REGOLAMENTO GENERALE DI ATENEO
(Approvato nelle sedute del S.A. n. 267 del 12 luglio 2000 e del C.d.A. N. 424 del 19.7.2000)
(Emanato con D.R. N. 654 del 27.9.2000)
(Modificato con D.R. n.356 del 14.03.2002)
(Modificato con D.R. n. 450 del 28.05.2004)
(Modificato con D.R. n. 42 del 13.12.2007)
INDICI
Art. 1
Art. 2
TITOLO I SOGGETTI
Art. 3 Professori di ruolo
Art. 4 Ricercatori di ruolo
Art. 5 Professori supplenti
Art. 6 Professori a contratto
TITOLO II NORME PER L'ELEZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI
CAPO I
Art. 7 Modalità di elezione del Rettore
Art. 8 Modalità di elezione del Preside di Facoltà
Art. 9 Modalità di elezione del Direttore di Dipartimento
Art. 10 Modalità di elezione del Direttore della Scuola di Specializzazione, del
Presidente di Consiglio di percorso didattico o formativo (ai sensi della
legislazione vigente)
Art. 11 Indennità di carica
CAPO II ELEZIONE DELLE RAPPRESENTANZE IN SENO AL SENATO
ACCADEMICO (con la esclusione delle rappresentanze studentesche)
Art. 12 Elezione dei membri del Senato Accademico
- Elezioni dei rappresentanti delle Facoltà
Art. 13 Indizione delle elezioni e composizione dei seggi
Art. 14 Elettorato attivo e passivo
Art. 15 Disposizioni per l’elezione dei rappresentanti delle Facoltà
Art. 16 Funzionamento dei seggi
Art. 17 Modalità di voto
Art. 18 Scrutini
- Elezioni dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo
Art. 19 Indizione delle elezioni e composizione dei seggi
Art. 20 Elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti del personale
tecnico - amministrativo
Art. 21 Disposizioni per l'elezione
dei rappresentanti
del
personale
tecnico - amministrativo
Art. 22 Funzionamento dei seggi
Art. 23 Rappresentanti sindacali
Art. 24 Commissione elettorale
Art. 25 Diritto di voto
Art. 26 Modalità di voto
Art. 27 Scrutini
1
CAPO III ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEGLI ORGANI
ACCADEMICI, NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL' E.R.S.U. DI
CAMERINO E NEL COMITATO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
UNIVERSITARI
Art. 28 Elezioni dei rappresentanti degli studenti
Art. 29 Determinazione del numero dei rappresentanti
Art. 30 Categorie degli elettori e degli eleggibili
Art. 31 Data delle elezioni
Art. 32 Formazione delle liste
Art. 33 Commissione elettorale
Art. 34 Adempimenti della Commissione elettorale
Art. 35 Seggi elettorali
Art. 36 Materiale elettorale
Art. 37 Votazioni - Modalità
Art. 38 Chiusura delle votazioni e operazioni di scrutinio
Art. 39 Chiusura delle operazioni di scrutinio
Art. 40 Ricorsi al Senato Accademico
Art. 41
Art. 42 Scrutinio generale per l'elezione dei rappresentanti
Art. 43 Nomine degli eletti
Art. 44
CAPO IV ELEZIONI DELLE COMPONENTI UNIVERSITARIE NEL COMITATO
PARI OPPORTUNITA’
Art. 45 Elezione
CAPO V FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI
Art. 46 Convocazione e ordine del giorno
Art. 47 Decadenza dalla carica
Art. 48 Validità delle sedute
Art. 49 Volontà dell’organo
Art. 50 Verbalizzazione delle sedute
TITOLO III ORGANIZZAZIONE DELLE STRUTTURE
CAPO I DIPARTIMENTI
Art. 51 Istituzione
Art. 52 Disattivazione
Art. 53 Opzioni
Art. 54 Direttore
Art. 55 Consiglio di Dipartimento
Art. 56
Art. 57 Giunta di Dipartimento
Art. 58 Sezioni
2
Art. 1
1.Il presente regolamento generale di Ateneo di seguito denominato
“Regolamento”, in conformità a quanto previsto dall’art. 3 dello Statuto
dell’Università, disciplina le modalità di applicazione delle norme di legge e
statutarie e le modalità di funzionamento degli organi e delle strutture dell’Ateneo.
Art. 2
1. Nel rispetto dei principi di autonomia di cui all’art. 33 della Costituzione ed alla
legge 168/89, l’organizzazione ed il funzionamento dell’Università sono disciplinati:
a) dallo Statuto;
b) dal Regolamento generale di Ateneo;
c) dal Regolamento generale per l’amministrazione, la finanza e la contabilità;
d) dal Regolamento didattico di Ateneo;
e) dalle norme di legge che operino espresso riferimento alle Università;
f) dai regolamenti approvati dai diversi organi accademici.
TITOLO I
SOGGETTI
Art. 3
Professori di ruolo
1. Lo stato giuridico dei professori di ruolo è definito dalle norme di legge.
2. La copertura dei posti di professore di ruolo per concorso e per trasferimento
viene deliberata dalle Facoltà, sentiti i Dipartimenti, ed approvata dal Senato
Accademico per le valutazioni di ordine didattico e scientifico e dal Consiglio di
Amministrazione per quanto concerne la copertura finanziaria.
3. Le attività didattiche dei professori di ruolo sono disciplinate nel Regolamento
Didattico di Ateneo.
4. Il regime di impegno a tempo pieno e a tempo definito con le conseguenti
incompatibilità è disciplinato dalla normativa vigente.
5. L’opzione per il regime a tempo pieno o a tempo definito si intende tacitamente
rinnovata qualora l’interessato non presenti domanda di mutamento. La facoltà di
mutare il regime prescelto deve essere esercitata dall’interessato almeno tre mesi
prima dell’inizio dell’anno accademico.
6. Nel caso di individuazione di situazioni di incompatibilità, il Rettore diffida il
docente a rimuovere tale situazione fissandone il termine, decorso inutilmente il
quale, avvia il procedimento disciplinare.
7. All’atto della presa di servizio il docente presenta domanda di afferenza ad un
Dipartimento. Nelle more dell’approvazione dell’afferenza il docente dipende
amministrativamente dal Dipartimento cui ha diretto la domanda.
3
Art. 4
Ricercatori di ruolo
1. Lo stato giuridico dei ricercatori di ruolo è definito dalle norme di legge.
2. La copertura dei posti di ricercatore di ruolo per concorso o per trasferimento
viene deliberata dalle Facoltà, sentiti i Dipartimenti, ed approvata dal Senato
Accademico per le valutazioni di ordine didattico e scientifico e dal Consiglio di
Amministrazione per quanto concerne la copertura finanziaria.
3. Le attività didattiche dei ricercatori sono disciplinate nel Regolamento Didattico
di Ateneo.
Art. 5
Professori supplenti
1. Qualora non risulti possibile provvedere alla copertura di insegnamenti di corsi di
laurea o di diploma con professori di ruolo, le Facoltà possono ricorrere a
supplenze e affidamenti conferiti a professori di ruolo o ricercatori dell’Università o
di altri Atenei.
2. Possono essere coperti con supplenze e affidamenti anche gli insegnamenti
delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento e aggiornamento.
3. Le supplenze e gli affidamenti vengono conferiti dal Consiglio di Facoltà e dalle
strutture didattiche interessate ai professori di ruolo e ai ricercatori del medesimo
settore scientifico disciplinare o di settore affine, una volta accertata la loro
disponibilità; in mancanza, con motivata deliberazione, a professori di ruolo o a
ricercatori di altra Facoltà dell’Università o, in mancanza, a professori di ruolo o a
ricercatori di altro Ateneo, inquadrati nel medesimo settore scientifico disciplinare
o in settore affine.
4. Le supplenze e gli affidamenti possono essere conferiti a titolo retribuito solo
dopo aver esperito infruttuosamente le procedure per il conferimento a titolo
gratuito e qualora siano svolte oltre i limiti dell’impegno didattico previsto dalla
normativa vigente.
5. La retribuzione dovuta per una supplenza o affidamento è determinata dal
Consiglio di Facoltà.
Art. 6
Professori a contratto
1. Le Facoltà, sulla base dell’apposito regolamento deliberato dal Senato
Accademico, possono proporre la stipula di contratti di diritto privato a termine per
l’attribuzione di incarichi di insegnamento assegnandoli ad esperti di comprovata
qualificazione scientifica o professionale.
2. Possono essere coperti con contratti di diritto privato anche gli insegnamenti
delle scuole di specializzazione e dei percorsi formativi di cui alla legislazione
vigente.
TITOLO II
NORME PER L'ELEZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI
CAPO I
4
Art. 7
Modalità di elezione del Rettore
1. La convocazione del corpo elettorale per l'elezione del Rettore è effettuata dal
decano dell'Università o, in caso di impedimento, da chi lo segue in ordine di
anzianità, nei termini stabiliti dall'art. 12 dello Statuto. Nello stesso provvedimento
sono indicati il calendario delle votazioni, la composizione del seggio elettorale e il
nominativo del professore ordinario che lo presiede.
