Anno 19
n. 1 (gennaio 2009)
Tribunale TV n. 750 11/04/89 editore C.I.A. Treviso - Direttore Resp. Damiano Rech - Tariffa R.O.C. (ex tab.B): “Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in abbonamento postale - D.L. 353/2003 (conv. in L.27/02/2004
N. 46) art. 1, comma 1, DCB TV” - Abbonamento annuo 6 euro - Stampa Sileagrafiche Silea (TV)
IL FUTURO VITIVINICOLO DI TREVISO
NON PUO’ ESSERE SOLO IL PROSECCO
La discussione, durata 2 anni, che ha portato
alla conclusione della prima fase (tutta
trevigiana) per la tutela internazionale del
prosecco ed i risultati economici garantiti
in questi anni ai produttori, stanno spingendo
moltissime imprese ad investire su questa
varietà d’uva. Ciò accade a Treviso ma, aimè,
in tutte le provincie nelle quali la coltivazione è
autorizzata. In tal senso molte aspettative ci
sono anche in Friuli dove, forse, i soggetti
interessati non hanno ben capito lo sforzo fatto
da Treviso. Ma gli interessi sono fortissimi anche
a Padova e Vicenza, pensate che alcuni
vitivinicoltori del Soave e della Valpolicella,
esaurita l’area vocata, stanno investendo nei
terreni della Bassa Padovana per mettere giù
Prosecco. Infine, Venezia, a proposito della
quale è giusto dire che, al di là dell’importanza
della difesa del vitigno rispetto alla concorrenza
straniera, magari del Brasile o dell’Argentina, e
del fatto che Venezia può rappresentare un
plusvalore a livello internazionale in termini di
evocazione sensoriale per i consumatori, va
però precisato che la filiera trevigiana è
stata ingannata, almeno per i soggetti in
buona fede. Prima di firmare la bozza di
disciplinare della DOC ci era stato detto che
Venezia sarebbe rimasta fuori, cosa che
poi non è avvenuta. La questione è delicata
e sottile e perciò la affronteremo in consiglio
provinciale; al di là di questo, una riflessione
sul futuro della viticoltura trevigiana, a mio modo
di vedere, va fatta; e non in maniera superficiale!
I vigneti stanno subendo una grossa
trasformazione e, assieme ai nuovi impianti di
Prosecco, stanno per essere sostituti molti
impianti che, bene o male, hanno fatto la storia
dei vini del Piave. Ora, se è giusto come è giusto,
che ogni viticoltore pensi prima di tutto al reddito
della propria azienda è altrettanto giusto porsi
la domanda se il solo prosecco possa
rappresentare la soluzione a tutti i mali.
Francamente penso di no! I mercati hanno le
loro dinamiche, a volte incomprensibili e, anche
se possiamo affermare che il prosecco sarà
sempre più fondamentale per reggere l’economia
agricola della nostra provincia, non si può sperare
che vada sempre tutto bene. Se qualcosa non
dovesse funzionare a livello di mercato si rischia
di non avere un materasso sul quale cadere.
Per questo motivo ritengo necessario e non
derogabile pensare a politiche di sviluppo,
tutela e valorizzazione anche per gli altri
vini, in primis per i nostri rossi che da anni
sono in profonda crisi. Un’iniziativa di questo
genere diventa oltremodo necessaria a seguito
dell’entrata in vigore della nuova OCM e
all’introduzione dei vini varietali che
metteranno ancora più in crisi il sistema dei vini
rossi Igt. Per questo motivo chiediamo con forza
alla Provincia e soprattutto alla Regione Veneto
di avviare un tavolo di confronto per ridiscutere e
ridisegnare l’attuale sistema di denominazione
ed indicazione dei vini veneti, diversamente molti
prodotti sarebbero destinati per sempre all’oblio.
Altra considerazione rispetto al binomio alcolincidenti stradali; In questo senso va pensata
una seria campagna di informazione sul bere
moderato in contrasto da quanto sostenuto e
voluto, anche con un recente disegno di legge
in discussione a Roma, atto a ridurre il limite di
alcol da 0.5 a 0.2 gr/litro. Sia chiaro, la vita e
la sicurezza delle persone che circolano
per strada viene prima di tutto, ma siamo
onestamente convinti che chi ha il vizio di bere
non si preoccupa di questo! Spesso chi beve
e crea incidenti è ben al di sopra
dell’attuale limite e non sarà la modifica
di una legge a cambiare la cultura e la
mentalità di questi “malati”. Per contro ciò
che è certo sarà il danno economico
cagionato ad un settore che patisce già di
suo e che, per colpa della crisi economica
mondiale, sarà soggetto ad un ulteriore
ridimensionamento del mercato.
Denis Susanna
Presidente provinciale CIA Treviso
www.ciatreviso.it
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Agri
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FABBRICATI NON ACCATASTATI ED EX RURALI
NUMEROSE ANOMALIE RISCONTRATE DALLE FOTO AEREE
L’Agenzia del Territorio procede d’ufficio, attenzione alle sorprese
In questo ultimo periodo, varie persone stanno
ricevendo comunicazioni, per mezzo
raccomandata, da parte dell’Agenzia del
Territorio (ex catasto), in merito a difformità
catastali riscontrate dalla sovrapposizione di
foto aeree effettuate nel 2006 con le mappe
catastali in loro possesso. In parole povere, i
fabbricati rilevati dalle foto aeree, se non
combaciano con i fabbricati presenti nelle
mappe catastali, vengono segnalati al fine di
procedere per la loro regolarizzazione. Questa
segnalazione è uscita ancora a fine 2007, con
la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e
riscontrabile sul sito nazionale dell’Agenzia
delle Entrate, come fra l’altro già comunicata
da parte nostra, per mezzo lettera, ancora a
inizio 2008, a tutti i nostri associati e clienti
interessati; questo grazie ad un laborioso
lavoro di incrocio di informazioni catastali con
informazioni presenti nella nostra banca dati.
La scadenza era luglio 2008 per i fabbricati
non accatastati e ottobre 2008 per gli ex rurali.
Adesso, per chi ancora non si è attivato, il
catasto sta mandando una comunicazione
nella quale viene riportato il foglio e la
particella di mappa dove è stata riscontrata
l’irregolarità.
I casi che portano a tale irregolarità possono
essere vari: ad esempio il fabbricato ante ’67
non è mai stato accatastato; oppure trattasi
di un fabbricato di piccole dimensioni che
rientra tra quelli non soggetti ad
accatastamento; oppure si tratta di un telo
scuro posto provvisoriamente proprio in
concomitanza della foto aerea (ma attenti
perché foto aeree sono state effettuate sia
ante 2006 che nell’estate 2008); oppure il
fabbricato costruito è sì in regola, perché
autorizzato dal comune, ma non è stato
ancora accatastato; oppure, ed ahimè caso
frequente, trattasi di un fabbricato costruito
senza autorizzazione (abuso edilizio); oppure,
anche questo caso frequente, trattasi di una
lacuna da parte dell’Agenzia delle Entrate in
quanto non ha provveduto ad informatizzare
tutti i dati che un tempo venivano trasmessi
per via cartacea; oppure il soggetto
interessato ha perso i requisiti della ruralità e
pertanto deve procedere all’accatastamento;
ecc. Come vediamo da questi esempi, i casi
posso essere molteplici e l’Agenzia del
Territorio richiede pertanto che tali difformità
vengano risolte o giustificate. E’ consigliabile
anticipare
il
catasto, in caso
contrario procedono
l
o
r
o
automaticamente
d’ufficio,
con
consistenti spese a
carico del soggetto
interessato e con
spiacevoli sorprese
nel caso trattasi di
fabbricato abusivo,
in
quanto,
i
f a b b r i c a t i
accatastati,
vengono trasmessi
al Comune di
competenza con le relative conseguenze
amministrative e penali previste per legge.
Nel caso i fabbricati o eventuali ampliamenti
siano stati costruiti abusivamente, non
sempre è possibile procedere alla sanatoria,
tutt’altro il problema è molto arduo e i casi
fattibili si riducono drasticamente. Solo per
gli annessi rustici presenti in zona agricola
non soggetta a nessun vincolo (es.
paesaggistico, idrogeologico, ambientale),
condotti da Imprenditori Agricoli
Professionali e Coltivatori Diretti , così
come previsto dalla Legge Regionale 11/2004
e relative integrazioni, ed effettivamente
indispensabili per l’azienda agricola, si può
procedere alla sanatoria previa autorizzazione
rilasciata dall’Ispettorato Regionale per
l’Agricoltura come si trattasse di normale
richiesta edificatoria per annesso rustico
funzionale all’azienda. In questo caso la
penalizzazione in genere è pari al pagamento
al Comune degli oneri Bucalossi. Ovviamente,
i fabbricati oggetto di sanatoria, devono
risultare effettivamente funzionali all’azienda,
in quanto un tecnico abilitato dovrà procedere
nella stesura del piano aziendale con
l’integrazione di un relazione agronomica
controfirmata.
L’indicazione che diamo è quella di non
prendere sottogamba tale scottante
questione.
Agri
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RIFIUTI AGRICOLI
Rinnovo della convenzione triennale con i C.I.T. e novità legislative
La convenzione triennale tra la Provincia e i
tre enti di Bacino per l’asporto dei rifiuti agricoli,
scaduto il 31 dicembre 2008, è in questi giorni
in fase di rinnovo. Il parziale protrarsi dei tempi
è dovuto, in parte al ritardo nell’avvio della
concertazione da parte della provincia, in parte
da alcune perplessità fatte emergere dalle
associazioni di categoria in merito ai costi ed
all’efficienza nel rispetto dei tempi, soprattutto
rapportati ad altre realtà delle province a noi
vicine (vedi Vicenza).
