I DECRETI LEGISLATIVI PER LA RIFORMA TRIBUTARIA 2) 1) Il nuovo concetto di abuso del diritto Le modifiche alla deducibilità degli interessi passivi 3) Il nuovo concetto di costi black list 4) La disciplina delle perdite su crediti LA PRASSI AMMINISTRATIVA 1) Le operazioni straordinarie: costo della partecipazione, responsabilità sulle passività trasferite, plusvalenze da cessione impresa familiare 2) Gli interventi sul minimi AGGIORNAMENTO SUL TEMA DELLA RESPONSABILITA’ DEL LIQUIDATORE 1) La decorrenza della nuova norma 2) Le conseguenze della condotta «colposa» del liquidatore 3) Le prescrizioni contabili OIC 5 e le ricadute fiscali Decreto Abuso del diritto n. 128/15 in G.U. 190 del 18.8.15 Testo attuale art. 37 bis DPR 600/73 Sono inopponibili all' amministrazione finanziaria gli atti, i fatti e i negozi, anche collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall' ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti. Cass. 30055 e 30057 del 2008: abuso del diritto; Testo nuovo art. 10 bis L. 212/2000 comma 1 Configurano abuso del diritto una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti Decreto Abuso del diritto Art. 10 bis comma 2 Sono privi di sostanza economica le operazioni inidonee a produrre effetti significativi diversi da quelli fiscali Vantaggi fiscali indebiti i benefici anche non immediati in contrasto con le finalità delle norme fiscali Decreto Abuso del diritto Differenze con il passato La nuova norma si applica a tutti i tributi ( armonizzati e non) e prescinde da specifiche operazioni Decreto Abuso del diritto I tre presupposti della nuova norma Assenza di sostanza economica Realizzazione vantaggio fiscale indebito Vantaggio è l’effetto essenziale dell’operazione Comma 3: non c’e’ abuso se sussistono valide ragioni extrafiscali « non marginali». Rel Gov. : la non marginalità sussiste se l’operazione non sarebbe stata eseguita senza il conseguimento di tali ragioni Decreto Abuso del diritto Comma 4 :Affermazione del diritto a scegliere l’operazione fiscalmente più conveniente Rel Gover. : Volendo estinguere una società controllata non può essere dichiarata elusiva la scelta di incorporarla , piuttosto che procedere ad una liquidazione Decreto Abuso del diritto Comma 5/8 : interpello preventivo e regole procedimentali: novità l’interpello può essere inviato anche dopo l’esecuzione dell’operazione purchè entro i termini per l’invio della dichiarazione dei redditi A pena di nullità l’atto di accertamento deve essere preceduto da richiesta di chiarimenti al contribuente ( chiarimenti vanno forniti entro 60 gg) Comma 9 :Onere della prova : A.F. deve dimostrare l’assenza di sostanza economica e e il realizzo di vantaggi fiscali indebiti, Contribuente deve dimostrare la sussistenza di ragioni extrafiscali non marginali Art. 1 Decreto, comma 2 > abrogazione art. 37 bis DPR 600/73 decorrenza Art. 1 Decreto, comma 5 decorrenza: primo giorno mese successivo a data di entrata in vigore del decreto, quindi entrata in vigore 2 settembre 2015, significa che la nuova norma entra in vigore il 1 ottobre 2015, e si applica anche alle operazioni poste in essere prima, purchè non siano stati notificati atti impositivi Sembra di dover concludere che gli atti di accertamento notificati dal 18 agosto al 30 settembre 2015 mantengano le vecchie regole, ma già la Cassazione ha ritenuto necessarie alcune attenzioni previste nelle nuove regole , es. contraddittorio preventivo Decreto Abuso del diritto possibili esempi 1) Scissione asimmetrica : ragione extrafiscale non marginale e’ la divisione tra i soci originari 2) Scissione con successiva cessione di quote : valida ragione extrafiscale non marginale e’ la cessione di quote 3) Cessione di credito pro soluto a società del gruppo con sensibile riduzione rispetto al valore nominale , la quale poi lo incassa al valore nominale ( il primo soggetto era in forte utile il secondo in forte perdita) DECRETO LEGISLATIVO PER LA CRESCITA E L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE • ART. 4 : INTERESSI PASSIVI : decorrenza = periodo d’imposta successivo a quello di entrata in