Giurisprudenza di merito
GIUDICE DI PAGE DI GEMONA DEL FRIULI
Sentenza 5 aprile 2012, n. 34
Circolazione stradale – Violazione dei limiti di velocità – Accertamento mediante
apparecchiatura SICVe (Tutor) – Modalità di accertamento – Applicazione della tolleranza Individuazione del luogo dove la violazione è commessa – Segnalazione del portale di entrata e
di uscita – Ordinanza-Ingiunzione
E’ formalmente corretto l’accertamento delle violazioni ai limiti massimi di velocità effettuato
mediante sistema SICVe, sistema corrispondente ai canoni stabiliti dall’omologazione concessa dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, così come corretta risulta la tolleranza concessa in
ragione del 5% sulla velocità media accertata, atteso che tale limite è stato stabilito dal Ministero
dell’interno con propria circolare. Inoltre, la verbalizzazione dei pubblici ufficiali fa piena prova fino
a querela di falso (art. 2700 c.c.) e pertanto non possono essere messi in discussione i dati
verbalizzati relativi alle circostanze di luogo e di tempo dell’accertamento. (Massima redazionale)
(G.d.P. di Gemona del Friuli, 5 aprile 2012, n. 34) Art. 142 cs.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE IN GEMONA DEL FRIULI
nella persona dell’avv. Vincenzo Zappalà, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con ricorso pervenuto in Cancelleria il 09.02.2012 da:
OMISSIS
PREFETTURA – U.T.G. di UDINE
Contro:
OPPONENTE
AMMINISTRAZIONE OPPOSTA NON COMPARSA
per controversia in materia di opposizione a ordinanza ingiunzione n.° 4490/2011, emessa il
14.12.2011 e notificata in data 11.01.2012 dalla PREFETTURA – U.T.G. di UDINE,
Via Consolare , 1 – 47121 – Forlì (FC) – Tel. 0543.704015 – Fax. 0543.701411
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avente ad oggetto: reiezione del ricorso presentato il 17.05.2011 avverso il verbale di
contestazione n.° SCV0002037753, emesso il 03.02.2011 dalla SEZIONE POLIZIA STRADALE DI
UDINE, per violazione dell’art. 142, comma 8°, del Codice della Strada, D. Lgs. n° 285/1992 e
successive modificazioni ed integrazioni (C.d.S.).
decisa con dispositivo letto all’udienza di discussione del 5 aprile 2012
sulle seguenti conclusioni delle parti:
OPPONENTE: annullarsi il provvedimento opposto. In via subordinata, applicarsi la sanzione
minima edittale di €. 159,00. Con rifusione di spese ed onorari.
OPPOSTA: respingersi il ricorso, con rifusione delle spese nella misura equitativa di €. 300,00. In
caso di soccombenza, spese compensate.
FATTO E DIRITTO
Con verbale di contestazione n.° SCV0002037753 dd. 03.02.2011 è stata contestata all’avv.
OMISSIS (quale conducente dell’autovettura tg. OMISSIS) la violazione del comma 8° dell’art. 142
C.d.S con le seguenti motivazioni: “Superava di oltre 10 Km/h e di non oltre 40 Km/h i limiti
massimi di velocità previsti dalla segnaletica stradale. L’infrazione è stata commessa il giorno
02.02.2011 alle ore 15:20:11.165 (orario UTC 02/02/2011 ore 14:20:11.165), nel tratto avente
lunghezza Km. 11,052, che è stato percorso ore 00:4:06.657 e che ha termine al Km. 54,300
direzione Nord dell’AUTOSTRADA A23, PALMANOVA-UDINE-TARVISIO, sito nel territorio del
Comune di TRASAGHIS provincia di Udine, ed è stata accertata attraverso il sistema SICVe,
omologato con decreto n. 3999 del 24/12/2004, che consente il funzionamento automatico.
L’accertamento della violazione è stato compiuto dall’ISPETTORE CAPO PETRIS LUIGINO in data
03.02.2011 alle ore 11:57:24.160 sulla base dei fotogrammi prodotti dal sistema SICVe del quale si
attesta la corretta installazione ed il perfetto funzionamento. Nell’impiego del sistema, al valore
rilevato di Km/h 161,30 è stata applicata una riduzione, comprensiva della tolleranza strumentale,
di Km/h 8,08 pari al 5% del valore rilevato stesso con un minimo di 5 Km/h, per una velocità
calcolata pari a Km/h153,23. Ai sensi dell’art. 201 comma 1 bis lettera f) CDS e dell’art. 4 della
legge 1.8.2002 n. 168, non è stata effettuata la contestazione immediata della violazione.”
Nel suddetto verbale veniva applicata la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura ridotta di
€. 159,00 e veniva indicata la competenza territoriale di questo Giudice.
Con ricorso inoltrato alla Prefettura di Udine il 17.05.2011 l’avv. OMISSIS si opponeva al
suddetto verbale (ed altro analogo verbale emesso dalla Polstrada di Pordenone) per i seguenti
motivi:
1) VIOLAZIONE dell’ART. 383 D.P.R.16.12.1992 n. 495 (REGOLAMENTO del CODICE della STRADA)
e successive modifiche ed integrazioni: OMESSA INDICAZIONE nei VERBALI delle LOCALITA’ in cui
sarebbero state COMMESSE le VIOLAZIONI.
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La norma in esame stabilisce che “Il verbale deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e
della località nei quali la violazione è avvenuta, delle generalità e della residenza del trasgressore
e, ove del caso, l’indicazione del proprietario del veicolo, o del soggetto solidale, degli estremi della
patente di guida, del tipo del veicolo e della targa di riconoscimento”.
