I DECRETI LEGISLATIVI PER LA RIFORMA TRIBUTARIA
2)
1) Il nuovo concetto di abuso del diritto
Le modifiche alla deducibilità degli interessi passivi
3) Il nuovo concetto di costi black list
4) La disciplina delle perdite su crediti
LA PRASSI AMMINISTRATIVA
1)
Le operazioni straordinarie: costo della partecipazione, responsabilità sulle
passività trasferite, plusvalenze da cessione impresa familiare
2) Gli interventi sul minimi
AGGIORNAMENTO SUL TEMA DELLA RESPONSABILITA’ DEL
LIQUIDATORE
1) La decorrenza della nuova norma
2) Le conseguenze della condotta «colposa» del liquidatore
3) Le prescrizioni contabili OIC 5 e le ricadute fiscali
Decreto Abuso del diritto
n. 128/15 in G.U. 190 del 18.8.15
Testo attuale art. 37 bis DPR 600/73
Sono inopponibili all' amministrazione finanziaria gli atti, i
fatti e i negozi, anche collegati tra loro, privi di valide ragioni
economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti
dall' ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni di
imposte o rimborsi, altrimenti indebiti.
Cass. 30055 e
30057 del 2008:
abuso del diritto;
Testo nuovo art. 10 bis L. 212/2000 comma 1
Configurano abuso del diritto una o più operazioni
prive di sostanza economica che, pur nel rispetto
formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente
vantaggi fiscali indebiti
Decreto Abuso del diritto
Art. 10 bis comma 2
Sono privi di sostanza
economica le
operazioni inidonee a
produrre effetti
significativi diversi da
quelli fiscali
Vantaggi fiscali indebiti
i benefici anche non
immediati in contrasto
con le finalità delle
norme fiscali
Decreto Abuso del diritto
Differenze con il passato
La nuova norma si
applica a tutti i
tributi ( armonizzati
e non) e prescinde
da specifiche
operazioni
Decreto Abuso del diritto
I tre presupposti della nuova norma
Assenza di sostanza
economica
Realizzazione vantaggio
fiscale indebito
Vantaggio è l’effetto
essenziale dell’operazione
Comma 3: non c’e’ abuso se sussistono valide ragioni extrafiscali «
non marginali». Rel Gov. : la non marginalità sussiste se
l’operazione non sarebbe stata eseguita senza il conseguimento di
tali ragioni
Decreto Abuso del diritto
Comma 4 :Affermazione del diritto a scegliere
l’operazione fiscalmente più conveniente
Rel Gover. : Volendo estinguere una società controllata non
può essere dichiarata elusiva la scelta di incorporarla ,
piuttosto che procedere ad una liquidazione
Decreto Abuso del diritto
Comma 5/8 : interpello preventivo e regole procedimentali: novità
 l’interpello può essere inviato anche dopo l’esecuzione dell’operazione
purchè entro i termini per l’invio della dichiarazione dei redditi
 A pena di nullità l’atto di accertamento deve essere preceduto da
richiesta di chiarimenti al contribuente ( chiarimenti vanno forniti entro
60 gg)
Comma 9 :Onere della prova : A.F. deve dimostrare l’assenza di
sostanza economica e e il realizzo di vantaggi fiscali indebiti,
Contribuente deve dimostrare la sussistenza di ragioni extrafiscali
non marginali
Art. 1 Decreto, comma 2 > abrogazione art. 37 bis DPR 600/73
decorrenza
Art. 1 Decreto, comma 5 decorrenza: primo giorno
mese successivo a data di entrata in vigore del
decreto, quindi entrata in vigore 2 settembre 2015,
significa che la nuova norma entra in vigore il 1
ottobre 2015, e si applica anche alle operazioni poste
in essere prima, purchè non siano stati notificati atti
impositivi
Sembra di dover concludere che gli atti di
accertamento notificati dal 18 agosto al 30
settembre 2015 mantengano le vecchie regole, ma
già la Cassazione ha ritenuto necessarie alcune
attenzioni previste nelle nuove regole , es.
