corte di cass. di Roma, 6 febbraio 1888.
Gennaro c. Deputazione provinciale di Messina; Monit.
M., XXX, 387; Corte Supr., xiii, 75; Legge, xxvni, 2, 41;
Ann., XXII, 2, 46; Gitirisp. 7"., xxv, 405; "Crrc.
Giur.,xxxx,
582; Diritto e Giurisp., iv% 201).
613. L'azione giuridica contro la decisione della Deputazione (Giunta amm.) provinciale in materia elettorale può
proporsi da qualunque elettore, e non soltanto da chi aveva
ricorso alla medesima e da colui contro cui era diretto il
ricorso. — (Corte di cass. di Roma, 6 febbraio 1888, Sidati; Circ. Giur., xix, 182; Giurisp. T., x x v , 405; Corte
Supr., XIII, 75; Monit. M , x x i x , 387; Ann., xxii, Z, 46:
Legge, xxviii, 2, 41; Diritto e Giurisp., iv, 201; — Id..
0 marzo 1888, Lo Monaco c. Deputazione provinciale di
Messina; Corte Supr., xiii, 80; Giurisp. T., x x v , 395).
6 1 4 . Il diritto di ricorrere alla Corte d'appello contro
la deliberazione della Deput. (Giunta ammin.) provinciale
che mando iscrivere nuovi cittadini nelle liste amministrative spetta anche all'elettore, il quale non prese parte
alle contestazioni insorte innanzi al Consiglio comunale
e poscia alla Deput. (Giunta) prov. intorno a quelle iscrizioni. —- (Corte d'app. di Casale, 20 dicembre 1886, Maranzana c. Tagioli; Giurisp. Casal., VII, SS; Rie. amm.,
xxxviii, 130).
6 1 5 . La Giunta municipale non ha veste di reclamare
di sua soia iniziativa alla Corte d'appello contro una
decisione della Deputazione (Giunta amministrat.) provinciale in materia elettorale anmiinistrativa, in ispecic
quando l'assunto di essa Deputazione (Giunta) si trovi in
certo modo in contraddizione con una precedente deli;
berazione del Consiglio comunale.— (Corte d'appello di
Milano, 6 settembre 1886, Giunta municipale di Castiglione
c. Tomasini; Monit. M., xxvii, 905; Foro It., xi, 1, 942).
6 1 6 . Non è vietato di adire la Corte d'appello contro una
decisione amministrativa in tema di elettorato a chi per
Io innanzi non abbia mosso il richiamo, sebbene siano
trascorsi più di dieci giorni da quello in cui intervenne
la deliberazione impugnatain adunanza consigliare, della
quale fa parte lo stesso autore del reclamo. — (Corte di
cass. di Roma, 28 maggio 1885, Pacifico c. Lamparchi,
sindaco di Benevento; Corte Supr., x, 359).
ART. 52
Delle liste elettorali
41&
617. Se ciascun elettore ha il diritto di reclamare contro
le indebite iscrizioni nelle liste elettorali, non ha egualmente quello di costituirsi parte civile nel procedimento
penale, cui l'indebita iscrizione ha dato luogo. — (Corte
d'appello di Casale, 1° luglio 1885, Gozzelino ed altri;
Giurisp. IL, 1885, 2, 675; Giurisp. Pen. Tor., v, 335).
618. Gli individui che la Deputazione (Giunta amministrativa) provinciale cancellò dalla lista elettorale amministrativa, e i quali non avanzarono alcuna domanda
innanzi alla medesima onde venisse regolarizzata la loro
iscrizione, non hanno altro diritto che di ricorrere alla
autorità giudiziaria pel riconoscimento della qualità di
elettori, in base a titolo e documenti valevoli a constatarla. — (Corte di cass. di Roma, 7 febbraio 1884, Comune
di Rivarolo ed altri; Corte Supr., ix, 77).
619. Qualunque elettore iscritto può intervenire in un
liiudizio vertente su reclamo relativo alle liste elettorali.
— (Corte d'app. di Milano, 21 ottobre 1889, Carabelli
c. Orsini ; Giurisp. It., ii, 90).
6 2 0 . Qualunque cittadino, elettore o non elettore, ha
diritto di esercitare l'azione popolare elettorale avanti alla
Corte d'appello contro le deliberazioni della Giunta provinciale amministrativa, non ostante che non abbia reclamato prima davanti al Consiglio comunale, poscia davanti
alla Giunta provinciale amministrativa ; e ciò tanto se
si tratti di iscrizioni o di esclusioni dalle liste elettorali,^
quanto se si contrasti la eleggibilità agli eletti. — (Corte
il'app. di Brescia, 2 giugno 1890, Bozzoni ed altri c. Beiiedini ; Giurisp. It., 1890, ii, 483).
621. Cantra. Trattandosi di questioni di eleggibilità,
non può ricorrere alla Corte d'appello qualunque citta'lino, ma soltanto chi è stato parte nella controversia
'•he prima si è svolta avanti le autorità amministrative.
— (Corte di cass. di Roma, 24 febbraio 1891, Belli e Nicoetti c. Podaliri; Giurisp. It., 1891, 1, in, 77).
6 2 2 . Per ricorrere alla Corte d'appello contro le decisioni della Giunta provinciale amministrativa non è ri•"•hiesto nò di essere elettore né di essere nato nel comune lé cui liste amministrative voglionsi impugnare.
— (Corte di cass. di Roma, 18 novembre 1891, Giacchetti
e Faccioli ric.; Giurisp. It, 1892, ni, 65).
6 2 3 . I terzi designati dalla legge elettorale politica
come persone diverse dagli interessati nelle decisioni
delle Commissioni provinciali d'appello, sono coloro che
non hanno in alcun modo preso parte al giudizio agitatosi innanzi alle Commissioni stesse.— (Corte d'app. di
416
Leage comunale
e provinciale
ART. 52
Torino, 16 settembre 1889, Cepollini c. Cepollini ; Giur. It.,
1889, II, 7, 37).
6 2 4 . Un comune non ha azione in giudizio per reclamare contro le deliberazioni della Deput. (Giunta amm.)
provinciale in materia elettorale. — (Corte d'appello di
Brescia, 14 ottobre 1889, Giunta com. di Revere c. Mazza;
Giurisp. /i. ,1890, ii, 94; — Corte d'app. di Milano, 21 ottobre 1889, Cabreiii e. Orsini; Giurisp. //J., 1890, n, 90).
6 2 5 . Il Consiglio comunale che ha pronunziato sopra
l'eleggibilità di un cittadino a consigliere, non ha veste
per ricorrere alla Corte d'appello contro la deliberazione
della Giunta provinciale anmiinistrativa che abbia riformata la sua decisione. — (Corte d'app. di Casale, 7 ottobre 1891, Comune di Giarole contro R o t a ; Giurisp. It.,
1892, ni, 70).
6 2 6 . Un terzo che reclama dalla decisione della Deput.
(Giunta amm.) provinciale non ha interesse a dedurre i
vizi di forma relativi all'appello proposto da altri alla
Giunta stessa contro la decisione del Consiglio comunale. — (Corte d'app. di Macerata, 17 ottobre 1889, Neroni c. Infriccioli ed altri; Giurisp. It., 1890, ii, 132).
6 2 7 . Il cittadino che esercita l'azione popolare, di cui
all'art. 52 della legge comunale e provinciale, proponendo
un reclamo in materia elettorale, non lia facoltà di recederne. — (Corte di cassaz. di Roma, 10 novembre 1891,
l'atrucco lic.; Giurisp. It., 1892, in, 69).
6 2 8 . Se l'azione è promossa da chi non abbia capacità per instare in giudizio, essa può sempre servire come
denunzia al Pubblico Ministero.
6 2 9 . Termini del ricorso. — Il termine di dieci giorni,
stabilito dall'art. 52 per ricorrere contro i provvedimenti
della Deputuzione (Giunta amministrativa) provinciale
intorno alle liste amministrative, riguardo agli interessati
decorre dal giorno in cui venne loro notificato il provvedimento, e quanto agli altri elettori dal giorno in cui
furono pubblicate le liste state notificate dalla Deputazione. — (Corte d'app. di Casale, 20 die. 1886 ; Rio. amm-,
x x x v m , 130).
6 3 0 . La Corte d'appello non può interloquire sulla nullità di un reclamo in tema di iscrizioni nelle liste sporto
alla Deputazione (Giunta amministr.) provinciale dopo
scaduto il tempo utile e senza fare il deposito. — (Ivi).
6 3 1 . Il termine di dieci giorni per reclamare dalle decisioni della Deput. (Giunta amm.) provinciale in materia
di elettorato amministrativo, decorre dall'intimazione
del provvedimento impugnato da chiunque fatta, ancor-
AUT.
47-48
Delle liste elettorali
405
i;hè non preceduta da pubblicazione. — (Corte di cass. di
Roma, 12 agosto 1884, D'Angelantonio ed altri e. Deputazione prov. di Teramo e Prejutti; Legge, x x v , 1, 38;'
Corte Supr., ix, 698 ; Rio. amm., x x x v i , 171; — Id., 19 gennaio 1888, La Marca c. Bloise e Brune; Ann., xxii, 2, 3;
Foro IL, xin, 1, 198).
6 3 2 . Il termine di 10 giorni, di cui all'art. 703 del Codice di procedura civile, é indicato come termine minimo
per modo che la comparizione deve aver luogo in una
udienza posteriore al termine suddetto. — (Corte di
cass. di Roma, 12 maggio 1884, Meloni ; Foro IL, ix, 1,1151).
6 3 3 . Il termine di 10 giorni, entro cui deve proporsi
ricorso alla Corte d'appello contro le decisioni della Giunta
provinciale amministrativa in materia elettorale, riguarda
tanto le persone dei reclamanti, quanto coloro contro i
quali si reclama. — (Corte di cass. di Roma, 26 agosto
1891, Specchia c. Cirani; Giurisp. It., 1891, 1, in, 164).
6 3 4 . Nel termine di 15 giorni, entro cui debbono ricorrere alla Corte d'appello avverso le deliberazioni della
Deput. (Giunta amm.) provinciale le persone diverse dagli
interessati, devesi non solo notificare il ricorso ma altresì
il decreto del presidente della Corte che fissa l'udienza
in cui discutere il reclamo. — (Corte d'app di Torino,
16 settembre 1889, Cepollini c. Cepollini; Giurisp. It., 1889,
6 3 5 . Il predetto termine di quindici giorni decorre da
quello in cui le liste furono pubblicate, non dall'ultimo
giorno del periodo, durante il quale le liste stesse debl)ono rimanere affisse. — (Corte d'app. di Torino, 16 setten^bre 1889, Cepollini e. Cepollini; Giurisp. It., 1889,
6 3 6 . Se il reclamante alla Corte d'appello abbia depositato in tempo debito i documenti sui quali ha basato
il ricorso, non può questo rigettarsi solo perchè la Corte
trovi necessaria la produzione di altri documenti, ma
deve la Corte ordinare che siano prodotti a completamento della pratica. — (Corte d'app. di Milano, 21 ottobre
1889, Carabelli c. Orsini; Giurisp. It, 1890, ii, 90).
6 3 7 . Nell'ipotesi, la nullità, anziché di notificazione, è
di sostanza, incapace quindi ad impedire la decorrenza
dei termini perentori, tranne che l'attore dimostri che
esso forni all'usciere esatte indicazioni circa la residenza
dell'intimato, e che fu esclusivamente colpa di costui la
notificazione dell'atto in luogo diverso eia quello indicatogli. — (Corte di cass. di Roma, 9 giugno 1890, Insogna ric. ; Giurisp. It, 1891, 1, iii, 12).
27—
BUUNIALTI, Cod. elettorale.
396
Legge
comunale
e provinciale
ART. 36-37
6 3 8 . N o n è ammessa proroga nel termine di cui all'art. 52 della l e g g e comunale e provinciale, che prescrive
doversi il ricorso e la presentazione dei documenti fare
nel termine di dieci giorni, massime (juando non siasi
dimostrato che la decorrenza del termine abbia incontrato un legittimo impedimento. — (Corte di cassazione
di R o m a , 15 febbraio 1884, L u c a c. De L u c a ;
Legge,
XXIV, 1, 763; Corte Supr., ix, 161; Rio. amm., x x x v , 369).
6 3 9 . La decorrenza del termine a produrre reclamo
contro il deliberato della Dep. (Giunta amm.) provinciale
si deve desumere da fatti certi e specifici e non in via
di presunzioni. L a mancanza di prova nuoce a coloro
che sostengono l'irricevibilità del reclamo. — (Corte di
cass. di Roma, 14 novembre 1<S87; Corte Supr., xii, 986).
6 4 0 . Pubblico Ministero. — Il I^ubblico Ministero ha
diretta azione per promuovere dallaCorte d'appello l'esclusione dalle liste amministrative di elettori indegni o incapaci, e la decadenza dall'ufficio di consigliere di persone
incapaci ed ineleggibili. — (Corte d'a,ppello di Catania,
12 gennaio 1885, P. M. c. M a r c h e s e ; Legge, x x v , 2, 99;
Giurisp. Cat., xv, 2; Foro Cat., v, 97; Cirr. Giur., xvi, 24
6 4 1 . Il termine a ricorrere pel Pubblico Ministero decorre dal giorno in cui è messo a conoscenza del fatto che
può dar luogo all'esperimento della sua azione. — (Ivi).
6 4 2 . Al Pubblico Ministero compete l'azione diretta per
le quistioni che si attengono all'elettorato amministrativo, senza che all'esercizio di tale facoltà possa applicarsi
il termine di 10 giorni che l'art. 39 della l e g g e comunale
e provinciale stabilisce pei reclami dei comuni e dei privati. — (Corte di cass. di R o m a , 13 m a g g i o 1887, Porcelli
ed altri, ric. ; Legge, x x v i , 2, 1;
xxi, 2, 96; Corte
Supr., xin, 435; — Corte d'app. di Alenila, 18 nov. 1887,
De Gregori; Foro Ahhruss., iii, 26).
6 4 3 . Nella revisione delle liste amministrative, al lavoro
preparatorio della Giunta conmriale segue la vera revisione del Consiglio comunale, ed a (juesto lavoro tien
dietro l'altro della Giunta provinciale amministrativa, la
q u a l e , anche in difetto di g r a v a m e , può procedere a
nuove iscrizioni e ad ulteriori cancellazioni. M a se per avventura non si saranno dalle autorità amministrative cancellati coloro che mancassero della qualità di elettori, non
é interdetto al Pul)blico Ministero di chiedere la cancellazione di siffatti inscritti direttamente alla Corte d'appello; tanto più se la stessa Giunta provinciale amministrativa avesse ordinato agli inscritti di fornire la prova
della loro capacità all'elettorato, arrestandosi poi dal dare
ART. 52
Delle liste elettorali
419
^li ulteriori provvedimenti, e quindi non cancellandoli,
tuttoché non avessero fornita la prova richiesta, sulla
•onsiderazione di non aver avuto il termine di cinque
giorni a comparire. — (Corte di cass. di Roma, 11 marzo
1892, P. M . Corte d'app. di Catania c. Abbadessa e altri).
6 4 4 . Nella formazione delle liste, su cui ricadono le
questioni di capacità all'elettorato, l'opera dell'autorità
amministrativa si riassume ffel compiere uffici dì quella
amministrazione di cui sono organi, e quindi di ufficio,
salvo che vi sieno reclami di parte, si procede a inscrizioni e cancellazioni di elettori. M a nelle questioni di
eleggibilità, il Consiglio comunale e la Giunta provinciale
amministrativa sono veri tribunali amministrativi e possono procedere solo per istanza di parte. Ora, se queste
istanze manchino, non può esser vietato al Pubblico Ministero, scorso il termine accordato alle parti stesse per
reclamare in via amministrativa, di adire l'autorità giudiziaria per far dichiarare ineleggibile chi, a suo avviso,
fosse stato indebitamente nominato. — (Ivi).
6 4 5 . Il Pubblico Ministero ha sempre azione nelle
materie elettorali per l'art. 39 della legge sull'ordinamento giudiziario, e per tale azione non è tenuto alla decorrenza dei termini di cui all'articolo 82 della legge sull'ordin. giudiz. — (SAREDO, Commento,!,
pag. 815, 818, e
cfr. parte i, legge elett. polit. ai nn. 283-285).
6 4 6 . l'j sempre di competenza del prefetto denunciare
al Pubblico Ministero (qualsiasi irregolarità od illegalità
venisse compiuta nella formazione o revisione delle liste
elettorali. — Cons. di Stato, 22 aprile 1882; Legge, 1882, i,
718 ; - Id., 25 maggio 1889 ; Jd., 1889, ii, 319).
6 4 7 . Coloro che, non avendo reclamato alla Deputazione (Giunta amm.) prov., ricorrono alla Corte per essere
iscritti nella lista elettorale amministrativa, devono proporre il loro ricorso entro i dieci giorni da quello in cui
pervenne nella segreteria del comune la lista riveduta
e definitivamente approvata dalla Deputazione (Giunta)
provinciale; altrimenti il loro reclamo è inammessibile. —
(Corte d'app. di Catania, 7 settembre 1888, Monelli c. Dep.
prov. di Siracusa; Fòro Cat., vni, 166).
6 4 8 . Il termine a proporre l'azione giuridica contro la
deliberazione della Deputazione (Giunta amm.) prov. in
materia di elettorato amministrativo non decorre finché
la deliberazione non sia notificata all'interessato. — (Corte
di cass. di Roma, 26 ottobre 1888, Corallo ; Giur. T., x x v i ,
117 ; Corte Supr., xni, 621 ; Foro It., xiv, 1,173).
6 4 9 . Ciò ha luogo anche quando il ricorso alla Deputa-
420
Legge
comunale
e provinciale
ART. 36-37
zione (Giunta amministrativa) provinciale non si sia proposto dall'interessato stesso, né da un suo mandatario, ma
da un terzo che abbia chiesto la iscrizione di altri ; i quali
poi, respinto il ricorso della Deputazione (Giunta) prop o n g a n o reclamo giuridico senza aver avuto notificazione
del provvedimento della Deputazione (Giunta) medesima.
(Ivi).
6 5 0 . In questo caso la notificazione del provvedimento
al terzo non vale a far decorrere il termine contro il
Yero interessato della cui iscrizione si tratta. — (Ivi).
6 5 1 . Per coloro ai quali la decisione della Deputazione
(Giunta amm.) provinciale non deve essere personalmente
notificata, il termine per ricorrere alla Corte d'appello decorre dal giorno della pubblicazione della lista nel comune. — (Corte d'appello di Napoli, 18 luglio 1884, Deluca
c. Deput. prov. di Caserta; Ric. amm., x x x v , 873).
6 5 2 . Formalità
e giudisio. — È inammissibile il reclamo in tema di elettorato amministrativo proposto direttamente alla Corte d'appello e non prima alla Deputazione (Giunta amministrativa) provinciale. — (Corte di
cassazione di R o m a , 26 ottobre 1888, Aurera c. Bacchieri; Giurisp. T., x x v i , 67 ; Corte Supr., xin, 633; Foro
I t , XIV, 1 , 1 9 3 ; — Corte d'app. di Torino, 18 ottobre 1889,
ricorr. Marsilio; Giurisp. It., 1890, i i , 6 9 ; — Corte di cass.
di R o m a , 14 die. 1891, Ciampella c. Albonizio; Giurisp. It.,
1892, III, 191).
6 5 3 . Cantra:
Contro le deliberazioni del Consiglio comunale, in materia elettorale, si può ricorrere direttamente
alla Corte d'appello. — ( C o r t e d app. di Catania, 4 g i u g n o
1888, Santoro ; Giurisp. Casal., vin, 100).
6 5 4 . Ciò vale tanto per le domande d'iscrizione in lista,
quanto per quelle tendenti a far cancellare dalla lista
elettori che indebitamente ne fanno parte. — (Ivi).
6 5 5 . Per mancanza di o g n i specificazione è inammissibile il ricorso nel quale si dice che la persona contro
la quale si ricorre n o n è stata prima virtualmente innanzi
alla Deputazione (Giunta ammin.). provinciale — (Corte
di cass. di R o m a , 7 novembre 1888, Mandola e. M a s s a n e ;
Corte Supr., xii, 733).
6 5 6 . L'art. 52 della legge comunale e provinciale non
attribuisce alla Corte di appello la giurisdizione in genere di giudicare sulla materia elettorale e c o m e magistrato di 1° grado, ma quello di conoscere e decidere di
tale materia in via di gravame avverso una decisione
della Deputazione (Giunta amministrativa) provinciale. —
(Corte di cass. di R o m a , 6 nov. 1885, Jarossi, sindaco di
Castelvetere c. M a r i n a r o ; Corte Supr., x, 1029).
ART.
421-35
Delle
liste elettorali
395
6 5 7 . N o n é ricevibile un reclamo per iscrizione nelle
liste, se non siasi prima reclamato al Consiglio comunale.
— (Corte d'appello di Torino, 20 luglio 1888, Argenterò.'
Rio. awm.,
x x x i x , 623; Giurisp. T., x x v , 581).
6 5 8 . N o n è ricevibile il gravame contro la Deputazione
(Giunta a m m . ) prov. che non abbia atteso quel reclamo,
se il reclamo stesso siasi presentato alla Deput. (Giunta)
quando questa aveva già decretato definitivamente la
lista; in tal caso è inammissibile il ricorso alla Corte
sotto titolo di denegata giustizia. — (Ivi).
6 5 9 . L a inammissibilità del richiamo diretto ad ottenere la cancellazione di elettori iscritti nelle liste a m m i nistrative per l'inosservanza al prescritto degli art. 34
e 35 della l e g g e comunale, può dedursi per la. prima volta
«lavanti la Corte d'appello, ed anche dopo che abbia avuto
una sentenza preparatoria per decidere il merito. — (Corte
di cass. di R o m a , 5 marzo 1884, T r o z z o ed altri c. D e
Rosa; Giurisp. IL, 1884, i, 3, 9 9 ; Legge, x x i v , 1, 722; Corte
Supr., IX, 152).
6 6 0 . La competenza attribuita dalla l e g g e alla Deputazione (Giunta amm.) prov. ed alla Corte d'appello di de<-idere sulla legalità delie liste elettorali amministrative
non può estendersi all'esame ed all'apprezzamento di tutti
i titoli in base dei quali gli elettori sono iscritti, ed in c o n seguenza anche dei contratti d'affitto, i quali, quando appariscono simulati, non possono essere considerati c o m e
litolo capace di conferire l'elettorato. — (Ivi).
661. L'art. 52 della l e g g e comunale non può estendersi oltre i casi e i tempi in esso espressi. — (Corte di
cass. di R o m a , 14 novembre 1887, Cangialosi c. Bonello ;
('arte Supr., xn, 986).
6 6 2 . N o n si deve dichiarare irricevibile in Cassazione
il ricorso elettorale soltanto per mancanza di citazione o
del deposito. — (Ivi).
6 6 3 . I reclami giudiziari sulla capacità dei cittadini ad
essere elettori amministrativi debbono essere notificati
alla persona della cui capacità si discute. — (Corte di
'•ass. di R o m a , 26 ottobre 1888, Calamia; Corte
Supr.,
XIII, 672).
6 6 4 . N o n può dirsi perento il reclamo alla Corte di
appello se alla pai'te interessata non fu intimato il provvedimento della Deputazione (Giunta amministrativa)
]>i'ovinciale. — (Corte di cassaz. di R o m a , 16 marzo 1887,
Vigorito Roberto c.Vigorito e Plantulli ; Corte Supr., xii,
•'7; Ric. amm.,
x x x v i i i , 203).
6 6 5 . È inammissibile il reclamo alla Corte d'appello,
422
Legge
comunale
e provinciale
ART. 36-37
col quale s ' i m p u g n a l'iscrizione di un cittadino nelle
liste elettorali amministrative, se non viene a cura del
reclamante notificato alla parte che vi ha interesse, sebbene questa sia comparsa ed abbia preliminarmente eccepita la mancanza di notificazione del reclamo. — (Corte
di cass. di R o m a , 5 marzo 1884, D'Auriscia c. Comune di
R o i a n o ; Corte Supr., ix. 111).
666. L'articolo 52 della l e g g e comunale e provinciale
impone la notificazione giudiziaria alla parte interessata
del solo richiamo proposto alla Deputaz. (Giunta amm.)
provinciale; ma non è detto nè in esso nè in altro articolo
della legge, che, oltre il deposito della copia relativa nell'ufficio clei Pubbl ice Ministero, sia necessario notificare
integralmente il ricorso con che si promuove la competente azione in materia elcttoi\ale dinanzi alla Corte d'appello. — (Corte di cass. di 1-voma, ,30 gennaio 1885, Ruscica
c. Sante ed altri elettori di Canicatti; Legge, xxx, Ì,19S',
Corte Supr., x, 132 ; Ann., xx, i, 1, G8).
6 6 7 . E inammissibile in appello il reclamo in materia
elettorale amministrativa, se non furono citati tutti coloro
che facevano parte del giudizio in primo grado. — (Corte
di cass. di R o m a , 9 agosto 1887, Guarino c. Prefetto di
A v e l l i n o ; Corte Supr., xn, 711).
6 6 8 . Anche nelle contestazioni giudiziali in materia di
diritti elettorali va osservato, sotto pena di nullità, il prescritto dell'art. 38 del Codice di ])roce(lura civile. — (Corte
di cass. di R o m a , 24 giugno 1887, Fiamma ed altri contro
R o m a n o ; Legge, xxviii, 2, 3G6 ; Ann., xxi, 2, 141; Corte
Supr., XTI, 401 ; Diritto e Ginrisprudenz-a, III, 250).
6 6 9 . Non si deve far d(ìposito per i ricorsi in materia
elettorale; se fatti, si devono restituire. — (C'orte di cassazione di R o m a , 30 m a g g i o 1887, Formica c. Procuratore
generale in P o t e n z a ; Corte Supr., xn, 251).
6 7 0 . In materia elettorale non può la Corte deliberare,
in merito al ricorso contro l'iscrizione di elettori, se non
fu depositata nell'ufficio della Procura generale copia del
ricorso stesso entro tre giorni dalla sua presentazione.
