Sent. N. 852/2014 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano la Corte dei conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio composta dai seguenti magistrati: dott. Ivan De Musso Presidente dott. Andrea Lupi Consigliere dott. Franco Mencarelli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA sul giudizio di responsabilità iscritto al n. 73701/R del registro di segreteria, instaurato ad istanza del Procuratore regionale nei confronti di FRANCAZI Giuseppe, contumace; IAQUONE Alessandro, in proprio e nella qualità di titolare della “Eur Costruzioni” s.r.l., assistito e rappresentato dall’avv. Francesco Lilli, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, viale di Val Fiorita n. 90 e PANZINI Benedetto, assistito e rappresentato dagli avv.ti Antonello Tornitore e Franca Femiano, presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliato in Roma, corso Trieste n. 155. Uditi nella pubblica udienza del 20 novembre 2014, con l’assistenza del segretario sig. Antonio Fucci, il relatore dott. Franco Mencarelli, l’avv. Antonello Tornitore per il convenuto PANZINI Benedetto, l’avv. Francesco Lilli per il convenuto IAQUONE Alessandro, in proprio e nella qualità di titolare della dita “Eur Costruzioni”, ed il PM nella persona del Vice procuratore generale dott. Antonio Giuseppone. Visti gli altri atti della causa Visto l’atto di citazione in data 4 giugno 2014. FATTO La Regione Lazio con nota n. 228431 del 17 giugno 2013 su disposizione della Procura della Repubblica di Cassino, inviava alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio gli atti relativi al finanziamento della misura 227 del piano di sviluppo rurale 2007-2013 che prevedeva la ripartizione del finanziamento fra fondi statali (quota 56%) e fondi comunitari (quota 44%) attuato con il bando DGR 879 del 28 novembre 2008, a cui aveva partecipato il comune di Terelle (FR) per il progetto denominato “ripristino arredo e valorizzazione del sistema cantieristico ed aree limitrofe di servizio al plesso eco-turistico Le Casermette, ex Stazione Forestale”. Il Comune, nelle aree indicate nel progetto presentato alla Regione, avrebbe dovuto: 1) ripristinare il sentiero per mt. 6150; 2) decespugliare un’area di ettari 2987; 3) diradare 1 ettaro di pineta; 4) realizzare una staccionata per mt. 1984,092; 5) realizzare una palizzata in legno per mt. 780,4335; 6) collocare arredi comprendenti n. 2 portabiciclette, n. 10 panchine in legno e ghisa, n. 10 cestini porta rifiuti, n. 6 pannelli informativi in legno e n. 12 tavoli-panca da pic-nic. La Regione ammetteva al finanziamento il progetto e con preavviso di concessione n. 176801 del 27 luglio 2010 stabiliva un contributo per l’importo complessivo di euro 77.015,88 da sommare ai fondi comunali per euro 17.626,54, acquisiti dal comune di Terelle mediante un mutuo acceso presso la Cassa depositi e prestiti. Del contributo in origine riconosciuto, il Comune ne otteneva dalla Regione (nota n. 033887 del 17 ottobre 2013) un anticipo (pari al 50%) di euro 38.507,78, previa fideiussione nei confronti di AGEA pari al 110% delle somme anticipate. Infatti, a seguito della gara esperita dal Comune, risultava aggiudicataria la società Eur Costruzioni s.r.l. – titolare il sig. Alessandro IAQUONE – con un’offerta con ribasso pari al 32,05%, per cui la somma da corrispondere come contributo veniva a consistere in complessivi euro 55.354,34. Seguiva la stipulazione del contratto in data 25 ottobre 2010 con compenso di euro 50.541,96. Come parte integrante del contratto, erano richiamati, tra gli altri, il capitolato generale e speciale d’appalto, gli elaborati progettuali e il cronoprogramma delle opere. Il termine finale per la consegna dei lavori veniva fissato in giorni 181, naturali e consecutivi, a decorrere dalla data del verbale di consegna avvenuta in pari data alla stipulazione del contratto (25 ottobre 2010). Con scadenza naturale dei lavori fissata quindi al 23 aprile 2011. Il 29 dicembre 2011 la ditta costruttrice, che aveva usufruito di alcuni periodi di sospensione dei lavori in connessione anche ad eventi atmosferici, chiedeva al direttore dei lavori, FRANCAZI, di procedere, previo sopralluogo, all’effettiva verifica dell’ultimazione dei lavori. Effettuato il sopralluogo veniva verificata “l’effettiva” conclusione di tutti i lavori il 30 dicembre 2011 con la richiesta di sostituire alcune parti della staccionata rustica e della palizzata di sostegno di alcune aree che presentavano pali di ridotte dimensioni. Si provvedeva comunque alla redazione del certificato di ultimazione dei lavori senza data, ma allegato alla nota n. 127 del 23 gennaio 2012 del comune di Terelle. L’art. 4 del contratto prevedeva che il pagamento fosse effettuato in base agli stati di avanzamento dei lavori, debitamente documentati, appena si fosse maturata la somma di euro 15.000,00. Al responsabile unico del procedimento era demandato il compito di emettere i certificati di pagamento sulla base dei documenti contabili “indicanti la quantità, la qualità e l’importo dei lavori eseguiti”. Per l’intervento venivano nominati il dott. Benedetto PANZINI, quale responsabile del procedimento e del Servizio tecnico ed il dott. Giuseppe FRANCAZI quale progettista e direttore dei lavori nonché responsabile della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. La Regione Lazio, per il tramite di propri funzionari, effettuò un primo sopralluogo in data 2 maggio 2013 e successivamente in data 30 maggio 2013. In tale ultima verifica è emerso che lo stato dei luoghi appariva modificato nel tentativo di realizzare tardivamente le opere che si dovevano fare: 1) il sentiero era stato ripristinato per mt. 2064 (e non per 6150); 2) la staccionata era stata realizzata per mt. 908, di cui mt. 484 conformi al progetto – mt. 389 invece non conformi – a fronte della previsione di una staccionata di mt. 1984,092; 3) la palizzata in legno era stata realizzata per funzionali mt. 21 conformi al progetto e mt. 535 non conformi, a fronte di mt. 780 previsti in progetto; 4) erano state collocate n. 7 panchine (di cui 4 previste in progetto, n. 2 non conformi, n. 1 non prevista in progetto); n. 10 cestini, di cui solo sette erano conformi al progetto; n. 12 tavoli di cui due non conformi al progetto; n. 6 pannelli informativi di cui uno fuori progetto. Pertanto la Regione emetteva un certificato di verifica finale riconoscente la sola somma di euro 7.924,40 quale contributo finale da erogare. In data 4 giugno 2013 il Sindaco di Terelle ha firmato detto ultimo documento in segno di accettazione. Dagli atti emerge – rileva la Procura – che la documentazione riguardante l’esecuzione dei lavori, ed in particolare il libretto delle misure, il registro della contabilità, gli stati di avanzamento dei lavori e le relative determinazioni di pagamento, dava per realizzati lavori che in realtà non lo erano. Situazione realizzata con il concorso necessario di tutti coloro che nella vicenda erano direttamente coinvolti o avevano compiti di controllo e vigilanza: il responsabile della ditta Eur Costruzioni, Alessandro IAQUONE, richiedendo il pagamento per lavori mai effettuati; il direttore dei lavori, Giuseppe FRANCAZI, attestava, in modo contrario al vero, che i