Decreto prot. n. 73445
IL RETTORE
VISTO il “Regolamento degli studenti” emanato con Decreto Rettorale prot. n. 33319
del 20 febbraio 1995 e modificato con Decreto Rettorale prot. n. 34050 del 29 marzo 1995;
RILEVATA la necessità di aggiornare il Regolamento adeguandolo anche al vigente
Statuto;
VISTA la delibera del Senato Accademico del 12.12.2000;
DECRETA
Art. 1
E’ emanato il nuovo “Regolamento degli studenti”, allegato al presente Decreto di cui
costituisce parte integrante.
Art. 2
Il predetto Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua
pubblicazione all’Albo Ufficiale d’Ateneo.
Bergamo, 19 gennaio 2001
IL RETTORE
(Prof. Alberto Castoldi)
REGOLAMENTO DEGLI STUDENTI
TITOLO I
ELEZIONI RAPPRESENTANZE STUDENTESCHE
ART. 1
Le elezioni delle rappresentanze degli studenti in seno al Consiglio di Amministrazione
dell’Università, al Consiglio di Amministrazione dell’Istituto per il Diritto allo Studio, ai Consigli di
Facoltà, ai Consigli di corso di laurea, al Senato Accademico, al Senato Accademico integrato ed al
Comitato per il potenziamento dell’attività sportiva universitaria sono indette biennalmente con
Decreto del Rettore.
Il Decreto indicherà il numero degli studenti iscritti alle tre Facoltà, il numero degli eligendi, il
numero dei votanti necessario per l’elezione del plenum di rappresentanti, il luogo delle votazioni,
nonché le modalità per il deposito delle liste.
ART. 2
Per il Consiglio di Amministrazione dell’Università, il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto per
il diritto allo studio, il Senato Accademico integrato ed il Comitato per il potenziamento dell’attività
sportiva universitaria sono elettori tutti gli studenti che alla data del 31 dicembre risultino
regolarmente iscritti ai corsi di laurea e di diploma dell'Università degli Studi di Bergamo.
Per il Senato Accademico, i Consigli di Facoltà ed i Consigli di corso di laurea sono elettori gli
studenti iscritti alla data del 31 dicembre alla rispettiva Facoltà o corso di laurea o di diploma.
Sono eleggibili nei vari organi accademici tutti gli studenti elettori che abbiano raggiunto la
maggiore età alla data delle elezioni e siano iscritti in corso o fuori corso da non più di tre anni.
Limitatamente al Consiglio di Amministrazione dell’Università e dell’Istituto per il Diritto allo Studio
sono eleggibili solo gli studenti aventi cittadinanza italiana e gli studenti appartenenti all’Unione
Europea.
Non è eleggibile lo studente che sia sottoposto a procedimento disciplinare o nei cui confronti sia
stata applicata una sanzione disciplinare più grave dell’ammonizione nei dodici mesi antecedenti alle
elezioni.
L’elezione di tutti i rappresentanti è fatta mediante liste tra loro concorrenti a sistema
proporzionale.
Non è ammesso il cumulo delle cariche.
ART. 3
Ogni lista di candidati deve essere depositata da parte del Delegato di lista presso la segreteria
del Rettorato dalle ore 9.00 del 20° giorno precedente la data fissata per le elezioni alle ore 16.00 del
15° giorno precedente, negli orari di apertura degli uffici, previa sottoscrizione di almeno dieci
studenti regolarmente iscritti alla data del 31 dicembre.
Le liste, da presentarsi utilizzando l’apposito modulo predisposto dall’Amministrazione, devono
essere controfirmate, per accettazione, dai candidati.
I presentatori di lista dovranno depositare unitamente al predetto modulo il libretto di iscrizione.
Nessun candidato può essere incluso in più di una lista; nessuno studente può sottoscrivere più di
una lista.
Le liste devono essere contrassegnate da un simbolo o da un motto e non possono contenere un
numero di candidati superiore al numero degli eligendi.
Il Delegato di lista, da specificarsi nella lista medesima (se non specificato si riterrà Delegato di
lista il primo degli studenti presentatori), rappresenta la lista per ogni adempimento.