— (Corte d'app. di Casale, 22 g i u g n o 1888, Ferraris; Giurisprudenza
Casal., vili, 255).
6 7 1 . A ragione la Corte di appello respinge il ricorso
di un comune contro una deliberazione della Deputazione
(Giunta amministrativa) iirovinciale relativa ad iscrizione nelle liste elettorali amministrative, se esso non
aveva presentato nei inodi c termini stabiliti dalla legge
comunale e provinciale i titoli in a p p o g g i o della sua
domanda. — (Corte di cass. di -Pvoma, 9 dicembre 1885,
AUT. 52
Delle IL^te elettorali
423
Oomime dei Bagni di San Giuliano e. Deputazione provinciale di Pisa; Corte Supr., x, 1033).
6 7 2 . È irricevibile il ricorso alla Corte d'appello contro
la decisione della Deput. (Giunta animin.) provinciale, ove
il ricorrente non produca copia autentica della impugnata
ilecisione. — (Corte d'app. di Torino, 16 settembre 1883,
Ceiiollini c. Cepollini; Giurisp. It., 1889," ii, 737).
6 7 3 . La mancanza di notincazione del ricorso contro
la Deput. (Giunta amm.) provmciale, che ha radiato un
nome dalla lista elettorale non ha nessun effetto se non
ò notificato al prefetto ai termini dell'art. 52 della legge.
— (Corte d'appello di Modena, 22 ottobre 1889, Marconi
ric.; Giurisp. It., 1890, n, 84).
6 7 4 . In materia elettorale amministrativa, non è prescritta la notirica,zione del decreto con cui" il presidente
della Corte suprema, sulla presentazione del reclamo,
fissa l'udienza per la discussione. — (Corte di cass. di
Roma, 2 novembre 1889, Peroni e. Pierantoni e Censi ;
Giurisp. It., 1890, 1, in, GO).
6 7 5 . Ricorrendosi alia Corte d'appello in materia elettorale amministrativa, s'incorre in nullità ove il ricorso
e il decreto presidenziale, con cui si stabilisce l'udienza,
siano notificati i)er mezzo del messo comunale che, a
compiere tale atto, non sia stato debitamente autorizzato.
— (Corte di cass. di Roma, 27 febbraio 1890, Bella contro
Tummino ed altri ; Giurisp. It., 1890, 1, in, 117).
6 7 6 . Ricorrendosi in materia elettorale aUa, Corte di
appello, il ricorso va notificato nelle forme stabilite dalla,
legge per gii atti di citazione; (quindi è nullo il ricorso
se siasi notificato all'interessato, anziché nella casa di
sua a!)itazione, nella casa comunale in cui esercita le
funzioni di sindaco, ove il ricorso non si <liriga a! sindaco, ma al privato che ricopre tale ufficio. — (Corte di
cass. di Roma, 9 i^'iugno 1890, Insogna ric. ;
It.,
1891, 1. Ili, 12).
677. Viola la legge il Consiglio comunale, che delibera
di porre a carico del comune gli onorari dovuti al procuratore per le spese e competenze della causa promossa
dal sindaco e da alcuni elettori innanzi la Corte d'appello, contro la cancellazione <lalla lista amministrativa
degli elettori medesimi, ordinata dalla Deputaz. (Giunta
ainmin.) prox incialc. — (Cons. di Stato, 9 ìuarzo 1888).
6 7 8 . Colui che l'edania alla Corto d'appello per la cani-'ellazionc di cittadini dalle liste elettorali, deve presentare i documenti giustificativi della capacità dei cittadini
stessi. — (Corte d'app. di Napoli, 25 luglio 1884, Gnacci
-424
Legge comunale
e procinciale
AUT. 69
c. Deputazione provinciale di Benevento; Ric.
amm.,
XXXV, 873; Legge, xxv, 2, 166).
6 7 9 . La Corte d'appello deve rigettare il reclamo di
chi si lamenta di essere stato cancellato dalle liste elettorali amministrative quale analfabeta, se costui non ha
prodotto il relativo decreto della Deputaz. (Giunta amm.)
provinciale, né alcun documento per accertare essere
stato veramente quello e non altro il motivo della lamentata esclusione. — (Corte di cass. di Roma, 11 dicembre
1886, Sana c. Sini; Corte Supr., xi, 842).
6 8 0 . Non è ricevibile il reclamo contro la decisione
della Deputaz. (Giunta amm.) provinciale, se non vieno
prodotta la decisione di questa in forma autentica. —
(Corte d'app. di Casale, 25 luglio 1887, Ullio c. Deputazione
provinciale di Alessandria; Giurisprudensa
Casal., vn,
285 ; Ric. amm., xxxvni, 685).
681. Il sindaco che vuol contraddire al provvedimento
con cui la Deput. (Giunta amm.) provinciale ordinò la
cancellazione di persone inscritte nelle liste elettorali amministrative, deve presentare i titoli in appoggio alla
sua domanda, non essendo la Corte obbligata a supplire
al difetto delle eseguite produzioni. — (Corte di cass. di
Roma, 7 gennaio 1885, Comune ed elettori di Ribera contro
CacRce] ^Legge, xxv, 2, 17; Corte Supr., x, 113).
6 8 2 . E incensurabile per la Corte di cassazione il
giudizio di fatto della Corte di merito, che la copia
della deliberazione in materia elettorale dalla Giunta
provinciale amministrativa statale presentata e completa riguardo a tutti i documenti, era informe e senza
autenticità.
6 8 3 . Nelle cause elettorali non si fa luogo a rifacimento di spese, e nonostante il rigetto del ricorso, restituire si (leve ai ricorrenti il fatto deposito della multa.
6 8 4 . Nelle controversie di elettorato amministrativo
spetta esclusivamente alla Corte d'appello decidere se chi
contraddice alle decisioni delia Deputazione (Giunta amministr.) .provinciale abbia ottemperato all'obbligo della
produzione dei titoli sui quali esso poggia la introdotta
azione. — (Corte di cass. di Roma, 26 marzo 1881, Limido
c. Barbitta; Giur. It., 1885, i, 3, 141; Legge, xxiv, 2, 42;
Corte Supr., ix, 259).
6 8 5 . L'art. 52 della legge comunale e provinciale prescrivendo la presentazione « dei titoli che danno appoggio
alla domanda » entro il termine di giorni dicci dall'intimazione del provvedimento impugnato, contempla i mezzi
probatori, ossia gli atti e documenti giustificativi del me-
ART.
79-80
Delle
liste elettorali
425;.
rito della domanda. — (Corte di cass. di R o m a , 2 febbraio
1888, Pamilla c. Prefetto di P a l e r m o ; Legge, xxviii, 1,
399; - Id., 11 febbraio 1888; Giurisp.lt., 1888, i, 3, 1 6 4 ;
Corte Supr., xiii, 27 ; Ann., xxii, 2, 51 ; Ric. amm., x x x i x ,
386 ; Ciré. Giurici., xix, 146).
6 8 6 . N o n può quindi ritenersi compresa sotto la parola
titoli, adoperata nel citato articolo, la prova della notifiea/ione del provvedimento contro cui si reclama, la
quale non riguarda il merito della causa, ma unicamente
il termine stabilito dalla legge per promuovere l'azione
e per giustificarne il fondamento. — (Ivi).
6 8 7 . L a decadenza del reclamo accordato dal ripetuto
art. 52 della l e g g e comunale e provinciale può essere pronunciata allora soltanto che si abbia la prova del g i o r n o
della notificazione del provvedimento impugnato. — (Ivi).
6 8 8 . Deve rigettarsi il reclamo in materia elettorale
amministrativa se il reclamante non produce i titoli relativi, e neanche la decisione i m p u g n a t a ; e ciò sebbene la
Corte d'appello abbia la facoltà, non l'obbligo, di ordinare d'ufficio la esibizione dei documenti necessari nella
causa. — (Corte di cass. di Roma, 11 gennaio 1887, Crofu
c. Fucci ; Corte Supr., xii, 177).
6 8 9 . N o n è ricevibile il ricorso alla Corte di appello
che manchi della sottoscrizione del reclamante o di persona da lui munita di speciali poteri. — (Corte d'app. di
Torino, 21 agosto 1888, Caralengo c. A g h e m o ; Ric.
amm.,
XXXIX, 697 ; Giurisn. T., x x v , 653 ; Ann., xxii, 484).
6 9 0 . L a Corte d appello, cui si può ricorrere in tema
di elettorato amministrativo, è competente ad annullare
una deliberazione presa in materia dalla Deputazione
(Giunta a m m . ) provinciale, tanto se impugnata per ragioni di diritto, quanto se l'impugnativa basi su motivi
di forma. — (Corte di cass. di R o m a , 22 febbraio 1889,
Montedoro c. Crucinio; Giurisp. It., 1889, 1, in, 106).
691. La Corte d'appello deve rigettare il reclamo di
chi pretende d'essere inscritto nelle liste elettorali a m m i nistrative se il reclamante non abbia provato l'età, il
censo e il saper leggere e scrivere. — (Corte di cass. di
Roma, 10 novembre 1886, Grisaft; Corte Supr., ix, 766).
6 9 2 i In tema di elettorato amministrativo, esaurito
il ricorso amministrativo coll'esclusione del ricorrente
'lalle liste elettorali, la Corte d'appello non può più pronunciare sulla regolarità degli atti amministrativi che
condussero all'esclusione dell'elettorato, ma bensì sulla
esistenza o meno del diritto reclamato. — (Corte di cass.
di R o m a , 23 dicembre 1884, Santagostino ; Legge,
xxv,
1, 577; Corte Supr., ix, 985).
Legge
426
comunale
e provinciale
ART. 36-37
6 9 3 . Quando in materia elettorale il Consiglio comunale siasi ricusato di pronunciare, la Corte di appello,
nell'atto che riconosce la nullità della deliberazione, può
anche profferire il suo giudizio sul merito. — (Corte di
cass. di R o m a , 19 settembre 1884, Attaduno; Cor^e 5 a p r . ,
IX, 788).
6 9 4 . Il cittadino che reclama contro una lista elettorale amministrativa per la mancanza di censo in alcuni
individui che troppo vagamente vi sono detti averne il
titolo per fitto di territorio o fitto di casa, e perchè nella
stessa lista non sono indicati' il numero d'iscrizione nei
ruoli delle contribuzioni dirette e la quota, d'imposta
pagata dall'inscritto, deduce così espressamente delle
eccezioni cui non può non rispondere il magistrato. —
(Corte di cassaz. di Roma, 9 settembre 188G, De Stefano
e. B a r o n e ; Corte Supr., xi, G6G).
6 9 5 . La Corte di merito non negò fede ai documenti
presentati dal reclamante, se disse che questi non erano
sufficienti per far prova del preteso difetto di censo, poiché
da altri titoli poteva ben risolvere che costui fosse indirettamente un contril)uente. — (Corte di cass. di R o m a ,
12 a4^)rile 1888, Jannello c. Jannello; Corte Supr., xiii, 117).
6 9 6 . Non c richiesto a pena di nullità che la sentenza
emanata sopra reclami elettorali debba a g g i u n g e r e ai
nomi delle persone, delle quali si ammette o si esclude
l'elettorato, la relativa loro paternità. — (Corte di cass.
di R o m a , 20 ottobre 1888, Traversa c. Deputazione provinciale di Siracusa; Corte Supr., viii, 117).
6 9 7 . La Giunta provinciale amministrativa e la Corte
di appello, pronunciando negli stadi ulteriori del giudizio,
circa una ([-uestione di eleggibilità discussa e decisa dal
Consiglio comunale, non p o s s o n o ampliare l'esame comErendendovi un'altra questione di eleggibilità, che, sebene riguardi lo stesso individuo, fu trattata e decisa dal
Consiglio comunale in sede separata e con deliberazione
non peranco notificata. — (Corte di cass. di R o m a , 20 gennaio 1892, Criscuolo c. T o r r e ; Giurisp. IL, 1892, iii, 189).
ART.
53. —
I l r i c o r s o coi r e l a t i v i d o c u m e n t i
si
d o v r à , a p e n a di d e c a d e n z a , d e p o s i t a r e n e l l a c a n c e l leria
della Corte
d'apnello
n o t i f i c a z i o n e di esso.
che occorra
ministero
La
di
f r a c i n q u e g-iorni d a l l a
causa
sarà
procuratore
decisa
o
senza
avvocato
s u l l a r e l a z i o n e f a t t a in u d i e n z a p u b b l i c a d a u n c o n -
ART.
52
Delle liste elettorali
427
sigliere della Corte, sentite le parti e i loro difensori, se si presentino, ed il Pubblico Ministero nelle
sue orali conclusioni.
(Cfr, Legge com. e prov. 20 marzo 1865,
art.
4f ; — Legge elettorale politica
24 seUembre
1882,
art.
78).
6 9 8 . E nulla per difetto di motivazione e di pronunzia
la sentenza che nulla dice intorno alla deduzione del
reclamante di non doversi tener conto della condanna
penale da lui subita per essere stato riabilitato. — (Corte
di cass. di R o m a , 11 febbraio 1888, Di Lullo e. Deputazione provinciale di F o g g i a ; Corte Supr., VII, 78).
6 9 9 . E nulla la sentenza che non contiene la conclusione e non ragiona completamente sulla domanda degli
atti elettorali, ai quali si dissero annessi documenti e
decisioni relative e dichiarazioni di domicilio per taluni
elettori, alla capacità di saper leggere e scrivere per taluni
altri, intorno ai quali tutti versava il reclamo. — (Corte
di cass di Roma, 15 febbraio 1886, Panasio; Corte Supr.,
-M, 330).
7 0 0 . Le indicazioni degli articoli 34 e 39 della legge
comunale e provinciale sono tassativamente prescritte
nelle liste primamente approvate dalla Giunta comunale,
ma non si richiedono anche nella sentenza che dispone
•SU iscrizione per l'innanzi contrastata o comunque non
avvenuta. — (Corte di cass. di Roma, 30 gennaio 1885,
Huscica e Sorrentino c. Aiello, Ronaiuto ed altri elettori
di Canicattini; Legge, xxv, 1, 614; Corte Supr., x, 130).
701. Non viola la legge comunale e provinciale la sentenza che, per effetto della prova dell'alfabetismo, nega
%le alle firme colle quali i reclamanti intendono provare
di sapere leggere e scrivere sulla considerazione che esse
non portano l'autenticazione del notaio attestante che
esse firme sono per l'appunto degli interessati. — (Corte
di cass. di Roma, 23 dicembre 1884, Fugallo ed altri e.
l^rocuratore generale del Re in l^ilermo ; Legge, xxiv, 1,
W4; Corte Supr., ix, 680).
702.
apprezzamento insindacabile di prova il ritenere
non assodata a sufticien/.a la capacità del leggere e dello
scrivere in base fìi soli attestati di notorietà del sindaco
e della Giunta. - (Ivi).
703. Trattandosi di ricorso in materia elettorale, la
Corte d'appello non può pronunciare su domanda, sulla
Legge
428
comunale
e provinciale
ART. 36-37
quale non siasi prima provocato il giudizio della Giunta
provinciale amministrativa. — (Corte di cassazione di
R o m a , 31 m a g g i o 1890, M o r m i l e ed altri ric.;
Giurisp.
It., 1890, 1, III, 216).
7 0 4 . La nullità però é sanata colla comparizione in
giudizio dell'i ntimato. — (Corte di cass. di R o m a , 15 febraio 1890, R o m e o e Franco ric.; Giur. It, 1890, 1, iii, 116).
7 0 5 . Il ricorso alla Corte d'appello in materia di elettorato amministrativo è nullo, ove nella copia notificata
al prefetto non sia trascritto il decreto con cui il presisidente fissa l'udienza per la discussione del reclamo. —
(Corte di cassaz. di R o m a , 15 febbraio 1890, R o m e o e
Franco ric.; Giurisp, It., 1890, 1, iii, 116).
7 0 6 . Contro le sentenze proferite dalle Corti d'appello
in materia elettorale non é a m m e s s o il rimedio straordinario della rivocazione. — (Corte di cassaz. di R o m a ,
15 marzo 1892, Messina c. Restivo; Giur. IL, iii, 186,1892).
ART. 54.
—
Il
immediatamente
d'appello
zione,
La
per
Pubblico
curarne
senza s p e s a ,
sentenza
Ministero
la e s e c u z i o n e
ag-li
dalla
dalla
Corte
d'appello
n o n è n e c e s s a r i o il
avvocato.
Tutti i termini
alla
notifica-
parte soccombente col
r i c o r s o in c a s s a z i o n e , pel q u a l e
di
e la
interessati.
pronunziata
p u ò essere i m p u g - n a t a
ministero
comunicherà
a l s i n d a c o le s e n t e n z e d e l l a C o r t e
del
procedimento
sono
ridotti
metà..
Sul
semplice
r i c o r s o il p r e s i d e n t e
i n d i c a in
via
d ' u r g ' e n z a la u d i e n z a p e r la d i s c u s s i o n e d e l l a c a u s a .
— ( C f r . Legge
Legge
com.
e prov.
elett.
20
polU.
marzo
24
sett.
1865,
1882,
art.
art.
42).
39;
—
7 0 7 . La sentenza della Corte d'appello appena pubblicata deve essere notificata senza ritardo ; il Pubblico Ministero non ha perciò un termine, ma deve compiere
sollecitamente questo, come tutti gli altri doveri del suo
ufficio.
7 0 8 . Il ricorso alla Corte d'appello in materia elettorale amministrativa devesi rigettare se, nei cinque giorni
successivi alla sua notificazione, non siasi depositata
nella cancelleria della Corte, unitamente al ricorso e agli
ART.
52
Delle liste elettorali
429
altri provvedimenti, la decisione impugnata dalla Giunta
provinciale amministrativa. — (Corte di cass. di Roma,.
settembre 1890, D'Agostini c. Giunta provinciale amministrativa di Caserta; Gitirisp. It., 3891, 1, iii, 39).
7 0 9 . Non sono suscettibili del rimedio di rivocazione
le sentenze pronunciate in materia elettorale dalla Corte
(l'appello. — (Corte d'app. di Brescia, 14 gennaio 1891,
Carnesali c. Benvenuti; Giurisp. It., 1891, ii, 139).
710. II solo rimedio concesso contro la sentenza della
Corte d'appello è il ricorso in Cassazione. — (Corte di
cass. di R o m a , 3 novembre 1876; Legge, 1876, ii, 363).
711. Cantra. Il silenzio dell'art. 54 non autorizza a
ritenere che il legislatore abbia voluto derogare per i
giudizi elettorali alle norme ordinarie del diritto processuale, e perciò le sentenze di Corte d'appello sono suscettibili dei rimedi della rivocazione, dell'opposizione di terzi,
e dell'opposizione del convenuto contumace. — (Codice di
proc. civ., art. 474, 494, 495, 496, 510, 517 e seg.; — SAREDO,
Commento, pag. 837).
712. I ricorsi in materia elettorale contro tutte le Corti
d'appello del Regno, devono essere presentati alla Corte
dì cass. di Roma. — {Legge, 17 die. 1875, n. 2837, art. 347).
713. Il ricorso può essere proposto solamente dalle
pani contendenti, ed è escluso quindi in Cassazione l'esercizio dell'azione popolare.
714. Il cittadino, che, per istanza di ufi terzo, è stato
dalla Corte d'appello cancellato dalle liste elettorali, ha
il diritto di considerarsi come parte soccombente agli
effetti dell'art. 54, e può quindi ricorrere alla Corte Suprema, sebbene dinanzi alla Corte d'appello egli non si
sia presentato in verun modo.
715. Spetta alla competenza esclusiva della Corte suprema di R o m a il giudizio sul ricorso di cassazione in
causa di falsificazione di titoli per farsi inscrivere nelle
liste elettorali amministrative di un comune. — (Corte di
cass. di Roma, 17 aprile 1886, Conforto, Tenuta ed altri;
Corte Supr., x, 1029).
716. Sul ricorso di chi è stato condannato alla perdita
di ogni diritto politico per anni dieci quale colpevole di
aver dato il suo voto in un'adunanza cui non aveva diritto d'intervenire per l'elezione di un consigliere comunale o provinciale, é competente a pronunciarsi esclusivamente la Corte suprema di Roma. — (Corte di cass. di
Roma, 3 dicembre 1885, Bucci; Corte Supr., x, 1029).
717. Il termine per ricorrere in Cassazione è di giorni 45,
e di giorni 90 per coloro che abitano fuori d ' E u r o p a . —
(Cod. di proc. civ., art. 367, 396, 437).
-430
Legge
comunale
e procinciale
AUT. 69
718. La RotifKjazione del ricorso ò obbligatoria, e non
solo si deve tare alla parte vincitrice, ma anche a! prefetto.
719. Non è punto necessario che insieme al ricorso
sia notificato il decreto di fissazione dell'udienza. — (Corte
di cass. di Roma, 2 nov. 188',); Legge, 1890, i, 181).
7 2 0 . A sanare la decadenza per inosservanza di termini non vale la notificazione di un nuovo ricorso;
721. Non è ammissibile un ricorso che investa le questioni di merito decise dalla Corte d'api^ello, essendo i
motivi, i>er i f[uall possono impugnarsi in Cassazione le
sentenze d'appello, gli stessi tassativamente determinati
dall'art. 517 del Codice di proc. civ.
7 2 2 . Il ricorso in Cassazione non può mai in alcun
caso sospendere gli effetti delle sentenze di appello. —
(SAREDO, Commento,
pag. 843-848; — Camera dei deputati, Discu.^^ioni, 17 giugno 1881 ; — Senato del R,egno,
Id., 12 dicembre 1881).
7 2 3 . Le copie di sentenze in materia elettorale possono
essere autenticate dal segretario comunale ed annesse
validamente al ricorso per cassazione. — (Corte di cass.
di Roma, 27 giugno 1890, Verona c. Zennaro ed altri;
Giurisp. IL, 1891, 1, iii, 10).
7 2 4 . Non é richiesto dalla legge che la presentazione
del ricorso alla cancelleria della Corte suprema sia fatta
dalla parte in persona o da un mandatario speciale. —
(Corte di cass. di Roma, 27 giugno 1890, Verona c. Zennaro ed altri; Giurisp. It., 1, ni, 10).
7 2 5 . Quando il giudizio in materia elettorale si è agitato in merito, in contraddittorio tra l'eletto e gli opponenti alla sua elezione, non è necessario che il ricorso
per cassazione sia notificato al Pubblico Ministero. - (Corte di cass. di Roma, 27 giugno 1890, Verona c. Zennaro ed altri; Giurisp. It., 1891, in, 10).
7 2 6 . E giudizio di fatto il ritenere che non fossero
contribuenti coloro che furono cancellati dalle liste elettorali amministrative, e perciò le questioni relative a tale
esame non possono essere denunziate in Cassazione. —
(Corte di cass. di Roma, 11 marzo 1885, Colombo c. Giunta;
Corte Supr., x, 199).
7 2 7 . K giudizio di fatto, incensurabile in Cassazione,
il ritenere che non siasi fatta la giustificazione del censo
da parte di chi pretendeva di essere iscritto nelle liste
elettorali amministrative. — (Corte di cassaz. di Roma,
31 dicembre 1888, Bonasera c. Aduini; Corte
Suprema,
XIII, 786).
7 2 8 . Non è censurabile presso la Corte di cassazione
AUT. 54
Delle liste elettorali
431
il giudizio del magistrato di merito, con cui dichiara
che taluno non sia più il proprietario descritto in un
articolo di ruolo d'imposta, e che perciò non gli possa
]iiù riconoscere il censo che in base a quell'articolo stesso
ili ruolo gli era stato altre volto riconosciuto e che ad
altri non si possa imputare il c^nso proveniente dall'eredità paterna se non in una somma insufficiente; cosicché
entrami)! debbono essere esclusi dalla lista elettorale
amministrativa. — (Corte di cass.di Roma, 16 aprile 1888,
Magnone c. Astuto; Corte Supr., xiii, 950).
7 2 9 . li apprezzamento di fatto incensurabile in Cassazione il giudizio del magistrato di merito, che i documenti presentati non bastino ad escludere la capacità
(li elettori inscritti nella lista con l'attribuzione eli una
iiuota di tributo e di una qualità che stabiliscono il loro
diritto elettorale.
(Corte di cass. di Roma, 9 marzo,1885,
D'Ambrosio c. Abati; Corte Supr., x , 450; Rio.
Amm.,
xxxvi, 730; Gazs. Proc., xxi, 321).
7 3 0 . Il giudizio sull'esistenza e sulla verità di un
contratto di mezzadria che si pretende simulato e da cui
il giudice di merito ha derivato la suffioienza del censo
per l'elettorato, quando non si aggiri intorno agli elementi legali, é sempre incensurabile dalla Cassazione.
— (Corte di cass. di lioma, 24 febb.1885. Santi c.Bonaiuto;
Corte Supr., x, 143).
731. E giudizio di fatto incensurabile in Cassazione il
ritenere simulato il censo e incerto se il diploma esibito
si riferisce al reclamante. — (Corte di cassaz. di Roma,
2 febbraio 1888, Angiulli c. Deputazione prov. di B a r i ;
Corte Supr., xiii, 73).
7 3 2 . È giudizio incensurabile in Cassazione il ritenere
simulati i mutui pei quali si pagava la tassa di ricchezza
mobile, come titolo ali elettorato amministrativo. — (Corte
di cassaz. di Roma, 13 ottobre 1885, D'Errico c. Deputazione provinciale di Avellino; Corte Supr., x, 767).
7 3 3 . E giudizio di fatto, incensurabile in Cassazione,
il ritenere, alla base degli esibiti documenti, che i reclamanti non potessero essere iscritti sulla lista elettorale
amministrativa per difetto di censo e per analfabetismo.
— (Corte di cassaz. di Roma, 31 dicembre 1888, Vizzini
c. Rizzuto ; Corte Supr., xui, 855 ; Circ. Giur., xx, 143).
7 3 4 . È giudizio di fatto incensurabile in Cassazione il
ritenere che la persona eletta consigliere comunale non
aveva avuto interesse nell'appalto di opere comunali
intraprese dal figlio. — (Corte di cass. di Roma, 17 maggio 1887, Canderchi e. Arena ; Corte Suprema,
VII, 364).