Nei casi di specie sussiste violazione dell’art. 383 del Regolamento del C.d.S. poiché nei verbali
sono omesse le indicazioni delle località in cui le (presunte) violazioni sarebbero state commesse.
E’scritto soltanto che:
“la violazione di cui al verbale n. SCV0002037753 sarebbe stata commessa in data 2.02.2011, alle
ore 15:20:11, nel tratto avente lunghezza km 11,052, che è stato percorso in ore 00:04:06 e che ha
termine al km 54,300 direzione Nord Autostrada A23, sito nel territorio del comune di Trasaghis
(UD)”.
All’uopo va immediatamente chiarito che Trasaghis non può essere considerato il luogo della
commessa violazione, bensì è soltanto quello in cui termina il tratto di strada indicato e su cui
viene fondata, a torto secondo la difesa scrivente, la competenza a decidere sulle opposizioni.
Vogliamo cioè affermare che, stante le modalità di rilevazione della velocità con il SICVe (calcolo
della velocità media di un veicolo tra due postazioni di rilevamento – come meglio si argomenterà
più avanti), non è possibile individuare il luogo esatto in cui sarebbero state commesse (se
provate) le infrazioni. L’indicazione del comune di Trasaghis non specifica che l’art. 142, comma
VIII, del C.d.S., sarebbe stato violato in tale località, bensì indica soltanto il sito ove termina il
tratto di strada indicato nel verbale in cui vi sono numerose località e comuni nei quali il
conducente del mezzo in questione avrebbe potuto teoricamente superare il limite di velocità, ma
non viene effettuata alcuna menzione in proposito.
Si veda sul punto una recentissima sentenza del Giudice di Pace di Viterbo che ha disatteso
l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla P.A. proprio sulla scorta della
considerazione che “la rilevazione con apparecchiatura TUTOR non consente esattamente di
conoscere il luogo esatto della violazione (superamento limite della velocità), quindi va applicato
il principio, del resto ormai accettato da normativa europea in tutti gli altri campi, che la
competenza sia del giudice di residenza del consumatore (alias trasgressore) in quanto in questa
sede è avvenuta la notifica del provvedimento da impugnare”.
E’ evidente, pertanto, la violazione dell’art. 383 del Regolamento del C.d.S. e dunque
l’illegittimità dei verbali quivi impugnati.
2) OMESSA INDICAZIONE nei VERBALI delle KILOMETRICHE della A23 in cui SONO INSTALLATE LE
DUE POSTAZIONI di RILEVAMENTO della VELOCITA’.
Il verbale elevato in danno dell’istante è altresì no per il fatto che nel testo viene riferito
unicamente che le violazioni sarebbero state commesse rispettivamente “nel tratto avente
lunghezza km 11,052, che è stato percorso in ore 00:04:06 e che ha termine al km 54,300 direzione
Nord Autostrada A23, sito nel territorio del comune di Trasaghis (UD)”.
Orbene, sulla scorta di tanto, la nullità degli accertamenti de quo discende dalla considerazione
che nel verbale non è indicato il punto preciso della A23 in cui è situata la prima postazione, l’ora
in cui è stato fotografato il transito del mezzo né il punto preciso e l’ora del secondo rilevamento.
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In difetto di tali elementi non è possibile per questa difesa anzitutto esperire le proprie difese al
meglio e, soprattutto, verificare la distanza percorsa ed il tempo impiegato al fine di calcolare la
velocità media di percorrenza.
Allo stato dei fatti, dal verbale si evince soltanto data e ora della presunta infrazione ma non è
dato sapere in quale punto esatto del tratto di A23 in questione sono installate le due postazioni e
da dove risulterebbe, in caso affermativo, il calcolo della distanza tra i due punti di rilevamento.
Pertanto la mancanza di tali elementi nonché la confusa e generica dicitura dei verbali oltre ad
inficiare il miglior diritto alla difesa, dimostra null’altro se non che il SICVE è illegittimamente
utilizzato per le rilevazioni delle violazioni dei limiti di velocità.
3) VIOLAZIONE D.M. 29.10.1997 RICHIAMATO al PARAGRAFO 3 della PARTE 1 dell’ALLEGATO n.
1 – ISTRUZIONI OPERATIVE - alla circolare Prot. n. 300/A/10307/09/144/5/20/3 del 14.08.2009
del Ministero dell’Interno – Dipartimento Pubblica Sicurezza – Servizio Polizia Stradale .
Nel paragrafo n. 3 (“Controllo dei dispositivi”) della prima parte (“Dispositivi di misura della
velocità”) dell’allegato il legislatore si riporta, in riferimento all’impiego e manutenzione dei
misuratori di velocità, alla disciplina specifica contenuta del D.M. 29.10.1997 che all’art. 4
stabilisce: “gli organi di polizia stradale interessati all’uso delle apparecchiature per l’accertamento
dell’osservanza dei limiti di velocità sono tenuti a….rispettare le modalità di installazione e di
impiego previste nei manuali d’uso”, per cui è esclusa la necessità di controllo periodico se non
espressamente richiesto dal costruttore nel manuale d’uso depositato all’atto della richiesta di
approvazione.
