PROGETTO DI SCISSIONE PARZIALE ASIMMETRICA
DELLA SOCIETA'
“CORSO BACCHILEGA COOPERATIVA DI GIORNALISTI IN SIGLA COOPERATIVA
BACCHILEGA MARABINI”
A FAVORE DELLA NUOVA SOCIETA’ COOPERATIVA DA
DENOMINATA “INFORMAZIONE FAENZA SOCIETA’ COOPERATIVA”
1
COSTITUIRSI
PREMESSA
L’organo Amministrativo della “CORSO BACCHILEGA COOPERATIVA DI GIORNALISTI
IN SIGLA COOPERATIVA BACCHILEGA MARABINI" ("Società Scindenda"), ha redatto
ed approvato il seguente progetto di scissione parziale asimmetrica della Società “CORSO
BACCHILEGA COOPERATIVA DI GIORNALISTI IN SIGLA COOPERATIVA
BACCHILEGA MARABINI” a favore di una nuova Società Cooperativa Beneficiaria
“INFORMAZIONE FAENZA SOCIETA’ COOPERATIVA”
formato sul presupposto che la riduzione del patrimonio netto della società scindenda,
euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) sarà pari all’aumento del patrimonio netto
della Società Beneficiaria.
Le motivazioni del progetto di scissione sono le seguenti.
Il settore editoriale sta vivendo un momento, come tutto il Paese, di profonda crisi.
I continui sforzi di riduzione dei costi sono stati vanificati dal calo di vendite dei settimanali
e dai minori ricavi prodotti dalla pubblicità.
La “CORSO BACCHILEGA COOPERATIVA DI GIORNALISTI IN SIGLA COOPERATIVA
BACCHILEGA MARABINI", come noto, produce due giornali settimanali: “Sabato Sera”,
diffuso nel circondario di Imola, e “Sette Sere”, diffuso nel territorio di Faenza e Lugo.
Le perdite prodotte in questi anni dalla testata “Sette Sere” hanno portato ad una seria
riflessione sulla continuazione della sua pubblicazione:
si è giunti, dopo ampia
discussione, alla definizione di un progetto che preveda non la chiusura di un’esperienza
valida, ma alla scissione dalla cooperativa del “ramo d’azienda” riconducibile alla testata
“sette sere”, che ha già sedi e percorsi produttivi autonomi. Le basi sociali, così ricostituite,
potranno focalizzare i loro sforzi per raggiungere l’obiettivo principale di ogni giornalista:
curare e far crescere la propria testata.
1. SOCIETÀ' PARTECIPANTI ALLA SCISSIONE
SOCIETÀ SCINDENDA
Società Cooperativa denominata “CORSO BACCHILEGA COOPERATIVA DI
GIORNALISTI IN SIGLA COOPERATIVA BACCHILEGA MARABINI", con sede in IMOLA
(BO) VIA EMILIA 25 cap 40026, iscritta nel Registro delle Imprese di Bologna al numero di
iscrizione e codice fiscale 01531471207 Repertorio Economico Amministrativo n. BO343673.
Il capitale sociale sottoscritto e versato alla data del presente progetto di scissione è pari
ad Euro 15.150 (quindicimilacentocinquanta).
La società non ha prestiti obbligazionari in corso.
SOCIETÀ BENEFICIARIA
Società Cooperativa che verrà costituita al momento in cui si perfezionerà la scissione
denominata “INFORMAZIONE FAENZA SOCIETA’ COOPERATIVA”, con sede in Comune
di Faenza, in via Severoli n. 33, indirizzo che risulterà dalla apposita iscrizione eseguita
presso il registro delle imprese. Il capitale sociale sarà di euro 1.575,00, costituito da tre
quote sottoscritte dai soci sig.ri Poletti Manuel, Baravelli Massimiliano e Fossi Christian,
ciascuna da euro 525,00. La durata della società, ai sensi dell’art. 3 dell’allegato statuto,
è al 31/12/2050.
L’oggetto sociale, ai sensi dell’art. 5 dello statuto, è il seguente: La Cooperativa ha per
oggetto, con riferimento e conformemente al proprio scopo mutualistico ed ai requisiti ed
agli interessi dei soci, l'esercizio dell’attività editoriale, attraverso qualunque mezzo e con
qualunque supporto, anche elettronico, dell’attività tipografica, radiotelevisiva o di
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attività comunque attinenti all’informazione ed alla comunicazione, nonché delle attività a
queste connesse funzionalmente e direttamente, compresa la raccolta pubblicitaria.
Per la realizzazione di tale oggetto sociale, essa provvede, fra l'altro, a:
- acquistare, assumere in locazione o in affitto immobili, stabilimenti, officine,
magazzini, macchinari, attrezzature e materiali necessari all'esercizio dell'impresa
sociale;
- intraprendere ogni attività rientrante nell'oggetto sociale idonea a procurare lavoro
per i propri soci cooperatori;
- promuovere l'istruzione professionale, la formazione culturale e l'assistenza ricreativa
e mutualistica in genere a favore dei soci cooperatori.
La Cooperativa, inoltre, potrà svolgere, in modo non prevalente, qualunque altra attività
connessa od affine a quelle sopra elencate, compiere tutti gli atti e concludere tutte le
operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare, industriale, commerciale e
finanziaria, necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia
direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi, restando escluse in ogni caso la
raccolta del risparmio fra il pubblico, nonché le attività riservate dalla legge agli
intermediari finanziari, alle società di intermediazione mobiliare, agli istituti di
pagamento ed ogni altra attività preclusa alle società a responsabilità limitata. Pertanto,
essa potrà, fra l'altro, assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in
altre società, consorzi o enti, che svolgano attività analoghe, accessorie o complementari
all'attività sociale, non a scopo di alienazione e comunque senza che si configuri
operatività nei confronti del pubblico, nonché partecipare sia come capo – gruppo sia
come semplice aderente a gruppi cooperativi paritetici ai sensi dell’art. 2545 – septies
C.C..
Infine, la Cooperativa può effettuare, esclusivamente per il conseguimento dell’oggetto
sociale, la raccolta del risparmio presso i soli soci, conformemente a quanto previsto
dall’art. 11 D. Lgs. n. 385/93 (“Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”) e
dalle relative disposizioni di attuazione vigenti; le modalità di esercizio di tale attività
saranno disciplinate da apposito regolamento interno approvato dall’Assemblea dei soci.
Pertanto, è vietata alla Cooperativa la raccolta di risparmio tra il pubblico, se non nei
limiti e nelle forme consentite dalla legge.
La Cooperativa potrà emettere gli strumenti finanziari previsti dal Titolo IV del presente
statuto.
La Cooperativa è amministrata alternativamente da un Consiglio di Amministrazione o da
un Amministratore Unico. L’amministratore Unico, al momento della sua costituzione,
sarà Poletti Manuel, nato a Massa Lombarda (RA), l’11/2/1974, residente a Cesena (FC),
Via Cattaneo n. 290, C.F. PLT MNL 74B11 F029S, che resterà in carica fino a revoca.
Il Consiglio di Amministrazione si compone di un numero di consiglieri, variabile da un
minimo di 3 (tre) fino ad un massimo di 7 (sette), eletti dall’Assemblea.
Gli amministratori possono essere scelti tra i soci cooperatori ordinari e tra non soci;
tuttavia, la maggioranza di essi deve essere scelta tra i soci cooperatori
Gli amministratori restano in carica, secondo quanto stabilito di volta in volta
dall’Assemblea, da uno a tre esercizi, con scadenza alla data dell’Assemblea convocata
per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica, ovvero fino a
revoca.
Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dell’organo di controllo, se
nominato, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri, che siano investiti di
particolari cariche in conformità del presente statuto.
Qualora non vi abbia provveduto l’Assemblea, il Consiglio elegge nel suo seno il
Presidente ed, eventualmente, il Vice Presidente.
Il Consiglio può delegare proprie attribuzioni ad uno o più amministratori, determinando
il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega conferita; tuttavia,
non potranno essere oggetto di delega, oltre alle materie previste dall’art. 2381 C.C., i
poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che
3
incidono sui rapporti mutualistici con i soci.
Gli organi delegati dovranno riferire al Consiglio di Amministrazione ed all’organo di
controllo, se nominato, almeno ogni 6 (sei) mesi, sul generale andamento della gestione e
sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro
dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.
Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascuno di essi può chiedere
agli organi delegati che in Consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della
società.
2. STATUTI DELLE SOCIETA' PARTECIPANTI
2.1 STATUTO DELLA SOCIETÀ BENEFICIARIA
Si allega sub "A" lo statuto che verrà adottato dalla costituenda Società Beneficiaria
"“INFORMAZIONE FAENZA SOCIETA’ COOPERATIVA ”.
2.2 STATUTO DELLA SOCIETÀ SCINDENDA
Si allega sub "B" lo statuto vigente della Società Cooperativa Scindenda “CORSO
BACCHILEGA COOPERATIVA DI GIORNALISTI IN SIGLA COOPERATIVA
BACCHILEGA MARABINI", dando atto che lo stesso non subirà alcuna modifica derivante
dalla progettata Scissione, ad eccezione dei punti 4 e 5 dell’art.30 (in tema di assemblea
ordinaria) e degli art. da 39 a 41, in tema di “collegio sindacale”, “competenze e riunioni” e
“revisione legale dei conti”. Il presente statuto allegato sub B comprende già le
sopraesposte modifiche.
3. RAPPORTO DI CAMBIO E
MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE QUOTE
Considerato che le società coinvolte nell’operazione di scissione sono entrambe società
cooperative di cui agli artt. 2511 e seguenti c.c., a mutualità prevalente con previsione nei
propri statuti dei requisiti mutualistici delle cooperative a mutualità prevalente di cui all’art.
2514 c.c., senza soci sovventori o finanziatori, il rapporto di cambio viene fissato "alla pari"
e cioè, per effetto della scissione, e a far data dalla data di efficacia della stessa, ai soci
della società scindenda, come indicato nel progetto di scissione, saranno assegnate
partecipazioni della società beneficiaria, in ragione del seguente rapporto di cambio:
- n. 1 (uno) partecipazione della società beneficiaria da euro 525,00
(cinquecentoventicinque virgola zero zero) ciascuna ogni 21 (ventuno) partecipazioni della
società scindenda da euro 25,00 (venticinque virgola zero zero).
Non esiste, pertanto, conguaglio in denaro.
Il capitale sociale della società scindenda, per effetto della scissione, diminuirà di euro
1575,00 , importo costituito dalla somma delle tre quote sociali nominali dei tre soci
POLETTI MANUEL
BARAVELLI MASSIMILIANO
FOSSI CHRISTIAN
€ 525,00
€ 525,00
€ 525,00
4
che confluiranno
COOPERATIVA”.
nella
costituenda
“INFORMAZIONE
FAENZA
SOCIETA’
Complessivamente, il Patrimonio Netto che, per effetto della scissione, verrà trasferito
dalla
società scindenda alla costituenda cooperativa è pari ad euro 250.000
(duecentocinquantamila/00).
Trattandosi di due società cooperative, tutti i soci avranno diritto al rimborso della sola
quota sociale nominale, al momento dell’eventuale loro recesso dalle rispettive società. Le
riserve, comunque denominate e costituite, non possono essere distribuite fra i soci.
Anche alla luce delle suesposte considerazioni, tutti i soci rinunceranno espressamente
alla relazione degli esperti sul rapporto di cambio prevista dall’art. 2501 sexies (art. 2506
ter c. 4 , codice civile), che non avrebbe alcun significato per questo tipo di scissione, alla
relazione degli amministratori (art. 2506 ter c. 4 , codice civile), alla situazione
patrimoniale (art. 2506 ter , c. 4 codice civile), che viene comunque allegata (All. D), per
maggiore informazione, al presente progetto, ed al termine di trenta giorni tra la
pubblicazione del presente progetto di scissione nel sito Internet della “CORSO
BACCHILEGA COOPERATIVA DI GIORNALISTI IN SIGLA COOPERATIVA
BACCHILEGA MARABINI” e la data in cui si svolgerà l’assemblea straordinaria avente
all’ordine del giorno l’approvazione questo progetto di scissione (17 dicembre 2012), ai
sensi dell’art. 2501 ter, c.4, del codice civile
5. DATA DI DECORRENZA DEGLI EFFETTI DELLA SCISSIONE ED IMPUTAZIONE
DELLE OPERAZIONI AL BILANCIO DELLA SOCIETA' BENEFICIARIA
Gli effetti della Scissione, compresa l’imputazione al bilancio della Beneficiaria delle
operazioni della Scindenda relative alla porzione di patrimonio assegnata, decorreranno
dall’ultima delle iscrizioni dell’atto di scissione nei Registri delle Imprese.
Le quote della società beneficiaria parteciperanno agli utili dalla data di efficacia della
scissione.
6. TRATTAMENTO EVENTUALMENTE RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI
SOCI E AI POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE AZIONI E VANTAGGI
PARTICOLARI EVENTUALMENTE PROPOSTI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI
DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA SCISSIONE
Non vi sono particolari categorie di soci, né possessori di titoli diversi dalle azioni. Non vi
sono soci sovventori.
Nessun vantaggio particolare è previsto per gli amministratori delle società partecipanti
alla Scissione.
7. ELEMENTI PATRIMONIALI OGGETTO DEL TRASFERIMENTO PER SCISSIONE
La parte di patrimonio della Società Scindenda da trasferirsi alla Società Beneficiaria
consiste nelle seguenti poste di bilancio (valori espressi in euro) :
Licenze software a tempo determinato
5.678,58
- fondo di ammortamento
- 5.593,27
5
Impianti generici
- fondo di ammortamento
9.260,00
- 5.913,42
Mobili e macchine ordinarie d’ufficio
- fondo di ammortamento
4.834,97
- 3.963,17
Macchine elettromeccaniche d’ufficio
- fondo di ammortamento
30.253,32
- 27.370,96
TOTALI PER SEDE FAENZA
7.186,05
Licenze software a tempo indeterminato
- fondo di ammortamento
3.969,00
- 3.969,00
Impianti generici
- fondo di ammortamento
3.969,00
- 3.593,38
Mobili e macchine ordinarie d’ufficio
- fondo di ammortamento
8.013,53
- 6.729,68
Macchine elettromeccaniche d’ufficio
- fondo di ammortamento
10.897,00
- 8.347,68
TOTALI PER SEDE LUGO
4.208,81
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI € 11.394,86 (come da allegato C con specifica cespiti)
ELENCO VOLUMI PUBBLICATI E RIFERITI AL TERRITORIO FAENTINO / LUGHESE
TITOLO
Cesare Bacchilega,
giornalista
Faenza ‘900 vol I
Faenza ‘900 vol. II
Faenza nel cinema
Iter Iter camena
Scen people
Cogli l’ottimo
TOT.RIMANENZE
GIACENZA
24
VAL.UNITARIO
2,284805
VAL.RIM.
54,84
% SVALUTAZ
90
VALORE BILANCIO
5,48
1
55
571
44
378
894
2,928311
4.460122
6,752800
3,714800
2,524600
2,603950
2,93
245,31
3855,85
163,45
954,30
2327,93
7604,61
90
90
90
90
90
90
0,29
24,53
385,58
16,35
95,43
232,79
760,45
CLIENTI riferiti a servizi svolti su “sette sere” e ancora da incassare
€ 98.225,09
- fondo svalutazione crediti
€ 491,13
CAUZIONI per un totale di € 9.797,49 così ripartiti:
♣Conto continuativo “sette sere” su libretto postale in deposito presso Poste Italiane SpA
CMP Ravenna
€ 2.504,99
♣Deposito cauzionale relativo a contratto di locazione stipulato con la Fondazione Cassa
di Risparmio e Banca del Monte di Lugo per ufficio sito a Lugo in Corso Matteotti 3,
registrato a Lugo in data 28/02/2009 al n. 736 serie 3 pari a
€ 4.050,00
6
♣Deposito cauzionale utenza elettrica con Enel Energia pari a
€ 77,50
♣Deposito cauzionale acqua con Hera, contratto 3005202849 pari a
€ 15,00
♣Deposito cauzionale relativo a contratto di locazione stipulato con la signor Ceroni Maria
Teresa per affitto uffici siti a Faenza in via Severoli 33, registrato a Faenza il 07/06/2009 n.
2275 serie3 pari a € 3.150,00
CONTO CORRENTE BANCARIO in essere presso Unipo Banca filiale di Imola via Appia,
codice IBAN IT34H0312721000000000003059
€ 490,53
CONTO CORRENTE POSTALE in essere presso Banco Posta di Poste Italiane SpA,
codice IBAN IT 38F0760113100000011956489
€ 768,82
POLIZZA A CAPITALIZZAZIONE UNIPOL in deposito presso Unipol Banca filiale di
Imola via Appia, n. 156/4589 in scadenza il 31/12/2020, valore al 31/12/2011 €
58.104,71
CAPITALE SOCIALE: nella cooperativa che nasce dalle scissione confluiscono i soci:
POLETTI MANUEL
€ 525,00
BARAVELLI MASSIMILIANO
€ 525,00
FOSSI CHRISTIAN
€ 525,00
I dipendenti che dovranno passare nella coop.va che deve nascere dalla scissione sono i
seguenti, con i relativi fondi di trattamento di fine rapporto:
POLETTI MANUEL
TIMO MARIA PIA
BARAVELLI MASSIMILIANO
FOSSI CHRISTIAN
STAFFA SAMUELE
T.F.R.
€ 6.188,32
€ 9.869,77
€ 12.983,77
€ 1.024,34
€ 1.474,30
FORNITORI riferiti a servizi forniti per “sette sere”
e per le sedi di Faenza e Lugo
€ 44.012,28
QUOTA RICAVI 2013 ABBONAMENTI SETTE SERE
€ 32.351,48
DOMINIO SETTE SERE .IT presso STH SRL
DOMINIO SETTE SERE ROMAGNA .IT presso STH SRL
NUMERI TELEFONICI presso centralino a Faenza via Severoli 33, 3470303398 e
3470303029 e NUMERO TELEFONICO presso centralino a Lugo in Corso Matteotti 3,
3355317557, con contratto Vodafone.
NUMERI TELEFONICI presso centralino a Faenza via Severoli 33, 0546 20535 – 0546
21149 – 0546 682717 e NUMERI TELEFONICI presso centralino a Lugo Corso Matteotti
3, 0545 010500, 0545 28856, 0545 902708, 0545 900388, con contratto Fastweb.
