AREA AMBIENTE E MOBILITA’
U.O. TRASPORTI E MOTORIZZAZIONE
REGOLAMENTO PER IL CONSEGUIMENTO
DELL’ABILITAZIONE D’ INSEGNANTE ED
ISTRUTTORE DI SCUOLA GUIDA
Approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. dd.
Indice
ART. 1 FONTI NORMATIVE
ART. 2 REQUISITI PER IL CONSEGUIMENTO DELL’ABILITAZIONE DI
INSEGNANTE
ART. 3 CORSI DI FORMAZIONE INIZIALE PER INSEGNANTE
ART . 4 ESAMI DI IDONEITÀ PER L’ABILITAZIONE D’ INSEGNANTE
ART. 5 CORSI DI FORMAZIONE PERIODICA PER INSEGNANTE
ART. 6 ABILITAZIONE D’ ISTRUTTORE
ART. 7 REQUISITI PER IL CONSEGUIMENTO DELL’ABILITAZIONE DI
ISTRUTTORE
ART. 8 CORSI DI FORMAZIONE INIZIALE PER ISTRUTTORE
ART. 9 ESAMI DI IDONEITÀ PER L’ABILITAZIONE D’ ISTRUTTORE
ART. 10 CORSI DI FORMAZIONE PERIODICA D’ ISTRUTTORE
ART. 11 ESTENSIONE DELL’ABILITAZIONE
ART. 12 SOGGETTI CHE SVOLGONO I CORSI DI FORMAZIONE E DI
AGGIORNAMENTO
ART. 13 DOCENTI DEI CORSI DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO
ART. 14 ISTITUZIONE DEL DIRITTO PER L’AMMISSIONE AGLI ESAMI
ART. 15 CONVENZIONI PER L’ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO
DEGLI ESAMI
ART. 16 RICORSI
ART. 17 NORME FINALI
ART. 18 ENTRATA IN VIGORE
pag. 3
pag. 3
pag. 3
pag. 4
pag. 4
pag. 5
pag. 5
pag. 6
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pag. 7
pag. 8
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pag. 9
pag. 9
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pag. 10
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2
Art. 1
Fonti normative.
1. Ai sensi e per gli effetti ed in conformità del Decreto Legislativo 1 aprile 2004 n. 111,
“Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il
trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti”, della Legge regionale 20 agosto 2007
n. 23 “attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e
locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità”, la competenza in materia
di disciplina dei corsi di formazione e procedure per l’abilitazione di insegnanti ed istruttori di
scuola guida ivi compresa l’istituzione e la nomina della commissione d’esame (di seguito
denominata in breve Commissione) è attribuita alla Provincia.
2. La materia è regolata dalle seguenti norme:
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e relativo
regolamento di esecuzione “D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495” e successive modifiche;
decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modifiche con la legge 2 aprile 2007, n. 40;
decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione 17 maggio 1995, n. 317;
nota prot. AS741 del 6 agosto 2010 con oggetto “Nuovo codice della Strada – Regolamentazione
dell’attività delle autoscuole” dell’Autorità Garante della concorrenza e del mercato;
decreto ministeriale del 26 gennaio 2011, n. 17 “Regolamento recante la disciplina dei corsi di
formazione e procedure per l’abilitazione d’insegnanti e istruttori di autoscuola”.
Art. 2
Requisiti per il conseguimento dell’abilitazione d’insegnante
1. Consegue l’abilitazione d’insegnante chi sia:
a) di età non inferiore a anni diciotto;
b) titolare della patente di guida della categoria B normale o speciale;
c) in possesso del diploma d’istruzione di secondo grado conseguito a seguito di un corso di studi di
almeno cinque anni;
d) non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato
sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste
dall’art. 120, comma 1. del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i.;
e) in possesso attestato di frequenza di cui al successivo articolo.
Art. 3
Corsi di formazione iniziale per insegnante.
1. All’esame per il conseguimento dell’abilitazione d’insegnante è ammesso chi ha
frequentato il corso di formazione iniziale sulla base dei programmi di cui all’allegato 1. del decreto
ministeriale del 26 gennaio 2011, n. 17.
