lì 4 ottobre 2005
Coordinamento Settore
Università – Ricerca
Regionale Lazio
COMUNICATO AL PERSONALE
Il CCL firmato in LUISS il 4 ottobre 2005 coinclude il quadriennio 2002-2005
stabilendo le quantità economiche spettanti al personale tecnico/amministrativo
relativamente al secondo biennio (2004-2005), ma anticipa in parte anche i contenuti
del successivo quadriennio.
Infatti per la parte normativa vengono inseriti i contratti di apprendistato, e per la
parte economica il CCL ha impegnato l'Università sulle quantità economiche degli
stipendi tabellari anche per il biennio 2006-7.
Sulla parte regolamentare più in generale, che ha subìto nel tempo una serie di
modificazioni ed integrazioni, e che di conseguenza necessita di una revisione
formale nonché di un adeguamento divenuto ormai indispensabile, la LUISS si è
impegnata a produrre quanto prima un "testo unico" su quanto ancora in uso oggi,
nonché a rivedere le OO.SS. entro i primi mesi del 2006 per l'esame degli altri aspetti
sostanziali, come ad esempio la declaratoria della attuale classificazione.
Fraterni saluti
UILPA-UR
Sonia Ostrica
Via Cavour, 108 – Roma
Tel. 06.48166328.9 – Fax 06.4741094
ACCORDO DI RINNOVO CONTRATTUALE
Il giorno 4 ottobre 2005, in Roma,
tra
la Luiss Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli di Roma, rappresentata da:
Dott. Pier Luigi Celli,
Dott. Roberto Maddalena,
ed assistita dall’Unione degli Industriali di Roma nella persona del Dott. Carlo Maurizio Stiatti;
e
le organizzazioni Sindacali dei Lavoratori della Luiss Guido Carli, rappresentate da:
Dott. Claudio Cagnoli, Sig. Alessandro Pannacci e Sig. Paolo Pastori, per la CGIL;
Sig. Adriano Riosa e Sig. Fabrizio Delfini, per il CISAPUNI;
Dott. Domenico Di Simone e Sig. Fabrizio Mele, per la CISL;
Dott.ssa Sonia Ostrica e Sig.ra Laura Colafranceschi, per l’UIL PA;
si è provveduto alla sottoscrizione del seguente accordo di rinnovo, integrazione e modifica del
BIENNIO ECONOMICO 2004-2005
del
CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO
PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO
DELLA LUISS
LIBERA UNIVERSITÀ INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI
GUIDO CARLI
Il contratto collettivo di lavoro per il personale amministrativo del 5 novembre
1996, per come modificato e integrato con il rinnovo del 21 gennaio 2000 e gli
accordi del 5 settembre 2000, 15 aprile 2002 e 24 novembre 2003 è così
ulteriormente modificato e integrato.
Le parti si danno atto che con il presente accordo viene rinnovato il secondo
biennio economico del quadriennio contrattuale 1 gennaio 2002 – 31 dicembre
2005.
L’articolo 2, comma 2 è integralmente sostituito dal seguente:
DURATA, DECORRENZA, TEMPI e PROCEDURE DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO
Fatte salve le decorrenze particolari previste per singoli istituti, il presente contratto decorre dal 1
gennaio 2002 al 31 dicembre 2005. Per la parte economica viene rinnovato il biennio 1 gennaio
2004 – 31 dicembre 2005.
L’art. 4ter è integralmente sostituito dal seguente:
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE
Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato con i giovani di età
compresa tra i 18 e i 29 anni compiuti ed è finalizzato al conseguimento di una qualificazione
attraverso una formazione sul lavoro e l’acquisizione di competenze di base trasversali e tecnico
professionali.
Il contratto di apprendistato professionalizzante dovrà essere stipulato in forma scritta con
l’indicazione della prestazione lavorativa oggetto del contratto, della durata, del piano formativo
individuale e della qualificazione che potrà essere acquisita al termine del rapporto di lavoro sulla
base degli esiti della formazione.
Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato per tutti i lavoratori, con
esclusione dei lavoratori inquadrati nel III livello.
Può essere consentito un periodo di prova di durata non superiore a 2 mesi per i livelli di
inquadramento finale VII e VIII, e non superiore ad un mese negli altri casi.