7
CONTRATTO DI LOCAZIONE registrato a Lugo il 28/02/2009 n. 736 serie 3, modificato
con postilla del 29/7/2009 registrata a Lugo il 30/07/2009 n. 2053 serie 3, con Fondazione
Cassa di Risparmio e Banca del monte di Lugo per locali posti a Lugo in Corso Matteotti 3.
CONTRATTO DI LOCAZIONE registrato a Faenza il 7/7/2009, n. 2275 serie 3, con Ceroni
Maria Teresa, per locali posti a Faenza in via Severoli 33.
IGIENE AMBIENTALE contratto 3006874003 servizio presso Corso Matteotti 3 Lugo,
fornito da Hera SpA.
IGIENE AMBIENTALE contratto 3006700741 servizio presso Via Severoli 33 Faenza,
fornito da Hera SpA.
FORNITURA ACQUA contratto 3005202849 servizio fornito pressso Corso Matteotti 3
Lugo, fornito da Hera SpA.
FORNITURA GAS contratto 3008788031 e 3008788033 servizio presso Via Severoli 33
Faenza, fornito da Hera Comm.
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA contratto 3008616401 e 3008616403 servizio presso
Via Severoli 33 Faenza, fornito da Hera Comm.
FORNTIURA ENERGIA ELETTRICA contratto 3008748774, servizio presso Corso
Matteotti 3 Lugo, fornito da Hera Comm.
CONTRATTO HOSTING per sito settesere.it in essere con Wafer.
COMODATO D’USO REFRIGERATORI E FORNITURA ACQUA per uffici di Faenza e
Lugo, in essere con Acqua Fresca srl.
CONTRATTO DI DISTRIBUZIONE per la testata sette sere sottoscritto con Centro
diffusione e Logistica srl con sede operativa a San Lazzaro di Savena in via Zucchi 29.
CONTRATTO DI DISTRIBUZIONE per la testata sette sere in essere con F.lli Rossi snc.
CONTRATTO DI DISTRIBUZIONE per la testata sette sere in essere con Rossi Massimo
Cervia.
SCRITTURA PRIVATA con Associazione Nazionale Polizia di Stato sezione di Lugo per
utilizzo spazi all’interno dei locali di Corso Matteotti 3.
CONTRATTO DI CONCESSIONE PUBBLICITARIA per il settimanale sette sere e suoi
inserti e allegati, in essere con la Società Immedia srl.
CONTRATTO DI STAMPA del settimanale SETTE SERE e del mensile GENTES, presso
Galeati ind. Grafiche srl.
CONTRATTO DI PULIZIA LOCALI a Lugo svolto da COPURA cooperativa pulizie
Ravenna.
8
CONTRATTO DI PULIZIA LOCALI a Faenza svolta da CEFF SERVIZI cooperativa sociale
ACCORDO per fornitura articoli per mensile Gentes Alfonsine, sottoscritto con
l’Associazione Primola.
CONVENZIONE GIO CARD 2011 – 2013 per settimanale sette sere con Comune di
Faenza.
Oltre al già citato dettaglio dei cespiti che verranno trasferiti alla costituenda cooperativa
(All. C), si allega inoltre, per maggiore informazione ai soci, ancorché non necessaria per
legge, la situazione patrimoniale al 31 ottobre 2012 (All. D) di tutti gli elementi attivi e
passivi che verranno trasferiti alla costituenda società.
Al riguardo, si precisa che, alla data di effetto della scissione, verrà mantenuto invariato il
totale del patrimonio da trasferire alla “INFORMAZIONE FAENZA SOCIETA’
COOPERATIVA” (euro 250.000), indicato nell’ultimo rigo del citato Allegato D): poiché le
singole voci ivi indicate possono variare nel tempo, il conguaglio in denaro, indicato nel
penultimo rigo situazione patrimoniale al 31 ottobre 2012 (All. D), in euro 117.338,90,
andrà ricalcolato alla data di effetto della scissione.
La “CORSO BACCHILEGA
COOPERATIVA DI GIORNALISTI IN SIGLA COOPERATIVA BACCHILEGA MARABINI"
si impegna sin d’ora a versare alla costituenda “INFORMAZIONE FAENZA SOCIETA’
COOPERATIVA” il conguaglio in denaro che risulterà dalla somma algebrica delle singole
voci indicate nell’allegato D) alla data di effetto della scissione, fermo restando il totale di
patrimonio netto da trasferire di euro 250.000 (duecentocinquantamila/00).
Si allegano:
A) Statuto che verrà adottato dalla costituenda Società Beneficiaria "“INFORMAZIONE
FAENZA SOCIETA’ COOPERATIVA ”;
B) Statuto della Società Cooperativa Scindenda “CORSO BACCHILEGA COOPERATIVA
DI GIORNALISTI IN SIGLA COOPERATIVA BACCHILEGA MARABINI";
C) Dettaglio dei cespiti che verranno trasferiti alla costituenda cooperativa;
D) Situazione patrimoniale al 31 ottobre 2012 di tutti gli elementi attivi e passivi che
verranno trasferiti alla costituenda società.
Imola, 23 novembre 2012
Per la Società Scindenda "CORSO BACCHILEGA COOPERATIVA DI GIORNALISTI IN
SIGLA COOPERATIVA BACCHILEGA MARABINI"
Il legale rappresentante
Bruno Solaroli
9
STATUTO
TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA
ART. 1
E' costituita la Società Cooperativa denominata “INFORMAZIONE
FAENZA Società Cooperativa”, in sigla “INFORMAZIONE FAENZA
Soc. Coop.”.
Su deliberazione dell’Assemblea, la Cooperativa potrà aderire,
accettandone gli statuti, ad una o più delle Associazioni nazionali
di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo
riconosciute dal Ministero delle attività produttive ed ai relativi
organismi periferici, provinciali e regionali, nel cui territorio ha la
propria sede sociale.
ART. 2
La Cooperativa ha sede nel Comune di Faenza, all’indirizzo
risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle
imprese.
Gli Amministratori hanno la facoltà di trasferire la sede sociale nel
territorio
del
sopprimere
Comune
ovunque
sopra
unità
indicato
locali
nonché
operative,
di
quali
istituire
e
succursali,
agenzie, filiali.
Su deliberazione dell’Assemblea, la Cooperativa può trasferire la
sede sociale fuori dal territorio del Comune sopra indicato nonché
istituire o sopprimere, sia in Italia che all’estero, sedi secondarie.
ART. 3
La Cooperativa ha durata fino al 31/12/2050; tale durata potrà
essere prorogata e la Cooperativa anticipatamente sciolta con
deliberazione dell'Assemblea dei soci.
1
TITOLO II
SCOPO - OGGETTO
ART. 4
La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità
senza fini di speculazione privata.
Lo scopo che i soci della Cooperativa intendono perseguire è quello
di ottenere, tramite l’esercizio in forma associata dell’impresa,
continuità
d’occupazione
lavorativa
e
le
migliori
condizioni
economiche, sociali, professionali.
Per il raggiungimento del suddetto scopo mutualistico, i soci
instaurano con la Cooperativa, oltre al rapporto associativo, un
ulteriore rapporto mutualistico di lavoro.
I criteri e le regole inerenti alla disciplina dei rapporti mutualistici
tra la Cooperativa ed i soci sono stabiliti da apposito regolamento
interno
predisposto,
nel
rispetto
del
principio di parità
di
trattamento di cui all’art. 2516 C.C., dagli amministratori ed
approvato dall’Assemblea dei soci stessi con le maggioranze
qualificate previste dal successivo art. 32.
I soci concorrono alla gestione dell’impresa, partecipando alla
formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di
direzione e conduzione dell’impresa; partecipano alla elaborazione
di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte
strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi
dell’azienda; contribuiscono alla formazione del capitale sociale e
partecipano al rischio d’impresa, ai risultati economici ed alle
decisioni sulla loro destinazione; mettono a disposizione le proprie
capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato
dell’attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro
2
disponibili per la Cooperativa stessa.
In considerazione di quanto sopra, la posizione giuridica del socio
si configura come "socio - lavoratore" e lo Statuto assume pertanto
valore di "patto societario", di cui i soci possono avvalersi ed a cui
debbono sottostare.
La rappresentanza e la tutela dei soci, come tali, viene esercitata
dalla Cooperativa e dall'Associazione di rappresentanza, nell'ambito
delle legge in materia, dello Statuto sociale e dei regolamenti
interni.
ART. 5
La Cooperativa può svolgere la propria attività avvalendosi anche
delle prestazioni di lavoro di terzi non soci.
Tuttavia, nello svolgimento della propria attività, essa si avvale
prevalentemente delle prestazioni dei propri soci.
La Cooperativa ha per oggetto, con riferimento e conformemente al
proprio scopo mutualistico ed ai requisiti ed agli interessi dei soci,
l'esercizio dell’attività editoriale, attraverso qualunque mezzo e con
qualunque supporto, anche elettronico, dell’attività tipografica,
radiotelevisiva o di attività comunque attinenti all’informazione ed
alla comunicazione, nonché delle attività a queste connesse
funzionalmente e direttamente, compresa la raccolta pubblicitaria.
Per la realizzazione di tale oggetto sociale, essa provvede, fra
l'altro, a:
-
acquistare,
assumere
in
locazione
o
in
affitto
immobili,
stabilimenti, officine, magazzini, macchinari, attrezzature e
materiali necessari all'esercizio dell'impresa sociale;
-
intraprendere ogni attività rientrante nell'oggetto sociale idonea
a procurare lavoro per i propri soci cooperatori;
3
-
promuovere l'istruzione professionale, la formazione culturale e
l'assistenza ricreativa e mutualistica in genere a favore dei soci
cooperatori.
La Cooperativa, inoltre, potrà svolgere, in modo non prevalente,
qualunque altra attività connessa od affine a quelle sopra elencate,
compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali
di
natura
mobiliare,
immobiliare,
industriale,
commerciale
e
finanziaria, necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali
e comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai
medesimi, restando escluse in ogni caso la raccolta del risparmio
fra il pubblico, nonché le attività riservate dalla legge agli
intermediari finanziari, alle società di intermediazione mobiliare,
agli istituti di pagamento ed ogni altra attività preclusa alle società
a responsabilità limitata. Pertanto, essa potrà, fra l'altro, assumere
interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre
società, consorzi o enti, che svolgano attività analoghe, accessorie
o complementari all'attività sociale, non a scopo di alienazione e
comunque senza che si configuri operatività nei confronti del
pubblico, nonché partecipare sia come capo – gruppo sia come
semplice aderente a gruppi cooperativi paritetici ai sensi dell’art.
2545 – septies C.C..
Infine,
la
Cooperativa
può
effettuare,
esclusivamente
per
il
conseguimento dell’oggetto sociale, la raccolta del risparmio
presso i soli soci, conformemente a quanto previsto dall’art. 11 D.
Lgs. n. 385/93 (“Testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia”) e dalle relative disposizioni di attuazione vigenti; le
modalità di esercizio di tale attività saranno disciplinate da
apposito regolamento interno approvato dall’Assemblea dei soci.
4
Pertanto, è vietata alla Cooperativa la raccolta di risparmio tra il
pubblico, se non nei limiti e nelle forme consentite dalla legge.
La Cooperativa potrà emettere gli strumenti finanziari previsti dal
Titolo IV del presente statuto.
TITOLO III
SOCI COOPERATORI
CAPO I
AMMISSIONE A SOCIO COOPERATORE
ART. 6
I soci cooperatori sono coloro che stabiliscono, con la propria
adesione alla Cooperativa o successivamente all’instaurazione del
rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro con la
Cooperativa medesima, in forma subordinata o autonoma o in
qualsiasi altra forma consentita dalle disposizioni di legge vigenti
in materia, compresi i rapporti di collaborazione a progetto, con cui
contribuiscono al raggiungimento degli scopi sociali.
I rapporti di lavoro instaurabili fra la Cooperativa ed i soci
cooperatori saranno stabiliti e disciplinati da apposito regolamento,
ai sensi dell’art. 6 della Legge 03/04/2001 n. 142 e successive
modificazioni.
Il numero dei soci cooperatori è variabile, ma non potrà essere né
inferiore al minimo né superiore al massimo stabilito dalla legge.
Possono essere ammessi a soci cooperatori i lavoratori di ambo i
sessi, che abbiano compiuto il 18° anno di età, che esercitino le
professioni di giornalista o pubblicista, ovvero altri lavoratori del
settore dell’editoria che svolgano professioni, arti o mestieri
attinenti alla natura dell’impresa esercitata dalla Cooperativa e che,
per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione
5
professionale,
possano
partecipare
direttamente
all'esercizio
dell'impresa sociale, prestando la loro attività lavorativa.
In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci
cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero
strettamente
necessario
al
buon
funzionamento
dell'impresa
sociale.
In ogni caso, conformemente all’art. 6 della legge n. 416/81 e
successive modificazioni, la maggioranza dei soci cooperatori deve
essere
costituita
da
giornalisti
iscritti
al
relativo
Ordine
Professionale e la Cooperativa deve associare almeno il 50%
(cinquanta per cento) dei giornalisti dipendenti aventi rapporto di
lavoro regolato dal contratto nazionale di lavoro giornalistico con
clausola di esclusiva con la Cooperativa medesima.
Non possono essere ammessi a soci cooperatori coloro che
esercitino, in proprio o avendovi interessenza diretta, imprese in
concorrenza con quella esercitata dalla Cooperativa né, in ogni
caso, coloro che siano già soci di altre cooperative che abbiano
presentato domanda per accedere ai contributi previsti dall’art. 3,
comma 2 e 2quater Legge 250/90 e succ. modificazioni.
ART. 7
Chi intende essere ammesso come socio cooperatore dovrà
presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta, che
dovrà contenere:
a) indicazione del nome, cognome, residenza e data di nascita,
codice fiscale;
b) indicazione della professione e/o dell’effettiva attività svolta,
della propria qualificazione o capacità professionale maturata,
delle specifiche competenze possedute, con riferimento alle
6
attività di cui all’oggetto sociale ed ai requisiti di cui al
precedente art. 6;
c) indicazione del tipo di rapporto di lavoro che intende instaurare
in conformità al presente statuto e all’apposito regolamento, dei
quali dichiara di aver preso visione;
d) la quota sociale che intende sottoscrivere, in misura non
inferiore a quanto stabilito dall’Assemblea dei soci e comunque
a euro 525,00 (cinquecentoventicinque/00), né superiore al
limite massimo fissato dalla legge;
e) dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti
interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi
sociali,
nonché
di
approvare
specificamente
la
clausola
compromissoria di cui ai successivi artt. 46 e 47.
Il Consiglio di Amministrazione, accertata la esistenza dei requisiti
di cui all'art. 6 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità in detto
articolo indicate, delibera sulla domanda.
L’ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio
mutualistico e all’effettiva partecipazione del socio all’attività
economica della Cooperativa; in ogni caso, l’ammissione deve
essere coerente con la capacità economica della Cooperativa di
soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie
imprenditoriali di medio e lungo periodo; inoltre, l’ammissione di
nuovi soci non deve compromettere l’erogazione del miglior
servizio
mutualistico
in
favore
dei
soci
preesistenti
ed
il
perseguimento dei possibili vantaggi mutualistici.
In deroga a quanto sopra e conformemente a quanto previsto
dall’art. 6 della legge n. 416/1981 e successive modificazioni, tutti
i giornalisti dipendenti aventi rapporto di lavoro regolato dal
7
contratto nazionale giornalistico con clausola di esclusiva con la
Cooperativa, che ne facciano domanda, devono essere ammessi
come soci cooperatori della Cooperativa medesima.
La
deliberazione
di
ammissione
dovrà
essere
comunicata
all’interessato ed annotata, a cura degli amministratori, nel libro
dei soci cooperatori, dopo che da parte del nuovo ammesso sia
stata sottoscritta la quota sociale.
Qualora l’accoglimento della domanda di ammissione determini il
superamento di entrambi i limiti previsti dall’art. 2519, secondo
comma, C.C. e, conseguentemente, l’obbligo della Cooperativa di
applicare le disposizioni in materia di società per azioni, gli
amministratori devono convocare l’Assemblea per la modificazione
dello statuto sociale. In tal caso, la deliberazione di ammissione
deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura degli
amministratori, nel libro dei soci dopo che l’Assemblea abbia
approvato la predetta modificazione statutaria.
In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di
Amministrazione dovrà, entro sessanta giorni, motivare la relativa
deliberazione e comunicarla agli interessati, i quali potranno, entro
sessanta giorni dal ricevimento di tale comunicazione, chiedere che
sull’istanza si pronunci l’Assemblea; quest’ultima delibera sulle
domande non accolte, se non appositamente
convocata, in
occasione della sua prossima, successiva convocazione.
In caso di deliberazione assembleare difforme da quella del
Consiglio
di
Amministrazione,
assumere,
entro
trenta
giorni
quest’ultimo
dalla
data
provvederà
dell’Assemblea,
ad
la
deliberazione di sua competenza conformemente a quanto stabilito
dall’Assemblea medesima.
8
Il Consiglio di Amministrazione, nella relazione al bilancio, illustra
le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione
di nuovi soci.
A seguito della deliberazione di ammissione del nuovo socio
cooperatore, con la quale si stabilisce il tipo di rapporto di lavoro
che
sarà
instaurato
fra
la
Cooperativa
ed
il
nuovo
socio
cooperatore, quest’ultimo aderisce in forma scritta alla relativa
disciplina contenuta nel regolamento di cui al precedente art. 6.
ART. 8
I soci cooperatori sono obbligati:
a) a versare la quota sociale sottoscritta con le modalità e nei
termini previsti dal successivo art. 20;
b) a versare la tassa di ammissione eventualmente stabilita dal
Consiglio di Amministrazione, in misura comunque tale da non
costituire ostacolo all'ammissione di nuovi soci;
c) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le
deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
d) a contribuire al raggiungimento degli scopi sociali, prestando la
propria attività lavorativa in Cooperativa, in relazione al tipo e
allo
stato
dell’attività
svolta,
nonché
alla
quantità
delle
prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa stessa e
comunque
conformemente
alle
condizioni
previste
da
regolamento interno e/o da contratto.