2. Il corso ha la durata di centoquarantacinque ore.
3. I corsi di formazione degli insegnanti delle autoscuole sono organizzati dai soggetti
indicati all’articolo 12 del presente regolamento.
4. Le lezioni giornaliere di teoria hanno durata non inferiore a tre ore e non superiore a sei
ore. Le lezioni teoriche si svolgono nei giorni feriali, dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore
22.00. I partecipanti sono iscritti nel registro d’iscrizione e firmano il registro di frequenza: le
eventuali assenze dei partecipanti devono essere annotate sul registro entro 15 minuti dall’inizio
della lezione.
5. Nel corso di formazione iniziale per insegnante non è consentito un numero di assenze
superiore al dieci per cento delle ore di lezione. La percentuale del dieci per cento è arrotondata
all’ora intera superiore. L’allievo assente per un numero di ore superiore a quanto ammesso ripete
l’intero corso per essere ammesso all’esame.
3
6. Al termine del corso l’autoscuola, il centro d’istruzione automobilistica o i soggetti
accreditati dalla Regione Friuli Venezia Giulia, rilasciano all’allievo un attestato di frequenza che
gli consente di presentare domanda per sostenere l’esame di abilitazione entro due anni dalla data
del rilascio.
Art. 4
Esami d’idoneità per l’abilitazione d’insegnante
1. La Provincia indice almeno una sessione d’esame ogni anno o comunque quando
giungano più di dieci richieste.
La scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione è fissata al 30 aprile
di ogni anno,
Dell’avvenuta ammissione, o dell’eventuale non ammissione, e della data di effettuazione
degli esami sarà data comunicazione ai canditati tramite lettera raccomandata AR o tramite PEC,
inviata almeno 15 (quindici) giorni prima dello svolgimento della prima prova d’esame, salvo
diversa disposizione del competente Dirigente o del funzionario delegato.
2. La commissione d’esame è composta da membri esperti nelle materie d’esame, designati:
a) il Dirigente preposto alla Motorizzazione Civile, o un suo delegato con funzioni di presidente;
b) un dipendente della Motorizzazione civile con qualifica funzionale non inferiore alla categoria D
e abilitato allo svolgimento degli esami;
c) un esperto in motorizzazione designato dalla Regione Friuli Venezia Giulia;
d) un rappresentante, con la qualifica di Insegnante e Istruttore di guida che eserciti da almeno 5
anni, delle Associazioni di categoria delle Autoscuole rappresentative a livello nazionale nominato
dalle stesse congiuntamente a livello locale. In caso di mancata nomina congiunta si provvederà alla
scelta mediante estrazione a sorte fra i candidati proposti.
In ogni caso vigono le regole di incompatibilità del codice di procedura civile per tutti i
membri della commissione nei rapporti con i candidati.
Ai membri della Commissione, e ai relativi supplenti non competono gettoni di presenza o
rimborsi spese.
3. L’esame per insegnante, che verte sulle materie di cui all’allegato 1 del decreto
ministeriale del 26 gennaio 2011, n. 17 e s.m.i., si svolge in quattro fasi:
3 a) i candidati compilano due schede d’esame per il conseguimento della patente di guida
delle categorie A e B nel tempo massimo di quaranta minuti. Sono ammessi alla seconda fase i
candidati che hanno commesso, complessivamente, non più di due errori.
3 b) i candidati trattano sinteticamente, per iscritto e nel tempo minimo di due ore fino ad un
massimo di sei ore come stabilito dalla Commissione, un’esercitazione su un caso pratico con
previsione di tre temi scelti dalla Commissione tra gli argomenti del programma d’esame. Ad ogni
risposta è assegnato un punteggio tra zero e dieci. Sono ammessi alla terza fase i candidati che
hanno ottenuto un punteggio non inferiore a 18/30 conseguendo un punteggio minimo non inferiore
a cinque per ciascuna prova;
3 c) i candidati simulano una lezione di teoria su un argomento scelto dalla Commissione.