2. Nel caso di vacanza della carica prima della cessazione del mandato, la
convocazione del corpo elettorale è effettuata entro quindici giorni dal verificarsi
della vacanza e le elezioni devono essere tenute tra il ventesimo e il quarantesimo
giorno dalla convocazione.
3. Il corpo elettorale è costituito ai sensi dell'art. 12, c. 5 dello Statuto da:
a) professori di ruolo e fuori ruolo e dai professori con contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato di durata almeno triennale;
b) ricercatori confermati e non e dai ricercatori a tempo determinato purché il
loro contratto abbia durata almeno triennale;
c) personale tecnico ed amministrativo nella misura del 25% dei voti
validamente espressi;
d) dai rappresentanti degli studenti nel senato accademico, nel consiglio di
amministrazione, nel consiglio di amministrazione dell'ERSU, nel Comitato
di gestione degli impianti sportivi universitari e nei consigli di facoltà.
4. Il Rettore è eletto a maggioranza assoluta dei votanti o equivalenti nelle prime
due votazioni da svolgere nell'arco di due giorni. In caso di mancata elezione, il
giorno successivo si procede con il ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima
votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. E' eletto chi ottiene il maggior
numero di voti. A parità di voti è eletto rettore il professore più anziano in ruolo.
5. Per la validità della elezione, nelle prime due votazioni occorre la partecipazione
della maggioranza degli aventi diritto al voto o equivalenti; nella votazione
successiva è sufficiente la partecipazione di un terzo degli aventi diritto o
equivalenti.
6. Il seggio elettorale è composto da un professore ordinario che assume le
funzioni di Presidente e da tre professori di ruolo di cui uno assume le funzioni di
Segretario.
Art. 8
Modalità di elezione del Preside di Facoltà
1. Di norma entro il mese di giugno, il decano della facoltà indice le elezioni
provvedendo a costituire il seggio elettorale e a designarne il presidente. Nello
stesso provvedimento è indicata anche la data dell'eventuale ballottaggio che non
può avvenire oltre il ventesimo giorno dalla prima votazione.
2. Nel caso di vacanza della carica prima della cessazione del mandato, la
convocazione del corpo elettorale è effettuata entro quindici giorni dal verificarsi
della vacanza e le elezioni devono essere tenute tra il ventesimo e il quarantesimo
giorno dalla convocazione.
3. Il preside viene eletto tra i professori di ruolo che ne hanno diritto ai sensi della
normativa vigente ed è nominato con decreto del rettore.
5
4. L'elettorato attivo è costituito dai componenti il consiglio della facoltà con diritto a
voto deliberativo.
5. Il preside è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima
votazione. In caso di mancata elezione si procede con il ballottaggio tra i due
candidati che nell'ultima votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. E'
eletto chi ottiene il maggior numero di voti e, a parità di voti il professore più
anziano in ruolo. Per la validità del ballottaggio è necessario che vi abbia preso
parte la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
6. Le modalità per lo svolgimento delle elezioni del preside sono contenute nel
regolamento di facoltà.
Art. 9
Modalità di elezione del Direttore di Dipartimento
1. Due mesi prima della scadenza del mandato del direttore del dipartimento, il
decano del dipartimento indice le elezioni, provvedendo a costituire il seggio
elettorale, a designarne il presidente e ad indicare il calendario delle votazioni.
2. Il direttore viene eletto tra i professori di ruolo afferenti al dipartimento stesso
ed è nominato con decreto del rettore.
3. L'elettorato attivo è costituito dai componenti il consiglio del dipartimento.
4. Il direttore è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nelle
prime tre votazioni. In caso di mancata elezione si procede si procede con il
ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione abbiano riportato il
maggior numero di voti. E' eletto chi ottiene il maggior numero di voti e, a parità
di voti il professore più anziano in ruolo. Per la validità del ballottaggio è
necessario che vi abbia preso parte la maggioranza assoluta degli aventi diritto
al voto.
5. Le modalità per lo svolgimento delle votazioni sono contenute nel
regolamento di dipartimento.
Art. 10
Modalità di elezione del Direttore della Scuola di Specializzazione, del
Presidente di Consiglio di percorso didattico o formativo (ai sensi della
legislazione vigente)
1. Il Direttore della Scuola di Specializzazione, il Presidente del Consiglio di
percorso didattico o formativo, sono eletti tra i professori di ruolo o fuori ruolo di
una delle facoltà dell'Università che siano componenti dei rispettivi consigli.
2. L'elezione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella
prima votazione e a maggioranza semplice nelle successive, purché vi prenda
parte almeno la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
Art. 11
Indennità di carica
1. Al Rettore, al Prorettore, ai Presidi di Facoltà spetta una indennità di carica
annuale la cui entità è stabilita dal Consiglio di Amministrazione. I Dipartimenti
possono prevedere a valere sul loro bilancio una indennità di carica per il
Direttore in misura non superiore a quella determinata per i presidi.
6
CAPO II
ELEZIONE DELLE RAPPRESENTANZE IN SENO AL SENATO ACCADEMICO
(con la esclusione delle rappresentanze studentesche)
Art. 12
Elezione dei membri del Senato Accademico
1. I membri del Senato Accademico sono eletti nella maniera seguente:
a) rappresentanti delle facoltà, nella misura di 3 per 100 o più afferenze e 1 per
meno di 100 afferenze: dal Consiglio di Facoltà tra i componenti dello stesso; nella
votazione ogni componente dispone di una sola preferenza;
b) tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo: tramite elezioni
disciplinate dagli articoli dal n. 19 al n. 27 del presente regolamento; nella
votazione ogni componente dispone di una sola preferenza;
c) tre rappresentanti degli studenti: tramite elezioni disciplinate nel successivo
Capo III del presente regolamento.
2. La mancata partecipazione alle elezioni di una categoria o più categorie o la
mancata individuazione della loro rappresentanza, non pregiudica la valida
costituzione del Senato accademico purché‚ risultino nominati i due terzi dei suoi
componenti.
Elezioni dei rappresentanti delle Facoltà
Art. 13
Indizione delle elezioni e composizione dei seggi
1. Le votazioni sono indette dal Preside di Facoltà con comunicazione diretta a tutti
gli aventi diritto al voto, vanno indette di norma entro il mese di giugno
antecedente la scadenza del mandato e devono essere svolte nel periodo
compreso tra il 1 settembre e il 15 ottobre successivi.
2. Nella comunicazione vanno indicati il numero dei rappresentanti da eleggere
sulla base di quanto previsto dal sopracitato art. 14 dello Statuto, il calendario delle
votazioni, la composizione del seggio elettorale e il nominativo del professore
ordinario che lo presiede.
3. Il seggio è composto dai seguenti membri effettivi: 1 professore ordinario, 1
professore associato ed 1 ricercatore.
Art.14
Elettorato attivo e passivo
1. Per l'elezione dei rappresentanti delle facoltà l'elettorato attivo e passivo è
costituito da tutti i professori ordinari, associati e ricercatori appartenenti alla
facoltà stessa in servizio alla data della comunicazione di indizione di cui all'art. 13.
2. Hanno diritto al solo elettorato attivo i professori e i ricercatori in aspettativa per
motivi di famiglia, in congedo straordinario per motivi di studio, comandati,
distaccati, collocati fuori ruolo o in aspettativa obbligatoria per situazioni di
incompatibilità
3. Sono esclusi dall'elettorato i professori e i ricercatori sospesi dal servizio a
seguito di procedimento penale o disciplinare o sospesi cautelativamente in attesa
di procedimento penale o disciplinare.
4. Ai fini dell'elettorato attivo e passivo i professori incaricati stabilizzati sono
7
equiparati ai professori associati e gli assistenti del ruolo ad esaurimento sono
equiparati ai ricercatori confermati.
Art. 15
Disposizioni per l'elezione dei rappresentanti delle Facoltà
1. L’elezione dei rappresentanti delle Facoltà avviene su una scheda che evidenzia
uno spazio per una sola preferenza.
2. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di
voti, prevale la titolarità di ruolo e, in caso di ulteriore parità, l'anzianità di ruolo ed
infine l'anzianità anagrafica.
Art. 16
Funzionamento dei seggi
1. I seggi elettorali sono aperti per le operazioni preliminari a partire dalle ore 8,30
del giorno fissato per le votazioni.
2. Nel giorno fissato per le votazioni i seggi sono aperti ininterrottamente per le
operazioni di voto dalle ore 9,00 alle ore 19,00.
3. Trascorsa l'ora fissata per il termine, le votazioni si protraggono fino a quando
abbiano votato tutti gli elettori presenti nel locale del seggio.
4. Durante le operazioni di voto è garantita la presenza costante del presidente o
del vicepresidente e di almeno un altro componente del seggio, anche avvalendosi
dei membri supplenti.
