COOPERATIVA REALTA’
REGOLAMENTO
“COMUNITA’ ALLOGGIO VILLABONA”
Approvato 8 maggio 2015
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INDICE
Art. 1. SCOPO DELLA “COOPERATIVA REALTA’” ...................................................................................................................................... 4
Art. 2. CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA COMUNITA’ ALLOGGIO ........................................................................................ 4
Art. 3. FINALITA’ DELLA COMUNITA’ ......................................................................................................................................................... 4
Art. 4. UTENTI/OSPITI .................................................................................................................................................................................... 4
Art. 5. MODALITA’ PER L’AMMISSIONE .................................................................................................................................................... 4
Art. 6. MODALITA’ DI INSERIMENTO .......................................................................................................................................................... 5
Art. 7. IMPEGNI DA PARTE DELLA FAMIGLIA O DI CHI TUTELA L’OSPITE ......................................................................................... 5
Art. 8. RICOVERI OSPEDALIERI ................................................................................................................................................................... 7
Art. 9. VISITE AGLI OSPITI ............................................................................................................................................................................ 7
Art. 10. USCITE IN FAMIGLIA ....................................................................................................................................................................... 7
Art. 11. PERSONALE DELLA COMUNITA’ ................................................................................................................................................... 7
Art 12. RELAZIONI CON IL PERSONALE DELLA COMUNITA’ ................................................................................................................ 7
Art 13. ASSENZE ............................................................................................................................................................................................. 7
Art 14. DIMISSIONI DELL’OSPITE DALLA COMUNITA’ ........................................................................................................................... 8
Art. 15. PRIVACY - DOCUMENTAZIONE INERENTE AI DATI DEGLI OSPITI ED ALLE PRESENZE ................................................... 8
Art. 16. ASSICURAZIONE DEGLI OSPITI E DEL PERSONALE DELLA COMUNITA’ ............................................................................. 8
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Art. 1. SCOPO DELLA “COOPERATIVA REALTA’”
“Lo scopo principale che la Cooperativa intende perseguire è quello dell’interesse
generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini,
attraverso la gestione di servizi socio- sanitari ed educativi […]. In particolare la Cooperativa
si propone di favorire il recupero educativo, lavorativo e sociale dei soggetti diversamente
abili ed il loro inserimento nella società […]” (dall’art. 3 dello Statuto della Cooperativa
Realtà).
Art. 2. CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA COMUNITA’ ALLOGGIO
L’avente titolo (ovvero il famigliare, il tutore, il curatore o l’amministratore di sostegno
della persona disabile) prende atto che la gestione del Comunità Alloggio è regolamentata
da uno specifico accordo denominato “convenzione” e dalla carta dei servizi, documenti che
costituiscono parte sostanziale ed integrante del presente regolamento.
Nella convenzione siglata tra l’Ente gestore del servizio (Cooperativa Realtà) e gli Enti
pubblici, che si fanno carico della retta quale corrispettivo del servizio (A.ULSS 12 Veneziana
e Comuni di Venezia, Marcon, Quarto D’Altino e Cavallino-Treporti), sono stati definiti:
 i contenuti e gli obiettivi del servizio;