Merita ricordare che l’art. 189, comma 3, del
Decreto Legislativo 152/2006 obbliga che
“………… nonche’ le imprese e gli enti che
producono rifiuti pericolosi ed i consorzi istituiti
con le finalità di recuperare particolari tipologie
di rifiuto comunicano annualmente alle
Camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura territorialmente competenti, con
le modalità previste dalla legge 25 gennaio
1994, n. 70, le quantità e le caratteristiche
qualitative dei rifiuti oggetto delle predette
attività. Sono esonerati da tale obbligo gli
imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del
codice civile con un volume di affari annuo
non superiore a euro ottomila”. Il comma
successivo specifica che “Nel caso in cui i
produttori di rifiuti pericolosi conferiscano i
medesimi al servizio pubblico di raccolta
competente per territorio e previa apposita
convenzione, la comunicazione e’ effettuata
dal gestore del servizio limitatamente alla
quantità conferita”.
Pertanto, le aziende con un fatturato annuo
superiore agli 8000 € (in poche parole chi è in
contabilità), sono obbligate a tenere uno
specifico registro o ad aderire alla convenzione
con il Consorzio di Igiene e Territorio (C.I.T.).
Rispetto agli ultimi anni, conseguenti
all’entrata in vigore del D.Lgs. 152/2006,
ultima novità positiva è l’apporto di una
modifica all’articolo 193 comma 4 e all’articolo
212 comma 8 del decreto appena menzionato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 30
dicembre scorso. Tale modifica consente il
trasporto occasionale e saltuario, con i
propri mezzi, presso i centri di raccolta
dell’ente pubblico con il quale è stata
stipulata la convenzione (nel nostro caso
i C.I.T.), di una quantità non superiore ai
30 Kg di rifiuti agricoli. In tali casi non è
richiesta l’iscrizione all’albo per il trasporto
dei rifiuti.
Non appena sarà ultimata la convenzione, che
verrà tempestivamente pubblicizzata anche
dagli enti di bacino, troverete nei nostri uffici i
moduli per il rinnovo.
Per coloro che hanno già pagato la chiamata
dell’ecomezzo per il 2008, ma che non hanno
avuto l’erogazione del servizio, tale cifra verrà
accreditata nella nuova convenzione.
SMALTIMENTO REFLUI ZOOTECNICI:
LA PROVINCIA PUNTA ALLA REGOLAMENTAZIONE UNICA
In base alla nuova normativa nitrati, entrata a
pieno regime nell’anno 2008, i Comuni
avrebbero dovuto recepire la nuova direttiva
regionale e calarla nel loro territorio. La bozza
regolamentare inviata dalla Regione ai relativi
Comuni ha avuto finora scarso risultato, con
una presa d’atto nell’intera regione da parte
di pochissimi Consigli Comunali. Ciò porta al
rischio che, nei momenti critici dell’anno
dovuti a casi singoli (esempio proliferarsi di
mosche o lamentele per odori), alcune
amministrazioni comunali emettano ordinanze
di emergenza, che magari non sono in linea
con i comuni limitrofi, creando problemi seri
per le aziende agricole. Infatti, anche a seguito
delle regole imposte dalla normativa nazionale
e regionale, molte aziende si trovano a dover
spandere i liquami/letami in un territorio
piuttosto esteso, comportando una non
coordinata regolamentazione locale, seri
problemi negli spostamenti e nei rispettivi
versamenti nei fondi agricoli disposti in diversi
Comuni.
La Provincia di Treviso, attraverso
l’assessorato di competenza, nei mesi
addietro si è impegnata di raccogliere le varie
esigenze espresse dalle amministrazioni
locali e di redigere una bozza di
regolamentazione unica per tutto il territorio
provinciale. Tale regolamento recepisce, a
grandi linee, le leggi attualmente in vigore,
marcando sostanzialmente due punti
particolari: 1° l’interramento dei liquami deve
avvenire entro le due ore per appezzamenti
localizzati in prossimità dei nuclei abitativi
(entro i 300 mt); 2° la pollina deve subire
pretrattamenti larvicidi o di altra natura dal 30/
04 al 31/08, al fine di impedire lo sviluppo e
l’infestazione di mosche; 3° la deroga per la
pendenza massima del suolo nel caso di
alcune colture pregiate (es. vigneti). A tale
documento si è arrivati anche a seguito di un
confronto con le associazioni di categoria,
tenutosi a fine dicembre 2008, nel quale
abbiamo cercato di ammorbidire certe
osservazioni espresse da alcune
amministrazioni locali, che a nostro parere
creavano serie difficoltà per le aziende
agricole. Preme evidenziare come alcuni
comuni volessero che i tempi d’interramento
entro le due ore fosse esteso per tutto il
territorio comunale.
La mediazione è che tale restrizione sia entro
la fascia dei 300 mt dai nuclei abitativi. Inoltre
ci siamo espressi al fine che la provincia
cerchi di fare in modo che i periodi di
spandimento, già ridotti dalla normativa
vigente, non vengano ulteriormente ridotti da
ordinanze emesse singolarmente dalle
amministrazioni locali.
Preme evidenziare però come tale
documento normativo, se non condivisa da
tutte le amministrazioni comunali, possa
subire ulteriori modifiche peggiorative attuate
dall’amministrazione locale, rendendo vano lo
sforzo della provincia e delle associazioni di
categoria. Altresì, preme evidenziare come
esistano realtà dove fanno valere ancora le
ordinanze comunali antecedenti la normativa
nazionale e regionale sui nitrati. La normativa
ultima azzera tutte le ordinanze comunali
antecedenti ed obbliga i comuni ad uniformarsi
alla legge vigente.
Agri
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SMALTIMENTO LIQUAMI E LETAMI
LA CIA DI TREVISO CHIEDE UNA DEROGA
La Confederazione Italiana Agricoltori di
Treviso, a seguito dell’eccezionale piovosità
del mese di novembre e le successive gelate
di dicembre, ha richiesto alla Regione Veneto
una deroga per lo smaltimento dei liquami e
letami. Nel momento in cui andiamo in
stampa apprendiamo che il Ministero delle
Politiche Agricole ha trasmesso agli
assessorati all’agricoltura delle regioni e
province autonome una nota con la quale
informa le amministrazioni regionali circa la
possibilità di individuare decorrenze di divieto
allo spargimento diverse da quelle previste
dalla normativa prevedendo altresì la
sospensione del divieto. Il Ministero chiude
la nota ritenendo che le regioni possano
fissare periodi diversi da quelli stabiliti
attualmente, ove tali disposizioni
siano motivate da circostanze
eccezionali, tra cui appunto gli
eventi atmosferici di particolare
intensità. Sta ora alla Regione
Veneto predisporre e approvare una
delibera che vada in tal senso al
fine di dare agli allevatori la
possibilità di smaltire le deiezioni
zootecniche che non riescono più
ad essere stoccate all’interno delle
aree aziendali ed evitare così
pesantissime sanzionicivili e penali
nei confronti di un settore già pesantemente
in affanno.
APPUNTI SULL’APICOLTURA TREVIGIANA
Agli inizi del ‘900 l’Apicoltura era molto
diffusa, presente in tutte le ville venete e in
molte famiglie di Agricoltori. Fino al 1926, anno
della promulgazione della prima Legge
sull’Apicoltura, gli sciami d’api erano posti in
un semplice parallelepipedo; in autunno, alla
fine delle fioriture, tutto il contenuto, api
comprese, veniva pressato per ricavare il miele
e la cera (e quindi distrutta l’intera famiglia e
i favi). Dopo il 1926 iniziò lentamente
un’Apicoltura un po’ più razionale, anche se
fino agli anni ‘50 la maggior parte delle api
veniva ancora allevata nei cosiddetti “bugni”,
rustici ricoveri adattati ad arnia.
Non esistevano Associazioni di Apicoltori: i
riferimenti per chi voleva imparare a condurre
le api erano alcuni Apicoltori locali che, per i
tempi, potremmo definire semiprofessionisti.
Per acquistare attrezzature del settore gli
Apicoltori si recavano a Trento e a Milano (qui
erano già attivi i Consorzi che svolgevano
anche Corsi di Apicoltura).
In quegli anni, dunque, il più importante ed
autorevole riferimento nel trevigiano fu
Giovanni Slongo, falegname e Apicoltore con
un apiario nella zona Nord di Treviso.
Ogni anno, in autunno o inverno, teneva a casa
sua un Corso di Apicoltura e, in primavera, ai
partecipanti regalava uno sciame.
Dopo Slongo, morto intorno al 1955, ci furono
altri Apicoltori che accoglievano
sporadicamente i nuovi: fra questi Giovanni
Dalle Zotte (Ciano del Montello), il maestro
Nereo Marsi (Giavera), la famiglia Marini
(Treviso) Fino a quando, nel 1975, una ventina
di Apicoltori si riunì presso l’Ispettorato Agrario
di Treviso e fondò l’APAT, acronimo di
“Associazione Provinciale Apicoltori
Trevigiani”, ospitata come “Sezione Apicoltori”
Foto: favo di miele di tiglio
presso l’Associazione Provinciale Allevatori di
Treviso.
In quello stesso anno gli iscritti all’APAT furono
87; iniziarono i Corsi di Formazione e, piano
piano, le prime Mostre di Apicoltura, i
Convegni, i viaggi studio in altre Regioni
d’Italia.
Negli anni ’80 arrivarono anche i primi contributi
della Provincia di Treviso e della Camera di
Commercio per aiut are gli Apicoltori che
intendevano dotarsi di piccoli laboratori per la
lavorazione del miele e per aiutare
l’Associazione nel gestire i Corsi di
Formazione e i Convegni.