contraddittorio preventivo
Decreto Abuso del diritto
possibili esempi
1) Scissione asimmetrica : ragione extrafiscale non
marginale e’ la divisione tra i soci originari
2) Scissione con successiva cessione di quote :
valida ragione extrafiscale non marginale e’ la
cessione di quote
3) Cessione di credito pro soluto a società del gruppo con sensibile
riduzione rispetto al valore nominale , la quale poi lo incassa al
valore nominale ( il primo soggetto era in forte utile il secondo in
forte perdita)
DECRETO LEGISLATIVO PER LA CRESCITA E
L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE
• ART. 4 : INTERESSI PASSIVI : decorrenza = periodo d’imposta
successivo a quello di entrata in vigore decreto , quindi 2016
• A) Incremento del Rol per dividendi derivanti da controllate
estere
Rol attuale = A – B ( non considerando gli ammortamenti ed i canoni
leasing)
ROL futuro = A – B + C 15 ( limitatamente alle controllate estere)
Osservazioni:
1) controllate di cui all’art. 2359, punto 1 > solo controllo di diritto
per voti esercitabili in assemblea
2) Escluse le collegate estere
3) Discrasia rispetto all’acquisto di controllate nazionali
DECRETO LEGISLATIVO PER LA CRESCITA E
L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE
• ART. 4 : INTERESSI PASSIVI
• B) Abrogato l’art. 3, comma 115 della L. 549/1995 che
sanciva l’indeducibilità degli interessi passivi derivanti da
prestiti obbligazionari quando il tasso di remunerazione
superava di almeno 2/3 il tasso ufficiale di riferimento.
•
C) Abrogato comma 8 art. 96 Tuir che permetteva di includere nel consolidato
domestico anche il ROL di controllate estere ( partecipanti virtualmente al
consolidato domestico) quando il 30% di esso fosse eccedente gli interessi passivi
della stessa società estera. ( questa appare la reale contromisura rispetto
all’inserimento nel ROL dei dividendi da controllate estere)
DECRETO LEGISLATIVO PER LA CRESCITA E
L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE
• ART. 4 : INTERESSI PASSIVI
•
D) Intervento su art. comma 36 L. 244/2007, cioe’ norma che permette di dedurre extra ROL gli
interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione
1) Circ. 37/09 > norma applicabile solo per le immobiliari di gestione , definite
in base ad art. 87, lett. d) del Tuir ( concetto di commercialità ai fini pex)
2) CPT BS n. 637/15/14 del 13.08.14 norma è applicabile da tutti i soggetti che
detengono immobili
Nuova disposizione: norma applicabile solo alle immobiliari definite come quelle società
il cui attivo è formato prevalentemente da immobili destinati alla locazione ( valutati a
valore normale) e ricavi formati almeno da due terzi da canoni di locazione
oppure ( ricavi) da affitto di aziende il cui valore complessivo sia costituito
prevalentemente da immobili ( valutati a valore normale)
DECRETO LEGISLATIVO PER LA CRESCITA E
L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE
• ART. 4 : INTERESSI PASSIVI
•
D) Intervento su art. comma 36 L. 244/2007, cioe’ norma che permette di dedurre extra ROL gli
interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione
Criticità e differenze con il passato :
1) Ora e’ richiesta prevalenza della destinazione alla locazione , non
semplicemente diversi da immobili merce e immobili strumentali (
occorre dimostrare la destinazione a locazione ? )
2) Introdotto il parametro dei ricavi da locazione ( necessario insieme al
parametro patrimoniale)
3) Norma interpretativa o novativa ?
4) Circ. 37/09 solo per acquisti o costruzione ( esclusa ancora la
ristrutturazione ? )
DECRETO LEGISLATIVO PER LA CRESCITA E
L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE
• ART. 5 : INDEDUCIBILITA’ COSTI BLACK LIST:
• A) E’ prevista la deducibilita’ in base al valore normale
• B) La black List deriva solo dall’assenza di scambio di informazioni : D.M.
