Conto Vedo
Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari
e finanziari (D.Lgs.n.385/1993)
Norme contrattuali che regolano i servizi bancari e finanziari
prestati da Allianz Bank Financial Advisors S.p.A.
Conto corrente n.
intestato a
Filiale/Promotore/Agente
Cod.
Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi
bancari e finanziari (D.Lgs.n.385/1993):
a. DOCUMENTO DI SINTESI n° 006 –
Aggiornamento n° 006 –
Data aggiornamento 20 novembre 2007
b. AVVISO – Principali norme di trasparenza
c. FOGLIO INFORMATIVO n° 006 –
Aggiornamento n° 006 –
Data aggiornamento 20 novembre 2007
Norme contrattuali che regolano i servizi bancari e
finanziari prestati da Allianz Bank Financial Advisors S.p.A.
Documento di sintesi VEDO START
Il presente Documento di Sintesi, che costituisce il frontespizio del contratto di conto corrente VEDO
START e dei servizi connessi, reca le più significative condizioni contrattuali nonché le condizioni economiche praticate al Cliente per il suddetto contratto, di cui costituisce parte integrante.
C ONDIZIONI RELATIVE AL CONTO CORRENTE
Tasso creditore
Tasso debitore per utilizzi senza fido
Commissioni di massimo scoperto per utilizzi senza fido
Periodicità di liquidazione
Canone fisso mensile di tenuta conto
Spese forfettarie estinzione conto
Ritenuta fiscale
0,00 %
Euribor + 5,00 %
0,75 %
Semestrale
Gratuito
Gratuite
Nella misura pro tempore vigente
SERVIZI TELEFONICI E ON-LINE DELLA BANCA
Costo della telefonata
Costo annuale Servizi Internet
Costo annuale servizio telefonico
Gratuito Numero Verde 800223344
Gratuito Indirizzo Internet www.allianzbank.it
Gratuito
SPESE DI TENUTA CONTO
Spese di liquidazione periodica
Spese per operazione
Estratto conto semestrale
Gratuito
Gratuito
Gratuito
AFFIDAMENTO CONVENZIONATO PER ACCREDITO STIPENDIO*
Tasso debitore entro i limiti del fido
Tasso debitore oltre i limiti del fido
Commissioni di massimo scoperto per utilizzi entro i limiti di fido
Commissioni di massimo scoperto per utilizzi oltre i limiti di fido
Euribor + 3,00 %
Euribor + 5,00 %
0,50%
0,75%
* (I fidi convenzionati per accredito stipendio non sono cumulabili con altri affidamenti in conto corrente)
CARTA BANCOMAT
Rilascio/Riemissione Canone Annuo
Spese per blocco carta
Spese per singola operazione di prelievo su ATM Italia e U.M.E.
Spese per singola operazione di prelievo su ATM
di paesi non appartenenti all’U.M.E.
Spese per singola operazione di PagoBancomat e Fastpay Italia
Spese per singola operazione di pagamento beni o servizi
tramite POS di esercenti di paesi non appartenenti all’U.M.E.
Valuta su prelevamenti effettuati con Bancomat
Valuta su pagamenti effettuati con PagoBancomat/POS
Versione 20 novembre 2007
Gratuito
Gratuito
Gratuito
€ 3,00
Gratuito
€ 2,00
Data operazione
Data operazione
CARTASÌ*
Carta CLASSIC
Spese per rilascio e canone 1° anno
Canone annuo dal 2° anno
Spese per rilascio/rinnovo carta familiare e/o aggiuntiva
1° anno e successivi
Gratuito
€ 25,00
€ 25,00
Carta ORO
Spese per rilascio e canone 1° anno
Canone annuo dal 2° anno
Spese per rilascio/rinnovo carta familiare 1° anno e successivi
Spese per rilascio/rinnovo carta aggiuntiva 1° anno e successivi
€ 50,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 25,00
Carta CLASSIC e ORO
Spese per operazioni di anticipo contante
per le operazioni in valuta estera
4 % con un minimo di € 0,52
per operazioni effettuate in Euro
ed un minimo di € 5,16
per le operazioni in valuta estera
€ 1,03
€ 0,77
Spese per invio estratto conto
Spese per ogni rifornimento di carburante effettuato in Italia
* (Per le voci non espressamente riportate si rimanda al Foglio Informativo CartaSì)
BONIFICI ITALIA (Valute applicate)
Tramite Internet
Verso nostra Banca
Verso altre banche
Commissioni aggiuntive per operazioni
con coordinate bancarie incomplete/mancanti
Commissioni per bonifico urgente
Con indicazione valuta beneficiario
Gratuito
Gratuito
€ 2,50
€ 2,50
Senza indicazione valuta beneficiario
Spese per ordine di bonifico con valuta antergata
Data esecuzione del bonifico
5 % annuo sull’ammontare del bonifico
con un minimo di € 3,00
€ 20,00
2 gg. lav. precedenti rispetto
alla valuta del beneficiario
BONIFICI ESTERI TRANSFRONTALIERI
Spese forfettarie per operazioni con coordinate bancarie complete
Spese forfettarie per operazioni con coordinate bancarie incomplete
Valuta su bonifici Esteri Transfrontalieri
Spese per verifiche e variazione dati
€ 2,50
€ 5,00
Data esecuzione del bonifico
€ 50,00
Documento di sintesi VEDO START
BONIFICI ESTERI ALTRI
Commissioni di intervento
Spese per operazione con oneri a carico ordinante (OUR)
Spese per operazione con oneri a carico beneficiario (BEN)
Spese per operazione con oneri a carico di entrambi (SHA)
Emissione C.V.S. (comunicazione valutaria statistica)
Valuta su bonifici esteri altri
Spese per verifiche e variazione dati
1 per 1000 min. € 2,50
€ 25,00
€ 10,00
€ 10,00
Gratuita
Giorno di esecuzione
€ 50,00
VALUTA E DISPONIBILITÀ SU VERSAMENTI DI ASSEGNI E CONTANTI EFFETTUATI
PRESSO SPORTELLI ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS
Contanti
Assegni nostra Banca
Assegni altra Banca
Assegni circolari
Vaglia
VALUTA
0 gg. lavorativi
1 gg. lavorativo
3 gg. lavorativi
3 gg. lavorativi
3 gg. lavorativi
DISPONIBILITÀ
0 gg. lavorativi
0 gg. lavorativi
8 gg. lavorativi
8 gg. lavorativi
8 gg. lavorativi
VALUTA E DISPONIBILITÀ SU VERSAMENTI DI ASSEGNI E CONTANTI EFFETTUATI
PRESSO SPORTELLI UNICREDIT BANCA
Contanti
Assegni nostra Banca
Assegni altra Banca
Assegni circolari
Vaglia
Misti (contanti + assegni)
VALUTA
1 gg. lavorativo
3 gg. lavorativi
3 gg. lavorativi
3 gg. lavorativi
3 gg. lavorativi
3 gg. lavorativi
DISPONIBILITÀ
0 gg. lavorativi
10 gg. lavorativi
10 gg. lavorativi
10 gg. lavorativi
10 gg. lavorativi
10 gg. lavorativi
VALUTA E DISPONIBILITÀ SU VERSAMENTI DI ASSEGNI E CONTANTI EFFETTUATI
PRESSO SPORTELLI DI BANCA BNL
Contanti
Assegni nostra Banca
Assegni altra Banca
Assegni circolari
Vaglia
VALUTA
1 gg. lavorativi
3 gg. lavorativi
3 gg. lavorativi
3 gg. lavorativi
3 gg. lavorativi
DISPONIBILITÀ
0 gg. lavorativi
10 gg. lavorativi
10 gg. lavorativi
10 gg. lavorativi
10 gg. lavorativi
VALUTA SU PRELEVAMENTI A MEZZO ASSEGNI
Assegni nostra Banca allo sportello
Assegni nostra Banca a mezzo stanza
Data assegno
Data assegno
SPESE PER ASSEGNI PROTESTATI, INSOLUTI O RICHIAMATI
Assegni versati
Assegni emessi
Versione 20 novembre 2007
€ 15,00
€ 15,00
ASSEGNI ESTERI
Accredito assegni Euro pagabili su banche italiane
Accredito assegni USD pagabili su banche USA
Accredito assegni altri Europa
Accredito assegni esteri extra Europa
Commissioni per accredito assegni
Spese postali su incasso di assegni fino a € 12.500,00
o controvalore
Salvo buon fine
Salvo buon fine
Al dopo incasso
Al dopo incasso
1 per mille minimo € 2,50
€ 5,16
Spese postali su incasso a mezzo corriere di assegni oltre € 12.500
o controvalore
€ 25,00
VALUTA E DISPONIBILITÀ SU VERSAMENTI DI ASSEGNI ESTERI
Assegni Euro pagabili su banche italiane
Assegni USD pagabili su banche USA
VALUTA
10 gg. lavorativi
10 gg. lavorativi
DISPONIBILITÀ
30 gg. calendario
30 gg. calendario
C ONDIZIONI RELATIVE AL DEPOSITO TITOLI
SPESE DI CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE
Diritti di custodia e amministrazione titoli Italia
Diritti di custodia e amministrazione titoli Esteri
Spese per invio estratto conto titoli semestrale
gratuito
gratuito
gratuito
COMMISSIONI DI NEGOZIAZIONE SU STRUMENTI FINANZIARI
Titoli di stato ed obbligazioni Italia
Titoli di stato ed obbligazioni Estere
Azioni Italia
Azioni Estere
Spese fisse titoli azionari Esteri
0,40 % Minimo € 6,00
0,40 % Minimo € 10,00
0,40 % Minimo € 10,00
0,50% Minimo € 6,00
€ 30,00
COMMISSIONI DI NEGOZIAZIONE E SOTTOSCRIZIONE BOT
Negoziazione BOT
Sottoscrizione BOT sino a 80 giorni
Sottoscrizione BOT da 81 a 170 giorni
Sottoscrizione BOT da 171 a 330 giorni
Sottoscrizione BOT oltre 331 giorni
0,20 % minimo € 6,00
0,05 % minimo € 6,00
0,10 % minimo € 6,00
0,20 % minimo € 6,00
0,30 % minimo € 6,00
SPESE E COMMISSIONI VARIE
Spese per ineseguito per ordine
Commissioni per trasferimento titoli
Spese per chiusura deposito titoli
Spese per accredito dividendi e cedole
Spese per consegna titoli allo sportello
Spese per rimborso titoli estratti o scaduti
Spese per richieste cambio depositario
€ 5,00
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
€ 35,00
Documento di sintesi VEDO START
A LTRI SERVIZI
Imposta di bollo annuale su estratto conto corrente e deposito titoli
Nella misura
pro tempore vigente
Spese invio postale singole contabili (su richiesta)
Spese invio fax conferma operazione (su richiesta)
Spese invio estratto conto corrente mensile/trimestrale (su richiesta)
Spese invio estratto conto titoli mensile/trimestrale (su richiesta)
Spese per variazione condizioni
Spese per copie documenti contabili
Spese postali corriere veloce
Spese pagamento conto corrente postale
Spese per rilascio libretto assegni
Spese pagamento utenze domiciliate
Spese per invio valori richiesti direttamente dal cliente:
- a mezzo assicurata
- a mezzo corriere
- a mezzo corriere veloce
Spese per cambio valuta
€ 1,00
€ 2,00
€ 1,55
€ 1,55
Gratuito
€ 5,00
€ 10,00
€ 3,00
Gratuito
Gratuito
Versione 20 novembre 2007
€ 6,00
€ 10,00
€ 15,00
€ 4,00
Documento di sintesi VEDO 1 REMUNERATO
Il presente Documento di Sintesi, che costituisce il frontespizio del contratto di conto corrente VEDO 1
REMUNERATO e dei servizi connessi, reca le più significative condizioni contrattuali nonché le condizioni
economiche praticate al Cliente per il suddetto contratto, di cui costituisce parte integrante.
C ONDIZIONI RELATIVE AL CONTO CORRENTE
Tasso creditore
Tasso debitore per utilizzi senza fido
Commissioni di massimo scoperto per utilizzi senza fido
Periodicità di liquidazione
Canone fisso mensile di tenuta conto
Spese forfettarie estinzione conto
Ritenuta fiscale
Euribor - 2,00 %
Euribor + 6,00 %
1,00 %
Semestrale
€ 7,50
Gratuite
Nella misura pro tempore vigente
SERVIZI TELEFONICI E ON-LINE DELLA BANCA
Costo della telefonata
Costo annuale Servizi Internet
Costo annuale servizio telefonico
Gratuito Numero Verde 800223344
Gratuito Indirizzo Internet www.allianzbank.it
Gratuito
SPESE DI TENUTA CONTO
Spese di liquidazione periodica
Spese per operazione
Estratto conto semestrale
Gratuito
Gratuito
Gratuito
AFFIDAMENTO CONVENZIONATO PER ACCREDITO STIPENDIO*
Tasso debitore entro i limiti del fido
Tasso debitore oltre i limiti del fido
Commissioni di massimo scoperto per utilizzi entro i limiti di fido
Commissioni di massimo scoperto per utilizzi oltre i limiti di fido
Euribor + 4,00 %
Euribor + 6,00 %
1,00 %
1,00 %
* (I fidi convenzionati per accredito stipendio non sono cumulabili con altri affidamenti in conto corrente)
CARTA BANCOMAT
Rilascio/Riemissione Canone Annuo
Spese per blocco carta
Spese per singola operazione di prelievo su ATM Italia e U.M.E.
Spese per singola operazione di prelievo su ATM
di paesi non appartenenti all’U.M.E.
Spese per singola operazione di PagoBancomat e Fastpay Italia
Spese per singola operazione di pagamento beni o servizi
tramite POS di esercenti di paesi non appartenenti all’U.M.E.
Valuta su prelevamenti effettuati con Bancomat
Valuta su pagamenti effettuati con PagoBancomat/POS
€ 5,00
Gratuito
Gratuito
€ 3,00
Gratuito
€ 2,00
Data operazione
Data operazione
Documento di sintesi VEDO 1 REMUNERATO
CARTASÌ*
Carta CLASSIC
Spese per rilascio e canone 1° anno
Canone annuo dal 2° anno
Spese per rilascio/rinnovo carta familiare e/o aggiuntiva
1° anno e successivi
Gratuito
€ 25,00
€ 25,00
Carta ORO
Spese per rilascio e canone 1° anno
Canone annuo dal 2° anno
Spese per rilascio/rinnovo carta familiare 1° anno e successivi
Spese per rilascio/rinnovo carta aggiuntiva 1° anno e successivi
€ 50,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 25,00
Carta CLASSIC e ORO
Spese per operazioni di anticipo contante
per le operazioni in valuta estera
4 % con un minimo di € 0,52
per operazioni effettuate in Euro
ed un minimo di € 5,16
per le operazioni in valuta estera
€ 1,03
€ 0,77
Spese per invio estratto conto
Spese per ogni rifornimento di carburante effettuato in Italia
* (Per le voci non espressamente riportate si rimanda al Foglio Informativo CartaSì)
BONIFICI ITALIA (Valute applicate)
Tramite Internet
Verso nostra Banca
Verso altre banche
Commissioni aggiuntive per operazioni
con coordinate bancarie incomplete/mancanti
Commissioni per bonifico urgente
Con indicazione valuta beneficiario
Gratuito
Gratuito
€ 2,50
€ 2,50
Senza indicazione valuta beneficiario
Spese per ordine di bonifico con valuta antergata
Data esecuzione del bonifico
5 % annuo sull’ammontare del bonifico
con un minimo di € 3,00
€ 20,00
2 gg. lav. precedenti rispetto
alla valuta del beneficiario
BONIFICI ESTERI TRANSFRONTALIERI
Spese forfettarie per operazioni con coordinate bancarie complete
Spese forfettarie per operazioni con coordinate bancarie incomplete
Valuta su bonifici Esteri Transfrontalieri
Spese per verifiche e variazione dati
Versione 20 novembre 2007
€ 2,50
€ 5,00
Data esecuzione del bonifico
€ 50,00
BONIFICI ESTERI ALTRI
Commissioni di intervento
Spese per operazione con oneri a carico ordinante (OUR)
Spese per operazione con oneri a carico beneficiario (BEN)
Spese per operazione con oneri a carico di entrambi (SHA)
Emissione C.V.S. (comunicazione valutaria statistica)
Valuta su bonifici esteri altri
Spese per verifiche e variazione dati
1 per 1000 min. € 2,50
€ 25,00
€ 10,00
€ 10,00
Gratuita
Giorno di esecuzione
€ 50,00
VALUTA E DISPONIBILITÀ SU VERSAMENTI DI ASSEGNI E CONTANTI EFFETTUATI
PRESSO SPORTELLI ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS
Contanti
Assegni nostra Banca
Assegni altra Banca
Assegni circolari
Vaglia
VALUTA
0 gg. lavorativi
1 gg. lavorativo
3 gg. lavorativi
3 gg. lavorativi
3 gg. lavorativi
DISPONIBILITÀ
0 gg. lavorativi
0 gg. lavorativi
8 gg. lavorativi
8 gg. lavorativi
8 gg. lavorativi
VALUTA E DISPONIBILITÀ SU VERSAMENTI DI ASSEGNI E CONTANTI EFFETTUATI
PRESSO SPORTELLI UNICREDIT BANCA
Contanti
Assegni nostra Banca
Assegni altra Banca
Assegni circolari
Vaglia
Misti (contanti + assegni)
VALUTA
1 gg. lavorativo
3 gg. lavorativi
3 gg. lavorativi
3 gg. lavorativi
3 gg. lavorativi
3 gg. lavorativi
DISPONIBILITÀ
0 gg. lavorativi
10 gg. lavorativi
10 gg. lavorativi
10 gg. lavorativi
10 gg. lavorativi
10 gg. lavorativi
VALUTA E DISPONIBILITÀ SU VERSAMENTI DI ASSEGNI E CONTANTI EFFETTUATI
PRESSO SPORTELLI DI BANCA BNL
Contanti
Assegni nostra Banca
Assegni altra Banca
Assegni circolari
Vaglia
VALUTA
1 gg. lavorativi
3 gg. lavorativi
3 gg. lavorativi
3 gg. lavorativi
3 gg. lavorativi
DISPONIBILITÀ
0 gg. lavorativi
10 gg. lavorativi
10 gg. lavorativi
10 gg. lavorativi
10 gg. lavorativi
VALUTA SU PRELEVAMENTI A MEZZO ASSEGNI
Assegni nostra Banca allo sportello
Assegni nostra Banca a mezzo stanza
Data assegno
Data assegno
SPESE PER ASSEGNI PROTESTATI, INSOLUTI O RICHIAMATI
Assegni versati
Assegni emessi
€ 15,00
€ 15,00
Documento di sintesi VEDO 1 REMUNERATO
ASSEGNI ESTERI
Accredito assegni Euro pagabili su banche italiane
Accredito assegni USD pagabili su banche USA
Accredito assegni altri Europa
Accredito assegni esteri extra Europa
Commissioni per accredito assegni
Spese postali su incasso di assegni fino a € 12.500,00
o controvalore
Salvo buon fine
Salvo buon fine
Al dopo incasso
Al dopo incasso
1 per mille minimo € 2,50
€ 5,16
Spese postali su incasso a mezzo corriere di assegni oltre € 12.500
o controvalore
€ 25,00
VALUTA E DISPONIBILITÀ SU VERSAMENTI DI ASSEGNI ESTERI
Assegni Euro pagabili su banche italiane
Assegni USD pagabili su banche USA
VALUTA
10 gg. lavorativi
10 gg. lavorativi
DISPONIBILITÀ
30 gg. calendario
30 gg. calendario
C ONDIZIONI RELATIVE AL DEPOSITO TITOLI
SPESE DI CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE
Diritti di custodia e amministrazione titoli Italia
Diritti di custodia e amministrazione titoli Esteri
Spese per invio estratto conto titoli semestrale
gratuito
gratuito
gratuito
COMMISSIONI DI NEGOZIAZIONE SU STRUMENTI FINANZIARI
Titoli di stato ed obbligazioni Italia
Titoli di stato ed obbligazioni Estere
Azioni Italia
Azioni Estere
Spese fisse titoli azionari Esteri
0,50 % Minimo € 6,00
0,50 % Minimo € 10,00
0,50 % Minimo € 10,00
0,50% Minimo € 6,00
€ 30,00
COMMISSIONI DI NEGOZIAZIONE E SOTTOSCRIZIONE BOT
Negoziazione BOT
Sottoscrizione BOT sino a 80 giorni
Sottoscrizione BOT da 81 a 170 giorni
Sottoscrizione BOT da 171 a 330 giorni
Sottoscrizione BOT oltre 331 giorni
0,20 % minimo € 6,00
0,05 % minimo € 6,00
0,10 % minimo € 6,00
0,20 % minimo € 6,00
0,30 % minimo € 6,00
SPESE E COMMISSIONI VARIE
Spese per ineseguito per ordine
Commissioni per trasferimento titoli
Spese per chiusura deposito titoli
Spese per accredito dividendi e cedole
Spese per consegna titoli allo sportello
Spese per rimborso titoli estratti o scaduti
Spese per richieste cambio depositario
Versione 20 novembre 2007
€ 5,00
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
€ 35,00
A LTRI SERVIZI
Imposta di bollo annuale su estratto conto corrente e deposito titoli
Nella misura
pro tempore vigente
Spese invio postale singole contabili (su richiesta)
Spese invio fax conferma operazione (su richiesta)
Spese invio estratto conto corrente mensile/trimestrale (su richiesta)
Spese invio estratto conto titoli mensile/trimestrale (su richiesta)
Spese per variazione condizioni
Spese per copie documenti contabili
Spese postali corriere veloce
Spese pagamento conto corrente postale
Spese per rilascio libretto assegni
Spese pagamento utenze domiciliate
Spese per invio valori richiesti direttamente dal cliente:
- a mezzo assicurata
- a mezzo corriere
- a mezzo corriere veloce
Spese per cambio valuta
€ 1,00
€ 2,00
€ 1,55
€ 1,55
Gratuito
€ 5,00
€ 10,00
€ 3,00
Gratuito
Gratuito
€ 6,00
€ 10,00
€ 15,00
€ 4,00
Documento di sintesi VEDO 1 REMUNERATO
Documento di sintesi VEDO 2 ZERO SPESE
Il presente Documento di Sintesi, che costituisce il frontespizio del contratto di conto corrente VEDO 2
ZERO SPESE e dei servizi connessi, reca le più significative condizioni contrattuali nonché le condizioni
economiche praticate al Cliente per il suddetto contratto, di cui costituisce parte integrante.
C ONDIZIONI RELATIVE AL CONTO CORRENTE
Tasso creditore
Tasso debitore per utilizzi senza fido
Commissioni di massimo scoperto per utilizzi senza fido
Periodicità di liquidazione
Canone fisso mensile di tenuta conto
Spese forfettarie estinzione conto
Ritenuta fiscale
0,00 %
Euribor + 5,00 %
0,75 %
Semestrale
Gratuito
Gratuite
Nella misura pro tempore vigente
SERVIZI TELEFONICI E ON-LINE DELLA BANCA
Costo della telefonata
Costo annuale Servizi Internet
Costo annuale servizio telefonico
Gratuito Numero Verde 800223344
Gratuito Indirizzo Internet www.allianzbank.it
Gratuito
SPESE DI TENUTA CONTO
Spese di liquidazione periodica
Spese per operazione
Estratto conto semestrale
Gratuito
Gratuito
Gratuito
AFFIDAMENTO CONVENZIONATO PER ACCREDITO STIPENDIO*
Tasso debitore entro i limiti del fido
Tasso debitore oltre i limiti del fido
Commissioni di massimo scoperto per utilizzi entro i limiti di fido
Commissioni di massimo scoperto per utilizzi oltre i limiti di fido
Euribor + 3,00 %
Euribor + 5,00 %
0,50%
0,75%
* (I fidi convenzionati per accredito stipendio non sono cumulabili con altri affidamenti in conto corrente)
CARTA BANCOMAT
Rilascio/Riemissione Canone Annuo
Spese per blocco carta
Spese per singola operazione di prelievo su ATM Italia e U.M.E.
Spese per singola operazione di prelievo su ATM
di paesi non appartenenti all’U.M.E.
Spese per singola operazione di PagoBancomat e Fastpay Italia
Spese per singola operazione di pagamento beni o servizi
tramite POS di esercenti di paesi non appartenenti all’U.M.E.
Valuta su prelevamenti effettuati con Bancomat
Valuta su pagamenti effettuati con PagoBancomat/POS
Versione 20 novembre 2007
Gratuito
Gratuito
Gratuito
€ 3,00
Gratuito
€ 2,00
Data operazione
Data operazione
CARTASÌ*
Carta CLASSIC
Spese per rilascio e canone 1° anno
Canone annuo dal 2° anno
Spese per rilascio/rinnovo carta familiare e/o aggiuntiva
1° anno e successivi
Gratuito
€ 25,00
€ 25,00
Carta ORO
Spese per rilascio e canone 1° anno
Canone annuo dal 2° anno
Spese per rilascio/rinnovo carta familiare 1° anno e successivi
Spese per rilascio/rinnovo carta aggiuntiva 1° anno e successivi
€ 50,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 25,00
Carta CLASSIC e ORO
Spese per operazioni di anticipo contante
per le operazioni in valuta estera
4 % con un minimo di € 0,52
per operazioni effettuate in Euro
ed un minimo di € 5,16
per le operazioni in valuta estera
€ 1,03
€ 0,77
Spese per invio estratto conto
Spese per ogni rifornimento di carburante effettuato in Italia
* (Per le voci non espressamente riportate si rimanda al Foglio Informativo CartaSì)
BONIFICI ITALIA (Valute applicate)
Tramite Internet
Verso nostra Banca
Verso altre banche
Commissioni aggiuntive per operazioni
con coordinate bancarie incomplete/mancanti
Commissioni per bonifico urgente
Con indicazione valuta beneficiario
Gratuito
Gratuito
€ 2,50
€ 2,50
Senza indicazione valuta beneficiario
Spese per ordine di bonifico con valuta antergata
Data esecuzione del bonifico
5 % annuo sull’ammontare del bonifico
con un minimo di € 3,00
€ 20,00
2 gg. lav. precedenti rispetto
alla valuta del beneficiario
BONIFICI ESTERI TRANSFRONTALIERI
Spese forfettarie per operazioni con coordinate bancarie complete
Spese forfettarie per operazioni con coordinate bancarie incomplete
Valuta su bonifici Esteri Transfrontalieri
Spese per verifiche e variazione dati
€ 2,50
€ 5,00
Data esecuzione del bonifico
€ 50,00
Documento di sintesi VEDO 2 ZERO SPESE
BONIFICI ESTERI ALTRI
Commissioni di intervento
Spese per operazione con oneri a carico ordinante (OUR)
Spese per operazione con oneri a carico beneficiario (BEN)
Spese per operazione con oneri a carico di entrambi (SHA)
Emissione C.V.S. (comunicazione valutaria statistica)
Valuta su bonifici esteri altri
Spese per verifiche e variazione dati
1 per 1000 min. € 2,50
€ 25,00
€ 10,00
€ 10,00
Gratuita
Giorno di esecuzione
€ 50,00
VALUTA E DISPONIBILITÀ SU VERSAMENTI DI ASSEGNI E CONTANTI EFFETTUATI
PRESSO SPORTELLI ALLIANZBANK FINANCIAL ADVISORS
Contanti
Assegni nostra Banca
Assegni altra Banca
Assegni circolari
Vaglia
VALUTA
0 gg. lavorativi
1 gg. lavorativo
3 gg. lavorativi
3 gg. lavorativi
3 gg. lavorativi
DISPONIBILITÀ
0 gg. lavorativi
0 gg. lavorativi
8 gg. lavorativi
8 gg. lavorativi
8 gg. lavorativi
VALUTA E DISPONIBILITÀ SU VERSAMENTI DI ASSEGNI E CONTANTI EFFETTUATI
PRESSO SPORTELLI UNICREDIT BANCA
Contanti
Assegni nostra Banca
Assegni altra Banca
Assegni circolari
Vaglia
Misti (contanti + assegni)
VALUTA
1 gg. lavorativo
3 gg. lavorativi
3 gg. lavorativi
3 gg. lavorativi
3 gg. lavorativi
3 gg. lavorativi
DISPONIBILITÀ
0 gg. lavorativi
10 gg. lavorativi
10 gg. lavorativi
10 gg. lavorativi
10 gg. lavorativi
10 gg. lavorativi
VALUTA E DISPONIBILITÀ SU VERSAMENTI DI ASSEGNI E CONTANTI EFFETTUATI
PRESSO SPORTELLI DI BANCA BNL
Contanti
Assegni nostra Banca
Assegni altra Banca
Assegni circolari
Vaglia
VALUTA
1 gg. lavorativi
3 gg. lavorativi
3 gg. lavorativi
3 gg. lavorativi
3 gg. lavorativi
DISPONIBILITÀ
0 gg. lavorativi
10 gg. lavorativi
10 gg. lavorativi
10 gg. lavorativi
10 gg. lavorativi
VALUTA SU PRELEVAMENTI A MEZZO ASSEGNI
Assegni nostra Banca allo sportello
Assegni nostra Banca a mezzo stanza
Data assegno
Data assegno
SPESE PER ASSEGNI PROTESTATI, INSOLUTI O RICHIAMATI
Assegni versati
Assegni emessi
Versione 20 novembre 2007
€ 15,00
€ 15,00
ASSEGNI ESTERI
Accredito assegni Euro pagabili su banche italiane
Accredito assegni USD pagabili su banche USA
Accredito assegni altri Europa
Accredito assegni esteri extra Europa
Commissioni per accredito assegni
Spese postali su incasso di assegni fino a € 12.500,00
o controvalore
Salvo buon fine
Salvo buon fine
Al dopo incasso
Al dopo incasso
1 per mille minimo € 2,50
€ 5,16
Spese postali su incasso a mezzo corriere di assegni oltre € 12.500
o controvalore
€ 25,00
VALUTA E DISPONIBILITÀ SU VERSAMENTI DI ASSEGNI ESTERI
Assegni Euro pagabili su banche italiane
Assegni USD pagabili su banche USA
VALUTA
10 gg. lavorativi
10 gg. lavorativi
DISPONIBILITÀ
30 gg. calendario
30 gg. calendario
C ONDIZIONI RELATIVE AL DEPOSITO TITOLI
SPESE DI CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE
Diritti di custodia e amministrazione titoli Italia
Diritti di custodia e amministrazione titoli Esteri
Spese per invio estratto conto titoli semestrale
gratuito
gratuito
gratuito
COMMISSIONI DI NEGOZIAZIONE SU STRUMENTI FINANZIARI
Titoli di stato ed obbligazioni Italia
Titoli di stato ed obbligazioni Estere
Azioni Italia
Azioni Estere
Spese fisse titoli azionari Esteri
0,40 % Minimo € 6,00
0,40 % Minimo € 10,00
0,40 % Minimo € 10,00
0,50% Minimo € 6,00
€ 30,00
COMMISSIONI DI NEGOZIAZIONE E SOTTOSCRIZIONE BOT
Negoziazione BOT
Sottoscrizione BOT sino a 80 giorni
Sottoscrizione BOT da 81 a 170 giorni
Sottoscrizione BOT da 171 a 330 giorni
Sottoscrizione BOT oltre 331 giorni
0,20 % minimo € 6,00
0,05 % minimo € 6,00
0,10 % minimo € 6,00
0,20 % minimo € 6,00
0,30 % minimo € 6,00
SPESE E COMMISSIONI VARIE
Spese per ineseguito per ordine
Commissioni per trasferimento titoli
Spese per chiusura deposito titoli
Spese per accredito dividendi e cedole
Spese per consegna titoli allo sportello
Spese per rimborso titoli estratti o scaduti
Spese per richieste cambio depositario
€ 5,00
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
€ 35,00
Documento di sintesi VEDO 2 ZERO SPESE
A LTRI SERVIZI
Imposta di bollo annuale su estratto conto corrente e deposito titoli
Nella misura
pro tempore vigente
Spese invio postale singole contabili (su richiesta)
Spese invio fax conferma operazione (su richiesta)
Spese invio estratto conto corrente mensile/trimestrale (su richiesta)
Spese invio estratto conto titoli mensile/trimestrale (su richiesta)
Spese per variazione condizioni
Spese per copie documenti contabili
Spese postali corriere veloce
Spese pagamento conto corrente postale
Spese per rilascio libretto assegni
Spese pagamento utenze domiciliate
Spese per invio valori richiesti direttamente dal cliente:
- a mezzo assicurata
- a mezzo corriere
- a mezzo corriere veloce
Spese per cambio valuta
€ 1,00
€ 2,00
€ 1,55
€ 1,55
Gratuito
€ 5,00
€ 10,00
€ 3,00
Gratuito
Gratuito
Versione 20 novembre 2007
€ 6,00
€ 10,00
€ 15,00
€ 4,00
Documento di sintesi VEDO 2 REMUNERATO
Il presente Documento di Sintesi, che costituisce il frontespizio del contratto di conto corrente VEDO 1
REMUNERATO e dei servizi connessi, reca le più significative condizioni contrattuali nonché le condizioni
economiche praticate al Cliente per il suddetto contratto, di cui costituisce parte integrante.
C ONDIZIONI RELATIVE AL CONTO CORRENTE
Tasso creditore
Tasso debitore per utilizzi senza fido
Commissioni di massimo scoperto per utilizzi senza fido
Periodicità di liquidazione
Canone fisso mensile di tenuta conto
Spese forfettarie estinzione conto
Ritenuta fiscale
Euribor - 1,25 %
Euribor + 5,00 %
0,75%
Semestrale
€ 6,50
Gratuite
Nella misura pro tempore vigente
SERVIZI TELEFONICI E ON-LINE DELLA BANCA
Costo della telefonata
Costo annuale Servizi Internet
Costo annuale servizio telefonico
Gratuito Numero Verde 800223344
Gratuito Indirizzo Internet www.allianzbank.it
Gratuito
SPESE DI TENUTA CONTO
Spese di liquidazione periodica
Spese per operazione
Estratto conto semestrale
Gratuito
Gratuito
Gratuito
AFFIDAMENTO convenzionato PER ACCREDITO STIPENDIO*
Tasso debitore entro i limiti del fido
Tasso debitore oltre i limiti del fido
Commissioni di massimo scoperto per utilizzi entro i limiti di fido
Commissioni di massimo scoperto per utilizzi oltre i limiti di fido
Euribor + 3,00 %
Euribor + 5,00 %
0,50 %
0,75 %
* (I fidi convenzionati per accredito stipendio non sono cumulabili con altri affidamenti in conto corrente)
CARTA BANCOMAT
Rilascio/Riemissione Canone Annuo
Spese per blocco carta
Spese per singola operazione di prelievo su ATM Italia e U.M.E.
Spese per singola operazione di prelievo su ATM
di paesi non appartenenti all’U.M.E.
Spese per singola operazione di PagoBancomat e Fastpay Italia
Spese per singola operazione di pagamento beni o servizi
tramite POS di esercenti di paesi non appartenenti all’U.M.E.
Valuta su prelevamenti effettuati con Bancomat
Valuta su pagamenti effettuati con PagoBancomat/POS
Gratuito
Gratuito
Gratuito
€ 3,00
Gratuito
€ 2,00
Data operazione
Data operazione
Documento di sintesi VEDO 2 REMUNERATO
CARTASÌ*
Carta CLASSIC
Spese per rilascio e canone 1° anno
Canone annuo dal 2° anno
Spese per rilascio/rinnovo carta familiare e/o aggiuntiva
1° anno e successivi
Gratuito
€ 25,00
€ 25,00
Carta ORO
Spese per rilascio e canone 1° anno
Canone annuo dal 2° anno
Spese per rilascio/rinnovo carta familiare 1° anno e successivi
Spese per rilascio/rinnovo carta aggiuntiva 1° anno e successivi
€ 50,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 25,00
Carta CLASSIC e ORO
Spese per operazioni di anticipo contante
per le operazioni in valuta estera
4 % con un minimo di € 0,52
per operazioni effettuate in Euro
ed un minimo di € 5,16
per le operazioni in valuta estera
€ 1,03
€ 0,77
Spese per invio estratto conto
Spese per ogni rifornimento di carburante effettuato in Italia
* (Per le voci non espressamente riportate si rimanda al Foglio Informativo CartaSì)
BONIFICI ITALIA (Valute applicate)
Tramite Internet
Verso nostra Banca
Verso altre banche
Commissioni aggiuntive per operazioni
con coordinate bancarie incomplete/mancanti
Commissioni per bonifico urgente
Con indicazione valuta beneficiario
Gratuito
Gratuito
€ 2,50
€ 2,50
Senza indicazione valuta beneficiario
Spese per ordine di bonifico con valuta antergata
Data esecuzione del bonifico
5 % annuo sull’ammontare del bonifico
con un minimo di € 3,00
€ 20,00
2 gg. lav. precedenti rispetto
alla valuta del beneficiario
BONIFICI ESTERI TRANSFRONTALIERI
Spese forfettarie per operazioni con coordinate bancarie complete
Spese forfettarie per operazioni con coordinate bancarie incomplete
Valuta su bonifici Esteri Transfrontalieri
Spese per verifiche e variazione dati
Versione 20 novembre 2007
€ 2,50
€ 5,00
Data esecuzione del bonifico
€ 50,00
BONIFICI ESTERI ALTRI
Commissioni di intervento
Spese per operazione con oneri a carico ordinante (OUR)
Spese per operazione con oneri a carico beneficiario (BEN)
Spese per operazione con oneri a carico di entrambi (SHA)
Emissione C.V.S. (comunicazione valutaria statistica)
Valuta su bonifici esteri altri
Spese per verifiche e variazione dati
1 per 1000 min. € 2,50
€ 25,00
€ 10,00
€ 10,00
Gratuita
Giorno di esecuzione
€ 50,00
VALUTA E DISPONIBILITÀ SU VERSAMENTI DI ASSEGNI E CONTANTI EFFETTUATI
PRESSO SPORTELLI ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS
Contanti
Assegni nostra Banca
Assegni altra Banca
Assegni circolari
Vaglia
VALUTA
0 gg. lavorativi
1 gg. lavorativo
3 gg. lavorativi
3 gg. lavorativi
3 gg. lavorativi
DISPONIBILITÀ
0 gg. lavorativi
0 gg. lavorativi
8 gg. lavorativi
8 gg. lavorativi
8 gg. lavorativi
VALUTA E DISPONIBILITÀ SU VERSAMENTI DI ASSEGNI E CONTANTI EFFETTUATI
PRESSO SPORTELLI UNICREDIT BANCA
Contanti
Assegni nostra Banca
Assegni altra Banca
Assegni circolari
Vaglia
Misti (contanti + assegni)
VALUTA
1 gg. lavorativo
3 gg. lavorativi
3 gg. lavorativi
3 gg. lavorativi
3 gg. lavorativi
3 gg. lavorativi
DISPONIBILITÀ
0 gg. lavorativi
10 gg. lavorativi
10 gg. lavorativi
10 gg. lavorativi
10 gg. lavorativi
10 gg. lavorativi
VALUTA E DISPONIBILITÀ SU VERSAMENTI DI ASSEGNI E CONTANTI EFFETTUATI
PRESSO SPORTELLI DI BANCA BNL
Contanti
Assegni nostra Banca
Assegni altra Banca
Assegni circolari
Vaglia
VALUTA
1 gg. lavorativi
3 gg. lavorativi
3 gg. lavorativi
3 gg. lavorativi
3 gg. lavorativi
DISPONIBILITÀ
0 gg. lavorativi
10 gg. lavorativi
10 gg. lavorativi
10 gg. lavorativi
10 gg. lavorativi
VALUTA SU PRELEVAMENTI A MEZZO ASSEGNI
Assegni nostra Banca allo sportello
Assegni nostra Banca Financial Advisors a mezzo stanza
Data assegno
Data assegno
SPESE PER ASSEGNI PROTESTATI, INSOLUTI O RICHIAMATI
Assegni versati
Assegni emessi
€ 15,00
€ 15,00
Documento di sintesi VEDO 2 REMUNERATO
ASSEGNI ESTERI
Accredito assegni Euro pagabili su banche italiane
Accredito assegni USD pagabili su banche USA
Accredito assegni altri Europa
Accredito assegni esteri extra Europa
Commissioni per accredito assegni
Spese postali su incasso di assegni fino a € 12.500,00
o controvalore
Salvo buon fine
Salvo buon fine
Al dopo incasso
Al dopo incasso
1 per mille minimo € 2,50
€ 5,16
Spese postali su incasso a mezzo corriere di assegni oltre € 12.500
o controvalore
€ 25,00
VALUTA E DISPONIBILITÀ SU VERSAMENTI DI ASSEGNI ESTERI
Assegni Euro pagabili su banche italiane
Assegni USD pagabili su banche USA
VALUTA
10 gg. lavorativi
10 gg. lavorativi
DISPONIBILITÀ
30 gg. calendario
30 gg. calendario
C ONDIZIONI RELATIVE AL DEPOSITO TITOLI
SPESE DI CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE
Diritti di custodia e amministrazione titoli Italia
Diritti di custodia e amministrazione titoli Esteri
Spese per invio estratto conto titoli semestrale
gratuito
gratuito
gratuito
COMMISSIONI DI NEGOZIAZIONE SU STRUMENTI FINANZIARI
Titoli di stato ed obbligazioni Italia
Titoli di stato ed obbligazioni Estere
Azioni Italia
Azioni Estere
Spese fisse titoli azionari Esteri
0,50 % Minimo € 6,00
0,50 % Minimo € 10,00
0,50 % Minimo € 10,00
0,50% Minimo € 6,00
€ 30,00
COMMISSIONI DI NEGOZIAZIONE E SOTTOSCRIZIONE BOT
Negoziazione BOT
Sottoscrizione BOT sino a 80 giorni
Sottoscrizione BOT da 81 a 170 giorni
Sottoscrizione BOT da 171 a 330 giorni
Sottoscrizione BOT oltre 331 giorni
0,20 % minimo € 6,00
0,05 % minimo € 6,00
0,10 % minimo € 6,00
0,20 % minimo € 6,00
0,30 % minimo € 6,00
SPESE E COMMISSIONI VARIE
Spese per ineseguito per ordine
Commissioni per trasferimento titoli
Spese per chiusura deposito titoli
Spese per accredito dividendi e cedole
Spese per consegna titoli allo sportello
Spese per rimborso titoli estratti o scaduti
Spese per richieste cambio depositario
Versione 20 novembre 2007
€ 5,00
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
€ 35,00
A LTRI SERVIZI
Imposta di bollo annuale su estratto conto corrente e deposito titoli
Nella misura
pro tempore vigente
Spese invio postale singole contabili (su richiesta)
Spese invio fax conferma operazione (su richiesta)
Spese invio estratto conto corrente mensile/trimestrale (su richiesta)
Spese invio estratto conto titoli mensile/trimestrale (su richiesta)
Spese per variazione condizioni
Spese per copie documenti contabili
Spese postali corriere veloce
Spese pagamento conto corrente postale
Spese per rilascio libretto assegni
Spese pagamento utenze domiciliate
Spese per invio valori richiesti direttamente dal cliente:
- a mezzo assicurata
- a mezzo corriere
- a mezzo corriere veloce
Spese per cambio valuta
€ 1,00
€ 2,00
€ 1,55
€ 1,55
Gratuito
€ 5,00
€ 10,00
€ 3,00
Gratuito
Gratuito
€ 6,00
€ 10,00
€ 15,00
€ 4,00
Documento di sintesi VEDO 2 REMUNERATO
Documento di sintesi VEDO 3 ZERO SPESE
Il presente Documento di Sintesi, che costituisce il frontespizio del contratto di conto corrente VEDO 3
ZERO SPESE e dei servizi connessi, reca le più significative condizioni contrattuali nonché le condizioni
economiche praticate al Cliente per il suddetto contratto, di cui costituisce parte integrante.
C ONDIZIONI RELATIVE AL CONTO CORRENTE
Tasso creditore
Tasso debitore per utilizzi senza fido
Commissioni di massimo scoperto per utilizzi senza fido
Periodicità di liquidazione
Canone fisso mensile di tenuta conto
Spese forfettarie estinzione conto
Ritenuta fiscale
0,00 %
Euribor + 4,00 %
0,25 %
Semestrale
Gratuito
Gratuite
Nella misura pro tempore vigente
SERVIZI TELEFONICI E ON-LINE DELLA BANCA
Costo della telefonata
Costo annuale Servizi Internet
Costo annuale servizio telefonico
Gratuito Numero Verde 800223344
Gratuito Indirizzo Internet www.allianzbank.it
Gratuito
SPESE DI TENUTA CONTO
Spese di liquidazione periodica
Spese per operazione
Estratto conto semestrale
Gratuito
Gratuito
Gratuito
AFFIDAMENTO CONVENZIONATO PER ACCREDITO STIPENDIO*
Tasso debitore entro i limiti del fido
Tasso debitore oltre i limiti del fido
Commissioni di massimo scoperto per utilizzi entro i limiti di fido
Commissioni di massimo scoperto per utilizzi oltre i limiti di fido
Euribor + 2,00 %
Euribor + 4,00 %
0,25%
0,25%
* (I fidi convenzionati per accredito stipendio non sono cumulabili con altri affidamenti in conto corrente)
CARTA BANCOMAT
Rilascio/Riemissione Canone Annuo
Spese per blocco carta
Spese per singola operazione di prelievo su ATM Italia e U.M.E.
Spese per singola operazione di prelievo su ATM
di paesi non appartenenti all’U.M.E.
Spese per singola operazione di PagoBancomat e Fastpay Italia
Spese per singola operazione di pagamento beni o servizi
tramite POS di esercenti di paesi non appartenenti all’U.M.E.
Valuta su prelevamenti effettuati con Bancomat
Valuta su pagamenti effettuati con PagoBancomat/POS
Versione 20 novembre 2007
Gratuito
Gratuito
Gratuito
€ 3,00
Gratuito
€ 2,00
Data operazione
Data operazione
CARTASÌ*
Carta CLASSIC
Spese per rilascio e canone 1° anno
Canone annuo dal 2° anno
Spese per rilascio/rinnovo carta familiare e/o aggiuntiva
1° anno e successivi
Gratuito
€ 15,00
€ 25,00
Carta ORO
Spese per rilascio e canone 1° anno
Canone annuo dal 2° anno
Spese per rilascio/rinnovo carta familiare 1° anno e successivi
Spese per rilascio/rinnovo carta aggiuntiva 1° anno e successivi
€ 50,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 25,00
Carta CLASSIC e ORO
Spese per operazioni di anticipo contante
per le operazioni in valuta estera
4 % con un minimo di € 0,52
per operazioni effettuate in Euro
ed un minimo di € 5,16
per le operazioni in valuta estera
€ 1,03
€ 0,77
Spese per invio estratto conto
Spese per ogni rifornimento di carburante effettuato in Italia
* (Per le voci non espressamente riportate si rimanda al Foglio Informativo CartaSì)
BONIFICI ITALIA (Valute applicate)
Tramite Internet
Verso nostra Banca
Verso altre banche
Commissioni aggiuntive per operazioni
con coordinate bancarie incomplete/mancanti
Commissioni per bonifico urgente
Con indicazione valuta beneficiario
Gratuito
Gratuito
€ 2,50
€ 2,50
Senza indicazione valuta beneficiario
Spese per ordine di bonifico con valuta antergata
Data esecuzione del bonifico
5 % annuo sull’ammontare del bonifico
con un minimo di € 3,00
€ 20,00
2 gg. lav. precedenti rispetto
alla valuta del beneficiario
BONIFICI ESTERI TRANSFRONTALIERI
Spese forfettarie per operazioni con coordinate bancarie complete
Spese forfettarie per operazioni con coordinate bancarie incomplete
Valuta su bonifici Esteri Transfrontalieri
Spese per verifiche e variazione dati
€ 2,50
€ 5,00
Data esecuzione del bonifico
€ 50,00
Documento di sintesi VEDO 3 ZERO SPESE
BONIFICI ESTERI ALTRI
Commissioni di intervento
Spese per operazione con oneri a carico ordinante (OUR)
Spese per operazione con oneri a carico beneficiario (BEN)
Spese per operazione con oneri a carico di entrambi (SHA)
Emissione C.V.S. (comunicazione valutaria statistica)
Valuta su bonifici esteri altri
Spese per verifiche e variazione dati
1 per 1000 min. € 2,50
€ 25,00
€ 10,00
€ 10,00
Gratuita
Giorno di esecuzione
€ 50,00
VALUTA E DISPONIBILITÀ SU VERSAMENTI DI ASSEGNI E CONTANTI EFFETTUATI
PRESSO SPORTELLI ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS
Contanti
Assegni nostra Banca
Assegni altra Banca
Assegni circolari
Vaglia
VALUTA
0 gg. lavorativi
1 gg. lavorativo
3 gg. lavorativi
3 gg. lavorativi
3 gg. lavorativi
DISPONIBILITÀ
0 gg. lavorativi
0 gg. lavorativi
8 gg. lavorativi
8 gg. lavorativi
8 gg. lavorativi
VALUTA E DISPONIBILITÀ SU VERSAMENTI DI ASSEGNI E CONTANTI EFFETTUATI
PRESSO SPORTELLI UNICREDIT BANCA
Contanti
Assegni nostra Banca
Assegni altra Banca
Assegni circolari
Vaglia
Misti (contanti + assegni)
VALUTA
1 gg. lavorativo
3 gg. lavorativi
3 gg. lavorativi
3 gg. lavorativi
3 gg. lavorativi
3 gg. lavorativi
DISPONIBILITÀ
0 gg. lavorativi
10 gg. lavorativi
10 gg. lavorativi
10 gg. lavorativi
10 gg. lavorativi
10 gg. lavorativi
VALUTA E DISPONIBILITÀ SU VERSAMENTI DI ASSEGNI E CONTANTI EFFETTUATI
PRESSO SPORTELLI DI BANCA BNL
Contanti
Assegni nostra Banca
Assegni altra Banca
Assegni circolari
Vaglia
VALUTA
1 gg. lavorativi
3 gg. lavorativi
3 gg. lavorativi
3 gg. lavorativi
3 gg. lavorativi
DISPONIBILITÀ
0 gg. lavorativi
10 gg. lavorativi
10 gg. lavorativi
10 gg. lavorativi
10 gg. lavorativi
VALUTA SU PRELEVAMENTI A MEZZO ASSEGNI
Assegni nostra Banca allo sportello
Assegni nostra Banca a mezzo stanza
Data assegno
Data assegno
SPESE PER ASSEGNI PROTESTATI, INSOLUTI O RICHIAMATI
Assegni versati
Assegni emessi
Versione 20 novembre 2007
€ 15,00
€ 15,00
ASSEGNI ESTERI
Accredito assegni Euro pagabili su banche italiane
Accredito assegni USD pagabili su banche USA
Accredito assegni altri Europa
Accredito assegni esteri extra Europa
Commissioni per accredito assegni
Spese postali su incasso di assegni fino a € 12.500,00
o controvalore
Salvo buon fine
Salvo buon fine
Al dopo incasso
Al dopo incasso
1 per mille minimo € 2,50
€ 5,16
Spese postali su incasso a mezzo corriere di assegni oltre € 12.500
o controvalore
€ 25,00
VALUTA E DISPONIBILITÀ SU VERSAMENTI DI ASSEGNI ESTERI
Assegni Euro pagabili su banche italiane
Assegni USD pagabili su banche USA
VALUTA
10 gg. lavorativi
10 gg. lavorativi
DISPONIBILITÀ
30 gg. calendario
30 gg. calendario
C ONDIZIONI RELATIVE AL DEPOSITO TITOLI
SPESE DI CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE
Diritti di custodia e amministrazione titoli Italia
Diritti di custodia e amministrazione titoli Esteri
Spese per invio estratto conto titoli semestrale
gratuito
gratuito
gratuito
COMMISSIONI DI NEGOZIAZIONE SU STRUMENTI FINANZIARI
Titoli di stato ed obbligazioni Italia
Titoli di stato ed obbligazioni Estere
Azioni Italia
Azioni Estere
Spese fisse titoli azionari Esteri
0,30 % Minimo € 6,00
0,30 % Minimo € 10,00
0,30 % Minimo € 10,00
0,40% Minimo € 6,00
€ 30,00
COMMISSIONI DI NEGOZIAZIONE E SOTTOSCRIZIONE BOT
Negoziazione BOT
Sottoscrizione BOT sino a 80 giorni
Sottoscrizione BOT da 81 a 170 giorni
Sottoscrizione BOT da 171 a 330 giorni
Sottoscrizione BOT oltre 331 giorni
0,20 % minimo € 6,00
0,05 % minimo € 6,00
0,10 % minimo € 6,00
0,20 % minimo € 6,00
0,30 % minimo € 6,00
SPESE E COMMISSIONI VARIE
Spese per ineseguito per ordine
Commissioni per trasferimento titoli
Spese per chiusura deposito titoli
Spese per accredito dividendi e cedole
Spese per consegna titoli allo sportello
Spese per rimborso titoli estratti o scaduti
Spese per richieste cambio depositario
€ 5,00
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
€ 35,00
Documento di sintesi VEDO 3 ZERO SPESE
A LTRI SERVIZI
Imposta di bollo annuale su estratto conto corrente e deposito titoli
Nella misura
pro tempore vigente
Spese invio postale singole contabili (su richiesta)
Spese invio fax conferma operazione (su richiesta)
Spese invio estratto conto corrente mensile/trimestrale (su richiesta)
Spese invio estratto conto titoli mensile/trimestrale (su richiesta)
Spese per variazione condizioni
Spese per copie documenti contabili
Spese postali corriere veloce
Spese pagamento conto corrente postale
Spese per rilascio libretto assegni
Spese pagamento utenze domiciliate
Spese per invio valori richiesti direttamente dal cliente:
- a mezzo assicurata
- a mezzo corriere
- a mezzo corriere veloce
Spese per cambio valuta
€ 1,00
€ 2,00
€ 1,55
€ 1,55
Gratuito
€ 5,00
€ 10,00
€ 3,00
Gratuito
Gratuito
Versione 20 novembre 2007
€ 6,00
€ 10,00
€ 15,00
€ 4,00
Documento di sintesi VEDO 3 REMUNERATO
Il presente Documento di Sintesi, che costituisce il frontespizio del contratto di conto corrente VEDO 3
REMUNERATO e dei servizi connessi, reca le più significative condizioni contrattuali nonché le condizioni
economiche praticate al Cliente per il suddetto contratto, di cui costituisce parte integrante.
C ONDIZIONI RELATIVE AL CONTO CORRENTE
Tasso creditore
Tasso debitore per utilizzi senza fido
Commissioni di massimo scoperto per utilizzi senza fido
Periodicità di liquidazione
Canone fisso mensile di tenuta conto
Spese forfettarie estinzione conto
Ritenuta fiscale
Euribor - 0,50 %
Euribor + 4,00 %
0,25%
Semestrale
€ 5,50
Gratuite
Nella misura pro tempore vigente
SERVIZI TELEFONICI E ON-LINE DELLA BANCA
Costo della telefonata
Costo annuale Servizi Internet
Costo annuale servizio telefonico
Gratuito Numero Verde 800223344
Gratuito Indirizzo Internet www.allianzbank.it
Gratuito
SPESE DI TENUTA CONTO
Spese di liquidazione periodica
Spese per operazione
Estratto conto semestrale
Gratuito
Gratuito
Gratuito
AFFIDAMENTO CONVENZIONATO PER ACCREDITO STIPENDIO*
Tasso debitore entro i limiti del fido
Tasso debitore oltre i limiti del fido
Commissioni di massimo scoperto per utilizzi entro i limiti di fido
Commissioni di massimo scoperto per utilizzi oltre i limiti di fido
Euribor + 2,00 %
Euribor + 4,00 %
0,25 %
0,25 %
* (I fidi convenzionati per accredito stipendio non sono cumulabili con altri affidamenti in conto corrente)
CARTA BANCOMAT
Rilascio/Riemissione Canone Annuo
Spese per blocco carta
Spese per singola operazione di prelievo su ATM Italia e U.M.E.
Spese per singola operazione di prelievo su ATM
di paesi non appartenenti all’U.M.E.
Spese per singola operazione di PagoBancomat e Fastpay Italia
Spese per singola operazione di pagamento beni o servizi
tramite POS di esercenti di paesi non appartenenti all’U.M.E.
