I.T.I.S.”D.Scano”
Allegato A
Istituto Tecnico Industriale Statale “Dionigi Scano” di Cagliari
Settore Tecnologico Indirizzi: Meccanica, Meccatronica e Energia (v.o. Meccanica) – Informatica e Telecomunicazioni
(v.o. Informatica, Abacus) – Trasport e Logistica (v.o. Costruzioni Aeronautiche ) – Costruzioni, Ambiente e Territorio (v.o. Edilizia)
Liceo Scientifico delle Scienze Applicate (v.o. Liceo Scientifico Tecnologico)
Sito web:http://www.itiscano.it
E-mail: [email protected]
ANNO SCOLASTICO 2013/2014
REGOLAMENTO D'ISTITUTO
PARTE PRIMA: ATTIVITA’ GENERALI
Articolo 1 – ACCESSI
Nella sede centrale l’ingresso degli allievi avviene dall’ingresso principale, mentre l’uscita, al termine delle
lezioni, anche dalla porta del lato edilizia.
Nella sede associata l'ingresso e l'uscita degli alunni avviene attraverso l'unico ingresso stradale.
Per motivi di sicurezza, di agibilità e di decoro dell'Istituto, tutte le gradinate prospicienti gli ingressi e le
loro pertinenze devono essere lasciate libere da ogni ingombro.
Le porte d'ingresso dell'Istituto devono essere chiuse dal personale ausiliario alle ore 8,30; le porte
dell’ingresso principale saranno riaperte alle ore 9,00 per consentire l'ingresso alla seconda ora.
Articolo 2 - MOTORINI E AUTO
L'accesso alla sede centrale è consentito esclusivamente ai veicoli degli studenti e del personale docente
e non docente della scuola. I conducenti di tali mezzi sono tenuti al rispetto rigoroso delle norme del codice
della strada e di quelle che verranno rese note con apposita circolare.
Le moto e gli scooters devono essere parcheggiati esclusivamente lungo le apposite rastrelliere, ove
presenti.
Le auto dovranno sostare nelle aree di parcheggio preposte o nelle aree senza segnaletica situate nella
parte posteriore dell'Istituto.
Il parcheggio è incustodito pertanto l’Istituto non risponde di eventuali incidenti, danni e/o furti.
L’accesso all’Istituto è vietato ai mezzi e alle persone non autorizzate.
In occasione dei colloqui generali o di altre manifestazioni organizzate dall’Istituto, è consentito
l’accesso ai mezzi delle persone interessate.
Articolo 3 - ORARIO DELLE LEZIONI
L'orario delle lezioni prevede trentadue ore alla settimana
Gli alunni entrano nella scuola nei cinque minuti che precedono l'inizio delle lezioni, il personale
vigilerà sul regolare flusso negli spazi assegnati.
Il personale docente dovrà trovarsi in aula almeno cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni.
Articolo 4 – RITARDO
All'ora di inizio delle lezioni tutti gli alunni devono trovarsi in aula.
Gli alunni che arrivano dopo tale ora, e comunque entro cinque minuti, saranno ammessi dal docente
della prima ora di lezione, a meno che il ritardo non sia abituale; tale ritardo dovrà essere annotato nel diario di
classe.
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Periodicamente il coordinatore di classe segnalerà i ritardi degli alunni alle famiglie.
Gli alunni che arrivano dopo cinque minuti dall’inizio delle lezioni sono ammessi direttamente presso
l’ufficio del Dirigente Scolastico entro e non oltre le ore 9,10.
L’ufficio di Dirigente Scolastico potrà autorizzarne l’ingresso per un massimo di 5 (cinque) volte a
trimestre/pentamestre, valutandone i motivi. Ulteriori deroghe potranno essere concesse solo per validi e
documentati motivi, prendendone nota e dandone comunicazione alle famiglie
Non è ammesso l'ingresso degli alunni dopo il termine della prima ora
Gli ingressi alla seconda ora devono comunque essere giustificati sul libretto delle assenze.