Il contratto di apprendistato professionalizzante può prevedere il raggiungimento di una
qualificazione specialistico/gestionale, con inquadramento al termine della durata contrattuale e
del completamento del piano formativo individuale, ai livelli categoriali VII e VIII, ovvero il
raggiungimento di una qualificazione tecnico/operativa con inquadramento al termine della
durata contrattuale e del completamento del piano formativo individuale, al V e VI livello.
La durata massima del periodo di apprendistato e la sua suddivisione in periodi ai fini retributivi e
di inquadramento è la seguente:
A)
Lavoratori in possesso di laurea
Totale mesi 36
I periodo mesi 18
II periodo mesi 18
I suddetti periodi sono aumentati rispettivamente di quattro (periodo totale) e due
(I e II periodo) mesi per i lavoratori in possesso di diploma di laurea triennale.
Ove il diploma di laurea non sia coerente con la qualificazione professionale da
acquisire, il periodo massimo totale è aumentato di dodici mesi ed i periodi I e II di
sei mesi ciascuno.
B)
Lavoratori in possesso di diploma
Totale mesi 48
I periodo mesi 24
II periodo mesi 24
C)
Lavoratori in possesso di diploma non coerente con la qualificazione professionale
da acquisire o lavoratori in possesso di titolo di studio non superiore a quello della
scuola dell’obbligo
Totale mesi 60
I periodo mesi 30
II periodo mesi 30.
Nel primo periodo di apprendistato professionalizzante il lavoratore può essere inquadrato fino a
due livelli sotto quello di destinazione finale; nel secondo periodo fino ad un livello sotto quello di
destinazione finale.
Una riduzione fino a sei mesi del periodo di apprendistato professionalizzante (applicabile sul
secondo periodo della tabella sopra riportata) è riconosciuta ai lavoratori che prima del contratto
di apprendistato abbiano svolto presso la Luiss Guido Carli un periodo di pari durata di stage o
tirocinio.
Il periodo di apprendistato professionalizzante iniziato presso altri datori di lavoro deve essere
computato per l’intero, sempreché riguardi le stesse mansioni e l’interruzione tra i due periodi
non sia superiore ai 12 mesi.
Saranno inoltre computati, ai fini delle durate dell’apprendistato professionalizzante previste nel
presente articolo, i periodi di apprendistato svolti nell’ambito del diritto-dovere di istruzione e
formazione.
Nel caso di assenza per malattia e infortunio non sul lavoro all’apprendista sarà conservato il
posto di lavoro per i periodi di tempo e con la retribuzione sotto specificati:
per i contratti di durata pari a 60 mesi:
90 giorni di calendario ad intera retribuzione;
90 giorni di calendario al 50% della retribuzione;
per i contratti di durata inferiore:
75 giorni di calendario ad intera retribuzione;
75 giorni di calendario al 50% della retribuzione.
Gli apprendisti sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e dalla contrattazione
collettiva per l’applicazione di particolari norme ed istituti.
La formazione dovrà essere strutturata e certificabile e dovrà risultare da libretto formativo ove
saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato: la formazione
potrà avvenire con la modalità in alternanza on the job e in affiancamento.
Le modalità collegate alla realtà universitaria/professionale saranno oggetto di formazione interna
anche con modalità e-learning, mentre le altre potranno essere oggetto di formazione interna o
esterna all’Università.
Il datore di lavoro o suo delegato attesterà la capacità formativa interna, l’idoneità dei locali che
intende utilizzare per la formazione teorica, che potranno essere situati anche presso altra
struttura di riferimento.
La formazione interna all’Università, effettuata sulla base del percorso previsto dal piano
formativo, dovrà essere attestata da una dichiarazione formale del datore di lavoro o suo
delegato, riferita alle caratteristiche della formazione svolta ed alle competenze del tutor.
La quantità di ore di formazione, ore 120 annue, si realizza come media annua nell’arco
dell’intera durata del contratto di apprendistato.
Per completare l’addestramento dell’apprendista in possesso di titolo di studio post-obbligo
ovvero di attestato di qualifica professionale rispetto alla attività da svolgere, la durata della
formazione è ridotta a 60 ore medie annue retribuite.
Nell’ambito del predetto monte ore una quota complessiva pari a 24 ore, che sarà collocata
all’inizio del percorso formativo, riguarderà nozioni di prevenzione antinfortunistica, di disciplina
del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale.