27.04.2015 ( es. eliminati Emirati Arabi , Singapore , Costarica…)
• C) La norma del comma 10 ( deducibilità in base al valore normale) non si
applica , e quindi viene dedotto il costo qualunque sia il valore, se si dà
dimostrazione che vi è stato un effettivo interesse economico e che
l’operazione ha avuto concreta esecuzione ( eliminato il riferimento alla
attività commerciale del soggetto black list)
I vari passaggi successivi
• Verifica paese black list in base al Provv.
27.4.2015
• Verifica se il componente negativo rientra tra
quelli monitorati dall’art. 110
• Verifica di conformità al valore normale
• Verifica della sussistenza dell’esimente per
dedurre oltre il valore normale
Il concetto di valore normale secondo
le regole OCSE
•
•
•
•
I metodi tradizionali sono tre:
metodo del confronto del prezzo
metodo del prezzo di rivendita
metodo del costo maggiorato
Circ. 35 del 20 settembre 2012
• Disciplina costi indiretti con soggetti black
list > art. 110 Tuir



Minusvalenze: rientrano
nell’articolo 110 Tuir se il bene
da cui originano e’ stato
acquistato da soggetto Black
list
Irrilevante se acquirente e’
white list
Esimente va dimostrata in
relazione alla data di acquisto
del bene


Perdite su crediti : rilevano
anche se in origine
l’operazione che l’ha generata
e’ una cessione o una
prestazione e non un costo
Dimostrazione di
commercialita’ sembra
doversi fornire al momento
della operazione attiva e non
a quello della perdita

Oneri finanziari rientrano tra i
costi black list: superata la
dizione della circ. 51/10 che
aveva confinato il monitoraggio
alle operazioni commerciali
Il concetto di interesse economico
•
•
•
•
•
•
•
•
C.T. Prov. Milano 2.3.2015 n. 2002/40/15 ritiene che sia non necessaria la
dimostrazione del vantaggio economico per confronto con altri fornitori white list
Circ. 51/E/2010 elementi rilevanti :
il prezzo della transazione;
- la presenza di costi accessori, quali, ad esempio, quelli di stoccaggio, magazzino;
- le modalità di attuazione dell'operazione (ad esempio, i tempi di consegna);
- la possibilità di acquisire il medesimo prodotto presso altri fornitori;
- l'esistenza di vincoli organizzativi/commerciali/produttivi che inducono ad
effettuare la transazione con il fornitore black list o, comunque, che renderebbero
eccessivamente onerosa la medesima transazione con altro fornitore.
E in ogni caso « ….si ritiene - alla luce delle considerazioni formulate - che la
deducibilità dei costi in esame non possa essere disconosciuta sulla base della
mera circostanza che il prezzo dei beni e servizi acquistati è superiore a quello
mediamente praticato sul mercato.»
IL CONCETTO DI VALORE NORMALENELLA CESSIONE
DEGLI IMMOBILI E DELLE AZIENDE Art. 5. comma 2
• ATTUALMENTE IL VALORE DEFINITO AI FINI DELL’IMPOSTA DI
REGISTRO, SPECIE NELLE CESSIONI DI AZIENDA, E’ ASSUNTO QUALE
CORRISPETTIVO AI FINI DELLE IMPOSTE SUL REDDITO, ANCHE SE LA
GIURISPRUDENZA NON E’ DEL TUTTO OMOGENA
SULL’ARGOMENTO
CASSAZIONE 22143 DEL
27/09/2013
La previsione di un corrispettivo
inferiore al valore definito
legittima l’Agenzia
all’accertamento «induttivo» ,
ferma restando la possibilità per il
contribuente di provare di avere
venduto al minor prezzo indicato
in bilancio
CASSAZIONE 24054 DEL
12/11/2014
La previsione di un corrispettivo
inferiore al valore definito non
legittima l’Agenzia
all’accertamento «induttivo» ,
stante la differenza tra i due
ambiti accertativi ( dirette ed
indirette)
La nuova previsione
• Il valore definito ai fini dell’imposta di registro
non può da solo motivare un accertamento di
maggiore corrispettivo ai fini delle imposte sul
reddito
• Relazione Tecnica afferma carattere
interpretativo della norma, quindi effetto
possibile sul contenzioso in corso
• Entrata in vigore : periodo d’imposta in corso alla
data di entrata in vigore del decreto ( 2015).
