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Redatta da: Ing. Paolo Lolli
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI Al
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DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
Al SENSI DEL D. Lgs. N. 81 del 9 aprile 2008 TESTO
UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
aggiornato con il D.Lgs. 106 del 3 agosto 2009
rft
Bologna, Febbraio 2010
Datore di lavoro
RSL
Firma
Per presa visione
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Indice
ACCETTAZIONE DEL DOCUMENTO ............................................................................................................4
INTRODUZIONE ................................................................................................................................................5
1.
) PREMESSA .................................................................................................................................................7
2.) LA VALUTAZIONE DEI RISCHI ......................................................................................................................10
2.1)
ANALISI DI RISCHIO PER SINGOLA ATTIVITÀ...........................................................................................13
2.2)
CRITERI E METODOLOGIA ADOTTATI .....................................................................................................14
Matrice di rischio ...................................................................................................................................................16
2.3) ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO ...................................................................................................................19
PARTE I - NOTIZIE GENERALI DELL’AZIENDA .......................................................................................20
I.1 DATI DELL’AZIENDA .......................................................................................................................................20
I.2 RESPONSABILI E ADDETTI ALLA SICUREZZA ..................................................................................................20
I.3 PERSONALE ...................................................................................................................................................21
I.4 CORSI DI FORMAZIONE EFFETTUATI IN MATERIA DI SICUREZZA DEL LAVORO ................................................22
I.5 ATTIVITÀ LAVORATIVA E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO..............................................................................23
I.6 IDENTIFICAZIONE DELLE MANSIONI.................................................................................................................23
I.7 MATERIALI E ATTREZZATURE UTILIZZATE ......................................................................................................24
I.8 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) ...........................................................................................29
I.9 LE PROCEDURE ..............................................................................................................................................31
I.9.1 Obbiettivi dell’azienda per la sicurezza............................................................................................31
I.9.2 Piani operativi per la sicurezza .........................................................................................................31
I.9.3 Redazione del Pimus.........................................................................................................................32
I.9.4 Denunce e certificazioni attuate dalla ditta nell’esercizio dell’attività di cantiere......................32
I.9.5 Elenco dei documenti da conservare in cantiere ...........................................................................34
I.10 INFORTUNISTICA..........................................................................................................................................35
I.11 SORVEGLIANZA SANITARIA ..........................................................................................................................37
I.12 GESTIONE DELL’EMERGENZA ......................................................................................................................37
PARTE II.
ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO .........................................................................45
II.A ASPETTI GENERALI ..................................................................................................................................45
II.1 RISCHIO VIBRAZIONI ......................................................................................................................................45
II.2 LE SOSTANZE IMPIEGATE E IL RISCHIO CHIMICO..........................................................................................47
II.3 RISCHIO RUMORE .........................................................................................................................................49
II. 4 IL RISCHIO SOLLEVAMENTO CARICHI ...........................................................................................................53
II.5 IL RISCHIO VIDEOTERMINALI .........................................................................................................................54
II.6 RISCHIO BIOLOGICO .....................................................................................................................................56
II.7 RISCHIO DI INCENDIO ...................................................................................................................................59
II.8 RISCHIO RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI ...................................................................................................60
II.9 RISCHIO STRESS E LAVORO CORRELATO ....................................................................................................60
II.10 RISCHIO LAVORATORI AFFETTI DA ALCOLISMO E DIPENDENZA DA SOSTANZE STUPEFACENTI .................60
II.11 RISCHIO MICROCLIMA ................................................................................................................................60
II.12 RISCHIO ESPOSIZIONE AD AGENTI CANCEROGENI......................................................................................63
II.13 RISCHIO VALUTAZIONE RISCHIO PIOMBO ....................................................................................................63
II.14 RISCHIO VALUTAZIONE RISCHIO AMIANTO ..................................................................................................63
II.15 IL RISCHIO ELETTRICO ................................................................................................................................63
II.B ANALISI DEI LUOGHI DI LAVORO.......................................................................................................66
PARTE II.2
DESCRIZIONE DELLE FASI LAVORATIVE E ANALISI PER MANSIONI................72
1. ALLESTIMENTO DEL CANTIERE ...................................................................................................................74
2. ESECUZIONE DI FONDAZIONI DI MURI, TRAVI PILASTRI IN C.A. ..................................................................75
3. ESECUZIONE DI FONDAZIONI DI MURI, TRAVI PILASTRI IN C.A. –USO BETONIERA ....................................78
3.1 REALIZZAZIONE DI SOLAI ..........................................................................................................................79
4. ESECUZIONE DI CARPENTERIA ...................................................................................................................83
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4.1 OPERAZIONI DI DISARMO..........................................................................................................................84
5. MONTAGGIO DI PONTEGGI TELAI O A TUBI E GIUNTI SU FACCIATE DI EDIFICI IN COSTRUZIONE .................85
5.1. ATTIVITÀ SUI PONTEGGI A TELAI O A TUBI E GIUNTI SU FACCIATE NELLE ATTIVITÀ .................................86
6. ESECUZIONE DI MURATURA ESTERNA IN MATTONI FORATI O PIENI E MALTA CEMENTIZIA .........................89
7. ESECUZIONE DI PARETI DIVISORIE INTERNE IN MATTONI FORATI E MALTA CEMENTIZIA.............................90
8.1 TRASPORTO MATERIALI: ANDATOIE E PASSERELLE .................................................................................91
8.2 TRASPORTO MATERIALI – USO DELLA GRU - LO SCARICO DEI MATERIALI TRAMITE GRU, SULLA
COPERTURA. ...................................................................................................................................................93
8.3 USO DELL’AUTOGRÙ.................................................................................................................................96
9. REALIZZAZIONE DI COPERTI ......................................................................................................................99
10. ATTREZZATURE ELETTRICHE: PRINCIPALI PRECAUZIONI E NORME DI RIFERIMENTO .............................101
11.0 DEMOLIZIONI ........................................................................................................................................102
12. LAVORI DI DEFINIZIONE ..........................................................................................................................103
PARTE II.3 LA VALUTAZIONE DEI RISCHI..............................................................................................104
TAB. II. 3 LA VALUTAZIONE DEI RISCHI - PERSONALE DUE P SRL..............................................................108
PARTE III - MISURE E PROGRAMMI PER IL MIGLIORAMENTO CONTINUO................................109
III.1 MISURE E PROGRAMMI DI TIPO ORGANIZZATIVO/GESTIONALE.........................................109
III. 1.1 ATTIVITÀ IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO CHE LA DITTA HA GIÀ ATTUATO ................................109
III. 1.2 ATTIVITÀ IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO CHE LA DITTA DOVRÀ ATTUARE ...............................111
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ACCETTAZIONE DEL DOCUMENTO
D.Lgs. 81/2008 Art. 29 (Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi)
1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all'articolo 17, comma 1,
lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico
competente, nei casi di cui all'articolo 41.
2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del Rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza.
3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle
modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della
organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione
al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni
significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito
di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai
periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel
rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali
(1).
4. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), e quello di cui all'articolo 26, comma 3,
devono essere custoditi presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.
…….
La valutazione dei rischi è stata condotta dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione con
la collaborazione del Medico Competente, per quanto di sua competenza e il coinvolgimento preventivo
del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza circa le modalità di lavoro, l’elenco del personale,
mansioni e tempi di lavorazione.
Vignola, 26 febbraio 2010
REMARK S.r.l. - Il Tecnico
Dott. Ing. Paolo Lolli
Il COMMITTENTE
Il Datore di Lavoro
Sig. Massimiliano Fiore
Per presa visione
Medico Competente
Dott. Giuseppe Sinicropi
Per presa visione
LAVORATORI e/o RLS
Sig. Francesco Di Maio
R.S.P.P.
Sig. Massimiliano Fiore
Costituisce allegato alla presente valutazione dei rischi:
a) La valutazione del rumore redatta nel mese di Settembre 2006
b) La valutazione del rischio chimico redatta nel mese di Luglio 2009
c) La valutazione del rischio vibrazioni redatta nel mese di Gennaio 2010
d) La valutazione del rischio movimentazione manuale dei carichi redatta nel mese di Gennaio 2010
d) Libretto di formazione informazione per i lavoratori edili sui rischi di cantiere.
f) Copia attestati di formazione del personale DUE P srl
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INTRODUZIONE
Nel 2008 il Legislatore ha realizzato un unico testo normativo in materia di tutela della persona che lavora, in
coerenza
con
quanto
stabilito
dall’art.
1
della
Costituzione
della
Repubblica.
Il 30 aprile del 2008, infatti, è stato pubblicato sul supplemento ordinario n. 108/L della Gazzetta Ufficiale n.
101 il D.Lgs. n. 81 del 9/4/2008.
Con il nuovo decreto, che in 306 articoli e 51 allegati raccoglie tutta la normativa in materia di salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro, si compie un importante passo avanti, condizione per una più efficace azione
su tutti i fronti di impegno per la prevenzione degli infortuni negli ambienti di lavoro.
La centralità della persona che lavora, infatti, trova piena realizzazione nel provvedimento, il quale si applica:
- al lavoro, in qualunque forma svolto: dal lavoro gratuito tipico delle organizzazioni di volontariato, al lavoro
autonomo;
- alla persona, sotto ogni aspetto: salute, sicurezza e dignità della persona debbono costituire oggetto di
specifica attenzione, anche di genere;
- alle attività, qualunque esse siano: proposito più elevato del testo è quello di disciplinare lo svolgimento di
ogni attività di lavoro, consentendo a quelle caratterizzate da discipline specialistiche il termine di dodici
mesi per la definizione delle modalità di assimilazione.
Quale corollario, il Legislatore ha introdotto e/o revisionato strumenti auspicabilmente efficaci per la
realizzazione dell’elevato progetto di contrastare significativamente gli eventi che quotidianamente
colpiscono il lavoro.
E’ stato riordinato un sistema normativo eterogeneo e risalente agli anni '50, mediante una riallocazione
delle norme tecniche negli allegati, con maggior flessibilità di aggiornamento; riordino che non ha disatteso
quei fondamentali principi statuiti nella legislazione speciale di quegli anni ed, anzi, ha persino recuperato
quanto previsto nell’art. 2087 c.c. (del 1942).
Sono stati riordinati i sistemi pubblici di coordinamento, informazione e normativa, al fine di consentire una
più
efficace
diffusione
ed
armonizzazione
delle
specifiche
conoscenze.
E’ stata data maggior enfasi al ruolo dell’organizzazione:
- sia sotto il profilo della ridefinizione dei soggetti di linea, con particolare riferimento alla “rivoluzione” del
preposto;
- sia sotto il profilo della valorizzazione dei sistemi di gestione della sicurezza, peraltro forieri di esenzione
dalla responsabilità di cui al D.Lgs. 231/01.
Sono stati riordinati i ruoli dei componenti del Servizio di Prevenzione e Protezione e del suo Responsabile,
del Medico Competente e del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, con l’ulteriore introduzione dei
Rappresentanti
Territoriali
o
di
Comparto,
nonché
di
quelli
di
Sito
Produttivo.
E’ stata valorizzata la possibilità di definizione, anche tra le parti sociali, di tavoli tecnici per l’elaborazione di
norme, buone prassi e/o linee guida.
Sono stati riordinati i sistemi di vigilanza, sia sotto il profilo del coordinamento che sotto quello
dell’attribuzione di nuovi poteri (sospensione attività), che - nell’auspicio del Legislatore - possano costituire
deterrenti.
Successivamente all’entrata in vigore, sono state abrogate le seguenti norme:
•il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;
•il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956 n. 164;
•il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, fatta eccezione per l’art. 64;
•il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
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•il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
•il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493;
•il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;
•il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 187;
•l’articolo 36 bis, commi 1 e 2 del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni dalla
legge 5 agosto 2006 n. 248;
•gli articoli: 2, 3, 5, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 123.
Il Decreto si compone dei seguenti titoli:
Titolo I - (art. 1-61) - Principi comuni (Disposizioni generali, sistema istituzionale, gestione della previdenza
nei luoghi di lavoro, disposizioni penali)
Titolo II (art. 62-68) - Luoghi di lavoro (Disposizioni generali, Sanzioni)
Titolo III (art. 69-87) - Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale (Uso delle
attrezzature di lavoro, uso dei dispositivi di protezione individuale, impianti e apparecchiature elettriche)
Titolo IV (art. 88-160) - Cantieri temporanei o mobili (Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei
e mobili, Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota, sanzioni)
Titolo V (art. 161-166) - Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro (Disposizioni generali, sanzioni)
Titolo VI (art. 167-171) - Movimentazione manuale dei carichi (Disposizioni generali, sanzioni)
Titolo VII (art. 172-179) - Attrezzature munite di videoterminali (Disposizioni generali, obblighi del datore di
lavoro, dei dirigenti e dei preposti, sanzioni)
Titolo VIII (art. 180-220) - Agenti fisici (Disposizioni generali, protezione dei lavoratori contro i rischi di
esposizione al rumore durante il lavoro, protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni,
protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici, protezione dei lavoratori dai rischi
di esposizione a radiazioni ottiche, sanzioni)
Titolo IX (art. 221-265) - Sostanze pericolose (protezione da agenti chimici, protezione da agenti
cancerogeni e mutageni, protezione dai rischi connessi all’esposizione all’amianto, sanzioni)
Titolo X (art. 266-286) - Esposizione ad agenti biologici (obblighi del datore di lavoro, sorveglianza sanitaria,
sanzioni)
Titolo XI (art. 287-297) - Protezione da atmosfere esplosive (disposizioni generali, obblighi del datore di
lavoro, sanzioni)
Titolo XII (art. 298 - 303) - Disposizioni diverse in materia penale e di procedura penale
Titolo XIII (art. 304 - 306) - Disposizioni finali
Si ricorda inoltre che il testo del D.Lgs. 81/2008 ha avuto alcune modifiche dalla sua emanazione in
relazione ai decreti: D.L. 25 giugno 2008, n. 112, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, L. 18 giugno 2009, n.
69, D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
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1. ) Premessa
La presente relazione, redatta in seguito ai sopralluoghi effettuati e alla documentazione fornita dall'azienda,
costituisce completo aggiornamento e integrazione del documento di Valutazione dei Rischi, già redatto
dall’Azienda in esame, in relazione alla valutazione dei rischi di incidente o attività lavorative pericolose nello
stabilimento in esame, ai sensi del nuovo Decreto Legislativo 81/2008 entrato in vigore nel maggio del 2008.
Ad esso saranno associati quei documenti che l'azienda deve possedere per la gestione della sicurezza e
che già, in gran parte, hanno costituito un riferimento per la normativa in materia di sicurezza sul lavoro.
La relazione qui prodotta ripercorre i punti fondamentali della sicurezza in azienda e consente un controllo
sintetico ed efficace.
Si ricorda che il Datore di Lavoro non può delegare, art. 17, comma a, la valutazione di tutti i rischi con la
conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28.
Art. 28
(Oggetto della valutazione dei rischi)
1. La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle
attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella
sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei
lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui
anche quelli collegati allo stress lavoro_correlato, secondo i contenuti dell'Accordo europeo
dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto
previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di
genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia
contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro (1).
1_bis. La valutazione dello stress lavoro_correlato di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto
delle indicazioni di cui all'articolo 6, comma 8, lettera m_quater), e il relativo obbligo decorre
dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione,
a far data dal 1º agosto 2010 (2).
2. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della
valutazione, può essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53, su supporto
informatico e deve essere munito anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di
cui all'articolo 53, di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da
parte del datore di lavoro nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del
responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico
competente, ove nominato, e contenere (3):
a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività
lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei
criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di
semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale
strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione (4);
b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di
protezione individuali adottati a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera
a);
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo
dei livelli di sicurezza;
d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei
ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati
unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
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e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione,
del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico
competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici
che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata
formazione e addestramento.
3. Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresì rispettare le indicazioni
previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del
presente decreto.
3_bis. In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare
immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni
dalla data di inizio della propria attività (5).
__________
(1) Comma così modificato dall'art. 18, comma 1, lett. a), D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
(2) Comma inserito dall'art. 18, comma 1, lett. b), D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
(3) Alinea così modificato dall'art. 18, comma 1, lett. c), D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
(4) Comma così modificato dall'art. 18, comma 1, lett. d), D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
(5) Comma aggiunto dall'art. 18, comma 1, lett. e), D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
Art. 29
(Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi)
1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all'articolo 17,
comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e
protezione e il medico competente, nei casi di cui all'articolo 41.
2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del Rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza.
3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle
modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della
organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in
relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito
di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la
necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere
aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi
deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta
giorni dalle rispettive causali (1).
4. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), e quello di cui all'articolo 26,
comma 3, devono essere custoditi presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione
dei rischi.
5. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di
cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8,
lettera f). Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del
decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30
giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione
dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all'articolo 31,
comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g).
6. I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei
rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Nelle
more dell'elaborazione di tali procedure trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1,
2, 3, e 4.
6_bis. Le procedure standardizzate di cui al comma 6, anche con riferimento alle aziende
che rientrano nel campo di applicazione del Titolo IV, sono adottate nel rispetto delle
disposizioni di cui all'articolo 28 (2).
7. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano alle attività svolte nelle seguenti
aziende:
a) aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);
b) aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da
atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all'esposizione ad amianto;
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c) (3).
__________
(1) Comma così sostituito dall'art. 19, comma 1, lett. a), D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
(2) Comma inserito dall'art. 19, comma 1, lett. b), D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
(3) Lettera soppressa dall'art. 19, comma 1, lett. c), D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
Si osserva poi che l’azienda ha periodicamente provveduto agli adempimenti di legge, secondo le
disposizioni della normativa vigente.
•
Sono state prese in considerazione le nuove schede di sicurezza dei prodotti utilizzati in
azienda (sono disponibili in sede) a corredo della valutazione del rischio chimico con
documento allegato a parte.
•
E’ stata effettuata la valutazione del rischio rumore con documento allegato a parte.
•
E’ stata effettuata la valutazione del rischio vibrazioni documento allegato a parte.
•
E’ stata effettuata la valutazione del rischio movimentazione manuale carichi documento
allegato a parte.
All’interno della valutazione sono poi riuniti alcuni documenti di casi specifici :
•
la valutazione dei rischi per le donne in stato di gravidanza;
•
le indicazioni di legge per gli appalti, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 ;
•
la valutazione dei rischi è effettuata per singolo lavoratore, come tra l’altro prescrive il D.Lgs.
81/2008;
•
è riportato il programma delle misure (ritenute più urgenti) che il Datore di Lavoro intende
applicare tra l’inizio del 2010 ed il 2011 per la diminuzione dei rischi in ambiente di lavoro.
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2.)La valutazione dei rischi
Richiami della normativa
Art. 17
(Obblighi del datore di lavoro non delegabili)
1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:
a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento
previsto dall'articolo 28;
b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
Art. 18
(Obblighi del datore di lavoro e del dirigente)
1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che
organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi
conferite, devono:
a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei
casi previsti dal presente decreto legislativo;
b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di
prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di
pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione
dell'emergenza;
c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni
degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il
responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove
presente;
e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto
adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un
rischio grave e specifico;
f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché
delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi
di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di
sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi
previsti a suo carico nel presente decreto (1);
g_bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, comunicare
tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro (2);
h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e
dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile,
abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e
immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di
protezione;
l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli
articoli 36 e 37;
m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute
e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di
lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il Rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su
richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui
all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto
dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai
dati di cui alla lettera r). Il documento è consultato esclusivamente in azienda (3);
p) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, anche su supporto
informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per
l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai Rappresentanti
dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda (4);
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q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate
possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno
verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
r) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al
sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8,
entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le
informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno
un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul
lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni. L'obbligo di
comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a
tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del
testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro
e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1965, n. 1124 (5);
s) consultare il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui
all'articolo 50;
t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione
dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le
disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura
dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone
presenti;
u) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire
i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le
generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui
all'articolo 35;
z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e
produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al
grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
aa) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al
sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, in
caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza; in fase di prima applicazione l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i
nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati (6);
bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non
siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.
1_bis. L'obbligo di cui alla lettera r) del comma 1, relativo alla comunicazione a fini
statistici e informativi dei dati relativi agli infortuni che comportano l'assenza dal lavoro di
almeno un giorno, escluso quello dell'evento, decorre dalla scadenza del termine di sei
mesi dall'adozione del decreto di cui all'articolo 8, comma 4 (7).
2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico
competente informazioni in merito a:
a) la natura dei rischi;
b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure
preventive e protettive;
c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
d) i dati di cui al comma 1, lettera r), e quelli relativi alle malattie professionali;
e) i provvedimenti adottati dagli Organi di vigilanza.
3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per
assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici
assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni
scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme
o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal
presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da
parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro
adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.
3_bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine
all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando
l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la
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mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia
riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti (8).
__________
(1)….(8) Lettera così sostituita dall'art. 13, D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
Il datore di lavoro _ e non anche, espressamente, il dirigente ed il preposto _ deve valutare i rischi per i
lavoratori presenti nell'azienda o nell'unità produttiva. In particolare, anche a seguito delle modifiche
apportate all'art. 28 D.Lgs. n. 81/2008 dal c.d. correttivo (D.Lgs. n. 106/2009), egli deve eseguire tale
valutazione anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici
impiegati, nonchè nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza
e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari,
tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro_correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo
dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto
dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonchè quelli connessi alle differenze di genere, all'età,
alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui
viene resa la prestazione di lavoro.
Per quanto concerne la valutazione dei rischi collegati allo stress lavoro_correlato, il c.d. correttivo al
testo unico sicurezza (art. 28, comma 1_bis, introdotto dall'articolo 18 del D.Lgs. n. 106 del 2009) ha
previsto che la stessa "è effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all'articolo 6, comma 8, lettera
m_quater), e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque,
anche in difetto di tale elaborazione, a fare data dal 1º agosto 2010".
A conclusione della valutazione, deve essere redatto un documento, comunemente definito come
D.V.R. (documento di valutazione dei rischi) il quale _ come previsto oggi dal c.d. correttivo _ può
essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53, su supporto informatico e, deve essere
munito anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all'articolo 53, di data certa o
attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli
fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e
protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato.
Tale documento, inoltre, deve contenere:
a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa,
nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. Il D.Lgs. n. 106/2009, nel
modificare il testo originario del D.Lgs. n. 81/2008, prevede oggi che la scelta dei criteri di redazione
del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e
comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di
pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione;
b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione
individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di
sicurezza;
d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonchè dei ruoli
dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente
soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha
partecipato alla valutazione del rischio;
f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che
richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e
addestramento.
Il contenuto del documento deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla
valutazione dei rischi contenute nei Titoli II e ss. del D.Lgs. n. 81/2008.
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Particolarmente significativo, nel quadro delle modifiche introdotte dall'art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008, il
riferimento, da un lato, al c.d. Organigramma di sicurezza (lett. e) e, dall'altro, alla Mappatura
mansionale dei rischi specifici (lett. f).
Quanto al primo, si tratta in particolare di una sezione documentale del DVR con la quale si procede
all'individuazione dei ruoli dell'organizzazione aziendale che debbono provvedere all'attuazione (intesa
come esito di una procedura codificata) delle misure di prevenzione e di protezione. Secondo la
previsione del T.U.S., ai suddetti ruoli dell'organizzazione aziendale devono essere assegnati
unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri. L'Organigramma di sicurezza
costituisce l'espressione sintetica del modello aziendale di organizzazione del lavoro, funzionale
all'attuazione degli obblighi previsti dalla normativa prevenzionistica e di igiene del lavoro.
Per quanto, poi, concerne la Mappatura mansionale dei rischi specifici, si tratta di una sezione
documentale del DVR con la quale si procede all'individuazione delle mansioni che eventualmente
espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale,
specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento. A valle di tale individuazione, gioca un
ruolo fondamentale il rispetto dell'obbligo, posto in capo al datore di lavoro e ai dirigenti, di affidare i
compiti ai lavoratori, tenendo conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro
salute e alla sicurezza, e di informarli e formarli professionalmente in relazione ai rischi specifici cui
sono esposti in relazione all'attività svolta (artt. 18, comma 1, lett. c), 36 e 37 del D.Lgs. n. 81/2008).
Il c.d. correttivo (D.Lgs. n. 106/2009), ha inoltre aggiunto (nuovo comma 3_bis dell'art. 18, D.Lgs. n.
81/2008) che in caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare
immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla
data di inizio della propria attività.
Il documento è redatto dal datore in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e
protezione e il medico competente, nei casi in cui è prevista la sorveglianza sanitaria obbligatoria.
Le attività di cui sopra sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza.
La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui
sopra, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative
ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della
prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza
sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono
essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui sopra, il documento di valutazione dei rischi deve essere
rielaborato, nel rispetto delle consuete modalità, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali (art.
18, comma 3, sostituito dall'articolo 19 del D.Lgs. n. 106 del 2009).
Il documento deve essere custodito presso l'unità produttiva alla quale si riferisce.
Il Datore di Lavoro elabora un documento che contiene:
• La relazione sulla valutazione dei rischi specificando i criteri adottati nella valutazione;
• L’individuazione delle misure di prevenzione e protezione effettivamente adottate dall'azienda in
conseguenza della valutazione del rischio, nonchè le attrezzature di protezione effettivamente
utilizzate;
• Il programma delle misure ritenute opportune per garantire nel tempo i criteri di sicurezza.
Relativamente alla valutazione del rischio, è stata adottata la seguente metodologia .
2.1) Analisi di rischio per singola attività
La presente valutazione è articolata nelle seguenti fasi:
 Esame di tutte le informazioni di base necessarie sul luogo di lavoro per l'identificazione dei pericoli
e la valutazione dei rischi;

Analisi dei pericoli e dei rischi articolati secondo le seguenti identificazioni:
• cause di pericolo legate alle caratteristiche dei luoghi;
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• rischi e conseguenze;
• valutazione della criticità di rischio.

Individuazione degli interventi di miglioramento e dei relativi programmi di attuazione.
2.2) Criteri e metodologia adottati
Nel presente paragrafo è riassunta la metodologia seguita per la valutazione dei rischi e per
l’individuazione degli interventi.
Come riferimento sono stati assunti i seguenti documenti base:



Orientamenti CE riguardo alla valutazione dei rischi sul lavoro,
Linee guida su Titolo I, Documento n.1 "La valutazione per il controllo dei rischi", Coordinamento
Tecnico per la prevenzione degli Assessorati alla Sanità delle Regioni e delle Province Autonome di
Trento e Bolzano..
Linee guida ISPESL per la valutazione del rischio: applicazione agli uffici amministrativi della
pubblica amministrazione, delle imprese e delle aziende private;
In particolare va favorita:

la massima partecipazione all'analisi,

la completezza della stessa,

la considerazione delle situazioni di routine e di quelle estemporanee,

le problematiche legate al posto di lavoro fisso e quelle al posto di lavoro mobile.
Il flow-chart che schematizza la metodologia seguita è riportato in Fig. 1.
Fig. 1 Schema di Metodologia per la Valutazione dei Rischi
Nella Fase 1 (familiarizzazione), gli obiettivi sono due:
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
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fornire alla dirigenza dell'azienda le informazioni principali relativamente al DLgs 81/2008 al fine di
ottenere il miglior input da parte del vertice nei confronti della struttura interna, definendo nel
contempo il gruppo di lavoro,
acquisire i dati e la documentazione di base preliminari all'analisi vera e propria.
Tale obiettivi sono perseguiti con opportuni incontri, seminari e apposite check-list.
Successivamente, la metodologia punta alla mappatura dei pericoli, uno degli obiettivi più importanti
dell'analisi, dipendendo in buona parte da questa la completezza necessaria.
Al fine di avvicinarsi al meglio a tale completezza si procede, Fase 2, col suddividere l’attività della ditta
in tante parti da analizzare separatamente, dando luogo ad un censimento capillare su cui basare
l'analisi vera e propria. A tal fine, nelle attività della ditta vengono individuate delle "aree omogenee"
caratterizzate da identiche (o simili) caratteristiche funzionali e ambientali (lavorazioni, attrezzature,
sostanze presenti, aspetti logistici, etc.).
Disaggregato l’attività della ditta in aree omogenee, si passa alla fase di mappatura dei pericoli per
ciascuna area, al fine di potere poi analizzare i rischi corrispondenti. In questo ambito sono verificati i
luoghi di lavoro, gli impianti, le attrezzature, etc. Si utilizzeranno check-list appropriate ai vari casi,
distinguendo soprattutto tra situazioni tipo ufficio e situazioni di tipo produttivo.
In parallelo alla mappatura dei pericoli per area, viene svolta l'analisi storica, sia relativamente agli
aspetti infortunistici che a quelli sanitari, al fine di individuare pericoli, rischi e danni a partire da quanto
storicamente accaduto, e al fine di creare dei possibili parametri di valutazione e confronto a livello
trend temporale a livello di settore.
Una volta mappati i pericoli relativamente alle aree, occorre (sempre al fine di pervenire ad una
adeguata completezza) individuare i pericoli per mansione e, nel contempo, valutare i rischi. L'analisi
delle mansioni, Fase 3, costituisce l'approccio complementare all'analisi per aree per individuare nel
modo più completo possibile i pericoli, i danni ed i rischi. L'analisi delle mansioni è inoltre essenziale
per definire il piano di sorveglianza sanitaria, i DPI e gli aspetti formativi. Va anche aggiunto che
l'analisi delle mansioni è in genere una ottima occasione di coinvolgimento del personale operativo.
L'analisi delle mansioni viene svolta utilizzando le seguenti definizioni:
Mansione
Individua un insieme di compiti (attività) da svolgere per il raggiungimento di
un obiettivo operativo completo in sè (es.: esecuzione di un test).
Attività
E' una parte della mansione, intendendo con ciò ogni singolo compito.
Attività unitaria
E' una parte della attività, intendendo con ciò ogni singola operazione che
compie l’operatore.
E' compito dell'analista scegliere il grado di disaggregazione necessario, eventualmente limitandosi al
livello dell'attività, per l'individuazione dei pericoli e dei danni connessi ad una data mansione.
E' a questo punto opportuno, avendo a disposizione le persone giuste, operare il collegamento
persona-mansioni o persona-attività. In generale è sufficiente limitarsi al livello delle mansioni,
determinando, tramite intervista, la percentuale di tempo che ogni persona destina alla singola
mansione.
Di fatto, per completare l'analisi delle mansioni relativamente ai pericoli (Fase 4), ci si addentra già
nell'analisi dei rischi (Fase 5), recuperando l'approccio per aree e fondendo i due livelli dell'analisi. Per
l'analisi dei rischi per mansioni si usano delle schede in cui per ogni attività unitaria (precedentemente
definita) vengono indicati i DPI attualmente in uso, sviluppando la catena pericolo, causa (dell'insorgere
dello stesso), conseguenze (cioè danno), parte del corpo relativa alla conseguenza individuata, gravità,
probabilità e criticità. Tale valutazione può essere elaborata anche mediante programma
computerizzato specifico.
Lo strumento adottato per una mappatura riassuntiva dei rischi a livello globale è la matrice di rischio,
che permette di combinare le probabilità e la gravità in modo indicizzato (indice di criticità). Esistono
varie possibili definizioni della dimensione e dei "valori" della matrice; di volta in volta si utilizza lo
strumento più opportuno.
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Eseguita l'analisi di rischio, ci si addentra nella Fase 6; avvicinandosi la conclusione del lavoro, diventa
importante l'intensificazione della collaborazione tra tecnico e medico che pure ha già caratterizzato lo
svolgimento delle fasi fin dall'inizio.
