VIA COLA DI RIENZO, 285 • 00192 ROMA TEL. 0668139432 • FAX 066893647 Comunicazione alle Associazioni n. 12/326 del 17 aprile 2012 OGGETTO: Scontrino manuale o prestampato Una nostra Associazione ha chiesto chiarimenti circa la possibilità di utilizzo – per il commercio ambulante e su aree pubbliche – degli scontrini fiscali manuali o prestampati, in presenza di un numero di operazioni non superiore alle 4000 l’anno. Al riguardo e, consultati anche i competenti uffici confederali, si precisa quanto segue. Ai sensi dell’art. 8 del D.M. 21 dicembre 1992, l’uso dello scontrino fiscale manuale o prestampato a tagli fissi è previsto solo per gli ambulanti che abbiano i seguenti requisiti: l’attività è svolta in forma itinerante; i prodotti commercializzati appartengano a non più di tre tabelle merceologiche; le operazioni non siano più di 4.000. Ai fini della definizione di “attività svolta in forma itinerante”, il citato art. 8 rinvia all’art. 1, comma 2, lett. c dell’abrogata legge n. 112 del 1991. In base all’art. 1 della suindicata legge, “il commercio su aree pubbliche può essere svolto: a. su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate quotidianamente dagli stessi soggetti durante tutta la settimana; b. su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate solo in uno o più giorni della settimana indicati dall'interessato; c. su qualsiasi area, purché in forma itinerante.” In base al combinato disposto dell’art. 8 del D.M. del 1992 e dell’art. 1 della legge n. 112, deve ritenersi che l’uso dello scontrino fiscale manuale sia riservato esclusivamente al commercio su aree pubbliche svolto effettivamente in forma itinerante, ossia non su aree date in concessione per un periodo pluriennale. La legge n. 112 è stata abrogata dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 14, avente ad oggetto la riforma della disciplina relativa al settore del commercio. In tale decreto legislativo, viene comunque mantenuta la distinzione del commercio su aree pubbliche a seconda se svolto o meno in forma itinerante. In specie, ai sensi dell’art. 28, “il commercio su aree pubbliche può essere svolto: a. su posteggi dati in concessione per dieci anni; b. su qualsiasi area purché in forma itinerante.” www.fiva.it ● [email protected] ● [email protected] Per quanto suesposto, si ritiene che, anche in vigenza del D.Lgs. n. 114, per commercio in forma itinerante, ai fini dell’applicazione dell’art. 8 del D.M. 21 dicembre 1992, non possa intendersi qualunque forma di commercio su aree pubbliche, ma solo il commercio non svolto su posteggi dati in concessione per dieci anni. Di conseguenza, l’uso dello scontrino manuale o prestampato a tagli fissi è escluso per coloro che ottengono l’autorizzazione di cui alla lett. a dell’art. 28 del D.Lgs. n. 114, ossia svolgono il commercio su posteggi dati in concessione per un periodo pluriennale. Resta invece del tutto libera l’opzione di ogni singolo operatore fra l’utilizzo dello scontrino emesso da misuratore fiscale e quello della ricevuta fiscale compilata a mano sui modelli autorizzati. I migliori saluti IL SEGRETARIO GENERALE (Dr. Armando Zelli)