REGOLAMENTO GENERALE DI ATENEO (Approvato nelle sedute del S.A. n. 267 del 12 luglio 2000 e del C.d.A. N. 424 del 19.7.2000) (Emanato con D.R. N. 654 del 27.9.2000) (Modificato con D.R. n.356 del 14.03.2002) (Modificato con D.R. n. 450 del 28.05.2004) (Modificato con D.R. n. 42 del 13.12.2007) INDICI Art. 1 Art. 2 TITOLO I SOGGETTI Art. 3 Professori di ruolo Art. 4 Ricercatori di ruolo Art. 5 Professori supplenti Art. 6 Professori a contratto TITOLO II NORME PER L'ELEZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI CAPO I Art. 7 Modalità di elezione del Rettore Art. 8 Modalità di elezione del Preside di Facoltà Art. 9 Modalità di elezione del Direttore di Dipartimento Art. 10 Modalità di elezione del Direttore della Scuola di Specializzazione, del Presidente di Consiglio di percorso didattico o formativo (ai sensi della legislazione vigente) Art. 11 Indennità di carica CAPO II ELEZIONE DELLE RAPPRESENTANZE IN SENO AL SENATO ACCADEMICO (con la esclusione delle rappresentanze studentesche) Art. 12 Elezione dei membri del Senato Accademico - Elezioni dei rappresentanti delle Facoltà Art. 13 Indizione delle elezioni e composizione dei seggi Art. 14 Elettorato attivo e passivo Art. 15 Disposizioni per l’elezione dei rappresentanti delle Facoltà Art. 16 Funzionamento dei seggi Art. 17 Modalità di voto Art. 18 Scrutini - Elezioni dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo Art. 19 Indizione delle elezioni e composizione dei seggi Art. 20 Elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti del personale tecnico - amministrativo Art. 21 Disposizioni per l'elezione dei rappresentanti del personale tecnico - amministrativo Art. 22 Funzionamento dei seggi Art. 23 Rappresentanti sindacali Art. 24 Commissione elettorale Art. 25 Diritto di voto Art. 26 Modalità di voto Art. 27 Scrutini 1 CAPO III ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEGLI ORGANI ACCADEMICI, NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL' E.R.S.U. DI CAMERINO E NEL COMITATO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI UNIVERSITARI Art. 28 Elezioni dei rappresentanti degli studenti Art. 29 Determinazione del numero dei rappresentanti Art. 30 Categorie degli elettori e degli eleggibili Art. 31 Data delle elezioni Art. 32 Formazione delle liste Art. 33 Commissione elettorale Art. 34 Adempimenti della Commissione elettorale Art. 35 Seggi elettorali Art. 36 Materiale elettorale Art. 37 Votazioni - Modalità Art. 38 Chiusura delle votazioni e operazioni di scrutinio Art. 39 Chiusura delle operazioni di scrutinio Art. 40 Ricorsi al Senato Accademico Art. 41 Art. 42 Scrutinio generale per l'elezione dei rappresentanti Art. 43 Nomine degli eletti Art. 44 CAPO IV ELEZIONI DELLE COMPONENTI UNIVERSITARIE NEL COMITATO PARI OPPORTUNITA’ Art. 45 Elezione CAPO V FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI Art. 46 Convocazione e ordine del giorno Art. 47 Decadenza dalla carica Art. 48 Validità delle sedute Art. 49 Volontà dell’organo Art. 50 Verbalizzazione delle sedute TITOLO III ORGANIZZAZIONE DELLE STRUTTURE CAPO I DIPARTIMENTI Art. 51 Istituzione Art. 52 Disattivazione Art. 53 Opzioni Art. 54 Direttore Art. 55 Consiglio di Dipartimento Art. 56 Art. 57 Giunta di Dipartimento Art. 58 Sezioni 2 Art. 1 1.Il presente regolamento generale di Ateneo di seguito denominato “Regolamento”, in conformità a quanto previsto dall’art. 3 dello Statuto dell’Università, disciplina le modalità di applicazione delle norme di legge e statutarie e le modalità di funzionamento degli organi e delle strutture dell’Ateneo. Art. 2 1. Nel rispetto dei principi di autonomia di cui all’art. 33 della Costituzione ed alla legge 168/89, l’organizzazione ed il funzionamento dell’Università sono disciplinati: a) dallo Statuto; b) dal Regolamento generale di Ateneo; c) dal Regolamento generale per l’amministrazione, la finanza e la contabilità; d) dal Regolamento didattico di Ateneo; e) dalle norme di legge che operino espresso riferimento alle Università; f) dai regolamenti approvati dai diversi organi accademici. TITOLO I SOGGETTI Art. 3 Professori di ruolo 1. Lo stato giuridico dei professori di ruolo è definito dalle norme di legge. 2. La copertura dei posti di professore di ruolo per concorso e per trasferimento viene deliberata dalle Facoltà, sentiti i Dipartimenti, ed approvata dal Senato Accademico per le valutazioni di ordine didattico e scientifico e dal Consiglio di Amministrazione per quanto concerne la copertura finanziaria. 3. Le attività didattiche dei professori di ruolo sono disciplinate nel Regolamento Didattico di Ateneo. 4. Il regime di impegno a tempo pieno e a tempo definito con le conseguenti incompatibilità è disciplinato dalla normativa vigente. 5. L’opzione per il regime a tempo pieno o a tempo definito si intende tacitamente rinnovata qualora l’interessato non presenti domanda di mutamento. La facoltà di mutare il regime prescelto deve essere esercitata dall’interessato almeno tre mesi prima dell’inizio dell’anno accademico. 6. Nel caso di individuazione di situazioni di incompatibilità, il Rettore diffida il docente a rimuovere tale situazione fissandone il termine, decorso inutilmente il quale, avvia il procedimento disciplinare. 7. All’atto della presa di servizio il docente presenta domanda di afferenza ad un Dipartimento. Nelle more dell’approvazione dell’afferenza il docente dipende amministrativamente dal Dipartimento cui ha diretto la domanda. 3 Art. 4 Ricercatori di ruolo 1. Lo stato giuridico dei ricercatori di ruolo è definito dalle norme di legge. 2. La copertura dei posti di ricercatore di ruolo per concorso o per trasferimento viene deliberata dalle Facoltà, sentiti i Dipartimenti, ed approvata dal Senato Accademico per le valutazioni di ordine didattico e scientifico e dal Consiglio di Amministrazione per quanto concerne la copertura finanziaria. 3. Le attività didattiche dei ricercatori sono disciplinate nel Regolamento Didattico di Ateneo. Art. 5 Professori supplenti 1. Qualora non risulti possibile provvedere alla copertura di insegnamenti di corsi di laurea o di diploma con professori di ruolo, le Facoltà possono ricorrere a supplenze e affidamenti conferiti a professori di ruolo o ricercatori dell’Università o di altri Atenei. 2. Possono essere coperti con supplenze e affidamenti anche gli insegnamenti delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento e aggiornamento. 3. Le supplenze e gli affidamenti vengono conferiti dal Consiglio di Facoltà e dalle strutture didattiche interessate ai professori di ruolo e ai ricercatori del medesimo settore scientifico disciplinare o di settore affine, una volta accertata la loro disponibilità; in mancanza, con motivata deliberazione, a professori di ruolo o a ricercatori di altra Facoltà dell’Università o, in mancanza, a professori di ruolo o a ricercatori di altro Ateneo, inquadrati nel medesimo settore scientifico disciplinare o in settore affine. 4. Le supplenze e gli affidamenti possono essere conferiti a titolo retribuito solo dopo aver esperito infruttuosamente le procedure per il conferimento a titolo gratuito e qualora siano svolte oltre i limiti dell’impegno didattico previsto dalla normativa vigente. 5. La retribuzione dovuta per una supplenza o affidamento è determinata dal Consiglio di Facoltà. Art. 6 Professori a contratto 1. Le Facoltà, sulla base dell’apposito regolamento deliberato dal Senato Accademico, possono proporre la stipula di contratti di diritto privato a termine per l’attribuzione di incarichi di insegnamento assegnandoli ad esperti di comprovata qualificazione scientifica o professionale. 2. Possono essere coperti con contratti di diritto privato anche gli insegnamenti delle scuole di specializzazione e dei percorsi formativi di cui alla legislazione vigente. TITOLO II NORME PER L'ELEZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI CAPO I 4 Art. 7 Modalità di elezione del Rettore 1. La convocazione del corpo elettorale per l'elezione del Rettore è effettuata dal decano dell'Università o, in caso di impedimento, da chi lo segue in ordine di anzianità, nei termini stabiliti dall'art. 12 dello Statuto. Nello stesso provvedimento sono indicati il calendario delle votazioni, la composizione del seggio elettorale e il nominativo del professore ordinario che lo presiede. 2. Nel caso di vacanza della carica prima della cessazione del mandato, la convocazione del corpo elettorale è effettuata entro quindici giorni dal verificarsi della vacanza e le elezioni devono essere tenute tra il ventesimo e il quarantesimo giorno dalla convocazione. 