A questo punto, il medico competente, basandosi anche sulle informazioni e considerazioni che
provengono dal tecnico, definisce il protocollo sanitario idoneo al ciascun profilo di mansione che lo
richieda.
Parallelamente, poichè l'analisi dei rischi ha permesso di associare ad ogni danno corrispondente ad
un pericolo una valutazione circa la gravità del danno stesso e la probabilità che si verifichi, è
possibile procedere alla classificazione dei rischi in termini relativi, distinguendo in rischi elevati,
accettabili o trascurabili (o comunque in fasce di livello di rischio) facilitando quindi il processo
decisionale. La seguente tabella fornisce i criteri di definizione dei livelli di probabilità in riferimento agli
infortuni ed in riferimento alla salute.
Nel seguito, in forma tabellare vengono presentate le situazioni di rischio (con indicazione della
probabilità, gravità e criticità) riconducibili alle varie attività prese in considerazione con una indicazione
anche delle misure preventive già in essere. (Si riportano brevemente alcune indicazioni metodologiche
per la comprensione della valutazione del rischio).
Lo strumento adottato per una mappatura riassuntiva dei rischi a livello globale è la matrice di rischio,
che permette di combinare le probabilità e la gravità in modo indicizzato (indice di criticità).
Esistono varie possibili definizioni della dimensione e dei "valori" della matrice; di volta in volta si
utilizza lo strumento più opportuno.
Indice di Criticità = Indice di gravità + Indice di probabilità – 1
Matrice di rischio
Gravità
4
5
6
3
4
5
2
3
4
1
2
3
Probabilità
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Indice di Criticità
Codice
Criticità
1
2
Trascurabile
Lieve
3
4
Modesto
Moderato
5
Alto
6
Molto alto
Definizione
Non sono richieste azioni di mitigazione per i rischi identificati
Sono da valutare azioni di mitigazione in fase di programmazione.
Non si ravvisano interventi urgenti.
Mantenere sotto controllo i rischi valutando ipotesi di interventi mitigativi.
Monitorare costantemente i rischi valutando la necessità di interventi mitigativi nel
breve/medio periodo.
Intervenire con urgenza per individuare ed attuare gli interventi di prevenzione e protezione
che riducano il rischio ad una criticità inferiore.
Intervenire immediatamente per eliminare/ridurre il pericolo e comunque ridurre il rischio ad
una criticità inferiore.
Indice di Gravità
Codice
Gravità
Definizione
1
Lieve
2
Medio
3
Grave
4
Gravissimo
Infortunio o episodio di esposizione acuta con invalidità rapidamente reversibile (pochi
giorni).
Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili (pochi giorni).
Sono presenti sostanze o preparati moderatamente nocivi.
Infortunio o episodio di esposizione acuta con invalidità reversibile.
Esposizione cronica con effetti reversibili.
Sono presenti sostanze di cui al ex. DPR 175/88 anche se in quantità inferiori alla soglia di
dichiarazione.
Sono presenti sostanze e/o preparati biologici di prima categoria (class.81/2008).
Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale.
Esposizione cronica con effetti rapidamente irreversibili e/o parzialmente invalidanti.
Sono presenti sostanze di cui al ex. DPR 175/88 in quantità superiore ai limiti di dichiarazione.
Sono presenti sostanze e/o preparati biologici di seconda categoria (class. 81/2008).
Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale.
Esposizione cronica con effetti letali o totalmente invalidanti.
Sono presenti sostanze di cui al DPR 175/88 in quantità superiore ai limiti di notifica.
Sono presenti sostanze e/o preparati biologici di terza o quarta categoria (class. 81/2008).
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Indice di Probabilità
Cod. Probabilità
1
Improbabile
Definizione in rif. infortuni
•
•
•
•
2
Possibile
•
•
•
•
3
Probabile
•
•
•
•
La mancanza rilevata può provocare
danno per la concomitanza di almeno
due eventi poco probabili (indipendenti)
o comunque solo in occasioni poco
fortunate.
Non sono noti episodi già verificati o si
sono verificati con frequenza rarissima.
Il verificarsi del danno susciterebbe
perlomeno una grande sorpresa.
La probabilità di incidente (anche senza
infortunio) è <1 E-3 per persona e per
anno.
La mancanza rilevata può provocare
danno anche se in modo non automatico
o diretto.
E' noto qualche episodio in cui alla
mancanza ha fatto seguito un danno.
Il verificarsi del danno in azienda
susciterebbe una moderata sorpresa.
La probabilità di incidente (anche senza
infortunio) è tra 1 E-2 ed 1 E-3 per
persona e per anno.
Esiste una correlazione diretta tra la
mancanza rilevata ed il verificarsi del
danno.
Si sono già verificati episodi per la
stessa mancanza nell'azienda o in
aziende simili.
Il verificarsi del danno in azienda non
susciterebbe alcuna sorpresa.
La probabilità di incidente (anche senza
infortunio) è tra 1 E-1 ed 1 E-2 per
persona e per anno.
Definizione in rif. salute
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
Agenti chimici: poliesposizione discontinua
Piombo metallico:
PbA 40-150 mg/m3
PbB<40 mg%
Amianto:< 0.1 fibre/cm3
Oli minerali: contatto occasionale
Polveri inerti: <5 mg/m3
Rumore: Lep 80-85 dbA
Microclima: lavoro all'aperto
Turni: due turni a rotazione
Posture: seduta
Impegno visivo (VDT): medio
(<4 ore non continuative)
− Sforzo fisico dinamico: medio
(a discrezione del medico)
− Lavoro isolato: occasionale
− Lavoro in quota: occasionale
− Uso di utensili vibranti: occasionale
− Agenti chimici: conc. amb.<50% TLV
− Piombo metallico:
− PbA 40-150 mg/m3 ;
− PbB: 40-50 mg%
− Amianto: 0.1÷0.2 fibre/cm3
− Oli minerali: contatto abituale
− Polveri inerti: >5 mg/m3
− Rumore: Lep 85-90 dbA
− Microclima: stress termico
− Turni: tre turni a rotazione
− Posture: eretta fissa
− Impegno visivo (VDT): elevato
(>4 ore continuative)
− Movimentazione carichi: elevato
(a discrezione del medico)
− Lavoro isolato: abituale
− Lavoro in quota: abituale
− Uso di utensili vibranti: abituale
− Agenti chimici: conc. amb.>50% TLV
− Piombo metallico:
− PbA 40-150 mg/m3 ;
− PbB: 50-60 mg%
− Amianto: <0.2 fibre/cm3;
>0.6 se solo crisolito.
− Oli minerali: esposizione ad aerosol.
− Rumore: Lep > 90 dbA
− Turni: turni speciali
− Posture: incongrua
− Sostanze Cancerogene presenti: R45/R49
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DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI AI
Committente:
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A questo punto, il datore di lavoro - coadiuvato dal responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione e dal Medico competente, sentito i rappresentanti dei lavoratori - definisce il programma
degli interventi, Fase 7; essi mireranno ad uno o più dei seguenti aspetti:

prevenzione tecnica,

prevenzione organizzativa (in particolare piano di emergenza e di pronto soccorso),

informazione e formazione,

dispositivi di protezione individuali e collettivi.
Per ciascun intervento occorre definire le specifiche tecniche, le risorse necessarie, le priorità, le
responsabilità esecutive e le scadenze stabilite (intermedie e finali).
2.3) Organizzazione del lavoro
L'organizzazione del lavoro, articolatosi secondo la metodologia illustrata nel paragrafo precedente, si
è basata su una serie di incontri e sopralluoghi, a vari livelli.
Si è operato fin dall’inizio secondo una modalità di coinvolgimento (informativo, formativo ed operativo)
del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ..
Tale attività è stata sviluppata in particolare con la costituzione di un gruppo di lavoro composto da:
•
Sig. Massimiliano Fiore Datore di lavoro
•
Sig. Massimiliano Fiore RSPP
•
Sig. Francesco Di Maio RSL
•
Ing. Paolo Lolli
Il documento è stato redatto da:
(Consulente Remark srl)
Dott. Ing. Paolo Lolli (Consulente Remarksrl)
Via C. Darwin 13, 40131 Bologna Bo
Albo Ingegneri Bologna 4917
Cell. 335/333114
Infine, si è operato fin dall'inizio secondo una modalità di coinvolgimento (informativo, formativo e
operativo) dei lavoratori.
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Parte I - Notizie generali dell’azienda
I.1 Dati dell’Azienda
DUE P srl
INDIRIZZO SEDE LEGALE:
VIA ALDO MORO N° 97, 80049 SOMMA
VESUVIANA (NA)
INDIRIZZO SEDE OPERATIVA:
VIALE LUDOVICO MURATORI, 201
TELEFONO E FAX:
059/2138778 – 059/239273
LEGALE RAPPRESENTANTE:
MASSIMILIANO FIORE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE:
MASSIMILIANO FIORE
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI
DI MAIO FRANCESCO
MEDICO COMPETENTE: DOTT. GIUSEPPE SINICROPI, SPECIALISTA IN MEDICINA DEL LAVORO
C/O REMARK SRL , VIA PUCCINI, 151 –VIGNOLA (MO)
ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI NAPOLI:
N. 671461
PARTITA I.V.A.:
N. 04154231213
CODICE FISCALE:
N. 04154231213
INAIL:
N. 91015405/71
INPS:
N. 5123478596
CONTRATTO APPLICATO AI LAVORATORI DIPENDENTI:
C.C.N.L. EDILIZIA
ORGANICO MEDIO ANNUO:
10 LAVORATORI
I.2 Responsabili e addetti alla Sicurezza
Dati del Datore di Lavoro
Cognome e nome
Carica in Azienda
MASSIMILIANO FIORE
LEGALE RAPPRESENTANTE
Dati del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Responsabile del Servizio di
MASSIMILIANO FIORE
Prevenzione e Protezione:
Carica in Azienda
LEGALE RAPPRESENTANTE
Dati dei Rappresentanti dei lavoratori
Rappresentante dei lavoratori
Carica in Azienda
DI MAIO FRANCESCO
Operaio - Capocantiere
Dati del Medico competente
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Cognome e nome
DOTT. GIUSEPPE SINICROPI
Specializzazione
SPECIALISTA IN MEDICINA DEL LAVORO
C/O REMARK SRL , VIA PUCCINI, 151 –VIGNOLA
(MO)
Dati degli addetti
Servizio Antincendio ed Evacuazione
Servizio di Pronto Soccorso
Di Maio Francesco
Cimmino Giuseppe
Di Maio Francesco (Marzo 2004)
Cimmino Giuseppe (Marzo 2004)
Ricordare chedeve essere comunicato il nominativo del Rappresentanti dei lavoratori (come prevede
l’art. 18 del D.Lgs. 81/2008 comma aa):
comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo
nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, in caso di nuova elezione o
designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione
l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o
designati) va comunicato all’INAIL.
I.3 Personale
Per quanto riguarda il personale dipendente dall'azienda (o equivalente ai fini del D.Lgs. 81/2008) esso è
presentato nella seguente tabella:
TAB. 1.3 ELENCO DEI DIPENDENTI
N°
Nominativo Dipendente
Mansione e qualifica
Nato il ………
Dipendente dal
a………….
MILOUDI
FAID
Carpentiere
GIUSEPPE CIMMINO
Capocantiere Carpentiere
LUIGI FALANGA
Carpentiere
ANIELLO MEDIO
Carpentiere
FRANCESCO DI MAIO
Capocantiere - Muratore
GIUSEPPE SALVATO
Muratore
NICOLA
Muratore
FALCO
PASQUALE PANARIELLO
Muratore
HAMASSI(Andrea) BOUAZZA
Muratore
FABRIZIO FONTANA
Impiegato - supervisore
MASSIMILIANO FIORE
Datore di lavoro
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I.4 Corsi di formazione effettuati in materia di sicurezza del lavoro
Si elencano di seguito i nominativi del personale DUE P srl che hanno effettuato corsi in materia di sicurezza
sul lavoro e il tipo di formazione ricevuto.
TAB. 1.4 PERSONALE DUE P SRL E CORSI DI FORMAZIONE SEGUITI IN MATERIA DI SICUREZZA
Nominativo
Corso
Giuseppe Cimino
Addetto prevenzione incendi
4 ore
– Rischio di incendio basso
18/03/2004
Dott. Valter Vecchi
Servizi srl
Addetto al pronto soccorso
aziendale
17/06/2008
Change Consulenza e
Formazione srl
12/01/2009
Remark srl
24/02/2009
Remark srl
14-15 gennaio
2010
Scuola Edile di
Modena
Francesco di Maio
Giuseppe Cimino
Francesco di Maio
Durata
6 ore
Giuseppe Cimino
Data del Corso Ente Formatore
Francesco di Maio
Gennaro Pollio
Angelo Tino
Aniello Medio
Luigi Falanga
Pasquale Panariello
Raffaele Russo
Nicola Pagano
Formazione e informazione
sulla sicurezza : i principali
8 ore
rischi nella attività della ditta,
ed altri aspetti
Franco Pagano
Daniele Alessandro
Pagano
Leopoldo Pagano
Fabrizio Fontana
Giuseppe Cimino
Francesco di Maio
Gennaro Pollio
Angelo Tino
Aniello Medio
Luigi Falanga
Pasquale Panariello
Formazione e informazione
sulla movimentazione dei
carichi e incontro con il
medico aziendale e
informazioni sulla
sorveglianza sanitaria
8 ore
10/12 – SEM-SEDE ed 1
16 ore prima
dell’assunzione
Addetto al montaggio,
smontaggio e
trasformazione di ponteggi o
preposti alla sorveglianza
D.Lgs. 81/2008 – art. 136
4 ore – Modulo
Giuridico
10 ore- Modulo
Tecnico
14 ore - Modulo
Pratico
Raffaele Russo
Fabrizio Fontana
Miloudi Faid
Elouadih Hicham
Bouazza Hamassi
Pollio Gennaro
Falco Nicola
Di Maio Francesco
Bouazza Hamassi
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I.5 Attività lavorativa e Organizzazione del lavoro
La ditta è specializzata nell’esecuzione di lavori di edilizia civili ed industriali.
La ditta effettua in toto il lavoro edile, avvalendosi anche della collaborazione di altre imprese o artigiani.
L’ oggetto sociale dell’attività, riportato nel Certificato della Camera di Commercio comprende la costruzione, la
ristrutturazione, il restauro la manutenzione e il risanamento conservativo di fabbricati a destinazione abitativa
e non abitativa per conto proprio e di terzi e quella di carpenteria in legno.
La ditta nella realizzazione della propria attività si occupa specificatamente di:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
direzione del cantiere
installazione del cantiere
montaggio di ponteggi
demolizioni
esecuzione del cemento armato
esecuzione di carpenteria metallica e di legno
realizzazione di murature
utilizzo di attrezzature utensili e da banco
guida autocarro
movimentazioni grurealizzazione di solai
realizzazione di tetti in C.A.
I.6 Identificazione delle mansioni
Per l’analisi dei pericoli legati allo svolgimento delle singole mansioni, la suddivisione che viene utilizzata fa
riferimento alle diverse attività che la stessa comprende. Si rimanda alla tabella di seguito per le indicazioni
delle mansioni per singolo nominativo.
TAB 1.6.1 INDIVIDUAZIONE DEI GRUPPI DI MANSIONI.
Nominativo Dipendente
MILOUDI FAID
GIUSEPPE CIMMINO
LUIGI FALANGA
Mansione e qualifica
Attività
carpentiere - operaio specializzato,
operaio qualificato,
operaio comune
gruista
Preparazione della carpenteria per i
getti in Ca, Getto del C.A., Fissaggio di
ferri con resine ed altro.
ANIELLO MEDIO
FRANCESCO DI MAIO
GIUSEPPE SALVATO
NICOLA FALCO
muratore - operaio alt.
Specializzato
Manovale – operaio comune
Demolizioni, scavo, taglio di materiali
(ferro, legno, mattoni,...)
• Realizzazione opere Murarie
• Demolizioni, scavo, taglio di
materiali (ferro, legno, mattoni,...)
• Manutenzione attrezzature
PASQUALE PANARIELLO
HAMASSI(Andrea) BOUAZZA
FABRIZIO FONTANA
TECNICO CONTROLLORE
MASSIMILIANO FIORE
PRESIDENTE CON FUNZIONI
AMMINISTRATIVE E DI
SUPERVISIONE
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Si identificano quindi due gruppi di dipendenti sottoposti a rischi propri dell’attività:
a) operatori nei cantieri;
b) operatori in ufficio.
I.1.6 Identificazione dei rischi per mansione
La tabella che segue riassume le tipologie di rischio presenti nella realtà di DUE P srl.
TAB. 1.6.2 LISTA DEI RISCHI PER LE ATTIVITÀ DUE P SRL.
RISCHI
Cadute dall’alto
Cadute in piano
Caduta di materiali dall’alto
Ferite da taglio e da schiacciamento
LAVORATORI INTERESSATI
Operatori nei cantieri
Operatori nei cantieri
Operatori nei cantieri
Operatori nei cantieri
Operatori nei cantieri
Urti
Operatori nei cantieri
Vibrazioni
Operatori nei cantieri
Microclima
Operatori nei cantieri
Elettrici
Operatori nei cantieri
Meccanici
Operatori nei cantieri
Radiazioni
Operatori nei cantieri
Rumore
Operatori nei cantieri
Chimici
Operatori nei cantieri
Incendio
Sollevamento carichi
Videoterminali
Operatori nei cantieri
Operatori in ufficio
I.7 Materiali e Attrezzature utilizzate
In particolare l’impresa dispone di attrezzature utensili e macchine dislocate sia nei cantieri sia in un deposito
presso la sede operativa della ditta.
Per queste è stata effettuata un’analisi a vista rivolta all’accertamento della presenza dei dispositivi di
protezione in collaborazione con il datore di lavoro .
Si ricordano di seguito gli obblighi del datore di lavoro previsti dal D.Lgs. 81/2008 in relazione all’uso delle
attrezzature di lavoro.
Art. 71 (Obblighi del datore di lavoro)
1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all'articolo
precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che
devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie.
2. All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in considerazione:
a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
c) i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse;
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d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso.
3. Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro e per
impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non
sono adatte, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative, tra le quali quelle dell'Allegato VI.
4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:
a) le attrezzature di lavoro siano:
1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso;
2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui
all'articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione;
3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico
provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettera z);
b) siano curati la tenuta e l'aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è
previsto.
5. Le modifiche apportate alle macchine quali definite all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, per migliorarne le condizioni di sicurezza in rapporto alle previsioni del
comma 1, ovvero del comma 4, lettera a), numero 3), non configurano immissione sul mercato ai sensi
dell'articolo 1, comma 3, secondo periodo, sempre che non comportino modifiche delle modalità di utilizzo e
delle prestazioni previste dal costruttore (1).
6. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché il posto di lavoro e la posizione dei lavoratori durante
l'uso delle attrezzature presentino requisiti di sicurezza e rispondano ai principi dell'ergonomia.
7. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai
loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:
a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una
informazione, formazione ed addestramento adeguati (2);
b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera
specifica per svolgere detti compiti.
8. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti
ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee_guida, provvede
affinché (3):
a) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un
controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in
un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon
funzionamento (4);
b) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a
situazioni pericolose siano sottoposte (4):
1. ad interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti,
ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi (5);
2. ad interventi di controllo straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni
volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza
delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni, trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di
inattività (5);
c) gli interventi di controllo di cui alle lettere a) e b) sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e
l'efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente (6).
9. I risultati dei controlli di cui al comma 8 devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi
tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli Organi di vigilanza.
10. Qualora le attrezzature di lavoro di cui al comma 8 siano usate al di fuori della sede dell'unità produttiva
devono essere accompagnate da un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo.
11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate in
Allegato VII a verifiche periodiche, volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di
sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. La prima di tali verifiche è effettuata dall'ISPESL
che vi provvede nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può
avvalersi delle ASL o di soggetti pubblici o privati abilitati con le modalità di cui al comma 13. Le successive
verifiche sono effettuate dai soggetti di cui al precedente periodo, che vi provvedono nel termine di trenta giorni
dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati,
con le modalità di cui al comma 13. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico
del datore di lavoro (7).
12. Per l'effettuazione delle verifiche di cui al comma 11, le ASL e l'ISPESL possono avvalersi del supporto di
soggetti pubblici o privati abilitati. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio
e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione.
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13. Le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'Allegato VII, nonché i criteri per l'abilitazione
dei soggetti pubblici o privati di cui al comma precedente sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto (8).
14. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province
autonome di Trento e di Bolzano e sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 6, vengono apportate le
modifiche all'Allegato VII relativamente all'elenco delle attrezzature di lavoro da sottoporre alle verifiche di cui al
comma 11 (9).
__________
(1)… (9) Comma così modificato dall'art. 44, comma 1, lett. a), D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
L’impresa DUE P srl provvede allè
•Si sottolinea poi come l’impresa DUE P srl, abbia sviluppato al proprio interno un sistema di schedatura
delle varie attrezzature, che consente il monitoraggio dello stato delle attrezzature e sul loro corretto
funzionamento, identificando tra l’altro il dipendente responsabile dello stato dell’attrezzatura dal
momento che questa esce dal magazzino.
; state realizzate dopo il 1996
•
sono applicate le seguenti regole d’uso P ;Nono GDUE P srl osolo non è dai preposti
•
attuate dalla dittaSB
Le postazioni fisse vanno protette contro il pericolo di caduta di materiali dall’alto durante l’uso della
gru.GRU
Relativamente alle Gru la ditta dispone delle dichiarazioni di conformità del costruttore e provvede alla
omologazione ISPESL ogni 10 anni.
Dispone delle dichiarazioni di conformità dei radiocomandi.
Provvede alla richiesta dei Certificati di Conformità dell’ Impianto elettrico ai sensi della L.46/90 per ogni
cantiere.
Provvede alla denuncia di installazione (o eventuali verifiche) per gli impianti di messa a terra (Mod.B)
Provvede alla denuncia di nuova installazione della gru all’ISPESL competente.
Per il montaggio della gru in cantiere questo è sempre effettuato da parte di ditta specializzata – Ad essa
richiede la Dichiarazione di montaggio. La ditta provvede alla verifica trimestrale delle funi.
La ditta richiede poi la Certificazione da parte di ingegnere abilitato della portanza del basamento della gru.
PONTEGGIO
Si ricorda inoltre che nella realizzazione del ponteggio, questo deve rispettare gli schemi previsti dal
libretto e non necessita di disegno firmato da tecnico abilitato, fino ad un’altezza di 20 mt.
Non si possono accoppiare tra loro ponteggi di marche differenti senza progetto a firma di tecnico
abilitato.
E’ vietato uscire dagli schemi previsti dal libretto del ponteggio, salvo progetto firmato da tecnico abilitato
anche per altezze minori di 20 mt.
L’inserimento del telo di protezione contro la polvere, se non previsto dal libretto del ponteggio, è vietato,
salvo verifica firmata da parte di tecnico abilitato.
•
La ditta redige il piano di montaggio e smontaggio del ponteggio -PIMUS - come previsto dalla
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•
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Pag. 27/107
normativa D.Lgs. 81/2008 Titolo 4
La ditta impiega normalmente i mezzi di protezione personale – Cinture di sicurezza – nel montare e
smontare il ponteggio, collegato a punto fisso o a linea vita.
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A titolo riepilogativo vengono citate le attrezzature più comunemente utilizzate nella ditta:
TAB. 1.7 ELENCO DELLE PRINCIPALI ATTREZZATURE IN POSSESSO DELLA DITTA
MACCHINA/ATTREZZATURA ACCESSORI
ASPIRATORE HILTI VCU 40
CAROTATRICE HILTI DD 100-EL
PERFORATORE A BATTERIA HILTI TE 6-A
PERFORATORE COMBINATO HILTI TE 56 (70558)
PERFORATORE HILTI TE 2-S
SEGA CIRCOLARE DIAMANT BOART TS 350 X (disco diamantato)
SEGA CIRCOLARE PER LEGNO IMER WOOD CUT 350
SEGA CIRCOLARE PER LEGNO MAXIMA MAXI 315
SEGA CIRCOLARE RAIMONDI S 87/65 (disco diamantato)
SMERIGLIATRICE HILTI DCG 125-S
TRONCATRICE HILTI DC 230-S
TRONCATRICE HILTI DC 230-S ES
VIBRATORE CALCESTRUZZO RURMEC PLUS M1
ARGANO IMER ET 200
ARGANO OFFICINE ORI DT 1000 E
CAVALLETTO ARGANO OFFICINE ORI
BETONIERA OFFICINE BRAGAGNOLO STANDARD 300 (04020)
BETONIERA OFFICINE BRAGAGNOLO STANDARD 300 (983194)
BETONIERA OFFICINE BRAGAGNOLO SYNCRO 250
POMPA SOMMERGIBILE MATRA DP 100
POMPA SOMMERGIBILE MATRA TP-R
PONTEGGIO DALMINE HP 27-38
PONTEGGIO FAP PRATICUS REALPOINT
TRABATTELLO STP P22
TRANSPALLET SIMPLEX
GRUPPO ELETTROGENO ELCOS CUBIK 6000 BM-AE
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DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI AI
Committente:
DUE P srl
SENSI DEL D.Lgs. 81/2008
Redatta da: Ing. Paolo Lolli
Data:26.02.10 Rev. n. : 00
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BOX UFFICIO DABE-GAL GL. 4
ATTREZZI MANUALI VARI (mazzetta,scalpello,cutter,badile, carriola, ecc.)
SCALE
VETTURA AZIENDALE
FURGONE AZIENDALE
•
•
: si raccomanda l’impresa di verificare sempre la correttezza degli acquisti che intende eseguire.
•
Le attrezzature utilizzate dalla Impresa Edile DUE P srl sono in conformi a quanto previsto dalle
normative vigenti.
I.8 Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)
Si ricordano di seguito i principali articoli articoli previsti dal D.Lgs. 81/2008
Art. 76 (Requisiti dei DPI)
1. I DPI devono essere conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n.
475, e sue successive modificazioni.
2. I DPI di cui al comma 1 devono inoltre:
a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;
b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
d) poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità.
3. In caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra
loro compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del
rischio e dei rischi corrispondenti.
Art. 77 (Obblighi del datore di lavoro)
1. Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI:
a) effettua l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi;
b) individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi di cui
alla lettera a), tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI;
c) valuta, sulla base delle informazioni e delle norme d'uso fornite dal fabbricante a corredo
dei DPI, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta con quelle individuate alla
lettera b);
d) aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di
valutazione.
2. Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d'uso fornite dal fabbricante, individua le
condizioni in cui un DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell'uso, in
funzione di:
a) entità del rischio;
b) frequenza dell'esposizione al rischio;
c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore;
d) prestazioni del DPI.
3. Il datore di lavoro, sulla base delle indicazioni del decreto di cui all'articolo 79, comma 2,
fornisce ai lavoratori DPI conformi ai requisiti previsti dall'articolo 76.
4. Il datore di lavoro:
a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione,
le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante;
b) provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed
eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante;
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Data:26.02.10 Rev. n. : 00
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c) fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori;
d) destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l'uso di uno
stesso DPI da parte di più persone, prende misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun
problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori;
e) informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge;
f) rende disponibile nell'azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI;
g) stabilisce le procedure aziendali da seguire, al termine dell'utilizzo, per la riconsegna e il
deposito dei DPI;
h) assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico
addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI.
5. In ogni caso l'addestramento è indispensabile:
a) per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, appartenga alla
terza categoria;
b) per i dispositivi di protezione dell'udito.
Art. 78 (Obblighi dei lavoratori)
1. In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, lettera h), i lavoratori si
sottopongono al programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro nei
casi ritenuti necessari ai sensi dell'articolo 77, commi 4, lettera h), e 5.
2. In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, lettera d), i lavoratori utilizzano
i DPI messi a loro disposizione conformemente all'informazione e alla formazione ricevute e
all'addestramento eventualmente organizzato ed espletato.
3. I lavoratori:
a) provvedono alla cura dei DPI messi a loro disposizione;
b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa.
4. Al termine dell'utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna
dei DPI.
5. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto
qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione.
Art. 79 (Criteri per l'individuazione e l'uso)
1. Il contenuto dell'Allegato VIII, costituisce elemento di riferimento per l'applicazione di quanto
previsto all'articolo 77, commi 1 e 4.
……….
Al fine di minimizzare i rischi connessi con le attività svolte, vengono forniti ai lavoratori opportuni Dispositivi di
Protezione Individuale (conformi alle indicazioni di cui sopra ), elencati di seguito:
TAB. 1.8 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
RISCHI FISICI
-cadute dall’alto, montaggio
ponteggi,…
-cadute in piano, materiali
perforanti posti nei passaggi,…
Caduta di materiali dall’alto, urti,
colpi
Ferite da taglio e da
schiacciamento alle mani
Lavorazioni insudicianti per le mani
Proiezione degli occhi durante
l’uso di flessibile, impiego di
sostanze pericolose,…
Rischi Elettrici
DPI
Cintura di sicurezza Marca First by
Protecta AB1300
UTILIZZATORI
A disposizione per vari dipendenti
Scarpe antinfortunistiche
Per tutti
Elmetto di sicurezza
Per tutti
Guanti in pelle
Per carpentieri, ferraioli,…
Guanti VE731 Venitex in poliammato
Per tutti
spalmato lattice
• Occhiali
protettivi
(direttiva Per carpentieri, ferraioli,…
89/686/CEE)
Guanti VE731 Venitex in poliammato
spalmato lattice
A disposizione per vari dipendenti
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Maschera facciale, grembiule, guanti
Saldature
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A disposizione per gli addetti
Rumore
Cuffie antirumore (Bilson Mach-1),
Archetti EAR CAPS
Per tutti
Lavorazioni polverose
Mascherine usa e getta
In funzione delle necessità
Lavorazioni insudicianti
Tuta usa e getta
In funzione delle necessità
Sono poi in uso anche indumenti ad uso individuale quali : mantelli per la pioggia, stivali di sicurezza,… in
funzione delle situazioni (pioggia con un’attività che non può essere sospesa subito), stivali di sicurezza (getto
del C.A.), …
L’impresa ha istituito un registro di consegna dei DPI e fa firmare i dipendenti, al momento del ritiro di dette
attrezzature l’assegnazione di detti DPI.
I.9 Le procedure
I.9.1 Obbiettivi dell’azienda per la sicurezza
Tutti gli incaricati con compiti relativi alla sicurezza sviluppano e realizzano azioni verso:
-
la salvaguardia dell’incolumità delle persone
-
la protezione dell’ambiente in cui vengono svolte le lavorazioni
-
la cura della proprietà del committente
-
la diligenza nell’uso delle attrezzature
-
l’informazione e formazione continua degli addetti alle lavorazioni.
I.9.2 Piani operativi per la sicurezza
E’ ormai diventato comune strumento di lavoro la redazione del POS da parte di DUE P srl per le attività
previste nei vari cantierei.
Il contenuto del POS viene illustrato dal capocantiere, da parte di addetto alla sicurezza, dal datore di lavoro
stesso ai dipendenti interessati al cantiere.
Art. 96 (Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti)
1. I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui
nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:
a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all'Allegato XIII;
b) predispongono l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e
individuabili;
c) curano la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il
crollo o il ribaltamento;
d) curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono
compromettere la loro sicurezza e la loro salute;
e) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso,
coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;
f) curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano
correttamente;
g) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h).
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1_bis. La previsione di cui al comma 1, lettera g), non si applica alle mere forniture di materiali
o attrezzature. In tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all'articolo 26 (1).
2. L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese del piano di sicurezza e di
coordinamento di cui all'articolo 100 nonché la redazione del piano operativo di sicurezza
costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui
all'articolo 17, comma 1, lettera a), all'articolo 26, commi 1, lettera b), 2, 3 e 5, e all'articolo 29,
comma 3 (2).
