“RESPONSABILITÀ
DA INFORTUNIO IN
PARCO
ACQUATICO”
analisi effettuata da:
Carnì Mattia
Chavez Tomas
Monti Salvatore
(matr. 738278)
(matr. 741337)
(matr. 755711)
Tribunale e Parti in causa
CORTE D'APPELLO DI TRENTO, Sez.
distaccato di Bolzano, 23 dicembre 2002
Presiede il Giudice Zanon
Attore appellante:
G.
Convenuti appellati:
M. (per l’Associazione Turistica Andriano)
K. (sia in proprio che come titolare della ditta S.)
La Massima
"Rispondono solidalmente ex art. 2043 c.c. l’ente
di un parco acquatico e il costruttore di un
acquascivolo, nelle rispettive vesti di
committente e costruttore del manufatto, per non
aver acquisito tutte le informazioni utili e non
aver effettuato le verifiche necessarie, al fine di
mettere a disposizione degli utenti un impianto
sicuro, rispettando gli standards minimi di
sicurezza previsti dalle cognizioni tecniche
acquisite al momento della messa in esercizio
dell’impianto".
Il Fatto
Il 7 Giugno 1987 al termine di una discesa da uno scivolo
ad acqua, un giovane frequentatore di un parco
acquatico urta violentemente il capo contro le strutture
della vasca di caduta, riportando lesioni cerebrali
gravissime, con conseguente necessità di continua
assistenza personale e sorveglianza medica.
Il Fatto (2)
• G. ha effettuato la discesa
•
•
assumento una posizione consentita
dai gestori;
il fatto è successo nel secondo
giorno di apertura, senza previo
collaudo;
non era presente assistenza nei
pressi della vasca di caduta.
Ricostruzione del giudizio
Per cui l’infortunato cita in giudizio:
1- l’ente gestore dell’impianto
2- la ditta che ha costruito e messo in opera l’impianto
stesso
3- i bagnini addetti al lido
al fine di accertare e dichiarare la loro responsabilità
esclusiva, o in subordine solidale, in ordine all’incidente
occorso.
Giudizio: 1° Grado
Il tribunale di 1° Grado giunge alle seguenti conclusioni:
L'impianto è progettato in maniera eccellente, sono
state seguite le norme tecniche DIN, pur con modeste
difformità, tuttavia incapaci nel costituire la causa del
violento trauma;
l'evento è stato causato da manovra imprudente da
parte di G.;
la presenza di un bagnino in loco non avrebbe potuto
impedire l'evento.
•
•
•
mancando un nesso causale tra le caratteristiche
costruttive della vasca e l'evento dannoso, causato dal
danneggiato, il tribunale rigetta la domanda di G.
assolvendo M. e K. da ogni responsabilità.
Ricostruzione del giudizio
L’attore appellante, rinunciando ad impugnare
la sentenza nei confronti dei bagnini,
sostiene:
• in via principale la Responsabilità contrattuale
•
dell'ente gestore per inadempimento dell'obbligazione
accessoria (garantire agli utenti la massima sicurezza)
al contratto innominato stipulato con il pagamento del
biglietto.
in via subordinata la responsabilità extracontrattuale in
base ai concorrenti profili di cui agli articoli 2043, 2050 e
Giudizio di 2° Grado
La Corte d'appello ribalta le conclusioni del primo grado di giudizio,
ritenendo che le manchevolezze costruttive e la mancanza dei
controlli abbiano rilevanza causale nella realizzazione del sinistro.
- La motivazione si sofferma sul ruolo delle norme DIN 7937 del 1982,
rappresentative dei requisiti minimi di sicurezza, per cui le
difformità con l'impianto realizzato rispondono alla reponsabilità
colposa per grave negligenza.
- Viene, invece, rigettata la domanda di risarcimento danni per
inadempimento contrattuale.
Pertanto i convenuti-appellati M. e K. sono condannati, in solido tra
loro, a risarcire a G. i danni subiti dallo stesso, danni che liquida a
complessivi
€ 1.416.076,94 oltre alle spese legali sostenute.
Elementi di ribaltamento
della sentenza
Sono due gli elementi che
hanno portato a una diversa
interpretazione tra 1° e 2°
grado
•
•
Errata manovra natatoria
Discrepanza tra impianto e
norme DIN 7937/1982
Errata manovra natatoria
Dalla dichiarazione del testimone M.B. in cui afferma che:
<< Ad un certo punto vidi un ragazzo scendere abbastanza
velocemente, con la testa in avanti; si immetteva in acqua e
rimaneva immerso per qualche secondo, dopodiché lo vidi
affiorare e rimanere a galla con le braccia raccolte sui
fianchi ed il volto immerso nell'acqua, in posizione prona>>
Non risulta che sia stata fatta una “errata manovra
natatoria” da parte di G. per cui la supposizione del
perito dott. M. (supposizione fatta propria dal Tribunale)
risulta completamente priva di ogni riscontro oggettivo.
