Scuola secondaria statale
di I grado
“A. Inveges”
SCIACCA
REGOLAMENTO
D’ISTITUTO
CARTA DEI SERVIZI
Anno scolastico 2015/2016
SCUOLA SECONDARIA STATALE DI PRIMO GRADO
“A. Inveges”
Via A. De Gasperi 8/A – tel. 0925 21331 – fax 0925 21123
E-MAIL: [email protected] - 92019 SCIACCA (Ag)
pec: [email protected]
Indirizzo Internet: www.inveges.gov.it
REGOLAMENTO
D’ISTITUTO
CARTA DEI SERVIZI
Anno Scolastico 2015/16
Il P.O.F. (Carta dei servizi, Regolamento di Istituto, Consiglio di istituto) è stato
aggiornato ed elaborato dalla Prof.ssa Bonaccorsi Vincenzina (Funzione Strumentale
dell’area 1a – Gestione del POF).
Regolamento di Istituto - Carta dei servizi - Consiglio
di Istituto e successive modifiche ed integrazioni
Protocollo
Approvato dal Collegio Docenti il 09/10/2015
Adottato dal Consiglio d’Istituto il 10/10/2015
4271/A22
La funzione strumentale area 1/a
(Prof.ssa Vincenzina Bonaccorsi)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(arch. Giovanni Marino)
INDICE
Indice
Regolamento d’Istituto
Parte prima - Dirigente e Staff d’Istituto
Parte seconda – Organi collegiali
Parte terza - Docenti
Parte quarta – Personale non docente
Parte quinta - Alunni
Parte sesta – Regolamento di Disciplina
Parte Settima - Uso dei cellulari e sanzioni disciplinari
Parte Ottava - Rapporti scuola-famiglia
Parte Nona - Gestione dei sussidi, delle attrezzature e delle strutture
Parte Decima - Regolamento dell’aula multimediale
Parte Undicesima – Regolamento laboratorio di musica
Parte Dodicesima – Norme varie
Regolamento dell’attività negoziale
( ai sensi dell’art. 33, secondo comma, del decreto n. 44 del 1/02/2001)
Regolamento d’Istituto per l’Acquisizione in Economia di Lavori, Servizi e
Forniture
“Regolamento statuto delle studentesse e degli studenti”
Statuto “Comitato dei genitori”
Patto educativo di corresponsabilità
Carta dei servizi della scuola
Principi fondamentali
Modalità comunicative e di reclamo
Standard specifici delle procedure
Le modalità per verificare e valutare il servizio
Area didattica
Pubblicizzazione dei documenti
Ambiente scolastico
Modello organizzativo delle componenti scolastiche
Tempi della organizzazione scolastica
Organizzazione della scuola
Assegnazioni incarichi – Progetto Sicurezza
Piano di evacuazione
Documento sulla Sicurezza
Consiglio d’Istituto
pag. 1
pag. 2
pag. 2
pag. 3
pag. 10
pag. 12
pag. 14
pag. 16
pag. 21
pag. 23
pag. 25
pag. 26
pag. 27
pag. 28
pag.31
pag.52
pag. 57
pag. 64
pag. 66
pag. 69
pag. 69
pag. 71
pag. 72
pag. 73
pag. 74
pag. 75
pag. 77
pag. 78
pag. 79
pag. 80
pag. 81
pag. 82
pag. 84
pag. 86
1
REGOLAMENTO D’ISTITUTO
PARTE PRIMA - DIRIGENTE E STAFF D’ISTITUTO
Art. 1 – IL CAPO D’ISTITUTO
1. A capo della scuola vi è il Dirigente Scolastico che ne ha la rappresentanza e a cui è
conferita la qualifica dirigenziale.
2. Egli è organo dell’amministrazione scolastica e assolve a tutte le funzioni previste dalla
legge e dai contratti collettivi. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali
scolastici, spettano al Dirigente autonomi poteri in ordine alla direzione e al
coordinamento, alla promozione e alla valorizzazione delle risorse umane e
professionali, nonché alla gestione delle risorse finanziarie e strumentali, con connesse
responsabilità in relazione ai risultati.
3. Il Dirigente, in particolare, assicura la gestione unitaria della scuola ed organizza
l’attività secondo criteri di efficienza ed efficacia formativa, finalizzandola
all’obiettivo della qualità. A tal fine predispone gli strumenti attuativi del Piano
dell’Offerta Formativa.
4. Il Dirigente Scolastico, salvo impegni esterni, durante le ore di apertura della scuola
(12.00 – 14.00) e previo appuntamento, è a disposizione degli alunni, delle loro
famiglie, dei docenti e di quanti operano nella scuola in relazione a tematiche di ordine
logistico, organizzativo e didattico.
Art. 2 – I COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
1. Il Capo d’Istituto può avvalersi nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative
e gestionali della collaborazione di docenti, da lui individuati sulla base della
normativa vigente.
2. I docenti collaboratori esercitano le funzioni loro affidate dal Dirigente Scolastico.
3. Il Capo d’Istituto individua, altresì, tra i docenti collaboratori, il docente, che lo
sostituirà, per l’ordinaria amministrazione, in caso di assenza o impedimento.
4. Nell’ipotesi di contemporanea assenza del Dirigente e del primo collaboratore, la
funzione del primo è affidata ad altro docente collaboratore, e in caso di assenza o
impedimento di quest’ultimo, al docente più anziano d’età, membro di diritto del
Collegio docenti.
Art. 3 – DOCENTI TITOLARI DI FUNZIONI STRUMENTALI
1. Il Collegio docenti, all’inizio dell’anno scolastico, in coerenza con il Piano dell’Offerta
Formativa, identifica le funzioni strumentali necessarie alla realizzazione delle finalità
della scuola dell’autonomia.
2. Il Collegio docenti, sulla base della normativa in vigore, procede, con motivata
deliberazione, alla designazione dei docenti, cui assegnare le funzioni strumentali tra
coloro che ne hanno fatto domanda.
3. I docenti incaricati delle funzioni strumentali, insieme ai collaboratori del Dirigente
Scolastico e al D.S.G.A., formano il Consiglio di dirigenza, coordinati o diretti dal
Dirigente Scolastico.
4. I collaboratori del Dirigente Scolastico, il D.S.G.A formano con il Dirigente Scolastico
lo Staff di dirigenza che lo presiede.
2
PARTE SECONDA- ORGANI COLLEGIALI
Ciascun organo collegiale opera in forma coordinata con gli altri organi collegiali che
esercitano competenze specifiche in determinate materie ma parallele.
Art. 4 – COLLEGIO DEI DOCENTI - norme di funzionamento
a. Attribuzioni del collegio
Il Collegio dei Docenti:
Ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell'Istituto, nel rispetto
della libertà di insegnamento garantita a ciascun insegnante;
formula proposte al dirigente scolastico per la formazione e composizione delle classi,
per l'assegnazione dei docenti alle classi, per la formulazione dell'orario delle lezioni e
per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenendo conto dei criteri generali
indicati dal Consiglio d'Istituto;
valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'attività didattica per verificarne
l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmatici, proponendo, ove
necessario, opportune misure per il miglioramento del servizio;
provvede all'adozione dei libri di testo e alla scelta dei sussidi didattici, sentiti i
Consigli di Classe e i gruppi disciplinari e nei limiti delle disponibilità finanziarie
indicate dal Consiglio d'Istituto;
adotta e promuove, nell'ambito delle proprie competenze, iniziative di sperimentazione;
promuove iniziative di aggiornamento per i docenti dell'Istituto;
elegge i docenti che faranno parte del comitato per la valutazione del servizio del
personale insegnante;
approva, ogni anno le misure più opportune per le iniziative di recupero e sostegno;
ratifica i regolamenti dei laboratori e ne vota le eventuali modifiche.
b. Dirigente scolastico
Il Collegio dei Docenti è presieduto dal Dirigente scolastico o, in caso di sua assenza, da
chi ne fa le veci. Esso è costituito dal personale insegnante in servizio nell'istituto. Il
Dirigente scolastico rappresenta l'intero collegio dei docenti.
c. Programmazione dei lavori
All'inizio di ogni anno scolastico il Collegio Docenti discute ed approva le linee generali
della programmazione del proprio lavoro, nell'ambito del monte ore previsto dal contratto
nazionale.
d. Convocazione
La convocazione del Collegio Docenti deve essere disposta con un congruo preavviso non
inferiore a cinque giorni, esclusi i giorni festivi e le domeniche rispetto alla data delle
riunioni, salvo casi di comprovata urgenza, nel qual caso l'avviso potrà essere disposto
anche 48 ore prima.
La convocazione deve essere effettuata con comunicazione diretta ai singoli docenti e
mediante affissione all'albo ufficiale dell'Istituto. Quest'ultima si deve ritenere, di norma,
sufficiente per confermare la validità della convocazione.
Nella convocazione, oltre all'indicazione della data e dell'ordine del giorno, deve essere
indicata l'ora di inizio e l'ora entro la quale saranno conclusi i lavori. Di norma la durata
della seduta non deve superare le quattro ore.
Il Collegio Docenti è convocato dal Dirigente scolastico ogni qualvolta lo ritenga
opportuno, sempre, però nel rispetto del tetto fissato dalla programmazione annuale e in
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relazione alle scadenze indicate dal Ministero. Il Dirigente scolastico, inoltre, convoca il
Collegio quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta scritta e motivata.
e. Ordine del giorno
L'ordine del giorno degli argomenti da sottoporre al Collegio è determinato dal Dirigente
scolastico, sentiti i collaboratori. All'inizio della seduta possono essere proposte modifiche
alla successione degli argomenti all'ordine del giorno dal Dirigente scolastico o da un
docente, da sottoporre a votazione. Ciascun docente può chiedere che un dato argomento
venga iscritto all'O.d.G. di una successiva convocazione se coerente con le attribuzioni. La
richiesta viene approvata o respinta dal Collegio.
La documentazione necessaria all'esame degli argomenti all'O.d.G. viene messa a
disposizione dei docenti presso la stanza dei collaboratori del Dirigente scolastico, con
congruo anticipo - almeno due giorni - rispetto al giorno dell'adunanza.
f. Argomenti non all'ordine del giorno
Gli argomenti non all'ordine del giorno possono essere oggetto di discussione, ma non di
votazione. Tali argomenti possono essere proposti dal Dirigente scolastico o da almeno
cinque docenti e vanno esaminati dopo l'esaurimento dei punti all'ordine del giorno.
La discussione di questi argomenti non può andare oltre i termini di tempo prefissati, a
meno che il Collegio, a norma del punto e, decida diversamente.
g. Verifica del numero legale
Ad apertura di seduta il Dirigente scolastico verifica l'esistenza del numero legale e,
qualora tale numero non sia raggiunto, ne fa fare atto verbale e il Collegio si ritiene
riconvocato in data da stabilirsi dal Dirigente scolastico. Per la validità dell'adunanza del
collegio dei docenti è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.
h. Verbali delle riunioni
Il verbale delle riunioni del Collegio viene redatto da un docente, in veste di segretario,
nominato dal Presidente.
La redazione del verbale avrà carattere sintetico. Saranno riportate le proposte, i risultati
delle votazioni e le delibere approvate. Gli interventi saranno riportati in maniera sintetica.
Quando gli interessati ne facciano espressa richiesta al Presidente, i lori interventi sono
riportati integralmente a verbale, purché il testo, se breve, venga dettato o sia fornito al
segretario per iscritto e sottoscritto dal componente. Eventuali ingiurie, calunnie, allusioni,
o dichiarazioni offensive o diffamatorie non devono essere verbalizzate.
Il verbale, firmato dal Presidente e dal segretario, viene votato per approvazione nella
seduta successiva del collegio se non scritto e approvato contestualmente.
Proposte di rettifica del verbale vengono avanzate prima dell'approvazione dello stesso,
tramite dichiarazione scritta.
i. Comunicazioni del dirigente scolastico
Ad apertura o alla chiusura della seduta il Dirigente scolastico può fare comunicazioni,
sulle quali non si può aprire discussione né procedere a deliberazioni, occupando il tempo
massimo di quindici minuti. I successivi interventi del dirigente scolastico saranno
contenuti nel tempo massimo di cinque minuti.
Il dirigente scolastico potrà inoltre intervenire brevemente per richiamo al regolamento in
qualità di moderatore.
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j. Andamento dei lavori
Il Dirigente scolastico provvede al buon andamento dei lavori del Collegio, mette in
discussione gli argomenti all'O.d.G., ne può proporre la sospensione o il rinvio. Deve
tutelare la dignità e le funzioni dell'intero Collegio; assicura il buon andamento dei lavori e
modera la discussione degli argomenti che avviene secondo l'ordine prestabilito; il
Dirigente scolastico fa osservare il regolamento, concede la facoltà di parlare, pone o
precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota, stabilisce l'ordine delle
votazioni, ne controlla e proclama il risultato. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Dirigente
scolastico si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del
collegio e dei diritti dei singoli componenti.
I componenti il collegio dei docenti durante la trattazione degli argomenti hanno il più
ampio diritto di esprimere le proprie opinioni, considerazioni, censure e rilievi, comunque,
sempre entro i limiti dell'educazione, del buon senso e del civile rispetto delle opinioni
altrui e nell’ambito degli argomenti posti all’o.d.g. Se un componente turba l'ordine,
pronuncia parole sconvenienti, lede i principi affermati precedentemente, il Dirigente
scolastico lo richiama. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso
componente, senza che questi tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Dirigente
scolastico può interdirgli la parola.
Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione.
In caso contrario il dirigente scolastico richiama all'ordine il componente e, ove lo stesso
persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare. Se colui al quale è stata tolta la
parola continua a servirsene, impedendo in tal modo il normale andamento della
discussione e/o della seduta, il Dirigente scolastico fa annotare a verbale questo
comportamento e dopo l'ultimo ammonimento, attiverà nei suoi confronti la procedura
dell’irrogazione della sanzione disciplinare.
A nessuno è permesso di interrompere chi sta parlando, salvo che al Dirigente scolastico
per richiamo al regolamento.
Quando nella sala delle adunanze sussista un disordine tale da non consentire un regolare e
sereno svolgimento dei lavori, nonostante i ripetuti richiami, il Dirigente scolastico ha la
facoltà di sospendere la riunione a tempo indeterminato o data da destinarsi.
Per consentire approfondimenti e scambi di idee tra docenti su un argomento di cui è in
atto la discussione, i lavori del Collegio possono essere sospesi per un massimo di quindici
minuti: tale richiesta va approvata dal Collegio. Sono ammesse, nella stessa seduta,
complessivamente non più di due sospensioni con il limite di una sola per argomento.
Ogni docente entro il termine di tre giorni dalla data di convocazione può far pervenire agli
atti del collegio proposte in dirizzate al Dirigente scolastico in ordine ai singoli punti
inseriti all'ordine del giorno. Eventuali proposte di rettifica o emendamenti a proposte già
agli atti possono essere presentate fino a 24 ore prima dell'adunanza.
Il Dirigente scolastico, nel caso di presenza di più proposte su un singolo argomento
all'ordine del giorno, può convocare i diversi relatori interessati invitandoli ad un’eventuale
elaborazione di un'unica proposta. Qualora tale tentativo di composizione non possa
realizzarsi i relatori presenteranno separatamente al collegio le proposte.
I relatori di proposte, prima dell'inizio delle votazioni, hanno facoltà di ritirare le proprie
proposte.
Per gli argomenti all'O.d.G. che rientrano nelle competenze di una delle commissioni di cui
all'art. 23, la commissione stessa designa un relatore che riferisce al Collegio sulla base di
un testo scritto che contenga anche le posizioni divergenti. A conclusione della sua
comunicazione e prima che abbia inizio la discussione, il relatore propone al Collegio una
motivata proposta di deliberazione.
Aperta la discussione il Dirigente scolastico dà la parola ai docenti secondo l'ordine delle
richieste di intervento, iniziando dal relatore.
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Ogni relatore illustra la proposta nel tempo massimo di 5minuti. Ogni docente, secondo
l'ordine delle richieste d'intervento, può effettuare brevi interventi di 3 minuti.
Nell'intervento specificherà se trattasi:
a) di richieste di chiarimenti; b) di proposte in rettifica o in alternativa; c) di proprio parere
a sostegno o rifiuto della proposta.
Il relatore al termine degli interventi ha diritto di replica per un tempo massimo di 3
minuti. In tale intervento il relatore può manifestare la volontà di far proprie le proposte di
rettifica o rifiutarle. Nessun docente può intervenire due volte sullo stesso argomento a
meno che non si tratti della presentazione di una mozione d'ordine, di fatto personale o
d'intervento per dichiarazione di voto, da contenersi, in ogni caso, nel termine massimo di
2 minuti.
Qualora l'andamento della discussione e la natura degli emendamenti presentati richiedano
una sostanziale rielaborazione o una nuova stesura della proposta di deliberazione, il
Dirigente scolastico invita il relatore a redigerla e a sottoporla in tempi brevi
all'approvazione del Collegio.
La discussione di ogni singolo argomento si ritiene conclusa quando sono stati esauriti gli
interventi di tutti i docenti iscritti a parlare.
I componenti, prima della votazione, possono dichiarare la motivazione della loro
successiva votazione a favore o contro, o dell'astensione.
Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcun componente di effettuare
interventi fino alla proclamazione dei risultati.
k. Votazioni
Prima dell'inizio delle operazioni di voto, il Dirigente scolastico comunica al Collegio
l'esatto numero dei presenti tenuto conto dell'eventuale abbandono della seduta da parte dei
docenti nel frattempo assentatisi.
Le votazioni si effettuano di regola per alzata di mano. Su richiesta di almeno cinque
docenti si procede per appello nominale.
E' necessaria la votazione per scrutinio segreto, mediante schede, quando si faccia
questione di persone, ad eccezione della nomina dei membri delle Commissioni. La
votazione a scrutinio segreto viene espletata nel seguente modo: vengono prima distribuite
ai presenti schede uguali.
Se si tratta di nomine o designazione di persone, ciascun componente scrive sulla scheda il
cognome ed anche il nome o altro dato individualizzante nel caso di omonimia.
I nominativi iscritti nella scheda oltre il numero da eleggere si considerano come non
iscritti, iniziando nell'ordine di scritturazione dal primo esuberante.
Il carattere "segreto" della votazione deve risultare dal verbale. Nel caso di contestazione
di uno o più voti, decidono i membri del seggio.
Le schede non comprensibili sono comunque dichiarate nulle.
Nel caso in cui il numero delle schede risulti superiore a quello dei votanti, il Dirigente
scolastico dichiara nulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.
Per le votazioni a scrutinio segreto relative all'elezione dei membri degli organi del
Collegio (Membri del Comitato di Valutazione del servizio, ecc.), ogni docente può
esprimere preferenze sino ad un massimo dei due terzi dei componenti da eleggere. Sono
proclamati eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti. A parità di voti, è
proclamato eletto il più anziano di età.
l. Deliberazioni
Il Presidente, dopo aver formulato la proposta da deliberare, invita a votare, prima chi è
favorevole e poi, chi è contrario. Chi vuole astenersi dal voto deve manifestare la propria
volontà prima che si proceda alla votazione.
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Il segretario riporta a verbale: il numero dei presenti, il numero e il nome e cognome degli
astenuti, il numero dei voti validi, il numero delle schede bianche e il numero di quelle
dichiarate nulle.
Le schede bianche e quelle nulle sono conteggiate nel numero dei voti validamente
espressi al fine di stabilire la maggioranza assoluta dei votanti.
Gli astenuti, sebbene siano da conteggiare nel numero dei componenti che rendono valida
la seduta, non devono essere conteggiati tra i votanti.
Il Dirigente scolastico dichiara, quindi, l'esito della votazione. Salvo che disposizioni
speciali prescrivano diversamente, le deliberazioni sono valide se adottate con la
maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.
In caso di votazione segreta, il calcolo della maggioranza necessaria si determina
considerando schede bianche e schede nulle come voti validamente espressi.
In caso di votazione palese, il calcolo della maggioranza necessaria si determina
escludendo dal computo le astensioni.
Se su un singolo argomento su cui deliberare esiste una sola proposta, viene votata la
singola proposta e approvata con la maggioranza dei votanti.
Qualora venissero presentate più di due proposte il Dirigente scolastico mette in votazione
le singole proposte nell'ordine di presentazione. Ogni docente viene chiamato a
pronunciarsi, fatto salvo il diritto all'astensione, per ciascuna di esse.
Se nessuna delle proposte raggiunge la maggioranza assoluta – punto 12, ultimo comma si procederà al ballottaggio, ponendo in votazione le due proposte che hanno ottenuto il
maggior numero di voti.
Risulta allora approvata la proposta che ha riportato il maggior numero di consensi. In caso
di parità prevale il voto del Presidente.
m. Chiusura dei lavori
La seduta non può essere chiusa prima che il Collegio abbia deliberato su tutti gli
argomenti posti all'O.d.G.; tuttavia, su proposta del Dirigente scolastico o della
maggioranza del Collegio, la riunione può essere sospesa e aggiornata, sempre, però, che
sia stato esaurito il tempo della durata dei lavori previsto nella convocazione.
n. Commissioni
Il Collegio dei Docenti si articola in Commissioni che hanno i seguenti compiti:
1. raccogliere il materiale relativo alle proprie competenze;
2. analizzare annualmente la situazione del proprio settore e mettere a disposizione i
risultati di tale analisi;
3. fare proposte al Collegio in ordine all’ottimizzazione dell'efficacia del proprio settore;
4. essere esecutrici, fermo restando le competenze del Dirigente scolastico e degli altri
organismi della scuola, dei mandati del Collegio;
- riferire al Collegio sugli esiti del proprio lavoro.
I Referenti e le Commissioni del Collegio sono rinnovabili ogni anno in previsione della
mobilità e della disponibilità dei docenti.
I Coordinatori sono nominati dal Dirigente scolastico, secondo i criteri stabiliti.
o. Modifiche del regolamento
Il presente regolamento ha vigore dal momento della sua approvazione da parte del
Collegio dei Docenti. Le proposte di modifica al presente regolamento sono approvate a
maggioranza assoluta dei voti degli aventi diritto.
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p. Diffusione del regolamento
E' cura del Dirigente scolastico favorire la diffusione del presente regolamento, ponendolo
a disposizione dei docenti nella sala insegnanti, nella sala delle adunanze e mediante
pubblicazione sul sito della scuola.
Art. 5 – COMMISSIONI E REFERENTI
Sono composti da docenti individuati dal Collegio Docenti con incarico annuale e hanno il
compito di gestire i progetti specifici della scuola (elaborazione del progetto,
coordinamento delle attività, verifica e valutazione).
Art. 6– COMITATO DI VALUTAZIONE
Il Comitato di valutazione dei docenti ex art.11 del D.Lgs. 297 del 1994 è stato novellato
dal comma 129 dell’art.1 della Legge n.107 del 13 luglio 2015, cosiddetta “legge buona
scuola”. Dall’a.s. 2015-16 il comitato di valutazione, di durata triennale, ha la seguente
composizione:
•il dirigente, che lo presiede;
•tre docenti, di cui due scelti dal collegio uno dal consiglio d’istituto;
•due genitori o uno studente e un genitore scelti dal consiglio d’istituto;
•un esterno individuato dall’USR tra docenti, dirigenti, ispettori;
Il comitato di valutazione elabora i criteri per la valorizzazione del merito sulla base:
a) della qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione
scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;
b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento
delle competenze degli alunni e dell’innovazione didattica e metodologica, nonché della
collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone
pratiche didattiche;
c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella
formazione del personale. Esprime parere sul periodo di prova dei docenti immessi in
ruolo. Per questa attribuzione la composizione è ristretta al Dirigente, alla componente
docenti ed è integrata dal tutor.
Art. 7 – CONSIGLIO DI CLASSE
Il Consiglio di classe è convocato dal Dirigente Scolastico su propria iniziativa o su
richiesta scritta e motivata di almeno 1/3 dei suoi membri.
Il Consiglio si riunisce di norma mensilmente secondo un calendario stilato dal Dirigente
Scolastico. I Consigli di classe sono presieduti dal Dirigente Scolastico o da Docenti dallo
stesso delegati.
Art. 8 – CONSIGLIO D’ISTITUTO: principali compiti e funzioni.
Il Consiglio d’Istituto elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di
autofinanziamento della scuola. Delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e
stabilisce come impiegare i mezzi finanziari per il funzionamento amministrativo e
didattico. Spetta al consiglio l'adozione del Regolamento interno d’Istituto, l'acquisto, il
rinnovo e la conservazione di tutti i beni necessari alla vita della scuola, la decisione in
merito alla partecipazione dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative, nonché allo
svolgimento di iniziative assistenziali.
Fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di classe, ha potere
deliberante sull'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola,
nei limiti delle disponibilità di bilancio, per quanto riguarda i compiti e le funzioni che
l'autonomia scolastica attribuisce alle singole scuole. In particolare adotta il Piano
dell’Offerta Formativa elaborato dal collegio dei docenti.
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Inoltre il Consiglio d’Istituto indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi,
all'assegnazione dei singoli docenti, e al coordinamento organizzativo dei consigli di
classe.
Esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo dell'istituto, stabilisce
i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi ed esercita le competenze in materia
di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici.
Composizione del Consiglio d’Istituto
Nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni è costituito da 19
componenti, di cui 8 rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del personale
amministrativo e ausiliario, 8 rappresentanti dei genitori degli alunni, il Dirigente
Scolastico.
Il Consiglio d'Istituto è presieduto da uno dei membri, eletto tra i rappresentanti dei
genitori degli alunni. I membri del consiglio di istituto rimangono in carica per tre anni
scolastici.
La convocazione del Consiglio d’Istituto, che sarà effettuata con lettera diretta ai singoli
componenti e con affissione all’albo dell’Istituto, dovrà essere disposta con un preavviso di
almeno cinque giorni e dovrà contenere l’ordine del giorno. In caso di comprovata urgenza
e necessità il Consiglio può essere convocato, mediante preavviso, anche telefonico, due
giorni prima della seduta stessa.
I materiali su cui si chiede deliberazione saranno depositati in Segreteria, a disposizione
dei componenti del Consiglio che, a richiesta, possono averne copia.
Di ogni seduta del Consiglio d’Istituto dovrà essere redatto processo verbale, firmato dal
Presidente e dal Segretario ed approvato seduta stante o, al massimo, all’inizio della seduta
successiva. Il Consiglio d’Istituto, nella sua prima seduta, è convocato e presieduto dal
Dirigente Scolastico, fino all’elezione, fra i rappresentanti dei genitori membri del
Consiglio stesso, del presidente.
Il Presidente sarà eletto nella prima seduta con le seguenti procedure:
a) l’elezione avrà luogo a scrutinio segreto;
b) sono candidati tutti i genitori membri del Consiglio;
c) è considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta, rapportata
al numero dei componenti del Consiglio;
d) qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, sarà eletto a
maggioranza relativa dei votanti, purché siano stati presenti alla seduta almeno la
metà più uno dei componenti in carica;
e) a parità di voti, è eletto il più anziano per età.
Il Consiglio elegge anche un vice presidente, con le stesse modalità previste per l’elezione
del Presidente.
Il presidente nomina il Segretario su indicazione dei componenti il Consiglio.
Nella stessa seduta il Consiglio elegge la Giunta Esecutiva.
Il consiglio d’Istituto è convocato dal Presidente su propria iniziativa, su richiesta del
Presidente della Giunta Esecutiva o di almeno un terzo dei componenti il Consiglio stesso.
L’ordine del giorno è predisposto di norma dalla Giunta Esecutiva e dal Dirigente
Scolastico, che lo concorda di volta in volta con il Presidente del Consiglio. Altri punti
possono essere inseriti a seguito di richiesta scritta da almeno un terzo dei componenti il
Consiglio stesso.
Non si può deliberare su questioni che non siano poste all’ordine del giorno. Per casi di
comprovata urgenza e necessità, su richiesta di uno o più componenti il Consiglio e previa
approvazione della maggioranza dei presenti, il Presidente ammette la discussione dopo
l’esaurimento dei punti previsti all’ordine del giorno.
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L’ordine di trattazione può essere invertito, su richiesta di uno o più componenti il
Consiglio e dietro approvazione della maggioranza.
Il Consiglio può deliberare di ammettere alla seduta successiva, con funzione consultiva,
persone appositamente invitate per fornire pareri tecnicamente qualificati.
Partecipare alla riunione del Consiglio il D.S.G.A senza diritto di voto, su invito del D.S. e
supporto dello stesso per le questioni amministrativo-contabile.
Giunta esecutiva
Il Consiglio d’Istituto elegge al suo interno la Giunta esecutiva. La Giunta prepara i lavori
del consiglio di istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del consiglio stesso, e cura
l'esecuzione delle relative delibere. Entro il 31 ottobre ha il compito di proporre al
Consiglio d’Istituto il programma delle attività finanziarie della istituzione scolastica,
accompagnato da un'apposita relazione e dal parere di regolarità contabile del Collegio dei
Revisori. Nella relazione, su cui il consiglio dovrà deliberare entro il 15 dicembre dell'anno
precedente quello di riferimento, sono illustrati gli obiettivi da realizzare e l'utilizzo delle
risorse in coerenza con le indicazioni e le previsioni del Piano dell'offerta formativa,
nonché i risultati della gestione in corso e quelli del precedente esercizio finanziario.
Composizione della Giunta esecutiva.
La Giunta esecutiva è composta da un docente, un impiegato amministrativo o tecnico o
ausiliario, due genitori. Di diritto ne fanno parte il Dirigente Scolastico, che la presiede, e il
direttore dei servizi generali e amministrativi che ha anche funzioni di segretario della
giunta stessa.
PARTE TERZA - DOCENTI
Art. 9 – DOVERI DEI DOCENTI - Indicazioni
La vigilanza sugli alunni rientra, con l’attività didattica e valutativa, tra i compiti
fondamentali del Docente.
In particolare:
1. I docenti dovranno trovarsi in aula almeno cinque minuti prima dell’inizio delle
lezioni.
2. Il docente della prima ora deve segnalare sul registro di classe e su quello digitale gli
alunni assenti, controllare quelli dei giorni precedenti e segnare sul registro di classe
e in quello digitale l’avvenuta o la mancata giustificazione dei giorni di assenza. Il
docente, qualora un alunno dopo tre giorni dal rientro continui ad essere sprovvisto di
giustificazione, segnalerà in segreteria il nominativo.
3. Eventuali richieste di permessi straordinari, per malessere o per istanze specifiche e
personali dei genitori o di chi ne fa le veci, saranno autorizzate, per iscritto, dalla
Dirigenza. Tutte le assenze devono essere giustificate da uno dei genitori o da chi ne
fa le veci, su apposito libretto che la Scuola fornisce sin dall’inizio dell’anno
scolastico, la cui firma deve essere autenticata dalla Dirigenza. Sarà compito del
docente della prima ora del giorno successivo ammettere l’allievo alle lezioni,
giustificandolo con notazione scritta sul giornale di classe.
Il quinto giorno consecutivo di assenza dovrà essere giustificato con la presenza di
uno dei genitori o con certificato medico. Gli alunni che dovessero dimenticare di
portare la giustificazione saranno ammessi in classe a condizione che regolarizzino la
loro posizione.
10
I permessi di uscita prima del termine delle lezioni sono concessi dal Dirigente
Scolastico o dal collaboratore o, in loro assenza, da un delegato in coincidenza con il
suono della campana alla fine dell’ora di lezione.
