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Approvato dal Consiglio di Istituto in data 21/09/2010
Aggiornato in data 09/11/2012
Seminate un pensiero, raccogliete un’azione.
Seminate un’azione, raccogliete un’abitudine.
Seminate un’abitudine, raccogliete un carattere.
Seminate un carattere, raccogliete un destino.
Il regolamento di istituto è costituito da:
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titolo I organizzazione didattica
titolo II personale scolastico
titolo III organi collegiali
titolo IV utilizzo locali – rapporti con enti esterni
E’ parte integrante dello stesso:
il regolamento disciplinare (allegato)
il patto educativo di Corresponsabilità (allegato)
la carta dei servizi amministrativi
lo statuto delle studentesse e degli studenti
(DPR 24/giugno 1998 n.249) integrato dal DPR del 21/11/2007 n° 235
I regolamenti che disciplinano l’uso dei laboratori e le attività didattiche
PREMESSA
La scuola è luogo dove si deve educare, formare, sviluppare la personalità,
fare acquisire abilità, competenze e valori attraverso lo studio e l'esempio
dove tutti hanno pari dignità, diritti, ma anche doveri. I principi ispiratori sono
individuati nello spirito della Costituzione, nelle leggi della Repubblica, nelle
convenzioni internazionali sottoscritte dall'Italia.
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TITOLO I
ORGANIZZAZIONE DIDATTICA
Art. 1
ORARIO DELLE LEZIONI
1. L’orario giornaliero delle lezioni e la durata degli intervalli vengono indicati dal Collegio
Docenti all’inizio di ogni anno scolastico e deliberati dal C.d.I.
Art. 2
ENTRATA ALUNNI
1. Gli studenti devono entrare in Istituto nei dieci minuti che precedono l’inizio delle lezioni.
Coloro che arrivano in ritardo “oltre le ore 08.05” saranno obbligati a sostare nell’atrio
dell’istituto per poi essere ammessi in classe all’inizio della seconda ora.
2. Non sono ammessi ingressi oltre la seconda ora, salvo gravi e giustificati motivi o
preventivamente autorizzati
3. Il docente della prima ora, in via eccezionale, può ammettere l’allievo entro le 8.10, purchè il
giorno seguente l’allievo giustifichi il ritardo breve.
4. In caso di ritardo della navetta, gli allievi saranno ammessi in classe dalla Vicepresidenza e non
dovranno presentare la giustificazione.
Art. 3
RITARDI /ASSENZE
1. Gli studenti, qualora arrivino in ritardo, sono tenuti a giustificare il ritardo; il ritardo massimo
consentito è di cinque minuti e solo in casi eccezionali. Se i ritardi si ripetono frequentemente
(5 ritardi breve), il Coordinatore di classe provvederà ad avvertire le famiglie e procederà ad
una annotazione scritta sul registro di classe.
2. Gli studenti in caso di assenza dalle lezioni, al loro rientro sono tenuti a giustificare.
3. Il ritardo o l’assenza va giustificata sul libretto, diversamente l’ammissione in classe è
autorizzata solo dalla Presidenza.
4 Il ritardo della prima ora di lezione è giustificato dall’insegnante della classe, oltre la prima ora
e solo in casi eccezionali e debitamente documentato deve essere autorizzato dalla Presidenza.
5. L’assenza o il ritardo del giorno precedente è giustificata dall’insegnante della classe della
prima ora di lezione.
6. Ad ogni allievo sarà rilasciato un solo libretto di giustificazioni all’anno. Solo in casi eccezionali
ed a pagamento su richiesta scritta dello studente maggiorenne o del genitore dello studente
minorenne potrà essere rilasciato un altro libretto.
7. La firma/e del genitore/i che giustificano l’alunno minorenne, devono essere depositate sul
libretto in presenza del personale amministrativo.
Art. 4
ENTRATE POSTICIPATE / USCITE ANTICIPATE
1. Le uscite anticipate sono consentite solo se comprovate da valide motivazioni documentabili e
devono essere autorizzate prima dal docente delle ultime ore di lezione e poi dalla Presidenza.
2. Per i maggiorenni sarà sufficiente la richiesta scritta e firmata dall’alunno sul libretto personale
3. Per i minorenni sarà consentita solo se la richiesta scritta è firmata sul libretto personale da un
genitore o da chi ne fa le veci.
4. Il Dirigente, sentito il Consiglio di classe può autorizzare per tutta la durata dell’anno scolastico,
l’entrata in ritardo o l’uscita anticipata per non più di 15 minuti di alunni che per frequentare
l’Istituto sono obbligati a servirsi di mezzi di trasporto extraurbani. La richiesta deve essere fatta
per iscritto e firmata dal genitore o dallo studente maggiorenne ed accompagnata da fotocopia
degli orari dei mezzi utilizzati. Non sarà consentita l’uscita anticipata a chi nel corso della
mattinata usufruisce già dell’entrata posticipata e viceversa.
5. La richiesta di uscita anticipata presentata nello stesso giorno, e solo in casi eccezionali è da
esibire, previo consenso dei docenti delle ultime due ore agli uffici di presidenza entro il primo
intervallo.
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Art. 4 bis
RAPPORTI SCUOLA - FAMIGLIA
1.
la scuola è autorizzata a dare informazioni ai genitori sulla situazione didattico-disciplinare
degli studenti maggiorenni ancora a carico della famiglia
2.
Il comma 1 non vale per lo studente lavoratore.
Art. 5
PARCHEGGIO AUTO, MOTO, MOTORINI, BICICLETTE
L’accesso con l’auto al parcheggio interno dell’istituto è riservato al personale scolastico
Gli studenti devono lasciare l’auto nel parcheggio esterno
L’ accesso al parcheggio interno è consentito esclusivamente alle moto ed alle biciclette che
dovranno essere parcheggiate negli appositi spazi
4. Per tutti i veicoli, all’interno del parcheggio è obbligatorio procedere a passo d’uomo.
5. In caso di inosservanza delle disposizioni potrà essere richiesto l’intervento della Polizia
Municipale
Art. 6
SCIOPERI
1. In caso di scioperi annunciati il Capo di Istituto deve preavvisare le famiglie delle possibili
irregolarità che potranno subire le lezioni nel giorno previsto per lo sciopero. Qualora, in base
all’attuale normativa Legge 146, il Capo di Istituto non sia in grado di dettagliare le modifiche
di orario e gli alunni entrano a scuola, quest’ultimi potranno uscire solamente all’ora prevista
ordinariamente. In caso di modifica dettagliata di orario di lezioni, la notifica sul diario
consente una uscita diversa dal consueto.
