REGOLAMENTO ALUNNI A. S. 2014 / 2015
(testo approvato nella seduta del C.d.I. del 14/1/2015)
PREMESSA
Il presente Regolamento Alunni trae la sua origine dalle norme in vigore e si
propone di integrarle ed adattarle, sulla base delle esigenze e delle finalità
del nostro Istituto.
Per quanto qui non contemplato si fa riferimento alla normativa vigente.
Qualsiasi operatore scolastico deve richiamare e/o segnalare lo/a
studente/ssa che stia mettendo in essere un comportamento inadeguato.
Ogni Consiglio di Classe ha, inoltre, la facoltà di assumere autonomamente le
strategie che si ritengano più adeguate per il raggiungimento di un
comportamento responsabile, corretto e proficuo da parte degli studenti, e di
adottare eventuali provvedimenti disciplinari volti a tal scopo, sentito in merito
il Dirigente Scolastico.
Art. 1. RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA (DECRETO 81 / 2008 e
s.m.i.)
La normativa vigente in materia di norme di sicurezza prevede che siano
attiviate tutte le necessarie procedure di prevenzione dei rischi connessi alle
attività che vengono svolte quotidianamente nell’ Istituto stesso.
Tutto il personale scolastico è tenuto a collaborare per garantire il rispetto
delle norme e a creare la consapevolezza che alcuni comportamenti possono
mettere a rischio l’incolumità propria ed altrui.
Tutti gli studenti sono tenuti ad adottare comportamenti che non mettano a
rischio l’incolumità propria, dei propri compagni e di tutto il personale
scolastico.
In particolare non è consentito:
a. utilizzare gli ascensori all’interno dell’istituto;
b. utilizzare le vie di fuga per entrare nella sede 1 dell’edificio scolastico e/o
sostare nei pianerottoli delle scale antincendio, tranne che per l’uscita al
termine delle lezioni; nella sede 2 utilizzare le vie di fuga per recarsi in
palestra e /o sostare nei pianerottoli delle scale antincendio; è consentito
l'utilizzo delle scale esterne della sede 2 per l'entrata alle ore 8, nell'intervallo,
alla fine delle lezioni (non nei cambi d'ora);
c. disattendere le norme relative all’utilizzo dei laboratori e delle
strumentazioni in essi contenuti;
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d. non rispettare i regolamenti di utilizzo dei laboratori, della biblioteca, il
Regolamento viaggi;
e. lanciare oggetti dalle finestre;
f. manomettere i sistemi antincendio o utilizzare impropriamente altre
apparecchiature come microfoni, campanelli, ecc.
g. saltare nel cortile interno attraverso le finestre del piano-terra.
SANZIONI:
la sanzione è sempre commisurata alla gravità dell’infrazione e potrà
prevedere:
> richiamo scritto;
> nota disciplinare sul registro;
> sospensione dalle lezioni da uno a quindici giorni e obbligo di un corso sulla
sicurezza i cui costi sono a carico degli studenti inadempienti.
NB. 1 Quando il comportamento da sanzionare è rilevato da personale non
appartenente al Consiglio di classe questi ne riferisce al Dirigente che attiva
le procedure di sanzione.
NB. 2 Qualora siano previste sanzioni civili o penali relative alle infrazioni in
materia di sicurezza si potrà procedere alla denuncia presso le autorità
competenti, previa informazione alla famiglia.
Art. 2. RISPETTO NEI CONFRONTI DELLE PERSONE
Non sono ammessi atteggiamenti, comportamenti, gesti, azioni ed
espressioni verbali che ledano il rispetto della dignità, delle opinioni, del credo
religioso, del ceto sociale, dell’etnia, degli orientamenti sessuali delle
persone, nonché della posizione di autorevolezza che tutto il personale
scolastico deve avere nei confronti degli studenti, in particolare (l’elenco è
indicativo e non esaustivo) sono vietati e pertanto sono sanzionati:
> insulti a compagni ed al personale scolastico docente e non docente
> espressioni scurrili ed offensive
> comportamenti che possono essere fonte di discriminazione e/o
emarginazione
> soprusi e manifestazioni di prepotenza fisica, psicologica o verbale
> scherzi che contrastano con quanto riportato in premessa
> atti di aggressività di qualsiasi tipo
> minacce
> diffamazione
> sostituzione di persona e furto d’ identità.
