VIGILANZA
FAUNISTICO AMBIENTALE
ART.
VIOLATO
L.r. 32/82 art. 5
ART. CHE SANZIONA
-------------
L.r. 32/82 art. 6
PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO
ARGOMENTO
AGGIORNAMENTO
CODICE
PAG.
Legge regionale 2.11.82, n. 32
AMBIENTE
2/2010
A
1/3
PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA
NATURA VIOLAZIONE
IMPORTO
Abbandono, anche temporaneo, di rifiuti in luoghi privati
C/C INTESTATO
AUTORITA'
Vedi nota a lato
Per le violazioni previste dagli artt. 5 e 6 della L.r. 32/82 si applicano le sanzioni previste dal D.Lgs. 152/06
(vedi codice B). Si valuti in caso di combustione di rifiuti che comportano nubi potenzialmente tossiche per le
persone (grandi quantità di plastiche, pneumatici, vernici, solventi ecc...) la sussistenza della sanzione penale
di cui all’art. 674 C.P. (Getto pericoloso di cose)
Combustione di rifiuti fuori dagli impianti a ciò destinati
L.r. 32/82 art. 11
L.r. 32/82 art. 38
1)Effettuazione di percorsi fuoristrada o su sentieri con mezzi
commi 1, 2 e 4
L.r. 9/07 art. 42
motorizzati
2) Transito su piste forestali
(opportunamente segnalate)
interdette
al
traffico
4) Transito su strade interdette da Comuni o Province per
motivi di tutela ambientale (opportunamente segnalate).
€ 104,00
Sanzione
raddoppiata
n. 118125
intestato a
Provincia di
Cuneo Servizio
Tesoreria C.so
Nizza 21 Cuneo
Presidente
della
Provincia
n. 118125
intestato a
Provincia di
Cuneo Servizio
Tesoreria C.so
Nizza 21 Cuneo
n. 118125
intestato a
Provincia di
Cuneo Servizio
Tesoreria C.so
Nizza 21 Cuneo
n. 118125
intestato a
Provincia di
Cuneo Servizio
Tesoreria C.so
Nizza 21 Cuneo
Presidente
della
Provincia
Sanzione edittale: €. 10.420,00 .
Presidente
della
Provincia
Sanzione edittale: € 156,00.
Presidente
della
Provincia
Sanzione edittale: € 156,00.
€. 208,00
vedi nota a lato
L.r. 32/82 art. 11
commi 3
L.r. 32/82 art. 38
L.r. 32/82 art. 11
L.r. 32/82 art. 38
comma 5
L.r. 9/07 art. 42
L.r. 32/82 art. 11
comma 7
L.r. 32/82 art. 38
L.r. 9/07 art. 42
Organizzazione di attività e manifestazioni motoristiche
fuoristrada, anche parzialmente, al di fuori dei percorsi
individuati dai comuni secondo le procedure di cui all’11
comma 3°
€. 3473,00
Parcheggio su prati o in zona boschiva
€ 52,00
Pratica dello sci d'erba al di fuori delle aree a ciò destinate
€ 52,00
L.r. 9/07 art. 42
ANNOTAZIONI
COMPET.
Sanzione edittale: minimo € 52,00 massimo € 313,00.
Il divieto di effettuazione di percorsi fuoristrada vige anche per il transito di mezzi motorizzati (motoslitte, ecc.)
su terreni innevati (ved. Circ. P.G.R. 8/ECO del 3.6.85). Tuttavia per i percorsi con motoslitte ed altri mezzi
motorizzati su piste da sci si applicano, in quanto legge speciale, le norme della L.R. 2/2009 (Codice N3).