3. Il corpo elettorale è costituito ai sensi dell'art. 12, c. 5 dello Statuto da: a) professori di ruolo e fuori ruolo e dai professori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata almeno triennale; b) ricercatori confermati e non e dai ricercatori a tempo determinato purché il loro contratto abbia durata almeno triennale; c) personale tecnico ed amministrativo nella misura del 25% dei voti validamente espressi; d) dai rappresentanti degli studenti nel senato accademico, nel consiglio di amministrazione, nel consiglio di amministrazione dell'ERSU, nel Comitato di gestione degli impianti sportivi universitari e nei consigli di facoltà. 4. Il Rettore è eletto a maggioranza assoluta dei votanti o equivalenti nelle prime due votazioni da svolgere nell'arco di due giorni. In caso di mancata elezione, il giorno successivo si procede con il ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. E' eletto chi ottiene il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto rettore il professore più anziano in ruolo. 5. Per la validità della elezione, nelle prime due votazioni occorre la partecipazione della maggioranza degli aventi diritto al voto o equivalenti; nella votazione successiva è sufficiente la partecipazione di un terzo degli aventi diritto o equivalenti. 6. Il seggio elettorale è composto da un professore ordinario che assume le funzioni di Presidente e da tre professori di ruolo di cui uno assume le funzioni di Segretario. Art. 8 Modalità di elezione del Preside di Facoltà 1. Di norma entro il mese di giugno, il decano della facoltà indice le elezioni provvedendo a costituire il seggio elettorale e a designarne il presidente. Nello stesso provvedimento è indicata anche la data dell'eventuale ballottaggio che non può avvenire oltre il ventesimo giorno dalla prima votazione. 2. Nel caso di vacanza della carica prima della cessazione del mandato, la convocazione del corpo elettorale è effettuata entro quindici giorni dal verificarsi della vacanza e le elezioni devono essere tenute tra il ventesimo e il quarantesimo giorno dalla convocazione. 3. Il preside viene eletto tra i professori di ruolo che ne hanno diritto ai sensi della normativa vigente ed è nominato con decreto del rettore. 5 4. L'elettorato attivo è costituito dai componenti il consiglio della facoltà con diritto a voto deliberativo. 5. Il preside è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima votazione. In caso di mancata elezione si procede con il ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. E' eletto chi ottiene il maggior numero di voti e, a parità di voti il professore più anziano in ruolo. Per la validità del ballottaggio è necessario che vi abbia preso parte la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. 6. Le modalità per lo svolgimento delle elezioni del preside sono contenute nel regolamento di facoltà. Art. 9 Modalità di elezione del Direttore di Dipartimento 1. Due mesi prima della scadenza del mandato del direttore del dipartimento, il decano del dipartimento indice le elezioni, provvedendo a costituire il seggio elettorale, a designarne il presidente e ad indicare il calendario delle votazioni. 2. Il direttore viene eletto tra i professori di ruolo afferenti al dipartimento stesso ed è nominato con decreto del rettore. 3. L'elettorato attivo è costituito dai componenti il consiglio del dipartimento. 4. Il direttore è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nelle prime tre votazioni. In caso di mancata elezione si procede si procede con il ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. E' eletto chi ottiene il maggior numero di voti e, a parità di voti il professore più anziano in ruolo. Per la validità del ballottaggio è necessario che vi abbia preso parte la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. 5. Le modalità per lo svolgimento delle votazioni sono contenute nel regolamento di dipartimento. Art. 10 Modalità di elezione del Direttore della Scuola di Specializzazione, del Presidente di Consiglio di percorso didattico o formativo (ai sensi della legislazione vigente) 1. Il Direttore della Scuola di Specializzazione, il Presidente del Consiglio di percorso didattico o formativo, sono eletti tra i professori di ruolo o fuori ruolo di una delle facoltà dell'Università che siano componenti dei rispettivi consigli. 2. L'elezione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima votazione e a maggioranza semplice nelle successive, purché vi prenda parte almeno la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. Art. 11 Indennità di carica 1. Al Rettore, al Prorettore, ai Presidi di Facoltà spetta una indennità di carica annuale la cui entità è stabilita dal Consiglio di Amministrazione. I Dipartimenti possono prevedere a valere sul loro bilancio una indennità di carica per il Direttore in misura non superiore a quella determinata per i presidi. 6 CAPO II ELEZIONE DELLE RAPPRESENTANZE IN SENO AL SENATO ACCADEMICO (con la esclusione delle rappresentanze studentesche) Art. 12 Elezione dei membri del Senato Accademico 1. I membri del Senato Accademico sono eletti nella maniera seguente: a) rappresentanti delle facoltà, nella misura di 3 per 100 o più afferenze e 1 per meno di 100 afferenze: dal Consiglio di Facoltà tra i componenti dello stesso; nella votazione ogni componente dispone di una sola preferenza; b) tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo: tramite elezioni disciplinate dagli articoli dal n. 19 al n. 27 del presente regolamento; nella votazione ogni componente dispone di una sola preferenza; c) tre rappresentanti degli studenti: tramite elezioni disciplinate nel successivo Capo III del presente regolamento. 2. La mancata partecipazione alle elezioni di una categoria o più categorie o la mancata individuazione della loro rappresentanza, non pregiudica la valida costituzione del Senato accademico purché‚ risultino nominati i due terzi dei suoi componenti. Elezioni dei rappresentanti delle Facoltà Art. 13 Indizione delle elezioni e composizione dei seggi 1. Le votazioni sono indette dal Preside di Facoltà con comunicazione diretta a tutti gli aventi diritto al voto, vanno indette di norma entro il mese di giugno antecedente la scadenza del mandato e devono essere svolte nel periodo compreso tra il 1 settembre e il 15 ottobre successivi. 2. Nella comunicazione vanno indicati il numero dei rappresentanti da eleggere sulla base di quanto previsto dal sopracitato art. 14 dello Statuto, il calendario delle votazioni, la composizione del seggio elettorale e il nominativo del professore ordinario che lo presiede. 3. Il seggio è composto dai seguenti membri effettivi: 1 professore ordinario, 1 professore associato ed 1 ricercatore. Art.14 Elettorato attivo e passivo 1. Per l'elezione dei rappresentanti delle facoltà l'elettorato attivo e passivo è costituito da tutti i professori ordinari, associati e ricercatori appartenenti alla facoltà stessa in servizio alla data della comunicazione di indizione di cui all'art. 13. 2. Hanno diritto al solo elettorato attivo i professori e i ricercatori in aspettativa per motivi di famiglia, in congedo straordinario per motivi di studio, comandati, distaccati, collocati fuori ruolo o in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità 3. Sono esclusi dall'elettorato i professori e i ricercatori sospesi dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare o sospesi cautelativamente in attesa di procedimento penale o disciplinare. 4. Ai fini dell'elettorato attivo e passivo i professori incaricati stabilizzati sono 7 equiparati ai professori associati e gli assistenti del ruolo ad esaurimento sono equiparati ai ricercatori confermati. Art. 15 Disposizioni per l'elezione dei rappresentanti delle Facoltà 1. L’elezione dei rappresentanti delle Facoltà avviene su una scheda che evidenzia uno spazio per una sola preferenza. 2. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti, prevale la titolarità di ruolo e, in caso di ulteriore parità, l'anzianità di ruolo ed infine l'anzianità anagrafica. Art. 16 Funzionamento dei seggi 1. I seggi elettorali sono aperti per le operazioni preliminari a partire dalle ore 8,30 del giorno fissato per le votazioni. 2. Nel giorno fissato per le votazioni i seggi sono aperti ininterrottamente per le operazioni di voto dalle ore 9,00 alle ore 19,00. 3. Trascorsa l'ora fissata per il termine, le votazioni si protraggono fino a quando abbiano votato tutti gli elettori presenti nel locale del seggio. 4. Durante le operazioni di voto è garantita la presenza costante del presidente o del vicepresidente e di almeno un altro componente del seggio, anche avvalendosi dei membri supplenti. 5. Il presidente designa, tra i componenti del seggio, un vicepresidente, che lo sostituisce in caso di momentanea assenza, e un segretario. 