Ponteggi metallici fissi Mich ele Cand reva PONTEGGI METALLICI FISSI PONTEGGI I METALLICI FISS i riferimenti ornato con tutti autorizzate Prontuario aggi re, tutte le ditte normativi di settodei ponteggi metallici fissi ne ruzio mi alla cost hi, tutti gli estre con i relativi marcministeriali rilasciate zioni 1956 delle autorizza del D.P.R. n. 164/ mecum dall'emanazione in sintesi un vade ed 2004 no i utilizzatori al 30 giug regole ad uso degl delle fondamentali M. Candreva L L I B R I I B R I Prontuario aggiornato con tutti i riferimenti normativi di settore, tutte le ditte autorizzate alla costruzione dei ponteggi metallici fissi con i relativi marchi, tutti gli estremi delle autorizzazioni ministeriali rilasciate dall'emanazione del D.P.R. n. 164/1956 al 30 giugno 2004 ed in sintesi un vademecum delle fondamentali regole ad uso degli utilizzatori Michele Candreva In Europa le cadute da luoghi temporanei in quota costituiscono il 10% di tutti gli infortuni sul lavoro. Sono incidenti gravi che, in un caso su dieci, comportano l’invalidità permanente o addirittura la morte del lavoratore. Di qui l’importanza di questo “manuale informativo” che offre agli operatori del settore dei ponteggi metallici fissi, un quadro chiaro, esaustivo ed aggiornato di tutti i riferimenti normativi vigenti in questa specifica materia. Un panorama normativo accompagnato da un sintetico vademecum di consigli pratici e dall’elenco completo di tutte le ditte autorizzate alla costruzione dei ponteggi metallici fissi con i relativi marchi. Uno strumento da non perdere per le imprese e i datori di lavoro che operano nel settore delle costruzioni e delle manutenzioni, per i committenti di opere private e pubbliche, per coloro che realizzano attrezzature provvisionali, per gli organi di vigilanza attivi sul territorio. Ma il libro è studiato anche per venire incontro alle esigenze dei liberi professionisti che sono impegnati in qualità di progettisti e di coordinatori. MICHELE CANDREVA PONTEGGI METALLICI FISSI Prontuario con tutti i riferimenti normativi di settore, tutte le ditte autorizzate alla costruzione dei ponteggi metallici fissi con i relativi marchi, tutti gli estremi delle autorizzazioni ministeriali rilasciate dall’emanazione del D.P.R. n. 164/1956 al 30 giugno 2004 ed in sintesi un vademecum delle fondamentali regole ad uso degli utilizzatori L I B R I Presentazione In Europa gli infortuni con cadute da luoghi di lavoro temporanei in quota costituiscono il 10% di tutti gli infortuni sul lavoro. Circa il 10% delle predette cadute comporta l’invalidità permanente o la morte del lavoratore. In particolare le cadute da ponteggi e scale rappresentano circa la metà di tutti gli infortuni gravi e un buon terzo di quelli mortali. Ecco le ragioni di un “manuale informativo” da fornire a tutti gli operatori del settore dei ponteggi metallici fissi, per avere un quadro chiaro, esaustivo ed aggiornato dei riferimenti normativi vigenti in questa specifica materia, per conoscere le ditte autorizzate alla costruzione di ponteggi metallici fissi ed, infine, per avere a disposizione un sintetico vademecum di consigli pratici. La lettura di questo manuale, curata dall’ing. Candreva, mio prezioso collaboratore, ci auguriamo permetterà agli operatori di acquisire una migliore coscienza della sicurezza connessa con la fabbricazione e l’impiego di attrezzature che nel settore dell’edilizia costituiscono una presenza costante e rilevante. Roma, luglio 2004 Anna Maria Faventi1 1. Dirigente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali D.G. Tutela delle condizioni di lavoro - Div. VII 5 Prefazione L’Associazione fra i Costruttori di Acciaio Italiani (ACAI) rappresenta le Aziende più importanti del settore e opera da sempre nella diffusione della conoscenza delle strutture metalliche e dei prodotti realizzati con l’acciaio. Tra questi, i “ponteggi metallici fissi” sono certamente le opere provvisionali più diffuse in