COOPERATIVA REALTA’ REGOLAMENTO “COMUNITA’ ALLOGGIO VILLABONA” Approvato 8 maggio 2015 Pagina 2 di 9 INDICE Art. 1. SCOPO DELLA “COOPERATIVA REALTA’” ...................................................................................................................................... 4 Art. 2. CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA COMUNITA’ ALLOGGIO ........................................................................................ 4 Art. 3. FINALITA’ DELLA COMUNITA’ ......................................................................................................................................................... 4 Art. 4. UTENTI/OSPITI .................................................................................................................................................................................... 4 Art. 5. MODALITA’ PER L’AMMISSIONE .................................................................................................................................................... 4 Art. 6. MODALITA’ DI INSERIMENTO .......................................................................................................................................................... 5 Art. 7. IMPEGNI DA PARTE DELLA FAMIGLIA O DI CHI TUTELA L’OSPITE ......................................................................................... 5 Art. 8. RICOVERI OSPEDALIERI ................................................................................................................................................................... 7 Art. 9. VISITE AGLI OSPITI ............................................................................................................................................................................ 7 Art. 10. USCITE IN FAMIGLIA ....................................................................................................................................................................... 7 Art. 11. PERSONALE DELLA COMUNITA’ ................................................................................................................................................... 7 Art 12. RELAZIONI CON IL PERSONALE DELLA COMUNITA’ ................................................................................................................ 7 Art 13. ASSENZE ............................................................................................................................................................................................. 7 Art 14. DIMISSIONI DELL’OSPITE DALLA COMUNITA’ ........................................................................................................................... 8 Art. 15. PRIVACY - DOCUMENTAZIONE INERENTE AI DATI DEGLI OSPITI ED ALLE PRESENZE ................................................... 8 Art. 16. ASSICURAZIONE DEGLI OSPITI E DEL PERSONALE DELLA COMUNITA’ ............................................................................. 8 Pagina 3 di 9 Art. 1. SCOPO DELLA “COOPERATIVA REALTA’” “Lo scopo principale che la Cooperativa intende perseguire è quello dell’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio- sanitari ed educativi […]. In particolare la Cooperativa si propone di favorire il recupero educativo, lavorativo e sociale dei soggetti diversamente abili ed il loro inserimento nella società […]” (dall’art. 3 dello Statuto della Cooperativa Realtà). Art. 2. CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA COMUNITA’ ALLOGGIO L’avente titolo (ovvero il famigliare, il tutore, il curatore o l’amministratore di sostegno della persona disabile) prende atto che la gestione del Comunità Alloggio è regolamentata da uno specifico accordo denominato “convenzione” e dalla carta dei servizi, documenti che costituiscono parte sostanziale ed integrante del presente regolamento. Nella convenzione siglata tra l’Ente gestore del servizio (Cooperativa Realtà) e gli Enti pubblici, che si fanno carico della retta quale corrispettivo del servizio (A.ULSS 12 Veneziana e Comuni di Venezia, Marcon, Quarto D’Altino e Cavallino-Treporti), sono stati definiti: i contenuti e gli obiettivi del servizio; le competenze degli Enti firmatari, i corrispettivi e le modalità di pagamento. Art. 3. FINALITA’ DELLA COMUNITA’ La Comunità Alloggio in seguito denominata Comunità, è una struttura rivolta ad ospitare persone con disabilità intellettiva con notevole compromissione dell’autonomia personale, che necessitano di assistenza continua e risultano prive di supporto famigliare, o per le quali la permanenza in famiglia non sia più possibile. La Comunità ha come obiettivo il