Spese di rappresentanza
•
•
•
•
Aggiornate le soglie:
1,5% ricavi ( contro 1,3%) fino a 10 ml
0,6% ricavi ( contro 0,5) fino al 50 ml
0,4% ricavi ( contro 0,1) oltre 50 ml
Decorrenza 2016
Rinunzia al credito da parte del socio
art. 13 lett. a, b, c decorrenza 2016
• Oggi:
• La rinunzia da parte
del socio è
comunque
sopravvenienza non
tassabile
•
•
Esempio:
SRL A partecipata da SRL B. Debito
verso SRL C = 100. SRL B acquista il
credito per 10 ( C deduce 90) e poi
esegue la rinunzia a favore di A ,
la quale non tassa sopravvenienza
di 100, C ha dedotto 90 e B integra
la sua partecipazione per 10
• Domani ( decorrenza
2015):
• La rinunzia da parte del
socio è comunque
sopravvenienza non
tassabile solo per la parte di
credito riconosciuto
fiscalmente in capo al socio
•
•
Esempio:
SRL A partecipata da SRL B. Debito
verso SRL C = 100. SRL B acquista il
credito per 10 ( C deduce 90) e poi
esegue la rinunzia a favore di A ,
la quale non tassa sopravvenienza
di 10 ( valore del credito in capo al
socio) , ma tassa 90, C ha dedotto
90 e B integra la sua
partecipazione per 10
Obblighi in capo al socio
• Dichiarazione sostitutiva di notorietà per
comunicare alla società il valore fiscale del
credito, in assenza valore è pari a zero
• Resa equipollente la non tassazione della
sopravvenienza attiva per riduzione del debito
derivante da concordato fallimentare o preventivo
liquidatorio alle procedure estere equivalenti
Procedure concorsuali e piani attestati
art. 13 lett.- a) decorrenza 2016
Profilo del Debitore
•
•
•
In caso di concordato da risanamento, ristrutturazione debito, piani attestati ( procedure che
comportano la continuità aziendale), riduzione debiti non costituisce sopravvenienza attiva
per la parte che eccede perdita di periodo o pregressa, non considerando tetto 80% >
Es. perdita pregressa = 100, reddito periodo 0, riduzione del debito = 100, Totale reddito 100
x 80% = 80 ( tetto di utilizzo della perdita ) sopravvenienza eccedente e quindi non tax = 20 =
reddito 100 – 20 = 80 > compensazione perdita 80% di 80 = 64 > reddito tassabile 16
Es. dopo decreto perdita pregressa = 100, reddito periodo 0, riduzione del debito = 100,
sopravvenienza non tax = zero = reddito 100 > compensazione perdita 80% di 100 quindi
reddito tassabile = 20
•
•
Profilo del Creditore
•
Alle situazioni di deducibilità automatica viene aggiunto il Piano Attestato ( citando come condizione e
dies a quo l’iscrizione al Registro Imprese, adempimento che dipende dal debitore)
Momento di deduzione della perdita
Art. 13 lett. d) decorrenza 2015
• L’enunciazione della procedura è il dies a quo per la deduzione della
perdita sul credito, il periodo d’imposta è deciso secondo
l’imputazione della svalutazione nel conto economico
• Ma non può avvenire dopo che sia avvenuto un fatto che avrebbe
reso necessaria la cancellazione del credito
•
•
•
•
•
Es. Fallimento dichiarato nel 2013. Perdita non dedotta nel 2013.
Circ. 26/13 ammette deduzione successiva in base a documentazione che comporti una successiva
svalutazione
Relazione Governativa : Decreto ammette la deduzione nel 2014 o 2015 quando il credito è
svalutato a prescindere da fatti o documenti della curatela, ma la domanda che si pone è di
carattere civilistico, cioè come legittimare una svalutazione eseguita senza il monitoraggio dei
documenti emanati dalla curatela ???
Chiusura del fallimento nel 2016 con azzeramento del credito. Oltre il 2016 non è più possibile la
deduzione
Valenza retroattiva ??