432
Legge
comunale
e provinciale
ART. 36-37
7 3 5 . È inammissibile il ricorso per cassazione in materia elettorale amministrativa, se non è accompagnato
da alcun atto di notificazione. — (Corte di cass, di Roma,,
10 marzo 1887, Gioeli e. Di P i s a ; Corte Supr., xii, 154;
— Id., 15 nov. 1887, Ga^parinetti ; Corte Supr., xii, 818).
7 3 6 . N o n è ammissibile il ricorso contro un pronunziato della Corte d'appello in materia elettorale amministrativa, senza che sia citato in giudizio chi è per leggo
chiamato a contraddire le istanze del ricorrente. — (Corte
di cass. di R o m a , 6 novembre 18s8; Corte Supr., xiii, 878).
7 3 7 . Il ricorso in Cassazione in materia di elezioni
amministrative deve essere notificato alla parte contraria,
sia un cittadino privato, sia il prefetto, o sia il procuratore generale presso la Corte d'appello che pronunciò
la sentenza i m p u g n a t a , altrimenti è inammissibile. —
(Corte d'app. di R o m a , 21 dicembre 1886, Elettori amministrativi c. Prefetto di Pisa; Annali, x x i , 2 , 8 ; — Id.,
30 dicembre 1886, Elettori comunali B a g n i S. Giuliano;
Corte Supr., xi, 896).
7 3 8 . È inammissibile il ricorso in Cassazione per la
esclusione dalla lista elettorale amministrativa, se non fu
notificato all'autorità tutoria. — (Corte di cass. di R o m a ,
2 dicembre 1886, Piola c. A r c a d i a ; Corte Supr.,x.\, 831).
7 3 9 . Il ricorso alla Corte di cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che rigetta il reclamo sporto
contro la deliberazione della Dep. (Giunta amm.) prov., la
quale aveva deliberato la cancellazione del nome del
ricorrente dalla lista degli elettori amministrativi, deve
essere notificato al Pubblico Ministero e non al Comune,
sotto la comminatoria di sentir dichiarare inammissibile
11 presentato ricorso. — (Corte di cassazione di R o m a ,
15 aprile 1887, Santillo, Cardoni ed altri; Giurisp.
Hai,
1887, I, 3, 221; Ann., x x i , 2, 103; Giurisp. T., x x i v , 541;
Corte Supr., xii, 218).
7 4 0 . Il ricorso contro la sentenza della Corte d'appello
che in tema d'elettorato amministrativo abbia respinto il
reclamo d'un elettore contro la decisione della Deputazione (Giunta a m m . ) prov., con cui siasi cancellato dalla
lista il suo n o m e e quello di altri elettori, va notificato
al Pubblico Ministero a norma dell'art. 139 della legge
6 dicembre 1865, n. 2626. — (Corte di cass. di R o m a ,
11 gennaio 1887, Cardone c. P r i o l a ; Legrpe, x x v i i , 1, 617).
7 4 1 . Cantra. In tema di elezioni amministrative il ricorso per Cassazione va portato a notizia del Ministero
Pubblico e della Deput. (Giunta a m m . ) prov., m a non è richiesta all'uopo una formale notificazione. — (Corte di
ART.
79-80
Delle liste elettorali
433;.
cassaz. eli R o m a , 5 novembre 1887, Crisolfi c. M i r c e l a ;
Legge, x x v i i i , 1, 509; Ann., xxii, 2 , 4 1 ; Giurisp.
T.,xxv,
1S8; Corte Supr., xii, 8 1 3 ; Rio. amm.,
x x x i x , 301).
7 4 2 . A l procedimento in materia elettorale sono ìnapl'iicabili i termini stabiliti nel procedimento comune. —
(Ivi). •
7 4 3 . Cantra. A n c h e in materia elettorale amministrativa il ricorso per Cassazione è inammissibile, se non è
ilopositato in cancelleria nel termine di d i e l'art. 526
ilei Codice di procedura civile. — (Corte di cassazione di
Ivoma, 21 m a g g i o 1887, Luci, L o n g o ed altri; Ann:, x x i i ,
10 ; Corte Supr., xii, 681 ; Giurisp. T., xxv, 41 ; — 5 no-
vembre 1886, Manfredi c. Comune di A r p i n o e Prefetto
ili Caserta; Corte Supr., xi, 969; Ann., xxii, 2, 6).
7 4 4 . Una volta incorsa la decadenza, per essere decorso il termine suddetto, non vi si può riparare colla
notificazione di un nuovo ricorso; e s s a s i deve p r o n u n ciare d'ufficio. — (Ivi).
7 4 5 . Nelle cause elettorali amministrative deve essere
inteso il Pubblico Ministero ; se non fu inteso, la sentenza relativa non è nulla; se fu inteso, non é necessario
che in sentenza si riporti anche il tenore delle date c o n clusioni. — (Corte di cass. di R o m a , 17 m a g g i o 1887,
Condorelli c. Arena; Corte Supr., xii, 364).
7 4 6 . N o n può dirsi inammissibile il ricorso in Cassazione per essersi presentato dopo dieci giorni dalla n o tificazione della deliberazione, se fu intendimento dello
usciere di notificarla, m a intanto non sì recò al domicilio del ricorrente e quindi non gli rilasciò copia della
deliberazione. — (Ivi).
7 4 7 . È inammissibile il ricorso per Cassazione in m a teria di elettorato amministrativo, se sia stato presentato
in cancelleria dopo rjuindici giorni dalla sua notifica>'ione. — (Corte ai cass. di R o m a , 11 febbr. 1887, Di Ghero
c. Sindaco di Borghetto di V a r a ; Corte Supr.,
644).
7 4 8 . L a facoltà che la l e g g e elettorale amministrativa
fittribuisce ai cittadini di far cancellare dalle liste, o di
farvi inscrivere alcuni elettori, è un favore e non crea
perciò un vero e proprio interesse, come in colui, che
'iomandi o sostenga la propria iscrizione. — (Corte di
cass. di R o m a , 23 dicembre 1884, De Falco, D'Amato, ecc.
De R e n z i ; Giurisp. It.,lSS5, i, 3 , 1 2 7 ; Legge, x x v , l , 6 1 5 ;
^nn., x i x , 2, 65 ; Corte Supr., ix, 985; Rie. a m m . , x x v i , 293).
7 4 9 . N o n è perciò necessario, e molto meno a p e n a
'li nullità, che il ricorso per Cassazione dei veri interessati, contro la sentenza di appello, che li dichiarò esclusi
28 — BRUNIALTI, Cod. elettorale.
434
Legge
comunale
e provinciale
ART. 36-37
dalle liste, sia notificato a chi, n o n interessato, si valse
del favore consentito dalla l e g g e per reclamare in appello
la esclusione del ricorrente dalle liste. — (Ivi).
7 5 0 . Nei giudizi elettorali, nei quali non è necessario il
ministero di avvocato o di procuratore legale, le singole
istanze firmate dal rispettivo reclamante e riportate letteralmente nell'epigrafe della sentenza, t e n g o n o luogo
delle specifiche conclusioni che nei procedimenti delle
cause civili per le parti si fanno dagli avvocati o dai
procuratori legali. ~ (Ivi).
7 5 1 . A n c h e i ricorsi per Cassazione dalla sentenza
pronunciata in materia elettorale amministrativa debbono
essere accompagnati dal mandato di procura all'avvocato in conformità del prescritto dagli art. 522 e 523 del
Codice di procedura civile. — (Corte di cass. di R o m a ,
5 novembre 1884, Piserchia c. Di N i c o l a ; Legge, x x v , 1,
366 ; Corte Supr., ix, 825 ; Ann., xix, 2, 16).
7 5 2 . A n c h e in tema di elettorato amministrativo il
ricorso per Cassazione per essere ammesso deve essere
firmato, in mancanza di sottoscrizione dalla stessa parte
ricorrente, da un avvocato regolarmente nominato. —
(Corte di cass. di R o m a , 12 novembre 1888, Bella c. Canni
e Cliiavola; Corte Supr., xiii, 950).
7 5 3 . È ammissibile il ricorso per Cassazione in materia
elettorale amministrativa formulato e sottoscritto dal
ricorrente stesso, senza la firma di avvocato esercente
presso la Corte di cassazione. — (Corte di cass. di Roma,
30 novembre 1885, Pepe c. Mazzarono; Ann., x x , 2, 100;
Corte Supr., x, 867; Legge, xxvi, 363; Gasz. Proe., xxi,
33; Cons. amm.,
xxvii, 114; Circ. giurid., xvii, 97).
7 5 4 . Nel giudizio sommario, prescritto pei richiami in
materia di elettorato amministrativo, non è il caso di
ricorrere in Cassazione, se la sentenza di merito non riferi
le conclusioni del reclamante, e non tenne conto delle
deduzioni irregolarmente proposte. — (Corte di cass. di
R o m a , 27 marzo 1885, B r u n o c. Menta, Alotti e A m a t o ;
Legge, xxv, 2, 99; Corte Supr., x, 193).
7 5 5 . È giudizio incensurabile in Cassazione il ritenere
assodata la vertenza di lite fra il comune e la famiglia
dell'eletto dalla stessa deliberazione consigliare che aveva
risoluto a favore della eleggibilità e simulata la cessione
dei relativi diritti fatta da costui a suo fratello. — (Ivi).
7 5 6 . A n c h e in materia di elettorato amministrativo
deve osservarsi l'art. 528 del Cod. di proc. civile, giusta
cui non è impossibile il ricorso per Cassazione, il quale
n o n sia accompagnato dalla copia autentica della sen-
ART.
52
Delle liste elettorali
435
tenza impugnata. — (Corte di cassaz. di R o m a , 18 novembre 1885, Terlizzi c. Ferrara {Corte Supr., x, 935 ;
— 5 novembre 1886, Cavacini c. Comune di Villalfonsina;
Corte Supr., xi, 1064).
757. Anche in materia elettorale amministrativa è inammissibile il ricorso per Cassazione se, invece della copia
autentica della sentenza impugnata, si presenta un semplice estratto del dispositivo della sentenza medesima. —
(Corte di cass. di Roma, 13 dicembre 1887, Giangiacomo
c. Finamore; Corte Supr., xiii, 1002; — Id., 4 giugno 1888,
De Gregoris c. Prefetto di Aquila; Corte Supr., xiii, 418;
Legge, xxviii, 2, 542).
758. La dichiarazione d'inammissibilità del ricorso,
mancante della copia della sentenza impugnata, deve
esser pronunciata d'ufficio. — (Corte di cass. di R o m a ,
0 dicembre 1885, sindaco di Rocca di Mezzo c. Pompei;
Corte Supr., x, 905).
759. La dichiarazione della mancanza dei documenti
a sostegno di un reclamo in materia elettorale è un giudizio di fatto incensurabile in Cassazione. — (Corte di
cass. di Roma, 26 ottobre 1888, Traversa e. Deputazione
provinciale di Siracusa; Corte Supr., xni, 630).
7 6 0 . N o n può tenersi conto del ricorso per essersi ordinata la cancellazione dalle liste elettorali amministrative^ se la sentenza impugnata abbia una data, di giorni
e mese, diversa da quella che ordinò la cancellazione.
— (Corte di cass. di Roma,. 27 giugno 1885, Ciotti ed altri
di Roccagorga; Corte Supr., x, 466).
761. Anche in tema d'elettorato amministrativo è inammissibile il ricorso per Cassazione prodotto da chi non
foce parte del giudizio sorto a seguito del reclamo alla
Corte d'appello. — (Corte di cass. di Roma, 8 aprile 1885,
Manetti c. Simonelli; Legge, xxv, 2, 111; Ann., xix, 2, 8 6 ;
Corte Supr., x, 172).
762. Invano si deduce in Cassazione che in materia
elettorale amministrativa il presidente della Corte d'appello abbreviò illegalmente eli più della metà il termine a
pomparire, se dagli atti risulta che la causa si discusse
in contraddittorio delle parti assistite dai loro difensori.
(Corte di cass. di Roma, 13 ottobre 1885, D'Enrico e.
Deputazione provinciale di Avellino; Giurisp. It., 1886,
I, 3, 56; Legge, xxvi, 1, 246; Corte Stwr., x, 767; Cons.
Amm., x x v n , 129; Gas^. Proc., xx, 477).
7 6 3 . È giudizio incensurabile in Cassazione il ritenere
simulati i mutui pei quali si ponga la tassa di ricchezza
fnobile, come titolo all'elettorato amministrativo; però
436
Legge comuncde c procinciale
ART. 55
questo credito simulato non dà diritto all'inscrizione nella
lista degli elettori amministrativi. — (Ivi).
7 6 4 . Pecca, non di contraddizione ma di omissione di
pronuncia e di motivazione, la sentenza che, premettendo
il principio di non poter lo stesso elettore figurare in
più liste, ne ordina la cancellazione da una lista determinata degli elettori inscritti in altre, se non ha insieme
riconosciuto che sia appunto indebita la iscrizione in
qvella medesima lista. — (Corte di cass. di Roma, 9 marzo
1885, D'Ambrosio c. Abbate; Corte Supr., x, 450).
7 6 5 . Invano si ricorre in Cassazione contro il giudizio
della Corte di merito che su circostanze di puro fatto
ordinò la cancellazione dei reclamanti dalla lista elettorale amministrativa. — (Corte di cassaz. di Roma, 9 dicembre 1886, Maureca c. Musticchio; Corte Supr., xi, 846).
7 6 6 . È giudizio di fatto incensurabile il sapere se fosse
regolare il deposito pel ricorso elettorale e se fosse opportuno l'esperimento calligrafo. — (Corte di cass. di Roma,
26 ottobre 1888, Aurea-Aurea c. Di Quattro; Corte Supr.,
xni, 634).
7 6 7 . Per mancanza di decisione e di pronunzia deve
essere cassata la sentenza che dopo aver dimostrato che
uno dei reclamanti dovevasi iscrivere nelle liste elettorali
amministrative, il suo nome non fu poi compreso nel
dispositivo della sentenza. — (Corte di cass. di Roma,
2 febbraio 1888, Angiulii c. Deputazione provinciale di
Bari; Corte Supr., xiii, 73).
7 6 8 . È inammissibile il ricorso in materia elettorale
che attacca il merito della quistione, mentre la Corte di
appello si fermò alla irricevibilità del reclamo per errore
di procedura. — (Corte di cass. di Roma, 26 ottobre 1888,
Gais ; Corte Supr., xni, 624).
ART. 55. — La Giunta municipale, appena le
venga notificata la proferita sentenza, fa nelle liste
la prescritta rettificazione, allegandovi copia della
sentenza medesima.
— (Cfr. Legge comunale
e provinciale
20
marzo
1865, art. 45; — Legge elettorale
politica
24 seitemire
1882),
769. È nulla 1' elezione amministrativa ove siasi proceduto alla medesima in base alla lista rettificata d^alla
Giunta in forza di sentenza pronunciata dalla Corte di
ART.
52
Delle liste elettorali
437
appello, senza che copia autentica della medesima siasi
allegata alla lista rettificata, e quand'anche la copia autentica della sentenza sia stata esibita da alcuno dei componenti il seggio. — (Consiglio di Stato, .8 luglio 1890,
Falcitelli ed altri ric. J Giurisp. It., 1891, iii, 29).
770. La Giunta municipale deve procedere alle iscrizioni e cancellazioni ordinate, non solo colle sentenze
(ielle Corti d' appello e delle Corti di cassazione, ma altresì a quelle che siano state decise dalla Giunta provinciale amministrativa.
771. Il Pubblico Ministero ha l'obbligo di notificare ai
sindaci dei comuni interessati le sentenze pronunciate
dalla Corte di cassazione.
ART. 56. — Tutti g-li atti concernenti resercizio
del diritto elettorale, tanto relativi al procedimento
amministrativo, quanto al g-iudiziario, si fanno in
carta libera, e sono esenti dalla tassa di reg-istro
e dal deposito prescritto dall'articolo 521 del Codice
di procedura civile e dalle spese di cancelleria.
Gli agenti delle imposte dirette, per g-li effetti
di cui agli articoli 43, 48, 52, hanno l'obblig-o di
rilasciare, a qualunque cittadino ne faccia richiesta,
l'estratto di ruolo di ogni contribuente e i certificati negativi di coloro che non risultano iscritti
nei ruoli medesimi, dietro il corrispettivo di cinque
centesimi per ciascun individuo cui gli estratti od
i certificati si riferiscono.
Colui il quale reclama per la iscrizione o cancellazione altrui viene sottoposto ad una multa da
lire 50 a 100, qualora il suo reclamo sia dalla
Corte dichiarato temerario.
— (Cfr. Legge elettorale politica 24 settembre
1882,
drt. 41 ; — Legge comunale
e 'provinciale W mo,rzo
1865, art.
44).
772. I ricorsi in materia elettorale prodotti in Cassasono esenti dall'obbligo del deposito prescritto dall'art. 521 del Codice di procedura civile.
773. Gli esattori non sono tenuti a rilasciare certifi-
Legge
-438
comunale
e procinciale
AUT.
69
cati od estratti come gli agenti delle imposte. — (Atti
parlamentari,
Camera dei deputati, 1881, D i s c u s s i o n i ,
p a g . 6353-6355).
7 7 4 . Il ricorso in Cassazione in materia elettorale è
temerario soltanto quando sia stato p r o m o s s o con dolo
0 colpa grave. — (Corte d ' a p p . di Milano, 17 ott. 1889;
Legge, 1890, i, 52).
7 7 5 . Il ricorso alla Corte allora può ritenersi temerario
e dà luogo, a termini dell'art. 56 della l e g g e comunale e
provinciale, a condanna nella multa quando sia stato
proposto con dolo o con colpa grave. — (Corte d'appello
di Macerata, 17 ottobre 1889, Neroni c. Infriccioli ed altri ;
Giurisp. IL, 1890, ii, 132).
A B T . 5 7 . — T u t t i g-li a t t i e d o c u m e n t i c o n c e r n e n t i
l ' a n n u a revisione delle liste elettorali sono s e m p r e
ostensibili
a chiunque
nale e provinciale
p r e s s o la S e g - r e t e r i a
comu-
d o v e r i s p e t t i v a m e n t e si t r o v a n o .
U n a c o p i a di esse, d e b i t a m e n t e a u t e n t i c a t a
dalla
G i u n t a provinciale amministrativa, sarà conservata
neg-li a r c h i v i d e l l a
Le
liste
devono
prefettura.
essere r i u n i t e
conservate n e g l i archivi
Chiunque può
r a l i in
art.
in
un registro e
comune.
p r e n d e r e c o p i a d e l l e liste
formazione e definitive, ed anche
e m e t t e r l e in
~
del
( C f r . Legge
eletto-
stamparle
vendita.
elettorale
'politica
settembre
1882,
42).
7 7 6 . U n a copia delle liste elettorali debitamente autenticata con provvedimento sottoscritto dal presidente della
Giunta e dal segretario deve esser conservata negli archivi della prefettura.
7 7 7 . Soddisfa alla prescrizione della l e g g e il conservare n e g l i archivi della prefettura, previa la n e c e s s a r i a
autenticazione, la copia che ciascun comune è tenuto ad
inviare alla Giunta provinciale amministrativa. — (Consiglio di Stato, 28 g i u g n o 1883; Legge, 1883, n, 466; —
Circolare 30 g i u g n o 1883 del Ministro dell'interno).
7 7 8 . 11 c o m u n e non è obbligato a rilasciare ai privati
copie in carta libera della lista amministrativa, nè ad
autenticare le copie delle liste prese da estranei. — (Consiglio di Stato, 26 luglio 1889 ; Legge, 1889, ii, 389).
ART.
52
Delle liste elettorali
439
ART. 58. — L'elezione pel rinnovamento parziale
0 totale del Consig-lio, in qualunque periodo dell'anno seg:ua, si fa unicamente dagli elettori iscritti
nelle liste definitivamente approvate.
Sino alla revisione dell'anno successivo e salvo
quanto è disposto nell'articolo 55, non possono farsi
alle liste altre variazioni all'infuori di quelle cagionate da morte di elettori, comprovata da documento autentico, ovvero dalla perdita o sospensione
dell'elettorato risultante da sentenza passata in
giudicato.
Spetterà inoltre alla Giunta comunale di introdurre nell'elenco, di cui nell'articolo 28, le variazioni necessarie, così per cancellare il nome di
coloro che più non si trovano nelle condizioni indicate in tale articolo, come per iscriverne altri
che nell'intervallo siano caduti sotto le disposizioni
dell'articolo stesso.
Tali variazioni sono fatte a cura della Giunta
comunale, e debbono essere approvate dalla Giunta
amministrativa almeno 15 giorni prima dell'elezione
di cui al presente articolo.
— (Cfr. Legge com.
e prov.
W marzo
1865,
art. 38; — Legge U settembre
i882, art. 36; —
Legge 30 dicembre
1888, art.
15).
7 7 9 . La lista elettorale amministrativa di un conìune,
una volta resa definitiva per l'annata, non può, per quanto
una frazione di esso venga aggregata a diverso comune,
andare soggetta ad altra variazione, tranne quella di
diventare gli iscritti elettori nel comune di nuova aggregazione. — (Corte d'app. di Torino, 20 dicembi'e 1887,
Manera e. Comune di Bonvicino ; Ric. amm., xxxix, 10).
7 8 0 . L'aggregazione non può offendere diritti quesiti,
quindi coloro che erano riconosciuti elettori (alfabeti)
non possono essere radiati col pretesto che la frazione cui
appartenevano nel comune sia stata aggregata ad un
altro, non essendo il caso di lista nuova, ma di trasporto
a quella del comune a cui la frazione venne aggregata.
- (Ivi).
440
Legge
comunale
e provinciale
ART. 36-37
7 8 1 . Staccata per R . dccrcto una frazione da un com u n e ed a g g r e g a t a ad un altro, non è necessario che si
proceda a revisione generale della lista elettorale, quando
essa sia già stata approvata, nò siasi fatta mutazione
alcuna sia in ordine al numero dei consiglieri rispettivamente assegnati, sia in relazione al censo elettorale. —
(Cons. di Stato, 25 agosto 1885; Leqqe, x x v i , 1, 320; Foro
It., XI, 3, 10).
7 8 2 . Per liste definitivamente approvate e sulle quali
devono seguire le elezioni, si intendono quelle decretate
dalla Giunta provinciale amministrativa. — (SAREDO,
Commento,
pag. 866-868).
7 8 3 . Il principio dell'invariabilità e permanenza delle
liste ammette tre sole eccezioni : quella prevista dal precedente art. 58; quella della morte documentata di elettori, avvenuta nel corso dell'anno ; quella della perdita
0 sospensione dell'elettorato risultante da sentenza passata in giudicato.
7 8 4 . L e variazioni sulle liste di cui all'art. 58 devono
essere eseguite a cura della Giunta municipale.
7 8 5 . Tutte le variazioni fatte a cura della Giunta municipale devono essere approvate dalla Giunta provinciale
amministrativa, e non soltanto (quelle recanti l'elenco
di cui all'art. 28.
7 8 6 . Anche contro il decreto della Giunta provinciale
amministrativa con cui si approvano le variazioni contemplate dagli art. 55 e 58 si può ricorrere alla Corte
d'appello.— (ASTENGO, Guida atnm.; SAREDO,
Commento,
pag. 871J.
ART. 59. — Il ricorso alla Corte d'appello contro
il decreto della Giunta amministrativa, che cancella gli elettori dal Consiglio nuovamente iscritti,
non è sospensivo.
— {Gìv. Legge com. e prod. 20 marzo 1865, art. 44;
— Legge elett. polii. 24 settemire
1882, art. 41; —
Legge 30 dicembre
1888, art.
16).
7 8 7 . L a disposizione dell'art. 59, per quanto modifichi
un principio fondamentale di diritto giudiziario, è giustificata da gravi ed evidenti motivi (li convenienza politica. — {Rend. parlamentari,
Senato del R e g n o , 1888,
p a g . 2728-2731).
7 8 8 . Gli elettori nuovamente inscritti dal Consiglio
ART. 60-61
Dell(^ Uste elettorali
441
comunale, ma cancellalii dalla Giunta provinciale amministrativa, che ricorronb in appello, non possono godere
il benefìcio dell'effetto sospensivo dell'appello interposto.
ART. 60. — Almeno tre giorni prima di quello
fissato per le elezioni, gli elettori ricevono dal
sindaco un certificato comprovante la loro iscrizione
sulla lista, in base alla quale si procede alle
elezioni.
Anche neg-li ultimi tre giorni che precedono
quello fi^ssato per le eiezioni, gli elettori possono
richiedere il certificato d'iscrizione che non avessero
prima ricevuto.
L'ufficio comunale deve restare aperto negli otto
giorni precedenti alla elezione almeno ore cinque
per giorno sotto la responsabilità del segretario,
che in caso di contravvenzione sarà punito con
multa da L. 50 a 500.
— (Cfr. Legge elett. poUt U seti. i882, art.
43;
— Legge 30 dicembre
1888, art.
17).
7 8 9 . Nessuna disposizione fa obbligo al sindaco od alla
Giunta di far notificare al domicilio degli elettori il certificato d'iscrizione coll'indicazione del giorno delle elezioni. — (Consiglio di Stato, 25 marzo 1887, Comune di
Castelnovo del Friuli: Leqqe, xxvii, 2, 315: Foro
xii,
3, l o i ; .
7 9 0 . L'ufficio comunale deve consegnare all'elettore il
certificato d'iscrizione anche se lo avesse già spedito,
potendo questo non esser pervenuto alla sua destinazione.
791. N o n è necessario che nelTufficio comunale vi sia
sempre il segretario, bastando, nelle ore stabilite dalla
legge, la presenza di un cassiere. — (Cam. dei dep., 1888,
ììend. parlam., pag. 4813.
ART. 61. — Le elezioni si fanno dopo la sessione
di primavera ma non più tardi del mese di luglio.
— (Cfr. Legge com. e p'ov. W marzo 1865,
articolo 46; — Legge 30 dicemlre
1888, art.
18).
Legge
442
comunale
e provinciale
ART. 36-37
7 9 2 . È legale la convocazione degli elettori in qualunque
dei mesi da m a r z o a luglio, purché sia già chiusa la sessione di primavera.