Articolo 5 - USCITA ANTICIPATA
Non è consentita l'uscita anticipata prima della fine delle lezioni se non per gravi motivi, sopravvenuti
nella stessa mattinata, che devono essere immediatamente comunicati al Dirigente Scolastico o un suo delegato
il quale prenderà i provvedimenti opportuni; le richieste di uscita anticipata derivanti da altre cause dovranno
essere presentate, allegando idonea documentazione. L’ufficio del Dirigente Scolastico ne prenderà nota e
provvederà a informare le famiglie.
Per gravi e straordinari motivi, il Dirigente Scolastico o un suo delegato può disporre l'uscita anticipata
di alcune o di tutte le classi.
Nei giorni in cui si verificano interruzioni dei servizi di trasporto pubblico il Dirigente Scolastico o un
suo delegato può disporre l'uscita anticipata, di norma un’ora, di gruppi di alunni o dell'intera scolaresca.
Articolo 6 - USCITA DALLA SCUOLA ALLA FINE DELLE LEZIONI
Alla fine delle lezioni, prima di lasciare l'Istituto, gli alunni devono lasciare l'aula in ordine e comportarsi in
modo civile e ordinato secondo le direttive dei rispettivi docenti.
Articolo 7 - DANNI MATERIALI PROVOCATI DAGLI ALUNNI NEI LOCALI DELL'ISTITUTO
La responsabilità penale, civile, e disciplinare per i danni provocati all’interno dell’Istituto è personale.
Il Consiglio di Classe sarà convocato ogniqualvolta vengano provocati danni o si creino particolari situazioni di
pericolo.
Qualora il Consiglio di classe ravvisasse un atteggiamento di connivenza o di tolleranza da parte della
classe o di alcuni alunni, potranno essere adottati provvedimenti disciplinari o di rifusione del danno a carico di
tutta la classe o degli alunni interessati.
Nel caso di accertamento della responsabilità civile, il Direttore dei servizi generali ed amministrativi
curerà la pratica relativa alla richiesta di risarcimento fino al buon esito.
Sarà compito del Coordinatore di Classe inventariare lo stato di fatto dell’aula, degli ambienti attigui e
del cortile su cui si affaccia l’aula, e aggiornarlo periodicamente. Gli alunni sono tenuti a comunicare
immediatamente eventuali danni riscontrati
Articolo 8 - GIUSTIFICAZIONE DELLE ASSENZE
Tutte le assenze e gli ingressi alla seconda ora devono essere giustificati qualunque ne sia la causa, anche
se questa è indipendente dalla volontà dell’alunno, o se avvengano in occasione di scioperi o manifestazioni di
qualunque genere.
Le assenze e gli ingressi alla seconda ora degli alunni minorenni devono essere giustificati dai rispettivi
genitori, di persona o per iscritto, esclusivamente mediante l'apposito libretto che in questo modo costituisce per
insegnanti e genitori uno strumento di verifica delle assenze e degli ingressi alla seconda ora.
Anche gli alunni maggiorenni devono giustificare le assenze e gli ingressi alla seconda ora
esclusivamente mediante l'apposito libretto che, in questo modo, costituisce per insegnanti e genitori uno
strumento di verifica.
La giustificazione deve essere presentata dall’alunno il giorno del rientro a scuola. Tuttavia, qualora
ricorrano comprovati motivi, l’alunno potrà essere ammesso alle lezioni anche privo di giustificazione, con
l’obbligo di presentarla il giorno successivo. Persistendo la mancata giustificazione si provvederà ad
ammonizione e comunicazione alla famiglia.
Se l'assenza si protrae oltre i cinque giorni l'alunno, oltre la normale giustificazione, dovrà presentare
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anche il certificato medico di riammissione a scuola, senza il quale non potrà essere ammesso.
L'insegnante della prima ora di lezione, ovvero l’insegnante della seconda ora, qualora l’alunno entri
alla seconda ora di lezione, è delegato dal Dirigente Scolastico ad effettuare le giustificazioni che devono essere
annotate nel diario di classe nell’apposito spazio.
All’inizio di ogni anno scolastico, in attesa della consegna del libretto per le giustificazioni,
eccezionalmente il docente delegato dal Dirigente Scolastico potrà accettare le giustificazioni riportate sul
diario. In nessun caso potrà essere utilizzato il libretto dell’anno precedente.