5. Il presidente designa, tra i componenti del seggio, un vicepresidente, che lo
sostituisce in caso di momentanea assenza, e un segretario.
6. In caso di impedimento documentato di un componente del seggio si provvede
alla sostituzione con disposizione del Preside. In caso di assenza del presidente,
all'atto di apertura del seggio, si provvede alla sua immediata sostituzione con
disposizione del Preside.
Art. 17
Modalità di voto
1. Il voto è personale, libero e segreto.
2. Gli elettori sono tenuti a presentarsi al seggio muniti di un valido documento di
riconoscimento. L'elettore sprovvisto di documento di riconoscimento può essere
ammesso al voto se conosciuto da un componente del seggio.
3. Gli elettori, ricevuta dal presidente del seggio la scheda debitamente vidimata e
dopo aver apposto la firma sull'apposito elenco, esprimono il proprio voto.
4. Le preferenze in eccedenza si considerano non apposte. L'ordine delle
preferenze è determinato dall'ordine della loro scrittura. Se la prima preferenza
espressa indica persona priva di elettorato passivo, la scheda è considerata nulla.
Qualora non sia possibile identificare con certezza la volontà dell'elettore la scheda
è considerata nulla.
5. L'elettore che riscontri deterioramenti o segni nella scheda consegnatagli o che
ritenga di aver commesso errori nella sua compilazione, prima di inserire la scheda
nell'urna, provvede a consegnarla al presidente del seggio e ha diritto di ottenere
un'altra scheda. La scheda riconsegnata viene annullata e distrutta in presenza
dell'elettore. Di tali operazioni viene fatta menzione nel verbale.
8
Art. 18
Scrutini
1. Terminate le operazioni di voto, il Presidente del seggio, dopo aver accertato il
numero di coloro che hanno esercitato il diritto di voto, procede allo spoglio delle
schede. Le operazioni di scrutinio si protraggono, senza interruzioni, fino al
compimento.
2. Le votazioni sono valide se vi ha partecipato almeno un terzo degli aventi diritto.
3. Lo scrutinio è pubblico.
4. In caso di contestazioni su un voto, il presidente del seggio può deciderle
provvisoriamente. Gli altri componenti del seggio hanno diritto di far verbalizzare
eventuali dissensi. La commissione ristretta del Senato Accademico decide nel
merito in via definitiva.
5. Terminata l'operazione di scrutinio, il Presidente del seggio trasmette al Rettore
il verbale delle operazioni di voto e cura la pubblicazione dei risultati.
6. Eventuali reclami devono essere presentati, entro 10 giorni dalla pubblicazione
dei risultati, alla Commissione ristretta del Senato Accademico che decide in via
definitiva, sentiti eventualmente i componenti del seggio elettorale interessato,
entro e non oltre il termine di 10 giorni dalla presentazione.
7. Il Rettore accertata la regolarità degli atti procede alla proclamazione degli eletti.
8. Nei casi di dimissioni accolte, trasferimento ad altre Università, cessazione dalla
qualifica o perdita dei requisiti di eleggibilità, morte o cessazione per altre cause di
uno degli eletti, subentra il primo dei non eletti. In mancanza di persona
subentrante, sono indette, per il seggio rimasto libero, elezioni suppletive. In ogni
caso, il nuovo eletto cessa dalla carica alla scadenza del mandato del
rappresentante al cui posto è subentrato.
9. Il mandato degli eletti decorre dalla data di insediamento del Senato
Accademico.
Elezioni dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo
Art. 19
Indizione delle elezioni e composizione dei seggi
1. Le votazioni sono indette con decreto del Rettore, vanno svolte di norma entro il
mese di giugno antecedente la scadenza del mandato e devono essere indette
almeno 40 giorni prima del loro svolgimento.
2. Il decreto stabilisce il numero dei rappresentanti da eleggere sulla base di
quanto previsto dal sopracitato art. 14 dello Statuto, la data, gli orari e i seggi in cui
avvengono le votazioni ed individua i presidenti e i componenti dei seggi.
3. I seggi per i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo sono composti
dai seguenti membri effettivi: 1 funzionario di categoria non inferiore a D e due
impiegati di categoria non inferiore a C.
Art. 20
Elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti del personale
tecnico-amministrativo
1. Per l'elezione dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo,
l'elettorato attivo e passivo è costituito da tutto il personale di ruolo, o di ruolo in
9
prova, dei servizi tecnici, amministrativi e ausiliari, in servizio alla data del decreto
rettorale di cui all'articolo 19.
2. Il dipendente in aspettativa per motivi di famiglia, o esonerato dagli obblighi di
ufficio, comandato, distaccato, collocato fuori ruolo o in aspettativa obbligatoria per
situazioni di incompatibilità o per seguire il coniuge all'estero, in congedo
straordinario per motivi di studio, in servizio militare o sostitutivo civile, ha diritto al
solo elettorato attivo.
3. Il dipendente sospeso dal servizio a seguito di procedimento penale o
disciplinare o sospeso cautelativamente in attesa di procedimento penale o
disciplinare, non può esercitare l'elettorato attivo e passivo.
Art. 21
Disposizioni per l'elezione dei rappresentanti del personale tecnicoamministrativo
1. Gli elettori possono esprimere una preferenza.
2. Risultano eletti i rappresentanti che hanno ottenuto il maggior numero di voti. A
parità di voti, prevale l'anzianità di ruolo e poi l'anzianità di età.
Art. 22
Funzionamento dei seggi
1. I seggi elettorali sono aperti per le operazioni preliminari a partire dalle ore 8,30
del giorno fissato per le votazioni.
2. Nel giorno fissato per le votazioni i seggi sono aperti ininterrottamente per le
operazioni di voto dalle ore 9,00 alle ore 19,00.
3. Trascorsa l'ora fissata per il termine, le votazioni si protraggono fino a quando
abbiano votato tutti gli elettori presenti nel locale del seggio.
4. Durante le operazioni di voto è garantita la presenza costante del presidente o
del vicepresidente e di almeno un altro componente del seggio, anche avvalendosi
dei membri supplenti.
5. Il presidente designa, tra i componenti del seggio, un vicepresidente, che lo
sostituisce in caso di momentanea assenza, e un segretario.
6. In caso di impedimento documentato di un componente del seggio si provvede
alla sostituzione con decreto del Rettore. In caso di assenza del presidente, all'atto
di apertura del seggio, si provvede alla sua immediata sostituzione con decreto del
Rettore.
Art. 23
Rappresentanti sindacali.
1. Le organizzazioni sindacali del personale tecnico-amministrativo possono
delegare per iscritto un loro rappresentante autorizzato ad accedere al seggio,
presso il quale la delega è stata presentata, allo scopo di assistere a tutte le
operazioni elettorali e con facoltà di far inserire succintamente a verbale eventuali
dichiarazioni.
2. La delega va presentata al presidente del seggio, non oltre 2 ore dall'orario di
apertura ufficiale del seggio stesso.
Art. 24
Commissione elettorale
10
1. Il Rettore nomina una commissione elettorale, con compiti consultivi e di
riscontro finale delle votazioni, composta da un professore di ruolo, dal direttore
amministrativo o suo delegato e da un funzionario di categoria non inferiore ad EP.
2. La commissione, in particolare, decide sui ricorsi, sulla regolarità delle
operazioni elettorali, sulle controversie relative alle stesse e procede alla raccolta
dei risultati degli scrutini effettuati nei vari seggi per l'elaborazione dei dati definitivi.
Art. 25
Diritto di voto
1. Gli elenchi degli aventi diritto al voto sono depositati presso l’Area
Amministrativa cui è affidato il servizio elettorale ed esposti presso i rispettivi seggi
elettorali.
2. Ogni elettore riceve nella sede di lavoro presso l'Università una lettera d'invito a
partecipare alle elezioni, con indicazione degli elementi di cui all'articolo 19 comma
2. Gli aventi diritto al voto che, almeno 7 giorni prima di quello stabilito per le
votazioni, non abbiano ricevuto la lettera di invito possono presentare reclamo al
Rettore, il quale decide definitivamente in merito.
Art. 26
Modalità di voto
1. Il voto è personale, libero e segreto.
2. Gli elettori sono tenuti a presentarsi al seggio muniti di un valido documento di
riconoscimento. L'elettore sprovvisto di documento di riconoscimento può essere
ammesso al voto se conosciuto da un componente del seggio.
3. Gli elettori, ricevuta dal presidente del seggio la scheda debitamente vidimata e
dopo aver apposto la firma sull'apposito elenco, esprimono il proprio voto.
4. Le preferenze in eccedenza si considerano non apposte. L'ordine delle
preferenze è determinato dall'ordine della loro scrittura. Se la prima preferenza
espressa indica persona priva di elettorato passivo, la scheda è considerata nulla.
Qualora non sia possibile identificare con certezza la volontà dell'elettore la scheda
è considerata nulla.