Negli anni ‘80 arriva a Treviso anche la famosa
“varroa”, acaro allora sconosciuto alle nostre
api e agli Apicoltori (proviene dai Paesi Asiatici
ed è un parassita che convive con l’ape
asiatica ormai adattata da migliaia di anni)
che non ci abbandonerà più e sarà la causa
di disastrose perdite di alveari in tutti i Paesi
Europei.
Attualmente la sede APAT è dotata di due
spaziosi Uffici, un magazzino, una Sala
Riunioni, un Laboratorio collettivo ad
uso dei Soci per la lavorazione dei
prodotti dell’alveare.
Nel 98 si arriva all’incorporazione per
fusione all’APAT delle due
Associazioni operanti nelle province
di Belluno e Venezia. L’APAT diventa
quindi “Associazione degli Apicoltori
di Belluno, Treviso e Venezia”.
Attualmente gli Apicoltori associati
sono circa 800, con 15.000 alveari e
una produzione stimata in 350 t di
miele di acacia, castagno, millefiori,
tiglio, medica, tarassaco, barena, …
Collegata all’APAT è sorta la Cooperativa
Agricola “APAT Miele” che commercializza
appunto i prodotti dell’alveare e produce Api
regine e nuclei (piccole famiglie di api che gli
Apicoltori acquistano in primavera per
recuperare le eventuali perdite invernali o per
aumentare il “parco api” cioè l’apiario).
L’APAT assicura l’assistenza tecnica, la
formazione e l’aggiornamento degli operatori
del settore. Le quattro Sedi dell’Associazione
sono a Nervesa (TV) dove c’è anche il
Laboratorio Collettivo per la lavorazione e
confezionamento dei prodotti dell’alveare, a
Castagnole (TV), a Spinea (VE) e a Seren del
Grappa (BL).
Riconosciuta fra le realtà nazionali più attive,
presenti e organizzate nel territorio italiano,
l’APAT è a disposizione pdi tutti gli operatori
del settore e di colore che vogliono avviare
un’attività di apicoltura
Stefano Dal Colle, presidente Associazione
Provinciale Apicoltori Trevigiani
Agri
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FIERE DI SANTA LUCIA 2008
Un successo per la CIA e per le aziende che hanno collaborato
Le attività organizzate dalla CIA di Treviso
presso la Fiera di Santa Lucia di Piave hanno
riscosso l’interesse e l’applauso dei visitatori.
Presso lo stand delle Fattorie Didattiche le
classi e i bambini in visita hanno potuto seguire
una lezione sulla storia, le caratteristiche e le
utilizzazioni del mais. Inoltre, per tutta la
durata della Fiera, è stata allestita la
dimostrazione di antichi mestieri come la
confezione delle ceste e delle scope, la
lavorazione del rame, l’impagliatura delle
sedie, la costruzione di nidi e trappole per
uccelli. All’esterno del padiglione sono stati
allestiti i recinti didattici con gli animali da
cortile, i cavalli, gli asini e le pecore.
Turismo Verde Treviso ha distribuito la nuova
edizione della cartina delle aziende
agrituristiche trevigiane offrendo l’assaggio di
prodotti tipici. Infine presso lo stand della Cia
era possibile visitare in anteprima il sito della
Confederazione www.ciatreviso.it e ottenere
informazioni dai responsabili di zona e dai
funzionari che si sono alternati nelle tre
giornate di apertura.
Un caloroso GRAZIE a tutti i volontari, gli
imprenditori agricoli, le associazioni ANP,
Turismo Verde e Donne in Campo, gli
-sponsor che hanno collaborato.
Agriturismo Marotta di Giuseppe Marotta e
- Figli, Farra di Soligo
Agriturismo Vigna del Bacio di Geronazzo
- Michele, Valdobbiadene
Agriturismo Furlan della fam. Furlan, San
- Vendemiano
Agriturismo La Baracheta di Meneghello
- Aldo, Valdobbiadene
Agriturismo La Rosina di Zago Massimo,
- Ponzano
- Az. agr. Feltrin Bruno, Godega S. Urbano
- Az. agr. Grotto Costantino,
- Az. Agr. Bortolin Pietro,
Az. agr. Da Lozzo Silvano, S. Pietro di
- Feletto
- Az. agr. De Pizzol Angelo, Vazzola
- Az. agr. Pizzolato Settimo, Villorba
Agriturismo Calronche di Pavan Mauro,
- Refrontolo
Agriturismo Il Bosco di Alessandro Livieri,
- Vittorio Veneto
- Az. agr. Doimo Giacomo, Mareno di Piave
Agriturismo Panegai di Momesso Cristina,
- Vittorio Veneto
Agriturismo Dal Moro di Simone Barban,
- Castelfranco Veneto
Agriturismo Le Noci di Cenedese Donata,
- Tarzo
Agriturismo Ca’ sul Bosc di Marco Borsato,
Dall’alto: lo stand di Turismo Verde
Treviso con, da sinistra, gli
imprenditori Donata Cenedese, Sante
Cancarello e Michele Geronazzo;
classi in visita allo stand delle Fattorie
Didattiche durante la lezione sul mais;
Francesco Fregonese di Mansuè al
lavoro; Massimiliano Zago e Sira
Brunetta preparano la pinza;
i mestieranti della Pastoria del Borgo
Furo di Treviso.
- Giavera del Montello
Agriturismo al Pescheto di Sante
- Cancarello, Paese
- Az. agr. Rosa Carretta, Mansuè
- Renzo Pretto
- Livio e Sira Brunetta
- Cleanto Zilli
- Gruppo folcloristico Pastoria del
- Borgo Furo, Treviso
- Francesco Fregonese, Mansuè
- Mario Migotto, Paese
- Ass. Donne di Pullir,
- Cesiomaggiore
- Groupama Assicurazioni
- Canton Professional
Agri
Tes
2009
o
t
n
e
seram
ISCRIVITI ALLA CIA DI TREVISO
scegli
TESSERAMENTO
di amare l’agricoltura
di difendere il tuo futuro
scegli
Confederazione
italiana
agricoltori
2009
IL FUTURO
CHE VOGLIAMO
PIÙ AGRICOLTURA
di costruire con noi IL sindacato degli agricoltori,
dei pensionati
dei giovani
delle donne
.... e dal 2009 c’è un motivo in più per tesserarsi alla CIA di Treviso
6
Agri
SICUREZZA SUL LAVORO
D.L 81/2008:
DATORE DI LAVORO E LAVORATORI
Tipologia di lavoratori interessati dal Testo Unico in materia di
sicurezza sul lavoro. Obblighi del datore di lavoro.
Come abbiamo già detto in questa rubrica la
norma di riferimento in tema di sicurezza nei
luoghi di lavoro è oggi il Decreto Legislativo
81/2008 che sostituisce l’ormai noto Decreto
626/94.
Il decreto definisce “lavoratore” la persona
che, indipendentemente dalla tipologia
contrattuale, svolge un’attività lavorativa
nell’ambito dell‘organizzazione di un datore
di lavoro pubblico o privato, con o senza
retribuzione, anche al solo fine di apprendere
un mestiere, un’arte o una professione,
esclusi gli addetti ai servizi domestici e
familiari (es: socio lavoratore di cooperativa o
società, chi frequenta tirocini formativa, ecc.).
E’ “datore di lavoro” il soggetto titolare del
rapporto di lavoro con il lavoratore o,
comunque, il soggetto che, secondo il tipo e
l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il
lavoratore presta la propria attività, ha la
responsabilità dell’organizzazione stessa o
dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri
decisionali e di spesa.
Vediamo ora quali obblighi ha il datore di
lavoro per le diverse tipologie di lavoratore.
- Prestatori di lavoro nell’ambito di un
contratto di somministrazione di lavoro
di cui agli artt. 20, e seguenti, del D. Lgs. 10/
09/03, n. 276, e successive modificazioni.
- Distacco del lavoratore di cui all’articolo
30 del D. Lgs. 10/09/03, n. 276, e successive
modificazioni, tutti gli obblighi di prevenzione
e protezione sono a carico del distaccatario,
fatto salvo l’obbligo a carico del distaccante
di informare e formare il lavoratore sui rischi
tipici generalmente connessi allo svolgimento
delle mansioni per le quali egli viene distaccato
- Lavoratori a progetto di cui agli articoli
61, e seguenti, del D. Lgs. 10/09/03, n. 276,
e successive modificazioni, e dei
collaboratori coordinati e continuativi di
cui all’articolo 409, primo comma, n.) 3, del
codice di procedura civile, le disposizioni di
cui al decreto 81/08 si applicano ove la
prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di
lavoro del committente.
- Prestazioni occasionali di tipo
accessorio, ai sensi dell’articolo 70 e
seguenti del D. Lgs. 10/09/03, n. 276, e
successive modificazioni e integrazioni, il D.
Lgs. 81/08 e tutte le altre norme speciali
vigenti in materia di sicurezza e tutela della
salute si applicano con esclusione dei
piccoli lavori domestici a carattere
straordinario, compresi l’insegnamento
privato supplementare e l’assistenza
domiciliare ai bambini, agli anziani, agli
ammalati e ai disabili .
- Per i lavoratori a domicilio di cui alla legge
18/12/1973, n. 877, e lavoratori che rientrano
nel campo di applicazione del contratto
collettivo dei proprietari di fabbricati trovano
applicazione gli obblighi di informazione e
formazione. Ad essi devono inoltre essere
forniti i necessari dispositivi di protezione
individuali in relazione alle effettive mansioni
assegnate.
- Ai componenti dell’impresa familiare,
piccoli imprenditori di cui all’articolo 2083
del codice civile e soci delle società
semplici operanti nel settore agricolo si
applicano le disposizioni di cui all’art. 21 cioè
devono utilizzare attrezzature di lavoro
conformi; utilizzare dispositivi di protezione
individuale; munirsi di tessera di
riconoscimento se lavorano in appalto o
subappalto. Hanno inoltre facoltà (non obbligo)
di beneficiare della sorveglianza sanitaria e
frequantare corsi di formazione in materia di
sicurezza nei luoghi di lavoro.