lavori erano stati effettuati ed addirittura finiti; il responsabile del procedimento, Benedetto PANZINI, che, omettendo ogni controllo al riguardo, approvava la suddetta documentazione consentendo il pagamento dei lavori. Appariva in modo documentale che le condotte tenute dai predetti erano connotate dal dolo: per tutti si cita il certificato di ultimazione dei lavori, senza data ma allegato alla nota n. 127 del 23 gennaio 2012 del comune di Terelle, sottoscritto congiuntamente dai soggetti in questione che dovevano e potevano rendersi conto di attestare fatti e circostanze non corrispondenti al vero. E’ stato quindi emesso il prescritto invito a dedurre nei confronti dei soggetti menzionati per il danno arrecato al comune di Terelle, consistente nella somma di euro 17.626,54, presa con il mutuo acceso con la Cassa depositi e prestiti; nella somma di euro 30.583,38 pari alla mancata utilità che il corretto uso del finanziamento regionale avrebbe fornito al territorio comunale; nella somma di euro 10.382, 39, pagata per le prestazioni professionali del Direttore dei lavori; nella somma di euro 316,37, pagata al PANZINI (nella qualità di responsabile unico del procedimento). Le deduzioni, a giudizio della Procura, non sono risultate idonee a determinare l’archiviazione del procedimento. Infatti, quanto alle questioni sollevate dal dott. PANZINI, deve rilevarsi che la citazione in giudizio tiene conto, in aderenza all’effettività delle condotte, degli atti dallo stesso adottati a prescindere dalla qualificazione in essi assunta o in astratto posseduta. Del resto da tali atti si desume che sono decine i provvedimenti sottoscritti dal PANZINI nella qualità di “responsabile unico del procedimento”, da ultimo quello del 30 dicembre 2011 certificante l’ultimazione dei lavori. Non si comprende pertanto perché, in quelle sedi e nei momenti in cui andava a sottoscrivere gli atti nella qualità di RUP, non abbia avuto nulla da obiettare sulla funzione svolta. Appare peraltro singolare la contestazione di fronte alla determinazione n. 66 del 14 aprile 2012 con cui lo stesso PANZINI, nella veste di responsabile unico del procedimento si autoliquida euro 316,37 per “l’opera a favore del RUP Benedetto Panzini”. Non determinanti appaiono le giustificazioni dal medesimo fornite circa la sua buona fede nell’approvazione degli atti contabili che gli provenivano dal direttore dei lavori dott. FRANCAZI, lasciando intendere che non aveva la possibilità materiale di rendersi conto della realtà dei fatti e dell’andamento dei lavori. Ciò è smentito non solo da lui stesso che in sede di audizione ha ammesso di essersi recato sul posto, da ultimo alla fine del 2011, in prossimità della chiusura dei lavori; ma è stato confermato dai Carabinieri di Cassino, delegati dalla Procura, e dal sig. Achille D’Aguanno, tecnico comunale in Terelle il quale ha dichiarato che “durante i lavori realizzati nel periodo 2010-2011 posso riferire con certezza che Panzini Benedetto si recava sul posto per verificare l’andamento dei lavori come del resto ha fatto alla dichiarata conclusione, cosa di normale routine per un RUP, e cosa che faccio anch’io per le opere pubbliche in corso per le quali ho assunto tale incarico. Ribadisco di ricordare con certezza che talvolta Panzini Benedetto diceva in ufficio che andava alle Casermette per verificare l’andamento dei lavori”. Se poi, come afferma il convenuto, egli abbia inteso limitare il controllo alle limitate parti visibili all’arrivo “alle Casermette”, non può sottacersi – ad avviso della Procura – che avrebbe avuto comunque la possibilità di verificare, senza necessità di effettuare misurazioni, che i lavori erano in tutto o in parte diversi per tipologia e qualità da quelli previsti nel progetto che lui poteva e doveva conoscere. Quanto alle questioni poste dal dott. FRANCAZI la Procura rileva la sua chiara tendenza a sostituire le proprie valutazioni a quelle effettuate dagli organi regionali competenti all’approvazione del progetto. Il predetto ammette, infatti, che differenze progettuali vi furono, ma che erano ininfluenti sulla funzionalità dell’opera e in alcuni casi erano addirittura migliorative. Il dott. FRANCAZI, tuttavia, omette di rappresentare che il provvedimento regionale di concessione del contributo (nota n. 176801 del 27 luglio 2010) adottato in conformità del bando che disciplinava la gara cui aveva partecipato il comune di Terelle con il progetto adottato dallo stesso FRANCAZI, prevedeva espressamente che il beneficiario “deve eseguire i lavori conformemente agli atti progettuali approvati… nel rispetto… delle indicazioni contenute nella relazione tecnica e nel progetto esecutivo ammesso al beneficio…”. (cfr. lett. A) delle disposizioni generali del provvedimento di concessione sopra indicato). Peraltro, dal complesso delle disposizioni generali e specifiche richiamate nell’atto di concessione appare chiaro ed evidente che le opere avrebbero potuto essere oggetto di controlli regionali e che, in caso di discordanza con i progetti, le somme sarebbero state, in tutto o in parte, soggette a decadenza e quindi a recupero, come in effetti avvenuto. Per quanto riguarda poi la posizione del sig. Alessandro IAQUONE, rappresentante legale della ditta “Eur Costruzioni” affidataria dei lavori, e la questione di giurisdizione da lui sollevata in sede di deduzioni nell’Atto di citazione, si richiama la pacifica giurisprudenza della Corte di cassazione (tra le altre la n. 4511 del 2006) secondo cui la partecipazione del privato ad un programma pubblico, a prescindere dalle modalità e degli strumenti in concreto utilizzati, realizza un rapporto di servizio capace di assoggettarlo alla giurisdizione di questa Corte per ipotesi di danno dovuto alla mancata realizzazione del programma, con pregiudizio sia delle finanze nazionali che di quelle di derivazione comunitaria. Nel caso di specie si trattava di misure di investimento fondate sul programma di sviluppo rurale (PSR) Lazio 2007/2013, misura 227, per la quale il comune di Terelle aveva partecipato al bando di selezione ed aveva proposto un progetto di “realizzazione e ripristino funzionale di aree destinate ad uso turistico ricreativo e culturale didattico” – Azione 1 – ripristino, arredo e valorizzazione del sistema sentieristico ed aree limitrofe di servizio del plesso ecoturistico “Le casermette – ex stazione forestale”, richiamate, tra l’altro, nel contratto d’appalto (n. 300 del 25 ottobre 2010) sottoscritto con il sig. IAQUONE rappresentante legale della Eur Costruzioni. Il sig. IAQUONE era quindi consapevole che nella specie si trattava di un contratto di appalto stipulato con il comune di Terelle, quale mezzo di realizzazione del progetto sopra indicato a sua volta parte del programma comunitario di sviluppo rurale. Nell’Atto di citazione si rappresenta altresì che dai documenti della contabilità dell’appalto (in particolare dal libretto delle misure, dal registro delle contabilità e dagli stati di avanzamento dei lavori) emergono analiticamente gli interventi e le misurazioni delle opere, poi in realtà non riscontrati in tutto o in parte al momento della verifica in loco. E tali documenti erano sottoscritti dal sig. IAQUONE, dal dott. PANZINI e dal