5. L'elettore che riscontri deterioramenti o segni nella scheda consegnatagli o che
ritenga di aver commesso errori nella sua compilazione, prima di inserire la scheda
nell'urna, provvede a consegnarla al presidente del seggio e ha diritto di ottenere
un'altra scheda. La scheda riconsegnata viene annullata e distrutta in presenza
dell'elettore. Di tali operazioni viene fatta menzione nel verbale.
Art. 27
Scrutini
1. Terminate le operazioni di voto, ciascun seggio, dopo aver accertato il numero di
coloro che hanno esercitato il diritto di voto, procede allo spoglio delle schede. Le
operazioni di scrutinio si protraggono, senza interruzioni, fino al compimento.
2. Lo scrutinio è pubblico.
3. In caso di contestazioni su un voto, il presidente del seggio può deciderle
provvisoriamente. Gli altri componenti del seggio e i rappresentanti di cui
all'articolo 22 hanno diritto di far verbalizzare eventuali dissensi. La commissione
elettorale decide nel merito in via definitiva.
11
4. Terminata l'operazione di scrutinio, ciascun seggio trasmette alla commissione
elettorale il verbale delle operazioni di voto, unitamente al materiale elettorale.
5. La commissione elettorale provvede alla raccolta degli scrutini dei vari seggi,
verifica la regolarità e la validità delle operazioni ed elabora i risultati delle votazioni
per ciascuna categoria. Dei risultati viene data immediata comunicazione,
mediante loro pubblicazione negli albi dell'Università.
6. Le votazioni sono valide se vi ha preso parte almeno un terzo degli aventi diritto.
7. Eventuali reclami devono essere presentati, entro 10 giorni dalla pubblicazione
dei risultati, alla commissione elettorale, che decide in via definitiva, sentiti
eventualmente i componenti del seggio elettorale interessato, entro e non oltre il
termine di 10 giorni dalla presentazione.
8. Il Rettore accertata la regolarità degli atti procede alla proclamazione degli eletti.
9. Nei casi di dimissioni accolte, trasferimento ad altre Università, cessazione dalla
qualifica o perdita dei requisiti di eleggibilità, morte o cessazione per altre cause di
uno degli eletti, subentra il primo dei non eletti. In mancanza di persona
subentrante, sono indette, per il seggio rimasto libero, elezioni suppletive. In ogni
caso, il nuovo eletto cessa dalla carica alla scadenza del mandato del
rappresentante al cui posto è subentrato.
10. Il mandato degli eletti decorre dalla data di insediamento del Senato
Accademico.
CAPO III
ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEGLI ORGANI
ACCADEMICI, NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL' E.R.S.U. DI
CAMERINO E NEL COMITATO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
UNIVERSITARI
Art. 28
Elezioni dei rappresentanti degli studenti
1. Le elezioni delle rappresentanze degli studenti in seno a ciascun organo
avvengono sulla base di presentazione di liste, tra loro concorrenti, a sistema
proporzionale.
2. Il voto è personale ed uguale, libero e segreto.
3. In qualsiasi organo le rappresentanze elette degli studenti durano in carica per il
periodo indicato dallo Statuto e dalle disposizioni di legge in vigore.
Art. 29
Determinazione del numero dei rappresentanti
1. Per le finalità di cui all'art. 13 le rappresentanze da eleggere sono:
a) Senato Accademico dell'Università
n. 3
b) Consiglio di Amministrazione dell'Università
n. 3 (di cui almeno
uno iscritto ai corsi che si svolgono nelle sedi collegate ed almeno uno iscritto ai
corsi che si svolgono nella sede di Camerino)
c)Consiglio di Amministrazione dell'ERSU di Camerino
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n. 1
d) Comitato Gestione Impianti Sportivi
n. 2
e) Comitato Pari Opportunità
n. 4
f) Consigli di Facoltà
n. 1 rappresentante per ciascun consiglio di
classe o corso di laurea attivato
g) Consigli di Classe
n. 3
h) Consiglio di percorso didattico o formativo:
in base ai singoli regolamenti
Art. 30
Categorie degli elettori e degli eleggibili
1. Sono elettori nell'ambito del Senato Accademico e del Consiglio di
Amministrazione dell'Università gli studenti che, alla data del 31 dicembre di ogni
anno, risultino regolarmente iscritti ai corsi ufficiali di studio (come elencati nel
manifesto degli studi di cui all'art. 14 c. 2 dello Statuto) dell'Università di Camerino
per l'anno accademico in corso.
2. Sono eleggibili nell'ambito del Senato Accademico e del Consiglio di
Amministrazione dell'Università gli studenti elettori in possesso della cittadinanza
italiana.
3. Sono elettori nell'ambito del Consiglio di Amministrazione dell'ERSU di
Camerino tutti gli studenti che, alla data del 31 dicembre di ogni anno, risultino
regolarmente iscritti ai corsi ufficiali di studio (come elencati nel manifesto degli
studi di cui all'art. 14 c. 2 dello Statuto) dell'Università di Camerino per l'anno
accademico in corso.
4. Sono eleggibili nell'ambito del Consiglio di Amministrazione dell'ERSU di
Camerino tutti gli studenti che, alla data del 31 dicembre di ogni anno, risultino
regolarmente iscritti all'Università di Camerino per l'anno accademico in corso,
siano in corso di laurea e in possesso della cittadinanza italiana.
5. Sono elettori ed eleggibili nell'ambito dei Consigli di Facoltà tutti gli studenti che,
alla data del 31 dicembre di ogni anno, risultino regolarmente iscritti all'Università
di Camerino per l'anno accademico in corso, ai percorsi didattici o formativi
afferenti alle diverse Facoltà.
6. Sono elettori ed eleggibili nell'ambito dei Consigli dei percorsi didattici o formativi
tutti gli studenti che alla data del 31 dicembre di ogni anno risultino regolarmente
iscritti agli stessi per l'anno accademico in corso.
7. Sono elettori ed eleggibili nell'ambito del Comitato di gestione degli impianti
sportivi universitari tutti gli studenti che, alla data del 31 dicembre di ogni anno,
risultino regolarmente iscritti ai corsi ufficiali di studio (come elencati nel manifesto
degli studi di cui all'art. 14 c. 2 dello Statuto) dell'Università di Camerino per l'anno
accademico in corso.
8. Nei casi contemplati dai commi precedenti, l’elettorato attivo spetta altresì a tutti
coloro che formalizzino la loro iscrizione per l’anno accademico in corso, in base
alle modalità previste dell’Università di Camerino, entro la data di svolgimento delle
elezioni.
9. I rappresentanti degli studenti eletti in un organo non sono eleggibili in un altro
organo.
10. L'incompatibilità non sussiste tra i Consigli dei percorsi didattici o formativi e i
Consigli di Facoltà.
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Art. 31
Data delle elezioni
1. La data delle elezioni è stabilita dal Rettore con proprio decreto almeno
quarantacinque giorni prima dell'inizio delle votazioni. Essa è la stessa per le
elezioni di tutte le rappresentanze studentesche nei diversi organi.
2. Il decreto è reso pubblico mediante affissione nell'Albo ufficiale dell'Università,
delle Facoltà, Scuole e Collegi universitari.
3. Le operazioni di voto si svolgono in due giorni feriali consecutivi dalle ore 9,00
alle ore 19,00 per il primo giorno e dalle ore 9,00 alle ore 14 per il secondo
giorno.
4. Il Rettore adotta tutti i provvedimenti necessari a garantire la custodia delle
urne nelle ore di chiusura del seggio e il regolare svolgimento delle elezioni.
Art. 32
Formazione delle liste
1. Le liste dei candidati per le elezioni delle rappresentanze in ogni
organo possono essere presentate da ogni studente in possesso dei requisiti
richiesti dall'art. 30 del presente Regolamento.
2. Le liste debbono essere controfirmate - per accettazione della candidatura da tutti i componenti le liste stesse. Il giorno e l'ora in cui scade il termine ultimo
per la presentazione delle liste verranno indicati nel decreto con cui il Rettore
indice le elezioni.
3. La presentazione delle liste avviene mediante deposito di dichiarazione, su
appositi moduli
forniti
dall’Area amministrativa cui è affidato il Servizio
Elettorale, corredata da un numero di firme di studenti elettori stabilito, per
ciascun organo, nei successivi commi del presente articolo.
4. Per le liste già presenti con la medesima denominazione nelle precedenti
consultazioni non si richiedono le sottoscrizioni di lista.
5. Nella formazione delle liste per l’elezione dei rappresentanti nel Consiglio di
Amministrazione deve essere assicurata la presenza – pena la nullità delle stesse
- di almeno uno iscritto ai corsi che si svolgono nelle sedi collegate ed almeno uno
iscritto ai corsi che si svolgono nella sede di Camerino.
6. Per la elezione dei rappresentanti nel Senato Accademico, nel Consiglio di
Amministrazione dell'Università, nel Consiglio di Amministrazione dell'ERSU di
Camerino e nel Comitato di gestione degli impianti sportivi universitari, la
dichiarazione di presentazione di lista deve essere sottoscritta - pena la nullità
della stessa - da non meno di dieci e non più di venti studenti elettori che non
siano candidati.