vigore decreto , quindi 2016 • A) Incremento del Rol per dividendi derivanti da controllate estere Rol attuale = A – B ( non considerando gli ammortamenti ed i canoni leasing) ROL futuro = A – B + C 15 ( limitatamente alle controllate estere) Osservazioni: 1) controllate di cui all’art. 2359, punto 1 > solo controllo di diritto per voti esercitabili in assemblea 2) Escluse le collegate estere 3) Discrasia rispetto all’acquisto di controllate nazionali DECRETO LEGISLATIVO PER LA CRESCITA E L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE • ART. 4 : INTERESSI PASSIVI • B) Abrogato l’art. 3, comma 115 della L. 549/1995 che sanciva l’indeducibilità degli interessi passivi derivanti da prestiti obbligazionari quando il tasso di remunerazione superava di almeno 2/3 il tasso ufficiale di riferimento. • C) Abrogato comma 8 art. 96 Tuir che permetteva di includere nel consolidato domestico anche il ROL di controllate estere ( partecipanti virtualmente al consolidato domestico) quando il 30% di esso fosse eccedente gli interessi passivi della stessa società estera. ( questa appare la reale contromisura rispetto all’inserimento nel ROL dei dividendi da controllate estere) DECRETO LEGISLATIVO PER LA CRESCITA E L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE • ART. 4 : INTERESSI PASSIVI • D) Intervento su art. comma 36 L. 244/2007, cioe’ norma che permette di dedurre extra ROL gli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione 1) Circ. 37/09 > norma applicabile solo per le immobiliari di gestione , definite in base ad art. 87, lett. d) del Tuir ( concetto di commercialità ai fini pex) 2) CPT BS n. 637/15/14 del 13.08.14 norma è applicabile da tutti i soggetti che detengono immobili Nuova disposizione: norma applicabile solo alle immobiliari definite come quelle società il cui attivo è formato prevalentemente da immobili destinati alla locazione ( valutati a valore normale) e ricavi formati almeno da due terzi da canoni di locazione oppure ( ricavi) da affitto di aziende il cui valore complessivo sia costituito prevalentemente da immobili ( valutati a valore normale) DECRETO LEGISLATIVO PER LA CRESCITA E L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE • ART. 4 : INTERESSI PASSIVI • D) Intervento su art. comma 36 L. 244/2007, cioe’ norma che permette di dedurre extra ROL gli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione Criticità e differenze con il passato : 1) Ora e’ richiesta prevalenza della destinazione alla locazione , non semplicemente diversi da immobili merce e immobili strumentali ( occorre dimostrare la destinazione a locazione ? ) 2) Introdotto il parametro dei ricavi da locazione ( necessario insieme al parametro patrimoniale) 3) Norma interpretativa o novativa ? 4) Circ. 37/09 solo per acquisti o costruzione ( esclusa ancora la ristrutturazione ? ) DECRETO LEGISLATIVO PER LA CRESCITA E L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE • ART. 5 : INDEDUCIBILITA’ COSTI BLACK LIST: • A) E’ prevista la deducibilita’ in base al valore normale • B) La black List deriva solo dall’assenza di scambio di informazioni : D.M. 27.04.2015 ( es. eliminati Emirati Arabi , Singapore , Costarica…) • C) La norma del comma 10 ( deducibilità in base al valore normale) non si applica , e quindi viene dedotto il costo qualunque sia il valore, se si dà dimostrazione che vi è stato un effettivo interesse economico e che l’operazione ha avuto concreta esecuzione ( eliminato il riferimento alla attività commerciale del soggetto black list) I vari passaggi successivi • Verifica paese black list in base al Provv. 