mantenimento, la riabilitazione ed il miglioramento dei livelli di autonomia individuale di ciascuna persona ospitata. Art. 4. UTENTI/OSPITI La Comunità è aperta per tutto l’anno ed è strutturata per accogliere 10 Ospiti in situazione di disabilità intellettiva, che hanno superato i 18 anni di età. Non possono accedere al servizio i soggetti con patologia psichiatrica per i quali è competente il servizio sanitario. Art. 5. MODALITA’ PER L’AMMISSIONE L’ammissione della persona disabile avviene mediante la deliberazione dell’UVMD (Unità Valutativa Multidimensionale Distrettuale) e l’accettazione mediante sottoscrizione del presente regolamento da parte dell’avente titolo ovvero da parte di chi lo tutela. All’atto dell’inserimento dell’Ospite deve essere definita la condizione giuridica dello stesso e dei suoi referenti. La permanenza presso la Comunità Alloggio può avvenire per un periodo limitato o illimitato. L’ammissione prevede un periodo di sperimentazione non inferiore a trenta giorni. La compatibilità dell’Ospite con la vita della Comunità è valutata in itinere, dall’equipe educativa in collaborazione con i referenti degli enti committenti. Pagina 4 di 9 Art. 6. MODALITA’ DI INSERIMENTO La modalità di inserimento della persona in comunità è concordata e condivisa dall’èquipe, dai referenti dei servizi territoriali e dalla famiglia ed è studiata in base alle caratteristiche della persona ed alla sua storia personale e familiare. L’inserimento prevede un periodo di osservazione e assestamento in struttura di almeno un mese, nel quale si verifica l’idoneità del soggetto al contesto e viceversa. In tale periodo l’èquipe, attraverso l’osservazione quotidiana, raccoglie tutte le informazioni necessarie per effettuare la verifica con i referenti territoriali e con la famiglia, e decide sul prosieguo o meno del progetto e quindi sulla permanenza definitiva in Comunità. La valutazione sull’idoneità dell’inserimento tiene conto sia del vissuto e delle reazioni della persona nell’affrontare la nuova esperienza che coinvolge il suo progetto di vita, sia della compatibilità con gli altri ospiti presenti. Per favorire il distacco e un più sereno inserimento si ritiene molto importante concordare in modo puntuale con la famiglia e i referenti la frequenza dei contatti telefonici e la gestione di eventuali visite. Nel periodo iniziale è preferibile evitare contatti troppo frequenti concentrandosi soprattutto su messaggi coerenti e rassicuranti rispetto al percorso di inserimento. Si ritengono, invece, non funzionali i rientri nella casa d’origine durante il primo periodo di inserimento in comunità, i quali dovranno essere programmati e previsti nel PEI una volta che si è completato e consolidato l’inserimento della persona nella nuova situazione. Una volta confermato l’inserimento l’equipe si impegna, entro tre mesi dalla data di entrata, a formulare il Progetto Educativo Individualizzato (PEI), frutto dell’osservazione quotidiana e dell’elaborazione delle informazioni fornite dall’ente committente attraverso il Profilo Dinamico Funzionale e soprattutto dalla famiglia che custodisce la storia completa della persona, le sue abitudini e le peculiarità caratteriali. Il Progetto Educativo Individualizzato, in cui vengono delineati gli obiettivi e le linee educative che si intendono perseguire, viene condiviso con i referenti degli Enti committenti ed è oggetto di verifica periodica con tutta l’èquipe. In caso di variazioni dello stato di salute e/o sociale dell’utente, l’educatore e il coordinatore provvedono, in condivisione con l’èquipe, all’aggiornamento della cartella dell’ospite e del suo PEI. Alla famiglia viene consegnato il documento di sintesi del PEI. Entro il periodo di tre mesi viene inoltre individuato l’operatore di riferimento, che ha il compito di seguire in modo particolare l’ospite nella gestione degli aspetti pratici mantenendo i contatti con la famiglia e partecipando, assieme all’educatore e al coordinatore, alle riunioni di verifica con i referenti degli enti committenti e la famiglia stessa. Art. 7. IMPEGNI DA PARTE DELLA FAMIGLIA O DI CHI TUTELA L’OSPITE Il famigliare o chi tutela l’Ospite si impegna a fornire al momento dell’accesso alla Comunità dell’Utente, i seguenti documenti: carta di identità o altro documento di identità valido; certificato di invalidità ed eventualmente di handicap grave ai sensi dell’art.3 comma 3 della L.104/92, rilasciato dall’apposita Commissione; codice fiscale; libretto sanitario e referti sanitari recenti; certificato delle vaccinazioni; certificato del medico curante che autorizza l’inserimento in comunità, con evidenziate