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D.D.G. n.
166
REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO TERRITORIO E AMBIENTE
DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA
Il DIRIGENTE GENERALE URBANISTICA
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la legge 17/08/1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge 03/11/1952 n.1902;
VISTA la legge regionale 05/08/1958 n.22;
VISTA la legge 30/07/1959 n.615;
VISTA la legge 05/07/1966 n.517;
VISTA la legge regionale 29/12/1962 n. 28 e in particolare gli artt. 6 e 8;
VISTO il D.P. Reg. 28 febbraio 1979 n.70;
VISTA la legge regionale 27/12/78 n.71 e in particolare l’art.19;
VISTA la legge regionale 26/03/2002 ed in particolare l’art.112;
VISTA la sindacale prot. n. 67107 trasmessa a mezzo PEC del 27/5/2015 assunta al protocollo DRU al n.
12636 del 28/5/2015 con la quale il Comune di GELA (CL) ha richiesto ulteriore proroga delle misure di
salvaguardia del P.R.G. adottato con delibera commissariale n. 60 del 14/6/2010
VISTO il rapporto del Servizio 3/DRU prot. n. 13176 del 4.06.2015 relativo all’esame della richiesta
di proroga che di seguito, per stralci, si riporta:
Ai sensi dell’art. 4 della L.R. 27.12.1978, n. 71 e ss.mm.ii., con Delibera Commissariale n. 60 del 14/6/2014
è stato adottato il Piano Regolatore Generale e relativi allegati del Comune di Gela.
Con foglio n. 61382 del 13/5/2013, approssimandosi la data di scadenza (14 giugno 2013) delle misure del
salvaguardia del suddetto PRG, il Comune ha richiesto la proroga delle stesse.
In esito alla suddetta richiesta, in condivisione alla proposta del Responsabile pro-tempore di questo
Servizio 3/DRU resa con rapporto prot. n. 11396 del 27/5/2013, con D.D.G. n. 136 del 28/5/2013 notificato al
Comune con nota prot. 11813 del 31/5/2013, le misure di salvaguardia del piano sono state prorogate di
dodici mesi e pertanto fino al 14/6/2014.
Con successivo foglio n. 67107 del 19/5/2014 il Sindaco del Comune di Gela ha richiesto ulteriore proroga
delle misure di salvaguardia del P.R.G. in considerazione dello stato delle procedure ex D. Lgs n. 152/06 e
ss.mm.ii. (VAS) che, ai sensi dell’art. 11, comma 41, della L.R. n. 26/12 modificativo dell’art. 59 della L.R.
6/09, deve essere acquisita anche per i piani adottati anteriormente all’entrata in vigore del citato art. 59.
In accoglimento alla superiore richiesta, con D.D.G. n. 125 del 6/6/2014 notificato al Comune con
dirigenziale n. 12320 del 9/6/204, in aderenza alla proposta del Responsabile pro-tempore del Servizio
3/DRU n. 11356 del 26/5/2014, le misure di salvaguardia del piano sono state prorogate di ulteriore dodici
mesi e pertanto fino al 14/6/2015.
Premesso quanto sopra si reputa opportuno fornire alla S.V. notizie utili alla valutazione della richiesta in
oggetto specificata riportando di seguito quanto già relazionato in ordine allo stato procedurale del P.R.G. di
Gela al Dirigente Generale pro-tempore di questo DRU con rapporto prot. n. 4131 del 23/2/2015:
Nelle more dell’emissione da parte del Servizio 1 VAS/VIA/DRA, del parere motivato ex art. 5 del D.
Lgs n. 152/2006, questo Dipartimento, con nota prot. n. 11187 del 22/5/2014, nel richiedere al Comune di
Gela alcuni chiarimenti in ordine alla pubblicazione presso la Segreteria Generale di alcuni elaborati di
piano (Tavole D0; D4; E5; E4; E0) ha rappresentato tra l’altro che: “Dalla verifica di quanto trasmesso dal
Comune, si rileva che gli atti di pubblicazione riguardanti la deliberazione commissariale n. 60 del
14/6/2010 con la quale è stato adottato il piano, risultano carenti dell’avviso sul quotidiano a diffusione
regionale previsto dall’art. 3 della l.r. 71/78, atto, che da quanto rilevato dalla Determinazione Dirigenziale
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n. 658 del 24/9/2010 risulta essere stato posto in essere mediante l’inserzione sul “Quotidiano di Sicilia”.
Pertanto occorre che (come già richiesto telefonicamente), gli atti di pubblicazione già trasmessi vengano
integrati mediante l’inserzione sul “Quotidiano di Sicilia”…. Per quanto sopra, attesa della definizione
della trasmissione degli atti integrativi, i termini di legge non possono intendersi decorrenti.