6. In caso di impedimento documentato di un componente del seggio si provvede alla sostituzione con disposizione del Preside. In caso di assenza del presidente, all'atto di apertura del seggio, si provvede alla sua immediata sostituzione con disposizione del Preside. Art. 17 Modalità di voto 1. Il voto è personale, libero e segreto. 2. Gli elettori sono tenuti a presentarsi al seggio muniti di un valido documento di riconoscimento. L'elettore sprovvisto di documento di riconoscimento può essere ammesso al voto se conosciuto da un componente del seggio. 3. Gli elettori, ricevuta dal presidente del seggio la scheda debitamente vidimata e dopo aver apposto la firma sull'apposito elenco, esprimono il proprio voto. 4. Le preferenze in eccedenza si considerano non apposte. L'ordine delle preferenze è determinato dall'ordine della loro scrittura. Se la prima preferenza espressa indica persona priva di elettorato passivo, la scheda è considerata nulla. Qualora non sia possibile identificare con certezza la volontà dell'elettore la scheda è considerata nulla. 5. L'elettore che riscontri deterioramenti o segni nella scheda consegnatagli o che ritenga di aver commesso errori nella sua compilazione, prima di inserire la scheda nell'urna, provvede a consegnarla al presidente del seggio e ha diritto di ottenere un'altra scheda. La scheda riconsegnata viene annullata e distrutta in presenza dell'elettore. Di tali operazioni viene fatta menzione nel verbale. 8 Art. 18 Scrutini 1. Terminate le operazioni di voto, il Presidente del seggio, dopo aver accertato il numero di coloro che hanno esercitato il diritto di voto, procede allo spoglio delle schede. Le operazioni di scrutinio si protraggono, senza interruzioni, fino al compimento. 2. Le votazioni sono valide se vi ha partecipato almeno un terzo degli aventi diritto. 3. Lo scrutinio è pubblico. 4. In caso di contestazioni su un voto, il presidente del seggio può deciderle provvisoriamente. Gli altri componenti del seggio hanno diritto di far verbalizzare eventuali dissensi. La commissione ristretta del Senato Accademico decide nel merito in via definitiva. 5. Terminata l'operazione di scrutinio, il Presidente del seggio trasmette al Rettore il verbale delle operazioni di voto e cura la pubblicazione dei risultati. 6. Eventuali reclami devono essere presentati, entro 10 giorni dalla pubblicazione dei risultati, alla Commissione ristretta del Senato Accademico che decide in via definitiva, sentiti eventualmente i componenti del seggio elettorale interessato, entro e non oltre il termine di 10 giorni dalla presentazione. 7. Il Rettore accertata la regolarità degli atti procede alla proclamazione degli eletti. 8. Nei casi di dimissioni accolte, trasferimento ad altre Università, cessazione dalla qualifica o perdita dei requisiti di eleggibilità, morte o cessazione per altre cause di uno degli eletti, subentra il primo dei non eletti. In mancanza di persona subentrante, sono indette, per il seggio rimasto libero, elezioni suppletive. In ogni caso, il nuovo eletto cessa dalla carica alla scadenza del mandato del rappresentante al cui posto è subentrato. 9. Il mandato degli eletti decorre dalla data di insediamento del Senato Accademico. Elezioni dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo Art. 19 Indizione delle elezioni e composizione dei seggi 1. Le votazioni sono indette con decreto del Rettore, vanno svolte di norma entro il mese di giugno antecedente la scadenza del mandato e devono essere indette almeno 40 giorni prima del loro svolgimento. 2. Il decreto stabilisce il numero dei rappresentanti da eleggere sulla base di quanto previsto dal sopracitato art. 14 dello Statuto, la data, gli orari e i seggi in cui avvengono le votazioni ed individua i presidenti e i componenti dei seggi. 3. I seggi per i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo sono composti dai seguenti membri effettivi: 1 funzionario di categoria non inferiore a D e due impiegati di categoria non inferiore a C. Art. 20 Elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo 1. Per l'elezione dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, l'elettorato attivo e passivo è costituito da tutto il personale di ruolo, o di ruolo in 9 prova, dei servizi tecnici, amministrativi e ausiliari, in servizio alla data del decreto rettorale di cui all'articolo 19. 2. Il dipendente in aspettativa per motivi di famiglia, o esonerato dagli obblighi di ufficio, comandato, distaccato, collocato fuori ruolo o in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità o per seguire il coniuge all'estero, in congedo straordinario per motivi di studio, in servizio militare o sostitutivo civile, ha diritto al solo elettorato attivo. 3. Il dipendente sospeso dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare o sospeso cautelativamente in attesa di procedimento penale o disciplinare, non può esercitare l'elettorato attivo e passivo. Art. 21 Disposizioni per l'elezione dei rappresentanti del personale tecnicoamministrativo 1. Gli elettori possono esprimere una preferenza. 2. Risultano eletti i rappresentanti che hanno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti, prevale l'anzianità di ruolo e poi l'anzianità di età. Art. 22 Funzionamento dei seggi 1. I seggi elettorali sono aperti per le operazioni preliminari a partire dalle ore 8,30 del giorno fissato per le votazioni. 2. Nel giorno fissato per le votazioni i seggi sono aperti ininterrottamente per le operazioni di voto dalle ore 9,00 alle ore 19,00. 3. Trascorsa l'ora fissata per il termine, le votazioni si protraggono fino a quando abbiano votato tutti gli elettori presenti nel locale del seggio. 4. Durante le operazioni di voto è garantita la presenza costante del presidente o del vicepresidente e di almeno un altro componente del seggio, anche avvalendosi dei membri supplenti. 5. Il presidente designa, tra i componenti del seggio, un vicepresidente, che lo sostituisce in caso di momentanea assenza, e un segretario. 6. In caso di impedimento documentato di un componente del seggio si provvede alla sostituzione con decreto del Rettore. In caso di assenza del presidente, all'atto di apertura del seggio, si provvede alla sua immediata sostituzione con decreto del Rettore. Art. 23 Rappresentanti sindacali. 1. Le organizzazioni sindacali del personale tecnico-amministrativo possono delegare per iscritto un loro rappresentante autorizzato ad accedere al seggio, presso il quale la delega è stata presentata, allo scopo di assistere a tutte le operazioni elettorali e con facoltà di far inserire succintamente a verbale eventuali dichiarazioni. 2. La delega va presentata al presidente del seggio, non oltre 2 ore dall'orario di apertura ufficiale del seggio stesso. Art. 24 Commissione elettorale 10 1. Il Rettore nomina una commissione elettorale, con compiti consultivi e di riscontro finale delle votazioni, composta da un professore di ruolo, dal direttore amministrativo o suo delegato e da un funzionario di categoria non inferiore ad EP. 2. La commissione, in particolare, decide sui ricorsi, sulla regolarità delle operazioni elettorali, sulle controversie relative alle stesse e procede alla raccolta dei risultati degli scrutini effettuati nei vari seggi per l'elaborazione dei dati definitivi. Art. 25 Diritto di voto 1. Gli elenchi degli aventi diritto al voto sono depositati presso l’Area Amministrativa cui è affidato il servizio elettorale ed esposti presso i rispettivi seggi elettorali. 2. Ogni elettore riceve nella sede di lavoro presso l'Università una lettera d'invito a partecipare alle elezioni, con indicazione degli elementi di cui all'articolo 19 comma 2. Gli aventi diritto al voto che, almeno 7 giorni prima di quello stabilito per le votazioni, non abbiano ricevuto la lettera di invito possono presentare reclamo al Rettore, il quale decide definitivamente in merito. Art. 26 Modalità di voto 1. Il voto è personale, libero e segreto. 2. Gli elettori sono tenuti a presentarsi al seggio muniti di un valido documento di riconoscimento. L'elettore sprovvisto di documento di riconoscimento può essere ammesso al voto se conosciuto da un componente del seggio. 3. Gli elettori, ricevuta dal presidente del seggio la scheda debitamente vidimata e dopo aver apposto la firma sull'apposito elenco, esprimono il proprio voto. 4. Le preferenze in eccedenza si considerano non apposte. L'ordine delle preferenze è determinato dall'ordine della loro scrittura. Se la prima preferenza espressa indica persona priva di elettorato passivo, la scheda è considerata nulla. Qualora non sia possibile identificare con certezza la volontà dell'elettore la scheda è considerata nulla. 