Intelligence
dell’Islam
ECOFIN:
gli
Istituti
di
Credito
Di “Kevin” analista indipendente d’Intelligence
In considerazione degli sviluppi che potrebbero evincersi dall’analisi
geopolitica utilizzando il Complex Networks (già qui descritto in un
precedente mio articolo), in questa analisi porgo all’ attenzione di
questa intelligence community, una prospettiva diversa di osservare
l’Islam: gli istituti di credito.
Diversamente di quanto applicato in occidente, dove tuttora confidiamo
nella “mano invisibile” di Adam Smith, le banche dell’Islam devono
applicare nel loro business fondamenti del loro testo sacro: il Corano.
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In occidente fa caso a se quanto indicato già da San Tommaso d’Aquino,
Dottore della Chiesa, profondo conoscitore di Aristotele e del suo “La
Politica”. Infatti, Tommaso d’Aquino sostiene una nuova Tesi sulla
politica economica della Chiesa, tuttora adottata dalla Santa Sede, che
non a caso è nota come aristotelismo cristiano.
DIVIETO DI USURA
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Ovviamente nell’analisi vengono rapportate le non marcate differenze
tra nazioni dell’Islam.
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Tra i dettami coranici chiari, espliciti si ha una riprovazione di
carattere generale del prestito ad usura (ribà) che è posto in antitesi
all'elemosina verso il bisognoso:
COR. XXX. 39 “Quel che voi prestate ad usura ribà perché aumenti
sui beni degli altri, non aumenterà presso Dio.
Ma quello che date in elemosina, bramosi del volto di Dio, quello vi
sarà raddoppiato (yurbì sadaqat).
RIBÀ in arabo “aumento”, “accrescimento”.
In Arabia preislamica società mercantile, l’usura era una pratica molto
diffusa.
Più passa il tempo più il Corano condanna il fenomeno usuraio.
Esiste una distinzione tra il caso in cui l’“aumento” era:
1. RIFERITO AI RAPPORTI DEBITORI-CREDITORI (RIBA’ NASI’A);
2. CONSEGUENTE ALLA PRESTAZIONE DI UN SERVIZIO O AD UNO SCAMBIO DI
BENI (RIBA’ AL-FADL).
I giuristi accordano quindi preferenza ai contratti di scambio in cui
prestazione e controprestazione siano adempiute istantaneamente o
contemporaneamente.
In tutte le scuole giuridiche si ha la regola oggi alla base dei
CONTRATTI DI CAMBIO (SARF) “L’ORO PER L’ORO, L’ARGENTO PER L’ARGENTO,
LA TERRA PER LA TERRA, L’ORZO PER L’ORZO E IL SALE PER IL SALE”, alla
quale è aggiunto “SENZA DIFFERENZA DI QUALITA’ E QUANTITA’ E DALLA MANO
ALLA MANO”.
Conseguenza è la distinzione tra:
1. OBBLIGAZIONI DAYN
qualifica come RIBA’;
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2. OBBLIGAZIONI CAYN
di contenuto prevalentemente reale e preferite
data la presenza di una RES che può meglio
garantire la liceità del rapporto obbligatorio
e giustificare il profitto.
natura
pecuniaria
quindi
passibili
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In base alla distinzione tra OBBLIGAZIONE PECUNIARIA ED ARRICCHIMENTO,
a seguito di una prestazione si considerano di natura usuraria:
1. qualsiasi
di
qualità
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eccedenza di quantità o differenza
rispetto a ciò che è stato concordato al
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momento della conclusione del contratto;
2. i servizi non pattuiti, ma prestati dal debitore oltre la prestazione
principale;
3. ogni ritardo o modifica nell'esecuzione.
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In Islam USURA è un divieto religioso per soddisfare questa esigenza ed
al contempo osservare alla lettera la proibizione religiosa si è dato
vita a numerosi HIYAL (“espedienti, cautele legali”) ovvero una serie
di atti ciascuno dei quali in sé perfettamente lecito sotto il profilo
formale e sostanziale, ma destinati nel loro insieme a raggiungere uno
scopo al di la dei confini imposti dalla legge.
DIBATTITO MODERNO SUGLI INTERESSI
Dagli inizi del XX sec. La Dottrina cerca attraverso la rilettura delle
fonti di trovare una risposta più coerente alle esigenze della società
contemporanea.