In riscontro alla superiore dirigenziale con foglio n. 71440 del 27/5/2014, a firma del Sindaco e
dell’Assessore all’urbanistica oltre che dei Responsabili del “Settore Urbanistica”, è stato attestato che “la
pubblicazione sul Quotidiano di Sicilia dell’inserzione dell’avvenuto deposito degli atti di P.R.G. non è
avvenuta” sebbene fossero stati posti in essere tutti gli atti propedeutici alla pubblicazione di detto
avviso.
Con D.D.G. n. 835 del 10/9/2014, notificato al Comune di Gela ed al Serv 3/DRU con nota prot. 41112
del 11/9/2014, è stato reso dal Serv. 1 VIA VAS/DRA il parere motivato sulla proposta del piano in
argomento.
A seguito della rotazione dei dirigenti di questo Dipartimento, disposta con D.D.G. n. 300 del 24/10/2014,
con decorrenza 27/10/2014, gli scriventi sono stati incaricati a ricoprire gli incarichi rispettivamente di
“Responsabile dell’U.O.O 3.3” (Affari Urb. delle Prov. di EN e CL) e di “Responsabile del Servizio 3”
(affari Urbanistici Sicilia Orientale).
La consegna del “Carico di Lavoro” (incluso il PRG di Gela) da parte del precedente Responsabile
dell’U.O. 3.3, è avvenuta con nota prot. 22280 del 10/11/2014, recapitata con raccomandata a libretto il
18/11/2014.
Per quanto sopra e verificati gli atti amministrativi del suddetto strumento urbanistico, con F.V. n. 2 del
25/11/2014, gli scriventi hanno sottoposto alla firma del Dirigente Generale nota di richiesta integrazione
atti ed interruzione dei termini di legge assegnati a questo DRU per l’emissione del provvedimento finale
sul PRG di Gela.
Con la suddetta nota, prot. n. 2256 del 2/2/2015, (notificata al Comune in pari data a mezzo PEC) è stato
rappresentato che: Ciò posto… e considerato che con D.D.G. n 835 del 10/9/2014 … è stato reso
dall’Autorità Competente il richiamato parere motivato e che pertanto occorre procedere senza ulteriore
indugio all’esame di merito del P.R.G. e ciò anche per l’approssimarsi della scadenza ( giugno 2015)
delle misure di salvaguardia già prorogate, si invita codesto Comune a regolarizzare le procedure di
pubblicazione mediante avviso su quotidiano a diffusione regionale nei modi e nei termini previsti dall’art.
3 della L.R. 71/78.
In attesa della più volte richiesta regolarizzazione delle procedure di pubblicazione e della trasmissione
delle eventuali osservazioni e/o opposizioni che dovessero pervenire a seguito della riapertura dei termini
previsti dal suddetto art. 3, com. 1 e 3, della L.R. 71/78, si fa presente che non decorrono i termini di cui
all’art. 4, comma 1, della medesima L. R. e ss.mm.ii…
In seguito è stata assunto al protocollo ARTA al n. 3011 del 10/2/2015 il foglio trasmesso per posta
ordinaria, registrato in uscita al protocollo di Gela al n. 0012373 del 2/2/2015, con il quale i Responsabili
del Settore Tecnico, prendendo atto dell’avvenuta acquisizione del Parere Motivato di Valutazione
Strategica sulla proposta del P.R.G. e ritenendo che: “questo Comune ha riscontrato vostre note in merito
al procedimento senza ad oggi manifestare alcun rilievo. In ultimo vostra nota prot. 11187 del 22 maggio
2014 …a cui questa Amministrazione ha dato riscontro con altra nota prot. 71440 del 27 maggio 2014 ”,
ha invitato questo Assessorato a definire prima possibile la procedura di approvazione del P.R.G. e
comunque in tempo utile rispetto ai termini di scadenza (26 giugno 2015) del provvedimento che
proroga…le misure di salvaguardia.
Con la medesima nota è stato richiesta una riunione presso questo Assessorato per una valutazione
congiunta dello stato del procedimento.
Nel corso della riunione che ha avuto luogo il 10/2/2015 presso i locali del D.G. ed alla quale
hanno partecipato gli scriventi, la delegazione comunale ha ribadito che la pubblicazione del P.R.G. sul
quotidiano a diffusione regionale non è mai avvenuta secondo le forme previste dall’art. 3 della L.R.
71/78 ma, tuttavia, la notizia era apparsa, sin dalla data di pubblicazione in GURS su quotidiani regionali.