Deroghe per lavori agro-silvo-pastorali, pronto soccorso, vigilanza antincendio, pubblica sicurezza,
sistemazione piste sciistiche, opere idraulico-forestali, servizio pubblico, motivati scopi professionali,
proprietari dei terreni, conduttori o altri possessori per i mezzi utilizzati per raggiungere i fondi. Deroga, ai
sensi dell’art. 4 L.162/92, per i veicoli del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, nell’ambito di
operazioni di soccorso ed esercitazioni. Deroga ai sensi della L.R. 4/2009 per attività professionali scientifiche
e didattiche. Le sanzioni sono raddoppiate nei casi in cui il veicolo a motore: 1. non risulti regolarmente
immatricolato; 2. sia privo di targa; 3. sia privo di assicurazione; 4. sia privo di libretto di circolazione; 5. sia
utilizzato su strade al di sopra dei 1000 mt. di altitudine 6. sia impiegato dal tramonto alla levata del sole. E’
sempre possibile il sequestro del mezzo.
N.B Le sanzioni previste dall'art. 38 della L.r. 32/1982 si applicano, per effetto del medesimo art. 38, comma 3 bis (introdotto da L.r. 28/2008), anche nelle aree protette, salvo che la violazione sia punita dalle leggi regionali istitutive con una sanzione più
elevata. In questo caso il rapporto amministrativo, ai sensi dell’art. 55 comma 20 L.R.19/2009, deve essere inviato alla Regione Piemonte, Ufficio Parchi. Per il Parco Fluviale Gesso-Stura il rapporto deve essere inviato al Sindaco di Cuneo.
Gli articoli 9 e 10 della legge regionale 2.11.82, n. 32 sono stati abrogati dalla legge regionale 9.6.94, n. 16.
VIGILANZA
FAUNISTICO AMBIENTALE
ART.
VIOLATO
ART. CHE
SANZIONA
L.r. 32/82 art.
13
L.r. 32/82 art. 38
L.r. 32/82 art.
14
L.r. 32/82 art. 38
L.r. 32/82 art.
15 comma 1
L.r. 32/82 art. 38
PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO
ARGOMENTO
AGGIORNAMENTO
CODICE
PAG.
Legge regionale 2.11.82, n. 32
AMBIENTE
2/2010
A
2/3
NATURA VIOLAZIONE
Asportazione di cotica erbosa o lettiera
L.r. 9/07 art. 42
L.r. 9/07 art. 42
L.r. 9/07 art. 42
Danneggiamento o distruzione vegetazione spontanea lacustre,
palustre o riparia
Raccolta, danneggiamento, detenzione, commercio di flora a
protezione assoluta
PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA
IMPORTO
C/C INTESTATO
n. 118125 intestato
a Provincia di Cuneo
Servizio Tesoreria
C.so Nizza 21 Cuneo
n. 118125 intestato
€ 83,00
a Provincia di Cuneo
Servizio Tesoreria
C.so Nizza 21 Cuneo
n. 118125 intestato
Sanzione
a Provincia di Cuneo
proporzionale
Servizio Tesoreria
€ 31 + € 1 per C.so Nizza 21 Cuneo
€ 83,00
AUTORITA'
COMPET.
ANNOTAZIONI
Presidente Sanzione edittale: minimo € 42,00 massimo € 250,00.
della
Provincia Deroga per normali pratiche colturali e per terreni destinati a vivai.
Presidente Sanzione edittale: minimo € 42,00 massimo € 250,00.
della
Provincia
Presidente Sanzione edittale fissa: € 94,00 + € 3,00 per esemplare raccolto.
della
Provincia Deroga per operazioni di sfalcio e per specie provenienti da coltivazioni, munite di certificato di provenienza.
esemplare
L.r. 32/82 art.