Per quanto concerne gli apparecchi (come il SICVe) utilizzati in modalità automatica, ovvero senza
la presenza ed il diretto controllo dell’operatore di Polizia Stradale, il paragrafo n. 3 dell’allegato
prevede che, secondo quanto previsto dai provvedimenti di approvazione del Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti, siano sottoposti ad una verifica metrologica periodica – almeno
annuale – tendente a valutare la corretta funzionalità dei meccanismi di rilevazione, effettuata
dal costruttore (abilitato a ciò dalla certificazione di qualità secondo le norme ISO-9001 e seguenti,
ovvero dai Centri di Taratura opportunamente accreditati presso il S.I.T., Servizio Italiano di
Taratura.
Orbene, nel caso in esame è palese la violazione della normativa richiamata dalla direttiva atteso
che dai verbale non si evince che il SICVe in questione sia stato sottoposto alla verifica metrologica
periodica (poiché non vi è alcuna menzione di tanto), dovendosi pertanto ritenere che nessuna
operazione di verifica metrologica è stata effettuata sull’apparecchiatura.
4) OMISSIONE di OGNI ATTIVITA’ diretta ad ATTESTARE la CORRETTA INSTALLAZIONE ed il
PERFETTO FUNZIONAMENTO del SICVe ed INESISTENZA della RELATIVA DOCUMENTAZIONE.
Ulteriore motivo di doglianza è costituito dal fatto che nel verbale l’Organo accertatore dichiara di
attestare la corretta installazione ed il buon funzionamento dell’apparecchiatura per la rilevazione
degli eccessi di velocità, ma tale attestazione, oltre ad essere generica, non è provata dal richiamo
ad alcuna documentazione ufficiale della P.S. di Udine, anch’essa dunque (come quella inerente la
taratura / verifica metrologica) inesistente, ragion per cui nessuna di tali operazioni è stata di fatto
mai compiuta dall’Autorità di P.S.
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5) VIOLAZIONE ART. 142, comma VI bis del Codice della Strada RICHIAMATO al PARAGRAFO 7
della PARTE 1 dell’ALLEGATO n. 1 – ISTRUZIONI OPERATIVE - alla circolare Prot. n.
300/A/10307/09/144/5/20/3 del 14.08.2009 del Ministero dell’Interno – Dipartimento Pubblica
Sicurezza – Servizio Polizia Stradale.
Il paragrafo n. 7 della parte 1 dell’allegato n. 1 della circolare del Ministero dell’interno disciplina
la segnalazione delle postazioni di controllo, richiamando la normativa di cui all’art. 142, comma VI
bis, del C.d.S., secondo la quale le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità devono
essere preventivamente segnalate e ben visibili, al fine di garantire la massima trasparenza
nell’attività di rilevazione delle infrazioni in materia di velocità.
La circolare quindi rinvia, per quanto attiene caratteristiche e modalità d’impiego, al decreto
adottato dal Ministero dei Trasporti di concerto con il Ministero dell’Interno, in data 15.08.2007.
In tale provvedimento vengono individuati alcuni fondamentali criteri a cui deve essere
improntata l’attività di segnalazione delle postazioni di controllo, ovvero:
-DISTANZA ADEGUATA tra il segnale stradale di preavviso e la postazione di controllo in modo da
garantirne il tempestivo avvistamento, potendosi ritenere adeguata la distanza minima indicata,
per ciascun tipo di strada, dall’art. 79, comma III, Reg. Esec. C.d.S., ovvero metri 250 nel caso di
segnali di prescrizione sulle autostrade;
-DISTANZA MASSIMA tra il segnale stradale che indica la postazione di controllo e la postazione
stessa, che non può essere superiore a Km 4;
-COLLOCAZIONE di IDONEI SEGNALI STRADALI di INDICAZIONE al fine di informare gli
automobilisti sulla presenza della postazione di controllo.
Ciò doverosamente premesso, evidenziamo all’Ill.mo Prefetto che nel verbale impugnato non vi è
alcun elemento e/o indicazione da parte dell’Autorità da cui possa evincersi che sia stata osservata
la normativa contenuta nell’art. 142, comma VI bis, del C.d.S. e nell’art. 79, comma III, Reg. Esec.
Invero non vi è indicazione o menzione del posizionamento di alcun segnale di preavviso o, in
caso positivo, della distanza tra lo stesso e la postazione di controllo, dovendosi ritenere pertanto
che nessuna norma richiamata sia stata di fatto osservata dall’Organo accertatore, e che dunque il
verbale elevato in danno del ricorrente sia illegittimo e meritevole di declaratoria di nullità.
6) ILLEGITTIMA APPLICAZIONE, alla VELOCITA’ RILEVATA, della RIDUZIONE del 5% del VALORE.
Il verbale elevato in danno dell’istante è altresì nullo per la seguente motivazione:
Alla velocità rilevate (Km/h 161,30) è stata applicata la riduzione del 5%, come previsto ex D.M.
29.10.2007, ma tale riduzione del 5% non può essere applicata nei casi in cui la rilevazione della
velocità avvenga con mezzi diversi dagli autovelox rilevatori di velocità istantanea.
Sul punto il già citato Magistrato dell’Ufficio del Giudice di Pace di Viterbo, con sentenza n. 3641
del 6.10.2008, ha statuito che:
“Negli altri casi di rilevazione della trasgressione di “eccesso di velocità” (art. 142 comma 6
CDS), per es. esame disco cronotachigrafo, scontrino entrata – uscita autostradale, non può
essere applicato il criterio di cui sopra, ma una riduzione diversa come precisato nel comma 3
dell’art. 345 delle disp. di att.ne del Codice della Strada. Infatti non può ritenersi
apparecchiatura “Autovelox” il Tutor in quanto questo strumento di accertamento violazioni di
“eccesso di velocità” per media di velocità percorsa tra due postazioni.
