CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI AREA PIANIFICAZIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO MOBILITA E VIABILITA DIREZIONE AUTORIZZAZIONE E CONTROLLO DEL TRASPORTO Prot. n._______ del____/____/_____ Oggetto: Centro Revisioni T.F.G. Motors di Di Maio Francesco & Riccio Tiziano (già AUTO OK snc) – Revoca autorizzazione alle operazioni di revisione. IL DIRIGENTE (dott. Giovanni Testa) Premesso che - le Province sono competenti al rilascio ed alla revoca delle autorizzazioni alle operazioni di revisione ai sensi dell’art.80 del Codice della Strada; - la Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” disciplina la costituzione e l’ordinamento delle città metropolitane, tra cui, ai sensi del comma 5, dell’art. 1, la Città Metropolitana di Napoli, stabilendo che la stessa subentri all’omonima Provincia dall’1 gennaio 2015 in tutti i rapporti attivi e passivi e ne eserciti le funzioni; - la società T.F.G. Motors di Di Maio Francesco & Riccio Tiziano (già AUTO OK snc) è titolare di autorizzazione l’autorizzazione n. 222 del 28/11/2006 alle operazioni di revisione ai sensi dell’art.80, comma8 del Codice della Strada; - che con nota 18/372 del 22.04.2015 (acquisita al protocollo dell’Ente al n. 0068714 del 28.04.2015), il Comando Provinciale dei Carabinieri di Napoli ha trasmesso relazione sull’esito del controllo effettuato in data 08.04.2015 presso la sede operativa della succitata società T.F.G. Motors di Di Maio Francesco & Riccio Tiziano (già AUTO OK snc), al termine del quale venivano contestati al sig. RICCIO Viviano, responsabile tecnico del centro di revisione, i reati di cui all'articolo 481 del codice penale. e quant'altro si ravvisa dalla lettura degli atti per i fatti di seguito riportati: "In data 08.04.2015, verso le ore 12,15, su disposizione del nostro Comando ci recavamo presso il centro revisioni denominato " T.F.G. MOTORS S.N.C. di DI MAlO Francesco & Riccio Tiziano" già autorizzato "AUTO OK SNC" con cambio di denominazione in corso avvenuto dopo l’anno 2006, 1 Città Metropolitana di Napoli - determinazione dirigenziale n. 4113 del 18/06/2015 DETERMINAZIONE N.________________ DEL _____________________ - con nota prot. 0072642 del 5.05.2015 - regolarmente notificata alla parte - la Città Metropolitana di Napoli comunicava alla società T.F.G. Motors di Di Maio Francesco & Riccio Tiziano (già AUTO OK snc) l’avvio del procedimento per la revoca dell’autorizzazione nelle operazioni di revisione, con l’avviso che il centro di revisione avrebbe potuto presentare memorie scritte e documenti che sarebbero stati oggetto di valutazione ai fini del procedimento in corso e che in assenza di controdeduzioni o nell’ipotesi di controdeduzioni ritenute insufficienti, si sarebbe proceduto alla revoca della predetta autorizzazione; 2 Città Metropolitana di Napoli - determinazione dirigenziale n. 4113 del 18/06/2015 ubicato in Napoli alla via Aspromonte n. 15/ A-B, al fine di effettuare un controllo amministrativo. Giunti sul posto, notavamo un uomo all'interno di un gabbiotto adibito ad ufficio impegnato a inserire alcuni dati in un PC, intimavamo allo stesso di interrompere quello che stava facendo, in quanto avevamo notato il banco prova adibito alle revisioni delle autovetture vuoto, mentre sul monitor del PC della predetta postazione, risultava invece in atto una revisione di un'autovettura Fiat Panda targata EC110FR. La persona veniva identificata in RICCIO Viviano (omissis), quale responsabile tecnico del suddetto centro di revisioni, il quale riferiva che aveva appena finito di effettuare la prescritta visita di revisione dell'autovettura largata EC110FR come effettivamente potevamo accertare dalla schermata aperta sul PC PRENOTAZIONE, veicolo che però come già constatato non stava sul prescritto ponte e neanche nelle immediate adiacenze del centro revisioni o della via Aspromonte. Dopo aver accertato quanto sopra riportato, provvedevamo al controllo amministrativo, il cui interessato ci mostrava: 1) l’ISCRIZIONE nella sezione ordinaria della camera di commercio di Napoli (NA) della Società T.F.G. MOTORS S.N.C. di DI MAIO Francesco & RICCIO Tiziano (già autorizzato AUTO OK SNC) a far data dal 30.11.1997 della quale è socio amministratore unico RICCIO Tiziano, nato a Napoli (NA) il 17.05.1974, residente a Melito di Napoli alla via Circumvallazione esterna 20/A; 2) "'AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI CENTRO DI REVISIONE" con codice N/VA Y8, rilasciata dalla Provincia di Napoli Area Trasporti e