7. Per la elezione dei rappresentanti nei Consigli di Facoltà la dichiarazione
di presentazione di lista deve essere sottoscritta - pena la nullità della stessa da non meno di quattro e non più di otto studenti elettori, che non siano
candidati.
8. Per la elezione dei rappresentanti nei Consigli dei percorsi didattici o formativi e
nelle Commissioni didattiche, la dichiarazione di
presentazione di lista deve
essere sottoscritta - pena la nullità della stessa - da non meno di quattro e non più
di otto studenti elettori.
9. Nel caso di elezioni per i Consigli di Facoltà e dei percorsi didattici o formativi, i
presentatori di una lista, i
candidati, nonché coloro che sottoscrivono la
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dichiarazione di presentazione di lista, debbono essere studenti appartenenti
alla Facoltà, o al percorso didattico o formativo interessato.
10. Nessun candidato può essere incluso in più di una lista, fatto salvo
quanto previsto dall'art. 30, ultimo comma del presente Regolamento.
11. Ciascuna lista deve essere contraddistinta da una sigla o contrassegno e
deve comprendere un numero di candidati non inferiore a due.
12. I candidati sono elencati con l'indicazione del cognome, del nome e del
corso di laurea a cui sono iscritti e sono contrassegnati con numeri arabi
progressivi agli effetti della precedenza in caso di parità di voti.
13. Il presentatore di lista va contrassegnato nell'elenco dei candidati con il
numero 1.
14. Il presentatore di lista può inoltre indicare un elenco di non più di 4 elettori,
che non siano candidati in nessuna lista, disposti a svolgere le funzioni di
scrutatore nei seggi elettorali.
15. I presentatori di lista, gli studenti che sottoscrivono la dichiarazione di
presentazione di lista, nonché i singoli candidati, devono indicare - al momento
della firma - il luogo e la data di nascita, il percorso didattico o il corso di
Specializzazione o Dottorato di ricerca di appartenenza, il numero di matricola e il
proprio indirizzo (con eventuale recapito), pena la nullità della candidatura o della
presentazione della lista stessa.
16. I presentatori di lista, gli studenti che sottoscrivono la dichiarazione di
presentazione di lista e i singoli candidati devono produrre al momento della
presentazione della lista presso l’Area amministrativa cui è affidato il Servizio
Elettorale una autodichiarazione di regolare iscrizione alla data del 31
dicembre e un documento di riconoscimento, pena la nullità della candidatura o
della presentazione della lista stessa.
Art. 33
Commissione elettorale
1. E' costituita, presso il Rettorato, una Commissione elettorale composta
da un professore di ruolo nominato dal Rettore, dal Direttore Amministrativo o
da un suo delegato, dal responsabile dell’Area che gestisce le carriere degli
studenti e da un rappresentante di ogni lista, che non sia candidato, presente
nelle elezioni per
le
rappresentanze di almeno tre organi, designato
congiuntamente dai presentatori di lista.
2. La Commissione elettorale è nominata dal Rettore con proprio decreto.
3. Il professore ufficiale è Presidente della Commissione elettorale, il Direttore
Amministrativo o il suo delegato ne è Vice-Presidente. Il Presidente nomina
fra i componenti il Segretario.
4. Alla convocazione della prima riunione della Commissione elettorale provvede
il Rettore entro 5 giorni dalla scadenza del termine utile per la presentazione delle
liste.
Art. 34
Adempimenti della Commissione elettorale
1. La Commissione elettorale, nella prima riunione, provvede
ai seguenti
adempimenti:
a) verifica che le liste siano state formate e presentate in conformità con quanto
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stabilito dal presente Regolamento dichiarandone in caso contrario la non
ammissibilità, salvo quanto previsto alle successive lettere;
b) invita l'esibitore a sostituire, nel termine perentorio di quarantotto ore dalla
comunicazione dell'invito stesso, il contrassegno o sigla di lista che risulti
identico o confondibile con altro presentato in precedenza;
c) depenna i candidati che non risultino in possesso dei requisiti previsti dal
presente Regolamento;
d) depenna i candidati che risultino compresi in più liste,
fatto salvo quanto
previsto dall'art. 30 ultimo comma del presente Regolamento, o che rinuncino per
iscritto alla candidatura dopo la presentazione della lista;
e) depenna i nomi dei candidati che risultino in soprannumero rispetto al
limite stabilito dal presente Regolamento a cominciare dall'ultimo.
2. Dopo tali operazioni le liste sono dichiarate definitive.
3. La Commissione elettorale, oltre agli adempimenti elettorali previsti nel
presente Regolamento, adotta i seguenti provvedimenti:
a) emana le istruzioni che si rendano necessarie per assicurare il regolare
svolgimento della campagna elettorale e delle votazioni per quanto non previsto
dal presente Regolamento;
b) procede al sorteggio degli elettori di cui all'art. 29 comma 13, del presente
Regolamento, per la designazione degli scrutatori nei seggi elettorali;
c) deferisce al Senato Accademico coloro i quali si siano resi responsabili di
turbative al regolare svolgimento delle operazioni elettorali o siano venuti meno
ai doveri connessi ad incarichi conferiti ai sensi del presente Regolamento.
4. I predetti provvedimenti della Commissione sono definitivi.
5. Per ciascuna seduta della Commissione il Segretario redige il processo
verbale che deve essere sottoscritto da tutti i componenti.
6. La Commissione elettorale stabilisce la sede dei seggi
elettorali negli
immobili di uso dell'Università.
Art. 35
Seggi elettorali
1. Salvo diverse modalità, da definire con decreto rettorale, sono da costituire i
seguenti seggi:
- un seggio per l'elezione dei rappresentanti nel Consiglio di Facoltà e nei
Consigli dei percorsi didattici della Facoltà di Giurisprudenza;
- un seggio per l'elezione dei rappresentanti nel Consiglio di Facoltà e nei
Consigli dei percorsi didattici della Facoltà di Scienze.
- un seggio per l'elezione dei rappresentanti nel Consiglio di Facoltà e nei
Consigli dei percorsi didattici della Facoltà di Farmacia.
- un seggio presso la sede collegata di San Benedetto del Tronto;
- un seggio presso la sede collegata di Matelica;
- un seggio presso la sede collegata di Ascoli Piceno.
Gli elettori iscritti negli elenchi di ciascun seggio potranno esprimere il proprio
voto anche per il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione
dell'Università, per il Consiglio di Amministrazione dell'ERSU di Camerino,
per il Comitato di Gestione degli Impianti Sportivi Universitari e il Comitato Pari
Opportunità.
2. I seggi elettorali sono costituiti dal Rettore con proprio decreto e sono
composti: da un professore ufficiale o un ricercatore o un impiegato
dell’Università di categoria non inferiore alla EP (Presidente); da due impiegati
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dell'Università con funzioni rispettivamente di Vice-Presidente e di Segretario;
da almeno due Scrutatori effettivi e da un supplente
sorteggiati dalla
Commissione elettorale tra gli elettori di cui all'art. 29, comma 13, del presente
Regolamento.
3. Il seggio funziona validamente con la presenza di almeno tre dei suoi
componenti, fra cui il Presidente o il Vice-Presidente.
4. Il Vice-Presidente coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni e ne
fa le veci in caso di temporanea assenza o impedimento.
Art.36
Materiale elettorale
1.
Alla
fornitura
dell'occorrente
materiale
elettorale
provvede
l'Amministrazione dell'Università la quale effettua i seguenti adempimenti:
1) fa stampare le liste dei candidati, con relativo contrassegno o sigla, in
un unico manifesto per ogni tipo di elezione secondo l'ordine di presentazione
delle medesime. I
presentatori delle liste il cui contrassegno non è
rappresentato da numeri o da sigle sono tenuti a presentare, al momento della
presentazione della lista, il lucido del contrassegno stesso. In mancanza, la
presentazione della lista resta valida purché il
presentatore
accetti
contestualmente un diverso modo di identificazione;
2) provvede ad affiggere i manifesti ed altri stampati negli albi come è previsto
dal secondo comma dell'art. 28 del presente Regolamento;
3) fa stampare le schede per le votazioni;
4) invia ai seggi elettorali il materiale di cui appresso, contenuto in uno o più
plichi sigillati: a) un congruo numero di schede; b) due copie dei manifesti
contenenti le liste dei candidati; c) due copie degli elenchi degli elettori; d) due
copie
del presente regolamento; e) le urne e l'occorrente materiale di
cancelleria;
5) fa allestire le cabine per l'espressione del voto;
6) provvede inoltre a fornire tutto quanto in più possa occorrere.
Art. 37
Votazioni - Modalità
1. Alle ore 8 del giorno per il quale è indetta la votazione, il Presidente
costituisce il seggio chiamando a farne parte tutti gli altri membri.