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Per necessaria analogia con la media calcolata con mezzi diversi al “Tutor” deve applicarsi la
riduzione prevista ex citato art. 345, comma III, Disp. att.ne.”, ovvero una riduzione a favore del
trasgressore pari al 5, 10, 15 per cento a seconda che la velocità dedotta risulti, rispettivamente,
inferiore a 70 Km/h, ovvero pari a 70 Km/h ed inferiore a 130 Km/h, ovvero pari o superiore a 130
Km/h.
Per tornare alla fattispecie sottoposta all’Ill.mo Prefetto, alla velocità rilevata si sarebbe dovuto
applicare una riduzione del 15%.
“Va osservato quindi che in difetto di precisazione normativa (estensione del sistema Tutor
nell’art. 142, comma VI CDS), o non può essere applicata riduzione alcuna oppure, in analogia
con quanto detto sopra (art. 345, comma III), applicata la riduzione progressiva del 5%, 10% e
15%.
Poiché la legge prevede in ogni caso la necessità di effettuare una riduzione, questa va
comunque applicata ma, non conosciuto il suo criterio nei casi di rilevazioni diverse dalle
postazioni “autovelox” fisse e/o mobili, ne deriva l’impossibile corretta verifica del comma della
norma ex art. 142 violato. Pertanto, in ogni caso in cui venga applicata tout court la sola
riduzione del 5% nei casi di accertata violazione mediante calcolo della velocità media non vi è
certezza dell’esatto accertato superamento della velocità massima consentita. In tale situazione
la verbalizzazione effettuata è dubbia in quanto applicato un criterio (riduzione del 5%) non
previsto per legge”.
Con l’opposta ordinanza-ingiunzione, la Prefettura di Udine, respingeva tutti i motivi del ricorso,
sulla scorta della copiosa documentazione allegata e comminava la sanzione amministrativa
pecuniaria di €. 318,82, oltre €. 22,38 per spese di notifica, €. 5,80 per spese di procedimento, €.
6,00 per spese di notifica presso l’ufficio postale.
MOTIVI DELL’OPPOSIZIONE
Avverso la suddetta ordinanza-ingiunzione, si oppone l’avv. OMISSIS per i seguenti motivi:
1) OMESSA MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO PREFETTIZIO in ordine ai MOTIVI nn. 4 e 5 del
ricorso al Prefetto – VIOLAZIONE DI LEGGE.
Il provvedimento prefettizio è privo della motivazione prevista per legge in ordine ai motivi n. 4 e
n. 5 dedotti nel ricorso ex art. 203 del c.d.s. e da ciò ne consegue una palese violazione degli artt.
204 CdS (“Il prefetto adotta ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una
somma”), 18 della L. 689/1981 (“L’autorità competente determina con ordinanza motivata la
somma dovuta per la violazione”), e 3 della L. 241/1990 (“Ogni provvedimento amministrativo
deve essere motivato”).
In questa ipotesi, dunque, l’ordinanza - ingiunzione emessa dalla Prefettura di Udine è illegittima
per violazione di legge: la Suprema Corte, infatti, con la sentenza n. 519 del 13.01.2005, Presidente
Saggio e Relatore Genovese, ha affermato che deve essere annullata “l’ordinanza-ingiunzione che
ha respinto il ricorso senza una neanche minima motivazione riguardante la concreta esistenza dei
presupposti della violazione amministrativa, ossia dei fondamenti del rapporto punitivo
amministrativo”. “A tal proposito” - continuando nella lettura della menzionata decisione Via Consolare , 1 – 47121 – Forlì (FC) – Tel. 0543.704015 – Fax. 0543.701411
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“questa Corte ha avuto modo di affermare (nella sentenza 391/99) che ove l’interessato si sia
avvalso della facoltà di proporre ricorso al Prefetto ex artt. 203 e 204 cds, l’ordinanza-ingiunzione,
implicandone il rigetto, deve essere, a pena di illegittimità, motivata, sia pure succintamente”.
Il Supremo Collegio, pertanto, ammette anche una motivazione succinta in relazione alla
sussistenza della violazione, ma esclude una non motivazione; nel caso di specie, invece, la
Prefettura di Udine, con riferimento alle doglianze rubricate ai punti nn. 4 e 5 del ricorso al
Prefetto (ovvero l’OMISSIONE di OGNI ATTIVITA’ diretta ad ATTESTARE la CORRETTA
INSTALLAZIONE ed il PERFETTO FUNZIONAMENTO del SICVe ed INESISTENZA della RELATIVA
DOCUMENTAZIONE e la VIOLAZIONE ART. 142, comma VI bis del Codice della Strada RICHIAMATO
al PARAGRAFO 7 della PARTE 1 dell’ALLEGATO n. 1 – ISTRUZIONI OPERATIVE - alla circolare Prot. n.
300/A/10307/09/144/5/20/3 del 14.08.2009 del Ministero dell’Interno – Dipartimento Pubblica
Sicurezza – Servizio Polizia Stradale) non ha ritenuto di prendere posizione sulle medesime e
spiegare le ragioni per cui le ha ritenute non meritevoli di accoglimento ciò legittimando, a parere
della scrivente, l’illegittimità del provvedimento quivi impugnato.
2) VIOLAZIONE dell’ART. 383 D.P.R.16.12.1992 n. 495 (REGOLAMENTO del CODICE della STRADA)
e successive modifiche ed integrazioni: OMESSA INDICAZIONE nel VERBALE n. SCV2037753 della
LOCALITA’ in cui sarebbe stata COMMESSA la VIOLAZIONE.