E’ altresì vietato in un qualunque momento della permanenza a scuola
acquisire mediante telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici immagini di
compagni, docenti o altro personale dell’Istituto, senza la necessaria
autorizzazione dell’ interessato / a o del Dirigente Scolastico, così come
effettuare filmati e registrazioni e renderli di dominio pubblico attraverso la
rete o altre forme di divulgazione.
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La scuola si riserva di agire in tutte le opportune sedi anche giudiziarie per la
tutela delle proprie ragioni, qualora ritenga che i comportamenti non ammessi
possano arrecare danno al proprio buon nome e alla propria immagine.
Si ricorda che la raccolta e la diffusione di immagini altrui costituiscono
sempre e comunque trattamento dati. Qualora ciò si verifichi senza il
preventivo consenso degli interessati in violazione del Codice di tutela della
Privacy l’autore del trattamento potrà essere chiamato a rispondere di ciò sia
in sede civile, quindi anche per il risarcimento dei danni, sia in sede penale e
sarà comunque possibile di sanzioni amministrative di natura pecuniaria che
potranno essere applicate dal Garante della Privacy.
E’ vietato somministrare all’interno dell’Istituto test di carattere psico comportamentale agli studenti, se non finalizzati ad un uso interno di tipo
esclusivamente educativo – didattico, previa autorizzazione del Dirigente
Scolastico e/o dei genitori.
SANZIONI:
la sanzione è sempre commisurata alla gravità dell’infrazione e potrà
prevedere:
> presentazione di scuse verbali o scritte alla persona offesa;
> nota disciplinare sul registro di classe.
> sospensione dalle lezioni per un periodo da uno a quindici giorni.
Quando il comportamento da sanzionare è rilevato da personale non
appartenente al Consiglio di classe questi ne riferisce al Dirigente che attiva
le procedure di sanzione.
N.B.: le trasgressioni che possono dare luogo a sanzioni di tipo penale o
civile verranno comunicate alla famiglia ed alle autorità competenti.
Art. 3. RISPETTO DI AMBIENTI, ARREDI E SUPPELLETTILI
Il patrimonio della scuola è un bene comune e come tale deve essere curato
e salvaguardato con l’assunzione di un comportamento tale da non arrecare
danno. Il rispetto dell’ambiente in cui viviamo è anche rispetto delle altre
persone nel momento in cui esse si trovano a condividerlo.
Gli studenti e il personale scolastico sono tenuti a garantire condizioni di
igiene e pulizia in tutti gli spazi scolastici (classi, corridoi, atri, bagni, area
cortiliva) evitando di abbandonare rifiuti (bicchieri di carta, fazzolettini,
mozziconi, ecc.), ma utilizzando gli appositi cestini ed i contenitori della
raccolta differenziata.
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Gli studenti che danneggiano oggetti, banchi, sedie, lavagne ed ambienti
dell’Istituto sono tenuti a risarcire i danni.
Se non viene individuato il responsabile del danno, il risarcimento sarà a
carico dell’intera classe.
Gli studenti non devono attaccare chewing-gum sotto ai banchi.
In caso contrario, al termine del quadrimestre e dell’anno scolastico, dopo
una verifica a cura dei collaboratori scolastici, dovranno staccare i chewinggum dai rispettivi banchi.
SANZIONI:
la sanzione è sempre commisurata alla gravità dell’infrazione e potrà
prevedere:
> richiamo verbale e ripristino delle condizioni iniziali mediante pulizia e/o
risarcimento del danno;
> nota disciplinare sul registro e ripristino delle condizioni iniziali mediante
pulizia e/o risarcimento del danno
> sospensione dalle lezioni da uno a quindici giorni e ripristino delle
condizioni iniziali mediante pulizia e/o risarcimento del danno.
Art. 4. REGOLE COMPORTAMENTALI
Si deve mantenere, in ogni momento della vita scolastica, un comportamento
responsabile, serio, partecipativo e consono all’istituzione scolastica.
L’abbigliamento utilizzato deve essere decoroso ed adeguato all’ambiente
scolastico.
Non si consumano bevande calde e fredde, se non nelle vicinanze dei
distributori. È assolutamente vietato consumare bevande e cibi in aula
durante le lezioni, nei laboratori, in palestra, in auditorium e nell’aula
polifunzionale.
SANZIONI
la sanzione è commisurata alla gravità dell’infrazione e potrà prevedere:
> richiamo scritto;
> nota disciplinare sul registro.
