CIRCOLAZIONE DEI CICLOMOTORI CON TARGA ESTERA Normativa e procedura operativa di controllo di Marco Massavelli* Articolo 116 codice della strada Patente, certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e autoveicoli e certificato di idoneità alla guida di ciclomotori 1‐bis. Per guidare un ciclomotore il minore di età che abbia compiuto 14 anni deve conseguire il certificato di idoneità alla guida, rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, a seguito di specifico corso con prova finale, organizzato secondo le modalità di cui al comma 11‐bis. 1‐ter. A decorrere dal 1° ottobre 2005 l’obbligo di conseguire il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori è esteso a coloro che compiano la maggiore età a partire dalla medesima data e che non siano titolari di patente di guida; coloro che, titolari di patente di guida, hanno avuto la patente sospesa per l’infrazione di cui all’articolo 142, comma 9, mantengono il diritto alla guida del ciclomotore. Coloro che al 30 settembre 2005 abbiano compiuto la maggiore età conseguono il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori previa presentazione di domanda al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri corredata da certificazione medica che attesti il possesso dei requisiti fisici e psichici e dall’attestazione di frequenza ad un corso di formazione presso un’autoscuola, tenuto secondo le disposizioni del decreto di cui all’ultimo periodo del comma 11‐bis. 1‐quater. I requisiti fisici e psichici richiesti per la guida dei ciclomotori sono quelli prescritti per la patente di categoria A, ivi compresa quella speciale. Fino alla data del 30 settembre 2009, la certificazione potrà essere limitata all’esistenza di condizioni psico‐fisiche di principio non ostative all’uso del ciclomotore, eseguita dal medico di medicina generale; 1‐quinquies. Non possono conseguire il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori i conducenti già muniti di patente di guida; i titolari di certificati di idoneità alla guida di ciclomotori sono tenuti a restituirlo ad uno dei competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri all’atto del conseguimento di una patente. 13‐bis. I conducenti di cui ai commi 1‐bis e 1‐ter che, non muniti di patente, guidano ciclomotori senza aver conseguito il certificato di idoneità di cui al comma 11‐bis sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 542,00 a euro 2.168,00. 17. Le violazioni delle disposizioni di cui ai commi 13‐bis e 15 importano la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni sessanta, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI». Convenzione di Vienna sulla circolazione stradale – 8 novembre 1968 DEFINIZIONE DI CICLOMOTORE Ogni veicolo a due o tre ruote provvisto di un motore termico di propulsione avente cilindrata non superiore a 50 cm3 (3,05 pollici cubici) ed il cui limite di velocità, per costruzione, non supera 50 km (30 miglia) all’ora. Le Parti contraenti possono, tuttavia, non considerare come ciclomotori, nei confronti della propria legislazione nazionale, i veicoli che non hanno le caratteristiche dei velocipedi per quanto riguarda le loro possibilità di impiego, in particolare la caratteristica di poter essere azionati a mezzo di pedali, o la cui velocità massima, per costruzione, la massa o alcune caratteristiche del motore superino certi limiti prescritti. Nulla nella presente definizione potrà essere interpretato come impedimento per le Parti contraenti di assimilare completamente i ciclomotori ai velocipedi per l’applicazione delle prescrizioni della loro legislazione nazionale sulla circolazione stradale. Per quanto riguarda i conducenti non residenti in Italia, non è previsto alcun obbligo di possesso di certificato di idoneità alla guida (C.I.G.) se conducono ciclomotori in circolazione internazionale. CICLOMOTORE IN CIRCOLAZIONE NAZIONALE: può essere condotto con: 1. certificato di idoneità alla guida rilasciato ai sensi dell'articolo 116, commi 1bis e 1 ter, c.d.s.; 2. patente di guida italiana di qualsiasi categoria; 3. patente rilasciata da un Paese non appartenente alla UE, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 135 e 136, codice della strada; 4. patente rilasciata da un Paese UE; 5. foglio rosa richiesto per il conseguimento di qualsiasi patente, nel rispetto dell'articolo 122, c.d.s. 6. patente AM (a norma della Direttiva 126/2006/UE, recepita con decreto legislativo 18.4.2011, n. 59). CICLOMOTORE IN CIRCOLAZIONE INTERNAZIONALE: non è necessario alcun titolo per condurre ciclomotori (per i conducenti appartenenti a Stati Membri UE è necessaria la patente AM, con l’applicazione del decreto legislativo 18.4.2011, n. 59). DEFINIZIONE DELLA “CIRCOLAZIONE INTERNAZIONALE” Convenzione di Vienna sulla circolazione stradale – 8 novembre 1968 Art. 1 Definizioni Ai fini dell’applicazione delle disposizioni della presente Convenzione, i termini sottoindicati avranno il significato che è loro attribuito nel presente articolo: b) un veicolo è detto in «circolazione internazionale» sul territorio di uno Stato quando: i) appartiene ad una persona fisica o giuridica che ha la propria residenza fuori di detto Stato; ii) non è immatricolato in detto Stato; iii) e vi è temporaneamente importato. In tale situazione, possono quindi essere liberamente condotti ciclomotori immatricolati in uno Stato Membro UE e in Stati extraUE (nell’osservanza, in quest’ultimo caso, delle norme sulla temporanea importazione). Nel caso invece, in cui il conducente non residente in Italia, guidi un ciclomotore con targa italiana (anche preso in locazione senza conducente, ex articolo 84, codice della strada), egli dovrà essere in possesso obbligatoriamente di C.I.G. Articolo 132 codice della strada Circolazione dei veicoli immatricolati negli Stati esteri 1 Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero e che abbiano già adempiuto alle formalità doganali o a quelle di cui all'articolo 53, comma 2, del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, se prescritte, sono ammessi a circolare in Italia per la durata massima di un anno, in base al certificato di immatricolazione dello Stato di origine. 