dott. FRANCAZI nelle loro rispettive qualità. La reiterazione dei comportamenti, non circoscrivibili, quindi, a sporadici errori di compilazione o di valutazione, denota che le suddette attestazioni sono state fatte con coscienza e volontà di fare apparire nella contabilità ufficiale il pieno rispetto del progetto, non essendo ragionevole pensare che la ditta costruttrice, e per essa il sig. IAQUONE, e il direttore dei lavori dott. FRANCAZI, il primo che realizzava le opere e il secondo con specifici doveri di controllo in loco, potessero non rendersi conto di attestare fatti e circostanze non corrispondenti alla realtà. Le condotte sono quindi caratterizzate dal dolo, nella migliore delle valutazioni anche solo eventuale, che, per quanto riguarda la posizione dello IAQUONE, non possono che essere tenute in proprio e quindi, secondo le valutazioni della Procura, in rottura con il rapporto di rappresentanza con la società. Donde la chiamata del predetto anche in proprio e non solo nella qualità di rappresentante della società incaricata della realizzazione degli interventi. Quanto al danno ad oggi per la parte di contributo erogato e non riconosciuto utile ed ammissibile a finanziamento da parte della Regione, è stata proposta la procedura di decadenza e di recupero che, allo stato, non risulta effettivamente avvenuto. In proposito la Procura rileva che la parte costituente un lotto funzionale per il quale la medesima Regione ha riconosciuto utilità e quindi la possibilità di finanziamento ammonta a complessivi euro 7.924,40. In particolare la Regione Lazio ha precisato che il finanziamento, afferendo alla misura 227 del piano di sviluppo rurale della Regione Lazio, prevede una ripartizione dei fondi del finanziamento in misura del 56% gravanti sui fondi statali e del 44% gravanti sui fondi comunitari. La medesima esclude che si possa essere verificato un danno per le sue finanze perché non sono state erogate risorse regionali. La Regione ha precisato, inoltre, che il comune di Terelle ha ricevuto un anticipo di euro 38.597,78 dai quali, detratti euro 7.924,40 riconosciuti ammissibili a finanziamento, restano euro 30.583,38 che il comune di Terelle dovrà restituire ad AGEA e per essa euro 17.126,69 da imputare allo Stato ed euro 13.456,69 da imputare alla Comunità europea, secondo le proporzioni accennate. Deve tuttavia rilevarsi che la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. SU, 22.12.1999 n. 926) in caso di distrazione dei fondi comunitari o comunque a destinazione vincolata, come nel caso di specie, reputa che il soggetto danneggiato sia quello che “viene ad essere privato delle utilità che sarebbero derivate da un corretto uso dei fondi”. Nel caso di specie, quindi, il soggetto danneggiato appare il comune di Terelle, sia per la somma suddetta di euro 30.583,38, sia per quella autonomamente presa a mutuo pari ad euro 17.626,54 come quota di cofinanziamento dell’intervento, sia per quella di euro 10.382,39 pagata alla direzione dei lavori, sia per quella di euro 316,37 pagata al RUP. Per dette tre ultime voci di danno, tuttavia, si reputa equo riconoscere un’utilità pari a quella che la Regione ha ritenuto ammettere come contributo finale. Ciò in quanto una parte di utilità sia per il mutuo sia per i compensi erogati, deve logicamente riconoscersi. Poiché la percentuale dell’utilità riconosciuta ammonta a circa il 20%, le somme da computarsi come danno ammontano ad euro 14.101,00 per il mutuo, ad euro 8.306,00 per il compenso pagato al Direttore dei lavori e ad euro 253,00 per il compenso pagato al RUP, per un totale di euro 22.660,00 che sommati ad euro 30.583,00 ammontano a complessivi euro 53.243,00. Per tali motivi i sigg. FRANCAZI Giuseppe, IAQUONE Alessandro, personalmente e nella qualità di titolare della ditta Eur Costruzioni e PANZINI Benedetto sono stati convenuti all’odierna udienza per ivi sentirsi condannare al pagamento in favore del comune di Terelle (FR) della somma complessiva di euro 53.243,00, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giustizia. In subordine, la richiesta di condanna è avanzata in favore del comune di Terelle per la somma di euro 22.660,00 (mutuo e spese per gli incarichi al netto della riconosciuta utilità del 20%) ed in favore dello Stato, e per esso del Ministro dell’economia e delle finanze, per la somma di euro 30.583,00. Resiste il convenuto PANZINI, il quale chiede in via preliminare la sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 295 c.p.c., atteso che sui fatti di cui è causa pende un procedimento penale davanti alla Procura della Repubblica di Cassino mentre la determinazione dirigenziale della Regione Lazio - di avvio del procedimento di decadenza parziale del contributo concesso per il progetto di ripristino arredo e valorizzazione del plesso eco-turistico Le Casermette, ex Stazione Forestale – n. G05707 del 16 aprile 2014, pubblicata sul BURL n. 34 del 29 aprile 2014 notificata peraltro al comune di Terelle soltanto il 21 ottobre 2014 è stata impugnata davanti all’autorità giurisdizionale competente dal Comune medesimo con delibera di Giunta comunale n. 48 del 27 ottobre 2014. A tal fine si richiama varia giurisprudenza della Corte dei conti. Sempre in via preliminare si adduce il difetto di legittimazione passiva del convenuto, evidenziandosi che la nomina del predetto a responsabile unico del procedimento avrebbe dovuto avvenire con atto specifico, tanto più nel caso dei comuni al di sotto dei 3.000 abitanti, come quello di specie, e per lavori sotto la soglia dei 300.000,00 euro. Al contrario il PANZINI non ha ricevuto alcun provvedimento di nomina formale, debitamente motivato in ordine alle particolari necessità giustificative dell’adozione. Con la conseguenza che sono da considerare tamquam non essent tutti i provvedimenti nei quali, del tutto impropriamente, il PANZINI viene menzionato quale RUP, compreso il certificato di ultimazione dei lavori e la determina di liquidazione del compenso. In effetti il convenuto, nel procedimento in esame, si è limitato a svolgere i compiti del responsabile del procedimento solo provvedendo al recepimento degli atti del DL ai fini dell’approvazione dei SAL e della liquidazione finale. In tal senso nessun addebito può essere mosso al PANZINI il quale ha proceduto all’adozione degli atti di sua competenza dopo aver acquisito “libretto delle misure; registro di contabilità; sommario registro di contabilità; stato di avanzamento…; certificato di pagamento…“. Nel merito si osserva come ad ogni buon conto la circostanza del conferimento della funzione di RUP sia irrilevante rispetto alla contestazione mossa secondo la quale il PANZINI avrebbe omesso ogni controllo relativo ai lavori in questione e approvato la documentazione contabile rimessagli dal Direttore dei lavori consentendo il pagamento degli stessi. Dalla normativa vigente non emerge a carico del RUP – in caso di appalto di LL.PP. – un obbligo di controllo della fase esecutiva dei lavori comportante la verifica non solo dell’effettiva esecuzione delle opere, ma anche della correttezza e veridicità del contenuto della relativa contabilità redatta dal Direttore dei lavori. Per cui non gli può essere attribuita la responsabilità contestata. Infatti dalla