L’articolo 30 viene così integralmente sostituito:
STIPENDI BASE
A decorrere dal 1 ottobre 2005 verranno erogati i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi:
Livello
VIII
VII
VI
V
IV
III
Totale
139,50
118,50
103,00
90,00
81,50
72,50
Pertanto, i nuovi stipendi base lordi mensili, a partire dalla data suddetta, sono rideterminati negli
importi di seguito indicati:
Livello
VIII
VII
VI
V
IV
III
Nuovo stipendio
base
1.432,69
1.221,68
1.055,52
926,77
831,68
736,10
Con la retribuzione di ottobre 2005, al personale in servizio al 30 settembre 2005 saranno
corrisposti i seguenti importi a titolo di ‘una tantum’:
per l’anno 2004
Livello
VIII
VII
VI
V
IV
III
Una tantum
966,00
819,00
714,00
623,00
567,00
504,00
per il periodo 1 gennaio 2005 – 30 settembre 2005
Livello
VIII
VII
VI
V
IV
III
Una tantum
1.464,75
1.244,25
1.081,50
945,00
855,75
761,25
Ai dipendenti assunti dopo il 1 gennaio 2004 e in servizio al 30 settembre 2005 saranno
corrisposti i relativi ratei di ‘una tantum’.
ACCORDO DI RINNOVO CONTRATTUALE
Il giorno 4 ottobre 2005, in Roma,
tra
la Luiss Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli di Roma, rappresentata da:
Dott. Pier Luigi Celli
Dott. Roberto Maddalena;
ed assistita dall’Unione degli Industriali di Roma nella persona del Dott. Carlo Maurizio Stiatti;
e
le organizzazioni Sindacali dei Lavoratori della Luiss Guido Carli, rappresentate da:
Dott. Claudio Cagnoli, Sig. Alessandro Pannacci e Sig. Paolo Pastori, per la CGIL;
Sig. Adriano Riosa e Sig. Fabrizio Delfini, per il CISAPUNI;
Dott. Domenico Di Simone e Sig. Fabrizio Mele, per la CISL;
Dott.ssa Sonia Ostrica e Sig.ra Laura Colafranceschi, per l’UIL PA;
si è provveduto alla sottoscrizione del seguente accordo di rinnovo, integrazione e modifica del
QUADRIENNIO NORMATIVO 2006-2009
BIENNIO ECONOMICO 2006-2007
del
CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO
PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO
DELLA
LUISS
LIBERA UNIVERSITÀ INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI
GUIDO CARLI
Il contratto collettivo di lavoro per il personale amministrativo del 5 novembre
1996, per come modificato e integrato con il rinnovo del 21 gennaio 2000 e gli
accordi del 5 settembre 2000, 15 aprile 2002, 24 novembre 2003 e 4 ottobre 2005
è così ulteriormente modificato e integrato.
Le parti si danno atto che con il presente accordo viene rinnovata la parte
normativa del contratto per il quadriennio normativo 1 gennaio 2006 – 31
dicembre 2009 e il primo biennio economico 1 gennaio 2006 – 31 dicembre 2007.
Il presente accordo decorre, pertanto, dal 1 gennaio 2006.
Nel corso del negoziato per il rinnovo della parte economica (biennio 2008-2009)
del presente contratto collettivo aziendale, le parti si danno atto che saranno
affrontate le tematiche inerenti il sistema classificatorio e di eventuali
provvedimenti normativi interessanti il rapporto di lavoro.
L’articolo 2, comma 2 è integralmente sostituito dal seguente:
DURATA, DECORRENZA, TEMPI e PROCEDURE DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO
Fatte salve le decorrenze particolari previste per singoli istituti, il presente contratto decorre dal 1
gennaio 2006 al 31 dicembre 2009. Per la parte economica viene rinnovato il biennio 1 gennaio
2006 – 31 dicembre 2007.
L’art. 4bis è integralmente sostituito dal seguente:
SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO
La somministrazione di lavoro a tempo determinato è ammessa a fronte di ragioni di carattere
tecnico-organizzativo e produttivo anche se riferite alla normale attività dell’Università e non può
superare, in conformità della disciplina dell’art. 10 D.lgs. 6 settembre 2001, n. 386, il 15 % in
media annua dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato occupati nell’Università al 31
dicembre dell’anno precedente.