le competenze degli Enti firmatari, i corrispettivi e le modalità di pagamento.
Art. 3. FINALITA’ DELLA COMUNITA’
La Comunità Alloggio in seguito denominata Comunità, è una struttura rivolta ad
ospitare persone con disabilità intellettiva con notevole compromissione dell’autonomia
personale, che necessitano di assistenza continua e risultano prive di supporto famigliare, o
per le quali la permanenza in famiglia non sia più possibile. La Comunità ha come obiettivo il
mantenimento, la riabilitazione ed il miglioramento dei livelli di autonomia individuale di
ciascuna persona ospitata.
Art. 4. UTENTI/OSPITI
La Comunità è aperta per tutto l’anno ed è strutturata per accogliere 10 Ospiti in
situazione di disabilità intellettiva, che hanno superato i 18 anni di età. Non possono
accedere al servizio i soggetti con patologia psichiatrica per i quali è competente il servizio
sanitario.
Art. 5. MODALITA’ PER L’AMMISSIONE
L’ammissione della persona disabile avviene mediante la deliberazione dell’UVMD
(Unità Valutativa Multidimensionale Distrettuale) e l’accettazione mediante sottoscrizione
del presente regolamento da parte dell’avente titolo ovvero da parte di chi lo tutela.
All’atto dell’inserimento dell’Ospite deve essere definita la condizione giuridica dello
stesso e dei suoi referenti.
La permanenza presso la Comunità Alloggio può avvenire per un periodo limitato o
illimitato. L’ammissione prevede un periodo di sperimentazione non inferiore a trenta giorni.
La compatibilità dell’Ospite con la vita della Comunità è valutata in itinere, dall’equipe
educativa in collaborazione con i referenti degli enti committenti.
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Art. 6. MODALITA’ DI INSERIMENTO
La modalità di inserimento della persona in comunità è concordata e condivisa
dall’èquipe, dai referenti dei servizi territoriali e dalla famiglia ed è studiata in base alle
caratteristiche della persona ed alla sua storia personale e familiare.
L’inserimento prevede un periodo di osservazione e assestamento in struttura di
almeno un mese, nel quale si verifica l’idoneità del soggetto al contesto e viceversa. In tale
periodo l’èquipe, attraverso l’osservazione quotidiana, raccoglie tutte le informazioni
necessarie per effettuare la verifica con i referenti territoriali e con la famiglia, e decide sul
prosieguo o meno del progetto e quindi sulla permanenza definitiva in Comunità.
La valutazione sull’idoneità dell’inserimento tiene conto sia del vissuto e delle reazioni
della persona nell’affrontare la nuova esperienza che coinvolge il suo progetto di vita, sia
della compatibilità con gli altri ospiti presenti.
Per favorire il distacco e un più sereno inserimento si ritiene molto importante
concordare in modo puntuale con la famiglia e i referenti la frequenza dei contatti telefonici e
la gestione di eventuali visite.
Nel periodo iniziale è preferibile evitare contatti troppo frequenti concentrandosi
soprattutto su messaggi coerenti e rassicuranti rispetto al percorso di inserimento.
Si ritengono, invece, non funzionali i rientri nella casa d’origine durante il primo
periodo di inserimento in comunità, i quali dovranno essere programmati e previsti nel PEI
una volta che si è completato e consolidato l’inserimento della persona nella nuova
situazione.
Una volta confermato l’inserimento l’equipe si impegna, entro tre mesi dalla data di
entrata, a formulare il Progetto Educativo Individualizzato (PEI), frutto dell’osservazione
quotidiana e dell’elaborazione delle informazioni fornite dall’ente committente attraverso il
Profilo Dinamico Funzionale e soprattutto dalla famiglia che custodisce la storia completa
della persona, le sue abitudini e le peculiarità caratteriali. Il Progetto Educativo
Individualizzato, in cui vengono delineati gli obiettivi e le linee educative che si intendono
perseguire, viene condiviso con i referenti degli Enti committenti ed è oggetto di verifica
periodica con tutta l’èquipe. In caso di variazioni dello stato di salute e/o sociale dell’utente,
l’educatore e il coordinatore provvedono, in condivisione con l’èquipe, all’aggiornamento
della cartella dell’ospite e del suo PEI. Alla famiglia viene consegnato il documento di sintesi
del PEI.
Entro il periodo di tre mesi viene inoltre individuato l’operatore di riferimento, che ha
il compito di seguire in modo particolare l’ospite nella gestione degli aspetti pratici
mantenendo i contatti con la famiglia e partecipando, assieme all’educatore e al
coordinatore, alle riunioni di verifica con i referenti degli enti committenti e la famiglia stessa.
Art. 7. IMPEGNI DA PARTE DELLA FAMIGLIA O DI CHI TUTELA L’OSPITE
Il famigliare o chi tutela l’Ospite si impegna a fornire al momento dell’accesso alla
Comunità dell’Utente, i seguenti documenti:
 carta di identità o altro documento di identità valido;
 certificato di invalidità ed eventualmente di handicap grave ai sensi dell’art.3 comma
3 della L.104/92, rilasciato dall’apposita Commissione;
 codice fiscale;
 libretto sanitario e referti sanitari recenti;
 certificato delle vaccinazioni;
 certificato del medico curante che autorizza l’inserimento in comunità, con
evidenziate eventuali allergie e protocolli terapeutici già posti in essere;
 diagnosi medica recente sullo stato dell’Ospite e materiale anamnestico generale;
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 inoltre, si impegna a:
o consentire la domiciliazione dell’Utente presso la Comunità Alloggio;
o consentire il cambio del medico di base, con quello che segue tutti gli Ospiti della
Comunità;
o consentire eventuali accertamenti medici sull’Ospite, onde verificare la sua
idoneità alla permanenza in un ambiente comunitario e a proseguire eventuali cure
mediche e farmacologiche anche durante eventuali permanenze nel luogo di
residenza;

