Dr. Anton Pichler | Dr. Walter Steinmair | Dr. Helmuth Knoll Interconsult GmbH | Srl Sparkassenstraße 18 Via Cassa di Risparmio I-39100 Bozen | Bolzano T 0471.306.411 | F 0471.976.462 E [email protected] I www.interconsult.bz.it Steuer-, MwSt.-, Eintragungsnummer Handelsregister Bozen Codice fiscale, Part. IVA, numero iscrizione registro imprese Bolzano 02526430216 Ges.-Kap. v.e. | Cap.soc. i.v. € 10.000,00 Circolare 14/08 Bolzano, lì 28.07.2008 Manovra d’estate decreto legge 112/08 Con il decreto legge 112/2008 il governo Berlusconi ha anticipato alcune misure della manovra di bilancio 2009. La cosiddetta manovra d’estate contiene parecchie semplificazioni ed anche qualche riduzione della pressione fiscale. Questa circolare è aggiornata con il maxiemendamento che ha avuto un voto favorevole in camera dei deputati il 21.07. Se non indicato diversamente, le misure contenute nel DL 112/08 entrano in vigore il 25.06.2008. Novità per imprese e professionisti Deducibilità delle prestazioni alberghiere Con il maxiemendamento del 21.07. è stata modificata la deducibilità fiscale e IVA delle prestazioni alberghiere. Dal 01.09.2008 l’IVA sulle prestazioni alberghiere diverrà interamente deducibile. Questo comporta, che dal 01.09.2008 bar, hotel e ristoranti dovranno prepararsi ed essere in grado di emettere fatture, non più solo ricevute fiscali. Questo perché i titolari di partita IVA hanno bisogno di una fattura per portare in deduzione l’IVA. Per compensare l’impatto di questa misura sul bilancio dello stato sarà limitata, dal 01.01.2009, la detrazione fiscale di sudette spese al 75%1. Questa limitazione vale sia per le imprese sia per i professionisti. Soppressione degli elenchi clienti fornitori Gli elenchi clienti fornitori sono nuovamente stati eliminati. A partire dal 2008 non ci sarà più l’obbligo a trasmettere gli elenchi clienti fornitori. Eventuali irregolarità degli elenchi inviati per il 2006 e il 2007 non saranno più sanzionabili. L’eliminazione degli elenchi comporta, che non è più necessario reperire il codice fiscale dei fornitori e dei clienti e che le fatture possono nuovamente essere registrate nel registro dei corrispettivi. Abrogazione del provvedimento sulla tracciabilità dei compensi dei professionisti Le disposizioni introdotte nel 2006 che vietavano l’incasso in contanti di parcelle superiori a 1.000 Euro da parte dei liberi professionisti sono state eliminate. Inoltre è stato eliminato l’obbligo della tenuta di un conto corrente bancario su cui far transitare pagamenti e incassi inerenti all’attività. Infrazioni delle disposizioni sudette non saranno più sanzionabili. 1 Non sono comprese dalla limitazione al 75% le spese di vitto ed alloggio e le prestazioni alberghiere rese a confronto di dipendenti e co.co.co in trasferta al di fuori dal comune di residenza. La deducibilità di queste Spese rimane invariata. Circolare 14/08 1/4 Malgrado l’abrogazione dell’obbligo di tenuta di conto corrente, i professionisti devono comunque fare attenzione ai propri movimenti finanziari in quanto rimane invariata la norma per cui eventuali prelevamenti non giustificabili sono equiparati ai compensi. L’onere di prova non sussiste per i prelievi ragionevolmente riconducibili alle esigenze private. Per ricapitolare, sono stati soppressi i seguenti provvedimenti introdotti con il decreto Bersani: - tenuta di un conto corrente bancario o postale sul quale fare transitare tutti i pagamenti e incassi, - incasso dei compensi superiori a 1.000 Euro (500 Euro dal 01.07.08 e 100 Euro dal 01.07.09) con strumenti tracciabili (assegni, bonifici bancari, carta di credito, bancomat etc.). Rialzo dei limiti per pagamenti in contanti I vincoli introdotti in data 30.04.2008 riguardanti i trasferimenti di contanti o titoli trasferibili sono stati modificati e il nuovo limite è stato fissato a 12.500 Euro. Questo significa che sono vietati i trasferimenti di contanti fra soggetti diversi quando il valore dell’operazione è pari o superiore a 12.500 Euro 2. Trasferimento di contanti e assegni Limiti al trasferimento in contanti Il limite per i trasferimenti