Conto Vedo Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari (D.Lgs.n.385/1993) Norme contrattuali che regolano i servizi bancari e finanziari prestati da Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. Conto corrente n. intestato a Filiale/Promotore/Agente Cod. Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari (D.Lgs.n.385/1993): a. DOCUMENTO DI SINTESI n° 006 – Aggiornamento n° 006 – Data aggiornamento 20 novembre 2007 b. AVVISO – Principali norme di trasparenza c. FOGLIO INFORMATIVO n° 006 – Aggiornamento n° 006 – Data aggiornamento 20 novembre 2007 Norme contrattuali che regolano i servizi bancari e finanziari prestati da Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. Documento di sintesi VEDO START Il presente Documento di Sintesi, che costituisce il frontespizio del contratto di conto corrente VEDO START e dei servizi connessi, reca le più significative condizioni contrattuali nonché le condizioni economiche praticate al Cliente per il suddetto contratto, di cui costituisce parte integrante. C ONDIZIONI RELATIVE AL CONTO CORRENTE Tasso creditore Tasso debitore per utilizzi senza fido Commissioni di massimo scoperto per utilizzi senza fido Periodicità di liquidazione Canone fisso mensile di tenuta conto Spese forfettarie estinzione conto Ritenuta fiscale 0,00 % Euribor + 5,00 % 0,75 % Semestrale Gratuito Gratuite Nella misura pro tempore vigente SERVIZI TELEFONICI E ON-LINE DELLA BANCA Costo della telefonata Costo annuale Servizi Internet Costo annuale servizio telefonico Gratuito Numero Verde 800223344 Gratuito Indirizzo Internet www.allianzbank.it Gratuito SPESE DI TENUTA CONTO Spese di liquidazione periodica Spese per operazione Estratto conto semestrale Gratuito Gratuito Gratuito AFFIDAMENTO CONVENZIONATO PER ACCREDITO STIPENDIO* Tasso debitore entro i limiti del fido Tasso debitore oltre i limiti del fido Commissioni di massimo scoperto per utilizzi entro i limiti di fido Commissioni di massimo scoperto per utilizzi oltre i limiti di fido Euribor + 3,00 % Euribor + 5,00 % 0,50% 0,75% * (I fidi convenzionati per accredito stipendio non sono cumulabili con altri affidamenti in conto corrente) CARTA BANCOMAT Rilascio/Riemissione Canone Annuo Spese per blocco carta Spese per singola operazione di prelievo su ATM Italia e U.M.E. Spese per singola operazione di prelievo su ATM di paesi non appartenenti all’U.M.E. Spese per singola operazione di PagoBancomat e Fastpay Italia Spese per singola operazione di pagamento beni o servizi tramite POS di esercenti di paesi non appartenenti all’U.M.E. Valuta su prelevamenti effettuati con Bancomat Valuta su pagamenti effettuati con PagoBancomat/POS Versione 20 novembre 2007 Gratuito Gratuito Gratuito € 3,00 Gratuito € 2,00 Data operazione Data operazione CARTASÌ* Carta CLASSIC Spese per rilascio e canone 1° anno Canone annuo dal 2° anno Spese per rilascio/rinnovo carta familiare e/o aggiuntiva 1° anno e successivi Gratuito € 25,00 € 25,00 Carta ORO Spese per rilascio e canone 1° anno Canone annuo dal 2° anno Spese per rilascio/rinnovo carta familiare 1° anno e successivi Spese per rilascio/rinnovo carta aggiuntiva 1° anno e successivi € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 25,00 Carta CLASSIC e ORO Spese per operazioni di anticipo contante per le operazioni in valuta estera 4 % con un minimo di € 0,52 per operazioni effettuate in Euro ed un minimo di € 5,16 per le operazioni in valuta estera € 1,03 € 0,77 Spese per invio estratto conto Spese per ogni rifornimento di carburante effettuato in Italia * (Per le voci non espressamente riportate si rimanda al Foglio Informativo CartaSì) BONIFICI ITALIA (Valute applicate) Tramite Internet Verso nostra Banca Verso altre banche Commissioni aggiuntive per operazioni con coordinate bancarie incomplete/mancanti Commissioni per bonifico urgente Con indicazione valuta beneficiario Gratuito Gratuito € 2,50 € 2,50 Senza indicazione valuta beneficiario Spese per ordine di bonifico con valuta antergata Data esecuzione del bonifico 5 % annuo sull’ammontare del bonifico con un minimo di € 3,00 € 20,00 2 gg. lav. precedenti rispetto alla valuta del beneficiario BONIFICI ESTERI TRANSFRONTALIERI Spese forfettarie per operazioni con coordinate bancarie complete Spese forfettarie per operazioni con coordinate bancarie incomplete Valuta su bonifici Esteri Transfrontalieri Spese per verifiche e variazione dati € 2,50 € 5,00 Data esecuzione del bonifico € 50,00 Documento di sintesi VEDO START BONIFICI ESTERI ALTRI Commissioni di intervento Spese per operazione con oneri a carico ordinante (OUR) Spese per operazione con oneri a carico beneficiario (BEN) Spese per operazione con oneri a carico di entrambi (SHA) Emissione C.V.S. (comunicazione valutaria statistica) Valuta su bonifici esteri altri Spese per verifiche e variazione dati 1 per 1000 min. € 2,50 € 25,00 € 10,00 € 10,00 Gratuita Giorno di esecuzione € 50,00 VALUTA E DISPONIBILITÀ SU VERSAMENTI DI ASSEGNI E CONTANTI EFFETTUATI PRESSO SPORTELLI ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS Contanti Assegni nostra Banca Assegni altra Banca Assegni circolari Vaglia VALUTA 0 gg. lavorativi 1 gg. lavorativo 3 gg. lavorativi 3 gg. lavorativi 3 gg. lavorativi DISPONIBILITÀ 0 gg. lavorativi 0 gg. lavorativi 8 gg. lavorativi 8 gg. lavorativi 8 gg. lavorativi VALUTA E DISPONIBILITÀ SU VERSAMENTI DI ASSEGNI E CONTANTI EFFETTUATI PRESSO SPORTELLI UNICREDIT BANCA Contanti Assegni nostra Banca Assegni altra Banca Assegni circolari Vaglia Misti (contanti + assegni) VALUTA 1 gg. lavorativo 3 gg. lavorativi 3 gg. lavorativi 3 gg. lavorativi 3 gg. lavorativi 3 gg. lavorativi DISPONIBILITÀ 0 gg. lavorativi 10 gg. lavorativi 10 gg. lavorativi 10 gg. lavorativi 10 gg. lavorativi 10 gg. lavorativi VALUTA E DISPONIBILITÀ SU VERSAMENTI DI ASSEGNI E CONTANTI EFFETTUATI PRESSO SPORTELLI DI BANCA BNL Contanti Assegni nostra Banca Assegni altra Banca Assegni circolari Vaglia VALUTA 1 gg. lavorativi 3 gg. lavorativi 3 gg. lavorativi 3 gg. lavorativi 3 gg. lavorativi DISPONIBILITÀ 0 gg. lavorativi 10 gg. lavorativi 10 gg. lavorativi 10 gg. lavorativi 10 gg. lavorativi VALUTA SU PRELEVAMENTI A MEZZO ASSEGNI Assegni nostra Banca allo sportello Assegni nostra Banca a mezzo stanza Data assegno Data assegno SPESE PER ASSEGNI PROTESTATI, INSOLUTI O RICHIAMATI Assegni versati Assegni emessi Versione 20 novembre 2007 € 15,00 € 15,00 ASSEGNI ESTERI Accredito assegni Euro pagabili su banche italiane Accredito assegni USD pagabili su banche USA Accredito assegni altri Europa Accredito assegni esteri extra Europa Commissioni per accredito assegni Spese postali su incasso di assegni fino a € 12.500,00 o controvalore Salvo buon fine Salvo buon fine Al dopo incasso Al dopo incasso 1 per mille minimo € 2,50 € 5,16 Spese postali su incasso a mezzo corriere di assegni oltre € 12.500 o controvalore € 25,00 VALUTA E DISPONIBILITÀ SU VERSAMENTI DI ASSEGNI ESTERI Assegni Euro pagabili su banche italiane Assegni USD pagabili su banche USA VALUTA 10 gg. lavorativi 10 gg. lavorativi DISPONIBILITÀ 30 gg. calendario 30 gg. calendario C ONDIZIONI RELATIVE AL DEPOSITO TITOLI SPESE DI CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE Diritti di custodia e amministrazione titoli Italia Diritti di custodia e amministrazione titoli Esteri Spese per invio estratto conto titoli semestrale gratuito gratuito gratuito COMMISSIONI DI NEGOZIAZIONE SU STRUMENTI FINANZIARI Titoli di stato ed obbligazioni Italia Titoli di stato ed obbligazioni Estere Azioni Italia Azioni Estere Spese fisse titoli azionari Esteri 0,40 % Minimo € 6,00 0,40 % Minimo € 10,00 0,40 % Minimo € 10,00 0,50% Minimo € 6,00 € 30,00 COMMISSIONI DI NEGOZIAZIONE E SOTTOSCRIZIONE BOT Negoziazione BOT Sottoscrizione BOT sino a 80 giorni Sottoscrizione BOT da 81 a 170 giorni Sottoscrizione BOT da 171 a 330 giorni Sottoscrizione BOT oltre 331 giorni 0,20 % minimo € 6,00 0,05 % minimo € 6,00 0,10 % minimo € 6,00 0,20 % minimo € 6,00 0,30 % minimo € 6,00 SPESE E COMMISSIONI VARIE Spese per ineseguito per ordine Commissioni per trasferimento titoli Spese per chiusura deposito titoli Spese per accredito dividendi e cedole Spese per consegna titoli allo sportello Spese per rimborso titoli estratti o scaduti Spese per richieste cambio depositario € 5,00 Gratuito Gratuito Gratuito Gratuito Gratuito € 35,00 Documento di sintesi VEDO START A LTRI SERVIZI Imposta di bollo annuale su estratto conto corrente e deposito titoli Nella misura pro tempore vigente Spese invio postale singole contabili (su richiesta) Spese invio fax conferma operazione (su richiesta) Spese invio estratto conto corrente mensile/trimestrale (su richiesta) Spese invio estratto conto titoli mensile/trimestrale (su richiesta) Spese per variazione condizioni Spese per copie documenti contabili Spese postali corriere veloce Spese pagamento conto corrente postale Spese per rilascio libretto assegni Spese pagamento utenze domiciliate Spese per invio valori richiesti direttamente dal cliente: - a mezzo assicurata - a mezzo corriere - a mezzo corriere veloce Spese per cambio valuta € 1,00 € 2,00 € 1,55 € 1,55 Gratuito € 5,00 € 10,00 € 3,00 Gratuito Gratuito Versione 20 novembre 2007 € 6,00 € 10,00 € 15,00 € 4,00 Documento di sintesi VEDO 1 REMUNERATO Il presente Documento di Sintesi, che costituisce il frontespizio del contratto di conto corrente VEDO 1 REMUNERATO e dei servizi connessi, reca le più significative condizioni contrattuali nonché le condizioni economiche praticate al Cliente per il suddetto contratto, di cui costituisce parte integrante. C ONDIZIONI RELATIVE AL CONTO CORRENTE Tasso creditore Tasso debitore per utilizzi senza fido Commissioni di massimo scoperto per utilizzi senza fido Periodicità di liquidazione Canone fisso mensile di tenuta conto Spese forfettarie estinzione conto Ritenuta fiscale Euribor - 2,00 % Euribor + 6,00 % 1,00 % Semestrale € 7,50 Gratuite Nella misura pro tempore vigente SERVIZI TELEFONICI E ON-LINE DELLA BANCA Costo della telefonata Costo annuale Servizi Internet Costo annuale servizio telefonico Gratuito Numero Verde 800223344 Gratuito Indirizzo Internet www.allianzbank.it Gratuito SPESE DI TENUTA CONTO Spese di liquidazione periodica Spese per operazione Estratto conto semestrale Gratuito Gratuito Gratuito AFFIDAMENTO CONVENZIONATO PER ACCREDITO STIPENDIO* Tasso debitore entro i limiti del fido Tasso debitore oltre i limiti del fido Commissioni di massimo scoperto per utilizzi entro i limiti di fido Commissioni di massimo scoperto per utilizzi oltre i limiti di fido Euribor + 4,00 % Euribor + 6,00 % 1,00 % 1,00 % * (I fidi convenzionati per accredito stipendio non sono cumulabili con altri affidamenti in conto corrente) CARTA BANCOMAT Rilascio/Riemissione Canone Annuo Spese per blocco carta Spese per singola operazione di prelievo su ATM Italia e U.M.E. Spese per singola operazione di prelievo su ATM di paesi non appartenenti all’U.M.E. Spese per singola operazione di PagoBancomat e Fastpay Italia Spese per singola operazione di pagamento beni o servizi tramite POS di esercenti di paesi non appartenenti all’U.M.E. Valuta su prelevamenti effettuati con Bancomat Valuta su pagamenti effettuati con PagoBancomat/POS € 5,00 Gratuito Gratuito € 3,00 Gratuito € 2,00 Data operazione Data operazione Documento di sintesi VEDO 1 REMUNERATO CARTASÌ* Carta CLASSIC Spese per rilascio e canone 1° anno Canone annuo dal 2° anno Spese per rilascio/rinnovo carta familiare e/o aggiuntiva 1° anno e successivi Gratuito € 25,00 € 25,00 Carta ORO Spese per rilascio e canone 1° anno Canone annuo dal 2° anno Spese per rilascio/rinnovo carta familiare 1° anno e successivi Spese per rilascio/rinnovo carta aggiuntiva 1° anno e successivi € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 25,00 Carta CLASSIC e ORO Spese per operazioni di anticipo contante per le operazioni in valuta estera 4 % con un minimo di € 0,52 per operazioni effettuate in Euro ed un minimo di € 5,16 per le operazioni in valuta estera € 1,03 € 0,77 Spese per invio estratto conto Spese per ogni rifornimento di carburante effettuato in Italia * (Per le voci non espressamente riportate si rimanda al Foglio Informativo CartaSì) BONIFICI ITALIA (Valute applicate) Tramite Internet Verso nostra Banca Verso altre banche Commissioni aggiuntive per operazioni con coordinate bancarie incomplete/mancanti Commissioni per bonifico urgente Con indicazione valuta beneficiario Gratuito Gratuito € 2,50 € 2,50 Senza indicazione valuta beneficiario Spese per ordine di bonifico con valuta antergata Data esecuzione del bonifico 5 % annuo sull’ammontare del bonifico con un minimo di € 3,00 € 20,00 2 gg. lav. precedenti rispetto alla valuta del beneficiario BONIFICI ESTERI TRANSFRONTALIERI Spese forfettarie per operazioni con coordinate bancarie complete Spese forfettarie per operazioni con coordinate bancarie incomplete Valuta su bonifici Esteri Transfrontalieri Spese per verifiche e variazione dati Versione 20 novembre 2007 € 2,50 € 5,00 Data esecuzione del bonifico € 50,00 BONIFICI ESTERI ALTRI Commissioni di intervento Spese per operazione con oneri a carico ordinante (OUR) Spese per operazione con oneri a carico beneficiario (BEN) Spese per operazione con oneri a carico di entrambi (SHA) Emissione C.V.S. (comunicazione valutaria statistica) Valuta su bonifici esteri altri Spese per verifiche e variazione dati 1 per 1000 min. € 2,50 € 25,00 € 10,00 € 10,00 Gratuita Giorno di esecuzione € 50,00 VALUTA E DISPONIBILITÀ SU VERSAMENTI DI ASSEGNI E CONTANTI EFFETTUATI PRESSO SPORTELLI ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS Contanti Assegni nostra Banca Assegni altra Banca Assegni circolari Vaglia VALUTA 0 gg. lavorativi 1 gg. lavorativo 3 gg. lavorativi 3 gg. lavorativi 3 gg. lavorativi DISPONIBILITÀ 0 gg. lavorativi 0 gg. lavorativi 8 gg. lavorativi 8 gg. lavorativi 8 gg. lavorativi VALUTA E DISPONIBILITÀ SU VERSAMENTI DI ASSEGNI E CONTANTI EFFETTUATI PRESSO SPORTELLI UNICREDIT BANCA Contanti Assegni nostra Banca Assegni altra Banca Assegni circolari Vaglia Misti (contanti + assegni) VALUTA 1 gg. lavorativo 3 gg. lavorativi 3 gg. lavorativi 3 gg. lavorativi 3 gg. lavorativi 3 gg. lavorativi DISPONIBILITÀ 0 gg. lavorativi 10 gg. lavorativi 10 gg. lavorativi 10 gg. lavorativi 10 gg. lavorativi 10 gg. lavorativi VALUTA E DISPONIBILITÀ SU VERSAMENTI DI ASSEGNI E CONTANTI EFFETTUATI PRESSO SPORTELLI DI BANCA BNL Contanti Assegni nostra Banca Assegni altra Banca Assegni circolari Vaglia VALUTA 1 gg. lavorativi 3 gg. lavorativi 3 gg. lavorativi 3 gg. lavorativi 3 gg. lavorativi DISPONIBILITÀ 0 gg. lavorativi 10 gg. lavorativi 10 gg. lavorativi 10 gg. lavorativi 10 gg. lavorativi VALUTA SU PRELEVAMENTI A MEZZO ASSEGNI Assegni nostra Banca allo sportello Assegni nostra Banca a mezzo stanza Data assegno Data assegno SPESE PER ASSEGNI PROTESTATI, INSOLUTI O RICHIAMATI Assegni versati Assegni emessi € 15,00 € 15,00 Documento di sintesi VEDO 1 REMUNERATO ASSEGNI ESTERI Accredito assegni Euro pagabili su banche italiane Accredito assegni USD pagabili su banche USA Accredito assegni altri Europa Accredito assegni esteri extra Europa Commissioni per accredito assegni Spese postali su incasso di assegni fino a € 12.500,00 o controvalore Salvo buon fine Salvo buon fine Al dopo incasso Al dopo incasso 1 per mille minimo € 2,50 € 5,16 Spese postali su incasso a mezzo corriere di assegni oltre € 12.500 o controvalore € 25,00 VALUTA E DISPONIBILITÀ SU VERSAMENTI DI ASSEGNI ESTERI Assegni Euro pagabili su banche italiane Assegni USD pagabili su banche USA VALUTA 10 gg. lavorativi 10 gg. lavorativi DISPONIBILITÀ 30 gg. calendario 30 gg. calendario C ONDIZIONI RELATIVE AL DEPOSITO TITOLI SPESE DI CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE Diritti di custodia e amministrazione titoli Italia Diritti di custodia e amministrazione titoli Esteri Spese per invio estratto conto titoli semestrale gratuito gratuito gratuito COMMISSIONI DI NEGOZIAZIONE SU STRUMENTI FINANZIARI Titoli di stato ed obbligazioni Italia Titoli di stato ed obbligazioni Estere Azioni Italia Azioni Estere Spese fisse titoli azionari Esteri 0,50 % Minimo € 6,00 0,50 % Minimo € 10,00 0,50 % Minimo € 10,00 0,50% Minimo € 6,00 € 30,00 COMMISSIONI DI NEGOZIAZIONE E SOTTOSCRIZIONE BOT Negoziazione BOT Sottoscrizione BOT sino a 80 giorni Sottoscrizione BOT da 81 a 170 giorni Sottoscrizione BOT da 171 a 330 giorni Sottoscrizione BOT oltre 331 giorni 0,20 % minimo € 6,00 0,05 % minimo € 6,00 0,10 % minimo € 6,00 0,20 % minimo € 6,00 0,30 % minimo € 6,00 SPESE E COMMISSIONI VARIE Spese per ineseguito per ordine Commissioni per trasferimento titoli Spese per chiusura deposito titoli Spese per accredito dividendi e cedole Spese per consegna titoli allo sportello Spese per rimborso titoli estratti o scaduti Spese per richieste cambio depositario Versione 20 novembre 2007 € 5,00 Gratuito Gratuito Gratuito Gratuito Gratuito € 35,00 A LTRI SERVIZI Imposta di bollo annuale su estratto conto corrente e deposito titoli Nella misura pro tempore vigente Spese invio postale singole contabili (su richiesta) Spese invio fax conferma operazione (su richiesta) Spese invio estratto conto corrente mensile/trimestrale (su richiesta) Spese invio estratto conto titoli mensile/trimestrale (su richiesta) Spese per variazione condizioni Spese per copie documenti contabili Spese postali corriere veloce Spese pagamento conto corrente postale Spese per rilascio libretto assegni Spese pagamento utenze domiciliate Spese per invio valori richiesti direttamente dal cliente: - a mezzo assicurata - a mezzo corriere - a mezzo corriere veloce Spese per cambio valuta € 1,00 € 2,00 € 1,55 € 1,55 Gratuito € 5,00 € 10,00 € 3,00 Gratuito Gratuito € 6,00 € 10,00 € 15,00 € 4,00 Documento di sintesi VEDO 1 REMUNERATO Documento di sintesi VEDO 2 ZERO SPESE Il presente Documento di Sintesi, che costituisce il frontespizio del contratto di conto corrente VEDO 2 ZERO SPESE e dei servizi connessi, reca le più significative condizioni contrattuali nonché le condizioni economiche praticate al Cliente per il suddetto contratto, di cui costituisce parte integrante. C ONDIZIONI RELATIVE AL CONTO CORRENTE Tasso creditore Tasso debitore per utilizzi senza fido Commissioni di massimo scoperto per utilizzi senza fido Periodicità di liquidazione Canone fisso mensile di tenuta conto Spese forfettarie estinzione conto Ritenuta fiscale 0,00 % Euribor + 5,00 % 0,75 % Semestrale Gratuito Gratuite Nella misura pro tempore vigente SERVIZI TELEFONICI E ON-LINE DELLA BANCA Costo della telefonata Costo annuale Servizi Internet Costo annuale servizio telefonico Gratuito Numero Verde 800223344 Gratuito Indirizzo Internet www.allianzbank.it Gratuito SPESE DI TENUTA CONTO Spese di liquidazione periodica Spese per operazione Estratto conto semestrale Gratuito Gratuito Gratuito AFFIDAMENTO CONVENZIONATO PER ACCREDITO STIPENDIO* Tasso debitore entro i limiti del fido Tasso debitore oltre i limiti del fido Commissioni di massimo scoperto per utilizzi entro i limiti di fido Commissioni di massimo scoperto per utilizzi oltre i limiti di fido Euribor + 3,00 % Euribor + 5,00 % 0,50% 0,75% * (I fidi convenzionati per accredito stipendio non sono cumulabili con altri affidamenti in conto corrente) CARTA BANCOMAT Rilascio/Riemissione Canone Annuo Spese per blocco carta Spese per singola operazione di prelievo su ATM Italia e U.M.E. Spese per singola operazione di prelievo su ATM di paesi non appartenenti all’U.M.E. Spese per singola operazione di PagoBancomat e Fastpay Italia Spese per singola operazione di pagamento beni o servizi tramite POS di esercenti di paesi non appartenenti all’U.M.E. Valuta su prelevamenti effettuati con Bancomat Valuta su pagamenti effettuati con PagoBancomat/POS Versione 20 novembre 2007 Gratuito Gratuito Gratuito € 3,00 Gratuito € 2,00 Data operazione Data operazione CARTASÌ* Carta CLASSIC Spese per rilascio e canone 1° anno Canone annuo dal 2° anno Spese per rilascio/rinnovo carta familiare e/o aggiuntiva 1° anno e successivi Gratuito € 25,00 € 25,00 Carta ORO Spese per rilascio e canone 1° anno Canone annuo dal 2° anno Spese per rilascio/rinnovo carta familiare 1° anno e successivi Spese per rilascio/rinnovo carta aggiuntiva 1° anno e successivi € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 25,00 Carta CLASSIC e ORO Spese per operazioni di anticipo contante per le operazioni in valuta estera 4 % con un minimo di € 0,52 per operazioni effettuate in Euro ed un minimo di € 5,16 per le operazioni in valuta estera € 1,03 € 0,77 Spese per invio estratto conto Spese per ogni rifornimento di carburante effettuato in Italia * (Per le voci non espressamente riportate si rimanda al Foglio Informativo CartaSì) BONIFICI ITALIA (Valute applicate) Tramite Internet Verso nostra Banca Verso altre banche Commissioni aggiuntive per operazioni con coordinate bancarie incomplete/mancanti Commissioni per bonifico urgente Con indicazione valuta beneficiario Gratuito Gratuito € 2,50 € 2,50 Senza indicazione valuta beneficiario Spese per ordine di bonifico con valuta antergata Data esecuzione del bonifico 5 % annuo sull’ammontare del bonifico con un minimo di € 3,00 € 20,00 2 gg. lav. precedenti rispetto alla valuta del beneficiario BONIFICI ESTERI TRANSFRONTALIERI Spese forfettarie per operazioni con coordinate bancarie complete Spese forfettarie per operazioni con coordinate bancarie incomplete Valuta su bonifici Esteri Transfrontalieri Spese per verifiche e variazione dati € 2,50 € 5,00 Data esecuzione del bonifico € 50,00 Documento di sintesi VEDO 2 ZERO SPESE BONIFICI ESTERI ALTRI Commissioni di intervento Spese per operazione con oneri a carico ordinante (OUR) Spese per operazione con oneri a carico beneficiario (BEN) Spese per operazione con oneri a carico di entrambi (SHA) Emissione C.V.S. (comunicazione valutaria statistica) Valuta su bonifici esteri altri Spese per verifiche e variazione dati 1 per 1000 min. € 2,50 € 25,00 € 10,00 € 10,00 Gratuita Giorno di esecuzione € 50,00 VALUTA E DISPONIBILITÀ SU VERSAMENTI DI ASSEGNI E CONTANTI EFFETTUATI PRESSO SPORTELLI ALLIANZBANK FINANCIAL ADVISORS Contanti Assegni nostra Banca Assegni altra Banca Assegni circolari Vaglia VALUTA 0 gg. lavorativi 1 gg. lavorativo 3 gg. lavorativi 3 gg. lavorativi 3 gg. lavorativi DISPONIBILITÀ 0 gg. lavorativi 0 gg. lavorativi 8 gg. lavorativi 8 gg. lavorativi 8 gg. lavorativi VALUTA E DISPONIBILITÀ SU VERSAMENTI DI ASSEGNI E CONTANTI EFFETTUATI PRESSO SPORTELLI UNICREDIT BANCA Contanti Assegni nostra Banca Assegni altra Banca Assegni circolari Vaglia Misti (contanti + assegni) VALUTA 1 gg. lavorativo 3 gg. lavorativi 3 gg. lavorativi 3 gg. lavorativi 3 gg. lavorativi 3 gg. lavorativi DISPONIBILITÀ 0 gg. lavorativi 10 gg. lavorativi 10 gg. lavorativi 10 gg. lavorativi 10 gg. lavorativi 10 gg. lavorativi VALUTA E DISPONIBILITÀ SU VERSAMENTI DI ASSEGNI E CONTANTI EFFETTUATI PRESSO SPORTELLI DI BANCA BNL Contanti Assegni nostra Banca Assegni altra Banca Assegni circolari Vaglia VALUTA 1 gg. lavorativi 3 gg. lavorativi 3 gg. lavorativi 3 gg. lavorativi 3 gg. lavorativi DISPONIBILITÀ 0 gg. lavorativi 10 gg. lavorativi 10 gg. lavorativi 10 gg. lavorativi 10 gg. lavorativi VALUTA SU PRELEVAMENTI A MEZZO ASSEGNI Assegni nostra Banca allo sportello Assegni nostra Banca a mezzo stanza Data assegno Data assegno SPESE PER ASSEGNI PROTESTATI, INSOLUTI O RICHIAMATI Assegni versati Assegni emessi Versione 20 novembre 2007 € 15,00 € 15,00 ASSEGNI ESTERI Accredito assegni Euro pagabili su banche italiane Accredito assegni USD pagabili su banche USA Accredito assegni altri Europa Accredito assegni esteri extra Europa Commissioni per accredito assegni Spese postali su incasso di assegni fino a € 12.500,00 o controvalore Salvo buon fine Salvo buon fine Al dopo incasso Al dopo incasso 1 per mille minimo € 2,50 € 5,16 Spese postali su incasso a mezzo corriere di assegni oltre € 12.500 o controvalore € 25,00 VALUTA E DISPONIBILITÀ SU VERSAMENTI DI ASSEGNI ESTERI Assegni Euro pagabili su banche italiane Assegni USD pagabili su banche USA VALUTA 10 gg. lavorativi 10 gg. lavorativi DISPONIBILITÀ 30 gg. calendario 30 gg. calendario C ONDIZIONI RELATIVE AL DEPOSITO TITOLI SPESE DI CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE Diritti di custodia e amministrazione titoli Italia Diritti di custodia e amministrazione titoli Esteri Spese per invio estratto conto titoli semestrale gratuito gratuito gratuito COMMISSIONI DI NEGOZIAZIONE SU STRUMENTI FINANZIARI Titoli di stato ed obbligazioni Italia Titoli di stato ed obbligazioni Estere Azioni Italia Azioni Estere Spese fisse titoli azionari Esteri 0,40 % Minimo € 6,00 0,40 % Minimo € 10,00 0,40 % Minimo € 10,00 0,50% Minimo € 6,00 € 30,00 COMMISSIONI DI NEGOZIAZIONE E SOTTOSCRIZIONE BOT Negoziazione BOT Sottoscrizione BOT sino a 80 giorni Sottoscrizione BOT da 81 a 170 giorni Sottoscrizione BOT da 171 a 330 giorni Sottoscrizione BOT oltre 331 giorni 0,20 % minimo € 6,00 0,05 % minimo € 6,00 0,10 % minimo € 6,00 0,20 % minimo € 6,00 0,30 % minimo € 6,00 SPESE E COMMISSIONI VARIE Spese per ineseguito per ordine Commissioni per trasferimento titoli Spese per chiusura deposito titoli Spese per accredito dividendi e cedole Spese per consegna titoli allo sportello Spese per rimborso titoli estratti o scaduti Spese per richieste cambio depositario € 5,00 Gratuito Gratuito Gratuito Gratuito Gratuito € 35,00 Documento di sintesi VEDO 2 ZERO SPESE A LTRI SERVIZI Imposta di bollo annuale su estratto conto corrente e deposito titoli Nella misura pro tempore vigente Spese invio postale singole contabili (su richiesta) Spese invio fax conferma operazione (su richiesta) Spese invio estratto conto corrente mensile/trimestrale (su richiesta) Spese invio estratto conto titoli mensile/trimestrale (su richiesta) Spese per variazione condizioni Spese per copie documenti contabili Spese postali corriere veloce Spese pagamento conto corrente postale Spese per rilascio libretto assegni Spese pagamento utenze domiciliate Spese per invio valori richiesti direttamente dal cliente: - a mezzo assicurata - a mezzo corriere - a mezzo corriere veloce Spese per cambio valuta € 1,00 € 2,00 € 1,55 € 1,55 Gratuito € 5,00 € 10,00 € 3,00 Gratuito Gratuito Versione 20 novembre 2007 € 6,00 € 10,00 € 15,00 € 4,00 Documento di sintesi VEDO 2 REMUNERATO Il presente Documento di Sintesi, che costituisce il frontespizio del contratto di conto corrente VEDO 1 REMUNERATO e dei servizi connessi, reca le più significative condizioni contrattuali nonché le condizioni economiche praticate al Cliente per il suddetto contratto, di cui costituisce parte integrante. C ONDIZIONI RELATIVE AL CONTO CORRENTE Tasso creditore Tasso debitore per utilizzi senza fido Commissioni di massimo scoperto per utilizzi senza fido Periodicità di liquidazione Canone fisso mensile di tenuta conto Spese forfettarie estinzione conto Ritenuta fiscale Euribor - 1,25 % Euribor + 5,00 % 0,75% Semestrale € 6,50 Gratuite Nella misura pro tempore vigente SERVIZI TELEFONICI E ON-LINE DELLA BANCA Costo della telefonata Costo annuale Servizi Internet Costo annuale servizio telefonico Gratuito Numero Verde 800223344 Gratuito Indirizzo Internet www.allianzbank.it Gratuito SPESE DI TENUTA CONTO Spese di liquidazione periodica Spese per operazione Estratto conto semestrale Gratuito Gratuito Gratuito AFFIDAMENTO convenzionato PER ACCREDITO STIPENDIO* Tasso debitore entro i limiti del fido Tasso debitore oltre i limiti del fido Commissioni di massimo scoperto per utilizzi entro i limiti di fido Commissioni di massimo scoperto per utilizzi oltre i limiti di fido Euribor + 3,00 % Euribor + 5,00 % 0,50 % 0,75 % * (I fidi convenzionati per accredito stipendio non sono cumulabili con altri affidamenti in conto corrente) CARTA BANCOMAT Rilascio/Riemissione Canone Annuo Spese per blocco carta Spese per singola operazione di prelievo su ATM Italia e U.M.E. Spese per singola operazione di prelievo su ATM di paesi non appartenenti all’U.M.E. Spese per singola operazione di PagoBancomat e Fastpay Italia Spese per singola operazione di pagamento beni o servizi tramite POS di esercenti di paesi non appartenenti all’U.M.E. Valuta su prelevamenti effettuati con Bancomat Valuta su pagamenti effettuati con PagoBancomat/POS Gratuito Gratuito Gratuito € 3,00 Gratuito € 2,00 Data operazione Data operazione Documento di sintesi VEDO 2 REMUNERATO CARTASÌ* Carta CLASSIC Spese per rilascio e canone 1° anno Canone annuo dal 2° anno Spese per rilascio/rinnovo carta familiare e/o aggiuntiva 1° anno e successivi Gratuito € 25,00 € 25,00 Carta ORO Spese per rilascio e canone 1° anno Canone annuo dal 2° anno Spese per rilascio/rinnovo carta familiare 1° anno e successivi Spese per rilascio/rinnovo carta aggiuntiva 1° anno e successivi € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 25,00 Carta CLASSIC e ORO Spese per operazioni di anticipo contante per le operazioni in valuta estera 4 % con un minimo di € 0,52 per operazioni effettuate in Euro ed un minimo di € 5,16 per le operazioni in valuta estera € 1,03 € 0,77 Spese per invio estratto conto Spese per ogni rifornimento di carburante effettuato in Italia * (Per le voci non espressamente riportate si rimanda al Foglio Informativo CartaSì) BONIFICI ITALIA (Valute applicate) Tramite Internet Verso nostra Banca Verso altre banche Commissioni aggiuntive per operazioni con coordinate bancarie incomplete/mancanti Commissioni per bonifico urgente Con indicazione valuta beneficiario Gratuito Gratuito € 2,50 € 2,50 Senza indicazione valuta beneficiario Spese per ordine di bonifico con valuta antergata Data esecuzione del bonifico 5 % annuo sull’ammontare del bonifico con un minimo di € 3,00 € 20,00 2 gg. lav. precedenti rispetto alla valuta del beneficiario BONIFICI ESTERI TRANSFRONTALIERI Spese forfettarie per operazioni con coordinate bancarie complete Spese forfettarie per operazioni con coordinate bancarie incomplete Valuta su bonifici Esteri Transfrontalieri Spese per verifiche e variazione dati Versione 20 novembre 2007 € 2,50 € 5,00 Data esecuzione del bonifico € 50,00 BONIFICI ESTERI ALTRI Commissioni di intervento Spese per operazione con oneri a carico ordinante (OUR) Spese per operazione con oneri a carico beneficiario (BEN) Spese per operazione con oneri a carico di entrambi (SHA) Emissione C.V.S. (comunicazione valutaria statistica) Valuta su bonifici esteri altri Spese per verifiche e variazione dati 1 per 1000 min. € 2,50 € 25,00 € 10,00 € 10,00 Gratuita Giorno di esecuzione € 50,00 VALUTA E DISPONIBILITÀ SU VERSAMENTI DI ASSEGNI E CONTANTI EFFETTUATI PRESSO SPORTELLI ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS Contanti Assegni nostra Banca Assegni altra Banca Assegni circolari Vaglia VALUTA 0 gg. lavorativi 1 gg. lavorativo 3 gg. lavorativi 3 gg. lavorativi 3 gg. lavorativi DISPONIBILITÀ 0 gg. lavorativi 0 gg. lavorativi 8 gg. lavorativi 8 gg. lavorativi 8 gg. lavorativi VALUTA E DISPONIBILITÀ SU VERSAMENTI DI ASSEGNI E CONTANTI EFFETTUATI PRESSO SPORTELLI UNICREDIT BANCA Contanti Assegni nostra Banca Assegni altra Banca Assegni circolari Vaglia Misti (contanti + assegni) VALUTA 1 gg. lavorativo 3 gg. lavorativi 3 gg. lavorativi 3 gg. lavorativi 3 gg. lavorativi 3 gg. lavorativi DISPONIBILITÀ 0 gg. lavorativi 10 gg. lavorativi 10 gg. lavorativi 10 gg. lavorativi 10 gg. lavorativi 10 gg. lavorativi VALUTA E DISPONIBILITÀ SU VERSAMENTI DI ASSEGNI E CONTANTI EFFETTUATI PRESSO SPORTELLI DI BANCA BNL Contanti Assegni nostra Banca Assegni altra Banca Assegni circolari Vaglia VALUTA 1 gg. lavorativi 3 gg. lavorativi 3 gg. lavorativi 3 gg. lavorativi 3 gg. lavorativi DISPONIBILITÀ 0 gg. lavorativi 10 gg. lavorativi 10 gg. lavorativi 10 gg. lavorativi 10 gg. lavorativi VALUTA SU PRELEVAMENTI A MEZZO ASSEGNI Assegni nostra Banca allo sportello Assegni nostra Banca Financial Advisors a mezzo stanza Data assegno Data assegno SPESE PER ASSEGNI PROTESTATI, INSOLUTI O RICHIAMATI Assegni versati Assegni emessi € 15,00 € 15,00 Documento di sintesi VEDO 2 REMUNERATO ASSEGNI ESTERI Accredito assegni Euro pagabili su banche italiane Accredito assegni USD pagabili su banche USA Accredito assegni altri Europa Accredito assegni esteri extra Europa Commissioni per accredito assegni Spese postali su incasso di assegni fino a € 12.500,00 o controvalore Salvo buon fine Salvo buon fine Al dopo incasso Al dopo incasso 1 per mille minimo € 2,50 € 5,16 Spese postali su incasso a mezzo corriere di assegni oltre € 12.500 o controvalore € 25,00 VALUTA E DISPONIBILITÀ SU VERSAMENTI DI ASSEGNI ESTERI Assegni Euro pagabili su banche italiane Assegni USD pagabili su banche USA VALUTA 10 gg. lavorativi 10 gg. lavorativi DISPONIBILITÀ 30 gg. calendario 30 gg. calendario C ONDIZIONI RELATIVE AL DEPOSITO TITOLI SPESE DI CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE Diritti di custodia e amministrazione titoli Italia Diritti di custodia e amministrazione titoli Esteri Spese per invio estratto conto titoli semestrale gratuito gratuito gratuito COMMISSIONI DI NEGOZIAZIONE SU STRUMENTI FINANZIARI Titoli di stato ed obbligazioni Italia Titoli di stato ed obbligazioni Estere Azioni Italia Azioni Estere Spese fisse titoli azionari Esteri 0,50 % Minimo € 6,00 0,50 % Minimo € 10,00 0,50 % Minimo € 10,00 0,50% Minimo € 6,00 € 30,00 COMMISSIONI DI NEGOZIAZIONE E SOTTOSCRIZIONE BOT Negoziazione BOT Sottoscrizione BOT sino a 80 giorni Sottoscrizione BOT da 81 a 170 giorni Sottoscrizione BOT da 171 a 330 giorni Sottoscrizione BOT oltre 331 giorni 0,20 % minimo € 6,00 0,05 % minimo € 6,00 0,10 % minimo € 6,00 0,20 % minimo € 6,00 0,30 % minimo € 6,00 SPESE E COMMISSIONI VARIE Spese per ineseguito per ordine Commissioni per trasferimento titoli Spese per chiusura deposito titoli Spese per accredito dividendi e cedole Spese per consegna titoli allo sportello Spese per rimborso titoli estratti o scaduti Spese per richieste cambio depositario Versione 20 novembre 2007 € 5,00 Gratuito Gratuito Gratuito Gratuito Gratuito € 35,00 A LTRI SERVIZI Imposta di bollo annuale su estratto conto corrente e deposito titoli Nella misura pro tempore vigente Spese invio postale singole contabili (su richiesta) Spese invio fax conferma operazione (su richiesta) Spese invio estratto conto corrente mensile/trimestrale (su richiesta) Spese invio estratto conto titoli mensile/trimestrale (su richiesta) Spese per variazione condizioni Spese per copie documenti contabili Spese postali corriere veloce Spese pagamento conto corrente postale Spese per rilascio libretto assegni Spese pagamento utenze domiciliate Spese per invio valori richiesti direttamente dal cliente: - a mezzo assicurata - a mezzo corriere - a mezzo corriere veloce Spese per cambio valuta € 1,00 € 2,00 € 1,55 € 1,55 Gratuito € 5,00 € 10,00 € 3,00 Gratuito Gratuito € 6,00 € 10,00 € 15,00 € 4,00 Documento di sintesi VEDO 2 REMUNERATO Documento di sintesi VEDO 3 ZERO SPESE Il presente Documento di Sintesi, che costituisce il frontespizio del contratto di conto corrente VEDO 3 ZERO SPESE e dei servizi connessi, reca le più significative condizioni contrattuali nonché le condizioni economiche praticate al Cliente per il suddetto contratto, di cui costituisce parte integrante. C ONDIZIONI RELATIVE AL CONTO CORRENTE Tasso creditore Tasso debitore per utilizzi senza fido Commissioni di massimo scoperto per utilizzi senza fido Periodicità di liquidazione Canone fisso mensile di tenuta conto Spese forfettarie estinzione conto Ritenuta fiscale 0,00 % Euribor + 4,00 % 0,25 % Semestrale Gratuito Gratuite Nella misura pro tempore vigente SERVIZI TELEFONICI E ON-LINE DELLA BANCA Costo della telefonata Costo annuale Servizi Internet Costo annuale servizio telefonico Gratuito Numero Verde 800223344 Gratuito Indirizzo Internet www.allianzbank.it Gratuito SPESE DI TENUTA CONTO Spese di liquidazione periodica Spese per operazione Estratto conto semestrale Gratuito Gratuito Gratuito AFFIDAMENTO CONVENZIONATO PER ACCREDITO STIPENDIO* Tasso debitore entro i limiti del fido Tasso debitore oltre i limiti del fido Commissioni di massimo scoperto per utilizzi entro i limiti di fido Commissioni di massimo scoperto per utilizzi oltre i limiti di fido Euribor + 2,00 % Euribor + 4,00 % 0,25% 0,25% * (I fidi convenzionati per accredito stipendio non sono cumulabili con altri affidamenti in conto corrente) CARTA BANCOMAT Rilascio/Riemissione Canone Annuo Spese per blocco carta Spese per singola operazione di prelievo su ATM Italia e U.M.E. Spese per singola operazione di prelievo su ATM di paesi non appartenenti all’U.M.E. Spese per singola operazione di PagoBancomat e Fastpay Italia Spese per singola operazione di pagamento beni o servizi tramite POS di esercenti di paesi non appartenenti all’U.M.E. Valuta su prelevamenti effettuati con Bancomat Valuta su pagamenti effettuati con PagoBancomat/POS Versione 20 novembre 2007 Gratuito Gratuito Gratuito € 3,00 Gratuito € 2,00 Data operazione Data operazione CARTASÌ* Carta CLASSIC Spese per rilascio e canone 1° anno Canone annuo dal 2° anno Spese per rilascio/rinnovo carta familiare e/o aggiuntiva 1° anno e successivi Gratuito € 15,00 € 25,00 Carta ORO Spese per rilascio e canone 1° anno Canone annuo dal 2° anno Spese per rilascio/rinnovo carta familiare 1° anno e successivi Spese per rilascio/rinnovo carta aggiuntiva 1° anno e successivi € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 25,00 Carta CLASSIC e ORO Spese per operazioni di anticipo contante per le operazioni in valuta estera 4 % con un minimo di € 0,52 per operazioni effettuate in Euro ed un minimo di € 5,16 per le operazioni in valuta estera € 1,03 € 0,77 Spese per invio estratto conto Spese per ogni rifornimento di carburante effettuato in Italia * (Per le voci non espressamente riportate si rimanda al Foglio Informativo CartaSì) BONIFICI ITALIA (Valute applicate) Tramite Internet Verso nostra Banca Verso altre banche Commissioni aggiuntive per operazioni con coordinate bancarie incomplete/mancanti Commissioni per bonifico urgente Con indicazione valuta beneficiario Gratuito Gratuito € 2,50 € 2,50 Senza indicazione valuta beneficiario Spese per ordine di bonifico con valuta antergata Data esecuzione del bonifico 5 % annuo sull’ammontare del bonifico con un minimo di € 3,00 € 20,00 2 gg. lav. precedenti rispetto alla valuta del beneficiario BONIFICI ESTERI TRANSFRONTALIERI Spese forfettarie per operazioni con coordinate bancarie complete Spese forfettarie per operazioni con coordinate bancarie incomplete Valuta su bonifici Esteri Transfrontalieri Spese per verifiche e variazione dati € 2,50 € 5,00 Data esecuzione del bonifico € 50,00 Documento di sintesi VEDO 3 ZERO SPESE BONIFICI ESTERI ALTRI Commissioni di intervento Spese per operazione con oneri a carico ordinante (OUR) Spese per operazione con oneri a carico beneficiario (BEN) Spese per operazione con oneri a carico di entrambi (SHA) Emissione C.V.S. (comunicazione valutaria statistica) Valuta su bonifici esteri altri Spese per verifiche e variazione dati 1 per 1000 min. € 2,50 € 25,00 € 10,00 € 10,00 Gratuita Giorno di esecuzione € 50,00 VALUTA E DISPONIBILITÀ SU VERSAMENTI DI ASSEGNI E CONTANTI EFFETTUATI PRESSO SPORTELLI ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS Contanti Assegni nostra Banca Assegni altra Banca Assegni circolari Vaglia VALUTA 0 gg. lavorativi 1 gg. lavorativo 3 gg. lavorativi 3 gg. lavorativi 3 gg. lavorativi DISPONIBILITÀ 0 gg. lavorativi 0 gg. lavorativi 8 gg. lavorativi 8 gg. lavorativi 8 gg. lavorativi VALUTA E DISPONIBILITÀ SU VERSAMENTI DI ASSEGNI E CONTANTI EFFETTUATI PRESSO SPORTELLI UNICREDIT BANCA Contanti Assegni nostra Banca Assegni altra Banca Assegni circolari Vaglia Misti (contanti + assegni) VALUTA 1 gg. lavorativo 3 gg. lavorativi 3 gg. lavorativi 3 gg. lavorativi 3 gg. lavorativi 3 gg. lavorativi DISPONIBILITÀ 0 gg. lavorativi 10 gg. lavorativi 10 gg. lavorativi 10 gg. lavorativi 10 gg. lavorativi 10 gg. lavorativi VALUTA E DISPONIBILITÀ SU VERSAMENTI DI ASSEGNI E CONTANTI EFFETTUATI PRESSO SPORTELLI DI BANCA BNL Contanti Assegni nostra Banca Assegni altra Banca Assegni circolari Vaglia VALUTA 1 gg. lavorativi 3 gg. lavorativi 3 gg. lavorativi 3 gg. lavorativi 3 gg. lavorativi DISPONIBILITÀ 0 gg. lavorativi 10 gg. lavorativi 10 gg. lavorativi 10 gg. lavorativi 10 gg. lavorativi VALUTA SU PRELEVAMENTI A MEZZO ASSEGNI Assegni nostra Banca allo sportello Assegni nostra Banca a mezzo stanza Data assegno Data assegno SPESE PER ASSEGNI PROTESTATI, INSOLUTI O RICHIAMATI Assegni versati Assegni emessi Versione 20 novembre 2007 € 15,00 € 15,00 ASSEGNI ESTERI Accredito assegni Euro pagabili su banche italiane Accredito assegni USD pagabili su banche USA Accredito assegni altri Europa Accredito assegni esteri extra Europa Commissioni per accredito assegni Spese postali su incasso di assegni fino a € 12.500,00 o controvalore Salvo buon fine Salvo buon fine Al dopo incasso Al dopo incasso 1 per mille minimo € 2,50 € 5,16 Spese postali su incasso a mezzo corriere di assegni oltre € 12.500 o controvalore € 25,00 VALUTA E DISPONIBILITÀ SU VERSAMENTI DI ASSEGNI ESTERI Assegni Euro pagabili su banche italiane Assegni USD pagabili su banche USA VALUTA 10 gg. lavorativi 10 gg. lavorativi DISPONIBILITÀ 30 gg. calendario 30 gg. calendario C ONDIZIONI RELATIVE AL DEPOSITO TITOLI SPESE DI CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE Diritti di custodia e amministrazione titoli Italia Diritti di custodia e amministrazione titoli Esteri Spese per invio estratto conto titoli semestrale gratuito gratuito gratuito COMMISSIONI DI NEGOZIAZIONE SU STRUMENTI FINANZIARI Titoli di stato ed obbligazioni Italia Titoli di stato ed obbligazioni Estere Azioni Italia Azioni Estere Spese fisse titoli azionari Esteri 0,30 % Minimo € 6,00 0,30 % Minimo € 10,00 0,30 % Minimo € 10,00 0,40% Minimo € 6,00 € 30,00 COMMISSIONI DI NEGOZIAZIONE E SOTTOSCRIZIONE BOT Negoziazione BOT Sottoscrizione BOT sino a 80 giorni Sottoscrizione BOT da 81 a 170 giorni Sottoscrizione BOT da 171 a 330 giorni Sottoscrizione BOT oltre 331 giorni 0,20 % minimo € 6,00 0,05 % minimo € 6,00 0,10 % minimo € 6,00 0,20 % minimo € 6,00 0,30 % minimo € 6,00 SPESE E COMMISSIONI VARIE Spese per ineseguito per ordine Commissioni per trasferimento titoli Spese per chiusura deposito titoli Spese per accredito dividendi e cedole Spese per consegna titoli allo sportello Spese per rimborso titoli estratti o scaduti Spese per richieste cambio depositario € 5,00 Gratuito Gratuito Gratuito Gratuito Gratuito € 35,00 Documento di sintesi VEDO 3 ZERO SPESE A LTRI SERVIZI Imposta di bollo annuale su estratto conto corrente e deposito titoli Nella misura pro tempore vigente Spese invio postale singole contabili (su richiesta) Spese invio fax conferma operazione (su richiesta) Spese invio estratto conto corrente mensile/trimestrale (su richiesta) Spese invio estratto conto titoli mensile/trimestrale (su richiesta) Spese per variazione condizioni Spese per copie documenti contabili Spese postali corriere veloce Spese pagamento conto corrente postale Spese per rilascio libretto assegni Spese pagamento utenze domiciliate Spese per invio valori richiesti direttamente dal cliente: - a mezzo assicurata - a mezzo corriere - a mezzo corriere veloce Spese per cambio valuta € 1,00 € 2,00 € 1,55 € 1,55 Gratuito € 5,00 € 10,00 € 3,00 Gratuito Gratuito Versione 20 novembre 2007 € 6,00 € 10,00 € 15,00 € 4,00 Documento di sintesi VEDO 3 REMUNERATO Il presente Documento di Sintesi, che costituisce il frontespizio del contratto di conto corrente VEDO 3 REMUNERATO e dei servizi connessi, reca le più significative condizioni contrattuali nonché le condizioni economiche praticate al Cliente per il suddetto contratto, di cui costituisce parte integrante. C ONDIZIONI RELATIVE AL CONTO CORRENTE Tasso creditore Tasso debitore per utilizzi senza fido Commissioni di massimo scoperto per utilizzi senza fido Periodicità di liquidazione Canone fisso mensile di tenuta conto Spese forfettarie estinzione conto Ritenuta fiscale Euribor - 0,50 % Euribor + 4,00 % 0,25% Semestrale € 5,50 Gratuite Nella misura pro tempore vigente SERVIZI TELEFONICI E ON-LINE DELLA BANCA Costo della telefonata Costo annuale Servizi Internet Costo annuale servizio telefonico Gratuito Numero Verde 800223344 Gratuito Indirizzo Internet www.allianzbank.it Gratuito SPESE DI TENUTA CONTO Spese di liquidazione periodica Spese per operazione Estratto conto semestrale Gratuito Gratuito Gratuito AFFIDAMENTO CONVENZIONATO PER ACCREDITO STIPENDIO* Tasso debitore entro i limiti del fido Tasso debitore oltre i limiti del fido Commissioni di massimo scoperto per utilizzi entro i limiti di fido Commissioni di massimo scoperto per utilizzi oltre i limiti di fido Euribor + 2,00 % Euribor + 4,00 % 0,25 % 0,25 % * (I fidi convenzionati per accredito stipendio non sono cumulabili con altri affidamenti in conto corrente) CARTA BANCOMAT Rilascio/Riemissione Canone Annuo Spese per blocco carta Spese per singola operazione di prelievo su ATM Italia e U.M.E. Spese per singola operazione di prelievo su ATM di paesi non appartenenti all’U.M.E. Spese per singola operazione di PagoBancomat e Fastpay Italia Spese per singola operazione di pagamento beni o servizi tramite POS di esercenti di paesi non appartenenti all’U.M.E. Valuta su prelevamenti effettuati con Bancomat Valuta su pagamenti effettuati con PagoBancomat/POS Gratuito Gratuito Gratuito € 3,00 Gratuito € 2,00 Data operazione Data operazione Documento di sintesi VEDO 3 REMUNERATO CARTASÌ* Carta CLASSIC Spese per rilascio e canone 1° anno Canone annuo dal 2° anno Spese per rilascio/rinnovo carta familiare e/o aggiuntiva 1° anno e successivi Gratuito € 25,00 € 25,00 Carta ORO Spese per rilascio e canone 1° anno Canone annuo dal 2° anno Spese per rilascio/rinnovo carta familiare 1° anno e successivi Spese per rilascio/rinnovo carta aggiuntiva 1° anno e successivi € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 25,00 Carta CLASSIC e ORO Spese per operazioni di anticipo contante per le operazioni in valuta estera 4 % con un minimo di € 0,52 per operazioni effettuate in Euro ed un minimo di € 5,16 per le operazioni in valuta estera € 1,03 € 0,77 Spese per invio estratto conto Spese per ogni rifornimento di carburante effettuato in Italia * (Per le voci non espressamente riportate si rimanda al Foglio Informativo CartaSì) BONIFICI ITALIA (Valute applicate) Tramite Internet Verso nostra Banca Verso altre banche Commissioni aggiuntive per operazioni con coordinate bancarie incomplete/mancanti Commissioni per bonifico urgente Con indicazione valuta beneficiario Gratuito Gratuito € 2,50 € 2,50 Senza indicazione valuta beneficiario Spese per ordine di bonifico con valuta antergata Data esecuzione del bonifico 5 % annuo sull’ammontare del bonifico con un minimo di € 3,00 € 20,00 2 gg. lav. precedenti rispetto alla valuta del beneficiario BONIFICI ESTERI TRANSFRONTALIERI Spese forfettarie per operazioni con coordinate bancarie complete Spese forfettarie per operazioni con coordinate bancarie incomplete Valuta su bonifici Esteri Transfrontalieri Spese per verifiche e variazione dati Versione 20 novembre 2007 € 2,50 € 5,00 Data esecuzione del bonifico € 50,00 BONIFICI ESTERI ALTRI Commissioni di intervento Spese per operazione con oneri a carico ordinante (OUR) Spese per operazione con oneri a carico beneficiario (BEN) Spese per operazione con oneri a carico di entrambi (SHA) Emissione C.V.S. (comunicazione valutaria statistica) Valuta su bonifici esteri altri Spese per verifiche e variazione dati 1 per 1000 min. € 2,50 € 25,00 € 10,00 € 10,00 Gratuita Giorno di esecuzione € 50,00 VALUTA E DISPONIBILITÀ SU VERSAMENTI DI ASSEGNI E CONTANTI EFFETTUATI PRESSO SPORTELLI ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS Contanti Assegni nostra Banca Assegni altra Banca Assegni circolari Vaglia VALUTA 0 gg. lavorativi 1 gg. lavorativo 3 gg. lavorativi 3 gg. lavorativi 3 gg. lavorativi DISPONIBILITÀ 0 gg. lavorativi 0 gg. lavorativi 8 gg. lavorativi 8 gg. lavorativi 8 gg. lavorativi VALUTA E DISPONIBILITÀ SU VERSAMENTI DI ASSEGNI E CONTANTI EFFETTUATI PRESSO SPORTELLI UNICREDIT BANCA Contanti Assegni nostra Banca Assegni altra Banca Assegni circolari Vaglia Misti (contanti + assegni) VALUTA 1 gg. lavorativo 3 gg. lavorativi 3 gg. lavorativi 3 gg. lavorativi 3 gg. lavorativi 3 gg. lavorativi DISPONIBILITÀ 0 gg. lavorativi 10 gg. lavorativi 10 gg. lavorativi 10 gg. lavorativi 10 gg. lavorativi 10 gg. lavorativi VALUTA E DISPONIBILITÀ SU VERSAMENTI DI ASSEGNI E CONTANTI EFFETTUATI PRESSO SPORTELLI DI BANCA BNL Contanti Assegni nostra Banca Assegni altra Banca Assegni circolari Vaglia VALUTA 1 gg. lavorativi 3 gg. lavorativi 3 gg. lavorativi 3 gg. lavorativi 3 gg. lavorativi DISPONIBILITÀ 0 gg. lavorativi 10 gg. lavorativi 10 gg. lavorativi 10 gg. lavorativi 10 gg. lavorativi VALUTA SU PRELEVAMENTI A MEZZO ASSEGNI Assegni nostra Banca allo sportello Assegni nostra Banca a mezzo stanza Data assegno Data assegno SPESE PER ASSEGNI PROTESTATI, INSOLUTI O RICHIAMATI Assegni versati Assegni emessi € 15,00 € 15,00 Documento di sintesi VEDO 3 REMUNERATO ASSEGNI ESTERI Accredito assegni Euro pagabili su banche italiane Accredito assegni USD pagabili su banche USA Accredito assegni altri Europa Accredito assegni esteri extra Europa Commissioni per accredito assegni Spese postali su incasso di assegni fino a € 12.500,00 o controvalore Salvo buon fine Salvo buon fine Al dopo incasso Al dopo incasso 1 per mille minimo € 2,50 € 5,16 Spese postali su incasso a mezzo corriere di assegni oltre € 12.500 o controvalore € 25,00 VALUTA E DISPONIBILITÀ SU VERSAMENTI DI ASSEGNI ESTERI Assegni Euro pagabili su banche italiane Assegni USD pagabili su banche USA VALUTA 10 gg. lavorativi 10 gg. lavorativi DISPONIBILITÀ 30 gg. calendario 30 gg. calendario C ONDIZIONI RELATIVE AL DEPOSITO TITOLI SPESE DI CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE Diritti di custodia e amministrazione titoli Italia Diritti di custodia e amministrazione titoli Esteri Spese per invio estratto conto titoli semestrale gratuito gratuito gratuito COMMISSIONI DI NEGOZIAZIONE SU STRUMENTI FINANZIARI Titoli di stato ed obbligazioni Italia Titoli di stato ed obbligazioni Estere Azioni Italia Azioni Estere Spese fisse titoli azionari Esteri 0,40 % Minimo € 6,00 0,40 % Minimo € 10,00 0,40 % Minimo € 10,00 0,50% Minimo € 6,00 € 30,00 COMMISSIONI DI NEGOZIAZIONE E SOTTOSCRIZIONE BOT Negoziazione BOT Sottoscrizione BOT sino a 80 giorni Sottoscrizione BOT da 81 a 170 giorni Sottoscrizione BOT da 171 a 330 giorni Sottoscrizione BOT oltre 331 giorni 0,20 % minimo € 6,00 0,05 % minimo € 6,00 0,10 % minimo € 6,00 0,20 % minimo € 6,00 0,30 % minimo € 6,00 SPESE E COMMISSIONI VARIE Spese per ineseguito per ordine Commissioni per trasferimento titoli Spese per chiusura deposito titoli Spese per accredito dividendi e cedole Spese per consegna titoli allo sportello Spese per rimborso titoli estratti o scaduti Spese per richieste cambio depositario Versione 20 novembre 2007 € 5,00 Gratuito Gratuito Gratuito Gratuito Gratuito € 35,00 A LTRI SERVIZI Imposta di bollo annuale su estratto conto corrente e deposito titoli Nella misura pro tempore vigente Spese invio postale singole contabili (su richiesta) Spese invio fax conferma operazione (su richiesta) Spese invio estratto conto corrente mensile/trimestrale (su richiesta) Spese invio estratto conto titoli mensile/trimestrale (su richiesta) Spese per variazione condizioni Spese per copie documenti contabili Spese postali corriere veloce Spese pagamento conto corrente postale Spese per rilascio libretto assegni Spese pagamento utenze domiciliate Spese per invio valori richiesti direttamente dal cliente: - a mezzo assicurata - a mezzo corriere - a mezzo corriere veloce Spese per cambio valuta € 1,00 € 2,00 € 1,55 € 1,55 Gratuito € 5,00 € 10,00 € 3,00 Gratuito Gratuito € 6,00 € 10,00 € 15,00 € 4,00 Documento di sintesi VEDO 3 REMUNERATO Documento di sintesi Persone Giuridiche Il presente Documento di Sintesi, che costituisce il frontespizio del contratto di conto corrente “Persone Giuridiche” e dei servizi connessi, reca le più significative condizioni contrattuali nonché le condizioni economiche praticate al Cliente per il suddetto contratto, di cui costituisce parte integrante. C ONDIZIONI RELATIVE AL CONTO CORRENTE Tasso creditore Tasso debitore per utilizzi senza fido Commissioni di massimo scoperto per utilizzi senza fido Periodicità di liquidazione Spese forfettarie estinzione conto Ritenuta fiscale Euribor - 2 % 10 % 0,125% Semestrale € 25,00 Nella misura pro tempore vigente SPESE DI TENUTA CONTO Spese di liquidazione periodica Spese per operazione Estratto conto trimestrale € 5,00 € 0,50 Gratuito BONIFICI ITALIA (Valute applicate) Verso nostra Banca Verso altre banche Commissioni aggiuntive per operazioni con coordinate bancarie incomplete/mancanti Con indicazione valuta beneficiario Gratuito € 0,50 € 2,50 Senza indicazione valuta beneficiario Spese per ordine di bonifico con valuta antergata Data esecuzione del bonifico 5 % annuo sull’ammontare del bonifico con un minimo di € 3,00 2 gg. lav. precedenti rispetto alla valuta del beneficiario BONIFICI ESTERI TRANSFRONTALIERI Spese forfettarie per operazioni con coordinate bancarie complete Spese forfettarie per operazioni con coordinate bancarie incomplete Valuta su bonifici Esteri Transfrontalieri € 2,50 € 5,00 Data esecuzione del bonifico BONIFICI ESTERI ALTRI Commissioni di intervento Spese per operazione con oneri a carico ordinante (OUR) Spese per operazione con oneri a carico beneficiario (BEN) Spese per operazione con oneri a carico di entrambi (SHA) Emissione C.V.S. (comunicazione valutaria statistica) Valuta su bonifici esteri altri Versione 20 novembre 2007 1 per 1000 min. € 2,50 € 25,00 € 10,00 € 10,00 Gratuita Giorno di esecuzione VALUTA E DISPONIBILITÀ SU VERSAMENTI DI ASSEGNI E CONTANTI EFFETTUATI PRESSO SPORTELLI ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS Contanti Assegni nostra Banca Assegni altra Banca Assegni circolari Vaglia VALUTA 0 gg. lavorativi 1 gg. lavorativo 3 gg. lavorativi 3 gg. lavorativi 3 gg. lavorativi DISPONIBILITÀ 0 gg. lavorativi 0 gg. lavorativi 8 gg. lavorativi 8 gg. lavorativi 8 gg. lavorativi VALUTA SU PRELEVAMENTI A MEZZO ASSEGNI Assegni nostra Banca allo sportello Data assegno SPESE PER ASSEGNI PROTESTATI, INSOLUTI O RICHIAMATI € 15,00 € 15,00 Assegni versati Assegni emessi ASSEGNI ESTERI Accredito assegni Euro pagabili su banche italiane Accredito assegni USD pagabili su banche USA Accredito assegni altri Europa Accredito assegni esteri extra Europa Commissioni per accredito assegni Spese postali su incasso di assegni fino a € 12.500,00 o controvalore Salvo buon fine Salvo buon fine Al dopo incasso Al dopo incasso 1 per mille minimo € 2,50 € 5,16 Spese postali su incasso a mezzo corriere di assegni oltre € 12.500 o controvalore € 25,00 VALUTA E DISPONIBILITÀ SU VERSAMENTI DI ASSEGNI ESTERI Assegni Euro pagabili su banche italiane Assegni USD pagabili su banche USA VALUTA 10 gg. lavorativi 10 gg. lavorativi DISPONIBILITÀ 30 gg. calendario 30 gg. calendario Documento di sintesi PERSONE GIURIDICHE C ONDIZIONI RELATIVE AL DEPOSITO TITOLI SPESE DI CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE Diritti di custodia e amministrazione titoli Italia Diritti di custodia e amministrazione titoli Esteri Spese per invio estratto conto titoli semestrale gratuito gratuito gratuito COMMISSIONI DI NEGOZIAZIONE SU STRUMENTI FINANZIARI Titoli di stato ed obbligazioni Italia Titoli di stato ed obbligazioni Estere Azioni Italia Azioni Estere Spese fisse titoli azionari Esteri 0,10 % Minimo € 2,58 0,10 % 0,40 % Minimo € 2,58 0,50% € 30,00 COMMISSIONI DI NEGOZIAZIONE E SOTTOSCRIZIONE BOT Negoziazione BOT Sottoscrizione BOT sino a 80 giorni Sottoscrizione BOT da 81 a 170 giorni Sottoscrizione BOT da 171 a 330 giorni Sottoscrizione BOT oltre 331 giorni 0,15 % minimo € 2,58 0,05 % 0,10 % 0,15 % 0,20 % SPESE E COMMISSIONI VARIE Spese per ineseguito per ordine Commissioni per trasferimento titoli Spese per chiusura deposito titoli Spese per accredito dividendi e cedole Spese per consegna titoli allo sportello Spese per rimborso titoli estratti o scaduti € 5,00 € 25,00 per ciascun titolo Max € 150,00 Gratuito Gratuito Gratuito Gratuito A LTRI SERVIZI Imposta di bollo annuale su estratto conto corrente e deposito titoli Nella misura pro tempore vigente Spese invio postale singole contabili (su richiesta) Spese invio fax conferma operazione (su richiesta) Spese invio estratto conto corrente mensile (su richiesta) Spese per variazione condizioni Spese per copie documenti contabili Spese postali corriere veloce Spese pagamento conto corrente postale Spese per rilascio libretto assegni Spese pagamento utenze domiciliate € 1,00 € 2,00 € 1,55 € 5,00 € 5,00 € 10,00 € 3,00 Gratuito Gratuito Versione 20 novembre 2007 Principali clausole contrattuali n orme e condizioni generali Art. 4, comma 2 Classificazione della Clientela; Comma 2 - Qualora il Cliente classificato come “Cliente Professionale” richieda, in via generale o limitatamente a un’operazione o classe di operazioni, di essere considerato quale “Cliente al dettaglio”, la Banca si riserva il diritto di sospendere con effetto immediato la singola operazione o classe di operazioni e di recedere dal presente contratto nei termini di cui al successivo art. 17 delle Norme e Condizioni Generali. Art. 5, comma 5 e 8 Esecuzione degli incarichi conferiti dalla Clientela; Comma 5 - La Banca non è responsabile dei disguidi, ritardi, inadempimenti che possano intervenire nell’esecuzione delle disposizioni di cui sopra dovute a circostanze alla stessa non imputabili o comunque a cause che la stessa non possa ragionevolmente prevedere e curare quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, impedimenti od ostacoli determinati da normative di legge e consuetudinarie vigenti nel luogo di pagamento degli effetti, documenti ed assegni, siano essi stilati in moneta del Paese od in valuta estera; o da atti di autorità nazionali, ovvero ritardi o cadute di linea dei sistemi di comunicazione, interruzioni, sospensioni, guasti, malfunzionamenti o non funzionamento degli impianti telefonici o elettronici, controversie sindacali, scioperi: pertanto, la Banca non sarà responsabile di ogni eventuale danno diretto o indiretto derivante da una mancata esecuzione o non tempestiva esecuzione degli incarichi dovuta alle suddette circostanze. Comma 8 - La modifica di una disposizione già impartita alla Banca non è ammessa: a tal fine, il Cliente deve richiedere la revoca della disposizione che intende modificare e quindi impartire quella nuova. Art. 10, comma 3, 5 e 6 Revoca, modifica e cessazione, dei poteri di rappresentanza; Comma 3 - Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, devono essere comunicate alla sede legale della Banca con lettera raccomandata a.r. o lettera semplice, quest’ultima purché consegnata direttamente alla Banca o alla filiale presso la quale è intrattenuto il rapporto, e sono opponibili alla Banca decorsi tre giorni lavorativi da quello di ricezione della suddetta comunicazione; ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state pubblicate ai sensi di legge o comunque rese di pubblica ragione. Comma 5 - Quando il rapporto è intestato a più persone, i soggetti autorizzati a rappresentare i cointestatari devono essere nominati per iscritto da tutti. La revoca delle facoltà di rappresentanza può essere effettuata, in deroga all’art. 1726 cod. civ., anche da uno solo dei cointestatari mentre la modifica delle facoltà deve essere fatta da tutti. Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate nonché le rinunce da parte delle medesime, devono essere comunicate alla sede legale della Banca con lettera raccomandata a.r. o con lettera semplice, quest’ultima purché consegnata personalmente alla Banca o alla filiale presso la quale è intrattenuto il rapporto e non saranno opponibili alla Banca finché non sia trascorso, dalla data di ricevimento della comunicazione, il tempo ragionevolmente necessario per provvedere, che non potrà essere superiore a tre giorni lavorativi e ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state rese di pubblica ragione. Il cointestatario che ha disposto la revoca è tenuto ad informarne gli altri cointestatari. Comma 6 - Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca sino a quando essa non ne abbia avuto notizia legalmente certa. Ciò vale anche nel caso in cui il rapporto sia intestato a più persone. Art. 11 Cointestazione del rapporto con facoltà di utilizzo disgiunto; Comma 1 - Quando il rapporto è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni separatamente, le disposizioni relative al rapporto medesimo, ivi compresa quella di recedere da uno o più rapporti con la Banca, possono essere effettuate da ciascun intestatario separatamente con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatari. Tale facoltà di disposizione separata può essere modificata o revocata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto alla Banca da tutti i cointestatari mediante lettera raccomandata a.r. da inviarsi presso la sede legale della Banca o lettera semplice, quest’ultima purché consegnata direttamente alla Banca o alla filiale presso la quale sono aperti i rapporti, ovvero, tramite i canali che la Banca renderà disponibili al Cliente. Comma 2 - I cointestatari rispondono in solido fra loro nei confronti della Banca per tutte le obbligazioni che si venissero a creare, per qualsiasi ragione, anche per atto o fatto di un solo cointestatario, ed in particolare per le obbligazioni derivanti da concessioni di fido. Comma 3 - La Banca dovrà comunque pretendere il concorso di tutti i cointestatari per dare esecuzione a disposizioni disgiunte dei cointestatari in tutti i casi in cui da uno di essi le sia stata comunicata opposizione, mediante lettera raccomandata a.r. da inviarsi presso la sede legale della Banca o lettera semplice, quest’ultima purché consegnata direttamente alla Banca o alla filiale presso la quale sono aperti i rapporti , ovvero, tramite i canali che la Banca renderà disponibili al Cliente. L’opposizione non ha effetto nei confronti della Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione e non sia trascorso, dalla data di ricevimento, il tempo ragionevolmente necessario per provvedere, che non potrà essere superiore a tre giorni lavorativi. Comma 4 - Nell’ipotesi in cui la Banca riceva a firma di due o più cointestatari separatamente, nell’ambito della facoltà riconosciuta e disciplinata dal presente articolo, disposizioni aventi contenuto contrastante tra loro, essa fornirà prontamente comunicazione a tutti i disponenti dell’impossibilità di dar corso a tali disposizioni e dovrà pretendere il concorso di tutti i cointestatari per ogni disposizione successiva. Tale ipotesi quindi determina il venir meno della facoltà di utilizzo disgiunto del rapporto. Comma 5 - Nel caso di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari del rapporto, ciascuno degli altri cointestatari conserva il diritto di disporre separatamente sul rapporto. Analogamente conserva tale diritto il legale rappresentante dell’incapace (Legale Rappresentante). Comma 6 - Nel caso di morte di uno dei cointestatari il rapporto rimarrà valido ed efficace nei confronti degli altri cointestatari e degli eredi del de cuius. La Banca può dare esecuzione alle disposizioni impartite dagli eredi del de cuius solo se questi abbiano dimostrato tale loro qualifica mediante atto notorio (gli Eredi). Sino a tale momento, la Banca può dare esecuzione alle disposizioni impartite dagli altri cointestatari, anche disgiuntamente tra loro, nei limiti della quota complessiva di patrimonio di loro spettanza, determinata ai sensi dell’art. 1101 cod. civ. Successivamente al momento in cui in cui gli Eredi abbiano dimostrato la loro qualifica: < gli Eredi stessi potranno esercitare tutti i diritti derivanti dal rapporto, e già spettanti al de cuius, disgiuntamente rispetto agli altri cointestatari ma solo congiuntamente tra loro; < gli altri cointestatari potranno esercitare tutti i diritti derivanti dal rapporto disgiuntamente tra loro e anche rispetto agli Eredi. Comma 7 - Sia nel caso di incapacità, sia nel caso di morte, la Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari, degli eventuali Eredi e dell’eventuale Legale Rappresentante, quando da uno di essi le sia stata comunicata opposizione con lettera raccomandata a.r. da inviarsi presso la sede legale della Banca o lettera semplice, quest’ultima purché consegnata direttamente alla Banca o alla filiale presso la quale sono aperti i rapporti, ovvero, tramite i canali che la Banca renderà disponibili al Cliente. Art. 12 Diritto di pegno e ritenzione, cessioni di crediti e garanzie; Comma 1 - La Banca è investita del diritto di pegno e del diritto di ritenzione sui titoli o valori di pertinenza del Cliente comunque detenuti dalla Banca stessa o che pervengano ad essa successivamente, a garanzia di qualunque suo credito - anche se non liquido ed esigibile ed anche se assistito da altra garanzia reale o personale - già in essere o che dovesse sorgere verso il Cliente, rappresentato da saldo passivo di conto corrente e/o dipendente da qualunque operazione bancaria, quale ad esempio: finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, aperture di credito, aperture di crediti documentari, anticipazioni su titoli o su merci, anticipi su crediti, sconto o negoziazione di titoli o documenti, rilascio di garanzie a terzi, depositi cauzionali, riporti, compravendita titoli e cambi, operazioni di intermediazione o prestazioni di servizi. Il diritto di pegno e di ritenzione sono esercitati sugli anzidetti titoli o valori o loro parte per importi congruamente correlati ai crediti vantati Documento di sintesi dalla Banca e comunque non superiori a due volte il predetto credito. Comma 2 - In particolare le cessioni di credito e le garanzie pignoratizie a qualsiasi titolo fatte o costituite a favore della Banca stanno a garantire con l’intero valore anche ogni altro credito, in qualsiasi momento sorto, pure se non liquido ed esigibile, della Banca medesima, verso la stessa persona. Art. 13 Diritto di compensazione ed operatività dei diritti di compensazione e di garanzia nei confronti dei cointestatari; Comma 1 - Quando esistono tra la Banca ed il Cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso dipendenze italiane ed estere della Banca medesima, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto. Comma 2 - Al verificarsi di una delle ipotesi previste dall’art. 1186 cod. civ., o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente, in modo tale da porre palesemente in pericolo il recupero del credito vantato dalla Banca, a giudizio della Banca stessa quest’ultima ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell’intervenuta compensazione - contro la cui attuazione non potrà in nessun caso eccepirsi la convenzione di assegno - la Banca darà pronta comunicazione al Cliente. Comma 3 - Per consentire l’esercizio dei diritti di cui all’articolo 12 e per effettuare la compensazione la Banca è altresì autorizzata irrevocabilmente dal Cliente a richiedere a suo nome e per suo conto la liquidazione, il riscatto o il rimborso di tutte le attività del Cliente, inclusi, a titolo esemplificativo, titoli, gestioni di patrimoni mobiliari, quote di fondi comuni d’investimento, certificati di deposito e polizze assicurative presso la Banca, presso società del Gruppo Allianz Bank Financial Advisors e presso altre società del Gruppo Allianz S.p.A.. Comma 4 - Se il rapporto è intestato a più persone, la Banca ha facoltà di valersi dei diritti di cui al primo comma ed all’art. 12, sino a concorrenza dell’intero credito risultante, anche nei confronti di conti e di rapporti di pertinenza di alcuni soltanto dei cointestatari. Comma 5 - La facoltà di compensazione è esclusa nei rapporti in cui il Cliente riveste la qualità di consumatore ai sensi dell’art. 1469-bis, cod. civ. Art. 14 Solidarietà e indivisibilità delle obbligazioni assunte dalla Clientela ed imputazione dei pagamenti; Comma 1 - Tutte le obbligazioni del Cliente verso la Banca, ed in particolare quelle derivanti da concessioni di fido, si intendono assunte - pure in caso di cointestazione - in via solidale e indivisibile anche per gli eventuali aventi causa a qualsiasi titolo dal Cliente stesso. Comma 2 - Qualora sussistano più rapporti di debito verso la Banca, il Cliente ha diritto di dichiarare - ai sensi e per gli effetti dell’art. 1193, comma 1°, cod. civ. - nel momento del pagamento quale debito intende soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione, la Banca può imputare - in deroga all’art. 1193, comma 2°, cod. civ. - i pagamenti effettuati dal Cliente, o le somme comunque incassate da terzi, ad estinzione o decurtazione di una o più delle obbligazioni assunte dal Cliente medesimo dandone comunicazione a quest’ultimo. Art. 15 Determinazione e modifica delle condizioni; Comma 2- Si conviene che la Banca possa modificare in qualunque momento le condizioni normative delle Norme contrattuali, nonché le condizioni economiche (i tassi, i prezzi ed ogni altra condizione praticati) applicate al rapporto, in presenza di giustificato motivo. Costituiscono ipotesi di giustificato motivo, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le modifiche legislative e/o regolamentari, disposizioni di organi giudiziari, amministrativi o di vigilanza, variazioni generalizzate dei tassi conseguenti a decisioni di politica monetaria, di parametri economico-finanziari rilevanti (Euribor, Libor, IRS) o di altre condizioni finanziarie di mercato, mutamenti dei processi di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della Banca incidenti in maniera rilevante sulle dinamiche dei costi, ragioni di sicurezza o di maggiore efficienza, altre opportunità tecniche e operative, mutamenti relativi al grado di solvibilità ed affidabilità finanziaria del Cliente. Le relative comunicazioni di modifica saranno validamente effettuate in forma scritta, mediante lettera semplice all’ultimo indirizzo indicato dal Cliente, o mediante altro supporto duraturo, con preavviso minimo di trenta giorni ed entre- Versione 20 novembre 2007 ranno in vigore con la decorrenza indicata in tale comunicazione, nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 118 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario) vigente e delle relative disposizioni di attuazione. Comma 3 - Nel caso di modifica unilaterale delle Norme contrattuali ai sensi dei commi che precedono, il Cliente ha diritto di recedere dal contratto entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, senza spese e con l’applicazione, in sede di liquidazione del rapporto, delle condizioni precedentemente praticate. Comma 4 - Nel caso in cui il tasso o le altre condizioni siano determinate con riferimento a specifici parametri oggettivi prescelti dalle parti (es. Euribor), non costituiscono modifica delle condizioni le variazioni conseguenti al diverso valore di tali parametri; queste ultime sono, pertanto, automaticamente applicate al rapporto e sono indicate al Cliente nell’ambito delle ordinarie comunicazioni periodiche previste dalla normativa tempo per tempo vigente.” Art. 16 Efficacia probatoria delle scritture e delle registrazioni; Comma 1 - La Banca e il Cliente si danno reciprocamente atto del fatto che, in relazione alla natura di ciascun rapporto, la prova delle operazioni eseguite, nonché di ogni disposizione impartita o comunicazione effettuata, sarà validamente fornita, a seconda dei casi, per mezzo delle scritture contabili della Banca e altresì per mezzo delle registrazioni effettuate su supporto informatico duraturo, su nastro magnetico o su altro supporto equivalente. Art. 17 Durata del contratto e recesso; Comma 1 - Salvo diverso accordo, i rapporti regolati dalle presenti norme si intendono a tempo indeterminato, fermo restando quanto disposto per l’ipotesi di apertura di credito o di sovvenzione. Ad ognuna delle parti è sempre riservato il diritto di recedere da tutti o da singoli rapporti e/o servizi, in qualsiasi momento, con il preavviso di quindici giorni da inviarsi mediante raccomandata A/R. Il recesso potrà essere esercitato senza preavviso qualora sussista un giustificato motivo: in tal caso dovrà essere data immediata comunicazione alla controparte, mediante lettera raccomandata a.r. Comma 2 - Ai fini di cui sopra, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, costituiscono giustificato motivo, tra l’altro, i mutamenti di elementi inerenti la meritevolezza del credito, le variazioni generalizzate dei tassi di interesse e delle condizioni di mercato, nonché i mutamenti della disciplina civilistica e fiscale relativa ai rapporti regolati dalle presenti condizioni. Art. 18 Spese e oneri fiscali; Comma 1 - Le spese e gli oneri fiscali, che la Banca dovesse sostenere in relazione ai rapporti posti in essere con il Cliente, sono a carico dello stesso. Comma 2 - La Banca è autorizzata ad addebitare sul conto corrente oltre alle spese e agli oneri contemplati nel comma precedente, tutti gli oneri a carico del Cliente ed inerenti ad ogni singolo rapporto ovvero ai servizi richiesti alla Banca. Art. 19 Legge applicabile e foro competente Comma 1 - Le Norme contrattuali, il contratto e le operazioni in esecuzione dello stesso sono regolati dalla legge italiana. Comma 2 - Salvo diverso accordo, per ogni controversia che potesse sorgere tra il Cliente e la Banca in dipendenza del contratto instaurato ai sensi delle Norme contrattuali, il Foro competente è esclusivamente quello di Milano. Tale ultima disposizione non si applica qualora il Cliente sia “consumatore” ai sensi del Codice del Consumo (D. Lgs. n. 206/2005); in tal caso è competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione il Cliente ha la residenza o il domicilio elettivo. n orme che regolano i Conti Correnti di Corrispondenza e i Servizi connessi Art. 2 Addebito in conto di assegni e cambiali; Comma 1 - Il Cliente autorizza la Banca ad addebitare sul suo conto assegni o cambiali da lui tratti o emessi, ancorché recanti firme di girata illeggibili, incomplete o comunque non conformi ai requisiti di cui all’art. 11 della Legge Assegni e dell’art. 8 della Legge Cambiaria. Art. 4, comma 6 Versamenti per corrispondenza - limitazione responsabilità; Comma 6 - Il Cliente può effettuare versamenti per corrispondenza tramite le reti utilizzate dalla Banca per il collocamento dei prodotti o per corrispondenza tramite i servizi postali esclusivamente con le modalità di seguito descritte. In entrambi i casi, il versamento e la presentazione dei titoli si considerano avvenuti solo nel momento in cui essi pervengono materialmente alla filiale della Banca e, qualora venga accertata una irregolarità nei titoli o una discordanza tra le indicazioni risultanti nella distinta di presentazione e l’accertata consistenza dei valori, la Banca stessa procederà, dandone comunicazione al Cliente, alla registrazione del versamento per il solo importo accertato e regolare, con esonero da ogni responsabilità e facendo fede, ad ogni fine, le risultanze del controllo compiuto dalla Banca. Il relativo rischio è esclusivamente a carico del Cliente, non rispondendo la Banca dello smarrimento, distruzione o sottrazione durante il trasporto. Art. 8, comma 2 Non apposizione della clausola effettivo; Comma 1 - Il Cliente si obbliga a non apporre la clausola “effettivo” di cui all’art. 1279 cod. civ. sulle disposizioni impartite in valuta estera. In caso di inadempimento di tale obbligo, qualora la disposizione impartita comporti per la Banca pagamenti per cassa, la stessa non è tenuta a darvi corso. Pertanto, ove il beneficiario della disposizione non accetti modalità di pagamento alternative, la Banca rifiuterà l’esecuzione della predetta disposizione, restando a carico del Cliente ogni connessa conseguenza. Art. 11, commi 2 e 4 Approvazione dell’estratto conto; Comma 2 - Salvo quanto previsto al successivo comma 3, trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento degli estratti conto senza che sia pervenuto alla Banca un reclamo specifico scritto, mediante lettera raccomandata a.r. da inviarsi presso la sede legale della Banca o lettera semplice, quest’ultima purché consegnata direttamente alla Banca o alla filiale presso la quale sono aperti i rapporti, ovvero, tramite i canali che la Banca renderà disponibili al Cliente, gli estratti conto si intenderanno senz’altro approvati dal Cliente. Comma 4 - Salvo quanto disposto in precedenza ai commi 2 e 3, gli eventuali reclami in merito alle operazioni effettuate dalla Banca per conto del Cliente dovranno essere fatti da questi dal momento in cui sia in possesso della comunicazione di esecuzione, per lettera raccomandata a.r. da inviarsi presso la sede legale della Banca o lettera semplice, quest’ultima purché consegnata direttamente alla Banca o alla filiale presso la quale sono aperti i rapporti, ovvero, tramite i canali che la Banca renderà disponibili al Cliente; trascorsi 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, l’operato della Banca si intenderà approvato. Art. 12 Compensazione e pagamento di assegni; Comma 1 - Qualora la Banca si avvalga della compensazione di legge di cui all’art. 12, della Sezione I “Norme e Condizioni Generali rela- tive al rapporto Banca-Cliente”, essa non è tenuta a pagare gli assegni tratti o presentati con data posteriore alla stessa, nei limiti in cui, per effetto dell’intervenuta compensazione, sia venuta meno la provvista. Comma 2 - Qualora la Banca operi la compensazione per crediti non liquidi ed esigibili, prevista dall’art. 12, della Sezione I “Norme e Condizioni Generali relative al rapporto Banca/Cliente”, essa non è tenuta a pagare - nei limiti in cui sia venuta meno la provvista - gli assegni tratti o presentati con data posteriore al ricevimento da parte del Cliente della comunicazione dell’intervenuta compensazione. Comma 3 - Nei casi previsti dai commi precedenti, il Cliente è tenuto a costituire immediatamente i fondi necessari per il pagamento degli assegni tratti con data anteriore all’intervenuta compensazione, dei quali non sia ancora spirato il termine di presentazione, sul conto o sui conti a debito dei quali la compensazione medesima si è verificata e nei limiti in cui quest’ultima abbia fatto venir meno la disponibilità. Comma 4 - Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conti intestati a più persone. Art. 13 Recesso; Comma 1 - Fermo quanto previsto dall’art. 17 della Sezione I “Norme e Condizioni Generali relative al rapporto Banca/Cliente”, in caso di recesso dal contratto di conto corrente e/o dalla inerente convenzione di assegno, ognuna delle parti ha il diritto di esigere il pagamento di tutto quanto sia reciprocamente dovuto. Il recesso dal contratto provoca la chiusura del conto. Comma 2 - Qualora la Banca receda dal contratto di conto corrente, essa non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti ed a pagare gli assegni tratti con data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto efficace. Ove la revoca riguardi soltanto la convenzione di assegno, la Banca non è tenuta a pagare gli assegni tratti con data posteriore a quella in cui la revoca è divenuta efficace. Resta salvo ogni diverso effetto della revoca dell’autorizzazione ad emettere assegni disposta ai sensi dell’art. 9 della legge 15 dicembre 1990, n. 386 e successive eventuali integrazioni e/o modificazioni. Comma 3 - Qualora il Cliente receda dal contratto di conto corrente, la Banca, fermo restando quanto disposto al comma precedente, non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti ed a pagare gli assegni tratti con data anteriore a quella in cui il recesso è divenuto efficace; ove la revoca riguardi soltanto la convenzione di assegno, la Banca non è tenuta a pagare gli assegni tratti con data anteriore a quella in cui la revoca è divenuta efficace. Comma 4 - In deroga a quanto previsto nell’art. 17 della Sezione I come richiamato dal primo comma del presente articolo, il Cliente, nell’esercitare il diritto di recedere dal contratto, può per iscritto - al fine di disciplinare secondo le proprie esigenze gli effetti del recesso sugli ordini impartiti e sugli assegni tratti - comunicare alla Banca un termine di preavviso maggiore di dieci giorni, ovvero indicare alla stessa gli ordini e gli assegni che intende siano onorati, purché impartiti o tratti in data anteriore al momento in cui il recesso medesimo è divenuto operante. Comma 5 - L’esecuzione degli ordini ed il pagamento degli assegni di cui ai commi precedenti vengono effettuati dalla Banca entro il limite di capienza del conto. Comma 6 - Il recesso dalla convenzione di assegno esercitato da uno dei cointestatari o dalla Banca nei confroni dello stesso lascia integra la convenzione verso gli altri cointestatari, qualora sia prevista la facoltà per i contitolari di compiere operazioni separatamente. n orme CHE REGOLANO GLI AFFIDAMENTI IN CONTO CORRENTE Art. 3 Recesso; Comma 1 - Fermo quanto previsto dall’ art. 17 della Sezione I “Norme e Condizioni Generali relative al rapporto Banca/Cliente”la Banca ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento dall’apertura di credito, ancorché concessa a tempo determinato, nonché di ridurla o di sospenderla. Il Cliente dovrà provvedere al pagamento di quanto dovuto entro quindici giorni dalla relativa comunicazione. Comma 2 - Anche il Cliente ha facoltà di recedere con effetto di chiusura dell’operazione mediante pagamento di quanto dovuto. In ogni caso il recesso ha l’effetto di sospendere immediatamente l’utilizzo del credito concesso. Le eventuali disposizioni allo scoperto che la Banca ritenesse di eseguire dopo la scadenza convenuta o dopo la comunicazione del recesso non comportano il ripristino dell’apertura di credito neppure per l’importo delle disposizioni eseguite. L’eventuale scoperto consentito oltre il limite dell’apertura di credito non comporta l’aumento di tale limite. Comma 3 - Le disposizioni del presente articolo si applicano ad ogni altro credito o sovvenzione contrattualmente prevista, comunque e sotto qualsiasi forma concessi dalla Banca al Cliente. Documento di sintesi Art. 4 Recesso, compensazione e pagamento di assegni Comma 1 - In caso di recesso dall’apertura di credito da parte della Banca, il Cliente è tenuto a costituire senza dilazione i fondi necessari per il pagamento degli assegni tratti prima del ricevimento della comunicazione di recesso, dei quali non sia decorso il termine di presentazione. Comma 2 - Nel caso di cui al comma precedente, la compensazione per crediti non liquidi ed esigibili prevista dall’art. 13, della Sezione I “Norme e Condizioni Generali relative al rapporto Banca/Cliente si intende operata al momento stesso della ricezione della comunicazione di recesso da parte del Cliente. Comma 3 - Le disposizioni di cui all’art. 12 della Sezione II (“Norme che regolano i Conti Correnti di Corrispondenza e i Servizi connessi”) si applicano anche nel caso di recesso dall’apertura di credito. n orme SUL SERVIZIO DI DEPOSITO A CUSTODIA E/O AMMINISTRAZIONE DI TITOLI E STRUMENTI FINANZIARI Art. 5 Vendita dei titoli in caso di inadempimento del Cliente; Comma 1 - Se il Cliente non adempie puntualmente ed interamente alle sue obbligazioni, di cui all’articolo precedente, la Banca lo diffida a mezzo di lettera raccomandata a pagare entro il termine di 15 giorni decorrente dalla ricezione della predetta comunicazione. Comma 2 - Se il Cliente rimane in mora, la Banca può valersi dei diritti ad essa spettanti ai sensi degli artt. 2761, commi 3 e 4 e 2756, commi 2 e 3, cod. civ., realizzando direttamente o a mezzo di altro intermediario abilitato un quantitativo dei titoli depositati congruamente correlato al credito vantato dalla Banca stessa. Comma 3 - Prima di realizzare i titoli, la Banca avverte il Cliente con lettera raccomandata del suo proposito, accordandogli un ulteriore termine di 10 giorni. Comma 4 - La Banca si soddisfa sul ricavo netto della vendita e tiene il residuo a disposizione del Cliente. Comma 5 - Se la Banca ha fatto vendere solo parte dei titoli, tiene in deposito gli altri alle stesse condizioni. Art. 7 Recesso; Comma 1 - In caso di recesso dal Servizio di deposito a custodia e/o amministrazione di titoli e strumenti finanziari si applica l’art. 17 della Sezione I “Norme e Condizioni Generali relative al rapporto Banca/Cliente”. Comma 2 - Le parti convengono che qualora sul predetto rapporto, per il quale una delle parti ha manifestato la volontà di recedere, vi siano titoli o strumenti finanziari ancora in deposito, la banca, decorsi i predetti 10 giorni senza che le siano pervenute idonee istruzioni in merito al loro trasferimento o alla loro vendita, potrà depositarli su un conto transitorio curandone unicamente la custodia e senza più svolgere l’attività di amministrazione. Art. 9 Cointestazione del rapporto con facoltà di utilizzo disgiunto; Comma 1 - Fermo quanto previsto dall’articolo 11 della Sezione I “Norme e Condizioni Generali relative al rapporto Banca/Cliente”, quando il deposito è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente a firma disgiunta, ciascuno degli altri cointestatari è autorizzato in nome e per conto di ciascun altro cointestatario del rapporto a vendere i titoli nominativi, anche azionari, intestatati ad uno solo dei titolari del rapporto; comprare titoli nominativi, anche azionari, facendoli intestare ad un altro dei cointestatari del rapporto; trasferire i titoli nominativi, anche azionari, intestati ad uno solo dei titolari del rapporto, apponendo sugli stessi le relative girate o conferendo alla Banca il relativo mandato anche a favore dei terzi o della Banca; dare in riporto i titoli, estinguere i riporti in essere; utilizzare comunque i titoli nominativi, anche azionari, intestati ad uno solo dei titolari del rapporto ed in particolare a dare le conferme per l’esecuzione delle operazioni non adeguate e le autorizzazioni per le operazioni in conflitto d’interesse. Si intende che la firma del presente atto da parte di ciascun cointestatario assume anche valore ed efficacia di procura a favore disgiuntamente degli altri cointestatari, per la realizzazione di quanto sopra previsto. Art. 11 Subdeposito dei titoli cartacei presso società di gestione accentrata; Comma 1 - La Banca è autorizzata a subdepositare i titoli cartacei presso una delle società di gestione accentrata ai sensi e per gli effetti dell’art. 80 e ss. Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e normativa di attuazione. In relazione ai suddetti titoli subdepositati, il Cliente prende atto che può disporre in tutto o in parte dei diritti inerenti ai medesimi titoli a favore di altri depositanti ovvero chiedere la consegna di un corrispondente quantitativo di titoli della stessa specie di quelli subdepositati, tramite la Banca depositaria-aderente e secondo le modalità indicate nelle norme contenute nel regolamento dei servizi della società di gestione accentrata. Art. 12 Subdeposito dei titoli al portatore presso altri enti; Comma 1 - La Banca è altresì autorizzata a subdepositare i titoli al portatore anche presso organismi diversi dalle società di gestione accentrata, a cui sia consentita comunque la custodia e l’amministrazione accentrata; detti organismi a loro volta, per particolari esigenze, possono affidarne la materiale custodia a terzi. Comma 2 - Qualora i titoli di cui al comma precedente presentino caratteristiche di fungibilità o quando altrimenti possibile - ferma restando la responsabilità del Cliente in ordine alla regolarità dei titoli - la Banca è anche autorizzata a procedere al loro raggruppamento ovvero a consentirne il raggruppamento da parte dei predetti organismi ed il Cliente accetta di ricevere in restituzione altrettanti titoli della stessa specie e qualità. Comma 3 - Resta comunque inteso che, anche relativamente ai titoli subdepositati ai sensi di questo articolo, la Banca rimane responsabile nei confronti del Cliente a norma del presente contratto. Art. 13 Subdeposito di titoli emessi o circolanti all’estero Comma 1 - Per i titoli emessi o circolanti all’estero la Banca è autorizzata a farsi sostituire - nell’esecuzione delle operazioni di cui all’art. 3 - da società estere subdepositarie a tal fine abilitate, depositando conseguentemente i titoli presso le stesse. Il servizio si svolge secondo le modalità indicate nelle norme contenute nel regolamento di dette società estere subdepositarie. n ORME RELATIVE ALL’INCARICO DI RICEZIONE, TRASMISSIONE E NEGOZIAZIONE DI ORDINI SU STRUMENTI FINANZIARI Art. 1 - Conferimento degli ordini Comma 1 - La Banca svolge le attività riguardanti i servizi di negoziazione in conto proprio, di ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari ai sensi del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (T.U.F.) e successive modificazioni ed integrazioni e dei relativi regolamenti di attuazione. Oggetto della prestazione dei servizi sono, salvo diverso accordo, gli strumenti finanziari definiti dal TUF. Comma 2 - Nello svolgimento dei predetti servizi, la Banca è autorizzata, ai sensi della vigente normativa ad agire per conto del Cliente anche in nome proprio. Gli ordini sono impartiti alla Banca di norma per iscritto attraverso i promotori finanziari a tal fine autorizzati o presso la propria sede legale o le proprie filiali. Comma 3 - All’atto del ricevimento dell’ordine la Banca o il promotore Versione 20 novembre 2007 finanziario rilasciano apposita attestazione cartacea. Comma 4 - Qualora gli ordini, previa autorizzazione della Banca, vengano impartiti telefonicamente tramite il Servizio di Banca Diretta ,il Cliente prende atto che tali ordini saranno registrati su nastro magnetico o su altro supporto equivalente. Gli ordini possono essere anche impartiti mediante altri mezzi di comunicazione a distanza, diversi dal telefono, secondo i canali di volta in volta posti in essere dalla Banca in relazione ai servizi prestati. In tali casi l’attestazione nonché l’assolvimento degli obblighi informativi risultano dalle registrazioni effettuate con modalità tecniche che consentono al Cliente di acquisire la disponibilità della documentazione su supporto duraturo. Comma 5 - Qualora siano impartiti attraverso promotori finanziari, gli ordini, ai fini dell’esecuzione nel rispetto della priorità della loro ricezione, si intendono conferiti alla Banca nel momento in cui pervengono a quest’ultima. È fatto divieto ai promotori finanziari di riscuotere denaro, strumenti finanziari e titoli di credito al portatore. Il Cliente e la Banca riconoscono la validità degli ordini impartiti, per il tramite dei promotori finanziari, via fax; il Cliente che si avvale di tale strumento dovrà riportare sull’ordine stesso un recapito telefonico ove rintracciarlo al fine di acquisire eventuali ulteriori elementi di certezza relativamente all’ordine, ove necessari. Gli ordini via fax dovranno pervenire, per il tramite dei promotori finanziari, unicamente sui numeri telefonici che la Banca comunicherà al Cliente in modo generalizzato e impersonale, anche tramite modalità telematiche. In tal caso il Cliente dovrà inviare alla Banca l’ordine in originale. Comma 6 - Gli ordini impartiti dal Cliente devono essere completi in ogni elemento necessario alla loro esecuzione. È facoltà della Banca di rifiutare, non trasmettere o non negoziare l’ordine conferito dal Cliente stesso, anche a mezzo di strumenti informatici, con obbligo di immediata comunicazione al Cliente, fornendo le ragioni alla base di tale rifiuto. Comma 7 - Il Cliente in caso di indisponibilità della modalità di conferimento dell’ordine prescelta, potrà sempre avvalersi di una delle altre modalità alternative disciplinate nelle Norme contrattuali. Comma 8 - Per quanto occorra, si precisa che la massima tempestività di esecuzione degli ordini impartiti dal Cliente, è da porsi in relazione alla modalità di conferimento prescelta fra quelle disciplinate nel presente accordo, con prevalenza dei canali telematici e telefonici. Viceversa, l’utilizzo da parte del Cliente del fax o della corrispondenza scritta in genere, comporta, previamente alla successiva trasmissione o negoziazione da parte della Banca, la verifica dei requisiti di disponibilità dei fondi (bene fondi) e di veridicità della sottoscrizione apposta (bene firma), per il rispetto di precise disposizioni normative, l’espletamento di tali procedure, in particolari condizioni di intensa operatività sui mercati e di code di lavorazione, nonché l’avvenuta ricezione da parte della Banca in fasce orarie pomeridiane, possono implicare una esecuzione posticipata. Art. 2, comma 6 - Esonero di responsabilità per mancata ricezione degli ordini Comma 6 - La Banca non è responsabile della mancata esecuzione degli ordini dovuta a impossibilità ad operare derivante da cause ad essa non imputabili o, in ogni caso, a ritardi dovuti a malfunzionamenti del mercato, mancata o irregolare trasmissione delle informazioni o a cause al di fuori del suo controllo, inclusi, senza limitazione, ritardi o cadute di linea del sistema di trasmissione e/o di negoziazione o altri inconvenienti dovuti a alterazioni, interruzioni, sospensioni, guasti, malfunzionamento o non funzionamento degli impianti e dei sistemi telefonici elettronici, controversie sindacali, forza maggiore, scioperi. Art. 13 - Approvazione tacita della documentazione delle operazioni eseguite Comma 1 - La Banca invia al Cliente la rendicontazione dell’attività svolta, avuto riguardo ai costi delle operazioni e dei servizi prestati. Comma 2 - La Banca trasmette prontamente al Cliente le informazioni essenziali riguardanti l’esecuzione dell’ordine. Comma 3 - La Banca trasmette al Cliente al dettaglio un avviso che confermi l’esecuzione dell’ordine impartito, al più tardi il primo giorno lavorativo successivo all’esecuzione o, nel caso in cui la Banca debba ricevere conferma dell’avvenuta esecuzione da parte di un terzo soggetto, entro il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma dal terzo medesimo. In tale ipotesi, ove la conferma dell’avvenuta esecuzione debba essere necessariamente inviata da un terzo soggetto, la Banca è esonerata dall’obbligo di trasmettere la propria nota di eseguito. Comma 4 - A richiesta del Cliente, la Banca fornisce informazioni circa lo stato del suo ordine. Comma 5 - La documentazione si intenderà tacitamente approvata dal Cliente in mancanza di reclamo scritto motivato, che dovrà essere trasmesso alla Banca secondo le modalità di cui al presente contratto, trascorsi 60 giorni dalla data di ricezione della documentazione stessa. n orme CHE REGOLANO IL SERVIZIO DI BANCA DIRETTA Art. 3 Obblighi di custodia; Comma 1 - Il Cliente si impegna a custodire con ogni cura il Codice Utente, Numero Personale e la Parola Chiave ed è responsabile della loro custodia e del loro corretto utilizzo. Egli risponde del loro indebito uso, da chiunque operato, anche se in conseguenza di smarrimento o furto. Comma 2 - La Banca non potrà essere ritenuta responsabile del loro utilizzo fraudolento sinché il Cliente non le abbia comunicato il loro smarrimento o furto mediante lettera raccomandata a.r., da inviarsi presso la sede legale della Banca o lettera semplice, quest’ultima purchè consegnata direttamente alla Banca o alla filiale presso la quale sono aperti i rapporti, ovvero, tramite i canali che la Banca renderà disponibili al Cliente, e la Banca non abbia potuto di conseguenza provvedere al blocco dell’operatività, comunque non oltre un giorno lavorativo dalla ricezione. Art. 4, comma 2 Riconoscimento della validità degli addebiti; Comma 2 - Il Cliente riconosce fin d’ora validi gli addebiti e gli accrediti operati dalla Banca in conseguenza del Servizio. Art. 5 Autorizzazione alla registrazione ed efficacia probatoria delle stesse; Comma 1 - Durante lo svolgimento del Servizio, la Banca provvede a effettuare, in via continuativa la registrazione di tutte le conversazioni telefoniche intercorse con i Clienti. Il Cliente autorizza sin d’ora la Banca ad effettuare tali registrazioni in via continuativa senza ulteriore preavviso. Comma 2 - Analogamente il Cliente autorizza la Banca ad effettuare tutte le registrazioni degli ordini o delle comunicazioni effettuate tramite sistemi telematici diversi. Comma 3 - Tenuto conto della natura del Servizio, la prova delle operazioni eseguite, nonché di ogni comunicazione effettuata tramite i sistemi telematici o telefonici sarà validamente fornita per mezzo delle scritture contabili, delle registrazioni fonografiche e delle registrazioni dei dati informatici effettuate su supporto informatico o altro tipo analogo di supporto. Tali registrazioni, unitamente alle scritture contabili, che possono formarsi anche attraverso il passaggio elettronico degli impulsi effettuato dal Cliente, fanno piena prova circa il ricevimento e il contenuto degli ordini. Art. 6 Cointestazione; Comma 1 - In caso di cointestazione le operazioni svolte tramite il servizio si intendono sempre e comunque effettuate in modo disgiunto dai singoli intestatari, quali creditori e debitori solidali ai sensi di legge con piena liberazione della Banca per le operazioni svolte da ciascuno di essi, così come previsto nelle Norme e Condizioni Generali relative al rapporto Banca/Cliente e di quelle speciali che regolano ciascun singolo servizio. Art. 8 Cause di esclusione della responsabilità - Cause di forza maggiore; Comma 1 - Il Cliente è tenuto a seguire le istruzioni fornite dalla Banca per l’utilizzo del Servizio, restando in ogni caso responsabile dei danni di qualsiasi genere, diretti e indiretti, derivanti alla Banca medesima e/o a terzi dall’inosservanza di dette istruzioni. Comma 2 - È esclusa la responsabilità della Banca per gli eventuali danni e/o pregiudizi che derivassero al Cliente da eventuali interruzioni o sospensioni del Servizio per malfunzionamenti delle apparecchiature e/o degli strumenti di collegamento di cui all’art. 1, e/o delle relative reti di comunicazione (per esempio del servizio telefonico, postale o di erogazione dell’energia elettrica) ovvero per serrate o scioperi, anche del personale della Banca o società di cui la stessa si avvale, ovunque verificatisi; per impedimenti od ostacoli determinati da disposizioni di legge o da atti di autorità nazionali o estere; per provvedimenti o atti di natura giudiziaria o fatti di terzi, e comunque per qualsiasi altra causa non imputabili alla Banca. Comma 3 - La Banca ha la facoltà di sospendere, anche solo parzialmente, o interrompere il Servizio in qualsiasi momento per ragioni connesse all’efficienza e sicurezza del Servizio medesimo, nonché di sospendere il Servizio nei confronti di singoli Clienti. Art. 10 Libretti assegni; Comma 1 - Qualora il Cliente chieda mediante il canale telefonico o mediante il canale telematico, e la Banca lo consenta, il rilascio e la spedizione a mezzo posta e a proprio rischio di libretti di assegni bancari, gli verrà ogni volta chiesto di dichiarare di non essere interdetto dall’emissione di assegni bancari come previsto dall’art. 124 della Legge sull’assegno e successive integrazioni e modificazioni. In tal caso tale dichiarazione verrà registrata e dovrà essere sottoscritta utilizzando la parola chiave attribuita unicamente dalla Banca al Cliente stesso. Il Cliente riconosce a tale sottoscrizione valore di vera e valida dichiarazione di propria responsabilità, ai sensi e per gli Documento di sintesi effetti dell’articolo 124 della sopra citata Legge sull’assegno. Art. 11 Termini di esecuzione Comma 1 - Le comunicazioni e le disposizioni del Cliente alla Banca saranno eseguite, salvo diversa pattuizione, trascorso il termine massimo di 5 giorni lavorativi. Comma 2 - La Banca ha facoltà di assumere o meno le disposizioni conferite dal Cliente e, in caso negativo, ne darà tempestiva comunicazione all’interessato. n ORME CHE REGOLANO L’OPERATIVITÀ A DISTANZA SUI FONDI Art.1 Oggetto del servizio ed univocità di intestazione Comma 1 - Il Cliente, già titolare presso Allianz Global Investors Italia SGR S.p.A. (già Ras Asset Management SGR S.p.A.) di quote di fondi comuni di investimento può richiedere l’estensione del servizio di cui alle “Norme che regolano il servizio di Banca Diretta” anche per le operazioni a distanza aventi ad oggetto i citati fondi comuni di investimento. Comma 2 - L’operatività a distanza su fondi tramite il Servizio di Banca Diretta è da intendersi valida per tutte le posizioni attive presso Allianz Global Investors Italia SGR S.p.A. con intestazione coincidente con quella del corrispondente Conto corrente e Dossier Titoli richiamati nelle Norme contrattuali. Comma 2 - Ne consegue che eventuali richieste di rimborso delle quote dei fondi, oggetto del presente accordo, richieste direttamente a Allianz Global Investors Italia SGR S.p.A. o attraverso altri collocatori e dagli stessi inoltrate a Allianz Global Investors Italia SGR S.p.A. verranno regolarmente liquidate al Cliente sul conto corrente attivo presso la Banca in forza del presente mandato irrevocabile. Art.3 Mandato irrevocabile Comma 1 - I Clienti si impegnano ad effettuare tutte le operazioni di liquidazione, riscatto e rimborso mediante disposizioni impartite direttamente alla Banca a valere sul conto corrente di cui in premessa, dando mandato irrevocabile a quest’ultima, anche nel suo interesse, affinché comunichi a Allianz Global Investors Italia SGR S.p.A. i termini delle presenti Norme contrattuali. Art.9 Variazione dell’intestazione Comma 1 - Per tutte le quote di fondi per le quali è prevista l’adesione all’operatività a distanza oggetto delle presenti norme, in relazione alla peculiarità del servizio e considerando l’attività di evidenziazione anche nel conto di deposito, è preclusa la possibilità di richiedere la variazione dell’intestazione; tale facoltà resta subordinata al recesso preventivo dal presente Servizio.