Il Delegato di lista, entro i termini di cui al primo comma, dovrà inoltre presentare un elenco di
elettori disposti a svolgere le funzioni di membro nell’ufficio elettorale Centrale e di scrutatore nei
seggi.
ART. 4
Il riscontro della regolarità delle liste è fatto dall’Ufficio Elettorale Centrale che decide sulle
eventuali inammissibilità con Decreto Rettorale da notificarsi agli interessati almeno dieci giorni prima
della data fissata per le elezioni.
Le liste presentate e riscontrate regolari sono rese pubbliche mediante affissione all’albo almeno
sette giorni prima della data delle elezioni.
ART. 5
Presso il Rettorato è costituito l’Ufficio Elettorale Centrale composto da:
- il Rettore o un suo delegato, Presidente;
- il Direttore Amministrativo o un suo delegato;
- un Impiegato dell’Amministrazione designato dal Rettore;
- due studenti sorteggiati dal Rettore tra gli elettori designati dai delegati di lista.
In caso di indisponibilità, gli studenti potranno essere designati dal Rettore tra gli studenti che
prestano collaborazione ai sensi dell’art. 13, della Legge 2.12.1991, n. 390.
A detto Ufficio, oltre a quanto disposto dai successivi articoli 13 e 14, è affidato il compito di
decidere senza dilazione sugli eventuali reclami presentati durante le operazioni elettorali da parte
degli elettori e dei componenti del seggio.
L’Ufficio delibera validamente a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
ART. 6
Ai fini dell’esercizio del diritto di voto e della regolarità delle operazioni elettorali, sono costituiti
presso le sedi universitarie uno o più seggi elettorali composti da:
- un Professore ufficiale designato dal Rettore, Presidente;
- quattro Studenti elettori, non candidati, sorteggiati dal Rettore tra gli elettori designati dai delegati
di lista, scrutatori.
In caso di indisponibilità, gli scrutatori potranno essere designati dal Rettore tra gli studenti che
prestano collaborazione ai sensi dell’art. 13, della Legge 2.12.1991, n. 390.
- un Impiegato dell’Amministrazione designato dal Rettore, segretario.
In caso di temporanea assenza del Presidente le sue funzioni sono svolte dal Segretario.
Il seggio opera validamente sempre che in esso siano presenti almeno tre dei componenti uno dei
quali deve essere il Presidente o il Segretario che ne fa le veci.
ART. 7
Prima dell’inizio delle elezioni i componenti del seggio si riuniscono per acquisire la disponibilità
del materiale necessario all’esercizio del diritto di voto.
E’ compito specifico del Presidente del seggio controllare l’agibilità del locale dove avvengono le
elezioni, la presenza in esso delle cabine necessarie ad assicurare la segretezza del voto e, in
genere, la presenza di ogni attrezzatura indispensabile a garantire la libertà di voto.
Nel luogo della votazione saranno esposte le liste e le norme relative alle modalità della
votazione.
ART. 8
Le operazioni del seggio elettorale sono aperte a tutti gli elettori.
L’espressione del voto da parte dell’elettore è libera e segreta.
L’inosservanza dell’obbligo di segretezza comporta la nullità del voto.
Il Presidente è incaricato di sovraintendere al buon andamento delle operazioni; in caso di
turbativa alle stesse può disporre l’allontanamento dei disturbatori o, nei casi più gravi, sentito
l’Ufficio Elettorale Centrale, può disporre la sospensione delle operazioni, salvo l’accertamento di
ulteriori responsabilità.
ART. 9
Le operazioni elettorali si svolgono mediante:
a) la consegna da parte dell’elettore del proprio libretto universitario o di altro documento d’identità
al Presidente del seggio al fine dell’accertamento dell’identità personale;
b) l’accertamento dell’iscrizione del nominativo dell’elettore nella lista dei votanti;
c) la consegna all’elettore, da parte di uno dei componenti del seggio, delle schede elettorali,
ciascuna di colore diverso per l’elezione delle singole rappresentanze;
d) l’entrata dell’elettore nell’apposita cabina e l’espressione del voto sulle schede;
e) la successiva chiusura delle schede, la riconsegna delle medesime al Presidente che le
introdurrà nelle corrispondenti urne sigillate;
f) l’annotazione sull’apposita colonna della lista dei votanti dell’avvenuta votazione.