15 comma 2
L.r. 32/82 art. 38
L.r. 9/07 art. 42
Raccolta di più di 5 esemplari di specie vegetali non a protezione
assoluta o estirpazione di radici
n. 118125 intestato Presidente Sanzione edittale fissa: € 31,00 + € 1,00 per esemplare raccolto in eccedenza al numero consentito
della
a Provincia di Cuneo
giornaliero di cinque esemplari. Deroga per le specie commestibili, per sfalcio e per piante officinali (vedere
Servizio Tesoreria Provincia
L. 99/31).
€ 10 + € 1 per C.so Nizza 21 Cuneo
Sanzione
proporzionale
esemplare
L.r. 32/82 art. L.r. 32/82 art. 38
16
L.r. 9/07 art. 42
Sfalcio di prati o pascoli in periodo di divieto imposto dalla Giunta
regionale
€. 2084,00
L.r. 32/82 art. L.r. 32/82 art. 38
20 comma 2
L.r. 9/07 art. 42
Raccolta di prodotti del sottobosco diversi dai funghi in quantità
superiore ai limiti consentiti
€. 208,00
L.r. 32/82 art. L.r. 32/82 art. 38
25
L.r. 9/07 art. 42
Raccolta di prodotti del sottobosco in periodo di divieto stabilito dalla
Giunta Regionale
€. 2084,00
n. 118125 intestato
a Provincia di Cuneo
Servizio Tesoreria
C.so Nizza 21 Cuneo
n. 118125 intestato
a Provincia di Cuneo
Servizio Tesoreria
C.so Nizza 21 Cuneo
n. 118125 intestato
a Provincia di Cuneo
Servizio Tesoreria
C.so Nizza 21 Cuneo
Presidente Sanzione edittale : minimo € 1.042,00 massimo € 10.420,00.
della
Provincia
Presidente Sanzione edittale: minimo € 104,00 massimo € 1042,00.
della
QUANTITA' CONSENTITE: Muschi: 0,3 kg; Fragole: 0,5 kg; Lamponi: 1 kg; Mirtilli: 1 kg; Bacche di ginepro:
Provincia 0,2 kg. Deroga per proprietari e residenti autorizzati.
Presidente Sanzione edittale : minimo € 1.042,00 massimo € 10.420,00.
della
Deroga per normali pratiche colturali e per terreni destinati a vivai.
Provincia
N.B Le sanzioni previste dall'art. 38 della L.r. 32/1982 si applicano, per effetto del medesimo art. 38, comma 3 bis (introdotto da L.r. 28/2008), anche nelle aree protette, salvo che la violazione sia punita dalle leggi regionali istitutive con una sanzione più
elevata. In questo caso il rapporto amministrativo, ai sensi dell’art. 55 comma 20 L.R.19/2009, deve essere inviato alla Regione Piemonte, Ufficio Parchi. Per il Parco Fluviale Gesso-Stura il rapporto deve essere inviato al Sindaco di Cuneo.
Per le violazioni relative alla raccolta ed alla commercializzazione dei funghi si veda il Codice F1 (Legge 23.8.93, n. 352, il D.P.R. 14.7.95, n. 376 e la L.R 24/2007).
VIGILANZA
FAUNISTICO AMBIENTALE
ART.
VIOLATO
PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO
ARGOMENTO
AGGIORNAMENTO
CODICE
PAG.
Legge regionale 2.11.82, n. 32
AMBIENTE
2/2010
A
3/3
ART. CHE
SANZIONA
NATURA VIOLAZIONE
L.r. 32/82 art. L.r. 32/82 art. 38
26
L.r. 9/07 art. 42
Alterazione o distruzione nidi di Formica rufa; commercio di uova,
larve, bozzoli o adulti
L.r. 32/82 art. L.r. 32/82 art. 38
27 commi 1, 2, L.r. 9/07 art. 42
3e4
Cattura o uccisione di anfibi (salvo periodi consentiti per le rane),
raccolta o distruzione uova, trasporto o commercio rospi
Cattura con guada o altre reti
Cattura in ore notturne
PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA
IMPORTO
C/C INTESTATO
€. 83,00
n. 118125 intestato
a Provincia di
Cuneo Servizio
Tesoreria C.so
Nizza 21 Cuneo
n. 118125 intestato
Sanzione
a Provincia di
proporzionale
Cuneo Servizio
€ 31 + € 1 per
Tesoreria C.so
esemplare
Nizza 21 Cuneo
AUTORITA'
COMPET.