à di recedere dal presente Servizio, con preavviso di 15 giorni. Art.8 Richiesta dei certificati Comma 1 - L’adesione all’operatività a distanza, preclude, in via transitoria, la possibilità di richiedere l’emissione cartacea dei certificati, che resta subordinata pertanto al recesso preventivo dal presente Servizio. n orme CHE REGOLANO L’USO DELLA CARTA BANCOMAT Art. 1, comma 2 Limiti di indennizzo; Comma 2 - L’utilizzo dei Servizi deve avvenire entro i limiti d’importo e con le modalità indicate nel modulo allegato ed in ogni caso entro il limite costituito dal saldo disponibile del conto corrente. Il Cliente, nel corso del rapporto, può concordare con la Banca la modifica dei limiti di importo previsti. A fronte di tale incremento degli importi di utilizzo, il Cliente prende atto che non si forniscono garanzie di rimborso sui massimali eccedenti il limite previsto nel modulo citato. Art. 3, comma 4 Revoca o perdita dei poteri di rappresentanza; Comma 4 - La revoca ovvero la perdita dell’autorizzazione ad operare di cui ai precedenti commi sono opponibili alla Banca a decorrere dalle ore 24,00 del giorno lavorativo successivo alla ricezione della segnalazione effettuata alla Banca mediante telefonata al Numero Verde Allianz Bank Financial Advisors, lettera raccomandata a.r., da inviarsi presso la sede legale della Banca o lettera semplice, quest’ultima purché consegnata direttamente alla Banca o alla filiale presso la quale sono aperti i rapporti, ovvero, tramite i canali che la Banca renderà disponibili al Cliente, telegramma o fax, salvi i casi di forza maggiore, ivi compreso lo sciopero, riguardanti la Banca e i suoi corrispondenti anche non bancari. Art. 4 Responsabilità per custodia della carta e del P.I.N.; Comma 1 - Il cliente è tenuto a custodire con ogni cura la Carta ed il P.I.N.; quest’ultimo, in particolare, deve restare segreto e non deve essere riportato sulla Carta né conservato insieme ad essa. Fermo restando quanto previsto al successivo art. 5, il cliente è responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dall’abuso o dall’uso illecito della Carta e del P.I.N. Comma 2 - Fermo restando quanto previsto dall’art. 5, comma 1, in caso di smarrimento o sottrazione della Carta e/o del P.I.N. il cliente è responsabile per le perdite derivanti da eventuali prelievi fraudolenti - nel limite di 160 Euro per prelievo e fatti salvi i casi di dolo o colpa grave - fino al momento in cui risulti opponibile alla Banca la segnalazione di smarrimento o sottrazione della Carta e/o del P.I.N. medesimi, ai sensi dell’art. 5, comma 5. Comma 3 - In caso di danneggiamento o deterioramento della Carta, il cliente è tenuto a non effettuare ulteriori operazioni ed a consegnare Versione 20 novembre 2007 la Carta alla Banca nello stato in cui si trova. Art. 5 comma 5 Opponibilità della denuncia di smarrimento o di sottrazione; Comma 5 - La segnalazione di smarrimento o sottrazione è opponibile alla Banca a decorrere dalle ore 24,00 del giorno lavorativo successivo alla ricezione della segnalazione effettuata alla Banca mediante telefonata al Numero Verde Allianz Bank Financial Advisors, lettera raccomandata a.r., da inviarsi presso la sede legale della Banca o lettera semplice, quest’ultima purché consegnata direttamente alla Banca o alla filiale presso la quale sono aperti i rapporti, ovvero, tramite i canali che la Banca renderà disponibili al Cliente, telegramma o fax, salvo i casi di forza maggiore, ivi compreso lo sciopero, riguardanti la Banca o i suoi corrispondenti anche non Bancari. Art. 6, comma 2 Facoltà di modificare, sospendere o abolire i Servizi; Comma 2 - La Banca si riserva la facoltà di modificare l’ubicazione delle apparecchiature di cui all’art. 1, comma 3, sospendere o abolire i Servizi in qualsiasi momento, in relazione ad eventi connessi all’efficienza ed alla sicurezza dei Servizi medesimi. Art. 8 Facoltà di recesso della Banca o di temporaneo divieto di utilizzo della Carta; Comma 1 - La Banca si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento con preavviso di almeno 1 giorno, dandone comunicazione scritta al cliente, il quale è tenuto a restituire immediatamente la Carta, nonché ogni altro materiale in precedenza consegnato. Comma 2 - Qualora ricorra un giustificato motivo ai sensi dell’art. 1469-bis, comma 4, cod. civ., la Banca ha facoltà di recedere dal contratto senza preavviso, dandone immediata comunicazione al cliente. Analoga facoltà è riconosciuta alla Banca al fine di tutelare il buon funzionamento e di garantire la sicurezza dei Servizi. Comma 3 - Il cliente resta responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dalla prosecuzione dell’uso dei Servizi successivamente al recesso della Banca o nel periodo in cui abbia ricevuto dalla Banca medesima eventuale comunicazione dell’esistenza di un temporaneo divieto di utilizzazione della Carta. Sezione D - Servizio di pagamento dei pedaggi autostradali Art. 2 (Esonero di responsabilità per l’interruzione del servizio - Facoltà di sospendere od abolire il servizi) Il Servizio funziona, di norma, 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Resta esclusa ogni responsabilità della Banca per interruzioni, sospensioni, irregolare o mancato funzionamento del Servizio per cause ad essa non imputabili, tra le quali si indicano, a titolo meramente esemplificativo, il mancato o irregolare funzionamento delle apparecchiature presso i varchi autostradali, sciopero anche del personale, o altre cause di forza maggiore. La Banca rimane totalmente estranea ad eventuali controversie tra Titolare di Carta e Società od Enti convenzionati in ordine ai pedaggi pagati utilizzando il Servizio. Al fine di tutelare il buon funzionamento del Servizio e di garantire la sicurezza, la Banca ha la facoltà, in qualsiasi momento, di procedere al blocco della Carta, anche limitatamente al presente servizio, senza necessità di preventivo avviso al Titolare. La Banca si riserva, in ogni caso, la facoltà, in qualunque momento, di sospendere il Servizio ovvero di recedere dallo stesso, anche senza preavviso, senza responsabilità nei confronti del Titolare, a seguito di norme legislative che ne rendano non più perseguibile lo scopo, ovvero di disposizioni e/o direttive degli Organi istituzionali competenti in materia. In ogni caso è riconosciuta ad entrambe le parti la facoltà di recedere dal presente Servizio, con preavviso di 15 giorni. REGOLAMENTO TITOLARI CARTA DI CREDITO CARTASI’ Art. 4 Limite di utilizzo e facoltà della Banca di riduzione dello stesso; Comma 1 - La Banca assegnerà alla Carta un limite di utilizzo mensile, il cui ammontare verrà stabilito dalla Banca stessa in base a proprie autonome valutazioni. Comma 2 - Il Titolare potrà concordare con la Banca eventuali variazioni del limite di utilizzo mensile della Carta; la Banca ha comunque la facoltà di ridurre tale limite, con congruo preavviso e per giustificato motivo, informandone tempestivamente per iscritto il Titolare. Comma 3 - Il Titolare, in tal caso, ha diritto di recedere dal contratto con le modalità indicate all’articolo 18. Comma 4 - La disponibilità di spesa della Carta è determinata dalla differenza fra limite di utilizzo e importi autorizzati o movimenti contabilizzati (per le dilazioni di pagamento previste all’articolo 13 va sottratto anche il debito residuo), e si ricostituisce all’inizio di ogni mese interamente, ovvero al netto degli eventuali addebiti non ancora inseriti nell’estratto conto. Art. 5, comma 5 Esonero da responsabilità per mancata accettazione della Carta; Comma 5 - CartaSì non ha alcuna responsabilità nel caso in cui la Carta non sia accettata dagli Esercenti. Art. 9 Rinuncia ed eccezioni su beni e/o servizi acquistati con la Carta; Comma 1 - Il Titolare riconosce espressamente l’estraneità di CartaSì e della Banca ai rapporti fra lui e gli Esercenti. Pertanto per qualsiasi controversia – come pure per esercitare qualsiasi diritto - il Titolare dovrà rivolgersi esclusivamente agli Esercenti presso i quali sono stati acquistati le merci o i servizi, restando comunque esclusa ogni responsabilità di CartaSì e della Banca per difetti delle merci o dei servizi, tardata o mancata consegna delle merci, tardata o mancata erogazione dei servizi, disservizi e simili, anche nel caso in cui i relativi ordini di pagamento siano già stati pagati. Comma 2 - In ogni caso, nei rapporti con CartaSì e con la Banca, l’ordine impartito attraverso l’uso della Carta è irrevocabile. Art. 13, comma 3 e 4 Decadenza del beneficio della rateizzazione; Comma 3 - Resta inteso che qualsiasi inadempimento da parte del Titolare degli obblighi previsti nel presente Regolamento comporta la decadenza del beneficio della rateizzazione, ove accordato Comma 4 - Il beneficio della rateizzazione cesserà inoltre immediatamente in tutti i casi di recesso dal contratto, con decorrenza dal momento di efficacia del recesso stesso. Art. 14, comma 4 Termine di decadenza per l’approvazione dell’estratto conto; Comma 4 - Trascorsi 60 giorni dalla data della ricezione dell’estratto conto (o della notifica via e-mail della sua pubblicazione su Internet) senza che sia pervenuto a CartaSì, anche tramite la Banca, un reclamo specifico per iscritto l’estratto si intenderà senz’altro approvato dal Titolare, con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare la risultanza del conto. da parte di terzi. Art. 18, comma 1 Facoltà di recesso e comma 2 Recesso di CartaSi o della Banca per giustificato motivo; Comma 1 - Fermo restando quanto previsto dagli articoli 4 e 20, il Titolare ha facoltà di recedere dal presente contratto mediante comunicazione scritta da inviare a CartaSì o alla Banca, con preavviso di almeno due mesi dalla data di rinnovo annuale. Trascorso il periodo di preavviso, il Titolare dovrà provvedere ad invalidare la Carta, tagliandola in due parti, e a restituirla a CartaSì e/o alla Banca, ferme restando tutte le obbligazioni sorte a suo carico anteriormente alla data di ricezione, da parte di CartaSì o della Banca, della Carta restituita. Analoga facoltà spetta a CartaSì e/o alla Banca. Comma 2 - Inoltre, per giustificato motivo, che verrà reso noto al Titolare tramite comunicazione scritta, CartaSì e/o la Banca potranno recedere in qualsiasi momento, anche senza preavviso, dal contratto dichiarando nulla la Carta, che sarà in tal caso ritirata direttamente o a mezzo di altri a tale scopo incaricati. Dal momento della ricezione della comunicazione, il Titolare non potrà far più uso della Carta e dovrà restituirla dietro richiesta di CartaSì e/o della Banca, delle banche, degli Esercenti o di altri a tale scopo incaricati, ferme restando tutte le obbligazioni sorte a suo carico anteriormente alla data di ricezione della Carta restituita. Art. 20 Facoltà di modifica delle condizioni anche in senso sfavorevole al Titolare; Comma 1 -Tutti i tassi di interesse, costi, prezzi e condizioni economiche previsti dal contratto hanno carattere essenziale e inscindibile; essi potranno essere modificati unilateralmente da CartaSì e/o dalla Banca, anche in senso sfavorevole al Titolare, con le modalità di comunicazione previste dalla normativa vigente. Comma 2 - CartaSì si riserva inoltre il diritto di modificare le altre condizioni contrattuali, qualora sussista un giustificato motivo e preavvisando con congruo anticipo il Titolare. Comma 3 - In entrambi i casi, il Titolare ha diritto di recedere dal contratto entro 15 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, provvedendo a restituire la Carta, debitamente invalidata, alla Banca o a CartaSì, personalmente o tramite raccomandata a.r. In caso di tempestivo recesso del Titolare a seguito dell’aumento dell’importo della quota annuale prevista per il rinnovo della Carta, al Titolare verrà stornato il relativo importo, se già addebitato. Il Titolare rimarrà comunque obbligato all’adempimento di tutte le obbligazioni sorte a suo carico anteriormente alla ricezione, da parte di CartaSì e/o della Banca, della Carta restituita e originate dall’uso della medesima. Art. 21 Foro competente solo per i contratti sottoscritti dalle persone giuridiche. Comma 1 - Per qualsiasi controversia relativa alle Carte in versione aziendale connessa con l’interpretazione o l’esecuzione del presente contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Milano. Art. 16 comma 1 Obbligo di custodia e responsabilità del Titolare; Comma 1 - 1. Il Titolare è obbligato - adottando misure di massima cautela – alla custodia e al buon uso della Carta ed è pertanto responsabile di tutte le conseguenze che derivassero dall’utilizzo della Carta Documento di sintesi AVVISO PRINCIPALI NORME DI TRASPARENZA QUESTO AVVISO < richiama l’attenzione sui diritti e sugli strumenti di tutela previsti a favore dei Clienti < riguarda la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari previsti dal d.lgs. n. 385/1993 (Testo unico bancario) e dalle Istruzioni di Vigilanza della Banca d’Italia < non riguarda la trasparenza dei servizi di investimento e del servizio di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari disciplinata dal d.lgs. n. 58/1998 SEZIONE I DIRITTI IL CLIENTE HA IL DIRITTO: 1 > di AVERE A DISPOSIZIONE E DI ASPORTARE copia di questo Avviso; 2 > di AVERE A DISPOSIZIONE E DI ASPORTARE i fogli informativi, datati e tempestivamente aggiornati, contenenti una dettagliata informativa sulla banca, sulle caratteristiche e sui rischi tipici dell’operazione o del servizio, sulle condizioni economiche e sulle principali clausole contrattuali; 3 > qualora la banca si avvalga di TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA, di avere a disposizione mediante tali tecniche, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, copia di questo Avviso ed i fogli informativi relativi all’operazione o al servizio offerto; 4 > di OTTENERE, prima della conclusione del contratto senza termini e condizioni, una copia completa del relativo testo, contenente anche un documento di sintesi riepilogativo delle condizioni economiche e contrattuali, per una ponderata valutazione dello stesso e fermo restando che la consegna di tale copia non impegna la banca (ed il Cliente) alla stipula del contratto; 5 > di RICEVERE un esemplare del contratto stipulato, che include il documento di sintesi; 6 > di RICEVERE comunicazioni periodiche sull’andamento dei rapporti, alla scadenza del contratto di durata e comunque una volta all’anno, mediante un rendiconto ed un documento di sintesi delle condizioni contrattuali; 7 > di essere INFORMATO di qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, con una comunicazione - in forma scritta o mediante altro supporto durevole, preventivamente accettato dallo stesso cliente - contenente in modo evidenziato la formula: “Proposta di modifica unilaterale del contratto”, con preavviso minimo di trenta giorni. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro sessanta giorni(I). In quest’ultimo caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all’applicazione delle Versione 20 novembre 2007 8 > 9 > 10 > 11 > condizioni precedentemente praticate. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate tali prescrizioni sono inefficaci, se sfavorevoli per il cliente; nel caso di variazioni dei tassi conseguenti a decisioni di politica monetaria, che le variazioni riguardino contestualmente sia i tassi debitori che quelli creditori e si applichino con modalità tali da non recare pregiudizio al cliente; in ogni caso, nei contratti di durata, di recedere dal contratto, senza penalità e senza spese di chiusura(II); di OTTENERE a proprie spese, entro e non oltre 90 giorni, copia della documentazione relativa a singole operazioni compiute negli ultimi dieci anni; di OTTENERE il rimborso della moneta elettronica non più utilizzata(III); E, IN PARTICOLARE, PER I CONTRATTI DI CREDITO AL CONSUMO (IV) IL CLIENTE, IN QUALITÀ DI CONSUMATORE, HA DIRITTO: 12 > di ADEMPIERE in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità, versando il capitale residuo, gli interessi, gli altri oneri maturati fino a quel momento ed un compenso, se contrattualmente previsto, comunque non superiore all’1% del capitale residuo; 13 > di OPPORRE al cessionario, nel caso di cessione dei crediti derivanti dal contratto di credito al consumo, tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del cedente, ivi compresa la compensazione; 14 > nel caso di inadempimento del fornitore di beni e servizi, che abbia un accordo di esclusiva con il finanziatore, di AGIRE contro quest’ultimo o il terzo cessionario dei relativi diritti di credito dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore. SEZIONE II NORME A TUTELA DEL CLIENTE SONO A TUTELA DEL CLIENTE: 1 > l’OBBLIGO della forma scritta del contratto, salvo i casi normativamente stabiliti, a pena di nullità; 2 > l’OBBLIGO, in caso di offerta svolta in luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze della banca e prima della conclusione del contratto, di. consegnare al Cliente copia di questo Avviso e dei fogli informativi relativi all’operazione o servizio offerto; 3 > l’OBBLIGO di consegnare al Cliente, prima della sottoscrizione di titoli strutturati(V), il relativo foglio informativo; 4 > l’OBBLIGO di consegnare, ai Clienti consumatori, prima dell’acquisto di prodotti complessi, il relativo foglio informativo; 5 > l’OBBLIGO di indicare nei contratti il tasso di interesse ed ogni altro prezzo e condizione praticati inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora; 6 > l’APPROVAZIONE SPECIFICA - ai sensi dell’art. 1341, comma 2, cod. civ. – della clausola contrattuale che consente nei contratti di durata alla banca di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto, qualora sussista un giustificato motivo; 7 > l’APPROVAZIONE SPECIFICA delle eventuali clausole contrattuali sulla capitalizzazione degli interessi; 8 > la PREVISIONE, nei rapporti di conto corrente, della stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori; 9 > la NULLITÀ delle clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché delle clausole che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli di quelli pubblicizzati nei fogli informativi. Tali clausole sono automaticamente sostituite applicando le condizioni e i prezzi previsti dalla legge(VI); 10 > la PREVISIONE che gli interessi sui versamenti presso una banca di denaro, di assegni circolari emessi dalla stessa banca e di assegni bancari tratti sulla stessa succursale presso la quale viene effettuato il versamento sono conteggiati can la valuta del giorno in cui è effettuato il versamento e sono dovuti fino a quello del prelevamento; 11 > nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato, la PREVISIONE: a. dell’importo massimo della commissione eventualmente da applicare per il compimento di tali operazioni; SEZIONE III b. dei criteri e parametri per la trasparente determinazione dei rendimenti; c. degli obblighi di pubblicità, trasparenza e propaganda che la banca deve osservare nell’attività di collocamento stessa; E, IN PARTICOLARE, PER I CONTRATTI DI CREDITO AL CONSUMO, SONO A TUTELA DEL CLIENTE, IN QUALITÀ DI CONSUMATORE: 12 > l’INDICAZIONE, nell’ambito della pubblicità e degli annunci pubblicitari, del tasso annuo effettivo globale (TAEG) e del relativo periodo di validità; 13 > l’OBBLIGO di indicare nei contratti: l’ammontare e le modalità del finanziamento; il numero, gli importi e le scadenze delle singole rate; il TAEG; i dettaglio delle condizioni analitiche secondo cui il TAEG può essere eventualmente modificato; l’importo e la causale degli oneri che sono esclusi dal calcolo del TAEG; le eventuali garanzie richieste;- le eventuali coperture assicurative richieste al consumatore e non incluse nel calcolo del TAEG. In caso di assenza o nullità di tali previsioni, la legge prevede meccanismi di sostituzione automatica; 14 > l’OBBLIGO di indicare, nei contratti aventi ad oggetto l’acquisto di determinati beni o servizi: i beni e servizi da acquistare; il prezzo di acquisto in contanti; il prezzo stabilito dal contratto e l’ammontare dell’eventuale acconto; le condizioni per il trasferimento del diritto di proprietà, qualora il passaggio della proprietà non sia immediato; 15 > l’OBBLIGO di indicare a pena di nullità, nei contratti di apertura di credito in conto corrente non connessa all’uso di una carta di credito: il massimale e l’eventuale scadenza dei credito; il tasso di interesse annuo ed il dettaglio analitico degli oneri applicabili dal momento della conclusione del contratto, nonché le condizioni che possono determinarne la modifica durante l’esecuzione del contratto stesso; le modalità di recesso dal contratto; 16 > l’APPLICAZIONE delle disposizioni previste (dall’art. 1525 codice civile(VII)): nel caso di inadempimento del compratore ai contratti di credito al consumo, a fronte dei quali sia stato concesso un diritto reale di garanzia sul bene acquistato con il denaro ricevuto in prestito. PROCEDURE DI RECLAMO E DI COMPOSIZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE (VIII) QUESTA/O BANCA/INTERMEDIARIO FINANZIARIO ADERISCE AL CONCILIATORE BANCARIO - ASSOCIAZIONE PER LA SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE BANCARIE, FINANZIARIE E SOCIETARIE - ADR CHE METTE A DISPOSIZIONE I SEGUENTI STRUMENTI DI TUTELA: 1 > OMBUDSMAN-GIURÌ BANCARIO IL SERVIZIO OFFRE UNA PROCEDURA GRATUITA DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE (ALTERNATIVA RISPETTO AL RICORSO AL GIUDICE) CHE SI CONCLUDE CON UNA DECISIONE EMESSA DA UN COLLEGIO GIUDICAN- TE. IL REGOLAMENTO DELLA PROCEDURA È A DISPOSIZIONE DEL CLIENTE CHE NE FACCIA RICHIESTA ED È CONSULTABILE ANCHE SUL SITO INTERNET DEL CONCILIATORE BANCARIO. La procedura è gratuita per il Cliente. OGNI CLIENTE può rivolgersi all’UFFICIO RECLAMI della banca, ENTRO DUE ANNI da quando l’operazione contestata è stata eseguita. Il reclamo va presentato con lettera raccomandata A/R o consegnato allo sportello dove è intrattenuto il rapporto, o inoltrato in via informatica; la banca mette a disposizione anche moduli standardizzati. Avviso L’Ufficio Reclami evade la richiesta entro termini prestabiliti indicati nel regolamento. Se l’Ufficio Reclami della banca dà ragione al Cliente, lo stesso deve comunicare i tempi tecnici entro i quali la banca si impegna a provvedere. Il Cliente - QUALORA SIA RIMASTO INSODDISFATTO DAL RICORSO ALL’UFFICIO RECLAMI (perché non ha avuto risposta. perché la risposta è stata in tutto o in parte, negativa, ovvero perché la decisione, sebbene positiva, non è stata eseguita dalla banca) - può presentare un ricorso all’OMBUDSMAN - GIURÌ BANCARIO, Organo collegiale composto di 5 membri, attivo presso il Conciliatore Bancario, inoltrandolo al seguente indirizzo: VIA DELLE BOTTEGHE OSCURE N. 54, 00186, ROMA. IL RICORSO ALL’OMBUDSMAN - GIURÌ BANCARIO va presentato ENTRO UN ANNO dall’invio della contestazione all’Ufficio Reclami della banca, mediante una richiesta scritta, con indicazione specifica del contenuto della controversia, inviata preferibilmente con lettera raccomandata A/R oppure utilizzando strumenti informatici, allegando ogni altra notizia e documento utili. L’Ombudsman - Giuri bancario può richiedere ulteriore documentazione, ritenuta necessaria per la decisione, sia alla banca sia al Cliente. Le CONTROVERSIE per cui è competente l’Ombudsman - Giuri bancario sono quelle per le quali si richiede un danno fino a € 50.000 (prescindendo dall’importo dell’operazione). La decisione viene adottata entro termini prestabiliti indicati nel regolamento. Il ricorso all’Ufficio Reclami o all’Ombudsman - Giuri bancario non priva il Cliente del diritto di investire della controversia, in qualunque momento, l’Autorità giudiziaria ovvero, ove previsto, un arbitro o un collegio arbitrale, o di proporre un tentativo di conciliazione. 2 > CONCILIAZIONE IL SERVIZIO CONSISTE IN UNA PROCEDURA ATTRAVERSO LA QUALE LE PARTI TENTANO DI PERVENIRE AD UN ACCORDO CHE RISOLVA LA CONTROVERSIA INSORTA. IL REGOLAMENTO DELLA PROCEDURA È A DISPOSIZIONE DEL CLIENTE CHE NE FACCIA RICHIESTA ED È CONSULTABILE ANCHE SUL SITO INTERNET DEL CONCILIATORE BANCARIO.(IX) La procedura non si conclude con un giudizio, ma è volta al tentativo di raggiungere un accordo tra i soggetti coinvolti in una controversia, i quali sono assistiti da un conciliatore neutrale, ossia da un professionista che aiuta le parti ad individuare un possibile accordo. Per attivare la procedura l’interessato presenta un’istanza di conciliazione al Conciliatore Bancario - il cui modulo è disponibile anche sul sito internet del Conciliatore Bancario - versando un contributo di 30 euro per le spese di avvio del procedimento. L’istanza va inoltrata al seguente indirizzo: via delle Botteghe Oscure, 54, 00186 Roma. L’indennità relativa alle spese di conciliazione viene versata dalle parti al Conciliatore Bancario successivamente alla nomina dei conciliatore ed al conseguente avvio della procedura. Detta indennità - che il Conciliatore Bancario provvede a corrispondere interamente al professionista che assiste le parti - è rapportata a specifici scaglioni relativi al valore della lite, come previsto dalla tabella allegata al regolamento. Le procedure di conciliazione - che si concludono entro termini prestabiliti indicati nel regolamento - possono essere di due tipi: a. previste dalla legge che ha riformato il processo societario (d.lgs. n. 5/2003). Le controversie oggetto di questo tipo di conciliazione devono riguardare una delle materie di cui all’art. 1 del richiamato d.lgs. n. 5/2003 (in termini generici si tratta di controversie in materia bancaria, finanziaria e societaria) e possono rivestire qualsiasi valore economico. Per gestire questa procedura il Conciliatore Bancario ha costituito - ai sensi di legge - un “organismo di conciliazione” che ha ottenuto dal Ministero della Giustizia l’iscrizione nel Registro di detti “organismi” tenuto dallo stesso Ministero. Tra gli interessanti effetti giuridici cui dà luogo la conciliazione prevista dalla legge si segnala, in particolare, che, nel caso in cui la conciliazione si concluda con un accordo, il relativo verbale - una volta omologato dal Tribunale - ha valore di titolo esecutivo; b. informali, ossia non disciplinate da una specifica normativa. Con questa forma di conciliazione - che non è assoggettata alle previsioni del d.lgs. n. 5/2003 e, quindi, non ne produce gli effetti giuridici - si tenta di risolvere la controversia attraverso un accordo di tipo transattivo che assume, quindi, l’efficacia di un contratto. Il ricorso alla procedura di conciliazione non priva il Cliente, in caso di mancato accordo, del diritto di investire della controversia l’Autorità giudiziaria, ovvero, se ne ricorrono i presupposti, l’Ombudsman, o un arbitro (o un collegio arbitrale). SITO INTERNET DEL CONCILIATORE BANCARIO: www.conciliatorebancario.it I > Il termine di 60 giorni è quello minimo fissato dall’art. 118 T.U.B. per consentire al cliente di recedere. II >.Per l’art. 7, comma 1, DL n. 7/2007 convertito nella legge n. 40/2007 “è nullo qualunque patto, anche posteriore alla conclusine del contratto, ivi incluse le clausole penali, con cui si convenga che il mutuatario, che richieda l’estinzione anticipata o parziale di un contratto di mutuo per l’acquisto o per la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale da parte di persone fisiche, sia tenuto ad una determinata prestazione a favore del soggetto mutuante”. III > La moneta elettronica è un valore monetario rappresentato da un credito nei confronti dell’emittente che sia memorizzato su dispositivo elettronico, emesso previa ricezione di fondi di valore non inferiore al valore monetario emesso e accettato come mezzo di pagamento da soggetti diversi dall’emittente. IV > Il credito al consumo è una forma di prestito, che la banca accorda per l’acquisto di beni o servizi da parte di una persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (consumatore). V > Per “titoli strutturati si intendono quei titoli che incorporano uno strumento di debito di tipo tradizionale e un contratto derivato. VI > In particolare, la sostituzione automatica prevede per gli interessi, il tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, mentre per gli altri prezzi e condizioni, quelli pubblicizzati nel corso della durata del rapporto per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi (in mancanza di pubblicità, nulla è dovuto). VII > Art. 1525 del codice civile (inadempimento del compratore nella vendita con riserva della proprietà):”Nonostante patto contrario, il mancato pagamento di una sola rata, che non superi l’ottava parte del prezzo, non dà largo alla risoluzione del contratto, e il compratore conserva il beneficio del termine relativamente alle rate successive”. VIII > Le procedure di reclamo riguardano sia le operazioni e servizi bancari che i servizi di investimento. IX > Si segnala che, oltre al Conciliatore Bancario, operano altri organismi abilitati allo svolgimento del servizio di conciliazione ai sensi del d.lgs. n. 5/2003 e dei decreti del Ministero di Giustizia del 23 luglio 2004. L’elenco di tali soggetti è tenuto presso il Ministero della Giustizia. Versione 20 novembre 2007 Foglio informativo I NFORMAZIONI SULLA BANCA Denominazione e forma giuridica: Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. Sede Legale e Amministrativa: Piazza Velasca, 7/9 - 20122 Milano Codice ABI: 03589 Numero di iscrizione all’Albo delle banche presso la Banca d’Italia: 5035 Indirizzo telematico: www.allianzbank.it Numero di iscrizione al Registro delle imprese: 09733300157 - Milano Capitale sociale interamente versato: € 95.000.000 Riserve (quali risultano da ultimo bilancio approvato): € 65.779.617 Capogruppo del Gruppo Bancario Allianz Bank Financial Advisors iscritto all’Albo dei gruppi Bancari Società rientrante nell’area di consolidamento del bilancio del Gruppo Allianz S.p.A. Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi C ONTO CORRENTE CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI Struttura e funzione economica Il conto corrente è un contratto con il quale la banca svolge un servizio di cassa per conto del cliente, custodendone il denaro e mantenendolo nella disponibilità dello stesso. Il cliente può effettuare versamenti di contante e/o di assegni, ricevere bonifici e bancogiri, nonché effettuare prelevamenti, trarre assegni e disporre pagamenti per utenze varie, bonifici e bancogiri, nei limiti del saldo disponibile. Le relative operazioni sono registrate anche al fine del periodico invio dell’estratto conto. Sul conto corrente possono essere regolate anche altre operazioni bancarie, quali ad esempio, i depositi, le aperture di credito, i mutui, le carte di credito e di debito, gli incassi ed i pagamenti. Per queste operazioni si rinvia ai relativi fogli informativi. Principali rischi tipici (generici e specifici) Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti: <variazioni in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto; <utilizzo fraudolento da parte di terzi del libretto degli assegni, nel caso di smarrimento o sottrazione, e di eventuali atti dispositivi apparentemente riferiti al cliente; pertanto va osservata la massima attenzione nella custodia del libretto degli assegni e dei relativi moduli di richiesta; <accredito di assegni e di altri titoli similari al salvo buon fine, con conseguente possibilità di non poter disporre degli importi accreditati sul conto prima della maturazione della disponibilità; <traenza di assegni bancari che risultino senza provvista al momento della presentazione al pagamen to, con conseguente iscrizione nella Centrale d’Allarme Interbancaria, istituita presso la Banca d’Italia, qualora non intervenga il pagamento ai sensi della normativa vigente; <variabilità del tasso di cambio, qualora il conto corrente sia in valuta estera (ad esempio, dollari USA) <rischio di controparte. A fronte di questo rischio è prevista la copertura, nei limiti di importo di 103.291,38 Euro per ciascun correntista, delle disponibilità risultanti dal conto, per effetto dell’adesione della banca al sistema di garanzia dei depositi sopra indicato. Foglio informativo Legenda delle principali nozioni dell’operazione Requisiti minimi di accesso Sono i requisiti ritenuti indispensabili per l’inizio del rapporto (ad esempio, versamento iniziale, accredito dello stipendio, etc.) Saldo contabile Saldo risultante dalla mera somma algebrica delle singole scritture dare/ avere in cui sono ricompresi importi ancora non giunti a maturazione Saldo disponibile Giacenza sul conto corrente che può essere effettivamente utilizzata Commissioni per l’invio estratto conto (ogni invio) Sono le commissioni per l’invio di un estratto conto secondo la periodicità pattuita Spese di liquidazione periodica Solo le spese per ogni determinazione ordinaria delle competenze – conteggio semestrale degli interessi creditori. n.b. non cumulano con quelle per il conteggio semestrale degli interessi debitori Canone fisso/spese forfettarie Comprende le spese di liquidazione semestrale, per invio estratto conto, per operazioni Numero operazioni comprese nel canone/forfait Indica il numero di operazioni comprese nel canone fisso/forfait Spesa singola operazione non compresa nel canone fisso Spese per singola scrittura eccedente il forfait o non compresa nel canone Spese di estinzione c/c Sono le spese addebitate all’effettiva risoluzione del rapporto di c/c Spese di documentazione Spese per invio della corrispondenza e/o di contabili e/o comunicazioni varie Tasso creditore Tasso nominale annuo con la capitalizzazione semestrale. Il tasso effettivo tiene conto della periodicità delle capitalizzazioni Valute sui versamenti Indica, con riferimento alla data dell’operazione, la decorrenza dei giorni lavorativi utili per il calcolo degli interessi Valute sui prelevamenti Indica, indipendentemente dalla data di negoziazione, l’effettiva data di addebito per il conteggio dei giorni da imputare al calcolo degli interessi Disponibilità su versamenti di assegni e delle somme accreditate Termini di disponibilità (non stornabilità) – salvo casi di forza maggiore – espressi in giorni lavorativi successivi alla data di negoziazione e/o lavorazione del versamento. D EPOSITO TITOLI A CUSTODIA E/O AMMINISTRAZIONE CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI Struttura e funzione economica In base a tale contratto la banca custodisce e/o amministra, per conto del cliente, strumenti finanziari e titoli in genere, cartacei o dematerializzati (azioni, obbligazioni, titoli di Stato, quote di fondi comuni di investimento, ecc.). La banca, in particolare, mantiene la registrazione contabile di tali strumenti, cura il rinnovo e l’incasso delle cedole, l’incasso degli interessi e dei dividendi, verifica i sorteggi per l’attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, procede, su incarico espresso del cliente, a specifiche operazioni (esercizio del diritto di opzione, conversione, versamento di decimi) e in genere alla tutela dei diritti inerenti i titoli stessi. Nello svolgimento del servizio la banca, su autorizzazione del cliente medesimo, può subdepositare i titoli e gli strumenti finanziari presso organismi di deposito centralizzato ed altri depositari autorizzati. Versione 20 novembre 2007 Principali rischi tipici (generici e specifici) Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti: <variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto Legenda delle principali nozioni dell’operazione Spese chiusura deposito titoli È la spesa relativa all’effettiva chiusura del deposito Spese accredito dividendi cedole Commissione per l’accredito periodico delle cedole e dei dividendi Spese consegna titoli allo sportello Commissioni per il servizio di consegna materiale dei titoli allo sportello Spese rimborso titoli estratti o scaduti Commissioni relative ai titoli estratti per il rimborso o giunti a scadenza Commissione trasferimento titoli Commissione calcolata per singolo codice di titolo Commissione di trasferimento per dossier Commissione calcolata per ogni dossier trasferito B ANCOMAT E PAGOBANCOMAT CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI Struttura e funzione economica Funzione Bancomat: è il servizio in forza del quale la banca (emittente), attraverso il rilascio di una Carta, consente al correntista (c.d. “titolare”) di effettuare prelievi di denaro – entro massimali di utilizzo stabiliti dal contratto – presso sportelli automatici (ATM) contraddistinti dal marchi Bancomat, digitando un codice segreto (c.d. P.I.N., “Personal Identification Number”). Funzione PagoBANCOMAT: è il servizio in forza del quale il correntista, entro limiti di importo contrattualmente previsti, può compiere acquisti di beni e servizi presso esercizi commerciali convenzionati che espongono il marchio “ PagoBANCOMAT”, digitando il citato codice segreto. Gli importi dei prelievi e degli acquisti effettuati sono addebitati sul conto corrente del correntista contestualmente all’utilizzo: è necessario quindi che questi effettui tali operazioni in presenza di fondi disponibili sul conto corrente. Insieme alle funzioni Bancomat e PagoBancomat (operatività domestica) possono coesistere Marchi (Mastercard e Visa) che consentono l’utilizzo della carta di debito nei rispettivi circuiti internazionali. Principali rischi tipici (generici e specifici) Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti: <variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto; <utilizzo fraudolento da parte di terzi della Carta e del P.I.N., nel caso di smarrimento e sottrazione, con conseguente possibilità di utilizzo da parte di soggetti non legittimati. Pertanto va osservata la massima attenzione nella custodia della Carta e del P.I.N., nonché la massima riservatezza nell’uso del medesimo P.I.N.; nei casi di smarrimento e sottrazione il cliente è tenuto a richiedere immediatamente il blocco della Carta, secondo le modalità contrattualmente previste; <nel caso di irregolare utilizzazione della Carta da parte del titolare e di conseguente revoca, da parte dell’emittente, dell’autorizzazione ad utilizzare la carta, i dati relativi alla stessa ed alle generalità del titolare sono comunicati, ai sensi della normativa vigente, alla Centrale d’allarme interbancaria, istituita presso la Banca d’Italia. Foglio informativo Legenda delle principali nozioni dell’operazione Carta Bancomat Carta che consente il prelievo di contante, in presenza di fondi disponibili sul conto corrente, presso sportelli automatici (ATM), sul circuito domestico Carta PagoBancomat Carta che consente l’acquisto di beni e servizi, in presenza di fondi disponibili sul conto corrente, presso gli esercizi convenzionati, sul circuito domestico ATM Postazioni automatiche per l’utilizzo delle carte nelle funzioni previste POS Postazioni automatiche per l’utilizzo delle carte per l’acquisto di beni e servizi Blocco della carta Blocco dell’utilizzo della carta per smarrimento o furto Riemissione della carta Riemissione, successivamente al blocco, della carta smarrita o rubata A FFIDAMENTI IN CONTO CORRENTE CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI Struttura e funzione economica Con questa operazione la banca mette a disposizione del cliente, a tempo determinato o indeterminato, una somma di denaro, concedendogli la facoltà di addebitare il conto corrente fino ad una cifra concordata, oltre la disponibilità. Salvo diverso accordo, il cliente può utilizzare (anche mediante l’emissione di assegni bancari), in una o più volte, questa somma e può con successivi versamenti, nonché bonifici o altri accrediti, ripristinare la disponibilità di credito (cfr. anche il foglio informativo relativo al conto corrente). Principali rischi tipici (generici e specifici) Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti: <variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto; <variabilità del tasso di cambio, qualora l’apertura di credito sia utilizzabile in valuta estera (ad esempio, dollari USA). Legenda delle principali nozioni dell’operazione Saldo contabile Saldo risultante dalla mera somma algebrica delle scritture dare/ avere in cui sono compresi importi non ancora giunti a maturazione Saldo disponibile Giacenza sul conto corrente che può essere effettivamente utilizzata Tasso debitore: - per utilizzo entro i limiti del fido - per utilizzi oltre i limiti del fido - per utilizzi senza fido Tasso annuo con capitalizzazione semestrale Il tasso effettivo tiene conto della periodicità delle capitalizzazioni Commissione di massimo scoperto: - per utilizzo entro i limiti del fido - per utilizzi oltre i limiti del fido - per utilizzi senza fido Commissione calcolata sul più alto saldo debitore del semestre Spese di liquidazione interessi debitori Comprende le spese collegate al conteggio semestrale, degli interessi debitori (n.b. non cumulano con eventuali spese per il conteggio di interessi creditori) Spese di Istruttoria Versione 20 novembre 2007 Esame di concedibilità e/o di revisione di un fido S ERVIZIO INCASSI E PAGAMENTI CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI Caratteristiche (struttura e funzione economica) Il servizio consente al correntista di: <incassare assegni (bancari, circolari o titoli similari) a carico di altre banche italiane o estere, nonché effetti (cambiali e titoli similari) domiciliati presso propri sportelli o presso sportelli di altre banche italiane o estere; l’importo degli assegni e degli effetti è accreditato sul conto corrente salvo buon fine (s.b.f.) ovvero è riconosciuto dalla banca ad incasso avvenuto (dopo incasso); <incassare i propri crediti verso terzi mediante l’emissione di moduli contrassegnati con le diciture ‘MAV’ (pagamento mediante avviso) o ‘FRECCIA’ (bollettino bancario precompilato) inviati al debitore, il quale utilizza detti moduli per effettuare il pagamento a favore del creditore presso qualunque sportello bancario (per ‘MAV’, anche presso uffici postali); <incassare, tramite il servizio RID (rapporti interbancari diretti), i propri crediti verso terzi sulla base di un ordine permanente di addebito in conto corrente conferito dal debitore; il debitore sottoscrive preliminarmente un apposito modulo di autorizzazione all’addebito in conto corrente e la disposizione presentata per l’incasso può essere richiamata dal creditore in data antecedente alla data di scadenza. Questo servizio può assumere connotazioni particolari: “ RID veloce” (termini temporali di esecuzione brevi); “RID utenze” (nei confronti di società erogatrici di acqua, luce, gas, telecomunicazioni etc); “RID commerciale” (nei confronti di esercizi commerciali per il pagamento di beni); <incassare, tramite il servizio RiBa (ricevuta bancaria), i propri crediti mediante l’invio di un avviso e successiva emissione di una ricevuta bancaria elettronica emessa dal creditore. La ricevuta bancaria elettronica presentata per l’incasso può essere richiamata in data antecedente alla data di scadenza; <di pagare mediante bonifico una somma determinata a favore di un beneficiario presso propri sportelli o presso sportelli di altre banche in Italia o all’estero o di altri soggetti (es. Poste). Per consentire un’esecuzione efficiente e rapida del pagamento, nel caso di beneficiari correntisti della stessa banca o di altre banche, l’ordine deve contenere le coordinate bancarie del beneficiario stesso. Per i bonifici transfrontalieri da eseguire in euro presso banche dei paesi UE l’ordine deve contenere le coordinate IBAN (International Bank Account Number) del beneficiario e il codice BIC (Bank Identification Code) della banca destinataria ( cfr. Regolamento CE 2560/01); <di pagare, oltre a imposte, contributi e tasse con le procedure F24 e F23, gratuite per la clientela, anche le imposte iscritte al ruolo con la procedura RAV (riscossione mediante avviso), nonché l’ICI e taluni contributi con gli appositi bollettini. Principali rischi (generici e specifici) Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti: <variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto; <mancato pagamento dell’assegno per assenza di fondi sul conto del traente (assegni bancari); mancanza di autorizzazione a emettere assegni del traente (assegni bancari); irregolarità dell’assegno; contraffazione totale o parziale dell’assegno; <rischio di tasso di cambio per disposizioni di incasso e pagamento da effettuarsi in valuta estera. Legenda delle principali nozioni dell’operazione Assegni/effetti sbf Assegni/effetti negoziati per i quali il correntista acquista la disponibilità della somma solo dopo che il titolo è stato effettivamente pagato Assegni/Effetti al dopo incasso Assegni/effetti per i quali il correntista riceve l’accredito successivamente all’effettivo incasso segue > Foglio informativo Richieste di esito Richieste di esito su assegni/effetti inviati all’incasso RID commerciale-utenze-veloce Incasso di crediti sulla base di un ordine permanente di addebito confermato dal debitore RiBa Incasso di crediti mediante invio di ricevuta bancaria elettronica emessa dal creditore Incasso di crediti mediante invito al debitore di pagare presso qualunque sportello bancario o postale, utilizzando un apposito modulo inviatogli dalla banca del creditore MAV Bollettino bancario “Freccia” Servizio che consente al debitore, al quale è stato inviato dal creditore un modulo standard di bollettino bancario precompilato, di utilizzarlo per effettuare il pagamento presso qualsiasi sportello bancario Bonifici ordinari Italia con ordine ripetitivo (da e per paesi UE in €) Ordine di pagamento disposto a favore di un terzo con ordine ripetitivo Bonifici con valuta antergata Bonifico con valuta da riconoscere al beneficiario precedente alla data di accredito dei fondi alla banca destinataria Bonifici da/per l’estero in divisa estera Bonifici da e per l’estero espressi in valuta diversa da quella corrente Bonifici con coordinate bancarie del beneficiario mancanti (IBAN) e del BIC della banca destinataria Bonifici disposti senza l’indicazione o con l’indicazione errata dei codici di riferimento del beneficiario e della banca destinataria. In questo caso la banca può addebitare al cliente commissioni supplementari stabilite dalla normativa vigente. Tasso di cambio (fonte di riferimento) Indica la fonte di riferimento del tasso di cambio (ad esempio, listino cambi presso la filiale) C ONDIZIONI RELATIVE AL CONTO CORRENTE FASCIA 1 VEDO START1 FASCIA 3 VEDO 2 VEDO 2 VEDO 3 VEDO 3 FASCIA 4 VEDO OLTRE REMUNERATO ZERO SPESE REMUNERATO ZERO SPESE REMUNERATO 0,00 % Euribor – 2,00 % 0,00% Euribor – 1,25 % 0,00% Euribor – 0,50 % Euribor Euribor + 5,00% Euribor + 6,00% Euribor + 5,00% Euribor + 5,00% Euribor + 4,00% Euribor + 4,00% Euribor + 3,00% 0,75 % 1,00 % 0,75 % 0,75 % 0,25 % 0,25 % 0,00 % semestrale semestrale semestrale semestrale semestrale semestrale semestrale Gratuito � 7,50 Gratuito � 6,50 Gratuito � 5,50 Gratuito Gratuito Gratuito Gratuito Gratuito Gratuito Gratuito Gratuito Tasso2 creditore Tasso2 debitore per utilizzi senza fido Commissioni di massimo scoperto per utilizzi senza fido Periodicità di liquidazione Canone fisso mensile di tenuta conto Spese forfettarie estinzione conto Valuta su prelevamenti a mezzo assegni allo sportello Ritenuta fiscale FASCIA 2 VEDO 1 Versione 20 novembre 2007 Data assegno Nella misura pro tempore vigente SERVIZI TELEFONICI E ON-LINE DELLA BANCA FASCIA 1 VEDO START1 VEDO 1 REMUNERATO Costo della telefonata Costo annuale servizi Internet Costo annuale servizi telefonico SPESA DI TENUTA CONTO Spese di liquidazione periodica Spesa per operazione Estratto conto semestrale AFFIDAMENTO CONVENZIONATO PER ACCREDITO STIPENDIO* Tasso3 debitore entro i limiti di fido4 Tasso3 debitore oltre i limiti di fido4 Commissioni di massimo scoperto per utilizzi entro i limiti di fido Commissioni di massimo scoperto per utilizzi oltre i limiti di fido FASCIA 2 FASCIA 3 FASCIA 4 VEDO 2 VEDO 2 VEDO 3 VEDO 3 ZERO SPESE REMUNERATO ZERO SPESE REMUNERATO VEDO OLTRE Gratuito NUMERO VERDE 800223344 Gratuito INDIRIZZO INTERNET www.allianzbank.it Gratuito Gratuito FASCIA 1 VEDO START1 Gratuito Gratuito FASCIA 2 Gratuito Gratuito FASCIA 3 Gratuito FASCIA 4 VEDO 1 VEDO 2 VEDO 2 VEDO 3 VEDO 3 VEDO OLTRE REMUNERATO ZERO SPESE REMUNERATO ZERO SPESE REMUNERATO Gratuito Gratuito Gratuito Gratuito Gratuito Gratuito Gratuito Gratuito Gratuito Gratuito Gratuito Gratuito Gratuito Gratuito Gratuito Gratuito Gratuito Gratuito Gratuito Gratuito Gratuito FASCIA 1 VEDO START1 FASCIA 2 FASCIA 3 FASCIA 4 VEDO 1 VEDO 2 VEDO 2 VEDO 3 VEDO 3 VEDO OLTRE REMUNERATO ZERO SPESE REMUNERATO ZERO SPESE REMUNERATO Euribor + 3,00% Euribor + 4,00% Euribor + 3,00% Euribor + 3,00% Euribor + 2,00% Euribor + 2,00% Euribor + 1,00% Euribor + 5,00% Euribor + 6,00% Euribor + 5,00% Euribor + 5,00% Euribor + 4,00% Euribor + 4,00% Euribor + 3,00% 0,50% 1,00% 0,50% 0,50% 0,25% 0,25% 0,00% 0,75% 1,00% 0,75% 0,75% 0,25% 0,25% 0,00% * (I fidi convenzionati per accredito stipendio non sono cumulabili con altri affidamenti in conto corrente) CARTA BANCOMAT FASCIA 1 VEDO START1 Rilascio / riemissione Canone annuo Spese per singola operazione di prelievo su ATM Italia e U.M.E Spese per singola operazione di prelievo su ATM di paesi non appartenenti all’U.M.E Spese per singola operazione di PagoBancomat e Fastpay Italia FASCIA 2 FASCIA 3 FASCIA 4 VEDO 1 VEDO 2 VEDO 2 VEDO 3 VEDO 3 VEDO OLTRE REMUNERATO ZERO SPESE REMUNERATO ZERO SPESE REMUNERATO Gratuito � 5,00% Gratuito Gratuito Gratuito Gratuito Gratuito Gratuito � 5,00% Gratuito Gratuito Gratuito Gratuito Gratuito Gratuito Gratuito Gratuito Gratuito Gratuito Gratuito Gratuito � 3,00% � 3,00% � 3,00% � 3,00% � 3,00% � 3,00% � 3,00% Gratuito Gratuito Gratuito Gratuito Gratuito Gratuito Gratuito segue > Foglio informativo � 2,00 � 2,00 � 2,00 � 2,00 � 2,00 � 2,00 � 2,00 Spese per singola operazione di pagamento beni o servizi tramite POS di esercenti di paesi non appartenenti all’U.M.E Gratuito Gratuito Gratuito Gratuito Gratuito Gratuito Gratuito Spese per singola operazione di blocco della carta Data Data Data Data Data Data Data Valuta su prelevamenti 4 4 4 4 4 4 4 effettuati con Bancomat operazione operazione operazione operazione operazione operazione operazione Data Data Data Data Data Data Data Valuta su pagamenti operazione4 operazione4 operazione4 operazione4 operazione4 operazione4 operazione4 effettuati con PagoBancomat/POS CARTASÌ* FASCIA 1 VEDO START1 Carta CLASSIC Spese per rilascio e canone 1° anno Canone annuo dal 2° anno Spese per rilascio/rinnovo carta familiare e/o aggiuntiva 1° anno e successivi Carta ORO Spese per rilascio e canone 1° anno Canone annuo dal 2° anno Spese per rilascio/rinnovo carta familiare 1° anno e successivi Spese per rilascio/rinnovo carta aggiuntiva 1° anno e successivi Carta CLASSIC e ORO Spese per operazioni di anticipo contante Spese per invio estratto conto Spese per ogni rifornimento di carburante effettuato in Italia FASCIA 2 Versione 20 novembre 2007 FASCIA 4 VEDO 2 VEDO 2 VEDO 3 VEDO 3 REMUNERATO ZERO SPESE REMUNERATO ZERO SPESE REMUNERATO Gratuito Gratuito Gratuito Gratuito Gratuito Gratuito Gratuito � 25,00 � 25,00 � 25,00 � 25,00 � 15,00 � 25,00 � 15,00 � 25,00 � 25,00 � 25,00 � 25,00 � 25,00 � 25,00 � 15,00 � 50,00 � 50,00 � 50,00 � 50,00 � 50,00 � 50,00 Gratuito � 50,00 � 50,00 � 50,00 � 50,00 � 50,00 � 50,00 � 15,00 � 50,00 � 50,00 � 50,00 � 50,00 � 50,00 � 50,00 � 15,00 � 25,00 � 25,00 � 25,00 � 25,00 � 25,00 � 25,00 � 15,00 4% con un minimo di � 0,52 per operazioni effettuate in Euro ed un minimo di � 5,16 per le operazioni in valuta estera � 1,03 � 0,77 *(Per le voci non espressamente riportate si rimanda al Foglio Informativo CartaSì) FASCIA 3 VEDO 1 VEDO OLTRE BONIFICI ITALIA FASCIA 1 VEDO START1 Tramite Internet Verso nostra Banca Verso altre banche Spese per ordine di bonifico con valuta antergata Commissioni aggiuntive per operazioni con coordinate bancarie incomplete o mancanti Commissioni per bonifico urgente VALUTE APPLICATE: Con indicazione valuta beneficiario Senza indicazione valuta beneficiario BONIFICI ESTERI TRANSFRONTALIERI Spese forfettarie per operazione con coordinate bancarie complete Spese forfettarie per operazione con coordinate bancarie incomplete Valuta su bonifici Esteri Transfrontalieri Spese per verifiche e variazione dati FASCIA 3 FASCIA 4 VEDO 2 VEDO 2 VEDO 3 VEDO 3 VEDO OLTRE REMUNERATO ZERO SPESE REMUNERATO ZERO SPESE REMUNERATO Gratuito Gratuito Gratuito Gratuito Gratuito Gratuito Gratuito Gratuito Gratuito Gratuito Gratuito Gratuito Gratuito Gratuito � 2,50 � 2,50 � 2,50 � 2,50 � 2,50 � 2,50 Gratuito 5 % annuo sull’ammontare del bonifico con un minimo di � 3,00 � 2,50 � 20,00 2 gg. lavorativi precedenti rispetto alla valuta del beneficiario Data esecuzione bonifico FASCIA 1 VEDO START1 FASCIA 2 FASCIA 3 FASCIA 4 VEDO 1 VEDO 2 VEDO 2 VEDO 3 VEDO 3 VEDO OLTRE REMUNERATO ZERO SPESE REMUNERATO ZERO SPESE REMUNERATO � 2,50 � 2,50 � 2,50 � 2,50 � 2,50 � 2,50 Gratuito � 5,00 � 5,00 � 5,00 � 5,00 � 5,00 � 5,00 � 2,50 � 50,00 � 50,00 Data esecuzione del bonifico � 50,00 BONIFICI ESTERI ALTRI � 50,00 FASCIA 1 VEDO START1 Commissioni di intervento Spese per operazione con oneri a carico ordinante (OUR) Spese per operazione con oneri a carico del beneficiario (BEN) FASCIA 2 VEDO 1 � 50,00 � 50,00 � 50,00 FASCIA 2 FASCIA 3 FASCIA 4 VEDO 1 VEDO 2 VEDO 2 VEDO 3 VEDO 3 REMUNERATO ZERO SPESE REMUNERATO ZERO SPESE REMUNERATO VEDO OLTRE 1 per 1.000 minimo � 2,50 � 25,00 � 25,00 � 25,00 � 25,00 � 25,00 � 25,00 � 25,00 � 10,00 � 10,00 � 10,00 � 10,00 � 10,00 � 10,00 � 10,00 segue > Foglio informativo BONIFICI ESTERI ALTRI FASCIA 1 VEDO START1 Spese per operazione con oneri a carico di entrambi (SHA)6 Emissione C.V.S (comunicazione valutaria statistica) Valuta su bonifici esteri altri Spese per verifiche e variazione dati FASCIA 2 FASCIA 3 VEDO 1 VEDO 2 VEDO 2 VEDO 3 VEDO 3 FASCIA 4 VEDO OLTRE REMUNERATO ZERO SPESE REMUNERATO ZERO SPESE REMUNERATO � 10,00 � 10,00 � 10,00 � 10,00 � 10,00 � 10,00 � 10,00 Gratuita Gratuita Gratuita Gratuita Gratuita Gratuita Gratuita � 50,00 � 50,00 Data esecuzione bonifico � 50,00 � 50,00 � 50,00 � 50,00 � 50,00 VALUTA E DISPONIBILITÀ SU VERSAMENTI DI ASSEGNI E CONTANTI EFFETTUATI PRESSO SPORTELLI ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS Contanti Assegni nostra Banca VALUTA 0 gg. lavorativi 1 gg. lavorativo DISPONIBILITÀ 0 gg. lavorativi 0 gg. lavorativi Assegni altra Banca Assegni circolari Vaglia 3 gg. lavorativi 3 gg. lavorativi 3 gg. lavorativi 8 gg. lavorativi 8 gg. lavorativi 8 gg. lavorativi VALUTA E DISPONIBILITÀ SU VERSAMENTI DI ASSEGNI E CONTANTI EFFETTUATI PRESSO SPORTELLI UNICREDIT BANCA Contanti Assegni nostra Banca Assegni altra Banca Assegni circolari Vaglia Misti (contanti + assegni) VALUTA 1 gg. lavorativo 3 gg. lavorativi 3 gg. lavorativi 3 gg. lavorativi 3 gg. lavorativi 3 gg. lavorativi DISPONIBILITÀ 0 gg. lavorativi 10 gg. lavorativi 10 gg. lavorativi 10 gg. lavorativi 10 gg. lavorativi 10 gg. lavorativi VALUTA E DISPONIBILITÀ SU VERSAMENTI DI ASSEGNI E CONTANTI EFFETTUATI PRESSO SPORTELLI DI BANCA BNL Contanti Assegni nostra Banca Assegni altra Banca Assegni circolari Vaglia VALUTA 1 gg. lavorativi 3 gg. lavorativi 3 gg. lavorativi 3 gg. lavorativi 3 gg. lavorativi DISPONIBILITÀ 0 gg. lavorativi 10 gg. lavorativi 10 gg. lavorativi 10 gg. lavorativi 10 gg. lavorativi VALUTA SU PRELEVAMENTI A MEZZO ASSEGNI Assegni nostra Banca allo sportello Assegni nostra Banca a mezzo stanza 10 Versione 20 novembre 2007 Data assegno Data assegno SPESE PER ASSEGNI PROTESTATI, INSOLUTI O RICHIAMATI Assegni versati6 Assegni emessi7 € 15,00 € 15,00 ASSEGNI ESTERI Accredito assegni Euro pagabili su banche italiane Accredito assegni USD pagabili su banche USA Accredito assegni altri Europa Accredito assegni esteri extra Europa Commissioni per accredito assegni Spese postali su incasso di assegni fino a € 12.500,00 o controvalore Salvo buon fine Salvo buon fine Al dopo incasso Al dopo incasso 1 per mille minimo € 2,50 € 5,16 Spese postali su incasso a mezzo corriere di assegni oltre € 12.500 o controvalore € 25,00 VALUTA E DISPONIBILITÀ SU VERSAMENTI DI ASSEGNI ESTERI VALUTA 10 gg. lavorativi 10 gg. lavorativi Assegni Euro pagabili su banche italiane Assegni USD pagabili su banche USA DISPONIBILITÀ 30 gg. calendario 30 gg. calendario C ONDIZIONI RELATIVE AL DEPOSITO TITOLI SPESA DI CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE Diritti di custodia e amministrazione titoli Italia Diritti di custodia e amministrazione titoli Esteri Spese per invio estratto conto titoli semestrale COMMISSIONI DI NEGOZIAZIONE SU STRUMENTI FINANZIARI Titoli di stato ed obbligazioni Italia8 Titoli di stato ed obbligazioni Estere8 FASCIA 1 VEDO START1 FASCIA 2 FASCIA 3 FASCIA 4 VEDO 1 VEDO 2 VEDO 2 VEDO 3 VEDO 3 VEDO OLTRE REMUNERATO ZERO SPESE REMUNERATO ZERO SPESE REMUNERATO Gratuito Gratuito Gratuito Gratuito Gratuito Gratuito Gratuito Gratuito Gratuito Gratuito Gratuito Gratuito Gratuito Gratuito Gratuito Gratuito Gratuito Gratuito Gratuito Gratuito Gratuito FASCIA 1 VEDO START1 FASCIA 2 FASCIA 3 FASCIA 4 VEDO 1 VEDO 2 VEDO 2 VEDO 3 VEDO 3 VEDO OLTRE REMUNERATO ZERO SPESE REMUNERATO ZERO SPESE REMUNERATO 0,40 % Minimo � 6,00 0,50 % Minimo � 6,00 0,40 % Minimo � 6,00 0,50 % Minimo � 6,00 0,30 % Minimo � 6,00 0,40 % Minimo � 6,00 0,20 % Minimo � 6,00 0,40 % Minimo � 10,00 0,50 % Minimo � 10,00 0,40 % Minimo � 10,00 0,50 % Minimo � 10,00 0,30 % Minimo � 10,00 0,40 % Minimo � 10,00 0,20 % Minimo � 10,00 segue > Foglio informativo 11 COMMISSIONI DI NEGOZIAZIONE SU STRUMENTI FINANZIARI Azioni Italia9 FASCIA 1 FASCIA 2 FASCIA 3 FASCIA 4 VEDO 1 VEDO 2 VEDO 2 VEDO 3 VEDO 3 REMUNERATO ZERO SPESE REMUNERATO ZERO SPESE REMUNERATO 0,40 % Minimo � 10,00 0,50 % Minimo � 10,00 0,40 % Minimo � 10,00 0,50 % Minimo � 10,00 0,30 % Minimo � 10,00 0,40 % Minimo � 10,00 0,20 % Minimo � 10,00 Azioni Estere 0,50 % Minimo � 6,00 0,50 % Minimo � 6,00 0,50 % Minimo � 6,00 0,50 % Minimo � 6,00 0,40 % Minimo � 6,00 0,50 % Minimo � 6,00 0,30 % Minimo � 6,00 Spese fisse titoli azionari Esteri � 30,00 � 30,00 � 30,00 � 30,00 � 30,00 � 30,00 � 30,00 COMMISSIONI DI NEGOZIAZIONE E SOTTOSCRIZIONE BOT Negoziazione BOT 8 VEDO START1 FASCIA 1 FASCIA 2 FASCIA 3 FASCIA 4 VEDO 1 VEDO 2 VEDO 2 VEDO 3 VEDO 3 REMUNERATO ZERO SPESE REMUNERATO ZERO SPESE REMUNERATO 0,20 % Minimo � 6,00 0,20 % Minimo � 6,00 0,20 % Minimo � 6,00 0,20 % Minimo � 6,00 0,20 % Minimo � 6,00 0,20 % Minimo � 6,00 0,20 % Minimo � 6,00 Sottoscrizione