edilizia. Nella semplicità costruttiva e realizzativa sta il segreto del loro successo rispetto ad altre attrezzature. Tali ponteggi sono soggetti ad autorizzazione ministeriale obbligatoria, rilasciata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) in ottemperanza all’art. 30 del D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164. Il decreto sopra citato, e tutte le altre norme vigenti in Italia nel settore dei ponteggi metallici, continuamente e prontamente aggiornate dal Ministero, mantengono questo ambito molto ben controllato e al passo con l’innovazione tecnica e di sicurezza promossa dall’Unione europea, almeno sotto il profilo teorico. Nella pratica, tuttavia, il mercato appare piuttosto disomogeneo e talvolta distante dalla conformità che le leggi imporrebbero: se è vero, infatti, che per molti produttori ed impresari le norme cogenti sono un punto di riferimento insostituibile per ogni considerazione tecnica e di sicurezza, è anche vero che altri trattano la materia con una certa approssimazione, contribuendo alla diffusione di prodotti non regolamentari. In molti casi non vengono rispettate le prescrizioni del “libretto di autorizzazione ministeriale”, in altri – addirittura – si utilizzano prodotti che non hanno mai ottenuto la suddetta autorizzazione. Per questa ragione molte installazioni di ponteggio presentano irregolarità, sia a livello di concezione progettuale che di montaggio, e divengono zone di pericolo sia per gli utilizzatori che per i comuni cittadini. 11 PONTEGGI METALLICI FISSI Per migliorare la situazione, l’ACAI/Sezione Ponteggi ha dato avvio ad un’importante campagna di informazione, mirata ad aumentare la conoscenza delle disposizioni regolamentari e a diffondere nel settore i concetti più moderni di qualità e di sicurezza, trovando il favore del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell’Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza sul Lavoro (ISPESL), che hanno fornito il loro appoggio diretto ad alcune iniziative di forte valenza culturale. Tra queste è certamente da annoverarsi il libro che Vi presentiamo, a cura dell’ing. Michele Candreva, che si propone di fare chiarezza nel mondo complesso ed articolato dei prodotti regolamentati. Un testo di questo genere non esisteva, ma se ne avvertiva la necessità: per la prima volta, infatti, come in un prontuario accuratamente aggiornato, sono elencati tutti i ponteggi metallici fissi oggi autorizzati, i soli utilizzabili nei cantieri italiani. Inoltre, sono date preziose indicazioni di tipo tecnico-legislativo, per permettere al lettore di orientarsi tra le definizioni di “autorizzazione”, “estensione” e “voltura” e far meglio comprendere l’evoluzione attuale di alcuni prodotti e fabbricanti. Infine, è descritto il marchio di qualità “SQ Ponteggi”, lanciato anni orsono dall’ACAI ma divenuto oggi un vero marchio volontario di parte terza, unico in Italia, conferito dall’Istituto Italiano di Garanzia della Qualità (IGQ) ai soli ponteggi che rispettano integralmente le norme vigenti. Inoltre, vengono forniti alcuni suggerimenti agli utilizzatori delle attrezzature in argomento. Gli operatori del settore, e soprattutto gli addetti ai controlli e alla sicurezza dei luoghi di lavoro, possono finalmente contare su un vademecum comodo ed esaustivo, per distinguere senza ambiguità i ponteggi autorizzati e regolari dai prodotti non regolamentari. Si ringrazia, pertanto, l’ing. Michele Candreva la cui competenza e professionalità nel settore è riconosciuta sia in Italia che nell’Unione europea. Milano, luglio 2004 Gino Serpelloni 1 1. Presidente dell’ACAI/Sezione ponteggi 12 Premessa Si è dell’opinione che il presente “Prontuario” possa avere come destinatari gli acquirenti dei ponteggi metallici fissi ovvero le imprese (datori di lavoro) operanti nel settore delle costruzioni e/o manutenzioni, i committenti di opere private o pubbliche, i fabbricanti di attrezzature provvisionali, gli