Articolo 9 - TRASFERIMENTO IN AULE SPECIALI, LABORATORI, REPARTI, PALESTRA
Gli alunni delle classi in trasferimento dalle aule normali alle aule speciali e viceversa devono essere
accompagnati e guidati dai docenti di teoria e di laboratorio che terranno lezione in quei locali. Tale
disposizione vale anche per la prima ora di lezione.
Gli effetti personali devono essere portati con sé dagli alunni nell'aula speciale. Se la lezione nell'aula
speciale termina all'ultima ora, gli alunni lasceranno l'Istituto senza ritornare nella loro aula.
Articolo 10 – BIBLIOTECA
Gli alunni possono accedere alla biblioteca, durante le ore di lezione, uno per volta dopo aver ottenuto il
permesso dall'insegnante e per il tempo strettamente necessario ad effettuare le operazioni di prestito o
restituzione dei testi.
L'orario di apertura della biblioteca e le modalità delle varie operazioni sono esposte all'ingresso della
stessa.
Articolo 11 - USCITA DALL'AULA
Durante le lezioni i docenti possono autorizzare le uscite dall'aula ad un solo alunno per volta solo per
effettive esigenze, preferibilmente non all'inizio o alla fine dell'ora di lezione dato il possibile concomitante
cambio dei docenti o il trasferimento di intere classi in aule speciali.
Di norma non sarà consentita l’uscita dall’aula alla prima, alla quarta e all’ultima ora di lezione
Per nessun motivo deve essere consentito agli alunni di lasciare l'aula col registro di classe.
I docenti autorizzeranno gli alunni a recarsi negli uffici o in Presidenza solo per motivi particolarmente
importanti e accompagnati dal personale ausiliario.
Articolo 12 – PAUSA DIDATTICA
La pausa didattica degli alunni ha luogo negli ultimi dieci minuti della terza ora di lezione che ne risulta
parte integrante.
Durante la pausa didattica i docenti della terza ora dovranno rimanere in aula , ivi compresi aule speciali e
laboratori, e vigileranno esclusivamente sugli alunni che si trovano nell’aula stessa, mentre i collaboratori
scolastici vigileranno nei corridoi; gli alunni non potranno trattenersi nelle aule speciali, nei laboratori e nella
palestra.
Gli alunni possono accedere ai punti di ristoro, al cortile preposto ed ai servizi igienici.
La vigilanza nel cortile sarà effettuata da docenti e da collaboratori scolastici secondo un calendario
prestabilito.
Le buste dei panini e i vuoti delle bibite consumate vanno riposti nei cestini predisposti nel punto di
ristoro, ed eventualmente nei corridoi e nelle aule.
Articolo 13 - ASSENZE TEMPORENEE E AVVICENDAMENTO DOCENTI
Durante l'assenza temporanea di un docente o l'avvicendamento dei docenti nelle diverse ore di lezione, gli
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alunni devono restare nella propria aula in modo composto e senza recare disturbo alla lezione delle altre classi.
In tale evenienza i collaboratori scolastici si porteranno in prossimità della porta dell'aula per curarne la
vigilanza.
In caso di allontanamento temporaneo dall'aula, il docente è tenuto ad avvertire il collaboratore
scolastico del reparto.
Articolo 14 - ATTIVITA' PARASCOLASTICA ED EXTRASCOLASTICA
Le richieste per effettuare una attività parascolastica o extrascolastica programmata dal Consiglio di Classe,
che sul suo svolgimento si esprime a maggioranza, dovranno essere presentate alla Dirigente Scolastico dai
docenti organizzatori e mai dagli alunni.
Tutti gli atti organizzativi, ivi compresi la determinazione dei docenti accompagnatori, l’acquisizione delle
autorizzazioni dei genitori e la raccolta delle quote, dovranno essere completati almeno sei giorni prima della
data di effettuazione di detta attività, se questa comporta l'uso di mezzi di trasporto privati, ed almeno quattro
giorni prima in caso contrario.
Articolo 15 - TELEFONI CELLULLARI
E’ vietato a studenti e docenti l’uso dei telefoni cellulari, lettori MP3, fotocamere e videocamere durante le
ore di lezione e durante le riunioni degli organi collegiali. E’ altresì vietato l’uso di computer, collegamenti ad
Internet, e altre apparecchiature elettroniche, al di fuori dei casi autorizzati espressamente dal Docente.