Retromarcia sulla deducibilità dei crediti di modesta entità in presenza di
svalutazioni per masse ( art. 13 comma 3 Decreto)
2013: svalutazione 20.000 di cui > 500 dedotti ex art. 106
> 19.500 non dedotti
• Nel 2014 emergono 10.000 di minicrediti scaduti che vengono
dedotti « utilizzando» il passaggio a conto economico della
svalutazione 2013, quindi
• > 9.500 variazione diminutiva
• > fondo dedotto ex art. 106 diventa zero
• > sottraggo 10.000 di crediti dal monte crediti che al
31.12.2014 viene computato per l’accantonamento ex art. 106
Tuir
Nel periodo d'imposta in cui si realizzano i due requisiti che consentono la deduzione automatica delle
perdite sui crediti di modesto importo (imputazione del componente negativo di rettifica e maturazione
della scadenza dei sei mesi), l'intero ammontare dei predetti crediti - nell'ipotesi in cui trova capienza nel
valore delle svalutazioni non dedotte - deve essere attribuito, sul piano fiscale, ad una perdita su crediti di
cui al comma 5 dell'articolo 101 del TUIR (cfr. Circ. n. 26/E del 2013).
Retromarcia sulla deducibilità dei crediti di modesta entità in presenza di
svalutazioni per masse ( art. 13 comma 3 Decreto)
• La deducibilità della perdita avviene, con le
nuove regole, solo quando viene
effettivamente imputata a conto economico la
perdita o la svalutazione specifica, quindi non
occorre monitorare la scadenza del semestre
• Nella versione finale del decreto la norma
assume carattere interpretativo , quindi valida
anche per il passato ( Relazione Governativa)
Jobs act e abolizione delle collaborazioni a
progetto ( D.Lgs 81/2015)
• Art. 2 > dal 1.1.2016 le CoCOPro diventano
lavoro subordinato se:
• 1) prestazioni personale
• 2) continuativa
• 3) eseguita sotto la direzione del committente
anche per quanto attiene ai tempi e luoghi di
esercizio
Jobs act e abolizione delle collaborazioni a
progetto ( D.Lgs 81/2015)
•
•
•
•
•
Art. 2 > dal 1.1.2016 le CoCOPro diventano lavoro subordinato
Eccezioni per
1) prestazioni rese nell’esercizio di professione intellettuale
2) amministratori e sindaci di società
3) prestazioni rese a favore di associazioni o società sportive
dilettantistiche
• Art. 52 > possibile prosecuzione dei rapporti in corso
fino al 31.12.2015.
• Abrogato art. 69 bis D.Lgs 276/2003 > false partite Iva
• Possono esistere forme di collaborazione non da lavoro
subordinato ? La dottrina ritiene di si ma a condizione
che non siano «etero dirette»
Associazioni in partecipazione con
apporto di lavoro
• Se associato è persona fisica sono abrogate ,
possono esistere solo quelle in essere ma solo
fino a conclusione del contratto
• Circ. 13/15 Fondazione CDL > possibile
quando apporto di lavoro è eseguito da
società
Nuovo Modello Inizio Attività AA9/12
Codice 2 per regime forfettario
Codice 1 per regime di
vantaggio
Ris 67 del 23.7.2015
• E’ possibile applicare il regime dei
superminimi anche se non è stato optato con
il modello di inizio attività
• Occorre confermare la scelta con la
dichiarazione Unico 2016 ( quadro VO)
• Regolarizzazione dei documenti fatture emessi
con Iva entro il 22 agosto 2015 oppure entro
la prima liquidazione Iva se scade dopo il 22
agosto 2015
SUPERMINIMI: LE POSSIBILI CORREZIONI
Applicazione
del regime dei
superminimi al
posto dei
forfetari o
viceversa
Regime
ordinario al
posto del
forfettario o
superminimo
Applicazione regime forfettario o
superminimo senza opzione iniziale
Modifica della
dicitura sulla
fattura per
esclusione Iva.