organi di vigilanza operanti sul territorio, nonché i liberi professionisti in qualità di progettisti e di coordinatori in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione e l’esecuzione dell’opera. Detti soggetti troveranno di ausilio il presente lavoro poiché, per esigenze diverse, nel corso della loro attività, potrebbero trovarsi nella necessità di avere un quadro chiaro ed esaustivo dei riferimenti normativi vigenti in questa specifica materia, o di conoscere le ditte autorizzate alla costruzione di ponteggi metallici fissi con i relativi marchi, oppure di operare una scelta tra i diversi tipi di ponteggi autorizzati dall’emanazione del D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164 al 30 giugno 2004 ed infine di consultare un vademecum delle fondamentali regole ad uso degli utilizzatori. Il contenuto del presente volume è frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non ha carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza dello stesso autore. 13 PONTEGGI METALLICI FISSI 1 Ponteggi metallici fissi 1.1 1.1.1 Ponteggi metallici fissi Tipologie di ponteggi – Autorizzazione ministeriale – Estensione dell’autorizzazione ministeriale – Voltura dell’autorizzazione ministeriale – Fabbricante – Outsourcing – Utilizzatore – Libretto Il D.P.R. 3 luglio 2003, n. 222, nel suo ambito di applicazione concernente il “Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, in attuazione dell’art. 31, c. 1, della L. 11 febbraio 1994, n. 109”, definisce gli apprestamenti come “le opere provvisionali necessarie ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori in cantiere”, specificando che detti apprestamenti comprendono: “ponteggi, trabattelli, ponti su cavalletti, impalcati, parapetti, andatoie, passerelle, armature delle pareti degli scavi, ecc.”. Le opere provvisionali sono, in genere, strutture: ➢ temporanee/provvisorie; ➢ modulari/ripetitive (secondo schemi predefiniti); ➢ smontabili; ➢ reimpiegabili; che, pur non entrando a far parte definitiva dell’opera di cui sono a servizio, risultano necessarie per la costruzione e/o la manutenzione 15 PONTEGGI METALLICI FISSI e/o la demolizione, e possono essere distinte in due tipologie a seconda che siano destinate a sostenere: 1. lavoratori, materiali ed attrezzature (occorrenti alla costruzione e/o manutenzione e/o demolizione); 2. opere in corso di esecuzione (travi, pilastri, muri, archi, volte, gallerie, centinature, ecc.). Alla prima tipologia, ad esempio, appartengono: ● passerelle; ● andatoie; ● impalcati; ● parapetti; ● ponti a sbalzo; ● mensole; ● piazzole di carico; ● castelli di tiro; ● ponti su cavalletti; ● ponti su ruote a torre (trabattelli); ● ponteggi in legno; ● ponteggi metallici fissi. Alla seconda tipologia, ad esempio, appartengono: ● casseforme verticali ed orizzontali, con relativi sistemi di puntellazione; ● armature delle pareti degli scavi; ● strutture provvisorie di sostegno per grandi opere (centine per ponti ad arco, per coperture ad ampia luce, ecc.). 16 PONTEGGI METALLICI FISSI Si può, quindi, affermare che: TABELLA n. 1 “Il ponteggio metallico fisso è quella particolare opera provvisionale idonea a realizzare piani che consentono di svolgere attività lavorative in quota ed è caratterizzato dall’essere una struttura temporanea/provvisoria, modulare/ripetitiva (secondo schemi predefiniti), smontabile e reimpiegabile” Il D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164 (n.d.r.: il cui stralcio è riportato nel successivo capitolo 4, paragrafo 4.2.1), al capo V, con gli articoli 30 e seguenti, disciplina la costruzione e l’impiego dei ponteggi metallici fissi, prevedendo una specifica autorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Altre significative disposizioni normative in materia (n.d.r.: l’elenco completo è riportato nel successivo capitolo 4, paragrafo 4.1) sono il D.M. 2 settembre 1968, concernente il “Riconoscimento di efficacia di alcune misure