NB: ogni Consiglio di Classe ha, comunque, la facoltà di assumere strategie
educative adeguate per il raggiungimento di un comportamento
responsabile e serio da parte degli studenti e di adottare eventuali
provvedimenti disciplinari volti a tal scopo, sentito in merito il Dirigente
Scolastico o suo delegato.
Art. 5. NORME SPECIALI
5.1 DIVIETO DI FUMO
E’ rigorosamente vietato a tutti per norma di legge fumare all’interno
dell’edificio scolastico, compresa l’area cortiliva.
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Per le conseguenti sanzioni si veda il regolamento applicativo del DL
104/2013, convertito nella legge n. 128/2013.
5.2 DIVIETO USO DEL CELLULARE
Durante le ore di lezione e i cambi d’ora è vietato l’uso dei cellulari che
devono rimanere spenti.
Durante l’intervallo gli studenti potranno utilizzare il proprio cellulare per
effettuare telefonate.
Durante le ore di lezione, in caso di necessità da parte dello studente di
contattare la famiglia, è vietato agli studenti telefonare con il proprio cellulare,
ma essi dovranno recarsi nell’Ufficio di presidenza dove le collaboratrici del
Dirigente Scolastico provvederanno a metterli in contatto con i genitori.
SANZIONI:
1.a) richiamo e semplice annotazione informativa – A. I. - sul registro di
classe ( da indicare sul registro con questa dicitura), nel caso in cui il
telefonino, lasciato inavvertitamente acceso, squilli durante le ore di lezione;
1.b) ritiro del telefonino con nota disciplinare sul registro di classe, nel
caso in cui questo venga trovato acceso una seconda volta, dopo aver
verificato la presenza di una precedente annotazione informativa sul registro
stesso;
1.c) ritiro del telefonino da parte del docente con nota disciplinare sul
registro di classe, nel caso in cui lo studente sia sorpreso ad effettuare
telefonate, oppure ad inviare o leggere SMS durante le ore di lezione. Nel
caso in cui sia un membro del personale non docente a verificare l’uso
indebito del telefonino, dovrà rivolgersi al docente in servizio nella classe
dello studente in quell’ ora;
2) in caso di episodi ripetuti, alla terza nota, il Consiglio di Classe si
riunisce e propone al Dirigente Scolastico la sospensione dalle lezioni di
un giorno.
3) utilizzo del telefono cellulare durante compiti in classe o verifiche :
ritiro immediato da parte del docente del telefonino e del compito e votazione
di “gravemente insufficiente” con provvedimento disciplinare di sospensione
da uno a cinque giorni preso dal C.d.C.
3.1) Si ricorda che l’uso del telefono cellulare o di ogni altro strumento
multimediale durante la prova d’esame porta all’allontanamento immediato
dell’alunno dall’esame stesso con la conseguente e irreversibile negatività
nell’esito di tutto l’esame.
3.2) L’uso del telefono cellulare o di ogni altro strumento multimediale anche
durante la prova di settembre per l’integrazione dello scrutinio finale porta
all’allontanamento immediato dell’alunno dalla prova stessa con la
conseguente e irreversibile negatività nell’esito di tutte le prove.
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4) in caso di utilizzo del telefonino cellulare o di ogni altro strumento
multimediale durante la permanenza nell’istituto scolastico per:
a) scherzi che possono avere pesanti conseguenze
b) minacce
c) telefonate o comunicazioni intimidatorie
d) procurato allarme
e) qualsiasi atto che possa procurare disagio o danno:
ritiro immediato del telefonino con provvedimento disciplinare di sospensione
da 3 al 15 giorni, preso dal C.d.C.
NB. In caso di ritiro, il telefono cellulare viene spento dallo studente e
consegnato dal docente al Dirigente Scolastico o suo delegato, che prende in
custodia l’apparecchio e si fa garante della privacy; l’apparecchio sarà
restituito alla fine delle lezioni allo studente stesso; nel frattempo, saranno
avvisati telefonicamente i genitori, perché siano informati dell’accaduto.
Art. 6. FREQUENZA DELLE LEZIONI
La frequenza degli studenti alle lezioni e a tutte le altre attività che vengono
svolte nel contesto scolastico è obbligatoria.