Termine
massimo
Modello Unico
2016
Circ. 7/08,
possibile
correzione se
avviene entro
prima
liquidazione Iva
con emissione
note di
accredito
Circ. 7/08 opzione è manifestata dal
comportamento concludente.
Mancata opzione correggibile
gratuitamente entro 30 gg, dopo con
sanzioni
Superminimi con inizio attività 2015:
nel 2016 ?
• A livello strettamente letterale si potrebbe
ipotizzare che dal 2016 non possono più
applica il regime agevolato, ma la previsione di
copertura finanziaria fino al 2020 dimostra la
volontà contraria del legislatore
Superminimi e Stabilità 2016
• Incremento tetti soglia ( professionisti passano a €
30.000)
• Viene rimossa la regola di necessario superamento del
reddito lav autonomo rispetto a quello lavoro dip.
• Nuova regola di inapplicabilità per redditi da lav
dipendente e assimilati sup. a € 30.000 ( eccezione per
i rapporti di lavoro cessati)
• Per le nuove iniziative produttive sostitutiva al 5% per 5
anni ( non previsto tetto del 35° anno di età)
• Decontribuzione facoltativa con sconto del 35 della
contributi ( ma per chi lo scorso anno ha fatto opzione
per reddito come base imponibile senza minimale ??)
SUPERMINIMI E FORFETTARI
ART. 10 , COMMA 12 UNDECIES L. 192/14
Regole di
accesso
Forfettari
No
compresenza
reddito lavoro
dipendente e
reddito lavoro
autonomo se il
primo è
prevalente
Minimi
Possibile
compresenza
lavoro
dipendente
lavoro
autonomo
Forfettari
Volume di
ricavi o
compensi tra e
15.000 e e
40.000 a
seconda del
tipo di attività
Minimi
Volume di
ricavi o
compensi non
sup € 30.000
Beni
strumentali
non devono
superare €
20.000 criterio
valore normale
Beni
strumentali
non devono
superare €
15.000 nel
triennio criterio
costo
sostenuto
Superamento
limite :
fuoriuscita
sempre anno
successivo
Superamento
limite:
fuoriuscita
anno in corso
se sup 50%
SUPERMINIMI E FORFETTARI
ART. 10 , COMMA 12 UNDECIES L. 192/14
Regole di
accesso
Forfettari
Nessun
problema se
attività è già in
corso
Minimi
Non possibile
la scelta nel
2015 se attività
è in corso o
mera
continuazione
attività
precedente
SUPERMINIMI E FORFETTARI
ART. 10 , COMMA 12 UNDECIES L. 192/14
Determinazion
e reddito
Forfettari
Reddito
determinato
forfettariamen
te, imposta
15%
Minimi
Reddito
determinato
analiticamente
, imposta 5%
Base
imponibile
previdenziale:
a scelta sul
reddito
effettivo
Base
imponibile
previdenziale:
sempre
applicato il
minimale per
artigiani o
commercianti
Forfettari
Inizio attività:
base
imponibile
ridotta di un
terzo per tre
anni
Minimi
Sempre 5%
Ris. 52/E/15 Costo della
partecipazione
• In caso di scissione il costo della partecipazione
va suddiviso in base al valore del patrimonio
netto «effettivo» delle due società e non in base
al patrimonio netto «contabile» ( come aveva
sostenuto la Circ. 98/2000)
Patrimonio netto contabile:
Serve per suddividere le posizione
soggettive tra scissa e beneficiaria ( es.
perdite o interessi passivi eccedenti Rol)
Patrimonio netto effettivo:
Serve per
1) Suddividere il costo della
partecipazione
2) Individuare il limite di responsabilità
delle società risultanti per le passività
non direttamente attribuite
Recenti orientamenti giurisprudenziali sul
concetto di responsabilità sulle passività
pregresse
• Cassazione, n. 13319 del 30 giugno 2015 : il
cessionario o conferitario risponde delle passività
iscritte nei libri contabili relative al solo ramo di
azienda conferito. Nessuna responsabilità sulle
passività riferite all’intera azienda del cedente,
differenza con scissioni
• Cassazione, n. 13059 del 24 giugno 2015 : alle
passività di carattere fiscale non si applica nelle
scissioni il tetto del patrimonio netto effettivo
trasferito, prevalenza dell’art. 173 comma 13 Tuir
e 15 D:lgs 472/1997 su art. 2506 quater u.c. C.C.