Sono ammessi alla quarta fase i candidati che hanno ottenuto un punteggio non inferiore a 18/30;
3 d) i candidati sostengono una prova orale su un argomento scelto dalla Commissione.
Superano la prova i candidati che hanno ottenuto un punteggio non inferiore a 18/30.
4. Al candidato idoneo la Provincia rilascia un attestato comprovante l’abilitazione
conseguita nonché il libretto professionale recante i titoli abilitativi, i dati anagrafici del titolare e i
corsi di formazione periodica svolti.
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Art. 5
Corsi di formazione periodica per insegnante.
1. Gli insegnanti abilitati, devono seguire, entro il 31 dicembre di ogni anno, un corso di
formazione periodica della durata di otto ore presso uno dei soggetti di cui all’art. 12 del presente
regolamento.
2. Ogni corso è frequentato da non meno di dieci allievi, salvo motivati casi particolari.
3. Il corso di formazione periodica può avere a oggetto uno o più tra i seguenti argomenti:
a) il mantenimento e il miglioramento delle competenze generali degli insegnanti e/o
tecniche di conduzione dei veicoli;
b) i cambiamenti normativi legati alla sicurezza;
c) le nuove ricerche riguardanti l’area della sicurezza stradale, in particolare il
comportamento dei giovani conducenti, compresa l’evoluzione delle tendenze delle cause
d’incidente;
d) i nuovi sviluppi dei metodi d’insegnamento/apprendimento.
4. Il corso può essere svolto in una o più giornate e ogni lezione ha una durata minima di
due ore. L’insegnante non può seguire il corso di formazione periodica presso l’autoscuola in cui
presta servizio ovvero ne abbia fatto parte negli ultimi sei mesi.
5. La formazione periodica può avvenire anche mediante partecipazione a convegni e/o
workshop riconosciuti dalla Provincia inerenti ai punti a), b), c), d) del comma 3. Ogni corso di
formazione deve avere una durata minima di due ore.
6. I partecipanti sono iscritti nel registro d’iscrizione e firmano il registro di frequenza, se
previsto, e comunque devono esibire l’attestato di frequenza del corso o dell’evento formativo di
cui al comma 5 rilasciato dai soggetti formatori specificati ai commi precedenti.
7. L’insegnante deve far pervenire alla Provincia, entro il 31 gennaio di ogni anno il libretto
professionale per la verifica della frequenza dei corsi di formazione periodica documentata dai
relativi attestati di frequenza per la pertinente vidimazione annuale.
8. L’insegnante non in regola con la formazione periodica di cui al comma 1 non può
esercitare alcuna funzione di insegnante .
9 Nei casi di cui al comma 8 l’insegnante, entro l’anno successivo, deve completare il ciclo
di formazione periodica relativo ai due anni considerati, pena decadenza. dal titolo.
Art. 6
Abilitazioni d’istruttore.
1. L'istruttore di guida può essere abilitato a:
a) svolgere esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i
veicoli a motore e rimorchi, nonché per la loro revisione;
b) svolgere esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i
veicoli a motore e rimorchi, ad eccezione dei ciclomotori e dei motocicli, nonché per la loro
revisione.
2. Ai soli fini della dichiarazione di cui all'articolo 123, comma 5, del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, può conseguire l'abilitazione di
istruttore un soggetto in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 7, comma 1, lettera b),
punto 3).
Art. 7
Requisiti per il conseguimento dell’abilitazione d’istruttore.
1. Consegue l’abilitazione d’istruttore chi sia:
5
a) di età non inferiore a ventuno anni;
b) titolare della patente di guida comprendente:
1) almeno le categorie A, B, CE e D, ad esclusione delle categorie speciali, per gli istruttori
di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a);
2) almeno le categorie B, CE e D, ad esclusione delle categorie speciali per gli istruttori di
cui all'articolo 6, comma 1, lettera b);
3) almeno le categorie B speciale, C speciale e D speciale, per gli istruttori di cui all'articolo
6, comma 2;
c) in possesso del diploma d’istruzione di secondo grado;
d) non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato
sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste
dall’art. 120, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i.;
e) in possesso dell’attestato di frequenza di cui al successivo articolo.