La norma in esame stabilisce che “Il verbale deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e
della località nei quali la violazione è avvenuta, delle generalità e della residenza del trasgressore
e, ove del caso, l’indicazione del proprietario del veicolo, o del soggetto solidale, degli estremi della
patente di guida, del tipo del veicolo e della targa di riconoscimento”.
Nel caso di specie sussiste violazione dell’art. 383 del Regolamento del C.d.S. poiché è omessa
l’indicazione della località in cui la (presunta) violazione sarebbe stata commessa. E’ scritto
soltanto che:
“la violazione di cui al verbale n. SCV0002037753 sarebbe stata commessa in data 2.02.2011, alle
ore 15:20:11, nel tratto avente lunghezza km 11,052, che è stato percorso in ore 00:04:06 e che ha
termine al km 54,300 direzione Nord Autostrada A23, sito nel territorio del comune di Trasaghis
(UD)”.
All’uopo va immediatamente chiarito che Trasaghis, al contrario di quanto argomento dal Prefetto
di Udine, non può essere considerato il luogo della commessa violazione, bensì è solo quello in cui
termina il tratto di strada indicato e su cui viene fondata, a torto secondo la difesa scrivente, la
competenza a decidere sulle opposizioni.
Vogliamo cioè affermare che, stante le modalità di rilevazione della velocità con il SICVe (calcolo
della velocità media di un veicolo tra due postazioni di rilevamento – come meglio si argomenterà
più avanti), non è possibile individuare il luogo esatto in cui sarebbe stata commessa (se provata)
l’infrazione. L’indicazione del comune di Trasaghis non specifica che l’art. 142, comma VIII, del
C.d.S., sarebbe stato violato in tale località, bensì indica soltanto il sito ove termina il tratto di
strada indicato nel verbale in cui vi sono numerose località e comuni nei quali il conducente del
mezzo in questione avrebbe potuto teoricamente superare il limite di velocità, ma non viene
effettuata alcuna menzione in proposito.
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Si veda sul punto una recentissima sentenza del Giudice di Pace di Viterbo che ha disatteso
l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla P.A. proprio sulla scorta della
considerazione che “la rilevazione con apparecchiatura TUTOR non consente esattamente di
conoscere il luogo esatto della violazione (superamento limite della velocità), quindi va applicato
il principio, del resto ormai accettato da normativa europea in tutti gli altri campi, che la
competenza sia del giudice di residenza del consumatore (alias trasgressore) in quanto in questa
sede è avvenuta la notifica del provvedimento da impugnare”.
E’evidente, pertanto, la violazione dell’art. 383 del Regolamento del C.d.S. e dunque l’illegittimità
del verbale e della seguente ordinanza - ingiunzione.
3) OMESSA INDICAZIONE nel VERBALE delle KILOMETRICHE in cui SONO INSTALLATE LE DUE
POSTAZIONI di RILEVAMENTO della VELOCITA’ nei TRATTI di AUTOSTRADA A23.
Il verbale n. scv2037753 è altresì nullo per il fatto che nel testo è riferito che la violazione sarebbe
stata commessa “nel tratto avente lunghezza km 11,052, che è stato percorso in ore 00:04:06 e che
ha termine al km 54,300 direzione Nord Autostrada A23, sito nel territorio del comune di Trasaghis
(UD)”.
Orbene, sulla scorta di tanto, la nullità dell’accertamento de quo discende dalla considerazione
che non è indicato il punto preciso della A23 in cui è situata la prima postazione, l’ora in cui è stato
fotografato il transito del mezzo né il punto preciso e l’ora del secondo rilevamento.
In difetto di tali elementi non è possibile per questa difesa anzitutto esperire le proprie difese al
meglio e, soprattutto, verificare la distanza percorsa ed il tempo impiegato al fine di calcolare la
velocità media di percorrenza.
Allo stato dei fatti, dal verbale si evince soltanto data e ora della presunta infrazione ma non è
dato sapere in quale punto esatto del tratto di A23 in questione sono installate le due postazioni e
da dove risulterebbe, in caso affermativo, il calcolo della distanza tra i due punti di rilevamento.
Pertanto la mancanza di tali elementi nonché la confusa e generica dicitura del verbale oltre ad
inficiare il miglior diritto alla difesa, dimostra null’altro se non che il SICVe è illegittimamente
utilizzato per le rilevazioni delle violazioni dei limiti di velocità.
4) VIOLAZIONE D.M. 29.10.1997 RICHIAMATO al PARAGRAFO 3 della PARTE 1 dell’ALLEGATO n.
1 – ISTRUZIONI OPERATIVE - alla circolare Prot. n. 300/A/10307/09/144/5/20/3 del 14.08.2009
del Ministero dell’Interno – Dipartimento Pubblica Sicurezza – Servizio Polizia Stradale .
Nel paragrafo n. 3 (“Controllo dei dispositivi”) della prima parte (“Dispositivi di misura della
velocità”) dell’allegato il legislatore si riporta, in riferimento all’impiego e manutenzione dei
misuratori di velocità, alla disciplina specifica contenuta del D.M. 29.10.1997 che all’art. 4
stabilisce: “gli organi di polizia stradale interessati all’uso delle apparecchiature per l’accertamento
dell’osservanza dei limiti di velocità sono tenuti a….rispettare le modalità di installazione e di
impiego previste nei manuali d’uso”, per cui è esclusa la necessità di controllo periodico se non
espressamente richiesto dal costruttore nel manuale d’uso depositato all’atto della richiesta di
approvazione.