MUHAMMAD ABDUH nel 1903 emette una FATWA in cui dichiara leciti gli
interessi pagati su depositi dalle casse di risparmio. Considera lecito
l’interesse bancario a condizione che avesse natura di “dividendo” o
“profitto” derivato dagli utili di gestione generale della cassa
risparmio (simile alla gestione di una MUDARABA = accomandita);
Nel 1904 un decreto consentì all’Amministrazione delle Poste di creare
alcuni sportelli con funzioni di cassa di risparmio presso i quali
ciascun depositante al momento del deposito, firmava una procura in cui
autorizzava “l’Amministrazione a impiegare fondi depositati in tutti i
modi consentiti dalla svaria, esclusa ogni forma di usura e a pagare
annualmente i dividendi derivati da tale impiego”.
Fu una FATWA che ebbe seguito in altri paesi arabi alla ricerca della
legittimazione
dell’adozione
di
modelli
finanziari
provenienti
dall’Europa.
Nel 1989 SHAYKH TANTAWI arriva ad affermare la liceità degli interessi
pagati dallo Stato sui titoli del debito pubblico (CERTIFICATI DI
INVESTIMENTO - BUONI DEL TESORO).
CODIFICAZIONI CONTEMPORANEE
In ARABIA SAUDITA vige il diritto hanbalita.
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 Esigenze connesse alla gestione dell’economia petrolifera e della
sua dimensione internazionale hanno fatto si che gran parte del
diritto commerciale saudita fosse oggetto di una “legislazione
speciale”.
 Interessi sono proibiti.
 Operatori commerciali mettono a punto degli “stratagemmi” che dal
punto di vista degli effetti pratici non hanno diversità con
interessi. Né mancano in testi rivolti ad operatori commerciali
stranieri per trovare la scappatoia: si consiglia di evitare la
parola interesse a favore di espressioni quali “SPESE DI GESTIONE o
COMMISSIONE SPECIALE”.
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1987 Si costituisce la COMMISSIONE PER LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
BANCARIE, che pur continuando a negare la legittimità agli
interessi ed alle provvigioni, riconosce l’efficacia della clausola
che ne prevede il pagamento per il principio della DARURA ed il
principio coranico (COR. V,l).
L'OBBLIGO DI PRESTARE FEDE ALLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE
EMIRATI ARABI UNITI
L’ordinamento federale degli E.A.U. offre soluzioni diverse
per legittimare seppur limitatamente, il diritto agli
interessi.
1. qui si ha una Costituzione scritta che delimita l'azione
diretta della Sharia;
2. la produzione legislativa in materia civile, commerciale,
ha consentito agli E.A.D. di entrare nel novero degli stati
per i quali il processo di codificazione si può dire
completo.
1985
CODICE DELLE OBBLIGAZIONI CIVILI. Non vi è nessun riferimento
esplicito agli interessi.
EGITTO - IRAQ - SIRIA
Il modello di SANHVRI, ovvero di integrare il diritto europeo
moderno ed il diritto musulmano con la coesistenza di norme
talora estranee al primo o contrarie al secondo.
Il Codice Civile Egiziano (1949), Siriano (1949), Libico
(1954) ed Iracheno (1951), consente il pagamento degli
interessi legali di mora.
LIBIA
Si muove a ritroso verso il diritto islamico, infatti con la
legge n.74 del 1972, proibisce la RIBA' tra creditoridebitori negli atti civili e commerciali tra persone fisiche.
TUNISIA E MAROCCO
1906 - Codice Civile tunisino da parte di D. Santillana;
1956 - Dopo l'indipendenza il Codice delle Obbligazioni e dei Contratti
venne affiancato dal Codice del Commercio.
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STRUTTURA DI UNA BANCA ISLAMICA
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ASPETTI FONDAMENTALI
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1. ABOLIZIONE DELL'USURA/INTERESSI PECUNIARI:
2. SCELTA DI TECNICHE OPERATIVE IN PREVALENZA DI NATURA PARTECIPATIVA.
“UNA BANCA ISLAMICA E’ UN ISTITUTO FINANZIARIO LE CUI LEGGI, STATUTI E
REGOLAMENTI STABILISCONO ESPRESSAMENTE SIA L’IMPEGNO AD OPERARE SECONDO
I PRINCIPI DELLA SHARI’A, SIA L’ELIMINAZIONE DEGLI INTERESSI RICEVUTI O
PAGATI, IN QUALSIASI OPERAZIONE”.
da un lato si tratta di una “BANCA SENZA INTERESSI”;
dall’altro rappresenta la ricerca di nuove tipologie contrattuali
alternative rispetto a quelli occidentali.