4. I docenti eseguiranno rapidamente il cambio di classe, affidando all’occorrenza la
vigilanza degli alunni al collaboratore scolastico, che, al cambio dell’ora, deve
trovarsi nel corridoio assegnatogli per servizio.
5. Gli insegnanti di educazione fisica preleveranno e riaccompagneranno le classi
ordinatamente nella loro aula.
6. Alla fine delle lezioni i docenti avranno cura di accompagnare le classi fino
all’uscita.
7. Le uscite per i servizi igienici, non prima della seconda ora, sono regolamentati dagli
insegnanti di classe, i quali sono tenuti a segnare le uscite degli alunni (in media non
più di tre alunni in un’ora) nell’apposito spazio “uscite servizi igienici” del giornale
di classe in corrispondenza dell’ora di lezione.
8. Nessun docente può anticipare la fine delle lezioni, ne può allontanarsi dalla classe
senza aver provveduto, in caso di necessità e previa autorizzazione del Dirigente
Scolastico, a farsi sostituire da un collega o, in caso di estremo bisogno, a far
sorvegliare la classe da un collaboratore scolastico.
9. Nel caso in cui i docenti si trovino nell’impossibilità di svolgere le loro lezioni per
mancanza di alunni, devono rimanere a disposizione secondo il loro orario di
servizio, in ogni caso per almeno le prime due ore.
10. In prossimità delle riunioni per gli scrutini, ogni insegnante è tenuto a comunicare al
Coordinatore, nei modi e nei tempi fissati con circolare dell’Ufficio di Dirigenza, le
proprie proposte di valutazione.
11. I docenti potranno riunirsi in assemblea nei locali dell’Istituto nel rispetto delle
norme contenute nel Testo Unico della legislazione scolastica e del contratto di
lavoro.
12. Ogni docente è responsabile dei sussidi didattici utilizzati e del laboratorio a lui
affidato per le sole ore in cui svolge la sua attività.
13. I docenti interessati ad iniziative para ed extra scolastiche (corsi, conferenze,
seminari, dibattiti, gruppi di studio e di ricerca ecc.) che valgano a potenziare la
funzione culturale e formativa della scuola, potranno formulare proposte nell’ambito
del Collegio dei Docenti.
14. Ogni docente apporrà la propria firma per presa visione delle circolari e degli avvisi.
In ogni caso tutte le circolari e gli avvisi affissi all’albo della scuola o inseriti
nell’apposito registro s’intendono regolarmente notificati. In caso di assenza, il
docente è tenuto ad informarsi su eventuali impegni collegiali.
15. Il ricorso alla presidenza per problemi di ordine disciplinare va contenuto al massimo
in quanto se da un lato ostacola il complesso e difficile lavoro dell’ufficio di
presidenza, dall’altro provoca nell’alunno la convinzione di una certa impotenza
educativa da parte dei docenti, che, in certe occasioni, può costituire una ragione di
rinforzo di condotte errate in situazioni di difficoltà.
16. I docenti dovranno utilizzare il registro elettronico (per legge) in cui indicheranno le
valutazioni giornaliere, le verifiche periodiche, le assenze e gli argomenti delle
lezioni on-line, che i genitori potranno visionare da casa attraverso il portale di
accesso della scuola.
17. I tablet devono essere depositati negli appositi cassetti e chiusi a chiave.
18. Ai fini della privacy i registri di classe saranno prelevati dai docenti della 1ª ora e per
prevenire smarrimenti e manomissioni, nonché per la salvaguardia dei dati personali
degli alunni, nelle ore pomeridiane saranno custoditi nella sala docenti, dove saranno
depositati dagli insegnanti dell’ultima ora.
11
19. I docenti sono tenuti a curare l’aggiornamento culturale e professionale.
20. I docenti devono presentare nei termini stabiliti la progettazione curriculare e le
relazioni finali.
21. Gli insegnanti devono curare e favorire i rapporti con i genitori degli alunni nei
colloqui individuali e nelle assemblee.
22. I docenti sono tenuti a partecipare attivamente alle riunioni degli organi collegiali di
cui fanno parte e giustificare eventuali assenze.
23. Ogni docente dovrà dare comunicazione tempestiva, anche telefonica, e comunque
entro le ore 8,00 del primo giorno, nei casi di assenza per malattia alla segreteria o
all’ufficio di presidenza; formalizzare la richiesta presentando domanda scritta e
relativa certificazione medica entro due giorni.
24. I docenti sono tenuti a richiedere preventiva autorizzazione al Dirigente Scolastico per
usufruire di permessi, anche brevi o ferie.
Art. 10 – INFORTUNI ALUNNI
L’insegnante, in caso di incidente accorso agli alunni, valuterà la situazione; se è
sufficiente solo il suo intervento, affiderà la classe ad un Collaboratore scolastico e
presterà il primo soccorso, se il caso lo richiede informerà il Dirigente Scolastico che a
sua volta attiverà, se è necessario, l’intervento del 118 e la famiglia. Subito dopo
l’incidente, ai fini della denuncia all’assicurazione, l’insegnante stenderà una relazione
da consegnare alla segreteria nella quale dovrà indicare: cognome e nome dell’alunno,
classe, luogo e dinamica dell’incidente, nomi di eventuali testimoni o presenza
dell’insegnante e soccorsi prestati. La scuola provvederà, entro due gg. dall’accaduto, ad
effettuare la procedura di legge relativa agli infortuni.
Art. 11 – SICUREZZA
I docenti dovranno:
− prendere visione del documento di valutazione dei rischi e del piano antinfortunistico
redatto dalla Scuola;
− partecipare alle iniziative di formazione e informazione in termini di sicurezza e alle
prove di evacuazione generale previste dal P.O.F.;
− osservare le disposizioni e le istruzioni impartite ai fini della prevenzione collettiva ed
individuale;
− fornire le necessarie istruzioni comportamentali agli alunni nell’ambito della
sicurezza;
− utilizzare correttamente i sussidi e vietare agli alunni l’utilizzo di qualsiasi materiale di
cui non si abbia certezza di rispondenza alle norme di sicurezza;
− segnalare deficienze di mezzi e dispositivi; condizioni di pericolo e di urgenza.
Art. 12 – ASSEMBLEE SINDACALI E SCIOPERO
Il tema è disciplinato dal C.C.N.L. del 24/07/2003 art. 8 e dalla L. del 12/06/90 n. 146 e
successive modifiche ed integrazioni.
PARTE QUARTA - PERSONALE NON DOCENTE
Art. 13 – SEGRETERIA E PERSONALE A.T.A.
1. I servizi amministrativi vengono erogati nel rispetto dei criteri di uguaglianza e di
imparzialità.
2. Il personale dell'Ufficio di Segreteria ed i collaboratori scolastici accoglieranno con
cortesia e disponibilità i docenti, gli alunni, i loro familiari e tutti coloro che a
12
3.
4.
5.
6.
diverso titolo hanno rapporti con la scuola o ad essa si rivolgeranno per informazioni
inerenti al servizio scolastico.
L'orario di servizio del personale deliberato annualmente dal Consiglio d'Istituto, sarà
definito nel rispetto della normativa vigente e finalizzato a rispondere alle esigenze
dell'utenza e del territorio.
Il personale che ha rapporti con il pubblico sarà identificabile tramite un cartellino
personale di riconoscimento recante: l'indicazione della qualifica; il nome proprio; un
numero identificativo.
Il personale che risponde al telefono si presenterà con nome dell'Istituto, la propria
qualifica e fornirà le informazioni se il richiedente avrà delineato le proprie
generalità.
E' consentita l'uscita durante l'orario di servizio solo per particolari necessità e su
richiesta di permesso breve. L'interessato firmerà l'orario di uscita e di rientro.
Segreteria e personale amministrativo
a) Gli uffici di segreteria sono aperti al pubblico dalle ore 11,00 alle 13,00 in orario
antimeridiano.
b) Gli alunni potranno accedervi solo in caso di comprovati motivi, entro tale orario dietro
autorizzazione dell’insegnante che sta svolgendo la lezione.
c) Il ruolo del personale amministrativo è indispensabile anche come supporto all’azione
didattica e la valorizzazione delle loro competenze è decisiva per l’efficienza e
l’efficacia del servizio e per il conseguimento delle loro finalità educative.
d) Cura i rapporti con l’utenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e
di accesso alla documentazione amministrativa prevista dalla legge.
e) Collabora con i docenti per specifici progetti a cui è stato assegnato.
f) La qualità del rapporto col pubblico e col personale della scuola è di fondamentale
importanza, in quanto esso contribuisce a determinare il clima educativo della scuola e
a favorire il processo comunicativo tra le diverse componenti che dentro o attorno alla
scuola si muovono.
g) Il personale amministrativo è tenuto al rispetto dell’orario di servizio.
h) Il personale amministrativo e i collaboratori scolastici apporranno la propria firma per
presa visione delle circolari e degli avvisi. In ogni caso tutte le circolari e gli avvisi
affissi all’albo della scuola o inseriti nell’apposito registro s’intendono regolarmente
notificati.
I collaboratori scolastici:
o in collaborazione con i docenti, svolgono compiti di sorveglianza degli alunni nei
corridoi, nei laboratori, durante tutto l'ingresso, l'intervallo delle lezioni e l'uscita e nei
casi previsti dall'art. 51 del Contratto collettivo Nazionale del Lavoro del 05/08/95 e
del regolamento interno per gli alunni;
o sono tenuti a rimanere nel posto loro assegnato, nell’ambito della distribuzione dei
compiti affidati;
o sono tenuti ad informare tempestivamente l’Ufficio di Dirigenza, qualora una classe sia
senza controllo dell’insegnante;
o possono riunirsi in assemblea nei locali dell’Istituto nel rispetto delle disposizioni
vigenti;
o durante la pulizia delle aule e degli altri locali dell’Istituto, sono tenuti a verificare la
buona conservazione dell’arredo e segnalare al Dirigente Scolastico eventuali danni o
guasti riscontrati;
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
sono facilmente reperibili da parte degli insegnanti, per qualsiasi evenienza;
collaborano al complessivo funzionamento didattico e formativo;
favoriscono l’integrazione degli alunni diversamente abili;
vigilano sulla sicurezza ed incolumità degli alunni, in particolare durante gli intervalli,
negli spostamenti e nelle uscite degli alunni per recarsi ai servizi o in altri locali;
sorvegliano gli alunni in caso di uscita dalle classi, in ritardo, assenza o allontanamento
dell’insegnante;
impediscono, con buone maniere, che gli alunni di altri corsi possano svolgere azioni
di disturbo nel corridoio di propria pertinenza, riconducendoli con garbo alle loro
classi;
tengono i servizi igienici sempre decorosi e accessibili;
non si allontanano dal posto di servizio, tranne che per motivi autorizzati dal Direttore
S.G.A. e dal Dirigente Scolastico;
invitano tutte le persone estranee che non siano autorizzati dal Dirigente Scolastico a
uscire dalla scuola;
ove accertino situazioni di disagio, di disorganizzazione o di pericolo, devono
prontamente comunicarlo al Direttore S.G.A. Segnalano, sempre, in segreteria,
l’eventuale rottura di suppellettili, sedie o banchi prima di procedere alla sostituzione;
accolgono il genitore dell’alunno che vuol richiedere l’autorizzazione all’uscita
anticipata. Il permesso di uscita, firmato dal Dirigente Scolastico o da un docente
delegato, verrà portato dal collaboratore nella classe dell’alunno, dove il docente
dell’ora provvederà all’annotazione dell’autocertificazione sul registro di classe.
Dopodiché l’alunno che ha richiesto di uscire anticipatamente potrà lasciare la scuola
al termine dell’ora;
devono controllare che tutte le circolari e gli avvisi siano regolarmente notificati da
tutto il personale.
PARTE QUINTA - ALUNNI
Art. 14 – NORME DI COMPORTAMENTO: diritti e doveri degli alunni
Per quanto concerne i diritti e i doveri degli alunni si recepisce quanto segue di ciò che è
previsto dagli artt. 2 e 3 del DPR 249/98 e dal D.P.R.n° 235 del 21/11/2007.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
L’ alunno ha diritto:
ad una formazione culturale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso
l'orientamento, l’identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee;
di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola
(Regolamento di Istituto);
alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola;
di conoscere in modo trasparente e tempestivo le valutazioni ottenute per operare una
corretta autovalutazione e migliorare il proprio rendimento;
al rispetto della propria persona in tutti i momenti della vita scolastica;
di esprimere la propria opinione, nel rispetto delle persone e delle opinioni degli
interlocutori;
di conoscere gli obiettivi educativi formativi del suo curricolo e il percorso
individuato per raggiungerli;
di fruire di iniziative per il recupero delle conoscenze e delle competenze;
di scegliere fra le diverse offerte formative integrative promosse dall’Istituto;
alla tutela della propria riservatezza anche ai sensi del nuovo codice della privacy
(D.L.vo 196/2003);
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11. di usufruire, durante le ore di lezione, dopo averne fatta richiesta ai professori,
l’accesso ai servizi uno per volta e in media non più di tre in un’ora di lezione;
12. gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della
comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte
all’accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività
interculturali;
13. gli alunni che non si avvalgono della religione cattolica possono:
entrare alla seconda ora o uscire anticipatamente, prelevati sempre dai genitori,
qualora l’ora di religione cattolica coincida con la prima o con l’ultima ora. Se ciò
non fosse possibile si assicura, comunque, la sorveglianza in classe.
lo spostamento in una classe parallela o il permanere nella classe di appartenenza.
Gli alunni devono:
1. avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, di tutto il personale e dei
compagni, lo stesso rispetto, anche formale, consono ad una convivenza civile;
2. frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente gli impegni di studio. Le
lezioni hanno inizio alle ore 8.15. Gli alunni che si presentano dopo l’inizio delle
lezioni saranno ammessi in classe alla seconda ora autorizzati dal Dirigente Scolastico
o dai docenti collaboratori, che valuteranno le motivazioni addotte e/o verificheranno
la richiesta scritta esibita dallo studente e sottoscritta da uno dei genitori. L’Ufficio di
Presidenza potrà informarsi presso i docenti della classe circa l’eventuale ricorso
frequente dello studente alla richiesta d’ingresso alla seconda ora. In caso di ritardo
abituale sarà cura dell’Ufficio di Presidenza, anche su segnalazione del docente
coordinatore della classe, avvisare la famiglia;
3. al cambio dell’ora, attendere l’insegnante in classe;
4. seguire in modo attento le lezioni evitando d’essere fonte di distrazione per i
compagni e di disturbo per l’insegnante;
5. eseguire con puntualità il lavoro assegnato (lezioni, compiti, altre consegne);
6. non sottrarsi alle verifiche senza VALIDO motivo;
7. manifestare all’insegnante ogni difficoltà incontrata nel lavoro in classe e a casa, al
fine di mettere a punto strategie opportune per superare l’ostacolo;
8. osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal Regolamento
d’Istituto;
9. utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e comportarsi
nella vita scolastica in modo da non recare danni al patrimonio della scuola;
10. prelevare le bottigliette d’acqua dai distributori presenti a scuola prima dell’inizio
delle lezioni e anche all’uscita dalle classi per fare la ricreazione e, velocemente, al
rientro della stessa.
11. rispettare la pulizia dei locali e risarcire eventuali danni arrecati alle strutture ed ai
sussidi didattici;
12. condividere la responsabilità di rendere accogliente l‘ambiente scolastico e averne
cura per migliorare la qualità della vita e della scuola;
13. mantenere per tutto l’anno un abbigliamento pratico e decoroso.
Art. 15 – DISPOSIZIONI GENERALI
♦ Durante lo svolgimento delle lezioni è fatto divieto a chiunque di soffermarsi nei
corridoi o disturbare in qualsiasi modo il normale andamento didattico ed
amministrativo.
15
♦ I docenti controlleranno in classe la presenza degli alunni ed individueranno i
ritardatari abituali, nei confronti dei quali potranno prendersi i provvedimenti
disciplinari presenti nel Regolamento di disciplina.
♦ La ricreazione degli alunni si effettuerà dalle ore 10.12 alle 10.28 all’interno dell’atrio
adiacente alla scuola. Al suono della campana le classi saranno accompagnate in ordine
dagli insegnanti della 2^ ora fino in cortile, vigilate dal gruppo di 10 docenti di turno e
ricondotte in modo composto nelle rispettive aule dai docenti della 3^ ora. Durante la
ricreazione nelle aule non deve rimanere nessun alunno, eventuali alunni
impossibilitati a scendere devono essere affidati al collaboratore scolastico in servizio
nel piano.
♦ La ricreazione, in caso di brutto tempo o pioggia, verrà effettuata nelle proprie aule
sotto il controllo dei docenti di turno e dei collaboratori scolastici di piano.
♦ Non essendo previsto alcun servizio ambulante di ristorazione, gli alunni devono
munirsi di colazione a sacco prima di entrare a scuola.
♦ Al termine della ricreazione i docenti della terza ora devono sollecitare gli alunni a
rientrare, accompagnandoli ordinati in fila e per classe dal cancello fino alle loro aule.
♦ Gli alunni, durante la ricreazione e in tutti gli altri momenti della giornata scolastica,
non devono correre nei corridoi, per le scale e nell’atrio e viceversa.
♦ Durante le lezioni e la ricreazione, non devono sporcare gli ambienti scolastici. Dopo
aver consumato cibi e bevande, i rifiuti non devono essere buttati per terra, ma negli
appositi contenitori per la raccolta differenziata.
♦ I servizi vanno utilizzati in modo corretto e devono essere rispettate le più elementari
norme di igiene e di pulizia.
♦ Al termine delle lezioni, l’uscita degli alunni dovrà avvenire sotto la vigilanza, per
quanto possibile, dei docenti delle ultime ore e dei collaboratori scolastici.
♦ L’uscita è fissata per le ore 13,20.
♦ È rigorosamente vietato introdurre animali all'interno del perimetro di pertinenza della
scuola senza le opportune autorizzazioni del dirigente, anche durante le fasi d’ingresso
e di uscita degli alunni. Sono ivi compresi pure tutti gli animali da affezione e/o
comunque spesso presenti in casa.
Disposizioni particolari saranno comunicate con circolare dal Dirigente Scolastico,
tenendo conto delle particolari caratteristiche dell’edificio.
PARTE SESTA - REGOLAMENTO DI DISCIPLINA
PREMESSA
Le disposizioni e le indicazioni contenute nello Statuto delle studentesse e degli studenti,
emanate con D.P.R. n. 249 del 24/06/1998 e successivamente modificate ed integrate con il
Decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 21/11/2007, fanno parte integrante del
Regolamento di disciplina della nostra scuola.
Le sanzioni relative ai comportamenti degli alunni che configurano mancanze disciplinari,
gli organi competenti ad irrogarle ed il relativo procedimento fanno parte integrante del
Regolamento di disciplina.
Le sanzioni disciplinari hanno finalità educative, tendono al rafforzamento del senso di
responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
Devono, inoltre, essere proporzionate all’infrazione disciplinare ed ispirate, per quanto
possibile, al principio della riparazione del danno e tener conto dell'età e della situazione
psicologica dell'alunno.
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La scuola secondaria statale di 1° grado “A. Inveges” istituisce l’Organo di garanzia, che
contribuisce alla crescita educativa e allo sviluppo formativo degli alunni, assieme ai
Consigli di classe, al Consiglio d’Istituto e alle Commissioni d’esame di licenza.
Nessun alunno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato
ad esporre le proprie ragioni.
L’azione disciplinare è promossa dal Dirigente Scolastico e dai singoli Docenti e dal
Consiglio di classe e dal Consiglio d’Istituto secondo le proprie competenze.
Art. 16 – SANZIONI DISCIPLINARI
I comportamenti che configurano mancanze disciplinari sono puniti, a seconda del loro
grado di gravità, con le seguenti sanzioni:
- nota sul registro di classe;
- sospensione dal resto delle lezioni previste nella giornata, con consegna al genitore;
- sospensione dalle lezioni per un periodo non superiore a tre giorni;
- sospensione dalle lezioni per un periodo non superiore a cinque giorni;
- sospensione fino ad un massimo di 15 giorni;
- per altri provvedimenti disciplinari vedasi l’art. 328 del D.L.vo n. 297 del 16-041997 e il Decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 21/11/2007.
In particolare
1. Nei confronti dello studente che abbia riportato tre note sul registro di classe, su
iniziativa di un docente del Consiglio di Classe, si provvederà a convocare i genitori
per discutere, alla presenza di questi o dell’interessato, sulle motivazioni ed eventuali
giustificazioni che hanno indotto il discente a certi comportamenti. Nel caso in cui,
dopo questo colloquio, lo studente dovesse incorrere in altra nota disciplinare, il
Consiglio di Classe adotterà opportuni provvedimenti.
2. Nel caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, potrà essere comminato dal
Consiglio di Classe, su proposta del Dirigente Scolastico o del docente coordinatore o
di un docente, il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica
fino ad un massimo di quindici giorni. La durata dell’allontanamento dovrà essere
strettamente commisurata alla gravità della mancanza.
3. Per gli studenti che nel corso dell’anno siano incorsi in procedimenti di
allontanamento dalla comunità scolastica per una durata complessiva di giorni tre o
abbiano già riportato cinque note sul registro, il Consiglio di classe potrà disporre,
considerati i particolari oneri di vigilanza che gravano sui docenti e la necessità di un
irreprensibile comportamento disciplinare richiesto durante lo svolgimento delle
attività parascolastiche, il divieto per lo studente di partecipare a viaggi d’istruzione,
a visite guidate e ad altre attività paradidattiche nell’anno di riferimento.
4. Nel caso di assenze di massa ingiustificate e non giustificabili nemmeno con
riferimenti ad accadimenti di carattere politico, economico, sociale e religioso di
particolare rilevanza, l’Ufficio di Presidenza valuterà, di volta in volta, i
provvedimenti da adottare. Inoltre il Dirigente Scolastico ed i docenti cercheranno,
con l’ausilio dei genitori, di mettere in atto tutte quelle strategie che evitino il
ripetersi di assenze immotivate.
5. Qualora concorrano circostanti attenuanti, e avuto riguardo al profitto e alla
precedente condotta, può essere inflitta la punizione di grado inferiore a quello
rispettivamente stabilito. In caso di recidiva, o qualora le mancanze previste dai
commi precedenti assumano particolare gravità, o abbiano carattere collettivo, può
essere inflitta la punizione di grado immediatamente superiore.
6. L’allievo in caso di infrazioni disciplinari deve essere punito, ma è anche obbligato a
comportamenti di natura risarcitoria - riparatoria volti al perseguimento degli
17
interessi della comunità scolastica di appartenenza ( piccola manutenzione, pulizia
delle aule ecc…)
TIPOLOGIA DELLE SANZIONI DISCIPLINARI
Finalità: educativa, tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino dei rapporti corretti.
Durata: sempre temporanee (salvo caso di eccezionale gravità); proporzionate all’infrazione; ispirate, per quanto
possibile, al principio della riparazione del danno.
Tipo di mancanza
Sanzione disciplinare
Frequenza scolastica irregolare es.: Ammonizione verbale;
annotazione sul registro di classe;
− ritardi ripetuti nell’ingresso
comunicazione scritta ai genitori.
− assenze di massa ingiustificate
Ammonizione scritta sul diario
Mancanza ai doveri scolastici per
dell’alunno da far firmare ai genitori
negligenza abituale.
per presa visione.
Utilizzo di abbigliamento inadatto Dopo il secondo richiamo,
all’ambiente scolastico
convocazione dei genitori.
Ammonizione scritta sul registro di
classe; convocazione dei genitori per
un colloquio a scuola ed eventuale
Comportamento che turba il
sospensione dal resto delle lezioni
regolare andamento delle lezioni.
previste nella giornata con consegna al
genitore.
Sospensione dalle lezioni per un
Recidive di cui al punto precedente
periodo non superiore ai tre giorni.
Comportamenti che arrechino
danno a strutture e/o attrezzature
della scuola o a persone in essa
operanti o esterne ad essa, esempi:
A seconda della gravità del fatto:
- rotture e danneggiamenti di vetri,
1) richiamo scritto;
porte, muri, arredi, attrezzature,
2) sospensione dalle lezioni
libri e oggetti vari;
(fino a 15 giorni);
- alterazione o danneggiamenti di
3) in caso di danneggiamenti di
registri e altri documenti della
patrimonio pubblico (arredi,
scuola;
attrezzature, ecc, ), obbligo di rifondere
- sottrazione di beni, valori, oggetti
il danno.
della scuola o di terzi;
- lancio di oggetti contundenti
dall’interno verso l’esterno della
scuola.
Comportamenti che contrastino
con le disposizioni circa le norme
di sicurezza e di tutela della salute.
1) richiamo scritto;
Esempi:
2) oppure, a seconda della gravità,
- portare con sé oggetti pericolosi o
sospensione dalle lezioni (fino a 15
dannosi alla salute;
giorni);
- contravvenire al divieto di
3) applicazione delle norme di legge
fumare;
previste nei diversi casi.
comportamenti che ledono la legge
penale (esempio: portare armi,
droga ecc).
Offese al decoro personale, alla Sospensioni dalle lezioni per un
religione e alle istituzioni.
periodo non superiore ai cinque giorni.
Organo
competente
Organo
scolastico
a cui si
può
ricorrere
Docente
Non
Dirigente Scolastico
impugnabile
o docente vicario
Docente
Non
impugnabile
Docente
Non
impugnabile
Docente
Non
Dirigente Scolastico
impugnabile
o docente vicario
Consiglio di classe
Organo di
garanzia
Docente
Consiglio di classe
Organo di
garanzia
Consiglio di classe
Organo di
garanzia
Consiglio di classe
Organo di
garanzia
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Offese alla morale e oltraggio al
personale docente e non docente,
comportamenti caratterizzati da Sospensione fino a quindici giorni.
violenza fisica nei confronti dei
compagni.
Consiglio di classe
Recidive di cui al punto
precedente.
Consiglio di Istituto
Uso del cellulare, di strumenti
digitali o di altri dispositivi
elettronici non richiesti dall’attività
didattica
Diffondere immagini, registrare
voci o filmati in violazione della
privacy.
Sospensione superiore a quindici
giorni.
Organo di
garanzia
Organo di
garanzia
Sequestro del cellulare (esclusa la
Non
Docente
SIM) e/o degli altri oggetti da restituire
Dirigente Scolastico impugnabile
solo al genitore.
Sospensione dalle lezioni o sanzioni
amministrativa che va da 3000 euro a
18.000 euro.
Consiglio di classe
Organo di
garanzia
N.B. Questa tabella non può e non vuole essere esaustiva nella descrizione dei comportamenti
sanzionabili, ma qualunque comportamento contrario alla convivenza civile e ai doveri
dell’alunno, sarà sanzionato commisurando la gravità dell’infrazione a quelle sopra indicate. Per
un maggior dettaglio si fa riferimento al Regolamento di disciplina, parte integrante del
Regolamento di Istituto.
Art. 17 – MANCANZE DISCIPLINARI DURANTE LE SESSIONI DEGLI ESAMI DI
LICENZA MEDIA.
Le mancanze disciplinari commesse dai candidati durante le sessioni d'esame sono inflitte
dalla Commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
Durante la sessione degli esami di licenza media e di idoneità sono censurabili i
comportamenti menzionati nel presente regolamento.
L'alunno impegnato nelle prove d'esame che incorra nella sanzione disciplinare di
allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore ad un giorno, perde il
diritto di proseguire gli esami.
Soggetti e Organo competenti
• Presidente di Commissione e Commissari, per le sanzioni previste nel presente
regolamento;
• la Commissione esaminatrice, a maggioranza assoluta dei componenti, per le sanzioni
previste nel presente Regolamento.
Procedura
La contestazione del comportamento da censurare al candidato deve essere fatta per iscritto
al genitore e lo stesso può produrre prove e testimonianze favorevoli per il figlio.
La Commissione d’esame è convocata entro due giorni dalla richiesta inoltrata dal docente.
In fase deliberativa non potranno prendere parte le persone coinvolte nel contenzioso.
La stessa nell’attesa dello svolgimento della fase istruttoria e deliberativa, deve consentire
al candidato di svolgere le prove d'esame. Qualora, poi, dopo l'iter procedurale, deliberi di
irrogare al candidato la sanzione di allontanamento dalla comunità scolastica per uno o più
di giorni, il candidato medesimo perde il diritto di proseguire gli esami e la prova
eventualmente già svolta gli viene annullata.
Il provvedimento di irrogazione della sanzione disciplinare deve essere comunicato per
iscritto al genitore dell'alunno.
Impugnazione e ricorsi
Il genitore può proporre ricorso alla sanzione disciplinare di allontanamento del candidato
dalle prove degli esami fino a quindici giorni, entro due giorni dalla comunicazione della
sanzione, al C.S.A., che decide in via definitiva. Al secondo negativo provvedimento
19
avverso al figlio, entro 30 giorni dalla comunicazione, ha la facoltà di fare esposto al
T.A.R. o un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica Italiana.
Art. 18 – IMPUGNAZIONI
1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte dei genitori, entro quindici
giorni dalla comunicazione del provvedimento, ad un apposito Organo di garanzia
interno alla scuola.
2. L’Organo di garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni (Art. 5 – Comma 1).
Qualora l’Organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che
ritenersi confermata.
Art. 19 – ORGANO DI GARANZIA DELL’ISTITUTO (O.G.I.)
Composizione
E’ presieduto dal Dirigente Scolastico, da un docente ( + 1 supplente) e da due genitori ( +
due supplenti). Il numero dei suoi membri, che in ragione delle componenti scolastiche che
devono rappresentare, non possono essere meno di quattro (Art. 5 – Comma 1).
L’Organo di garanzia dell’Istituto è così composto:
DIRIGENTE SCOLASTICO
Arch. Giovanni Marino
( Componente di diritto)
DOCENTI
Prof. Riccardo Cannella
Prof. Mario Testoni
(supplente)
GENITORI
Sig. Catanese Vittorio
Di Prima Ignazio (supplente)
Rizzuto Vita
Alongi Annalisa (supplente)
Compiti
1. L’Organo di garanzia, di durata triennale, esamina le impugnazioni e i ricorsi avversi
alle sanzioni disciplinari presentati dai genitori degli alunni e decide anche sui conflitti
che potrebbero sorgere all’interno della scuola in merito all’applicazione del presente
Regolamento.
2. Le funzioni dell'O.G.I. sono in particolare:
− controllo sull'applicazione del Regolamento;
− proposta di eventuali modifiche/integrazioni;
− mediazione in caso di conflitto fra le parti.
3. In caso di ricorso o di conflitto l'O.G.I. convoca preliminarmente le parti in causa per
permettere loro di esporre il proprio punto di vista; qualora lo ritenga opportuno
l’Organo può consultare, non a titolo oneroso, uno o più esperti anche esterni alla scuola
che forniscano un parere non vincolante per le determinazioni.
4. Lo scopo primario dell'O.G.I. è quello di giungere ad una mediazione tra le parti
contendenti; nel caso ciò non accadesse, l'O.G.I. elabora una risoluzione che rimette al
Consiglio d’Istituto. E’ ammesso il ricorso al direttore dell’Ufficio Scolastico
Regionale.
5. La decisione viene verbalizzata e pubblicizzata mediante l'affissione all’Albo d’Istituto.
6. Per le riunioni dell'O.G.I. è previsto il numero legale dei 4 eletti.
7. Le decisioni all'interno dell'O.G.I. sono assunte a maggioranza o, per consenso, a
discrezione dell'Organo.
