VIGILANZA FAUNISTICO AMBIENTALE ART. VIOLATO L.r. 32/82 art. 5 ART. CHE SANZIONA ------------- L.r. 32/82 art. 6 PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO ARGOMENTO AGGIORNAMENTO CODICE PAG. Legge regionale 2.11.82, n. 32 AMBIENTE 2/2010 A 1/3 PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA NATURA VIOLAZIONE IMPORTO Abbandono, anche temporaneo, di rifiuti in luoghi privati C/C INTESTATO AUTORITA' Vedi nota a lato Per le violazioni previste dagli artt. 5 e 6 della L.r. 32/82 si applicano le sanzioni previste dal D.Lgs. 152/06 (vedi codice B). Si valuti in caso di combustione di rifiuti che comportano nubi potenzialmente tossiche per le persone (grandi quantità di plastiche, pneumatici, vernici, solventi ecc...) la sussistenza della sanzione penale di cui all’art. 674 C.P. (Getto pericoloso di cose) Combustione di rifiuti fuori dagli impianti a ciò destinati L.r. 32/82 art. 11 L.r. 32/82 art. 38 1)Effettuazione di percorsi fuoristrada o su sentieri con mezzi commi 1, 2 e 4 L.r. 9/07 art. 42 motorizzati 2) Transito su piste forestali (opportunamente segnalate) interdette al traffico 4) Transito su strade interdette da Comuni o Province per motivi di tutela ambientale (opportunamente segnalate). € 104,00 Sanzione raddoppiata n. 118125 intestato a Provincia di Cuneo Servizio Tesoreria C.so Nizza 21 Cuneo Presidente della Provincia n. 118125 intestato a Provincia di Cuneo Servizio Tesoreria C.so Nizza 21 Cuneo n. 118125 intestato a Provincia di Cuneo Servizio Tesoreria C.so Nizza 21 Cuneo n. 118125 intestato a Provincia di Cuneo Servizio Tesoreria C.so Nizza 21 Cuneo Presidente della Provincia Sanzione edittale: €. 10.420,00 . Presidente della Provincia Sanzione edittale: € 156,00. Presidente della Provincia Sanzione edittale: € 156,00. €. 208,00 vedi nota a lato L.r. 32/82 art. 11 commi 3 L.r. 32/82 art. 38 L.r. 32/82 art. 11 L.r. 32/82 art. 38 comma 5 L.r. 9/07 art. 42 L.r. 32/82 art. 11 comma 7 L.r. 32/82 art. 38 L.r. 9/07 art. 42 Organizzazione di attività e manifestazioni motoristiche fuoristrada, anche parzialmente, al di fuori dei percorsi individuati dai comuni secondo le procedure di cui all’11 comma 3° €. 3473,00 Parcheggio su prati o in zona boschiva € 52,00 Pratica dello sci d'erba al di fuori delle aree a ciò destinate € 52,00 L.r. 9/07 art. 42 ANNOTAZIONI COMPET. Sanzione edittale: minimo € 52,00 massimo € 313,00. Il divieto di effettuazione di percorsi fuoristrada vige anche per il transito di mezzi motorizzati (motoslitte, ecc.) su terreni innevati (ved. Circ. P.G.R. 8/ECO del 3.6.85). Tuttavia per i percorsi con motoslitte ed altri mezzi motorizzati su piste da sci si applicano, in quanto legge speciale, le norme della L.R. 2/2009 (Codice N3). Deroghe per lavori agro-silvo-pastorali, pronto soccorso, vigilanza antincendio, pubblica sicurezza, sistemazione piste sciistiche, opere idraulico-forestali, servizio pubblico, motivati scopi professionali, proprietari dei terreni, conduttori o altri possessori per i mezzi utilizzati per raggiungere i fondi. Deroga, ai sensi dell’art. 4 L.162/92, per i veicoli del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, nell’ambito di operazioni di soccorso ed esercitazioni. Deroga ai sensi della L.R. 4/2009 per attività professionali scientifiche e didattiche. Le sanzioni sono raddoppiate nei casi in cui il veicolo a motore: 1. non risulti regolarmente immatricolato; 2. sia privo di targa; 3. sia privo di assicurazione; 4. sia privo di libretto di circolazione; 5. sia utilizzato su strade al di sopra dei 1000 mt. di altitudine 6. sia impiegato dal tramonto alla levata del sole. E’ sempre possibile il sequestro del mezzo. N.B Le sanzioni previste dall'art. 38 della L.r. 32/1982 si applicano, per effetto del medesimo art. 38, comma 3 bis (introdotto da L.r. 28/2008), anche nelle aree protette, salvo che la violazione sia punita dalle leggi regionali istitutive con una sanzione più elevata. In questo caso il rapporto amministrativo, ai sensi dell’art. 55 comma 20 L.R.19/2009, deve