__________
(1-2) Comma inserito dall'art. 64, D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
Art. 97 (Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria)
1. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati
e l'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento (1).
2. Gli obblighi derivanti dall'articolo 26, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 96, comma
2, sono riferiti anche al datore di lavoro dell'impresa affidataria. Per la verifica dell'idoneità
tecnico_professionale si fa riferimento alle modalità di cui all'Allegato XVII.
3. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve, inoltre:
a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96;
b) verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici
rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore
per l'esecuzione.
3_bis. In relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti, gli impianti e le altre
attività di cui al punto 4 dell'Allegato XV siano effettuati dalle imprese esecutrici, l'impresa
affidataria corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri della sicurezza (2).
3_ter. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell'impresa
affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione (2).
__________
(1-2) Comma così modificato dall'art. 65, D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
I.9.3 Redazione del Pimus
Anche la redazione del PIMUS è ormai diventato comune strumento di lavoro da parte dell’impresa per stabilire
le modalità di montaggio dei ponteggi e i compiti dei montatori e del preposto.
Il contenuto del PIMUS viene illustrato dal capocantiere o da parte di addetto alla sicurezza, ai dipendenti
interessati al Ponteggio.
Art. 134 (Documentazione)
1. Nei cantieri in cui vengono usati ponteggi deve essere tenuta ed esibita, a richiesta degli
Organi di vigilanza, copia della documentazione di cui al comma 6 dell'articolo 131 e copia del
piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), in caso di lavori in quota, i cui contenuti sono
riportati nell'Allegato XXII del presente Titolo.
2. Le eventuali modifiche al ponteggio, che devono essere subito riportate sul disegno, devono
restare nell'ambito dello schema_tipo che ha giustificato l'esenzione dall'obbligo del calcolo.
I.9.4 Denunce e certificazioni attuate dalla ditta nell’esercizio dell’attività di cantiere
E’ ormai entrato nella consuetudine dell’impresa la richiesta di certificazione o la denuncia all’ente competente
dei seguenti aspetti.
1. Denunce e Certificazioni
Certificati di Conformità Impianto elettrico
Denuncia installazione (o eventuali verifiche) impianti di messa a terra (Mod.B)
Note
All’apertura di
ogni cantiere“ “
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Dichiarazione di conformità del costruttore.
Omologazione ISPESL per GRU a torre (ogni 10 anni).
Dichiarazione di conformità del radiocomando.
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Alla scadenze
previste dal
libretto
Montaggio della gru – Dichiarazione di montaggio da parte di ditta specializzata,
verifica trimestrale delle funi.
Certificazione da parte di ingegnere abilitato alla portanza dell’appoggio della gru.
Ad ogni cantiere
Richiesta di deroga al comune interessato, in caso di inottemperanza ai limiti
imposti dai regolamenti comunali circa le norme sul rumore.
Registro con indicati le ore di presenza dei dipendenti in ogni cantiere, conservato
in cantiere.
POS e PIMUS
“ “
“ “
“ “
Documenti
conservati in
cantiere
2. Strumenti gestionali Sono conservati in azienda
Libretto delle macchine e delle attrezzature in uso.
Note
Sono disponibili in
azienda
Libretto delle gru
“ “
Le schede di sicurezza all’acquisto di ogni prodotto che lo richieda
“ “
Libretto di ponteggio a telai prefabbricati (sono conservati anche in cantiere in copia)
“ “
3. Igiene ambientale/Antinfortunistica
Note
Elenco mansioni riferito ai dipendenti
Sono disponibili in
azienda
“ “
Informazioni disponibili su Sorveglianza Sanitaria (Cartelle sanitarie)
Attestazioni di frequenza dei corsi di formazione in materia di sicurezza
“ “
4. Procedure applicate con ditte collaboranti
Sono richieste alle ditte che lavorano in appalto a DUE P srl le seguenti documentazioni:
•
POS, il Certificato della camera di commercio, copia delle contribuzioni assicurative, il DURC
aggiornato agli ultimi tre mesi dal momento di effettuazione del contratto e rilasciato da Ente
Competente, documenti sulla sicurezza (elenco delle visite mediche, copia del registro infortuni,
copia del libro matricola, i libretti delle attrezzature, le schede di sicurezza dei prodotti che
questi impiegano, eventuali attestati di formazione.
Per gli artigiani singoli è richiesto il Certificato della camera di commercio, ed il Durc.
Importante:
Art. 97 (Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria)
1. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati
e l'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento (1).
2. Gli obblighi derivanti dall'articolo 26, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 96, comma
2, sono riferiti anche al datore di lavoro dell'impresa affidataria. Per la verifica dell'idoneità
tecnico_professionale si fa riferimento alle modalità di cui all'Allegato XVII.
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3. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve, inoltre:
a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96;
b) verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici
rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore
per l'esecuzione.
I.9.5 Elenco dei documenti da conservare in cantiere
Di seguito si unisce, a titolo di promemoria, l’elenco dei documenti da conservare in cantiere.
A seguito del rilascio della concessione edilizia l'impresa deve effettuare la denuncia di inizio lavori
all'amministrazione comunale.
In cantiere devono essere presenti :
Allegato XVII Idoneità tecnico_professionale
01. Le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori
almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le
specifiche mansioni, incaricati per l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 97.
1. Ai fini della verifica dell'idoneità tecnico professionale le imprese, le imprese esecutrici
nonché le imprese affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per
l'esecuzione dell'opera appaltata, dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori
almeno:
a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente
alla tipologia dell'appalto
b) documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) o
autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, del presente decreto legislativo
c) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007.
d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui
all'art. 14 del presente decreto legislativo
2. I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:
a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente
alla tipologia dell'appalto
b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente
decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali
c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione
d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente
previsti dal presente decreto legislativo
e) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007.
3. In caso di subappalto il datore di lavoro dell'impresa affidataria verifica l'idoneità tecnico
professionale dei sub appaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto 1 e dei lavoratori
autonomi con gli stessi criteri di cui al precedente punto 2.
DOCUMENTI CONSEGNATI DAL COORDINATORE DELLA SICUREZZA
ƒ
Piano della Sicurezza (ai sensi della 494/94) nei casi previsti e redatto dal coordinatore della sicurezza.
ƒ
Notifica dei lavori ai sensi del D.Lgs. 81/08 Titolo IV
ƒ
Eventuali comunicazioni trasmesse agli enti gestori dei servizi cittadini (enel, acquedotto e fogna, gas,
telefono, azienda trasporti, ferrovia, ecc.) per definire le modalità di esecuzione di lavori che interferiscono
con i tracciati esistenti di tali servizi;
ƒ
Programma dei lavori di demolizione (se presenti)
ATTREZZATURE DI SOLLEVAMENTO
• Segnalazioni all'E.N.E.L. o ad altri enti esercenti linee elettriche per lavori prossimi alle stesse
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ƒ
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Copia delle denunce all'ISPESL, o all'USL nel caso di semplice spostamento da un cantiere all'altro,
d'installazione degli apparecchi di sollevamento materiali;
ƒ
Documento di approvazione del radiocomando da parte dell' ISPESL e relativa copia denuncia di
installazione;
Libretto di impianto di sollevamento per macchine di portata maggiore di 200 kg, completo dei verbali di
ƒ
verifica periodica e con annotate le verifiche trimestrali delle funi
PONTEGGI
ƒ
Copia dell' autorizzazione ministeriale all'uso del ponteggio metallico con copia del disegno del tipo da
installare firmato dal responsabile di cantiere oppure con progetto (calcoli e disegni) del ponteggio, nel caso
superi l'altezza di 20,0 mt. dal piano di spiccato, a firma di un ingegnere o architetto abilitato;
ƒ
PIMUS ovvero piano di montaggio smontaggio del ponteggio con indicati i nominativi del personale
incaricato delle operazioni di montaggio e smontaggio e le ditte autorizzate a montare e smontare il
ponteggio nel caso non sia solo DUE P srl ad incaricarsi dell’attività.
IMPIANTO ELETTRICO ED ALTRI IMPIANTI
•
Dichiarazioni di conformità alle Norme di Sicurezza - D.M. n. 37/08 (ex legge n. 46/90) - degli impianti di
cantiere, rilasciate dalle ditte esecutrici a ciò abilitate;
•
Certificato di conformità dell’impianto elettrico ai sensi della - D.M. n. 37/08 (ex legge n. 46/90)
•
Denuncia per protezione scariche atmosferiche (là dove occorre)
•
Denuncia per impianto di messa a terra
•
Certificati degli estintori;
•
Libretti apparecchi a pressione , se superiori a 25 litri
•
Schede tossicologiche dei materiali impiegati;
•
Libretti delle macchine di cantiere (in copia) .
I.10 Infortunistica
•
L’azienda mantiene regolare Registro Infortuni.
La normativa richiede che l’analisi consideri gli ultimi tre anni di attività, ma ove si riscontrano anomalie nella
distribuzione annuale dei dati infortunistici o si registrano eventi particolari è consigliato, se possibile, estendere
la valutazione ad un periodo più lungo dell’attività lavorativa (almeno 5 anni).
L’analisi si articola in due modalità o fasi di valutazione, una qualitativa ed una quantitativa.
1) L’analisi qualitativa, nelle more di una più precisa indicazione da ML e MS quale prevista in D.Lgs. 81/2008,
è finalizzata a cogliere le indicazioni generali e specifiche sul livello di sicurezza delle attività sviluppate ed è
articolata come segue:
a) valutazione dell’omogeneità dei dati infortunistici per frequenza e gravità, negli anni considerati;
b) analisi dell’infortunistica per cause e per attività specifiche (o reparti) maggiormente coinvolti;
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c) individuazione di eventi particolari o di particolare gravità (per giorni lavorativi persi o per danni
irreversibili causati / frazioni di invalidità permanente) e loro analisi di dettaglio;
I dati di tali analisi sono contenuti di seguito con alcune conclusioni.
2) L’analisi quantitativa si appoggia alla parametrizzazione dei dati e loro indicizzazione, quali definite in UNI7249/95. L’analisi è sviluppata per confronto degli indici ricavati con gli indici di riferimento, per comparto o
settore industriale/agricolo su base nazionale e/o regionale quali riportati nelle raccolte INAIL. Dati ed indici
sono riportati ed elaborati nel seguito.
L’analisi dell’infortunistica aziendale occupa una posizione centrale nell’approccio alla valutazione del rischio
perché fornisce i “dati storici” degli eventi effettivamente verificatisi.
Essi possono, per numero e tipologia, offrire una prima indicazione sui livelli medi di rischio od indicare
operazioni o situazioni particolarmente critiche nel contesto delle attività in essere presso i cantieri della ditta.
Si riportano di seguito gli incidenti avvenuti:
Anno
Nominativo dipendente
Parte del corpo
Causa dell’infortunio
colpita
Numero di giorni
di assenza
Si riporta di seguito il valore degli indici (di Frequenza, Durata Media) calcolati facendo riferimento agli ultimi tre
anni:
Ditta:
Tematica: Andamento degli infortuni
(*) I.F.
=
n° infortuni x 1.000.000
ore lavorate
(***) D.M. = totale giorni persi
n° infortuni
(****) Si intendono i soli addetti al settore delle costruzioni senza considerare gli impiegati.
Si ricorda quanto prevsito all’art. 18 (Obblighi del datore di lavoro e del dirigente):
r) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale
per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a
fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal
lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro
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che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni. L'obbligo di comunicazione degli infortuni sul
lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo
della denuncia di cui all'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,
n. 1124 (5);
(5) Lettera così sostituita dall'art. 13, comma 1, lett. e), D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
I.11 Sorveglianza sanitaria
Per quanto concerne la sorveglianza sanitaria, come prevedono le varie normative, e quindi la nomina di un
Medico Competente, questa va attivata in base alla lavorazione effettuata, alle sostanze utilizzate,
all’esposizione al rumore, alla presenza di sostanze cancerogene o biologiche e alla movimentazione manuale
dei carichi e ad altre condizioni particolari come il microclima.
Il medico competente, come già menzionato è il Dott. Giuseppe Sinicropi
Specialista in Medicina del Lavoro, c/o Remark srl , Via Puccini, 151 –Vignola (MO)
Il protocollo sanitario adottato dall’azienda è il seguente:
Per tutti i dipendenti (Visita preventiva ):
•
Visita Medica
•
E.C.G.
•
Esame clinico funzionale del rachide
•
Esame Spirometrico annuale
•
Esame Audiometrico
Controlli successivi:
•
Visita Medica - annuale
•
Esame Spirometrico- annuale
•
Esame Audiometrico- annuale
•
Esame clinico funzionale del rachide
Impiegati videoterminalisti
•
Visita medica biennale
•
Visita oculistica biennale
I.12 Gestione dell’emergenza
• Il responsabile dell’ impresa esecutrice dei lavori deve adottare le misure necessarie ai fini della
prevenzione incendi e dell'evacuazione dei lavoratori, nonché per il caso di pericolo grave ed
immediato. Per tale scopo, deve designare preventivamente i lavoratori incaricati della gestione dell'
emergenza.
Essi :
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- organizzano i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di pronto soccorso, salvataggio,
lotta antincendio e gestione dell'emergenza;
- designano, tenendo conto delle dimensioni dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, lavoratori incaricati di
attuare le misure di pronto soccorso, salvataggio, prevenzione incendi, lotta antincendio, e gestione
dell'emergenza (il datore di lavoro che non provveda direttamente designa uno o più lavoratori incaricati di
attuare i provvedimenti necessari al pronto soccorso e assistenza medica;
- programmano gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché i lavoratori possano, in caso di
pericolo grave ed immediato che non può essere evitato, cessare la loro attività ovvero mettersi al sicuro
abbandonando il posto di lavoro;
- prendono provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la
propria sicurezza ovvero per quella di altre persone e nell'impossibilità di contattare il competente superiore
gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle
sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.
Obiettivi del Piano di Emergenza
Il Piano d' Emergenza è riportato in ogni Piano Operativo di Sicurezza (POS) specifico
per ogni cantiere.
Si pone l'obiettivo di indicare le misure di emergenza da attuare nei casi di pronta evacuazione dei lavoratori, al
verificarsi di incendio o di altro pericolo grave ed immediato, e nei casi in cui è necessario fornire un primo
soccorso al personale colpito da infortunio. In particolare, prescrive:
a) le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso d' incendio;
b) le procedure per l' evacuazione dal luogo di lavoro che devono essere attuate dai lavoratori e da altre
persone presenti;
c) le disposizioni per richiedere l' intervento dei Vigili del fuoco e del Servizio di Pronto Soccorso pubblico;
d) gli interventi di primo soccorso da attuare nei confronti di eventuale infortunio.
Presidi antincendio Previsti
•
All' interno del cantiere sarà disponibile un telefono per chiamate esterne: in genere telefono cellulare.
Nel lay-out di cantiere sarà indicato il "luogo sicuro" che dovrà essere raggiunto nel caso in cui nel cantiere si
verifichi un'emergenza.
Per emergenza si intende un evento nocivo che colpisce un gruppo (una squadra di operai per esempio), una
collettività (l'intero cantiere).
Esempi di emergenze sono gli eventi legati agli incendi, le esplosioni, gli allagamenti, gli spargimenti di
sostanze liquide pericolose, i franamenti e smottamenti.
Il percorso che conduce, dall'esterno e all'interno del cantiere, al "luogo sicuro" deve essere mantenuto
sgombro e fruibile dalle persone e i mezzi di soccorso in ogni circostanza.
È obbligo del datore di lavoro dell'impresa esecutrice dei lavori (l'Appaltatore) provvedere a designare uno o più
soggetti, opportunamente formati, incaricati di gestire le emergenze.
Il datore di lavoro deve inoltre provvedere a:
- organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici d'emergenza;
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- informare i lavoratori circa le misure predisposte e le misure da adottare in caso d'emergenza;
- dare istruzioni affinché i lavoratori possano mettersi al sicuro in caso d'emergenza;
- stabilire le procedure d'emergenza da adottare nel cantiere.
PER GLI OPERAI IN CASO DI PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO
1. dare l'allarme (all'interno del cantiere e allertare i Vigili del Fuoco)
2. verificare cosa sta accadendo
3. tentare un primo intervento (sulla base della formazione ricevuta)
4. mettersi in salvo (raggiungimento del "luogo sicuro")
5. effettuare una ricognizione dei presenti
6. avvisare i Vigili del Fuoco
7. attendere i Vigili del Fuoco e informarli sull'accaduto
Gli operai presenti SENZA formazione specifica (antincendio e/o pronto soccorso), al segnale di evacuazione,
metteranno in sicurezza le attrezzature e si allontaneranno dal luogo di lavoro verso un luogo più sicuro
(ingresso edificio direzionale).
IN CASO DI EMERGENZA O DI ALLARME:
• mantenere la calma, perché di solito il panico può creare più danno;
• dirigersi in modo ordinato all'esterno degli edifici e nel luogo sicuro più vicino, seguendo la via più breve
indicata dalla apposita segnaletica, chiudendo le porte tagliafuoco;
• in caso di incendio non usare gli ascensori;
• se i corridoi e le scale sono completamente invase dal fumo, rimanere nella stanza (porte ben chiuse e
fessure ben tappate possono proteggere per molto tempo) e segnalare la propria presenza con ogni mezzo;
• aiutare i colleghi in difficoltà e, qualora la situazione lo permetta, prima di allontanarsi e comunque nel più
breve tempo possibile, riporre in luogo sicuro eventuali sostanze pericolose, al fine di minimizzare le
conseguenze dell'incidente;
• non effettuare alcuna altra manovra per la quale l'operatore non abbia ricevuto adeguate istruzioni.
PRIMO SOCCORSO: NORME DI PRONTO INTERVENTO
Il Responsabile delle Emergenze verifica la presenza di un presidio di PRONTO SOCCORSO (cassetta di
pronto soccorso): Se già esistente all’interno della struttura interessata dal ns. intervento ed in accordo con la
committente viene comunicato ai lavoratori la sua disposizione. Se assente il Responsabile delle Emergenze
fornisce ad ogni squadra di lavoratori una cassetta di Pronto Soccorso da posizionare nell’automezzo utilizzato.
Al Responsabile delle Emergenze sono sempre forniti:
- presidi sanitari indispensabili per prestare le prime immediate cure ai lavoratori feriti o colpiti da malore
improvviso; tali presidi sono contenuti in una Cassetta di Pronto Soccorso
- telefono per gestire le emergenze,
- procedure per la gestione delle emergenze con avviso riportante numero telefonico ed indirizzo del Pronto
Soccorso più vicino al cantiere e le informazioni da fornire
- altre procedure da seguire in caso di emergenza (incendio, evacuazione).
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CASSETTA DI MEDICAZIONE
L'appaltatore, prima dell'inizio effettivo dei lavori deve provvedere a costituire in cantiere, nel luogo indicato nel
lay-out di cantiere, in posizione fissa, ben visibile e segnalata, e facilmente accessibile un pacchetto di
medicazione il cui contenuto è indicato allegato 1 del D.M. 15 luglio 2003, n. 388.
Il contenuto del pacchetto di medicazione dovrà essere mantenuto in condizioni di efficienza e di pronto
impiego, nonché dovrà essere prontamente integrato quando necessario.
L'appaltatore dovrà provvedere, entro gli stessi termini , a designare un soggetto, opportunamente formato (art.
3, D.M. 15 luglio 2003, n. 388), avente il compito di prestare le misure di primo intervento interno al cantiere e
per l'attivazione degli interventi di pronto soccorso.
ALLEGATO 1 - CONTENUTO MINIMO DELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
Guanti sterili monouso (5 paia).
Visiera paraschizzi
Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1).
Flaconi di soluzione fisiologica ( sodio cloruro - 0, 9%) da 500 ml (3).
Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10).
Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2).
Teli sterili monouso (2).
Pinzette da medicazione sterili monouso (2).
Confezione di rete elastica di misura media (1).
Confezione di cotone idrofilo (1).
Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2).
Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2).
Un paio di forbici.
Lacci emostatici (3).
Ghiaccio pronto uso (due confezioni).
Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2).
Termometro.
Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.
DEPOSITO DI LEGNAME ED ALTRI MATERIALI POTENZIALMENTE INFIAMMABILI
Il legname, soprattutto i residui di lavorazione, costituisce una delle più frequenti cause d'incendio nei cantieri.
I depositi di legname possono essere stipati anche all'interno di fabbricati non isolati da altri, ma in strutture di
resistenza al fuoco idonea al carico d'incendio che si costituisce con il deposito, dotate di aerazione
permanente verso l'esterno.
In prossimità del deposito deve essere mantenuto almeno un estintore portatile, di tipo approvato per classi di
fuoco A-B-C, con capacità estinguente non inferiore a 21A 89B C e relativa cartellonistica di sicurezza (vietato
fumare, vietato usare fiamme libere).
PROTEZIONE ANTINCENDIO:
Il responsabile delle emergenze verifica che siano presenti estintori nelle aree oggetto dell’intervento.
I presidi antincendio devono essere approvati secondo la normativa vigente e periodicamente sottoposti a
verifica almeno ogni 6 mesi.
Il responsabile delle emergenze può esporre un documento contenente le principali precauzioni da tenere in
caso di incendio all’aperto o in locali chiusi unitamente a questa la procedura da tenere in caso di evacuazione.
Se presenti ambiente di lavoro a rischio sono previste specifiche norme di comportamento in caso d’incendio;
tali norme devono essere note a tutti coloro che vi accedono.
L'ADDETTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE EMERGENZE DEVE VERIFICARE CHE
LE DOTAZIONI PERSENTI IN CANTIERE SIANO COMPLETE:
1) GLI ESTINTORI DEVONO ESSERE CARICHI ED IN GRADO DI FUNZIONARE E QUALORA RISULTASSE
SCADUTO IL TERMINE DI GARANZIA DELLA CARICA O IL MANOMETRO INDICHI CHE LA CARICA E' IN
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ESAURIMENTO, DOVRA' SEGNALARLO TEMPOSTIVAMENTE AL R.L.S. O AL R.S.P.P. CHE DOVRA'
PROVVEDERE ALLA MANUTENZIONE.
2) LA CASSETTA DI MEDICAZIONE DOVRA' ESSERE COMPLETA E IN CONDIZIONI IGIENICHE
ADEGUATE.
Dovranno essere presenti in cantiere le indicazioni minime per le chiamate di emergenza:
CARABINIERI 112
POLIZIA DI STATO 113
VIGILI DEL FUOCO 115 DEL FUOCO 115
EMERGENZA SANITARIA 118
MANSIONI
Direttore di cantiere (Capo Cantiere)
le mansioni del Direttore di Cantiere sono principalmente le seguenti, oltre a quanto altrove specificato.
- Nominare i lavoratori preposti informando o facendo sì che siano informati del loro ruolo tutti i
lavoratori coinvolti o presenti nelle operazioni in atto.
- Comunicare ai preposti e anche per tramite di questi ai lavoratori le informazioni, misure e disposizioni
contenute nel presente piano, per quanto di loro competenza.
- Comunicare ai preposti e anche per tramite di questi ai lavoratori le istruzioni e indicazioni di loro competenza.
- Comunicare ai preposti e anche per tramite di questi ai lavoratori le istruzioni e indicazioni di loro competenza,
eventualmente trasmesse dal Committente o dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori se nominato.
- Provvedere o suggerire l'adeguamento delle misure e disposizioni descritte nel presente documento, in
relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, ovvero qualora le predette risultino
insufficienti.
- Pianificare per quanto di competenza dell’impresa la eventuale presenza simultanea o successiva delle
diverse
imprese, o lavoratori autonomi, all'interno del cantiere, e disporre (sempre per quanto di competenza
dell’impresa) l'utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva.
- Fare sì che siano poste in atto le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi nel cantiere e ai fini
dell'evacuazione dei lavoratori (sempre per quanto di competenza dell’impresa).
- Designare preventivamente, tra i lavoratori delle diverse imprese, con la collaborazione dei datori di lavoro, gli
incaricati delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, evacuazione dei lavoratori, salvataggio, pronto
soccorso,
gestione dell'emergenza (ivi compreso l'eventuale rischio idraulico).
- Assicurarsi dell'avvenuta formazione e informazione dei lavoratori in relazione alle operazioni che dagli stessi
saranno effettuate.
- Sospendere, in caso di segnalazione o accertamento diretto di pericolo grave ed imminente, le singole
lavorazioni.
- Prescrivere, quando ciò sia necessario, che le singole operazioni avvengano sotto il proprio diretto controllo o
sotto il controllo di un preposto.
- Prescrivere, quando necessario, controlli a macchine, attrezzature, opere provvisionali.
- Sovrintendere alla corretta realizzazione, modifica e manutenzione delle opere provvisionali.
- Comunicare al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori e per conoscenza al Committente ogni atto
significativo ai fini della sicurezza.
- Provvedere all’aggiornamento del POS.
Capo squadra (Preposto)
Tutte le operazioni verranno eseguite dai lavoratori dietro indicazione personale del Direttore di Cantiere o di
lavoratori preposti, formalmente individuati dal Direttore di Cantiere, del cui ruolo saranno a conoscenza tutti i
lavoratori coinvolti o presenti nelle operazioni in atto.
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Ai fini della sicurezza e salute di cui al presente documento, le mansioni dei preposti sono principalmente le
seguenti:
- Coordinare i singoli lavoratori nell'attuazione delle misure tecniche di sicurezza, in base alle istruzioni del
Direttore di Cantiere.
- Sovrintendere all'applicazione delle misure tecniche di sicurezza e delle procedure da parte dei lavoratori.
- Assumere ed esercitare il ruolo di gestore dell’impianto elettrico di cantiere.
- Controllare, in apertura di cantiere, e successivamente con la cadenza che sarà ritenuta opportuna dal
Direttore di Cantiere
- Controllare il corretto stato di conservazione e funzionalità dei DPI, delle macchine, delle attrezzature.
- Controllare l'utilizzo da parte dei lavoratori dei DPI, delle macchine, delle attrezzature.
- Interrompere immediatamente, in caso di pericolo grave ed imminente, le singole lavorazioni, e darne
tempestiva comunicazione al Direttore di Cantiere.
Lavoratori
Pur non essendo oggetto di specifica nomina, l’impresa comunica gli obblighi generali attribuiti ai propri
lavoratori in merito alla sicurezza.
Ai fini della sicurezza e salute di cui al presente documento, le mansioni dei lavoratori sono principalmente ed
oltre a quanto altrove prescritto quelle descritte all'art. 20, D.Lgs. 81/2008 (T.U.S.L.) - Obblighi dei lavoratori.
Si riporta il principio fondamentale - responsabilizzante direttamente il lavoratore ai fini della sicurezza enunciato al c. 1 del predetto articolo.
“1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti
sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni od omissioni, conformemente alla sua
formazione e alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.”
Si riporta altresì quanto al c. 2, lettera a).
(I lavoratori devono) “contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento
degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;”
Il cantiere è assoggettato al T.U.S.L. (D.Lgs. 81/2008) Titolo IV in materia di sicurezza del cantiere.
Verranno adottate le precauzioni necessarie onde impedire l'esposizione al rischio tanto dei lavoratori quanto di
terzi eventualmente interessati.
I lavoratori impiegati opereranno secondo gli ordini della direzione di cantiere, nel rispetto delle vigenti norme in
materia di sicurezza. Essi utilizzeranno macchine ed attrezzature conformemente alle istruzioni, ed
utilizzeranno i DPI necessari, in particolare: protezione del capo (elmetto), protezione del piede (scarpa di
sicurezza), protezione della mano (guanti, da utilizzarsi quando necessario secondo le indicazioni del
preposto), cintura di sicurezza (da utilizzarsi quando necessario secondo le indicazioni del preposto).
L’impresa ha dotato i lavoratori dei DPI indicati.
Verranno rispettati gli obblighi imposti (con particolare riferimento alla esposizione al rumore, di cui al T.U.S.L.,
Titolo VIII).
Le operazioni di lavoro previste, l'utilizzo di macchine ed attrezzature, si svolgeranno come più dettagliatamente
indicato nelle schede che seguono.
In merito all'allestimento del cantiere con riferimento a servizi igienici e spogliatoio, eventuale camera di
medicazione, magazzino, si precisa che salvo diversa disposizione è previsto l'utilizzo di < indicare >
Qualora sia nominato il coordinatore per la progettazione e sia presente il "piano di sicurezza e di
coordinamento",
il presente piano si configura come piano complementare del "piano di sicurezza e di coordinamento" redatto
dal
predetto coordinatore per la progettazione.
L'orario di lavoro e le eventuali turnazioni previste avverranno comunque avendo come riferimento i contratti
nazionali di categoria.
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Articolo 43 - Disposizioni generali
1. Ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 18, comma 1, lettera t), il datore di lavoro:
a) organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso,
salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza;
b) designa preventivamente i lavoratori di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b);
c) informa tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le
misure predisposte e i comportamenti da adottare;
d) programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di
pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al
sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;
e) adotta i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed
immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell'impossibilità di contattare il
competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale
pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili;
e_bis) garantisce la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di
rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere
usati. L'obbligo si applica anche agli impianti di estinzione fissi, manuali o automatici, individuati in
relazione alla valutazione dei rischi (1).
2. Ai fini delle designazioni di cui al comma 1, lettera b), il datore di lavoro tiene conto delle
dimensioni dell'azienda e dei rischi specifici dell'azienda o della unità produttiva secondo i criteri previsti
nei decreti di cui all'articolo 46.
3. I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono
essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle
dimensioni e dei rischi specifici dell'azienda o dell'unità produttiva. Con riguardo al personale della Difesa
la formazione specifica svolta presso gli istituti o le scuole della stessa Amministrazione è abilitativa alla
funzione di addetto alla gestione delle emergenze (2).
4. Il datore di lavoro deve, salvo eccezioni debitamente motivate, astenersi dal chiedere ai lavoratori
di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato.
__________
(1) Lettera aggiunta dall'art. 28, comma 1, lett. a), D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
Articolo 44 - Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato
1. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal
posto di lavoro o da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da
qualsiasi conseguenza dannosa.
2. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell'impossibilità di contattare il
competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non può
subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza.
Art. 45 Primo soccorso
1. Il datore di lavoro, tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni dell'azienda o della unità
produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo
soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi
di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.
2. Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua
formazione, individuati in relazione alla natura dell'attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di
rischio sono individuati dal decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e dai successivi decreti ministeriali di
adeguamento acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano.
3. Con appositi decreti ministeriali, acquisito il parere della Conferenza permanente, acquisito il parere della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
vengono definite le modalità di applicazione in ambito ferroviario del decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388
e successive modificazioni.
Art. 46 Prevenzione incendi
1. La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza statuale,
diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita
umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente.
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Redatta da: Ing. Paolo Lolli
Data:26.02.10 Rev. n. : 00
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2. Nei luoghi di lavoro soggetti al presente decreto legislativo devono essere adottate idonee misure per
prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori.
3. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e dalle disposizioni
concernenti la prevenzione incendi di cui al presente decreto, i Ministri dell'interno, del lavoro e della
previdenza sociale, in relazione ai fattori di rischio, adottano uno o più decreti nei quali sono definiti:
a) i criteri diretti atti ad individuare:
1) misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si
verifichi;
2) misure precauzionali di esercizio;
3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;
4) criteri per la gestione delle emergenze;
b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i
requisiti del personale addetto e la sua formazione.
4. Fino all'adozione dei decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi i criteri generali di
sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al decreto del Ministro
dell'interno in data 10 marzo 1998.
5. Al fine di favorire il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, ed ai
sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera h), del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, con decreto del
Ministro dell'interno sono istituiti, presso ogni direzione regionale dei vigili del fuoco, dei nuclei
specialistici per l'effettuazione di una specifica attività di assistenza alle aziende. Il medesimo decreto
contiene le procedure per l'espletamento della attività di assistenza.