Valuta su prelevamenti effettuati con Bancomat
Valuta su pagamenti effettuati con PagoBancomat/POS
Gratuito
Gratuito
Gratuito
€ 3,00
Gratuito
€ 2,00
Data operazione
Data operazione
Documento di sintesi VEDO 3 REMUNERATO
CARTASÌ*
Carta CLASSIC
Spese per rilascio e canone 1° anno
Canone annuo dal 2° anno
Spese per rilascio/rinnovo carta familiare e/o aggiuntiva
1° anno e successivi
Gratuito
€ 25,00
€ 25,00
Carta ORO
Spese per rilascio e canone 1° anno
Canone annuo dal 2° anno
Spese per rilascio/rinnovo carta familiare 1° anno e successivi
Spese per rilascio/rinnovo carta aggiuntiva 1° anno e successivi
€ 50,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 25,00
Carta CLASSIC e ORO
Spese per operazioni di anticipo contante
per le operazioni in valuta estera
4 % con un minimo di € 0,52
per operazioni effettuate in Euro
ed un minimo di € 5,16
per le operazioni in valuta estera
€ 1,03
€ 0,77
Spese per invio estratto conto
Spese per ogni rifornimento di carburante effettuato in Italia
* (Per le voci non espressamente riportate si rimanda al Foglio Informativo CartaSì)
BONIFICI ITALIA (Valute applicate)
Tramite Internet
Verso nostra Banca
Verso altre banche
Commissioni aggiuntive per operazioni
con coordinate bancarie incomplete/mancanti
Commissioni per bonifico urgente
Con indicazione valuta beneficiario
Gratuito
Gratuito
€ 2,50
€ 2,50
Senza indicazione valuta beneficiario
Spese per ordine di bonifico con valuta antergata
Data esecuzione del bonifico
5 % annuo sull’ammontare del bonifico
con un minimo di € 3,00
€ 20,00
2 gg. lav. precedenti rispetto
alla valuta del beneficiario
BONIFICI ESTERI TRANSFRONTALIERI
Spese forfettarie per operazioni con coordinate bancarie complete
Spese forfettarie per operazioni con coordinate bancarie incomplete
Valuta su bonifici Esteri Transfrontalieri
Spese per verifiche e variazione dati
Versione 20 novembre 2007
€ 2,50
€ 5,00
Data esecuzione del bonifico
€ 50,00
BONIFICI ESTERI ALTRI
Commissioni di intervento
Spese per operazione con oneri a carico ordinante (OUR)
Spese per operazione con oneri a carico beneficiario (BEN)
Spese per operazione con oneri a carico di entrambi (SHA)
Emissione C.V.S. (comunicazione valutaria statistica)
Valuta su bonifici esteri altri
Spese per verifiche e variazione dati
1 per 1000 min. € 2,50
€ 25,00
€ 10,00
€ 10,00
Gratuita
Giorno di esecuzione
€ 50,00
VALUTA E DISPONIBILITÀ SU VERSAMENTI DI ASSEGNI E CONTANTI EFFETTUATI
PRESSO SPORTELLI ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS
Contanti
Assegni nostra Banca
Assegni altra Banca
Assegni circolari
Vaglia
VALUTA
0 gg. lavorativi
1 gg. lavorativo
3 gg. lavorativi
3 gg. lavorativi
3 gg. lavorativi
DISPONIBILITÀ
0 gg. lavorativi
0 gg. lavorativi
8 gg. lavorativi
8 gg. lavorativi
8 gg. lavorativi
VALUTA E DISPONIBILITÀ SU VERSAMENTI DI ASSEGNI E CONTANTI EFFETTUATI
PRESSO SPORTELLI UNICREDIT BANCA
Contanti
Assegni nostra Banca
Assegni altra Banca
Assegni circolari
Vaglia
Misti (contanti + assegni)
VALUTA
1 gg. lavorativo
3 gg. lavorativi
3 gg. lavorativi
3 gg. lavorativi
3 gg. lavorativi
3 gg. lavorativi
DISPONIBILITÀ
0 gg. lavorativi
10 gg. lavorativi
10 gg. lavorativi
10 gg. lavorativi
10 gg. lavorativi
10 gg. lavorativi
VALUTA E DISPONIBILITÀ SU VERSAMENTI DI ASSEGNI E CONTANTI EFFETTUATI
PRESSO SPORTELLI DI BANCA BNL
Contanti
Assegni nostra Banca
Assegni altra Banca
Assegni circolari
Vaglia
VALUTA
1 gg. lavorativi
3 gg. lavorativi
3 gg. lavorativi
3 gg. lavorativi
3 gg. lavorativi
DISPONIBILITÀ
0 gg. lavorativi
10 gg. lavorativi
10 gg. lavorativi
10 gg. lavorativi
10 gg. lavorativi
VALUTA SU PRELEVAMENTI A MEZZO ASSEGNI
Assegni nostra Banca allo sportello
Assegni nostra Banca a mezzo stanza
Data assegno
Data assegno
SPESE PER ASSEGNI PROTESTATI, INSOLUTI O RICHIAMATI
Assegni versati
Assegni emessi
€ 15,00
€ 15,00
Documento di sintesi VEDO 3 REMUNERATO
ASSEGNI ESTERI
Accredito assegni Euro pagabili su banche italiane
Accredito assegni USD pagabili su banche USA
Accredito assegni altri Europa
Accredito assegni esteri extra Europa
Commissioni per accredito assegni
Spese postali su incasso di assegni fino a € 12.500,00
o controvalore
Salvo buon fine
Salvo buon fine
Al dopo incasso
Al dopo incasso
1 per mille minimo € 2,50
€ 5,16
Spese postali su incasso a mezzo corriere di assegni oltre € 12.500
o controvalore
€ 25,00
VALUTA E DISPONIBILITÀ SU VERSAMENTI DI ASSEGNI ESTERI
Assegni Euro pagabili su banche italiane
Assegni USD pagabili su banche USA
VALUTA
10 gg. lavorativi
10 gg. lavorativi
DISPONIBILITÀ
30 gg. calendario
30 gg. calendario
C ONDIZIONI RELATIVE AL DEPOSITO TITOLI
SPESE DI CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE
Diritti di custodia e amministrazione titoli Italia
Diritti di custodia e amministrazione titoli Esteri
Spese per invio estratto conto titoli semestrale
gratuito
gratuito
gratuito
COMMISSIONI DI NEGOZIAZIONE SU STRUMENTI FINANZIARI
Titoli di stato ed obbligazioni Italia
Titoli di stato ed obbligazioni Estere
Azioni Italia
Azioni Estere
Spese fisse titoli azionari Esteri
0,40 % Minimo € 6,00
0,40 % Minimo € 10,00
0,40 % Minimo € 10,00
0,50% Minimo € 6,00
€ 30,00
COMMISSIONI DI NEGOZIAZIONE E SOTTOSCRIZIONE BOT
Negoziazione BOT
Sottoscrizione BOT sino a 80 giorni
Sottoscrizione BOT da 81 a 170 giorni
Sottoscrizione BOT da 171 a 330 giorni
Sottoscrizione BOT oltre 331 giorni
0,20 % minimo € 6,00
0,05 % minimo € 6,00
0,10 % minimo € 6,00
0,20 % minimo € 6,00
0,30 % minimo € 6,00
SPESE E COMMISSIONI VARIE
Spese per ineseguito per ordine
Commissioni per trasferimento titoli
Spese per chiusura deposito titoli
Spese per accredito dividendi e cedole
Spese per consegna titoli allo sportello
Spese per rimborso titoli estratti o scaduti
Spese per richieste cambio depositario
Versione 20 novembre 2007
€ 5,00
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
€ 35,00
A LTRI SERVIZI
Imposta di bollo annuale su estratto conto corrente e deposito titoli
Nella misura
pro tempore vigente
Spese invio postale singole contabili (su richiesta)
Spese invio fax conferma operazione (su richiesta)
Spese invio estratto conto corrente mensile/trimestrale (su richiesta)
Spese invio estratto conto titoli mensile/trimestrale (su richiesta)
Spese per variazione condizioni
Spese per copie documenti contabili
Spese postali corriere veloce
Spese pagamento conto corrente postale
Spese per rilascio libretto assegni
Spese pagamento utenze domiciliate
Spese per invio valori richiesti direttamente dal cliente:
- a mezzo assicurata
- a mezzo corriere
- a mezzo corriere veloce
Spese per cambio valuta
€ 1,00
€ 2,00
€ 1,55
€ 1,55
Gratuito
€ 5,00
€ 10,00
€ 3,00
Gratuito
Gratuito
€ 6,00
€ 10,00
€ 15,00
€ 4,00
Documento di sintesi VEDO 3 REMUNERATO
Documento di sintesi Persone Giuridiche
Il presente Documento di Sintesi, che costituisce il frontespizio del contratto di conto corrente “Persone
Giuridiche” e dei servizi connessi, reca le più significative condizioni contrattuali nonché le condizioni
economiche praticate al Cliente per il suddetto contratto, di cui costituisce parte integrante.
C ONDIZIONI RELATIVE AL CONTO CORRENTE
Tasso creditore
Tasso debitore per utilizzi senza fido
Commissioni di massimo scoperto per utilizzi senza fido
Periodicità di liquidazione
Spese forfettarie estinzione conto
Ritenuta fiscale
Euribor - 2 %
10 %
0,125%
Semestrale
€ 25,00
Nella misura pro tempore vigente
SPESE DI TENUTA CONTO
Spese di liquidazione periodica
Spese per operazione
Estratto conto trimestrale
€ 5,00
€ 0,50
Gratuito
BONIFICI ITALIA (Valute applicate)
Verso nostra Banca
Verso altre banche
Commissioni aggiuntive per operazioni
con coordinate bancarie incomplete/mancanti
Con indicazione valuta beneficiario
Gratuito
€ 0,50
€ 2,50
Senza indicazione valuta beneficiario
Spese per ordine di bonifico con valuta antergata
Data esecuzione del bonifico
5 % annuo sull’ammontare del bonifico
con un minimo di € 3,00
2 gg. lav. precedenti rispetto
alla valuta del beneficiario
BONIFICI ESTERI TRANSFRONTALIERI
Spese forfettarie per operazioni con coordinate bancarie complete
Spese forfettarie per operazioni con coordinate bancarie incomplete
Valuta su bonifici Esteri Transfrontalieri
€ 2,50
€ 5,00
Data esecuzione del bonifico
BONIFICI ESTERI ALTRI
Commissioni di intervento
Spese per operazione con oneri a carico ordinante (OUR)
Spese per operazione con oneri a carico beneficiario (BEN)
Spese per operazione con oneri a carico di entrambi (SHA)
Emissione C.V.S. (comunicazione valutaria statistica)
Valuta su bonifici esteri altri
Versione 20 novembre 2007
1 per 1000 min. € 2,50
€ 25,00
€ 10,00
€ 10,00
Gratuita
Giorno di esecuzione
VALUTA E DISPONIBILITÀ SU VERSAMENTI DI ASSEGNI E CONTANTI EFFETTUATI
PRESSO SPORTELLI ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS
Contanti
Assegni nostra Banca
Assegni altra Banca
Assegni circolari
Vaglia
VALUTA
0 gg. lavorativi
1 gg. lavorativo
3 gg. lavorativi
3 gg. lavorativi
3 gg. lavorativi
DISPONIBILITÀ
0 gg. lavorativi
0 gg. lavorativi
8 gg. lavorativi
8 gg. lavorativi
8 gg. lavorativi
VALUTA SU PRELEVAMENTI A MEZZO ASSEGNI
Assegni nostra Banca allo sportello
Data assegno
SPESE PER ASSEGNI PROTESTATI, INSOLUTI O RICHIAMATI
€ 15,00
€ 15,00
Assegni versati
Assegni emessi
ASSEGNI ESTERI
Accredito assegni Euro pagabili su banche italiane
Accredito assegni USD pagabili su banche USA
Accredito assegni altri Europa
Accredito assegni esteri extra Europa
Commissioni per accredito assegni
Spese postali su incasso di assegni fino a € 12.500,00
o controvalore
Salvo buon fine
Salvo buon fine
Al dopo incasso
Al dopo incasso
1 per mille minimo € 2,50
€ 5,16
Spese postali su incasso a mezzo corriere di assegni oltre € 12.500
o controvalore
€ 25,00
VALUTA E DISPONIBILITÀ SU VERSAMENTI DI ASSEGNI ESTERI
Assegni Euro pagabili su banche italiane
Assegni USD pagabili su banche USA
VALUTA
10 gg. lavorativi
10 gg. lavorativi
DISPONIBILITÀ
30 gg. calendario
30 gg. calendario
Documento di sintesi PERSONE GIURIDICHE
C ONDIZIONI RELATIVE AL DEPOSITO TITOLI
SPESE DI CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE
Diritti di custodia e amministrazione titoli Italia
Diritti di custodia e amministrazione titoli Esteri
Spese per invio estratto conto titoli semestrale
gratuito
gratuito
gratuito
COMMISSIONI DI NEGOZIAZIONE SU STRUMENTI FINANZIARI
Titoli di stato ed obbligazioni Italia
Titoli di stato ed obbligazioni Estere
Azioni Italia
Azioni Estere
Spese fisse titoli azionari Esteri
0,10 % Minimo € 2,58
0,10 %
0,40 % Minimo € 2,58
0,50%
€ 30,00
COMMISSIONI DI NEGOZIAZIONE E SOTTOSCRIZIONE BOT
Negoziazione BOT
Sottoscrizione BOT sino a 80 giorni
Sottoscrizione BOT da 81 a 170 giorni
Sottoscrizione BOT da 171 a 330 giorni
Sottoscrizione BOT oltre 331 giorni
0,15 % minimo € 2,58
0,05 %
0,10 %
0,15 %
0,20 %
SPESE E COMMISSIONI VARIE
Spese per ineseguito per ordine
Commissioni per trasferimento titoli
Spese per chiusura deposito titoli
Spese per accredito dividendi e cedole
Spese per consegna titoli allo sportello
Spese per rimborso titoli estratti o scaduti
€ 5,00
€ 25,00 per ciascun titolo Max € 150,00
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
A LTRI SERVIZI
Imposta di bollo annuale su estratto conto corrente e deposito titoli
Nella misura
pro tempore vigente
Spese invio postale singole contabili (su richiesta)
Spese invio fax conferma operazione (su richiesta)
Spese invio estratto conto corrente mensile (su richiesta)
Spese per variazione condizioni
Spese per copie documenti contabili
Spese postali corriere veloce
Spese pagamento conto corrente postale
Spese per rilascio libretto assegni
Spese pagamento utenze domiciliate
€ 1,00
€ 2,00
€ 1,55
€ 5,00
€ 5,00
€ 10,00
€ 3,00
Gratuito
Gratuito
Versione 20 novembre 2007
Principali clausole contrattuali
n orme e condizioni generali
Art. 4, comma 2 Classificazione della Clientela;
Comma 2 - Qualora il Cliente classificato come “Cliente Professionale”
richieda, in via generale o limitatamente a un’operazione o classe di
operazioni, di essere considerato quale “Cliente al dettaglio”, la Banca
si riserva il diritto di sospendere con effetto immediato la singola operazione o classe di operazioni e di recedere dal presente contratto nei
termini di cui al successivo art. 17 delle Norme e Condizioni Generali.
Art. 5, comma 5 e 8 Esecuzione degli incarichi conferiti dalla Clientela;
Comma 5 - La Banca non è responsabile dei disguidi, ritardi, inadempimenti che possano intervenire nell’esecuzione delle disposizioni di
cui sopra dovute a circostanze alla stessa non imputabili o comunque
a cause che la stessa non possa ragionevolmente prevedere e curare
quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, impedimenti od ostacoli
determinati da normative di legge e consuetudinarie vigenti nel luogo
di pagamento degli effetti, documenti ed assegni, siano essi stilati in
moneta del Paese od in valuta estera; o da atti di autorità nazionali, ovvero ritardi o cadute di linea dei sistemi di comunicazione, interruzioni,
sospensioni, guasti, malfunzionamenti o non funzionamento degli
impianti telefonici o elettronici, controversie sindacali, scioperi: pertanto, la Banca non sarà responsabile di ogni eventuale danno diretto
o indiretto derivante da una mancata esecuzione o non tempestiva
esecuzione degli incarichi dovuta alle suddette circostanze.
Comma 8 - La modifica di una disposizione già impartita alla Banca
non è ammessa: a tal fine, il Cliente deve richiedere la revoca della
disposizione che intende modificare e quindi impartire quella nuova.
Art. 10, comma 3, 5 e 6 Revoca, modifica e cessazione, dei poteri
di rappresentanza;
Comma 3 - Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle
persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime,
devono essere comunicate alla sede legale della Banca con lettera
raccomandata a.r. o lettera semplice, quest’ultima purché consegnata
direttamente alla Banca o alla filiale presso la quale è intrattenuto il
rapporto, e sono opponibili alla Banca decorsi tre giorni lavorativi da
quello di ricezione della suddetta comunicazione; ciò anche quando
dette revoche, modifiche e rinunce siano state pubblicate ai sensi di
legge o comunque rese di pubblica ragione.
Comma 5 - Quando il rapporto è intestato a più persone, i soggetti
autorizzati a rappresentare i cointestatari devono essere nominati per
iscritto da tutti. La revoca delle facoltà di rappresentanza può essere
effettuata, in deroga all’art. 1726 cod. civ., anche da uno solo dei cointestatari mentre la modifica delle facoltà deve essere fatta da tutti. Le
revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate
nonché le rinunce da parte delle medesime, devono essere comunicate alla sede legale della Banca con lettera raccomandata a.r. o con
lettera semplice, quest’ultima purché consegnata personalmente
alla Banca o alla filiale presso la quale è intrattenuto il rapporto e non
saranno opponibili alla Banca finché non sia trascorso, dalla data di ricevimento della comunicazione, il tempo ragionevolmente necessario
per provvedere, che non potrà essere superiore a tre giorni lavorativi e
ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state rese
di pubblica ragione. Il cointestatario che ha disposto la revoca è tenuto
ad informarne gli altri cointestatari.
Comma 6 - Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca sino a quando essa non ne
abbia avuto notizia legalmente certa. Ciò vale anche nel caso in cui il
rapporto sia intestato a più persone.
Art. 11 Cointestazione del rapporto con facoltà di utilizzo disgiunto;
Comma 1 - Quando il rapporto è intestato a più persone con facoltà
per le medesime di compiere operazioni separatamente, le disposizioni relative al rapporto medesimo, ivi compresa quella di recedere
da uno o più rapporti con la Banca, possono essere effettuate da
ciascun intestatario separatamente con piena liberazione della Banca
anche nei confronti degli altri cointestatari. Tale facoltà di disposizione
separata può essere modificata o revocata solo su conformi istruzioni
impartite per iscritto alla Banca da tutti i cointestatari mediante lettera
raccomandata a.r. da inviarsi presso la sede legale della Banca o lettera
semplice, quest’ultima purché consegnata direttamente alla Banca o
alla filiale presso la quale sono aperti i rapporti, ovvero, tramite i canali
che la Banca renderà disponibili al Cliente.
Comma 2 - I cointestatari rispondono in solido fra loro nei confronti
della Banca per tutte le obbligazioni che si venissero a creare, per
qualsiasi ragione, anche per atto o fatto di un solo cointestatario, ed in
particolare per le obbligazioni derivanti da concessioni di fido.
Comma 3 - La Banca dovrà comunque pretendere il concorso di
tutti i cointestatari per dare esecuzione a disposizioni disgiunte dei
cointestatari in tutti i casi in cui da uno di essi le sia stata comunicata
opposizione, mediante lettera raccomandata a.r. da inviarsi presso la
sede legale della Banca o lettera semplice, quest’ultima purché consegnata direttamente alla Banca o alla filiale presso la quale sono aperti
i rapporti , ovvero, tramite i canali che la Banca renderà disponibili al
Cliente. L’opposizione non ha effetto nei confronti della Banca finché
questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione e non sia trascorso, dalla data di ricevimento, il tempo ragionevolmente necessario per
provvedere, che non potrà essere superiore a tre giorni lavorativi.
Comma 4 - Nell’ipotesi in cui la Banca riceva a firma di due o più
cointestatari separatamente, nell’ambito della facoltà riconosciuta
e disciplinata dal presente articolo, disposizioni aventi contenuto
contrastante tra loro, essa fornirà prontamente comunicazione a tutti
i disponenti dell’impossibilità di dar corso a tali disposizioni e dovrà
pretendere il concorso di tutti i cointestatari per ogni disposizione
successiva. Tale ipotesi quindi determina il venir meno della facoltà di
utilizzo disgiunto del rapporto.
Comma 5 - Nel caso di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei
cointestatari del rapporto, ciascuno degli altri cointestatari conserva
il diritto di disporre separatamente sul rapporto. Analogamente
conserva tale diritto il legale rappresentante dell’incapace (Legale
Rappresentante).
Comma 6 - Nel caso di morte di uno dei cointestatari il rapporto
rimarrà valido ed efficace nei confronti degli altri cointestatari e degli
eredi del de cuius. La Banca può dare esecuzione alle disposizioni
impartite dagli eredi del de cuius solo se questi abbiano dimostrato
tale loro qualifica mediante atto notorio (gli Eredi). Sino a tale momento, la Banca può dare esecuzione alle disposizioni impartite dagli
altri cointestatari, anche disgiuntamente tra loro, nei limiti della quota
complessiva di patrimonio di loro spettanza, determinata ai sensi dell’art. 1101 cod. civ. Successivamente al momento in cui in cui gli Eredi
abbiano dimostrato la loro qualifica:
< gli Eredi stessi potranno esercitare tutti i diritti derivanti dal rapporto, e già spettanti al de cuius, disgiuntamente rispetto agli altri
cointestatari ma solo congiuntamente tra loro;
< gli altri cointestatari potranno esercitare tutti i diritti derivanti dal
rapporto disgiuntamente tra loro e anche rispetto agli Eredi.
Comma 7 - Sia nel caso di incapacità, sia nel caso di morte, la Banca
deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari, degli eventuali Eredi
e dell’eventuale Legale Rappresentante, quando da uno di essi le sia
stata comunicata opposizione con lettera raccomandata a.r. da inviarsi
presso la sede legale della Banca o lettera semplice, quest’ultima purché consegnata direttamente alla Banca o alla filiale presso la quale
sono aperti i rapporti, ovvero, tramite i canali che la Banca renderà
disponibili al Cliente.
Art. 12 Diritto di pegno e ritenzione, cessioni di crediti e garanzie;
Comma 1 - La Banca è investita del diritto di pegno e del diritto di
ritenzione sui titoli o valori di pertinenza del Cliente comunque detenuti dalla Banca stessa o che pervengano ad essa successivamente, a
garanzia di qualunque suo credito - anche se non liquido ed esigibile
ed anche se assistito da altra garanzia reale o personale - già in essere
o che dovesse sorgere verso il Cliente, rappresentato da saldo passivo
di conto corrente e/o dipendente da qualunque operazione bancaria,
quale ad esempio: finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, aperture di credito, aperture di crediti documentari, anticipazioni su titoli o
su merci, anticipi su crediti, sconto o negoziazione di titoli o documenti, rilascio di garanzie a terzi, depositi cauzionali, riporti, compravendita
titoli e cambi, operazioni di intermediazione o prestazioni di servizi. Il
diritto di pegno e di ritenzione sono esercitati sugli anzidetti titoli o
valori o loro parte per importi congruamente correlati ai crediti vantati
Documento di sintesi
dalla Banca e comunque non superiori a due volte il predetto credito.
Comma 2 - In particolare le cessioni di credito e le garanzie pignoratizie a qualsiasi titolo fatte o costituite a favore della Banca stanno a
garantire con l’intero valore anche ogni altro credito, in qualsiasi momento sorto, pure se non liquido ed esigibile, della Banca medesima,
verso la stessa persona.
Art. 13 Diritto di compensazione ed operatività dei diritti di compensazione e di garanzia nei confronti dei cointestatari;
Comma 1 - Quando esistono tra la Banca ed il Cliente più rapporti o
più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso dipendenze italiane ed estere della Banca medesima,
ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto.
Comma 2 - Al verificarsi di una delle ipotesi previste dall’art. 1186
cod. civ., o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla
situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente, in modo
tale da porre palesemente in pericolo il recupero del credito vantato
dalla Banca, a giudizio della Banca stessa quest’ultima ha altresì il
diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in
monete differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque
momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando
che dell’intervenuta compensazione - contro la cui attuazione non
potrà in nessun caso eccepirsi la convenzione di assegno - la Banca
darà pronta comunicazione al Cliente.
Comma 3 - Per consentire l’esercizio dei diritti di cui all’articolo
12 e per effettuare la compensazione la Banca è altresì autorizzata
irrevocabilmente dal Cliente a richiedere a suo nome e per suo conto
la liquidazione, il riscatto o il rimborso di tutte le attività del Cliente,
inclusi, a titolo esemplificativo, titoli, gestioni di patrimoni mobiliari,
quote di fondi comuni d’investimento, certificati di deposito e polizze
assicurative presso la Banca, presso società del Gruppo Allianz Bank
Financial Advisors e presso altre società del Gruppo Allianz S.p.A..
Comma 4 - Se il rapporto è intestato a più persone, la Banca ha facoltà
di valersi dei diritti di cui al primo comma ed all’art. 12, sino a concorrenza dell’intero credito risultante, anche nei confronti di conti e di
rapporti di pertinenza di alcuni soltanto dei cointestatari.
Comma 5 - La facoltà di compensazione è esclusa nei rapporti in cui
il Cliente riveste la qualità di consumatore ai sensi dell’art. 1469-bis,
cod. civ.
Art. 14 Solidarietà e indivisibilità delle obbligazioni assunte
dalla Clientela ed imputazione dei pagamenti;
Comma 1 - Tutte le obbligazioni del Cliente verso la Banca, ed in
particolare quelle derivanti da concessioni di fido, si intendono assunte
- pure in caso di cointestazione - in via solidale e indivisibile anche per
gli eventuali aventi causa a qualsiasi titolo dal Cliente stesso.
Comma 2 - Qualora sussistano più rapporti di debito verso la Banca,
il Cliente ha diritto di dichiarare - ai sensi e per gli effetti dell’art. 1193,
comma 1°, cod. civ. - nel momento del pagamento quale debito
intende soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione, la Banca può
imputare - in deroga all’art. 1193, comma 2°, cod. civ. - i pagamenti
effettuati dal Cliente, o le somme comunque incassate da terzi, ad
estinzione o decurtazione di una o più delle obbligazioni assunte dal
Cliente medesimo dandone comunicazione a quest’ultimo.
Art. 15 Determinazione e modifica delle condizioni;
Comma 2- Si conviene che la Banca possa modificare in qualunque
momento le condizioni normative delle Norme contrattuali, nonché
le condizioni economiche (i tassi, i prezzi ed ogni altra condizione
praticati) applicate al rapporto, in presenza di giustificato motivo.
Costituiscono ipotesi di giustificato motivo, a titolo meramente
esemplificativo e non esaustivo, le modifiche legislative e/o regolamentari, disposizioni di organi giudiziari, amministrativi o di
vigilanza, variazioni generalizzate dei tassi conseguenti a decisioni
di politica monetaria, di parametri economico-finanziari rilevanti
(Euribor, Libor, IRS) o di altre condizioni finanziarie di mercato, mutamenti dei processi di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale
della Banca incidenti in maniera rilevante sulle dinamiche dei costi,
ragioni di sicurezza o di maggiore efficienza, altre opportunità tecniche e operative, mutamenti relativi al grado di solvibilità ed affidabilità finanziaria del Cliente. Le relative comunicazioni di modifica
saranno validamente effettuate in forma scritta, mediante lettera
semplice all’ultimo indirizzo indicato dal Cliente, o mediante altro
supporto duraturo, con preavviso minimo di trenta giorni ed entre-
Versione 20 novembre 2007
ranno in vigore con la decorrenza indicata in tale comunicazione,
nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 118 del Decreto Legislativo
1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario) vigente e delle
relative disposizioni di attuazione.
Comma 3 - Nel caso di modifica unilaterale delle Norme contrattuali ai sensi dei commi che precedono, il Cliente ha diritto di
recedere dal contratto entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento
della relativa comunicazione, senza spese e con l’applicazione, in
sede di liquidazione del rapporto, delle condizioni precedentemente praticate.
Comma 4 - Nel caso in cui il tasso o le altre condizioni siano determinate con riferimento a specifici parametri oggettivi prescelti
dalle parti (es. Euribor), non costituiscono modifica delle condizioni
le variazioni conseguenti al diverso valore di tali parametri; queste
ultime sono, pertanto, automaticamente applicate al rapporto e
sono indicate al Cliente nell’ambito delle ordinarie comunicazioni
periodiche previste dalla normativa tempo per tempo vigente.”
Art. 16 Efficacia probatoria delle scritture e delle registrazioni;
Comma 1 - La Banca e il Cliente si danno reciprocamente atto del
fatto che, in relazione alla natura di ciascun rapporto, la prova delle
operazioni eseguite, nonché di ogni disposizione impartita o comunicazione effettuata, sarà validamente fornita, a seconda dei casi, per
mezzo delle scritture contabili della Banca e altresì per mezzo delle
registrazioni effettuate su supporto informatico duraturo, su nastro
magnetico o su altro supporto equivalente.
Art. 17 Durata del contratto e recesso;
Comma 1 - Salvo diverso accordo, i rapporti regolati dalle presenti
norme si intendono a tempo indeterminato, fermo restando quanto
disposto per l’ipotesi di apertura di credito o di sovvenzione.
Ad ognuna delle parti è sempre riservato il diritto di recedere da tutti
o da singoli rapporti e/o servizi, in qualsiasi momento, con il preavviso
di quindici giorni da inviarsi mediante raccomandata A/R. Il recesso
potrà essere esercitato senza preavviso qualora sussista un giustificato
motivo: in tal caso dovrà essere data immediata comunicazione alla
controparte, mediante lettera raccomandata a.r.
Comma 2 - Ai fini di cui sopra, a titolo meramente esemplificativo
e non esaustivo, costituiscono giustificato motivo, tra l’altro, i mutamenti di elementi inerenti la meritevolezza del credito, le variazioni
generalizzate dei tassi di interesse e delle condizioni di mercato, nonché i mutamenti della disciplina civilistica e fiscale relativa ai rapporti
regolati dalle presenti condizioni.
Art. 18 Spese e oneri fiscali;
Comma 1 - Le spese e gli oneri fiscali, che la Banca dovesse sostenere
in relazione ai rapporti posti in essere con il Cliente, sono a carico
dello stesso.
Comma 2 - La Banca è autorizzata ad addebitare sul conto corrente
oltre alle spese e agli oneri contemplati nel comma precedente, tutti
gli oneri a carico del Cliente ed inerenti ad ogni singolo rapporto ovvero ai servizi richiesti alla Banca.
Art. 19 Legge applicabile e foro competente
Comma 1 - Le Norme contrattuali, il contratto e le operazioni in esecuzione dello stesso sono regolati dalla legge italiana.
Comma 2 - Salvo diverso accordo, per ogni controversia che potesse
sorgere tra il Cliente e la Banca in dipendenza del contratto instaurato
ai sensi delle Norme contrattuali, il Foro competente è esclusivamente
quello di Milano. Tale ultima disposizione non si applica qualora il
Cliente sia “consumatore” ai sensi del Codice del Consumo (D. Lgs.
n. 206/2005); in tal caso è competente l’autorità giudiziaria nella cui
circoscrizione il Cliente ha la residenza o il domicilio elettivo.
n orme che regolano i Conti Correnti di Corrispondenza
e i Servizi connessi
Art. 2 Addebito in conto di assegni e cambiali;
Comma 1 - Il Cliente autorizza la Banca ad addebitare sul suo conto
assegni o cambiali da lui tratti o emessi, ancorché recanti firme di girata illeggibili, incomplete o comunque non conformi ai requisiti di cui
all’art. 11 della Legge Assegni e dell’art. 8 della Legge Cambiaria.
Art. 4, comma 6 Versamenti per corrispondenza - limitazione responsabilità;
Comma 6 - Il Cliente può effettuare versamenti per corrispondenza
tramite le reti utilizzate dalla Banca per il collocamento dei prodotti
o per corrispondenza tramite i servizi postali esclusivamente con le
modalità di seguito descritte. In entrambi i casi, il versamento e la presentazione dei titoli si considerano avvenuti solo nel momento in cui
essi pervengono materialmente alla filiale della Banca e, qualora venga
accertata una irregolarità nei titoli o una discordanza tra le indicazioni
risultanti nella distinta di presentazione e l’accertata consistenza dei
valori, la Banca stessa procederà, dandone comunicazione al Cliente,
alla registrazione del versamento per il solo importo accertato e
regolare, con esonero da ogni responsabilità e facendo fede, ad ogni
fine, le risultanze del controllo compiuto dalla Banca. Il relativo rischio
è esclusivamente a carico del Cliente, non rispondendo la Banca dello
smarrimento, distruzione o sottrazione durante il trasporto.
Art. 8, comma 2 Non apposizione della clausola effettivo;
Comma 1 - Il Cliente si obbliga a non apporre la clausola “effettivo”
di cui all’art. 1279 cod. civ. sulle disposizioni impartite in valuta estera.
In caso di inadempimento di tale obbligo, qualora la disposizione
impartita comporti per la Banca pagamenti per cassa, la stessa non
è tenuta a darvi corso. Pertanto, ove il beneficiario della disposizione
non accetti modalità di pagamento alternative, la Banca rifiuterà l’esecuzione della predetta disposizione, restando a carico del Cliente ogni
connessa conseguenza.
Art. 11, commi 2 e 4 Approvazione dell’estratto conto;
Comma 2 - Salvo quanto previsto al successivo comma 3, trascorsi
60 giorni dalla data di ricevimento degli estratti conto senza che sia
pervenuto alla Banca un reclamo specifico scritto, mediante lettera
raccomandata a.r. da inviarsi presso la sede legale della Banca o lettera
semplice, quest’ultima purché consegnata direttamente alla Banca o
alla filiale presso la quale sono aperti i rapporti, ovvero, tramite i canali
che la Banca renderà disponibili al Cliente, gli estratti conto si intenderanno senz’altro approvati dal Cliente.
Comma 4 - Salvo quanto disposto in precedenza ai commi 2 e 3,
gli eventuali reclami in merito alle operazioni effettuate dalla Banca
per conto del Cliente dovranno essere fatti da questi dal momento
in cui sia in possesso della comunicazione di esecuzione, per lettera
raccomandata a.r. da inviarsi presso la sede legale della Banca o
lettera semplice, quest’ultima purché consegnata direttamente alla
Banca o alla filiale presso la quale sono aperti i rapporti, ovvero, tramite i canali che la Banca renderà disponibili al Cliente; trascorsi 15
giorni dal ricevimento della comunicazione, l’operato della Banca si
intenderà approvato.
Art. 12 Compensazione e pagamento di assegni;
Comma 1 - Qualora la Banca si avvalga della compensazione di legge di cui all’art. 12, della Sezione I “Norme e Condizioni Generali rela-
tive al rapporto Banca-Cliente”, essa non è tenuta a pagare gli assegni
tratti o presentati con data posteriore alla stessa, nei limiti in cui, per
effetto dell’intervenuta compensazione, sia venuta meno la provvista.
Comma 2 - Qualora la Banca operi la compensazione per crediti non
liquidi ed esigibili, prevista dall’art. 12, della Sezione I “Norme e Condizioni Generali relative al rapporto Banca/Cliente”, essa non è tenuta a
pagare - nei limiti in cui sia venuta meno la provvista - gli assegni tratti
o presentati con data posteriore al ricevimento da parte del Cliente
della comunicazione dell’intervenuta compensazione.
Comma 3 - Nei casi previsti dai commi precedenti, il Cliente è tenuto
a costituire immediatamente i fondi necessari per il pagamento degli
assegni tratti con data anteriore all’intervenuta compensazione, dei
quali non sia ancora spirato il termine di presentazione, sul conto o sui
conti a debito dei quali la compensazione medesima si è verificata e
nei limiti in cui quest’ultima abbia fatto venir meno la disponibilità.
Comma 4 - Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel
caso di conti intestati a più persone.
Art. 13 Recesso;
Comma 1 - Fermo quanto previsto dall’art. 17 della Sezione I “Norme
e Condizioni Generali relative al rapporto Banca/Cliente”, in caso di recesso dal contratto di conto corrente e/o dalla inerente convenzione di
assegno, ognuna delle parti ha il diritto di esigere il pagamento di tutto
quanto sia reciprocamente dovuto. Il recesso dal contratto provoca la
chiusura del conto.
Comma 2 - Qualora la Banca receda dal contratto di conto corrente,
essa non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti ed a pagare gli assegni
tratti con data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto efficace.
Ove la revoca riguardi soltanto la convenzione di assegno, la Banca
non è tenuta a pagare gli assegni tratti con data posteriore a quella
in cui la revoca è divenuta efficace. Resta salvo ogni diverso effetto
della revoca dell’autorizzazione ad emettere assegni disposta ai sensi
dell’art. 9 della legge 15 dicembre 1990, n. 386 e successive eventuali
integrazioni e/o modificazioni.
Comma 3 - Qualora il Cliente receda dal contratto di conto corrente,
la Banca, fermo restando quanto disposto al comma precedente, non
è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti ed a pagare gli assegni tratti
con data anteriore a quella in cui il recesso è divenuto efficace; ove
la revoca riguardi soltanto la convenzione di assegno, la Banca non è
tenuta a pagare gli assegni tratti con data anteriore a quella in cui la
revoca è divenuta efficace.
Comma 4 - In deroga a quanto previsto nell’art. 17 della Sezione I
come richiamato dal primo comma del presente articolo, il Cliente,
nell’esercitare il diritto di recedere dal contratto, può per iscritto - al
fine di disciplinare secondo le proprie esigenze gli effetti del recesso
sugli ordini impartiti e sugli assegni tratti - comunicare alla Banca un
termine di preavviso maggiore di dieci giorni, ovvero indicare alla
stessa gli ordini e gli assegni che intende siano onorati, purché impartiti o tratti in data anteriore al momento in cui il recesso medesimo è
divenuto operante.
Comma 5 - L’esecuzione degli ordini ed il pagamento degli assegni di
cui ai commi precedenti vengono effettuati dalla Banca entro il limite
di capienza del conto.
Comma 6 - Il recesso dalla convenzione di assegno esercitato da uno
dei cointestatari o dalla Banca nei confroni dello stesso lascia integra la
convenzione verso gli altri cointestatari, qualora sia prevista la facoltà
per i contitolari di compiere operazioni separatamente.
n orme CHE REGOLANO GLI AFFIDAMENTI IN CONTO CORRENTE
Art. 3 Recesso;
Comma 1 - Fermo quanto previsto dall’ art. 17 della Sezione I “Norme
e Condizioni Generali relative al rapporto Banca/Cliente”la Banca ha
la facoltà di recedere in qualsiasi momento dall’apertura di credito,
ancorché concessa a tempo determinato, nonché di ridurla o di sospenderla. Il Cliente dovrà provvedere al pagamento di quanto dovuto
entro quindici giorni dalla relativa comunicazione.
Comma 2 - Anche il Cliente ha facoltà di recedere con effetto di chiusura dell’operazione mediante pagamento di quanto dovuto.
In ogni caso il recesso ha l’effetto di sospendere immediatamente
l’utilizzo del credito concesso.
Le eventuali disposizioni allo scoperto che la Banca ritenesse di
eseguire dopo la scadenza convenuta o dopo la comunicazione del
recesso non comportano il ripristino dell’apertura di credito neppure
per l’importo delle disposizioni eseguite. L’eventuale scoperto consentito oltre il limite dell’apertura di credito non comporta l’aumento
di tale limite.
Comma 3 - Le disposizioni del presente articolo si applicano ad ogni
altro credito o sovvenzione contrattualmente prevista, comunque e
sotto qualsiasi forma concessi dalla Banca al Cliente.
Documento di sintesi
Art. 4 Recesso, compensazione e pagamento di assegni
Comma 1 - In caso di recesso dall’apertura di credito da parte
della Banca, il Cliente è tenuto a costituire senza dilazione i fondi
necessari per il pagamento degli assegni tratti prima del ricevimento
della comunicazione di recesso, dei quali non sia decorso il termine
di presentazione.
Comma 2 - Nel caso di cui al comma precedente, la compensazione
per crediti non liquidi ed esigibili prevista dall’art. 13, della Sezione I
“Norme e Condizioni Generali relative al rapporto Banca/Cliente si intende operata al momento stesso della ricezione della comunicazione
di recesso da parte del Cliente.
Comma 3 - Le disposizioni di cui all’art. 12 della Sezione II (“Norme
che regolano i Conti Correnti di Corrispondenza e i Servizi connessi”) si
applicano anche nel caso di recesso dall’apertura di credito.
n orme SUL SERVIZIO DI DEPOSITO A CUSTODIA E/O AMMINISTRAZIONE
DI TITOLI E STRUMENTI FINANZIARI
Art. 5 Vendita dei titoli in caso di inadempimento del Cliente;
Comma 1 - Se il Cliente non adempie puntualmente ed interamente
alle sue obbligazioni, di cui all’articolo precedente, la Banca lo diffida a
mezzo di lettera raccomandata a pagare entro il termine di 15 giorni
decorrente dalla ricezione della predetta comunicazione.
Comma 2 - Se il Cliente rimane in mora, la Banca può valersi dei diritti
ad essa spettanti ai sensi degli artt. 2761, commi 3 e 4 e 2756, commi
2 e 3, cod. civ., realizzando direttamente o a mezzo di altro intermediario abilitato un quantitativo dei titoli depositati congruamente
correlato al credito vantato dalla Banca stessa.
Comma 3 - Prima di realizzare i titoli, la Banca avverte il Cliente con
lettera raccomandata del suo proposito, accordandogli un ulteriore
termine di 10 giorni.
Comma 4 - La Banca si soddisfa sul ricavo netto della vendita e tiene il
residuo a disposizione del Cliente.
Comma 5 - Se la Banca ha fatto vendere solo parte dei titoli, tiene in
deposito gli altri alle stesse condizioni.
Art. 7 Recesso;
Comma 1 - In caso di recesso dal Servizio di deposito a custodia
e/o amministrazione di titoli e strumenti finanziari si applica l’art.
17 della Sezione I “Norme e Condizioni Generali relative al rapporto
Banca/Cliente”.
Comma 2 - Le parti convengono che qualora sul predetto rapporto,
per il quale una delle parti ha manifestato la volontà di recedere, vi
siano titoli o strumenti finanziari ancora in deposito, la banca, decorsi
i predetti 10 giorni senza che le siano pervenute idonee istruzioni in
merito al loro trasferimento o alla loro vendita, potrà depositarli su
un conto transitorio curandone unicamente la custodia e senza più
svolgere l’attività di amministrazione.
Art. 9 Cointestazione del rapporto con facoltà di utilizzo disgiunto;
Comma 1 - Fermo quanto previsto dall’articolo 11 della Sezione I “Norme e Condizioni Generali relative al rapporto Banca/Cliente”, quando
il deposito è intestato a più persone con facoltà per le medesime di
compiere operazioni anche separatamente a firma disgiunta, ciascuno
degli altri cointestatari è autorizzato in nome e per conto di ciascun altro
cointestatario del rapporto a vendere i titoli nominativi, anche azionari,
intestatati ad uno solo dei titolari del rapporto; comprare titoli nominativi,
anche azionari, facendoli intestare ad un altro dei cointestatari del rapporto; trasferire i titoli nominativi, anche azionari, intestati ad uno solo dei
titolari del rapporto, apponendo sugli stessi le relative girate o conferendo
alla Banca il relativo mandato anche a favore dei terzi o della Banca; dare
in riporto i titoli, estinguere i riporti in essere; utilizzare comunque i titoli
nominativi, anche azionari, intestati ad uno solo dei titolari del rapporto
ed in particolare a dare le conferme per l’esecuzione delle operazioni non
adeguate e le autorizzazioni per le operazioni in conflitto d’interesse. Si
intende che la firma del presente atto da parte di ciascun cointestatario
assume anche valore ed efficacia di procura a favore disgiuntamente
degli altri cointestatari, per la realizzazione di quanto sopra previsto.
Art. 11 Subdeposito dei titoli cartacei presso società di gestione
accentrata;
Comma 1 - La Banca è autorizzata a subdepositare i titoli cartacei presso
una delle società di gestione accentrata ai sensi e per gli effetti dell’art. 80
e ss. Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e normativa di attuazione.
In relazione ai suddetti titoli subdepositati, il Cliente prende atto che può
disporre in tutto o in parte dei diritti inerenti ai medesimi titoli a favore di
altri depositanti ovvero chiedere la consegna di un corrispondente quantitativo di titoli della stessa specie di quelli subdepositati, tramite la Banca
depositaria-aderente e secondo le modalità indicate nelle norme contenute nel regolamento dei servizi della società di gestione accentrata.
Art. 12 Subdeposito dei titoli al portatore presso altri enti;
Comma 1 - La Banca è altresì autorizzata a subdepositare i titoli al portatore anche presso organismi diversi dalle società di gestione accentrata, a
cui sia consentita comunque la custodia e l’amministrazione accentrata;
detti organismi a loro volta, per particolari esigenze, possono affidarne la
materiale custodia a terzi.
Comma 2 - Qualora i titoli di cui al comma precedente presentino caratteristiche di fungibilità o quando altrimenti possibile - ferma restando la
responsabilità del Cliente in ordine alla regolarità dei titoli - la Banca è anche autorizzata a procedere al loro raggruppamento ovvero a consentirne
il raggruppamento da parte dei predetti organismi ed il Cliente accetta di
ricevere in restituzione altrettanti titoli della stessa specie e qualità.
Comma 3 - Resta comunque inteso che, anche relativamente ai titoli
subdepositati ai sensi di questo articolo, la Banca rimane responsabile nei
confronti del Cliente a norma del presente contratto.
Art. 13 Subdeposito di titoli emessi o circolanti all’estero
Comma 1 - Per i titoli emessi o circolanti all’estero la Banca è autorizzata a
farsi sostituire - nell’esecuzione delle operazioni di cui all’art. 3 - da società
estere subdepositarie a tal fine abilitate, depositando conseguentemente i
titoli presso le stesse. Il servizio si svolge secondo le modalità indicate nelle
norme contenute nel regolamento di dette società estere subdepositarie.
n ORME RELATIVE ALL’INCARICO DI RICEZIONE, TRASMISSIONE E
NEGOZIAZIONE DI ORDINI SU STRUMENTI FINANZIARI
Art. 1 - Conferimento degli ordini
Comma 1 - La Banca svolge le attività riguardanti i servizi di negoziazione in conto proprio, di ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari ai sensi del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio
1998 (T.U.F.) e successive modificazioni ed integrazioni e dei relativi
regolamenti di attuazione. Oggetto della prestazione dei servizi sono,
salvo diverso accordo, gli strumenti finanziari definiti dal TUF.
Comma 2 - Nello svolgimento dei predetti servizi, la Banca è autorizzata, ai sensi della vigente normativa ad agire per conto del Cliente anche
in nome proprio. Gli ordini sono impartiti alla Banca di norma per
iscritto attraverso i promotori finanziari a tal fine autorizzati o presso
la propria sede legale o le proprie filiali.
Comma 3 - All’atto del ricevimento dell’ordine la Banca o il promotore
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finanziario rilasciano apposita attestazione cartacea.
Comma 4 - Qualora gli ordini, previa autorizzazione della Banca, vengano impartiti telefonicamente tramite il Servizio di Banca Diretta ,il
Cliente prende atto che tali ordini saranno registrati su nastro magnetico o su altro supporto equivalente. Gli ordini possono essere anche
impartiti mediante altri mezzi di comunicazione a distanza, diversi dal
telefono, secondo i canali di volta in volta posti in essere dalla Banca in
relazione ai servizi prestati. In tali casi l’attestazione nonché l’assolvimento degli obblighi informativi risultano dalle registrazioni effettuate
con modalità tecniche che consentono al Cliente di acquisire la disponibilità della documentazione su supporto duraturo.
Comma 5 - Qualora siano impartiti attraverso promotori finanziari,
gli ordini, ai fini dell’esecuzione nel rispetto della priorità della loro
ricezione, si intendono conferiti alla Banca nel momento in cui
pervengono a quest’ultima. È fatto divieto ai promotori finanziari di
riscuotere denaro, strumenti finanziari e titoli di credito al portatore.
Il Cliente e la Banca riconoscono la validità degli ordini impartiti, per il
tramite dei promotori finanziari, via fax; il Cliente che si avvale di tale
strumento dovrà riportare sull’ordine stesso un recapito telefonico ove
rintracciarlo al fine di acquisire eventuali ulteriori elementi di certezza
relativamente all’ordine, ove necessari. Gli ordini via fax dovranno pervenire, per il tramite dei promotori finanziari, unicamente sui numeri
telefonici che la Banca comunicherà al Cliente in modo generalizzato
e impersonale, anche tramite modalità telematiche. In tal caso il Cliente dovrà inviare alla Banca l’ordine in originale.
Comma 6 - Gli ordini impartiti dal Cliente devono essere completi in
ogni elemento necessario alla loro esecuzione. È facoltà della Banca
di rifiutare, non trasmettere o non negoziare l’ordine conferito dal
Cliente stesso, anche a mezzo di strumenti informatici, con obbligo
di immediata comunicazione al Cliente, fornendo le ragioni alla base
di tale rifiuto.
Comma 7 - Il Cliente in caso di indisponibilità della modalità di conferimento dell’ordine prescelta, potrà sempre avvalersi di una delle altre
modalità alternative disciplinate nelle Norme contrattuali.
Comma 8 - Per quanto occorra, si precisa che la massima tempestività
di esecuzione degli ordini impartiti dal Cliente, è da porsi in relazione
alla modalità di conferimento prescelta fra quelle disciplinate nel
presente accordo, con prevalenza dei canali telematici e telefonici.
Viceversa, l’utilizzo da parte del Cliente del fax o della corrispondenza
scritta in genere, comporta, previamente alla successiva trasmissione
o negoziazione da parte della Banca, la verifica dei requisiti di disponibilità dei fondi (bene fondi) e di veridicità della sottoscrizione apposta
(bene firma), per il rispetto di precise disposizioni normative, l’espletamento di tali procedure, in particolari condizioni di intensa operatività
sui mercati e di code di lavorazione, nonché l’avvenuta ricezione da
parte della Banca in fasce orarie pomeridiane, possono implicare una
esecuzione posticipata.
Art. 2, comma 6 - Esonero di responsabilità per mancata ricezione degli ordini
Comma 6 - La Banca non è responsabile della mancata esecuzione
degli ordini dovuta a impossibilità ad operare derivante da cause ad
essa non imputabili o, in ogni caso, a ritardi dovuti a malfunzionamenti
del mercato, mancata o irregolare trasmissione delle informazioni o a
cause al di fuori del suo controllo, inclusi, senza limitazione, ritardi o
cadute di linea del sistema di trasmissione e/o di negoziazione o altri
inconvenienti dovuti a alterazioni, interruzioni, sospensioni, guasti,
malfunzionamento o non funzionamento degli impianti e dei sistemi
telefonici elettronici, controversie sindacali, forza maggiore, scioperi.
Art. 13 - Approvazione tacita della documentazione delle operazioni
eseguite
Comma 1 - La Banca invia al Cliente la rendicontazione dell’attività
svolta, avuto riguardo ai costi delle operazioni e dei servizi prestati.
Comma 2 - La Banca trasmette prontamente al Cliente le informazioni
essenziali riguardanti l’esecuzione dell’ordine.
Comma 3 - La Banca trasmette al Cliente al dettaglio un avviso che
confermi l’esecuzione dell’ordine impartito, al più tardi il primo giorno
lavorativo successivo all’esecuzione o, nel caso in cui la Banca debba
ricevere conferma dell’avvenuta esecuzione da parte di un terzo
soggetto, entro il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione
della conferma dal terzo medesimo. In tale ipotesi, ove la conferma
dell’avvenuta esecuzione debba essere necessariamente inviata da
un terzo soggetto, la Banca è esonerata dall’obbligo di trasmettere la
propria nota di eseguito.
Comma 4 - A richiesta del Cliente, la Banca fornisce informazioni circa
lo stato del suo ordine.
Comma 5 - La documentazione si intenderà tacitamente approvata
dal Cliente in mancanza di reclamo scritto motivato, che dovrà essere
trasmesso alla Banca secondo le modalità di cui al presente contratto,
trascorsi 60 giorni dalla data di ricezione della documentazione
stessa.
n orme CHE REGOLANO IL SERVIZIO DI BANCA DIRETTA
Art. 3 Obblighi di custodia;
Comma 1 - Il Cliente si impegna a custodire con ogni cura il Codice
Utente, Numero Personale e la Parola Chiave ed è responsabile della loro
custodia e del loro corretto utilizzo. Egli risponde del loro indebito uso, da
chiunque operato, anche se in conseguenza di smarrimento o furto.
Comma 2 - La Banca non potrà essere ritenuta responsabile del loro utilizzo
fraudolento sinché il Cliente non le abbia comunicato il loro smarrimento
o furto mediante lettera raccomandata a.r., da inviarsi presso la sede legale
della Banca o lettera semplice, quest’ultima purchè consegnata direttamente alla Banca o alla filiale presso la quale sono aperti i rapporti, ovvero,
tramite i canali che la Banca renderà disponibili al Cliente, e la Banca non
abbia potuto di conseguenza provvedere al blocco dell’operatività, comunque non oltre un giorno lavorativo dalla ricezione.
Art. 4, comma 2 Riconoscimento della validità degli addebiti;
Comma 2 - Il Cliente riconosce fin d’ora validi gli addebiti e gli accrediti
operati dalla Banca in conseguenza del Servizio.
Art. 5 Autorizzazione alla registrazione ed efficacia probatoria delle stesse;
Comma 1 - Durante lo svolgimento del Servizio, la Banca provvede a
effettuare, in via continuativa la registrazione di tutte le conversazioni
telefoniche intercorse con i Clienti. Il Cliente autorizza sin d’ora la Banca ad
effettuare tali registrazioni in via continuativa senza ulteriore preavviso.
Comma 2 - Analogamente il Cliente autorizza la Banca ad effettuare
tutte le registrazioni degli ordini o delle comunicazioni effettuate tramite
sistemi telematici diversi.
Comma 3 - Tenuto conto della natura del Servizio, la prova delle operazioni eseguite, nonché di ogni comunicazione effettuata tramite i sistemi
telematici o telefonici sarà validamente fornita per mezzo delle scritture
contabili, delle registrazioni fonografiche e delle registrazioni dei dati informatici effettuate su supporto informatico o altro tipo analogo di supporto.
Tali registrazioni, unitamente alle scritture contabili, che possono formarsi
anche attraverso il passaggio elettronico degli impulsi effettuato dal Cliente, fanno piena prova circa il ricevimento e il contenuto degli ordini.
Art. 6 Cointestazione;
Comma 1 - In caso di cointestazione le operazioni svolte tramite il
servizio si intendono sempre e comunque effettuate in modo disgiunto
dai singoli intestatari, quali creditori e debitori solidali ai sensi di legge con
piena liberazione della Banca per le operazioni svolte da ciascuno di essi,
così come previsto nelle Norme e Condizioni Generali relative al rapporto
Banca/Cliente e di quelle speciali che regolano ciascun singolo servizio.
Art. 8 Cause di esclusione della responsabilità - Cause di forza maggiore;
Comma 1 - Il Cliente è tenuto a seguire le istruzioni fornite dalla Banca
per l’utilizzo del Servizio, restando in ogni caso responsabile dei danni di
qualsiasi genere, diretti e indiretti, derivanti alla Banca medesima e/o a
terzi dall’inosservanza di dette istruzioni.
Comma 2 - È esclusa la responsabilità della Banca per gli eventuali
danni e/o pregiudizi che derivassero al Cliente da eventuali interruzioni
o sospensioni del Servizio per malfunzionamenti delle apparecchiature
e/o degli strumenti di collegamento di cui all’art. 1, e/o delle relative
reti di comunicazione (per esempio del servizio telefonico, postale o di
erogazione dell’energia elettrica) ovvero per serrate o scioperi, anche
del personale della Banca o società di cui la stessa si avvale, ovunque
verificatisi; per impedimenti od ostacoli determinati da disposizioni di
legge o da atti di autorità nazionali o estere; per provvedimenti o atti di
natura giudiziaria o fatti di terzi, e comunque per qualsiasi altra causa
non imputabili alla Banca.
Comma 3 - La Banca ha la facoltà di sospendere, anche solo parzialmente, o interrompere il Servizio in qualsiasi momento per ragioni connesse
all’efficienza e sicurezza del Servizio medesimo, nonché di sospendere il
Servizio nei confronti di singoli Clienti.