L’art. 4quater è integralmente sostituito dal seguente:
LAVORO A TEMPO PARZIALE (ORIZZONTALE, VERTICALE, CICLICO)
Si intende per lavoro a tempo parziale (o part-time) il rapporto di lavoro con prestazione ad
orario ridotto rispetto a quello stabilito dal presente contratto.
a. Per rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale si intende quello in cui la riduzione
di orario, rispetto al tempo pieno, è prevista in relazione all’orario normale giornaliero di
lavoro.
b. Per rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale si intende quello in relazione al quale
l’attività lavorativa è svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel
corso della settimana, del mese o dell’anno.
c. Per rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo misto si intende quello che si svolge secondo
una combinazione delle due modalità di cui alle lettere a. e b..
Il rapporto di lavoro a tempo parziale può determinarsi o mediante assunzione in posizioni di
lavoro compatibili con il part-time, o per effetto della trasformazione del rapporto di lavoro da
tempo pieno a tempo parziale, su accordo delle parti risultante da atto scritto, convalidato dalla
competente Direzione Provinciale del Lavoro. La domanda del lavoratore volta alla trasformazione
del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa potrà essere accolta
compatibilmente con le esigenze di servizio ed organizzative.
Il rapporto a tempo parziale dovrà risultare da atto scritto nel quale siano indicati le mansioni, la
distribuzione dell’orario con riferimento, secondo i casi, al giorno, alla settimana, al mese,
all’anno ed il trattamento economico e normativo sulla base di quanto previsto al comma
successivo.
Il trattamento economico e normativo del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale sarà
riproporzionato sulla base del rapporto tra orario ridotto ed il corrispondente orario ordinario
previsto per il personale a tempo pieno.
Nel rapporto di lavoro a tempo parziale il lavoro supplementare, cioè la prestazione lavorativa
eccedente l’orario concordato ed entro il limite del tempo pieno, è contenuto nel limite di 150 ore
annue ed è compensato con la maggiorazione del 25% degli elementi normali della retribuzione,
così come è indicato all’art. 29 del presente contratto (Trattamento economico), senza
comportare riflessi sugli istituti contrattuali e di legge. Il lavoro supplementare è ammesso per
specifiche esigenze organizzative, di carattere straordinario, o sostituzione di lavoratori, fatti salvi
comprovati impedimenti personali. Il superamento delle 150 ore annue comporterà un
incremento della suddetta maggiorazione del 25% di dieci punti percentuali e così, nel totale, del
35%.
Nel rapporto di lavoro a tempo parziale, lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie sarà
compensata con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario nel rapporto di lavoro a
tempo pieno.
Clausole flessibili relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione, nei
rapporti a tempo parziale di tipo orizzontale, e clausole elastiche nei rapporti di lavoro a tempo
parziale di tipo verticale o misto (art. 3, comma 7, D.lgs. 25 febbraio 2000, n. 61 e successive
integrazioni e modificazioni) possono essere stabilite per adeguare l’orario di lavoro a mutate
esigenze di fornitura di servizi diretti al pubblico e/o di espletamento di attività propedeutiche alla
fornitura del servizio stesso.
Il limite massimo di variabilità in aumento della prestazione lavorativa, in caso di clausola
elastica, non potrà superare, su base annua, il 30% della prestazione base (oggetto del contratto
individuale).
L’accettazione delle clausole elastiche o flessibili richiede il consenso del lavoratore, formalizzato
da uno specifico patto scritto. L’eventuale rifiuto del lavoratore non costituisce giustificato motivo
di licenziamento. L’accettazione di clausole elastiche o flessibili comporta, per un periodo pari alla
durata del cambiamento dell’orario ed in ogni caso non superiore a 90 giorni consecutivi, il
riconoscimento di una maggiorazione del 10% degli elementi normali della retribuzione così come
indicati all’art. 29 del presente contratto (Trattamento economico).
Dopo il secondo comma dell’art. 7 (Orario di lavoro) è inserito il seguente:
Per far fronte alle variazioni di attività lavorativa, sentite le rappresentanze sindacali aziendali,
l’orario normale di lavoro potrà essere riferito alla durata media delle prestazioni lavorative in un
periodo non superiore all’anno, attraverso orari settimanali di lavoro inferiori o superiori all’orario
settimanale di cui al presente articolo.