- Ai lavoratori autonomi si applica l’art. 21
(vedi punto precedente) e l’art. 26 cioè in caso
di affidamento di lavori all’interno della propria
azienda ad un’impresa appaltatrice o a
lavoratori autonomi devono verificare la loro
idoneità professionale, acquisirne il certificato
di iscrizione alla CCIAA, fornire loro
informazioni sui rischi presenti nell’ambiente
in cui sono chiamati ad operare.
Invitiamo gli imprenditori agricoli che a
qualunque titolo si avvalgono di collaboratori,
anche per brevi periodi dell’anno, a verificare
con i nostri uffici il rispetto degli obblighi di
legge.
7
Rubrica di informazione
e approfondimento
NUOVE
PROROGHE
IN MATERIA
DI SICUREZZA
SUL LAVORO
Il decreto Milleproroghe posticipa al 16
maggio l’entrata in vigore di alcune
disposizioni fissate nel Decreto 81/
2008. .
Le modifiche apportate al D.Lgs. 81/2008
riguardano il differimento al 16 maggio 2009
della:
- Valutazione dei Rischi da Stress da
lavoro correlato (art. 28, comma 1,
D.Lgs. 81/2008);
- Data certa del Documento di
Valutazione dei rischi (art. 28, comma
2 del D.Lgs. 81/2008);
- Comunicazione all’INAIL o
all’IPSEMA dei dati, per fini statistici
e informativi, relativi agli infortuni sul
lavoro che comportino un’assenza dal
lavoro di almeno un giorno escluso
quello dell’evento, mentre a fini assicurativi,
trasmissione delle informazioni relative agli
infortuni sul lavoro che comportino
un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni
(art. 18, comma 1, lettera r) D.Lgs. 81/
2008);
- Divieto delle visite mediche
preassuntive (art. 41, comma 3, lettera
a) D.Lgs. 81/2008).
Pertanto, dal 1° gennaio 2009 sono in
vigore tutti gli adempimenti previsti dal
D.Lgs. 81/2008 con relative sanzioni, in
particolare l’obbligo di aggiornare ed
integrare il Documento di Valutazione dei
Rischi (fatto salvo la valutazione dei Rischi
da Stress da lavoro correlato) e di
realizzare il Documento Unico di
Valutazione dei Rischi da Interferenze
(DUVRI) anche per appalti già in essere
prima del 25 agosto 2007 (art. 26, comma
3, terzo capoverso D. Lgs. n. 81/2008 e
comma 5, penultimo periodo del D.Lgs.
81/2008).
in forma ti al
Agri
8
volante
Tutto ciò che serve sapere per viaggiare sicuri e rispettare il codice della strada
A cura di Andrea Dametto
HAI CONTROLLATO I TUOI DOCUMENTI ?
Ogni inizio anno è importante verificare i
documenti di circolazione per annotare sul
calendario od agenda le eventuali scadenze:
PATENTE DI GUIDA
Controllate la data di scadenza validità, il rinnovo,
avviene a seguito di visita medica da effettuare o
presso il Distretto Sanitario o agenzie pratiche
auto/autoscuole. Con la visita medica si ottiene
il certificato che accompagna la patente scaduta
fino a quando non arriverà a casa il tagliando
adesivo di convalida, da attaccare sul
documento. Qualora, dopo un periodo di 40
giorni, il tagliando non sia arrivato, basta
telefonare al numero verde 800-232323 per
ottenere informazioni in merito.
Chi è titolare di patente guida con categoria
superiore alla “B” e chi ha patenti speciali
(mutilati e minorati fisici) o affetti da diabete,
qualche settimana prima della scadenza, deve
concordare tempi e luoghi dove effettuare le
ulteriori visite da prenotare.
Se la patente è già scaduta, prenoto subito la
visita di conferma validità e NON mi metto alla
guida di nessun veicolo fino a quando ho ottenuto
il certificato di conferma.
Ricordatevi, che con la patente scaduta di validità
NON si può guidare nessun tipo di veicolo a
motore, altresì, ai fini assicurativi, la
giurisprudenza considera il conducente che
guida con patente scaduta di validità come se
non avesse mai conseguito la patente.
La stessa cosa, per coloro che vengono
“pizzicati” da forze di Polizia alla guida con
patente scaduta, infatti il Codice della Strada
prevede una sanzione amministrativa da €
155,00 con il ritiro immediato della patente di
guida. Durante il periodo di ritiro, non si può MAI
guidare, anche se abbiamo già ottenuto nel
frattempo, il certificato di conferma validità,
pesantissime sono le violazioni per chi viene
sorpreso alla guida.
La forza di Polizia, spedisce la patente ritirata
all’ufficio patenti della Prefettura, il documento
resterà fino a quando il titolare si presenta a
ritirarlo esibendo il certificato di conferma validità,
e quindi potrà finalmente guidare.
CARTA DI CIRCOLAZIONE
I veicoli a motore possono essere sottoposti a
visita di revisione annuale (ogni anno) o a visita
di revisione periodica (prima volta dopo 4 anni
dalla prima immatricolazione e successivamente
ogni 2 anni).
Devono effettuare la revisione annuale i
seguenti veicoli: destinati al trasporto di persone
(autobus) con numero di posti superiore a 9;
veicoli destinati al trasporto di cose di massa
complessiva superiore a 3,5t; rimorchi di massa
complessiva superiore a 3,5 t; autocaravan con
massa complessiva superiore a 3,5 t;
autoveicoli e motoveicoli in servizio di piazza
(taxi) o di noleggio con conducente (NCC);
autoambulanze; filoveicoli; trenini turistici.
Devono effettuare la revisione periodica i
seguenti veicoli: ciclomotori; motocicli;
autovetture; autoveicoli destinati al trasporto di
cose o ad uso speciale di massa complessiva
NON superiore a 3,5 t; autoveicoli per trasporto
promiscuo; autocaravan; quadricicli a motore.
Se notate, nell’ultimo elenco, non sono indicati
i rimorchi di massa complessiva NON superiore
a 3,5 t (attenzione non sono i carrelli appendice,
poiché questi sono abbinati al veicolo che li
traina, riportati sulla carta di circolazione della
stessa e vanno a revisione insieme alla motrice);
mentre i rimorchi citati, hanno una propria carta
di circolazione e targa, con la possibilità di
essere agganciati a qualsiasi autoveicolo
purchè idoneo ad effettuare il traino. Per coloro
che possiedono questi rimorchi l’ultimo Decreto
del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
che ha ordinato la revisione risale all’anno 2003,
quindi non devono rispettare il periodo di 4 e poi
2 anni, ma bisogna attendere che il Ministro la
disponga con decreto.
Esempio: se sulla carta di circolazione
dell’autovettura risulta indicato punto (B)
10.03.2005 dovrò quindi effettuare la prima visita
di revisione entro la fine di marzo 2009; il giorno
non viene mai preso come riferimento.
Se invece abbiamo un veicolo che ha già
effettuato altra o altre visite di revisione, come
risulta riportato sul retro della carta di
circolazione, con timbro ad inchiostro/etichetta
autoadesiva, calcolerò i due anni dalla data
dell’ultima visita di revisione. Ad esempio
etichetta “revisione del 10.05.2007 esito
regolare” dovrò effettuare la visita di revisione
entro la fine di maggio 2009.
Dal 2003 anche i ciclomotori sono soggetti
ad effettuare la visita di revisione periodica
come sopra indicato, mentre sia le macchine
agricole (semoventi e trainate) che le
macchine operatrici NON DEVONO
effettuare la revisione.
Circolare con un veicolo che non è stato
sottoposto alla prescritta visita di revisione, si
incorre in una sanzione amministrativa da €
155,00 e ritiro immediato della carta di
circolazione che viene inviata alla M.C.T.C.
Se la violazione viene accertata mentre sto
circolando in autostrada, oltre a quanto sopra
detto, incorro anche nel fermo amministrativo
del veicolo.
Sia per la patente di guida scaduta di validità
che la mancata effettuazione della visita di
revisione al veicolo, non comporta nessuna
decurtazione di punti sulla patente e nel
prossimo mese si parlerà della patente a punti.
Pubblichiamo una nota inviata dal presidente dell’Associazione
Provinciale Imprese a Meccanizzazione Agricola
L’APIMA COMPIE UN ANNO
L’Associazione agromeccanici della
provincia di Treviso e Belluno presto
festeggerà un’anno di esistenza, forte dei
risultati ottenuti in poco tempo.
“Abbiamo avuto una grande partecipazione
soprattutto nelle ultime riunioni informative,
svolte come di consueto presso il Consorzio
Agrario dove abbiamo la sede. Questo ci
gratifica del lavoro svolto fin’ora, forti del
fatto che in provincia mancava una struttura
capace di carpire dall’UNIMA quelle
indicazioni utili agli agromeccanici per un
risparmio di denaro, tempo e tranquillità nel
lavoro” - dice il presidente Feletto Carlo.
”La nostra associazione,
prettamente territoriale,
libera da qualsiasi legame e
gestita da noi contoterzisti,
sta diventando obiettivo
d’interesse per convenzioni
e dialoghi a 360°, vedi l’ottimo rapporto
instaurato con i commercianti di macchine
agricole di Treviso aderenti all’UNACMA o le
associazioni agricole come la CIA”.
Il Direttore dell’associazione è di recapito ogni
venerdì mattina presso il Consorzio Agrario di
Treviso.
Agri
9
CONDIZIONALITA’:
OBBLIGATORIA ANCHE PER LE AZIENDE VITICOLE
Ricordiamo che la condizionalità è l’insieme
delle regole di buon governo agricolo ed
ambientale che l’Unione Europea ha stabilito
e che devono essere rispettate per
l’erogazione degli aiuti agli agricoltori.