L’elettore sprovvisto di documento d’identità potrà essere ammesso al voto se riconosciuto da
uno dei componenti del seggio o da altro elettore.
Gli elettori fisicamente impediti possono esprimere il voto con l’assistenza di un familiare o di un
altro elettore dell’Università liberamente scelto.
ART. 10
I seggi elettorali restano aperti ininterrottamente dalle ore 9.00 alle ore 19.00 del primo giorno e
dalle ore 9.00 alle ore 17.00 del secondo dei due giorni fissati dal Decreto Rettorale di cui all’Art. 1,
con scrutinio immediato.
Nei giorni delle elezioni è vietata ogni forma di propaganda elettorale.
Al momento della chiusura delle operazioni elettorali gli elettori ancora presenti in sala possono
esercitare il loro diritto di voto.
ART. 11
Il voto dell’elettore deve essere espresso tracciando un segno di croce nello spazio sottostante il
nome della lista prescelta ed esprimendo eventualmente le preferenze indicando nell’apposito spazio
il nome dei candidati.
L’elettore può esprimere un solo voto di preferenza per gli organi che prevedano un numero di
eligendi inferiori a tre ed un numero di voti non superiore ad un terzo degli eligendi per gli altri organi.
Le preferenze espresse in eccedenza sono considerate nulle.
In caso di omonimi, sarà necessaria l’indicazione del nome, del cognome e del numero di
matricola o del numero d’ordine nella lista dei candidati.
L’elettore deve utilizzare esclusivamente la matita fornitagli dai componenti del seggio.
Le schede che presentano scritture o segni tali da far ritenere in modo inequivoco che l’elettore
abbia voluto far riconoscere il proprio voto sono annullate.
ART. 12
Le operazioni di scrutinio, effettuate dagli stessi componenti del seggio, hanno inizio subito dopo
la chiusura delle votazioni e proseguono ininterrotamente fino alla loro conclusione.
Sono scrutinate prima le schede per l’elezione al Consiglio di Amministrazione dell’Università, poi
quelle per l’elezione al Consiglio di Amministrazione dell’I.S.U., poi quelle del Senato Accademico e
del Senato Accademico integrato, successivamente quelle per l’elezione ai Consigli di Facoltà, ai
Consigli di corso di laurea ed al Comitato per il potenziamento dell’attività sportiva universitaria.
ART. 13
In caso di contestazione di un voto , il Presidente ne può decidere provvisoriamente
l’assegnazione; in caso di dissenso, lo scrutatore opponente formula il suo rilievo nell’apposito
verbale: l’Ufficio Elettorale Centrale decide in merito.
ART. 14
Al termine delle operazioni di scrutinio, il Presidente del seggio comunica i risultati all’Ufficio
Elettorale Centrale che, prima di trasmetterli al Rettore, ne controlla la regolarità e la validità.
ART. 15
Ove abbia preso parte alle votazioni almeno il 20% degli aventi diritto, vengono dichiarati eletti
tanti rappresentanti quanti sono gli eleggibili.
Per il Senato Accademico, i Consigli di Facoltà ed i Consigli di Corso di laurea le percentuali sono
riferite agli studenti iscritti alle facoltà e ai corsi di laurea.
Se la percentuale sia stata inferiore, il numero dei rappresentanti che risultano eletti è
proporzionalmente ridotto, ferma restando comunque la presenza di uno studente per gli organi che
prevedono un numero di eligendi inferiore a tre e di un numero di studenti pari ad un terzo degli
eligendi per gli altri organi.
ART. 16
Per la proclamazione degli eletti si osservano le disposizioni seguenti.
Sulla base dei risultati trasmessi dai seggi, l’Ufficio Elettorale Centrale, determina la cifra
elettorale di ciascuna lista e la cifra individuale di ciascun candidato.
La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in
tutti i seggi.
La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di
preferenza.