L’ultimo comma dell’art. 7 (Orario di lavoro) è sostituito dai seguenti:
Al dipendente che, in funzione del proprio regime di orario assegnato, presta la propria attività
lavorativa secondo una distribuzione variabile dell’orario stesso, ciclicamente su settimane di 6
giorni e su settimane di 5 giorni, è riconosciuta una indennità giornaliera pari ad € 2,43 per ogni
giorno di effettivo servizio.
Considerato che l’organizzazione del lavoro nell’Università ha carattere di ciclicità annua, correlata
alla durata dell’attività accademica, il periodo di riferimento su cui calcolare la durata media
dell’orario di lavoro (art. 4, comma 3, D.Lgs. 4 aprile 2003, n. 66) è elevato a 12 mesi, con
decorrenza dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.
Ove il 24 dicembre cada in un giorno tra lunedì e venerdì, il personale lavorerà quattro ore
secondo gli orari di ingresso previsti.
Il quinto comma dell’art. 8 (Lavoro straordinario, notturno, festivo) è sostituito dal
seguente:
L'Università, per particolari esigenze di carattere eccezionale, può richiedere lavoro straordinario,
entro un limite massimo, di norma, non superiore a 250 ore annue per dipendente. Eventuali
prestazioni ulteriori daranno luogo a corrispondenti riposi compensativi.
A partire dal 2006 l’Università fornirà semestralmente alle R.S.A. i dati concernenti il ricorso al
lavoro straordinario.
L’ultimo comma dell’art. 9 (Riposo settimanale e giorni festivi) è integralmente
sostituito dal seguente:
Qualora le suddette festività coincidano con la domenica, verrà corrisposto l'importo di una
giornata di lavoro determinato secondo le modalità indicate nell'articolo 29, punto B). È data,
inoltre, facoltà al dipendente di optare, in luogo del pagamento suindicato, per una giornata di
riposo da fruire compatibilmente con le esigenze di servizio. Tale opzione è possibile per la prima
festività di ogni anno coincidente con la domenica e dovrà essere comunicata alla Direzione
Sviluppo Risorse Umane e Legale con un preavviso di almeno trenta giorni di calendario. Verrà
riconosciuto il medesimo trattamento esclusivamente qualora le stesse festività coincidano con il
sabato durante i periodi di fruizione di ferie collettive di cui all’art. 15 del presente contratto.
Al decimo comma dell’art. 11 (Permessi e congedi per motivi personali), dopo
l’espressione “con le esigenze di servizio;” è inserita la seguente frase:
2 giorni per trasloco per effetto del cambiamento della casa di abitazione.
Il primo comma dell’art. 12 è integralmente sostituito dal seguente:
PERMESSI
I dipendenti assunti a tempo indeterminato possono usufruire, qualora autorizzati dall’Università,
di permessi di breve durata con recupero che non possono eccedere le 47 ore e 30 minuti nel
corso di ciascun anno solare. Impreviste protrazioni della durata del permesso concesso vanno
calcolate nel monte ore annuo complessivo, di cui 7 ore e 30 minuti fruibili anche in un’unica
giornata lavorativa.
L’articolo 30 viene così integralmente sostituito:
STIPENDI BASE
A decorrere dal 1 gennaio 2006 verranno erogati i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi:
Livello
VIII
VII
VI
V
IV
III
Totale
75,00
64,00
55,50
48,50
44,00
39,00
Pertanto, i nuovi stipendi base lordi mensili, a partire dalla data suddetta, sono rideterminati negli
importi di seguito indicati:
Livello
VIII
VII
VI
V
IV
III
Nuovo stipendio
base
1.507,69
1.285,68
1.111,02
975,27
875,68
775,10
A decorrere dal 1 gennaio 2007 verranno erogati i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi:
Livello
VIII
VII
VI
V
IV
III
Totale
80,50
68,50
59,50
52,00
47,00
42,00
Pertanto, i nuovi stipendi base lordi mensili, a partire dalla data suddetta, sono rideterminati egli
importi di seguito indicati:
Livello
VIII
VII
VI
V
IV
III
Nuovo stipendio
base
1.588,19
1.354,18
1.170,52
1.027,27
922,68
817,10
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04.10.2005 - UIL PA UR