Art. 7
INTERVALLI E CAMBI D’ORA
1 Durante l’intervallo gli alunni sono tenuti ad assumere un comportamento corretto nei
confronti del personale adibito alla sorveglianza e nei confronti dei propri compagni
Al cambio dell’ora, gli studenti devono farsi trovare in aula; in caso contrario devono
giustificare la loro non presenza che sarà valutata di volta in volta dal docente il quale, se lo
riterrà opportuno, lo comunicherà alla Presidenza.
1.
2.
3.
Art. 8
DANNI
1. In caso di danni, se individuati i responsabili, gli stessi saranno tenuti al risarcimento.
Qualora non venga individuato il responsabile, tutta la classe sarà tenuta al risarcimento del
danno. Nel caso il danno sia arrecato alle parti comuni, e non viene individuato il
responsabile, tutti gli studenti saranno tenuti al risarcimento.
Art. 9
USO DEL TELEFONINO
1. E’ tassativamente vietato l’uso del telefonino durante le ore di lezione. il telefonino usato
impropriamente verrà sequestrato da parte del docente e potrà essere ritirato dai genitori del
proprietario in Presidenza.
Art. 10
USO DI: VIDEOTELEFONI, VIDEOCAMERE, FOTOCAMERE DIGITALI
1. All’interno dei locali scolastici, se non autorizzati, è tassativamente vietato l’uso di:
videotelefoni – videocamere – macchine fotografiche digitali
2. per la protezione dei dati personali, vengono richiamati gli obblighi di preventiva
informazione e di necessaria acquisizione del consenso dell’interessato da parte di chi
raccoglie e utilizza questi dati personali mediante i telefoni cellulari e gli altri dispositivi
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elettronici.
articolo 10 del codice civile “abuso dell’immagine altrui”, o, in riferimento ad altri recenti
fatti di cronaca, l’articolo 528 del codice penale “pubblicazioni oscene” ).
3. gli studenti sono titolari del diritto alla riservatezza e hanno il dovere di osservare nei
confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale tutto e dei loro compagni lo
stesso rispetto che chiedono per se stessi, per cui l’utilizzo improprio dei videofonini, delle
videocamere, delle fotocamere digitali, costituisce non solo un trattamento illecito di dati
personali, ma anche una grave mancanza sul piano disciplinare.
4 note del Ministero
Sempre più di frequente accade che immagini e conversazioni di altri studenti, di docenti, di
persone che operano all’interno della comunità scolastica siano, a loro insaputa, indebitamente
diffuse tramite internet o attraverso scambi reciproci di mms. Una circolazione incontrollata di
filmati, registrazioni audio, fotografie digitali, può dar luogo a gravi violazioni del diritto alla
riservatezza e alla protezione dei dati personali degli interessati, tanto più grave quando riguardi
informazioni relative allo stato di salute, alle convinzioni religiose, politiche, sindacali o altri
dati sensibili.
Chi diffonde immagini con dati personali altrui non autorizzate - tramite internet o mms –
rischia: multe da 3 a 18 mila euro, o da 5 a 30 mila euro nei casi più gravi (che possono essere
irrogate dall’Autorità garante della privacy)
Art. 11
Divieto di fumare
1
2.
E’ fatto divieto assoluto di fumare in tutti i locali della scuola, compresi i bagni.
I docenti, il personale non docente, gli studenti, persone esterne alla scuola, sono tenuti
all’osservanza della normativa vigente in materia e a segnalare alla Presidenza eventuali
trasgressori.
In caso di violazione del divieto di fumare, salvo il disposto di cui alla L.584/1975 e del
D.P.C.M. del 14.12.1995 e successive modifiche e integrazioni, è prevista la proposta di
allontanamento dalla comunità scolastica come indicato all’art.1 comma 5. In caso di
reiterata violazione l’allontanamento è proposto per un periodo non inferiore a due giorni.
Art.12
USO DELL’ASCENSORE
1. L’uso dell’ascensore è riservato al personale dell’istituto. E’ vietato l’uso dell’ascensore agli
studenti. I trasgressori saranno oggetto di provvedimento disciplinare. Inoltre, in caso di blocco
dell’ascensore con allievi all’interno, agli stessi sarà addebitato il costo dell’intervento tecnico
necessario al ripristino del funzionamento.
2. Gli alunni infortunati o portatori di Handicap potranno utilizzare l’ascensore solo se autorizzati
dalla Presidenza ed accompagnati da personale ATA.
Art.13
USCITE DIDATTICHE.
1
2
Durante le uscite didattiche fatte a qualunque titolo, gli studenti sono tenuti ad assumere lo
stesso atteggiamento che assumono quando sono in classe.
Le visite aziendali, le uscite didattiche, i viaggi d’istruzione, gli stages si possono effettuare
fino al 30 aprile, tranne che per particolari esigenze non dipendenti dall’istituto.
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3
Le visite guidate di un giorno, che non comportano alcun costo per l’amministrazione
scolastica, e le uscite di un giorno inserite nei progetti non concorrono al calcolo delle sei
giornate da utilizzare per i viaggi di istruzione. Il numero di queste ultime attività, in linea di
massima, non potrà essere superiore a 5 (cinque) per classe nel corso dell’anno scolastico, salvo
che il Consiglio di Classe, in fase di programmazione delle attività di inizio anno, non ravvisi
l’esigenza didattica di superare tale numero.