7 9 3 . N o n è tassativamente prescritto dalla l e g g e che
le elezioni si facciano in giorni festivi, essendo rimesso
alla s a g g e z z a del prefetto e del presidente della Corte di
appello il fissare, d'accordo col comune, il giorno più
opportuno.
7 9 4 . Quando per l'impossibilità di poter riavere entro
il mese di luglio la lista elettorale amministrativa debitamente approvata dalla Deputazione provinciale (Giunta
prov. amm.), le elezioni a v v e n g o n o prima del 31 luglio
sulle liste deiranno precedente, non possono dichiararsi
nulle, se contro le elezioni medesime non si produssero
reclami e proteste di alcuna sorta. — (Cons. di Stato,
11 marzo 1887 ; Legge, x x v i , 2, 316 ; Foro IL, xii, 3, 87 ; —
5 novembre 1887, R a i m o n d o ; Giurisp. IL, 1888, 3, 73;
Legge, xxviii, 1, 356; Foro It., xiii, 3, 43).
ART. 62. —
G l i e l e t t o r i di u n c o m u n e c o n c o r r o n o
t u t t i eg-ualmente alla elezione di o g n i
Tuttavia
la
nei comuni
Consig-lio
Giunta
provinciale
d i v i s i in f r a z i o n i , s u l l a
comunale,
o
della
e l e t t o r i di u n a f r a z i o n e ,
potrà ripartire
consigliere.
amministrativa,
domanda
maggioranza
sentito il C o n s i g l i o stesso,
il n u m e r o
d e i consig-lieri t r a le d i -
v e r s e f r a z i o n i in r a g i o n e d e l l a p o p o l a z i o n e ,
m i n a n d o la circoscrizione
La
decisione
s t r a t i v a sarà
In
art.
della G i u n t a
47 ;
a scrutinio
Zegge
—
deter-
esse.
provinciale
ammini-
a l l ' e l e z i o n e dei
delle frazioni rispettivamente
(Cfr.
di
pubblicata.
delle medesime
—
di ciascuna
q u e s t o c a s o si p r o c e d e r à
siglieri
del
degli
Legge
comunale
30
con-
d a g l i elettori
separato.
e frov.
dicembre
20
1888,
marzo
art.
1865,
19).
7 9 5 . L a frazione deve preesistere al riparto dei consiglieri comunali, né può essere arbitrariamente, in occasione di questo, istituita dalla Giunta amministrativa. —
(Consiglio di Stato, 16 agosto 1873, 4 marzo, 29 aprile,
14 agosto, 9 ottobre 1884, 9 ottobre 1875, 20 g i u g n o e
ART.
52
Delle liste elettorali
445
in sezioni sono insindacabili innanzi alla IV sezione.
- (Ivi).^
813. È anche illegale la determinazione fatta in via
provvisoria del numero dei consiglieri della frazione, sia
pure in considerazione dei possibili risultati di un prossimo censimento ufficiale. — (Cons. di Stato, 17 giugno
1892, Comune di Civitanova Marche c. Giunta prov. amm.
di Macerata; Giurisp. li., 1892, m, 209).
814. Alla quarta Sezione, nel pronunciare l'annullamento di una simile deliberazione, non si compete di
surrogarsi alla Giunta per deliberare nel merito in luogo
e vece di essa. — (Cons. di Stato, 17 giugno 1892, Comune
(li Civitanova Marche c Giunta prov. amm. di Macerata;
Giurisp. IL, 1892, iii, 210).
815. Pubblicato in tempo utile dalla Giunta comunale
l'avviso di convocazione degli elettori, se in seguito, con
nuovo avviso, si facciano modificazioni relative al modo
(li assegnazione degli elettori a ciascuna sezione, non
sono da annullarsi le avvenute elezioni, per non essere
state pubblicate le suddette modificazioni quindici giorni
prima di quello fissato per la convocazione dei Comizi,
ove il ritardo nella pubblicazione anzidetta non abbia
esercitata alcuna influenza sulle operazioni elettorali. —
(Cons. di Stato, 11 ottobre 1890, Giuffrè ric. ; Giurisp. It.
1891, HI, 47).
816. La Giunta provinciale amministrativa, nell'accoyliere una domanda di riparto, non deve limitarsi ad
una sola frazione, ma dividere contemporaneamente il
comune in tante frazioni, ripartendo fra esse i consiglieri
assegnati al comune. — (Cons. di Stato, 20 dicembre 1876,
25 agosto 1877,15 febbraio 1878, 29 aprile 1881 ; - Contra:
SAREDO, Commento,
pag. 893-896).
817. Il riparto deve essere fatto in ragione della popolazione, secondo il censimento decennale confermato per
un quinquennio, e senza alcuna eccezione. — (Consiglio
di Stato, 15 gennaio 1887).
818. Il decreto della Giunta provinciale amministrativa
che determina le circoscrizioni, non può creare frazioni
nuove, nétracciare una circoscrizione comunale arbitraria.
819. L a decisione della Giunta provinciale amministrativa deve essere inserita nel oollettino periodico
della prefettura, trasmessa al sindaco del comune onde
sia pubblicata, e pubblicata effettivamente in tutte le frazioni interessate.
8 2 0 . II riparto seguito é revocabile colle medesime
norme colle quali è stato fatto.
446
Legge
comunale
e provinciale
ART. 36-37
8 2 1 . Fatta l'istanza per la revoca del riparto, la Giunta
può accoglierla o mantenere il riparto, anche se la maggioranza degli elettori o il Consiglio comunale abbiano
chiesta la revoca.
8 2 2 . Contro il decreto della Giunta provinciale amministrativa relativo al riparto dei consiglieri od alla revoca
del riparto medesimo è sempre ammesso il ricorso in via
gerarchica, il quale però non ha mai effetto sospensivo.
8 2 3 . Il ricorso può essere presentato in tal caso tanto
dalla m a g g i o r a n z a degli abitanti della frazione, come
dal Consiglio c o m u n a l e ; non però dal sindaco, dai consiglieri, o da singoli abitanti.
8 2 4 . Deciso il riparto, deve essere fatta e pubblicata
la lista speciale degli elettori di ciascuna frazione.
8 2 5 . L'art. 62 della l e g g e comunale e provinciale, che
•deferisce alla Giunta provinciale amministrativa il riparto
dei consiglieri, non si può opporre alla d o m a n d a di alcuni
elettori di essere iscritti in una anziché nell'altra delle
sezioni costituenti un comune. — (Corte d'app. di Milano,
13 settembre 1886, Giunta municipale di O r a g o c. Macchi ;
Mon. M , XXVII, 952 ; Cons. amm.,
xxvii, 337 ; Rio.
amm.,
XXXVII, 686).
8 2 6 . Neppure è applicabile il detto articolo quando la
decisione, contro la quale si muove richiamo, non sia
stata presa in esplicazione delle attribuzioni demandate
da quell'articolo alla Giunta provinciale, m a nel corso
del procedimento per la revisione delle liste elettorali
amministrative, a sensi del precedente art. 52. — (Ivi).
8 2 7 . Essendo un comune diviso in più frazioni, chi
possiede in due frazioni, ed è elettore per censo, ha diritto
di essere iscritto nelle liste amministrative di quella frazione in cui possiede un m a g g i o r censo, sebbene abbia
la sua residenza colla famiglia in altra frazione. — (Corte
d'app. di Torino, 21 luglio 1887, M o l l o c. Della Valle ed
altri ; Giurisp. IL, 1887, 2, 693).
8 2 8 . Allorché un comune è diviso in frazioni, e per
•ciascuna di queste é autorizzata una lista elettorale amministrativa distinta, non si può essere iscritti per censo
in tutte le liste, quantunque in ciascuna frazione si paghi
un censo sufficiente. — (Corte d'app. di T o r i n o , 29 luglio
1887, M o l l o c. Della Valle ed altri; Ann., x x i , 3, 396;
Rio. Amm.,
x x x v n i , 598).
8 2 9 . In tal caso l'elettore ha diritto di essere inscritto
nella lista di quella frazione ove paga m a g g i o r e censo,
•quantunque in altra t e n g a la propria abitazione e fami.glia. — (Ivi).
ART.
52
Delle liste elettorali
447
8 3 0 . Contra. Allorché le varie frazioni di un comune
hanno distinte liste amministrative, l'elettore che in più
frazioni possiede il censo sufficiente per l'elettorato deve
essere iscritto nella lista della frazione in cui, oltre il
censo, ha anche il domicilio e non gli spetta il diritto
di optare fra l'una e l'altra lista. — (Corte di cass. di
Roma, 19 gennaio 1888, Fallador c. Brunengo ; Giur. T.,
XXIV, 379; Monit. M., xxix, 610; Corte Supr., xiii, 147;
Foro It, XIII, 1, 394; — Id., 16 marzo 1887; Rie.
amm.,
1887, 357; — Corte d'app. di Torino, 29 maggio 1888;
Giurisp. It., 1888, 2, 484 ; Giurisp. T., x x x , 544).
A E T . 6 3 . — G l i elettori si riuniscono in u n a sola
assemblea. E c c e d e n d o g l i elettori il n u m e r o di 4 0 0
il c o m u n e si divide in sezioni. O g n i sezione c o m prende 2 0 0 elettori a l m e n o , e concorre
direttamente a l l a n o m i n a di tutti i consig-lieri, salvo il
caso p r e v i s t o n e l l ' u l t i m o p a r a g r a f o d e l l ' a r t i c o l o 6 2 .
A R T . 6 3 a. — ( A r t . 4 6 del R e g o l a m e n t o 1 0 g i u g n o
1 8 8 9 ) . — G l i elettori delle frazioni, di cui n e l l ' u l timo a l i n e a d e l l ' a r t . 6 2 della l e g g e , v o t a n o e s c l u sivamente p e r la scelta dei c o n s i g l i e r i attribuiti a l l a
frazione c u i a p p a r t e n g o n o ; m a possono s c e g l i e r l i
anche f r a g l i e l e g g i b i l i delle altre frazioni.
— ( C f r . Legge
elettorale
i882,
art.
23 ; — Leg>ge
20 marzo
i865,
art.
49).
politica
comunale
24
e
settembre
provinciale
831. Per costante giurisprudenza, sono nulle tutte le
operazioni elettorali, se l'adunanza venne tenuta in locale
diverso da quello indicato nel manifesto di convocazione
degli elettori. — (Cons. di Stato, 25 aprile 1884, Comune
di Perano; Rio. amm., x x x v , 716).
8 3 2 . È in facoltà della Giunta municipale il ripartire,
a norma degli articoli 63 e 64 della legge comunale, gli
elettori in più sezioni anche fuori del capoluogo del
comune, e quando tale facoltà non sia usata a scopo
partigiano l'esercizio di essa non rende nulle le operazioni elettorali. — (Cons. di Stato, 28 gennaio 1892, R u f foni e altri c. Fosconi e altri; Giur. It., 1892, iii, 74).
8 3 3 . Nei comuni già divisi in sezioni, il numero di
elettori da assegnarsi ad una sezione non può eccedere
448
Legge
comunale
e provinciale
ART. 36-37
quello di quattrocento. — (Cons. di Stato, 3 g i u g n o 1891,
Ministero dell'interno; Giur. It., 1891, ni, 128).
8 3 4 . Il rÌ2:)arto di consiglieri tra le diverse frazioni di
un comune e la divisione degli elettori in sezione sono
due fatti indipendenti; laonde n o n si può esigere o b e s i
stabiliscano sezioni elettorali in ogni frazione avente i
consiglieri ripartiti, ove non ricorrano le disposizioni
volute dall'art. 63 della legge comunale e provinciale. —
(Cons. di Stato, 26 luglio 1889, Ministero dell'interno ;
Giur. It., 1889, iii, 163).
8 3 5 . Un c o m u n e , sebbene non ripartito in frazioni
p u ò costituire più sezioni elettorali in qualunque punto
del suo territorio, purché gli elettori siano più di 400 e
ciascuna sezione ne comprenda almeno 200. — (Cons.
di Stato, 7 dicembre 1889, Ministero interno; Giur. It.,
1890, III, 38).
8 3 6 . Le disposizioni dell'art. 63 della l e g g e comunale,
la quale prescrive che eccedendo gli elettori di un comune
il numero di 400 deve essere diviso in sezioni tra il
minimo di 200 ed il massimo di 400, è imperativa e non
facoltativa,e perciò l'inosservanzadel citato articolo rende
nulle le avvenute elezioni. — (Cons. di Stato, 23 die. 1886 ;
Legge, xxvii, 1, 756).
8 3 7 . Il comune si divide in sezioni solo quando gli
elettori eccedono il numero di 400, né può la Giunta
ritenersi autorizzata a procedere a tale divisione in pendenza del ricorso del Consiglio comunale alla Corte di
appello contro il decreto della Deputazione (Giunta amministrativa) provinciale con cui siansi cancellati dalla lista
diversi elettori, sicché il numero complessivo di essi siasi
ridotto a 398. — (Cons. di Stato, 30 gennaio 1885; Legge,
XXV, 2, 23; Foro It, x, 3, 50).
8 3 8 . V a quindi in tal caso annullato dal prefetto il
manifesto della Giunta col quale siansi divisi in due
sezioni gli elettori non eccedenti il numero di 400, e l'annullamento non va limitato alla sola parte del manifesto
relativo a tale divisione, ma lo comprende tutto, trattandosi di variare una condizione sostanziale, quella cioè
che si riferisce al l u o g o di riunione degli elettori. — (Ivi).
8 3 9 . Trattandosi di vizio che investe la costituzione
dell'intero corpo elettorale, esso come rende nulle le
elezioni comunali, cosi produce pure lo stesso effetto per
la elezione del consigliere provinciale avvenuta nella
medesima assemblea. — (Ivi).
8 4 0 . S o n o nulle le elezioni amministrative se gli elettori, essendo più di 800, furono divisi in due sole sezioni
ART.
Delle
52
liste
elettorali
449
sebbene la stessa elivisione abbia sempre avuto l u o g o in
passato. — (Cons. di Stato, 6 marzo 1886, Comune di
Cortona; Giurisp. It, 1886, 3, 145).
8 4 1 . L a ripartizione del comune in sezioni deve essere
fatta dalla Giunta municipale. — (Cons. di Stato, 10 febbraio 1884; Legge, ii, 1874, pag. 113; — Id., 23 die. 1869;
Legge, ii, 1870, pag. 67).
8 4 2 . Q u a n d o gli elettori si riuniscono in assemblea
unica, la sede è il c a p o l u o g o del c o m u n e ma la regola
non è assoluta.
8 4 3 . Q u a n d o un elettore non ha potuto votare nella
sua sezione perchè non è stato possibile costituirvi il
seggio, può deporre il suo voto nell'urna di altra sezione
legolarmente costituita. — (Camera dei deputati,18 dicemlire 1882).
ART. 64. —
Il prefetto, d'accordo col primo presi-
dente d e l l a C o r t e d ' a p p e l l o , fissa il g i o r n o
delle ele-
zioni in c i a s c u n c o m u n e e l o p a r t e c i p a a l l a
municipale, la quale, con u n
15 g i o r n i p r i m a ,
cando il g i o r n o
Le operazioni
ne dà
avviso a g l i
ed i l u o g h i della
(Cfr.
Legge
30
Giunta
pubblicato
elettori
indi-
riunione.
elettorali dovranno
non p i ù t a r d i d e l l e o r e 9
—
manifesta
incominciare
antimeridiane.
dicemire
1888,
art.
20).
8 4 4 . Il prefetto della provincia deve in o g n i caso accorciarsi col p r i m o presidente della Corte d'appello e n o n
•ion quello della sezione staccata dalla Corte medesima.
8 4 5 . Il solo prefetto è giudice della convenienza di
Issare per i diversi comuni della provincia il g i o r n o
«ielle elezioni.
8 4 6 . N o n occorre che il giorno delle elezioni sia fissato con unico decreto per tutti i comuni.
8 4 7 . Il decreto con cui il prefetto fìssa i giorni delle
elezioni per i singoli comuni non è irrevocabile.
8 4 8 . Il decreto prefettizio deVe essere partecipato alle
singole Giunte comunali in modo da lasciare 15 giorni
liberi tra i giorni non compresi dalla pubblicazione del
manifesto e (juello delle elezioni.
8 4 9 . L a Giunta comunale deve trasmettere al prefetto
'ina copia del verbale da cui risulti che ha provveduto
29 — BRUNIALTI, Cod. elettorale.
450
Legge
comunale
e provinciale
ART. 36-37
alla pubblicazione del manifesto. — (Cfr. art. 161 della
l e g g e e art. 77 del relativo regolamento).
8 5 0 . Se la Giunta fosse dimissionaria, il manifesto si
deve pubblicare ugualmente colla Arma degli assessori
dimissionari; i consiglieri anziani potranno anche f a r l e
veci dei dimissionari.
8 5 1 . Quando la Giunta comunale non provveda alla
pubblicazione del manifesto, non spetta al prefetto o alla
Giunta provinciale amministrativa farne le v e c i , bensì
il prefetto può inviare un commissario, coll'incarico di
agire in l u o g o e vece della Giunta municipale.
8 5 2 . Il manifesto che c o n v o c a gli elettori deve essere
firmato dal sindaco e dalla Giunta. — (Cons. di Stato,
10 gennaio 1868; Legge, 1868, ii, 661. — Cantra:
Cons. di
Stato, 26 a g o s t o 1882).
8 5 3 . L a determinazione dei luoghi destinati a sede
delle rispettive sezioni è commessa dalla l e g g e all'autorità comunale, m a nessuna disposizione prescrive che
tutte le sezioni si devano stabilire nel capoluogo. La
Giunta può sempre collocarle dove stima più opportuno,
m a la sua risoluzione è s o g g e t t a a r e c l a m o , e può
essere annullata dal prefetto. — (Cons. di Stato, 4 luglio
1890 ; SAREDO, Commento,
pag. 916, 917).
8 5 4 . La G m n t a comunale può stabilire i luoghi di riunione delle sezioni elettorali anche in centri di abitazione
distinti dal c a p o l u o g o del comune, quando però ciò sia
consigliato dalla situazione dei luoghi, dalla distanza di
qualche centro secondario, dalla difficoltà delle comunicazioni e da altri giusti motivi, e miri esclusivamente a
facilitare l'esercizio del diritto elettorale. — (Cons. di
Stato, I V sez., 28 gennaio 1892, Ruffoni e. Giunta prov.
a m m . di Ferrara; Cons. dei com., 1892, 249).
8 5 5 . I luoghi destinati per la riunione delle sezioni
devono essere indicati in m o d o chiaro e preciso e ripetuti nel certificato di riconoscimento, né possono essere
poi mutati sotto pena di nullità dell'elezione; a meno
che il cambiamento del locale n o n venga notificato con
successivo manifesto, nei modi e nei termini stabiliti dalla
legge.
,
8 5 6 . E facoltativa per la Giunta la scelta dell'ora e del
l u o g o per le elezioni; ma l'indicazione del giorno, dell'ora
e del l u o g o é obbligatoria nel manifesto da pubblicarsi,
e la mancanza di una delle prescritte indicazioni, c o m e
quella dell'ora, rende nulle le elezioni. — (Consiglio di
Stato, 27 g i u g n o 1885; Giurisp.
IL, 1886, 3, 55; Legge,
XXVI, 1, 103; Cons. amm., xxvii, 125).
ART.
52
Delle liste elettorali
451
8 5 7 . La Giunta comunale può far conoscere con un
manifesto suppletivo le vacanze posteriori alla pubblicazione del manifesto, verificatesi nel Consiglio. — (Consiglio di Stato, 5 dicembre 1884, Elettori di Piani ; Giurisp.
Ital; 1885, 3, 50; Foro It., x , 3, 28; — Id , 20 febbraio 1885;
Legge, xxv, 1, 646).
858. Alla validità delle elezioni non è necessario che
anche pel secondo manifesto decorrano i quindici giorni
<li cui all'art. 64 della legge com. e prov. — (Ivi).
8 5 9 . L a pubblicazione del manifesto anticipata senza
intenzione di frodare la legge, e prima che la nuova lista
giungesse approvata, non è motivo di nullità delle elezioni,
quando esse si fecero sulla lista dell'anno in corso debitamente approvata dalla Deputazione provinciale (Giunta
prov. amm.). — (Consiglio di Stato, 2 maggio 1884, Min.
interno; Giurisp. It., 1884, 3 , 1 2 8 ; Legge, xxiv, 2, 465; Riv.
amm., x x x v , 716; Legge, xxiv, 2, 465; Foro It., ix, 3,121).
860. Di fronte al manifesto elettorale, l'affermazione
di alcuni elettori di essersi astenuti dal voto nel supposto
che la votazione non sarebbe stata legale, non è argomento per contestare la validità delle nuove elezioni regolarmente indette ed eseguite. — (Consiglio di Stato,
13 ottobre 1888; Legge, xxviii, 2, 31).
861. La Deputazione provinciale (Giunta prov. amm.)
non può delegare al prefetto in forma generica e discretiva la facoltà di provvedere d'ufficio per i comuni che
non pubblichino in tempo il manifesto per le elezioni
amministrative. — (Consiglio di Stato, l 4 agosto 1886,
Comune di Pomigliano di Atella; Foro It., xii, 3, 8).
8 6 2 . La Giunta comunale non può fissare per le elezioni un'ora diversa da quella consueta per tali opera>^ioni, né stabilire che abbiano luogo in un locale privato,
anziché nella sala comunale come negli anni antecedenti.
- (Ivi).
863. In nessun caso un consigliere può presentare la
sua dimissione all'ufficio elettorale, nè questi accettarla.
I^a vacanza deve sempre esser dichiarata dalla Giunta
''omunale, in seguito all'accettazione delle dimissioni.
864. Le elezioni cominciate in un giorno e luogo determinati, e chiuse col secondo appello in altro giorno
ed in luogo diverso da quello in cui furono principiate,
sono nulle, ancorché non sia stato sporto contro di esse
3^1cun reclamo. — (Consiglio di Stato, 11 dicembre 1885,
Sandulli ; Giurisp. It, lfe6, 3, 141 ; Legge, xxvi, 2, 71 ;
Man., x x v , 168).
Legge
452
ART. 65. —
comunale
ART. 36-37
L a lista deg-li e l e t t o r i , q u e l l a dei c o n -
s i g l i e r i da s u r r o g a r s i
rimangono
e provinciale
e la lista dei consiglieri che
in u f f i z i o , d o v r a n n o r e s t a r e affisse n e l l a
s a l a d e l l e a d u n a n z e d u r a n t e il c o r s o d e l l e o p e r a z i o n i .
— ( C f r . Legge
com.eprov.
20
marzo
1865,
art.
51).
8 6 5 . Sebbene la legge non lo dica, é opportuno affìggere nella sala anche l'elenco di cui agli articoli 28 e 39.
8 6 6 . Nel caso di riparto di consiglieri tra le frazioni
si devono affìggere nella sala tante liste quante sono le
frazioni.
8 6 7 . Nella sala non è necessario pubblicare la lista elettorale di tutto il c o m u n e : basta affìggere l'estratto della
lista che riguarda la sezione chiamata a votare in essa. —
( M i n . dell'interno, circolare 21 novembre 1889;
Cantra:
art. 65 e 71 della legge ; SAREDO, Commento,
pag. 922-923).
8 6 8 . La l e g g e non prescrive in modo imperativo una
data forma di affissione delle liste, e perciò non é nulla
l'elezione di una sezione nella quale siano state deposte
sul tavolo, intorno al quale tutti potevano circolare o
nella sala attigua. — (Consiglio di Stato, 1° ottobre 1881;
Legge, 1882, i, 168).
8 6 9 . Il reclamo per incompletezza delle liste o per
mancante ed insufficiente affissione, si può proporre anche
dopo compiute le operazioni elettorali. — (Cons. di Stato,
26 gennaio 1864; Giurisp. It., xvi, 3, 84).
8 7 0 . L a mancanza di affissione, nella sala delle adunanze, della lista dei consiglieri da surrogarsi e di quelli
che rimangono in carica, induce nullità dell'elezione,
trattandosi di formalità sostanziale, diretta a presidiare
con nozioni certe ed autentiche la coscienza e l'apprezzamento dell'elettore. — (Cons. di Stato, I V sez., 17 marzo
1892, Reggianini c. Pref. di M o d e n a ; Cons. dei eom.,
1892, pag. 278).
A R T . 6 6 . — T a n t o g l i uffici provvisori, quanto g l i
uffici
definitivi delle
presieduti
da
adunanze elettorali, saranno
magistrati
compresi
gli
aggiunti
g i u d i z i a r i e g l i uditori ; o da ufficiale del Pubblico
Ministero
In
presso le Corti e i
Tribunali.
caso di necessità riconosciuta dal p r i m o pre-
sidente della Corte,
p o t r à an(;he d e s t i n a r s i a
s i e d e r e l ' u f f i c i o il v i c e - p r e t o r e o il
pre-
conciliatore.
ART.
52
Delle liste elettorali
453
I l p r i m o presidente d e l l a Corte d ' a p p e l l o , d o p o
determinato il g i o r n o della elezione ai t e r m i n i d e l l'articolo p r e c e d e n t e , e n o n più tardi di otto g i o r n i
p r i m a della elezione, d e s i g n a i f u n z i o n a r i che d o vranno presiedei'e o g n i singola sezione.
I l caso d ' i n s u f f i c i e n z a o di i m p e d i m e n t o dei m e desimi, c h e a v v e n g a in condizioni t a l i da n o n p e r mettere la surrog-azione n o r m a l e , a s s u m e r à
la
presidenza il sindaco o u n o dei consiglieri p e r - o r dine di a n z i a n i t à .
— ( C f r . Legge
SO dicembre
1888,
art.
21).
A R T . 6 6 a. — ( A r t . 4 2 del R e g o l a m e n t o 1 0 g i u g n o
1 8 8 9 ) . — Q u a n d o il C o n s i g l i o c o m u n a l e sia sciolto,
il d e l e g a t o straordinario a s s u m e r à la presidenza
dell'ufficio provvisorio e definitivo n e l caso c h e , a
termini d e l l ' a r t . 6 6 della l e g g e , d o v r e b b e essere
assunta d a l sindaco.