ART. 9
E’ fatto divieto ai soci cooperatori di aderire contemporaneamente
ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali od
esercitino un’attività concorrente, nonché di prestare lavoro a
favore di terzi esercenti imprese concorrenti, fatta salva apposita
9
autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, che, allo scopo,
potrà tenere conto anche della tipologia e delle condizioni dei
rapporti di lavoro instaurati.
E’ altresì vietato ai soci cooperatori aderire ad altre società che
abbiano presentato domanda per accedere ai contributi previsti
dall’art. 3, commi 2 e 2 quater, legge 250/90 e successiva
modificazioni
CAPO II
SOCI SPECIALI
ART.10
Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, nei limiti previsti
dalla legge, l’ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria
speciale
in
ragione
dell’interesse
alla
loro
formazione
professionale.
Il Consiglio di Amministrazione può ammettere alla categoria dei
soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro
formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi
sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo
periodo della Cooperativa.
La delibera di ammissione del Consiglio di Amministrazione, in
conformità
con
quanto
previsto
da
apposito
regolamento,
stabilisce:
1. la durata del periodo di formazione del socio speciale;
2. i criteri e le modalità, attraverso cui si articolano le fasi di
formazione professionale;
3.
la quota sociale che il socio speciale deve sottoscrivere al
momento dell’ammissione, in misura comunque non superiore
al 50 % per cento di quanto previsto per i soci cooperatori
ordinari.
Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dal
10
successivo art. 26, anche in misura inferiore ai soci cooperatori
ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale. Ai soci
speciali non spetta comunque l’attribuzione del ristorno nelle
forme di aumento del capitale sociale o di emissione di strumenti
finanziari.
Il
socio
appartenente
alla
categoria
speciale
ha
diritto
di
partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in
occasione delle assemblee ordinarie convocate per l’approvazione
del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.
Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto
nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa.
I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall’articolo
2545-bis del codice civile.
I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e
dall’articolo 12 del presente statuto. Il recesso ha effetto per
quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dal
ricevimento
della
comunicazione
del
provvedimento
di
accoglimento della domanda.
I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di
scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi
previsti dalla legge e dall’articolo 13 del presente statuto.
Alla data di scadenza del periodo di formazione, il socio speciale è
ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori, a
condizione
che,
come
previsto
dal
regolamento
e
dalla
deliberazione di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti
la formazione
prestabiliti
professionale,
dalla
Cooperativa.
conseguendo
In
tal
i livelli
caso,
il
qualitativi
Consiglio
di
Amministrazione deve comunicare la deliberazione di ammissione
in qualità di socio cooperatore ordinario all’interessato, secondo le
modalità e con gli effetti previsti dall’articolo 7 del presente
statuto.
11
In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il Consiglio di
Amministrazione può deliberare il provvedimento di esclusione nei
confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste
dall’articolo 13 del presente statuto.
CAPO III
SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO SOCIALE
ART. 11
La qualità di socio cooperatore si perde per recesso, esclusione o
per causa di morte.
ART. 12
Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere dalla
Cooperativa il socio cooperatore, con il quale sia stato risolto
l’ulteriore rapporto di lavoro, per dimissioni o per qualsiasi altra
ragione o causa.
Il recesso non può essere parziale.
Per le cause di legge il recesso potrà essere esercitato nei termini e
con le modalità di cui all’art. 2437 – bis C.C..
Al di fuori dei casi di cui sopra, la dichiarazione di recesso deve
essere comunicata alla Cooperativa per iscritto, tramite lettera
raccomandata. Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla
entro
sessanta
giorni
dalla
ricezione.
Se
non
sussistono
i
presupposti del recesso, il Consiglio di Amministrazione deve darne
immediata comunicazione al socio, che, entro sessanta giorni dal
ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi
al Collegio Arbitrale.
Riguardo al rapporto sociale, il recesso ha effetto dal ricevimento
della comunicazione del provvedimento di accoglimento della
domanda.
Di regola, lo scioglimento del rapporto sociale per recesso
12
determina
la
risoluzione,
con
la
stessa
decorrenza,
anche
dell’ulteriore rapporto di lavoro instaurato; tuttavia, in caso di
recesso da socio cooperatore congiuntamente alle dimissioni
dall’ulteriore rapporto di lavoro, lo scioglimento di quest’ultimo si
verificherà alla scadenza del termine di preavviso previsto dalla
relativa disciplina, fatta salva la facoltà degli amministratori di
esonerare, in tutto o in parte, il socio recedente dall’obbligo di
preavviso.
ART. 13
L'esclusione è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione, oltre
che nei casi previsti dalla legge, nei confronti dei soci cooperatori:
a) che abbiano perso i requisiti di ammissibilità;
b) che si trovino
in condizioni
di sopravvenuta
inabilità
a
partecipare ai lavori dell’impresa sociale;
c) che vengano a trovarsi in una situazione di incompatibilità
prevista dall'art. 6;
d) che fruiscano delle prestazioni pensionistiche di anzianità o di
vecchiaia o che sia comunque in possesso dei requisiti di legge
per avere diritto al trattamento di pensione di vecchiaia, fatta
salva diversa e motivata
deroga
da parte
del
Consiglio
medesimo;
e) che non ottemperino alle obbligazioni derivanti dal presente
statuto, dai regolamenti interni, dalle deliberazioni legalmente
adottate dagli organi sociali o dal rapporto mutualistico con
gravi inadempienze, che non consentano la prosecuzione del
rapporto sociale;
f) che, senza giustificato motivo e pur dopo formale sollecitazione
e diffida, si rendano morosi, oltre che nel versamento delle
13
quote sociali, altresì nel pagamento dei debiti eventualmente
contratti verso la Cooperativa per qualsiasi titolo;
g) che, senza giustificato motivo, si rifiutino di prestare la propria
attività lavorativa o che nell’esecuzione di quest’ultima violino
gli obblighi previsti da regolamento interno e/o da contratto
con gravi inadempienze ai sensi dell’art. 1455 C.C.;
h) che,
avendo
instaurato
un
ulteriore
rapporto
di
lavoro
subordinato, subiscano un licenziamento per motivi disciplinari,
per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
i) il cui ulteriore rapporto di lavoro diverso da quello subordinato
sia risolto dalla Cooperativa per loro inadempienza;
j) il cui ulteriore rapporto di lavoro con la Cooperativa si sia risolto
per motivi diversi da quelli di cui alle precedenti lettere h) ed i),
fatta
salva,
in
questi
casi,
la
facoltà
del
Consiglio
di
Amministrazione di astenersi dal deliberare l’esclusione in
considerazione delle caratteristiche del rapporto di lavoro
risolto, dei motivi della sua risoluzione nonché delle esigenze
dell’impresa sociale;
k) che, in ogni caso, non abbiano instaurato con la Cooperativa un
ulteriore rapporto di lavoro per un periodo superiore a
ventiquattro mesi, salvo giustificato motivo;
1
l) che violino uno o più dei divieti di cui al precedente art. 9;
m) che svolgano, o tentino di svolgere, attività in concorrenza o
contraria agli interessi sociali;
n) che in qualunque modo arrechino danni alla Cooperativa;
o) che vengano condannati con sentenza penale irrevocabile per
Le previsioni di cui alle lettere j) e k) sono riferibili all’ipotesi di
instaurazione tra cooperativa e soci di rapporti di lavoro di durata (es.:
contratti di lavoro subordinati a tempo determinato; co.co.pro.; ecc.)
1
14
reati non colposi contro la persona, il patrimonio,o pubblica
amministrazione.
Prima
di
deliberare
l’esclusione
del
socio
cooperatore
inadempiente, il Consiglio di Amministrazione dovrà contestare le
inadempienze commesse al socio medesimo, assegnandogli un
termine
non
inferiore
a
5
(cinque)
giorni
per
presentare
giustificazioni verbali o scritte.
Negli stessi casi di cui al precedente capoverso, ai soci cooperatori
esclusi potrà essere applicata una penale per il solo fatto della
inadempienza che ha dato luogo all'esclusione, fermo restando il
loro obbligo al risarcimento degli eventuali, maggiori danni
effettivamente causati alla Cooperativa. La penale sarà determinata
dal Consiglio di Amministrazione nella stessa deliberazione di
esclusione in misura che potrà variare, secondo la gravità della
inadempienza, da un minimo di euro 100,00 (cento/00) fino ad un
massimo, che non potrà mai superare l'intero importo della quota
sociale. Le penali a carico dei soci cooperatori esclusi saranno
devolute, su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, al
fondo di riserva legale.
L’esclusione ha effetto con il ricevimento della comunicazione del
relativo provvedimento.
Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione determina la
risoluzione, con la stessa decorrenza, anche dell’ulteriore rapporto
di lavoro instaurato, salvo diversa e motivata deliberazione del
Consiglio di Amministrazione.
Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre
opposizione innanzi al Collegio Arbitrale nel termine di sessanta
giorni dal ricevimento della comunicazione.
15
ART. 14
Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione debbono
essere comunicate ai soci cooperatori che ne sono oggetto
mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
Le controversie che insorgessero tra i soci cooperatori e la
Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di
Amministrazione su tali materie saranno demandate alla decisione
del Collegio Arbitrale, regolato dagli artt. 46 e 47 del presente
statuto.
I soci cooperatori, che intendessero reclamare contro i menzionati
provvedimenti
proporre
la
del
Consiglio
procedura
di
arbitrale
Amministrazione,
con
atto
dovranno
comunicato
alla
Cooperativa, tramite raccomandata, a pena di decadenza, entro
sessanta giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti
stessi.
ART. 15
I soci cooperatori receduti od esclusi hanno soltanto il diritto alla
liquidazione
eventualmente
della
quota
aumentata
sociale
per
effettivamente
rivalutazione
gratuita
versata,
e/o
per
ristorno, ai sensi del successivo art. 24.
La liquidazione della partecipazione sociale avrà luogo sulla base
del bilancio dell'esercizio, nel quale lo scioglimento del rapporto
sociale fra la Cooperativa ed il socio cooperatore diventa operativo,
eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al
capitale e, comunque, in misura mai superiore all'importo di cui al
comma precedente.
Il pagamento deve essere effettuato entro 180 (centottanta) giorni
dall’approvazione
del
bilancio,
16
salvo
il
diritto
di
ritenzione
spettante alla Cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio
eventuale credito liquido e della penale deliberata a carico dei soci
cooperatori esclusi.
La frazione di capitale assegnata al socio cooperatore ai sensi
dell’art. 2545 – sexies C.C., unitamente agli interessi legali, può
essere liquidata in più rate entro il termine di cinque anni.
ART. 16
In caso di morte del socio cooperatore, gli eredi hanno diritto alla
liquidazione della quota sociale, nella misura e con le modalità
previste dal precedente articolo, con riferimento all'esercizio nel
corso del quale si sia verificata la morte.
ART. 17
I soci cooperatori receduti od esclusi e gli eredi del socio
cooperatore defunto dovranno richiedere per iscritto la liquidazione
della quota sociale loro spettante entro cinque anni dalla data di
approvazione del bilancio dell’esercizio nel quale lo scioglimento
del rapporto sociale è divenuto operativo.
TITOLO IV
SOCI FINANZIATORI
E SOTTOSCRITTORI DI TITOLI DI DEBITO
Art. 18
Con deliberazione dell’Assemblea, adottata ai sensi dell’art. 2480
C.C., la Cooperativa può offrire in sottoscrizione, esclusivamente ad
investitori qualificati e ad investitori professionali soggetti a
vigilanza prudenziale, strumenti finanziari partecipativi privi di
diritti di amministrazione nonché titoli di debito, ai sensi degli
articoli 2526, terzo comma, C.C., 2483 C.C. e 111 - octies delle
norme di attuazione e transitorie.
In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa Assemblea,
17
sono stabiliti:
- l’importo complessivo dell’emissione, il numero dei titoli emessi
ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione conformemente all’art. 2483 C.C.;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di
corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli utili;
- l’eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.
La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che
vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini del
collocamento dei titoli.
All’assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente
articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto
previsto dalle norme di legge in materia; la disciplina sulle modalità
di funzionamento di tali assemblee è quella prevista dal presente
statuto per le assemblee generali, in quanto compatibili.
TITOLO V
PATRIMONIO SOCIALE – QUOTE SOCIALI
ART. 19
Il patrimonio sociale è costituito:
a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
a)1. dalle quote sociali, ciascuna del valore nominale non
inferiore
ad
euro
525,00
(cinquecentoventicinque/00)
né
superiore ai limiti di legge, sottoscritte dai soci cooperatori;
a)2. dagli strumenti finanziari partecipativi, di cui al precedente
art. 18;
b) dal fondo di riserva legale;
c) da eventuali fondi di riserva straordinaria;
d) da ogni altro fondo di riserva costituito o previsto per legge.
18
Sono ammessi conferimenti, oltre che di denaro, di beni in natura e
di crediti, ai sensi dell’art. 2465 C.C., da parte dei soci sia
cooperatori che finanziatori.
Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il
suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nei limiti delle quote
sociali sottoscritte ed eventualmente aumentate per rivalutazione
e/o per ristorno.
Le riserve comunque costituite, non possono essere distribuite fra i
soci.
ART. 20
Le quote dei soci cooperatori sono nominative.
Le quote devono essere sottoscritte dai soci cooperatori al
momento
della
ricevuta
comunicazione
della
delibera
di
ammissione e i relativi importi devono essere versati
nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e,
comunque, entro il termine di 6 (sei) mesi dalla data della
sottoscrizione.
Nessun socio cooperatore può avere una quota il cui valore
nominale superi il limite massimo consentito dalla legge.
I conferimenti dei soci finanziatori, di cui al Titolo IV, sono
rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di € 25,00
(euro
venticinque/00)
ciascuna;
i
versamenti
sulle
azioni
sottoscritte, da liberarsi in denaro, dovranno essere effettuati, per
almeno il 25 % (venticinque per cento), all’atto della sottoscrizione
e, per la parte restante, nei termini stabiliti dagli Amministratori.
La riduzione del capitale sociale della Cooperativa in conseguenza
di perdite comporterà la riduzione del valore nominale delle azioni
sottoscritte dai soci finanziatori, di cui al Titolo IV, esclusivamente
per la parte delle perdite stesse eccedente il valore nominale
19
complessivo delle quote sottoscritte dai soci cooperatori.
Con riferimento agli strumenti finanziari di cui al Titolo IV, la
Cooperativa avrà la facoltà di non emettere i relativi titoli, ai sensi
dell’art. 2346, comma 1, C.C..
ART. 21
Le quote sottoscritte dai soci cooperatori non possono essere
sottoposte a pegno o a vincoli e neppure essere cedute a terzi con
effetto verso la Cooperativa senza la preventiva autorizzazione
scritta del Consiglio di Amministrazione.
In ogni caso, la cessione della quota sociale a terzi non può essere
parziale.
Il socio cooperatore che intende trasferire le proprie quote deve
darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione mediante
lettera raccomandata.
Il provvedimento che concede o nega l’autorizzazione deve essere
comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della
richiesta; decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la
propria partecipazione e la Cooperativa deve iscrivere nel libro dei
soci
l’acquirente
che
abbia
i
requisiti
per
divenire
socio
cooperatore.
Il provvedimento che nega al socio cooperatore l’autorizzazione
deve essere motivato; contro il diniego il socio, entro sessanta
giorni
dal
ricevimento
della
comunicazione,
può
proporre
opposizione al Collegio Arbitrale.
ART. 22
Le azioni sottoscritte dai soci finanziatori, di cui al Titolo IV, sono
trasferibili esclusivamente ad altri soci finanziatori o a terzi aventi i
requisiti indicati nello stesso Titolo.
L’Assemblea di emissione di tali azioni potrà sottoporre il loro
20
trasferimento a particolari condizioni.
Il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni dovrà darne
comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione, indicando
l’acquirente ed il Consiglio avrà la facoltà di pronunciarsi entro 60
giorni dal ricevimento di detta comunicazione.
TITOLO VI
ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO
ART. 23
L'esercizio sociale va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione
provvede alla redazione del bilancio secondo le disposizioni di
legge in materia e con criteri di prudenza.
Nel
bilancio
devono
essere
riportati
separatamente
i
dati
dell’attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse
gestioni mutualistiche.
Il Consiglio di Amministrazione e l’organo di controllo, se
nominato, documentano nella nota integrativa la condizione di
prevalenza, ai sensi dell’art. 2513 C.C..
Il Consiglio di Amministrazione deve indicare nella relazione di cui
all'art. 2428 C.C. i criteri seguiti nella gestione sociale per il
conseguimento degli scopi statutari in conformità con il carattere
cooperativo della società; nella stessa relazione il Consiglio di
Amministrazione
deve
altresì
illustrare
le
ragioni
delle
determinazioni adottate con riguardo all’ammissione di nuovi soci.
Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea per l’approvazione
entro centoventi giorni dalla fine dell'esercizio sociale ovvero entro
centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all’art.
2364 C.C.; in caso di dilazione del termine, il Consiglio di
21
Amministrazione ne segnala le ragioni nella relazione di cui all’art.
2428 C.C..
Ai fini dell’ammissione ai contributi previsti dalle leggi sull’editoria,
l’intero bilancio di esercizio cui si riferiscono detti contributi dovrà
essere sottoposto a certificazione di una società di revisione.
ART. 24
L'Assemblea,
che
approva
il
bilancio,
può
deliberare
il
riconoscimento ai soci cooperatori di un trattamento economico
ulteriore rispetto a quello minimo, da erogarsi a titolo di ristorno,
di cui all’art. 2545 – sexies C.C., nei limiti, alle condizioni e con le
modalità di cui al successivo art. 25. In tale caso, l’Assemblea
provvede a ratificare lo stanziamento dei trattamenti a titolo di
ristorno operato dal Consiglio di Amministrazione o stabilito
dall’apposito regolamento interno.
