Contrattazione e contratto
collettivo
• La contrattazione collettiva rappresenta il
principale istituto delle relazioni industriali
e del diritto sindacale
• Può essere definita come “il processo di
regolamentazione congiunta, tra sindacati
e datori di lavoro, dei rapporti di lavoro”
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Contratto collettivo
• È il prodotto della autonomia contrattuale
collettiva e può essere definito, in linea
generale, come “il contratto con cui i
soggetti collettivi - organizzazioni dei
lavoratori e dei datori di lavoro predeterminano la disciplina dei rapporti
individuali di lavoro (c.d. parte normativa)
e regolano taluni aspetti dei loro rapporti
reciproci (c.d. parte obbligatoria)”
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La mancata attuazione dell’art. 39 Cost.
• L'organizzazione sindacale è libera.
• Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la
loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le
norme di legge.
• È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati
sanciscano un ordinamento interno a base democratica.
• I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono,
rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti,
stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia
obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali
il contratto si riferisce.
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Il “modello” del Costituente
• L’art. 39, commi 2-3-4, Cost. cerca di
coniugare il riconoscimento del pluralismo
sindacale proprio del nuovo regime
democratico con il mantenimento del
contratto di categoria efficace erga omnes
(cioè per tutti i lavoratori della categoria)
caratteristico del sistema corporativo
4
segue
• Erga omnes: vuol dire efficace per tutti i
lavoratori appartenenti alla categoria a
cui si riferisce il contratto collettivo
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c.d. efficacia impeditiva
• L’art. 39, commi 2-3-4, Cost., non hanno
trovato attuazione con legge ordinaria, per
motivi politico-sindacali
• Esso,
comunque,
ha
un’efficacia
impeditiva: impedisce cioè qualsiasi
soluzione alternativa a quella ivi prevista
per conferire al contratto collettivo efficacia
generale (erga omnes)
6
segue
• Attenzione: non significa certo che l’art.
39, commi 2-3-4, sia da ritenersi
abrogato!!
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I 2 grandi problemi della contrattazione
collettiva
• Efficacia soggettiva: a chi si applica il contratto
collettivo? A tutti i lavoratori appartenenti alla
categoria a cui si riferisce?
• Efficacia oggettiva (Inderogabilità): è il tema dei
rapporti tra contratto collettivo e contratto
individuale
Efficacia soggettiva (o ambito
di efficacia)
• Conseguenze della mancata attuazione
dell’art. 39, commi 2-3-4, Cost.
• Come si fa allora a capire su cosa fondare
l’efficacia soggettiva di un contratto
collettivo (in mancanza dell’attuazione
della norma costituzionale)?
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Il contratto collettivo di diritto
comune
• Ricorso alle categorie del diritto privato (o
diritto comune): da qui l’espressione di
contratto collettivo di diritto comune,
cioè interpretato alla luce delle regole dei
contratti in generale, contenute nel codice
civile (artt. 1322 ss.)
10
segue
• Come può un contratto collettivo, stipulato
cioè da soggetti collettivi (organizzazioni
sindacali e associazioni datoriali), produrre
effetti nella sfera giuridica dei singoli
lavoratori?
• Cioè sul piano dei rapporti individuali di
lavoro?
11
segue
• Alla luce del diritto comune, si ricorre
all’istituto della “rappresentanza”
• I singoli lavoratori, associandosi al
sindacato
(cioè
iscrivendosi),
conferiscono ad esso, implicitamente o
esplicitamente, il potere di stabilire le
condizioni
dei
propri
rapporti
individuali di lavoro, in loro nome e per
loro conto
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Efficacia limitata agli iscritti
• Pertanto, soltanto il datore di lavoro iscritto
all’organizzazione sindacale dei datori di
lavoro è tenuto all’applicazione del
contratto collettivo nei confronti dei soli
lavoratori iscritti ai sindacati stipulanti
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Operazioni giurisprudenziali di
estensione dell’ambito di efficacia
• I giudici hanno posto in essere alcune
interpretazioni tese ad allargare/estendere, in
via diretta o indiretta, l’ambito di efficacia del
contratto collettivo, sulla consapevolezza della
naturale vocazione del contratto collettivo ad
esprimere una disciplina generale, per tutti i
lavoratori appartenenti ad una determinata
categoria (vocazione frustrata dalla mancata
attuazione dell’art. 39 Cost.)
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L’operazione più importante
• Applicazione dei minimi tariffari e art.
36 Cost.
• Combinato disposto dell’art. 36 Cost. e
dell’art. 2099, comma 2, c.c.
15
segue
• Art.
36
Cost.:
è
una
norma
immediatamente precettiva, anche nei
rapporti tra privati
• “Il prestatore di lavoro ha diritto ad una
retribuzione proporzionata alla quantità e
qualità del suo lavoro e in ogni caso
sufficiente ad assicurare a sé e alla
famiglia una esistenza libera e dignitosa”
16
segue
• Articolo 2099, comma 2, c.c.
• … In mancanza (di norme corporative o) di
accordo tra le parti, la retribuzione e
determinata dal giudice, tenuto conto, ove
occorra, del parere delle associazioni
professionali.
•
17
segue
• La combinazione interpretativa di queste
due norme produce un interessante
risultato interpretativo
• Il contratto collettivo acquista, per effetto
della sentenza del Giudice, una funzione
parametrica, al fine di individuare la
retribuzione del lavoratore che sia in linea
con i principi di cui all’art. 36 Cost.
