sava:
sava
SEMINARIO DI STUDIO
IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA
Torino, 5-7 Giugno 2001
Modulo Formativo: Diritti e Doveri dei Lavoratori
Giuseppe Sava
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
I.N.F.N Sezione di Catania e G.C. Di Messina
Questo modulo formativo e’ frutto dell’esperienza
maturata nell’ambito degli “Incontri sulla Sicurezza”,
promossi in qualità di RLS, e nel quotidiano svolgimento
delle attività connesse alla figura stessa.
5/6/2001 -
Torino, Seminario sulla Sicurezza,
G.Sava: Diritti e Doveri dei
2
OBIETTIVI:
Perseguire un buon livello di conoscenza della
legislazione da parte dei lavoratori al fine di:
Migliorare il livello di sicurezza della propria
attività lavorativa.
Evitare di incorrere nei rigori della legge
5/6/2001 -
Torino, Seminario sulla Sicurezza,
G.Sava: Diritti e Doveri dei
3
Figure coinvolte nel circuito della sicurezza
aziendale (Decreto Leg.vo 626/94 e s.m.)





Datore di Lavoro.
Responsabile del S.P.P.
Preposti
Lavoratori
Rappresentante dei Lavoratori per la
Sicurezza (RLS)
5/6/2001 -
Torino, Seminario sulla Sicurezza,
G.Sava: Diritti e Doveri dei
4
Art. 5
Obblighi dei lavoratori
 1)Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della
propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su
cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente
alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
 2)In particolare i lavoratori:
 a) osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai
dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
 b) utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le
sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di
lavoro, nonche’ i dispositivi di sicurezza;
 c) utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro
disposizione;
 d) segnalano immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le
deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere b) e c), nonche’ le
altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza,
5/6/2001 -
Torino, Seminario sulla Sicurezza,
G.Sava: Diritti e Doveri dei
5
 adoperandosi direttamente, in caso d’urgenza, nell’ambito delle loro
competenze e possibilita’, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli,
dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
 e) non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di
sicurezza o di segnalazione o di controllo;
 f) non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono
di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza
propria o di altri lavoratori;
 g) si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti.
 h) contribuiscono, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti,
all’adempimento di tutti gli obblighi imposti dall’autorita’ competente o
comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori
durante il lavoro.
5/6/2001 -
Torino, Seminario sulla Sicurezza,
G.Sava: Diritti e Doveri dei
6
Art. 12
Prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori, pronto socc.
 ...3) I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare
la designazione. [nota: si riferisce all’art. 4, comma 5: Il datore di
lavoro adotta le misure necessarie per la sicurezza e per la salute dei
lavoratori, e in particolare: a) designa preventivamente i lavoratori
incaricati della attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta
antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e
immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione
dell’emergenza; ...]
5/6/2001 -
Torino, Seminario sulla Sicurezza,
G.Sava: Diritti e Doveri dei
7
Art. 14
Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato
 1) Il lavoratore che, in caso di pericolo grave ed immediato e che non
può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro ovvero da una zona
pericolosa non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da
qualsiasi conseguenza dannosa.
 2) Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nella
impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, prende
misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non può subire
pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave
negligenza.
5/6/2001 -
Torino, Seminario sulla Sicurezza,
G.Sava: Diritti e Doveri dei
8
Art. 39
Obblighi dei Lavoratori
 1) I lavoratori si sottopongono ai programmi di formazione o di
addestramento eventualmente organizzati dal datore di lavoro.
 2) I lavoratori utilizzano le attrezzature di lavoro messe a loro
disposizione conformemente all’informazione, alla formazione ed
all’addestramento ricevuti.
 3) I lavoratori:

a) hanno cura delle attrezzature di lavoro messe a loro disposizione;

b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa;

c) segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al
preposto qualsiasi difetto od inconveniente da essi rilevato nelle
attrezzature messe a loro disposizione.
5/6/2001 -
Torino, Seminario sulla Sicurezza,
G.Sava: Diritti e Doveri dei
9
Art. 44
Obblighi dei lavoratori
(Uso dei Dispositivi di Protezione Individuali)
 1) I lavoratori si sottopongono al programma di formazione e
addestramento organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenuti
necessari ai sensi dell’art.43, commi 4, (lettera g), e 5.
 2) I lavoratori utilizzano i DPI messi a loro disposizione
conformemente all’informazione e alla formazione ricevute e
all’addestramento eventualmente organizzato.
 3) I lavoratori:

a) hanno cura dei DPI messi a loro disposizione.