Art. 10 Libretti assegni;
Comma 1 - Qualora il Cliente chieda mediante il canale telefonico o mediante il canale telematico, e la Banca lo consenta, il rilascio e la spedizione
a mezzo posta e a proprio rischio di libretti di assegni bancari, gli verrà ogni
volta chiesto di dichiarare di non essere interdetto dall’emissione di assegni
bancari come previsto dall’art. 124 della Legge sull’assegno e successive
integrazioni e modificazioni. In tal caso tale dichiarazione verrà registrata e
dovrà essere sottoscritta utilizzando la parola chiave attribuita unicamente
dalla Banca al Cliente stesso. Il Cliente riconosce a tale sottoscrizione valore
di vera e valida dichiarazione di propria responsabilità, ai sensi e per gli
Documento di sintesi
effetti dell’articolo 124 della sopra citata Legge sull’assegno.
Art. 11 Termini di esecuzione
Comma 1 - Le comunicazioni e le disposizioni del Cliente alla Banca
saranno eseguite, salvo diversa pattuizione, trascorso il termine massimo
di 5 giorni lavorativi.
Comma 2 - La Banca ha facoltà di assumere o meno le disposizioni conferite dal Cliente e, in caso negativo, ne darà tempestiva comunicazione
all’interessato.
n ORME CHE REGOLANO L’OPERATIVITÀ A DISTANZA SUI FONDI
Art.1 Oggetto del servizio ed univocità di intestazione
Comma 1 - Il Cliente, già titolare presso Allianz Global Investors Italia
SGR S.p.A. (già Ras Asset Management SGR S.p.A.) di quote di fondi comuni di investimento può richiedere l’estensione del servizio di cui alle
“Norme che regolano il servizio di Banca Diretta” anche per le operazioni a distanza aventi ad oggetto i citati fondi comuni di investimento.
Comma 2 - L’operatività a distanza su fondi tramite il Servizio di Banca
Diretta è da intendersi valida per tutte le posizioni attive presso Allianz
Global Investors Italia SGR S.p.A. con intestazione coincidente con quella
del corrispondente Conto corrente e Dossier Titoli richiamati nelle
Norme contrattuali.
Comma 2 - Ne consegue che eventuali richieste di rimborso delle
quote dei fondi, oggetto del presente accordo, richieste direttamente
a Allianz Global Investors Italia SGR S.p.A. o attraverso altri collocatori e
dagli stessi inoltrate a Allianz Global Investors Italia SGR S.p.A. verranno
regolarmente liquidate al Cliente sul conto corrente attivo presso la
Banca in forza del presente mandato irrevocabile.
Art.3 Mandato irrevocabile
Comma 1 - I Clienti si impegnano ad effettuare tutte le operazioni
di liquidazione, riscatto e rimborso mediante disposizioni impartite
direttamente alla Banca a valere sul conto corrente di cui in premessa,
dando mandato irrevocabile a quest’ultima, anche nel suo interesse,
affinché comunichi a Allianz Global Investors Italia SGR S.p.A. i termini
delle presenti Norme contrattuali.
Art.9 Variazione dell’intestazione
Comma 1 - Per tutte le quote di fondi per le quali è prevista l’adesione
all’operatività a distanza oggetto delle presenti norme, in relazione alla
peculiarità del servizio e considerando l’attività di evidenziazione anche nel
conto di deposito, è preclusa la possibilità di richiedere la variazione dell’intestazione; tale facoltà resta subordinata al recesso preventivo dal presente
Servizio.à di recedere dal presente Servizio, con preavviso di 15 giorni.
Art.8 Richiesta dei certificati
Comma 1 - L’adesione all’operatività a distanza, preclude, in via transitoria, la possibilità di richiedere l’emissione cartacea dei certificati, che
resta subordinata pertanto al recesso preventivo dal presente Servizio.
n orme CHE REGOLANO L’USO DELLA CARTA BANCOMAT
Art. 1, comma 2 Limiti di indennizzo;
Comma 2 - L’utilizzo dei Servizi deve avvenire entro i limiti d’importo
e con le modalità indicate nel modulo allegato ed in ogni caso entro il
limite costituito dal saldo disponibile del conto corrente. Il Cliente, nel
corso del rapporto, può concordare con la Banca la modifica dei limiti
di importo previsti. A fronte di tale incremento degli importi di utilizzo,
il Cliente prende atto che non si forniscono garanzie di rimborso sui
massimali eccedenti il limite previsto nel modulo citato.
Art. 3, comma 4 Revoca o perdita dei poteri di rappresentanza;
Comma 4 - La revoca ovvero la perdita dell’autorizzazione ad operare
di cui ai precedenti commi sono opponibili alla Banca a decorrere
dalle ore 24,00 del giorno lavorativo successivo alla ricezione della
segnalazione effettuata alla Banca mediante telefonata al Numero
Verde Allianz Bank Financial Advisors, lettera raccomandata a.r., da inviarsi presso la sede legale della Banca o lettera semplice, quest’ultima
purché consegnata direttamente alla Banca o alla filiale presso la quale
sono aperti i rapporti, ovvero, tramite i canali che la Banca renderà
disponibili al Cliente, telegramma o fax, salvi i casi di forza maggiore,
ivi compreso lo sciopero, riguardanti la Banca e i suoi corrispondenti
anche non bancari.
Art. 4 Responsabilità per custodia della carta e del P.I.N.;
Comma 1 - Il cliente è tenuto a custodire con ogni cura la Carta ed
il P.I.N.; quest’ultimo, in particolare, deve restare segreto e non deve
essere riportato sulla Carta né conservato insieme ad essa. Fermo
restando quanto previsto al successivo art. 5, il cliente è responsabile
di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dall’abuso o dall’uso
illecito della Carta e del P.I.N.
Comma 2 - Fermo restando quanto previsto dall’art. 5, comma 1, in
caso di smarrimento o sottrazione della Carta e/o del P.I.N. il cliente è
responsabile per le perdite derivanti da eventuali prelievi fraudolenti
- nel limite di 160 Euro per prelievo e fatti salvi i casi di dolo o colpa
grave - fino al momento in cui risulti opponibile alla Banca la segnalazione di smarrimento o sottrazione della Carta e/o del P.I.N. medesimi,
ai sensi dell’art. 5, comma 5.
Comma 3 - In caso di danneggiamento o deterioramento della Carta,
il cliente è tenuto a non effettuare ulteriori operazioni ed a consegnare
Versione 20 novembre 2007
la Carta alla Banca nello stato in cui si trova.
Art. 5 comma 5 Opponibilità della denuncia di smarrimento
o di sottrazione;
Comma 5 - La segnalazione di smarrimento o sottrazione è opponibile alla Banca a decorrere dalle ore 24,00 del giorno lavorativo
successivo alla ricezione della segnalazione effettuata alla Banca
mediante telefonata al Numero Verde Allianz Bank Financial Advisors,
lettera raccomandata a.r., da inviarsi presso la sede legale della Banca
o lettera semplice, quest’ultima purché consegnata direttamente alla
Banca o alla filiale presso la quale sono aperti i rapporti, ovvero, tramite
i canali che la Banca renderà disponibili al Cliente, telegramma o fax,
salvo i casi di forza maggiore, ivi compreso lo sciopero, riguardanti la
Banca o i suoi corrispondenti anche non Bancari.
Art. 6, comma 2 Facoltà di modificare, sospendere o abolire i Servizi;
Comma 2 - La Banca si riserva la facoltà di modificare l’ubicazione
delle apparecchiature di cui all’art. 1, comma 3, sospendere o abolire
i Servizi in qualsiasi momento, in relazione ad eventi connessi all’efficienza ed alla sicurezza dei Servizi medesimi.
Art. 8 Facoltà di recesso della Banca o di temporaneo divieto
di utilizzo della Carta;
Comma 1 - La Banca si riserva la facoltà di recedere dal contratto
in qualsiasi momento con preavviso di almeno 1 giorno, dandone
comunicazione scritta al cliente, il quale è tenuto a restituire immediatamente la Carta, nonché ogni altro materiale in precedenza
consegnato.
Comma 2 - Qualora ricorra un giustificato motivo ai sensi dell’art.
1469-bis, comma 4, cod. civ., la Banca ha facoltà di recedere dal contratto senza preavviso, dandone immediata comunicazione al cliente.
Analoga facoltà è riconosciuta alla Banca al fine di tutelare il buon
funzionamento e di garantire la sicurezza dei Servizi.
Comma 3 - Il cliente resta responsabile di ogni conseguenza dannosa
che possa derivare dalla prosecuzione dell’uso dei Servizi successivamente al recesso della Banca o nel periodo in cui abbia ricevuto
dalla Banca medesima eventuale comunicazione dell’esistenza di un
temporaneo divieto di utilizzazione della Carta.
Sezione D - Servizio di pagamento dei pedaggi autostradali
Art. 2 (Esonero di responsabilità per l’interruzione del servizio - Facoltà
di sospendere od abolire il servizi)
Il Servizio funziona, di norma, 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
Resta esclusa ogni responsabilità della Banca per interruzioni, sospensioni, irregolare o mancato funzionamento del Servizio per cause
ad essa non imputabili, tra le quali si indicano, a titolo meramente
esemplificativo, il mancato o irregolare funzionamento delle apparecchiature presso i varchi autostradali, sciopero anche del personale, o
altre cause di forza maggiore.
La Banca rimane totalmente estranea ad eventuali controversie tra
Titolare di Carta e Società od Enti convenzionati in ordine ai pedaggi
pagati utilizzando il Servizio.
Al fine di tutelare il buon funzionamento del Servizio e di garantire la
sicurezza, la Banca ha la facoltà, in qualsiasi momento, di procedere al
blocco della Carta, anche limitatamente al presente servizio, senza necessità di preventivo avviso al Titolare. La Banca si riserva, in ogni caso,
la facoltà, in qualunque momento, di sospendere il Servizio ovvero di
recedere dallo stesso, anche senza preavviso, senza responsabilità nei
confronti del Titolare, a seguito di norme legislative che ne rendano
non più perseguibile lo scopo, ovvero di disposizioni e/o direttive degli
Organi istituzionali competenti in materia.
In ogni caso è riconosciuta ad entrambe le parti la facoltà di recedere
dal presente Servizio, con preavviso di 15 giorni.
REGOLAMENTO TITOLARI CARTA DI CREDITO CARTASI’
Art. 4 Limite di utilizzo e facoltà della Banca di riduzione dello stesso;
Comma 1 - La Banca assegnerà alla Carta un limite di utilizzo mensile,
il cui ammontare verrà stabilito dalla Banca stessa in base a proprie
autonome valutazioni.
Comma 2 - Il Titolare potrà concordare con la Banca eventuali variazioni del limite di utilizzo mensile della Carta; la Banca ha comunque
la facoltà di ridurre tale limite, con congruo preavviso e per giustificato
motivo, informandone tempestivamente per iscritto il Titolare.
Comma 3 - Il Titolare, in tal caso, ha diritto di recedere dal contratto
con le modalità indicate all’articolo 18.
Comma 4 - La disponibilità di spesa della Carta è determinata dalla
differenza fra limite di utilizzo e importi autorizzati o movimenti
contabilizzati (per le dilazioni di pagamento previste all’articolo 13
va sottratto anche il debito residuo), e si ricostituisce all’inizio di ogni
mese interamente, ovvero al netto degli eventuali addebiti non ancora
inseriti nell’estratto conto.
Art. 5, comma 5 Esonero da responsabilità per mancata accettazione
della Carta;
Comma 5 - CartaSì non ha alcuna responsabilità nel caso in cui la
Carta non sia accettata dagli Esercenti.
Art. 9 Rinuncia ed eccezioni su beni e/o servizi acquistati con la Carta;
Comma 1 - Il Titolare riconosce espressamente l’estraneità di CartaSì
e della Banca ai rapporti fra lui e gli Esercenti. Pertanto per qualsiasi
controversia – come pure per esercitare qualsiasi diritto - il Titolare
dovrà rivolgersi esclusivamente agli Esercenti presso i quali sono
stati acquistati le merci o i servizi, restando comunque esclusa ogni
responsabilità di CartaSì e della Banca per difetti delle merci o dei
servizi, tardata o mancata consegna delle merci, tardata o mancata
erogazione dei servizi, disservizi e simili, anche nel caso in cui i relativi
ordini di pagamento siano già stati pagati.
Comma 2 - In ogni caso, nei rapporti con CartaSì e con la Banca, l’ordine impartito attraverso l’uso della Carta è irrevocabile.
Art. 13, comma 3 e 4 Decadenza del beneficio della rateizzazione;
Comma 3 - Resta inteso che qualsiasi inadempimento da parte del
Titolare degli obblighi previsti nel presente Regolamento comporta la
decadenza del beneficio della rateizzazione, ove accordato
Comma 4 - Il beneficio della rateizzazione cesserà inoltre immediatamente in tutti i casi di recesso dal contratto, con decorrenza dal
momento di efficacia del recesso stesso.
Art. 14, comma 4 Termine di decadenza per l’approvazione dell’estratto conto;
Comma 4 - Trascorsi 60 giorni dalla data della ricezione dell’estratto
conto (o della notifica via e-mail della sua pubblicazione su Internet)
senza che sia pervenuto a CartaSì, anche tramite la Banca, un reclamo
specifico per iscritto l’estratto si intenderà senz’altro approvato dal
Titolare, con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno
concorso a formare la risultanza del conto.
da parte di terzi.
Art. 18, comma 1 Facoltà di recesso e comma 2 Recesso di CartaSi o
della Banca per giustificato motivo;
Comma 1 - Fermo restando quanto previsto dagli articoli 4 e 20, il
Titolare ha facoltà di recedere dal presente contratto mediante comunicazione scritta da inviare a CartaSì o alla Banca, con preavviso di
almeno due mesi dalla data di rinnovo annuale. Trascorso il periodo di
preavviso, il Titolare dovrà provvedere ad invalidare la Carta, tagliandola in due parti, e a restituirla a CartaSì e/o alla Banca, ferme restando
tutte le obbligazioni sorte a suo carico anteriormente alla data di ricezione, da parte di CartaSì o della Banca, della Carta restituita. Analoga
facoltà spetta a CartaSì e/o alla Banca.
Comma 2 - Inoltre, per giustificato motivo, che verrà reso noto al
Titolare tramite comunicazione scritta, CartaSì e/o la Banca potranno
recedere in qualsiasi momento, anche senza preavviso, dal contratto
dichiarando nulla la Carta, che sarà in tal caso ritirata direttamente o
a mezzo di altri a tale scopo incaricati. Dal momento della ricezione
della comunicazione, il Titolare non potrà far più uso della Carta e dovrà restituirla dietro richiesta di CartaSì e/o della Banca, delle banche,
degli Esercenti o di altri a tale scopo incaricati, ferme restando tutte
le obbligazioni sorte a suo carico anteriormente alla data di ricezione
della Carta restituita.
Art. 20 Facoltà di modifica delle condizioni anche in senso sfavorevole
al Titolare;
Comma 1 -Tutti i tassi di interesse, costi, prezzi e condizioni economiche previsti dal contratto hanno carattere essenziale e inscindibile; essi
potranno essere modificati unilateralmente da CartaSì e/o dalla Banca,
anche in senso sfavorevole al Titolare, con le modalità di comunicazione previste dalla normativa vigente.
Comma 2 - CartaSì si riserva inoltre il diritto di modificare le altre
condizioni contrattuali, qualora sussista un giustificato motivo e
preavvisando con congruo anticipo il Titolare.
Comma 3 - In entrambi i casi, il Titolare ha diritto di recedere dal
contratto entro 15 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione,
provvedendo a restituire la Carta, debitamente invalidata, alla Banca
o a CartaSì, personalmente o tramite raccomandata a.r. In caso di
tempestivo recesso del Titolare a seguito dell’aumento dell’importo
della quota annuale prevista per il rinnovo della Carta, al Titolare
verrà stornato il relativo importo, se già addebitato. Il Titolare rimarrà
comunque obbligato all’adempimento di tutte le obbligazioni sorte a
suo carico anteriormente alla ricezione, da parte di CartaSì e/o della
Banca, della Carta restituita e originate dall’uso della medesima.
Art. 21 Foro competente solo per i contratti sottoscritti dalle persone
giuridiche.
Comma 1 - Per qualsiasi controversia relativa alle Carte in versione
aziendale connessa con l’interpretazione o l’esecuzione del presente
contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Milano.
Art. 16 comma 1 Obbligo di custodia e responsabilità del Titolare;
Comma 1 - 1. Il Titolare è obbligato - adottando misure di massima
cautela – alla custodia e al buon uso della Carta ed è pertanto responsabile di tutte le conseguenze che derivassero dall’utilizzo della Carta
Documento di sintesi
AVVISO
PRINCIPALI NORME DI TRASPARENZA
QUESTO AVVISO
< richiama l’attenzione sui diritti e sugli strumenti di tutela previsti a favore dei Clienti
< riguarda la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari previsti dal d.lgs. n. 385/1993
(Testo unico bancario) e dalle Istruzioni di Vigilanza della Banca d’Italia
< non
riguarda la trasparenza dei servizi di investimento e del servizio di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari disciplinata dal d.lgs. n. 58/1998
SEZIONE I
DIRITTI
IL CLIENTE HA IL DIRITTO:
1 > di AVERE A DISPOSIZIONE E DI ASPORTARE
copia di questo Avviso;
2 > di AVERE A DISPOSIZIONE E DI ASPORTARE i
fogli informativi, datati e tempestivamente aggiornati, contenenti una dettagliata informativa sulla
banca, sulle caratteristiche e sui rischi tipici dell’operazione o del servizio, sulle condizioni economiche e
sulle principali clausole contrattuali;
3 > qualora la banca si avvalga di TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA, di avere a disposizione mediante tali tecniche, su supporto cartaceo
o su altro supporto durevole, copia di questo Avviso
ed i fogli informativi relativi all’operazione o al servizio offerto;
4 > di OTTENERE, prima della conclusione del contratto
senza termini e condizioni, una copia completa del
relativo testo, contenente anche un documento di
sintesi riepilogativo delle condizioni economiche e
contrattuali, per una ponderata valutazione dello
stesso e fermo restando che la consegna di tale copia non impegna la banca (ed il Cliente) alla stipula
del contratto;
5 > di RICEVERE un esemplare del contratto stipulato,
che include il documento di sintesi;
6 > di RICEVERE comunicazioni periodiche sull’andamento dei rapporti, alla scadenza del contratto di
durata e comunque una volta all’anno, mediante un
rendiconto ed un documento di sintesi delle condizioni contrattuali;
7 > di essere INFORMATO di qualunque modifica
unilaterale delle condizioni contrattuali, con una
comunicazione - in forma scritta o mediante altro
supporto durevole, preventivamente accettato dallo
stesso cliente - contenente in modo evidenziato
la formula: “Proposta di modifica unilaterale del
contratto”, con preavviso minimo di trenta giorni.
La modifica si intende approvata ove il cliente non
receda, senza spese, dal contratto entro sessanta
giorni(I). In quest’ultimo caso, in sede di liquidazione
del rapporto, il cliente ha diritto all’applicazione delle
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8 >
9 >
10 >
11 >
condizioni precedentemente praticate. Le variazioni
contrattuali per le quali non siano state osservate
tali prescrizioni sono inefficaci, se sfavorevoli per il
cliente;
nel caso di variazioni dei tassi conseguenti a decisioni di politica monetaria, che le variazioni riguardino
contestualmente sia i tassi debitori che quelli creditori e si applichino con modalità tali da non recare
pregiudizio al cliente;
in ogni caso, nei contratti di durata, di recedere
dal contratto, senza penalità e senza spese di
chiusura(II);
di OTTENERE a proprie spese, entro e non oltre 90
giorni, copia della documentazione relativa a singole
operazioni compiute negli ultimi dieci anni;
di OTTENERE il rimborso della moneta elettronica
non più utilizzata(III);
E, IN PARTICOLARE, PER I CONTRATTI DI CREDITO AL CONSUMO (IV) IL CLIENTE, IN QUALITÀ
DI CONSUMATORE, HA DIRITTO:
12 > di ADEMPIERE in via anticipata o di recedere dal
contratto senza penalità, versando il capitale residuo, gli interessi, gli altri oneri maturati fino a quel
momento ed un compenso, se contrattualmente
previsto, comunque non superiore all’1% del capitale residuo;
13 > di OPPORRE al cessionario, nel caso di cessione dei
crediti derivanti dal contratto di credito al consumo,
tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti
del cedente, ivi compresa la compensazione;
14 > nel caso di inadempimento del fornitore di beni e
servizi, che abbia un accordo di esclusiva con il
finanziatore, di AGIRE contro quest’ultimo o il terzo
cessionario dei relativi diritti di credito dopo aver
inutilmente effettuato la costituzione in mora del
fornitore.
SEZIONE II
NORME A TUTELA DEL CLIENTE
SONO A TUTELA DEL CLIENTE:
1 >
l’OBBLIGO della forma scritta del contratto, salvo i
casi normativamente stabiliti, a pena di nullità;
2 > l’OBBLIGO, in caso di offerta svolta in luogo diverso
dalla sede o dalle dipendenze della banca e prima della conclusione del contratto, di. consegnare al Cliente
copia di questo Avviso e dei fogli informativi relativi
all’operazione o servizio offerto;
3 > l’OBBLIGO di consegnare al Cliente, prima della
sottoscrizione di titoli strutturati(V), il relativo foglio
informativo;
4 > l’OBBLIGO di consegnare, ai Clienti consumatori, prima dell’acquisto di prodotti complessi, il relativo foglio
informativo;
5 > l’OBBLIGO di indicare nei contratti il tasso di interesse ed ogni altro prezzo e condizione praticati inclusi,
per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri
in caso di mora;
6 > l’APPROVAZIONE SPECIFICA - ai sensi dell’art.
1341, comma 2, cod. civ. – della clausola contrattuale
che consente nei contratti di durata alla banca di
modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre
condizioni di contratto, qualora sussista un giustificato
motivo;
7 > l’APPROVAZIONE SPECIFICA delle eventuali clausole contrattuali sulla capitalizzazione degli interessi;
8 > la PREVISIONE, nei rapporti di conto corrente, della
stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori
e debitori;
9 > la NULLITÀ delle clausole contrattuali di rinvio agli
usi per la determinazione dei tassi di interesse e di
ogni altro prezzo e condizione praticati nonché delle
clausole che prevedono tassi, prezzi e condizioni più
sfavorevoli di quelli pubblicizzati nei fogli informativi.
Tali clausole sono automaticamente sostituite applicando le condizioni e i prezzi previsti dalla legge(VI);
10 > la PREVISIONE che gli interessi sui versamenti presso
una banca di denaro, di assegni circolari emessi dalla
stessa banca e di assegni bancari tratti sulla stessa
succursale presso la quale viene effettuato il versamento sono conteggiati can la valuta del giorno in cui
è effettuato il versamento e sono dovuti fino a quello
del prelevamento;
11 > nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato, la
PREVISIONE:
a. dell’importo massimo della commissione eventualmente da applicare per il compimento di tali operazioni;
SEZIONE III
b. dei criteri e parametri per la trasparente determinazione dei rendimenti;
c. degli obblighi di pubblicità, trasparenza e propaganda
che la banca deve osservare nell’attività di collocamento stessa;
E, IN PARTICOLARE, PER I CONTRATTI DI CREDITO AL CONSUMO, SONO A TUTELA DEL CLIENTE, IN QUALITÀ DI CONSUMATORE:
12 > l’INDICAZIONE, nell’ambito della pubblicità e degli
annunci pubblicitari, del tasso annuo effettivo globale
(TAEG) e del relativo periodo di validità;
13 > l’OBBLIGO di indicare nei contratti: l’ammontare e
le modalità del finanziamento; il numero, gli importi
e le scadenze delle singole rate; il TAEG; i dettaglio
delle condizioni analitiche secondo cui il TAEG può essere eventualmente modificato; l’importo e la causale
degli oneri che sono esclusi dal calcolo del TAEG; le
eventuali garanzie richieste;- le eventuali coperture
assicurative richieste al consumatore e non incluse
nel calcolo del TAEG. In caso di assenza o nullità di tali
previsioni, la legge prevede meccanismi di sostituzione automatica;
14 > l’OBBLIGO di indicare, nei contratti aventi ad oggetto
l’acquisto di determinati beni o servizi: i beni e servizi
da acquistare; il prezzo di acquisto in contanti; il prezzo stabilito dal contratto e l’ammontare dell’eventuale
acconto; le condizioni per il trasferimento del diritto di
proprietà, qualora il passaggio della proprietà non sia
immediato;
15 > l’OBBLIGO di indicare a pena di nullità, nei contratti di
apertura di credito in conto corrente non connessa all’uso di una carta di credito: il massimale e l’eventuale
scadenza dei credito; il tasso di interesse annuo ed il
dettaglio analitico degli oneri applicabili dal momento
della conclusione del contratto, nonché le condizioni
che possono determinarne la modifica durante l’esecuzione del contratto stesso; le modalità di recesso dal
contratto;
16 > l’APPLICAZIONE delle disposizioni previste (dall’art.
1525 codice civile(VII)): nel caso di inadempimento del
compratore ai contratti di credito al consumo, a fronte
dei quali sia stato concesso un diritto reale di garanzia
sul bene acquistato con il denaro ricevuto in prestito.
PROCEDURE DI RECLAMO
E DI COMPOSIZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE (VIII)
QUESTA/O BANCA/INTERMEDIARIO FINANZIARIO
ADERISCE AL CONCILIATORE BANCARIO - ASSOCIAZIONE PER LA SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
BANCARIE, FINANZIARIE E SOCIETARIE - ADR CHE
METTE A DISPOSIZIONE I SEGUENTI STRUMENTI
DI TUTELA:
1 > OMBUDSMAN-GIURÌ BANCARIO
IL SERVIZIO OFFRE UNA PROCEDURA GRATUITA DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE (ALTERNATIVA RISPETTO AL RICORSO AL
GIUDICE) CHE SI CONCLUDE CON UNA DECISIONE EMESSA DA UN COLLEGIO GIUDICAN-
TE. IL REGOLAMENTO DELLA PROCEDURA È A
DISPOSIZIONE DEL CLIENTE CHE NE FACCIA
RICHIESTA ED È CONSULTABILE ANCHE SUL
SITO INTERNET DEL CONCILIATORE BANCARIO.
La procedura è gratuita per il Cliente. OGNI CLIENTE può rivolgersi all’UFFICIO RECLAMI della
banca, ENTRO DUE ANNI da quando l’operazione
contestata è stata eseguita.
Il reclamo va presentato con lettera raccomandata
A/R o consegnato allo sportello dove è intrattenuto
il rapporto, o inoltrato in via informatica; la banca
mette a disposizione anche moduli standardizzati.
Avviso
L’Ufficio Reclami evade la richiesta entro termini prestabiliti indicati nel regolamento.
Se l’Ufficio Reclami della banca dà ragione al Cliente,
lo stesso deve comunicare i tempi tecnici entro i quali
la banca si impegna a provvedere.
Il Cliente - QUALORA SIA RIMASTO INSODDISFATTO DAL RICORSO ALL’UFFICIO RECLAMI
(perché non ha avuto risposta. perché la risposta è
stata in tutto o in parte, negativa, ovvero perché la
decisione, sebbene positiva, non è stata eseguita dalla
banca) - può presentare un ricorso all’OMBUDSMAN
- GIURÌ BANCARIO, Organo collegiale composto
di 5 membri, attivo presso il Conciliatore Bancario,
inoltrandolo al seguente indirizzo: VIA DELLE BOTTEGHE OSCURE N. 54, 00186, ROMA.
IL RICORSO ALL’OMBUDSMAN - GIURÌ BANCARIO
va presentato ENTRO UN ANNO dall’invio della contestazione all’Ufficio Reclami della banca, mediante una
richiesta scritta, con indicazione specifica del contenuto
della controversia, inviata preferibilmente con lettera
raccomandata A/R oppure utilizzando strumenti informatici, allegando ogni altra notizia e documento utili.
L’Ombudsman - Giuri bancario può richiedere ulteriore
documentazione, ritenuta necessaria per la decisione,
sia alla banca sia al Cliente.
Le CONTROVERSIE per cui è competente l’Ombudsman - Giuri bancario sono quelle per le quali
si richiede un danno fino a € 50.000 (prescindendo
dall’importo dell’operazione).
La decisione viene adottata entro termini prestabiliti
indicati nel regolamento.
Il ricorso all’Ufficio Reclami o all’Ombudsman - Giuri
bancario non priva il Cliente del diritto di investire della controversia, in qualunque momento, l’Autorità giudiziaria ovvero, ove previsto, un arbitro o un collegio
arbitrale, o di proporre un tentativo di conciliazione.
2 >
CONCILIAZIONE
IL SERVIZIO CONSISTE IN UNA PROCEDURA
ATTRAVERSO LA QUALE LE PARTI TENTANO DI
PERVENIRE AD UN ACCORDO CHE RISOLVA LA
CONTROVERSIA INSORTA. IL REGOLAMENTO
DELLA PROCEDURA È A DISPOSIZIONE DEL
CLIENTE CHE NE FACCIA RICHIESTA ED È CONSULTABILE ANCHE SUL SITO INTERNET DEL
CONCILIATORE BANCARIO.(IX)
La procedura non si conclude con un giudizio, ma è
volta al tentativo di raggiungere un accordo tra i soggetti coinvolti in una controversia, i quali sono assistiti
da un conciliatore neutrale, ossia da un professionista
che aiuta le parti ad individuare un possibile accordo. Per attivare la procedura l’interessato presenta
un’istanza di conciliazione al Conciliatore Bancario - il
cui modulo è disponibile anche sul sito internet del
Conciliatore Bancario - versando un contributo
di 30 euro per le spese di avvio del procedimento.
L’istanza va inoltrata al seguente indirizzo: via delle
Botteghe Oscure, 54, 00186 Roma. L’indennità relativa alle spese di conciliazione viene versata dalle parti
al Conciliatore Bancario successivamente alla nomina
dei conciliatore ed al conseguente avvio della procedura. Detta indennità - che il Conciliatore Bancario provvede a corrispondere interamente al professionista
che assiste le parti - è rapportata a specifici scaglioni
relativi al valore della lite, come previsto dalla tabella
allegata al regolamento.
Le procedure di conciliazione - che si concludono entro
termini prestabiliti indicati nel regolamento - possono
essere di due tipi:
a. previste dalla legge che ha riformato il processo
societario (d.lgs. n. 5/2003). Le controversie
oggetto di questo tipo di conciliazione devono
riguardare una delle materie di cui all’art. 1 del
richiamato d.lgs. n. 5/2003 (in termini generici si
tratta di controversie in materia bancaria, finanziaria e societaria) e possono rivestire qualsiasi
valore economico. Per gestire questa procedura
il Conciliatore Bancario ha costituito - ai sensi di
legge - un “organismo di conciliazione” che ha
ottenuto dal Ministero della Giustizia l’iscrizione
nel Registro di detti “organismi” tenuto dallo stesso Ministero. Tra gli interessanti effetti giuridici
cui dà luogo la conciliazione prevista dalla legge
si segnala, in particolare, che, nel caso in cui la
conciliazione si concluda con un accordo, il relativo
verbale - una volta omologato dal Tribunale - ha
valore di titolo esecutivo;
b. informali, ossia non disciplinate da una specifica
normativa. Con questa forma di conciliazione
- che non è assoggettata alle previsioni del d.lgs.
n. 5/2003 e, quindi, non ne produce gli effetti
giuridici - si tenta di risolvere la controversia
attraverso un accordo di tipo transattivo che assume, quindi, l’efficacia di un contratto. Il ricorso
alla procedura di conciliazione non priva il Cliente,
in caso di mancato accordo, del diritto di investire
della controversia l’Autorità giudiziaria, ovvero, se
ne ricorrono i presupposti, l’Ombudsman, o un
arbitro (o un collegio arbitrale).
SITO INTERNET DEL CONCILIATORE BANCARIO: www.conciliatorebancario.it
I > Il termine di 60 giorni è quello minimo fissato dall’art. 118 T.U.B. per consentire al cliente di recedere. II >.Per l’art. 7, comma
1, DL n. 7/2007 convertito nella legge n. 40/2007 “è nullo qualunque patto, anche posteriore alla conclusine del contratto, ivi incluse
le clausole penali, con cui si convenga che il mutuatario, che richieda l’estinzione anticipata o parziale di un contratto di mutuo per
l’acquisto o per la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività economica
o professionale da parte di persone fisiche, sia tenuto ad una determinata prestazione a favore del soggetto mutuante”. III > La
moneta elettronica è un valore monetario rappresentato da un credito nei confronti dell’emittente che sia memorizzato su dispositivo
elettronico, emesso previa ricezione di fondi di valore non inferiore al valore monetario emesso e accettato come mezzo di pagamento da soggetti diversi dall’emittente. IV > Il credito al consumo è una forma di prestito, che la banca accorda per l’acquisto di
beni o servizi da parte di una persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente
svolta (consumatore). V > Per “titoli strutturati si intendono quei titoli che incorporano uno strumento di debito di tipo tradizionale
e un contratto derivato. VI > In particolare, la sostituzione automatica prevede per gli interessi, il tasso nominale minimo e quello
massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, mentre per gli altri
prezzi e condizioni, quelli pubblicizzati nel corso della durata del rapporto per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi (in
mancanza di pubblicità, nulla è dovuto). VII > Art. 1525 del codice civile (inadempimento del compratore nella vendita con riserva
della proprietà):”Nonostante patto contrario, il mancato pagamento di una sola rata, che non superi l’ottava parte del prezzo, non
dà largo alla risoluzione del contratto, e il compratore conserva il beneficio del termine relativamente alle rate successive”. VIII >
Le procedure di reclamo riguardano sia le operazioni e servizi bancari che i servizi di investimento. IX > Si segnala che, oltre al
Conciliatore Bancario, operano altri organismi abilitati allo svolgimento del servizio di conciliazione ai sensi del d.lgs. n. 5/2003 e dei
decreti del Ministero di Giustizia del 23 luglio 2004. L’elenco di tali soggetti è tenuto presso il Ministero della Giustizia.
Versione 20 novembre 2007
Foglio informativo
I NFORMAZIONI SULLA BANCA
Denominazione e forma giuridica: Allianz Bank Financial Advisors S.p.A.
Sede Legale e Amministrativa: Piazza Velasca, 7/9 - 20122 Milano
Codice ABI: 03589
Numero di iscrizione all’Albo delle banche presso la Banca d’Italia: 5035
Indirizzo telematico: www.allianzbank.it
Numero di iscrizione al Registro delle imprese: 09733300157 - Milano
Capitale sociale interamente versato: € 95.000.000
Riserve (quali risultano da ultimo bilancio approvato): € 65.779.617
Capogruppo del Gruppo Bancario Allianz Bank Financial Advisors iscritto all’Albo dei gruppi Bancari
Società rientrante nell’area di consolidamento del bilancio del Gruppo Allianz S.p.A.
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
C ONTO CORRENTE
CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI
Struttura e funzione economica
Il conto corrente è un contratto con il quale la banca svolge un servizio di cassa per conto del cliente, custodendone il denaro e mantenendolo nella disponibilità dello stesso. Il cliente può effettuare versamenti
di contante e/o di assegni, ricevere bonifici e bancogiri, nonché effettuare prelevamenti, trarre assegni
e disporre pagamenti per utenze varie, bonifici e bancogiri, nei limiti del saldo disponibile. Le relative
operazioni sono registrate anche al fine del periodico invio dell’estratto conto.
Sul conto corrente possono essere regolate anche altre operazioni bancarie, quali ad esempio, i depositi,
le aperture di credito, i mutui, le carte di credito e di debito, gli incassi ed i pagamenti. Per queste operazioni si rinvia ai relativi fogli informativi.
Principali rischi tipici (generici e specifici)
Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:
<variazioni in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e
spese del servizio) ove contrattualmente previsto;
<utilizzo fraudolento da parte di terzi del libretto degli assegni, nel caso di smarrimento o sottrazione, e
di eventuali atti dispositivi apparentemente riferiti al cliente; pertanto va osservata la massima attenzione nella custodia del libretto degli assegni e dei relativi moduli di richiesta;
<accredito di assegni e di altri titoli similari al salvo buon fine, con conseguente possibilità di non poter
disporre degli importi accreditati sul conto prima della maturazione della disponibilità;
<traenza di assegni bancari che risultino senza provvista al momento della presentazione al pagamen
to, con conseguente iscrizione nella Centrale d’Allarme Interbancaria, istituita presso la Banca d’Italia,
qualora non intervenga il pagamento ai sensi della normativa vigente;
<variabilità del tasso di cambio, qualora il conto corrente sia in valuta estera (ad esempio, dollari USA)
<rischio di controparte. A fronte di questo rischio è prevista la copertura, nei limiti di importo di
103.291,38 Euro per ciascun correntista, delle disponibilità risultanti dal conto, per effetto dell’adesione della banca al sistema di garanzia dei depositi sopra indicato.
Foglio informativo
Legenda delle principali nozioni dell’operazione
Requisiti minimi di accesso
Sono i requisiti ritenuti indispensabili per l’inizio del rapporto
(ad esempio, versamento iniziale, accredito dello stipendio, etc.)
Saldo contabile
Saldo risultante dalla mera somma algebrica delle singole scritture dare/
avere in cui sono ricompresi importi ancora non giunti a maturazione
Saldo disponibile
Giacenza sul conto corrente che può essere effettivamente utilizzata
Commissioni per l’invio
estratto conto (ogni invio)
Sono le commissioni per l’invio di un estratto conto secondo
la periodicità pattuita
Spese di liquidazione periodica
Solo le spese per ogni determinazione ordinaria delle competenze
– conteggio semestrale degli interessi creditori.
n.b. non cumulano con quelle per il conteggio semestrale degli interessi
debitori
Canone fisso/spese forfettarie
Comprende le spese di liquidazione semestrale, per invio estratto conto,
per operazioni
Numero operazioni comprese
nel canone/forfait
Indica il numero di operazioni comprese nel canone fisso/forfait
Spesa singola operazione
non compresa nel canone fisso
Spese per singola scrittura eccedente il forfait o non compresa
nel canone
Spese di estinzione c/c
Sono le spese addebitate all’effettiva risoluzione del rapporto di c/c
Spese di documentazione
Spese per invio della corrispondenza e/o di contabili e/o comunicazioni
varie
Tasso creditore
Tasso nominale annuo con la capitalizzazione semestrale.
Il tasso effettivo tiene conto della periodicità delle capitalizzazioni
Valute sui versamenti
Indica, con riferimento alla data dell’operazione, la decorrenza dei giorni
lavorativi utili per il calcolo degli interessi
Valute sui prelevamenti
Indica, indipendentemente dalla data di negoziazione, l’effettiva data
di addebito per il conteggio dei giorni da imputare al calcolo degli
interessi
Disponibilità su versamenti
di assegni e delle somme
accreditate
Termini di disponibilità (non stornabilità) – salvo casi di forza maggiore
– espressi in giorni lavorativi successivi alla data di negoziazione e/o
lavorazione del versamento.
D EPOSITO TITOLI A CUSTODIA E/O AMMINISTRAZIONE
CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI
Struttura e funzione economica
In base a tale contratto la banca custodisce e/o amministra, per conto del cliente, strumenti finanziari e
titoli in genere, cartacei o dematerializzati (azioni, obbligazioni, titoli di Stato, quote di fondi comuni di investimento, ecc.). La banca, in particolare, mantiene la registrazione contabile di tali strumenti, cura il rinnovo
e l’incasso delle cedole, l’incasso degli interessi e dei dividendi, verifica i sorteggi per l’attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, procede, su incarico espresso del cliente, a specifiche operazioni (esercizio
del diritto di opzione, conversione, versamento di decimi) e in genere alla tutela dei diritti inerenti i titoli
stessi. Nello svolgimento del servizio la banca, su autorizzazione del cliente medesimo, può subdepositare
i titoli e gli strumenti finanziari presso organismi di deposito centralizzato ed altri depositari autorizzati.
Versione 20 novembre 2007
Principali rischi tipici (generici e specifici)
Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:
<variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese del servizio) ove
contrattualmente previsto
Legenda delle principali nozioni dell’operazione
Spese chiusura deposito titoli
È la spesa relativa all’effettiva chiusura del deposito
Spese accredito dividendi cedole
Commissione per l’accredito periodico delle cedole e dei
dividendi
Spese consegna titoli allo sportello
Commissioni per il servizio di consegna materiale dei titoli
allo sportello
Spese rimborso titoli estratti o scaduti
Commissioni relative ai titoli estratti per il rimborso o giunti
a scadenza
Commissione trasferimento titoli
Commissione calcolata per singolo codice di titolo
Commissione di trasferimento per dossier
Commissione calcolata per ogni dossier trasferito
B ANCOMAT E PAGOBANCOMAT
CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI
Struttura e funzione economica
Funzione Bancomat: è il servizio in forza del quale la banca (emittente), attraverso il rilascio di una Carta,
consente al correntista (c.d. “titolare”) di effettuare prelievi di denaro – entro massimali di utilizzo stabiliti dal contratto – presso sportelli automatici (ATM) contraddistinti dal marchi Bancomat, digitando un
codice segreto (c.d. P.I.N., “Personal Identification Number”). Funzione PagoBANCOMAT: è il servizio in
forza del quale il correntista, entro limiti di importo contrattualmente previsti, può compiere acquisti di
beni e servizi presso esercizi commerciali convenzionati che espongono il marchio “ PagoBANCOMAT”,
digitando il citato codice segreto. Gli importi dei prelievi e degli acquisti effettuati sono addebitati sul
conto corrente del correntista contestualmente all’utilizzo: è necessario quindi che questi effettui tali
operazioni in presenza di fondi disponibili sul conto corrente. Insieme alle funzioni Bancomat e PagoBancomat (operatività domestica) possono coesistere Marchi (Mastercard e Visa) che consentono l’utilizzo
della carta di debito nei rispettivi circuiti internazionali.
Principali rischi tipici (generici e specifici)
Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:
<variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese del servizio) ove
contrattualmente previsto;
<utilizzo fraudolento da parte di terzi della Carta e del P.I.N., nel caso di smarrimento e sottrazione,
con conseguente possibilità di utilizzo da parte di soggetti non legittimati. Pertanto va osservata la
massima attenzione nella custodia della Carta e del P.I.N., nonché la massima riservatezza nell’uso del
medesimo P.I.N.; nei casi di smarrimento e sottrazione il cliente è tenuto a richiedere immediatamente il blocco della Carta, secondo le modalità contrattualmente previste;
<nel caso di irregolare utilizzazione della Carta da parte del titolare e di conseguente revoca, da parte
dell’emittente, dell’autorizzazione ad utilizzare la carta, i dati relativi alla stessa ed alle generalità del
titolare sono comunicati, ai sensi della normativa vigente, alla Centrale d’allarme interbancaria, istituita presso la Banca d’Italia.
Foglio informativo
Legenda delle principali nozioni dell’operazione
Carta Bancomat
Carta che consente il prelievo di contante, in presenza di fondi disponibili sul
conto corrente, presso sportelli automatici (ATM), sul circuito domestico
Carta PagoBancomat
Carta che consente l’acquisto di beni e servizi, in presenza di fondi disponibili sul
conto corrente, presso gli esercizi convenzionati, sul circuito domestico
ATM
Postazioni automatiche per l’utilizzo delle carte nelle funzioni previste
POS
Postazioni automatiche per l’utilizzo delle carte per l’acquisto di beni e servizi
Blocco della carta
Blocco dell’utilizzo della carta per smarrimento o furto
Riemissione della carta
Riemissione, successivamente al blocco, della carta smarrita o rubata
A FFIDAMENTI IN CONTO CORRENTE
CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI
Struttura e funzione economica
Con questa operazione la banca mette a disposizione del cliente, a tempo determinato o indeterminato,
una somma di denaro, concedendogli la facoltà di addebitare il conto corrente fino ad una cifra concordata, oltre la disponibilità.
Salvo diverso accordo, il cliente può utilizzare (anche mediante l’emissione di assegni bancari), in una o
più volte, questa somma e può con successivi versamenti, nonché bonifici o altri accrediti, ripristinare la
disponibilità di credito (cfr. anche il foglio informativo relativo al conto corrente).
Principali rischi tipici (generici e specifici)
Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:
<variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e
spese del servizio) ove contrattualmente previsto;
<variabilità del tasso di cambio, qualora l’apertura di credito sia utilizzabile in valuta estera (ad esempio,
dollari USA).
Legenda delle principali nozioni dell’operazione
Saldo contabile
Saldo risultante dalla mera somma algebrica delle scritture dare/
avere in cui sono compresi importi non ancora giunti a maturazione
Saldo disponibile
Giacenza sul conto corrente che può essere effettivamente
utilizzata
Tasso debitore:
- per utilizzo entro i limiti del fido
- per utilizzi oltre i limiti del fido
- per utilizzi senza fido
Tasso annuo con capitalizzazione semestrale
Il tasso effettivo tiene conto della periodicità delle capitalizzazioni
Commissione di massimo scoperto:
- per utilizzo entro i limiti del fido
- per utilizzi oltre i limiti del fido
- per utilizzi senza fido
Commissione calcolata sul più alto saldo debitore del semestre
Spese di liquidazione interessi
debitori
Comprende le spese collegate al conteggio semestrale, degli
interessi debitori
(n.b. non cumulano con eventuali spese per il conteggio di interessi creditori)
Spese di Istruttoria
Versione 20 novembre 2007
Esame di concedibilità e/o di revisione di un fido
S ERVIZIO INCASSI E PAGAMENTI
CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI
Caratteristiche (struttura e funzione economica)
Il servizio consente al correntista di:
<incassare assegni (bancari, circolari o titoli similari) a carico di altre banche italiane o estere, nonché
effetti (cambiali e titoli similari) domiciliati presso propri sportelli o presso sportelli di altre banche
italiane o estere; l’importo degli assegni e degli effetti è accreditato sul conto corrente salvo buon fine
(s.b.f.) ovvero è riconosciuto dalla banca ad incasso avvenuto (dopo incasso);
<incassare i propri crediti verso terzi mediante l’emissione di moduli contrassegnati con le diciture
‘MAV’ (pagamento mediante avviso) o ‘FRECCIA’ (bollettino bancario precompilato) inviati al debitore, il quale utilizza detti moduli per effettuare il pagamento a favore del creditore presso qualunque
sportello bancario (per ‘MAV’, anche presso uffici postali);
<incassare, tramite il servizio RID (rapporti interbancari diretti), i propri crediti verso terzi sulla base di
un ordine permanente di addebito in conto corrente conferito dal debitore; il debitore sottoscrive preliminarmente un apposito modulo di autorizzazione all’addebito in conto corrente e la disposizione
presentata per l’incasso può essere richiamata dal creditore in data antecedente alla data di scadenza.
Questo servizio può assumere connotazioni particolari: “ RID veloce” (termini temporali di esecuzione
brevi); “RID utenze” (nei confronti di società erogatrici di acqua, luce, gas, telecomunicazioni etc);
“RID commerciale” (nei confronti di esercizi commerciali per il pagamento di beni);
<incassare, tramite il servizio RiBa (ricevuta bancaria), i propri crediti mediante l’invio di un avviso e
successiva emissione di una ricevuta bancaria elettronica emessa dal creditore. La ricevuta bancaria
elettronica presentata per l’incasso può essere richiamata in data antecedente alla data di scadenza;
<di pagare mediante bonifico una somma determinata a favore di un beneficiario presso propri sportelli o presso sportelli di altre banche in Italia o all’estero o di altri soggetti (es. Poste). Per consentire
un’esecuzione efficiente e rapida del pagamento, nel caso di beneficiari correntisti della stessa banca
o di altre banche, l’ordine deve contenere le coordinate bancarie del beneficiario stesso. Per i bonifici
transfrontalieri da eseguire in euro presso banche dei paesi UE l’ordine deve contenere le coordinate
IBAN (International Bank Account Number) del beneficiario e il codice BIC (Bank Identification Code)
della banca destinataria ( cfr. Regolamento CE 2560/01);
<di pagare, oltre a imposte, contributi e tasse con le procedure F24 e F23, gratuite per la clientela, anche
le imposte iscritte al ruolo con la procedura RAV (riscossione mediante avviso), nonché l’ICI e taluni
contributi con gli appositi bollettini.
Principali rischi (generici e specifici)
Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:
<variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese del servizio) ove
contrattualmente previsto;
<mancato pagamento dell’assegno per assenza di fondi sul conto del traente (assegni bancari); mancanza di autorizzazione a emettere assegni del traente (assegni bancari); irregolarità dell’assegno;
contraffazione totale o parziale dell’assegno;
<rischio di tasso di cambio per disposizioni di incasso e pagamento da effettuarsi in valuta estera.
Legenda delle principali nozioni dell’operazione
Assegni/effetti sbf
Assegni/effetti negoziati per i quali il correntista acquista la disponibilità
della somma solo dopo che il titolo è stato effettivamente pagato
Assegni/Effetti al dopo incasso
Assegni/effetti per i quali il correntista riceve l’accredito successivamente all’effettivo incasso
segue >
Foglio informativo
Richieste di esito
Richieste di esito su assegni/effetti inviati all’incasso
RID commerciale-utenze-veloce
Incasso di crediti sulla base di un ordine permanente di addebito confermato dal debitore
RiBa
Incasso di crediti mediante invio di ricevuta bancaria elettronica
emessa dal creditore
Incasso di crediti mediante invito al debitore di pagare presso qualunque sportello bancario o postale, utilizzando un apposito modulo
inviatogli dalla banca del creditore
MAV
Bollettino bancario “Freccia”
Servizio che consente al debitore, al quale è stato inviato dal creditore
un modulo standard di bollettino bancario precompilato, di utilizzarlo
per effettuare il pagamento presso qualsiasi sportello bancario
Bonifici ordinari Italia
con ordine ripetitivo
(da e per paesi UE in €)
Ordine di pagamento disposto a favore di un terzo con ordine ripetitivo
Bonifici con valuta antergata
Bonifico con valuta da riconoscere al beneficiario precedente alla data
di accredito dei fondi alla banca destinataria
Bonifici da/per l’estero
in divisa estera
Bonifici da e per l’estero espressi in valuta diversa da quella corrente
Bonifici con coordinate bancarie
del beneficiario mancanti (IBAN)
e del BIC della banca destinataria
Bonifici disposti senza l’indicazione o con l’indicazione errata dei codici di riferimento del beneficiario e della banca destinataria. In questo
caso la banca può addebitare al cliente commissioni supplementari
stabilite dalla normativa vigente.