Mobilità in data 28.11.2006; 3) l’AUTORIZZAZIONE SANITARIA" avente numero Prot. 491 del 17.07.2014 rilasciata dall' A.S.L. Napoli l del Comune di Napoli (NA), con scadenza di validità in data 31.12.2016 4) la "NOMINA RESPONSABILE TECNICO" rilasciata dalla Provincia di Napoli Area Trasporti e Mobilità con Prot.5849 del 28.11.2006; 5) il REGISTRO DEI VEICOLI sottoposti a revisione giornaliera, da dove si evinceva che nella mattinata erano state effettuate 11 (undici) visite di revisione. Durante la fase del suddetto controllo, notavamo che risultava in stampa il cedolino modello I.P.Z.S. TT956 della M.T.C.T. relativo al veicolo targata EC110FR avente esito revisione regolare riportante il seguente nr. di antifalsificazione NAA Y80BKM2D, nonché il referto inerente l'avvenuta revisione avente esito positivo sempre relativo al veicolo targato EC110OFR con richiesta di revisione nr. 1082 avente inizio visita e prova alle ore 11.58:58 e fine alle ore 12.21 :34. Inoltre, nella postazione del PC dove era stato notato al nostro ingresso il sig. RICCIO Viviano, constatavamo collegato al PC oltre alla consueta chiave USB di memoria adibita al Backup del programma utilizzato per la revisione dei veicoli, un'ulteriore chiave USB marca EMTEC di 4 GB di colore nero contenente' il programma denominato Frenimctc2 utilizzato per la modifìca manuale dei parametri dei referti delle revisioni. Nella fattispecie tale programma veniva adoperato in parallelo con il programma MMB utilizzato per la revisione dei veicolo, cioè dopo aver inserito tutti i dati relativi al veicolo da sottoporre a revisione, utilizzava il programma Frenimctc2 della chiavetta USB inserendo manualmente tutti i parametri dei vari veicoli senza la presenza degli stessi sul banco prova, favorendo in tal modo la revisione con esito regolare.Per quanto sopra in narrativa ponevamo sotto sequestro penale con verbale allegato, il desktop del PC modello KEY TECK, la chiavetta USB marca EMTEC, la carta di circolazione relativa al veicoli Fiat Panda tg. EC110FR, cedolino modello I.P.Z.S. - TT956 della M.T.C.T. relativo al veicolo targata EC110PR e il referto tecnico giornaliero inerente il veicolo Fiat Panda targata EC I 10FR.. Dopo tali contestazioni, effettuate in presenza del signor RICCIO Viviano, veniva anche reso edotto del suo deferimento in stato di libertà alla competente A.G. per violazione dell'articolo 481 dei Codice Penale poiché effettuava falsa visita di revisione riportata sul referto tecnico sottoscritti dal medesimo in favore dell'autovettura Fiat Panda targata ECI10FR.---/ - nessun riscontro è stato prodotto dal centro di revisione in argomento circa le gravi irregolarità contestate nell’attività di revisione dei veicoli; Atteso che - l’art.80 del Codice della Strada sanziona il venir meno del rapporto fiduciario tra affidatario del servizio di revisione ed autorità preposta ai controlli sia in presenza di più irregolarità, sia in presenza anche di un unico grave episodio tale da giustificare il venir meno di affermato che nell’interpretazione della disposizione il dato letterale, che collega la revoca della concessione a più di un controllo ed a più di una revisione, va a coincidere con la "ratio" della norma, che è individuabile nella esigenza di sanzionare il venir meno del rapporto fiduciario che deve sorreggere l'affidamento dei compiti di revisione già di competenza pubblica ad imprese private e che non può che cessare a seguito di reiterate violazioni delle prescrizioni in proposito dettate o a seguito di un eclatante episodio idoneo a dimostrare di per sé il venir meno di detto rapporto. 80 dimostra A conferma di detta ricostruzione della ratio della norma, anche il XVI comma dell'art. la fondatezza della suddetta ricostruzione sistematica, atteso che esso sanziona con la cancellazione dal registro di cui al comma VIII l'accertamento della falsità della certificazione di revisione, che incontrovertibilmente costituisce una singola violazione, ma di rilevante gravità, delle disposizioni al riguardo. In tal senso va anche il Regolamento della Città Metropolitana di Napoli che, all’art. 24, stabilisce che “l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di revisione è revocata quando venga accertato e comunicato alla competente struttura in materia di trasporti della provincia dall’Ufficio della Motorizzazione Civile competente per territorio, da forze dell’ordine, organi di polizia e/o da altre amministrazioni che l'impresa o il consorzio (omissis) b) effettua le revisioni in difformità