Da quest’anno queste regole vanno rispettate
anche da tutti gli agricoltori che conducono
terreni a vigneto e sui quali vengono chiesti
contributi, come ad esempio sul bando di
riconversione e ristrutturazione vitivinicola o
sugli estirpi.
Una volta presentata la domanda di contributo
quindi l’agricoltore deve porre molta attenzione
e rispettare tutti questi obblighi, se non vuole
vedere ridotto o cancellato il pagamento.
Infatti, in caso di controllo effettuato dagli
organi preposti il mancato rispetto della
normativa comporta una riduzione del premio
rapportata alla situazione anomala riscontrata
in azienda.
Gli obblighi che l’azienda agricola deve
rispettare sono molteplici e dipendono dalla
specifica realtà aziendale. A titolo informativo
sotto abbiamo riportato l’elenco di tutte le
norme e gli atti presenti nei decreti di
attuazione e la norma 4.3 specifica per i
vigneti.
Conoscere queste norme nella loro integrità
non è però sufficiente in quanto non di facile
comprensione e applicazione è per questo
motivo che la Confederazione Italiana
Agricoltori di Treviso offre a tutte queste ditte
la consulenza in campo da parte di tecnici
qualificati.
Questo servizio ti permetterà di mettere in
sicurezza il tuo contributo.
Le regole da seguire sono divise in due macro
categorie:
CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI
Protezione ambiente, salute piante e animali,
igiene e benessere degli animali
Atto A1: Conservazione degli uccelli selvatici
Atto A2: Protezione delle acque sotterranee
Atto A3: Protezione suolo nell’utilizzo fanghi
Atto A4: Protezione acque dai nitrati
Atto A5: Conservazione degli habitat naturali
Atto A6,7,8, 8Bis: Sanità e salute animali
Atto B9: Immissione e commercio prod.
Fitosanitari
Atto B10: Divieto utilizzo sostanze ormonali
Atto B11: Sicurezza Alimentare
Atto B12, 13, 14, 15: Malattie Animali
Atto C16, 17, 18: Protezione Animali
BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE
AMBIENTALI
Sono le norme che a livello generale
mantengono un buon livello delle condizioni
agronomiche ed ambientali
Norma 1.1 Erosione del suolo
Norma 2.1 Sostanza organica
Norma 2.2 : Avvicendameto delle colture
Norma 3.1 Struttura del suolo
Norma 4.1 Pascolo Permanente
Norma 4.2 Superfici ritirate dalla produzione
Norma 4.3 Mantenimento degli oliveti e dei
vigneti in buone condizioni vegetative
Norma 4.4 Mantenimento paesaggio
La norma specifica per i vigneti
Norma 4.3 Mantenimento degli oliveti e dei
vigneti in buone condizioni vegetative
L’agricoltore che conduce terreno ad oliveto o
vigneto deve
a) attuazione di tecniche colturali rivolte alla
pianta, allo scopo di mantenere un equilibrato
sviluppo vegetativo dell’impianto, secondo le
forme di allevamento, gli usi e le consuetudini
locali, nonché evitare la propagazione delle
infestanti e il rischio di incendi.
b) divieto di estirpazione delle piante di olivo
ai sensi della Legge 14 febbraio 1951 n. 144;
per gli oliveti:
- la potatura almeno una volta ogni cinque
anni;
- l’eliminazione dei rovi e di altra vegetazione
pluriennale infestante tale da danneggiare le
piante almeno una volta ogni tre anni;
- il divieto di estirpazione delle piante di olivo;
per i vigneti:
- l’esecuzione della potatura invernale del
vigneto entro il 30 maggio di ogni anno
- l’eliminazione dei rovi e di altra vegetazione
pluriennale infestante tale da danneggiare le
piante almeno una volta ogni tre anni
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Agri
10
OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE
Adempimenti di natura contabile e fiscale
L’effettuazione di operazioni intracomunitarie,
sia di acquisto che di cessione, comporta
l’obbligo di presentare all’Ufficio doganale
competente gli appositi elenchi riepilogativi
(modelli Intrastat). Le note che seguono
prendono in considerazione, in particolare,
gli aspetti relativi alle modalità e alla periodicità
della presentazione di tali elenchi.
Per la redazione degli elenchi riepilogativi delle
cessioni intracomunitarie di beni e degli
acquisti intracomunitari di beni devono essere
utilizzati i modelli di cui al D.M. 27 ottobre
2000.
Gli elenchi riepilogativi devono essere
presentati ad un ufficio doganale abilitato della
circoscrizione doganale territorialmente
competente, in relazione alla sede del
soggetto obbligato o del terzo delegato, ovvero
spediti a mezzo raccomandata ai competenti
uffici doganali abilitati (ai fini dell’osservanza
dei termini, farà fede la data del timbro
postale), entro:
- il 20 del mese successivo a quello di
riferimento, nel caso di elenchi mensili (ad
eccezione di quello inerente al mese di luglio,
che deve essere presentato entro il giorno 6
settembre successivo);
- la fine del mese successivo al periodo di
riferimento, nel caso di elenchi trimestrali,
- entro il 31/01 dell’anno successivo per gli
elenchi annuali.
In ogni caso, la scadenza si deve intendere
prorogata di 5 giorni se il modello viene
presentato con modalità telematiche
utilizzando il sistema EDI.
Soggetti obbligati e soggetti delegati
Sono tenuti alla presentazione degli elenchi
riepilogativi delle cessioni intracomunitarie di
beni e degli acquisti intracomunitari di beni:
- i soggetti passivi IVA che effettuano scambi
di beni comunitari con i soggetti passivi IVA
di altri Stati membri UE; ai fini procedurali si
devono considerare «beni comunitari»: quelli
originari degli Stati membri UE; quelli
provenienti dai Paesi terzi che si trovano in
libera pratica nell’ambito dell’Unione;
- gli enti, le associazioni e le altre
organizzazioni, non soggetti passivi
d’imposta, che
effettuano acquisti
intracomunitari soggetti all’IVA.
I soggetti obbligati alla presentazione degli
elenchi riepilogativi hanno la possibilità di
delegare, mediante apposita procura, terzi
soggetti alla sottoscrizione degli elenchi, ferma
restando la loro responsabilità in materia. Il
conferimento della delega:
- deve essere comunicato dal soggetto
obbligato ai competenti uffici doganali in forma
scritta,
con autenticazione della
sottoscrizione;
- può essere notificato all’ufficio doganale dallo
stesso soggetto delegato mediante una
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Periodicità degli elenchi
Gli elenchi riepilogativi delle cessioni
intracomunitarie si riferiscono:
a periodi mensili
­ per i soggetti che hanno realizzato nell’anno
2008 (o, in caso di inizio dell’attività di scambi
intracomunitari, presumono di realizzare
nell’anno 2009) cessioni intracomunitarie per
un ammontare complessivo superiore a
250.000 euro;
a periodi trimestrali
- per i soggetti che hanno realizzato nell’anno
2008 (o, in caso di inizio dell’attività di scambi
intracomunitari, presumono di realizzare
nell’anno 2009) cessioni intracomunitarie per
un ammontare complessivo superiore a
40.000 euro, ma non a 250.000 euro; se, nel
corso dell’anno 2009, si verifica il superamento
della soglia di 250.000 euro, il soggetto
obbligato è tenuto alla presentazione degli
elenchi con cadenza mensile a decorrere dal
mese successivo al trimestre nel corso del
quale l’evento si è concretizzato;
a periodi annuali
­per i soggetti che hanno realizzato nell’anno
2008 (o, in caso di inizio dell’attività di scambi
intracomunitari, presumono di realizzare
nell’anno 2009) cessioni intracomunitarie per
un ammontare complessivo pari o inferiore a
40.000 euro; se, nel corso dell’anno risultano
superate le soglie di 40.000 euro o di 250.000
euro, il soggetto obbligato deve procedere alla
presentazione degli elenchi, rispettivamente,
con periodicità trimestrale o mensile, con
decorrenza dal periodo successivo al trimestre
nel corso del quale si è verificato il supero
della soglia di riferimento; contestualmente
al primo elenco presentato con la nuova
cadenza, di un elenco contenente le cessioni
poste in essere nel corso dei mesi precedenti;
Gli elenchi riepilogativi degli acquisti
intracomunitari si riferiscono:
a periodi mensili
­per i soggetti che hanno realizzato nell’anno
2008 (o, in caso di inizio dell’attività di scambi
intracomunitari, presumono di realizzare
nell’anno 2009) acquisti intracomunitari per
un ammontare complessivo superiore a
180.000 euro;
a periodi annuali
­per i soggetti che hanno realizzato nell’anno
2008 (o, in caso di inizio dell’attività di scambi
intracomunitari, presumono di realizzare
nell’anno 2009) acquisti intracomunitari per
un ammontare complessivo di entità pari o
inferiore a 180.000 euro; se, nel corso
dell’anno si verifica il superamento di tale
soglia, il soggetto obbligato è tenuto alla
presentazione:
- degli elenchi con cadenza mensile a
decorrere dal mese successivo al trimestre
nel corso del
quale l’evento si è concretizzato;
- contestualmente al primo elenco presentato
con la nuova cadenza, di un elenco
contenente gli acquisti effettuati nel corso dei
mesi precedenti.