La responsabilità nei confronti dell’obbligo di frequenza è massima per gli
alunni e le loro famiglie, è necessaria per il completo e proficuo svolgimento
della funzione didattica ed è fondamentale per la crescita sociale degli alunni,
che devono sviluppare la piena coscienza del loro ruolo e dei loro doveri,
quali la costante partecipazione alle lezioni, lo svolgimento degli incarichi
assegnati e la presenza in tutti i momenti di verifica.
NB. Nel caso di assenze di rilevante incidenza sull’intera classe, che si
verifichino nei giorni immediatamente a seguito del rientro da viaggi
d’istruzione, fatti salvi i ritardi giustificati per particolari orari di rientro e
condizioni di trasporto, il Consiglio di Classe ne informerà il Dirigente
Scolastico e terrà conto di tale evenienza per la programmazione e
l’approvazione di eventuali viaggi successivi, anche negli anni scolastici
seguenti.
Art. 7. INGRESSO E USCITA
Gli studenti devono accedere alle aule a partire dal suono della prima
campana ed entro il suono della seconda, momento in cui inizia l’attività
didattica.
Al suono della prima campana il personale docente in servizio nella prima ora
di lezione deve trovarsi in aula per effettuare una adeguata vigilanza.
Al termine delle lezioni gli studenti lasceranno i locali scolastici in maniera
ordinata e sotto la sorveglianza dei docenti in servizio nell’ultima ora di
lezione.
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Nel caso in cui una classe sia autorizzata ad entrare alle ore successive alla
prima, gli studenti di tale classe non possono accedere alla propria aula, ma
devono rimanere nell’atrio della sede 1 fino al suono della campanella.
Anche in caso di uscita anticipata gli alunni dovranno lasciare libera l’aula ed
uscire dalla scuola.
A fronte di richiesta scritta da parte dei genitori e previa autorizzazione del
Dirigente Scolastico - o suo delegato - gli alunni potranno eventualmente
sostare nell’atrio della sede 1.
Art. 8. ENTRATE IN RITARDO
Lo studente che arriva occasionalmente in ritardo a scuola dopo il suono
della seconda campana viene ammesso in classe se il ritardo non supera i 10
minuti.
Lo studente che entra a scuola con un ritardo di oltre 10 minuti dopo il suono
della seconda campana, salvo cause di forza maggiore (es. eventuale ritardo
della corriera), viene ammesso nell’atrio della sede 1 ed entra in classe
all’inizio della seconda ora, dopo essere passato dalla guardiola dei
collaboratori scolastici della sede 1 che timbreranno il libretto.
In caso di ritardo dopo il termine della prima ora, lo studente viene ammesso
in classe solo all’inizio della terza ora di lezione, dopo essere passato dalla
guardiola dei collaboratori scolastici della sede 1 che timbreranno il libretto.
In ogni caso il ritardo deve essere giustificato entro non oltre tre giorni.
Qualora lo studente non presenti la giustificazione entro un massimo di tre
giorni, viene ammesso in aula solo previa autorizzazione del Dirigente
Scolastico o suo delegato. Se l’alunno non presenta la giustificazione
neanche il giorno successivo, cioè al quarto giorno, vengono avvisati i
genitori.
Sono ammesse entrate in ritardo non oltre le ore 9,55, fatta eccezione per
visite mediche o per obblighi di legge documentati.
Dal primo giorno del mese di maggio fino al termine delle lezioni non si
autorizzano entrate posticipate, se non per visite mediche rigorosamente
documentate e comunicate in anticipo.
SANZIONI
Al quarto ritardo in ogni quadrimestre il coordinatore di classe comminerà una
nota disciplinare all’alunno.
Dopo la nota disciplinare, al successivo terzo ritardo scatterà nuovamente
una nota disciplinare.
Si ricorda che alla terza nota disciplinare può essere prevista la sospensione
di un giorno dell’alunno.
Art. 9. USCITE ANTICIPATE
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Gli studenti possono uscire dalla scuola solo con la prevista autorizzazione.
Le uscite anticipate sono autorizzate di norma non prima delle ore 12.00.
Le richieste di eccezionali uscite anticipate (coincidenti, ove possibile, con i
cambi d’ora) firmate da un genitore devono essere presentate presso la
guardiola del personale ATA della sede 1 prima dell’inizio delle lezioni, e
saranno esaminate dall’ Ufficio di Presidenza; gli studenti maggiorenni
ritireranno il libretto con la eventuale autorizzazione durante l’intervallo. Gli
studenti minorenni potranno uscire solo se ritirati dai genitori e verranno
chiamati dai collaboratori scolastici all’arrivo dei genitori stessi.