A conclusione della riunione, posto che sono depositati agli atti di questo Ufficio n. 10 stralci di quotidiani
regionali che hanno riportato autonomamente articoli inerenti al P.R.G., è stato ipotizzato dai presenti
che la diffusione della notizia giornalistica sull’iter del P.R.G. non ha compromesso la necessaria
partecipazione della collettività nel processo previsto dall’art. 3 della L.R. 71/78. Pertanto si è convenuto
di dover acquisire autorevole parere all’ufficio Legislativo e Legale previa acquisizione di atto comunale
formale riportante le considerazioni ed i chiarimenti richiesti con nota dirigenziale prot. 2256 del 2/2/2015.
Con successivo foglio n. 0016919 del 12/2/2015, trasmesso a mezzo PEC, assunto al
protocollo ARTA al n. 3598 del 17/2/2015, il Comune di Gela ha fornito in maniera esaustiva i chiarimenti
relativi al numero di osservazioni presentate entro i termini di legge, ed in merito alla mancata
pubblicazione sul quotidiano rimanda alla nota n. 71440 del 27/5/2014 nella quale sono citate sentenze
considerate utili rispetto all’argomento in questione.
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Altresì il Comune ribadendo che la stampa ha…pubblicato diversi articoli,….informando ampiamente e
diffusamente in merito al deposito degli atti presso la Segreteria Generale del Comune, ha asserito che
già con nota n. 71440 del 27/5/2014 aveva provveduto a chiarire in modo esaustivo la vicenda della
pubblicazione sul quotidiano e pertanto aveva compiutamente dato esito alla richiesta integrazione atti
11187 del 22/5/2014.
In relazione quest’ultima nota ed in coerenza a quanto emerso nella riunione del 10/2/2015 ed alle
indicazioni impartite nel corso della medesima riunione dal D.G., gli scriventi, nel redigere il rapporto
n.4131 del 23/2/2015, hanno rappresentato opportunità di richiedere autorevole parere LL’Ufficio
Legislativo e Legale in ordine a:
1. la possibilità di considerare “nella fattispecie” equivalente alla pubblicazione ex art. 3 della L.R.
71/78 l’autonoma pubblicazioni di articoli informativi sulle procedure del P.R.G. su quotidiani a
diffusione regionale.
2. in caso affermativo indicare la data di decorrenza dei termini ex art. 4 della richiamata norma
regionale, assegnati a questo DRU per l’emissione del provvedimento finale.
In conseguenza alle problematiche rilevate dagli scriventi, il Dirigente Generale in carica,
ritenendo che la questione posta dal Comune dovesse essere valutata nella sua legittima ammissibilità al
fine di scongiurare l’eventuale annullabilità del provvedimento finale del PRG da parte di questo DRU,
con nota prot. 4708 del 3/3/2015, ha chiesto all’Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della
Regione di esprimersi in ordine a quanto indicato ai punti 1 e 2 del rapporto sopra richiamato.
Della superiore richiesta di parere legale, con nota dirigenziale n. 5464 del 6/3/2015, è stata data
comunicazione al Comune (Assessore all’Urbanistica, Responsabili U.T.C., Sindaco, Segretario
comunale e singoli Consiglieri) ed al Presidente della Regione.
In riscontro alla superiore richiesta, con nota prot. 11080 del 7/5/2015, assunto al protocollo
DRU al n. 11906 del 20/5/2015, l’Ufficio Legislativo e Legale della Regione ha ritenuto che, alla luce delle
considerazioni espresse nella medesima nota, non sembra, pertanto dubbio che gli atti di governo del
territorio, quale quelli inerenti l’adozione del piano regolatore generale, ai sensi della vigente normativa
regionale (già citato art. 3, comma 2, .R. 71/78), debbano essere resi noti anche mediante la
pubblicazione di apposito avviso, a cura dell’Ente locale procedente, su un quotidiano a diffusione
regionale, e resta, conseguentemente assorbito il secondo quesito posto in subordine, dal Dipartimento
regionale in indirizzo.
<<Omissis>>…
Quanto sopra in ordine all’iter delle procedure amministrative la cui regolarizzazione da parte del Comune è
necessaria ed indispensabile ai fini dell’esame da parte di questo DRU.
…….Con foglio comunale, trasmesso a mezzo PEC in data 27/5/2015 ed assunto al protocollo DRU al n.
12636 del 28/5/2015, è stata avanzata dal Comune richiesta di ulteriore proroga delle misure di salvaguardia
del Piano Regolatore Generale adottato con delibera del Commissario ad Acta n. 60 del 16/6/2010 (sic!
14/6/2010) così come previsto nel Decreto n. 125 del 6/6/2014 ….sollecitando nel contempo la definizione
del procedimento di approvazione del PRG in questione, così come richiesto con ultima nostra nota prot.