La stessa Assemblea delibera sulla distribuzione degli utili annuali,
al netto di tutte le spese e costi, pagati o da pagare, compresi gli
ammortamenti, destinandoli come segue:
a) non meno del 30% al fondo di riserva legale;
b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione di cui all'art. 11 L. n. 59/92 e successive
modificazioni, nella misura di legge;
c) all'eventuale aumento gratuito del capitale sottoscritto e versato
nei limiti consentiti dalla legge in materia per il mantenimento
dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;
d) un dividendo ai soci cooperatori, in misura non superiore
all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di
due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato,
qualora sussistano le condizioni di cui all’art. 2545 – quinquies,
22
secondo comma, C.C.;
e)
un
dividendo
ai
sottoscrittori
degli
strumenti
finanziari
partecipativi previsti dal Titolo IV, nella misura stabilita dal
presente
statuto
o
dalla
deliberazione
assembleare
di
emissione, ma comunque in misura non superiore a due punti in
più rispetto al limite massimo di cui alla precedente lettera d);
f) l'eventuale residuo a fondo di riserva straordinaria o ad altro
fondo comunque costituito.
In deroga a quanto sopra stabilito, è vietata la distribuzione di utili,
sotto qualsiasi forma, nell’esercizio in cui sono riscossi i contributi
previsti dalla legge n. 250/1990 e successive modificazioni e nei
dieci anni successivi, ai sensi dell’art. 3, comma 2, lettera d) della
stessa legge.
L'Assemblea potrà deliberare di destinare tutti gli utili di esercizio
al fondo di riserva legale, ad eccezione di quelli da destinarsi
conformemente alle disposizioni di legge per il mantenimento dei
requisiti mutualistici ai fini fiscali.
ART. 25
L’attribuzione del ristorno ai soci cooperatori viene effettuata, su
proposta dell’Assemblea proporzionalmente alla quantità e alla
qualità del lavoro prestato, nel rispetto dei limiti e delle condizioni
stabilite dalla normativa vigente nonché dalle disposizioni del
presente statuto.
Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori secondo i criteri più
specificamente
ed
analiticamente
disciplinati
da
regolamento
interno e, comunque, riconoscendo loro una somma calcolata in
misura percentuale sul trattamento economico relativo al lavoro
effettivamente prestato.
23
Il ristorno può essere attribuito ai soci cooperatori:
a) mediante integrazione delle retribuzioni o dei compensi;
b) mediante aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e
versato.
In deroga a quanto sopra, la Cooperativa non potrà riconoscere il
ristorno ai soci cooperatori nell’esercizio in cui sono riscossi i
contributi
previsti
dalla
legge
n.
250/1990
e
successive
modificazioni e nei dieci anni successivi.
TITOLO VII
TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO
DEI SOCI COOPERATORI
ART. 26
I
soci
cooperatori
riceveranno
un
trattamento
economico
complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro
prestato
e comunque non
inferiore
ai minimi previsti,
per
prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del
settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro
diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi
collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni
analoghe rese in forma di lavoro autonomo.
ART. 27
In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio
cooperatore, titolare nei confronti della Cooperativa di un ulteriore
rapporto di lavoro collegato a quello associativo, la prestazione di
lavoro del socio stesso e il relativo trattamento economico sono
disciplinati
da
apposito
Regolamento
interno
adottato
dall’Assemblea dei soci ai sensi dell’art. 6 L. n. 142/2001.
Tale regolamento disciplina, fra l’altro, la tipologia dei rapporti di
24
lavoro, il richiamo ai contratti collettivi applicabili, le modalità di
svolgimento
delle
cooperatori,
in
prestazioni
relazione
lavorative
da
parte
all’organizzazione
dei
aziendale
soci
della
Cooperativa e ai profili professionali dei soci stessi, il richiamo alle
normative di legge vigenti per i rapporti di lavoro diversi da quello
subordinato.
ART. 28
L’Assemblea
può
deliberare
in
favore
dei
soci
cooperatori
trattamenti economici ulteriori, rispetto a quello minimo stabilito
da regolamento interno, da erogarsi a titolo di maggiorazione
retributiva, secondo modalità stabilite in accordi collettivi stipulati
fra le associazioni nazionali del movimento cooperativo e le
organizzazioni sindacali dei lavoratori; in sede di approvazione del
bilancio,
essa
può,
inoltre,
deliberare
trattamenti
economici
ulteriori, a titolo di ristorno, nei limiti previsti dai precedenti artt.
24 e 25.
Per la salvaguardia dei livelli occupazionali, l’Assemblea avrà la
facoltà di deliberare un piano di crisi aziendale, ove si preveda la
possibilità di riduzione temporanea dei trattamenti economici dei
soci cooperatori, nonché la facoltà di deliberare, nell’ambito di tale
piano, forme di apporto, anche economico, alla soluzione della crisi
aziendale da parte degli stessi soci, entro i limiti e nei modi
consentiti
dalle vigenti
disposizioni
regolamento
interno
può
economico,
produttivo
e
definire
di legge
i
finanziario,
parametri
in
in materia.
di
presenza
Il
carattere
dei
quali
l’Assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le
misure da adottare per farvi fronte.
TITOLO VIII
25
ORGANI SOCIALI
ART. 29
Sono Organi Sociali della Cooperativa:
a) l'Assemblea;
b) il Consiglio di Amministrazione o l’Amministratore Unico;
c) l’organo di controllo, se nominato.
Sezione I
DECISIONI DEI SOCI - ASSEMBLEA
ART. 30
I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla
legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più
amministratori o almeno un terzo dei soci sottopongano alla loro
approvazione.
In ogni caso, sono riservate alla competenza dei soci:
1. l’approvazione del bilancio e l’eventuale distribuzione degli utili;
2. l’eventuale distribuzione di ristorni ai soci cooperatori nei limiti
previsti dall’art. 25;
3. la nomina degli amministratori, previa determinazione del loro
numero e della durata del loro mandato, nonché la loro revoca;
4. la determinazione della misura dei compensi da corrispondersi
agli amministratori, per la loro attività collegiale, ovvero
all’Amministratore Unico;
5. la nomina, obbligatoria o facoltativa, ai sensi dell’art. 2477 C.C.,
nonché la revoca dell’organo di controllo e/o del revisore legale
dei conti e la determinazione dei compensi ad essi spettanti per
l’intera durata dell’incarico;
6. la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori, dei
sindaci e del revisore legale dei conti;
26
7. le modificazioni dell’atto costitutivo e del presente statuto;
8. la decisione di compiere operazioni che comportino una
sostanziale modificazione dell’oggetto sociale o una rilevante
modificazione dei diritti dei soci;
9. l’emissione degli strumenti finanziari di cui al Titolo IV;
10. l’approvazione, con le maggioranze previste dal successivo art.
32, del regolamento contenente i criteri e le regole inerenti allo
svolgimento dell’attività mutualistica tra la Cooperativa e i soci;
11. l’approvazione di qualsiasi altro regolamento interno;
12. la decisione di partecipare ad un gruppo cooperativo paritetico;
13. la deliberazione, su istanza dell’aspirante socio cooperatore, sul
mancato
accoglimento
della
domanda
ammissione
di
quest’ultimo da parte del Consiglio di Amministrazione;
14. la
deliberazione,
secondo
le
previsioni
dell’apposito
regolamento interno, per l’adozione di piani di crisi aziendale e
la definizione di forme di apporto anche economico da parte dei
soci cooperatori per la soluzione della crisi stessa;
15. la deliberazione sulla misura della partecipazione che dovrà
essere sottoscritta dai nuovi soci cooperatori;
16. la deliberazione circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei
soci, nonché la determinazione delle penali da applicarsi ai soci
esclusi,
nel
caso
di
amministrazione
affidata
ad
un
Amministratore Unico.
Le decisioni di competenza dei soci sono adottate mediante
deliberazione assembleare ai sensi dell’art. 2479 – bis C.C..
L’azione sociale di responsabilità contro gli amministratori, di cui al
precedente punto n. 6, può essere esercitata anche da ciascun
socio. Essa è rinunciabile o transigibile da parte della Cooperativa
27
alle condizioni con le maggioranze previste dall’art. 2476 C.C.
ART. 31
L’Assemblea è convocata dagli Amministratori mediante avviso
contenente l’indicazione dell'elenco delle materie da trattare,
nonché del luogo, della data e dell'ora della prima e della seconda
convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato
per la prima.
L’avviso di convocazione dovrà essere, alternativamente:
a) comunicato
elettronica
mediante
spedita
lettera
ai
soci
raccomandata,
fax
almeno
giorni
otto
o
posta
prima
dell’adunanza rispettivamente al domicilio risultante dal libro
dei soci o al numero di fax o all’indirizzo di posta elettronica
comunicati dai soci medesimi.
b) affisso presso la sede sociale almeno quindici giorni prima
dell’adunanza;
Il Consiglio di Amministrazione potrà, a sua discrezione ed in
aggiunta a quelle stabilite dal comma precedente, usare qualunque
altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci
l'avviso di convocazione delle Assemblee.
In
mancanza
dell'adempimento
della
suddetta
formalità,
l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti
o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti o
informati della riunione tutti gli amministratori ed i Sindaci, se
nominati, e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti. A
tal fine, gli amministratori ed i Sindaci, se nominati, che non
partecipino
all’assemblea,
dovranno
rilasciare
apposita
dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della Cooperativa,
nella quale dichiarano di essere informati della riunione e del
28
relativo ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione dello
stesso.
L'Assemblea può essere convocata in luogo diverso dalla sede
sociale, purché nel territorio della Regione Emilia Romagna.
Essa ha luogo almeno una volta all'anno, entro i termini di cui al
precedente art. 23.
L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte gli Amministratori lo
credano necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con
indicazione delle materie da trattare, dall’organo di controllo, se
nominato, o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei
voti spettanti a tutti i soci; in questi ultimi casi, la convocazione
deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.
ART. 32
In prima convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita
quando siano presenti e/o rappresentati la metà più uno dei soci
aventi diritto al voto.
In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita
qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi
diritto al voto.
L’Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a
maggioranza assoluta.
In deroga a quanto sopra, sulle materie indicate ai numeri 7, 8, 9,
10
e
14
del
precedente
articolo
30,
l’Assemblea
delibera
validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto
favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto.
Per
la
nomina
delle
cariche
sociali,
risulteranno
eletti
amministratori e sindaci coloro che avranno ottenuto il maggior
numero di voti di preferenza, fra quelli espressi dai soci presenti
29
e/o
rappresentati
in
Assemblea,
secondo
quanto
precisato
eventualmente in apposito regolamento interno. A tal fine, ciascun
socio avrà diritto di esprimere un numero di preferenze comunque
inferiore a quello degli eligendi.
ART. 33
Per le votazioni si procederà con il sistema dell'alzata di mano;
esclusivamente per le elezioni delle cariche sociali si procederà,
salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, con il sistema della
votazione a scrutinio segreto.
ART. 34
Nelle Assemblee hanno diritto al voto i soci cooperatori che
risultino iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che
non siano in mora con i versamenti delle quote sottoscritte.
Ogni socio cooperatore ha diritto ad un solo voto, qualunque sia
l’ammontare della quota posseduta.
I sottoscrittori degli strumenti finanziari, di cui al Titolo IV, non
hanno diritto di voto.
Ogni
socio
cooperatore
avente
diritto
di
voto
può
farsi
rappresentare nell'Assemblea da un altro socio, purché non
amministratore né sindaco, che abbia diritto al voto, mediante
delega scritta; ciascun socio delegato può rappresentare un solo
socio. In deroga a quanto precede, la delega non è consentita per la
nomina delle cariche sociali.
Le deleghe debbono essere conferite per iscritto, menzionate nel
verbale dell'Assemblea e conservate fra gli atti sociali.
Le
Associazioni
di
rappresentanza,
assistenza
e
tutela
del
movimento cooperativo e gli organismi periferici delle medesime,
cui la Cooperativa aderisce, potranno partecipare con propri
30
rappresentanti ai lavori dell'Assemblea, senza diritto di voto.
ART. 35
L'Assemblea
è
presieduta
dal
Presidente
del
Consiglio
di
Amministrazione o dall’Amministratore Unico, ovvero, in caso di
assenza o rinuncia di questi, rispettivamente dal Vice Presidente o
da un socio eletto dall'Assemblea stessa con il voto favorevole della
maggioranza dei presenti e/o rappresentati.
Il Presidente dell’Assemblea verifica la regolarità della costituzione,
accerta l’identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo
svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali
accertamenti deve essere dato conto nel verbale.
L'Assemblea nomina, con la stessa maggioranza, un segretario, e,
quando occorreranno, due scrutatori.
Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal
Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.
Il verbale delle Assemblee deve essere redatto dal notaio nei casi
previsti dalla legge.
Sezione II
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – AMMINISTRATORE UNICO
ART. 36
La Cooperativa è amministrata alternativamente da un Consiglio di
Amministrazione o da un Amministratore Unico.
Il Consiglio di Amministrazione si compone di un numero di
consiglieri, variabile da un minimo di 3 (tre) fino ad un massimo di
7 (sette), eletti dall’Assemblea.
Gli amministratori possono essere scelti tra i soci cooperatori
ordinari e tra non soci; tuttavia, la maggioranza di essi deve essere
scelta tra i soci cooperatori
31
Gli amministratori restano in carica, secondo quanto stabilito di
volta in volta dall’Assemblea, da uno a tre esercizi, con scadenza
alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio
relativo all’ultimo esercizio della loro carica, ovvero fino a revoca.
Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dell’organo
di controllo, se nominato, determinare il compenso dovuto a quelli
dei suoi membri, che siano investiti di particolari cariche in
conformità del presente statuto.
Qualora non vi abbia provveduto l’Assemblea, il Consiglio elegge
nel suo seno il Presidente ed, eventualmente, il Vice Presidente.
Il Consiglio può delegare proprie attribuzioni ad uno o più
amministratori, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali
modalità di esercizio della delega conferita; tuttavia, non potranno
essere oggetto di delega, oltre alle materie previste dall’art. 2381
C.C., i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione
dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i
soci.
Gli
organi
delegati
dovranno
riferire
al
Consiglio
di
Amministrazione ed all’organo di controllo, se nominato, almeno
ogni 6 (sei) mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua
prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo,
per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa
e dalle sue controllate.
Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato;
ciascuno di essi può chiedere agli organi delegati che in Consiglio
siano fornite informazioni relative alla gestione della società.
ART. 37
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le
32
volte in cui vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia
fatta domanda scritta anche da un solo consigliere o dall’organo di
controllo, se nominato, con indicazione delle materie da discutere.
La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi non meno di
cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, anche tramite
telegramma, fax o posta elettronica, in modo che i consiglieri e
l’organo di controllo, se nominato, ne siano informati almeno un
giorno prima della riunione.
Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli
amministratori in carica.
Le deliberazioni sono validamente prese con il voto favorevole della
maggioranza assoluta dei presenti.
La parità di voti comporta la reiezione della proposta.
Le votazioni sono palesi.
Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere
adottate anche mediante consultazione scritta, ovvero sulla base
del consenso espresso per iscritto. In tal caso, dai documenti
sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza
l’argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.
Ciascun amministratore deve dare notizia agli altri amministratori
ed all’organo di controllo, se nominato, di ogni interesse che, per
conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della
Cooperativa, precisandone la natura, i termini, l’origine e la portata;
se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal
compiere l’operazione, investendo della stessa il Consiglio di
Amministrazione. In tali casi, la deliberazione del Consiglio di
Amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la
convenienza per la Cooperativa dell’operazione.
33
ART. 38
Il Consiglio di Amministrazione è investito, in via esclusiva, dei più
ampi poteri
per la gestione
ordinaria e straordinaria della
Cooperativa.
Pertanto, compete al Consiglio di Amministrazione, fra l'altro e a
titolo meramente esemplificativo:
a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
b) redigere
il
bilancio
consuntivo
e
la
relazione
ad
esso,
conformemente alla norme di legge in materia ed a quanto
previsto del presente statuto;
c) gestire il collocamento degli strumenti finanziari affidato alla
sua competenza dalla legge o dal presente statuto;
d) compilare i regolamenti interni;
e) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti l'attività
sociale;
f) deliberare e concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni altra
garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare l'ottenimento del
credito agli enti o società, cui la Cooperativa aderisce;
g) deliberare su tutte le altre materie di cui all’art. 5 non
espressamente riservate alla competenza dell’Assemblea;
h) conferire procure, sia generali che speciali, ferma la facoltà
attribuita al Presidente;
i) nominare
un direttore,
determinandone
le
funzioni
e la
retribuzione;
j) assumere e licenziare i dipendenti della Cooperativa, fissandone
le mansioni e le retribuzioni;
k) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci,
nonché le penali da applicarsi ai soci esclusi;
34
l) comminare le sanzioni disciplinari previste dal regolamento
interno ai soci cooperatori inadempienti;
m) promuovere la costituzione di Consorzi o aderire a quelli
promossi da altre cooperative, compilando od approvando i
progetti di statuto relativi, determinando le quote di capitale da
sottoscrivere e nominando i delegati;
n) deliberare e compiere tutti gli atti e tutte le operazioni di
ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti l’oggetto
sociale, fatta eccezione soltanto di quelli, che, per disposizioni
di legge o del presente statuto, siano riservati all'Assemblea
generale.
ART. 39
In caso vengano a mancare uno o più amministratori, il Consiglio
provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 C.C..
ART. 40
I soci, che non partecipano all’amministrazione hanno diritto di
avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari
sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i
libri sociali e i documenti relativi all’amministrazione.
ART. 41
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza
e la firma sociale.
Egli è perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni
e da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo,
rilasciandone liberatorie quietanze.
Egli ha anche facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti
attive e passive riguardanti la Cooperativa davanti a qualsiasi
autorità giudiziaria od amministrativa ed in qualunque grado di
35
giurisdizione.
Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può
delegare i propri poteri, in tutto o in parte, al Vice Presidente o ad
un membro del Consiglio
nonché,
con speciale procura, a
dipendenti della Cooperativa o a terzi.
Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa
l’ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché
adeguate informazioni sulle materie iscritte all’ordine del giorno
vengano fornite a tutti i consiglieri.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le di lui
mansioni spettano al Vice Presidente.
ART. 42
L'Assemblea ha la facoltà di sostituire, in qualsiasi momento, il
Consiglio di Amministrazione con un Amministratore Unico e
quest'ultimo con un Consiglio di Amministrazione.