8. Il Consiglio è perfetto alla presenza di tutti i membri eletti.
Modalità di elezione
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1. Il docente viene designato dal Consiglio d’Istituto su proposta del Collegio dei
Docenti.
2. L’elezioni dei due rappresentanti dei genitori deve essere effettuato con le stesse
modalità utilizzate per le elezioni dei rappresentanti dei genitori componenti il
Consiglio d’Istituto e nello stesso momento.
3. Viene designato anche un membro supplente tra i docenti e due tra i genitori con le
stesse modalità su esposte.
4. Il procedimento dinanzi all’Organo di garanzia ha inizio con la proposizione di
impugnazione avverso la sanzione disciplinare da parte dei genitori dello studente che
può essere sentito nella fase istruttoria del ricorso.
5. Al termine della discussione la votazione avviene a scrutinio palese: nel verbale è
riportato esclusivamente l’esito della votazione. In caso di parità prevale il voto del
Presidente e non è prevista l’astensione.
6. L’O.G.I. decide su richiesta di chiunque abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano
all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente Regolamento e resta in
carica tre anni e rinominata in coincidenza delle elezioni del Consiglio d’Istituto.
7. L'O.G.I. interviene nelle sanzioni disciplinari e nei conflitti per l'applicazione del
Regolamento di Istituto, su richiesta di chiunque ne abbia interesse.
Art. 20 – USCITE, VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE
Per le uscite in orario scolastico è obbligatorio compilare l’autorizzazione annuale; per le
gite è necessario firmare l’autorizzazione specifica e, l’adesione espressa, è vincolante. La
quota stabilita va consegnata al rappresentante al massimo dopo tre giorni dalla richiesta,
pena esclusione. Qualora l’alunno non possa, per sopraggiunti motivi familiari o personali,
partecipare all’attività programmata, saranno restituiti soltanto i soldi relativi alle spese di
ingresso a musei, teatri, mense, ecc. e non la quota per il pagamento del mezzo di
trasporto. In gita può essere prevista la presenza del rappresentante di classe. È permessa la
presenza del genitore dell’alunno diversamente abile. Per i viaggi di istruzione in orario
extrascolastico gli alunni, al rientro, dovranno essere prelevati dai genitori o da un loro
delegato.
(Il regolamento è parte integrante del “Regolamento contenente criteri e limiti per lo
svolgimento dell’attività negoziale da parte del Dirigente Scolastico, ai sensi dell’art.
33, secondo comma, del decreto n. 44 del 1 febbraio 2001” - Appendice e - Capitolato
d’oneri fra la scuola e le agenzie di viaggio - Norme per la partecipazione alla gara:
dall’ art.1 all’art.22).
PARTE SETTIMA - USO DEI CELLULARI E SANZIONI DISCIPLINARI
Art. 21– USO DEI CELLULARI
1. Non è concesso agli alunni portare a scuola oggetti di valore, compreso denaro, perché
la scuola non si assume responsabilità in caso di smarrimento. Non è consentito inoltre
portare oggetti pericolosi in classe a tutela di tutti.
2. E’ vietato l’uso dei telefoni cellulari da parte degli alunni durante lo svolgimento delle
attività didattiche. Il divieto deriva dai doveri sanciti dallo Statuto delle studentesse e
degli studenti (D.P.R. N° 249/1968). In caso di sola urgenza o di malessere accertato,
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saranno avvisati i genitori dal proprio telefono o da quello della scuola tramite sms,
escludendo qualsiasi chiamata ritenuta superflua (dimenticanza di libri o materiale
didattico, uscite, ect.), la cui attendibilità è demandata ai docenti. Gli alunni sorpresi ad
utilizzare il telefonino nelle ore di lezione senza l’autorizzazione, saranno tenuti a
consegnarlo al docente senza scheda e portarlo in presidenza per essere riconsegnato
direttamente ai genitori.
3. All’ingresso in aula gli alunni hanno l’obbligo di spegnere il telefono cellulare,
riponendolo negli zaini o nelle tasche. Nel caso che l’allievo non ottemperi a tale
divieto, il docente presente in aula procederà al sequestro temporaneo del cellulare
senza SIM. Tale sequestro verrà annotato sul registro di classe dandone comunicazione
alla famiglia dell’allievo, anche per il ritiro del cellulare sequestrato.
4. E’ vietato l’uso di qualunque strumento digitale o di altri dispositivi elettronici
(fotocamere, videocamere o dei registratori vocali, inseriti all’interno di telefoni
cellulari o di altri dispositivi elettronici, in assenza di un esplicito consenso manifestato
dall’interessato) che possa disturbare il regolare andamento delle lezioni e che
costituisce una grave mancanza di rispetto per il docente.
5. Il divieto di utilizzare il telefono cellulare, durante le attività di insegnamento e di
apprendimento, vale anche per il personale docente, come già previsto dalla circolare
ministeriale N° 362 del 25 agosto 1998.
6. Dirigenti, docenti e personale tecnico ed amministrativo hanno il dovere sia di vigilare
sui comportamenti degli studenti in tutti gli spazi scolastici sia di segnalare
tempestivamente alle autorità competenti le eventuali infrazioni. L’inosservanza di
questo dovere è materia di valutazione disciplinare.
Art. 22 - USO DEI TELEFONI CELLULARI ALLO SCOPO DI ACQUISIRE DATI
PERSONALI
Le immagini, i suoni e i filmati acquisiti nelle comunità scolastiche mediante telefoni
cellulari o altri dispositivi elettronici e successivamente trasmessi tramite Mms o
comunque divulgati in altre forme, ivi compresa la pubblicazione su siti internet, possono
contenere informazioni di carattere personale relative ad uno o più interessati identificati o
identificabili e in particolare a persone fisiche. Ne segue che la raccolta, conservazione,
utilizzazione e divulgazione a terzi dei predetti dati configura, ai sensi della normativa
vigente, un "trattamento" di dati personali. Tali dati, peraltro, possono anche riguardare la
sfera della salute, della vita sessuale o altre informazioni "sensibili" per cui sono previste
particolari garanzie a tutela degli interessati.
Di conseguenza, gli studenti, i docenti o altri soggetti della comunità scolastica che
vorranno scattare delle fotografie o effettuare registrazioni audio o video all’interno delle
istituzioni scolastiche con il proprio telefono cellulare o altri dispositivi e successivamente
utilizzare, divulgare, inviare i dati personali acquisiti sono obbligati a porre in essere due
adempimenti:
1) si deve informare la persona interessata circa:
− le finalità e le modalità del trattamento che si intende effettuare in relazione a tali dati;
− i diritti di cui è titolare in base all’art. 7 del Codice, quali, ad esempio, il diritto di
ottenere la cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei dati personali;
− gli estremi identificativi di colui che usa il telefono cellulare o altri dispositivi per
raccogliere i dati;
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2) deve acquisire il consenso espresso dell’interessato. Nel caso in cui il trattamento
riguardi dati di tipo sensibile, occorre acquisire il consenso in forma scritta, fermo
restando il predetto divieto di divulgare i dati sulla salute.
L’inosservanza dell’obbligo di preventiva informativa all’interessato comporta il
pagamento di una sanzione amministrativa che va da un importo minimo di 3.000 euro
sino ad un massimo di 18.000 euro ovvero, in caso di dati sensibili o di trattamenti che
comportino situazioni di pregiudizio, di grave detrimento anche con eventuale danno, la
sanzione va da un minimo di 5.000 euro sino ad un massimo di 30.000 euro (cfr. art. 161
del Codice).
Art. 23 - REGOLAMENTI DI ISTITUTO E SANZIONI DISCIPLINARI
Gli studenti che non rispettano gli obblighi sopra richiamati, di preventiva informativa, nei
casi che lo prevedono, commettono una violazione, punita con una sanzione
amministrativa, della cui applicazione è competente il Garante (artt. 161 e 166 del Codice).
In ogni caso, gli studenti devono adottare un comportamento corretto e di rispetto nei
confronti del Dirigente Scolastico, del personale della scuola e dei loro compagni, con
riferimento al quale i Regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i
comportamenti che configurano mancanze disciplinari (artt. 3 e 4, D.P.R. 24 giugno 1998,
n. 249 - “Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola
secondaria”).
La violazione di tali regole contenute nei Regolamenti d’Istituto può dunque configurare
un’infrazione disciplinare, con conseguente applicazione della relativa sanzione
individuabile dalla scuola stessa.
Nel caso di comportamento non adeguato alle norme di vita scolastica (come ad esempio:
assumere atteggiamenti violenti che mettono in pericolo l’incolumità altrui, provocatori,
intimidatori, discriminatori o linguaggi offensivi nei confronti di persone ecc.),
il docente presente al fatto provvederà a redigere un rapporto disciplinare sul registro di
classe evidenziando la gravità del fatto e ne darà comunicazione al coordinatore che
procederà a informare con comunicazione scritta la famiglia e il Dirigente Scolastico che
convocherà il Consiglio di Classe che, valutando la gravità del fatto, potrà deliberare una
sanzione disciplinare di sospensione fino a tre giorni con/senza obbligo di frequenza e con
l’obbligo di accompagnamento da parte dei genitori.
Art. 24 - DIVIETO DI FUMO NELLE AREE DI PERTINENZA DELLE SCUOLE
Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 12/09/2013 è entrato in vigore il Decreto
n° 104 del 12/09/2013 che all'articolo 4 (tutela della salute nelle scuole) comma 1-2 recita:
Il comma 1, mediante l’inserimento di un comma 1-bis all'articolo 51 della legge 16
gennaio 2003, n. 3, estende il divieto di fumo nei locali chiusi alle aree all’aperto di
pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie.
Il comma 2 vieta l’utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni
scolastiche statali e paritarie, comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità
di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonché presso i centri per l’impiego e i
centri di formazione professionale.
L’articolo 4 estende il divieto di fumo nei locali chiusi alle aree all’aperto delle istituzioni
scolastiche, vieta l’uso delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle medesime
istituzioni, e prevede l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione
dei divieti.
Pertanto è fatto divieto di fumo anche nell'area esterna alla scuola (cortile interno
compreso) e non è consentito l'uso delle sigarette elettroniche all'interno dei locali
scolastici.
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È stabilito, dunque, il divieto di fumo in tutti i locali dell’edificio scolastico, scale antiincendio compresi, e nelle aree all’aperto di pertinenza dell’istituto, anche durante
l’intervallo.
Tutti coloro (studenti, docenti, personale Ata, esperti esterni, genitori, chiunque sia
occasionalmente presente nei locali dell’Istituto) che non osservino il divieto di fumo nei
locali dove è vietato fumare saranno sanzionati col pagamento di multe, secondo quanto
previsto dalla normativa vigente. Per gli alunni sorpresi a fumare a scuola, si procederà a
notificare immediatamente ai genitori l’infrazione della norma.
I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare, in
aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento
disciplinare.
Gli studenti che non rispettino il divieto, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste,
saranno puniti con una sanzione disciplinare. Nel caso in cui uno/a studente/ssa fosse
sorpreso/a ad introdurre e a commerciare all’interno dell’Istituto “sostanze” vietate, si
procederà alla sospensione dalla attività didattica e alla denuncia alle Autorità Giudiziarie
competenti. I trasgressori saranno multati in base a quanto deciso dal decreto: una
sanzione che oscilla tra i 25 ed i 250 euro.
PARTE OTTAVA - RAPPORTI SCUOLA - FAMIGLIA
Art. 25- IMPEGNI DEI GENITORI: “Patto sociale di corresponsabilità”.
Sottoscrivere, all’atto d’iscrizione o all’inizio dell’anno scolastico, un “Patto sociale di
corresponsabilità”, mediante cui si assumono l’impegno di rispondere direttamente
dell’operato dei propri figli nel caso in cui arrechino danni ad altre persone o alle strutture
scolastiche o, più in generale, violino i doveri sanciti dal Regolamento d’Istituto e
subiscano, di conseguenza, l’applicazione di una sanzione anche di carattere pecuniario.
Esso è finalizzato a definire in modo trasparente e condiviso diritti e doveri nel rapporto fra
istituzione scolastica autonoma e utenza; il rispetto del Patto costituisce la condizione
indispensabile per costruire un rapporto di fiducia reciproca, atto a rafforzare le finalità
educative del Piano dell’Offerta Formativa e il successo scolastico degli studenti.
Art. 26- INDICAZIONI
1. I genitori sono i responsabili più diretti dell'educazione e dell'istruzione dei propri figli
e pertanto hanno il dovere di condividere con la scuola tale importante compito.
2. I genitori devono:
a. garantire puntualità e rispettare l’orario della scuola e dei laboratori pomeridiani,
nonché la frequenza a questi ultimi per tutta la durata del corso, una volta effettuata
l’iscrizione;
b. tenersi aggiornati su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando
costantemente il libretto personale dello studente e le comunicazioni scuola-famiglia,
partecipando con regolarità alle riunioni previste;
c. fornire agli insegnanti tutte le informazioni utili alla conoscenza dell’alunno, in caso di
informazioni riservate, rivolgersi al Dirigente Scolastico;
d. adoperarsi affinché i figli rispettino il Regolamento d’Istituto, in particolar modo per
ciò che riguarda la puntualità e la giustificazione di assenze o ritardi;
e. sostenere gli insegnanti assicurando il controllo quotidiano del materiale scolastico
necessario per l’esecuzione dei compiti assegnati;
f. conoscere il Piano dell’Offerta Formativa (POF) della scuola;
g. rispettare scrupolosamente le indicazioni riguardanti l’accesso agli spazi della scuola;
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h. intervenire responsabilmente rispetto ad eventuali danni provocati dal figlio/a a
persone o cose della scuola, anche attraverso il risarcimento dei danni, nelle forme e
nelle modalità previste dal Regolamento d’Istituto;
i. fornire ai figli il materiale occorrente per le attività scolastiche, segnalato dalla scuola;
j. in caso di assenza dei figli per malattia superiore ai cinque giorni, portare il certificato
medico per il rientro a scuola.
3. Gli insegnanti, oltre ai previsti incontri con le famiglie nel piano annuale, sono
disponibili ad incontri individuali, tutte le volte che la situazione lo richieda o quando
venga fatta esplicita richiesta in tal senso dalla famiglia. In questi casi si concorda,
tramite il diario degli alunni, l'orario di ricevimento. La scuola, in casi urgenti o per
segnalare situazioni particolari, invierà alle famiglie degli alunni una cartolina di
convocazione.
4. In caso di sciopero del personale, la scuola avvertirà le famiglie con apposito
comunicato e con congruo anticipo. Non sempre sarà possibile garantire il normale
svolgimento delle lezioni. E' possibile, quindi, che gli alunni presenti in scuola siano
suddivisi in gruppi e affidati per la vigilanza ai docenti e/o ai collaboratori scolastici
non scioperanti. In situazioni di emergenza verranno comunque impartite opportune
disposizioni.
5. Allo scopo di mantenere vivo e proficuo l'affiatamento tra le famiglie e la scuola i
genitori sono invitati ad utilizzare al massimo le occasioni offerte partecipando alle
assemblee di classe ed ai colloqui individuali con i docenti nelle occasioni di
ricevimento.
Art. 27 – ASSEMBLEE DEI GENITORI
1. I genitori degli alunni possono riunirsi in assemblea nei locali della scuola secondo
quanto stabilito dalle norme vigenti (art. 12 e 15 del D. L.vo 297/94).
2. Le assemblee si svolgono fuori dell’orario di lezione.
Art. 28 – RAPPRESENTANTE DI CLASSE
I rappresentanti di classe eletti dai genitori devono mantenere l’impegno assunto
partecipando alle riunioni convocate dai docenti e farsi carico di trasmettere a tutti i
genitori qualsiasi informazione o decisione presa nei colloqui.
DIRITTI E DOVERI DEL RAPPRESENTANTE DI CLASSE
Il rappresentante di classe ha il diritto di:
farsi portavoce di problemi, iniziative, proposte della propria classe presso il Consiglio
di cui fa parte e presso i propri rappresentanti al Consiglio d’Istituto;
informare i genitori, mediante diffusione di relazioni, note, avvisi o altre modalità,
previa richiesta di autorizzazione al Dirigente Scolastico, circa gli sviluppi d'iniziative
avviate o proposte dalla Direzione, dal corpo docente, dal Consiglio;
ricevere le convocazioni alle riunioni del Consiglio con almeno 5 giorni di anticipo;
convocare l'assemblea della classe che rappresenta qualora i genitori la richiedano o
egli lo ritenga opportuno. La convocazione dell’assemblea, se questa avviene nei locali
della scuola, deve avvenire previa richiesta indirizzata al Dirigente, in cui sia
specificato l'ordine del giorno;
avere a disposizione dalla scuola il locale necessario alle riunioni di classe, purché in
orari compatibili con l'organizzazione scolastica;
accedere ai documenti inerenti alla vita collegiale della scuola (verbali ecc.);
essere convocato alle riunioni del Consiglio in cui è stato eletto in orario compatibile
con gli impegni di lavoro (art.39 TU.).
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Il rappresentante di classe NON ha il diritto di:
occuparsi di casi singoli;
trattare argomenti di esclusiva competenza degli altri Organi Collegiali della scuola
(per esempio quelli inerenti alla didattica ed il metodo di insegnamento).
Il rappresentante di classe ha il dovere di:
fare da tramite tra i genitori che rappresenta e l'Istituzione scolastica;
tenersi aggiornato riguardo alla vita della scuola;
presenziare alle riunioni del Consiglio in cui è eletto;
informare i genitori che rappresenta sulle iniziative che li riguardano e sulla vita della
scuola,
farsi portavoce delle istanze presentate dai genitori;
promuovere iniziative volte a coinvolgere nella vita scolastica le famiglie che
rappresenta.
conoscere il Regolamento di Istituto;
conoscere i compiti e le funzioni dei vari Organi Collegiali della Scuola.
PARTE NONA - GESTIONE DEI SUSSIDI, DELLE ATTREZZATURE E DELLE
STRUTTURE
Art. 29 – FUNZIONAMENTO
1. La biblioteca è un servizio che l’Istituto intende assicurare agli alunni e agli studenti.
2. Gli alunni, i docenti ed il personale non docente sono ammessi al prestito dei volumi,
delle videocassette e dei cd-rom, presenti nell’Istituto, secondo le norme e le modalità
di seguito indicate, con riserva da parte del Consiglio d’Istituto di ammettere al prestito
altre categorie di persone.
3. Il prestito per i volumi ha la durata di un mese ed è consentito per non più di un testo
alla volta. Per le riviste la durata del prestito è ridotta a quindici giorni, per le
videocassette e i cd-rom ad una settimana. Ogni fruitore del prestito è personalmente
responsabile della conservazione del materiale ottenuto.
4. La restituzione del materiale preso in prestito, compresi i libri affidati in comodato
d’uso, dovrà avvenire entro la prima settimana di giugno.
5. Il bibliotecario è tenuto a denunziare al Dirigente Scolastico eventuali furti o
smarrimenti nelle 24 ore successive, anche mediante relazione scritta.
6. La mancata restituzione o il danneggiamento del materiale preso in prestito costituisce
mancanza disciplinare per chiunque. Saranno inoltre applicate sanzioni economiche nei
limiti del prezzo aggiornato del bene concesso in prestito, salvo eventuali ulteriori
danni.
7. Per quanto concerne l’acquisto di nuovi libri, audiovisivi o cd-rom, gli alunni potranno
presentare proposte agli insegnanti, che, se lo riterranno opportuno, formalizzeranno la
richiesta di acquisto.
8. L’uso del videoregistratore va diligentemente programmato dall’insegnante. Quando si
tratta della proiezione di un film, gli alunni devono essere preparati alla visione e
successivamente invitati alla discussione critica sui suoi messaggi culturali.
9. Al fine di razionalizzare l’uso delle videocassette, i docenti dovranno:
a) riportare l’argomento sul registro di classe e su quello personale;
b) assicurare la propria presenza per tutta la durata della visione.
Art. 30– SUSSIDI E MATERIALE DIDATTICO
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Ogni persona che opera nella scuola si farà carico della tenuta e conservazione del
materiale che usa. Il materiale audio-visivo, utilizzato in classe, va riposto al termine
delle lezioni nell’apposito armadio della stanza della Dirigenza. Il materiale di facile
consumo, verrà richiesto nell’ambito di ogni progetto curricolare ed extra-curricolare.
Art. 31– ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE
1. Le attrezzature, di cui la scuola è dotata, sono totalmente a disposizione degli alunni;
essi le utilizzano sempre e soltanto sotto la guida dei docenti.
2. L’accesso al laboratorio d’informatica sarà disciplinato secondo una calendarizzazione.
3. Una volta utilizzate, le attrezzature dovranno essere riposte e riordinate con cura.
4. Il docente, responsabile del laboratorio e delle attrezzature multimediali, nominato dal
Dirigente, ne disciplina l’accesso e cura il funzionamento corretto degli stessi.
5. Il docente che accompagna la classe è tenuto ad apporre la propria firma sul registro
del laboratorio, indicando l’ora di lezione e la classe accompagnata.
6. Chiunque riscontri anomalie e disfunzioni deve immediatamente segnalarle al docente
responsabile di laboratorio.
7. Nell’aula multimediale è assolutamente vietato consumare cibi e bevande.
PARTE DECIMA - REGOLAMENTO DELL’AULA MULTIMEDIALE
Art. 32 - AI DOCENTI
L’aula multimediale (AM) è a disposizione di tutti gli insegnanti dell’Istituto che
volessero utilizzare la multimedialità nella didattica.
1. Possono accedere al laboratorio d'informatica tutti i docenti che hanno una discreta
padronanza del computer e del sistema operativo Windows.
2. I docenti che utilizzano l'aula multimediale sono pregati di prenotarsi, con congruo
anticipo, sul registro predisposto precisando il giorno, l'ora e la classe interessata. Le
chiavi del laboratorio d'informatica sono in possesso dei collaboratori scolastici.
3. All'inizio di ogni settimana è stabilito un calendario d'uso, sulla base delle richieste dei
docenti interessati, esposto anche alla porta dell'aula, che non può essere modificato
senza l'accordo preventivo dei docenti coinvolti.
4. Il docente, che condurrà la sua classe o un gruppo di alunni nell’AM, firmerà un
registro apposito assumendosi la responsabilità dell’hardware, del software utilizzato e
della sicurezza degli alunni.
5. In caso di particolari necessità i docenti possono accordarsi tra di loro per risolvere
eventuali problemi di sovrapposizione.
6. Data la natura estremamente delicata delle apparecchiature elettroniche, gli alunni non
possono in nessun caso utilizzare da soli il laboratorio.
7. Nel caso si verificassero anomalie o danneggiamenti, i docenti sono pregati di annotarli
sul registro delle prenotazioni e d'informare i responsabili.
8. Il laboratorio deve essere utilizzato esclusivamente per attività didattiche. Qualsiasi uso
improprio degli elaboratori è vietato.
9. E’ rigorosamente vietato agli alunni portare dischetti da casa e utilizzarli nei computer
dell’AM. In caso di infezione da “virus” informatici, responsabile dei danni sarà il
docente.
10. Il docente, sin dal primo accesso in aula, dovrà assegnare gli alunni ad una postazione;
tale assegnazione dovrà essere registrata in apposita scheda da consegnare in copia al
responsabile- referente; ogni alunno dovrà rispettare tale assegnazione; in nessun caso
egli potrà occupare altre postazioni, se non autorizzato dall’insegnante il quale annoterà
la variazione (anche se momentanea).
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13.
14.
15.
16.
In nessun caso è ammesso agli alunni di variare le impostazioni del computer (desktop,
screen saver, ecc.)
La postazione SERVER è destinata all’insegnante; nessun alunno potrà utilizzare tale
postazione data la delicatezza dell’hardware e del software ai fini della gestione della
rete locale.
I docenti non possono delegare gli alunni a svolgere da soli incarichi particolari nel
laboratorio.
Prima di lasciare il laboratorio, i docenti sono pregati di assicurarsi che i computer e le
stampanti vengano spenti utilizzando la giusta procedura.
Alla fine della lezione, i docenti devono controllare che tutto sia in ordine, di annotare
eventuali guasti verificatesi durante l’ora sull’apposito registro e chiudere il laboratorio
restituendo le chiavi al personale addetto.
Il docente che non si dimostrerà disponibile ad osservare il presente Regolamento non
potrà fruire del servizio dell’AM.
Norme sulla privacy (Provvedimento n°13 del 01/03/2007) per posta elettronica e
internet
E-Mail: non è consentito l’uso per scopi non attinenti allo svolgimento del proprio ruolo
né inviare o memorizzare messaggi a contenuto discriminativi o documenti confidenziali
né partecipare a forum a scopo discriminatorio od offensivo. E’ possibile dotarsi di cartelle
personali chiaramente identificabili con password di accesso.
Internet: non è consentito navigare, registrarsi in siti non attinenti alle mansioni del
proprio profilo né scaricare programmi o file ancorché gratuiti non attinenti al proprio
lavoro né partecipare a forum/chat line di contenuto discriminatorio.
Computer: non è consentito installare programmi non conformi e non attinenti allo
svolgimento del proprio ruolo né modificare le configurazioni, installare strumenti
aggiuntivi o supporti non autorizzati.
Agli studenti
Il laboratorio d'informatica è un patrimonio della scuola ed offre la possibilità di un
insegnamento-apprendimento efficace, stimolante ed individualizzato. Gli studenti sono,
pertanto, invitati ad utilizzare le apparecchiature con cura e senso di responsabilità.
Gli studenti devono seguire scrupolosamente le istruzioni dei loro docenti per evitare
operazioni incongrue che possano danneggiare gli elaboratori.
1. È assolutamente vietato l'utilizzo di dischetti o programmi non autorizzati: l'uso di
software non testato può danneggiare gravemente i computer.
2. Gli studenti non devono assolutamente cambiare la configurazione dei computer come,
per esempio, modificare lo sfondo del desktop, inserire salvaschermo, ecc.
3. Eventuali danni provocati da incauto uso dei computer, saranno addebitati agli alunni
responsabili.
PARTE UNDICESIMA – REGOLAMENTO LABORATORIO DI MUSICA
Art. 33 – AI DOCENTI E A TUTTI GLI UTENTI DELLA SCUOLA
1. Nell’aula è vietato fumare, consumare cibo o bevande e lasciare rifiuti.
2. È doveroso un uso consono degli strumenti musicali e delle attrezzature.
3. Ogni fruitore della sala (gruppo musicale o di ascoltatori) dovrà informare
tempestivamente il responsabile o la presidenza di qualsiasi imperfetto
funzionamento o danno rilevato nella strumentazione o negli altri beni presenti
nell’aula nonché eventuali mancanze.
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
Per accedere all’aula, è necessario essere autorizzati dalla Presidenza o dal
responsabile del laboratorio di musica.
Ogni gruppo autorizzato ad occupare la sala deve essere accompagnato dal
responsabile del corso/attività. Solo i responsabili saranno autorizzati a ritirare la
chiave dell’aula. L’utilizzo del laboratorio implica tacitamente il rispetto delle norme
che ne regolano l’uso.
L’attività sarà svolta in tempi e con modalità tali da non arrecare disturbo alle altre
attività dell’Istituto; il calendario e l’orario di funzionamento della sala sarà affisso in
aula professori.
Al laboratorio si accede previa prenotazione da effettuare settimanalmente dal
responsabile dell’aula (prof. Vito Cappello). In caso di richieste concomitanti, si
ricorrerà alla turnazione.
Non è possibile asportare dal laboratorio di musica alcuna attrezzatura; se
eccezionalmente ciò si rendesse necessario8ad esempio per la partecipazione degli
allievi alla festa d’Istituto), è indispensabile avere l’autorizzazione esclusiva della
presidenza. Del materiale prelevato sarà individuata la persona che ne risponderà
personalmente per eventuali mancanze o danni riportati dall’attrezzatura.
Coloro che si rendessero responsabili di danni ad attrezzature, ai beni e alla stessa
aula di musica, anche nell’interesse di chi responsabilmente utilizza quanto messo a
disposizione dall’istituto, saranno tenuti al completo risarcimento di quanto
danneggiato oltre ad essere eventualmente sospesi dall’uso dell’aula.
PARTE DODICESIMA - NORME VARIE
Art. 34 – PALESTRA
La palestra durante l’orario scolastico è ad esclusiva disposizione dell’Istituto.
Gli alunni sono tenuti ad indossare, durante la lezione di educazione motoria, tuta e
scarpe da ginnastica.
Gli attrezzi prelevati vanno, al termine della lezione, riposti negli appositi spazi.
Art. 35 – ACCESSO A SCUOLA DURANTE LE LEZIONI
1. Durante l’orario scolastico è vietato l’ingresso all’interno dell’edificio scolastico a
persone estranee non autorizzate e ai genitori nelle aule e nei corridoi. Per
comunicazioni particolarmente urgenti i docenti possono convocare per iscritto i
genitori nell’ora di ricevimento settimanale o nei minuti che precedono l’inizio delle
lezioni.
2. L’intervento di esperti o consulenti deve essere comunicato e autorizzato dal
Dirigente Scolastico. Gli "esperti" permarranno nei locali scolastici per il tempo
strettamente necessario all'espletamento delle loro funzioni. In ogni caso la completa
responsabilità didattica e di vigilanza della classe resta del docente.
3. Chiunque ha libero accesso, durante le ore di apertura della scuola, al locale dove si
trova l'albo d'istituto per prendere visione degli atti esposti e può accedere all'Ufficio di
Presidenza e di segreteria durante l'orario di apertura dei medesimi.
Art. 36 – DISTRIBUZIONE MATERIALE INFORMATIVO E PUBBLICITARIO
1. Nessun tipo di materiale informativo o di pubblicità varia potrà essere distribuito
nelle classi, o comunque nell'area scolastica, senza la preventiva autorizzazione del
Dirigente Scolastico.
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2. E' garantita la possibilità di scambio e di circolazione di ogni tipo di materiale
utilizzabile nel lavoro scolastico (giornali, ecc...) e di quello frutto del lavoro della
scuola stessa e delle classi (giornalino, mostre, ricerche).
3. E' garantita la possibilità di informazione ai genitori da parte di Enti, Associazioni
culturali, ecc...
4. La scuola non consentirà la circolazione di informazione pubblicitaria a scopo
economico e speculativo.
All’interno degli edifici scolastici è vietata ogni attività professionale privata anche se in
forma gratuita. È proibita la vendita di prodotti di ogni genere con esclusione della
distribuzione automatica delle bevande.
Negli ambienti scolastici non è consentito effettuare raccolte di denaro se non per attività
previste dalla programmazione (gite, teatro, cinema) né diffondere messaggi e
pubblicazioni che non siano l’argomento scolastico e che non provengano dal C.S.A., da
Enti Locali ovvero da Enti e Associazioni di rilevanza nazionale. L’affissione è prevista
per la durata di una settimana.
Art. 37 - NORME COMUNI: SICUREZZA
L’ attività ordinaria che si svolge a scuola in generale, se eseguita con normale diligenza,
non comporta rischi particolari. Condizione essenziale, però, per mantenere un buon livello
di sicurezza è l’uso corretto e prudente delle strutture, delle suppellettili e degli impianti,
nel rispetto della segnaletica e della cartellonistica esposta. A ciò sono invitati tutti gli
utenti del servizio scolastico e vigilerà il personale docente e non docente.