2. Il Presidente, dopo aver fatto constatare l'integrità dei sigilli dei plichi di cui al
presente regolamento, li apre e verifica che il contenuto corrisponda a quello
elencato nelle distinte.
3. Successivamente il Presidente o i componenti del seggio da lui delegati
provvedono a firmare le schede nell'apposito spazio.
4. Una copia del presente regolamento e due di ogni manifesto contenente
le liste dei candidati vengono affisse nella sala delle votazioni; una copia del
manifesto è posta in modo che sia perfettamente visibile all'elettore nell'atto in cui
vota.
5. Le operazioni di voto hanno inizio e termine nelle ore previste dal presente
regolamento salvo che nella sala non vi siano ancora elettori i quali vengono
egualmente ammessi a votare.
6. Il Presidente, man mano che gli elettori si presentano, accerta la loro identità
personale e gli interessati debbono
comprovare mediante l'esibizione del
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tesserino ERSU o del libretto universitario o di qualsiasi altro valido documento di
identità, e quindi li ammette al voto, consegnando a ciascuno le schede cui
hanno diritto.
7. Chi, pur possedendo i requisiti prescritti, non risultasse compreso
nell'elenco degli elettori, potrà esercitare il diritto di voto sino alla chiusura del
seggio
elettorale
previa dichiarazione, anche verbale, rilasciata dall’Area
Amministrativa cui è affidato il Servizio Elettorale o da quella che gestisce le
carriere degli studenti. Tale dichiarazione sarà ritirata dal Presidente del seggio
il quale curerà l'inserimento del nominativo nell'elenco degli elettori e dei
votanti. E' altresì facoltà del Presidente accertarsi personalmente nei modi
che riterrà più opportuni della sussistenza di tale requisito.
8. L'elettore, per votare, appone un segno, con la matita fornitagli dal seggio,
sul simbolo o sigla della lista da lui prescelta e scrive in modo leggibile e
chiaro, sulle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno o sigla della
lista votata, il nome e cognome, o solo il cognome (se non vi è omonimia
nell'ambito della lista) dei candidati preferiti compresi nella lista medesima, o il
numero arabo con il quale il candidato è contraddistinto nella lista.
9. L'elettore può esprimere:
- un solo voto di preferenza per l'elezione dei rappresentanti nel
Consiglio di Amministrazione dell'ERSU di Camerino;
- un massimo di due voti di preferenza per l'elezione dei rappresentanti nel
Senato Accademico e nel Consiglio di Amministrazione dell'Università;
- un solo voto di preferenza per l'elezione dei rappresentanti nel Comitato
di gestione degli impianti sportivi.
10. Per le elezioni dei rappresentanti nei Consigli di Facoltà, l'elettore può
esprimere non più di due voti di preferenza.
11. Per le elezioni dei rappresentanti nei Consigli di classe, nei Consigli dei
percorsi
didattici o formativi e nelle Commissioni didattiche, l'elettore può
esprimere non più di due voti di preferenza.
12. Chiusa poi la scheda, la consegna al Presidente che, in sua presenza, la
introduce nell'urna appositamente predisposta.
13. Subito dopo, l'elettore appone la propria firma accanto al suo nome nello
spazio appositamente riservato nell'elenco degli elettori del seggio elettorale.
14. Gli elettori possono assistere a tutte le operazioni elettorali, ivi comprese
quelle di spoglio delle schede.
15. La polizia dell'adunanza spetta al Presidente.
Art. 38
Chiusura delle votazioni e operazioni di scrutinio
1. Decorsa l'ora prevista per la chiusura delle votazioni il Presidente del seggio
dichiara chiusa la votazione ed accerta il numero dei votanti.
2. Il Presidente procede quindi alle operazioni di scrutinio appresso indicate:
a) estrae le schede dall'urna e riscontra se il loro numero corrisponda a quello dei
votanti;
b) controlla il numero delle schede non utilizzate;
c) inizia lo spoglio delle schede.
3. Man mano che il Presidente dà lettura delle varie schede, gli scrutatori
prendono nota, negli appositi prospetti, dei voti attribuiti a ciascuna lista e delle
preferenze date ai singoli candidati nell'ambito della stessa lista.
4. Di tali prospetti vengono compilate due copie; l'una e l'altra devono recare in
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calce la firma di tutti i componenti il seggio elettorale.
5. Sono annullate le schede:
a) che non siano quelle distribuite dal Presidente del seggio o non risultino
firmate dal Presidente e dal Segretario;
b) nelle quali l'elettore, oltre a non aver contrassegnato alcuna lista, non abbia
espresso preferenze (schede in bianco) o
ne abbia espresse per candidati
appartenenti a più di una lista;
c) nelle quali l'elettore abbia contrassegnato più di una lista;
d) che presentino scritture o segni tali da far ritenere che l'elettore abbia voluto far
riconoscere la propria identità.
6. Le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito sono nulle.
7. Sono valide come voto di lista e come voto di preferenza le schede non
segnate con il segno di croce in testa alla lista ma che contengano preferenze,
espresse in numero non
superiore
al massimo previsto per candidati
appartenenti ad una stessa lista.
8. Sono nulle le preferenze per candidati di una lista diversa da quella votata,
restando valido il voto dato alla lista.
9. Sulle modalità delle singole operazioni elettorali, sulla validità delle schede
contestate e sulla individuazione dei voti decide il Presidente del seggio. Tutti i
componenti del seggio hanno diritto di far verbalizzare eventuali dissensi
indicandone, se credono, brevemente i motivi ai fini di eventuali successivi ricorsi.
Art. 39
Chiusura delle operazioni di scrutinio
1. Le operazioni di scrutinio devono essere completate senza interruzioni.
2. Di tutte le operazioni compiute per lo svolgimento delle elezioni il Segretario
redige verbale, nel quale sono brevemente descritte le operazioni stesse, sono
indicati gli eventuali reclami e le contestazioni nonché le decisioni prese e
sono riportati i risultati degli scrutini.
3. Al verbale sono allegati i prospetti dello scrutinio.
4. In particolare, per quanto riguarda le operazioni di scrutinio devono essere
indicati:
a) il numero degli elettori e quello dei votanti;
b) il numero dei voti conseguiti da ciascuna lista e, per ciascuna di esse, le
preferenze riportate dai singoli candidati;
c) il numero delle schede consegnate al seggio, di quelle valide, di quelle
contestate, di quelle nulle e di quelle non utilizzate.
5. Il verbale, redatto in duplice esemplare, deve essere firmato in ciascun
foglio, al termine di ogni seduta, da tutti i componenti del seggio elettorale.
6. Ultimati tali adempimenti, vengono confezionati plichi firmati e sigillati (uno
per ogni tipo di elezione) che il Presidente del seggio consegna al Rettore,
entro le ore dodici del giorno successivo a quello di chiusura delle votazioni.
Art. 40
Ricorsi al Senato Accademico
1. Avverso le operazioni elettorali i candidati e gli elettori possono avanzare
ricorso al Senato Accademico da far pervenire al Rettore nel termine perentorio
di sette giorni dalla data in cui i seggi hanno ultimato le operazioni elettorali.
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Art. 41
1. Per la validità delle elezioni è richiesta la partecipazione di almeno il 5%
degli aventi diritto al voto.
Art. 42
Scrutinio generale per l'elezione dei rappresentanti
1. Il Presidente della commissione elettorale entro tre
giorni
dallo
svolgimento delle elezioni procede insieme con i membri della Commissione
stessa, in seduta pubblica, all'esame dei
verbali dei seggi ed in base alle
risultanze di questi procede all'attribuzione delle rappresentanze con il seguente
metodo:
a) per ogni lista è determinata la cifra elettorale costituita dal totale dei voti
validi ottenuti;
b) per ogni lista è determinata altresì la cifra individuale costituita dal totale
dei voti validi di preferenza attribuiti a ciascun candidato;
c) la cifra elettorale di ogni lista è divisa successivamente per 1, 2, 3, 4,
... sino alla concorrenza del numero dei rappresentanti da eleggere;
d) tutti i quozienti si graduano in ordine decrescente, scegliendo poi tra essi
quelli più alti in numero eguale a quello dei rappresentanti da eleggere: a parità
assoluta di quozienti è scelto quello cui corrisponde la maggiore cifra elettorale;
e) le rappresentanze sono assegnate alle liste in corrispondenza ai
quozienti scelti nel modo indicato nel numero precedente;
f) risultano eletti, lista per lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero
di preferenze; a parità di numero di preferenze risulta eletto il candidato che
precede nell'ordine di lista; nelle elezioni dei rappresentanti nel Consiglio di
Amministrazione nella lista cui pertiene il terzo quoziente utile, dovrà essere
individuato come eletto, qualora non sia già avvenuto con i primi due eletti, uno
studente iscritto ai corsi attivati nelle sedi collegate o nella sede di Camerino, in
modo che sia soddisfatta la condizione di cui all’art. 29.
g) a parità di voti prevale la lista che è stata presentata per prima.