Contenuto degli elenchi
Negli elenchi devono essere rilevati i dati delle
operazioni registrate e soggette a
Agri
registrazione, secondo i criteri e le modalità
previste per l’IVA, nel periodo di riferimento
inerente alla periodicità degli elenchi di
riferimento, tenendo in considerazione che:
- le operazioni intracomunitarie per le quali,
anteriormente alla consegna o alla spedizione
dei beni, sia stata emessa fattura o sia stato
pagato, in tutto o in parte, il corrispettivo,
devono essere comprese negli elenchi con
riferimento al periodo nel corso del quale
risulta posta in essere la consegna o la
spedizione dei beni per l’ammontare
complessivo delle operazioni medesime;
- devono essere riepilogati negli elenchi, in
modo distinto dalle altre cessioni
intracomunitarie di beni e dagli altri acquisti
intracomunitari di beni, gli acquisti
intracomunitari (effettuati senza pagamento
dell’imposta) di beni spediti o trasportati in
altro Stato membro UE, se i beni medesimi
sono oggetto di successiva cessione a
soggetto d’imposta nel territorio di detto Stato
o ad ente assoggettato ad imposta per
acquisizioni intracomunitarie e se,
ovviamente, il cessionario risulta designato
come debitore del relativo tributo.
Ai fini procedurali, si rileva che:
- in caso di variazione dell’ammontare
imponibile delle operazioni, intervenute
successivamente alla presentazione degli
elenchi, le conseguenti rettifiche devono
essere rilevate negli elenchi inerenti al periodo
nel corso del quale dette rettifiche sono state
annotate o erano soggette a registrazione;
- negli elenchi mensili devono essere
riepilogati anche gli scambi intracomunitari,
non costituenti cessioni o acquisti
intracomunit ari ai fini dell’IVA, per i quali
sussiste l’obbligo di specifica dichiarazione
a norma del regolamento CE n. 638/2004 e
del relativo regolamento di applicazione;
Nota bene
Questa particolare regola non trova
applicazione per i soggetti tenuti alla
presentazione degli elenchi riepilogativi con
periodicità diversa da quella mensile, pur
potendoli presentare con periodicità mensile,
nel caso di obbligo annuale o trimestrale.
- in applicazione del regolamento CE n. 638/
2004 e del relativo regolamento di
applicazione, devono procedere alla menzione
del valore statistico, delle condizioni di
consegna e del modo di trasporto:
a) per quanto riguarda gli elenchi riepilogativi
mensili delle cessioni intracomunitarie i
soggetti che hanno realizzato nell’anno 2008
o, in caso di inizio dell’attività di scambi
intracomunitari, presumono di realizzare
nell’anno 2009, un valore annuo delle
spedizioni superiore a 20.000.000 euro;
b) per quanto riguarda gli elenchi riepilogativi
mensili degli acquisti intracomunitari i soggetti
che hanno realizzato nell’anno 2008 o, in caso
di inizio dell’attività di scambi intracomunitari,
presumono di realizzare nell’anno 2009, un
valore annuo degli arrivi superiore a
20.000.000 euro.
Nota bene
I soggetti interessati, in ogni caso, possono
essere autorizzati a presentare gli elenchi
riepilogativi mediante procedure basate sullo
scambio elettronico dei dati, secondo le
condizioni e le modalità stabilite
dall’Amministrazione finanziaria.
Adempimenti di natura contabile-fiscale
Le fatture inerenti agli acquisti intracomunitari
devono essere annotate:
- sul registro IVA delle fatture emesse (vendite)
entro e non oltre il mese di ricevimento e,
comunque, come regola, entro 15 giorni dal
ricevimento;
- sul registro IVA degli acquisti entro il mese
successivo a quello di ricevimento e,
comuque, come regola, non anteriormente
al mese di annotazione sul registro IVA delle
fatture emesse;
ed, inoltre, entro il termine in esame, il
cessionario committente di un acquisto
intracomunitario deve procedere:
- all’emissione dell’autofattura , ai sensi
dell’art. 46, comma 5, D.L. n. 331/1993, nel
caso in cui non abbia ricevuto, entro il mese
precedente, la regolare fattura relativa ad
operazioni poste in essere nel secondo mese
precedente a quello in corso;
- all’emissione della fattura integrativa, ai
sensi dell’art. 46, comma 5, D.L. n. 331/1993,
nel caso in cui abbia ricevuto un documento
originario (nota di addebito o fattura)
evidenziante un corrispettivo inferiore a quello
reale e che ha costituito oggetto di
annotazione nel corso del mese precedente.
La
fattura
inerente
all’acquisto
intracomunitario deve essere numerata e
integrata dal cessionario o dal committente,
con l’evidenziazione dell’ammontare
dell’imposta, determinata in relazione
all’aliquota dei beni acquistati.
Le stesse modalità sono applicabili alle
prestazioni di servizi di cui all’art. 40, commi
11
4-bis, 5, 6 e 8,
D.L. n. 331/1993, se rese da operatori
comunitari nei riguardi di soggetti passivi IVA
residenti nel territorio dello Stato.
Nell’ipotesi di acquisti intracomunitari:
1) senza pagamento dell’imposta;
2) non imponibili;
3) esenti;
in luogo dell’ammontare del tributo nella fattura
deve risultare annotato il titolo di inapplicabilità
e la relativa norma.
Con la risoluzione n. 144/E/1999, è stata
prevista la possibilità - per gli operatori nazionali
- di assegnare una sola numerazione alle
fatture di acquisto inerenti a beni e a servizi
posti in essere presso operatori comunitari,
con la pratica conseguenza di eseguire le
medesime in un unico registro sezionale e,
quindi, adempiere al doppio obbligo di
annotazione nel registro delle fatture emesse
e in quello degli acquisti.
Il cessionario o il committente che:
- non ha ricevuto la debita fattura entro il mese
successivo a quello di effettuazione
dell’operazione, deve emettere, a sua volta
entro il mese successivo, l’autofattura inerente
alle operazioni di riferimento in unico
esemplare. In pratica, l’acquisto
intracomunitario di beni e servizi deve risultare
rilevato nei registri del soggetto passivo IVA
entro e non oltre il secondo mese successivo
a quello della consegna (o, se ne ricorrono le
condizione, del pagamento);
- ha ricevuto la fattura entro il mese successivo
a quello di effettuazione dell’operazione, ma
con indicazione di un corrispettivo inferiore a
quello effettivo, deve, entro il mese successivo
a quello di annotazione della fattura originaria,
emettere fattura integrativa a rettifica.
Nota bene
Nel documento emesso deve risultare
evidenziato il numero di identificazione IVA
assegnato al cedente o al prestatore dello
Stato membro di appartenenza.
Agri
FINANZIARIA 2009
La Camera dei Deputati il 19 dicembre 2008,
con 273 voti favorevoli, 174 contrari e due
astensioni ha dato il via libera definitivo alla
Finanziaria 2009 (legge n. 203 del 22 dicembre
2008). E’ una manovra “snella”, infatti è
composta di soli 4 articoli e 62 commi perchè
costituisce solo uno dei tasselli del piano
triennale di finanza pubblica, dopo
l’anticipazione delle disposizioni per i prossimi
3 anni in materia di sviluppo economico,
semplificazione, competitività, stabilizzazione
della finanza pubblica e perequazione
tributaria nel DL n. 112/2008 convertito in legge
6/08/2008 n. 133 (cosiddetta “manovra
d’estate”).
MISURE PER L’AGRICOLTURA
Irap
Entra definitivamente a regime e non più come
proroga annuale (come era successo finora),
l’aliquota agevolata Irap del 1,9%.
L’aliquota ridotta interessa tutti i soggetti che
esercitano le attività agricole classificate
nell’art. 32 del TUIR, anche se svolte da
società di persone o di capitali, che ai fini
delle imposte dirette sono titolari di reddito
d’impresa. Sono, inoltre, agevolate sempre a
tal fine, le cooperative agricole e della piccola
pesca e loro consorzi. L’aliquot a ridotta,
compete anche per le operazioni occasionali
che non abbiano natura d’attività, come ad
esempio, la cessione di un bene strumentale
usato o la vendita di quote latte. Al contrario,
le prestazioni agro-meccaniche occasionali
scontano l’aliquota ordinaria.
Piccola proprietà contadina
Consueta proroga fino al 31 dicembre 2009,
delle agevolazioni fiscali sull’acquisto e il
trasferimento di proprietà di fondi rustici.
Tutti gli atti di compravendita, permuta, affitto,
concessione in enfiteusi, eseguiti per
l’arrotondamento e la formazione della piccola
proprietà contadina, sono esenti dall’imposta
di bollo e scontano:
- un’imposta di registro in misura fissa (€ 168),
in luogo dell’imposta ordinaria del 15%, o
quella dell’8%;
- un’imposta ipotecaria in misura fissa (€ 168),
in luogo di quella ordinaria pari al 2%;
- un’imposta catastale del 1%.
L’agevolazione, dal 7/5/2004, è applicabile oltre
che dai coltivatori diretti, anche per gli acquisti
posti in essere:
- dagli imprenditori agricoli professionali (IAP)
iscritti nella gestione previdenziale e
assistenziale INPS (ex Scau);
- dalle “società agricole” disciplinate dall’art.
2 comma 4 del Dlgs n.99/2004.
Con la legge di “Orientamento” (art.11 del Dlgs
n.228/2001) è stato ridotto da 10 a 5 anni il
vincolo di possesso del terreno.
Gasolio per le serre
Ulteriore proroga fino al 31/12/2009,
dell’accisa pari a zero per il gasolio utilizzato
nelle serre, indipendentemente dalle colture
praticate. La disposizione, estende
l’esenzione per l’anno 2009, anche agli oli
vegetali impiegati per fini energetici nelle serre.
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12
I CORSI
IN PARTENZA
AVVIO ATTIVITA’
AGRITURISTICA
Gli imprenditori agricoli che intendono
avviare un’attività agrituristica, per
essere iscritti all’albo degli operatori,
devono frequentare un apposito corso
di formazione. Il corso della durata di
104 ore si svolgerà presso la sede
provinciale della CIA di Treviso in via
Noalese.
Il costo dell’iscrizione al corso è di 150
euro.