871. Nei magistrati che presiedono gli uffici elettorali
sono compresi gli aggiunti giudiziarii, gli uditori e gli
ufficiali del Pubblico Ministero presso le Corti ed i Trii)nnali; non però i magistrati e gli ufficiali del Pubblico
Ministero addetti alla Cassazione, perchè essi non pos^iono ricevere ordini dal primo presidente della Corte
d'i«^ello.
872. In caso di necessità riconosciuta dal primo presidente della Corte d'appello, si potrà destinare a presiedere il seggio il vicepretore o il giudice conciliatore
"^lel comune medesimo o di altri comuni. — (Camera dei
deputati, 15 luglio 1888).
873. Se fu per errore designato a presiedere un seggio
>^111 magistrato che ha perduto tale qualità, od ha cessato
di appartenere alla circoscrizione giudiziaria cui il co"lune appartiene, le elezioni di quella sezione sono nulle.
874. Le designazioni dei magistrati non sono irrevocabili, e possono seguire in esse cambiamenti, perché il
sindaco ne riceva in tempo l'avviso.
,875. L'impedimento dei magistrati a presiedere la sezione elettorale deve essere riconosciuto in iscritto dal
primo presidente della Corte d'appello.
876. Se manca il magistrato in una sezione, la presi-
454
Legge
comunale
e provinciale
ART. 36-37
denza dell'ufficio elettorale deve essere assunta dal sindaco o da chi ne fa le veci. S e le sezioni sono più, devono
esser presiedute dai consiglieri, in rigoroso ordine di
anzianità, secondo le norme dell'art. 232.
8 7 7 . In caso di elezioni generali amministrative, dove
mancassero i magistrati in una sezione, questa sarà presieduta dal commissario regio ; se in più, da elettori cho
egli designerà all'uopo.
(Cfr., art. 137 e 269 della legge
comunale e provinciale).
8 7 8 . L'indennità dovuta ai magistrati che, per presiedere gli uffici elettorali, debbono allontanarsi dalla loro
residenza, è sempre a carico del comune. — (Cons. di Stato,
27 settembre 1889, Ministero int. ; Giurisp. It., 1890, ni, 14)
ART. 67. — Per comporre l'ufficio provvisorio si
uniscono al presidente i due elettori più anziani
di età e i due giovani fra i presenti con le funzioni di scrutatori.
L'adunanza elegge a maggioranza di voti i
quattro scrutatori definitivi. Ogni elettore non
scrive che due nomi sulla propria scheda e si
proclamano eletti i quattro che riportano i maggiori voti.
Se qualcuno degli eletti è assente o ricusa, resta
scrutatore colui che ebbe maggiori voti dopo di lui.
L'ufficio così composto nomina il segretario sceg'liendolo fra gli elettori presenti nell'ordine seguente :
L I cancellieri, vice-cancellieri di Corte, Tribunali 0 Preture, segretari e vice-segretari degli
uffici del Pubblico Ministero ;
2. Notai;
3. Segretari e vice-segretari comunali ;
4. Altri elettori.
Il
dove
Il
rato
presidente, se è elettore, vota in quella sezione
esercita l'ufficio.
segretario ha voto consultivo : esso è rimunecon un onorario di L. 10.
ART.
Il
ogni
—
elett.
com.
52
Delle liste elettorali
455
processo verbale da lui rog-ato riveste, per
effetto di legge, la qualità di atto pubblico.
(Cfr. Legge W marzo 1865, art. 52; — Legge
'golii. 24 settembre
1882, art. 62; — Legge
e frov.
30 dicemlre
1888, art.
22).
8 7 9 . N o n é necessario che siano chiamati a far parte
dell'ufficio provvisorio gli elettori più anziani in modo
rigoroso, se non si sollevano in tempo reclami fra i presenti.
8 8 0 . Il seggio provvisorio può scegliere il segretario
fuori del proprio seno, ma il verbale delle operazioni
deve essere steso da uno dei membri del seggio. — (Consiglio di Stato, 9 agosto 1889; — Cantra: MAGNI,
Comm.
all'art. 67, 6).
881. Fra i 15 elettori che occorrono per procedere alla
nomina dell'uflicio definitivo devono essere compresi il
presidente ed i quattro scrutatori.
8 8 2 . Nelle operazioni concernenti la formazione del
seggio definitivo non sono da ammettersi nullità se non
quando si tratti di irregolarità essenziali, che dimostrino
la frode o il dolo, o siano di natura da viziare la costituzione dell'officio definitivo.
8 8 3 . La parentela od un altro qualsiasi vincolo esistente fra gli scrutatori non è causa di nullità.
8 8 4 . Il segretario deve essere scelto tra gli elettori
presenti, sotto pena di nullità; deve essere osservato l'ordine prescritto dalla legge, senza distinzione se i designati abbiano solo il titolo od anche la residenza.
8 8 5 . Il segretario del seggio definitivo può essere
scelto anche fra gli elettori che appartengono ad un'altra
sezione, bastando che sia presente, e disponendo la legge
anzi che in tal caso vota solo nella sezione cui appartiene. — (SANTINI, Cons. dei com., 1892, pag. 256).
8 8 6 . A l segretario della 1' sezione, sebbene debba attendere ad operazioni più lunghe, non compete alcun
maggiore o speciale onorario. — (Cons. di Stato, 5 gennaio 1883; Legge, xxin, i, 250).
8 8 7 . Il presidente del seggio, se è elettore, vota sempre
in quella sezione dove esercita l'ufficio, anche se è inscritto
in una sezione diversa.
8 8 8 . È non solo facoltativa, ma contraria all'articolo 2
'Iella legge 14 giugno 1874, la spesa per vivande ai comp o n e n t i ! seggi elettorali, in quanto non é rivolta a fine
456
Legge
comunale
e provinciale
ART. 36-37
di utilità generale del comune, e non va compresa fra
le spese per le elezioni contemplate dalla l e g g e comunale e provinciale. — (Consiglio di Stato, 3 g i u g n o 1887,
C o m u n e di A r b u s t o ; Legge, xx\n, 2, 28).
8 8 9 . Tale spesa è perciò vietata anche ai comuni che
n o n eccedono il limite legale della sovraimposta fondiaria. — (Ivi).
8 9 0 . L'ufficio provvisorio di una sezione, quantunque
n o n riesca a costituire il s e g g i o definitivo per mancanza
di elettori o per rinunzia degli eletti, deve rimanere in
carica fino ad un'ora dopo mezzogiorno. — (Cons. di Stato,
26 agosto 1886, Comune di A l b a ; Foro It., xii, 3, 24).
8 9 1 . L'essere stati chiamati a partecipare alle funzioni
di scrutatori due elettori estranei all'ufficio, costituisce
violazione della l e g g e in una formalità sostanziale ed è
quindi causa di nullità. — (Cons. di Stato, 9 marzo 1888).
8 9 2 . Un processo verbale separato e posteriore allo
scrutinio fa piena fede quando sia stato steso prima dello
scioglimento dell'ufficio. — (Ivi).
8 9 3 . Sebbene la Camera di consiglio del tribunale non
abbia dichiarato falso il verbale, limitandosi a dirlo non
regolare, può per altro ritenersi la falsità e la sua non
conformità al vero, quando dalle risultanze della stessa
istruttoria resti accertato che le cose avvennero diversamente da quello che nel verbale è attestato. — (Ivi).
8 9 4 . Posta la falsità del verbale e la conseguente nullità delle elezioni in una sezione, debbono annullarsi tutte
le elezioni, costituendo un complesso solo, sebbene, per
la casualità di essere gli elettori più di 400, debbano
questi votare in più sezioni anziché in una sola. — (Ivi).
8 9 5 . Le falsità commesse nella redazione di verbali
riflettenti elezioni amministrative, sono represse dalia
l e g g e elettorale politica del 22 gennaio 1882, e non dal
Codice penale in vigore. — ( T r i b . di Lanciano, 21 febbraio 1888, D e Rentiis c. Di G i a c o m o ; Foro
Abr.,iu,12).
896.
Per l'articolo 67 della l e g g e comunale e provinciale potendo essere chiamata a segretario dell'ufficio definitivo una persona non avente la qualità di elettore od
estranea al c o m u n e , non si potrebbe riguardare come
motivo di nullità il fatto di essersi chiamato a quel posto
un minorenne. — (Cons. di Stato, 4 marzo 1887, M a n d a mento di L e c c e ; Foro IL, xii, 3, 96).
8 9 7 . La irregolare composizione dell'ufficio elettorale
definitivo vizia l'intiera operazione elettorale. — (Cons. di
Stato, 28 marzo 1884; Legge, x x v , 1, 215; Foro IL, ix,
3, 143).
ART.
52
Delle liste elettorali
457
8 9 8 . Quando il processo verbale non attesta la presenza non interrotta almeno di tre componenti dell'ufficio nel eorso delle operazioni, ben può essere preso in
esame il ricorso interposto contro il fatto che le urne rimasero custodite qualche tempo dapprima dal presidente
e da uno scrutatore e poi da un solo scrutatore. — (Consiglio di Stato, 19 dicembre 1884).
8 9 9 . Sebbene risulti provato che nella composizione
dell'ufficio elettorale definitivo si è incorso in qualche
irregolarità, pure non è il caso di annullare le elezioni,
quando le irregolarità medesime non abbiano potuto influire sulla sincerità dell'elezione. — (Consiglio di Stato,
13 aprile 1888; Le^^e, xxviii, 2, 680).
9 0 0 . Nel silenzio del verbale sui motivi per i quali uno
degli scrutatori eletto con numero di voti eguali a quello
conseguito da un altro, ma meno anziano di età di questo,
venne chiamato a far parte dell'ufficio definitivo, deve
ritenersi che la costituzione venne fatta regolarmente,
tanto più quando risulti dagli atti che l'eletto scrutatore,
più anziano, firmò egli stesso, come membro dell'ufficio
provvisorio, il verbale d'insediamento dello scrutatore
meno anziano e non venne fatta alcuna protesta. —
(Cons. di Stato, 17 aprile 1885; Legge, x x v , 2, 460).
901. Da questo complesso di circostanze si ha la presunzione che le surrogazioni vennero fatte previo consenso espresso o tacito dei due interessati. — (Ivi).
9 0 2 . Quando uno dei componenti l'ufficio definitivo si
l'itira, se nulla osta a che si chiami per surrogarlo l'elettore che aveva conseguito il maggior numero di voti,
non vi ha vero motivo di nullità nel non chiamare alcuno,
perché rimane sempre il numero legale per deliberare.
- (Ivi).
9 0 3 . Fattasi la votazione per la costituzione dell'ufficio definitivo, se sono assenti tutti coloro che ottennero
il maggior numero di voti e tutti gli elettori presenti,
fra cui parecchi che avevano ottenuto un voto, chiedono
che si addivenga ad una seconda votazione per la costituzione dell'ufficio, essa è legale. — (Consiglio di Stato,
23 dicembre 1884; Legge, x x v , 1, 429).
9 0 4 . Se ebbe luogo una seconda votazione per la nomina dei componenti l'ufficio definitivo per l'assenza degli
«letti e per la rinuncia esplicita ed implicita degli elettori che avevano conseguito un solo voto, non può dirsi
che l'ufficio definitivo fosse irregolarmente composto,
giacché quello che venne eletto per primo non si potè
costituii^e per mancanza degli eletti, e la seconda vota-
458
Legge
comunale
e provinciale
ART. 36-37
zione ebbe l u o g o non per arbitrio dell'ufficio provvisorio,
m a per necessità di provvedere alla costituzione dell'ufficio definitivo. — (Cons. di Stato, 3 m a g g i o 1885; Legge,
XXV, 2, 684).
9 0 5 . V i z i a radicalmente le operazioni elettorali il fatto
che nel verbale per la costituzione dell'ufficio definitivo
non sia menzionato il numero dei voti conseguiti dai
candidati. — (Cons. d i s t a t o , 27 marzo 1885; Legge, XXY,
2, 24).
9 0 6 . Le indicazioni del verbale, anche stampate, fanno
piena fede fino ad iscrizione in f a l s o ; quindi n o n occorre
un'inchiesta amministrativa contro il medesimo, salvo
sempre agli interessati di promuovere essi, o v e lo credano, l'azione penale. — (Cons. di Stato, 14 aprile 1888,
Comune di M e l l o : Giurisp. It., 1888, 3, 119 ; Man., xxvii,
219 ; Legge, xxviii, 2, 250 ; Diritto e Giurisp., iv, 131 ; Filan
gieri, XIII, 750).
9 0 7 . I verbali delle elezioni fanno fede fino ad iscrizioni
in falso, m a soltanto per le circostanze ed i fatti in essi
enunciati. — (Cons. di Stato, 22 gennaio 1886, Comune
di Paliano ; Foro It., xi, 3, 129).
9 0 8 . Si può quindi accertare con ogni m e z z o di prova
consentito dalle leggi la sussistenza di altri fatti dei quali
i verbali tacciano o che dichiarino avvenuti fuori della
presenza deiruf?iciale che ha compilato l'atto. — (Ivi).
9 0 9 . Il Consiglio comunale non può ammettere fatti
in contraddizione col processo verbale delle elezioni che,
essendo atto pubblico, fa piena fede fino ad iscrizione in
falso dinanzi all'autorità competente. — (Cons. di Stato,
19 dicembre 1884; Legge, x x v , 1, 218).
9 1 0 . Se però il processo verbale fa piena prova quando
afferma, non fa alcuna prova quando tace, ed allora può
farsi luogo all'accertamento dei fatti nuovi, che fossero in
qualunque m o d o dedotti contro le operazioni elettorali.
-
(Ivi).
911. Il segretario definitivo fa parte dell'uffìzio e la irregolare composizione dell'ufficio elettorale definitivo vizia
Finterà operazione elettorale. — (Giunta prov. amm. di
Alessandria, 30 dicembre 1891, Millo Paolo c. Medico Francesco e Orecchia Giuseppe; Giurisp. It., 1891, 1, ni, 184).
9 1 2 . Nelle elezioni amministrative, quando il comune
è diviso in più sezioni, non si può nominare a segretario dell'uffizio definitivo l'elettore di un'altra s e z i o n e .
(Ivi).,
9 1 3 . E male interpretato 1 art. 67 della l e g g e c o m u n a l e
e provinciale, qualora s'intenda che per virtù di esso sia
ART.
52
Delle liste elettorali
459
necessario scegliere il segretario dell'ufficio elettorale
d'una sezione o d'una frazione fra gli elettori che appartengono a quella sezione o frazione, mentre invece è
indifferente che esso appartenga a qualunque altra frazione o sezione del comune. — (Cons. di Stato, 17 giugno
1892, Medico ed Orecchia c. Millo ; Giur. It., 1892, iii, 214).
914. L' ufficio provvisorio per le elezioni amministrative non può nominare, per la redazione del verbale, un
segretario, che non sia un membro dell'ufficio stesso. —
(Cons. di Stato, 9 agosto 1889, Ministero interno ; Giur. It.^
1890, III, 3).
915. L'indennità dovuta al segretario dell'ufficio elettorale amministrativo è sempre di 10 lire, sia che le operazioni elettorali abbiano durato più di un giorno, sia
che contemporaneamente alle elezioni comunali abbiano
avuto luogo quelle provinciali. — ("Cons. di Stato, 25 aprile
1890, Comune di Venezia; Giurisp. It., 1890, ITI, 134).
ART. 68. — Se alle ore 10 antimeridiane non siasi
ancora potuto costituire il seg-g-io definitivo, perchè
non si trovano riuniti almeno 15 elettori per procedere alle operazioni della costituzione, il segg^iò
provvisorio diventa definitivo.
— (Cfr. Legge eleli. politica 24 seti. i882,art.
62;
— Legge 30 'dicembre
1888, art.
68).
916. L'articolo 65 della legge comunale e provinciale
riguarda il procedimento da osservarsi dall'ufificio definitivo circa la votazione per la elezione dei consiglieri,
mentre il procedimento per la composizione del medesimo ufficio definitivo è regolato a parte, colla disposizione
del precedente art. 52, da estendersi con tutto il rigore
delle disposizioni riguardanti l'altro. — (Cons. di Stato,
23 die. 1886; Lepffe, x x v n , 1, 390; Foro It, xii, 3, 25).
917. L'esclusione dalla votazione per la nomina dell'ufficio definitivo di alcuni elettori che si presentavano
muniti del certificato di appello contro la cancellazione
dalla lista ordinata dalla Giunta provinciale basta a
viziare di nullità le operazioni elettorali, quando i voti
degli esclusi potevano influire sull'esito dell a votazione
stessa. — (Cons. di Stato, 11 marzo 1887; Legge, x x v i i ,
2, 360).
918. Il seggio definitivo può essere costituito anche
-460
Legge comunale
e procinciale
AUT. 69
•dopo le l o ant., purché non si verifichi alcun'altra irregolarità.
919. Alla formazione del seggio definitivo basta la
presenza nella sala di 15 elettori, ma non è necessario
-che tutti i 15 presenti concorrano effettivamente al voto.
ART. 69, — Tre membri almeno dell'ufficio dovranno sempre trovarsi presenti alle operazioni
elettorali.
— {^it. Legge com. e prov. Wmarzo
1865,art.
56;
— Legge U settembre
1882, art.
70).
9 2 0 . Se dal verbale redatto dall'ufficio che presiede
alle elezioni non risulti che l'urna fu sempre custodita
da tre membri almeno dell'ufficio, si possono fare indagini tendenti ad escludere siffatta custodia; quindi se
risulti che per qualche spazio di tempo non rimasero
tre membri dell'ufficio almeno a custodia dell'urna, sono
da dichiarare nulle le elezioni. — (Consiglio di Stato,
19 dicembre 1884, Comune di Minerbio c. Deputazione
provinciale di B o l o g n a ; Giur. It., 1885, 3 , 20; Foro It.,
X, 3, 119).
921. Quando nessuna delle dichiarazioni del verbale
sia impugnata di falso, debbono avere piena fede per
tutto quanto è in esse contenuto, e perciò l'allegato abbandono dell'urna per parte degli scrutatori deve ritenersi
insussistente se non risulta dal verbale e neppure da
dichiarazioni adesso annesse. — (Cons. di Stato, 12 novembre 1886; Legge, xxvii, 1, 713).
9 2 2 . Per giurisprudenza assodata, il segretario deve
essere computato fra i membri dell'ufficio agli effetti dell'art. 69 della legge comunale. — (Ivi).
9 2 3 . Ove, per il numero degli elettori o degli eligendi,
sia fortemente gravoso per il presidente assistere a tutte
le operazioni elettorali, ben può essergli nominato un
supplente che lo sostituisca durante una sua breve assenza.
— (Cons. di Stato, 12 ottobre 1889, Ministero interno;
Giurisp. It, 1890, iii, 30).
9 2 4 . La presenza continua di almeno tre membri dell'ufficio essendo necessaria per la validità delle operazioni
elettorali, quando per qualsiasi motivo o per qualunque
tempo questo numero viene meno, deve ritenersi nullo
qualsiasi operato dei membri presenti. — (("ons. di Stato,
sez. IV, 27 maggio 1892, Locca e Franchino c. Giunta
prov. amm. di Novara; Cons. dei com., 1892, pag. 217).
Delle liste
ART. 79-80
elettorali
461;.
9 2 5 . N o n possono ritenersi nulle le operazioni elettorali amministrative, se ad una parte delle medesime
abbiano assistito tre membri dell'ufficio e non il presidente. — (Cons. di Stato, 12 ottobre 1889, Ministero dell'interno; Giurisp. It., 1890, iii, 30).
ART. 70. — Niun
nell'adunanza
—
art.
(Cfr.
59;
1882,
Legge
—
comun.
Legge
art.
elettore può presentarsi a r m a t a
elettorale.
e prov.
elettorale
20
marzo
folitica
1865,
24
setlemì)r&
66).
9 2 6 . Il divieto di entrare armati nella sala elettorale
è assoluto, e si applica cosi alle armi proprie, che alle
improprie.
9 2 7 . N o n costituisce nullità il fatto di un militare, il
<iuale fu a m m e s s o per inavvertenza del presidente a votare
•senza aver prima deposto le armi.
9 2 8 . N o n costituisce nullità il fatto che uno o più
elettori siano entrati armati nella sala elettorale, quando,
avvertiti dal presidente, si ritirano e d e p o n g o n o le armi..
ART. 71. —
Niuno è ammesso a votare
sia p e r
la
f o r m a z i o n e d e l l ' u f f i c i o d e f i n i t i v o , sia p e r r e l e z i o n e
dei c o n s i g l i e r i ,
se n o n
trovasi
iscritto n e l l a
lista
degli e l e t t o r i affissa n e l l a s a l a e r i m e s s a al p r e s i d e n t e .
Il p r e s i d e n t e
dare
coloro
accesso
c h e si
tenza d e l l a
e g l i scrutatori
nella
sala,
ed
presenteranno
Corte
d'appello,
dovranno
ammettere
provvisti
con
cui
tuttavia
a
votare
d'una
si
sen-
dichiari
ch'essi h a n n o d i r i t t o d i f a r p a r t e di q u e l l e a d u n a n z e ,
e c o l o r o c h e d i m o s t r a n o d i essere n e l c a s o
dall'articolo
— ( C f r . Legge
previsto
52.
com.
e prov.
20
marzo
1865,
art.
60).
_ 9 2 9 . Sebbene non vi sia alcun dubbio sull'obbligo dell'ufficio elettorale di ammettere a votare coloro che, cancellati dalla lista, si presentano col certificato dell'appello
introdotto, è egualmente fuori di dubbio che questo diritto
non può essere allargato ad arbitrio del s e g g i o elettorale
-462
Legge comunale
e procinciale
AUT. 69
e che deve essere esercitato nelle identiche condizioni
come se la cancellazione non fosse mai avvenuta. — (Cons.
di Stato, 12 aprile 1887; Legge, xxvii, 2, 643).
9 3 0 . Quindi se i detti elettori erano stati cancellati
tialla lista elettorale di una frazione, la loro iscrizione
deve essere mantenuta in quella, e nella frazione medesima dovevano esercitare il loro diritto di votare in seguito
all'interposto appello, fino a che dall'autorità competente,
e a termini di legge, non avessero ottenuto il passaggio
nella lista di un'altra frazione. — (Ivi).
931. Perciò la concessione ad essi fatta dal seggio
elettorale di votare in una frazione diversa da quella cui
appartenevano prima della cancellazione, costituisce una
violazione della legge comunale, e quando il loro voto
abbia influito sull'esito della elezione essa deve essere
annullata. — (Ivi).
9 3 2 . Si debbono ammettere a votare tutti quelli che,
cancellati dalle liste amministrative, dimostrano di avere
ricorso alla Corte di appello. — (Cons. di Stato, 12 dicembre 1884, Comune di S.Valentino Torio; Legge, x x v , 1,573;
Giurisp. It., 1885, 3, 52; Foro It, x, 3, 42).
9 3 3 . Devono ammettersi al voto, se pende ricorso in
appello, non solo quelli che furono cancellati dalla Deputazione (Giunta prov. amm.), ma anche quelli che furono
-cancellati dal Consiglio comunale e la cui cancellazione fu
confermata dalla Deputazione (Giunta) predetta. — (Ivi).
9 3 4 . Non può essere ammesso a votare colui che, dopo
avere fatta domanda d'iscrizione nella lista elettorale
amministrativa si vede respinta la domanda istessa, quantunque nell'atto in cui si presenta a votare esibisca un
certificato comprovante la pendenza dell'appello contro
la decisione che rigettò la richiesta iscrizione. — (Corte
di cassazione di Roma, 17 febbraio 1886, Samminiatelli;
Giurisp. It., 1886, i, 3, 142 ; Legge, xxvi, 2, 722 ; Ann., x x ,
2, 118; Rio. Corte Supr., xi, 26'4; Amm., xxxvii, 448; Cons.
amm., xxvii, 305).
9 3 5 . Se la Giunta provinciale amministrativa, nel decretare la lista amministrativa di un comune diviso in tre
frazioni aggiunse otto nuovi elettori senza indicarne la
paternità, nè l'età ed il titolo, e senza indicare a quale
delle tre frazioni fossero assegnati, l'ufficio elettorale
procedette legalmente, non ammettendo al voto gli otto
nuovi elettori non iscritti nella lista, ed il Consiglio comunale ne confermò a buon diritto la esclusione. — (Cons.
di Stato, 13 febbraio 1885; Legge, xxv, 2, 354).
9 3 6 . Gli elettori cancellati dalla Giunta provinciale
ART.
52
Delle liste elettorali
463
amministrativa, devono, senza distinzione, tra vecchi e
nuovi inscritti, essere ammessi alla votazione, quando si
presentano col certificato del ricorso in appello davanti
all'autorità giudiziaria, — (Gens, di Stato, 10 luglio 1886,
Comune di Cinquefrondi ; Giurisp. It., 1887, 3, 49 ; Legge,
-XXVI, 2, 537).
9 3 7 . L'ammissione al voto dì due individui che non
erano inscritti nella lista elettorale e votarono in luogo
e vece dei loro omonimi, vale a rendere dubbio il risultato delia votazione, limitatamente però a quei candidati che hanno ottenuto soltanto uno o due voti in
più dei primi candidati non eletti, imperocché, in questo
caso, non può accertarsi se l'elezione sia stata o no
influenzata dal voto dei due non elettori. — (Cons. di
Stato, 14 dicembre 1888; Legge, xxix, 1, 785).
938. Accertata l'intrusione di estranei al corpo elettorale, le elezioni comunali devono essere annullate, ed è
inutile ricercare se uno o più voti sieno stati dati illegalmente, quando anche un solo voto poteva influire
sull'esito della votazione. — (Cons. di Stato, 8 giugno 1888;
Legge, xxix, 1, 756).
9 3 9 . Chi è inscritto nelle liste elettorali debitamente
formate ha diritto di votare, anche se inscritto per errore,
0 se è venuto meno in lui il titolo per il quale é stato
inscritto. — (Deputazione prov. di Novara, 24 nov. 1863;
Legge, ix, 43 ; — Corte d'app. di Torino, 22 marzo 1869,
Hesina contro Deputazione provinciale di Novara; Legge,
IX, 170).