in contanti è stato alzato da 5.000 Euro a 12.500 Euro. Assegni Sono liberamente trasferibili per importi sotto i 12.500 Euro. Girate degli assegni La girata è valida anche senza l’inserimento del codice fiscale del girante. Libretti di deposito al portatore I libretti di deposito al portatore dovranno essere estinti ovvero il loro saldo dovrà essere ridotto a somma inferiore ai 12.500 Euro entro il 30.06.2009. Ampliamento dell’attività di controllo della Guardia di Finanza e Agenzia delle Entrate La manovra d’estate è caratterizzata dall’eliminazione di diversi adempimenti formali, incrementa però le attività di controllo su vari fronti: - L’Agenzia delle Entrate e l’Inps predisporranno dei piani di controllo per monitorare i corretti adempimenti contributivi e fiscali a carico di soggetti non residenti e di quelli residenti ai fini fiscali da meno di cinque anni. - Nel triennio 2009-2011 è previsto un piano straordinario di controlli finalizzato alla determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche a base del cosiddetto “redditometro”3. Questo strumento consente all’Agenzia delle Entrate di determinare il reddito sinteticamente su base di determinati elementi e di portare a tassazione le eventuali eccedenze. - L’Agenzia delle Entrate, l’Agenzia delle Dogane e la Guardia di Finanza dovranno incrementare la capacità operativa destinata alla prevenzione e alla repressione dei fenomeni di frode in materia di Iva nazionale e comunitaria. 2 Contrariamente alle disposizioni sinora in vigore sono considerati sopra il limite anche gli importi pari a 12.500 Euro. Il redditometro evalua gli incrementi patrimoniali (immobili, partecipazioni etc.) ed il possesso di automobili, aerei, navi, cavalli ed altri beni di lusso dei contribuenti che hanno dichiarato un reddito minimo o pari a zero. Possono essere anche fatte delle indagini bancarie sui conto correnti di membri della famiglia. Se il tenore di vita non è compatibile con il reddito dichiarato, la differenza con il reddito determinato tramite redditometro può essere sottoposto a tassazione. 3 Circolare 14/08 2/4 - - Per contrastare lo spostamento fittizio all’estero della residenza delle persone fisiche ai fini di evasione fiscale viene introdotta una specifica vigilanza da parte dell’Agenzia delle Entrate con supporto dei Comuni. Per il periodo di controllo 2009-2011 l’attività di controllo sarà aumentata del 10%. Studi di settore A partire dal 2009 gli studi di settore dovranno essere pubblicati entro il 30 settembre del periodo d’imposta nel quale entrano in vigore (finora questo accadeva marzo o aprile dell’anno successivo). Per il 2008 il termine di pubblicazione è fissato al 31 dicembre 2008. Novità in materia di lavoro Detassazione degli straordinari e premi di produttività L’agevolazione sugli straordinari e i premi di produttività consiste in una tassazione agevolata di questi elementi con un’imposta sostitutiva del 10%. Gli importi detassati non concorono alla formazione del reddito complessivo ai fini fiscali, bensì hanno rilevanza per accedere alle prestazioni previdenziali e assistenziali. Inoltre, la detassazione è solamente fruibile sotto certe condizioni: - è limitata dal 01.07.08 – 31.12.08, - può essere fruita solo da soggetti con reddito di lavoro dipendente che nel 2007 non superava la soglia di 30.000 euro, - l’imposta sostitutiva è applicabile limitatamente a 3.000 euro lordi. Le nuove disposizioni creano certe difficoltà nella loro applicazione, cominciando dal fatto che l’individuazione delle prestazioni di lavoro straordinario non è semplice. Le disposizioni definiscono come lavoro straordinario le ore oltre l’orario normale legale di 40 ore, si deve però porre attenzione ai singoli contratti collettivi. La detassazione dei premi è applicabile unicamente ai premi di produttività non del singolo lavoratore, ma dell’impresa. L’incremento della produttività dell’impresa deve essere comprovata da diversi indicatori risultanti dal bilancio o da elementi organizzativi (incremento di fatturato, riduzione dei costi di produzione e tempi di esecuzione