Per l’iscrizione rivolgersi al più presto
agli uffici zona.
QUALIFICA IAP E
PRIMO
INSEDIAMENTO
Il 2 febbraio 2009 prende avvio il corso
di formazione per la qualifica di
imprenditore agricolo professionale.
Possono frequentare il corso anche i
richiedenti o beneficiari del contributo
PSR primo insediamento già in
possesso di una P.IVA in agricoltura.
Durata: 150 ore
Giorni di svolgimento: lunedì (18.30 22.30 e dal 16/02/09 14.00- 18.00 /
19.00-23.00) e mercoledì (18.30 - 22.30)
Per l’iscrizione rivolgersi agli uffici zona
entro il mese di gennaio.
LIBRETTO SANITARIO
VENDITA AUTO
NUOVE E USATE
Via Noalese 75 - 31100 Treviso tel. 0422/261261
PER I SOCI CIA TREVISO
PASSAGGIO DI PROPRIETA’ COMPRESO NEL PREZZO
Il libretto sanitario deve essere rinnovato
ogni tre anni frequentando un corso della
durata di 3 ore e superando l’esame che
si tiene al termine del corso stesso.
Tutte le persone che hanno conseguito
il libretto sanitario nel 2006 tramite i
corsi della CIA verranno contattati
telefonicamente per l’iscrizione alla
procedura di rinnovo.
Chi deve ottenere il rilascio del libretto
sanitario può iscriversi al corso (3 ore
+ esame) presso tutti gli uffici della Cia
di Treviso.
Agri
DECRETO ANTICRISI
Atteso il rinvio al 28 febbraio dei termini per il bonus famiglia
Atteso per fine gennaio il voto di fiducia per la
conversione in legge del decreto 185/2008
(cosiddetto Anticrisi). Tra le novità attese in
fase di conversione troviamo il differimento dal
31 gennaio al 28 febbraio 2009 del termine
per la presentazione della domanda per
l’accesso al bonus straordinario in favore dei
soggetti con nucleo familiare a basso reddito
e per la richiesta della social card. Attesa
anche una rimodulazione delle soglie di
accesso al bonus per le famiglie, infatti per le
famiglie composta da single dovrebbe
scendere da 15.000 a 9.000 euro. Per le
famiglie con due componenti da 17.000 a
12.000. La soglia salirà invece per chi ha una
persona a carico (da 17.000 a 20.000), per
chi ne ha due (da 20.000 a 25.000), per chi
ne ha tre o oltre (da 20.000 - 22.000 euro a
35.000) o per chi ha a carico un parente
disabile da 35.000 a 45.000. Tale
rimodulazione trova giustificazione nel
tentativo di premiare le famiglie più numerose.
Viene ripristinato l’eco-sconto fiscale al 55%
sui lavori di riqualificazione energetica
di edifici e appartamenti, ma spalmato in 5
anni. Sempre per il
55% il decreto verrà
m o d i f i c a t o ,
sopprimendo
la
limitazione all’utilizzo
del credito di imposta
nel 2008, prevedendo
che, per i periodi
imposta successivi a
quello in corso alla
data del 31 dicembre
2008, i contribuenti
interessati inviano all’Agenzia delle
Entrate apposita comunicazione per
vedere
riconosciuto
il
diritto
all’agevolazione.
Stop, poi, alla commissione di massimo
scoperto sui conti correnti bancari in rosso
per un periodo continuativo non superiore a
un mese. Per le famiglie che hanno diritto alla
social card varato un contributo per l’acquisto
di pannolini e latte artificiale per i figli da 0 a 3
mesi. Arrivano 20 milioni per l’anno 2009 per
il sostegno all’accesso alle abitazioni in
locazione.
13
ASSEGNO
SOCIALE
Introdotto l’obbligo di
residenza in Italia da
almeno
10
anni
continuativi
Con la legge 133/2008 a partire dal 1
gennaio 2009, per avere diritto all’assegno
sociale, è stato introdotto oltre ai seguenti
requisiti già fino ad ora richiesti :
- cittadinanza italiana
- compimento del 65° anno di età
- rispetto dei limiti reddituali stabiliti
annualmente
anche l’ulteriore requisito del soggiorno
legale in via continuativa per almeno 10 anni
nel territorio nazionale.
Tale requisito deve essere dimostrato da
idonea documentazione da allegare alla
domanda di assegno sociale (certificato di
residenza o certificato storico di residenza
per i cittadini italiani; per gli stranieri copia
dei titoli di soggiorno dalle cui date in
successione si rileva la rispondenza al
requisito dei 10 anni di residenza
continuativa in Italia).
Agri
IMPORTI DI
PENSIONE 2009
L’adeguamento dell’indice Istat per l’anno
2009 è fissato al 3,3%; inoltre nella rata
del mese di gennaio sarà conguagliato lo
0,1% di adeguamento Istat per l’anno
2008.
Gli aumenti per il 2009 sono i seguenti:
Pensioni pari al trattamento minimo
- pensione sociale euro 337,11
(4.382,43 euro annui)
- assegno sociale euro 409,05
(5.317,52 euro annui)
- trattamento minimo euro 458,20
(5.956,60 euro annui)
Pensioni superiori al trattamento
minimo
- fino a 2177,80 euro incremento del 3,3%
- da 2177,81 euro incremento del 2,475%.
I MODELLI IN
ARRIVO
DALL’INPS
Nei prossimi giorni l’Inps provvederà alla
spedizione del modello O BIS M che
riporta in dettaglio l’ammontare della
pensione 2009 dei singoli pensionati.
La documentazione fiscale (CUD), RED
e il modello relativo alle detrazioni di
imposta saranno inviati entro febbraio
2009.
E’ importante che appena ricevuta la
documentazione fiscale, i pensionati
si rivolgano al più vicino ufficio del
Patronato INAC per la verifica dei dati
e la trasmissione all’Inps del modello
RED.
14
INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE
AGRICOLA E A REQUISITI RIDOTTI
Scadenza domande 31 marzo 2009
I lavoratori agricoli e i lavoratori a tempo
determinato, italiani e immigrati regolari, che
hanno lavorato nell’anno 2008, hanno diritto
all’indennità di disoccupazione e devono
presentare la domanda all’Inps tramite i
patronati entro e non oltre il 31 marzo 2009.
I requisiti per ottenere l’indennità sono differenti
per i due tipi di lavoratori. I lavoratori precari in
generale che nel corso del 2008 hanno avuto
un rapporto di lavoro della durata temporale di
almeno 78 giorni (anche se il lavoro effettivo è
stato per un numero inferiore di giorni), cessato
per licenziamento e un’anzianità contributiva
di almeno due anni (ovvero aver versato un
contributo valido per la disoccupazione nel 2006
o anni precedenti), hanno diritto ad ottenere
l’indennità di disoccupazione cosiddetta a
requisiti ridotti. I lavoratori agricoli che hanno
lavorato per almeno 102 contributi giornalieri
nel biennio 2007/2008 hanno diritto all’indennità
di disoccupazione agricola. Nel caso di 102
giornate lavorate tutte nel 2008 il diritto si
consegue con almeno una giornata in
agricoltura in qualsiasi periodo della propria
vita lavorativa. Tra le categorie interessate a
questo diritto ci sono oltre ai lavoratori precari
stagionali, ad esempio i lavoratori agricoli e
del turismo anche gli insegnanti precari.
Spesso i lavoratori precari non sanno di avere
diritto a tale prestazione che è dovuta anche
se al momento della domanda risultassero
occupati. Contestualmente alla domanda di
disoccupazione può essere richiesto, se
spettante, l’assegno per il nucleo familiare
relativo al periodo retributivo.
Il patronato INAC presente capillarmente nel
nostro territorio garantisce la compilazione e
la presentazione in via telematica delle
domande all’Inps permettendo al lavoratore di
ricevere l’importo in breve tempo. Per
perfezionare la domanda occorre allegare una
dichiarazione del datore di lavoro su un modulo
che potrà essere ritirato negli uffici del
patronato. Termine di scadenza per la
presentazione delle domande è il 31 marzo
2009.
INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE
ORDINARIA
Ne ha diritto il lavoratore che è rimasto
disoccupato involontariamente e alla data di
inizio della disoccupazione risponde ai
seguenti requisiti:
- 2 anni di anzianità assicurativa (devono essere
trascorsi almeno 2 annid al versamento del
primo contributo Inps). La contribuzione
figurativa è utile per il perfezionamento del
requisito del biennio.
- 1 anno di contribuzione (52 contributi
assicurativi nel biennio precedente l’inizio del
periodo di disoccupazione)
Il lavoratore nel momento in cui si trova
disoccupato deve presentarsi presso il centro
per l’impiego della zona di residenza, rilasciare
una dichiarazione di immediata disponibilità
al lavoro richiedendone una ricevuta. E’
importante presentare immediatamente la
disponibilità al lavoro poichè i giorni di ritardo
non sono coperti da disoccupazione.
La disoccupazione è interrotta quando il
disoccupato:
1) è avviato a nuovo lavoro
2) diventa titolare di trattaemnto pensionistico
3) è cancellato dalle liste di disoccupazione
4) si trasferisce in un paese extracomunitario
Nella tabella sottostante la durata e la misura
della disoccupazione.
ETA’
MESI
INFERIORE A 50 ANNI
8
SUPERIORE A 50 ANNI
12
DURATA
PERIODO
MISURA
% RETRIBUZIONE
PRIMI 6 MESI
60%
SUCCESSIVI 2 MESI
50%
ULTERIORI MESI
40%
Agri
15
SCEGLI IL TUO CORSO DI FORMAZIONE
Da molti anni la Cia di Treviso, attraverso il
proprio ente di formazione CIPAT, organizza
nel territorio provinciale corsi di formazione
rivolti agli imprenditori agricoli e non solo.