eventuali allergie e protocolli terapeutici già posti in essere; diagnosi medica recente sullo stato dell’Ospite e materiale anamnestico generale; Pagina 5 di 9 inoltre, si impegna a: o consentire la domiciliazione dell’Utente presso la Comunità Alloggio; o consentire il cambio del medico di base, con quello che segue tutti gli Ospiti della Comunità; o consentire eventuali accertamenti medici sull’Ospite, onde verificare la sua idoneità alla permanenza in un ambiente comunitario e a proseguire eventuali cure mediche e farmacologiche anche durante eventuali permanenze nel luogo di residenza; autorizzare il personale della Comunità a ritirare e gestire, nel rispetto della legge per la privacy, i referti relativi ad accertamenti medici indicati dal medico di base o dal medico specialista di riferimento; autorizzare il personale della Comunità nelle procedure di aiuto all’assunzione dei farmaci che vengono prescritti dal medico a ciascun Ospite, sollevando il personale medesimo da eventuali responsabilità in merito; provvedere ad ogni necessità per l’abbigliamento dell’Ospite, sia come corredo iniziale di ingresso nella Comunità, sia per i cambi dei capi usurati e non più usufruibili dall’Ospite; provvedere al pagamento della somma mensile stabilita dall’Ente sovventore per le spese personali sostenute in Comunità; fornire le informazioni che fossero necessarie all’èquipe per le esigenze dell’Ospite; collaborare ad un corretto rapporto con la Comunità, comunicando ove possono essere reperibili nel caso di eventuali periodi di assenza dall’abituale residenza o eventuali variazioni di indirizzo; esonerare e sollevare tutto il Personale operante presso la Comunità Alloggio Villabona da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di smarrimento e/o danneggiamento e/o deterioramento dei beni personali del familiare/assistito ospitato, in qualsiasi modo introdotti se non formalmente affidati; versare alla Comunità Alloggio, come previsto da delibera comunale, le quote mensili in denaro destinate alle spese personali per gli ospiti. Tali quote sono gestite dall’amministrazione della Coop. Realtà che documenta in modo puntuale le spese personali con le relative ricevute. Il resoconto di entrate e uscite può essere consultato in qualsiasi momento previa richiesta all’amministrazione; sollevare da qualsiasi responsabilità, il personale della Comunità da ciò che può accadere all’Ospite, durante eventuali uscite solitarie che questi effettua, se previste dal Progetto Educativo Individualizzato. Tali uscite sono possibili solo se concordate con i referenti degli Enti committenti e valutate positivamente in funzione al progetto di vita dell’ospite. La modalità e la gestione devono essere descritte all’interno della progettualità educativa individuale prevista dal PEI. I responsabili della struttura si riservano di accettare, in base alla compatibilità con le Pagina 6 di 9 norme sulla sicurezza, eventuali attrezzature elettriche ad uso personale (asciugacapelli, rasoi, radio, ecc.) . Art. 8. RICOVERI OSPEDALIERI Durante eventuali ricoveri ospedalieri dell’Ospite, la Comunità Alloggio non sostituisce la famiglia e quindi non presta servizio di assistenza in ospedale, ma collabora nelle forme possibili. Art. 9. VISITE AGLI OSPITI Le visite agli ospiti in Comunità Alloggio sono consentite ai familiari o a chi tutela l’Ospite od alle persone da loro autorizzate, previo accordo telefonico con il Coordinatore della Comunità o con i componenti dell’equipe. Nei casi in cui lo si ritenga necessario, le visite in Comunità ed i contatti telefonici sono (potranno essere) regolati da un programma condiviso ed inserito nel PEI. Art. 10. USCITE IN FAMIGLIA Concluso il periodo di inserimento, le uscite in famiglia vengono concordate nei tempi e nelle modalità possibili con l’equipe, in funzione del benessere dell’ospite ed inserite, se necessario, nel Progetto Educativo Individuale. Il familiare dell’ospite o chi lo tutela esonera la Cooperativa Realtà, a livello civile e penale, da qualsiasi cosa possa accadere durante l’uscita; inoltre, deve garantire la prevista assunzione dell'eventuale terapia farmacologica in uso. In accordo con l’equipe, sono possibili uscite per l’ospite anche con altre persone autorizzate dalla famiglia o da chi lo tutela, esonerando la Cooperativa Realtà, a livello civile e penale, da qualsiasi cosa possa accadere durante l’uscita; inoltre, devono garantire la prevista assunzione dell'eventuale terapia farmacologica in uso. Art. 11. PERSONALE DELLA COMUNITA’ Il personale che presta servizio presso la Comunità deve essere in possesso dei requisiti previsti dalla Legge Regionale