BOT sino a 80 giorni 0,05 % Minimo � 6,00 0,05 % Minimo � 6,00 0,05 % Minimo � 6,00 0,05 % Minimo � 6,00 0,05 % Minimo � 6,00 0,05 % Minimo � 6,00 0,05 % Minimo � 6,00 Sottoscrizione BOT da 81 a 170 giorni 0,10 % Minimo � 6,00 0,10 % Minimo � 6,00 0,10 % Minimo � 6,00 0,10 % Minimo � 6,00 0,10 % Minimo � 6,00 0,10 % Minimo � 6,00 0,10 % Minimo � 6,00 Sottoscrizione BOT da 171 a 330 giorni 0,20 % Minimo � 6,00 0,20 % Minimo � 6,00 0,20 % Minimo � 6,00 0,20 % Minimo � 6,00 0,20 % Minimo � 6,00 0,20 % Minimo � 6,00 0,20 % Minimo � 6,00 Sottoscrizione BOT oltre 331 giorni 0,30 % Minimo � 6,00 0,30 % Minimo � 6,00 0,30 % Minimo � 6,00 0,30 % Minimo � 6,00 0,30 % Minimo � 6,00 0,30 % Minimo � 6,00 0,30 % Minimo � 6,00 SPESE E COMMISSIONI VARIE VEDO START1 VEDO OLTRE FASCIA 1 VEDO START1 Spese per ineseguito per ordine10 Commissioni per trasferimento titoli Spese per chiusura deposito titoli Spese per accredito dividendi e cedole Spese per consegna titoli allo sportello Spese per rimborso titoli estratti o scaduti Spese per richieste cambio depositario 12 Versione 20 novembre 2007 FASCIA 2 FASCIA 3 VEDO 1 VEDO 2 VEDO 2 VEDO 3 VEDO 3 VEDO OLTRE FASCIA 4 VEDO OLTRE REMUNERATO ZERO SPESE REMUNERATO ZERO SPESE REMUNERATO � 5,00 � 5,00 � 5,00 � 5,00 � 5,00 � 5,00 � 5,00 Gratuito Gratuito Gratuito Gratuito Gratuito Gratuito Gratuito Gratuito Gratuito Gratuito Gratuito Gratuito Gratuito Gratuito Gratuito Gratuito Gratuito Gratuito Gratuito Gratuito Gratuito Gratuito Gratuito Gratuito Gratuito Gratuito Gratuito Gratuito Gratuito Gratuito Gratuito Gratuito Gratuito Gratuito Gratuito � 35,00 � 35,00 � 35,00 � 35,00 � 35,00 � 35,00 � 35,00 ALTRI SERVIZI COMUNI Imposta di bollo annuale su estratto conto corrente e deposito titoli Nella misura pro tempore vigente Spese invio postale singole contabili (su richiesta) Spese invio fax conferma operazione (su richiesta) Spese invio estratto conto corrente mensile/trimestrale (su richiesta) Spese invio estratto conto titoli mensile/trimestrale (su richiesta) Spese per variazione condizioni Spese per copie documenti contabili Spese postali corriere veloce Spese pagamento conto corrente postale Spese per rilascio libretto assegni Spese pagamento utenze domiciliate Spese per invio valori richiesti direttamente dal cliente: - a mezzo assicurata - a mezzo corriere - a mezzo corriere veloce Spese per cambio valuta € 1,00 € 2,00 € 1,55 € 1,55 Gratuito € 5,00 € 10,00 € 3,00 Gratuito Gratuito € 6,00 € 10,00 € 15,00 € 4,00 (1) Condizioni riservate a persone fisiche non correntisti Allianz Bank Financial Advisors al momento dell’apertura di c/c e nei mesi precedenti. Durata 6 mesi dal mese di apertura. (2) Euribor a un mese/365 rilevato il primo giorno lavorativo del mese di riferimento. L’Euribor (Euro interbank offerde rate) è l’indice di riferimento del mercato interbancario dei paesi aderenti alla UEM. Modalità di calcolo interessi: anno civile. (3) La concessione di un affidamento dipende dall’insindacabile giudizio della banca e la stessa è soggetta alla presentazione della documentazione richiesta e prevista dagli organi di Vigilanza. (4) Se lavorativo giorno precedente. (5) La banca ordinante e la banca beneficiaria sono responsabili delle commissioni imposte a carico dei rispettivi Clienti (6) Per ogni assegno ritornato insoluto, protestato o richiamato oltre alle eventuali spese di protesto e/o altre spese reclamate. (7) Per ogni assegno inviato al notaio per il protesto oltre alle eventuali spese di protesto o altre spese richieste dal notaio. (8) Le commissioni richieste per operazioni titoli eseguite via internet sono ridotte del 50%. (9) Le commissioni richieste per operazioni titoli Italia eseguite via internet sono ridotte del 50% con un minimo di EUR 6,00 ed un massimo di EUR 30,00. (10) L’ineseguito per ordini inseriti tramite Internet è gratuito. Le altre condizioni, la cui entità non è qui riportata, saranno applicate con le modalità indicate nei fogli informativi disponibili presso i locali della Banca. Foglio informativo 13 REGOLE del conto Le condizioni economiche del conto corrente vengono assegnate in base all’ammontare di tutti gli investimenti (Posizione Globale) che il Cliente detiene all’interno del Gruppo Allianz S.p.A.. La “Posizione Globale” del Cliente è data dall’ammontare complessivo degli investimenti in Fondi Comuni, Gestioni Patrimoniali, Titoli, Polizze Vita, Conti Correnti direttamente riconducibili al Cliente stesso e ai suoi cointestatari di conto corrente. La “Posizione Globale” viene calcolata e aggiornata da Allianz Bank Financial Advisors con frequenza mensile; pertanto il Cliente potrà subire, nel corso del tempo, oscillazioni di fascia. A seconda del valore della propria Posizione Globale, il Cliente viene associato ad una fascia, detta “fascia calcolata” secondo queste logiche: POSIZIONE GLOBALE DEL CLIENTE INTESTATARIO DI C/C Fasce Minimo Fascia 1 fino a Fascia 2 Euro 10.000 Fascia 3 Euro 50.000 Fascia 4 oltre Euro 500.000 Massimo Euro 9.999 Euro 49.999 Oltre Euro 499.999 Nell’attribuire la fascia si considera la migliore tra la fascia attribuita all’intestatario di conto corrente e quella attribuita a tutti i suoi cointestatari di conto corrente. L’intestatario può quindi ereditare da uno dei cointestatari di conto corrente la fascia di appartenenza, con la restrizione che questa non sia stata già ereditata da un altro cointestatario che non abbia conti correnti in comune con l’intestatario stesso. Di seguito sono descritte le categorie che concorrono al calcolo della “Posizione Globale”: Conti correnti Rientrano nel calcolo della Posizione Globale la somma delle giacenze medie mensili di tutti i conti correnti in cui il Cliente è intestatario o cointestatario più la somma di tutte le giacenze medie dei conti correnti facenti capo a cointestatari di c/c del Cliente. La giacenza media è calcolata facendo la somma dei saldi contabili giornalieri del mese/giorni del mese solare. Nel caso il conto sia stato aperto all’interno del mese oggetto di calcolo, al denominatore vengono presi in considerazione solo i giorni dall’apertura del conto. Risparmio gestito Rientrano nel calcolo della Posizione Globale: <la somma del valore delle quote in Fondi Comuni di Investimento intestate o cointestate al Cliente più la somma delle posizioni in Fondi Comuni di Investimento facenti capo a cointestatari di c/c del Cliente; <la somma del patrimonio in Gestioni Patrimoniali Mobiliari e Gestioni Patrimoniali Fondi intestate o cointestate al Cliente più la somma delle posizioni facenti capo a cointestatari di c/c del Cliente. Risparmio amministrato Rientrano nel calcolo della Posizione Globale la somma del controvalore titoli di tutte le posizioni in titoli quotati sui mercati regolamentati, intestate o cointestate al Cliente, più la somma del controvalore delle posizioni titoli facenti capo a cointestatari di c/c del Cliente. Polizze vita Prima di indicare quali sono i valori che concorrono al calcolo della Posizione Globale è bene fornire alcune definizioni: 14 Versione 20 novembre 2007 <per “capitale assicurato” si intende la prestazione garantita alla scadenza della polizza; <per “capitale ridotto” si intende il capitale assicurato in proporzione ai premi versati. Le polizze Vita rilevanti sono quelle sottoscritte dai Clienti Allianz Bank Financial Advisors (come contraenti) con le seguenti Compagnie del Gruppo Allianz S.p.A.: RB Vita, Allianz S.p.A. (Allianz Ras e Allianz Subalpina). In particolar modo le polizze Allianz RAS ed (Allianz Subalpina), possono essere prese in considerazione (e quindi rientrano nel calcolo della posizione Globale del Cliente) esclusivamente previa sottoscrizione dell’apposito modulo di autorizzazione al trattamento dei dati personali (modulo privacy - ottobre 2002) da parte del Cliente. Rientrano nel calcolo della Posizione Globale le seguenti tipologie di polizze vita: 1. Unit Linked 2. Index Linked 3. Polizze Vita Tradizionali 4. Polizze Vita giunte a scadenza e in Differimento Automatico di Scadenza (DAS) Il dato di interesse è differente a seconda del tipo di polizza, in particolare: <Per le Unit Linked il dato fondamentale è il numero di quote possedute per il controvalore della quota stessa. <Per le Index Linked i dati significativi sono: - Il capitale assicurato (come sopra definito) per le polizze a premio unico; - Il capitale ridotto (come sopra definito) per le polizze a premio ricorrente; <Per le Polizze Vita Tradizionali i dati significativi sono: - Il capitale assicurato (come sopra definito) per le polizze a premio unico; - Il capitale ridotto (come sopra definito) per le polizze a premio ricorrente; - Il capitale ridotto (come sopra definito) per le polizze liquidate parzialmente; - Il capitale ridotto (come sopra definito) meno il capitale prestato per le polizze gravate da prestito. Non rientrano in questo calcolo le polizze vita non più in essere e rescisse. <Per le Polizze Vita in Differimento Automatico di Scadenza (DAS) il dato di interesse è il captale assicurato (come sopra definito). PASSAGGIO TRA FASCE Passaggio a fascia superiore Allianz Bank Financial Advisors rileva mensilmente la Posizione Globale di tutti i Clienti. Nel caso la posizione corrisponda, per due mesi consecutivi, ad una fascia superiore a quella assegnata, le condizioni del conto vengono modificate automaticamente da Allianz Bank Financial Advisors come riportato nella tabella sottostante. Da fascia 1 Vedo Start Vedo 1 Da fascia 1 Vedo Start Vedo 1 Da fascia 2 Vedo 2 Zero spese Vedo 2 Remunerato A fascia 2 Vedo 2 Zero spese Vedo 2 Remunerato A fascia 3 Vedo 3 Zero Spese Vedo 3 Remunerato A fascia 3 Vedo 3 Zero spese Vedo 3 Remunerato La Fascia 4, corrispondente al conto Vedo Oltre, non è soggetta ad automatismi, ma è concessa solo ai clienti che hanno una Posizione Globale maggiore di Euro 500.000. Foglio informativo 15 Passaggio a fascia inferiore Con frequenza annuale, nel mese di ottobre, Allianz Bank Financial Advisors rileva tutti i Clienti che: <hanno aperto un conto prima del 30 aprile; <non hanno subito variazioni di fascia dopo il 30 aprile; <hanno un numero di rilevazioni peggiorative superiori alla metà dei mesi intercorsi dalla rilevazione di riferimento (può essere il 1/1, il mese di apertura conto corrente, il mese di passaggio a fascia superiore). Le condizioni di conto corrente variano automaticamente con decorrenza al 31/12 e sono ricondotte alle condizioni di conto come riportato nella tabella sottostante se il cliente entro il 31/12 non ha riportato il valore della sua posizione globale ai limiti di patrimonio complessivo previsti dalle condizioni applicate alla data. Da fascia 3 Vedo 3 Zero spese Vedo 3 Remunerato Da fascia 3 Vedo 3 Zero spese Vedo 3 Remunerato Da fascia 2 Vedo 2 Zero spese Vedo 2 Remunerato 16 Versione 20 novembre 2007 A fascia 2 Vedo 2 Zero spese Vedo 2 Remunerato A fascia 1 Vedo 1 Vedo 1 A fascia 1 Vedo 1 Vedo 1 C ONDIZIONI RELATIVE AL CONTO CORRENTE PERSONE GIURIDICHE Tasso creditore Tasso debitore per utilizzi senza fido Commissioni di massimo scoperto per utilizzi senza fido Periodicità di liquidazione Spese forfettarie estinzione conto Ritenuta fiscale Euribor - 2 % 10 % 0,125% Semestrale € 25,00 Nella misura pro tempore vigente SPESE DI TENUTA CONTO Spese di liquidazione periodica Spese per operazione Estratto conto trimestrale € 5,00 € 0,50 Gratuito BONIFICI ITALIA (Valute applicate) Verso nostra Banca Verso altre banche Commissioni aggiuntive per operazioni con coordinate bancarie incomplete/mancanti Con indicazione valuta beneficiario Gratuito € 0,50 € 2,50 Senza indicazione valuta beneficiario Spese per ordine di bonifico con valuta antergata Data esecuzione del bonifico 5 % annuo sull’ammontare del bonifico con un minimo di € 3,00 2 gg. lav. precedenti rispetto alla valuta del beneficiario BONIFICI ESTERI TRANSFRONTALIERI Spese forfettarie per operazioni con coordinate bancarie complete Spese forfettarie per operazioni con coordinate bancarie incomplete Valuta su bonifici Esteri Transfrontalieri € 2,50 € 5,00 Data esecuzione del bonifico BONIFICI ESTERI ALTRI Commissioni di intervento Spese per operazione con oneri a carico ordinante (OUR) Spese per operazione con oneri a carico beneficiario (BEN) Spese per operazione con oneri a carico di entrambi (SHA) Emissione C.V.S. (comunicazione valutaria statistica) Valuta su bonifici esteri altri 1 per 1000 min. € 2,50 € 25,00 € 10,00 € 10,00 Gratuita Giorno di esecuzione Foglio informativo 17 VALUTA E DISPONIBILITÀ SU VERSAMENTI DI ASSEGNI E CONTANTI EFFETTUATI PRESSO SPORTELLI ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS Contanti Assegni nostra Banca Assegni altra Banca Assegni circolari Vaglia VALUTA 0 gg. lavorativi 1 gg. lavorativo 3 gg. lavorativi 3 gg. lavorativi 3 gg. lavorativi DISPONIBILITÀ 0 gg. lavorativi 0 gg. lavorativi 8 gg. lavorativi 8 gg. lavorativi 8 gg. lavorativi VALUTA SU PRELEVAMENTI A MEZZO ASSEGNI Assegni nostra Banca allo sportello Data assegno SPESE PER ASSEGNI PROTESTATI, INSOLUTI O RICHIAMATI € 15,00 € 15,00 Assegni versati Assegni emessi ASSEGNI ESTERI Accredito assegni Euro pagabili su banche italiane Accredito assegni USD pagabili su banche USA Accredito assegni altri Europa Accredito assegni esteri extra Europa Commissioni per accredito assegni Spese postali su incasso di assegni fino a € 12.500,00 o controvalore Salvo buon fine Salvo buon fine Al dopo incasso Al dopo incasso 1 per mille minimo € 2,50 € 5,16 Spese postali su incasso a mezzo corriere di assegni oltre € 12.500 o controvalore € 25,00 VALUTA E DISPONIBILITÀ SU VERSAMENTI DI ASSEGNI ESTERI Assegni Euro pagabili su banche italiane Assegni USD pagabili su banche USA 18 Versione 20 novembre 2007 VALUTA 10 gg. lavorativi 10 gg. lavorativi DISPONIBILITÀ 30 gg. calendario 30 gg. calendario C ONDIZIONI RELATIVE AL DEPOSITO TITOLI SPESE DI CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE Diritti di custodia e amministrazione titoli Italia Diritti di custodia e amministrazione titoli Esteri Spese per invio estratto conto titoli semestrale gratuito gratuito gratuito COMMISSIONI DI NEGOZIAZIONE SU STRUMENTI FINANZIARI Titoli di stato ed obbligazioni Italia Titoli di stato ed obbligazioni Estere Azioni Italia Azioni Estere Spese fisse titoli azionari Esteri 0,10 % Minimo € 2,58 0,10 % 0,40 % Minimo € 2,58 0,50% € 30,00 COMMISSIONI DI NEGOZIAZIONE E SOTTOSCRIZIONE BOT Negoziazione BOT Sottoscrizione BOT sino a 80 giorni Sottoscrizione BOT da 81 a 170 giorni Sottoscrizione BOT da 171 a 330 giorni Sottoscrizione BOT oltre 331 giorni 0,15 % minimo € 2,58 0,05 % 0,10 % 0,15 % 0,20 % SPESE E COMMISSIONI VARIE Spese per ineseguito per ordine Commissioni per trasferimento titoli Spese per chiusura deposito titoli Spese per accredito dividendi e cedole Spese per consegna titoli allo sportello Spese per rimborso titoli estratti o scaduti € 5,00 € 25,00 per ciascun titolo Max € 150,00 Gratuito Gratuito Gratuito Gratuito A LTRI SERVIZI Imposta di bollo annuale su estratto conto corrente e deposito titoli Nella misura pro tempore vigente Spese invio postale singole contabili (su richiesta) Spese invio fax conferma operazione (su richiesta) Spese invio estratto conto corrente mensile (su richiesta) Spese per variazione condizioni Spese per copie documenti contabili Spese postali corriere veloce Spese pagamento conto corrente postale Spese per rilascio libretto assegni Spese pagamento utenze domiciliate € 1,00 € 2,00 € 1,55 € 5,00 € 5,00 € 10,00 € 3,00 Gratuito Gratuito Foglio informativo 19 Principali clausole contrattuali n orme e condizioni generali Art. 4, comma 2 Classificazione della Clientela; Comma 2 - Qualora il Cliente classificato come “Cliente Professionale” richieda, in via generale o limitatamente a un’operazione o classe di operazioni, di essere considerato quale “Cliente al dettaglio”, la Banca si riserva il diritto di sospendere con effetto immediato la singola operazione o classe di operazioni e di recedere dal presente contratto nei termini di cui al successivo art. 17 delle Norme e Condizioni Generali. Art. 5, comma 5 e 8 Esecuzione degli incarichi conferiti dalla Clientela; Comma 5 - La Banca non è responsabile dei disguidi, ritardi, inadempimenti che possano intervenire nell’esecuzione delle disposizioni di cui sopra dovute a circostanze alla stessa non imputabili o comunque a cause che la stessa non possa ragionevolmente prevedere e curare quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, impedimenti od ostacoli determinati da normative di legge e consuetudinarie vigenti nel luogo di pagamento degli effetti, documenti ed assegni, siano essi stilati in moneta del Paese od in valuta estera; o da atti di autorità nazionali, ovvero ritardi o cadute di linea dei sistemi di comunicazione, interruzioni, sospensioni, guasti, malfunzionamenti o non funzionamento degli impianti telefonici o elettronici, controversie sindacali, scioperi: pertanto, la Banca non sarà responsabile di ogni eventuale danno diretto o indiretto derivante da una mancata esecuzione o non tempestiva esecuzione degli incarichi dovuta alle suddette circostanze. Comma 8 - La modifica di una disposizione già impartita alla Banca non è ammessa: a tal fine, il Cliente deve richiedere la revoca della disposizione che intende modificare e quindi impartire quella nuova. Art. 10, comma 3, 5 e 6 Revoca, modifica e cessazione, dei poteri di rappresentanza; Comma 3 - Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, devono essere comunicate alla sede legale della Banca con lettera raccomandata a.r. o lettera semplice, quest’ultima purché consegnata direttamente alla Banca o alla filiale presso la quale è intrattenuto il rapporto, e sono opponibili alla Banca decorsi tre giorni lavorativi da quello di ricezione della suddetta comunicazione; ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state pubblicate ai sensi di legge o comunque rese di pubblica ragione. Comma 5 - Quando il rapporto è intestato a più persone, i soggetti autorizzati a rappresentare i cointestatari devono essere nominati per iscritto da tutti. La revoca delle facoltà di rappresentanza può essere effettuata, in deroga all’art. 1726 cod. civ., anche da uno solo dei cointestatari mentre la modifica delle facoltà deve essere fatta da tutti. Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate nonché le rinunce da parte delle medesime, devono essere comunicate alla sede legale della Banca con lettera raccomandata a.r. o con lettera semplice, quest’ultima purché consegnata personalmente alla Banca o alla filiale presso la quale è intrattenuto il rapporto e non saranno opponibili alla Banca finché non sia trascorso, dalla data di ricevimento della comunicazione, il tempo ragionevolmente necessario per provvedere, che non potrà essere superiore a tre giorni lavorativi e ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state rese di pubblica ragione. Il cointestatario che ha disposto la revoca è tenuto ad informarne gli altri cointestatari. Comma 6 - Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca sino a quando essa non ne abbia avuto notizia legalmente certa. Ciò vale anche nel caso in cui il rapporto sia intestato a più persone. Art. 11 Cointestazione del rapporto con facoltà di utilizzo disgiunto; Comma 1 - Quando il rapporto è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni separatamente, le disposizioni relative al rapporto medesimo, ivi compresa quella di recedere da uno o più rapporti con la Banca, possono essere effettuate da ciascun intestatario separatamente con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatari. Tale facoltà di disposizione separata può essere modificata o revocata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto alla Banca da tutti i cointestatari mediante lettera raccomandata a.r. da inviarsi presso la sede legale della Banca o lettera semplice, quest’ultima purché consegnata direttamente alla Banca o alla filiale presso la quale sono aperti i rapporti, ovvero, tramite i canali che la Banca renderà disponibili al Cliente. Comma 2 - I cointestatari rispondono in solido fra loro nei confronti della Banca per tutte le obbligazioni che si venissero a creare, per qualsiasi ragione, anche per atto o fatto di un solo cointestatario, ed in particolare per le obbligazioni derivanti da concessioni di fido. Comma 3 - La Banca dovrà comunque pretendere il concorso di tutti i cointestatari per dare esecuzione a disposizioni disgiunte dei cointestatari in tutti i casi in cui da uno di essi le sia stata comunicata opposizione, mediante lettera raccomandata a.r. da inviarsi presso la sede legale della Banca o lettera semplice, quest’ultima purché consegnata direttamente alla Banca o alla filiale presso la quale sono aperti i rapporti , ovvero, tramite i canali che la Banca renderà disponibili al Cliente. L’opposizione non ha effetto nei confronti della Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione e non sia trascorso, dalla data di ricevimento, il tempo ragionevolmente necessario per provvedere, che non potrà essere superiore a tre giorni lavorativi. Comma 4 - Nell’ipotesi in cui la Banca riceva a firma di due o più cointestatari separatamente, nell’ambito della facoltà riconosciuta e disciplinata dal presente articolo, disposizioni aventi contenuto contrastante tra loro, essa fornirà prontamente comunicazione a tutti i disponenti dell’impossibilità di dar corso a tali disposizioni e dovrà pretendere il concorso di tutti i cointestatari per ogni disposizione successiva. Tale ipotesi quindi determina il venir meno della facoltà di utilizzo disgiunto del rapporto. Comma 5 - Nel caso di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari del rapporto, ciascuno degli altri cointestatari conserva il diritto di disporre separatamente sul rapporto. Analogamente conserva tale diritto il legale rappresentante dell’incapace (Legale Rappresentante). Comma 6 - Nel caso di morte di uno dei cointestatari il rapporto rimarrà valido ed efficace nei confronti degli altri cointestatari e degli eredi del de cuius. La Banca può dare esecuzione alle disposizioni impartite dagli eredi del de cuius solo se questi abbiano dimostrato tale loro qualifica mediante atto notorio (gli Eredi). Sino a tale momento, la Banca può dare esecuzione alle disposizioni impartite dagli altri cointestatari, anche disgiuntamente tra loro, nei limiti della quota complessiva di patrimonio di loro spettanza, determinata ai sensi dell’art. 1101 cod. civ. Successivamente al momento in cui in cui gli Eredi abbiano dimostrato la loro qualifica: < gli Eredi stessi potranno esercitare tutti i diritti derivanti dal rapporto, e già spettanti al de cuius, disgiuntamente rispetto agli altri cointestatari ma solo congiuntamente tra loro; < gli altri cointestatari potranno esercitare tutti i diritti derivanti dal rapporto disgiuntamente tra loro e anche rispetto agli Eredi. Comma 7 - Sia nel caso di incapacità, sia nel caso di morte, la Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari, degli eventuali Eredi e dell’eventuale Legale Rappresentante, quando da uno di essi le sia stata comunicata opposizione con lettera raccomandata a.r. da inviarsi presso la sede legale della Banca o lettera semplice, quest’ultima purché consegnata direttamente alla Banca o alla filiale presso la quale sono aperti i rapporti, ovvero, tramite i canali che la Banca renderà disponibili al Cliente. Art. 12 Diritto di pegno e ritenzione, cessioni di crediti e garanzie; Comma 1 - La Banca è investita del diritto di pegno e del diritto di ritenzione sui titoli o valori di pertinenza del Cliente comunque detenuti dalla Banca stessa o che pervengano ad essa successivamente, a garanzia di qualunque suo credito - anche se non liquido ed esigibile ed anche se assistito da altra garanzia reale o personale - già in essere o che dovesse sorgere verso il Cliente, rappresentato da saldo passivo di conto corrente e/o dipendente da qualunque operazione bancaria, quale ad esempio: finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, aperture di credito, aperture di crediti documentari, anticipazioni su titoli o su merci, anticipi su crediti, sconto o negoziazione di titoli o documenti, rilascio di garanzie a terzi, depositi cauzionali, riporti, compravendita titoli e cambi, operazioni di intermediazione o prestazioni di servizi. Il diritto di pegno e di ritenzione sono esercitati sugli anzidetti titoli o valori o loro parte per importi congruamente correlati ai crediti vantati Foglio informativo 20 dalla Banca e comunque non superiori a due volte il predetto credito. Comma 2 - In particolare le cessioni di credito e le garanzie pignoratizie a qualsiasi titolo fatte o costituite a favore della Banca stanno a garantire con l’intero valore anche ogni altro credito, in qualsiasi momento sorto, pure se non liquido ed esigibile, della Banca medesima, verso la stessa persona. Art. 13 Diritto di compensazione ed operatività dei diritti di compensazione e di garanzia nei confronti dei cointestatari; Comma 1 - Quando esistono tra la Banca ed il Cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso dipendenze italiane ed estere della Banca medesima, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto. Comma 2 - Al verificarsi di una delle ipotesi previste dall’art. 1186 cod. civ., o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente, in modo tale da porre palesemente in pericolo il recupero del credito vantato dalla Banca, a giudizio della Banca stessa quest’ultima ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell’intervenuta compensazione - contro la cui attuazione non potrà in nessun caso eccepirsi la convenzione di assegno - la Banca darà pronta comunicazione al Cliente. Comma 3 - Per consentire l’esercizio dei diritti di cui all’articolo 12 e per effettuare la compensazione la Banca è altresì autorizzata irrevocabilmente dal Cliente a richiedere a suo nome e per suo conto la liquidazione, il riscatto o il rimborso di tutte le attività del Cliente, inclusi, a titolo esemplificativo, titoli, gestioni di patrimoni mobiliari, quote di fondi comuni d’investimento, certificati di deposito e polizze assicurative presso la Banca, presso società del Gruppo Allianz Bank Financial Advisors e presso altre società del Gruppo Allianz S.p.A.. Comma 4 - Se il rapporto è intestato a più persone, la Banca ha facoltà di valersi dei diritti di cui al primo comma ed all’art. 12, sino a concorrenza dell’intero credito risultante, anche nei confronti di conti e di rapporti di pertinenza di alcuni soltanto dei cointestatari. Comma 5 - La facoltà di compensazione è esclusa nei rapporti in cui il Cliente riveste la qualità di consumatore ai sensi dell’art. 1469-bis, cod. civ. Art. 14 Solidarietà e indivisibilità delle obbligazioni assunte dalla Clientela ed imputazione dei pagamenti; Comma 1 - Tutte le obbligazioni del Cliente verso la Banca, ed in particolare quelle derivanti da concessioni di fido, si intendono assunte - pure in caso di cointestazione - in via solidale e indivisibile anche per gli eventuali aventi causa a qualsiasi titolo dal Cliente stesso. Comma 2 - Qualora sussistano più rapporti di debito verso la Banca, il Cliente ha diritto di dichiarare - ai sensi e per gli effetti dell’art. 1193, comma 1°, cod. civ. - nel momento del pagamento quale debito intende soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione, la Banca può imputare - in deroga all’art. 1193, comma 2°, cod. civ. - i pagamenti effettuati dal Cliente, o le somme comunque incassate da terzi, ad estinzione o decurtazione di una o più delle obbligazioni assunte dal Cliente medesimo dandone comunicazione a quest’ultimo. Art. 15 Determinazione e modifica delle condizioni; Comma 2- Si conviene che la Banca possa modificare in qualunque momento le condizioni normative delle Norme contrattuali, nonché le condizioni economiche (i tassi, i prezzi ed ogni altra condizione praticati) applicate al rapporto, in presenza di giustificato motivo. Costituiscono ipotesi di giustificato motivo, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le modifiche legislative e/o regolamentari, disposizioni di organi giudiziari, amministrativi o di vigilanza, variazioni generalizzate dei tassi conseguenti a decisioni di politica monetaria, di parametri economico-finanziari rilevanti (Euribor, Libor, IRS) o di altre condizioni finanziarie di mercato, mutamenti dei processi di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della Banca incidenti in maniera rilevante sulle dinamiche dei costi, ragioni di sicurezza o di maggiore efficienza, altre opportunità tecniche e operative, mutamenti relativi al grado di solvibilità ed affidabilità finanziaria del Cliente. Le relative comunicazioni di modifica saranno validamente effettuate in forma scritta, mediante lettera semplice all’ultimo indirizzo indicato dal Cliente, o mediante altro supporto duraturo, con preavviso minimo di trenta giorni ed entre- 21 Versione 20 novembre 2007 ranno in vigore con la decorrenza indicata in tale comunicazione, nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 118 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario) vigente e delle relative disposizioni di attuazione. Comma 3 - Nel caso di modifica unilaterale delle Norme contrattuali ai sensi dei commi che precedono, il Cliente ha diritto di recedere dal contratto entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, senza spese e con l’applicazione, in sede di liquidazione del rapporto, delle condizioni precedentemente praticate. Comma 4 - Nel caso in cui il tasso o le altre condizioni siano determinate con riferimento a specifici parametri oggettivi prescelti dalle parti (es. Euribor), non costituiscono modifica delle condizioni le variazioni conseguenti al diverso valore di tali parametri; queste ultime sono, pertanto, automaticamente applicate al rapporto e sono indicate al Cliente nell’ambito delle ordinarie comunicazioni periodiche previste dalla normativa tempo per tempo vigente.” Art. 16 Efficacia probatoria delle scritture e delle registrazioni; Comma 1 - La Banca e il Cliente si danno reciprocamente atto del fatto che, in relazione alla natura di ciascun rapporto, la prova delle operazioni eseguite, nonché di ogni disposizione impartita o comunicazione effettuata, sarà validamente fornita, a seconda dei casi, per mezzo delle scritture contabili della Banca e altresì per mezzo delle registrazioni effettuate su supporto informatico duraturo, su nastro magnetico o su altro supporto equivalente. Art. 17 Durata del contratto e recesso; Comma 1 - Salvo diverso accordo, i rapporti regolati dalle presenti norme si intendono a tempo indeterminato, fermo restando quanto disposto per l’ipotesi di apertura di credito o di sovvenzione. Ad ognuna delle parti è sempre riservato il diritto di recedere da tutti o da singoli rapporti e/o servizi, in qualsiasi momento, con il preavviso di quindici giorni da inviarsi mediante raccomandata A/R. Il recesso potrà essere esercitato senza preavviso qualora sussista un giustificato motivo: in tal caso dovrà essere data immediata comunicazione alla controparte, mediante lettera raccomandata a.r. Comma 2 - Ai fini di cui sopra, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, costituiscono giustificato motivo, tra l’altro, i mutamenti di elementi inerenti la meritevolezza del credito, le variazioni generalizzate dei tassi di interesse e delle condizioni di mercato, nonché i mutamenti della disciplina civilistica e fiscale relativa ai rapporti regolati dalle presenti condizioni. Art. 18 Spese e oneri fiscali; Comma 1 - Le spese e gli oneri fiscali, che la Banca dovesse sostenere in relazione ai rapporti posti in essere con il Cliente, sono a carico dello stesso. Comma 2 - La Banca è autorizzata ad addebitare sul conto corrente oltre alle spese e agli oneri contemplati nel comma precedente, tutti gli oneri a carico del Cliente ed inerenti ad ogni singolo rapporto ovvero ai servizi richiesti alla Banca. Art. 19 Legge applicabile e foro competente Comma 1 - Le Norme contrattuali, il contratto e le operazioni in esecuzione dello stesso sono regolati dalla legge italiana. Comma 2 - Salvo diverso accordo, per ogni controversia che potesse sorgere tra il Cliente e la Banca in dipendenza del contratto instaurato ai sensi delle Norme contrattuali, il Foro competente è esclusivamente quello di Milano. Tale ultima disposizione non si applica qualora il Cliente sia “consumatore” ai sensi del Codice del Consumo (D. Lgs. n. 206/2005); in tal caso è competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione il Cliente ha la residenza o il domicilio elettivo. n orme che regolano i Conti Correnti di Corrispondenza e i Servizi connessi Art. 2 Addebito in conto di assegni e cambiali; Comma 1 - Il Cliente autorizza la Banca ad addebitare sul suo conto assegni o cambiali da lui tratti o emessi, ancorché recanti firme di girata illeggibili, incomplete o comunque non conformi ai requisiti di cui all’art. 11 della Legge Assegni e dell’art. 8 della Legge Cambiaria. Art. 4, comma 6 Versamenti per corrispondenza - limitazione responsabilità; Comma 6 - Il Cliente può effettuare versamenti per corrispondenza tramite le reti utilizzate dalla Banca per il collocamento dei prodotti o per corrispondenza tramite i servizi postali esclusivamente con le modalità di seguito descritte. In entrambi i casi, il versamento e la presentazione dei titoli si considerano avvenuti solo nel momento in cui essi pervengono materialmente alla filiale della Banca e, qualora venga accertata una irregolarità nei titoli o una discordanza tra le indicazioni risultanti nella distinta di presentazione e l’accertata consistenza dei valori, la Banca stessa procederà, dandone comunicazione al Cliente, alla registrazione del versamento per il solo importo accertato e regolare, con esonero da ogni responsabilità e facendo fede, ad ogni fine, le risultanze del controllo compiuto dalla Banca. Il relativo rischio è esclusivamente a carico del Cliente, non rispondendo la Banca dello smarrimento, distruzione o sottrazione durante il trasporto. Art. 8, comma 2 Non apposizione della clausola effettivo; Comma 1 - Il Cliente si obbliga a non apporre la clausola “effettivo” di cui all’art. 1279 cod. civ. sulle disposizioni impartite in valuta estera. In caso di inadempimento di tale obbligo, qualora la disposizione impartita comporti per la Banca pagamenti per cassa, la stessa non è tenuta a darvi corso. Pertanto, ove il beneficiario della disposizione non accetti modalità di pagamento alternative, la Banca rifiuterà l’esecuzione della predetta disposizione, restando a carico del Cliente ogni connessa conseguenza. Art. 11, commi 2 e 4 Approvazione dell’estratto conto; Comma 2 - Salvo quanto previsto al successivo comma 3, trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento degli estratti conto senza che sia pervenuto alla Banca un reclamo specifico scritto, mediante lettera raccomandata a.r. da inviarsi presso la sede legale della Banca o lettera semplice, quest’ultima purché consegnata direttamente alla Banca o alla filiale presso la quale sono aperti i rapporti, ovvero, tramite i canali che la Banca renderà disponibili al Cliente, gli estratti conto si intenderanno senz’altro approvati dal Cliente. Comma 4 - Salvo quanto disposto in precedenza ai commi 2 e 3, gli eventuali reclami in merito alle operazioni effettuate dalla Banca per conto del Cliente dovranno essere fatti da questi dal momento in cui sia in possesso della comunicazione di esecuzione, per lettera raccomandata a.r. da inviarsi presso la sede legale della Banca o lettera semplice, quest’ultima purché consegnata direttamente alla Banca o alla filiale presso la quale sono aperti i rapporti, ovvero, tramite i canali che la Banca renderà disponibili al Cliente; trascorsi 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, l’operato della Banca si intenderà approvato. Art. 12 Compensazione e pagamento di assegni; Comma 1 - Qualora la Banca si avvalga della compensazione di legge di cui all’art. 12, della Sezione I “Norme e Condizioni Generali rela- tive al rapporto Banca-Cliente”, essa non è tenuta a pagare gli assegni tratti o presentati con data posteriore alla stessa, nei limiti in cui, per effetto dell’intervenuta compensazione, sia venuta meno la provvista. Comma 2 - Qualora la Banca operi la compensazione per crediti non liquidi ed esigibili, prevista dall’art. 12, della Sezione I “Norme e Condizioni Generali relative al rapporto Banca/Cliente”, essa non è tenuta a pagare - nei limiti in cui sia venuta meno la provvista - gli assegni tratti o presentati con data posteriore al ricevimento da parte del Cliente della comunicazione dell’intervenuta compensazione. Comma 3 - Nei casi previsti dai commi precedenti, il Cliente è tenuto a costituire immediatamente i fondi necessari per il pagamento degli assegni tratti con data anteriore all’intervenuta compensazione, dei quali non sia ancora spirato il termine di presentazione, sul conto o sui conti a debito dei quali la compensazione medesima si è verificata e nei limiti in cui quest’ultima abbia fatto venir meno la disponibilità. Comma 4 - Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conti intestati a più persone. Art. 13 Recesso; Comma 1 - Fermo quanto previsto dall’art. 17 della Sezione I “Norme e Condizioni Generali relative al rapporto Banca/Cliente”, in caso di recesso dal contratto di conto corrente e/o dalla inerente convenzione di assegno, ognuna delle parti ha il diritto di esigere il pagamento di tutto quanto sia reciprocamente dovuto. Il recesso dal contratto provoca la chiusura del conto. Comma 2 - Qualora la Banca receda dal contratto di conto corrente, essa non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti ed a pagare gli assegni tratti con data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto efficace. Ove la revoca riguardi soltanto la convenzione di assegno, la Banca non è tenuta a pagare gli assegni tratti con data posteriore a quella in cui la revoca è divenuta efficace. Resta salvo ogni diverso effetto della revoca dell’autorizzazione ad emettere assegni disposta ai sensi dell’art. 9 della legge 15 dicembre 1990, n. 386 e successive eventuali integrazioni e/o modificazioni. Comma 3 - Qualora il Cliente receda dal contratto di conto corrente, la Banca, fermo restando quanto disposto al comma precedente, non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti ed a pagare gli assegni tratti con data anteriore a quella in cui il recesso è divenuto efficace; ove la revoca riguardi soltanto la convenzione di assegno, la Banca non è tenuta a pagare gli assegni tratti con data anteriore a quella in cui la revoca è divenuta efficace. Comma 4 - In deroga a quanto previsto nell’art. 17 della Sezione I come richiamato dal primo comma del presente articolo, il Cliente, nell’esercitare il diritto di recedere dal contratto, può per iscritto - al fine di disciplinare secondo le proprie esigenze gli effetti del recesso sugli ordini impartiti e sugli assegni tratti - comunicare alla Banca un termine di preavviso maggiore di dieci giorni, ovvero indicare alla stessa gli ordini e gli assegni che intende siano onorati, purché impartiti o tratti in data anteriore al momento in cui il recesso medesimo è divenuto operante. Comma 5 - L’esecuzione degli ordini ed il pagamento degli assegni di cui ai commi precedenti vengono effettuati dalla Banca entro il limite di capienza del conto. Comma 6 - Il recesso dalla convenzione di assegno esercitato da uno dei cointestatari o dalla Banca nei confroni dello stesso lascia integra la convenzione verso gli altri cointestatari, qualora sia prevista la facoltà per i contitolari di compiere operazioni separatamente. n orme CHE REGOLANO GLI AFFIDAMENTI IN CONTO CORRENTE Art. 3 Recesso; Comma 1 - Fermo quanto previsto dall’ art. 17 della Sezione I “Norme e Condizioni Generali relative al rapporto Banca/Cliente”la Banca ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento dall’apertura di credito, ancorché concessa a tempo determinato, nonché di ridurla o di sospenderla. Il Cliente dovrà provvedere al pagamento di quanto dovuto entro quindici giorni dalla relativa comunicazione. Comma 2 - Anche il Cliente ha facoltà di recedere con effetto di chiusura dell’operazione mediante pagamento di quanto dovuto. In ogni caso il recesso ha l’effetto di sospendere immediatamente l’utilizzo del credito concesso. Le eventuali disposizioni allo scoperto che la Banca ritenesse di eseguire dopo la scadenza convenuta o dopo la comunicazione del recesso non comportano il ripristino dell’apertura di credito neppure per l’importo delle disposizioni eseguite. L’eventuale scoperto consentito oltre il limite dell’apertura di credito non comporta l’aumento di tale limite. Comma 3 - Le disposizioni del presente articolo si applicano ad ogni altro credito o sovvenzione contrattualmente prevista, comunque e sotto qualsiasi forma concessi dalla Banca al Cliente. Foglio informativo 22 Art. 4 Recesso, compensazione e pagamento di assegni Comma 1 - In caso di recesso dall’apertura di credito da parte della Banca, il Cliente è tenuto a costituire senza dilazione i fondi necessari per il pagamento degli assegni tratti prima del ricevimento della comunicazione di recesso, dei quali non sia decorso il termine di presentazione. Comma 2 - Nel caso di cui al comma precedente, la compensazione per crediti non liquidi ed esigibili prevista dall’art. 13, della Sezione I “Norme e Condizioni Generali relative al rapporto Banca/Cliente si intende operata al momento stesso della ricezione della comunicazione di recesso da parte del Cliente. Comma 3 - Le disposizioni di cui all’art. 12 della Sezione II (“Norme che regolano i Conti Correnti di Corrispondenza e i Servizi connessi”) si applicano anche nel caso di recesso dall’apertura di credito. n orme SUL SERVIZIO DI DEPOSITO A CUSTODIA E/O AMMINISTRAZIONE DI TITOLI E STRUMENTI FINANZIARI Art. 5 Vendita dei titoli in caso di inadempimento del Cliente; Comma 1 - Se il Cliente non adempie puntualmente ed interamente alle sue obbligazioni, di cui all’articolo precedente, la Banca lo diffida a mezzo di lettera raccomandata a pagare entro il termine di 15 giorni decorrente dalla ricezione della predetta comunicazione. Comma 2 - Se il Cliente rimane in mora, la Banca può valersi dei diritti ad essa spettanti ai sensi degli artt. 2761, commi 3 e 4 e 2756, commi 2 e 3, cod. civ., realizzando direttamente o a mezzo di altro intermediario abilitato un quantitativo dei titoli depositati congruamente correlato al credito vantato dalla Banca stessa. Comma 3 - Prima di realizzare i titoli, la Banca avverte il Cliente con lettera raccomandata del suo proposito, accordandogli un ulteriore termine di 10 giorni. Comma 4 - La Banca si soddisfa sul ricavo netto della vendita e tiene il residuo a disposizione del Cliente. Comma 5 - Se la Banca ha fatto vendere solo parte dei titoli, tiene in deposito gli altri alle stesse condizioni. Art. 7 Recesso; Comma 1 - In caso di recesso dal Servizio di deposito a custodia e/o amministrazione di titoli e strumenti finanziari si applica l’art. 17 della Sezione I “Norme e Condizioni Generali relative al rapporto Banca/Cliente”. Comma 2 - Le parti convengono che qualora sul predetto rapporto, per il quale una delle parti ha manifestato la volontà di recedere, vi siano titoli o strumenti finanziari ancora in deposito, la banca, decorsi i predetti 10 giorni senza che le siano pervenute idonee istruzioni in merito al loro trasferimento o alla loro vendita, potrà depositarli su un conto transitorio curandone unicamente la custodia e senza più svolgere l’attività di amministrazione. Art. 9 Cointestazione del rapporto con facoltà di utilizzo disgiunto; Comma 1 - Fermo quanto previsto dall’articolo 11 della Sezione I “Norme e Condizioni Generali relative al rapporto Banca/Cliente”, quando il deposito è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente a firma disgiunta, ciascuno degli altri cointestatari è autorizzato in nome e per conto di ciascun altro cointestatario del rapporto a vendere i titoli nominativi, anche azionari, intestatati ad uno solo dei titolari del rapporto; comprare titoli nominativi, anche azionari, facendoli intestare ad un altro dei cointestatari del rapporto; trasferire i titoli nominativi, anche azionari, intestati ad uno solo dei titolari del rapporto, apponendo sugli stessi le relative girate o conferendo alla Banca il relativo mandato anche a favore dei terzi o della Banca; dare in riporto i titoli, estinguere i riporti in essere; utilizzare comunque i titoli nominativi, anche azionari, intestati ad uno solo dei titolari del rapporto ed in particolare a dare le conferme per l’esecuzione delle operazioni non adeguate e le autorizzazioni per le operazioni in conflitto d’interesse. Si intende che la firma del presente atto da parte di ciascun cointestatario assume anche valore ed efficacia di procura a favore disgiuntamente degli altri cointestatari, per la realizzazione di quanto sopra previsto. Art. 11 Subdeposito dei titoli cartacei presso società di gestione accentrata; Comma 1 - La Banca è autorizzata a subdepositare i titoli cartacei presso una delle società di gestione accentrata ai sensi e per gli effetti dell’art. 80 e ss. Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e normativa di attuazione. In relazione ai suddetti titoli subdepositati, il Cliente prende atto che può disporre in tutto o in parte dei diritti inerenti ai medesimi titoli a favore di altri depositanti ovvero chiedere la consegna di un corrispondente quantitativo di titoli della stessa specie di quelli subdepositati, tramite la Banca depositaria-aderente e secondo le modalità indicate nelle norme contenute nel regolamento dei servizi della società di gestione accentrata. Art. 12 Subdeposito dei titoli al portatore presso altri enti; Comma 1 - La Banca è altresì autorizzata a subdepositare i titoli al portatore anche presso organismi diversi dalle società di gestione accentrata, a cui sia consentita comunque la custodia e l’amministrazione accentrata; detti organismi a loro volta, per particolari esigenze, possono affidarne la materiale custodia a terzi. Comma 2 - Qualora i titoli di cui al comma precedente presentino caratteristiche di fungibilità o quando altrimenti possibile - ferma restando la responsabilità del Cliente in ordine alla regolarità dei titoli - la Banca è anche autorizzata a procedere al loro raggruppamento ovvero a consentirne il raggruppamento da parte dei predetti organismi ed il Cliente accetta di ricevere in restituzione altrettanti titoli della stessa specie e qualità. Comma 3 - Resta comunque inteso che, anche relativamente ai titoli subdepositati ai sensi di questo articolo, la Banca rimane responsabile nei confronti del Cliente a norma del presente contratto. Art. 13 Subdeposito di titoli emessi o circolanti all’estero Comma 1 - Per i titoli emessi o circolanti all’estero la Banca è autorizzata a farsi sostituire - nell’esecuzione delle operazioni di cui all’art. 3 - da società estere subdepositarie a tal fine abilitate, depositando conseguentemente i titoli presso le stesse. Il servizio si svolge secondo le modalità indicate nelle norme contenute nel regolamento di dette società estere subdepositarie. n ORME RELATIVE ALL’INCARICO DI RICEZIONE, TRASMISSIONE E NEGOZIAZIONE DI ORDINI SU STRUMENTI FINANZIARI Art. 1 - Conferimento degli ordini Comma 1 - La Banca svolge le attività riguardanti i servizi di negoziazione in conto proprio, di ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari ai sensi del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (T.U.F.) e successive modificazioni ed integrazioni e dei relativi regolamenti di attuazione. Oggetto della prestazione dei servizi sono, salvo diverso accordo, gli strumenti finanziari definiti dal TUF. Comma 2 - Nello svolgimento dei predetti servizi, la Banca è autorizzata, ai sensi della vigente normativa ad agire per conto del Cliente anche in nome proprio. Gli ordini sono impartiti alla Banca di norma per iscritto attraverso i promotori finanziari a tal fine autorizzati o presso la propria sede legale o le proprie filiali. Comma 3 - All’atto del ricevimento dell’ordine la Banca o il promotore 23 Versione 20 novembre 2007 finanziario rilasciano apposita attestazione cartacea. Comma 4 - Qualora gli ordini, previa autorizzazione della Banca, vengano impartiti telefonicamente tramite il Servizio di Banca Diretta ,il Cliente prende atto che tali ordini saranno registrati su nastro magnetico o su altro supporto equivalente. Gli ordini possono essere anche impartiti mediante altri mezzi di comunicazione a distanza, diversi dal telefono, secondo i canali di volta in volta posti in essere dalla Banca in relazione ai servizi prestati. In tali casi l’attestazione nonché l’assolvimento degli obblighi informativi risultano dalle registrazioni effettuate con modalità tecniche che consentono al Cliente di acquisire la disponibilità della documentazione su supporto duraturo. Comma 5 - Qualora siano impartiti attraverso promotori finanziari, gli ordini, ai fini dell’esecuzione nel rispetto della priorità della loro ricezione, si intendono conferiti alla Banca nel momento in cui pervengono a quest’ultima. È fatto divieto ai promotori finanziari di riscuotere denaro, strumenti finanziari e titoli di credito al portatore. Il Cliente e la Banca riconoscono la validità degli ordini impartiti, per il tramite dei promotori finanziari, via fax; il Cliente che si avvale di tale strumento dovrà riportare sull’ordine stesso un recapito telefonico ove rintracciarlo al fine di acquisire eventuali ulteriori elementi di certezza relativamente all’ordine, ove necessari. Gli ordini via fax dovranno pervenire, per il tramite dei promotori finanziari, unicamente sui numeri telefonici che la Banca comunicherà al Cliente in modo generalizzato e impersonale, anche tramite modalità telematiche. In tal caso il Cliente dovrà inviare alla Banca l’ordine in originale. Comma 6 - Gli ordini impartiti dal Cliente devono essere completi in ogni elemento necessario alla loro esecuzione. È facoltà della Banca di rifiutare, non trasmettere o non negoziare l’ordine conferito dal Cliente stesso, anche a mezzo di strumenti informatici, con obbligo di immediata comunicazione al Cliente, fornendo le ragioni alla base di tale rifiuto. Comma 7 - Il Cliente in caso di indisponibilità della modalità di conferimento dell’ordine prescelta, potrà sempre avvalersi di una delle altre modalità alternative disciplinate nelle Norme contrattuali. Comma 8 - Per quanto occorra, si precisa che la massima tempestività di esecuzione degli ordini impartiti dal Cliente, è da porsi in relazione alla modalità di conferimento prescelta fra quelle disciplinate nel presente accordo, con prevalenza dei canali telematici e telefonici. Viceversa, l’utilizzo da parte del Cliente del fax o della corrispondenza scritta in genere, comporta, previamente alla successiva trasmissione o negoziazione da parte della Banca, la verifica dei requisiti di disponibilità dei fondi (bene fondi) e di veridicità della sottoscrizione apposta (bene firma), per il rispetto di precise disposizioni normative, l’espletamento di tali procedure, in particolari condizioni di intensa operatività sui mercati e di code di lavorazione, nonché l’avvenuta ricezione da parte della Banca in fasce orarie pomeridiane, possono implicare una esecuzione posticipata. Art. 2, comma 6 - Esonero di responsabilità per mancata ricezione degli ordini Comma 6 - La Banca non è responsabile della mancata esecuzione degli ordini dovuta a impossibilità ad operare derivante da cause ad essa non imputabili o, in ogni caso, a ritardi dovuti a malfunzionamenti del mercato, mancata o irregolare trasmissione delle informazioni o a cause al di fuori del suo controllo, inclusi, senza limitazione, ritardi o cadute di linea del sistema di trasmissione e/o di negoziazione o altri inconvenienti dovuti a alterazioni, interruzioni, sospensioni, guasti, malfunzionamento o non funzionamento degli impianti e dei sistemi telefonici elettronici, controversie sindacali, forza maggiore, scioperi. Art. 13 - Approvazione tacita della documentazione delle operazioni eseguite Comma 1 - La Banca invia al Cliente la rendicontazione dell’attività svolta, avuto riguardo ai costi delle operazioni e dei servizi prestati. Comma 2 - La Banca trasmette prontamente al Cliente le informazioni essenziali riguardanti l’esecuzione dell’ordine. Comma 3 - La Banca trasmette al Cliente al dettaglio un avviso che confermi l’esecuzione dell’ordine impartito, al più tardi il primo giorno lavorativo successivo all’esecuzione o, nel caso in cui la Banca debba ricevere conferma dell’avvenuta esecuzione da parte di un terzo soggetto, entro il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma dal terzo medesimo. In tale ipotesi, ove la conferma dell’avvenuta esecuzione debba essere necessariamente inviata da un terzo soggetto, la Banca è esonerata dall’obbligo di trasmettere la propria nota di eseguito. Comma 4 - A richiesta del Cliente, la Banca fornisce informazioni circa lo stato del suo ordine. Comma 5 - La documentazione si intenderà tacitamente approvata dal Cliente in mancanza di reclamo scritto motivato, che dovrà essere trasmesso alla Banca secondo le modalità di cui al presente contratto, trascorsi 60 giorni dalla data di ricezione della documentazione stessa. n orme CHE REGOLANO IL SERVIZIO DI BANCA DIRETTA Art. 3 Obblighi di custodia; Comma 1 - Il Cliente si impegna a custodire con ogni cura il Codice Utente, Numero Personale e la Parola Chiave ed è responsabile della loro custodia e del loro corretto utilizzo. Egli risponde del loro indebito uso, da chiunque operato, anche se in conseguenza di smarrimento o furto. Comma 2 - La Banca non potrà essere ritenuta responsabile del loro utilizzo fraudolento sinché il Cliente non le abbia comunicato il loro smarrimento o furto mediante lettera raccomandata a.r., da inviarsi presso la sede legale della Banca o lettera semplice, quest’ultima purchè consegnata direttamente alla Banca o alla filiale presso la quale sono aperti i rapporti, ovvero, tramite i canali che la Banca renderà disponibili al Cliente, e la Banca non abbia potuto di conseguenza provvedere al blocco dell’operatività, comunque non oltre un giorno lavorativo dalla ricezione. Art. 4, comma 2 Riconoscimento della validità degli addebiti; Comma 2 - Il Cliente riconosce fin d’ora validi gli addebiti e gli accrediti operati dalla Banca in conseguenza del Servizio. Art. 5 Autorizzazione alla registrazione ed efficacia probatoria delle stesse; Comma 1 - Durante lo svolgimento del Servizio, la Banca provvede a effettuare, in via continuativa la registrazione di tutte le conversazioni telefoniche intercorse con i Clienti. Il Cliente autorizza sin d’ora la Banca ad effettuare tali registrazioni in via continuativa senza ulteriore preavviso. Comma 2 - Analogamente il Cliente autorizza la Banca ad effettuare tutte le registrazioni degli ordini o delle comunicazioni effettuate tramite sistemi telematici diversi. Comma 3 - Tenuto conto della natura del Servizio, la prova delle operazioni eseguite, nonché di ogni comunicazione effettuata tramite i sistemi telematici o telefonici sarà validamente fornita per mezzo delle scritture contabili, delle registrazioni fonografiche e delle registrazioni dei dati informatici effettuate su supporto informatico o altro tipo analogo di supporto. Tali registrazioni, unitamente alle scritture contabili, che possono formarsi anche attraverso il passaggio elettronico degli impulsi effettuato dal Cliente, fanno piena prova circa il ricevimento e il contenuto degli ordini. Art. 6 Cointestazione; Comma 1 - In caso di cointestazione le operazioni svolte tramite il servizio si intendono sempre e comunque effettuate in modo disgiunto dai singoli intestatari, quali creditori e debitori solidali ai sensi di legge con piena liberazione della Banca per le operazioni svolte da ciascuno di essi, così come previsto nelle Norme e Condizioni Generali relative al rapporto Banca/Cliente e di quelle speciali che regolano ciascun singolo servizio. Art. 8 Cause di esclusione della responsabilità - Cause di forza maggiore; Comma 1 - Il Cliente è tenuto a seguire le istruzioni fornite dalla Banca per l’utilizzo del Servizio, restando in ogni caso responsabile dei danni di qualsiasi genere, diretti e indiretti, derivanti alla Banca medesima e/o a terzi dall’inosservanza di dette istruzioni. Comma 2 - È esclusa la responsabilità della Banca per gli eventuali danni e/o pregiudizi che derivassero al Cliente da eventuali interruzioni o sospensioni del Servizio per malfunzionamenti delle apparecchiature e/o degli strumenti di collegamento di cui all’art. 1, e/o delle relative reti di comunicazione (per esempio del servizio telefonico, postale o di erogazione dell’energia elettrica) ovvero per serrate o scioperi, anche del personale della Banca o società di cui la stessa si avvale, ovunque verificatisi; per impedimenti od ostacoli determinati da disposizioni di legge o da atti di autorità nazionali o estere; per provvedimenti o atti di natura giudiziaria o fatti di terzi, e comunque per qualsiasi altra causa non imputabili alla Banca. Comma 3 - La Banca ha la facoltà di sospendere, anche solo parzialmente, o interrompere il Servizio in qualsiasi momento per ragioni connesse all’efficienza e sicurezza del Servizio medesimo, nonché di sospendere il Servizio nei confronti di singoli Clienti. Art. 10 Libretti assegni; Comma 1 - Qualora il Cliente chieda mediante il canale telefonico o mediante il canale telematico, e la Banca lo consenta, il rilascio e la spedizione a mezzo posta e a proprio rischio di libretti di assegni bancari, gli verrà ogni volta chiesto di dichiarare di non essere interdetto dall’emissione di assegni bancari come previsto dall’art. 124 della Legge sull’assegno e successive integrazioni e modificazioni. In tal caso tale dichiarazione verrà registrata e dovrà essere sottoscritta utilizzando la parola chiave attribuita unicamente dalla Banca al Cliente stesso. Il Cliente riconosce a tale sottoscrizione valore di vera e valida dichiarazione di propria responsabilità, ai sensi e per gli Foglio informativo 24 effetti dell’articolo 124 della sopra citata Legge sull’assegno. Art. 11 Termini di esecuzione Comma 1 - Le comunicazioni e le disposizioni del Cliente alla Banca saranno eseguite, salvo diversa pattuizione, trascorso il termine massimo di 5 giorni lavorativi. Comma 2 - La Banca ha facoltà di assumere o meno le disposizioni conferite dal Cliente e, in caso negativo, ne darà tempestiva comunicazione all’interessato. n ORME CHE REGOLANO L’OPERATIVITÀ A DISTANZA SUI FONDI Art.1 Oggetto del servizio ed univocità di intestazione Comma 1 - Il Cliente, già titolare presso Allianz Global Investors Italia SGR S.p.A. (già Ras Asset Management SGR S.p.A.) di quote di fondi comuni di investimento può richiedere l’estensione del servizio di cui alle “Norme che regolano il servizio di Banca Diretta” anche per le operazioni a distanza aventi ad oggetto i citati fondi comuni di investimento. Comma 2 - L’operatività a distanza su fondi tramite il Servizio di Banca Diretta è da intendersi valida per tutte le posizioni attive presso Allianz Global Investors Italia SGR S.p.A. con intestazione coincidente con quella del corrispondente Conto corrente e Dossier Titoli richiamati nelle Norme contrattuali. Comma 2 - Ne consegue che eventuali richieste di rimborso delle quote dei fondi, oggetto del presente accordo, richieste direttamente a Allianz Global Investors Italia SGR S.p.A. o attraverso altri collocatori e dagli stessi inoltrate a Allianz Global Investors Italia SGR S.p.A. verranno regolarmente liquidate al Cliente sul conto corrente attivo presso la Banca in forza del presente mandato irrevocabile. Art.3 Mandato irrevocabile Comma 1 - I Clienti si impegnano ad effettuare tutte le operazioni di liquidazione, riscatto e rimborso mediante disposizioni impartite direttamente alla Banca a valere sul conto corrente di cui in premessa, dando mandato irrevocabile a quest’ultima, anche nel suo interesse, affinché comunichi a Allianz Global Investors Italia SGR S.p.A. i termini delle presenti Norme contrattuali. Art.9 Variazione dell’intestazione Comma 1 - Per tutte le quote di fondi per le quali è prevista l’adesione all’operatività a distanza oggetto delle presenti norme, in relazione alla peculiarità del servizio e considerando l’attività di evidenziazione anche nel conto di deposito, è preclusa la possibilità di richiedere la variazione dell’intestazione; tale facoltà resta subordinata al recesso preventivo dal presente Servizio.