Eventuali abusi verranno sanzionati e sarà data comunicazione alle famiglie
PARTE SECONDA: AULE SPECIALI, LABORATORI, REPARTI
Articolo 16 – ACCESSO E FUNZIONAMENTO
Ai locali delle aule speciali, dei laboratori e dei reparti possono accedere liberamente e in qualunque
momento il Dirigente Scolastico, il Collaboratore Vicario, il direttore, gli assistenti tecnici dei rispettivi
laboratori e i docenti che svolgono lezione nei laboratori secondo l’orario previsto. I docenti che utilizzano un
laboratorio possono accedervi liberamente fuori dal proprio orario di lezione purché in orario curricolare. Tutti
gli altri soggetti che hanno interesse all'uso delle apparecchiature avranno accesso con le modalità concordate
col direttore del laboratorio e nel rispetto del regolamento del sito.
Per ogni laboratorio viene istituito un registro nel quale i docenti che lo utilizzano dovranno apporre ogni
volta la propria firma in ingresso e in uscita, specificando i rispettivi orari e indicando le attività svolte, siano
esse attività con tutte la classe o eventuali attività individuali. Le suddette disposizioni devono essere rispettate
anche con riferimento alle ordinarie attività curricolari.
Le persone estranee, comprese quelle incaricate di eseguire dei lavori, possono accedere nei locali dei
laboratori e dei reparti accompagnate da almeno una delle persone precedentemente indicate.
Gli alunni possono accedere ai predetti locali sotto la guida e la sorveglianza dei rispettivi insegnanti;
durante le esercitazioni possono altresì accedere, uno per volta, ai servizi igienici adiacenti.
Articolo 17 – CHIAVI
Le chiavi delle aule speciali, laboratori, e reparti sono custodite nella bacheca dell'ingresso; possono essere
consegnate dai collaboratori scolastici solo alle persone indicate all'art. 16, comma 1; la consegna e riconsegna
andrà annotata in apposito registro. Quando i laboratori sono aperti, le chiavi devono essere appese in apposito
portachiavi interno al locale.
Chi lascia per ultimo i locali del laboratorio o del reparto, anche se per breve tempo, avrà cura di chiudere la
porta di ingresso e riconsegnare la chiave.
Le chiavi di tutti i locali dell'Istituto sono custodite in apposita bacheca dal Dirigente Scolastico.
Articolo 18 - INTERVENTI SULLE ATTREZZATURE
Variazioni nella disposizione delle apparecchiature e degli arredi, qualunque intervento su attrezzature ed
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impianti o sulle dotazioni delle aule speciali, dei laboratori e dei reparti, qualunque operazione, anche di piccola
entità, richiesta e proposta da docenti e tecnici di laboratorio, devono essere preventivamente concordate e
autorizzate dal direttore del laboratorio.
Articolo 19 - PRESTITI DI APPARECCHIATURE E LIBRI
Eventuali prestiti di apparecchiature ad altri laboratori o reparti dell'istituto sono concordati tra i rispettivi
direttori e regolati secondo la seguente procedura: i due direttori compilano e firmano un elenco dettagliato in
duplice copia degli apparecchi e del materiale prelevato, annotandone per ciascuno eventuali difetti o
attestandone l'efficienza.
All'atto della restituzione, gli stessi attestano, con la controfirma delle copie degli elenchi, l'avvenuta
riconsegna degli apparecchi con le eventuali annotazioni sul loro stato.
Una copia di detti elenchi viene conservata in apposita cartella presso il laboratorio stesso.
I libri ricevuti in prestito dalla Biblioteca e i libri concessi in comodato d’uso agli studenti devono essere
restituiti entro i termini e con le modalità stabilite dalle apposite circolari.
Articolo 20 - PIANTA DEL POSTO DI LAVORO
All'inizio di ogni anno scolastico, gli insegnanti assegnano ad ogni alunno un posto nelle aule speciali, nei
laboratori e nei reparti. Una copia della pianta della classe sarà consegnata al direttore del laboratorio.