Recenti orientamenti giurisprudenziali sul
concetto di responsabilità sulle passività
pregresse
• Cassazione, n. 13319 del 30 giugno 2015 : il
cessionario o conferitario risponde delle passività
iscritte nei libri contabili relative al solo ramo di
azienda conferito. Nessuna responsabilità sulle
passività riferite all’intera azienda del cedente,
differenza con scissioni
• Cassazione, n. 13059 del 24 giugno 2015 : alle
passività di carattere fiscale non si applica nelle
scissioni il tetto del patrimonio netto effettivo
trasferito, prevalenza dell’art. 173 comma 13 Tuir
e 15 D:lgs 472/1997 su art. 2506 quater u.c. C.C.
Plusvalenza per cessione impresa
familiare Ris. 78/E del 31.8.15
Precedenti
Nota 984 del 17.7.1997: la
plusvalenza va imputata anche ai
collaboratori familiari
Circ. 320/1997 : la regolazione dei
rapporti con i collaboratori ha
rilevanza solo patrimoniale,
plusvalenza imputata solo al titolare
Tesi intermedia: La plusvalenza viene tassata solo in capo al titolare se si opta
per la tassazione separata mentre se viene « lasciata» nell’imponibile
dell’esercizio viene imputata anche ai collaboratori
Ris. 78……..
• La plusvalenza viene tassata solo in capo al titolare (
sembra di capire a prescindere dalla scelta operata
della modalità di tassazione)
• La corresponsione di somme a favore degli ex
collaboratori ha rilevanza meramente patrimoniale
• La tassazione della plusvalenza quale reddito diverso si
ha solo in assenza di conduzione dell’azienda ricevuta
• Il quinquennio per valutare la tassazione separata
scatta dall’inizio dell’attività del de cuius o del donante
Tremonti-quater
LA LIQUIDAZIONE SOCIETARIA, PROFILI DI RESPONSABILITA’
1
Decorso del termine
2
Conseguimento oggetto sociale o sopravvenuta impossibilità
di conseguirlo
3
Impossibilità di funzionamento o continua inattività
dell’assemblea
4
Riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale,
salvo applicazione artt. 2447 e 2482 ter C. C.
5
Ipotesi previste da artt. 2437 quater e 2473 C. C.
Volontaria
6
Deliberazione dell’assemblea
Statutarie
7
Rimesse alla volontà dei soci
Cause di
scioglimento
legali
Le due procedure per iniziare la liquidazione : 1) senza intervento notarile (
solo per SRL) 2) con intervento notarile
Tremonti-quater
La «reticenza» nel constatare la causa di liquidazione
Caso particolare la perdita di esercizio
1
si ha causa di scioglimento per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale… ma…
salvo quanto è disposto dagli articoli 2447 e 2482-ter
2
Prevalgono le previsione in materia di perdite quindi l’odg dell’assemblea dovrà
prevedere prioritariamente l’adozione dei provvedimenti in materia di perdite
L’Inerzia dell’assemblea
Se l’assemblea non fa né l’uno nè l’altro…………..%
%...... Gli amministratori iscrivono la causa di scioglimento per perdite)..
Oppure….
