VADEMECUM 2013
VADEMECUM DI RACCOLTA FIRME per le elezioni politiche 2013
IN LOMBARDIA
LA CAMPAGNA DI RACCOLTA SI SVOLGE SECONDO REGOLE PRECISE
Le firme, per essere valide, devono essere apposte su moduli detti “Atti Separati” preparati per le
differenti circoscrizioni e devono essere autenticate dai soggetti a cui le legge attribuisce questa
funzione (vedi oltre).
Per le elezioni alla Camera, la Lombardia è suddivisa in 3 circoscrizioni:
Lombardia 1 composta dalle province di Milano e Monza-Brianza
Lombardia 2 composta dalle province di Varese, Lecco, Como, Sondrio, Bergamo, Brescia
Lombardia 3 composta dalle province di Pavia, Mantova, Cremona e Lodi
La legge impone di raccogliere fra 4.000 e 4.500 firme per presentare le liste in ognuna delle
3 circoscrizioni. In totale dobbiamo raccogliere fra 12.000 e 13.500 firme.
Per le elezioni al Senato, la Lombardia è suddivisa in 1 sola circoscrizione composta da tutte le
province.
La legge impone di raccogliere fra 3.500 e 5.000 firme per presentarci al Senato in
Lombardia.
La scadenza di consegna dei moduli con le firme e i certificati elettorali è fissata entro il 34esimo
giorno e il 35esimo giorno dalla data delle elezioni.
Si prospetta di dover consegnare tutto il 13 e 14 gennaio 2013 (domenica e lunedì) nei seguenti
Tribunali: Milano per Lombardia 1 alla Camera e per il Senato; Brescia per Lombardia 2 alla
Camera e Mantova per Lombardia 3 alla Camera.
I MODULI
Ogni modulo è stato fornito dallo staff in formato pdf e va stampato in formato A3 fronte-retro a
colori. Non occorre alcuna vidimazione da parte del Comune o del Tribunale. Ogni modulo può
contenere fino a 20 firme.
RACCOLTA DELLE FIRME
Le firme devono essere raccolte esclusivamente alla presenza di uno dei soggetti abilitati alla
autenticazione delle stesse.
Soggetti abilitati e relativi ambiti territoriali. Per l’individuazione dei soggetti abilitati ad
autenticare le firme si applica l’art. 14 della legge 53/1990, e successive modificazioni. I soggetti
sono:
notai,
giudici di pace,
cancellieri e collaboratori di cancellerie delle Corti d'Appello, dei tribunali e delle sezioni
distaccate dei tribunali,
segretari delle Procure della Repubblica,
presidenti delle province,
sindaci,
assessori provinciali e comunali,
presidenti dei consigli provinciali e comunali,
presidenti e vicepresidenti dei consigli circoscrizionali,
segretari provinciali e comunali,
funzionari incaricati dal presidente della provincia e dal sindaco,
consiglieri provinciali e comunali che comunichino la loro disponibilità, rispettivamente, al
presidente della provincia e al sindaco del proprio comune.
La qualifica dell’autenticatore traccia i confini geografici entro i quali può operare. Ognuno di questi
pubblici ufficiali può autenticare le firme, anche di cittadini residenti in altre parti della Lombardia,
ma che in quel momento si trovino nel territorio di competenza del suo ufficio.
Infatti la circolare (Miacse) n. 158/99 del Ministero dell'Interno (prot. 09905382) recita: “...tutti i
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soggetti di cui all'art. 14 della legge n. 53/1990, possono, purché nell'ambito territoriale della
propria attività, autenticare la firma di qualsivoglia cittadino [nel nostro caso: residente in
Lombardia], indipendentemente dal comune di iscrizione elettorale del cittadino stesso”.
Esempio 1: un consigliere provinciale può autenticare le firme di qualsiasi cittadino lombardo,
purché l'autenticazione avvenga all'interno della provincia di propria competenza.
Esempio 2: un consigliere comunale può autenticare le firme di qualsiasi cittadino lombardo,
purché l'autenticazione avvenga all'interno del comune di propria competenza.
Si sottolinea che i consiglieri comunali e provinciali devono preventivamente comunicare, in
forma scritta, rispettivamente al Sindaco e al Presidente della Provincia, la loro disponibilità ad
eseguire le autenticazioni (è una mera comunicazione e non una richiesta di autorizzazione).