Art. 8
Corsi di formazione iniziale per istruttore.
1. All’esame per il conseguimento dell’abilitazione d’istruttore è ammesso chi ha
frequentato il corso di formazione iniziale sulla base dei programmi di cui all’allegato 2 del decreto
ministeriale del 26 gennaio 2011, n. 17.
2. Il corso è articolato in una parte teorica di ottanta ore comune a tutte le abilitazioni di cui
all’art. 6 ed una parte pratica di quaranta ore per gli istruttori di cui all'articolo 6, comma 1, lettera
a) e trentadue ore per gli istruttori di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b).
Gli istruttori di cui all'articolo 6, comma 2, sono esonerati dalla parte pratica del corso.
3. I corsi di formazione degli istruttori delle autoscuole sono organizzati dai soggetti indicati
all’articolo 12 del presente regolamento.
4. Le lezioni giornaliere di teoria hanno durata non inferiore a tre ore e non superiore a sei
ore. Le lezioni teoriche si svolgono nei giorni feriali, dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore
22.00. I partecipanti sono iscritti nel registro d’iscrizione e firmano il registro di frequenza. Le
eventuali assenze dei partecipanti devono essere annotate sul registro entro 15 minuti dall’inizio
della lezione.
5. Le esercitazioni giornaliere di guida hanno durata non inferiore a un’ora e non superiore a
tre ore. Le esercitazioni di guida sono individuali e si svolgono nei giorni feriali, dal lunedì al
sabato dalle ore 8.00 alle ore 22.00. I partecipanti firmano il registro di frequenza nel luogo stabilito
per l’inizio e la fine dell’esercitazione. Le eventuali assenze dei partecipanti devono essere annotate
sul registro entro 15 minuti dall’inizio dell’esercitazione.
6. Nel corso di formazione iniziale per istruttore non è consentito un numero di assenze
superiore al dieci per cento delle ore di lezione della parte teorica. La percentuale del dieci per cento
è arrotondata all’ora intera superiore. Non sono consentite assenze alle lezioni della parte pratica di
programma ed eventuali assenze sono recuperate. L’allievo assente per un numero di ore superiore
a quanto ammesso ripete l’intero corso per essere ammesso all’esame.
7. Al termine del corso, l’autoscuola o il centro d’istruzione automobilistica rilasciano
all’allievo un attestato di frequenza che gli consente di presentare domanda per sostenere l’esame di
abilitazione entro due anni dalla data del rilascio.
Art. 9
Esami d’idoneità per l’abilitazione d’istruttore.
1. La Provincia indice almeno una sessione d’esame ogni anno o comunque quando saranno
giunte più di dieci richieste.
La scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione è fissata al 30 aprile
di ogni anno.
6
Dell’avvenuta ammissione, o dell’eventuale non ammissione, e della data di effettuazione
degli esami sarà data comunicazione ai canditati tramite lettera raccomandata AR o tramite PEC,
inviata almeno 15 (quindici) giorni prima dello svolgimento della prima prova d’esame, salvo
diversa disposizione del competente Dirigente o del funzionario delegato.
2. La commissione d’esame è composta da membri esperti nelle materie d’esame, designati:
a) il Dirigente preposto alla Motorizzazione civile, o un suo delegato con funzioni di presidente;
b) un dipendente della Motorizzazione civile con qualifica funzionale non inferire alla categoria D e
abilitato a svolgere gli esami;
c) un esperto in motorizzazione designato dalla Regione Friuli Venezia Giulia
d) un rappresentante, con la qualifica di Insegnante e Istruttore di guida che eserciti da almeno 5
anni, delle Associazioni di categoria delle Autoscuole rappresentative a livello nazionale nominato
dalle stesse congiuntamente a livello locale. In caso di mancata nomina congiunta si provvederà alla
scelta mediante estrazione a sorte fra i candidati proposti.
In ogni caso vigono le regole di incompatibilità del codice di procedura civile per tutti i
membri della commissione nei rapporti con i candidati.