normativa emerge che è esclusivamente il Direttore dei lavori l’organo al quale viene attribuita la potestà di verificare la corrispondenza delle opere al progetto e che, in caso di inottemperanza, è chiamato a risponderne (anche dinanzi all’Erario). Per cui quand’anche il convenuto avesse assunto le funzioni del RUP non avrebbe avuto alcun obbligo giuridico di sottoporre a verifica tecnica tutte le risultanze degli atti di pertinenza del Direttore dei lavori. Resta da precisare che, in ultima analisi, il maggior torto imputato è quello di aver proceduto alla liquidazione in proprio favore del compenso ex art. 92 D. Lgs. n. 163/2006 e, da tale circostanza la Procura regionale ritiene di aver raggiunto la prova dell’effettivo svolgimento delle funzioni di responsabile del procedimento da parte del dott. PANZINI. L’assunto non è condivisibile alla luce dell’art. 92, comma 5, D. Lgs. n. 163/2006, che disciplina gli “incentivi” da erogarsi al personale amministrativo partecipante al procedimento per la realizzazione di opere pubbliche a prescindere dalla qualifica che non può certo ritenersi esaustiva. Dal che deriva: a) che la qualifica e/o l’attribuzione delle funzioni di RUP in capo al deducente non può certamente derivare dal fatto che lo stesso abbia percepito l’incentivo di cui all’art. 92 D Lgs. n. 163/2006; b) che l’incentivo in parola ben può essere – come nel caso di specie – attribuito al personale amministrativo dell’Ente per il fatto di aver dato il proprio contributo in un procedimento di appalto anche in assenza del conferimento dell’incarico di responsabile unico del procedimento, come avvenuto nella specie. Si adduce altresì la mancanza di dolo/colpa grave e di danno. Infatti, è incontestabile che il PANZINI sia rimasto completamente estraneo alla fase di verifica della corrispondenza dei lavori eseguiti al progetto esecutivo approvato e che i successivi atti di liquidazione sono stati adottati sulla base di contabilità errate ascrivibili, piuttosto, alla responsabilità del Direttore dei lavori. Tale circostanza non è di secondaria importanza se, poi, si considera che fin tanto che il soggetto è rimasto in servizio presso il comune di Terelle (30 giugno 2012) non sono accaduti fatti tali da poter indurre il medesimo ad effettuare autonome verifiche, con riferimento, in particolare, alle attività compiute nel 2013 dalla Regione Lazio quale ente titolare del finanziamento. Ma, è di tutta evidenza che se l’Amministrazione comunale avesse reso edotto il proprio ex dipendente degli esiti delle verifiche effettuate, anche mediante invio della comunicazione di avvio del procedimento quale controinteressato, questi, se del caso, avrebbe potuto sollecitare l’esercizio del potere di annullamento in sede di autotutela degli atti di liquidazione precedentemente adottati sia a favore dell’impresa esecutrice sia del Direttore dei lavori. Tale adempimento, però, non è stato posto in essere, sicché l’esponente è rimasto totalmente estraneo all’intero procedimento di verifica e alle successive fasi nelle quali si sarebbe tentata una regolarizzazione “postuma” delle opere, tanto che al PANZINI non può attribuirsi la minima colpa (né tanto meno quella grave o il dolo) in ordine all’accaduto. Né rilevanza alcuna può essere attribuita al fatto che il convenuto si sia sporadicamente recato sui luoghi in cui venivano effettuati i lavori, poiché non avendo lo stesso alcun obbligo di effettuare verifiche delle misurazioni (né avendo in tal senso un’autonoma competenza in quanto laureato in pedagogia e non geometra o ingegnere), tali accessi sui cantieri dimostrano semmai che come responsabile del servizio tecnico del Comune lo stesso si sia dato carico di verificare l’effettiva esecuzione dei lavori ed, in generale, lo stato di avanzamento degli stessi. Oltretutto, va considerato che la citazione ipotizza che il danno erariale si sia determinato soltanto per il mancato controllo relativo ai lavori in questione e per aver approvato la documentazione contabile rimessa dal Direttore dei lavori consentendo il pagamento degli stessi. Anche a voler prescindere dall’inesistenza di un obbligo di controllo di secondo grado sulla veridicità della contabilità rimessa dal DL all’Amministrazione per le conseguenti liquidazioni, va, però, considerato che – a tutto concedere – non v’è nesso di causalità tra la condotta del PANZINI ed il preteso danno erariale, dovendo ricongiungere – al più – quest’ultimo alla condotta dell’appaltatore in concorso con quella del Direttore dei lavori per non aver questi ultimi eseguito i lavori come da progetto. Rispetto a tali condotte, infatti, il PANZINI e l’Amministrazione di appartenenza sono piuttosto parti lese e non corresponsabili. In sostanza, la responsabilità di quanto accaduto non può che essere ascritta a chi con il proprio comportamento ha violato gli obblighi contrattuali assunti con l’Amministrazione: impresa appaltatrice e Direttore dei lavori, ciascuno per il proprio profilo di responsabilità. Conclusivamente attesa l’assoluta estraneità del convenuto ai fatti addebitati se ne chiede l’assoluzione. Con memoria per il convenuto Alessandro IAQUONE, personalmente e in qualità di titolare della ditta Eur Costruzioni, si eccepisce preliminarmente la carenza di legittimazione passiva dello stesso, in quanto soggetto privato, coinvolto per una presunta consapevolezza circa la provenienza comunitaria dei finanziamenti richiesti dal Comune appaltante. In proposito richiama la giurisprudenza delle Sezioni unite della Cassazione, da cui emerge chiaramente che per quanto concerne l’erogazione di contributi pubblici a privati non è possibile arrivare all’assoggettamento dell’impresa giudicataria di un appalto alla giurisdizione contabile, atteso che l’impresa da lui gestita non è il soggetto beneficiario del contributo né ha partecipato direttamente alla realizzazione del programma comunitario di sviluppo del progetto. Peraltro le Sezioni di appello hanno precisato che per attrarre il soggetto privato nell’alveo della giurisdizione contabile devono coesistere le seguenti circostanze: a) erogazione diretta di contributi pubblici al soggetto privato; b) partecipazione attiva e consapevole del privato ad un programma imposto dalla PA, alla cui realizzazione lo stesso è chiamato a partecipare con l’atto di concessione del contributo; c) il privato deve incidere negativamente sul programma medesimo determinando, con le proprie azioni, uno sviamento delle finalità perseguite. Orbene, nella specie, difettano tutti e tre i presupposti descritti in quanto l’impresa non è stata destinataria di alcun contributo e/o finanziamento europeo, tantomeno in ragione della propria partecipazione ad un programma comunitario; né, invero, l’attività svolta ha inciso negativamente sul programma medesimo. L’unico, diretto soggetto beneficiario del contributo europeo, nonché parte attiva del programma di sviluppo era e resta il comune di Terelle. Nel merito, evince che l’accertamento della Procura si fonda sulle verifiche esperite dai funzionari regionali nel mese di maggio 2013 – oltre 15 mesi dalla fine dei lavori – che rileverebbero l’intrinseca “falsità” dei documenti contabili relativi all’appalto, predisposti dolosamente dagli