6. In relazione ai principi di cui ai commi precedenti, ogni disposizione contenuta nel presente
decreto legislativo, concernente aspetti di prevenzione incendi, sia per l'attività di disciplina che di
controllo, deve essere riferita agli Organi centrali e periferici del Dipartimento dei vigili del fuoco, del
soccorso pubblico e della difesa civile, di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.
139. Restano ferme le rispettive competenze di cui all'articolo 13.
7. Le maggiori risorse derivanti dall'espletamento della funzione di controllo di cui al presente
articolo, sono rassegnate al Corpo nazionale dei vigili per il miglioramento dei livelli di sicurezza
antincendio nei luoghi di lavoro.
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PARTE II.
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ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO
II.A ASPETTI GENERALI
II.1 Rischio vibrazioni
• E’ stata effettuata la valutazione della esposizione dei dipendenti alle vibrazioni in data13-1107, in ottemperanza al D.Lgs. n. 187 del 19 agosto 2005
Per poter valutare correttamente il rischio da esposizione a vibrazioni si è ritenuto quindi necessario :
1.
identificare le fasi lavorative comportanti esposizione a vibrazioni e valutare i tempi di
esposizione effettiva a vibrazioni associati a ciascuna fase;
2.
individuare macchinari ed utensili utilizzati in ciascuna fase.
La direzione aziendale ha anche tenuto conto, in particolare, dei seguenti elementi:
a) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione
b) il fatto che le vibrazioni possano essere intermittenti o caratterizzate da shock ripetuti
c) i valori limite di esposizione e i valori d'azione
d) gli eventuali effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio
e) gli eventuali effetti indiretti sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni tra le vibrazioni
meccaniche e l'ambiente di lavoro o altre attrezzature
f) le informazioni fornite dal costruttore dell'attrezzatura di lavoro
g) l'esistenza di attrezzature alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione alle vibrazioni
meccaniche;
h) l'ampliamento dell'esposizione lavorativa oltre il normale orario di lavoro
i) condizioni di lavoro particolari, come le basse temperature
j) informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle
reperibili nella letteratura scientifica
Ai fini della valutazione dell'esposizione alle vibrazioni si è tenuto conto che tutto il personale è adibito a
più mansioni pertanto si è dovuto fare un quadro dell'organizzazione dei lavoro acquisendo altresì
informazioni relative ai tempi di utilizzo delle diverse attrezzature/macchinari di lavoro e della
complessiva esposizione alle vibrazioni nelle giornate più critiche.
•
Tali informazioni sono state fornite dal Datore di Lavoro.
Dall'analisi dei dati ottenuti emerge che l'esposizione personale alle vibrazioni per il sistema corpo
intero, è minore al livello d'azione di 0,5 m/s2 per tutti gli addetti, mentre per il sistema mano braccio è
uguale o leggermente superiore al livello d'azione di 2,5 m/s2 per 9 addetti come si evince nella tabella
riassuntiva riportata di seguito:
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Committente:
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Redatta da: Ing. Paolo Lolli
Data:26.02.10 Rev. n. : 00
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TAB. 2.1 TABELLA RIASSUNTIVA DEL RISCHIO VIBRAZIONE NELLE MAESTRANZE DI DUE P SRL
N°
Nominativo Dipendente
Mansione e qualifica
Carpentiere
A(8) m/s2 sistema
mano/braccio
2,76
A(8) m/s2 sistema
corpo intero
0,28
1
MILOUDI FAID
2
GIUSEPPE CIMMINO
Carpentiere
2,76
0,28
3
LUIGI FALANGA
Carpentiere
2,76
0,28
4
Carpentiere
2,76
0,28
5
ANIELLO MEDIO
FRANCESCO DI MAIO
Muratore
2,5
0,28
6
GIUSEPPE SALVATO
Muratore
2,5
0,28
7
NICOLA FALCO
Muratore
2,5
0,28
8
PASQUALE PANARIELLO
Muratore
2,5
0,28
9
Muratore
2,5
0,28
10
HAMASSI(Andrea)
BOUAZZA
FABRIZIO FONTANA
Tecnico Controllore
N.P.
0,2
11
MASSIMILIANO FIORE
Presidente
N.P.
0,2
La valutazione è stata effettuata considerando le giornate più critiche per l'utilizzo delle
attrezzature/macchinari pertanto i valori determinati risultano sovrastimati e cautelativi.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17 e 18 del decreto legislativo 81/2008, il datore di lavoro
elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo e, in ogni caso, a livelli non superiori ai valori limite di
esposizione.
In base alla valutazione dei rischi di cui all'articolo 202, quando sono superati i valori d'azione (mano
braccio: A(8) = 2,5 m/s2 ; corpo intero:0,5 m/s2), il datore di lavoro elabora e applica un programma di
misure tecniche o organizzative, volte a ridurre al minimo l'esposizione e i rischi che ne conseguono,
considerando in particolare quanto segue:
a) altri metodi di lavoro che richiedono una minore esposizione a vibrazioni meccaniche;
b) la scelta di attrezzature di lavoro adeguate concepite nel rispetto dei principi ergonomici e
che producono, tenuto conto del lavoro da svolgere, il minor livello possibile di vibrazioni;
c) la fornitura di attrezzature accessorie per ridurre i rischi di lesioni provocate dalle vibrazioni,
quali sedili che attenuano efficacemente le vibrazioni trasmesse al corpo intero e maniglie o
guanti che attenuano la vibrazione trasmessa al sistema mano-braccio;
d) adeguati programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro e dei
sistemi sul luogo di lavoro;
e) la progettazione e l'organizzazione dei luoghi e dei posti di lavoro;
f) l'adeguata informazione e formazione dei lavoratori sull'uso corretto e sicuro delle
attrezzature di lavoro, in modo da ridurre al minimo la loro esposizione a vibrazioni
meccaniche;
g) la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione;
h) l'organizzazione di orari di lavoro appropriati, con adeguati periodi di riposo;
i) la fornitura, ai lavoratori esposti, di indumenti per la protezione dal freddo e dall'umidità.
Tra i dispositivi accessori citati al punto c) rientrano a pieno titolo i guanti certificati "anti-vibrazioni" ai
sensi della norma EN ISO 10819 (1996).
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DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI AI
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SENSI DEL D.Lgs. 81/2008
Redatta da: Ing. Paolo Lolli
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II D.Lgs. 81/2008 estende l'obbligo della sorveglianza sanitaria a tutto il personale il cui livello di
esposizione a vibrazioni meccaniche superi i valori di azione. Di conseguenza, il medico competente
individuerà il protocollo sanitario adeguato. La sorveglianza sanitaria viene effettuata:
a) prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta esposizione a vibrazioni
b) periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità diversa decisa dal medico
competente
c) all'atto della cessazione del rapporto di lavoro. In tale occasione il medico competente deve
fornire al lavoratore le eventuali indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare.
II medico competente, per ciascuno dei lavoratori esposti a livelli di vibrazioni superiori ai valori
d'azione, istituisce ed aggiorna una cartella sanitaria e di rischio custodita presso l'azienda, o l'unità
produttiva, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008, e fornisce al lavoratore interessato tutte le
informazioni previste.
Nella cartella di rischio sono, tra l'altro, indicati i livelli di esposizione professionale individuali forniti dal
Servizio di prevenzione e protezione.
II.2 Le sostanze impiegate e il Rischio Chimico
Il documento di valutazione dei rischi di esposizione dei lavoratori ad agenti chimici pericolosi:
•
è stato redatto ai sensi del D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25 "Attuazione delle direttive
89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE,
90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42, 98/24 e 99/38 riguardanti il miglioramento della
sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro";
•
costituisce parte integrante del documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi del D.Lgs.
81/2008 art. 17;
•
è soggetto ad aggiornamento periodico ove si verifichino notevoli mutamenti che potrebbero
averla resa superata ovvero quando i risultati della sorveglianza medica ne mostrino la
necessità.
•
Il documento di valutazione del rischio chimico è stato elaborato secondo una metodologia
ispirata al modello della Regione Emilia Romagna per quanto concerne la valutazione del
rischio da agenti chimici pericolosi ed integrato per la valutazione dei casi specifici non
valutabile con il modello di origine.
La valutazione dei rischi è stata condotta dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
con la collaborazione del Medico Competente e il coinvolgimento preventivo del Rappresentante dei
Lavoratori per la Sicurezza.
•
La ditta per la Valutazione del Rischio Chimico ha provveduto a raccogliere le schede di
sicurezza impiegate nelle attività dell’impresa. Si riporta nel documento di valutazione del
rischio chimico l’elenco dei prodotti chimici utilizzati in azienda e le indicazioni delle schede di
sicurezza.
•
Ha provveduto inoltre ad individuare il rischio chimico associato alle varie fasi di lavoro,
riportato nel documento di valutazione del rischio chimico.
•
Ha provveduto inoltre ad individuare l’elenco dei lavoratori esposti per tipo di attività riportato
nel documento di valutazione del rischio chimico.
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Si riporta di seguito una sintesi tabellare del rischio , per mansione e tipo di esposizione.
TAB. 2.1 TIPO DI ATTIVITÀ PER MANSIONE E NOMINATIVO DEI DIPENDENTI
Nominativo Dipendente
Mansione e
Attività
qualifica
carpentiere • Preparazione della
MILOUDI FAID
operaio
carpenteria per i getti
GIUSEPPE CIMMINO
specializzato,
in Ca, Getto del C.A.,
operaio
LUIGI FALANGA
Fissaggio di ferri con
qualificato,
resine ed altro.
ANIELLO MEDIO
operaio comune, • Demolizioni, scavo,
manovale
taglio di materiali (ferro,
gruista
legno, mattoni,...)
• Manutenzione
attrezzature
•
Realizzazione opere
muratore FRANCESCO DI MAIO
Murarie
operaio alt.
GIUSEPPE SALVATO
•
Demolizioni, scavo,
Specializzato
taglio di materiali (ferro,
NICOLA FALCO
Manovale –
legno, mattoni,...)
operaio comune • Manutenzione
PASQUALE PANARIELLO
attrezzature
Tipo di esposizione
•
•
•
•
•
•
Polveri
Vapori
ed
aromi
dei
prodotti.
Possibili contatti con
le sostanze.
Polveri
Vapori
ed
aromi
dei
prodotti.
Possibili contatti con
le sostanze.
HAMASSI(Andrea) BOUAZZA
FABRIZIO FONTANA
Assistente
tecnico di
Verifiche e supervisioni
tecniche di cantiere
MASSIMILIANO FIORE
Amministratore
Lavori in uffici e saltuari
sopralluoghi in cantiere
Nessuno
Sulla base del modello di calcolo utilizzato e dell’acquisizione delle informazioni relative al ciclo
produttivo fornite dal Datore di Lavoro sig. MASSIMILIANO FIORE, si sono calcolati i livelli di
esposizione quotidiana Personali al Rischio Chimico.
TAB. 2.2 LIVELLI DI ESPOSIZIONE PERSONALE AL RISCHIO CHIMICO
Nominativo Dipendente
Mansione
Rischio Chimico
FABRIZIO FONTANA
MODERATO
MILOUDI
FAID
Carpentiere
NON MODERATO
Muratore
NON MODERATO
Presidente
NON ESPOSTO
GIUSEPPE CIMMINO
LUIGI FALANGA
ANIELLO MEDIO
FRANCESCO DI MAIO
GIUSEPPE SALVATO
NICOLA FALCO
PASQUALE PANARIELLO
HAMASSI(Andrea) BOUAZZA
MASSIMILIANO FIORE
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Dal punto di vista tecnico, pertanto, non si ravvede la necessità di interventi particolarmente significativi
nell'immediato.
Tuttavia, vengono di seguito indicati gli adeguamenti ritenuti comunque necessari:
•
prosecuzione del monitoraggio biologico (esami ematochimici e tossicologici) previsto dal piano
sanitario
•
utilizzo sistematico dei DPI
•
proseguire nella sostituzione di prodotti pericolosi per la salute umana con prodotti meno
pericolosi.
II.3 Rischio Rumore
Due P srl, nel settembre 2006 ha concluso la Valutazione del rumore avvalendosi del consulente
tecnico della Ditta CISDI S.p.A. con sede in Modena, via Emilia ovest n° 515 che ha prodotto la
Relazione Tecnica e che ha analizzato quanto richiesto dall’art. 49-quinquies del D.Lgs. 626/94.
¾ I livelli di esposizione e i cofattori di rischio che possono aggravare i danni derivanti da
esposizione a rumore sono i seguenti:
TAB. 2.3 LIVELLI DI ESPOSIZIONE PERSONALE AL RISCHIO RUMORE
MANSIONE
ADDETTO DI CANTIERE
CAPO CANTIERE
IMPIEGATO TECNICO
IMPIEGATO AMMINISTRATIVO
PRESIDENTE
DIRETTORE TECNICO
LEX,8h
(dBA)
LPeak MAX
(dBC)
92,0
81,7
66,8
66,8
66,8
66,8
121,5
102,4
112,5
94,2
94,2
94,2
Esposizione a Esposizione a
vibrazioni
sostanze
meccaniche ototossiche
HAV/WBV
Solventi
HAV/WBV
Solventi
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
Note alla tabella:
HAV = vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio;
WBV = vibrazioni trasmesse al sistema corpo intero.
I valori limite di esposizione sono rispettati (LEX,8h 87 dBA e Lpeak 140 dBC) ricorrendo all’uso dei DPI
uditivi per gli ADDETTI DI CANTIERE.
Non è presente rumore di tipo impulsivo con livelli di picco superiori al valore di azione inferiore.
I dispositivi di protezione per l’ udito in dotazione ai lavoratori (Cuffie 3M mod. 1435) non sono
efficienti durante l’utilizzo della SEGA CIRCOLARE DIAMANT BOART TS 350 X (disco diamantato)
ma il livello di protezione da essi fornito è comunque sufficiente.
¾ Sono già operativi i protocolli di sicurezza previsti dalla legge in funzione dei livelli di rischio
riscontrati, e in particolare :
• controllo sanitario a cura del medico competente
• informazione / formazione dei lavoratori esposti a LEx,8h > 80 dBA
• disponibilità all’uso dei DPI uditivi ai lavoratori esposti a LEx,8h > 80 dBA
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• obbligo all’uso dei DPI uditivi per i lavoratori esposti a LEx,8h > 85 Dba
La valutazione del rumore, se non intervengono fenomeni significativi che modificano il ciclo
produttivo della ditta, ha validità quattro anni; la ditta pertanto dovrà aggiornare la valutazione
del rumore entro il settembre 2010. Si osserva tuttavia che il metodo di valutazione del rumore
previsto nel settembre 2006 è diverso da quanto attualmente previsto dal D.Lgs.81/2008; la ditta
si è già attivata per aggiornare quantoprima detta valutazione.
Si riportano i contenuti della normativa prevista dal D.Lgs. 81/2008 per le necessarie consultazioni delle
figure della sicurezza in azienda.
Titolo V bis - PROTEZIONE DA AGENTI FISICI: RUMORE (*) Capo I DISPOSIZIONI
GENERALI
Art. 49 bis (Campo di applicazione)
1. Il presente titolo determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la
salute e la sicurezza derivanti dall'esposizione al rumore durante il lavoro e in particolare per l'udito.
Art. 49 ter (Definizioni)
1. Ai fini del presente titolo si intende per:
a) pressione acustica di picco (ppeak): valore massimo della pressione acustica istantanea ponderata
in frequenza "C";
b) livello di esposizione giornaliera al rumore (LEX,8h): [dB(A) riferito a 20 µgPa]: valore medio,
ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione al rumore per una giornata lavorativa
nominale di otto ore, definito dalla norma internazionale ISO 1999: 1990 punto 3.6. Si riferisce a tutti i
rumori sul lavoro, incluso il rumore impulsivo;
c) livello di esposizione settimanale al rumore (LEX,8h): valore medio, ponderato in funzione del
tempo, dei livelli di esposizione giornaliera al rumore per una settimana nominale di cinque giornate
lavorative di otto ore, definito dalla norma internazionale ISO 1999: 1990 punto 3.6, nota 2.
Art. 49 quater (Valori limite di esposizione e valori di azione)
1. I valori limite di esposizione e i valori di azione, in relazione al livello di esposizione giornaliera al
rumore e alla pressione acustica di picco, sono fissati a:
a) valori limite di esposizione rispettivamente LEX,8h = 87 dB(A) e ppeak = 200 Pa (140 dB(C) riferito a 20
µPa);
b) valori superiori di azione: rispettivamente LEX,8h = 85 dB(A) e ppeak = 140 Pa (137 dB(C) riferito a 20
µPa);
c) valori inferiori di azione: rispettivamente LEX,8h = 80 dB(A) e ppeak = 112 Pa (135 dB(C) riferito a 20
µPa).
2. Laddove a causa delle caratteristiche intrinseche della attività lavorativa l'esposizione giornaliera al
rumore varia significativamente, da una giornata di lavoro all'altra, è possibile sostituire, ai fini
dell'applicazione dei valori limite di esposizione e dei valori di azione, il livello di esposizione giornaliera
al rumore con il livello di esposizione settimanale a condizione che:
a) il livello di esposizione settimanale al rumore, come dimostrato da un controllo idoneo, non ecceda il
valore limite di esposizione di 87 dB(A);
b) siano adottate le adeguate misure per ridurre al minimo i rischi associati a tali attività.
Capo II OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
1. Nell'ambito della valutazione dei rischi di cui all'articolo 4, il datore di lavoro valuta il rumore durante il
lavoro prendendo in considerazione in particolare:
a) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo;
b) i valori limite di esposizione e i valori di azione di cui all'articolo 49_quater;
c) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore;
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d) per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti da
interazioni fra rumore e sostanze ototossiche connesse con l'attività svolta e fra rumore e vibrazioni;
e) tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni fra rumore e
segnali di avvertimento o altri suoni che vanno osservati al fine di ridurre il rischio di infortuni;
f) le informazioni sull'emissione di rumore fornite dai costruttori dell'attrezzatura di lavoro in conformità
alle vigenti disposizioni in materia;
g) l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l'emissione di rumore;
h) il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l'orario di lavoro normale, in locali di cui è
responsabile;
i) le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili
nella letteratura scientifica;
l) la disponibilità di dispositivi di protezione dell'udito con adeguate caratteristiche di attenuazione.
2. Se, a seguito della valutazione di cui al comma 1, può fondatamente ritenersi che i valori inferiori di
azione possono essere superati, il datore di lavoro misura i livelli di rumore cui i lavoratori sono esposti,
i cui risultati sono riportati nel documento di valutazione.
3. I metodi e le apparecchiature utilizzate sono adattati alle condizioni prevalenti in particolare alla luce
delle caratteristiche del rumore da misurare, della durata dell'esposizione, dei fattori ambientali e delle
caratteristiche dell'apparecchio di misurazione. I metodi utilizzati possono includere la campionatura,
purché sia rappresentativa dell'esposizione del lavoratore.
4. I metodi e le strumentazioni rispondenti alle norme di buona tecnica si considerano adeguati ai sensi
del comma 3.
5. Nell'applicare quanto previsto nel presente articolo, il datore di lavoro tiene conto delle imprecisioni
delle misurazioni determinate secondo la prassi metrologica.
6. La valutazione di cui al comma 1 individua le misure di prevenzione e protezione necessarie ai sensi
degli articoli 49_sexies, 49_septies, 49_octies e 49_nonies ed è documentata in conformità all'articolo 4,
comma 2.
7. La valutazione e la misurazione di cui ai commi 1 e 2 sono programmate ed effettuate con cadenza
almeno quadriennale, da personale adeguatamente qualificato nell'ambito del servizio di prevenzione e
protezione di cui all'articolo 8. In ogni caso il datore di lavoro aggiorna la valutazione dei rischi in
occasione di notevoli mutamenti che potrebbero averla resa superata o quando i risultati della
sorveglianza sanitaria ne mostrino la necessità.
Art. 49 sexies (Misure di prevenzione e protezione)
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al
minimo e, in ogni caso, a livelli non superiori ai valori limite di esposizione, mediante le seguenti misure:
a) adozione di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore;
b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor
rumore possibile, inclusa l'eventualità di rendere disponibili ai lavoratori attrezzature di lavoro conformi
ai requisiti di cui al titolo III, il cui obiettivo o effetto è di limitare l'esposizione al rumore;
c) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro;
d) adeguata informazione e formazione sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre
al minimo la loro esposizione al rumore;
e) adozione di misure tecniche per il contenimento:
1) del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con
materiali fonoassorbenti;
2) del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento;
f) opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul
posto di lavoro;
g) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della
durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di
riposo.
2. Se a seguito della valutazione dei rischi di cui all'articolo 49_quinquies, risulta che i valori superiori di
azione sono oltrepassati, il datore di lavoro elabora ed applica un programma di misure tecniche e
organizzative volte a ridurre l'esposizione al rumore, considerando in particolare le misure di cui al
comma 1.
3. I luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti ad un rumore al di sopra dei valori
superiori di azione sono indicati da appositi segnali. Dette aree sono inoltre delimitate e l'accesso alle
stesse è limitato, ove ciò sia tecnicamente possibile e giustificato dal rischio di esposizione.
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4. Nel caso in cui, data la natura dell'attività, il lavoratore benefici dell'utilizzo di locali di riposo messa a
disposizione dal datore di lavoro, il rumore in questi locali è ridotto a un livello compatibile con il loro
scopo e le loro condizioni di utilizzo.
Art. 49 septies (Uso dei dispositivi di protezione individuali)
1. Il datore di lavoro, qualora i rischi derivanti dal rumore non possono essere evitati con le misure di
prevenzione e protezione di cui all'articolo 49_sexies, fornisce i dispositivi di protezione individuali per
l'udito conformi alle disposizioni contenute nel Titolo IV ed alle seguenti condizioni:
a) nel caso in cui l'esposizione al rumore superi i valori inferiori di azione il datore di lavoro mette a
disposizione dei lavoratori dispositivi di protezione individuale dell'udito;
b) nel caso in cui l'esposizione al rumore sia pari o al di sopra dei valori superiori di azione fa tutto il
possibile per assicurare che vengano indossati i dispositivi di protezione individuale dell'udito;
c) sceglie dispositivi di protezione individuale dell'udito che consentono di eliminare il rischio per l'udito
o di ridurlo al minimo, previa consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti;
d) verifica l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale dell'udito.
2. Il datore di lavoro tiene conto dell'attenuazione prodotta dai dispositivi di protezione individuale
dell'udito indossati dal lavoratore solo ai fini di valutare il rispetto dei valori limite di esposizione.
Art. 49 octies (Misure per la limitazione dell'esposizione)
1. Fermo restando l'obbligo del non superamento dei valori limite di esposizione, se, nonostante
l'adozione delle misure prese in applicazione del presente titolo, si individuano esposizioni superiori a
detti valori, il datore di lavoro:
a) adotta misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione;
b) individua le cause dell'esposizione eccessiva;
c) modifica le misure di protezione e di prevenzione per evitare che la situazione si ripeta.
Art. 49 nonies (Informazione e formazione dei lavoratori)
1. Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 21 e 22, il datore di lavoro garantisce che i lavoratori
esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori di azione vengano informati e formati in relazione ai
rischi provenienti dall'esposizione al rumore, con particolare riferimento:
a) alla natura di detti rischi;
b) alle misure adottate in applicazione del presente titolo volte a eliminare o ridurre al minimo il rischio
derivante dal rumore, incluse le circostanze in cui si applicano dette misure;
c) ai valori limite di esposizione e ai valori di azione di cui all'articolo 49 _quater;
d) ai risultati delle valutazioni e misurazioni del rumore effettuate in applicazione dell'articolo
49_quinquies insieme a una spiegazione del loro significato e dei rischi potenziali;
e) all'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale dell'udito;
f) all'utilità e ai mezzi impiegati per individuare e segnalare sintomi di danni all'udito;
g) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e all'obiettivo della
stessa;
h) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo l'esposizione al rumore.
Art. 49 decies (Sorveglianza sanitaria)
1. Il datore di lavoro sottopone alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 16, i lavoratori la cui
esposizione al rumore eccede i valori superiori di azione.
2. La sorveglianza sanitaria di cui al comma 1 è estesa ai lavoratori esposti a livelli superiori ai valori
inferiori di azione, su loro richiesta o qualora il medico competente ne conferma l'opportunità.
3. Nel caso in cui la sorveglianza sanitaria riveli, in un lavoratore, l'esistenza di anomalie imputabili ad
esposizione a rumore, il medico competente ne informa il datore di lavoro ed il lavoratore.
4. Nei casi di cui al comma 3 il datore di lavoro:
a) riesamina la valutazione del rischio effettuata a norma dell'articolo 49_quinquies;
b) riesamina le misure volte a eliminare o ridurre i rischi a norma degli articoli 49_sexies e 49_septies;
c) tiene conto del parere del medico competente nell'attuazione delle misure necessarie per eliminare o
ridurre il rischio;
d) adotta le misure affinché sia riesaminato lo stato di salute di tutti gli altri lavoratori che hanno subito
un'esposizione analoga.
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II. 4 Il Rischio sollevamento carichi
Valutazione per la movimentazione manuale dei carichi ai sensi del D.Lgs. 81/2008 - TITOLO VI –
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI - N° 2 CAPI - N° 5 articoli (da art. 167 a art. 171)
La movimentazione manuale dei carichi nelle attività edili va presa in considerazione perché possibile
causa di lesioni invalidanti sia a carico dell’apparato muscolare che dell’apparato scheletrico.
La ditta DUE P srl nelle attività di cantiere si è dotata di attrezzatura adeguata per lo spostamento
di materiali : gru per i vari cantieri, camioncini, …., carriole.
Ciò nonostante possono verificarsi situazioni ove le operazioni condotte nel cantiere quali:
•
realizzazione di carpenteria in legno;
•
montaggio dei ferri per il c.a.;
•
realizzazioni di muri , tramezze, coperture…
•
preparazione degli impasti di malta;
•
trasporto dei prodotti necessari nelle varie situazioni ;
comporta la movimentazione di carichi eccessivi per i singoli lavoratori.
•
Al fine di adeguarsi al D.lgs. 81/2008 nel febbraio 2009 è stata effettuata una formazione
specifica di 8 ore per tutti i dipendenti, con esame finale per singolo dipendente, attraverso ditta
specializzata sulla sicurezza sul lavoro
(Remark srl) e
relativa alla movimentazione dei
carichi.
•
E’ stata resa nota ai capocantiere la procedura NIOSH, che consente di identificare il Peso
limite raccomandato
che si può avere in varie
condizioni o, viceversa, che consenta di
identificare il rischio da movimentazione manuale dei carichi a cui è soggetto il lavoratore nelle
varie condizioni di lavoro.
•
Si rimanda per i dettagli della valutazione all’Allegato - DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL
RISCHIO NELLA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI (D. Lgs. N. 81 del 9 aprile
2008 Titolo VI e D.Lgs. 106 del 3 agosto 2009) redatta il 29/01/2010 - dove si descrive in
dettaglio detta procedura e ove è effettuata la valutazione complessiva del rischio
Movimentazione Carichi.
Il rischio complessivo Movimentazione Carichi è sintetizzato nella tabella che segue.
TAB. 2.4 IL RISCHIO MOVIMENTAZIONE MANUALE CARICHI E LE MAESTRANZE ( TITOLO VI D.LGS. 81/2008)
Nominativo Dipendente
Mansione
Rischio Movimentazione
carichi
NON ESPOSTO
TECNICO CONTROLLORE
FABRIZIO FONTANA
MILOUDI FAID
Carpentiere
LIVELLO DI ATTENZIONE
GIUSEPPE CIMMINO
LUIGI FALANGA
ANIELLO MEDIO
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Pag. 54/107
Muratore
LIVELLO DI ATTENZIONE
PRESIDENTE CON FUNZIONI
AMMINISTRATIVE E DI
NON ESPOSTO
GIUSEPPE SALVATO
NICOLA FALCO
HAMASSI(Andrea) BOUAZZA
PASQUALE PANARIELLO
MASSIMILIANO FIORE
II.5 Il Rischio videoterminali
Si definiscono "videoterminali" (VDT) le apparecchiature dotate di schermo alfanumerico o grafico a
prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione (art. 173, D.Lgs. n. 81/2008 TITOLO VII )
ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI , costituite da personal computer, sistemi di
videoscrittura, di elaborazione dati, di testi o di immagini.
Le unità VDT, sotto il profilo della igiene e sicurezza del lavoro, si considerano costituite oltre che dallo
schermo, dalla tastiera, dalla unità a dischi, dal piano di lavoro, dal sedile, dal supporto portadocumenti,
dall'ambiente circostante, da altri eventuali accessori quali la stampante, il sistema di immissione dati, il
software per l'interfaccia uomo-macchina.
• Per lavoratore si intende chi utilizza un’attrezzatura munita di videoterminali, in
modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all’art.
173 del D.Lgs. n. 81/2008, come specificato all’articolo 175.
Nell'allegato XXXIV del D.Lgs. n. 81/2008, sono riportate le prescrizioni tecniche minime dei posti di
lavoro ai videoterminali, tra l'altro;
- L'attrezzatura non deve essere fonte di rischio per i lavoratori.
- Lo schermo deve essere orientabile ed inclinabile, avere immagine stabile, esente da sfarfallamento,
con brillanza e contrasto regolabili, non deve produrre riflessi e riverberi molesti.
- La tastiera deve essere inclinabile, dissociata dallo schermo, priva di riflessi, con tasti facilmente
leggibili dalla normale posizione di lavoro.
- Il piano di lavoro deve avere superficie sufficiente e poco riflettente ed essere munito di supporto per
documenti regolabile.
- Il sedile deve avere altezza e schienale regolabili ed essere munito, ove richiesto dai lavoratori, di
poggiapiedi.
Inoltre, ai sensi della CEE direttiva Consiglio n. 90/270 e del D.M. 2 ottobre 2000:
- Lo spazio di lavoro deve consentire i cambiamenti di posizione, senza disagio.
- L'illuminazione generale e specifica deve garantire un contrasto appropriato tra schermo e ambiente.
- I riflessi e gli abbagliamenti devono essere evitati mediante dispositivi regolabili di copertura delle
finestre ed adottando idonei accorgimenti per evitare fastidiosi fenomeni di riflessione dalle pareti e dal
altre attrezzature circostanti.
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- Le attrezzature non devono produrre calore che possa essere di disturbo all'operatore.
- Le radiazioni, con esclusione della parte visibile dello spettro elettromagnetico, devono essere ridotte
a livelli trascurabili.
- Deve essere valutato il rumore emesso dalle attrezzature presenti nei posti di lavoro al fine di non
perturbare l'attenzione e la comunicazione verbale.
- L'umidità dell'ambiente deve essere soddisfacente.
- L'elaboratore deve essere dotato di software adeguato alle mansioni da svolgere, di facile uso, munito
di sistemi di indicazione sullo svolgimento dei programmi e con ritmi operativi accettabili.
Devono essere applicati i principi di ergonomia in particolare all'elaborazione dell'informazione da parte
dell'uomo.
Il termine per adempire all'obbligo di adeguare alle norme innanzi elencate i posti di lavoro è scaduto il
1° gennaio 1997 per i posti di lavoro utilizzati prima della entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2008 .
1) Attività lavorativa
L'attività lavorativa deve essere organizzata in modo da evitare il più possibile la ripetitività e la
monotonia delle operazioni: qualora essa si protragga per almeno quattro ore consecutive devono
essere previste delle interruzioni (pause o cambiamenti di attività), con modalità stabilite da accordi
collettivi anche a livello aziendale o, in mancanza, al lavoratore deve essere assicurata almeno una
pausa di 15 minuti ogni 120 minuti di attività continuativa.