Ai membri della Commissione, e ai relativi supplenti non competono gettoni di presenza o
rimborsi spese.
3. L’esame per istruttore, che verte sulle materie di cui all’allegato 2 del decreto ministeriale
del 26 gennaio 2011, n. 17 e s.m.i., si svolge in tre fasi:
3 a) i candidati compilano due schede d’esame per il conseguimento della patente di guida
delle categorie A e B nel tempo massimo di quaranta minuti. Sono ammessi alla seconda fase i
candidati che hanno commesso, complessivamente, non più di due errori.
3 b) i candidati sostengono una prova orale sugli argomenti del programma d’esame. Sono
ammessi alla terza fase i candidati che hanno ottenuto un punteggio non inferiore a 18/30;
3 c) il candidato sostiene le seguenti prove pratiche per dimostrare la propria capacità
d’istruzione.
Le prove si svolgono con le seguenti modalità:
c1) capacità d’istruzione alla guida di veicoli delle categorie A, limitatamente al
conseguimento dell'abilitazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a); il motociclo utilizzato per
lo svolgimento di tale prova deve avere caratteristiche tecniche indicate per l’ottenimento della
patente A condotto da un componente della Commissione di cui al comma 1, che funge da allievo,
titolare almeno di patente di idonea categoria per il veicolo con il quale si effettua la prova;
c2) capacità d’istruzione alla guida di veicolo della categoria B, per il conseguimento delle
abilitazioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), condotto da un componente della
Commissione di cui al comma 1, che funge da allievo, titolare almeno di patente B;
c3) capacità d’istruzione alla guida su veicolo della categoria CE o D, a scelta della
Commissione di cui al comma 1, per il conseguimento delle abilitazioni di cui all'articolo 6, comma
1, lettere a) e b),condotto da un componente della stessa, che funge da allievo, titolare di patente di
idonea categoria per il veicolo con il quale si effettua la prova. Nella commissione d'esame deve
essere assicurata, attraverso uno o più soggetti, titolari di una o più patenti superiori, la presenza di
membri abilitati a svolgere il ruolo del conducente alla guida dei veicoli di categoria C, CE, D, nelle
prove atte a dimostrare la capacità d’istruzione alla guida di veicoli di corrispondenti categorie.
Supera la prova, il candidato che ha ottenuto un punteggio per ciascuna prova non inferiore a cinque
e complessivo, sulle tre prove, non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta.
4. I candidati al conseguimento dell'abilitazione d’istruttore di cui all'articolo 6, comma 2,
sostengono solo le prove d'esame di cui al comma 3, lettere 3a) e 3b).
5. Al candidato idoneo la Provincia rilascia un attestato comprovante l’abilitazione
conseguita nonché il libretto professionale recante i titoli abilitativi, i dati anagrafici del titolare e i
corsi di formazione periodica svolti.
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Art. 10
Corsi di formazione periodica d’istruttore.
1. Gli istruttori abilitati, che svolgono attività, devono seguire, entro il 31 dicembre di ogni
anno un corso di formazione periodica della durata di otto ore presso uno dei soggetti di cui all’art.
12 del presente regolamento.
2. Ogni corso è frequentato da non meno di dieci allievi, salvo motivati casi particolari.
3. Il corso di formazione periodica può avere ad oggetto uno o più tra i seguenti argomenti:
a) il mantenimento e il miglioramento delle competenze generali degli istruttori e/o tecniche
di conduzione dei veicoli;
b) i cambiamenti normativi in particolare legati alla sicurezza;
c) le nuove ricerche riguardanti l’area della sicurezza stradale, in particolare il
comportamento dei giovani conducenti, compresa l’evoluzione delle tendenze delle cause di
incidente;
d) i nuovi sviluppi dei metodi d’insegnamento/apprendimento.
4. Il corso può essere svolto in una o più giornate. Ogni lezione ha durata non inferiore a due
ore. L’istruttore non può seguire il corso di formazione periodica presso l’autoscuola in cui presta
servizio ovvero ne abbia fatto parte negli ultimi sei mesi.