2 La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai cittadini residenti nel comune di Campione d'Italia. 3 Le targhe dei veicoli di cui al comma 1 devono essere chiaramente leggibili e cioè contenere il contrassegno di immatricolazione composto da cifre arabe e da caratteri latini maiuscoli, secondo le modalità che verranno stabilite nel regolamento. 4 Il mancato rispetto della norma di cui al comma 1 comporta l'interdizione all'accesso sul territorio nazionale. 5 Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 78,00 ad Euro 311,00. Come si evince dalla lettura dell’articolo 132, codice della strada, tale norma (obbligo di nazionalizzare i veicoli con targa straniera, appartenente a Stato UE o extraUE, entro un anno) si applica esclusivamente per autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero. Per cui tale norma non è applicabile ai ciclomotori, che possono circolare sul territorio nazionale, esclusivamente in “circolazione internazionale”, come sopra definita, a norma della Convenzione di Vienna. Infatti, per la circolazione dei ciclomotori è applicabile l’articolo 97, codice della strada, che stabilisce, al comma 1, che: Articolo 97 ‐ Circolazione dei ciclomotori 1. I ciclomotori, per circolare, devono essere muniti di: a) un certificato di circolazione, contenente i dati di identificazione e costruttivi del veicolo, nonché quelli della targa e dell'intestatario, rilasciato dal Dipartimento per i trasporti terrestri, ovvero da uno dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, con le modalità stabilite con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a seguito di aggiornamento dell'Archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226; b) una targa, che identifica l'intestatario del certificato di circolazione. Convenzione di Vienna sulla circolazione stradale – 8 novembre 1968 Art. 3 Obblighi delle Parti contraenti 5. Le Parti contraenti saranno tenute ad ammettere in circolazione internazionale sul loro territorio i velocipedi ed i ciclomotori che soddisfano alle condizioni tecniche definite al Capitolo V della presente Convenzione ed il cui conducente ha la propria residenza abituale sul territorio dì un’altra Parte contraente. Nessuna Parte contraente potrà esigere che i conducenti di velocipedi o di ciclomotori in circolazione internazionale siano titolari di un permesso di guida; tuttavia, le Parti contraenti che, in conformità con il paragrafo 2 dell’articolo 54 della presente Convenzione, avranno fatto una dichiarazione per assimilare i ciclomotori ai motocicli potranno esigere un permesso di guida dai conducenti di ciclomotori in circolazione internazionale Si precisa che l’ultimo inciso non è applicabile per lo Stato italiano, in quanto i ciclomotori non sono stati assimilati ai motocicli. II Ministero dell’Interno, con circolare prot. n. 300/A/1/54463/106/16 del 18 luglio 2006, ha ribadito che l’articolo 97 “ non trova applicazione per i ciclomotori che si trovano sul territorio nazionale in circolazione internazionale ovvero al seguito dei proprietari non residenti in Italia". Quindi: UN CICLOMOTORE IMMATRICOLATO ALL'ESTERO O COMUNQUE MUNITO DI ELEMENTI IDENTIFICATIVI RILASCIATI ALL'ESTERO PUO’ CIRCOLARE IN ITALIA SOLTANTO QUALORA SI VERIFICHINO, CONGIUNTAMENTE, TUTTE LE SEGUENTI CONDIZIONI (c.d. CIRCOLAZIONE INTERNAZIONALE): 1) Il ciclomotore deve essere immatricolato in uno Stato estero (UE o extraUE), oppure munito di contrassegno o targa di riconoscimento rilasciati in uno Stato estero; 2) Il proprietario del ciclomotore deve essere residente in uno Stato estero; 3) Il conducente deve essere residente in uno Stato estero e, qualora sia persona diversa dal proprietario, deve essere parente entro il terzo grado di quest’ultimo oppure munito di apposita delega. Nel caso in cui una delle suddette condizioni non sia rispettata: applicazione immediata (senza il limite temporale stabilito dall’articolo 132, codice della strada, non applicabile ai ciclomotori) delle sanzioni previste dall’articolo 97, codice della strada, per circolazione di ciclomotore non munito di targa e certificato di circolazione previsti dal codice della strada italiano: Articolo 97 ‐ Circolazione dei ciclomotori 1. I ciclomotori, per circolare, devono essere muniti di: a) un certificato di circolazione, contenente i dati di identificazione e costruttivi del veicolo, nonché quelli della targa e dell'intestatario, rilasciato dal Dipartimento per i trasporti terrestri, ovvero da uno dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, con le modalità stabilite con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a seguito di aggiornamento dell'Archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226; b) una targa, che identifica l'intestatario del certificato di circolazione. 