I funzionari comunali e provinciali invece devono essere preventivamente autorizzati, in forma
scritta, rispettivamente dal Sindaco o dal Presidente della Provincia. Gli assessori comunali e
provinciali non sono tenuti a nessuna comunicazione né a richieste di autorizzazione.
I cancellieri possono autenticare le firme dentro i loro uffici in orario di lavoro. Per autenticare fuori dagli uffici
e fuori dall’orario di lavoro (ad esempio ai tavoli o banc hetti di raccolta) devono essere autorizzati dal
presidente del Tribunale o della Corte d’Appello. I giudici di pace devono essere aut orizzati dal coordinatore
dei giudici di pace. In tutti i casi in cui è prevista una autorizzazione è opportuno richiedere all’autenticatore
una fot ocopia della stessa, da allegare in fotocopia al modulo che ha aut enticato. Questa è una prec auzione
che può tornare molto utile in ogni caso di eventuale contestazione.
Chi può firmare. I cittadini italiani, iscritti nelle liste elettorali di un Comune Italiano o presso una
autorità consolare (italiani residenti all’estero), con diritto di voto che abbiano compiuto i 18 anni
al momento della sottoscrizione. Coloro che hanno perso il diritto di voto non possono firmare.
Occhio: Non possono firmare gli stranieri anche se iscritti alle liste elettorali in quanto si tratta di
elezioni legislative (e non amministrative come le elezioni comunali o provinciali ragione per cui
sono iscritto alle liste elettorale)
Dove firmare. Le firme possono essere raccolte in banchetti o tavoli allestiti per strada o in altri
luoghi pubblici o aperti al pubblico (in un circolo, in un bar, in una libreria, ecc.) alla presenza di un
autenticatore.
Un'altra modalità di raccolta è possibile tramite il deposito dei moduli vidimati presso gli uffici
comunali dove verranno autenticati dal segretario comunale o da un suo incaricato. Il cittadino
sottoscrittore sarà, da noi, invitato a recarsi presso un comune dove sono depositati i moduli a
firmare. Ogni comune decide presso quale ufficio verranno depositati i moduli ma in genere si
tratta della Segreteria Generale, dell'Ufficio Elettorale o l'U.R.P. (Ufficio Relazione con il Pubblico).
Identificazione dei sottoscrittori. L'elettore che si presenta a sottoscrivere deve essere
identificato da parte del pubblico ufficiale presente. Il D.P.R. n. 445/2000 (Testo Unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) art.35
comma 2 indica quali sono i documenti di identità e di riconoscimento:
la carta d'identità,
il passaporto,
la patente di guida,
la patente nautica,
il libretto di pensione,
il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici,
il porto d'armi,
in generale le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra
segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato.
Nel caso in cui si presenti un elettore senza documento di riconoscimento valido ma della cui
identità sia certo il pubblico ufficiale addetto all'autenticazione della firma, è possibile procedere
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alla sottoscrizione e alla relativa autenticazione della firma inserendo alla voce "Documento di
riconoscimento" la formula "conoscenza diretta".
Compilazione del modulo. Ogni firma deve essere accompagnata dalla individuazione chiara e
completa delle generalità della persona (nome, cognome, data e luogo di nascita, comune di
iscrizione nelle liste elettorali) e dell'annotazione del documento d'identità, onde consentire la
verifica della loro legittimazione in relazione ai requisiti soggettivi richiesti.
Sui modelli occorre quindi annotare per ciascun elettore, con la massima precisione ed in
stampatello i seguenti dati, ricavandoli dal documento di identità.
- cognome e nome;
- luogo di nascita (in caso di elettori nati all’estero indicare solo lo Stato di nascita);
- data di nascita (verificando che il sottoscrittore sia maggiorenne);
- comune di iscrizione nelle liste elettorali ( è il comune di residenza, quindi prima di compilare il
campo verificare che la residenza non sia stata trasferita ad altro Comune);
- documento di identificazione indicando il tipo di documento (pat. per patente; C.I. Per carta
d’identità; tess. per altre tessere di riconoscimento),
La firma deve essere leggibile e per esteso.
Si procede in questo modo riempiendo un modulo dopo l’altro per intero. La compilazione dei
moduli con i dati dei sottoscrittori non è a cura dell’autenticatore (che non vi è tenuto), ma dei
promotori della raccolta.
ATTENZIONE: ogni cittadino può ovviamente firmare una sola volta per ogni modulo. Quindi
meglio chiedere prima se per caso non abbia già firmato in qualche altro banchetto, magari in un
altro comune. In tal caso non può più firmare. Analogamente non può firmare se ha firmato per
un'altra lista di un’altra forza politica.