à di recedere dal presente Servizio, con preavviso di 15 giorni. Art.8 Richiesta dei certificati Comma 1 - L’adesione all’operatività a distanza, preclude, in via transitoria, la possibilità di richiedere l’emissione cartacea dei certificati, che resta subordinata pertanto al recesso preventivo dal presente Servizio. n orme CHE REGOLANO L’USO DELLA CARTA BANCOMAT Art. 1, comma 2 Limiti di indennizzo; Comma 2 - L’utilizzo dei Servizi deve avvenire entro i limiti d’importo e con le modalità indicate nel modulo allegato ed in ogni caso entro il limite costituito dal saldo disponibile del conto corrente. Il Cliente, nel corso del rapporto, può concordare con la Banca la modifica dei limiti di importo previsti. A fronte di tale incremento degli importi di utilizzo, il Cliente prende atto che non si forniscono garanzie di rimborso sui massimali eccedenti il limite previsto nel modulo citato. Art. 3, comma 4 Revoca o perdita dei poteri di rappresentanza; Comma 4 - La revoca ovvero la perdita dell’autorizzazione ad operare di cui ai precedenti commi sono opponibili alla Banca a decorrere dalle ore 24,00 del giorno lavorativo successivo alla ricezione della segnalazione effettuata alla Banca mediante telefonata al Numero Verde Allianz Bank Financial Advisors, lettera raccomandata a.r., da inviarsi presso la sede legale della Banca o lettera semplice, quest’ultima purché consegnata direttamente alla Banca o alla filiale presso la quale sono aperti i rapporti, ovvero, tramite i canali che la Banca renderà disponibili al Cliente, telegramma o fax, salvi i casi di forza maggiore, ivi compreso lo sciopero, riguardanti la Banca e i suoi corrispondenti anche non bancari. Art. 4 Responsabilità per custodia della carta e del P.I.N.; Comma 1 - Il cliente è tenuto a custodire con ogni cura la Carta ed il P.I.N.; quest’ultimo, in particolare, deve restare segreto e non deve essere riportato sulla Carta né conservato insieme ad essa. Fermo restando quanto previsto al successivo art. 5, il cliente è responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dall’abuso o dall’uso illecito della Carta e del P.I.N. Comma 2 - Fermo restando quanto previsto dall’art. 5, comma 1, in caso di smarrimento o sottrazione della Carta e/o del P.I.N. il cliente è responsabile per le perdite derivanti da eventuali prelievi fraudolenti - nel limite di 160 Euro per prelievo e fatti salvi i casi di dolo o colpa grave - fino al momento in cui risulti opponibile alla Banca la segnalazione di smarrimento o sottrazione della Carta e/o del P.I.N. medesimi, ai sensi dell’art. 5, comma 5. Comma 3 - In caso di danneggiamento o deterioramento della Carta, il cliente è tenuto a non effettuare ulteriori operazioni ed a consegnare 25 Versione 20 novembre 2007 la Carta alla Banca nello stato in cui si trova. Art. 5 comma 5 Opponibilità della denuncia di smarrimento o di sottrazione; Comma 5 - La segnalazione di smarrimento o sottrazione è opponibile alla Banca a decorrere dalle ore 24,00 del giorno lavorativo successivo alla ricezione della segnalazione effettuata alla Banca mediante telefonata al Numero Verde Allianz Bank Financial Advisors, lettera raccomandata a.r., da inviarsi presso la sede legale della Banca o lettera semplice, quest’ultima purché consegnata direttamente alla Banca o alla filiale presso la quale sono aperti i rapporti, ovvero, tramite i canali che la Banca renderà disponibili al Cliente, telegramma o fax, salvo i casi di forza maggiore, ivi compreso lo sciopero, riguardanti la Banca o i suoi corrispondenti anche non Bancari. Art. 6, comma 2 Facoltà di modificare, sospendere o abolire i Servizi; Comma 2 - La Banca si riserva la facoltà di modificare l’ubicazione delle apparecchiature di cui all’art. 1, comma 3, sospendere o abolire i Servizi in qualsiasi momento, in relazione ad eventi connessi all’efficienza ed alla sicurezza dei Servizi medesimi. Art. 8 Facoltà di recesso della Banca o di temporaneo divieto di utilizzo della Carta; Comma 1 - La Banca si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento con preavviso di almeno 1 giorno, dandone comunicazione scritta al cliente, il quale è tenuto a restituire immediatamente la Carta, nonché ogni altro materiale in precedenza consegnato. Comma 2 - Qualora ricorra un giustificato motivo ai sensi dell’art. 1469-bis, comma 4, cod. civ., la Banca ha facoltà di recedere dal contratto senza preavviso, dandone immediata comunicazione al cliente. Analoga facoltà è riconosciuta alla Banca al fine di tutelare il buon funzionamento e di garantire la sicurezza dei Servizi. Comma 3 - Il cliente resta responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dalla prosecuzione dell’uso dei Servizi successivamente al recesso della Banca o nel periodo in cui abbia ricevuto dalla Banca medesima eventuale comunicazione dell’esistenza di un temporaneo divieto di utilizzazione della Carta. Sezione D - Servizio di pagamento dei pedaggi autostradali Art. 2 (Esonero di responsabilità per l’interruzione del servizio - Facoltà di sospendere od abolire il servizi) Il Servizio funziona, di norma, 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Resta esclusa ogni responsabilità della Banca per interruzioni, sospensioni, irregolare o mancato funzionamento del Servizio per cause ad essa non imputabili, tra le quali si indicano, a titolo meramente esemplificativo, il mancato o irregolare funzionamento delle apparecchiature presso i varchi autostradali, sciopero anche del personale, o altre cause di forza maggiore. La Banca rimane totalmente estranea ad eventuali controversie tra Titolare di Carta e Società od Enti convenzionati in ordine ai pedaggi pagati utilizzando il Servizio. Al fine di tutelare il buon funzionamento del Servizio e di garantire la sicurezza, la Banca ha la facoltà, in qualsiasi momento, di procedere al blocco della Carta, anche limitatamente al presente servizio, senza necessità di preventivo avviso al Titolare. La Banca si riserva, in ogni caso, la facoltà, in qualunque momento, di sospendere il Servizio ovvero di recedere dallo stesso, anche senza preavviso, senza responsabilità nei confronti del Titolare, a seguito di norme legislative che ne rendano non più perseguibile lo scopo, ovvero di disposizioni e/o direttive degli Organi istituzionali competenti in materia. In ogni caso è riconosciuta ad entrambe le parti la facoltà di recedere dal presente Servizio, con preavviso di 15 giorni. REGOLAMENTO TITOLARI CARTA DI CREDITO CARTASI’ Art. 4 Limite di utilizzo e facoltà della Banca di riduzione dello stesso; Comma 1 - La Banca assegnerà alla Carta un limite di utilizzo mensile, il cui ammontare verrà stabilito dalla Banca stessa in base a proprie autonome valutazioni. Comma 2 - Il Titolare potrà concordare con la Banca eventuali variazioni del limite di utilizzo mensile della Carta; la Banca ha comunque la facoltà di ridurre tale limite, con congruo preavviso e per giustificato motivo, informandone tempestivamente per iscritto il Titolare. Comma 3 - Il Titolare, in tal caso, ha diritto di recedere dal contratto con le modalità indicate all’articolo 18. Comma 4 - La disponibilità di spesa della Carta è determinata dalla differenza fra limite di utilizzo e importi autorizzati o movimenti contabilizzati (per le dilazioni di pagamento previste all’articolo 13 va sottratto anche il debito residuo), e si ricostituisce all’inizio di ogni mese interamente, ovvero al netto degli eventuali addebiti non ancora inseriti nell’estratto conto. Art. 5, comma 5 Esonero da responsabilità per mancata accettazione della Carta; Comma 5 - CartaSì non ha alcuna responsabilità nel caso in cui la Carta non sia accettata dagli Esercenti. Art. 9 Rinuncia ed eccezioni su beni e/o servizi acquistati con la Carta; Comma 1 - Il Titolare riconosce espressamente l’estraneità di CartaSì e della Banca ai rapporti fra lui e gli Esercenti. Pertanto per qualsiasi controversia – come pure per esercitare qualsiasi diritto - il Titolare dovrà rivolgersi esclusivamente agli Esercenti presso i quali sono stati acquistati le merci o i servizi, restando comunque esclusa ogni responsabilità di CartaSì e della Banca per difetti delle merci o dei servizi, tardata o mancata consegna delle merci, tardata o mancata erogazione dei servizi, disservizi e simili, anche nel caso in cui i relativi ordini di pagamento siano già stati pagati. Comma 2 - In ogni caso, nei rapporti con CartaSì e con la Banca, l’ordine impartito attraverso l’uso della Carta è irrevocabile. Art. 13, comma 3 e 4 Decadenza del beneficio della rateizzazione; Comma 3 - Resta inteso che qualsiasi inadempimento da parte del Titolare degli obblighi previsti nel presente Regolamento comporta la decadenza del beneficio della rateizzazione, ove accordato Comma 4 - Il beneficio della rateizzazione cesserà inoltre immediatamente in tutti i casi di recesso dal contratto, con decorrenza dal momento di efficacia del recesso stesso. Art. 14, comma 4 Termine di decadenza per l’approvazione dell’estratto conto; Comma 4 - Trascorsi 60 giorni dalla data della ricezione dell’estratto conto (o della notifica via e-mail della sua pubblicazione su Internet) senza che sia pervenuto a CartaSì, anche tramite la Banca, un reclamo specifico per iscritto l’estratto si intenderà senz’altro approvato dal Titolare, con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare la risultanza del conto. da parte di terzi. Art. 18, comma 1 Facoltà di recesso e comma 2 Recesso di CartaSi o della Banca per giustificato motivo; Comma 1 - Fermo restando quanto previsto dagli articoli 4 e 20, il Titolare ha facoltà di recedere dal presente contratto mediante comunicazione scritta da inviare a CartaSì o alla Banca, con preavviso di almeno due mesi dalla data di rinnovo annuale. Trascorso il periodo di preavviso, il Titolare dovrà provvedere ad invalidare la Carta, tagliandola in due parti, e a restituirla a CartaSì e/o alla Banca, ferme restando tutte le obbligazioni sorte a suo carico anteriormente alla data di ricezione, da parte di CartaSì o della Banca, della Carta restituita. Analoga facoltà spetta a CartaSì e/o alla Banca. Comma 2 - Inoltre, per giustificato motivo, che verrà reso noto al Titolare tramite comunicazione scritta, CartaSì e/o la Banca potranno recedere in qualsiasi momento, anche senza preavviso, dal contratto dichiarando nulla la Carta, che sarà in tal caso ritirata direttamente o a mezzo di altri a tale scopo incaricati. Dal momento della ricezione della comunicazione, il Titolare non potrà far più uso della Carta e dovrà restituirla dietro richiesta di CartaSì e/o della Banca, delle banche, degli Esercenti o di altri a tale scopo incaricati, ferme restando tutte le obbligazioni sorte a suo carico anteriormente alla data di ricezione della Carta restituita. Art. 20 Facoltà di modifica delle condizioni anche in senso sfavorevole al Titolare; Comma 1 -Tutti i tassi di interesse, costi, prezzi e condizioni economiche previsti dal contratto hanno carattere essenziale e inscindibile; essi potranno essere modificati unilateralmente da CartaSì e/o dalla Banca, anche in senso sfavorevole al Titolare, con le modalità di comunicazione previste dalla normativa vigente. Comma 2 - CartaSì si riserva inoltre il diritto di modificare le altre condizioni contrattuali, qualora sussista un giustificato motivo e preavvisando con congruo anticipo il Titolare. Comma 3 - In entrambi i casi, il Titolare ha diritto di recedere dal contratto entro 15 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, provvedendo a restituire la Carta, debitamente invalidata, alla Banca o a CartaSì, personalmente o tramite raccomandata a.r. In caso di tempestivo recesso del Titolare a seguito dell’aumento dell’importo della quota annuale prevista per il rinnovo della Carta, al Titolare verrà stornato il relativo importo, se già addebitato. Il Titolare rimarrà comunque obbligato all’adempimento di tutte le obbligazioni sorte a suo carico anteriormente alla ricezione, da parte di CartaSì e/o della Banca, della Carta restituita e originate dall’uso della medesima. Art. 21 Foro competente solo per i contratti sottoscritti dalle persone giuridiche. Comma 1 - Per qualsiasi controversia relativa alle Carte in versione aziendale connessa con l’interpretazione o l’esecuzione del presente contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Milano. Art. 16 comma 1 Obbligo di custodia e responsabilità del Titolare; Comma 1 - 1. Il Titolare è obbligato - adottando misure di massima cautela – alla custodia e al buon uso della Carta ed è pertanto responsabile di tutte le conseguenze che derivassero dall’utilizzo della Carta Foglio informativo 26 Norme contrattuali che regolano i servizi bancari e finanziari prestati da Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. I NORME E CONDIZIONI GENERALI RELATIVE AL RAPPORTO BANCA/ CLIENTE Art.1 Ordine gerarchico delle Norme contrattuali 1. I rapporti tra Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. (di seguito anche “la Banca”) ed il Cliente, (di seguito, se considerati congiuntamente “le Parti”) sono regolati, oltre che dalla legge, dalle infra indicate Norme che regolano i singoli servizi. 2. In caso di incompatibilità, le Norme e Condizioni Generali prevalgono sulle Norme che regolano i singoli servizi (le Norme e Condizioni Generali, le Norme che regolano i singoli servizi, i moduli e documenti allegati, ivi compresa la Richiesta di apertura rapporti sono di seguito, congiuntamente, denominati “Norme contrattuali”), se non diversamente previsto. 3. Le Norme che regolano il Servizio di Banca Diretta si applicano ai Clienti diversi dalle persone giuridiche. In caso di incompatibilità tra le Norme che regolano il Servizio di Banca Diretta e le Norme e Condizioni Generali e/o le Norme che regolano i singoli servizi, le Norme che regolano il Servizio di Banca Diretta prevalgono sulle norme citate. 4. Tutte le Norme contrattuali, ove non sia diversamente specificato, si applicano sia alle persone giuridiche sia alle persone fisiche. Art. 2 Diligenza della Banca nei rapporti con la Clientela 1. Nei rapporti con la Clientela, la Banca è tenuta ad osservare criteri di diligenza adeguati alla sua condizione professionale e alla natura dell’attività svolta, in conformità a quanto previsto dall’art. 1176 cod. civ. Art. 3 Pubblicità e trasparenza delle condizioni ed Ufficio reclami della Clientela 1. La Banca osserva, nei rapporti con la Clientela, le disposizioni di cui al Decreto legislativo l° settembre 1993, n. 385 e sue successive integrazioni e modificazioni (Testo unico delle leggi bancarie e creditizie) e le relative disposizioni di attuazione, nonché, ove applicabili, le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n.58 e sue successive integrazioni e modificazioni (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria – “TUF”) e le relative disposizioni di attuazione. 2. Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la Banca, il Cliente può rivolgersi all’Ufficio reclami della stessa e, ove ne ricorrano i presupposti, all’Ombudsman – Giurì Bancario (di seguito anche “Ombudsman”), seguendo le modalità indicate nell’apposita comunicazione il cui testo è allegato alle Norme contrattuali, ovvero con riferimento alla prestazione di servizi finanziari, alle procedure di conciliazione ed arbitrato individuate ai sensi della normativa applicabile. Art. 4 Classificazione Clientela 1. La Banca ha comunicato al Cliente la classificazione che gli viene assegnata ai sensi della regolamentazione di attuazione della normativa di riferimento. E’ onere del Cliente comunicare alla Banca eventuali variazioni di stato tali da incidere sulla propria classificazione, fermo restando il diritto della Banca di modificare la classificazione del Cliente che non soddisfi più i requisiti necessari per l’attribuzione della classificazione originariamente assegnata. Al Cliente è riconosciuto il diritto di chiedere per iscritto una diversa classificazione a titolo generale o rispetto a una particolare operazione di investimento o categoria di operazioni. A seguito di tale richiesta la Banca comunica al Cliente su supporto duraturo, in conformità a quanto convenuto con il Cliente ai sensi della regolamentazione di attuazione della normativa di riferimento, quali sono le conseguenze che, in tema di norme di protezione e diritti di indennizzo, tale cambiamento comporta. Il Cliente, al fine di rendere operativa la propria scelta, è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione con la quale conferma di aver compreso le conseguenze della scelta operata. Nel caso in cui il Cliente non sia classificato di diritto quale “Cliente professionale” e formuli espressa richiesta di essere considerato tale, la Banca ne valuta le caratteristiche e l’idoneità e comunica al Cliente l’accettazione, o meno, della richiesta. 2. Qualora il Cliente classificato come “Cliente Professionale” richieda, in via generale o limitatamente a un’operazione o classe di operazioni, di essere considerato quale “Cliente al dettaglio”, la Banca si riserva il diritto di sospendere con effetto immediato la singola operazione o classe di operazioni e di recedere dal presente contratto nei termini di cui al successivo art. 17 delle Norme e Condizioni Generali . Art. 5 Esecuzione degli incarichi conferiti dalla Clientela 1. La Banca è tenuta ad eseguire gli incarichi conferiti dal Cliente nei limiti e secondo le previsioni contenute nei singoli contratti dallo stesso conclusi; tuttavia, qualora ricorra un giustificato motivo, essa può rifiutarsi di assumere l’incarico richiesto, dandone tempestiva comunicazione al Cliente. 2. In assenza di particolari istruzioni del Cliente, la Banca determina le modalità di esecuzione degli incarichi con diligenza adeguata alla propria condizione professionale e comunque tenendo conto degli interessi del Cliente e della natura degli incarichi stessi, nonché delle procedure più idonee nell’ambito della propria organizzazione. 3. In relazione agli incarichi assunti, la Banca, oltre alla facoltà ad essa attribuita dall’art. 1856 cod. civ., è comunque autorizzata, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1717 cod. civ., a farsi sostituire nell’esecuzione dell’incarico da un proprio corrispondente anche non bancario. 4. I tempi di esecuzione delle disposizioni tengono conto di quanto previsto dai contratti che disciplinano i singoli rapporti ed inoltre, nel caso di disposizioni da eseguire su mercati finanziari, anche dei tempi di apertura dei mercati stessi. 5. La Banca non è responsabile dei disguidi, ritardi, inadempimenti che possano intervenire nell’esecuzione delle disposizioni di cui sopra dovute a circostanze alla stessa non imputabili o comunque a cause che la stessa non possa ragionevolmente prevedere e curare quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, impedimenti od ostacoli determinati da normative di legge e consuetudinarie vigenti nel luogo di pagamento degli effetti, documenti ed assegni, siano essi stilati in moneta del Paese od in valuta estera; o da atti di autorità nazionali, ovvero ritardi o cadute di linea dei sistemi di comunicazione, interruzioni, sospensioni, guasti, alterazioni, malfunzionamenti o non funzionamento degli impianti e dei sistemi telefonici o elettronici, anche di mercato, controversie sindacali, scioperi: pertanto, la Banca non sarà responsabile di ogni eventuale danno diretto o indiretto derivante da una mancata esecuzione o non tempestiva esecuzione degli incarichi dovuta alle suddette circostanze. 6. Il Cliente ha facoltà di revocare, ai sensi dell’art. 1373 cod. civ., l’incarico conferito alla Banca finché l’incarico stesso non abbia avuto un principio di esecuzione, compatibilmente con le modalità dell’esecuzione medesima. 7. Le disposizioni sono eseguite a condizione che i rapporti cui esse si riferiscono siano in essere e non siano oggetto di vincoli, blocchi o opposizioni che ne impediscano, in tutto o in parte, l’utilizzo. Inoltre, ai fini dell’esecuzione delle disposizioni è necessario, secondo i casi, che: <sul conto corrente siano presenti disponibilità sufficienti all’esecuzione delle disposizioni stesse; <sul deposito titoli siano presenti strumenti finanziari sufficienti all’esecuzione delle disposizioni stesse. 8. La modifica di una disposizione già impartita alla Banca non è ammessa: a tal fine, il Cliente deve richiedere la revoca della disposizione che intende modificare e quindi impartire quella nuova. Art. 6 Invio di corrispondenza alla Banca 1. Le comunicazioni, gli ordini e qualunque altra dichiarazione del Cliente, diretti alla Banca, vanno fatti pervenire presso la sede legale della Banca: Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. Piazza Velasca 7/9 – 20122 Milano, o ad altro recapito comunicato dalla Banca per iscritto (di seguito anche “sede legale”) o ad una filiale presso la quale sono aperti i depositi/registrazioni contabili sui quali sono depositati/registrati/evidenziati gli Norme contrattuali strumenti finanziari oggetto delle Norme contrattuali. 2. Il Cliente curerà che le comunicazioni e gli ordini, nonché i documenti in genere, diretti alla Banca – ivi compresi i titoli di credito - siano compilati in modo chiaro e leggibile. Art. 7 Invio della corrispondenza alla Clientela 1. Il Cliente conferma che la Banca ha provveduto a informarlo in merito alla possibilità di ottenere le informazioni richieste dalla vigente normativa e dalle Norme contrattuali mediante supporto cartaceo o anche mediante altro supporto duraturo e che il Cliente medesimo ha manifestato la propria scelta in merito tramite compilazione dell’apposita previsione riportata nel modulo di “Richiesta di apertura rapporti ”. 2. L’invio al Cliente di lettere o di estratti conto, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione della Banca - anche relativi alle presenti Norme contrattuali - saranno fatti al Cliente con pieno effetto all’ultimo indirizzo comunicato tramite i canali che la Banca renderà disponibili al Cliente stesso. 3. In mancanza di diverso accordo scritto, quando un rapporto è intestato a più persone, le comunicazioni, le notifiche e l’invio degli estratti conto vanno fatti dalla Banca all’intestatario all’ultimo indirizzo da questi indicato e sono operanti a tutti gli effetti anche nei confronti degli altri cointestatari. 4. Per i rapporti che prevedono l’emissione di assegni, il domicilio eletto per l’invio del preavviso di revoca ai sensi della Legge 386/90, così come modificata dal D. lgs. 507/99, sarà l’indirizzo indicato nelle Norme contrattuali per l’inoltro della corrispondenza. Tale domicilio eletto potrà essere modificato in ogni tempo mediante comunicazione a mezzo raccomandata a.r. da inviarsi presso la sede legale della Banca o lettera semplice, quest’ultima purché consegnata direttamente alla Banca o alla filiale presso la quale sono aperti i depositi, ovvero, tramite i canali che la Banca renderà disponibili al Cliente. 5. La Banca, in alternativa alla comunicazione scritta e previa manifestazione di consenso del Cliente, si riserva la facoltà di inviare tramite altro supporto duraturo, le comunicazioni in genere e le conferme delle operazioni eseguite. Le comunicazioni effettuate dalla Banca con tale modalità ai sensi delle Norme contrattuali saranno inviate secondo le regole di cui al comma 3 del presente articolo. Art. 8 Identificazione della Clientela e di altri soggetti che entrano in rapporto con la Banca 1. All’atto della costituzione dei singoli rapporti, il Cliente è tenuto a fornire alla Banca i dati identificativi propri e delle persone eventualmente autorizzate a rappresentarlo, in conformità alla normativa vigente anche in materia di antiriciclaggio. 2. Al fine di tutelare il Cliente, la Banca valuta, nello svolgimento delle operazioni comunque connesse ad atti di disposizione del medesimo, l’idoneità dei documenti eventualmente prodotti come prova dell’identità personale dei soggetti che entrano in rapporto con essa (quali portatori di assegni, beneficiari di disposizioni di pagamento, ecc.). Art. 9 Deposito delle firme autorizzate 1. Le firme del Cliente e dei soggetti a qualsiasi titolo autorizzati ad operare, sono depositate presso la Banca e/o presso la filiale ove il relativo rapporto è intrattenuto. 2. Il Cliente e i soggetti di cui al comma precedente sono tenuti ad utilizzare, nei rapporti con la Banca, la propria sottoscrizione autografa in forma grafica corrispondente alla firma depositata, ovvero - previo accordo fra le parti - nelle altre forme consentite dalle vigenti leggi (es. firma elettronica). Art. 10 Poteri di rappresentanza 1. Il Cliente è tenuto a indicare per iscritto le persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti con la Banca, precisando gli eventuali limiti delle facoltà loro accordate. In mancanza di specifiche indicazioni le facoltà si intendono conferite in via disgiunta. 2. Il Cliente si impegna altresì a rispettare e a far rispettare alle persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti con la Banca le disposizioni relative alle modalità di conferimento e di esecuzione previste dalla normativa di riferimento e dalle procedure adottate dalla Banca. 3. Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, devono essere comunicate alla sede legale della Banca con lettera raccomandata a.r. o lettera semplice, quest’ultima purché consegnata direttamente alla Banca o alla filiale presso la quale è intrattenuto il rapporto, e sono opponibili alla Banca decorsi tre Versione 20 novembre 2007 giorni lavorativi da quello di ricezione della suddetta comunicazione; ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state pubblicate ai sensi di legge o comunque rese di pubblica ragione. 4. Salvo disposizione contraria, l’autorizzazione a disporre sul rapporto, conferita successivamente, non determina revoca implicita delle precedenti autorizzazioni. 5. Quando il rapporto è intestato a più persone, i soggetti autorizzati a rappresentare i cointestatari devono essere nominati per iscritto da tutti. La revoca delle facoltà di rappresentanza può essere effettuata, in deroga all’art. 1726 cod. civ., anche da uno solo dei cointestatari mentre la modifica delle facoltà deve essere fatta da tutti. Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate nonché le rinunce da parte delle medesime, devono essere comunicate alla sede legale della Banca con lettera raccomandata a.r. o con lettera semplice, quest’ultima purché consegnata personalmente alla Banca o alla filiale presso la quale è intrattenuto il rapporto e non saranno opponibili alla Banca finché non sia trascorso, dalla data di ricevimento della comunicazione, il tempo ragionevolmente necessario per provvedere, che non potrà essere superiore a tre giorni lavorativi e ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state rese di pubblica ragione. Il cointestatario che ha disposto la revoca è tenuto ad informarne gli altri cointestatari. 6. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca sino a quando essa non ne abbia avuto notizia legalmente certa. Ciò vale anche nel caso in cui il rapporto sia intestato a più persone. Art. 11 Cointestazione del rapporto con facoltà di utilizzo disgiunto 1. Quando il rapporto è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni separatamente, le disposizioni relative al rapporto medesimo, ivi compresa quella di recedere da uno o più rapporti con la Banca, possono essere effettuate da ciascun intestatario separatamente con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatari. Tale facoltà di disposizione separata può essere modificata o revocata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto alla Banca da tutti i cointestatari mediante lettera raccomandata a.r. da inviarsi presso la sede legale della Banca o lettera semplice, quest’ultima purché consegnata direttamente alla Banca o alla filiale presso la quale sono aperti i rapporti, ovvero, tramite i canali che la Banca renderà disponibili al Cliente. 2. I cointestatari rispondono in solido fra loro nei confronti della Banca per tutte le obbligazioni che si venissero a creare, per qualsiasi ragione, anche per atto o fatto di un solo cointestatario, ed in particolare per le obbligazioni derivanti da concessioni di fido. 3. La Banca dovrà comunque pretendere il concorso di tutti i cointestatari per dare esecuzione a disposizioni disgiunte dei cointestatari in tutti i casi in cui da uno di essi le sia stata comunicata opposizione, mediante lettera raccomandata a.r. da inviarsi presso la sede legale della Banca o lettera semplice, quest’ultima purché consegnata direttamente alla Banca o alla filiale presso la quale sono aperti i rapporti , ovvero, tramite i canali che la Banca renderà disponibili al Cliente. L’opposizione non ha effetto nei confronti della Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione e non sia trascorso, dalla data di ricevimento, il tempo ragionevolmente necessario per provvedere, che non potrà essere superiore a tre giorni lavorativi. 4. Nell’ipotesi in cui la Banca riceva a firma di due o più cointestatari separatamente, nell’ambito della facoltà riconosciuta e disciplinata dal presente articolo, disposizioni aventi contenuto contrastante tra loro, essa fornirà prontamente comunicazione a tutti i disponenti dell’impossibilità di dar corso a tali disposizioni e dovrà pretendere il concorso di tutti i cointestatari per ogni disposizione successiva. Tale ipotesi quindi determina il venir meno della facoltà di utilizzo disgiunto del rapporto. 5. Nel caso di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari del rapporto, ciascuno degli altri cointestatari conserva il diritto di disporre separatamente sul rapporto. Analogamente conserva tale diritto il legale rappresentante dell’incapace (Legale Rappresentante). 6. Nel caso di morte di uno dei cointestatari il rapporto rimarrà valido ed efficace nei confronti degli altri cointestatari e degli eredi del de cuius. La Banca può dare esecuzione alle disposizioni impartite dagli eredi del de cuius solo se questi abbiano dimostrato tale loro qualifica mediante atto notorio (di seguito gli “Eredi”). Sino a tale momento, la Banca può dare esecuzione alle disposizioni impartite dagli altri cointestatari, anche disgiuntamente tra loro, nei limiti della quota complessiva di patrimonio di loro spettanza, determinata ai sensi dell’art. 1101 cod. civ. Successivamente al momento in cui gli Eredi abbiano dimostrato la loro qualifica: <gli Eredi stessi potranno esercitare tutti i diritti derivanti dal rapporto, e già spettanti al de cuius, disgiuntamente rispetto agli altri cointestatari ma solo congiuntamente tra loro; <gli altri cointestatari potranno esercitare tutti i diritti derivanti dal rapporto disgiuntamente tra loro e anche rispetto agli Eredi. 7. Sia nel caso di incapacità, sia nel caso di morte, la Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari, degli eventuali Eredi e dell’eventuale Legale Rappresentante, quando da uno di essi le sia stata comunicata opposizione con lettera raccomandata a.r. da inviarsi presso la sede legale della Banca o lettera semplice, quest’ultima purché consegnata direttamente alla Banca o alla filiale presso la quale sono aperti i rapporti, ovvero, tramite i canali che la Banca renderà disponibili al Cliente. Art. 12 Diritto di garanzia 1. La Banca è investita del diritto di pegno e del diritto di ritenzione sui titoli o valori di pertinenza del Cliente comunque detenuti dalla Banca stessa o che pervengano ad essa successivamente, a garanzia di qualunque suo credito - anche se non liquido ed esigibile ed anche se assistito da altra garanzia reale o personale - già in essere o che dovesse sorgere verso il Cliente, rappresentato da saldo passivo di conto corrente e/o dipendente da qualunque operazione bancaria, quale ad esempio: finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, aperture di credito, aperture di crediti documentari, anticipazioni su titoli o su merci, anticipi su crediti, sconto o negoziazione di titoli o documenti, rilascio di garanzie a terzi, depositi cauzionali, riporti, compravendita titoli e cambi, operazioni di intermediazione o prestazioni di servizi. Il diritto di pegno e di ritenzione sono esercitati sugli anzidetti titoli o valori o loro parte per importi congruamente correlati ai crediti vantati dalla Banca e comunque non superiori a due volte il predetto credito. 2. In particolare le cessioni di credito e le garanzie pignoratizie a qualsiasi titolo fatte o costituite a favore della Banca stanno a garantire con l’intero valore anche ogni altro credito, in qualsiasi momento sorto, pure se non liquido ed esigibile, della Banca medesima, verso la stessa persona. Art. 13 Compensazione 1. Quando esistono tra la Banca ed il Cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso le filiali italiane ed estere della Banca medesima, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto. 2. Al verificarsi di una delle ipotesi previste dall’art. 1186 cod. civ., o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente, in modo tale da porre palesemente in pericolo il recupero del credito vantato dalla Banca, a giudizio della Banca stessa quest’ultima ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell’intervenuta compensazione – contro la cui attuazione non potrà in nessun caso eccepirsi la convenzione di assegno - la Banca darà pronta comunicazione al Cliente. 3. Per consentire l’esercizio dei diritti di cui all’art. 12 e per effettuare la compensazione la Banca è altresì autorizzata irrevocabilmente dal Cliente a richiedere a suo nome e per suo conto la liquidazione, il riscatto o il rimborso di tutte le attività del Cliente, inclusi, a titolo esemplificativo, strumenti finanziari, gestioni di patrimoni mobiliari, quote di fondi comuni d’investimento, certificati di deposito e polizze assicurative presso la Banca, presso società del Gruppo Allianz Bank Financial Advisors e presso altre società del Gruppo Allianz S.p.A. 4. Se il rapporto è intestato a più persone, la Banca ha facoltà di valersi dei diritti di cui al primo comma ed all’art. 12, sino a concorrenza dell’intero credito risultante, anche nei confronti di conti e di rapporti di pertinenza di alcuni soltanto dei cointestatari. 5. La facoltà di compensazione prevista nel comma 2 è esclusa nei rapporti in cui il Cliente riveste la qualità di consumatore ai sensi del D. Lgs 206/2005 (Codice del Consumo). Art. 14 Solidarietà e indivisibilità delle obbligazioni assunte dalla Clientela ed imputazione dei pagamenti 1. Tutte le obbligazioni del Cliente verso la Banca, ed in particolare quelle derivanti da concessioni di fido, si intendono assunte - pure in caso di cointestazione - in via solidale e indivisibile anche per gli eventuali aventi causa a qualsiasi titolo dal Cliente stesso. 2. Qualora sussistano più rapporti di debito verso la Banca, il Cliente ha diritto di dichiarare - ai sensi e per gli effetti dell’art. 1193, comma 1°, cod. civ. – nel momento del pagamento quale debito intende soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione, la Banca può imputare - in deroga all’art. 1193, comma 2°, cod. civ. - i pagamenti effettuati dal Cliente, o le somme comunque incassate da terzi, ad estinzione o decurtazione di una o più delle obbligazioni assunte dal Cliente medesimo dandone comunicazione a quest’ultimo. Art. 15 Determinazione e modifica delle condizioni 1. Le condizioni applicate ai rapporti posti in essere con il Cliente sono indicate nel foglio informativo o nella documentazione obbligatoria ai sensi di legge e riferite ai rispettivi rapporti. Per i servizi prestati da altri soggetti, sulla base di apposite convenzioni, saranno applicate le condizioni di volta in volta rese note. Dette condizioni potranno differire da quelle previste per analoghi servizi prestati direttamente dalla Banca. 2. Si conviene che la Banca possa modificare in qualunque momento le condizioni normative delle Norme contrattuali, nonché le condizioni economiche (i tassi, i prezzi ed ogni altra condizione praticati) applicate al rapporto, in presenza di giustificato motivo. Costituiscono ipotesi di giustificato motivo, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le modifiche legislative e/o regolamentari, disposizioni di organi giudiziari, amministrativi o di vigilanza, variazioni generalizzate dei tassi conseguenti a decisioni di politica monetaria, di parametri economico-finanziari rilevanti (Euribor, Libor, IRS) o di altre condizioni finanziarie di mercato, mutamenti dei processi di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della Banca incidenti in maniera rilevante sulle dinamiche dei costi, ragioni di sicurezza o di maggiore efficienza, altre opportunità tecniche e operative, mutamenti relativi al grado di solvibilità ed affidabilità finanziaria del Cliente. Le relative comunicazioni di modifica saranno validamente effettuate in forma scritta, mediante lettera semplice all’ultimo indirizzo indicato dal Cliente, o mediante altro supporto duraturo, con preavviso minimo di trenta giorni ed entreranno in vigore con la decorrenza indicata in tale comunicazione, nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 118 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario) vigente e delle relative disposizioni di attuazione. 3. Nel caso di modifica unilaterale delle Norme contrattuali ai sensi dei commi che precedono, il Cliente ha diritto di recedere dal contratto entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, senza spese e con l’applicazione, in sede di liquidazione del rapporto, delle condizioni precedentemente praticate. 4. Nel caso in cui il tasso o le altre condizioni siano determinate con riferimento a specifici parametri oggettivi prescelti dalle parti (es. Euribor), non costituiscono modifica delle condizioni le variazioni conseguenti al diverso valore di tali parametri; queste ultime sono, pertanto, automaticamente applicate al rapporto e sono indicate al Cliente nell’ambito delle ordinarie comunicazioni periodiche previste dalla normativa tempo per tempo vigente.” Art. 16 Efficacia probatoria delle scritture 1. La Banca e il Cliente si danno reciprocamente atto del fatto che, in relazione alla natura di ciascun rapporto, la prova delle operazioni eseguite, nonché di ogni disposizione impartita o comunicazione effettuata, sarà validamente fornita, a seconda dei casi, per mezzo delle scritture contabili della Banca e altresì per mezzo delle registrazioni effettuate su supporto informatico duraturo, su nastro magnetico o su altro supporto equivalente. Art. 17 Durata del contratto e recesso 1. Salvo diverso accordo, i rapporti regolati dalle presenti norme si intendono a tempo indeterminato, fermo restando quanto disposto per l’ipotesi di apertura di credito o di sovvenzione. Ad ognuna delle parti è sempre riservato il diritto di recedere da tutti o da singoli rapporti e/o servizi, in qualsiasi momento, con il preavviso di quindici giorni da inviarsi mediante raccomandata a/r. Il recesso potrà essere esercitato senza preavviso qualora sussista un giustificato motivo: in tal caso dovrà essere data immediata comunicazione alla controparte, mediante lettera raccomandata a.r. 2. Ai fini di cui sopra, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, Norme contrattuali costituiscono giustificato motivo, tra l’altro, i mutamenti di elementi inerenti la meritevolezza del credito, le variazioni generalizzate dei tassi di interesse e delle condizioni di mercato, nonché i mutamenti della disciplina civilistica e fiscale relativa ai rapporti regolati dalle presenti condizioni. Art. 18 Spese e oneri fiscali 1. Le spese e gli oneri fiscali, che la Banca dovesse sostenere in relazione ai rapporti posti in essere con il Cliente, sono a carico dello stesso. 2. La Banca è autorizzata ad addebitare sul conto corrente oltre alle spese e agli oneri contemplati nel comma precedente, tutti gli oneri a carico del Cliente ed inerenti ad ogni singolo rapporto ovvero ai servizi richiesti alla Banca. Art. 19 Legge applicabile e foro competente 1. Le Norme contrattuali, il contratto e le operazioni in esecuzione dello stesso sono regolati dalla legge italiana. 2. Salvo diverso accordo, per ogni controversia che potesse sorgere tra il Cliente e la Banca in dipendenza del contratto instaurato ai sensi delle Norme contrattuali, il Foro competente è esclusivamente quello di Milano. Tale ultima disposizione non si applica qualora il Cliente sia “consumatore” ai sensi del Codice del Consumo (D. Lgs. n. 206/2005); in tal caso è competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione il Cliente ha la residenza o il domicilio elettivo. II NORME CHE REGOLANO I CONTI CORRENTI DI CORRISPONDENZA E I SERVIZI CONNESSI Art. 1 Convenzione di assegno 1. Le disposizioni con assegni sul conto si effettuano mediante l’uso di moduli per assegni forniti dalla Banca. Il Cliente è tenuto a rilasciare la dichiarazione di cui all’art. 124 della legge assegni. 2. Il Cliente è tenuto a custodire con ogni cura i moduli di assegni ed i relativi moduli di richiesta. Nel caso di persona giuridica sul modulo di assegno dovranno essere apposti, oltre alla firma, il timbro della persona fisica stessa e l’indicazione “per procura”. Il Cliente non è responsabile di ogni dannosa conseguenza che risulti dall’uso abusivo od illecito dei predetti moduli dal momento in cui ha dato comunicazione scritta alla Banca della perdita o sottrazione degli stessi mediante lettera raccomandata a.r. da inviarsi presso la sede legale della Banca o lettera semplice, quest’ultima purché consegnata direttamente alla Banca o alla filiale presso la quale sono aperti i rapporti, ovvero, tramite i canali che la Banca renderà disponibili al Cliente. La Banca è tenuta ad informare il correntista, anche mediante comunicazioni impersonali (cartelli, moduli prestampati, ecc.), delle procedure che lo stesso può seguire per cautelarsi dall’illecita circolazione del titolo (sequestro, ammortamento, ecc.). 3. In caso di revoca della convenzione di assegno e comunque con la cessazione del rapporto di conto corrente, i moduli non utilizzati devono essere restituiti alla Banca. 4. In caso di prelievi a mezzo carta Bancomat/Pago Bancomat, in conformità alle condizioni che regolano detto servizio, la Banca – qualora per effetto di tali prelievi le disponibilità in conto fossero divenute insufficienti - non provvede al pagamento degli eventuali assegni che ad essa pervengano per il pagamento, ancorché tratti in data anteriore a quella del prelievo ed ancorché del prelievo stesso la Banca abbia notizia successivamente al ricevimento o alla presentazione degli assegni stessi, ma prima dell’addebito in conto. 5. In caso di pluralità di conti, la Banca non è tenuta al pagamento degli assegni tratti su conti con disponibilità insufficiente, indipendentemente dalla eventuale presenza di fondi su altri conti di pertinenza dello stesso Cliente, salvo che quest’ultimo e gli altri eventuali cointestatari del conto sul quale esistano le relative disponibilità diano istruzioni specifiche a valere per la singola operazione, disposte in un momento anteriore a quello della presentazione del titolo. Art. 2 Addebito in conto di assegni o cambiali 1. Il Cliente autorizza la Banca ad addebitare sul suo conto assegni o cambiali da lui tratti o emessi, ancorché recanti firme di girata illeggibili, incomplete o comunque non conformi ai requisiti di cui all’art. 11 della Legge Assegni e dell’art. 8 della Legge Cambiaria. Art. 3 Misure di sicurezza relative al versamento di assegni in conto 1. Poiché, per motivi di sicurezza, le Banche provvedono a tagliare l’angolo superiore sinistro degli assegni di qualsiasi tipo e dei vaglia cambiari emessi dalla Banca d’Italia versati dalla Clientela, il Cliente si impegna a verificare l’integrità degli assegni ricevuti, prendendo atto che la Banca non accetta i titoli di cui sopra, che risultino tagliati nell’angolo superiore sinistro. Versione 20 novembre 2007 Art. 4 Versamento in conto di assegni Bancari e circolari ed accredito di disposizioni di incasso commerciale (RiBa e RID) 1. L’importo degli assegni bancari e circolari è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine ed è disponibile appena decorsi i termini indicati nel Foglio Informativo. La Banca potrà prorogare detti termini solo in presenza di cause di forza maggiore - ivi compresi gli scioperi del personale - verificatesi presso la Banca medesima e/o presso corrispondenti, anche non bancari. Di tale proroga la Banca dà pronta notizia alla Clientela, anche mediante comunicazioni impersonali (cartelli, moduli prestampati, avvisi sul sito web ecc.). 2. La valuta applicata all’accreditamento determina unicamente la decorrenza degli interessi senza conferire al Cliente alcun diritto circa la disponibilità dell’importo, come stabilita al precedente comma 1. 3. Qualora tuttavia la Banca consentisse al Cliente di utilizzare anticipatamente, in tutto o in parte, tale importo prima che siano decorsi i termini di cui al precedente comma 1 ed ancorché sull’importo sia iniziata la decorrenza degli interessi, ciò non comporterà affidamento di analoghe concessioni per il futuro. Prima del decorso di detti termini, la Banca si riserva il diritto di addebitare in qualsiasi momento l’importo dei titoli accreditati, nonché di esercitare - in caso di mancato incasso - tutti i diritti ed azioni, compresi quelli di cui all’art. 1829 cod. civ., nonché la facoltà di effettuare l’addebito in conto. 4. Decorsi i termini di cui al precedente comma 1, resta inteso comunque che la Banca trattarla - nel caso di assegni bancari - o la Banca emittente – nel caso di assegni circolari - mantiene il diritto, ove ne ricorrano i presupposti, di agire direttamente nei confronti del Cliente per il recupero dell’importo dei titoli indebitamente pagati. 5. Nel caso di disposizioni RiBa e RID inoltrate per l’incasso dal Cliente valgono le previsioni di cui ai precedenti commi. Resta inteso che il diritto di agire direttamente nei confronti del Cliente - nell’ipotesi prevista dal comma 4 – spetta alla Banca domiciliataria della disposizione inoltrata per l’incasso. 