Variazioni, anche temporanee, nella disposizione degli alunni, dovranno essere disposte o autorizzate e
annotate dall'insegnante.
Gli alunni sono responsabili del proprio posto di lavoro, devono mantenerlo pulito e in buone condizioni,
evitando di provocare incisioni, abrasioni o anche scritte con penne o matite, di danneggiare gli impianti, di
lasciare della carta sui banchi e per terra.
Durante la loro permanenza nei locali, essi devono mantenere un comportamento corretto, evitando scherzi
e giochi che, a causa della presenza di diverse apparecchiature, potrebbero provocare danni a se stessi o agli
altri.
Durante le esercitazioni devono fare un uso corretto degli apparecchi secondo le istruzioni degli insegnanti.
All'inizio e alla fine di ogni lezione o esercitazione, gli insegnanti, l'assistente tecnico e gli alunni,
effettueranno un controllo dello stato dei banchi e dei relativi impianti. Eventuali danni verranno segnalati al
Direttore del laboratorio che, d'accordo con il Dirigente Scolastico, provvederà ad addebitarli ai responsabili.
Articolo 21 - USO DELLE ATTREZZATURE
La consegna e il ritiro del materiale, per le esercitazioni degli alunni o per le lezioni, avviene con la
collaborazione del tecnico che assicurerà l'assistenza durante le lezioni e le esercitazioni.
Alla fine di ogni esercitazione, gli insegnanti e l'assistente tecnico effettuano il controllo quantitativo e
qualitativo del materiale usato per l'esercitazione. Si provvederà poi a riporre tutti gli apparecchi e gli eventuali
accessori di montaggio ciascuno al proprio posto nei rispettivi armadi secondo le modalità stabilite dal
regolamento che ogni laboratorio provvederà ad emanare per disciplinare le attività che in esso si svolgono.
Articolo 22 - CONTROLLO ATTREZZATURE
Tutti gli insegnanti interessati ai laboratori e gli assistenti tecnici addetti sono tenuti a partecipare ad
eventuali controlli del materiale e al collaudo degli apparecchi nuovi o riparati.
Alla fine di ogni anno scolastico il direttore del laboratorio e l'assistente tecnico provvedono ad effettuare
l'inventario generale (a cui possono partecipare tutti i docenti del laboratorio) e provvedono inoltre alla stesura
del piano acquisti riguardante sia il materiale, sia i libri della biblioteca di settore.
Articolo 23 - DANNI ALLE APPARECCHIATURE
Eventuali difetti degli apparecchi, riscontrati all'atto della consegna agli alunni, o guasti o
danneggiamenti verificatisi durante l'esercitazione saranno segnalati dagli insegnanti su apposito registro.
Nel caso in cui il danno sia stato provocato dagli alunni a causa del loro comportamento scorretto o per
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non aver osservato le disposizioni degli insegnanti, la segnalazione dovrà contenere la descrizione dell’accaduto
e dovrà essere trasmessa al direttore del laboratorio e al Dirigente Scolastico, per i provvedimenti di
competenza.
L'apparecchio guasto non sarà riposto nel suo armadio, ma sarà consegnato all'assistente tecnico che lo
riporrà in un altro apposito armadio. Successivamente concorderà con il direttore le modalità e i tempi della
riparazione. Gli apparecchi che non possono essere riparati nel laboratorio saranno inviati all'ufficio tecnico
perché provveda, ove possibile, a far effettuare la riparazione da altro reparto dell'Istituto o da laboratorio
esterno.
Articolo 24 - RICHIESTA MATERIALI DI CONSUMO
Le richieste di materiali di consumo riguardanti l'ordinario svolgimento delle esercitazioni saranno
presentate all'ufficio tecnico tramite il Direttore del laboratorio. Tutte le richieste devono essere redatte su
buono in duplice copia dell'apposito blocco in dotazione a ciascun laboratorio o reparto.
Articolo 25 - DIRETTORE DEL LABORATORIO
Il Direttore del laboratorio viene nominato dal Dirigente Scolastico tra gli insegnanti che utilizzano quel
laboratorio.
L'incarico di Direttore del laboratorio ha durata annuale rinnovabile.
