Studio Mauro MICHELINI SCAMBIO DI INFORMAZIONI TRA GLI STATI MEMBRI DELL’UE A PARTIRE DAL 1/07/2005 Direttiva « Risparmio » L’inoltro della dichiarazione 2561 Bis/Ter/Quater per il tramite delle banche è il mezzo con cui l’amministrazione fiscale francese porta a conoscenza del contribuente le informazioni che verranno trasmesse all’amministrazione fiscale del suo paese di residenza. 1- Che cos’è ? La direttiva europea sul risparmio è entrata in vigore il 1° luglio 2005. Essa mira ad organizzare gli scambi d’informazione fra gli Stati membri dell’UE per rendere imponibile gli interessi sul risparmio nello stato di residenza del beneficiario. 2- Il principio La direttiva «risparmio» stabilisce il principio dell’imposizione degli interessi solamente nel paese di residenza del beneficiario secondo la nozione della tassazione dei redditi mondiali (world wide taxation) e non più in un primo momento nel paese della fonte ed in seguito nel paese di residenza del beneficiario. 3- A chi si rivolge ? La direttiva si rivolge ad ogni persona fisica (ed esclusivamente alle persone fisiche) domiciliate fiscalmente in uno Stato membro dell’Unione Europea che riceve degli interessi pagati da un istituto di credito stabilito in un altro Stato membro o in territori associati. Gli stati oggetto della presente direttiva, sono attualmente 22 paesi membri dell’Unione Europea + 15 paesi e territori associati ex paradisi fiscali ( Isole Cayman, Guernesey, Jersey, Isola di Man, Isole Vergini Britanniche). L’Austria, il Belgio e il Lussemburgo possono astenersi dallo scambiare le informazioni sui redditi di risparmio; durante il periodo di transizione, questi tre paesi applicheranno il prelievo alla fonte come tra l’altro la Svizzera, Andorra , il Liechtenstein, Monaco e la Repubblica di San Marino, i quali fanno parte del lotto dei paesi e territori associati (inglesi e olandesi) che non hanno aderito al sistema di scambio automatico delle informazioni. In questo periodo di transizione, allorquando il beneficiario degli interessi é residente in uno Stato membro dell’Unione Europea diverso da quello in cui é stabilito l’agente pagatore, i paesi che hanno optato per il prelievo alla fonte, applicheranno una ritenuta che sarà del 15% durante i 3 primi anni di transizione fino al 2008, poi del 20% per i tre anni seguenti e del 35% dal 2011 (il non residente può comunque chiedere la non applicazione della ritenuta alla fonte e la conseguente tassazione nel suo paese di residenza). 1 Studio Mauro MICHELINI 4- Quali sono i redditi interessati? Sono interessati solamente i redditi di risparmio che derivano da interessi, come i titoli di credito negoziabili, i buoni del Tesoro, ecc. in generale il risparmio a vista ed i conti correnti, alcuni OPCVM come i redditi della maggior parte dei prodotti di risparmio regolamentati (ex. Codevi, CEL,PEL, PEP, LEP, Libretto giallo). Non rientrano nel campo d’applicazione i redditi derivanti dai prodotti di assicurazione sulla vita (che indennizzano in caso di decesso), dalle pensioni e dalle azioni. 5- Le modalità – il meccanismo La comunicazione dell’informazione è obbligatoria almeno una volta all’anno. L’autorità dello Stato membro dell’Unione Europea dello stabilimento pagatore, comunica allo Stato membro dell’Unione Europea di residenza del beneficiario, le informazioni riguardanti l’identità del beneficiario, del conto bancario e dell’importo degli interessi percepiti. Gli stati che applicano la ritenuta alla fonte, riversano allo Stato membro dell’Unione Europea di residenza del beneficiario il 75% delle entrate di questa ritenuta e ne conservano il 25% rimanente. 2