1. Prevenzione rischio d’incendio
E’ d’obbligo usare gli apparecchi elettrici rispettando le prescritte modalità d’uso;
E’ vietato gettare mozziconi accesi, fiammiferi o altro materiale incandescente nei
cestini dei rifiuti, sul pavimento o in prossimità degli arredi;
E’ vietato fare un uso improprio degli interruttori e delle prese della corrente
elettrica, o di collegarvi apparecchi elettrici personali di qualsiasi natura.
2. Rischio di infortunio negli intervalli dell’attività didattica.
In particolare il rischio di infortunio risulta più probabile:
nelle aree di pertinenza della scuola soprattutto prima dell’inizio e alla conclusione
dell’attività;
negli spazi comuni all’interno dell’edificio ( corridoi, scale, ecc.);
durante gli spostamenti delle classi da un’aula all’altra e nella pausa ricreazione.
Per prevenire il rischio di infortunio nelle suddette situazioni bisogna adottare le seguenti
misure:
gli allievi e gli utenti sono tenuti a rispettare la segnaletica (il personale è invitato a
collaborare per reprimere eventuali comportamenti pericolosi);
l’ingresso degli allievi e l’uscita al termine delle attività sono stati regolamentati in
modo da evitare la calca negli spazi comuni (il personale è invitato a vigilare nelle
forme indicate nelle disposizioni di servizio);
gli spostamenti delle classi da un’aula all’altra debbono avvenire sempre sotto la
vigilanza del docente o di altro personale chiamato a sostituirlo.
3. Rischio di infortunio durante l’Educazione Fisica.
Gli allievi debbono eseguire solo gli esercizi programmati e secondo le istruzioni ricevute
dall’insegnante della disciplina.
Il personale non docente addetto collaborerà coi docenti per il controllo, anche igienico,
dei locali e delle attrezzature.
4. Il lavoro ai videoterminali (VDT)
L’uso prolungato degli apparecchi può comportare:
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disturbi alla vista, disturbi muscolari e scheletrici.
Per evitare o ridurre tali disturbi tenere il centro del video ad un livello inferiore a quello
degli occhi, stare seduti col bacino leggermente spostato in avanti e la colonna vertebrale
leggermente all’indietro, variare di tanto in tanto la posizione del corpo e riposarsi o
cambiare mansione ogni 15 minuti su 2 ore di lavoro continuato.
Si invita inoltre a memorizzare le norme di comportamento consigliate in caso di terremoto
o in caso di incendio già precedentemente diffuse in codesta scuola e comunque
immediatamente reperibili attraverso il libretto della sicurezza nella scuola in
distribuzione a tutti o rivolgendosi al personale addetto alla sicurezza.
In occasione delle prove di evacuazione che si effettuano periodicamente in questa scuola
si invitano tutte le persone presenti nell’edificio ad eseguire gli ordini così come vengono
impartiti dal personale preposto a ciò, onde evitare dannose improvvisazioni.
Per quanto non compreso nel presente Regolamento si fa riferimento alla normativa
vigente ed ai contratti collettivi di lavoro.
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REGOLAMENTO CONTENENTE CRITERI E LIMITI PER LO SVOLGIMENTO
DELL’ATTIVITÀ NEGOZIALE DA PARTE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO, AI
SENSI DELL’ART. 33, SECONDO COMMA, DEL DECRETO N. 44 DEL 1
FEBBRAIO 2001
Artt. 33 e 40 del D.A. n. 895/UO.IX del 31/12/2001
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
VISTI gli art. 8 e 9 del DPR 8/3/99, n. 275;
VISTO l’art. 33, secondo comma, del Decreto Interministeriale n. 44 del l/2/2001 con il
quale viene attribuita al Consiglio d’Istituto la competenza a determinare i criteri e
limiti per lo svolgimento dell'attività negoziale da parte del Dirigente Scolastico;
VISTO l'art. 10 del T.U. 16/4/94, n. 297;
VISTI gli art. 33 e 40 del D.A. n. 895/UO.IX del 31/12/2001;
EMANA
Ai sensi dell’art. 33, 2° comma, del Decreto Interministeriale n. 44 dell’ 1/2/2001 e degli
art. 33 e 40 del D.A. n. 895/UO.IX del 31/12/2001, in data 28/10/2005, il seguente regolamento che va a costituire parte integrante del Regolamento d’Istituto.
CAPO I - PRINCIPI GENERALI
Art. l - Finalità e ambito di applicazione
1. Il presente Regolamento disciplina, nell’ambito del D.A. 31/12/2001, n. 895/UO.IX –
Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile
delle istituzioni scolastiche, l’attività amministrativa inerente lo svolgimento dell'attività
negoziale con i soggetti terzi, del predetto Regolamento, i criteri e le limitazioni per lo
svolgimento, da parte del Dirigente Scolastico, delle seguenti attività negoziali:
• contratti di sponsorizzazione;
• contratti di locazione di immobili;
• utilizzazione dei locali, beni o siti informatici. appartenenti all’istituzione scolastica, da
parte di soggetti terzi;
• convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per
conto terzi;
• alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate
a favore di terzi;
• acquisto ed alienazione di titoli di Stato;
• contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti
• partecipazione a progetti internazionali.
Art. 2 - Formazione dei contratti
1. L’iter di formazione dei contratti dell’istituzione scolastica si articola nelle seguenti tre
fasi:
• Deliberazione a contrattare: l’ente manifesta la propria Intenzione di obbligarsi, e
predispone uno schema di contratto determinandone il fine perseguito, l’oggetto, le
clausole essenziali e le modalità di scelta del contraente.
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•
•
Aggiudicazione: la scelta del contraente viene effettuata secondo la procedura tipica
dell’istituzione scolastica di cui al D.A. 31/12/2001, n. 895/UO.IX ovvero nei casi
imposti dalla legge e ove risulti più conveniente per l’amministrazione, secondo le
procedure dell’asta pubblica, della licitazione privata, della trattativa privata,
dell’appalto concorso.
Stipulazione: l'accordo viene formalizzato in un atto a firma del Dirigente nella sua
veste di legale rappresentante dell’Ente.
Art. 3 - Conclusione dei contratti
1. L’iniziativa presa dall’istituzione scolastica per la conclusione di un contratto ha valore
d’invito ad offrire e non di proposta; ciò deve sempre essere precisato nelle richieste di
offerta.
2. L’offerta della controparte, invece, è vincolante per la stessa per il periodo fissato
dall’Amministrazione nel bando di gara o nella lettera d’invito.
CAPO II - FUNZIONI E COMPETENZE
Art. 5 - Gli atti amministrativi di competenza
del Consiglio d'istituto e del Dirigente scolastico
l. I contratti dell’Istituzione Scolastica debbono essere affidati attraverso uno dei sistemi
previsti dal successivo art. 8.
2. La scelta della procedura più idonea da adottare per la stipula dei contratti è disposta:
a) dal Consiglio d’Istituto nelle materie che il regolamento D.A. 31/12/2001, n. 895/UO.IX
gli riserva espressamente;
b) dal Dirigente in tutti gli altri casi.
3. La scelta medesima dovrà essere improntata al precipuo fine di assicurare garanzie circa
l’efficacia, l’efficienza, l’economicità, lo snellimento operativo dell’azione amministrativa,
l’imparzialità nell’individuazione delle soluzioni, e il rispetto dei principi della
concorrenzialità e della “par condicio” tra concorrenti. Ove il principio della
concorrenzialità pregiudichi l’economicità e l’efficacia dell’azione e il perseguimento degli
obiettivi dell’Istituzione Scolastica, gli organi competenti, con provvedimento motivato,
potranno avvalersi del sistema ritenuto più congruo nel rispetto delle norme vigenti.
4. L’attività negoziale dell’Istituzione Scolastica viene svolta dal Dirigente Scolastico, in
qualità di rappresentante legale dell'ente, nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio
d’istituto assunte a norma del Regolamento D.A. 31/12/2001, n. 895/UO.IX .
5. Il Consiglio d’Istituto ha funzioni di indirizzo e controllo della complessiva attività
contrattuale dell’ente nel rispetto delle specifiche competenze del Dirigente Scolastico e del
Direttore S.G.A.
6. Nello svolgimento dell’attività negoziale il Dirigente si avvale dell’attività istruttoria del
Direttore S.G.A. A tal fine, al Dirigente compete l’individuazione delle ditte, l’indicazione
dei beni e/o servizi e le modalità di effettuazione delle forniture, da specificare nelle
richieste di preventivo. Al Direttore SGA. compete formalizzare la richiesta alle ditte,
ricevere le offerte e predisporre il prospetto comparativo da sottoporre al Dirigente per la
scelta del fornitore.
Art. 6 - Commissione di gara
l. L’espletamento della procedura di aggiudicazione a mezzo di asta pubblica, licitazione
privata, nonché trattativa privata previa gara ufficiosa può essere demandato ad apposita
commissione.
2. La commissione di gara è composta dal Presidente, da due componenti e da un segretario, con funzione di verbalizzazione, individuati secondo le modalità di cui ai successivi
commi.
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3. La Presidenza di dette commissioni è affidata al Dirigente Scolastico (o persona dallo
stesso delegata) a cui compete la sottoscrizione del contratto.
4. Gli altri componenti della commissione sono nominati dal Presidente della Commissione
stessa, tenuto conto della particolare tipologia di gara da espletare; di ciò sarà dato atto nel
primo verbale dei lavori della commissione stessa, senza la necessità di altro atto formale.
5. I compiti di segretario verbalizzante sono svolti dal Direttore dei S.G.A.
6. La commissione espleta i propri lavori in forma collegiale, con la presenza di tutti i
commissari. Le decisioni vengono assunte a maggioranza dei voti. In caso di parità di voti,
prevale il voto del Presidente.
Il processo verbale di gara, viene sottoscritto da tutti i commissari.
CAPO III - I SISTEMI DI SCELTA DEL CONTRAENTE
Art. 7 - Deliberazione a contrattare
l. La deliberazione a contrattare è assunta dal Dirigente Scolastico e dal Consiglio
d’Istituto nelle materie che espressamente gli riserva il Regolamento di Contabilità
Scolastica. Essa deve precedere la scelta del contraente e la stipulazione del contratto.
2. La deliberazione a contrattare deve obbligatoriamente indicare:
a) il fine che con il contratto s’intende perseguire, vale a dire il pubblico interesse che
l'ente intende realizzare;
b) l’oggetto del medesimo, la forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente secondo la normativa vigente;
d) le modalità di finanziamento della spesa.
3. Essa è sempre revocabile, ancorché esecutiva, trattandosi di atto che non vincola
l’Amministrazione lo quale può pertanto ritirarla per sopravvenuti motivi di interesse
pubblico.
Art. 8 - La scelta del contraente
1. Alla scelta del contraente si può pervenire attraverso il sistema di gara stabilito dall’art.
34 del D.A. 31/12/2001, n. 895/UO.IX, ovvero nei casi in cui è previsto dalla legge e ove
risulti più conveniente per l'amministrazione secondo le procedure dell'asta pubblica. della
licitazione privata. della trattativa privata, dell’appalto concorso.
2. Per le forniture che superino i limiti concordati in sede comunitaria, si dovranno
utilizzare i sistemi di gara e le procedure previste dagli accordi comunitari così come
recepiti in sede nazionale.
3. Fermo restando il rispetto di tali norme, la scelta del sistema di contrattazione, se diverso
dal sistema di contrattazione tipica delle istituzioni scolastiche, va motivato con prevalente
riferimento ai criteri di economicità ed efficacia.
4. Le minute spese di cui all’art. l 7 del D.I. n. 44 del l /2/200l, necessari a soddisfare i
correnti bisogni di limitata entità, sono disciplinati da apposito regolamento.
CAPO IV - MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLE GARE
Art. 9 - La lettera d'invito alle are
l. Le ditte da invitare a partecipare alle gare con il sistema di contrattazione ordinario di cui
al D.A. 31/12/2001, n. 895/UO.IX, sono individuate dal Dirigente Scolastico secondo
criteri di idoneità e affidabilità.
2. I requisiti minimi da richiedere alle ditte partecipanti sono quelli previsti dalla legge.
3. Sono escluse dalla contrattazione le ditte che:
a) si trovino in stato di fallimento, liquidazione, cessazione di attività, concordato
preventivo e in qualsiasi altra forma equivalente secondo la legislazione vigente;
b) nei cui confronti sia stata pronunciata una condanna, con sentenza passata in giudicato,
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per reati che attengono alla moralità professionale e per delitti finanziari;
c) in precedenti contratti si sono resi colpevoli di grave negligenza, malafede o
inadempienze debitamente comprovate;
d) non siano in regola con gli obblighi relativi alle contribuzioni previdenziali e
assistenziali a favore dei lavoratori o al pagamento delle imposte e tasse;
e) siano gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono
essere richieste ai sensi del presente articolo.
4. La lettera d’invito, per ogni forma di contrattazione rappresenta un mero invito ad offrire
che qualifica la controparte come proponente e impegna l’istituzione scolastica solo dopo
l’aggiudicazione.
5. La controparte non può invocare la responsabilità precontrattuale ove l’ente, assumendo
un provvedimento motivato, decida di non dare luogo all’aggiudicazione o alla revoca
della gara.
6. La lettera d’invito deve essere improntata alla massima chiarezza, elencando dettagliatamente i requisiti ed i documenti richiesti, le modalità da seguire per la partecipazione ed
individuando con certezza quelle clausole che, in quanto rispondenti ad un particolare
interesse dell’Istituzione Scolastica appaltante, portano alla esclusione dalla gara ove siano
disattese.
7. Le lettere d’invito per la partecipazione alle gare devono essere spedite, con sistemi che
assicurino la massima certezza circa tale adempimento. Di norma deve essere utilizzata la
raccomandata con ricevuta di ritorno. Gli altri sistemi di estensione dell’invito, quali i
telefax, la forma tele-grafica, la posta ordinaria sono da ritenersi applicabili solo in
presenza di situazioni eccezionali.
8. In caso di ritiro del partecipante al viaggio di istruzione, entro 24 ore dalla data di
partenza, per causa di forza maggiore, adeguatamente documentata (ricovero ospedaliero,
decesso entro il terzo grado ecc.) all’alunno sarà rimborsata la somma in misura
corrispondente alla normativa vigente.
9. Relativamente alle norme per la partecipazione alla gara per visite e viaggi di istruzione,
si fa riferimento al capitolato d’oneri (appendice F).
Art. 10 - Le offerte
l. I termini da concedere alle ditte per l o partecipazione alle gare regolate dalla
legislazione nazionale sono, per quanto riguarda l’asta pubblica, quelli previsti dall’art. 64
del R.D. 23/5/1924, n. 827, mentre per gli altri sistemi di affidamento, verranno
determinati di volta in volta, nel rispetto dei principi di equità dalla stazione appaltante.
2. Tali termini dovranno essere tali da consentire la presentazione di una offerta seria e
ragionata e, comunque, non essere inferiori alla metà di quelli prescritti per quanto
concerne gli appalti soggetti alla normativa comunitaria.
3. Le offerte hanno natura di proposta irrevocabile. Esse dovranno essere redatte nel
rispetto delle norme, modalità, termini e condizioni previste per legge, dalla lettera d’invito
o da qualsiasi altro disciplinare richiamato per regolare l’affidamento.
4. Le offerte devono essere sottoscritte dal legale rappresentate delle ditte e non possono
presentare correzioni che non siano da lui convalidate con apposita sottoscrizione.
5. Di norma il sistema di presentazione delle offerte è quello dell’inoltro a mezzo del
servizio postale in plico raccomandato.
6. Eventuali deroghe a tale sistema deve essere adeguatamente motivato.
7. Non è ammessa la possibilità di utilizzare soluzioni tra di loro alternative per l’inoltro
delle offerte quali ad esempio il mezzo del plico postale e la consegna a mano.
8. Non sono ammesse offerte per telegramma, né offerte condizionate o espresse in modo
indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta.
9. Nel caso di presentazione per mezzo del servizio postale le offerte debbono presentare
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all’esterno della busta, in modo chiaro ed inequivocabile, il nominativo del partecipante e
l’indicazione della gara cui si riferiscono. Ove sia prevista la necessità di esaminare
preliminarmente la documentazione ritenuta propedeutica all’ammissione, si deve utilizzare
il sistema della doppia busta. In tal caso la busta contenente la sola offerta, chiusa in altra
più grande contenente i documenti richiesti per la partecipazione, verrà aperta soltanto se la
documentazione necessaria per l’ammissione risulterà regolare.
10. I termini previsti per la partecipazione debbono intendersi perentori e l’offerta viaggia
a rischio e pericolo dell’offerente.
11. Ai fini dell’accertamento del rispetto dei termini di reperimento dell’offerta stessa, farà
fede il timbro di arrivo e la declaratoria od attestazione circa il giorno e l’ora del
ricevimento, apposta dal funzionario responsabile del procedimento.
12. Quando in una offerta vi sia discordanza tra il prezzo indicato in lettere e quello
indicato in cifre è valida l’indicazione in lettere.
Nel caso in cui vi siano errori di calcolo del prezzo complessivo, vale quale offerta il
prezzo risultante dal corretto calcolo effettuato sulla base dei prezzi unitari offerti.
13. Possono essere presentate più offerte aventi lo stesso oggetto a condizione che l’offerta
successiva sia presentata nel rispetto dei termini e delle modalità previste per l’offerta
principale. In tal caso viene presa in considerazione l’ultima offerta in ordine di tempo.
14. Non è ammissibile la presentazione di più offerte per le quali non si possa individuare
l’ultima.
15. Scaduto il termine utile per la loro presentazione, le offerte non possono essere ritirate,
modificate o integrate e divengono quindi impegnative per la ditta proponente.
16. Nel caso in cui l’aggiudicazione non sia prevista seduta stante ma differita in un
momento successivo, l’offerta si considera valida per un periodo di tempo pari a quello
ipotizzato nella lettera d’invito od in mancanza di tale indicazione, per quello
normalmente necessario per compiere le operazioni che dovrebbero condurre alla
definitiva aggiudicazione.
17. Qualora detto termine di validità sia scaduto prima dell’aggiudicazione, deve essere
acquisita, prima di procedere all’esame delle offerte, lo conferma circa la loro validità.
18. Nel caso arrivi una sola offerta la gara sarà espletata regolarmente.
Art. 11 - Le offerte risultanti uguali
1. Nel caso due o più concorrenti risultanti aggiudicatari abbiano presentato offerte uguali,
il Presidente dispone immediatamente una nuova gara tra i concorrenti presenti, con il
metodo che riterrà più opportuno, ed aggiudicherà l’appalto al migliore offerente.
2. Ove i concorrenti non siano presentì o rifiutino la seconda gara, si procederà
all’individuazione dell’aggiudicatario, mediante estrazione a sorte.
Art. 12 - Annullamento e revoca della gara
1. L’annullamento o la revoca di una gara in corso di espletamento necessita di una
congrua e seria motivazione che ponga in evidenza le ragioni giustificative del
provvedimento che può essere adottato solo a tutela dell’interesse pubblico e non in
presenza di irregolarità formali che possano dar luogo ad una sanatoria.
2. Nel caso in cui per la ditta aggiudicataria dovesse essere accertato, successivamente
all’aggiudicazione, il mancato possesso di uno dei requisiti essenziali per il
perfezionamento del rapporto contrattuale, si procederà aggiudicando l’appalto alla ditta
immediatamente seguente nella graduatoria.
CAPO V - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
Art. 13 - Contenuti del contratto
1. Il contenuto del contratto deve essere conforme agli elementi e alle clausole indicate
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nella lettera d’invito e deve di norma includere le condizioni di esecuzione, il corrispettivo,
le modalità di pagamento, la facoltà dell’istituzione scolastica di risolvere il rapporto nei
casi di inadempienza e/o di esecuzione in danno, salvo il risarcimento di cui all’art .18 ed
altre eventuali clausole quali le penali e le modalità di verifica di regolare esecuzione.
2. Il contratto deve avere termini di durata certi. Salvi i casi consentiti dalla legge la durata
non può essere variata in corso di esecuzione del contratto.
Art. 14 - Stipula dei contratti
1. La stipulazione consiste nella redazione formale del contratto. Essa consegue alla fase di
aggiudicazione.
2. I contratti sono stipulati dal Dirigente Scolastico.
3. I contratti possono essere stipulati, secondo la sotto riportata modalità:
a) per mezzo di scrittura privata, firmata dal Dirigente Scolastico e dalla controparte;
4. Nell’ipotesi di cui al punto a), la ditta resta vincolata fin dal momento
dell’aggiudicazione, mentre per l’istituzione scolastica è subordinato alla verifica dei
requisiti di legge antimafia.
5. Tranne i casi in cui la forma del contratto è prescritta dalla legge, essa verrà determinata
all’atto della determinazione a contrattare, tenendo conto del valore economico del
contratto o della natura delle forniture e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed
economicità dell’attività amministrativa.
6. L’adempimento della stipulazione deve avvenire entro il termine indicato nella
comunicazione alla ditta aggiudicataria, dell’avvenuta predisposizione del contratto.
Decorso inutilmente tale termine il Dirigente scolastico potrà revocare l’aggiudicazione e
disporre l’affidamento a favore dell’offerente che segue in graduatoria. In tal caso
l’istituzione scolastica è liberata da ogni obbligo verso la parte inattiva. E’ fatta salva la
facoltà dell’amministrazione di attivare tutte le azioni da porre in essere per l’esecuzione
del contratto e il risarcimento dei danni.
Art. 15 - Spese contrattuali
l . Le spese contrattuali necessarie per la stipula e per i successivi adempimenti, anche di
ordine tributario, cui il contratto stesso dovrà essere sottoposto, saranno così regolate:
a) se poste a carico del privato contraente, questi sarà invitato a versare, sul conto
dell’istituzione scolastica presso l’istituto cassiere, un deposito presuntivamente qualificato
da cui si preleveranno le somme occorrenti. Esaurite le operazioni si procederà alla
liquidazione del conto, rimettendo all’interessato una distinta delle spese effettivamente
sostenute ed il conguaglio attivo o negativo del conto che dovrà essere saldato entro 30
giorni.
b) Nel caso che l’istituzione scolastica anticipi le somme dovute, si procederà a loro
recupero. Ove dovessero riscontrarsi difficoltà seguendo la forma ordinaria, si attiverà la
forma abbreviata e privilegiata prevista dall’art. 98 della legge sul registro, per il recupero
dell’imposta di registro anticipata, ovvero si tratterrà la somma dovuta dal contraente,
aumentata degli interessi, sul primo pagamento relativo al contratto.
Art. 16 - Attività di gestione dei contratti
1. L’originale del contratto una volta stipulato, è custodito dal Direttore S.G.A. nella sua
veste di responsabile del procedimento.
2. Per il Direttore S.G.A. nella sua veste di responsabile del procedimento, la gestione del
contratto comporta anche la vigilanza sul regolare e tempestivo adempimento degli
impegni e delle obbligazioni contrattualmente assunte dalle parti, spetta al responsabile del
procedimento azionare e far valere direttamente le clausole anche di natura sanzionatoria,
previste dal contratto stesso, ogni qual volta se ne realizzino i presupposti,
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3. Spetta altresì al responsabile del procedimento la vigilanza sulla regolarità
dell’esecuzione delle prestazioni poste a carico delle parti nell’ambito dei rapporti di
collaborazione, disciplinati mediante stipula di convenzioni o di appositi disciplinari, con
professionisti esterni.
4. Compete al responsabile del procedimento evitare che si verifichino ritardi od omissioni
negli adempimenti di natura tecnica, amministrativa, contabile, tali da comportare
conseguenze negative per l’istituzione scolastica.
5. Nell’ipotesi di cui al comma 4 il responsabile del procedimento riferisce
immediatamente al Dirigente Scolastico, chiarendo le ragioni dei ritardi e delle omissioni.
Art. 17 - Inadempienze contrattuali
l . Nel caso di inadempienza contrattuale l’istituzione scolastica, dopo formale ingiunzione
rimasta inesitata, può affidarne l’esecuzione, a spese dell’affidatario, ad un nuovo
soggetto, salvo l’esercizio dell’azione per il risarcimento del danno.
2. I provvedimenti intesi a promuovere la risoluzione del contratto medesimo per
inadempienza, ad esperire le azioni per l'esecuzione in danno e per il risarcimento dei danni
subiti competono al Dirigente Scolastico. Al medesimo compete adottare le misure ritenute
necessarie per i casi di irregolarità o ritardi non configuranti inadempienze in senso proprio.
CAPO VI - CRITERI E LIMITI INERENTI I SINGOLI CONTRATTI
Art. 18 - Contratti di sponsorizzazione
l. La stipula dei contratti di sponsorizzazione può essere disposta dal dirigente scolastico, ai
sensi dell’art. 41 del D.I. n. 44 del l/2/2001, nel rispetto delle seguenti condizioni:
LIMITI
a) In nessun caso è consentito concludere contratti in cui siano possibili forme di conflitto
d’interesse tra l’attività pubblica e quella privata;
b) non è consentito concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed
attività siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola.
c) non è consentito concludere contratti di sponsorizzazione con soggetti che svolgono
attività concorrente con la scuola;
d) nella scelta degli sponsor si dovrà accordare la preferenza a quei soggetti che per finalità
statutarie, per le attività svolte, abbiano dimostrato particolare attenzione nei confronti dei
problemi dell’infanzia e della adolescenza.
CRITERI
a) Prendere in considerazione finalità culturali e formative in generale, che abbraccino sia
le problematiche giovanili, sia quelle rivolte all’educazione permanente.
b) Privilegiare quei soggetti che, sia per le finalità statutarie che per le attività svolte, hanno
dimostrato attenzione e sensibilità alle problematiche dell’età scolare.
c) Prevedere che il supporto di collaborazione e pubblicazione possa essere concesso a
titolo oneroso: il contributo contratto potrà essere in denaro e allora verrà gestito in bilancio
per finalità tipiche della scuola o contraccambiando con altre iniziative di collaborazione,
che dovranno essere precisate determinate nell’atto sottoscritto dai contraenti.
Art. 19 - Contratto di locazione di Immobili
l. I beni immobili di proprietà dell’istituzione scolastica possono essere ceduti in locazione
a soggetti pubblici e privati secondo la disciplina dettata dagli artt. 1571 e seguenti del
codice civile. 2. Il Dirigente nel determinare il canone d’affitto dovrà tenere conto dei costi
di gestione dell’immobile in termini di manutenzione straordinaria e pagamento delle
imposte.
38
Art. 20 - Contratto di utilizzazione, dei beni e dei locali scolastici da parte di soggetti
terzi
l . Il contratto deve prevedere le seguenti clausole e condizioni:
CRITERI
a) la concessione in uso dei locali deve essere compatibile con l’attività educativa svolta
nell’Istituto stesso, cioè nel senso che non può essere limitativa delle attività didattiche
dell’istituto;
b) precisare il periodo della concessione in uso dell’edificio e le modalità tassative di
utilizzo dei locali da parte del concessionario;
c) precisare l’obbligo del concessionario di stipulare una polizza assicurativa per la
responsabilità civile per garantire eventuali possibili danni;
d) precisare che il concessionario assume l’obbligo della custodia dell’edificio;
e) precisare che il concessionario assume la responsabilità in ordine alle attività e
destinazione dell’edificio;
f) precisare che la scuola e l’ente proprietario dei locali, devono essere tenuti esenti da spese connesse all’utilizzo alla pulizia e/o sorveglianza dei locali;
LIMITI
Utilizzazione precaria – Concessione temporanea a quei soggetti che dichiarino di
possedere le competenze necessarie per l’utilizzo delle attrezzature presenti.
Art.21 Contratti di Comodato (Artt. 33 e 40 D.A. 31/12/2001, n. 895/UO.IX )
Comodato Passivo
L’istituzione scolastica potrà ricevere in comodato da enti, istituzioni, soggetti pubblici e
privati beni da utilizzare nello svolgimento dell’attività educativa e formativa, secondo
normativa.
Comodato attivo (Artt. 33 e 40 D.A. 31/12/2001, n. 895/UO.IX)
L’istituzione scolastica potrà concedere in comodato a terzi, in uso gratuito beni richiesti
per assicurare il diritto allo studio o dagli esercenti la potestà genitoriale o da alunni
maggiorenni, secondo i seguenti.
CRITERI
I beni che possono essere concessi in uso gratuito vengono così individuati:
- Beni, indicati in elenco, non utilizzati dalla scuola per il periodo in cui vengono richiesti e
Comunque non utilizzati settimanalmente;
- Beni indicati in elenco del valore non superiore a Euro 300.00.
La concessione di beni in uso gratuito avverrà, secondo il seguente ordine di priorità, a:
- alunni della scuola;
- ex alunni della scuola;
- alunne di altre scuole;
- agenzie culturali che promuovono nel territorio (Comune) attività di educazione
permanente finalizzate alla promozione del diritto allo studio come diritto alla formazione.
I beni del valore superiore ad Euro 300.00 potranno essere concessi in uso gratuito
esclusivamente ad altre istituzioni o enti pubblici del territorio comunale, previa assunzione
di responsabilità da parte, del legale rappresentante dell’ente stesso.
LIMITI
Accogliere esclusivamente richieste finalizzate al diritto allo studio.
L’elenco viene affisso all’Albo.
39
Art. 22 -Contratti di locazione finanziaria (Artt. 33 e 40 D.A. 31/12/2001, n.
895/UO.IX)
CRITERI
I contratti di locazione finanziaria (leasing) vanno stipulati per la realizzazione di finalità
istituzionali.
L’istituzione scolastica si obbliga a pagare i canoni pattuiti e assume i rischi per la perdita
e il deterioramento del bene.
Alla scadenza sarà possibile acquistare il bene, se tale opzione è prevista nel contratto.
Sarà una modalità da privilegiare in tutti quei progetti o attività che non prevedano nel
proprio preventivo l’acquisto di beni o sussidi.
LIMITI
E’ esclusa l’acquisizione della disponibilità di beni immobili.
E’ vietata la stipula di contratti di questo tipo su beni in precedenza alienati al concedente
dalla scuola o da terzi.
Art. 23 - Contratto di utilizzazione di siti informatici da parte di soggetti terzi
l. L’istituzione scolastica può ospitare sul proprio sito informatico istituzioni di
volontariato, associazioni tra studenti, collegamenti verso altre istituzioni scolastiche, o enti
di interesse culturale allo scopo di favorire la creazione di sinergie tra soggetti comunque
coinvolte in attività educative e culturali.
2. Il contratto, in particolare, dovrà prevedere:
a) L’individuazione da parte del Dirigente Scolastico del responsabile del servizio, il quale
assume la responsabilità per i contenuti immessi nel sito. A tal fine il Dirigente Scolastico
dovrà verificare non solo il nominativo, ma anche la qualificazione professionale e la
posizione dello stesso rispetto all’organizzazione richiedente.
b) La specificazione di una clausola che conferisca al Dirigente Scolastico la facoltà di
disattivare il servizio qualora il contenuto dovesse risultare in contrasto con la funzione
educativa della scuola.
Art. 24 - Contratti di prestazione d’opera
l. All’inizio dell’anno scolastico, il Dirigente, sulla base del piano dell’offerta formativa
(POF) e alla previsione dei progetti che saranno deliberati nel programma annuale,
individua le attività e gli insegnamenti per i quali possono essere conferiti contratti ad
esperti esterni e ne dà informazione con uno o più avvisi da pubblicare all’albo ufficiale
della scuola e sul proprio sito web o altra forma di pubblicità ritenuta più opportuna.