9 4 0 . Se nella lista mancano, accanto al nome degli
elettori, alcune indicazioni, essi devono essere ugualmente
ammessi a votare, a meno che non sorga dubbio sulla
loro identità. — (Consiglio di Stato, 13 gennaio 1888;
Legge, 1888, ii, 322).
941. Se l'elettore fu inscritto nella lista, ma omesso
nella copia della medesima, quando si possa provare l'errore, ha diritto di votare.
9 4 2 . Non è ammesso a votare chi non é inscritto nella
lista della sezione, sebbene possa essere ammesso in
un'altra, salvo che sia presidente del seggio elettorale.
— (Cons. di Stato, 22 aprile 1887 ; Legge, 1887, n, 643).
9 4 3 . Se sono stati ammessi a votare elettori non inscritti nella lista, è nulla l'elezione di tutti quei candidati
1 quali non risultino eletti anche togliendo loro un numero di voti uguale a quello degli elettori così indebitamente ammessi. — (Consiglio di Stato, 14 dicembre 1888,
Comune dì Tiriolo; — Id., 3 giugno 1887; Man.
amm..
464
Legge
comunale
e provinciale
ART. 36-37
i, pag. 21, ecc. ; — Consiglio di Stato, 12 dicembre 1881;
Man. arnm., 1885, pag. 83).
9 4 4 . N o n è indispensabile che l'elettore, per essere ammesso a votare, presenti il certificato della sua inscrizione
nelle liste. — (Corte d'app. di Casale, 21 dicembre 1886,
Scovazzi ; Giurisp. Cas, 1887, pag. 62).
9 4 5 . L a semplice esibizione della sentenza di Córte
d'appello basta perchè l'elettore abbia diritto di essere
ammesso al voto. — (Cons. di Stato, 21 settembre 1869;
Legge, ix, 354; — Id., 23 die. 1884, a sezioni riunite; Legge,
XXIII, II, 837).
9 4 6 . Se la sentenza d'appello è stata rinviata ad altra
Corte, l'elettore può votare ; n o n cosi se essa é stata annullata dalla Corte di cassazione.
9 4 7 . Se la Corte d'appello ha ordinato la cancellazione
di elettori inscritti, ma la sentenza sia stata cassata ed
annullata con rinvio alla Corte suprema prima delle elezioni, gli elettori ca,ncellati dalla Corte d appello hanno
diritto di essere ammessi a votare sulla presentazione
della decisione della Corte suprema.
9 4 8 . Gli elettori iscritti senza tutte le indicazioni prescritte di regola dalla legge comunale, non debbono essere
ammessi a votare, ma la loro ammissione n o n importa
la nullità delle elezioni, se, detratti i voti dati illegalmente, il risultato resta lo stesso. — (Ivi).
9 4 9 . H a n n o diritto di prender parte alla votazione,
sebbene non inscritti nella lista, coloro che, inscritti nella
lista dell'anno precedente e cancellati da quella dell'anno
in corso, giustifichino d' aver prodotto appello tuttavia
pendente contro la decisione della Giunta.
9 5 0 . Nélcaso di appello tendente all'iscrizione di elettori
nuovi, la pendenza di esso n o n basta a farli ammettere
al v o t o ; essa basta invece nel caso di appello tendente all'iscrizione di elettori cancellati, sia che l'esclusione dalle
liste sia motivata da mancanza di requisiti, sia da ritardo
nel presentare la domanda di iscrizione. — (Corte di cass.
di R o m a , 5 g i u g n o 1883, Sacchetti c. Tamburri e Comune
di Vallecorsa; Legge, 1883, ii, 436 ; — Id., 17 febbraio 1886,
Samminiatelli ; Legge, 1886, n, 722; — Consiglio di Stato,
6 aprile 1883; Legge, 1883, ir, 138; — Id., 20 marzo 1883,
21 gennaio 1880, '27 marzo 1885, ecc.).
9 5 1 . Se un cittadino fu inscritto ex-nooo dalla Giunta,
cancellato dal Consiglio comunale e la sua cancellazione
venne mantenuta dalla Giunta provinciale amministrativa,
la pendenza dell'appello non p u ò farlo ammettere al voto.
— (Cons. di Stato, 27 marzo 1885; Legge, 1885, i, 106).
ART.
79-80
Delle liste elettorali
465;.
9 5 2 . Parecchi elettori possono votare presentando u n
unico certificato dell'appello da essi interposto. — ( C o n siglio di Stato, 11 marzo 1867, Comune di Capua; — Id.,
14 marzo 1887; Legge, 1887, i, 144).
953.
Se, ammettendo al voto alcuni elettori in seguito
a sentenza od a certificato di interposto appello, si v e n g a
in una sezione a superare il numero di 400, il fatto n o n
i(a alcun valore sull'elezione. — (Cons. di Stato, 14 m a r z o
1887; Legge, 1887, i, 144).
9 5 4 . N o n ha alcuna influenza la sentenza dì Corte
d'appello che cancelli elettori i quali hanno votato o respinga il loro ricorso. — (Cons. di Stato, 3 giugno
1889,
Comune di Oria e altri).
9 5 5 . L'ufficio elettorale non può mai esaminare il m e rito del ricorso alla Corte d'appello, neppure nel caso
l'osse temerario. — (Consiglio di Stato, 28 marzo
1884;
•[^egge, 1885, i, 215).
956.
Se l'appello è presentato
fuori di termine, n o n
produce alcun effetto, e l'ufficio elettorale è competente
.1 riconoscerlo. — (Cons. di Stato, 11 luglio 1871;
Legge,
XI, 261; — Id., 28 marzo 1884; Manuale
ammiri., 1884,
pag. 357).
9 5 7 . Coloro che sono inscritti nell'elenco separato, di
<;ui all'art. 28, non possono
essere ammessi a votare dall'ufficio elettorale, se anche provino cessata la causa per
<-ui era stato loro sospeso 1 esercizio del diritto, perchè
mentre la l e g g e elettorale politica ha data all'ufficio tale
facoltà, n o n l'ha data l'amministrativa. — (SAREDO, Commento, p a g . 960 ; MAZZOCCOLO, Id., pag. 156 ; — Cantra :
MAGNI, pag. 249).
9 5 8 . Rettamente opera l'ufficio elettorale ammettendo
al voto gli elettori cancellati dalla Deputazione (Giunta
amm.) provinciale, i quali esibiscano un unico certificato
del prodotto appello. — (Cons. di Stato, 14 marzo 1887;
Legge, x x v i i , 2, 144).
9 5 9 . E s s e n d o la divisione del c o m u n e in sezioni prescritta solo quando il numero degli elettori r a g g i u n g a
i 400, non può portare alcuna conseguenza l ' a u m e n t o
degli elettori medesimi avvenuto mediante l'intervento di
coloro che si presentarono al voto muniti del certificato
dell'appello introdotto.
9 6 0 . L ' u f f i c i o elettorale ha facoltà di procedere alla
surrogazione di un consigliere dimissionano, quantunque
si suo n o m e non sia stato compreso nell'elenco dei consiglieri da surrogarsi, se gli elettori furono convocati
anche per la surrogazione di consiglieri comunali dimis30 — BRUNIALTI, Cocl. elettoraU.
466
Legge comunale
e procinciaJe
ART. 71
sionari. — (Consiglio di Stato, 16 aprile 1886, Capacci
c. Bardania; Foro It., xi, 3, 140).
961. L'ufficio elettorale non può rifiutarsi di ammettere alla votazione gli elettori che figurano nella lista
senza l'indicazione dell' epoca della nascita, paternità,
domicilio e professione, essendo obbligato ad ammettere
al voto tutti gli elettori compresi nelle liste debitamente
approvate dalla competente autorità, e non avendo competenza per discutere la regolarità dei titoli pei quali gli
elettori siano stati iscritti. — (Consiglio di Stato, 13 gennaio 1888; Legge, xxviii, 2, 322).
9 6 2 . Erroneamente si sostiene che la dimissione di tre
scrutatori dall'ufficio provvisorio, dopo cominciate le operazioni elettorali, importi lo scioglimento dell'ufficio e la
sospensione delle operazioni, giacché dovendosi comprendere fra i membri del seggio anche il segretario, esso
rimane sempre composto di tre membri e quindi in numero legale. — (Ivi).
9 6 3 . Tale eccezione poi manca assolutamente di fondamento se inoltre risulta dal verbale che venne provveduto immediatamente alla surrogazione dei dimissionari
nel modo prescritto dalla legge. — (Ivi).
9 6 4 . L'erronea enunciazione di una postilla non firmata aggiunta al verbale, non può avere alcuna efficacia
quando sia in contraddizione con quanto viene affermato
dal testo del verbale non contestato. — (Ivi).
9 6 5 . L'ufficio elettorale deve ammettere al voto gli elettori che comprovano di avere ricorso in appello nel termine legale contro la loro cancellazione dalla lista, se la
Corte d'appello non ha ancora pronunciato sul ricorso;
e sfugge a Ila competenza dell'ufficio l'entrare nel merito
del ricorso stesso. — (Cons. di Stato, 28 marzo 1884).
9 6 6 . Iscritto nelle liste elettorali, rimaste definitive, un
individuo che non vi ha diritto, in sostituzione d'altro che
vi aveva diritto, non può essere ammesso a votare 1' avente diritto che non fu iscritto, bensì colui che senza
diritto venne iscritto. In caso diverso, sono nulle le elezioni di quei candidati, ove, avuto riguardo al numero
dei voti da essi riportati, abbia potuto influire alla loro
elezione il voto di chi non aveva diritto di darlo. — (Consiglio di Stato, 15 aprile 1851, Comune di Castelguidone
ric.; Giurisp. It, 1891, iii, 124).
9 6 7 . Se, nella momentanea assenza del presidente dal
seggio, i quattro scrutatori presenti abbiano pregato gli
elettori presentatisi nel frattempo di attendere il presidente per votare, e questi abbiano accolta la pregniera,
ART.
79-80
Delle liste
elettorali
467;.
votando effettivamente dopo il ritorno del presidente, n o n
può dirsi che vi sia stata sospensione delle operazioni
elettorali e che queste perciò siano nulle. — (Consiglio
di Stato, 21 novembre 1890, Ciarlone, D ' A g o s t i n o ed altri
ric.; Giurisp. It., 1891, iii, 93).
ART. 72. — Il diritto elettorale è personale ;
nessun elettore può farsi rappresentare, nè mandare
il suo voto per iscritto.
— (Cfr. Legge comun.
e frov.
20 marzo
1865,
art.
25).
ART. 73. — Appena accertata col processo verbale
la costituzione del seggio definitivo, il presidente
dichiara aperta la votazione, chiama o fa chiamare
da uno degli scrutatori o dal segretario ciascun
elettore nell'ordine della sua iscrizione nelle liste.
Uno deg-li scrutatori tiene innanzi a sè un esemplare della lista che indica i nomi di tutti gli
elettori della sezione. Questa lista deve contenere
una colonna, per firma dello scrutatore di fronte
ai nomi degli elettori.
L'elettore chiamato presenta la sua scheda pieg-ata al presidente.
Il presidente depone la scheda in un'urna di
vetro trasparente collocata sul tavolo dell'uflScio
visibile a tutti.
A misura che si depong'ono le schede nell'urna
uno degli scrutatori fa ciò constare, apponendo la
propria firma di fronte al nome dell'elettore nella
colonna della lista indicata al secondo paragrafo
del presente articolo.
— Cfr. Legge comun.
e prov. 20 marzo
i865,
art. 61 e 62; — Legge elett. polit. 29 seti.
1882,
art. 63, 64 e 66 ; — Legge comun. e prov. 31 dicemlre 1888, art.
24).
9 6 8 . C o m u n q u e sia stato compreso fra i membri del
leggio provvisorio chi n o n era iscritto sulla lista degli
Legge
468
comunale
e provinciale
ART. 36-37
elettori della s e z i o n e , ciò però non può produrre la nullità delle operazioni quando, anche escluso tale membro,
sia rimasta la m a g g i o r a n z a legale per proseguire le dette
operazioni. — (Cons. di Stato, 30 marzo 1888; Legge, x x v m ,
2, 67 ; Foro It, xiii, 3, 52).
9 6 9 . Resta violato l'art. 72 della legge comunale e provinciale, e sono perciò nulle le operazioni elettorali quando
risulti dal verbale che lo scrutatore, invece di far constare della presentazione dei votanti collo scrivere il
proprio nome a riscontro di quello di ciascuno di essi
sopra la lista a ciò destinata, siasi limitato a farvi un
s e g n o di croce colla matita. — (Ivi).
9 7 0 . A v v e n e n d o contestazione circa l'attendibilità o
meno della copia di un atto, in confronto dell'originale
esistente, la questione deve risolversi a seconda di quanto
è stabilito dall'art. 1336 Codice civile, in cui é detto, che
in mancanza dell'originale, si presta piena fede alle copie
autentiche, purché non siano abrase, né diano l u o g o in
m o d o alcuno a sospetti, e ciò ancorché la copia dell'atto
sia stata certificata conforme dai componenti 1 ufficio elettorale. — (Cons. di Stato, 27 ottobre 1885, Ministero dell'interno ; Giurisp. It., 1885, 3, 43).
9 7 1 . Se neir estratto della lista elettorale che servi
nelle elezioni amministrative per controllare la chiamata
e la votazione degli elettori, giusta l'art. 73 della legge
comunale, appare che nessun nome di controllo fu apposto a riscontro dei nomi di ciascun votante, non è
più il caso di ricorrere alle parole del verbale a stampa
in cui si enuncia che tale formalità fu osservata, giacché
la mancanza della firma é provata dal documento che fa
fede non dubbia dell'inosservanza del citato articolo, ciò
che è causa della nullità delle elezioni. — (Consiglio di
Stato, 17 aprile 1885; Legge, x x v , 2, 827).
AKT. 74. —
Ciascun elettore ha diritto di s c r i v e r e
tanti
d a eleg-g-ere
q u a n d o se n e d e v o n o eleg-g-ere
di
nomi quanti
consiglieri
nella scheda
sono i
meno
cinque.
Quando
è di
(scrivere
nomi
il n u m e r o
dei
consiglieri
da
c i n q u e o più, ciascun elettore h a
nella
eguale
eleggere.
scheda
solamente
ai quattro
un
q u i n t i dei
eleggere
diritto
di
numero
di
consiglieri
da
ART.
52
Delle liste elettorali
469
Q u a l o r a questo n u m e r o di q u a t t r o q u i n t i c o n tenesse u n a f r a z i o n e , l ' e l e t t o r e a v r à diritto di v o tare pel n u m e r o i n t e r o i m m e d i a t a m e n t e s u p e r i o r e
ai q u a t t r o q u i n t i .
L ' e l e t t o r e p u ò a g g i u n g e r e , oltre i n o m i dei c a n didati, l a p a t e r n i t à , la professione, il titolo o n o r i fico 0 g e n t i l i z i o , il g r a d o accademico e la i n d i c a zione di uffici sostenuti ; o g n i a l t r a indicazione è
vietata.
L e schede sono v a l i d e a n c h e q u a n d o n o n c o n t e n g o n o t a n t i n o m i di candidati quanti s o n o i
consiglieri pei q u a l i l ' e l e t t o r e h a diritto di v o t a r e .
L a scheda p u ò essere scritta, s t a m p a t a , o p a r t e
scritta e p a r t e s t a m p a t a .
L e schede d e v o n o essere in carta b i a n c a , senza
alcun seg'no che possa servire a farle riconoscere.
— (Cfr. Legge
com. e prov.
SO die. 1888,
art.
25).
9 7 2 . Sono valide le schede scritte & matita, non essendovi alcuna disposizione di legge che imponga di fare
uso dell'inchiostro per scrivere i nomi dei candidati. —
(Consiglio di Stato, 3 febbraio 1888, Comune di B a g n o l o
Piemonte; Foro It., xiii, 5, 88).
9 7 3 . Basta nella scheda l'indicazione del nome e cognome del candidato a senso dell'art. 74 della legge comunale, e non occorre aggiungere la paternità che nel
solo caso di elettori omonimi iscritti sulla stessa lista.
~ (Cons. di Stato, 15 gennaio 1886; Legge, xxvi, 2, 283).
9 7 4 . Quindi, sebbene sia errata l'indicazione della paternità di un candidato, tale fatto non porta con se la
nullità della scheda. — (Ivi).
9 7 5 . N o n è nullo il voto dato ad un candidato nelle
elezioni amministrative, ove nella scheda, alle indicazioni
permesse dalla l e g g e , siasi aggiunta quella relativa al
luogo in cui il candidato esercita il suo commercio,
semprechè risulti opportuno a distinguere il candidato
da altri omonimi, esercitanti lo stesso commercio. —
(Cons. di Stato, 10 marzo 1891, Guglielmi c. Giunta prov.
di Torino; Giurisp. It., 1891, in, 143).
9 7 6 . Sono nulle le schede in cui l'elettore amministrativo ha scritto, oltre il nome e cognome del candì-
470
Legge
comunale
e provinciale
ART. 36-37
dato, anche il s u o soprannome. — (Consiglio di Stato,
4 g i u g n o 1890, Biamonti e Macario ric. ; Giurisp. Rai.,
1890, ui, 102).
9 7 7 . N o n può ritenersi nullo il voto, se nella scheda
siasi errato nell'indicare la paternità del candidato, ove
n o n esistano altri elettori omonimi coi quali possa essere
confuso. — (Cons. di Stato, 30 ottobre 1890^ Martini ric.;
Giurisp. It, 1891, iii, 63).
9 7 8 . N o n è nullo il voto dato ad un candidato consigliere per essersi, oltre il suo n o m e e c o g n o m e , indicata
la sua età nella scheda, quando risulti essersi questa
indicazione l'atta allo scopo di n o n confonderlo con altra
persona omonima. — (Cons. di Stato, 25 settembre 1890,
Semeria ric.; Giurisp. It., 1891, iii, 41).
9 7 9 . Quando nelle liste elettorali amministrative sono
iscritti due elettori omonimi aventi la stessa paternità,
é valida la scheda contenente, oltre il n o m e del candidato omonimo, l'indicazione della sua residenza, per
distinguerlo dall'altro. — (Cons. di Stato, 10 luglio 1890,
Ferrerò e Mellino ric.; Giurisp. It., 1890, iii, 156).
ART. 75. — Gli elettori che si presentano dopo
l'appello votano nel modo indicato dagli articoli
precedenti.
La votazione, a pena di nullità, resta aperta fino
alle 4 pomeridiane.
Tuttavia non può eg-ualmente, a pena di nullità,
essere chiusa se non sono trascorse almeno tre ore
dalla fine dell'appello ; e anche dopo le tre ore
non sarà chiusa, prima che tutti gli elettori presenti nell'aula abbiano potuto votare.
— (Cfr. Legge elettorcàe
'poUt.
settemlre
1882,
art. 67: — Legge 30 dicembre
1888, art.
26).
AET. 76. — Compiute le operazioni di cui agli
articoli precedenti, e trascorse le ore rispettivamente indicate, il presidente dichiara chiusa la
votazione ; apre quindi l'urna, riscontra il numero
delle schede deposte dai votanti, ne fa segnare
il numero nel processo verbale e le ripone nell'urna.
Uno degli scrutatori piglia successivamente eia-
ART.
52
Delle liste elettorali
471
scuna s c h e d a , la spieg-a, la conseg-na a l presidente
che ne dà lettura a d alta voce e la fa passare,
secondo i casi, allo scrutatore eletto con m i n o r
n u m e r o di v o t i , o il p i ù g i o v i n e di età.
G l i altri scrutatori n o t a n o ed il s e g r e t a r i o r e n d e
c o n t e m p o r a n e a m e n t e p u b b l i c o il n u m e r o dei v o t i
che c i a s c u n candidato v a riportando d u r a n t e lo
spoglio delle schede,
— (Cfr, Legge
comun.
e prov.
W
marzo
i865,
art.
65;
— Legge
elett.
e poi.
23 settembre
1882^
art.
68; — Legge
SO dicembre
1888,
art
27).
9 8 0 . Le schede trovate in più del numero dei votanti
rendono nulla l'elezione, quando poterono influire sull'esito riguardo ad alcuno dei candidati. — (Cons. di Stato,
30 agosto 1884; Legge, x x v , 1, 252; Foro It, x, 3, 8).
981. L'esistenza nell'urna di un numero di schede in
più di quello dei votanti non vizia l'elezione, qualora
detratti i voti di coloro che ne ebbero maggior numero,
questi conservano la maggioranza. — (Cons. di Stato,
27 giugno 1884; Legge, xxiv, 2, 716).
9 8 2 . Che se per la detrazione di quei voti, alcuni di
quelli che prima avevano la maggioranza venissero a
trovarsi a pari voto con altri candidati, si proclama eletto
il più anziano. — (Ivi).
9 8 3 . Se prima che venga chiusa la votazione, il presidente del seggio apre l'urna e legge una scheda, che
tosto vi ripone, le elezioni non sono nulle se in seguito
a procedimento penale siasi dichiarato, che il fatto non
costituisce reato, e la lettura di una sola scheda non
potè menomamente influire sul finale risultato dell'elezione medesima. — (Cons. di Stato, 6 aprile 1888, Velati ;
Giurisp. It, 1889, 3, 105 ; Legge, xxviii, 2, 718 ; Foro It.,
xin, 3, 125).
9 8 4 . È violato l'art. 76 della legge comunale e provinciale, e sono nulle le elezioni, se le schede sono estratte
dall'urna tutte in una volta, spiegate e ripartite in due
gruppi secondo i nomi dei diversi partiti cui i candidati
si presume appartengano. — (Cons. di Stato, 16 febb. 1886,
Comune di Lecce; Legge, xxvi, 2, 170; Giurisp. It., 1886,
3, 186 ; Foro It, xi, 3,' 134).
9 8 5 . Quando consti dal verbale che uno dei due scrutatori, i quali concorsero col presidente dell'ufficio ad
472
Legge
comunale
e provinciale
ART. 36-37
eseguire lo spoglio delle schede, si trovava in tale stato
di ebbrezza da non poter leggere i nomi che si erano
scritti, manca una garanzia essenziale voluta dalla legge,
anche se il detto scrutatore sia stato assistito nello spoglio
delle schede dal segretario definitivo dell'ufficio, non
potendo questi supplire al difetto dello scrutatore, che
deve compiere personalmente le funzioni commessegli
dalla fiducia dell'adunanza elettorale. — (Cons. di Stato,
9 marzo 1888).
ART. 77. — La tavola a cui siedono il presidente,
gli scrutatori ed il segretario deve essere disposta
in modo che gli elettori possano girarvi intorno
durante lo scrutinio dei suffragi.
— (Cfr. Legge corri, e prov.
20 marzo
i865,
art. 64 ; — Legge elettorale politica
24
settembre
1882, art.
54).
9 8 6 . Sono nulle le elezioni comunali, se il tavolo
dell'uflìcio elettorale definitivo non sia stato situato in
m o d o che gli elettori potessero girargli intorno. — Consiglio di Stato, 2 aprilo 1886; Legge, x x v i , 2, 142; Foro It.,
XI, 3, 151 ; — Id., 2 aprile 1883, Elettori del comune di
B o r g o S a n t ' A g a t a ; Gturisp. It., 1886, 3, 113).
9 8 7 , Devono annullarsi le elezioni se il tavolo dell'ufficio era disposto in modo che gli elettori non potevano
girarvi intorno. — (Consiglio di Stato, 23 agosto 1884,
omune di A l m e n n o S. B a r t o l o m e o ; Foro It., X, 3, 16).
ART. 78. — Quando il numero dei consiglieri da
eleggere non ecceda i 20 e gli elettori che votarono nella sezione non eccedano il numero di 200,
10 scrutinio delle schede deve intraprendersi immediatamente e deve essere condotto a termine
senza interruzione.
Quando, per il numero dei consiglieri da eleggere, 0 per il numero dei votanti, l'uflicio non
possa mandare a termine immediatamente lo scrutinio delle schede, il presidente dovrà sigillare
l'urna, ed egli e altri membri dell'ufficio dovranno
ART. 79-80
Delle
liste
elettorali
473;.
porre le proprie firme sulla carta che chiude l'urna.
Le operazioni non possono essere sospese più d'una
volta e la sospensione non deve durare più di 12 ore.
Il presidente indica al pubblico l'ora in cui l'urna
sarà riaperta e nella quale le operazioni saranno
riprese.
La mancanza di sugg-ellazione dell'urna, della
firma del presidente sulla carta che chiude l'urna,
come pure l'omessa indicazione dell'ora in cui le
operazioni saranno ricominciate, o la ripresa in
ora diversa da quella annunziata, producono la
nullità delle operazioni.
— (Cfr. Legge 30 dicembre
1888, art.
28).
ART. 78 a. — (Art. 43 del Regolamento 10 giugno 1889). — Nel caso di sospensione delle operazioni elettorali previsto dall'art. 78 della legge
dovrà stendersi processo verbale così della cmusura e suggellamento come della riapertura e dissugg-ellamento dell'urna.
Al riprendersi delle operazioni elettorali dovrà
accertarsi e dichiararsi nel verbale se i suggelli
siano intatti.
ART. 79. — Il presidente è incaricato della polizia
delle adunanze e di prendere le necessarie precauzioni onde assicurare l'ordine e la tranquillità.
Nessuna forza armata può essere collocata senza
la richiesta del presidente nella sala delle elezioni
0 nelle sue adiacenze.
Le autorità civili ed i comandanti militari sono
tenuti di obbedire ad ogni sua richiesta.
— (Cfr. Legge com. eprov. 20 marzo 1865, art. S4;
— Legge elettor, folit. 24 settembre 1882, ari.
58).
ART. 80. — Le adunanze elettorali non possono
occuparsi di altro oggetto che dell'elezione dei
consiglieri ; è loro interdetta ogni discussione o
deliberazione.
474
^E^IG-E comunale
é provinciale
ART. 80
— Cfr. Legge comun. e 'prov. 20 marzo
1865,
art. 55; — Legge elettorale
foUtica
2A
settembre
1882, art.
59).