Dopo l’autorizzazione del Dirigente Scolastico l’insegnante annoterà l’uscita
anticipata sul registro di classe.
Sono ammesse solo tre uscite anticipate per quadrimestre.
Solo in casi eccezionali, ad esempio per visite mediche che non si possono
effettuare in altri momenti, si può richiedere l’uscita anticipata anche prima
delle ore 12.00 esibendo la documentazione relativa e solo se ritirati da un
genitore (anche per i maggiorenni).
Non sono computate fra le uscite anticipate quelle documentate a termini e
nei limiti di legge .
Qualora uno studente accusasse malessere e chiedesse di andare a casa
anticipatamente, non può telefonare personalmente ai genitori con il cellulare,
ma deve recarsi in presidenza dove le collaboratrici del D.S. avviseranno
telefonicamente la famiglia che si preoccuperà di venirlo a prendere.
L’uscita anticipata per malessere non sarà computata, se lo studente al
rientro a scuola esibirà la dichiarazione di visita medica o il referto medico.
Dal mese di maggio non si autorizzano uscite anticipate se non per visite
mediche rigorosamente documentate in anticipo.
SANZIONI:
In caso di uscita non autorizzata il docente la segnala con nota disciplinare
sul registro di classe, avvisa il Dirigente Scolastico che procederà a
comminare la sanzione disciplinare della sospensione dalle lezioni da uno a
tre giorni.
Art. 10. ASSENZE E GIUSTIFICAZIONE DELLE ASSENZE
Lo studente che si assenta dalle lezioni deve presentare fin dal primo giorno
del rientro a scuola la giustificazione sull’apposito libretto, regolarmente
firmato dal genitore che ha depositato la firma in segreteria se minorenne; dal
genitore o dallo studente stesso se maggiorenne.
La giustificazione viene presentata all’insegnante della prima ora, che firma il
libretto ed annota sul registro di classe se l’assenza possa ritenersi
giustificata o meno.
In caso di impossibilità a presentare la giustificazione lo studente viene
ugualmente ammesso alle lezioni. Qualora lo studente non presenti la
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giustificazione entro un massimo di tre giorni, viene ammesso in aula solo
previa autorizzazione del Dirigente Scolastico o suo delegato.
I Coordinatori dei Consigli di Classe provvedono a segnalare la discontinuità
nella frequenza alle lezioni o il ripetersi delle assenze in determinati giorni o
altre irregolarità anche riguardo le giustificazioni, ai genitori, al Consiglio di
Classe e all’Ufficio di Presidenza.
Dopo 6 giorni di assenza continuativa, compresi i giorni festivi intermedi, lo
studente deve presentare, unitamente alla giustificazione, un certificato
medico o l’autocertificazione di un genitore che attesti che l’assenza non è
dovuta a malattia ma a gravi e improvvisi motivi di famiglia.
Se un alunno sa in anticipo di doversi assentare per un periodo di tempo
superiore a 6 giorni, deve presentare preventivamente l’autocertificazione di
un genitore che attesti che l’assenza non sarà dovuta a malattia.
SANZIONI:
In caso un alunno si presenti in Istituto privo di giustificazione per più giorni,
verranno avvisati telefonicamente i genitori.
In caso di contraffazione della firma del genitore e/o della data il Dirigente
scolastico provvederà a informare i genitori e a comminare la sanzione
disciplinare della sospensione dalle lezioni da uno a tre giorni.
Art. 11. LIBRETTO DELLE GIUSTIFICAZIONI
Il libretto delle giustificazioni è un documento ufficiale della scuola. Pertanto
deve essere conservato con cura, compilato con precisione, senza
cancellazioni o sbianchettature.
Viene consegnato ai genitori all’inizio del percorso scolastico; qualora lo
stesso libretto si esaurisca, anche solo in una sola parte, ne verrà
consegnato uno nuovo. Gli studenti maggiorenni lo ritireranno personalmente
consegnando delega scritta dei genitori e fotocopia del documento di identità
del delegante.
Nei casi eccezionali di smarrimento, furto o deterioramento i duplicati devono
essere richiesti personalmente dai genitori, presso la Segreteria della scuola,
indicando la motivazione della richiesta e previo attestazione del versamento
dell’importo di 10 euro sul conto corrente postale della scuola.