18
segue
• Non è il contratto collettivo ex se a
produrre efficacia oltre la schiera degli
iscritti alle associazioni stipulanti
• È l’art. 36 Cost., mediato dall’art. 2099 c.c.
(e quindi dall’intervento del Giudice), a
produrre tale effetto, limitatamente alla
parte retributiva del contratto collettivo
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Interventi legislativi sull’ambito di
efficacia del contratto collettivo
• Legge 741/1959: c.d. legge Vigorelli, sulla
recezione in decreti dei contratti collettivi;
• Art. 36 della legge n. 300/70: in ipotesi di
appalto pubblico, c’è l’obbligo per
l’appaltatore di applicare, nei confronti dei
lavoratori
dipendenti,
condizioni
di
trattamento economico non inferiori a
quelle risultanti dai contratti collettivi di
lavoro della categoria
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Efficacia oggettiva o
Inderogabilità
• Riguarda i rapporti
negoziale
collettiva
negoziale individuale
tra
e
autonomia
autonomia
• Può un contratto individuale di lavoro
“peggiorare” le condizioni, ad esempio
retributive, fissate in un contratto
collettivo nazionale di lavoro?
21
segue
• Il singolo lavoratore ed il singolo datore di
lavoro possono pattuire una disciplina del
rapporto individuale meno favorevole al
primo rispetto a quella predeterminata dal
contratto collettivo?
22
segue
• Art. 2077 c.c. - Efficacia del contratto
collettivo sul contratto individuale
• I contratti individuali di lavoro tra gli appartenenti alle
categorie alle quali si riferisce il contratto collettivo
devono uniformarsi alle disposizioni di questo.
•
Le clausole difformi dei contratti individuali, preesistenti o
successivi al contratto collettivo, sono sostituite di diritto
da quelle del contratto collettivo, salvo che contengano
speciali condizioni più favorevoli ai prestatori di lavoro.).
23
segue
• La giurisprudenza considera ancora
vigente l’art. 2077 c.c. e riferibile ai
contratti collettivi di diritto comune
• L’art. 2077 è la “fonte” dell’efficacia
normativa inderogabile del contratto
collettivo
24
segue
• Siffatta prevalenza (la inderogabilità), secondo la
dottrina, risponde alla funzione economico-sociale del
contratto collettivo e non è incompatibile con la natura
privatistica del sindacato e del contratto collettivo
• (in senso contrario, invece, si può sostenere che proprio
il diritto comune - segnatamente la disciplina del
mandato con rappresentanza - non prevede che il
mandante, nel nostro caso, i lavoratori o i datori, debba
restare fedele a vita alla disciplina dell’affare posta in
essere dal mandatario e non possa modificare la
disciplina fissata a livello di contratto collettivo
25
Nuovo testo dell’art. 2113 c.c.
• Nel 1973, viene riscritto l’art. 2113 c.c. e si
inseriscono
alcuni
elementi
molto
importanti ai fini del nostro discorso
26
segue
• Art. 2113, comma 1, c.c.
• Le rinunzie e le transazioni, che hanno per
oggetto diritti del prestatore di lavoro
derivanti da disposizioni inderogabili
della legge e dei contratti o accordi
collettivi concernenti i rapporti di cui
all’Articolo 409 Cod. Proc. Civ., non sono
valide.
27
segue
• In sostanza, il legislatore attribuisce al
contratto
collettivo
la
forza
di
caducare/invalidare ogni manifestazione
abdicativa, o modificativa in peius,
espressa
a
livello
di
autonomia
contrattuale individuale
28
segue
• Se sono invalide le rinunzie e le
transazioni concluse dal singolo lavoratore
aventi ad oggetto diritti sanciti dal contratto
collettivo, lo saranno anche pattuizioni
individuali difformi dal contratto collettivo
concluse all’atto dell’assunzione
29
segue
• La norma del contratto collettivo è
praticamente assimilata alla norma di
legge
30
Derogabilità in melius ad opera
del contratto individuale
• L’inderogabilità del contratto collettivo
opera solo a vantaggio e non a danno del
lavoratore (c.d. funzione di tutela
minimale del contratto collettivo)
• Pertanto, sono sempre legittime le
previsioni migliorative del contratto
individuale
31
segue
• Come si fa a stabilire che un trattamento
collettivo sia più o meno favorevole al
lavoratore
rispetto
al
trattamento
individuale?
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criterio
• c.d. criterio del conglobamento
• Non
bisogna
raffrontare
singole
clausole/micro-disposizioni, ma occorre
guardare all’insieme delle clausole che
costituiscono un istituto
33
segue
• Ogni singolo “istituto” (ad es. retribuzione,
orario
e
pause)
trova
integrale
applicazione o nel contratto collettivo o nel
contratto individuale, non potendosi
scegliere un po’ dell’uno e un po’ dell’altro.
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Nel settore pubblico
• Diversità rispetto al settore privato, fissate
dalla legge (d.lgs. n. 165/01 s.m.)
• Soggetti: ARAN e sindacati rappresentativi
• Presenza di interessi
contrattazione collettiva
generali
nella
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Contratto collettivo - ASSOCIAZIONE ETABETAGAMMA