5. La formazione periodica può avvenire anche mediante partecipazione a convegni,
workshop, corsi di guida riconosciuti dalla Provincia inerenti ai punti a), b), c), d) del comma 3.
Ogni corso di formazione deve avere una durata minima di due ore.
6. I partecipanti sono iscritti nel registro d’iscrizione e firmano il registro di frequenza, se
previsto, e comunque devono esibire l’attestato di frequenza del corso o dell’evento formativo di
cui al comma 5 rilasciato dai soggetti formatori specificati ai commi precedenti.
7. L’istruttore deve far pervenire alla Provincia, entro il 31 gennaio di ogni anno il libretto
professionale per la verifica della frequenza dei corsi di formazione periodica dimostrata dai relativi
attestati di frequenza per la pertinente vidimazione annuale.
8. L’istruttore non in regola con la formazione periodica di cui al comma 1 non può
esercitare alcuna funzione di Istruttore .
9 Nei casi di cui al comma 8 l’istruttore, entro l’anno successivo, deve completare il ciclo di
formazione periodica relativo ai due anni considerati pena decadenza. dal titolo .
Art. 11
Estensione dell’abilitazione.
1. Gli insegnanti che intendono conseguire anche l’abilitazione d’istruttore, se in possesso
dei requisiti di cui all’art. 7 del presente regolamento, svolgono il corso di formazione iniziale sulla
base del programma di cui all’allegato 2, lettera A) del decreto ministeriale del 26 gennaio 2011, n.
17 e, ove prevista, la parte di programma pratico di cui allo stesso allegato 2, lettera B), in ragione
del tipo di abilitazione che intende conseguire e sostengono l’esame di idoneità di cui all’art. 9 del
presente regolamento.
L’esame per l’estensione dell’abilitazione, svolto secondo le modalità di cui all’art. 9, verte
sulle prove di cui al predetto art. 9 oggetto del programma di formazione iniziale seguito, ad
esclusione della prova di cui al comma 3 lettera a).
2. Gli istruttori che intendono conseguire anche l’abilitazione d’insegnante, se in possesso
dei requisiti di cui all’art. 2 del presente regolamento, frequentano il corso di formazione iniziale da
trenta ore sulla base del programma di cui all’allegato 1 del decreto ministeriale del 26 gennaio
2011, n. 17 e sostengono l’esame di idoneità di cui all’art. 4 del presente regolamento.
L’esame per l’estensione dell’abilitazione, svolto secondo le modalità di cui all’art. 4, verte
sulle prove di cui al predetto art. 4 oggetto del programma di formazione iniziale seguito, ad
esclusione della prova di cui al comma 4 lettera a).
8
3. L'istruttore abilitato ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b), che intende integrare la
propria abilitazione anche con quella per svolgere le esercitazioni per il conseguimento delle patenti
di categoria A, frequenta la parte di programma pratico di formazione iniziale di cui all'allegato 2,
lettera B) del decreto ministeriale del 26 gennaio 2011, n. 17 relativo alle lezioni di guida simulata
su motociclo. L'esame per l'estensione dell'abilitazione, svolto secondo le modalità di cui all'articolo
9, verte sulla prova di cui all'articolo 9, comma 3, lettera c1).
4. Il candidato che sostiene gli esami per insegnante e per istruttore nella stessa sessione e
sia risultato idoneo alla prova prevista dall’art. 3, comma 4, punto a), non dovrà ripetere la prova
prevista dall’art. 9, comma 3, punto a).
Art. 12
Soggetti che svolgono i corsi di formazione iniziale e formazione periodica.
1. I corsi di formazione iniziale e periodica, per insegnanti e istruttori, di cui al presente
decreto sono svolti:
a) dalle autoscuole che svolgono l’attività di formazione dei conducenti per il
conseguimento di qualsiasi categoria di patente ovvero dai centri di istruzione
automobilistica riconosciuti per la formazione integrale;
b) da soggetti accreditati dalla Regione Friuli Venezia Giulia, sulla base della disciplina
quadro di settore definita con l’intesa stipulata in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 20
marzo 2008 (G.U. n.18 del 23 gennaio 2009).