essere inviato alla Regione Piemonte, Ufficio Parchi. Per il Parco Fluviale Gesso-Stura il rapporto deve essere inviato al Sindaco di Cuneo. Gli articoli 9 e 10 della legge regionale 2.11.82, n. 32 sono stati abrogati dalla legge regionale 9.6.94, n. 16. VIGILANZA FAUNISTICO AMBIENTALE ART. VIOLATO ART. CHE SANZIONA L.r. 32/82 art. 13 L.r. 32/82 art. 38 L.r. 32/82 art. 14 L.r. 32/82 art. 38 L.r. 32/82 art. 15 comma 1 L.r. 32/82 art. 38 PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO ARGOMENTO AGGIORNAMENTO CODICE PAG. Legge regionale 2.11.82, n. 32 AMBIENTE 2/2010 A 2/3 NATURA VIOLAZIONE Asportazione di cotica erbosa o lettiera L.r. 9/07 art. 42 L.r. 9/07 art. 42 L.r. 9/07 art. 42 Danneggiamento o distruzione vegetazione spontanea lacustre, palustre o riparia Raccolta, danneggiamento, detenzione, commercio di flora a protezione assoluta PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA IMPORTO C/C INTESTATO n. 118125 intestato a Provincia di Cuneo Servizio Tesoreria C.so Nizza 21 Cuneo n. 118125 intestato € 83,00 a Provincia di Cuneo Servizio Tesoreria C.so Nizza 21 Cuneo n. 118125 intestato Sanzione a Provincia di Cuneo proporzionale Servizio Tesoreria € 31 + € 1 per C.so Nizza 21 Cuneo € 83,00 AUTORITA' COMPET. ANNOTAZIONI Presidente Sanzione edittale: minimo € 42,00 massimo € 250,00. della Provincia Deroga per normali pratiche colturali e per terreni destinati a vivai. Presidente Sanzione edittale: minimo € 42,00 massimo € 250,00. della Provincia Presidente Sanzione edittale fissa: € 94,00 + € 3,00 per esemplare raccolto. della Provincia Deroga per operazioni di sfalcio e per specie provenienti da coltivazioni, munite di certificato di provenienza. esemplare L.r. 32/82 art. 15 comma 2 L.r. 32/82 art. 38 L.r. 9/07 art. 42 Raccolta di più di 5 esemplari di specie vegetali non a protezione assoluta o estirpazione di radici n. 118125 intestato Presidente Sanzione edittale fissa: € 31,00 + € 1,00 per esemplare raccolto in eccedenza al numero consentito della a Provincia di Cuneo giornaliero di cinque esemplari. Deroga per le specie commestibili, per sfalcio e per piante officinali (vedere Servizio Tesoreria Provincia L. 99/31). € 10 + € 1 per C.so Nizza 21 Cuneo Sanzione proporzionale esemplare L.r. 32/82 art. L.r. 32/82 art. 38 16 L.r. 9/07 art. 42 Sfalcio di prati o pascoli in periodo di divieto imposto dalla Giunta regionale €. 2084,00 L.r. 32/82 art. L.r. 32/82 art. 38 20 comma 2 L.r. 9/07 art. 42 Raccolta di prodotti del sottobosco diversi dai funghi in quantità superiore ai limiti consentiti €. 208,00 L.r. 32/82 art. L.r. 32/82 art. 38 25 L.r. 9/07 art. 42 Raccolta di prodotti del sottobosco in periodo di divieto stabilito dalla Giunta Regionale €. 2084,00 n. 118125 intestato a Provincia di Cuneo Servizio Tesoreria C.so Nizza 21 Cuneo n. 118125 intestato a Provincia di Cuneo Servizio Tesoreria C.so Nizza 21 Cuneo n. 118125 intestato a Provincia di Cuneo Servizio Tesoreria C.so Nizza 21 Cuneo Presidente Sanzione edittale : minimo € 1.042,00 massimo € 10.420,00. della Provincia Presidente Sanzione edittale: minimo € 104,00 massimo € 1042,00. della QUANTITA' CONSENTITE: Muschi: 0,3 kg; Fragole: 0,5 kg; Lamponi: 1 kg; Mirtilli: 1 kg; Bacche di ginepro: Provincia 0,2 kg. Deroga per proprietari e residenti autorizzati. Presidente Sanzione edittale : minimo € 1.042,00 massimo € 10.420,00. della Deroga per normali pratiche colturali e per terreni destinati a vivai. Provincia N.B Le sanzioni previste dall'art. 38 della L.r. 32/1982 si applicano, per effetto del medesimo art. 38, comma 3 bis (introdotto da L.r. 28/2008), anche nelle aree protette, salvo che la violazione sia punita dalle leggi regionali istitutive con una sanzione più elevata. In questo caso il rapporto amministrativo, ai sensi dell’art. 55 comma 20 L.R.19/2009, deve essere inviato alla Regione Piemonte, Ufficio Parchi. Per il Parco Fluviale Gesso-Stura il rapporto deve essere inviato al Sindaco di Cuneo. Per le violazioni relative alla raccolta ed alla commercializzazione