Per quanto concerne gli apparecchi (come il SICVe) utilizzati in modalità automatica, ovvero senza
la presenza ed il diretto controllo dell’operatore di Polizia Stradale, il paragrafo n. 3 dell’allegato
prevede che, secondo quanto previsto dai provvedimenti di approvazione del Ministero delle
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Infrastrutture e Trasporti, siano sottoposti ad una verifica metrologica periodica – almeno
annuale – tendente a valutare la corretta funzionalità dei meccanismi di rilevazione, effettuata
dal costruttore (abilitato a ciò dalla certificazione di qualità secondo le norme ISO-9001 e seguenti,
ovvero dai Centri di Taratura opportunamente accreditati presso il S.I.T., Servizio Italiano di
Taratura.
Orbene, nel caso in esame è palese la violazione della normativa richiamata dalla direttiva atteso
che dal verbale non si evince che il SICVe in questione sia stato sottoposto alla verifica metrologica
periodica (poiché non vi è alcuna menzione di tanto), dovendosi pertanto ritenere che nessuna
operazione di verifica metrologica è stata effettuata sull’apparecchiatura e non esiste agli atti della
P.A. alcuna idonea documentazione.
5) OMISSIONE di OGNI ATTIVITA’ diretta ad ATTESTARE la CORRETTA INSTALLAZIONE ed il
PERFETTO FUNZIONAMENTO del SICVe ed INESISTENZA della RELATIVA DOCUMENTAZIONE.
Ulteriore motivo di doglianza è costituito dal fatto che nel verbale l’Organo accertatore dichiara di
attestare la corretta installazione ed il buon funzionamento dell’apparecchiatura per la rilevazione
degli eccessi di velocità, ma tale attestazione, oltre ad essere generica, non è provata dal richiamo
ad alcuna documentazione ufficiale della P.S. di Udine, anch’essa dunque (come quella inerente la
taratura / verifica metrologica) inesistente, ragion per cui nessuna di tali operazioni è stata di fatto
mai compiuta dall’Autorità di P.S.
6) VIOLAZIONE ART. 142, comma VI bis del Codice della Strada RICHIAMATO al PARAGRAFO 7
della PARTE 1 dell’ALLEGATO n. 1 – ISTRUZIONI OPERATIVE - alla circolare Prot. n.
300/A/10307/09/144/5/20/3 del 14.08.2009 del Ministero dell’Interno – Dipartimento Pubblica
Sicurezza – Servizio Polizia Stradale.
Il paragrafo n. 7 della parte 1 dell’allegato n. 1 della circolare del Ministero dell’interno disciplina
la segnalazione delle postazioni di controllo, richiamando la normativa di cui all’art. 142, comma VI
bis, del C.d.S., secondo la quale le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità devono
essere preventivamente segnalate e ben visibili, al fine di garantire la massima trasparenza
nell’attività di rilevazione delle infrazioni in materia di velocità.
La circolare quindi rinvia, per quanto attiene caratteristiche e modalità d’impiego, al decreto
adottato dal Ministero dei Trasporti di concerto con il Ministero dell’Interno, in data 15.08.2007.
In tale provvedimento vengono individuati alcuni fondamentali criteri a cui deve essere
improntata l’attività di segnalazione delle postazioni di controllo, ovvero:
-DISTANZA ADEGUATA tra il segnale stradale di preavviso e la postazione di controllo in modo da
garantirne il tempestivo avvistamento, potendosi ritenere adeguata la distanza minima indicata,
per ciascun tipo di strada, dall’art. 79, comma III, Reg. Esec. C.d.S., ovvero metri 250 nel caso di
segnali di prescrizione sulle autostrade;
-DISTANZA MASSIMA tra il segnale stradale che indica la postazione di controllo e la postazione
stessa, che non può essere superiore a Km 4;
-COLLOCAZIONE di IDONEI SEGNALI STRADALI di INDICAZIONE al fine di informare gli
automobilisti sulla presenza della postazione di controllo.
Ciò doverosamente premesso, evidenziamo all’Ill.mo Giudice che nel verbale sottostante
l’ordinanza – ingiunzione non vi è alcun elemento e/o indicazione da parte dell’Autorità da cui
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possa evincersi che sia stata osservata la normativa contenuta nell’art. 142, comma VI bis, del
C.d.S. e nell’art. 79, comma III, Reg. Esec.
Invero non vi è indicazione o menzione del posizionamento di alcun segnale di preavviso o, in caso
positivo, della distanza tra lo stesso e la postazione di controllo, dovendosi ritenere pertanto che
nessuna norma richiamata sia stata di fatto osservata dall’Organo accertatore, e che dunque il
verbale elevato in danno del ricorrente sia illegittimo e meritevole di declaratoria di nullità.
7) ILLEGITTIMA APPLICAZIONE, alla VELOCITA’ RILEVATA, della RIDUZIONE del 5% del VALORE.
Alla velocità rilevata (Km/h 161,30) è stata applicata la riduzione del 5% (pari a Km/h 8.08) come
previsto ex D.M. 29.10.2007, ma tale riduzione del 5% non può essere applicata nei casi in cui la
rilevazione della velocità avvenga con mezzi diversi dagli autovelox rilevatori di velocità istantanea.