Tasso di cambio
(fonte di riferimento)
Indica la fonte di riferimento del tasso di cambio (ad esempio, listino
cambi presso la filiale)
C ONDIZIONI RELATIVE AL CONTO CORRENTE
FASCIA 1
VEDO START1
FASCIA 3
VEDO 2
VEDO 2
VEDO 3
VEDO 3
FASCIA 4
VEDO OLTRE
REMUNERATO
ZERO SPESE
REMUNERATO
ZERO SPESE
REMUNERATO
0,00 %
Euribor
– 2,00 %
0,00%
Euribor
– 1,25 %
0,00%
Euribor
– 0,50 %
Euribor
Euribor
+ 5,00%
Euribor
+ 6,00%
Euribor
+ 5,00%
Euribor
+ 5,00%
Euribor
+ 4,00%
Euribor
+ 4,00%
Euribor
+ 3,00%
0,75 %
1,00 %
0,75 %
0,75 %
0,25 %
0,25 %
0,00 %
semestrale
semestrale
semestrale
semestrale
semestrale
semestrale
semestrale
Gratuito
� 7,50
Gratuito
� 6,50
Gratuito
� 5,50
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Tasso2 creditore
Tasso2 debitore per
utilizzi senza fido
Commissioni di
massimo scoperto
per utilizzi senza fido
Periodicità di
liquidazione
Canone fisso mensile
di tenuta conto
Spese forfettarie
estinzione conto
Valuta su prelevamenti
a mezzo assegni
allo sportello
Ritenuta fiscale
FASCIA 2
VEDO 1
Versione 20 novembre 2007
Data assegno
Nella misura pro tempore vigente
SERVIZI TELEFONICI E
ON-LINE DELLA BANCA
FASCIA 1
VEDO START1
VEDO 1
REMUNERATO
Costo della telefonata
Costo annuale servizi
Internet
Costo annuale servizi
telefonico
SPESA DI TENUTA
CONTO
Spese di liquidazione
periodica
Spesa per operazione
Estratto conto
semestrale
AFFIDAMENTO
CONVENZIONATO PER
ACCREDITO STIPENDIO*
Tasso3 debitore
entro i limiti di fido4
Tasso3 debitore
oltre i limiti di fido4
Commissioni di massimo
scoperto per utilizzi
entro i limiti di fido
Commissioni di massimo
scoperto per utilizzi
oltre i limiti di fido
FASCIA 2
FASCIA 3
FASCIA 4
VEDO 2
VEDO 2
VEDO 3
VEDO 3
ZERO SPESE
REMUNERATO
ZERO SPESE
REMUNERATO
VEDO OLTRE
Gratuito NUMERO VERDE 800223344
Gratuito INDIRIZZO INTERNET www.allianzbank.it
Gratuito
Gratuito
FASCIA 1
VEDO START1
Gratuito
Gratuito
FASCIA 2
Gratuito
Gratuito
FASCIA 3
Gratuito
FASCIA 4
VEDO 1
VEDO 2
VEDO 2
VEDO 3
VEDO 3
VEDO OLTRE
REMUNERATO
ZERO SPESE
REMUNERATO
ZERO SPESE
REMUNERATO
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
FASCIA 1
VEDO START1
FASCIA 2
FASCIA 3
FASCIA 4
VEDO 1
VEDO 2
VEDO 2
VEDO 3
VEDO 3
VEDO OLTRE
REMUNERATO
ZERO SPESE
REMUNERATO
ZERO SPESE
REMUNERATO
Euribor
+ 3,00%
Euribor
+ 4,00%
Euribor
+ 3,00%
Euribor
+ 3,00%
Euribor
+ 2,00%
Euribor
+ 2,00%
Euribor
+ 1,00%
Euribor
+ 5,00%
Euribor
+ 6,00%
Euribor
+ 5,00%
Euribor
+ 5,00%
Euribor
+ 4,00%
Euribor
+ 4,00%
Euribor
+ 3,00%
0,50%
1,00%
0,50%
0,50%
0,25%
0,25%
0,00%
0,75%
1,00%
0,75%
0,75%
0,25%
0,25%
0,00%
* (I fidi convenzionati per accredito stipendio non sono cumulabili con altri affidamenti in conto corrente)
CARTA BANCOMAT
FASCIA 1
VEDO START1
Rilascio / riemissione
Canone annuo
Spese per singola
operazione di prelievo
su ATM Italia e U.M.E
Spese per singola
operazione di prelievo
su ATM di paesi non
appartenenti all’U.M.E
Spese per singola
operazione di
PagoBancomat e
Fastpay Italia
FASCIA 2
FASCIA 3
FASCIA 4
VEDO 1
VEDO 2
VEDO 2
VEDO 3
VEDO 3
VEDO OLTRE
REMUNERATO
ZERO SPESE
REMUNERATO
ZERO SPESE
REMUNERATO
Gratuito
� 5,00%
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
� 5,00%
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
� 3,00%
� 3,00%
� 3,00%
� 3,00%
� 3,00%
� 3,00%
� 3,00%
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
segue >
Foglio informativo
� 2,00
� 2,00
� 2,00
� 2,00
� 2,00
� 2,00
� 2,00
Spese per singola
operazione di
pagamento beni o
servizi tramite POS di
esercenti di paesi non
appartenenti all’U.M.E
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Spese per singola
operazione di blocco
della carta
Data
Data
Data
Data
Data
Data
Data
Valuta su prelevamenti
4
4
4
4
4
4
4
effettuati con Bancomat operazione operazione operazione operazione operazione operazione operazione
Data
Data
Data
Data
Data
Data
Data
Valuta su pagamenti
operazione4 operazione4 operazione4 operazione4 operazione4 operazione4 operazione4
effettuati con
PagoBancomat/POS
CARTASÌ*
FASCIA 1
VEDO START1
Carta CLASSIC
Spese per rilascio
e canone 1° anno
Canone annuo
dal 2° anno
Spese per
rilascio/rinnovo
carta familiare
e/o aggiuntiva
1° anno e successivi
Carta ORO
Spese per rilascio
e canone 1° anno
Canone annuo
dal 2° anno
Spese per
rilascio/rinnovo
carta familiare
1° anno e successivi
Spese per
rilascio/rinnovo
carta aggiuntiva
1° anno e successivi
Carta CLASSIC e ORO
Spese per operazioni
di anticipo contante
Spese per invio
estratto conto
Spese per ogni
rifornimento
di carburante
effettuato in Italia
FASCIA 2
Versione 20 novembre 2007
FASCIA 4
VEDO 2
VEDO 2
VEDO 3
VEDO 3
REMUNERATO
ZERO SPESE
REMUNERATO
ZERO SPESE
REMUNERATO
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
� 25,00
� 25,00
� 25,00
� 25,00
� 15,00
� 25,00
� 15,00
� 25,00
� 25,00
� 25,00
� 25,00
� 25,00
� 25,00
� 15,00
� 50,00
� 50,00
� 50,00
� 50,00
� 50,00
� 50,00
Gratuito
� 50,00
� 50,00
� 50,00
� 50,00
� 50,00
� 50,00
� 15,00
� 50,00
� 50,00
� 50,00
� 50,00
� 50,00
� 50,00
� 15,00
� 25,00
� 25,00
� 25,00
� 25,00
� 25,00
� 25,00
� 15,00
4% con un minimo di � 0,52 per operazioni effettuate in Euro
ed un minimo di � 5,16 per le operazioni in valuta estera
� 1,03
� 0,77
*(Per le voci non espressamente riportate si rimanda al Foglio Informativo CartaSì)
FASCIA 3
VEDO 1
VEDO OLTRE
BONIFICI ITALIA
FASCIA 1
VEDO START1
Tramite Internet
Verso nostra Banca
Verso altre banche
Spese per ordine di bonifico
con valuta antergata
Commissioni aggiuntive
per operazioni con
coordinate bancarie
incomplete o mancanti
Commissioni per bonifico
urgente
VALUTE APPLICATE:
Con indicazione valuta
beneficiario
Senza indicazione
valuta beneficiario
BONIFICI ESTERI
TRANSFRONTALIERI
Spese forfettarie per
operazione con
coordinate
bancarie complete
Spese forfettarie per
operazione con
coordinate bancarie
incomplete
Valuta su bonifici
Esteri Transfrontalieri
Spese per verifiche
e variazione dati
FASCIA 3
FASCIA 4
VEDO 2
VEDO 2
VEDO 3
VEDO 3
VEDO OLTRE
REMUNERATO
ZERO SPESE
REMUNERATO
ZERO SPESE
REMUNERATO
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
� 2,50
� 2,50
� 2,50
� 2,50
� 2,50
� 2,50
Gratuito
5 % annuo sull’ammontare del bonifico con un minimo di � 3,00
� 2,50
� 20,00
2 gg. lavorativi precedenti rispetto alla valuta del beneficiario
Data esecuzione bonifico
FASCIA 1
VEDO START1
FASCIA 2
FASCIA 3
FASCIA 4
VEDO 1
VEDO 2
VEDO 2
VEDO 3
VEDO 3
VEDO OLTRE
REMUNERATO
ZERO SPESE
REMUNERATO
ZERO SPESE
REMUNERATO
� 2,50
� 2,50
� 2,50
� 2,50
� 2,50
� 2,50
Gratuito
� 5,00
� 5,00
� 5,00
� 5,00
� 5,00
� 5,00
� 2,50
� 50,00
� 50,00
Data esecuzione del bonifico
� 50,00
BONIFICI ESTERI ALTRI
� 50,00
FASCIA 1
VEDO START1
Commissioni di
intervento
Spese per operazione
con oneri a carico
ordinante (OUR)
Spese per operazione
con oneri a carico
del beneficiario (BEN)
FASCIA 2
VEDO 1
� 50,00
� 50,00
� 50,00
FASCIA 2
FASCIA 3
FASCIA 4
VEDO 1
VEDO 2
VEDO 2
VEDO 3
VEDO 3
REMUNERATO
ZERO SPESE
REMUNERATO
ZERO SPESE
REMUNERATO
VEDO OLTRE
1 per 1.000 minimo � 2,50
� 25,00
� 25,00
� 25,00
� 25,00
� 25,00
� 25,00
� 25,00
� 10,00
� 10,00
� 10,00
� 10,00
� 10,00
� 10,00
� 10,00
segue >
Foglio informativo
BONIFICI ESTERI ALTRI
FASCIA 1
VEDO START1
Spese per operazione
con oneri a carico
di entrambi (SHA)6
Emissione C.V.S
(comunicazione
valutaria statistica)
Valuta su bonifici
esteri altri
Spese per verifiche
e variazione dati
FASCIA 2
FASCIA 3
VEDO 1
VEDO 2
VEDO 2
VEDO 3
VEDO 3
FASCIA 4
VEDO OLTRE
REMUNERATO
ZERO SPESE
REMUNERATO
ZERO SPESE
REMUNERATO
� 10,00
� 10,00
� 10,00
� 10,00
� 10,00
� 10,00
� 10,00
Gratuita
Gratuita
Gratuita
Gratuita
Gratuita
Gratuita
Gratuita
� 50,00
� 50,00
Data esecuzione bonifico
� 50,00
� 50,00
� 50,00
� 50,00
� 50,00
VALUTA E DISPONIBILITÀ SU VERSAMENTI DI ASSEGNI E CONTANTI EFFETTUATI PRESSO
SPORTELLI ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS
Contanti
Assegni nostra Banca
VALUTA
0 gg. lavorativi
1 gg. lavorativo
DISPONIBILITÀ
0 gg. lavorativi
0 gg. lavorativi
Assegni altra Banca
Assegni circolari
Vaglia
3 gg. lavorativi
3 gg. lavorativi
3 gg. lavorativi
8 gg. lavorativi
8 gg. lavorativi
8 gg. lavorativi
VALUTA E DISPONIBILITÀ SU VERSAMENTI DI ASSEGNI E CONTANTI EFFETTUATI PRESSO
SPORTELLI UNICREDIT BANCA
Contanti
Assegni nostra Banca
Assegni altra Banca
Assegni circolari
Vaglia
Misti (contanti + assegni)
VALUTA
1 gg. lavorativo
3 gg. lavorativi
3 gg. lavorativi
3 gg. lavorativi
3 gg. lavorativi
3 gg. lavorativi
DISPONIBILITÀ
0 gg. lavorativi
10 gg. lavorativi
10 gg. lavorativi
10 gg. lavorativi
10 gg. lavorativi
10 gg. lavorativi
VALUTA E DISPONIBILITÀ SU VERSAMENTI DI ASSEGNI E CONTANTI EFFETTUATI
PRESSO SPORTELLI DI BANCA BNL
Contanti
Assegni nostra Banca
Assegni altra Banca
Assegni circolari
Vaglia
VALUTA
1 gg. lavorativi
3 gg. lavorativi
3 gg. lavorativi
3 gg. lavorativi
3 gg. lavorativi
DISPONIBILITÀ
0 gg. lavorativi
10 gg. lavorativi
10 gg. lavorativi
10 gg. lavorativi
10 gg. lavorativi
VALUTA SU PRELEVAMENTI A MEZZO ASSEGNI
Assegni nostra Banca allo sportello
Assegni nostra Banca a mezzo stanza
10 Versione 20 novembre 2007
Data assegno
Data assegno
SPESE PER ASSEGNI PROTESTATI, INSOLUTI O RICHIAMATI
Assegni versati6
Assegni emessi7
€ 15,00
€ 15,00
ASSEGNI ESTERI
Accredito assegni Euro pagabili su banche italiane
Accredito assegni USD pagabili su banche USA
Accredito assegni altri Europa
Accredito assegni esteri extra Europa
Commissioni per accredito assegni
Spese postali su incasso di assegni fino a € 12.500,00
o controvalore
Salvo buon fine
Salvo buon fine
Al dopo incasso
Al dopo incasso
1 per mille minimo € 2,50
€ 5,16
Spese postali su incasso a mezzo corriere di assegni oltre € 12.500
o controvalore
€ 25,00
VALUTA E DISPONIBILITÀ SU VERSAMENTI DI ASSEGNI ESTERI
VALUTA
10 gg. lavorativi
10 gg. lavorativi
Assegni Euro pagabili su banche italiane
Assegni USD pagabili su banche USA
DISPONIBILITÀ
30 gg. calendario
30 gg. calendario
C ONDIZIONI RELATIVE AL DEPOSITO TITOLI
SPESA DI CUSTODIA
E AMMINISTRAZIONE
Diritti di custodia
e amministrazione
titoli Italia
Diritti di custodia
e amministrazione
titoli Esteri
Spese per invio estratto
conto titoli semestrale
COMMISSIONI DI
NEGOZIAZIONE SU
STRUMENTI FINANZIARI
Titoli di stato ed
obbligazioni Italia8
Titoli di stato ed
obbligazioni Estere8
FASCIA 1
VEDO START1
FASCIA 2
FASCIA 3
FASCIA 4
VEDO 1
VEDO 2
VEDO 2
VEDO 3
VEDO 3
VEDO OLTRE
REMUNERATO
ZERO SPESE
REMUNERATO
ZERO SPESE
REMUNERATO
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
FASCIA 1
VEDO START1
FASCIA 2
FASCIA 3
FASCIA 4
VEDO 1
VEDO 2
VEDO 2
VEDO 3
VEDO 3
VEDO OLTRE
REMUNERATO
ZERO SPESE
REMUNERATO
ZERO SPESE
REMUNERATO
0,40 %
Minimo
� 6,00
0,50 %
Minimo
� 6,00
0,40 %
Minimo
� 6,00
0,50 %
Minimo
� 6,00
0,30 %
Minimo
� 6,00
0,40 %
Minimo
� 6,00
0,20 %
Minimo
� 6,00
0,40 %
Minimo
� 10,00
0,50 %
Minimo
� 10,00
0,40 %
Minimo
� 10,00
0,50 %
Minimo
� 10,00
0,30 %
Minimo
� 10,00
0,40 %
Minimo
� 10,00
0,20 %
Minimo
� 10,00
segue >
Foglio informativo 11
COMMISSIONI DI
NEGOZIAZIONE SU
STRUMENTI FINANZIARI
Azioni Italia9
FASCIA 1
FASCIA 2
FASCIA 3
FASCIA 4
VEDO 1
VEDO 2
VEDO 2
VEDO 3
VEDO 3
REMUNERATO
ZERO SPESE
REMUNERATO
ZERO SPESE
REMUNERATO
0,40 %
Minimo
� 10,00
0,50 %
Minimo
� 10,00
0,40 %
Minimo
� 10,00
0,50 %
Minimo
� 10,00
0,30 %
Minimo
� 10,00
0,40 %
Minimo
� 10,00
0,20 %
Minimo
� 10,00
Azioni Estere
0,50 %
Minimo
� 6,00
0,50 %
Minimo
� 6,00
0,50 %
Minimo
� 6,00
0,50 %
Minimo
� 6,00
0,40 %
Minimo
� 6,00
0,50 %
Minimo
� 6,00
0,30 %
Minimo
� 6,00
Spese fisse titoli
azionari Esteri
� 30,00
� 30,00
� 30,00
� 30,00
� 30,00
� 30,00
� 30,00
COMMISSIONI DI
NEGOZIAZIONE E
SOTTOSCRIZIONE BOT
Negoziazione BOT 8
VEDO START1
FASCIA 1
FASCIA 2
FASCIA 3
FASCIA 4
VEDO 1
VEDO 2
VEDO 2
VEDO 3
VEDO 3
REMUNERATO
ZERO SPESE
REMUNERATO
ZERO SPESE
REMUNERATO
0,20 %
Minimo
� 6,00
0,20 %
Minimo
� 6,00
0,20 %
Minimo
� 6,00
0,20 %
Minimo
� 6,00
0,20 %
Minimo
� 6,00
0,20 %
Minimo
� 6,00
0,20 %
Minimo
� 6,00
Sottoscrizione BOT
sino a 80 giorni
0,05 %
Minimo
� 6,00
0,05 %
Minimo
� 6,00
0,05 %
Minimo
� 6,00
0,05 %
Minimo
� 6,00
0,05 %
Minimo
� 6,00
0,05 %
Minimo
� 6,00
0,05 %
Minimo
� 6,00
Sottoscrizione BOT
da 81 a 170 giorni
0,10 %
Minimo
� 6,00
0,10 %
Minimo
� 6,00
0,10 %
Minimo
� 6,00
0,10 %
Minimo
� 6,00
0,10 %
Minimo
� 6,00
0,10 %
Minimo
� 6,00
0,10 %
Minimo
� 6,00
Sottoscrizione BOT
da 171 a 330 giorni
0,20 %
Minimo
� 6,00
0,20 %
Minimo
� 6,00
0,20 %
Minimo
� 6,00
0,20 %
Minimo
� 6,00
0,20 %
Minimo
� 6,00
0,20 %
Minimo
� 6,00
0,20 %
Minimo
� 6,00
Sottoscrizione BOT
oltre 331 giorni
0,30 %
Minimo
� 6,00
0,30 %
Minimo
� 6,00
0,30 %
Minimo
� 6,00
0,30 %
Minimo
� 6,00
0,30 %
Minimo
� 6,00
0,30 %
Minimo
� 6,00
0,30 %
Minimo
� 6,00
SPESE E
COMMISSIONI VARIE
VEDO START1
VEDO OLTRE
FASCIA 1
VEDO START1
Spese per ineseguito
per ordine10
Commissioni per
trasferimento titoli
Spese per chiusura
deposito titoli
Spese per accredito
dividendi e cedole
Spese per consegna
titoli allo sportello
Spese per rimborso
titoli estratti o scaduti
Spese per richieste
cambio depositario
12 Versione 20 novembre 2007
FASCIA 2
FASCIA 3
VEDO 1
VEDO 2
VEDO 2
VEDO 3
VEDO 3
VEDO OLTRE
FASCIA 4
VEDO OLTRE
REMUNERATO
ZERO SPESE
REMUNERATO
ZERO SPESE
REMUNERATO
� 5,00
� 5,00
� 5,00
� 5,00
� 5,00
� 5,00
� 5,00
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
� 35,00
� 35,00
� 35,00
� 35,00
� 35,00
� 35,00
� 35,00
ALTRI SERVIZI COMUNI
Imposta di bollo annuale su estratto conto corrente e deposito titoli
Nella misura
pro tempore vigente
Spese invio postale singole contabili (su richiesta)
Spese invio fax conferma operazione (su richiesta)
Spese invio estratto conto corrente mensile/trimestrale (su richiesta)
Spese invio estratto conto titoli mensile/trimestrale (su richiesta)
Spese per variazione condizioni
Spese per copie documenti contabili
Spese postali corriere veloce
Spese pagamento conto corrente postale
Spese per rilascio libretto assegni
Spese pagamento utenze domiciliate
Spese per invio valori richiesti direttamente dal cliente:
- a mezzo assicurata
- a mezzo corriere
- a mezzo corriere veloce
Spese per cambio valuta
€ 1,00
€ 2,00
€ 1,55
€ 1,55
Gratuito
€ 5,00
€ 10,00
€ 3,00
Gratuito
Gratuito
€ 6,00
€ 10,00
€ 15,00
€ 4,00
(1) Condizioni riservate a persone fisiche non correntisti Allianz Bank Financial Advisors al momento dell’apertura di c/c e nei mesi precedenti. Durata 6 mesi dal
mese di apertura.
(2) Euribor a un mese/365 rilevato il primo giorno lavorativo del mese di riferimento. L’Euribor (Euro interbank offerde rate) è l’indice di riferimento del
mercato interbancario dei paesi aderenti alla UEM. Modalità di calcolo interessi: anno civile.
(3) La concessione di un affidamento dipende dall’insindacabile giudizio della banca e la stessa è soggetta alla presentazione della documentazione richiesta e
prevista dagli organi di Vigilanza.
(4) Se lavorativo giorno precedente.
(5) La banca ordinante e la banca beneficiaria sono responsabili delle commissioni imposte a carico dei rispettivi Clienti
(6) Per ogni assegno ritornato insoluto, protestato o richiamato oltre alle eventuali spese di protesto e/o altre spese reclamate.
(7) Per ogni assegno inviato al notaio per il protesto oltre alle eventuali spese di protesto o altre spese richieste dal notaio.
(8) Le commissioni richieste per operazioni titoli eseguite via internet sono ridotte del 50%.
(9) Le commissioni richieste per operazioni titoli Italia eseguite via internet sono ridotte del 50% con un minimo di EUR 6,00 ed un massimo di EUR 30,00.
(10) L’ineseguito per ordini inseriti tramite Internet è gratuito.
Le altre condizioni, la cui entità non è qui riportata, saranno applicate con le modalità indicate nei fogli informativi disponibili presso i locali della Banca.
Foglio informativo 13
REGOLE del conto
Le condizioni economiche del conto corrente vengono assegnate in base all’ammontare di tutti gli investimenti (Posizione Globale) che il Cliente detiene all’interno del Gruppo Allianz S.p.A..
La “Posizione Globale” del Cliente è data dall’ammontare complessivo degli investimenti in Fondi Comuni,
Gestioni Patrimoniali, Titoli, Polizze Vita, Conti Correnti direttamente riconducibili al Cliente stesso e ai suoi
cointestatari di conto corrente. La “Posizione Globale” viene calcolata e aggiornata da Allianz Bank Financial
Advisors con frequenza mensile; pertanto il Cliente potrà subire, nel corso del tempo, oscillazioni di fascia.
A seconda del valore della propria Posizione Globale, il Cliente viene associato ad una fascia, detta “fascia
calcolata” secondo queste logiche:
POSIZIONE GLOBALE DEL CLIENTE INTESTATARIO DI C/C
Fasce
Minimo
Fascia 1
fino a
Fascia 2
Euro 10.000
Fascia 3
Euro 50.000
Fascia 4
oltre Euro 500.000
Massimo
Euro 9.999
Euro 49.999
Oltre Euro 499.999
Nell’attribuire la fascia si considera la migliore tra la fascia attribuita all’intestatario di conto corrente e
quella attribuita a tutti i suoi cointestatari di conto corrente. L’intestatario può quindi ereditare da uno dei
cointestatari di conto corrente la fascia di appartenenza, con la restrizione che questa non sia stata già
ereditata da un altro cointestatario che non abbia conti correnti in comune con l’intestatario stesso.
Di seguito sono descritte le categorie che concorrono al calcolo della “Posizione Globale”:
Conti correnti
Rientrano nel calcolo della Posizione Globale la somma delle giacenze medie mensili di tutti i conti
correnti in cui il Cliente è intestatario o cointestatario più la somma di tutte le giacenze medie dei conti
correnti facenti capo a cointestatari di c/c del Cliente.
La giacenza media è calcolata facendo la somma dei saldi contabili giornalieri del mese/giorni del mese
solare. Nel caso il conto sia stato aperto all’interno del mese oggetto di calcolo, al denominatore vengono
presi in considerazione solo i giorni dall’apertura del conto.
Risparmio gestito
Rientrano nel calcolo della Posizione Globale:
<la somma del valore delle quote in Fondi Comuni di Investimento intestate o cointestate al Cliente più la
somma delle posizioni in Fondi Comuni di Investimento facenti capo a cointestatari di c/c del Cliente;
<la somma del patrimonio in Gestioni Patrimoniali Mobiliari e Gestioni Patrimoniali Fondi intestate o
cointestate al Cliente più la somma delle posizioni facenti capo a cointestatari di c/c del Cliente.
Risparmio amministrato
Rientrano nel calcolo della Posizione Globale la somma del controvalore titoli di tutte le posizioni in titoli
quotati sui mercati regolamentati, intestate o cointestate al Cliente, più la somma del controvalore delle
posizioni titoli facenti capo a cointestatari di c/c del Cliente.
Polizze vita
Prima di indicare quali sono i valori che concorrono al calcolo della Posizione Globale è bene fornire
alcune definizioni:
14 Versione 20 novembre 2007
<per “capitale assicurato” si intende la prestazione garantita alla scadenza della polizza;
<per “capitale ridotto” si intende il capitale assicurato in proporzione ai premi versati.
Le polizze Vita rilevanti sono quelle sottoscritte dai Clienti Allianz Bank Financial Advisors (come contraenti) con le seguenti Compagnie del Gruppo Allianz S.p.A.: RB Vita, Allianz S.p.A. (Allianz Ras e Allianz
Subalpina).
In particolar modo le polizze Allianz RAS ed (Allianz Subalpina), possono essere prese in considerazione (e quindi
rientrano nel calcolo della posizione Globale del Cliente) esclusivamente previa sottoscrizione dell’apposito
modulo di autorizzazione al trattamento dei dati personali (modulo privacy - ottobre 2002) da parte del Cliente.
Rientrano nel calcolo della Posizione Globale le seguenti tipologie di polizze vita:
1. Unit Linked
2. Index Linked
3. Polizze Vita Tradizionali
4. Polizze Vita giunte a scadenza e in Differimento Automatico di Scadenza (DAS)
Il dato di interesse è differente a seconda del tipo di polizza, in particolare:
<Per le Unit Linked il dato fondamentale è il numero di quote possedute per il controvalore della quota
stessa.
<Per le Index Linked i dati significativi sono:
- Il capitale assicurato (come sopra definito) per le polizze a premio unico;
- Il capitale ridotto (come sopra definito) per le polizze a premio ricorrente;
<Per le Polizze Vita Tradizionali i dati significativi sono:
- Il capitale assicurato (come sopra definito) per le polizze a premio unico;
- Il capitale ridotto (come sopra definito) per le polizze a premio ricorrente;
- Il capitale ridotto (come sopra definito) per le polizze liquidate parzialmente;
- Il capitale ridotto (come sopra definito) meno il capitale prestato per le polizze gravate da prestito.
Non rientrano in questo calcolo le polizze vita non più in essere e rescisse.
<Per le Polizze Vita in Differimento Automatico di Scadenza (DAS) il dato di interesse è il captale assicurato (come sopra definito).
PASSAGGIO TRA FASCE
Passaggio a fascia superiore
Allianz Bank Financial Advisors rileva mensilmente la Posizione Globale di tutti i Clienti. Nel caso la posizione corrisponda, per due mesi consecutivi, ad una fascia superiore a quella assegnata, le condizioni del conto vengono
modificate automaticamente da Allianz Bank Financial Advisors come riportato nella tabella sottostante.
Da fascia 1
Vedo Start
Vedo 1
Da fascia 1
Vedo Start
Vedo 1
Da fascia 2
Vedo 2 Zero spese
Vedo 2 Remunerato
A fascia 2
Vedo 2 Zero spese
Vedo 2 Remunerato
A fascia 3
Vedo 3 Zero Spese
Vedo 3 Remunerato
A fascia 3
Vedo 3 Zero spese
Vedo 3 Remunerato
La Fascia 4, corrispondente al conto Vedo Oltre, non è soggetta ad automatismi, ma è concessa solo ai
clienti che hanno una Posizione Globale maggiore di Euro 500.000.
Foglio informativo 15
Passaggio a fascia inferiore
Con frequenza annuale, nel mese di ottobre, Allianz Bank Financial Advisors rileva tutti i Clienti che:
<hanno aperto un conto prima del 30 aprile;
<non hanno subito variazioni di fascia dopo il 30 aprile;
<hanno un numero di rilevazioni peggiorative superiori alla metà dei mesi intercorsi dalla rilevazione
di riferimento (può essere il 1/1, il mese di apertura conto corrente, il mese di passaggio a fascia
superiore). Le condizioni di conto corrente variano automaticamente con decorrenza al 31/12 e sono
ricondotte alle condizioni di conto come riportato nella tabella sottostante se il cliente entro il 31/12
non ha riportato il valore della sua posizione globale ai limiti di patrimonio complessivo previsti dalle
condizioni applicate alla data.
Da fascia 3
Vedo 3 Zero spese
Vedo 3 Remunerato
Da fascia 3
Vedo 3 Zero spese
Vedo 3 Remunerato
Da fascia 2
Vedo 2 Zero spese
Vedo 2 Remunerato
16 Versione 20 novembre 2007
A fascia 2
Vedo 2 Zero spese
Vedo 2 Remunerato
A fascia 1
Vedo 1
Vedo 1
A fascia 1
Vedo 1
Vedo 1
C ONDIZIONI RELATIVE AL CONTO CORRENTE PERSONE GIURIDICHE
Tasso creditore
Tasso debitore per utilizzi senza fido
Commissioni di massimo scoperto per utilizzi senza fido
Periodicità di liquidazione
Spese forfettarie estinzione conto
Ritenuta fiscale
Euribor - 2 %
10 %
0,125%
Semestrale
€ 25,00
Nella misura pro tempore vigente
SPESE DI TENUTA CONTO
Spese di liquidazione periodica
Spese per operazione
Estratto conto trimestrale
€ 5,00
€ 0,50
Gratuito
BONIFICI ITALIA (Valute applicate)
Verso nostra Banca
Verso altre banche
Commissioni aggiuntive per operazioni
con coordinate bancarie incomplete/mancanti
Con indicazione valuta beneficiario
Gratuito
€ 0,50
€ 2,50
Senza indicazione valuta beneficiario
Spese per ordine di bonifico con valuta antergata
Data esecuzione del bonifico
5 % annuo sull’ammontare del bonifico
con un minimo di € 3,00
2 gg. lav. precedenti rispetto
alla valuta del beneficiario
BONIFICI ESTERI TRANSFRONTALIERI
Spese forfettarie per operazioni con coordinate bancarie complete
Spese forfettarie per operazioni con coordinate bancarie incomplete
Valuta su bonifici Esteri Transfrontalieri
€ 2,50
€ 5,00
Data esecuzione del bonifico
BONIFICI ESTERI ALTRI
Commissioni di intervento
Spese per operazione con oneri a carico ordinante (OUR)
Spese per operazione con oneri a carico beneficiario (BEN)
Spese per operazione con oneri a carico di entrambi (SHA)
Emissione C.V.S. (comunicazione valutaria statistica)
Valuta su bonifici esteri altri
1 per 1000 min. € 2,50
€ 25,00
€ 10,00
€ 10,00
Gratuita
Giorno di esecuzione
Foglio informativo 17
VALUTA E DISPONIBILITÀ SU VERSAMENTI DI ASSEGNI E CONTANTI EFFETTUATI
PRESSO SPORTELLI ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS
Contanti
Assegni nostra Banca
Assegni altra Banca
Assegni circolari
Vaglia
VALUTA
0 gg. lavorativi
1 gg. lavorativo
3 gg. lavorativi
3 gg. lavorativi
3 gg. lavorativi
DISPONIBILITÀ
0 gg. lavorativi
0 gg. lavorativi
8 gg. lavorativi
8 gg. lavorativi
8 gg. lavorativi
VALUTA SU PRELEVAMENTI A MEZZO ASSEGNI
Assegni nostra Banca allo sportello
Data assegno
SPESE PER ASSEGNI PROTESTATI, INSOLUTI O RICHIAMATI
€ 15,00
€ 15,00
Assegni versati
Assegni emessi
ASSEGNI ESTERI
Accredito assegni Euro pagabili su banche italiane
Accredito assegni USD pagabili su banche USA
Accredito assegni altri Europa
Accredito assegni esteri extra Europa
Commissioni per accredito assegni
Spese postali su incasso di assegni fino a € 12.500,00
o controvalore
Salvo buon fine
Salvo buon fine
Al dopo incasso
Al dopo incasso
1 per mille minimo € 2,50
€ 5,16
Spese postali su incasso a mezzo corriere di assegni oltre € 12.500
o controvalore
€ 25,00
VALUTA E DISPONIBILITÀ SU VERSAMENTI DI ASSEGNI ESTERI
Assegni Euro pagabili su banche italiane
Assegni USD pagabili su banche USA
18 Versione 20 novembre 2007
VALUTA
10 gg. lavorativi
10 gg. lavorativi
DISPONIBILITÀ
30 gg. calendario
30 gg. calendario
C ONDIZIONI RELATIVE AL DEPOSITO TITOLI
SPESE DI CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE
Diritti di custodia e amministrazione titoli Italia
Diritti di custodia e amministrazione titoli Esteri
Spese per invio estratto conto titoli semestrale
gratuito
gratuito
gratuito
COMMISSIONI DI NEGOZIAZIONE SU STRUMENTI FINANZIARI
Titoli di stato ed obbligazioni Italia
Titoli di stato ed obbligazioni Estere
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Spese fisse titoli azionari Esteri
0,10 % Minimo € 2,58
0,10 %
0,40 % Minimo € 2,58
0,50%
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COMMISSIONI DI NEGOZIAZIONE E SOTTOSCRIZIONE BOT
Negoziazione BOT
Sottoscrizione BOT sino a 80 giorni
Sottoscrizione BOT da 81 a 170 giorni
Sottoscrizione BOT da 171 a 330 giorni
Sottoscrizione BOT oltre 331 giorni
0,15 % minimo € 2,58
0,05 %
0,10 %
0,15 %
0,20 %
SPESE E COMMISSIONI VARIE
Spese per ineseguito per ordine
Commissioni per trasferimento titoli
Spese per chiusura deposito titoli
Spese per accredito dividendi e cedole
Spese per consegna titoli allo sportello
Spese per rimborso titoli estratti o scaduti
€ 5,00
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A LTRI SERVIZI
Imposta di bollo annuale su estratto conto corrente e deposito titoli
Nella misura
pro tempore vigente
Spese invio postale singole contabili (su richiesta)
Spese invio fax conferma operazione (su richiesta)
Spese invio estratto conto corrente mensile (su richiesta)
Spese per variazione condizioni
Spese per copie documenti contabili
Spese postali corriere veloce
Spese pagamento conto corrente postale
Spese per rilascio libretto assegni
Spese pagamento utenze domiciliate
€ 1,00
€ 2,00
€ 1,55
€ 5,00
€ 5,00
€ 10,00
€ 3,00
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Foglio informativo 19
Principali clausole contrattuali
n orme e condizioni generali
Art. 4, comma 2 Classificazione della Clientela;
Comma 2 - Qualora il Cliente classificato come “Cliente Professionale”
richieda, in via generale o limitatamente a un’operazione o classe di
operazioni, di essere considerato quale “Cliente al dettaglio”, la Banca
si riserva il diritto di sospendere con effetto immediato la singola operazione o classe di operazioni e di recedere dal presente contratto nei
termini di cui al successivo art. 17 delle Norme e Condizioni Generali.
Art. 5, comma 5 e 8 Esecuzione degli incarichi conferiti dalla Clientela;
Comma 5 - La Banca non è responsabile dei disguidi, ritardi, inadempimenti che possano intervenire nell’esecuzione delle disposizioni di
cui sopra dovute a circostanze alla stessa non imputabili o comunque
a cause che la stessa non possa ragionevolmente prevedere e curare
quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, impedimenti od ostacoli
determinati da normative di legge e consuetudinarie vigenti nel luogo
di pagamento degli effetti, documenti ed assegni, siano essi stilati in
moneta del Paese od in valuta estera; o da atti di autorità nazionali, ovvero ritardi o cadute di linea dei sistemi di comunicazione, interruzioni,
sospensioni, guasti, malfunzionamenti o non funzionamento degli
impianti telefonici o elettronici, controversie sindacali, scioperi: pertanto, la Banca non sarà responsabile di ogni eventuale danno diretto
o indiretto derivante da una mancata esecuzione o non tempestiva
esecuzione degli incarichi dovuta alle suddette circostanze.
Comma 8 - La modifica di una disposizione già impartita alla Banca
non è ammessa: a tal fine, il Cliente deve richiedere la revoca della
disposizione che intende modificare e quindi impartire quella nuova.
Art. 10, comma 3, 5 e 6 Revoca, modifica e cessazione, dei poteri
di rappresentanza;
Comma 3 - Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle
persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime,
devono essere comunicate alla sede legale della Banca con lettera
raccomandata a.r. o lettera semplice, quest’ultima purché consegnata
direttamente alla Banca o alla filiale presso la quale è intrattenuto il
rapporto, e sono opponibili alla Banca decorsi tre giorni lavorativi da
quello di ricezione della suddetta comunicazione; ciò anche quando
dette revoche, modifiche e rinunce siano state pubblicate ai sensi di
legge o comunque rese di pubblica ragione.
Comma 5 - Quando il rapporto è intestato a più persone, i soggetti
autorizzati a rappresentare i cointestatari devono essere nominati per
iscritto da tutti. La revoca delle facoltà di rappresentanza può essere
effettuata, in deroga all’art. 1726 cod. civ., anche da uno solo dei cointestatari mentre la modifica delle facoltà deve essere fatta da tutti. Le
revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate
nonché le rinunce da parte delle medesime, devono essere comunicate alla sede legale della Banca con lettera raccomandata a.r. o con
lettera semplice, quest’ultima purché consegnata personalmente
alla Banca o alla filiale presso la quale è intrattenuto il rapporto e non
saranno opponibili alla Banca finché non sia trascorso, dalla data di ricevimento della comunicazione, il tempo ragionevolmente necessario
per provvedere, che non potrà essere superiore a tre giorni lavorativi e
ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state rese
di pubblica ragione. Il cointestatario che ha disposto la revoca è tenuto
ad informarne gli altri cointestatari.
Comma 6 - Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca sino a quando essa non ne
abbia avuto notizia legalmente certa. Ciò vale anche nel caso in cui il
rapporto sia intestato a più persone.
Art. 11 Cointestazione del rapporto con facoltà di utilizzo disgiunto;
Comma 1 - Quando il rapporto è intestato a più persone con facoltà
per le medesime di compiere operazioni separatamente, le disposizioni relative al rapporto medesimo, ivi compresa quella di recedere
da uno o più rapporti con la Banca, possono essere effettuate da
ciascun intestatario separatamente con piena liberazione della Banca
anche nei confronti degli altri cointestatari. Tale facoltà di disposizione
separata può essere modificata o revocata solo su conformi istruzioni
impartite per iscritto alla Banca da tutti i cointestatari mediante lettera
raccomandata a.r. da inviarsi presso la sede legale della Banca o lettera
semplice, quest’ultima purché consegnata direttamente alla Banca o
alla filiale presso la quale sono aperti i rapporti, ovvero, tramite i canali
che la Banca renderà disponibili al Cliente.
Comma 2 - I cointestatari rispondono in solido fra loro nei confronti
della Banca per tutte le obbligazioni che si venissero a creare, per
qualsiasi ragione, anche per atto o fatto di un solo cointestatario, ed in
particolare per le obbligazioni derivanti da concessioni di fido.
Comma 3 - La Banca dovrà comunque pretendere il concorso di
tutti i cointestatari per dare esecuzione a disposizioni disgiunte dei
cointestatari in tutti i casi in cui da uno di essi le sia stata comunicata
opposizione, mediante lettera raccomandata a.r. da inviarsi presso la
sede legale della Banca o lettera semplice, quest’ultima purché consegnata direttamente alla Banca o alla filiale presso la quale sono aperti
i rapporti , ovvero, tramite i canali che la Banca renderà disponibili al
Cliente. L’opposizione non ha effetto nei confronti della Banca finché
questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione e non sia trascorso, dalla data di ricevimento, il tempo ragionevolmente necessario per
provvedere, che non potrà essere superiore a tre giorni lavorativi.
Comma 4 - Nell’ipotesi in cui la Banca riceva a firma di due o più
cointestatari separatamente, nell’ambito della facoltà riconosciuta
e disciplinata dal presente articolo, disposizioni aventi contenuto
contrastante tra loro, essa fornirà prontamente comunicazione a tutti
i disponenti dell’impossibilità di dar corso a tali disposizioni e dovrà
pretendere il concorso di tutti i cointestatari per ogni disposizione
successiva. Tale ipotesi quindi determina il venir meno della facoltà di
utilizzo disgiunto del rapporto.
Comma 5 - Nel caso di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei
cointestatari del rapporto, ciascuno degli altri cointestatari conserva
il diritto di disporre separatamente sul rapporto. Analogamente
conserva tale diritto il legale rappresentante dell’incapace (Legale
Rappresentante).
Comma 6 - Nel caso di morte di uno dei cointestatari il rapporto
rimarrà valido ed efficace nei confronti degli altri cointestatari e degli
eredi del de cuius. La Banca può dare esecuzione alle disposizioni
impartite dagli eredi del de cuius solo se questi abbiano dimostrato
tale loro qualifica mediante atto notorio (gli Eredi). Sino a tale momento, la Banca può dare esecuzione alle disposizioni impartite dagli
altri cointestatari, anche disgiuntamente tra loro, nei limiti della quota
complessiva di patrimonio di loro spettanza, determinata ai sensi dell’art. 1101 cod. civ. Successivamente al momento in cui in cui gli Eredi
abbiano dimostrato la loro qualifica:
< gli Eredi stessi potranno esercitare tutti i diritti derivanti dal rapporto, e già spettanti al de cuius, disgiuntamente rispetto agli altri
cointestatari ma solo congiuntamente tra loro;
< gli altri cointestatari potranno esercitare tutti i diritti derivanti dal
rapporto disgiuntamente tra loro e anche rispetto agli Eredi.
Comma 7 - Sia nel caso di incapacità, sia nel caso di morte, la Banca
deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari, degli eventuali Eredi
e dell’eventuale Legale Rappresentante, quando da uno di essi le sia
stata comunicata opposizione con lettera raccomandata a.r. da inviarsi
presso la sede legale della Banca o lettera semplice, quest’ultima purché consegnata direttamente alla Banca o alla filiale presso la quale
sono aperti i rapporti, ovvero, tramite i canali che la Banca renderà
disponibili al Cliente.
Art. 12 Diritto di pegno e ritenzione, cessioni di crediti e garanzie;
Comma 1 - La Banca è investita del diritto di pegno e del diritto di
ritenzione sui titoli o valori di pertinenza del Cliente comunque detenuti dalla Banca stessa o che pervengano ad essa successivamente, a
garanzia di qualunque suo credito - anche se non liquido ed esigibile
ed anche se assistito da altra garanzia reale o personale - già in essere
o che dovesse sorgere verso il Cliente, rappresentato da saldo passivo
di conto corrente e/o dipendente da qualunque operazione bancaria,
quale ad esempio: finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, aperture di credito, aperture di crediti documentari, anticipazioni su titoli o
su merci, anticipi su crediti, sconto o negoziazione di titoli o documenti, rilascio di garanzie a terzi, depositi cauzionali, riporti, compravendita
titoli e cambi, operazioni di intermediazione o prestazioni di servizi. Il
diritto di pegno e di ritenzione sono esercitati sugli anzidetti titoli o
valori o loro parte per importi congruamente correlati ai crediti vantati
Foglio informativo 20
dalla Banca e comunque non superiori a due volte il predetto credito.
Comma 2 - In particolare le cessioni di credito e le garanzie pignoratizie a qualsiasi titolo fatte o costituite a favore della Banca stanno a
garantire con l’intero valore anche ogni altro credito, in qualsiasi momento sorto, pure se non liquido ed esigibile, della Banca medesima,
verso la stessa persona.
Art. 13 Diritto di compensazione ed operatività dei diritti di compensazione e di garanzia nei confronti dei cointestatari;
Comma 1 - Quando esistono tra la Banca ed il Cliente più rapporti o
più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso dipendenze italiane ed estere della Banca medesima,
ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto.
Comma 2 - Al verificarsi di una delle ipotesi previste dall’art. 1186
cod. civ., o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla
situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente, in modo
tale da porre palesemente in pericolo il recupero del credito vantato
dalla Banca, a giudizio della Banca stessa quest’ultima ha altresì il
diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in
monete differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque
momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando
che dell’intervenuta compensazione - contro la cui attuazione non
potrà in nessun caso eccepirsi la convenzione di assegno - la Banca
darà pronta comunicazione al Cliente.
Comma 3 - Per consentire l’esercizio dei diritti di cui all’articolo
12 e per effettuare la compensazione la Banca è altresì autorizzata
irrevocabilmente dal Cliente a richiedere a suo nome e per suo conto
la liquidazione, il riscatto o il rimborso di tutte le attività del Cliente,
inclusi, a titolo esemplificativo, titoli, gestioni di patrimoni mobiliari,
quote di fondi comuni d’investimento, certificati di deposito e polizze
assicurative presso la Banca, presso società del Gruppo Allianz Bank
Financial Advisors e presso altre società del Gruppo Allianz S.p.A..
Comma 4 - Se il rapporto è intestato a più persone, la Banca ha facoltà
di valersi dei diritti di cui al primo comma ed all’art. 12, sino a concorrenza dell’intero credito risultante, anche nei confronti di conti e di
rapporti di pertinenza di alcuni soltanto dei cointestatari.
Comma 5 - La facoltà di compensazione è esclusa nei rapporti in cui
il Cliente riveste la qualità di consumatore ai sensi dell’art. 1469-bis,
cod. civ.
Art. 14 Solidarietà e indivisibilità delle obbligazioni assunte
dalla Clientela ed imputazione dei pagamenti;
Comma 1 - Tutte le obbligazioni del Cliente verso la Banca, ed in
particolare quelle derivanti da concessioni di fido, si intendono assunte
- pure in caso di cointestazione - in via solidale e indivisibile anche per
gli eventuali aventi causa a qualsiasi titolo dal Cliente stesso.
Comma 2 - Qualora sussistano più rapporti di debito verso la Banca,
il Cliente ha diritto di dichiarare - ai sensi e per gli effetti dell’art. 1193,
comma 1°, cod. civ. - nel momento del pagamento quale debito
intende soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione, la Banca può
imputare - in deroga all’art. 1193, comma 2°, cod. civ. - i pagamenti
effettuati dal Cliente, o le somme comunque incassate da terzi, ad
estinzione o decurtazione di una o più delle obbligazioni assunte dal
Cliente medesimo dandone comunicazione a quest’ultimo.
Art. 15 Determinazione e modifica delle condizioni;
Comma 2- Si conviene che la Banca possa modificare in qualunque
momento le condizioni normative delle Norme contrattuali, nonché
le condizioni economiche (i tassi, i prezzi ed ogni altra condizione
praticati) applicate al rapporto, in presenza di giustificato motivo.
Costituiscono ipotesi di giustificato motivo, a titolo meramente
esemplificativo e non esaustivo, le modifiche legislative e/o regolamentari, disposizioni di organi giudiziari, amministrativi o di
vigilanza, variazioni generalizzate dei tassi conseguenti a decisioni
di politica monetaria, di parametri economico-finanziari rilevanti
(Euribor, Libor, IRS) o di altre condizioni finanziarie di mercato, mutamenti dei processi di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale
della Banca incidenti in maniera rilevante sulle dinamiche dei costi,
ragioni di sicurezza o di maggiore efficienza, altre opportunità tecniche e operative, mutamenti relativi al grado di solvibilità ed affidabilità finanziaria del Cliente. Le relative comunicazioni di modifica
saranno validamente effettuate in forma scritta, mediante lettera
semplice all’ultimo indirizzo indicato dal Cliente, o mediante altro
supporto duraturo, con preavviso minimo di trenta giorni ed entre-
21 Versione 20 novembre 2007
ranno in vigore con la decorrenza indicata in tale comunicazione,
nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 118 del Decreto Legislativo
1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario) vigente e delle
relative disposizioni di attuazione.
Comma 3 - Nel caso di modifica unilaterale delle Norme contrattuali ai sensi dei commi che precedono, il Cliente ha diritto di
recedere dal contratto entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento
della relativa comunicazione, senza spese e con l’applicazione, in
sede di liquidazione del rapporto, delle condizioni precedentemente praticate.
Comma 4 - Nel caso in cui il tasso o le altre condizioni siano determinate con riferimento a specifici parametri oggettivi prescelti
dalle parti (es. Euribor), non costituiscono modifica delle condizioni
le variazioni conseguenti al diverso valore di tali parametri; queste
ultime sono, pertanto, automaticamente applicate al rapporto e
sono indicate al Cliente nell’ambito delle ordinarie comunicazioni
periodiche previste dalla normativa tempo per tempo vigente.”
Art. 16 Efficacia probatoria delle scritture e delle registrazioni;
Comma 1 - La Banca e il Cliente si danno reciprocamente atto del
fatto che, in relazione alla natura di ciascun rapporto, la prova delle
operazioni eseguite, nonché di ogni disposizione impartita o comunicazione effettuata, sarà validamente fornita, a seconda dei casi, per
mezzo delle scritture contabili della Banca e altresì per mezzo delle
registrazioni effettuate su supporto informatico duraturo, su nastro
magnetico o su altro supporto equivalente.
Art. 17 Durata del contratto e recesso;
Comma 1 - Salvo diverso accordo, i rapporti regolati dalle presenti
norme si intendono a tempo indeterminato, fermo restando quanto
disposto per l’ipotesi di apertura di credito o di sovvenzione.
Ad ognuna delle parti è sempre riservato il diritto di recedere da tutti
o da singoli rapporti e/o servizi, in qualsiasi momento, con il preavviso
di quindici giorni da inviarsi mediante raccomandata A/R. Il recesso
potrà essere esercitato senza preavviso qualora sussista un giustificato
motivo: in tal caso dovrà essere data immediata comunicazione alla
controparte, mediante lettera raccomandata a.r.
Comma 2 - Ai fini di cui sopra, a titolo meramente esemplificativo
e non esaustivo, costituiscono giustificato motivo, tra l’altro, i mutamenti di elementi inerenti la meritevolezza del credito, le variazioni
generalizzate dei tassi di interesse e delle condizioni di mercato, nonché i mutamenti della disciplina civilistica e fiscale relativa ai rapporti
regolati dalle presenti condizioni.
Art. 18 Spese e oneri fiscali;
Comma 1 - Le spese e gli oneri fiscali, che la Banca dovesse sostenere
in relazione ai rapporti posti in essere con il Cliente, sono a carico
dello stesso.
Comma 2 - La Banca è autorizzata ad addebitare sul conto corrente
oltre alle spese e agli oneri contemplati nel comma precedente, tutti
gli oneri a carico del Cliente ed inerenti ad ogni singolo rapporto ovvero ai servizi richiesti alla Banca.
Art. 19 Legge applicabile e foro competente
Comma 1 - Le Norme contrattuali, il contratto e le operazioni in esecuzione dello stesso sono regolati dalla legge italiana.
Comma 2 - Salvo diverso accordo, per ogni controversia che potesse
sorgere tra il Cliente e la Banca in dipendenza del contratto instaurato
ai sensi delle Norme contrattuali, il Foro competente è esclusivamente
quello di Milano. Tale ultima disposizione non si applica qualora il
Cliente sia “consumatore” ai sensi del Codice del Consumo (D. Lgs.
n. 206/2005); in tal caso è competente l’autorità giudiziaria nella cui
circoscrizione il Cliente ha la residenza o il domicilio elettivo.
n orme che regolano i Conti Correnti di Corrispondenza
e i Servizi connessi
Art. 2 Addebito in conto di assegni e cambiali;
Comma 1 - Il Cliente autorizza la Banca ad addebitare sul suo conto
assegni o cambiali da lui tratti o emessi, ancorché recanti firme di girata illeggibili, incomplete o comunque non conformi ai requisiti di cui
all’art. 11 della Legge Assegni e dell’art. 8 della Legge Cambiaria.
Art. 4, comma 6 Versamenti per corrispondenza - limitazione responsabilità;
Comma 6 - Il Cliente può effettuare versamenti per corrispondenza
tramite le reti utilizzate dalla Banca per il collocamento dei prodotti
o per corrispondenza tramite i servizi postali esclusivamente con le
modalità di seguito descritte. In entrambi i casi, il versamento e la presentazione dei titoli si considerano avvenuti solo nel momento in cui
essi pervengono materialmente alla filiale della Banca e, qualora venga
accertata una irregolarità nei titoli o una discordanza tra le indicazioni
risultanti nella distinta di presentazione e l’accertata consistenza dei
valori, la Banca stessa procederà, dandone comunicazione al Cliente,
alla registrazione del versamento per il solo importo accertato e
regolare, con esonero da ogni responsabilità e facendo fede, ad ogni
fine, le risultanze del controllo compiuto dalla Banca. Il relativo rischio
è esclusivamente a carico del Cliente, non rispondendo la Banca dello
smarrimento, distruzione o sottrazione durante il trasporto.
Art. 8, comma 2 Non apposizione della clausola effettivo;
Comma 1 - Il Cliente si obbliga a non apporre la clausola “effettivo”
di cui all’art. 1279 cod. civ. sulle disposizioni impartite in valuta estera.
In caso di inadempimento di tale obbligo, qualora la disposizione
impartita comporti per la Banca pagamenti per cassa, la stessa non
è tenuta a darvi corso. Pertanto, ove il beneficiario della disposizione
non accetti modalità di pagamento alternative, la Banca rifiuterà l’esecuzione della predetta disposizione, restando a carico del Cliente ogni
connessa conseguenza.
Art. 11, commi 2 e 4 Approvazione dell’estratto conto;
Comma 2 - Salvo quanto previsto al successivo comma 3, trascorsi
60 giorni dalla data di ricevimento degli estratti conto senza che sia
pervenuto alla Banca un reclamo specifico scritto, mediante lettera
raccomandata a.r. da inviarsi presso la sede legale della Banca o lettera
semplice, quest’ultima purché consegnata direttamente alla Banca o
alla filiale presso la quale sono aperti i rapporti, ovvero, tramite i canali
che la Banca renderà disponibili al Cliente, gli estratti conto si intenderanno senz’altro approvati dal Cliente.
Comma 4 - Salvo quanto disposto in precedenza ai commi 2 e 3,
gli eventuali reclami in merito alle operazioni effettuate dalla Banca
per conto del Cliente dovranno essere fatti da questi dal momento
in cui sia in possesso della comunicazione di esecuzione, per lettera
raccomandata a.r. da inviarsi presso la sede legale della Banca o
lettera semplice, quest’ultima purché consegnata direttamente alla
Banca o alla filiale presso la quale sono aperti i rapporti, ovvero, tramite i canali che la Banca renderà disponibili al Cliente; trascorsi 15
giorni dal ricevimento della comunicazione, l’operato della Banca si
intenderà approvato.
Art. 12 Compensazione e pagamento di assegni;
Comma 1 - Qualora la Banca si avvalga della compensazione di legge di cui all’art. 12, della Sezione I “Norme e Condizioni Generali rela-
tive al rapporto Banca-Cliente”, essa non è tenuta a pagare gli assegni
tratti o presentati con data posteriore alla stessa, nei limiti in cui, per
effetto dell’intervenuta compensazione, sia venuta meno la provvista.
Comma 2 - Qualora la Banca operi la compensazione per crediti non
liquidi ed esigibili, prevista dall’art. 12, della Sezione I “Norme e Condizioni Generali relative al rapporto Banca/Cliente”, essa non è tenuta a
pagare - nei limiti in cui sia venuta meno la provvista - gli assegni tratti
o presentati con data posteriore al ricevimento da parte del Cliente
della comunicazione dell’intervenuta compensazione.
Comma 3 - Nei casi previsti dai commi precedenti, il Cliente è tenuto
a costituire immediatamente i fondi necessari per il pagamento degli
assegni tratti con data anteriore all’intervenuta compensazione, dei
quali non sia ancora spirato il termine di presentazione, sul conto o sui
conti a debito dei quali la compensazione medesima si è verificata e
nei limiti in cui quest’ultima abbia fatto venir meno la disponibilità.
Comma 4 - Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel
caso di conti intestati a più persone.
Art. 13 Recesso;
Comma 1 - Fermo quanto previsto dall’art. 17 della Sezione I “Norme
e Condizioni Generali relative al rapporto Banca/Cliente”, in caso di recesso dal contratto di conto corrente e/o dalla inerente convenzione di
assegno, ognuna delle parti ha il diritto di esigere il pagamento di tutto
quanto sia reciprocamente dovuto. Il recesso dal contratto provoca la
chiusura del conto.
Comma 2 - Qualora la Banca receda dal contratto di conto corrente,
essa non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti ed a pagare gli assegni
tratti con data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto efficace.
Ove la revoca riguardi soltanto la convenzione di assegno, la Banca
non è tenuta a pagare gli assegni tratti con data posteriore a quella
in cui la revoca è divenuta efficace. Resta salvo ogni diverso effetto
della revoca dell’autorizzazione ad emettere assegni disposta ai sensi
dell’art. 9 della legge 15 dicembre 1990, n. 386 e successive eventuali
integrazioni e/o modificazioni.
Comma 3 - Qualora il Cliente receda dal contratto di conto corrente,
la Banca, fermo restando quanto disposto al comma precedente, non
è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti ed a pagare gli assegni tratti
con data anteriore a quella in cui il recesso è divenuto efficace; ove
la revoca riguardi soltanto la convenzione di assegno, la Banca non è
tenuta a pagare gli assegni tratti con data anteriore a quella in cui la
revoca è divenuta efficace.
Comma 4 - In deroga a quanto previsto nell’art. 17 della Sezione I
come richiamato dal primo comma del presente articolo, il Cliente,
nell’esercitare il diritto di recedere dal contratto, può per iscritto - al
fine di disciplinare secondo le proprie esigenze gli effetti del recesso
sugli ordini impartiti e sugli assegni tratti - comunicare alla Banca un
termine di preavviso maggiore di dieci giorni, ovvero indicare alla
stessa gli ordini e gli assegni che intende siano onorati, purché impartiti o tratti in data anteriore al momento in cui il recesso medesimo è
divenuto operante.
Comma 5 - L’esecuzione degli ordini ed il pagamento degli assegni di
cui ai commi precedenti vengono effettuati dalla Banca entro il limite
di capienza del conto.
Comma 6 - Il recesso dalla convenzione di assegno esercitato da uno
dei cointestatari o dalla Banca nei confroni dello stesso lascia integra la
convenzione verso gli altri cointestatari, qualora sia prevista la facoltà
per i contitolari di compiere operazioni separatamente.
n orme CHE REGOLANO GLI AFFIDAMENTI IN CONTO CORRENTE
Art. 3 Recesso;
Comma 1 - Fermo quanto previsto dall’ art. 17 della Sezione I “Norme
e Condizioni Generali relative al rapporto Banca/Cliente”la Banca ha
la facoltà di recedere in qualsiasi momento dall’apertura di credito,
ancorché concessa a tempo determinato, nonché di ridurla o di sospenderla. Il Cliente dovrà provvedere al pagamento di quanto dovuto
entro quindici giorni dalla relativa comunicazione.
Comma 2 - Anche il Cliente ha facoltà di recedere con effetto di chiusura dell’operazione mediante pagamento di quanto dovuto.
In ogni caso il recesso ha l’effetto di sospendere immediatamente
l’utilizzo del credito concesso.
Le eventuali disposizioni allo scoperto che la Banca ritenesse di
eseguire dopo la scadenza convenuta o dopo la comunicazione del
recesso non comportano il ripristino dell’apertura di credito neppure
per l’importo delle disposizioni eseguite. L’eventuale scoperto consentito oltre il limite dell’apertura di credito non comporta l’aumento
di tale limite.
Comma 3 - Le disposizioni del presente articolo si applicano ad ogni
altro credito o sovvenzione contrattualmente prevista, comunque e
sotto qualsiasi forma concessi dalla Banca al Cliente.
Foglio informativo 22
Art. 4 Recesso, compensazione e pagamento di assegni
Comma 1 - In caso di recesso dall’apertura di credito da parte
della Banca, il Cliente è tenuto a costituire senza dilazione i fondi
necessari per il pagamento degli assegni tratti prima del ricevimento
della comunicazione di recesso, dei quali non sia decorso il termine
di presentazione.
Comma 2 - Nel caso di cui al comma precedente, la compensazione
per crediti non liquidi ed esigibili prevista dall’art. 13, della Sezione I
“Norme e Condizioni Generali relative al rapporto Banca/Cliente si intende operata al momento stesso della ricezione della comunicazione
di recesso da parte del Cliente.
Comma 3 - Le disposizioni di cui all’art. 12 della Sezione II (“Norme
che regolano i Conti Correnti di Corrispondenza e i Servizi connessi”) si
applicano anche nel caso di recesso dall’apertura di credito.
n orme SUL SERVIZIO DI DEPOSITO A CUSTODIA E/O AMMINISTRAZIONE
DI TITOLI E STRUMENTI FINANZIARI
Art. 5 Vendita dei titoli in caso di inadempimento del Cliente;
Comma 1 - Se il Cliente non adempie puntualmente ed interamente
alle sue obbligazioni, di cui all’articolo precedente, la Banca lo diffida a
mezzo di lettera raccomandata a pagare entro il termine di 15 giorni
decorrente dalla ricezione della predetta comunicazione.
Comma 2 - Se il Cliente rimane in mora, la Banca può valersi dei diritti
ad essa spettanti ai sensi degli artt. 2761, commi 3 e 4 e 2756, commi
2 e 3, cod. civ., realizzando direttamente o a mezzo di altro intermediario abilitato un quantitativo dei titoli depositati congruamente
correlato al credito vantato dalla Banca stessa.
Comma 3 - Prima di realizzare i titoli, la Banca avverte il Cliente con
lettera raccomandata del suo proposito, accordandogli un ulteriore
termine di 10 giorni.
Comma 4 - La Banca si soddisfa sul ricavo netto della vendita e tiene il
residuo a disposizione del Cliente.
Comma 5 - Se la Banca ha fatto vendere solo parte dei titoli, tiene in
deposito gli altri alle stesse condizioni.
Art. 7 Recesso;
Comma 1 - In caso di recesso dal Servizio di deposito a custodia
e/o amministrazione di titoli e strumenti finanziari si applica l’art.
