Aggiornamento tecnico/normativo
NUOVI RAPPORTI TECNICI
DI CONTROLLO p.3
IMPIANTISTI TERMOIDRAULICI
Ing. Diego Danieli – Libero Professionista Venezia
Ca’ Savio, Lunedì 19 maggio 2014 ore 18.30 (nostro Ufficio di Via Fausta 69/A)
Venezia, Giovedì 22 Maggio 2014 ore 17.30 (Sala Riunioni S. Lio 5653/4)
Scopo principale dei nuovi libretti
1. Evoluzione impiantistica
2. Unico libretto
3. Lo scopo è stato quello di fornire uno strumento allo stato/regioni per
comporre un catasto informatico degli impianti superando la dicotomia tra
riscaldamento e raffrescamento e ventilazione
4. I rapporti tecnici devono essere conservati per 5 anni dopo la dismissione
delle apparecchiature
5. Non esiste un periodo di transizione tra l'entrata in vigore del decreto
e la redazione dei libretti d'impianto; è anche vero che questo non può
essere vessatorio e quindi le linee guida diranno che i libretti d'impianto
con i relativi rapporti tecnici di controllo dovranno essere redatti la
prima occasione utile da parte del manutentore.
6. La misura di efficienza energetica non può prescindere dalla sicurezza e
tutela dell’ambiente
7. Il produttore deve dire quando fare manutenzione ai fini della sicurezza
REQUISITI DEI SOGGETTI RESPONSABILI
L’art.6 del D.P.R. 74/2013 stabilisce criteri generali, requisiti e soggetti
responsabili per l’esercizio, la conduzione, il controllo e la manutenzione degli
impianti termici per il riscaldamento invernale e la climatizzazione estiva.
Il terzo responsabile, ove delegato dal responsabile dell’impianto, deve essere
un soggetto diverso dal venditore dell’energia per il medesimo impianto, salvo
quanto previsto dall'art.6, comma 7 e risponde personalmente del mancato
rispetto delle norme di sicurezza ed ambientali.
Il Regolamento inoltre specifica che, nel caso di impianti termici con potenza
nominale al focolare superiore a 350 kW, “il terzo responsabile deve essere in
possesso di certificazione UNI EN ISO 9001 relativa all’attività di gestione e
manutenzione degli impianti termici, o attestazione rilasciata ai sensi del D.P.R.
207/2010, categorie OG 11 oppure OS 28”.
CONTROLLO E MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO
Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell’impianto di
climatizzazione invernale ed estiva devono essere eseguite da ditte abilitate ai
sensi del D.M. 22 gennaio 2008, n.37 con i criteri di periodicità indicati all’art.
7 del regolamento, di seguito elencati in ordine alla loro disponibilità:
1) Secondo le istruzioni tecniche per l’uso e la manutenzione rese disponibili
dall’impresa installatrice.
2) Secondo le prescrizioni indicate dai fabbricanti degli specifici componenti
dell’impianto.
3) Secondo le prescrizioni contenute nelle normative UNI e CEI per gli specifici
componenti dell’impianto.
Gli installatori ed i manutentori devono indicare all’utente in forma scritta quali
siano le operazioni di controllo e manutenzione e le loro periodicità per garantire
la sicurezza delle persone e delle cose facendo riferimento alla documentazione
tecnica dei componenti dell’impianto.
Ogni impianto deve essere dotato di libretto compilato in tutte le sue parti
e aggiornato dal manutentore.
CONTROLLO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA
Sugli impianti termici di riscaldamento invernale di potenza termica utile
nominale maggiore di 10 kW e sugli impianti di climatizzazione estiva di potenza
termica utile nominale maggiore di 12 kW, va effettuato un controllo di efficienza
energetica con periodicità di 1, 2, 4 anni dipendente dal tipo d’impianto,
dalla potenza utile nominale e dal combustibile, come indicato
nell’Allegato A del Regolamento ed il relativo “rapporto di controllo di
efficicienza energetica” deve essere trasmesso alle Amministrazioni competenti.
VALORI MINIMI CONSENTITI DEL RENDIMENTO DI COMBUSTIONE
Il rendimento di combustione deve risultare non inferiore ai valori limite riportati
nell'Allegato B del Regolamento.
I generatori di calore per i quali siano stati rilevati rendimenti di combustione
inferiori ai limiti fissati nell'Allegato B, non riconducibili a tali valori mediante
operazioni di manutenzione, devono essere sostituiti entro 180 giorni solari a
partire dalla data del controllo.