del Veneto n. 22/2002 e ricopre le seguenti qualifiche: o Coordinatore della Comunità con formazione socio-psico-pedagogica; o Educatore Professionale; o Operatore Socio Sanitario; o Amministrativo. L’organico del personale della Comunità rispetta gli standard regionali vigenti in riferimento al numero e alla tipologia degli Utenti. E’ ammessa presso la Comunità la presenza di soci volontari e di volontari del Servizio Civile con interventi programmati. Art 12. RELAZIONI CON IL PERSONALE DELLA COMUNITA’ I familiari o chi tutela l’Ospite deve intrattenere rapporti solo con il Coordinatore della Comunità o con il personale facente parte dell’equipe. Non possono essere chiesti al personale trattamenti particolari per l’Ospite che non sono non previsti dal servizio. Art 13. ASSENZE Le assenze degli Ospiti della Comunità Alloggio sono regolamentate dall’art. 8 della Pagina 7 di 9 Convenzione. Per particolari assenze, la Cooperativa gestore del servizio, d'intesa con la famiglia o con chi tutela l’Ospite, provvede ad elaborare un progetto personale, che deve essere sottoposto al parere preventivo dell’U.V.M.D. La famiglia o chi tutela l’Ospite può decidere di non presentare alcun progetto all'UVMD. Art 14. DIMISSIONI DELL’OSPITE DALLA COMUNITA’ La dimissione dell’ospite dalla Comunità è disposta dall'a U.V.M.D., in accordo con la Cooperativa. Come previsto dalla convenzione, le motivazioni possono essere le seguenti: o quando sia stato completato il Progetto Educativo Individuale (PEI) che preveda l’obiettivo delle dimissioni; o quando le condizioni sanitarie dell’Ospite, certificate dal medico di riferimento, siano pregiudizievoli alla vita di comunità; o quando l’Ospite è assente ingiustificato. Qualora l’Ospite mantenga comportamenti pregiudizievoli a sé e alla convivenza con gli altri utenti, sarà inviata tempestiva comunicazione alla U.V.M.D., la quale deciderà in merito. Art. 15. PRIVACY - DOCUMENTAZIONE INERENTE AI DATI DEGLI OSPITI ED ALLE PRESENZE I dati inerenti all’Ospite, alla sua famiglia o a chi lo tutela sono soggetti alla riservatezza, in conformità alle norme sulla Privacy ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche, e non possono essere divulgati. In conformità alle suddette norme sulla Privacy viene realizzato il documento programmatico sulla sicurezza dei dati personali. Per ogni Ospite viene istituita una cartella individuale, suddivisa in: o parte anagrafica: nella quale sono conservati le copie dei documenti elencati all’articolo 7 (carta di identità, i certificati di residenza, il certificato di invalidità con le indicazioni diagnostiche, ecc.) ed altra documentazione utile; o parte educativa: nella quale sono conservati il PDF, fornito dall’ente committente, i PEI (progetti educativi individualizzati), i documenti di verifica, i documenti di sintesi del progetto educativo, i verbali degli incontri, le osservazioni ecc.; o parte sanitaria: nella quale sono contenuti tutti gli esiti di esami ematici, diagnostici, referti medici in genere, ecc. Le cartelle sono custodite sotto la responsabilità del Coordinatore(,) e possono essere visionate dalla famiglia o da chi tutela l’Ospite, previa richiesta. L’accesso alle cartelle personali degli Ospiti è consentito, previa richiesta e registrazione dell’accesso, anche ai referenti degli Enti affidanti il Servizio. La presenza giornaliera degli Ospiti è annotata in un registro delle presenze(,) tenuto a cura della responsabile amministrativa in collaborazione con il coordinatore della comunità. In tale registro vengono segnalate anche le eventuali uscite giornaliere di ciascun Ospite. Art. 16. ASSICURAZIONE DEGLI OSPITI E DEL PERSONALE DELLA COMUNITA’ Gli Ospiti della Comunità, così come il personale e i soci volontari che esplicano la loro attività nella Cooperativa, sono coperti da apposita assicurazione per i danni subiti o provocati nell’espletamento delle attività educativo-occupazionali. Pagina 8 di 9 DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE Il sottoscritto …………………………..………………………………………………………. nato/a a ………………………………………………………… il …………………………... residente a ……………………………………………………………………………………... via …………………………………………………………………... n. …...…………………. (familiare o chi tutela l’Ospite, indicando di seguito la qualifica) …………………………………………………………………………………………………... del sig./sig.ra ...………………………………………………………………………………... nato/a a ………………………………………………………… il …………………………... residente a ……………………………………………………………………………………... via ………………………………………………………………….. n. …...………………….. dichiara di accettare il presente “Regolamento” e di osservarlo in ogni sua parte. In fede Data ………………………. Firma ……………………………… Pagina 9 di 9