Autenticazione delle sottoscrizioni. Questa operazione è svolta dal soggetto abilitato presente
al momento della raccolta utilizzando l’apposito spazio in calce al modulo. Il soggetto in questione
dovrebbe essere edotto sul da farsi; in ogni caso prestare attenzione perché non è raro il caso
errori o dimenticanze. E’ indispensabile che indichi:
- il numero di firme (sia in cifre che in lettere) apposte in sua presenza;
- la data e il luogo dell’operazione (verificare sempre la correttezza della data)
- la firma (in modo leggibile e per esteso);
- la qualifica rivestita (se possibile utilizzando il proprio timbro personale con cognome, nome e
qualifica rivestita o altrimenti scrivendolo in stampatello);
apponga il bollo tondo dell’ufficio.
Se alla fine della sessione di raccolta, il modulo non è completo e ci sono spazi non utilizzati,
l’autenticatore, con un tratto di penna, barrerà gli spazi vuoti e autenticherà solo le firme presenti
alla chiusura, indicandone il corretto numero nell’apposito spazio. E’ fondamentale che il numero
indicato corrisponda effettivamente al numero di firme presenti sul modulo. Se il numero non
corrisponde (sia in eccesso che in difetto) potrebbero essere annullate tutte le firme presenti sul
modulo.
CORREZIONE DI EVENTUALI ERRORI
Può capitare che i soggetti abilitati all’autenticazione commettano degli errori.
Non fatevi prendere dalla frenesia di buttare tutto! Se ci si accorge di un errore questo può essere
corretto, con le modalità che qui illustriamo. Il problema vero è quando l’errore sfugge e nessuno
se ne accorge: quel modulo corre il serio rischio di essere annullato. Qualsiasi errore può essere
sanato apponendo a fianco della correzione il timbro tondo dell’ufficio e la firma del funzionario che
ha commesso l’errore e ha provveduto alla correzione.
CERTIFICAZIONE ELETTORALE
Sarà necessario, per presentare la lista in Tribunale, allegare i certificati elettorali prodotti dai
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Comuni in cui sono iscritti alle liste elettorali i sottoscrittori dei nostri moduli.
E’ importante notare che i documenti di identità sono validi in genere 10 anni e non devono essere
sostituiti se in corso di validità la persona cambia comune di residenza e di conseguente iscrizione
alle liste elettorali. E’ quindi possibile che un elettore abbia una carta di identità emessa da un
Comune e sia residente in un altro comune. Occorre quindi sempre chiedere alla persona dove
è residente.
Le modalità per raccogliere questi certificati elettorali sono 3:
1. si lascia in Comune il modulo con tutte le firme autenticate e il Comune appone a penna il
numero di iscrizione alle liste elettorali per ogni singolo sottoscrittore sul modulo e correda
con trimbo e firma del funzionario in calce;
2. si richiede all’Ufficio elettorale del Comune un certificato elettorale cumulativo per tutti i
sottoscrittori residenti in quel Comune. In questo caso il Comune produrrà un unico
certificato con la lista dei sottoscrittori con riportato il numero di iscrizione alle liste elettorali
di quel Comune;
3. si richiede all’Ufficio elettorale del Comune un certificato elettorale per ogni singolo
sottoscrittore. Con questa modalità, nel caso di 20 firme in un modulo, si avrebbero 20
certificati elettorali
Il primo caso non è fattibile per la nostra raccolta firme in quanto i moduli non hanno lo spazio, il
riquadro per ogni singola firma per poter riportare il numero di iscrizione alla lista elettorale.
Il secondo è preferibile ma è fattibile se il modulo è stato sottoscritto da elettori de llo stesso
comune altrimenti non c’è che il terzo caso.
IMPORTANTE: I certificati elettorali vanno prodotti per ogni modulo. Quindi, PER OGNI
SOTTOSCRITTORE E PER OGNI FIRMA APPOSTA SARA’ NECESSARIO PRODURRE UN
CERTIFICATO ELETTORALE.
Se l’elettore Tizio firma sia per la Camera e sia per il Senato (è normale che ciò avvenga) dovremo
portare in Tribunale nr. 2 certificati elettorali in originale. Uno da allegare alla lista della Camera (al
Tribunale di Milano se per Lombardia 1, al tribunale di Brescia se per Lombardia 2 e al tribunale di
Mantova se per Lombardia 3) e uno da allegare alla lista al Senato (al Tribunale di Milano).