4
Sia le visite guidate che i viaggi di istruzione devono essere programmati all’inizio dell’anno
scolastico e verbalizzati nei documenti di programmazione di classe e quindi proposti e discussi
nella prima riunione utile del Consiglio di Classe. Nel caso di visite guidate non prevedibili e
ritenute didatticamente rilevanti, il Consiglio di Classe potrà integrare la programmazione nelle
riunioni successive nel corso dell’anno
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Art. 14
VIAGGI DI ISTRUZIONE
Gli studenti hanno il diritto di proporre, in collaborazione con i propri insegnanti, idee, mete
e soluzioni organizzative relative ai viaggi di istruzione. Il ruolo degli studenti a questo
proposito ha carattere consultivo e non deliberativo.
Il numero di giorni previsti per il viaggio di istruzione non può essere superiore a sei.
Il Consiglio di Classe è l’organo cui spetta l’inoltro della proposta ufficiale presso il
Consiglio d’Istituto, organo competente ad approvare in via definitiva la proposta di
viaggio.
Ogni proposta di viaggio di istruzione dovrà essere giustificata con opportune motivazioni
didattiche e culturali , non sono pertanto inoltrabili proposte di viaggio di puro carattere
ludico o altrimenti di svago.
Le proposte di viaggi di istruzione, già approvate dai rispettivi Consigli di Classe, devono
essere presentate dai docenti accompagnatori entro e non oltre il 30 novembre mediante
appositi moduli compilati in ogni loro parte.
Il numero di studenti partecipanti non deve essere inferiore ai 2/3 della classe.
Il Consiglio d’Istituto determina sulla base delle accertate disponibilità economiche, i criteri
generali per la programmazione e l’attuazione delle iniziative.
Il Consiglio di Classe, nelle persone dei docenti accompagnatori, presenta le singole
proposte che dovranno comprendere: motivazioni didattico-culturali, numero dei giorni
previsti, programma delle attività del viaggio, elenco nominativi degli alunni partecipanti.
La commissione viaggi verifica la corrispondenza dei dati delle proposte presentate,
dopodiché procede all’acquisizione, per ogni singola proposta, dei preventivi di spesa.
I docenti accompagnatori sono tenuti a relazionare dettagliatamente sull’intero svolgimento
del viaggio e sui relativi contenuti didattico – culturali.
I docenti accompagnatori devono appartenere al Consiglio di Classe proponente.
Ai viaggi di istruzione, per l’anno scolastico in corso possono partecipare solo le classi
seconde per il biennio e le classi quarte per il triennio
L'organizzazione del viaggio o visita è affidata all'Istituto che provvederà a stipulare
contratti con le agenzie di viaggio individuate dalla Commissione viaggi di istruzione. Nella
individuazione delle stesse, si terrà conto non esclusivamente di fattori economici, ma della
qualità dell’offerta e della validità didattica. A tal fine si prenderanno anche in
considerazione i giudizi ed i suggerimenti forniti dalle relazioni presentate dai docenti
accompagnatori al termine di ogni viaggio.
Per ogni classe sarà nominato, nel corso del primo Consiglio di Classe, un docente
accompagnatore che sarà responsabile dell’organizzazione del viaggio
Nella programmazione deve essere prevista la presenza di un docente accompagnatore ogni
15 allievi; inoltre, nel caso il viaggio sia organizzato per un gruppo di più classi
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contemporaneamente, per ogni classe dovrà essere assicurata la presenza di almeno un
docente della classe stessa. In casi particolari di presenza di portatori di handicap la quantità
e tipologia degli accompagnatori necessari sarà valutata nel rispetto della legislazione in
vigore. Il Dirigente scolastico nominerà i docenti accompagnatori; nel caso si verifichi la
necessità di sostituire urgentemente un docente accompagnatore, che per motivi validi ritiri
la propria disponibilità ad accompagnare la classe e non sia possibile annullare il viaggio
senza spese (more, penali, ecc), il Dirigente Scolastico potrà incaricare quale
accompagnatore anche un docente esterno al Consiglio di Classe.
L’autorizzazione al viaggio di istruzione deve essere data da entrambi i genitori salvo casi
eccezionali (esempio: uno dei due genitori vive all’estero per motivi di lavoro)
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Art. 15
CODICE DI COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI PER I VIAGGI D'ISTRUZIONE e
LEZIONI FUORI SEDE
1
Le norme di comportamento cui gli allievi debbono attenersi durante i viaggi d'istruzione,
costituendo questi parte integrante dell'intera attività formativa prevista nella
programmazione curricolare, sono quelle previste dalla vigente normativa che regola il
rapporto degli alunni con l'istituzione scolastica. Considerando però che taluni viaggi o
visite d'istruzione comportano situazioni che esulano da quelle ordinarie proprie del lavoro
scolastico e che sono indotte dalla particolarità dell'ambiente nel quale l'attività si svolge o
con il quale viene ad interagire, soprattutto per quanto riguarda i viaggi all'estero, è bene che
le norme di comportamento siano esplicitate, in modo che gli alunni e genitori siano edotti
delle responsabilità cui vanno incontro.
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Durante queste lezioni verrà richiesta agli alunni una partecipazione attiva e responsabile; si
richiede autocontrollo e disciplina anche per garantire la massima sicurezza ed il miglior
utilizzo delle occasioni. Comportamenti o gesti che comportano disturbo, pericolo, causa di
danno saranno considerati mancanza grave con relative conseguenze disciplinari.
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Ecco di seguito l'elenco di alcune norme di comportamento:
3.1
Non dimenticare di portare con se un valido documento d'identità; assicurarsi che sia valido
per l'espatrio (quando richiesto dall'itinerario).
Portare sempre con se copia del programma di visita con il recapito dell'albergo.
Rispettare le persone, le cose e le abitudini dell'ambiente in cui ci si trova.
Mantenere nei confronti dei vari prestatori di servizio (personale degli alberghi,autisti e
guide) un comportamento corretto e rispettoso dell'altrui lavoro.
Evitare comportamenti chiassosi o esibizionistici. Tenere presente che eventuali danni
arrecati a persone o cose saranno addebitati al responsabile, se individuato, o all'intero
gruppo, in caso diverso, segnalare subito i danni che esistono già al momento dell'ingresso
in camera.
