LA NUOVA DISCIPLINA DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA La nuova disciplina delle spese di rappresentanza LA NUOVA DISCIPLINA DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA Legge n. 244 del 2007 modifica l’articolo 108, comma 2 TUIR Deducibilità delle spese di rappresentanza : - se inerenti e congrue in base ad un decreto; - anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse, del volume dei ricavi dell’attività caratteristica e dell’attività internazionale dell’impresa; - comunque deducibili le spese per distribuzione gratuita di beni con valore unitario non superiore a 50 euro La nuova disciplina delle spese di rappresentanza LA NUOVA DISCIPLINA DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA Decreto attuativo di un unico articolo che : - identifica il concetto di spesa di rappresentanza; fissa regole particolari per le nuove imprese; richiama ipotesi di spese integralmente deducibili a determinate condizioni stabilisce gli obblighi documentali dei contribuenti La nuova disciplina delle spese di rappresentanza LA NUOVA DISCIPLINA DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA Condizioni di deducibilità delle spese : 1) 2) 3) 4) 5) Sostenute e documentate Erogazioni gratuite di beni e servizi Effettuate con finalità promozionali o di PR Criteri di ragionevolezza in funzione dell’obiettivo di generare, anche potenzialmente, benefici economici per l’impresa Coerenti con pratiche commerciali di settore La nuova disciplina delle spese di rappresentanza LA NUOVA DISCIPLINA DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA Esemplificazione del decreto : a) Viaggi turistici nei quali si svolgono attività promozionali concrete e significative (criterio – tempo e spesa); b) Eventi ludici : Ricorrenze aziendali o festività nazionali o religiose; Inaugurazione di sedi e stabilimenti; In occasione di fiere, mostre ed eventi similari c) Ogni altra spesa per beni e servizi erogati gratuitamente compresi i contributi per convegni, seminari ed eventi La nuova disciplina delle spese di rappresentanza Spese per viaggi turistici in occasione dei quali siano programmate e in concreto svolte significative attività promozionali dei beni o dei servizi la cui produzione o il cui scambio costituisce oggetto dell'attività caratteristica dell'impresa. La nuova disciplina delle spese di rappresentanza Spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di ricorrenze aziendali o di festività nazionali o religiose; dell'inaugurazione di nuove sedi, uffici o stabilimenti dell'impresa; di mostre, fiere, ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall'impresa; La nuova disciplina delle spese di rappresentanza Ogni altra spesa per beni e servizi distribuiti o erogati gratuitamente ivi inclusi i contributi erogati gratuitamente per convegni, seminari e manifestazioni simili il cui sostenimento risponda ai criteri di inerenza indicati nel presente comma 2 La nuova disciplina delle spese di rappresentanza Requisiti Inerenza Congruità si considerano inerenti, sempreché effettivamente sostenute e documentate, le spese per erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi, effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni e il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell'obiettivo di generare, anche potenzialmente, benefici economici per l'impresa ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore. Le spese indicate nel comma 1, deducibili nel periodo d'imposta di sostenimento, sono commisurate all'ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica dell'impresa risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo in misura pari: _ 1,3 % dei ricavi e altri proventi fino a euro 10 milioni; _ 0,5 % dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 10 milioni e fino a 50 milioni; _ 0,1 % dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 50 milioni. La nuova disciplina delle spese di rappresentanza Beni distribuiti gratuitamente - Omaggi Ai fini della determinazione dell'importo deducibile di cui al comma 2, non si tiene conto delle spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50 euro, deducibili per il loro intero ammontare ai sensi del terzo periodo del comma 2 del citato articolo 108 del Tuir. La nuova disciplina delle spese di rappresentanza LA NUOVA DISCIPLINA DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA Imprese in start up: - Spese sostenute nei periodi antecedenti a quello di produzione dei ricavi possono essere rinviate - Al periodo in cui vi sono i primi ricavi ed a quello successivo se in tali periodi le spese sostenute siano inferiori a quelle deducibili La nuova disciplina delle spese di rappresentanza Non sono considerate spese di rappresentanza Spese sostenute per ospitare clienti anche potenziali in occasione di: Mostre fiere ed eventi simili visite a sedi stabilimenti e unità produttive dell’impresa. Spese sostenute dall’imprenditore individuale in occasione di: trasferte effettuate per partecipare a mostre, fiere ed eventi simili in cui però siano esposti beni e servizi prodotti dall’impresa o attinenti all’attività caratteristica della stessa La nuova disciplina delle spese di rappresentanza LA NUOVA DISCIPLINA DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA La casistica delle fiere : - Deducibilità integrale per vitto ed alloggio in relazione alla visita; Deducibilità parziale per l’evento ludico organizzato in occasione della fiera Possibile contrasto con Cassazione 7803/2000 e Comitato n. 1/2001 La nuova disciplina delle spese di rappresentanza LA NUOVA DISCIPLINA DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA Documentazione richiesta per la deducibilità delle spese - - Spese integralmente deducibili : generalità dei soggetti ospitati, durata e luogo di svolgimento degli eventi, natura dei costi sostenuti Possibile richiesta di documentazione in relazione alle spese qualificate come di rappresentanza sull’ammontare complessivo distinto per natura La nuova disciplina delle spese di rappresentanza LA NUOVA DISCIPLINA DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA Dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.08 si deve tenere conto della nuova disciplina della deducibilità delle spese di vitto ed alloggio fissata dalla manovra estiva Applicazione congiunta con le regole in materia di spese di rappresentanza e costi integralmente deducibili : il vitto e l’alloggio compreso nelle due categorie rappresenta spesa deducibile al 75 per cento La nuova disciplina delle spese di rappresentanza Vitto e alloggio e soglia limite 75%: i problemi applicativi da risolvere Ipotesi a) Ricavi 100.000€ - spese vitto rapp.za 1.500€ Applico 75% su 1.500 = 1.125 Confronto le spese 1.125 con soglia limite 1.300 (1,3% su 100.000). Deduco 1.125 Ipotesi b) Ricavi 100.000€ - spese vitto rapp.za 1.500€ L’ammontare è superiore alla soglia limite 1.300 (1,3% su 100.000). Applico 75% su 1.300 = deduco 975 La nuova disciplina delle spese di rappresentanza Spese di rappresentanza e IVA Spese di rappresentanza definite nel decreto Spese che non rientrano nella fattispecie prevista Beni distribuiti gratuitamente – Omaggi valore unitario inferiore a 25,82 € Iva indetraibile Iva detraibile, salvo le limitazioni previste dal DPR 633/72 Iva detraibile