Non sono ammesse fotocopie o certificati ricevuti via fax.
E’ possibile inoltre, per esempio, che per lo stesso elettore si abbia la sua certificazione in un
certificato cumulativo per la Camera e in certificato singolo per il Senato o viceversa.
E’ obbligatorio per legge (art.20 comma 4 del Testo Unico delle Leggi Elettorali D.P.R. 30 marzo
1957, n 361 e successive modifiche) che il Comune rilasci ENTRO 24 ORE il certificato
elettorale. Questo comma infatti recita: “I Sindaci devono, nel termine improrogabile di
ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati.”
Se ci fossero lungaggini nel rilascio di questi certificati occorre citare questa legge e pretenderne il
rispetto.
Considerando il poco tempo disponibile e la necessità di recuperare il certificato elettorale per
ognuno dei sottoscrittori, si è deciso di procedere raccogliendo le firme SOLO dei residenti
nella propria circoscrizione. Nel caso un sottoscrittore chieda di firmare ma è residente in una
circoscrizione differente dalla propria lo si inviterà gentilmente a recarsi a firmare nella sua zona di
residenza.
CONSEGNA DEI MODULI COMPLETI
Come già spiegato, ci sono di fatto due situazioni:
1. Raccolta firme tramite banchetti o simili. In questo caso, appena completato un modulo
con 20 firme corredato dalla autentica dell'autenticatore e con i certificati elettorali
contattate il vostro riferimento per concordare la consegna degli stessi (moduli e certificati
in originale).
2. Raccolta firme tramite deposito dei moduli in comune. In questo caso, chi ha
depositato il modulo conviene che periodicamente contatti il comune per sapere se il
modulo è già pieno di firme. In ogni caso, entro il 4 Gennaio 2013 bisognerà passare in
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comune, ritirare il modulo con le firme autenticate e chiedere contestualmente la
produzione dei certificati elettorali. Seduta stante l’Ufficio Elettorale del Comune produrrà i
certificati elettorali cumulativi degli elettori che hanno firmato presso il Comune stesso.
In ogni caso, entro e non oltre DOMENICA 6 GENNAIO 2013 tutti i moduli con le firme
autenticate e con tutti i certificati elettorali devono essere nelle mani dei delegati che sono:
1. Mattia Calise e Danilo Boni per Lombardia 1
2. Mara Rolfi e Luisa Sabbadini per Lombardia 2
3. Christian Di Feo e Alessandro Boldi per Lombardia 3
Per dubbi e chiarimenti contattate i vostri delegati che a loro volta stanno organizzando il recupero
dei moduli e dei certificati elettorali a livello provinciale e comunale.
ALLEGATO “CONSIGLI VARI”
COME SI ORGANIZZA LA RACCOLTA
Contattare gli autenticatori. Per prima cosa contattare gli autenticatori e fare una lista di quelli
disponibili. Privilegiare naturalmente i nostri eletti, dove presenti. Non esitate però a contattate
anche quelli di qualsiasi forza politica perché può darsi che qualcuno si renda disponibile.
Coinvolgere quindi:
- sindaci e assessori;
- presidenti di consiglio comunale e provinciale;
- consiglieri comunali (se disponibili ricordargli che devono comunicare la propria disponibilità al
Sindaco);
- consiglieri provinciali (se disponibili ricordargli che devono comunicare la propria disponibilità al
Presidente della Provincia)
- funzionari comunali (se disponibili ricordargli che prima di poter procedere devono ottenere
l’autorizzare da parte del Sindaco);
Organizzare i banchetti. Dopo aver pianificato i banchetti, per quelli che si vogliono organizzare
per strada è necessario procedere alla richiesta di OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO al
Comune; indicando il giorno, l’orario, lo scopo, e la superficie di suolo occupata con il tavolo,
tenendo conto che se la superficie occupata è inferiore a 10 metri quadrati non si paga la relativa
tassa. Si riporta, ad ogni evenienza il testo dell’art. 67, comma 3, della legge 549/1995: «Sono
esonerati dall’obbligo al pagamento della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche coloro
i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l’area occupata non
ecceda i 10 metri quadrati».
Copia della autorizzazione deve essere tenuta al banchetto perché può essere richiesta dai Vigili
Urbani.
Il banchetto va addobbato con manifesti e bandiere per renderlo più visibile. Al banchetto, oltre
all’autenticatore, prevedere anche altre persone per dare dei volantini e invogliare i cittadini a
sottoscrivere le nostre liste.
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