2. Il Rettore provvede inoltre a convocare il Senato Accademico per l'esame
degli eventuali ricorsi, decorso il termine per la presentazione dei ricorsi stessi.
3. Il Senato Accademico decide sui ricorsi non oltre il ventesimo giorno dalla
chiusura delle operazioni di voto.
4. Il Rettore, immediatamente dopo l'esame dei ricorsi da parte del Senato
Accademico, dichiara eletti i candidati che ne hanno diritto secondo i precedenti
commi del presente articolo.
Art. 43
Nomine degli eletti
1. Alla nomina degli eletti a componenti degli organi collegiali indicati all'art. 1
provvede il Rettore con decreto da emanare entro sette giorni dallo scrutinio o
dalla decisione del Senato Accademico in caso di ricorso.
2. Gli eletti che perdono la qualifica di studenti dell'Università di Camerino
decadono dall'ufficio ed hanno l'obbligo di segnalare immediatamente la
propria posizione al Rettore. In loro vece ed in sostituzione di eventuali
dimissionari dalla carica sono nominati, con le modalità di cui al primo comma, i
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candidati nella stessa lista del sostituito, con vantaggio per colui che abbia un
maggior numero di preferenze e, a parità di preferenze, per colui che abbia un
numero di lista più basso.
3. I rappresentanti decadono nel momento in cui sono ufficialmente nominati
i nuovi eletti.
Art. 44
1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa
vigenti leggi elettorali ove applicabili.
riferimento alle
CAPO IV
ELEZIONI DELLE COMPONENTI UNIVERSITARIE NEL COMITATO PARI
OPPORTUNITA’
Art. 45
Elezioni componenti universitarie Comitato Pari Opportunità
1. Le votazioni per la designazione dei 12 rappresentanti del Comitato Pari
Opportunità sono indette con decreto rettorale ogni 4 anni, fatta eccezione per la
componente studentesca che, al pari di quanto avviene per gli altri organi in cui è
presente tale rappresentanza, resta in carica 2 anni.
2. Per l’elezione dei rappresentanti del Comitato Pari Opportunità possono
essere presentante delle candidature individuali, nei termini e con le modalità
indicate nel decreto di indizione delle votazioni. Tali candidature non sono
vincolanti ai fini dell’individuazione dell’elettorato passivo.
3. Devono essere eletti:
- n. 4 rappresentanti del personale docente;
- n. 4 rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;
- n. 4 rappresentanti della componente studentesca.
4. Le rappresentanze sono elette a suffragio universale dalle rispettive
componenti e ogni elettore può esprimere n. 2 preferenze.
5. L’elettorato attivo e passivo per il personale docente è costituito da tutti i
professori di ruolo e fuori ruolo in servizio alla data del presente decreto, compresi
quelli a tempo determinato con contratto di durata almeno triennale, dai ricercatori
universitari, confermati e non, e dai ricercatori a tempo determinato con contratto di
durata almeno triennale, in servizio alla data del presente decreto. Hanno diritto al
solo elettorato attivo i professori e i ricercatori in aspettativa per motivi di famiglia,
in congedo straordinario per motivi di studio, comandati, distaccati, collocati fuori
ruolo o in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità. Sono esclusi
dall'elettorato i professori e i ricercatori sospesi dal servizio a seguito di
procedimento penale o disciplinare o sospesi cautelativamente in attesa di
procedimento penale o disciplinare. Ai fini dell'elettorato attivo e passivo i
professori incaricati stabilizzati sono equiparati ai professori associati e gli
assistenti del ruolo ad esaurimento sono equiparati ai ricercatori confermati.
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6. Per quanto riguarda il personale tecnico-amministrativo, l'elettorato attivo
e passivo è costituito da tutto il personale di ruolo, o di ruolo in prova, dei servizi
tecnici, amministrativi e ausiliari, in servizio alla data del presente decreto rettorale.
Il dipendente in aspettativa per motivi di famiglia, o esonerato dagli obblighi
di ufficio, comandato, distaccato, collocato fuori ruolo o in aspettativa obbligatoria
per situazioni di incompatibilità o per seguire il coniuge all'estero, in congedo
straordinario per motivi di studio, in servizio militare o sostitutivo civile, ha diritto al
solo elettorato attivo.
Il dipendente sospeso dal servizio a seguito di procedimento penale o
disciplinare o sospeso cautelativamente in attesa di procedimento penale o
disciplinare, non può esercitare l'elettorato attivo e passivo.
7. Per quanto riguarda gli studenti, l’elettorato attivo spetta a coloro i quali,
alla data di svolgimento delle elezioni, risultano regolarmente iscritti ai corsi ufficiali
di studio, compresi i corsi di specializzazione e i dottorati di ricerca. L’elettorato
passivo, viceversa, spetta agli studenti che alla data del 31 dicembre di ogni anno,
risultino regolarmente iscritti all'Università di Camerino per l'anno accademico in
corso.”
CAPO V
FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI
Art. 46
Convocazione e ordine del giorno
1. La convocazione e la determinazione dell’ordine del giorno sono di competenza
del Presidente dell’organo collegiale.
2. La convocazione del Consiglio di Amministrazione può essere motivatamente
richiesta da almeno 1/3 degli aventi diritto.
3. Per la richiesta di convocazione i regolamenti degli altri organi, ove non sia
stabilito dallo Statuto, possono fissare limiti specifici comunque non inferiori a 1/10
degli aventi diritto e a non meno di due unità.
4. Qualora la richiesta di convocazione non venga accolta, il Presidente dell’organo
deve darne notizia nella prima seduta, specificando i motivi del mancato
accoglimento.
5. Con le stesse procedure di cui al comma 2, prima della convocazione della
seduta può essere richiesto l’inserimento di argomenti nell’ordine del giorno.
6. La convocazione in via ordinaria deve essere messa a disposizione di ciascun
avente diritto anche tramite messaggio di posta elettronica, presso la struttura cui
afferisce con anticipo di almeno 5 giorni lavorativi, escluso il sabato e i giorni festivi
secondo il calendario accademico. In caso di urgenza, la convocazione può essere
fatta con preavviso di almeno 24 ore anche con altri mezzi idonei a raggiungere gli
interessati.
7. La convocazione deve contenere l’elenco degli argomenti da trattare. In casi
eccezionali l’ordine del giorno può essere integrato fino al giorno precedente a
quello della seduta con le stesse procedure della convocazione di urgenza.
8. Qualora non sia possibile esaurire la trattazione degli argomenti all’ordine del
giorno, il Presidente può aggiornare la seduta comunicando, seduta stante, giorno
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e ora di aggiornamento.
Art. 47
Decadenza dalla carica
1. I membri non di diritto degli organi centrali o di organi di governo delle strutture
decadono dal mandato in caso di assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.
2. Qualora un membro non di diritto decada o rinunci per qualunque motivo alla
carica, viene sostituito da colui che lo segue nella lista degli eletti. In caso di
esaurimento della lista vengono indette elezioni suppletive entro 30 giorni dalla
vacanza.
Art. 48
Validità delle sedute
1. Per la validità delle sedute degli organi è necessaria la presenza della
maggioranza dei componenti in carica.
2. Nel computo per determinare la maggioranza non si tiene conto di coloro che
hanno validamente giustificato la loro assenza.
3. Nessuno può prendere parte alla seduta o alla discussione dell’argomento
all’ordine del giorno in cui si tratta di questioni che riguardano direttamente la sua
persona o i suoi parenti o affini entro il 4° grado.
4. Nessuna seduta di organo collegiale è valida qualora non sia presente il
Presidente o chi ne fa le veci.
5. Le sedute degli organi sono pubbliche. All’inizio della seduta gli organi possono
deliberare a maggioranza di rendere non pubblica la discussione di punti all’ordine
del giorno, potendosi valere comunque per l’espressione della propria volontà della
consulenza di esperti all’uopo cooptati.
Art. 49
Volontà dell’organo
1. Per l’assunzione di deliberazioni, salvo che sia diversamente disposto da norme
legislative o statutarie, è necessaria l’approvazione da parte della maggioranza
assoluta dei presenti.
2. Per le votazioni concernenti persone il voto è segreto, salvi i casi previsti dalla
legge, dallo statuto e da regolamenti.
3. Nella votazione a scrutinio segreto le schede bianche o nulle sono calcolate nel
numero totale dei voti. Nelle votazioni palesi gli astenuti non vengono computati tra
i votanti.
Art. 50
Verbalizzazione delle sedute
1. Il segretario ha il compito di redigere i verbali contenenti i termini essenziali della
discussione. Chiunque intenda fare iscrivere a verbale una dichiarazione è tenuto
a consegnare il testo autentico al segretario nel corso della seduta.
2. Le delibere sono riportate a verbale per esteso con i risultati numerici, salvo
espressa richiesta di specificazione, delle relative votazioni ed hanno effetto
immediato.