Gli allievi sono tenuti a rispettare il programma di visita deciso preventivamente
dall'insegnante accompagnatore; in particolare si fa notare che: è necessario rispettare gli
orari fissati dal capo comitiva; all'uscita dell'albergo, in ora decisa dal capo comitiva, si fa
l'appello gli allievi devono rimanere in gruppo con la presenza di almeno un'insegnante
accompagnatore in ogni occasione; non sono consentite sortite di alunni al di fuori di
quanto previsto dal programma o da quanto concorda con il capo comitiva.
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3.9
3.10
Dopo l'ultima escursione serale, al rientro in hotel, nell'ora stabilita dal capo comitiva si fa il
contrappello, dopodiché tutti gli studenti non possono, per nessuna ragione, lasciare
l'albergo.
Evitare di spostarsi dalla camera assegnata o di turbare,i n qualunque modo, il diritto alla
quiete di altri ospiti.
Rispettare gli orari fissati dagli alberghi, per il proprio e per l'altrui riposo;evitare di porsi in
situazioni di stanchezza per il giorno dopo, per non perdere la possibilità di fruire al
massimo delle opportunità culturali ed umane offerte dal viaggio e per non essere
d'impedimento e d'ostacolo per gli altri membri del gruppo.
Non introdurre nelle stanze bevande alcoliche, sostanze improprie ed oggetti nocivi o
pericolosi a qualunque titolo; per ragioni di sicurezza, oltre che d'igiene, non fumare in
camera.
Diversamente da quanto indicato va concordato con i propri docenti o col capo comitiva che
se ne assumono la responsabilità
Art 16
INFORTUNI E INCIDENTI
In caso di infortunio, informare tempestivamente gli Addetti al S.P.P.
1 Nel caso in cui durante le attività didattiche fuori e dentro la scuola si dovessero verificare degli
incidenti, gli insegnanti presteranno tutte le cure del caso; se l’infortunio è grave, la scuola
provvederà a chiamare i mezzi di pronto intervento per consentire il trasporto dell’infortunato
nel più vicino ospedale. L’Insegnante provvederà ad avvertire la famiglia e a segnalare
l’accaduto alla segreteria che a sua volta trasmetterà il tutto all’assicurazione.
2 Al fine di consentire alla scuola di adempiere agli obblighi relativi alla denuncia degli infortuni,
le famiglie devono presentare l a certificazione medica con relativa prognosi entro 24 ore dal
momento in cui si è verificato l’incidente.
3 Nel caso la famiglia dovesse sostenere delle spese relative all’infortunio e/a cure mediche, la
famiglia deve conservare fatture e/o scontrini fiscali da consegnare all’assicurazione per
l’eventuale risarcimento.
4 Gli infortuni avvenuti durante le lezioni pratiche, le esercitazioni di laboratorio, di educazione
fisica o in altre attività che si svolgono a scuola o fuori della scuola , sono coperti da apposita
polizza assicurativa.
5 Informarsi sulle procedure da attuare in caso di incidente personale o collettivo, sulle nozioni
elementari di pronto soccorso.
TITOLO II
PERSONALE SCOLASTICO
1.
2.
3.
4.
5.
Art.17
DOCENTI
I Docenti preso atto della loro responsabilità civile nei riguardi degli alunni, deliberano nella
riunione plenaria d’inizio d’anno le modalità di sorveglianza degli alunni durante l’intervallo/i.
La vigilanza deve essere intesa come salvaguardia dell’integrità fisica delle persone, degli arredi
e dell’intera struttura.
Il docente non deve consentire alla classe l’uscita dall’aula prima che suoni la campanella.
I Docenti devono trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni.
Durante l’ora di lezione ogni insegnante vigila sugli studenti della propria classe ed autorizza
l’uscita dall’aula di uno studente per volta solo se strettamente necessario.
Il Docente dell’ultima ora di lezione è tenuto a verificare che l’aula sia lasciata pulita ed in
ordine, a sua volta quello della prima ora di lezione, se accerta che l’aula o il laboratorio non è
sufficientemente pulito, è tenuto ad informare la Presidenza.
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1.
2.
3.
4.
Art.18
COLLABORATORI SCOLASTICI
I collaboratori scolastici di servizio in portineria vigilano sull’ingresso di persone estranee alla
scuola, alle quali può essere concesso l’accesso agli uffici amministrativi nelle ore di apertura al
pubblico, ad altri locali solo dietro presentazione e deposito di un documento d’identità.
I collaboratori scolastici esercitano la sorveglianza ai piani e ai locali loro affidati e riferiscono
al Preside ogni anomalia o fatto che vengono a conoscenza.
Durante l’intervallo la sorveglianza nelle aule, nei corridoi, nell’atrio è svolta congiuntamente
dai collaboratori scolastici e dai docenti di turno.
Il personale in servizio di portineria vigila affinché nessuno esca dai locali della scuola.
Art. 19
PERSONALE AMMINISTRATIVO
Per gli alunni ed il personale:
Il rilascio di certificati, attestati, dichiarazioni e copie conformi è effettuato nel normale orario di
apertura della segreteria al pubblico, dietro richiesta scritta dell’interessato, entro il tempo massimo
di tre giorni lavorativi per quelli di iscrizione , frequenza e servizi prestati, di sette giorni per quelli
con votazioni e/o giudizi. Le richieste fatte pervenire tramite terzi debbono essere in forma scritta
con firma autenticata.
I documenti di valutazione degli alunni sono consegnati dai docenti coordinatori di classe entro
cinque giorni dal termine delle operazioni generali di scrutinio.
La scuola garantirà il rilascio delle copie conformi a quelle originali, dei provvedimenti per la
pubblica consultazione, entro 7 (sette) giorni e solo in casi eccezionali entro 15 (quindici) giorni
dalla richiesta scritta e motivata in conformità a quanto previsto dalla legge 241/90.
Orario di servizio al pubblico
Descrizione ufficio
Modalità di ricevimento
Ora di ricevimento
Dirigente Scolastico
Su appuntamento
Riceve dal Lunedì al Giovedì
Dalle ore 10.30 alle ore 11.30
DSGA
Lunedì – Mercoledì -Venerdì
Ufficio area
Dalle ore 09.30 alle 11.30
Martedì - Giovedì
amministrativa
Dalle ore 10.30 alle 12.30
Lunedì – Mercoledì -Venerdì
Dalle ore 10.00 alle ore 12.10
Ufficio area didattica
1.