Le interruzioni possono essere stabilite temporaneamente a livello individuale, su prescrizione del
medico competente che ne evidenzi la necessità e non sono cumulabili all'inizio ed al termine
dell'orario di lavoro. Le pause costituiscono parte integrante dell'orario di lavoro e non sono riassorbibili
all'interno di accordi che prevedano la riduzione dell'orario complessivo di lavoro.
2) Formazione ed informazione
Il datore di lavoro, inoltre, deve fornire al personale dipendente una adeguata informazione e
formazione inerente le misure da applicarsi al posto di lavoro, le modalità di svolgimento dell'attività, la
protezione degli occhi e della vista.
3) Sorveglianza sanitaria
L'art. 176 del D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce l'obbligo di sottoporre i lavoratori a visita medica, da parte
del medico competente e, se necessario, ad esami specialistici oftalmologici; la visita, da effettuarsi
prima dell'impiego nelle mansioni, deve essere rivolta ad evidenziare eventuali malformazioni strutturali
ed a valutare il visus e la funzionalità oculare. Per l'uso di attrezzature videoterminali, il lavoratore
addetto deve essere sottoposto a visita preventiva per essere giudicato "idoneo" - con o senza
prescrizioni - o "non idoneo".
¾
Schematizzando quindi i nuovi obblighi di sorveglianza sanitaria, gli stessi possono essere cosi
riassunti:
-
prima che l’operatore sia adibito all’uso di VDT;
-
con periodicità quinquennale fino a 50 anni di età;
-
con periodicità biennale dopo il 50° anno di età;
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-
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con periodicità biennale ove, in esito alla visita preventiva, l’operatore venga giudicato "idoneo
con prescrizioni";
-
ogni qualvolta il lavoratore sospetti una sopravvenuta alterazione della funzione visiva,
confermata dal medico competente.
La visita dovrà concludersi con un giudizio di idoneità, non idoneità o idoneità con prescrizioni.
Conclusione
•
La ditta ha provveduto ad adeguare i posti di lavoro degli impiegati d’ufficio, adeguando le varie
situazioni come da contenuti dell’allegato VII con riguardo a :
Schermi, Posto di lavoro,
Illuminazione
•
La ditta DUE P srl sottopone tutti i lavoratori dell’ufficio a vista medica.
II.6 Rischio biologico
Si tratta del rischio derivante dall’esposizione a microrganismi quali virus, batteri, ecc. che possano
infettare e provocare danni alle persone esposte.
I lavori a rischio in edilizia sono, fra l’altro, quelli che comportano contatti con liquami, deiezioni,
acqua ristagnante (lavori in fognature, depuratori, pozzi, UTA, ecc...). Le misure adeguate per
prevenire i rischi sono:
• vaccinazioni preventive (es.: antitetanica – antitifica – antiepatite),
• opportuna organizzazione del lavoro (delimitazione aree, riduzione al minimo del
personale esposto, adeguata disponibilità di tempo per le operazioni di pulizia, bonifica, ecc.)
• uso di mezzi di protezione personale (fornitura adeguata per quantità e tipologia) adeguate misure igieniche (disponibilità di acqua, saponi disinfettanti, doccie)
• informazione e formazione degli addetti (modalità e sequenza di vestizione e
lavaggio)
• sorveglianza sanitaria per il personale esposto e per i luoghi contaminati
Rischio ratti
La presenza di topi e ratti in cantiere genera il rischio di essere infettati da diverse patologie tra cui la
più comune è la Leptospirosi. Il contagio da quesata malattia è causato da:
•
contatto con acqua (lavori in vicinanza di fiumi, canali, acque stagnanti)
•
inalazione di areosols contaminate da deiezioni di topi e ratti infetti.
•
morso di un animale infetto.
La trasmissione all’uomo può avvenire SEMPRE poichè le leptospire possono penetrare anche la cute
sana e quindi anche attraverso graffi o ferite.
E’ una malattia che presenta, dopo un periodo di incubazione di 5/14 gg, una prima fase simile all’influenza
(febbre, cefalea, dolori addominali, vomito, ecc..) per poi dare (nei casi acuti), insufficienza renale ed
epatica, diatesi emorragica, grave ipotensione sanguigna, importante alterazione del sensorio e alta
mortalità.
Misure di prevenzione, protezione e mitigazione
SEMPRE verificare PREVENTIVAMENTE gli ambienti di lavoro: (baracche, container attrezzi,
mensa, cantiere) con particolare attenzione ai cantieri di restauro.
Cercare segni sulla presenza di ratti ( feci, impronte, rosure, presenza di odore tipico)
eventualmente posizionando esche topicide con adeguata segnaletica al fine di garantire
comunque una efficace prevenzione.
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Utilizzo DPI: guanti per rischio meccanico e idonei vestiti a protezione contro graffi ed
escoriazioni.
•
Disinfezione delle aree contaminate da escrementi con appropriati disinfettanti
tipo ipoclorito (candeggina).
•
Vaccinazione specifica contro la leptospirosi di tutti i lavoratori che operano in
ambienti potenzialmente infetti.
•
Evitare qualsiasi contatto con acque potenzialmente infette.
Rischio piccioni
I piccioni ed i loro escrementi sono molto spesso presenti in molti cantieri. Ecco le affezioni di maggior
rischio trasmissibili dai colombi all’uomo e i virus, batteri, parassiti, gli agenti che causano il
contagio:
•
Istoplasmosi: è provocata da funghi microscopici che attaccano l'apparato respiratorio
causando polmoniti. In alcuni casi può anche colpire il sistema nervoso centrale causando
anche paresi o causare di rado casi fulminanti mortali. Questi funghi si trovano soprattutto
negli escrementi secchi.
•
Candidiasi: il responsabile è un fungo, la candida, che provoca infezioni intestinali e irritazioni
ai genitali femminili. La candida può essere presente sulle piume dei piccioni e il contagio può
avvenire toccando l'animale
•
Criptococcosi: provoca polmoniti e disturbi al sistema nervoso. Il fungo responsabile prolifera
negli escrementi e anche in questo caso si trasmette toccando le feci e portando le mani alla
bocca.
•
Encefalite di Saint Louis: si tratta di una infiammazione al cervello e può essere molto
pericolosa. Il contagio avviene dal contatto diretto con un animale infetto
•
Salmonellosi: si tratta di una infezione intestinale con diarrea, nausea, vomito e, a volte febbre.
Le salmonelle si riproducono nelle feci e si trasmettono per contatto. Sembra che almeno il 50%
dei piccioni del centro nord sia infettato da salmonella.
•
Tubercolosi: i colombi possono contrarre una forma di tubercolosi sostenuta dal
mycobacterium avium che colpisce però solo in maniera sporadica, dando forme molto meno
gravi di quelle provocate da Myc. Tubercolosis, specificamente patogeno per l’uomo.
•
Toxoplasmosi: i piccioni possono essere vettori di tale zoonosi specie nelle grosse
metropoli, dove viene predato da gatti randagi e viventi in colonie radicate sul territorio ove la
diffusione della patologia può assumere dimensioni allarmanti.
•
Ascaridiosi: attraverso le feci il piccione puó eliminare uova di ascaridi che possono
infettare il mantello di cani e di gatti.
•
Psittacosi: è causata da un virus che può dare sintomi simili a quelli dell'influenza, ma con
rischio di polmonite e congiuntivite. Il contagio avviene anche in questo caso dal contatto con gli
escrementi o respirando pulviscolo contenente escrementi polverizzati.
•
Ectoparassiti, i più pericolosi dei quali sono:Le Zecche o Argasidi (argas reflexus) che possono
veicolare all’uomo il batterio patogeno del genere Borelia – Borrelliosi - od addirittura mortale
nei confronti dell'uomo (morbo di Lyme), responsabile di contagi con diffusione epidemica. La
zecca del piccione trasmette anche il batterio Coxiella bumetii con manifestazione di febbre e
sintomi influenzali. La puntura della zecca provoca inoltre eritemi e reazioni allergiche, fino allo
shock anafilattico, con rarissimi casi a decorso letale.
•
Altri parassiti esterni: Gli Acari che nidificano tra le penne dei piccioni; le Pulci di cui i nidi di
piccioni sono spesso infestati.
Misure di prevenzione, protezione e mitigazione
Bonifica dell’area contaminata mediante DISINFESTAZIONE (rischio zecche) e
•
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•
•
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DISINFEZIONE utilizzando DISINFETTANTI (varichina o altri riportati in tabella) con efficacia e
assenza di tossicità testata.
• Attenzione: La pulizia manuale potrebbe provocare l'innalzarsi di pulviscolo del guano secco
che inalato veicola malattie quali la salmonellosi e la criptoccoccosi; in questo caso è opportuno
usare una pompa aspirante con filtro assoluto
Istallazione di reti/dissuasori per evitare il contatto diretto con i volatili ove necessario
Utilizzo DPI; tute tywek, guanti in lattice/neoprene, facciali filtranti nelle aree a rischio
Insetti
Sono soprattutto gli imenotteri a dare problemi (api vespe e calabroni), oltre alle spiacevoli
conseguenze delle punture (dolore, gonfiore, prurito intenso e prolungato), c'è da considerare che
secondo stime recenti più del 5% della popolazione può avere reazioni intense, su base allergica alle
punture di questi insetti. In tali casi il gonfiore diviene molto marcato, c’è nausea, diminuzione della
pressione arteriosa e difficoltà di respiro.
Misure di prevenzione, protezione e mitigazione
o In caso di alverari di poca rilevanza: agire con insetticida quando non c’è attività
dell’insetto (nelle ore serali e notturne);
o In caso di nidi più grandi chiamare i VVFF.
o Attivarsi per un tempesivo intervento medico in caso di puntura di insetto.
Legionellosi o morbo dei legionari
Malattia provocata dalla Legionella, un microrganismo presente nell’ambiente naturale
prevalentemente caldo umido, meglio se in presenza di protozoi ed alghe. E’ isolata frequentemente in
impianti di condizionamento e nell’acqua calda degli impianti idro-sanitari ove trova le condizioni ideali
di sviluppo. Gli impianti idrici e di condizionamento fortemente contaminati, possono rappresentare un
rischio d’infezione per chi soggiorna (anche per poche ore) o per chi vi lavora.
L’infezione avviene per via respiratoria, mediante inalazione di aerosol contaminato.
Misure di prevenzione, protezione e mitigazione
o Utilizzo DPI; tute tywek, guanti in lattice/neoprene, facciali filtranti nelle aree a rischio
o Bonifica dell’impianto utilizzando BIOCIDI (Sali di ammonio quaternario) con efficacia e
assenza di tossicità testata
o Eventuali campionamenti con misurazione della carica batterica
La legionellosi si manifesta dopo 2/10 giorni di incubazione dando sintomi di tipo influenzale detta
“febbre di Pontiac” oppure dando la “malattia dei legionari” cioè una grave polmonite.
AVVISA L’ASL E/O L’OSPEDALE PIÙ VICINO IN CASO DI PRESENZA DI UN INFEZIONE
DA LEGION ELLA (anche casi dubbi)
Tetano
Rischio collegato a ferite ed abrasioni con materiali e attrezzature ferrosi che siano rimasti depositati
sul terreno o comunque sporche di terra. Le spore del tetano permangono a lungo (anche fino ad 8
anni) nel materiale e nelle attrezzature contaminate.
Misure di prevenzione, protezione e mitigazione
o
Utilizzo DPI: guanti per rischio meccanico e idonei vestiti a protezione
contro graffi ed escoriazioni
Sempre obbligatoria la vaccinazione contro il tetano (D.Lgs. n. 81/08) dei lavoratori addetti
all’edilizia.
Rischio biologico "diffuso"
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Se si hanno situazioni di lavoro nei pressi di condotte fognarie, fosse settiche, nella posa di tubazioni
etc, ; in questi casi di potenziale esposizione a molteplici agenti infettivi, virus (particolarmente virus
Epatite A), batteri.
Misure di prevenzione, protezione e mitigazione
• Facciali filtranti (maschere a filtro molto leggere, con elevata efficienza ed estesa
tollerabilità), tute in sterili mono uso in tyvek, guanti in lattice.
• Effettuare la bonifica dell’area contaminata DISINFEZIONE utilizzando DISINFETTANTI
(varichina o altri riportati in tabella) con efficacia e assenza di tossicità testata.
• Attenzione! Nell’offrire una protezione dagli agenti patogeni, il guanto, la tuta mono uso, la
mascherina stessa possono diventare veicolo di infezione. Un DPI contaminato con sostanze
anche solo potenzialmente infette ha svolto il suo compito e va cambiato ed eliminato subito.
La ditta ha una buona attenzione per quanto riguarda la sicurezza e l’igiene dell’ambiente di lavoro.
E’ in contatto costante con il medico competente e con la ditta specializzata in materia di sicurezza ed
igiene del lavoro. I lavoratori sono costantemente vaccinati contro il tetano.
Si ritiene pertanto che il rischio biologico sia classificabile come basso.
II.7 Rischio di incendio
Il rischi di incendio nei cantieri edili dipende dalle caratteristiche stesse del cantiere e quindi varia da
caso a caso.
Generalmente il rischio di incendio dipende da:
• materiali usati e in stoccaggio nelle aree di cantiere (ad esempio legno od altro materiale che può
risultare facilmente infiammabile);
• dalle lavorazioni in corso ( ad esempio lavori di saldatura, lavori di messa in opera di guaina
impermeabilizzante con la lancia a gas,…);
• da materiali già in opera (ad esempio nelle coperture in legno, nei solai in legno, …);
• dalle caratteristiche dell’impianto elettrico, spesso agente primario di innesco di incendio;
• dalla presenza di attrezzature di lavoro che impiegano liquidi infimmabili ( sega a motore per il
legno, generatore autonomo,…);
• dall’abitudine (cattiva ed illegale) che spesso hanno le imprese edili: accendere fuochi all’aperto per
smaltire materiali legnosi non utilizzati.
Va sottolineato che l’impresa ha personale adeguatamente formato in materia di antincendio e
di pronto soccorso.
La ditta poi, per l’impianto elettrico, impiega uno specialista abilitato, all’inizio del cantiere per la
realizzazione dell’impianto elettrico principale. Per l’impianto elettrico secondario (sottoquadri) la ditta
impiega componenti adeguati agli standard richiesti in fase di progettazione dell’impianto.
E’ in genere presente, come sostanza estinguente, acqua con tubazione flessibile di buona lunghezza.
E’ in genere presente in cantiere almeno un estintore a polvere.
Infine va sottolineato che sono presenti normalmente cumuli di sabbia , elemento considerato quale
buono strumento per lo spegnimento degli incendi mediante soffocamento.
IMPORTANTE: La ditta presta particolare attenzione nelle realizzazione dei tetti, ed in particolare nella
posa delle guaine. L’uso dei cannelli a gas per la realizzazione dell’impermeabilizzazione è limitato ai
casi strettamente indispensabili e sotto stretta sorveglianza del preposto.
Si ritiene quindi che il rischio incendi nei cantieri condotti da DUE P srl, sia basso.
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II.8 Rischio radiazioni ottiche artificiali
Il riferimento è il Titolo VIII AGENTI FISICI - Capo V Protezione dei lavoratori dai rischi di
esposizione a radiazioni ottiche artificiali.
In particolare si ritiene di considerare il rischio in relazione a : Saldature e lavorazioni affini
I rischi prevalenti di questa fase sono fumi e gas di saldatura (e loro contenuto in metalli) CO2, ossido
di azoto, ed altri rischi legati alla saldatura a Raggi ultravioletti e Raggi infrarossi.
Nel caso di effettuazioni di saldatura di tipo elettrico, si generano gas intorno all'elettrodo per azione
delle alte temperature e che sommati al danno causato dai fumi, risultano essere irritanti per le prime
vie respiratorie.
Si ricordano di seguito alcuni principi fondamentali. Durante le operazioni di saldatura debbono essere
utilizzate le seguenti precauzioni:
- uso di idoneo sistema di aspirazione: (in una postazione di saldatura non ben aspirata si raggiungono
concentrazioni di fumi facilmente superiori ai 10 mg/mc)
♦ uso della maschera di protezione o quantomeno degli occhiali per evitare colpi di luce;
♦ uso di grembiule protettivo in cuoio od altro materiale idoneo;
♦ uso della maschera protettiva naso-bocca;
♦ uso di guanti protettivi;
♦ uso di scarponcini protettivi.
Si ricorda inoltre che è vietato saldare su recipienti o tubi chiusi, o su recipienti che contengano
sostanze, che possano dar luogo a reazioni pericolose per la salute dei lavoratori; che è vietato saldare
a meno di 5 metri da generatori di acetilene.
Le bombole di saldatura se spostate devono essere portate, ben ancorate, su apposito carrello, oppure
essere agganciate alle pareti in modo stabile .
Occorre, inoltre che i lavoratori che attraversano l'area interessata dalle operazioni di saldatura, e che
non sono addetti alle stesse, prestino particolare attenzione a faville, colpi di luce.
• Dalle conversazioni condotte con il datore di lavoro è emerso che la ditta, effettua solo
saltuariamente e comunque di modesta entità, saldature durante le varie attività di cantiere. Sotto
questo profilo quindi il rischio è basso.
II.9 Rischio stress e lavoro correlato
Relativamente alla valutazione dei rischi per la ditta, sono state esaminate le situazioni relative allo
stress e lavoro correlato, come previsto dall’articolo 28 – D.Lgs. 81/2008 sulla valutazione dei rischi.
Al momento, il datore di lavoro, sentito anche il parere dell’RLS, non ritiene vi siano elementi da
considerare in proposito.
II.10 Rischio lavoratori affetti da alcolismo e dipendenza da sostanze stupefacenti
Sono state esaminate le problematiche relative ai lavoratori affetti da alcolismo e dipendenza da
sostanze stupefacenti.
Al momento, il datore di lavoro, sentito anche il parere dell’RLS, non ritiene vi siano elementi da
considerare in proposito.
II.11 Rischio microclima
Il microclima è il complesso dei parametri climatici dell’ambiente locale, non necessariamente confinato,
che determina gli scambi termici fra l’ambiente stesso e gli individui che vi operano. I lavoratori edili
passano la maggior parte del loro tempo all’aperto e sono quindi sottoposti direttamente alle condizioni
meteo ad ai rischi e disturbi ad esse connessi. Sono di particolare rilevanza ai fini della sicurezza la
valutazione delle seguenti condizioni meteorologiche:
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Pioggia
Neve
Nebbia
Vento forte
Freddo intenso
Irraggiamento solare intenso.
PIOGGIA
Il D.Lgs. n. 81/08 impone di fornire ai lavoratori i necessari dispositivi di protezione individuale che nello
specifico devono essere marchiati CE e conformi alle direttive UNI EN 340 e UNI EN 343.
A parte questo, se le lavorazioni non vengono sospese, è necessario tener conto della scivolosità di tutte
le superfici (soprattutto gli impalcati in legno o metallo!).
IN CASO DI TEMPORALE LA DITTA SOSPENDE PER TEMPO TUTTE LE LAVORAZIONI
ALL’APERTO ED IN PARTICOLARE IN PROSSIMITÀ DI PONTEGGI E GRU.
NEVE
E’ un elemento di pericolosità per i lavori all’aperto con l’impiego di attrezzature meccaniche
(ruspe, pale, escavatori, ecc) in relazione alla difficoltà di identificare i percorsi.
E’ elemento di difficoltà per la possibilità di cadute, scivolamenti, … in piano, sempre in relazione
all’identificazione dei percorsi.
Va infine considerato che per i lavori in quota in presenza di precipitazioni nevose aumenta il
rischio di caduta dall’alto per la possibilità di scivolamento da coperture, solai in corso di
realizzazione, …
Infine va considerato che nel caso di nevicate copiose, i ponteggi che presentano sull’ultimo
impalcato la presenza di neve (oltre 20 cm, ed in funzione delle condizioni), sono considerati fuori
servizio, ovvero non utilizzabili dagli operatori, previa pulitura del ponteggio.
•I capicantiere dovranno regolarsi nelle varie situazioni, vietando lavorazioni pericolose nel
caso di precipitazioni nevose o presenza di neve al suolo.
NEBBIA
La nebbia fitta rende difficoltoso individuare i pericoli da lontano e farsi individuare dagli altri operatori.
In caso di nebbia è necessario:
- l’uso di indumenti ad alta visibiltà per tutti i presenti in cantiere
- la verifica della visibilità minima sul libretto di uso delle macchine usate.
- nell’uso della gru, il costante contatto radio fra l’addetto all’imbrago del carico ed il gruista.
VENTO FORTE
Il vento, oltre ad influire sull’utilizzo di alcune macchine ( uso della gru, uso dei cestelli e piattaforme
auto sollevanti, uso dei ponteggi) influisce negativamente sul lavoro degli operai perchè altera:
• Equilibrio (raffiche di vento, specie se discontinue, possono causare la caduta. soprattutto se s i
t r a s p o r t a m a n u a l m e n t e oggetti di una certa superficie in luoghi esposti come solai e
c o p e r t u r e ) . S o n o v i e t a t e lavorazioni in quota se il vento supera gli 11,1 m/s (40 km/h).
• Temperatura percepita. (il vento aumenta i rischi dovuti al freddo)
FREDDO INTENSO
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Il freddo, specie se associato a vento, può provocare:
• ipotermia o assideramento (inizia con forti brividi ed aumento del tempo di recupero in ambiente
caldo fino ad a r r i v a r e a l c o m a e d a l l ’ a r r e s t o cardiaco nei casi gravi).
• congelamento (si ha solo nel caso in cui la tempratura è molto sotto lo 0°C ed è favorito dal vento.
Colpisce solo parti del corpo esposte come le mani, piedi, naso ed orecchie. E’ molto pericoloso
perchè provoca la necrosi dei tessuti)
Misure di prevenzione, protezione e mitigazione
• Alternare dei periodi di esposizione a dei periodi di recupero termico (in ambienti riscaldati
dotati di bevande calde)
• Alternare, se possibile, le lavorazioni all’aperto con lavorazioni al chiuso.
• Utilizzare appropriati indumenti (marchiati CE) che in questo caso sono DPI (abbigliamento con
adeguato grado di isolamento, guanti, sciarpe, cappelli o sottocaschi e caschi idonei,)
• Se le condizioni climatiche si avvicinano alla soglia di pericolo, sospendere le lavorazioni.
Va poi considerato che il freddo agisce in modo negativo su varie lavorazioni come i getti di
calcestruzzo non addittivato con temperature prossime allo 0°C, messa in opera di muri, archi,… in
mattoni con calce ed altri leganti similari, presenza di ghiaccio nelle armature metalliche. E’ necessari
ricordare che le lavorazioni effettuate in condizioni climatiche avverse, possono presentare il pericolo di
crollo con il coinvolgimento delle maestranze. Il capocantiere dovrà sapersi regolare in modo adeguato
nelle varie situazioni.
IRRAGGIAMENTO SOLARE INTENSO
L’irraggiamento solare intenso genera 2 tipologie di rischio diverse:
• L’esposizione ad alte temperature
• L’espozione a radiazioni ultraviolette.
Alte temperature
Si indica circa 30-32°C la temperatura massima compatibile con l’esecuzione di attività della durata di
8 h/giorno e comunque vieta l’esposizione anche per brevi periodi a temperature uguali o superiori a
35°C. Le linee guida dell’ISPESL “microclima negli ambienti di lavoro” collocano i lavori edili all’aperto
tra gli “ambienti termici severi caldi”.
L’esposizione alle alte temperature può determinare:
•l’istabilità del sistema cardio-circolatorio fino all’edema ed a sincope da calore (collasso o colpo di
calore).
• quilibri idro-elettrolitici (spossatezza, vertiggini, nausea, vomito, cefalea).
Misure di prevenzione, protezione e mitigazione
• mantenere una dieta con pochi grassi e carboidrati
• bere molta acqua con eventuale aggiunta di integratori salini (almeno 2 litri al giorno)
• DIVIETO DI ASSUMERE ALCOOL
• indossare indumenti che permettano la traspirazione (di cotone).
• alternare dei periodi di esposizione a periodi di pausa
• svolgere i lavori più pesanti e nei punti più caldi, nelle ore più fresche del giorno.
• nei periodi particolarmente caldi spostare l’orario di lavoro in modo da sospendere le
lavorazioni nelle ore più calde del giorno
• formazione ed informazione sui rischi, sulle patologie e sui sintomi derivanti da esposizione
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RADIAZIONI ULTRAVIOLETTE
La radiazione solare ultravioletta deve essere considerata a tutti gli effetti un rischio di natura professionale
per tutti i lavoratori che lavorano all'aperto (lavoratori outdoor), e deve essere posto alla stregua di tutti
gli altri rischi (chimici, fisici, biologici) presenti nell'ambiente di lavoro.
I raggi UV sono la causa di:
•fotoinvecchiamento e fotocarcinogenesi
•neoplasie cutanee che possono essere di origine epiteliale (le più comuni sono: cheratosi solari, gli
epiteliomi spinocellulari e gli epiteliomi basocellulari come il carcinoma), oppure di origine
melanocitica, (il melanoma).
• aggravamento di alcune malattie cutaneee fotosensibili
•fotosensibilizzazione (causata dai raggi UV e da alcune sostanze ad azione fotosensibilizzante es.
farmaci o creme).
Quando si assumono farmaci leggere sempre nel foglietto illustrativo o chiedere al medico se è
sconsigliata l'esposizione al sole.
Misure di prevenzione, protezione e mitigazione
• Schermare con teli e con coperture le zone di lavoro all’aperto, Cercare di sfruttare le zone di
ombra prodotte da alberi o costruzioni vicine
• Organizzare l’orario di lavoro, ove possibile, in maniera tale che durante le ore della giornata in
cui gli UV sono più intensi (ore 11,00 – 15,00 oppure 12,00 – 16,00 con l'ora legale) si
privilegino i compiti lavorativi che si svolgono all’interno
• Prevedere una rotazione dei compiti lavorativi tra attività all'aperto e al chiuso e tra attività al sole
e all'ombra.
• Utilizzo di DPI (creme solari, indumenti protettivi a maniche lunghe, cappelli, occhiali da sole,
guanti)
• Formazione ed informazione dei lavoratori e sorveglianza sanitaria specifica individuazione dei
soggetti maggiormente sensibili in sede preventiva
•
Anche quando il cielo è nuvoloso vi è esposizione alla radiazione solare UV - È necessario proteggersi
anche in inverno e non solo in estate. Neve, ghiaccio, acqua, sabbia, cemento riflettono la luce solare,
aumentando la radiazione UV che raggiunge la pelle.
II.12 Rischio esposizione ad agenti cancerogeni
Nella attività dell’azienda in seguito ad esame delle attività e ai colloqui con il datore di lavoro, non è
stato rilevato il rischio in oggetto.
II.13 Rischio valutazione rischio piombo
Nella attività dell’azienda in seguito ad esame delle attività e ai colloqui con il datore di lavoro, non è
stato rilevato il rischio in oggetto.
II.14 Rischio valutazione rischio amianto
L’impresa, nel caso di cantieri con necessità di rimozione dell’amianto provvede a rivolgersi a ditta
specializzata. Pertanto in seguito ad esame delle attività e ai colloqui con il datore di lavoro, si ritiene
che non vi sia rischio in oggetto.
II.15 Il Rischio elettrico
L'elettricità può determinare lesioni corporali di tre tipi:
• shock elettrico,
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• ustioni da arco elettrico,
• ustioni da elettrocuzione.
Il passaggio della corrente per contatto diretto od indiretto va sotto il nome di elettrocuzione.
I danni che derivano dall'elettrocuzione dipendono essenzialmente da 2 parametri: intensità e
durata della corrente; inoltre sono importanti stato di isolamento del soggetto, al quale
contribuiscono anche la costituzione fisica generale dell'individuo colpito e la condizione psico-fisica al
momento dei contatto Il corpo umano, attraversato da una corrente elettrica, è soggetto a pericolo;
l'entità del danno varia principalmente in funzione dell'intensità, della frequenza e del tempo di
permanenza della corrente e del tipo di contatto (ad esempio, in caso di contatto mano-mano, oppure
mano-piede, si ha il rischio più elevato).
Alla frequenza di rete (50 Hz) la soglia di sensibilità al passaggio di corrente sui polpastrelli delle dita
è di circa 0,5 mA. In condizioni ordinarie, correnti alternate di intensità fino a 10 mA non sono considerate
pericolose.
Oltre questo limite, in relazione all'intensità e al tempo di permanenza della corrente, il corpo umano
può subire i seguenti effetti:
- TETANIZZAZIONE
- ARRESTO DELLA RESPIRAZIONE
- FIBRILLAZIONE VENTRICOLARE
Contatti elettrici diretti
Il contatto diretto, è il contatto con una parte conduttrice normalmente in tensione. (ad es. un cavo
elettrico scoperto).
Per la protezione contro i contatti diretti l'uso del differenziale è un accorgimento utile, ma non sempre
efficace; è comunque necessario ricorrere ai necessari isolamento previsti per legge, mentre si
raccomanda di utilizzare la protezione di ostacoli fisici (barriere) solo quando non sia possibile adottare
altre misure di protezione, e comunque solo per brevi periodi. (CEI 64 - 8/7)
Nel loro complesso però gli infortuni non avvengono solo per cause legate ad apparecchiatura
elettriche; piuttosto la loro origine è da ricercare nella mancanza del collegamento a terra degli
apparecchi o nell'erroneo o mancante coordinamento con i dispositivo di interruzione automatica dei
circuito. Infatti di tutti gli infortuni dovuti a cause elettriche che succedono in cantiere, nel 37 % dei casi
l'impianto di terra non esiste, nel 56 % è presente ma non coordinato con l'interruttore differenziale e
solo nel 7% dei casi l'impianto di terra è coordinato con il differenziale.
E' infine necessario tener presente che nei cantieri circa l'80% degli infortuni mortali provocati dalle
prese a spina è imputabile al distacco dei conduttore di terra dal relativo morsetto ed a un suo contatto
accidentale con i morsetti di fase.
Contatti elettrici indiretti
Il contatto indiretto è il contatto con una parte conduttrice normalmente non in tensione, ma che per un
guasto dell'isolamento o per altre cause si trovi accidentalmente in tensione (ad es. carcasse
metalliche, quadri di comando e apparecchiatura elettriche);
La pericolosità del contatto indiretto deriva principalmente dal fatto che "si prende la scossa"
toccando parti di attrezzature o masse metalliche che normalmente non dovrebbero essere in
tensione; è quindi un contatto che avviene sempre senza nessuna precauzione. E' molto frequente
il caso di interruzione o allentamento dei conduttori di protezione o di terra a causa di rotture,
tranciamenti, vibrazioni, urti e così via.
Inoltre la maggior parte degli infortuni da contatto indiretto avvengono non per l'assenza del
collegamento a terra, ma perché l'impianto di terra non è coordinato con le protezioni; un contatto
accidentale sulla massa si trasforma così in un contatto diretto.
Il contatto indiretto avviene principalmente per messa in tensione a causa dei cedimento
dell'isolamento principale di una apparecchiatura elettrica; di questi infortuni circa il 36% possono
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essere imputati alla betoniera, il 18%.all'apparecchio di sollevamento, l'11 % a prese a spina e
cavi elettrici.
Anche cavi strappati, morsetti scoperti o involucri rotti possono costituire una consistente fonte di
pericolo.
Innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti o sovratemperature pericolose, archi elettrici e
radiazioni
La causa più comune dell'innesco di un incendio è senz'altro l'energia termica prodotta dalla corrente
elettrica; cariche elettrostatiche, superfici calde di macchine o forni, scintille ecc.. Le principali cause
elettriche d'innesco sono:
-
le correnti di guasto a terra;
i corto circuiti;
i sovraccarichi non eliminati tempestivamente;
gli archi elettrici;
i surriscaldamenti dovuti al cattivo contatto nei morsetti, nelle prese o negli adattatori delle
prese;
- le correnti superficiali dovute al deposito di polvere conduttrice o di umidità su superfici isolanti
che sorreggono parti in tensione.