2. Gli avvisi dovranno indicare modalità e termini per la presentazione delle domande, i
titoli che saranno valutati, la documentazione da produrre.
Per ciascun contratto deve essere specificato:
• l’oggetto della prestazione;
• la durata del contratto: termini di inizio e conclusione della prestazione;
• il corrispettivo proposto per la prestazione.
3. Esperti per la didattica
a) il ricorso ad esperti esterni può avere luogo nella unica ipotesi in cui, tra il personale in
servizio a tempo indeterminato e determinato con contratto individuale di lavoro di durata
annuale, non siano individuabili specifiche professionalità e competenze atte a svolgere la
prestazione d’opera che viene richiesta;
b) il ricorso ad esperti esterni deve avvenire previa valutazione di criteri di economicità;
c) la scelta dell’esperto deve prioritariamente ricadere su:
• docente universitario di una facoltà che sia attinente al progetto da realizzare;
• docente di altra scuola ai sensi dell’art. 27 del C.C.N.L. in data 26/05/1999, se
40
reperibile;
• idonea figura professionale che, per il possesso di titoli e competenze, prodotte
mediante presentazione del proprio "curriculum vitae”, dia il massimo affidamento
possibile per la migliore attuazione del progetto che si vuole realizzare.
Il limite massimo dei compensi attribuibili al personale esperto vengono così individuati:
Esperto sub a
Docente universitario:
Esperto sub b
Docente in servizio:
Esperto sub c
Estraneo all’Amministrazione
Statale
Il doppio del compenso previsto per
le
attività
aggiuntive
di
insegnamento.
Compenso previsto per le attività
aggiuntive di insegnamento.
Compenso compreso tra quello
previsto per il personale docente in
servizio e quello spettante al
docente universitario
E’ possibile fare ricorso in luogo della retribuzione oraria, ad una retribuzione forfettaria
che, comunque, sia compatibile con quella oraria, eventualmente determinata.
4. Esperti per l’attività negoziale
Il comma 4 dell’art. 32 del Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44 prevede che, in
riferimento a singoli progetti e nei limiti di spesa previsti da ciascun progetto, nel caso in
cui non siano reperibili, tra il personale della scuola, specifiche competenze professionali al
concreto svolgimento di particolari attività negoziali (es.: gare d’appalto e stipulazione di
contratto inerente a finanziamenti della Comunità Economica Europea che richiedano
particolari procedure), la scuola possa avvalersi esperti esterni.
Al verificarsi della necessità, saranno seguiti, in ordine prioritario i seguenti criteri:
a) personale in possesso delle specifiche competenze professionali in servizio presso la
Pubblica Amministrazione;
b) liberi professionisti o agenti di consulenza.
Il limite massimo dei compensi attribuibili al personale esperto vengono così individuati:
esperto sub a Compenso, ridotto del 50% determinato sulla tariffa vigente al valore di
mercato.
esperto sub b Compenso, anche forfettario. Precedentemente pattuito, nei limiti del valore
di mercato con obbligo di presentazione della relativa fattura.
5. Partecipazione a Progetti Internazionali
Secondo normativa.
6. I contraenti cui conferire i contratti sono selezionati dal Dirigente Scolastico e dalla
Commissione (gruppo di progetto) mediante valutazione comparativa.
7. La valutazione sarà effettuata sulla base dei seguenti titoli:
- curriculum complessivo del candidato;
- contenuti e continuità dell’attività professionale e scientifica individuale o svolta presso
studi professionali, enti pubblici o privati;
- pubblicazioni e altri titoli.
8. Per la valutazione comparativa dei candidati il Dirigente Scolastico farà riferimento
almeno ai seguenti criteri:
- livello di qualificazione professionale e scientifica dei candidati;
- congruenza dell’attività professionale o scientifica svolta dal candidato con gli specifici
obiettivi formativi dell’insegnamento o dell’attività formativa per i quali è bandita la
selezione;
- eventuali precedenti esperienze didattiche.
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9. Il Dirigente Scolastico per le valutazioni di cui al presente articolo può nominare una
apposita commissione, composta dai docenti, a cui affidare compiti di istruttoria della
pratica, ai fini della scelta dei contraenti con cui stipulare i contratti.
Art. 25 – Alienazione di beni e forniture di servizi prodotte dall’istituzione scolastica
per conto terzi
Poiché tale istituto si riferisce allo svolgimento di servizi o alla produzione di beni prodotti
dall’Istituzione Scolastica, riveste un carattere occasionale che potrà essere di volta in volta
valutato, unicamente come autofinanziamento per successi progetti didattici o beneficenza.
Art. 26 – Acquisto ed Alienazione di titoli di Stato
Secondo normativa
Art. 27 Convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per
conto terzi
CRITERI
- Per esigenze contrattuali deliberate dagli OO.CC
LIMITI
- Previo consenso e assunzione di responsabilità da parte degli interessati o dei genitori, se
si tratta di alunni minorenni.
- Nel rispetto di eventuale disciplina contrattuale di riferimento.
APPENDICE A
SCHEMA DI REGOLAMENTO DELLE PRESTAZIONE PER CONTO TERZI
AI SENSI DELL’ART. 33, SECONDO COMMA, LETT. D) DEL D.I. N. 44 DE L
1/2/2001
Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione
Il presente regolamento disciplina i contratti e le convenzioni aventi ad oggetto
l’esecuzione di attività per conto terzi stipulati dall’istituzione scolastica ai sensi dell'art.
33, secondo comma, lett. d)del D.I. n. 44 del 1/2/2001.
Art. 2 - Natura del contratto
1. Per attività e servizi per conto terzi, di cui al presente regolamento, devono intendersi
esclusivamente quelle prestazioni eseguite dall’istituzione scolastica, avvalendosi delle
proprie strutture
2. Sono compresi i contratti relativi a prestazioni didattiche, qualora impegnino strutture
dell’istituzione e siano rivolte, esclusivamente o in prevalenza a utenza del committente,
per sua specifica utilità.
Art. 3 - Limiti alla stipula dei contratti
1. La stipula delle convenzioni e controlli di cui al presente regolamento è di competenza
del Dirigente Scolastico.
2. Il Dirigente prima di stipulare i contratti e convenzioni deve accertare che l’esecuzione
della prestazione non sia incompatibile con lo svolgimento della normale attività didattica
e scientifica della scuola e che non costituisca altresì attività Istituzionale della scuola.
3. Può essere autorizzala l’attività per conto terzi solo a condizione che sia strumentale e
funzionale alle finalità della scuola, cioè l'attività deve trovare motivazioni di ordine
didattico, di ricerca etc.
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Art. 4 - Determinazione del corrispettivo
1. Il Dirigente Scolastico determina il costo che la realizzazione dell’attività comporta.
2. Nella determinazione dei corrispettivi si dovrà tenere conto, sia dei costi della
prestazione professionale, sia del deprezzamento delle attrezzature usate.
3. Su proposta del Dirigente Scolastico, i corrispettivi introitati saranno destinati:
a) una quota pari a Euro …. sarà destinata al bilancio della scuola in rapporto alle spese
generali di funzionamento sostenute
b) una quota pari a Euro…. Sarà destinata al personale dipendente che ha preso parte
all’attività.
4. Le percentuali di ripartizione dei corrispettivi da richiedere ai committenti per attività e
servizi conto terzi, di cui al comma precedente, saranno stabiliti dal Consiglio d’istituto in
sede di approvazione della proposta di contratto.
APPENDICE B
SCHEMA DI REGOLAMENTO CONTENENTE I CRITERI PER LA
CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO E PRECARIO DEI LOCALI
SCOLASTICI
Art. l - Finalità e ambito di applicazione
I locali scolastici possono essere concessi in uso temporaneo e precario ad Istituzioni,
Associazioni, Enti o Gruppi organizzati, secondo modalità, termini e condizioni di seguito
stabilite, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia.
Art. 2 - Criteri di assegnazione
I locali scolastici sono primariamente destinati ai pertinenti fini istituzionali e comunque a
scopi e attività rientranti in ambiti di interesse pubblico e possono quindi essere concessi in
uso a terzi esclusivamente per l’espletamento di attività aventi finalità di promozione
culturale, sociale e civile delle cittadine e senza fini di lucro, valutando i contenuti
dell’attività o iniziativa proposte in relazione:
• al grado in cui le attività svolte perseguono interessi di carattere generale e che
contribuiscano all’arricchimento civile e culturale della comunità scolastica;
• alla natura del servizio prestato, con particolare riferimento a quelli resi
gratuitamente al pubblico;
• alla specificità dell’organizzazione, con priorità a quelle di volontariato e alle
associazioni che operano a favore di terzi, senza fini di lucro;
• considerando, particolarmente nell’ambito delle attività culturali, la loro qualità e la loro
originalità.
Le attività didattiche proprie dell’istituzione scolastica hanno assoluta preminenza e priorità
rispetto all’utilizzo degli enti concessionari interessati, che non dovrà assolutamente
interferire con le attività didattiche stesse. Nell’uso dei locali scolastici devono essere
tenute in particolare considerazione le esigenze degli enti e delle associazioni operanti
nell’ambito scolastico.
Art. 3 - Doveri del concessionario
In relazione all’utilizzo dei locali il concessionario deve assumere nei confronti
dell’istituzione scolastica i seguenti impegni:
• indicare il nominativo del responsabile della gestione dell’utilizzo del locali quale
referente dell’istituzione scolastica;
• osservare incondizionatamente l’applicazione e il rispetto delle disposizioni vigenti in
materia; sospendere l’utilizzo dei locali in caso di programmazione di attività
scolastiche da parte della istituzione scolastica;
43
• lasciare i locali, dopo il loro uso, in condizioni idonee a garantire comunque il regolare
svolgimento delle attività didattiche.
•
Art. 4 - Responsabilità del concessionario
Il concessionario è responsabile di ogni danno causato all’immobile, agli arredi, agli
impianti da qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa a lui, direttamente imputabili o
imputabili a terzi presenti nei locali scolastici in occasione dell’utilizzo dei locali stessi.
L’istituzione scolastica deve in ogni caso ritenersi sollevati da ogni responsabilità civile e
penale derivante dall’uso dei locali da parte di terzi, che dovranno pertanto presentare
apposita assunzione di responsabilità e sono tenuti a cautelarsi al riguardo mediante stipula
di apposita polizza assicurativa o adottando altra idonea misura cautelativa.
Art. 5 - Fasce orarie di utilizzo
L’uso dei locali può essere richiesto esclusivamente per giorni feriali e nei seguenti orari:
• pomeriggio dalle ore 15 alle ore 20
Art. 6 - Usi incompatibili
Sono incompatibili le concessioni in uso che comportino la necessità di spostare il mobilio
e gli arredi dell’edificio scolastico.
È vietato l’uso dei locali per attività di pubblico spettacolo con pubblico a pagamento.
Art. 7 - Divieti particolari
Durante la manifestazione è vietata la vendita e il consumo di cibarie e bevande all’interno
delle sale.
E' inoltre vietato fumare. Il personale in servizio nella scuola in funzione di vigilanza è
incaricato di far rispettare il divieto.
L’utilizzo dei locali da parte di terzi è subordinato inoltre all’osservanza di quanto segue:
• è vietato al concessionario l’installazione di strutture fisse o di altro genere
previa autorizzazione dell'istituzione scolastica;
• è vietato lasciare in deposito, all’interno dei locali e fuori dell’orario di concessione
attrezzi e quant’altro;
• qualsiasi danno, guasto, rottura o malfunzionamento o anomalie all'interno dei locali
dovrà, essere tempestivamente segnalato all'istituzione scolastica;
• l’inosservanza di quanto stabilito al precedente punto comporterà per il concessionario
l’assunzione a suo carico di eventuali conseguenti responsabilità;
• i locali dovranno essere usati dal terzo concessionario con diligenza e, al termine
dell’uso, dovranno essere lasciati in ordine e puliti e comunque in condizioni a
garantire il regolare svolgimento dell’attività didattica della scuola.
Art. 8 - Procedura per la concessione
Le richieste di concessione dei locali scolastici devono essere inviate per iscritto
all’Istituzione scolastica almeno 10 giorni prima della data di uso richiesta e dovranno
contenere oltre all’Indicazione del soggetto richiedente e il preciso scopo della richiesta
anche le generalità della persona responsabile.
Il Dirigente scolastico nel procedere alla concessione verificherà se la richiesta è
compatibile con le norme del presente regolamento e se i locali sono disponibili per il
giorno e nella fascia oraria stabilita, se il riscontro darà esito negativo dovrà comunicare
tempestivamente il diniego della concessione; se il riscontro sarà positivo dovrà
comunicare al richiedente, anche per le vie brevi, l’assenso di massima subordinato al
versamento della quota stabilita a titolo di rimborso spese e del deposito cauzionale.
44
Una volta effettuati i versamenti di cui sopra presso l’istituto cassiere, si emetterà il
formale provvedimento concessorio. Qualora i versamenti di cui sopra non siano stati
eseguiti entro il quinto giorno precedente a quello previsto per l’uso, la richiesta s’intende
tacitamente revocata ed i locali potranno essere messi a disposizione per altri eventuali
richiedenti.
Art. 9 - Corrispettivi
Il costo giornaliero dell’uso dei locali e il deposito cauzionale sono stabiliti in via
discrezionale dal Dirigente scolastico, comunque non inferiore al costo derivante dalle
utenze, pulizie e/o eventuale personale di sorveglianza, perché tali prestazioni vanno
retribuite con parte dei proventi concessori in quanto resi a favore di terzi e, come tali, non
rientranti tra le prestazioni di lavoro straordinario reso alla scuola.
Il costo viene determinato quindi in Euro 50,00 giornaliero per l’uso dell’aula magna e di
€ 100, 00 per le aule speciali e laboratori o palestra.
Qualora per qualsiasi motivo la manifestazione programmata non si svolga, il corrispettivo
versato resta comunque acquisito all’istituzione scolastica, mentre sarà restituito il deposito
cauzionale.
Art. 10 - Svincolo del deposito cauzionale
Il giorno successivo alla manifestazione il Dirigente Scolastico, dopo aver accertato che
non siano stati prodotti danni alla sala o agli arredi, emette un provvedimento di svincolo
del deposito cauzionale.
Qualora invece si siano verificati danni, ne esegue l’accertamento e la quantificazione.
La stima dei danni viene rimessa al consiglio d’Istituto il quale l’approva e delibera di
incamerare parzialmente o totalmente la cauzione.
Nel caso che questa risulti insufficiente a coprire il danno il Dirigente agirà nei modi di
legge nei confronti delle persone indicate quali responsabili della manifestazione, ove
questi non provvedono spontaneamente alla copertura del danno.
Art. 11 - Concessione gratuita
In casi del tutto eccezionali, quando le iniziative sono particolarmente meritevoli e
rientranti nella sfera dei compiti istituzionali della scuola o dell’ente locale, i locali
possono essere concessi anche gratuitamente.
Tale concessione può avvenire esclusivamente nella fascia oraria dalle ore 8 alle ore 14,
quando non si richiedano prestazioni di lavoro straordinario al personale di assistenza e
pulizia.
La concessione gratuita non esime dal versamento del deposito cauzionale.
Art. 12 - Provvedimento concessorio
Il provvedimento concessorio è disposto dal Dirigente Scolastico e dovrà contenere:
• le condizioni cui è subordinato l’uso dei locali, nonché l’importo da versare alla scuola
a titolo di corrispettivo e di deposito cauzionale, l’aggregato di entrata del bilancio
della scuola, e, se del caso, l’aggregato di uscita per il pagamento delle spese derivanti
dalla concessione;
• il provvedimento dirigenziale dovrà fare richiamo all’esonero di responsabilità
dell’istituzione scolastica e dell’ente locale proprietario per l’uso dei locali e al rimborso e
riparazione di eventuali danni provocati per colpa o negligenza.
La concessione può essere revocata in qualsiasi momento per motivate e giustificate
esigenze dell’istituzione scolastica.
APPENDICE C
SCHEMA DI REGOLAMENTO CONCERNENTE LA DETERMINAZIONE DEI
CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DI BENI IN USO GRATUITO AI SENSI DEL
45
D.A. 31/12/2001, n. 895/UO.IX
Art. l - Finalità
Il presente regolamento disciplina le modalità ed i criteri per la concessione di beni in uso
gratuito ai Sensi dell’art. 39, 2° comma, del D.I. n.44 del 1/2/2001.
Art. 2 -Individuazione dei beni oggetto della concessione in uso gratuito
Il Dirigente Scolastico, con proprio provvedimento, all’inizio di ciascun anno scolastico,
individua i beni che possono essere concessi in uso gratuito.
L’elenco di tali beni deve essere pubblicato all’albo dell’Istituzione scolastica.
Possono formare oggetto della concessione tutti i beni mobili di proprietà dell’istituzione
scolastica che abbiano ancora una residua utilità e non siano impiegati per l’assolvimento
dei compiti istituzionali.
Art 3 - Modalità della concessione
I beni sono concessi in uso gratuito a richiesta degli allievi maggiorenni o se minorenni, a
richiesta del genitore esercente la patria potestà.
La concessione in uso non può comportare per l’istituzione scolastica l’assunzione di oneri
eccedenti il valore di mercato del bene e deve essere subordinata all’assunzione di
responsabilità per l’utilizzazione da parte del beneficiario ovvero, se minore o interdetto,
dagli esercenti la rappresentanza legale.
La concessione è sempre revocabile e non può estendersi oltre i periodi di tempo
predeterminati.
Art. 4 - Doveri del concessionario
In relazione all'utilizzo dei beni il concessionario deve assumere nei confronti
dell’istituzione scolastica i seguenti impegni:
• non cedere a terzi il godimento del bene oggetto della concessione;
• custodire e conservare il bene con la diligenza del buon padre di famiglia;
• restituire lo stesso bene ricevuto alla scadenza della concessione.
Art. 5 - Responsabilità del concessionario
Il concessionario è responsabile di ogni danno causato al bene o per il perimetro dello
stesso derivante da qualsiasi azione dolosa o colposa a lui imputabile.
Il concessionario non è responsabile per il deterioramento derivante dal normale uso del
bene.
Sono a carico del concessionario le spese per l’utilizzazione del bene.
Il concessionario ha diritto al rimborso delle spese straordinarie eventualmente sostenute
per la conservazione della cosa, se necessarie e d’urgenti.
Art. 6 - Modalità di presentazione delle domande
Le domande possono essere presentate da uno dei genitori o da chi rappresenta il minore o
dallo stesso studente se maggiorenne.
APPENDICE D
SCHEMA DI REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI DI
INSEGNAMENTO AGLI ESPERTI ESTERNI AI SENSI DELL’ART. 40 D.I. N. 44
DEL 1/02/2001
Art. l - Finalità e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell’art. 40 del Decreto interministeriale n.
44 del 1/2/200l, le modalità ed i criteri per il conferimento di contratti di prestazione
d’opera per attività ed insegnamenti che richiedano specifiche e peculiari competenze
46
professionali, nell’ambito della programmazione didattica annuale, al fine di sopperire a
particolari e motivate esigenze didattiche deliberate nel POF.
Art. 2 - Requisiti professionali
l. Per ciascuna attività o progetto deliberati nel POF per lo svolgimento dei quali si renda
necessario il ricorso alla collaborazione di docenti esperti esterni, il collegio docenti
stabilisce i requisiti minimi, in termini di titoli culturali e professionali, nonché l’eventuale
esperienza maturata nel campo che i docenti stessi devono possedere per accedere
all’insegnamento.
2. I criteri fissati dal collegio docenti saranno pubblicizzati mediante affissione all’albo
ufficiale della scuola e sul proprio sito web o altra forma di pubblicità ritenuta più
opportuna.
Art. 3 - Pubblicazione degli avvisi di selezione
1. All’inizio dell’anno scolastico, il Dirigente, sulla base del piano dell’offerta formativa
(POF) e alla previsione dei progetti che saranno deliberati nel programma annuale,
individua le attività e gli insegnamenti per i quali possono essere conferiti contratti ad
esperti esterni e ne dà informazione con uno o più avvisi da pubblicare all’albo ufficiale
della scuola e sul proprio sito web o altra forma di pubblicità ritenuta più opportuna.
2. Gli avvisi dovranno indicare modalità e termini per la presentazione delle domande, i
titoli che saranno valutati, la documentazione da produrre, nonché l'elenco dei contratti che
s’intendono stipulare. Per ciascun contratto deve essere specificato:
• l’oggetto della prestazione;
• la durata del contratto: termini di inizio e conclusione della prestazione;
• il corrispettivo proposto per la prestazione.
3. I candidati devono essere in possesso dei requisiti per l’accesso al pubblico impiego.
4. Ciascun aspirante in possesso dei requisiti, nel termine che sarà stabilito dal Dirigente
Scolastico, può presentare domanda alla scuola ai fini dell’individuazione dei contraenti
cui conferire il contratto.
Art. 4 - Determinazione del compenso
1. I criteri riguardanti la determinazione dei corrispettivi per i contratti di cui all’art. 24 del
presente regolamento sono stati determinati, ai sensi della normativa vigente.
2. Nell’ambito di detti criteri, il Dirigente Scolastico, determina annualmente il
corrispettivo di riferimento per i singoli contratti conferiti.
Art. 5 - Individuazione dei contraenti
1. I contraenti cui conferire i contratti sono selezionati dal Dirigente Scolastico ed una
Commissione all’uopo predisposta, mediante valutazione comparativa.
2. La valutazione sarà effettuata sulla base dei seguenti titoli:
• curriculum complessivo del candidato;
• contenuti e continuità dell'attività professionale e scientifica individuale o svolta
presso studi professionali, enti pubblici o privati;
• pubblicazioni e altri titoli.
3. Per la valutazione comparativa dei candidati la Commissione farà riferimento almeno ai
seguenti criteri:
• livello di qualificazione professionale e scientifica dei candidati;
• congruenza dell’attività professionale o scientifica svolta dal candidato con gli
specifici obiettivi formativi dell'insegnamento o dell'attività formativa per i
quali è bandita la selezione;
APPENDICE E
47
CAPITOLATO D’ONERI FRA LA SCUOLA E LE AGENZIE DI VIAGGIO
NORME PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Art. 1
I rapporti contrattuali derivanti dall’aggiudicazione sono regolati dalle norme contenute nel
D.I. n. 44 del 1/2/2001 e dalla legge e dal regolamento di contabilità di Stato di cui ai R.D.
del 18/11/1923 n. 2440 e del 23/5/1924 n. 827 nonché dalle condizioni di seguito
specificate.
Art. 2
L’Agenzia di Viaggi (di seguito denominata ADV) si impegna a rispettare le indicazioni
delle CC.M M n 291 del 14/10/1992 e n.623 del 2/10/1996, fornendo, su richiesta
dell’Istituzione Scolastica (di seguito denominata IS), tutte le certificazioni richieste nelle
circolari stesse, in particolare quelle di cui all'art. 9, commi 7 e 10 della C.M n. 291/92,
anche mediante autocertificazione del rappresentante legale dell'ADV.
Art. 3
La validità dei preventivi sarà riferita alla data prevista dell'effettuazione del viaggio, salvo
variazioni dei costi documentabili e non imputabili all’ADV (es.: cambi valutari, trasporto,
carburante, pedaggi autostradali, posteggi, ingressi, tasse, ecc.
Si richiama al riguardo all’art. 11 D.L.vo del 17/3/1995 n. 111 di cui all'appendice del
presente capitolato, nota 1.)
Art. 4
In calce ad ogni preventivo l’ADV fornirà, su richiesta dell'IS, tutte le indicazioni riguardo
ad altri servizi quali, ad esempio, ingressi a musei o siti archeologici, gallerie, mostre, ecc.,
che richiedono il pagamento in loco. I suddetti servizi dovranno essere necessariamente
richiesti al momento della prenotazione del viaggio ed i relativi importi saranno inclusi
nella quota di partecipazione. Lo stesso varrà per i servizi di guide, interpreti od
accompagnatori.
Art. 5
L'affidamento dell'organizzazione del viaggio, da parte dell'IS, dovrà avvenire con una
lettera d'impegno dell'IS stessa e dovrà essere stipulato un contratto con l’ADV, contenente
tutti gli elementi relativi al viaggio, come previsto dal D.L.vo del 17/3/1995 n. 111 di
attuazione della Direttiva 314/90/CEE (di cui all'appendice del presente capitolato, nota 2)
ed in coerenza con le norme dettate dal D I. n. 44 dell'1 febbraio 2001 concernente le
"Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche".
Detto contratto dovrà essere firmato sia dall'ADV che dall'IS nelle persone legalmente
autorizzate. Soltanto la regolare stipula del contratto consente all’IS di poter accedere al
"Fondo nazionale di garanzia", per i casi di cui all’art. 1 e secondo le procedure di cui
all'art 5 del Regolamento n. 349 del 23 luglio 1999, recanti norme per la gestione ed il
funzionamento del Fondo nazionale di garanzia per il consumatore pacchetto turistico (si
rimanda, al riguardo, all'appendice del presente capitolato, nota n. 3).
Art. 6
In caso di partecipazione al viaggio d’istruzione di alunni in situazione di handicap,
dovranno essere osservate le seguenti indicazioni:
l’I.S, per una corretta e funzionale organizzazione, nonché per la determinazione del costo
del viaggio, comunicherà all'ADV la presenza di allievi in situazione di handicap, i relativi
servizi necessari e l'eventuale presenza di assistenti educatori culturali; agli allievi in
situazione di handicap e agli assistenti educatori culturali dovranno essere forniti i servizi
idonei, secondo la normativa vigente in materia.
48
Art. 7
Le quote di partecipazione saranno stabilite in relazione ad un numero minimo e massimo
di persone paganti ed alla capienza dei mezzi di trasporto. In caso di difformità tra il
numero di tali persone ed il numero di persone partecipanti comunicato dall'IS, il costo
sarà ricalcolato ed indicato all'IS medesima.
Art. 8
Gli alberghi dovranno essere della categoria richiesta. Gli stessi saranno indicati (nome,
indirizzo, telefono/fax, ubicazione) da parte dell'ADV, dopo l'affidamento
dell’organizzazione, alla conferma dei servizi. Le sistemazioni saranno in camere singole
gratuite per i docenti (una ogni 15 paganti) ed a più letti per gli studenti; ulteriori camere
singole, subordinatamente alla disponibilità dello/gli albergo/ghi, comporteranno un
supplemento. La sistemazione del gruppo avverrà in un solo albergo, salvo che, per l'entità
del gruppo o in caso di piccoli centri, si renda necessaria la sistemazione in più alberghi.
L'ubicazione dovrà essere il più vicino possibile ai luoghi da visitare.
Art. 9
In relazione ai servizi di pensione completa o di mezza pensione dovrà essere indicato se i
pasti saranno serviti nello/gli albergo/ghi stesso/i, in ristorante/i o con cestino/i da viaggio
(quest'ultimo/i se richiesto/i).
Art. 10
I viaggi d'istruzione potranno essere effettuati con qualsiasi mezzo idoneo di trasporto. La
comunicazione dell'entità dei posti, richiesti ed assegnati da parte dei Vettori, dovrà essere
fornita all'IS dall'ADV (anche in copia) all'atto della conferma dei servizi previsti per il
relativo viaggio.
Art. 11
Ove siano utilizzati pullman, gli stessi saranno a disposizione per tutti gli spostamenti del
gruppo, inerenti all'itinerario precedentemente stabilito. Nelle quote s’intendono inclusi:
carburante, pedaggi autostradali, ingressi in città e parcheggi, IVA, diaria vitto ed alloggio
autista/i, eventuale secondo autista nelle circostanze previste dalla C.M. n. 291 del
14/10/1992. L'IS può riservarsi di far verificare, alla partenza del viaggio ed avvalendosi
delle Autorità competenti, l'idoneità dei mezzi utilizzati.
Art. 12
L'IS dovrà garantire, con apposita dichiarazione scritta preventiva, la conservazione dello
stato delle strutture alberghiero/ristorative al momento della partenza dalle stesse, nonché
dei mezzi di trasporto utilizzati. Nel caso vengano denunciati danni imputabili all'IS,
quest'ultima e l'ADV si riserveranno di riscontrare gli stessi e di verificarne l'entità con i
relativi fornitori. L'ammontare dell'eventuale spesa sarà addebitata all'IS con specifica
fattura emessa dall'ADV.
Art. 13
Le gratuità di viaggio saranno accordate in ragione di una ogni quindici partecipanti
paganti.
Art. 14
Sarà versato, al momento che l'ADV confermerà i servizi prenotati e su presentazione della
relativa fattura, un acconto delle quote pari al 25%. Il saldo avverrà, su presentazione delle
relative fatture, entro e non oltre cinque giorni dal rientro dal viaggio.
Art. 15
L'ADV rilascerà all'IS, prima della partenza, i documenti relativi al viaggio (voucher, titoli
49
di trasporto). Sui voucher saranno indicati: il nome dell'IS, l'entità del gruppo, i servizi
prenotati ed il fornitore relativo al viaggio L'IS, nella persona del responsabile
accompagnatore, avrà cura di rilevare l'esatto numero dei partecipanti, nonché l'utilizzo dei
servizi previsti, con apposita dichiarazione sottoscritta sui relativi documenti di viaggio
(voucher, titoli di trasporto); in caso di trasporto ferroviario/marittimo, il responsabile
accompagnatore avrà cura di farvi annotare dal personale competente il numero esatto dei
viaggiatori. Tali adempimenti consentiranno al Ls di poter, eventualmente, ottenere il
rimborso, qualora il numero dei partecipanti sia stato oggetto di variazioni in meno oppure
non tutti i servizi siano stati utilizzati per causa di forza maggiore. L’IS dovrà, al rientro in
sede della comitiva e, comunque, entro e non oltre cinque giorni, informare l’ADV delle
eventuali variazioni relative al numero dei partecipanti, nonché dei servizi di cui non si è
usufruito.
Per quanto non specificatamente richiamato nel presente documento, si rinvia alla
normativa vigente in materia, già menzionata, con particolare riferimento al "decreto
legislativo del 17-3-95, n. 111, relativo all'attuazione della direttiva n. 314/90/CEE
concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso". Le richieste di preventivo per
i viaggi d’istruzione non rientrano nella normativa di legge prevista per le gare d'appalto.
APPENDICE:
Nota 1 -Art. 11, D.L.vo del 17marzo 1995, n.l11 –Revisione del prezzo
l. La revisione del prezzo forfetario di vendita di pacchetto turistico convenuto dalle parti è
ammessa solo quando sia stata espressamente prevista nel contratto, anche con la
definizione delle modalità di calcolo, in conseguenza della variazione del costo del
trasporto, del carburante, dei diritti e delle tasse quali quelle di atterraggio, di sbarco o
imbarco nei porti o negli aeroporti, del tasso di cambio applicato.
2. La revisione al rialzo non può in ogni caso essere superiore al 10% del prezzo nel suo
originario ammontare.
3. Quando l'aumento del prezzo supera la percentuale di cui al comma 2, l'acquirente può
recedere dal contratto, previo rimborso delle somme già versate alla controparte.
4. Il prezzo non può in ogni caso essere aumentato nei venti giorni che precedono la
partenza.