odierni incolpati. Viene, altresì, imputato ai predetti soggetti il “maldestro” tentativo di realizzare le opere incompiute, in vista dei controlli della Regione. Un teorema accusatorio fondato, unicamente, sull’accertamento dei funzionari regionali, piuttosto che sull’esame dei fatti. Si evidenza infatti che il progetto originario dell’intervento redatto dal dott. FRANCAZI, odierno convenuto, approvato con delibera di GC n. 8 del 26 gennaio 2009 è stato, poi, modificato dalla Regione Lazio, giusto provvedimento n. 176801 del 27 luglio 2010, con riduzione dell’importo complessivo dell’intervento dai preventivati euro 180.749,74 ad euro 85.572,86 con contributo ammissibile di euro 77.015,58 (ovvero il 90%). Detto intervento ha provocato numerose incongruenze nella formulazione finale del progetto posto a base di gara (approvato con delibera GC n. 62 del 13 agosto 2010), in quanto, non solo, non è stata modificata la documentazione ingegneristica e i disegni originari, ma, addirittura, alla rimodulazione del quadro economico non è seguito un riallineamento delle quantità delle singole lavorazioni. A titolo esemplificativo, si rappresenta che, in fase di revisione del progetto originario, per il ripristino dei sentieri veniva indicato un valore forfettario di euro 15.000,00 (rispetto all’importo di euro 42.164,00), senza fornire alcuna indicazione grafica del nuovo tracciato e lasciando immutata la lunghezza dell’intervento di ripristino dei sentieri (6350 mt. invece di 2259 mt., pari a 15.000/6,46), ed in più, con applicazione di un prezzo unitario errato pari ad euro 2,439/mt., invece di quello originario pari ad euro 6,64/mt., con ogni evidente danno economico per l’impresa Eur Costruzioni s.r.l. Ancora, in sede di verifica, i funzionari regionali hanno ridotto la lunghezza dei sentieri ammissibili a contributo (non perché non siano stati di fatto risistemati, ma poiché considerati dagli stessi “fuori ambito”) da 6.150 mt. a 2.064 mt., a cui i predetti hanno continuato ad applicare erroneamente il prezzo di 2,349 euro/mt., anziché quello corretto contrattuale di 6,64 euro/mt. Sempre secondo la difesa del convenuto, nella contabilità dei lavori, i funzionari regionali hanno considerato il contratto d’appalto “a misura”, anziché “a corpo”. Ma le verifiche ex art. 26 del Regolamento citato riguardano, unicamente, la fase successiva all’ultimazione dei lavori, relativa alla sola erogabilità del contributo al soggetto richiedente (comune di Terelle) e non, viceversa, l’autonomo accertamento dell’esecuzione dei lavori, attestata con l’emissione del certificato di regolare esecuzione degli stessi, per i quali è responsabile l’impresa esecutrice. I due procedimenti seguono criteri e modalità di verifica distinti; di talché dalle difformità riscontrate tra i contenuti dei due documenti non può ricavarsi l’inattendibilità dell’uno o dell’altro accertamento; né tantomeno, imputare eventuali responsabilità contabili e amministrative all’impresa appaltatrice. Le ispezioni regionali inoltre sono state eseguite in una sola mattina, senza alcun contraddittorio con il RUP e il DL, allorquando sarebbero stati necessari almeno tre giorni per raggiungere tutte le aree interessate dai lavori (cfr. par. 4.4. della Relazione CTP). Inoltre, dette verifiche sono state svolte (30 maggio 2013) ben 15 mesi dopo l’ultimazione dei lavori (18 gennaio 2012): conseguentemente, non possono considerarsi pienamente affidabili, stante il rilevante arco di tempo trascorso. A fortiori, le stesse non tengono conto dei danni provocati dagli eventi meteorologici eccezionali che hanno interessato la provincia di Frosinone nell’anno 2012. Nel periodo tra il 2 ed il 12 febbraio 2012, infatti, nell’area citata si sono registrate forti nevicate aggravate da folate di vento superiori agli 80 km/h, con accumuli del manto nevoso nelle aree montane superiori ai 200 cm, che hanno danneggiato i lavori indagati, con conseguente distruzione di parte delle opere realizzate e, segnatamente, delle staccionate in legno (cfr. part. 3.3. della Relazione CTP). La zona interessata dai lavori, pertanto, non è stata oggetto di alcun sopralluogo dal dicembre 2011 fino al mese di maggio 2013, allorquando il Comune informava l’Eur Costruzioni di talune segnalazioni da parte di escursionisti circa l’impraticabilità dei sentieri di montagna a causa di piante divelte e spezzate. In particolare, in data 10 aprile 2013, il DL chiedeva all’impresa Eur Costruzioni di provvedere alla bonifica e messa in sicurezza dei sentieri oggetto dell’intervento – ultimato un anno e mezzo prima – procedendo all’abbattimento degli alberi caduti, alla sostituzione dei componenti compromessi e, ove possibile, alla realizzazione ex novo dei tratti di staccionata distrutti dalle nevicate dei mesi precedenti. Nella prima settimana di maggio 2013, pertanto, l’impresa avviava i lavori di bonifica, messa in sicurezza e costruzione dei tratti dei sentieri maggiormente danneggiati, in ottemperanza all’ordine di servizio del DL che la intimava a “conservare i lavori e le opere sino al collaudo finale” e in conformità all’autorizzazione del Comune relativamente al tagli delle piante pericolose (cfr. determinazione Dipartimento istituzione e territorio della Regione Lazio del 27 marzo 2012). Donde l’assoluta erroneità del convincimento manifestato sul punto dal PM, che ha ravvisato negli interventi del mese di maggio 2013 addirittura un tentativo di “mascherare i precedenti inadempimenti” (cfr. pag. 4 dell’Atto di citazione). La relazione dei funzionari regionali contiene inoltre macroscopici errori di calcolo, in quanto gli “importi unitari” indicati non sono quelli previsti nel contratto d’appalto; a titolo esemplificativo, l’apertura del sentiero è stata liquidata con un prezzo errato di euro 2,44/mt., anziché con il prezzo regionale e contrattuale di euro 6,64/mt. E il prezzo della staccionata rustica è stato sostituito con il prezzo della chiudenda con filo spinato. Si consideri che applicando i prezzi corretti previsti dal contratto alle quantità indicate dal verificatori regionali (sebbene palesemente erronee), l’importo dell’investimento “conforme” passerebbe da euro 36.690,62 ad euro 60.525,82 e ciò, a dimostrazione dell’intrinseca inattendibilità delle operazioni esperite. Inoltre, nella Relazione non sono stati contabilizzati una serie di arredi per un importo totale di euro 7.400,00, poiché collocati in zone diverse da quelle previste nel progetto, in ottemperanza a precisi ordini impartiti dal DL. Infine, il Sindaco del comune di Terelle ha sottoscritto il certificato di verifica finale della Regione Lazio, ratificando i contenuti e prestando piena acquiescenza alla liquidazione dell’importo di soli euro 7.924,40, piuttosto che contestarne l’esito, dal momento che le verifiche dei funzionari si erano svolte senza alcun contraddittorio con i rappresentanti dell’Amministrazione comunale. Richiamati partitamente gli errori insiti nelle verifiche regionali – sia per l’apertura e ripristino dei sentieri, decespugliamento di vegetazione arbustivo-erbacea, palizzata in legname, opere d’arte, staccionata rustica – la difesa del convenuto IAQUONE evidenza come i tecnici regionali abbiano stralciato dalla contabilità importi