PARTE TERZA: ASSEMBLEE
Articolo 26 - ASSEMBLEE DI CLASSE
Le assemblee di classe degli alunni si svolgono con la presenza del docente in orario che garantisce la
correttezza dello svolgimento e che ha poteri di intervento per interrompere l'assemblea in caso di accertata
impossibilità di un suo regolare svolgimento. Inoltre nella prima assemblea dell'anno scolastico, il docente
presente provvederà a leggere e commentare con gli alunni gli articoli del Regolamento d’Istituto di più
immediato interesse.
Le assemblee di classe si svolgono preferibilmente alle ultime due ore di lezione e con turnazione nei
diversi giorni della settimana su richiesta dei rappresentanti di classe o di 1/4 degli alunni.
La richiesta scritta contenente l'ordine del giorno sarà presentata con almeno cinque giorni di anticipo al
coordinatore di classe che provvederà ad annotare sul diario di classe l'avvenuta concessione mediante l'apposito
timbro.
I rappresentanti di classe fungono da Presidente e da segretario dell'assemblea. Il segretario stenderà un
verbale da consegnare, tramite il coordinatore, al Dirigente Scolastico che in questo modo potrà mantenere i
contatti con la classe ed essere informato dei suoi problemi.
Articolo 27 - ASSEMBLEE DI ISTITUTO
Alle assemblee di Istituto degli alunni possono assistere, oltre al Dirigente Scolastico o un suo delegato, i
docenti che lo desiderano.
L’assemblea d’Istituto degli alunni può essere richiesta dalla maggioranza del Comitato Studentesco o, in
sua assenza, dai rappresentanti degli studenti in Consiglio d'Istituto o dal dieci per cento degli studenti.
La richiesta dell’assemblea, comprendente la data di convocazione e l’ordine del giorno, deve essere
presentata al Dirigente Scolastico di norma con una settimana di anticipo.
Per il proprio funzionamento, l’assemblea di Istituto deve darsi un regolamento che viene inviato al
Consiglio d’Istituto.
Articolo 28 - ASSEMBLEE DEI GENITORI
I genitori possono riunirsi utilizzando i locali scolastici e le relative attrezzature fuori dell’orario di lezione
in date e in orari da concordarsi volta per volta con il Dirigente Scolastico.
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I rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe possono esprimere un comitato dei genitori.
Le assemblee dei genitori possono essere di classe o di Istituto.
L’assemblea di classe dei genitori è convocata dal Dirigente Scolastico su richiesta dei genitori eletti come
rappresentanti di quel Consiglio di Classe.
L’assemblea di Istituto può essere richiesta dal Presidente dell’Assemblea, ove eletto, ovvero dalla
maggioranza del Comitato dei genitori oppure da almeno trecento genitori.
Il Dirigente Scolastico, sentita la Giunta Esecutiva del Consiglio di Istituto, autorizza la convocazione e i
genitori promotori ne danno comunicazione mediante affissione all’albo di un avviso che deve contenere anche
l’ordine del giorno.
Articolo 29 - SOSPENSIONE ATTIVITA’
Tutte le attività extracurricolari sono, di regola, sospese negli ultimi trenta giorni di lezione ad eccezione
degli interventi didattici educativi integrativi.
Tuttavia, su richiesta del Consiglio di Classe, potranno essere disposte dalla Presidenza eventuali deroghe.
Sono altresì sospese, negli ultimi trenta giorni, le seguenti attività: i colloqui con i genitori, gli ingressi alla
seconda ora, le uscite anticipate e i prestiti dei libri della biblioteca, ad eccezione dei prestiti a favore degli
alunni delle classi quinte.
Articolo 30 - RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
I rapporti con le famiglie potranno avvenire con le seguenti modalità, secondo quanto deliberato dagli
organi competenti:
a) per appuntamento: il genitore può richiedere, tramite l’alunno, un appuntamento con qualunque
docente; il docente può richiedere un colloquio con i genitori anche per via telefonica.
b) per colloqui generali: si svolgeranno di pomeriggio divisi per gruppi di classi ed adeguatamente
pubblicizzati mediante circolari interne, cartelli agli ingressi ed eventuale annuncio sui giornali.
c) per colloqui individuali periodici, pubblicizzati con circolari interne o comunicazione diretta dei docenti
agli allievi.
