Aggiornamento tecnico/normativo NUOVI RAPPORTI TECNICI DI CONTROLLO p.3 IMPIANTISTI TERMOIDRAULICI Ing. Diego Danieli – Libero Professionista Venezia Ca’ Savio, Lunedì 19 maggio 2014 ore 18.30 (nostro Ufficio di Via Fausta 69/A) Venezia, Giovedì 22 Maggio 2014 ore 17.30 (Sala Riunioni S. Lio 5653/4) Scopo principale dei nuovi libretti 1. Evoluzione impiantistica 2. Unico libretto 3. Lo scopo è stato quello di fornire uno strumento allo stato/regioni per comporre un catasto informatico degli impianti superando la dicotomia tra riscaldamento e raffrescamento e ventilazione 4. I rapporti tecnici devono essere conservati per 5 anni dopo la dismissione delle apparecchiature 5. Non esiste un periodo di transizione tra l'entrata in vigore del decreto e la redazione dei libretti d'impianto; è anche vero che questo non può essere vessatorio e quindi le linee guida diranno che i libretti d'impianto con i relativi rapporti tecnici di controllo dovranno essere redatti la prima occasione utile da parte del manutentore. 6. La misura di efficienza energetica non può prescindere dalla sicurezza e tutela dell’ambiente 7. Il produttore deve dire quando fare manutenzione ai fini della sicurezza REQUISITI DEI SOGGETTI RESPONSABILI L’art.6 del D.P.R. 74/2013 stabilisce criteri generali, requisiti e soggetti responsabili per l’esercizio, la conduzione, il controllo e la manutenzione degli impianti termici per il riscaldamento invernale e la climatizzazione estiva. Il terzo responsabile, ove delegato dal responsabile dell’impianto, deve essere un soggetto diverso dal venditore dell’energia per il medesimo impianto, salvo quanto previsto dall'art.6, comma 7 e risponde personalmente del mancato rispetto delle norme di sicurezza ed ambientali. Il Regolamento inoltre specifica che, nel caso di impianti termici con potenza nominale al focolare superiore a 350 kW, “il terzo responsabile deve essere in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001 relativa all’attività di gestione e manutenzione degli impianti termici, o attestazione rilasciata ai sensi del D.P.R. 207/2010, categorie OG 11 oppure OS 28”. CONTROLLO E MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell’impianto di climatizzazione invernale ed estiva devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008, n.37 con i criteri di periodicità indicati all’art. 7 del regolamento, di seguito elencati in ordine alla loro disponibilità: 1) Secondo le istruzioni tecniche per l’uso e la manutenzione rese disponibili dall’impresa installatrice. 2) Secondo le prescrizioni indicate dai fabbricanti degli specifici componenti dell’impianto. 3) Secondo le prescrizioni contenute nelle normative UNI e CEI per gli specifici componenti dell’impianto. Gli installatori ed i manutentori devono indicare all’utente in forma scritta quali siano le operazioni di controllo e manutenzione e le loro periodicità per garantire la sicurezza delle persone e delle cose facendo riferimento alla documentazione tecnica dei componenti dell’impianto. Ogni impianto deve essere dotato di libretto compilato in tutte le sue parti e aggiornato dal manutentore. CONTROLLO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA Sugli impianti termici di riscaldamento invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW e sugli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW, va effettuato un controllo di efficienza energetica con periodicità di 1, 2, 4 anni dipendente dal tipo d’impianto, dalla potenza utile nominale e dal combustibile, come indicato nell’Allegato A del Regolamento ed il relativo “rapporto di controllo di efficicienza energetica” deve essere trasmesso alle Amministrazioni competenti. VALORI MINIMI CONSENTITI DEL RENDIMENTO DI COMBUSTIONE Il rendimento di combustione deve risultare non inferiore ai valori limite riportati nell'Allegato B del Regolamento. I generatori di calore per i quali siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori ai limiti fissati nell'Allegato B, non riconducibili a tali valori mediante operazioni di manutenzione, devono essere sostituiti entro 180 giorni solari a partire dalla data del controllo. ISPEZIONI SUGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA Le ispezioni, nella Regione del Veneto, sono delegate alle Province o ai Comuni, a seconda che il numero degli abitanti del comune sia rispettivamente inferiore o superiore a 30.000 abitanti, sono effettuate al fine di verificare il