17 della Sezione I “Norme e Condizioni Generali relative al rapporto
Banca/Cliente”.
Comma 2 - Le parti convengono che qualora sul predetto rapporto,
per il quale una delle parti ha manifestato la volontà di recedere, vi
siano titoli o strumenti finanziari ancora in deposito, la banca, decorsi
i predetti 10 giorni senza che le siano pervenute idonee istruzioni in
merito al loro trasferimento o alla loro vendita, potrà depositarli su
un conto transitorio curandone unicamente la custodia e senza più
svolgere l’attività di amministrazione.
Art. 9 Cointestazione del rapporto con facoltà di utilizzo disgiunto;
Comma 1 - Fermo quanto previsto dall’articolo 11 della Sezione I “Norme e Condizioni Generali relative al rapporto Banca/Cliente”, quando
il deposito è intestato a più persone con facoltà per le medesime di
compiere operazioni anche separatamente a firma disgiunta, ciascuno
degli altri cointestatari è autorizzato in nome e per conto di ciascun altro
cointestatario del rapporto a vendere i titoli nominativi, anche azionari,
intestatati ad uno solo dei titolari del rapporto; comprare titoli nominativi,
anche azionari, facendoli intestare ad un altro dei cointestatari del rapporto; trasferire i titoli nominativi, anche azionari, intestati ad uno solo dei
titolari del rapporto, apponendo sugli stessi le relative girate o conferendo
alla Banca il relativo mandato anche a favore dei terzi o della Banca; dare
in riporto i titoli, estinguere i riporti in essere; utilizzare comunque i titoli
nominativi, anche azionari, intestati ad uno solo dei titolari del rapporto
ed in particolare a dare le conferme per l’esecuzione delle operazioni non
adeguate e le autorizzazioni per le operazioni in conflitto d’interesse. Si
intende che la firma del presente atto da parte di ciascun cointestatario
assume anche valore ed efficacia di procura a favore disgiuntamente
degli altri cointestatari, per la realizzazione di quanto sopra previsto.
Art. 11 Subdeposito dei titoli cartacei presso società di gestione
accentrata;
Comma 1 - La Banca è autorizzata a subdepositare i titoli cartacei presso
una delle società di gestione accentrata ai sensi e per gli effetti dell’art. 80
e ss. Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e normativa di attuazione.
In relazione ai suddetti titoli subdepositati, il Cliente prende atto che può
disporre in tutto o in parte dei diritti inerenti ai medesimi titoli a favore di
altri depositanti ovvero chiedere la consegna di un corrispondente quantitativo di titoli della stessa specie di quelli subdepositati, tramite la Banca
depositaria-aderente e secondo le modalità indicate nelle norme contenute nel regolamento dei servizi della società di gestione accentrata.
Art. 12 Subdeposito dei titoli al portatore presso altri enti;
Comma 1 - La Banca è altresì autorizzata a subdepositare i titoli al portatore anche presso organismi diversi dalle società di gestione accentrata, a
cui sia consentita comunque la custodia e l’amministrazione accentrata;
detti organismi a loro volta, per particolari esigenze, possono affidarne la
materiale custodia a terzi.
Comma 2 - Qualora i titoli di cui al comma precedente presentino caratteristiche di fungibilità o quando altrimenti possibile - ferma restando la
responsabilità del Cliente in ordine alla regolarità dei titoli - la Banca è anche autorizzata a procedere al loro raggruppamento ovvero a consentirne
il raggruppamento da parte dei predetti organismi ed il Cliente accetta di
ricevere in restituzione altrettanti titoli della stessa specie e qualità.
Comma 3 - Resta comunque inteso che, anche relativamente ai titoli
subdepositati ai sensi di questo articolo, la Banca rimane responsabile nei
confronti del Cliente a norma del presente contratto.
Art. 13 Subdeposito di titoli emessi o circolanti all’estero
Comma 1 - Per i titoli emessi o circolanti all’estero la Banca è autorizzata a
farsi sostituire - nell’esecuzione delle operazioni di cui all’art. 3 - da società
estere subdepositarie a tal fine abilitate, depositando conseguentemente i
titoli presso le stesse. Il servizio si svolge secondo le modalità indicate nelle
norme contenute nel regolamento di dette società estere subdepositarie.
n ORME RELATIVE ALL’INCARICO DI RICEZIONE, TRASMISSIONE E
NEGOZIAZIONE DI ORDINI SU STRUMENTI FINANZIARI
Art. 1 - Conferimento degli ordini
Comma 1 - La Banca svolge le attività riguardanti i servizi di negoziazione in conto proprio, di ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari ai sensi del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio
1998 (T.U.F.) e successive modificazioni ed integrazioni e dei relativi
regolamenti di attuazione. Oggetto della prestazione dei servizi sono,
salvo diverso accordo, gli strumenti finanziari definiti dal TUF.
Comma 2 - Nello svolgimento dei predetti servizi, la Banca è autorizzata, ai sensi della vigente normativa ad agire per conto del Cliente anche
in nome proprio. Gli ordini sono impartiti alla Banca di norma per
iscritto attraverso i promotori finanziari a tal fine autorizzati o presso
la propria sede legale o le proprie filiali.
Comma 3 - All’atto del ricevimento dell’ordine la Banca o il promotore
23 Versione 20 novembre 2007
finanziario rilasciano apposita attestazione cartacea.
Comma 4 - Qualora gli ordini, previa autorizzazione della Banca, vengano impartiti telefonicamente tramite il Servizio di Banca Diretta ,il
Cliente prende atto che tali ordini saranno registrati su nastro magnetico o su altro supporto equivalente. Gli ordini possono essere anche
impartiti mediante altri mezzi di comunicazione a distanza, diversi dal
telefono, secondo i canali di volta in volta posti in essere dalla Banca in
relazione ai servizi prestati. In tali casi l’attestazione nonché l’assolvimento degli obblighi informativi risultano dalle registrazioni effettuate
con modalità tecniche che consentono al Cliente di acquisire la disponibilità della documentazione su supporto duraturo.
Comma 5 - Qualora siano impartiti attraverso promotori finanziari,
gli ordini, ai fini dell’esecuzione nel rispetto della priorità della loro
ricezione, si intendono conferiti alla Banca nel momento in cui
pervengono a quest’ultima. È fatto divieto ai promotori finanziari di
riscuotere denaro, strumenti finanziari e titoli di credito al portatore.
Il Cliente e la Banca riconoscono la validità degli ordini impartiti, per il
tramite dei promotori finanziari, via fax; il Cliente che si avvale di tale
strumento dovrà riportare sull’ordine stesso un recapito telefonico ove
rintracciarlo al fine di acquisire eventuali ulteriori elementi di certezza
relativamente all’ordine, ove necessari. Gli ordini via fax dovranno pervenire, per il tramite dei promotori finanziari, unicamente sui numeri
telefonici che la Banca comunicherà al Cliente in modo generalizzato
e impersonale, anche tramite modalità telematiche. In tal caso il Cliente dovrà inviare alla Banca l’ordine in originale.
Comma 6 - Gli ordini impartiti dal Cliente devono essere completi in
ogni elemento necessario alla loro esecuzione. È facoltà della Banca
di rifiutare, non trasmettere o non negoziare l’ordine conferito dal
Cliente stesso, anche a mezzo di strumenti informatici, con obbligo
di immediata comunicazione al Cliente, fornendo le ragioni alla base
di tale rifiuto.
Comma 7 - Il Cliente in caso di indisponibilità della modalità di conferimento dell’ordine prescelta, potrà sempre avvalersi di una delle altre
modalità alternative disciplinate nelle Norme contrattuali.
Comma 8 - Per quanto occorra, si precisa che la massima tempestività
di esecuzione degli ordini impartiti dal Cliente, è da porsi in relazione
alla modalità di conferimento prescelta fra quelle disciplinate nel
presente accordo, con prevalenza dei canali telematici e telefonici.
Viceversa, l’utilizzo da parte del Cliente del fax o della corrispondenza
scritta in genere, comporta, previamente alla successiva trasmissione
o negoziazione da parte della Banca, la verifica dei requisiti di disponibilità dei fondi (bene fondi) e di veridicità della sottoscrizione apposta
(bene firma), per il rispetto di precise disposizioni normative, l’espletamento di tali procedure, in particolari condizioni di intensa operatività
sui mercati e di code di lavorazione, nonché l’avvenuta ricezione da
parte della Banca in fasce orarie pomeridiane, possono implicare una
esecuzione posticipata.
Art. 2, comma 6 - Esonero di responsabilità per mancata ricezione degli ordini
Comma 6 - La Banca non è responsabile della mancata esecuzione
degli ordini dovuta a impossibilità ad operare derivante da cause ad
essa non imputabili o, in ogni caso, a ritardi dovuti a malfunzionamenti
del mercato, mancata o irregolare trasmissione delle informazioni o a
cause al di fuori del suo controllo, inclusi, senza limitazione, ritardi o
cadute di linea del sistema di trasmissione e/o di negoziazione o altri
inconvenienti dovuti a alterazioni, interruzioni, sospensioni, guasti,
malfunzionamento o non funzionamento degli impianti e dei sistemi
telefonici elettronici, controversie sindacali, forza maggiore, scioperi.
Art. 13 - Approvazione tacita della documentazione delle operazioni
eseguite
Comma 1 - La Banca invia al Cliente la rendicontazione dell’attività
svolta, avuto riguardo ai costi delle operazioni e dei servizi prestati.
Comma 2 - La Banca trasmette prontamente al Cliente le informazioni
essenziali riguardanti l’esecuzione dell’ordine.
Comma 3 - La Banca trasmette al Cliente al dettaglio un avviso che
confermi l’esecuzione dell’ordine impartito, al più tardi il primo giorno
lavorativo successivo all’esecuzione o, nel caso in cui la Banca debba
ricevere conferma dell’avvenuta esecuzione da parte di un terzo
soggetto, entro il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione
della conferma dal terzo medesimo. In tale ipotesi, ove la conferma
dell’avvenuta esecuzione debba essere necessariamente inviata da
un terzo soggetto, la Banca è esonerata dall’obbligo di trasmettere la
propria nota di eseguito.
Comma 4 - A richiesta del Cliente, la Banca fornisce informazioni circa
lo stato del suo ordine.
Comma 5 - La documentazione si intenderà tacitamente approvata
dal Cliente in mancanza di reclamo scritto motivato, che dovrà essere
trasmesso alla Banca secondo le modalità di cui al presente contratto,
trascorsi 60 giorni dalla data di ricezione della documentazione
stessa.
n orme CHE REGOLANO IL SERVIZIO DI BANCA DIRETTA
Art. 3 Obblighi di custodia;
Comma 1 - Il Cliente si impegna a custodire con ogni cura il Codice
Utente, Numero Personale e la Parola Chiave ed è responsabile della loro
custodia e del loro corretto utilizzo. Egli risponde del loro indebito uso, da
chiunque operato, anche se in conseguenza di smarrimento o furto.
Comma 2 - La Banca non potrà essere ritenuta responsabile del loro utilizzo
fraudolento sinché il Cliente non le abbia comunicato il loro smarrimento
o furto mediante lettera raccomandata a.r., da inviarsi presso la sede legale
della Banca o lettera semplice, quest’ultima purchè consegnata direttamente alla Banca o alla filiale presso la quale sono aperti i rapporti, ovvero,
tramite i canali che la Banca renderà disponibili al Cliente, e la Banca non
abbia potuto di conseguenza provvedere al blocco dell’operatività, comunque non oltre un giorno lavorativo dalla ricezione.
Art. 4, comma 2 Riconoscimento della validità degli addebiti;
Comma 2 - Il Cliente riconosce fin d’ora validi gli addebiti e gli accrediti
operati dalla Banca in conseguenza del Servizio.
Art. 5 Autorizzazione alla registrazione ed efficacia probatoria delle stesse;
Comma 1 - Durante lo svolgimento del Servizio, la Banca provvede a
effettuare, in via continuativa la registrazione di tutte le conversazioni
telefoniche intercorse con i Clienti. Il Cliente autorizza sin d’ora la Banca ad
effettuare tali registrazioni in via continuativa senza ulteriore preavviso.
Comma 2 - Analogamente il Cliente autorizza la Banca ad effettuare
tutte le registrazioni degli ordini o delle comunicazioni effettuate tramite
sistemi telematici diversi.
Comma 3 - Tenuto conto della natura del Servizio, la prova delle operazioni eseguite, nonché di ogni comunicazione effettuata tramite i sistemi
telematici o telefonici sarà validamente fornita per mezzo delle scritture
contabili, delle registrazioni fonografiche e delle registrazioni dei dati informatici effettuate su supporto informatico o altro tipo analogo di supporto.
Tali registrazioni, unitamente alle scritture contabili, che possono formarsi
anche attraverso il passaggio elettronico degli impulsi effettuato dal Cliente, fanno piena prova circa il ricevimento e il contenuto degli ordini.
Art. 6 Cointestazione;
Comma 1 - In caso di cointestazione le operazioni svolte tramite il
servizio si intendono sempre e comunque effettuate in modo disgiunto
dai singoli intestatari, quali creditori e debitori solidali ai sensi di legge con
piena liberazione della Banca per le operazioni svolte da ciascuno di essi,
così come previsto nelle Norme e Condizioni Generali relative al rapporto
Banca/Cliente e di quelle speciali che regolano ciascun singolo servizio.
Art. 8 Cause di esclusione della responsabilità - Cause di forza maggiore;
Comma 1 - Il Cliente è tenuto a seguire le istruzioni fornite dalla Banca
per l’utilizzo del Servizio, restando in ogni caso responsabile dei danni di
qualsiasi genere, diretti e indiretti, derivanti alla Banca medesima e/o a
terzi dall’inosservanza di dette istruzioni.
Comma 2 - È esclusa la responsabilità della Banca per gli eventuali
danni e/o pregiudizi che derivassero al Cliente da eventuali interruzioni
o sospensioni del Servizio per malfunzionamenti delle apparecchiature
e/o degli strumenti di collegamento di cui all’art. 1, e/o delle relative
reti di comunicazione (per esempio del servizio telefonico, postale o di
erogazione dell’energia elettrica) ovvero per serrate o scioperi, anche
del personale della Banca o società di cui la stessa si avvale, ovunque
verificatisi; per impedimenti od ostacoli determinati da disposizioni di
legge o da atti di autorità nazionali o estere; per provvedimenti o atti di
natura giudiziaria o fatti di terzi, e comunque per qualsiasi altra causa
non imputabili alla Banca.
Comma 3 - La Banca ha la facoltà di sospendere, anche solo parzialmente, o interrompere il Servizio in qualsiasi momento per ragioni connesse
all’efficienza e sicurezza del Servizio medesimo, nonché di sospendere il
Servizio nei confronti di singoli Clienti.
Art. 10 Libretti assegni;
Comma 1 - Qualora il Cliente chieda mediante il canale telefonico o mediante il canale telematico, e la Banca lo consenta, il rilascio e la spedizione
a mezzo posta e a proprio rischio di libretti di assegni bancari, gli verrà ogni
volta chiesto di dichiarare di non essere interdetto dall’emissione di assegni
bancari come previsto dall’art. 124 della Legge sull’assegno e successive
integrazioni e modificazioni. In tal caso tale dichiarazione verrà registrata e
dovrà essere sottoscritta utilizzando la parola chiave attribuita unicamente
dalla Banca al Cliente stesso. Il Cliente riconosce a tale sottoscrizione valore
di vera e valida dichiarazione di propria responsabilità, ai sensi e per gli
Foglio informativo 24
effetti dell’articolo 124 della sopra citata Legge sull’assegno.
Art. 11 Termini di esecuzione
Comma 1 - Le comunicazioni e le disposizioni del Cliente alla Banca
saranno eseguite, salvo diversa pattuizione, trascorso il termine massimo
di 5 giorni lavorativi.
Comma 2 - La Banca ha facoltà di assumere o meno le disposizioni conferite dal Cliente e, in caso negativo, ne darà tempestiva comunicazione
all’interessato.
n ORME CHE REGOLANO L’OPERATIVITÀ A DISTANZA SUI FONDI
Art.1 Oggetto del servizio ed univocità di intestazione
Comma 1 - Il Cliente, già titolare presso Allianz Global Investors Italia
SGR S.p.A. (già Ras Asset Management SGR S.p.A.) di quote di fondi comuni di investimento può richiedere l’estensione del servizio di cui alle
“Norme che regolano il servizio di Banca Diretta” anche per le operazioni a distanza aventi ad oggetto i citati fondi comuni di investimento.
Comma 2 - L’operatività a distanza su fondi tramite il Servizio di Banca
Diretta è da intendersi valida per tutte le posizioni attive presso Allianz
Global Investors Italia SGR S.p.A. con intestazione coincidente con quella
del corrispondente Conto corrente e Dossier Titoli richiamati nelle
Norme contrattuali.
Comma 2 - Ne consegue che eventuali richieste di rimborso delle
quote dei fondi, oggetto del presente accordo, richieste direttamente
a Allianz Global Investors Italia SGR S.p.A. o attraverso altri collocatori e
dagli stessi inoltrate a Allianz Global Investors Italia SGR S.p.A. verranno
regolarmente liquidate al Cliente sul conto corrente attivo presso la
Banca in forza del presente mandato irrevocabile.
Art.3 Mandato irrevocabile
Comma 1 - I Clienti si impegnano ad effettuare tutte le operazioni
di liquidazione, riscatto e rimborso mediante disposizioni impartite
direttamente alla Banca a valere sul conto corrente di cui in premessa,
dando mandato irrevocabile a quest’ultima, anche nel suo interesse,
affinché comunichi a Allianz Global Investors Italia SGR S.p.A. i termini
delle presenti Norme contrattuali.
Art.9 Variazione dell’intestazione
Comma 1 - Per tutte le quote di fondi per le quali è prevista l’adesione
all’operatività a distanza oggetto delle presenti norme, in relazione alla
peculiarità del servizio e considerando l’attività di evidenziazione anche nel
conto di deposito, è preclusa la possibilità di richiedere la variazione dell’intestazione; tale facoltà resta subordinata al recesso preventivo dal presente
Servizio.à di recedere dal presente Servizio, con preavviso di 15 giorni.
Art.8 Richiesta dei certificati
Comma 1 - L’adesione all’operatività a distanza, preclude, in via transitoria, la possibilità di richiedere l’emissione cartacea dei certificati, che
resta subordinata pertanto al recesso preventivo dal presente Servizio.
n orme CHE REGOLANO L’USO DELLA CARTA BANCOMAT
Art. 1, comma 2 Limiti di indennizzo;
Comma 2 - L’utilizzo dei Servizi deve avvenire entro i limiti d’importo
e con le modalità indicate nel modulo allegato ed in ogni caso entro il
limite costituito dal saldo disponibile del conto corrente. Il Cliente, nel
corso del rapporto, può concordare con la Banca la modifica dei limiti
di importo previsti. A fronte di tale incremento degli importi di utilizzo,
il Cliente prende atto che non si forniscono garanzie di rimborso sui
massimali eccedenti il limite previsto nel modulo citato.
Art. 3, comma 4 Revoca o perdita dei poteri di rappresentanza;
Comma 4 - La revoca ovvero la perdita dell’autorizzazione ad operare
di cui ai precedenti commi sono opponibili alla Banca a decorrere
dalle ore 24,00 del giorno lavorativo successivo alla ricezione della
segnalazione effettuata alla Banca mediante telefonata al Numero
Verde Allianz Bank Financial Advisors, lettera raccomandata a.r., da inviarsi presso la sede legale della Banca o lettera semplice, quest’ultima
purché consegnata direttamente alla Banca o alla filiale presso la quale
sono aperti i rapporti, ovvero, tramite i canali che la Banca renderà
disponibili al Cliente, telegramma o fax, salvi i casi di forza maggiore,
ivi compreso lo sciopero, riguardanti la Banca e i suoi corrispondenti
anche non bancari.
Art. 4 Responsabilità per custodia della carta e del P.I.N.;
Comma 1 - Il cliente è tenuto a custodire con ogni cura la Carta ed
il P.I.N.; quest’ultimo, in particolare, deve restare segreto e non deve
essere riportato sulla Carta né conservato insieme ad essa. Fermo
restando quanto previsto al successivo art. 5, il cliente è responsabile
di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dall’abuso o dall’uso
illecito della Carta e del P.I.N.
Comma 2 - Fermo restando quanto previsto dall’art. 5, comma 1, in
caso di smarrimento o sottrazione della Carta e/o del P.I.N. il cliente è
responsabile per le perdite derivanti da eventuali prelievi fraudolenti
- nel limite di 160 Euro per prelievo e fatti salvi i casi di dolo o colpa
grave - fino al momento in cui risulti opponibile alla Banca la segnalazione di smarrimento o sottrazione della Carta e/o del P.I.N. medesimi,
ai sensi dell’art. 5, comma 5.
Comma 3 - In caso di danneggiamento o deterioramento della Carta,
il cliente è tenuto a non effettuare ulteriori operazioni ed a consegnare
25 Versione 20 novembre 2007
la Carta alla Banca nello stato in cui si trova.
Art. 5 comma 5 Opponibilità della denuncia di smarrimento
o di sottrazione;
Comma 5 - La segnalazione di smarrimento o sottrazione è opponibile alla Banca a decorrere dalle ore 24,00 del giorno lavorativo
successivo alla ricezione della segnalazione effettuata alla Banca
mediante telefonata al Numero Verde Allianz Bank Financial Advisors,
lettera raccomandata a.r., da inviarsi presso la sede legale della Banca
o lettera semplice, quest’ultima purché consegnata direttamente alla
Banca o alla filiale presso la quale sono aperti i rapporti, ovvero, tramite
i canali che la Banca renderà disponibili al Cliente, telegramma o fax,
salvo i casi di forza maggiore, ivi compreso lo sciopero, riguardanti la
Banca o i suoi corrispondenti anche non Bancari.
Art. 6, comma 2 Facoltà di modificare, sospendere o abolire i Servizi;
Comma 2 - La Banca si riserva la facoltà di modificare l’ubicazione
delle apparecchiature di cui all’art. 1, comma 3, sospendere o abolire
i Servizi in qualsiasi momento, in relazione ad eventi connessi all’efficienza ed alla sicurezza dei Servizi medesimi.
Art. 8 Facoltà di recesso della Banca o di temporaneo divieto
di utilizzo della Carta;
Comma 1 - La Banca si riserva la facoltà di recedere dal contratto
in qualsiasi momento con preavviso di almeno 1 giorno, dandone
comunicazione scritta al cliente, il quale è tenuto a restituire immediatamente la Carta, nonché ogni altro materiale in precedenza
consegnato.
Comma 2 - Qualora ricorra un giustificato motivo ai sensi dell’art.
1469-bis, comma 4, cod. civ., la Banca ha facoltà di recedere dal contratto senza preavviso, dandone immediata comunicazione al cliente.
Analoga facoltà è riconosciuta alla Banca al fine di tutelare il buon
funzionamento e di garantire la sicurezza dei Servizi.
Comma 3 - Il cliente resta responsabile di ogni conseguenza dannosa
che possa derivare dalla prosecuzione dell’uso dei Servizi successivamente al recesso della Banca o nel periodo in cui abbia ricevuto
dalla Banca medesima eventuale comunicazione dell’esistenza di un
temporaneo divieto di utilizzazione della Carta.
Sezione D - Servizio di pagamento dei pedaggi autostradali
Art. 2 (Esonero di responsabilità per l’interruzione del servizio - Facoltà
di sospendere od abolire il servizi)
Il Servizio funziona, di norma, 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
Resta esclusa ogni responsabilità della Banca per interruzioni, sospensioni, irregolare o mancato funzionamento del Servizio per cause
ad essa non imputabili, tra le quali si indicano, a titolo meramente
esemplificativo, il mancato o irregolare funzionamento delle apparecchiature presso i varchi autostradali, sciopero anche del personale, o
altre cause di forza maggiore.
La Banca rimane totalmente estranea ad eventuali controversie tra
Titolare di Carta e Società od Enti convenzionati in ordine ai pedaggi
pagati utilizzando il Servizio.
Al fine di tutelare il buon funzionamento del Servizio e di garantire la
sicurezza, la Banca ha la facoltà, in qualsiasi momento, di procedere al
blocco della Carta, anche limitatamente al presente servizio, senza necessità di preventivo avviso al Titolare. La Banca si riserva, in ogni caso,
la facoltà, in qualunque momento, di sospendere il Servizio ovvero di
recedere dallo stesso, anche senza preavviso, senza responsabilità nei
confronti del Titolare, a seguito di norme legislative che ne rendano
non più perseguibile lo scopo, ovvero di disposizioni e/o direttive degli
Organi istituzionali competenti in materia.
In ogni caso è riconosciuta ad entrambe le parti la facoltà di recedere
dal presente Servizio, con preavviso di 15 giorni.
REGOLAMENTO TITOLARI CARTA DI CREDITO CARTASI’
Art. 4 Limite di utilizzo e facoltà della Banca di riduzione dello stesso;
Comma 1 - La Banca assegnerà alla Carta un limite di utilizzo mensile,
il cui ammontare verrà stabilito dalla Banca stessa in base a proprie
autonome valutazioni.
Comma 2 - Il Titolare potrà concordare con la Banca eventuali variazioni del limite di utilizzo mensile della Carta; la Banca ha comunque
la facoltà di ridurre tale limite, con congruo preavviso e per giustificato
motivo, informandone tempestivamente per iscritto il Titolare.
Comma 3 - Il Titolare, in tal caso, ha diritto di recedere dal contratto
con le modalità indicate all’articolo 18.
Comma 4 - La disponibilità di spesa della Carta è determinata dalla
differenza fra limite di utilizzo e importi autorizzati o movimenti
contabilizzati (per le dilazioni di pagamento previste all’articolo 13
va sottratto anche il debito residuo), e si ricostituisce all’inizio di ogni
mese interamente, ovvero al netto degli eventuali addebiti non ancora
inseriti nell’estratto conto.
Art. 5, comma 5 Esonero da responsabilità per mancata accettazione
della Carta;
Comma 5 - CartaSì non ha alcuna responsabilità nel caso in cui la
Carta non sia accettata dagli Esercenti.
Art. 9 Rinuncia ed eccezioni su beni e/o servizi acquistati con la Carta;
Comma 1 - Il Titolare riconosce espressamente l’estraneità di CartaSì
e della Banca ai rapporti fra lui e gli Esercenti. Pertanto per qualsiasi
controversia – come pure per esercitare qualsiasi diritto - il Titolare
dovrà rivolgersi esclusivamente agli Esercenti presso i quali sono
stati acquistati le merci o i servizi, restando comunque esclusa ogni
responsabilità di CartaSì e della Banca per difetti delle merci o dei
servizi, tardata o mancata consegna delle merci, tardata o mancata
erogazione dei servizi, disservizi e simili, anche nel caso in cui i relativi
ordini di pagamento siano già stati pagati.
Comma 2 - In ogni caso, nei rapporti con CartaSì e con la Banca, l’ordine impartito attraverso l’uso della Carta è irrevocabile.
Art. 13, comma 3 e 4 Decadenza del beneficio della rateizzazione;
Comma 3 - Resta inteso che qualsiasi inadempimento da parte del
Titolare degli obblighi previsti nel presente Regolamento comporta la
decadenza del beneficio della rateizzazione, ove accordato
Comma 4 - Il beneficio della rateizzazione cesserà inoltre immediatamente in tutti i casi di recesso dal contratto, con decorrenza dal
momento di efficacia del recesso stesso.
Art. 14, comma 4 Termine di decadenza per l’approvazione dell’estratto conto;
Comma 4 - Trascorsi 60 giorni dalla data della ricezione dell’estratto
conto (o della notifica via e-mail della sua pubblicazione su Internet)
senza che sia pervenuto a CartaSì, anche tramite la Banca, un reclamo
specifico per iscritto l’estratto si intenderà senz’altro approvato dal
Titolare, con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno
concorso a formare la risultanza del conto.
da parte di terzi.
Art. 18, comma 1 Facoltà di recesso e comma 2 Recesso di CartaSi o
della Banca per giustificato motivo;
Comma 1 - Fermo restando quanto previsto dagli articoli 4 e 20, il
Titolare ha facoltà di recedere dal presente contratto mediante comunicazione scritta da inviare a CartaSì o alla Banca, con preavviso di
almeno due mesi dalla data di rinnovo annuale. Trascorso il periodo di
preavviso, il Titolare dovrà provvedere ad invalidare la Carta, tagliandola in due parti, e a restituirla a CartaSì e/o alla Banca, ferme restando
tutte le obbligazioni sorte a suo carico anteriormente alla data di ricezione, da parte di CartaSì o della Banca, della Carta restituita. Analoga
facoltà spetta a CartaSì e/o alla Banca.
Comma 2 - Inoltre, per giustificato motivo, che verrà reso noto al
Titolare tramite comunicazione scritta, CartaSì e/o la Banca potranno
recedere in qualsiasi momento, anche senza preavviso, dal contratto
dichiarando nulla la Carta, che sarà in tal caso ritirata direttamente o
a mezzo di altri a tale scopo incaricati. Dal momento della ricezione
della comunicazione, il Titolare non potrà far più uso della Carta e dovrà restituirla dietro richiesta di CartaSì e/o della Banca, delle banche,
degli Esercenti o di altri a tale scopo incaricati, ferme restando tutte
le obbligazioni sorte a suo carico anteriormente alla data di ricezione
della Carta restituita.
Art. 20 Facoltà di modifica delle condizioni anche in senso sfavorevole
al Titolare;
Comma 1 -Tutti i tassi di interesse, costi, prezzi e condizioni economiche previsti dal contratto hanno carattere essenziale e inscindibile; essi
potranno essere modificati unilateralmente da CartaSì e/o dalla Banca,
anche in senso sfavorevole al Titolare, con le modalità di comunicazione previste dalla normativa vigente.
Comma 2 - CartaSì si riserva inoltre il diritto di modificare le altre
condizioni contrattuali, qualora sussista un giustificato motivo e
preavvisando con congruo anticipo il Titolare.
Comma 3 - In entrambi i casi, il Titolare ha diritto di recedere dal
contratto entro 15 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione,
provvedendo a restituire la Carta, debitamente invalidata, alla Banca
o a CartaSì, personalmente o tramite raccomandata a.r. In caso di
tempestivo recesso del Titolare a seguito dell’aumento dell’importo
della quota annuale prevista per il rinnovo della Carta, al Titolare
verrà stornato il relativo importo, se già addebitato. Il Titolare rimarrà
comunque obbligato all’adempimento di tutte le obbligazioni sorte a
suo carico anteriormente alla ricezione, da parte di CartaSì e/o della
Banca, della Carta restituita e originate dall’uso della medesima.
Art. 21 Foro competente solo per i contratti sottoscritti dalle persone
giuridiche.
Comma 1 - Per qualsiasi controversia relativa alle Carte in versione
aziendale connessa con l’interpretazione o l’esecuzione del presente
contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Milano.
Art. 16 comma 1 Obbligo di custodia e responsabilità del Titolare;
Comma 1 - 1. Il Titolare è obbligato - adottando misure di massima
cautela – alla custodia e al buon uso della Carta ed è pertanto responsabile di tutte le conseguenze che derivassero dall’utilizzo della Carta
Foglio informativo 26
Norme contrattuali che regolano i servizi bancari e finanziari
prestati da Allianz Bank Financial Advisors S.p.A.
I NORME E CONDIZIONI GENERALI RELATIVE AL RAPPORTO
BANCA/ CLIENTE
Art.1 Ordine gerarchico delle Norme contrattuali
1. I rapporti tra Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. (di seguito anche
“la Banca”) ed il Cliente, (di seguito, se considerati congiuntamente “le
Parti”) sono regolati, oltre che dalla legge, dalle infra indicate Norme
che regolano i singoli servizi.
2. In caso di incompatibilità, le Norme e Condizioni Generali prevalgono
sulle Norme che regolano i singoli servizi (le Norme e Condizioni
Generali, le Norme che regolano i singoli servizi, i moduli e documenti
allegati, ivi compresa la Richiesta di apertura rapporti sono di seguito,
congiuntamente, denominati “Norme contrattuali”), se non diversamente previsto.
3. Le Norme che regolano il Servizio di Banca Diretta si applicano ai
Clienti diversi dalle persone giuridiche. In caso di incompatibilità tra le
Norme che regolano il Servizio di Banca Diretta e le Norme e Condizioni
Generali e/o le Norme che regolano i singoli servizi, le Norme che regolano il Servizio di Banca Diretta prevalgono sulle norme citate.
4. Tutte le Norme contrattuali, ove non sia diversamente specificato, si
applicano sia alle persone giuridiche sia alle persone fisiche.
Art. 2 Diligenza della Banca nei rapporti con la Clientela
1. Nei rapporti con la Clientela, la Banca è tenuta ad osservare criteri di diligenza adeguati alla sua condizione professionale e alla natura dell’attività
svolta, in conformità a quanto previsto dall’art. 1176 cod. civ.
Art. 3 Pubblicità e trasparenza delle condizioni ed Ufficio reclami
della Clientela
1. La Banca osserva, nei rapporti con la Clientela, le disposizioni di
cui al Decreto legislativo l° settembre 1993, n. 385 e sue successive
integrazioni e modificazioni (Testo unico delle leggi bancarie e creditizie) e le relative disposizioni di attuazione, nonché, ove applicabili, le
disposizioni di cui al Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n.58 e sue
successive integrazioni e modificazioni (Testo Unico delle disposizioni
in materia di intermediazione finanziaria – “TUF”) e le relative disposizioni di attuazione.
2. Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la
Banca, il Cliente può rivolgersi all’Ufficio reclami della stessa e, ove ne
ricorrano i presupposti, all’Ombudsman – Giurì Bancario (di seguito
anche “Ombudsman”), seguendo le modalità indicate nell’apposita
comunicazione il cui testo è allegato alle Norme contrattuali, ovvero con
riferimento alla prestazione di servizi finanziari, alle procedure di conciliazione ed arbitrato individuate ai sensi della normativa applicabile.
Art. 4 Classificazione Clientela
1. La Banca ha comunicato al Cliente la classificazione che gli viene assegnata ai sensi della regolamentazione di attuazione della normativa di
riferimento. E’ onere del Cliente comunicare alla Banca eventuali variazioni di stato tali da incidere sulla propria classificazione, fermo restando
il diritto della Banca di modificare la classificazione del Cliente che non
soddisfi più i requisiti necessari per l’attribuzione della classificazione
originariamente assegnata. Al Cliente è riconosciuto il diritto di chiedere per iscritto una diversa classificazione a titolo generale o rispetto
a una particolare operazione di investimento o categoria di operazioni.
A seguito di tale richiesta la Banca comunica al Cliente su supporto
duraturo, in conformità a quanto convenuto con il Cliente ai sensi della
regolamentazione di attuazione della normativa di riferimento, quali
sono le conseguenze che, in tema di norme di protezione e diritti di
indennizzo, tale cambiamento comporta. Il Cliente, al fine di rendere
operativa la propria scelta, è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione
con la quale conferma di aver compreso le conseguenze della scelta
operata. Nel caso in cui il Cliente non sia classificato di diritto quale
“Cliente professionale” e formuli espressa richiesta di essere considerato tale, la Banca ne valuta le caratteristiche e l’idoneità e comunica al
Cliente l’accettazione, o meno, della richiesta.
2. Qualora il Cliente classificato come “Cliente Professionale” richieda,
in via generale o limitatamente a un’operazione o classe di operazioni,
di essere considerato quale “Cliente al dettaglio”, la Banca si riserva il
diritto di sospendere con effetto immediato la singola operazione o
classe di operazioni e di recedere dal presente contratto nei termini di
cui al successivo art. 17 delle Norme e Condizioni Generali .
Art. 5 Esecuzione degli incarichi conferiti dalla Clientela
1. La Banca è tenuta ad eseguire gli incarichi conferiti dal Cliente nei limiti
e secondo le previsioni contenute nei singoli contratti dallo stesso conclusi;
tuttavia, qualora ricorra un giustificato motivo, essa può rifiutarsi di assumere
l’incarico richiesto, dandone tempestiva comunicazione al Cliente.
2. In assenza di particolari istruzioni del Cliente, la Banca determina le
modalità di esecuzione degli incarichi con diligenza adeguata alla propria
condizione professionale e comunque tenendo conto degli interessi del
Cliente e della natura degli incarichi stessi, nonché delle procedure più
idonee nell’ambito della propria organizzazione.
3. In relazione agli incarichi assunti, la Banca, oltre alla facoltà ad essa attribuita dall’art. 1856 cod. civ., è comunque autorizzata, ai sensi e per gli effetti di
cui all’art. 1717 cod. civ., a farsi sostituire nell’esecuzione dell’incarico da un
proprio corrispondente anche non bancario.
4. I tempi di esecuzione delle disposizioni tengono conto di quanto previsto dai contratti che disciplinano i singoli rapporti ed inoltre, nel caso di
disposizioni da eseguire su mercati finanziari, anche dei tempi di apertura
dei mercati stessi.
5. La Banca non è responsabile dei disguidi, ritardi, inadempimenti che
possano intervenire nell’esecuzione delle disposizioni di cui sopra dovute a
circostanze alla stessa non imputabili o comunque a cause che la stessa non
possa ragionevolmente prevedere e curare quali, a titolo esemplificativo e
non esaustivo, impedimenti od ostacoli determinati da normative di legge
e consuetudinarie vigenti nel luogo di pagamento degli effetti, documenti
ed assegni, siano essi stilati in moneta del Paese od in valuta estera; o da atti
di autorità nazionali, ovvero ritardi o cadute di linea dei sistemi di comunicazione, interruzioni, sospensioni, guasti, alterazioni, malfunzionamenti o non
funzionamento degli impianti e dei sistemi telefonici o elettronici, anche
di mercato, controversie sindacali, scioperi: pertanto, la Banca non sarà
responsabile di ogni eventuale danno diretto o indiretto derivante da una
mancata esecuzione o non tempestiva esecuzione degli incarichi dovuta
alle suddette circostanze.
6. Il Cliente ha facoltà di revocare, ai sensi dell’art. 1373 cod. civ., l’incarico
conferito alla Banca finché l’incarico stesso non abbia avuto un principio di
esecuzione, compatibilmente con le modalità dell’esecuzione medesima.
7. Le disposizioni sono eseguite a condizione che i rapporti cui esse si riferiscono siano in essere e non siano oggetto di vincoli, blocchi o opposizioni che
ne impediscano, in tutto o in parte, l’utilizzo. Inoltre, ai fini dell’esecuzione
delle disposizioni è necessario, secondo i casi, che:
<sul conto corrente siano presenti disponibilità sufficienti all’esecuzione delle disposizioni stesse;
<sul deposito titoli siano presenti strumenti finanziari sufficienti
all’esecuzione delle disposizioni stesse.
8. La modifica di una disposizione già impartita alla Banca non è ammessa: a tal fine, il Cliente deve richiedere la revoca della disposizione
che intende modificare e quindi impartire quella nuova.
Art. 6 Invio di corrispondenza alla Banca
1. Le comunicazioni, gli ordini e qualunque altra dichiarazione del
Cliente, diretti alla Banca, vanno fatti pervenire presso la sede legale
della Banca:
Allianz Bank Financial Advisors S.p.A.
Piazza Velasca 7/9 – 20122 Milano,
o ad altro recapito comunicato dalla Banca per iscritto (di seguito anche
“sede legale”) o ad una filiale presso la quale sono aperti i depositi/registrazioni contabili sui quali sono depositati/registrati/evidenziati gli
Norme contrattuali
strumenti finanziari oggetto delle Norme contrattuali.
2. Il Cliente curerà che le comunicazioni e gli ordini, nonché i documenti
in genere, diretti alla Banca – ivi compresi i titoli di credito - siano compilati in modo chiaro e leggibile.
Art. 7 Invio della corrispondenza alla Clientela
1. Il Cliente conferma che la Banca ha provveduto a informarlo in merito
alla possibilità di ottenere le informazioni richieste dalla vigente normativa e dalle Norme contrattuali mediante supporto cartaceo o anche mediante altro supporto duraturo e che il Cliente medesimo ha manifestato
la propria scelta in merito tramite compilazione dell’apposita previsione
riportata nel modulo di “Richiesta di apertura rapporti ”.
2. L’invio al Cliente di lettere o di estratti conto, le eventuali notifiche
e qualunque altra dichiarazione o comunicazione della Banca - anche
relativi alle presenti Norme contrattuali - saranno fatti al Cliente con
pieno effetto all’ultimo indirizzo comunicato tramite i canali che la Banca
renderà disponibili al Cliente stesso.
3. In mancanza di diverso accordo scritto, quando un rapporto è intestato a più persone, le comunicazioni, le notifiche e l’invio degli estratti
conto vanno fatti dalla Banca all’intestatario all’ultimo indirizzo da questi
indicato e sono operanti a tutti gli effetti anche nei confronti degli altri
cointestatari.
4. Per i rapporti che prevedono l’emissione di assegni, il domicilio eletto
per l’invio del preavviso di revoca ai sensi della Legge 386/90, così come
modificata dal D. lgs. 507/99, sarà l’indirizzo indicato nelle Norme
contrattuali per l’inoltro della corrispondenza. Tale domicilio eletto potrà
essere modificato in ogni tempo mediante comunicazione a mezzo
raccomandata a.r. da inviarsi presso la sede legale della Banca o lettera
semplice, quest’ultima purché consegnata direttamente alla Banca o alla
filiale presso la quale sono aperti i depositi, ovvero, tramite i canali che la
Banca renderà disponibili al Cliente.
5. La Banca, in alternativa alla comunicazione scritta e previa manifestazione di consenso del Cliente, si riserva la facoltà di inviare tramite
altro supporto duraturo, le comunicazioni in genere e le conferme delle
operazioni eseguite. Le comunicazioni effettuate dalla Banca con tale
modalità ai sensi delle Norme contrattuali saranno inviate secondo le
regole di cui al comma 3 del presente articolo.
Art. 8 Identificazione della Clientela e di altri soggetti che entrano in
rapporto con la Banca
1. All’atto della costituzione dei singoli rapporti, il Cliente è tenuto a fornire alla Banca i dati identificativi propri e delle persone eventualmente
autorizzate a rappresentarlo, in conformità alla normativa vigente anche
in materia di antiriciclaggio.
2. Al fine di tutelare il Cliente, la Banca valuta, nello svolgimento delle
operazioni comunque connesse ad atti di disposizione del medesimo,
l’idoneità dei documenti eventualmente prodotti come prova dell’identità
personale dei soggetti che entrano in rapporto con essa (quali portatori di
assegni, beneficiari di disposizioni di pagamento, ecc.).
Art. 9 Deposito delle firme autorizzate
1. Le firme del Cliente e dei soggetti a qualsiasi titolo autorizzati ad operare, sono depositate presso la Banca e/o presso la filiale ove il relativo
rapporto è intrattenuto.
2. Il Cliente e i soggetti di cui al comma precedente sono tenuti ad
utilizzare, nei rapporti con la Banca, la propria sottoscrizione autografa
in forma grafica corrispondente alla firma depositata, ovvero - previo
accordo fra le parti - nelle altre forme consentite dalle vigenti leggi (es.
firma elettronica).
Art. 10 Poteri di rappresentanza
1. Il Cliente è tenuto a indicare per iscritto le persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti con la Banca, precisando gli eventuali limiti
delle facoltà loro accordate. In mancanza di specifiche indicazioni le facoltà
si intendono conferite in via disgiunta.
2. Il Cliente si impegna altresì a rispettare e a far rispettare alle persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti con la Banca le disposizioni relative
alle modalità di conferimento e di esecuzione previste dalla normativa di
riferimento e dalle procedure adottate dalla Banca.
3. Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate,
nonché le rinunce da parte delle medesime, devono essere comunicate alla
sede legale della Banca con lettera raccomandata a.r. o lettera semplice,
quest’ultima purché consegnata direttamente alla Banca o alla filiale presso
la quale è intrattenuto il rapporto, e sono opponibili alla Banca decorsi tre
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giorni lavorativi da quello di ricezione della suddetta comunicazione; ciò
anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state pubblicate ai
sensi di legge o comunque rese di pubblica ragione.
4. Salvo disposizione contraria, l’autorizzazione a disporre sul rapporto,
conferita successivamente, non determina revoca implicita delle precedenti
autorizzazioni.
5. Quando il rapporto è intestato a più persone, i soggetti autorizzati a
rappresentare i cointestatari devono essere nominati per iscritto da tutti.
La revoca delle facoltà di rappresentanza può essere effettuata, in deroga
all’art. 1726 cod. civ., anche da uno solo dei cointestatari mentre la modifica
delle facoltà deve essere fatta da tutti. Le revoche e le modifiche delle facoltà
concesse alle persone autorizzate nonché le rinunce da parte delle medesime, devono essere comunicate alla sede legale della Banca con lettera
raccomandata a.r. o con lettera semplice, quest’ultima purché consegnata
personalmente alla Banca o alla filiale presso la quale è intrattenuto il rapporto e non saranno opponibili alla Banca finché non sia trascorso, dalla data di
ricevimento della comunicazione, il tempo ragionevolmente necessario per
provvedere, che non potrà essere superiore a tre giorni lavorativi e ciò anche
quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state rese di pubblica
ragione. Il cointestatario che ha disposto la revoca è tenuto ad informarne
gli altri cointestatari.
6. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca sino a quando essa non ne abbia avuto notizia legalmente
certa. Ciò vale anche nel caso in cui il rapporto sia intestato a più persone.
Art. 11 Cointestazione del rapporto con facoltà di utilizzo disgiunto
1. Quando il rapporto è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni separatamente, le disposizioni relative
al rapporto medesimo, ivi compresa quella di recedere da uno o più
rapporti con la Banca, possono essere effettuate da ciascun intestatario
separatamente con piena liberazione della Banca anche nei confronti
degli altri cointestatari. Tale facoltà di disposizione separata può essere
modificata o revocata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto
alla Banca da tutti i cointestatari mediante lettera raccomandata a.r. da
inviarsi presso la sede legale della Banca o lettera semplice, quest’ultima
purché consegnata direttamente alla Banca o alla filiale presso la quale
sono aperti i rapporti, ovvero, tramite i canali che la Banca renderà
disponibili al Cliente.
2. I cointestatari rispondono in solido fra loro nei confronti della Banca
per tutte le obbligazioni che si venissero a creare, per qualsiasi ragione,
anche per atto o fatto di un solo cointestatario, ed in particolare per le
obbligazioni derivanti da concessioni di fido.
3. La Banca dovrà comunque pretendere il concorso di tutti i cointestatari per dare esecuzione a disposizioni disgiunte dei cointestatari in tutti
i casi in cui da uno di essi le sia stata comunicata opposizione, mediante
lettera raccomandata a.r. da inviarsi presso la sede legale della Banca
o lettera semplice, quest’ultima purché consegnata direttamente alla
Banca o alla filiale presso la quale sono aperti i rapporti , ovvero, tramite
i canali che la Banca renderà disponibili al Cliente. L’opposizione non
ha effetto nei confronti della Banca finché questa non abbia ricevuto
la relativa comunicazione e non sia trascorso, dalla data di ricevimento,
il tempo ragionevolmente necessario per provvedere, che non potrà
essere superiore a tre giorni lavorativi.
4. Nell’ipotesi in cui la Banca riceva a firma di due o più cointestatari
separatamente, nell’ambito della facoltà riconosciuta e disciplinata dal
presente articolo, disposizioni aventi contenuto contrastante tra loro,
essa fornirà prontamente comunicazione a tutti i disponenti dell’impossibilità di dar corso a tali disposizioni e dovrà pretendere il concorso di
tutti i cointestatari per ogni disposizione successiva. Tale ipotesi quindi
determina il venir meno della facoltà di utilizzo disgiunto del rapporto.
5. Nel caso di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari
del rapporto, ciascuno degli altri cointestatari conserva il diritto di disporre separatamente sul rapporto. Analogamente conserva tale diritto
il legale rappresentante dell’incapace (Legale Rappresentante).
6. Nel caso di morte di uno dei cointestatari il rapporto rimarrà valido ed
efficace nei confronti degli altri cointestatari e degli eredi del de cuius.
La Banca può dare esecuzione alle disposizioni impartite dagli eredi del
de cuius solo se questi abbiano dimostrato tale loro qualifica mediante
atto notorio (di seguito gli “Eredi”). Sino a tale momento, la Banca può
dare esecuzione alle disposizioni impartite dagli altri cointestatari, anche
disgiuntamente tra loro, nei limiti della quota complessiva di patrimonio
di loro spettanza, determinata ai sensi dell’art. 1101 cod. civ. Successivamente al momento in cui gli Eredi abbiano dimostrato la loro qualifica:
<gli Eredi stessi potranno esercitare tutti i diritti derivanti dal rapporto,
e già spettanti al de cuius, disgiuntamente rispetto agli altri cointestatari ma solo congiuntamente tra loro;
<gli altri cointestatari potranno esercitare tutti i diritti derivanti dal
rapporto disgiuntamente tra loro e anche rispetto agli Eredi.
7. Sia nel caso di incapacità, sia nel caso di morte, la Banca deve
pretendere il concorso di tutti i cointestatari, degli eventuali Eredi e
dell’eventuale Legale Rappresentante, quando da uno di essi le sia
stata comunicata opposizione con lettera raccomandata a.r. da inviarsi
presso la sede legale della Banca o lettera semplice, quest’ultima
purché consegnata direttamente alla Banca o alla filiale presso la quale
sono aperti i rapporti, ovvero, tramite i canali che la Banca renderà
disponibili al Cliente.
Art. 12 Diritto di garanzia
1. La Banca è investita del diritto di pegno e del diritto di ritenzione
sui titoli o valori di pertinenza del Cliente comunque detenuti dalla
Banca stessa o che pervengano ad essa successivamente, a garanzia di
qualunque suo credito - anche se non liquido ed esigibile ed anche se
assistito da altra garanzia reale o personale - già in essere o che dovesse
sorgere verso il Cliente, rappresentato da saldo passivo di conto corrente
e/o dipendente da qualunque operazione bancaria, quale ad esempio:
finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, aperture di credito, aperture di crediti documentari, anticipazioni su titoli o su merci, anticipi su
crediti, sconto o negoziazione di titoli o documenti, rilascio di garanzie a
terzi, depositi cauzionali, riporti, compravendita titoli e cambi, operazioni
di intermediazione o prestazioni di servizi. Il diritto di pegno e di ritenzione sono esercitati sugli anzidetti titoli o valori o loro parte per importi
congruamente correlati ai crediti vantati dalla Banca e comunque non
superiori a due volte il predetto credito.
2. In particolare le cessioni di credito e le garanzie pignoratizie a qualsiasi
titolo fatte o costituite a favore della Banca stanno a garantire con l’intero
valore anche ogni altro credito, in qualsiasi momento sorto, pure se non
liquido ed esigibile, della Banca medesima, verso la stessa persona.
Art. 13 Compensazione
1. Quando esistono tra la Banca ed il Cliente più rapporti o più conti di
qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso
le filiali italiane ed estere della Banca medesima, ha luogo in ogni caso la
compensazione di legge ad ogni suo effetto.
2. Al verificarsi di una delle ipotesi previste dall’art. 1186 cod. civ., o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale,
finanziaria o economica del Cliente, in modo tale da porre palesemente
in pericolo il recupero del credito vantato dalla Banca, a giudizio della
Banca stessa quest’ultima ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi
ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o
formalità, fermo restando che dell’intervenuta compensazione – contro
la cui attuazione non potrà in nessun caso eccepirsi la convenzione di
assegno - la Banca darà pronta comunicazione al Cliente.
3. Per consentire l’esercizio dei diritti di cui all’art. 12 e per effettuare
la compensazione la Banca è altresì autorizzata irrevocabilmente dal
Cliente a richiedere a suo nome e per suo conto la liquidazione, il riscatto
o il rimborso di tutte le attività del Cliente, inclusi, a titolo esemplificativo,
strumenti finanziari, gestioni di patrimoni mobiliari, quote di fondi comuni d’investimento, certificati di deposito e polizze assicurative presso la
Banca, presso società del Gruppo Allianz Bank Financial Advisors e presso
altre società del Gruppo Allianz S.p.A.
4. Se il rapporto è intestato a più persone, la Banca ha facoltà di valersi dei
diritti di cui al primo comma ed all’art. 12, sino a concorrenza dell’intero
credito risultante, anche nei confronti di conti e di rapporti di pertinenza
di alcuni soltanto dei cointestatari.
5. La facoltà di compensazione prevista nel comma 2 è esclusa nei rapporti in cui il Cliente riveste la qualità di consumatore ai sensi del D. Lgs
206/2005 (Codice del Consumo).
Art. 14 Solidarietà e indivisibilità delle obbligazioni assunte
dalla Clientela ed imputazione dei pagamenti
1. Tutte le obbligazioni del Cliente verso la Banca, ed in particolare quelle
derivanti da concessioni di fido, si intendono assunte - pure in caso di
cointestazione - in via solidale e indivisibile anche per gli eventuali aventi
causa a qualsiasi titolo dal Cliente stesso.
2. Qualora sussistano più rapporti di debito verso la Banca, il Cliente ha
diritto di dichiarare - ai sensi e per gli effetti dell’art. 1193, comma 1°,
cod. civ. – nel momento del pagamento quale debito intende soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione, la Banca può imputare - in deroga
all’art. 1193, comma 2°, cod. civ. - i pagamenti effettuati dal Cliente, o
le somme comunque incassate da terzi, ad estinzione o decurtazione
di una o più delle obbligazioni assunte dal Cliente medesimo dandone
comunicazione a quest’ultimo.
Art. 15 Determinazione e modifica delle condizioni
1. Le condizioni applicate ai rapporti posti in essere con il Cliente
sono indicate nel foglio informativo o nella documentazione
obbligatoria ai sensi di legge e riferite ai rispettivi rapporti. Per i
servizi prestati da altri soggetti, sulla base di apposite convenzioni,
saranno applicate le condizioni di volta in volta rese note. Dette
condizioni potranno differire da quelle previste per analoghi servizi prestati direttamente dalla Banca.
2. Si conviene che la Banca possa modificare in qualunque momento le condizioni normative delle Norme contrattuali, nonché
le condizioni economiche (i tassi, i prezzi ed ogni altra condizione
praticati) applicate al rapporto, in presenza di giustificato motivo.
Costituiscono ipotesi di giustificato motivo, a titolo meramente
esemplificativo e non esaustivo, le modifiche legislative e/o
regolamentari, disposizioni di organi giudiziari, amministrativi o
di vigilanza, variazioni generalizzate dei tassi conseguenti a decisioni di politica monetaria, di parametri economico-finanziari
rilevanti (Euribor, Libor, IRS) o di altre condizioni finanziarie di
mercato, mutamenti dei processi di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della Banca incidenti in maniera rilevante sulle
dinamiche dei costi, ragioni di sicurezza o di maggiore efficienza,
altre opportunità tecniche e operative, mutamenti relativi al grado
di solvibilità ed affidabilità finanziaria del Cliente. Le relative comunicazioni di modifica saranno validamente effettuate in forma
scritta, mediante lettera semplice all’ultimo indirizzo indicato
dal Cliente, o mediante altro supporto duraturo, con preavviso
minimo di trenta giorni ed entreranno in vigore con la decorrenza
indicata in tale comunicazione, nel rispetto delle previsioni di
cui all’art. 118 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385
(Testo Unico Bancario) vigente e delle relative disposizioni di
attuazione.
3. Nel caso di modifica unilaterale delle Norme contrattuali ai
sensi dei commi che precedono, il Cliente ha diritto di recedere
dal contratto entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della
relativa comunicazione, senza spese e con l’applicazione, in sede
di liquidazione del rapporto, delle condizioni precedentemente
praticate.
4. Nel caso in cui il tasso o le altre condizioni siano determinate
con riferimento a specifici parametri oggettivi prescelti dalle
parti (es. Euribor), non costituiscono modifica delle condizioni le
variazioni conseguenti al diverso valore di tali parametri; queste
ultime sono, pertanto, automaticamente applicate al rapporto e
sono indicate al Cliente nell’ambito delle ordinarie comunicazioni
periodiche previste dalla normativa tempo per tempo vigente.”
Art. 16 Efficacia probatoria delle scritture
1. La Banca e il Cliente si danno reciprocamente atto del fatto che,
in relazione alla natura di ciascun rapporto, la prova delle operazioni
eseguite, nonché di ogni disposizione impartita o comunicazione effettuata, sarà validamente fornita, a seconda dei casi, per mezzo delle
scritture contabili della Banca e altresì per mezzo delle registrazioni
effettuate su supporto informatico duraturo, su nastro magnetico o su
altro supporto equivalente.