Le condutture devono pertanto essere costruite e protette in modo da non essere ne causa
d'innesco ne di propagazione di incendi, indipendentemente dai fattori che li hanno provocati.
La ditta adotta normalmente i seguenti comportamenti:
•
La valutazione del rischio elettrico viene fatta ai sensi dell’art 80 del D.Lgs.81/08.
•
L’impianto elettrico di cantiere e l’impianto di terra è sempre realizzato da ditta specializzata, dotato
di certificato di conformità.
•
Il capocantiere verifica costantemente lo stato dell’impianto elettrico e richiede l’intervento di
impresa specializzata ogni volta che se ne presenta la necessità.
•
Le attrezzature elettriche sono costantemente sottoposte a verifica da parte delle maestranze.
•
I componenti elettrici sono tutti conformi alle norme CEI e dotati di isolamento minimo IP 44.
• Sono sempre presi in considerazione lo stato dell’impianto elettrico in relazione allo stato dei
luoghi, con riferimento specifico ai luoghi umidi e a quelli a rischio di esplosione.
•
Sono messe a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere ovvero adatte
a tali scopi ai fini della sicurezza e della salute . Accertarsi del buono stato di conservazione e di
efficienza delle attrezzature. Programmare una sistematica manutenzione preventiva delle attrezzature
•
L'apparecchio elettrico deve avere le derivazioni a spina e i conduttori mobili intermedi tali da
impedire che una spina non inserita nella propria presa risulti in tensione. Le prese a spina utilizzate
devono essere tali che non sia possibile entrare accidentalmente in contatto con le parti in tensione
della presa e con le parti in tensione della spina durante le fasi di inserimento o disinserimento.
•
Se l'apparecchio elettrico ha potenza superiore a 1000 Watt è sempre presente a monte un
interruttore di protezione.
•
Consentire l'uso all'aperto di attrezzature elettriche alimentate a tensione non superiore a 220 V.
•
Dal momento che, per motivi di sicurezza, gli utensili elettrici portatili sono realizzati a doppio
isolamento è consentito derogare al loro collegamento all'impianto di terra. Anzi tale possibilità deve
essere addirittura intesa come un divieto, dato che collegare un utensile elettrico a doppio isolamento a
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terra comporta maggiori rischi che lasciarlo senza collegamento. (Normalmente l’apparecchio a doppio
isolamento ha la spina priva della messa a terra.
•
Nei lavori in luoghi conduttori ristretti (ad esempio, piccole cisterne metalliche, cunicoli umidi,
l'interno di tubazioni metalliche, scavi ristretti nel terreno) è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a
tensione superiore a 50 V. In questi casi occorre utilizzare utensili elettrici portatili alimentati o da un
trasformatore d'isolamento (220/220 V), che ha tra gli avvolgimenti un isolamento doppio o rinforzato
oppure uno schermo metallico collegato a terra, o da un trasformatore di sicurezza (ad esempio 220/24
V), che fornisce energia elettrica a bassissima tensione (non superiore a 50 V). Sia il trasformatore
d'isolamento che quello di sicurezza devono essere mantenuti fuori del luogo conduttore ristretto.
•
E’ sempre verificato che l'apparecchio elettrico sia dotato di interruttore incorporato nella carcassa
tale da consentire la messa in funzionamento e l'arresto in tutta sicurezza.
In virtù delle indicazioni sopra riportate è da considerarsi basso il rischio elettrico.
II.B ANALISI DEI LUOGHI DI LAVORO
In particolare l’analisi si è concentrata su un cantiere che gestisce la ditta in provincia di Parma:
Committente:
Comune di Parma
Direzionale Uffici Comunali (D.U.C.), Largo Torello de Strada 11/A, 43100 PARMA
Oggetto del cantiere: AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE DI VALERA
Indirizzo: Strada Valera Sotto, 5/A Parma
Descrizione del cantiere
•
Direzione di cantiere;
ALLESTIMENTO DEL CANTIERE
RIMOZIONE DELLO STRATO VEGETALE
DEMOLIZIONE MURO DI CONFINE E COSTRUZIONE CORSIA DI ACCESSO CENTRALE
RICOLLOCAZIONE RETE FOGNARIA E DELLA FOSSA BIOLOGICA ESISTENTE E DEI
CONTATORI ACQUA E GAS
REALIZZAZIONE DELLE FONDAZIONI
MONTAGGIO PONTEGGIO DI SERVIZIO PERIMETRALE
REALIZZAZIONE DEI LOCULI IN C.A. E DEL NUOVO MURO DI CONFINE
MONTAGGIO DELLA STRUTTURA METALLICA DI COPERTURA
POSA DEL MANTO DI COPERTURA E DELLE LATTONERIE
REALIZZAZIONE DI PARTE DEL SOTTOFONDO PER LA FUTURA PAVIMENTAZIONE
MONTAGGIO DEL PONTEGGIO PER LA REALIZZAZIONE DELL'ABSIDE CIRCOLARE
REALIZZAZIONE DELL'ABSIDE IN MURATURA FACCIA A VISTA
REALIZZAZIONE DELLA COPERTURA DELL'ABSIDE
REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI
REALIZZAZIONE DEI PAVIMENTI INTERNI
POSA DI RIVESTIMENTI IN PIETRA NATURALE
TINTEGGIATURA DI TUTTE LE SUPERFICI
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POSA DELLE LASTRE DI CHIUSURA DEI LOCULI IN PIETRA NATURALE
REALIZZAZIONE DELLA FONTANA INTERNA
COMPLETAMENTO DELLE FOGNATURE E SISTEMAZIONI ESTERNE
RIMOZIONE E PULIZIA DELL'AREA DI CANTIERE
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Planimetria del Cantiere
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Per la sistemazione del cantiere si osserva come la disposizione del cantiere sia:
•
Dotata di baracche di cantiere e dei bagni per le varie necessità;
•
L’area di cantiere è ben spianata e realizzata con ghiaia grossa che facilita i movimenti del
personale. Il cantiere è sufficientemente pulito ed ordinato;
•
Ldi servizio ssono èll’apertura del z
•
Non è presente la gru di cantiere. La ditta si avvale quando necessario di gru mobile o di
camion gru, in modo da servire le varie parti di cantiere, posizionandosi in modo stabile
nell’appoggio, dotata del libretto di accompagno con il collaudo annuale previsto dalla
normativa.
•
Al centro del cantiere è poi presenta la betoniera, stabile e coperta con tetto di protezione
contro il rischio di caduta dall’alto.
La ditta nella sua attività cura la presenza della sicurezza nelle varie fasi di lavoro, anche durante le
attività in appalto ad altre ditte (ad esempio durante gli scavi, durante la realizzazione degli impianti
tecnologici: impianto elettrico, impianto idrico,…)
Di seguito sono ricordate le competenze e gli obblighi delle varie figure professionali dell’impresa,
presenti in cantiere.
Le imprese esecutrici
Il Datore di lavoro è il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto
che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva - intendendosi per
tale lo stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di beni o servizi dotata di autonomia finanziaria
e tecnico-funzionale - abbia la responsabilità dell'impresa o dello stabilimento, in quanto titolare dei poteri
decisionali e di spesa (art. 2, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 81/08)
Il Datore di lavoro delle imprese esecutrici provvede a:
¾ prima dell'inizio dei lavori l'impresa aggiudicataria trasmettere il Piano di sicurezza e
coordinamento alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi; (Art. 101, comma 2, D.Lgs. n.
81/08)
¾ nel caso di lavori pubblici, in assenza di piano di sicurezza e coordinamento, redigere anche il
piano sostitutivo di sicurezza; (Art. 131, legge n. 163/2006)
¾ prima dell'inizio dei rispettivi lavori trasmettere il proprio Piano operativo di sicurezza al
Coordinatore per l'esecuzione; (Art. 101, comma 3, D.Lgs. n. 81/08)
¾ mettere a disposizione dei Rappresentanti per la sicurezza copia dei piani di sicurezza 10 giorni
prima dell'inizio dei lavori; (Art. 100, comma 4, D.Lgs. n. 81/08)
¾ prima dell'accettazione del Piano di sicurezza e coordinamento consultare il rappresentante per
la sicurezza; (Art. 102, comma 1, primo periodo, D.Lgs. n. 81/08)
¾ prima dell'accettazione delle modifiche significative al Piano di sicurezza e coordinamento
consultare il rappresentante per la sicurezza; (Art. 102, comma 1, primo periodo, D.Lgs. n. 81/08)
¾ designare gli addetti alla gestione dell'emergenza; (Art. 18, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/08 e
art. 104, comma 4, D.Lgs. n. 81/08)
¾ inserire nel cartello di cantiere i nominativi dei coordinatori per la sicurezza; (Art. 90, comma 7,
D.Lgs. n. 81/08)
¾ affiggere copia della notifica in cantiere; (Art. 99, comma 2, D.Lgs. n. 81/08)
¾ partecipare direttamente o tramite delegato alle riunioni convocate dal coordinatore;
¾ prendere atto dei rilievi del coordinatore per l'esecuzione;
¾ osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 81/08; (Art. 95, D.Lgs. n.
81/08)
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attuare quanto previsto nei piani di sicurezza; (Art. 100, comma 3, D.Lgs. n. 81/08)
adottare le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII; (Art. 96, comma 1, lettera a),
D.Lgs. n. 81/08)
¾ predisporre l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili;
(Art. 96, comma 1, lettera b), D.Lgs. n. 81/08)
¾ curano la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo
o il ribaltamento; (Art. 96, comma 1, lettera c), D.Lgs. n. 81/08)
¾ curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere
la loro sicurezza e la loro salute; (Art. 96, comma 1, lettera d), D.Lgs. n. 81/08)
¾ curare le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi; (Art. 96, comma 1, lett. e), D.Lgs. n.
81/08)
¾ curare che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvenga correttamente; (Art.
96, comma 1, lettera f), D.Lgs. n. 81/08)
¾ redigere il Piano operativo di sicurezza; (Art. 96, comma 1, lettera g), D.Lgs. n. 81/08)
¾ sottoporre il cantiere a visita semestrale del Medico competente e del Responsabile del ervizio di
prevenzione e protezione; (Art. 41 D.Lgs. n. 81/08 e art. 104, comma 2, D.Lgs. n. 81/08)
¾ tenere la riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi; (Art. 35 D.Lgs. n. 81/08 e art.
104, comma 1, D.Lgs. n. 81/08)
Direttore tecnico di cantiere
Il Direttore tecnico di cantiere è il dirigente apicale, designato dall'appaltatore, con compiti di organizzare
ed eseguire i lavori nel rispetto delle norme contrattuali.
I Direttore tecnico di cantiere provvede a:
¾ adottare le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII; (Art. 96, comma 1, lettera a),
D.Lgs. n. 81/08)
¾ predispongono l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e
individuabili; (Art. 96, comma 1, lettera b), D.Lgs. n. 81/08)
¾ curano la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo
o il ribaltamento; (Art. 96, comma 1, lettera c), D.Lgs. n. 81/08)
¾ curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere
la loro sicurezza e la loro salute; (Art. 96, comma 1, lettera d), D.Lgs. n. 81/08)
¾ curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con
il committente o il responsabile dei lavori; (Art. 96, comma 1, lettera e), D.Lgs. n. 81/08)
¾ curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;
(Art. 96, comma 1, lettera f), D.Lgs. n. 81/08)
¾ redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h) del D.Lgs. n.
81/08; (Art. 96, comma 1, lettera g), D.Lgs. n. 81/08)
¾ attuare quanto previsto nei piani di sicurezza; (Art. 100, comma 3, D.Lgs. n. 81/08)
¾ esercitare la sorveglianza sull'attuazione di tutte le misure di sicurezza previste nei piani di
sicurezza affidati alla sovrintendenza dei suoi preposti nonché dei responsabili delle imprese coesecutrici o dei fornitori o sub-appaltatori;
¾ mettere a disposizione dei Rappresentanti per la sicurezza copia dei piani di sicurezza 10 giorni
prima dell'inizio dei lavori; (Art. 100, comma 4, D.Lgs. n. 81/08)
¾ prima dell'inizio dei lavori, trasmettere il Piano di sicurezza e coordinamento alle imprese
esecutrici e ai lavoratori autonomi; (Art. 101, comma 2, D.Lgs. n. 81/08)
¾ prima dell'inizio dei rispettivi lavori, trasmettere il proprio Piano operativo di sicurezza al
Coordinatore per l'esecuzione; (Art. 101, comma 3, D.Lgs. n. 81/08)
¾
¾
I preposti
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Il preposto è colui che sovrintende il lavoro degli altri. Egli è generalmente un operaio specializzato con
funzioni di guida diretta e controllo immediato sull'esecuzione del lavoro (es. caposquadra o capo
reparto).
I preposti provvedono a:
¾ adottare le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII; (Art. 96, comma 1, lettera a),
D.Lgs. n. 81/08)
¾ predispongono l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e
individuabili; (Art. 96, comma 1, lettera b), D.Lgs. n. 81/08)
¾ curano la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo
o il ribaltamento; (Art. 96, comma 1, lettera c), D.Lgs. n. 81/08)
¾ curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere
la loro sicurezza e la loro salute; (Art. 96, comma 1, lettera d), D.Lgs. n. 81/08)
¾ curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con
il committente o il responsabile dei lavori; (Art. 96, comma 1, lettera e), D.Lgs. n. 81/08)
¾ curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;
(Art. 96, comma 1, lettera f), D.Lgs. n. 81/08)
¾ redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h) del D.Lgs. n.
81/08; (Art. 96, comma 1, lettera g), D.Lgs. n. 81/08)
¾ sorvegliare sull'attuazione di tutte le misure di sicurezza previste nei piani di sicurezza ed affidati
alla propria squadra
¾ attuare quanto previsto nei piani di sicurezza; (Art. 100, comma 3, D.Lgs. n. 81/08)
I lavoratori autonomi
Il lavoratore autonomo è la persona fisica la cui attività professionale concorre alla realizzazione
dell'opera senza vincolo di subordinazione.
I lavoratori autonomi provvede a:
¾ attenersi a quanto previsto nei piani di sicurezza; (Art. 100, comma 3, D.Lgs. n. 81/08)
¾ attenersi alle indicazioni fornite dal Coordinatore per l'esecuzione; (Art. 94, comma 1, D.Lgs. n.
81/08)
¾ utilizzare le attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni previste dalle norme; (Titolo III
Capo I, D.Lgs. n. 81/08)
¾ utilizzare i dispositivi di protezione individuale in conformità alle norme; (Titolo III Capo II, D.Lgs.
n. 81/08)
I lavoratori subordinati
Per lavoratore subordinato s'intende colui che fuori del proprio domicilio presta il proprio lavoro alle
dipendenze e sotto la direzione altrui, anche al solo scopo di apprendere un mestiere, un'arte o una
professione.
I lavoratori dipendenti provvedono a:
¾ contribuire all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro; (Art.20, comma 2, lett.a), D.Lgs. n.81/08)
¾ osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai
fini della protezione collettiva ed individuale; (Art.20, comma 2, lett.b), D.Lgs. n.81/08)
¾ utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati
pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
(Art.20, comma 2, lett.c), D.Lgs. n.81/08)
¾ utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
comma 2, lett.d), D.Lgs. n.81/08)
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¾ segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e
dei dispositivi di protezione, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui si venga a
conoscenza; (Art.20, comma 2, lett.e), D.Lgs. n.81/08)
¾ non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di
controllo; (Art.20, comma 2, lett.f), D.Lgs. n.81/08)
¾ non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di propria competenza
ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; (Art.20, comma 2,
lett.g), D.Lgs. n.81/08)
¾ partecipare ai programmi di formazione e addestramento; (Art.20, comma 2, lett.h), e Art.78,
comma 1, D.Lgs. n.81/08)
¾ sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti; (Art.20, comma 2, lett.i), D.Lgs. n.81/08 )
¾ non rifiutare la designazione ad addetto alla gestione dell'emergenza, se non per giustificato
motivo; (Art.43, comma 3, primo periodo, D.Lgs. n. 81/08)
¾ utilizzare i DPI conformemente all'informazione, alla formazione ed all'addestramento ricevuti;
(Artt. 78, comma 2, D.Lgs. n. 81/08)
¾ provvedere alla cura dei DPI messi a disposizione; (Art. 78, comma 3, lett. a), D.Lgs. n. 81/08)
¾ non apportare modifiche ai DPI di propria iniziativa; (Art. 78, comma 3, lett. b), D.Lgs. n. 81/08)
¾ o segnalare immediatamente qualsiasi difetto od inconveniente rilevato nei DPI messi a
disposizione; (Art. 78 comma 5 D.Lgs. n. 81/08)
¾ seguire le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI al termine dell'utilizzo; (Art. 78,
comma 4, D.Lgs. n. 81/08)
¾ abbandonare immediatamente l'area interessata da eventi imprevedibili o incidenti; (Art 226,
comma 6, e Art. 240, comma 2,D.Lgs. n. 81/08)
Parte II.2 Descrizione delle fasi lavorative e analisi per mansioni
II.2.1 Descrizione delle fasi lavorative
Di seguito si fornisce un’analisi maggiormente dettagliata delle attività svolte, così come indicato in
precedenza .
II.2.2 Analisi di rischio
Nel seguito, in forma tabellare vengono presentate le situazioni di rischio (con indicazione della
probabilità, gravità e criticità) riconducibili alle varie attività prese in considerazione e caratteristica
dell’impresa con una indicazione anche delle misure preventive già in essere.
1. ALLESTIMENTO DEL CANTIERE
2. ESECUZIONE DI FONDAZIONI DI MURI, TRAVI PILASTRI IN C.A.
3.USO BETONIERA
3.1 REALIZZAZIONE DI SOLAI
4. ESECUZIONE DI CARPENTERIA
4.1 OPERAZIONI DI DISARMO
5. MONTAGGIO DI PONTEGGI TELAI O A TUBI E GIUNTI SU FACCIATE DI EDIFICI IN COSTRUZIONE
5.1. ATTIVITÀ SUI PONTEGGI A TELAI O A TUBI E GIUNTI
6. ESECUZIONE DI MURATURA ESTERNA IN MATTONI FORATI O PIENI E MALTA CEMENTIZIA
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7. ESECUZIONE DI PARETI DIVISORIE INTERNE IN MATTONI FORATI E MALTA CEMENTIZIA
8.1 TRASPORTO MATERIALI: ANDATOIE E PASSERELLE
8.2 TRASPORTO MATERIALI – USO DELLA GRU- LO SCARICO DEI MATERIALI TRAMITE GRU, SULLA
COPERTURA.
8.3 USO DELL’AUTOGRÙ
9. REALIZZAZIONE DI COPERTI
10. ATTREZZATURE ELETTRICHE: PRINCIPALI PRECAUZIONI E NORME DI RIFERIMENTO
11.0 DEMOLIZIONI
12. LAVORI DI DEFINIZIONE
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1. ALLESTIMENTO DEL CANTIERE
Mansione
Operaio
Attività
Situazione di pericolo
Realizzazione di recinzione di
cantiere eseguita con paletti in
ferro infissi nel terreno e rete
plastificata
Lacerazioni alle mani per l’uso della mazza
Realizzazione di baraccamenti e
box da destinare a uffici,
spogliatoi servizi igienici, servizi
igienici ecc. di cantiere
Realizzazione dell’impianto
elettrico
Operaio
Perforazioni dovute all’uso del trapano
P
G
C
1
2
2
DPI
Casco, guanti,
scarpe di
sicurezza con
suola imperforabile
Misure e protezioni
Attenersi alle istruzioni di
corretto utilizzo
1
2
2
1
2
2
1
2
2
Seguire le procedure di corretta
imbracatura del carico
Lesioni dorso lombari per sollevamento e
trasporto manuale di pannelli
1
2
2
Elettrocuzione
1
4
4
Evitare spostamenti di carichi
con peso superiore ai 25 kg;
Formazione adeguata
Sorveglianza sanitaria
Impianti realizzati da ditta in
possesso dei requisiti tecnico
professionali adeguati
Cadute dall’alto durante l’utilizzo di scale a
mano
Caduta di attrezzi
Lesioni alle mani nell’uso di attrezzi comuni
1
3
3
1
1
2
2
2
2
Urti, colpi e impatti durante l’utilizzo degli
attrezzi comuni
Schiacciamento per cattiva imbracatura del
carico o per errore del gruista
Casco, guanti e
calzature isolanti,
attrezzature dotate
di isolamento
Casco, guanti,
scarpe di
sicurezza.
Guanti
Osservazioni
1.
non lavorare su parti in tensione.
2.
scegliere l’interruttore generale di cantiere e gli interuttori di zona con corrente nominale adeguata alla potenza installata
3.
utilizzare conduttori con sezione adeguata al carico e comunque non inferiore a 2.5 mmq
4.
installare nei quadretti di zona interruttori differenziali coordinati con l’impianto di messa a terra
5.
usare prese a spina non pressando con grado di protezione minima IP44
6.
usare solo quadri elettrici di tipo ASC ovvero assiemati in officina
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Utilizzo di scale a norma
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2. ESECUZIONE DI FONDAZIONI DI MURI, TRAVI PILASTRI IN C.A.
Mansione
Attività
Situazione di pericolo
Esecuzione della casseratura al
piano fondazioni, armatura e
getto delle strutture di fondazione
P
G
C
1
3
3
1
2
2
Colpiti da materiali caduti dall’alto
1
4
4
Danni alla cute e all’apparato respiratorio a
causa del cemento, del legname da
carpenteria e degli additivi del cemento
2
2
3
Proiezione di schegge o tagli prodotti dalla
sega circolare
1
3
3
Caduta di personale a causa della errata
posizione durante il getto o per la inidoneità
del ponteggio adoperato
Danni provocati dai ferri d’armatura
sporgenti dai cordoli di fondazione in attesa
di ripresa
Operaio
Rumore (danni all’udito)
1
2
2
A - REALIZZAZIONE DI FONDAZIONI GETTATE IN OPERA
DPI
Misure e protezioni
Casco, guanti, scarpe di
sicurezza con suola
imperforabile. Stivali di
sicurezza durante il getto
Montaggio ponteggio,
trabattello o impalcatura
secondo le norme
tecniche.
Impiegare capellotti o
tavole di protezione dei
ferri.
Casco
Mascherine con filtri
antipolvere, guanti,
occhiali
Guanti, occhiali
Otoprotettori
ATTIVITA’ CONTEMPLATE
•
•
•
•
•
•
•
preparazione, delimitazione e sgombero area
tracciamenti
predisposizione letto d’appoggio
movimento macchine operatrici ed impianti di sollevamento se previsti
preparazione e posa casserature
approvvigionamento, lavorazione e posa ferro
getto calcestruzzo da autobetoniera
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Evitare attività sottostanti
ponti di lavoro
Attenersi a misure
tecniche di prevenzione
Sega circolare con cuffia
e coltello secondo le
norme.
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•
•
•
sorveglianza e controllo della presa
•
•
•
•
•
verificare la scarpata di scavo prima di iniziare i lavori di fondazione in prossimità della medesima; pulire il bordo superiore dello scavo
disarmo delle casserature
ripristino viabilità e pulizia
RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI DURANTE IL LAVORO
1. cadute dall’alto (all’interno degli scavi)
2. seppellimento, sprofondamento
3. urti, colpi, impatti, compressioni
4. punture, tagli, abrasioni
5. vibrazioni
6. scivolamenti, cadute a livello
7. elettrici
8. rumore
9. cesoiamento, stritolamento
10. caduta materiale dall’alto
11. investimento (da parte di mezzi meccanici)
12. movimentazione manuale dei carichi
13. polveri, fibre
14. getti, schizzi
15. allergeni
ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI
usare scale a mano legate e che superino di almeno m. 1 il piano superiore di arrivo per l’accesso al fondo scavo
per gli attraversamenti degli scavi aperti utilizzare passerelle provviste da ambo i lati di normali parapetti
non depositare materiale che ostacoli la normale circolare
fare attenzione agli ostacoli fissi pericolosi. Uno di questi è rappresentato dai ferri di ripresa del cemento armato emergenti dal piano di lavoro
Casseratura per il getto
Prima dell'uso della sega circolare accertarne la rispondenza alle norme e la stabilità della macchina.
Durante l'uso gli addetti devono indossare scarpe di sicurezza, guanti e di occhiali protettivi.
Durante l'uso del disarmante attenersi alle precauzioni indicate dal produttore nella scheda tecnica del prodotto, onde evitare il contatto diretto.
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Il sollevamento del legname per la casseratura deve essere effettuato da personale competente. Verificare l'idoneità dei ganci e delle funi che devono avere
impressa la portata massima. Verificare l'efficienza del dispositivo di sicurezza del gancio, per impedire l'accidentale sganciamento del carico.
Ogni qualvolta il carico è superiore a 30 Kg, devono essere messe a disposizione dei lavoratori addetti alla movimentazione manuale dei carichi idonee
attrezzature o devono esser adoperate opportune procedure (pesi trasportati da più operai).
Posa ferro lavorato
I percorsi ed i depositi di materiale devone essere organizzati in modo sicuro e tale da evitare interferenze con gli addetti che operano forniture e tali da evitare
crolli o cedimenti e permettere una sicura ed agevole movimentazione. Per la posa impartire disposizioni precise per impedire che l'armatura metallica possa
procurare danni agli addetti.
Le operazioni di sollevamento del ferro devono avvenire sempre tenendo presente le condizioni atmosferiche (vento).
Effettuare una corretta ed idonea imbracatura del materiale da sollevare.
Verificare l'efficienza del dispositivo di sicurezza del gancio, per impedire l'accidentale sganciamento del carico.
Non sostare nelle zone di operazioni, avvicinandosi solo quando il carico è ad un'altezza tale da permettere in modo sicuro la movimentazione manuale.
La posa e la legatura del ferro sagomato deve essere effettuata con l'ausilio di guanti di sicurezza.
Proteggere i ferri di ripresa con gli appositi coperchi in plastica o con una tavola legata provvisoriamente alla sommità degli stessi.
I lavoratori devono indossare scarpe, guanti, casco e spallacci in cuoio, se il trasporto dei ferri d'armatura avviene a spalla.
Getto del calcestruzzo con autobetoniera
Il posizionamento dell'autobetoniera, all'esterno del fabbricato, deve avvenire tramite l'assistenza di personale a terra.
Accertarsi della stabilità del luogo di sosta dell'autobetoniera ed estendere il canale di scarico secondo le istruzioni.
Segnalare l'operatività tramite il girofaro.
Durante il getto gli operai a terra devono indossare casco, stivali e guanti di sicurezza.
La vibratura del calcestruzzo deve essere effettuata con vibratori alimentati a bassissima tensione di sicurezza.
Disarmo
Il disarmo in questione non pone particolari rischi.
Utilizzare utensili in buono stato ed indossare casco, scarpe e guanti di sicurezza.
Prima di permettere l'accesso alla zona in cui è stato eseguito il disarmo delle strutture è necessario la rimozione di tutti i chiodi e le punte.
In ognuna delle attività devono essere forniti ai lavoratori idonei otoprotettori ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
•
•
•
•
casco
guanti
otoprotettori
calzature di sicurezza
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DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI AI
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•
•
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maschere per la protezione delle vie respiratorie
indumenti protettivi
PROCEDURE DI EMERGENZA
Nel caso di franamenti delle pareti è necessario attuare le procedure di emergenza che comprendono: l’evacuazione dei lavoratori dallo scavo, la definizione
della zona di influenza della frana, l’intervento eventuale delle squadre di soccorso interne e/o esterne, la programmazione degli interventi tecnici necessari per
rimettere in sicurezza lo scavo
3. ESECUZIONE DI FONDAZIONI DI MURI, TRAVI PILASTRI IN C.A. –USO BETONIERA
Mansione
Attività
Situazione di pericolo
P
G
C
DPI
Misure e protezioni
Installazione ed uso della
betoniera per il confezionamento
del calcestruzzo (utilizzo di
betoniera ed attrezzi di uso
comune)
Contatti con organi in movimento
1
3
3
Casco, guanti, scarpe di
sicurezza con suola
imperforabile.
Utilizzare vestiario privo
di parti di facili
impigliamento.
Betoniera marcata CE,
con protezione della
cremagliera.
1
4
4
1
4
4
Caduta materiali durante l’impiego della gru
Operaio
Elettrocuzioni
Danni per azionamento accidentale alla
ripresa del lavoro
Tettoia di protezione
Adottare segnaletica
inerente ai pericoli
Casco, guanti e calzature
isolanti, attrezzature
dotate di isolamento
Impianto elettrico
realizzato secondo le
norme
Collegamento a terra.
Protezione della
pulsantiera
2
3
4
Danni alla cute e all’apparato respiratorio
per l’uso del cemento
1
2
2
Mascherine antipolvere
Occhiali protettivi, guanti
Rumore (danni all’udito)
1
2
2
Otoprotettori
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Leggere la scheda di
sicurezza del prodotto
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3.1 REALIZZAZIONE DI SOLAI
Mansione
Attività
Esecuzione del banchinaggio,
dell’armatura e del getto del
solaio (utilizzo di sega circolare,
gru, betoniera ed attrezzi di uso
comune)
Operaio
Situazione di pericolo
P
G
C
DPI
Caduta dell’operaio dal perimetro esterno
del solaio o attraverso il solaio stesso
1
4
4
Eventuale impiego delle
cinture di sicurezza
Misure e protezioni
□
□
□
Danni provocati a varie parti del corpo a
causa dei ferri d’armatura in attesa di ripresa
1
2
2
Colpiti da materiali caduti dall’alto
2
3
4
Danni alla cute e all’apparato respiratorio a
causa del cemento.
2
2
3
2
2
3
Proiezione di schegge e tagli prodotti dalla
sega circolare
Rumore (danni all’udito)
2
2
3
REALIZZAZIONE DI STRUTTURE IN ELEVAZIONE IN C.A.
Recinzione
con
parapetti delle zone
a rischio.
Verifica
del
banchinaggio.
Realizzare
idonei
posti di lavoro in
elevato.
per
l’esecuzione
delle
casserature
e
l’esecuzione
dei
getti.
Casco, guanti, scarpe di
sicurezza con suola
imperforabile
Proteggere i ferri
sporgenti
Casco
Imbracare correttamente
i carichi.
Guanti, mascherine
antipolvere.
Stivali durante i getti
Guanti, occhiali
Otoprotettori
ATTIVITA’ CONTEMPLATE
1. preparazione delimitazione e sgombero area
2. movimento macchine operatrici
3. taglio, demolizione, scanalatura calcestruzzo
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4. formazione ponteggi, piattaforme e piani di lavoro se previsto
5. preparazione e posa casserature
6. approvvigionamento, lavorazione e posa ferro
7. protezione botole e asole
8. getto calcestruzzo
9. sorveglianza e controllo della presa
10. disarmo delle casserature
11. ripristino viabilità
12. pulizia e movimentazione delle casserature
RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO
1. caduta dall’alto
2. urti, colpi, impatti, compressioni
3. punture, tagli, abrasioni
4. vibrazioni
5. scivolamenti, cadute a livello
6. elettrici
7. rumore
8. caduta materiale dall’alto
9. investimento (da parte dei mezzi meccanici)
10. movimentazione manuale dei carichi
11. polveri, fibre
12. getti, schizzi
13. allergeni
14. olii minerali e derivati
GETTO DEL CALCESTRUZZO CON AUTOBETONIERA E AUTOPOMPA
L'accesso al cantiere dell'autobetoniera deve avvenire attraverso percorsi sicuri e, se del caso (spazi ristretti), tramite l'assistenza di personale a terra.
Segnalare l'operatività tramite il girofaro.
Nell'esercizio dei mezzi di sollevamento e di trasporto si devono adottare le necessarie misure per assicurare la stabilità del mezzo e del suo carico.
Vietare la sosta delle persone nel raggio d'azione dell'autopompa.