All'Amministratore Unico, che dovrà essere comunque nominato tra
i soci cooperatori, competeranno tutti i poteri compresa la
rappresentanza legale e gli obblighi e si applicheranno tutte le
norme
stabilite
dal
presente
statuto
per
il
Consiglio
di
Amministrazione e per il Presidente dello stesso, ad eccezione
dell'ammissione, del recesso e dell'esclusione dei soci, nonché della
determinazione delle penali da applicarsi ai soci esclusi, che, in tal
caso, saranno riservate alla competenza dell’Assemblea.
Sezione III
ORGANO DI CONTROLLO
REVISORE LEGALE DEI CONTI
ART. 43
Nei casi previsti dall’art. 2543 C.C. e successive modificazioni, la
Cooperativa ha l’obbligo di nominare, mediante deliberazione
dell’Assemblea, un organo di controllo, collegiale o costituito da un
36
solo membro effettivo, ovvero un revisore.
Al di fuori dei casi di cui al comma precedente, l’Assemblea avrà
comunque la facoltà di nominare un Sindaco unico o un revisore
legale.
Qualora nominato, il Collegio Sindacale si compone di tre membri
effettivi e di due supplenti, tutti in possesso dei requisiti di legge;
esso è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza
dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Il
Presidente del Collegio è nominato dalla stessa Assemblea.
I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data
dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al
terzo esercizio della carica. I Sindaci sono rieleggibili.
La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal
momento in cui l’organo di controllo sia stato ricostituito.
ART. 44
I Sindaci vigilano sull’osservanza della legge e dello statuto, sul
rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare
sull’adeguatezza
dell’assetto
organizzativo,
amministrativo
e
contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.
I
Sindaci
devono
assistere
alle
adunanze
del
Consiglio
di
Amministrazione, alle Assemblee e alle riunioni del Comitato
Esecutivo.
In occasione della approvazione del bilancio di esercizio, i sindaci
devono indicare specificamente nella relazione prevista dall’art.
2429
C.C.
i
criteri
seguiti
nella
gestione
sociale
per
il
perseguimento dello scopo mutualistico.
I
Sindaci
possono
in
ogni
momento
procedere,
anche
individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad effettuare
gli accertamenti periodici di legge. Di ogni ispezione, anche
individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.
All’organo di controllo nominato l’Assemblea potrà conferire, nei
37
casi previsti dalla legge, l’incarico di revisione legale dei conti.
I Sindaci hanno ogni altro potere e dovere, nonché le responsabilità
di cui alle norme di legge in materia.
ART. 45
La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale
iscritto nell’apposito registro.
L’incarico per la revisione legale dei conti della Cooperativa è
conferito dall’Assemblea, su proposta motivata dell’organo di
controllo, se nominato, a soggetto indipendente dalla Cooperativa;
la stessa Assemblea determina il corrispettivo spettante al soggetto
incaricato per l’intera durata dell’incarico.
L’incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data
dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al
terzo esercizio dell’incarico.
Il soggetto
incaricato
della revisione legale dei conti
della
Cooperativa:
1) verifica, nel corso dell’esercizio, la regolare tenuta della
contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture
contabili dei fatti di gestione;
2) esprime, con apposita relazione, un giudizio sul bilancio di
esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.
Ove l’Assemblea conferisca all’organo di controllo nominato
l’incarico di revisione legale dei conti, i Sindaci dovranno essere
scelti tutti tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro.
TITOLO IX
CLAUSOLA COMPROMISSORIA
ART. 46
Le controversie derivanti dal presente statuto, comprese quelle
insorte in materia di recesso, esclusione e tutte le altre relative
all’interpretazione ed all’applicazione delle disposizioni statutarie,
38
regolamentari o delle deliberazioni legalmente prese dagli organi
sociali competenti, che dovessero insorgere tra la Cooperativa ed i
soci o tra i soci stessi, aventi per oggetto diritti disponibili relativi
sia al rapporto sociale sia al rapporto mutualistico, devono essere
rimesse alla decisione di un Collegio Arbitrale.
La presente clausola compromissoria ha per oggetto anche le
controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci
ovvero promosse nei loro confronti e, pertanto, è per essi
vincolante, a seguito dell’accettazione dell’incarico.
Restano,
in
ogni
caso,
escluse
dalla
presente
clausola
compromissoria le controversie nelle quali sia obbligatorio per
legge l’intervento del Pubblico Ministero.
Il ricorso al Collegio Arbitrale deve essere comunicato con lettera
raccomandata entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla
data dei provvedimenti che si intendono impugnare o dal momento
dell'insorgere della controversia, con la precisazione dell’oggetto
della controversia.
ART. 47
Le controversie verranno risolte, secondo il regolamento approvato
dalla C.C.I.A.A. di Ravenna, da un collegio arbitrale composto di tre
arbitri designati dalla Giunta della Camera di Ravenna.
L’arbitrato sarà rituale e il Collegio deciderà secondo diritto.
L’arbitrato avrà sede a Ravenna.
TITOLO X
REQUISITI DELLE COOPERATIVE A MUTUALITA’ PREVALENTE
ART. 48
E' fatto divieto di:
a) distribuire dividendi in misura superiore all’interesse massimo
39
dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo
rispetto al capitale effettivamente versato;
b) remunerare gli strumenti finanziari in misura superiore a due
punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
c) distribuire le riserve fra i soci.
ART. 49
In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio
sociale,
dedotto
soltanto
il
capitale
sociale
ed
i
dividendi
eventualmente maturati, deve essere devoluto al fondo mutualistico
per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
Al momento dello scioglimento, i soci della Cooperativa saranno
privilegiati nel rimborso delle rispettive quote ed azioni nel
seguente
ordine:
sottoscrittori
degli
strumenti
finanziari
partecipativi previsti dal Titolo IV; soci cooperatori.
ART. 50
Le clausole di cui agli artt. 48 e 49, primo comma non possono
essere derogate e devono essere di fatto osservate.
TITOLO XI
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
ART. 51
L'Assemblea
che
dichiara
lo
scioglimento
della
Cooperativa
nominerà uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i
soci, e ne stabilirà i poteri.
TITOLO XII
DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 52
Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le norme
contenute nel Titolo VI del Libro V del Codice Civile, le leggi speciali
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in materia di società cooperative nonché le disposizioni sulle
società a responsabilità limitata, in quanto compatibili.
41
STATUTO
TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA- NORME APPLICABILI
ART. 1
DENOMINAZIONE E SEDE
E' costituita con sede nel comune di Imola ( BO), la società cooperativa denominata "CORSO
BACCHILEGA Cooperativa di Giornalisti", in sigla Cooperativa Bacchilega Marabini
La cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie ed uffici anche altrove.
ART. 2
DURATA
La durata della cooperativa decorre dalla sua legale costituzione fino al 31 dicembre 2050 e
potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.
ART. 3
Alla cooperativa si applicano le leggi speciali in materia, nonché le disposizioni previste dal
Titolo VI del codice civile in quanto compatibili e, per quanto non previsto da tale titolo, le
disposizioni sulle società per azioni anch’esse se ed in quanto compatibili.
Alla cooperativa si applicano inoltre le disposizioni di cui alla L. 3 aprile 2001, n.142 di riforma
della figura del socio lavoratore, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le
disposizioni in materia di cooperative di giornalisti e di editoria: art. 6 della legge 5 agosto
1981 n.416; artt. 4 e 9 della legge 25 febbraio 1987 n.67; art.3, 5° comma della legge 7
agosto 1990 n.250; art.18 n.2 lettera d) della legge 7 marzo 2001 n.62, e successive
modificazioni e integrazioni.
TITOLO II
SCOPO - OGGETTO
ART. 4
SCOPO
Pag. n.1
Lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere
tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori
condizioni economiche, sociali e professionali.
La cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvale, prevalentemente, delle
prestazioni lavorative dei soci.
La cooperativa potrà tuttavia svolgere la propria attività avvalendosi anche delle prestazioni
lavorative di soggetti diversi dai soci.
Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, come disposto dalla legge 3 aprile 2001, n. 142 e
successive modificazioni ed integrazioni, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore
rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consenta
la legislazione italiana.
La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla cooperativa e dalle Associazioni di
rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli statuti sociali e dei regolamenti.
La cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità prevalente, ai sensi
dell'art. 2514 del Codice Civile.
La gestione sociale deve essere orientata al conseguimento dei parametri di scambio
mutualistico prevalente di cui agli articoli 2512 e 2513 del codice civile.
La cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo
unitario italiano. Pertanto la cooperativa aderisce alla Lega Nazionale delle Cooperative e
Mutue ed ai suoi organismi periferici nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale.
Su deliberazione del consiglio d'amministrazione potrà aderire all'Associazione Nazionale di
categoria ed alla relativa Associazione Regionale aderente alla Lega Nazionale Cooperative e
Mutue, nonché ad altri organismi economici o sindacali che si propongano iniziative di attività
mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.
ART.5
OGGETTO
La cooperativa con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto l’esercizio
della attività editoriale in genere mediante la pubblicazione di giornali, libri, riviste, prodotti
multimediali
e di ogni altro strumento di comunicazione che venisse dal Consiglio di
Amministrazione ritenuto utile per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, nell’interesse
dei soci lavoratori.
La cooperativa potrà effettuare la vendita per corrispondenza dei prodotti editoriali.
Pag. n.2
La Cooperativa potrà assumere partecipazioni in altre imprese, consorzi ed associazioni, a
scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato; essa potrà inoltre compiere
tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie sia attive che passive
necessarie o utili al raggiungimento dello scopo sociale.
La cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, in
conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia, istituendo una sezione di attività,
disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed
effettuata
esclusivamente
ai
fini
del
conseguimento
dell'oggetto
sociale.
E'
pertanto
tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.
La cooperativa si propone, inoltre, di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la
ristrutturazione o il potenziamento aziendale.
La cooperativa si propone, altresì, l'adozione di procedure di programmazione pluriennale
finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale.
La cooperativa potrà emettere titoli obbligazionari ed altri titoli di debito ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge e di ogni altra disposizione in materia.
TITOLO III
SOCI LAVORATORI
ART. 6
REQUISITI DEI SOCI
Il numero dei soci lavoratori è illimitato e variabile, ma non può essere inferiore al minimo
stabilito dalla legge.
Possono essere soci della Cooperativa:
a) tutti i lavoratori, senza distinzione di sesso e di età massima, che svolgano attività
giornalistica con iscrizione negli albi professionali, ed abbiano compiuto il 20° anno di
età;
b) tutti i giornalisti aventi un rapporto di lavoro subordinato regolato da un contratto di
lavoro giornalistico con la clausola di esclusiva;
c) i dipendenti della Cooperativa qualificabili quali elementi tecnici ed amministrativi che
svolgano prestazioni di lavoro di natura diversa da quelle di cui al punto a) et b) nel
numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.
Pag. n.3
Il socio lavoratore, che presta la propria attività a favore della Cooperativa, al momento della
propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, stabilisce un
ulteriore rapporto di lavoro, in conformità con l'apposito regolamento, in una delle forme di
cui all'art. 4, comma 4, del presente statuto, sottoscrivendo apposito contratto con la
Cooperativa.
Non potranno essere ammessi quali soci lavoratori coloro che esercitano in proprio, o vi
abbiano interessenze dirette, imprese identiche ed affini a quella esercitata dalla cooperativa
ed
in
concorrenza
con
quest'ultima,
salvo
diversa
deliberazione
del
consiglio
di
amministrazione assunta in conformità alle leggi speciali in materia di cooperazione di lavoro.
La cooperativa dovrà associare almeno il 50% dei giornalisti dipendenti aventi un rapporto di
lavoro regolato dal CNL dei Giornalisti con clausola di esclusiva.
La Cooperativa dovrà altresì ammettere quali soci tutti i giornalisti che da essa dipendono
aventi un rapporto di lavoro regolato dal CNLG e con clausola di esclusiva i quali ne facciano
richiesta.
ART. 7
AMMISSIONE NUOVI SOCI
Chi intende essere ammesso come socio lavoratore dovrà presentare al consiglio di
amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:
a) l'indicazione del nome, cognome, codice fiscale, residenza e data di nascita;
b) l'ammontare delle azioni che si propone di sottoscrivere, nel rispetto dei limiti di legge e
del limite minimo stabilito dal successivo art. 25,
c) l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro, dell'eventuale capacità professionale maturata
nei settori di cui all'oggetto sociale della cooperativa, delle specifiche competenze possedute e
l'intendimento di instaurare un ulteriore rapporto di lavoro in conformità con l'art. 4, comma 4
del presente statuto e con l'apposito regolamento, dei quali dichiara di aver preso visione;
d) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti della cooperativa, dei quali
dichiara di avere preso visione, ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.
Il consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 6 del
presente statuto e la inesistenza di cause di incompatibilità ivi indicate, delibera sulla
domanda, assegnando il socio alla categoria dei soci lavoratori.
Pag. n.4
L'ammissione a socio avrà effetto dal momento in cui il soggetto proponente verrà a
conoscenza
del
positivo
accoglimento
della
domanda,
deliberato
dal
consiglio
di
amministrazione.
A seguito della delibera di ammissione e della conseguente comunicazione della stessa al
soggetto interessato, gli amministratori provvederanno all'annotazione nel libro dei soci
lavoratori.
In caso di rigetto della domanda di ammissione, il consiglio di amministrazione dovrà entro
sessanta giorni motivare la deliberazione e comunicarla agli interessati.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal consiglio di amministrazione, chi l'ha
proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza
si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente
convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.
Il
consiglio
di
amministrazione
nella
relazione
al
bilancio
illustra
le
ragioni
delle
determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.
ART. 8
TRASFERIMENTO DELLE AZIONI
Il capitale sociale dei soci lavoratori è costituito da azioni che sono sempre nominative e non
possono essere sottoposte a pegno o a vincoli.
Il trasferimento delle azioni è vietato salvo il diritto di recesso del socio con preavviso di 90
giorni che non può comunque essere esercitato prima che siano trascorsi due anni dalla sua
ammissione a socio.
ART. 9
DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI
Le azioni sottoscritte potranno essere versate a rate e precisamente:
1) almeno il 25% all'atto dell'ammissione;
2) il restante nei termini da stabilirsi dal consiglio di amministrazione.
I soci lavoratori sono obbligati:
a) al versamento delle azioni sottoscritte, con le modalità e nei termini sopra previsti;
Pag. n.5
b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli
organi sociali;
I soci lavoratori, inoltre:
a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e
alla definizione della struttura di direzione e conduzione della medesima;
b) partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte
strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale, a partecipare al rischio d'impresa, ai
risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
d) mettono a disposizione le loro capacità professionali anche in relazione al tipo ed allo stato
dell'attività svolta;
e) contribuiscono all'attività dell'impresa sociale a seconda della necessità e, in particolare,
prestano il proprio lavoro in cooperativa in relazione alla natura del rapporto di lavoro, nonché
alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.
E' fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano
identici scopi sociali ed esplichino una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore
di terzi esercenti imprese concorrenti.
Il consiglio di amministrazione, in considerazione delle caratteristiche della tipologia del
rapporto di lavoro instaurato, può autorizzare il lavoratore allo svolgimento di prestazioni
lavorative a favore di terzi, nonché, in qualità di socio, presso altre cooperative.
ART. 10
PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO
La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.
ART.11
RECESSO
Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio lavoratore:
A. che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
B. che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
Pag. n.6
C. che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro:
a) subordinato
1. in presenza di licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
b)
diverso da quello subordinato
1. in presenza di recesso contrattuale comunicato dalla cooperativa.
Il recesso non può essere parziale.
La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla cooperativa. Il
consiglio
di
amministrazione
deve
esaminarla
entro
sessanta
giorni
dalla
ricezione,
verificando se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il
recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, il consiglio di amministrazione deve
darne immediatamente comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento
della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale.
Il recesso diventa efficace, con riguardo al rapporto sociale, a far data dal ricevimento della
comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.
Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo al comma 1, punto C, in caso di recesso,
l'ulteriore rapporto di lavoro si risolverà di diritto a far data dal ricevimento della
comunicazione della delibera del consiglio di amministrazione, con cui si constatano i legittimi
motivi della risoluzione del rapporto sociale.
ART. 12
ESCLUSIONE
L'esclusione è pronunciata dal consiglio di amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla
legge nei confronti del socio lavoratore:
1) che non risulti avere od abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;
2) che venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;
3) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente
articolo 6;
4) che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro:
a) subordinato
Pag. n.7
(i). per mancato superamento del periodo di prova deciso dalla cooperativa
(ii). per mutuo consenso
(iii). per dimissioni, anche in periodo di prova
(iv). per licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo
b) diverso da quello subordinato
(i). per mutuo consenso;
(ii). per recesso contrattuale comunicato dal socio lavoratore;
(iii). per inadempimento contrattuale, di non scarsa importanza, da parte del socio
lavoratore;
(iv). per inadempimento contrattuale, di non scarsa importanza, da parte della
cooperativa;
5. sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai trattamenti pensionistici previsti dalla
legge;
6. si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale;
7. non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti, dalle
deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano
la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;
8. senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento delle azioni sottoscritte o nei
pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa ;
9. che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 9 del
presente statuto senza la prevista autorizzazione del consiglio di amministrazione;
10. che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, attività in
concorrenza o contraria agli interessi sociali;
11. che in qualunque modo arrechi danni gravi alla cooperativa.
Quando ricorrano particolari esigenze interne alla cooperativa, l'assemblea ordinaria ha
facoltà di non decretare l'esclusione per i soci lavoratori che abbiano raggiunto il limite di età
pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo
della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.
Pag. n.8
L'esclusione diventa efficace, con riguardo al rapporto sociale, a far data dal ricevimento della
comunicazione del provvedimento deliberato dal consiglio di amministrazione.
Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, al comma 1, punto 4), in caso di esclusione,
l'ulteriore rapporto di lavoro si risolverà di diritto a far data dal ricevimento della
comunicazione del provvedimento deliberato dal consiglio di amministrazione.
Contro la deliberazione di esclusione l'interessato può proporre opposizione al Collegio
Arbitrale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.
ART. 13
CONTROVERSIE IN MATERIA DI RECESSO ED ESCLUSIONE
Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci
lavoratori destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
Le controversie che insorgessero tra i soci lavoratori e la cooperativa in merito a
provvedimenti adottati dal consiglio di amministrazione su tali materie saranno demandate
alla decisione del Collegio Arbitrale, regolato dall'articolo 44 del presente statuto.