5. L'elettore che riscontri deterioramenti o segni nella scheda consegnatagli o che ritenga di aver commesso errori nella sua compilazione, prima di inserire la scheda nell'urna, provvede a consegnarla al presidente del seggio e ha diritto di ottenere un'altra scheda. La scheda riconsegnata viene annullata e distrutta in presenza dell'elettore. Di tali operazioni viene fatta menzione nel verbale. Art. 27 Scrutini 1. Terminate le operazioni di voto, ciascun seggio, dopo aver accertato il numero di coloro che hanno esercitato il diritto di voto, procede allo spoglio delle schede. Le operazioni di scrutinio si protraggono, senza interruzioni, fino al compimento. 2. Lo scrutinio è pubblico. 3. In caso di contestazioni su un voto, il presidente del seggio può deciderle provvisoriamente. Gli altri componenti del seggio e i rappresentanti di cui all'articolo 22 hanno diritto di far verbalizzare eventuali dissensi. La commissione elettorale decide nel merito in via definitiva. 11 4. Terminata l'operazione di scrutinio, ciascun seggio trasmette alla commissione elettorale il verbale delle operazioni di voto, unitamente al materiale elettorale. 5. La commissione elettorale provvede alla raccolta degli scrutini dei vari seggi, verifica la regolarità e la validità delle operazioni ed elabora i risultati delle votazioni per ciascuna categoria. Dei risultati viene data immediata comunicazione, mediante loro pubblicazione negli albi dell'Università. 6. Le votazioni sono valide se vi ha preso parte almeno un terzo degli aventi diritto. 7. Eventuali reclami devono essere presentati, entro 10 giorni dalla pubblicazione dei risultati, alla commissione elettorale, che decide in via definitiva, sentiti eventualmente i componenti del seggio elettorale interessato, entro e non oltre il termine di 10 giorni dalla presentazione. 8. Il Rettore accertata la regolarità degli atti procede alla proclamazione degli eletti. 9. Nei casi di dimissioni accolte, trasferimento ad altre Università, cessazione dalla qualifica o perdita dei requisiti di eleggibilità, morte o cessazione per altre cause di uno degli eletti, subentra il primo dei non eletti. In mancanza di persona subentrante, sono indette, per il seggio rimasto libero, elezioni suppletive. In ogni caso, il nuovo eletto cessa dalla carica alla scadenza del mandato del rappresentante al cui posto è subentrato. 10. Il mandato degli eletti decorre dalla data di insediamento del Senato Accademico. CAPO III ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEGLI ORGANI ACCADEMICI, NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL' E.R.S.U. DI CAMERINO E NEL COMITATO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI UNIVERSITARI Art. 28 Elezioni dei rappresentanti degli studenti 1. Le elezioni delle rappresentanze degli studenti in seno a ciascun organo avvengono sulla base di presentazione di liste, tra loro concorrenti, a sistema proporzionale. 2. Il voto è personale ed uguale, libero e segreto. 3. In qualsiasi organo le rappresentanze elette degli studenti durano in carica per il periodo indicato dallo Statuto e dalle disposizioni di legge in vigore. Art. 29 Determinazione del numero dei rappresentanti 1. Per le finalità di cui all'art. 13 le rappresentanze da eleggere sono: a) Senato Accademico dell'Università n. 3 b) Consiglio di Amministrazione dell'Università n. 3 (di cui almeno uno iscritto ai corsi che si svolgono nelle sedi collegate ed almeno uno iscritto ai corsi che si svolgono nella sede di Camerino) c)Consiglio di Amministrazione dell'ERSU di Camerino 12 n. 1 d) Comitato Gestione Impianti Sportivi n. 2 e) Comitato Pari Opportunità n. 4 f) Consigli di Facoltà n. 1 rappresentante per ciascun consiglio di classe o corso di laurea attivato g) Consigli di Classe n. 3 h) Consiglio di percorso didattico o formativo: in base ai singoli regolamenti Art. 30 Categorie degli elettori e degli eleggibili 1. Sono elettori nell'ambito del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione dell'Università gli studenti che, alla data del 31 dicembre di ogni anno, risultino regolarmente iscritti ai corsi ufficiali di studio (come elencati nel manifesto degli studi di cui all'art. 14 c. 2 dello Statuto) dell'Università di Camerino per l'anno accademico in corso. 2. Sono eleggibili nell'ambito del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione dell'Università gli studenti elettori in possesso della cittadinanza italiana. 3. Sono elettori nell'ambito del Consiglio di Amministrazione dell'ERSU di Camerino tutti gli studenti che, alla data del 31 dicembre di ogni anno, risultino regolarmente iscritti ai corsi ufficiali di studio (come elencati nel manifesto degli studi di cui all'art. 14 c. 2 dello Statuto) dell'Università di Camerino per l'anno accademico in corso. 4. Sono eleggibili nell'ambito del Consiglio di Amministrazione dell'ERSU di Camerino tutti gli studenti che, alla data del 31 dicembre di ogni anno, risultino regolarmente iscritti all'Università di Camerino per l'anno accademico in corso, siano in corso di laurea e in possesso della cittadinanza italiana. 5. Sono elettori ed eleggibili nell'ambito dei Consigli di Facoltà tutti gli studenti che, alla data del 31 dicembre di ogni anno, risultino regolarmente iscritti all'Università di Camerino per l'anno accademico in corso, ai percorsi didattici o formativi afferenti alle diverse Facoltà. 6. Sono elettori ed eleggibili nell'ambito dei Consigli dei percorsi didattici o formativi tutti gli studenti che alla data del 31 dicembre di ogni anno risultino regolarmente iscritti agli stessi per l'anno accademico in corso. 7. Sono elettori ed eleggibili nell'ambito del Comitato di gestione degli impianti sportivi universitari tutti gli studenti che, alla data del 31 dicembre di ogni anno, risultino regolarmente iscritti ai corsi ufficiali di studio (come elencati nel manifesto degli studi di cui all'art. 14 c. 2 dello Statuto) dell'Università di Camerino per l'anno accademico in corso. 8. Nei casi contemplati dai commi precedenti, l’elettorato attivo spetta altresì a tutti coloro che formalizzino la loro iscrizione per l’anno accademico in corso, in base alle modalità previste dell’Università di Camerino, entro la data di svolgimento delle elezioni. 9. I rappresentanti degli studenti eletti in un organo non sono eleggibili in un altro organo. 10. L'incompatibilità non sussiste tra i Consigli dei percorsi didattici o formativi e i Consigli di Facoltà. 13 Art. 31 Data delle elezioni 1. La data delle elezioni è stabilita dal Rettore con proprio decreto almeno quarantacinque giorni prima dell'inizio delle votazioni. Essa è la stessa per le elezioni di tutte le rappresentanze studentesche nei diversi organi. 2. Il decreto è reso pubblico mediante affissione nell'Albo ufficiale dell'Università, delle Facoltà, Scuole e Collegi universitari. 3. Le operazioni di voto si svolgono in due giorni feriali consecutivi dalle ore 9,00 alle ore 19,00 per il primo giorno e dalle ore 9,00 alle ore 14 per il secondo giorno. 4. Il Rettore adotta tutti i provvedimenti necessari a garantire la custodia delle urne nelle ore di chiusura del seggio e il regolare svolgimento delle elezioni. Art. 32 Formazione delle liste 1. Le liste dei candidati per le elezioni delle rappresentanze in ogni organo possono essere presentate da ogni studente in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 30 del presente Regolamento. 2. Le liste debbono essere controfirmate - per accettazione della candidatura da tutti i componenti le liste stesse. Il giorno e l'ora in cui scade il termine ultimo per la presentazione delle liste verranno indicati nel decreto con cui il Rettore indice le elezioni. 3. La presentazione delle liste avviene mediante deposito di dichiarazione, su appositi moduli forniti dall’Area amministrativa cui è affidato il Servizio Elettorale, corredata da un numero di firme di studenti elettori stabilito, per ciascun organo, nei successivi commi del presente articolo. 4. Per le liste già presenti con la medesima denominazione nelle precedenti consultazioni non si richiedono le sottoscrizioni di lista. 5. Nella formazione delle liste per l’elezione dei rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione deve essere assicurata la presenza – pena la nullità delle stesse - di almeno uno iscritto ai corsi che si svolgono nelle sedi collegate ed almeno uno iscritto ai corsi che si svolgono nella sede di Camerino. 6. Per la elezione dei rappresentanti nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione dell'Università, nel Consiglio di Amministrazione dell'ERSU di Camerino e nel Comitato di gestione degli impianti sportivi universitari, la dichiarazione di presentazione di lista deve essere sottoscritta - pena la nullità della stessa - da non meno di dieci e non più di venti studenti elettori che non siano candidati. 7. Per la elezione dei rappresentanti nei Consigli di Facoltà la dichiarazione di presentazione di lista deve essere sottoscritta - pena la nullità della stessa da non meno di quattro e non più di otto studenti elettori, che non siano candidati. 