dei funghi si veda il Codice F1 (Legge 23.8.93, n. 352, il D.P.R. 14.7.95, n. 376 e la L.R 24/2007). VIGILANZA FAUNISTICO AMBIENTALE ART. VIOLATO PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO ARGOMENTO AGGIORNAMENTO CODICE PAG. Legge regionale 2.11.82, n. 32 AMBIENTE 2/2010 A 3/3 ART. CHE SANZIONA NATURA VIOLAZIONE L.r. 32/82 art. L.r. 32/82 art. 38 26 L.r. 9/07 art. 42 Alterazione o distruzione nidi di Formica rufa; commercio di uova, larve, bozzoli o adulti L.r. 32/82 art. L.r. 32/82 art. 38 27 commi 1, 2, L.r. 9/07 art. 42 3e4 Cattura o uccisione di anfibi (salvo periodi consentiti per le rane), raccolta o distruzione uova, trasporto o commercio rospi Cattura con guada o altre reti Cattura in ore notturne PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA IMPORTO C/C INTESTATO €. 83,00 n. 118125 intestato a Provincia di Cuneo Servizio Tesoreria C.so Nizza 21 Cuneo n. 118125 intestato Sanzione a Provincia di proporzionale Cuneo Servizio € 31 + € 1 per Tesoreria C.so esemplare Nizza 21 Cuneo AUTORITA' COMPET. ANNOTAZIONI Presidente Sanzione edittale: minimo € 42,00 massimo € 250,00. della Deroga per attività del Corpo Forestale dello Stato. Provincia Presidente Sanzione edittale fissa: € 94,00 + € 3,00 per esemplare. della PERIODI CONSENTITI: per cattura rane: dal 1/7 al 30/11. Provincia QUANTITA' CONSENTITA: 20 rane al giorno (100 rane al giorno solo nelle risaie). Possibili quantitativi maggiori su deroga della C.M. o del Sindaco. n. 118125 intestato Presidente Sanzione edittale fissa: € 94,00 + € 3,00 per esemplare. della PERIODO CONSENTITO: dal 1/9 al 31/10. Vietata la raccolta dal tramonto alla levata del sole. QUANTITA’ a Provincia di Provincia CONSENTITA: 24 capi per persona al giorno. Cuneo Servizio € 31 + € 1 per Tesoreria C.so Deroghe: solo per allevamento, il Sindaco può autorizzare la raccolta per quantitativi superiori e a partire dal esemplare Nizza 21 Cuneo 1° luglio. Autorizzazioni di C.M. o Sindaco per la raccolta, anche non per allevamento, di quantitativi superiori, ma solo nel periodo consentito. n. 118125 intestato Presidente Sanzione edittale fissa: € 94,00 + € 3,00 per esemplare. Sanzione della Deroga per coloro che allevano gamberi e per bacini abilitati alla pesca ed alla vendita, ove venga effettuato a Provincia di proporzionale Provincia il regolare ripopolamento con soggetti provenienti da allevamento o per specie alloctone. Cuneo Servizio € 31 + € 1 per Tesoreria C.so esemplare Nizza 21 Cuneo L.r. 32/82 art. L.r. 32/82 art. 38 28 L.r. 9/07 art. 42 Raccolta molluschi del genere Helix in periodo di divieto o per quantitativi superiori ai limiti consentiti L.r. 32/82 art. L.r. 32/82 art. 38 29 L.r. 9/07 art. 42 Cattura, trasporto, commercio e detenzione per la vendita di gamberi d'acqua dolce (Astacus astacus o Austropotamobius pallipes) L.r. 32/82 art. L.r. 32/82 art. 38 30 L.r. 9/07 art. 42 Cattura di esemplari di fauna minore di cui è vietata la raccolta da provvedimenti regionali temporanei €. 2084,00 L.r. 32/82 art. L.r. 32/82 art. 38 33 L.r. 9/07 art. 42 Vendita di specie tutelate dalla l.r. 32/82 senza certificato di provenienza da coltura o allevamento € 83,00 Sanzione proporzionale n. 118125 intestato a Provincia di Cuneo Servizio Tesoreria C.so Nizza 21 Cuneo n. 118125 intestato a Provincia di Cuneo Servizio Tesoreria C.so Nizza 21 Cuneo Presidente Sanzione edittale : minimo € 1.042,00 massimo € 10.420,00. della Provincia Presidente Sanzione edittale: minimo € 42,00 massimo € 250,00. della Provincia N.B Le sanzioni previste dall'art. 38 della L.r. 32/1982 si applicano, per effetto del medesimo art. 38, comma 3 bis (introdotto da L.r. 28/2008), anche nelle aree protette, salvo che la violazione sia punita dalle leggi regionali istitutive con una sanzione più elevata. In questo caso il rapporto amministrativo, ai sensi dell’art. 55 comma 20 L.R.19/2009, deve essere inviato alla Regione Piemonte, Ufficio Parchi. Per il Parco Fluviale Gesso-Stura il rapporto deve essere inviato al Sindaco di Cuneo.