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Le banche islamiche offrono una intera gamma di servizi finanziari:
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accettano depositi ed operano come agenti dei clienti nell 'impiego
ed investimento dei fondi/fondi comuni;
svolgono attività simile alle merchant and investment banks, alle
quali si aggiunge un impegno ad evitare l’usura;
hanno modelli occidentali ma salvaguardati dalla shari’a.
LA RACCOLTA DEL RISPARMIO.
Si tratta di un sistema basato sulla partecipazione della banca e dei
suoi clienti nel profitto e nelle eventuali perdite (PROFIT-LOSS
SHARING SYSTEM).
LA MODIFICA DEL SISTEMA DI RACCOLTA E GESTIONE DEL RISPARMIO.
RISPARMI:
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la banca si impegni a mantenere gli attivi del conto di
partecipazione in una massa che rimarrà costantemente distinta
dagli attivi di gestione della banca stessa e dagli attivi degli
altri conti di partecipazione con scadenza;
i fondi dei conti di partecipazione non potranno essere usati per
pagare credi tori ordinari della banca;
i fondi dei conti di partecipazione saranno investiti secondo
criteri islamici e la sorveglianza del Consiglio di Controllo
Sciariatico della banca;
i costi di gestione a carico della banca;
per i servizi amministrativi connessi al finanziamento, la banca
riceve una percentuale fissa del profitto realizzato con
l’investimento.
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depositi gratuiti con nessuna forma di remunerazione o onere a
carico del depositante (sia depositi in conto corrente che a
risparmio);
nei depositi in conto corrente, alla fine di ogni anno finanziario
ed a discrezione della banca, i clienti che hanno aperto conti
correnti di una certa entità possono essere ricompensati in doni in
natura o con piccole donazioni od anche con condizioni di privilegio
nell’accesso al credito. Non essendoci interessi, i depositanti
possono prelevare ed emettere assegni solo nei limiti della
copertura del conto corrente. I movimenti relativi al conto corrente
sono registrati solitamente su un libretto;
depositi partecipativi, ossia remunerati sulla base dei profitti
derivanti dalla attività finanziaria della banca. Vi sono vari tipi
di conti di investimento, ad es. in fondi comuni di MUDARABA o
MUSHARAKA, gestiti dalla banca. Il depositante conferisce mandato
alla banca specificando il tipo di allocazione desiderata per la
somma depositata;
un contratto di MUDARABA prevede che:
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EROGAZIONE DEL CREDITO
CREDITO AL CONSUMO:
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VENDITA A TERMINE (murabaha);
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VENDITA A RATE (bay’mu’aggal); ove il
determinato alla stipula del contratto.
profitto
della
banca
è
MUTUO SENZA INTERESSI O DI BENEFICIENZA.
Per la dottrina islamica classica il mutuo è il contratto “per il quale
una parte trasmette ad un’altra ed a titolo gratuito la proprietà di
certi valori patrimoniali che il ricevente si obbliga a restituire,
dopo il termine stabilito, in cose della stessa specie, uguali per
quantità e qualità.
Esso ha per causa la volontà di beneficiare il mutuatario, senza
vantaggio alcuno per chi da il mutuo; a questo titolo è vivamente
raccomandato come atto di buona fratellanza tra musulmani”.
CONTRATTI PARTECIPATIVI
A) MUSHARAKA;
B) MUDARABA (Qirad Muqarada):
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Una capitalista, RABB AL-MAL, affida il capitale (RAS AL-MAL) ad un
agente (AMIL), affinché lo gestisca e lo impieghi in operazioni di
commercio. Il rischio è a carico di colui che conferisce il
capitale, mentre l’agente non è tenuto al rimborso del finanziamento
in caso di fallimento;
OGGI: una parte (banca o cliente), concede una somma di denaro
all’altro contraente che si impegna a gestirla.
MUDARABA A SCOPO DI SOLIDARIETA'/AL-TAKAFUL BI-AL-MUDARABA
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E’ un contratto nel quale il sistema degli investimenti partecipativi
diventa elemento di legittimazione delle assicurazioni a scopo
previdenziale che sarebbe altrimenti illecito.
L’equivalente lecito delle società di assicurazione è rappresentato
dalle SHARIKAT AL TAKAFUL, (società di solidarietà). Operano come
società di intermediazione finanziaria che gestiscono, in fondi comuni
di investimento, il denaro raccolto mediante la stipula delle varie
polizze.
Nota sulla trascrizione e traslitterazione dei termini arabi
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Nella stesura del testo, per la trascrizione dei termini arabi, in
alcune circostanze le regole di
traslitterazione
non
sono
sempre
state rispettate preferendo utilizzare il metodo di trascrizione
maggiormente diffuso nella forma che si trova più comunemente citata.
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