Art. 12. ACCESSO ED USCITA DALLE AULE E DAI LOCALI
Nei cambi d’ora gli alunni possono uscire dall’aula temporaneamente e
limitatamente allo spazio antistante alle porte, a condizione di non arrecare
alcun disturbo e non possono fare uso dei distributori automatici di cibi e
bevande. In caso di necessità di recarsi ai servizi, devono chiedere il
permesso all’insegnante, il quale può consentire l’uscita, generalmente e
preferibilmente, a non più di uno studente per volta. Non sono ammesse
uscite di studenti durante la prima ora di lezione e nell’ora successiva agli
intervalli.
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L‘ insegnante è tenuto a segnare nello spazio delle annotazioni i nomi degli
alunni non presenti in classe all’inizio dell’ora.
Le annotazioni plurime concorreranno alla determinazione del voto di
condotta.
Gli studenti possono accedere all’Ufficio di Presidenza e agli Uffici di
Segreteria durante l’ intervallo a meno che non siano espressamente
convocati in altri momenti o non vi siano motivi di particolare gravità o
urgenza.
Le classi raggiungono sollecitamente i laboratori per le esercitazioni e la
palestra per le lezioni di educazione fisica accompagnati dai propri docenti e
rientrano puntualmente nelle proprie classi, sempre accompagnate dai
docenti, silenziosamente per non creare disturbo all’attività didattica delle
altre classi.
Gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della Religione cattolica e
hanno scelto l’opzione dello studio individuale non assistito, devono recarsi
nel seminterrato della sede 1, dove firmano il registro di presenza.
Gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della Religione cattolica e
hanno scelto l’opzione dell’uscita dalla sede scolastica, devono uscire
dall’istituto.
Art. 13. INTERVALLI
Nella mattinata sono previsti due intervalli (il primo dalle ore 10.50 alle 11.05
ed il secondo dalle ore 12.55 alle 13.05) durante i quali gli studenti possono
uscire dall’aula per le loro esigenze personali. Il rientro in classe, alla fine di
ogni intervallo, deve avvenire in modo regolare e tempestivo.
Durante gli intervalli tutti i docenti ed i collaboratori scolastici in servizio
prestano sorveglianza a turno secondo quanto predisposto dal piano di
sorveglianza.
Durante gli intervalli gli studenti non possono uscire dall’area cortiliva.
Possono circolare liberamente nei corridoi, nell’atrio e negli appositi spazi
attigui all’edificio scolastico.
I comportamenti inadeguati e/o il mancato rispetto del presente regolamento
daranno luogo all’applicazione delle sanzioni previste nei singoli casi.
Art. 14. ASSEMBLEE STUDENTESCHE
Le assemblee studentesche costituiscono occasione di partecipazione
democratica per l’approfondimento dei problemi della scuola e della società in
funzione della formazione culturale e civile degli studenti.
Gli studenti hanno diritto di riunirsi in assemblee di classe e in assemblee di
istituto.
In relazione al numero degli studenti e alla disponibilità dei locali, l’assemblea
di istituto può articolarsi in assemblee di classi parallele.
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I rappresentanti degli studenti eletti nei consigli di classe costituiscono il
Comitato studentesco d’istituto che, tra l’altro, si pone come tramite tra le
assemblee di classe e l’assemblea d’istituto della quale prepara e organizza i
lavori.
NB. Durante l’ultimo mese di scuola, non è consentito dalla normativa vigente
lo svolgimento delle assemblee studentesche (né di classe, né di istituto).
Art. 15. ASSEMBLEA D’ ISTITUTO
È consentito lo svolgimento di un’assemblea d’istituto al mese nel limite delle
ore di lezione di una giornata scolastica. L’assemblea non può essere tenuta
sempre nelle stesse ore e nello stesso giorno della settimana, per non
“penalizzare” le stesse discipline.
Altre assemblee di istituto potranno svolgersi fuori dall’orario delle lezioni
subordinatamente alla disponibilità dei locali.
Alle assemblee d’istituto svolte durante l’orario delle lezioni, ed in numero non
superiore a quattro, può essere richiesta la partecipazione di esperti di
problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti
unitamente agli argomenti da inserire nell’ordine del giorno.
Detta partecipazione deve essere autorizzata dal Consiglio d’istituto.
L’assemblea d’istituto è convocata su richiesta della maggioranza del
comitato studentesco o di almeno il 10% degli studenti.