Sul punto il già citato Magistrato dell’Ufficio del Giudice di Pace di Viterbo, con sentenza n. 3641
del 6.10.2008, ha statuito che:
“Negli altri casi di rilevazione della trasgressione di “eccesso di velocità” (art. 142 comma 6
CDS), per es. esame disco cronotachigrafo, scontrino entrata – uscita autostradale, non può
essere applicato il criterio di cui sopra, ma una riduzione diversa come precisato nel comma 3
dell’art. 345 delle disp. di att.ne del Codice della Strada. Infatti non può ritenersi
apparecchiatura “Autovelox” il Tutor in quanto questo strumento di accertamento violazioni di
“eccesso di velocità” per media di velocità percorsa tra due postazioni.
Per necessaria analogia con la media calcolata con mezzi diversi al “Tutor” deve applicarsi la
riduzione prevista ex citato art. 345, comma III, Disp. att.ne.”, ovvero una riduzione a favore del
trasgressore pari al 5, 10, 15 per cento a seconda che la velocità dedotta risulti, rispettivamente,
inferiore a 70 Km/h, ovvero pari a 70 Km/h ed inferiore a 130 Km/h, ovvero pari o superiore a 130
Km/h.
Per tornare alla fattispecie sottoposta all’Ill.mo Prefetto, alla velocità rilevata si sarebbe dovuta
applicare una riduzione del 15%.
“Va osservato quindi che in difetto di precisazione normativa (estensione del sistema Tutor
nell’art. 142, comma VI CDS), o non può essere applicata riduzione alcuna oppure, in analogia
con quanto detto sopra (art. 345, comma III), applicata la riduzione progressiva del 5%, 10% e
15%.
Poiché la legge prevede in ogni caso la necessità di effettuare una riduzione, questa va
comunque applicata ma, non conosciuto il suo criterio nei casi di rilevazioni diverse dalle
postazioni “autovelox” fisse e/o mobili, ne deriva l’impossibile corretta verifica del comma della
norma ex art. 142 violato. Pertanto, in ogni caso in cui venga applicata tout court la sola
riduzione del 5% nei casi di accertata violazione mediante calcolo della velocità media non vi è
certezza dell’esatto accertato superamento della velocità massima consentita. In tale situazione
la verbalizzazione effettuata è dubbia in quanto applicato un criterio (riduzione del 5%) non
previsto per legge”.
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Giudicante, con decreto del 15 febbraio 2012, ha fissato l’udienza di discussione del 5 aprile
2012.
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La Prefettura ha fatto pervenire la sua comparsa di costituzione e risposta in data 27 febbraio
2012, osservando quanto segue:
- si confermano tutte le motivazioni dell’ordinanza-ingiunzione e le argomentazioni del “Rapporto
di trasmissione del verbale n. SCV0002037753, prot. n.° 327677, dd. 17.08.2011” del Comando
accertatore;
- si respingono le eccezioni di carenza di motivazione;
- nel verbale di contestazione sono indicati tutti gli elementi per risalire alla località ed al
posizionamento dei due portali di rilevazione;
- tutti i tratti di autostrada controllati dal sistema SICVe sono ben presegnalati, mediante apposita
segnaletica di avvertimento.
Allegati dalla Prefettura i seguenti atti del procedimento:
- rapporto di trasmissione del verbale n. SCV0002037753, prot. n.° 327677, dd. 17.08.2011;
- dettaglio foto;
- decreto n. 3999 dd. 24.12.2004, del Ministero Infrastrutture e Trasporti;
- certificato di taratura dd. 09.04.2010;
- Report di installazione e collaudo UEL;
- Rapporto di attivazione (portale di start al Km. 43,000);
- Scheda cartello segnalazione su PMV, dd. 17.12.2010, sito al Km. 41,378;
- Scheda cartello segnalazione su PMV, dd. 17.12.2010, sito al Km. 42,967;
- Report misurazioni geometria spire;
- Report di posizionamento URV al Km. 43,000;
- Report parametri elettrici spire;
- Report misurazioni geometria spire;
- Report di installazione e collaudo UEL al Km. 54,300;
- Rapporto di attivazione;
- Scheda cartello segnalazione su PMV, dd. 17.12.2010, sito al Km. 52,900;
- Scheda cartello segnalazione su PMV, dd. 17.12.2010, sito al Km. 54,361;
- Report misurazioni geometria spire;
- Report di posizionamento URV al Km. 54,300;
- Report parametri elettrici spire;
- Report misurazioni geometria spire;
- Rapporto di misurazione tratto stradale;
- verbali di verifica della lettura targhe,
- prova della notifica dell’ordinanza-ingiunzione.
Il “Rapporto di trasmissione del verbale n. SCV0002037753, prot. n.° 327677, dd. 17.08.2011”,
con le argomentazioni del Comando accertatore riporta le seguenti osservazioni:
- trattasi di un dispositivo previsto dall’art. 4 D.L. 121/2002, conv. in L. 168/2002, approvato dal
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il decreto n. 3999 del 24.12.2004 (allegati);
- trattandosi di un sistema integrato ed unico, non necessita di numero di matricola, perchè non
deve corrispondere alle caratteristiche di omologazione di un modello depositato;
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- il dispositivo è stato installato secondo le procedure (vedasi allegati) e viene attivato a cura della
Direzione Centrale Polstrada di Roma, pertanto rispetta perfettamente l’art. 345 del Reg. CDS;
- i dati acquisiti, direttamente gestiti dalla Direzione suddetta, vengono conferiti ai reparti
territoriali per l’elaborazione e la trattazione delle contestazioni;
- per costante giurisprudenza di legittimità, eventuali irregolarità e/o difetti di funzionamento
debbono essere provati dall’opponente;
- il verbale contiene l’indicazione del luogo dell’infrazione: nella fattispecie l’infrazione è stata
accertata in Comune di Trasaghis, al termine della tratta di Km. 11,052, percorsa alla velocità
media di Km/h 161,30;
- la posizione del portale di ingresso della tratta considerata si può agevolmente calcolare
sottraendo Km. 11,052 dalla chilometrica 54,300;
- la strumentazione è stata regolarmente tarata in data 09.04.2010, come da certificato allegato;
- nella documentazione allegata vi sono anche i verbali di installazione della segnaletica di
preavviso di controllo, posizionata secondo l’art. 142, comma 6 bis CDS e 79 Reg. CDS;
- per il sistema Tutor è prevista la tolleranza del 5% (comma 2, art. 345 Reg. CDS), come per tutte
le altre apparecchiature;
- non possono essere approvate od omologate apparecchiature aventi tolleranza strumentale
superiore al 5%.