La maggior parte dei corsi attivati sono
finanziati dalla Regione Veneto nell’ambito dei
programmi di formazione per il settore primario
e per questo sono gratuiti per imprenditori
agricoli, coadiuvanti agricoli e salariati agricoli.
Con l’obiettivo di rendere le proposte formative
sempre più rispondenti alle vostre esigenze,
Vi invitiamo a compilare la scheda di
preiscrizione sotto riportata indicando i corsi
che desiderate frequentare, scegliendo tra
l’elenco di quelli già attivi e indicando poi altri
argomenti che vi piacerebbe approfondire di
cui terremo conto nella programmazione dei
prossimi corsi.
Per qualsiasi informazione o chiarimento
chiamare Marisa Fedato 0422/260118
SCHEDA DI PRE-ISCRIZIONE AI CORSI DI FORMAZIONE
da inviare al fax 0422/260419 o consegnare agli uffici Cia D
COGNOME E NOME _________________________________________________________________________________________
NATO A _______________________________________ IL ____/____/_______
RESIDENTE IN VIA _______________________________CAP _______ COMUNE___________________________________________
TELEFONO _________________________________
FAX __________________ E-MAIL ________________________________
TITOLO DI STUDIO ___________________________________________________
IMP. AGRICOLO
COADIUVANTE AGR.
FAMILIARE DI IMP.AGR.
OPERAIO AGRICOLO
ALTRO _________________
CHIEDE L’ISCRIZIONE AI SEGUENTI CORSI:
IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE 120 ore (per conseguire qualifica IAP) - gratuito
INSEDIAMENTO GIOVANI AGRICOLTORI 150 ore (obbligatorio per beneficiari della misura PSR insediamento giovani) - gratuito
AVVIO ATTIVITA’ FLOROVIVAISTICA 150 ore (obbligatorio per l’avvio dell’attività ortoflorovivaistica L.R. 19/99) - gratuito
AVVIO ATTIVITA’ AGRITURISTICA 120 ore (obbligatorio per l’avvio di un’attività agrituristica L.R.
) - costo 150 euro
SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 44 ore (obbligatorio per aziende con dipendenti e società agricole D.L. 81/2008) - gratuito
HACCP AUTOCONTROLLO IGIENICO SANITARIO 25 ore - gratuito
PATENTINO ACQUISTO/UTILIZZO PRODOTTI FITOSANITARI - gratuito
ADDETTI ALLA MANIPOLAZIONE DELLE SOSTANZE ALIMENTARI (EX LIBRETTO SANITARIO) - costo 30 euro
INFORMATICA 1° LIVELLO 40 ore - costo 60 euro
LINGUA INGLESE 1° LIVELLO 60 ore - gratuito
COMPOSIZIONE FLOREALE 40 ore - gratuito
ERBE SPONTANEE: RICONOSCIMENTO E UTILIZZO - gratuito
VITICOLTURA
40 ore - gratuito
LE NORME DELLA CONDIZIONALITA’ IN AGRICOLTURA 25 ore - gratuito
AFLATOSSINE DEL LATTE 30 ore - gratuito
DEGUSTAZIONE GUIDATA DEI VINI 30 ORE - costo 50 euro
TRASFORMAZIONE E CONSERVAZIONE DEI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI 30 ore - costo 50 euro
OPERATORI DI FATTORIA DIDATTICA 80 ore
MANAGEMENT
ALTRI ARGOMENTI DI INTERESSE:
___________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
data _______________________ Firma _____________________________________
Informativa ai sensi del D.L. 196/03. In base alla normativa vigente sulla privacy, CIA Treviso garantisce la massima riservatezza dei dati comunicati. Gli
stessi saranno trattati in ottemperanza dell’attuale decreto
Agri
Comitato Imprenditoria Femminile
L’imprenditrice agricola Marisa Furlan di Oderzo è stata nominata membro effettivo del Comitato
per l’Imprenditoria femminile della Camera di Commercio di Treviso in rappresentanza della
CIA di Treviso. Sostituisce Rosa Carretta di Mansuè, che ringraziamo per l’impegno profuso
in questi anni e per il buon lavoro svolto.
CONCLUSO IL CICLO DI SEMINARI DONNE E IMPRESA
Il ciclo di seminari, organizzati dal Comitato
per l’imprenditoria femminile della
C.C.I.A.A. di TV, si è concluso con una
conferenza sul tema “ Donne ed economia
della conoscenza, un rovesciamento degli
equilibri consolidati “ a cura del dott.
Pierluigi Sacco, professore ordinario
presso l’università IUAV di Venezia. Il prof.
Sacco ha sottolineato efficacemente
l’importanza di investire tempo, energie e
motivazione personale nella formazione
delle nostre capacità, nella nostra cultura
e nell’estensione delle conoscenze di cui
disponiamo, anche rimettendo in
discussione quello che già sappiamo, così
da ampliarne ed approfondirne la
comprensione.
Si è dimostrato come la cultura influenzi il
modo in cui ci si pone di fronte ad ogni
aspetto del processo produttivo,
permettendoci di sviluppare quelle capacità,
indispensabili per chi vuole essere
imprenditrice, che servono a creare nuovo
valore aggiunto in un prodotto.
La cultura apre la mente alle nuove
possibilità, consente di pensare ad un
prodotto in modo radicalmente nuovo e di
mettere insieme cose apparentemente
lontane fra loro, dando così origine in ultima
analisi all’innovazione reale.
Il prof. Sacco ha concretamente dimostrato
come costruire un sistema di significati attorno
ad un prodotto induca ad una diversa
percezione della realtà, ad un diverso valore
attribuito al prodotto stesso. La comunicazione,
che accompagna e costituisce parte integrante
di un prodotto, lo trasforma “ fisicamente “,
perché viene visto e sentito in modo diverso.
Nell’ambito di tutto questo le donne possono
giocare un ruolo estremamente importante.
Alle donne viene riconosciuta una
predisposizione sociale ai processi innovativi,
unitamente ad un sempre più alto livello di
preparazione e di conoscenza, oltre che di
cultura in generale, che ha contraddistinto la
loro evoluzione negli ultimi decenni.
A questo si accompagna tuttavia spesso la
necessità delle donne di cambiare
atteggiamento, di non sentirsi inferiori,
bisognose dell’altrui riconoscimento e dell’altrui
stima, per non essere trattate da inferiori.
In questo contesto lo scopo fondamentale del
Comitato per l’imprenditoria femminile è
contribuire a realizzare quanto sopra detto.
Marisa Furlan
CAMPAGNA GRANDINE 2009
Gentile Associato,
in vista della prossima Campagna “Grandine” ti comunichiamo che, in collaborazione
con i nostri consulenti, stiamo ricercando le Compagnie di Assicurazione che
ci possano riservare le migliori condizioni di prezzo e di servizio per le
assicurazioni contro le avversità atmosferiche .
Gli impegni finanziari ed economici assunti da ognuno di noi, coniugati con una crisi
economica molto profonda, ci impongono di non poter più correre il rischio che
una calamità naturale possa mettere in dubbio, anche solo parzialmente, la
produzione agricola di un anno.
Abbiamo bisogno del Tuo aiuto per poter riservare a te e a tutti i nostri associati la
migliore offerta possibile. Comunica, senza alcun impegno, ai nostri uffici prodotti,
quantitativi e Comuni di produzione della Tua azienda agricola.
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la polizza avversità atmosferiche
più economica del mercato
16
TREVISO sede provinciale
via Noalese, 75
tel. 0422-260118 fax 0422-260419
da lunedì a giovedì 9.00-12.30 / 14.30-18.00
venerdì 9.00-12.30 / 14.30-16.00
TREVISO
via Noalese, 75
tel 0422-210782 fax 0422-260121
lunedì 8.30-12.30 / pom. chiuso
martedì 8.30-12.30 / 14.30-18.30
mercoledì chiuso
giovedì 8.30-12.30 / 14.30-18.30
venerdì 8.30-12.30 / pom. chiuso
MOGLIANO VENETO
via Don Bosco, 11
tel. 041-5906554 fax 041-5936135
da lunedì a venerdì 9.00-12.30 / 15.00-19.30
sabato 9.00-12.30
ODERZO
via per Piavon, 20
tel 0422-713165 fax 0422-810282
lunedì 8.30-12.30 / 14.30-18.30
martedì chiuso
mercoledì 8.30-12.30 / 14.30-18.30
giovedì chiuso
venerdì 8.30-12.30 / pom. chiuso
BIBANO DI GODEGA S. URBANO
via G. Marconi 46
tel. 0438-783338 fax 0438-782846
lunedì chiuso
martedì 8.30-12.15 / 15.30-18.30
mercoledì chiuso
giovedì 8.30-12.15 / 16.30-18.30
venerdì 8.30-12.15 (solo Inac) / pom. chiuso
SAN VENDEMIANO
Via S. Pio X, 50
tel. 0438/21036 fax 0438/425754
lunedì mattina chiuso / 14.45-18.15
martedì chiuso
mercoledì 8.30-12.15 / 14.45-18.15
giovedì chiuso
venerdì 8.30-12.15 / pom. chiuso
COL SAN MARTINO
piazza Rovere, 5
tel. 0438-898047 fax 0438-898689
da lunedì a mercoledì
8.30-12.30 / 16.30-18.30
giovedì 8.30-12.30 / pom. chiuso
venerdì chiuso
CASTELFRANCO VENETO
via delle Querce, 7/7
tel 0423-494481 fax 0423-743175
lunedì chiuso
martedì 8.30-12.30 / 14.30-18.30
mercoledì 8.30-12.30 / 14.30-18.30
giovedì chiuso
venerdi 8.30-12.30 / pom. chiuso
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il futuro vitivinicolo di treviso non puo` essere solo il