La richiesta di convocazione deve essere inoltrata al Dirigente scolastico
almeno sette giorni prima della data stabilita, salvo casi di motivata urgenza,
e deve specificare l’ordine del giorno. L’assemblea d’istituto deve darsi un
regolamento per il proprio funzionamento, che viene approvato nella prima
assemblea dell’anno scolastico e successivamente inviato in visione al
Dirigente Scolastico ed al Consiglio d’istituto.
I rappresentanti d’istituto garantiscono l’ordinato svolgimento dei lavori e
l’esercizio democratico dei diritti dei partecipanti all’assemblea.
Il Dirigente Scolastico può comunicare le eventuali richieste o proposte
emerse dall’assemblea al collegio docenti o al consiglio d’istituto o agli altri
organi scolastici i quali obbligatoriamente si esprimeranno su di esse,
motivando le proprie decisioni.
Il Dirigente scolastico ha potere di intervento nel caso di violazione del
regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento
dell’assemblea.
I docenti in servizio possono presenziare volontariamente all’assemblea, non
essendo formalmente tenuti a farlo, ma possono comunque esercitare il
diritto di parteciparvi e sono in ogni caso tenuti alla vigilanza sugli studenti
loro affidati nei modi da loro ritenuti più idonei, anche in relazione all’età degli
stessi.
In concomitanza con l’assemblea di istituto non si autorizzano entrate
posticipate o uscite anticipate, se non per visite mediche rigorosamente
documentate in anticipo.
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Per quanto riguarda il comportamento degli studenti durante le assemblee, le
eventuali infrazioni daranno seguito all’applicazione delle sanzioni previste
nei singoli casi.
La segnalazione dei fatti potrà avvenire a cura dei docenti in servizio o da
parte di un qualsiasi dipendente della scuola.
Art. 16. ASSEMBLEA DI CLASSE
È consentito lo svolgimento di un’assemblea di classe al mese nel limite di
due ore.
L’assemblea di classe non può essere tenuta sempre nelle stesse ore e nello
stesso giorno della settimana durante l’anno scolastico, pertanto dovrà
essere prevista una rotazione in proporzione alle ore settimanali di ogni
disciplina.
Altre assemblee di classe potranno svolgersi al di fuori dell’orario delle
lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali.
La richiesta di assemblea di classe viene presentata dai due rappresentanti
eletti della classe o dalla maggioranza degli studenti della classe stessa.
Tale richiesta, controfirmata dagli insegnanti delle ore da utilizzare, viene
inoltrata al Dirigente Scolastico o suo delegato almeno cinque giorni prima
della data stabilita, salvo casi di motivata urgenza da valutarsi, e deve
specificare l’ordine del giorno rispondente alle finalità indicate all’art. 15.
Non si autorizza lo svolgimento delle assemblee di classe nella settimana in
cui si svolgono le assemblee d’istituto.
I rappresentanti o uno studente designato dalla classe garantiscono l’ordinato
svolgimento dei lavori e l’esercizio democratico dei diritti dei partecipanti
all’assemblea.
Il Dirigente Scolastico o l’insegnante in servizio nella classe durante
l’assemblea ha potere di intervento nel caso di constatata impossibilità di
ordinato svolgimento dell’assemblea.
In seguito gli studenti redigeranno il verbale dell’assemblea che deve essere
consegnato al Dirigente Scolastico o suo delegato.
Durante l’assemblea di classe, gli studenti non possono uscire dall’aula e
devono mantenere un atteggiamento tale da rispettare tutte le norme previste
dal regolamento d’Istituto riguardanti il comportamento nei confronti delle
persone, delle strutture e degli arredi.
L’insegnante in servizio, durante l’assemblea di classe, mantiene l’obbligo
della vigilanza sugli studenti nei modi ritenuti più idonei, anche in relazione
all’età degli stessi.
Per quanto riguarda il comportamento degli studenti durante le assemblee, le
eventuali infrazioni daranno seguito all’applicazione delle sanzioni previste
nei singoli casi.
La segnalazione dei fatti potrà avvenire a cura dei docenti in servizio o da
parte di un qualsiasi dipendente della scuola.