Tutti i colloqui vengono sospesi negli ultimi trenta giorni di lezione e nei periodi di sospensione dell’attività
didattica.
Articolo 31 - RIUNIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI
Il Collegio dei Docenti e i Consigli di Classe si riuniscono di norma secondo le scadenze previste all’inizio
di ogni anno scolastico in sede di programmazione delle attività.
Articolo 32 - PUBBLICITA’ E DURATA
Il presente regolamento è esposto all’albo, nel sito web dell'Istituto per tutto l’anno scolastico; rimarrà in
vigore anche negli anni seguenti salvo modifiche.
Copia del presente regolamento d’Istituto è a disposizione dei genitori.
PARTE QUARTA: DISCIPLINA SUL DIVIETO DI FUMO
Articolo 33 - RIFERIMENTI NORMATIVI
La presente Disciplina è emanata ai sensi della normativa vigente e in particolare:
- art. 32 della Costituzione che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo;
- Legge 24/12/1934 n.2316 art. 25 - (Divieto per i minori di anni 16 di fumare in luogo pubblico);
- Legge 11/11/1975 n. 584 - Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico;
- Circolare Min. San. 5/10/1976 n. 69;
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Direttiva PCM 14/12/1995;
Circolare Min. San. 28/03/2001 n. 4;
Circolare Ministro della Salute 17 dicembre 2004;
Accordo Stato Regioni 16/12/04 24035/2318;
Circolare 2/SAN/2005 14 gen 2005;
Circolare 3/SAN/2005 25 gen 2005;
Legge 28/12/2001, n. 448 art. 52 punto 20;
Legge 16/01/2003 n.3;
Art. 51 della L. 3 del 16/01/2003;
DPCM 23/12/2003;
Legge finanziaria 2005;
Decreto Legislativo 81/2008;
CCNL scuola 2006-2009;
D.L. n. 81 del 9-04-2008;
Art. 4 del Decreto Legge n. 104 del 12 settembre 2013.
Articolo 34 - FINALITÀ
La scuola coopera con la famiglia perché gli allievi acquisiscano comportamenti e stili di vita maturi e
responsabili, finalizzati al benessere e improntati al rispetto della qualità della vita, dell'educazione alla
convivenza civile e alla legalità. Pertanto la presente Disciplina è redatta con una finalità non coercitiva, bensì
educativa e si prefigge di:
- prevenire l'abitudine al fumo;
- incoraggiare i fumatori a smettere di fumare o almeno a ridurre il numero giornaliero delle sigarette;
- garantire un ambiente di lavoro salubre, conformemente alle norme vigenti in materia di
- sicurezza sul lavoro;
- proteggere i non fumatori dai danni del fumo passivo;
- promuovere iniziative informative/educative sul tema;
- favorire la collaborazione sinergica con le famiglie e il territorio, condividendo con genitori ed
istituzioni obiettivi, strategie e azioni di informazione e sensibilizzazione.
Articolo 35 - LOCALI E AREE SOGGETTI AL DIVIETO DI FUMO
Il divieto di fumo è esteso a tutti i locali interni ed a tutti gli spazi aperti di pertinenza delle scuole dell’Istituto.
Considerata la comprovata pericolosità del fumo passivo, in ottemperanza al D.Lgs. 626/1994 ed al successivo
DM 81/08, il divieto assoluto di fumare negli ambienti scolastici è disposto anche in virtù dei poteri disciplinari
rientranti nelle prerogative del Datore di lavoro, con specifica previsione delle sanzioni disciplinari stabilite
dalla normativa vigente.
Nei locali in cui vige il divieto di fumo sono stati apposti i cartelli di divieto che riportano le seguenti
indicazioni:
- divieto di fumo;
- indicazione della norma che impone il divieto;
- sanzioni applicabili;
- lavoratore/i incaricato/i di vigilare sull’osservanza del divieto.
Articolo 36 - ESTENSIONE DEL DIVIETO DI FUMO ALL’USO DELLA SIGARETTA ELETTRONICA
Nei locali e negli spazi aperti delle due sedi dell’Istituto è vietato anche l'utilizzo delle sigarette elettroniche e,
pertanto, le sanzioni previste dalle norme sono estese anche a tali situazioni.