6. Il Cliente può effettuare versamenti per corrispondenza tramite le reti utilizzate dalla Banca per il collocamento dei prodotti o per corrispondenza tramite i servizi postali esclusivamente con le modalità di seguito descritte. In entrambi i casi, il versamento e la presentazione dei titoli si considerano avvenuti solo nel momento in cui essi pervengono materialmente alla filiale della Banca e, qualora venga accertata una irregolarità nei titoli o una discordanza tra le indicazioni risultanti nella distinta di presentazione e l’accertata consistenza dei valori, la Banca stessa procederà, dandone comunicazione al Cliente, alla registrazione del versamento per il solo importo accertato e regolare, con esonero da ogni responsabilità e facendo fede, ad ogni fine, le risultanze del controllo compiuto dalla Banca. Il relativo rischio è esclusivamente a carico del Cliente, non rispondendo la Banca dello smarrimento, distruzione o sottrazione durante il trasporto. 7. Qualsiasi azione o reclamo del Cliente, da inoltrarsi per iscritto mediante lettera raccomandata a.r. presso la sede legale della Banca o lettera semplice, quest’ultima purché consegnata direttamente alla Banca o alla filiale presso la quale sono aperti i rapporti, ovvero, tramite i canali che la Banca renderà disponibili al Cliente., inerente i versamenti effettuati secondo le modalità anzidette devono essere proposti nel termine di decadenza di centoventi giorni decorrenti dalla data di consegna dei titoli ovvero dalla data di spedizione. 8. Detti assegni dovranno essere: a) non trasferibili emessi dal Cliente ed intestati a sé medesimo; ovvero b) intestati o girati al Cliente e resi non ulteriormente trasferibili. 9. Tutti gli assegni dovranno essere sbarrati nella parte anteriore e girati dal Cliente valuta per l’incasso a Allianz Bank Financial Advisors S.p.A.. 10. Non rientra nelle incombenze dei Promotori Finanziari e degli Agenti Assicurativi, che non hanno poteri di rappresentanza della Banca, accettare contanti e/o titoli di credito diversi da quelli sopra specificati e conseguentemente la Banca non risponde della consegna al Promotore Finanziario o all’Agente Assicurativo di mezzi di pagamento difformi. 11. La Banca dà notizia dell’accreditamento dei titoli di credito sul conto corrente tramite l’estratto conto. Resta inteso che la Banca procederà al versamento degli assegni sul conto corrente nella data di ricezione del medesimo comprovata dal timbro apposto sulla busta relativa. 12. Il Cliente, inoltre, può effettuare versamenti presso gli sportelli di una o più banche che, in forza di apposite convenzioni con Allianz Bank Financial Advisors, sono abilitate a riceverli. L’esatta indicazione delle banche convenzionate sarà di volta in volta resa disponibile al Cliente, così come eventuali variazioni, aggiunte o soppressioni intervenute. Art. 5 Versamento in conto di altri titoli, effetti, ricevute e documenti similari 1. L’importo degli assegni diversi da quelli indicati nell’articolo 4 (vaglia ed altri titoli similari) nonché degli effetti, ricevute e documenti similari, è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine e non è disponibile prima che la Banca ne abbia effettuato la verifica o l’incasso e che dell’avvenuto incasso abbia avuto conoscenza la dipendenza accreditante. 2. La valuta applicata all’accreditamento determina unicamente la decorrenza degli interessi senza conferire al Cliente alcun diritto circa la disponibilità dell’importo. 3. Il Cliente prende atto e accetta che, qualora tuttavia la Banca gli consentisse di utilizzare, in tutto o in parte, tale importo prima di averne effettuato l’incasso ed ancorché sull’importo sia iniziata la decorrenza degli interessi, ciò non comporterà affidamento di analoghe concessioni per il futuro. 4. La Banca si riserva il diritto di addebitare in qualsiasi momento l’importo dei titoli accreditati anche prima della verifica o dell’incasso e ciò anche nel caso in cui abbia consentito al Cliente di utilizzare anticipatamente l’importo medesimo. 5. In caso di mancato incasso, la Banca si riserva tutti i diritti ed azioni, compresi quelli di cui all’art. 1829 cod. civ., nonché la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, l’addebito in conto. Art. 6 Versamento in conto di assegni sull’estero 1. In relazione al fatto che le banche degli Stati Uniti d’America e di altri Paesi esigono dai cedenti di assegni e di effetti cambiari la garanzia del rimborso qualora, successivamente al pagamento, venga comunque contestata la regolarità formale di detti titoli o l’autenticità e la completezza di una qualunque girata apposta sugli stessi, il cedente di assegni o di effetti su detti Paesi è tenuto a rimborsarli in qualunque tempo a semplice richiesta della Banca nel caso che alla stessa pervenisse analoga domanda dal suo corrispondente o dal trattario. 2. Il cedente è tenuto altresì ad accettare, a legittimazione e prova della richiesta di rimborso, i documenti idonei a tale scopo secondo la rispettiva legge estera, anche se sostitutivi del titolo di credito. Art. 7 Movimentazioni del conto 1. Salva espressa istruzione contraria e salvo che dalla natura dell’operazione emerga una diversa esigenza, tutti i rapporti di dare ed avere fra Banca e Cliente titolare del conto – ivi compresi i bonifici e le rimesse disposti da terzi a favore del Cliente medesimo - sono regolati con annotazioni sul conto stesso. 2. Tenuto conto che per i bonifici da eseguire negli Stati Uniti d’America o in altri Paesi in cui le banche danno corso alle relative istruzioni facendo prevalere il codice di conto rispetto alla denominazione del beneficiario esplicitata in chiaro, qualsiasi inconveniente o danno che dovesse derivare dall’eventuale errato pagamento determinato dalla inesatta indicazione del codice da parte del Cliente resta a completo carico dello stesso. È inoltre facoltà della Banca addebitare in ogni momento gli importi reclamati dalle banche corrispondenti in relazione alle eventuali richieste risarcitorie alle stesse opposte dal beneficiario, nel caso di errata esecuzione degli ordini dipendente da inesatta indicazione del codice da parte del Cliente. Art. 8 Utilizzabilità del conto corrente in valuta estera 1. Qualora la Banca consenta di utilizzare il conto anche per operazioni da effettuarsi in valuta estera, il Cliente può eseguire i versamenti in una qualsiasi delle valute concordate ed il relativo controvalore viene accreditato in conto, previa conversione in Euro - o nella valuta pattuita - al cambio corrente pubblicizzato dalla Banca alla data di esecuzione della disposizione. Con analoghe modalità sono accreditati in conto i bonifici e le rimesse disposti da terzi e sono altresì regolate tutte le disposizioni in valuta estera impartite dal Cliente con qualsiasi mezzo, ivi compresi gli assegni. 2. Il Cliente si obbliga a non apporre la clausola “effettivo” di cui all’art. 1279 cod. civ. sulle disposizioni impartite in valuta estera. In caso di inadempimento di tale obbligo, qualora la disposizione impartita comporti per la Banca pagamenti per cassa, la stessa non è tenuta a darvi corso. Pertanto, ove il beneficiario della disposizione non accetti modalità di pagamento alternative, la Banca rifiuterà l’esecuzione della predetta disposizione, restando a carico del Cliente ogni connessa conseguenza. Art. 9 Chiusura periodica del conto e regolamento degli interessi, commissioni e spese 1. I rapporti di dare e avere relativi al conto, sia esso debitore o creditore, vengono regolati con identica periodicità, portando in conto, con valuta “data di regolamento” dell’operazione, gli interessi, le commissioni e le spese ed applicando le trattenute fiscali di legge. Il saldo risultante dalla chiusura periodica così calcolato produce interessi secondo le medesime modalità. Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto produce interessi nella misura pattuita; su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica. 2. Gli assegni pagati dalla Banca vengono addebitati sul conto del Cliente con la valuta stabilita nel Foglio Informativo. 3. Salvo diverso accordo, escludendo le ipotesi di apertura di credito o di altra sovvenzione disciplinate nella Sezione III (“Affidamenti in conto corrente”), ad ognuna delle parti è sempre riservato il diritto di esigere il pagamento di tutto quanto sia comunque dovuto. Art. 10 Conto non movimentato 1. Qualora il conto non abbia avuto movimenti da oltre un anno e presenti un saldo creditore non superiore a 250 EURO la Banca cessa di corrispondere gli interessi, di addebitare le spese di gestione del conto corrente e di inviare l’estratto conto. 2. Ai fini del comma precedente non si considerano movimenti, ancorché compiuti nel corso dell’anno ivi previsto, né le disposizioni impartite da terzi, né le operazioni che la Banca effettua d’iniziativa (quali, ad esempio, l’accredito di interessi ed il recupero di spese) ovvero in forza di prescrizioni di legge o amministrative. 3. Nel caso di conti che non registrano alcuna operazione o movimentazione ad iniziativa del Cliente o di terzi da questo delegato, esclusa la Banca non specificatamente delegata in forma scritta, per un periodo di tempo di dieci anni (c.d. dormienti) la Banca provvede alle comunicazioni e agli adempimenti previsti dalla normativa vigente. Art. 11 Approvazione dell’estratto conto 1. L’invio degli estratti conto, ad ogni chiusura contabile, sarà effettuato dalla Banca, entro il termine di giorni 30 dalla data di chiusura, anche in adempimento degli obblighi di cui all’art. 1713 cod. civ.. 2. Salvo quanto previsto al successivo comma 3, trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento degli estratti conto senza che sia pervenuto alla Banca un reclamo specifico scritto, mediante lettera raccomandata a.r. da inviarsi presso la sede legale della Banca o lettera semplice, quest’ultima purché consegnata direttamente alla Banca o alla filiale presso la quale sono aperti i rapporti, ovvero, tramite i canali che la Banca renderà disponibili al Cliente, gli estratti conto si intenderanno senz’altro approvati dal Cliente. 3. Nel caso di errori di scritturazione o di calcolo, omissioni o duplicazioni di partite, il Cliente può esigere la rettifica di tali errori od omissioni nonché l’accreditamento con pari valuta degli importi erroneamente addebitati od omessi entro il termine di prescrizione ordinaria decorrente dalla data di ricevimento dell’estratto conto; siffatta rettifica od accreditamento è fatta senza spese per il Cliente. Entro il medesimo termine di prescrizione ed a decorrere dalla data di invio dell’estratto, la Banca può ripetere quanto dovuto per le stesse causali e per indebiti accreditamenti. 4. Salvo quanto disposto in precedenza ai commi 2 e 3, gli eventuali reclami in merito alle operazioni effettuate dalla Banca per conto del Cliente dovranno essere fatti da questi dal momento in cui sia in possesso della comunicazione di esecuzione, per lettera raccomandata a.r. da inviarsi presso la sede legale della Banca o lettera semplice, quest’ultima purché consegnata direttamente alla Banca o alla filiale presso la quale sono aperti i rapporti, ovvero, tramite i canali che la Banca renderà disponibili al Cliente; Norme contrattuali trascorsi 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, l’operato della Banca si intenderà approvato. Art. 12 Compensazione e pagamento di assegni 1. Qualora la Banca si avvalga della compensazione di legge di cui all’art. 13 della Sezione I “Norme e Condizioni Generali relative al rapporto Banca/Cliente”, essa non è tenuta a pagare gli assegni tratti o presentati con data posteriore alla stessa, nei limiti in cui, per effetto dell’intervenuta compensazione, sia venuta meno la provvista. 2. Qualora la Banca operi la compensazione per crediti non liquidi ed esigibili, prevista dall’art. 13 della Sezione I “Norme e Condizioni Generali relative al rapporto Banca/Cliente”, essa non è tenuta a pagare - nei limiti in cui sia venuta meno la provvista - gli assegni tratti o presentati con data posteriore al ricevimento da parte del Cliente della comunicazione dell’intervenuta compensazione. 3. Nei casi previsti dai commi precedenti, il Cliente è tenuto a costituire immediatamente i fondi necessari per il pagamento degli assegni tratti con data anteriore all’intervenuta compensazione, dei quali non sia ancora spirato il termine di presentazione, sul conto o sui conti a debito sui quali la compensazione medesima si è verificata e nei limiti in cui quest’ultima abbia fatto venir meno la disponibilità. 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conti intestati a più persone. Art. 13 Recesso 1. Fermo quanto previsto dall’art. 17 della Sezione I “Norme e Condizioni Generali relative al rapporto Banca/Cliente”, in caso di recesso dal contratto di conto corrente e/o dalla inerente convenzione di assegno, ognuna delle parti ha il diritto di esigere il pagamento di tutto quanto sia reciprocamente dovuto. Il recesso dal contratto provoca la chiusura del conto. 2. Qualora la Banca receda dal contratto di conto corrente, essa non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti ed a pagare gli assegni tratti con data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto efficace. Ove la revoca riguardi soltanto la convenzione di assegno, la Banca non è tenuta a pagare gli assegni tratti con data posteriore a quella in cui la revoca è divenuta efficace. Resta salvo ogni diverso effetto della revoca dell’autorizzazione ad emettere assegni disposta ai sensi dell’art. 9 della legge 15 dicembre 1990, n. 386 e successive eventuali integrazioni e/o modificazioni. 3. Qualora il Cliente receda dal contratto di conto corrente, la Banca, fermo restando quanto disposto al comma precedente, non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti ed a pagare gli assegni tratti con data anteriore a quella in cui il recesso è divenuto efficace; ove la revoca riguardi soltanto la convenzione di assegno, la Banca non è tenuta a pagare gli assegni tratti con data anteriore a quella in cui la revoca è divenuta efficace. 4. In deroga a quanto previsto nell’art. 17 della Sezione I come richiamato dal primo comma del presente articolo, il Cliente, nell’esercitare il diritto di recedere dal contratto, può per iscritto - al fine di disciplinare secondo le proprie esigenze gli effetti del recesso sugli ordini impartiti e sugli assegni tratti - comunicare alla Banca un termine di preavviso maggiore di dieci giorni, ovvero indicare alla stessa gli ordini e gli assegni che intende siano onorati, purché impartiti o tratti in data anteriore al momento in cui il recesso medesimo è divenuto operante. 5. L’esecuzione degli ordini ed il pagamento degli assegni di cui ai commi precedenti vengono effettuati dalla Banca entro i limiti di capienza del conto. 6. Il recesso dalla convenzione di assegno esercitato da uno dei cointestatari o dalla Banca nei confronti dello stesso lascia integra la convenzione verso gli altri cointestatari, qualora sia prevista la facoltà per i contitolari di compiere operazioni separatamente. III NORME CHE REGOLANO GLI AFFIDAMENTI IN CONTO CORRENTE Art. 1 Apertura di credito in conto corrente 1. Il Cliente può utilizzare in una o più volte la somma messagli a disposizione e può con successivi versamenti ripristinare la sua disponibilità. 2. Se l’apertura di credito è a tempo determinato, il Cliente è tenuto ad eseguire alla scadenza il pagamento di quanto da lui dovuto, anche senza un’espressa richiesta della Banca. 3. Le condizioni economiche applicate per gli affidamenti in conto corrente sono quelle previste tempo per tempo dalla Banca e precisate all’atto del perfezionamento del relativo contratto, ferma restando l’applicazione, ove non diversamente previsto, delle presenti Norme contrattuali. 4. Le condizioni economiche relative agli affidamenti convenzionati per accredito stipendio sono quelle indicate nel Foglio Informativo . 5. I fidi convenzionati per accredito stipendio non sono cumulabili con altri affidamenti in conto corrente. Art. 2 Maturazione degli interessi 1. Gli interessi dovuti dal Cliente alla Banca sono determinati nella misura pattuita, ferma restando l’applicazione di quanto disposto dall’art. 9 della Sezione II (Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e i servizi connessi). Art. 3 Recesso 1. Fermo quanto previsto dall’art. 17 della Sezione I “Norme e Condizioni Generali relative al rapporto Banca/Cliente” la Banca ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento dall’apertura di credito, ancorché concessa a tempo determinato, nonché di ridurla o di sospenderla. Il Cliente dovrà provvedere al pagamento di quanto dovuto entro quindici giorni dalla relativa comunicazione. 2. Anche il Cliente ha facoltà di recedere con effetto di chiusura dell’operazione mediante pagamento di quanto dovuto. In ogni caso il recesso ha l’effetto di sospendere immediatamente l’utilizzo del credito concesso. Le eventuali disposizioni allo scoperto che la Banca ritenesse di eseguire dopo la scadenza convenuta o dopo la comunicazione del recesso non comportano il ripristino dell’apertura di credito neppure per l’importo delle disposizioni eseguite. L’eventuale scoperto consentito oltre il limite dell’apertura di credito non comporta l’aumento di tale limite. Versione 20 novembre 2007 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano ad ogni altro credito o sovvenzione contrattualmente prevista, comunque e sotto qualsiasi forma concessi dalla Banca al Cliente. Art. 4 Recesso, compensazione e pagamento di assegni 1. In caso di recesso dall’apertura di credito da parte della Banca, il Cliente è tenuto a costituire senza dilazione i fondi necessari per il pagamento degli assegni tratti prima del ricevimento della comunicazione di recesso, dei quali non sia decorso il termine di presentazione. 2. Nel caso di cui al comma precedente, la compensazione per crediti non liquidi ed esigibili prevista dall’art. 13, della Sezione I “Norme e Condizioni Generali relative al rapporto Banca/Cliente” si intende operata al momento stesso della ricezione della comunicazione di recesso da parte del Cliente. 3. Le disposizioni di cui all’art. 12 della Sezione II (“Norme che regolano i Conti Correnti di Corrispondenza e i Servizi connessi”) si applicano anche nel caso di recesso dall’apertura di credito. Art. 5 Apertura di credito utilizzabile mediante presentazione di titoli o ricevute 1. Qualora l’utilizzazione dell’apertura di credito sia subordinata alla presentazione allo sconto o al salvo buon fine, da parte del Cliente, di assegni vaglia o altri titoli similari, nonché di effetti, ricevute bancarie o documenti similari, la Banca si riserva il diritto di esaminare ed eventualmente respingere quei titoli o documenti che a suo giudizio non risultassero regolari o di suo gradimento. Dell’eventuale rifiuto la Banca dà pronta comunicazione al Cliente. 2. Nell’ipotesi in cui la Banca receda dall’apertura di credito ai sensi e per gli effetti di cui ai precedenti artt. 3 e 4 ed ancorché i titoli e i documenti presentati non siano ancora scaduti o non ne sia ancora noto l’esito, essa ha facoltà di richiedere l’integrale pagamento dell’ammontare utilizzato, comprensivo dell’importo di detti titoli e documenti. 3. Qualora tali titoli e documenti, successivamente al recesso da parte della Banca, risultassero pagati, le relative somme sono tenute a disposizione del Cliente ovvero portate a decurtazione dell’importo dallo stesso dovuto. IV NORME SUL SERVIZIO DI INCASSO O DI ACCETTAZIONE DEGLI EFFETTI DOCUMENTI ED ASSEGNI Art. 1 Oggetto e limiti del servizio 1. I servizi di incasso e di accettazione di effetti, di documenti e di assegni sono svolti, per conto del Cliente, sulla base delle norme di seguito previste; per le operazioni di incasso e di accettazione da effettuarsi sull’estero, si applicano anche le Norme della Camera di Commercio Internazionale vigenti in materia di incassi documentari. 2. La Banca è tenuta a svolgere il servizio secondo i criteri di diligenza professionale richiamati nell’art. 2 delle “Condizioni generali relative al rapporto Banca/Cliente”; sono tuttavia a carico del Cliente le eventuali conseguenze dannose derivanti da cause non imputabili alla Banca, tra le quali vanno incluse, in via esemplificativa, quelle dipendenti da: <indicazioni erronee, non precise o insufficienti, specie di importo, di scadenza, di luogo di pagamento, di nomi, tanto sugli effetti, documenti ed assegni che sulle distinte di accompagnamento; <casi di forza maggiore, compresi scioperi anche del proprio personale, impedimenti od ostacoli determinati da normative di legge e consuetudinarie vigenti nel luogo di pagamento degli effetti, documenti ed assegni, siano essi stilati in moneta del Paese od in valuta estera, o da atti di autorità nazionali o estere, anche di fatto, o da provvedimenti od atti di natura giudiziaria (come sequestri, pignoramenti) o da fatti di terzi. 3. Qualora il Cliente richieda di svolgere il servizio in relazione ad effetti, documenti o assegni da presentare su piazze non bancabili presso l’Istituto di emissione e, in genere, su piazze per le quali vi siano difficoltà di curare le incombenze relative al servizio medesimo, la Banca non risponde della mancata presentazione per il pagamento o per l’accettazione o del mancato protesto in tempo utile di tali titoli e documenti. 4. Ugualmente essa non risponde delle conseguenze derivanti da omesso, ritardato ed erroneo avviso di esito, qualora detto avviso debba darsi mediante modulo predisposto dal Cliente. La clausola “incasso tramite” e ogni altra analoga non comportante domiciliazione non sono vincolanti per la Banca che comunque non risponde del mancato protesto di effetti per i quali risulti richiesto l’incasso per il tramite di uno sportello situato in località diversa dal luogo di pagamento. 5. La Banca ha titolo per rivalersi sul Cliente di tutte le spese relative o derivanti dall’espletamento del servizio, incluse quelle per la regolarizzazione nel bollo dei titoli ove la Banca stessa vi provvedesse, e quelle per le pene pecuniarie eventualmente pagate. Art. 2 Oggetto e limiti del servizio 1. In aggiunta a quanto previsto al precedente articolo 1, tramite il servizio di incasso o di accettazione degli effetti, documenti ed assegni, alle persone giuridiche è consentito: <incassare i propri crediti verso terzi mediante l’emissione di moduli contrassegnati con le diciture “MAV” (pagamento mediante avviso) inviati al debitore, il quale utilizza detti moduli per effettuare il pagamento a favore del creditore presso qualunque sportello bancario o ufficio postale; <incassare i propri crediti verso terzi mediante l’emissione di moduli contrassegnati con le diciture “RIBA” (incassi ricevute bancarie) inviati al debitore, il quale utilizza detti moduli per effettuare il pagamento a favore del creditore presso qualunque sportello bancario o ufficio postale; <incassare, tramite il servizio RID (rapporti interbancari diretti), i propri crediti verso terzi sulla base di un ordine permanente di addebito in conto corrente conferito al debitore; il debitore sottoscrive preliminarmente un apposito modulo di autorizzazione all’addebito in conto corrente e la disposizione presentata per l’incasso può essere richiamata dal creditore in data antecedente alla data di scadenza. 2. I servizi di cui al presente articolo saranno attivati solo successivamente alla sottoscrizione del contratto CBI (Corporate Banking Interbancario). V NORME SUL SERVIZIO DI DEPOSITO A CUSTODIA E/O AMMINISTRAZIONE DI TITOLI E STRUMENTI FINANZIARI Art. 1 Oggetto del contratto 1. La Banca svolge il servizio di deposito in amministrazione di titoli e strumenti finanziari (di seguito denominati anche semplicemente titoli) alle seguenti condizioni. Ove il servizio attenga a strumenti finanziari dematerializzati, esso si espleta, in regime di gestione accentrata, attraverso appositi conti (di seguito denominati indifferentemente depositi). 3. Per i titoli non quotati nelle Borse italiane, il Cliente è tenuto a dare alla Banca tempestivamente le opportune istruzioni in mancanza delle quali essa non può essere tenuta a compiere alcuna relativa operazione. 4. In mancanza di istruzioni operative contrarie da conferire alla Banca entro 15 giorni dalla data di negoziazione “ex cedola” o “ex dividendo”, la Banca medesima cura l’incasso degli interessi o dei dividendi. Art. 2 Titoli e strumenti finanziari oggetto del deposito 1. Oggetto del deposito possono essere sia titoli e strumenti finanziari cartacei che strumenti finanziari dematerializzati ai sensi del titolo V del Decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 e relativa normativa di attuazione. 2. Nel caso di deposito di titoli e strumenti finanziari cartacei il Cliente deve presentare gli stessi accompagnati da una distinta contenente gli estremi necessari per identificarli. 3. Quando oggetto del deposito sono strumenti finanziari dematerializzati, la registrazione contabile dello strumento finanziario a nome del Cliente presso la Banca depositaria prende luogo della consegna dello strumento medesimo ed il trasferimento, ritiro o vincolo relativo agli stessi potranno trovare attuazione solo attraverso iscrizioni contabili secondo le modalità e per gli effetti di cui alla normativa sopra richiamata, restando esclusa ogni possibilità di rilascio di certificati in forma cartacea. Art. 4 Obbligazioni del Cliente 1. Le spese di qualunque genere, che la Banca avesse a sostenere, in dipendenza di pignoramenti o di sequestri operanti sui titoli, stanno interamente a carico del Cliente, anche qualora le dette spese non fossero ripetibili nei confronti di chi ha promosso o sostenuto il relativo procedimento. 2. La Banca è autorizzata a provvedere, anche mediante addebito in conto corrente, alla regolazione di quanto ad essa dovuto a norma dei commi precedenti. Art. 3 Svolgimento del servizio 1. La Banca custodisce i titoli cartacei e mantiene la registrazione contabile degli strumenti finanziari dematerializzati, esige gli interessi e i dividendi, verifica i sorteggi per l’attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, cura le riscossioni per conto del Cliente ed il rinnovo del foglio cedole ed in generale provvede alla tutela dei diritti inerenti ai titoli stessi. 2. Nel caso di esercizio del diritto di opzione, conversione dei titoli o versamento di decimi, la Banca chiede, nei tempi tecnici necessari, istruzioni al Cliente e provvede all’esecuzione dell’operazione soltanto a seguito di ordine scritto e previo versamento dei fondi occorrenti. In mancanza di istruzioni in tempo utile, la Banca depositaria cura la vendita dei diritti di opzione e le altre operazioni per conto del Cliente stesso. Art. 5 Vendita dei titoli in caso di inadempimento del Cliente 1. Se il Cliente non adempie puntualmente ed interamente alle sue obbligazioni, di cui all’articolo precedente, la Banca lo diffida a mezzo di lettera raccomandata a pagare entro il termine di 15 giorni decorrente dalla ricezione della predetta comunicazione. 2. Se il Cliente rimane in mora, la Banca può valersi dei diritti ad essa spettanti ai sensi degli artt. 2761, commi 3 e 4 e 2756, commi 2 e 3, cod. civ., realizzando direttamente o a mezzo di altro intermediario abilitato un quantitativo dei titoli depositati congruamente correlato al credito vantato dalla Banca stessa. 3. Prima di realizzare i titoli, la Banca avverte il Cliente con lettera raccomandata del suo proposito, accordandogli un ulteriore termine di 10 giorni. 4. La Banca si soddisfa sul ricavo netto della vendita e tiene il residuo a disposizione del Cliente. 5. Se la Banca ha fatto vendere solo parte dei titoli, tiene in deposito gli altri alle stesse condizioni. Norme contrattuali Art. 6 Modalità per il ritiro dei titoli cartacei oggetto di deposito 1. Per il parziale o totale ritiro dei titoli cartacei il Cliente deve far pervenire avviso alla Banca almeno un giorno prima. In caso di mancato ritiro nel giorno fissato l’avviso deve essere rinnovato. 2. In caso di parziale o totale ritiro dei suddetti titoli subdepositati a norma dei successivi artt. 11, 12 e 13, la Banca provvederà alla loro restituzione al Cliente entro il più breve tempo possibile comunque in relazione al tempo richiesto dagli organismi subdepositari. Art. 7 Recesso 1. In caso di recesso dal Servizio di deposito a custodia e/o amministrazione di titoli e strumenti finanziari si applica l’art. 17 della Sezione I “Norme e Condizioni Generali relative al rapporto Banca/Cliente”. 2. Le parti convengono che qualora sul predetto rapporto, per il quale una delle parti ha manifestato la volontà di recedere, vi siano titoli o strumenti finanziari ancora in deposito, la Banca, decorsi 10 giorni senza che le siano pervenute idonee istruzioni in merito al loro trasferimento o alla loro vendita, potrà depositarli su un conto transitorio curandone unicamente la custodia e senza più svolgere l’attività di amministrazione. Art. 8 Invio dell’estratto titoli 1. La Banca invia almeno una volta l’anno al Cliente una posizione dei titoli in deposito. Trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento di tale posizione, senza che sia pervenuto alla Banca un reclamo specifico da inviarsi mediante lettera raccomandata a. r. presso la sede legale della Banca o lettera semplice, quest’ultima purché consegnata direttamente alla Banca o alla filiale presso la quale sono aperti i rapporti, ovvero, tramite i canali che la Banca renderà disponibili al Cliente, la posizione stessa si intenderà senz’altro riconosciuta esatta ed approvata. Art. 9 Cointestazione del rapporto con facoltà di utilizzo disgiunto e cessazione della facoltà di disporre separatamente del deposito 1. Fermo quanto previsto dall’articolo 11 della Sezione I “Norme e Condizioni Generali relative al rapporto Banca/Cliente”, quando il deposito è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente a firma disgiunta, ciascuno degli altri cointestatari è autorizzato in nome e per conto di ciascun altro cointestatario del rapporto a vendere i titoli nominativi, anche azionari, intestatati ad uno solo dei titolari del rapporto; comprare titoli nominativi, anche azionari, facendoli intestare ad un altro dei cointestatari del rapporto; trasferire i titoli nominativi, anche azionari, intestati ad uno solo dei titolari del rapporto, apponendo sugli stessi le relative girate o conferendo alla Banca il relativo mandato anche a favore dei terzi o della Banca; dare in riporto i titoli, estinguere i riporti in essere; utilizzare comunque i titoli nominativi, anche azionari, intestati ad uno solo dei titolari del rapporto ed in particolare a dare le conferme per l’esecuzione delle operazioni non adeguate e le autorizzazioni per le operazioni in conflitto d’interesse. Si intende che la firma delle Norme contrattuali da parte di ciascun cointestatario assume anche valore ed efficacia di procura a favore disgiuntamente degli altri cointestatari, per la realizzazione di quanto sopra previsto. Art. 10 Trasferimento del deposito di titoli cartacei 1. La Banca ha facoltà di custodire il deposito dei titoli cartacei ove essa ritiene più opportuno in rapporto alle sue esigenze e altresì di trasferirli dandone comunicazione al Cliente. Art. 11 Subdeposito dei titoli cartacei presso società di gestione accentrata 1. La Banca è autorizzata a subdepositare i titoli cartacei presso una delle società di gestione accentrata ai sensi e per gli effetti dell’art. 80 e ss. Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni ed integrazioni e dei relativi regolamenti di attuazione. In relazione ai suddetti titoli subdepositati, il Cliente prende atto che può disporre in tutto o in parte dei diritti inerenti ai medesimi titoli a favore di altri depositanti ovvero chiedere la consegna di un corrispondente quantitativo di titoli della stessa specie di quelli subdepositati, tramite la Banca depositariaaderente e secondo le modalità indicate nelle norme contenute nel regolamento dei servizi della società di gestione accentrata. Art. 12 Subdeposito dei titoli al portatore presso altri enti 1. La Banca è altresì autorizzata a subdepositare i titoli al portatore anche presso organismi diversi dalle società di gestione accentrata, a cui sia consentita comunque la custodia e l’amministrazione accentrata; detti organismi a loro volta, per particolari esigenze, possono affidarne la materiale custodia a terzi. 2. Qualora i titoli di cui al comma precedente presentino caratteristiche di fungibilità o quando altrimenti possibile - ferma restando la responsabilità del Cliente in ordine alla regolarità dei titoli - la Banca è anche autorizzata a procedere al loro raggruppamento ovvero a consentirne il raggruppamento da parte dei predetti organismi ed il Cliente accetta di ricevere in restituzione altrettanti titoli della stessa specie e qualità. 3. Resta comunque inteso che, anche relativamente ai titoli subdepositati ai sensi del presente articolo, la Banca rimane responsabile nei confronti del Cliente ai sensi delle Norme contrattuali. Art. 13 Subdeposito di titoli emessi o circolanti all’estero 1. Per i titoli emessi o circolanti all’estero la Banca è autorizzata a farsi sostituire - nell’esecuzione delle operazioni di cui all’art. 3 - da società estere subdepositarie a tal fine abilitate, depositando conseguentemente i titoli presso le stesse. Il servizio si svolge secondo le modalità indicate nelle norme contenute nel regolamento di dette società estere subdepositarie. VI NORME RELATIVE ALL’INCARICO DI RICEZIONE, TRASMISSIONE E NEGOZIAZIONE DI ORDINI SU STRUMENTI FINANZIARI Art. 1 - Conferimento degli ordini 1. La Banca svolge le attività riguardanti i servizi di negoziazione in conto proprio, di ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari ai sensi del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (T.U.F.) e successive modificazioni ed integrazioni e dei relativi regolamenti di attuazione. Oggetto della prestazione dei servizi sono, salvo diverso accordo, gli strumenti finanziari definiti dal TUF. 2. Nello svolgimento dei predetti servizi, la Banca è autorizzata, ai sensi della vigente normativa ad agire per conto del Cliente anche in nome proprio. Gli ordini sono impartiti alla Banca di norma per iscritto attraverso i promotori finanziari a tal fine autorizzati o presso la propria sede legale o le proprie filiali. 3. All’atto del ricevimento dell’ordine la Banca o il promotore finanziario rilasciano apposita attestazione cartacea. 4. Qualora gli ordini, previa autorizzazione della Banca, vengano impartiti telefonicamente tramite il Servizio di Banca Diretta ,il Cliente prende atto che tali ordini saranno registrati su nastro magnetico o su altro supporto equivalente. Gli ordini possono essere anche impartiti mediante altri mezzi di comunicazione a distanza, diversi dal telefono, secondo i canali di volta in volta posti in essere dalla Banca in relazione ai servizi prestati. Versione 20 novembre 2007 In tali casi l’attestazione nonché l’assolvimento degli obblighi informativi risultano dalle registrazioni effettuate con modalità tecniche che consentono al Cliente di acquisire la disponibilità della documentazione su supporto duraturo. 5. Qualora siano impartiti attraverso promotori finanziari, gli ordini, ai fini dell’esecuzione nel rispetto della priorità della loro ricezione, si intendono conferiti alla Banca nel momento in cui pervengono a quest’ultima. È fatto divieto ai promotori finanziari di riscuotere denaro, strumenti finanziari e titoli di credito al portatore. Il Cliente e la Banca riconoscono la validità degli ordini impartiti, per il tramite dei promotori finanziari, via fax; il Cliente che si avvale di tale strumento dovrà riportare sull’ordine stesso un recapito telefonico ove rintracciarlo al fine di acquisire eventuali ulteriori elementi di certezza relativamente all’ordine, ove necessari. Gli ordini via fax dovranno pervenire, per il tramite dei promotori finanziari, unicamente sui numeri telefonici che la Banca comunicherà al Cliente in modo generalizzato e impersonale, anche tramite modalità telematiche. In tal caso il Cliente dovrà inviare alla Banca l’ordine in originale. 6. Gli ordini impartiti dal Cliente devono essere completi in ogni elemento necessario alla loro esecuzione. È facoltà della Banca di rifiutare, non trasmettere o non negoziare l’ordine conferito dal Cliente stesso, anche a mezzo di strumenti informatici, con obbligo di immediata comunicazione al Cliente, fornendo le ragioni alla base di tale rifiuto. 7. Il Cliente in caso di indisponibilità della modalità di conferimento dell’ordine prescelta, potrà sempre avvalersi di una delle altre modalità alternative disciplinate nelle Norme contrattuali. 8. Per quanto occorra, si precisa che la massima tempestività di esecuzione degli ordini impartiti dal Cliente, è da porsi in relazione alla modalità di conferimento prescelta fra quelle disciplinate nel presente accordo, con prevalenza dei canali telematici e telefonici. Viceversa, l’utilizzo da parte del Cliente del fax o della corrispondenza scritta in genere, comporta, previamente alla successiva trasmissione o negoziazione da parte della Banca, la verifica dei requisiti di disponibilità dei fondi (bene fondi) e di veridicità della sottoscrizione apposta (bene firma), per il rispetto di precise disposizioni normative, l’espletamento di tali procedure, in particolari condizioni di intensa operatività sui mercati e di code di lavorazione, nonché l’avvenuta ricezione da parte della Banca in fasce orarie pomeridiane, possono implicare una esecuzione posticipata. Art. 2 - Ricezione, trasmissione e negoziazione degli ordini 1. La Banca, nella gestione degli ordini, ne assicura la trattazione rapida, corretta ed efficiente. A tal fine: (i) assicura che gli ordini ricevuti dal Cliente siano prontamente ed accuratamente registrati ed assegnati; (ii) tratta gli ordini dei Clienti che siano equivalenti a quelli di altri clienti della Banca in successione, in relazione al canale utilizzato per la ricezione dei medesimi, e con prontezza, a meno che le caratteristiche dell’ordine o le condizioni di mercato prevalenti lo rendano impossibile o gli interessi del Cliente richiedano di procedere diversamente; (iii) informa il Cliente circa eventuali difficoltà rilevanti che potrebbero influire sulla corretta gestione degli ordini non appena viene a conoscenza di tali difficoltà. 2. Nel caso di ordini con limiti di prezzo, in relazione ad azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato, che non siano eseguiti immediatamente alle condizioni prevalenti del mercato, la Banca adotta misure volte a facilitare l’esecuzione più rapida possibile di tali ordini autorizzando gli intermediari incaricati dell’esecuzione dell’ordine alla immediata pubblicazione in modo da rendere l’ordine stesso facilmente accessibile agli altri partecipanti al mercato, a meno che il Cliente fornisca esplicitamente istruzioni diverse. A tal fine la Banca può autorizzare la trasmissione degli ordini del Cliente con limite di prezzo a un mercato regolamentato e/o a un sistema multilaterale di negoziazione, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni applicabili. 3. La Banca trasmette tempestivamente gli ordini conferiti dal Cliente ad altri intermediari autorizzati all’esecuzione degli ordini per conto dei clienti, qualora non provveda direttamente alla loro esecuzione, anche mediante negoziazione per conto proprio. Nella trasmissione o nell’esecuzione degli ordini, la Banca attua e rispetta la propria strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini, al fine di raggiungere il miglior risultato possibile per il Cliente. Tale strategia è illustrata nell’apposito documento “Strategia di trasmissione degli ordini”, che forma parte integrante delle Norme contrattuali. 4. La Banca provvede, nei termini previsti dalle vigenti disposizioni, a verificare e, se del caso, ad aggiornare la propria “Strategia di trasmissione degli ordini” e a dare comunicazione al Cliente di qualsiasi modifica apportata. Qualora il Cliente impartisca istruzioni specifiche, la Banca è tenuta ad attenersi alle istruzioni stesse, limitatamente agli elementi oggetto delle indicazioni ricevute. Il Cliente prende atto ed è informato del fatto che eventuali sue istruzioni specifiche possono pregiudicare le misure previste nella “Strategia di trasmissione degli ordini”. 5. La Banca ha la facoltà di trattare l’ordine del Cliente in aggregazione con gli ordini di altri clienti o con operazioni per conto della Banca. L’aggregazione degli ordini e la successiva assegnazione dopo la loro esecuzione è effettuata nel rispetto della normativa in materia, rendendo improbabile il rischio che l’aggregazione vada a discapito del Cliente e assicurando che l’assegnazione sia effettuata in modo corretto e non dannoso per il Cliente. Qualora sia prevista l’aggregazione dell’ordine impartito dal Cliente, la Banca lo informa che l’aggregazione potrebbe andare a suo discapito in relazione a quel determinato ordine. 6. La Banca non è responsabile della mancata esecuzione degli ordini dovuta a impossibilità ad operare derivante da cause ad essa non imputabili o, in ogni caso, a ritardi dovuti a malfunzionamenti del mercato, mancata o irregolare trasmissione delle informazioni o a cause al di fuori del suo controllo, inclusi, senza limitazione, ritardi o cadute di linea del sistema di trasmissione e/o di negoziazione o altri inconvenienti do- vuti a alterazioni, interruzioni, sospensioni, guasti, malfunzionamento o non funzionamento degli impianti e dei sistemi telefonici elettronici, controversie sindacali, forza maggiore, scioperi. Art. 3 - Garanzie relative alle operazioni richieste 1. La gestione degli ordini di compravendita su strumenti finanziari impartite dal Cliente è subordinata alla costituzione da parte del Cliente stesso dei vincoli di garanzia stabiliti dalla vigente legislazione, dalle disposizioni regolamentari in materia nonché dalle garanzie indicate dalla Banca. 2. Il Cliente prende atto che gli ordini di cui sopra non saranno trasmessi/negoziati dalla Banca, qualora la disponibilità del conto o del deposito titoli sul quale deve essere regolata l’operazione non consenta alla Banca di costituire le garanzie o di versare i margini richiesti per il compimento della relativa operazione. Art. 4 - Conflitti di interesse 1. La Banca organizza la propria attività in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse e, in situazioni di conflitto, agisce in modo da assicurare comunque al Cliente trasparenza ed equo trattamento. A tal fine la Banca attua la politica di tutela descritta nella “Politica di gestione dei conflitti d’interesse e incentivi” consegnata al Cliente, conformemente a quanto previsto dalla normativa di riferimento. 2. La Banca garantisce comunque, ai sensi della normativa applicabile, al Cliente la possibilità di ottenere, previa espressa richiesta in tal senso, maggiori dettagli relativamente alla propria politica di gestione dei conflitti d’interessi. La comunicazione di tali maggiori dettagli potrà avvenire anche su supporto duraturo. Art. 5 - Variabilità del valore degli investimenti effettuati 1. Il Cliente prende atto che non ha alcuna garanzia di mantenere invariato il valore degli investimenti effettuati. Art. 6 - Cointestazione 1. La Banca, ai sensi della normativa tempo per tempo vigente, ha dato il proprio consenso all’intermediario incaricato dell’esecuzione degli ordini per operare al di fuori dei mercati regolamentati ed al di fuori dei sistemi multilaterali di negoziazione laddove la natura degli strumenti finanziati oggetto delle operazioni o le relative prassi di mercato esistenti lo richiedano. 2. Con riguardo agli ordini relativi a strumenti finanziari non ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati, diversi dai titoli di Stato o garantiti dallo Stato e dalle quote di organismi di investimento collettivi, il Cliente prende atto che tali investimenti possono comportare: <il rischio di non essere facilmente liquidabili; <la carenza di informazioni appropriate che rendano possibile accettarne agevolmente il valore corrente. Art. 7 - Vendite allo scoperto 1. Per gli ordini di vendita allo scoperto di strumenti finanziari a diffusione limitata il Cliente prende atto che la ricopertura dell’operazione può risultare difficoltosa e dare luogo ad oneri aggiuntivi e che comunque detta operazione sarà eseguita in conformità alle vigenti disposizioni. Art. 8 - Operazioni aventi ad oggetto strumenti derivati, warrant e covered warrant 1. Con riguardo agli strumenti finanziari di cui all’art. 1, comma 2, lettere da d) a j), Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (T.U.F.) e successive modificazioni ed integrazioni, il Cliente prende atto che: < il valore di mercato di tali strumenti è soggetto a notevoli variazioni; < l’investimento effettuato su tali strumenti comporta l’assunzione di elevato rischio di perdite di dimensioni anche eccedenti l’esborso originario e comunque non preventivamente quantificabili. Art. 9 - Operazioni con passività potenziali e comunicazione delle perdite 1. Nel caso di posizioni aperte scoperte su operazioni che possano determinare passività effettive o potenziali superiori al costo di acquisto degli strumenti finanziari la Banca comunica al Cliente le perdite qualora venga superata la soglia delle perdite convenuta nella “Richiesta di apertura rapporti” tra la Banca ed il Cliente nell’ambito degli atti che disciplinano tale operatività, secondo quanto ivi contenuto. Norme contrattuali 2. La Banca provvede alla comunicazione delle perdite non più tardi della fine del giorno lavorativo nel quale la soglia è superata, o qualora tale soglia sia superata in un giorno non lavorativo, della fine del giorno lavorativo successivo. Art. 10 - Valutazione di appropriatezza 1. Nella prestazione dei servizi regolati dalle Norme contrattuali, la Banca verifica, tramite apposito test, che il Cliente abbia la conoscenza e l’esperienza necessarie per comprendere i rischi che lo strumento finanziario o il servizio di investimento richiesto comportano. 2. Tale valutazione è prestata tenendo conto delle specifiche conoscenze ed esperienze del Cliente in materia di investimenti, come comunicate da quest’ultimo riguardo al tipo di strumento o servizio di investimento offerto o richiesto. Il Cliente è edotto del fatto che la valutazione di appropriatezza è fatta nel suo interesse. 3. La Banca comunica al Cliente il mancato superamento del test di appropriatezza nel caso in cui il Cliente stesso non possieda le conoscenze e/o l’esperienza necessaria al fine di comprendere i rischi dello strumento finanziario o del servizio di investimento richiesto. 4. Il Cliente è tenuto a collaborare con la Banca per la redazione e l’aggiornamento delle sue informazioni, necessarie per effettuare la valutazione di appropriatezza. A tal fine il Cliente fornisce alla Banca le informazioni richieste 5. Il Cliente prende atto che la Banca fa legittimo affidamento sulle informazioni rese dal Cliente e che è onere del Cliente informare la Banca di ogni variazione relativa alle stesse. La Banca provvede periodicamente a verificare l’attualità delle informazioni rese e può chiedere al Cliente di confermarle o modificarle, aggiornando le informazioni in proprio possesso e la conseguente valutazione di appropriatezza. A tal fine, la Banca utilizza le proprie procedure, anche tramite il canale Internet. 6. Il Cliente prende inoltre atto che, nel caso in cui non siano disponibili, o non vengano aggiornate le informazioni necessarie per la valutazione dell’appropriatezza, la Banca avverte il Cliente di non essere in grado di determinare se lo strumento e/o il servizio richiesto sia appropriato. Ciò potrà avvenire anche con una comunicazione in formato standardizzato. 7. In caso di ordini conferiti tramite il Servizio di Banca Diretta, il Cliente prende atto che la comunicazione di cui ai commi 3 e 6 del presente articolo è effettuata con il medesimo mezzo e documentata dalle registrazioni su nastro magnetico o altro supporto equivalente. Art. 11 - Deposito degli strumenti finanziari e regolamento contabile 1. Gli strumenti finanziari oggetto delle operazioni di cui al contratto sottoscritto ai sensi delle Norme contrattuali saranno immessi in un deposito amministrato presso la Banca disciplinato dalle “Norme sul servizio di deposito a custodia e/o amministrazione di titoli e strumenti finanziari”. Tali strumenti possono essere dal Cliente trasferiti o ritirati, in tutto o in parte, senza addebito di alcuna penalità. 2. Il regolamento contabile delle operazioni, nonché di tutto quanto dovuto per i servizi, avverrà in base alle istruzioni impartite con riferimento al deposito di cui sopra. In mancanza di indicazione del deposito amministrato, il regolamento contabile avverrà in base a disposizioni da impartire per ogni singola operazione. Art. 12 - Commissioni e spese 1. Le commissioni applicate ai servizi oggetto dell’incarico di ricezione, trasmissione e negoziazione di ordini su strumenti finanziari sono indicate nel Foglio Informativo. Art. 13 - Documentazione delle operazioni eseguite 1. La Banca invia al Cliente la rendicontazione dell’attività svolta, avuto riguardo ai costi delle operazioni e dei servizi prestati. 2. La Banca trasmette prontamente al Cliente le informazioni essenziali riguardanti l’esecuzione dell’ordine. 3. La Banca trasmette al Cliente al dettaglio un avviso che confermi l’esecuzione dell’ordine impartito, al più tardi il primo giorno lavorativo successivo all’esecuzione o, nel caso in cui la Banca debba ricevere conferma dell’avvenuta esecuzione da parte di un terzo soggetto, entro il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma dal terzo medesimo. In tale ipotesi, ove la conferma dell’avvenuta esecuzione debba essere necessariamente inviata da un terzo soggetto, la Banca è esonerata dall’obbligo di trasmettere la propria nota di eseguito. 4. A richiesta del Cliente, la Banca fornisce informazioni circa lo stato del suo ordine. 5. La documentazione si intenderà tacitamente approvata dal Cliente in mancanza di reclamo scritto motivato, che dovrà essere trasmesso alla Banca secondo le modalità di cui al presente contratto, trascorsi 60 giorni dalla data di ricezione della documentazione stessa. VII NORME CHE REGOLANO IL SERVIZIO DI BANCA DIRETTA Art. 1 Il Servizio di Banca Diretta 1. Con il presente contratto il Cliente, persona fisica, aderisce al Servizio di Banca Diretta (di seguito denominato il “Servizio”). 2. Il Servizio consente di svolgere le operazioni abilitate dalla Banca - e in genere consente di gestire tutti i rapporti instaurati dal Cliente con la Banca (di seguito anche i “Rapporti con la Banca”) - tramite il telefono e/o personal computer e/o altre apparecchiature collegate con la Banca e comunque tramite ogni altro strumento anche di carattere informatico o telematico di cui sarà data comunicazione al Cliente unitamente alle relative condizioni e istruzioni operative. 3. La Banca, inoltre, in relazione allo sviluppo dei sistemi tecnici disponibili e alla sicurezza degli stessi e del completamento del quadro normativo e regolamentare di riferimento, si riserva di rendere possibile l’utilizzo della firma elettronica o altro strumento di autenticazione o identificazione, a sua discrezione, comunicandolo tempestivamente di volta in volta a quei Clienti che ne abbiano fatto richiesta e in quanto muniti delle idonee chiavi elettroniche private e pubbliche per l’utilizzo della firma elettronica stessa. 4. Le modalità operative e di comunicazione di cui al secondo comma posso essere utilizzate dalle Parti in alternativa e in deroga rispetto a quelle indicate nelle precedenti Norme Generali e speciali salvi i casi in cui sia ivi previsto l’invio di lettere raccomandate o raccomandate a. r. 5. L’utilizzo di una modalità per talune operazioni od atti non preclude la facoltà di adottare diverse modalità per le operazioni o gli atti successivi. 6. Le presenti Norme sul Servizio, si applicano ai Rapporti con la Banca svolti tramite il Servizio stesso, ad integrazione delle Norme Generali e di quelle Speciali che regolano ciascun singolo servizio. 7. In caso di incompatibilità, si applicano le Norme sul Servizio. 8. L’interruzione o sospensione per qualunque causa del Servizio non comportano l’automatica risoluzione o la sospensione dei Rapporti con la 10 Versione 20 novembre 2007 Banca, che resteranno disciplinati dalle Norme Generali e da quelle Speciali che regolano ciascun singolo servizio. Art. 2 Modalità di utilizzo del Servizio – Strumenti di identificazione 1. La Banca fornirà al Cliente gli strumenti necessari per effettuare le operazioni: il Codice Utente, il Numero Personale e la Parola Chiave. 2. Il Cliente si impegna a mantenere segreti e a non cedere ad alcuno i propri codici personali di identificazione di cui al comma precedente. Ai fini dell’utilizzo del Servizio di cui alla presente sezione non sarà possibile attribuire specifici codici personali di identificazione ai soggetti delegati ad operare sui singoli rapporti dal Cliente, né questi ultimi potranno usufruire dei codici personali forniti dalla Banca al Cliente stesso che sono, incedibili e devono rimanere segreti. I delegati, pertanto, potranno operare unicamente attraverso le filiali della Banca. 3. Il Codice Utente viene predisposto dalla Banca in modo automatico con una procedura riservata e consente di svolgere operazioni di interrogazione sui rapporti accesi con la Banca. 