Art. 17 Durata del contratto e recesso
1. Salvo diverso accordo, i rapporti regolati dalle presenti norme si
intendono a tempo indeterminato, fermo restando quanto disposto
per l’ipotesi di apertura di credito o di sovvenzione. Ad ognuna delle
parti è sempre riservato il diritto di recedere da tutti o da singoli rapporti
e/o servizi, in qualsiasi momento, con il preavviso di quindici giorni da
inviarsi mediante raccomandata a/r. Il recesso potrà essere esercitato
senza preavviso qualora sussista un giustificato motivo: in tal caso dovrà
essere data immediata comunicazione alla controparte, mediante lettera
raccomandata a.r.
2. Ai fini di cui sopra, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo,
Norme contrattuali
costituiscono giustificato motivo, tra l’altro, i mutamenti di elementi inerenti la meritevolezza del credito, le variazioni generalizzate dei tassi di interesse e delle condizioni di mercato, nonché i mutamenti della disciplina
civilistica e fiscale relativa ai rapporti regolati dalle presenti condizioni.
Art. 18 Spese e oneri fiscali
1. Le spese e gli oneri fiscali, che la Banca dovesse sostenere in relazione ai
rapporti posti in essere con il Cliente, sono a carico dello stesso.
2. La Banca è autorizzata ad addebitare sul conto corrente oltre alle spese e
agli oneri contemplati nel comma precedente, tutti gli oneri a carico del Cliente ed inerenti ad ogni singolo rapporto ovvero ai servizi richiesti alla Banca.
Art. 19 Legge applicabile e foro competente
1. Le Norme contrattuali, il contratto e le operazioni in esecuzione dello
stesso sono regolati dalla legge italiana.
2. Salvo diverso accordo, per ogni controversia che potesse sorgere
tra il Cliente e la Banca in dipendenza del contratto instaurato ai sensi
delle Norme contrattuali, il Foro competente è esclusivamente quello
di Milano. Tale ultima disposizione non si applica qualora il Cliente sia
“consumatore” ai sensi del Codice del Consumo (D. Lgs. n. 206/2005);
in tal caso è competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione il
Cliente ha la residenza o il domicilio elettivo.
II NORME CHE REGOLANO I CONTI CORRENTI DI CORRISPONDENZA
E I SERVIZI CONNESSI
Art. 1 Convenzione di assegno
1. Le disposizioni con assegni sul conto si effettuano mediante l’uso
di moduli per assegni forniti dalla Banca. Il Cliente è tenuto a rilasciare la dichiarazione di cui all’art. 124 della legge assegni.
2. Il Cliente è tenuto a custodire con ogni cura i moduli di assegni ed
i relativi moduli di richiesta. Nel caso di persona giuridica sul modulo
di assegno dovranno essere apposti, oltre alla firma, il timbro della
persona fisica stessa e l’indicazione “per procura”. Il Cliente non
è responsabile di ogni dannosa conseguenza che risulti dall’uso
abusivo od illecito dei predetti moduli dal momento in cui ha dato
comunicazione scritta alla Banca della perdita o sottrazione degli
stessi mediante lettera raccomandata a.r. da inviarsi presso la sede
legale della Banca o lettera semplice, quest’ultima purché consegnata direttamente alla Banca o alla filiale presso la quale sono aperti i
rapporti, ovvero, tramite i canali che la Banca renderà disponibili al
Cliente. La Banca è tenuta ad informare il correntista, anche mediante comunicazioni impersonali (cartelli, moduli prestampati, ecc.),
delle procedure che lo stesso può seguire per cautelarsi dall’illecita
circolazione del titolo (sequestro, ammortamento, ecc.).
3. In caso di revoca della convenzione di assegno e comunque con
la cessazione del rapporto di conto corrente, i moduli non utilizzati
devono essere restituiti alla Banca.
4. In caso di prelievi a mezzo carta Bancomat/Pago Bancomat, in
conformità alle condizioni che regolano detto servizio, la Banca
– qualora per effetto di tali prelievi le disponibilità in conto fossero
divenute insufficienti - non provvede al pagamento degli eventuali
assegni che ad essa pervengano per il pagamento, ancorché tratti in
data anteriore a quella del prelievo ed ancorché del prelievo stesso la
Banca abbia notizia successivamente al ricevimento o alla presentazione degli assegni stessi, ma prima dell’addebito in conto.
5. In caso di pluralità di conti, la Banca non è tenuta al pagamento
degli assegni tratti su conti con disponibilità insufficiente, indipendentemente dalla eventuale presenza di fondi su altri conti di pertinenza dello stesso Cliente, salvo che quest’ultimo e gli altri eventuali
cointestatari del conto sul quale esistano le relative disponibilità diano istruzioni specifiche a valere per la singola operazione, disposte in
un momento anteriore a quello della presentazione del titolo.
Art. 2 Addebito in conto di assegni o cambiali
1. Il Cliente autorizza la Banca ad addebitare sul suo conto assegni o
cambiali da lui tratti o emessi, ancorché recanti firme di girata illeggibili,
incomplete o comunque non conformi ai requisiti di cui all’art. 11 della
Legge Assegni e dell’art. 8 della Legge Cambiaria.
Art. 3 Misure di sicurezza relative al versamento di assegni
in conto
1. Poiché, per motivi di sicurezza, le Banche provvedono a tagliare
l’angolo superiore sinistro degli assegni di qualsiasi tipo e dei vaglia
cambiari emessi dalla Banca d’Italia versati dalla Clientela, il Cliente
si impegna a verificare l’integrità degli assegni ricevuti, prendendo
atto che la Banca non accetta i titoli di cui sopra, che risultino tagliati
nell’angolo superiore sinistro.
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Art. 4 Versamento in conto di assegni Bancari e circolari ed
accredito di disposizioni di incasso commerciale (RiBa e RID)
1. L’importo degli assegni bancari e circolari è accreditato con riserva di
verifica e salvo buon fine ed è disponibile appena decorsi i termini indicati nel
Foglio Informativo. La Banca potrà prorogare detti termini solo in presenza di
cause di forza maggiore - ivi compresi gli scioperi del personale - verificatesi
presso la Banca medesima e/o presso corrispondenti, anche non bancari. Di
tale proroga la Banca dà pronta notizia alla Clientela, anche mediante comunicazioni impersonali (cartelli, moduli prestampati, avvisi sul sito web ecc.).
2. La valuta applicata all’accreditamento determina unicamente la decorrenza degli interessi senza conferire al Cliente alcun diritto circa la disponibilità
dell’importo, come stabilita al precedente comma 1.
3. Qualora tuttavia la Banca consentisse al Cliente di utilizzare anticipatamente, in tutto o in parte, tale importo prima che siano decorsi i termini di cui
al precedente comma 1 ed ancorché sull’importo sia iniziata la decorrenza
degli interessi, ciò non comporterà affidamento di analoghe concessioni
per il futuro. Prima del decorso di detti termini, la Banca si riserva il diritto
di addebitare in qualsiasi momento l’importo dei titoli accreditati, nonché
di esercitare - in caso di mancato incasso - tutti i diritti ed azioni, compresi
quelli di cui all’art. 1829 cod. civ., nonché la facoltà di effettuare l’addebito
in conto.
4. Decorsi i termini di cui al precedente comma 1, resta inteso comunque
che la Banca trattarla - nel caso di assegni bancari - o la Banca emittente – nel
caso di assegni circolari - mantiene il diritto, ove ne ricorrano i presupposti, di
agire direttamente nei confronti del Cliente per il recupero dell’importo dei
titoli indebitamente pagati.
5. Nel caso di disposizioni RiBa e RID inoltrate per l’incasso dal Cliente valgono
le previsioni di cui ai precedenti commi. Resta inteso che il diritto di agire
direttamente nei confronti del Cliente - nell’ipotesi prevista dal comma 4
– spetta alla Banca domiciliataria della disposizione inoltrata per l’incasso.
6. Il Cliente può effettuare versamenti per corrispondenza tramite le reti
utilizzate dalla Banca per il collocamento dei prodotti o per corrispondenza
tramite i servizi postali esclusivamente con le modalità di seguito descritte.
In entrambi i casi, il versamento e la presentazione dei titoli si considerano
avvenuti solo nel momento in cui essi pervengono materialmente alla filiale
della Banca e, qualora venga accertata una irregolarità nei titoli o una discordanza tra le indicazioni risultanti nella distinta di presentazione e l’accertata
consistenza dei valori, la Banca stessa procederà, dandone comunicazione
al Cliente, alla registrazione del versamento per il solo importo accertato e
regolare, con esonero da ogni responsabilità e facendo fede, ad ogni fine, le
risultanze del controllo compiuto dalla Banca.
Il relativo rischio è esclusivamente a carico del Cliente, non rispondendo la
Banca dello smarrimento, distruzione o sottrazione durante il trasporto.
7. Qualsiasi azione o reclamo del Cliente, da inoltrarsi per iscritto mediante
lettera raccomandata a.r. presso la sede legale della Banca o lettera semplice, quest’ultima purché consegnata direttamente alla Banca o alla filiale
presso la quale sono aperti i rapporti, ovvero, tramite i canali che la Banca
renderà disponibili al Cliente., inerente i versamenti effettuati secondo le
modalità anzidette devono essere proposti nel termine di decadenza di
centoventi giorni decorrenti dalla data di consegna dei titoli ovvero dalla
data di spedizione.
8. Detti assegni dovranno essere:
a) non trasferibili emessi dal Cliente ed intestati a sé medesimo; ovvero
b) intestati o girati al Cliente e resi non ulteriormente trasferibili.
9. Tutti gli assegni dovranno essere sbarrati nella parte anteriore e girati dal
Cliente valuta per l’incasso a Allianz Bank Financial Advisors S.p.A..
10. Non rientra nelle incombenze dei Promotori Finanziari e degli Agenti
Assicurativi, che non hanno poteri di rappresentanza della Banca, accettare
contanti e/o titoli di credito diversi da quelli sopra specificati e conseguentemente la Banca non risponde della consegna al Promotore Finanziario o
all’Agente Assicurativo di mezzi di pagamento difformi.
11. La Banca dà notizia dell’accreditamento dei titoli di credito sul conto
corrente tramite l’estratto conto. Resta inteso che la Banca procederà al
versamento degli assegni sul conto corrente nella data di ricezione del
medesimo comprovata dal timbro apposto sulla busta relativa.
12. Il Cliente, inoltre, può effettuare versamenti presso gli sportelli di una o
più banche che, in forza di apposite convenzioni con Allianz Bank Financial
Advisors, sono abilitate a riceverli. L’esatta indicazione delle banche convenzionate sarà di volta in volta resa disponibile al Cliente, così come eventuali
variazioni, aggiunte o soppressioni intervenute.
Art. 5 Versamento in conto di altri titoli, effetti, ricevute e documenti
similari
1. L’importo degli assegni diversi da quelli indicati nell’articolo 4 (vaglia
ed altri titoli similari) nonché degli effetti, ricevute e documenti similari, è
accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine e non è disponibile prima
che la Banca ne abbia effettuato la verifica o l’incasso e che dell’avvenuto
incasso abbia avuto conoscenza la dipendenza accreditante.
2. La valuta applicata all’accreditamento determina unicamente la decorrenza degli interessi senza conferire al Cliente alcun diritto circa la
disponibilità dell’importo.
3. Il Cliente prende atto e accetta che, qualora tuttavia la Banca gli consentisse di utilizzare, in tutto o in parte, tale importo prima di averne effettuato
l’incasso ed ancorché sull’importo sia iniziata la decorrenza degli interessi,
ciò non comporterà affidamento di analoghe concessioni per il futuro.
4. La Banca si riserva il diritto di addebitare in qualsiasi momento l’importo
dei titoli accreditati anche prima della verifica o dell’incasso e ciò anche
nel caso in cui abbia consentito al Cliente di utilizzare anticipatamente
l’importo medesimo.
5. In caso di mancato incasso, la Banca si riserva tutti i diritti ed azioni,
compresi quelli di cui all’art. 1829 cod. civ., nonché la facoltà di effettuare,
in qualsiasi momento, l’addebito in conto.
Art. 6 Versamento in conto di assegni sull’estero
1. In relazione al fatto che le banche degli Stati Uniti d’America e di altri
Paesi esigono dai cedenti di assegni e di effetti cambiari la garanzia del
rimborso qualora, successivamente al pagamento, venga comunque
contestata la regolarità formale di detti titoli o l’autenticità e la completezza di una qualunque girata apposta sugli stessi, il cedente di assegni o di
effetti su detti Paesi è tenuto a rimborsarli in qualunque tempo a semplice
richiesta della Banca nel caso che alla stessa pervenisse analoga domanda
dal suo corrispondente o dal trattario.
2. Il cedente è tenuto altresì ad accettare, a legittimazione e prova della
richiesta di rimborso, i documenti idonei a tale scopo secondo la rispettiva
legge estera, anche se sostitutivi del titolo di credito.
Art. 7 Movimentazioni del conto
1. Salva espressa istruzione contraria e salvo che dalla natura dell’operazione
emerga una diversa esigenza, tutti i rapporti di dare ed avere fra Banca e
Cliente titolare del conto – ivi compresi i bonifici e le rimesse disposti da
terzi a favore del Cliente medesimo - sono regolati con annotazioni sul
conto stesso.
2. Tenuto conto che per i bonifici da eseguire negli Stati Uniti d’America
o in altri Paesi in cui le banche danno corso alle relative istruzioni facendo
prevalere il codice di conto rispetto alla denominazione del beneficiario
esplicitata in chiaro, qualsiasi inconveniente o danno che dovesse derivare
dall’eventuale errato pagamento determinato dalla inesatta indicazione
del codice da parte del Cliente resta a completo carico dello stesso. È inoltre
facoltà della Banca addebitare in ogni momento gli importi reclamati dalle
banche corrispondenti in relazione alle eventuali richieste risarcitorie alle
stesse opposte dal beneficiario, nel caso di errata esecuzione degli ordini
dipendente da inesatta indicazione del codice da parte del Cliente.
Art. 8 Utilizzabilità del conto corrente in valuta estera
1. Qualora la Banca consenta di utilizzare il conto anche per operazioni
da effettuarsi in valuta estera, il Cliente può eseguire i versamenti in una
qualsiasi delle valute concordate ed il relativo controvalore viene accreditato
in conto, previa conversione in Euro - o nella valuta pattuita - al cambio corrente pubblicizzato dalla Banca alla data di esecuzione della disposizione. Con
analoghe modalità sono accreditati in conto i bonifici e le rimesse disposti da
terzi e sono altresì regolate tutte le disposizioni in valuta estera impartite dal
Cliente con qualsiasi mezzo, ivi compresi gli assegni.
2. Il Cliente si obbliga a non apporre la clausola “effettivo” di cui all’art. 1279
cod. civ. sulle disposizioni impartite in valuta estera. In caso di inadempimento di tale obbligo, qualora la disposizione impartita comporti per la Banca
pagamenti per cassa, la stessa non è tenuta a darvi corso. Pertanto, ove il
beneficiario della disposizione non accetti modalità di pagamento alternative,
la Banca rifiuterà l’esecuzione della predetta disposizione, restando a carico
del Cliente ogni connessa conseguenza.
Art. 9 Chiusura periodica del conto e regolamento degli interessi,
commissioni e spese
1. I rapporti di dare e avere relativi al conto, sia esso debitore o creditore,
vengono regolati con identica periodicità, portando in conto, con valuta
“data di regolamento” dell’operazione, gli interessi, le commissioni e le spese
ed applicando le trattenute fiscali di legge. Il saldo risultante dalla chiusura
periodica così calcolato produce interessi secondo le medesime modalità. Il
saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto produce interessi
nella misura pattuita; su questi interessi non è consentita la capitalizzazione
periodica.
2. Gli assegni pagati dalla Banca vengono addebitati sul conto del Cliente con
la valuta stabilita nel Foglio Informativo.
3. Salvo diverso accordo, escludendo le ipotesi di apertura di credito o di altra
sovvenzione disciplinate nella Sezione III (“Affidamenti in conto corrente”),
ad ognuna delle parti è sempre riservato il diritto di esigere il pagamento di
tutto quanto sia comunque dovuto.
Art. 10 Conto non movimentato
1. Qualora il conto non abbia avuto movimenti da oltre un anno e
presenti un saldo creditore non superiore a 250 EURO la Banca cessa di
corrispondere gli interessi, di addebitare le spese di gestione del conto
corrente e di inviare l’estratto conto.
2. Ai fini del comma precedente non si considerano movimenti, ancorché compiuti nel corso dell’anno ivi previsto, né le disposizioni impartite
da terzi, né le operazioni che la Banca effettua d’iniziativa (quali, ad
esempio, l’accredito di interessi ed il recupero di spese) ovvero in forza
di prescrizioni di legge o amministrative.
3. Nel caso di conti che non registrano alcuna operazione o movimentazione ad iniziativa del Cliente o di terzi da questo delegato, esclusa la
Banca non specificatamente delegata in forma scritta, per un periodo di
tempo di dieci anni (c.d. dormienti) la Banca provvede alle comunicazioni e agli adempimenti previsti dalla normativa vigente.
Art. 11 Approvazione dell’estratto conto
1. L’invio degli estratti conto, ad ogni chiusura contabile, sarà effettuato
dalla Banca, entro il termine di giorni 30 dalla data di chiusura, anche in
adempimento degli obblighi di cui all’art. 1713 cod. civ..
2. Salvo quanto previsto al successivo comma 3, trascorsi 60 giorni dalla
data di ricevimento degli estratti conto senza che sia pervenuto alla Banca
un reclamo specifico scritto, mediante lettera raccomandata a.r. da inviarsi
presso la sede legale della Banca o lettera semplice, quest’ultima purché
consegnata direttamente alla Banca o alla filiale presso la quale sono aperti
i rapporti, ovvero, tramite i canali che la Banca renderà disponibili al Cliente,
gli estratti conto si intenderanno senz’altro approvati dal Cliente.
3. Nel caso di errori di scritturazione o di calcolo, omissioni o duplicazioni
di partite, il Cliente può esigere la rettifica di tali errori od omissioni nonché
l’accreditamento con pari valuta degli importi erroneamente addebitati od
omessi entro il termine di prescrizione ordinaria decorrente dalla data di
ricevimento dell’estratto conto; siffatta rettifica od accreditamento è fatta
senza spese per il Cliente. Entro il medesimo termine di prescrizione ed
a decorrere dalla data di invio dell’estratto, la Banca può ripetere quanto
dovuto per le stesse causali e per indebiti accreditamenti.
4. Salvo quanto disposto in precedenza ai commi 2 e 3, gli eventuali reclami in merito alle operazioni effettuate dalla Banca per conto del Cliente
dovranno essere fatti da questi dal momento in cui sia in possesso della
comunicazione di esecuzione, per lettera raccomandata a.r. da inviarsi
presso la sede legale della Banca o lettera semplice, quest’ultima purché
consegnata direttamente alla Banca o alla filiale presso la quale sono aperti
i rapporti, ovvero, tramite i canali che la Banca renderà disponibili al Cliente;
Norme contrattuali
trascorsi 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, l’operato della
Banca si intenderà approvato.
Art. 12 Compensazione e pagamento di assegni
1. Qualora la Banca si avvalga della compensazione di legge di cui all’art.
13 della Sezione I “Norme e Condizioni Generali relative al rapporto
Banca/Cliente”, essa non è tenuta a pagare gli assegni tratti o presentati
con data posteriore alla stessa, nei limiti in cui, per effetto dell’intervenuta
compensazione, sia venuta meno la provvista.
2. Qualora la Banca operi la compensazione per crediti non liquidi ed
esigibili, prevista dall’art. 13 della Sezione I “Norme e Condizioni Generali
relative al rapporto Banca/Cliente”, essa non è tenuta a pagare - nei limiti
in cui sia venuta meno la provvista - gli assegni tratti o presentati con data
posteriore al ricevimento da parte del Cliente della comunicazione dell’intervenuta compensazione.
3. Nei casi previsti dai commi precedenti, il Cliente è tenuto a costituire
immediatamente i fondi necessari per il pagamento degli assegni tratti
con data anteriore all’intervenuta compensazione, dei quali non sia ancora
spirato il termine di presentazione, sul conto o sui conti a debito sui quali
la compensazione medesima si è verificata e nei limiti in cui quest’ultima
abbia fatto venir meno la disponibilità.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conti
intestati a più persone.
Art. 13 Recesso
1. Fermo quanto previsto dall’art. 17 della Sezione I “Norme e Condizioni Generali relative al rapporto Banca/Cliente”, in caso di recesso dal
contratto di conto corrente e/o dalla inerente convenzione di assegno,
ognuna delle parti ha il diritto di esigere il pagamento di tutto quanto
sia reciprocamente dovuto. Il recesso dal contratto provoca la chiusura
del conto.
2. Qualora la Banca receda dal contratto di conto corrente, essa non
è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti ed a pagare gli assegni tratti
con data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto efficace. Ove
la revoca riguardi soltanto la convenzione di assegno, la Banca non è
tenuta a pagare gli assegni tratti con data posteriore a quella in cui la
revoca è divenuta efficace. Resta salvo ogni diverso effetto della revoca
dell’autorizzazione ad emettere assegni disposta ai sensi dell’art. 9 della
legge 15 dicembre 1990, n. 386 e successive eventuali integrazioni e/o
modificazioni.
3. Qualora il Cliente receda dal contratto di conto corrente, la Banca,
fermo restando quanto disposto al comma precedente, non è tenuta
ad eseguire gli ordini ricevuti ed a pagare gli assegni tratti con data
anteriore a quella in cui il recesso è divenuto efficace; ove la revoca
riguardi soltanto la convenzione di assegno, la Banca non è tenuta a
pagare gli assegni tratti con data anteriore a quella in cui la revoca è
divenuta efficace.
4. In deroga a quanto previsto nell’art. 17 della Sezione I come richiamato
dal primo comma del presente articolo, il Cliente, nell’esercitare il diritto
di recedere dal contratto, può per iscritto - al fine di disciplinare secondo
le proprie esigenze gli effetti del recesso sugli ordini impartiti e sugli assegni tratti - comunicare alla Banca un termine di preavviso maggiore di
dieci giorni, ovvero indicare alla stessa gli ordini e gli assegni che intende
siano onorati, purché impartiti o tratti in data anteriore al momento in cui
il recesso medesimo è divenuto operante.
5. L’esecuzione degli ordini ed il pagamento degli assegni di cui ai commi precedenti vengono effettuati dalla Banca entro i limiti di capienza
del conto.
6. Il recesso dalla convenzione di assegno esercitato da uno dei cointestatari o dalla Banca nei confronti dello stesso lascia integra la convenzione verso gli altri cointestatari, qualora sia prevista la facoltà per i
contitolari di compiere operazioni separatamente.
III NORME CHE REGOLANO GLI AFFIDAMENTI IN CONTO CORRENTE
Art. 1 Apertura di credito in conto corrente
1. Il Cliente può utilizzare in una o più volte la somma messagli a disposizione e può con successivi versamenti ripristinare la sua disponibilità.
2. Se l’apertura di credito è a tempo determinato, il Cliente è tenuto
ad eseguire alla scadenza il pagamento di quanto da lui dovuto, anche
senza un’espressa richiesta della Banca.
3. Le condizioni economiche applicate per gli affidamenti in conto
corrente sono quelle previste tempo per tempo dalla Banca e precisate
all’atto del perfezionamento del relativo contratto, ferma restando
l’applicazione, ove non diversamente previsto, delle presenti Norme
contrattuali.
4. Le condizioni economiche relative agli affidamenti convenzionati per
accredito stipendio sono quelle indicate nel Foglio Informativo .
5. I fidi convenzionati per accredito stipendio non sono cumulabili con
altri affidamenti in conto corrente.
Art. 2 Maturazione degli interessi
1. Gli interessi dovuti dal Cliente alla Banca sono determinati nella misura pattuita, ferma restando l’applicazione di quanto disposto dall’art. 9
della Sezione II (Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza
e i servizi connessi).
Art. 3 Recesso
1. Fermo quanto previsto dall’art. 17 della Sezione I “Norme e Condizioni
Generali relative al rapporto Banca/Cliente” la Banca ha la facoltà di recedere
in qualsiasi momento dall’apertura di credito, ancorché concessa a tempo
determinato, nonché di ridurla o di sospenderla. Il Cliente dovrà provvedere al pagamento di quanto dovuto entro quindici giorni dalla relativa
comunicazione.
2. Anche il Cliente ha facoltà di recedere con effetto di chiusura dell’operazione mediante pagamento di quanto dovuto. In ogni caso il recesso ha l’effetto
di sospendere immediatamente l’utilizzo del credito concesso. Le eventuali
disposizioni allo scoperto che la Banca ritenesse di eseguire dopo la scadenza
convenuta o dopo la comunicazione del recesso non comportano il ripristino
dell’apertura di credito neppure per l’importo delle disposizioni eseguite.
L’eventuale scoperto consentito oltre il limite dell’apertura di credito non
comporta l’aumento di tale limite.
Versione 20 novembre 2007
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano ad ogni altro credito o
sovvenzione contrattualmente prevista, comunque e sotto qualsiasi forma
concessi dalla Banca al Cliente.
Art. 4 Recesso, compensazione e pagamento di assegni
1. In caso di recesso dall’apertura di credito da parte della Banca, il
Cliente è tenuto a costituire senza dilazione i fondi necessari per il pagamento degli assegni tratti prima del ricevimento della comunicazione di
recesso, dei quali non sia decorso il termine di presentazione.
2. Nel caso di cui al comma precedente, la compensazione per crediti
non liquidi ed esigibili prevista dall’art. 13, della Sezione I “Norme e
Condizioni Generali relative al rapporto Banca/Cliente” si intende operata al momento stesso della ricezione della comunicazione di recesso
da parte del Cliente.
3. Le disposizioni di cui all’art. 12 della Sezione II (“Norme che regolano
i Conti Correnti di Corrispondenza e i Servizi connessi”) si applicano
anche nel caso di recesso dall’apertura di credito.
Art. 5 Apertura di credito utilizzabile mediante presentazione di titoli
o ricevute
1. Qualora l’utilizzazione dell’apertura di credito sia subordinata alla
presentazione allo sconto o al salvo buon fine, da parte del Cliente, di
assegni vaglia o altri titoli similari, nonché di effetti, ricevute bancarie
o documenti similari, la Banca si riserva il diritto di esaminare ed eventualmente respingere quei titoli o documenti che a suo giudizio non
risultassero regolari o di suo gradimento. Dell’eventuale rifiuto la Banca
dà pronta comunicazione al Cliente.
2. Nell’ipotesi in cui la Banca receda dall’apertura di credito ai sensi e per
gli effetti di cui ai precedenti artt. 3 e 4 ed ancorché i titoli e i documenti
presentati non siano ancora scaduti o non ne sia ancora noto l’esito,
essa ha facoltà di richiedere l’integrale pagamento dell’ammontare
utilizzato, comprensivo dell’importo di detti titoli e documenti.
3. Qualora tali titoli e documenti, successivamente al recesso da
parte della Banca, risultassero pagati, le relative somme sono tenute
a disposizione del Cliente ovvero portate a decurtazione dell’importo
dallo stesso dovuto.
IV NORME SUL SERVIZIO DI INCASSO O DI ACCETTAZIONE
DEGLI EFFETTI DOCUMENTI ED ASSEGNI
Art. 1 Oggetto e limiti del servizio
1. I servizi di incasso e di accettazione di effetti, di documenti e di assegni
sono svolti, per conto del Cliente, sulla base delle norme di seguito previste; per le operazioni di incasso e di accettazione da effettuarsi sull’estero,
si applicano anche le Norme della Camera di Commercio Internazionale
vigenti in materia di incassi documentari.
2. La Banca è tenuta a svolgere il servizio secondo i criteri di diligenza
professionale richiamati nell’art. 2 delle “Condizioni generali relative al
rapporto Banca/Cliente”; sono tuttavia a carico del Cliente le eventuali
conseguenze dannose derivanti da cause non imputabili alla Banca, tra le
quali vanno incluse, in via esemplificativa, quelle dipendenti da:
<indicazioni erronee, non precise o insufficienti, specie di importo, di
scadenza, di luogo di pagamento, di nomi, tanto sugli effetti, documenti ed assegni che sulle distinte di accompagnamento;
<casi di forza maggiore, compresi scioperi anche del proprio personale,
impedimenti od ostacoli determinati da normative di legge e consuetudinarie vigenti nel luogo di pagamento degli effetti, documenti ed
assegni, siano essi stilati in moneta del Paese od in valuta estera, o da
atti di autorità nazionali o estere, anche di fatto, o da provvedimenti
od atti di natura giudiziaria (come sequestri, pignoramenti) o da
fatti di terzi.
3. Qualora il Cliente richieda di svolgere il servizio in relazione ad effetti,
documenti o assegni da presentare su piazze non bancabili presso l’Istituto di emissione e, in genere, su piazze per le quali vi siano difficoltà
di curare le incombenze relative al servizio medesimo, la Banca non
risponde della mancata presentazione per il pagamento o per l’accettazione o del mancato protesto in tempo utile di tali titoli e documenti.
4. Ugualmente essa non risponde delle conseguenze derivanti da
omesso, ritardato ed erroneo avviso di esito, qualora detto avviso debba
darsi mediante modulo predisposto dal Cliente. La clausola “incasso
tramite” e ogni altra analoga non comportante domiciliazione non
sono vincolanti per la Banca che comunque non risponde del mancato
protesto di effetti per i quali risulti richiesto l’incasso per il tramite di uno
sportello situato in località diversa dal luogo di pagamento.
5. La Banca ha titolo per rivalersi sul Cliente di tutte le spese relative o
derivanti dall’espletamento del servizio, incluse quelle per la regolarizzazione nel bollo dei titoli ove la Banca stessa vi provvedesse, e quelle
per le pene pecuniarie eventualmente pagate.
Art. 2 Oggetto e limiti del servizio
1. In aggiunta a quanto previsto al precedente articolo 1, tramite il servizio
di incasso o di accettazione degli effetti, documenti ed assegni, alle persone
giuridiche è consentito:
<incassare i propri crediti verso terzi mediante l’emissione di moduli contrassegnati con le diciture “MAV” (pagamento mediante avviso) inviati al
debitore, il quale utilizza detti moduli per effettuare il pagamento a favore
del creditore presso qualunque sportello bancario o ufficio postale;
<incassare i propri crediti verso terzi mediante l’emissione di moduli
contrassegnati con le diciture “RIBA” (incassi ricevute bancarie) inviati al
debitore, il quale utilizza detti moduli per effettuare il pagamento a favore
del creditore presso qualunque sportello bancario o ufficio postale;
<incassare, tramite il servizio RID (rapporti interbancari diretti), i propri
crediti verso terzi sulla base di un ordine permanente di addebito in conto
corrente conferito al debitore; il debitore sottoscrive preliminarmente
un apposito modulo di autorizzazione all’addebito in conto corrente e la
disposizione presentata per l’incasso può essere richiamata dal creditore in
data antecedente alla data di scadenza.
2. I servizi di cui al presente articolo saranno attivati solo successivamente alla
sottoscrizione del contratto CBI (Corporate Banking Interbancario).
V NORME SUL SERVIZIO DI DEPOSITO A CUSTODIA E/O
AMMINISTRAZIONE DI TITOLI E STRUMENTI FINANZIARI
Art. 1 Oggetto del contratto
1. La Banca svolge il servizio di deposito in amministrazione di titoli e
strumenti finanziari (di seguito denominati anche semplicemente titoli)
alle seguenti condizioni. Ove il servizio attenga a strumenti finanziari dematerializzati, esso si espleta, in regime di gestione accentrata, attraverso
appositi conti (di seguito denominati indifferentemente depositi).
3. Per i titoli non quotati nelle Borse italiane, il Cliente è tenuto a dare alla
Banca tempestivamente le opportune istruzioni in mancanza delle quali
essa non può essere tenuta a compiere alcuna relativa operazione.
4. In mancanza di istruzioni operative contrarie da conferire alla Banca
entro 15 giorni dalla data di negoziazione “ex cedola” o “ex dividendo”, la
Banca medesima cura l’incasso degli interessi o dei dividendi.
Art. 2 Titoli e strumenti finanziari oggetto del deposito
1. Oggetto del deposito possono essere sia titoli e strumenti finanziari cartacei
che strumenti finanziari dematerializzati ai sensi del titolo V del Decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 e relativa normativa di attuazione.
2. Nel caso di deposito di titoli e strumenti finanziari cartacei il Cliente deve
presentare gli stessi accompagnati da una distinta contenente gli estremi
necessari per identificarli.
3. Quando oggetto del deposito sono strumenti finanziari dematerializzati, la
registrazione contabile dello strumento finanziario a nome del Cliente presso
la Banca depositaria prende luogo della consegna dello strumento medesimo
ed il trasferimento, ritiro o vincolo relativo agli stessi potranno trovare attuazione solo attraverso iscrizioni contabili secondo le modalità e per gli effetti di
cui alla normativa sopra richiamata, restando esclusa ogni possibilità di rilascio
di certificati in forma cartacea.
Art. 4 Obbligazioni del Cliente
1. Le spese di qualunque genere, che la Banca avesse a sostenere, in dipendenza di pignoramenti o di sequestri operanti sui titoli, stanno interamente
a carico del Cliente, anche qualora le dette spese non fossero ripetibili nei
confronti di chi ha promosso o sostenuto il relativo procedimento.
2. La Banca è autorizzata a provvedere, anche mediante addebito in conto
corrente, alla regolazione di quanto ad essa dovuto a norma dei commi
precedenti.
Art. 3 Svolgimento del servizio
1. La Banca custodisce i titoli cartacei e mantiene la registrazione contabile
degli strumenti finanziari dematerializzati, esige gli interessi e i dividendi,
verifica i sorteggi per l’attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale,
cura le riscossioni per conto del Cliente ed il rinnovo del foglio cedole ed in
generale provvede alla tutela dei diritti inerenti ai titoli stessi.
2. Nel caso di esercizio del diritto di opzione, conversione dei titoli o versamento di decimi, la Banca chiede, nei tempi tecnici necessari, istruzioni
al Cliente e provvede all’esecuzione dell’operazione soltanto a seguito di
ordine scritto e previo versamento dei fondi occorrenti. In mancanza di
istruzioni in tempo utile, la Banca depositaria cura la vendita dei diritti di
opzione e le altre operazioni per conto del Cliente stesso.
Art. 5 Vendita dei titoli in caso di inadempimento del Cliente
1. Se il Cliente non adempie puntualmente ed interamente alle sue
obbligazioni, di cui all’articolo precedente, la Banca lo diffida a mezzo di
lettera raccomandata a pagare entro il termine di 15 giorni decorrente
dalla ricezione della predetta comunicazione.
2. Se il Cliente rimane in mora, la Banca può valersi dei diritti ad essa
spettanti ai sensi degli artt. 2761, commi 3 e 4 e 2756, commi 2 e 3, cod.
civ., realizzando direttamente o a mezzo di altro intermediario abilitato
un quantitativo dei titoli depositati congruamente correlato al credito
vantato dalla Banca stessa.
3. Prima di realizzare i titoli, la Banca avverte il Cliente con lettera
raccomandata del suo proposito, accordandogli un ulteriore termine
di 10 giorni.
4. La Banca si soddisfa sul ricavo netto della vendita e tiene il residuo a
disposizione del Cliente.
5. Se la Banca ha fatto vendere solo parte dei titoli, tiene in deposito gli
altri alle stesse condizioni.
Norme contrattuali
Art. 6 Modalità per il ritiro dei titoli cartacei oggetto di deposito
1. Per il parziale o totale ritiro dei titoli cartacei il Cliente deve far pervenire avviso alla Banca almeno un giorno prima. In caso di mancato ritiro
nel giorno fissato l’avviso deve essere rinnovato.
2. In caso di parziale o totale ritiro dei suddetti titoli subdepositati a
norma dei successivi artt. 11, 12 e 13, la Banca provvederà alla loro
restituzione al Cliente entro il più breve tempo possibile comunque in
relazione al tempo richiesto dagli organismi subdepositari.
Art. 7 Recesso
1. In caso di recesso dal Servizio di deposito a custodia e/o amministrazione di titoli e strumenti finanziari si applica l’art. 17 della Sezione I
“Norme e Condizioni Generali relative al rapporto Banca/Cliente”.
2. Le parti convengono che qualora sul predetto rapporto, per il quale
una delle parti ha manifestato la volontà di recedere, vi siano titoli o
strumenti finanziari ancora in deposito, la Banca, decorsi 10 giorni
senza che le siano pervenute idonee istruzioni in merito al loro trasferimento o alla loro vendita, potrà depositarli su un conto transitorio
curandone unicamente la custodia e senza più svolgere l’attività di
amministrazione.
Art. 8 Invio dell’estratto titoli
1. La Banca invia almeno una volta l’anno al Cliente una posizione dei
titoli in deposito. Trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento di tale
posizione, senza che sia pervenuto alla Banca un reclamo specifico da
inviarsi mediante lettera raccomandata a. r. presso la sede legale della
Banca o lettera semplice, quest’ultima purché consegnata direttamente
alla Banca o alla filiale presso la quale sono aperti i rapporti, ovvero,
tramite i canali che la Banca renderà disponibili al Cliente, la posizione
stessa si intenderà senz’altro riconosciuta esatta ed approvata.
Art. 9 Cointestazione del rapporto con facoltà di utilizzo disgiunto e
cessazione della facoltà di disporre separatamente del deposito
1. Fermo quanto previsto dall’articolo 11 della Sezione I “Norme e
Condizioni Generali relative al rapporto Banca/Cliente”, quando il
deposito è intestato a più persone con facoltà per le medesime di
compiere operazioni anche separatamente a firma disgiunta, ciascuno
degli altri cointestatari è autorizzato in nome e per conto di ciascun
altro cointestatario del rapporto a vendere i titoli nominativi, anche
azionari, intestatati ad uno solo dei titolari del rapporto; comprare titoli
nominativi, anche azionari, facendoli intestare ad un altro dei cointestatari del rapporto; trasferire i titoli nominativi, anche azionari, intestati
ad uno solo dei titolari del rapporto, apponendo sugli stessi le relative
girate o conferendo alla Banca il relativo mandato anche a favore dei
terzi o della Banca; dare in riporto i titoli, estinguere i riporti in essere;
utilizzare comunque i titoli nominativi, anche azionari, intestati ad uno
solo dei titolari del rapporto ed in particolare a dare le conferme per
l’esecuzione delle operazioni non adeguate e le autorizzazioni per le
operazioni in conflitto d’interesse. Si intende che la firma delle Norme
contrattuali da parte di ciascun cointestatario assume anche valore ed
efficacia di procura a favore disgiuntamente degli altri cointestatari, per
la realizzazione di quanto sopra previsto.
Art. 10 Trasferimento del deposito di titoli cartacei
1. La Banca ha facoltà di custodire il deposito dei titoli cartacei ove essa
ritiene più opportuno in rapporto alle sue esigenze e altresì di trasferirli
dandone comunicazione al Cliente.
Art. 11 Subdeposito dei titoli cartacei presso società di gestione
accentrata
1. La Banca è autorizzata a subdepositare i titoli cartacei presso una delle
società di gestione accentrata ai sensi e per gli effetti dell’art. 80 e ss.
Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni ed
integrazioni e dei relativi regolamenti di attuazione. In relazione ai suddetti titoli subdepositati, il Cliente prende atto che può disporre in tutto
o in parte dei diritti inerenti ai medesimi titoli a favore di altri depositanti
ovvero chiedere la consegna di un corrispondente quantitativo di titoli
della stessa specie di quelli subdepositati, tramite la Banca depositariaaderente e secondo le modalità indicate nelle norme contenute nel
regolamento dei servizi della società di gestione accentrata.
Art. 12 Subdeposito dei titoli al portatore presso altri enti
1. La Banca è altresì autorizzata a subdepositare i titoli al portatore anche
presso organismi diversi dalle società di gestione accentrata, a cui sia
consentita comunque la custodia e l’amministrazione accentrata; detti organismi a loro volta, per particolari esigenze, possono affidarne la materiale
custodia a terzi.
2. Qualora i titoli di cui al comma precedente presentino caratteristiche di
fungibilità o quando altrimenti possibile - ferma restando la responsabilità
del Cliente in ordine alla regolarità dei titoli - la Banca è anche autorizzata
a procedere al loro raggruppamento ovvero a consentirne il raggruppamento da parte dei predetti organismi ed il Cliente accetta di ricevere in
restituzione altrettanti titoli della stessa specie e qualità.
3. Resta comunque inteso che, anche relativamente ai titoli subdepositati ai
sensi del presente articolo, la Banca rimane responsabile nei confronti del
Cliente ai sensi delle Norme contrattuali.
Art. 13 Subdeposito di titoli emessi o circolanti all’estero
1. Per i titoli emessi o circolanti all’estero la Banca è autorizzata a farsi
sostituire - nell’esecuzione delle operazioni di cui all’art. 3 - da società
estere subdepositarie a tal fine abilitate, depositando conseguentemente i
titoli presso le stesse. Il servizio si svolge secondo le modalità indicate nelle
norme contenute nel regolamento di dette società estere subdepositarie.
VI NORME RELATIVE ALL’INCARICO DI RICEZIONE, TRASMISSIONE E
NEGOZIAZIONE DI ORDINI SU STRUMENTI FINANZIARI
Art. 1 - Conferimento degli ordini
1. La Banca svolge le attività riguardanti i servizi di negoziazione in conto
proprio, di ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari ai
sensi del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (T.U.F.) e successive modificazioni ed integrazioni e dei relativi regolamenti di attuazione.
Oggetto della prestazione dei servizi sono, salvo diverso accordo, gli
strumenti finanziari definiti dal TUF.
2. Nello svolgimento dei predetti servizi, la Banca è autorizzata, ai sensi
della vigente normativa ad agire per conto del Cliente anche in nome
proprio. Gli ordini sono impartiti alla Banca di norma per iscritto attraverso
i promotori finanziari a tal fine autorizzati o presso la propria sede legale
o le proprie filiali.
3. All’atto del ricevimento dell’ordine la Banca o il promotore finanziario
rilasciano apposita attestazione cartacea.
4. Qualora gli ordini, previa autorizzazione della Banca, vengano impartiti
telefonicamente tramite il Servizio di Banca Diretta ,il Cliente prende atto
che tali ordini saranno registrati su nastro magnetico o su altro supporto
equivalente. Gli ordini possono essere anche impartiti mediante altri
mezzi di comunicazione a distanza, diversi dal telefono, secondo i canali
di volta in volta posti in essere dalla Banca in relazione ai servizi prestati.
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In tali casi l’attestazione nonché l’assolvimento degli obblighi informativi
risultano dalle registrazioni effettuate con modalità tecniche che consentono al Cliente di acquisire la disponibilità della documentazione su
supporto duraturo.
5. Qualora siano impartiti attraverso promotori finanziari, gli ordini, ai fini
dell’esecuzione nel rispetto della priorità della loro ricezione, si intendono
conferiti alla Banca nel momento in cui pervengono a quest’ultima.
È fatto divieto ai promotori finanziari di riscuotere denaro, strumenti
finanziari e titoli di credito al portatore. Il Cliente e la Banca riconoscono
la validità degli ordini impartiti, per il tramite dei promotori finanziari, via
fax; il Cliente che si avvale di tale strumento dovrà riportare sull’ordine
stesso un recapito telefonico ove rintracciarlo al fine di acquisire eventuali
ulteriori elementi di certezza relativamente all’ordine, ove necessari. Gli
ordini via fax dovranno pervenire, per il tramite dei promotori finanziari,
unicamente sui numeri telefonici che la Banca comunicherà al Cliente in
modo generalizzato e impersonale, anche tramite modalità telematiche.
In tal caso il Cliente dovrà inviare alla Banca l’ordine in originale.
6. Gli ordini impartiti dal Cliente devono essere completi in ogni elemento
necessario alla loro esecuzione. È facoltà della Banca di rifiutare, non
trasmettere o non negoziare l’ordine conferito dal Cliente stesso, anche a
mezzo di strumenti informatici, con obbligo di immediata comunicazione al Cliente, fornendo le ragioni alla base di tale rifiuto.
7. Il Cliente in caso di indisponibilità della modalità di conferimento
dell’ordine prescelta, potrà sempre avvalersi di una delle altre modalità
alternative disciplinate nelle Norme contrattuali.
8. Per quanto occorra, si precisa che la massima tempestività di esecuzione degli ordini impartiti dal Cliente, è da porsi in relazione alla modalità di
conferimento prescelta fra quelle disciplinate nel presente accordo, con
prevalenza dei canali telematici e telefonici. Viceversa, l’utilizzo da parte
del Cliente del fax o della corrispondenza scritta in genere, comporta,
previamente alla successiva trasmissione o negoziazione da parte della
Banca, la verifica dei requisiti di disponibilità dei fondi (bene fondi) e di
veridicità della sottoscrizione apposta (bene firma), per il rispetto di precise disposizioni normative, l’espletamento di tali procedure, in particolari
condizioni di intensa operatività sui mercati e di code di lavorazione, nonché l’avvenuta ricezione da parte della Banca in fasce orarie pomeridiane,
possono implicare una esecuzione posticipata.
Art. 2 - Ricezione, trasmissione e negoziazione degli ordini
1. La Banca, nella gestione degli ordini, ne assicura la trattazione rapida,
corretta ed efficiente. A tal fine: (i) assicura che gli ordini ricevuti dal
Cliente siano prontamente ed accuratamente registrati ed assegnati;
(ii) tratta gli ordini dei Clienti che siano equivalenti a quelli di altri
clienti della Banca in successione, in relazione al canale utilizzato per la
ricezione dei medesimi, e con prontezza, a meno che le caratteristiche
dell’ordine o le condizioni di mercato prevalenti lo rendano impossibile
o gli interessi del Cliente richiedano di procedere diversamente; (iii)
informa il Cliente circa eventuali difficoltà rilevanti che potrebbero
influire sulla corretta gestione degli ordini non appena viene a conoscenza di tali difficoltà.
2. Nel caso di ordini con limiti di prezzo, in relazione ad azioni ammesse
alla negoziazione in un mercato regolamentato, che non siano eseguiti
immediatamente alle condizioni prevalenti del mercato, la Banca adotta
misure volte a facilitare l’esecuzione più rapida possibile di tali ordini
autorizzando gli intermediari incaricati dell’esecuzione dell’ordine alla
immediata pubblicazione in modo da rendere l’ordine stesso facilmente accessibile agli altri partecipanti al mercato, a meno che il Cliente
fornisca esplicitamente istruzioni diverse. A tal fine la Banca può autorizzare la trasmissione degli ordini del Cliente con limite di prezzo a un
mercato regolamentato e/o a un sistema multilaterale di negoziazione,
nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni applicabili.
3. La Banca trasmette tempestivamente gli ordini conferiti dal Cliente
ad altri intermediari autorizzati all’esecuzione degli ordini per conto dei
clienti, qualora non provveda direttamente alla loro esecuzione, anche
mediante negoziazione per conto proprio. Nella trasmissione o nell’esecuzione degli ordini, la Banca attua e rispetta la propria strategia di
trasmissione ed esecuzione degli ordini, al fine di raggiungere il miglior
risultato possibile per il Cliente. Tale strategia è illustrata nell’apposito
documento “Strategia di trasmissione degli ordini”, che forma parte
integrante delle Norme contrattuali.
4. La Banca provvede, nei termini previsti dalle vigenti disposizioni, a verificare e, se del caso, ad aggiornare la propria “Strategia di trasmissione
degli ordini” e a dare comunicazione al Cliente di qualsiasi modifica
apportata. Qualora il Cliente impartisca istruzioni specifiche, la Banca
è tenuta ad attenersi alle istruzioni stesse, limitatamente agli elementi
oggetto delle indicazioni ricevute. Il Cliente prende atto ed è informato
del fatto che eventuali sue istruzioni specifiche possono pregiudicare le
misure previste nella “Strategia di trasmissione degli ordini”.
5. La Banca ha la facoltà di trattare l’ordine del Cliente in aggregazione
con gli ordini di altri clienti o con operazioni per conto della Banca.
L’aggregazione degli ordini e la successiva assegnazione dopo la loro
esecuzione è effettuata nel rispetto della normativa in materia, rendendo improbabile il rischio che l’aggregazione vada a discapito del Cliente
e assicurando che l’assegnazione sia effettuata in modo corretto e non
dannoso per il Cliente. Qualora sia prevista l’aggregazione dell’ordine
impartito dal Cliente, la Banca lo informa che l’aggregazione potrebbe
andare a suo discapito in relazione a quel determinato ordine.
6. La Banca non è responsabile della mancata esecuzione degli ordini
dovuta a impossibilità ad operare derivante da cause ad essa non imputabili o, in ogni caso, a ritardi dovuti a malfunzionamenti del mercato,
mancata o irregolare trasmissione delle informazioni o a cause al di
fuori del suo controllo, inclusi, senza limitazione, ritardi o cadute di linea
del sistema di trasmissione e/o di negoziazione o altri inconvenienti do-
vuti a alterazioni, interruzioni, sospensioni, guasti, malfunzionamento
o non funzionamento degli impianti e dei sistemi telefonici elettronici,
controversie sindacali, forza maggiore, scioperi.
Art. 3 - Garanzie relative alle operazioni richieste
1. La gestione degli ordini di compravendita su strumenti finanziari
impartite dal Cliente è subordinata alla costituzione da parte del Cliente
stesso dei vincoli di garanzia stabiliti dalla vigente legislazione, dalle
disposizioni regolamentari in materia nonché dalle garanzie indicate
dalla Banca.
2. Il Cliente prende atto che gli ordini di cui sopra non saranno trasmessi/negoziati dalla Banca, qualora la disponibilità del conto o del
deposito titoli sul quale deve essere regolata l’operazione non consenta
alla Banca di costituire le garanzie o di versare i margini richiesti per il
compimento della relativa operazione.
Art. 4 - Conflitti di interesse
1. La Banca organizza la propria attività in modo tale da ridurre al minimo
il rischio di conflitti di interesse e, in situazioni di conflitto, agisce in modo
da assicurare comunque al Cliente trasparenza ed equo trattamento. A tal
fine la Banca attua la politica di tutela descritta nella “Politica di gestione
dei conflitti d’interesse e incentivi” consegnata al Cliente, conformemente a quanto previsto dalla normativa di riferimento.
2. La Banca garantisce comunque, ai sensi della normativa applicabile,
al Cliente la possibilità di ottenere, previa espressa richiesta in tal senso,
maggiori dettagli relativamente alla propria politica di gestione dei conflitti d’interessi. La comunicazione di tali maggiori dettagli potrà avvenire
anche su supporto duraturo.
Art. 5 - Variabilità del valore degli investimenti effettuati
1. Il Cliente prende atto che non ha alcuna garanzia di mantenere invariato il valore degli investimenti effettuati.
Art. 6 - Cointestazione
1. La Banca, ai sensi della normativa tempo per tempo vigente, ha dato
il proprio consenso all’intermediario incaricato dell’esecuzione degli
ordini per operare al di fuori dei mercati regolamentati ed al di fuori
dei sistemi multilaterali di negoziazione laddove la natura degli strumenti finanziati oggetto delle operazioni o le relative prassi di mercato
esistenti lo richiedano.
2. Con riguardo agli ordini relativi a strumenti finanziari non ammessi
alle negoziazioni in mercati regolamentati, diversi dai titoli di Stato o
garantiti dallo Stato e dalle quote di organismi di investimento collettivi,
il Cliente prende atto che tali investimenti possono comportare:
<il rischio di non essere facilmente liquidabili;
<la carenza di informazioni appropriate che rendano possibile accettarne agevolmente il valore corrente.
Art. 7 - Vendite allo scoperto
1. Per gli ordini di vendita allo scoperto di strumenti finanziari a
diffusione limitata il Cliente prende atto che la ricopertura dell’operazione può risultare difficoltosa e dare luogo ad oneri aggiuntivi e che
comunque detta operazione sarà eseguita in conformità alle vigenti
disposizioni.
Art. 8 - Operazioni aventi ad oggetto strumenti derivati, warrant e
covered warrant
1. Con riguardo agli strumenti finanziari di cui all’art. 1, comma 2, lettere
da d) a j), Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (T.U.F.) e successive
modificazioni ed integrazioni, il Cliente prende atto che:
< il valore di mercato di tali strumenti è soggetto a notevoli variazioni;
< l’investimento effettuato su tali strumenti comporta l’assunzione di
elevato rischio di perdite di dimensioni anche eccedenti l’esborso
originario e comunque non preventivamente quantificabili.
Art. 9 - Operazioni con passività potenziali e comunicazione delle
perdite
1. Nel caso di posizioni aperte scoperte su operazioni che possano determinare passività effettive o potenziali superiori al costo di acquisto degli
strumenti finanziari la Banca comunica al Cliente le perdite qualora venga
superata la soglia delle perdite convenuta nella “Richiesta di apertura
rapporti” tra la Banca ed il Cliente nell’ambito degli atti che disciplinano
tale operatività, secondo quanto ivi contenuto.
Norme contrattuali
2. La Banca provvede alla comunicazione delle perdite non più tardi
della fine del giorno lavorativo nel quale la soglia è superata, o qualora
tale soglia sia superata in un giorno non lavorativo, della fine del giorno
lavorativo successivo.
Art. 10 - Valutazione di appropriatezza
1. Nella prestazione dei servizi regolati dalle Norme contrattuali, la Banca
verifica, tramite apposito test, che il Cliente abbia la conoscenza e l’esperienza necessarie per comprendere i rischi che lo strumento finanziario o
il servizio di investimento richiesto comportano.
2. Tale valutazione è prestata tenendo conto delle specifiche conoscenze
ed esperienze del Cliente in materia di investimenti, come comunicate
da quest’ultimo riguardo al tipo di strumento o servizio di investimento
offerto o richiesto. Il Cliente è edotto del fatto che la valutazione di appropriatezza è fatta nel suo interesse.
3. La Banca comunica al Cliente il mancato superamento del test di appropriatezza nel caso in cui il Cliente stesso non possieda le conoscenze
e/o l’esperienza necessaria al fine di comprendere i rischi dello strumento
finanziario o del servizio di investimento richiesto.
4. Il Cliente è tenuto a collaborare con la Banca per la redazione e
l’aggiornamento delle sue informazioni, necessarie per effettuare la
valutazione di appropriatezza. A tal fine il Cliente fornisce alla Banca le
informazioni richieste
5. Il Cliente prende atto che la Banca fa legittimo affidamento sulle
informazioni rese dal Cliente e che è onere del Cliente informare la Banca
di ogni variazione relativa alle stesse. La Banca provvede periodicamente
a verificare l’attualità delle informazioni rese e può chiedere al Cliente di
confermarle o modificarle, aggiornando le informazioni in proprio possesso e la conseguente valutazione di appropriatezza. A tal fine, la Banca
utilizza le proprie procedure, anche tramite il canale Internet.
6. Il Cliente prende inoltre atto che, nel caso in cui non siano disponibili,
o non vengano aggiornate le informazioni necessarie per la valutazione
dell’appropriatezza, la Banca avverte il Cliente di non essere in grado di
determinare se lo strumento e/o il servizio richiesto sia appropriato. Ciò
potrà avvenire anche con una comunicazione in formato standardizzato.
7. In caso di ordini conferiti tramite il Servizio di Banca Diretta, il Cliente
prende atto che la comunicazione di cui ai commi 3 e 6 del presente
articolo è effettuata con il medesimo mezzo e documentata dalle registrazioni su nastro magnetico o altro supporto equivalente.
Art. 11 - Deposito degli strumenti finanziari e regolamento contabile
1. Gli strumenti finanziari oggetto delle operazioni di cui al contratto sottoscritto ai sensi delle Norme contrattuali saranno immessi in un deposito
amministrato presso la Banca disciplinato dalle “Norme sul servizio di
deposito a custodia e/o amministrazione di titoli e strumenti finanziari”.
Tali strumenti possono essere dal Cliente trasferiti o ritirati, in tutto o in
parte, senza addebito di alcuna penalità.
2. Il regolamento contabile delle operazioni, nonché di tutto quanto dovuto per i servizi, avverrà in base alle istruzioni impartite con riferimento
al deposito di cui sopra. In mancanza di indicazione del deposito amministrato, il regolamento contabile avverrà in base a disposizioni da impartire
per ogni singola operazione.
Art. 12 - Commissioni e spese
1. Le commissioni applicate ai servizi oggetto dell’incarico di ricezione,
trasmissione e negoziazione di ordini su strumenti finanziari sono indicate nel Foglio Informativo.
Art. 13 - Documentazione delle operazioni eseguite
1. La Banca invia al Cliente la rendicontazione dell’attività svolta, avuto
riguardo ai costi delle operazioni e dei servizi prestati.
2. La Banca trasmette prontamente al Cliente le informazioni essenziali
riguardanti l’esecuzione dell’ordine.