Martedì - Giovedì
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4
Dalle ore 08.00 alle ore 09.00
Dalle ore 13.30 alle 14.30
Eventuali modifiche dell’orario di apertura degli uffici sarà comunicato all’utenza.
La richiesta di rilascio del nulla osta deve essere firmata da entrambi i genitori salvo casi
eccezionali (esempio: uno dei due genitori vive all’estero per motivi di lavoro)
La scelta dell’insegnamento della religione cattolica (IRC) va fatta da entrambi i genitori.
Art.20
ASSISTENTI TECNICI
1. Svolge attività di supporto tecnico alla funzione docente relativamente alle attività didattiche ed
alle connesse relazioni con gli studenti.
2. E' addetto alla conduzione tecnica dei laboratori garantendone l'efficienza e la funzionalità in
relazione al progetto annuale di utilizzazione didattica.
3. Provvede alla preparazione del materiale e degli strumenti per le attività didattiche e per le
esercitazioni pratiche nei laboratori, garantendo l'assistenza tecnica durante lo svolgimento
delle stesse.
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4. Provvede al riordino e alla conservazione del materiale e delle attrezzature tecniche, garantendo
la verifica e l'approvvigionamento periodico del materiale utile alle esercitazioni didattiche, in
rapporto con l’Ufficio Tecnico o magazzino.
5. Svolge attività di controllo, verifica, e segnalazioni guasti sugli estintori.
Art. 21
ATTIVITA’ INTEGRATIVE
1. Le attività integrative che comportano delle spese per la scuola, prima del loro svolgimento,
devono essere autorizzate dal DS sentito la Giunta.
TITOLO III
ORGANI COLLEGIALI
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3
4
5
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1.
2.
Art.22
ASSEMBLEE STUDENTESCHE
modalità di convocazione e svolgimento
Gli studenti hanno diritto di riunirsi in assemblea come da artt. 42 –43 –44 del D.P.R. 416/1974
e art. 13 – 14 del D.L. 297 del 16/04/94.
Le assemblee studentesche possono essere di classe o di Istituto e si svolgono in locali forniti
dalla scuola.
E’ consentito lo svolgimento di un’assemblea di Istituto e una di classe al mese, nel limite, la
prima di un numero di ore pari alla durata della giornata scolastica, la seconda di due ore;
l' assemblea di classe non può essere tenuta in concomitanza dell’assemblea d’istituto; altra
assemblea mensile potrà svolgersi fuori dall’orario scolastico. Non possono aver luogo
assemblee nel mese conclusivo delle lezioni (dal 1° maggio in poi).
Alle assemblee d’istituto può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali,
culturali artistici, scientifici indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire
nell’ordine del giorno. Detta partecipazione dev’essere autorizzata dal Dirigente Scolastico
All’assemblea di classe devono presenziare (dall’esterno dell’aula) i docenti che hanno ceduto
l’ora di lezione.
L’assemblea d’Istituto è convocata su richiesta del 50 % + 1 del Comitato Studentesco o del
10% degli alunni, con richiesta scritta che specifichi, con almeno dieci giorni di anticipo, data di
convocazione, luogo, ordine del giorno. Qualora è richiesta la partecipazione di esperti, la
richiesta dev’essere formulata sempre come sopra, ma con 5 giorni di preavviso. Nel caso in cui
l’assemblea sia richiesta dal Comitato Studentesco, si richiede che l’O.d.G. dell’assemblea sia
approvato dalla metà più una delle classi. All’interno della singola classe l’O.d.G. si ritiene
approvato se la metà + 1 degli studenti è favorevole, l’assemblea di classe è convocata su
richiesta del 50 % + 1 degli studenti della classe con le stesse modalità dell’assemblea d’Istituto.
La partecipazione all’assemblea di classe e d’Istituto è obbligatoria. Durante lo svolgimento
delle assemblee, è sospesa qualsiasi attività didattica. Il Dirigente o un suo delegato , constatato
l’impossibilità a svolgere l’assemblea, può ordinarne lo scioglimento.
Art.23
COMITATO STUDENTESCO
Il Comitato studentesco di istituto è espressione dei rappresentanti eletti nei consigli di classe
ed è costituito da : uno studente delle classi prime, uno studente delle classi seconde, due
studenti delle classi terze, due studenti delle classi quarte, due studenti delle classi quinte.
Il Comitato Studentesco oltre ai compiti espressamente previsti dalla legge (convocazione
dell’assemblea studentesca di istituto, funzione di garanzia per l’esercizio dei diritti dei
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partecipanti all’assemblea) può svolgere altri compiti eventualmente affidatigli dall’assemblea
studentesca o dai rappresentanti degli studenti nei consigli di classe.
Compatibilmente con la disponibilità e con le esigenze della scuola, il Dirigente di volta in volta
potrà consentire l’uso di un locale scolastico per le riunioni del Comitato studentesco da tenersi
fuori dall’orario di lezione.
3. Il Comitato studentesco redige un documento della riunione, che firmato da almeno il 50% + 1
dei suoi membri va consegnato al Dirigente e /o agli studenti riuniti in assemblea.
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Art.24
ASSEMBLEE DEI GENITORI
modalità di convocazione e svolgimento
I genitori hanno diritto di riunirsi in assemblea tra di loro per discutere di problemi che
riguardino
aspetti di carattere generale della scuola o delle classi frequentante dai propri figli.
Hanno titolo a convocare l'assemblea dei genitori i rappresentanti di classe eletti nei consigli di
classe, dandone preventiva informazione al dirigente (con indicazione specifica degli argomenti
da trattare) e chiedendo l'uso dei locali scolastici.
la richiesta di convocazione con data, ora di svolgimento e relativo O.d.G. deve essere inoltrata
almeno 5 giorni prima.
Alle assemblee possono partecipare con diritto di parola il Dirigente e i docenti della classe
Le assemblee dei genitori possono essere di sezione, di classe, o di istituto.
