Art. 136 – Montaggio e smontaggio Il datore di lavoro provvede a redigere di a mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio, in funzione della complessità del ponteggio scelto. Tale piano ... e' messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati. Il PiMUS è da redigere: Â p per il ponteggio p gg metallico fisso, indipendentemente da tempo di utilizzo, dimensioni, complessità e necessità di progetto progetto. Â per impalcati o altre opere provvisionali costruite con elementi di ponteggi metallici fissi. Â per un ponteggio t i realizzato li t con elementi in legno La legge non chiarisce i requisiti che deve possedere la persona competente a cui il datore di lavoro deve far redigere il PiMUS PiMUS. La normativa previgente sui ponteggi non richiede la presenza in impresa di persone con particolari competenze competenze. L’unica figura necessaria, è quella di un ingegnere o di un architetto abilitato bilit t alla ll lib libera professione f i per l’l’elaborazione l b i d dell progetto tt per i ponteggi realizzati difformemente dalla relazione di calcolo e del libretto di autorizzazione ministeriale. Si ritiene che il datore di lavoro deve realizzare questo documento con la massima perizia ed attenzione ricorrendo dove le particolarità del cantiere e del ponteggio da montare lo richiedano, alle professionalità dell’ingegnere o dell’architetto per la progettazione del ponteggio. art. 134 e Allegato XXII Contenuti minimi del PiMUS Nei cantieri in cui vengono utilizzati p ponteggi gg deve essere tenuta ed esibita a richiesta degli organi di vigilanza, copia della documentazione di cui al comma 6 dell’art. 131 (libretto di autorizzazione ministeriale e relazione tecnica) e copia del piano di montaggio e smontaggio (PIMUS), in caso di lavori in quota, i cui contenuti sono riportati nell’allegato XXII 1. Dati identificativi del luogo di lavoro; 2. Identificazione del datore di lavoro che procederà alle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio; 3. Identificazione della squadra di lavoratori, compreso il preposto, addetti alle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio; 4 4. Identificazione del ponteggio; Identificazione del ponteggio; 5. Disegno esecutivo del ponteggio; 6. Progetto del ponteggio, quando previsto; 7. Indicazioni generali per le operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio ("piano di applicazione generalizzata" capitolo 6 smontaggio del ponteggio ("piano di applicazione generalizzata" capitolo 6 dell'autorizzazione ministeriale): planimetria delle zone destinate allo stoccaggio e al montaggio del l i t i d ll d ti t ll t i l t i d l ponteggio, evidenziando, inoltre: delimitazione, viabilità, segnaletica, ecc., modalità di verifica e controllo del piano di appoggio del ponteggio (portata d l àd f ll d l d d l ( della superficie, omogeneità, ripartizione del carico, elementi di appoggio, ecc ) ecc.), modalità di tracciamento del ponteggio, impostazione della prima campata, , / p p , controllo della verticalità, livello/bolla del primo impalcato, distanza tra ponteggio (filo impalcato di servizio) e opera servita, ecc., descrizione dei DPI utilizzati nelle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio e loro modalità di uso, con / esplicito riferimento all'eventuale sistema di arresto caduta utilizzato ed ai relativi punti di ancoraggio, descrizione delle attrezzature adoperate nelle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio e loro modalità di installazione ed uso, misure di sicurezza da adottare in presenza, nelle vicinanze del ponteggio, di linee elettriche aeree nude in tensione, tipo e modalità di realizzazione degli ancoraggi, misure misure di sicurezza da adottare in caso di cambiamento delle di sicurezza da adottare in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche (neve, vento, ghiaccio, pioggia) p g pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio e dei lavoratori, p gg , misure di sicurezza da adottare contro la caduta di materiali e oggetti; e oggetti; 8. Illustrazione Illustrazione delle modalità di montaggio, trasformazione e delle modalità di montaggio, trasformazione e smontaggio, riportando le necessarie sequenze "passo dopo passo", nonché descrizione delle regole puntuali/specifiche da applicare durante le suddette operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio ("istruzioni e progetti particolareggiati"), con l'ausilio di elaborati esplicativi contenenti le ti l i ti") l' ili di l b ti li ti i t ti l corrette istruzioni, privilegiando gli elaborati grafici costituiti da schemi, disegni e foto; schemi, disegni e foto; 9. Descrizione delle regole da applicare durante l'uso del ponteggio; 10. Indicazioni delle verifiche da effettuare sul ponteggio prima del montaggio e durante l'uso (vedasi allegato XIX). In tutti i cantieri in cui si utilizzano ponteggi metallici deve essere tenuto il disegno esecutivo del ponteggio Sul disegno esecutivo devono essere riportati: 1) ll’indicazione indicazione del tipo di ponteggio utilizzato 2) generalità e firma del progettista (casi in cui serve il progetto) o della p persona competente p negli g altri casi 3) sovraccarichi massimi per mq di impalcato g appoggi pp gg e degli g ancoraggi gg 4)) indicazione degli Le eventuali modifiche del ponteggio devono essere subito riportate sul disegno. Il disegno esecutivo, nel caso in cui non sia allegato ad un progetto deve essere conforme agli schemi tipo riportati nel libretto di autorizzazione ministeriale. Esempi di schemi tipo autorizzati Colui che redige il PiMUS viene investito dell'incarico di firmare il disegno g esecutivo del p ponteggio