ISPEZIONI SUGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA
Le ispezioni, nella Regione del Veneto, sono delegate alle Province o ai Comuni,
a seconda che il numero degli abitanti del comune sia rispettivamente inferiore o
superiore a 30.000 abitanti, sono effettuate al fine di verificare il rispetto della
norma per il contenimento dei consumi energetici e riguardano esclusivamente
impianti termici di climatizzazione invernale con potenza superiore ai 10 kW e di
climatizzazione estiva superiore ai 12 kW.
Il Regolamento inoltre precisa che, per gli impianti di climatizzazione invernale
tra i 10 kW ed i 100 kW alimentati a GAS, Metano o GPL e per gli impianti di
climatizzazione estiva tra 12 e 100 kW, “l’accertamento del rapporto di
controllo di efficienza energetica inviato dal manutentore o dal terzo
responsabile è ritenuto sostitutivo dell’ispezione”.
(se lo stesso non presenta anomalie!!)
LE RESPONSABILITÀ DEL MANUTENTORE
Responsabilità verso il committente
Per evitare contestazioni, che possono sfociare in processi civili
(lunghi, costosi e dall'esito incerto) è bene operare nel rispetto di
regole e norme tecniche
Responsabilità civile contrattuale (Art. 1218 C.C. - Responsabilità del
debitore - Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è
tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il
ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante
da causa a lui non imputabile) ed extracontrattuale (Art. 2043 C.C. Risarcimento per fatto illecito - Qualunque fatto doloso o colposo che
cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il
fatto a risarcire il danno).
Manutentore di cosa?
Prima di tutto occorre individuare l'oggetto della manutenzione.
Se l'operatore interviene come manutentore dell'impianto termico (viene
chiamato per rilasciare l'Allegato NUOVI (ex F o G)) deve garantire al
responsabile dell'impianto che lo stesso è privo di difetti in grado di provocare
pericoli immediati (altrimenti prescrizioni) o comunque di non conformità
(altrimenti raccomandazioni).
Se interviene sull'impianto descrive ciò che ha fatto nelle osservazioni.
A prescindere dalle sanzioni previste dai vari decreti, in caso di incidente il
manutentore può essere chiamato a risponderne penalmente e civilmente.
Risolvi il problema o non fare nulla!
Se il potenziale pericolo individuato dal manutentore può essere rimosso
immediatamente (es. ostruzione delle aperture di ventilazione) tutto finisce nelle
osservazioni;
se invece l'intervento non può essere effettuato (es. ostruzione del camino o
canna fumaria non rimovibile immediatamente) è opportuno che il manutentore
si astenga da qualsiasi altro intervento, anche semplice, sull'apparecchio e/o
sull'impianto, per non lasciare dubbi al responsabile dell'impianto che lo stesso
non può essere utilizzato fino a che il potenziale pericolo non sarà eliminato.
Quindi ad esempio verificare per prima cosa la funzionalità del sistema fumario!
Idoneità dei materiali
L'elenco dei controlli riportato negli attuali nuovi allegati ( exAllegati F e G) non
esaurisce le responsabilità del manutentore, soprattutto quandoopera su
impianti termici non alimentati a gas (dove ha a supporto la norma UNI 10845
come regola dell'arte).
Su impianti alimentati a combustibile liquido o solido deve anche verificare che il
sistema fumario sia idoneo a ricevere i prodotti della combustione di
quell'impianto: se esiste la targa fumi (UNI TS 11278) o la dichiarazione di
conformità il compito è più agevole, altrimenti se non riesce a stabilirne con
certezza l'idoneità, e comunque in assenza di pericoli immediati, raccomandi al
responsabile l'intervento di un tecnico specializzato.
Ma cos'è l'impianto termico almeno per il buon senso?
Per colpa di uno sciagurato “federalismo tecnico” la definizione fornita dal D. lgs.
n. 192/2005 può essere modificata da Regioni e Province Autonome; in quanto a
uniformità di definizioni anche gli altri provvedimenti non scherzano: la legge
46/90 escludeva dagli impianti di riscaldamento quelli alimentati a combustibile
solido, ora ricompresi nel D.M. n. 37/2008; il D. lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (“codice
dell'ambiente”) considera impianto termico civile solo quello al servizio esclusivo
di unità residenziali, e impianto centralizzato solo quello al servizio di “tutte” le
unità immobiliari di un condominio!
E collegando una stufa a legna a un camino, ho un impianto termico?
Parliamo ad esempio di sistema evacuazione fumi
Se un manutentore viene chiamato a “pulire” un camino, non deve rilasciare
dichiarazione di conformità e quindi non necessita di abilitazione secondo D.M.
n. 37/2008, ma...
...in ogni caso deve attenersi alla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro
(D. lgs 81/2008 e s.m.i.; es. linee vita, DPI), e ricordarsi che la fuliggine è un
rifiuto classificato CER 200141 e va smaltito correttamente (non gettato nel più
vicino cassonetto!)...