8. Per la elezione dei rappresentanti nei Consigli dei percorsi didattici o formativi e nelle Commissioni didattiche, la dichiarazione di presentazione di lista deve essere sottoscritta - pena la nullità della stessa - da non meno di quattro e non più di otto studenti elettori. 9. Nel caso di elezioni per i Consigli di Facoltà e dei percorsi didattici o formativi, i presentatori di una lista, i candidati, nonché coloro che sottoscrivono la 14 dichiarazione di presentazione di lista, debbono essere studenti appartenenti alla Facoltà, o al percorso didattico o formativo interessato. 10. Nessun candidato può essere incluso in più di una lista, fatto salvo quanto previsto dall'art. 30, ultimo comma del presente Regolamento. 11. Ciascuna lista deve essere contraddistinta da una sigla o contrassegno e deve comprendere un numero di candidati non inferiore a due. 12. I candidati sono elencati con l'indicazione del cognome, del nome e del corso di laurea a cui sono iscritti e sono contrassegnati con numeri arabi progressivi agli effetti della precedenza in caso di parità di voti. 13. Il presentatore di lista va contrassegnato nell'elenco dei candidati con il numero 1. 14. Il presentatore di lista può inoltre indicare un elenco di non più di 4 elettori, che non siano candidati in nessuna lista, disposti a svolgere le funzioni di scrutatore nei seggi elettorali. 15. I presentatori di lista, gli studenti che sottoscrivono la dichiarazione di presentazione di lista, nonché i singoli candidati, devono indicare - al momento della firma - il luogo e la data di nascita, il percorso didattico o il corso di Specializzazione o Dottorato di ricerca di appartenenza, il numero di matricola e il proprio indirizzo (con eventuale recapito), pena la nullità della candidatura o della presentazione della lista stessa. 16. I presentatori di lista, gli studenti che sottoscrivono la dichiarazione di presentazione di lista e i singoli candidati devono produrre al momento della presentazione della lista presso l’Area amministrativa cui è affidato il Servizio Elettorale una autodichiarazione di regolare iscrizione alla data del 31 dicembre e un documento di riconoscimento, pena la nullità della candidatura o della presentazione della lista stessa. Art. 33 Commissione elettorale 1. E' costituita, presso il Rettorato, una Commissione elettorale composta da un professore di ruolo nominato dal Rettore, dal Direttore Amministrativo o da un suo delegato, dal responsabile dell’Area che gestisce le carriere degli studenti e da un rappresentante di ogni lista, che non sia candidato, presente nelle elezioni per le rappresentanze di almeno tre organi, designato congiuntamente dai presentatori di lista. 2. La Commissione elettorale è nominata dal Rettore con proprio decreto. 3. Il professore ufficiale è Presidente della Commissione elettorale, il Direttore Amministrativo o il suo delegato ne è Vice-Presidente. Il Presidente nomina fra i componenti il Segretario. 4. Alla convocazione della prima riunione della Commissione elettorale provvede il Rettore entro 5 giorni dalla scadenza del termine utile per la presentazione delle liste. Art. 34 Adempimenti della Commissione elettorale 1. La Commissione elettorale, nella prima riunione, provvede ai seguenti adempimenti: a) verifica che le liste siano state formate e presentate in conformità con quanto 15 stabilito dal presente Regolamento dichiarandone in caso contrario la non ammissibilità, salvo quanto previsto alle successive lettere; b) invita l'esibitore a sostituire, nel termine perentorio di quarantotto ore dalla comunicazione dell'invito stesso, il contrassegno o sigla di lista che risulti identico o confondibile con altro presentato in precedenza; c) depenna i candidati che non risultino in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento; d) depenna i candidati che risultino compresi in più liste, fatto salvo quanto previsto dall'art. 30 ultimo comma del presente Regolamento, o che rinuncino per iscritto alla candidatura dopo la presentazione della lista; e) depenna i nomi dei candidati che risultino in soprannumero rispetto al limite stabilito dal presente Regolamento a cominciare dall'ultimo. 2. Dopo tali operazioni le liste sono dichiarate definitive. 3. La Commissione elettorale, oltre agli adempimenti elettorali previsti nel presente Regolamento, adotta i seguenti provvedimenti: a) emana le istruzioni che si rendano necessarie per assicurare il regolare svolgimento della campagna elettorale e delle votazioni per quanto non previsto dal presente Regolamento; b) procede al sorteggio degli elettori di cui all'art. 29 comma 13, del presente Regolamento, per la designazione degli scrutatori nei seggi elettorali; c) deferisce al Senato Accademico coloro i quali si siano resi responsabili di turbative al regolare svolgimento delle operazioni elettorali o siano venuti meno ai doveri connessi ad incarichi conferiti ai sensi del presente Regolamento. 4. I predetti provvedimenti della Commissione sono definitivi. 5. Per ciascuna seduta della Commissione il Segretario redige il processo verbale che deve essere sottoscritto da tutti i componenti. 6. La Commissione elettorale stabilisce la sede dei seggi elettorali negli immobili di uso dell'Università. Art. 35 Seggi elettorali 1. Salvo diverse modalità, da definire con decreto rettorale, sono da costituire i seguenti seggi: - un seggio per l'elezione dei rappresentanti nel Consiglio di Facoltà e nei Consigli dei percorsi didattici della Facoltà di Giurisprudenza; - un seggio per l'elezione dei rappresentanti nel Consiglio di Facoltà e nei Consigli dei percorsi didattici della Facoltà di Scienze. - un seggio per l'elezione dei rappresentanti nel Consiglio di Facoltà e nei Consigli dei percorsi didattici della Facoltà di Farmacia. - un seggio presso la sede collegata di San Benedetto del Tronto; - un seggio presso la sede collegata di Matelica; - un seggio presso la sede collegata di Ascoli Piceno. Gli elettori iscritti negli elenchi di ciascun seggio potranno esprimere il proprio voto anche per il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione dell'Università, per il Consiglio di Amministrazione dell'ERSU di Camerino, per il Comitato di Gestione degli Impianti Sportivi Universitari e il Comitato Pari Opportunità. 2. I seggi elettorali sono costituiti dal Rettore con proprio decreto e sono composti: da un professore ufficiale o un ricercatore o un impiegato dell’Università di categoria non inferiore alla EP (Presidente); da due impiegati 16 dell'Università con funzioni rispettivamente di Vice-Presidente e di Segretario; da almeno due Scrutatori effettivi e da un supplente sorteggiati dalla Commissione elettorale tra gli elettori di cui all'art. 29, comma 13, del presente Regolamento. 3. Il seggio funziona validamente con la presenza di almeno tre dei suoi componenti, fra cui il Presidente o il Vice-Presidente. 4. Il Vice-Presidente coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni e ne fa le veci in caso di temporanea assenza o impedimento. Art.36 Materiale elettorale 1. Alla fornitura dell'occorrente materiale elettorale provvede l'Amministrazione dell'Università la quale effettua i seguenti adempimenti: 1) fa stampare le liste dei candidati, con relativo contrassegno o sigla, in un unico manifesto per ogni tipo di elezione secondo l'ordine di presentazione delle medesime. I presentatori delle liste il cui contrassegno non è rappresentato da numeri o da sigle sono tenuti a presentare, al momento della presentazione della lista, il lucido del contrassegno stesso. In mancanza, la presentazione della lista resta valida purché il presentatore accetti contestualmente un diverso modo di identificazione; 2) provvede ad affiggere i manifesti ed altri stampati negli albi come è previsto dal secondo comma dell'art. 28 del presente Regolamento; 3) fa stampare le schede per le votazioni; 4) invia ai seggi elettorali il materiale di cui appresso, contenuto in uno o più plichi sigillati: a) un congruo numero di schede; b) due copie dei manifesti contenenti le liste dei candidati; c) due copie degli elenchi degli elettori; d) due copie del presente regolamento; e) le urne e l'occorrente materiale di cancelleria; 5) fa allestire le cabine per l'espressione del voto; 6) provvede inoltre a fornire tutto quanto in più possa occorrere. Art. 37 Votazioni - Modalità 1. Alle ore 8 del giorno per il quale è indetta la votazione, il Presidente costituisce il seggio chiamando a farne parte tutti gli altri membri. 2. Il Presidente, dopo aver fatto constatare l'integrità dei sigilli dei plichi di cui al presente regolamento, li apre e verifica che il contenuto corrisponda a quello elencato nelle distinte. 