rispetto della norma per il contenimento dei consumi energetici e riguardano esclusivamente impianti termici di climatizzazione invernale con potenza superiore ai 10 kW e di climatizzazione estiva superiore ai 12 kW. Il Regolamento inoltre precisa che, per gli impianti di climatizzazione invernale tra i 10 kW ed i 100 kW alimentati a GAS, Metano o GPL e per gli impianti di climatizzazione estiva tra 12 e 100 kW, “l’accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica inviato dal manutentore o dal terzo responsabile è ritenuto sostitutivo dell’ispezione”. (se lo stesso non presenta anomalie!!) LE RESPONSABILITÀ DEL MANUTENTORE Responsabilità verso il committente Per evitare contestazioni, che possono sfociare in processi civili (lunghi, costosi e dall'esito incerto) è bene operare nel rispetto di regole e norme tecniche Responsabilità civile contrattuale (Art. 1218 C.C. - Responsabilità del debitore - Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile) ed extracontrattuale (Art. 2043 C.C. Risarcimento per fatto illecito - Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno). Manutentore di cosa? Prima di tutto occorre individuare l'oggetto della manutenzione. Se l'operatore interviene come manutentore dell'impianto termico (viene chiamato per rilasciare l'Allegato NUOVI (ex F o G)) deve garantire al responsabile dell'impianto che lo stesso è privo di difetti in grado di provocare pericoli immediati (altrimenti prescrizioni) o comunque di non conformità (altrimenti raccomandazioni). Se interviene sull'impianto descrive ciò che ha fatto nelle osservazioni. A prescindere dalle sanzioni previste dai vari decreti, in caso di incidente il manutentore può essere chiamato a risponderne penalmente e civilmente. Risolvi il problema o non fare nulla! Se il potenziale pericolo individuato dal manutentore può essere rimosso immediatamente (es. ostruzione delle aperture di ventilazione) tutto finisce nelle osservazioni; se invece l'intervento non può essere effettuato (es. ostruzione del camino o canna fumaria non rimovibile immediatamente) è opportuno che il manutentore si astenga da qualsiasi altro intervento, anche semplice, sull'apparecchio e/o sull'impianto, per non lasciare dubbi al responsabile dell'impianto che lo stesso non può essere utilizzato fino a che il potenziale pericolo non sarà eliminato. Quindi ad esempio verificare per prima cosa la funzionalità del sistema fumario! Idoneità dei materiali L'elenco dei controlli riportato negli attuali nuovi allegati ( exAllegati F e G) non esaurisce le responsabilità del manutentore, soprattutto quandoopera su impianti termici non alimentati a gas (dove ha a supporto la norma UNI 10845 come regola dell'arte). Su impianti alimentati a combustibile liquido o solido deve anche verificare che il sistema fumario sia idoneo a ricevere i prodotti della combustione di quell'impianto: se esiste la targa fumi (UNI TS 11278) o la dichiarazione di conformità il compito è più agevole, altrimenti se non riesce a stabilirne con certezza l'idoneità, e comunque in assenza di pericoli immediati, raccomandi al responsabile l'intervento di un tecnico specializzato. Ma cos'è l'impianto termico almeno per il buon senso? Per colpa di uno sciagurato “federalismo tecnico” la definizione fornita dal D. lgs. n. 192/2005 può essere modificata da Regioni e Province Autonome; in quanto a uniformità di definizioni anche gli altri provvedimenti non scherzano: la legge 46/90 escludeva dagli impianti di riscaldamento quelli alimentati a combustibile solido, ora ricompresi nel D.M. n. 37/2008; il D. lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (“codice dell'ambiente”) considera impianto termico civile solo quello al servizio esclusivo di unità residenziali, e impianto centralizzato solo quello al servizio di “tutte” le unità immobiliari di un condominio! E collegando una stufa a legna a un camino, ho un impianto termico? Parliamo ad esempio di sistema evacuazione fumi Se un manutentore viene chiamato a “pulire” un camino, non deve rilasciare dichiarazione di conformità e quindi non necessita di abilitazione secondo D.M. n. 37/2008, ma... ...in ogni caso deve attenersi alla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D. lgs 81/2008 e s.m.i.; es. linee vita, DPI), e ricordarsi che la fuliggine è un rifiuto classificato CER 200141 e va smaltito correttamente (non gettato nel più vicino cassonetto!)