2. I corsi di formazione periodica, compresi convegni e/o workshop, potranno essere svolti
anche da soggetti idonei individuati dall’Amministrazione provinciale sentite le associazioni di
categoria.
3. L’avvio dei corsi, il calendario delle lezioni, l’elenco degli allievi ed il nominativo dei
docenti sono comunicati alla Provincia entro tre giorni lavorativi antecedenti la data di inizio dei
corsi stessi. Non è consentito iscrivere allievi ad un corso già iniziato.
4. L’eventuale modifica del calendario delle lezioni o dei docenti è comunicata alla
Provincia, entro tre giorni lavorativi antecedenti alla data in cui si svolgeranno le lezioni oggetto di
modifica.
Art. 13
Docenti dei corsi di formazione iniziale e di formazione periodica.
1. I corsi di formazione iniziale e periodica sono svolti dalle figure professionali previste
all’art. 12 del decreto ministeriale del 26 gennaio 2011, n. 17 e successive modifiche ed
integrazioni.
2. I corsi di formazione periodica potranno essere tenuti anche da docenti esperti, anche al di
fuori delle professionalità e dei titoli individuati al citato art. 12 del decreto ministeriale del 26
gennaio 2011, n. 17 purché ritenuti idonei dalla Provincia di Trieste sentite le associazioni di
categoria .
Art. 14
Istituzione del diritto per l’ammissione agli esami.
1. E’ istituito quale servizio a domanda individuale il diritto per l’ammissione all’esame
iniziale per il conseguimento dell’abilitazione d’insegnante o d’istruttore.
9
2. Il diritto è fissato con apposita delibera Giuntale tenendo conto dei costi
dell’amministrazione per l’organizzazione d’esame e distinguendo fra singola abilitazione e doppia
abilitazione.
Art. 15
Convenzioni per l’organizzazione e lo svolgimento degli esami.
1. È fatta salva la possibilità per la Provincia di stipulare apposite convenzioni con le altre
Province della Regione Friuli Venezia Giulia per l’organizzazione e lo svolgimento degli esami in
base a livelli sovraprovinciali di aggregazione territoriale, ai sensi dell’articolo 30 del Testo Unico
delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) L.R.
1/2006.
2. Con provvedimento del dirigente preposto alla funzione Motorizzazione Civile di Trieste
la Provincia può avvalersi di sessione d’esame indette da altre Province della regione Friuli Venezia
Giulia:
3. L’avvalimento di sessioni d’esame fissate da altre Province è disposto con provvedimento
del dirigente preposto alla funzione Motorizzazione Civile della Provincia di Trieste di cui è data
tempestiva comunicazione ai candidati.
4. Con il medesimo provvedimento, di cui al comma precedente, il dirigente preposto alla
funzione Motorizzazione Civile della Provincia di Trieste dispone riguardo alla compartecipazione
delle spese per l’organizzazione delle sessioni.
Art. 16
Ricorsi.
1. Avverso i provvedimenti di non ammissione agli esami ovvero di definizione degli esiti
degli stessi è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale ovvero ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica.
Art. 17
Norme finali.
1. Il presente regolamento annulla e sostituisce integralmente il precedente regolamento di
pari oggetto approvato con deliberazione di Consiglio provinciale n. 67 di data 01.12.2011.
Art. 18
Entrata in vigore.
1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di
approvazione da parte del Consiglio provinciale.
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Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI
Questo documento è stato firmato da:
NOME: MAURIZIO VIDALI
CODICE FISCALE: VDLMRZ67T12L424F
DATA FIRMA: 21/03/2014 11:56:11
IMPRONTA: CF8473FC4B19E30083F5E2131A43EC223EBA8359C7DAB5F016902230F2B922C2
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NOME: GABRIELLA LUGARA'
CODICE FISCALE: LGRGRL67T53H224K
DATA FIRMA: 25/03/2014 09:49:24
IMPRONTA: 18CACF50A53207AD21B0E7FF1AF3BD6790EC564CC002B444A17F3307E03A03EA
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Regolamento per il conseguimento dell`abilitazione di insegnante e