I rappresentanti dei genitori nei consigli di classe possono esprimere un comitato dei genitori
dell’istituto
Le assemblee che si svolgono all’interno della scuola devono essere autorizzate dalla
Presidenza e
Le assemblee dei genitori possono anche essere convocate dai docenti della classe. Riferimenti
normativi: art. 12 del D.lgs 297/1994 e art. 15 del D.lgs 297/1994
Art.25
CONSIGLIO DI CLASSE
modalità di convocazione e svolgimento
1. Il Consiglio di classe è regolato dall’art. 3 del D.P.R. 416/74 e dall’art. rr5 del D.L. 297/94
2. E’ convocato dal Preside o suo delegato (Coordinatore di classe) di sua iniziativa o su richiesta
scritta e motivata dalla maggioranza delle sue componenti. La convocazione deve contenere :
data, ora e O.d.G.
3. Ai Consigli di classe ( fatta eccezione quelli degli scrutini) possono partecipare alla prima parte
della seduta solo i docenti e i rappresentanti eletti; successivamente sono invitati a partecipare
sia gli studenti sia i genitori.
Art.26
CONSIGLIO DI ISTITUTO
modalità di convocazione e svolgimento
1. Il Consiglio d’Istituto è regolarmente convocato dal Presidente in base agli art. 5 –6 del D.P.R.
416/74 e dagli art.8- 10 del D.L. 297/94.
2. Il Consiglio d’Istituto si riunisce tutte le volte che si rende necessario. Le delibere del C.d.I.
vengono affisse all’albo.
Art.27
GIUNTA ESECUTIVA
1. E’ costituita su espressione del C.d.I secondo le normative vigenti
2. E’ convocata dal Dirigente di norma con 5 giorni di preavviso
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3. Prepara i lavori per il C.d.I
4. Esegue le delibere del C.d.I.
Art.28
COLLEGIO DEI DOCENTI
modalità di convocazione e svolgimento
1. Il Collegio dei Docenti è composto da tutti i docenti in servizio, siano essi a tempo
indeterminato o a tempo determinato. Questi ultimi fanno parte del Collegio per il periodo di
durata del loro rapporto di lavoro.
2. Il Collegio è presieduto dal Dirigente Scolastico e le deliberazioni sono nella maggior parte dei
casi proposte sulle quali poi la potestà decisionale compete al capo di istituto, sentito il
Consiglio di istituto.
3. La convocazione è predisposta dal capo d’istituto secondo il piano annuale delle attività. Su
richiesta di un terzo dei componenti o per altre motivazioni possono essere convocati Collegi
Docenti straordinari.
4. La seduta è valida se è presente la maggioranza degli aventi diritto.
5. Le delibere sono valide se approvate dalla maggioranza dei presenti.
6. Le votazioni normalmente sono palesi, tranne per i casi previsti dalle normative.
Art 29
ORGANO DI GARANZIA
Vedi art.10-11 Regolamento Disciplinare
TITOLO IV
UTILIZZO DEI LOCALI – RAPPORTI CON ENTI ESTERNI
ART.30
APERTURA DELL’ISTITUTO
1. I locali dell’Istituto per il normale svolgimento delle attività didattiche sono aperti tutti i giorni
dalle ore 07.00 alle ore 18.00 tranne il (venerdì dalle 07.00 alle 16.30) (sabato dalle ore 07.00
alle 14.00). (Eventuali modifiche verranno comunicate)
2. Nei periodi di sospensione dell’attività didattica, la scuola è aperta dalle ore 08.00 alle ore 14.00
3. E’ vietata la distribuzione di volantini o altro materiale all’interno dell’edificio scolastico, salvo
autorizzazione del Preside o un suo delegato.
1.
2.
3.
4.
5.
Art.31
ACCESSO ALL’USO DELLA PALESTRA
Al suono della campana di inizio ora, gli studenti devono recarsi in palestra senza arrecare
disturbo agli altri.
l’accesso alla palestra è consentito agli alunni solo in presenza del proprio insegnante, che ne è
responsabile.
E’ necessario, per ovvi motivi di igiene personale, che gli allievi/e che praticano l’attività,
indossino un abbigliamento specifico e consono, da smettere al termine della lezione.
E’ necessario indossare scarpe appropriate, per evitare di danneggiare e sporcare il pavimento.
L’insegnante, all’inizio dell’anno scolastico individua due studenti per classe cui spetterà il
compito di portare in palestra il registro di classe e di riportarlo in aula al termine della
lezione.
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Art. 32
ACCESSO ALL’USO DEI LABORATORI
Al suono della campana di inizio ora, gli studenti devono recarsi in laboratorio senza arrecare
disturbo agli altri.
L’accesso ai laboratori è consentito agli alunni solo in presenza del proprio insegnante, o del
l’Assistente Tecnico
L’insegnante, all’inizio dell’anno scolastico individua due studenti per classe cui spetterà il
compito di portare in laboratorio il registro di classe e di riportarlo in aula al termine della
lezione.
L’attività è disciplinata dal regolamento interno di ciascun di laboratorio.
ART. 33
BIBLIOTECA D’ISTITUTO
Il prestito dei libri è limitato solamente a due testi e a un periodo di tempo di quindici giorni.
E’ consentito il rinnovo del prestito per altri quindici giorni solo se il libro non è stato richiesto
da altri.
In caso di smarrimento del testo, l’utente è tenuto al risarcimento dell’intero costo aggiornato al
prezzo di mercato attuale.
Il prestito è consentito solo nelle ore di apertura della biblioteca.
L’attività di prestito dei libri di testo cessa ogni anno scolastico al 31 maggio. Tutti i testi
devono essere riconsegnati entro il 10 di giugno. È’ prevista la possibilità di prestito estivo per i
docenti e per gli studenti di cui il docente di classe si renda garante.
Gli studenti della classe quinta possono disporre dei libri di testo fino alla conclusione degli
esami di stato purché il docente membro interno faccia da garante, apponendo di proprio pugno
la firma sulla scheda – prestito del libro.
L’orario di apertura della biblioteca verrà comunicato annualmente.