Se il conflitto riguarda anche gli amministratori e quindi è impossibile
iscrivere una delibera collegiale
Il singolo socio, o amministratore o l’organo di controllo attivano la
procedura di riconoscimento giudiziale della perdita
La responsabilità del liquidatore nel caso particolare della nomina in conflitto tra i soci
Profilo civilistico : art. 2495 > responsabilità del mancato
pagamento del creditore deriva da «colpa» del liquidatore
Tanto più si manifesta uno scenario conflittuale nella nomina, quanto
più il liquidatore deve attendersi possibili contestazioni da parte dei
creditori e dei soci dissenzienti sul suo operato
Rispetto pedissequo delle
prescrizioni del Doc. OIC 5
Rispetto delle regole previste in materia di :
1)
Par condicio
2)
Ordine dei privilegi
3)
Insussistenza di preduzione per costi
della procedura
OIC 5 : questioni di particolare delicatezza
Insufficienza
dell’attivo
« dovere» dei liquidatori di fare istanza di autofallimento
( questione dibattuta in dottrina)
Creazione del
Fondo rischi ed
oneri della
liquidazione
Previsione al momento di formazione del bilancio iniziale
( mero stato patrimoniale) di costi ed oneri della
procedura , da imputare al fondo in contropartita del
conto Rettifiche da liquidazione
Responsabilità di carattere fiscale
Art. 36 DPR 602/73 : la responsabilità del liquidatore per imposte non versate non
deriva da successione universale rispetto agli obblighi della società, bensì da
comportamento colposo
Aver liquidato somme a soggetti il cui privilegio
è inferiore rispetto a quello del Fisco
Ante D.Lgs 175/14 era il fisco a
dover dimostrare il
comportamento scorretto del
liquidatore
Post D.Lgs 175/14 è il liquidatore
a dover dimostrare il
comportamento corretto
RESPONSABILITÀ ESTESA A TUTTI I TRIBUTI
Compresi quindi Iva ed Irap ( incertezza per i tributi non erariali)
Nel limite che avrebbe trovato
capienza attuando
correttamente la graduazione
dei privilegi
Es. Somma disponibile 100,
credito dipendenti 80, credito
fornitori 20, credito erario 10.
Responsabilità liquidatore nel
limite di 20.
Estinzione della società nei rapporti con il Fisco
Art. 2495: con la cancellazione dal registro imprese si ha estinzione della società quindi viene meno legittimazione giuridica attiva e passiva
ma….
……. Ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e
interessi, l'estinzione della società di cui all'articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del
Registro delle imprese.
Possibilità di notificare avvisi di accertamento per violazioni
non conosciute dal liquidatore al momento della
cancellazione > responsabilità liquidatore ????
Circ. 31/14 , valenza retroattiva della decorrenza della
estinzione … ma …Cass. 6743/2015 : norma di carattere
sostanziale quindi agisce solo sulle cancellazioni
avvenute dal 13:12.2014 in poi
Termine per dichiarazione
fallimento art. 10 L.F.
I principi cardine del corretto comportamento
contabile degli amministratori e del liquidatore
1) Rendiconto amministratori: bilancio infrannuale non soggetto a specifica
approvazione redatto dall’inizio dell’esercizio alla data di iscrizione nomina
liquidatori. Redatto con criterio di funzionamento adattati ( no capitalizzazioni)
A cura degli amministratori uscenti
I principi cardine del corretto comportamento
contabile degli amministratori e del liquidatore
2) Nel bilancio iniziale di liquidazione ( mero stato patrimoniale) inserire il Fondo
Rischi ed Oneri con iscrizione dei costi e dei proventi previsti per la procedura di
liquidazione
A cura dei liquidatori
Problemi fiscali che nascono se si rispetta la prescrizione dell’OIC 5
Componenti positivi e negativi della fase di liquidazione sono già iscritti a
stato patrimoniale per cui quando si manifestano vengono di nuovo rilevati
a conto economico con movimenti contabili che si elidono > rilevanza
fiscale ??
Es: compenso liquidatore € 10.000. Rilevato nel Fondo con scrittura
dare Rettifiche da liquidazione avere Fondo. 10.000
Quando esso matura viene rilevato a conto economico e contemporaneamente azzerato tramite l’utilizzo del
fondo :
Dare prestazioni avere debito € 10.000
Dare Fondo avere utilizzo Fondo 10.000
Soluzione introdotta da Interpello DRE Lombardia 904-74.2015
LEGITTIMA LA VARIAZIONE DIMINUTIVA NEL MODELLO UNICO
DELL’UTILIZZO FONDO, E NECESSARIA LA VARIAZIONE IN AUMENTO PER
UTILIZZO FONDO RELATIVO A RICAVI MATURATI
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i decreti legislativi per la riforma tributaria