tecniche di sicurezza per i ponteggi metallici fissi, sostitutive di quelle indicate nel D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164" ed il D.M. 23 marzo 1990, n. 115, concernente “Riconoscimento di efficacia per ponteggi metallici fissi aventi interasse tra i montanti superiore a m 1.80”. Mentre le circolari dello stesso Ministero nn. 85/78, 44/90 e 132/ 91, regolano nel dettaglio, rispettivamente, le seguenti tipologie di ponteggi, a: TABELLA n. 2 TUBI E GIUNTI (P.T.G.) TELAI PREFABBRICATI (P.T.P.) MONTANTI (P.M.T.P.) (*) E Fig. n. 1(*) a PORTALE Fig. n. 2(*) ad H Fig. n. 3(*) CHIUSO Fig. n. 4(*) ad ELEMENTI COMPONIBILI Fig. n. 5(*) TRAVERSI Figg. nn. 6(*) e 7(*) PREFABBRICATI rappresentano gli elementi di ponteggio fondamentali fino ad oggi autorizzati in Italia 17 PONTEGGI METALLICI FISSI Le suddette circolari sono state emanate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, previo parere favorevole della “Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro” e del “Consiglio nazionale delle ricerche”, per quanto di loro competenza, rispettivamente, in relazione alla tutela della salute dei lavoratori e alla sicurezza strutturale dei ponteggi. Per ciò che non è disciplinato dalle menzionate disposizioni normative si fa riferimento alle norme del “Consiglio nazionale delle ricerche” (CNR), dell’“Ente nazionale italiano di unificazione” (UNI) e del “Comitato elettrotecnico italiano” (CEI), in quanto applicabili, nonché, ovviamente, alle norme di buona tecnica di altri Stati. Nella Fig. n.1 sono evidenziati gli elementi costitutivi principali caratteristici del ponteggio a tubi e giunti (ossia: il tubo, il giunto ortogonale, lo spinotto e la basetta fissa), che, lo ricordiamo, fra le tre tipologie di ponteggi, a tutt’oggi, è il più versatile, nel senso che consente la realizzazione di piani di lavoro su facciate di qualsiasi profilo con andamenti tortuosi, complessi, articolati, complicati e curvilinei, ammettendo qualsivoglia possibilità di montaggio sia in verticale che in orizzontale. Ovviamente i lavoratori adibiti alle operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione dei ponteggi in generale devono essere in possesso di una formazione (teorico-pratica) adeguata e mirata alla predette operazioni, ma per il ponteggio a tubi e giunti è indubbio che necessitano di una notevole preparazione tecnica e di un livello professionale più elevato rispetto ai lavoratori adibiti alle analoghe operazioni riguardanti le altre due tipologie di ponteggio di seguito descritte. Nelle Figg. nn. 2, 3, 4 e 5, l’elemento costitutivo principale del ponteggio a telaio prefabbricato, ossia il telaio prefabbricato (a boccole, a perni, a boccole e perni, o comunque ad elementi ad essi assimilabili, cioè in funzione del sistema di collegamento dei correnti e delle diagonali che si impegnano su detti elementi del telaio), è rappresentato secondo diverse tipologie: a portale, ad H, a telaio chiuso e ad elementi componibili. Tale tipo di ponteggio, costituito da telai, cor18 PONTEGGI METALLICI FISSI renti, diagonali, mensole, ecc., presenta un adattamento all’opera servita meno flessibile del precedente ma comunque utilizzabile nella quasi totalità dei cantieri, con il vantaggio di poter essere montato, smontato o trasformato molto velocemente ed agevolmente rispetto al ponteggio a tubi e giunti, proprio grazie alla estrema manegevolezza degli elementi costituenti ed alla semplicità dei collegamenti. Infine, il ponteggio a montanti e traversi prefabbricati, detto anche multidirezionale o multigiro ed i cui elementi principali sono per l’appunto i montanti ed i traversi, nonché i correnti, è caratterizzato dal “nodo” (Figg. nn. 6 e 7: in particolare la Fig. n. 6 rappresenta un nodo, cosiddetto “con piastra”, costituito da una “piastra forata” saldata al montante e più “morsetti con cuneo” che si impegnano sulla piastra forata e si bloccano per mezzo di detti cunei sulla