3. La Banca trasmette al Cliente al dettaglio un avviso che confermi
l’esecuzione dell’ordine impartito, al più tardi il primo giorno lavorativo
successivo all’esecuzione o, nel caso in cui la Banca debba ricevere
conferma dell’avvenuta esecuzione da parte di un terzo soggetto, entro
il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma dal
terzo medesimo.
In tale ipotesi, ove la conferma dell’avvenuta esecuzione debba essere
necessariamente inviata da un terzo soggetto, la Banca è esonerata
dall’obbligo di trasmettere la propria nota di eseguito.
4. A richiesta del Cliente, la Banca fornisce informazioni circa lo stato del
suo ordine.
5. La documentazione si intenderà tacitamente approvata dal Cliente in
mancanza di reclamo scritto motivato, che dovrà essere trasmesso alla
Banca secondo le modalità di cui al presente contratto, trascorsi 60 giorni
dalla data di ricezione della documentazione stessa.
VII NORME CHE REGOLANO IL SERVIZIO DI BANCA DIRETTA
Art. 1 Il Servizio di Banca Diretta
1. Con il presente contratto il Cliente, persona fisica, aderisce al Servizio di
Banca Diretta (di seguito denominato il “Servizio”).
2. Il Servizio consente di svolgere le operazioni abilitate dalla Banca - e in
genere consente di gestire tutti i rapporti instaurati dal Cliente con la Banca
(di seguito anche i “Rapporti con la Banca”) - tramite il telefono e/o personal
computer e/o altre apparecchiature collegate con la Banca e comunque
tramite ogni altro strumento anche di carattere informatico o telematico di
cui sarà data comunicazione al Cliente unitamente alle relative condizioni
e istruzioni operative.
3. La Banca, inoltre, in relazione allo sviluppo dei sistemi tecnici disponibili
e alla sicurezza degli stessi e del completamento del quadro normativo e
regolamentare di riferimento, si riserva di rendere possibile l’utilizzo della
firma elettronica o altro strumento di autenticazione o identificazione, a sua
discrezione, comunicandolo tempestivamente di volta in volta a quei Clienti
che ne abbiano fatto richiesta e in quanto muniti delle idonee chiavi elettroniche private e pubbliche per l’utilizzo della firma elettronica stessa.
4. Le modalità operative e di comunicazione di cui al secondo comma
posso essere utilizzate dalle Parti in alternativa e in deroga rispetto a quelle
indicate nelle precedenti Norme Generali e speciali salvi i casi in cui sia ivi
previsto l’invio di lettere raccomandate o raccomandate a. r.
5. L’utilizzo di una modalità per talune operazioni od atti non preclude la
facoltà di adottare diverse modalità per le operazioni o gli atti successivi.
6. Le presenti Norme sul Servizio, si applicano ai Rapporti con la Banca svolti
tramite il Servizio stesso, ad integrazione delle Norme Generali e di quelle
Speciali che regolano ciascun singolo servizio.
7. In caso di incompatibilità, si applicano le Norme sul Servizio.
8. L’interruzione o sospensione per qualunque causa del Servizio non
comportano l’automatica risoluzione o la sospensione dei Rapporti con la
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Banca, che resteranno disciplinati dalle Norme Generali e da quelle Speciali
che regolano ciascun singolo servizio.
Art. 2 Modalità di utilizzo del Servizio – Strumenti di identificazione
1. La Banca fornirà al Cliente gli strumenti necessari per effettuare le operazioni: il Codice Utente, il Numero Personale e la Parola Chiave.
2. Il Cliente si impegna a mantenere segreti e a non cedere ad alcuno i
propri codici personali di identificazione di cui al comma precedente. Ai
fini dell’utilizzo del Servizio di cui alla presente sezione non sarà possibile
attribuire specifici codici personali di identificazione ai soggetti delegati ad
operare sui singoli rapporti dal Cliente, né questi ultimi potranno usufruire
dei codici personali forniti dalla Banca al Cliente stesso che sono, incedibili e
devono rimanere segreti. I delegati, pertanto, potranno operare unicamente attraverso le filiali della Banca.
3. Il Codice Utente viene predisposto dalla Banca in modo automatico con
una procedura riservata e consente di svolgere operazioni di interrogazione
sui rapporti accesi con la Banca.
4. Il Numero Personale viene scelto dal Cliente e comunicato dallo stesso
alla Banca secondo le modalità tempo per tempo stabilite dalla Banca ed
è idoneo, unitamente al Codice Utente, allo svolgimento di operazioni di
interrogazione sui rapporti accesi con la Banca.
5. La parola chiave viene predisposta dalla Banca in modo automatico con
una procedura riservata al momento dell’attivazione del servizio per svolgere operazioni dispositive entro i limiti prestabiliti ed indicati nella lettera
sigillata contenente il Codice Utente e la Parola Chiave.
6. Il Codice Utente e la Parola Chiave (che è sconosciuta al personale della
Banca) verranno comunicati al Cliente, al proprio recapito di corrispondenza.
7. Il Codice Utente, Numero Personale e la Parola Chiave potranno essere
variati ogni qualvolta il Cliente lo ritenga opportuno secondo le modalità
definite tempo per tempo dalla Banca.
8. Al fine di migliorare il Servizio in relazione anche all’evoluzione tecnica,
la Banca si riserva la facoltà di apportare modifiche e/o integrazioni alle
modalità e condizioni tecniche di utilizzo dello stesso, nonché agli strumenti o alle modalità tecniche di identificazione. Tali eventuali modifiche
e/o integrazioni verranno comunicate dalla Banca al Cliente in tempo utile
senza che venga pregiudicata la sua operatività e comunque, in caso di
urgenza, non appena necessario.
9. Il Cliente nell’utilizzo del Servizio tramite rete Internet è tenuto ad avvalersi del sito predisposto dalla Banca. Il Cliente secondo quanto specificatamente disciplinato dalle Norme del presente contratto può fare pervenire
o/ricevere dalla Banca in generale comunicazioni sia informative sia dispositive, utilizzando di volta in volta le modalità specificatamente previste. Il
Cliente non può utilizzare per le proprie comunicazioni sia informative sia
dispositive la funzione di posta elettronica disponibile liberamente sulla rete
né la Banca le accetterà né le eseguirà.
10. La Banca adotterà le opportune precauzioni per garantire la riservatezza
delle informazioni trattate nell’ambito del servizio.
11. Tuttavia, la Banca non sarà responsabile per la perdita, alterazione o
diffusione non intenzionale di informazioni trasmesse attraverso l’utilizzo
di tecniche telematiche, ascrivibili a difetti di funzionamento o alterazioni
delle tecniche stesse e dovuti a eventi al di fuori del controllo diretto della
Banca.
12. Considerato inoltre che il Servizio consente di accedere, tramite il sito
della Banca ad altri siti Internet di terzi, la Banca non assume alcuna responsabilità circa l’accuratezza, la completezza, la qualità o la legalità delle
informazioni ricavabili da tali siti, ne la predetta facoltà di accesso costituisce
un invito da parte della Banca ad accedere ai predetti siti di terzi.
telefonici sarà validamente fornita per mezzo delle scritture contabili, delle
registrazioni fonografiche e delle registrazioni dei dati informatici effettuate
su supporto informatico o altro tipo analogo di supporto. Tali registrazioni,
unitamente alle scritture contabili, che possono formarsi anche attraverso il
passaggio elettronico degli impulsi effettuato dal Cliente, fanno piena prova
circa il ricevimento e il contenuto degli ordini.
Art. 3 Obblighi di custodia
1. Il Cliente si impegna a custodire con ogni cura il Codice Utente, Numero
Personale e la Parola Chiave ed è responsabile della loro custodia e del loro
corretto utilizzo. Egli risponde del loro indebito uso, da chiunque operato,
anche se in conseguenza di smarrimento o furto.
2. La Banca non potrà essere ritenuta responsabile del loro utilizzo fraudolento sinché il Cliente non le abbia comunicato il loro smarrimento o furto
mediante lettera raccomandata a.r., da inviarsi presso la sede legale della
Banca o lettera semplice, quest’ultima purché consegnata direttamente
alla Banca o alla filiale presso la quale sono aperti i rapporti, ovvero, tramite
i canali che la Banca renderà disponibili al Cliente, e la Banca non abbia
potuto di conseguenza provvedere al blocco dell’operatività, comunque
non oltre un giorno lavorativo dalla ricezione.
Art. 8 Cause di esclusione delle responsabilità - Cause di forza maggiore
1. Il Cliente è tenuto a seguire le istruzioni fornite dalla Banca per l’utilizzo
del Servizio, restando in ogni caso responsabile dei danni di qualsiasi
genere, diretti e indiretti, derivanti alla Banca medesima e/o a terzi dall’inosservanza di dette istruzioni.
2. È esclusa la responsabilità della Banca per gli eventuali danni e/o pregiudizi che derivassero al Cliente da eventuali interruzioni o sospensioni
del Servizio per malfunzionamenti o alterazione delle apparecchiature
e/o degli strumenti di collegamento di cui all’art. 1, e/o delle relative reti
o sistemi di comunicazione (per esempio del servizio telefonico, postale
o di erogazione dell’energia elettrica) ovvero per serrate o scioperi, anche
del personale della Banca o società di cui la stessa si avvale, ovunque
verificatisi; per impedimenti od ostacoli determinati da disposizioni di
legge o da atti di autorità nazionali o estere; per provvedimenti o atti di
natura giudiziaria o fatti di terzi, e comunque per qualsiasi altra causa non
imputabili alla Banca.
3. La Banca ha la facoltà di sospendere, anche solo parzialmente, o interrompere il Servizio in qualsiasi momento per ragioni connesse all’efficienza
e sicurezza del Servizio medesimo, nonché di sospendere il Servizio nei
confronti di singoli Clienti.
Art. 4 Identificazione del Cliente
1. Nell’ambito del Servizio, in deroga ad ogni diversa previsione relativa
ai sottostanti Rapporti con la Banca, il Cliente verrà identificato da parte
della Banca esclusivamente mediante la verifica del Codice Utente e del
Numero Personale, nonché, per le operazioni dispositive, di due caratteri
della parola Chiave scelte in modo casuale al fine di garantire la segretezza.
Le modalità di identificazione e verifica sono illustrate nelle istruzioni fornite
dalla Banca.
2. Il Cliente riconosce fin d’ora validi gli addebiti e gli accrediti operati dalla
Banca in conseguenza del Servizio.
3. La Banca inoltre, in relazione allo sviluppo dei sistemi tecnici disponibili e
alla sicurezza degli stessi nonché al completamento del quadro normativo
e regolamentare di riferimento, si riserva di rendere possibile l’utilizzo della
firma elettronica a sua discrezione, comunicandolo tempestivamente di
volta in volta a quei clienti che ne abbiano fatto richiesta e in quanto muniti
delle idonee chiavi elettroniche private e pubbliche per l’utilizzo della firma
elettronica stessa.
Art. 5 Autorizzazione alla registrazione ed efficacia probatoria delle
stesse
1. Durante lo svolgimento del Servizio, la Banca provvede a effettuare, in via
continuativa la registrazione di tutte le conversazioni telefoniche intercorse
con i Clienti. Il Cliente autorizza sin d’ora la Banca ad effettuare tali registrazioni in via continuativa senza ulteriore preavviso.
2. Analogamente il Cliente autorizza la Banca ad effettuare tutte le registrazioni degli ordini o delle comunicazioni effettuate tramite sistemi
telematici diversi.
3. Tenuto conto della natura del Servizio, la prova delle operazioni eseguite,
nonché di ogni comunicazione effettuata tramite i sistemi telematici o
Art. 6 Cointestazione
1. In caso di cointestazione le operazioni svolte tramite il servizio si intendono sempre e comunque effettuate in modo disgiunto dai singoli intestatari,
quali creditori e debitori solidali ai sensi di legge con piena liberazione della
Banca per le operazioni svolte da ciascuno di essi, così come previsto nelle
Norme e Condizioni Generali relative al rapporto Banca/Cliente e di quelle
speciali che regolano ciascun singolo servizio.
Art. 7 Esclusione del Servizio
1. Il Cliente ha la facoltà, in qualsiasi momento, di richiedere alla Banca,
mediante invio di lettera raccomandata a.r., da inviarsi presso la sede legale
della Banca o lettera semplice, quest’ultima purché consegnata direttamente alla Banca o alla filiale presso la quale sono aperti i rapporti, ovvero,
tramite i canali che la Banca renderà disponibili al Cliente, l’esclusione di
uno o più rapporti dall’ambito del Servizio, fermo quanto previsto all’ultimo
comma del precedente art.1. Per i rapporti cointestati tale facoltà potrà essere esercitata da ciascun intestatario separatamente con piena liberazione
della Banca anche nei confronti degli altri cointestatari.
2. La Banca ha la facoltà, in qualsiasi momento, di disporre, mediante invio
di lettera raccomandata a.r., la cessazione del Servizio nei confronti di uno o
più Clienti per uno o più rapporti, fermo quanto previsto all’ultimo comma
del precedente art. 1.
Art. 9 Modalità di svolgimento delle operazioni
1. Il Cliente per le operazioni dispositive, è tenuto ad operare, in ogni caso, entro i limiti assegnati e comunque a fronte del saldo disponibile dei conti stessi.
Art. 10 Libretti di assegni
1. Qualora il Cliente chieda mediante il canale telefonico o mediante il
canale telematico, e la Banca lo consenta, il rilascio e la spedizione a mezzo
posta e a proprio rischio di libretti di assegni bancari, la Banca chiede al
Cliente ogni volta di dichiarare di non essere interdetto dall’emissione
di assegni bancari come previsto dall’art. 124 della Legge sull’assegno e
successive integrazioni e modificazioni. In tal caso tale dichiarazione verrà
registrata e dovrà essere sottoscritta utilizzando la parola chiave. Il Cliente
riconosce a tale sottoscrizione valore di vera e valida dichiarazione di propria
responsabilità, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 124 della sopra citata
Legge sull’assegno.
Art. 11 Termini di esecuzione
1. Le comunicazioni e le disposizioni del Cliente alla Banca saranno eseguite,
salvo diversa pattuizione, trascorso il termine massimo di 5 giorni lavorativi.
2. La Banca ha facoltà di assumere o meno le disposizioni conferite dal Cliente e, in caso negativo, ne darà tempestiva comunicazione all’interessato.
Norme contrattuali 11
VIII NORME CHE REGOLANO L’OPERATIVITÀ A DISTANZA SUI FONDI
Art.1 Oggetto del servizio ed univocità di intestazione
1. Il Cliente, già titolare presso Allianz Global Investors Italia SGR S.p.A. (già
Ras Asset Management SGR S.p.A.) di quote di fondi comuni di investimento può richiedere l’estensione del servizio di cui alle “Norme che regolano
il servizio di Banca Diretta” anche per le operazioni a distanza aventi ad
oggetto i citati fondi comuni di investimento.
2. L’operatività a distanza su fondi tramite il Servizio di Banca Diretta è da
intendersi valida per tutte le posizioni attive presso Allianz Global Investors
Italia SGR S.p.A. con intestazione coincidente con quella del corrispondente
Conto corrente e Dossier Titoli richiamati nelle presenti Norme.
Art.2 Evidenza delle quote sul conto di deposito titoli
1. L’utilizzo del Servizio di Banca Diretta, anche per l’operatività a distanza su fondi, comporta che tutte le quote dei fondi che abbiano identica
intestazione, come previsto dall’art. 1, vengano evidenziate anche sul
conto di deposito titoli intestato ai Clienti pur rimanendo immesse nel
certificato cumulativo depositato presso la Banca Depositaria.
Art.3 Mandato irrevocabile
1. I Clienti si impegnano ad effettuare tutte le operazioni di liquidazione, riscatto e rimborso mediante disposizioni impartite direttamente alla Banca
a valere sul conto corrente di cui in premessa, dando mandato irrevocabile
a quest’ultima, anche nel suo interesse, affinché comunichi a Allianz Global Investors Italia SGR S.p.A. i termini delle presenti Norme contrattuali.
2. Ne consegue che eventuali richieste di rimborso delle quote dei fondi,
oggetto del presente accordo, richieste direttamente a Allianz Global
Investors Italia SGR S.p.A. o attraverso altri collocatori e dagli stessi inoltrate
a Allianz Global Investors Italia SGR S.p.A. verranno regolarmente liquidate
al Cliente sul conto corrente attivo presso la Banca in forza del presente
mandato irrevocabile.
Art.4 Canali previsti
1. Non è preclusa la possibilità di operare direttamente con Allianz Global
Investors Italia SGR S.p.A. e/o con altri soggetti collocatori, così come previsto nel regolamento dei Fondi, tranne per quanto sopra specificato.
Art.5 Disposizioni ammesse a distanza
1. Attraverso il Servizio di Banca Diretta è possibile eseguire le seguenti
disposizioni:
<Versamenti aggiuntivi su posizioni già aperte
<Richieste di rimborso parziale
<Trasferimenti tra fondi
<Switch tra fondi
<Sottoscrizione iniziale – mediante versamento in unica soluzione – di
un fondo disciplinato dal medesimo Regolamento.
Art. 6 Mezzi di pagamento
1. Tutte le disposizioni impartite attraverso il presente servizio verranno
regolate sul conto corrente acceso presso la Banca.
Art.7 Costo del servizio
1. Non è previsto l’addebito di alcun costo per il servizio di operatività
a distanza.
Art.8 Richiesta dei certificati
1. L’adesione all’operatività a distanza, preclude, in via transitoria, la
possibilità di richiedere l’emissione cartacea dei certificati, che resta
subordinata pertanto al recesso preventivo dal presente Servizio.
Art.9 Variazione dell’intestazione
1. Per tutte le quote di fondi per le quali è prevista l’adesione all’operatività a distanza oggetto delle presenti norme, in relazione alla
peculiarità del servizio e considerando l’attività di evidenziazione anche
nel conto di deposito, è preclusa la possibilità di richiedere la variazione
dell’intestazione; tale facoltà resta subordinata al recesso preventivo dal
presente Servizio.
IX NORME IN MATERIA DI OPERAZIONI DI BONIFICO E ORDINI DI
PAGAMENTO
Art. 1 Termini di esecuzione dei bonifici
1. Ai sensi dell’art. 4 del D.lgs. 253/2000 e successive modifiche e
integrazioni, alle operazioni di bonifico si applicano i seguenti termini
massimi di esecuzione: in caso di ordine, per l’accredito sul conto della
banca del beneficiario, quinto giorno lavorativo bancario successivo
alla data di accettazione dell’ordine; in caso di ricezione, per l’accredito
sul conto del beneficiario, un giorno lavorativo bancario successivo
a quello in cui l’importo è stato accreditato sul conto della banca del
beneficiario.
2. Le operazioni di bonifico consentono al Cliente di pagare una
somma determinata a favore di un beneficiario presso propri sportelli
o presso sportelli di altre banche in Italia o all’estero o di altri soggetti.
Per consentire un’esecuzione efficiente e rapida del pagamento, nel
caso di beneficiari correntisti della Banca o di altre banche, l’ordine
deve contenere le coordinate bancarie del beneficiario stesso. Per i
bonifici transfrontalieri da eseguire in euro presso banche dei paesi UE
l’ordine deve contenere le coordinate IBAN (International Bank Account
Number) del beneficiario e il codice BIC (Bank Identification Code) della
Banca destinataria (Regolamento CE 2560/01).
3. Il Correntista può sporgere reclamo nei termini previsti dal Regolamento dell’Ufficio Reclami e dell’Ombudsman Giurì Bancario e dal
Regolamento delle procedure di Reclamo in materia di bonifici tran-
12 Versione 20 novembre 2007
sfrontalieri contenuto nelle “Norme contrattuali che regolano i servizi
bancari e finanziari prestati” dalla Banca.
4. In caso di mancato rispetto dei termini, nelle operazioni di bonifico
transfrontaliero è dovuto un indennizzo nelle misure previste dagli
artt. 4.3 e 4.6 del D.lgs. 253/2000. Sono salvi gli altri diritti dei clienti
e degli enti che hanno partecipato all’operazione, fermo restando
l’esclusione/ limitazione delle responsabilità della Banca per forza
maggiore e negli altri casi previsti dalla legge, anche ai sensi dell’art. 6
del D.lgs. 253/2000.
Art. 2 Altri ordini di pagamento
1. Il Cliente ha la possibilità di impartire altri ordini di pagamento tramite
l’attivazione del servizio ”RID utenze” nei confronti di società erogatrici
di acqua, elettricità, gas, telecomunicazioni ecc, ovvero di effettuare
pagamenti di imposte, contributi e tasse con le procedure “F24” e
“F23”, delle imposte iscritte al ruolo con la procedura RAV (riscossione
mediante avviso), nonché dell’ICI.
2. Il Cliente ha inoltre la possibilità di utilizzare i sistemi di pagamento
così come indicati nella Sezione “Norme sul servizio di incasso o di accettazione degli effetti documenti ed assegni” e nella Sezione “Norme
che regolano i conti correnti di corrispondenza e i servizi connessi”.
X NORME CHE REGOLANO L’USO DELLA CARTABANCOMAT/
PAGOBANCOMAT (MODALITÀ D’USO DELLA CARTA)
Art. 1 Oggetto
1. L’uso congiunto della Carta Bancomat/PagoBancomat, di seguito
denominata Carta, e del “Codice Personale Segreto”, di seguito denominato P.I.N. (Personal Identification Number), identifica e legittima il
titolare della Carta medesima, di seguito denominato Cliente, a disporre
del proprio conto corrente con modalità elettroniche per usufruire dei
Servizi più avanti disciplinati nelle apposite Sottosezioni A e B.
2. L’utilizzo dei Servizi deve avvenire entro i limiti d’importo e con le
modalità indicate nel modulo allegato ed in ogni caso entro il limite costituito dal saldo disponibile del conto corrente. Il Cliente, nel corso del
rapporto, può concordare con la Banca la modifica dei limiti di importo
previsti. A fronte di tale incremento degli importi di utilizzo, il Cliente
prende atto che non si forniscono garanzie di rimborso sui massimali
eccedenti il limite previsto nel modulo citato.
3. I limiti di importo e le modalità di cui al comma precedente, in relazione ad esigenze di efficienza, possono essere modificati dalla Banca
in qualunque momento mediante comunicazione scritta al titolare e
tramite avvisi esposti nei locali della Banca stessa, sulle apparecchiature
previste dalle Sottosezioni, o nei locali nei quali le stesse sono installate,
indicando in ogni caso, con un preavviso di almeno 5 giorni, la data di
entrata in vigore delle modifiche medesime.
4. I limiti di importo e le modalità di cui al comma 2 possono essere
modificati dalla Banca anche senza preavviso solo in relazione ad
esigenze di sicurezza.
Art. 2 Rilascio della Carta
1. La Carta resta di proprietà della Banca, è strettamente personale e
non può essere ceduta a terzi.
2. Ad ogni Carta viene assegnato un P.I.N., consegnato al Cliente in un
plico sigillato. La Banca garantisce la massima riservatezza nella predisposizione del P.I.N. ed è tenuta a non rivelarlo a terzi.
3. La Banca consegna al Cliente personalmente la Carta ed il relativo
P.I.N. all’atto della sottoscrizione del presente contratto. 4. Dietro
richiesta scritta del Cliente, ed a rischio del medesimo, la Banca può
provvedere alla spedizione della Carta e del P.I.N. in plichi separati.
4. La Banca di sua iniziativa può inviare per posta la sola Carta esclusivamente in caso di sostituzione di quella in scadenza.
Art. 3 Poteri di rappresentanza
1. Il Cliente è tenuto a comunicare per iscritto alla Banca le persone
autorizzate a rappresentarlo nel ritiro e/o nell’utilizzo della Carta e
del P.I.N., restando responsabile di ogni conseguenza dannosa che
possa derivare dall’uso della Carta e del P.I.N. medesimi da parte di
tali persone.
2. In caso di persone giuridiche, la Carta deve essere rilasciata ed intestata a soggetto autorizzato ad operare sul conto, ovvero ad altro soggetto
appositamente delegato, che ne diviene titolare, previa sottoscrizione
da parte di quest’ultimo dello specifico modulo di richiesta predisposto
da Allianz Bank Financial Advisors.
3. In caso di variazione del soggetto autorizzato, fermo restando quanto
disposto dall’art. 9, la Banca procederà al rilascio di una nuova Carta
e del PIN.
4. La revoca ovvero la perdita dell’autorizzazione ad operare di cui ai
precedenti commi sono opponibili alla Banca a decorrere dalle ore
24,00 del giorno lavorativo successivo alla ricezione della segnalazione
effettuata alla Banca mediante telefonata al Numero Verde Allianz Bank
Financial Advisors, lettera raccomandata a.r., da inviarsi presso la sede
legale della Banca o lettera semplice, quest’ultima purché consegnata
direttamente alla Banca o alla filiale presso la quale sono aperti i rapporti, ovvero, tramite i canali che la Banca renderà disponibili al Cliente, telegramma o fax, salvi i casi di forza maggiore, ivi compreso lo sciopero,
riguardanti la Banca e i suoi corrispondenti anche non bancari.
Art. 4 Custodia della Carta e del P.I.N.
1. Il Cliente è tenuto a custodire con ogni cura la Carta ed il P.I.N.;
quest’ultimo, in particolare, deve restare segreto e non deve essere
riportato sulla Carta né conservato insieme ad essa. Fermo restando
quanto previsto al successivo art. 5, il Cliente è responsabile di ogni
conseguenza dannosa che possa derivare dall’abuso o dall’uso illecito
della Carta e del P.I.N.
2. Fermo restando quanto previsto dall’art. 5, comma 1, in caso di
smarrimento o sottrazione della Carta e/o del P.I.N. il Cliente è responsabile per le perdite derivanti da eventuali prelievi fraudolenti - nel
limite di 160 Euro per prelievo e fatti salvi i casi di dolo o colpa grave
- fino al momento in cui risulti opponibile alla Banca la segnalazione di
smarrimento o sottrazione della Carta e/o del P.I.N. medesimi, ai sensi
dell’art. 5, comma 5.
3. In caso di danneggiamento o deterioramento della Carta, il Cliente è
tenuto a non effettuare ulteriori operazioni ed a consegnare la Carta alla
Banca nello stato in cui si trova.
Art. 5 Smarrimento o sottrazione di Carta e/o P.I.N.
1. In caso di smarrimento o sottrazione della Carta, da sola ovvero
unitamente al P.I.N., il Cliente è tenuto a chiedere immediatamente il
blocco della Carta medesima telefonando, in qualunque momento del
giorno e della notte, al Numero Verde indicato nella lettera che riceverà
unitamente alla carta stessa e comunicando almeno le informazioni indispensabili per procedere al blocco della Carta e cioè: nome, cognome,
luogo e data di nascita del Cliente medesimo; inoltre, il Cliente è tenuto
anche a denunciare l’accaduto all’Autorità Giudiziaria o di Polizia.
2. Nel corso della telefonata l’operatore del Numero Verde comunicherà al titolare il numero di blocco. Successivamente, e comunque
entro due giorni lavorativi bancari da quello della telefonata al Numero
Verde, il Cliente dovrà confermare l’avvenuta segnalazione di blocco
alla propria Banca personalmente ovvero mediante lettera raccomandata, telegramma o telefax, fornendo non appena possibile copia della
denuncia presentata all’Autorità Giudiziaria o di Polizia ed indicando il
numero di blocco.
3. Nel caso di impossibilità di utilizzo del Numero Verde, il Cliente è
tenuto comunque a segnalare nel più breve tempo possibile l’accaduto
alla propria Banca, personalmente ovvero mediante lettera raccomandata, telegramma o telefax, fornendo copia della denuncia presentata
all’Autorità Giudiziaria o di Polizia.
4. Appena ricevute le segnalazioni di cui ai precedenti commi, la Banca
provvede al blocco della Carta.
5. La segnalazione di smarrimento o sottrazione è opponibile alla
Banca a decorrere dalle ore 24,00 del giorno lavorativo successivo alla
ricezione della segnalazione effettuata alla Banca mediante telefonata
al Numero Verde Allianz Bank Financial Advisors, lettera raccomandata
a.r., da inviarsi presso la sede legale della Banca o lettera semplice,
quest’ultima purché consegnata direttamente alla Banca o alla filiale
presso la quale sono aperti i rapporti, ovvero, tramite i canali che la
Banca renderà disponibili al Cliente, telegramma o fax, salvo i casi di
forza maggiore, ivi compreso lo sciopero, riguardanti la Banca o i suoi
corrispondenti anche non Bancari.
Art. 6 Erogazione dei Servizi Bancomat/PagoBancomat
1. La Banca assicura il regolare funzionamento di tutte le apparecchiature di cui all’art. 1, comma 3, negli orari indicati nelle Sottosezioni.
2. La Banca si riserva la facoltà di modificare l’ubicazione delle apparecchiature di cui all’art. 1, comma 3, sospendere o abolire i Servizi in
qualsiasi momento, in relazione ad eventi connessi all’efficienza ed alla
sicurezza dei Servizi medesimi.
Art. 7 Addebito in conto
1. L’addebito in conto delle operazioni compiute viene eseguito dalla
Banca in base alle registrazioni effettuate automaticamente dall’apparecchiatura presso la quale è stata eseguita l’operazione. Salvo quanto
previsto dal comma 4 della Sottosezione B – Servizio Pago- Bancomat,
delle operazioni eseguite fa prova la comunicazione scritta rilasciata
dall’apparecchiatura al momento dell’operazione.
Art. 8 Recesso della Banca
1. La Banca si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi
momento con preavviso di almeno 1 giorno, dandone comunicazione
scritta al Cliente, il quale è tenuto a restituire immediatamente la Carta,
Norme contrattuali 13
nonché ogni altro materiale in precedenza consegnato.
2. Qualora ricorra un giustificato motivo ai sensi del D. Lgs. 206/2005
(Codice del Consumo), la Banca ha facoltà di recedere dal contratto
senza preavviso, dandone immediata comunicazione al Cliente. Analoga facoltà è riconosciuta alla Banca al fine di tutelare il buon funzionamento e di garantire la sicurezza dei Servizi.
3. Il Cliente resta responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa
derivare dalla prosecuzione dell’uso dei Servizi successivamente al
recesso della Banca o nel periodo in cui abbia ricevuto dalla Banca
medesima eventuale comunicazione dell’esistenza di un temporaneo
divieto di utilizzazione della Carta.
Art. 9 Recesso del Cliente e obbligo di restituzione della Carta
1. Il Cliente ha facoltà di recedere dal presente contratto in qualunque
momento, dandone comunicazione scritta alla Banca e restituendo la
Carta, nonché ogni altro materiale in precedenza consegnato.
2. Il Cliente inoltre è tenuto a restituire alla Banca la Carta e detto
materiale:
<in caso di richiesta da parte della Banca, entro il termine da questa
indicato;
<alla scadenza dell’eventuale periodo di validità della Carta o del
presente contratto;
<in caso di variazione del soggetto autorizzato ai sensi dell’art. 3,
comma 2;
<contestualmente alla richiesta di estinzione del conto corrente.
3. La Carta deve essere restituita dagli eredi in caso di decesso del
Cliente e, in caso di sopravvenuta incapacità di agire del medesimo,
dal legale rappresentante.
4. In ogni ipotesi di mancata restituzione, la Banca dovrà procedere al
blocco della Carta. L’uso della Carta che non è stata restituita ai sensi
del precedente art. 8 e del presente articolo, o in eccesso rispetto al
saldo disponibile del conto corrente o al limite d’importo comunicato
dalla Banca, ferme restando le obbligazioni che ne scaturiscono, è
illecito.
Sottosezione A
Servizio Bancomat/ATM
1. Il Servizio Bancomat/ATM consente al Cliente di prelevare denaro
contante - entro i limiti d’importo indicati nella lettera sigillata contenente i codici personali segreti e con le modalità indicate nella lettera
che riceverà unitamente alla carta - presso qualunque sportello automatico contraddistinto dal Marchio Bancomat.
2. La Banca assicura il regolare funzionamento in circolarità del Servizio
dalle ore 6.00 alle ore 24.00 di tutti i giorni, fatta eccezione per gli impianti situati all’interno di sportelli Bancari o di altri locali in cui vi sia un
orario di apertura al pubblico.
3. In caso di utilizzo errato rispetto a quanto previsto nei commi precedenti o comunque in difformità dalle presenti disposizioni o per motivi
di sicurezza, lo sportello automatico Bancomat può trattenere la Carta
ed il Cliente è tenuto a contattare la sua Banca secondo quanto indicato
nel modulo medesimo.
4. In caso di difettoso funzionamento degli sportelli automatici il Cliente
è tenuto a non effettuare ulteriori operazioni.
Sottosezione B
Servizio PagoBancomat
1. Il Servizio PagoBancomat consente al Cliente di disporre pagamenti
nei confronti degli esercizi e dei soggetti convenzionati - entro i limiti
d’importo indicati negli avvisi sintetici pubblicizzati presso gli sportelli e
secondo le modalità descritte nella lettera che riceverà unitamente alla
carta stessa - a valere sul conto corrente del Cliente medesimo, mediante qualunque Terminale POS contrassegnato o comunque individuato
dal Marchio PagoBancomat. Il Servizio consente altresì al Cliente di
disporre i suddetti pagamenti su apparecchiature diverse collegate al
terminale POS, previa attivazione delle specifiche funzionalità mediante
utilizzo congiunto della Carta e del P.I.N., secondo quanto indicato nelle
istruzioni allegate (ad esempio, per ricarica cellulari GSM).
2. Il Servizio funziona negli orari di apertura al pubblico degli esercizi
convenzionati.
3. In caso di difettoso funzionamento dei Terminali il Cliente è tenuto a
non effettuare ulteriori operazioni.
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4. I pagamenti disposti tramite le suddette apparecchiature diverse
dai Terminali POS risulteranno dall’apparecchiatura stessa in forma
elettronica.
Sottosezione C
Servizio Cirrus/Maestro
1. Il servizio Cirrus/Maestro consente al Cliente di effettuare in tutto
il mondo, a valere sul suo conto corrente, prelievi di contante presso
tutti gli sportelli automatici abilitati “ec” e/o “Cirrus” od il pagamento,
mediante ordine irrevocabile di giroconto elettronico a valere sul suo
conto corrente, della merce acquistata o dei servizi utilizzati presso tutti
gli esercizi convenzionati dotati di appositi terminali POS contraddistinti
dai simboli “edc” e/o “Maestro”. Il servizio Cirrus/Maestro funziona di
norma negli orari vigenti nei singoli paesi. Gli sportelli automatici abilitati e i POS del servizio Cirrus/Maestro effettuano operazioni nelle valuta
avente corso legale nel paese in cui sono installati. Ai relativi addebiti
vengono applicati la valuta del giorno in cui avviene il prelievo od il
pagamento nonché il cambio del giorno lavorativo successivo applicato
dal sistema internazionale Europay.
2. L’utilizzo del servizio Cirrus/Maestro è sottoposto alle norme valutarie
vigenti all’epoca dell’utilizzo.
Sottosezione D
Servizio di pagamento dei Pedaggi Autostradali
1. Il Servizio di pagamento dei pedaggi autostradali (di seguito, per
brevità, servizio) consente al titolare di carta di effettuare, presso le
barriere autostradali dotate di apposite apparecchiature e contraddistinte dal marchio Fastpay, il pagamento dei pedaggi autostradali
relativi a percorsi su tratti gestiti da Società od Enti convenzionati,
autorizzando irrevocabilmente l’addebito sul proprio conto corrente
dei relativi importi.
Il Titolare è tenuto ad utilizzare il servizio secondo le modalità e con
i limiti di importo portati a conoscenza dalla Banca mediante comunicazione scritta. Il Titolare prende atto che la Banca è, parimenti, in
tal modo irrevocabilmente autorizzata ad accreditare a dette Società
od Enti l’importo dei pedaggi sulla base delle registrazioni effettuate
automaticamente sulle apparecchiature elettroniche installate presso i
varchi autostradali. Il Titolare prende, altresì, atto che, per l’utilizzo del
Servizio non è prevista la digitazione del codice segreto e che la Carta
potrà essere utilizzata, di volta in volta, per un solo autoveicolo, non
essendo, pertanto, consentito convalidare il transito di altro veicolo,
anche se di seguito al primo.
2. Il Servizio funziona, di norma, 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
Resta esclusa ogni responsabilità della Banca per interruzioni, sospensioni, irregolare o mancato funzionamento del Servizio per cause ad
essa non imputabili, tra le quali si indicano, a titolo meramente esemplificativo, il mancato o irregolare funzionamento delle apparecchiature
presso i varchi autostradali, sciopero anche del personale, o altre cause
di forza maggiore.
La Banca rimane totalmente estranea ad eventuali controversie tra
Titolare di Carta e Società od Enti convenzionati in ordine ai pedaggi pagati utilizzando il Servizio. Al fine di tutelare il buon funzionamento del
Servizio e di garantire la sicurezza, la Banca ha la facoltà, in qualsiasi momento, di procedere al blocco della Carta, anche limitatamente al presente servizio, senza necessità di preventivo avviso al Titolare. La Banca
si riserva, in ogni caso, la facoltà, in qualunque momento, di sospendere
il Servizio ovvero di recedere dallo stesso, anche senza preavviso, senza
responsabilità nei confronti del Titolare, a seguito di norme legislative
che ne rendano non più perseguibile lo scopo, ovvero di disposizioni e/o
direttive degli Organi istituzionali competenti in materia.
In ogni caso è riconosciuta ad entrambe le parti la facoltà di recedere dal
presente Servizio, con preavviso di 15 giorni.
3. La contabilizzazione in conto corrente dell’importo dei pedaggi effettuati dal Titolare avverrà con un unico addebito mensile, comprensivo
dei pagamenti effettuati nel mese antecedente a quello dell’addebito,
con valuta media ponderata calcolata sulla base delle date e degli
importi dei singoli pedaggi.
Le condizioni economiche applicate al servizio sono quelle rese pubbliche nei fogli informativi posti a disposizione del pubblico presso le
filiali della Banca.
XI REGOLAMENTO TITOLARI CARTA DI CREDITO CARTASI’ INDIVIDUALE
1. Oggetto del contratto
Comma 1 - Il presente contratto ha come oggetto l’emissione di carte
di pagamento CartaSì nonché l’erogazione di servizi ad esse collegati.
2. Emissione della Carta
Comma 1 - Le carte di pagamento CartaSì (di seguito anche “Carta”
o “Carte”) sono emesse da CartaSì S.p.A. (di seguito, per brevità, “CartaSì”) e gestite in collaborazione con la Banca indicata sul modulo di
richiesta (di seguito, per brevità, “Banca”).
Comma 2 - La richiesta di emissione della Carta deve essere sottoscritta presso le filiali della Banca.
Comma 3 - La Banca effettuerà autonomamente l’istruttoria di tale
richiesta secondo i criteri dalla stessa adottati per il rilascio di carte di
pagamento, restando nella piena discrezionalità della Banca l’emissione delle Carte. Le Carte sono di proprietà esclusiva di CartaSì.
3. Validità della Carta
Comma 1 - La Carta è rilasciata da CartaSì per un periodo normalmente
di 36 mesi e viene rinnovata, di regola, per un uguale periodo di tempo,
alle condizioni in vigore al momento del rinnovo.
Comma 2 - E’ facoltà di CartaSì e della Banca prevedere periodi diversi
di validità e/o rinnovo.
Comma 3 - La Carta è valida fino al termine di scadenza indicato su
di essa.
Comma 4 - La quota annuale, ove prevista, viene addebitata al Titolare
nel primo estratto conto utile. L’importo relativo alla quota annuale,
ove previsto, è dovuto in misura fissa e non frazionabile anche per
periodi di possesso della Carta inferiori all’anno, salvo diverso accordo
con la Banca.
Comma 5 - Solo per le Carte supplementari (aggiuntive/familiari) eventualmente emesse in corso d’anno verrà disposto un addebito parziale
della quota di emissione, per i mesi di effettivo possesso.
Comma 6 - E’ in ogni caso facoltà di CartaSì e della Banca di addebitare
detto importo nel primo estratto conto utile.
4. Limite di utilizzo e disponibilità di spesa
Comma 1 - La Banca assegnerà alla Carta un limite di utilizzo mensile,
il cui ammontare verrà stabilito dalla Banca stessa in base a proprie
autonome valutazioni.
Comma 2 - Il Titolare potrà concordare con la Banca eventuali variazioni
del limite di utilizzo mensile della Carta; la Banca ha comunque la facoltà di ridurre tale limite, con congruo preavviso e per giustificato motivo,
informandone tempestivamente per iscritto il Titolare.
Comma 3 - Il Titolare, in tal caso, ha diritto di recedere dal contratto con
le modalità indicate all’articolo 18.
Comma 4 - La disponibilità di spesa della Carta è determinata dalla
differenza fra limite di utilizzo e importi autorizzati o movimenti
contabilizzati (per le dilazioni di pagamento previste all’articolo 13 va
sottratto anche il debito residuo), e si ricostituisce all’inizio di ogni mese
interamente, ovvero al netto degli eventuali addebiti non ancora inseriti
nell’estratto conto.
5. Uso della Carta
Comma 1 - La Carta dà diritto al Titolare di acquistare – nei limiti della
disponibilità di spesa della Carta al momento dell’utilizzo - merci e/o
servizi dagli Esercenti con la semplice firma dell’ordine di pagamento
o di documento equivalente.
Comma 2 - La Carta dà inoltre diritto al Titolare di ottenere anticipi di
denaro contante da parte delle banche, nei limiti della disponibilità
di spesa della Carta al momento dell’utilizzo. L’uso della Carta su Internet o su altri canali virtuali, telematici o telefonici potrà prevedere
modalità differenti, anche sulla base delle disposizioni fornite dal
singolo Esercente.
Comma 3 - La Carta deve essere usata solo dal Titolare personalmente
e non può essere in nessun caso e per nessun motivo ceduta o data
in uso a terzi.
Comma 4 - CartaSì non ha alcuna responsabilità nel caso in cui la Carta
non sia accettata dagli Esercenti.
6. Uso della Carta in Paesi non aderenti all’Unione Monetaria Europea
Comma 1 - L’uso della Carta in Paesi non aderenti all’Unione Monetaria
Europea è sottoposto alle norme valutarie vigenti al momento dell’utilizzo – emanate dalle competenti Autorità - che il Titolare si impegna
a rispettare. Le operazioni avvenute con la Carta in tali Paesi saranno
comunque addebitate in Euro, al cambio determinato all’atto della data
della conversione, nel rispetto degli accordi internazionali in vigore.
7. Firma sulla Carta e sugli ordini di pagamento
Comma 1 - La firma apposta dal Titolare sugli ordini di pagamento al
momento dell’acquisto – ove prevista - deve essere conforme a quella
apposta dallo stesso Titolare sul contratto e sul retro della Carta stessa.
Il Titolare ha l’obbligo di firmare la Carta sul retro non appena ne entra
in possesso ed è responsabile di ogni conseguenza che possa derivare
dall’indebito o illecito uso della Carta non firmata.
8. Codice segreto PIN: utilizzo e obbligo di custodia
Comma 1 - A ciascuna Carta viene attribuito un codice personale
segreto (PIN), che deve essere utilizzato esclusivamente dal Titolare
stesso, in abbinamento con la Carta, per il prelievo di denaro contante
(operazioni di anticipo contante) presso sportelli automatici abilitati,
in Italia e all’estero. Il PIN potrà essere utilizzato – se richiesto - anche
per altre tipologie di pagamento che prevedano l’utilizzo di apparecchiature elettroniche. Il PIN, generato elettronicamente, non è noto né
al personale di CartaSì, né a quello della Banca e viene consegnato al
Titolare dalla Banca, o inviato al suo domicilio direttamente da CartaSì:
in ogni caso, il codice è contenuto in un plico sigillato. Il PIN deve
restare segreto e non deve essere annotato sulla Carta, né conservato
insieme con quest’ultima o con documenti del Titolare. Il Titolare ha
l’obbligo di custodire il PIN con cura, restando responsabile di ogni
conseguenza dannosa che possa derivare dall’indebito o illecito uso
della Carta insieme al PIN, anche se a seguito di smarrimento, furto,
falsificazione o contraffazione (in questi casi, il Titolare è tenuto a
provvedere agli adempimenti indicati all’articolo 16).
9. Rapporti con gli Esercenti
Comma 1 - Il Titolare riconosce espressamente l’estraneità di CartaSì e
della Banca ai rapporti fra lui e gli Esercenti. Pertanto per qualsiasi controversia – come pure per esercitare qualsiasi diritto - il Titolare dovrà
rivolgersi esclusivamente agli Esercenti presso i quali sono stati acquistati le merci o i servizi, restando comunque esclusa ogni responsabilità
di CartaSì e della Banca per difetti delle merci o dei servizi, tardata o
mancata consegna delle merci, tardata o mancata erogazione dei servizi, disservizi e simili, anche nel caso in cui i relativi ordini di pagamento
siano già stati pagati.
Comma 2 - In ogni caso, nei rapporti con CartaSì e con la Banca, l’ordine
impartito attraverso l’uso della Carta è irrevocabile.
10. Identificazione del Titolare
Comma 1 - L’Esercente e le banche presso le quali venga richiesto un
anticipo di contanti hanno facoltà di richiedere al Titolare l’esibizione
di un documento di riconoscimento che ne provi l’identità, provvedendo ad annotarne gli estremi. Qualora ricorrano le ipotesi di cui agli
articoli 18 e 20, ovvero sussistano altri giustificati motivi, il Titolare è
tenuto a consentire il trattenimento e l’invalidazione della Carta da
parte dell’Esercente o delle banche.
11. Servizi di sicurezza
Comma 1 - Il Titolare in possesso di utenza di telefonia mobile che intenda aderire ai servizi di sicurezza via SMS (Avviso Movimenti) dovrà
indicare il numero di telefono cellulare sul contratto: in tal caso, CartaSì provvederà automaticamente all’iscrizione. Il Titolare potrà aderire
anche successivamente a tali servizi, chiamando il Servizio Clienti di
CartaSì o registrandosi al sito www.cartasi.it. Il Titolare sarà avvisato
via SMS di ogni autorizzazione richiesta per la sua Carta per importi
superiori alla soglia standard definita da CartaSì, personalizzabile dal
Titolare attraverso il sito www.cartasi.it o chiamando il Servizio Clienti
di CartaSì. Il Titolare potrà così rilevare - e segnalare tempestivamente
al Servizio Clienti di CartaSì - eventuali utilizzi indebiti o illeciti della
Carta o del numero di Carta. Il Titolare si impegna altresì a segnalare a
CartaSì eventuali successive variazioni del numero di cellulare. Il Rego-
Norme contrattuali 15
lamento di tali servizi, nonché il valore della soglia standard di avviso,
sono consultabili sul sito www.cartasi.it, o possono essere richiesti al
Servizio Clienti di CartaSì.
12. Pagamenti
Comma 1 - Il Titolare si obbliga a corrispondere a CartaSì:
a) l’importo di tutte le operazioni effettuate con la Carta, anche attraverso
apparecchiature elettroniche e canali virtuali, telefonici e telematici;
b) l’importo relativo alla quota annuale di emissione o di rinnovo della
Carta, ove previsto;
c) le spese di emissione e invio degli estratti conto e le relative spese di
bollo, ove previste;
d) l’importo relativo al servizio di sostituzione urgente della Carta, ove
previsto, nel caso in cui tale servizio venga richiesto dal Titolare;
e) le commissioni per gli oneri di negoziazione relativi ad utilizzi effettuati
in valuta diversa dall’Euro (già incluse nei tassi di cambio applicati);
f) le commissioni applicate sulle operazioni di anticipo di contante;
g) l’importo degli interessi dovuti nel caso di rimborso rateale di cui
all’articolo 13;
h) le commissioni dovute per operazioni di acquisto carburante in Italia,
ove previste;
i) le quote di adesione e di rinnovo, ove previste, relative ai servizi accessori richiesti.
Comma 2 - Il Titolare autorizza espressamente CartaSì e la Banca ad addebitare sul conto corrente bancario indicato sul contratto tutti gli importi
per le causali di cui sopra, che verranno registrati nell’estratto conto alle
condizioni indicate nel prospetto “Condizioni Economiche”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.
3. Gli addebiti verranno effettuati con la valuta indicata nel medesimo
prospetto.
13. Dilazioni di pagamento
Comma 1 - Ove previsto, il Titolare potrà richiedere alla Banca che il
rimborso delle somme dovute avvenga in modo dilazionato, attraverso rate non inferiori all’importo indicato sul contratto.
Comma 2 - La rateizzazione, se accordata, è regolata dalle condizioni
esistenti all’atto della richiesta e rese note al Titolare, ovvero da quelle
che – anche in corso di rateizzazione - gli saranno rese note, in conformità a quanto previsto dall’articolo 20.
Comma 3 - Resta inteso che qualsiasi inadempimento da parte del
Titolare degli obblighi previsti nel presente Regolamento comporta la
decadenza del beneficio della rateizzazione, ove accordato.
Comma 4 - Il beneficio della rateizzazione cesserà inoltre immediatamente in tutti i casi di recesso dal contratto, con decorrenza dal
momento di efficacia del recesso stesso.
14. Estratti conto
Comma 1 - CartaSì emette e invia (o rende disponibile via Internet) al
Titolare un estratto conto delle operazioni registrate a debito/credito
di quest’ultimo, nonché dei Titolari delle eventuali Carte familiari.
L’estratto conto viene emesso e inviato (o reso disponibile via Internet)
con periodicità mensile, sempre che nel mese di riferimento siano
state registrate operazioni o vi sia stato l’addebito della quota annuale
di emissione o di rinnovo della Carta, qualora previsto. La ritardata
inclusione nell’estratto conto di addebiti relativi ad acquisti, pagamenti
od operazioni di anticipo di contante, così come eventuali ritardi nella
registrazione di accrediti disposti dagli Esercenti – ed anche eventuali
omissioni o ritardi nell’invio degli estratti conto – non legittimano il
Titolare a rifiutare o ritardare il pagamento.
Comma 2 - Trascorsi 60 giorni dalla data della ricezione dell’estratto
conto (o della notifica via e-mail della sua pubblicazione su Internet)
senza che sia pervenuto a CartaSì, anche tramite la Banca, un reclamo
specifico per iscritto l’estratto si intenderà senz’altro approvato dal
Titolare, con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno
concorso a formare la risultanza del conto.
15. Variazioni del domicilio
Comma 1 - Il Titolare si impegna a comunicare tempestivamente a
CartaSì, anche per il tramite della Banca, eventuali cambiamenti di
residenza e/o domicilio.
Comma 2 - Gli estratti conto e le altre comunicazioni di CartaSì e
della Banca verranno inviati, con piena validità, all’indirizzo indicato
dal Titolare sul contratto, ovvero all’ultimo indirizzo successivamente
da questi comunicato a CartaSì.
16 Versione 20 novembre 2007
16. Smarrimento, furto, falsificazione o contraffazione della Carta
Comma 1 - Il Titolare è obbligato - adottando misure di massima cautela
– alla custodia e al buon uso della Carta ed è pertanto responsabile di
tutte le conseguenze che derivassero dall’utilizzo della Carta da parte
di terzi.
Comma 2 - In caso di smarrimento, furto, falsificazione o contraffazione,
il Titolare è tenuto a darne immediata comunicazione direttamente a
CartaSì, mediante telefonata al Servizio Clienti della stessa, ovvero con
qualsiasi altro mezzo, e a presentare tempestivamente denuncia alle
Autorità competenti. Il Titolare è tenuto inoltre a conservare copia della
denuncia a disposizione di CartaSì, per un periodo di almeno 12 mesi: entro tale periodo, CartaSì avrà facoltà di richiedere copia della denuncia al
Titolare che, in tal caso, dovrà trasmetterla entro 7 giorni dalla richiesta.
Comma 3 - In caso di smarrimento o furto della Carta, fino al momento
della ricezione da parte di CartaSì della comunicazione di cui sopra, il Titolare è responsabile di ogni conseguenza dannosa causata dall’indebito
o illecito uso della Carta stessa per l’importo massimo di 150 Euro, salvo
che egli abbia agito fraudolentemente, con dolo o colpa grave, ovvero
non abbia osservato le disposizioni di cui ai precedenti commi e, in particolare, agli articoli 5 e 8. Tale importo non verrà addebitato ai Titolari che,
avendo aderito ai servizi di sicurezza via SMS (Avviso Movimenti) di cui
al precedente articolo 11, a fronte della ricezione di un SMS relativo ad
una transazione che riconoscano come indebita o illecita, ne effettuino
tempestiva segnalazione a CartaSì con le modalità indicate al secondo
comma di questo articolo.
17. Uso illecito della Carta
Comma 1 - L’utilizzo di una Carta scaduta, revocata o denunciata
come smarrita, rubata o falsificata costituisce illecito, che CartaSì e/o la
Banca si riservano di perseguire anche penalmente, così come l’agevolazione o la connivenza con altri usi fraudolenti della Carta.
18. Recesso delle parti
Comma 1 - Fermo restando quanto previsto dagli articoli 4 e 20, il Titolare ha facoltà di recedere dal presente contratto mediante comunicazione scritta da inviare a CartaSì o alla Banca, con preavviso di almeno
due mesi dalla data di rinnovo annuale. Trascorso il periodo di preavviso, il Titolare dovrà provvedere ad invalidare la Carta, tagliandola in
due parti, e a restituirla a CartaSì e/o alla Banca, ferme restando tutte
le obbligazioni sorte a suo carico anteriormente alla data di ricezione,
da parte di CartaSì o della Banca, della Carta restituita. Analoga facoltà
spetta a CartaSì e/o alla Banca.
Comma 2 - Inoltre, per giustificato motivo, che verrà reso noto al
Titolare tramite comunicazione scritta, CartaSì e/o la Banca potranno
recedere in qualsiasi momento, anche senza preavviso, dal contratto
dichiarando nulla la Carta, che sarà in tal caso ritirata direttamente o
a mezzo di altri a tale scopo incaricati. Dal momento della ricezione
della comunicazione, il Titolare non potrà far più uso della Carta e dovrà restituirla dietro richiesta di CartaSì e/o della Banca, delle banche,
degli Esercenti o di altri a tale scopo incaricati, ferme restando tutte
le obbligazioni sorte a suo carico anteriormente alla data di ricezione
della Carta restituita.
Comma 3 - Il Titolare ha diritto di richiedere che la Carta venga invalidata in sua presenza.
19. Offerte di ulteriori Carte di pagamento e servizi
Comma 1 - Al Titolare potranno essere inviate offerte di ulteriori carte
di pagamento emesse da CartaSì e/o dalla Banca, oltre a proposte
di adesione a servizi da queste erogati, o erogati da terzi e fruibili
attraverso la Carta.
20. Modifiche al contratto
Comma 1 - Tutti i tassi di interesse, costi, prezzi e condizioni economiche previsti dal contratto hanno carattere essenziale e inscindibile; essi
potranno essere modificati unilateralmente da CartaSì e/o dalla Banca,
anche in senso sfavorevole al Titolare, con le modalità di comunicazione previste dalla normativa vigente.
Comma 2 - CartaSì si riserva inoltre il diritto di modificare le altre
condizioni contrattuali, qualora sussista un giustificato motivo e preavvisando con congruo anticipo il Titolare.
Comma 3 - In entrambi i casi, il Titolare ha diritto di recedere dal
contratto entro 15 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione,
provvedendo a restituire la Carta, debitamente invalidata, alla Banca o
a CartaSì, personalmente o tramite raccomandata a.r. In caso di tempestivo recesso del Titolare a seguito dell’aumento dell’importo della
quota annuale prevista per il rinnovo della Carta, al Titolare verrà stornato il relativo importo, se già addebitato. Il Titolare rimarrà comunque
obbligato all’adempimento di tutte le obbligazioni sorte a suo carico
anteriormente alla ricezione, da parte di CartaSì e/o della Banca, della
Carta restituita e originate dall’uso della medesima.
21. Tutela dei dati personali
Comma 1 - CartaSì e la Banca, in qualità di Titolari del Trattamento,
si impegnano in ordine alle informazioni ed ai dati che acquisiranno,
durante tutto il corso del contratto, al rispetto delle norme e degli
obblighi imposti dalla vigente normativa in materia di trattamento e
protezione dei dati personali.
XII REGOLAMENTO TITOLARI CARTA DI CREDITO CARTASI’ AZIENDALE
1. Oggetto del contratto
Comma 1 - Il presente contratto ha come oggetto l’emissione di carte
di pagamento CartaSi nonché l’erogazione di servizi ad esse collegati.