3. Successivamente il Presidente o i componenti del seggio da lui delegati provvedono a firmare le schede nell'apposito spazio. 4. Una copia del presente regolamento e due di ogni manifesto contenente le liste dei candidati vengono affisse nella sala delle votazioni; una copia del manifesto è posta in modo che sia perfettamente visibile all'elettore nell'atto in cui vota. 5. Le operazioni di voto hanno inizio e termine nelle ore previste dal presente regolamento salvo che nella sala non vi siano ancora elettori i quali vengono egualmente ammessi a votare. 6. Il Presidente, man mano che gli elettori si presentano, accerta la loro identità personale e gli interessati debbono comprovare mediante l'esibizione del 17 tesserino ERSU o del libretto universitario o di qualsiasi altro valido documento di identità, e quindi li ammette al voto, consegnando a ciascuno le schede cui hanno diritto. 7. Chi, pur possedendo i requisiti prescritti, non risultasse compreso nell'elenco degli elettori, potrà esercitare il diritto di voto sino alla chiusura del seggio elettorale previa dichiarazione, anche verbale, rilasciata dall’Area Amministrativa cui è affidato il Servizio Elettorale o da quella che gestisce le carriere degli studenti. Tale dichiarazione sarà ritirata dal Presidente del seggio il quale curerà l'inserimento del nominativo nell'elenco degli elettori e dei votanti. E' altresì facoltà del Presidente accertarsi personalmente nei modi che riterrà più opportuni della sussistenza di tale requisito. 8. L'elettore, per votare, appone un segno, con la matita fornitagli dal seggio, sul simbolo o sigla della lista da lui prescelta e scrive in modo leggibile e chiaro, sulle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno o sigla della lista votata, il nome e cognome, o solo il cognome (se non vi è omonimia nell'ambito della lista) dei candidati preferiti compresi nella lista medesima, o il numero arabo con il quale il candidato è contraddistinto nella lista. 9. L'elettore può esprimere: - un solo voto di preferenza per l'elezione dei rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione dell'ERSU di Camerino; - un massimo di due voti di preferenza per l'elezione dei rappresentanti nel Senato Accademico e nel Consiglio di Amministrazione dell'Università; - un solo voto di preferenza per l'elezione dei rappresentanti nel Comitato di gestione degli impianti sportivi. 10. Per le elezioni dei rappresentanti nei Consigli di Facoltà, l'elettore può esprimere non più di due voti di preferenza. 11. Per le elezioni dei rappresentanti nei Consigli di classe, nei Consigli dei percorsi didattici o formativi e nelle Commissioni didattiche, l'elettore può esprimere non più di due voti di preferenza. 12. Chiusa poi la scheda, la consegna al Presidente che, in sua presenza, la introduce nell'urna appositamente predisposta. 13. Subito dopo, l'elettore appone la propria firma accanto al suo nome nello spazio appositamente riservato nell'elenco degli elettori del seggio elettorale. 14. Gli elettori possono assistere a tutte le operazioni elettorali, ivi comprese quelle di spoglio delle schede. 15. La polizia dell'adunanza spetta al Presidente. Art. 38 Chiusura delle votazioni e operazioni di scrutinio 1. Decorsa l'ora prevista per la chiusura delle votazioni il Presidente del seggio dichiara chiusa la votazione ed accerta il numero dei votanti. 2. Il Presidente procede quindi alle operazioni di scrutinio appresso indicate: a) estrae le schede dall'urna e riscontra se il loro numero corrisponda a quello dei votanti; b) controlla il numero delle schede non utilizzate; c) inizia lo spoglio delle schede. 3. Man mano che il Presidente dà lettura delle varie schede, gli scrutatori prendono nota, negli appositi prospetti, dei voti attribuiti a ciascuna lista e delle preferenze date ai singoli candidati nell'ambito della stessa lista. 4. Di tali prospetti vengono compilate due copie; l'una e l'altra devono recare in 18 calce la firma di tutti i componenti il seggio elettorale. 5. Sono annullate le schede: a) che non siano quelle distribuite dal Presidente del seggio o non risultino firmate dal Presidente e dal Segretario; b) nelle quali l'elettore, oltre a non aver contrassegnato alcuna lista, non abbia espresso preferenze (schede in bianco) o ne abbia espresse per candidati appartenenti a più di una lista; c) nelle quali l'elettore abbia contrassegnato più di una lista; d) che presentino scritture o segni tali da far ritenere che l'elettore abbia voluto far riconoscere la propria identità. 6. Le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito sono nulle. 7. Sono valide come voto di lista e come voto di preferenza le schede non segnate con il segno di croce in testa alla lista ma che contengano preferenze, espresse in numero non superiore al massimo previsto per candidati appartenenti ad una stessa lista. 8. Sono nulle le preferenze per candidati di una lista diversa da quella votata, restando valido il voto dato alla lista. 9. Sulle modalità delle singole operazioni elettorali, sulla validità delle schede contestate e sulla individuazione dei voti decide il Presidente del seggio. Tutti i componenti del seggio hanno diritto di far verbalizzare eventuali dissensi indicandone, se credono, brevemente i motivi ai fini di eventuali successivi ricorsi. Art. 39 Chiusura delle operazioni di scrutinio 1. Le operazioni di scrutinio devono essere completate senza interruzioni. 2. Di tutte le operazioni compiute per lo svolgimento delle elezioni il Segretario redige verbale, nel quale sono brevemente descritte le operazioni stesse, sono indicati gli eventuali reclami e le contestazioni nonché le decisioni prese e sono riportati i risultati degli scrutini. 3. Al verbale sono allegati i prospetti dello scrutinio. 4. In particolare, per quanto riguarda le operazioni di scrutinio devono essere indicati: a) il numero degli elettori e quello dei votanti; b) il numero dei voti conseguiti da ciascuna lista e, per ciascuna di esse, le preferenze riportate dai singoli candidati; c) il numero delle schede consegnate al seggio, di quelle valide, di quelle contestate, di quelle nulle e di quelle non utilizzate. 5. Il verbale, redatto in duplice esemplare, deve essere firmato in ciascun foglio, al termine di ogni seduta, da tutti i componenti del seggio elettorale. 6. Ultimati tali adempimenti, vengono confezionati plichi firmati e sigillati (uno per ogni tipo di elezione) che il Presidente del seggio consegna al Rettore, entro le ore dodici del giorno successivo a quello di chiusura delle votazioni. Art. 40 Ricorsi al Senato Accademico 1. Avverso le operazioni elettorali i candidati e gli elettori possono avanzare ricorso al Senato Accademico da far pervenire al Rettore nel termine perentorio di sette giorni dalla data in cui i seggi hanno ultimato le operazioni elettorali. 19 Art. 41 1. Per la validità delle elezioni è richiesta la partecipazione di almeno il 5% degli aventi diritto al voto. Art. 42 Scrutinio generale per l'elezione dei rappresentanti 1. Il Presidente della commissione elettorale entro tre giorni dallo svolgimento delle elezioni procede insieme con i membri della Commissione stessa, in seduta pubblica, all'esame dei verbali dei seggi ed in base alle risultanze di questi procede all'attribuzione delle rappresentanze con il seguente metodo: a) per ogni lista è determinata la cifra elettorale costituita dal totale dei voti validi ottenuti; b) per ogni lista è determinata altresì la cifra individuale costituita dal totale dei voti validi di preferenza attribuiti a ciascun candidato; c) la cifra elettorale di ogni lista è divisa successivamente per 1, 2, 3, 4, ... sino alla concorrenza del numero dei rappresentanti da eleggere; d) tutti i quozienti si graduano in ordine decrescente, scegliendo poi tra essi quelli più alti in numero eguale a quello dei rappresentanti da eleggere: a parità assoluta di quozienti è scelto quello cui corrisponde la maggiore cifra elettorale; e) le rappresentanze sono assegnate alle liste in corrispondenza ai quozienti scelti nel modo indicato nel numero precedente; f) risultano eletti, lista per lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze; a parità di numero di preferenze risulta eletto il candidato che precede nell'ordine di lista; nelle elezioni dei rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione nella lista cui pertiene il terzo quoziente utile, dovrà essere individuato come eletto, qualora non sia già avvenuto con i primi due eletti, uno studente iscritto ai corsi attivati nelle sedi collegate o nella sede di Camerino, in modo che sia soddisfatta la condizione di cui all’art. 29. g) a parità di voti prevale la lista che è stata presentata per prima. 2. Il Rettore provvede inoltre a convocare il Senato Accademico per l'esame degli eventuali ricorsi, decorso il termine per la presentazione dei ricorsi stessi. 