9 8 8 . Il disposto dall'art. 80 della l e g g e comunale, e
provinciale, con cui si vieta ogni discussione all'adunanza elettorale, non vieta al presidente dell'ufficio, allorché insorge una questione, di raccogliere informazioni
o schiarimenti dagli elettori presenti, perché l'ufficio
stesso possa risolvere l'incidente sollevato con cognizione
di causa. — (Cons. di Stato, 3 luglio 1890, Benassi e Sbarigia ric. ; Giurisp. IL, 1890, iii, 133).
9 8 9 . Se nel c o m u n e esistono due elettori omonimi, non
vi é alcuna ragione di attribuire all'uno piuttosto che
all'altro le schede che designano soltanto il n o m e ed il
c o g n o m e del candidato; quindi se l'ufficio elettorale ha
attribuito i voti ad uno dei due omonimi solo perchè era
consigliere uscente, il suo provvedimento é irregolare, e
rettamente la Deputazione ha ordinato che, annullati i
voti nulli, si proclami invece a consigliere il candidato
che aveva m a g g i o r numero di voti. — (Cons. di Stato,
5 novembre 1886 ; Legge, x x v i i , 1, 468).
9 9 0 . Se nella lista amministrativa sono iscritti due
elettori collo stesso nome e cognome, ma di paternità
diversa, non p o s s o n o calcolarsi a favore di uno di essi
le schede portanti il solo n o m e e cognome,
senza l'indicazione della paternità. — (Cons. di Stato, 27 g i u g n o 1884;
Legge, xxv, 2, 63).
9 9 1 . A m m e s s o pure che in casi di omonimi, dei quali
uno sia éleggibile, l'altro no, i voti dati all'ineleggibile
possono essere attribuiti all'eleggibile; ciò però deve limi;
tarsi al caso che l'ineleggibilità dipenda da uno di quei
motivi che costituiscono una vera e propria incapacità
assoluta, quali sono quelli contemplati dall'art. 26 della
l e g g e comunale. — (Ivi).
9 9 2 . Tale quindi non sarebbe il caso di un elettore di
cui si sostiene la ineleggibilità come sacerdote avente
cura di anime, in una parrocchia fuori del territorio comunale. — (Ivi).
9 9 3 . Nel caso in cui sulle liste elettorali amministrative figurino due persone colle stesse generalità e gli elettori aiobiano votato per quel nome, qualora manchino
altre indicazioni le quali valgano a stabilire per quale dei
due omonimi intesero gli eiettori dare il loro voto, le
schede debbono essere annullate. — (Consiglio di Statò,
AUT.
54
Delle liste elettorali
475
5 maggio 1888, Boccardo; Giurisp.lt., 1889, 3 , 4 4 ; Legge,
XXVIII, 2, 819; Foro It, xiii, 3, 101).
9 9 4 . Se nelle liste elettorali amministrative siano iscritti
(lue omonimi aventi una paternità diversa, non può ritenersi valida la scheda contenente il solo nome e cognome
senza l'indicazione della paternità, nè si può ricorrere ad
argomenti d'induzione per attribuire il voto all'uno o
ali altro dei due omonimi. Dovendosi quindi ritenere come
non iscritta la scheda e come non computabile il voto
con essa dato, devesi proclamare eletto quello che ha
riportato il maggior numero di voti, non calcolando in
favore dell'omonimo i voti dubbi. — (Consiglio di Stato,
27 novembre 1885, Orlandi; Giurisp. It.. 1886, 3, 87; Legge,
XXVI, 1, 609).
9 9 5 . Quando nella lista siano iscritti due fratelli con
10 stesso nome e cognome distinti soltanto dai titoli premessi al nome di uno di essi, applica rettamente l'articolo 69 della legge comunale l'ufficio elettorale che proclama colui che sulla lista elettorale era designato colla
semplice indicazione a cui corrispondevano le schede dei
votanti. — (Cons. di Stato, 20 novembre 1885, Comune
<ìi Ceresara; Legge, xxvi, 1, 612; Giurisp. It., 1886, 3 , 1 4 3 ;
Foro It, XI, 3, 49).
A R T . 8 1 . — Sono n u l l e :
1° le schede n e l l e quali l ' e l e t t o r e si è fatto
conoscere o d ha scritto altre indicazioni,
oltre
quelle di c u i a l l ' a r t . 7 4 ;
2 ° q u e l l e che p o r t a n o o conteng-ono s e g n i c h e
possano ritenersi destinati a far conoscere il v o tante.
Si h a n n o c o m e n o n scritti i n o m i che n o n p o r tano sufficiente indicazione delle persone alle q u a l i
è dato il v o t o c o m e p u r e g'ii u l t i m i n o m i eccedenti
11 n u m e r o dei consig'lieri da e l e g g e r s i . I n e n t r a m b i
i casi la scheda resterà valida nelle altre p a r t i .
— (Cfr. Legge
com.
e prov.
20 marzo
1865,
articoU
69 e 70; — Legge
elettorale
politica
M
settembre
1882,
art.
70; — Legge
com.
e prov.
30
dicembre
1888,
art.
81).
476
Legge
comunale
e provinciale
ART. 36-37
9 9 6 . Essendo nulle le schede nelle quali l'elettore si
sarà fatto riconoscere, non si ammette alcuna distinzione
fra le schede contestate in blocco e le schede contestate
singolarmente, perchè la nullità deriva dai modi diversi
pei quali o direttamente o indirettamente uno o più elettori siansi fatti riconoscere, onde è che contestate in
blocco molte schede perchè avevano dei segni particolari
di riconoscimento, non si può dire che esse siano valide
solo perchè non si potè riconoscere particolarmente l'autore di ciascuno di esse. — (Cons. di Stato, 11 m a g g i o
1886, Ministero dell'interno; Gitirisp. IL, 1886, 3, 167;
Legge, x x v i , 2, 465 ; Foro IL, xi, 3, 136).
9 9 7 . Si hanno come non iscritti i nomi di persone non
eleggibili; e n o n sì possono quindi avere come eletti e
proclamati coloro dei quali la Corte di appello abbia successivamente riconosciuta e dichiarata 1 ineleggibilità. —
(Cons. di Stato, 10 luglio 1885 ; Legge, x x v , 2,827 ; Foro It.,
XI, 3, 25); - Id., 12 agosto l 8 8 6 ; ' L e 9 ^ e , x x v i i , 2, 216).
9 9 8 . Per lo spirito ed il fine della l e g g e e per costante
giurisprudenza, la dichiarazione d'ineleggibilità pronunciata dalla Corte d'appello si retrotrae al giorno in cui
vennero eletti a consiglieri candidati non eleggibili e per
conseguenza devono essere sostituiti dai candidati che
riportarono m a g g i o r numero di voti. — (Ivi).
9 9 9 . Le schede in carta bianca, ma con sottili righe
di colore bleu, sono valide, salvo si possa dimostrare
trattarsi di segni di riconoscimento (SANTINI, Cons. dei
com., 1892, p a g . 287).
1 0 0 0 . Le schede che portano un numero di nomi superiore a quello dei candidati si devono annullare, quando
risulti che l'elettore è ricorso a questo m e z z o per fornire
un segno di riconoscimento. — (Cons. di Stato, I V sez.,
27 m a g g i o 1892, Angelino c. Giunta prov. a m m . di Alessandria; Cons. dei com., 1892, pag. 216).
1 0 0 1 . Sebbene nell'applicazione dell'art. 81 non debba
tenersi conto di circostanze estrinseche alle schede, pure
le autorità investite della facoltà di decidere possono
valutare i fatti per desumerne l'intenzione dell'elettore.
Cosi la m a n c a n z a dell'indicazione della paternità non
porta incertezza quando si tratti di persone uscenti di
carica contro omonimi ignoti. — (Cons. di Stato, I V sez.,
2 g i u g n o 1892, Berrini P. C. c. Giunta prov. a m m . di C o m o ;
Rw. di dir. pubb., iii, 492).
1 0 0 2 . Nulla essendo prescritto dalla l e g g e circa la di;
mensione delle schede, non può ritenersi c o m e segno di
riconoscimento la distribuzione di schede aventi un mar-
ART.
52
Delle liste elettorali
477
j?ine alquanto più lungo delle altre. — (Cons. di Stato>
IV sez., 7 gennaio 1892, Avitabile c. Giunta prov. ammdi Napoli; Cons. dei com., 1892, pag. 246).
1003. Se quindi il Consiglio comunale e la Giunta provinciale si rifiutano di proclamare eletti coloro che ebbero
maggiori voti dopo i consiglieri dichiarati ineleggibili
dalla Corte di appello, le relative nomine devono essere
annullate e la proclamazione dovrà essere fatta dal prefetto. — (Ivi).
1004. Nel caso che uno o più voti siano dichiarati nulli
si deve sottrarre a ciascun candidato un numero di voti
pari a quello dei voti nulli ; tale sottrazione non produce
effetti, se non relativamente a quei candidati rapporto ai
quali influisce sul risultato delle elezioni ; quando i voti
nulli influiscono decisamente sulle elezioni, queste debbono essere annullate. — (Cons. di Stato, 29 dicembre
1885, Ministero dell'interno; Giurisp. It., 1886, 3, 101,
Legge, xxvi, 1, 755; Man., xxv, 137; Con$. amm., xxvii,
217 ; Diritto e Giurisp., ii, 60).
1005. Quando per l'accidentale rottura dei sigilli ed
apertura dell'involto in cui erano custodite le schede contestate prima di essere consegnate alla prefettura, siavi
grave dubbio sull'autenticità delle medesime, ed esse influiscano sul risultato delle elezioni, mancando la garanzia
necessaria ad assicurare che il risultato delle operazioni
corrisponda al voto degli elettori all'urna, devonsi annullare le elezioni. — (Cons. di Stato, 17 febbraio 1888;
Legge, xxviii, 2, 428).
Ì Ó 0 6 . Non regge il motivo di pressione per annullare
le elezioni, fondato sulla circostanza che più schede furono
scritte dalla stessa mano. — (Consiglio di Stato, 11 maggio 1886).
1007. Si deve ritenere come non scritto nella scheda
quel nome che non contiene sufficienti indicazioni per
distinguerlo da altro elettore che ha lo stesso nome e
cognome, ed è, come il primo, eleggibile. — (Consigli© di
Stato, 19 dicembre 1884, Comune di Torino; Giurisp.lt.,
1885, 3, 35; Rie. amm., xxxvi, 303; Foro It., x, 3, 18).
1 0 0 8 . È un mezzo di riconoscimento l'aver molti elettori aggiunto alla scheda titoli ed epiteti del tutto superflui per designare i candidati. — (Ivi).
1009. Le disposizioni degli articoli 74 e 81 della legge
comunale sono intese allo scopo di garantire la libertà,
indipendenza e segretezza del voto dei singoli elettori;
sareobe quindi contrario a tali disposizioni e quindi
inammissibile l'uso di schede poligrafate. — (Cons. di
478
Leg.ge eom.nna'e e procinciale
ART. 81
Stato, 28 novembre 1884, Comune di Trino Vercellese
c. Deputazione prov. di Novara; Rio. amm., xxxvi, 367;
Foro It, X, 3, 10).
lOHO. Deve ritenersi nulla la scheda per la nomina di
consiglieri comunali deposta da un elettore nell'urna insieme con quella pel consigliere provinciale quando per
la discussione avvenuta per questo fatto era notorio che
la scheda controversa apparteneva a quell'elettore, essendosi cosi violato il segreto del voto. — (Cons. di Stato,
11 maggio 1888; Legge, xxix,_l, 171).
1 0 1 1 . Quando nella lista vi siano due elettori con lo
stesso nome, non può attribuirsi, in mancanza della
rispettiva paternità nella scheda, il voto all'uno piuttosto
che all'altro, e perciò la scheda stessa deve annullarsi.
(Ivi).
1012. Per costante giurisprudenza, non debbono ritenersi segni di riconoscimento tali da violare la segretezza del voto, né il fatto di schede scritte colla matita,
né l'iscrizione di un numero di candidati superiore a
quello da eleggersi, nè l'indicazione della professione e
delle generalità del candidato. — (Cons. di Stato, 29 gennaio 1886; Legge, xxvi, 2, 216).
1013. Per giurisprudenza assodata, non è motivo di
nullità, nè la forma, nè il colore, nè la dimensione delle
schede quando nessun altro contrassegno, nessun' altra
circostanza valga a provare che fu violata la segretezza
del voto. — (Cons. di Stato, 23 gennaio 1886 ; Leqqe, xxvi,
324).
1014. Il fatto che alcune schede per la nomina dei consiglieri portavano a stampa l'indicazione schede per la
costituzione dell'ufficio definitivo, quando sia scompagnato da ogni altra circostanza, non può per sé solo
valere come prova che le schede predette, distribuite
nella sala delle elezioni, dovessero ritenersi quali segni
di riconoscimento; e perciò, revocando le decisioni dell'ufficio elettorale, del Consiglio comunale e della Deputazione provinciale che avevano annullate quelle schede,
si devono restituire ai candidati in esse annotati i voti
ottenuti, e proclamare coloro che ottennero il maggior
numero di voti. — (Cons. di Stato, 15 aprile e 6 maggio 1887;
Legge, xxvii, 2, 360).
1015. La disposizione dell'art. 81 della legge comunale
e provinciale deve ritenersi violata non soltanto quando
il votante siasi fatto esplicitamente conoscere, ma anche
quando ciò abbia luogo in modo indiretto con segni,
numeri o motti aggiunti alla scheda, sebbene ad alcuni
ART.
52
Delle liste elettorali
479
elettori, e non a tutti, questo modo di riconoscimento
possa essere noto. — (Cons. di Stato, 16 giugno 1886,
Citelli c. Comune di Regalbuto; Ric. amm., xxxvin, 50).
1 0 1 6 . È ugualmente violata quando il mezzo di riconoscimento non sia individuale, ma complessivo, quando
cioè un nucleo di elettori, per segni convenuti, siansi fatti
conoscere non individualmente, ma complessivamente,
tanto da poter rilevare quanto hanno deposto nella stessa
scheda. — (Ivi).
1017. Quando nelle liste amministrative sono iscritti
(lue elettori omonimi esercitanti entrambi la stessa proiessione^ è nulla la scheda contenente l'indicazione del
nome e della professione di uno di essi, ove non vi si
contenga altra indicazione che valga a determinarlo con
certezza. — (Cons. di Stato, 27 giugno 1890, Lavarello ric.;
Giurisp. It., 1890, in, 158).
1018. L a trasparenza della scheda, tale da permettere
che se ne leggano i nomi^ anche ove sia piegata, è uno
dei segni particolari di riconoscimento producente la
nullità della scheda stessa. — (Cons. di Stato, 6 maggio 1890,
Fusco e altri ric.; Giurisp. It., 1890, ni, 122).
1019. Quando in un numero considerevole di schede
si contengano più nomi eccedenti il numero degli eligendi, e questi nomi siano di non elettori o la ripetizione
(li quelli già scritti, si ha in ciò un serio argomento per
ritenere che i nomi in più servissero a scopo di riconoscimento; quindi sono da ritenersi nulle le schede che
li contengono. — (Consiglio di Stato, 8 luglio 1890, Salzano ric. c. Comune di Cava dei Tirreni ; Giurisp. It.,
1890, ni, 146).
1020. La cancellatura di alcuni nomi sulle schede non
importa nullità delle medesime, se non risulti essersi la
cancellazione fatta a scopo di riconoscimento. — (Cons.
di Stato, 8 luglio 1890, .Salzano ric. c. Comune di Cava
dei Tirreni ; Giurisp. It, 1890, iii, 146).
1021. L'essere scritto nella scheda un nome in più
eccedente il numero degli eligendi importa nullità della
scheda quando risulti che siasi apposto come segno di
riconoscimento; in caso diverso vale la regola, che il
nome si ha per non scritto. — (Cons. di Stato, 8 luglio 1890,
Salzano ric. c. Comune di Cava dei Tirreni; Giurisp. It..
1890, III, 146).
ART. 82. — L'ufficio di ciascuna sezione pronunzia in via provvisoria sopra tutte le diffieollà o
Legge
480
comunale
e provinciale
ART. 36-37
g l ' i n c i d e n t i c h e si s o l l e v a n o i n t o r n o a l l e o p e r a z i o n i
d e l l a sezione e s u l l a n u l l i t à
Nel verbale
deve
farsi
da
delle
estendersi
menzione
di
schede.
in d o p p i o
delle proposte fatte, e delle
schede
qualsiasi
nulle,
modo
tenenti nomi
bianche,
dimate almeno
le
verbale.
contestate
e per qualsiasi causa,
ritenuti non
a i r e c l a m i e le
annesse al
le
proteste
avvenuti,
decisioni m o t i v a t e pro-
ferite dall'ufficio, da annettersi al
Le
originale,
tutti i reclami
quelle
s c r i t t i , le c a r t e
scritte devono
da t r e d e i c o m p o n e n t i
in
con-
relative
essere
vi-
l ' u f f i c i o , ed
verbale.
T u t t e le a l t r e schede d e v o n o essere n u m e r a t e e
c h i u s e in u n a b u s t a
bale,
—
firmata
( C f r . Legge
- Legge
Legge
30
elett.
die.
suggellata,
d a u n i r s i al
dal presidente e dal
com.
e prov.
polii.
24
1888,
art.
W
sett.
marzo1885,
1882,
ver-
segretario.
art.
art.
73;
70;
—
SO).
1 0 2 2 . Quando risulti che l'ufficio elettorale non abbia
tenuto conto nel verbale delle proteste presentate durante
le operazioni elettorali, sia col non deliberarsi, sia col non
riportarle nel verbale stesso, le elezioni avvenute devono
essere annullate, specialmente se le proteste medesime
avevano influenza su di esse. — (Cons. di Stato, 16 marzo
1886, Comune di Petrizzi; Giurisp. It., 1 8 8 6 , 2 , 1 2 6 ; Foro
It, X I , 3, 160; Man. amm., 1886, 180).
1 0 2 3 . A d e m p i e al prescritto della l e g g e l'ufficio elettotorale che unisce al verbale di scrutinio come contestate
alcune schede rinvenute nell'urna dei consiglieri provinciali e contenenti due nomi per ciascuna; e spetta all^i
Deputazione provinciale, se lo ritiene regolare, di computare quei voti a favore dei candidati provinciali nelle
schede stesse, m a non può trarne motivo per annullare
la votazione, creando così una causa di nullità dalla legge
n o n contemplata. — (Consiglio di Stato, 12 dicembre 1884;
Legge, x x v , 1, 429).
1 0 2 4 . Le schede delle elezioni amministrative che v a n n o
numerate e chiuse in busta suggellata debbono conservarsi per cinque anni, o sino a che il Consiglio non è
Art.
52
Delle liste elettorali
481
integralmente eletto dopo lo scioglimento; decorso il qual
termine, debbono essere bruciate. — (Consiglio di Stato,
4 marzo 1891, Min. dell'ini; Giurisp. It., 1891, ni, 63).
ART. 83. — L'ufficio della sezione, a pena di nullità, pubblica il risultato dello scrutinio e lo certifica
nel verbale. Il verbale è firmato, seduta stante, da
tutti i membri dell'ufficio ; alla sua validità però
basta la firma del presidente e del segretario. Dopo
la firma del verba e l'adunanza viene sciolta immediatamente.
Un esemplare autentico dei verbali viene depositato nella Segreteria del comune.
Nella stessa Segreteria sono depositate per otto
giorni, con diritto ad ogni elettore di prenderne
conoscenza, le liste elettorali delle sezioni che contengono il riscontro dei voti.
— (Cfr. Legge com. eprov. 20 marzo i865, art. 67;
— Legge elett. polit. 24 seti. i882, art. 71; —
Legge com. e prov. 30 die. 1888, art. 32).
ART. 83 a. — (Art. 47 del Regolamento 10 giugno
1889). — Compiuto lo scrutinio, e prima ancora
di proclamare il risultato della votazione, l'ufficio
elettorale deve verificare se i candidati, che hanno
riportato maggior numero di voti, presentano i
'•equisiti voluti per essere eleggibili ; ed il presidente ne interpella ad alta voce l'adunanza, scrivendo poi nel verbale i motivi d'ineleggibilità denunziati dagli elettori presenti contro alcuno dei
candidati.
L'ufficio, anche quando dichiari sussistente qualche motivo d'ineleggibilità, registra nel v e r b a l e !
voti dati al candidato ritenuto ineleggibile, indicando ^nel verbale stesso i motivi della sua risoluzione.
L'ufficio deve parimenti far menzione nel versi — BRUNIALTI, Cod, elettorale.
482
Legge
comunale
e provinciale
ART. 36-37
baie delle proteste presentate, ancorché le abbia
reiette.
Dopo queste operazioni si proclama il risultato
della votazione.
1025. Sono nulle di pieno diritto le operazioni elettorali se il relativo processo verbale non venne firmato
dai componenti l'ufficio. — (Cons. di Stato, 1° maggio 1885,
Comune di Fabrizia; Legge, xxv, 2, 575; Foro IL, x, 3, 88>
1026. Nessuna disposizione di legge prescrive che la
redazione del verbale debba seguire di pari passo a misura che si svolgono le operazioni elettorali ; quindi, se
non è contestato che il verbale delle operazioni dell'ufficio
provvisorio per la costituzione dell'ufflcio definitivo venne
steso durante l'adunanza e anzi prima che esso f o s s e
insediato, ciò basta per l'osservanza della legge. — (Consiglio di Stato, 20 maggio 1887; Legge, xxvni, 1, 320).
1027. È valido il verbale delle operazioni dell'ufficio
provvisorio quando sia sottoscritto dal presidente, da uno
scrutatore e dal segretario, e risulti dal verbale stesso
che un altro scrutatore, dopo avere assistito alle operazioni elettorali per la costituzione dell'ufficio definitivo,
si rifiutò poi di sottoscrivere il verbale. — (Ivi).
AET. 84. — Il presidente dell' ufficio della prima
sezione, quando il comune ha più sezioni, riunisce
nel termine di 24 ore i presidenti delle altre sezioni e in unione ad essi od agli scrutatori che ne
facciano le veci, riassume i voti dati in ciascuna
sezione senza poterne modificare il risultato, e pronuncia sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad essi affidate, salvi i reclami ai quali è
provveduto ai termini dell'articolo 82.
Il segretario della prima sezione è segretario
dell'adunanza dei presidenti.
Per la validità delle operazioni sopraindicate basta
la presenza della maggioranza di coloro che hanno
qualità di intervenirvi.
— (Cfr. Legge com. eprov. 20 marzo 1865, art. 68;
ART.
97-98
Delle
liste elettorali
- Legge eletl. polit. 24 sett. i882,
— Legge 30 die. 1888, art. 32).
483
art. 12 e
73;
1028. Risultando che furono presentate all'ufficio elettorale definitivo delle proteste, e che su di esse l'ufficio
0 non pronunciò come doveva, ai sensi dell'art. 84 della
legge comunale e provinciale, o non ne fece cenno nel
verbale delle operazioni elettorali, mentre dall'ordine del
giorno allegato al verbale delle sedute del Consiglio comunale resta accertato che le proteste furono presentate,
che non poche schede contenevano contrassegni rivelanti
il segreto dell'urna, si ha un complesso di circostanze
che provano le irregolarità commesse nelle elezioni elettorali, le quali perciò debbono essere annullate. — (Consiglio di Stato, 16 marzo 1886; Gìurisp. Il, 1886, 3, 126;
Legge, xxvi, 2, 70).
1029. L'assemblea dei presidenti delle diverse sezioni
elettorali amministrative non può tener conto della rinuncia di uno dei candidati che dovrebbe essere proclamato eletto, proclamando in suo luogo chi, dopo il medesimo, ha ottenuto il maggior numero di suffragi. —
(Consiglio di Stato, 30 ottobre 1890, Fresini ric. ; Giurisp.
It., 1891, HI, 37).
ART. 85. — Il processo verbale dell'elezione è indirizzato al Prefetto o Sottoprefetto rispettivamente
fra g i o r n i tre dalla sua data.
La Giunta, nello stesso termine di giorni tre,
pubblica il risultato della votazione e lo notifica
alle persone elette.
— (Cfr. Legge com. e prov. 20 marzo
i865,
art. 74).
1030. Nessuna disposizione di legge prescrive che al
verbale delle elezioni da trasmettersi alla Deputazione
provinciale debba andare unita la lista di riscontro. —
(Consiglio di Stato, 11 maggio 1886).
1031. Avvenute le elezioni comunali e proclamati dalla
Giunta gli eletti, non può, in caso di pinuncia di uno
degli eletti stessi, addivenire essa alla proclamazione di
quello dei candidati che dopo i proclamati riportò maggior numero di voti, in surrogazione del rinunziante,
perchè l'ingerenza della Giunta nelle elezioni comunali
484
Legge
comunale
e provinciale
ART. 36-37
è esaurita dalla proclamazione da essa fatta degli eletti.
— (Cons. di Stato, 20 novembre 1885, Comune di Garessio ;
Giurisp. It, 1886, 3,109 ; Legge, xxvi, 1, 612 ; Ric. amm.,
xxxvii, 294).
1032. Se l'ufficio elettorale ed il Consiglio comunale,
ritenendo ineleggibile a consigliere comunale un elettore,
abbiano proclamato in sua vece quello che dopo il primo
ebbe a riportare maggiori voti, ed in seguito la Corte
d'appello abbia invece dichiarato eleggibile il primo elettore, deve questi essere proclamato eletto consigliere dai
Consiglio comunale, ed in mancanza, dalla Deputazione
provinciale o dal prefetto. — (Consiglio di Stato, 13 febbraio
1033. La Giunta comunale non può correggere l'erroneo
operato dell' assemblea dei presidenti, spettando tale facoltà al Consiglio. — (Cons. di Stato, 30 ottobre 1890,
Fresini ric.; Giurisp. It., 1891, iii, 37).
ART. 86. — S'intenderanno eletti quelli che
avranno riportato il m a g g i o r numero di voti, ed
a parità di voti il m a g g i o r e d'età fra g l i eletti
otterrà la preferenza.
— (Cfr. Legge comun. e provine. 20 marzo 1865,
art. 71:— Legge elett. folit. 24 seti. 1882, art. 77).