4. Il Numero Personale viene scelto dal Cliente e comunicato dallo stesso alla Banca secondo le modalità tempo per tempo stabilite dalla Banca ed è idoneo, unitamente al Codice Utente, allo svolgimento di operazioni di interrogazione sui rapporti accesi con la Banca. 5. La parola chiave viene predisposta dalla Banca in modo automatico con una procedura riservata al momento dell’attivazione del servizio per svolgere operazioni dispositive entro i limiti prestabiliti ed indicati nella lettera sigillata contenente il Codice Utente e la Parola Chiave. 6. Il Codice Utente e la Parola Chiave (che è sconosciuta al personale della Banca) verranno comunicati al Cliente, al proprio recapito di corrispondenza. 7. Il Codice Utente, Numero Personale e la Parola Chiave potranno essere variati ogni qualvolta il Cliente lo ritenga opportuno secondo le modalità definite tempo per tempo dalla Banca. 8. Al fine di migliorare il Servizio in relazione anche all’evoluzione tecnica, la Banca si riserva la facoltà di apportare modifiche e/o integrazioni alle modalità e condizioni tecniche di utilizzo dello stesso, nonché agli strumenti o alle modalità tecniche di identificazione. Tali eventuali modifiche e/o integrazioni verranno comunicate dalla Banca al Cliente in tempo utile senza che venga pregiudicata la sua operatività e comunque, in caso di urgenza, non appena necessario. 9. Il Cliente nell’utilizzo del Servizio tramite rete Internet è tenuto ad avvalersi del sito predisposto dalla Banca. Il Cliente secondo quanto specificatamente disciplinato dalle Norme del presente contratto può fare pervenire o/ricevere dalla Banca in generale comunicazioni sia informative sia dispositive, utilizzando di volta in volta le modalità specificatamente previste. Il Cliente non può utilizzare per le proprie comunicazioni sia informative sia dispositive la funzione di posta elettronica disponibile liberamente sulla rete né la Banca le accetterà né le eseguirà. 10. La Banca adotterà le opportune precauzioni per garantire la riservatezza delle informazioni trattate nell’ambito del servizio. 11. Tuttavia, la Banca non sarà responsabile per la perdita, alterazione o diffusione non intenzionale di informazioni trasmesse attraverso l’utilizzo di tecniche telematiche, ascrivibili a difetti di funzionamento o alterazioni delle tecniche stesse e dovuti a eventi al di fuori del controllo diretto della Banca. 12. Considerato inoltre che il Servizio consente di accedere, tramite il sito della Banca ad altri siti Internet di terzi, la Banca non assume alcuna responsabilità circa l’accuratezza, la completezza, la qualità o la legalità delle informazioni ricavabili da tali siti, ne la predetta facoltà di accesso costituisce un invito da parte della Banca ad accedere ai predetti siti di terzi. telefonici sarà validamente fornita per mezzo delle scritture contabili, delle registrazioni fonografiche e delle registrazioni dei dati informatici effettuate su supporto informatico o altro tipo analogo di supporto. Tali registrazioni, unitamente alle scritture contabili, che possono formarsi anche attraverso il passaggio elettronico degli impulsi effettuato dal Cliente, fanno piena prova circa il ricevimento e il contenuto degli ordini. Art. 3 Obblighi di custodia 1. Il Cliente si impegna a custodire con ogni cura il Codice Utente, Numero Personale e la Parola Chiave ed è responsabile della loro custodia e del loro corretto utilizzo. Egli risponde del loro indebito uso, da chiunque operato, anche se in conseguenza di smarrimento o furto. 2. La Banca non potrà essere ritenuta responsabile del loro utilizzo fraudolento sinché il Cliente non le abbia comunicato il loro smarrimento o furto mediante lettera raccomandata a.r., da inviarsi presso la sede legale della Banca o lettera semplice, quest’ultima purché consegnata direttamente alla Banca o alla filiale presso la quale sono aperti i rapporti, ovvero, tramite i canali che la Banca renderà disponibili al Cliente, e la Banca non abbia potuto di conseguenza provvedere al blocco dell’operatività, comunque non oltre un giorno lavorativo dalla ricezione. Art. 8 Cause di esclusione delle responsabilità - Cause di forza maggiore 1. Il Cliente è tenuto a seguire le istruzioni fornite dalla Banca per l’utilizzo del Servizio, restando in ogni caso responsabile dei danni di qualsiasi genere, diretti e indiretti, derivanti alla Banca medesima e/o a terzi dall’inosservanza di dette istruzioni. 2. È esclusa la responsabilità della Banca per gli eventuali danni e/o pregiudizi che derivassero al Cliente da eventuali interruzioni o sospensioni del Servizio per malfunzionamenti o alterazione delle apparecchiature e/o degli strumenti di collegamento di cui all’art. 1, e/o delle relative reti o sistemi di comunicazione (per esempio del servizio telefonico, postale o di erogazione dell’energia elettrica) ovvero per serrate o scioperi, anche del personale della Banca o società di cui la stessa si avvale, ovunque verificatisi; per impedimenti od ostacoli determinati da disposizioni di legge o da atti di autorità nazionali o estere; per provvedimenti o atti di natura giudiziaria o fatti di terzi, e comunque per qualsiasi altra causa non imputabili alla Banca. 3. La Banca ha la facoltà di sospendere, anche solo parzialmente, o interrompere il Servizio in qualsiasi momento per ragioni connesse all’efficienza e sicurezza del Servizio medesimo, nonché di sospendere il Servizio nei confronti di singoli Clienti. Art. 4 Identificazione del Cliente 1. Nell’ambito del Servizio, in deroga ad ogni diversa previsione relativa ai sottostanti Rapporti con la Banca, il Cliente verrà identificato da parte della Banca esclusivamente mediante la verifica del Codice Utente e del Numero Personale, nonché, per le operazioni dispositive, di due caratteri della parola Chiave scelte in modo casuale al fine di garantire la segretezza. Le modalità di identificazione e verifica sono illustrate nelle istruzioni fornite dalla Banca. 2. Il Cliente riconosce fin d’ora validi gli addebiti e gli accrediti operati dalla Banca in conseguenza del Servizio. 3. La Banca inoltre, in relazione allo sviluppo dei sistemi tecnici disponibili e alla sicurezza degli stessi nonché al completamento del quadro normativo e regolamentare di riferimento, si riserva di rendere possibile l’utilizzo della firma elettronica a sua discrezione, comunicandolo tempestivamente di volta in volta a quei clienti che ne abbiano fatto richiesta e in quanto muniti delle idonee chiavi elettroniche private e pubbliche per l’utilizzo della firma elettronica stessa. Art. 5 Autorizzazione alla registrazione ed efficacia probatoria delle stesse 1. Durante lo svolgimento del Servizio, la Banca provvede a effettuare, in via continuativa la registrazione di tutte le conversazioni telefoniche intercorse con i Clienti. Il Cliente autorizza sin d’ora la Banca ad effettuare tali registrazioni in via continuativa senza ulteriore preavviso. 2. Analogamente il Cliente autorizza la Banca ad effettuare tutte le registrazioni degli ordini o delle comunicazioni effettuate tramite sistemi telematici diversi. 3. Tenuto conto della natura del Servizio, la prova delle operazioni eseguite, nonché di ogni comunicazione effettuata tramite i sistemi telematici o Art. 6 Cointestazione 1. In caso di cointestazione le operazioni svolte tramite il servizio si intendono sempre e comunque effettuate in modo disgiunto dai singoli intestatari, quali creditori e debitori solidali ai sensi di legge con piena liberazione della Banca per le operazioni svolte da ciascuno di essi, così come previsto nelle Norme e Condizioni Generali relative al rapporto Banca/Cliente e di quelle speciali che regolano ciascun singolo servizio. Art. 7 Esclusione del Servizio 1. Il Cliente ha la facoltà, in qualsiasi momento, di richiedere alla Banca, mediante invio di lettera raccomandata a.r., da inviarsi presso la sede legale della Banca o lettera semplice, quest’ultima purché consegnata direttamente alla Banca o alla filiale presso la quale sono aperti i rapporti, ovvero, tramite i canali che la Banca renderà disponibili al Cliente, l’esclusione di uno o più rapporti dall’ambito del Servizio, fermo quanto previsto all’ultimo comma del precedente art.1. Per i rapporti cointestati tale facoltà potrà essere esercitata da ciascun intestatario separatamente con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatari. 2. La Banca ha la facoltà, in qualsiasi momento, di disporre, mediante invio di lettera raccomandata a.r., la cessazione del Servizio nei confronti di uno o più Clienti per uno o più rapporti, fermo quanto previsto all’ultimo comma del precedente art. 1. Art. 9 Modalità di svolgimento delle operazioni 1. Il Cliente per le operazioni dispositive, è tenuto ad operare, in ogni caso, entro i limiti assegnati e comunque a fronte del saldo disponibile dei conti stessi. Art. 10 Libretti di assegni 1. Qualora il Cliente chieda mediante il canale telefonico o mediante il canale telematico, e la Banca lo consenta, il rilascio e la spedizione a mezzo posta e a proprio rischio di libretti di assegni bancari, la Banca chiede al Cliente ogni volta di dichiarare di non essere interdetto dall’emissione di assegni bancari come previsto dall’art. 124 della Legge sull’assegno e successive integrazioni e modificazioni. In tal caso tale dichiarazione verrà registrata e dovrà essere sottoscritta utilizzando la parola chiave. Il Cliente riconosce a tale sottoscrizione valore di vera e valida dichiarazione di propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 124 della sopra citata Legge sull’assegno. Art. 11 Termini di esecuzione 1. Le comunicazioni e le disposizioni del Cliente alla Banca saranno eseguite, salvo diversa pattuizione, trascorso il termine massimo di 5 giorni lavorativi. 2. La Banca ha facoltà di assumere o meno le disposizioni conferite dal Cliente e, in caso negativo, ne darà tempestiva comunicazione all’interessato. Norme contrattuali 11 VIII NORME CHE REGOLANO L’OPERATIVITÀ A DISTANZA SUI FONDI Art.1 Oggetto del servizio ed univocità di intestazione 1. Il Cliente, già titolare presso Allianz Global Investors Italia SGR S.p.A. (già Ras Asset Management SGR S.p.A.) di quote di fondi comuni di investimento può richiedere l’estensione del servizio di cui alle “Norme che regolano il servizio di Banca Diretta” anche per le operazioni a distanza aventi ad oggetto i citati fondi comuni di investimento. 2. L’operatività a distanza su fondi tramite il Servizio di Banca Diretta è da intendersi valida per tutte le posizioni attive presso Allianz Global Investors Italia SGR S.p.A. con intestazione coincidente con quella del corrispondente Conto corrente e Dossier Titoli richiamati nelle presenti Norme. Art.2 Evidenza delle quote sul conto di deposito titoli 1. L’utilizzo del Servizio di Banca Diretta, anche per l’operatività a distanza su fondi, comporta che tutte le quote dei fondi che abbiano identica intestazione, come previsto dall’art. 1, vengano evidenziate anche sul conto di deposito titoli intestato ai Clienti pur rimanendo immesse nel certificato cumulativo depositato presso la Banca Depositaria. Art.3 Mandato irrevocabile 1. I Clienti si impegnano ad effettuare tutte le operazioni di liquidazione, riscatto e rimborso mediante disposizioni impartite direttamente alla Banca a valere sul conto corrente di cui in premessa, dando mandato irrevocabile a quest’ultima, anche nel suo interesse, affinché comunichi a Allianz Global Investors Italia SGR S.p.A. i termini delle presenti Norme contrattuali. 2. Ne consegue che eventuali richieste di rimborso delle quote dei fondi, oggetto del presente accordo, richieste direttamente a Allianz Global Investors Italia SGR S.p.A. o attraverso altri collocatori e dagli stessi inoltrate a Allianz Global Investors Italia SGR S.p.A. verranno regolarmente liquidate al Cliente sul conto corrente attivo presso la Banca in forza del presente mandato irrevocabile. Art.4 Canali previsti 1. Non è preclusa la possibilità di operare direttamente con Allianz Global Investors Italia SGR S.p.A. e/o con altri soggetti collocatori, così come previsto nel regolamento dei Fondi, tranne per quanto sopra specificato. Art.5 Disposizioni ammesse a distanza 1. Attraverso il Servizio di Banca Diretta è possibile eseguire le seguenti disposizioni: <Versamenti aggiuntivi su posizioni già aperte <Richieste di rimborso parziale <Trasferimenti tra fondi <Switch tra fondi <Sottoscrizione iniziale – mediante versamento in unica soluzione – di un fondo disciplinato dal medesimo Regolamento. Art. 6 Mezzi di pagamento 1. Tutte le disposizioni impartite attraverso il presente servizio verranno regolate sul conto corrente acceso presso la Banca. Art.7 Costo del servizio 1. Non è previsto l’addebito di alcun costo per il servizio di operatività a distanza. Art.8 Richiesta dei certificati 1. L’adesione all’operatività a distanza, preclude, in via transitoria, la possibilità di richiedere l’emissione cartacea dei certificati, che resta subordinata pertanto al recesso preventivo dal presente Servizio. Art.9 Variazione dell’intestazione 1. Per tutte le quote di fondi per le quali è prevista l’adesione all’operatività a distanza oggetto delle presenti norme, in relazione alla peculiarità del servizio e considerando l’attività di evidenziazione anche nel conto di deposito, è preclusa la possibilità di richiedere la variazione dell’intestazione; tale facoltà resta subordinata al recesso preventivo dal presente Servizio. IX NORME IN MATERIA DI OPERAZIONI DI BONIFICO E ORDINI DI PAGAMENTO Art. 1 Termini di esecuzione dei bonifici 1. Ai sensi dell’art. 4 del D.lgs. 253/2000 e successive modifiche e integrazioni, alle operazioni di bonifico si applicano i seguenti termini massimi di esecuzione: in caso di ordine, per l’accredito sul conto della banca del beneficiario, quinto giorno lavorativo bancario successivo alla data di accettazione dell’ordine; in caso di ricezione, per l’accredito sul conto del beneficiario, un giorno lavorativo bancario successivo a quello in cui l’importo è stato accreditato sul conto della banca del beneficiario. 2. Le operazioni di bonifico consentono al Cliente di pagare una somma determinata a favore di un beneficiario presso propri sportelli o presso sportelli di altre banche in Italia o all’estero o di altri soggetti. Per consentire un’esecuzione efficiente e rapida del pagamento, nel caso di beneficiari correntisti della Banca o di altre banche, l’ordine deve contenere le coordinate bancarie del beneficiario stesso. Per i bonifici transfrontalieri da eseguire in euro presso banche dei paesi UE l’ordine deve contenere le coordinate IBAN (International Bank Account Number) del beneficiario e il codice BIC (Bank Identification Code) della Banca destinataria (Regolamento CE 2560/01). 3. Il Correntista può sporgere reclamo nei termini previsti dal Regolamento dell’Ufficio Reclami e dell’Ombudsman Giurì Bancario e dal Regolamento delle procedure di Reclamo in materia di bonifici tran- 12 Versione 20 novembre 2007 sfrontalieri contenuto nelle “Norme contrattuali che regolano i servizi bancari e finanziari prestati” dalla Banca. 4. In caso di mancato rispetto dei termini, nelle operazioni di bonifico transfrontaliero è dovuto un indennizzo nelle misure previste dagli artt. 4.3 e 4.6 del D.lgs. 253/2000. Sono salvi gli altri diritti dei clienti e degli enti che hanno partecipato all’operazione, fermo restando l’esclusione/ limitazione delle responsabilità della Banca per forza maggiore e negli altri casi previsti dalla legge, anche ai sensi dell’art. 6 del D.lgs. 253/2000. Art. 2 Altri ordini di pagamento 1. Il Cliente ha la possibilità di impartire altri ordini di pagamento tramite l’attivazione del servizio ”RID utenze” nei confronti di società erogatrici di acqua, elettricità, gas, telecomunicazioni ecc, ovvero di effettuare pagamenti di imposte, contributi e tasse con le procedure “F24” e “F23”, delle imposte iscritte al ruolo con la procedura RAV (riscossione mediante avviso), nonché dell’ICI. 2. Il Cliente ha inoltre la possibilità di utilizzare i sistemi di pagamento così come indicati nella Sezione “Norme sul servizio di incasso o di accettazione degli effetti documenti ed assegni” e nella Sezione “Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e i servizi connessi”. X NORME CHE REGOLANO L’USO DELLA CARTABANCOMAT/ PAGOBANCOMAT (MODALITÀ D’USO DELLA CARTA) Art. 1 Oggetto 1. L’uso congiunto della Carta Bancomat/PagoBancomat, di seguito denominata Carta, e del “Codice Personale Segreto”, di seguito denominato P.I.N. (Personal Identification Number), identifica e legittima il titolare della Carta medesima, di seguito denominato Cliente, a disporre del proprio conto corrente con modalità elettroniche per usufruire dei Servizi più avanti disciplinati nelle apposite Sottosezioni A e B. 2. L’utilizzo dei Servizi deve avvenire entro i limiti d’importo e con le modalità indicate nel modulo allegato ed in ogni caso entro il limite costituito dal saldo disponibile del conto corrente. Il Cliente, nel corso del rapporto, può concordare con la Banca la modifica dei limiti di importo previsti. A fronte di tale incremento degli importi di utilizzo, il Cliente prende atto che non si forniscono garanzie di rimborso sui massimali eccedenti il limite previsto nel modulo citato. 3. I limiti di importo e le modalità di cui al comma precedente, in relazione ad esigenze di efficienza, possono essere modificati dalla Banca in qualunque momento mediante comunicazione scritta al titolare e tramite avvisi esposti nei locali della Banca stessa, sulle apparecchiature previste dalle Sottosezioni, o nei locali nei quali le stesse sono installate, indicando in ogni caso, con un preavviso di almeno 5 giorni, la data di entrata in vigore delle modifiche medesime. 4. I limiti di importo e le modalità di cui al comma 2 possono essere modificati dalla Banca anche senza preavviso solo in relazione ad esigenze di sicurezza. Art. 2 Rilascio della Carta 1. La Carta resta di proprietà della Banca, è strettamente personale e non può essere ceduta a terzi. 2. Ad ogni Carta viene assegnato un P.I.N., consegnato al Cliente in un plico sigillato. La Banca garantisce la massima riservatezza nella predisposizione del P.I.N. ed è tenuta a non rivelarlo a terzi. 3. La Banca consegna al Cliente personalmente la Carta ed il relativo P.I.N. all’atto della sottoscrizione del presente contratto. 4. Dietro richiesta scritta del Cliente, ed a rischio del medesimo, la Banca può provvedere alla spedizione della Carta e del P.I.N. in plichi separati. 4. La Banca di sua iniziativa può inviare per posta la sola Carta esclusivamente in caso di sostituzione di quella in scadenza. Art. 3 Poteri di rappresentanza 1. Il Cliente è tenuto a comunicare per iscritto alla Banca le persone autorizzate a rappresentarlo nel ritiro e/o nell’utilizzo della Carta e del P.I.N., restando responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dall’uso della Carta e del P.I.N. medesimi da parte di tali persone. 2. In caso di persone giuridiche, la Carta deve essere rilasciata ed intestata a soggetto autorizzato ad operare sul conto, ovvero ad altro soggetto appositamente delegato, che ne diviene titolare, previa sottoscrizione da parte di quest’ultimo dello specifico modulo di richiesta predisposto da Allianz Bank Financial Advisors. 3. In caso di variazione del soggetto autorizzato, fermo restando quanto disposto dall’art. 9, la Banca procederà al rilascio di una nuova Carta e del PIN. 4. La revoca ovvero la perdita dell’autorizzazione ad operare di cui ai precedenti commi sono opponibili alla Banca a decorrere dalle ore 24,00 del giorno lavorativo successivo alla ricezione della segnalazione effettuata alla Banca mediante telefonata al Numero Verde Allianz Bank Financial Advisors, lettera raccomandata a.r., da inviarsi presso la sede legale della Banca o lettera semplice, quest’ultima purché consegnata direttamente alla Banca o alla filiale presso la quale sono aperti i rapporti, ovvero, tramite i canali che la Banca renderà disponibili al Cliente, telegramma o fax, salvi i casi di forza maggiore, ivi compreso lo sciopero, riguardanti la Banca e i suoi corrispondenti anche non bancari. Art. 4 Custodia della Carta e del P.I.N. 1. Il Cliente è tenuto a custodire con ogni cura la Carta ed il P.I.N.; quest’ultimo, in particolare, deve restare segreto e non deve essere riportato sulla Carta né conservato insieme ad essa. Fermo restando quanto previsto al successivo art. 5, il Cliente è responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dall’abuso o dall’uso illecito della Carta e del P.I.N. 2. Fermo restando quanto previsto dall’art. 5, comma 1, in caso di smarrimento o sottrazione della Carta e/o del P.I.N. il Cliente è responsabile per le perdite derivanti da eventuali prelievi fraudolenti - nel limite di 160 Euro per prelievo e fatti salvi i casi di dolo o colpa grave - fino al momento in cui risulti opponibile alla Banca la segnalazione di smarrimento o sottrazione della Carta e/o del P.I.N. medesimi, ai sensi dell’art. 5, comma 5. 3. In caso di danneggiamento o deterioramento della Carta, il Cliente è tenuto a non effettuare ulteriori operazioni ed a consegnare la Carta alla Banca nello stato in cui si trova. Art. 5 Smarrimento o sottrazione di Carta e/o P.I.N. 1. In caso di smarrimento o sottrazione della Carta, da sola ovvero unitamente al P.I.N., il Cliente è tenuto a chiedere immediatamente il blocco della Carta medesima telefonando, in qualunque momento del giorno e della notte, al Numero Verde indicato nella lettera che riceverà unitamente alla carta stessa e comunicando almeno le informazioni indispensabili per procedere al blocco della Carta e cioè: nome, cognome, luogo e data di nascita del Cliente medesimo; inoltre, il Cliente è tenuto anche a denunciare l’accaduto all’Autorità Giudiziaria o di Polizia. 2. Nel corso della telefonata l’operatore del Numero Verde comunicherà al titolare il numero di blocco. Successivamente, e comunque entro due giorni lavorativi bancari da quello della telefonata al Numero Verde, il Cliente dovrà confermare l’avvenuta segnalazione di blocco alla propria Banca personalmente ovvero mediante lettera raccomandata, telegramma o telefax, fornendo non appena possibile copia della denuncia presentata all’Autorità Giudiziaria o di Polizia ed indicando il numero di blocco. 3. Nel caso di impossibilità di utilizzo del Numero Verde, il Cliente è tenuto comunque a segnalare nel più breve tempo possibile l’accaduto alla propria Banca, personalmente ovvero mediante lettera raccomandata, telegramma o telefax, fornendo copia della denuncia presentata all’Autorità Giudiziaria o di Polizia. 4. Appena ricevute le segnalazioni di cui ai precedenti commi, la Banca provvede al blocco della Carta. 5. La segnalazione di smarrimento o sottrazione è opponibile alla Banca a decorrere dalle ore 24,00 del giorno lavorativo successivo alla ricezione della segnalazione effettuata alla Banca mediante telefonata al Numero Verde Allianz Bank Financial Advisors, lettera raccomandata a.r., da inviarsi presso la sede legale della Banca o lettera semplice, quest’ultima purché consegnata direttamente alla Banca o alla filiale presso la quale sono aperti i rapporti, ovvero, tramite i canali che la Banca renderà disponibili al Cliente, telegramma o fax, salvo i casi di forza maggiore, ivi compreso lo sciopero, riguardanti la Banca o i suoi corrispondenti anche non Bancari. Art. 6 Erogazione dei Servizi Bancomat/PagoBancomat 1. La Banca assicura il regolare funzionamento di tutte le apparecchiature di cui all’art. 1, comma 3, negli orari indicati nelle Sottosezioni. 2. La Banca si riserva la facoltà di modificare l’ubicazione delle apparecchiature di cui all’art. 1, comma 3, sospendere o abolire i Servizi in qualsiasi momento, in relazione ad eventi connessi all’efficienza ed alla sicurezza dei Servizi medesimi. Art. 7 Addebito in conto 1. L’addebito in conto delle operazioni compiute viene eseguito dalla Banca in base alle registrazioni effettuate automaticamente dall’apparecchiatura presso la quale è stata eseguita l’operazione. Salvo quanto previsto dal comma 4 della Sottosezione B – Servizio Pago- Bancomat, delle operazioni eseguite fa prova la comunicazione scritta rilasciata dall’apparecchiatura al momento dell’operazione. Art. 8 Recesso della Banca 1. La Banca si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento con preavviso di almeno 1 giorno, dandone comunicazione scritta al Cliente, il quale è tenuto a restituire immediatamente la Carta, Norme contrattuali 13 nonché ogni altro materiale in precedenza consegnato. 2. Qualora ricorra un giustificato motivo ai sensi del D. Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo), la Banca ha facoltà di recedere dal contratto senza preavviso, dandone immediata comunicazione al Cliente. Analoga facoltà è riconosciuta alla Banca al fine di tutelare il buon funzionamento e di garantire la sicurezza dei Servizi. 3. Il Cliente resta responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dalla prosecuzione dell’uso dei Servizi successivamente al recesso della Banca o nel periodo in cui abbia ricevuto dalla Banca medesima eventuale comunicazione dell’esistenza di un temporaneo divieto di utilizzazione della Carta. Art. 9 Recesso del Cliente e obbligo di restituzione della Carta 1. Il Cliente ha facoltà di recedere dal presente contratto in qualunque momento, dandone comunicazione scritta alla Banca e restituendo la Carta, nonché ogni altro materiale in precedenza consegnato. 2. Il Cliente inoltre è tenuto a restituire alla Banca la Carta e detto materiale: <in caso di richiesta da parte della Banca, entro il termine da questa indicato; <alla scadenza dell’eventuale periodo di validità della Carta o del presente contratto; <in caso di variazione del soggetto autorizzato ai sensi dell’art. 3, comma 2; <contestualmente alla richiesta di estinzione del conto corrente. 3. La Carta deve essere restituita dagli eredi in caso di decesso del Cliente e, in caso di sopravvenuta incapacità di agire del medesimo, dal legale rappresentante. 4. In ogni ipotesi di mancata restituzione, la Banca dovrà procedere al blocco della Carta. L’uso della Carta che non è stata restituita ai sensi del precedente art. 8 e del presente articolo, o in eccesso rispetto al saldo disponibile del conto corrente o al limite d’importo comunicato dalla Banca, ferme restando le obbligazioni che ne scaturiscono, è illecito. Sottosezione A Servizio Bancomat/ATM 1. Il Servizio Bancomat/ATM consente al Cliente di prelevare denaro contante - entro i limiti d’importo indicati nella lettera sigillata contenente i codici personali segreti e con le modalità indicate nella lettera che riceverà unitamente alla carta - presso qualunque sportello automatico contraddistinto dal Marchio Bancomat. 2. La Banca assicura il regolare funzionamento in circolarità del Servizio dalle ore 6.00 alle ore 24.00 di tutti i giorni, fatta eccezione per gli impianti situati all’interno di sportelli Bancari o di altri locali in cui vi sia un orario di apertura al pubblico. 3. In caso di utilizzo errato rispetto a quanto previsto nei commi precedenti o comunque in difformità dalle presenti disposizioni o per motivi di sicurezza, lo sportello automatico Bancomat può trattenere la Carta ed il Cliente è tenuto a contattare la sua Banca secondo quanto indicato nel modulo medesimo. 4. In caso di difettoso funzionamento degli sportelli automatici il Cliente è tenuto a non effettuare ulteriori operazioni. Sottosezione B Servizio PagoBancomat 1. Il Servizio PagoBancomat consente al Cliente di disporre pagamenti nei confronti degli esercizi e dei soggetti convenzionati - entro i limiti d’importo indicati negli avvisi sintetici pubblicizzati presso gli sportelli e secondo le modalità descritte nella lettera che riceverà unitamente alla carta stessa - a valere sul conto corrente del Cliente medesimo, mediante qualunque Terminale POS contrassegnato o comunque individuato dal Marchio PagoBancomat. Il Servizio consente altresì al Cliente di disporre i suddetti pagamenti su apparecchiature diverse collegate al terminale POS, previa attivazione delle specifiche funzionalità mediante utilizzo congiunto della Carta e del P.I.N., secondo quanto indicato nelle istruzioni allegate (ad esempio, per ricarica cellulari GSM). 2. Il Servizio funziona negli orari di apertura al pubblico degli esercizi convenzionati. 3. In caso di difettoso funzionamento dei Terminali il Cliente è tenuto a non effettuare ulteriori operazioni. 14 Versione 20 novembre 2007 4. I pagamenti disposti tramite le suddette apparecchiature diverse dai Terminali POS risulteranno dall’apparecchiatura stessa in forma elettronica. Sottosezione C Servizio Cirrus/Maestro 1. Il servizio Cirrus/Maestro consente al Cliente di effettuare in tutto il mondo, a valere sul suo conto corrente, prelievi di contante presso tutti gli sportelli automatici abilitati “ec” e/o “Cirrus” od il pagamento, mediante ordine irrevocabile di giroconto elettronico a valere sul suo conto corrente, della merce acquistata o dei servizi utilizzati presso tutti gli esercizi convenzionati dotati di appositi terminali POS contraddistinti dai simboli “edc” e/o “Maestro”. Il servizio Cirrus/Maestro funziona di norma negli orari vigenti nei singoli paesi. Gli sportelli automatici abilitati e i POS del servizio Cirrus/Maestro effettuano operazioni nelle valuta avente corso legale nel paese in cui sono installati. Ai relativi addebiti vengono applicati la valuta del giorno in cui avviene il prelievo od il pagamento nonché il cambio del giorno lavorativo successivo applicato dal sistema internazionale Europay. 2. L’utilizzo del servizio Cirrus/Maestro è sottoposto alle norme valutarie vigenti all’epoca dell’utilizzo. Sottosezione D Servizio di pagamento dei Pedaggi Autostradali 1. Il Servizio di pagamento dei pedaggi autostradali (di seguito, per brevità, servizio) consente al titolare di carta di effettuare, presso le barriere autostradali dotate di apposite apparecchiature e contraddistinte dal marchio Fastpay, il pagamento dei pedaggi autostradali relativi a percorsi su tratti gestiti da Società od Enti convenzionati, autorizzando irrevocabilmente l’addebito sul proprio conto corrente dei relativi importi. Il Titolare è tenuto ad utilizzare il servizio secondo le modalità e con i limiti di importo portati a conoscenza dalla Banca mediante comunicazione scritta. Il Titolare prende atto che la Banca è, parimenti, in tal modo irrevocabilmente autorizzata ad accreditare a dette Società od Enti l’importo dei pedaggi sulla base delle registrazioni effettuate automaticamente sulle apparecchiature elettroniche installate presso i varchi autostradali. Il Titolare prende, altresì, atto che, per l’utilizzo del Servizio non è prevista la digitazione del codice segreto e che la Carta potrà essere utilizzata, di volta in volta, per un solo autoveicolo, non essendo, pertanto, consentito convalidare il transito di altro veicolo, anche se di seguito al primo. 2. Il Servizio funziona, di norma, 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Resta esclusa ogni responsabilità della Banca per interruzioni, sospensioni, irregolare o mancato funzionamento del Servizio per cause ad essa non imputabili, tra le quali si indicano, a titolo meramente esemplificativo, il mancato o irregolare funzionamento delle apparecchiature presso i varchi autostradali, sciopero anche del personale, o altre cause di forza maggiore. La Banca rimane totalmente estranea ad eventuali controversie tra Titolare di Carta e Società od Enti convenzionati in ordine ai pedaggi pagati utilizzando il Servizio. Al fine di tutelare il buon funzionamento del Servizio e di garantire la sicurezza, la Banca ha la facoltà, in qualsiasi momento, di procedere al blocco della Carta, anche limitatamente al presente servizio, senza necessità di preventivo avviso al Titolare. La Banca si riserva, in ogni caso, la facoltà, in qualunque momento, di sospendere il Servizio ovvero di recedere dallo stesso, anche senza preavviso, senza responsabilità nei confronti del Titolare, a seguito di norme legislative che ne rendano non più perseguibile lo scopo, ovvero di disposizioni e/o direttive degli Organi istituzionali competenti in materia. In ogni caso è riconosciuta ad entrambe le parti la facoltà di recedere dal presente Servizio, con preavviso di 15 giorni. 3. La contabilizzazione in conto corrente dell’importo dei pedaggi effettuati dal Titolare avverrà con un unico addebito mensile, comprensivo dei pagamenti effettuati nel mese antecedente a quello dell’addebito, con valuta media ponderata calcolata sulla base delle date e degli importi dei singoli pedaggi. Le condizioni economiche applicate al servizio sono quelle rese pubbliche nei fogli informativi posti a disposizione del pubblico presso le filiali della Banca. XI REGOLAMENTO TITOLARI CARTA DI CREDITO CARTASI’ INDIVIDUALE 1. Oggetto del contratto Comma 1 - Il presente contratto ha come oggetto l’emissione di carte di pagamento CartaSì nonché l’erogazione di servizi ad esse collegati. 2. Emissione della Carta Comma 1 - Le carte di pagamento CartaSì (di seguito anche “Carta” o “Carte”) sono emesse da CartaSì S.p.A. (di seguito, per brevità, “CartaSì”) e gestite in collaborazione con la Banca indicata sul modulo di richiesta (di seguito, per brevità, “Banca”). Comma 2 - La richiesta di emissione della Carta deve essere sottoscritta presso le filiali della Banca. Comma 3 - La Banca effettuerà autonomamente l’istruttoria di tale richiesta secondo i criteri dalla stessa adottati per il rilascio di carte di pagamento, restando nella piena discrezionalità della Banca l’emissione delle Carte. Le Carte sono di proprietà esclusiva di CartaSì. 3. Validità della Carta Comma 1 - La Carta è rilasciata da CartaSì per un periodo normalmente di 36 mesi e viene rinnovata, di regola, per un uguale periodo di tempo, alle condizioni in vigore al momento del rinnovo. Comma 2 - E’ facoltà di CartaSì e della Banca prevedere periodi diversi di validità e/o rinnovo. Comma 3 - La Carta è valida fino al termine di scadenza indicato su di essa. Comma 4 - La quota annuale, ove prevista, viene addebitata al Titolare nel primo estratto conto utile. L’importo relativo alla quota annuale, ove previsto, è dovuto in misura fissa e non frazionabile anche per periodi di possesso della Carta inferiori all’anno, salvo diverso accordo con la Banca. Comma 5 - Solo per le Carte supplementari (aggiuntive/familiari) eventualmente emesse in corso d’anno verrà disposto un addebito parziale della quota di emissione, per i mesi di effettivo possesso. Comma 6 - E’ in ogni caso facoltà di CartaSì e della Banca di addebitare detto importo nel primo estratto conto utile. 4. Limite di utilizzo e disponibilità di spesa Comma 1 - La Banca assegnerà alla Carta un limite di utilizzo mensile, il cui ammontare verrà stabilito dalla Banca stessa in base a proprie autonome valutazioni. Comma 2 - Il Titolare potrà concordare con la Banca eventuali variazioni del limite di utilizzo mensile della Carta; la Banca ha comunque la facoltà di ridurre tale limite, con congruo preavviso e per giustificato motivo, informandone tempestivamente per iscritto il Titolare. Comma 3 - Il Titolare, in tal caso, ha diritto di recedere dal contratto con le modalità indicate all’articolo 18. Comma 4 - La disponibilità di spesa della Carta è determinata dalla differenza fra limite di utilizzo e importi autorizzati o movimenti contabilizzati (per le dilazioni di pagamento previste all’articolo 13 va sottratto anche il debito residuo), e si ricostituisce all’inizio di ogni mese interamente, ovvero al netto degli eventuali addebiti non ancora inseriti nell’estratto conto. 5. Uso della Carta Comma 1 - La Carta dà diritto al Titolare di acquistare – nei limiti della disponibilità di spesa della Carta al momento dell’utilizzo - merci e/o servizi dagli Esercenti con la semplice firma dell’ordine di pagamento o di documento equivalente. Comma 2 - La Carta dà inoltre diritto al Titolare di ottenere anticipi di denaro contante da parte delle banche, nei limiti della disponibilità di spesa della Carta al momento dell’utilizzo. L’uso della Carta su Internet o su altri canali virtuali, telematici o telefonici potrà prevedere modalità differenti, anche sulla base delle disposizioni fornite dal singolo Esercente. Comma 3 - La Carta deve essere usata solo dal Titolare personalmente e non può essere in nessun caso e per nessun motivo ceduta o data in uso a terzi. Comma 4 - CartaSì non ha alcuna responsabilità nel caso in cui la Carta non sia accettata dagli Esercenti. 6. Uso della Carta in Paesi non aderenti all’Unione Monetaria Europea Comma 1 - L’uso della Carta in Paesi non aderenti all’Unione Monetaria Europea è sottoposto alle norme valutarie vigenti al momento dell’utilizzo – emanate dalle competenti Autorità - che il Titolare si impegna a rispettare. Le operazioni avvenute con la Carta in tali Paesi saranno comunque addebitate in Euro, al cambio determinato all’atto della data della conversione, nel rispetto degli accordi internazionali in vigore. 7. Firma sulla Carta e sugli ordini di pagamento Comma 1 - La firma apposta dal Titolare sugli ordini di pagamento al momento dell’acquisto – ove prevista - deve essere conforme a quella apposta dallo stesso Titolare sul contratto e sul retro della Carta stessa. Il Titolare ha l’obbligo di firmare la Carta sul retro non appena ne entra in possesso ed è responsabile di ogni conseguenza che possa derivare dall’indebito o illecito uso della Carta non firmata. 8. Codice segreto PIN: utilizzo e obbligo di custodia Comma 1 - A ciascuna Carta viene attribuito un codice personale segreto (PIN), che deve essere utilizzato esclusivamente dal Titolare stesso, in abbinamento con la Carta, per il prelievo di denaro contante (operazioni di anticipo contante) presso sportelli automatici abilitati, in Italia e all’estero. Il PIN potrà essere utilizzato – se richiesto - anche per altre tipologie di pagamento che prevedano l’utilizzo di apparecchiature elettroniche. Il PIN, generato elettronicamente, non è noto né al personale di CartaSì, né a quello della Banca e viene consegnato al Titolare dalla Banca, o inviato al suo domicilio direttamente da CartaSì: in ogni caso, il codice è contenuto in un plico sigillato. Il PIN deve restare segreto e non deve essere annotato sulla Carta, né conservato insieme con quest’ultima o con documenti del Titolare. Il Titolare ha l’obbligo di custodire il PIN con cura, restando responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dall’indebito o illecito uso della Carta insieme al PIN, anche se a seguito di smarrimento, furto, falsificazione o contraffazione (in questi casi, il Titolare è tenuto a provvedere agli adempimenti indicati all’articolo 16). 9. Rapporti con gli Esercenti Comma 1 - Il Titolare riconosce espressamente l’estraneità di CartaSì e della Banca ai rapporti fra lui e gli Esercenti. Pertanto per qualsiasi controversia – come pure per esercitare qualsiasi diritto - il Titolare dovrà rivolgersi esclusivamente agli Esercenti presso i quali sono stati acquistati le merci o i servizi, restando comunque esclusa ogni responsabilità di CartaSì e della Banca per difetti delle merci o dei servizi, tardata o mancata consegna delle merci, tardata o mancata erogazione dei servizi, disservizi e simili, anche nel caso in cui i relativi ordini di pagamento siano già stati pagati. Comma 2 - In ogni caso, nei rapporti con CartaSì e con la Banca, l’ordine impartito attraverso l’uso della Carta è irrevocabile. 10. Identificazione del Titolare Comma 1 - L’Esercente e le banche presso le quali venga richiesto un anticipo di contanti hanno facoltà di richiedere al Titolare l’esibizione di un documento di riconoscimento che ne provi l’identità, provvedendo ad annotarne gli estremi. Qualora ricorrano le ipotesi di cui agli articoli 18 e 20, ovvero sussistano altri giustificati motivi, il Titolare è tenuto a consentire il trattenimento e l’invalidazione della Carta da parte dell’Esercente o delle banche. 11. Servizi di sicurezza Comma 1 - Il Titolare in possesso di utenza di telefonia mobile che intenda aderire ai servizi di sicurezza via SMS (Avviso Movimenti) dovrà indicare il numero di telefono cellulare sul contratto: in tal caso, CartaSì provvederà automaticamente all’iscrizione. Il Titolare potrà aderire anche successivamente a tali servizi, chiamando il Servizio Clienti di CartaSì o registrandosi al sito www.cartasi.it. Il Titolare sarà avvisato via SMS di ogni autorizzazione richiesta per la sua Carta per importi superiori alla soglia standard definita da CartaSì, personalizzabile dal Titolare attraverso il sito www.cartasi.it o chiamando il Servizio Clienti di CartaSì. Il Titolare potrà così rilevare - e segnalare tempestivamente al Servizio Clienti di CartaSì - eventuali utilizzi indebiti o illeciti della Carta o del numero di Carta. Il Titolare si impegna altresì a segnalare a CartaSì eventuali successive variazioni del numero di cellulare. Il Rego- Norme contrattuali 15 lamento di tali servizi, nonché il valore della soglia standard di avviso, sono consultabili sul sito www.cartasi.it, o possono essere richiesti al Servizio Clienti di CartaSì. 12. Pagamenti Comma 1 - Il Titolare si obbliga a corrispondere a CartaSì: a) l’importo di tutte le operazioni effettuate con la Carta, anche attraverso apparecchiature elettroniche e canali virtuali, telefonici e telematici; b) l’importo relativo alla quota annuale di emissione o di rinnovo della Carta, ove previsto; c) le spese di emissione e invio degli estratti conto e le relative spese di bollo, ove previste; d) l’importo relativo al servizio di sostituzione urgente della Carta, ove previsto, nel caso in cui tale servizio venga richiesto dal Titolare; e) le commissioni per gli oneri di negoziazione relativi ad utilizzi effettuati in valuta diversa dall’Euro (già incluse nei tassi di cambio applicati); f) le commissioni applicate sulle operazioni di anticipo di contante; g) l’importo degli interessi dovuti nel caso di rimborso rateale di cui all’articolo 13; h) le commissioni dovute per operazioni di acquisto carburante in Italia, ove previste; i) le quote di adesione e di rinnovo, ove previste, relative ai servizi accessori richiesti. Comma 2 - Il Titolare autorizza espressamente CartaSì e la Banca ad addebitare sul conto corrente bancario indicato sul contratto tutti gli importi per le causali di cui sopra, che verranno registrati nell’estratto conto alle condizioni indicate nel prospetto “Condizioni Economiche”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto. 3. Gli addebiti verranno effettuati con la valuta indicata nel medesimo prospetto. 13. Dilazioni di pagamento Comma 1 - Ove previsto, il Titolare potrà richiedere alla Banca che il rimborso delle somme dovute avvenga in modo dilazionato, attraverso rate non inferiori all’importo indicato sul contratto. Comma 2 - La rateizzazione, se accordata, è regolata dalle condizioni esistenti all’atto della richiesta e rese note al Titolare, ovvero da quelle che – anche in corso di rateizzazione - gli saranno rese note, in conformità a quanto previsto dall’articolo 20. Comma 3 - Resta inteso che qualsiasi inadempimento da parte del Titolare degli obblighi previsti nel presente Regolamento comporta la decadenza del beneficio della rateizzazione, ove accordato. Comma 4 - Il beneficio della rateizzazione cesserà inoltre immediatamente in tutti i casi di recesso dal contratto, con decorrenza dal momento di efficacia del recesso stesso. 14. Estratti conto Comma 1 - CartaSì emette e invia (o rende disponibile via Internet) al Titolare un estratto conto delle operazioni registrate a debito/credito di quest’ultimo, nonché dei Titolari delle eventuali Carte familiari. L’estratto conto viene emesso e inviato (o reso disponibile via Internet) con periodicità mensile, sempre che nel mese di riferimento siano state registrate operazioni o vi sia stato l’addebito della quota annuale di emissione o di rinnovo della Carta, qualora previsto. La ritardata inclusione nell’estratto conto di addebiti relativi ad acquisti, pagamenti od operazioni di anticipo di contante, così come eventuali ritardi nella registrazione di accrediti disposti dagli Esercenti – ed anche eventuali omissioni o ritardi nell’invio degli estratti conto – non legittimano il Titolare a rifiutare o ritardare il pagamento. Comma 2 - Trascorsi 60 giorni dalla data della ricezione dell’estratto conto (o della notifica via e-mail della sua pubblicazione su Internet) senza che sia pervenuto a CartaSì, anche tramite la Banca, un reclamo specifico per iscritto l’estratto si intenderà senz’altro approvato dal Titolare, con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare la risultanza del conto. 15. Variazioni del domicilio Comma 1 - Il Titolare si impegna a comunicare tempestivamente a CartaSì, anche per il tramite della Banca, eventuali cambiamenti di residenza e/o domicilio. Comma 2 - Gli estratti conto e le altre comunicazioni di CartaSì e della Banca verranno inviati, con piena validità, all’indirizzo indicato dal Titolare sul contratto, ovvero all’ultimo indirizzo successivamente da questi comunicato a CartaSì. 16 Versione 20 novembre 2007 16. Smarrimento, furto, falsificazione o contraffazione della Carta Comma 1 - Il Titolare è obbligato - adottando misure di massima cautela – alla custodia e al buon uso della Carta ed è pertanto responsabile di tutte le conseguenze che derivassero dall’utilizzo della Carta da parte di terzi. Comma 2 - In caso di smarrimento, furto, falsificazione o contraffazione, il Titolare è tenuto a darne immediata comunicazione direttamente a CartaSì, mediante telefonata al Servizio Clienti della stessa, ovvero con qualsiasi altro mezzo, e a presentare tempestivamente denuncia alle Autorità competenti. Il Titolare è tenuto inoltre a conservare copia della denuncia a disposizione di CartaSì, per un periodo di almeno 12 mesi: entro tale periodo, CartaSì avrà facoltà di richiedere copia della denuncia al Titolare che, in tal caso, dovrà trasmetterla entro 7 giorni dalla richiesta. Comma 3 - In caso di smarrimento o furto della Carta, fino al momento della ricezione da parte di CartaSì della comunicazione di cui sopra, il Titolare è responsabile di ogni conseguenza dannosa causata dall’indebito o illecito uso della Carta stessa per l’importo massimo di 150 Euro, salvo che egli abbia agito fraudolentemente, con dolo o colpa grave, ovvero non abbia osservato le disposizioni di cui ai precedenti commi e, in particolare, agli articoli 5 e 8. Tale importo non verrà addebitato ai Titolari che, avendo aderito ai servizi di sicurezza via SMS (Avviso Movimenti) di cui al precedente articolo 11, a fronte della ricezione di un SMS relativo ad una transazione che riconoscano come indebita o illecita, ne effettuino tempestiva segnalazione a CartaSì con le modalità indicate al secondo comma di questo articolo. 17. Uso illecito della Carta Comma 1 - L’utilizzo di una Carta scaduta, revocata o denunciata come smarrita, rubata o falsificata costituisce illecito, che CartaSì e/o la Banca si riservano di perseguire anche penalmente, così come l’agevolazione o la connivenza con altri usi fraudolenti della Carta. 18. Recesso delle parti Comma 1 - Fermo restando quanto previsto dagli articoli 4 e 20, il Titolare ha facoltà di recedere dal presente contratto mediante comunicazione scritta da inviare a CartaSì o alla Banca, con preavviso di almeno due mesi dalla data di rinnovo annuale. Trascorso il periodo di preavviso, il Titolare dovrà provvedere ad invalidare la Carta, tagliandola in due parti, e a restituirla a CartaSì e/o alla Banca, ferme restando tutte le obbligazioni sorte a suo carico anteriormente alla data di ricezione, da parte di CartaSì o della Banca, della Carta restituita. Analoga facoltà spetta a CartaSì e/o alla Banca. Comma 2 - Inoltre, per giustificato motivo, che verrà reso noto al Titolare tramite comunicazione scritta, CartaSì e/o la Banca potranno recedere in qualsiasi momento, anche senza preavviso, dal contratto dichiarando nulla la Carta, che sarà in tal caso ritirata direttamente o a mezzo di altri a tale scopo incaricati. Dal momento della ricezione della comunicazione, il Titolare non potrà far più uso della Carta e dovrà restituirla dietro richiesta di CartaSì e/o della Banca, delle banche, degli Esercenti o di altri a tale scopo incaricati, ferme restando tutte le obbligazioni sorte a suo carico anteriormente alla data di ricezione della Carta restituita. Comma 3 - Il Titolare ha diritto di richiedere che la Carta venga invalidata in sua presenza. 19. Offerte di ulteriori Carte di pagamento e servizi Comma 1 - Al Titolare potranno essere inviate offerte di ulteriori carte di pagamento emesse da CartaSì e/o dalla Banca, oltre a proposte di adesione a servizi da queste erogati, o erogati da terzi e fruibili attraverso la Carta. 20. Modifiche al contratto Comma 1 - Tutti i tassi di interesse, costi, prezzi e condizioni economiche previsti dal contratto hanno carattere essenziale e inscindibile; essi potranno essere modificati unilateralmente da CartaSì e/o dalla Banca, anche in senso sfavorevole al Titolare, con le modalità di comunicazione previste dalla normativa vigente. Comma 2 - CartaSì si riserva inoltre il diritto di modificare le altre condizioni contrattuali, qualora sussista un giustificato motivo e preavvisando con congruo anticipo il Titolare. Comma 3 - In entrambi i casi, il Titolare ha diritto di recedere dal contratto entro 15 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, provvedendo a restituire la Carta, debitamente invalidata, alla Banca o a CartaSì, personalmente o tramite raccomandata a.r. In caso di tempestivo recesso del Titolare a seguito dell’aumento dell’importo della quota annuale prevista per il rinnovo della Carta, al Titolare verrà stornato il relativo importo, se già addebitato. Il Titolare rimarrà comunque obbligato all’adempimento di tutte le obbligazioni sorte a suo carico anteriormente alla ricezione, da parte di CartaSì e/o della Banca, della Carta restituita e originate dall’uso della medesima. 21. Tutela dei dati personali Comma 1 - CartaSì e la Banca, in qualità di Titolari del Trattamento, si impegnano in ordine alle informazioni ed ai dati che acquisiranno, durante tutto il corso del contratto, al rispetto delle norme e degli obblighi imposti dalla vigente normativa in materia di trattamento e protezione dei dati personali. XII REGOLAMENTO TITOLARI CARTA DI CREDITO CARTASI’ AZIENDALE 1. Oggetto del contratto Comma 1 - Il presente contratto ha come oggetto l’emissione di carte di pagamento CartaSi nonché l’erogazione di servizi ad esse collegati. 2. Emissione della Carta Comma 1 - Le carte di pagamento CartaSi (di seguito, per brevità, “Carta” o “Carte”) sono emesse da CartaSi S.p.A. (di seguito, per brevità, “CartaSi”) e gestite in collaborazione con la Banca indicata sul modulo di richiesta (di seguito, per brevità, “Banca”). Le Carte in versione individuale sono emesse su richiesta di un libero professionista (di seguito, per brevità, “Titolare”), mentre le Carte in versione aziendale sono emesse su richiesta di un’Azienda (di seguito, per brevità, “Azienda”) al nome dei Dipendenti o del Titolare dell’Azienda stessa (di seguito, per brevità, “Dipendente”). Comma 2 - La richiesta di emissione della Carta deve essere sottoscritta presso gli sportelli della Banca. Comma 3 - La Banca effettuerà autonomamente l’istruttoria di tale richiesta secondo i criteri dalla stessa adottati per il rilascio di carte di pagamento, restando nella piena discrezionalità della Banca l’emissione delle Carte. Le Carte sono di proprietà esclusiva di CartaSi. 3. Validità della Carta Comma 1 - La Carta è rilasciata da CartaSi per un periodo normalmente di 36 mesi e viene rinnovata, di regola, per un uguale periodo di tempo, alle condizioni in vigore al momento del rinnovo. Comma 2 - È facoltà di CartaSi e della Banca prevedere periodi diversi di validità e/o rinnovo. Comma 3 - La Carta è valida fino al termine di scadenza indicato su di essa. Comma 4 - La quota annuale, ove prevista, viene addebitata al Titolare o all’Azienda nel primo estratto conto utile. L’importo relativo alla quota annuale, ove previsto, è dovuto in misura fissa e non frazionabile anche per periodi di possesso della Carta inferiori all’anno, salvo diverso accordo con la Banca. Comma 5 - Solo per le Carte supplementari eventualmente emesse in corso d’anno verrà disposto un addebito parziale della quota annuale, per i mesi di effettivo possesso. Comma 6 - È in ogni caso facoltà di CartaSi e della Banca di addebitare detto importo nel primo estratto conto utile. 