3. Il Senato Accademico decide sui ricorsi non oltre il ventesimo giorno dalla chiusura delle operazioni di voto. 4. Il Rettore, immediatamente dopo l'esame dei ricorsi da parte del Senato Accademico, dichiara eletti i candidati che ne hanno diritto secondo i precedenti commi del presente articolo. Art. 43 Nomine degli eletti 1. Alla nomina degli eletti a componenti degli organi collegiali indicati all'art. 1 provvede il Rettore con decreto da emanare entro sette giorni dallo scrutinio o dalla decisione del Senato Accademico in caso di ricorso. 2. Gli eletti che perdono la qualifica di studenti dell'Università di Camerino decadono dall'ufficio ed hanno l'obbligo di segnalare immediatamente la propria posizione al Rettore. In loro vece ed in sostituzione di eventuali dimissionari dalla carica sono nominati, con le modalità di cui al primo comma, i 20 candidati nella stessa lista del sostituito, con vantaggio per colui che abbia un maggior numero di preferenze e, a parità di preferenze, per colui che abbia un numero di lista più basso. 3. I rappresentanti decadono nel momento in cui sono ufficialmente nominati i nuovi eletti. Art. 44 1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa vigenti leggi elettorali ove applicabili. riferimento alle CAPO IV ELEZIONI DELLE COMPONENTI UNIVERSITARIE NEL COMITATO PARI OPPORTUNITA’ Art. 45 Elezioni componenti universitarie Comitato Pari Opportunità 1. Le votazioni per la designazione dei 12 rappresentanti del Comitato Pari Opportunità sono indette con decreto rettorale ogni 4 anni, fatta eccezione per la componente studentesca che, al pari di quanto avviene per gli altri organi in cui è presente tale rappresentanza, resta in carica 2 anni. 2. Per l’elezione dei rappresentanti del Comitato Pari Opportunità possono essere presentante delle candidature individuali, nei termini e con le modalità indicate nel decreto di indizione delle votazioni. Tali candidature non sono vincolanti ai fini dell’individuazione dell’elettorato passivo. 3. Devono essere eletti: - n. 4 rappresentanti del personale docente; - n. 4 rappresentanti del personale tecnico-amministrativo; - n. 4 rappresentanti della componente studentesca. 4. Le rappresentanze sono elette a suffragio universale dalle rispettive componenti e ogni elettore può esprimere n. 2 preferenze. 5. L’elettorato attivo e passivo per il personale docente è costituito da tutti i professori di ruolo e fuori ruolo in servizio alla data del presente decreto, compresi quelli a tempo determinato con contratto di durata almeno triennale, dai ricercatori universitari, confermati e non, e dai ricercatori a tempo determinato con contratto di durata almeno triennale, in servizio alla data del presente decreto. Hanno diritto al solo elettorato attivo i professori e i ricercatori in aspettativa per motivi di famiglia, in congedo straordinario per motivi di studio, comandati, distaccati, collocati fuori ruolo o in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità. Sono esclusi dall'elettorato i professori e i ricercatori sospesi dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare o sospesi cautelativamente in attesa di procedimento penale o disciplinare. Ai fini dell'elettorato attivo e passivo i professori incaricati stabilizzati sono equiparati ai professori associati e gli assistenti del ruolo ad esaurimento sono equiparati ai ricercatori confermati. 21 6. Per quanto riguarda il personale tecnico-amministrativo, l'elettorato attivo e passivo è costituito da tutto il personale di ruolo, o di ruolo in prova, dei servizi tecnici, amministrativi e ausiliari, in servizio alla data del presente decreto rettorale. Il dipendente in aspettativa per motivi di famiglia, o esonerato dagli obblighi di ufficio, comandato, distaccato, collocato fuori ruolo o in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità o per seguire il coniuge all'estero, in congedo straordinario per motivi di studio, in servizio militare o sostitutivo civile, ha diritto al solo elettorato attivo. Il dipendente sospeso dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare o sospeso cautelativamente in attesa di procedimento penale o disciplinare, non può esercitare l'elettorato attivo e passivo. 7. Per quanto riguarda gli studenti, l’elettorato attivo spetta a coloro i quali, alla data di svolgimento delle elezioni, risultano regolarmente iscritti ai corsi ufficiali di studio, compresi i corsi di specializzazione e i dottorati di ricerca. L’elettorato passivo, viceversa, spetta agli studenti che alla data del 31 dicembre di ogni anno, risultino regolarmente iscritti all'Università di Camerino per l'anno accademico in corso.” CAPO V FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI Art. 46 Convocazione e ordine del giorno 1. La convocazione e la determinazione dell’ordine del giorno sono di competenza del Presidente dell’organo collegiale. 2. La convocazione del Consiglio di Amministrazione può essere motivatamente richiesta da almeno 1/3 degli aventi diritto. 3. Per la richiesta di convocazione i regolamenti degli altri organi, ove non sia stabilito dallo Statuto, possono fissare limiti specifici comunque non inferiori a 1/10 degli aventi diritto e a non meno di due unità. 4. Qualora la richiesta di convocazione non venga accolta, il Presidente dell’organo deve darne notizia nella prima seduta, specificando i motivi del mancato accoglimento. 5. Con le stesse procedure di cui al comma 2, prima della convocazione della seduta può essere richiesto l’inserimento di argomenti nell’ordine del giorno. 6. La convocazione in via ordinaria deve essere messa a disposizione di ciascun avente diritto anche tramite messaggio di posta elettronica, presso la struttura cui afferisce con anticipo di almeno 5 giorni lavorativi, escluso il sabato e i giorni festivi secondo il calendario accademico. In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta con preavviso di almeno 24 ore anche con altri mezzi idonei a raggiungere gli interessati. 7. La convocazione deve contenere l’elenco degli argomenti da trattare. In casi eccezionali l’ordine del giorno può essere integrato fino al giorno precedente a quello della seduta con le stesse procedure della convocazione di urgenza. 8. Qualora non sia possibile esaurire la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, il Presidente può aggiornare la seduta comunicando, seduta stante, giorno 22 e ora di aggiornamento. Art. 47 Decadenza dalla carica 1. I membri non di diritto degli organi centrali o di organi di governo delle strutture decadono dal mandato in caso di assenza ingiustificata a tre sedute consecutive. 2. Qualora un membro non di diritto decada o rinunci per qualunque motivo alla carica, viene sostituito da colui che lo segue nella lista degli eletti. In caso di esaurimento della lista vengono indette elezioni suppletive entro 30 giorni dalla vacanza. Art. 48 Validità delle sedute 1. Per la validità delle sedute degli organi è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica. 2. Nel computo per determinare la maggioranza non si tiene conto di coloro che hanno validamente giustificato la loro assenza. 3. Nessuno può prendere parte alla seduta o alla discussione dell’argomento all’ordine del giorno in cui si tratta di questioni che riguardano direttamente la sua persona o i suoi parenti o affini entro il 4° grado. 4. Nessuna seduta di organo collegiale è valida qualora non sia presente il Presidente o chi ne fa le veci. 5. Le sedute degli organi sono pubbliche. All’inizio della seduta gli organi possono deliberare a maggioranza di rendere non pubblica la discussione di punti all’ordine del giorno, potendosi valere comunque per l’espressione della propria volontà della consulenza di esperti all’uopo cooptati. Art. 49 Volontà dell’organo 1. Per l’assunzione di deliberazioni, salvo che sia diversamente disposto da norme legislative o statutarie, è necessaria l’approvazione da parte della maggioranza assoluta dei presenti. 2. Per le votazioni concernenti persone il voto è segreto, salvi i casi previsti dalla legge, dallo statuto e da regolamenti. 3. Nella votazione a scrutinio segreto le schede bianche o nulle sono calcolate nel numero totale dei voti. Nelle votazioni palesi gli astenuti non vengono computati tra i votanti. Art. 50 Verbalizzazione delle sedute 1. Il segretario ha il compito di redigere i verbali contenenti i termini essenziali della discussione. Chiunque intenda fare iscrivere a verbale una dichiarazione è tenuto a consegnare il testo autentico al segretario nel corso della seduta. 2. Le delibere sono riportate a verbale per esteso con i risultati numerici, salvo espressa richiesta di specificazione, delle relative votazioni ed hanno effetto immediato. 