dalle vigenti prescrizioni ovvero anche una sola di particolare gravità;” - un provvedimento di diniego o di revoca di una precedente autorizzazione - ivi compreso l’esercizio dell’attività di revisione veicoli - non può fondarsi esclusivamente sulla accertata responsabilità del soggetto titolare dell’autorizzazione in sede penale, essendo al riguardo indispensabile che l’Amministrazione Pubblica compia un’autonoma valutazione dei fatti (su cui è stato fondato l’accertamento della responsabilità penale), per stabilirne la loro rilevanza ai fini del giudizio di affidabilità del titolare dell’autorizzazione. Subordinare un provvedimento amministrativo di revoca al solo esito di un accertamento penale definitivo ingiustificatamente riduttivo, risulterebbe e tale da sottrarre ai necessari interventi sanzionatori a tutela dell’interesse pubblico e degli utenti, situazioni che obiettivamente evidenziano la mancanza di elementi di correttezza e probità indispensabili per lo svolgimento dell’attività di revisione, tenuto 3 Città Metropolitana di Napoli - determinazione dirigenziale n. 4113 del 18/06/2015 detto rapporto fiduciario. In effetti, sul punto, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1622/11, ha conto anche del ruolo riconosciuto dal Codice della Strada alle officine autorizzate. In effetti il potere di agire da parte della P.A. può - ed in taluni casi deve - prescindere dalla definizione del procedimento penale. In effetti un conto è la colpevolezza di rilievo penale (da verificare nelle sedi giurisdizionali a ciò preposte), altro è l’accertamento amministrativo, finalizzato all’irrogazione di misure di tipo sanzionatorio, sempre proiettate nel quadro dinamico di un’azione correttiva di buon andamento, che miri alla salvaguardia de gli interessi pubblici in pericolo. La circostanza che tali fatti debbano essere oggetto di valutazione dall’Amministrazione, al fine di appurarne la rilevanza rende secondaria l’altra circostanza che gli stessi debbano seguire un diverso iter nel corso del processo penale, ciò attenendo al diverso aspetto dell’accertamento della responsabilità penale degli imputati ai fini dell’irrogazione della pena. Va inoltre sottolineato come il procedimento in argomento non è fondato esclusivamente sulla notizia di reato, bensì si basa sulla valutazione di obiettiva gravità dei fatti oggetto dell’imputazione, in funzione degli specifici interessi pubblici sottesi all’esercizio dell’attività di revisione, trattandosi di atti consistiti in cc.dd. revisioni a libretto (false attestazioni di revisioni). - va sottolineata infine quella che è la funzione pubblica che ricopre il responsabile tecnico di un centro di revisione; i commi da 4 a 6 del citato art. 80 del Codice della Strada prevedono, rispettivamente, l’obbligo del responsabile tecnico di svolgere la propria attività in maniera continuativa presso la sede operativa (comma 4), l’obbligo del medesimo soggetto di presenziare a tutte le operazioni di verifica e di certificare personalmente tutte le fasi che costituiscono le citate operazioni, in qualità di soggetto responsabile (comma 5), la possibilità che l’impresa possa chiedere la nomina di più di un responsabile tecnico (comma 6). Il responsabile tecnico per le operazioni di revisione è dunque un pubblico ufficiale in quanto l'attività consiste nell'effettuazione e nell'attestazione di avvenuta revisione dei veicoli, funzione che è disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e viene espletata mediante l'esercizio di poteri certificativi (attestazione di revisione indicata nell'etichetta adesiva apposta sulla carta di circolazione e registrazione operata nel sistema telematico MCTC-Net connesso al Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti); Tenuto conto che - l’art.80 del Codice della Strada sanziona quindi il venir meno del rapporto fiduciario tra affidatario del servizio di revisione ed autorità preposta ai controlli sia in presenza di più irregolarità, sia in presenza anche di un unico grave episodio tale da giustificare il venir meno di detto rapporto fiduciario; 4 Città Metropolitana di Napoli - determinazione dirigenziale n. 4113 del 18/06/2015 in relazione agli interessi pubblici sottesi all’esercizio dell’attività di revisione degli autoveicoli, - la condotta imputata a carico della società T.F.G. Motors di Di Maio Francesco & Riccio Tiziano integra una significativa violazione delle regole che presiedono al corretto espletamento dell’attività di revisione degli autoveicoli a