autorizzare il personale della Comunità a ritirare e gestire, nel rispetto della legge
per la privacy, i referti relativi ad accertamenti medici indicati dal medico di base o
dal medico specialista di riferimento;

autorizzare il personale della Comunità nelle procedure di aiuto all’assunzione dei
farmaci che vengono prescritti dal medico a ciascun Ospite, sollevando il personale
medesimo da eventuali responsabilità in merito;

provvedere ad ogni necessità per l’abbigliamento dell’Ospite, sia come corredo
iniziale di ingresso nella Comunità, sia per i cambi dei capi usurati e non più
usufruibili dall’Ospite;

provvedere al pagamento della somma mensile stabilita dall’Ente sovventore per le
spese personali sostenute in Comunità;

fornire le informazioni che fossero necessarie all’èquipe per le esigenze dell’Ospite;

collaborare ad un corretto rapporto con la Comunità, comunicando ove possono
essere reperibili nel caso di eventuali periodi di assenza dall’abituale residenza o
eventuali variazioni di indirizzo;

esonerare e sollevare tutto il Personale operante presso la Comunità Alloggio
Villabona da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di smarrimento e/o
danneggiamento e/o deterioramento dei beni personali del familiare/assistito
ospitato, in qualsiasi modo introdotti se non formalmente affidati;
 versare alla Comunità Alloggio, come previsto da delibera comunale, le quote
mensili in denaro destinate alle spese personali per gli ospiti. Tali quote sono
gestite dall’amministrazione della Coop. Realtà che documenta in modo puntuale
le spese personali con le relative ricevute. Il resoconto di entrate e uscite può
essere consultato in qualsiasi momento previa richiesta all’amministrazione;
 sollevare da qualsiasi responsabilità, il personale della Comunità da ciò che può
accadere all’Ospite, durante eventuali uscite solitarie che questi effettua, se
previste dal Progetto Educativo Individualizzato. Tali uscite sono possibili solo se
concordate con i referenti degli Enti committenti e valutate positivamente in
funzione al progetto di vita dell’ospite. La modalità e la gestione devono essere
descritte all’interno della progettualità educativa individuale prevista dal PEI.
I responsabili della struttura si riservano di accettare, in base alla compatibilità con le
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norme sulla sicurezza, eventuali attrezzature elettriche ad uso personale (asciugacapelli,
rasoi, radio, ecc.) .
Art. 8. RICOVERI OSPEDALIERI
Durante eventuali ricoveri ospedalieri dell’Ospite, la Comunità Alloggio non sostituisce
la famiglia e quindi non presta servizio di assistenza in ospedale, ma collabora nelle forme
possibili.
Art. 9. VISITE AGLI OSPITI
Le visite agli ospiti in Comunità Alloggio sono consentite ai familiari o a chi tutela
l’Ospite od alle persone da loro autorizzate, previo accordo telefonico con il Coordinatore
della Comunità o con i componenti dell’equipe.
Nei casi in cui lo si ritenga necessario, le visite in Comunità ed i contatti telefonici sono
(potranno essere) regolati da un programma condiviso ed inserito nel PEI.
Art. 10. USCITE IN FAMIGLIA
Concluso il periodo di inserimento, le uscite in famiglia vengono concordate nei tempi e
nelle modalità possibili con l’equipe, in funzione del benessere dell’ospite ed inserite, se
necessario, nel Progetto Educativo Individuale.
Il familiare dell’ospite o chi lo tutela esonera la Cooperativa Realtà, a livello civile e
penale, da qualsiasi cosa possa accadere durante l’uscita; inoltre, deve garantire la prevista
assunzione dell'eventuale terapia farmacologica in uso.
In accordo con l’equipe, sono possibili uscite per l’ospite anche con altre persone
autorizzate dalla famiglia o da chi lo tutela, esonerando la Cooperativa Realtà, a livello civile e
penale, da qualsiasi cosa possa accadere durante l’uscita; inoltre, devono garantire la
prevista assunzione dell'eventuale terapia farmacologica in uso.
Art. 11. PERSONALE DELLA COMUNITA’
Il personale che presta servizio presso la Comunità deve essere in possesso dei requisiti
previsti dalla Legge Regionale del Veneto n. 22/2002 e ricopre le seguenti qualifiche:
o Coordinatore della Comunità con formazione socio-psico-pedagogica;
o Educatore Professionale;
o Operatore Socio Sanitario;
o Amministrativo.
L’organico del personale della Comunità rispetta gli standard regionali vigenti in
riferimento al numero e alla tipologia degli Utenti.