Nota 2 - Art.,7 D.L.vo del 17 marzo 1995, n. 111-Elementi del contratto di vendita di
pacchetti turistici
Il contratto contiene i seguenti elementi:
• destinazione, durata, data d'inizio e conclusione, qualora sia previsto un soggiorno
frazionato, durata del medesimo con relative date di inizio e fine;
• nome, indirizzo, numero di telefono ed estremi dell'autorizzazione all'esercizio
dell'organizzatore o venditore che sottoscrive il contratto;
• prezzo del pacchetto turistico, modalità della sua revisione, diritti e tasse sui servizi di
atterraggio, sbarco e imbarco nei porti ed aeroporti e gli altri oneri posti a carico del
viaggiatore;
• importo, comunque non superiore al venticinque per cento del prezzo, da versarsi
all'atto della prenotazione, nonché il termine per il pagamento del saldo; il suddetto
importo è versato a titolo di caparra ma gli effetti di cui all'art. 1385 del codice civile
non si producono allorché il recesso dipenda da fatto sopraggiunto non imputabile,
ovvero sia giustificato dal grave inadempimento della controparte;
• estremi della copertura assicurativa e delle ulteriori polizze convenute con il
viaggiatore;
50
presupposti e modalità di intervento del fondo di garanzia di cui all'art.21;
mezzi, caratteristiche e tipologie di trasporto, data, ora, luogo della partenza e del
ritorno, tipo di posto assegnato;
• ove il pacchetto turistico includa la sistemazione in albergo, l'ubicazione, la categoria
turistica, il livello, l'eventuale idoneità all’accoglienza di persone disabili, nonché le
principali caratteristiche, la conformità alla regolamentazione dello Stato membro
ospitante, i pasti forniti;
• itinerario, visite, escursioni o altri servizi inclusi nel pacchetto turistico, ivi compresa la
presenza di accompagnatori e guide turistiche;
• termine entro cui il consumatore deve essere informato dell’annullamento del viaggio
per la mancata adesione del numero minimo dei partecipanti previsto;
• accordi specifici sulle modalità del viaggio espressamente convenuti tra l’organizzatore
o il venditore e il consumatore al momento della prenotazione;
• eventuali spese poste a carico del consumatore per la cessione del contratto ad un terzo;
• termine entro il quale il consumatore deve presentare reclamo per l'inadempimento o
l'inesatta esecuzione del contratto;
• termine entro il quale il consumatore deve comunicare la propria scelta in relazione alle
modifiche delle condizioni contrattuali di cui all'art.12.
Nota 3- artt. 1 e 5, Decreto del Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato
del 23/luglio 1999, n. 349 (relativi al Fondo nazionale di garanzia per il consumatore di
pacchetto turistico)
Art. 1- Competenze e ambito di applicazione
Al Dipartimento del turismo è affidata la gestione del Fondo nazionale di garanzia per il
consumatore di pacchetto turistico istituito dall'articolo 21 del decreto legislativo
n.111/1995, di seguito denominato Fondo.
Compito del Fondo è quello di:
• assicurare al consumatore il rimborso del prezzo versato sia in caso di fallimento del
venditore o dell'organizzatore, che in caso di accertata insolvenza degli stessi soggetti,
tale da non consentire, in tutto o in parte, l’osservanza degli obblighi contrattuali
assunti;
• organizzare il rimpatrio del turista in viaggio all'estero nel caso in cui si verificano le
circostanze di cui al punto a;
• assicurare la fornitura di un'immediata disponibilità economica in caso di rientro
forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno
all'organizzatore.
• Il Fondo interviene esclusivamente nei casi in cui il pacchetto turistico è stato venduto
od offerto in vendita con contratto stipulato nel territorio nazionale dall'organizzatore o
dal venditore in possesso di regolare autorizzazione.
... omissis...
Art. 5 - Domanda per l'intervento del Fondo fuori dei casi d'urgenza
La domanda per accedere alle erogazioni del Fondo nazionale di garanzia per il turista è
indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento del turismo, comitato
di gestione del Fondo nazionale di garanzia.
La domanda da presentare entro tre mesi dalla data prevista per la conclusione del viaggio,
al fine di consentire al Fondo di avvalersi del diritto di rivalsa, è corredata da:
a. contratto di viaggio in originale;
b. copia della ricevuta del versamento della somma corrisposta all'agenzia di viaggio;
c. ogni elemento atto a comprovare la mancata fruizione dei servizi pattuiti.
•
•
51
Art. 1) La scuola considera i viaggi di istruzione, le visite guidate a musei, mostre,
manifestazioni culturali, di interesse didattico o professionale, lezioni con esperti e visite a
enti istituzionali o amministrativi, la partecipazione ad attività teatrali e sportive, i
soggiorni presso laboratori ambientali, la partecipazione a concorsi provinciali, regionali,
nazionali, a campionati o gare sportive, a manifestazioni culturali o didattiche, i gemellaggi
con scuole nazionali ed estere parti integranti e qualificanti dell’offerta formativa e
momento privilegiato di conoscenza di comunicazione e socializzazione.
Art. 2) Il consiglio di Classe prima di esprimere il parere sui relativi progetti, li esamina,
verificandone la coerenza con le attività previste dalla programmazione collegiale e
l’effettiva possibilità di svolgimento. Nell’ipotesi di valutazione positiva, indica gli
accompagnatori, compreso l’accompagnatore referente.
Art. 3) Se l’iniziativa interessa un’unica classe sono necessari 2 accompagnatori, se più
classi, 1 ogni 15 alunni; un accompagnatore ogni uno o due alunni in situazione di
handicap secondo le occorrenze. Nel designare gli accompagnatori i Consigli di Classe
provvederanno ad indicare un accompagnatore in più per ogni classe per subentro in caso
di imprevisto. È auspicabile che gli accompagnatori siano scelti all’interno del consiglio
interessato. Se l’insegnante accompagnatore presta servizio in altri plessi è tenuto
concordare con la Dirigenza gli eventuali impegni.
Art. 4) Le attività approvate e programmate nelle riunioni dell’equipe pedagogiche e dal
Collegio dei Docenti, rientrano nel Piano dell’Offerta Formativa.
Art. 5) Le proposte devono essere inserite nei piani di studio personalizzati e approvate dai
Consigli almeno 60gg prima della data dell’uscita o del viaggio, salvo casi eccezionali, per
dare modo al Collegio dei Docenti di approvare l’iniziativa e farla rientrare nel Piano
dell’Offerta Formativa.
Art.6) Si auspica la totale partecipazione della classe. Nessun alunno dovrà essere escluso
dai viaggi o dalle visite guidate per ragioni di carattere economico. Il limite numerico dei
partecipanti al di sotto del quale non verrà concessa l’autorizzazione è pari al 66% degli
alunni frequentanti la classe.
Art.7) Gli alunni poco responsabili e poco corretti, potranno essere esclusi dalle iniziative
di cui agli Articoli1 e 2 del regolamento, su proposta del Consiglio di Classe.
Art.8) Il Dirigente scolastico individua ogni anno un coordinatore e una commissione del
Piano delle Uscite e dei Viaggi Didattici della scuola.
Art.9) Per ogni uscita o viaggio deve essere individuato un docente referente.
Art.10) Dopo l’approvazione del Consiglio di Classe, il docente referente del viaggio si
impegna ritirare la modulistica ed a consegnarla ai ragazzi.
Art.11) Il Consiglio d’Istituto provvederà, su richiesta motivata da parte delle famiglie, ad
erogare un contributo nei limiti delle disponibilità finanziarie della scuola.
Art.12) Gli alunni dovranno versare, al momento dell’adesione, almeno il 30% della quota
prevista. Il saldo sarà versato entro e non oltre il trentesimo giorno prima della partenza.
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Art.13) Qualora, eccezionalmente, si offrisse l’opportunità di una visita guidata (senza
pernottamento) in occasione di mostre o di altre manifestazioni culturali con scadenza
non prevedibile, si impone comunque di presentare tutta la documentazione necessaria non
oltre il 7° giorno precedente la partenza prevista.
Art.14) Il Dirigente Scolastico, in quanto organo dello Stato, rilascia un attestato che
riporti le generalità del soggetto e una foto dello stesso legata da timbro a secco( in
sostituzione del tesserino rilasciato dall’anagrafe).
ART.15) A norma di Legge non è consentita la gestione extra- bilancio, pertanto le quote
di partecipazione dovranno essere versate sul c/c postale o bancario, dalle singole famiglie,
dal docente referente o da un genitore incaricato.
Art.16) I docenti accompagnatori devono portare con sé un modello per la denuncia di
infortunio e l’elenco dei numeri telefonici della scuola compreso il numero del fax.
Art.17) I docenti accompagnatori al rientro devono stilare una relazione sull’andamento
del viaggio da consegnare al Dirigente Scolastico.
Art.18) L’uscita o il viaggio costituiscono vera e propria attività complementare della
scuola: quindi vigono le stesse norme che regolano le attività didattiche.
Art.19) Eventuali deroghe al presente Regolamento possono essere autorizzate dal
Consiglio dell’Istituzione scolastica.
Art.20) I mezzi di trasporto saranno individuati e scelti sulla base di una gara che sarà
aggiudicata secondo le norme di compatibilità di Stato e con l’osservanza di quanto
previsto dal regolamento.
Art.21) In caso di ritiro del partecipante al viaggio di istruzione, entro 24 ore dalla data di
partenza, per causa di forza maggiore, adeguatamente documentata (ricovero ospedaliero,
decesso entro il terzo grado ecc.) all’alunno sarà rimborsata la somma in misura
corrispondente alla normativa vigente.
Art.22) Relativamente alle norme per la partecipazione alla gara per visite e viaggi di
istruzione, si fa riferimento al capitolato d’oneri (appendice F - Capitolato d’oneri fra la
scuola e le agenzie di viaggio - Norme per la partecipazione alla gara.)
Regolamento d’Istituto per l’Acquisizione in Economia di Lavori, Servizi
e Forniture
Redatto ai sensi dell’art. 125, comma 10 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001 (D.A. 895
Regione Sicilia)
Considerato che le Istituzioni Scolastiche, per l’affidamento di lavori, servizi e forniture,
scelgono la procedura da seguire per l’affidamento in relazione agli importi finanziari,
ovvero per importi da 2.000,00€ (o limite preventivamente fissato dal Consiglio d’Istituto)
a 40.000,00€ si applica la disciplina di cui all’art. 34 del D.I. n. 44/2001 e per importi da
40.000,00€ a 134.000,00€ per servizi e forniture e da 40.000,00€ a 200.000,00€ per lavori,
si applica la disciplina di cui all’art. 125 del D.Lgs. 163/2006;
Considerato che per le acquisizioni in economia di lavori, forniture e servizi, ai sensi
53
dell’art. 125 comma 10 del D.Lgs. 163/2006, deve essere adottato un provvedimento in
relazione all’oggetto ed ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente
individuate da ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze;
Considerato che il provvedimento de quo si configura quale atto di natura regolamentare
idoneo ad individuare tali fattispecie;
Considerato, inoltre, che tale regolamento rappresenta l’atto propedeutico alla determina
di ogni singola acquisizione in economia;
Ritenuto che tale atto assume la forma di regolamento interno, tramite il quale viene
individuato l’oggetto delle prestazioni acquisibili in economia, ai sensi dell’art. 125 del
D.Lgs. 163/2006;
Ritenuto necessario che anche le Istituzioni Scolastiche, in quanto stazioni appaltanti,
sono tenute a redigere un proprio regolamento interno, idoneo a garantire il pieno rispetto
delle norme del codice degli appalti, per gli affidamenti in economia, ai sensi dell’art. 125
del D.Lgs. 163/2006;
Art. 1
Il presente provvedimento disciplina le modalità, i limiti e le procedure da seguire per
l’esecuzione in economia mediante cottimo fiduciario, nel rispetto di quanto stabilito
dall’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, e le
caratteristiche della procedura comparativa, ai sensi dell’art. 34 del Decreto
Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 (D.A. n. 895 Regione Sicilia) Regolamento
concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche”.
Art. 2
L’Istituto Scolastico procede all’affidamento mediante procedura di cottimo fiduciario, ai
sensi dell’art. 125 D.Lgs. 163/2006, per beni e servizi il cui importo finanziario sia
compreso tra 40.000,00€ e 134.000,00€, e per i lavori il cui importo finanziario sia
compreso tra 40.000,00€ e 200.000,00€. Tale procedura prevede la comparazione tra
almeno 5 operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati
sulla base di indagini di mercato, ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti
dalla stazione appaltante.
Per lavori, servizi e forniture, il cui importo sia inferiore a 40.000,00€ e superiore a
4.000,00€ si applica la procedura di cui all’art. 34 del D.I. n. 44/2001, mediante la
procedura comparativa di almeno 3 operatori economici. L’osservanza di tale ultimo
obbligo è esclusa quando non sia possibile acquisire da altri operatori il medesimo bene sul
mercato di riferimento.
L’Istituto Scolastico procede all’affidamento, nel caso indicati al comma 1 del presente
regolamento, previa Determina di indizione della procedura in economia, ai sensi dell’art.
125 del D.Lgs. 163/2006, (o alternativamente), ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001.
Per lavori, servizi e forniture, il cui importo sia inferiore a 4.000,00€ è consentito
l’affidamento diretto, a cura del Dirigente Scolastico, ad un unico operatore economico a
norma del D.I. n. 44/2001.
Art. 3
Possono essere eseguiti mediante procedura comparativa di 5 operatori economici (o
alternativamente) di 3 operatori economici, secondo gli importi finanziari indicati all’art. 2,
comma 1 e 2, i seguenti lavori:
a) Lavori di manutenzione ordinaria degli edifici dell’Istituto Scolastico;
b) Lavori non programmabili in materia di riparazione, consolidamento, ecc….;
c) Lavori per i quali siano stati esperiti infruttuosamente gare pubbliche;
d) Lavori necessari per la compilazione di progetti per l’accertamento della staticità di
edifici e manufatti;
e) Lavori finanziati da interventi approvati nell’ambito del PON FESR “Ambienti per
54
l’apprendimento” per un importo superiore a 40.000,00€ e fino a 200.000,00€;
f) Lavori comunque gestibili dagli istituti scolastici nell’ambito della vigente
normativa.
Gli importi di cui al presente articolo devono intendersi al netto d’IVA.
Art. 4
Possono essere acquisiti mediante procedura comparativa di 5 operatori economici, (o
alternativamente) di 3 operatori economici, secondo gli importi finanziari indicati all’art. 2,
comma 1 e 2, le seguenti forniture di beni e servizi:
a) partecipazione e organizzazione convegni, congressi, conferenze, mostre e altre
manifestazioni culturali e scientifiche nell’interesse della scuola;
b) divulgazione bandi di concorso o avvisi a mezzo stampa o altri mezzi di
informazione;
c) acquisto di libri, riviste, giornali, pubblicazioni di carattere didattico ed
amministrativo, abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione
d) acquisto di coppe, medaglie, diplomi ed altri oggetti e premi e spese per
rappresentanza nei limiti di spesa autorizzati per ogni singolo progetto;
e) rilegatura di libri e pubblicazioni
f) lavori di stampa, tipografia o realizzati a mezzo di tecnologie audiovisive;
g) spedizioni di corrispondenza e materiali, effettuate tramite servizio postale o con
corriere;
h) spese bancarie;
i) canoni di telefonia e reti di trasmissione, domini di posta elettronica, siti
informatici;
j) materiale di consumo, carta, cancelleria, stampati, registri, attrezzature, strumenti,
apparati ed arredi per uso d’ufficio;
k) materiale di consumo, suppellettili e sussidi per attività didattiche, attività sportive,
attività di sostegno per alunni con disagio e disabilità;
l) materiale di consumo, suppellettili, sussidi e arredi per i laboratori;
m) riparazione di macchine, mobili e attrezzature d’ufficio e didattiche;
n) acquisto e manutenzione di PC, hardware, software e spese per servizi informatici;
o) fornitura, noleggio e manutenzione di fotocopiatrici e fotoincisori;
p) spese per corsi di formazione e aggiornamento del personale, partecipazione a
spese per corsi indetti da Enti, Istituti ed Amministrazioni varie;
q) polizze di assicurazione;
r) materiale igienico-sanitario, di pronto soccorso e di pulizia;
s) viaggi e visite di istruzione, noleggio bus per trasporti attività varie (gare sportive,
piscina...);
t) servizi di manutenzione ordinaria e materiale per la manutenzione degli immobili
della Provincia;
u) prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali;
v) noleggio sale cinematografiche, impianti sportivi ecc.;
w) beni e servizi nel caso di eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti al fine di
scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché danno
all’igiene e alla salute pubblica;
x) servizi riferiti a prestazioni periodiche, nel caso di contratti scaduti, nella misura
strettamente necessaria e nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedura di
scelta del contraente;
y) acquisti, restauri o manutenzione di mobili, arredi, suppellettili di ufficio;
z) studi per indagini statistiche, consulenze per l’acquisizione di certificazioni,
incarichi per il coordinamento della sicurezza;
aa) spese per l’illuminazione e la climatizzazione dei locali;
55
bb) beni e servizi finanziati da interventi approvati nell’ambito del PON FSE
“Competenze per lo Sviluppo” per un importo superiore a 40.000,00€ e fino a
134.000,00€;
cc) beni e servizi comunque gestibili dagli istituti scolastici nell’ambito della vigente
normativa.
Gli importi di cui al presente articolo devono intendersi al netto d’IVA.
Art. 5
E’ vietato l’artificioso frazionamento degli interventi allo scopo di sottoporli alla disciplina
di cui al presente provvedimento.
Art. 6
La Determina, che in funzione del presente provvedimento, indice la procedura
comparativa individua il Responsabile Unico del Provvedimento, ai sensi della normativa
vigente in materia.
Art. 7
Eseguita la procedura comparativa e aggiudicato il lavoro, bene o servizio, l’Istituto
Scolastico provvederà alla pubblicazione sul profilo del committente (sito internet
dell’Istituto Scolastico) del soggetto aggiudicatario.
Art. 8
Il Dirigente Scolastico, con riferimento al bene o servizio acquisibile mediante la
procedura di cui all’art. 125 del D.Lgs. 163/2006, (o alternativamente) di cui all’art. 34 del
D.I. 44/2001, provvede all’emanazione di una Determina per l’indizione della procedura.
Il DSGA, o l’Ufficio Tecnico, procede, a seguito della Determina del Dirigente Scolastico,
all’indagine di mercato per l’individuazione di almeno 5 operatori economici se l’importo
finanziario supera i 40.000,00€ e fino alle soglie stabilite dal comma 5 per i lavori (€
200.000,00) e dal comma 9 per servizi e forniture (€ 130.000,00); o di 3 operatori
economici se l’importo finanziario è compreso tra i 4.000,00€ e i 40.000,00€.
Dopo aver individuato gli operatori economici idonei alla svolgimento del servizio, (o
alternativamente) della fornitura del bene, il DSGA, o l’Ufficio Tecnico, provvederà ad
inoltrare agli stessi contemporaneamente la lettera di invito, contenete i seguenti elementi:
a) l’oggetto della prestazione, le relative caratteristiche e il suo importo massimo
previsto, con esclusione dell’IVA;
b) le garanzie richieste all’affidatario del contratto;
c) il termine di presentazione dell’offerta;
d) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
e) l’indicazione del termine per l’esecuzione della prestazione;
f) il criterio di aggiudicazione prescelto;
g) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa;
h) l’eventuale clausola che prevede di non procedere all’aggiudicazione nel caso di
presentazione di un’unica offerta valida;
i) la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del codice e del
presente codice;
j) l’obbligo per l’offerente di dichiarare nell’offerta di assumere a proprio carico tutti
gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in
materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di
accettare condizioni contrattuali e penalità;
k) l’indicazione dei termini di pagamento;
l) i requisiti soggettivi richiesti all’operatore, e la richiesta allo stesso di rendere
apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti.
Se il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, si procede, mediante determina del Dirigente Scolastico, alla nomina della
56
Commissione Giudicatrice, ai sensi dell’art.84 e i membri della commissione procedono
alla valutazione delle offerte tecniche, individuando, mediante apposito verbale, il miglior
offerente. Se invece il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del prezzo più basso,
procede alla valutazione delle offerte tecniche pervenute il RUP o una apposita
commissione nominata dal Dirigente Scolastico.
Successivamente si procede alla verifica dei requisiti generali e specifici dell’operatore
economico, considerato il miglior offerente.
L’Istituto Scolastico, decorsi 30 giorni dalla data dell’avvenuta individuazione del soggetto
aggiudicatario, provvede alla stipula del contratto, salvo nei casi di urgenza, come
disciplinato dal codice degli appalti e nel caso in cui pervenga una sola offerta o una sola
offerta valida.
Il contratto deve contenete i seguenti elementi:
a) l’elenco dei lavori e delle somministrazioni;
b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l’importo di quelle
a corpo;
c) le condizioni di esecuzione;
d) il termine di ultimazione dei lavori;
e) le modalità di pagamento;
f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in
danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista,
ai sensi dell’art. 137 del codice;
g) le garanzie a carico dell’esecutore.
Art. 9
Per quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento si rinvia alle
disposizioni del Codice degli Appalti Pubblici e la normativa vigente.
Decreto del Presidente della Repubblica n. 249 Roma, 24 giugno 1998 –
ulteriori modifiche ed integrazioni: Decreto del Presidente della Repubblica n.
235 del 21 novembre 2007 “Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli
studenti della scuola secondaria”
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma 5, della Costituzione;
Visto l'articolo 328 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297;
57
Visto l'articolo 21, commi 1, 2, e 13 della legge 15 marzo 1997, n.59;
Vista la legge 27 maggio 1991, n.176, di ratifica della Convenzione sui diritti del fanciullo,
fatta a New York il 20 novembre 1989;
Visti gli articoli 104, 105 e 106 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti o sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
Visti gli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 5 febbraio 1992, n.104;
Visto l'articolo 36 della legge 6 marzo 1998, n.40;
Visto il D.P.R. 10 ottobre 1996, n.567, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400;
Visto il parere espresso dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione nell’Adunanza
del 10 febbraio 1998;
Visto il decreto del Presidente della repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo
statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti
normativi nell’Adunanza del 4 maggio 1998;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 29 maggio
1998;
Visto il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, espresso nell'adunanza
del 25 luglio 2007;
Udito il parere del Consiglio di stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti
normativi nell'adunanza del 17 settembre 2007;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 ottobre
2007;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione
EMANA
IL SEGUENTE REGOLAMENTO
"Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria"
art. 1 - Vita della comunità scolastica
1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle
conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori
democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno,
con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla
cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di
ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla
Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il
20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è
parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni
insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche
attraverso l’educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell’identità di genere,
del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il
58
raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle
conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di
coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale
che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.
Art. 2 - Diritti
1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti
e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità
delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni
personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di
formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative
autonome.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto
dello studente alla riservatezza.
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la
vita della scuola.
4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I
dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano
con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di
programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di
criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre
diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di
autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a
migliorare il proprio rendimento.
5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola
gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere
chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione. Analogamente negli
stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media
o i loro genitori.
6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il
diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative
offerte dalla scuola. Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative
sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e
delle esigenze di vita degli studenti.
7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della
comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte
all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività
interculturali.
8. La scuola s’impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
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a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo didattico di qualità;
b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative
liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la
prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti,
anche con handicap;
f) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.
9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di
riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.
10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto
di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti
singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da
parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole
favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.
Art. 3 - Doveri
1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente
agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del
personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che
chiedono per se stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a
mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate
dai regolamenti dei singoli istituti.
5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi
didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio
della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e
averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.
Art. 4 – Disciplina
Modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della repubblica 24 giugno 1998, n. 249
L'articolo 4 del decreto del Presidente della repubblica 24 giugno 1998, n. 249, è sostituito
dal seguente:
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1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che
configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al
corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni
specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il
relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del
senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità
scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale
ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni
disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna
infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del
profitto.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera
espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate
al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del
danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del
comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta
la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica
sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento
superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la
non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio
di istituto.
7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere
disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai
quindici giorni.
8. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un
rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità
scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con
la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola
promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla
responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche
quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o
vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale
previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato
ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il
disposto del comma 8.
61
9/bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di
violenza grave, o comunque, connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un
elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento
responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la
sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo
scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi o, nei
casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.
9/ter. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto
previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che
l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente
incolpato.
10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva
rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità
scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad
altra scuola.
11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono
inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni."
Art. 5 – Impugnazioni
Modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della repubblica 24 giugno 1998, n.
2491. L'articolo 5 del decreto del Presidente della repubblica 24 giugno 1998, n. 249, è
sostituito dal seguente:
1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia
interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito
organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole
istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti
nella scuola secondaria superiore e dai genitori nella scuola media, che decide nel termine
di dieci giorni. Tale organo, di norma, è composto da un docente designato dal consiglio di
istituto e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e da
un rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella scuola secondaria di primo grado da due
rappresentanti eletti dai genitori, ed è presieduto dal dirigente scolastico.
2. L'organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti della scuola
secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano
all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.
3. Il direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in
via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da
chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute
nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo
di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati
dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un
genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal direttore
dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato. Per la scuola media in luogo degli
studenti sono designati altri due genitori.
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4. L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e
dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della
documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo
o dall'Amministrazione.
5. Il parere di cui al comma 4 è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di
decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo di cui
al comma 3 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio scolastico
regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il
disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
6. Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le modalità più idonee
di designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all'interno dell'organo di
garanzia regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso.
7. L'organo di garanzia di cui al comma 3 resta in carica per due anni scolastici.".
"Art. 5/bis - Patto educativo di corresponsabilità
Patto educativo di corresponsabilità e giornata della scuola
Dopo l'articolo 5 del decreto del Presidente della repubblica 24 giugno 1998, n. 249, è
inserito il seguente:
"Art. 5/bis - Patto educativo di corresponsabilità
1. Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la
sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un patto educativo di
corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri
nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.
2. I singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione nonché di
elaborazione e revisione condivisa, del patto di cui al comma 1.
3. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna
istituzione scolastica pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di
accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle
studentesse e degli studenti, del Piano dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e
del patto educativo di corresponsabilità.".
Art. 6 - Disposizioni finali
1. I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle disposizioni vigenti in
materia sono adottati o modificati previa consultazione degli studenti nella scuola
secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.
2. Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni singola istituzione
scolastica è fornita copia agli studenti all'atto dell'iscrizione.
3. È abrogato il capo III del R.D. 4 maggio 1925, n. 653.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.
(Pubblicato nella Gazzette Ufficiale n.164 del 16 luglio 1998)
63
Registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 2007 - Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei
servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 7, foglio n. 129.
Gazzetta Ufficiale n. 293 del 18-12-2007
Decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 21 novembre 2007 - Regolamento recante
modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della repubblica 24 giugno 1998, n. 249,
concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.
STATUTO - Comitato Genitori
Premessa
Il Comitato Genitori è uno degli organi che consente la partecipazione dei genitori nella
scuola ed opera al fine di rafforzare la collaborazione fra le varie componenti scolastiche e
contribuire a realizzarne la funzione di pro- mozione civile, culturale e sociale.
Art. 1 - Costituzione
E’ costituito il Comitato Genitori della Scuola Secondaria Statale di primo grado
“A.Inveges” di Sciacca. Il Comitato Genitori è composto dai genitori componenti del
Consiglio d’Istituto e dai rappresentanti di classe.
I genitori degli alunni che frequentano la Scuola possono farne parte senza diritto di voto.
Art. 2 - Scopo
Lo scopo del Comitato Genitori è di aiutare i genitori a conoscere e capire meglio la scuola
dei propri figli, e a contribuire alla vita della scuola con proposte ed iniziative.
Art. 3 - Oggetto
Il Comitato Genitori promuove la collaborazione dei genitori con le altre componenti della
scuola, con gli enti locali l’ASP, gli enti di volontariato sociale e le onlus del territorio.
In particolare il Comitato:
• Favorisce lo scambio di informazioni tra i genitori, la comunicazione tra i
rappresentanti di classe, e le relazioni con gli altri organi collegiali (Collegio dei
Docenti, Consiglio di Istituto, Consigli di classe-interclasse) e con il Dirigente
Scolastico della scuola.
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• Organizza iniziative di informazione e formazione (incontri, conferenze, dibattiti,
corsi, etc.) su temi relativi a scuola e famiglia. Organizza iniziative di aggregazione
per i genitori.
• Analizza problemi di natura logistica relativi alla struttura scolastica (sicurezza,
spazi, trasporti, etc.), facendosi portavoce dei genitori che segnalino problemi
particolari e formulando eventuali proposte da sottoporre al Dirigente Scolastico e
al Consiglio di Istituto, tramite i rappresentanti dei genitori.
• Promuove la partecipazione dei genitori alla vita della scuola formulando proposte
al Collegio dei Docenti, al Consiglio di Istituto e al Dirigente Scolastico e favorisce
ogni altra iniziativa che contribuisca a rendere la scuola centro di sviluppo sociale e
culturale del territorio.
• Analizza problemi legati alla vita scolastica in generale (servizio Mensa, pre-scuola
e postscuola, attività sportive, manifestazioni varie, etc.).
• Mette a disposizione della scuola tempo, energie e idee dei genitori.
• Rappresenta i genitori della scuola indipendentemente dagli altri organi collegiali in
merito a particolari problemi e circostanze.
• Ricerca e mantiene rapporti con i Comitati Genitori di altre scuole, gli Enti locali,
gli enti del volontariato sociale e le onlus.
• Reperisce i fondi per finanziare specifiche attività proposte dal Comitato stesso.
• Per il raggiungimento degli scopi può stipulare accordi, intese e/o protocolli con gli
Enti locali, gli enti del volontariato sociale e le onlus.
•
Art. 4 - Assemblea dei Genitori
L’Assemblea del Comitato Genitori è un momento di partecipazione democratica che si
occupa di tutti i temi riguardanti la scuola ed i rapporti tra scuola e famiglia e tra scuola e
società, creando un collegamento con gli altri organi collegiali. Nelle assemblee i genitori
si scambiano informazioni, sottopongono problemi e temi di discussione e approvano a
maggioranza proposte ed iniziative.
L’Assemblea del Comitato Genitori, con preciso ordine del giorno, deve essere convocata
con almeno 5 giorni di preavviso mediante affissione alla bacheca della Scuola. In caso di
urgenza, la convocazione può essere effettuata tramite i rappresentanti di classe o
comunicazione sul diario.
L'assemblea viene convocata dal Segretario (vedi art. 6), dallo stesso Comitato che si
autoconvoca a data successiva, o su richiesta scritta di almeno 2/3 dei rappresentanti dei
genitori.
L’assemblea viene convocata periodicamente durante il periodo scolastico e comunque
almeno due volte l’anno. Le assemblee del Comitato Genitori si tengono di norma nei
locali della scuola.
L’Assemblea del Comitato Genitori si ritiene valida qualunque sia il numero dei presenti,
purchè siano state rispettate le norme di convocazione. Sono approvate le delibere che
abbiano ricevuto il voto favorevole della maggioranza relativa dei presenti.
Le Assemblee del Comitato Genitori sono aperte al Dirigente Scolastico e tutte le
componenti della scuola e a chiunque venga invitato a parteciparvi dal Comitato stesso.
Chiunque vi partecipi a tale titolo ha diritto di parola ma non di voto.