stessa; mentre la Fig. n. 7 evidenzia un nodo, cosiddetto “con bicchiere”, costituito da una “coppetta inferiore” saldata al montante ed una “coppetta superiore” mobile sullo stesso montante e più “dispositivi di connessione” che si impegnano tra le suddette coppette e si bloccano grazie alla rotazione della coppetta superiore), cioè dal sistema di collegamento tra loro dei vari elementi (montanti, traversi, correnti, diagonali, ecc.). Questo tipo di ponteggio, in quanto a versatilità, è abbastanza simile al ponteggio a tubi e giunti, nel senso che consente la realizzazione del nodo ogni 50 cm di altezza, mentre in orizzontale le possibilità di montaggio sono in funzione della tipologia di nodo. Si adatta, pertanto, alle più svariate tipologie di cantiere con superfici di facciata più o meno complesse e con presenza di variazioni, anche importanti, di livello del terreno, offrendo un grado di difficoltà ed una velocità di montaggio/smontaggio paragonabile al ponteggio a telai prefabbricati. Quindi, questo tipo di ponteggio a montanti e traversi prefabbricati, coniuga: flessibilità di adattamento (tipica del ponteggio a tubi e giunti che però presenta una minore facilità di montaggio/smontaggio) e velocità e facilità di montaggio/smontaggio (tipica del ponteggio a telai prefabbricati che per contro presenta una minore flessibilità di adattamento all’opera servita). 19 PONTEGGI METALLICI FISSI Figura n. 1 P.T.G. – Tubo, giunto, basetta e spinotto 20 PONTEGGI METALLICI FISSI Figura n. 2 P.T.P. – Telaio a portale Figura n. 4 P.T.P. – Telaio chiuso Figura n. 3 P.T.P. – Telaio ad H Figura n. 5 P.T.P. – Telaio ad elementi componibili 21 PONTEGGI METALLICI FISSI Figura n. 6 P.M.T.P. – Nodo con piastra Figura n. 7 P.M.T.P. – Nodo con bicchiere 22 PONTEGGI METALLICI FISSI I provvedimenti autorizzativi (che si riportano a titolo esemplificativo nelle successive tabelle nn. 3, 4 e 5) rilasciati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si possono suddividere in tre diverse categorie: ➢ “autorizzazione” (v. tabella n. 3), l’atto col quale il fabbricante o il legale rappresentante -persona fisica o giuridica-, la cui qualifica è documentata mediante iscrizione alla C.C.I.A. e A., viene autorizzato alla costruzione ed all’impiego di ponteggi (art. 30 del D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164); ➢ “estensione” (v. tabella n. 4), l’atto con il quale una autorizzazione viene integrata con ulteriori elementi e/o schemi tipo di ponteggio; ➢ “voltura” (v. tabella n. 5), l’atto con il quale una autorizzazione e le eventuali successive estensioni ad essa collegate sono trasferite dalla ditta cedente alla ditta cessionaria. 23 PONTEGGI METALLICI FISSI TABELLA n. 3 Roma, gg/mm/aa Alla Ditta XXXXX S.p.A Via YYYYY, 1 00100 - ROMA Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO e, p.c.: Alla Dir. Prov.ciale del lavoro di ROMA DIV. VII - Igiene e Sicurezza del Lavoro Prot. n. 1000/PR/OP/PONT/A All. n. 2 OGGETTO: Artt. 30 e segg. D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164 – Autorizzazione alla costruzione ed all’impiego del ponteggio metallico fisso a telai prefabbricati – Tipo “Portale 105-180/250 a boccole” – Denominazione commerciale “ZZZZZZ” – Marchio: “KKKKKK”. VISTI gli artt. 30 e segg. del D.P.R. 07/01/1956, n.164, concernente norme per la prevenzione degli infortuni nelle costruzioni; VISTO il decreto ministeriale 2 settembre 1968 (G.U. n. 242 del 23/9/68), relativo al riconoscimento di alcune misure tecniche di sicurezza per ponteggi metallici fissi, sostitutive di quelle indicate nel D.P.R. 7 gennaio 1956, n.164; VISTA la domanda con la quale codesta Ditta ha chiesto di essere autorizzata alla costruzione ed all’impiego del ponteggio metallico fisso a telai prefabbricati; VISTA la relazione tecnica, a corredo della predetta domanda di autorizzazione e relative integrazioni e modifiche; VISTI i certificati di prova allegati alla predetta documentazione tecnica; VISTO