LA NUOVA DISCIPLINA DELLE SPESE
DI RAPPRESENTANZA
La nuova disciplina delle spese di rappresentanza
LA NUOVA DISCIPLINA DELLE SPESE
DI RAPPRESENTANZA
Legge n. 244 del 2007 modifica l’articolo 108, comma 2 TUIR
Deducibilità delle spese di rappresentanza :
-
se inerenti e congrue in base ad un decreto;
-
anche in funzione della natura e della destinazione delle
stesse, del volume dei ricavi dell’attività caratteristica e
dell’attività internazionale dell’impresa;
-
comunque deducibili le spese per distribuzione gratuita di
beni con valore unitario non superiore a 50 euro
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Decreto attuativo di un unico articolo che :
-
identifica il concetto di spesa di rappresentanza;
fissa regole particolari per le nuove imprese;
richiama ipotesi di spese integralmente deducibili a
determinate condizioni
stabilisce gli obblighi documentali dei contribuenti
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Condizioni di deducibilità delle spese :
1)
2)
3)
4)
5)
Sostenute e documentate
Erogazioni gratuite di beni e servizi
Effettuate con finalità promozionali o di PR
Criteri di ragionevolezza in funzione dell’obiettivo di
generare, anche potenzialmente, benefici economici per
l’impresa
Coerenti con pratiche commerciali di settore
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Esemplificazione del decreto :
a) Viaggi turistici nei quali si svolgono attività promozionali
concrete e significative (criterio – tempo e spesa);
b) Eventi ludici :
Ricorrenze aziendali o festività nazionali o religiose;
Inaugurazione di sedi e stabilimenti;
In occasione di fiere, mostre ed eventi similari
c) Ogni altra spesa per beni e servizi erogati gratuitamente
compresi i contributi per convegni, seminari ed eventi
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Spese per viaggi turistici
in occasione dei quali siano programmate e in
concreto
svolte
significative
attività
promozionali dei beni o dei servizi la cui
produzione o il cui scambio costituisce oggetto
dell'attività caratteristica dell'impresa.
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Spese per feste, ricevimenti e altri
eventi di intrattenimento organizzati in
occasione
di ricorrenze aziendali o di festività nazionali o religiose;
dell'inaugurazione di nuove sedi, uffici o stabilimenti
dell'impresa;
di mostre, fiere, ed eventi simili in cui sono esposti i
beni e i servizi prodotti dall'impresa;
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Ogni altra spesa per beni e servizi
distribuiti o erogati gratuitamente
ivi inclusi i contributi erogati gratuitamente per convegni,
seminari e manifestazioni simili il cui sostenimento
risponda ai criteri di inerenza indicati nel presente
comma 2
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Requisiti
Inerenza
Congruità
si considerano inerenti, sempreché
effettivamente
sostenute
e
documentate,
le
spese
per
erogazioni a titolo gratuito di beni e
servizi, effettuate con finalità
promozionali
o
di
pubbliche
relazioni e il cui sostenimento
risponda a criteri di ragionevolezza
in
funzione
dell'obiettivo
di
generare, anche potenzialmente,
benefici economici per l'impresa
ovvero sia coerente con pratiche
commerciali di settore.
Le spese indicate nel comma 1,
deducibili nel periodo d'imposta di
sostenimento,
sono
commisurate
all'ammontare dei ricavi e proventi della
gestione
caratteristica
dell'impresa
risultanti dalla dichiarazione dei redditi
relativa allo stesso periodo in misura
pari:
_ 1,3 % dei ricavi e altri proventi fino a
euro 10 milioni;
_ 0,5 % dei ricavi e altri proventi per la
parte eccedente euro 10 milioni e fino
a 50 milioni;
_ 0,1 % dei ricavi e altri proventi per
la parte eccedente euro 50 milioni.
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Beni distribuiti gratuitamente - Omaggi
Ai fini della determinazione dell'importo deducibile di cui al
comma 2, non si tiene conto delle spese relative a beni
distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50
euro, deducibili per il loro intero ammontare ai sensi del terzo
periodo del comma 2 del citato articolo 108 del Tuir.
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Imprese in start up:
-
Spese sostenute nei periodi antecedenti a quello di
produzione dei ricavi possono essere rinviate
-
Al periodo in cui vi sono i primi ricavi ed a quello successivo
se in tali periodi le spese sostenute siano inferiori a quelle
deducibili
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Non sono considerate spese di
rappresentanza
Spese sostenute per
ospitare clienti anche
potenziali in occasione di:
Mostre
fiere ed eventi simili
visite a sedi stabilimenti e
unità produttive dell’impresa.
Spese sostenute
dall’imprenditore individuale in
occasione di:
trasferte
effettuate
per
partecipare a mostre, fiere ed
eventi simili in cui però siano
esposti beni e servizi prodotti
dall’impresa
o
attinenti
all’attività caratteristica della
stessa
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La casistica delle fiere :
-
Deducibilità integrale per vitto ed alloggio in relazione alla
visita;
Deducibilità parziale per l’evento ludico organizzato in
occasione della fiera
Possibile contrasto con Cassazione 7803/2000 e Comitato n.
1/2001
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Documentazione richiesta per la deducibilità delle spese
-
-
Spese integralmente deducibili : generalità dei soggetti
ospitati, durata e luogo di svolgimento degli eventi, natura
dei costi sostenuti
Possibile richiesta di documentazione in relazione alle spese
qualificate come di rappresentanza sull’ammontare
complessivo distinto per natura
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Dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.08 si
deve tenere conto della nuova disciplina della deducibilità
delle spese di vitto ed alloggio fissata dalla manovra estiva
Applicazione congiunta con le regole in materia di spese di
rappresentanza e costi integralmente deducibili : il vitto e
l’alloggio compreso nelle due categorie rappresenta spesa
deducibile al 75 per cento
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Vitto e alloggio e soglia limite 75%:
i problemi applicativi da risolvere
Ipotesi a) Ricavi 100.000€ - spese vitto rapp.za 1.500€
Applico 75% su 1.500 = 1.125
Confronto le spese 1.125 con soglia limite 1.300 (1,3% su
100.000). Deduco 1.125
Ipotesi b) Ricavi 100.000€ - spese vitto rapp.za 1.500€
L’ammontare è superiore alla soglia limite 1.300 (1,3% su
100.000).
Applico 75% su 1.300 = deduco 975
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Spese di rappresentanza e IVA
Spese di rappresentanza
definite nel decreto
Spese che non rientrano
nella fattispecie prevista
Beni distribuiti
gratuitamente – Omaggi
valore unitario inferiore
a 25,82 €
Iva indetraibile
Iva detraibile,
salvo le
limitazioni
previste dal DPR
633/72
Iva detraibile
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