27.4.2015 • Verifica se il componente negativo rientra tra quelli monitorati dall’art. 110 • Verifica di conformità al valore normale • Verifica della sussistenza dell’esimente per dedurre oltre il valore normale Il concetto di valore normale secondo le regole OCSE • • • • I metodi tradizionali sono tre: metodo del confronto del prezzo metodo del prezzo di rivendita metodo del costo maggiorato Circ. 35 del 20 settembre 2012 • Disciplina costi indiretti con soggetti black list > art. 110 Tuir Minusvalenze: rientrano nell’articolo 110 Tuir se il bene da cui originano e’ stato acquistato da soggetto Black list Irrilevante se acquirente e’ white list Esimente va dimostrata in relazione alla data di acquisto del bene Perdite su crediti : rilevano anche se in origine l’operazione che l’ha generata e’ una cessione o una prestazione e non un costo Dimostrazione di commercialita’ sembra doversi fornire al momento della operazione attiva e non a quello della perdita Oneri finanziari rientrano tra i costi black list: superata la dizione della circ. 51/10 che aveva confinato il monitoraggio alle operazioni commerciali Il concetto di interesse economico • • • • • • • • C.T. Prov. Milano 2.3.2015 n. 2002/40/15 ritiene che sia non necessaria la dimostrazione del vantaggio economico per confronto con altri fornitori white list Circ. 51/E/2010 elementi rilevanti : il prezzo della transazione; - la presenza di costi accessori, quali, ad esempio, quelli di stoccaggio, magazzino; - le modalità di attuazione dell'operazione (ad esempio, i tempi di consegna); - la possibilità di acquisire il medesimo prodotto presso altri fornitori; - l'esistenza di vincoli organizzativi/commerciali/produttivi che inducono ad effettuare la transazione con il fornitore black list o, comunque, che renderebbero eccessivamente onerosa la medesima transazione con altro fornitore. E in ogni caso « ….si ritiene - alla luce delle considerazioni formulate - che la deducibilità dei costi in esame non possa essere disconosciuta sulla base della mera circostanza che il prezzo dei beni e servizi acquistati è superiore a quello mediamente praticato sul mercato.» IL CONCETTO DI VALORE NORMALENELLA CESSIONE DEGLI IMMOBILI E DELLE AZIENDE Art. 5. comma 2 • ATTUALMENTE IL VALORE DEFINITO AI FINI DELL’IMPOSTA DI REGISTRO, SPECIE NELLE CESSIONI DI AZIENDA, E’ ASSUNTO QUALE CORRISPETTIVO AI FINI DELLE IMPOSTE SUL REDDITO, ANCHE SE LA GIURISPRUDENZA NON E’ DEL TUTTO OMOGENA SULL’ARGOMENTO CASSAZIONE 22143 DEL 27/09/2013 La previsione di un corrispettivo inferiore al valore definito legittima l’Agenzia all’accertamento «induttivo» , ferma restando la possibilità per il contribuente di provare di avere venduto al minor prezzo indicato in bilancio CASSAZIONE 24054 DEL 12/11/2014 La previsione di un corrispettivo inferiore al valore definito non legittima l’Agenzia all’accertamento «induttivo» , stante la differenza tra i due ambiti accertativi ( dirette ed indirette) La nuova previsione • Il valore definito ai fini dell’imposta di registro non può da solo motivare un accertamento di maggiore corrispettivo ai fini delle imposte sul reddito • Relazione Tecnica afferma carattere interpretativo della norma, quindi effetto possibile sul contenzioso in corso • Entrata in vigore : periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto ( 2015). Spese di rappresentanza • • • • Aggiornate le soglie: 1,5% ricavi ( contro 1,3%) fino a 10 ml 0,6% ricavi ( contro 0,5) fino al 50 ml 0,4% ricavi ( contro 0,1) oltre 50 ml Decorrenza 2016 Rinunzia al credito da parte del socio art. 13 lett. a, b, c decorrenza 2016 • Oggi: • La rinunzia da parte del socio è comunque sopravvenienza non tassabile • • Esempio: SRL A partecipata da SRL B. Debito verso SRL C = 100. SRL B acquista il credito per 10 ( C deduce 90) e poi esegue la rinunzia a favore di A , la quale non tassa sopravvenienza di 100, C ha dedotto 90 e B integra la sua partecipazione per 10 • Domani ( decorrenza 2015): • La rinunzia da parte del socio è comunque sopravvenienza non tassabile solo per la parte di credito riconosciuto fiscalmente in capo al socio • • Esempio: SRL A partecipata da SRL B. Debito verso SRL C = 100. SRL B acquista il credito per 10 ( C deduce 90) e poi esegue la rinunzia a favore di A , la quale non tassa sopravvenienza di 10 ( valore del credito in capo al socio) , ma tassa 90, C ha dedotto 90 e B integra la sua partecipazione per 10 Obblighi in capo al socio • Dichiarazione sostitutiva di notorietà per comunicare alla società il valore fiscale del credito, in assenza valore è pari a zero • Resa equipollente la non tassazione della sopravvenienza attiva per riduzione del debito derivante da concordato fallimentare o preventivo liquidatorio alle procedure estere equivalenti Procedure concorsuali e piani attestati art. 13 lett.