2. Emissione della Carta
Comma 1 - Le carte di pagamento CartaSi (di seguito, per brevità,
“Carta” o “Carte”) sono emesse da CartaSi S.p.A. (di seguito, per
brevità, “CartaSi”) e gestite in collaborazione con la Banca indicata
sul modulo di richiesta (di seguito, per brevità, “Banca”). Le Carte in
versione individuale sono emesse su richiesta di un libero professionista (di seguito, per brevità, “Titolare”), mentre le Carte in versione
aziendale sono emesse su richiesta di un’Azienda (di seguito, per
brevità, “Azienda”) al nome dei Dipendenti o del Titolare dell’Azienda
stessa (di seguito, per brevità, “Dipendente”).
Comma 2 - La richiesta di emissione della Carta deve essere sottoscritta presso gli sportelli della Banca.
Comma 3 - La Banca effettuerà autonomamente l’istruttoria di tale
richiesta secondo i criteri dalla stessa adottati per il rilascio di carte di
pagamento, restando nella piena discrezionalità della Banca l’emissione delle Carte.
Le Carte sono di proprietà esclusiva di CartaSi.
3. Validità della Carta
Comma 1 - La Carta è rilasciata da CartaSi per un periodo normalmente di 36 mesi e viene rinnovata, di regola, per un uguale periodo di
tempo, alle condizioni in vigore al momento del rinnovo.
Comma 2 - È facoltà di CartaSi e della Banca prevedere periodi diversi
di validità e/o rinnovo.
Comma 3 - La Carta è valida fino al termine di scadenza indicato su
di essa.
Comma 4 - La quota annuale, ove prevista, viene addebitata al Titolare
o all’Azienda nel primo estratto conto utile. L’importo relativo alla
quota annuale, ove previsto, è dovuto in misura fissa e non frazionabile anche per periodi di possesso della Carta inferiori all’anno, salvo
diverso accordo con la Banca.
Comma 5 - Solo per le Carte supplementari eventualmente emesse in
corso d’anno verrà disposto un addebito parziale della quota annuale,
per i mesi di effettivo possesso.
Comma 6 - È in ogni caso facoltà di CartaSi e della Banca di addebitare
detto importo nel primo estratto conto utile.
4. Limite di utilizzo e disponibilità di spesa
Comma 1 - La Banca assegnerà alla Carta un limite di utilizzo mensile,
il cui ammontare verrà stabilito dalla Banca stessa in base a proprie
autonome valutazioni.
Comma 2 - Il Titolare o l’Azienda potranno concordare con la Banca
eventuali variazioni del limite di utilizzo mensile della Carta o delle
Carte; la Banca ha comunque la facoltà di ridurre tale limite, per
giustificato motivo, informandone il Titolare o l’Azienda, con almeno
30 giorni di anticipo, mediante comunicazione scritta (anche tramite
l’estratto conto), con le modalità previste dall’articolo 118 del D.Lgs.
385/1993 e successive modifiche.
Comma 3 - Il Titolare o l’Azienda, in tal caso, hanno diritto di recedere
dal contratto, entro 60 giorni dalla data di decorrenza della modifica
indicata nella relativa comunicazione, con le modalità indicate all’articolo 18.
Comma 4 - La disponibilità di spesa della Carta è determinata dalla
differenza fra limite di utilizzo e importi autorizzati o movimenti
contabilizzati (per le dilazioni di pagamento previste all’articolo 13
va sottratto anche il debito residuo), e si ricostituisce all’inizio di ogni
mese interamente, ovvero al netto degli eventuali addebiti non ancora
inseriti nell’estratto conto.
5. Uso della Carta
Comma 1 - La Carta dà diritto al Titolare o al Dipendente di acquistare
- nei limiti della disponibilità di spesa della Carta al momento dell’utilizzo - merci e/o servizi dagli Esercenti con la semplice firma dell’ordine di pagamento o di documento equivalente oppure digitando, ove
previsto, il codice personale segreto PIN.
Comma 2 - La Carta dà inoltre diritto al Titolare o al Dipendente di
ottenere anticipi di denaro contante da parte delle Banche, nei limiti
della disponibilità di spesa della Carta al momento dell’utilizzo.
L’uso della Carta su Internet o su altri canali virtuali, telematici o
telefonici potrà prevedere modalità differenti, anche sulla base delle
disposizioni fornite dal singolo Esercente.
Comma 3 - La Carta deve essere usata solo dal Titolare o dal Dipendente personalmente e non può essere in nessun caso e per nessun
motivo ceduta o data in uso a terzi.
Comma 4 - CartaSi non ha alcuna responsabilità nel caso in cui la Carta
non sia accettata dagli Esercenti.
6. Uso della Carta in Paesi non aderenti all’Unione Monetaria Europea
Comma 1 - L’uso della Carta in Paesi non aderenti all’Unione Monetaria Europea è sottoposto alle norme valutarie vigenti al momento
dell’utilizzo - emanate dalle competenti Autorità - che il Titolare, o
l’Azienda in solido con il Dipendente, si impegnano a rispettare. Le
operazioni avvenute con la Carta in tali Paesi saranno comunque
addebitate in euro, al cambio determinato all’atto della data della
conversione, nel rispetto degli accordi internazionali in vigore.
7. Firma sulla Carta e sugli ordini di pagamento
Comma 1 - Il Titolare o il Dipendente hanno l’obbligo di firmare la Carta sul retro non appena ne entrano in possesso e sono responsabili di
ogni conseguenza che possa derivare dall’indebito o illecito uso della
Carta non firmata. La firma apposta dal Titolare o dal Dipendente sugli
ordini di pagamento al momento dell’acquisto - ove prevista - deve
essere conforme a quella dagli stessi apposta sul contratto e sul retro
della Carta stessa.
8. Codice segreto PIN: utilizzo e obbligo di custodia
Comma 1 - A ciascuna Carta viene attribuito un codice personale
segreto (PIN), che deve essere utilizzato esclusivamente dal Titolare
o dal Dipendente stesso, in abbinamento con la Carta, per il prelievo
di denaro contante (operazioni di anticipo contante) presso sportelli
automatici abilitati, in Italia e all’estero. Il PIN potrà essere utilizzato
- se richiesto - anche per altre tipologie di pagamento che prevedano
l’utilizzo di apparecchiature elettroniche.
Il PIN, generato elettronicamente, non è noto né al personale di CartaSi
né a quello della Banca e viene consegnato al Titolare o all’Azienda dalla Banca, o inviato all’indirizzo del Titolare o dell’Azienda direttamente
da CartaSi. In ogni caso, il codice è contenuto in un plico sigillato. Il
PIN deve restare segreto e non deve essere annotato sulla Carta, né
conservato insieme con quest’ultima o con documenti del Titolare o
del Dipendente.
Il Titolare o il Dipendente hanno l’obbligo di custodire il PIN con
cura, restando responsabili di ogni conseguenza dannosa che possa
derivare dall’indebito o illecito uso della Carta insieme al PIN, anche
se a seguito di smarrimento, furto, falsificazione o contraffazione (in
questi casi, il Titolare o il Dipendente sono tenuti a provvedere agli
adempimenti indicati all’articolo 16).
Norme contrattuali 17
9. Rapporti con gli Esercenti
Comma 1 - Il Titolare o l’Azienda/Dipendente riconoscono espressamente l’estraneità di CartaSi e della Banca ai rapporti con gli Esercenti
per le merci e/o i servizi acquistati. Pertanto per qualsiasi controversia
- come pure per esercitare qualsiasi diritto - il Titolare o l’Azienda/Dipendente dovranno rivolgersi esclusivamente agli Esercenti presso
i quali sono stati acquistati le merci o i servizi, restando comunque
esclusa ogni responsabilità di CartaSi e della Banca per difetti delle
merci o dei servizi, tardata o mancata consegna delle merci, tardata o
mancata erogazione dei servizi, disservizi e simili, anche nel caso in cui
i relativi ordini di pagamento siano già stati pagati.
Comma 2 - In ogni caso, nei rapporti con CartaSi e con la Banca, l’ordine impartito attraverso l’uso della Carta è irrevocabile.
10. Identificazione del Titolare o del Dipendente
Comma 1 - L’Esercente e le Banche presso le quali venga richiesto un
anticipo contante hanno facoltà di richiedere al Titolare o al Dipendente l’esibizione di un documento di riconoscimento che ne provi
l’identità, provvedendo ad annotarne gli estremi. Qualora ricorrano le
ipotesi di cui agli articoli 18 e 20, ovvero sussistano altri giustificati motivi, il Titolare o il Dipendente sono tenuti a consentire il trattenimento
e l’invalidazione della Carta da parte dell’Esercente o delle Banche.
11. Servizi di sicurezza
Comma 1 - Il Titolare in possesso di utenza di telefonia mobile che intenda aderire ai servizi di sicurezza gratuiti via SMS (Avviso Movimenti)
dovrà indicare il numero di cellulare sul contratto: in tale caso, CartaSi
provvederà automaticamente all’iscrizione. Il Titolare o il Dipendente
potranno anche aderire successivamente a tali servizi, chiamando il
Servizio Clienti di CartaSi o registrandosi al sito www.cartasi.it
Il Titolare o il Dipendente saranno avvisati via SMS di ogni autorizzazione richiesta per la loro Carta per importi superiori alla soglia standard
definita da CartaSi, personalizzabile dal Titolare o dal Dipendente attraverso il sito www.cartasi.it o chiamando il Servizio Clienti di CartaSi.
Il Titolare o il Dipendente potranno così rilevare - e segnalare tempestivamente al Servizio Clienti di CartaSi - eventuali utilizzi indebiti o illeciti
della Carta o del numero di Carta. Il Titolare o l’Azienda/Dipendente si
impegnano altresì a segnalare a CartaSi eventuali variazioni del numero di telefono cellulare. Il Regolamento di tali servizi, nonché il valore
della soglia standard di avviso, sono consultabili sul sito www.cartasi.it
o possono essere richiesti al Servizio Clienti di CartaSi.
12. Pagamenti
Comma 1 - Il Titolare o l’Azienda, per ogni Carta rilasciata, si obbligano
a corrispondere a CartaSi:
a) l’importo di tutte le operazioni effettuate dal Titolare o dal Dipendente con la Carta, anche attraverso apparecchiature elettroniche e
canali virtuali, telefonici e telematici
b) l’importo relativo alla quota annuale di emissione o di rinnovo della
Carta, ove previsto
c) le spese di emissione e invio degli estratti conto e le relative spese di
bollo, ove previste
d) le commissioni per gli oneri di negoziazione relativi ad utilizzi
effettuati in valuta diversa dall’euro (già incluse nei tassi di cambio
applicati)
e) le commissioni applicate sulle operazioni di anticipo contante
f) l’importo degli interessi dovuti nel caso di rimborso rateale di cui
all’articolo 13
g) le commissioni dovute per operazioni di acquisto carburante in Italia,
ove previste
h) le quote di adesione e di rinnovo, ove previste, relative ai servizi
accessori richiesti
Comma 2 - Il Titolare o l’Azienda autorizzano espressamente CartaSi
e la Banca ad addebitare sul conto corrente bancario indicato sul
modulo di richiesta tutti gli importi per le causali di cui sopra, che
verranno registrati nell’estratto conto alle condizioni indicate nel
prospetto “Condizioni Economiche”, che costituisce parte integrante
e sostanziale del presente contratto.
Gli addebiti verranno effettuati con la valuta indicata nel medesimo
prospetto.
13. Dilazioni di pagamento
Comma 1 - Ove previsto, il Titolare o l’Azienda potranno richiedere alla
18 Versione 20 novembre 2007
Banca che il rimborso delle somme dovute avvenga in modo dilazionato, attraverso rate non inferiori all’importo indicato sul contratto.
Comma 2 - La rateizzazione, se accordata, è regolata dalle condizioni
esistenti all’atto della richiesta e rese note al Titolare o all’Azienda,
ovvero da quelle che - anche in corso di rateizzazione - saranno
rese note al Titolare o all’Azienda, in conformità a quanto previsto
dall’articolo 20.
Comma 3 - Resta inteso che qualsiasi inadempimento da parte del
Titolare o dell’Azienda degli obblighi previsti dagli articoli 12 e 17 del
presente Regolamento comporta la decadenza del beneficio della
rateizzazione, ove accordato.
Comma 4 - Il beneficio della rateizzazione cesserà inoltre immediatamente in tutti i casi di recesso dal contratto, con decorrenza dal
momento di efficacia del recesso stesso.
14. Estratti conto
Comma 1 - CartaSi emette e invia (o rende disponibile via Internet) al
Titolare un estratto conto delle operazioni registrate a debito/credito
di quest’ultimo.
CartaSi emette e invia (o rende disponibile via Internet) all’Azienda
un estratto conto riepilogativo e uno dettagliato per ogni singolo Dipendente (di seguito, per brevità, “estratto conto”), entrambi intestati
all’Azienda con l’indicazione dei Dipendenti Titolari di Carte e delle
operazioni registrate a debito/credito di questi ultimi.
L’estratto conto viene emesso con periodicità mensile, sempre che
nel mese di riferimento siano state registrate operazioni o vi sia stato
l’addebito della quota annuale di emissione o di rinnovo della Carta,
qualora prevista. La ritardata inclusione nell’estratto conto di addebiti
relativi ad acquisti, pagamenti od operazioni di anticipo contante, così
come eventuali ritardi nella registrazione di accrediti disposti dagli
Esercenti - ed anche eventuali omissioni o ritardi nell’invio degli estratti conto - non legittimano il Titolare o l’Azienda a rifiutare o ritardare
il pagamento.
Comma 2 - Trascorsi 60 giorni dalla data della ricezione dell’estratto
conto (o della notifica via e-mail della sua pubblicazione su Internet)
senza che sia pervenuto a CartaSi, anche tramite la Banca, un reclamo
specifico per iscritto, l’estratto conto si intenderà senz’altro approvato
dal Titolare o dall’Azienda, con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare la risultanza del conto.
15. Variazioni dei dati anagrafici
Comma 1 - Il Titolare si impegna a comunicare tempestivamente a
CartaSi, anche per il tramite della Banca, eventuali cambiamenti di
residenza e/o domicilio. L’Azienda si impegna a comunicare tempestivamente a CartaSi, anche per il tramite della Banca, eventuali
cambiamenti di sede dell’Azienda, nonché eventuali modifiche della
ragione sociale o della forma giuridica dell’Azienda stessa, come pure
la cessazione dell’attività di questa, la sua cessione a terzi e l’inizio di
procedure concorsuali.
Comma 2 - Gli estratti conto e le altre comunicazioni di CartaSi e
della Banca verranno inviati, con piena validità, all’indirizzo indicato
dal Titolare o dall’Azienda sul contratto, ovvero all’ultimo indirizzo
comunicato successivamente a CartaSi.
È fatto carico solidalmente sia all’Azienda sia al Dipendente di comunicare senza ritardo a CartaSi e/o alla Banca la cessazione per qualsiasi
causa del rapporto tra l’Azienda e il Dipendente, provvedendo in tal
caso alla contestuale restituzione della Carta intestata al Dipendente.
L’Azienda e il Dipendente rimarranno comunque obbligati in solido
all’adempimento di tutte le obbligazioni sorte a loro carico anteriormente alla ricezione, da parte di CartaSi o della Banca, della Carta
restituita e originate dall’uso della medesima.
16. Smarrimento, furto, falsificazione o contraffazione della Carta
Comma 1 - Il Titolare o il Dipendente sono obbligati - adottando misure di massima cautela - alla custodia e al buon uso della Carta e sono
pertanto responsabili (il Dipendente in solido con l’Azienda) di tutte le
conseguenze che derivassero dall’utilizzo della Carta da parte di terzi.
Comma 2 - In caso di smarrimento, furto, falsificazione o contraffazione, il Titolare o il Dipendente sono tenuti a darne immediata
comunicazione direttamente a CartaSi, mediante telefonata al Servizio
Clienti della stessa, ovvero con qualsiasi altro mezzo, e a presentare
tempestivamente denuncia alle Autorità competenti.
Il Titolare o l’Azienda sono tenuti inoltre a conservare copia della
denuncia a disposizione di CartaSi, per un periodo di almeno 12 mesi:
entro tale periodo, CartaSi avrà facoltà di richiedere copia della denuncia al Titolare o all’Azienda che, in tal caso, dovranno trasmetterla
entro 7 giorni dalla richiesta.
Comma 3 - In caso di smarrimento o furto della Carta, fino al momento della ricezione da parte di CartaSi della comunicazione di cui sopra,
il Titolare o l’Azienda saranno responsabili di ogni conseguenza dannosa causata dall’indebito o illecito uso della Carta stessa per l’importo
massimo di 150 euro, salvo che il Titolare o il Dipendente/l’Azienda
abbiano agito fraudolentemente, con dolo o colpa grave, ovvero non
abbiano osservato le disposizioni di cui ai precedenti commi e, in
particolare, agli articoli 5 e 8. Tale importo non verrà addebitato per le
Carte iscritte ai servizi di sicurezza via SMS (Avviso Movimenti) - di cui
al precedente articolo 11 - se il Titolare o il Dipendente, a fronte della
ricezione di un SMS relativo ad una transazione che riconoscano come
indebita o illecita, ne effettuino tempestiva segnalazione a CartaSi con
le modalità indicate al secondo comma di questo articolo.
17. Uso illecito della Carta
Comma 1 - L’utilizzo di una Carta scaduta, revocata o denunciata
come smarrita, rubata o falsificata costituisce illecito, che CartaSi e/o la
Banca si riservano di perseguire anche penalmente, così come l’agevolazione o la connivenza con altri usi fraudolenti della Carta.
18. Recesso delle parti
Comma 1 - Fermo restando quanto previsto dagli articoli 4 e 20, il
Titolare o l’Azienda hanno facoltà di recedere dal presente contratto,
relativamente ad una o più Carte, mediante comunicazione scritta da
inviare a CartaSi o alla Banca, con preavviso di almeno due mesi dalla
data di rinnovo annuale. Trascorso il periodo di preavviso, il Titolare
o l’Azienda dovranno provvedere ad invalidare la Carta, tagliandola
in due parti, e a restituirla a CartaSi e/o alla Banca, ferma restando la
responsabilità del Titolare, o dell’Azienda in solido con il Dipendente,
per tutte le obbligazioni sorte a loro carico anteriormente alla data
di ricezione, da parte di CartaSi o della Banca, della Carta restituita.
Analoga facoltà spetta a CartaSi e/o alla Banca.
Comma 2 - Inoltre, per giustificato motivo, che verrà reso noto al
Titolare o all’Azienda,, CartaSi e/o la Banca potranno recedere dal
contratto in qualsiasi momento - anche senza preavviso - mediante
comunicazione scritta, dichiarando nulle una o più Carte, che saranno
in tal caso ritirate direttamente o a mezzo di altri a tale scopo incaricati. Dal momento della ricezione della comunicazione, il Titolare o
il Dipendente non potranno far più uso della Carta e dovranno restituirla dietro richiesta di CartaSi e/o della Banca, dell’Azienda stessa,
degli Esercenti o di altri a tale scopo incaricati, ferme restando tutte
le obbligazioni sorte a loro carico anteriormente alla data di ricezione
della Carta restituita.
Comma 3 - Il Titolare o il Dipendente hanno diritto di richiedere che la
Carta venga invalidata in loro presenza.
Per qualsiasi caso di recesso previsto dal presente contratto non
sono previste penalità e/o spese di chiusura a carico del Titolare o
dell’Azienda.
19. Offerte di ulteriori Carte di pagamento e servizi
Comma 1 - Al Titolare o all’Azienda potranno essere inviate offerte di
ulteriori Carte di pagamento emesse da CartaSi e/o dalla Banca, oltre
a proposte di adesione a servizi da queste erogati o erogati da terzi e
fruibili attraverso la Carta.
20. Modifiche al contratto
Comma 1 - Tutte le condizioni economiche e contrattuali previste
dal contratto hanno carattere essenziale e inscindibile; esse potranno
essere modificate unilateralmente da CartaSi e/o dalla Banca, anche
in senso sfavorevole al Titolare o all’Azienda, qualora sussista un giustificato motivo e con un preavviso di almeno 30 giorni, mediante comunicazione scritta (anche tramite l’estratto conto), con le modalità
previste dall’articolo 118 del D.Lgs. 385/1993 e successive modifiche.
Comma 2 - In tal caso, il Titolare o l’Azienda hanno diritto di recedere
dal contratto entro 60 giorni dalla data di decorrenza delle modifiche
indicata nella relativa comunicazione, con le modalità indicate nell’articolo 18. In caso di recesso a seguito della variazione delle condizioni
il Titolare o l’Azienda hanno diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all’applicazione delle condizioni precedentemente praticate. In
particolare, in caso di recesso dovuto all’aumento dell’importo della
quota annuale prevista per il rinnovo della Carta, al Titolare o all’Azienda verrà stornato il relativo importo, se già addebitato.
Comma 3 - Il Titolare o l’Azienda, in solido con il Dipendente, rimarranno comunque obbligati all’adempimento di tutte le obbligazioni sorte
a loro carico anteriormente alla ricezione, da parte di CartaSi e/o della
Banca, della Carta restituita e originate dall’uso della medesima.
21. Foro competente
Comma 1 - Per qualsiasi controversia relativa alle Carte in versione
aziendale connessa con l’interpretazione o l’esecuzione del presente
contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Milano.
22. Tutela dei dati personali
Comma 1 - CartaSi e la Banca, in qualità di Titolari del Trattamento,
si impegnano, in ordine alle informazioni ed ai dati che acquisiranno
durante tutto il corso del contratto, al rispetto delle norme e degli
obblighi imposti dal D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione
dei dati personali”.
XIII UFFICIO RECLAMI E CONCILIATORE BANCARIO
Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. aderisce al Conciliatore Bancario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie,
finanziarie e societarie – il cui regolamento vigente è di seguito riportato.
Di conseguenza l’Ufficio Reclami della Banca opera per l’esame di
reclami presentati da tutta la Clientela per qualunque questione derivante da rapporti intrattenuti con la Banca ed aventi ad oggetto rilievi
circa il modo in cui sono stati gestiti operazioni e/o servizi purché posti
in essere nei due anni precedenti la presentazione del reclamo.
Il Cliente può, pertanto, proporre al predetto Ufficio, il cui indirizzo è indicato in calce alla presente, i reclami che non sono stati direttamente
risolti presso le filiali della Banca, mediante:
1) lettera da inviare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
2) lettera da consegnare alla filiale con il quale intrattenete il rapporto,
che ne rilascerà ricevuta;
3) modalità informatiche.
L’Ufficio Reclami evade la richiesta del Cliente entro 60 giorni dalla data di
ricezione del reclamo. Per i reclami aventi ad oggetto i servizi di investimento, il termine per l’evasione del reclamo viene preventivamente comunicato al Cliente ai sensi della vigente normativa. Il Cliente riceve una
comunicazione scritta nella quale, nel caso in cui il reclamo sia stato ritenuto fondato dalla Banca, questa indica anche i tempi tecnici entro i quali
la Banca si impegna a provvedere alla sistemazione della questione.
Inoltre, presso il Conciliatore Bancario, è attivo l’Ombudsman Giurì
Bancario un organismo collegiale composto da un Presidente nominato dal Governatore della Banca d’Italia e da quattro componenti
(vedi art. 4 del Regolamento dell’Ufficio Reclami e dell’Ombudsman
“Giurì Bancario”) che esprime giudizi sulle controversie insorte tra la
Banca ed il Cliente.
Sarà possibile sottoporre al giudizio dell’Ombudsman Giurì Bancario
tutte le controversie che siano state esaminate dall’Ufficio Reclami
senza aver ottenuto una risposta soddisfacente e che:
- non siano state già portate all’esame dell’Autorità giudiziaria o di
un collegio arbitrale;
- siano quantificabili in un valore non superiore a Euro 50.000 purché riferite a operazioni o servizi posti in essere a far data dal 1°
gennaio 2006.
In presenza delle citate condizioni e di tutte quelle meglio specificate
nel Regolamento allegato alla presente, i Clienti interessati potranno
rivolgere una richiesta scritta indirizzata a:
OMBUDSMAN “GIURI’ BANCARIO”
Via delle Botteghe Oscure, 54 – 00186 ROMA
Norme contrattuali 19
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, specificando
il contenuto della controversia e fornendo ogni altra notizia utile.
La decisione dell’Ombudsman sarà vincolante solo per la Banca.
Resta infatti fermo in ogni caso il diritto della Clientela di investire della
controversia l’Autorità Giudiziaria, un organismo conciliativo ovvero,
ove previsto, un collegio arbitrale.
Le procedure sopra descritte sono gratuite ad eccezione delle spese
per la corrispondenza inviata dal Cliente all’Ufficio Reclami e all’Ombudsman “Giurì Bancario”.
E’ inoltre possibile richiedere il servizio di conciliazione per raggiungere un accordo tra le Parti, qualunque sia il valore della controver-
sia, con l’intervento di un esperto indipendente (conciliatore).
Per attivare una conciliazione, i Clienti interessati potranno presentare un’istanza di conciliazione, versando un contributo di euro
30,00 per le spese di avvio procedimento, indirizzata a:
CONCILIATORE BANCARIO
Via delle Botteghe Oscure, 54 – 00186 ROMA
Allianz Bank Financial Advisor S.p.A. – UFFICIO RECLAMI
Piazza Velasca 7/9 – 20122 MILANO
REGOLAMENTO DELL’UFFICIO RECLAMI E DELL’OMBUDSMAN-GIURI’ BANCARIO
Sezione I - Ufficio Reclami
Art. 1
1. E’ istituito presso le banche e gli intermediari finanziari aderenti (di
seguito denominati “intermediari’), l’ufficio Reclami, cui è preposto un
responsabile.
2. A tale Ufficio la Clientela può rivolgersi per qualunque questione
derivante da rapporti intrattenuti con la Banca ed avente ad oggetto
rilievi circa il modo con cui la Banca abbia gestito operazioni o servizi,
purché posti in essere nei due anni precedenti il giorno della presentazione del reclamo.
3. Per le banche o gli intermediari aventi non più di tre filiali, il responsabile dell’Ufficio Reclami è il Presidente o il Direttore Generale e l’ufficio è
costituito presso la relativa segreteria.
4. Per le banche e gli intermediari facenti parte di un gruppo bancario,
può essere costituito un unico Ufficio Reclami, di norma presso la
capogruppo.
Art. 2
1. I reclami della Clientela debbono essere inviati alla Banca per iscritto,
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o in via
informatica, ovvero consegnati alla filiale presso cui viene intrattenuto il
rapporto, previo rilascio di ricevuta.
2. Per la formulazione dei reclami possono essere utilizzati moduli
standardizzati che le banche e gli intermediari mettono a disposizione
della Clientela. Sono comunque validi i reclami presentati in altra forma,
purché contengano gli estremi del ricorrente, i motivi del reclamo, la
sottoscrizione o analogo elemento che consenta l’identificazione certa
del Cliente.
3. L’Ufficio Reclami provvede ad evadere tempestivamente le richieste
pervenute entro sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui al comma 1. Per i reclami aventi ad oggetto i servizi di
investimento, il termine per l’evasione del reclamo viene preventivamente comunicato al Cliente ai sensi della vigente normativa 4. Ove il
reclamo sia ritenuto fondato, nella comunicazione della Banca devono
essere indicati anche i tempi tecnici entro i quali questi si impegnano a
provvedere alla sua sistemazione.
Art. 3
1. Ai reclami aventi ad oggetto servizi di investimento è applicata la
procedura prevista dal presente Regolamento. Il termine per l’evasione
del reclamo viene preventivamente comunicato al Cliente ai sensi della
vigente normativa.
Sezione II – Ombudsman Giurì bancario
Art. 4
1. Presso il Conciliatore Bancario è attivo un organismo collegiale,
denominato “Ombudsman Giurì bancario”, con il compito di dirimere
controversie aventi le caratteristiche di cui all’articolo 7.
2. L’Ombudsman è composto da un Presidente, nominato dal Governatore della Banca d’Italia, e da quattro componenti, di cui:
a) due nominati dal Consiglio del Conciliatore Bancario su designazione
dell’Associazione Bancaria Italiana;
b) uno nominato dal Consiglio del Conciliatore Bancario su designazione del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU) di
cui all’articolo 136 del d.lgs. 6 settembre 2005 n. 206, ovvero da tre
associazioni di categoria scelte dal CNCU stesso fra quelle iscritte
nell’elenco di cui all’articolo 137 del medesimo decreto legislativo;
20 Versione 20 novembre 2007
c) uno nominato dal Consiglio del Conciliatore Bancario su designazione di almeno due associazioni rappresentative delle altre categorie di
clienti, scelte tra le seguenti: Confindustria (Confederazione Generale
dell’Industria Italiana), Confcommercio (Confederazione Generale
Italiana del Commercio, del Turismo e dei Servizi), Confagricoltura
(Confederazione Generale dell’Agricoltura Italiana), Confartigianato
(Confederazione Generale Italiana dell’Artigianato).
3. I1 Presidente, scelto tra persone di riconosciuta esperienza, professionalità e indipendenza, dura in carica cinque anni con mandato
rinnovabile una sola volta.
4. I componenti del Collegio, scelti tra persone di esperienza, indipendenza e professionalità, in particolare in materia giuridica, durano in carica
tre anni con mandato rinnovabile una sola volta.
5. Non possono essere nominati componenti del Collegio coloro che,
nel triennio precedente, abbiano ricoperto cariche o svolto attività di
lavoro subordinato, ovvero autonomo avente carattere di collaborazione
coordinata o continuativa presso gli enti aderenti e le loro associazioni o
presso le associazioni dei consumatori o di altre categorie di clienti.
6. I1 Presidente e gli altri componenti del Collegio non sono revocabili se
non per giusta causa.
7. I1 possesso dei requisiti di cui al comma 4 e l’insussistenza delle
situazioni di cui al comma 5, per quanto riguarda i componenti del
Collegio indicati al comma 2, è attestato dai designanti sotto la propria
responsabilità.
8. La cessazione del Presidente e degli altri componenti del Collegio per
scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Presidente o
il nuovo componente vengono nominati e assumono la funzione.
Art. 5
1. I componenti dell’Ombudsman nominano al proprio interno un vice
Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo. Per l’adozione della relativa delibera, è richiesta la
presenza di tutti i componenti del Collegio.
2. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più componenti,
i soggetti che li hanno nominati provvedono alla loro sostituzione, nel
rispetto dei meccanismi di designazione di cui al precedente articolo 4,
comma 2, entro sessanta giorni dalla richiesta avanzata dal Presidente
del Conciliatore Bancario.
3. I componenti decadono di diritto dall’incarico qualora non siano
presenti, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive dell’Ombudsman. L’organo collegiale, nella stessa seduta in cui si verifica
la decadenza, ne prende atto e chiede la sostituzione del componente
decaduto ai sensi del comma precedente.
4. L’Ombudsman è regolarmente costituito con la presenza del Presidente o del vice Presidente e di almeno due componenti.
5. L’Ombudsman delibera a maggioranza semplice dei presenti; in caso
di parità di voti, al voto del Presidente o, in sua assenza, del vice Presidente è attribuito valore doppio.
6. L’Ombudsman è convocato per iscritto (anche via telex, fax o in via
informatica), con almeno tre giorni lavorativi bancari di preavviso, dal
Presidente o, in caso di impedimento di questi, dal vice Presidente.
Art. 6
1. L’Ombudsman si avvale di una Segreteria tecnica incaricata di istruire
le pratiche da sottoporre all’esame dell’organismo collegiale. Per le
necessità di coordinamento delle attività di tale Segreteria, il Conciliatore
Bancario ne dà incarico ad un Coordinatore.
2. Il Coordinatore assiste alle riunioni dell’Ombudsman con funzioni
consultive e ne redige il verbale che viene sottoscritto, oltre che dal Coordinatore medesimo, dal Presidente o dal vice Presidente.
3. La Segreteria tecnica elabora un rapporto mensile contenente i dati
statistici dell’attività svolta dall’0mbudsman e, al termine di ogni anno,
predispone una relazione sulla medesima attività. I1 rapporto mensile
e la relazione annuale sono inviati dal Presidente dell’Ombudsman al
Presidente del Conciliatore Bancario, il quale ne informa il Consiglio.
4. I1 Presidente dell’Ombudsman richiede agli Uffici Reclami degli aderenti notizie ed informazioni al fine di monitorare la tipologia e la quantità dei reclami, stabilendo altresì modalità e tempi di trasmissione.
Art. 7
1. All’Ombudsman possono rivolgersi i clienti, per controversie relative a
rapporti aventi ad oggetto operazioni o servizi, da essi intrattenuti con le
banche o gli intermediari, purché:
a) non siano state già portate all’esame dell’Autorità giudiziaria o di un
collegio arbitrale;
b) riguardino questioni quantificabili in un valore non superiore a
50.000 euro, purché riferite a operazioni o servizi posti in essere a
far data dal lo gennaio 2006, fermi restando i limiti in precedenza
vigenti e il disposto dell’art. 1, comma 2 e dalla lettera d) del presente
articolo. In nessun caso è ammessa la riduzione della richiesta risarcitoria al fine di fare rientrare quest’ultima nella competenza per valore
dell’Ombudsman;
c) il relativo contenuto sia già stato sottoposto all’esame dell’ufficio
Reclami della Banca, ma:
i) la Banca non abbia fornito risposta nei termini di cui all’articolo 2,
comma 3;
ii) la risposta non sia stata favorevole, in tutto o in parte, per il Cliente;
iii) all’accoglimento del reclamo non sia stata data attuazione, nei
termini indicati, dalla Banca;
d) non sia trascorso un anno, rispettivamente, dalla presentazione del
reclamo rimasto inevaso, dalla sua decisione in tutto o in parte non
favorevole per il Cliente, ovvero dall’accoglimento del reclamo, cui
non sia stata data attuazione.
2. Ove il Cliente si sia rivolto all’Ombudsman senza aver preventivamente
acquisito la decisione dell’ufficio Reclami della Banca, la Segreteria
trasmette la documentazione ricevuta a detto Ufficio e ne dà avviso al
Cliente. La trasmissione della documentazione produce gli effetti della
presentazione del reclamo all’ufficio.
Art. 8
l. L’Ombudsman è investito mediante richiesta scritta del Cliente, da
inviarsi di preferenza con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure utilizzando strumenti informatici. Della ricezione di tale
richiesta l’Ombudsman provvede ad informare tempestivamente per
iscritto la Banca.
2. Fermo restando il disposto dell’art. 9, oltre alla documentazione circa
la sussistenza degli elementi di cui all’art. 7, la richiesta deve specificare
il contenuto della controversia ed essere corredata da ogni altra notizia
e documento utili.
Art. 9
1. Non appena pervenuto il ricorso, la Segreteria lo sottopone al Presidente, il quale, ove constati l’evidente incompetenza dell’Ombudsman,
ne propone la dichiarazione di inammissibilità al Collegio. Nel caso di
conforme decisione del Collegio, il provvedimento è comunicato, dalla
Segreteria, al ricorrente nonché alla Banca.
2. Se nel corso dell’istruttoria aperta dall’Ombudsman la Banca raggiunge l’accordo con il ricorrente, l’Ombudsman ne prende atto e dichiara
cessata la materia del contendere.
Art. 10
1. La decisione dell’Ombudsman è motivata; essa deve essere resa entro
novanta giorni dal ricevimento della richiesta di intervento o dall’ultima
comunicazione utile del richiedente ed è vincolante per la Banca.
2. La Segreteria, se nel corso dell’istruttoria accerta che il ricorso è privo
di documentazione necessaria per la decisione, richiede al ricorrente
l’integrazione della documentazione, fissando a tal riguardo un termine
perentorio breve, tale da permettere al Collegio di non superare per
l’emanazione della decisione il termine di 120 giorni complessivi dalla
data del ricevimento del ricorso. Del prolungamento del termine, la
Segreteria dà comunicazione al ricorrente con la lettera di richiesta della
nuova documentazione.
3. I termini di cui ai commi precedenti sono sospesi per l’intero mese di
agosto di ogni anno.
4. La Segreteria può chiedere altresì, anche a mezzo fax, all’ufficio
Reclami della Banca di inviare, entro quindici giorni dalla ricezione
della richiesta, una memoria – corredata dalla documentazione utile
alla comprensione della controversia - illustrativa dei motivi che hanno
condotto la Banca a respingere, in tutto o in parte, il reclamo o a non
dare attuazione al relativo accoglimento nei termini indicati, oppure dei
motivi per i quali non è stata fornita risposta nei termini di cui all’articolo
2, comma 3.
5. Anche successivamente, ove ne sia il caso, possono essere richiesti, sia
all’ufficio Reclami della Banca, sia al ricorrente ulteriori dati e notizie, stabilendo allo scopo un termine perentorio breve, fermo restando il rispetto del
termine di centoventi giorni di cui al comma 2 del presente articolo.
6. Il mancato rispetto dei termini assegnati dalla Segreteria ai sensi dei
commi precedenti viene liberamente apprezzato dall’Ombudsman.
7. La decisione è comunicata alle parti a cura della Segreteria per iscritto,
ovvero utilizzando strumenti informatici.
8. L’Ombudsman, qualora venga a conoscenza che la Banca non si è
conformata alla decisione resa, assegna un termine per provvedere,
decorso il quale rende nota l’inadempienza dandone pubblicità a mezzo
stampa, a spese della Banca.
Art. 11
1. Il Presidente dell’Ombudsman, nel rispetto dei principi stabiliti nella
presente Sezione, può proporre al Consiglio del Conciliatore Bancario
l’approvazione di un regolamento interno volto a disciplinare il funzionamento del Collegio e quello della Segreteria tecnica.
2. I componenti dell’Ombudsman, il Coordinatore e gli addetti alla Segreteria sono tenuti al segreto d’ufficio.
Sezione III - Disposizioni varie e transitorie
Art. 12
1. La Banca deve pubblicizzare sia l’adesione al Conciliatore Bancario, sia
il contenuto del presente Regolamento, in particolare mediante la messa
a disposizione della Clientela, presso i locali aperti al pubblico, di idonea
documentazione, avente caratteristiche di asportabilità.
2. La Banca deve altresì pubblicizzare l’istituzione del proprio Ufficio
Reclami e l’indirizzo al quale inoltrare i ricorsi rivolti all’Ombudsman.
Art. 13
1. Salve le spese relative alla corrispondenza inviata all’ufficio Reclami
o all’Ombudsman, le procedure di cui al presente Regolamento sono
gratuite per il Cliente.
2. I1 Cliente può, a sue spese, farsi assistere o rappresentare nella presentazione del ricorso e delle memorie.
Art. 14
1. Il ricorso all’ufficio Reclami o all’Ombudsman non priva il Cliente del diritto
di investire della controversia, in qualunque momento, l’Autorità giudiziaria,
un organismo conciliativo, ovvero, ove previsto, un collegio arbitrale.
Art. 15
1. Il Collegio preesistente alla data del 1 O gennaio 2006 continua ad
esercitare le sue funzioni fin tanto che non viene insediato il nuovo
Collegio, una volta completate tutte le nomine.
2. Ove le designazioni di cui all’articolo 4, comma 2, non avvengano entro
60 giorni dalla richiesta, il Consiglio del Conciliatore Bancario provvede di
sua iniziativa alla nomina del componente mancante – che rimane in carica fino alla nomina del componente designato - che possieda i requisiti
di cui all’articolo 4, comma 4 e per il quale non sussistano le situazioni di
cui al comma 5 del medesimo articolo.
3. Nell’ipotesi di cui all’articolo 5, comma 2, ove la designazione non
pervenga in tempo utile per il rispetto del termine ivi previsto, il Consiglio
del Conciliatore Bancario provvede secondo quanto disposto dal comma
precedente.
Norme contrattuali 21
REGOLAMENTO DELLE PROCEDURE DI RECLAMO IN MATERIA DI BONIFICI TRANSFRONTALIERI
(ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. n. 253/2000 e del d.m. n. 456/2001)
Parte I - Ufficio Reclami
Art. 1
1. E’ istituito presso le banche e gli intermediari aderenti (di seguito
denominati “intermediari”) l’ufficio Reclami in materia di bonifici
transfrontalieri’1, ove non già esistente quello costituito ai sensi dell’art. 1 del “Regolamento dell’ufficio Reclami e dell’Ombudsman Giuri
bancario”, cui è preposto un responsabile.
2. A tale Ufficio il Cliente della Banca può rivolgersi per qualunque questione derivante dall’esecuzione di bonifici transfrontalieri, purché:
a) non siano trascorsi 180 giorni dalla scadenza del termine convenuto con l’ordinante per l’esecuzione dell’ordine di bonifico ovvero
con il beneficiario per la messa a sua disposizione dell’importo
dello stesso;
b) la questione non sia stata già portata all’esame dell’Autorità giudiziaria, di un arbitro o di un collegio arbitrale.
3. Per le banche o gli intermediari aventi non più di tre sportelli, il
responsabile dell’Ufficio Reclami è il Presidente o il Direttore Generale
e l’ufficio è costituito presso la relativa segreteria.
Art. 2
1. I reclami della Clientela debbono essere inviati per iscritto, anche
in via informatica, ovvero consegnati allo sportello presso cui viene
intrattenuto il rapporto, previo rilascio di ricevuta.
2. Per la formulazione dei reclami possono essere utilizzati moduli
standardizzati che le banche e gli intermediari mettono a disposizione
della Clientela. Sono comunque validi i reclami presentati in altra forma, purché contengano gli estremi del ricorrente, dell’ente e del bonifico transfrontaliero in questione, i motivi del reclamo, la sottoscrizione o
analogo elemento che consenta l’identificazione certa del Cliente.
3. La Banca è tenuta a prestare assistenza al cliente nella predisposizione del reclamo, assicurando, in particolare, che esso non sia affetto
da vizi formali.
Art. 3
1. L’Ufficio Reclami provvede ad evadere le richieste pervenute entro
30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui all’articolo
precedente, dandone tempestiva notizia al Cliente per iscritto, anche
in via informatica, ove quest’ultima sia stata dal Cliente utilizzata nella
presentazione del reclamo.
2. Ove il reclamo sia ritenuto fondato, nella decisione l’ufficio Reclami
indica i tempi tecnici, comunque non superiori a 5 giorni lavorativi
bancari, entro i quali la Banca provvede alla sua sistemazione.
Parte II - Sezione Speciale dll’Ombudsman Giurì bancario
Art. 4
1. Una Sezione speciale dell’Ombudsman Giurì bancario - attivo
presso il Conciliatore Bancario - è destinata a dirimere le controversie
in materia di bonifici transfrontalieri. La Sezione è composta da un
Presidente, nominato dal Governatore della Banca d’Italia, e da quattro
componenti, di cui:
a) due nominati dal Consiglio del Conciliatore Bancario su designazione dell’Associazione Bancaria Italiana;
b) uno nominato dal Consiglio del Conciliatore Bancario su designazione del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti
(CNCU) di cui all’art. 136 del d.lgs. 6 settembre 2005 n. 206, ovvero
da almeno tre associazioni di categoria scelte dal CNCU stesso fra
quelle iscritte nell’elenco di cui all’art. 137 del decreto legislativo
menzionato;
c) uno nominato dal Consiglio del Conciliatore Bancario su designazione di almeno due associazioni rappresentative delle altre
categorie di clienti, scelte tra le seguenti: Confindustria (Confederazione Generale dell’Industria Italiana), Confcommercio (Confederazione Generale Italiana del Commercio, del Turismo e dei Servizi),
Confagricoltura (Confederazione Generale dell’Agricoltura Italiana),
Confartigianato (Confederazione Generale Italiana dell’Artigianato).
2. I1 Presidente, scelto tra persone di riconosciuta professionalità e
indipendenza, dura in carica 5 anni con mandato rinnovabile una
sola volta.
3. I componenti del collegio, scelti tra persone di esperienza e professionalità, in particolare in materia giuridica, durano in carica 3 anni con
mandato rinnovabile una sola volta.
22 Versione 20 novembre 2007
4. Non possono essere nominati componenti del collegio coloro che,
nel triennio precedente, abbiano ricoperto cariche o svolto attività di lavoro subordinato, ovvero autonomo, avente carattere di collaborazione
coordinata o continuativa presso gli enti aderenti e le loro associazioni
o presso le associazioni dei consumatori o di altre categorie di clienti.
5. I1 Presidente e gli altri componenti della Sezione non sono revocabili
se non per giusta causa.
6. I1 possesso dei requisiti di cui al precedente comma 3 e l’assenza
delle incompatibilità di cui al precedente comma 4 è documentato
dagli enti designanti di cui al precedente comma 1.
Art. 5
1. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più componenti
della Sezione, i soggetti che li hanno nominati - nel rispetto dei meccanismi di designazione di cui al precedente art. 4, comma 1 – provvedono alla loro sostituzione entro 30 giorni dalla richiesta, avanzata dal
Presidente del Conciliatore Bancario.
2. I componenti decadono di diritto dall’incarico qualora non siano
presenti, senza giustificato motivo, per 3 riunioni consecutive della
Sezione. L’organo collegiale, nella stessa seduta in cui si verifica la
decadenza, ne prende atto e chiede la sostituzione del componente
decaduto ai sensi del comma precedente.
3. La Sezione delibera con la presenza del Presidente e di almeno un
componente di cui all’art. 4, comma 1, lett. a) e di almeno un componente di cui all’art. 4, comma 1, lett. b) e c).
4. Le delibere sono assunte a maggioranza semplice, con il voto, oltre
che del Presidente, di un egual numero di componenti rappresentativi,
rispettivamente, delle banche o degli intermediari (art. 4, comma l,
lett. a) e dei clienti (art. 4, comma 1, lett. b) e c). 11 collegio prevede
meccanismi di astensione al fine di garantire la pariteticità dei voti in
caso di numero diseguale di componenti presenti.
5. In caso di parità di voti, al voto del Presidente è attribuito valore
doppio.
6. La Sezione è convocata dal Presidente per iscritto, anche via telex
o fax, con almeno 5 giorni lavorativi bancari di preavviso, secondo un
calendario stabilito dal collegio.
Art. 6
1. La Sezione si avvale di una Segreteria tecnica incaricata di istruire le
pratiche da sottoporre all’esame della Sezione medesima e di redigere
una relazione per ogni ricorso maturo per la decisione. Per le necessità
di coordinamento delle attività di tale Segreteria, il Conciliatore Bancario ne dà incarico ad un Coordinatore.
Tale Segreteria può coincidere con quella costituita ai sensi dell’art.
6 del “Regolamento dell’Ufficio Reclami e dell’Ombudsman Giurì
bancario”.
2. I1 Coordinatore assiste alle riunioni della Sezione e ne redige il
verbale, che viene sottoscritto, oltre che dal Coordinatore medesimo,
dal Presidente.
3. La Sezione invia alla Banca d’Italia, con le modalità e nei termini da
essa stabiliti, informazioni anche periodiche in ordine ai reclami presentati, alle soluzioni adottate e all’eventuale mancata ottemperanza
alle decisioni.
4. La Sezione pubblica una relazione annuale relativa alle decisioni
adottate, in cui sono illustrati i risultati ottenuti e la natura delle controversie sottoposte alla Sezione.
Art. 7
1. Per la risoluzione di controversie aventi ad oggetto l’esecuzione
di bonifici transfrontalieri che non siano state già portate all’esame
dell’Autorità giudiziaria, di un arbitro o di un collegio arbitrale ed il
cui contenuto sia già stato sottoposto all’esame dell’ufficio Reclami, i
clienti della Banca possono rivolgersi alla Sezione entro il termine di 30
giorni a far data dalla:
a) decorrenza infruttuosa del termine per evadere il reclamo, di cui
all’art. 3, comma 1;
b) decorrenza infruttuosa del termine per provvedere alla sistemazione del reclamo, ai sensi dell’art. 3, comma 2;
c) ricezione della decisione dell’ufficio Reclami, che il Cliente ritenga a
sé sfavorevole.
2. Ove il Cliente si sia rivolto alla Sezione senza aver preventivamente
acquisito la decisione dell’ufficio Reclami della Banca, la Sezione
trasmette la documentazione ricevuta a detto Ufficio e ne dà avviso al
Cliente. La trasmissione della documentazione produce gli effetti della
presentazione del reclamo all’ufficio.
3. Ove, nel corso dell’istruttoria aperta dalla Sezione, la Banca raggiunge un accordo con il ricorrente, la Sezione, su comunicazione del
ricorrente medesimo, ne prende atto e dichiara cessata la materia del
contendere.
4. La Sezione è competente a decidere controversie aventi ad oggetto
l’indennizzo o il rimborso, dovute all’esecuzione del bonifico transfrontaliero, quantificabili nell’ammontare massimo dell’importo del bonifico medesimo, che non può comunque superare il valore di 50.000
euro, maggiorato delle spese sostenute dal Cliente e di eventuali
interessi legali calcolati secondo i criteri di cui all’art. 4, commi da 1 a 6’
, e di cui all’art. 62, comma 1, lett. a)3, del d.lgs. n. 253/2000.
Art. 8
1. Il Cliente investe la Sezione, con le medesime modalità di cui all’art.
2, comma 1, informandone la Banca ovvero incaricando la Banca di
investire la Sezione medesima della controversia.
2. In entrambi i casi sarà cura della Banca trasferire alla Sezione tutta la
documentazione, comprese le controdeduzioni, entro 5 giorni lavorativi bancari dal ricevimento dell’informazione o dell’incarico.
3. Se il Cliente non informa la Banca del ricorso alla Sezione, il trasferimento della documentazione avverrà su richiesta della Sezione, entro
il medesimo termine di cui al comma precedente.
Art. 9
1. La decisione deve essere resa dalla Sezione entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione fornita dalla Banca o, in caso di mancata
trasmissione della documentazione, dalla infruttuosa scadenza del
termine di cui all’art. 8, comma 2.
2. La decorrenza del termine di cui al comma 1 viene sospesa allorché
la Sezione richieda al responsabile dell’Ufficio Reclami della Banca
ovvero al Cliente ulteriori documenti, dati e notizie, ritenuti utili alla
comprensione della controversia, stabilendo il termine perentorio per
la risposta. I1 mancato rispetto dei termini viene liberamente apprezzato dalla Sezione medesima.
3. La decisione è motivata ed è assunta sulla base delle norme di legge
applicabili, dei codici di condotta, nonché dei principi contenuti nella
direttiva n. 97/5/CE, ovvero secondo equità. Essa è comunicata alle
parti, a cura della Segreteria tecnica, mediante lettera raccomandata
ed è vincolante per la Banca se accettata dal Cliente.
4. Ricevuta la comunicazione, la Banca ha 5 giorni lavorativi bancari
per dare esecuzione alla decisione, a decorrere dal momento in cui
ad essi è pervenuta l’accettazione della decisione da parte del Cliente,
trasmessa con le modalità di cui all’art. 2, comma 1.
5. La Sezione, qualora venga a conoscenza che la Banca non si è
conformata alla decisione resa, rende nota l’inadempienza dandone
pubblicità a mezzo stampa, a spese della Banca.
6. La Sezione, in caso di grave inosservanza delle decisioni rese o delle
disposizioni del presente Regolamento, ne dà notizia al Presidente del
Conciliatore Bancario che sottopone la questione al Consiglio ai fini dell’adozione del provvedimento di esclusione della Banca inadempiente,
ai sensi dello Statuto del Conciliatore Bancario.
Art. 10
1. Il Presidente della Sezione, nel rispetto dei principi stabiliti nel
presente Regolamento, può proporre al Consiglio del Conciliatore
Bancario l’approvazione di un regolamento interno volto a disciplinare
il funzionamento della Sezione e quello della Segreteria tecnica.
2. I componenti della Sezione, il Coordinatore e gli addetti alla Segreteria tecnica sono tenuti al segreto professionale, per la tutela del
quale tutta la documentazione relativa ai ricorsi trattati non può essere
portata all’esterno degli uffici della Segreteria tecnica.
Parte III - Disposizioni varie
Art. 11
1. La Banca, secondo le disposizioni vigenti, deve pubblicizzare sia
l’adesione al Conciliatore Bancario sia il contenuto del presente Regolamento, in particolare mediante la messa a disposizione della Clientela,
presso i locali aperti al pubblico, di idonea documentazione, avente
caratteristiche di asportabilità.
2. La Banca deve altresì pubblicizzare, secondo le disposizioni vigenti,
l’istituzione del proprio Ufficio Reclami e l’indirizzo al quale inoltrare i
ricorsi rivolti alla Sezione.
Art. 12
1. Salve le spese relative alla corrispondenza inviata all’Ufficio Reclami
o alla Sezione, le procedure di cui alle Parti I e II sono gratuite per il
Cliente.
Art. 13
1. Nelle procedure di cui alle Parti I e II il Cliente può farsi assistere o
rappresentare.
2. I1 ricorso all’Ufficio Reclami o alla Sezione non priva il Cliente del
diritto di investire della controversia, in qualunque momento, l’Autorità
giudiziaria ovvero, ove previsto, un arbitro o un collegio arbitrale.
Art. 14
1. Le modifiche al presente Regolamento, deliberate dal Consiglio del
Conciliatore Bancario, debbono essere preventivamente sottoposte alla
Banca d’Italia affinché ne verifichi la conformità ai criteri previsti dalla
normativa vigente in materia.
Note:
‘ Per bonifico transfrontaliero si intende, ai sensi dell’art. 1, lett. i), del d.lgs. n. 253/2000, “l’operazione effettuata, su incarico di un ordinante, da un ente insediato in uno Stato membro dell’unione
europea, al fine di mettere una somma di denaro a disposizione di un beneficiario presso un ente insediato in un altro Stato membro; l’ordinante e il beneficiario di un’operazione di bonifico
transfrontaliero possono coincidere”. Tale tipologia di bonifico deve essere, ai sensi dell’art. 2, comma 1, dello stesso d.lgs., di ammontare massimo pari a 50.000 euro.
1
Art. 4 del d.lgs. n. 253/2000:
1. L’ente dell’ordinante risponde dell’esecuzione del bonifico transfrontaliero nel termine convenuto con l’ordinante o, in assenza di tale termine, entro il quinto giorno lavorativo bancario
successivo alla data di accettazione dell’ordine di bonifico transfrontaliero.
2. Quando l’importo del bonifico transfrontaliero non è accreditato sul conto dell’ente del beneficiario nei termini indicati nel comma l, I’ente dell’ordinante indennizza quest’ultimo. Se la mancata
esecuzione del bonifico nei termini è imputabile a un ente intermediario, quest’ultimo indennizza l’ente dell’ordinante.
3. L’indennizzo previsto dal comma 2 consiste nel pagamento di una somma corrispondente all’interesse legale calcolato sull’importo del bonifico transfrontaliero per il periodo compreso tra lo
scadere dei termini previsti dal comma 1 e la data nella quale l’importo del bonifico transfrontaliero è accreditato sul conto dell’ente del beneficiario. Nel caso in cui l’ente dell’ordinante dimostri
che il mancato rispetto dei termini è imputabile all’ordinante non è dovuto alcun indennizzo.
4. L’ente del beneficiario mette a disposizione di quest’ultimo l’importo del bonifico transfrontaliero nel termine convenuto con il beneficiario o, in assenza di tale termine, entro i1 giorno
lavorativo bancario successivo a quello in cui l’importo stesso è accreditato sul conto del medesimo ente.
5. Quando l’importo del bonifico transfrontaliero non è messo a disposizione del beneficiario nei termini previsti dal comma 4, l’ente del beneficiario indennizza il beneficiario.
6. L’indennizzo previsto dal comma 5 consiste nel pagamento di una somma corrispondente all’interesse legale calcolato sull’importo del bonifico transfrontaliero per il periodo compreso tra lo
scadere dei termini previsti dal comma 4 e la data nella quale l’importo del bonifico transfrontaliero è messo a disposizione del beneficiario. Nel caso in cui l’ente del beneficiario dimostri che il
mancato rispetto dei termini è imputabile al beneficiario, non è dovuto alcun indennizzo.
Art. 6, comma l, del d.lgs. n. 253/2000: “Quando l’importo del bonifico transfrontaliero non è accreditato sul conto dell’ente del beneficiario, l’ente che ha accettato l’ordine di bonifico transfrontaliero restituisce all’ordinante una somma, a titolo di provvisionale, corrispondente all’importo del bonifico transfrontaliero non eseguito, fino ad un massimo di 12.500 euro, maggiorata:
a) dell’interesse legale calcolato sull’importo del bonifico transfrontaliero per il periodo compreso tra la data di accettazione dell’ordine di bonifico e quella dell’accredito;
b) delle spese relative al bonifico transfrontaliero sostenute dall’ordinante.
2
Norme contrattuali 23
24 Versione 20 novembre 2007
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Codice fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro
delle Imprese di Milano n. 09733300157
Capitale sociale Euro 95.000.000 int. vers.
Iscritta all'albo delle banche e dei gruppi bancari Cod. ABI 3589
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia
e al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Società, con unico socio, rientrante nell'area di consolidamento
del bilancio del gruppo Allianz S.p.A.
800-223344
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