E’ ammessa presso la Comunità la presenza di soci volontari e di volontari del Servizio
Civile con interventi programmati.
Art 12. RELAZIONI CON IL PERSONALE DELLA COMUNITA’
I familiari o chi tutela l’Ospite deve intrattenere rapporti solo con il Coordinatore della
Comunità o con il personale facente parte dell’equipe. Non possono essere chiesti al
personale trattamenti particolari per l’Ospite che non sono non previsti dal servizio.
Art 13. ASSENZE
Le assenze degli Ospiti della Comunità Alloggio sono regolamentate dall’art. 8 della
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Convenzione.
Per particolari assenze, la Cooperativa gestore del servizio, d'intesa con la famiglia o
con chi tutela l’Ospite, provvede ad elaborare un progetto personale, che deve essere
sottoposto al parere preventivo dell’U.V.M.D.
La famiglia o chi tutela l’Ospite può decidere di non presentare alcun progetto
all'UVMD.
Art 14. DIMISSIONI DELL’OSPITE DALLA COMUNITA’
La dimissione dell’ospite dalla Comunità è disposta dall'a U.V.M.D., in accordo con la
Cooperativa. Come previsto dalla convenzione, le motivazioni possono essere le seguenti:
o quando sia stato completato il Progetto Educativo Individuale (PEI) che preveda
l’obiettivo delle dimissioni;
o quando le condizioni sanitarie dell’Ospite, certificate dal medico di riferimento, siano
pregiudizievoli alla vita di comunità;
o quando l’Ospite è assente ingiustificato.
Qualora l’Ospite mantenga comportamenti pregiudizievoli a sé e alla convivenza con gli
altri utenti, sarà inviata tempestiva comunicazione alla U.V.M.D., la quale deciderà in merito.
Art. 15. PRIVACY - DOCUMENTAZIONE INERENTE AI DATI DEGLI OSPITI
ED ALLE PRESENZE
I dati inerenti all’Ospite, alla sua famiglia o a chi lo tutela sono soggetti alla riservatezza,
in conformità alle norme sulla Privacy ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche,
e non possono essere divulgati. In conformità alle suddette norme sulla Privacy viene
realizzato il documento programmatico sulla sicurezza dei dati personali.
Per ogni Ospite viene istituita una cartella individuale, suddivisa in:
o parte anagrafica: nella quale sono conservati le copie dei documenti elencati
all’articolo 7 (carta di identità, i certificati di residenza, il certificato di invalidità con
le indicazioni diagnostiche, ecc.) ed altra documentazione utile;
o parte educativa: nella quale sono conservati il PDF, fornito dall’ente committente, i
PEI (progetti educativi individualizzati), i documenti di verifica, i documenti di
sintesi del progetto educativo, i verbali degli incontri, le osservazioni ecc.;
o parte sanitaria: nella quale sono contenuti tutti gli esiti di esami ematici,
diagnostici, referti medici in genere, ecc.
Le cartelle sono custodite sotto la responsabilità del Coordinatore(,) e possono essere
visionate dalla famiglia o da chi tutela l’Ospite, previa richiesta.
L’accesso alle cartelle personali degli Ospiti è consentito, previa richiesta e registrazione
dell’accesso, anche ai referenti degli Enti affidanti il Servizio.
La presenza giornaliera degli Ospiti è annotata in un registro delle presenze(,) tenuto a
cura della responsabile amministrativa in collaborazione con il coordinatore della comunità.
In tale registro vengono segnalate anche le eventuali uscite giornaliere di ciascun Ospite.
Art. 16. ASSICURAZIONE DEGLI OSPITI E DEL PERSONALE DELLA
COMUNITA’
Gli Ospiti della Comunità, così come il personale e i soci volontari che esplicano la loro
attività nella Cooperativa, sono coperti da apposita assicurazione per i danni subiti o
provocati nell’espletamento delle attività educativo-occupazionali.
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DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE
Il sottoscritto …………………………..……………………………………………………….
nato/a a ………………………………………………………… il …………………………...
residente a ……………………………………………………………………………………...
via …………………………………………………………………... n. …...………………….
(familiare o chi tutela l’Ospite, indicando di seguito la qualifica)
…………………………………………………………………………………………………...
del sig./sig.ra ...………………………………………………………………………………...
nato/a a ………………………………………………………… il …………………………...
residente a ……………………………………………………………………………………...
via ………………………………………………………………….. n. …...…………………..
dichiara
di accettare il presente “Regolamento” e di osservarlo in ogni sua parte.
In fede
Data ……………………….
Firma
………………………………
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Ethan Frome - Cooperativa Realtà