ANNOTAZIONI
Presidente Sanzione edittale: minimo € 42,00 massimo € 250,00.
della
Deroga per attività del Corpo Forestale dello Stato.
Provincia
Presidente Sanzione edittale fissa: € 94,00 + € 3,00 per esemplare.
della
PERIODI CONSENTITI: per cattura rane: dal 1/7 al 30/11.
Provincia QUANTITA' CONSENTITA: 20 rane al giorno (100 rane al giorno solo nelle risaie).
Possibili quantitativi maggiori su deroga della C.M. o del Sindaco.
n. 118125 intestato Presidente Sanzione edittale fissa: € 94,00 + € 3,00 per esemplare.
della
PERIODO CONSENTITO: dal 1/9 al 31/10. Vietata la raccolta dal tramonto alla levata del sole. QUANTITA’
a Provincia di
Provincia CONSENTITA: 24 capi per persona al giorno.
Cuneo Servizio
€ 31 + € 1 per
Tesoreria C.so
Deroghe: solo per allevamento, il Sindaco può autorizzare la raccolta per quantitativi superiori e a partire dal
esemplare
Nizza 21 Cuneo
1° luglio. Autorizzazioni di C.M. o Sindaco per la raccolta, anche non per allevamento, di quantitativi
superiori, ma solo nel periodo consentito.
n. 118125 intestato Presidente Sanzione edittale fissa: € 94,00 + € 3,00 per esemplare.
Sanzione
della
Deroga per coloro che allevano gamberi e per bacini abilitati alla pesca ed alla vendita, ove venga effettuato
a Provincia di
proporzionale
Provincia il regolare ripopolamento con soggetti provenienti da allevamento o per specie alloctone.
Cuneo Servizio
€ 31 + € 1 per
Tesoreria C.so
esemplare
Nizza 21 Cuneo
L.r. 32/82 art. L.r. 32/82 art. 38
28
L.r. 9/07 art. 42
Raccolta molluschi del genere Helix in periodo di divieto o per
quantitativi superiori ai limiti consentiti
L.r. 32/82 art. L.r. 32/82 art. 38
29
L.r. 9/07 art. 42
Cattura, trasporto, commercio e detenzione per la vendita di gamberi
d'acqua dolce (Astacus astacus o Austropotamobius pallipes)
L.r. 32/82 art. L.r. 32/82 art. 38
30
L.r. 9/07 art. 42
Cattura di esemplari di fauna minore di cui è vietata la raccolta da
provvedimenti regionali temporanei
€. 2084,00
L.r. 32/82 art. L.r. 32/82 art. 38
33
L.r. 9/07 art. 42
Vendita di specie tutelate dalla l.r. 32/82 senza certificato di
provenienza da coltura o allevamento
€ 83,00
Sanzione
proporzionale
n. 118125 intestato
a Provincia di
Cuneo Servizio
Tesoreria C.so
Nizza 21 Cuneo
n. 118125 intestato
a Provincia di
Cuneo Servizio
Tesoreria C.so
Nizza 21 Cuneo
Presidente Sanzione edittale : minimo € 1.042,00 massimo € 10.420,00.
della
Provincia
Presidente Sanzione edittale: minimo € 42,00 massimo € 250,00.
della
Provincia
N.B Le sanzioni previste dall'art. 38 della L.r. 32/1982 si applicano, per effetto del medesimo art. 38, comma 3 bis (introdotto da L.r. 28/2008), anche nelle aree protette, salvo che la violazione sia punita dalle leggi regionali istitutive con una sanzione più
elevata. In questo caso il rapporto amministrativo, ai sensi dell’art. 55 comma 20 L.R.19/2009, deve essere inviato alla Regione Piemonte, Ufficio Parchi. Per il Parco Fluviale Gesso-Stura il rapporto deve essere inviato al Sindaco di Cuneo.
Scarica

prontuario Ambiente agg. Aprile 2010 nuovi importi