Ogni seduta del Comitato viene verbalizzata da un genitore nominato dall’Assemblea. Il
verbale viene affisso nella bacheca della scuola e trasmesso alla Dirigente Scolastico, al
Collegio dei Docenti e al Consiglio di Istituto.
Art. 5 - Presidente e Segretario
Il Comitato dei Genitori elegge al suo interno un Presidente e un Segretario a maggioranza
relativa dei presenti.
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Presidente e Segretario hanno il compito di promuovere e coordinare le attività del
Comitato.
Il Presidente ha inoltre il compito di:
• presiedere le Assemblee del Comitato e assicurarne il regolare svolgimento;
• rappresentare il Comitato dei Genitori nei confronti dei genitori, degli altri organi
collegiali della Scuola, del Dirigente scolastico, dei Comitati Genitori di altre
scuole, del Comune, degli Enti Locali, degli enti del volontariato sociale e delle
onlus;
• Il Segretario ha inoltre il compito di fissare l'ordine del giorno e convocare
l'Assemblea del Comitato dei Genitori;
• garantire la redazione del verbale delle Assemblee ed assicurarne la pubblicità;
• mantenere i contatti con gli altri organi collegiali.
Presidente e Segretario durano in carica un anno. Sia il Presidente che il Segretario
possono essere revocati in qualsiasi momento dall’Assemblea del Comitato a richiesta di
almeno 2/3 dei rappresentanti dei genitori. In tal caso l’Assemblea provvederà
immediatamente all’elezione di un nuovo Presidente/Segretario.
Art.6 - Sede
Il Comitato Genitori elegge la propria sede fisica presso la Scuola Secondaria Statale di
primo grado “A.Inveges” di Sciacca. Il Comitato Genitori renderà disponibili tutte le
informazioni relative al Comitato (compreso il presente Statuto) presso il sito della scuola.
Art. 7 - Modifiche dello Statuto
Il presente Statuto potrà essere successivamente modificato dalla maggioranza qualificata
dei 2/3 dell’Assemblea dei Genitori, convocata con specifico ordine del giorno.
Art. 9 - Pubblicità
Il presente Statuto viene trasmesso al Dirigente Scolastico, al Collegio dei Docenti, e al
Consiglio di Istituto.. Lo Statuto viene esposto nella bacheca della Scuola e allegato al
Regolamento d’Istituto per farne parte integrante e sostanziale.
Patto educativo di corresponsabilità
(ai sensi dell’art. 5 bis dello Statuto delle studentesse e degli studenti D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235)
Il PATTO di CORRESPONSABILITÀ fra Scuola e Famiglia dello Studente si ispira ai
principi generali sui quali è fondato il Regolamento di Istituto ed ogni altra forma di
regolamentazione della vita all’interno dello stesso, nell’osservanza del complesso di leggi
e norme alle quali è comunque soggetta tutta l’attività didattica ed educativa in generale
della scuola statale italiana.
Esso è finalizzato a definire in modo trasparente e condiviso diritti e doveri nel rapporto fra
istituzione scolastica autonoma e utenza; il rispetto del Patto costituisce la condizione
indispensabile per costruire un rapporto di fiducia reciproca, atto a rafforzare le finalità
educative del Piano dell’Offerta Formativa e il successo scolastico degli studenti.
Il Piano dell’Offerta Formativa si può realizzare solo attraverso la partecipazione
responsabile e l’assunzione di specifici impegni da parte di tutte le componenti della
comunità scolastica.
Alunni: diritti e doveri
Diritti degli alunni
Tenendo conto di quanto indicato all’art.2 dello “Statuto delle Studentesse e degli
Studenti”
66
L’alunno ha diritto:
1. ad una formazione culturale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso
l'orientamento, l’identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee;
2. di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola
(Regolamento di Istituto);
3. alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola;
4. di conoscere in modo trasparente e tempestivo le valutazioni ottenute per operare una corretta
autovalutazione e migliorare il proprio rendimento;
5. al rispetto della propria persona in tutti i momenti della vita scolastica;
6. di esprimere la propria opinione, nel rispetto delle persone e delle opinioni degli
interlocutori;
7. di conoscere gli obiettivi educativo - formativi del suo curricolo e il percorso individuato per
raggiungerli;
8. di fruire di iniziative per il recupero delle conoscenze e delle competenze;
9. di scegliere fra le diverse offerte formative integrative promosse dall’Istituto;
10. alla tutela della propria riservatezza anche ai sensi del nuovo codice della privacy (D.L.vo
196/2003).
11. di usufruire, durante le ore di lezione, dopo averne fatta richiesta ai professori, l’accesso ai
servizi uno per volta.
o Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità
alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza e
alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.
Gli alunni che non si avvalgono della religione cattolica, e dietro espressa richiesta dei genitori,
non vogliono rimanere in classe, possono usufruire di uno studio alternativo.
Doveri degli
alunni
L’alunno deve:
Tenendo conto di quanto indicato all’art.3 dello “Statuto delle Studentesse e degli
Studenti”
1. avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, di tutto il personale e dei compagni,
lo stesso rispetto che questi ultimi devono loro, riconoscendo ed accettando comunque
l’autorevolezza educativa dell’adulto;
2. frequentare regolarmente le lezioni e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio,
mantenere un comportamento corretto e un atteggiamento propositivo;
3. al cambio dell’ora, attendere l’insegnante in classe;
4. seguire in modo attento le lezioni evitando d’essere fonte di distrazione per i compagni e di
disturbo per l’insegnante;
5. manifestare all’insegnante ogni difficoltà incontrata nel lavoro in classe e a casa, al fine di
mettere a punto strategie opportune per superare l’ostacolo;
6. osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal Regolamento d’Istituto;
7. comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola,
utilizzando correttamente strutture, attrezzature e sussidi didattici;
8. rispettare la pulizia dei locali e risarcire eventuali danni arrecati alle strutture ed ai sussidi
didattici;
9. usare un linguaggio e curare un abbigliamento consoni all’ambiente scolastico;
10. accettare, rispettare, aiutare gli altri ed i diversi da sé, comprendendo le ragioni dei loro
comportamenti.
Genitori
Impegni dei genitori
ai sensi dell’art. 30 della nostra Costituzione
67
I genitori (o chi fa le loro veci) devono:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
garantire puntualità e rispettare l’orario della scuola e dei laboratori pomeridiani, nonché la
frequenza a questi ultimi per tutta la durata del corso, una volta effettuata l’iscrizione;
instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà di insegnamento e la
loro competenza valutativa;
tenersi aggiornati su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando costantemente
diario scolastico dello studente e le comunicazioni scuola-famiglia, partecipando con
regolarità alle riunioni previste;
fornire agli insegnanti tutte le informazioni utili alla conoscenza dell’alunno, in caso di
informazioni riservate, rivolgersi al Dirigente Scolastico.
adoperarsi affinché i figli rispettino il Regolamento d’Istituto, in particolar modo per ciò che
riguarda la puntualità e la giustificazione di assenze o ritardi;
sostenere gli insegnanti assicurando il controllo quotidiano del materiale scolastico
necessario per l’esecuzione dei compiti assegnati;
conoscere il Piano dell’Offerta Formativa (POF) della scuola;
rispettare scrupolosamente le indicazioni riguardanti l’accesso agli spazi della scuola;
intervenire responsabilmente rispetto ad eventuali danni provocati dal figlio a persone o cose
della scuola, anche attraverso il risarcimento dei danni, nelle forme e nelle modalità previste
dal regolamento di istituto;
fornire ai figli il materiale occorrente per le attività scolastiche, segnalato dalla scuola.
La scuola si impegna
a porre in essere progressivamente le condizioni per assicurare:
1. la realizzazione delle attività presenti nel POF;
2. un ambiente educativo sereno e corretto, atto a favorire nell’alunno lo sviluppo delle
conoscenze e delle competenze, la maturazione dei comportamenti responsabili e corretti;
1. un servizio educativo - didattico di qualità;
2. offerte formative aggiuntive e integrative;
3. iniziative per il recupero di situazioni di svantaggio;
4. disponibilità di un’adeguata strumentazione tecnologica e promozione di un utilizzo
consapevole;
5. servizi di promozione della salute e di assistenza psicologica;
6. un ambiente salubre e in regola con le vigenti norme di sicurezza;
7. ambienti e strutture adeguate agli studenti diversamente abili nei limiti consentiti dalle
disponibilità finanziarie e strutturali di sua diretta competenza;
8. la libertà d’apprendimento di tutti e di ciascuno nel rispetto della professionalità del corpo
docente e della libertà d’insegnamento;
9. nell’ambito delle iniziative degli scambi culturali, iniziative di accoglienza e attività
finalizzate allo scambio fra le diverse culture;
10. informazione e coinvolgimento delle famiglie nel processo educativo.
I documenti d’Istituto: POF - Regolamenti di Istituto - Carta dei Servizi - possono essere presi
in visione all’albo della scuola o sul sito internet della scuola all’indirizzo www.inveges.it.
NORME DI DISCIPLINA (dal D.P.R. 21 Novembre 2007, n. 235)
Compito preminente della scuola è educare e formare, non punire. A questo principio deve essere
improntata qualsiasi azione disciplinare.
- I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e formativa e tendono al rafforzamento del
senso di responsabilità e al ripristino dei rapporti corretti all’interno della comunità scolastica.
- La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari
senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
- La sanzione deve essere irrogata in modo tempestivo per assicurarne la comprensione e quindi
l’efficacia.
68
- Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per
quanto possibile al principio della riparazione del danno e, in ogni caso, al principio della
crescita educativa data dalla presa di coscienza da parte dell’alunno dell’errore commesso e
dell’impegno a non ripeterlo.
- Nella scelta della sanzione disciplinare occorre sempre tener conto della personalità e della
situazione dell’studente.
- Ogni sanzione deve essere motivo di riflessione e crescita per tutto il gruppo classe che va
sensibilizzato alla collaborazione con il singolo alunno sanzionato.
- La volontarietà nella violazione disciplinare e il grado di colpa nell’inosservanza delle
disposizioni organizzative e di sicurezza sono elementi che concorrono a determinare la gravità
dell’infrazione e il tipo di sanzione da applicare.
- La reiterazione di un comportamento che ha già dato luogo all’applicazione di una sanzione
disciplinare, comporta l’applicazione di una sanzione disciplinare più grave o di grado
immediatamente superiore.
- Nel caso di danneggiamenti e atti di vandalismo è richiesta la riparazione e/o la refusione totale
del danno.
- Allo studente viene data l’opportunità di convertire la sanzione con attività svolte a favore della
comunità scolastica, in orario extra scolastico o negli intervalli, sempre nel rispetto delle norme
di sicurezza e con la sorveglianza degli insegnanti.
- La convocazione dei genitori, legata ad alcune sanzioni disciplinari, si deve configurare
come mezzo d’informazione e di accordo per una concertata strategia di recupero.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista la delibera del Collegio Docenti del 09/10/2015
Vista la delibera del Consiglio d’Istituto del 10/10/2015
EMANA IL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
(ai sensi dell’art. 5 bis dello Statuto delle studentesse e degli studenti D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235)
Da sottoscrivere da parte di tutti i genitori degli iscritti presso la scuola secondaria statale di primo grado
“A. Inveges” di Sciacca.
CARTA DEI SERVIZI DELLA SCUOLA
L’Istituto di scuola secondaria statale di primo grado “A. Inveges”si propone di
conseguire gli obiettivi esplicitati nel P.O.F in direzione dell’attuazione del diritto allo
studio che si configura nella formazione culturale, morale, civile, sociale dello studente,
nel pieno rispetto degli articoli 3, 33, 34 della Costituzione italiana, la Carta universale dei
diritti del fanciullo, i Nuovi Programmi della scuola secondaria di primo grado e la Legge
del 28 marzo 2003 n° 53, la sperimentazione per il biennio 2007/2009 delle Indicazioni per
il curricolo ( D.M. del 31 luglio 2007 e C.M. n°68 del 3 agosto 2007) ed infine il Decreto
Legge n°137/08 “Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università”.
PRINCIPI FONDAMENTALI
Uguaglianza
Il principio di uguaglianza intende attivare azioni per rendere effettivi:
• l’uguaglianza tra i sessi;
• il rispetto della libertà di religione e opinione politica;
69
l’integrazione dei diversi per razza, etnia, lingua, condizioni psicofisiche e socioeconomiche di ogni componente.
Imparzialità e regolarità
I criteri di obiettività e di equità dell’intervento educativo vengono definiti nel Piano
dell’Offerta Formativa e nel Regolamento d’Istituto. La continuità e la regolarità del
servizio vengono garantiti dalla Scuola nel rispetto delle norme contrattuali. In caso di
conflitto sindacale sarà assicurato il servizio minimo.
Nell’azione degli operatori scolastici pone i termini dell’equità e dell’obiettività fissando
criteri trasparenti per:
• la formazione delle classi;
• le modalità progettuali della didattica;
• le modalità di verifica;
• il sistema di valutazione;
• la predisposizione dell’orario scolastico funzionalmente alla didattica;
• la predisposizione dell’orario di servizio del personale della scuola.
• Accoglienza e integrazione
Tutti gli operatori scolastici, nel rispetto dei diritti degli interessi dell’utenza, s’impegnano
a determinare nella Scuola un clima di serena accoglienza verso gli alunni e i loro genitori;
intendono inoltre favorire l’integrazione di tutti gli alunni, in particolare di quelli delle
classi iniziali e di quelli in condizioni di difficoltà socio-economico - ambientale e dei
diversamente abili.
Diritto di scelta, obbligo scolastico e frequenza
La Scuola accoglie, nei limiti della capienza obiettiva, tutte le richieste di iscrizione dando
la precedenza agli utenti del proprio bacino. Partendo dal principio che la scuola è e deve
essere costruita per gli alunni e non viceversa, riconosce il diritto all’istruzione e
all’educazione di tutti i ragazzi, come presupposto fondamentale dell’esercizio del diritto
di cittadinanza. E’ fondamentale, quindi, che la Scuola controlli la regolarità della
frequenza e prevenga l’evasione e la dispersione scolastica mediante la collaborazione
delle famiglie e di tutte le istituzioni preposte alla lotta per la dispersione scolastica
secondo le vigenti normative.
•
Partecipazione, efficienza e trasparenza
La scuola, quale parte di un sistema formativo integrato, si pone come centro di
promozione culturale, sociale e civile del territorio di competenza. Intende, pertanto,
coinvolgere nelle proprie attività: operatori scolastici, genitori, alunni, enti locali e
organizzazioni varie che perseguano le stesse finalità educative della Scuola. A tal fine la
Scuola consentirà la fruizione degli edifici e delle attrezzature fuori dall’orario del servizio
scolastico per attività extra e parascolastiche. Le istituzioni scolastiche garantiscono la
massima semplificazione delle procedure ed informazioni complete e trasparenti allo scopo
di promuovere ogni forma di partecipazione. La Scuola uniforma ogni sua attività ed ogni
sua scelta ai principi dell’efficienza e dell’efficacia, valutando i risultati conseguiti in
relazione ai mezzi disponibili, al livello di partenza degli alunni e agli obiettivi
programmati; a tal fine adotta il principio della flessibilità sia nell’organizzazione dei
servizi sia che nella programmazione dell’attività didattica e dell’offerta formativa
integrata. Per le stesse finalità, la scuola s’impegna ad organizzare modalità di
aggiornamento del personale in collaborazione con istituzioni ed enti culturali.
Libertà di insegnamento ed aggiornamento del personale
La programmazione assicura il rispetto delle libertà di insegnamento dei docenti, in
conformità ai criteri concordati nel Piano dell’Offerta Formativa d’Istituto e
successivamente adattati alle esigenze delle singole classi, con l’unico scopo di favorire la
70
formazione dell’alunno e lo sviluppo armonico della sua personalità aiutandolo a sfruttare
le proprie potenzialità e consentendogli di avviarsi verso scelte responsabili.
L’aggiornamento e la formazione costituiscono un impegno per tutto il personale
scolastico e un compito per l’amministrazione che assicura interventi organici e regolari.
Informazione e pubblicità
L’informazione e la pubblicità delle comunicazioni viene garantita attraverso:
albo della scuola;
albo professori e personale ATA;
il registro delle circolari interne;
indirizzo Internet: www.inveges.it
Il registro delle circolari interne è adottato per le comunicazioni e le direttive del D.S. o del
D.S.G.A. E’ rivolto al personale della scuola, e per loro tramite agli alunni e alle famiglie.
E’ disponibile nell’atrio della scuola ed ogni docente è tenuto a prenderne visione
giornalmente.
Poiché riporta ogni informazione utile a che tutti i docenti conoscano iniziative ed attività,
il registro ha il valore aggiunto della memoria annuale. Ogni altra informazione,
comunicazione o direttiva che non fosse supportata dalle note circolari o da note scritte,
può essere qualificabile come ipotesi personale di chi la esprime ma non può essere
garantita come elemento di certezza. Ciò per necessità di chiarezza e trasparenza. Tutti
coloro che avessero necessità di informazioni, chiarimenti, richieste possono rivolgersi:
- se esterni all’istituzione scolastica al collaboratore scolastico, in portineria per essere
indirizzato agli Uffici richiesti
- se interni all’istituzione scolastica per riferimenti amministrativi, all’addetto allo
“sportello amministrativo“ che indirizzerà eventualmente al D.sga dalle ore 11.00 alle
13.00 in orario antimeridiano.
- per riferimenti generali al Dirigente scolastico o al Vicario in Presidenza, di norma, dalle
ore 12.00 alle ore 14.00.
- per azioni specifiche in Presidenza, alle Funzioni Strumentali.
MODALITÀ COMUNICATIVE E DI RECLAMO
Comunicazione
I Genitori o persone esterne all’istituzione scolastica possono essere ricevuti dal Dirigente
Scolastico o dei collaboratori, in Presidenza di norma, dalle ore 12,00 alle ore 14,00 o
previo appuntamento.
I genitori possono comunicare con i docenti:
• durante il ricevimento settimanale previo appuntamento;
• durante i pomeriggi di ricevimento collettivo previsto nel Piano Annuale delle attività
didattiche e collegiali.
L’istituto provvede ad informare i genitori telefonicamente, per iscritto, attraverso posta
elettronica o SMS nel caso:
• di gravi mancanze dell’alunno;
• dopo ritardi o assenze continuate;
• nel caso di assenze ingiustificate;
• durante le assenze collettive;
• in ogni altro caso quando lo riterrà opportuno.
71
Monitoraggio elettronico delle assenze
Il monitoraggio delle assenze degli alunni nella nostra scuola avviene anche in modalità
elettronica. Il libretto delle giustificazioni è dotato di un codice a barre attraverso cui i dati
vengono inviati su un registro elettronico consultabile dai docenti coordinatori di classe e
dai genitori degli alunni tramite l'area riservata accessibile dalla home page del sito internet
della scuola. Inoltre, l'assenza dell'alunno verrà comunicata nella stessa mattinata alle
famiglie, con il loro consenso, tramite SMS.
Reclami
I reclami possono essere espressi in forma orale, scritta, telefonica, via fax e devono
contenere generalità, indirizzo e reperibilità del proponente.
I reclami orali e telefonici dovranno essere seguiti da reclamo in forma scritta e firmato.
I reclami anonimi non sono presi in considerazione.
IL Dirigente Scolastico, dopo avere esperito ogni possibile indagine in merito, risponde,
con celerità e attivandosi per rimuovere le cause che hanno provocato il reclamo.
Qualora il reclamo non sia di competenza del Capo d’Istituto, al reclamante sono fornite
indicazioni circa il corretto destinatario.
Apprezzamenti
Vengono accolti anche eventuali apprezzamenti che l’utente vorrà esprimere, perché
orientano le scelte della scuola.
Segnalazioni e proposte
Sono gradite le segnalazioni dell’utenza di eventuali disfunzioni finalizzati al
miglioramento del servizio scolastico ed a formulare proposte di integrazione/innovazione
dell’offerta formativa.
72
STANDARD SPECIFICI DELLE PROCEDURE
Art. 1 - La distribuzione dei moduli di iscrizione è effettuata a vista nei giorni previsti e
l'orario sarà pubblicizzato in modo efficace.
Art. 2 - La segreteria garantisce lo svolgimento rapido della procedura di iscrizione alle
classi e offre valide e tempestive informazioni e collaborazione.
Art. 3 - Il rilascio dei certificati è effettuato nel normale orario di apertura della segreteria
al pubblico, di norma entro tre giorni lavorativi.
Art. 4 - I documenti di valutazione degli alunni e gli attestati sono consegnati entro 5
giorni dal termine delle operazioni generali di scrutinio/esami.
Art. 5 - Gli uffici di segreteria, di norma garantiscono un orario di apertura dello sportello
amministrativo di mattina dalle ore 11.00 alle ore 13.00; in particolari circostanze o per
problemi particolari potrebbe essere disposta e debitamente pubblicizzata anche l'apertura
pomeridiana.
Art. 6 - La scuola assicura all'utenza la tempestività del contatto telefonico, stabilendo al
proprio interno modalità di risposta che comprendono il nome dell'Istituto, il nome o la
qualifica di chi risponde, la persona o l'ufficio in grado di fornire le informazioni richieste.
Art. 7 - All'ingresso e negli uffici sono presenti gli operatori scolastici, in grado di fornire
agli utenti le prime informazioni per la fruizione del servizio.
Art. 8 - Gli utenti si dovranno rivolgere allo sportello, essendo vietato l'accesso diretto ai
locali della segreteria.
73
LE MODALITÀ PER VERIFICARE E VALUTARE IL SERVIZIO
E’ metodo consolidato rilevare le azioni e le verifiche condotte dalle FIGURE Strumentali
e relazionare al Collegio dei docenti al termine dell’anno scolastico.
Allo scopo di raccogliere elementi utili alla valutazione del servizio e del POF in generale,
potranno, anche, essere adoperati questionari opportunamente predisposti.
Gli strumenti di rilevazione dovranno mirare a cogliere gli aspetti organizzativi, didattici,
relativi al curricolo, amministrative, e in genere evidenziare la corrispondenza tra il
dichiarato e l’applicato, e soprattutto, la possibilità di formulare proposte ed operare
eventuali modifiche correttive in itinere.
Si potranno prendere in considerazione strumenti standard di rilevazione offerti
dall’Amministrazione Scolastica e /o da Enti specializzati oppure auto costruiti. Ci si
atterrà al seguente schema che è coerente con l’impostazione di fondo dello stesso POF.
AMBITO
INDICATORI
ASPETTI
- Rapporto tra OO.CC.;
COERENZA
Tra dichiarato e realizzato - attività di coordinamento tra presidenza
e le parti del sistema;
ORGANIZZATIVO
azione
delle singole parti del sistema;
EFFICACIA
GESTIONALE
- applicazione del Regolamento d’Istituto
PERCEZIONE
- curricolo esplicito;
COERENZA
Tra dichiarato e realizzato - flessibilità
- formazione culturale e professionale
- interazione tra i docenti
- rapporto docenti- alunni
DIDATTICOEFFICACIA
- attività di recupero
OPERATIVO
- attività di orientamento
- integrazione alunni diversamente abili
- attività integrative
PERCEZIONE
- attività extracurricolari
- rapporto con i genitori
COERENZA
Tra dichiarato e realizzato - interazione con gli Enti esterni
INTEGRAZIONE
- reperimento e uso di risorse umane,
CON IL
finanziarie e strumentali
EFFICACIA
TERRITORIO
- interazioni con altre scuole
PERCEZIONE
74
AREA DIDATTICA
La scuola è responsabile della qualità delle attività educative e didattiche che saranno
adeguate alle esigenze culturali e formative degli alunni, nel rispetto degli obiettivi
educativi programmati, nel rispetto delle esigenze dell’utenza e nella prospettiva di
eventuali richieste istituzionali. La scuola garantisce la continuità educativa con la scuola
primaria e con la scuola secondaria superiore, al fine di promuovere un armonico sviluppo
della personalità degli alunni.
All’inizio dell’anno scolastico i docenti verificano la situazione iniziale di ciascun alunno,
raccogliendo osservazioni analitiche sui livelli di apprendimento conseguiti ed effettuando
verifiche della padronanza acquisita dagli alunni in ordine alle specifiche conoscenze ed
abilità, individuando carenze e bisogni, precisando disposizioni e potenzialità. Per questo
scopo si ricorre a schede d’ingresso, a griglie di osservazione, già predisposte o, ancor
meglio, costruite appositamente, producendo, così, uno strumento direttamente finalizzato
ai propri bisogni.
Nella scelta dei libri di testo e delle strumentazioni didattiche, la scuola assume come
criteri di riferimento la validità culturale e la funzionalità educativa con particolare
riguardo agli obiettivi formativi e alle esigenze dell’utenza. I docenti adotteranno, quindi,
le soluzioni idonee a rendere possibile un’equa distribuzione dei testi scolastici nell’arco
della settimana. Considerando che la scuola non è l’unica agenzia formativa,
nell’assegnazione dei compiti da svolgere a casa, il docente opererà in coerenza con la
programmazione didattica del Consiglio di classe, nel rispetto dei ritmi di apprendimento
degli alunni e nella consapevolezza che in questa fascia di età è necessario che i ragazzi
abbiano opportunità e tempo da dedicare al gioco, ad attività sportive e ad iniziative che
provengono dalle famiglie o dal territorio. Particolare attenzione sarà dedicata
all’assegnazione dei compiti agli alunni frequentanti i laboratori pomeridiani attivati
all’interno della scuola. Il rapporto docente – alunno sarà improntato sul reciproco rispetto,
sulla valorizzazione dell’autonomia e dello spirito di iniziativa del discente, sul principio
della partecipazione democratica. Saranno incoraggiati, promossi e valorizzati il dibattito e
i colloqui interpersonali.
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PUBBLICIZZAZIONE DEI DOCUMENTI
La scuola garantisce l’elaborazione, l’adozione e la pubblicizzazione dei seguenti
documenti:
A. Piano dell’Offerta Formativa
Il Piano dell’Offerta Formativa è elaborato e approvato annualmente dal Collegio dei
Docenti e le sue linee di indirizzo deliberate dal Consiglio d’Istituto, contiene le scelte
educative ed organizzative e i criteri di utilizzazione delle risorse e costituisce un
impegno per l’intera comunità scolastica. Rappresenta, di fatto, la carta d’identità
pedagogica e didattica dell’Istituto.
Integrato dal Regolamento d’Istituto, definisce il piano organizzativo in funzione delle
proposte culturali, delle scelte educative e degli obiettivi formativi elaborati dagli organi
competenti della scuola.
In particolare, regola l’uso delle risorse e la pianificazione delle attività di sostegno, di
recupero, di orientamento e di formazione integrata e di flessibilità didattica e
organizzativa.
B. La Progettazione educativa didattica
Elaborata e approvata dai docenti del Consiglio di Classe, secondo i criteri stabiliti dal
Collegio Docenti, delinea:
1. il percorso formativo della classe e dei singoli alunni, adeguando ad essi gli
interventi operativi;
2. utilizza il contributo delle varie aree disciplinari per il raggiungimento degli
obiettivi e delle finalità educative indicate nel piano dell’offerta formativa;
3. è sottoposta sistematicamente a momenti di verifica e di valutazione dei risultati,
al fine di adeguare l’attività scolastica alle esigenze che emergono in itinere.
La progettazione educativa didattica, secondo i criteri stabiliti con circolare ministeriale n.
31 del 18 aprile 2012 e successiva Bozza del 30 maggio 2012 ed infine il testo definitivo
è stato emanato il 16 novembre del 2012, contiene: i percorsi formativi, correlati agli
obiettivi e alle finalità delineati nei programmi; la progettazione curriculare; le attività
svolte durante le ore di approfondimento; i modelli organizzativi dell’attività didattica.
Vengono, inoltre, individuati le strategie, i metodi e le verifiche e la valutazione intermedia
e finale.
C. Il Regolamento d’Istituto comprende invece:
o Le norme riguardanti gli organi collegiali d’Istituto;
o le norme relative al funzionamento delle biblioteche, dei laboratori, delle palestre;
o le norme per i docenti;
o le norme per gli alunni;
o le norme riguardanti i provvedimenti disciplinari;
o i rapporti scuola-Famiglia;
o le norme sulla sicurezza;
o disposizioni varie.
Il regolamento d’Istituto è integrato, per quanto riguarda i provvedimenti disciplinari
nella scuola secondaria statale di 1° grado, dal Regolamento di disciplina.
D.“Patto sociale di corresponsabilità”
Il “Patto sociale di corresponsabilità” fra scuola e famiglia dello studente si ispira ai
principi generali sui quali è fondato il Regolamento di Istituto ed ogni altra forma di
regolamentazione della vita all’interno dello stesso, nell’osservanza del complesso di leggi
76
e norme alle quali è comunque soggetta tutta l’attività didattica ed educativa in generale
della scuola statale italiana.
Esso è finalizzato a definire in modo trasparente e condiviso diritti e doveri nel rapporto fra
istituzione scolastica autonoma e utenza; il rispetto del Patto costituisce la condizione
indispensabile per costruire un rapporto di fiducia reciproca, atto a rafforzare le finalità
educative del Piano dell’Offerta Formativa e il successo scolastico degli studenti.
Il Piano dell’Offerta Formativa si può realizzare solo attraverso la partecipazione
responsabile di tutte le componenti della comunità scolastica.
E. Ambiente scolastico
F. Piano di evacuazione
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AMBIENTE SCOLASTICO
Questa scuola, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda
il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante- studente e
persegue il raggiungimento di obiettivi culturali, morali, civili, sociali adeguati
all’evoluzione delle conoscenze e all’inserimento nella vita attiva, di ricerca, di esperienza
sociale, informata ai valori democratici attraverso l’educazione alla consapevolezza e alla
valorizzazione dell’identità di genere, del senso di responsabilità e dell’autonomia
individuale.
Si intende mantenere un ambiente favorevole alla crescita della persona ed un servizio
didattico - educativo interattivo arricchito di:
offerte formative integrate;
iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio e per la
prevenzione e il recupero della dispersione scolastica.
L’orario d’uso della palestra è disciplinato in modo da consentirne l’accesso a tutte le
classi.
La palestra deve essere lasciata in ordine per le attività della classe successiva, priva di
ingombri e funzionale, e deve essere utilizzata sempre nel rispetto dei principi di tutela
della salute e della sicurezza. Ogni eventuale impedimento o disfunzione si dovesse
verificare dovrà essere comunicato subito al dirigente o ai suoi collaboratori.
L’accesso è severamente vietato ai non addetti e agli alunni in caso di assenza del docente.
L’uso delle apparecchiature deve essere prudente e regolare, deve rispettare i vincoli della
sicurezza e della riduzione del rischio. L’uso delle sostanze nocive deve essere controllato
dal docente per evitare rischi di salute.
L’uso delle apparecchiature informatiche è vietato allo stesso soggetto per tempi prolungati
oltre le tre ore.
Gli spazi aperti interni all’area di pertinenza della scuola sono interdetti alla sosta di
autoveicoli e adibiti esclusivamente a punti di raccolta in caso di emergenza o di
evacuazione dell’edificio scolastico.
L’ingresso principale dell’edificio non può essere impedito da alcun veicolo in sosta per
consentire l’accesso immediato ad ambulanza, vigili del fuoco, mezzi di pubblica sicurezza
e veicoli specializzati per gli alunni diversamente abili.