etc.). Abrogazione del divieto di cumulo tra pensione e lavoro dipendente A decorrere dal 01.01.2009 le pensioni dirette di anzianità e le pensioni di vecchiaia (65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne) sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente. Eliminazione della dismissione telematica A partire dal 25.06.2008 le dimissioni volontarie sono nuovamente ammissibili le dimissioni volontarie in forma libera. Se non disposto diversamente da contratti collettivi, non è prevista nessuna forma obbligatoria per le dimissioni, si consiglia però sempre la forma scritta. Abolizione del libro paga e libro matricola Il libro paga e il libro matricola saranno sostituiti dal libro unico del lavoro, nel quale confluiranno tutte le informazioni precedentemente contenute nel libro paga e matricola (dati personali del dipendente, inquadramento, data d’inizio e cessazione del rapporto di lavoro, presenze, etc.). Per istituire il libro unico del lavoro ci sarà tempo fino al periodo di paga relativo a dicembre 2008, ovvero fino al 16.01.2009. Sino alla fine di quest’anno i datori di lavoro continueranno a tenere con le regole attuali il libro paga, nelle sue sezioni paga e presenze, il registro dei lavoranti e il libretto personale di controllo per i lavoranti a domicilio. Circolare 14/08 3/4 Un’altra novità introdotta è che non sarà più obbligatorio conservare il libro unico del lavoro sul luogo dove si svolge l’attività lavorativa, ma potrà essere conservato presso la sede legale del datore di lavoro o presso lo studio del consulente del lavoro o di altri professionisti abilitati. Abolizione del registro presenze supplementare per adetti di autotrasportatori Questo registro di presenze supplementare per gli addetti alla guida di autotrasportatori è stato abrogato, ma le ore degli addetti devono essere trascritte nel nuovo libro unico del lavoro e fino alla sua istituzione nel libro paga. Reintroduzione del lavoro a chiamata Il lavoro a chiamata, abolito alla fine del 2007 dal governo Prodi, è stato riammesso. Il lavoro a chiamata è una forma di lavoro che prevede che il datore di lavoro può usufruire del lavoro quando ne ha necessità, senza dovere impiegare il lavoratore a tempo indeterminato. Ampliamento dei contratti occasionali di tipo accessorio I contratti occasionali di tipo accessorio sono stati estesi ad attività di natura occasionale rese a favore della impresa familiare (limitatamente al commercio, al turismo o ai servizi), nell’ambito di lavori domestici, di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti, dell’insegnamento privato supplementare, di manifestazioni sportive, culturali o caritatevoli ed attività agricole di carattere stagionale. Se ne possono anche avvalere i giovani di meno di 25 anni, iscritti a un ciclo di studi presso l’università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado. Questi lavori occasionali di tipo accessorio vengono remunerati con dei buoni lavoro, acquistati presso dei concessionari ancora da stabilire e riscuotibili presso gli stessi che verseranno i contributi e le coperture assicurative e previdenziali. I compensi per il lavoro occasionale di tipo accessorio non potranno superare i 5.000 Euro per anno solare. Modifica alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato Il divieto di successione di contratti di lavoro a tempo determinato per oltre 36 mesi è stato revocato con la premessa che i prolungamenti oltre i 36 mesi debbano essere previsti da contratti collettivi nazionali, regionali o aziendali. Rinvio del piano di sicurezza La redazione del piano di sicurezza e della valutazione dei rischi che scadeva il 29.07.2008 è stato rinviato al 01.01.2009. Il ministero del lavoro pubblicherà dei piani di sicurezza standard e istruzioni dettagliate. Rinvio della denuncia dell’infortunio di un solo giorno di assenza L’obbligo della denuncia all’INAIL dell’infortunio che comporta un solo giorno di assenza è stato rinviato al 01.01.2009. Cordiali saluti, Interconsult Srl dott. Anton Pichler | dott. Walter Steinmair | dott. Helmuth Knoll Circolare 14/08 4/4