- a) decorrenza 2016 Profilo del Debitore • • • In caso di concordato da risanamento, ristrutturazione debito, piani attestati ( procedure che comportano la continuità aziendale), riduzione debiti non costituisce sopravvenienza attiva per la parte che eccede perdita di periodo o pregressa, non considerando tetto 80% > Es. perdita pregressa = 100, reddito periodo 0, riduzione del debito = 100, Totale reddito 100 x 80% = 80 ( tetto di utilizzo della perdita ) sopravvenienza eccedente e quindi non tax = 20 = reddito 100 – 20 = 80 > compensazione perdita 80% di 80 = 64 > reddito tassabile 16 Es. dopo decreto perdita pregressa = 100, reddito periodo 0, riduzione del debito = 100, sopravvenienza non tax = zero = reddito 100 > compensazione perdita 80% di 100 quindi reddito tassabile = 20 • • Profilo del Creditore • Alle situazioni di deducibilità automatica viene aggiunto il Piano Attestato ( citando come condizione e dies a quo l’iscrizione al Registro Imprese, adempimento che dipende dal debitore) Momento di deduzione della perdita Art. 13 lett. d) decorrenza 2015 • L’enunciazione della procedura è il dies a quo per la deduzione della perdita sul credito, il periodo d’imposta è deciso secondo l’imputazione della svalutazione nel conto economico • Ma non può avvenire dopo che sia avvenuto un fatto che avrebbe reso necessaria la cancellazione del credito • • • • • Es. Fallimento dichiarato nel 2013. Perdita non dedotta nel 2013. Circ. 26/13 ammette deduzione successiva in base a documentazione che comporti una successiva svalutazione Relazione Governativa : Decreto ammette la deduzione nel 2014 o 2015 quando il credito è svalutato a prescindere da fatti o documenti della curatela, ma la domanda che si pone è di carattere civilistico, cioè come legittimare una svalutazione eseguita senza il monitoraggio dei documenti emanati dalla curatela ??? Chiusura del fallimento nel 2016 con azzeramento del credito. Oltre il 2016 non è più possibile la deduzione Valenza retroattiva ?? Retromarcia sulla deducibilità dei crediti di modesta entità in presenza di svalutazioni per masse ( art. 13 comma 3 Decreto) 2013: svalutazione 20.000 di cui > 500 dedotti ex art. 106 > 19.500 non dedotti • Nel 2014 emergono 10.000 di minicrediti scaduti che vengono dedotti « utilizzando» il passaggio a conto economico della svalutazione 2013, quindi • > 9.500 variazione diminutiva • > fondo dedotto ex art. 106 diventa zero • > sottraggo 10.000 di crediti dal monte crediti che al 31.12.2014 viene computato per l’accantonamento ex art. 106 Tuir Nel periodo d'imposta in cui si realizzano i due requisiti che consentono la deduzione automatica delle perdite sui crediti di modesto importo (imputazione del componente negativo di rettifica e maturazione della scadenza dei sei mesi), l'intero ammontare dei predetti crediti - nell'ipotesi in cui trova capienza nel valore delle svalutazioni non dedotte - deve essere attribuito, sul piano fiscale, ad una perdita su crediti di cui al comma 5 dell'articolo 101 del TUIR (cfr. Circ. n. 26/E del 2013). Retromarcia sulla deducibilità dei crediti di modesta entità in presenza di svalutazioni per masse ( art. 13 comma 3 Decreto) • La deducibilità della perdita avviene, con le nuove regole, solo quando viene effettivamente imputata a conto economico la perdita o la svalutazione specifica, quindi non occorre monitorare la scadenza del semestre • Nella versione finale del decreto la norma assume carattere interpretativo , quindi valida anche per il passato ( Relazione Governativa) Jobs act e abolizione delle collaborazioni a progetto ( D.Lgs 81/2015) • Art. 2 > dal 1.1.2016 le CoCOPro diventano lavoro subordinato se: • 1) prestazioni personale • 2) continuativa • 3) eseguita sotto la direzione del committente anche per quanto attiene ai tempi e luoghi di esercizio Jobs act e abolizione delle collaborazioni a progetto ( D.Lgs 81/2015) • • • • • Art. 2 > dal 