I soci che intendessero reclamare contro i menzionati provvedimenti del consiglio dovranno
promuovere
la procedura arbitrale
con atto
comunicato a mezzo
raccomandata alla
cooperativa, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla ricevuta comunicazione dei
provvedimenti stessi.
Il domicilio di ciascun socio per i rapporti con la Cooperativa è fissato presso la sede sociale.
ART. 14
DIRITTI CONSEGUENTI AL RECESSO O ALL'ESCLUSIONE
I soci lavoratori receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso delle somme versate
per liberare le azioni da essi sottoscritte.
La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del
rapporto sociale, limitatamente al socio lavoratore, diventa operativo, eventualmente ridotta
in proporzione alle perdite imputabili al capitale, e, comunque, in misura mai superiore
all'importo di cui al precedente comma.
Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino a concorrenza di ogni
proprio eventuale credito liquido, deve essere eseguito entro 180 giorni dall'approvazione del
bilancio stesso.
ART. 15
Pag. n.9
MORTE DEL SOCIO
In caso di morte del socio lavoratore gli eredi conseguono il diritto al solo rimborso delle
azioni dallo stesso effettivamente versate .
Gli eredi del socio lavoratore deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di
liquidazione delle azioni, atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di
un unico delegato alla riscossione.
ART. 16
PRESCRIZIONE DEI DIRITTI
I soci lavoratori receduti od esclusi e gli eredi del socio lavoratore deceduto dovranno
richiedere il rimborso delle azioni loro spettanti entro 5 anni dalla data di approvazione del
bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.
Decorso tale termine il relativo importo verrà attribuito alla riserva straordinaria.
ART. 17
TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEI SOCI LAVORATORI CON RAPPORTO DI
LAVORO SUBORDINATO
Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è determinato da apposito
regolamento, approvato dall'assemblea dei soci, tenendo conto della natura subordinata o
diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi.
In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il regolamento
richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione
collettiva nazionale, tenendo, altresì, conto della quantità e qualità del lavoro prestato.
Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento
complessivo dei soci sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e,
comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiore ai compensi medi
in uso per prestazioni analoghe.
La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della propria struttura
organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive.
In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano l'utilizzo in
tutto o in parte dei soci lavoratori, il consiglio di amministrazione potrà deliberare la
sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio.
Pag. n.10
L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici periodo
neutro a tutti gli effetti.
TITOLO IV
SOCI FINANZIATORI
ART. 18
SOCI SOVVENTORI
Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere
ammessi alla cooperativa soci sovventori di cui all'art. 4 della Legge 31 gennaio 1992, N. 59
sia le persone fisiche aventi capacità di agire che abbiano compiuto il 20° anno di età sia le
persone giuridiche, quando le stesse abbiano interesse al sostegno della cooperativa,
attraverso di essa, al sostegno del pluralismo nel campo dell'informazione e ne condividano gli
scopi.
I soci sovventori persone fisiche e i rappresentanti dei soci sovventori diversi dalle persone
fisiche possono essere nominati amministratori, in misura non superiore ad un terzo del loro
totale.
ART. 19
CONFERIMENTI DEI SOCI SOVVENTORI
I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per lo sviluppo tecnologico o per la
ristrutturazione o il potenziamento aziendale di cui al precedente art. 5 del presente statuto.
I conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati
da azioni nominative trasferibili.
Il valore di ciascuna azione è di € 25,00; il conferimento minimo per ogni sovventore non
potrà essere inferiore a quanto stabilito dal successivo art. 25.
ART. 20
ACQUISTO DELLA QUALITA' DI SOCIO SOVVENTORE
L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione
dell'assemblea ordinaria con la quale devono essere stabiliti:
a) l'importo complessivo dell'emissione;
b) l'eventuale diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
Pag. n.11
c) i diritti patrimoniali e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni.
d) l'eventuale durata minima del conferimento e le modalità con cui il socio sovventore può
esercitare la facoltà di recesso.
Il rapporto con i soci sovventori potrà essere ulteriormente disciplinato, in conformità alla
normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria.
La deliberazione dell'assemblea stabilisce, altresì, i compiti che vengono attribuiti al consiglio
di amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.
L'ammissione del socio sovventore è deliberata dal consiglio di amministrazione.
ART. 21
DIRITTI DEI SOCI SOVVENTORI
A ciascun socio sovventore, sia esso persona fisica o giuridica, potrà essere attribuito un solo
voto qualunque sia l’ammontare del conferimento effettuato.
L'esercizio del diritto di voto del socio sovventore, spetta a colui che, alla data dell'assemblea,
risulta iscritto nell'apposito libro da almeno tre mesi.
Il numero complessivo dei voti attribuiti ai soci sovventori non deve superare, in ogni caso, il
terzo dei voti spettanti a tutti i soci con riferimento ad ogni singola assemblea.
Qualora, per qualunque motivo, si superi uno di tali limiti i voti dei soci sovventori verranno
computati applicando un coefficiente rettificativo determinato dal rapporto tra il numero
massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.
In caso di riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite, il capitale dei soci
sovventori sarà ridotto dopo quello dei soci lavoratori.
ART. 22
OBBLIGHI DEI SOCI SOVVENTORI
Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente titolo, ai soci sovventori si applicano le
disposizioni dettate per i soci lavoratori in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non
si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità.
I soci sovventori sono obbligati:
1. al versamento delle azioni sottoscritte, con le modalità e nei termini previsti dall'apposito
regolamento;
Pag. n.12
2. all'osservanza dello statuto, dei regolamenti della cooperativa e delle deliberazioni
legalmente adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.
ART. 23
TRASFERIMENTO DELLE AZIONI DEI SOCI SOVVENTORI
Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea ordinaria in sede di emissione dei titoli,
le azioni dei sovventori possono essere trasferite esclusivamente previo gradimento motivato
del consiglio di amministrazione.
ART. 24
RECESSO DEI SOCI SOVVENTORI
Il recesso dei soci sovventori è disciplinato dall'articolo 2437 e seguenti del codice civile. Ai
soci sovventori spetta inoltre il diritto di recesso:
a)
qualora
sia
decorso
il
termine
minimo
di
durata
del
conferimento
stabilito
dall'assemblea in sede di emissione delle azioni, a norma del precedente art. 20
lettera d);
b)
qualora nel caso di persona giuridica la medesima sia oggetto di scioglimento.
Nei casi di cui sopra, così come in caso di scioglimento della cooperativa, il rimborso potrà
avvenire esclusivamente al valore nominale.
Nel caso di liquidazione della cooperativa, le azioni dei soci sovventori hanno diritto di
prelazione nel rimborso rispetto alle quote dei soci lavoratori.
TITOLO V
PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO
ART. 25
PATRIMONIO SOCIALE
Il patrimonio della cooperativa è costituito:
a) dal capitale sociale dei soci lavoratori che è variabile ed è formato da un numero illimitato
di azioni nominative, ciascuna del valore nominale di € 25,00. Ogni socio lavoratore non potrà
possedere meno di 21 azioni
Pag. n.13
b) dal capitale sociale dei soci sovventori di cui al precedente Titolo IV, rappresentato da
azioni nominative ciascuna del valore nominale di € 25,00, ogni socio sovventore non potrà
possedere meno di 40 azioni, destinato alla costituzione del fondo per lo sviluppo tecnologico
o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, di cui all'articolo 5 del presente statuto;
c) dalla riserva legale, formata con le quote degli utili di esercizio di cui al successivo articolo
27;
d) da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge;
e) dalla riserva straordinaria.
Per
le
obbligazioni
sociali
risponde
soltanto
la
società
con
il
suo
patrimonio
e
conseguentemente i soci nel limite delle azioni sottoscritte.
Le riserve non possono essere ripartite in qualunque forma fra i soci cooperatori né durante la
vita sociale né all’atto dello scioglimento.
La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell’art. 2346 comma 1 del codice
civile.
ART. 26
ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO
L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di amministrazione provvede alla redazione del
bilancio, secondo le disposizioni di legge.
Nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere riportati separatamente i dati
dell'attività svolta con i soci distinguendo, ove ne ricorrano i presupposti, le diverse gestioni
mutualistiche.
Gli amministratori documentano, nella nota integrativa, la condizione di prevalenza, ai sensi
dell'articolo 2513 del codice civile.
Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione sulla gestione, nella quale, in particolare,
sono indicati i criteri seguiti dal consiglio di amministrazione nella gestione sociale per il
conseguimento dello scopo mutualistico, in conformità con il carattere di cooperativa a
mutualità prevalente della società. Nella suddetta relazione gli amministratori illustrano anche
le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.
Pag. n.14
Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni
dalla chiusura dell'esercizio sociale o, se la cooperativa è tenuta alla redazione del bilancio
consolidato e comunque quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed
all'oggetto della cooperativa, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
Il consiglio di amministrazione, con propria deliberazione presa prima della scadenza dei 90
giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per
cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a 180 giorni.
Il consiglio di amministrazione dovrà segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla
gestione.
Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo delle cooperative a
mutualità prevalente.
ART. 27
DESTINAZIONE DELL'UTILE
L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinandolo:
a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione, nella
misura e con le modalità previste dalla legge;
c) il residuo alla riserva straordinaria ed indivisibile.
E’ vietata la distribuzione degli utili, sotto qualsiasi forma, nell’esercizio in cui sono riscossi i
contributi previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 250 e succ. modificazioni e integrazioni e nei
dieci esercizi successivi, ai sensi della lettera d), comma 2, dell’articolo 3 della legge 7 agosto
1990, n. 250 come modificato dall’articolo 18 della legge 7 marzo 2001, n. 62.
La Cooperativa non procede all'erogazione di ristorni ai soci.
TITOLO VI
GOVERNO DELLA SOCIETA'
ART. 28
Pag. n.15
ORGANI SOCIALI
Il sistema di amministrazione adottato è il sistema tradizionale.
Sono organi della società:
a) l'assemblea dei soci;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il collegio dei sindaci, se nominato.
Pag. n.16
SEZIONE I - ASSEMBLEA
ART. 29
CONVOCAZIONE
Le assemblee sono ordinarie o straordinarie.
L'assemblea è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'indicazione
dell'elenco delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza (nella sede o altrove, purché nel
territorio nazionale) e della data e ora della prima e della seconda convocazione, che deve
essere fissata almeno ventiquattrore dopo la prima, mediante avviso comunicato ai soci con
mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima
dell'assemblea, al domicilio risultante dal libro soci.
In
mancanza
dell'adempimento
delle
formalità
prima
indicate
l'assemblea
si
reputa
validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la
maggioranza dei componenti gli organi amministrativo e di controllo; in tale ipotesi dovrà
essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi
amministrativi e di controllo non presenti.
Il consiglio di amministrazione potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria
stabilita nel secondo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio
diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.
L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura
dell'esercizio sociale, secondo quanto previsto nel precedente articolo 26 per l'approvazione
del bilancio di esercizio.
L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il consiglio di amministrazione lo creda
necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal
collegio sindacale o da tanti soci che esprimano almeno un decimo dei voti spettanti ai soci
lavoratori ed ai soci sovventori.
In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 21 giorni dalla data della
presentazione della richiesta.
Decorso invano tale termine quando la domanda parta dai soci, la convocazione deve essere
fatta immediatamente dal collegio sindacale.
La convocazione su richiesta di soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea
delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di
una relazione da essi predisposta.
Pag. n.17
ART. 30
ASSEMBLEA ORDINARIA
L'assemblea ordinaria:
1) approva il bilancio consuntivo con la relazione del consiglio di amministrazione e, se
dovesse ritenerlo utile, approva anche l'eventuale bilancio preventivo;
2) determina il periodo di durata del mandato e il numero dei componenti il consiglio di
amministrazione, nel rispetto di quanto disposto nel successivo articolo 35 del presente
statuto, e provvede alle relative nomine e revoche;
3) determina la misura dei compensi da corrispondersi agli amministratori per la loro attività
collegiale;
4 ) nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno i componenti del
collegio sindacale ed legge tra questi il Presidente e fissa i compensi loro spettanti;
5 ) conferisce e revoca, su proposta motivata del collegio sindacale, se nominato, l’incarico di
revisione legale dei conti ai sensi dell’art. 13, Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39,
secondo quanto previsto nel successivo art. 41 del presente statuto e determina il
corrispettivo spettante per l’intera durata dell’incarico e gli eventuali criteri per
l’adeguamento di tale corrispettivo durante l’incarico;
Pag. n.18
6 ) delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato del
controllo contabile ex art. 2409 bis, se nominato;
7) approva i regolamenti previsti dal presente statuto con le maggioranze previste per
l'assemblea straordinaria;
8)
delibera
sulle
domande
di
ammissione
del
socio
non
accolte
dal
consiglio
di
amministrazione, in adunanza appositamente convocata e, in ogni caso, in occasione della
prima
convocazione
successiva
alla
richiesta
da
parte
dell'interessato
di
pronuncia
assembleare;
9) delibera, all'occorrenza, piani di crisi aziendale con previsioni atte a farvi fronte, nel
rispetto delle disposizioni dell'apposito regolamento e dalle leggi vigenti in materia;
10) delibera la costituzione dei fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il
potenziamento aziendale.
L'assemblea ordinaria delibera infine su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua
competenza.
ART. 31
ASSEMBLEA STRAORDINARIA
L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare
sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e
su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.
ART. 32
QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI
L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita:
- in prima convocazione, quando intervengano o siano rappresentati la metà più uno dei voti
spettanti ai soci;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o
rappresentati, aventi diritto al voto.
Nelle votazioni si procederà normalmente per alzata di mano, salvo diversa deliberazione
dell'assemblea.
Pag. n.19
Gli argomenti di carattere personale saranno in ogni caso sempre votati a scrutinio segreto.
Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, così in prima
come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti
o rappresentati.
Tuttavia per lo scioglimento e la liquidazione della società, l'assemblea straordinaria, sia in
prima che in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole dei 3/5 dei
voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.
Nelle elezioni per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale saranno
eletti coloro che riportano il maggior numero di voti. A parità di voti sono eletti i soci che
appartengono da maggior tempo alla Cooperativa.
Qualora durante la seduta dell’Assemblea non possa essere esaurito l’ordine de giorno, il
Presidente della stessa, d’accordo con la maggioranza degli intervenuti proroga la seduta
medesima non oltre il settimo giorno con la semplice affissione dell’avviso nella sede sociale.
Nelle assemblee di continuazione si può validamente deliberare sui soli oggetti posti all’ordine
del giorno qualunque sia il numero dei presenti.
I membri del consiglio di Amministrazione non possono votare l’approvazione dei bilanci e
sulle questioni riguardanti la loro responsabilità.
ART. 33
INTERVENTO - VOTO - RAPPRESENTANZA
Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci lavoratori e
nel libro dei soci sovventori da almeno novanta giorni e che non siano in mora nel pagamento
delle azioni sottoscritte.
Ogni socio lavoratore e sovventore sia esso persona fisica che giuridica ha diritto ad un solo
voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.
Il numero complessivo dei voti spettanti ai soci sovventori non dovrà essere superiore ad un
terzo dei voti spettante alla totalità dei soci e ciò con riferimento ad ogni singola assemblea.
Il socio sovventore persona giuridica delegherà alla assemblea un proprio rappresentante che
dovrà produrre delega scritta dell’organo delegante.
Pag. n.20
I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno
la facoltà di farsi rappresentare unicamente da un altro socio, appartenente alla medesima
categoria di socio lavoratore o sovventore, che non sia amministratore o sindaco, ma che
abbia diritto al voto, mediante delega scritta. Ciascun socio non può rappresentare più di un
altro socio.
Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate tra gli atti
sociali.
Le organizzazioni cooperative territoriali delle cooperative alle quali la cooperativa aderisce
potranno partecipare con propri rappresentanti ai lavori dell'assemblea, senza diritto di voto.
L'impugnazione di una deliberazione assembleare può essere proposta dai soci solo quando
rappresentino, con riferimento alla deliberazione, anche congiuntamente il cinque per cento
degli aventi diritto al voto.
ART. 34
PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA
L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione e, in sua assenza,
dal Vice-Presidente del consiglio di amministrazione o da persona designata dall'assemblea
stessa con il voto della maggioranza dei presenti.
La nomina del segretario è fatta dall'assemblea con la maggioranza dei voti presenti. Il
segretario può essere un non socio.
Possono essere altresì nominati con la maggioranza dei voti dei presenti numero due
scrutinatori con lo scopo di accertare l’esito delle votazioni.
Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la
legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta, se non sono stati nominati
gli scrutinatori, i risultati delle votazioni.
Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio.
SEZIONE II - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ART. 35
NOMINA - COMPOSIZIONE - DURATA
Il consiglio di amministrazione si compone da 3 (tre) a 7 (sette) consiglieri eletti
dall'assemblea generale.
Pag. n.21
La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci lavoratori, mentre un terzo di essi
potrà essere eletto tra i soci sovventori.
Il consiglio di amministrazione resta in carica tre esercizi; in ogni caso gli amministratori
scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo
esercizio della loro carica.
Gli amministratori non potranno essere eletti per più di tre mandati consecutivi.
Spetta al consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, determinare il
compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano investiti di particolari cariche in
conformità del presente statuto.
Non possono essere eletti a far parte del Consiglio di Amministrazione e se eletti decadono, i
soci che nell’ambito della società siano investiti della responsabilità di direttori delle testate
giornalistiche pubblicate dalla Cooperativa e di direttore generale o direttore editoriale della
società, salvo deroga dell’assemblea.
Il
consiglio
elegge
determinandole
nel
nella
suo
seno
deliberazione,
il
Presidente
parte
delle
e
il
Vice-Presidente;
proprie
attribuzioni
può
ad
delegare,
uno
degli
amministratori, oppure ad un comitato esecutivo; in ogni caso non potranno essere oggetto di
delega, oltre alle materie di cui all'articolo 2381 del codice civile, anche i poteri in materia di
ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti
mutualistici con i soci.
Gli amministratori delegati e il comitato esecutivo di cui al presente articolo, ove nominati,
curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura ed alle
dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale
con periodicità trimestrale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile
evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche,
effettuate dalla società e dalle sue controllate.
l consiglio di amministrazione sulla base delle informazioni ricevute, valuta l'adeguatezza
dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società. Quando elaborati,
esamina i piani strategici, industriali e finanziari della società e valuta, sulla base della
relazione degli eventuali organi delegati, il generale andamento della gestione.
Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun amministratore può
chiedere agli organi eventualmente delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative
alla gestione della società .
ART. 36
COMPETENZA E RIUNIONI
Pag. n.22
Il consiglio di amministrazione è investito, in via esclusiva, di tutti i poteri per la gestione
ordinaria e straordinaria della cooperativa, salva la necessaria autorizzazione assembleare nei
casi previsti dal presente statuto e nel rispetto, in ogni caso, delle prescrizioni di cui
all'articolo 2512 e seguenti del codice civile in materia di mutualità prevalente.
Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia
materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri.
La convocazione è fatta a mezzo lettera, fax o posta elettronica, da inviarsi non meno di
cinque giorni prima dell'adunanza, e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i
consiglieri e i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.
Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti; a parità di voti prevale il voto del
Presidente.
Le votazioni si effettueranno in modo palese.
Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al collegio sindacale di ogni
interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società,
precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato
deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il consiglio di
amministrazione.
Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve
adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.
Le deliberazioni del consiglio di amministrazione che non sono prese in conformità della legge
e dello statuto possono essere impugnate entro novanta giorni dal collegio sindacale, dagli
amministratori
assenti
o
dissenzienti;
possono
altresì
essere
impugnate
dai
soci
le
deliberazioni lesive dei loro diritti.
I verbali delle sedute consiliari dovranno essere trascritti nell’apposito libro e dovranno
essere firmati da tutti i consiglieri presenti nonché dal segretario che li ha redatti.
ART. 37
SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI
Qualora venga a mancare uno o più consiglieri di amministrazione, il consiglio provvede a
sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile, scegliendoli nell’ambito della
medesima categoria di soci lavoratori o sovventori alla quale apparteneva il consigliere o i
consiglieri da sostituire.
Pag. n.23
Gli amministratori rimasti in carica dovranno nominare i nuovi amministratori qualora
possibile fra i non eletti che ottennero il maggior numero di voti in occasione delle ultime
elezioni per la nomina del consiglio di amministrazione seguendo la graduatoria dei voti
riportati.
Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in
carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli
amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
ART. 38
PRESIDENTE
Il Presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.
Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati,
pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.
Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive
riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in
qualunque grado di giurisdizione.
Previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, può delegare parte dei propri poteri, al
Vice-Presidente o a un membro del consiglio, nonché, con speciale procura, a dipendenti della
società e/o a soggetti terzi.
Il Presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i
lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno
vengano fornite a tutti i consiglieri.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue attribuzioni spettano al VicePresidente.
Nel caso di assenza anche di quest’ultimo, lo sostituisce il consigliere più anziano di carica e di
età.
SEZIONE III - COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE
ART. 39
COLLEGIO SINDACALE
NOMINA - COMPOSIZIONE – DURATA
Pag. n.24
Il collegio sindacale, qualora nominato dall’assemblea a norma del precedente art. 30, si
compone di tre membri effettivi e due supplenti, tutti in possesso dei requisiti di legge. I
sindaci supplenti sono destinati a subentrare in ordine di anzianità, e sempre nel rispetto dei
requisiti di legge, agli effettivi che eventualmente si rendessero indisponibili nel corso del
mandato. Il Presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.
Il Collegio dei sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell’assemblea
convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
La cessazione del Collegio dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui
l’organo è stato ricostituito.
Art. 40
COMPETENZA E RIUNIONI
Il collegio sindacale vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi
di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo,
amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.
Il collegio sindacale esercita inoltre la revisione legale dei conti nel caso previsto dall’articolo
2409 -bis, comma 2, codice civile.
Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle riunioni dell’organo deve redigersi
apposito verbale sottoscritto dagli intervenuti.
Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e
delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
Il collegio dei sindaci deve assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione, alle
assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo.
In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il collegio
sindacale deve convocare l’assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge. Può
altresì, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare
l’assemblea qualora nell’espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante
gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.
Il collegio dei sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, deve indicare
specificamente nella relazione prevista dall’art. 2429 del codice civile i criteri seguiti nella
gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico. Deve, inoltre, documentare la
condizione di prevalenza ai sensi dell’articolo 2513 del codice civile, I sindaci possono in ogni
momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad
effettuare gli accertamenti periodici. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi
verbale da inserirsi nell'apposito libro.
Art. 41
REVISIONE LEGALE DEI CONTI
La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione
legale.
L’incarico di revisore legale dei conti è conferito dall’assemblea, su proposta motivata del
collegio sindacale ove nominato; l’assemblea determina il corrispettivo spettante al revisore o
alla società di revisione legale per l’intera durata dell’incarico e gli eventuali criteri per
l’adeguamento di tale corrispettivo durante l’incarico.
L’incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell’assemblea convocata per
Pag. n.25
l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell’incarico.
Nel caso di società di revisione legale i requisiti di eleggibilità, compatibilità e qualificazione
professionale previsti dal Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e successive disposizioni
applicative, nonché dal presente articolo si applicano con riferimento ai soci della medesima
società ed ai soggetti incaricati della revisione legale.
Il revisore o la società incaricati della revisione legale dei conti, conformemente alle
prescrizioni di cui all’art. 14 del
Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e successive
disposizioni di attuazione:
1) verificano nel corso dell’esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta
rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
2) verificano se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle
risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme
che li disciplinano;
3) esprimono e con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio
consolidato, ove redatto.
Il revisore o la società incaricati della revisione legale dei conti esercitano, inoltre, le altre
funzioni, i poteri ed i doveri previsti dal Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e
successive disposizioni di attuazione.
Ricorrendo i presupposti di cui all’art.2409-bis del codice civile, l’assemblea potrà affidare la
revisione legale dei conti al collegio sindacale, ove questo sia nominato.
Pag. n.26
TITOLO VII
DISPOSIZIONI VARIE
ART. 42
SCIOGLIMENTO
La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge. L’assemblea straordinaria quando
intervenga il voto favorevole di almeno 3 (tre) quarti dei soci iscritti nel libro dei soci potrà
deliberare lo scioglimento anticipato della società.
Nel caso si verifichi una delle suddette cause di scioglimento, gli amministratori ne daranno
notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del registro
delle imprese.
Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberato lo
scioglimento della stessa, l'assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni
dell'atto costitutivo e dello statuto, disporrà in merito a:
a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di
liquidatori;
b) la nomina dei liquidatori, preferibilmente scelti fra i soci, con indicazione di quelli cui spetta
la rappresentanza della società;
c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con
particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli
beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa,
ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore
realizzo.
Ai liquidatori potrà essere conferito il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione
della società, salvo quelli che dovranno comunque essere deliberati dall’assemblea.
I liquidatori dovranno procedere nel più breve termine possibile a regolare tutte le pendenze,
formando in unione agli amministratori, l’inventario e il bilancio sottoscritto dagli uni e dagli
altri da cui risulti esattamente lo stato attivo e passivo della società.
Essi ricevono e custodiscono i libri consegnati dagli amministratori, il patrimonio e i
documenti della società e debbono tenere le registrazioni giornaliere di tutte le operazioni
riguardanti la liquidazione in ordine di data.
Pag. n.27
I
liquidatori
non
possono
intraprendere
nessuna
nuova
operazione
commerciale
e
contravvenendo a questo divieto si rendono personalmente e solidamente responsabili delle
operazioni intraprese.
La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa
eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le
maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto. I soci che non
abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno
diritto di recedere.
ART. 43
DEVOLUZIONE PATRIMONIALE
In caso di scioglimento della cooperativa l'intero patrimonio sociale sarà devoluto ai fondi
mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, dedotti esclusivamente
nell’ordine:
a) il rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori;
b) il rimborso delle azioni versate dai soci lavoratori.
ART. 44
CLAUSOLA ARBITRALE
Tutte le controversie derivanti dal presente statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea
e
più
in generale
interpretazione
e
dal
rapporto
l'applicazione
sociale
delle
,
ivi
comprese
disposizioni
quelle
statutarie
e
relative alla validità,
regolamentari
o
delle
deliberazioni adottate dagli organi sociali e quelle relative a recesso od esclusione dei soci,
che dovessero insorgere tra la società ed i soci, o tra soci, devono essere rimesse alla
decisione di un collegio di tre arbitri da nominarsi a cura del Presidente dell’Ordine dei
Giornalisti della Provincia di Bologna; l'autorità di nomina provvederà anche alla designazione
del presidente del collegio.
Ove il soggetto designato non provveda, la nomina degli arbitri sarà effettuata, su istanza
della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede legale la
cooperativa.
Rientrano nella presente clausola compromissoria anche le controversie promosse da
amministratori, liquidatori e sindaci ovvero promosse nei loro confronti, essendo la presente
clausola per essi vincolante dal momento dell'accettazione del relativo incarico.
L'arbitrato avrà sede nel luogo ove ha sede legale la cooperativa
Pag. n.28
La parte che ricorre al collegio dovrà precisare l'oggetto della controversia.
L'arbitrato sarà rituale e gli arbitri decideranno secondo diritto determinando, altresì, la
ripartizione dei costi dell'arbitrato tra le parti.
Le modifiche della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera
assembleare assunta con la maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei soci. I soci
assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il recesso.
ART. 45
DISPOSIZIONI FINALI
Le clausole mutualistiche, di cui agli artt. 25, 26, 27 e 43 sono inderogabili e devono essere in
fatto osservate.
Pag. n.29
Ditta n.
CORSO BACCHILEGA COOP.DI GIORNAL
VIA EMILIA, 25
40026 IMOLA
1
Anno 2012
Gruppo
15 INDUSTRIE POLIGRAF.-EDITORIALI ED AFFINI
**
Anno %ord.
Specie
%ant.
03
:
20 FAENZA
Codice tabella conti
:
12 LICENZ.D'USO SOFT.A TEMP.INDET
STAMPA AL
31/10/2012
pag.
1
Editori di libri,giornali e agen. stampa
Tot. da ammor.
Fdo.amm.ant.
Codice ubicazione
15 . 03 . 45 SOFTWARE
01531471207
01531471207
BO
PROSPETTO CESPITI AMMORTIZZABILI PER UBICAZIONE (FIS)
Cod. Descrizione Cespite
**
cod.fis.:
part.iva:
Plusv./Minusv.
Plusv/Min.ind.
percentuale di amm.to normale
Totale ammort.
Tot.amm.ind.
Eliminazione
Elimin. ind.
Residuo amm.le
33,34
12 CREATIVE SUITE STANDARD WIN FULL
2002
1.499,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21 4 AGGIORNAMENTI DA OFFICE 97 PRO
A OFFICE XP PROFESSIONAL WIN 32
MOLP
2002
1.240,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22 MDAEMON STANDARD 5.0 1 ANNO UP 1
2002
220,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
41 2 CREATIVE SUITES STD 1.6 WIN UP
2004
1.179,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.540,00
0,00
0,00
0,00
427,81
0,00
0,00
0,00
85,31
5.678,58
0,00
0,00
0,00
427,81
0,00
0,00
0,00
85,31
67 MICROSOFT WINDOWS SERVER STAND 2010
COD P73-04982 LIC. OLP NL
TOTALE
12 LICENZ.D'USO SOFT.A TEMP.INDET
Totale Immobilizzazioni
Totale Fondi ammortamento
Totale Fondi ammortamento ant.
Totale Fondi ammortamento ind.
Totale Ammortamento ordinario
Totale Ammortamento anticipato
Totale Ammortamento indeducib.
**
27,78
Codice tabella conti
:
5.678,58
5.593,27
0,00
0,00
427,81
0,00
0,00
Totale Plusvalenze
Totale Plusvalenze non tass
Totale Minusvalenze
Totale Minusvalenze non ded.
Totale Eliminazione
Totale Eliminazione non ded.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
84/10/050
84/10/055
50 IMPIANTI GENERICI
15 . 03 . 34 Altri oneri pluriennali
percentuale di amm.to normale
20,00
2 IMPIANTO DI RETE PER UFFICIO DI
VIA SEVEROLI 31, COMPLETO DI
INSTALLAZIONE E CERTIFICAZIONE
2009
13,88
3.620,00
0,00
0,00
0,00
502,46
0,00
0,00
0,00
1.308,27
5 CABLAGGIO IMPIANTO NUOVO UFFICIO
VIA SEVEROLI 33/ ZANELLI 8
COMPLETO DI INSTALLAZIONE
2009
13,88
5.640,00
0,00
0,00
0,00
782,83
0,00
0,00
0,00
2.038,31
9.260,00
0,00
0,00
0,00
1.285,29
0,00
0,00
0,00
3.346,58
TOTALE
50 IMPIANTI GENERICI
Totale Immobilizzazioni
Totale Fondi ammortamento
Totale Fondi ammortamento ant.
Totale Fondi ammortamento ind.
Totale Ammortamento ordinario
Totale Ammortamento anticipato
Totale Ammortamento indeducib.
**
03/15/015
04/15/015
04/15/015
04/15/015
74/15/015
Codice tabella conti
15 . 03 .
:
9.260,00
5.913,42
0,00
0,00
1.285,29
0,00
0,00
06/10/005
07/10/005
07/10/005
07/10/005
75/10/005
76/10/005
75/10/006
Totale Plusvalenze
Totale Plusvalenze non tass
Totale Minusvalenze
Totale Minusvalenze non ded.
Totale Eliminazione
Totale Eliminazione non ded.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
64/05/106
64/05/110
84/10/040
84/10/045
84/10/050
84/10/055
60 MOBILI E MACCH.ORDIN.D'UFFIC.
9 Mobili e macchine ordinarie d'ufficio
percentuale di amm.to normale
12,00
44 PARETE DIVISORIA
2001
479,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45 ARMADIO METALLICO CON ANTE SCOR
GRIGIO CM150x45x200
2001
351,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
46 SCRIVANIA GRIGIA,CON ESTENSIONE
COMPLANARE E PORTATASTIERA
2001
316,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
47 CASSETTIERA SU RUOTE A 3 CASSETT
2001
122,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50 POLTRONCINA SU RUOTE CON BRACCI 2002
REGOLAZIONE IN ALTEZZA E PROFOND
160,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ditta n.
CORSO BACCHILEGA COOP.DI GIORNAL
VIA EMILIA, 25
40026 IMOLA
1
Anno 2012
Gruppo
cod.fis.:
part.iva:
BO
PROSPETTO CESPITI AMMORTIZZABILI PER UBICAZIONE (FIS)
15 INDUSTRIE POLIGRAF.-EDITORIALI ED AFFINI
Cod. Descrizione Cespite
Anno %ord.
Specie
%ant.
01531471207
01531471207
03
STAMPA AL
31/10/2012
pag.
2
Editori di libri,giornali e agen. stampa
Tot. da ammor.
Fdo.amm.ant.
Plusv./Minusv.
Plusv/Min.ind.
Totale ammort.
Tot.amm.ind.
Eliminazione
Elimin. ind.
Residuo amm.le
51 POLTRONCINA SU RUOTE CON BRACCI 2002
REGOLAZIONE IN ALTEZZA E PROFOND
160,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
52 POLTRONCINA SU RUOTE CON BRACCI 2002
REGOLAZIONE IN ALTEZZA E PROFOND
160,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
53 POLTRONCINA SU RUOTE CON BRACCI 2002
REGOLAZIONE IN ALTEZZA E PROFOND
160,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
54 POLTRONCINA SU RUOTE CON BRACCI 2002
REGOLAZIONE IN ALTEZZA E PROFOND
160,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
55 POLTRONCINA SU RUOTE CON BRACCI 2002
REGOLAZIONE IN ALTEZZA E PROFOND
160,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
56 6 SEDUTE FISSE IMPILABILI,SEDILE
SCHIENALE IMBOTTITO COLORE GRIGI
NUMERO SEI (6)
2002
216,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
57 CASSETTIERA IN MELAMINICO SU RUO
CASSETTI COLORE GRIGIO DIMENSION
CM 42x55x55
2002
128,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
58 2 ANGOLI DI RACCORDO A 90ø COLOR
CON BORDO IN GOMMA NERA
2002
268,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60 8 PORTA CPU SU RUOTE CM 23x40x34
FINITURA IN ALLUMINIO TOTALE 8 P
2002
254,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
61 3 PALI INDICAZ. IN ACCIAIO CON S
SCORREVOLI BLOCCABILI A MEZZO DU
VOLANTINI
2002
286,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
133 ARMADIO ANTE SCORREVOLI 150*45*2
GRIGIO LUCE
2009
10,00
278,00
0,00
0,00
0,00
27,80
0,00
0,00
0,00
166,80
134 ELEMENTO 90*46.8*68 CON DUE ANTE
SPAZIO E 1 RIPIANO NOCE + MAN.SA
2009
10,00
222,00
0,00
0,00
0,00
22,20
0,00
0,00
0,00
133,20
135 TOP 180*46,8*3,8 NOCE
2009
10,00
49,00
0,00
0,00
0,00
4,90
0,00
0,00
0,00
29,40
136 ELEMENTO CON ANTE A BATTENTI 90*
NOCE CON MAN SATINATA
2009
10,00
512,00
0,00
0,00
0,00
51,20
0,00
0,00
0,00
307,20
137 MOBILE TOP BIFACCIALE COMPLETO D
SCHIENALE E FIANCO TERMINALE NOC
4 ANTE CON SERRATURA
2009
10,00
392,00
0,00
0,00
0,00
39,20
0,00
0,00
0,00
235,20
4.834,97
0,00
0,00
0,00
145,30
0,00
0,00
0,00
871,80
TOTALE
60 MOBILI E MACCH.ORDIN.D'UFFIC.
Totale Immobilizzazioni
Totale Fondi ammortamento
Totale Fondi ammortamento ant.
Totale Fondi ammortamento ind.
Totale Ammortamento ordinario
Totale Ammortamento anticipato
Totale Ammortamento indeducib.
**
Codice tabella conti
:
4.834,97
3.963,17
0,00
0,00
145,30
0,00
0,00
06/20/005
07/20/005
07/20/005
07/20/005
75/20/005
76/20/005
75/20/006
Totale Plusvalenze
Totale Plusvalenze non tass
Totale Minusvalenze
Totale Minusvalenze non ded.