il parere del Consiglio Nazionale delle Ricerche; VISTO il parere della Commissione Consultiva Permanente per la Prevenzione degli Infortuni e l’Igiene del Lavoro; SI AUTORIZZA la costruzione e l’impiego del ponteggio metallico fisso a telai prefabbricati, composto con gli elementi e realizzato secondo gli schemi risultanti dall’allegato n. 1 e si approvano le istruzioni di cui all’allegato n. 2, per il calcolo di ponteggi metallici di altezza superiore a 20 m e/o altre opere provvisionali di notevole importanza e complessità, i quali – ai sensi dell’art. 32 del D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164 – devono essere realizzati su progetto firmato da ingegnere o architetto abilitato a norma di legge all’esercizio della professione. Gli allegati n. 1 e n. 2 formano parte integrante della presente autorizzazione che si intende rilasciata per il ponteggio metallico composto con gli elementi aventi le caratteristiche tecniche e dimensionali risultanti dalla relazione tecnica, sue integrazioni e modifiche e dai certificati alla stessa allegati. Copia di tale documentazione resta depositata presso questo Ministero e presso la Direzione Provinciale del Lavoro cui la presente è diretta per conoscenza. L’autorizzazione è subordinata alla osservanza delle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di buona tecnica nonché alle seguenti specifiche condizioni: 1. il ponteggio, in tutte le sue parti costruttive, sia realizzato in conformità a quanto indicato nella relazione tecnica sopracitata; 2. sia consentito il controllo del ponteggio in tutte le fasi della produzione e commercializzazione mediante il prelievo da parte di questo Ministero – che ne rilascia apposita dichiarazione – di campioni degli elementi costituenti il ponteggio stesso in numero sufficiente ad effettuare le analisi, le prove e le ricerche necessarie. Le spese relative a detto prelievo, nonché alle analisi, alle prove e alle ricerche necessarie, sono a totale carico della Ditta titolare dell’autorizzazione; 3. sia consegnata – all’atto della vendita, del noleggio o della concessione in uso a qualsiasi titolo – copia della presente autorizzazione e delle parti della relazione tecnica (capitoli 4, 5, 6 e 7) concernenti il calcolo del ponteggio, le istruzioni per le prove di carico, le istruzioni di montaggio, impiego e smontaggio, gli schemi tipo di ponteggio. La predetta documentazione, completa delle integrazioni e modifiche citate nella premessa, deve essere riprodotta in un apposito libretto da depositare entro sei mesi, ed in duplice copia, presso lo scrivente e presso la Direzione Provinciale del Lavoro in indirizzo. L’impiego di elementi non contemplati dalla presente autorizzazione per la realizzazione di ponteggi secondo gli schemi di cui all’allegato n. 1 non è ammesso. La presente autorizzazione può essere sospesa o revocata in caso di accertate inosservanze delle vigenti disposizioni e delle predette condizioni. IL DIRIGENTE 24 IL DIRETTORE GENERALE PONTEGGI METALLICI FISSI TABELLA n. 4 Roma, gg/mm/aa Alla Ditta XXXXX S.p.A Via YYYYY, 1 00100 - ROMA Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO e, p.c.: Alla Dir. Prov.ciale del lavoro di ROMA DIV. VII - Igiene e Sicurezza del Lavoro Prot. n. 2000/PR/OP/PONT/E All. n. Vari OGGETTO: Artt. 30 e segg. D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164 – Estensione dell’autorizzazione alla costruzione ed all’impiego del ponteggio metallico fisso a telai prefabbricati – Tipo “Portale 105-180/250 a boccole” – Denominazione commerciale “ZZZZZZ” – Marchio: “KKKKKK”. VISTI gli artt. 30 e segg. del D.P.R. 07/01/56, n. 164, concernente norme per la prevenzione degli infortuni nelle costruzioni; VISTA l’autorizzazione alla costruzione ed all’impiego del ponteggio metallico fisso rilasciata a codesta Ditta con nota n. 1000/PR/OP/PONT/A del gg/mm/aa da questo Ministero e successive estensioni; VISTA l’istanza presentata da codesta