L'addetto al getto dei pilastri deve stazionare su impalcati mobili robusti e stabili, con i piani di calpestio circoscritti da normali parapetti con arresto al piede.
Accertarsi dell'esistenza della protezione delle aperture nei solai e quelle delle rampe scale già in fase di realizzazione della struttura.
Prima del getto provvedere alla stabilizzazione dell'autopompa. La fase di getto deve avvenire sotto la sorveglianza e le indicazioni di un addetto a terra.
Vietare il camminamento diretto sui laterizi forati dei solai interponendo un paio di solide tavole affiancate allo scopo di ripartire il carico.
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Mantenere efficienti le opere provvisionali impiegate, controllando nel tempo lo stato di conservazione.
Durante il getto gli operai a terra devono indossare casco, stivali e guanti di sicurezza.
• Ai bordi degli scavi verificare la stabilità dei terreni di sosta della autobetoniera e dell’autopompa.
AUTOBETONIERA
Mantenere la distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi, salvo la messa fuori servizio della linee o la messa in opera di
idonee protezioni. L'autobetoniera deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformità alle norme specifiche di appartenenza).
Controllare che i percorsi in cantiere abbiano una pendenza tra il 10% e il 15% e rampe di accesso di larghezza tale da consentire un franco non minore di 70
cm almeno da un lato. Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilità, assistere l'operatore dell'autobetoniera da personale a terra. È fatto divieto di
usare l'autobetoniera per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.
Effettuare periodica manutenzione dell'autobetoniera.
MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI
PRIMA DELL’USO:
• verificare l’efficienza delle luci, dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi
• garantire la visibilità del posto di guida
• verificare accuratamente l’efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi di guida
• verificare l’efficienza dei comandi del tamburo
• controllare l’efficienza della protezione della catena di trasmissione e delle relative ruote dentate
• verificare l’efficienza delle protezioni degli organi in movimento
• verificare l’efficienza della scaletta e dell’eventuale dispositivo di blocco in posizione di riposo
• verificare l’integrità delle tubazioni dell’impianto oleodinamico (con benna di scaricamento)
• controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la stabilità del mezzo
DURANTE L’USO:
• segnalare l’operatività del mezzo col girofaro in area di cantiere
• adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d’uomo in prossimità dei posti di lavoro
• richiedere l’aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la visibilità è incompleta
• non transitare o stazionare in prossimità del bordo degli scavi
• durante gli spostamenti e lo scarico tenere fermo il canale
• tenersi a distanza di sicurezza durante le manovre di avvicinamento ed allontanamento della benna
• durante il trasporto bloccare il canale
• durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare
• pulire accuratamente il tamburo, la tramoggia ed il canale
• segnalare tempestivamente eventuali gravi guasti
DOPO L’USO:
• eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego, con particolare riguardo ai pneumatici ed i freni, segnalando eventuali
anomalie
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• pulire convenientemente il mezzo curando gli organi di comando
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
• guanti - calzature di sicurezza – elmetto - indumenti protettivi (tute)
RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI DURANTE IL LAVORO
• urti, colpi, impatti, compressioni - olii minerali e derivati - cesoiamento, stritolamento – allergeni - caduta materiale dall’alto - caduta dall’alto scivolamenti, cadute a livello - incendio
AUTOPOMPA
Mantenere la distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi, salvo la messa fuori servizio della linee o la messa in opera di
idonee protezioni. L'autopompa deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformità alle norme specifiche di appartenenza).
Controllare che i percorsi in cantiere abbiano una pendenza tra il 10% e il 15% e rampe di accesso di larghezza tale da consentire un franco non minore di 70
cm almeno da un lato. Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilità, assistere l'operatore dell'autopompa da personale a terra. È fatto divieto di
usare l'autopompa per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme. Effettuare periodica manutenzione dell'autopompa.
PRIMA DELL’USO:
• verificare accuratamente l’efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi in genere
• verificare l’efficienza delle luci, dei dispositivi acustici e luminosi
• garantire la visibilità del posto di guida
• verificare l’efficienza della pulsantiera
• verificare l’efficienza delle protezioni degli organi di trasmissione
• verificare l’assenza di linee elettriche aeree che possano interferire con le manovre
• controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la visibilità del mezzo
• posizionare il mezzo utilizzando gli stabilizzatori
DURANTE L’USO:
• segnalare l’operatività del mezzo col girofaro in area di cantiere - non rimuovere la griglia di protezione sulla vasca dirigere le manovre di
avvicinamento dell’autobetoniera alla pompa - segnalare eventuali gravi malfunzionamenti
DOPO L’USO:
• pulire convenientemente la vasca e la tubazione - eseguire le operazioni di manutenzione e revisione necessarie al reimpiego, segnalando eventuali
anomalie
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
• guanti, calzature di sicurezza, elmetto, indumenti protettivi (tute)
RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI DURANTE IL LAVORO
• allergeni, getti, schizzi - scivolamenti, cadute a livello - contatto con linee elettriche aeree - olii minerali e derivati
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4. ESECUZIONE DI CARPENTERIA
Mansione
Attività
Situazione di pericolo
P
G
C
Armatura delle strutture in
elevazione
Danni provocati a varie parti del corpo
2
2
3
3
4
6
a causa dei ferri d’armatura di ripresa.
Operaio
Caduta dall’alto.
Elettrocuzione
Installazione ed uso di
1
4
4
macchine per la lavorazione
Misure e protezioni
Adottare segnaletica inerente ai pericoli.
Proteggere i ferri con sistemi adeguati.
DPI
Casco, guanti, scarpe di sicurezza con suola imperforabile
Nei lavori in quota impiegare strumentazione stabile quali
scale con piedi antisdrucciolo, ponteggi, ponti di lavoro in
genere con protezioni adeguate oltre i due metri di altezza.
Le protezioni in sommità debbono essere >o= a mt.1
Casco, guanti e calzature isolanti, Verificare la marcatura
attrezzature dotate di isolamento CE della macchina .
del ferro
Danni alle mani
2
2
3
4
Scarpe di sicurezza con suola
imperforabile
Adottare segnaletica
inerente i pericoli.
Impianto elettrico
realizzato secondo le
norme.
Operaio
Danni ai piedi
1
4
Danni agli occhi
Caduta di materiali dall’alto
Rumore (danni all’udito)
Guanti
Evitare l’interferenza tra
le lavorazioni.
1
4
4
Occhiali specifici per la
lavorazione
1
4
4
Casco
2
2
3
Otoprotettori
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4.1 OPERAZIONI DI DISARMO
Mansione
Operaio
Attività
Situazione di pericolo
Disarmo delle armature di
sostegno delle strutture portanti
in calcestruzzo armato (utilizzo di
palanchini, martello, tirachiodi e
funi per imbracatura tavole).
P
G
C
Misure e protezioni
1
4
4
Controllo attento dell’imbracatura durante l’uso
della gru.
2
4
5
Disarmare per gradi.
Disarmare solo dopo il numero di giorni previsti
dalle norme.
Caduta di tavole od altro materiale dall’alto
Cedimento di strutture
Caduta dell’operaio dall’alto
Danni alla cute, agli occhi, alla respirazione
1
1
4
3
4
3
Impiegare ponteggi o strutture idonee con
dispositivi anticaduta.
Eventuale utilizzo di cinture di sicurezza aventi
caratteristiche conformi alle normative.
Leggere prima dell’impiego le caratteristiche di
sicurezza del disarmante ed utilizzare dispositivi
adeguati (guanti, occhiali, maschere di sicurezza)
DISARMO
Il disarmo delle armature provvisorie per la realizzazione di manufatti in cemento armato deve essere effettuato con cautela da operai pratici sotto la diretta
sorveglianza del capo cantiere e sempre dopo che il direttore dei lavori ne abbia data l'autorizzazione.
E' fatto divieto di disarmare qualsiasi tipo di armatura di sostegno quando sulle strutture insistano carichi accidentali e temporanei.
Nel disarmo delle armature delle opere in calcestruzzo devono essere adottate le misure precauzionali previste dalle norme per la esecuzione delle opere in
conglomerato cementizio. Il disarmo deve avvenire per gradi ed in maniera da evitare azioni dinamiche.
Il disarmo non deve avvenire prima che la resistenza del conglomerato abbia raggiunto il valore necessario in relazione all'impiego della struttura all'atto del
disarmo, tenendo anche conto delle altre esigenze progettuali e costruttive.
Non si deve procedere al disarmo se prima il calcestruzzo non ha raggiunto un sufficiente grado di maturazione in dipendenza della stagione. In generale, in
condizione atmosferiche buone: si potranno rimuovere le sponde delle casseformi delle travi e dei pilastri non prima di 3 giorni dal getto.
Le eventuali
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giornate di gelo non vanno computate al fine di stabilire la stagionatura. Nei primi tre giorni è vietato il passaggio sulle strutture gettate. Durante la stagionatura
è necessario evitare urti o il carico della struttura gettata.
Effettuare il disarmo in posizione sicura e con movimenti coordinati con gli sforzi necessari per rimuovere le tavole in modo da non perdere l'equilibrio. Il
disarmo deve avvenire con cautela allentando gradualmente i cunei o i dispositivi di forzamento dei puntelli e riposizionando gli stessi nel momento in cui si
riscontrasse un difetto o un cedimento. In questa fase i lavoratori devono indossare casco, guanti, scarpe di sicurezza con suola imperforabile. Prima di
permettere l'accesso alla zona in cui è stato eseguito il disarmo delle strutture è necessario la rimozione di tutti i chiodi e le punte.
5. MONTAGGIO DI PONTEGGI TELAI O A TUBI E GIUNTI SU FACCIATE DI EDIFICI IN COSTRUZIONE
Mansione
Attività
Allestimento di
ponteggi ed utilizzo
di pulegge, chiave a
stella, attrezzi d’uso
Situazione di pericolo
P
G
C
DPI e Misure di protezioni
Caduta degli elementi del
ponteggio, per sfilamento,
durante l’operazione di
sollevamento al piano.
Caduta di attrezzi dall’alto.
3
4
6
DPI: Casco, guanti e scarpe di sicurezza .
Misure di protezioni: Assicurare bene il carico da movimentare al gancio di
sollevamento - dotato di sicurezza - .
In caso d’impiego di paranco, o carrucola, verificare la sua buona
installazione.
Segregare l’area di realizzazione del ponteggio, per evitare la presenza di
estranei.
Impiego di cintola con moschettone per gli attrezzi in uso durante il
montaggio del ponteggio.
3
4
6
3
4
6
comune
Caduta del pontista dall’alto
Crollo del ponteggio con
coinvolgimento di persone.
DPI: Presenza di protezione contro la caduta dall’alto sul ponteggio, o uso
delle cinture di sicurezza utilizzandole in modo adeguato.
Misure di protezioni: Parapetti di altezza a norma.
Tavole in legno o piani metallici, secondo le norme, per la realizzazione dei
piani di calpestio del ponteggio.
Misure di protezioni: Verifica periodica del ponteggio.
Assicurare la stabilità della base di appoggio del ponteggio.
Assicurare l’aggancio al muro del ponteggio secondo le norme, durante il
procedere del montaggio.
Posizionare in modo corretto i singoli elementi del ponteggio.
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Committente:
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5.1. ATTIVITÀ SUI PONTEGGI A TELAI O A TUBI E GIUNTI SU FACCIATE NELLE ATTIVITÀ
Mansione
Preposto
Operaio
Manovale
Attività
Situazione di pericolo
Attività sul
ponteggio
Schiacciamento dei piedi
(Caduta materiali su piano)
Tagli abrasioni e contusioni alle
mani durante il montaggio della
copertura o per la presenza di
sporgenze sul ponteggio
Colpito da materiali caduti dall’alto
(uso della gru, caduta di materiali
dal ponteggio,…)
P
G
C
DPI:Scarpe di sicurezza
1
2
2
1
2
2
DPI: Guanti
1
4
4
Crollo del ponteggio
1
6
6
Caduta dal ponteggio
1
6
6
1
1
4
3
4
3
Caduta in piano sul ponteggio
Elettrocuzione
DPI e
Misure di protezioni
DPI: Casco, scarpe di sicurezza con suola imperforabile
Misure di protezioni: Segregare le aree del ponteggio per evitare
pericolose interferenze di lavorazione.
Presenza di tavola fermapiedi sul ponteggio
Vietato gettare i materiali dall’alto.
Realizzazione di sottoponte per ogni ponte di lavoro.
Posizionamento sul ponteggio di materiali limitati in peso e quantità.
Ponteggio realizzato secondo le norme (Intervenire in caso di condizioni
non sicure, immediatamente, sospendendo i lavori)
Presenza, sempre, delle protezioni anticaduta, come da nota che segue.
(Intervenire, in caso di assenza, immediatamente, sospendendo i lavori)
Verificare che non siano presenti sul ponteggio, pericoli di inciampo.
DPI: Guanti e calzature isolanti.
Misure di protezioni: Uso di attrezzi elettrici dotati d’isolamento IP44
almeno. Divieto di lavoro sul ponteggio durante i temporali, pioggie,...
Verificare la presenza del collegamento a terra del ponteggio.
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DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI AI
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Riguardo alle misure di prevenzione si può fare riferimento a quanto riportato di seguito:
•
Il ponteggio, unitamente a tutte le altre misure necessarie ad eliminare i pericoli di caduta di persone o cose, va previsto nei lavori eseguiti ad un’altezza
superiore ai 2 mt.
•
Il Preposto provvede a verificare i singoli elementi del ponteggio, in relazione al loro stato di conservazione, prima di utilizzarli .
•
Ricordare che il ponteggio deve essere dotato di progetto ogni volta che esce dagli schemi o ha altezza maggiore di 20 mt: il progetto deve essere firmato
da tecnico laureato.
•
•
Relativamente alla messa a terra del ponteggio, occorre tenere presente la norma CEI 81-1 Calcoli probabilistici contro la protezione dei fulmini. In molti
casi non è necessaria la protezione da scariche atmosferiche. E’ invece sempre necessaria il collegamento del ponteggio all’impianto di terra per
assicurare l’equipotenzialità delle strutture.
Il Preposto deve sempre disporre del libretto del ponteggio e del disegno del ponteggio. Quando questo esce dagli schemi previsti dal libretto deve
disporre del progetto del ponteggio.
•
Il Preposto provvede a verificare i singoli elementi del ponteggio, in relazione al loro stato di conservazione, prima di utilizzarli .
•
•
Il Preposto predispone le basi del ponteggio, verificando opportunamente lo stato del terreno ed i loro appoggi. Verifica che ogni montante sia dotato di
basetta e pone sotto la basetta una tavola in legno per migliorare la distribuzione dei carichi (fatto salvo altre situazioni che non lo richiedano o situazioni
ove l’intervento richiesto sia più rilevante). Verificare che i montanti non distino più di cm 20 dal muro. In caso contrario anche il fronte interno deve essere
parapettato. Verificare i parapetti del ponteggio: corrente longitudinale superiore 1 mt, corrente intermedio 0,40 mt, tavola fermapiedi ( h=20 cm).
Verificare i montanti del ponteggio e le relative protezioni elevati di 1,20 mt rispetto all’ultimo impalcato o al piano di gronda.
•
Il Preposto verifica i controventamenti di facciata e di pianta; verifica che i controventamenti di pianta siano presenti ogni due piani almeno - guardare il
libretto del Ponteggio .
•
Verificare l’idoneità degli ancoraggi (come da indicazioni del libretto o del progetto o di altro verificatore come il Coordinatore della sicurezza). Tenere
presente che gli ancoraggi vanno fissati ogni 22 mq di facciata circa.
•
•
I piani di calpestio completi di tavole (dimensioni 30x4 cm o 20x 5 cm) devono essere ben accostate tra loro ed ai montanti. Le estremità delle tavole
devono essere sovrapposte sempre in corrispondenza di un traverso per non meno di 40 cm.
La distanza tra il piano di gronda e l’impalcato del ponteggio non deve essere maggiore di mt 2.
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DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI AI
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•
•
•
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Verificare: sopra i ponti di servizio è vietato qualsiasi deposito, salvo quello temporaneo dei materiali e degli attrezzi in uso, la cui presenza non deve
intralciare i movimenti e le manovre necessarie per l’andamento dei lavori ed il cui peso deve essere sempre inferiore al grado di resistenza del ponteggio
(indicato nei vari libretti).
Verificare che gli impalcati ed i ponti di servizio debbono essere sempre dotati di un sottoponte che non disti più di 2,5 metri dal piano di riferimento.
Per salire e scendere dai ponteggi si utilizzano scale che debbono essere sistemate all’interno del ponteggio e non debbono essere consecutive tra loro,
ma sfalsate ed assicurate al ponteggio, oppure debbono essere utilizzate altre scale, ad esempio all’interno del fabbricato, che non esponga l’operaio al
pericolo di caduta dall’alto. E’ vietato arrampicarsi sul ponteggio, esternamente allo stesso.
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6. ESECUZIONE DI MURATURA ESTERNA IN MATTONI FORATI O PIENI E MALTA CEMENTIZIA
Mansione
Attività
Situazione di pericolo
esecuzione di muratura esterna
in mattoni forati o pieni e malta
cementizia (utilizzo di gru,
ponteggi, attrezzature di uso
comune)
P
G
C
1
4
4
2
2
3
Tagli prodotti dalla sega circolare
1
3
Rumore (danni all’udito)
2
2
Caduta dell’operaio o di materiali da
costruzione per eccessivo ingombro dei
piani di ponteggio
Danni alla cute e all’apparato respiratorio a
causa del cemento, del legname da
carpenteria e degli additivi del cemento
Operaio
DPI
Misure e protezioni
Cinture di
sicurezza.Casco, guanti,
scarpe di sicurezza con
suola imperforabile.
Attenersi a misure
tecniche di prevenzione
guanti, scarpe di
sicurezza con suola
imperforabile
Mantenere sotto controllo
con visite mediche
3
Guanti
Dispositivi di sicurezza
sull’attrezzatura utensile
3
Otoprotettori
Prima dell’esecuzione della muratura disporre ordinatamente il materiale e le attrezzature necessarie sul piano di lavoro senza creare ingombro; valutare prima
dell’inizio del lavoro gli spazi liberi e gli ingombri in modo da effettuare con sicurezza gli spostamenti sul piano di lavoro.
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Data:26.02.10 Rev. n. : 00
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7. ESECUZIONE DI PARETI DIVISORIE INTERNE IN MATTONI FORATI E MALTA CEMENTIZIA
Mansione
Attività
Situazione di pericolo
esecuzione di pareti divisorie
interne in mattoni forati e malta
cementizia (utilizzo di ponte su
cavalletti, trabattello, molazza ed
attrezzi d’so comune)
Operaio
P
G
C
DPI
Misure e protezioni
1
4
4
Cintura di sicurezza.
Casco, guanti, scarpe di
sicurezza con suola
imperforabile.
Attenersi a misure
tecniche di prevenzione
Danni alla cute e all’apparato respiratorio
per l’uso del cemento
1
3
3
Mascherine con filtri
specifici
Tagli per l’uso della sega circolare
1
3
3
Rumore (danni all’udito)
2
2
3
Caduta dell’operaio o di materiali da
costruzione per eccessivo ingombro del
posto di lavoro
Guanti
Attenersi alle procedure
di manovra
Dispositivi di sicurezza
sull’attrezzatura utensile
Otoprotettori
Riguardo alle misure di prevenzione si può fare riferimento a quanto riportato di seguito:
•
Se l’alimentazione elettrica della molazza o impastatrice avviene con linea aerea è necessario che il collegamento alla macchina sia effettuato dal basso,
con un ripiegamento a gomito del cavo, in modo da evitare l’infiltrazione d’acqua nel macchinario.
Prima dell’uso: verificare il dispositivo d’arresto d’emergenza; verificare l’integrità dei collegamenti elettrici e di messa a terra relativamente alla parte
visibile e verificare il corretto funzionamento della macchina e dei dispositivi di manovra.
Durante l’uso: non manomettere le protezioni; non eseguire operazioni di lubrificazione o di manutenzione in genere sugli organi in moviment; non
eseguire operazioni lavorative in prossimità dei raggi raschianti con la macchina in moto.
Dopo l’uso: accertarsi di aver tolto la tensione al macchinario e al quadro generale di alimentazione (operazioni da eseguire anche negli spostamenti in
cantiere della molazza).
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Data:26.02.10 Rev. n. : 00
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8.1 TRASPORTO MATERIALI: ANDATOIE E PASSERELLE
Mansione
Attività
Situazione di pericolo
P
G
C
Misure e protezioni
Realizzazione di andatoie e
Caduta di personale dall’alto
1
4
4
passerelle per il passaggio degli
Scivolamenti, cadute a livello
Le passerelle sotto i ponteggi o il raggio di
azione dei mezzi di sollevamento dei materiali
devono essere protette da robusti impalcati
contro la caduta di materiali dall’alto.
Le passerelle devono essere sempre
provviste di parapetti regolamentari verso il
vuoto indipendentemente dalla loro altezza
dal suolo.
In caso siano sopraelevate rispetto al piano
terra devono essere munite di sottoponte.
Verificare che le passerelle siano prive di
dislivelli od asperità tali da provocare cadute.
operai e per il trasporto a mano
del materiale (utilizzo di attrezzi
d’uso comune, puleggia o altro
apparecchio di sollevamento dei
materiali)
1
4
4
DPI
Colpito da materiali caduti dall’alto
Casco,
scarpe
di
sicurezza con suola
Tagli, contusioni e abrasioni per l’uso
2
2
3
imperforabile
degli utensili
Le andatoie e le passerelle sono opere provvisionali, predisposte per consentire il collegamento di posti di lavoro che si trovano a quote differenti o separati da
vuoti.
• Devono essere allestite con buon materiale a regola d’arte, oltre che essere adatte per dimensioni ergonomiche, percorribilità in sicurezza e portata,
ed essere conservate in efficienza per tutta la durata del lavoro
• Devono avere larghezza non inferiore a 60 cm se destinate al passaggio di sole persone e 120 cm se destinate al trasporto di materiali
• La pendenza non deve superare il 25%; può raggiungere il 50% per altezze non superiori a più della metà della lunghezza; per lunghezze superiori a
6 mt e ad andamento inclinato, la passerella dovrà essere interrotta da pianerottoli di riposo.
• Sulle tavole delle andatoie devono essere fissati listelli trasversali a distanza non maggiore dal passo di un uomo carico.
• I lati di passerelle e andatoie rivolti verso il vuoto devono essere fornite di parapetti e tavole fermapiede, al fine di proteggere da cadute dall’alto di
persone o materiale
• Se costituiscono un passaggio stabile e non provvisorio, onde evitare caduta di materiale dall’alto, devono essere corredate di impalcato di sicurezza
(parasassi)
• Le passerelle sotto i ponteggi o il raggio di azione dei mezzi di sollevamento dei materiali devono essere protette da robusti impalcati contro la caduta
di materiali dall’alto.
Operaio
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DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI AI
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•
Data:26.02.10 Rev. n. : 00
Pag. 92/107
In caso siano sopraelevate rispetto al piano terra devono essere munite di sottoponte.Verificare che le passerelle siano prive di dislivelli od asperità
tali da provocare cadute.
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Data: 29.01.10 Rev. n. : 00
Pag. 93
8.2 TRASPORTO MATERIALI – USO DELLA GRU - LO SCARICO DEI MATERIALI TRAMITE GRU, SULLA COPERTURA.
Mansione
Operaio
Attività
Impiego della gru di cantiere a
servizio degli operai nel
montaggio della copertura.
Situazione di pericolo
Caduta del carico dalla gru
Tagli abrasioni e contusioni alle mani
Urto del carico contro persone
Lesione agli arti durante le attività di
imbracatura e ricezione dei carichi
Errata manovra del gruista
Operaio
Cantierizzazione della gru
(N.B. Il montaggio avviene
impresa specializzata)
Schiacciamento - urto durante la
rotazione della gru (rotante dal basso)
Elettrocuzione
Tagli abrasioni e contusioni alle mani
durante il montaggio
P
1
G
5
C
Misure e protezioni
5
Non sostare sotto il tiro della gru
Impiego del casco
Guanti, scarpe di sicurezza
1
2
2
1
4
4
1
5
5
1
2
4
3
4
4
Non porsi durante l’arrivo del carico sulla
copertura, in posizioni di equilibrio precario.
Aspettare la posa del carico, prima di avvicinarsi
allo stesso e provvedere quindi al suo sgancio.
Valutare la stabilità del carico prima di imbragare
1
4
4
Aspettare la posa del carico, prima di avvicinarsi
allo stesso e provvedere quindi al suo sgancio.
Accordarsi con il gruista. Segnalare in modo
corretto la movimentazione dei carichi.
Segregare l’area di movimento.
Impianto elettrico realizzato secondo le norme,
messa a terra della gru.
DPI Guanti, scarpe di sicurezza
1
4
4
Nel montaggio e nell'uso dell'apparecchio di sollevamento, dovranno essere osservate scrupolosamente le indicazioni fornite dal produttore.
Prima dell'installazione si dovrà provvedere ad una più accurata verifica della resistenza del terreno per stabilire il corretto basamento della gru
(semplice zavorramento diretto sul terreno o realizzazione di vera e propria fondazione in calcestruzzo armato).
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Data:26.02.10 Rev. n. : 00
Pag. 94/107
Il montaggio deve essere eseguito mediante idoneo mezzo meccanico e con l’ausilio di personale specializzato, secondo le istruzioni del
costruttore e dietro rilascio, a fine installazione, di dichiarazione attestante il corretto montaggio .
Terminato il montaggio delle gru, dovrà essere recintato il basamento della gru, là dove sono presenti organi di movimento che
possano comportare il pericolo di trascinamento, schiacciamento, cesoiamento.
Per l’allacciamento elettrico della gru occorrerà eseguire lo stesso con l’ausilio di personale specializzato che rilascerà al termine del montaggio
il certificato di conformità dello stesso.
Specifiche durante il montaggio: Delimitare l'area di lavoro con nastro di segnalazione. Vietare l'accesso alle persone non addette ai lavori.
Le manovre dell'autocarro devono essere assistite da personale a terra. Vietare l'avvicinamento all'area di lavoro ad altri mezzi meccanici.
Vietare nell'area di smontaggio della gru qualsiasi altra attività. Durante il montaggio attenersi alle indicazioni fornite dal costruttore e riportate nel
libretto gru. Assicurarsi che non via siano ostacoli nel raggio d'azione della gru.
Segnalare l'operatività con il girofaro.
Durante il montaggio, gli operatori sulla gru è obbligatorio che nel lavoro in elevato si faccia uso di cintura di sicurezza e cordino a doppio gancio,
oltre che indossare casco, guanti e scarpe di sicurezza.
Durante le fasi di carico vietare l'avvicinamento del personale e di terzi, medianti avvisi e sbarramenti.
Controllare la portata dei mezzi per non sovraccaricarli.
Rimuovere le delimitazioni provvisorie e la segnaletica di sicurezza. Pulire l'area.
Fornire le informazioni necessarie ad eseguire una corretta movimentazione manuale dei carichi pesanti ed ingombranti.
In questa fase i lavoratori devono indossare casco, scarpe di sicurezza, guanti.
Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.
La gru a torre con rotazione in sommità, adottata, risulta appropriata, per quanto riguarda la sicurezza, alla forma e al volume dei carichi da
movimentare e alle caratteristiche climatiche del luogo, soprattutto per quanto riguarda l'azione del vento.
Si ritiene che durante il montaggio e l'uso, considerando l'ingombro dei materiali da movimentare, non siano presenti pericoli circa la distanza
minima di sicurezza (minimo 5,00 metri+ braccio della gru) dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi.
Non saranno presenti nell’area altre gru.
Si dovrà comunque fare ricorso sistematico al servizio di segnalazioni acustiche delle manovre, anche per allontanare gli operatori che possono
essere sottoposti al raggio d'azione della gru.
Per il sollevamento e il trasporto dei carichi si deve fare riferimento ai segnali prestabiliti per l'esecuzione delle manovre.
In posizione ben visibile da parte del gruista e degli imbracatori devono essere esposti i seguenti cartelli:
- gesti per dirigere la movimentazione dei carichi, conformi al D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 493, allegato I, punto 4 (vedi tavola successiva);
- portate delle gru in relazione alla posizione del carrello; - peso della zavorra di base; - peso del contrappeso;
- norme di sicurezza per gli imbracatori e per i manovratori.
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Il sollevamento di laterizi, pietrame, ghiaia ed altri materiali minuti deve essere eseguito esclusivamente a mezzo di benne o cassoni metallici;
non sono ammesse le piattaforme semplici e le imbracature.
Da ricordare: verificare le corde della gru ogni 3 mesi annotando la verifica sul libretto della gru.
•
•
•
•
L’uso della gru di cantiere non è consentito, salvo diversa specificazione, agli operai delle ditte in appalto
Gli operai delle ditte in appalto possono unicamente provvedere ad imbragare i carichi, oppure provvedere al loro scarico.
Verificare la presenza del gancio di sicurezza nel gancio della gru.
Verificare le cinghie di sollevamento (marcate CE, lo stato di conservazione, il peso che possono sollevare)
USO DELLA GRU A TORRE IN CANTIERE
Riguardo alle misure di prevenzione si può fare riferimento a quanto riportato di seguito:
•
PER IL GRUISTA
1. assicurarsi che sia sempre possibile la rotazione completa del braccio senza pericolo contro ostacoli
2. controllare lo stato d’usura di tutte le componenti e di efficienza dei dispositivi di sicurezza
3. controllare l’efficienza dell’avvisatore acustico
4. assicurarsi che il cavo elettrico flessibile di alimentazione non possa danneggiarsi
5. prima del tiro, valutare l’entità del carico e il diagramma di carico in relazione alla sua distanza dall’asse della torre
6. iniziare l’operazione di sollevamento solo su segnalazione dell’imbracatore
7. non effettuare tiri obliqui o a traino
8. effettuare con gradualità le manovre di sollevamento, trasporto e di appoggio del carico
9. non lasciare carichi sospesi al gancio
10. sbloccare il freno di rotazione per consentire al braccio di disporsi a bandiera
11. applicare i dispositivi previsti per garantire la stabilità fuori servizio
12. togliere l’alimentazione elettrica.
•
PER GLI IMBRACATORI
1. accertarsi del peso del carico da sollevare e scegliere le funi necessarie per l’imbracatura rispettando i coefficienti di sicurezza
2. interporre tra le funi o catene e carico idonei pezzi di legno in corrispondenza degli spigoli vivi
3. ordinare la discesa graduale del carico su superfici piane e solide - non sostare sotto i carichi sospesi - utilizzare ganci muniti sempre di
fermo
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•
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8.3 USO DELL’AUTOGRÙ
L’AUTISTA/GRUISTA DEVE AVERE IDONEO PERMESSO A CONDURRE (PATENTE DI GUIDA). LA MANOVRA E L'USO DELLA
AUTOGRU E DELLE ALTRE APPARECCHIATURE DI SOLLEVAMENTO SONO RISERVATI AL SOLO PERSONALE ADDETTO
(OPERATORI ADEGUATAMENTE FORMATI, ESPERTI ED AUTORIZZATI).
•
IL SOLLEVAMENTO DEI MATERIALI DEVE ESSERE EFFETTUATO ESCLUSIVAMENTE A MEZZO DI BENNE O CASSONI
METALLICI; NON SONO AMMESSE LE FORCHE E LE IMBRACATURE, SALVO IL CASO IN CUI L’USO SIA DSCRITTO IN MODO
ADEGUATO NEL PSC. LE MACCHINE DI SOLLEVAMENTO NON DEVONO MAI ESSERE UTILIZZATO PER PORTATE SUPERIORI
A QUELLE PREVISTE DAL LIBRETTO DI OMOLOGAZIONE•
•
VIETATO TRASPORTARE PERSONE ANCHE PER BREVI TRATTI.