I modi della sicurezza e della salute
Ogni eventuale incidente dovesse verificarsi nelle classi o a scuola dovrà essere
verbalizzato dal docente che ne è stato testimone e dovrà essere immediatamente
comunicato al D.S. o al suo vicario per i provvedimenti urgenti, alla D.S.G.A. per la
denuncia di infortunio che ha le sue scadenze.
78
MODELLO ORGANIZZATIVO DELLE COMPONENTI SCOLASTICHE
ORGANISMO
VERTICE STRATEGICO
Rappresentato dal
DIRIGENTE SCOLASTICO
CONSIGLIO DI DIRIGENZA
Composta dal DS e dai Collaboratori e dai
docenti con funzione strumentale.
STAFF DI SUPPORTO
Rappresentato dal DSGA
e dal Personale A.T.A.
NUCLEO OPERATIVO
rappresentato da tutti i docenti
NUCLEO SUPPORTO DIDATTICO
E DI VALUTAZIONE
COMPITO
PROMUOVE
- la motivazione
- la ricerca e la documentazione
- le negoziazioni
- l’organizzazione
ASSICURA
- il supporto organizzativo
- il supporto decisionale
COORDINA, SUPPORTA:
- l’organizzazione didattica
MONITORA, VALUTA
- gli interventi complessivi
ASSICURA
- la funzionalità amministrativa
ORGANIZZA E FORNISCE
i servizi diretti e indiretti all’utenza
Ciascuno opera in autonomia, flessibilità e
specificità professionale, in coerenza con il
P.O.F.
SUPPORTA
− i docenti nella redazione delle
progettazioni curricolari in relazione alle
nuove indicazioni nazionali;
REALIZZA
− unità di apprendimento interdisciplinari;
ACQUISISCE E CONSOLIDA
− competenze nell’uso delle nuove
tecnologie informatiche;
ACQUISISCE
− strumenti e strategie per un’efficace
autovalutazione d’istituto;
MIGLIORA
− la qualità dell’offerta formativa.
79
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TEMPI DELLA ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA
Orario di apertura della scuola:
La scuola resta aperta durante l’anno in coincidenza con l’orario delle lezioni, e,
flessibilmente, con l’orario delle riunioni, di altre attività rientranti nel POF e nei progetti.
Le lezioni hanno inizio alle ore 8.15. Al suono della prima campana, alle 8.15, i ragazzi si
recheranno nelle proprie aule; al suono della seconda campana, alle 8.20, i docenti
inizieranno regolarmente le lezioni.
Piano annuale delle attività didattiche e collegiali
L’orario delle lezioni è affisso all’albo della scuola. L’orario delle lezioni può subire delle
modifiche in relazione alle difficoltà emergenti. Le eventuali modifiche sono comunicate
almeno tre giorni prima e decorrono sempre dall’inizio della settimana successiva.
L’orario è corrispondente alle proposte degli Organi competenti che ne verificano la
coerenza con i criteri individuati.
Il piano annuale delle attività collegiali viene comunicato per circolare ai docenti e
consegnato ai genitori durante la riunione per le elezioni dei rappresentanti di classe.
Le convocazioni delle riunioni di Giunta e di Consiglio di Istituto sono comunicate dai
rispettivi presidenti, almeno cinque giorni prima della data fissata, ad eccezione di
circostanze e scadenze che comportino urgenza di delibera.
Le convocazioni possono essere richieste, motivandone le ragioni per iscritto, dalla
maggioranza dei componenti degli OOCC.
Le R.S.U. si riuniscono per le materie previste; contratti integrativi d’istituto.
All’albo della scuola è affisso il protocollo di Intesa.
E’ affissa all’albo ogni comunicazione relativa alla relazione sindacale.
• Attività didattica
Inizio: sabato 12 settembre 2015
Fine: giovedì 9 giugno 2016
Prova nazionale (3e classi): venerdì 17 giugno 2016
Orario settimanale: da lunedì a sabato dalle ore 8:15 alle 13:20
Festività civili e religiose
Tutte le domeniche;
1 novembre 2015, festa di tutti i Santi (domenica);
2 novembre 2015, commemorazione dei defunti (lunedì) su delibera del C.I.;
7 dicembre 2015, sospensione su delibera del C.I. (lunedì);
8 dicembre 2015, festa dell’Immacolata Concezione (martedì);
dal 23 dicembre 2015 (martedì) al 7 gennaio 2016 (mercoledì), festività natalizie su
delibera del C.I;
1 febbraio 2016 celebrazione del Voto (lunedì) su delibera del C.I;
2 febbraio 2016, festa del S. Patrono (martedì);
dal 24 marzo (giovedì) al 29 marzo 2015 (martedì), festività pasquali;
25 aprile 2016 Anniversario della Liberazione (lunedì);
1° maggio 2016, festa del lavoro (domenica);
15 maggio 2016, autonomia Regione Siciliana (domenica);
2 giugno 2016, festa nazionale della Repubblica (giovedì).
80
Scuola Secondaria Statale di I grado “A. Inveges”
P.O.F. 2015/2016
ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA
I centri di responsabilità
Dirigenza: arch. Giovanni Marino
Ufficio di segreteria: Direttore dei S.G.A: Dott. Bongiorno Ivan
Di indirizzo
Consiglio d'Istituto
Collegio dei docenti
Consigli di classe
Dipartimenti disciplinari
Di gestione
Giunta Esecutiva
Staff dirigenziale
Linea intermedia
Docenti referenti
Di controllo
Revisori dei conti
Contratto con le R.S.U.
Di valutazione
Comitato di valutazione del servizio dei docenti
Di ricorso
Organo di garanzia
Collaborazioni
I Collaboratori del Dirigente Scolastico sono nominati sulla base di un patto fiduciario, in
quanto espressione diretta della volontà e della scelta del D.S. stesso che, di fatto,
rappresentano.
I docenti collaboratori assumono alcune specifiche dimensioni operative e, tuttavia,
operano a tutto campo, stabilendo una costante circolarità di informazioni con la Dirigenza,
al fine di consolidare e garantire l'efficienza dell'organizzazione della struttura dirigenziale
e della scuola.
Coordinatori di classe
I docenti coordinatori di classe dovranno collegarsi sistematicamente tra loro, perché
ciascuno dei loro compiti è strettamente connesso agli altri. Dovranno affiancare il D.S.
tenendolo informato, concordando strumenti ed interventi, avanzando proposte e
condividendo ogni iniziativa.
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P.O.F. 2015/2016
ASSEGNAZIONE INCARICHI - PROGETTO SICUREZZA
INCARICO
NOMINATIVI
Emanazione ordine di evacuazione
Dirigente Scolastico o Doc. Coll.
Diffusione ordine di evacuazione
D.S. o D.C. o Sig. Monistero
CONTROLLO OPERAZIONI DI EVACUAZIONE
a) Piano seminterrato
a) Maurello
b) Piano terra
b) Giarratano-Manno-Monastero
c) Piano Primo
c) Perricone - Lo Mascolo
d) Piano Secondo
d) Monistero -Barone
Chiamate di soccorso
Costa - Cusenza
INTERRUZIONE EROGAZIONE
a) Acqua
Giarratano
b) Energia elettrica
Monistero
ATTIVAZIONE E CONTROLLO PERIODICO DI ESTINTORI E/O IDRANTI
a)
b)
c)
d)
Piano seminterrato
Primo terra
Piano Primo
Piano Secondo
a) Maurello
b) Giarratano- Manno-Monastero
c) Perricone -Lo Mascolo
d) Monistero -Barone
CONTROLLO QUOTIDIANO DELLA PRATICABILITÀ DELLE VIE
D’USCITA
a) Maurello
a) Piano seminterrato
b) Primo terra
b) Giarratano-Manno-Monastero
c) Piano Primo
c) Perricone -Lo Mascolo
d) Piano Secondo
d) Monistero -Barone
CONTROLLO APERTURA PORTE E CANCELLI SULLA PUBBLICA VIA ED
INTERRUZIONE DEL TRAFFICO
a) Cancello esterno inferiore
a) Maurello
b) Cancello esterno superiore
b) Manno
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P.O.F. 2015/2016
PIANO DI EVACUAZIONE
Modalità di evacuazione
Appena avvertito l’ordine di evacuazione le persone presenti nell’ufficio dovranno
immediatamente eseguirlo, mantenendo, per quanto possibile, la massima calma.
Quest’ultima affermazione può sembrare paradossale, ma se si pensa che, visto quanto
stabilito dalla recente normativa di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica, l’uscita di
sicurezza più vicina è ad una distanza massima di 60 metri dalla porta dell’aula e che
normalmente il numero massimo di piani è pari altre, si comprende che il tempo necessario
per coprire tale distanza, uscendo dall’aula, è ridotto anche camminando lentamente.
Se a questo si aggiunge che nella maggior parte dei casi si dispone di parecchi minuti per
mettersi in salvo, è comprensibile che la soluzione del problema consista nell’esecuzione
di un deflusso ordinato e senza intoppi!
Per garantire una certa libertà nei movimenti è necessario lasciare sul posto tutti gli oggetti
ingombranti e fermarsi a prendere, se a portata di mano, un indumento per proteggersi dal
freddo.
L’insegnante prenderà il registro di classe e coordinerà le operazioni di evacuazione,
intervenendo dove necessario.
Gli studenti usciranno dall’aula, al seguito dei compagni apri – fila, in fila indiana e
tenendosi per mano, o appoggiando la mano sulla spalla del compagno che sta davanti; un
tale comportamento, oltre ad impedire che eventuali alunni spaventati possano prendere la
direzione sbagliata o mettersi a correre, contribuisce ad infondere coraggio.
Prima di imboccare il corridoio verso l’uscita assegnata o il vano scale l’apri – fila
accerterà che sia completato il passaggio delle classi secondo le precedenze stabilite dal
piano.
Altre operazioni da compiere:
• Affissione ai piani di planimetrie con l’indicazione delle aule, dei percorsi da seguire,
delle scale di emergenza, della distribuzione degli idranti e degli estintori.
• Affissione in ogni locale delle planimetrie del piano con indicato il percorso per il
raggiungere l’uscita di sicurezza assegnata e delle istruzioni di sicurezza con
l’assegnazione dei compiti specifici agli allievi.
Ordine di uscita
In situazione di particolare emergenza, l’evacuazione dell’edificio scolastico da parte degli
alunni, assistiti dai rispettivi docenti in servizio, dovrà avvenire come appresso specificato:
SEMINTERRATO
La sig.ra Maurello aprirà la porta di emergenza e controllerà l’uscita degli alunni delle
classi 1F-2B-3B
PIANO TERRA
CORRIDOIO A: il sig. Manno aprirà la porta della scala d’emergenza e controllerà
l’uscita della sala docente - aula computer- presidenza –segreteria.
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CORRIDOIO B: il sig. Giarratano aprirà la porta principale e controllerà l’uscita della
stanza del Segretario e delle classi 1E-1D-3D
CORRIDOIO C: la sig.ra Monastero aprirà la porta dell’atrio superiore (piano terra lato
nord) permettendo l’uscita degli alunni delle classi 3E-2E-2D -3F - Aula sostegno e aula
di musica.
Il docente di Educazione fisica in orario aprirà la porta Est, controllerà l’uscita degli alunni
che si trovano in palestra.
PRIMO PIANO
CORRIDOIO A: il sig. Lo Mascolo aprirà la porta della scala d’emergenza per agevolare
l’evacuazione delle classi 2C - 2I - 3I-1L-2F
CORRIDOIO B: la sig.ra Perricone aprirà la porta della scala d’emergenza per
agevolare l’evacuazione delle classi 2I --2G - 3G - 1G
CORRIDOIO C: la sig.ra Perricone si posizionerà all’inizio del corridoio per regolare il
flusso degli alunni delle classi 1I - 3C- 1C
SECONDO PIANO
CORRIDOIO B: la sig.ra Barone si posizionerà davanti la scala d’emergenza per
agevolare l’evacuazione delle classi 1H-2H-3H
CORRIDOIO C: il sig. Monistero si posizionerà all’inizio del corridoio per agevolare
verso la scala d’emergenza il flusso degli alunni delle classi 2A-1B -3A-1A
Il personale fuori stanza e gli utenti presenti usciranno seguendo le indicazioni delle uscite
d’emergenza.
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DOCUMENTO SULLA SICUREZZA
TUTELA DELLA SALUTE E PREVENZIONE INFORTUNI NELLA SCUOLA
INFORMAZIONE AI LAVORATORI, AGLI ALUNNI E AGLI UTENTI DELLA
SCUOLA
Questa struttura scolastica non possiede “tutti”i requisiti per assicurare, a norma delle
disposizioni contenute nel D.L.vo n.81/2008 e nel Decreto del Ministero della P.I. del
19/09/1998 n. 382, la dovuta prevenzione e sicurezza. L’Ente Locale non ha ancora
realizzato gli interventi strutturali necessari e non ha ancora provveduto alla loro
manutenzione secondo la normativa.
Ciò premesso si ritiene opportuno INFORMARE gli utenti e gli operatori del servizio
scolastico sui rischi per la sicurezza e la tutela della salute.
L’ attività ordinaria che si svolge a scuola in generale, se eseguita con normale diligenza,
non comporta rischi particolari. Condizione essenziale, però, per mantenere un buon livello
di sicurezza è l’uso corretto e prudente delle strutture, delle suppellettili e degli impianti,
nel rispetto della segnaletica e della cartellonistica esposta. A ciò sono invitati tutti gli
utenti del servizio scolastico e vigilerà il personale docente e non docente.
Prevenzione rischio d’incendio
E’ d’obbligo usare gli apparecchi elettrici rispettando le prescritte modalità d’uso;
E’ vietato gettare mozziconi accesi, fiammiferi o altro materiale incandescente nei cestini
dei rifiuti, sul pavimento o in prossimità degli arredi;
E’ vietato fare un uso improprio degli interruttori e delle prese della corrente elettrica, o di
collegarvi apparecchi elettrici personali di qualsiasi natura.
Rischio di infortunio negli intervalli dell’attività didattica.
In particolare il rischio di infortunio risulta più probabile:
- nelle aree di pertinenza della scuola soprattutto prima dell’inizio e alla conclusione
dell’attività;
- negli spazi comuni all’interno dell’edificio ( corridoi, scale, ecc.);
- durante gli spostamenti delle classi da un’aula all’altra e nella pausa ricreazione.
Per prevenire il rischio di infortunio nelle suddette situazioni bisogna adottare le seguenti
misure:
- gli allievi e gli utenti sono tenuti a rispettare la segnaletica (il personale è invitato a
collaborare per reprimere eventuali comportamenti pericolosi);
- l’ingresso degli allievi e l’uscita al termine delle attività sono stati regolamentati in
modo da evitare la calca negli spazi comuni (il personale è invitato a vigilare nelle
forme indicate nelle disposizioni di servizio);
- gli spostamenti delle classi da un’aula all’altra debbono avvenire sempre sotto la
vigilanza del docente o di altro personale chiamato a sostituirlo.
Rischio di infortunio durante l’Educazione Fisica.
Gli allievi debbono eseguire solo gli esercizi programmati e secondo le istruzioni ricevute
dall’insegnante della disciplina.
Il personale non docente addetto collaborerà coi docenti per il controllo, anche igienico,
dei locali e delle attrezzature.
Il lavoro ai videoterminali (VDT)
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P.O.F. 2015/2016
L’uso prolungato degli apparecchi può comportare:
disturbi alla vista, disturbi muscolari e scheletrici.
Per evitare o ridurre tali disturbi tenere il centro del video ad un livello inferiore a quello
degli occhi, stare seduti col bacino leggermente spostato in avanti e la colonna vertebrale
leggermente all’indietro, variare di tanto in tanto la posizione del corpo e riposarsi o
cambiare mansione ogni 15 minuti su 2 ore di lavoro continuato.
Il personale docente e non docente, gli allievi e tutti gli utenti del servizio scolastico sono
invitati a prendere visione di codesto documento, di identificare le vie di fuga con
particolare attenzione agli estintori, di prendere visione dei seguenti nominativi degli
addetti alla sicurezza:
- R.S.P.P. arch. Salvatore Galiano
- R.L.S. prof.ssa Perricone Giorgina
- S.P.S. prof.essa Toto Paolina Coll. Scol. Liborio Giarratano
- S. P. I. LA. prof.ri A., Arcuri Giuseppina, Schittone Paola, Marino Maria Alessandra,
Conti Sabrina; Coll. Scol. Monistero Giuseppe, Manno Calogero; Ass. Amm.vo Cusenza
Caterina, Costa Giuseppe.
- S.G.E. Ass. Amm. Catanese V., Coll. Scol. Perricone, Barone, Lo Mascolo G.,
Monistero G., Giarratano L,Maurello, Manno C.;
- Medico competente: non previsto.
NUMERI UTILI
PRONTO SOCCORSO………………TEL.0925/23166
118
VIGILI DEL FUOCO………………..TEL.0925/21222
115
POLIZIA……………………………..TEL. 0925/965011
113
CARABINIERI………………………TEL 0925/21010
112
TEL
TEL.
TEL
TEL
Si invita inoltre a memorizzare le norme di comportamento consigliate in caso di terremoto
o in caso di incendio già precedentemente diffuse in codesta scuola e comunque
immediatamente reperibili attraverso il libretto della sicurezza nella scuola in
distribuzione a tutti o rivolgendosi al personale addetto alla sicurezza.
In occasione delle prove di evacuazione che si effettuano periodicamente in questa scuola
si invitano tutte le persone presenti nell’edificio ad eseguire gli ordini così come vengono
impartiti dal personale preposto a ciò, onde evitare dannose improvvisazioni.
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P.O.F. 2015/2016
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
Visto l’art.10, comma 3, lettera a) del T.U. 16/4/94, n. 297;
Visti gli artt.8 e 9 del DPR 8/3/99, n.275;
Visto il D I. 01/02/2001, n.44;
Valutata l’opportunità di adottare delle modifiche nel regolamento d’Istituto, attualmente
in vigore;
EMANA
il seguente regolamento:
CAPO I
ORGANI COLLEGIALI
Art. 1
Convocazione
L’iniziativa della convocazione di un Organo Collegiale è esercitata dal Presidente
dell’Organo Collegiale stesso o da un terzo dei suoi componenti, nonché dalla Giunta
Esecutiva.
L’atto di convocazione, emanato dal Presidente, è disposto con almeno cinque giorni di
anticipo rispetto alla data prevista per la seduta e con anticipo di almeno 24 ore nel caso di
riunioni d’urgenza. In tale ultimo caso la convocazione potrà essere fatta col mezzo più
rapido.
La convocazione deve indicare gli argomenti da trattare, il giorno, l’ora, il luogo della
riunione e deve essere affissa all’albo.
Le riunioni devono avvenire in ore non coincidenti con l’orario delle lezioni.
Art. 2
Validità sedute
La seduta si apre all’ora indicata nell’avviso di convocazione e diventa valida a tutti gli
effetti con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.
Nel numero dei componenti in carica non vanno computati i membri decaduti dalla carica e
non ancora sostituiti.
Il numero legale deve sussistere non solo al principio della seduta, ma anche al momento
della votazione.
Art. 3
Discussione ordine del giorno
Il Presidente individua tra i membri dell’Organo Collegiale il segretario della seduta.
E’ compito del Presidente porre in discussione tutti gli argomenti all’O.d.G. nella
successione in cui compaiono nell’avviso di convocazione.
Se l’Organo Collegiale è presente in tutti i suoi componenti, si possono aggiungere altri
argomenti con voto favorevole di tutti i presenti.
Costituiscono eccezione al comma precedente le deliberazioni del C.I.S. che devono essere
adottate su proposta della G.E.
L’ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato su proposta di un
componente l’Organo Collegiale, previa approvazione a maggioranza. In caso di
aggiornamento della seduta dovrà essere mantenuto lo stesso o.d.g.
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P.O.F. 2015/2016
Art. 4
Mozione d’ordine
Prima della discussione di un argomento all’odg, ogni membro presente alla seduta può
presentare una mozione d’ordine per il non svolgimento della predetta discussione
(“questione pregiudiziale”) oppure perché la discussione dell’argomento stesso sia rinviata
(“questione sospensiva”). La questione sospensiva può essere posta anche durante la
discussione.
Sulla mozione d’ordine possono parlare un membro a favore ed uno contro.
Sull’accoglimento della mozione d’ordine determina la sospensione immediata della
discussione dell’argomento all’OdG al quale si riferisce.
Art. 5
Diritto di intervento
Tutti i membri dell’Organo Collegiale, avuta la parola dal Presidente, hanno diritto di
intervenire, secondo l’ordine di iscrizione e per il tempo strettamente necessario, sugli
argomenti in discussione.
Il Presidente ha la facoltà di replicare agli oratori, quando sia posto in discussione il suo
operato quale Presidente e quando si contravvenga alle norme del presente Regolamento.
Art. 6
Dichiarazione di voto
Dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione, possono aver luogo le
dichiarazioni di voto, con le quali i votanti possono, brevemente, esporre i motivi per i
quali voteranno a favore o contro il deliberando o i motivi per i quali si asterranno dal voto.
La dichiarazione di voto deve essere riportata nel verbale della seduta.
Le votazioni sono indette dal presidente ed al momento delle stesse nessuno può più avere
la parola, neppure per proporre mozioni d’ordine.
Art. 7
Votazioni
Le votazioni si effettuano in modo palese per alzata di mano ovvero per appello nominale
ad alta voce, quando lo richiedono il Presidente o uno dei componenti.
La votazione è segreta quando riguarda determinate o determinabili persone.
Le sole votazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto mediante il sistema
delle schede segrete.
La votazione non può validamente avere luogo, se i consiglieri non si trovano in numero
legale.
I consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a
rendere legale l’adunanza, ma non nel numero dei votanti.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi salvo
che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, ma solo per le
votazioni palesi, prevale il voto del Presidente.
La votazione, una volta chiusa, non può essere riaperta per il sopraggiungere di altri
membri e non può nemmeno essere ripetuta, a meno che non si riscontri che il numero dei
voti espressi è diverso da quello dei votanti.
Nel caso di approvazione di un provvedimento per parti con votazioni separate si
procederà infine ad una votazione conclusiva sul provvedimento stesso nella sua globalità.
Art. 8
Risoluzioni
I componenti di Organi Collegiali possono proporre risoluzioni dirette a manifestare
orientamenti o a definire indirizzi dell’organo su specifici argomenti.
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Per dette risoluzioni valgono, in quanto applicabili, le norme relative alle mozioni di cui
all’art. 4.
Art. 9
Processo verbale
Nella prima parte del verbale si dà conto della legalità dell’adunanza (data, ora e luogo
della riunione, chi presiede, chi svolge la funzione di segretario, l’avvenuta verifica del
numero legale dei presenti, i nomi con relativa qualifica dei presenti e degli assenti, questi
ultimi se giustificati o no, l’odg).
Per ogni punto all’OdG si indicano molto sinteticamente le considerazioni emerse durante
il dibattito, quindi si dà conto dell’esito della votazione (numero dei presenti, numero dei
votanti, numero dei voti favorevoli, contrari, astenuti e nulli).
Nel verbale sono annotate anche le eventuali dichiarazioni di voto e il tipo di votazione
seguito.
Un membro dell’Organo Collegiale può chiedere che a verbale risulti la volontà espressa
da ogni singolo membro sulla materia oggetto della deliberazione.
I membri dell’Organo Collegiale hanno facoltà di produrre il testo di una loro
dichiarazione da trascrivere a cura del segretario sul verbale.
I verbali delle sedute degli Organi Collegiali sono raccolti su appositi registri a pagine
numerate, timbrate e firmate dal Dirigente Scolastico per vidimazione. I verbali sono
numerati progressivamente nell’ambito dello stesso anno scolastico.
I verbali delle sedute degli Organi Collegiali possono:
• essere redatti direttamente sul registro;
• se prodotti con programmi informatici, essere incollati sulle pagine del registro e
quindi timbrati e vidimati da segretario e Presidente in ogni pagina;
• se prodotti con programmi informatici, essere rilegati per formare un registro le cui
pagine dovranno essere timbrate e vidimate dal Dirigente Scolastico.
Copia del processo verbale viene affissa all’albo della scuola. Il processo verbale viene
letto ed approvato al termine della seduta. Ove ciò non fosse possibile per ragioni di tempo
si approverà prima dell’inizio della seduta immediatamente successiva.
Art. 10
Surroga di membri cessati
Per la sostituzione dei membri elettivi venuti a cessare per qualsiasi causa si procede
secondo il disposto dell’art. 22 del D.P.R. 416/74.
Le eventuali elezioni suppletive si effettueranno, di norma, nello stesso giorno in cui si
tengono quelle per il rinnovo degli organi di durata annuale e, comunque, entro il primo
trimestre di ogni anno scolastico.
I membri subentranti cessano anch’essi dalla carica allo scadere del periodo di durata del
Consiglio.
Art. 11
Programmazione
Ciascuno degli Organo Collegiali programma le proprie attività nel tempo, in rapporto alle
proprie competenze, allo scopo di realizzare, nei limiti del possibile, un ordinato
svolgimento delle attività stesse, raggruppando a date, prestabilite in linea di massima, la
discussione di argomenti su cui sia possibile provvedere con certezza la necessità di
adottare decisioni, proposte o pareri.
Art. 12
Decadenza
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I membri dell’organo Collegiale sono dichiarati decaduti quando perdono i requisiti
richiesti per l’eleggibilità o non intervengono per tre sedute successive senza giustificati
motivi.
Spetta all’Organo Collegiale vagliare le giustificazioni adottate dagli interessati.
Art. 13
Dimissioni
I componenti eletti dell’Organo Collegiale possono dimettersi in qualsiasi momento. Le
dimissioni sono date per iscritto. E’ ammessa la forma orale sola quando le dimissioni
vengono date dinanzi all’Organo Collegiale.
L’Organo Collegiale prende atto delle dimissioni.
In prima istanza, L’Organo Collegiale può invitare il dimissionario a recedere dal suo
proposito.
Una volta che l’Organo Collegiale abbia preso atto delle dimissioni, queste divengono
definitive ed irrevocabili.
Il membro dimissionario, fino al momento della presa d’atto delle dimissioni, fa parte a
pieno titolo dell’Organo Collegiale e, quindi, va computato nel numero dei componenti
l’Organo Collegiale medesimo.
Art. 14
Norme di funzionamento del Consiglio dell’Istituzione Scolastica
1. La prima convocazione del C.I.S., immediatamente successiva alla nomina dei relativi
membri risultati eletti, è disposta dal Dirigente Scolastico.
2. Nella prima seduta, il C.S.I. è presieduto dal Dirigente Scolastico, membro di diritto,
ed elegge, tra i rappresentanti dei genitori del Consiglio stesso, il proprio Presidente.
L’elezione ha luogo a scrutinio segreto. Sono candidati tutti i genitori membri del
C.I.S. E’ considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei
voti rapportata al numero dei componenti del C.I.S.
3. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è
eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti la metà più
uno dei componenti in carica. In caso di parità si ripete la votazione finché non si
determini una maggioranza relativa (D.M. 26 luglio 1983).
4. Il C.I.S. può deliberare di eleggere anche un vice presidente, da votarsi fra i genitori
componenti il Consiglio stesso con le stesse modalità previste per l’elezione del
Presidente. In caso di impedimento o di assenza del Presidente ne assume le funzioni il
vice presidente o, in mancanza anche di questi, il consigliere più anziano di età.
5. Il C.I.S. è convocato dal Presidente con le modalità stabilite dal precedente art.1.
6. Il Presidente del C.I.S. è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio su richiesta
del Presidente della Giunta Esecutiva.
7. A conclusione di ogni seduta del C.I.S., i singoli consiglieri possono indicare
argomenti da inserire nell’ordine del giorno della riunione successiva.
8. Il C.I.S. può invitare esperti con funzione consultiva a partecipare ai propri lavori; può
inoltre costituire commissioni.
9. Il D.S.G.A partecipa alla riunione senza diritto di voto, su invito del D.S. e supporto
dello stesso per le questioni amministrativo- contabile.
10. Il C.I.S., al fine di rendere più agile e proficua la propria attività, può deliberare le
nomine di speciali commissioni di lavoro e/o di studio.
11. Delle commissioni nominate dal C.I.S. possono far parte i membri del Consiglio stesso,
altri rappresentanti delle varie componenti scolastiche ed eventuali esperti qualificati
esterni della scuola.
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12. Le commissioni possono avere potere deliberante nei limiti stabiliti dal C.I.S.;
svolgono la propria attività secondo le direttive e le modalità stabilite dall’Organo
stesso. Ad esso sono tenute a riferire, per il tramite del loro coordinatore, in merito al
lavoro svolto ed alle conclusioni cui sono pervenute, nel termine di tempo fissato
preventivamente. Delle sedute di commissione viene redatto sintetico processo verbale.
13. Le sedute del C.I.S., ad eccezione di quelle nelle quali si discutono argomenti
riguardanti singole persone, sono pubbliche. Possono assistere, compatibilmente con
l’idoneità del locale ove si svolgono gli elettori delle componenti rappresentate e tutti
gli altri previsti per legge.
14. Ove il comportamento del pubblico, che comunque non ha diritto di parola, non sia
corretto il Presidente ha il potere di disporre la sospensione della seduta e la sua
prosecuzione in forma non pubblica.
15. La pubblicità degli atti del C.I.S. avviene mediante affissione in apposito albo
dell’istituto, della copia integrale, sottoscritta dal segretario del Consiglio, del testo
delle deliberazioni adottate dal Consiglio.
16. L’affissione all’albo avviene entro il termine massimo di otto giorni dalla relativa
seduta del Consiglio. La copia della deliberazione deve rimanere esposta per un
periodo non inferiore a 10 giorni.
17. I verbali e tutti gli atti preparatori delle sedute sono depositati nell’ufficio di segreteria
dell’istituto e sono consultabili da chiunque ne abbia titolo su richiesta da esaudire
entro due giorni dalla presentazione. Tale richiesta, indirizzata al Dirigente Scolastico,
è orale per docenti, personale A.T.A. e genitori; è, invece, scritta e motivata in tutti gli
altri casi.
18. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole
persone, salvo contraria richiesta dell’interessato.
19. Il consigliere assente per tre volte consecutive sarà invitato dalla Presidenza a
presentare per iscritto le giustificazioni dell’assenza.
Ove risultasse assente alla successiva seduta, sarà dichiarato decaduto dal C.I.S. con
votazione a maggioranza relativa. Le giustificazioni presentate saranno esaminate dal
Consiglio: ove le assenze siano ritenute ingiustificate dalla maggioranza assoluta del
Consiglio, il consigliere decade dalla carica. Ogni consigliere giustifica le sue assenze
attraverso la Segreteria della scuola, al Presidente del C.I.S.
Art. 15
Norme di funzionamento
Della Giunta Esecutiva del Consiglio dell’Istituzione Scolastica
1. Il C.I.S. nella prima seduta, dopo l’elezione del Presidente, che assume
immediatamente le sue funzioni, elegge nel suo seno una Giunta esecutiva composta da
un docente, un componente ATA, due genitori, secondo modalità stabilite dal
Consiglio stesso e con voto segreto.
2. Della Giunta fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede ed ha la
rappresentanza dell’istituto, ed il DSGA, che svolge anche la funzione di segretario
della Giunta stessa.
3. La Giunta esecutiva è convocata dal D.S., quando occorre esaminare argomenti che
richiedono un proprio parere o per preparare i lavori del C.I.S. per una corretta
informazione dei consiglieri.
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Regolamento d`Istituto e Carta dei servizi