Articolo 5. SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO DELL'APPLICAZIONE DEL DIVIETO
In attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14/12/1995 e dell'Accordo Stato- Regioni del
16/12/04, è facoltà del Dirigente Scolastico individuare i responsabili preposti all'applicazione del divieto in
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ciascuna delle due sedi, con i seguenti compiti:
vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi
ove vige il divieto;
vigilare sull'osservanza del divieto, contestare le infrazioni e verbalizzarle utilizzando l'apposita modulistica;
notificare o direttamente o per il tramite del DS o suo delegato la trasgressione alle famiglie dei minorenni e dei
maggiorenni residenti in famiglia sorpresi a fumare
I soggetti designati al controllo del rispetto del divieto di fumo, per le due sedi dell’istituto, sono individuati dal
Dirigente Scolastico con apposito provvedimento.
Detti delegati richiameranno i trasgressori all’osservanza del divieto e segnaleranno le infrazioni al Capo
d’Istituto, nelle cui competenze rientra l’applicazione delle sanzioni.
Articolo
37 - SANZIONI E MULTE
Tutti coloro (studenti, docenti, personale ATA, esperti esterni, genitori, chiunque sia occasionalmente presente
nei locali dell'Istituto) che non osservino il divieto di fumo nei locali scolastici e negli spazi esterni di relativa
pertinenza saranno sanzionati col pagamento di multe, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
L’importo delle sanzioni amministrative per l’inosservanza del divieto di fumo è stabilito dalle leggi vigenti.
La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente
stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.
Per gli alunni minori di 18 anni sorpresi a fumare a scuola, si procederà a notificare ai genitori o al f.v.
l'infrazione della norma della presente Disciplina; analogamente per gli alunni maggiorenni residenti con i
genitori o con il f.v.. Negli altri casi la notificazione sarà fatta direttamente allo studente.
Così come stabilito dall'art. 7 L. 584/1975, modificato dall'art. 52 comma 20 della L. 28/12/2001 n. 448, dalla L.
311/04 art.189 e dall'art. 10 L. 689/1981, dall'art. 96 D. Lgs. 507/1999, i trasgressori sono soggetti alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma compresa tra gli importi minimo e massimo stabiliti dalla
normativa vigente. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di
una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.
Sarà applicata la sanzione minima se il pagamento avverrà entro 15 giorni dall'infrazione, altrimenti si
applicherà quella ridotta, in misura pari al doppio della minima, se il pagamento sarà effettuato entro i 60 giorni.
Superati i 60 giorni sarà inviata tutta la documentazione al Prefetto di Cagliari.
Si ricorda che, poiché al personale dell'Istituto è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa, il
pagamento deve essere effettuato, come previsto dal punto 10 dell'Accordo Stato Regioni del 16/12/04, presso la
Tesoreria provinciale, oppure in banca o presso gli Uffici postali, utilizzando il modello F23 (Agenzia delle
Entrate) con codice tributo 131 T, oppure presso gli uffici postali, con bollettino di c/c postale intestato alla
Tesoreria provinciale (Causale: Infrazione divieto di fumo - “ITIS “Dionigi Scano” di Cagliari”).
I trasgressori dovranno consegnare copia della ricevuta, comprovante l'avvenuto pagamento, presso la segreteria
dell’Istituto.
Coloro che, pur essendo preposti al controllo dell'applicazione del presente regolamento, non fanno rispettare le
singole disposizioni, sono soggetti ad una sanzione amministrativa d’importo compreso tra il minimo ed il
massimo stabilito dalle norme vigenti.
I dipendenti della scuola che non osservino il divieto di fumo nei locali scolastici e negli spazi esterni di
pertinenza, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.
Agli studenti che non rispettino il divieto di fumo nei locali scolastici e nelle aree esterne di relativa pertinenza
P.O.F. 2013/2014
IX
I.T.I.S.”D.Scano”
Allegato A
sarà inoltre comminata una sanzione disciplinare scritta.
PARTE QUINTA : DISPOSIZIONI CONCLUSIVE
Articolo
38 - NORMA FINALE
Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rimanda alle disposizioni di legge vigenti.
P.O.F. 2013/2014
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