... ...e se il camino che si è chiamati a pulire è in materiale contenente amianto, non intervenire ma avvisare il committente che deve procedere, in alternativa, alla rimozione e smaltimento secondo legge, o al trattamento di copertura (cfr. UNI 10845) Se invece il manutentore interviene sul sistema fumario – sostituzione di un componente, intubamento, vetrificazione, inserimento di calza termoindurente (*) – deve rilasciare dichiarazione di conformità: è quindi responsabile dell'esecuzione a regola d'arte (leggi: a norma) e della scelta del materiale. Inoltre il rilascio della dichiarazione di conformità per un intervento parziale comporta automaticamente la dichiarazione di compatibilità con la restante parte dell'impianto: quindi non solo bisogna controllare che dopo l'intervento l'impianto funzioni correttamente, ma se nella parte di impianto preesistente vi è un'evidente non conformità, la dichiarazione non va rilasciata e l'impianto non può essere rimesso in servizio. (*) non ammessa per impianti di potenza > 35kW Regole e norme tecniche di riferimento Una regola tecnica è una specifica tecnica resa obbligatoria in uno Stato Membro dell'Unione Europea da un organismo governativo attraverso la sua pubblicazione in una Gazzetta Ufficiale o in un atto legislativo. D.M. n. 37/2008, D. Lgs. n. 192/2005 e s.m.i., D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., D. Lgs n. 81/2008 e s.m.i. Una norma tecnica è una specifica tecnica ad applicazione volontaria, elaborata con il consenso delle parti da un organismo riconosciuto – Ente normatore – che definisce le caratteristiche di un prodotto, processo o servizio secondo quello che è lo stato dell'arte tecnico/tecnologico. Ad esempio UNI 10845, UNI TS 11278 ect… NOTE PER LA COMPILAZIONE DEI RAPPORTI DI CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA DI CUI AGLI ALLEGATI DA II A V Nel caso di impianto composto da più generatori, con uguale o diversa tipologia, dovranno essere redatte tante pagine quanti i generatori. Per i gruppi termici modulari vanno redatte tante pagine quante le analisi fumi previste al paragrafo 4.1 del Libretto di impianto. Per i gruppi frigo vanno redatte tante pagine quanti i circuiti annotati al paragrafo 4.4 del Libretto di impianto. In tutti i casi, la prima pagina dovrà essere compilata completamente mentre le successive non dovranno essere compilate nelle sezioni che ripetono integralmente quanto riportato nella pagina precedente. Tutte le pagine dovranno essere firmate dal tecnico e dal responsabile dell'impianto. Può essere omessa la compilazione del numero pagina solo nel caso che il Rapporto sia composto da una singola pagina. Qualora il responsabile sia persona giuridica, oltre al cognome, nome e codice fiscale del rappresentante legale va riportata la ragione sociale della ditta. Riportare l'indirizzo solo se diverso dall'ubicazione dell'impianto. Non indicare qualora l'impresa manutentrice abbia l'incarico di Terzo Responsabile. Solo per impianti alimentati a combustibile liquido da verificare nel tratto visibile delle tubazione di adduzione e in particolare all'interno della Centrale Termica. Solo per impianti alimentati a gas. Utilizzare UNI 11137. In caso di uso promiscuo, barrare entrambe le voci. Indicare solo per generatori a tiraggio naturale alimentati a gas. Utilizzare UNI 10845. Nella cella "Rendimento di combustione" va riportato il valore letto maggiorato dai 2 punti previsti dalla normativa UNI 10389-1, nella cella "Rendimento minimo di legge" va riportato il valore limite previsto per il gruppo termico analizzato. Indicare le cause dei dati negativi rilevati e gli eventuali interventi manutentivi eseguiti per risolvere il problema. Raccomandazione dettagliata finalizzata alla risoluzione di carenze riscontrate e non eliminate, ma tali comunque da non arrecare immediato pericolo alle persone, agli animali domestici e ai beni. In particolare devono essere indicate le operazioni necessarie per il ripristino delle normali condizioni di funzionamento dell'impianto alle quali il responsabile deve provvedere entro breve tempo. Indicare dettagliatamente le operazioni necessarie al ripristino delle condizioni di sicurezza dell'impianto. Le carenze riscontrate devono essere tali da arrecare un immediato pericolo alle persone, agli animali domestici, ai beni e da richiedere al messa fuori servizio dell'apparecchio e la diffida di utilizzo dello stesso nei confronti del Responsabile. vv