Art. 136 – Montaggio e
smontaggio
Il datore di lavoro provvede a
redigere
di
a mezzo di persona
competente un piano di montaggio,
uso e smontaggio, in funzione della
complessità del ponteggio scelto.
Tale piano ... e' messo a
disposizione del preposto addetto
alla sorveglianza e dei lavoratori
interessati.
Il PiMUS è da redigere:
 p
per il ponteggio
p
gg metallico
fisso, indipendentemente da tempo
di utilizzo, dimensioni, complessità e
necessità di progetto
progetto.
 per impalcati o altre opere
provvisionali costruite con
elementi di ponteggi metallici fissi.
 per un ponteggio
t
i realizzato
li
t
con elementi in legno
La legge non chiarisce i requisiti che deve possedere la persona
competente a cui il datore di lavoro deve far redigere il PiMUS
PiMUS.
La normativa previgente sui ponteggi non richiede la presenza in
impresa di persone con particolari competenze
competenze.
L’unica figura necessaria, è quella di un ingegnere o di un architetto
abilitato
bilit t alla
ll lib
libera professione
f
i
per l’l’elaborazione
l b
i
d
dell progetto
tt per i
ponteggi realizzati difformemente dalla relazione di calcolo e del
libretto di autorizzazione ministeriale.
Si ritiene che il datore di lavoro deve realizzare questo
documento con la massima perizia ed attenzione ricorrendo
dove le particolarità del cantiere e del ponteggio da montare lo
richiedano, alle professionalità dell’ingegnere o dell’architetto
per la progettazione del ponteggio.
art. 134 e Allegato XXII
Contenuti minimi del PiMUS
Nei cantieri in cui vengono
utilizzati p
ponteggi
gg deve essere
tenuta ed esibita a richiesta degli
organi di vigilanza, copia della
documentazione di cui al comma
6 dell’art. 131 (libretto di
autorizzazione ministeriale e
relazione tecnica) e copia del
piano di montaggio e smontaggio
(PIMUS), in caso di lavori in
quota, i cui contenuti sono
riportati nell’allegato XXII
1.
Dati identificativi del luogo di lavoro;
2.
Identificazione del datore di lavoro che procederà alle
operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o
operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio;
3.
Identificazione della squadra di lavoratori, compreso il preposto, addetti alle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio;
4
4.
Identificazione del ponteggio;
Identificazione del ponteggio;
5.
Disegno esecutivo del ponteggio;
6.
Progetto del ponteggio, quando previsto;
7. Indicazioni generali per le operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio ("piano di applicazione generalizzata" capitolo 6
smontaggio del ponteggio ("piano di applicazione generalizzata" capitolo 6 dell'autorizzazione ministeriale):
ƒ
planimetria delle zone destinate allo stoccaggio e al montaggio del l i t i d ll
d ti t ll t
i
l
t i d l
ponteggio, evidenziando, inoltre: delimitazione, viabilità, segnaletica, ecc.,
ƒ
modalità di verifica e controllo del piano di appoggio del ponteggio (portata d l àd
f
ll d l
d
d l
(
della superficie, omogeneità, ripartizione del carico, elementi di appoggio, ecc )
ecc.),
ƒ
modalità di tracciamento del ponteggio, impostazione della prima campata, ,
/
p
p
,
controllo della verticalità, livello/bolla del primo impalcato, distanza tra ponteggio (filo impalcato di servizio) e opera servita, ecc.,
ƒ
descrizione dei DPI utilizzati nelle operazioni di montaggio e/o
trasformazione e/o smontaggio del ponteggio e loro modalità di uso, con /
esplicito riferimento all'eventuale sistema di arresto caduta utilizzato ed ai relativi punti di ancoraggio,
ƒ descrizione delle attrezzature adoperate nelle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio e loro modalità di installazione ed uso,
ƒ misure di sicurezza da adottare in presenza, nelle vicinanze del ponteggio, di linee elettriche aeree nude in tensione,
ƒ tipo e modalità di realizzazione degli ancoraggi,
ƒ misure
misure di sicurezza da adottare in caso di cambiamento delle di sicurezza da adottare in caso di cambiamento delle
condizioni meteorologiche (neve, vento, ghiaccio, pioggia) p g
pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio e dei lavoratori,
p
gg
,
ƒ misure di sicurezza da adottare contro la caduta di materiali e oggetti;
e oggetti;
8. Illustrazione
Illustrazione delle modalità di montaggio, trasformazione e delle modalità di montaggio, trasformazione e
smontaggio, riportando le necessarie sequenze "passo dopo passo", nonché descrizione delle regole puntuali/specifiche da
applicare durante le suddette operazioni di montaggio e/o
trasformazione e/o smontaggio ("istruzioni e progetti particolareggiati"), con l'ausilio di elaborati esplicativi contenenti le ti l
i ti")
l' ili di l b ti
li ti i
t
ti l
corrette istruzioni, privilegiando gli elaborati grafici costituiti da schemi, disegni e foto;
schemi, disegni e foto;