motore, preordinata ad assicurare la serietà degli accertamenti e a garantire la circolazione delle automobili in condizioni di sicurezza per i possessori e per gli altri utenti della strada, tale da comportare il venir meno del rapporto fiduciario che deve sorreggere l'affidamento dei compiti di revisione ( già di competenza pubblica) ad imprese private; - che il responsabile tecnico di un centro di revisione riveste la qualità di pubblico ufficiale veicoli - rappresenta una funzione che è disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e che si esplica mediante l'esercizio di poteri certificativi. Egli non è dunque un semplice operatore del centro di revisione, ma è colui che, in ragione della sua competenza professionale, assume il compito di verificare l’idoneità tecnica del veicolo; - l’attività irregolare di revisione veicoli esercitata dalla società T.F.G. Motors di Di Maio Francesco & Riccio Tiziano risulta accertata da fonti cc.dd. “qualificate”, in ragione della specificità dei fatti indicati ed imputati ai soggetti, accompagnati anche dall’indicazione ed acquisizione delle fonti di prova; Preso atto - dunque della rilevante irregolarità riscontrata dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Napoli, che ha trasmesso relazione sull’esito del controllo effettuato in data 08.04.2015 presso la succitata società T.F.G. Motors di Di Maio Francesco & Riccio Tiziano; - che l’articolo 80, comma 11, del Codice della Strada prevede che l’autorizzazione ad esercitare l’attività di revisione veicoli deve essere revocata nel caso in cui si accerti che la revisione del veicolo sia stata effettuata in difformità dalle prescrizioni vigenti; Ritenuto - che l’attività irregolare di revisione emersa a carico del Centro di Revisione T.F.G. Motors di Di Maio Francesco & Riccio Tiziano integri la fattispecie di operazioni di revisione in difformità dalle prescrizioni vigenti, prevista e sanzionata con la revoca dall’art. 80, comma 11 del Codice della Strada; - che sussista quindi l’interesse pubblico a che non prosegua nella delicata attività di revisione degli autoveicoli chi abbia tentato di far superare il controllo di revisione ad un veicolo in realtà assente dalla propria struttura; 5 Città Metropolitana di Napoli - determinazione dirigenziale n. 4113 del 18/06/2015 in quanto l'attività svolta - consistente nell'effettuazione e nell'attestazione di avvenuta revisione dei - che l’attività irregolare di revisione veicoli riscontrata dai Carabinieri ha determinato il venir meno del requisito dell’affidabilità e del rapporto fiduciario che legano l’esercente detta attività e l’amministrazione concedente (Provincia/Città Metropolitana ); - di dover quindi procedere, per quanto di competenza, alla revoca dell’autorizzazione 293 del 4.08.2011 per lo svolgimento delle operazioni di revisione rilasciata alla società T.F.G. Motors di Di Maio Francesco & Riccio Tiziano snc., ai sensi del succitato art.80, comma 11 del Codice della Strada; - di prendere atto di quanto esposto, che qui si intende integralmente riportato anche se non materialmente trascritto; - per la conseguenza, di revocare alla società T.F.G. Motors di Di Maio Francesco & Riccio Tiziano - P.Iva 07152580630, iscritta al numero REA 584898 della C.C.I.A.A. di Napoli, con sede operativa in Napoli alla via Aspromonte 15/A/B – l’autorizzazione n. 222 del 28/11/2006 alle operazioni di revisione, per mancato rispetto delle modalità di revisione ai sensi dell’art. 80, comma 11 del Codice della Strada; - di notificare il presente provvedimento al legale rappresentante pro tempore; - di trasmettere copia del presente provvedimento agli Uffici della Motorizzazione Civile ed ai carabinieri del Comando provinciale di Napoli; - di autorizzare il personale abilitato della Direzione a disattivare il collegamento al CED del Ministero dei Trasporti a far data dall’avvenuta notifica del presente provvedimento, ai sensi dell’art.21/Bis della legge 241/90 e ss.mm.ii. Copia del presente provvedimento viene inoltrato alla Segreteria Generale per la registrazione e per l'acquisizione alla raccolta dei provvedimenti dell'Ente. Il Funzionario Dott. Ferdinando Vicinanza Il Dirigente Dott. Giovanni Testa Avverso il presente provvedimento, è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla data di notificazione del presente provvedimento. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni, decorrente dalla data di notifica. 6 Città Metropolitana di Napoli - determinazione dirigenziale n. 4113 del 18/06/2015 DETERMINA