Ditta, concernente l’estensione dell’autorizzazione alla costruzione ed all’impiego del ponteggio metallico fisso a telai prefabbricati tipo “Portale 105-180/250 a boccole” con denominazione commerciale "ZZZZZZ" e marchio “KKKKKK”, nonché i relativi allegati tecnici; VISTA la conformità alla normativa vigente della documentazione tecnica allegata; SI AUTORIZZA l’estensione della predetta autorizzazione alla costruzione ed all’impiego dei seguenti elementi metallici prefabbricati: telaio normale con archetto e spinotti aggraffati, telai per partenza stretta con spinotti aggraffati ed ancoraggi. Gli elementi di cui sopra devono essere costruiti ed impiegati in conformità alla relazione tecnica ed ai disegni e tabelle (Tavole All. A nn.: da 30 a 58) allegati alla presente nota, di cui fanno parte integrante. L’estensione è rilasciata a condizione che: - copia della presente, della relazione tecnica e di detti disegni e tabelle siano inseriti nel “libretto” di autorizzazione da consegnarsi agli acquirenti del ponteggio. Tale libretto deve essere depositato, in duplice copia ed entro sei mesi, presso lo scrivente e presso la Direzione Provinciale del Lavoro in indirizzo; - siano integralmente rispettate le clausole riportate nella lettera di autorizzazione summenzionata. IL DIRIGENTE IL DIRETTORE GENERALE 25 PONTEGGI METALLICI FISSI TABELLA n. 5 Roma, gg/mm/aa Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO Alla Ditta XXXXX s.r.l Via YYYYY, 1 00100 - ROMA e, p.c.: Alla Dir. Prov.ciale del lavoro di ROMA DIV. VII - Igiene e Sicurezza del Lavoro Prot. n. 3000/PR/OP/PONT/V All. n. 2 OGGETTO: Artt. 30 e segg. D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164 – Voltura dell’autorizzazione alla costruzione ed all’impiego del ponteggio metallico fisso a telai prefabbricati – Tipo “Portale 105-180/250 a boccole” – Denominazione commerciale “ZZZZZZ” – Marchio: “JJJJJJ”. VISTI gli artt. 30 e segg. del D.P.R. 7/1/56, n. 164, concernente norme per la prevenzione degli infortuni nelle costruzioni; VISTO il decreto ministeriale 2/9/68 (G.U. n. 242 del 23/9/68), relativo al riconoscimento di alcune misure tecniche di sicurezza per i ponteggi metallici fissi, sostitutive di quelle indicate nel D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164; VISTA la domanda con la quale codesta Ditta ha chiesto la voltura a suo nome delle autorizzazioni: n. 1000/PR/OP/PONT/A del gg/mm/aa e n. 2000/PR/OP/PONT/E del gg/mm/aa, rilasciate alla Ditta XXXXXX S.p.A., concernenti la costruzione e l’impiego del ponteggio metallico fisso a telai prefabbricati di cui codesta Ditta stessa è fabbricante; CONSIDERATA la cessazione della fabbricazione del ponteggio metallico fisso a telai prefabbricati, di cui alle autorizzazioni: n. 1000/PR/OP/PONT/A del gg/mm/aa e n. 2000/PR/OP/PONT/E del gg/mm/ aa, da parte della Ditta XXXXXX S.p.A.; VISTA la relazione tecnica e relativi allegati prodotti a corredo della predetta voltura e le relative integrazioni e modifiche; ACCERTATA la conformità della predetta documentazione a quella già facente parte integrante dell’autorizzazione oggetto di voltura; SI AUTORIZZA la costruzione e l’impiego del ponteggio metallico fisso a telai prefabbricati composto con gli elementi e realizzato secondo gli schemi risultanti dall’allegato n. 1 e si approvano le istruzioni di cui all’allegato n. 2, per il calcolo di ponteggi metallici di altezza superiore a 20 m e/o altre opere provvisionali di notevole importanza e complessità, i quali – ai sensi dell’art. 32 del D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164 – devono essere realizzati su progetto firmato da ingegnere o architetto abilitato a norma di legge all’esercizio della professione. Gli allegati n. 1 e n. 2 formano parte integrante della presente autorizzazione che si intende rilasciata per il ponteggio metallico composto con gli elementi aventi le caratteristiche tecniche e dimensionali risultanti dalla relazione tecnica, sue