9. Descrizione delle regole da applicare durante l'uso del ponteggio;
10. Indicazioni delle verifiche da effettuare sul ponteggio prima del montaggio e durante l'uso (vedasi allegato XIX).
In tutti i cantieri in cui si utilizzano ponteggi metallici deve
essere tenuto il disegno esecutivo del ponteggio
Sul disegno esecutivo devono essere riportati:
1) ll’indicazione
indicazione del tipo di ponteggio utilizzato
2) generalità e firma del progettista (casi in cui serve il progetto)
o della p
persona competente
p
negli
g altri casi
3) sovraccarichi massimi per mq di impalcato
g appoggi
pp gg e degli
g ancoraggi
gg
4)) indicazione degli
Le eventuali modifiche del ponteggio devono essere subito riportate
sul disegno.
Il disegno esecutivo, nel caso in cui non sia allegato ad un progetto
deve essere conforme agli schemi tipo riportati nel libretto di
autorizzazione ministeriale.
Esempi di schemi tipo autorizzati
Colui che redige il PiMUS viene investito dell'incarico di firmare il
disegno
g esecutivo del p
ponteggio
gg nel caso in cui q
questo ricada in una
delle configurazioni previste dal libretto di autorizzazione ministeriale.
(allegato XIX parte 2)
Art. 125. (per ponteggi in legno)
4 L
4.
L’altezza
altezza dei montanti deve superare di almeno m 1
1,20
20 l’ultimo
l ultimo
impalcato; dalla parte interna dei montanti devono essere applicati
correnti e tavola fermapiede a protezione esclusivamente dei
lavoratori che operano sull’ultimo impalcato
impalcato.
Art. 138. (ponteggi metallici)
5. Sono ammesse deroghe alla disposizione di cui all’articolo 125,
comma 4, a condizione che l’altezza dei montanti superi di almeno
1 metro l’ultimo
l ultimo impalcato;
Q
Questa
indicazione è stata fortemente voluta dai fabbricanti di
ponteggi, infatti negli ultimi libretti di autorizzazione ministeriale si
legge questo.
Se si vuole affidare la protezione della caduta dal tetto al parapetto del
ponteggio, questo dovrà essere oggetto di progettazione esecutiva
Per l’assemblaggio di ponteggi in configurazioni non rientranti tra
gli schemi tipo occorre seguire un progetto redatto da un tecnico
abilitato - ingegnere o architetto. (art. 133 D.Lgs 81/2008)
Il progetto deve comprendere:
- Relazione di calcolo eseguito secondo le normative vigenti
e le istruzioni approvate nel libretto di autorizzazione
ministeriale
- Disegno esecutivo
Situazioni per le quali è necessario il progetto del ponteggio
•
Ponteggi con altezza oltre 20 m. Altezza misurata dal piano
d'appoggio
d
appoggio delle basette all'estradosso
all estradosso del piano di lavoro più
alto.