b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa.
 4) Al termine dell’utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali
in materia di riconsegna dei DPI.
 5) I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al
dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato
nei DPI messi a loro disposizione.
5/6/2001 -
Torino, Seminario sulla Sicurezza,
G.Sava: Diritti e Doveri dei
10
Art. 67
Protezione da agenti cancerogeni
Esposizione non prevedibile
 1) Se si verificano eventi non prevedibili o incidenti che possono
comportare un’esposizione anomala dei lavoratori, il datore di lavoro
adotta quanto prima misure appropriate per identificare e rimuovere la
causa dell’evento e ne informa i lavoratori e il rappresentante per la
sicurezza.
 2) I lavoratori devono abbandonare immediatamente l’area interessata,
cui possono accedere soltanto gli addetti agli interventi di riparazione
ed ad altre operazioni necessarie, indossano idonei indumenti
protettivi e dispositivi di protezione delle vie respiratorie, messi a loro
disposizione dal datore di lavoro...
 3) ...
5/6/2001 -
Torino, Seminario sulla Sicurezza,
G.Sava: Diritti e Doveri dei
11
Art. 84
Protezione da agenti biologici.
Misure d’emergenza.
 1) Se si verificano incidenti che possono provocare la dispersione
nell’ambiente di un agente biologico appartenente ai gruppi 2,3 o 4, i
lavoratori devono abbandonare immediatamente la zona interessata,
cui possono accedere soltanto quelli addetti ai necessari interventi, con
l’obbligo di usare gli idonei mezzi di protezione.
 2) Il datore di lavoro informa al più presto l’organo di vigilanza
territorialmente competente, nonchè i lavoratori ed il rappresentante
per la sicurezza, dell’evento, delle cause che lo hanno determinato e
delle misure che intende adottare, o che ha già adottato, per porre
rimedio alla situazione creatasi.
 3) I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al
dirigente o al preposto, qualsiasi infortunio o incidente relativo all’uso
di agenti biologici.
5/6/2001 -
Torino, Seminario sulla Sicurezza,
G.Sava: Diritti e Doveri dei
12
Art. 93
Contravvenzioni commesse dai lavoratori.
 1) I lavoratori sono puniti:
 a) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da lire
quattrocentomila a lire un milione e duecentomila per la violazione
degli artt.:
5, comma 2;
12, comma 3, primo periodo;
39;
44;
84, commi 1 e 3;
 b) con l’arresto fino a quindici giorni o con l’ammenda da lire
duecentomila a lire seicentomila per la violazione degli artt.:
67, comma 2;
84, comma 1.
5/6/2001 -
Torino, Seminario sulla Sicurezza,
G.Sava: Diritti e Doveri dei
13
Ulteriori riferimenti legislativi:
Codice Penale
Omissione per dolo ( provocare una situazione di pericolo volontariamente)
Art. 437
Chiunque omette di collocare impianti o segnali destinati a prevenire disastri
o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la
reclusione da sei mesi a cinque anni. Se dal fatto deriva un disastro o un
infortunio, la pena e’ della reclusione da tre a dieci anni.
5/6/2001 -
Torino, Seminario sulla Sicurezza,
G.Sava: Diritti e Doveri dei
14
Omissione per colpa (trascuratezza, ignoranza, negligenza, imprudenza)
Art. 451
Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili
apparecchi o altri mezzi destinati all’estinzione di un incendio, o al salvataggio
o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione
fino a un anno o con la multa da lire quarantamila a duecentomila.
5/6/2001 -
Torino, Seminario sulla Sicurezza,
G.Sava: Diritti e Doveri dei
15
CONCLUSIONI
Il rispetto delle norme a carico dei Lavoratori in materia
di sicurezza non e’ solo un obbligo di legge, ma anche un
dovere morale nei confronti di se stessi, dei colleghi di
lavoro ed, in ultima analisi, anche dei propri cari.
5/6/2001 -
Torino, Seminario sulla Sicurezza,
G.Sava: Diritti e Doveri dei
16
Scarica

sava