1.1.2016 le CoCOPro diventano lavoro subordinato Eccezioni per 1) prestazioni rese nell’esercizio di professione intellettuale 2) amministratori e sindaci di società 3) prestazioni rese a favore di associazioni o società sportive dilettantistiche • Art. 52 > possibile prosecuzione dei rapporti in corso fino al 31.12.2015. • Abrogato art. 69 bis D.Lgs 276/2003 > false partite Iva • Possono esistere forme di collaborazione non da lavoro subordinato ? La dottrina ritiene di si ma a condizione che non siano «etero dirette» Associazioni in partecipazione con apporto di lavoro • Se associato è persona fisica sono abrogate , possono esistere solo quelle in essere ma solo fino a conclusione del contratto • Circ. 13/15 Fondazione CDL > possibile quando apporto di lavoro è eseguito da società Nuovo Modello Inizio Attività AA9/12 Codice 2 per regime forfettario Codice 1 per regime di vantaggio Ris 67 del 23.7.2015 • E’ possibile applicare il regime dei superminimi anche se non è stato optato con il modello di inizio attività • Occorre confermare la scelta con la dichiarazione Unico 2016 ( quadro VO) • Regolarizzazione dei documenti fatture emessi con Iva entro il 22 agosto 2015 oppure entro la prima liquidazione Iva se scade dopo il 22 agosto 2015 SUPERMINIMI: LE POSSIBILI CORREZIONI Applicazione del regime dei superminimi al posto dei forfetari o viceversa Regime ordinario al posto del forfettario o superminimo Applicazione regime forfettario o superminimo senza opzione iniziale Modifica della dicitura sulla fattura per esclusione Iva. Termine massimo Modello Unico 2016 Circ. 7/08, possibile correzione se avviene entro prima liquidazione Iva con emissione note di accredito Circ. 7/08 opzione è manifestata dal comportamento concludente. Mancata opzione correggibile gratuitamente entro 30 gg, dopo con sanzioni Superminimi con inizio attività 2015: nel 2016 ? • A livello strettamente letterale si potrebbe ipotizzare che dal 2016 non possono più applica il regime agevolato, ma la previsione di copertura finanziaria fino al 2020 dimostra la volontà contraria del legislatore Superminimi e Stabilità 2016 • Incremento tetti soglia ( professionisti passano a € 30.000) • Viene rimossa la regola di necessario superamento del reddito lav autonomo rispetto a quello lavoro dip. • Nuova regola di inapplicabilità per redditi da lav dipendente e assimilati sup. a € 30.000 ( eccezione per i rapporti di lavoro cessati) • Per le nuove iniziative produttive sostitutiva al 5% per 5 anni ( non previsto tetto del 35° anno di età) • Decontribuzione facoltativa con sconto del 35 della contributi ( ma per chi lo scorso anno ha fatto opzione per reddito come base imponibile senza minimale ??) SUPERMINIMI E FORFETTARI ART. 10 , COMMA 12 UNDECIES L. 192/14 Regole di accesso Forfettari No compresenza reddito lavoro dipendente e reddito lavoro autonomo se il primo è prevalente Minimi Possibile compresenza lavoro dipendente lavoro autonomo Forfettari Volume di ricavi o compensi tra e 15.000 e e 40.000 a seconda del tipo di attività Minimi Volume di ricavi o compensi non sup € 30.000 Beni strumentali non devono superare € 20.000 criterio valore normale Beni strumentali non devono superare € 15.000 nel triennio criterio costo sostenuto Superamento limite : fuoriuscita sempre anno successivo Superamento limite: fuoriuscita anno in corso se sup 50% SUPERMINIMI E FORFETTARI ART. 10 , COMMA 12 UNDECIES L. 192/14 Regole di accesso Forfettari Nessun problema se attività è già in corso Minimi Non possibile la scelta nel 2015 se attività è in corso o mera continuazione attività precedente SUPERMINIMI E FORFETTARI ART. 10 , COMMA 12 UNDECIES L. 192/14 Determinazion e reddito Forfettari Reddito determinato forfettariamen te, imposta 15% Minimi Reddito determinato analiticamente , imposta 5% Base imponibile previdenziale: a scelta sul reddito effettivo Base imponibile previdenziale: sempre applicato il minimale per artigiani o commercianti Forfettari Inizio attività: base imponibile ridotta di un terzo per tre anni Minimi Sempre 5% Ris. 52/E/15 Costo della partecipazione • In caso di scissione