•
Configurazione di montaggio non conforme agli schemi tipo
riportati nel libretto di autorizzazione ministeriale
•
Configurazione di montaggio con un numero complessivo di
impalcati superiore a quello riportato negli schemi tipo
•
Ancoraggi non distribuiti e/o realizzati conformemente alle
indicazioni riportate negli schemi tipo o con soluzioni di pari
efficacia a quelle riportate nel libretto di autorizzazione
ministeriale
Situazioni per le quali è necessario il progetto del ponteggio
•
Sovraccarico complessivo in proiezione verticale superiore a
quello preso in considerazione nella verifica di stabilità del
ponteggio
p
gg riportata
p
nel libretto di istruzioni allegato
g
al libretto
di autorizzazione ministeriale
•
Superficie esposta all'azione del vento a quella presa in
considerazione nella verifica di stabilità del ponteggio
(solitamente questo si supera quando al ponteggio sono
attaccati teli, g
graticci, tabelloni e/o cartelloni))
•
Nel caso di uso promiscuo di elementi di ponteggio non
appartenenti ad una unica autorizzazione ministeriale
PSC e PiMUS
circa
2 metri
PSC e PiMUS
Il POS è il documento di valutazione dei rischi dell’impresa per lo
specifico cantiere
cantiere, pertanto deve essere elaborato da ogni singola
impresa esecutrice nel rispetto dei contenuti minimi previsti dall’art. 3
dell’allegato XV del D.Lgs 81/2008. Il POS al suo interno deve
contenere la valutazione dei rischi di tutte le attività.
attività
Nel caso in cui, tra le attività di lavoro dell’impresa esecutrice c’è
anche quella del montaggio, uso e smontaggio di ponteggi, le stesse
d
devono
essere valutate
l t t all’interno
ll’i t
d
dell POS e per ognii rischio
i hi sii
devono individuare le misure di prevenzione e protezione e le
opportune procedure operative per la tutela della sicurezza.
Il PIMUS non è un piano di analisi e di valutazione dei rischi , ma un
piano operativo,
p
p
eq
quindi in sostanza è la principale misura di
sicurezza per permettere il montaggio, uso e smontaggio del
ponteggio in sicurezza.
Il PIMUS è dunque una parte del POS
Individuata la procedura da eseguire, nel caso in cui si utilizzino i
DPI anticaduta, per il montaggio del ponteggio da parte degli
operatori, addetti va determinato l’ancoraggio idoneo di questa
struttura,
t tt
affinché
ffi hé sia
i sicura
i
anche
h d
dall punto
t di vista
i t statico
t ti ed
d
in grado di trattenere, in caso di caduta libera verso il vuoto,
gli operatori addetti.
La sicurezza statica deve essere garantita in tutte le fasi
transitorie di montaggio dei vari componenti del ponteggio
ponteggio,
conformemente alla successione cronologica con la quale viene
assemblato, pertanto gli ancoraggi dovranno essere collocati
e fissati progressivamente.
Per ritenere il ponteggio, un
punto di ancoraggio sicuro,
atto a sostenere ll’operatore
operatore in
fase di caduta libera, è
fondamentale conoscere il
materiale di supporto
supporto, al quale
ancorarlo.
Diversa è la resistenza che
oppone un forato rispetto ad
un fissaggio nel cordolo in c.a.
Le modalità e le condizioni di
impiego dei diversi ancoraggi di essi
impiego,
e la portata teorica, vengono
specificate sui libretti dei ponteggi
redatti dalle case produttrici
produttrici. Si parla
di portata teorica, in quanto la stessa
non tiene conto della resistenza del
materiale,
t i l sull quale
l potrebbero
t bb
essere impiegati
Il valore di resistenza che
assicura il materiale di supporto
unitamente alla attrezzatura di
fissaggio impiegata
impiegata, deve essere
confrontato con il valore dello
scorrimento che si innesca nel
sistema
i t
ancoraggio
i tubo
t b giunto
i t
utilizzato.
La forza di scorrimento limite del nodo tubo giunto
giunto, utilizzato per
collegare il tassello (golfare ) al rostro ( moncone di tubo ) e fissato
all’impalcatura col giunto “Dalmine”, è equivalente ad una forza di
tiro pari a 5,5
5 5 – 5,8
5 8 kN
kN.
Quindi la scelta nell’effettuare il conto dei punti di ancoraggio
necessari,, trova questo
q
valore come limite fisico da non
superare nel calcolo, qualora i tasselli fissati nel muro
assicurassero un valore di resistenza maggiore.
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Il PIMUS