gg nel caso in cui q questo ricada in una delle configurazioni previste dal libretto di autorizzazione ministeriale. (allegato XIX parte 2) Art. 125. (per ponteggi in legno) 4 L 4. L’altezza altezza dei montanti deve superare di almeno m 1 1,20 20 l’ultimo l ultimo impalcato; dalla parte interna dei montanti devono essere applicati correnti e tavola fermapiede a protezione esclusivamente dei lavoratori che operano sull’ultimo impalcato impalcato. Art. 138. (ponteggi metallici) 5. Sono ammesse deroghe alla disposizione di cui all’articolo 125, comma 4, a condizione che l’altezza dei montanti superi di almeno 1 metro l’ultimo l ultimo impalcato; Q Questa indicazione è stata fortemente voluta dai fabbricanti di ponteggi, infatti negli ultimi libretti di autorizzazione ministeriale si legge questo. Se si vuole affidare la protezione della caduta dal tetto al parapetto del ponteggio, questo dovrà essere oggetto di progettazione esecutiva Per l’assemblaggio di ponteggi in configurazioni non rientranti tra gli schemi tipo occorre seguire un progetto redatto da un tecnico abilitato - ingegnere o architetto. (art. 133 D.Lgs 81/2008) Il progetto deve comprendere: - Relazione di calcolo eseguito secondo le normative vigenti e le istruzioni approvate nel libretto di autorizzazione ministeriale - Disegno esecutivo Situazioni per le quali è necessario il progetto del ponteggio • Ponteggi con altezza oltre 20 m. Altezza misurata dal piano d'appoggio d appoggio delle basette all'estradosso all estradosso del piano di lavoro più alto. • Configurazione di montaggio non conforme agli schemi tipo riportati nel libretto di autorizzazione ministeriale • Configurazione di montaggio con un numero complessivo di impalcati superiore a quello riportato negli schemi tipo • Ancoraggi non distribuiti e/o realizzati conformemente alle indicazioni riportate negli schemi tipo o con soluzioni di pari efficacia a quelle riportate nel libretto di autorizzazione ministeriale Situazioni per le quali è necessario il progetto del ponteggio • Sovraccarico complessivo in proiezione verticale superiore a quello preso in considerazione nella verifica di stabilità del ponteggio p gg riportata p nel libretto di istruzioni allegato g al libretto di autorizzazione ministeriale • Superficie esposta all'azione del vento a quella presa in considerazione nella verifica di stabilità del ponteggio (solitamente questo si supera quando al ponteggio sono attaccati teli, g graticci, tabelloni e/o cartelloni)) • Nel caso di uso promiscuo di elementi di ponteggio non appartenenti ad una unica autorizzazione ministeriale PSC e PiMUS circa 2 metri PSC e PiMUS Il POS è il documento di valutazione dei rischi dell’impresa per lo specifico cantiere cantiere, pertanto deve essere elaborato da ogni singola impresa esecutrice nel rispetto dei contenuti minimi previsti dall’art. 3 dell’allegato XV del D.Lgs 81/2008. Il POS al suo interno deve contenere la valutazione dei rischi di tutte le attività. attività Nel caso in cui, tra le attività di lavoro dell’impresa esecutrice c’è anche quella del montaggio, uso e smontaggio di ponteggi, le stesse d devono essere valutate l t t all’interno ll’i t d dell POS e per ognii rischio i hi sii devono individuare le misure di prevenzione e protezione e le opportune procedure operative per la tutela della sicurezza. Il PIMUS non è un piano di analisi e di valutazione dei rischi , ma un piano operativo, p p eq quindi in sostanza è la principale misura di sicurezza per permettere il montaggio, uso e smontaggio del ponteggio in sicurezza. Il PIMUS è dunque una parte del POS Individuata la procedura da eseguire, nel caso in cui si utilizzino i DPI anticaduta, per il montaggio del ponteggio da parte degli operatori, addetti va determinato l’ancoraggio idoneo di questa struttura, t tt affinché ffi hé sia i sicura i anche h d dall punto t di vista i t statico t ti ed d in grado di trattenere, in caso di caduta libera verso il vuoto, gli operatori addetti. La sicurezza statica deve essere garantita in tutte le fasi transitorie di montaggio dei vari componenti del ponteggio ponteggio, conformemente alla successione cronologica con la quale viene assemblato, pertanto gli ancoraggi dovranno essere collocati e fissati progressivamente. Per ritenere il ponteggio, un punto di ancoraggio sicuro, atto a sostenere ll’operatore operatore in fase di caduta libera, è fondamentale conoscere il materiale di supporto supporto, al quale ancorarlo. Diversa è la resistenza che oppone un forato rispetto ad un fissaggio nel cordolo in c.a. Le modalità e le condizioni di impiego dei diversi ancoraggi di essi impiego, e la portata teorica, vengono specificate sui libretti dei ponteggi redatti dalle case produttrici produttrici. Si parla di portata teorica, in quanto la stessa non tiene conto della resistenza del materiale, t i l sull quale l potrebbero t bb essere impiegati Il valore di resistenza che assicura il materiale di supporto unitamente alla attrezzatura di fissaggio impiegata impiegata, deve essere confrontato con il valore dello scorrimento che si innesca nel sistema i t ancoraggio i tubo t b giunto i t utilizzato. La forza di scorrimento limite del nodo tubo giunto giunto, utilizzato per collegare il tassello (golfare ) al rostro ( moncone di tubo ) e fissato all’impalcatura col giunto “Dalmine”, è equivalente ad una forza di tiro pari a 5,5 5 5 – 5,8 5 8 kN kN. Quindi la scelta nell’effettuare il conto dei punti di ancoraggio necessari,, trova questo q valore come limite fisico da non superare nel calcolo, qualora i tasselli fissati nel muro assicurassero un valore di resistenza maggiore.