il costo della partecipazione va suddiviso in base al valore del patrimonio netto «effettivo» delle due società e non in base al patrimonio netto «contabile» ( come aveva sostenuto la Circ. 98/2000) Patrimonio netto contabile: Serve per suddividere le posizione soggettive tra scissa e beneficiaria ( es. perdite o interessi passivi eccedenti Rol) Patrimonio netto effettivo: Serve per 1) Suddividere il costo della partecipazione 2) Individuare il limite di responsabilità delle società risultanti per le passività non direttamente attribuite Recenti orientamenti giurisprudenziali sul concetto di responsabilità sulle passività pregresse • Cassazione, n. 13319 del 30 giugno 2015 : il cessionario o conferitario risponde delle passività iscritte nei libri contabili relative al solo ramo di azienda conferito. Nessuna responsabilità sulle passività riferite all’intera azienda del cedente, differenza con scissioni • Cassazione, n. 13059 del 24 giugno 2015 : alle passività di carattere fiscale non si applica nelle scissioni il tetto del patrimonio netto effettivo trasferito, prevalenza dell’art. 173 comma 13 Tuir e 15 D:lgs 472/1997 su art. 2506 quater u.c. C.C. Recenti orientamenti giurisprudenziali sul concetto di responsabilità sulle passività pregresse • Cassazione, n. 13319 del 30 giugno 2015 : il cessionario o conferitario risponde delle passività iscritte nei libri contabili relative al solo ramo di azienda conferito. Nessuna responsabilità sulle passività riferite all’intera azienda del cedente, differenza con scissioni • Cassazione, n. 13059 del 24 giugno 2015 : alle passività di carattere fiscale non si applica nelle scissioni il tetto del patrimonio netto effettivo trasferito, prevalenza dell’art. 173 comma 13 Tuir e 15 D:lgs 472/1997 su art. 2506 quater u.c. C.C. Plusvalenza per cessione impresa familiare Ris. 78/E del 31.8.15 Precedenti Nota 984 del 17.7.1997: la plusvalenza va imputata anche ai collaboratori familiari Circ. 320/1997 : la regolazione dei rapporti con i collaboratori ha rilevanza solo patrimoniale, plusvalenza imputata solo al titolare Tesi intermedia: La plusvalenza viene tassata solo in capo al titolare se si opta per la tassazione separata mentre se viene « lasciata» nell’imponibile dell’esercizio viene imputata anche ai collaboratori Ris. 78…….. • La plusvalenza viene tassata solo in capo al titolare ( sembra di capire a prescindere dalla scelta operata della modalità di tassazione) • La corresponsione di somme a favore degli ex collaboratori ha rilevanza meramente patrimoniale • La tassazione della plusvalenza quale reddito diverso si ha solo in assenza di conduzione dell’azienda ricevuta • Il quinquennio per valutare la tassazione separata scatta dall’inizio dell’attività del de cuius o del donante Tremonti-quater LA LIQUIDAZIONE SOCIETARIA, PROFILI DI RESPONSABILITA’ 1 Decorso del termine 2 Conseguimento oggetto sociale o sopravvenuta impossibilità di conseguirlo 3 Impossibilità di funzionamento o continua inattività dell’assemblea 4 Riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale, salvo applicazione artt. 2447 e 2482 ter C. C. 5 Ipotesi previste da artt. 2437 quater e 2473 C. C. Volontaria 6 Deliberazione dell’assemblea Statutarie 7 Rimesse alla volontà dei soci Cause di scioglimento legali Le due procedure per iniziare la liquidazione : 1) senza intervento notarile ( solo per SRL) 2) con intervento notarile Tremonti-quater La «reticenza» nel constatare la causa di liquidazione Caso particolare la perdita di esercizio 1 si ha causa di scioglimento per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale… ma… salvo quanto è disposto dagli articoli 2447 e 2482-ter 2 Prevalgono le previsione in materia di perdite quindi l’odg dell’assemblea dovrà prevedere prioritariamente l’adozione dei provvedimenti in materia di perdite L’Inerzia dell’assemblea Se l’assemblea non fa né l’uno nè l’altro…………..