4. Limite di utilizzo e disponibilità di spesa Comma 1 - La Banca assegnerà alla Carta un limite di utilizzo mensile, il cui ammontare verrà stabilito dalla Banca stessa in base a proprie autonome valutazioni. Comma 2 - Il Titolare o l’Azienda potranno concordare con la Banca eventuali variazioni del limite di utilizzo mensile della Carta o delle Carte; la Banca ha comunque la facoltà di ridurre tale limite, per giustificato motivo, informandone il Titolare o l’Azienda, con almeno 30 giorni di anticipo, mediante comunicazione scritta (anche tramite l’estratto conto), con le modalità previste dall’articolo 118 del D.Lgs. 385/1993 e successive modifiche. Comma 3 - Il Titolare o l’Azienda, in tal caso, hanno diritto di recedere dal contratto, entro 60 giorni dalla data di decorrenza della modifica indicata nella relativa comunicazione, con le modalità indicate all’articolo 18. Comma 4 - La disponibilità di spesa della Carta è determinata dalla differenza fra limite di utilizzo e importi autorizzati o movimenti contabilizzati (per le dilazioni di pagamento previste all’articolo 13 va sottratto anche il debito residuo), e si ricostituisce all’inizio di ogni mese interamente, ovvero al netto degli eventuali addebiti non ancora inseriti nell’estratto conto. 5. Uso della Carta Comma 1 - La Carta dà diritto al Titolare o al Dipendente di acquistare - nei limiti della disponibilità di spesa della Carta al momento dell’utilizzo - merci e/o servizi dagli Esercenti con la semplice firma dell’ordine di pagamento o di documento equivalente oppure digitando, ove previsto, il codice personale segreto PIN. Comma 2 - La Carta dà inoltre diritto al Titolare o al Dipendente di ottenere anticipi di denaro contante da parte delle Banche, nei limiti della disponibilità di spesa della Carta al momento dell’utilizzo. L’uso della Carta su Internet o su altri canali virtuali, telematici o telefonici potrà prevedere modalità differenti, anche sulla base delle disposizioni fornite dal singolo Esercente. Comma 3 - La Carta deve essere usata solo dal Titolare o dal Dipendente personalmente e non può essere in nessun caso e per nessun motivo ceduta o data in uso a terzi. Comma 4 - CartaSi non ha alcuna responsabilità nel caso in cui la Carta non sia accettata dagli Esercenti. 6. Uso della Carta in Paesi non aderenti all’Unione Monetaria Europea Comma 1 - L’uso della Carta in Paesi non aderenti all’Unione Monetaria Europea è sottoposto alle norme valutarie vigenti al momento dell’utilizzo - emanate dalle competenti Autorità - che il Titolare, o l’Azienda in solido con il Dipendente, si impegnano a rispettare. Le operazioni avvenute con la Carta in tali Paesi saranno comunque addebitate in euro, al cambio determinato all’atto della data della conversione, nel rispetto degli accordi internazionali in vigore. 7. Firma sulla Carta e sugli ordini di pagamento Comma 1 - Il Titolare o il Dipendente hanno l’obbligo di firmare la Carta sul retro non appena ne entrano in possesso e sono responsabili di ogni conseguenza che possa derivare dall’indebito o illecito uso della Carta non firmata. La firma apposta dal Titolare o dal Dipendente sugli ordini di pagamento al momento dell’acquisto - ove prevista - deve essere conforme a quella dagli stessi apposta sul contratto e sul retro della Carta stessa. 8. Codice segreto PIN: utilizzo e obbligo di custodia Comma 1 - A ciascuna Carta viene attribuito un codice personale segreto (PIN), che deve essere utilizzato esclusivamente dal Titolare o dal Dipendente stesso, in abbinamento con la Carta, per il prelievo di denaro contante (operazioni di anticipo contante) presso sportelli automatici abilitati, in Italia e all’estero. Il PIN potrà essere utilizzato - se richiesto - anche per altre tipologie di pagamento che prevedano l’utilizzo di apparecchiature elettroniche. Il PIN, generato elettronicamente, non è noto né al personale di CartaSi né a quello della Banca e viene consegnato al Titolare o all’Azienda dalla Banca, o inviato all’indirizzo del Titolare o dell’Azienda direttamente da CartaSi. In ogni caso, il codice è contenuto in un plico sigillato. Il PIN deve restare segreto e non deve essere annotato sulla Carta, né conservato insieme con quest’ultima o con documenti del Titolare o del Dipendente. Il Titolare o il Dipendente hanno l’obbligo di custodire il PIN con cura, restando responsabili di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dall’indebito o illecito uso della Carta insieme al PIN, anche se a seguito di smarrimento, furto, falsificazione o contraffazione (in questi casi, il Titolare o il Dipendente sono tenuti a provvedere agli adempimenti indicati all’articolo 16). Norme contrattuali 17 9. Rapporti con gli Esercenti Comma 1 - Il Titolare o l’Azienda/Dipendente riconoscono espressamente l’estraneità di CartaSi e della Banca ai rapporti con gli Esercenti per le merci e/o i servizi acquistati. Pertanto per qualsiasi controversia - come pure per esercitare qualsiasi diritto - il Titolare o l’Azienda/Dipendente dovranno rivolgersi esclusivamente agli Esercenti presso i quali sono stati acquistati le merci o i servizi, restando comunque esclusa ogni responsabilità di CartaSi e della Banca per difetti delle merci o dei servizi, tardata o mancata consegna delle merci, tardata o mancata erogazione dei servizi, disservizi e simili, anche nel caso in cui i relativi ordini di pagamento siano già stati pagati. Comma 2 - In ogni caso, nei rapporti con CartaSi e con la Banca, l’ordine impartito attraverso l’uso della Carta è irrevocabile. 10. Identificazione del Titolare o del Dipendente Comma 1 - L’Esercente e le Banche presso le quali venga richiesto un anticipo contante hanno facoltà di richiedere al Titolare o al Dipendente l’esibizione di un documento di riconoscimento che ne provi l’identità, provvedendo ad annotarne gli estremi. Qualora ricorrano le ipotesi di cui agli articoli 18 e 20, ovvero sussistano altri giustificati motivi, il Titolare o il Dipendente sono tenuti a consentire il trattenimento e l’invalidazione della Carta da parte dell’Esercente o delle Banche. 11. Servizi di sicurezza Comma 1 - Il Titolare in possesso di utenza di telefonia mobile che intenda aderire ai servizi di sicurezza gratuiti via SMS (Avviso Movimenti) dovrà indicare il numero di cellulare sul contratto: in tale caso, CartaSi provvederà automaticamente all’iscrizione. Il Titolare o il Dipendente potranno anche aderire successivamente a tali servizi, chiamando il Servizio Clienti di CartaSi o registrandosi al sito www.cartasi.it Il Titolare o il Dipendente saranno avvisati via SMS di ogni autorizzazione richiesta per la loro Carta per importi superiori alla soglia standard definita da CartaSi, personalizzabile dal Titolare o dal Dipendente attraverso il sito www.cartasi.it o chiamando il Servizio Clienti di CartaSi. Il Titolare o il Dipendente potranno così rilevare - e segnalare tempestivamente al Servizio Clienti di CartaSi - eventuali utilizzi indebiti o illeciti della Carta o del numero di Carta. Il Titolare o l’Azienda/Dipendente si impegnano altresì a segnalare a CartaSi eventuali variazioni del numero di telefono cellulare. Il Regolamento di tali servizi, nonché il valore della soglia standard di avviso, sono consultabili sul sito www.cartasi.it o possono essere richiesti al Servizio Clienti di CartaSi. 12. Pagamenti Comma 1 - Il Titolare o l’Azienda, per ogni Carta rilasciata, si obbligano a corrispondere a CartaSi: a) l’importo di tutte le operazioni effettuate dal Titolare o dal Dipendente con la Carta, anche attraverso apparecchiature elettroniche e canali virtuali, telefonici e telematici b) l’importo relativo alla quota annuale di emissione o di rinnovo della Carta, ove previsto c) le spese di emissione e invio degli estratti conto e le relative spese di bollo, ove previste d) le commissioni per gli oneri di negoziazione relativi ad utilizzi effettuati in valuta diversa dall’euro (già incluse nei tassi di cambio applicati) e) le commissioni applicate sulle operazioni di anticipo contante f) l’importo degli interessi dovuti nel caso di rimborso rateale di cui all’articolo 13 g) le commissioni dovute per operazioni di acquisto carburante in Italia, ove previste h) le quote di adesione e di rinnovo, ove previste, relative ai servizi accessori richiesti Comma 2 - Il Titolare o l’Azienda autorizzano espressamente CartaSi e la Banca ad addebitare sul conto corrente bancario indicato sul modulo di richiesta tutti gli importi per le causali di cui sopra, che verranno registrati nell’estratto conto alle condizioni indicate nel prospetto “Condizioni Economiche”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto. Gli addebiti verranno effettuati con la valuta indicata nel medesimo prospetto. 13. Dilazioni di pagamento Comma 1 - Ove previsto, il Titolare o l’Azienda potranno richiedere alla 18 Versione 20 novembre 2007 Banca che il rimborso delle somme dovute avvenga in modo dilazionato, attraverso rate non inferiori all’importo indicato sul contratto. Comma 2 - La rateizzazione, se accordata, è regolata dalle condizioni esistenti all’atto della richiesta e rese note al Titolare o all’Azienda, ovvero da quelle che - anche in corso di rateizzazione - saranno rese note al Titolare o all’Azienda, in conformità a quanto previsto dall’articolo 20. Comma 3 - Resta inteso che qualsiasi inadempimento da parte del Titolare o dell’Azienda degli obblighi previsti dagli articoli 12 e 17 del presente Regolamento comporta la decadenza del beneficio della rateizzazione, ove accordato. Comma 4 - Il beneficio della rateizzazione cesserà inoltre immediatamente in tutti i casi di recesso dal contratto, con decorrenza dal momento di efficacia del recesso stesso. 14. Estratti conto Comma 1 - CartaSi emette e invia (o rende disponibile via Internet) al Titolare un estratto conto delle operazioni registrate a debito/credito di quest’ultimo. CartaSi emette e invia (o rende disponibile via Internet) all’Azienda un estratto conto riepilogativo e uno dettagliato per ogni singolo Dipendente (di seguito, per brevità, “estratto conto”), entrambi intestati all’Azienda con l’indicazione dei Dipendenti Titolari di Carte e delle operazioni registrate a debito/credito di questi ultimi. L’estratto conto viene emesso con periodicità mensile, sempre che nel mese di riferimento siano state registrate operazioni o vi sia stato l’addebito della quota annuale di emissione o di rinnovo della Carta, qualora prevista. La ritardata inclusione nell’estratto conto di addebiti relativi ad acquisti, pagamenti od operazioni di anticipo contante, così come eventuali ritardi nella registrazione di accrediti disposti dagli Esercenti - ed anche eventuali omissioni o ritardi nell’invio degli estratti conto - non legittimano il Titolare o l’Azienda a rifiutare o ritardare il pagamento. Comma 2 - Trascorsi 60 giorni dalla data della ricezione dell’estratto conto (o della notifica via e-mail della sua pubblicazione su Internet) senza che sia pervenuto a CartaSi, anche tramite la Banca, un reclamo specifico per iscritto, l’estratto conto si intenderà senz’altro approvato dal Titolare o dall’Azienda, con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare la risultanza del conto. 15. Variazioni dei dati anagrafici Comma 1 - Il Titolare si impegna a comunicare tempestivamente a CartaSi, anche per il tramite della Banca, eventuali cambiamenti di residenza e/o domicilio. L’Azienda si impegna a comunicare tempestivamente a CartaSi, anche per il tramite della Banca, eventuali cambiamenti di sede dell’Azienda, nonché eventuali modifiche della ragione sociale o della forma giuridica dell’Azienda stessa, come pure la cessazione dell’attività di questa, la sua cessione a terzi e l’inizio di procedure concorsuali. Comma 2 - Gli estratti conto e le altre comunicazioni di CartaSi e della Banca verranno inviati, con piena validità, all’indirizzo indicato dal Titolare o dall’Azienda sul contratto, ovvero all’ultimo indirizzo comunicato successivamente a CartaSi. È fatto carico solidalmente sia all’Azienda sia al Dipendente di comunicare senza ritardo a CartaSi e/o alla Banca la cessazione per qualsiasi causa del rapporto tra l’Azienda e il Dipendente, provvedendo in tal caso alla contestuale restituzione della Carta intestata al Dipendente. L’Azienda e il Dipendente rimarranno comunque obbligati in solido all’adempimento di tutte le obbligazioni sorte a loro carico anteriormente alla ricezione, da parte di CartaSi o della Banca, della Carta restituita e originate dall’uso della medesima. 16. Smarrimento, furto, falsificazione o contraffazione della Carta Comma 1 - Il Titolare o il Dipendente sono obbligati - adottando misure di massima cautela - alla custodia e al buon uso della Carta e sono pertanto responsabili (il Dipendente in solido con l’Azienda) di tutte le conseguenze che derivassero dall’utilizzo della Carta da parte di terzi. Comma 2 - In caso di smarrimento, furto, falsificazione o contraffazione, il Titolare o il Dipendente sono tenuti a darne immediata comunicazione direttamente a CartaSi, mediante telefonata al Servizio Clienti della stessa, ovvero con qualsiasi altro mezzo, e a presentare tempestivamente denuncia alle Autorità competenti. Il Titolare o l’Azienda sono tenuti inoltre a conservare copia della denuncia a disposizione di CartaSi, per un periodo di almeno 12 mesi: entro tale periodo, CartaSi avrà facoltà di richiedere copia della denuncia al Titolare o all’Azienda che, in tal caso, dovranno trasmetterla entro 7 giorni dalla richiesta. Comma 3 - In caso di smarrimento o furto della Carta, fino al momento della ricezione da parte di CartaSi della comunicazione di cui sopra, il Titolare o l’Azienda saranno responsabili di ogni conseguenza dannosa causata dall’indebito o illecito uso della Carta stessa per l’importo massimo di 150 euro, salvo che il Titolare o il Dipendente/l’Azienda abbiano agito fraudolentemente, con dolo o colpa grave, ovvero non abbiano osservato le disposizioni di cui ai precedenti commi e, in particolare, agli articoli 5 e 8. Tale importo non verrà addebitato per le Carte iscritte ai servizi di sicurezza via SMS (Avviso Movimenti) - di cui al precedente articolo 11 - se il Titolare o il Dipendente, a fronte della ricezione di un SMS relativo ad una transazione che riconoscano come indebita o illecita, ne effettuino tempestiva segnalazione a CartaSi con le modalità indicate al secondo comma di questo articolo. 17. Uso illecito della Carta Comma 1 - L’utilizzo di una Carta scaduta, revocata o denunciata come smarrita, rubata o falsificata costituisce illecito, che CartaSi e/o la Banca si riservano di perseguire anche penalmente, così come l’agevolazione o la connivenza con altri usi fraudolenti della Carta. 18. Recesso delle parti Comma 1 - Fermo restando quanto previsto dagli articoli 4 e 20, il Titolare o l’Azienda hanno facoltà di recedere dal presente contratto, relativamente ad una o più Carte, mediante comunicazione scritta da inviare a CartaSi o alla Banca, con preavviso di almeno due mesi dalla data di rinnovo annuale. Trascorso il periodo di preavviso, il Titolare o l’Azienda dovranno provvedere ad invalidare la Carta, tagliandola in due parti, e a restituirla a CartaSi e/o alla Banca, ferma restando la responsabilità del Titolare, o dell’Azienda in solido con il Dipendente, per tutte le obbligazioni sorte a loro carico anteriormente alla data di ricezione, da parte di CartaSi o della Banca, della Carta restituita. Analoga facoltà spetta a CartaSi e/o alla Banca. Comma 2 - Inoltre, per giustificato motivo, che verrà reso noto al Titolare o all’Azienda,, CartaSi e/o la Banca potranno recedere dal contratto in qualsiasi momento - anche senza preavviso - mediante comunicazione scritta, dichiarando nulle una o più Carte, che saranno in tal caso ritirate direttamente o a mezzo di altri a tale scopo incaricati. Dal momento della ricezione della comunicazione, il Titolare o il Dipendente non potranno far più uso della Carta e dovranno restituirla dietro richiesta di CartaSi e/o della Banca, dell’Azienda stessa, degli Esercenti o di altri a tale scopo incaricati, ferme restando tutte le obbligazioni sorte a loro carico anteriormente alla data di ricezione della Carta restituita. Comma 3 - Il Titolare o il Dipendente hanno diritto di richiedere che la Carta venga invalidata in loro presenza. Per qualsiasi caso di recesso previsto dal presente contratto non sono previste penalità e/o spese di chiusura a carico del Titolare o dell’Azienda. 19. Offerte di ulteriori Carte di pagamento e servizi Comma 1 - Al Titolare o all’Azienda potranno essere inviate offerte di ulteriori Carte di pagamento emesse da CartaSi e/o dalla Banca, oltre a proposte di adesione a servizi da queste erogati o erogati da terzi e fruibili attraverso la Carta. 20. Modifiche al contratto Comma 1 - Tutte le condizioni economiche e contrattuali previste dal contratto hanno carattere essenziale e inscindibile; esse potranno essere modificate unilateralmente da CartaSi e/o dalla Banca, anche in senso sfavorevole al Titolare o all’Azienda, qualora sussista un giustificato motivo e con un preavviso di almeno 30 giorni, mediante comunicazione scritta (anche tramite l’estratto conto), con le modalità previste dall’articolo 118 del D.Lgs. 385/1993 e successive modifiche. Comma 2 - In tal caso, il Titolare o l’Azienda hanno diritto di recedere dal contratto entro 60 giorni dalla data di decorrenza delle modifiche indicata nella relativa comunicazione, con le modalità indicate nell’articolo 18. In caso di recesso a seguito della variazione delle condizioni il Titolare o l’Azienda hanno diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all’applicazione delle condizioni precedentemente praticate. In particolare, in caso di recesso dovuto all’aumento dell’importo della quota annuale prevista per il rinnovo della Carta, al Titolare o all’Azienda verrà stornato il relativo importo, se già addebitato. Comma 3 - Il Titolare o l’Azienda, in solido con il Dipendente, rimarranno comunque obbligati all’adempimento di tutte le obbligazioni sorte a loro carico anteriormente alla ricezione, da parte di CartaSi e/o della Banca, della Carta restituita e originate dall’uso della medesima. 21. Foro competente Comma 1 - Per qualsiasi controversia relativa alle Carte in versione aziendale connessa con l’interpretazione o l’esecuzione del presente contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Milano. 22. Tutela dei dati personali Comma 1 - CartaSi e la Banca, in qualità di Titolari del Trattamento, si impegnano, in ordine alle informazioni ed ai dati che acquisiranno durante tutto il corso del contratto, al rispetto delle norme e degli obblighi imposti dal D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. XIII UFFICIO RECLAMI E CONCILIATORE BANCARIO Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. aderisce al Conciliatore Bancario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – il cui regolamento vigente è di seguito riportato. Di conseguenza l’Ufficio Reclami della Banca opera per l’esame di reclami presentati da tutta la Clientela per qualunque questione derivante da rapporti intrattenuti con la Banca ed aventi ad oggetto rilievi circa il modo in cui sono stati gestiti operazioni e/o servizi purché posti in essere nei due anni precedenti la presentazione del reclamo. Il Cliente può, pertanto, proporre al predetto Ufficio, il cui indirizzo è indicato in calce alla presente, i reclami che non sono stati direttamente risolti presso le filiali della Banca, mediante: 1) lettera da inviare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; 2) lettera da consegnare alla filiale con il quale intrattenete il rapporto, che ne rilascerà ricevuta; 3) modalità informatiche. L’Ufficio Reclami evade la richiesta del Cliente entro 60 giorni dalla data di ricezione del reclamo. Per i reclami aventi ad oggetto i servizi di investimento, il termine per l’evasione del reclamo viene preventivamente comunicato al Cliente ai sensi della vigente normativa. Il Cliente riceve una comunicazione scritta nella quale, nel caso in cui il reclamo sia stato ritenuto fondato dalla Banca, questa indica anche i tempi tecnici entro i quali la Banca si impegna a provvedere alla sistemazione della questione. Inoltre, presso il Conciliatore Bancario, è attivo l’Ombudsman Giurì Bancario un organismo collegiale composto da un Presidente nominato dal Governatore della Banca d’Italia e da quattro componenti (vedi art. 4 del Regolamento dell’Ufficio Reclami e dell’Ombudsman “Giurì Bancario”) che esprime giudizi sulle controversie insorte tra la Banca ed il Cliente. Sarà possibile sottoporre al giudizio dell’Ombudsman Giurì Bancario tutte le controversie che siano state esaminate dall’Ufficio Reclami senza aver ottenuto una risposta soddisfacente e che: - non siano state già portate all’esame dell’Autorità giudiziaria o di un collegio arbitrale; - siano quantificabili in un valore non superiore a Euro 50.000 purché riferite a operazioni o servizi posti in essere a far data dal 1° gennaio 2006. In presenza delle citate condizioni e di tutte quelle meglio specificate nel Regolamento allegato alla presente, i Clienti interessati potranno rivolgere una richiesta scritta indirizzata a: OMBUDSMAN “GIURI’ BANCARIO” Via delle Botteghe Oscure, 54 – 00186 ROMA Norme contrattuali 19 mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, specificando il contenuto della controversia e fornendo ogni altra notizia utile. La decisione dell’Ombudsman sarà vincolante solo per la Banca. Resta infatti fermo in ogni caso il diritto della Clientela di investire della controversia l’Autorità Giudiziaria, un organismo conciliativo ovvero, ove previsto, un collegio arbitrale. Le procedure sopra descritte sono gratuite ad eccezione delle spese per la corrispondenza inviata dal Cliente all’Ufficio Reclami e all’Ombudsman “Giurì Bancario”. E’ inoltre possibile richiedere il servizio di conciliazione per raggiungere un accordo tra le Parti, qualunque sia il valore della controver- sia, con l’intervento di un esperto indipendente (conciliatore). Per attivare una conciliazione, i Clienti interessati potranno presentare un’istanza di conciliazione, versando un contributo di euro 30,00 per le spese di avvio procedimento, indirizzata a: CONCILIATORE BANCARIO Via delle Botteghe Oscure, 54 – 00186 ROMA Allianz Bank Financial Advisor S.p.A. – UFFICIO RECLAMI Piazza Velasca 7/9 – 20122 MILANO REGOLAMENTO DELL’UFFICIO RECLAMI E DELL’OMBUDSMAN-GIURI’ BANCARIO Sezione I - Ufficio Reclami Art. 1 1. E’ istituito presso le banche e gli intermediari finanziari aderenti (di seguito denominati “intermediari’), l’ufficio Reclami, cui è preposto un responsabile. 2. A tale Ufficio la Clientela può rivolgersi per qualunque questione derivante da rapporti intrattenuti con la Banca ed avente ad oggetto rilievi circa il modo con cui la Banca abbia gestito operazioni o servizi, purché posti in essere nei due anni precedenti il giorno della presentazione del reclamo. 3. Per le banche o gli intermediari aventi non più di tre filiali, il responsabile dell’Ufficio Reclami è il Presidente o il Direttore Generale e l’ufficio è costituito presso la relativa segreteria. 4. Per le banche e gli intermediari facenti parte di un gruppo bancario, può essere costituito un unico Ufficio Reclami, di norma presso la capogruppo. Art. 2 1. I reclami della Clientela debbono essere inviati alla Banca per iscritto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o in via informatica, ovvero consegnati alla filiale presso cui viene intrattenuto il rapporto, previo rilascio di ricevuta. 2. Per la formulazione dei reclami possono essere utilizzati moduli standardizzati che le banche e gli intermediari mettono a disposizione della Clientela. Sono comunque validi i reclami presentati in altra forma, purché contengano gli estremi del ricorrente, i motivi del reclamo, la sottoscrizione o analogo elemento che consenta l’identificazione certa del Cliente. 3. L’Ufficio Reclami provvede ad evadere tempestivamente le richieste pervenute entro sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui al comma 1. Per i reclami aventi ad oggetto i servizi di investimento, il termine per l’evasione del reclamo viene preventivamente comunicato al Cliente ai sensi della vigente normativa 4. Ove il reclamo sia ritenuto fondato, nella comunicazione della Banca devono essere indicati anche i tempi tecnici entro i quali questi si impegnano a provvedere alla sua sistemazione. Art. 3 1. Ai reclami aventi ad oggetto servizi di investimento è applicata la procedura prevista dal presente Regolamento. Il termine per l’evasione del reclamo viene preventivamente comunicato al Cliente ai sensi della vigente normativa. Sezione II – Ombudsman Giurì bancario Art. 4 1. Presso il Conciliatore Bancario è attivo un organismo collegiale, denominato “Ombudsman Giurì bancario”, con il compito di dirimere controversie aventi le caratteristiche di cui all’articolo 7. 2. L’Ombudsman è composto da un Presidente, nominato dal Governatore della Banca d’Italia, e da quattro componenti, di cui: a) due nominati dal Consiglio del Conciliatore Bancario su designazione dell’Associazione Bancaria Italiana; b) uno nominato dal Consiglio del Conciliatore Bancario su designazione del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU) di cui all’articolo 136 del d.lgs. 6 settembre 2005 n. 206, ovvero da tre associazioni di categoria scelte dal CNCU stesso fra quelle iscritte nell’elenco di cui all’articolo 137 del medesimo decreto legislativo; 20 Versione 20 novembre 2007 c) uno nominato dal Consiglio del Conciliatore Bancario su designazione di almeno due associazioni rappresentative delle altre categorie di clienti, scelte tra le seguenti: Confindustria (Confederazione Generale dell’Industria Italiana), Confcommercio (Confederazione Generale Italiana del Commercio, del Turismo e dei Servizi), Confagricoltura (Confederazione Generale dell’Agricoltura Italiana), Confartigianato (Confederazione Generale Italiana dell’Artigianato). 3. I1 Presidente, scelto tra persone di riconosciuta esperienza, professionalità e indipendenza, dura in carica cinque anni con mandato rinnovabile una sola volta. 4. I componenti del Collegio, scelti tra persone di esperienza, indipendenza e professionalità, in particolare in materia giuridica, durano in carica tre anni con mandato rinnovabile una sola volta. 5. Non possono essere nominati componenti del Collegio coloro che, nel triennio precedente, abbiano ricoperto cariche o svolto attività di lavoro subordinato, ovvero autonomo avente carattere di collaborazione coordinata o continuativa presso gli enti aderenti e le loro associazioni o presso le associazioni dei consumatori o di altre categorie di clienti. 6. I1 Presidente e gli altri componenti del Collegio non sono revocabili se non per giusta causa. 7. I1 possesso dei requisiti di cui al comma 4 e l’insussistenza delle situazioni di cui al comma 5, per quanto riguarda i componenti del Collegio indicati al comma 2, è attestato dai designanti sotto la propria responsabilità. 8. La cessazione del Presidente e degli altri componenti del Collegio per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Presidente o il nuovo componente vengono nominati e assumono la funzione. Art. 5 1. I componenti dell’Ombudsman nominano al proprio interno un vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo. Per l’adozione della relativa delibera, è richiesta la presenza di tutti i componenti del Collegio. 2. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più componenti, i soggetti che li hanno nominati provvedono alla loro sostituzione, nel rispetto dei meccanismi di designazione di cui al precedente articolo 4, comma 2, entro sessanta giorni dalla richiesta avanzata dal Presidente del Conciliatore Bancario. 3. I componenti decadono di diritto dall’incarico qualora non siano presenti, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive dell’Ombudsman. L’organo collegiale, nella stessa seduta in cui si verifica la decadenza, ne prende atto e chiede la sostituzione del componente decaduto ai sensi del comma precedente. 4. L’Ombudsman è regolarmente costituito con la presenza del Presidente o del vice Presidente e di almeno due componenti. 5. L’Ombudsman delibera a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità di voti, al voto del Presidente o, in sua assenza, del vice Presidente è attribuito valore doppio. 6. L’Ombudsman è convocato per iscritto (anche via telex, fax o in via informatica), con almeno tre giorni lavorativi bancari di preavviso, dal Presidente o, in caso di impedimento di questi, dal vice Presidente. Art. 6 1. L’Ombudsman si avvale di una Segreteria tecnica incaricata di istruire le pratiche da sottoporre all’esame dell’organismo collegiale. Per le necessità di coordinamento delle attività di tale Segreteria, il Conciliatore Bancario ne dà incarico ad un Coordinatore. 2. Il Coordinatore assiste alle riunioni dell’Ombudsman con funzioni consultive e ne redige il verbale che viene sottoscritto, oltre che dal Coordinatore medesimo, dal Presidente o dal vice Presidente. 3. La Segreteria tecnica elabora un rapporto mensile contenente i dati statistici dell’attività svolta dall’0mbudsman e, al termine di ogni anno, predispone una relazione sulla medesima attività. I1 rapporto mensile e la relazione annuale sono inviati dal Presidente dell’Ombudsman al Presidente del Conciliatore Bancario, il quale ne informa il Consiglio. 4. I1 Presidente dell’Ombudsman richiede agli Uffici Reclami degli aderenti notizie ed informazioni al fine di monitorare la tipologia e la quantità dei reclami, stabilendo altresì modalità e tempi di trasmissione. Art. 7 1. All’Ombudsman possono rivolgersi i clienti, per controversie relative a rapporti aventi ad oggetto operazioni o servizi, da essi intrattenuti con le banche o gli intermediari, purché: a) non siano state già portate all’esame dell’Autorità giudiziaria o di un collegio arbitrale; b) riguardino questioni quantificabili in un valore non superiore a 50.000 euro, purché riferite a operazioni o servizi posti in essere a far data dal lo gennaio 2006, fermi restando i limiti in precedenza vigenti e il disposto dell’art. 1, comma 2 e dalla lettera d) del presente articolo. In nessun caso è ammessa la riduzione della richiesta risarcitoria al fine di fare rientrare quest’ultima nella competenza per valore dell’Ombudsman; c) il relativo contenuto sia già stato sottoposto all’esame dell’ufficio Reclami della Banca, ma: i) la Banca non abbia fornito risposta nei termini di cui all’articolo 2, comma 3; ii) la risposta non sia stata favorevole, in tutto o in parte, per il Cliente; iii) all’accoglimento del reclamo non sia stata data attuazione, nei termini indicati, dalla Banca; d) non sia trascorso un anno, rispettivamente, dalla presentazione del reclamo rimasto inevaso, dalla sua decisione in tutto o in parte non favorevole per il Cliente, ovvero dall’accoglimento del reclamo, cui non sia stata data attuazione. 2. Ove il Cliente si sia rivolto all’Ombudsman senza aver preventivamente acquisito la decisione dell’ufficio Reclami della Banca, la Segreteria trasmette la documentazione ricevuta a detto Ufficio e ne dà avviso al Cliente. La trasmissione della documentazione produce gli effetti della presentazione del reclamo all’ufficio. Art. 8 l. L’Ombudsman è investito mediante richiesta scritta del Cliente, da inviarsi di preferenza con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure utilizzando strumenti informatici. Della ricezione di tale richiesta l’Ombudsman provvede ad informare tempestivamente per iscritto la Banca. 2. Fermo restando il disposto dell’art. 9, oltre alla documentazione circa la sussistenza degli elementi di cui all’art. 7, la richiesta deve specificare il contenuto della controversia ed essere corredata da ogni altra notizia e documento utili. Art. 9 1. Non appena pervenuto il ricorso, la Segreteria lo sottopone al Presidente, il quale, ove constati l’evidente incompetenza dell’Ombudsman, ne propone la dichiarazione di inammissibilità al Collegio. Nel caso di conforme decisione del Collegio, il provvedimento è comunicato, dalla Segreteria, al ricorrente nonché alla Banca. 2. Se nel corso dell’istruttoria aperta dall’Ombudsman la Banca raggiunge l’accordo con il ricorrente, l’Ombudsman ne prende atto e dichiara cessata la materia del contendere. Art. 10 1. La decisione dell’Ombudsman è motivata; essa deve essere resa entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta di intervento o dall’ultima comunicazione utile del richiedente ed è vincolante per la Banca. 2. La Segreteria, se nel corso dell’istruttoria accerta che il ricorso è privo di documentazione necessaria per la decisione, richiede al ricorrente l’integrazione della documentazione, fissando a tal riguardo un termine perentorio breve, tale da permettere al Collegio di non superare per l’emanazione della decisione il termine di 120 giorni complessivi dalla data del ricevimento del ricorso. Del prolungamento del termine, la Segreteria dà comunicazione al ricorrente con la lettera di richiesta della nuova documentazione. 3. I termini di cui ai commi precedenti sono sospesi per l’intero mese di agosto di ogni anno. 4. La Segreteria può chiedere altresì, anche a mezzo fax, all’ufficio Reclami della Banca di inviare, entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta, una memoria – corredata dalla documentazione utile alla comprensione della controversia - illustrativa dei motivi che hanno condotto la Banca a respingere, in tutto o in parte, il reclamo o a non dare attuazione al relativo accoglimento nei termini indicati, oppure dei motivi per i quali non è stata fornita risposta nei termini di cui all’articolo 2, comma 3. 5. Anche successivamente, ove ne sia il caso, possono essere richiesti, sia all’ufficio Reclami della Banca, sia al ricorrente ulteriori dati e notizie, stabilendo allo scopo un termine perentorio breve, fermo restando il rispetto del termine di centoventi giorni di cui al comma 2 del presente articolo. 6. Il mancato rispetto dei termini assegnati dalla Segreteria ai sensi dei commi precedenti viene liberamente apprezzato dall’Ombudsman. 7. La decisione è comunicata alle parti a cura della Segreteria per iscritto, ovvero utilizzando strumenti informatici. 8. L’Ombudsman, qualora venga a conoscenza che la Banca non si è conformata alla decisione resa, assegna un termine per provvedere, decorso il quale rende nota l’inadempienza dandone pubblicità a mezzo stampa, a spese della Banca. Art. 11 1. Il Presidente dell’Ombudsman, nel rispetto dei principi stabiliti nella presente Sezione, può proporre al Consiglio del Conciliatore Bancario l’approvazione di un regolamento interno volto a disciplinare il funzionamento del Collegio e quello della Segreteria tecnica. 2. I componenti dell’Ombudsman, il Coordinatore e gli addetti alla Segreteria sono tenuti al segreto d’ufficio. Sezione III - Disposizioni varie e transitorie Art. 12 1. La Banca deve pubblicizzare sia l’adesione al Conciliatore Bancario, sia il contenuto del presente Regolamento, in particolare mediante la messa a disposizione della Clientela, presso i locali aperti al pubblico, di idonea documentazione, avente caratteristiche di asportabilità. 2. La Banca deve altresì pubblicizzare l’istituzione del proprio Ufficio Reclami e l’indirizzo al quale inoltrare i ricorsi rivolti all’Ombudsman. Art. 13 1. Salve le spese relative alla corrispondenza inviata all’ufficio Reclami o all’Ombudsman, le procedure di cui al presente Regolamento sono gratuite per il Cliente. 2. I1 Cliente può, a sue spese, farsi assistere o rappresentare nella presentazione del ricorso e delle memorie. Art. 14 1. Il ricorso all’ufficio Reclami o all’Ombudsman non priva il Cliente del diritto di investire della controversia, in qualunque momento, l’Autorità giudiziaria, un organismo conciliativo, ovvero, ove previsto, un collegio arbitrale. Art. 15 1. Il Collegio preesistente alla data del 1 O gennaio 2006 continua ad esercitare le sue funzioni fin tanto che non viene insediato il nuovo Collegio, una volta completate tutte le nomine. 2. Ove le designazioni di cui all’articolo 4, comma 2, non avvengano entro 60 giorni dalla richiesta, il Consiglio del Conciliatore Bancario provvede di sua iniziativa alla nomina del componente mancante – che rimane in carica fino alla nomina del componente designato - che possieda i requisiti di cui all’articolo 4, comma 4 e per il quale non sussistano le situazioni di cui al comma 5 del medesimo articolo. 3. Nell’ipotesi di cui all’articolo 5, comma 2, ove la designazione non pervenga in tempo utile per il rispetto del termine ivi previsto, il Consiglio del Conciliatore Bancario provvede secondo quanto disposto dal comma precedente. Norme contrattuali 21 REGOLAMENTO DELLE PROCEDURE DI RECLAMO IN MATERIA DI BONIFICI TRANSFRONTALIERI (ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. n. 253/2000 e del d.m. n. 456/2001) Parte I - Ufficio Reclami Art. 1 1. E’ istituito presso le banche e gli intermediari aderenti (di seguito denominati “intermediari”) l’ufficio Reclami in materia di bonifici transfrontalieri’1, ove non già esistente quello costituito ai sensi dell’art. 1 del “Regolamento dell’ufficio Reclami e dell’Ombudsman Giuri bancario”, cui è preposto un responsabile. 2. A tale Ufficio il Cliente della Banca può rivolgersi per qualunque questione derivante dall’esecuzione di bonifici transfrontalieri, purché: a) non siano trascorsi 180 giorni dalla scadenza del termine convenuto con l’ordinante per l’esecuzione dell’ordine di bonifico ovvero con il beneficiario per la messa a sua disposizione dell’importo dello stesso; b) la questione non sia stata già portata all’esame dell’Autorità giudiziaria, di un arbitro o di un collegio arbitrale. 3. Per le banche o gli intermediari aventi non più di tre sportelli, il responsabile dell’Ufficio Reclami è il Presidente o il Direttore Generale e l’ufficio è costituito presso la relativa segreteria. Art. 2 1. I reclami della Clientela debbono essere inviati per iscritto, anche in via informatica, ovvero consegnati allo sportello presso cui viene intrattenuto il rapporto, previo rilascio di ricevuta. 2. Per la formulazione dei reclami possono essere utilizzati moduli standardizzati che le banche e gli intermediari mettono a disposizione della Clientela. Sono comunque validi i reclami presentati in altra forma, purché contengano gli estremi del ricorrente, dell’ente e del bonifico transfrontaliero in questione, i motivi del reclamo, la sottoscrizione o analogo elemento che consenta l’identificazione certa del Cliente. 3. La Banca è tenuta a prestare assistenza al cliente nella predisposizione del reclamo, assicurando, in particolare, che esso non sia affetto da vizi formali. Art. 3 1. L’Ufficio Reclami provvede ad evadere le richieste pervenute entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui all’articolo precedente, dandone tempestiva notizia al Cliente per iscritto, anche in via informatica, ove quest’ultima sia stata dal Cliente utilizzata nella presentazione del reclamo. 2. Ove il reclamo sia ritenuto fondato, nella decisione l’ufficio Reclami indica i tempi tecnici, comunque non superiori a 5 giorni lavorativi bancari, entro i quali la Banca provvede alla sua sistemazione. Parte II - Sezione Speciale dll’Ombudsman Giurì bancario Art. 4 1. Una Sezione speciale dell’Ombudsman Giurì bancario - attivo presso il Conciliatore Bancario - è destinata a dirimere le controversie in materia di bonifici transfrontalieri. La Sezione è composta da un Presidente, nominato dal Governatore della Banca d’Italia, e da quattro componenti, di cui: a) due nominati dal Consiglio del Conciliatore Bancario su designazione dell’Associazione Bancaria Italiana; b) uno nominato dal Consiglio del Conciliatore Bancario su designazione del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU) di cui all’art. 136 del d.lgs. 6 settembre 2005 n. 206, ovvero da almeno tre associazioni di categoria scelte dal CNCU stesso fra quelle iscritte nell’elenco di cui all’art. 137 del decreto legislativo menzionato; c) uno nominato dal Consiglio del Conciliatore Bancario su designazione di almeno due associazioni rappresentative delle altre categorie di clienti, scelte tra le seguenti: Confindustria (Confederazione Generale dell’Industria Italiana), Confcommercio (Confederazione Generale Italiana del Commercio, del Turismo e dei Servizi), Confagricoltura (Confederazione Generale dell’Agricoltura Italiana), Confartigianato (Confederazione Generale Italiana dell’Artigianato). 2. I1 Presidente, scelto tra persone di riconosciuta professionalità e indipendenza, dura in carica 5 anni con mandato rinnovabile una sola volta. 3. I componenti del collegio, scelti tra persone di esperienza e professionalità, in particolare in materia giuridica, durano in carica 3 anni con mandato rinnovabile una sola volta. 22 Versione 20 novembre 2007 4. Non possono essere nominati componenti del collegio coloro che, nel triennio precedente, abbiano ricoperto cariche o svolto attività di lavoro subordinato, ovvero autonomo, avente carattere di collaborazione coordinata o continuativa presso gli enti aderenti e le loro associazioni o presso le associazioni dei consumatori o di altre categorie di clienti. 5. I1 Presidente e gli altri componenti della Sezione non sono revocabili se non per giusta causa. 6. I1 possesso dei requisiti di cui al precedente comma 3 e l’assenza delle incompatibilità di cui al precedente comma 4 è documentato dagli enti designanti di cui al precedente comma 1. Art. 5 1. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più componenti della Sezione, i soggetti che li hanno nominati - nel rispetto dei meccanismi di designazione di cui al precedente art. 4, comma 1 – provvedono alla loro sostituzione entro 30 giorni dalla richiesta, avanzata dal Presidente del Conciliatore Bancario. 2. I componenti decadono di diritto dall’incarico qualora non siano presenti, senza giustificato motivo, per 3 riunioni consecutive della Sezione. L’organo collegiale, nella stessa seduta in cui si verifica la decadenza, ne prende atto e chiede la sostituzione del componente decaduto ai sensi del comma precedente. 3. La Sezione delibera con la presenza del Presidente e di almeno un componente di cui all’art. 4, comma 1, lett. a) e di almeno un componente di cui all’art. 4, comma 1, lett. b) e c). 4. Le delibere sono assunte a maggioranza semplice, con il voto, oltre che del Presidente, di un egual numero di componenti rappresentativi, rispettivamente, delle banche o degli intermediari (art. 4, comma l, lett. a) e dei clienti (art. 4, comma 1, lett. b) e c). 11 collegio prevede meccanismi di astensione al fine di garantire la pariteticità dei voti in caso di numero diseguale di componenti presenti. 5. In caso di parità di voti, al voto del Presidente è attribuito valore doppio. 6. La Sezione è convocata dal Presidente per iscritto, anche via telex o fax, con almeno 5 giorni lavorativi bancari di preavviso, secondo un calendario stabilito dal collegio. Art. 6 1. La Sezione si avvale di una Segreteria tecnica incaricata di istruire le pratiche da sottoporre all’esame della Sezione medesima e di redigere una relazione per ogni ricorso maturo per la decisione. Per le necessità di coordinamento delle attività di tale Segreteria, il Conciliatore Bancario ne dà incarico ad un Coordinatore. Tale Segreteria può coincidere con quella costituita ai sensi dell’art. 6 del “Regolamento dell’Ufficio Reclami e dell’Ombudsman Giurì bancario”. 2. I1 Coordinatore assiste alle riunioni della Sezione e ne redige il verbale, che viene sottoscritto, oltre che dal Coordinatore medesimo, dal Presidente. 3. La Sezione invia alla Banca d’Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, informazioni anche periodiche in ordine ai reclami presentati, alle soluzioni adottate e all’eventuale mancata ottemperanza alle decisioni. 4. La Sezione pubblica una relazione annuale relativa alle decisioni adottate, in cui sono illustrati i risultati ottenuti e la natura delle controversie sottoposte alla Sezione. Art. 7 1. Per la risoluzione di controversie aventi ad oggetto l’esecuzione di bonifici transfrontalieri che non siano state già portate all’esame dell’Autorità giudiziaria, di un arbitro o di un collegio arbitrale ed il cui contenuto sia già stato sottoposto all’esame dell’ufficio Reclami, i clienti della Banca possono rivolgersi alla Sezione entro il termine di 30 giorni a far data dalla: a) decorrenza infruttuosa del termine per evadere il reclamo, di cui all’art. 3, comma 1; b) decorrenza infruttuosa del termine per provvedere alla sistemazione del reclamo, ai sensi dell’art. 3, comma 2; c) ricezione della decisione dell’ufficio Reclami, che il Cliente ritenga a sé sfavorevole. 2. Ove il Cliente si sia rivolto alla Sezione senza aver preventivamente acquisito la decisione dell’ufficio Reclami della Banca, la Sezione trasmette la documentazione ricevuta a detto Ufficio e ne dà avviso al Cliente. La trasmissione della documentazione produce gli effetti della presentazione del reclamo all’ufficio. 3. Ove, nel corso dell’istruttoria aperta dalla Sezione, la Banca raggiunge un accordo con il ricorrente, la Sezione, su comunicazione del ricorrente medesimo, ne prende atto e dichiara cessata la materia del contendere. 4. La Sezione è competente a decidere controversie aventi ad oggetto l’indennizzo o il rimborso, dovute all’esecuzione del bonifico transfrontaliero, quantificabili nell’ammontare massimo dell’importo del bonifico medesimo, che non può comunque superare il valore di 50.000 euro, maggiorato delle spese sostenute dal Cliente e di eventuali interessi legali calcolati secondo i criteri di cui all’art. 4, commi da 1 a 6’ , e di cui all’art. 62, comma 1, lett. a)3, del d.lgs. n. 253/2000. Art. 8 1. Il Cliente investe la Sezione, con le medesime modalità di cui all’art. 2, comma 1, informandone la Banca ovvero incaricando la Banca di investire la Sezione medesima della controversia. 2. In entrambi i casi sarà cura della Banca trasferire alla Sezione tutta la documentazione, comprese le controdeduzioni, entro 5 giorni lavorativi bancari dal ricevimento dell’informazione o dell’incarico. 3. Se il Cliente non informa la Banca del ricorso alla Sezione, il trasferimento della documentazione avverrà su richiesta della Sezione, entro il medesimo termine di cui al comma precedente. Art. 9 1. La decisione deve essere resa dalla Sezione entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione fornita dalla Banca o, in caso di mancata trasmissione della documentazione, dalla infruttuosa scadenza del termine di cui all’art. 8, comma 2. 2. La decorrenza del termine di cui al comma 1 viene sospesa allorché la Sezione richieda al responsabile dell’Ufficio Reclami della Banca ovvero al Cliente ulteriori documenti, dati e notizie, ritenuti utili alla comprensione della controversia, stabilendo il termine perentorio per la risposta. I1 mancato rispetto dei termini viene liberamente apprezzato dalla Sezione medesima. 3. La decisione è motivata ed è assunta sulla base delle norme di legge applicabili, dei codici di condotta, nonché dei principi contenuti nella direttiva n. 97/5/CE, ovvero secondo equità. Essa è comunicata alle parti, a cura della Segreteria tecnica, mediante lettera raccomandata ed è vincolante per la Banca se accettata dal Cliente. 4. Ricevuta la comunicazione, la Banca ha 5 giorni lavorativi bancari per dare esecuzione alla decisione, a decorrere dal momento in cui ad essi è pervenuta l’accettazione della decisione da parte del Cliente, trasmessa con le modalità di cui all’art. 2, comma 1. 5. La Sezione, qualora venga a conoscenza che la Banca non si è conformata alla decisione resa, rende nota l’inadempienza dandone pubblicità a mezzo stampa, a spese della Banca. 6. La Sezione, in caso di grave inosservanza delle decisioni rese o delle disposizioni del presente Regolamento, ne dà notizia al Presidente del Conciliatore Bancario che sottopone la questione al Consiglio ai fini dell’adozione del provvedimento di esclusione della Banca inadempiente, ai sensi dello Statuto del Conciliatore Bancario. Art. 10 1. Il Presidente della Sezione, nel rispetto dei principi stabiliti nel presente Regolamento, può proporre al Consiglio del Conciliatore Bancario l’approvazione di un regolamento interno volto a disciplinare il funzionamento della Sezione e quello della Segreteria tecnica. 2. I componenti della Sezione, il Coordinatore e gli addetti alla Segreteria tecnica sono tenuti al segreto professionale, per la tutela del quale tutta la documentazione relativa ai ricorsi trattati non può essere portata all’esterno degli uffici della Segreteria tecnica. Parte III - Disposizioni varie Art. 11 1. La Banca, secondo le disposizioni vigenti, deve pubblicizzare sia l’adesione al Conciliatore Bancario sia il contenuto del presente Regolamento, in particolare mediante la messa a disposizione della Clientela, presso i locali aperti al pubblico, di idonea documentazione, avente caratteristiche di asportabilità. 2. La Banca deve altresì pubblicizzare, secondo le disposizioni vigenti, l’istituzione del proprio Ufficio Reclami e l’indirizzo al quale inoltrare i ricorsi rivolti alla Sezione. Art. 12 1. Salve le spese relative alla corrispondenza inviata all’Ufficio Reclami o alla Sezione, le procedure di cui alle Parti I e II sono gratuite per il Cliente. Art. 13 1. Nelle procedure di cui alle Parti I e II il Cliente può farsi assistere o rappresentare. 2. I1 ricorso all’Ufficio Reclami o alla Sezione non priva il Cliente del diritto di investire della controversia, in qualunque momento, l’Autorità giudiziaria ovvero, ove previsto, un arbitro o un collegio arbitrale. Art. 14 1. Le modifiche al presente Regolamento, deliberate dal Consiglio del Conciliatore Bancario, debbono essere preventivamente sottoposte alla Banca d’Italia affinché ne verifichi la conformità ai criteri previsti dalla normativa vigente in materia. Note: ‘ Per bonifico transfrontaliero si intende, ai sensi dell’art. 1, lett. i), del d.lgs. n. 253/2000, “l’operazione effettuata, su incarico di un ordinante, da un ente insediato in uno Stato membro dell’unione europea, al fine di mettere una somma di denaro a disposizione di un beneficiario presso un ente insediato in un altro Stato membro; l’ordinante e il beneficiario di un’operazione di bonifico transfrontaliero possono coincidere”. Tale tipologia di bonifico deve essere, ai sensi dell’art. 2, comma 1, dello stesso d.lgs., di ammontare massimo pari a 50.000 euro. 1 Art. 4 del d.lgs. n. 253/2000: 1. L’ente dell’ordinante risponde dell’esecuzione del bonifico transfrontaliero nel termine convenuto con l’ordinante o, in assenza di tale termine, entro il quinto giorno lavorativo bancario successivo alla data di accettazione dell’ordine di bonifico transfrontaliero. 2. Quando l’importo del bonifico transfrontaliero non è accreditato sul conto dell’ente del beneficiario nei termini indicati nel comma l, I’ente dell’ordinante indennizza quest’ultimo. Se la mancata esecuzione del bonifico nei termini è imputabile a un ente intermediario, quest’ultimo indennizza l’ente dell’ordinante. 3. L’indennizzo previsto dal comma 2 consiste nel pagamento di una somma corrispondente all’interesse legale calcolato sull’importo del bonifico transfrontaliero per il periodo compreso tra lo scadere dei termini previsti dal comma 1 e la data nella quale l’importo del bonifico transfrontaliero è accreditato sul conto dell’ente del beneficiario. Nel caso in cui l’ente dell’ordinante dimostri che il mancato rispetto dei termini è imputabile all’ordinante non è dovuto alcun indennizzo. 4. L’ente del beneficiario mette a disposizione di quest’ultimo l’importo del bonifico transfrontaliero nel termine convenuto con il beneficiario o, in assenza di tale termine, entro i1 giorno lavorativo bancario successivo a quello in cui l’importo stesso è accreditato sul conto del medesimo ente. 5. Quando l’importo del bonifico transfrontaliero non è messo a disposizione del beneficiario nei termini previsti dal comma 4, l’ente del beneficiario indennizza il beneficiario. 6. L’indennizzo previsto dal comma 5 consiste nel pagamento di una somma corrispondente all’interesse legale calcolato sull’importo del bonifico transfrontaliero per il periodo compreso tra lo scadere dei termini previsti dal comma 4 e la data nella quale l’importo del bonifico transfrontaliero è messo a disposizione del beneficiario. Nel caso in cui l’ente del beneficiario dimostri che il mancato rispetto dei termini è imputabile al beneficiario, non è dovuto alcun indennizzo. Art. 6, comma l, del d.lgs. n. 253/2000: “Quando l’importo del bonifico transfrontaliero non è accreditato sul conto dell’ente del beneficiario, l’ente che ha accettato l’ordine di bonifico transfrontaliero restituisce all’ordinante una somma, a titolo di provvisionale, corrispondente all’importo del bonifico transfrontaliero non eseguito, fino ad un massimo di 12.500 euro, maggiorata: a) dell’interesse legale calcolato sull’importo del bonifico transfrontaliero per il periodo compreso tra la data di accettazione dell’ordine di bonifico e quella dell’accredito; b) delle spese relative al bonifico transfrontaliero sostenute dall’ordinante. 2 Norme contrattuali 23 24 Versione 20 novembre 2007 ArmaniAssociati Codice fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 09733300157 Capitale sociale Euro 95.000.000 int. vers. Iscritta all'albo delle banche e dei gruppi bancari Cod. ABI 3589 Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi Società, con unico socio, rientrante nell'area di consolidamento del bilancio del gruppo Allianz S.p.A. 800-223344 RK0018 - ABK_0018_1007 - 30.000 Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. Capogruppo del gruppo bancario Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. Sede legale Piazza Velasca, 7/9 - 20122 Milano Telefono +39 02 7216.8000 / +39 02 72203.1 / +39 02 80200.1 Fax +39 02 8901.0884 / +39 02 8900.991 www.allianzbank.it