Per l’assegnazione del numero dei rappresentanti a ciascuna lista si divide ciascuna cifra
elettorale successivamente per 1, 2, 3, 4,…… sino a concorrenza del numero dei rappresentanti da
eleggere e quindi si scelgono fra i quozienti così ottenuti i più alti, in numero uguale a quello dei
rappresentanti da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente.
Ciascuna lista avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti, compresi
nella graduatoria.
A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la
maggior cifra elettorale e, a parità di quest’ultima, per sorteggio.
Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti
tra le altre liste secondo l’ordine dei quozienti.
Stabilito il numero dei rappresentanti assegnati a ciascuna lista, l’Ufficio Elettorale Centrale forma
la graduatoria dei candidati delle singole liste, secondo l’ordine decrescente delle rispettive cifre
individuali.
ART. 17
Il Rettore, con proprio Decreto, proclama l’esito delle votazioni, dando notizia dei risultati entro i
tre giorni successivi alla chiusura dei seggi, mediante pubblicazione agli albi dell’Università.
Contro i risultati come sopra proclamati, può essere proposto ricorso entro dieci giorni dalla
proclamazione all’Ufficio Elettorale Centrale che decide entro i successivi dieci giorni; contro
quest’ultima pronuncia può essere presentato ricorso in appello al Senato Accademico che decide in
via definitiva entro i successivi trenta giorni.
ART. 18
Lo studente che risulti eletto in due o più organi, deve comunicare al Rettore per iscritto, entro
dieci giorni dalla pubblicazione dell’esito delle votazioni, l’organo per il quale intende esercitare il
proprio mandato.
Gli studenti eletti che perdono la qualifica di studenti dell’Università degli Studi di Bergamo
(laureati, trasferiti, ecc…) hanno l’obbligo di segnalare immediatamente la loro posizione al Rettore
decadendo dall’incarico.
In casi di rinunzia o di perdita della qualità di eleggibile di uno degli eletti, gli subentra
automaticamente il primo dei non eletti, compreso nella medesima lista.
ART. 19
Gli eletti durano in carica un biennio accademico dalla data di proclamazione; il loro mandato
cessa nel momento in cui sono ufficialmente nominati gli eletti nelle votazioni successive.
Alla medesima scadenza cessano dall’ufficio anche coloro che siano subentrati agli eletti a norma
del precedente Art. 18.
Per gli studenti eletti nel Consiglio di Amministrazione dell’I.S.U. il mandato decorre dalla data di
nomina da parte della Giunta regionale lombarda.
ART. 20
Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento sarà tenuto conto delle norme delle leggi
elettorali vigenti, in quanto applicabili.
TITOLO II
CONSIGLIO DEGLI STUDENTI
ART. 21
Il Consiglio degli studenti è organo di rappresentanza degli studenti a livello d’Ateneo.
ART. 22
Le attribuzioni del Consiglio degli studenti sono definite dall’art. 20, commi 1, 2 e 3 del vigente
Statuto approvato con Decreto Rettorale n. 62213 del 14.09.1999.
ART. 23
Il Consiglio degli studenti è costituito con Decreto del Rettore ed è composto dagli studenti eletti
nei vari organi universitari (Consiglio di Amministrazione, Consigli di Facoltà, Senato Accademico,
Senato Accademico Integrato, Consigli di corso di laurea, Comitato per il potenziamento dell’attività
sportiva universitaria e Consiglio di Amministrazione dell’Istituto per il Diritto allo Studio
Universitario), a seguito delle elezioni studentesche indette biennalmente in conformità al
Regolamento di cui al precedente Titolo I.
ART. 24
Il Consiglio degli Studenti dura in carica due anni accademici e decade nel momento in cui sono
ufficialmente nominati gli eletti nelle votazioni successive.
ART. 25
Il Consiglio degli Studenti, nel corso della sua prima seduta, elegge tra i suoi componenti il
Presidente che lo rappresenta.
ART. 26
Il Presidente ha il compito di convocare il Consiglio, fissare l’ordine del giorno e presiedere i lavori
delle riunioni.
ART. 27
Il funzionamento del Consiglio degli studenti è garantito dall’art. 20, comma 5, del vigente Statuto.
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REGOLAMENTO DEGLI STUDENTI CON LE MODIFICHE PROPOSTE