ART. 8 7 . — Quando l'elezione di colui che ebbe
m a g g i o r i voti è nulla, g l i si sostituisce quello che
ebbe, dopo g l i eletti, m a g g i o r i voti, purché il
numero dei voti riportato non sia inferiore ad un
ottavo dei votanti.
— (Cfr. Legge 30 dicemlre 1888, art. 33).
1034. Annullata l'elezione del consigliere ineleggibile
devesi proclamare quello che ottenne dopo di lui maggior
numero di voti. — (Cons. di Stato, 29 luglio 1886, Sesto
c. Deputazione di Caltanissetta; Foro It., xii, 3, 19).
1035. È giurisprudenza costante che quando quegli che
fu proclamato a consigliere è ineleggibile o la sua elezione è nulla per qualche altra ragione, la nullità della
proclamazione dà luogo ipso Jure alla proclamazione del
candidato che, dopo quello illegalmente proclamato, ha
il maggior numero di voti. — (Cons. di Stato, 6 giugno
1884; Legge, xxiv, 2, 789).
ART.
97-98
Delle
liste elettorali
485
1036. Nel caso che procedendosi alle elezioni comunali
si ritengano come scadenti dalla carica taluni consiglieri
che effettivamente non scadano, ed in loro vece si proceda alla surrogazione insieme a quelli che effettivamente
erano scaduti, le elezioni dovranno essere intieramente
annullate, non essendo il caso di ricorrere alle disposizioni dell'art. 67 della legge comunale e provinciale, ritenendo eletti solamente coloro che ebbero maggior numero di voti relativamente ai posti legalmente ritenuti
vacanti. — (Cons. di Stato, 13 febbraio 1885, Comune di
Palia; Giunsp. It, 1885, 3, 81: Leqae, xxv, 1,108: Foro It.,
X. 3, 32).
ART. 88. — Quando in alcune sezioni sia mancata
0 sia stata annullata l'elezione, in tal caso se il
voto deg-li elettori di tali sezioni non influisce sulla
elezione di alcuno degli eletti, non occorre fare o
ripetere in esse la votazione.
In caso diverso l'elezione seguirà, entro un mese,
nel giorno che sarà stabilito dal Prefetto, di c o n certo col primo presidente della Corte di appello.
— (Cfr. Legge com. e pi'ov. 30 dicembre 1888,
art. 34),
1037. Nel caso di votazione per le elezioni amministrative comunali, la* quale si compie in diverse sezioni, ove
in una di esse vengano annullate le operazioni elettorali
per irregolarità verificatesi, non rie deriva che debbano
annullarsi anche le votazioni seguite nelle altre sezioni,
perchè, nonostante l'unità di scopo cui la votazione mira,
pure le operazioni debbono reputarsi completamente
flistinte per le diverse sezioni nelle quali furono compiute. — (Consiglio di Stato, 21 gennaio 1888, Ministero
dell'interno ; Giurisp. It., 1888, 3,123 ; Foro It, xiii, 3, 49;
ftw. amm., xxxrx, 477).
1038. Annullate le operazioni elettorali di una sezione,
•si deve sospendere la proclamazione dei consiglieri fino
^ che le elezioni non siano ivi rinnovate. — (Consiglio
di Stato, 6 aprile 1888, Raimondo c. Bruno; Foro It.,
XNI, 3, 108).
1039. Nel caso sia stata sospesa la proclamazione dei
nuovi eletti, deve applicarsi la massima affermata dal
Consiglio di Stato con ripetuti pareri adottati dal Governo,
486
Legge
comunale
e provinciale
ART. 36-37
che cioè qualora rannullamento delle elezioni venga deliberato dal Consiglio comunale prima dell'apertura della
sezione ordinaria autunnale, continuano a rimanere in
carica i consiglieri scaduti e non rieletti fino alla decisione definitiva, nonostante che contro la deliberazione
di annullamento sia stato interposto ricorso alla Deputazione provinciale. — (Cons. di Stato, 14 dicembre 1888;
Legge, xxix, 1, 574; Foro It, xiv, 3, 23).
1040. L'art. 88, disponendo che debba farsi la seconda
convocazione degli elettori, quando in alcune sezioni la
elezione sia mancata, intende riferirsi al fatto dell'elezione, come a quello la cui esplicazione fa difetto per
ostacolo accidentale che incontra, e non alla volontà dell'elettore, che deve concorrere a tradurlo in atto, perchè
altro è elezione mancata, altro la mancanza deliberata e
volontaria degli elettori. — (Cons. di Stato, IV Sezione,
17 marzo 1892, Reggianini c. Prefetto di Modena; Consdei Com., 1892, pag. 278).
AET. 89, — Se l'elezione porta nel Consiglio alcuni
dei congiunti di cui nell'art. 31, il consigliere
nuovo viene escluso da chi è in ufficio ; quello che
ottenne meno voti da chi ne ebbe m a g g i o r numero ;
il giovane dal provetto.
In tali casi si procede immediatamente a surrog a r e g l i esclusi sostituendovi quelli che ebbero
m a g g i o r numero di voti.
Chi fosse eletto in più frazioni p u ò optare per
una di esse nel termine di otto giorni.
In difetto la Giunta municipale estrae a sorte
la frazione che l'eletto ha da rappresentare.
Nelle altre frazioni s'intendono eletti quelli che
successivamente ottennero più voti.
— (Cfr. Legge com. e prov. W marzo 1865,
art. 72).
ART. 90. — Contro le operazioni elettorali è ammesso il ricorso entro un mese dalla proclamazione
degli eletti.
Sui ricorsi pronuncia in prima sede il Consiglio
ART.
97-98
Delle liste
elettorali
487
comunale, tanto per le questioni di eleg-gibilità,
quanto per le operazioni elettorali.
Il ricorso deve, entro i tre giorni, per cura di
chi l'ha proposto, essere notificato giudiziariamente
alla parte che può avere interesse, la quale avrà
10 giorni per rispondere.
Il sindaco notificherà, entro cinque giorni, all'interessato la decisione presa del Consiglio.
Contro la decisione del Consiglio è ammesso,
entro il mese dalla notificazione della decisione,
reclamo alla Giunta provinciale amministrativa.
Il reclamo, a cura di chi l'ha proposto, deve
essere notificato giudiziariamente, nel termine di
cinque giorni, alla parte che vi ha interesse, la
quale avrà dieci giorni per rispondere.
Se le controversie riguardano questioni di eleggibilità, contro le decisioni della Giunta provinciale amministrativa è ammesso il ricorso alla Corte
d'appello a norma degli articoli 52, 53, 54.
So le controversie riguardano le operazioni elettorali, è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato.
— (Cfr. Legge coni, e prov. 20 marzo i865,
ari. 75; — Zegge com. eprov. 30 dicembre i888,
art. 36).
AET. 90 a. — (A.rt. 44 del Regolamento 10 g i u g-no 1889). — I Consigli comunali e le Giunte
provinciali amministrative non possono ingerirsi
nelle operazioni elettorali se non è presentato loro
un ricorso.
Le Giunte provinciali amministrative non possono conoscere che delle questioni che abbiano fornito oggetto d'una decisione del Consiglio comunale.
I Consigli comunali conoscono dei ricorsi ancorché si aggirino su questioni non sollevate nell'ufficio elettorale.
488
Legge
comunale
e provinciale
ART. 36-37
1041. Ricorsi al Cons. comunale e alla Giunta prov.
amm. — La legge non prescrive a pena di nullità la notificazione al cittadino proclamato consigliere dall'ufficio
elettorale del reclamo sporto al Consiglio comunale contro
la sua eleggibilità a consigliere comunale. — (Corte di
app. di Casale, 7 dicembre 1886, Dell'Aglio c. Comune di
Castelletto Merli ; Giurisp. Casal., VII, 63 ; Ric. amm.,
XXXVIII, 142;.
1 0 4 2 . Il Consiglio comunale al quale siasi presentato
reclamo contro le operazioni dell'ufficio elettorale può
e£c officio dichiarare per giusti motivi la ineleggibilità
di un cittadino eletto, senza obbligo di notificare a questo
che in tale seduta si tratterà tale questione. — (Ivi).
1 0 4 3 . Il prefetto ha diritto di annullare le deliberazioni
dei Consigli comunali, anche in materia di elezioni, per
Guanto concerne la loro forma, ma è incompetente a deciere circa il merito delle questioni elettorali. — (Consiglio
di Stato, 25 marzo 1887, Comune di Castelnuovo del Friuli;
Legge, xxvii, 2, 315; Foro IL, xii, 3, 101).
1 0 4 4 . È questione di merito e non di forma, e quindi
non soggetta al sindacato del prefetto, quella di vedere
se la notificazione del ricorso è stata fatta reo-olarmente.
- (Ivi).
1045. Le controversie dell'elettorato dinanzi al Consiglio comunale ed alla Deputazione (Giunta amm.) provinciale si svolgono in stadio e forma di mero procedimento amministrativo regolato a sua guisa e per nulla
sottoposto ai precetti del diritto giudiziario, tra cui l'astensione prevista dal n. 9 dell'art. 116 del cod. di proc. civ. —
(Corte di cass. di Roma, 12 agosto 1884, Quarelli di Lesegno. Schiari, Mangon e Casalegno c. Quenda; Ann.,
XIX, 2, 184; Legge, x x v , 1, 39; Corte Supr., ix, 665; GaMProc., xix, 382).
1046.11 Consiglio comunale può ordinare un'inchiesta
su fatti in opposizione alla legge, non enunciati nel verbale delle elezioni, ed ove risultino provati, è nel suo
diritto se annulla le elezioni medesime. — (Cons. di Stato,
22 gennaio 1886, Deputaz. prov. di R o m a ; Giurisp. It.;
1886, 3, 116, Rie. amm., xxxvii, 467; Man., xxv, 166;
Cons. amm., xxvii, 193 ; Legge, xxvi, 2, 33).
1047. Se quindi la Deputazione (Giunta amministrativa) provinciale revocava la deliberazione del Consiglio e
dichiarava invece la validità delle elezioni pel motivo che
nessuno dei fatti, sui quali si era basato il Consiglio, trovava riscontro sulle enunciazioni del verbale delle operazioni elettorali, il suo provvedimento deve essere revo-
ART.
97-98
Delle liste elettorali
489
cato, giacché non si possono impugnare altrimenti che
(!on querela di falso i fatti enunciati in un atto pubblico,,
ma SI può invece accertare con tutti i mezzi di prova forniti dalla legge la sussistenza dei fatti dei quali il verbale non parla, o che il verbale stesso dichiara avvenuti
fuori della presenza dell'ufficiale che ha compilato l'atto
pubblico. — (Ivi).
1048. Nessuna disposizione di legge prescrive ai Consigli comunali e alle Deputazioni (Giunte amministrative) provinciali di ordinare inchieste per oppugnare fatti
allegati o contestati da qualche ricorrente, quando abbiano
altri mezzi di prova per formarsi una convinzione motivata da servire di fondamento alle loro decisioni. —
(Cons. di Stato, 17 febbraio 1888; Legge, xxvin, 2, 386).
1049. Non può servir di base a indagini specifiche il
ricorso in cui si parli di schede contestate senza dire
([uante e perchè lo siano state, e di altri fatti non provati in alcun modo. — (Ivi).
1050. Per i reclami in materia elettorale da presentarsi
al Consiglio comunale; la legge non prefigge alcun termine perentorio; quando essi siano irricevibili come
reclami, debbono ritenersi presentati come denuncie. —
Cons. di Stato, 29 maggio 1885, Ministero dell'interno;
Gmr. It., 1886, 3, 28 ; Legge, xxv, 2, 644).
1051. Il Consiglio comunale, pronunciando in primo
grado ed a senso dell'art. 75 della legge comunale sulle
operazioni elettorali, esaurisce la propria giurisdizione
come autorità giudicante, per cui non potendo al tempo
stesso costituirsi parte interessata per ricorrere contro la
decisione della Deputazione (Giunta amministrativa) provinciale che in secondo luogo pronunciò sulla vertenza,
il ricorso deve dichiararsi inammessibile. — (Cons. di
Stato, 28 novembre 1884; Legge, xxv, 1, 754; — Id., 6
maggio 1887; Legge, xxvii, 2, 360).
1052. A prescindere dalla considerazione che in materia
elettorale non è ammesso alcun ricorso né contro le decisioni della Deputazione (Giunta amm.) prov., né contro
quelle del Governo, il quale può ritenerlo solo come denuncia, il ricorso della Giunta municipale, deliberato di
urgenza contro il regio decreto che ha annullato una
deliberazione del Consiglio comunale, non è ammissibile,
venendo esso ad impugnare un decreto emanato in questione nella quale quel Consiglio ha pronunciato in via
giurisdizionale una decisione di primo grado. — (Cons. di
Stato, 11 dicembre 1886; Legge, xxvii, 2, 216).
1053. Se, essendo stata annullata la elezione di un con-
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Legge
comunale
e provinciale
ART. 36-37
•sigliere per ineleggibilità, mentre pendeva il ricorso della
«ua surrogazione, il corf)o elettorale è stato convocato
per procedere alla rinnovazione ordinaria del quinto, ed
oltre ai posti vacanti per anzianità è stato compreso anche
q^uello del consigliere ineleggibile, procedendosi cosi alla
eiezione di cinque invece che di quattro consiglieri, i
voti dati all'ultimo degli eletti devono considerarsi come
nulli. — Hvi).
1054. Ove sia dichiarata la validità di una scheda, e
quindi la conseguente proclamazione di colui che sia
stato escluso dalla carica di consigliere per non essergli
stata imputata la scheda stessa, il reclamo presentato al
Consiglio comunale deve essere notificato al consigliere
eletto, e che rimarrebbe escluso qualora venisse riconosciuta la validità della scheda in questione. — fCons. di
Stato, 30 gennaio 1884; Legge, xxiv, 1, 755).
1055. Ove non sia stato ottemperato a questa formalità
essenziale del procedimento, la quale è garanzia per gli
interessati e fondamento per una sicura e retta decisione
della quistione, ed alla quale formalità non può sostituirsi nessuna presunzione, la corrispondente deliberazione del Consiglio comunale è radicalmente nulla. — (Ivi).
1056. Se quindi dalla decisione del Consiglio comunale
è stato presentato regolare ricorso alla Deputaz. (Giunta
amministrativa) provinciale, esso ha obbligo anzitutto
di riscontrare se la decisione del Consiglio era presa in
conformità della legge, vale a dire se agli interessati era
stato notificato il ricorso e fosse decorso il termine dalla
legge concesso ai medesimi per rispondere, non potendo
la Deputazione (Giunta amm.) provinciale esercitare giu-risdizionfe in appello nelle quistioni elettorali se non
allorché sia intervenuto quel giudizio di primo grado
affidato ai Consigli comunali, nei modi e nei termini prescritti dalla legge. — (Ivi).
1057. Perciò se la Deputazione (Giunta amm.) provinciale invece accolse il ricorso, ritenendo che la non avvenuta notificazione giudiziaria del primo ricorso non
fosse legalmente provata, e che del resto non avesse recato pregiudizio alcuno all'interessato, perchè la decisione
del Consiglio comunale gli fu favorevole, la deliberazione
della Deputazione (Giunta amm.) prov. deve essere revocata, giacché il vizio di nullità della deliberazione del Consiglio investe anche la decisione della Deputazione (Giunta
amm.) provinciale medesima. — (Ivi).
1058. La notificazione giudiziaria dei ricorsi agli interessati, deve essere eseguita a pena di nullità, sia che si
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Delle Uste elettorali
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tratti di elezioni parziali, sia che si tratti di elezioni generali. — (Cons. di Stato, 25 agosto 1885; Legge, xxvi,
1, 320; Foro It., xi, 3, 10); ~ Id., 10 luglio 1886, Comune
di Cinquefrondi; Giurisp. It., 1887, 3, 49; Legge, xxvi,
2, 537^.
1059. La notificazione del reclamo presentato al Consiglio comunale per l'annullamento delle elezioni fatta
dagl'interessati, col ministero dell'usciere del conciliatore,
apparisce regolare e legale. — (Cons. di Stato, 27 marzo
1885; Legge, xxv, 2, 63).
1060. Se dal complesso dei voti assegnati ai diversi candidati sulla tabella n. 2, annessa al verbale, risultano
quattro voti in più a confronto di quelli effettivamente
resi e ritenuti validi, il sistema adottato dalla Deputazione
(Giunta amm.) prov. di togliere quattro voti a ciascuno
dei candidati é manifestamente erroneo, poiché non viene
che a mantenere l'errore che dovrebbe correggere, e fu
già escluso dalla giurisprudenza. — (Ivi).
1061. Qualora per la piccola differenza dei voti rispettivamente assegnati a ciascun candidato, detraendosi i
voti eccedenti da quelli che figurano riportati dagli eletti
cambia il risultato delle elezioni, si fa manifesta l'influenza
che il rilevato errore può avere sul risultato delle elezioni, le quali perciò devono essere annullate. — (Ivi).
1062. Il termme stabilito dalla legge a favore degli interessati cui é fatta la notificazione giudiziaria di un ricorso
prodotto alla Deputazione (Giunta amministr.) provinciale
contro la loro elezione deve essere di 10 giorni prima
di quello della notificazione, e deve quindi annullarsi la
deliberazione emessa dalla Deputazione (Giunta ammin.)
prov., prima che sia compiuto il succitato periodo. —
(Cons. di Stato, 27 novembre 1885; Legge, xxvi, 1, 756).
1063. Per massima di giurisprudenza costantemente
applicata, la Deputazione (Giunta amm. prov.) non può su
di un ricorso non notificato giudiziariamente agli interessati, deliberare una richiesta sulle fatte elezioni e poscia
l'annullamento delle elezioni stesse, trasmettendo gli atti
all'autorità giudiziaria; e quindi il Governo avrebbe facoltà di annullare d' ufficio i provvedimenti della Deputazione (Giunta) medesima. — (Cons. di Stato, 20 maggio
1887; Legge, xxviii, 1, 285).
1064. Però in pendenza del processo penale avanti l'autorità giudiziaria non è opportuno un provvedimento
dell'autorità amministrativa, il quale avrebbe per effetto
immediato di dare validità ad elezioni che il Governo
potrebbe poi essere ridotto ad annullare d'ufficio. — (Ivi).
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Legge
comunale
e provinciale
ART. 36-37
1065. Non può dirsi tardivo il reclamo per elettorato
amministrativo, se l'impugnata deliberazione non sia stata
notificata. — (Corte di cassazione di Roma, 14 maggio
1886, Sellemi ed Eterno c. Albani; Legge, xxvi, 2, 495;
Corte Supr., xi, 466).
1066. È inammessibile il reclamo che nel termine di
giorni 10 prescritto dalla legge comunale e provinciale
non fu presentato coi titoli nella cancelleria della Corte
d'appello. — (Ivi).
1067. Non può dirsi irricevibile un ricorso presentato
da un elettore alla Deputazione (Giunta amm.) prov.,
perchè non notificato ad un altro elettore, il quale, non
potendo, pel numero di voti ottenuti, essere proclamato
consigliere, non aveva interesse alla notificazione del
ricorso. — (Cons. di Stato, 29 maggio 1885, Comune di
Casalgrasso; Foro ItaL, x, 3, 151).
1068. Nessuna disposizione di legge obbliga colui che
ricorre alla Deputazione (Giunta amm.) prov. per essere
surrogato ad altra persona eletta, a notificare il suo ricorso
al Consiglio comunale. — (Ivi).
1069. Il prefetto non è tenuto da alcuna disposizione
di legge a tare d'ufficio le notificazioni agli interessati
dei ricorsi presentati al Consiglio comunale ed alla Deputazione (Giunta) amm. prov. contro la validità di una
elezione; quindi, se ha fatto eseguire fuori di termine la
notificazione del ricorso presentato alla Deputazione
(Giunta), non ne viene da tale ritardo alcuna conseguenza
a favore del ricorrente. — (Cons. di Stato, 6 giugno 1884,
Jem c. Deputazione provinciale di Udine; Giurisp. It.,
1884, 3, 112; Legge, xxiv, 2, 312; Foro It., ix, 3, 65).
1070. Il termine fissato dalla legge comunale, secondo
il quale il ricorso in via gerarchica contro le deliberazioni delle autorità inferiori deve essere prodotto nel termine di giorni trenta, è pure applicabile ai ricorsi in materia di elezioni, e questo termine è perentorio. — (Ivi).
1071. Le deliberazioni del Consiglio comunale in materia di elezioni vanno notificate per parte del Consiglio
nei modi ordinari. — (Ivi).
1072. Non può invocarsi la violazione di una formalità
di procedura verificatasi in prima istanza, (|uando promosso ricorso al secondo grado, cioè alla Deputazione
(Giunta amministrativa) provinciale, non siasi fatta immediatamente valere. — (Ivi).
1073. Può ricorrersi alla Deputazione (Giunta amm.)
prov. anche in mancanza di reclamo al Consiglio comu-
ART.
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Delle liste
elettorali
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naie. — (Napoli, 30 luglio 1884, Soricelli c. Deputazione
prov. di Napoli; Ric. amm., xxxv, 792).
1074. La legge non prescrive alcun termine perentorio
per i ricorsi alia Deputazione (Giunta amm.) prov. contro
le decisioni del Consiglio comunale in tema di operazioni elettorali. — (Consiglio di Stato^ 31 dicembre 1886,
Com. di Gildone; Rio. amm., xxxviii, 453 ; Legge, xxvii,
1, 675). ,
1075. E valida la notificazione dei ricorsi fattadal messo
comunale all'interessato, il quale con questo mezzo ne
ha conoscenza e può provvedere nel suo interesse. — (Ivi).
1076. La mancanza di elezione di domicilio per parte
del ricorrente alla Deputazione (Giunta amm.) prov. non
costituisce inosservanza di una formalità sostanziale che
possa avere influenza sul merito della questione. — (Ivi).
1077. Decide rettamente la Deputazione (Giunta amm.)
prov. ritenendo valide le schede annullate dall'ufficio
elettorale per essere stati contrassegnati in alcune con
un numero d'ordine i candidati, ed in altre per essere
stato cancellato qualche nome e sostituito da un altro ;
giacché tali fatti non urtano in alcuna disposizione proibitiva della legge, dalla quale possa seguirne la nullità
delle schede medesime, — (Cons. di Stato, 22 aprile 1887 ;
Legge, xxvii, 2, 716).
1078. Se le schede ritenute valide spostano il risultato
della votazione, provvede rettamente la Deputazione
(Giunta amministrativa) provinciale, col riformare la proclamazione fatta dall'ufficio definitivo, dichiarando eletti
coloro che, ammessa la validità di quelle schede, risulta^
vano avere riportato il maggior numero di voti. — (Ivi).
1079. Se però la proclamazione fatta dalla Deputazione
(Giunta amm.) prov. è caduta sopra due consiglieri che
erano rispettivamente suocero e genero, di fronte alla
disposizione proibitiva dell'art. 27 della legge comunale,
tale proclamazione deve essere parzialmente revocata ;
e qualora tutti e due abbiano riportato egual numero di
voti, deve rimanere escluso il più giovane dei due eletti
in conformità di quanto dispone l'art. 72 della legge succitata. — (Ivi).
1080. Se nell'intervallo di tempo trascorso fra l'elezione
generale contestata e la decisione della Deputaz. (Giunta
amm.) prov., ebbero luogo le elezioni del quinto del Consiglio, si deve procedere all'annullamento di quest'ultima
elezione, mediante decreto reale, giacché la proclamazione
fatta dalla Deputazione (Giunta) rendeva necessariamente
nulla l'estrazione del quinto eseguita sulla erronea com-
494
Legge
comunale
e provinciale
ART. 36-37
posizione del Consiglio, che risultava dall'annullata proclamazione fatta dall'ufflcio definitivo. — (Ivi).
1081. Se un Consiglio comunale ha annullato le elezioni
fondandosi sui risultati di un'inchiesta diligentemente
eseguita ed i cui risultati vennero assodati da numerose
testimonianze e confermati eziandio da una particolareg{fiata relazione del sottoprefetto del circondario, non può
a Deputazione (Giunta amministrativa) provinciale a cui
siasi ricorso ritenere invece valide le elezioni limitandosi
ad una negazione generica dei fatti assodati dall'inchiesta, essendo essa tenuta nell'esercizio pella giurisdizione
che le compete in materia elettorale a dare ragione delle
sue decisioni.— (Cons. di Stato, 9 maggio 1884; Legge,
XXIV, 2, 677 ; Foro
It,
i x , 3, 104).
1082. A sensi dell'art. 75 della legge comunale e provinciale la questione sul difetto di identità di persona
sull'eletto non tocca alla capacità legale dello stesso
come eleggibile, e quindi in secondo grado è competente
la Deputazione (Giunta amm.) prov. anziché la Corte d'appello. — (Corte di cassaz. di Roma, 23 marzo 1888, Ferrari c. Bottiglia; Monit. M., xxix, 489; Corte Suprema.
xni, 84).
1083. Rettamente la Deputazione (Giunta amm.) prov.
annulla la deliberazione con cui il Consiglio comunale
aveva proceduto all'annullamento delle elezioni in base
ad un ricorso notificato soltanto ad uno degli interessati
e dopo che il Consiglio stesso aveva già sul medesimo
deliberato; e perciò non è il caso di alcun provvedimento
sulla denuncia presentata contro tale decisione. — (Cons.
di Stato, 9 marzo 1888; Legge, xxviii, 2, 177).
1084. Usa rettamente del suo criterio discretivo la Deputazione (Giunta amm.) prov. che ritiene non essere motivo
di nullità delle elezioni l'allontanamento momentaneo
dal posto di uno degli scrutatori, quando egli era egualmente in grado di vedere e sorvegliare il banco elettorale.
— (Cons. di Stato, 29 gennaio 1886 ; Legge, xxvi, 2, 252).
1085. Non é il caso di annullare Is schede contenenti
il solo cognome del candidato all'ufficio di consigliere
comunale pel fatto dell'esistenza nella lista di un elettore
omonimo, quando questo, essendo ad esempio segretario
comunale, sia notoriamente ineleggibile. — (Consiglio di
Stato, 6 maggio 1887; Legge, xxvn, 2, 458).
1086. Se la Deputazione (Giunta amm.) prov. nell'esaminare un ricorso, afferma il detto principio, non gi
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