•
L’ADDETTO DALLA CONDUZIONE DELL’AUTOGRU DEVE EVITARE DI PASSARE I CARICHI SOSPESI SOPRA I LAVORATORI O
SULLE AREE PUBBLICHE (SEGREGARE LA ZONA SOTTOSTANTE); SE CIÒ NON È POSSIBILE LE MANOVRE DI
SOLLEVAMENTO DEVONO ESSERE PREANNUNCIATE CON APPOSITE SEGNALAZIONI PER L'ALLONTANAMENTO DELLE
PERSONE SOTTO IL CARICO.
•
LE MANOVRE DEVONO ESSERE IMMEDIATAMENTE SOSPESE QUANDO:
¾ LE PERSONE CHE SI TROVANO ESPOSTE AL PERICOLO DI CADUTA DEI CARICHI NON ACCOLGANO L'INVITO A
SPOSTARSI DALLA TRAIETTORIA DI PASSAGGIO, IN QUESTO CASO AVVERTIRE IMMEDIATAMENTE IL
PREPOSTO DELL'ACCADUTO;
¾ CI SI TROVA IN PRESENZA DI NEBBIA INTENSA O DI SCARSA ILLUMINAZIONE;
¾ SPIRA UN FORTE VENTO.
•
TUTTI I LAVORATORI PRESENTI NEL RAGGIO DI AZIONE DELL'APPARECCHIO DI SOLLEVAMENTO DEVONO:
¾ INDOSSARE SEMPRE IL CASCO DI PROTEZIONE ANCHE QUANDO CI SI TROVI AL RIPARO DI APPOSITE
PROTEZIONI
¾ SPOSTARSI DALLA TRAIETTORIA DEL CARICO DURANTE LA SUA MOVIMENTAZIONE
¾ AL PERSONALE NON ADDESTRATO DEVE ESSER VIETATO L’UTILIZZO DI QUESTA ATTREZZATURA.
¾ CALZATURE DI SICUREZZA, CASCO DI SICUREZZA, TUTE, GUANTI E IDONEI DISPOSITIVI ANTICADUTA PER
LAVORI IN QUOTA (PER GLI ADDETTI ALLE IMBRACATURE).
I mezzi di sollevamento devono risultare appropriati, per quanto riguarda la sicurezza, alla natura, alla forma.
Nell'esercizio dei mezzi di sollevamento e di trasporto si devono adottare le necessarie misure per assicurare la stabilità del mezzo e del suo
carico:
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•su gomme la stabilità è garantita dal buono stato dei pneumatici e dal corretto valore della pressione;
•se su martinetti stabilizzatori, la stabilità dipende dalla resistenza del terreno in funzione della quale sarà ampliato il piatto dello
stabilizzatore.
Utilizzare la gru nei limiti del diagramma di carico, indicante le portate massime in funzione dell'inclinazione e della lunghezza del braccio,
dell'area di lavoro (frontale, posteriore o laterale), delle condizioni di lavoro su pneumatici o su stabilizzatori. Il posto di lavoro deve avere perfetta
visibilità del campo di lavoro .
I mezzi di sollevamento devono essere provvisti di dispositivi di frenatura atti ad assicurare il pronto arresto e la posizione di fermo carico e del
mezzo e, quando è necessario ai fini della sicurezza, a consentire la gradualità dell'arresto.
Nei casi in cui l'assenza di forza motrice può comportare pericoli per le persone, i mezzi di sollevamento devono essere provvisti di dispositivi
che provochino l'arresto automatico (graduale) sia del mezzo che del carico. Tali prescrizioni si attuano dotando i mezzi di freni ad intervento
automatico in assenza di forza motrice, i quali devono essere periodicamente registrati in relazione alla utilizzazione dell'apparecchio e secondo
le istruzioni riportate sul manuale delle istruzioni della casa costruttrice.
Verificare l'efficienza dei dispositivi di segnalazione e avvertimento acustici e luminosi, nonché d'illuminazione del campo di manovra.
Verificare i dispositivi che impediscano la fuoriuscita delle funi dalle sedi dei tamburi (flange laterali sufficientemente alte) e dalle pulegge
(profondità della gola della puleggia non inferiore a 2,5 volte il diametro della fune).
Verificare che il posto di manovra possa raggiungersi senza pericolo, sia costruito e difeso in maniera da consentire l'esecuzione delle manovre,
i movimenti e la sosta, in condizioni di sicurezza e che permetta la perfetta visibilità di tutta la zona d'azione del mezzo.
E' consentito il sollevamento ed il trasporto di persone solo se il mezzo di sollevamento è provvisto di efficaci dispositivi di sicurezza o, qualora
questi non siano applicabili, previa adozione di idonee misure precauzionali. I cestelli semplicemente sospesi al gancio della gru sono considerati
irregolari.
Gli stabilizzatori devono essere completamente estesi e bloccati prima dell'inizio del lavoro;
Le modalità di impiego degli apparecchi di sollevamento e di trasporto ed i segnali prestabiliti per l'esecuzione delle manovre devono essere
richiamati mediante avvisi facilmente leggibili .
Nel caso di sollevamento su pneumatici devono essere rispettate le pressioni di esercizio indicate dalla ditta costruttrice e devo essere inseriti i
freni di stazionamento della traslazione prima del sollevamento.
-
PRIMA DELL’USO/INSTALLAZIONE
Verificare l’efficienza dei comandi e in particolare dei dispositivi frenanti
Verificare l’efficienza dei dispositivi acustici e luminosi di segnalazione e avvertimento, nonché di illuminazione del campo di manovra
Verificare il rispetto delle distanze minime di sicurezza dalle linee elettriche aeree
Verificare l’efficienza dei carter e dei dispositivi di protezione degli organi di trasmissione
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-
-
-
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Verificare che la macchina sia posizionata in modo da lasciare lo spazio sufficiente per il passaggio
Verificare periodicamente l’integrità delle tubazioni dell’impianto oleodinamico, con particolare riguardo per quelle flessibili
Controllare che i percorsi di cantiere siano adeguati e le aree di lavoro siano libere ed idonee per il transito del mezzo e per la sua stabilità
Controllare l’efficienza della pulsantiera
Controllare che il posto di guida sia ordinato e che la visuale non risulti ostruita da ostacoli
Prima di effettuare il tiro controllare che le persone non autorizzate si siano allontanate dal raggio d’azione della macchina; se è
indispensabile passare con i carichi sopra ad aree pubbliche, postazioni di lavoro o aree occupate da persone prima di operare il tiro
preannunciare l’operazione con appositi segnali acustici - Ampliare con apposite plance la superficie di appoggio degli stabilizzatori
Delimitare la zona di lavoro - Controllare che i comandi siano puliti da grasso, olio, ecc.
DURANTE L’USO:
Azionare il girofaro
L’operatore addetto allo sgancio del carico o al suo posizionamento deve utilizzare appositi bastoni dotati di uncino per evitare di sporgersi
da impalcati di protezione e preservare gli arti da rischi di schiacciamento
Prima di sganciare il carico controllare che sia stabile - Segnalare tempestivamente eventuali anomalie di funzionamento o situazioni
pericolose - Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare
DOPO L’USO:
Posizionare la macchina nelle zone di sosta previste, con il braccio telescopico raccolto, inserire il blocco dei comandi e azionare il freno di
stazionamento
Per la pulizia degli organi meccanici non vanno mai utilizzati liquidi infiammabili come gasolio, nafta, benzina, ma appositi liquidi detergenti
non infiammabili e non tossici - Non lasciare alcun carico sospeso
Operare la manutenzione e i tagliandi di revisione secondo le indicazioni fornite dal produttore
Pulire il mezzo e gli organi di comando. È assolutamente vietato operare manutenzione o pulizia su organi in movimento
Non disperdere oli o altri liquidi inquinanti nell’ambiente
Segnalare eventuali guasti di funzionamento
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9. REALIZZAZIONE DI COPERTI
Mansione
Attività
Situazione di pericolo
P
G
C
DPI
Realizzazione o rifacimento di
tetti (utilizzo di ponteggi, gru,
argani e utensili d’uso comune)
Caduta di materiali dall’alto
1
4
4
Casco
Cedimento delle strutture di copertura
1
4
4
Caduta dall'alto verso l'esterno del
fabbricato;
Caduta dall'alto verso l'interno del
fabbricato;
1
4
4
Caduta di materiali dall’alto per
eccessivo ingombro del luogo da lavoro
2
3
4
Realizzazione o rifacimento di
tetti (utilizzo di ponteggi, gru,
argani e utensili d’uso comune)
Operaio
Posa in opera di elementi
verticali ed orizzontali, capriate.
Misure e protezioni
Evitare i tiri della gru sopra ai
lavoratori.
Il carico deve essere ben
imbragato.
Evitare lavorazioni sotto le zone
di attività in quota.
Casco, guanti e
Verificare le necessità di
calzature di
puntellature.
sicurezza
Casco, scarpe di Accertarsi della stabilità delle
sicurezza
antiscivolo, guanti. scale, tra battelli, ponteggi.
Cinture di sicurezza quando
non sono presenti altri sisetmi
anticaduta.
Ponteggi esterni ed interni
Casco
Segregare la zona di lavoro.
Il ponteggio deve essere dotato
della tavola fermapiedi.
Non
caricare
in
modo
eccessivo i ponti di lavoro
Quali misure di prevenzione e protezione si individua quanto segue:
1.
Disporre una protezione intorno ai lucernari o coprirli con tavole di idoneo spessore e se ciò non è possibile è necessario allestire un sottopalco in modo da
ridurre l’altezza di caduta libera.
2.
Non ingombrare i posti di lavoro sui ponti di ponteggio.
3.
Non caricare eccessivamente le strutture della copertura con palletts di laterizi, ma depositare il materiale strettamente necessario.
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4.
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Il ponteggio che circonda il tetto deve avere la protezione di m 1,20 almeno dal piano di gronda.
•
Disporre una protezione intorno ai lucernari o coprirli con tavole di idoneo spessore e se ciò non è possibile è necessario allestire un sottopalco in modo da
ridurre l’altezza di caduta libera.
•
Non ingombrare i posti di lavoro sui ponti del ponteggio, con materiali ed attrezzature.
•
Non caricare eccessivamente le strutture della copertura con materiali pesanti in palletts od accatastati, ma depositare il materiale strettamente necessario.
•
Il ponteggio che circonda il tetto deve avere la protezione di m 1,20 almeno dal piano di gronda.
Uso di Strumenti di lavoro: Apparecchio di sollevamento,utensili d'uso comune (martello, pinze, tenaglie, sega, accetta), trapano elettrico, tra battello,
ponteggio, scale.
Misure Tecniche : Disporre del piano di montaggio della copertura
•
Predisporre idoneo ponteggio all'esterno dell'edificio di altezza tale da risultare non inferiore di m. 1.20 oltre la linea di gronda dell'edificio .
•
Verso l'interno dell'edificio bisogna predisporre idonea opera provvisionale o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e cose
dall'alto. Ciò comporta la predisposizione al di sotto del tetto di un solido tavolato tale da ridurre al minimo l'altezza di caduta dell'operaio dall'alto, o di un sistema di
reti, ponti, od altro per diminuire il rischio di caduta.
ƒ
Prima dell'inizio del lavoro di montaggio di elementi prefabbricati in legno deve essere predisposto un piano di montaggio disponibile in cantiere.
ƒ
Lo stoccaggio degli elementi in cantiere deve essere tale da garantire la stabilità contro il rovesciamento sia in quota che a terra.
ƒ
L'imbracatura dei carichi e il sollevamento dei materiali deve avvenire in conformità alle norme della scheda di sicurezza "uso della gru".
ƒ
Accertarsi dell'effettivo peso dei materiali prima del tiro con la gru.
ƒ
Verificare che il ponteggio possegga i requisiti di sicurezza conformi alla norma (vedi scheda "ponteggio metallico fisso").
ƒ
Impedire il transito delle persone al di sotto di carichi sospesi.
ƒ
Durante le fasi transitorie di montaggio delle capriate deve sempre essere assicurata la stabilità degli elementi con idonee opere provvisionali di puntellazione.
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10. ATTREZZATURE ELETTRICHE: PRINCIPALI PRECAUZIONI E NORME DI RIFERIMENTO
Mansione
Operaio
Attività
Situazione di pericolo
P
G
C
DPI
Lavori con attrezzature
elettriche nel montaggio
delle coperture
Ustioni alle mani
Elettrocuzione
2
2
3
Casco, guanti e
calzature isolanti,
attrezzature dotate di
isolamento
Disporre di cassetta
antinfortunistica e di
estintore
ƒ
Guanti, scarpe di
sicurezza con suola in
gomma.
Disporre di estintore
Disporre di cassetta
antinfortunistica
Disinserire
la
corrente
dallo
strumento
od
attrezzatura
in
manutenzione
(
trapano,
filo
elettrico, presa,…)
ƒ Stabilire un comportamento da
tenere con i colleghi affinchè
l’impianto non sia messo in tensione
improvvisamente.
ƒ Verificare il possibile impiego di
interruttore differenziale
Prima di soccorrere un infortunato
colpito da scariche elettriche, togliere
tensione .
Impiego di attrezzature
elettriche, piccole
riparazione alle
attrezzature a
disposizione.
Elettrocuzione
Misure di pronto
soccorso
2
2
3
Misure e protezioni
ƒ
ƒ
ƒ
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Le attrezzature di lavoro debbono
presentare le varie parti elettriche
ben isolate
Evitare luoghi umidi, pozzanghere,
…
Verificare l’idoneità dell’attrezzature
a disposizione che deve essere con
grado di sicurezza maggiore od
uguale a IP44, in genere con doppio
isolamento
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11.0 DEMOLIZIONI
Mansione
Operaio
Attività
Situazione di pericolo
P
G
C
DPI
Misure e protezioni
Contatto con macchine operatrici
1
3
3
Indossare vestiario ad
alta visibilità
Investito da automezzi
1
4
4
Indumenti ad alta
visibilità
Segregare le zone di
azione delle macchine
operatrici.
Difefrenziare i percorsi
uomini - mezzi
Riguardo alle misure di prevenzione si può fare riferimento a quanto riportato di seguito:
•
•
Osservare le ore di silenzio imposte dai regolamenti locali
Impedire altre lavorazioni in prossimità dei muri da demolire
Porre particolare attenzione alle possibili interferenze con le linee elettriche aeree, linee del gas, …In caso di demolizioni di entità significativa, occorre apposito
piano di demolizione.
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12. LAVORI DI DEFINIZIONE
Riguardo alle misure di prevenzione si può fare riferimento a quanto riportato di seguito:
•
Prima dell’uso del martello pneumatico verificare la tenuta e l’integrità dell’impianto elettrico relativamente alla parte a vista. Non utilizzare scale a
mano
per
l’esecuzione
delle
tracce
in
elevato:
la
lavorazione
richiede
un
luogo
di
lavoro
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sicuro
e
protetto
sul
vuoto.
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PARTE II.3 La valutazione dei rischi
Si rimanda al capitolo iniziale per quanto riguarda la metodologia di valutazione del rischio.
Il giudizio di rischio non è calcolato ma bensì valutato, non essendo praticabile una sua
quantificazione numerica in molti casi appartenenti alla piccola e media industria.
•
Casi complessi, ad esempio valutare l’esposizione al rumore di un lavoratore, oppure valutare
la sua esposizione ad agenti tossici o cancerogeni necessità di una rilevazione in ambiente di
lavoro o prelievo e successiva analisi chimica, per stabilire l’effettiva misura del rischio e
quindi gli interventi da effettuare in ambiente di lavoro.
Si ritiene, in ogni caso, che anche in casi complessi, la valutazione del rischio redatta nel modo che
segue sia utile per stabilire le rilevazioni ambientali da effettuare per poi stabilire interventi e/o controlli
medici successivi.
TAB. I.3 ELENCO E VALUTAZIONE DEI RISCHI.
Pericolo di incendio
La sede ed i cantieri
Probabilità
Gravità
Criticità
1
2
2
Il pericolo di incendio è da considerarsi, nelle attività dell’impresa, un rischio basso. Tale rischio è
presente solo in alcune lavorazioni, come ad esempio durante il montaggio delle coperture in legno
Il datore di lavoro ha dotato l’azienda di mezzi di estinzione incendi, ed applica le misure del piano di
sicurezza previste nei vari cantieri. L’attività di montaggio delle coperture in legno è in genere affidata
a ditte esterne, con la sola assistenza muraria da parte dei dipendenti DUE P srl
Rischio di folgorazione
Probabilità
La sede ed i cantieri
Gravità
Criticità
1
2
2
L’impianto elettrico va valutato cantiere per cantiere: l’impresa si rivolge a ditta autorizzata per
l’impianto di cantiere. Viene richiesto alle ditte installatrici il certificato di conformità dell’impianto. DUE
P srl provvede a revisioni periodiche, ad utilizzare strumenti idonei anche in presenza di acqua, a
mantenere i cavi, i quadri elettrici, e le spine in buono stato di conservazione.
All’interno della sede
della ditta, l’impianto elettrico risponde alle norme sulla sicurezza del lavoro.
Si ritiene lecito considerare bassa la probabilità di incidenti.
Rischio chimico per danni derivanti dalla inspirazione o contatto di sostanze pericolose per la
salute umana.
I cantieri.
Gravità
Criticità
Probabilità
1
3
3
Dalle analisi delle schede di sicurezza dei prodotti in uso di DUE P srl e dalla conoscenza dei pericoli
presenti in ambiente di lavoro, il rischio di danni derivanti dalla inspirazione di sostanze pericolose per
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la salute umana o dal contatto dei prodotti utilizzati appare NON MODERATO . Il Medico Aziendale
sottopone costantemente i dipendenti che operano nei cantieri a visita medica con spirometria . La
relazione della valutazione del rischio chimico allegata al presente documento approfondisce le
tematiche su questo argomento.
Rischio di movimentazione carichi
Probabilità
I cantieri.
Gravità
Criticità
2
2
3
Sono state effettuate valutazioni specifiche mediante le schede NIOSH: i carichi visionati sono risultati
di peso contenuto: sempre al di sotto dei 25 kg. Sono stati introdotti nel processo produttivo adeguati
mezzi di sollevamento dei vari tipi di materiali. I dipendenti sono regolarmente sottoposti da vari anni a
visita medica. Si ritiene il livello di rischio di ATTENZIONE.
E’ stata prodotta un’apposita valutazione del rischio di movimentazione manuale dei carichi.
Rischio rumore
I cantieri
Probabilità
Gravità
Criticità
2
3
4
Il Datore di Lavoro ha provveduto nel 2006 alla nuova valutazione del rumore; la relazione di
valutazione del rumore costituisce allegato al presente documento. I lavoratori nei cantieri edili sono
esposti a rischio elevato . I dipendenti sono sottoposti a visita medica.
Il Datore di Lavoro sta valutando la possibilità di acquistare nuove attrezzature per diminuire le
emissioni rumorose dalle stesse .
Si ritiene debba essere effettuata la valutazione del rischio secondo il D.Lgs. 81/2008 quanto prima.
Rischio vibrazioni
I cantieri
Probabilità
Gravità
Criticità
1
3
3
In adempimento alla normativa sul rischi vibrazioni la ditta ha provveduto ad effettuare la valutazione
del rischi vibrazioni : essa risulta allegata alla presente valutazione.
Il livello di rischio per i lavoratori varia in funzione delle attività di lavoro. Al momento il rischio appare
moderato.
Rischio di scivolamenti con traumi
Probabilità
Gravità
I cantieri
Criticità
2
2
3
Il rischio è moderato. E’ curato l’ordine e la pulizia nei cantieri . Il personale
che effettua
movimentazione dei carichi è dotato di abbigliamento adeguato ed idonei mezzi di sollevamento.
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Rischio microclima
Probabilità
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I cantieri
Gravità
Criticità
2
2
3
Nel caso avvengano condizioni di lavoro poco favorevoli alla sicurezza in relazione alle situazioni del
microclima, possono avvenire situazioni tali da comportare incidenti o malattie. E’ quindi necessario
seguire le norme di sicurezza indicate, interrompendo il lavoro, oppure adottando comportamenti tali
da non avere danni per la salute umana. L’azienda adotta le necessarie precauzioni interrompendo i
lavori in caso di condizioni non favorevoli. Il personale che effettua le attività nei cantieri è dotato di
abbigliamento adeguato.
Rischio biologico
Probabilità
I cantieri
Gravità
Criticità
2
2
3
Il rischio biologico nelle attività della ditta è presente anche se è da considerare moderato. E’
effettuata la vaccinazione antitetanica . E’ curata l’igiene nei luoghi di lavoro, è presente in cantiere la
baracca per il ricambio degli abiti ed i servizi igienici.
Rischio di colpi, tagli, …
Probabilità
I cantieri
Gravità
Criticità
2
2
3
Il rischio di incidente è moderato. E’ curata l’attenzione a possibili traumi dovuti a spostamenti di
materiali . Gli interventi sulle attrezzature meccaniche avvengono solo a macchina spenta. E’ curato
l’ordine e la pulizia nei cantieri.
Rischio cadute dall’alto
I cantieri
Probabilità
Gravità
Criticità
2
4
5
Il rischio più grave nei cantieri edili è quello della caduta dall’alto. Le attrezzature contro la caduta
dall’alto in possesso dell’impresa sono di buona qualità ed in buono stato. L’impresa inoltre provvede
alla redazione del PIMUS per i ponteggi. Si ritiene il livello di rischio ELEVATO. La ditta ha provveduto
ad effettuare il corsodi formazione previsto per la messa in opera dei ponteggi di 28 ore. L’impresa è
dotata di cinture di sicurezza e sono in uso scarpe di sicurezza ed abbigliamenti adeguati.
Rischio video terminali
L’ufficio
Probabilità
Gravità
Criticità
2
2
3
Un dipendente impiega il video terminale per un numero di ore superiore alle 20 settimanali; quindi è
presente il rischio videoterminali. Il dipendente è sottoposto a visita medica.
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RACCOMANDAZIONE
™ Si raccomanda di continuare con le visite al momento dell’assunzione per il nuovo personale, al
fine di verificarne l’idoneità per l’ inserimento nell’attività di DUE P srl.
™ Si raccomanda di verificare le capacità tecniche delle ditte che si troveranno ad operare in
azienda, di informarle sui rischi esistenti, richiedendo loro di rispettare le norme della sicurezza, di
chiedere la documentazione prevista e di cui si è già data indicazione.
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Rischio microclima
Rischio biologico
Rischio
folgorazione
2
0
0
0
0
Rischio traumi,
dall’alto
2
Rischio cadute
0
colpi, tagli
0
Rischio elettrico
Rischio incendio
Rischio vibrazioni
movimentazione
Rischio
chimico
Rischio
Rischio
Rumore
Mansione
Lista dei dipendenti
Rischio video
terminale
TAB. II. 3 LA VALUTAZIONE DEI RISCHI - PERSONALE DUE P SRL
UFFICIO - CANTIERE
Fabrizio Fontana
Impiegato
Supervisore
3
2
0
0
CANTIERI
Giuseppe Cimmino
Capocantiere
Carpentiere
0
4
3
3
3
2
3
5
2
3
3
3
Francesco di Maio
Capocantiere
Muratore
0
4
3
3
3
2
3
5
2
3
3
3
Milloudi Faid
Carpentiere
0
4
3
3
3
2
3
5
2
3
3
3
Luigi Falanga
Carpentiere
0
4
3
3
3
2
3
5
2
3
3
3
Aniello Medio
Carpentiere
0
4
3
3
3
2
3
5
2
3
3
3
Giuseppe Salvato
Muratore
0
4
3
3
3
2
3
5
2
3
3
3
Nicola Falco
Muratore
0
4
3
3
3
2
3
5
2
3
3
3
Hamassi (Andrea) Bouazza
Muratore
0
4
3
3
3
2
3
5
2
3
3
3
Pasquale Panariello
Muratore
0
4
3
3
3
2
3
5
2
3
3
3
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PARTE III - MISURE E PROGRAMMI PER IL MIGLIORAMENTO CONTINUO
Dopo l’analisi di dettaglio dei pericoli e dei rischi associati alle attività della ditta DUE P srl viene
presentata una valutazione complessiva dell’azienda e una indicazione delle misure da adottare,
analizzando in maniera differenziata i tre seguenti argomenti:
• aspetti gestionali e documentazione;
• aspetti tecnici e strutturali (luoghi di lavoro - mansioni);
• formazione ed informazione.
III.1 Misure e programmi di tipo organizzativo/gestionale
La Ditta è impegnata ad attuare azioni ed interventi nel campo della salute e sicurezza sul lavoro di tipo
organizzativo - gestionale e di tipo tecnico. Le linee di indirizzo di tali azioni sono del tutto congrue con
le misure generali di tutela e gli obblighi del datore di lavoro richiamate dagli articoli 3 e 4 del D.Lgs.
81/2008.
III. 1.1 Attività in materia di sicurezza sul lavoro che la ditta ha già attuato
In particolare si è già proceduto a:
•
effettuare la valutazione del rischio ed in particolare : valutazione del rischio rumore, valutazione
del rischio vibrazioni, valutazione del rischio chimico, valutazione del rischio movimentazione
carichi.
•
istituire il servizio di prevenzione e protezione;
•
designare il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (è già stato comunicato il
nominativo all'Ispettorato del Lavoro e alle unità sanitarie locali);
•
assegnare i compiti in base alle capacità ed alle condizioni dei lavoratori in rapporto alla loro salute
ed alla sicurezza;
•
fornire ai lavoratori idonei mezzi di protezione (secondo le disposizioni degli art.42 e 45 - marchio
CE, etc.);
•
richiedere le schede di sicurezza delle sostanze utilizzate;
•
destinare ogni DPI ad un uso personale;
•
richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme e delle disposizioni aziendali in
materia di sicurezza e di uso dei mezzi di protezione collettivi ed individuali messi a loro
disposizione;
•
tenere il registro infortuni (secondo le disposizioni normative);
•
a nominare il Medico Competente;designare i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di
prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato e di pronto
soccorso;
•
in caso di aggiudicazione di appalti, fornire alle aziende esterne un piano di sicurezza;
•
a formare i lavoratori per le procedure che riguardano il pronto soccorso, l’antincendio; a formare i
lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro;
Redatto da Remark srl per conto di DUE P srl, VIALE LUDOVICO MURATORI 201 - Modena
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI AI
Committente:
DUE P srl
SENSI DEL D.Lgs. 81/2008
Redatta da: Ing. Paolo Lolli
Data:26.02.10 Rev. n. : 00
Pag. 110/107
•
Redatto da Remark srl per conto di DUE P srl, VIALE LUDOVICO MURATORI 201 - Modena
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI AI
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Redatta da: Ing. Paolo Lolli
Data:26.02.10 Rev. n. : 00
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si è provveduto dal punto di vista gestionale a
•
sollecitare l’elezione di un rappresentante dei lavoratori;
Riguardo a tali punti, occorre allegare alla valutazione la documentazione comprovante gli adempimenti
elencati.
III. 1.2 Attività in materia di sicurezza sul lavoro che la ditta dovrà attuare
Nel seguito viene presentato il programma di attuazione degli interventi (di tipo innovativo e/o
rispondenti a disposizioni già in vigore) in una tabella riassuntiva. La tempistica indicata fa riferirmento
alle disposizioni legislative vigenti; in assenza di tale riferimento, la tempistica andrà definita sulla base
della criticità delle situazioni rilevate e sulle strategie imprenditoriali dell’azienda.
•
Di seguito sono elencate le attività che sono in programma per il 2010.
Numer.
Programma delle misure atte a contenere i rischi
Periodo
A.
La valutazione del rumore va ripetuta entro 4 anni dall’ultimo esame
(novembre 2006), se non intervengono modifiche di processo importanti
all’interno dell’ambiente di lavoro od altre situazioni.
• Occorre tuttavia provvedere al miglioramento delle attrezzature
acquistando le attrezzature meno rumorose;
• Impiegare dette attrezzature in modo idoneo eventualmente
sfruttando la turnazione degli operai;
• Dare istruzione ai dipendenti per l’uso dei DPI e su come diminuire
l’impatto acustico.
Entro 2010
B.
Ripetere la valutazione del rischio chimico entro tre anni.
• Aggiornare di continuo le schede di sicurezza.
• Scegliere con cura i prodotti meno pericolosi per le persone e per
l’ambiente.
• Dare istruzione ai dipendenti sull’impiego dei DPI.
• Dare istruzione ai dipendenti sull’uso corretto dei vari prodotti e sulle
modalità di evitare rischi inutili.
Ripetere la valutazione del rischio Vibrazioni entro tre anni.
• Scegliere con cura le attrezzature meno pericolose per le persone
• Dare istruzione ai dipendenti sull’impiego dei DPI.
• Dare istruzione ai dipendenti sull’uso corretto delle varie attrezzature
e per i tempi di impiego necessari.
Convocazione e verbalizzazione della riunione annuale sulla sicurezza
avente come oggetto il documento di valutazione del rischio, l'idoneità dei
mezzi di protezione individuale ed i programmi di informazione e formazione
Aggiornamento delle misure di prevenzione e protezione con revisione
periodica del Documento di Valutazione dei Rischi.
Entro 2012
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
I mezzi di estinzione incendi vanno regolarmente revisionati ogni 6 mesi
annotando sull’apposito registro la revisione effettuata.
Vanno regolarmente revisionati ogni sei mesi anche le luci di emergenza.
Continuare nel informare/formare il personale DUE P srl.
Prova emergenza antincendio da ripetere ogni anno.
Revisionare periodicamente il pacchetto sanitario di emergenza presente in
ufficio e nei vari cantieri.
Deve essere effettuata regolarmente la visita medica preassuntiva al
personale.
Entro 2012
Continuo
Continuo
Avvenuta nel
2010
Continuo
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Continuo
Continuo
Continuo
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Redatta da: Ing. Paolo Lolli
Data:26.02.10 Rev. n. : 00
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J.
Proseguire nelle visite mediche come da protocollo sanitario.
Entro 2010
K.
Proseguire nei cantieri con la redazione del POS e dei PIMUS.
Continuo
L.
Continuo
R.
Richiedere alle Imprese che collaborano con DUE P srl nei vari cantieri alla
redazione dei POS di loro spettanza e fornire la documentazione adeguata in
materia di sicurezza sul lavoro.
Nel caso di Artigiani che collaborano con DUE P srl questi dovranno
svolgere un’attività autonoma e dovranno fornire l’idonea documentazione
Certificato della Camera di Commercio, e le attestazioni sulla sicurezza di loro
competenza
La ditta ha già provveduto a formare i dipendenti in materia di sicurezza
nell’uso dei ponteggi come previsto dalla normativa vigente con idoneo
corso di 28 ore. Nel caso di assunzione di nuovo personale, si dovrà
provvedere a nuova formazione se impiegato sui ponteggi.
Il corso dovrà essere seguito presso idoneo centro autorizzato come la
Scuola Edile od altro istituto.
Assicurare la formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di
salute a ciascun lavoratore
− attrezzature di lavoro,
− DPI,
− movimentazione manuale dei carichi.
Effettuare la nuova valutazione sulla movimentazione manuale dei carichi nel
caso di attività che richiedano un uso della movimentazione manuale più
intenso o con presatzioni particolari.
Continuare nella verifica dell’attività con il Medico Competente.
Continuare nel disporre del tesserino identificativo. Deve essere a
disposizione del lavoratore in modo tale da poter essere esibito
immediatamente (indossato o in tasca in funzione delle varie condizioni di
lavoro).
Acquistare macchine fornite di documentazione conforme
S.
Acquistare DPI con marcatura CE
Continuo
T.
Verifica della cartellonistica presente nei cantieri ed eventuale
adeguamento
Controllo e manutenzione mezzi di trasporto aziendali e delle
attrezzature di lavoro
Verificare costantemente il contenuto della “cassetta di pronto soccorso”
Continuo
M.
N.
O.
P.
Q.
U.
V.
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