che, invero, non sono mai stati corrisposti all’impresa, poiché non contabilizzati dal Comune. I funzionari della Regione, inoltre, nel corso delle verifiche hanno sostituito il prezzo di 8,26 euro/mt., previsto per le staccionate rustiche, con il prezzo più basso di 7,47 euro/mt. relativo alla chiudenda con filo spinato, nonostante il primo importo fosse quello previsto dal contratto d’appalto. Per cui il conto finale redatto dai verificatori regionali (per totali euro 36.690,00), applicando il prezzo unitario corretto, andrebbe rettificato, tanto che, a ben vedere – in applicazione della contabilizzazione “a misura” – l’appaltatore sarebbe addirittura creditore di ulteriori euro 91.106,42 (euro 127.797,03 – euro 36.690,61) o quantomeno dell’importo di euro 77.255,07 (euro 127.797,03 – euro 50.255,07). In merito all’elemento soggettivo del danno erariale si evidenzia come non sussisteva alcun inadempimento da parte dell’impresa odierna convenuta che, dunque, non ha attestato circostanze e fatti non veritieri. Al contrario, gravi vizi ed errori di valutazione sono riscontrabili nell’attività dei funzionari regionali e nella condotta dell’Amministrazione comunale che ben avrebbe potuto contestare l’esito delle verifiche indagate, ovvero, quantomeno produrre al riguardo delle proprie osservazioni. Si soggiunge, altresì, che, eventuali profili di responsabilità in capo al sig. IAQUONE dovranno costituire oggetto di accertamento davanti alla magistratura ordinaria e non dinnanzi alla Corte dei conti e, soprattutto, per quanto riguarda la chiamata in causa in proprio, non essendo quest’ultimo un dipendente dell’Amministrazione. Quanto all’imputazione della presunta responsabilità erariale a titolo di “dolo”, non viene argomentato alcunché circa le ragioni di tale qualificazione, né emergono profili circa il nesso causale tra le condotte di ciascun soggetto e il nocumento economico subito dall’Ente. Orbene, tenendo presenti tali principi generali, non appare attribuibile – con la necessaria sicurezza – che gli odierni interessati e, segnatamente, il sig. Alessandro IAQUONE, abbiano agito con la consapevolezza delle conseguenze dannose dei rispettivi comportamenti o, comunque, con la ferma volontà di non adempiere gli obblighi rispettivamente assunti. In particolare, l’impresa e il suo rappresentante legale hanno agito in piena conformità agli ordini impartiti dal DL e dal RUP, nonostante le originarie incongruenze del progetto posto a base di gara e le difficoltà esecutive, non solo legate alle eccezionali condizioni climatiche sopravvenute nel corso dei lavori. In merito anche alla quantificazione del danno erariale operata in citazione essa è assolutamente erronea. Infatti la stessa sottintende una misurazione dei lavori “a misura”, anziché a “corpo”, come previsto in contratto; inoltre l’importo indicato dai funzionari regionali è stato calcolato, addirittura, su prezzi unitari diversi da quelli originariamente previsti. Di talché, deve considerarsi del tutto apodittica la stima del presunto danno in complessivi euro 53.243.00. Invece, secondo il calcolo “a corpo”, l’unico possibile nella specie, l’impresa Eur Costruzioni sarebbe creditrice nei confronti del Comune di ulteriore euro 91.106,42 e/o quantomeno dell’importo “a misura” di euro 77.255,07, di guisa che la stessa non può essere chiamata a corrispondere alcun importo all’Amministrazione appaltante. Si contesta anche la condanna in parti eguali dei convenuti, del tutto contraddittoria, non operando alcuna distinzione di responsabilità in ragione degli incarichi rivestiti dai sig.ri FRANCAZI e PANZINI, ponendo invece, addirittura, a carico dell’impresa anche i costi sostenuti dal Comune per la richiesta di mutuo (euro 14.101,00), per il compenso pagato al Direttore lavori (euro 8.306,00) e al RUP (euro 253,00). Costi certo non imputabili all’attività dell’impresa. Alla luce delle circostanze dedotte, traspare, ictu oculi, la mancanza di tutti i presupposti legati, nessuno escluso, per imputare al convenuto, in proprio e nella qualità di legale rappresentante dell’impresa “Eur Costruzioni s.r.l.”, qualsivoglia responsabilità erariale, dal momento che non risultano rinvenibili e, soprattutto, documentati i requisiti soggettivi ed oggettivi integranti la responsabilità amministrativa e, a fortiori, il nesso causale tra l’importo di denaro pubblico e la singola condotta dell’incolpato ovvero della sua impresa. Nell’odierna udienza il PM ha ribadito le posizioni e conclusioni in atti. In particolare, ha confermato le motivazioni riportate nell’Atto di citazione che inducono a respingere il difetto di giurisdizione addotto dal convenuto IAQUONE: risulta infatti evidente l’inserimento della Eur Costruzioni nella gestione di un programma pubblico, con il conseguente instaurarsi di un rapporto di servizio. Osservato, quindi, che restano ferme le contestazioni già operate, in sede di invito a dedurre, nei confronti del convenuto FRANCAZI, e certo non superate dalle deduzioni del medesimo, il PM si è soffermato sulle posizioni dei convenuti IAQUONE e PANZINI. Per quest’ultimo appare evidente – ad avviso del PM – che comunque lo stesso ha di fatto partecipato a tutte le operazioni nella qualità di responsabile del procedimento, come d’altronde si è firmato in tal senso in più di un documento, indipendentemente dal conferimento formale di tale qualifica. Per quanto attiene il merito della questione e le responsabilità ascritte allo IAQUONE e alla Eur Costruzioni, il sopralluogo effettuato dai funzionari della Regione ha fatto emergere le evidenti difformità rispetto al progetto approvato e appaltato. Né alcuno dei tecnici comunali di Terelle, pure intervenuti al sopralluogo né il Sindaco, che hanno firmato il relativo verbale, risultano aver fatto cenno alcuno di tutti gli avvenimenti, quali piogge, furti e danneggiamenti pure addotti in varia guisa a giustificazione delle predette difformità. Ne segue – ha continuato il PM – l’evidenza del dolo connotante il comportamento dei convenuti. L’avv. Antonello Tornitore, per il convenuto PANZINI, ha ribadito la richiesta di sospensione del giudizio, attesi non soltanto il parallelo procedimento penale che sicuramente appare pregiudicante, ma anche l’instaurato procedimento davanti al TAR da parte della Regione Lazio volto a contestare l’intervenuta revoca del finanziamento di cui è causa e quindi lo stesso fondamento del danno erariale. D’altronde, ha continuato il difensore, appare evidente come il sopralluogo operato dai funzionari regionali – e svoltosi nell’arco di una sola mattinata mentre incomprensibilmente i predetti funzionari sono stati chiamati poi nel pomeriggio nella locale caserma dei Carabinieri a rendere sommarie informazioni sui fatti – si appalesi del tutto insufficiente davanti all’ampiezza degli spazi interessati dai lavori che riguardano un ampio costone del monte Cairo. Il difensore ha ribadito quindi che il PANZINI – laureato in pedagogia e che da sempre aveva svolto le funzioni di ufficiale dell’anagrafe, all’epoca si era trovato a ricoprire il ruolo di dirigente del servizio tecnico, per la semplice mancanza di alternative nell’ambito dei dipendenti del Comune – non aveva certamente alcuna preparazione tecnica