Art.34
GESTIONE BAR
E’ disciplinata dalla Convenzione
Art.35
GESTIONE AUDITORIUM
Enti esterni (non ancora definita)
Art. 36
GESTIONE PALESTRA
Enti esterni (non ancora definita)
ART. 37
RAPPORTI CON ENTI E ASSOCIAZIONI
1. La scuola rappresenta una delle più importanti agenzie formative del territorio.
Essa promuove contatti con Enti e Associazioni presenti sul territorio che operino in campo
sociale, culturale economico, lavorativo al fine di ampliare la propria offerta formativa con il
contributo di qualificati apporti esterni.
Al fine di rendere più efficiente e più efficace il servizio, gli OO. CC., fatte salve le specifiche
funzioni spettanti al Dirigente ed al Direttore amministrativo, anche attraverso le singole
componenti di cui sono costituiti, possono formulare, tramite il Consiglio d'Istituto, attività
specifiche agli Enti Locali, all’Università degli studi di Torino, al Politecnico di Torino,
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alle aziende pubbliche e private, a privati al fine di ottenere interventi di esperti, contributi
finanziari, forniture di materiali per lo svolgimento di attività scolastiche ed extrascolastiche.
ART. 38
ESPERTI ESTERNI
Qualora si rendesse necessario ci si può avvalere della collaborazione di esperti esterni, ma nel
rispetto delle risorse finanziarie.
ART. 39
COORDINAMENTO E COPERTURA FINANZIARIA ATTIVITÀ
Le attività possono trovare copertura finanziaria con finanziamenti derivanti da:
1.
2.
3.
UE/ Stato/Regione/Enti locali
Genitori
Sponsor.
ART. 40
PRIVACY E ACCESSO AI DOCUMENTI
1. La scuola garantisce a tutto il personale, agli studenti, alle famiglie, quanto previsto dalla
legge n. 675 del 31 dicembre 1996, e successive modifiche (DL 30 giugno 2003 n196).
2. Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, è assicurato, a chiunque dimostri di
averne diritto, l’accesso ai documenti ed agli atti della Scuola, secondo le modalità previste
dall’art.29 personale amministrativo
1.
2.
3.
4.
Art.41
DIFFUSIONE DEL REGOLAMENTO
Ciascuna componente” docente –ATA, studenti” è tenuta ad osservarlo per ciò che lo
riguarda.
Il Coordinatore di classe illustrerà agli studenti delle classi prime e delle classi terze il
contenuto del presente regolamento.
Ogni modifica che si vorrà apportare, deve essere approvata dal Consiglio d’Istituto.
Copia del regolamento è affisso all’albo d’Istituto e in visione sul sito d’Istituto
Carta dei Servizi amministrativi
L’attività amministrativa dell’istituto si svolge nel rispetto ed in esecuzione delle norme
dell’Ordinamento scolastico, si attua in tempi procedurali certi ed è impostata secondo criteri di:
trasparenza, efficacia, efficienza.
AMBITI OPERATIVI
Per il funzionamento dei servizi amministrativi vengono organizzati i seguenti ambiti di attività e
identificati i relativi uffici:
DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
Svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente rilevanza esterna. Sovrintende, con
autonomia operativa, ai servizi generali amministrativo-contabili e ne cura l'organizzazione
svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti,
rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al personale ATA, posto alle sue dirette
dipendenze.
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Organizza autonomamente l’attività del personale ATA nell’ambito delle direttive del dirigente
scolastico. Attribuisce al personale ATA, nell’ambito del piano delle attività, incarichi di natura
organizzativa e le prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo, quando necessario.
Svolge con autonomia operativa e responsabilità diretta attività di istruzione, predisposizione e
formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; è funzionario delegato, ufficiale rogante e
consegnatario dei beni mobili.
Può svolgere attività di studio e di elaborazione di piani e programmi richiedenti specifica
specializzazione professionale, con autonoma determinazione dei processi formativi ed attuativi.
Può svolgere incarichi di attività tutoriale, di aggiornamento e formazione nei confronti del
personale. Possono essergli affidati incarichi ispettivi nell'ambito delle istituzioni scolastiche.
AREA DIDATTICA
A tale area è affidata la gestione degli alunni:
iscrizioni, assenze, certificazioni, Esami di Stato, integrativi e di idoneità, infortuni, elezioni Organi
Collegiali, libri di testo e procedura per la fornitura gratuita degli stessi.
AREA PROTOCOLLO
A tale area è affidata la gestione di:
ricezione, invio e smistamento corrispondenza, protocollo, archivio, preparazione lavori per
O.O.C.C. d’Istituto, comunicazioni esterne per il funzionamento della scuola.
AREA AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE
A tale area è affidata la gestione di:
adempimenti relativi all’assunzione e allo stato giuridico del personale docente ed A.T.A. per
supplenze, graduatorie interne di Istituto, assenze, congedi, visite fiscali, liquidazioni stipendi
personale supplente, compensi accessori, TFR, pratiche INPDAP, INPS,Espero, Anagrafe delle
Prestazioni, Centro per l’Impiego, commissioni interne, certificazioni.
AREA FINANZIARIA E DEL PATRIMONIO
A tale area è affidata la gestione di:
adempimenti connessi all’attività negoziale, acquisti e collaborazione con l’ufficio Tecnico per la
predisposizione degli stessi riguardanti le attività didattiche, pagamento fatture e compensi al
personale interno ed Esperti esterni, rapporti con la Banca, adempimenti fiscali e previdenziali,
tenuta dei registri degli inventari.
FATTORI DI QUALITÀ DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI
L’Istituto individua i seguenti fattori di qualità dei servizi amministrativi:
·
celerità delle procedure;
·
trasparenza;
·
accessibilità al servizio da parte dell’utente.
La distribuzione dei moduli si effettua durante l’orario di servizio presso la portineria e gli sportelli
di ricevimento.
Per gli alunni ed il personale:
Il rilascio di certificati, attestati, dichiarazioni e copie conformi è effettuato nel normale orario di
apertura della segreteria al pubblico, dietro richiesta scritta dell’interessato, entro il tempo massimo
di tre giorni lavorativi per quelli di iscrizione , frequenza e servizi prestati, di sette giorni per quelli
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con votazioni e/o giudizi. Le richieste fatte pervenire tramite terzi debbono essere in forma scritta
con firma autenticata.