...e se il camino che si è chiamati a pulire è in materiale contenente amianto,
non intervenire ma avvisare il committente che deve procedere, in alternativa,
alla rimozione e smaltimento secondo legge, o al trattamento di copertura (cfr.
UNI 10845)
Se invece il manutentore interviene sul sistema fumario – sostituzione di un
componente, intubamento, vetrificazione, inserimento di calza termoindurente
(*) – deve rilasciare dichiarazione di conformità: è quindi responsabile
dell'esecuzione a regola d'arte (leggi: a norma) e della scelta del materiale.
Inoltre il rilascio della dichiarazione di conformità per un intervento parziale
comporta automaticamente la dichiarazione di compatibilità con la restante
parte dell'impianto: quindi non solo bisogna controllare che dopo l'intervento
l'impianto funzioni correttamente, ma se nella parte di impianto preesistente vi
è un'evidente non conformità, la dichiarazione non va rilasciata e l'impianto non
può essere rimesso in servizio.
(*) non ammessa per impianti di potenza > 35kW
Regole e norme tecniche di riferimento
Una regola tecnica è una specifica tecnica resa obbligatoria in uno Stato
Membro dell'Unione Europea da un organismo governativo attraverso la sua
pubblicazione in una Gazzetta Ufficiale o in un atto legislativo.
D.M. n. 37/2008, D. Lgs. n. 192/2005 e s.m.i., D. Lgs. n. 152/2006
e s.m.i., D. Lgs n. 81/2008 e s.m.i.
Una norma tecnica è una specifica tecnica ad applicazione volontaria, elaborata
con il consenso delle parti da un organismo riconosciuto – Ente normatore – che
definisce le caratteristiche di un prodotto, processo o servizio secondo quello
che è lo stato dell'arte tecnico/tecnologico.
Ad esempio UNI 10845, UNI TS 11278 ect…
NOTE PER LA COMPILAZIONE DEI RAPPORTI DI CONTROLLO DI
EFFICIENZA ENERGETICA DI CUI AGLI ALLEGATI DA II A V
Nel caso di impianto composto da più generatori, con uguale o diversa tipologia,
dovranno essere redatte tante pagine quanti i generatori. Per i gruppi termici
modulari vanno redatte tante pagine quante le analisi fumi previste al paragrafo
4.1 del Libretto di impianto. Per i gruppi frigo vanno redatte tante pagine quanti i
circuiti annotati al paragrafo 4.4 del Libretto di impianto. In tutti i casi, la prima
pagina dovrà essere compilata completamente mentre le successive non
dovranno essere compilate nelle sezioni che ripetono integralmente quanto
riportato nella pagina precedente. Tutte le pagine dovranno essere firmate dal
tecnico e dal responsabile dell'impianto. Può essere omessa la compilazione del
numero pagina solo nel caso che il Rapporto sia composto da una singola
pagina.
Qualora il responsabile sia persona giuridica, oltre al cognome, nome e
codice fiscale del rappresentante legale va riportata la ragione sociale della
ditta.
Riportare l'indirizzo solo se diverso dall'ubicazione dell'impianto.
Non indicare qualora l'impresa manutentrice abbia l'incarico di Terzo
Responsabile.
Solo per impianti alimentati a combustibile liquido da verificare nel tratto
visibile delle tubazione di adduzione e in particolare all'interno della Centrale
Termica.
Solo per impianti alimentati a gas. Utilizzare UNI 11137.
In caso di uso promiscuo, barrare entrambe le voci.
Indicare solo per generatori a tiraggio naturale alimentati a gas. Utilizzare
UNI 10845.
Nella cella "Rendimento di combustione" va riportato il valore letto maggiorato
dai 2 punti previsti dalla normativa UNI 10389-1, nella cella "Rendimento minimo
di legge" va riportato il valore limite previsto per il gruppo termico analizzato.
Indicare le cause dei dati negativi rilevati e gli eventuali interventi manutentivi
eseguiti per risolvere il problema.
Raccomandazione dettagliata finalizzata alla risoluzione di carenze riscontrate e
non eliminate, ma tali comunque da non arrecare immediato pericolo alle
persone, agli animali domestici e ai beni. In particolare devono essere indicate le
operazioni necessarie per il ripristino delle normali condizioni di funzionamento
dell'impianto alle quali il responsabile deve provvedere entro breve tempo.
Indicare dettagliatamente le operazioni necessarie al ripristino delle condizioni di
sicurezza dell'impianto. Le carenze riscontrate devono essere tali da arrecare un
immediato pericolo alle persone, agli animali domestici, ai beni e da richiedere al
messa fuori servizio dell'apparecchio e la diffida di utilizzo dello stesso nei
confronti del Responsabile.
vv
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