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Art. 17. PRINCIPI GENERALI RELATIVI ALLE SANZIONI DISCIPLINARI
Per le caratteristiche proprie della scuola come ambiente educativo e per il
rispetto della normativa in vigore (D.P.R. 24/06/1998, D.P.R. 21/9/2007,
circolare n. 3602 del 31/7/2008), i provvedimenti disciplinari devono ispirarsi
ai seguenti principi:
1. compito preminente della scuola è istruire e educare. I provvedimenti
disciplinari sono finalizzati al recupero educativo per il rispetto delle regole e
della convivenza civile, al rafforzamento del senso di responsabilità e al
ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica
2. la responsabilità disciplinare è personale. L'alunno è chiamato ad esporre
le proprie ragioni e a motivare i propri comportamenti.
Nel caso in cui l'infrazione sia posta in essere da parte dell’intera classe o
non sia stato possibile individuare il responsabile, le sanzioni e l'eventuale
risarcimento del danno saranno attribuiti all'intera classe.
3. anche in caso in cui l’intera classe o gruppo di essa sia a conoscenza di
gravi infrazioni ai danni di persone e/o cose e non denunci il fatto, tale
comportamento omertoso è sanzionabile.
4. le sanzioni sono sempre proporzionate all’infrazione disciplinare e per
quanto possibile ispirate al principio della riparazione del danno. Esse
tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del
comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.
5. tra le diverse componenti della scuola vi deve essere il reciproco rispetto
nella diversità dei ruoli: gli studenti rispondono del loro comportamento oltre
che all’ufficio di Presidenza e agli insegnanti delle proprie e delle altrui classi,
anche al personale ATA, il quale ha il diritto-dovere di richiamarli e di
segnalare le eventuali mancanze disciplinari di cui viene a conoscenza in
qualunque luogo e momento. In altri termini quando il comportamento da
sanzionare è rilevato da personale non appartenente al Consiglio di classe
questi ne riferiscono al Dirigente che attiva le procedure di sanzione.
Si ricorda che il mancato rispetto delle suddette norme concorrerà alla
definizione del voto di condotta.
Sono considerate sanzioni disciplinari:
a) richiamo verbale;
b) nota disciplinare sul registro con invio di comunicazione della nota alla
famiglia su modulo apposito;
Alla terza nota disciplinare viene valutata da parte del consiglio di classe
completo la sospensione dalle lezioni.
c) esclusione dalla partecipazione a visite guidate, viaggi d’istruzione e/o a
qualunque attività esterna alla scuola per singoli studenti o, in casi estremi,
per l’intera classe previa espressa autorizzazione del Dirigente Scolastico;
d) risarcimento del danno o del furto;
e) sospensione dalle lezioni da uno a quindici giorni.
f) sospensione dalle lezioni per oltre quindici giorni.
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In caso di sospensione dalle lezioni può essere previsto l’obbligo di frequenza
con lo svolgimento di specifiche attività a favore della comunità scolastica o
potranno essere attivati specifici percorsi in collaborazione con enti esterni o
associazioni del territorio.
NB. Nel caso in cui ne ricorrano gli estremi l’Ufficio di dirigenza sulla base di
circostanziate relazioni informa la famiglia e presenta denuncia all’autorità
giudiziaria.
NB. I provvedimenti di sospensione dalle lezioni fino a 15 gg. sono di
competenza del Consiglio di classe completo; i provvedimenti di
sospensione dalle lezioni oltre i 15 gg. sono di competenza del Consiglio d’
Istituto.
Art. 18 ORGANO DI GARANZIA
L’organo di garanzia, in caso di sospensione di un alunno dalle lezioni,
esercita le funzioni previste dallo Statuto delle studentesse e degli studenti
(art. 5, comma 2).
È formato da cinque membri così ripartiti:
• Il Dirigente Scolastico
• un docente
• un genitore
• uno studente
• un componente del personale ATA.
Il comitato è eletto dal Consiglio di Istituto, sentite le proposte delle singole
componenti.
Art. 19 REGOLAMENTI SPECIFICI
Sono parti integranti del presente regolamento:
1. Regolamento della biblioteca
2. Regolamento dei laboratori
3. Regolamento viaggi e visite d’istruzione
Art. 20 VALIDITA’ E DURATA
Il presente Regolamento alunni entra in vigore dalla data della sua
approvazione (delibera del Consiglio d’ Istituto del 14/01/2015) e rimane in
vigore fino ad approvazione di nuovo successivo Regolamento, fatti salvi
aggiornamenti formali (che non ne modifichino l’impostazione generale).
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REGOLAMENTO ALUNNI 14-1-2015