3. I verbali sono approvati nella seduta successiva sempre che i membri del consesso abbiano avuto tempo ragionevole per prenderne visione. Solo in casi 23 motivati i verbali possono essere approvati successivamente e comunque non oltre tre mesi dalla seduta dell’organo collegiale. Per esigenze amministrative stralci di verbale possono essere approvati seduta stante. 4. I verbali delle sedute, una volta approvati, sono pubblici. Gli originali dei verbali delle sedute dei Consigli di Facoltà, Dipartimento, Corsi ufficiali di studio vanno depositati presso l’amministrazione centrale che provvede alla loro custodia. TITOLO III ORGANIZZAZIONE DELLE STRUTTURE CAPO I DIPARTIMENTI Art. 51 Istituzione 1. La richiesta di istituzione di un Dipartimento è presentata da un numero minimo di 15 docenti di cui almeno 6 professori di ruolo e tra questi almeno 3 di prima fascia. La richiesta deve riportare un programma scientifico, l’indicazione delle risorse, di spazi ed umane, disponibili e quelle necessarie, nonché le opzioni di massima per consentire al Senato Accademico ed al Consiglio di Amministrazione la valutazione della congruità della richiesta agli obiettivi programmati dall’Ateneo. 2. Qualora l’istituzione di un nuovo Dipartimento comporti la dissoluzione di preesistenti istituti o Dipartimenti, la richiesta indicherà la collocazione di tutti i professori e ricercatori afferenti agli stessi. In caso di contenzioso tra proponenti e componenti le strutture preesistenti circa la ripartizione delle risorse sarà competente il Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione. 3. Entro 60 giorni dalla richiesta, il Senato Accademico deve deliberare motivatamente in merito ed entro i successivi 30 giorni deve intervenire anche la delibera del Consiglio di Amministrazione. Il Dipartimento è istituito con decreto del Rettore che deve indicare: a) denominazione del Dipartimento; b) personale docente afferente; c) personale tecnico-amministrativo assegnato; d) risorse e strutture logistiche assegnate. Il decreto del Rettore entrerà in vigore il 1 gennaio successivo alla data di emanazione. 4. Il Senato Accademico può richiedere ai proponenti integrazioni o modifiche alla richiesta. In caso di parere negativo, i proponenti possono chiedere al Senato Accademico il riesame della proposta. Art. 52 Disattivazione 1.I Dipartimenti cui sia venuto meno il numero minimo di afferenti di cui al precedente articolo sono disattivati con decreto del Rettore, previa delibera del Senato accademico sentito il Consiglio di Amministrazione. 2. Il Senato Accademico può, su richiesta del Dipartimento interessato e con delibera motivata, sospendere la disattivazione per il termine massimo di due anni accademici se vi è la prospettiva di raggiungimento dei requisiti numerici minimi 24 richiesti. 3. Il Senato Accademico può differire fino ad un massimo di un anno la delibera di afferenza di un docente o ricercatore ad altro Dipartimento che comporti, se accolta, la disattivazione del Dipartimento di provenienza. 4. Della delibera di scioglimento deve essere data comunicazione individuale agli afferenti al Dipartimento disattivato. Entro due mesi dalla data in cui hanno ricevuto detta comunicazione, i professori ed i ricercatori sono tenuti a produrre domanda di afferenza ad altro Dipartimento dell’Ateneo. 5. Per il personale tecnico-amministrativo, gli spazi e i beni inventariati presso il Dipartimento disciolto, il Rettore nomina con il decreto di scioglimento tre commissari che propongono al Senato Accademico motivate destinazioni di tali risorse. 6. I Dipartimenti già costituiti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento le cui afferenze risultino inferiori al numero previsto dal Regolamento stesso, saranno soggetti a valutazione da parte del Senato Accademico (Commissione ristretta) che, acquisito il parere favorevole dei 2/3 dei componenti rimasti potrà deliberarne la trasformazione in Dipartimento atipico cui dovranno comunque afferire almeno 8 docenti di cui almeno 4 professori di ruolo. Art. 53 Opzioni 1. Il Professore o Ricercatore dell'Ateneo che non abbia partecipato alle procedure di attivazione di Dipartimenti disciplinate dallo Statuto e dal presente regolamento deve afferire ad un Dipartimento già costituito. 2. Singoli professori o ricercatori, già afferenti ad un Dipartimento, possono chiedere di afferire ad altro Dipartimento, fermo restando che l'opzione può essere esercitata solo dopo un periodo di permanenza di tre anni nel Dipartimento di afferenza. La richiesta può essere formulata anche in assenza di disattivazione del Dipartimento di provenienza. 3. La richiesta di afferenza va indirizzata al Consiglio di Dipartimento, che delibera sul suo accoglimento, tenendo conto delle possibilità di integrazione del Professore o Ricercatore nell'attività di ricerca del Dipartimento e viene successivamente sottoposta al parere definitivo della commissione ristretta del Senato Accademico. 4. Per le risorse potrà essere attivata la procedura di cui al c. 5 del precedente articolo. Art. 54 Direttore 1. Il Direttore, in quanto soggetto di vertice di struttura avente autonomia finanziaria e gestionale, rappresenta il delegato del datore di lavoro secondo la normativa vigente. 2. E’ eletto secondo le modalità previste dall’art. 9 tra i professori di ruolo afferenti al Dipartimento ed è nominato con decreto del Rettore. Art. 55 Consiglio di Dipartimento 25 1. Fanno parte del Consiglio i professori di ruolo e fuori ruolo, i ricercatori, i professori e ricercatori con contratto a tempo determinato di almeno 3 anni, il Segretario Amministrativo che svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante, rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, degli studenti iscritti ai Dottorati di Ricerca, alle Scuole di Specializzazione e degli studenti assegnatari di borse di studio presso il Dipartimento. 2. Il regolamento interno disciplina le modalità di designazione delle rappresentanze. L’elezione delle rappresentanze avviene con voto limitato nell’ambito delle singole componenti. 3. Per il Personale tecnico-amministrativo l’elettorato attivo e passivo spetta al solo personale di ruolo in servizio al giorno precedente a quello fissato per le elezioni. Il Segretario amministrativo, quale componente di diritto, gode del solo elettorato attivo. 4. Ai fini dell’elezione del rappresentante dei dottorandi di ricerca, il Dipartimento redige un elenco dei dottorandi che operano presso il Dipartimento stesso, sia che il dottorato abbia sede amministrativa a Camerino sia che l’abbia in altra sede universitaria Art. 56 1. Il Consiglio di Dipartimento si riunisce almeno 3 volte all’anno e comunque in tempo utile per: - discutere ed approvare il bilancio di previsione per il nuovo anno; - predisporre la relazione annuale sui progetti di ricerca scientifica e sulla attività del Dipartimento; - approvare le richieste di finanziamento ordinario o straordinario da inoltrare al C.d.A.; - discutere ed approvare il conto consuntivo. Art. 57 Giunta di Dipartimento 1. Qualora il Consiglio di Dipartimento deliberi la costituzione della Giunta, dovrà anche indicarne, ai sensi dell’art. 44) dello Statuto, nel regolamento interno la composizione nell’ambito delle categorie partecipanti, le modalità di elezione dei componenti, la durata del mandato ed il funzionamento. 2. Della Giunta fanno parte comunque il Direttore del Dipartimento che la presiede, il Segretario amministrativo di Dipartimento anche con funzioni di segretario verbalizzante. Art. 58 Sezioni 1. Qualora esigenze logistiche o funzionali lo suggeriscano i Dipartimenti possono essere articolati in Sezioni. 2. L’articolazione in Sezioni è deliberata dal Consiglio di Dipartimento e approvata dal Senato Accademico. 3. L’afferenza dei singoli professori e ricercatori alle suddette Sezioni deve essere portata a conoscenza del Consiglio di Dipartimento, che ne prende atto. La mancata segnalazione di variazioni di afferenza equivarrà alla conferma della situazione dell’anno accademico precedente. 26 4. Il Consiglio di Dipartimento potrà assegnare alle singole Sezioni unità di personale tecnico-amministrativo. 5. Alle Sezioni vanno riservate, in sede di bilancio di previsione del Dipartimento, quote sulle singole voci di bilancio. 6. Ogni Sezione è coordinata da un Responsabile di Sezione nominato dal Direttore su proposta degli appartenenti alla Sezione. 7. Il Responsabile di Sezione può promuovere iniziative didattiche, scientifiche e organizzative riguardanti la Sezione. 8. Per l’espletamento di tali compiti al Responsabile di Sezione vengono delegate le attività di gestione per l’ordinaria amministrazione relativa alle risorse umane, finanziarie e strumentali attribuite alla Sezione stessa. 27