integrazioni e modifiche e dai certificati alla stessa allegati. Copia di tale documentazione resta depositata presso questo Ministero e presso la Direzione Provinciale del Lavoro cui la presente è diretta per conoscenza. L’autorizzazione è subordinata alla osservanza delle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di buona tecnica nonché delle seguenti condizioni: 1) il ponteggio, in tutte le sue parti costruttive, sia realizzato in conformità a quanto indicato nella relazione tecnica sopracitata; 2) sia consentito il controllo del ponteggio in tutte le fasi della produzione e commercializzazione mediante il prelievo da parte di questo Ministero – che ne rilascia apposita dichiarazione – di campioni degli elementi costituenti il ponteggio stesso in numero sufficiente ad effettuare le analisi, le prove e le ricerche necessarie. I costi di detto prelievo, insieme alle analisi, alle prove e alle ricerche necessarie, sono a totale carico della ditta titolare dell’autorizzazione; 3) sia consegnata – all’atto della vendita, del noleggio o della concessione in uso a qualsiasi titolo – copia della presente autorizzazione e delle parti della relazione tecnica (capitolo 4, 5, 6, e 7) concernenti il calcolo del ponteggio, le istruzioni e le prove di carico, le istruzioni di montaggio, impiego e smontaggio, gli schemi tipo di ponteggio. La predetta documentazione, completa delle integrazioni e modifiche citate nella premessa, deve essere riprodotta in un apposito libretto da depositare entro sei mesi, ed in duplice copia, presso lo scrivente e presso la Direzione Provinciale del Lavoro in indirizzo. L’impiego di elementi non contemplati dalla presente autorizzazione per la realizzazione di ponteggi secondo gli schemi di cui all’allegato n. 1 non è ammesso. La presente autorizzazione può essere sospesa o revocata in caso di accertate inosservanze delle vigenti disposizioni e delle predette condizioni. IL DIRIGENTE IL DIRETTORE GENERALE 26 PONTEGGI METALLICI FISSI Per ciascun tipo di ponteggio metallico fisso (tubi e giunti, telai prefabbricati, montanti e traversi prefabbricati) il fabbricante che intende costruirli in Italia o il legale rappresentante del fabbricante estero che in Italia vuole soltanto commercializzarli e chiunque intende impiegarli nel territorio nazionale, l’utilizzatore, deve preventivamente munirsi dell’autorizzazione ministeriale (art. 30, c. 2 del D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164) completa di istruzioni e schemi, cosiddetto libretto (art. 30 u.c. del succitato decreto), redazionalmente costituito dal provvedimento autorizzativo, dagli ultimi quattro capitoli della relazione tecnica di cui all’art. 31 del D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164, dalle istruzioni di cui all’art. 32 del medesimo decreto e schematicamente illustrato nella tabella n. 6 di seguito riportata. TABELLA n. 6 L I Provv. Autorizzazione Ministeriale (art. 30 DPR n. 164/1956) Cap. IV Calcolo del ponteggio secondo varie condizioni di impiego (art. 31 DPR n. 164/1956) Cap. V Istruzioni per le prove di carico del ponteggio (art. 31 DPR n. 164/1956) Cap. VI Istruzioni per il montaggio, impiego e smontaggio del ponteggio (art. 31 DPR n. 164/1956) Cap. VII (ovvero All. 1 ovvero All. A) Disegni di tutti gli elementi costituenti il ponteggio -che devono portare impressi, a incisione o a rilievo, il nome o il marchio (art. 34 DPR n. 164/1956) del fabbricante secondo il principio di tracciabilità- e schemi tipo di ponteggio con l’indicazione dei massimi ammessi di sovraccarico, di altezza dei ponteggi e di larghezza degli impalcati per i quali non sussiste l’obbligo del calcolo per ogni singola applicazione (art. 31 DPR n. 164/1956) All. 2 Istruzioni di calcolo per ponteggi metallici fissi di altezza superiore a 20 m e per altre opere provvisionali, costituite da elementi metallici, o di notevole importanza o complessità (art. 32 DPR n. 164/1956) B R E T T O 27