tale da consentirgli valutazioni in ordine ai lavori che si andavano svolgendo e che lo stesso, di conseguenza, si era limitato, nella sola veste di responsabile dell’ufficio tecnico e non di RUP (mai conferitagli), ad operare sugli atti regolarmente formati e sottoscritti dal Direttore dei lavori, che d’altra parte era anche l’autore del progetto finanziato. Il difensore ha svolto ulteriori rilievi circa la regolarità stessa dell’accertamento operato dai funzionari regionali, in quanto il Sindaco comunque non era legittimato a ricevere direttamente il verbale del sopralluogo – come invece accaduto – che avrebbe dovuto essere invece inviato all’ufficio tecnico per le valutazioni di conseguenza. E, sempre quanto alla addotta mancanza – evidenziata in citazione a conferma della validità degli accertamenti dei funzionari regionali – in sede di sopralluogo di qualsiasi rilievo da parte del Comune, il difensore ha altresì evidenziato che nell’occasione era presente il nuovo responsabile dell’ufficio tecnico, il geom. Achille D’Aquanno, il quale, essendo da poco subentrato al PANZINI, nulla conosceva dei lavori. Il difensore ha chiesto conclusivamente, invocando in subordine un accertamento tecnico adeguato sulle opere in contestazione, l’assoluzione del suo assistito, al quale nessun addebito può essere mosso e il cui comportamento, ad ogni modo, non presenta alcun profilo nonché di dolo ma neppure di colpa grave. L’avv. Francesco Lilli per IAQUONE Alessandro, ha ribadito l’evidente sussistenza del difetto di giurisdizione della Corte dei conti nei confronti del suo assistito nonché della Eur Costruzioni, richiamando i rilievi, supportati anche da una perizia in atti, mossi all’accertamento operato da parte dei funzionari della Regione, i quali non hanno tenuto conto che il progetto posto in esecuzione, pure essendo stato finanziato solo in parte, non era poi stato adottato di conseguenza. E l’impresa ha avuto il solo torto di non contestare, secondo diritto, le scelte del Direttore dei lavori il quale non ha mai preso atto di tale situazione. Il fatto è – ha concluso il difensore – che nella specie non si deve parlare di opere non eseguite, bensì, al contrario, di opere eseguite dalla Eur Costruzioni sopportando costi di gran lunga superiori a quanto finanziato. DIRITTO Rileva il Collegio, in ordine alla questione pregiudiziale sollevata dalla difesa del convenuto IAQUONE circa il difetto di giurisdizione di questo Giudice relativamente ai fatti ascritti, che l’eccezione va accolta. In proposito va infatti ricordato che al riguardo la Procura regionale ha ritenuto la sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti richiamando l’indirizzo giurisprudenziale delle Sezioni unite della Cassazione (tra cui 1° marzo 2006 n. 4511). Secondo tale indirizzo la partecipazione del privato ad un programma pubblico, a prescindere dalle modalità e degli strumenti in concreto utilizzati, realizza un rapporto di servizio capace di assoggettarlo alla giurisdizione della Corte dei conti per ipotesi di danno dovuto alla mancata realizzazione del programma, con pregiudizio sia delle finanze nazionali sia di quelle di derivazione comunitaria. Fattispecie certamente ricomprendente – ha prospettato la Procura – la vicenda relativa alle misure di investimento fondate sul programma di sviluppo rurale (PSR) Lazio 2007/2013, misura 227, per la quale il comune di Terelle aveva partecipato al relativo bando di selezione proponendo un progetto di “realizzazione e ripristino funzionale di aree destinate ad uso turistico ricreativo e culturale didattico” – Azione 1 – ripristino, arredo e valorizzazione del sistema sentieristico ed aree limitrofe di servizio del plesso ecoturistico “Le casermette – ex stazione forestale”. Misure richiamate poi nel contratto d’appalto sottoscritto dallo IAQUONE, reso così chiaramente consapevole – tale sul punto l’Atto di citazione – che tale contratto di appalto si configurava quale mezzo di realizzazione del progetto sopra indicato a sua volta parte del programma comunitario di sviluppo rurale. Peraltro – rileva il Collegio – le Sezioni unite della Cassazione, con l’ordinanza n. 22615 del 16 settembre 2014, confermando un indirizzo seguito dalle Sezioni centrali di appello della Corte dei conti (così già Sez. III n. 202 del 2010) nell’affrontare funditus la questione, hanno affermato che certamente rientrano nell’ambito della giurisdizione della Corte dei conti anche i soggetti che, pure in assenza di un rapporto di lavoro, svolgano amministrazione: comunque così nel un caso di “servizio” per danni erariali la pubblica imputati al comportamento di un organo tecnico straordinario, affidatario di qualificati poteri, ovvero nel caso dei consulenti della direzione dei lavori ovvero ancora dei componenti di una commissione di collaudo. Come del resto – continuano le Sezioni unite con la citata ordinanza – rientra nella giurisdizione della Corte dei conti la fattispecie della concessione ad un privato della progettazione ed esecuzione di un’opera di pubblica utilità con il trasferimento in tutto o in parte in capo al concessionario dell’esercizio di funzioni oggettivamente pubbliche, proprio del concedente. E analogamente in tale giurisdizione rientra l’azione di responsabilità nei confronti di un amministratore di una società destinataria di fondi pubblici in quanto la società beneficiaria di tale erogazione concorre alla realizzazione del programma della PA instaurando con questa un rapporto di servizio. Nell’ordinanza citata, le Sezioni unite hanno invece ribadito (richiamando Cass. Sez. unite 16 luglio 2014 n. 16240) la diversità della situazione “quando il danno di cui si pretende il ristoro sia conseguenza di comportamenti che un soggetto abbia tenuto nella veste di controparte contrattuale dell’amministrazione pubblica, squilibrando il sinallagma contrattuale e violando le obbligazioni derivanti dal contratto, alle quali corrispondono i diritti che il contratto medesimo attribuisce alla controparte pubblica”. “In quest’ipotesi il soggetto non viola il dovere lato sensu pubblicistico di agire nell’interesse della amministrazione, ma viola un’obbligazione assunta nei confronti della amministrazione pubblica, controparte contrattuale”. Ed indubbiamente – ad avviso del Collegio – in tale situazione va ricompresa la posizione dello IAQUONE e della Eur Costruzioni sulla vicenda de qua, chiamati a rispondere della violazione delle obbligazioni derivanti dal contratto di appalto – in particolare della mancata integrale realizzazione delle opere in esso previste quale riscontrata dai funzionari della Regione – senza in alcun modo essere stati investiti di alcuna funzione pubblica propria del Comune concedente, che ha elaborato direttamente il progetto da realizzare, ha provveduto, attraverso i propri dipendenti PANZINI e FRANCAZI, ai controlli in essere, ed ha riscosso direttamente il contributo pubblico concesso. Nel merito, per quanto concerne le responsabilità ascritte nell’Atto di citazione ai convenuti FRANCAZI e PANZINI, il Collegio in primo luogo rileva come emerga netto il nesso di causalità tra il loro comportamento e il danno erariale preteso dalla Procura. Conclusione che vale anzitutto per il direttore dei lavori