Discrepanza tra impianto e
norme DIN 7937/1982
30 cm
34 cm
livello dell'acqua
97 cm
l'immagine è puramente dimostrativa e non rispecchia le reali proporzioni del caso
100 cm
Discrepanza tra impianto e
norme DIN 7937/1982 (2)
All’epoca dei fatti non esistevano in Italia norme
specifiche per la costruzione di scivoli ma è onere:
del costruttore realizzare “a regola d’arte” il proprio lavoro
• del committente verificare che il lavoro svolto sia stato
realizzato in modo corretto,nel rispetto delle conoscenze
tecniche raggiunte in quel momento storico.
•
Si ricorda che dal 1961 il CEN (comitato europeo di
normazione) creava norme tecniche a livello europeo
utilizzando anche i regolamenti DIN (Deutsches Institut
Fur Normung).
Era dunque uso in tutta la comunità europea il DIN 7937.
Sintesi del diritto
Inadempimento delle
obbligazioni(resp. contrattuale)
2. Colpa extracontrattuale
3. Mancato rispetto delle norme
tecniche
1.
Gli obblighi di protezione
contrattuali
Il contratto di gestione di attività di svago è
stato ricondotto al contratto di locazione
che non prevede l’obbligo di
salvaguardare l’integrità fisica del
locatario.
In più la Corte ritiene che “l’adempimento
dell’obbligo di salvaguardare l’incolumità del
cliente sarebbe praticabile solo dotando ogni
utente di un accompagnatore che vigili su ogni
movimento del bagnante, cosa impossibile”.
Ruolo delle norme tecniche
Vi è stato un dibattito su ruolo giocato dagli standard
minimi di sicurezza (fissati dalle norme DIN) nella
struttura del giudizio di responsabilità che ha visto
prevalere la seguente tesi:
•
operatività dei criteri di prevedibilità ed evitabilità, nel
quale in presenza di regole flessibili la valutazione
dell'elemento soggettivo riacquista la complessità
tipica del giudizio di colpa.
Giudice di primo grado= meri indicatori, difformità irrilevanti
Giudice di secondo grado= standard minimi di sicurezza
non derogabili
Colpa come mancanza di cautela
(responsabilità extracontrattuale)
Si identifica la causa dell’evento lesivo nella colpa dei
convenuti per la mancata adozione di opportune
cautele di prevenzione degli eventi dannosi.
La cautela in discussione è quella volta ad evitare che
l’azione danneggi terzi (mancato rispetto norme DIN e
mancato collaudo).
È su questa falsariga che la sentenza riconosce il nesso di
causalità fra l’infortunio e la condotta dei due
convenuti, esprimente si nella circostanza che l’impianto
non era stato realizzato in modo corretto ed era stato
messo in esercizio in assenza di opportuni controlli.
Lista degli articoli
Art. 2043: Risarcimento per fatto illecito
Art. 2050: Responsabilità per l'esercizio di attività
pericolose
Art. 2051: Danno cagionato da cosa in custodia
Norme Tecniche DIN: Definizione di standard.
Norma DIN 7937/1982: Sulla sicurezza degli acquascivoli.
Art. 2050: Responsabilità per
l'esercizio di attività pericolose
Chiunque cagiona danno ad altri
nello svolgimento di un’attività
pericolosa, per sua natura o per
la natura dei mezzi adoperati, è
tenuto al risarcimento, se non
prova di avere adottato tutte le
misure idonee a evitare il danno.
Art. 2051
Ciascuno è responsabile
del danno cagionato
dalle cose che ha in
custodia, salvo che provi
il caso fortuito
(1218,1256).
Art. 2043:
Risarcimento per fatto illecito
Qualunque fatto doloso o
colposo, che cagiona ad
altri un danno ingiusto,
obbliga colui che ha
commesso il fatto a
risarcire il danno.
Sitografia
Codice Civile, dei fatti illeciti:
-http://www.studiocelentano.it/codici/cc/lIVtIX.htm
Responsabilità extracontrattuale:
-http://www.sapere.it/sapere/strumenti/studiafacile/diritto/Diritto-civile/Le-obbligazioni/Il-fatto-illecito-ela-responsabilit---extracontrattuale.html
- http://www.diritto-civile.it/Le-Obbligazioni/responsabilita-oggettiva.html
Norme DIN:
-http://it.wikipedia.org/wiki/Deutsches_Institut_für_Normung
http://books.google.it/books?id=p4oUNUgCccIC&pg=PA198&lpg=PA198&dq=norme+DIN+7937&
source=bl&ots=k0YvU86ozw&sig=Ce0a0RGVPmdsthWnH0w6A08YpFg&hl=it&sa=X&ei=VAmmU
bXHJYOHhQeFv4GoBg&redir_esc=y#v=onepage&q=norme%20DIN%207937&f=false
Scarica

responsabilità da infortunio in parco acquatico