Totale Eliminazione
Totale Eliminazione non ded.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
64/05/106
64/05/110
84/10/040
84/10/045
84/10/050
84/10/055
62 MACCHINE ELETTROM.D'UFFICIO
15 . 03 . 10 Macchine d'ufficio elettrom. e elettron.
percentuale di amm.to normale
20,00
207 SISTEMA TELEFONICO PANASONIC KX
EQ 8/16+16
2002
6.769,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
213 PRINT SERVER JETDIRECT 500X 10/1
TX HEWLETT PACKARD
2002
397,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
218 GRUPPO DI CONTINUITA' SSF ACTIVE
00139T049290003
2002
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8 SWITCH + (2 HARD DISK IN CESPITE
A COMPLETAMENTO
NEL 2006 SWITCH TRASFERITO A FAE
2003
2.226,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ditta n.
CORSO BACCHILEGA COOP.DI GIORNAL
VIA EMILIA, 25
40026 IMOLA
1
Anno 2012
Gruppo
cod.fis.:
part.iva:
BO
PROSPETTO CESPITI AMMORTIZZABILI PER UBICAZIONE (FIS)
15 INDUSTRIE POLIGRAF.-EDITORIALI ED AFFINI
Cod. Descrizione Cespite
Anno %ord.
Specie
%ant.
01531471207
01531471207
03
STAMPA AL
31/10/2012
pag.
3
Editori di libri,giornali e agen. stampa
Tot. da ammor.
Fdo.amm.ant.
Plusv./Minusv.
Plusv/Min.ind.
Totale ammort.
Tot.amm.ind.
Eliminazione
Elimin. ind.
Residuo amm.le
68 SERVER PL ML350TG4 XEON COMPLET
HARD DISK, MASTERIZZ.,ALIMENTATO
SCHEDE MATR.GBJ4490047
2005
3.050,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
96 SCANNER EXPRESSION 1680 EPSON
MATR. DATW004063
2005
750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
101 INTERFACCIA GSM CELLROUTE ANALO
A COMPLETAMENTO CESPITE 207
2005
490,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110 HP SWITCH PROCURVE 2626
24P10/100+2/1000
2005
528,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
116 NOTEBOOK CQ NX 9030 MATR. CNF449 2005
COMPLETO DI CARE PACK, ESPANSION
MB E BORSA NERA TARGUS
1.440,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
117 P.C. DC7100 CMT MATR. CZC4510648
MONITOR+ESPANSIONE 256MB DDRAM
2005
960,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
253 SCANNER EXPRESSION 1680 EPSON
MATR. DATW005222
2005
772,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
258 GRUPPO DI CONTINUITA' AROS SXR 4
CON POTENZA KW 4
2005
1.850,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
269 P.C. DC7700 CMT MATR. CZC7023TFH
2007
8,34
880,00
0,00
0,00
0,00
73,33
0,00
0,00
0,00
14,67
282 ARMADIO DI RETE PER APPARATI ATT
INSTALLATO E CERTIFICATO
2007
8,34
690,00
0,00
0,00
0,00
57,49
0,00
0,00
0,00
11,51
283 FOTORIPRODUTTORE COPIA 1600 OLIV
MATR. 6503701 - PLATEN COVER
2007
8,34
900,00
0,00
0,00
0,00
74,99
0,00
0,00
0,00
15,01
304 P.C DX2450MT MATR. CZC8415MFL
COMPLETO DI SCHEDA DI RETE
2009
16,66
230,00
0,00
0,00
0,00
38,32
0,00
0,00
0,00
76,68
308 PIATTAFORMA TELEFONICA AVAYA OFF 2009
IP 500 COMPLETO DI 8 TELEFONI DI
16,66
6.000,00
0,00
0,00
0,00
799,68
199,92
0,00
0,00
2.000,40
310 P.C. DC7900CMT MATR CZC004629C C
DI FLOPPY INTERNO + HARD DISK 25
ESPANSIONE RAM E SCHEDA GRAFICA
2010
16,66
1.020,00
0,00
0,00
0,00
169,93
0,00
0,00
0,00
544,07
325 STAMPANTE MATR. CNHSN48754 LASE
CP2025N
2011
16,66
300,00
0,00
0,00
0,00
49,98
0,00
0,00
0,00
220,02
30.253,32
0,00
0,00
0,00
1.263,72
199,92
0,00
0,00
2.882,36
TOTALE
62 MACCHINE ELETTROM.D'UFFICIO
Totale Immobilizzazioni
Totale Fondi ammortamento
Totale Fondi ammortamento ant.
Totale Fondi ammortamento ind.
Totale Ammortamento ordinario
Totale Ammortamento anticipato
Totale Ammortamento indeducib.
TOTALE
30.253,32
26.571,04
0,00
799,92
1.263,72
0,00
199,92
20 FAENZA
50.026,87
Totale Immobilizzazioni
Totale Fondi ammortamento
Totale Fondi ammortamento ant.
Totale Fondi ammortamento ind.
Totale Ammortamento ordinario
Totale Ammortamento anticipato
Totale Ammortamento indeducib.
**
**
06/20/010
07/20/010
07/20/010
07/20/010
75/20/010
76/20/010
75/20/011
50.026,87
42.040,90
0,00
799,92
3.122,12
0,00
199,92
Codice ubicazione
:
30 LUGO
Codice tabella conti
:
12 LICENZ.D'USO SOFT.A TEMP.INDET
Totale Plusvalenze
Totale Plusvalenze non tass
Totale Minusvalenze
Totale Minusvalenze non ded.
Totale Eliminazione
Totale Eliminazione non ded.
0,00
0,00
Totale Plusvalenze
Totale Plusvalenze non tass.
Totale Minusvalenze
Totale Minusvalenze non ded.
Totale Eliminazione
Totale Eliminazione non ded.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.122,12
199,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
64/05/106
64/05/110
84/10/040
84/10/045
84/10/050
84/10/055
7.186,05
Ditta n.
CORSO BACCHILEGA COOP.DI GIORNAL
VIA EMILIA, 25
40026 IMOLA
1
Anno 2012
Gruppo
cod.fis.:
part.iva:
BO
PROSPETTO CESPITI AMMORTIZZABILI PER UBICAZIONE (FIS)
15 INDUSTRIE POLIGRAF.-EDITORIALI ED AFFINI
Cod. Descrizione Cespite
Anno %ord.
Specie
%ant.
15 . 03 . 45 SOFTWARE
03
STAMPA AL
31/10/2012
pag.
4
Editori di libri,giornali e agen. stampa
Tot. da ammor.
Fdo.amm.ant.
Plusv./Minusv.
Plusv/Min.ind.
percentuale di amm.to normale
9 MICROSOFT OFFICE XP PROFESSIONA
NUMERO 5 LICENZE
01531471207
01531471207
Totale ammort.
Tot.amm.ind.
Eliminazione
Elimin. ind.
Residuo amm.le
33,34
2002
1.650,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33 CREATIVE SUITE STANDARD 1.0
WIN UPGRADE ITA
2003
597,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
39 N. 3 CREATIVE SUITES STD 1.6 WIN
UPG ITA
2004
1.722,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.969,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTALE
12 LICENZ.D'USO SOFT.A TEMP.INDET
Totale Immobilizzazioni
Totale Fondi ammortamento
Totale Fondi ammortamento ant.
Totale Fondi ammortamento ind.
Totale Ammortamento ordinario
Totale Ammortamento anticipato
Totale Ammortamento indeducib.
**
Codice tabella conti
:
3.969,00
3.969,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
percentuale di amm.to normale
54 RETE DATI LUGO COMPLETA DI
INSTALLAZIONE E CERTIFICAZIONE
1 IMPIANTO DI RETE NUOVO UFFICIO A
COMPLETO DI INSTALLAZIONE E
CERTIFICAZIONE
CORSO MATTEOTTI, 8
2005
2007
Codice tabella conti
15 . 03 .
13,88
50 IMPIANTI GENERICI
Totale Immobilizzazioni
Totale Fondi ammortamento
Totale Fondi ammortamento ant.
Totale Fondi ammortamento ind.
Totale Ammortamento ordinario
Totale Ammortamento anticipato
Totale Ammortamento indeducib.
**
:
Totale Plusvalenze
Totale Plusvalenze non tass
Totale Minusvalenze
Totale Minusvalenze non ded.
Totale Eliminazione
Totale Eliminazione non ded.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
84/10/050
84/10/055
50 IMPIANTI GENERICI
15 . 03 . 34 Altri oneri pluriennali
TOTALE
03/15/015
04/15/015
04/15/015
04/15/015
74/15/015
3.969,00
3.593,38
0,00
0,00
467,62
0,00
0,00
20,00
600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.369,00
0,00
0,00
0,00
467,62
0,00
0,00
0,00
375,62
3.969,00
0,00
0,00
0,00
467,62
0,00
0,00
0,00
375,62
06/10/005
07/10/005
07/10/005
07/10/005
75/10/005
76/10/005
75/10/006
Totale Plusvalenze
Totale Plusvalenze non tass
Totale Minusvalenze
Totale Minusvalenze non ded.
Totale Eliminazione
Totale Eliminazione non ded.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
64/05/106
64/05/110
84/10/040
84/10/045
84/10/050
84/10/055
60 MOBILI E MACCH.ORDIN.D'UFFIC.
9 Mobili e macchine ordinarie d'ufficio
percentuale di amm.to normale
12,00
106 UFFICIO CAPO REDATTORE COMPOST
SCRIVANIE+RACCORDO
2005
10,00
447,00
0,00
0,00
0,00
44,70
0,00
0,00
0,00
53,64
107 N. 7 CASSETTIERA SU RUOTE A 3 CA
2005
10,00
882,00
0,00
0,00
0,00
88,20
0,00
0,00
0,00
105,84
108 ELEMENTO DIVISORIO CON ANTE A BA
SERRATURA E FIANCO TERMINALE
2005
10,00
833,00
0,00
0,00
0,00
83,30
0,00
0,00
0,00
99,96
109 ELEMENTO SPAZIO CM 90*46,8*230,6
CON ANTE BATTENTI E PIANI INT.RE
2005
10,00
1.107,00
0,00
0,00
0,00
110,70
0,00
0,00
0,00
132,84
110 UFFICIO REDAZIONE LUGO COMPOSTO 2005
SCRIVANIE + RACCORDO + GAMBA+ TR
PIANO PER REALIZZARE TAVOLO A "T
10,00
1.168,00
0,00
0,00
0,00
116,80
0,00
0,00
0,00
140,16
120 N. 6 POLTRONCINE SU RUOTE SENZA
BRACCIOLI, SCHIENALE H. 40 CM AL
GAS, REG. IN ALTEZZA ROSSO
2005
10,00
1.071,53
0,00
0,00
0,00
107,15
0,00
0,00
0,00
128,61
121 N. 6 SEDUTE A 4 PIEDI IMPILABILE
IN ACCIAIO NERO + SEDILE E SCHIE
2005
10,00
222,00
0,00
0,00
0,00
22,20
0,00
0,00
0,00
26,64
Ditta n.
CORSO BACCHILEGA COOP.DI GIORNAL
VIA EMILIA, 25
40026 IMOLA
1
Anno 2012
Gruppo
cod.fis.:
part.iva:
BO
PROSPETTO CESPITI AMMORTIZZABILI PER UBICAZIONE (FIS)
15 INDUSTRIE POLIGRAF.-EDITORIALI ED AFFINI
Cod. Descrizione Cespite
Anno %ord.
Specie
%ant.
01531471207
01531471207
03
STAMPA AL
31/10/2012
pag.
5
Editori di libri,giornali e agen. stampa
Tot. da ammor.
Fdo.amm.ant.
Plusv./Minusv.
Plusv/Min.ind.
Totale ammort.
Tot.amm.ind.
Eliminazione
Elimin. ind.
Residuo amm.le
124 PARETE DIVISORIA RECEPTION UFFIC
2006
10,00
1.881,00
0,00
0,00
0,00
188,10
0,00
0,00
0,00
451,44
130 ANGOLO + COPPIA GAMBE+TRAVE E
FIANCO A COMPLETAMENTO UFFICIO
2007
10,00
402,00
0,00
0,00
0,00
40,20
0,00
0,00
0,00
144,72
8.013,53
0,00
0,00
0,00
801,35
0,00
0,00
0,00
1.283,85
TOTALE
60 MOBILI E MACCH.ORDIN.D'UFFIC.
Totale Immobilizzazioni
Totale Fondi ammortamento
Totale Fondi ammortamento ant.
Totale Fondi ammortamento ind.
Totale Ammortamento ordinario
Totale Ammortamento anticipato
Totale Ammortamento indeducib.
**
Codice tabella conti
:
8.013,53
6.729,68
0,00
0,00
801,35
0,00
0,00
06/20/005
07/20/005
07/20/005
07/20/005
75/20/005
76/20/005
75/20/006
Totale Plusvalenze
Totale Plusvalenze non tass
Totale Minusvalenze
Totale Minusvalenze non ded.
Totale Eliminazione
Totale Eliminazione non ded.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
64/05/106
64/05/110
84/10/040
84/10/045
84/10/050
84/10/055
62 MACCHINE ELETTROM.D'UFFICIO
15 . 03 . 10 Macchine d'ufficio elettrom. e elettron.
percentuale di amm.to normale
231 SISTEMA TELEFONICO COMPLETO PAN 2002
KX TD 816 COMPLETO DI 12 APPAREC
20,00
3.936,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2003
850,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2005
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
127 FOTORIPRODUTTORE COPIA 16 OLIVET 2005
MATR. 3081624 + PLATEN COVER
950,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
266 PERSONAL COMPUTER DC7700 MATR.
CZC64223XC + HARD DISK+ FLOPPY D
INTERNO
2006
880,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
332 CENTRALINO AVAYA COMPLETO DI 5
APPARECCHI
2012
2.781,00
0,00
0,00
0,00
231,66
0,00
0,00
0,00
2.549,34
10.897,00
0,00
0,00
0,00
231,66
0,00
0,00
0,00
2.549,34
22 PERSONAL COMPUTER CQ D530SFF
MATR. CXC326110F
112 STAMPANTE LASERJET 5100 MATR.
CNGG145443
TOTALE
62 MACCHINE ELETTROM.D'UFFICIO
Totale Immobilizzazioni
Totale Fondi ammortamento
Totale Fondi ammortamento ant.
Totale Fondi ammortamento ind.
Totale Ammortamento ordinario
Totale Ammortamento anticipato
Totale Ammortamento indeducib.
TOTALE
8,33
10.897,00
8.347,66
0,00
0,00
231,66
0,00
0,00
30 LUGO
Totale Immobilizzazioni
Totale Fondi ammortamento
Totale Fondi ammortamento ant.
Totale Fondi ammortamento ind.
Totale Ammortamento ordinario
Totale Ammortamento anticipato
Totale Ammortamento indeducib.
Totale Plusvalenze
Totale Plusvalenze non tass
Totale Minusvalenze
Totale Minusvalenze non ded.
Totale Eliminazione
Totale Eliminazione non ded.
26.848,53
26.848,53
22.639,72
0,00
0,00
1.500,63
0,00
0,00
TOTALE GENERALE
Totale Immobilizzazioni
Totale Fondi ammortamento
Totale Fondi ammortamento ant.
Totale Fondi ammortamento ind.
Totale Ammortamento ordinario
Totale Ammortamento anticipato
Totale Ammortamento indeducib.
06/20/010
07/20/010
07/20/010
07/20/010
75/20/010
76/20/010
75/20/011
0,00
0,00
1.500,63
0,00
Totale Plusvalenze
Totale Plusvalenze non tass.
Totale Minusvalenze
Totale Minusvalenze non ded.
Totale Eliminazione
Totale Eliminazione non ded.
76.875,40
0,00
76.875,40
64.680,62
0,00
799,92
4.622,75
0,00
199,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Totale Plusvalenze
Totale Plusvalenze non tass.
Totale Minusvalenze
Totale Minusvalenze non ded.
Totale Eliminazione
Totale Eliminazione non ded.
0,00
0,00
64/05/106
64/05/110
84/10/040
84/10/045
84/10/050
84/10/055
4.208,81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.622,75
199,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.394,86
CORSO BACCHILEGA cooperativa di giornalisti
Situazione patrimoniale al 31/10/2012
degli elementi attivi e passivi oggetto della scissione
VOCI DI BILANCIO
DARE
AVERE
03/00/000 Immobilizzazioni immateriali
9.647,58
06/10/000 impianti generici
13.229,00
06/20/005 Mobili e macchine uff.ord.
12.848,50
06/20/010 Macchine elettr.d'ufficio
41.150,32
totale immobilizzazioni
76.875,40
04/00/000 f.do immobilizz.immat
07/10/000 f.do impianti generici
0720/005 f.do mobili e macchine uff
07/20/010 f.do macchine elettr.ufficio
totale fondo ammortamento
11/20/005 prodotti finiti
14/00/000 crediti v/clienti
16/10/000 f.do svalut.crediti
18/45/005 crediti per cauzioni
18/45/502 cauzioni u.l. faenza
18/45/503 cauzioni u.l. lugo
totale cauzioni
20/30/005 titoli non immobilizzazioni
18/45/091 crediti oltre eserc.succ.
24/05/007 unipol banca
24/05/502 c/c/p/ sette sere
totale disponibilità liquide
quota abbonamenti 2013
28/05/005 quota r Poletti
2805/005 quota Baravelli
28/05/005 quota Fossi
capitale sociale
31/05/513 tfr Poletti
31/05/514 tfr Timo Maria Pia
31/05/516 tfr Baravelli Massimiliano
31/05/526 tfr Fossi Christian
31/05/528 tfr Staffa Samuele
totale tfr lavoro subordinato
40//00/000 debiti v/fornitori
TOTALI
9.562,27
9.506,80
10.692,85
35.718,64
65.480,56
760,45
98.225,09
491,13
2.504,99
4.142,50
3.150,00
9.797,49
50.000,00
8.511,11
490,53
768,82
1.259,35
32.351,48
525,00
525,00
525,00
1.575,00
6.188,32
9.869,77
12.983,77
1.024,34
1.474,30
31.540,50
44.012,28
275.760,57 143.099,47
132.661,10
CONGUAGLIO IN DENARO
117.338,90
TOTALE PATRIMONIO NETTO SCISSO
250.000,00
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progetto di scissione parziale asimmetrica della