0016919 del 12/2/2015 che segue altra nostra nota prot. 0012373 del 2/2/2015.
Preliminarmente, riguardo a quest’ultimo ulteriore sollecito per la definizione del provvedimento di
approvazione del PRG da parte di questo DRU non si può fare a meno di evidenziare che, con note prot. n.
11187 del 22/5/2014 e n. 2256 del 2/2/2015, al Comune di Gela, già diffidato a regolarizzare le procedure di
pubblicazione del piano, è stata formalmente notificata l’interruzione dei termini previsti dall’art. 4, comma 1,
della L.R. 71/78 e ss.mm.ii.. Tale circostanza è stata ribadita nel corso delle riunione tenutesi presso questo
DRU con l’Amministrazione comunale in data 12/2/2015 e con il Sindaco il 14/4/2015 alla presenza della
S.V..
Per quanto attiene la richiesta di proroga delle misure di salvaguardia che andranno a scadere il prossimo
14/6/2015 e non, come erroneamente riferito dal Comune il 26/6/2015, si rileva che:
l’art. 112 della L.r. 2/2002 dispone che: L'efficacia delle misure di salvaguardia del piano
regolatore generale di cui all'articolo 1 della legge 3 novembre 1952, n. 1902 e successive modifiche,
che in virtù della proroga dell'articolo 1 della legge regionale 5 agosto 1958, n. 22, ha la durata di
cinque anni, può essere prorogata di ulteriori sei mesi.
Nel caso in specie, in virtù della proroga di cui all’art. 1 della L. R. 22/58, la durata dei cinque
anni delle misure di salvaguardia andrà a scadere il 14 giugno p.v.
Alla luce di quanto sopra rilevato, atteso il tempo necessario (oltre 30 giorni) per la regolarizzazione
delle procedure di pubblicazione il cui obbligo per il Comune è ormai comprovato dall’Ufficio Legislativo
e Legale, al fine di contenere le conseguenze derivanti dallo scadere delle misure di salvaguardia del
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P.R.G. prima dell’approvazione dello stesso, si ritiene opportuno accogliere la richiesta del Comune
prorogando le stesse di ulteriori mesi sei, come previsto dal richiamato art. 112 della L.R. 2/2002.
Per quanto sopra, si sottopongono per la firma della S.V., ove condivisi, schema di decreto di proroga
delle misure di salvaguardia del PRG del Comune Gela e relativa nota di notifica.
CONSIDERATO che per quanto reso dall’Ufficio Legislativo e Legale della Regione Siciliana, con
parere n. 11080 del 7/5/2015, il Comune di Gela rimane obbligato a regolarizzare le procedure di
pubblicazione ex art. 3 della L.R. 71/78.
RITENUTO di poter condividere le motivazioni contenute nel rapporto dell’Ufficio.
DECRETA
ART.1) Ai sensi dell’art.112 della L.R. 2 del 26/3/2002, le misure di salvaguardia di cui alla legge
3.11.1952 n.1902 e successive modifiche del Piano Regolatore Generale del Comune di Gela (CL)
adottato con delibera commissariale n. 60 del 14.06.2010, sono prorogate di ulteriori sei mesi per
le motivazioni contenute nel rapporto n. 13176 dell’U.O. 3.3/S.3/DRU;
ART.2) Il Comune di Gela dovrà provvedere ai successivi adempimenti consequenziali alla
emissione del presente decreto, alla sua pubblicità mediante avviso affisso all’Albo pretorio ed in
altri luoghi pubblici;
ART. 3) Il presente decreto dovrà essere depositato a libera visione del pubblico presso l'Ufficio
comunale competente e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso
all'Albo pretorio;
ART. 4) Il presente decreto dovrà essere pubblicato sul sito web dell’Amministrazione comunale
(Albo Pretorio on line) ai sensi della normativa vigente in materia di pubblicazione degli atti, ferma
restando la possibilità per l’Amministrazione, in via integrativa, di effettuare la pubblicità attraverso
avviso di deposito degli atti a libera visione del pubblico presso l’Ufficio comunale;
ART. 5) Il Comune di Gela resta onerato degli adempimenti consequenziali al presente decreto
che sarà pubblicato per esteso sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
Ai sensi dell’art. 68 della L.R. 12.08.2014 n. 21 il presente decreto è pubblicato sul sito
istituzionale del Dipartimento Regionale dell’Urbanistica.
Avverso il presente provvedimento è esperibile dalla data della pubblicazione ricorso
giurisdizionale dinanzi al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso
straordinario al Presidente della Regione entro il termine di centoventi giorni.
Palermo lì,
10/06/2015
IL DIRIGENTE GENERALE
(ing. Salvatore Giglione)
firmato
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