I documenti di valutazione degli alunni sono consegnati dai docenti coordinatori di classe entro cinque
giorni dal termine delle operazioni generali di scrutinio.
La scuola garantirà il rilascio delle copie conformi a quelle originali, dei provvedimenti per la pubblica
consultazione, entro 7 (sette) giorni e solo in casi eccezionali entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta scritta
e motivata in conformità a quanto previsto dalla legge 241/90.
Orario di servizio al pubblico
Descrizione ufficio
Modalità di ricevimento
Ora di ricevimento
Dirigente Scolastico
DSGA
Su appuntamento
Riceve dal Lunedì al Giovedì
Dalle ore 10.30 alle ore 11.30
Ufficio area
amministrativa
Ufficio area didattica
Lunedì – Mercoledì -Venerdì
Martedì - Giovedì
Lunedì – Mercoledì -Venerdì
Dalle ore 09.30 alle 11.30
Dalle ore 10.30 alle 12.30
Dalle ore 10.00 alle ore 12.10
Martedì - Giovedì
Dalle ore 08.00 alle ore 09.00
Dalle ore 13.30 alle 14.30
La scuola assicura all’utente la tempestività del contatto telefonico, stabilendo al proprio interno
modalità di risposta che comprendono il nome dell’Istituto, il nome e la qualifica di chi risponde, la
persona o l’ufficio in grado di fornire le informazioni richieste al di fuori dell’orario di ricevimento
dell’utenza. L'utente è tenuto a dichiarare le generalità e la natura dell’informazione.
Tutti gli operatori disporranno di un cartellino identificativo, da tenere bene in vista per tutta la
durata del servizio.
STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI
(DPR 24/giugno 1998 n.249) integrato dal DPR del 21/11/2007 n° 235
Art.1
VITA DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA
1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle
conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori
democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno con pari
dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la
realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle
situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione
Internazionale sui diritti dell'infanzia, fatta a New York il 20 novembre 1989, e con i principi
generali dell'ordinamento italiano.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte,
fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante -studente,
contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla
consapevolezza e alla valorizzazione della identità di genere, del loro senso di responsabilità e
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della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e
professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e
di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro
età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.
Art.2
DIRITTI
1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e
valorizzi anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle
idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali
degli studenti, anche attraverso una adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste,
di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello
studente alla riservatezza.
3. Lo studente ha il diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita
della scuola.
4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti
scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli
studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e
definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di
scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione
trasparente e tempestiva., volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad
individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli
studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad
esprimere la loro opinione mediante una consultazione; analogamente negli stessi casi e con le
stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori.
6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di
scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla
scuola. Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate
secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita
degli studenti.
7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla
quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza e alla
tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.
8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare.
a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo didattico di qualità;
b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative
liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la
prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti
anche con handicap;
e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.
9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di
assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.
10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di
associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e
e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte
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degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono
inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
Art.3
DOVERI
Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli
impegni di studio.
Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d’istituto, dei docenti, del personale tutto
della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
Nell’esercizio dei loro diritti e nell’adempimento dei loro doveri sono tenuti a mantenere un
comportamento corretto e coerente con i principi di cui all’art.1
Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai
regolamenti dei singoli istituti.
Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici
e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e averne
cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.
Art.4
DISCIPLINA
Modificato dall’art. 1 del DPR n° 235 del 21/11/2007
a. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano
mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell’art.3, al corretto svolgimento dei
rapporti all’interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola,
le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrorarle e il relativo procedimento secondo i criteri
di seguito indicati.
b. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento delle
Responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica.
c. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari
senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare
connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
d. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di
opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità.
e. le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per
quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione
personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire in attività in
favore della comunità scolastica.
f. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono
sempre adottati da un organo collegiale.
g. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo
in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.
h. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo
studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.
i. L’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando
siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l’incolumità delle persone. In tal caso la durata
dall’allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di
pericolo. Si applica, per quanto possibile il disposto del comma h.
j. Nei casi in cui l’autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla
famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza,
allo studente è consentito di iscriversi anche in corso d’anno ad altra scuola.
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k. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d’esame sono inflitte
dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
Art.5
IMPUGNAZIONI
Modificato dall’art. 2 del DPR n° 235 del 21/11/2007
1. L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, è sostituito dal
seguente:
1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro
quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia
interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del
quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore e dai
genitori nella scuola media, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, è
composto da un docente designato dal consiglio di istituto e, nella scuola secondaria superiore, da
un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella
scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai genitori, ed è presieduto dal
dirigente scolastico.
2. L'organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria
superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in
merito all'applicazione del presente regolamento.
3. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via
definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi
abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti
degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale
composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale
delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della
comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo
delegato. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.
4. L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei
regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della
documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o
dall'Amministrazione.
5. Il parere di cui al comma 4 è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di
decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo di cui al
comma 3 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio scolastico regionale può
decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16,
comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
6. Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le modalità più idonee di
designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all'interno dell'organo di garanzia
regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso.
7. L'organo di garanzia di cui al comma 3 resta in carica per due anni scolastici.".
Art 5 bis
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ GIORNATA DELLA SCUOLA
1. Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da
parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire
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in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma,
studenti e famiglie.
2. I singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione nonché di elaborazione
e revisione condivisa, del patto di cui al comma 1.
3. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione
scolastica pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei
nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli
studenti, del piano dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di
corresponsabilità.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Art.6
DISPOSIZIONI FINALI
a. I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle disposizioni vigenti in materia sono
adottati o modificati previa consultazione degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei
genitori nella scuola media.
b. Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni singola istituzione scolastica è
pubblicata sul sito della scuola e affissa all’albo
c. È abrogato il capo III del titolo I del regio decreto 4 maggio 1925, n.653.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Lionella Favretto
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Ethan Frome - IIS Giulio Natta