7. Chiunque circola con un ciclomotore per il quale non e' stato rilasciato il certificato di circolazione, quando previsto, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143,00 a euro 570,00. 8. Chiunque circola con un ciclomotore sprovvisto di targa e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 70,00 a euro 285,00. 9. Chiunque circola con un ciclomotore munito di targa non propria e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.685,00 a euro 6.741,00. 10. Chiunque circola con un ciclomotore munito di una targa i cui dati non siano chiaramente visibili è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78,00 a euro 311,00. 12. Chiunque circola con un ciclomotore per il quale non e' stato richiesto l'aggiornamento del certificato di circolazione per trasferimento della proprietà secondo le modalità previste dal regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 356,00 a euro 1.426,00. Alla medesima sanzione e' sottoposto chi non comunica la cessazione della circolazione. Il certificato di circolazione e' ritirato immediatamente da chi accerta la violazione ed e' inviato al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, che provvede agli aggiornamenti previsti dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse. 13. L'intestatario che in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del certificato di circolazione o della targa non provvede, entro quarantotto ore, a farne denuncia agli organi di polizia e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 70,00 a euro 285,00. Alla medesima sanzione e' soggetto chi non provvede a chiedere il duplicato del certificato di circolazione entro tre giorni dalla suddetta denuncia. 14. Alle violazioni previste dai commi 5 e 7 consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del ciclomotore, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI; nei casi previsti dal comma 5 si procede alla distruzione del ciclomotore, fatta salva la facoltà degli enti da cui dipende il personale di polizia stradale che ha accertato la violazione di chiedere tempestivamente che sia assegnato il ciclomotore confiscato, previo ripristino delle caratteristiche costruttive, per lo svolgimento dei compiti istituzionali e fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno in caso di accertata illegittimità della confisca e distruzione. Alla violazione prevista dal comma 6 consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di sessanta giorni; in caso di reiterazione della violazione, nel corso di un biennio, il fermo amministrativo del veicolo e' disposto per novanta giorni. Alla violazione prevista dai commi 8 e 9 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di un mese o, in caso di reiterazione delle violazioni nel biennio, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. CITTADINO EXTRAUE RESIDENTE IN ITALIA DA PIU’ DI 1 ANNO GUIDA CICLOMOTORE CON PATENTE VALIDA CONVERTIBILE/NON CONVERTIBILE Si applica la sanzione prevista dall’articolo 116, comma 13bis, codice della strada: per condurre ciclomotori in Italia è necessario essere titolari di C.I.G. (ovvero di patente di guida, ma a norma degli articoli 135 e 136, codice della strada, la patente straniera è riconosciuta, sul territorio nazionale, esclusivamente entro il primo anno dall’acquisizione della residenza in Italia). CONDUCENTE UE RESIDENTE IN ITALIA GUIDA CICLOMOTORE CON TARGA UE CON PATENTE UE SCADUTA SANZIONI APPLICABILI: 1. Articolo 126, comma 7, codice della strada: guida con documento di guida scaduto di validità Articolo 126 ‐ Durata e conferma della validità della patente di guida 7. Chiunque guida con patente o carta di qualificazione del conducente la cui validità sia scaduta e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155,00 a euro 624,00. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente o della carta di qualificazione del conducente, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. 2. Articolo 97, commi 1, 7 e 8, codice della strada: circolazione di ciclomotore privo di targa e di certificato di circolazione (in quanto non in “circolazione internazionale”) Articolo 97 ‐ Circolazione dei ciclomotori 1. I ciclomotori, per circolare, devono essere muniti di: a) un certificato di circolazione, contenente i dati di identificazione e costruttivi del veicolo, nonché quelli della targa e dell'intestatario, rilasciato dal Dipartimento per i trasporti terrestri, ovvero da uno dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, con le modalità stabilite con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a seguito di aggiornamento dell'Archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226; b) una targa, che identifica l'intestatario del certificato di circolazione. 7. Chiunque circola con un ciclomotore per il quale non e' stato rilasciato il certificato di circolazione, quando previsto, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143,00 a euro 570,00. 8. Chiunque circola con un ciclomotore sprovvisto di targa e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 70,00 a euro 285,00 *Vice Comandante Polizia Municipale Druento (To) 
Scarica

CIRCOLAZIONE DEI CICLOMOTORI CON TARGA ESTERA