% %...... Gli amministratori iscrivono la causa di scioglimento per perdite).. Oppure…. Se il conflitto riguarda anche gli amministratori e quindi è impossibile iscrivere una delibera collegiale Il singolo socio, o amministratore o l’organo di controllo attivano la procedura di riconoscimento giudiziale della perdita La responsabilità del liquidatore nel caso particolare della nomina in conflitto tra i soci Profilo civilistico : art. 2495 > responsabilità del mancato pagamento del creditore deriva da «colpa» del liquidatore Tanto più si manifesta uno scenario conflittuale nella nomina, quanto più il liquidatore deve attendersi possibili contestazioni da parte dei creditori e dei soci dissenzienti sul suo operato Rispetto pedissequo delle prescrizioni del Doc. OIC 5 Rispetto delle regole previste in materia di : 1) Par condicio 2) Ordine dei privilegi 3) Insussistenza di preduzione per costi della procedura OIC 5 : questioni di particolare delicatezza Insufficienza dell’attivo « dovere» dei liquidatori di fare istanza di autofallimento ( questione dibattuta in dottrina) Creazione del Fondo rischi ed oneri della liquidazione Previsione al momento di formazione del bilancio iniziale ( mero stato patrimoniale) di costi ed oneri della procedura , da imputare al fondo in contropartita del conto Rettifiche da liquidazione Responsabilità di carattere fiscale Art. 36 DPR 602/73 : la responsabilità del liquidatore per imposte non versate non deriva da successione universale rispetto agli obblighi della società, bensì da comportamento colposo Aver liquidato somme a soggetti il cui privilegio è inferiore rispetto a quello del Fisco Ante D.Lgs 175/14 era il fisco a dover dimostrare il comportamento scorretto del liquidatore Post D.Lgs 175/14 è il liquidatore a dover dimostrare il comportamento corretto RESPONSABILITÀ ESTESA A TUTTI I TRIBUTI Compresi quindi Iva ed Irap ( incertezza per i tributi non erariali) Nel limite che avrebbe trovato capienza attuando correttamente la graduazione dei privilegi Es. Somma disponibile 100, credito dipendenti 80, credito fornitori 20, credito erario 10. Responsabilità liquidatore nel limite di 20. Estinzione della società nei rapporti con il Fisco Art. 2495: con la cancellazione dal registro imprese si ha estinzione della società quindi viene meno legittimazione giuridica attiva e passiva ma…. ……. Ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese. Possibilità di notificare avvisi di accertamento per violazioni non conosciute dal liquidatore al momento della cancellazione > responsabilità liquidatore ???? Circ. 31/14 , valenza retroattiva della decorrenza della estinzione … ma …Cass. 6743/2015 : norma di carattere sostanziale quindi agisce solo sulle cancellazioni avvenute dal 13:12.2014 in poi Termine per dichiarazione fallimento art. 10 L.F. I principi cardine del corretto comportamento contabile degli amministratori e del liquidatore 1) Rendiconto amministratori: bilancio infrannuale non soggetto a specifica approvazione redatto dall’inizio dell’esercizio alla data di iscrizione nomina liquidatori. Redatto con criterio di funzionamento adattati ( no capitalizzazioni) A cura degli amministratori uscenti I principi cardine del corretto comportamento contabile degli amministratori e del liquidatore 2) Nel bilancio iniziale di liquidazione ( mero stato patrimoniale) inserire il Fondo Rischi ed Oneri con iscrizione dei costi e dei proventi previsti per la procedura di liquidazione A cura dei liquidatori Problemi fiscali che nascono se si rispetta la prescrizione dell’OIC 5 Componenti positivi e negativi della fase di liquidazione sono già iscritti a stato patrimoniale per cui quando si manifestano vengono di nuovo rilevati a conto economico con movimenti contabili che si elidono > rilevanza fiscale ?? Es: compenso liquidatore € 10.000. Rilevato nel Fondo con scrittura dare Rettifiche da liquidazione avere Fondo. 10.000 Quando esso matura viene rilevato a conto economico e contemporaneamente azzerato tramite l’utilizzo del fondo : Dare prestazioni avere debito € 10.000 Dare Fondo avere utilizzo Fondo 10.000 Soluzione introdotta da Interpello DRE Lombardia 904-74.2015 LEGITTIMA LA VARIAZIONE DIMINUTIVA NEL MODELLO UNICO DELL’UTILIZZO FONDO, E NECESSARIA LA VARIAZIONE IN AUMENTO PER UTILIZZO FONDO RELATIVO A RICAVI MATURATI