3. I verbali sono approvati nella seduta successiva sempre che i membri del
consesso abbiano avuto tempo ragionevole per prenderne visione. Solo in casi
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motivati i verbali possono essere approvati successivamente e comunque non oltre
tre mesi dalla seduta dell’organo collegiale. Per esigenze amministrative stralci di
verbale possono essere approvati seduta stante.
4. I verbali delle sedute, una volta approvati, sono pubblici. Gli originali dei verbali
delle sedute dei Consigli di Facoltà, Dipartimento, Corsi ufficiali di studio vanno
depositati presso l’amministrazione centrale che provvede alla loro custodia.
TITOLO III
ORGANIZZAZIONE DELLE STRUTTURE
CAPO I
DIPARTIMENTI
Art. 51
Istituzione
1. La richiesta di istituzione di un Dipartimento è presentata da un numero minimo
di 15 docenti di cui almeno 6 professori di ruolo e tra questi almeno 3 di prima
fascia. La richiesta deve riportare un programma scientifico, l’indicazione delle
risorse, di spazi ed umane, disponibili e quelle necessarie, nonché le opzioni di
massima per consentire al Senato Accademico ed al Consiglio di Amministrazione
la valutazione della congruità della richiesta agli obiettivi programmati dall’Ateneo.
2. Qualora l’istituzione di un nuovo Dipartimento comporti la dissoluzione di
preesistenti istituti o Dipartimenti, la richiesta indicherà la collocazione di tutti i
professori e ricercatori afferenti agli stessi. In caso di contenzioso tra proponenti e
componenti le strutture preesistenti circa la ripartizione delle risorse sarà
competente il Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione.
3. Entro 60 giorni dalla richiesta, il Senato Accademico deve deliberare
motivatamente in merito ed entro i successivi 30 giorni deve intervenire anche la
delibera del Consiglio di Amministrazione. Il Dipartimento è istituito con decreto del
Rettore che deve indicare:
a) denominazione del Dipartimento;
b) personale docente afferente;
c) personale tecnico-amministrativo assegnato;
d) risorse e strutture logistiche assegnate.
Il decreto del Rettore entrerà in vigore il 1 gennaio successivo alla data di
emanazione.
4. Il Senato Accademico può richiedere ai proponenti integrazioni o modifiche alla
richiesta. In caso di parere negativo, i proponenti possono chiedere al Senato
Accademico il riesame della proposta.
Art. 52
Disattivazione
1.I Dipartimenti cui sia venuto meno il numero minimo di afferenti di cui al
precedente articolo sono disattivati con decreto del Rettore, previa delibera del
Senato accademico sentito il Consiglio di Amministrazione.
2. Il Senato Accademico può, su richiesta del Dipartimento interessato e con
delibera motivata, sospendere la disattivazione per il termine massimo di due anni
accademici se vi è la prospettiva di raggiungimento dei requisiti numerici minimi
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richiesti.
3. Il Senato Accademico può differire fino ad un massimo di un anno la delibera di
afferenza di un docente o ricercatore ad altro Dipartimento che comporti, se
accolta, la disattivazione del Dipartimento di provenienza.
4. Della delibera di scioglimento deve essere data comunicazione individuale agli
afferenti al Dipartimento disattivato. Entro due mesi dalla data in cui hanno ricevuto
detta comunicazione, i professori ed i ricercatori sono tenuti a produrre domanda di
afferenza ad altro Dipartimento dell’Ateneo.
5. Per il personale tecnico-amministrativo, gli spazi e i beni inventariati presso il
Dipartimento disciolto, il Rettore nomina con il decreto di scioglimento tre
commissari che propongono al Senato Accademico motivate destinazioni di tali
risorse.
6. I Dipartimenti già costituiti alla data di entrata in vigore del presente
Regolamento le cui afferenze risultino inferiori al numero previsto dal Regolamento
stesso, saranno soggetti a valutazione da parte del Senato Accademico
(Commissione ristretta) che, acquisito il parere favorevole dei 2/3 dei componenti
rimasti potrà deliberarne la trasformazione in Dipartimento atipico cui dovranno
comunque afferire almeno 8 docenti di cui almeno 4 professori di ruolo.
Art. 53
Opzioni
1. Il Professore o Ricercatore dell'Ateneo che non abbia partecipato alle procedure
di attivazione di Dipartimenti disciplinate dallo Statuto e dal presente regolamento
deve afferire ad un Dipartimento già costituito.
2. Singoli professori o ricercatori, già afferenti ad un Dipartimento, possono
chiedere di afferire ad altro Dipartimento, fermo restando che l'opzione può essere
esercitata solo dopo un periodo di permanenza di tre anni nel Dipartimento di
afferenza. La richiesta può essere formulata anche in assenza di disattivazione del
Dipartimento di provenienza.
3. La richiesta di afferenza va indirizzata al Consiglio di Dipartimento, che delibera
sul suo accoglimento, tenendo conto delle possibilità di integrazione del Professore
o Ricercatore nell'attività di ricerca del Dipartimento e viene successivamente
sottoposta al parere definitivo della commissione ristretta del Senato Accademico.
4. Per le risorse potrà essere attivata la procedura di cui al c. 5 del precedente
articolo.
Art. 54
Direttore
1. Il Direttore, in quanto soggetto di vertice di struttura avente autonomia
finanziaria e gestionale, rappresenta il delegato del datore di lavoro secondo la
normativa vigente.
2. E’ eletto secondo le modalità previste dall’art. 9 tra i professori di ruolo afferenti
al Dipartimento ed è nominato con decreto del Rettore.
Art. 55
Consiglio di Dipartimento
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1. Fanno parte del Consiglio i professori di ruolo e fuori ruolo, i ricercatori, i
professori e ricercatori con contratto a tempo determinato di almeno 3 anni, il
Segretario Amministrativo che svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante,
rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, degli studenti iscritti ai
Dottorati di Ricerca, alle Scuole di Specializzazione e degli studenti assegnatari di
borse di studio presso il Dipartimento.
2. Il regolamento interno disciplina le modalità di designazione delle
rappresentanze. L’elezione delle rappresentanze avviene con voto limitato
nell’ambito delle singole componenti.
3. Per il Personale tecnico-amministrativo l’elettorato attivo e passivo spetta al solo
personale di ruolo in servizio al giorno precedente a quello fissato per le elezioni. Il
Segretario amministrativo, quale componente di diritto, gode del solo elettorato
attivo.
4. Ai fini dell’elezione del rappresentante dei dottorandi di ricerca, il Dipartimento
redige un elenco dei dottorandi che operano presso il Dipartimento stesso, sia che
il dottorato abbia sede amministrativa a Camerino sia che l’abbia in altra sede
universitaria
Art. 56
1. Il Consiglio di Dipartimento si riunisce almeno 3 volte all’anno e comunque in
tempo utile per:
- discutere ed approvare il bilancio di previsione per il nuovo anno;
- predisporre la relazione annuale sui progetti di ricerca scientifica e sulla attività
del Dipartimento;
- approvare le richieste di finanziamento ordinario o straordinario da inoltrare al
C.d.A.;
- discutere ed approvare il conto consuntivo.
Art. 57
Giunta di Dipartimento
1. Qualora il Consiglio di Dipartimento deliberi la costituzione della Giunta, dovrà
anche indicarne, ai sensi dell’art. 44) dello Statuto, nel regolamento interno la
composizione nell’ambito delle categorie partecipanti, le modalità di elezione dei
componenti, la durata del mandato ed il funzionamento.
2. Della Giunta fanno parte comunque il Direttore del Dipartimento che la presiede,
il Segretario amministrativo di Dipartimento anche con funzioni di segretario
verbalizzante.
Art. 58
Sezioni
1. Qualora esigenze logistiche o funzionali lo suggeriscano i Dipartimenti possono
essere articolati in Sezioni.
2. L’articolazione in Sezioni è deliberata dal Consiglio di Dipartimento e approvata
dal Senato Accademico.
3. L’afferenza dei singoli professori e ricercatori alle suddette Sezioni deve essere
portata a conoscenza del Consiglio di Dipartimento, che ne prende atto. La
mancata segnalazione di variazioni di afferenza equivarrà alla conferma della
situazione dell’anno accademico precedente.
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4. Il Consiglio di Dipartimento potrà assegnare alle singole Sezioni unità di
personale tecnico-amministrativo.
5. Alle Sezioni vanno riservate, in sede di bilancio di previsione del Dipartimento,
quote sulle singole voci di bilancio.
6. Ogni Sezione è coordinata da un Responsabile di Sezione nominato dal
Direttore su proposta degli appartenenti alla Sezione.
7. Il Responsabile di Sezione può promuovere iniziative didattiche, scientifiche e
organizzative riguardanti la Sezione.
8. Per l’espletamento di tali compiti al Responsabile di Sezione vengono delegate
le attività di gestione per l’ordinaria amministrazione relativa alle risorse umane,
finanziarie e strumentali attribuite alla Sezione stessa.
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Regolamento Generale di Ateneo