FRANCAZI. Nei confronti di questo non si possono infatti non condividere le valutazioni formulate nell’Atto di citazione relativamente all’aver egli proceduto ad attestazioni non corrispondenti all’effettiva situazione dei lavori sia negli stati di avanzamento e sia soprattutto in sede di verifica della conclusione dei medesimi, con la conseguente redazione del certificato di ultimazione dei lavori non corrispondente a quanto appaltato dal Comune e ammesso al finanziamento de quo secondo quanto contestato dai funzionari regionali alla verifica del 2-30 maggio 2013. In tal senso basta fare riferimento a quanto esposto dal convenuto in sede di deduzioni, laddove, per tabulas, emerge chiaramente che il predetto ha proceduto autonomamente a rimodulare momenti essenziali del progetto, senza alcuna autorizzazione o comunicazione a livello del Comune: ha così riconosciuto come non contemplati i lavori per la messa in sicurezza della rampa di accesso al piazzale dell’ex stazione del Corpo forestale dello Stato; ha ritenuto realizzate in modo adeguato le contestate, da parte degli ispettori regionari, palizzate in legname nell’area di accesso e in altre parti del sistema dei sentieri. Il tutto nell’evidente sforzo di mantenere l’impostazione e sostanza dell’originario progetto di sistemazione da lui predisposto nonostante la forte riduzione dei finanziamenti ottenuti (il contributo di 77.015,58 euro concesso dalla Regione nell’ambito del Piano di sviluppo rurale del Lazio 2007/2013 e l’ulteriore fondo di euro 17.626,54 acquisito dal comune di Terelle con mutuo presso la Cassa depositi e prestiti) rispetto agli euro 162.287,30 di investimento previsti originariamente (con richiesta di un contributo di euro 146.056,50). Sforzo reso ancora più arduo dall’ulteriore riduzione delle somme a disposizione a seguito dell’aggiudicazione dell’appalto alla Eur Costruzioni per euro 50.541,96. Ma, soprattutto, come evidenziato dall’ampia documentazione anche fotografica in atti, l’argomento difensivo addotto – e in varia guisa ripreso da tutti i convenuti – fondato sugli eventi meteorologici (forte vento e intense precipitazioni anche nevose) intervenuti successivamente all’ultimazione dei lavori, donde la rovina o comunque il non reperimento di gran parte delle opere in sede di ispezione regionale, appare particolarmente inconsistente ed anzi controproducente. E ciò sulla base della semplice considerazione che le opere in questione dovevano essere realizzate in gran parte in una zona montagnosa (un costone di Monte Cairo) tali quindi necessariamente da essere in grado di fronteggiare per l’appunto gli agenti atmosferici in questione. Il che, per l’appunto, non si è verificato. Quanto al PANZINI la sua partecipazione alla causazione del danno è resa evidente dal fatto che, al di là dell’attribuzione o meno della qualifica di responsabile unico del procedimento (essendo peraltro fermo che in alcuni casi il predetto ha proceduto ad apporre sugli atti la propria firma con tale qualifica), è stato comunque il predetto a procedere all’approvazione, con specifiche determine, degli atti tecnici – in particolare gli stati di avanzamento – e dei relativi mandati di pagamento predisposti dal Direttore dei lavori. Determine assunte con piena consapevolezza delle responsabilità che il PANZINI assumeva comunque almeno nella qualità di responsabile dell’ufficio amministrativo – tecnico – contabile, il che resta confermato dal fatto che egli si recava varie volte anche sui luoghi, sia pure nella sola parte iniziale del percorso (come affermato in sede di audizione personale) di guisa che non poteva non rendersi conto già qui dello stato dei lavori effettivamente realizzati rispetto a quanto descritto dal Direttore dei lavori negli stati di avanzamento riportati nel registro di contabilità. Infatti, già le opere collocate nella parte iniziale del viale che consentiva l’accesso alla parte superiore dell’intero percorso presentavano, come accennato, una serie di interventi ritenuti dal Direttore dei lavori addirittura non contemplati nell’appalto. L’ampiezza degli elementi in atti e le stesse dichiarazioni dei due convenuti, nel mentre confermano il nesso di causalità tra il comportamento dei medesimi ed il danno erariale, confortano altresì la valutazione negativa del Collegio circa la richiesta preliminare di sospensione dell’odierno giudizio ai sensi dell’art. 295 c.p.c., risultando invece il giudizio maturo per la decisione. Quanto rilevato consente altresì al Collegio di connotare il profilo soggettivo dei convenuti nell’ambito della colpa grave: apparendo chiara la volontà del FRANCAZI non di dissimulare dolosamente l’effettiva situazione della realizzazione delle opere appaltate bensì di operare ogni sforzo al fine di condurre in porto, pur davanti a mezzi insufficienti, il progetto, trascurando però le conseguenze di questo modus operandi sul mantenimento del finanziamento concesso, legato invece a precisi presupposti progettuali. Colpa grave che va ascritta anche al PANZINI il quale, pur inevitabilmente consapevole – tanto da procedere a vari sopralluoghi – dell’incidenza che una così forte riduzione dell’appalto non poteva non avere sulla realizzazione effettiva delle opere, si è limitato poi a meri riscontri formali degli atti sottoposti, pur in presenza degli obblighi di vigilanza e accertamento su di lui incombenti e richiamati nelle determine dal medesimo predisposte. In ordine alla quantificazione del danno, atteso il difetto di giurisdizione dichiarato nei confronti dello IAQUONE, in proprio e nella qualità di titolare della Eur Costruzioni s.r.l., l’entità dello stesso va proporzionalmente ridotta, attesa l’evidente incidenza nella causazione del medesimo derivante dall’operato dello IAQUONE. Pertanto il Collegio ritiene di ridurre il danno ascritto ai convenuti FRANCAZI e PANZINI in euro 30.000,00: e più precisamente, dato il diverso apporto nella causazione, di ascrivere al FRANCAZI, atteso appunto il prevalente ruolo svolto, la somma di euro 20.000,00 e al PANZINI la somma di euro 10.000,00. Le predette somme andranno corrisposte per 2/5 a favore del comune di Terelle e per 3/5 a favore dello Stato, e per esso al Ministro dell’economia e delle finanze. P.Q.M. la Corte dei conti Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando DICHIARA il difetto di giurisdizione nei riguardi del convenuto IAQUONE Alessandro in proprio e nella qualità di titolare della Eur Costruzioni s.r.l. CONDANNA i convenuti FRANCAZI Giuseppe e PANZINI Benedetto al pagamento rispettivamente della somma di euro 20.000,00 e di euro 10.000,00, da versare per 2/5 al comune di Terelle e per 3/5 a favore dell’Erario, e per esso al Ministro dell’economia e delle finanze. Somme comprensive di rivalutazione fino al deposito della sentenza e successivamente con interessi. Nonché al pagamento delle spese di giudizio, che, all’atto della presente, si liquidano in euro 718,21 (settecentodiciotto/21) Cosi deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 20 novembre 2014. L’ESTENSORE IL PRESIDENTE F.to Franco MENCARELLI F.to Ivan DE MUSSO Depositata in Segreteria il 4 dicembre 2014 P.IL DIRIGENTE IL RESPONSABILE DEL SETTORE GIUDIZI DI RESPONSABILITA’ F.to Dott. Luigi De Maio