All’udienza di discussione del 5 aprile 2012 l’avv. Giandomenico Quaglia, in sostituzione
dell’avv. Giuseppe Nitti, ha concluso come in atti.
Il Giudicante, ritenuta la causa matura per la decisione, ha dato lettura del dispositivo ed ha
trattenuto la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda principale dell’opponente è infondata in fatto ed in diritto, mentre l’istanza
subordinata merita accoglimento in considerazione del fatto che l’Amministrazione opposta non
ha documentato eventuali recidive.
In fatto, osserva il Giudicante che l’opponente non ha documentato nè provato in alcun modo
le sue affermazioni.
In diritto, preliminarmente osserva che la verbalizzazione dei pubblici ufficiali fa piena prova
fino a querela di falso (art. 2700 c.c.) e pertanto nella fattispecie non possono essere messi in
discussione i dati verbalizzati relativi alle circostanze di luogo e di tempo dell’accertamento. Tutte
le circostanze non verbalizzate sono state comprovate dall’Organo accertatore mediante il
deposito di una copiosa documentazione.
In particolare, osserva che sono da respingere tutte le contestazioni dell’opponente per i
seguenti motivi:
- Il primo motivo di opposizione è infondato poichè l’ordinanza opposta è succintamente ma
sufficientemente motivata poichè fa riferimento alle argomentazioni dell’Organo accertatore ed
alla documentazione esistente presso la Polstrada di Udine. Sotto questo aspetto non può tacersi
che – secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità la motivazione “per relationem” tiene
luogo della motivazione espressa o analitica.
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- Il secondo motivo di opposizione è infondato perchè l’accertamento ha avuto termine al portale
del SICVe sito al Km. 54,300, in Comune di Trasaghis, che ricade sotto la competenza territoriale di
questo Giudice.
- Il terzo motivo di opposizione è infondato poichè dai dati inseriti a verbale è agevole conoscere la
posizione del portale di ingresso, con una semplice operazione aritmetica: Km. 54,300 – Km.
11,052 = Km. 43.248.
- Il quarto ed il quinto motivo di opposizione sono infondati perchè dai documenti allegati si evince
che sono state rispettate le modalità di installazione, verifica e impiego dell’apparecchiatura di
rilevazione, oltre che la regolare taratura annua.
- Il sesto motivo di opposizione è infondato poichè dalla documentazione allegata si evince che
sono state rispettate tutte le condizioni di legge e regolamentari sul posizionamento dei cartelli di
preavviso, infatti risultano posizionati su PMV i cartelli di segnalazione al Km. 41,378 ed al Km.
42,967.
- Infondato anche il settimo motivo di opposizione, infatti il punto 4 della Circ Min. interno 14
agosto 2009 Prot. n. 300/A/10307/09/144/5/20/3 chiarisce che:
“Alla velocità accertata dall'apparecchio di misura deve essere applicata una riduzione a favore del
trasgressore pari al 5% del valore rilevato, con un minimo di 5 km/h. Eventuali decimali risultanti
da questa operazione non possono essere oggetto di ulteriore arrotondamento, né è possibile tener
conto di eventuali ulteriori percentuali di riduzione collegate all'incertezza della misura dello
strumento che sono già comprese nella percentuale sopra citata. La riduzione si applica alle
risultanze ottenute da tutti gli strumenti di misura approvati per l'accertamento della velocità, sia
istantanea o puntuale, che media”.
Per quanto riguarda l’entità della sanzione amministrativa pecuniaria, in assenza di recidive
segnalate, il Giudicante ritiene di poterla equamente applicare nella misura minima edittale.
Restano confermate le spese di procedimento e di notifica, che sono state determinate dallo
stesso opponente con il suo ricorso al Prefetto.
Il parziale accoglimento dell’opposizione suggerisce la compensazione delle spese di giudizio.
P. Q. M.
Il Giudice di Pace di Gemona del Friuli, definitivamente decidendo, così provvede:
• In parziale accoglimento dell’opposizione di OMISSIS, ed a modifica dell’ordinanza-ingiunzione
n.°4490/2011, emessa il 14.12.2011 e notificata in data 11.01.2012 dalla PREFETTURA – U.T.G. di
UDINE, determina la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di €. 159,00, oltre €. 22,38
per spese di notifica, €. 5,80 per spese di procedimento.
• Spese compensate.
• Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.
Così deciso in Gemona del Friuli il 5 aprile 2012.
Si comunichi a mezzo fax (art. 136 c.p.c.).
IL GIUDICE DI PACE COORDINATORE
avv. Vincenzo Zappalà
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Giurisprudenza di merito GIUDICE DI PAGE DI GEMONA